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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 9 dicembre 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 9 dicembre 2019.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Bergamini, Bianchi, Boccia, Bonafede, Boschi, Braga, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Comaroli, D'Incà, D'Uva, Dadone, Sabrina De Carlo, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Federico, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Formentini, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lotti, Maggioni, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Orsini, Parolo, Pastorino, Ribolla, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tateo, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

  In data 6 dicembre 2019 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 99, terzo comma, della Costituzione, la seguente proposta di legge:
   CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Modifiche alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, in materia di potenziamento della funzione consultiva del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» (2290).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge PENTANGELO ed altri: «Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e alla legge 9 aprile 1986, n. 97, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai veicoli a motore ad alimentazione elettrica, a gas metano o gas di petrolio liquefatto o ibridi utilizzati dagli invalidi» (1284) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pedrazzini.

  La proposta di legge MELICCHIO ed altri: «Istituzione del Consiglio superiore della ricerca e dell'innovazione» (2092) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Bologna.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MURONI: «Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali» (2174) Parere delle Commissioni VIII e XIII.

   III Commissione (Affari esteri):
  FITZGERALD NISSOLI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero» (1129) Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):
  MELICCHIO ed altri: «Istituzione del Consiglio superiore della ricerca e dell'innovazione» (2092) Parere delle Commissioni I, III, V, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  SERRACCHIANI: «Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica corale, bandistica e folclorica» (2109) Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  SERRACCHIANI: «Istituzione del Museo nazionale della guerra fredda» (2110) Parere delle Commissioni I, III, IV, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  EVA LORENZONI ed altri: «Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di computo dei periodi di lavoro a tempo parziale ai fini previdenziali» (2147) Parere delle Commissioni I, V e XIV;
  SERRACCHIANI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo obbligatorio di paternità e di flessibilità della prestazione lavorativa, per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza» (2148) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):
  PANIZZUT ed altri: «Norme per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca su di esse» (2272) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1547 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 2019, N. 111, RECANTE MISURE URGENTI PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA DIRETTIVA 2008/50/CE SULLA QUALITÀ DELL'ARIA E PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 48, COMMI 11 E 13, DEL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 2016, N. 229 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2267)

A.C. 2267 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2267 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO NEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e gli altri Ministri interessati, è approvato il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria in cui sono individuate le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 e contrastare i cambiamenti climatici e sono identificate le risorse economiche disponibili a legislazione vigente per ciascuna misura con la relativa tempistica attuativa.
  2. Ciascuna amministrazione pubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, conforma le attività di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria.

Articolo 2.
(Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità», con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per l'anno 2024, per le finalità di cui al presente comma. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, a valere sul suddetto programma sperimentale, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, un «buono mobilità» pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamato da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita. Il «buono mobilità» non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande.

Articolo 3.
(Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile)

  1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
  2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e sono riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti.
  3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento.

Articolo 4.
(Azioni per la riforestazione)

  1. Per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
  2. Al fine di procedere a un rapido avvio del programma sperimentale di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalità per la progettazione degli interventi e il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le città metropolitane, tenendo conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015.
  3. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, ciascuna città metropolitana presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'approvazione di almeno un progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, per ciascuna città metropolitana, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.
  4. Le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere, il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico.

Articolo 5.
(Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale)

  1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore mensili pro capite. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
  2. Il Commissario unico, scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. Al predetto Commissario è corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.
  3. Il Commissario unico si avvale altresì di una struttura di supporto composta da non più di dodici unità di personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici in ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di tutela ambientale attribuiti dall'ordinamento. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.
  4. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico, unitamente alla struttura di supporto di cui al comma 3, opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.
  6. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, un Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del precedente Commissario. Il Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, cessa dal proprio incarico alla data di nomina del Commissario di cui al primo periodo.
  7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
   « 8-bis. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di due sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei sub commissari.».

Articolo 6.
(Pubblicità dei dati ambientali)

  1. In attuazione delle previsioni della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, fermo restando il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli e associati di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle informazioni ambientali, i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e i concessionari di servizi pubblici pubblicano, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo, anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai medesimi ai sensi della normativa vigente.
  2. Ai fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualità dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblicano in rete le informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.
  3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono acquisiti, con modalità telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il medesimo Istituto provvede, altresì, sulla base di una specifica convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata «Informambiente», anche nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente».
  5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.
(Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina)

  1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente non sia monouso.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per l'ottenimento del contributo nonché per la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis».
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.
(Proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 11 le parole «entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti «entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020»;
   b) al comma 13 le parole «entro il 15 ottobre 2019, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti «entro il 15 gennaio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2267 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:
   al comma 1:
    sono premesse le seguenti parole: «In coordinamento con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico,»;
    le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
    dopo le parole: «e gli altri Ministri interessati» sono inserite le seguenti: «, nonché sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
    le parole da: «assicurare» fino a: «e sono identificate» sono sostituite dalle seguenti: «assicurare la corretta e piena attuazione della normativa europea e nazionale in materia di contrasto al cambiamento climatico e della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e sono identificate»;
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica, composto da un rappresentante del Ministero medesimo e di ciascuno dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di monitorare, e adeguare ai risultati, le azioni del Programma strategico nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del tavolo di cui al presente comma non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati».

  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 1-bis. – (Coordinamento delle politiche pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile) – 1. Al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, a decorrere dal 1o gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). A decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
  Art. 1-ter. – (Campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole) – 1. Al fine di avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali, e in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno specifico fondo denominato “Programma #iosonoAmbiente” con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica.
  3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a università statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari, presentano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca proprie proposte progettuali coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa, da finanziare con il fondo di cui al comma 1.
  4. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

  All'articolo 2:
   al comma 1:
    al secondo periodo, le parole: «Alla relativa copertura» sono sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere» e le parole: «dal GSE» sono sostituite dalle seguenti: «dal Gestore dei servizi energetici (GSE)»;
    al terzo periodo, le parole: «nel limite di spesa di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo», la parola: «rottamato» è sostituita dalla seguente: «rottamati» e dopo le parole: «biciclette anche a pedalata assistita» sono aggiunte le seguenti: «o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale»;
    all'ultimo periodo, dopo le parole: «e il Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, sentita la Conferenza unificata»;
   al comma 2:
    al secondo periodo, le parole: «Alla relativa copertura» sono sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere»;
    il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ovvero da uno o più comuni finitimi anche in forma associata riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la realizzazione di un'unica opera, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria»;
    al quarto periodo, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni», le parole: «decorso il cui termine» sono sostituite dalle seguenti: «, decorsi i quali» e dopo le parole: «termini di presentazione delle domande» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, adottando criteri che assicurino priorità ai progetti presentati dai comuni con i più elevati livelli di emissioni inquinanti».

  All'articolo 3:   al comma 1, al primo periodo, le parole: «alla portata del numero» sono sostituite dalle seguenti: «all'entità del numero» e, al secondo periodo, le parole: «Alla relativa copertura» sono sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere»;
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria»;
   al comma 3, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni» e le parole: «sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,».

  All'articolo 4:
   al comma 1, dopo le parole: «messa a dimora di alberi,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico,» e le parole: «Alla relativa copertura» sono sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere»;
   al comma 2, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni», le parole: «decorso il cui termine» sono sostituite dalle seguenti: «, decorsi i quali» e dopo le parole: «modalità per la progettazione degli interventi» sono inserite le seguenti: «e di ogni eventuale successiva variazione»;
   al comma 3, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;
   al comma 4:
    al primo periodo, dopo le parole: «realizzazione delle opere,» sono inserite le seguenti: «la pulizia, la manutenzione e», dopo le parole: «delle aree demaniali fluviali» sono inserite le seguenti: «con relativo piano di manutenzione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «garantendo l'opportuno raccordo con la pianificazione e la programmazione delle misure e degli interventi per la sicurezza idraulica di competenza delle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
    dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Al rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali di cui al primo periodo si provvede secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le autorità competenti di cui al primo periodo, quando non ritengono necessario il rimboschimento per prevenire il rischio idrogeologico, devono darne motivatamente conto negli atti di affidamento, che, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono pubblicati, entro trenta giorni dalla loro adozione, nella sezione “Amministrazione trasparente” del rispettivo sito internet»;
   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Le autorità competenti di cui al comma 4, tra i criteri per la programmazione degli interventi di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, tengono conto principalmente delle aree che hanno subìto notevoli danni da eventi climatici eccezionali.
  4-ter. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4-quater. Al comma 2 dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   “s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee”.
  4-quinquies. All'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “13-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti”.
  4-sexies. Dalle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4-septies. All'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, dopo il comma 13-bis, introdotto dal comma 4-quinquies del presente articolo, è aggiunto il seguente:
  “13-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con i princìpi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito”.
  4-octies. Dalla disposizione di cui al comma 4-septies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4-novies. A decorrere dal 1o gennaio 2020, nelle aree interessate da elevata criticità idraulica, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo».

  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 4-bis. – (Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne) – 1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  4. I finanziamenti degli interventi a valere sulle risorse del fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Art. 4-ter. – (Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani) – 1. Al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, nonché di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA). Nell'ambito delle suddette zone possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le finalità di cui all'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente comma, pena la revoca dei benefìci concessi, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento e che le attività oggetto di sostegno siano coerenti con le finalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione delle misure di sostegno di cui al presente comma, assicurando il rispetto del limite delle risorse disponibili.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata a contributi in favore delle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, che svolgono attività economiche eco-compatibili, secondo modalità e condizioni definite ai sensi del comma 1.
  3. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata al rifinanziamento del fondo per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, anche per finalità di riduzione delle emissioni climalteranti e di adattamento ai cambiamenti climatici mediante interventi di riduzione delle emissioni climalteranti degli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa, di diffusione del trasporto pubblico a basse emissioni, di efficientamento energetico degli edifici, nonché per la riduzione delle emissioni di CO2 nelle aree portuali.
  Art. 4-quater. – (Programma Italia verde) – 1. Al fine di favorire e accelerare progetti, iniziative e attività di gestione sostenibile delle città italiane e di diffondere le buone prassi, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita verde e i relativi investimenti, nonché il miglioramento della qualità dell'aria e della salute pubblica, ai fini dell'adesione ai programmi europei “Capitale europea verde” e “Foglia verde”, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di “Capitale verde d'Italia” ad una città italiana, capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il titolo di “Capitale verde d'Italia” è conferito, in via sperimentale, a tre diverse città italiane, una per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  2. Ai fini di cui al comma 1, le città capoluogo di provincia possono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un dossier di candidatura che raccoglie progetti cantierabili volti a incrementare la sostenibilità delle attività urbane, migliorare la qualità dell'aria e della salute pubblica, promuovere la mobilità sostenibile e l'economia circolare, con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica.
  3. I progetti contenuti nel dossier di candidatura della città proclamata “Capitale verde d'Italia” sono finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'anno del conferimento del titolo, nel limite di 3 milioni di euro.
  4. Il titolo di “Capitale verde d'Italia” nell'anno del conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  5. In sede di prima attuazione, le candidature di cui al comma 2 sono presentate entro il 31 dicembre 2019.
  6. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Art. 4-quinquies. – (Programma sperimentale Mangiaplastica) – 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato “Programma sperimentale Mangiaplastica”, con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori. Ai relativi oneri, pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo.
  2. A valere sulla dotazione del Programma sperimentale di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all'acquisto di eco-compattatori, ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle predette risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  All'articolo 5:
   al comma 1, le parole: «degli enti pubblici dotate» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti pubblici dotati»;
   al comma 2, dopo le parole: «Commissario unico» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in comando»;
   al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «Commissario unico» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e, al terzo periodo, le parole: «Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario unico»;
   al comma 4, dopo le parole: «Commissario unico» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;
   al comma 6, le parole: «precedente Commissario. Il» sono soppresse, dopo le parole: «5 giugno 2017,» sono inserite le seguenti: «il quale» e le parole: «del Commissario di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «del nuovo Commissario»;
   il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  “8-bis. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di due subcommissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico e per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei subcommissari”».

  Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 5-bis. – (Attività di supporto dell'Unità Tecnica-Amministrativa) – 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Art. 5-ter. – (Programma sperimentale “Caschi verdi per l'ambiente”) – 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il programma sperimentale “Caschi verdi per l'ambiente” con lo scopo di realizzare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle riserve di cui al programma “L'uomo e la biosfera” – MAB dell'Unesco, e di contrastare gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici. A tali fini è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1o giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  All'articolo 6:
   al comma 1, le parole: «e associati» sono sostituite dalle seguenti: «nonché delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,» e le parole: «e i concessionari di servizi pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «i concessionari di servizi pubblici nonché i fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità»;
   al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Il medesimo Istituto provvede, altresì,» sono inserite le seguenti: «in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e» e dopo le parole: «fruibile dal sito» è inserita la seguente: « internet».

  All'articolo 7:
   al comma 1, le parole: «di media struttura» sono sostituite dalle seguenti: «di media e grande struttura», le parole: «lettere d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d), e) ed f)», dopo le parole: «sfusi o alla spina,» sono inserite le seguenti: «o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi» e le parole: «non sia monouso» sono sostituite dalle seguenti: «sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. L'esercente può rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei».

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:  «Art. 8-bis. – (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

A.C. 2267 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: 180 giorni.
1. 1. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: 120 giorni.
1. 2. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Al comma 1, dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: nonché le associazioni di categoria economico-produttiva aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale,.
1. 3. Butti, Foti, Trancassini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: anche in considerazione delle procedure di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043 ai sensi degli articoli 258 e 259 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea-TFUE.
1. 4. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, entro 10 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è costituito un tavolo di confronto tra i Ministeri interessati, ANCI e UPI per definire con chiarezza le azioni che le Province e le Città metropolitane possono mettere in capo a partire dalle competenze che la legge loro assegna in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente.
1. 5. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo permanente di consultazione per la giusta transizione, che si avvale del supporto delle agenzie di ricerca e degli enti tecnici dello Stato, composto delle associazioni di categoria e imprenditoriali, dalle associazioni sindacali, dalle associazioni nazionali di protezione ambientale riconosciute. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri elabora, sulla base delle indicazioni emerse dalla consultazione del tavolo permanente di cui al primo periodo del presente comma, una strategia per la giusta transizione, in cui siano individuati provvedimenti e le misure, nonché i relativi fabbisogni economico-finanziari, necessari per assicurare la giusta transizione verso un'economia decarbonizzata al 2050, in attuazione degli impegni internazionali, europei e nazionali dell'Italia, attraverso anche la minimizzazione degli impatti sociali e la equa distribuzione sociale dei vantaggi che ne deriveranno.
1. 6. Labriola, Cortelazzo, Mazzetti, Casino, Giacometto, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) deve tener conto delle misure a carattere nazionale indicate nei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano redatti in attuazione del decreto legislativo n. 155 del 2010.
1. 7. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. Allo scopo di limitare le emissioni di CO2 da traffico e la produzione di polveri sottili, con riferimento agli impianti di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili, alimentati a biomassa, gli incentivi previsti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, relativi ai nuovi impianti, spettano esclusivamente agli impianti che ricevono biomassa proveniente dalla regione ove è localizzato l'impianto e dalle regioni confinanti.
1. 8. Golinelli, Raffaelli, Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. Per le finalità di cui al comma 2, la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti è subordinata e commisurata al fabbisogno regionale, anche al fine di garantire la piena attuazione del principio comunitario dell'autosufficienza.
1. 9. Golinelli, Raffaelli, Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole da: È istituito fino a: e delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il tavolo permanente sull'emergenza climatica, composto da:
   un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
   un rappresentante del Ministero della salute;
   un rappresentante dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;
   un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca;
   un rappresentante dell'ISPRA;
   un rappresentante del CNR;
   un rappresentante dell'ANCI;
   un rappresentante delle associazioni di categoria economico-produttiva aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
   un rappresentante delle Associazioni di Protezione Ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
1. 10. Butti, Foti, Trancassini.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-bis.1. Ai fini della programmazione di misure graduali volte alla rimodulazione e alla riduzione dei sussidi dannosi per l'ambiente, è istituito uno specifico tavolo permanente di confronto con i soggetti e le categorie produttive maggiormente coinvolte, al fine di individuare le iniziative e gli strumenti più adeguati, anche di sostegno, volti a escludere o limitare gli impatti economici e occupazionali conseguenti alla suddetta riduzione.
1. 11. Labriola, Cortelazzo, Mazzetti, Casino, Giacometto, Ruffino.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-bis.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Programma strategico nazionale di cui al presente articolo.
1. 12. Labriola, Cortelazzo, Mazzetti, Casino, Giacometto, Ruffino.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. Tra le misure da porre in essere ai sensi del comma 1, sono previsti incentivi per l'efficientamento dei sistemi di evacuazione fumi dei generatori di calore a biomassa vegetale.
1. 13. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure volte a contrastare i cambiamenti climatici e delle politiche nazionali volte a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, sostituire le parole: «idroelettrici ed eolici» con le seguenti: «e idroelettrici»;
   b) dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica del progetto autorizzato, consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore, che, a prescindere dalla potenza nominale, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento».
*1. 03. Mazzetti, Cortelazzo, Ruffino, Giacometto, Labriola, Casino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure volte a contrastare i cambiamenti climatici e delle politiche nazionali volte a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, sostituire le parole: «idroelettrici ed eolici» con le seguenti: «e idroelettrici»;
   b) dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi di modifica del progetto autorizzato, consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore, che, a prescindere dalla potenza nominale, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento».
*1. 04. Foti, Butti, Trancassini.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1.1.
(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
  «Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 tutti gli interventi – diversi dalla mera sostituzione di componenti principali – di rifacimento totale e parziale, riattivazione integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, pur prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del layout impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate sia in termini di pannelli che di strutture, non comportino una variazione superiore al 20 per cento dell'altezza, né un incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata rispetto a quella dell'impianto originario. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici Rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima: si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata – nei limiti di una tolleranza dell'1 per cento –, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata».
**1. 02. Mazzetti, Cortelazzo, Ruffino, Giacometto, Labriola, Casino.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1.1.
(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
  «Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 tutti gli interventi – diversi dalla mera sostituzione di componenti principali – di rifacimento totale e parziale, riattivazione integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, pur prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del layout impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate sia in termini di pannelli che di strutture, non comportino una variazione superiore al 20 per cento dell'altezza, né un incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata rispetto a quella dell'impianto originario. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici Rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima: si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata – nei limiti di una tolleranza dell'1 per cento –, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata».
**1. 05. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1.1.
(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
  «Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 tutti gli interventi sugli impianti idroelettrici esistenti o autorizzati, diversi dalla mera sostituzione di componenti principali, che consistono nel rinnovamento degli impianti esistenti, che consentono sia l'incremento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che l'ottimizzazione dell'efficienza e della gestione dei servizi e delle risorse locali, come il rifacimento totale e parziale, la riattivazione, l'integrale ricostruzione e potenziamento di impianti già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, modifiche al layout impianto o modifiche alle soluzioni tecnologiche utilizzate. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata, nei limiti di una tolleranza dell'1 per cento comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.».
1. 06. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1.1.
(Misure urgenti per la produzione di energia da impianti eolici)

  1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
  «Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 tutti gli interventi, diversi dalla mera sostituzione di componenti principali, di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento di impianti eolici relativi a progetti già autorizzati, ma non ancora realizzati, di progetti di Repowering/Integrale ricostruzione di impianti esistenti e di progetti di Reblading/ammodernamento degli aerogeneratori di impianti esistenti.».
1. 07. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia con fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
  1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
*1. 01. Mazzetti, Giacometto, Ruffino, Labriola, Cortelazzo, Casino.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia con fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
  1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
*1. 08. Foti, Butti, Trancassini.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia con fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
  1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
*1. 09. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

ART. 1-bis.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-bis.1.
(Obiettivi di sviluppo sostenibile per la città di La Spezia)

  1. Al fine di aderire all'obiettivo cardine della Strategia Energetica Nazionale, approvata il 10 novembre 2017 dai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e permettere la cessazione graduale delle centrali a carbone sul territorio italiano entro il 31 dicembre 2025, è disposta la definitiva dismissione dell'impianto della centrale di Melara, nota come Eugenio Montale, in località La Spezia-Vallegrande, entro il 1o gennaio 2021, garantendo comunque la salvaguardia dell'attuale dotazione occupazionale, all'interno degli impianti aziendali, nell'ambito territoriale.
1-bis. 01. Viviani, Gagliardi.

ART. 1-ter.

  Al comma 1, sostituire le parole: presso il Ministero, con le parole: nello stato di previsione del Ministero.
1-ter.1. Labriola, Casino, Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino, Giacometto.

  Al comma 3, dopo le parole: le scuole di ogni ordine e grado, inserire le seguenti: gli enti locali e le regioni,
1-ter.2. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Al fine di sostenere le esigenze informative e di sensibilizzazione di cui al presente articolo, la RAI, anche ai fini dell'attuazione della missione di servizio pubblico, garantisce adeguati spazi informativi e di sensibilizzazione.
1-ter.3. Butti, Foti, Trancassini.

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire i seguenti:

«Art. 1-quater.
(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione ambientale)

  1. Al fine di sviluppare la cultura ambientale negli studenti, nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 1, comma 7, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è introdotto l'insegnamento dell'educazione ambientale nell'attività didattica delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.
  2. Lo studio dell'educazione ambientale, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, è inteso come processo formativo attraverso il quale si acquisisce consapevolezza dei diritti e dei doveri del cittadino, in quanto appartenente a una comunità, con l'obiettivo di sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, sulla base dei princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle norme dell'Unione europea e dal diritto internazionale.

Art. 1-quinquies.
(Disciplina dell'insegnamento dell'educazione ambientale)

  1. L'insegnamento dell'educazione ambientale è parte integrante dei programmi e costituisce materia obbligatoria per tutti gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.
  2. L'insegnamento dell'educazione ambientale è articolato su un orario di almeno due ore settimanali, fatta salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche di stabilire programmi, modalità e tempi dell'attività didattica in relazione alle particolari esigenze di ognuno.
  3. Lo studio dell'educazione ambientale, oltre alla normale didattica in aula, comprende attività di ricerca e di sperimentazione extrascolastiche, anche attraverso viaggi di istruzione e visite guidate volti a far conoscere l'importanza del patrimonio naturale e paesaggistico.
  4. L'insegnamento dell'educazione ambientale nelle scuole ha l'obiettivo di coinvolgere insegnanti, studenti e genitori nella consapevolezza di appartenere a una comunità che deve essere ispirata ai princìpi della legalità, della solidarietà e del rispetto della natura, accrescendo la loro partecipazione alla tutela e alla valorizzazione della cosa pubblica.

Art. 1-sexies.
(Formazione dei docenti abilitati all'insegnamento dell'educazione ambientale)

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento dell'educazione ambientale e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.
  2. Per la formazione dei docenti di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, inserisce la didattica dell'educazione ambientale nei programmi dei corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, in conformità alle finalità di cui agli articoli 1-quater e 1-quinquies.

Art. 1-septies.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Al fine di garantire la formazione del personale docente di educazione ambientale, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-octies.
(Norme transitorie)

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1-ter.1 a 1-ter.4, si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità di monitoraggio dei risultati delle misure previste dalla legge medesima.».
1-ter. 01. Cortelazzo, Giacometto, Mazzetti, Ruffino, Labriola, Casino.

ART. 2.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021 con le seguenti: pari a euro 10 milioni per l'anno 2019, euro 100 milioni per l'anno 2020, euro 100 milioni per l'anno 2021;

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: mediante corrispondente, con le seguenti: mediante riduzione di 5 milioni per il 2019, 30 milioni per il 2020 e 30 milioni per il 2021, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché mediante.
2. 1. Giacometto, Ruffino, Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Casino.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: anche a favore di persone conviventi, inserire le seguenti: di mezzi di trasporto ibridi o elettrici,.
2. 2. Loss.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale inserire le seguenti: e di altri servizi ad esso integrativi, con particolare riferimento a carsharing, bikesharing, carpooling, scootersharing,.
2. 3. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: anche a pedalata assistita inserire le seguenti: e monopattini elettrici.
2. 4. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: In alternativa alla rottamazione delle autovetture omologate fino alla classe Euro 3 è riconosciuto un buono pari ad euro 1.500 per l'istallazione di impianti gpl o a metano.
2. 5. Trancassini, Butti, Foti.

  Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: sentita la Conferenza unificata, inserire le seguenti: sono individuati i soggetti per la gestione dei buoni mobilità e.
2. 6. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure di cui al presente comma si applicano anche a favore dei comuni e associazioni di comuni ubicati nelle province dei comuni interessati dalle suddette procedure di infrazione, laddove anch'essi in uguale infrazione comunitaria.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: metropolitane con le seguenti: oggetto di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043.
2. 7. Labriola, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Mazzetti, Ruffino, D'Attis, Elvira Savino, Sisto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, nel limite di 15,7 milioni di euro delle risorse disponibili di cui al Fondo «Programma sperimentale buono mobilità», per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 euro per ciascun veicolo. Il credito di imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
2. 8. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020,2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
2. 9. Foti, Butti, Trancassini.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: per il finanziamento, inserire le seguenti: dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale, nonché.
2. 10. Labriola, Mazzetti, Giacometto, Ruffino, Cortelazzo, Casino.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di euro 20 milioni, con le seguenti: e di piste ciclabili è autorizzata la spesa di euro 50 milioni.
2. 12. Cortelazzo, Casino, Labriola, Mazzetti, Giacometto, Ruffino.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: I progetti aggiungere le seguenti: a livello di fattibilità tecnica ed economica,.
2. 13. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: sono presentati aggiungere le seguenti:, trascorsi almeno centoventi giorni dalla data dell'entrata in vigore del decreto di cui al quarto periodo del presente comma,.
2. 14. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole da: dai comuni, fino a: un'unica opera con le seguenti: da comuni capoluogo di provincia e Città Metropolitane.

  Conseguentemente alla rubrica, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: urbane.
2. 16. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ovvero da uno o più comuni finitimi anche in forma associata riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la realizzazione di un'unica opera,.
2. 15. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole da: da uno o più, fino a: un'unica opera con le seguenti: da comuni capoluogo di provincia e Città Metropolitane.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: urbane.
2. 17. Butti, Foti, Trancassini.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: per la realizzazione di un'unica opera.
2. 18. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020». Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturati di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 21. Butti, Foti, Trancassini.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle acque interne)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità acque interne», con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, e 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, destinato a riconoscere, nei limiti della disponibilità del fondo, contributi per il ricambio della flotta dei laghi Garda, Como e Maggiore, attraverso l'acquisto di nuovi mezzi lacuali a propulsione elettrica, in favore della società pubblica gestione navigazione laghi Italia, e per l'infrastrutturazione delle relative banchine per l'attracco di navi di trasporto pubblico elettrici, in favore degli enti competenti. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
2. 01. Valbusa, Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera)

  1. Al fine di ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera, tutte le società a prevalente o totale capitale pubblico sono tenute ad adottare forme di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, nella misura minima di due giorni a settimana per ciascun lavoratore impiegato.
  2. Al comma 3-bis dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo le parole: «ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei lavoratori di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
2. 02. Foti, Butti, Trancassini.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi per lo sviluppo della mobilità elettrica)

  1. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile e la riduzione di emissioni inquinanti, in via sperimentale per l'anno 2020 le cessioni e le importazioni di veicoli ad alimentazione elettrica sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento nel limite complessivo di spesa di 300 milioni di euro. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità attuative del presente articolo.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede nei limiti di 300 milioni di euro mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. 03. Paolo Russo, Cortelazzo, Casino, Labriola, Mazzetti, Giacometto, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.
(Disposizioni per la promozione della mobilità aziendale e valorizzazione del ruolo del mobility manager)

  1. Al fine di rendere pienamente operativa la figura del responsabile della mobilità aziendale e promuovere la piena attuazione degli interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone e delle merci, finalizzati alla riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane, i soggetti che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero dell'ambiente 27 marzo 1998 e successive modificazioni, in attuazione della stessa disposizione, procedono all'individuazione della figura del mobility manager e all'adozione di un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, possono beneficiare, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di meccanismi incentivanti e premiali stabiliti con decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della pubblica amministrazione, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Il decreto ministeriale di cui al comma precedente stabilisce la misura dell'incentivo, le modalità di presentazione delle domande, le modalità di erogazione degli incentivi.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle precedenti disposizioni, pari ad euro 10 milioni, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
2. 04. Foti, Butti, Trancassini.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.
3. 1. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Ruffino.

  Al comma 1, dopo le parole: ibridi o elettrici inserire le seguenti: a gpl o a metano.
3. 2. Trancassini, Butti, Foti.

  Al comma 1, dopo le parole: ibridi o elettrici inserire le seguenti: o non inferiori a Euro 6 immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2019.
3. 3. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Al comma 1, dopo le parole: ibridi o elettrici inserire le seguenti: o non inferiori a Euro 6 qualora in sostituzione di mezzi già in possesso maggiormente inquinanti.
3. 4. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Al comma 1, sostituire le parole: in base all'entità del numero di studenti coinvolti con le seguenti: in base ai chilometri percorsi dagli studenti coinvolti.
3. 5. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Al comma 2, dopo le parole: I progetti aggiungere le seguenti: a livello di fattibilità tecnica ed economica,.
3. 6. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Al comma 2, dopo le parole: sono presentati aggiungere le seguenti: trascorsi almeno centoventi giorni dalla data dell'entrata in vigore del decreto di cui al quarto periodo del presente comma,.
3. 7. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Al comma 2, sopprimere le parole: con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
3. 8. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, nonché dai comuni comunque interessati dalle suddette procedure di infrazione.
3. 9. Labriola, Giacometto, Cortelazzo, Mazzetti, Casino, Ruffino, D'Attis, Elvira Savino, Sisto.

  Al comma 3, sostituire la parola: sentita con le seguenti: previa intesa con.
3. 10. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 31), le parole: «e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel», ovunque ricorrono, sono sostituite con le seguenti: «a 2800 centimetri cubici se con motore diesel e di qualsiasi cilindrata in caso di veicoli a propulsione elettrica o ibrida».
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro per il 2019 e 45 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 01. Mazzetti, Labriola, Giacometto, Cortelazzo, Casino, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Interventi di efficientamento
energetico)

  1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono assegnati ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico ivi compresi interventi volti all'efficentamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel limite complessivo di 200 milioni di euro annui. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 20.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 35.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno. Entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
  2. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 può finanziare uno o più lavori pubblici, anche in cofinanziamento; a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 giugno dell'anno di riferimento del contributo, salvo che non si tratti del finanziamento di lavori finanziati ai sensi del presente articolo già iniziati dell'anno precedente.
  3. L'erogazione del contributo avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 2. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo annuo del contributo di cui al comma 1, è corrisposto anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al comma 6 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.
  4. I comuni che non rispettano il termine di cui al comma 2 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo annuo di cui al comma 1, e le relative risorse rientrano nella disponibilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per incrementare i contributi da assegnare per le finalità del comma 1 nell'anno successivo.
  5. Il comune beneficiario da pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.
  6. I comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico DL Clima».
  7. Considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, il comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 è esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  8. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei comuni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi di società in house, effettua controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.
  9. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo annuo massimo di euro 2.755.000,00.

TABELLA DI RIPARTO

   Tipologia    Enti    Importo    Totale

  10.001-20.000

  707

  50.000

  35.350.000

  5.001-10.000

  1.183

  35.000

  41.405.000

  2.001-5.000

  2.050

  25.000

  51.250.000

   <2.000

  3.462

  20.000

  69.240.000

   Totale...

  7.402

  197.245.000

  10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
3. 02. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Interventi di efficientamento energetico)

  1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono assegnati ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel limite complessivo di 100 milioni di euro annui. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 12.500 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 17.500 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno. Entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
  2. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 può finanziare uno o più lavori pubblici, anche in cofinanziamento, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 giugno dell'anno di riferimento del contributo, salvo che non si tratti del finanziamento di lavori finanziati ai sensi del presente articolo già iniziati dell'anno precedente.
  3. L'erogazione del contributo avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 2. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo annuo del contributo di cui al comma 1, è corrisposto anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al comma 6 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.
  4. I comuni che non rispettano il termine di cui al comma 2 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo annuo di cui al comma 1, e le relative risorse rientrano nella disponibilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per incrementare i contributi da assegnare per le finalità del comma 1 nell'anno successivo.
  5. Il comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.
  6. I comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico decreto-legge Clima».
  7. Considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, il comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 è esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  8. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei comuni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi di società in house, effettua controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.
  9. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo annuo massimo di euro 1.377.500,00.

TABELLA DI RIPARTO

   Tipologia    Enti    Importo    Totale

  10.001-20.000

  707

  25.000

  17.675.000

  5.001-10.000

  1.183

  17.500

  20.702.500

  2.001-5.000

  2.050

  12.500

  25.625.000

   <2.000

  3.462

  10.000

  34.620.000

   Totale...

  7.402

  98.622.500

  10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di quota parte del proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
3. 03. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Interventi di efficientamento energetico)

  1. Per l'anno 2020, in via sperimentale, sono assegnati ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel limite complessivo di 100 milioni di euro annui. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 12.500 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 17.500 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno. Entrò 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
  2. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 può finanziare uno o più lavori pubblici, anche in cofinanziamento, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 giugno dell'anno di riferimento del contributo, salvo che non si tratti del finanziamento di lavori finanziati ai sensi del presente articolo già iniziati dell'anno precedente.
  3. L'erogazione del contributo avviene, per il 50 per cento, sulla, base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 2. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo annuo del contributo di cui al comma 1, è corrisposto anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al comma 6 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.
  4. I comuni che non rispettano il termine di cui al comma 2 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo annuo di cui al comma 1, e le relative risorse rientrano nella disponibilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per incrementare i contributi da assegnare per le finalità del comma 1 nell'anno successivo.
  5. Il comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.
  6. I comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico decreto-legge Clima».
  7. Considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, il comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 è esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  8. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei comuni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi di società in house, effettua controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.
  9. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo, derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo annuo massimo di euro 1.377.500,00.

TABELLA DI RIPARTO

   Tipologia    Enti    Importo    Totale

  10.001-20.000

  707

  25.000

  17.675.000

  5.001-10.000

  1.183

  17.500

  20.702.500

  2.001-5.000

  2.050

  12.500

  25.625.000

   <2.000

  3.462

  10.000

  34.620.000

   Totale...

  7.402

  98.622.500

  10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, assegnata nel 2019 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
3. 04. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Interventi per la manutenzione straordinaria del verde pubblico)

  1. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 100 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati alla manutenzione straordinaria del verde pubblico da parte dei comuni.
  2. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 10 gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:
   a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 10.000,00;
   b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 14.000,00;
   c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 18.000,00;
   d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 26.000,00;
   e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 34.000,00;
   f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 42.000,00;
   g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00.

  Entro il 1o febbraio 2020, il Ministero dell'interno da comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

  3. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.
  5. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 7, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  6. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 4 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 4, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.
  7. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 6 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo manutenzione straordinaria verde pubblico».
  8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 7.
  9. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
3. 05. Liuni, Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

ART. 4.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: messa a dimora di alberi, inserire le seguenti: manutenzione e cura dell'esistente,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: euro 15 milioni con le seguenti: 25 milioni.
4. 1. Trancassini, Foti, Butti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di reimpianto inserire le seguenti: e relativa manutenzione.
4. 2. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: silvicoltura, inserire le seguenti: per la forestazione dei perimetri autostradali nelle aree periurbane,.
4. 3. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per la creazione di, aggiungere le seguenti: boschi e giardini verticali,.
4. 4. Labriola, Giacometto, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Ruffino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: periurbane inserire le seguenti: o la riqualificazione di spazi pubblici, anche di ridotte dimensioni, con essenze di pregio.
4. 6. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nelle città metropolitane inserire le seguenti: e nei comuni capoluogo di provincia.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2 dopo le parole: città metropolitane inserire le seguenti: e i comuni capoluogo di provincia;
   b) al comma 3 dopo le parole: città metropolitana inserire le seguenti: e comune capoluogo di provincia;
   c) al comma 4-bis dopo le parole: città metropolitane inserire le seguenti: e nei comuni capoluogo di provincia.
4. 8. Parolo, Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nelle città metropolitane inserire le seguenti: e nelle aree franose di collina o montagna.

  Conseguentemente dopo le parole: città metropolitane ovunque ricorrano, inserire le seguenti: e aree franose.
4. 10. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con le seguenti: 30 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
4. 11. Ruffino, Giacometto, Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Casino.

  Al comma 2, sostituire le parole: tra le città metropolitane, con le seguenti: tra i comuni e le città metropolitane.
4. 14. Labriola, Giacometto, Cortelazzo, Mazzetti, Casino, Ruffino, D'Attis, Elvira Savino, Sisto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché, per favorire il recupero di siti dismessi a favore di aree verdi, di forme di bilanciamento tra metri quadrati destinati a nuove costruzioni e di metri quadrati destinati ad aree destinate a verde.
4. 15. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Giacometto, Casino, Ruffino.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, ciascuna città metropolitana e comune capoluogo di provincia provvede a selezionare le progettazioni ricevute dai soggetti individuati nel decreto ministeriale di cui al comma 2 e presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una rosa di non più di 10 interventi. Le progettazioni devono essere corredate, a pena di inammissibilità, dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'approvazione di almeno un progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, per ciascuna città metropolitana o comune capoluogo di provincia, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
4. 16. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: le progettazioni inserire le seguenti: selezionate, nell'ambito di quelle da esse ricevute da enti e soggetti di diritto privato, anche in caso di cofinanziamento da parte di enti pubblici. Le progettazioni di cui al presente comma sono.
4. 17. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Casino, Ruffino, Giacometto.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Le città metropolitane possono affidare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai Consorzi di bonifica la progettazione, la direzione lavori e la realizzazione dei predetti interventi, sulla base di apposite convenzioni.
4. 18. Ruffino, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Giacometto, Casino.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: e di ogni eventuale successiva variazione fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
4. 19. Trancassini, Foti, Butti.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: e di ogni eventuale successiva variazione fino alla fine del comma.
4. 20. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Allo scopo di accrescere il livello di sicurezza urbana per persone e mezzi, e di una migliore gestione delle risorse finanziarie destinate alla infrastrutturazione e alla manutenzione stradale, salvo che sussistano vincoli di carattere architettonico o paesaggistico anche con riferimento alle alberature in situ, nei progetti di realizzazione o rifacimento di marciapiedi e manti stradali gli elaborati debbono necessariamente prevedere la parte a verde, e nella illustrazione delle motivazioni che sorreggono la scelta del tipo di essenza, autoctona, da mettere a dimora, deve essere espressamente stimato il riflesso che la specifica specie scelta implica sulla durata del ciclo di vita del marciapiede o del manto. Con delibera del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri da seguire nella predisposizione degli elaborati di cui al periodo precedente.
4. 22. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Casino, Ruffino, Giacometto.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Allo scopo di realizzare un migliore contemperamento fra le esigenze della sicurezza ferroviaria e quelle di preservazione dei risalenti filari alberati siti lungo la rete ferroviaria nazionale, con delibera del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentiti l'ANCI e RFI, sono definiti limiti e modalità da seguire nella gestione, da parte dei soggetti nei singoli casi competenti, dei filari di cui alla presente disposizione.
4. 23. Labriola, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Ruffino, Giacometto.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, gli Enti locali possono avvalersi della stipula di appositi contratti di coltivazione con le aziende florovivaistiche, nel rispetto delle normative sugli affidamenti pubblici.
4. 24. Parolo, Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Sopprimere il comma 4.
4. 25. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: tra i criteri per l'affidamento della con le seguenti: nella progettazione per la.
*4. 26. Foti, Butti, Trancassini.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: tra i criteri per l'affidamento della con le seguenti: nella progettazione per la.
*4. 27. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Giacometto, Casino, Ruffino.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4.1. Ai fini della cura degli alvei dei fiumi e torrenti, le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale possono autorizzare il taglio della legna delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali anche con utilizzo di mezzi muniti di motore a scoppio, nonché le relative attività di recupero del legname.
4. 28. Cavandoli, Raffaelli, Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Valbusa, Vallotto, Benvenuto, Murelli.

  Al comma 4-ter dopo le parole: in forma singola o associata inserire le seguenti: e ai consorzi di bonifica, anche ai fini del contrasto al dissesto idrogeologico,.
4. 30. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo il comma 4-ter inserire il seguente:
  4-ter.1. Il materiale naturalmente depositato nei letti dei fiumi e dei torrenti non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente comma è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione dei 3 maggio 2000, e successive modificazioni, nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al presente comma.
4. 31. Cavandoli, Raffaelli, Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Valbusa, Vallotto, Benvenuto, Murelli.

  Sopprimere i commi da 4-quinquies a 4-novies.
4. 32. Loss.

  Al comma 4-quinquies, capoverso 13-bis sostituire le parole: per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della «Rete nazionale dei boschi vetusti» con le seguenti: per la ripresa della loro gestione. Ai fini della tutela del patrimonio naturale costituito dai boschi vetusti e della loro buona gestione, anche allo scopo di aumentare la loro potenzialità di assorbimento di CO2, i comuni effettuano la ricognizione dei boschi nel loro territorio, individuando anche quelli definibili come terreni silenti, avviando progetti di ripresa della gestione silvicolturale, anche con le modalità tipiche degli usi civici e della gestione dei beni comuni.
4. 33. Loss.

  Al comma 4-septies, sostituire le parole: in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito con le seguenti: nei boschi di proprietà pubblica, alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito, in quantità e con distribuzione adeguate affinché non si generino o si accentuino problemi fitosanitari.
4. 35. Loss.

  Dopo il comma 4-octies, aggiungere il seguente:
  4-octies.1. All'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «L'inosservanza di quanto stabilito nel periodo precedente determina le conseguenze previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».
4. 36. Ruffino, Mazzetti, Giacometto, Cortelazzo, Labriola, Casino.

  Sopprimere il comma 4-novies.
4. 37. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Al comma 4-novies sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o gennaio 2022.
4. 38. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Al comma 4-novies, sostituire le parole: non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo, con le seguenti: sono consentiti eventuali incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo, con priorità per gli interventi di riuso, riqualificazione e rigenerazione urbana.
4. 39. Mazzetti, Giacometto, Cortelazzo, Ruffino, Casino, Labriola.

  Al comma 4-novies dopo le parole: non sono consentiti incrementi inserire la seguente: netti.
4. 40. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-decies. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.
(Tutela del verde pubblico)
   1. Ai fini della tutela del verde pubblico, si applica quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349.».
4. 42. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-decies. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, all'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai fini della tutela del verde pubblico, la prevenzione dei danni e la sicurezza delle aree verdi, i comuni, in attuazione del piano nazionale del verde redatto dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, effettuano una verifica della stabilità degli alberi (VTA) siti sul proprio territorio urbanizzato, sia nei giardini privati, parchi o alberate stradali.».
4. 43. Valbusa, Liuni, Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4.1.
(Misure per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane)

  1. Per il finanziamento di un programma di contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sui proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 per azioni di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane.
  2. Le azioni, finanziate in tutte le Città Metropolitane in misura proporzionale alla popolazione residente, sono attuate dai comuni capoluogo della Città Metropolitana e possono interessare tutti i comuni delle Città Metropolitane.
  3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento.
4. 01. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4.1.
(Investimenti in colture arboree)

  1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4. 014. Caretta, Ciaburro, Foti, Butti, Trancassini.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4.1.
(Investimenti in colture arboree)

  1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4. 04. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4.1.
(Investimenti in colture arboree)

  1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4. 018. Nevi, Mazzetti, Giacometto, Cortelazzo, Ruffino, Casino, Labriola, Spena.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4.1.

  1. All'articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 le parole: «36 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento», le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 015. Butti, Foti, Trancassini.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4.1.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 21 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 73,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 43,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2031, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 06. Valbusa, Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Benvenuto, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4.1.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2020»;
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 016. Butti, Trancassini, Foti.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4.1.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  «1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “Per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “Per l'anno 2020”.
   2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 43,2 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
4. 017. Fiorini, Labriola, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020, 2021, 2022»; le parole: «36 per cento» sono sostituite dalle parole: «50 per cento»; le parole «5.000 euro» sono sostituite dalle parole: «10.000 euro».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 05. Valbusa, Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Benvenuto, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4.1.
(Fondo tutela ambientale e paesaggistica aree interne)

  1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.
  3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 07. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4.1.
(Incentivi alla ecosostenibilità delle attività produttive agricole nelle aree montane e collinari a rischio di abbandono)

  1. Per sostenere l'attività produttiva presso le aree montane e collinari a rischio di abbandono sono concessi alle micro piccole e medie imprese agricole e forestali che operano nel settore dell'agriturismo, delle energie rinnovabili e nella fornitura dei servizi ecosistemici finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 25.000 euro effettuati all'interno di tali territori. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento e sono concessi, per gli anni 2020, 2021 e 2022 nel limite massimo complessivo di 9 milioni di euro.
  2. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
*4. 011. Nevi, Cortelazzo, Mazzetti, Spena, Giacometto, Labriola, Casino.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4.1.
(Incentivi alla ecosostenibilità delle attività produttive agricole nelle aree montane e collinari a rischio di abbandono)

  1. Per sostenere l'attività produttiva presso le aree montane e collinari a rischio di abbandono sono concessi alle micro piccole e medie imprese agricole e forestali che operano nel settore dell'agriturismo, delle energie rinnovabili e nella fornitura dei servizi ecosistemici finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 25.000 euro effettuati all'interno di tali territori. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento e sono concessi, per gli anni 2020, 2021 e 2022 nel limite massimo complessivo di 9 milioni di euro.
  2. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
*4. 012. Caretta, Ciaburro, Foti, Butti, Trancassini.

ART. 4-bis.

  Al comma 1, dopo le parole: manutenzione del suolo inserire le seguenti: buona gestione forestale con azioni silvicolturali.
4-bis. 2. Loss.

  Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

Art. 4-bis.1.
(Manutenzione straordinaria degli alvei dei fiumi e dei torrenti)

  1. Gli interventi autorizzati ai sensi del presente articolo sono quelli di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:
   a) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;
   b) l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque;
   c) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.

  2. In via sperimentale e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della regione può autorizzare, in via d'urgenza, interventi definiti ai sensi del comma 1, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati.
  3. Gli interventi di cui al comma 2 relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati sentiti i comuni interessati.
  4. La documentazione di cui al comma 2 deve contenere il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo.
  5. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, intese, concerti, pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie devono essere resi entro dieci giorni dalla richiesta del presidente della regione. Decorso inutilmente tale termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole.
  6. Le domande presentate e i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito internet istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito internet istituzionale della regione.
  7. La regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi elettronici, da applicare a spese della ditta esecutrice dei lavori.
  8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993. n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, ovvero può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il presidente della regione assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi.
  9. Eventuali spese sostenute dagli enti locali per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
4-bis. 01. Gava, Lucchini, Gobbato, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

ART. 4-ter.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce inserire le seguenti: all'interno delle zone D (Aree antropizzate e di promozione economica e sociale) individuate dal Piano del Parco,.
4-ter. 1. Loss.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, definisce e individua le aree ambientali complesse presenti nel territorio nazionale.
  3-ter. Per area ambientale complessa di cui al comma 1 si intende un territorio urbano circoscritto con le seguenti caratteristiche:
   a) una popolazione residente superiore a 100,000 abitanti;
   b) presenza di impianti siderurgici, di combustione e di smaltimento rifiuti che hanno un impatto sulle condizioni ambientali e sanitarie e sono sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   c) esistenza di criticità ambientali, quali una concentrazione media elevata nell'aria di PM10, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera ii), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;
   d) presenza di un sito di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  3-quater. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, quale contributo statale per l'attuazione di interventi organici a favore delle aree ambientali complesse, ai fini della predisposizione di un efficiente monitoraggio ambientale e sanitario, dell'attivazione di iniziative per favorire la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico a più basse emissioni, della riduzione delle emissioni degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati, della realizzazione di interventi di bonifica e di riqualificazione ambientale nei SIN) della previsione di benefìci fiscali per ridurre le emissioni inquinanti degli impianti industriali.
  3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità attuative delle disposizioni del comma 3-quater, le modalità di riparto delle risorse del fondo ivi previsto, nonché i criteri per l'eventuale revoca dei contributi concessi dal medesimo fondo.
  3-sexies, Ogni due anni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'eventuale aggiornamento delle aree ambientali complesse presenti nel territorio nazionale.
  3-septies. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3-bis, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-ter. 3. Nevi, Cortelazzo, Giacometto, Labriola, Ruffino, Mazzetti, Casino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nelle aree urbanizzate nelle quali gli elevati valori di PM10 e di inquinamento dell'aria sono conseguenza del traffico veicolare, degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati, e della presenza sul territorio di insediamenti industriali ad elevato impatto ambientale e comunque sottoposti ad A.I.A., le regioni e gli enti locali interessati, ai fini del piano di risanamento e di individuazione del contributo della sorgente industriale al superamento dei suddetti valori, stipulano accordi e intese con enti di ricerca o laboratori pubblici per procedere a valutazioni analitiche volte a individuare il contributo all'inquinamento della sorgente industriale, con particolare riguardo al PM10, anche attraverso protocolli sperimentali, e ad integrazione delle iniziative già in capo all'Agenzia dell'ambiente territorialmente competente.
4-ter. 2. Labriola, Ruffino, Mazzetti, Giacometto, Cortelazzo, Casino, Nevi, D'Attis, Elvira Savino, Sisto.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.1.
(Detrazioni fiscali per interventi di bioedilizia)

  1. Dall'anno 2021, per le spese documentate relative agli interventi di ristrutturazione dell'immobile secondo criteri e requisiti di eco-compatibilità ed eco-sostenibilità, concernenti tra l'altro le caratteristiche tecniche dei materiali biocompatibili certificati utilizzati nella ristrutturazione, spettano le detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 63 del 2013.
  2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche dei materiali, nonché i criteri e le modalità ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
  3. A copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede nei limiti di 150 milioni annui a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4-ter. 4. Mazzetti, Cortelazzo, Giacometto, Labriola, Ruffino, Casino.

ART. 4-quater.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: capoluogo di provincia, inserire le seguenti: «Comune verde d'Italia» ad un comune italiano tra quelli con popolazione da 15.000 a 50.000 abitanti, «Piccolo comune verde Italia» ad un comune italiano tra quelli con popolazione fino a 15.000 e «Capitale Verde d'Italia-città da salvare» ad una delle città italiane dove sono presenti siti contaminati di interesse nazionale,.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, aggiungere in fine, i seguenti periodi: Il titolo «Capitale Verde d'Italia-città da salvare» è conferito per l'anno 2020 alla città di Taranto al fine di salvaguardare il tessuto economico produttivo dell'area territoriale di Taranto, fondato principalmente sull'attività produttiva e l'indotto generato da ILVA S.p.A., generando, al contempo, un sistema virtuoso per la riqualificazione ambientale. A tal fine, all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo, le parole: «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, salvo che sia acquisita la prova che le medesime condotte non corrispondano all'esecuzione»;
    3) al terzo periodo, dopo le parole: «condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.»;
    4) è aggiunto infine il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».
   al comma 2, dopo le parole: capoluogo di provincia, inserire le seguenti: comuni e piccoli comuni;
   al comma 3, dopo le parole: Capitale verde d'Italia inserire le seguenti: «Comune verde d'Italia», «Piccolo comune verde Italia» e «Capitale Verde d'Italia-città da salvare»;
   al comma 4, sostituire le parole: Il Titolo di «Capitale verde d'Italia nell'anno del conferimento rappresenta» con le seguenti: «I Titoli nell'anno del conferimento rappresentano».
4-quater. 1. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 4-quater, inserire il seguente:

Art. 4-quater.1.
(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)

  1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
  2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
  3. Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo e le risorse necessarie per la manutenzione del verde pubblico, è autorizzata a decorrere dal 2020, la spesa di 15 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, A tal fine, il Comitato di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.
  4. Il Comitato di cui al comma 3 provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per educare la popolazione sui benefìci della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impattò economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma, sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:
   a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
4-quater. 01. Cortelazzo, Mazzetti, Giacometto, Labriola, Casino, Ruffino.

ART. 4-quinquies.

  Sopprimerlo.

4-quinquies. 1. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo l'articolo 4-quinquies, inserire il seguente:

Art. 4-sexies.
(Misure per favorire la realizzazione di una rete impiantistica per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi)

  1. Il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dei dati comunicati dalle regioni in collaborazione con l'Ispra e le Agenzie regionali per l'ambiente, provvede ad effettuare una ricognizione della capacità impiantistica pubblica e privata per il pretrattamento, recupero della frazione organica, degli imballaggi e per il recupero energetico dei rifiuti urbani assimilati e speciali non pericolosi, esistente o in corso di realizzazione in ciascuna regione, nonché il reale fabbisogno impiantistico ai fini della corretta gestione dei medesimi rifiuti volto e finalizzato a garantire il rispetto degli obiettivi dell'Unione europea di smaltimento, di raccolta differenziata e di riciclaggio dei rifiuti, nonché una sostanziale autosufficienza territoriale nella gestione e nel trattamento dei medesimi. Il fabbisogno residuo necessario è comunicato dalle regioni sulla base dei rispettivi Piani regionali sui rifiuti e dei dati Ispra. La ricognizione di cui al presente comma deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Con riguardo agli impianti di termovalorizzazione di rifiuti non pericolosi, necessari a coprire il fabbisogno residuo in considerazione e nel rispetto degli obiettivi UE di riciclaggio dei rifiuti urbani, nonché agli impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, la ricognizione di cui al comma 1 è finalizzata a verificare la validità del fabbisogno dei suddetti impianti come individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2016, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016. Qualora necessario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conclusione della ricognizione di cui al comma 1, si provvede ad aggiornare i suddetti DPCM.
  3. Sulla base dei risultati delle verifiche sull'offerta impiantistica regionale di cui ai commi precedenti, qualora si ravvisino reali criticità e una sensibile carenza delle infrastrutture impiantistiche necessarie al raggiungimento degli suddetti obiettivi UE, e al fine di accelerare l'effettiva realizzazione – tenendo conto delle migliori tecniche disponibili – degli impianti necessari, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono nominati, laddove necessario, uno o più commissari straordinari nel numero massimo di cinque, ciascuno competente per le regioni del Nord, del Centro, del Sud, e uno ciascuno per la regione Sardegna e la regione Sicilia, al fine di garantire la necessaria programmazione, gestione e realizzazione, in tempi certi, degli interventi di adeguamento impiantistico, nel rispetto del principio di prossimità.
  4. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi, e può essere prorogata o rinnovata per un triennio dalla prima nomina.
  5. Con i decreti di cui al comma 3, sono stabilite le modalità, la struttura e il compenso da attribuire ai Commissari, i cui oneri sono a valere sulle risorse di cui all'articolo 5.
  6. Il Commissario straordinario, nel rispetto del principio di leale collaborazione con il presidente della regione interessata, adotta tutte le iniziative volte alla realizzazione dei necessari impianti di cui al comma 1, e può operare in deroga alle disposizioni vigenti relative ai termini di conclusione dei procedimenti e delle autorizzazioni, ma comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di autorizzazioni ambientali e delle previsioni di cui al decreto legislativo 152 del 2006.
  7. Il Commissario convoca una Conferenza di servizi con le altre amministrazioni competenti, anche al fine di ottenere gli atti di intesa. La durata della Conferenza non può superare il termine di sessanta giorni dalla sua indizione, e qualora alla scadenza del termine predetto la medesima Conferenza non raggiunga un accordo, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.
  8. Ai fini della definizione dell’iter procedurale tecnico-amministrativo volto alla realizzazione dei medesimi impianti, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1 e delle effettive esigenze delle regioni, il Commissario promuove, se necessario, la conclusione di appositi accordi di programma, da stipularsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'individuazione di idonei soggetti pubblici, privati o misti, dotati dei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, necessari per l'affidamento dell'opera, nel rispetto della normativa in materia di antimafia e la relativa disciplina sulle interdittive.
  9. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e modalità per l'eventuale revoca dei benefici e il recupero di somme indebitamente percepite dal soggetto.
  10. A tutti gli impianti di gestione dei rifiuti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni e i termini ridotti per le procedure di espropriazione per pubblica utilità delle aree, di cui al comma 8, articolo 35, del decreto-legge 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  11. Quale contributo dello Stato al miglioramento e al riequilibrio territoriale dell'offerta impiantistica di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2019 e 300 milioni annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  12. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri di assegnazione, e le modalità di ripartizione e le priorità di accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 10, nonché la quota di partecipazione a carico degli enti territoriali.
  13. Le risorse del Fondo di cui al comma 10, sono volte a cofinanziare gli investimenti diretti degli enti territoriali per realizzare o implementare le infrastrutture ambientali di cui al presente articolo, nonché a sostenere gli enti territoriali nell'individuazione e applicazione di idonei contributi e strumenti, anche fiscali, volti a favorire e agevolare il coinvolgimento di capitale privato nella realizzazione e gestione delle medesime infrastrutture.
  14. Gli incentivi e le agevolazioni di cui ai precedenti commi, sono cumulabili con quelli già previsti dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.
  15. Le spese effettuate dalle regioni per gli investimenti di cui al presente articolo, sono escluse dal complesso delle spese considerate ai fini della verifica del patto di stabilità di cui all'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
  16. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 300 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4-quinquies. 01. Gelmini, Mazzetti, Cortelazzo, Giacometto, Labriola, Casino, Ruffino.

  Dopo l'articolo 4-quinquies, inserire il seguente:

Art. 4-sexies.
(Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore dell'economia circolare)

  1. A decorrere dal 2019 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo denominato «Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo per l'economia circolare» con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2020, 2021 e 2022 finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, ai soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei seguenti ambiti:
   a) processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, e processi produttivi che comportano una riduzione dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
   b) miglioramento della qualità delle cosiddette materie prime secondarie;
   c) aumento del riciclaggio e della biodegradabilità della plastica, riducendo la presenza di sostanze pericolose;
   d) sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero;
   e) sviluppo di processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca negli ambiti dell'economia circolare;
   f) incentivazione delle imprese nella ricerca, nelle tecnologie e soluzioni innovative volte a migliorare e favorire le raccolte differenziate, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo.

  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sono cumulabili con quelle già previsti dalla vigente normativa in materia, e possono beneficiare della quota di cofinanziamento per i programmi comunitari HORIZON 2020 e LIFE.
  4. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto, per ciascun anno del triennio 2019-2021, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di investimento sostenute e documentate. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 50.000 per ciascun beneficiario, nel limite di quattro milioni annui.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 4, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 6 le 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede per ciascun anno del triennio 2020-2022, mediante riduzione di 100 milioni annui, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4-quinquies. 03. Gelmini, Mazzetti, Cortelazzo, Giacometto, Labriola, Casino, Ruffino.

  Dopo l'articolo 4-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 4-sexies.
(Misure per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane)

  1. Per il finanziamento di un programma di contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sui proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 per azioni di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane.
  2. Le azioni, finanziate in tutte le Città Metropolitane in misura proporzionale alla popolazione residente, sono attuate dai Comuni capoluogo della Città Metropolitana e possono interessare tutti i Comuni delle Città Metropolitane.
  3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento.
4-quinquies. 08. Foti, Butti, Trancassini.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 1. Foti, Butti, Trancassini.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
5. 2. Foti, Trancassini, Butti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 70 ore mensili con le seguenti: 30 ore mensili.
5. 3. Butti, Trancassini, Foti.

  Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
5. 4. Foti, Trancassini, Butti.

  Al comma 3, sostituire le parole: alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le seguenti: all'Arma dei Carabinieri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
5. 5. Cortelazzo, Casino, Mazzetti, Giacometto, Labriola, Ruffino.

  Al comma 3, sostituire le parole: alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con le seguenti: appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. 6. Butti, Foti, Trancassini.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e dei compiti di tutela ambientale attribuiti dall'ordinamento.
5. 7. Foti, Trancassini, Butti.

  Sopprimere il comma 6.
5. 9. Trancassini, Foti, Butti.

  Sopprimere il comma 7.
5. 10. Butti, Foti, Trancassini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Introduzione nell'ordinamento della mediazione dei conflitti ambientali e paesaggistici di natura civile e amministrativa)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:
  «1-octies. In ogni caso di conflitto ambientale suscettibile di trovare composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l'assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo n. 28/10 di cui sopra, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatario dell'accordo di mediazione, salvo i casi di casi di dolo o colpa grave.
  1-novies. Le Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto ambientale, prima dell'adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato ex decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.
  1-decies. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura ambientale in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto ambientale, l'amministrazione procedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato ex decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito conforme al principio dell'azione ambientale di cui al precedente articolo 3-ter.»;
    2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Diritto di accesso alle informazioni ambientali, di partecipazione a scopo collaborativo e mediazione ambientale».
   b) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:
   « v-nonies) conflitto ambientale: la controversia tra due o più parti, portatrici di diritti soggettivi, interessi legittimi anche diffusi e collettivi, in cui si contrappongono visioni divergenti relative alle decisioni da assumere riguardo all'ambiente e, dunque, alla gestione o all'uso delle risorse e dei beni ambientali, in ragione dei relativi impatti».

  2. All'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «7. In ogni caso di conflitto paesaggistico suscettibile di trovare composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l'assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatarie) dell'accordo di mediazione, salvo i casi di dolo o colpa grave.
   8. Le Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto paesaggistico, prima dell'adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.
   9. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura paesaggistica in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto ambientale, l'amministrazione procedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito conforme alle finalità di tutela e valorizzazione del presente codice».

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 03. Giacometto, Labriola, Ruffino, Cortelazzo, Casino, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Cessazione della qualifica di rifiuto)

  1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

«Art. 184-ter.
(Cessazione della qualifica di rifiuto)
   1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
   b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
   c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
   d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

  L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.
   2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.
   3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:
   a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
   b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
   c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
   d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
   e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

  Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22 del 28 marzo 2018, n. 69 del 15 maggio 2019, n. 62.
   4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi:
   a) le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, per le procedure semplificate di recupero rifiuti e, per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti, per le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto legislativo;
   b) le disposizioni speciali che disciplinano le caratteristiche dei prodotti ottenuti da operazioni di recupero rifiuti quali ad esempio il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 – Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e il decreto 2 marzo 2018 Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.
   5. Fino a quando non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, e nei casi non disciplinati dalle disposizioni normative di cui al comma 4, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, prevedendo le necessarie prescrizioni al fine di garantire che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e). Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma saranno oggetto di riesame a seguito dell'emanazione dei regolamenti comunitari o decreti nazionali che ineriscono le stesse disciplinando la cessazione della qualifica di rifiuto.
   6. Nell'ambito del catasto di cui all'articolo 208 comma 17-bis è costituito un registro dei prodotti autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, dando evidenza dei criteri adottati e dei requisiti tecnici del prodotto stesso. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale.
   7. Restano ferme le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di richiesta di rinnovo ovvero nel corso della fase di riesame delle autorizzazioni le autorità competenti provvederanno, tra l'altro, ad effettuare una verifica di coerenza disponendo, qualora risulti necessario, il conseguente adeguamento delle singole autorizzazioni ai sensi delle presenti disposizioni.».
5. 02. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Giacometto, Ruffino, Casino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Legalità e trasparenza)

  1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la realizzazione di tutte le azioni necessarie all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche, individuate nell'allegato A della Del. 24/03/2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2017, n. 109, le cui operazioni di bonifica siano in una fase antecedente all'aggiudicazione dei lavori, il Commissario si avvale della Struttura e dell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo.
  2. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
*5. 04. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Legalità e trasparenza)

  1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la realizzazione di tutte le azioni necessarie all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche, individuate nell'allegato A della Del. 24/03/2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2017, n. 109, le cui operazioni di bonifica siano in una fase antecedente all'aggiudicazione dei lavori, il Commissario si avvale della Struttura e dell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo.
  2. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
*5. 05. Cortelazzo, Casino, Giacometto, Mazzetti, Ruffino, Labriola.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i dati ambientali di cui al primo periodo.
6. 2. Ruffino, Mazzetti, Giacometto, Cortelazzo, Labriola, Casino.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: realizzando altresì in collaborazione con l'ANCI la raccolta e pubblicazione di buone pratiche di comuni e Città Metropolitane.
*6. 4. Trancassini, Butti, Foti.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: realizzando altresì in collaborazione con l'ANCI la raccolta e pubblicazione di buone pratiche di comuni e Città Metropolitane.
*6. 5. Cortelazzo, Casino, Giacometto, Mazzetti, Ruffino, Labriola.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: realizzando altresì in collaborazione con l'ANCI la raccolta e pubblicazione di buone pratiche di comuni e Città Metropolitane.
*6. 6. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazione di adempimenti, i dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2, già trasmessi dai concessionari di servizi pubblici, in attuazione di obblighi di legge o di disposizioni recate dalla regolazione settoriale, ad autorità o amministrazioni pubbliche, sono pubblicate in rete da queste ultime che provvedono anche al necessario raccordo con l'ISPRA ai sensi del comma 4.
6. 8. Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Cortelazzo, Labriola, Casino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2, acquisiti e pubblicati secondo le modalità previste al comma 4, sono utilizzati ai fini dell'elaborazione di indicatori di valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa dei soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, elaborati e inseriti tra i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie con decreto del Ministro delle finanze, secondo i principi di sostenibilità ESG (Environmental, Social and Governance) e tendo conto dei PRI (Principles for Responsible Investment) dell'ONU.
6. 100. Garavaglia, Comaroli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, «Legge quadro sulle aree protette»)

  1. L'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:
  «1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
   2. Sono organi dell'Ente parco:
   a) il Presidente;
   b) il Consiglio direttivo;
   c) il Revisore unico dei conti;
   d) la Comunità del parco.
   3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta. Nelle nomine degli organi deve essere tenuta in considerazione la rappresentanza dei due sessi.
   4. Il Presidente è nominato con delibera del Presidente della giunta regionale il cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nel caso in cui il parco ricade nel territorio di due o più regioni, il decreto di nomina del Presidente è emanato dal Presidente di giunta regionale della regione in cui ricade la percentuale maggiore di superficie territoriale del parco, previa acquisizione dell'intesa degli altri presidenti regionali interessati. Il Presidente nominato deve essere in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private.
   5. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici.
   6. Nelle more della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo ai sensi del comma 8-ter, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Ente parco, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
   7. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni di indirizzo e programmazione della stessa, fissa gli obiettivi ed effettua la verifica in merito alla realizzazione degli stessi, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Il Presidente esercita altresì le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva, ferme restando le competenze del direttore ai sensi del comma 11.
   8. Per il Presidente e per i componenti del Consiglio direttivo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle unioni montane dei comuni, presidenti dei consigli provinciali e comunali con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
   9. Al Presidente spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.
   10. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a sei.
   11. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Presidente della giunta regionale nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nel caso in cui il parco ricade nel territorio di due o più regioni, la nomina dei componenti del Consiglio direttivo è effettuata dal Presidente di giunta regionale della regione in cui ricade la percentuale maggiore di superficie territoriale del parco, previa acquisizione dell'intesa degli altri presidenti regionali interessati. I componenti del Consiglio direttivo sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:
   a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco;
   b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua un componente in rappresentanza del Ministero, un componente in rappresentanza dell'ISPRA e un componente in rappresentanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che individua un componente in rappresentanza delle associazioni agricole e della pesca, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni finalizzate alla maggiore sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali e della pesca nelle aree naturali protette.
   12. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma 8-sexies. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una unione montana dei comuni, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.
   13. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.
   14. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
   15. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
   16. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
   17. Lo statuto dell'Ente parco definisce le finalità e funzioni principali dell'Ente, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. Lo statuto è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, i relativi pareri si intendono acquisiti. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ente sono disciplinati, nel rispetto dello statuto, mediante un regolamento approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
   18. Il Revisore unico dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
   19. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è scelto tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori legali.
   20. Il direttore del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente ed esercita le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Egli cura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Presidente all'interno di una rosa di tre candidati in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale, scelti, a seguito di selezione pubblica, da una commissione tecnica costituita da tre soggetti. I membri della commissione sono scelti:
   a) uno tra soggetti esperti di gestione di pubbliche amministrazioni, designato dall'Ente parco;
   b) uno tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile o tutela ambientale, designato dall'Ente parco;
   c) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che assume le funzioni di Presidente della commissione.
   21. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente parco e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   22. Alla selezione pubblica possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di riferimento, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, ambientale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il bando di selezione predisposto dall'Ente parco, approvato con delibera del Consiglio direttivo, è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 21, comma 1, prima della sua applicazione.
   23. Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo, stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
   24. Il Presidente, sulla base degli indirizzi del Consiglio direttivo, assegna annualmente al direttore gli obiettivi di gestione e di performance amministrativa da conseguire.
   25. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa o altri istituti simili previsti dal rispettivo ordinamento di provenienza, per tutta la durata dell'incarico, con decorrenza dell'anzianità di servizio ai soli fini della progressione in carriera. Il direttore, se dipendente privato, è posto in posizione di aspettativa, anche in deroga a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza. Il trattamento economico è, in ogni caso, a carico dell'Ente parco ed è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere reintrodotte, neanche in via regolamentare, forme di contingentamento per la selezione, quali albi, anche se interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
   26. Al vice presidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.
   27. La dotazione organica dell'Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. È consentita la mobilità volontaria del personale tra gli Enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   28. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto e del modello gestionale applicato per la valorizzazione della capacità attrattiva del Parco e della capacità promozionale delle tipicità territoriali.
   29. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale.».

  2. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:
  «1. La Comunità del parco è costituita dai Presidenti delle regioni, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle unioni montane dei comuni».
6. 01. Gava, Lucchini, Gobbato, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3 lettera a), dopo le parole: «energia elettrica» aggiungere in fine le seguenti ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri;
   b) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera b) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, partecipanti all'asta o al registro».
6. 02. Labriola, Mazzetti, Casino, Cortelazzo, Ruffino, Giacometto.

ART. 7.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 aggiungere le seguenti: e alle imprese agricole che effettuano cessioni dei propri prodotti direttamente in azienda in locali aperti al pubblico ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
   dopo le parole: di prodotti inserire le seguenti: agricoli.
   sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 22 milioni.
   al comma 3, sostituire le parole: 20 milioni di euro, con le seguenti: 22 milioni di euro.
7. 3. Labriola, Ruffino, Giacometto, Casino, Cortelazzo, Mazzetti.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 aggiungere le seguenti: e alle imprese agricole che effettuano cessioni dei propri prodotti direttamente in azienda in locali aperti al pubblico ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228,;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   dopo le parole: di prodotti inserire le seguenti: agricoli;
   sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 22 milioni.
*7. 1. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 aggiungere le seguenti: e alle imprese agricole che effettuano cessioni dei propri prodotti direttamente in azienda in locali aperti al pubblico ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228,;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   dopo le parole: di prodotti inserire le seguenti: agricoli;
   sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 22 milioni.
*7. 2. Foti, Butti, Trancassini.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, inserire le seguenti: e ai titolari di pubblici esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 25 agosto 1991, n. 287,.
7. 5. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Casino, Ruffino, Giacometto.

  Al comma 1, sopprimere le parole: alimentari e.
7. 6. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Al comma 1, dopo la parola: detergenti, inserire le seguenti: per uso domestico e per l'igiene personale,.
7. 7. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Casino, Ruffino, Giacometto.

  Al comma 1, sopprimere le parole: sia riutilizzabile e.
7. 8. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  «1-bis. Riguardo ai soli prodotti alimentari, è fatto divieto al consumatore di introdurre dall'esterno propri contenitori.».
7. 9. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  «3-bis. Per i prodotti alimentari e per l'igiene personale, sui quali non sia già applicata una aliquota agevolata, venduti sfusi o alla spina, si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto.
   3-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 25 milioni di euro per il 2019 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede:
   a) quanto a 25 milioni di euro per il 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
7. 10. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Giacometto, Casino, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  «5-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo in via sperimentale con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, preordinato alla riduzione del 30 per cento del prezzo di vendita delle cassette biodegradabili e compostabili utilizzate dagli imprenditori ittici per il pescato. Ai venditori delle cassette biodegradabili e compostabili è attribuito un credito d'imposta nella misura pari al minor introito corrispondente al volume di vendite effettuate, da portare in compensazione nel modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta è concesso nei limiti della dotazione annua del fondo. Eventuali somme non impegnate nell'anno di riferimento sono impegnate nell'anno successivo.
  5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
7. 11. Viviani, Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Promozione dell'economia circolare)

  1. All'articolo 13-ter del decreto ministeriale del 21 marzo 1973 «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 dopo la parola: «polietilentereftalato» aggiungere: «riciclato»;
   b) al comma 2 le parole: «devono contenere almeno il 50 per cento di polietieleneftalato vergine e» sono soppresse.
7. 01. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Promozione dell'economia circolare)

  1. All'articolo 13-ter, comma 2, del decreto ministeriale del 21 marzo 1973 «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale» le parole: «devono contenere almeno il 50 per cento di polietieleneftalato vergine e» sono soppresse.
7. 02. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Fondo per la promozione dei prodotti biodegradabili e compostabili)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per la promozione della produzione e della commercializzazione di stoviglie, posate e bicchieri in materiale biodegradabile e compostabile. Il fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, è finalizzato a sostenere la ricerca scientifica pubblica e privata in materia di produzione di prodotti biodegradabili e compostabili e a promuovere, anche attraverso apposite campagne pubblicitarie, la vendita di tali prodotti.
  2. Al fondo per la promozione dei prodotti biodegradabili e compostabili possono altresì accedere le imprese che producono materiale plastico e che intendano riconvertire gli impianti verso la produzione di materiale biodegradabile o compostabile.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
7. 03. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Contributo per l'acquisto di detersivi biodegradabili)

  1. Al fine di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale delle acque, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di ridurre l'inquinamento, alle imprese turistiche e di ristorazione con scarichi direttamente o indirettamente recapitanti nelle aree comprese nel registro delle aree protette istituite con i Piani di gestione ai sensi dell'articolo 117 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 è riconosciuto un contributo per l'acquisto di prodotti per la pulizia e di detersivi a base di ingredienti naturali, rapidamente e completamente biodegradabili o comunque altamente biodegradabili, muniti di idonea certificazione ambientale.
  2. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di spesa previsto dall'articolo 2, comma 1, pari al 25 per cento del costo sostenuto per l'acquisto dei prodotti e dei detersivi di cui al citato comma 1 del presente articolo.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione del credito d'imposta di cui al comma 2.
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuati i criteri, le caratteristiche e i parametri minimi che devono essere garantiti dai prodotti e dai detersivi di cui al comma 1, nonché le condizioni e le modalità per l'eventuale revoca dei benefìci e per il recupero di somme indebitamente percepite dalle imprese di cui al medesimo comma 1.
  5. Per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa nei limiti di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021.
  6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 04. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Introduzione del sistema del vuoto a rendere)

  1. L'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
  «Art. 219-bis. – (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche). – 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche.
   2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:
   a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;
   b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;
   c) bottiglie e contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri, utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;
   d) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.
   3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto a rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2».

  2. Dopo l'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
  «Art. 219-ter. – (Costituzione delle filiere di recupero per gli imballaggi riutilizzabili). – 1. Al fine dell'implementazione del sistema del vuoto a rendere di cui all'articolo 219-bis, i produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi riutilizzabili aderiscono a una filiera di recupero e riutilizzo, di seguito denominata “filiera”, dai medesimi costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea di imprese o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di gestione degli imballaggi sostenibile.
   2. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori economici interessati.
   3. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre sull'etichetta e stabiliscono la quota di rimborso spettante ai consumatori, da indicare in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli imballaggi.
   4. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi riutilizzabili restituiti dai consumatori, nonché alla restituzione della cauzione versata al momento dell'acquisto.
   5. L'importo della cauzione, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota da versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono definiti nel contratto istitutivo della filiera.
   6. I consumatori restituiscono gli imballaggi riutilizzabili negli esercizi commerciali in cui sono stati acquistati, ricevendo in cambio la cauzione versata sotto forma di denaro o di titolo d'acquisto di valore equivalente.
   7. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi aderenti alla filiera usufruiscono di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) e di ulteriori agevolazioni, in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   8. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio vigila sull'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione alla filiera».
7. 05. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Giacometto, Casino, Ruffino.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Istituzione del Fondo unico per il riciclo)

  1. Dopo l'articolo 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
  «Art. 222-bis. – (Fondo unico per il riciclo). – 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo unico per il riciclo, nel quale confluiscono tutti i costi ambientali versati dai produttori, classificati in base a ciascuna tipologia di materiale. Il Ministero assegna e ridistribuisce gli importi derivanti dal versamento dei costi ambientali secondo i criteri stabiliti all'esito delle verifiche effettuate dal Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224. Dagli importi derivanti dal versamento del costo ambientale sono detratti gli oneri per il ritiro, la selezione, la cernita e il trasporto, sostenuti dagli enti locali o da terzi, da rimborsare nella percentuale stabilita dal Consorzio nazionale degli imballaggi in base alla valutazione sull'efficacia del sistema prescelto, da effettuare secondo le modalità indicate all'articolo 224, comma 4; la restante parte delle somme versate a titolo di costo ambientale è distribuita tra i produttori e gli utilizzatori, consorziati o meno, in relazione a quanto effettivamente riciclato».
7. 06. Mazzetti, Giacometto, Cortelazzo, Casino, Labriola, Ruffino.

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.

  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019», sono sostituite con le seguenti: «nel limite complessivo di spesa di 15 milioni per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020» e le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2019»;
   b) al comma 3, le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», sono sostituite con le seguenti: «15 milioni per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020».

  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. All'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021», sono sostituite con le seguenti: «200 milioni per l'anno 2019 e 500 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Il 5 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinato alla ricerca, allo studio, alla prevenzione e alla cura del batterio Xylella fastidiosa mediante la predisposizione di un progetto, in sede di Conferenza Unificata in accordo con le Università locali, che ha lo scopo di valutare il grado di tolleranza e di resistenza delle diverse cultivar di olivo presenti nelle aree della Puglia definite “Indenni”, nonché di altre linee genetiche di diversa provenienza e costituzione, al fine di evitare il rischio di una olivicoltura monovarietale che causerebbe la perdita di biodiversità e di salubrità dell'ambiente e delle persone.
   1-ter. Il progetto di cui al comma 1-bis ha lo scopo di promuovere, altresì interventi di agricoltura innovativa, finalizzati a preservare la biodiversità e di interventi miranti alla corretta gestione delle risorse agro-ecologiche.»;
   c) al comma 3, le parole da: «150 milioni di euro», fino alla fine, sono sostituite con le seguenti: «200 milioni per l'anno 2019 e 500 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
8. 01. Labriola, Ruffino, Mazzetti, Giacometto, Cortelazzo, Casino, D'Attis, Elvira Savino, Sisto, Spena, Nevi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Reimpianto degli ulivi nella regione Puglia)

  1. All'articolo 8, comma 1, capoverso Art. 18-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio 2019, n. 44, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È fatta salva la possibilità per i proprietari, i conduttori o i detentori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali insistono le piante infettate degli organismi nocivi di procedere all'esecuzione delle misure di estirpazione o potatura delle piante ospiti e del successivo impianto di piante tolleranti o resistenti, anche di specie vegetali diverse da quelle infette, in deroga ad ogni disposizione vigente, previa comunicazione all'amministrazione competente. I predetti soggetti titolari dei terreni possono procedere alle misure decorsi trenta giorni dalla comunicazione».

8. 07. Sasso, Tateo, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.

(Modifica al Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della regione Puglia)

  1. All'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Nell'ambito della redazione del Piano dovrà tenersi conto delle esigenze idriche delle diverse varietà di olivo definite “Indenni” impiantabili nelle aree soggette ad abbattimenti generalizzati, con priorità per le varietà presenti nelle aree della Puglia, nonché, se compatibili e integrabili, con varietà aventi linee genetiche di diversa provenienza e costituzione. Ove sia verificato che le suddette specie “indenni” non siano compatibili con la disponibilità idrica dell'area di reimpianto e che la realizzazione di impianti di raccolta o di condotte idriche comporti oneri superiori alla resa futura media prevista per l'area medesima, a valere sulle risorse del Piano si procederà ad opere di forestazione con le specie autoctone, maggiormente compatibili con la biodiversità dell'area e ove possibile, a più rapido accrescimento».

8. 04. Labriola, Ruffino, Mazzetti, Giacometto, Cortelazzo, Casino, D'Attis, Elvira Savino, Sisto, Spena, Nevi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.

  1. Al fine di sostenere e indennizzare gli agricoltori colpiti dalla cimice asiatica, è istituito, a decorrere dall'anno 2019, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo straordinario per contrastare il fenomeno della cimice asiatica di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 100 milione di euro a decorrere dall'anno 2019.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma precedente.
  3. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. 03. Labriola, Ruffino, Mazzetti, Giacometto, Cortelazzo, Casino, Spena, Nevi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.

(Disposizioni volte a velocizzare la pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti)

  1. All'articolo 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) la rubrica è così riformulata: «pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti»;

   b) al comma 1, la parola: «lavorazione» è sostituita dalla seguente: «trattamento» e, dopo le parole: «o di nuova costruzione,» sono inserite le seguenti: «individuati sulla base dei requisiti di rilevanza indicati nel decreto di cui al comma 9,»;

   c) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «incidenti» sono inserite le seguenti: «che possano arrecare alterazioni nelle matrici ambientali»;

   d) al comma 1, lettere b) e d), la parola: «rilevanti» al termine delle lettere è soppressa;

   e) al comma 2, la parola: «rilevanti» è soppressa;

   f) al comma 3, le parole: «della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto di cui al comma 9»;

   g) al comma 4, le parole: «E gestore trasmette» sono sostituite dalle seguenti: «I gestori degli impianti individuati sulla base di ulteriori requisiti di rilevanza, indicati anch'essi nel decreto di cui al comma 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, trasmettono»;

   h) al comma 5, la parola: «rilevanti» è soppressa, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «in raccordo» e dopo le parole: «piano di emergenza esterna all'impianto», sono inserite le seguenti: «anche con l'apporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,»;

   i) al comma 6, lettere b) e d), la parola: «rilevanti» è soppressa;

   l) al comma 9, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e», dopo le parole: «le linee guida per» sono inserite le seguenti: «l'individuazione, in base a requisiti di rilevanza fissati dal medesimo decreto, degli impianti soggetti agli obblighi di cui al presente articolo, e per» e, infine, è aggiunto il seguente periodo: «, nonché le modalità per assicurare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio e la periodica verifica dello stato di attuazione delle relative attività.».

  2. Il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. 02. Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Cortelazzo, Labriola, Casino.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.

(Disposizioni in materia di impianti di digestione anaerobica o compostaggio)

  1. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2025, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza.

8. 05. Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Cortelazzo, Labriola, Casino.

ART. 8-bis.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448)

  1. All'articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera f), è sostituita dalla seguente: « f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinati, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E ed F».

*8-bis. 01. Butti, Trancassini, Foti.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448)

  1. All'articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera f), è sostituita dalla seguente: « f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinati, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E ed F».
*8-bis. 02. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.