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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 10 dicembre 2019

TESTO AGGIORNATO ALL'11 DICEMBRE 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 dicembre 2019.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Bianchi, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Braga, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, D'Incà, D'Uva, Dadone, Sabrina De Carlo, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Federico, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Formentini, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lotti, Lupi, Maggioni, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orlando, Orrico, Orsini, Parolo, Pastorino, Pedrazzini, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tateo, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Bianchi, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Braga, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, D'Incà, D'Uva, Dadone, Sabrina De Carlo, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Federico, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Formentini, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lotti, Lupi, Maggioni, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orlando, Orrico, Orsini, Parolo, Pastorino, Pedrazzini, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tateo, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

Trasmissione dall'Ufficio parlamentare di bilancio.

  Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, con lettera in data 5 dicembre 2019, ha trasmesso copia del Rapporto sulla politica di bilancio 2020.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 3 dicembre 2019, ha comunicato che la 11a Commissione (Lavoro) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2014/UE su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (COM(2019) 620 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 17).

  Questa risoluzione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 226).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa depositi e prestiti Spa, per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 227).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 26 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa, per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 228).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Studiare sviluppo Srl, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 229).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 28 novembre 2019, ha trasmesso la relazione ricognitiva, predisposta da ANAS Spa, sullo stato di attuazione del contratto di programma 2016-2020, aggiornata al mese di settembre 2019. La relazione è corredata dal report predisposto dalla competente direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali.

  Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 novembre 2019, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica recante schema di decreto ministeriale concernente disposizioni per la prevenzione di incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione degli incendi.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, le osservazioni formulate dalla Commissione europea in ordine al progetto di linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici.

  Questa comunicazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 3 dicembre 2019, ha trasmesso, in adempimento all'obbligo derivante dall'articolo 19 della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), resa esecutiva con legge 13 novembre 1947, n. 1622, il testo della Convenzione n. 190 e della raccomandazione n. 206, relative all'eliminazione delle violenze e delle molestie nel mondo del lavoro, adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della 108a sessione, svoltasi a Ginevra nel mese di giugno 2019.

  Questo documento è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 4 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico della Lega italiana per la lotta contro i tumori, riferita all'anno 2018, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 (COM(2019) 580 final) – alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 (COM(2019) 581 final) – alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sul funzionamento del mercato europeo del carbonio (COM(2019) 557 final);
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2019) 596 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del regolamento (UE) n. 912/2014 sulla responsabilità finanziaria connessa alla risoluzione delle controversie investitore-Stato nell'ambito degli accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte (COM(2019) 597 final).

Trasmissione dal consiglio regionale della Puglia.

  Il Presidente del consiglio regionale della Puglia, con lettera in data 27 novembre 2019, ha trasmesso una risoluzione avente ad oggetto: «Partecipazione della regione Puglia alla consultazione pubblica della Commissione europea sugli orientamenti dei primi due anni del programma Europa digitale».

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 20, 26 e 29 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
   al dottor Salvatore Bilardo, l'incarico di ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
   alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
   alla dottoressa Daniela Beltrame, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia;
   alla XIII Commissione (Agricoltura) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
   al dottor Francesco Saverio Abate, l'incarico di direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
   al dottor Emilio Gatto, l'incarico di direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1547 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 2019, N. 111, RECANTE MISURE URGENTI PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA DIRETTIVA 2008/50/CE SULLA QUALITÀ DELL'ARIA E PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 48, COMMI 11 E 13, DEL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 2016, N. 229 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2267)

A.C. 2267 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è emerso con chiarezza che i cambiamenti climatici in corso, se non si interviene con decisione, possono rappresentare un serio pericolo per il territorio e per la salute umana;
    l'educazione ambientale nelle scuole abbraccia tematiche e questioni quanto mai attuali, con le quali le nuove generazioni dovranno confrontarsi, come lo sviluppo sostenibile, l'economia, la conservazione delle risorse, ma anche l'educazione civica e culturale;
    l'insegnamento dell'educazione ambientale dovrebbe essere parte integrante dei programmi e dovrebbe costituire materia obbligatoria per tutti gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, con l'obiettivo di coinvolgere insegnanti, studenti e genitori nella consapevolezza di appartenere a una comunità che deve essere ispirata ai princìpi della legalità, della solidarietà e del rispetto della natura, accrescendo la loro partecipazione alla tutela e alla valorizzazione della cosa pubblica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, di introdurre l'insegnamento dell'educazione ambientale nell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado, promuovendo la realizzazione di attività tese a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza di interventi di rimboschimento delle aree interessate da elevata criticità idraulica o di dissesto idrogeologico, coscienti dell'importanza per la biodiversità di conservare «boschi vetusti» necessari per la conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, promuovendo, in collaborazione con gli Organi Forestali, concreti progetti di riforestazione.
9/2267/1Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.


   La Camera,
   premesso che:
    la straordinaria necessità ed urgenza della conversione del presente decreto-legge, definito «Decreto Clima», nasce dalla indifferibilità ulteriore di adottare una politica strategica nazionale che permetta di fronteggiare l'emergenza climatica in atto, tenuto conto anche dei lavori svolti a livello internazionale dall’Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC – che evidenziano, con rigore scientifico, come la variabilità climatica sia strettamente connessa alle attività umane e come le temperature e le emissioni di CO2 continueranno progressivamente a crescere con impatti negativi sia sul territorio sia sulla salute pubblica e mette in crisi gli ecosistemi e la biodiversità;
    con il rapporto speciale ”Global Warming of 1,5o dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), la comunità scientifica ci dice che dobbiamo accelerare fortemente l'azione per il clima se vogliamo limitare il riscaldamento globale, confermando quanto annunciato già alla Prima Conferenza mondiale sul clima (nel 1979 a Ginevra), Vertice di Rio nel 1992, il Protocollo di Kyoto nel 1997 e l'Accordo di Parigi nel 2015. Tuttavia, le emissioni di gas serra (GHG) continuano ad aumentare rapidamente, con effetti sempre più dannosi per il clima;
    nel 2017 le concentrazioni di gas serra hanno raggiunto nuovi record nel 2017, con la CO2 a 405.5 ppm (+146 per cento rispetto ai livelli preindustriali). Rispetto al 1990, la capacità dei gas serra di alterare il bilancio energetico terrestre (forzante radiativo) è aumentata del 41 per cento [WMO Greenhouse Gas Bulletin – No. 14]. La causa sono le attività umane, e in primo luogo l'utilizzo di combustibili fossili. Nel 2010, il 35 per cento delle emissioni globali provenivano dal settore dell'approvvigionamento energetico, il 24 per cento dal settore dell'agricoltura, silvicoltura e altri usi della terra, il 21 per cento dall'industria, il 14 per cento dai trasporti e il 6.4 per cento dagli edifici [IPCC Fifth Assessment Report]. Il 71 per cento di tutte le emissioni industriali dal 1970 a oggi sono state causate da appena 100 industrie produttrici di combustibili fossili [CDP Carbon Majors Report 2017];
    segnali preoccupanti vengono dall'aumento degli animali da allevamento, dalla produzione pro-capite di carne, dall'erosione della biodiversità vegetale, dalla perdita globale di copertura arborea, dal consumo di combustibili fossili e dalle emissioni di anidride carbonica (CO2) pro-capite a partire dall'anno 2000;
    la pesca e le attività marittime già risentono direttamente dei mutamenti climatici e tendenzialmente subiranno ulteriori condizionamenti ai quali dovranno adattarsi;
    per restare entro 1.5oC (2oC) nel 2030 le emissioni dovrebbero essere del 45 per cento (25 per cento) più basse rispetto al 2010 ed essere pari a zero già nel 2050 (2070) Se continuiamo su questa strada, già nel 2030 potremmo raggiungere un riscaldamento globale di +1.5oC, e a fine secolo potremmo arrivare a oltre 4oC in più [IPCC Special Report: Global Warming of 1.5oC]. A livello globale, un riscaldamento di anche solo di 1.5oC significa interi ecosistemi distrutti ed estinzione di massa della biodiversità, aumento inondazioni, 350 milioni di persone esposte a rischio idrico e siccità, 46 milioni colpite dall'innalzamento del livello dei mari, il 9 per cento della popolazione mondiale esposta a ondate di calore. Tutto questo porterà al collasso dei sistemi di produzione del cibo, incrementando i conflitti sociali e le migrazioni di massa;
    al 2017 le nostre emissioni si sono ridotte di appena il 17.4 per cento [ISPRA] rispetto al 1990, mentre già nel 2007 l'IPCC chiedeva che i Paesi sviluppati riducessero le emissioni del 25-40 per cento entro il 2020 [IPCC Fourth Assessment Report]. I nostri target di riduzione per il futuro sono del tutto insufficienti rispetto a quanto la scienza ci chiede per sperare di mantenere il riscaldamento globale sotto la soglia degli 1.5oC: anche la proposta di Piano Nazionale Energia e Clima presentata a fine 2018 è stata giudicata troppo poco ambiziosa [European Climate Foundation];
    la geografia e la topografia del nostro territorio, compreso tra area mediterranea e zona alpina, ne evidenziano l'estrema fragilità rispetto ai cambiamenti climatici. Le temperature medie italiane sono già circa un grado e mezzo più alte rispetto al periodo preindustriale, con tutte le conseguenze in termini di disponibilità d'acqua, siccità, ondate di calore, ma anche fenomeni estremi come piogge, grandinate e nevicate forti e improvvise, inondazioni, trombe d'aria. L'innalzamento del livello dei mari globale porterà alla scomparsa di molte aree costiere come ad esempio Venezia, Liguria e gran parte della Pianura Padana;
    la giustizia climatica è inseparabile dalla giustizia sociale e ambientale. I cambiamenti climatici non sono solamente un problema ambientale, che riguarda la natura, ma soprattutto una questione politica ed etica, in quanto mettono a repentaglio il godimento di una serie di diritti, in primis quello alla vita, alla salute e al lavoro, e colpiscono tutti ma non tutti allo stesso modo,

impegna il Governo:

   1) a valutare l'opportunità di attuare politiche di risparmio della risorsa idrica, di efficientamento della produzione e della rete di distribuzione, di raccolta e gestione di risorse meteoriche, ai fini di recupero e riuso nei sistemi domestici e collettivi, così come di ricostruzione della capacità assorbente del suolo agricolo anche attraverso il ripristino di sistemi di muri a secco e l'obbligo di riutilizzo di tutti i volumi raccolti e dei reflui depurati;
   2) a valutare l'opportunità di sostenere e promuovere politiche settoriali di sviluppo dell'economia circolare così come lo scambio di beni e servizi tra aziende e privati nell'ottica di una condivisione di risorse, riutilizzo dei beni e per evitare il sovradimensionamento, una tra le cause della sovrapproduzione di beni e uso eccessivo di risorse energetiche;
   3) a valutare l'opportunità di promuovere un nuovo paradigma agricolo ed economico, attraverso una cultura del cibo per la salute in cui la responsabilità ecologica e la giustizia economica abbiano la precedenza sugli odierni sistemi di produzione estrattivi basati su consumo e profitto, incentivando la partecipazione di agricoltori e consumatori nella costruzione di economie virtuose – sostenibili, solidali e locali, riducendo i passaggi logistici (confezionamento, refrigerazione, immagazzinamento e trasformazione), incentivando l'autoproduzione e l'autoconsumo in forma singola o associata;
   4) a valutare l'opportunità di sostenere e promuovere la coltivazione e la filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da rotazione i cui prodotti si possono utilizzare come possibile sostituto di plastiche;
   5) a valutare l'opportunità di favorire la promozione e l'incentivazione di forme e tecnologie di mobilità sostenibile, in particolare trasporti pubblici a bassa emissione, autoveicoli a emissioni zero o zero-nearly, sistemi di car sharing e car pooling;
   6) a valutare l'opportunità di adottare azioni di sensibilizzazione dei cittadini sul tema del cambiamento climatico coinvolgendo gli enti locali nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale creando una rete di pratiche virtuose a livello locale e nazionale a cui le amministrazioni possano attingere. Favorendo il massimo coinvolgimento del livello locale anche attraverso l'utilizzo di sistemi di democrazia diretta come referendum e consultazioni territoriali, al fine di valorizzare le azioni, i piani e i programmi locali in tema di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
9/2267/2Cunial, Benedetti, Giannone.


   La Camera,
   premesso che:
    la straordinaria necessità ed urgenza della conversione del presente decreto-legge, definito «Decreto Clima», nasce dalla indifferibilità ulteriore di adottare una politica strategica nazionale che permetta di fronteggiare l'emergenza climatica in atto, tenuto conto anche dei lavori svolti a livello internazionale dall’Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC – che evidenziano, con rigore scientifico, come la variabilità climatica sia strettamente connessa alle attività umane e come le temperature e le emissioni di CO2 continueranno progressivamente a crescere con impatti negativi sia sul territorio sia sulla salute pubblica e mette in crisi gli ecosistemi e la biodiversità;
    con il rapporto speciale ”Global Warming of 1,5o dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), la comunità scientifica ci dice che dobbiamo accelerare fortemente l'azione per il clima se vogliamo limitare il riscaldamento globale, confermando quanto annunciato già alla Prima Conferenza mondiale sul clima (nel 1979 a Ginevra), Vertice di Rio nel 1992, il Protocollo di Kyoto nel 1997 e l'Accordo di Parigi nel 2015. Tuttavia, le emissioni di gas serra (GHG) continuano ad aumentare rapidamente, con effetti sempre più dannosi per il clima;
    il mondo scientifico da anni denuncia le conseguenze del cambiamento climatico che si abbatte su uomini e cose con l'intensità degli eventi meteorologici estremi, mentre si estendono le aree desertiche, cresce la siccità, si addensa negli ultimi vent'anni il numero dei massimi di temperatura media della terra. La devastante acqua alta di Venezia del 12 novembre scorso è. un monito ad intervenire con decisione ed urgenza;
    le battaglie ambientaliste contro il global warming e per una generale riconversione ecologica dell'economia e della società, come impegno sociale, culturale e morale ha trovato la sintesi nel «Laudato sì» di Papa Bergoglio mettendo in risalto gli aspetti umani e spirituali di questa nuova visione;
    occorre modificare i nostri stili di vita e il nostro modo di pensare se vogliamo dare futuro al futuro. Fare di più con meno e trasformare i rifiuti in nuovi prodotti com’è tecnologicamente possibile, organizzando la società della sufficienza affinché ogni risorsa sia utilizzata senza sprechi e nel modo più appropriato fino all'autogestione. E, da subito, «decarbonizzare» l'economia sostituendo i combustibili fossili con le fonti rinnovabili. Serve, soprattutto, che la cultura della sostenibilità si diffonda nel profondo della società e in tutte le sue attività, in modo che le idee di progresso e di futuro siano fondate sulla continua ricerca del completo equilibrio con i grandi cicli della natura;
    la geografia e la topografia del nostro territorio, compreso tra area mediterranea e zona alpina, ne evidenziano l'estrema fragilità rispetto ai cambiamenti climatici. Le temperature medie italiane sono già circa un grado e mezzo più alte rispetto al periodo preindustriale, con tutte le conseguenze in termini di disponibilità d'acqua, siccità, ondate di calore, ma anche fenomeni estremi come piogge, grandinate e nevicate forti e improvvise, inondazioni, trombe d'aria. L'innalzamento del livello dei mari globale porterà alla scomparsa di molte aree costiere come ad esempio Venezia, Liguria e gran parte della Pianura Padana;
    la giustizia climatica è inseparabile dalla giustizia sociale e ambientale. I cambiamenti climatici non sono solamente un problema ambientale, che riguarda la natura, ma soprattutto una questione politica ed etica, in quanto mettono a repentaglio il godimento di una serie di diritti, in primis quello alla vita, alla salute e al lavoro, e colpiscono tutti ma non tutti allo stesso modo;
    oggi finalmente una voce si leva autorevole per imprimere un'accelerazione agli impegni dei Governi, almeno in Europa. La neo-presidentessa della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha proposto al Parlamento europeo a Strasburgo l'obiettivo di riduzione del 50-55 per cento di CO2, il gas serra dominante, entro il 2030 facendo così balzare a quel livello il target della UE. E, conseguentemente, di mantenere un ruolo di guida della UE nei negoziati internazionali per far crescere il livello di ambizione delle altre principali economie entro il 2021;
    il Governo italiano continua a perseguire un atteggiamento molto timido, infatti, mentre il Quadro per il Clima e l'energia 2030 della UE prevede la riduzione del 40 per cento delle emissioni di gas serra, ha proposto nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) obiettivi che difficilmente si avvicinano al target;
    la competizione delle nostre aziende ed imprese con i competitor internazionali non può misurarsi sulla produzione di quantità di beni, bensì sulla loro alta qualità e innovazione tecnologica, terreni a noi ancora favorevoli dove si gioca il nostro futuro industriale,

impegna il Governo:

   1) a valutare l'opportunità di attuare politiche mirate di sostenibilità ambientale nella produzione di beni e servizi indirizzando le aziende pubbliche e di interesse pubblico a redigere e pubblicare anche un Bilancio di sostenibilità ambientale ai sensi della direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
   2) a valutare l'opportunità di sostenere e promuovere politiche settoriali di sviluppo dell'economia circolare così come lo scambio di beni e servizi tra aziende e privati nell'ottica di una condivisione di risorse, riutilizzo dei beni e per evitare il sovradimensionamento e lo spreco eccessivo di risorse energetiche;
   3) a valutare l'opportunità di favorire accordi di programma con Università pubbliche e private corsi di formazione specifici sul tema della sostenibilità ambientale e sull'economia circolare.
9/2267/3Giannone, Benedetti, Cunial.


   La Camera,
   premesso che:
    con i commi da 743 a 745 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019) si dettano le norme in materia di interventi per la riduzione delle emissioni di gas serra finanziati con l'utilizzo delle risorse del cosiddetto Fondo Kyoto;
    nell'ambito delle misure rivolte all'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari pubblici, i finanziamenti a tasso agevolato concessi ai soggetti pubblici competenti per tali edifici vengono estesi anche alla realizzazione di interventi di efficientamento e risparmio idrico, oltre che all'incremento della loro efficienza energetica negli usi finali dell'energia;
    viene inoltre allargata la platea dei beneficiari dei finanziamenti a tasso agevolato, anche ai soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica (non inclusi nel previsto Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane), e per l'efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari;
    inoltre si stabiliva che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2019 doveva essere emanato un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale venivano individuati i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato;
    ad oggi la mancata pubblicazione del decreto, previsto entro il 3 marzo 2019, sta non solo bloccando il meccanismo e quindi il rilascio dei finanziamenti ma soprattutto sta mettendo in ginocchio un comparto economico importante per il nostro Paese,

impegna il Governo

ad inserire nel primo provvedimento utile una modifica normativa che consenta alle amministrazioni interessate, nelle more della pubblicazione del decreto previsto dal comma 744 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 di presentare comunque le domande di finanziamento secondo il vecchio meccanismo in vigore fino al 31 dicembre 2018 in modo da permettere alle amministrazioni interessate di presentare la domanda di accesso al meccanismo di incentivazione limitatamente ad immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell'energia secondo le previgenti normative.
9/2267/4Fratoianni, Muroni.


   La Camera,
   premesso che:
    con i commi da 743 a 745 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019) si dettano le norme in materia di interventi per la riduzione delle emissioni di gas serra finanziati con l'utilizzo delle risorse del cosiddetto Fondo Kyoto;
    nell'ambito delle misure rivolte all'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari pubblici, i finanziamenti a tasso agevolato concessi ai soggetti pubblici competenti per tali edifici vengono estesi anche alla realizzazione di interventi di efficientamento e risparmio idrico, oltre che all'incremento della loro efficienza energetica negli usi finali dell'energia;
    viene inoltre allargata la platea dei beneficiari dei finanziamenti a tasso agevolato, anche ai soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica (non inclusi nel previsto Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane), e per l'efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari;
    inoltre si stabiliva che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2019 doveva essere emanato un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale venivano individuati i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato;
    ad oggi la mancata pubblicazione del decreto, previsto entro il 3 marzo 2019, sta non solo bloccando il meccanismo e quindi il rilascio dei finanziamenti ma soprattutto sta mettendo in ginocchio un comparto economico importante per il nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel primo provvedimento utile una modifica normativa che consenta alle amministrazioni interessate, nelle more della pubblicazione del decreto previsto dal comma 744 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 di presentare comunque le domande di finanziamento secondo il vecchio meccanismo in vigore fino al 31 dicembre 2018 in modo da permettere alle amministrazioni interessate di presentare la domanda di accesso al meccanismo di incentivazione limitatamente ad immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell'energia secondo le previgenti normative.
9/2267/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Fratoianni, Muroni.


   La Camera,
   premesso che:
    i danni derivanti dal dissesto idrogeologico del nostro fragile territorio, le alluvioni e le inondazioni delle città, colpiscono in maniera sempre più drammatica l'Italia;
    il dissesto idrogeologico, le alluvioni, le frane, le inondazioni sono causate dai cambiamenti climatici in atto frutto di scelte umane disseminate. Questi eventi hanno un solo filo conduttore: l'assenza di politiche capaci di affrontare strutturalmente e con atti adeguati gli eventi;
    è necessario impedire che si ripetano gli eventi drammatici che solo nel 2018 hanno causato nel nostro Paese; 32 vittime in 148 eventi estremi; 66 casi di allagamenti da piogge intense; 41 casi di danni da trombe d'aria, 23 casi di danni alle infrastrutture e 20 esondazioni fluviali. Eventi accompagnati da una serie infinita di nubifragi, siccità, ondate di calore sempre più forti e prolungate, fenomeni meteorologici sempre più intensi ed estremi, dovuti in primis ai cambiamenti climatici, che stanno causando gravi danni ai territori e alle città;
    Legambiente ricorda che tra il 1944 e il 2012 sono 61,5 i miliardi di euro spesi solo per i danni provocati dagli eventi estremi nel territorio italiano e l'Italia è tra i primi Paesi al mondo per risarcimenti e riparazioni di danni da eventi di dissesto con circa 3.5 miliardi all'anno. Il consumo di suolo e le nuove edificazioni continuano a riguardare anche le aree considerate a rischio idrogeologico, nonostante i vincoli esistenti: nel 9 per cento delle amministrazioni si è continuato a costruire nelle aree a rischio anche nell'ultimo decennio, dato che potrebbe essere anche maggiore se si pensa a quanto è stato costruito in maniera abusiva. Una gestione dissennata che continua a esporre al rischio milioni di persone; 7.275 comuni (91 per cento del totale) sono a rischio per frane e/o alluvioni (Ispra 2018) e circa 7,5 milioni di abitanti che vivono o lavorano in aree a rischio frane o alluvioni. Su scala nazionale addirittura il 13 per cento delle famiglie italiane vive in aree a rischio idrogeologico. 437 i fenomeni meteorologici (riportati dalla mappa CittàClima.it di Legambiente) che dal 2010 a dicembre 2018 hanno provocato danni nel territorio italiano (264 i comuni dove si sono registrati eventi con impatti rilevanti che hanno provocato oltre 189 vittime e l'evacuazione di oltre 45 mila persone a causa di eventi quali frane e alluvioni;
    non è più rinviabile l'adozione di un piano che favorisca e incentivi la tutela ambientale e contrastati definitivamente il dissesto idrogeologico nel nostro Paese, iniziando da quelle aree più a rischio quali quelle interne e marginali,

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione di un Fondo rivolto a incentivare gli interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento nonché l'introduzione di un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina finanziato con i proventi degli oneri relativi all'urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione da usare per interventi per minimizzare il rischio idrogeologico e sismico, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e in altri tessuti urbani da tutelare, all'acquisizione delle aree da espropriare, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per l'adeguamento sismico e idrogeologico, l'efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
9/2267/5Pastorino, Muroni.


   La Camera,
   premesso che:
    i danni derivanti dal dissesto idrogeologico del nostro fragile territorio, le alluvioni e le inondazioni delle città, colpiscono in maniera sempre più drammatica l'Italia;
    il dissesto idrogeologico, le alluvioni, le frane, le inondazioni sono causate dai cambiamenti climatici in atto frutto di scelte umane disseminate. Questi eventi hanno un solo filo conduttore: l'assenza di politiche capaci di affrontare strutturalmente e con atti adeguati gli eventi;
    è necessario impedire che si ripetano gli eventi drammatici che solo nel 2018 hanno causato nel nostro Paese; 32 vittime in 148 eventi estremi; 66 casi di allagamenti da piogge intense; 41 casi di danni da trombe d'aria, 23 casi di danni alle infrastrutture e 20 esondazioni fluviali. Eventi accompagnati da una serie infinita di nubifragi, siccità, ondate di calore sempre più forti e prolungate, fenomeni meteorologici sempre più intensi ed estremi, dovuti in primis ai cambiamenti climatici, che stanno causando gravi danni ai territori e alle città;
    Legambiente ricorda che tra il 1944 e il 2012 sono 61,5 i miliardi di euro spesi solo per i danni provocati dagli eventi estremi nel territorio italiano e l'Italia è tra i primi Paesi al mondo per risarcimenti e riparazioni di danni da eventi di dissesto con circa 3.5 miliardi all'anno. Il consumo di suolo e le nuove edificazioni continuano a riguardare anche le aree considerate a rischio idrogeologico, nonostante i vincoli esistenti: nel 9 per cento delle amministrazioni si è continuato a costruire nelle aree a rischio anche nell'ultimo decennio, dato che potrebbe essere anche maggiore se si pensa a quanto è stato costruito in maniera abusiva. Una gestione dissennata che continua a esporre al rischio milioni di persone; 7.275 comuni (91 per cento del totale) sono a rischio per frane e/o alluvioni (Ispra 2018) e circa 7,5 milioni di abitanti che vivono o lavorano in aree a rischio frane o alluvioni. Su scala nazionale addirittura il 13 per cento delle famiglie italiane vive in aree a rischio idrogeologico. 437 i fenomeni meteorologici (riportati dalla mappa CittàClima.it di Legambiente) che dal 2010 a dicembre 2018 hanno provocato danni nel territorio italiano (264 i comuni dove si sono registrati eventi con impatti rilevanti che hanno provocato oltre 189 vittime e l'evacuazione di oltre 45 mila persone a causa di eventi quali frane e alluvioni;
    non è più rinviabile l'adozione di un piano che favorisca e incentivi la tutela ambientale e contrastati definitivamente il dissesto idrogeologico nel nostro Paese, iniziando da quelle aree più a rischio quali quelle interne e marginali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di un Fondo rivolto a incentivare gli interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento nonché l'introduzione di un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina finanziato con i proventi degli oneri relativi all'urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione da usare per interventi per minimizzare il rischio idrogeologico e sismico, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e in altri tessuti urbani da tutelare, all'acquisizione delle aree da espropriare, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per l'adeguamento sismico e idrogeologico, l'efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
9/2267/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Pastorino, Muroni.


   La Camera,
   premesso che:
    i risultati e i dati pubblicati dall'Ispra per l'anno 2016 e ripresi dalla stampa nazionale e locale accertano che, nell'ambito della provincia di Brescia, sono stati conferiti rifiuti speciali in quantità oltremodo superiore alla media dei rifiuti conferiti nelle discariche delle altre province lombarde e in misura superiore ad un quinto di quanto conferito in tutti gli impianti d'Italia;
    nella provincia di Brescia, come risulta dallo studio, sono stati seppelliti in discarica nell'ultimo anno censito, il 2016, 2.578.169 tonnellate di rifiuti speciali, pari al 76,47 per cento di quelli interrati in tutta la Lombardia e pari al 21,3 per cento di tutti quelli conferiti in discarica in tutta Italia;
    se si confronta la provincia di Brescia con altre province, quali, ad esempio, Savona, Verona, Livorno, Terni, Taranto, che hanno le stesse criticità, risulta che la quantità conferita in discarica per chilometro/quadrato è più del doppio;
    dalla lettura dei dati dello studio dell'Ispra si apprende che nella provincia di Brescia la media dei rifiuti seppelliti in discarica per chilometro/quadrato risulta essere di circa 13 volte superiore della media di tutto il territorio nazionale;
    i detti conferimenti sono avvenuti negli anni recenti, mentre ancora non si sa quanti rifiuti e in quali siti siano stati dispersi sul territorio senza alcuna tutela ambientale prima della normativa del 1982; la provincia di Brescia rappresenta un contesto territoriale caratterizzato da una particolare pressione ambientale, determinata da un'alta presenza di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti;
    a tal proposito, si ricorda la mozione presentata alla Camera dei deputati il 13 giugno 2017 da 13 parlamentari bresciani sull'emergenza connessa a discariche e rifiuti nella provincia di Brescia e sull'urgenza delle bonifiche, poi approvata all'unanimità il 6 dicembre 2017;
    inoltre si ricorda che un'altra mozione sempre sullo stesso tema presentata alla Camera dei deputati è stata approvata per parti separate il 14 novembre 2018;
    ad oggi non solo non si è dato seguito alle mozioni approvate ma la situazione è nettamente peggiorata mettendo a rischio la salute delle popolazioni della Provincia di Brescia e la tutela dei territori interessati,

impegna il Governo:

   ad aprire un confronto con Regione Lombardia e Provincia di Brescia per la predisposizione urgente, previa intesa con la stessa Regione Lombardia, della procedura di moratoria del conferimento dei rifiuti speciali destinati in discarica in Provincia di Brescia provenienti da altre Provincie e Regioni e il blocco di nuove autorizzazioni all'apertura di nuove discariche per i prossimi 5 anni, applicando le misure legislative nazionali più restrittive come ad esempio il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, come precondizione per monitorare tutti i siti compromessi, sia quelli censiti sia quelli non ancora noti, al fine di implementare un Piano generale di bonifica del territorio;
   ad adottare iniziative per prevedere l'introduzione nel decreto legislativo n. 152 del 2006 di un criterio nazionale che consenta alle regioni di inserire nel proprio ordinamento il «fattore di pressione» per le discariche, quale criterio obbligatorio per l'indicazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, delegando il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne definisca principi e metodologia di calcolo, nonché a valutare l'opportunità di garantire la piena partecipazione della popolazione e dei comitati ambientalisti a tutte le fasi della mappatura e alla verifica dell'attuazione del piano di bonifica del territorio della provincia di Brescia e subordinare la realizzazione di nuovi impianti o l'ampliamento di impianti per lo smaltimento di rifiuti, ovvero di impianti la cui realizzazione potrebbe determinare un peggioramento della qualità dell'aria, ad una concreta e significativa diminuzione del predetto fattore di pressione.
9/2267/6Fornaro, Muroni.


   La Camera,
   premesso che:
    i risultati e i dati pubblicati dall'Ispra per l'anno 2016 e ripresi dalla stampa nazionale e locale accertano che, nell'ambito della provincia di Brescia, sono stati conferiti rifiuti speciali in quantità oltremodo superiore alla media dei rifiuti conferiti nelle discariche delle altre province lombarde e in misura superiore ad un quinto di quanto conferito in tutti gli impianti d'Italia;
    nella provincia di Brescia, come risulta dallo studio, sono stati seppelliti in discarica nell'ultimo anno censito, il 2016, 2.578.169 tonnellate di rifiuti speciali, pari al 76,47 per cento di quelli interrati in tutta la Lombardia e pari al 21,3 per cento di tutti quelli conferiti in discarica in tutta Italia;
    se si confronta la provincia di Brescia con altre province, quali, ad esempio, Savona, Verona, Livorno, Terni, Taranto, che hanno le stesse criticità, risulta che la quantità conferita in discarica per chilometro/quadrato è più del doppio;
    dalla lettura dei dati dello studio dell'Ispra si apprende che nella provincia di Brescia la media dei rifiuti seppelliti in discarica per chilometro/quadrato risulta essere di circa 13 volte superiore della media di tutto il territorio nazionale;
    i detti conferimenti sono avvenuti negli anni recenti, mentre ancora non si sa quanti rifiuti e in quali siti siano stati dispersi sul territorio senza alcuna tutela ambientale prima della normativa del 1982; la provincia di Brescia rappresenta un contesto territoriale caratterizzato da una particolare pressione ambientale, determinata da un'alta presenza di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti;
    a tal proposito, si ricorda la mozione presentata alla Camera dei deputati il 13 giugno 2017 da 13 parlamentari bresciani sull'emergenza connessa a discariche e rifiuti nella provincia di Brescia e sull'urgenza delle bonifiche, poi approvata all'unanimità il 6 dicembre 2017;
    inoltre si ricorda che un'altra mozione sempre sullo stesso tema presentata alla Camera dei deputati è stata approvata per parti separate il 14 novembre 2018,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità:
    di aprire un confronto con Regione Lombardia e Provincia di Brescia per la predisposizione urgente, previa intesa con la stessa Regione Lombardia, della procedura di moratoria del conferimento dei rifiuti speciali destinati in discarica in Provincia di Brescia provenienti da altre Provincie e Regioni e il blocco di nuove autorizzazioni all'apertura di nuove discariche per i prossimi 5 anni, applicando le misure legislative nazionali più restrittive come ad esempio il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, come precondizione per monitorare tutti i siti compromessi, sia quelli censiti sia quelli non ancora noti, al fine di implementare un Piano generale di bonifica del territorio;
    di adottare iniziative per prevedere l'introduzione nel decreto legislativo n. 152 del 2006 di un criterio nazionale che consenta alle regioni di inserire nel proprio ordinamento il «fattore di pressione» per le discariche, quale criterio obbligatorio per l'indicazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, delegando il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne definisca principi e metodologia di calcolo, nonché a valutare l'opportunità di garantire la piena partecipazione della popolazione e dei comitati ambientalisti a tutte le fasi della mappatura e alla verifica dell'attuazione del piano di bonifica del territorio della provincia di Brescia e subordinare la realizzazione di nuovi impianti o l'ampliamento di impianti per lo smaltimento di rifiuti, ovvero di impianti la cui realizzazione potrebbe determinare un peggioramento della qualità dell'aria, ad una concreta e significativa diminuzione del predetto fattore di pressione.
9/2267/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Fornaro, Muroni.


   La Camera,
   premesso che:
    in media servono circa due chili di petrolio per ottenere un chilo di plastica Pet per soddisfare il fabbisogno annuale di sei miliardi di bottiglie da un litro e mezzo si stima che più di 450 mila tonnellate di petrolio e che vengano emesse oltre 1,2 milioni di tonnellate di CO2;
    di tutta la plastica prodotta dagli anni 50 del secolo scorso (circa 8 miliardi di tonnellate) solo il 9 per cento si stima sia stato effettivamente riciclato;
    per questo l'Unione europea ha approvato un programma per ridurre la plastica in circolazione, innanzitutto limitando quella usa e getta, vietandone molti articoli dal 2021 e fissando l'obiettivo di raccolta del 90 per cento delle bottiglie di plastica al 2025;
    nel nostro Paese esiste la possibilità di impiego del polietilentereftalato riciclato (RPET) anche nella produzione di bottiglie per il contatto con tutti i tipi di alimenti e di vaschette per alimenti ma con una grave limitazione: le bottiglie in questione devono contenere obbligatoriamente almeno il 50 per cento di polietilentereftalato vergine (articolo 13-ter, comma 2, del decreto ministeriale 21 marzo 1973 del Ministero della Salute);
    tale limitazione non ha alcuna motivazione sanitaria, tenuto conto che la stessa citata legge, specifica che non vale per bottiglie in plastica riciclata realizzate in altri paesi dell'Unione Europea, ma appare piuttosto come un ostacolo nell'azione contro la plastica usa e getta, ed è una dannosa limitazione all'utilizzo della plastica riciclata e un freno alla filiera del riciclo con un danno non solo ambientale ma anche economico per le numerose aziende dell'economia circolare che operano in questo campo,

impegna il Governo

ad inserire nel primo provvedimento utile la modifica normativa che abroghi il limite del 50 per cento del contenuto polietilentereftalato riciclato (RPET) nella produzione di bottiglie per il contatto con tutti i tipi di alimenti e di vaschette per alimenti.
9/2267/7Muroni.


   La Camera,
   premesso che:
    in media servono circa due chili di petrolio per ottenere un chilo di plastica Pet per soddisfare il fabbisogno annuale di sei miliardi di bottiglie da un litro e mezzo si stima che più di 450 mila tonnellate di petrolio e che vengano emesse oltre 1,2 milioni di tonnellate di CO2;
    di tutta la plastica prodotta dagli anni 50 del secolo scorso (circa 8 miliardi di tonnellate) solo il 9 per cento si stima sia stato effettivamente riciclato;
    per questo l'Unione europea ha approvato un programma per ridurre la plastica in circolazione, innanzitutto limitando quella usa e getta, vietandone molti articoli dal 2021 e fissando l'obiettivo di raccolta del 90 per cento delle bottiglie di plastica al 2025;
    nel nostro Paese esiste la possibilità di impiego del polietilentereftalato riciclato (RPET) anche nella produzione di bottiglie per il contatto con tutti i tipi di alimenti e di vaschette per alimenti ma con una grave limitazione: le bottiglie in questione devono contenere obbligatoriamente almeno il 50 per cento di polietilentereftalato vergine (articolo 13-ter, comma 2, del decreto ministeriale 21 marzo 1973 del Ministero della Salute);
    tale limitazione non ha alcuna motivazione sanitaria, tenuto conto che la stessa citata legge, specifica che non vale per bottiglie in plastica riciclata realizzate in altri paesi dell'Unione Europea, ma appare piuttosto come un ostacolo nell'azione contro la plastica usa e getta, ed è una dannosa limitazione all'utilizzo della plastica riciclata e un freno alla filiera del riciclo con un danno non solo ambientale ma anche economico per le numerose aziende dell'economia circolare che operano in questo campo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una modifica normativa del limite del 50 per cento del contenuto di polietilentereftalato riciclato (RPET) nella produzione di bottiglie per il contatto con tutti i tipi di alimenti e di vaschette per alimenti.
9/2267/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Muroni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'aumento del consumo di olio di palma e di soia è tra le cause primarie di deforestazione, perdita di biodiversità e cambiamento climatico: le coltivazioni sorgono dove una volta c'erano torbiere o foreste umide tropicali: nel Borneo, in Amazzonia e in Africa. Ad affermarlo sono gli atti e gli studi della Commissione Europea e il recente Rapporto IPCC «Climate Change and Land, agosto 2019, redatto dal Panel scienziati ONU sul cambiamento climatico»;
    a causa della distruzione forestale, la combustione di un litro di olio di palma provoca il triplo delle emissioni di CO2 del gasolio, uno di olio di soia, il doppio Report Globion). Per coltivare nuovo olio di palma si sottrae il 45 per cento del terreno a foreste vergini, il 9 per cento per la soia. Si stima di conseguenza che la combustione di un litro di olio di palma, tenendo conto dell'effetto indiretto della distruzione forestale che comporta, provochi il triplo delle emissioni di CO2 equivalente di un litro di gasolio. Nel caso dell'olio di soia, il doppio;
    il rapporto IPCC citato, su clima, desertificazione, degrado del suolo, gestione sostenibile del territorio, sicurezza alimentare e flussi di gas serra negli ecosistemi terrestri, afferma chiaramente che ci sono limiti all'uso di coltivazioni a scopo energetico. Come esempio in negativo vengono portati gli studi sull'uso dell'olio di palma e si sottolinea come i sistemi di certificazione delle produzioni (a partire dal 2008) non abbiano ancora dato i risultati sperati;
    nel Sesto capitolo titolato «Interconnessioni tra desertificazione, degrado del suolo, sicurezza alimentare e flussi di gas a effetto serra: sinergie, compromessi e opzioni di risposta integrata» a pagina 58, in riferimento alle piantagioni di olio di palma nel Borneo si afferma: «Sebbene l'approvvigionamento sostenibile offra presumibilmente un vantaggio di mitigazione, non esistono stime globali del potenziale. Si stima che la sola produzione di olio di palma contribuisca da 0,038 a 0,045 GtC annuo, e l'espansione indonesiana di olio di palma ha contribuito a modificare le emissioni di carbonio fino al 9 per cento nell'utilizzo delle terre tropicali negli anni 2000, tuttavia, il vantaggio di mitigazione di sostenibilità l'approvvigionamento di olio di palma non è stato quantificato»;
    è oramai improcrastinabile intervenire può dare un segnale concreto alla lotta a una delle primarie cause di deforestazione, perdita di biodiversità e ai cambiamenti climatici,

impegna il Governo

ad inserire nel primo provvedimento utile l'esclusione da qualsiasi tipo di incentivo o contributo statale e regionale, ai biocarburanti derivanti da olio di palma e olio di soia.
9/2267/8Palazzotto, Muroni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'aumento del consumo di olio di palma e di soia è tra le cause primarie di deforestazione, perdita di biodiversità e cambiamento climatico: le coltivazioni sorgono dove una volta c'erano torbiere o foreste umide tropicali: nel Borneo, in Amazzonia e in Africa. Ad affermarlo sono gli atti e gli studi della Commissione Europea e il recente Rapporto IPCC «Climate Change and Land, agosto 2019, redatto dal Panel scienziati ONU sul cambiamento climatico»;
    a causa della distruzione forestale, la combustione di un litro di olio di palma provoca il triplo delle emissioni di CO2 del gasolio, uno di olio di soia, il doppio Report Globion). Per coltivare nuovo olio di palma si sottrae il 45 per cento del terreno a foreste vergini, il 9 per cento per la soia. Si stima di conseguenza che la combustione di un litro di olio di palma, tenendo conto dell'effetto indiretto della distruzione forestale che comporta, provochi il triplo delle emissioni di CO2 equivalente di un litro di gasolio. Nel caso dell'olio di soia, il doppio;
    il rapporto IPCC citato, su clima, desertificazione, degrado del suolo, gestione sostenibile del territorio, sicurezza alimentare e flussi di gas serra negli ecosistemi terrestri, afferma chiaramente che ci sono limiti all'uso di coltivazioni a scopo energetico. Come esempio in negativo vengono portati gli studi sull'uso dell'olio di palma e si sottolinea come i sistemi di certificazione delle produzioni (a partire dal 2008) non abbiano ancora dato i risultati sperati;
    nel Sesto capitolo titolato «Interconnessioni tra desertificazione, degrado del suolo, sicurezza alimentare e flussi di gas a effetto serra: sinergie, compromessi e opzioni di risposta integrata» a pagina 58, in riferimento alle piantagioni di olio di palma nel Borneo si afferma: «Sebbene l'approvvigionamento sostenibile offra presumibilmente un vantaggio di mitigazione, non esistono stime globali del potenziale. Si stima che la sola produzione di olio di palma contribuisca da 0,038 a 0,045 GtC annuo, e l'espansione indonesiana di olio di palma ha contribuito a modificare le emissioni di carbonio fino al 9 per cento nell'utilizzo delle terre tropicali negli anni 2000, tuttavia, il vantaggio di mitigazione di sostenibilità l'approvvigionamento di olio di palma non è stato quantificato»;
    è oramai improcrastinabile intervenire può dare un segnale concreto alla lotta a una delle primarie cause di deforestazione, perdita di biodiversità e ai cambiamenti climatici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nel primo provvedimento utile l'esclusione da qualsiasi tipo di incentivo o contributo statale e regionale, ai biocarburanti derivanti da olio di palma e olio di soia.
9/2267/8. (Testo modificato nel corso della seduta)  Palazzotto, Muroni.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eventi climatici estremi – alluvioni, siccità, ondate di calore – si susseguono con sempre maggiore frequenza in diverse parti del mondo determinando danni economici a persone, animali ed interi sistemi produttivi;
    l'urgenza di un intervento netto e deciso per invertire non è più in alcun modo rinviabile come ampiamente dimostrato dal sempre crescente numero di allarmi che giungono dall'intera comunità scientifica;
    un'emergenza drammatica di cui il Governo si occupa, a partire dal provvedimento in commento, nella consapevolezza della necessità di far fronte a un cambiamento non più solamente contingente, ma strutturale, del clima a livello locale e globale;
    ciò che ormai accade ciclicamente in diverse zone del territorio nazionale (pensiamo a Venezia, a Matera, al Salento e non solo) è l'esempio di un processo in atto e la prova inconfutabile di un cambiamento dalle dimensioni epocali. A Venezia è avvenuto un fenomeno drammatico: se andiamo a verificare l'andamento del fenomeno dell'acqua alta nella città lagunare, nel giro di una settimana si è verificato ciò che non era mai avvenuto prima;
    con la mozione n. 1-00295 il Governo ha preso l'impegno di istituire nella città di Venezia un Centro internazionale sui cambiamenti climatici, che porti avanti studi e ricerche sui temi della vulnerabilità e dell'adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito della salvaguardia della città di Venezia, anche nel quadro del piano nazionale disadattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) di cui è importante e urgente completare l'elaborazione,

impegna il Governo

a dare attuazione all'impegno di istituire nella città di Venezia un Centro internazionale sui cambiamenti climatici nell'ambito delle misure previste per il contrasto al cambiamento climatico già a partire dalla prossima legge di bilancio.
9/2267/9Pellicani, Del Basso De Caro.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eventi climatici estremi – alluvioni, siccità, ondate di calore – si susseguono con sempre maggiore frequenza in diverse parti del mondo determinando danni economici a persone, animali ed interi sistemi produttivi;
    l'urgenza di un intervento netto e deciso per invertire non è più in alcun modo rinviabile come ampiamente dimostrato dal sempre crescente numero di allarmi che giungono dall'intera comunità scientifica;
    un'emergenza drammatica di cui il Governo si occupa, a partire dal provvedimento in commento, nella consapevolezza della necessità di far fronte a un cambiamento non più solamente contingente, ma strutturale, del clima a livello locale e globale;
    ciò che ormai accade ciclicamente in diverse zone del territorio nazionale (pensiamo a Venezia, a Matera, al Salento e non solo) è l'esempio di un processo in atto e la prova inconfutabile di un cambiamento dalle dimensioni epocali. A Venezia è avvenuto un fenomeno drammatico: se andiamo a verificare l'andamento del fenomeno dell'acqua alta nella città lagunare, nel giro di una settimana si è verificato ciò che non era mai avvenuto prima;
    con la mozione n. 1-00295 il Governo ha preso l'impegno di istituire nella città di Venezia un Centro internazionale sui cambiamenti climatici, che porti avanti studi e ricerche sui temi della vulnerabilità e dell'adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito della salvaguardia della città di Venezia, anche nel quadro del piano nazionale disadattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) di cui è importante e urgente completare l'elaborazione,

impegna il Governo

a dare attuazione all'impegno di istituire nella città di Venezia un Centro internazionale sui cambiamenti climatici nell'ambito delle misure previste per il contrasto al cambiamento climatico.
9/2267/9. (Testo modificato nel corso della seduta)  Pellicani, Del Basso De Caro.


   La Camera,
   premesso che:
    i consorzi di bonifica sono oggi chiamati ad affrontare, ormai con maggiore frequenza, il contrasto ai cambiamenti climatici. Sono attivi su più della metà del nostro territorio e provvedono alla manutenzione di un immenso patrimonio di impianti, canali e altre infrastrutture destinate alla difesa del suolo. Svolgono azioni di tutela dell'ambiente, produzione di energia rinnovabile e altre attività come la riduzione del rischio idrogeologico;
    i consorzi di bonifica svolgono funzioni sia di gestione delle acque che di difesa dalle acque, garantendo quella gestione integrata acqua e suolo il cui collegamento oggi risulta essere fondamentale per la gestione di attività collettive di area vasta;
    la sicurezza territoriale richiede azioni coordinate e sinergiche tra i diversi soggetti istituzionalmente competenti, i consorzi di bonifica figurano tra gli attori principali delle azioni ambientali affianco degli altri soggetti pubblici e privati interessati;
    gli eventi climatici estremi si susseguono con sempre maggiore frequenza e a questa emergenza drammatica il provvedimento in commento da alcune prime risposte, nella consapevolezza della necessità di far fronte a un cambiamento non più solamente contingente, ma strutturale, del clima a livello locale e globale;
    nel decreto in esame, sono, quindi, previste azioni per accelerare il processo di riforestazione attraverso il contrasto ai cambiamenti climatici, sia nelle aree urbane che sul demanio fluviale e, a tal proposito, è necessario mettere a disposizione delle città metropolitane e delle autorità competenti, personale qualificato come quello dei Consorzi di bonifica prevedendo apposite convenzioni;
    risulta quindi fondamentale prevedere che i Consorzi di bonifica siano ricompresi tra gli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica di cui il commissario può avvalersi, nell'ambito delle aree di intervento previste agli articoli 4 e 5 del provvedimento in esame,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento dei Consorzi di bonifica per l'attuazione delle azioni di riforestazione delle città metropolitane e per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue, di cui agli articoli 4 e 5 del provvedimento, sulla base di apposite convenzioni.
9/2267/10Braga.


   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 2267 «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» prevede norme volte ad individuare una nuova politica strategica al fine di contrastare i cambiamenti climatici e la promozione dello sviluppo sostenibile;
    l'articolo 1-bis prevede disposizioni in merito al coordinamento delle politiche pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;
    il Governo italiano durante la Cop 21 di Parigi ha assunto l'impegno di raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, dimostrando, di fatto, il proprio impegno ad abbandonare l'energia derivante dalle fonti fossili;
   considerato che:
    ad oggi la principale fonte di energia nel nostro paese deriva dalle fonti fossili, come dimostrato da diversi poli petroliferi presenti sul territorio nazionale, quale ad esempio il Centro Oli Val d'Agri (Cova) di Viggiano in provincia di Potenza;
    la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in essere alla società Eni S.p.a. del COVA risulta scaduta in data 26 ottobre 2019, e ad oggi Eni S.p.a. continua l'attività di estrazione in prorogatio;
    occorre modificare le disposizioni previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sostituendo le parole: «ha diritto ad una proroga» con le parole: «ha la facoltà di chiedere una proroga»,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a sostituire il diritto in capo ai titolari di concessioni di coltivazioni di idrocarburi con una richiesta, in modo da poter rinegoziare nuovi termini da parte dello Stato e agevolare la transizione del nostro Paese delle fonti fossili alle fonti energetiche alternative.
9/2267/11Rospi, Angiola, Zennaro.


   La Camera,
   premesso che:
    coerentemente con l'intenzione del Governo di realizzare un Green new deal, introducendo misure per ridurre l'inquinamento atmosferico;
    il settore dei trasporti è responsabile della produzione del 30 per cento dei gas serra emessi in atmosfera. L'obiettivo generale posto dall'Unione Europea è la riduzione del 60 per cento – rispetto ai livelli del 1990 – delle emissioni prodotte dal settore entro il 2050;
    in particolare, l'auto privata è tra i maggiori responsabili dell'alto livello di gas a effetto serra rilasciati in atmosfera: in Europa è utilizzata nell'83 per cento degli spostamenti su strada, mentre autobus e pullman coprono circa un decimo degli spostamenti, e i treni solo il 7,7 per cento. Ciò contribuisce, oltre all'elevata quantità di CO2 emessa, anche al congestionamento veicolare delle aree urbane;
    con quanto previsto dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3816 del 21 luglio 1997, nonché dalla nota interpretativa n. 3967 dell'8 febbraio 2013 e con provvedimenti, intervenuti in attuazione dell'articolo 7, comma 9 del codice della strada, il MIT ha definito l'obiettivo della tariffazione degli accessi alle ZTL: decongestione del traffico automobilistico e abbattimento delle emissioni inquinanti,

impegna il Governo

ad adottare misure necessarie per favorire nei comuni una tariffazione premiante rispetto agli importi definiti per gli altri veicoli, per i mezzi adibiti al trasporto pubblico di massa, compresi i servizi di linea di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, a condizione che siano impiegati veicoli almeno euro 6 e dotati di filtro antiparticolato, o alimentati a metano, Gpl, biocarburanti.
9/2267/12Zennaro, Rospi.


   La Camera,
   premesso che:
    coerentemente con l'intenzione del Governo di realizzare un Green new deal, introducendo misure per ridurre l'inquinamento atmosferico;
    il settore dei trasporti è responsabile della produzione del 30 per cento dei gas serra emessi in atmosfera. L'obiettivo generale posto dall'Unione Europea è la riduzione del 60 per cento – rispetto ai livelli del 1990 – delle emissioni prodotte dal settore entro il 2050;
    in particolare, l'auto privata è tra i maggiori responsabili dell'alto livello di gas a effetto serra rilasciati in atmosfera: in Europa è utilizzata nell'83 per cento degli spostamenti su strada, mentre autobus e pullman coprono circa un decimo degli spostamenti, e i treni solo il 7,7 per cento. Ciò contribuisce, oltre all'elevata quantità di CO2 emessa, anche al congestionamento veicolare delle aree urbane;
    con quanto previsto dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3816 del 21 luglio 1997, nonché dalla nota interpretativa n. 3967 dell'8 febbraio 2013 e con provvedimenti, intervenuti in attuazione dell'articolo 7, comma 9 del codice della strada, il MIT ha definito l'obiettivo della tariffazione degli accessi alle ZTL: decongestione del traffico automobilistico e abbattimento delle emissioni inquinanti,

impegna il Governo

ferme restando le rispettive competenze in materia, ad adottare misure necessarie per favorire nei comuni una tariffazione premiante rispetto agli importi definiti per gli altri veicoli, per i mezzi adibiti al trasporto pubblico di massa, compresi i servizi di linea di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, a condizione che siano impiegati veicoli almeno euro 6 e dotati di filtro antiparticolato, o alimentati a metano, Gpl, biocarburanti.
9/2267/12. (Testo modificato nel corso della seduta)  Zennaro, Rospi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame contiene, tra le altre, misure per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;
    tra questi obiettivi rientrano quelli relativi alla qualità ambientale delle acque, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    numerose imprese turistiche e di ristorazione nel nostro paese sono ubicate in aree comprese nel registro delle aree protette istituite con i Piani di gestione ai sensi dell'articolo 117 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
    tali imprese hanno scarichi direttamente o indirettamente recapitanti nelle suddette aree;
    se i gestori fossero incentivati ad utilizzare prodotti per la pulizia e detersivi a base di ingredienti naturali, rapidamente e completamente biodegradabili o comunque altamente biodegradabili, muniti di idonea certificazione ambientale, ciò rappresenterebbe un notevole vantaggio per la salvaguardia ambientale degli ecosistemi circostanti gli esercizi turistici e commerciali;
    si tratterebbe di impegnare un ammontare limitato di risorse per ottenere una forte riduzione dell'inquinamento ed evitare eventuali futuri interventi di bonifica, ben più gravosi economicamente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nei limiti delle disponibilità economiche, forme di incentivo all'acquisto di prodotti per la pulizia e di detersivi a base di ingredienti naturali, rapidamente e completamente biodegradabili o comunque altamente biodegradabili, in particolare per le imprese turistiche e di ristorazione ubicate in aree comprese nel registro delle aree protette istituite con i Piani di gestione ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
9/2267/13Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 1, disciplina l'approvazione del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, delineandone i contenuti e definendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi fissati da essi;
    si stabilisce in particolare che il programma sia approvato in coordinamento con il Piano Nazionale integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico;
    gli schemi attuali di supporto allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili sono basati su un sistema competitivo di aste al ribasso con conseguente stipula fra GSE e gli operatori aggiudicatari delle aste di contratti per differenza a due vie, che per il loro funzionamento possono comportare che il netto tra le partite a debito e credito con il GSE sia a suo favore determinando pertanto una riduzione del costo per il sistema;
    una soluzione potrebbe essere quella di far partecipare a questo meccanismo competitivo, di natura assolutamente concorrenziale tra privati e assolutamente non basato su oneri a carico della finanza pubblica, impianti fotovoltaici realizzati su aree degradate sebbene classificate ancora agricole dai vigenti strumenti urbanistici, che attualmente risultano esclusi;
    tra le aree di cui al precedente punto, rilevano in particolare discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, nonché le cave che non siano suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti. Inoltre, rilevano le aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
    la normativa vigente, peraltro, vieta che siano realizzati impianti sulle suddette aree;
    il superamento di tale divieto, oltre a vedere agevolata la possibilità di portare avanti importanti investimenti con evidente connesso beneficio in termini di filiera dell'indotto e di pagamento delle accise per l'energia prodotta, contribuirebbe a ridurre i livelli di incentivazione necessaria poiché, partecipando ai suddetti meccanismi di aste al ribasso, incrementano la pressione competitiva contribuendo così al raggiungimento di tariffe incentivanti con valori più bassi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di non applicare il divieto di accedere agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, agli impianti solari fotovoltaici realizzati ovvero da realizzare sulle aree in premessa, quali discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave che non siano suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, nonché le aree, anche comprese nei SIN (siti di interesse nazionale), per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del Codice Ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo Codice.
9/2267/14Mor, Fregolent, Occhionero.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede alcune misure dirette a finanziare progetti sperimentali quali ad esempio la spesa di 20 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021) per il finanziamento di progetti presentati dai Comuni con più di 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici o il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane, per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, considerando in primo luogo le aree che hanno subito notevoli danni da eventi climatici eccezionali;
    il PNACC (Piano Nazionale per l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici) presentato nel 2017 e attualmente in corso di VAS, evidenzia in modo molto chiaro il quadro dei rischi, le aree a maggiore vulnerabilità e gli interventi prioritari da attuare sul territorio;
    studi, analisi e modellistica proiettano l'aumento di frequenza e intensità degli impatti sull'area del Mediterraneo, e l'Italia dovrà fronteggiare problemi inediti per le nostre generazioni come l'innalzamento del livello del mare, le siccità prolungate, piogge a carattere esplosivo con alluvioni e veri cicloni extra-tropicali, ondate di calore, cuneo salino con riduzione di fonti di acqua dolce lungo le coste, erosione costiera, aree in desertificazione;
    si tratta di impatti rilevanti su risorse naturali, ecosistemi, salute e condizioni socio-economiche;
    le aree interne, così come le aree montane e collinari, risultano tra le aree del Paese a maggiore rischio di abbandono, spesso a causa della carenza di servizi, infrastrutture adeguate e opportunità di lavoro; l'attività agricola ha da sempre svolto un ruolo fondamentale nella manutenzione dei territori: terrazzamenti, aree boschive, canali e terreni adeguatamente manutenuti riducono il rischio legato agli effetti sempre più drammatici dei cambiamenti climatici;
    un piano di investimenti pubblici, insieme ad interventi privati di manutenzione e messa in sicurezza, sono importanti leve per limitare lo spopolamento e l'abbandono di importanti aree del Paese;
    si pone pertanto la necessità di sostenere e incentivare, anche con finanziamenti specifici, l'attività delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura, volte alla manutenzione e messa in sicurezza dei terreni e delle aree costiere, con particolare riferimento alle aree interne, montane e collinari a rischio di abbandono e degrado,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure volte a incentivare e sostenere finanziariamente l'attività delle imprese agricole di piccola manutenzione dei territori, e sostenibilità ambientale e sociale, con particolare riferimento alle aree interne, montane e collinari a maggiore rischio di abbandono.
9/2267/15Gadda, Fregolent, Occhionero.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, come modificato dal Senato, disciplina l'approvazione «Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria»;
    il Programma è finalizzato ad assicurare la corretta e piena attuazione della normativa europea e nazionale in materia di contrasto al cambiamento climatico e della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
    il comparto dell'energia vive una forte accelerazione nel superamento della produzione tradizionale che dovrebbe essere sostituita in maniera sempre più rilevante dalle fonti rinnovabili;
    sono sempre più pressanti – sia da un punto di vista ambientale che industriale – i fattori che premono per avviare un processo di transizione energetica verso un modello sostenibile, con l'obiettivo di raggiungere la completa decarbonizzazione investendo in tecnologie, digitalizzazione, reti intelligenti e fonti rinnovabili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di effettuare un attento monitoraggio relativo al processo di decarbonizzazione delle centrali elettriche, implementando azioni concrete a sostegno di un processo di conversione che privilegi l'utilizzo di fonti rinnovabili, in luogo della combustione di fonti fossili diverse dal carbone, anche investendo in tecnologie, digitalizzazione e reti intelligenti.
9/2267/16Migliore, Fregolent, Occhionero.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, come modificato dal Senato, disciplina l'approvazione «Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria»;
    il Programma è finalizzato ad assicurare la corretta e piena attuazione della normativa europea e nazionale in materia di contrasto al cambiamento climatico e della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
    il taglio della produzione energetica francese ha avuto ripercussioni a La Spezia visto la riduzione della fornitura di energia in Italia ha provocato l'avvio di procedure da parte di Enel per la riaccensione dell'impianto Eugenio Montale di La Spezia, mettendo in forse la programmata dismissione della centrale;
    il mantenimento in esercizio dell'impianto, anche a seguito di una paventata riconversione a gas, non muterebbe in maniera significativa l'impatto ambientale per il territorio, che sarebbe comunque interessato dalla combustione di fossili, qual è il metano, climalteranti e ad alto impatto ambientale,

impegna il Governo:

   a garantire il rispetto del termine relativo allo stop all'utilizzo del carbone quale fonte di approvvigionamento energetico per la centrale di La Spezia, previsto per gennaio 2021, e dismettere per quella data la centrale, evitando quindi anche un'eventuale riconversione a gas;
   a promuovere l'utilizzo sempre più rilevante di fonti rinnovabili, anche con la realizzazione nel sito spezzino di un polo di eccellenza nazionale, per contribuire in modo significativo alla transizione energetica e garantire contestualmente la salvaguardia dei livelli occupazionali.
9/2267/17Paita, Fregolent, Occhionero.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 4, prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, prevedendo in via prioritaria interventi per le aree che abbiano subito notevoli danni da eventi climatici eccezionali;
    si prevede, inoltre, che ciascuna città metropolitana si faccia promotrice di progettazioni corredate di programmi operativi di dettaglio da sottoporre al vaglio del Ministero dell'ambiente, al fine di ottenere i finanziamenti per la riforestazione;
    si pone la necessità di considerare, oltre alle città metropolitane, anche i capoluoghi di provincia ed i centri urbani a maggior rischio di inquinamento di cui al decreto legislativo 13 novembre 2010, n. 155, sia per quanto riguarda il programma sperimentale di messa a dimora di alberi che per quanto concerne i soggetti portatori di progetti da proporre al Ministero dell'ambiente;
    sebbene tale misura sia esclusa dall'ambito di applicazione del decreto in oggetto, si intende evidenziare come l'incentivo fiscale per la piantumazione di nuovi alberi, cespugli, arbusti, per terrazzi e giardini privati, il cosiddetto Bonus verde, introdotto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha rappresentato un importante strumento sul fronte della valorizzazione ecosistemica del verde urbano tramite investimento privato, grazie alla grande capacità del verde di assorbire CO2, captare polveri sottili, e mitigare gli effetti di ondate di calore nelle aree urbane con conseguente risparmio energetico;
    la misura prevista dal punto precedente, in aggiunta alle disposizioni previste dal decreto in oggetto volte a sostenere gli investimenti degli enti locali in attività di riforestazione, risulta particolarmente efficace dal punto di vista ambientale così come per il rilancio delle attività produttive del settore florovivaistico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad includere nel programma di riforestazione di cui all'articolo 4 del provvedimento, anche i capoluoghi di provincia ed i centri urbani che, ai sensi del decreto legislativo n. 155 del 2010, sono caratterizzati da una qualità dell'aria peggiore e da presenza di polveri sottili, presentando un maggiore rischio di inquinamento anche per la salute dei cittadini.
9/2267/18Moretto, Gadda, Fregolent, Occhionero.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 4, prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane, per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
    la definizione delle modalità per la progettazione degli interventi da parte delle Città metropolitane e il riparto dei fondi sono demandati ad un decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata, tenendo conto, in particolare, quali criteri di selezione, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria;
    in particolare, si prevede il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico;
    si ravvisa l'utilità di tenere in debita considerazione, nel programma di riforestazione, quale strumento valido per il contrasto al dissesto idrogeologico, le colture arboree pluriennali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito dell'attuazione del programma in premessa, di prevedere un sensibile investimento in nuovi impianti di colture arboree pluriennali.
9/2267/19Fregolent, Occhionero.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 4-bis, istituisce un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 2 milioni di euro per il 2021, finalizzato alla tutela ambientale e paesaggistica ed al contrasto del dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese;
    si reputa necessario tener conto degli interventi integrati, diretti sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, sia all'integrazione degli obiettivi europei relativi alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Tali interventi sono in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'attuazione dell'articolo in premessa, di intraprendere iniziative finalizzate a finanziare gli interventi integrati, destinando loro una percentuale minima del 20 per cento delle risorse.
9/2267/20Marco Di Maio, Fregolent, Occhionero.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 4-bis, istituisce un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 2 milioni di euro per il 2021, finalizzato alla tutela ambientale e paesaggistica ed al contrasto del dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese;
    si reputa necessario tener conto degli interventi integrati, diretti sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, sia all'integrazione degli obiettivi europei relativi alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Tali interventi sono in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'attuazione dell'articolo in premessa, di intraprendere iniziative finalizzate a finanziare gli interventi integrati.
9/2267/20. (Testo modificato nel corso della seduta)  Marco Di Maio, Fregolent, Occhionero.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede incentivi ai Comuni che installano eco – compattatori per la riduzione dei rifiuti in plastica, attraverso l'istituzione di uno specifico Fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica», nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione complessiva di 27 milioni di euro per il periodo 2019-2024;
    si dispone che le modalità di riparto del Fondo vengano stabilite attraverso l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata e che i comuni possano presentare, basandosi sulla dotazione del programma sperimentale Mangiaplastica, i progetti al Ministero dell'ambiente finalizzati all'acquisto di eco-compattatori, per l'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle predette risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni centomila abitanti;
    risulta altresì fondamentale, in un processo di efficace transizione ecologica e al fine di favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali sul territorio, riconoscere il ruolo di attività volte al riciclo, riuso e rigenerazione delle materie plastiche e dei suoi derivati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di agevolare fiscalmente la riconversione produttiva e le imprese impegnate nel riciclo, riuso e rigenerazione della plastica
9/2267/21Occhionero, Fregolent.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame istituisce, all'articolo 4-bis, nello stato di previsione del Ministro delle politiche agricole, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 2 milioni di euro per il 2021 al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese;
    la popolazione mondiale sta diventando sempre più urbanizzata e concentrata in prossimità delle coste, ove le risorse locali di acqua sono limitate o sono disponibili solo a prezzo elevato;
    è da evidenziare che le più frequenti crisi idriche non sono legate alla penuria di acqua bensì alla sua dispersione, a causa di reti infrastrutturali vetuste ed inadeguate;
    oltre alla necessità di soddisfare le crescenti richieste di approvvigionamento di acqua potabile e per altre esigenze urbane (irrigazione paesaggistica, commerciale e industriale), aumenta anche la richiesta di acqua per la produzione agricola;
    l'indice di sfruttamento idrico (Water Exploitation Index-WEI) fornisce la rappresentazione più completa dell'uso dell'acqua rispetto alla disponibilità generale e descrive il rischio rappresentato da un suo eccessivo sfruttamento;
    il riutilizzo dell'acqua quale fonte idrica alternativa può comportare significativi benefìci economici sociali e ambientali, fattori chiave per l'attuazione di programmi di riutilizzo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'attuazione del provvedimento, misure di incentivo al riuso delle acque reflue depurate.
9/2267/22Librandi, Fregolent, Occhionero.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 7, reca disposizioni in materia di pubblicità dei dati ambientali, richiamando in tal senso l'attuazione delle previsioni della Convenzione di Aarhus in tema di accesso pubblico alle informazioni ambientali;
    in particolare, si prevedono disposizioni in tema di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale, specificando che resta fermo il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli nonché delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente;
    si prevede inoltre che i suddetti dati vengano acquisiti con modalità telematica dall'ISPRA che provvederà ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito internet istituzionale del MATTM denominata «Informambiente», anche nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente», sulla base di una specifica convenzione tra l'ISPRA e il Ministero dell'ambiente;
    va ricordata, tra l'altro, l'importanza del riutilizzo dell'acqua quale fonte idrica alternativa, che può comportare significativi benefìci economici sociali e ambientali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire, per quanto di competenza, che l'ISPRA, nell'ambito delle modalità di pubblicazione dei dati ambientali in premessa, inserisca anche i dati relativi alla valutazione della fattibilità del riuso delle acque reflue depurate.
9/2267/23D'Alessandro, Fregolent, Occhionero.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 7, reca disposizioni in materia di pubblicità dei dati ambientali, richiamando in tal senso l'attuazione delle previsioni della Convenzione di Aarhus in tema di accesso pubblico alle informazioni ambientali;
    in particolare, si prevedono disposizioni in tema di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale, specificando che resta fermo il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli nonché delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente;
    si prevede inoltre che i suddetti dati vengano acquisiti con modalità telematica dall'ISPRA che provvederà ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito internet istituzionale del MATTM denominata «Informambiente», anche nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente», sulla base di una specifica convenzione tra l'ISPRA e il Ministero dell'ambiente;
    va ricordata, tra l'altro, l'importanza del riutilizzo dell'acqua quale fonte idrica alternativa, che può comportare significativi benefìci economici sociali e ambientali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, per quanto di competenza, che l'ISPRA, nell'ambito delle modalità di pubblicazione dei dati ambientali in premessa, inserisca anche i dati relativi alla valutazione della fattibilità del riuso delle acque reflue depurate.
9/2267/23. (Testo modificato nel corso della seduta)  D'Alessandro, Fregolent, Occhionero.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento contiene un complesso di misure per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria;
    in Italia la produzione di elettricità da fonte eolica ha un ruolo significativo nel mix energetico nazionale e può contribuire alle finalità di cui al precedente capoverso;
    al fine di traguardare gli obiettivi fissati dall'Unione Europea in termini di decarbonizzazione ed evitare la dismissione degli impianti eolici che utilizzano tecnologie più obsolete, occorre intervenire rinnovando ed efficientando il parco impianti esistente;
    una delle tipologie di intervento finalizzate al rinnovamento del parco eolico nazionale (meno invasiva rispetto alla ricostruzione integrale) è rappresentata dagli interventi di ammodernamento consistenti nella sostituzione del rotore esistente con uno nuovo costituito da pale più lunghe (cd. reblading);
    attraverso l'upgrade tecnologico è possibile valorizzare al meglio la risorsa vento, garantendo una maggior sicurezza ed affidabilità dell'impianto eolico ed un aumento della produzione green senza impegnare ulteriore suolo;
    tali interventi possono inoltre aiutare lo sviluppo di una vera e propria filiera industriale nazionale, capace di produrre componentistica dedicata all'efficientamento del parco impianti rinnovabile esistente;
    nel quadro normativo attuale il reblading è sottoposto allo stesso procedimento autorizzativo previsto per i nuovi impianti – e cioè l'articolato procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 – è caratterizzato da un iter complesso e conseguentemente da una tempistica lunga;
    si rende necessario accelerare la realizzazione di tale tipologia di intervento, dall'impatto oggettivamente limitato (ovvero l'aumento della sola lunghezza della pala fino ad un massimo del 15 per cento), a fronte di un evidente beneficio in termini di produzione di energia rinnovabile;
    a tal fine si reputa opportuna l'introduzione, a livello nazionale, di una norma di semplificazione autorizzativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di qualificare in modo chiaro la «non sostanzialità» degli interventi di reblading in premessa, in modo tale che essi possano essere autorizzati con la procedura abilitativa semplificata prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011, in luogo della più complessa Autorizzazione Unica prevista dalla legislazione vigente.
9/2267/24Nobili, Fregolent, Occhionero.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento contiene un complesso di misure per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria;
    uno degli strumenti più importanti per raggiungere le finalità di cui sopra è certamente lo sviluppo della produzione energetica da fonti rinnovabili;
    gli schemi attuali di supporto allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili sono basati su un sistema competitivo di aste al ribasso;
    si tratta di un sistema del tutto concorrenziale, in cui gli operatori privati propongono offerte di riduzione percentuale rispetto ad una tariffa incentivante fissata come base di partenza dell'asta, in termini di €/MWh di energia immessa in rete. La tariffa incentivante a base d'asta nonché i relativi contingenti sono già definiti in base all'ultimo c.d. DM FER 1 di recente approvazione (luglio 2019). Le disponibilità economiche sono pertanto già prefissate e determinate attraverso l'individuazione di tetti massimi e non possono aumentare;
    tale meccanismo di supporto garantisce che l'incentivazione sia efficiente e sostenibile da un punto di vista economico poiché alla fine dell'asta la tariffa incentivante converge verso un valore che è sicuramente il più basso possibile;
    si ravvisa l'opportunità di far partecipare a questo meccanismo competitivo impianti che attualmente risultano esclusi per non aver aderito all'opzione di rimodulazione degli incentivi a fronte di un'estensione temporale, prevista a suo tempo dal c.d. «spalma incentivi volontario». Una mancata adesione comportava, si ricorda, ai sensi del citato DM del 2014, il divieto all'accesso a qualsiasi forma di sostegno, compresa la modalità su descritta,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di consentire, agli impianti che hanno terminato o termineranno il periodo di incentivazione dopo il 31 dicembre 2014 e che al contempo non hanno aderito alla rimodulazione degli incentivi prevista per le FER diverse dal fotovoltaico dal DM 6 novembre 2014, di accedere a futuri meccanismi di incentivazione per eventuali interventi di rinnovamento degli impianti esistenti;
   a valutare l'opportunità, per i progetti di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento relativi ad impianti che hanno aderito al DM 6 novembre 2014, di prevedere una priorità, nella formazione della graduatoria delle aste e dei registri, rispetto a progetti della stessa tipologia o categoria progettuale che insistono su impianti che non hanno invece aderito al c.d. «spalma incentivi volontario».
9/2267/25Del Barba, Fregolent, Occhionero.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento in esame autorizza la spesa di 20 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021) per il finanziamento di progetti sperimentali – presentati dai comuni con più di 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria (procedure n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria) – per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici;
    pur condividendo la finalità di tale articolo appare chiaro che i limiti che impongo il finanziamento dei progetti presentati dai Comuni oltre i 50 mila abitanti siano eccessivi soprattutto in relazione al servizio pubblico della scuola dell'obbligo;
    in Italia sono infatti 146 i comuni con più di 50 mila abitanti sui circa 8 mila totali mentre quasi il 70 per cento della popolazione vive attualmente nei centri con meno di 5000 residenti;
    va aggiunto, in questo contesto, che in molti comuni di piccole dimensioni il servizio scolastico è spesso associato e coinvolge quindi un bacino di utenza vasto e superiore ai residenti delle singole comunità;
    negli ultimi anni il superamento di valori limite di emissioni nocive come Pm10 e di NO2 ha interessato inoltre anche territori comunali ampiamente al di sotto dei 50 mila abitanti;
    la qualità dell'aria non dipende infatti soltanto dalla popolazione residente ma da una serie di variabili come la presenza nelle vicinanze di infrastrutture viarie, di centri industriali o di complessi commerciali,

impegna il Governo

a prevedere, rispetto a quanto espresso in premessa e nel primo provvedimento utile, ulteriori parametri relativi ai comuni poter accedere ai finanziamenti previsti dall'articolo 3 del provvedimento in esame.
9/2267/26Ciampi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'abbandono del carbone entro il 2025 è uno degli «obiettivi cardine» della Strategia Energetica Nazionale approvata il 10 novembre 2017 dai Ministeri dello sviluppo economico (MiSE) e dell'ambiente (MATTM). Tale decisione anticipa, per altro, quanto deciso, sulla stessa materia, a livello internazionale;
    la Sardegna è l'unica regione italiana ed europea priva di approvvigionamento del gas metano, condizione che pregiudica qualsiasi altra alternativa energetica per il sistema industriale e civile;
    l'attuale sistema industriale sardo non è più in grado, senza i dovuti investimenti anche ad opera dello Stato, di sostenere lo sviluppo economico dell'isola: in particolare, i predetti investimenti dovrebbero riguardare, soprattutto, il campo dell'infrastruttura energetica, permettendo l'abbattimento del costo dell'energia, con conseguente, notevole vantaggio per le aziende che intendano investire nel territorio in questione;
    sarebbe opportuno prevedere, tra le altre cose; a) la riqualificazione ambientale ed energetica delle aree industriali; b) l'incentivazione all'uso delle fonti rinnovabili per le aziende energivore; c) la promozione dell'aggregazione della domanda elettrica per imprese e cittadini, anche con contratti di fornitura energetica a lungo termine; d) l'incentivazione all'utilizzo di apparecchi elettrici ad alta efficienza, in sostituzione di apparecchi alimentati a gas; e) la promozione della cultura industriale e incentivazione delle professioni tecniche nell'area industriale e ambientale;
    in particolare, appare opportuno valutare la dismissione di alcune delle centrali elettriche esistenti nel territorio regionale sardo, prevedendo, al contempo, la loro conversione – con conseguente recupero ambientale e salvaguardia dei livelli occupazionali – se del caso, anche, con l'installazione di impianti fotovoltaici/solari termodinamici, nonché a gas di nuova generazione, incentivando altresì l'attuale gestore/proprietario a cedere porzioni di rete di distribuzione ai consorzi industriali interessati, consentendo la realizzazione di distretti energetici autonomi e potenzialmente auto sufficienti, in grado di produrre l'energia necessaria alle attività consortili;
    Nomisma scrive chiaramente un recente report che poiché la Sardegna dipende per oltre il 90 per cento della sua produzione di energia dal carbone, e poiché le centrali verranno chiuse entro cinque anni, «è necessaria la costruzione di nuove capacità di gas»;
    appare, altresì, necessario consentire ai comuni della Sardegna, nonché a gruppi spontanei di cittadini, di poter presentare autonomi progetti energetici per il territorio di competenza, prevedendo il totale sgravio degli oneri di sistema avuto riguardo all'utilizzo della quota di energia localmente prodotta,

impegna il Governo

a valutare, tramite apposito tavolo istituzionale con Regione Sardegna, Enel ed altri soggetti gestori di centrali, le opere necessarie all'approvvigionamento del metano, con la conseguente deroga alla scadenza del 2025 per la cessazione del carbone vincolata, non oltre il 2028, alla realizzazione/riconversione delle attuali centrali elettriche, con relativa bonifica e riqualificazione energetica e relative infrastrutture promuovendo l'installazione di impianti fotovoltaici/solari termodinamici, nonché a gas di nuova generazione, salvaguardando, conseguentemente, gli attuali livelli occupazionali.
9/2267/27Deidda.


   La Camera,
   premesso che:
    la dimensione e l'anzianità del parco circolante del nostro Paese ha conseguenze critiche sull'ambiente e sulla sicurezza stradale dei cittadini;
    ad oggi, nello specifico, malgrado gli interventi già attuati, permangono nel Paese difficoltà strutturali che impediscono il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali;
    un intervento volto ad incentivare il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali avrebbe un forte ambientale e sociale dal momento che il settore dei trasporti su gomma svolge un ruolo di primaria importanza nel Paese, basti pensare che i dati Eurostat evidenziano che in Italia l'86,5 per cento della merce viaggia su gomma, contro il 76,4 per cento della media europea;
    sarebbe opportuno incentivare l'acquisto di veicoli commerciali usati ad emissioni ridotte per stimolare il rinnovo di questo settore anche attraverso un canale ulteriore, come quello dell'usato, e raggiungere differenti categorie di beneficiari;
    incentivare l'acquisto di veicoli usati ad emissioni ridotte migliorerebbe la qualità del mezzo sia per chi acquista un veicolo usato, liberandosi del proprio altamente inquinante, ma anche quello del venditore che tornerebbe sul mercato per dotarsi di un veicolo tecnologicamente ancora più avanzato e dalle emissioni ancora più ridotte;
    altri sistemi incentivanti a fronte di rottamazione stanno già dimostrando notevole efficacia,

impegna il Governo

in linea con la Strategia Energetica Nazionale, ad introdurre un sistema incentivante per l'acquisto di veicoli commerciali usati a fronte della rottamazione di un veicolo vetusto inquinante appartenente alla stessa categoria, al fine di ridurre l'impatto ambientale e sociale attualmente generato.
9/2267/28Mollicone, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    la dimensione e l'anzianità del parco circolante del nostro Paese ha conseguenze critiche sull'ambiente e sulla sicurezza stradale dei cittadini;
    ad oggi, nello specifico, malgrado gli interventi già attuati, permangono nel Paese difficoltà strutturali che impediscono il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali;
    un intervento volto ad incentivare il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali avrebbe un forte ambientale e sociale dal momento che il settore dei trasporti su gomma svolge un ruolo di primaria importanza nel Paese, basti pensare che i dati Eurostat evidenziano che in Italia l'86,5 per cento della merce viaggia su gomma, contro il 76,4 per cento della media europea;
    sarebbe opportuno incentivare l'acquisto di veicoli commerciali usati ad emissioni ridotte per stimolare il rinnovo di questo settore anche attraverso un canale ulteriore, come quello dell'usato, e raggiungere differenti categorie di beneficiari;
    incentivare l'acquisto di veicoli usati ad emissioni ridotte migliorerebbe la qualità del mezzo sia per chi acquista un veicolo usato, liberandosi del proprio altamente inquinante, ma anche quello del venditore che tornerebbe sul mercato per dotarsi di un veicolo tecnologicamente ancora più avanzato e dalle emissioni ancora più ridotte;
    altri sistemi incentivanti a fronte di rottamazione stanno già dimostrando notevole efficacia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in linea con la Strategia Energetica Nazionale, di introdurre un sistema incentivante per l'acquisto di veicoli commerciali usati a fronte della rottamazione di un veicolo vetusto inquinante appartenente alla stessa categoria, al fine di ridurre l'impatto ambientale e sociale attualmente generato.
9/2267/28. (Testo modificato nel corso della seduta)  Mollicone, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    è pienamente condivisibile ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a «ricostruire» una Nazione verde e a impatto climatico zero, intensificando le azioni per la salvaguardia dei cittadini e dell'ambiente, impedendo che eventi atmosferici sempre più violenti distruggano le aeree più fragili dell'Italia;
    questo rappresenta un obiettivo estremamente ambizioso, perseguito anche a livello europeo, che peraltro offrirà una reale opportunità di modernizzazione e di competitività anche al nostro sistema economico-produttivo;
    sarebbe opportuno oltre che necessario, dunque, accompagnare la fase di transizione in atto verso un'economia «più verde e più sicura» con politiche mirate di sostegno alle imprese e ai cittadini che dovranno nel tempo adattarsi alle nuove regole; come viene evidenziato, la profonda trasformazione dell'economia e della società che l'Unione europea è chiamata ad intraprendere dovrà essere comunque realizzata «secondo modalità che tengano conto delle situazioni nazionali e che siano eque dal punto di vista sociale»;
    in questo contesto generale è pienamente condivisibile l'obiettivo della recente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Direttiva (UE) 2019/904 sulla plastica monouso – Single Use Plastics, SUP) che è quello di «prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno»;
    dovrebbe essere altrettanto condivisibile l'obiettivo di salvare i comuni Italiani dal dissesto idrogeologico, soprattutto a fronte dei drammatici dati che la mappa nazionale del dissesto idrogeologico dell'ISPRA aggiorna nel luglio 2018, la quale afferma che nel 2017 era a rischio il 91 per cento dei comuni italiani (88 per cento nel 2015) ed oltre 3 milioni di nuclei familiari risiedono in queste aree ad alta vulnerabilità. È aumenta la superficie potenzialmente soggetta a frane (+2,9 per cento rispetto al 2015) e quella potenzialmente allagabile nello scenario medio (+4 per cento); tali incrementi sono legati a un miglioramento del quadro conoscitivo effettuato dalle Autorità di Bacino Distrettuali con studi di maggior dettaglio e mappatura di nuovi fenomeni franosi o di eventi alluvionali recenti. Complessivamente, il 16,6 per cento del territorio nazionale è mappato nelle classi a maggiore pericolosità per frane e alluvioni (50 mila km2). Quasi il 4 per cento degli edifici italiani (oltre 550 mila) si trova in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata e più del 9 per cento (oltre 1 milione) in zone alluvionabili nello scenario medio,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile, anche in sede europea, al fine di garantire un efficace sostegno anche di carattere economico ai Comuni ad alto rischio idrogeologico, al fine di salvaguardare, cittadini, ambiente e paesaggi, oltre che imprese e tessuto produttivo, ricadenti in tale zone.
9/2267/29Silvestroni, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame istituisce un fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità», nella prospettiva di contribuire alla riduzione delle emissioni climalteranti, finanziando un «bonus mobilità» per favorire il trasporto pubblico in luogo della mobilità privata;
    la disposizione citata conferma l'orientamento del provvedimento ad intervenire sulle dinamiche di mobilità urbana nella prospettiva di ridurre progressivamente l'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane;
    in questa prospettiva la mobilità ciclabile è da intendersi come massima espressione della mobilità sostenibile a cui dovrebbe tendere un adeguato piano di sostegno alla sostenibilità nell'ottica di riduzione dell'impatto ambientale delle emissioni derivanti dai mezzi di trasporto ordinario;
    l'utilizzo della bicicletta, nelle sue molteplici declinazioni, permette una mobilità sostenibile, a zero impatto ambientale con conseguente beneficio in fatto di contenimento delle emissioni climalteranti e di inquinamento ambientale, rappresentando, nel contempo una buona pratica in termini di promozione della socialità, di salvaguardia del benessere e salute e di definizione di uno stile di vita adeguato configurandosi come una vera e propria attività fisica, soprattutto se praticata in modo costante o secondo le necessità soggettive;
    si evidenzia che la bicicletta si presenta in varie declinazioni tecniche: da quella tradizionale a quella elettrica a pedalata assistita pertanto non si limita a rappresentare una semplice mezzo di trasporto ma si configura anche come un vettore terapeutico segnatamente come supporto per talune condizioni di stato ansioso-depressivo che caratterizzano sempre di più la nostra società;
    si assiste negli ultimi anni al susseguirsi di iniziative, nazionali e regionali, volte ad incentivare l'acquisto e l'utilizzo di biciclette, che rappresentano sicuramente una base di partenza per innescare un meccanismo virtuoso teso alla definizione di una vera e propria cultura della mobilità ciclabile, sebbene l'elemento di maggiore criticità continui a collocarsi nella mancanza di infrastrutture adeguate che rappresenta il vero deterrente alla determinazione di un reale visione green della mobilità;
    si ricorda che la legge 11 gennaio 2018, n. 2 recante disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica avente l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come «mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l'attività turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia»,

impegna il Governo:

   a predisporre opportune iniziative, anche di natura normativa, tese a favorire la promozione del turismo ecologico in bicicletta, anche attraverso l'opportuno coinvolgimento degli enti locali e delle istituzioni competenti, nella prospettiva di favorire, ulteriormente una corretta informazione circa i benefici ambientali e per la salute derivanti dall'utilizzo dei cicli, e di creare in Italia le basi per una cultura della mobilità ciclabile;
   a predisporre ogni opportuna iniziativa, anche nell'ambito del provvedimento di bilancio, volta a favorire la creazione, implementazione e funzionalità delle infrastrutture ciclabili al fine di consentire una piena attuazione della mission del provvedimento in esame unitamente alla normativa in materia di sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
9/2267/30Baldini, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    gli investimenti in colture arboree pluriennali, come per esempio gli oliveti, i vigneti ed i frutteti, realizzati dalle imprese agricole soggette alla determinazione del reddito d'impresa sono trattati alla stregua di immobilizzazioni materiali, i cui relativi costi danno benefici in più anni nel corso della loro vita utile;
    attualmente, i costi per gli investimenti in impianti per attività biologiche, in mancanza delle apposite voci nella tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, ed in attesa di un loro inserimento nella medesima, sono considerati, ai fini fiscali, secondo le regole espresse nella circolare del Ministero delle finanze n. 11 del 1991 che fa riferimento al criterio indicato nell’ex articolo 74, comma 3, del TUIR ora articolo 108 comma 3;
    anche con riferimento alle emergenze che hanno colpito principalmente le colture arboree, provvedimenti urgenti tesi al sostentamento degli investimenti sono da considerarsi strettamente necessari e non più rinviabili nel tempo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incentivare gli investimenti esposti in premessa i quali, unitamente alla maggiore deduzione dei costi da sostenere per l'acquisto delle strumentazioni necessarie, assumono una sempre più crescente importanza nell'ottica dell'ottenimento di nuovi prodotti e dell'incremento della quota dell'export dei prodotti agroalimentari made in Italy.
9/2267/31Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
    è pienamente condivisibile ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a «costruire» un Paese verde, equo, sociale e a impatto climatico zero, intensificando le azioni per la salvaguardia dell'ambiente e il contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici (che stanno diventando sempre più visibili e pervasivi);
    questo rappresenta un obiettivo estremamente ambizioso, perseguito anche a livello europeo, che peraltro offrirà una reale opportunità di modernizzazione e di competitività anche al nostro sistema economico-produttivo;
    ciò comporterà inevitabilmente una serie di costi e di sfide anche a breve termine, per cui è importante coniugare misure di sostenibilità ambientale con efficaci e strutturali interventi di sostenibilità economico-sociale;
    sarebbe opportuno oltre che necessario, dunque, accompagnare la fase di transizione in atto verso un'economia «più verde e più inclusiva» con politiche mirate di sostegno alle imprese e ai cittadini che dovranno nel tempo adattarsi alle nuove regole; come viene evidenziato, la profonda trasformazione dell'economia e della società che l'Unione europea è chiamata ad intraprendere dovrà essere comunque realizzata «secondo modalità che tengano conto delle situazioni nazionali e che siano eque dal punto di vista sociale»;
    in questo contesto generale è pienamente condivisibile l'obiettivo della recente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Direttiva (UE) 2019/904 sulla plastica monouso – Single Use Plastics, SUP) che è quello di «prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un ’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno»;
    sono state, a tal fine, individuate e definite specifiche misure di prevenzione e gestione dei rifiuti in relazione ai prodotti di plastica monouso rinvenuti più di frequente sulle spiagge e agli attrezzi da pesca contenenti plastica; in particolare, alcuni prodotti – per i quali sono facilmente disponibili soluzioni alternative – saranno messi al bando, mentre per quelli di cui non esistono valide alternative saranno previste sostanziali riduzioni del consumo a livello nazionale e per altri ancora, invece, stringenti requisiti di etichettatura e prodotto; ogni Stato membro dovrà ora adottare i necessari provvedimenti volti ad adeguarsi alle nuove regole europee;
    a quanto risulta, l'importazione extra UE di prodotti SUP (Single Use Plastics) è piuttosto marginale poiché la produzione è fortemente concentrata in Sud Europa (in particolare in Italia e Spagna); le stoviglie monouso in plastica per uso alimentare sono infatti prodotte principalmente in Italia (un recente studio di Confindustria ha evidenziato, nello specifico, la seguente situazione: aziende di produzione delle stoviglie di monouso: 25 – distribuite equamente tra Nord e Sud –; numero di addetti diretti: 3.000; fatturato diretto: 1 miliardo di euro; consumi destinati alla produzione di stoviglie monouso: circa il 35 per cento della domanda italiana di polistirolo compatto);
    il divieto di commercializzazione delle stoviglie monouso in plastica per uso alimentare determinerebbe, dunque, – soprattutto per il nostro Paese – un impatto significativamente negativo per le aziende produttrici di prodotti monouso in plastica nonché per le numerose imprese legate all'indotto; le disposizioni eccessivamente stringenti, peraltro, non consentono di predisporre e attuare un adeguato e tempestivo piano di riconversione e aggiornamento industriale nonché di riqualificazione professionale, per potersi adeguarsi alla nuova regolamentazione,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile, anche in sede europea, al fine di garantire un efficace sostegno economico-finanziario alle aziende produttrici di articoli monouso in plastica (Single Use Plastics) per la riconversione industriale e la riqualificazione professionale, necessarie anche per l'adeguamento alla nuova normativa europea citata in premessa.
9/2267/32Lollobrigida, Butti, Foti, Trancassini, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, del provvedimento in esame disciplina l'approvazione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, prevedendo in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di conformarsi agli obiettivi fissati dallo stesso;
    tra le altre cose, nel suddetto programma dovranno essere delineate le misure nazionali volte ad all'attuazione della direttiva 2008/50/CE, e della legislazione europea e nazionale in materia di contrasto al cambiamento climatico;
    si sottolinea che la direttiva 2008/50/CE stabilisce gli obiettivi di qualità dell'aria volti a migliorare la salute dell'uomo e la qualità dell'ambiente fino al 2020;
    secondo il rapporto «The Lancet Countdown 2019: Tracking Progress on Health and Climate Change», redatto da 120 esperti di 35 istituzioni accademiche internazionali e agenzie delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di fornire elementi e strumenti più adeguati ai Governi affinché adottino politiche adeguate alle criticità connesse ai cambiamenti climatici, emerge, tra le altre cose, la correlazione tra utilizzo di fonti fossili per la produzione di energia ed il peggioramento della qualità dell'aria, oltre che la correlazione tra l'incremento della temperatura e la diffusione di malattie infettive;
    stando al citato studio, con riferimento all'Italia, soltanto nel 2016 sono stati registrati 45.600 decessi prematuri a seguito dell'esposizione a PM 2.5, che si qualifica come un dato tra i più alti in Europa,

impegna il Governo

a prevedere nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame la predisposizione di un tavolo tecnico multilivello teso all'individuazione, al monitoraggio e all'approfondimento dei rischi per la salute dovuti al deterioramento eco-sistemico e all'interrelazione di questo con il cambiamento climatico nella prospettiva di pianificare azioni volte al contenimento dei rischi e alla sensibilizzazione della popolazione circa rischi sulla salute umana.
9/2267/33Trancassini, Lollobrigida, Butti, Foti, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 comma 2-bis del provvedimento in esame istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica, con l'obiettivo di monitorare le azioni del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria;
    il suddetto tavolo sarà composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e di ciascuno dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;
    il tavolo, tra le sue mission, ha quella di monitorare le azioni del programma al fine di consentire l'adeguamento delle amministrazioni agli obiettivi fissati dallo stesso;
    in ragione del carattere multidisciplinare e multilivello delle iniziative per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, oggetto del suddetto programma strategico, si ritiene opportuno coinvolgere ulteriori rappresentanze di enti e istituzioni e associazioni di categoria, competenti in materia o comunque detentori di elementi di competenza, conoscenze e interessi, al fine di incrementare l'efficacia dell'azione di monitoraggio operata dal citato tavolo;
    sarebbe auspicabile pertanto prevedere il coinvolgimento dei rappresentanti del Miur, ISPRA, CNR, ANCI, associazioni di categoria economico-produttiva aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, Associazioni di Protezione Ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 al suddetto tavolo al fine di rendere pienamente efficace e funzionale l'azione dello stesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di includere tra i componenti del tavolo permanente sull'emergenza climatica di cui all'articolo 1 comma 2-bis del provvedimento in esame, ulteriori rappresentanze di enti e istituzioni e associazioni di categoria al fine di incrementare le competenze e di conseguenza l'efficacia dell'azione di monitoraggio operata dallo stesso.
9/2267/34Butti, Foti, Trancassini, Bellucci, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 comma 2-bis del provvedimento in esame istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica, con l'obiettivo di monitorare le azioni del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria;
    il suddetto tavolo sarà composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e di ciascuno dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;
    il tavolo, tra le sue mission, ha quella di monitorare le azioni del programma al fine di consentire l'adeguamento delle amministrazioni agli obiettivi fissati dallo stesso;
    in ragione del carattere multidisciplinare e multilivello delle iniziative per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, oggetto del suddetto programma strategico, si ritiene opportuno coinvolgere ulteriori rappresentanze di enti e istituzioni e associazioni di categoria, competenti in materia o comunque detentori di elementi di competenza, conoscenze e interessi, al fine di incrementare l'efficacia dell'azione di monitoraggio operata dal citato tavolo;
    sarebbe auspicabile pertanto prevedere il coinvolgimento dei rappresentanti del Miur, ISPRA, CNR, ANCI, associazioni di categoria economico-produttiva aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, Associazioni di Protezione Ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 al suddetto tavolo al fine di rendere pienamente efficace e funzionale l'azione dello stesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento nei lavori del tavolo permanente di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del provvedimento in esame di ulteriori rappresentanze di enti e istituzioni e associazioni di categoria al fine di incrementare le competenze e di conseguenza l'efficacia dell'azione di monitoraggio operata dallo stesso.
9/2267/34. (Testo modificato nel corso della seduta)  Butti, Foti, Trancassini, Bellucci, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e la proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
    è pienamente condivisibile ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a «costruire» una Nazione verde, equo, sociale e a impatto climatico zero, intensificando le azioni per la salvaguardia dell'ambiente e il contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici (che stanno diventando sempre più visibili e pervasivi);
    questo rappresenta un obiettivo estremamente ambizioso, perseguito anche a livello europeo, che peraltro offrirà una reale opportunità di modernizzazione e di competitività anche al nostro sistema economico-produttivo;
    ciò comporterà inevitabilmente una serie di costi e di sfide anche a breve termine, per cui è importante coniugare misure di sostenibilità ambientale con efficaci e strutturali interventi di sostenibilità economico-sociale, anche prevedendo iniziative volte a contrastare l'importazione di prodotti da Stati extra europei che non rispettano gli standard ambientali, salariali e di sicurezza vigenti in ambito europeo e di conseguenza alterano la concorrenza;
    sarebbe opportuno oltre che necessario, dunque, accompagnare la fase di transizione in atto verso un'economia «più verde e più inclusiva» con politiche mirate di sostegno alle imprese e ai cittadini che dovranno nel tempo adattarsi alle nuove regole;
    la profonda trasformazione dell'economia e della società che l'Unione europea è chiamata ad intraprendere dovrà essere comunque realizzata secondo modalità che tengano conto delle situazioni nazionali e che siano eque dal punto di vista sociale,

impegna il Governo

a promuovere l'introduzione di dazi su prodotti esteri che non rispecchiano gli standard di tutela ambientale (oltre che quelli salariali e di sicurezza sul lavoro) vigenti in ambito europeo (c.d. «dazi di civiltà»), per evitare un pericoloso dumping sociale e contrastare i fenomeni di concorrenza sleale.
9/2267/35Meloni, Lollobrigida, Butti, Delmastro Delle Vedove, Foti, Trancassini, Deidda, Prisco, Zucconi, Maschio, Ciaburro, Acquaroli, Bellucci.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame istituisce un fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità», nella prospettiva di contribuire alla riduzione delle emissioni climalteranti, finanziando un «bonus mobilità» per favorire il trasporto pubblico in luogo della mobilità privata;
    la disposizione citata conferma l'orientamento del provvedimento ad intervenire sulle dinamiche di mobilità urbana nella prospettiva di ridurre progressivamente l'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane;
    si ricorda, in tale prospettiva, che l'articolo 3 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 27 marzo 1998 prevede che le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti adottino un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale, nella prospettiva di ridurre dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico;
    al fine di rendere pienamente operativa la figura del responsabile della mobilità aziendale e promuovere la piena attuazione degli interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone e delle merci, finalizzati alla riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane, le aziende che operano l'individuazione della figura del Mobility Manager e l'adozione di un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, dovrebbero beneficiare di meccanismi incentivanti e premiali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere specifiche misure incentivanti e premiali in capo alle aziende che intendono adottare un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente nella prospettiva di ridurre l'uso del mezzo di trasporto privato individuale e di una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico e gli effetti climalteranti dell'inquinamento connesso.
9/2267/36Foti, Butti, Trancassini, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevede azioni specifiche per la riforestazione e misure specifiche per la prevenzione del rischio idrogeologico;
    la prevenzione del rischio idrogeologico viene individuata altresì tra i criteri previsti per l'affidamento della realizzazione delle opere da parte delle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico;
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019 è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (Piano ProteggItalia), articolato in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative e, che con la delibera CIPE n. 35/2019 è stato approvato il piano stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per un ammontare complessivo di circa 315 milioni di euro;
    il comma 4-novies dell'articolo 4 dispone che a decorrere dal 1o gennaio 2020, nelle aree interessate da elevata criticità idraulica, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo;
    tenuto conto che per dare piena attuazione al citato Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico sarà necessario cantierizzare al più presto opere di pubblica utilità atte a fronteggiare e risolvere tale grave criticità che interessa il nostro Paese, anche attraverso operazioni di impermeabilizzazione del suolo, funzionali al ripristino e la tutela delle risorse ambientali interessate,

impegna il Governo

ad interpretare, e conseguentemente ad applicare, il comma 4-novies dell'articolo 4, nel senso di non consentire incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo, fatte salve le superiori esigenze di pubblico interesse che riguardano l'ampliamento e la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse che prevedano idonee misure di salvaguardia atte a ridurre la criticità idraulica entro limiti di rischio accettabili dall'Autorità di Bacino competente.
9/2267/37Buratti, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevede azioni specifiche per la riforestazione e misure specifiche per la prevenzione del rischio idrogeologico;
    la prevenzione del rischio idrogeologico viene individuata altresì tra i criteri previsti per l'affidamento della realizzazione delle opere da parte delle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico;
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019 è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (Piano ProteggItalia), articolato in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative e, che con la delibera CIPE n. 35/2019 è stato approvato il piano stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per un ammontare complessivo di circa 315 milioni di euro;
    il comma 4-novies dell'articolo 4 dispone che a decorrere dal 1o gennaio 2020, nelle aree interessate da elevata criticità idraulica, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo;
    tenuto conto che per dare piena attuazione al citato Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico sarà necessario cantierizzare al più presto opere di pubblica utilità atte a fronteggiare e risolvere tale grave criticità che interessa il nostro Paese, anche attraverso operazioni di impermeabilizzazione del suolo, funzionali al ripristino e la tutela delle risorse ambientali interessate,

impegna il Governo

ad interpretare, e conseguentemente ad applicare, il comma 4-novies dell'articolo 4, nel senso di non consentire incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo, fatte salve le superiori esigenze di pubblico interesse che riguardano la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse che prevedano idonee misure di salvaguardia atte a ridurre la criticità idraulica entro limiti di rischio accettabili dall'Autorità di Bacino competente.
9/2267/37. (Testo modificato nel corso della seduta)  Buratti, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il dissesto idrogeologico è un rischio che condiziona ogni aspetto della vita in Italia e, con le dovute specificità, riguarda ciascuna Regione, con alcune che per caratteristiche ne sono particolarmente inclini. Il 91 per cento dei comuni italiani si trova in zone a rischio idrogeologico, cioè in un'area in cui il pericolo di frane è elevato (livello P3) o molto elevato (P4) o la pericolosità idraulica è di livello medio. I danni nei confronti delle persone sono, certamente, la prima preoccupazione tra gli effetti del dissesto geologico, ma le criticità non si limitano a questo ambito. Gli stessi beni culturali sono messi in pericolo, così come i servizi e le industrie, motore economico del paese, poiché localizzati in aree soggette a elevato rischio;
    le comunità delle aree montane sono significativamente vessate da questi fenomeni, su tutti quello delle frane. Gli effetti negativi causati dai cambiamenti climatici non fanno che peggiorare una situazione che, di base, vede tali territori già piuttosto fragili geomorfologicamente. I danni determinati da eventi conseguenti al dissesto idrogeologico sono spesso dovuti ad una serie di dinamiche, tra cui: l'assenza di manutenzione dei corsi d'acqua in quota, le opere di regimazione e canalizzazione delle acque che accelerano a monte il decorso delle acque spostando a valle l'energia dirompente delle piene. Altra importante causa del progressivo degrado del suolo è legata al tema dello spopolamento. Le tetre abbandonate, infatti, permettono l'avanzamento rapido ed inesorabile del bosco, che non solo rende i terreni improduttivi, ma li espone anche al rischio di dissesto idrogeologico. A ciò si aggiunge il fatto che ormai, una scarsa gestione del patrimonio boschivo (che ormai interessa il 39 per cento della superficie del Paese) e la mancanza di programmi volti al recupero di territori abbandonati, contraddistinguono vaste aree. Tutto questo non garantisce un adeguato assorbimento di anidride carbonica, cosa che invece sarebbe assicurata attraverso una gestione sostenibile dei boschi, come presidio contro lo stesso dissesto idrogeologico e per la creazione di filiere produttive legate ai prodotti legnosi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare iniziative al fine di ridurre il fenomeno dello spopolamento e ad incrementare le risorse per la prevenzione del dissesto idrogeologico nelle aree montane, in particolar modo per la manutenzione, il rifacimento o l'ampliamento di opere idrauliche e idrogeologiche, per un'efficiente gestione dei boschi, per la costruzione di nuove opere di difesa idrogeologica dei canali e corsi d'acqua, per la difesa dei versanti da frane e slavine e per la sistemazione delle aree in frana, con relativi drenaggi.
9/2267/38Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il settore dell'edilizia nell'Unione europea è il più grande consumatore di energia in Europa, assorbendo il 40 per cento dell'energia, mentre circa il 75 per cento degli edifici ha una bassa prestazione energetica; dati questi bassi livelli di efficienza energetica, la decarbonizzazione degli edifici è uno degli obiettivi a lungo termine dell'UE;
    la Direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica dell'edilizia modificata il 9 luglio 2018 deve essere recepita entro marzo 2020; essa impone ai Paesi membri dell'UE di elaborare strategie di ristrutturazione a lungo termine per sostenere il rinnovamento degli edifici residenziali e non, costituendo un parco edilizio altamente energetico e decarbonizzato entro il 2050, in vista dell'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 per cento in tale data rispetto ai valori del 1990,

impegna il Governo:

   a promuovere strumenti concreti per l'efficientamento dell'edilizia, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia, dando priorità a:
    1) programmi di sostituzione delle caldaie energivore e inquinanti, valutando l'investimento in un programma quinquennale (2020-2025) che, impostando requisiti minimi, renda obbligatoria la sostituzione del generatore di calore installato per impianti al di sotto della soglia minima, tenendo conto di misure di incentivi e accompagnamento necessarie per le fasce più povere e vulnerabili della popolazione;
    2) misure di formazione del corpo di installatori e tecnici manutentori per favorire l'entrata sul mercato delle tecnologie innovative che sono necessarie alla transizione energetica; formazione per nuovi installatori, per attrarre nuove leve in questa professione in ottica di una penetrazione di sistemi sempre più integrati e digitali;
    3) misure di informazione dei consumatori sulle opportunità di fare efficientamento energetico degli edifici, tra cui campagne di comunicazione istituzionali e il ricorso a strumenti semplici e immediati quali l'etichetta energetica per impianti installati.
9/2267/39Fusacchia, Muroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il settore dell'edilizia nell'Unione europea è il più grande consumatore di energia in Europa, assorbendo il 40 per cento dell'energia, mentre circa il 75 per cento degli edifici ha una bassa prestazione energetica; dati questi bassi livelli di efficienza energetica, la decarbonizzazione degli edifici è uno degli obiettivi a lungo termine dell'UE;
    la Direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica dell'edilizia modificata il 9 luglio 2018 deve essere recepita entro marzo 2020; essa impone ai Paesi membri dell'UE di elaborare strategie di ristrutturazione a lungo termine per sostenere il rinnovamento degli edifici residenziali e non, costituendo un parco edilizio altamente energetico e decarbonizzato entro il 2050, in vista dell'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 per cento in tale data rispetto ai valori del 1990,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di promuovere strumenti concreti per l'efficientamento dell'edilizia, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia, dando priorità a:
    1) programmi di sostituzione delle caldaie energivore e inquinanti, valutando l'investimento in un programma quinquennale (2020-2025) che, impostando requisiti minimi, renda obbligatoria la sostituzione del generatore di calore installato per impianti al di sotto della soglia minima, tenendo conto di misure di incentivi e accompagnamento necessarie per le fasce più povere e vulnerabili della popolazione;
    2) misure di formazione del corpo di installatori e tecnici manutentori per favorire l'entrata sul mercato delle tecnologie innovative che sono necessarie alla transizione energetica; formazione per nuovi installatori, per attrarre nuove leve in questa professione in ottica di una penetrazione di sistemi sempre più integrati e digitali;
    3) misure di informazione dei consumatori sulle opportunità di fare efficientamento energetico degli edifici, tra cui campagne di comunicazione istituzionali e il ricorso a strumenti semplici e immediati quali l'etichetta energetica per impianti installati.
9/2267/39. (Testo modificato nel corso della seduta)  Fusacchia, Muroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame mira tra l'altro a ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera quale misura di contrasto ai cambiamenti climatici e per il miglioramento della qualità dell'aria;
    la mobilità sostenibile casa-lavoro, già oggetto del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa- scuola e casa-lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», beneficia di un contributo di 35 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;
    il suddetto Programma prevede «il finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro, anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria.»;
    per il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera derivanti dall'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al suddetto Programma si può ricorrere anche a forme di lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81,

impegna il Governo

ad adottare forme di lavoro agile, nella misura minima di due giorni a settimana per ciascun lavoratore impiegato, presso tutti i livelli dell'Amministrazione centrale dello Stato nonché presso tutte le società a prevalente o totale capitale pubblico.
9/2267/40Ferro, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, è uno dei provvedimenti che l'Esecutivo considera centrali per la lotta ai cambiamenti climatici e all'inquinamento atmosferico;
    la transizione verso un'economia realmente sostenibile deve avvenire nel rispetto degli obiettivi e dei tempi stabiliti dalla comunità internazionale, ma si devono tenere in considerazione anche le implicazioni che un rapido cambiamento del modello di sviluppo come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi, ha inevitabilmente su una parte del mondo produttivo e dei lavoratori, maggiormente coinvolti nella «obbligata» ma necessaria riconversione;
    sotto questo aspetto, se la transizione ecologica significa certamente nuove opportunità per ampi settori produttivi, porta con sé anche svantaggi nel breve-medio periodo per quei settori produttivi e quei lavoratori che hanno meno alternative e quindi maggiori difficoltà ad adeguarsi;
    la stessa drastica revisione dei sussidi ambientalmente dannosi, annunciata dal Governo, avrà inevitabilmente degli impatti pesanti su molte categorie produttive e ampie fasce di lavoratori,

impegna il Governo

a istituire uno specifico tavolo permanente di confronto con i soggetti e le categorie produttive maggiormente coinvolte, al fine di individuare le iniziative e gli strumenti, anche di sostegno, più adeguati, volti a escludere o limitare il più possibile gli impatti economici e occupazionali negativi conseguenti alla trasformazione del nostro sistema produttivo verso un'economia ambientalmente sostenibile.
9/2267/41Prestigiacomo, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, è uno dei provvedimenti che l'Esecutivo considera centrali per la lotta ai cambiamenti climatici e all'inquinamento atmosferico;
    la transizione verso un'economia realmente sostenibile deve avvenire nel rispetto degli obiettivi e dei tempi stabiliti dalla comunità internazionale, ma si devono tenere in considerazione anche le implicazioni che un rapido cambiamento del modello di sviluppo come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi, ha inevitabilmente su una parte del mondo produttivo e dei lavoratori, maggiormente coinvolti nella «obbligata» ma necessaria riconversione;
    sotto questo aspetto, se la transizione ecologica significa certamente nuove opportunità per ampi settori produttivi, porta con sé anche svantaggi nel breve-medio periodo per quei settori produttivi e quei lavoratori che hanno meno alternative e quindi maggiori difficoltà ad adeguarsi;
    la stessa drastica revisione dei sussidi ambientalmente dannosi, annunciata dal Governo, avrà inevitabilmente degli impatti pesanti su molte categorie produttive e ampie fasce di lavoratori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire uno specifico tavolo permanente di confronto con i soggetti e le categorie produttive maggiormente coinvolte, al fine di individuare le iniziative e gli strumenti, anche di sostegno, più adeguati, volti a escludere o limitare il più possibile gli impatti economici e occupazionali negativi conseguenti alla trasformazione del nostro sistema produttivo verso un'economia ambientalmente sostenibile.
9/2267/41. (Testo modificato nel corso della seduta)  Prestigiacomo, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane;
    il comma 4 in particolare, prevede che le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducano, tra i criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere, la pulizia, la manutenzione e il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali con relativo piano di manutenzione;
    tuttavia, le attività di miglioramento ambientale costituiscono elementi che dovrebbero invece essere tenuti in considerazione dall'amministrazione già al livello dello studio di fattibilità ambientale di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Tale articolo, infatti, impone al progettista di analizzare e determinare le misure finalizzate a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente,

impegna il Governo

a prevedere, e comunque a chiarire che i suddetti interventi pulizia, manutenzione e rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, debbano essere previsti già in sede di progettazione e compiutamente descritti nel progetto esecutivo messo a base di gara, al fine di consentire all'operatore economico di eseguire correttamente il lavoro oggetto d'affidamento.
9/2267/42Casino, Mazzetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, contiene numerose ed eterogenee misure volte alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e al contrasto ai cambiamenti climatici;
    un ruolo centrale nell'ambito delle suddette finalità, è senza dubbio quello legato all'incremento dell'economia circolare e alla gestione corretta del ciclo dei rifiuti;
    è necessario indirizzare il sistema produttivo verso un'economia circolare, che favorisca la cultura del riciclo;
    la realtà è che la gran parte del nostro Paese vive una perdurante emergenza rifiuti e non riesce a gestire efficacemente la loro gestione;
    uno dei principali problemi legati all'incapacità di chiudere integralmente il ciclo del trattamento dei rifiuti, industriali e urbani, è che mancano gli impianti necessari e avanzati per trattare in sicurezza i rifiuti e non vengono stanziate le occorrenti risorse finanziarie. Peraltro una impiantistica adeguata consentirebbe la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti, come richiesto dall'Unione europea;
    il Report 2019 di Fise Assoambiente ci ricorda che «la gestione dei rifiuti in Italia continua a rimanere in una fase critica e contraddittoria: da un lato fondata su obiettivi ambientali e di qualità sempre più ambiziosi (...), dall'altro costituito da un settore industriale sottodimensionato e reso fragile dall'assenza di condizioni essenziali per attuare investimenti necessari»,

impegna il Governo

a garantire una efficace gestione del ciclo integrale dei rifiuti anche attraverso la necessaria implementazione della dotazione impiantistica attualmente del tutto inadeguata in troppe aree del nostro Paese.
9/2267/43Mazzetti, Gelmini, Cortelazzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, contiene numerose ed eterogenee misure volte alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e al contrasto ai cambiamenti climatici;
    un ruolo centrale nell'ambito delle suddette finalità, è senza dubbio quello legato all'incremento dell'economia circolare e alla gestione corretta del ciclo dei rifiuti;
    è necessario indirizzare il sistema produttivo verso un'economia circolare, che favorisca la cultura del riciclo;
    la realtà è che la gran parte del nostro Paese vive una perdurante emergenza rifiuti e non riesce a gestire efficacemente la loro gestione;
    uno dei principali problemi legati all'incapacità di chiudere integralmente il ciclo del trattamento dei rifiuti, industriali e urbani, è che mancano gli impianti necessari e avanzati per trattare in sicurezza i rifiuti e non vengono stanziate le occorrenti risorse finanziarie. Peraltro una impiantistica adeguata consentirebbe la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti, come richiesto dall'Unione europea;
    il Report 2019 di Fise Assoambiente ci ricorda che «la gestione dei rifiuti in Italia continua a rimanere in una fase critica e contraddittoria: da un lato fondata su obiettivi ambientali e di qualità sempre più ambiziosi (...), dall'altro costituito da un settore industriale sottodimensionato e reso fragile dall'assenza di condizioni essenziali per attuare investimenti necessari»,

impegna il Governo

a promuovere, nel rispetto delle competenze degli enti interessati, una efficace gestione del ciclo integrale dei rifiuti anche attraverso la necessaria implementazione della dotazione impiantistica attualmente del tutto inadeguata in troppe aree del nostro Paese.
9/2267/43. (Testo modificato nel corso della seduta)  Mazzetti, Gelmini, Cortelazzo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5, comma 1, del provvedimento in esame, consente al Commissario unico per le discariche abusive, nell'ambito delle sue attività, la possibilità di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e nei limiti della normativa europea vigente, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato; dell'Ispra e delle Agenzie ambientali, nonché di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica;
    con riguardo alle discariche, ricordiamo che circa il 23 per cento dei rifiuti urbani prodotti, viene attualmente ancora conferita in discarica, laddove gli obiettivi dell'Unione europea prevedono uno smaltimento in discarica al di sotto del 10 per cento entro il 2030. E questo avviene mentre sono assolutamente insufficienti gli impianti necessari alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti; laddove esiste un ciclo integrato dei rifiuti grazie ad un parco impiantistico sviluppato, viene ridotto significativamente l'utilizzo della discarica;
    per quanto riguarda invece gli impianti di incenerimento, vi sono attualmente 39 impianti, di cui sono operativi 37, in gran parte ubicati al nord del Paese. Tali impianti sono ormai saturi. Soprattutto al Centro e al Sud è indispensabile qualche inceneritore in più per gli scarti non riciclabili e per evitare nuove discariche;
    peraltro la piena attuazione dell'economia circolare che obbligherà a ridurre la produzione di rifiuti, a riciclare almeno il 65 per cento dei rifiuti urbani e a ridurre lo smaltimento in discarica a non più del 10 per cento dei rifiuti prodotti, renderà necessario realizzare un sistema industriale di gestione che sia in grado di garantire il raggiungimento di questi obiettivi;
    è evidente che a fronte di un obiettivo UE di riciclaggio del 65 per cento e di un obiettivo di conferimento in discarica non superiore al 10 per cento, rimarrebbe una percentuale del 20-25 per cento di rifiuti non riciclabili che dovrà essere smaltito attraverso gli impianti di incenerimento e di recupero energetico,

impegna il Governo

a favorire la chiusura integrale del ciclo del trattamento dei rifiuti, anche attraverso la realizzazione di impianti di incenerimento e di recupero energetico, laddove necessari e nel pieno rispetto degli obiettivi UE indicati in premessa.
9/2267/44Cortelazzo, Mazzetti, Gelmini, Prestigiacomo, Labriola, Giacometto, Ruffino, Casino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5, comma 1, del provvedimento in esame, consente al Commissario unico per le discariche abusive, nell'ambito delle sue attività, la possibilità di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e nei limiti della normativa europea vigente, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato; dell'Ispra e delle Agenzie ambientali, nonché di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica;
    con riguardo alle discariche, ricordiamo che circa il 23 per cento dei rifiuti urbani prodotti, viene attualmente ancora conferita in discarica, laddove gli obiettivi dell'Unione europea prevedono uno smaltimento in discarica al di sotto del 10 per cento entro il 2030. E questo avviene mentre sono assolutamente insufficienti gli impianti necessari alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti; laddove esiste un ciclo integrato dei rifiuti grazie ad un parco impiantistico sviluppato, viene ridotto significativamente l'utilizzo della discarica;
    per quanto riguarda invece gli impianti di incenerimento, vi sono attualmente 39 impianti, di cui sono operativi 37, in gran parte ubicati al nord del Paese. Tali impianti sono ormai saturi. Soprattutto al Centro e al Sud è indispensabile qualche inceneritore in più per gli scarti non riciclabili e per evitare nuove discariche;
    peraltro la piena attuazione dell'economia circolare che obbligherà a ridurre la produzione di rifiuti, a riciclare almeno il 65 per cento dei rifiuti urbani e a ridurre lo smaltimento in discarica a non più del 10 per cento dei rifiuti prodotti, renderà necessario realizzare un sistema industriale di gestione che sia in grado di garantire il raggiungimento di questi obiettivi;
    è evidente che a fronte di un obiettivo UE di riciclaggio del 65 per cento e di un obiettivo di conferimento in discarica non superiore al 10 per cento, rimarrebbe una percentuale del 20-25 per cento di rifiuti non riciclabili che dovrà essere smaltito attraverso gli impianti di incenerimento e di recupero energetico,

impegna il Governo

a favorire la chiusura integrale del ciclo del trattamento dei rifiuti.
9/2267/44. (Testo modificato nel corso della seduta)  Cortelazzo, Mazzetti, Gelmini, Prestigiacomo, Labriola, Giacometto, Ruffino, Casino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, introduce una serie eterogenea di norme finalizzate alla riduzione dell'inquinamento dell'aria e alla riduzione dei gas serra;
    tra le norme contenute troviamo le attività di rimboschimento, l'informazione e la formazione ambientale, la piantumazione urbana, la vendita di prodotti sfusi e alla spina, i «caschi verdi per l'ambiente», ecc.;
    alcune disposizioni intervengono invece sul tema della mobilità: il trasporto scolastico sostenibile e la previsione di un «buono mobilità», riservato ai rottamatori di auto fino a «Euro 3» e motorini a due tempi, residenti nelle città e nelle aree sottoposte a infrazione europea per la insufficiente qualità dell'aria, che possono beneficiare a fronte della medesima rottamazione, di un abbonamento annuale al bus, tram, o treno o dell'acquisto di una e-bike;
    è evidente che uno dei settori che maggiormente contribuisce alla produzione di gas serra e al « global warming» è proprio il comparto dei trasporti;
    al di là delle citate disposizioni, il decreto non prevede alcuna risorsa per favorire il trasporto di merci e persone su rotaia, che laddove sviluppata, contribuirebbe sensibilmente alla riduzione di CO2,

impegna il Governo

a prevedere un efficace piano di investimenti finalizzato a favorire e ad implementare sensibilmente il trasporto di merci e persone su rotaia.
9/2267/45Ruffino, Sozzani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, contiene norme volte alla riduzione dell'inquinamento dell'aria e alla riduzione dei gas ad effetto serra;
    in questo ambito un ruolo centrale è senz'altro svolto dalla crescita delle fonti energetiche rinnovabili;
    il settore fotovoltaico italiano sta vivendo una nuova fase di crescita e rinnovamento. Secondo tutti gli scenari, il fotovoltaico rivestirà infatti un ruolo fondamentale nel futuro processo di decarbonizzazione e nell'incremento delle fonti rinnovabili (FER) al 2030. In tale contesto, secondo la proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), il nostro Paese dovrà raggiungere al 2030 il 30 per cento di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi, target che per il solo settore elettrico si tradurrebbe in un valore pari ad oltre il 55 per cento di fonti rinnovabili rispetto ai previsti consumi interni lordi di energia elettrica previsti;
    si tratta di una sfida ambiziosa, per la quale tutte le fonti rinnovabili saranno chiamate a ricoprire un ruolo primario nel mercato elettrico. L'obiettivo non potrà che essere raggiunto affiancando allo sviluppo di nuove installazioni sul territorio nazionale, iniziative di Repowering, volte a consentire l'efficientamento del parco esistente e quindi il prolungamento del suo ciclo di vita;
    il percorso di decarbonizzazione del settore elettrico e di raggiungimento degli obiettivi del PNIEC dovrà necessariamente poter contare su un chiaro quadro regolatorio e sullo snellimento delle procedure autorizzativi;
    da un punto di vista autorizzativo, in particolare, sarà necessario promuovere misure destinate a semplificare l'attuale quadro normativo per il rinnovamento degli impianti fotovoltaici attualmente esistenti;
    gli interventi di repowering ed ammodernamento del parco delle rinnovabili infatti, grazie alla rapida evoluzione del settore ed alla disponibilità di tecnologie sempre più performanti sul mercato, consentirebbero l'aumento della produzione di energia rinnovabile (con incrementi anche dell'ordine del 20-30 per cento) a parità di suolo già coinvolto dalle installazioni e dalle relative opere accessorie, minimizzando gli effetti su tutte le componenti naturali ed antropiche presenti, grazie al riutilizzo di aree, strutture ed infrastrutture esistenti;
    la mancanza di una linea guida nazionale (Decreto Ministeriale previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2011, articolo 5, comma 3, mai pubblicato) che permetta di distinguere la modifica «NONsostanziale» di un impianto (autorizzabile con Procedura Abilitativa Semplificata – PAS) da una «sostanziale» (assoggettata ad Autorizzazione Unica), rende attualmente complessa la gestione di qualsiasi intervento sugli impianti fotovoltaici,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative affinché gli interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione degli impianti fotovoltaici, che rispettino specifici criteri, nonché le opere ed infrastrutture connesse, possano accedere a procedure abilitative più snelle (quali la Procedura Abilitativa Semplificata) ed a tempistiche accelerate e certe; a prevedere che la variante al progetto, per gli interventi di cui al punto precedente, sia resa possibile senza richiedere il ricorso ad un nuovo iter autorizzativo ordinario.
9/2267/46Giacometto, Mazzetti, Labriola, Porchietto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, contiene norme volte alla riduzione dell'inquinamento dell'aria e alla riduzione dei gas ad effetto serra;
    in questo ambito un ruolo centrale è senz'altro svolto dalla crescita delle fonti energetiche rinnovabili;
    il settore fotovoltaico italiano sta vivendo una nuova fase di crescita e rinnovamento. Secondo tutti gli scenari, il fotovoltaico rivestirà infatti un ruolo fondamentale nel futuro processo di decarbonizzazione e nell'incremento delle fonti rinnovabili (FER) al 2030. In tale contesto, secondo la proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), il nostro Paese dovrà raggiungere al 2030 il 30 per cento di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi, target che per il solo settore elettrico si tradurrebbe in un valore pari ad oltre il 55 per cento di fonti rinnovabili rispetto ai previsti consumi interni lordi di energia elettrica previsti;
    si tratta di una sfida ambiziosa, per la quale tutte le fonti rinnovabili saranno chiamate a ricoprire un ruolo primario nel mercato elettrico. L'obiettivo non potrà che essere raggiunto affiancando allo sviluppo di nuove installazioni sul territorio nazionale, iniziative di Repowering, volte a consentire l'efficientamento del parco esistente e quindi il prolungamento del suo ciclo di vita;
    il percorso di decarbonizzazione del settore elettrico e di raggiungimento degli obiettivi del PNIEC dovrà necessariamente poter contare su un chiaro quadro regolatorio e sullo snellimento delle procedure autorizzativi;
    da un punto di vista autorizzativo, in particolare, sarà necessario promuovere misure destinate a semplificare l'attuale quadro normativo per il rinnovamento degli impianti fotovoltaici attualmente esistenti;
    gli interventi di repowering ed ammodernamento del parco delle rinnovabili infatti, grazie alla rapida evoluzione del settore ed alla disponibilità di tecnologie sempre più performanti sul mercato, consentirebbero l'aumento della produzione di energia rinnovabile (con incrementi anche dell'ordine del 20-30 per cento) a parità di suolo già coinvolto dalle installazioni e dalle relative opere accessorie, minimizzando gli effetti su tutte le componenti naturali ed antropiche presenti, grazie al riutilizzo di aree, strutture ed infrastrutture esistenti;
    la mancanza di una linea guida nazionale (Decreto Ministeriale previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2011, articolo 5, comma 3, mai pubblicato) che permetta di distinguere la modifica «NONsostanziale» di un impianto (autorizzabile con Procedura Abilitativa Semplificata – PAS) da una «sostanziale» (assoggettata ad Autorizzazione Unica), rende attualmente complessa la gestione di qualsiasi intervento sugli impianti fotovoltaici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative affinché gli interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione degli impianti fotovoltaici, che rispettino specifici criteri, nonché le opere ed infrastrutture connesse, possano accedere a procedure abilitative più snelle (quali la Procedura Abilitativa Semplificata) ed a tempistiche accelerate e certe; a valutare l'opportunità di prevedere che la variante al progetto, per gli interventi di cui al punto precedente, sia resa possibile senza richiedere il ricorso ad un nuovo iter autorizzativo ordinario.
9/2267/46. (Testo modificato nel corso della seduta)  Giacometto, Mazzetti, Labriola, Porchietto.


   La Camera,
   premesso che:
    nel maggio del 2009 la Regione Autonoma della Sardegna si è opposta in sede di Conferenza delle regioni alle disposizioni contenute nella legge n. 99 del 2009 relative alla localizzazione nel territorio regionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo di materiali e rifiuti radioattivi, ritenendo inaccettabile che in materia di nucleare il Governo assumesse le decisioni semplicemente sentendo le regioni;
    la Regione Autonoma della Sardegna ha ribadito tale posizione il 27 gennaio 2010, quando la Conferenza delle regioni ha espresso parere negativo, a maggioranza, sullo schema di decreto legislativo recante: «Localizzazione ed esercizio di impianti di produzione elettrica e nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché misure compensative e campagne informative»;
    la sentenza della Corte Costituzionale n. 33 del 2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 «nella parte in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente all'intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari»;
    il 28 maggio 2014 il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato l'ordine del giorno n. 6 che impegna il Presidente della Regione a respingere ogni possibilità che la Sardegna venga inserita tra le aree idonee ad ospitare il sito sul quale sorgerà il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, nel rispetto dell'esito referendario del 15 e 16 maggio 2011;
    la scelta della Sardegna come deposito delle scorie nucleari costituirebbe un nuovo episodio di mancato rispetto da parte dello Stato Italiano delle prerogative autonomistiche della R.A.S., in considerazione, tra l'altro, che le scelte programmatorie dell'isola si fondano su progetti di sviluppo sostenibile, la valorizzazione e tutela del paesaggio, dell'ambiente e del patrimonio archeologico e culturale;
    con il referendum svoltosi nell'anno 2011 i sardi hanno democraticamente espresso la netta opposizione, con oltre il 97 per cento dei voti, sia alle centrali nucleari che ai depositi di scorie e, pertanto, qualsiasi decisione calata dall'alto costituirebbe una profanazione della nostra terra, un atto di violenza verso l'autonomia e l'autodeterminazione del popolo sardo;
    ad oggi non appare ancora chiaro quale sia lo stato della procedura avviata in sede nazionale, attraverso la Sogin con il supporto dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per la localizzazione degli impianti e dei sistemi per il deposito di materiali e rifiuti radioattivi,

impegna il Governo

a escludere nel modo più assoluto che il territorio della Sardegna venga indicato tra le aree idonee ad ospitare il sito nel quale verrà realizzato il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.
9/2267/47Pittalis.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del provvedimento in esame, prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane. Sono altresì previsti criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere di gestione del demanio fluviale e di contrasto al dissesto idrogeologico. Nel realizzare alcuni degli interventi previsti, le autorità competenti devono garantire il raccordo con la pianificazione e la programmazione delle misure e degli interventi per la sicurezza idraulica di competenza delle Autorità di bacino distrettuale;
    l'articolo 4-bis, istituisce inoltre un fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, al fine di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese; come certificato anche dalla Corte dei conti, uno dei problemi principali nella lotta al dissesto idrogeologico è quello della lungaggine delle procedure a cominciare dalla fase della progettazione,

impegna il Governo:

   a introdurre, con particolare riferimento agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, un pacchetto di misure idonee a velocizzazione gli affidamenti in gara, consentendo di pervenire rapidamente alla cantierizzazione dei lavori, nel rispetto della trasparenza e legalità prevedendo a tal fine:
   a) misure di semplificazione delle gare fino alla soglia di rilevanza comunitaria;
   b) di selezionare le imprese sul mercato, valorizzando quelle serie e adeguatamente qualificate, come previsto dal Codice, evitando l'utilizzo di un metodo casuale, come il sorteggio, per individuare gli operatori economici secondo i suddetti criteri:
   1) per i lavori da 0 fino a 40.000 euro: attraverso l'affidamento diretto, nel rispetto del principio di rotazione;
   2) per i lavori sopra i 40.000 euro e fino a 150.000 euro: il RUP affida, previa consultazione di almeno tre imprese iscritte nell'elenco della Stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, anche attraverso criteri che favoriscono l'imprenditoria locale;
   3) per i lavori d'importo da 150.000 a 350.000: procedura negoziata con invito da parte del RUP di almeno 15 operatori scelti dall'elenco della stazione appaltante, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, anche attraverso criteri che favoriscono l'imprenditoria locale;
   4) per i lavori d'importo sopra i 350.000 e fino alla soglia comunitaria: procedura negoziata con invito rivolto ad un numero di operatori scelti dall'elenco della Stazione appaltante;
   5) per i lavori d'importo sopra alla soglia comunitaria: procedure negoziate con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
9/2267/48Fiorini, Mazzetti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del disegno di legge in esame, istituisce un fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità» con il quale si riconosce ai residenti nei comuni italiani interessati alle procedure di infrazione comunitaria lui livelli di inquinamento atmosferico un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa. Detto buono è riconosciuto solo a fronte della rottamazione di autoveicoli più inquinanti;
    il comma 2 del citato articolo 2, destina inoltre al finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale, una somma pari a 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021,

impegna il Governo

a favorire maggiormente l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa, valutando a tal fine l'opportunità di destinare parte delle risorse stanziate dal suddetto comma 2, anche per il finanziamento dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.
9/2267/49Sozzani, Mulè.


   La Camera,
   premesso che:
    la dimensione e l'anzianità del parco circolante del nostro Paese ha conseguenze critiche sull'ambiente e sulla sicurezza stradale dei cittadini;
    ad oggi, nello specifico, malgrado gli interventi già attuati, permangono nel Paese difficoltà strutturali che impediscono il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali; un intervento volto ad incentivare il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali avrebbe un forte ambientale e sociale dal momento che il settore dei trasporti su gomma svolge un ruolo di primaria importanza nel Paese, basti pensare che i dati Eurostat evidenziano che in Italia l'86,5 per cento della merce viaggia su gomma, contro il 76,4 per cento della media europea;
    sarebbe opportuno incentivare l'acquisto di veicoli commerciali usati ad emissioni ridotte per stimolare il rinnovo di questo settore anche attraverso un canale ulteriore, come quello dell'usato, e raggiungere differenti categorie di beneficiari;
    incentivare l'acquisto di veicoli usati ad emissioni ridotte migliorerebbe la qualità del mezzo sia per chi acquista un veicolo usato, liberandosi del proprio altamente inquinante, ma anche quello del venditore che tornerebbe sul mercato per dotarsi di un veicolo tecnologicamente ancora più avanzato e dalle emissioni ancora più ridotte;
    altri sistemi incentivanti a fronte di rottamazione stanno già dimostrando notevole efficacia,

impegna il Governo

in linea con la Strategia Energetica Nazionale, ad introdurre un sistema incentivante per l'acquisto di veicoli commerciali usati a fronte della rottamazione di un veicolo vetusto inquinante appartenente alla stessa categoria ma ad emissioni ridotte, al fine di ridurre l'impatto ambientale e sociale attualmente generato.
9/2267/50Pettarin.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, contiene, tra l'altro, norme volte alla riduzione dei gas ad effetto serra responsabili del riscaldamento climatico;
    in questo ambito un ruolo centrale è senz'altro svolto dalla crescita delle fonti energetiche rinnovabili;
    le fonti rinnovabili contribuiscono già oggi in Italia in maniera significativa alla copertura del consumo finale lordo di energia elettrica e sono già, in molti casi, competitive rispetto alle tecnologie convenzionali. Per traguardare gli obiettivi al 2030, assunti a livello comunitario, le rinnovabili dovranno coprire oltre il 60 per cento del consumo finale lordo di elettricità rispetto all'attuale 35 per cento;
    In quest'ottica appare è imprescindibile superare le barriere – anche normative – che ostacolano il pieno sviluppo delle FER;
    fra le fonti rinnovabili, l'idroelettrico e l'eolico rappresentano tecnologie fondamentali per il ruolo significativo che ricoprono nel mix energetico nazionale e per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione che il nostro Paese si è prefissato;
    in particolare, per il settore eolico permane ancora un gap rilevante tra il valore della capacità installata in Italia (10,4 GW) rispetto agli obiettivi nazionali al 2030 (almeno 20 GW);
    al fine di traguardare obiettivi così sfidanti, è necessario intervenire rinnovando integralmente il parco eolico esistente e, laddove l'impianto esistente lo consente, mantenere in produzione il vecchio impianto, ammodernandolo;
    il rinnovamento/ammodernamento del parco eolico nazionale rappresenta un'opportunità sia per l'impiego di nuove tecnologie più efficienti in grado di valorizzare al meglio la risorsa vento, sia per aumentare la capacità di generazione senza impegnare ulteriore suolo;
    per sfruttare tali potenzialità è indispensabile superare quelle misure e quei vincoli che al momento ne impediscono lo sviluppo. In particolare alcune disposizioni del cosiddetto «spalma incentivi volontario» (DM 6 novembre 2014: decreto previsto dalla legge 9/2014 di conversione del DL 23 dicembre 2013, n. 145) impediscono qualsiasi forma di incentivazione, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante originario, ad interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito, qualora il titolare dell'impianto non abbia aderito alla rimodulazione dell'incentivo proposta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire agli impianti che hanno terminato o termineranno il periodo di incentivazione e che al contempo non hanno aderito alla rimodulazione degli incentivi prevista per le PER diverse dal fotovoltaico dal DM 6 novembre 2014, di poter accedere a futuri meccanismi di incentivazione per eventuali interventi di rinnovamento o potenziamento degli impianti esistenti; a riconoscere comunque una priorità per i progetti di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento di impianti i cui soggetti titolari hanno accettato una rimodulazione dell'incentivo (aderendo allo «spalma incentivi volontario»).
9/2267/51Labriola, Mazzetti, Cortelazzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, prevede lo stanziamento di incentivi per la mobilità sostenibile, la rottamazione di veicoli obsoleti, l'ammodernamento del parco veicoli destinato al trasporto scolastico, nonché interventi di riforestazione. Tutte misure rivolte alle aree interessate da procedure di infrazione comunitaria per la qualità dell'aria n. 2014/2147 e n. 2015/2043 ricomprese in aree metropolitane;
    l'attuale formulazione del provvedimento rischia di precludere, per molti comuni e territori del nostro Paese, la possibilità di accedere ai diversi benefici previsti dal testo in esame seppure siano sotto la medesima procedura di infrazione comunitaria;
    tale circostanza crea disparità di trattamento per territori analoghi, caratterizzati dalle medesime criticità di natura ambientale accertate anche dalla Comunità Europea, a causa di una diversa definizione giuridica degli enti di secondo livello cui appartengono – Area metropolitana o Provincia;
    uno dei tanti comuni che subirebbero questa disparità di trattamento è, per fare un solo esempio, il comune di Torchiarolo (BR) è stato interessato dalla procedura di infrazione comunitaria n. 2014/2147 per gli sforamenti dei limiti di Legge per il parametro PM10. Questo comune insiste su un territorio dove le statistiche epidemiologiche sulla popolazione brindisina illustrate nell'ultimo Rapporto Sentieri del 2019 su Brindisi, oltre che nello studio Forastiere di Asl, Arpa E Aress del 2017, evidenziano un eccesso di mortalità delle donne a Brindisi e nella Provincia per tutte le cause considerate nel complesso, per tutti i tumori considerati nel complesso e in modo particolare per il tumore della mammella,

impegna il Governo

a prevedere, con una successiva integrazione normativa finalizzata a superare l'attuale disparità di trattamento, che le agevolazioni del provvedimento in esame a favore delle città metropolitane o, in alcuni casi anche dei comuni con oltre 50 mila abitanti, o da più comuni finitimi anche in forma associata riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 50 mila abitanti, siano estese a tutti gli altri comuni e associazioni di comuni, di cui almeno uno interessato dalla procedura di infrazione comunitaria, ubicati nei territori delle Province interessate.
9/2267/52D'Attis, Labriola, Elvira Savino, Sisto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del provvedimento introduce, in via sperimentale, un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti commerciali di vicinato o della media e grande struttura, finalizzato ad incentivare la vendita di detergenti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina;
    il suddetto contributo è pari alla spesa sostenuta per attrezzare gli spazi dedicati a tale tipo di vendita al consumatore finale, oppure per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi,

impegna il Governo

ad estendere il suddetto contributo, volto ad incentivare il commercio di prodotti sfusi o alla spina, anche alle imprese agricole che vendono direttamente in azienda i prodotti da esse stesse realizzati.
9/2267/53Spena, Mazzetti, Labriola, Nevi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, contiene numerose ed eterogenee misure volte alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e al contrasto ai cambiamenti climatici;
    particolari misure di favore sono state introdotte a favore delle aree metropolitane interessate da procedure di infrazione comunitaria per la qualità dell'aria n. 2014/2147 e n. 2015/2043;
    diverse aree urbane del nostro Paese sono caratterizzate da importanti criticità ambientali, che la legislazione attuale non prevede e non riconosce nel loro insieme. Ossia aree urbane nelle quali è più critica la situazione, anche in conseguenza dell'esistenza di un livello di inquinamento dell'aria – tipico di gran parte delle aree urbane, e prodotto principalmente dal traffico veicolare e dagli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati – a cui si somma la presenza di insediamenti industriali ad alto impatto ambientale e di siti inquinati oggetto di indispensabili interventi di bonifica ambientale;
    per realtà urbane con caratteristiche di criticità ambientali come quelle suesposte, sarebbe auspicabile un intervento «rafforzato» da parte dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere le peculiarità di quelle aree urbane nelle quali coesistono contemporaneamente diverse criticità ambientali quali un livello mediamente elevato di inquinamento dell'aria, la presenza di insediamenti industriali sottoposti ad AIA, nonché la presenza di siti inquinati di interesse nazionale, prevedendo specifiche risorse volte a consentire alle amministrazioni interessate di implementare gli interventi per favorire la riduzione dell'inquinamento dell'aria; per gli interventi di bonifica e riqualificazione ambientale delle aree SIN; nonché per ridurre le più pericolose emissioni inquinanti dagli impianti industriali presenti sul territorio.
9/2267/54Nevi, Gelmini, Cortelazzo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del provvedimento in esame, prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane. Sono altresì previsti criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere di gestione del demanio fluviale e di contrasto al dissesto idrogeologico; gli interventi di riforestazione nelle aree urbane dovrebbe essere accompagnato da misure efficaci volte a favorire la rigenerazione urbana;
    è principalmente attraverso una pianificazione territoriale con una maggiore attenzione alla riqualificazione e al recupero del patrimonio immobiliare esistente, pubblico e privato, che infatti si ottiene una riduzione del consumo di suolo;
    nell'ambito del settore delle costruzioni e dell'edilizia, un ruolo sempre più centrale e in continua crescita, è, e deve essere svolto dal recupero del patrimonio esistente e dalle politiche di rigenerazione urbana,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a incentivare il principio di perequazione urbanistica per il recupero dei siti dismessi a favore di aree verdi, anche prevedendo e per ogni metro quadro di nuova costruzione ci deve essere un metro quadro recuperato a verde.
9/2267/55Novelli, Mazzetti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del disegno di legge in esame, istituisce un fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità» con il quale si riconosce ai residenti nei comuni italiani interessati alle procedure di infrazione comunitaria lui livelli di inquinamento atmosferico un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa. Detto buono è riconosciuto solo a fronte della rottamazione di autoveicoli più inquinanti;
    se attualmente qualche forma di agevolazioni, seppur del tutto insufficiente, viene riconosciuta per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi, nessuna agevolazione è prevista per le auto bifuel a gpl e a metano, in grado di incidere sensibilmente di meno rispetto alla benzina e al diesel sui livelli di inquinamento atmosferico,

impegna il Governo

a prevedere agevolazioni e misure di vantaggio per chi acquista autoveicoli bifuel a gpl e a metano.
9/2267/56Germanà, Mazzetti.


   La Camera,
   premesso che:
    nel nostro Paese è presente una vasta rete di gasdotti che trasportano il gas metano, dai punti di entrata del gas importato e dagli impianti di stoccaggio fino alle case. Anche se la nostra rete è abbastanza diffusa, una buona parte del nostro territorio non è coperta da questa fornitura.
    le zone non metanizzate sono quelle ancora non raggiunte dalla rete nazionale dei gasdotti, e in genere sono le zone montane oppure le frazioni che rimangono lontane dai centri abitati; il processo di metanizzazione si è sviluppato nel tempo coinvolgendo sempre nuove aree del territorio italiano che sono state raggiunte dal gas metano,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative finalizzate a implementare la metanizzazione al fine di aumentare sensibilmente i territori raggiunti dalla rete nazionale dei gasdotti.
9/2267/57Cappellacci, Mazzetti.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
    l'articolo 4, dal titolo «Azioni per la riforestazione» istituisce un programma sperimentale di messa a dimora di alberi e di reimpianto e di silvicultura delle sole città metropolitane, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo;
    il piano presuppone una ripartizione dei fondi tenendo conto della valenza ambientale e sociale dei progetti, il livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, i livelli di qualità dell'aria e la localizzazione nelle zone oggetto di procedure di infrazione in materia, adottando infine il Ministero dell'ambiente, almeno un progetto per città metropolitana;
    facendo leva sulla più costante casistica del nostro paese, appare probabile la non utilizzazione di parte dei fondi, che derivano da utilizzo di parte della quota dei proventi delle aste dei diritti di emissione per un totale di 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
    a seguito della situazione economica determinatasi dopo la riforma delle Province sono numerosi i casi di alberature, in specie viali alberati lungo vie ex provinciali, che versano in penoso stato di manutenzione, questa ultima mancando sotto ogni forma; potature, sostituzioni arboree, determinando grave pericolo di nocumento per i passanti ed un progressivo danno paesaggistico ed ambientale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, di disporre ogni idonea soluzione che permetta, mancando il completo impiego dei fondi previsti per le misure di cui al comma 1 dell'articolo 4, l'utilizzo degli avanzi finanziari su progetti di manutenzione su alberature in cattivo stato di conservazione appartenenti alla gestione degli enti provinciali.
9/2267/58Potenti, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
    l'articolo 4-bis dal titolo «Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne» prevede l'istituzione di un fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali per favorire la tutela paesaggistica di aree interne e marginali del paese.
    il fondo stabilito per questo tipo di interventi (1 milione di euro per il 2020 e 2 milioni per il 2021) appare del tutto minimale ed insufficiente a garantire per tutte le imprese agricole la possibilità di intervento in misura tale da poter apprezzare la finalità che si propone la norma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare il fondo attraverso tutte le dotazioni che non fossero utilizzate nelle precedenti azioni di cui all'articolo 4, 5-ter od attingendo ad ulteriore parte delle quote provenienti dalle aste dei diritti di emissione.
9/2267/59Tateo, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
    l'articolo 5-ter dal titolo «Programma sperimentale “Caschi verdi per l'ambiente”» prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente del programma sperimentale in questione per la realizzazione di iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela ed alla salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il pregio naturalistico;
    a tal fine è autorizzata la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 al 2022 che appare molto sostanziosa rispetto alle non evidenti e chiare finalità di spesa della previsione normativa;
    nel concetto di collaborazione internazionale parrebbero potersi includere anche dei momenti di interscambio formativo volto a garantire l'invio per periodi di missione di personale di polizia destinato al controllo delle aree naturalistiche di altri paesi UE,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di indirizzare l'utilizzo dei fondi in premessa al fine di incrementare le attività di mobilità tra corpi addetti alla sorveglianza ambientale tra paesi comunitari allo scopo di perfezionare comuni azioni di prevenzione ed interscambio ed aggiornamento sulle pratiche operative di tutela degli altri paesi UE ed extra-comunitari.
9/2267/60Bisa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, modificato nel corso dell'esame del decreto-legge in Senato, disciplina l'approvazione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, delineandone i contenuti e definendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi fissati da esso, istituisce, inoltre, un tavolo permanente interministeriale per l'emergenza climatica, specificandone la composizione e le funzioni;
    il programma sarà approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente Stato – regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione del presente decreto-legge;
    viene, inoltre, istituito un tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica, presso il Ministero dell'Ambiente, composto da un rappresentante dello stesso, nonché dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, con la funzione di monitorare le azioni del Programma strategico nazionale, adeguandole ai risultati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di prevedere il coinvolgimento delle Province nel tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica o, in alternativa, la Conferenza permanente Stato – regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano.
9/2267/61Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, modificato nel corso dell'esame del decreto-legge in Senato, disciplina l'approvazione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, delineandone i contenuti e definendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi fissati da esso, istituisce, inoltre, un tavolo permanente interministeriale per l'emergenza climatica, specificandone la composizione e le funzioni;
    il programma sarà approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente Stato – regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione del presente decreto-legge;
    viene, inoltre, istituito un tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica, presso il Ministero dell'ambiente, composto da un rappresentante dello stesso, nonché dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, con la funzione di monitorare le azioni del Programma strategico nazionale, adeguandole ai risultati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di prevedere un tempo più congruo per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui verrà approvato il programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, peraltro già posticipato dal Senato da 60 a 90 giorni, almeno pari a 180 giorni dalla conversione del presente decreto-legge.
9/2267/62Morrone, De Angelis, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, modificato nel corso dell'esame del decreto-legge in Senato, disciplina l'approvazione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, delineandone i contenuti e definendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi fissati da esso, istituisce, inoltre, un tavolo permanente interministeriale per l'emergenza climatica, specificandone la composizione e le funzioni;
    il programma sarà approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente Stato – regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione del presente decreto-legge;
    viene, inoltre, istituito un tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica, presso il Ministero dell'ambiente, composto da un rappresentante dello stesso, nonché dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, con la funzione di monitorare le azioni del Programma strategico nazionale, adeguandole ai risultati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di prevedere un tempo più congruo per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui verrà approvato il programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, peraltro già posticipato dal Senato da 60 a 90 giorni, almeno pari a 120 giorni dalla conversione del presente decreto-legge.
9/2267/63Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, modificato nel corso dell'esame del decreto-legge in Senato, disciplina l'approvazione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, delineandone i contenuti e definendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi fissati da esso, istituisce, inoltre, un tavolo permanente interministeriale per l'emergenza climatica, specificandone la composizione e le funzioni;
    il programma sarà approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente Stato – regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione del presente decreto-legge;
    si prevede, poi che ciascuna amministrazione pubblica adegui le proprie attività al raggiungimento degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria,

impegna il Governo

a vincolare le regioni, nell'ambito dell'adeguamento delle proprie attività di cui all'articolo 1, comma 2, alla realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti, subordinata e commisurata al fabbisogno regionale, anche al fine di garantire la piena attuazione del principio comunitario dell'autosufficienza.
9/2267/64Invernizzi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1-ter, introdotto al Senato, istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo denominato «Programma #iosonoAmbiente», con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato ad avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole di ogni ordine e grado;
    l'oggetto delle campagne nelle scuole sarà l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione su questioni ambientali, con particolare riguardo agli strumenti e alle azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e finanzierà anche progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della L. 92/2019, sull'insegnamento dell'educazione civica,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di estendere la concessione dei contributi stanziati nel fondo di cui all'articolo 1-ter anche agli enti locali e alle regioni.
9/2267/65Molteni, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, come modificato nel corso dell'esame al Senato, al fine di ridurre le emissioni climalteranti, istituisce un fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità», per finanziare un «bonus mobilità» per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale e di biciclette anche a pedalata assistita, nonché progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale; il comma 2, in particolare, destina risorse economiche per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale, nonché prevede che i progetti dovranno essere presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dai comuni aventi oltre cinquantamila abitanti, ovvero da uno o più comuni vicini, anche in forma associata, riferiti ad un ambito territoriale con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per la realizzazione di un'unica opera, che siano stati interessati dalle sopra citate procedure di infrazione comunitaria per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi sulla qualità dell'aria;
    è di tutta evidenza che gli interventi per i quali siano ammessi i progetti di cui sopra riguardino i contesti urbani delle grandi città,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di estendere la possibilità di accedere ai fondi per i progetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai comuni capoluogo di provincia oltre che alle città metropolitane, come già previsto dal medesimo comma 2.
9/2267/66Stefani, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, come modificato nel corso dell'esame al Senato, al fine di ridurre le emissioni climalteranti, istituisce un fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità», per finanziare un «bonus mobilità» per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale e di biciclette anche a pedalata assistita, nonché progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale;
    per le modalità ed i termini di presentazione delle domande, la norma rinvia ad un apposito decreto interministeriale, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, che dovrà essere emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata;
    tuttavia non sono previsti i tempi entro i quali le amministrazioni interessate dovranno presentare i progetti di finanziamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il rischio che la notizia non arrivi a tutti i comuni che potrebbero accedere al fondo previsto dall'articolo 2,

impegna il Governo

nell'ambito del decreto interministeriale, a prevedere una data congrua per la presentazione dei progetti, pari ad almeno centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di rendere nota, a tutte le amministrazioni locali interessate, la possibilità di accedere ai progetti per la creazione e l'ammodernamento delle corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale, finanziati dal fondo che si istituisce con l'articolo 2.
9/2267/67Tonelli, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, come modificato nel corso dell'esame al Senato, al fine di ridurre le emissioni climalteranti, istituisce un fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità», per finanziare un «bonus mobilità» per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale e di biciclette anche a pedalata assistita, nonché progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale;
    per le modalità ed i termini di presentazione delle domande, la norma rinvia ad un apposito decreto interministeriale, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, che dovrà essere emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata;
    tuttavia non sono previsti i tempi entro i quali le amministrazioni interessate dovranno presentare i progetti di finanziamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il rischio che la notizia non arrivi a tutti i comuni che potrebbero accedere al fondo previsto dall'articolo 2,

impegna il Governo

nell'ambito del decreto interministeriale, a prevedere una data congrua per la presentazione dei progetti, al fine di rendere nota, a tutte le amministrazioni locali interessate, la possibilità di accedere ai progetti per la creazione e l'ammodernamento delle corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale, finanziati dal fondo che si istituisce con l'articolo 2.
9/2267/67. (Testo modificato nel corso della seduta)  Tonelli, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, come modificato nei corso dell'esame al Senato, al fine di ridurre le emissioni climalteranti, istituisce un fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità», per finanziare un «bonus mobilità» per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale e di biciclette anche a pedalata assistita, nonché progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale;
    il comma 2, in particolare, destina risorse economiche per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale, nonché prevede che i progetti dovranno essere presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dai comuni aventi oltre cinquantamila abitanti, ovvero da uno o più comuni vicini, anche in forma associata, riferiti ad un ambito territoriale con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per la realizzazione di un'unica opera, che siano stati interessati dalle sopra citate procedure di infrazione comunitaria per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi sulla qualità dell'aria;
    è di tutta evidenza che gli interventi per i quali siano ammessi i progetti di cui sopra riguardino i contesti urbani che possano assumere anche ampie estensioni ed è una limitazione pesante consentire ai comuni di realizzare esclusivamente un'unica opera, conoscendo le situazioni di scarsità di risorse economiche in cui versano i comuni e la necessità di collegamenti infrastrutturali soprattutto per i piccoli comuni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, dirette ad eliminare la previsione in base alla quale i comuni possano accedere al fondo di cui all'articolo 2 solo per progetti relativi alla realizzazione di un'unica opera, in quanto si tratta di una disposizione penalizzante soprattutto per i piccoli comuni con centri urbani dislocati sul territorio anche distanti l'uno dall'altro.
9/2267/68Vinci, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    è condivisibile l'intento di promuovere interventi a salvaguardia della qualità dell'aria e dell'ambiente in cui viviamo;
    appare di grande importanza l'azione tendente alla realizzazione di un programma di riforestazione esteso, che contempli la creazione di foreste urbane e periurbane;
    in quest'ottica appare opportuno affiancare all'azione prepositiva delle città metropolitane anche quella dei comuni capoluogo di provincia;
    allo stesso modo, non si comprende per quale motivo le autonomie locali proponenti debbano limitarsi a proporre un solo progetto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di integrare alla prima occasione utile le previsioni del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, ammettendo alla presentazione dei progetti di riforestazione anche i comuni capoluogo di provincia e prevedendo che possano essere inoltrati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fino a 10 di tali progetti, in luogo dell'unico contemplato attualmente.
9/2267/69Billi, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    è condivisibile l'intento di promuovere interventi a salvaguardia della qualità dell'aria e dell'ambiente in cui viviamo;
    meno condivisibile in rapporto all'urgenza degli interventi di riforestazione che si intende promuovere è di contro la previsione di far discendere l'eventuale approvazione dei progetti presentati dalle città metropolitane dagli esiti delle istruttorie condotte dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, in ragione dell'imprevedibilità dei loro tempi di perfezionamento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di riconsiderare alla prima occasione utile la scelta di inserire nel processo di approvazione dei progetti di riforestazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'effettuazione di istruttorie da parte del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, in ragione dell'imprevedibilità dei tempi che potrebbero implicare, potenzialmente incompatibile con l'urgenza degli interventi da realizzare.
9/2267/70Picchi, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    è condivisibile l'intento di promuovere interventi a salvaguardia della qualità dell'aria e dell'ambiente in cui viviamo;
    nel provvedimento figura, all'articolo 4, comma 4-novies, l'espresso divieto di procedere a partire dal 1o gennaio 2020 ad incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo nelle aree interessate da elevata criticità idraulica;
    gli effetti pratici del divieto sopramenzionato potrebbero tuttavia essere controproducenti proprio in rapporto alle finalità che il provvedimento intende perseguire, di fatto rendendo impossibile persino l'adozione di alcune misure precauzionali contro il rischio di inondazione, come la costruzione di argini fluviali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di riconsiderare alla prima occasione utile il divieto di procedere ad incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo nelle aree interessate da elevata criticità idraulica, in quanto potenzialmente dannoso rispetto al fine di ridurre il rischio di inondazioni.
9/2267/71Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    è condivisibile l'intento di promuovere interventi a salvaguardia della qualità dell'aria e dell'ambiente in cui viviamo;
    nel provvedimento figura, all'articolo 4, comma 4-novies, l'espresso divieto di procedere a partire dal 1o gennaio 2020 ad incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo nelle aree interessate da elevata criticità idraulica;
    gli effetti pratici del divieto sopramenzionato potrebbero tuttavia essere controproducenti proprio in rapporto alle finalità perseguite dal provvedimento, di fatto rendendo impossibile persino l'adozione di alcune indispensabili misure precauzionali contro il rischio di inondazione, come la costruzione di argini fluviali;
    potrebbe essere utile almeno differire di due anni l'entrata in vigore del divieto, per procedere immediatamente alle opere ritenute necessarie ed urgenti nelle aree ad alta criticità idraulica,

impegna il Governo

a monitorare la congruità del termine previsto per l'entrata in vigore del divieto di cui all'articolo 4, comma 4-novies del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, come modificato dal Parlamento, e, ove non idoneo, a considerarne la posticipazione.
9/2267/72Ribolla, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    è condivisibile l'intento di promuovere interventi a salvaguardia della qualità dell'aria e dell'ambiente in cui viviamo;
    nel provvedimento figura, all'articolo 4, comma 4-novies, l'espresso divieto di procedere a partire dal 1o gennaio 2020 ad incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo nelle aree interessate da elevata criticità idraulica;
    gli effetti pratici del divieto sopramenzionato potrebbero tuttavia essere controproducenti proprio in rapporto alle finalità perseguite dal provvedimento, di fatto rendendo impossibile persino l'adozione di alcune essenziali misure precauzionali contro il rischio di inondazione, come la costruzione di argini fluviali;
    potrebbe essere utile almeno circoscrivere quantitativamente il campo di applicazione del divieto, prevedendo che si limiti agli incrementi netti, in modo da consentire almeno gli interventi ritenuti indifferibili che non comportino variazioni assolute delle quote di impermeabilizzazione del suolo nelle aree interessate da elevata criticità idraulica,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a circoscrivere quantitativamente il campo di applicazione del divieto previsto dall'articolo 4, comma 4-novies del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, come modificato, prevedendo che si limiti agli incrementi netti, in modo da consentire almeno gli interventi ritenuti indifferibili che non comportino variazioni assolute delle quote di impermeabilizzazione del suolo nelle aree interessate da elevata criticità idraulica.
9/2267/73Formentini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    è condivisibile l'intento di promuovere interventi a salvaguardia della qualità dell'aria e dell'ambiente in cui viviamo;
    nel provvedimento figura, all'articolo 4, comma 4-novies, l'espresso divieto di procedere a partire dal 1o gennaio 2020 ad incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo nelle aree interessate da elevata criticità idraulica;
    gli effetti pratici del divieto sopramenzionato potrebbero tuttavia essere controproducenti proprio in rapporto alle finalità perseguite dal provvedimento, di fatto rendendo impossibile persino l'adozione di alcune essenziali misure precauzionali contro il rischio di inondazione, come la costruzione di argini fluviali;
    potrebbe essere utile almeno circoscrivere quantitativamente il campo di applicazione del divieto, prevedendo che si limiti agli incrementi netti, in modo da consentire almeno gli interventi ritenuti indifferibili che non comportino variazioni assolute delle quote di impermeabilizzazione del suolo nelle aree interessate da elevata criticità idraulica,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a meglio definire il campo di applicazione del divieto previsto dall'articolo 4, comma 4-novies del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, come modificato, prevedendo che si limiti agli incrementi netti, in modo da consentire almeno gli interventi ritenuti indifferibili che non comportino variazioni assolute delle quote di impermeabilizzazione del suolo nelle aree interessate da elevata criticità idraulica.
9/2267/73. (Testo modificato nel corso della seduta)  Formentini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    è condivisibile l'intento di promuovere interventi a salvaguardia della qualità dell'aria e dell'ambiente in cui viviamo;
    alla prevenzione delle inondazioni, che pure costituisce obiettivo del decreto-legge 111/2019, appare indispensabile promuovere un intervento sistemico di manutenzione straordinaria degli alvei dei fiumi e dei torrenti che preveda, tra le altre cose, l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo; l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque, nonché la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a integrare il sistema di difesa del suolo dalle inondazioni contemplato nel decreto-legge 111/2019 come modificato dal Parlamento, in modo tale da ricomprendervi anche un intervento sistemico di manutenzione straordinaria degli alvei dei fiumi e dei torrenti che preveda, tra le altre cose, l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo; l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque, nonché la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.
9/2267/74Grimoldi, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria la Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato un terreno di circa 26 mila metri quadrati a Pioltello che era adibito a discarica abusiva e ha eseguito perquisizioni nelle sedi legali e operative di cinque società dell'hinterland milanese; società che avrebbero dovuto, sulla carta, svolgere un'attività di «movimentazione terra», ma che in realtà portavano avanti un traffico illecito di rifiuti;
    in particolare sono stati perquisiti gli uffici, nei comuni di Milano, Pioltello, Carugate, Gessate e Buccinasco, di quattro società a vario titolo coinvolte in un sistema di gestione abusiva e di traffico di rifiuti che venivano sotterrati proprio nella vasta area sequestrata a Pioltello;
    il terreno, su cui era in corso l'opera di «rinterro per raggiungimento quota stradale», come dichiarato formalmente dalla società proprietaria, è stato sottoposto a sequestro a causa di una serie di illeciti, tra cui la presenza di materiale di ignota provenienza qualificabile come «rifiuto», e anche lo smaltimento illecito rifiuti;
    da quello che è emerso dalle indagini, sembra che molti di questi rifiuti venissero «sotterrati». Le fiamme gialle, intervenute insieme al nucleo ambientale di polizia giudiziaria e alla polizia locale, hanno constatato che era in corso proprio un lavoro di copertura di rifiuti;
    la gestione e lo smaltimento illecito dei rifiuti rappresenta un business illegale in crescente floridizza ovvero una forma di concorrenza sleale a svantaggio delle imprese che operano in modo onesto sul mercato, una possibile via di infiltrazione della criminalità organizzata e, ovviamente, un grave pregiudizio per l'ambiente,

impegna il Governo

ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti per verificare le problematiche emerse, al fine di garantire la salute e la stessa qualità di vita dei cittadini residenti nel comune di Pioltello interessati dalla discarica abusiva, predisponendo ulteriori accertamenti e verifiche attraverso il NOE e l'ISPRA.
9/2267/75Cecchetti, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    la micro-cogenerazione è una tecnologia che utilizza una fonte energetica primaria, come il gas, per produrre simultaneamente calore ed energia elettrica in prossimità del consumatore, sia esso una famiglia o un'impresa;
    il calore può essere utilizzato per soddisfare i bisogni di riscaldamento, acqua calda e raffrescamento, mentre l'energia elettrica prodotta può coprire una parte rilevante del consumo elettrico complessivo o essere immessa in rete e resa disponibile ad altri consumatori;
    le tecnologie di micro-cogenerazione presentano caratteristiche di modularità, flessibilità e di producibilità elettrica e termica che consentono loro di adattarsi in modo efficiente ai fabbisogni di calore ed elettricità dei settori del residenziale, del terziario e della piccola e media industria, caratterizzati dalla presenza di un gran numero di soggetti con entità e profili temporali di consumo estremamente differenziati;
    poiché il calore disponibile viene integralmente recuperato, l'efficienza energetica della microcogenerazione può superare il 95 per cento, con un risparmio complessivo di energia primaria anche superiore al 20 per cento rispetto alla produzione separata di calore ed energia elettrica ottenibile con caldaie e centrali termoelettriche convenzionali;
    la micro-cogenerazione rappresenta un'opzione importante per il conseguimento degli ambiziosi obbiettivi di decarbonizzazione dell'ambiente edificato perseguiti dall'Unione Europea;
    gli impianti di micro-cogenerazione, fornendo simultaneamente energia al settore degli utilizzi del calore e a quello della generazione elettrica, sono in grado di apportare ulteriori benefici al sistema energetico nel suo complesso;
    ne consegue la necessità di snellire le procedure fiscali introducendo efficaci semplificazioni a sostegno degli impianti civili residenziali e terziari senza comportare minori entrate a carico del bilancio dello Stato,

impegna il Governo

a prevedere per gli impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50 kW, anche non dotati di misuratori dell'energia elettrica prodotta, che le accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata possano essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze anche con specifico riguardo alle modalità e ai tempi di avvio dell'impianto.
9/2267/76Giglio Vigna, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    la micro-cogenerazione è una tecnologia che utilizza una fonte energetica primaria, come il gas, per produrre simultaneamente calore ed energia elettrica in prossimità del consumatore, sia esso una famiglia o un'impresa;
    il calore può essere utilizzato per soddisfare i bisogni di riscaldamento, acqua calda e raffrescamento, mentre l'energia elettrica prodotta può coprire una parte rilevante del consumo elettrico complessivo o essere immessa in rete e resa disponibile ad altri consumatori;
    le tecnologie di micro-cogenerazione presentano caratteristiche di modularità, flessibilità e di producibilità elettrica e termica che consentono loro di adattarsi in modo efficiente ai fabbisogni di calore ed elettricità dei settori del residenziale, del terziario e della piccola e media industria, caratterizzati dalla presenza di un gran numero di soggetti con entità e profili temporali di consumo estremamente differenziati;
    poiché il calore disponibile viene integralmente recuperato, l'efficienza energetica della microcogenerazione può superare il 95 per cento, con un risparmio complessivo di energia primaria anche superiore al 20 per cento rispetto alla produzione separata di calore ed energia elettrica ottenibile con caldaie e centrali termoelettriche convenzionali;
    la micro-cogenerazione rappresenta un'opzione importante per il conseguimento degli ambiziosi obbiettivi di decarbonizzazione dell'ambiente edificato perseguiti dall'Unione Europea;
    gli impianti di micro-cogenerazione, fornendo simultaneamente energia al settore degli utilizzi del calore e a quello della generazione elettrica, sono in grado di apportare ulteriori benefici al sistema energetico nel suo complesso;
    ne consegue la necessità di snellire le procedure fiscali introducendo efficaci semplificazioni a sostegno degli impianti civili residenziali e terziari senza comportare minori entrate a carico del bilancio dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di prevedere per gli impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50 kW, anche non dotati di misuratori dell'energia elettrica prodotta, che le accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata possano essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze anche con specifico riguardo alle modalità e ai tempi di avvio dell'impianto.
9/2267/76. (Testo modificato nel corso della seduta)  Giglio Vigna, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    la micro-cogenerazione è una tecnologia che utilizza una fonte energetica primaria, come il gas, per produrre simultaneamente calore ed energia elettrica in prossimità del consumatore, sia esso una famiglia o un'impresa;
    il calore può essere utilizzato per soddisfare i bisogni di riscaldamento, acqua calda e raffrescamento, mentre l'energia elettrica prodotta può coprire una parte rilevante del consumo elettrico complessivo o essere immessa in rete e resa disponibile ad altri consumatori;
    le tecnologie di micro-cogenerazione presentano caratteristiche di modularità, flessibilità e di producibilità elettrica e termica che consentono loro di adattarsi in modo efficiente ai fabbisogni di calore ed elettricità dei settori del residenziale, del terziario e della piccola e media industria, caratterizzati dalla presenza di un gran numero di soggetti con entità e profili temporali di consumo estremamente differenziati;
    poiché il calore disponibile viene integralmente recuperato, l'efficienza energetica della microcogenerazione può superare il 95 per cento, con un risparmio complessivo di energia primaria anche superiore al 20 per cento rispetto alla produzione separata di calore ed energia elettrica ottenibile con caldaie e centrali termoelettriche convenzionali;
    la micro-cogenerazione rappresenta un'opzione importante per il conseguimento degli ambiziosi obbiettivi di decarbonizzazione dell'ambiente edificato perseguiti dall'Unione Europea;
    gli impianti di micro-cogenerazione, fornendo simultaneamente energia al settore degli utilizzi del calore e a quello della generazione elettrica, sono in grado di apportare ulteriori benefici al sistema energetico nel suo complesso;
    il vigente regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento prevede che l'assegnazione di Titoli di Efficienza Energetica agli impianti dipenda da un coefficiente di armonizzazione K differenziato per 5 classi di potenza elettrica, partendo da impianti fino a 1 MWe per arrivare a impianti di potenza superiore a 100 MWe;
    tale coefficiente dovrebbe avere lo scopo di valorizzare l'apporto del calore cogenerato, di solito più rilevante al diminuire della potenza dell'impianto;
    essendo tuttavia la classe più piccola prevista costituita da impianti fino a 1 MWe, la microcogenerazione ad alto rendimento si ritrova a ricevere il medesimo trattamento di impianti cogenerativi molto più grandi, non vedendo sufficientemente riconosciuta sul piano economico la sua principale vocazione, che è quella di fornire anche calore in modo efficiente,

impegna il Governo

a introdurre nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 settembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, all'articolo 4 comma 1, valori dei coefficienti di armonizzazione K differenziati per taglia e tecnologia al fine di garantire un beneficio economico comparabile con quello conseguibile con altri strumenti di sostegno, ricomprendendo la micro-cogenerazione nel novero degli interventi incentivabili di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016.
9/2267/77Bazzaro, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    un quarto di tutto l'inquinamento europeo prodotto dalla combustione del carbone sarebbe causato da due sole centrali, una in Serbia e l'altra in Bosnia Erzegovina. L'allarme è contenuto dal rapporto «Chronic coal pollution» e pubblicato nel contesto della campagna «Europe beyond coal» (L'Europa oltre il carbone) e promosso dalle ong Heal (Health and environment alliance), Sandbag, Climate action network (Can) Europe e Cee Bankwatch Network;
    l'area dei Balcani occidentali, come spiega Maria Giulia Anceschi, autrice di un articolo su Osservatorio Balcani & Caucaso (Obc), si attesta tra i primi posti in Europa per inquinamento dell'aria dovuto ai combustibili fossili: le due centrali a carbone di Kostolac B in Serbia e Ugljevik in Bosnia Erzegovina causerebbero la morte prematura di migliaia di persone: nello specifico il rapporto parla di 1.239 decessi nel solo 2015 nella sola area dei Balcani occidentali, con una spesa sulla sanità pubblica che si attesta tra 2 e i 4 miliardi di euro;
    questo inquinamento ha ripercussioni in certi casi maggiori sugli stati confinanti: 2013 sono i decessi avvenuti in tutta l'Unione europea nel 2016 con un impatto sulle casse della sanità pubblica che sfiora i 6 miliardi nei paesi maggiormente colpiti, tra i quali vengono citati la Croazia e la Romania. I sistemi sanitari devono affrontare gravi problemi respiratori e cardiovascolari in adulti e bambini: si tratta di danni alla salute dovuti all'esposizione, sia di breve che di lungo termine, a sostanze inquinanti che provengono dalla combustione del carbone, tra le quali il particolato, il diossido di zolfo (SO2) e gli ossidi di azoto (NO2);
    come riporta Anceschi, nella classifica delle centrali più inquinanti, otto su dieci si trovano nei Balcani occidentali: Obc scrive che una sola centrale a carbone di questa area emette quantità di SO2 e PM venti volte maggiori rispetto ad una centrale sul territorio dell'Unione europea. Quella di Ugljevik produce più della metà del diossido di zolfo di tutti i Balcani occidentali e 16 impianti a carbone hanno inquinato quanto 250 centrali nell'Unione europea. Una situazione aggravata dalla mancanza di impianti per rimuovere l'SO2 (tecnologie di desolforazione) e da impianti non funzionanti;
    vista la domanda di adesione della Bosnia-Erzegovina all'UE che è stata presentata il 15 febbraio 2016, e le conclusioni sulla domanda di adesione del 20 settembre 2016,

impegna il Governo

ad avviare le iniziative di competenza per la partecipazione al procedimento di Valutazione di impatto ambientale ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991.
9/2267/78Bianchi, Bazzaro, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame istituisce un fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità», per finanziare un «bonus mobilità» per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale e di biciclette anche a pedalata assistita, nonché progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale;
    la norma prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, siano definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione di tale beneficio, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, ma non individua i soggetti per la gestione dei buoni mobilità,

impegna il Governo

a definire, nei decreti attuativi, anche i soggetti che dovranno gestire i «bonus mobilità» di cui in premessa.
9/2267/79Ferrari, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame istituisce un fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità», per finanziare un « bonus mobilità» per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale e di biciclette anche a pedalata assistita, nonché progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale;
    i progetti succitati dovranno essere presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da uno o più comuni secondo quanto disposto da una modifica effettuata nel corso dell'esame al Senato, dai comuni aventi oltre cinquantamila abitanti, ovvero da uno o più comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria;
    l'articolo 23 del «Codice contratti» prevede tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo,

impegna il Governo

a precisare, nel decreto attuativo, che i progetti di cui in premessa, da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, siano solo relativi al livello di fattibilità tecnica ed economica, allo scopo di assicurare pari opportunità a tutti i comuni interessati di partecipare al bando.
9/2267/80Boniardi, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane, per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
    è tragicamente evidente come la mancata azione di riforestazione nelle aree franose di collina e di montagna, causi fenomeni calamitosi che spesso incidono sull'attività degli uomini e sulla loro stessa sopravvivenza in tali zone,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con un successivo provvedimento al fine di prevedere norme di intervento di riforestazione nelle aree franose di collina e di montagna.
9/2267/81Fantuz, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane, per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
    il comma 1 prevede che il finanziamento sia destinato ad un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste);
    nel suddetto programma sperimentale di messa a dimora di alberi sono ricompresi anche gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo;
    purtroppo la messa a dimora di alberi non è sufficiente in assenza della relativa manutenzione come la potatura, la cura e il controllo fitosanitario da parte di personale specializzato;
    in numerosi comuni italiani, invece di curare il verde pubblico, compresi gli alberi, si preferisce un approccio «usa e getta», determinando non solo uno spreco di denaro pubblico ma anche l'impossibilità di far crescere quelle piante che dovrebbero servire, per esempio, all'ombreggiatura di interi viali o parchi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con successivo provvedimento anche di carattere legislativo, di inserire la manutenzione degli alberi reimpiantati e delle essenze varie nel programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane.
9/2267/82Piccolo, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane, per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
    il comma 1 prevede che il finanziamento sia destinato ad un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste);
    diversi Paesi hanno acquisito la consapevolezza dell'importanza degli spazi inedificati a ridosso dei percorsi autostradali e si sono impegnati negli ultimi anni per creare dei grandi parchi periurbani, cioè delle infrastrutture territoriali contermini alle aree urbane e a esse connesse strettamente con la realizzazione di percorsi verdi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con successivo provvedimento anche di carattere legislativo, di inserire la forestazione dei perimetri autostradali nelle aree periurbane nel programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane.
9/2267/83Pretto, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane, per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
    il comma 1 prevede che il finanziamento sia destinato ad un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste);
    diversi Paesi hanno acquisito la consapevolezza dell'importanza degli spazi inedificati a ridosso dei percorsi autostradali e si sono impegnati negli ultimi anni per creare dei grandi parchi periurbani, cioè delle infrastrutture territoriali contermini alle aree urbane e a esse connesse strettamente con la realizzazione di percorsi verdi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere interventi di forestazione anche per i perimetri autostradali nelle aree periurbane, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.
9/2267/83. (Testo modificato nel corso della seduta)  Pretto, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane, per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
    il comma 1 prevede che il finanziamento sia destinato ad un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste);
    il verde urbano si inserisce in un contesto più ampio di valori paesaggistici da tutelare, ed è per questo essenziale per il mantenimento della biodiversità nelle città, svolgendo peraltro anche importanti funzioni urbanistiche e determinando un aumento di valore immobiliare nelle zone coinvolte dalla riqualificazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con successivo provvedimento anche di carattere legislativo, di inserire nel programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane, la riqualificazione di spazi pubblici, anche di ridotte dimensioni, con essenze di pregio.
9/2267/84Toccalini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane, per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
    il comma 1 prevede che il finanziamento sia destinato ad un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste);
    il verde urbano si inserisce in un contesto più ampio di valori paesaggistici da tutelare, ed è per questo essenziale per il mantenimento della biodiversità nelle città, svolgendo peraltro anche importanti funzioni urbanistiche e determinando un aumento di valore immobiliare nelle zone coinvolte dalla riqualificazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere interventi di forestazione anche per i perimetri autostradali nelle aree periurbane, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.
9/2267/84. (Testo modificato nel corso della seduta)  Toccalini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto del provvedimento A.C. 2267 «Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
   considerato che la direttiva 2008/50/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 maggio 2008 stabilisce gli obiettivi di qualità dell'aria «ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso» impegnando gli stati ad «attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e comunitario»;
    ritenuto che il traffico pesante conseguente al trasporto delle biomasse per l'alimentazione degli impianti produce evidenti disagi alla popolazione ed in particolare per la salute della stessa a causa delle emissioni inquinanti da traffico, che, in linea con le finalità della Direttiva 2008/50, occorre dunque limitare;
    valutato che il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» ha previsto specifici incentivi a favore degli impianti di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili, alimentati a biomassa;
    rilevato che, in coerenza con il principio dell'economia circolare, è dunque necessario garantire che gli incentivi previsti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, relativi ai nuovi impianti, spettino esclusivamente agli impianti che ricevono biomassa proveniente dalla regione ove è localizzato l'impianto e dalle regioni confinanti, allo scopo di limitare le emissioni di CO2 da traffico e la produzione di polveri sottili, in linea anche con le finalità della direttiva 2008/50/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 maggio 2008,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere e garantire che gli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, relativi ai nuovi impianti, spettino esclusivamente agli impianti che ricevono biomassa proveniente dalla regione ove è localizzato l'impianto e dalle regioni confinanti.
9/2267/85Turri, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto del provvedimento A.C. 2267 «Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
    valutato che il comma 1, così come modificato dal Senato, stabilisce che il programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria sia approvato in coordinamento con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico;
   considerato che tra le misure da porre in essere ai sensi del comma 1, occorre prevedere, in particolare per le finalità di cui alla Direttiva 2008/50/CE, incentivi per l'efficientamento dei sistemi di evacuazione fumi dei generatori di calore a biomassa vegetale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire e prevedere incentivi per l'efficientamento dei sistemi di evacuazione fumi dei generatori di calore a biomassa vegetale tra le misure del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria.
9/2267/86Cestari, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto del provvedimento A.C. 2267 «Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
   considerato che l'articolo 13-ter del decreto ministeriale 21 marzo 1973 «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale» ha esteso la possibilità di impiego in Italia del polietilentereftalato riciclato (RPET) per la produzione di bottiglie per il contatto con tutti i tipi di alimenti;
    rilevato che ciò può avvenire a condizione che la materia plastica di recupero sia costituita da bottiglie di polietilentereftalato originariamente idoneo e destinato al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dallo stesso decreto ministeriale 21 marzo 1973 e dalla normativa comunitaria vigente e che i produttori di bottiglie e di vaschette per alimenti impieghino polietilentereftalato riciclato prodotto da un processo di riciclo in grado di garantire la conformità dell'oggetto finito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004;
    valutato che le bottiglie in questione devono contenere almeno il 50 per cento di polietilentereftalato vergine e possono essere impiegate a contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo;
   considerato altresì che è necessario che lo specifico processo di riciclo che fornisce il polietilentereftalato riciclato sia inserito nel «Registro delle domande valide per l'autorizzazione del processo di riciclo» sottoposte all'Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell'articolo 13 del regolamento CE n. 282/2008,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche tramite provvedimento normativo ad hoc, di eliminare il limite oggi previsto di un contenuto minimo di PET vergine del 50 per cento, al fine di favorire un maggiore impiego di materiale riciclato nelle bottiglie nell'ottica di un pieno passaggio verso l'economia circolare, per stimolare la ricerca di soluzioni innovative nonché guidare il comparto verso un sempre maggiore utilizzo di materiale riciclato.
9/2267/87Alessandro Pagano, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto del provvedimento A.C. 2267 «Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
   considerato che l'articolo 8, comma 10 lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», dispone in merito a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilowattora (kWh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale;
    valutato che occorre uniformare il campo di intervento delle misure compensative rispetto agli impianti e alle reti di teleriscaldamento, sia alimentate a biomassa, sia sostenute da energia geotermica anche per confutare un orientamento interpretativo che, a seguito delle modifiche apportate al testo di cui sopra, ha ritenuto di dover interpretare in modo differente le condizioni di accesso ai benefici fiscali tra le due tipologie di alimentazione degli impianti e delle reti di teleriscaldamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di uniformare il campo di intervento delle misure compensative per gli impianti e le reti di teleriscaldamento, sia alimentate a biomassa, sia sostenute da energia geotermica relativamente alle condizioni di accesso ai benefici fiscali di cui all'articolo 8 comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevedendo misure compensative qualora gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E ed F.
9/2267/88Gusmeroli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto del provvedimento A.C. 2267 «Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
   considerato che le aree protette rappresentano un grande patrimonio nazionale ambientale ma anche una imprescindibile opportunità di sviluppo sostenibile, date le potenzialità di ricettività turistica di cui dispongono e la potenziale capacità di commercializzazione di tipicità locali in un mercato sempre più attento alla qualità e alla particolarità delle produzioni locali;
    ritenuto che, pertanto, necessario realizzare una nuova modalità di approccio alla gestione di questi enti che tenga conto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e nell'ottica di una efficace tutela ambientale e paesaggistica di tale aree;
    valutato che occorre intervenire sulla normativa che fino ad oggi ha disciplinato la governance dei parchi insistendo sull'assetto istituzionale e individuando nel presidente delle aree protette nazionali l'espressione reale e concreta del territorio;
    rilevato che al fine di conseguire le predette finalità, occorre pertanto procedere ad una revisione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante «Legge quadro sulle aree protette», attribuendo alla Presidenza della regione sul cui territorio insiste l'Area protetta la fonte di nomina del suo Presidente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere ad un intervento di modifica della disciplina sulle aree protette nazionali, nell'ottica di tutela e valorizzazione di queste all'insegna del principio di rafforzamento del rapporto tra il territorio e l'ente riservando la nomina dei Presidenti delle Aree alla Presidenza della Regione su cui insistono le medesime Aree.
9/2267/89Lazzarini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del presente decreto-legge reca misure «sperimentali» per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane, intervenendo sul fronte della domanda di servizi di trasporto pubblico urbano ecocompatibili in grado di garantire il diritto di muoversi dei cittadini;
    di conseguenza, si limita la necessità e quindi l'impiego dei più inquinanti veicoli privati, senza porre vincoli e divieti;
    in particolare, il comma 1 prevede di incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane soggette alle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, istituendo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, 70 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, 55 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024;
    il suddetto fondo è alimentato tramite una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 per la collocazione sul mercato degli operatori dei diritti di emissione, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
    con le risorse del fondo «Programma sperimentale buono mobilità» si provvede ad attribuire il cosiddetto «Buono mobilità» ai cittadini che risiedono nei comuni interessati dalle procedure di infrazione europee in materia di qualità dell'aria che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 2 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi;
    il cosiddetto «Buono mobilità» è riconosciuto, fino ad esaurimento delle risorse, nella misura pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamato da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative, il «Buono mobilità» di cui in premessa anche per l'acquisto di veicoli a motore ibridi o 100 per cento elettrici.
9/2267/90Paternoster, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca «Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria»;
    la disposizione in oggetto individua il procedimento di approvazione del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della normativa europea e nazionale e della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008;
    l'articolo prevede, in particolare, che l'adozione del menzionato Programma strategico avvenga in coordinamento con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC);
    nel PNIEC sono descritte le politiche e le misure nazionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi europei per il 2030 in tema di sicurezza energetica; piena integrazione del mercato europeo dell'energia; efficienza energetica; decarbonizzazione dell'economia; ricerca, innovazione e competitività;
    l'obiettivo di progressiva decarbonizzazione impegna il nostro Paese ad accelerare il percorso di transizione energetica e, conseguentemente, ad incrementare il nostro consumo di energia da fonti rinnovabili;
    per garantire al contempo i target del Piano al 2030 (che prevedono un raggiungimento della componente rinnovabile intorno al 55 per cento sul totale del fabbisogno energetico) e la sicurezza e stabilità della rete, si rende necessario un approvvigionamento energetico integrativo rispetto alle fonti rinnovabili;
    in questo quadro ed in mancanza ad oggi di soluzioni tecnologiche alternative, il gas costituisce non solo un elemento insostituibile in alcuni processi produttivi industriali, ma anche una garanzia di copertura dell'eventuale fabbisogno energetico residuo non coperto dalle fonti rinnovabili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire nel Programma strategico adottato in coordinamento con il PNIEC la sicurezza della rete energetica e la competitività delle nostre forniture di gas, anche attraverso il mantenimento e il potenziamento delle infrastrutture e la promozione di nuove partnership tra gas e fonti rinnovabili, nel rispetto degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e di miglioramento della qualità dell'aria.
9/2267/91Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4-ter reca «Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani» e, in particolare al suo primo comma, individua come finalità il potenziamento del contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e l'attrattività, in tali aree, di investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale;
    le biomasse vegetali, costituite da materiale legnoso naturale, arbusti o piante, depositate naturalmente sul lido del mare o lungo le sponde dei fiumi, o ancora spiaggiate dalle mareggiate, possono essere gestite attraverso la semplice vagliatura, finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione di eventuali rifiuti, e successivamente riutilizzate per fini energetici;
    occorre pertanto dare una diversa qualificazione di tali materiali legnosi o vegetali che, una volta sottoposti alle citate procedure di vagliatura, dovrebbero essere esclusi dalla categoria dei «rifiuti» e, conseguentemente, considerati a tutti gli effetti utilizzabili a titolo di biomasse vegetali;
    tali procedure consentirebbero di recuperare in termini energetici parte dei rifiuti lignei degli alvei fluviali e degli arenili marini e di produrre, in maniera economicamente ed ecologicamente sostenibile, nuovi materiali carboniosi utilizzabili come fertilizzanti e per la produzione di nuovi laterizi per costruzioni,

impegna il Governo

ad adottare misure anche di carattere normativo, che consentano di escludere dalla qualifica di «rifiuti» le biomasse vegetali costituite da materiale legnoso naturale, arbusti o piante, trascinate dai fiumi o spiaggiate dalle mareggiate o da altre cause comunque naturali, a seguito di semplice vagliatura e selezione ai fini del recupero di materia e della possibilità di riutilizzo.
9/2267/92Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Di Muro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del provvedimento in esame reca «Azioni per la riforestazione» e il successivo articolo 4-bis prevede l'istituzione di un apposito Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne;
    il valore economico dei parchi nazionali italiani è stimato in circa 400 milioni di euro (Fonte: Escoscienze 2016-2018). Si tratta di un patrimonio naturale e soprattutto forestale che rappresenta un bene prezioso da difendere, non solo sotto il profilo ambientale, ma anche come risorsa utile allo sviluppo sostenibile del nostro paese. I parchi nazionali e, in generale, i territori boscati, offrono la cartolina migliore per il nostro turismo e allo stesso tempo incidono in positivo sullo stato di salute del territorio dell'Appennino e non solo, prevenendo stati di dissesto idrogeologico;
    la diffusione e buona gestione del verde, pubblico e privato, consente di riqualificare aree brulle o abbandonate del territorio, creando boschi e aree verdi che costituiscono dei naturali rigeneratori ambientali, che rilasciano ossigeno e fissano COI. In questo modo è possibile anche ricreare habitat naturali in zone che hanno perduto nel tempo la loro funzione ecologica e che possono ritrovare una loro dimensione, a misura d'uomo e in relazione ai progetti di sostenibilità ambientale;
    la linea di azione che vuole migliorare la qualità dell'aria piantando nuovi alberi, a nostro avviso, deve essere però inserita in una progettazione complessiva (che deve partire dalla comprensione della realtà ecologica e naturale del territorio di inserimento) al fine di conservare le realtà rurali, difendere le colture e le specie arboree autoctone presenti, la biodiversità, la storia delle comunità con la difesa delle tradizioni locali. Solo in questo modo si può pensare di sviluppare un progetto sostenibile di «bosco diffuso»;
    quest'ultimo concetto trova applicazione nella programmazione svolta a livello regionale in molte aree del Paese: possiamo citare, a tal proposito, esperienze in tutto il nord Italia. Tra tutte, l'iniziativa di dieci comuni veneti dal titolo: «Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana» (progetto patrocinato dalle Province di Padova, Rovigo e Vicenza, oltreché da Legambiente Rovigo, Anci Veneto e WWF di Rovigo). Tra gli alberi piantumati nel progetto ci sono varie querce con radici micorizzate a tartufo. L'obiettivo principale, tuttavia, era il dono di alberi da mettere a dimora con il preciso scopo di averne piantumati, nel medio periodo, un numero pari ai propri abitanti. Simile iniziativa è stata svolta in Emilia-Romagna dove, nel corso degli ultimi anni, è seguita la consegna ai comuni richiedenti di alcune centinaia di specie arboree autoctone (aceri campestri, gelsi, noci, ciliegi, frassini, ontani e così via) da distribuire gratuitamente ai cittadini che ne hanno fatta richiesta; per capire l'entità dei progetti attuati, possiamo vedere come per ogni 500 esemplari di piante messe a dimora, si è piantumato l'equivalente di un ettaro di bosco. Un ettaro di terreno «verde» assorbe circa 5 tonnellate di carbonio ogni anno. Non si tratta di un bosco piantumato in una zona omogenea e continua, ma di una serie di piante distribuite nelle varie aree verdi, principalmente di proprietà di privati. Non un bosco propriamente inteso, insomma, ma un «bosco diffuso», distribuito a macchia di leopardo;
    tali progetti, che hanno il potenziale per potersi integrare al meglio in piani di sviluppo sostenibile territoriale a basso impatto ambientale, sono stati tutti limitati nel tempo e frutto di iniziative sporadiche ed estemporanee. Diventa allora possibile ipotizzare di esportare tali esperienze sul territorio nazionale e di protrarre nel tempo e con continuità territoriale gli elementi portanti di un piano «verde» che passi dalla collaborazione con gli enti locali, i cittadini, le associazioni professionale del settore agricolo e forestale e le forme di cittadinanza attiva. Anche in funzione della riqualificazione dei territori soggetti a fenomeni quali l'erosione e la desertificazione, a beneficio di un turismo sostenibile in grado di generare indotto, proprio grazie al contorno verde creato (ad esempio a bordo di percorsi ciclabili e ciclopedonali), oltreché una migliore qualità della vita delle comunità locali,

impegna il Governo

a promuovere l'esportazione, in termini di «buone pratiche» di cui in premessa, delle iniziative portate avanti dalle amministrazioni regionali e locali, procedendo nella direzione di una riqualificazione e implementazione del patrimonio verde che passi attraverso il concetto di «bosco diffuso», e diffondendo specie autoctone gratuite da piantumare nelle aree sia pubbliche che private nei territori di appartenenza, a favore del verde urbano e a beneficio dell'ambiente e della qualità della vita delle persone.
9/2267/93Piastra, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4-ter reca «Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani» e, in particolare al suo primo comma, individua come finalità il potenziamento del contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e l'attrattività, in tali aree, di investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale;
    negli ultimi anni il nostro Paese è stato compromesso fortemente da fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico che richiedono l'attivazione urgente e inderogabile di misure di contrasto alla rottura degli equilibri naturali. Infatti, il nostro territorio è ormai esposto a un susseguirsi di eventi calamitosi dovuti a eventi atmosferici eccezionali di particolare violenza, ma anche ad altri continui di minore intensità, che comunque provocano frane e allagamenti, devastano il nostro paesaggio, inghiottiscono strade e veicoli, causano morti e dispersi, creano danni alle infrastrutture viarie e ferroviarie, alle reti del gas ed elettriche, ai beni pubblici e privati, allagano case, cantine, negozi e aziende agricole;
    le nostre imprese spesso non riescono a risollevarsi, nonostante gli sforzi, anche perché i fenomeni alluvionali si ripetono per lo più annualmente in alcune zone pianeggianti e i contributi pubblici che vengono assegnati non sono mai sufficienti a fare fronte alle calamità naturali e a permettere il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione. Ne risente la nostra economia perché ad essere colpiti da fenomeni alluvionali sono appunto i territori di pianura e pedemontani più produttivi del Paese;
    riteniamo indispensabile affrontare queste situazioni con strategie politiche rivolte maggiormente alla prevenzione, alla cura del territorio, all'adozione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo e soprattutto dei corsi d'acqua, che siano in grado di mantenere in uno stato di reale sicurezza le aree più sensibili dal punto di vista del rischio idrogeologico e di esondazione;
    la causa di tanti disastri sta, purtroppo, nella mancata pulizia degli alvei dei fiumi e dei torrenti che provoca un innalzamento degli alvei, dovuto alla cronica deposizione di sedimenti e di trasporto solido, riducendone la sezione, che non riesce più a contenere il volume d'acqua del bacino scolante. Ci sono paesi rivieraschi ove il livello del fiume ha ormai raggiunto quello delle abitazioni che vengono regolarmente inondate con le prime precipitazioni invernali. Spesso il continuo innalzamento di argini diretti a proteggere gli abitati da situazioni emergenziali mette completamente in ombra interi quartieri;
    la maggior parte dei problemi sarebbe risolta con una manutenzione costante del corso d'acqua, liberandolo dai tronchi d'albero e dal materiale vegetale che ne impediscono il regolare deflusso, e con una pulizia del fondale dei fiumi e dei torrenti dalla deposizione della sabbia e della ghiaia trascinate dalla corrente, che ripristini la storica condizione dell'alveo e la sezione originale di deflusso,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative, un periodo sperimentale di tre anni nel corso del quale il presidente della regione può autorizzare interventi di carattere straordinario e preventivo, al fine di garantire una corretta pulizia delle aree appartenenti al demanio idrico fluviale e di ristabilire l'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei versanti nei corridoi fluviali, tenendo conto della traiettoria evolutiva storica degli alvei, attraverso procedure di estrazione di tronchi d'albero e di materiale vegetale dal corso d'acqua, di estrazione di ciottoli, ghiaia e sabbia dal letto dei fiumi e dei torrenti.
9/2267/94Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bond.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca «Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria» e prevede, al suo primo comma, un coordinamento con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC);
    la Proposta di Piano nazionale integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC) riguardo alle fonti rinnovabili prevede al 2030 una produzione di energia elettrica pari a 187 TWh;
    il maggior contributo a questo obiettivo di produzione è focalizzato sul comparto del fotovoltaico per il quale il PNIEC prevede un aumento degli impianti fino ad arrivare ad una potenza installata di circa 51 GW, rispetto agli attuali 20 GW;
    il settore fotovoltaico italiano sta vivendo una nuova fase di crescita e rinnovamento, proiettato verso il futuro raggiungimento di sfidanti obiettivi: secondo tutti gli scenari, europei e italiani, il fotovoltaico rivestirà infatti un ruolo fondamentale nel futuro processo di decarbonizzazione e nell'incremento delle fonti rinnovabili (PER) al 2030. In tale contesto, secondo la proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), il nostro Paese dovrà raggiungere, entro il 2030, il 30 per cento di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi, target che per il solo settore elettrico si tradurrebbe in un valore pari ad oltre il 55 per cento di fonti rinnovabili rispetto ai previsti consumi interni lordi di energia elettrica;
    si tratta di una sfida sicuramente ambiziosa, per la quale tutte le fonti rinnovabili saranno chiamate a ricoprire un ruolo primario nel mercato elettrico. L'obiettivo non potrà che essere raggiunto affiancando allo sviluppo di nuove installazioni sul territorio nazionale, iniziative di Repowering volte a consentire l'efficientamento del parco esistente e quindi il prolungamento del suo ciclo di vita;
    nell'ambito di questo nuovo cambiamento che il settore è chiamato a realizzare, saranno pertanto necessari importanti sforzi e l'adozione di opportune misure a favore di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, sia impianti utility scale che di piccole/medie dimensioni in generazione distribuita, utilizzando meccanismi a supporto controllabili e trasparenti, in grado di dare maggiore certezza e stabilità agli investitori;
    analizzando i trend di crescita del parco fotovoltaico italiano si osserva come i ritmi di sviluppo si siano significativamente ridimensionati, con valori di potenza totale annua installata dell'ordine di 400 MW, prevalentemente associata ad impianti di piccole/medie dimensioni. Secondo i dati ad oggi disponibili, a fine 2018 gli impianti fotovoltaici hanno superato i 20 GW di potenza ed i 22 TWh di energia elettrica prodotta. Guardando invece al futuro, secondo la Proposta del PNIEC trasmessa dal Governo alla Commissione Europea, questa fonte sarà uno dei principali pilastri sui cui si reggerà la transizione energetica nazionale, raggiungendo al 2030 circa 75 TWh di energia elettrica prodotta e circa 51 GW di potenza installata;
    è quindi evidente che il percorso di decarbonizzazione del settore elettrico e gli obiettivi prefissati nel PNIEC richiedano un radicale cambiamento di marcia rispetto al trend di crescita delle fonti rinnovabili degli ultimi anni e per far questo occorre in primis adottare un chiaro quadro regolatorio e misure di semplificazione delle procedure autorizzative per il rinnovamento degli impianti fotovoltaici esistenti;
    gli interventi di repowering ed ammodernamento del parco fotovoltaico infatti, grazie alla rapida evoluzione del settore ed alla disponibilità di tecnologie sempre più performanti sul mercato, consentirebbero l'aumento della produzione di energia rinnovabile (con incrementi anche dell'ordine del 20-30 per cento) a parità di suolo già coinvolto dalle installazioni e dalle relative opere accessorie, minimizzando gli effetti su tutte le componenti naturali ed antropiche presenti, grazie al riutilizzo di aree, strutture ed infrastrutture esistenti;
    anche secondo le stime del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., effettuate sulla base degli obiettivi SEN al 2030 previsti per la fonte solare (54 GW rispetto ai 51 GW previsti dal PNIEC), sarà necessario prevedere, oltre allo sviluppo di nuovi impianti integrati su copertura e nuovi impianti fotovoltaici utility scale a terra, anche interventi di repowering su impianti esistenti per una potenza di circa 2,5 GW unitamente al mantenimento in efficienza degli attuali 7 GW di installazioni a terra;
    tali interventi rivestiranno un ruolo fondamentale nel percorso di sviluppo del settore fotovoltaico prospettato dal PNIEC e, già nell'immediato, richiedono procedure abilitative più snelle (quali la Procedura Abilitativa Semplificata) e tempistiche accelerate e certe;
    la mancanza di una linea guida nazionale (di cui al Decreto Ministeriale previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2011, articolo 5, comma 3, mai pubblicato) che permetta di distinguere la modifica «NON sostanziale» di un impianto (autorizzabile con Procedura Abilitativa Semplificata – PAS) da una «sostanziale» (assoggettata ad Autorizzazione Unica), rende attualmente complessa la gestione di qualsiasi intervento sugli impianti fotovoltaici esistenti. Occorre quindi che vengano adottate modifiche normative a livello centrale affinché gli interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione degli impianti fotovoltaici esistenti, nonché le opere e le infrastrutture connesse, siano definiti come varianti non sostanziali e regolati dall'istituto della Procedura Abilitativa Semplificata;
    tali misure di semplificazione dovrebbero essere adottate anche per lo sviluppo di nuovi impianti fotovoltaici non ancora realizzati e al momento sottoposti ad iter autorizzativi contorti e ben più lunghi rispetto a quelli previsti dalle norme. Accade infatti di frequente che, per il perdurare dell'iter autorizzativo da un lato e per la rapidità dello sviluppo tecnologico dall'altro, il progetto originario definitivamente approvato preveda l'impiego di tecnologie meno efficienti di quelle nel frattempo rese disponibili sul mercato. Posti i benefici dell'impiego di tecnologie più performanti che siano in grado di garantire una maggiore produzione di energia a parità di area occupata, la variante al progetto dovrebbe essere resa possibile senza richiedere il ricorso ad un nuovo iter autorizzativo ordinario,

impegna il Governo

ad adottare misure, anche di natura normativa, che consentano di considerare «Non sostanziali» e pertanto sottoposti alla Procedura abilitativa semplificata prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, tutti gli interventi di rifacimento totale e parziale, di riattivazione, di integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che non comportino una variazione superiore al 20 per cento dell'altezza, né un incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata rispetto a quella dell'impianto originario.
9/2267/95Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca «Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria» e prevede, al suo primo comma, un coordinamento con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC);
    nel settore delle rinnovabili il Piano prevede di raddoppiare la capacità eolica installata e di aumentare due volte e mezzo quella solare, oltre che di crescere anche negli altri settori, a partire dall'idroelettrico. Significa fare in 10 anni più di quanto fatto negli ultimi 25: in particolare il PNIEC stabilisce che entro il 2023 vengano realizzati circa 1.000 megawatt di Storage elettrochimico e idroelettrico, senza tuttavia fornire specifiche indicazioni su misure o idee concrete per questa realizzazione;
    oggi l'idroelettrico è la principale fonte energetica nazionale, sia per potenza installata sia per produzione annua generata: grazie infatti alla lunghissima vita degli impianti, di parecchie decine di anni, essi producono molta più energia di altre fonti rinnovabili e, a differenza di quanto avviene per queste ultime, la filiera industriale e l'indotto del settore idroelettrico sono quasi totalmente italiani;
    questo importante settore energetico rischia tuttavia di essere sempre più frenato dal complesso iter burocratico per l'ottenimento delle autorizzazioni alla realizzazione degli impianti. È infatti accaduto di frequente che iter autorizzativi si siano conclusi dopo dieci, dodici, quindici anni. Per fare un esempio lo scorso anno è stato finalmente messo in esercizio un impianto idroelettrico in Piemonte il cui iter autorizzativo era iniziato nel lontano 1987;
    gli impianti idroelettrici sono caratterizzati da rilevanti costi di costruzione, che possono essere ammortizzati con difficoltà nelle attuali condizioni di mercato, dove il prezzo dell'energia è stato ridotto in pochi anni a fronte di un aumento generalizzato dei canoni. Occorre pertanto, a fronte dei significativi investimenti che lo sviluppo di questo settore richiede, garantire un quadro regolatorio chiaro e procedure autorizzative più snelle e veloci,

impegna il Governo

ad adottare misure, anche di natura normativa, che consentano di considerare «Non sostanziali», e pertanto sottoposti alla Procedura abilitativa semplificata prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, tutti gli interventi sugli impianti idroelettrici esistenti o autorizzati che consistono nel rinnovamento degli impianti esistenti e che comportano sia l'incremento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che l'ottimizzazione dell'efficienza e della gestione dei servizi e delle risorse locali, come il rifacimento totale e parziale, la riattivazione, l'integrale ricostruzione e potenziamento di impianti già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, modifiche al layout impianto o modifiche alle soluzioni tecnologiche utilizzate.
9/2267/96Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca «Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria» e prevede, al suo primo comma, un coordinamento con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC);
    il PNIEC si pone in particolare, tra gli altri, l'obiettivo di portare la produzione di energia elettrica da Fonti energetiche rinnovabili (FER) al 30 per cento entro il 2030. Questo vuol dire che tra fotovoltaico ed eolico si dovrà più che raddoppiare la potenza installata rispetto agli attuali 30 gigawatt e, soprattutto, che per raggiungere tale traguardo è necessario installare entro il 2030 circa 5 gigawatt ogni anno, a fronte di una media di nuova capacità installata che, negli ultimi tre anni, è stata nettamente inferiore ad un gigawatt;
    l'industria eolica all'interno del Piano ricopre un ruolo privilegiato, perché abbraccia trasversalmente tutte le cinque dimensioni previste nel Regolamento dalla governance dell'Unione europea in quanto come è noto l'energia eolica è tra le più economiche: i suoi costi di produzione sono infatti estremamente competitivi, se comparati con le altre fonti, e un incremento della produzione di energia da fonte eolica consentirebbe certamente di contribuire all'abbassamento del PUN, il prezzo unico nazionale dell'energia, e, contestualmente, di consolidare un'industria eolica che già oggi rappresenta un settore produttivo strategico per il Paese;
    attualmente il settore eolico in Italia totalizza 10 giga di potenza installata, corrispondente a 18 terawattora, che, in termini ambientali, comporta una riduzione delle emissioni di CO2 evitate di 10 milioni di tonnellate. Oggi l'occupazione diretta e indiretta nel settore eolico è di circa 16.000 unità e nel 2030, qualora si raggiungessero gli obiettivi previsti dal Piano – stimati in 18 giga pari ad una produzione di oltre 40 terawattor;
    si potrebbe realizzare una riduzione di emissioni di CO2 evitate di ben 27 milioni di tonnellate e anche di più. Tale scenario porterebbe a un bacino occupazionale stimato dall'Associazione nazionale energia del vento (ANEV) in circa 67.000 unità, tra dirette e indirette, che abbracciano tutto il ciclo del processo dell'industria eolica. Esse vanno dai servizi alla progettazione, dal permitting alla costruzione e dalla fornitura, all'attività di gestione, manutenzione e conduzione di questi impianti, che, come è noto, hanno un ciclo di vita di 20-25 anni. Per garantire questo incremento di potenza e di generazione da fonte rinnovabile risulta fondamentale puntare, oltre che sull'istallazione di nuovi impianti eolici, sul rinnovamento e l'efficientamento di quelli già esistenti;
    ad oggi il complesso sistema regolatorio e delle procedure autorizzative ha fortemente penalizzato il rinnovamento e l'efficientamento del parco eolico nazionale esistente, in particolare con riferimento a quegli interventi come le integrali ricostruzioni, ossia la sostituzione e la dismissione di vecchi impianti non più performanti con impianti nuovi molto più performanti, meno impattanti dal punto di vista ambientale e sicuramente con una maggiore efficienza e produttività,

impegna il Governo

ad adottare misure, anche di natura normativa, che consentano di considerare «Non sostanziali» e pertanto sottoposti alla Procedura abilitativa semplificata prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli interventi di rinnovamento dei parchi eolici e di prevedere procedure autorizzative ultra semplificate per accelerare le necessarie operazioni di efficientamento e ammodernamento degli impianti.
9/2267/97Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca «Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane», intervenendo sul fronte della domanda di servizi di trasporto pubblico urbano ecocompatibili in grado di garantire il diritto di muoversi dei cittadini, limitando la necessità e quindi l'impiego dei veicoli privati più inquinanti, senza imporre vincoli e divieti;
    in particolare il primo comma della citata norma prevede l'introduzione di un «buono mobilità» pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamato, da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale nonché di biciclette anche a pedalata assistita o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale;
    i nuovi servizi di sharing mobility abilitati dalle tecnologie digitali, ampliano l'attrattività dei servizi di trasporto pubblico locale e, in generale, di tutti i servizi di linea, nel compiere il cosiddetto «primo e ultimo miglio», soprattutto nelle aree urbane;
    il ventaglio delle soluzioni tradizionali di trasporto pubblico locale e regionale (autobus, tramvie, metropolitane e ferrovia) è stato inoltre fortemente rafforzato ed integrato dai nuovi servizi di carsharing, bikesharing, carpooling, scootersharing, micromobilità condivisa etc., e l'interazione di tutti i servizi di mobilità condivisa (servizi di linea, non di linea e sharing mobility) consente oggi la realizzazione di nuove e migliori opzioni di viaggio integrate, in grado di conquistare nuovi segmenti di mercato e ridurre la quota degli spostamenti effettuati con veicoli privati;
    sarebbe pertanto essenziale che, tra i servizi di mobilità e trasporto utilizzabili attraverso il «buono di mobilità», vi fossero, oltre al trasporto pubblico locale e regionale, anche altri servizi ad esso integrativi quali, a titolo di esempio, i servizi di bikesharing, carsharing, scootersharing, micromobilità condivisa e carpooling,

impegna il Governo

a precisare, con riferimento all'utilizzo del «buono mobilità», che per servizi di mobilità condivisa a uso individuale si intendono anche i servizi di carsharing, bikesharing, carpooling, scootersharing.
9/2267/98Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Piastra, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca «Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane», intervenendo sul fronte della domanda di servizi di trasporto pubblico urbano ecocompatibili in grado di garantire il diritto di muoversi dei cittadini limitando la necessità e quindi l'impiego dei veicoli privati più inquinanti, senza imporre vincoli e divieti;
    in particolare il primo comma della citata norma prevede l'introduzione di un «buono mobilità» pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamato, da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale nonché di biciclette anche a pedalata assistita o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale;
    i nuovi servizi di sharing mobility abilitati dalle tecnologie digitali, ampliano l'attrattività dei servizi di trasporto pubblico locale e, in generale, di tutti i servizi di linea, nel compiere il cosiddetto «primo e ultimo miglio», soprattutto nelle aree urbane;
    il 2019 è stato per l'Italia l'anno del monopattino elettrico, una rivisitazione in chiave moderna del vecchio monopattino che in questi mesi ha fortemente favorito la micro-mobilità, divenendo uno dei mezzi di trasporto eco-sostenibile più usato per brevi spostamenti soprattutto nelle grandi città italiane come Milano, Torino, Roma, Bologna, Rimini;
    in Italia i monopattini elettrici hanno tardato ad arrivare, mentre a cavallo tra il 2016 e il 2017 erano già il mezzo in sharing più diffuso in molte capitali europee: secondo il Sole24Ore (https://www.ilsole24ore.com/art/monopattini-citta-pronto-decreto-italia-230mila-tavole-elettriche-vendute-2018-AB9fJMmB) le vendite di tavole elettriche Nilox nel 2018 hanno raggiunto il livello record di 280.000 unità, e da una stima dello stesso brand – di punta nel campo dello spostamento sostenibile – nel 2019 le vendite mondiali triplicheranno rispetto al solo 2018,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative, l'utilizzo del «buono mobilità» all'acquisto di monopattini elettrici che, al pari delle biciclette anche a pedalata assistita, rappresentano oggi uno dei più utilizzati mezzi di trasporto eco- sostenibile nei centri delle grandi città.
9/2267/99Colla, Andreuzza, Binelli, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca «Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane», intervenendo sul fronte della domanda di servizi di trasporto pubblico urbano ecocompatibili in grado di garantire il diritto di muoversi dei cittadini limitando la necessità e quindi l'impiego dei più inquinanti veicoli privati, senza imporre vincoli e divieti;
    secondo i più recenti studi, grazie alla ricostruzione dei pneumatici, l'Italia risparmia ogni anno in media 30 milioni di litri di petrolio ed oltre 20.000 tonnellate di altre materie prime strategiche come gomma naturale e sintetica, nerofumo, fibre tessili, acciaio e rame, e si evita l'immissione nell'atmosfera di 10.202 tonnellate di CO2. Inoltre grazie alla ricostruzione di questi prodotti è possibile evitare l'immissione di 26.000 tonnellate di pneumatici fuori uso. Allungando la vita media di un pneumatico, la ricostruzione riduce infatti la produzione annuale dei Pneumatici Fuori Uso (PFU);
    la ricostruzione è un'attività nettamente «labour intensive», perché a parità di utilizzo, un pneumatico ricostruito sostiene 4,3 volte i posti di lavoro di un pneumatico nuovo; inoltre è un'attività praticamente a «chilometro zero», poiché, come attività di servizio al pneumatico, essa serve soprattutto i mercati di prossimità. L'introduzione di misure a sostegno di questo settore industriale contribuirebbero pertanto anche al raggiungimento di obiettivi di più ampio respiro, auspicati anche da specifiche politiche dell'Unione, quali il recente Pacchetto sull'Economia circolare approvato dal Parlamento europeo;
    per fare qualche esempio l'applicazione dell'incentivo del credito di imposta al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto e il montaggio del set di pneumatici su un veicolo – pari a 15,7 milioni di euro (dati: Tavole intersettoriali ISTAT) – comporterebbe un aumento della domanda nel settore della ricostruzione di 18,5 milioni di euro e negli altri settori di 27,2 milioni di euro, e produrrebbe un impatto sull'economia di 52,1 milioni di euro con l'aumento degli addetti impiegati nel settore del 7,7 per cento. Tale misura comporterebbe notevoli benefici ambientali in quanto l'attività di ricostruzione rappresenta un esempio virtuoso di economia circolare. Basta pensare infatti che rispetto alla produzione di un pneumatico nuovo, la ricostruzione di un pneumatico consente di risparmiare il 70 per cento delle materie prime (gomma naturale, petrolio, acciaio, ecc.), il 65 per cento dell'energia impiegata per il processo produttivo, il 37 per cento della CO2 emessa durante il processo produttivo, il 29 per cento di consumo di suolo nei paesi di produzione della gomma naturale, il 21 per cento di inquinamento atmosferico (particolato) e il 19 per cento di consumo idrico;
    occorre altresì evidenziare che la possibilità di ricostruire il pneumatico è una delle principali ragioni che induce i produttori di pneumatici nuovi a progettare e sviluppare soluzioni tecnologiche innovative e sempre più performanti, in termini di consumo di carburante, chilometraggio e sicurezza. In uno scenario industriale in cui la ricostruzione dovesse venire meno, la leva competitiva del pneumatico nuovo dovrebbe passare dalla qualità del prodotto al mero fattore di prezzo, innescando una gara al ribasso contro le produzioni più economiche, danneggiando quindi l'ambiente (per il maggiore consumo di materie prime necessarie per la produzione del pneumatico e di carburante durante il suo utilizzo), è mettendo a rischio la sicurezza stradale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre un'agevolazione fiscale, come un credito di imposta con le modalità descritte in premessa, per l'acquisto di pneumatici ricostruiti da montare su tutte le tipologie di veicoli: autovetture, veicoli commerciali leggeri, autocarri, aeromobili da turismo, autoarticolati, autocaravan, autosnodati, autotreni autobus, mezzi d'opera, trattori stradali, rimorchi e altri autoveicoli ad uso speciale.
9/2267/100Dara, Andreuzza, Binelli, Colla, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca «Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria» e prevede, al suo primo comma, un coordinamento con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC);
    il PNIEC si pone in particolare, tra gli altri, l'obiettivo di portare la produzione di energia elettrica da Fonti energetiche rinnovabili (FER) al 30 per cento entro il 2030. Questo vuol dire che tra fotovoltaico ed eolico si dovrà più che raddoppiare la potenza installata rispetto agli attuali 30 gigawatt e, soprattutto, che per raggiungere tale traguardo è necessario installare entro il 2030 circa 5 gigawatt ogni anno, a fronte di una media di nuova capacità installata che, negli ultimi tre anni, è stata nettamente inferiore ad un gigawatt;
    secondo il PNIEC, per indirizzare la diffusione della significativa capacità incrementale di fotovoltaico prevista per il 2030, occorrerà ammodernare gli impianti esistenti per aumentarne la produttività e, oltre che ispirarsi alla riduzione del consumo di territorio promuovendone l'installazione dei moduli su edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio, ecc., si dovrà anche prevedere la diffusione di grandi impianti fotovoltaici a terra privilegiando zone improduttive, non destinate ad altri usi, quali le superfici agricole non utilizzate;
    coerentemente con questi indirizzi di politica energetica nazionale, il decreto ministeriale 4 luglio 2019 (DM FERI) in vigore dal 10 agosto 2019, ha introdotto nuovi meccanismi d'incentivazione anche per gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, prevedendo specifici criteri di priorità connessi al rispetto di taluni requisiti di tutela ambientale per la partecipazione a procedure di gara concorsuale. In particolare, il DM FERI ha stabilito che il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. formi e pubblichi le graduatorie degli impianti ammessi secondo alcuni criteri di priorità, quali l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, nonché su aree bonificate;
    l'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge n. 27 del 2012, al primo comma, esclude tuttavia l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, impedendo di fatto l'uso virtuoso a scopi energetici di tali aree anche ove dismesse o degradate, poiché la sola classificazione dei terreni come agricoli preclude l'accesso alle misure di vantaggio per le iniziative di rispristino, di recupero ambientale e/o di bonifica degli stessi. Anche il GSE ha ribadito nel Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 4 luglio 2019 che: «il divieto di cui all'articolo 65 del decreto-legge 1/2012, convertito con legge 27/2012, si applica anche agli impianti fisicamente realizzati a terra su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, nonché su aree bonificate, qualora a valle del rispristino, del recupero ambientale e/o della bonifica le stesse risultino classificate come agricole»,

impegna il Governo

a valutare, in un'ottica di valorizzazione energetica di aree già compromesse sul piano ambientale, l'opportunità di adottare misure, anche di carattere normativo, che consentano di superare il divieto previsto dal citato articolo 65, primo comma, del decreto-legge n. 1 del 2012, sbloccando così l'accesso agli incentivi statali degli impianti fotovoltaici realizzati sulle aree dismesse/degradate anche nel caso in cui, secondo i vigenti strumenti urbanistici siano solo formalmente classificate come aree agricole.
9/2267/101Eva Lorenzoni, Murelli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti, climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    l'articolo 4 reca un complesso di norme in materia di azioni per la riforestazione, prevedendo, tra l'altro il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal Testo unico in materia di foreste;
    il comma 3 disciplina la procedura di presentazione delle progettazioni, entro 120 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le quali, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi da parte di ciascuna città metropolitana, devono essere presentate al Ministero. Il Ministero dell'ambiente provvede all'approvazione, ove ammissibile in base ai requisiti previsti, di almeno un progetto per ciascuna città metropolitana, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo in argomento, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico può avvalersi degli esperti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    i prodotti del florovivaismo e in particolare le piante utilizzate per la realizzazione del verde pubblico rappresentano un prodotto strategico in grado di qualificare, valorizzare e innovare il verde urbano, determinando un miglioramento dell'equilibrio ecologico dei territori urbani e del benessere degli abitanti, e di diventare motore di sviluppo sostenibile;
    le aziende agricole provvedono alla produzione di piante e di fiori recisi, alla loro commercializzazione e forniscono beni e servizi connessi all'attività di giardinaggio, sia specializzata che hobbistica;
    in considerazione delle peculiarità e dell'importanza di inserire esemplari arborei di buona qualità nel verde urbano sarebbe opportuno favorire la stipula di contratti di coltivazione tra gli Enti locali e le aziende florovivaistiche che attuano direttamente la coltivazione, la preparazione della pianta, la fornitura, la sistemazione del sito d'impianto, la messa a dimora della pianta e la cura della stessa fino al momento dell'attecchimento,

impegna il Governo

a prevedere disposizioni, anche di carattere legislativo, che permettano agli Enti locali, per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del presente decreto-legge, di stipulare appositi contratti di coltivazione con le aziende florovivaistiche, esclusivamente per la messa a dimora di piante arboree, nel rispetto delle normative sugli affidamenti pubblici.
9/2267/102Golinelli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    l'articolo 4 reca un complesso di norme in materia di azioni per la riforestazione, prevedendo, tra l'altro il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal Testo unico in materia di foreste;
    il comma 4-ter prevede la possibilità di affidare agli imprenditori agricoli, organizzati in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici le attività di rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali da parte delle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idro-geologico;
    la previsione contenuta nel suddetto comma 4-ter non tiene conto dei consorzi di bonifica che svolgono una funzione importante nella gestione territorio. Quindi tramite una combinazione aziende agricole e consorzi di bonifica è possibile gestire meglio il paesaggio e il territorio salvaguardandoli dal dissesto idrogeologico; la diffusione di un'agricoltura strutturata e organizzata consente una manutenzione costante del sistema territoriale, ivi inclusa la gestione delle aree fluviali. Al contrario, laddove non sono presenti imprese agricole, i territori risultano particolarmente esposti rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico, frane e alluvioni,

impegna il Governo

a prevedere disposizioni, anche di carattere legislativo, che prevedano il coinvolgimento anche dei consorzi di bonifica nelle attività di rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali affidate dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto di dissesto idro-geologico.
9/2267/103Lolini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    i territori italiani sono particolarmente esposti ai fenomeni del dissesto (erosione, frane ed alluvioni). Si stima che l'otto per cento del territorio nazionale e sei milioni di residenti siano esposti ad alto rischio idrogeologico, altri ventidue milioni di abitanti a rischio medio;
    il decreto-legge all'esame, né a livello ambientale né con riguardo al tessuto sociale, risulta essere particolarmente incisivo. Qualsiasi intervento a sostegno dell'ambiente deve necessariamente essere accompagnato da analoghi interventi a sostegno delle realtà produttive, cosa che non si verifica nel testo in esame;
    è auspicabile che venga incentivato il ruolo delle imprese agricole e forestali nella messa in sicurezza e manutenzione del suolo,

impegna il Governo

a prevedere in un prossimo provvedimento di natura legislativa l'istituzione di un Fondo per incentivare il ruolo delle imprese agricole e forestali nella messa in sicurezza e manutenzione del suolo, al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese.
9/2267/104Bubisutti, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    l'articolo 4 reca un complesso di norme in materia di azioni per la riforestazione, prevedendo, tra l'altro il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane;
    bisogna intervenire in modo strutturale favorendo nelle città la diffusione del verde pubblico e privato considerato che una pianta adulta è capace di catturare dall'aria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili e un ettaro di piante è in grado di catturare 20 mila kg di anidride carbonica (CO2) all'anno;
    a favorire lo smog nelle città è l'effetto combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi. In Italia ogni abitante dispone in città di appena 31 metri quadrati di verde urbano, e la situazione peggiora per le metropoli del nord con valori che vanno dai 6,3 di Genova ai 17,9 di Milano, dai 22 di Torino fino ai 23,1 a Brescia e ai 29 metri quadrati a Bologna;
    i prodotti del florovivaismo, anche di provenienza locale, e in particolare le piante utilizzate per la realizzazione del verde pubblico rappresentano un prodotto strategico in grado di qualificare, valorizzare e innovare il verde urbano, determinando un miglioramento dell'equilibrio ecologico dei territori urbani e del benessere degli abitanti, e di diventare motore di sviluppo sostenibile;
    la foresta urbana include tutti gli aspetti del verde urbano quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, orti urbani, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi;
    il tema della sicurezza nelle aree verdi urbane è estremamente complesso e variegato, in quanto risponde all'esigenza di garantire ai cittadini la possibilità di «vivere» le aree verdi in tranquillità sotto molteplici aspetti soprattutto per quanto riguarda la sicurezza rispetto ad eventuali rischi di incidente, soprattutto dovuti dall'instabilità delle alberature;
    i continui eventi atmosferici eccezionali degli ultimi tempi testimoniano come la messa in sicurezza del verde urbano sia un'emergenza che va affrontata in modo strutturale non più con provvedimenti che affrontano solo l'urgenza del momento;
    l'albero in città è una componente fondamentale della qualità dell'ambiente. Le condizioni non ottimali in cui si trovano a vivere nei contesti urbani e periurbani, ad alta concentrazione di infrastrutture, persone e attività, ci devono far capire che è fondamentale salvaguardare alberi e piante e le amministrazioni delle città ne stanno prendendo coscienza ma non sempre agiscono in maniera incisiva;
    spesso il vento forte si abbatte su alberi già compromessi o indeboliti per diversi motivi ecco perché è importante intensificare il monitoraggio;
    il Visual Tree Assessment (valutazione visiva dell'albero su basi biomeccaniche; in acronimo VTA) è una metodologia di indagine, riconosciuta in molti paesi, che viene eseguita per la valutazione delle condizioni strutturali dell'albero. Il monitoraggio delle alberature è uno strumento fondamentale con il quale i Comuni possono censire gli alberi e possono capire se questi, anche quelli giovani, sono sani e forti, questo al fine di prevenire la loro caduta e le relative conseguenze sulla sicurezza ed incolumità della cittadinanza,

impegna il Governo

ai fini della tutela del verde pubblico, la prevenzione dei danni e la sicurezza delle aree verdi, ad adottare ulteriori iniziative normative che prevedano interventi, anche di natura finanziaria tramite l'assegnazione di un contributo, affinché i comuni effettuino obbligatoriamente una verifica, tramite il VTA, della stabilità degli alberi siti sul proprio territorio urbanizzato, sia nei giardini privati, parchi o alberate stradali.
9/2267/105Liuni, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere I diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    l'articolo 4 reca un complesso di norme in materia di azioni per la riforestazione, prevedendo, tra l'altro il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal Testo unico in materia di foreste;
    non si può continuare a rincorrere le emergenze, ma bisogna intervenire in modo strutturale favorendo nelle città la diffusione del verde pubblico e privato considerato che una pianta adulta è capace di catturare dall'aria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili e un ettaro di piante è in grado di catturare 20 mila kg di anidride carbonica (CO2) all'anno;
    a favorire lo smog nelle città è l'effetto combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi. In Italia ogni abitante dispone in città di appena 31 metri quadrati di verde urbano, e la situazione peggiora per le metropoli del nord con valori che vanno dai 6,3 di Genova ai 17,9 di Milano, dai 22 di Torino fino ai 23,1 a Brescia e ai 29 metri quadrati a Bologna;
    i continui eventi atmosferici eccezionali degli ultimi tempi testimoniano come la messa in sicurezza del verde urbano sia un'emergenza che va affrontata in modo strutturale non più con provvedimenti che affrontano solo l'urgenza del momento;
    i comuni e le città italiane devono fare i conti con il cambiamento climatico e anche la composizione dell'atmosfera non è più la stessa di pochi decenni fa. Molte delle specie che siamo abituati a vedere nei nostri viali, piazze e parchi cittadini sono destinati a soffrire molto l'aumento medio della temperatura e i lunghi periodi di siccità. È necessario quindi riprogettare il verde cittadino alla luce dei cambiamenti climatici e destinare più risorse alla cura del verde pubblico,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a concedere ai comuni contributi per interventi per la manutenzione straordinaria del verde pubblico al fine di prevenire la caduta degli alberi e migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
9/2267/106Sutto, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere I diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    l'articolo 4 reca un complesso di norme in materia di azioni per la riforestazione, prevedendo, tra l'altro il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal Testo unico in materia di foreste;
    non si può continuare a rincorrere le emergenze, ma bisogna intervenire in modo strutturale favorendo nelle città la diffusione del verde pubblico e privato considerato che una pianta adulta è capace di catturare dall'aria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili e un ettaro di piante è in grado di catturare 20 mila kg di anidride carbonica (CO2) all'anno;
    a favorire lo smog nelle città è l'effetto combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi. In Italia ogni abitante dispone in città di appena 31 metri quadrati di verde urbano, e la situazione peggiora per le metropoli del nord con valori che vanno dai 6,3 di Genova ai 17,9 di Milano, dai 22 di Torino fino ai 23,1 a Brescia e ai 29 metri quadrati a Bologna;
    i continui eventi atmosferici eccezionali degli ultimi tempi testimoniano come la messa in sicurezza del verde urbano sia un'emergenza che va affrontata in modo strutturale non più con provvedimenti che affrontano solo l'urgenza del momento;
    i comuni e le città italiane devono fare i conti con il cambiamento climatico e anche la composizione dell'atmosfera non è più la stessa di pochi decenni fa. Molte delle specie che siamo abituati a vedere nei nostri viali, piazze e parchi cittadini sono destinati a soffrire molto l'aumento medio della temperatura e i lunghi periodi di siccità. È necessario quindi riprogettare il verde cittadino alla luce dei cambiamenti climatici e destinare più risorse alla cura del verde pubblico,

impegna il Governo

compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a concedere ai comuni contributi per interventi per la manutenzione straordinaria del verde pubblico al fine di prevenire la caduta degli alberi e migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
9/2267/106. (Testo modificato nel corso della seduta) Sutto, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    il provvedimento non mette in relazione la sfida ai cambiamenti climatici con lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e non mette in campo efficaci misure per risolvere il grave problema dell'inquinamento dell'aria; il florovivaismo si distingue all'interno del sistema agricolo per la complessità che lo caratterizza, sotto il profilo biologico, tecnico, commerciale e organizzativo;
    gli investimenti in colture arboree pluriennali (es. oliveti, vigneti, frutteti, e altro) realizzati dalle imprese agricole sono trattati alla stregua di immobilizzazioni materiali, 1 cui relativi costi danno benefici in più anni nel corso della loro vita utile;
    attualmente, i costi per gli investimenti in impianti per attività biologiche, in mancanza delle apposite voci nella tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con il decreto ministeriale dei 31 dicembre 1988, ed in attesa di un loro inserimento nella medesima, sono considerati, ai fini fiscali, secondo le regole espresse nella circolare del Ministero delle finanze n. 11 del 1991 che fa riferimento al criterio indicato nell'ex articolo 74, comma 3, del TUIR ora articolo 108 comma 3 (spese relative a più esercizi);
    anche con riferimento alle emergenze che hanno colpito principalmente le colture arboree, è necessario incentivare gli investimenti in questione, conformemente alla maggiore deduzione fiscale dei costi sostenuti per l'acquisto di beni materiali strumentali nuovi che, nell'ambito della gestione di una moderna impresa agricola, assumono una importanza sempre più rilevante nell'ottica dell'ottenimento di nuovi prodotti (si pensi all'impianto di nuovi vitigni e di altre specie arboree) e dell'incremento della quota dell'export dei prodotti agroalimentari made in Italy,

impegna il Governo

a prevedere misure economiche volte a sostenere gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali.
9/2267/107Patelli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    il provvedimento non mette in relazione la sfida ai cambiamenti climatici con lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e non mette in campo efficaci misure per risolvere il grave problema dell'inquinamento dell'aria; il florovivaismo si distingue all'interno del sistema agricolo per la complessità che lo caratterizza, sotto il profilo biologico, tecnico, commerciale e organizzativo;
    gli investimenti in colture arboree pluriennali (es. oliveti, vigneti, frutteti, e altro) realizzati dalle imprese agricole sono trattati alla stregua di immobilizzazioni materiali, 1 cui relativi costi danno benefici in più anni nel corso della loro vita utile;
    attualmente, i costi per gli investimenti in impianti per attività biologiche, in mancanza delle apposite voci nella tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con il decreto ministeriale dei 31 dicembre 1988, ed in attesa di un loro inserimento nella medesima, sono considerati, ai fini fiscali, secondo le regole espresse nella circolare del Ministero delle finanze n. 11 del 1991 che fa riferimento al criterio indicato nell'ex articolo 74, comma 3, del TUIR ora articolo 108 comma 3 (spese relative a più esercizi);
    anche con riferimento alle emergenze che hanno colpito principalmente le colture arboree, è necessario incentivare gli investimenti in questione, conformemente alla maggiore deduzione fiscale dei costi sostenuti per l'acquisto di beni materiali strumentali nuovi che, nell'ambito della gestione di una moderna impresa agricola, assumono una importanza sempre più rilevante nell'ottica dell'ottenimento di nuovi prodotti (si pensi all'impianto di nuovi vitigni e di altre specie arboree) e dell'incremento della quota dell'export dei prodotti agroalimentari made in Italy,

impegna il Governo

compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a prevedere misure economiche volte a sostenere gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali.
9/2267/107. (Testo modificato nel corso della seduta) Patelli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    l'articolo 4 reca un complesso di norme in materia di azioni per la riforestazione, prevedendo, tra l'altro il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal Testo unico in materia di foreste;
    una migliore gestione dei boschi assolve un ruolo importante per la collettività, dalla prevenzione degli incendi delle frane e delle alluvioni, all'assorbimento del carbonio, oltre che alla facilitazione delle attività ricreative e il benessere psicofisico in generale;
    la norma introdotta con il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali risponde alle necessità urgenti di tutela e gestione del territorio italiano, garantendo la conservazione ambientale e paesaggistica e contrastando il declino demografico nelle aree montane e rurali del Paese favorendo lo sviluppo delle economie verdi e la crescita occupazionale;
    il decreto-legge in esame si limita a prevedere azioni per la riforestazione e modifiche puntuali al Testo unico in materia di foreste, senza prevedere, al contempo, disposizioni sulla corretta gestione del patrimonio forestale nazionale, che è fondamentale per incrementare la capacità di assorbimento dell'anidride carbonica delle piante, e dunque per migliorare la qualità dell'aria;
    il comma 4-quater, inoltre, inserisce nel Testo unico in materia forestale la definizione di bosco vetusto e il comma 4-quinquies prevede l'adozione di apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere nelle linee guida, previste dal comma 4-quinquies dell'articolo 4 del presente decreto-legge, che la gestione dei boschi vetusti sia affidata a comuni e province, per migliorare il controllo e presidio del territorio, soprattutto in ambito montano nonché per un miglior apporto di assorbimento della CO2.
9/2267/108Tiramani, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    l'articolo 4 reca un complesso di norme in materia di azioni per la riforestazione, prevedendo, tra l'altro il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal Testo unico in materia di foreste;
    con riferimento alla riforestazione, nel provvedimento in esame non sono contenute norme sulla corretta gestione del patrimonio boschivo e sulla semplificazione dei pesanti oneri burocratici ad essa correlati, dei quali i comuni si sono dovuti fare carico per realizzare gli interventi resisi necessari a seguito della tempesta della Vaia che ha provocato danni ingentissimi;
    una migliore gestione dei boschi assolve un ruolo importante per la collettività, dalla prevenzione degli incendi delle frane e delle alluvioni, all'assorbimento del carbonio, oltre che alla facilitazione delle attività ricreative e il benessere psicofisico in generale;
    il decreto-legge in esame si limita a prevedere azioni per la riforestazione e modifiche puntuali al Testo unico in materia di foreste, senza prevedere, al contempo, disposizioni sulla corretta gestione del patrimonio forestale-nazionale, che è fondamentale per incrementare la capacità di assorbimento dell'anidride carbonica delle piante, e, dunque per migliorare la qualità dell'aria;
    il comma 4-quater, inoltre, inserisce nel Testo unico in materia forestale la definizione di bosco vetusto e il comma 4-quinquies prevede l'adozione di apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti;
    migliori interpreti sono i comuni, che possono avviare, anche su terreni abbandonati, progetti di buona gestione collettiva,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere nelle linee guida, previste dal comma 4-quinquies dell'articolo 4 del presente decreto-legge, ai fini della tutela del patrimonio naturale costituito dai boschi vetusti e della loro buona gestione, anche allo scopo di aumentare la loro potenzialità di assorbimento di CO2, che i comuni effettuino una ricognizione dei boschi nel loro territorio, individuando anche quelli definibili come terreni silenti, avviando progetti di ripresa della gestione silvicolturale, anche con le modalità tipiche degli usi civici e della gestione dei beni Comuni.
9/2267/109Bellachioma, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    l'articolo 4 reca un complesso di norme in materia di azioni per la riforestazione, prevedendo, tra l'altro il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal Testo unico in materia di foreste;
    una migliore gestione dei boschi assolve un ruolo importante per la collettività, dalla prevenzione degli incendi delle frane e delle alluvioni, all'assorbimento del carbonio, oltre che alla facilitazione delle attività ricreative e il benessere psicofisico in generale;
    il decreto-legge in esame si limita a prevedere azioni per la riforestazione e modifiche puntuali al Testo unico in materia di foreste, senza prevedere, al contempo, disposizioni sulla corretta gestione del patrimonio forestale nazionale, che è fondamentale per incrementare la capacità di assorbimento dell'anidride carbonica delle piante, e dunque per migliorare la qualità dell'aria;
    il comma 4-quater, inoltre, inserisce nel Testo unico in materia forestale la definizione di bosco vetusto e il comma 4-quinquies prevede l'adozione di apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti;
    va ricordato che non si può cristallizzare un bosco nel tempo, dato che vive in condizioni di equilibrio dinamico e in continuo mutamento,

impegna il Governo

a prevedere nelle linee guida, previste dal comma 4-quinquies dell'articolo 4 del presente decreto-legge, forme di valorizzazione della buona gestione forestale, soprattutto su proprietà privata, agevolando la creazione di associazioni di proprietari privati di boschi.
9/2267/110Panizzut, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    l'articolo 4 reca un complesso di norme in materia di azioni per la riforestazione, prevedendo, tra l'altro il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal Testo unico in materia di foreste;
    i commi 4-septies e 4-octies prevedono che le regioni e le province autonome, in accordo con i princìpi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscano il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito;
    la pratica del rilascio nel bosco di alberi da destinare al naturale invecchiamento è già in essere nella selvicoltura naturalistica, e la pratica di rilascio di necromassa o di alberi cavi va attuata con particolare attenzione per non stimolare potenzialmente di fitopatologie di vario genere,

impegna il Governo

a prevedere misure di garanzia, nell'attuazione di progetti che applichino i principi di salvaguardia della biodiversità con riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, nei boschi di proprietà pubblica dove vi sia il rilascio di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito, affinché questo avvenga in quantità e con distribuzioni adeguate tali da non generare o accentuare problemi fitosanitari.
9/2267/111Bitonci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    l'articolo 4-bis, al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese, istituisce nello stato di previsione del Ministro delle politiche agricole, un fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali;
    per favorire la tutela ambientale e paesaggistica e contrastare il dissesto idrogeologico, non sono sufficienti la messa in sicurezza, la manutenzione del suolo e il rimboschimento, bensì è necessaria anche una buona gestione forestale con interventi di silvicoltura,

impegna il Governo

a diffondere i principi di buona gestione forestale ed azioni silvicolturali mirate alla tutela ambientale e paesaggistica tramite il coinvolgimento degli enti locali e degli enti di usi civici.
9/2267/112Loss, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    l'articolo 4-ter istituisce nel territorio di ciascun parco nazionale la Zona economica ambientale (Zea), all'interno della quale sono previste, nel limite delle risorse disponibili, forme di sostegno ad imprese nuove o esistenti impegnate in programmi o investimenti compatibili con l'ambiente e che rispettano determinati requisiti;
    ogni Parco nazionale possiede già un Piano del Parco dove viene individuata una precisa zonazione del territorio Parco che prevede: Zone A – Aree di riserva integrale; Zone B – Aree di riserva generale orientata; Zone C – Aree di protezione; Zone D – Aree antropizzate e di promozione economica e sociale;
    in particolare, le Zone D sono suddivise in ulteriori tre ambiti, la cui delimitazione e la cui disciplina è individuata in sede di intesa tra Ente Parco e Comuni: Sottozone D1 che individuano il tessuto storico consolidato; Sottozone D2 che individuano le aree edificate o edificabili da consolidare; Sottozone D3 che individuano tutte le altre aree in cui occorre prevedere interventi di recupero urbanistico, riqualificazione ambientale, risanamento o bonifica di siti degradati, insediamenti turistici, produttivi con carattere artigianale, agricolo o zootecnico, campeggi o aree attrezzate, impianti sportivi, impianti e/o attrezzature per servizi di livello urbano; Per questo le Zone economiche ambientali (Zea), in pratica esistono già, ovvero si collocano in maniera perfetta nelle aree D,

impegna il Governo

a coinvolgere gli enti parco nella costituzione delle ZEA all'interno delle zone D (Aree antropizzate e di promozione economica e sociale) individuate dal Piano del Parco.
9/2267/113Di Muro, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    l'articolo 7 riconosce, in via sperimentale, al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato e di media e grande struttura che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di detergenti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina o per l'apertura di nuovi negozi che prevedono esclusivamente la vendita di prodotti sfusi. Al cliente è riconosciuta la possibilità di utilizzare propri contenitori purché riutilizzabili, puliti e idonei all'uso alimentare; il contributo a fondo perduto previsto per incentivare la vendita di prodotti alimentari sfusi previsto per la grande distribuzione dovrebbe essere indirizzato anche ai piccoli commercianti, in particolare quelli delle aree rurali e marginali, che con la loro attività contrastano il fenomeno dello spopolamento, contribuendo in tal modo anche a fare fronte ai cambiamenti climatici;
    la norma all'esame non tiene in considerazione la deperibilità degli alimenti, come ad esempio latte, burro, yogurt, frutta, verdura. L'uso dei contenitori per i prodotti alimentari sfusi o alla spina deve garantire le condizioni ottimali in tutte le fasi del prodotto dalla produzione alla consumazione;
    dal momento che la norma è stata comunque estesa anche ai prodotti alimentari, diventa auspicabile estendere le misure contenute nel suddetto articolo 7 anche alle imprese agricole che vendono direttamente i loro prodotti perché questo risponderebbe pienamente all'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti e di contenimento degli effetti climalteranti che hanno ispirato la norma all'esame,

impegna il Governo

ad estendere, in un prossimo provvedimento anche di natura legislativa, le misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina, di cui all'articolo 7, anche alle imprese agricole che vendono direttamente in azienda i prodotti da esse stesse realizzati, con l'inserimento dei prodotti agricoli tra le categorie beneficiarie dell'intervento.
9/2267/114Marchetti, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    l'articolo 7 introduce un contributo a fondo perduto per gli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura che allestiscono spazi per la vendita ai consumatori di prodotti sfusi e alla spina, sia di tipo alimentare sia detergenti;
    il beneficio è concesso a condizione che il contenitore offerto dall'esercente sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti;
    inoltre, possano essere utilizzati contenitori di proprietà del cliente purché riutilizzabili, puliti e idonei all'uso alimentare. Inoltre, l'esercente può rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei. La norma ha lo scopo di evitare responsabilità (anche penali) del commerciante;
    al comma 1, la dicitura «prodotti sfusi» risulta eccessivamente generica e imprecisa, al fine della messa in pratica dell'articolo. Inoltre, sarebbe necessaria maggiore chiarezza sulla parte finale del comma, in merito al contenitore riutilizzabile e ai materiali a contatto con alimenti;
    gli alimenti deperibili, sono quelli considerati a bassa durata di conservazione, come ad esempio, latte fresco, burro, yogurt, frutta, verdura, etc., e dunque per preservare i cibi deperibili è necessario conservarli in contenitori che garantiscono condizione ottimali in tutte le fasi del prodotto dalla produzione alla consumazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa la fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una modifica che escluda dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 alcuni dei prodotti alimentari che sono facilmente deperibili.
9/2267/115Racchella, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    l'articolo 7 riconosce, in via sperimentale, al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato e di media e grande struttura che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di detergenti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina o per l'apertura di nuovi negozi che prevedono esclusivamente la vendita di prodotti sfusi;
    la pesca è un settore sempre più orientato all'ambiente e al rispetto dei valori di sostenibilità ambientale e lo dimostrano le scelte degli operatori del settore che mirano a ridurre sprechi e a dedicare sempre più attenzione alle tematiche ambientali;
    ogni anno nel settore ittico italiano circa 10 milioni di cassette in polistirolo devono infatti essere smaltite e conferite nella raccolta rifiuti indifferenziata, con alti costi economici e un elevato livello di inquinamento per l'ambiente;
    è stato quindi necessario individuare un materiale alternativo al polistirolo per realizzare le cassette destinate alla conservazione del pesce totalmente realizzato con materie prime naturali biodegradabili, più adatto a questo specifico utilizzo;
    si tratta di prodotti che esistono già sul mercato ma non vengono preferiti dai pescatori a causa del maggior costo, parliamo di un valore doppio rispetto a quelle in polistirolo. Ma se si calcolano i costi del trasporto necessario al conferimento delle cassette di polistirolo alla discarica e quelli relativi al loro smaltimento si fa presto a stabilire che il maggior costo iniziale delle cassette biodegradabili viene coperto dal risparmio che se ne ricava utilizzandole e riciclandole;
    sarebbe necessario sostituire le 10 milioni di cassette in polistirolo utilizzate in tutta Italia, con un materiale bioplastico alternativo, il Polypla, 100 per cento biodegradabile e riciclabile. Questo in termini di impatto ambientale è una scelta auspicabile perché una volta esaurita la loro funzione, le cassette potranno essere riutilizzate dando vita a un ciclo virtuoso,

impegna il Governo

a prevedere misure volte a ridurre il prezzo di vendita delle cassette biodegradabili e compostabili utilizzate dalle imprese della pesca per i prodotti ittici, anche prevedendo un credito d'imposta per il venditore nella misura pari al minor introito corrispondente al volume di vendite effettuate da portare in compensazione;
9/2267/116Foscolo, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    il settore del florovivaismo è un settore moderno, innovativo, che punta alla sostenibilità ed alla qualità della vita, che fa bene all'ambiente;
    il decreto-legge all'esame come anche la Legge di Bilancio 2020 non prevedono una proroga di questa importantissima disposizione che per i cittadini è un'occasione per piantare alberi, rinnovare giardini e terrazzi, scegliendo soprattutto prodotti dei florovivaisti italiani andando così anche ad influire positivamente sulla crisi climatica e rendere le nostre città più verdi e più inclusive;
    è importante rifinanziare un intervento innovativo che aiuta a far crescere il verde privato con un impatto positivo anche sull'ecosistema e sul contrasto dei cambiamenti climatici, oltre che sulle imprese florovivaistiche nazionali;
    infatti, senza proroga scadrà a fine anno il cosiddetto «bonus verde» che prevede attualmente una detrazione ai fini Irpef nella misura del 36 per cento delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni (giardini, terrazze), per la realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili;
    è necessario, quindi, riconfermare il bonus verde per favorire la diffusione di parchi, giardini e terrazzi in città capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello di inquinamento in quanto si tratta di una misura utile a qualificare le aree urbane e nella lotta allo smog;
    si deve dare continuità a uno strumento – già operativo nel 2018 e nel 2019 – che ha permesso di far crescere il verde privato, in giardini, terrazzi e balconi, con un positivo effetto a favore delle imprese vivaistiche e della manutenzione del verde, ma anche dell'ecosistema e del contrasto dei cambiamenti climatici;
    si parla tanto di ambiente, della necessità di impiantare 60 milioni di alberi, di aumentare il verde per mitigare i cambiamenti climatici, per aumentare il contrasto alle emissioni di CO2 e poi, alla prova dei fatti, un provvedimento fiscale che va in questa direzione, che sta portando risultati importanti, rischia di essere dismesso,

impegna il Governo

a prevedere urgentemente una proroga del bonus verde, ritenuta una misura importantissima per un settore strategico del nostro Made in italy, che vale 2,7 miliardi di euro e nel quale sono impegnate nella coltivazione oltre 2.000 specie vegetali, e soprattutto poiché si tratta di uno strumento utile a qualificare le aree urbane e anche a ridurre l'impatto degli inquinanti nelle città.
9/2267/117Caffaratto, Liuni, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    in materia di ambiente, le iniziative volte alla sostenibilità ambientale e alla lotta al cambiamento climatico vengono realizzate attraverso l'adozione di un piano di breve periodo che, in primo luogo, contempla l'introduzione di tasse a carico del sistema produttivo italiano;
    un piano strutturato di interventi dovrebbe avere una visione di più ampio respiro che sappia coniugare la necessità di un maggiore impegno a sostegno dell'ambiente con la realtà industriale del Paese, anche incentivando quei settori economici dall'alto potenziale innovativo e sostenibile;
    nel mondo della bioedilizia, l'evoluzione tecnologica ha portato alla progettazione, alla realizzazione ed installazione di case con strutture portanti in legno che sono in grado di produrre elevati benefici in termini di sostenibilità ambientale, con riguardo alla conservazione dell'ambiente naturale, dallo smaltimento dei rifiuti al risparmio dell'energia, ed al miglioramento della qualità della vita;
    in questi anni di crisi per il settore delle costruzioni, l'edilizia in legno è riuscita, non solo a crescere in controtendenza, guadagnando quote di mercato, ma anche ad affermarsi all'estero, sfruttando il riconoscimento e la forza del Made in Italy;
    l'Italia è infatti al quarto posto in Europa per la produzione di edifici prefabbricati in legno, con un valore della produzione che, tra il 2016 e il 2017, ha raggiunto i 700 milioni di euro di fatturato; circa sette case su 100 vengono costruite in bioedilizia;
    sarebbe pertanto auspicabile il riconoscimento di specifici incentivi legati alla sostenibilità edilizia in legno e alla possibilità di attivare filiere corte di lavorazione della materia prima locale, con indubbi benefici in termini di produzione di valore aggiunto per il territorio, specie nelle aree di montagna,

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative volte ad incentivare l'utilizzo delle tecnologie riferite alla progettazione, realizzazione ed installazione di edifici con strutture portanti in legno da filiera corta al fine di aumentarne le potenzialità in termini di benefici diretti sull'ambiente, garantendo al contempo uno sviluppo urbano maggiormente sostenibile.
9/2267/118Manzato, Bubisutti, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    in materia di ambiente, le iniziative volte alla sostenibilità ambientale e alla lotta al cambiamento climatico vengono realizzate attraverso l'adozione di un piano di breve periodo che, in primo luogo, contempla l'introduzione di tasse a carico del sistema produttivo italiano;
    un piano strutturato di interventi dovrebbe avere una visione di più ampio respiro che sappia coniugare la necessità di un maggiore impegno a sostegno dell'ambiente con la realtà industriale del Paese, anche incentivando quei settori economici dall'alto potenziale innovativo e sostenibile;
    nel mondo della bioedilizia, l'evoluzione tecnologica ha portato alla progettazione, alla realizzazione ed installazione di case con strutture portanti in legno che sono in grado di produrre elevati benefici in termini di sostenibilità ambientale, con riguardo alla conservazione dell'ambiente naturale, dallo smaltimento dei rifiuti al risparmio dell'energia, ed al miglioramento della qualità della vita;
    in questi anni di crisi per il settore delle costruzioni, l'edilizia in legno è riuscita, non solo a crescere in controtendenza, guadagnando quote di mercato, ma anche ad affermarsi all'estero, sfruttando il riconoscimento e la forza del Made in Italy;
    l'Italia è infatti al quarto posto in Europa per la produzione di edifici prefabbricati in legno, con un valore della produzione che, tra il 2016 e il 2017, ha raggiunto i 700 milioni di euro di fatturato; circa sette case su 100 vengono costruite in bioedilizia;
    sarebbe pertanto auspicabile il riconoscimento di specifici incentivi legati alla sostenibilità edilizia in legno e alla possibilità di attivare filiere corte di lavorazione della materia prima locale, con indubbi benefici in termini di produzione di valore aggiunto per il territorio, specie nelle aree di montagna,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le più opportune iniziative volte ad incentivare l'utilizzo delle tecnologie riferite alla progettazione, realizzazione ed installazione di edifici con strutture portanti in legno da filiera corta al fine di aumentarne le potenzialità in termini di benefici diretti sull'ambiente, garantendo al contempo uno sviluppo urbano maggiormente sostenibile.
9/2267/118. (Testo modificato nel corso della seduta) Manzato, Bubisutti, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    la diffusione del batterio Xylella fastidiosa che da anni colpisce gli ulivi della Puglia e del Salente, ha assunto dimensioni molto gravi ed estremamente preoccupanti, in quanto ormai sono compromessi oltre 10 milioni di alberi di ulivo, con conseguenze drammatiche sul piano economico, ambientale, agricolo e paesaggistico;
    la distruzione di questo patrimonio non ha ripercussioni solamente sul settore agricolo ma anche sul paesaggio e l'ambiente di quella zona, questo perché venendo a mancare un considerevole numero di piante l'azione di consumo di CO2, operata naturalmente dalla flora, risulterebbe notevolmente pregiudicata;
    è indispensabile operare urgentemente ad una ricostruzione del patrimonio olivicolo della Puglia e del Salento non solo ai fini produttivi ma anche ai fini della qualità dell'ambientale e della biodiversità e dell'intero ecosistema Salentino;
    è doveroso evitare le inevitabili ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente e il grave impatto economico ed occupazionale che questa prolungata situazione ha determinato, nonché intervenire per proteggere un patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale che rappresenta una preziosa e importante risorsa per il nostro Paese;
    nel bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 131, del 14 novembre 2019, è stata pubblicata l'approvazione del protocollo d'intesa tra la Regione Puglia, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero per i beni culturali, con cui si riconosce la possibilità di procedere al ripristino dell'oliveto danneggiato, anche in deroga ai vincoli paesaggistici, in maniera più semplice e senza ulteriore aggravio burocratico;
    sarebbe opportuno, quanto prima, anche tramite provvedimenti di natura legislativa, dare seguito a quanto stabilito dal suddetto protocollo prevedendo altresì che i reimpianti possano interessare anche altre specie arboree, come ad esempio il mandorlo, il fico o altre idonee, affinché non si ripresentino le condizioni attuali ovvero di una monocoltura con il rischio che un virus alieno azzeri nuovamente il patrimonio produttivo di un intero territorio con le relative conseguenze sull'economia, il paesaggio e l'ambiente,

impegna il Governo

al fine di affrontare rapidamente e senza ulteriori ritardi e di salvaguardare l'aspetto paesaggistico, ambientale e produttivo, dei territori colpiti dalla Xylella fastidiosa, ad intervenire con un provvedimento di natura legislativa, il quale preveda l'impianto, in deroga alle vigenti disposizioni, di piante tolleranti o resistenti od anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate affinché sia gli imprenditori agricoli che i privati cittadini possano operare per la ricostruzione del paesaggio e dell'ecosistema agricolo e ambientale Salentino.
9/2267/119Tarantino, Tateo, Sasso, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    a seguito del terremoto che ha colpito l'area centromeridionale del Paese transalpino, a circa 250 chilometri dal confine piemontese con l'Italia, l'Autorità francese per la sicurezza nucleare ha disposto la chiusura precauzionale di tre dei quattro reattori dell'impianto per effettuare alcuni controlli, di fatto azzerando l'approvvigionamento energetico dalla Francia e richiedendo ad Enel una reazione rapida per garantire sostentamento al sistema energetico nazionale;
    in particolare, si è resa necessaria l'applicazione del protocollo di emergenza che prevede la riaccensione dell'impianto Enel di La Spezia per sopperire al fabbisogno italiano e scongiurare il rischio di un blocco nel sistema elettrico nazionale;
    la centrale di Melara (nota come «centrale Eugenio Montale»), ferma dalla scorsa primavera, è rientrata in produzione l'11 novembre 2019 e tale emergenza, in un momento molto delicato per il futuro dell'area e nell'attuale condizione di debolezza del sistema elettrico italiano, ha riacceso la polemica sull'effettiva possibilità che Terna autorizzi l'uscita dal carbone entro il 1o gennaio del 2021 per la centrale spezzina; la città di La Spezia e la sua intera provincia hanno pagato per anni le pesanti conseguenze, in termini di ambiente e salute, della centrale a carbone di Melara e non potrebbero sopportare un'ulteriore proroga del termine di chiusura dell'impianto già fissato per 1o gennaio del 2021,

impegna il Governo

al fine di aderire all'obbiettivo cardine della Strategia Energetica Nazionale, approvata il 10 novembre 2017 dai Ministeri dello Sviluppo economico e dell'ambiente e permettere la cessazione graduale delle centrali a carbone sul territorio italiano entro il 31 dicembre 2025, prevedere la definitiva dismissione dell'impianto della Centrale di Melara (nota come Eugenio Montale) di La Spezia-Vallegrande, entro il 1o gennaio 2021, e bloccare il progetto di eventuale sua riconversione a gas, garantendo comunque la salvaguardia dell'attuale dotazione occupazionale, all'interno degli impianti aziendali, nell'ambito territoriale.
9/2267/120Viviani, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gagliardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    si assiste da anni, con un costante aumento di intensità del fenomeno, al proliferare di specie aliene – cosiddette «specie esotiche invasive» – la cui introduzione determina danni ingenti sia dal punto di vista della difesa dei territori e della biodiversità che da quello economico, con rilevantissime ricadute sulla produzione agricola nazionale;
    le variazioni climatiche consolidate e lo sviluppo globale degli scambi commerciali hanno contemporaneamente portato a una diffusione senza precedenti di parassiti alieni, mai visti prima nelle nostre regioni, e nei confronti dei quali abbiamo poche difese: insetti infestanti o portatori di gravi infezioni per le nostre coltivazioni;
    negli ultimi venti anni è sparita quasi una pianta da frutto su quattro, fra mele, pere, pesche, albicocche e altri frutti con un gravissimo danno produttivo ed ambientale per il ruolo che svolgono nella mitigazione del clima anche ripulendo l'aria dall'anidride carbonica e dalle sostanze inquinanti;
    un danno economico ed occupazionale rilevante per il Sistema Paese, ma che colpisce anche l'ambiente, poiché con la scomparsa dei frutteti viene a mancare il prezioso ruolo di contrasto dell'inquinamento e del cambiamento climatico svolto proprio dalle piante;
    la superficie italiana destinata a colture legnose (frutteti, vigneti, ecc.) è di circa 2.5 milioni di ettari, che corrispondono al 25 per cento della superficie boschiva italiana. Non a caso recenti studi hanno sottolineato il ruolo positivo della frutticoltura nella tutela dell'ambiente. Un ettaro di frutteto in produzione è in grado di catturare 20 mila kg di anidride carbonica (CO2) all'anno e abbassando la temperatura dell'ambiente circostante;
    oltre il maltempo, la frutticoltura sta pagando anche il conto pesante dei danni provocati dalla cimice asiatica (Halyomorpha Halys), solo l'ultima specie aliena delle tante arrivate in Italia;
    da molto tempo, le regioni Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Lombardia, Toscana, Lazio, Campania e Piemonte sono colpite dall'invasione della Cimice Asiatica, proveniente dall'Est asiatico, che sta determinando una vera e propria situazione di emergenza;
    nella sua proliferazione, la cimice asiatica non ha trovato fattori naturali di contrasto: non risultano specie antagoniste e non si conoscono strumenti di contenimento chimici o meccanici validi, in quanto anche interventi con prodotti insetticidi non riescono ad ottenere risultati per la grande mobilità di questo insetto che si sposta facilmente da una coltura a un'altra;
    tutte le evidenze tecnico-scientifiche confermano come il ricorso a pesticidi e altre sostanze chimiche si sia rivelato di fatto inefficace per fronteggiare l'invasione di questo insetto, come anche l'impiego di insetti antagonisti autoctoni, in particolare imenotteri (vespe);
    viceversa, a seguito di un'ampia attività di sperimentazione in laboratorio, lo strumento più efficace di contrasto è risultato essere quello di contrapporre alla cimice asiatica il suo antagonista naturale, la cosiddetta «vespa samurai» (Trissolcus japonicus), anch'essa originaria dell'Estremo Oriente;
    tale operazione di lotta biologica, già intrapresa con successo in altri Paesi alle prese con il medesimo problema, non poteva finora essere fatta in Italia a causa della normativa che aveva recepito in Italia, in termini molto restrittivi e cautelativi, la direttiva 92/43/CEE «direttiva habitat»;
    l'articolo 12 del decreto 357/1997, nella versione precedente a quella attualmente in vigore, vietava infatti tassativamente l'introduzione in Italia di specie e popolazioni non autoctone, per qualsiasi fine, senza prevedere deroghe finalizzate alla lotta biologica, così privando l'Italia di uno dei più importanti strumenti di contrasto alla diffusione di specie esotiche invasive, che si basa appunto sull'utilizzo di antagonisti naturali;
    il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102, ha modificato l'articolo 12 del suddetto decreto consentendo, quindi, anche in Italia, in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico, di derogare al divieto di introduzione di specie o popolazioni non autoctone, seppur non prima di aver valutato studi scientifici che dimostrino l'assenza di effetti negativi sull'ambiente;
    la procedura prevista dal modificato articolo 12, che mira giustamente a prevenire qualsiasi eventuale effetto negativo derivante dall'immissione degli organismi non autoctoni, rischia però di allungare eccessivamente i tempi per l'avvio concreto delle sperimentazioni in campo della «vespa samurai», che quindi non potrebbe svolgere la sua azione di contrasto alla cimice asiatica, con grave danno per le coltivazioni interessate da questo flagello e anche per l'ambiente,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza il decreto ministeriale previsto dal nuovo articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 (modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102) volto a fissare i criteri per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone nel territorio italiano, al fine di consentire, nei tempi più rapidi possibili, e ottenute le necessarie autorizzazioni, il lancio e la diffusione nell'ambiente del parassitoide esotico detto vespa samurai.
9/2267/121Tomasi, Cavandoli, Murelli, Golinelli, Piastra, Tonelli, Zoffili, Cestari, Morrone, Raffaelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po, con sede a Parma, è un ente pubblico interregionale costituito nel 2003 allo scopo di subentrare nelle funzioni del Magistrato per il Po (organo statale creato nel 1956), dopo la soppressione di quest'ultimo a seguito del trasferimento alle regioni, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, delle competenze in materia di difesa del suolo;
    nell'ambito del bacino del fiume Po, il reticolo idrografico di competenza di AIPO comprende, oltre al grande fiume padano, anche la maggior parte dei suoi affluenti. Qualche numero può contribuire a dare un'idea delle dimensioni del bacino di competenza: estensione del bacino: circa 74.000 km2; lunghezza delle arginature sull'intero bacino: circa 3.600 km; numero casse di laminazione di competenza di AIPO al 2015: 9 (altre sono in fase di realizzazione); estensione aree protette: 517.000 ha (26 per cento delle aree protette in Italia); numero di Comuni del bacino: 3210; popolazione residente: circa 16 milioni;
    la funzionalità delle opere di difesa idraulica del reticolo (rilevati arginali, casse di espansione/laminazione, chiaviche, ecc.) sono oggetto dell'attività di polizia idraulica e di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte AIPO, che provvede, inoltre, in collaborazione con altri enti, alla previsione ed alla comunicazione dei fenomeni di piena, attivando, nel caso di superamento di determinati livelli idrometrici, il «Servizio di piena», consistente nella vigilanza h24 degli ambiti fluviali a rischio, in modo da intervenire tempestivamente sulle opere di difesa idraulica per prevenire o contrastare eventi calamitosi (rotture o sormonti arginali, fontanazzi, ecc.);
    durante i periodi emergenziali, AIPO opera in stretta sinergia con il sistema della Protezione civile, regionale e locale, di cui ai sensi della Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004, riveste il ruolo di Centro di Competenza e di Presidio Territoriale Idraulico nonché, a seguito della Dir.P.C.M. 8 febbraio 2013, anche ai fini di svolgere la funzione di Centro previsionale per l'asta del fiume Po e di Segreteria tecnica dell'Unità di Comando e Controllo (UCC);
    tali funzioni sono svolte con una dotazione di personale di circa 280 unità e con un finanziamento annuo di 37 milioni di euro, erogato dallo Stato. Questo importo, quantificato nel 2003, all'epoca della costituzione di AIPO e mai aggiornato, rappresenta sostanzialmente la sua unica entrata e con essa è finanziata tutta l'attività ordinaria e le spese continuative. La realizzazione di nuove opere di difesa idraulica od il loro potenziamento sono finanziati, invece, con specifici trasferimenti in conto capitale, erogati di volta in volta dalle regioni istitutrici o dallo Stato o stanziati con provvedimenti straordinari adottati a seguito di calamità naturali;
    la particolare condizione di operatività di AIPO è ben descritta nel parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato in data 4 aprile 2008, prot. n. 42150 (prot. AIPO n. 15833 del 14 aprile 2008), secondo il quale AIPO non può essere ritenuto un ente locale, in quanto non riconducibile ad una delle puntuali fattispecie individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e pertanto non appare ad essa direttamente applicabile la relativa normativa in materia di assunzioni e di contenimento della spesa complessiva del personale;
    risulta sempre più difficile conciliare il rispetto dei limiti assunzionali con la mission di AIPO, in specie alla luce dell'aumento in frequenza ed intensità, complice il cambiamento climatico in atto, degli eventi emergenziali, basti ricordare, per restare agli ultimi anni, alla rotta arginale del fiume Secchia e la conseguente alluvione nel 2014 con ingentissimi danni (e un morto) nel modenese, l'esondazione del torrente Baganza a Parma sempre nel 2014, l'alluvione di Lentigione (RE) causata dal torrente Enza nel 2017, le pressoché annuali esondazioni del fiume Seveso ai danni della città di Milano e le frequenti alluvioni causate dai fiumi Tanaro e Bormida in Piemonte,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti di propria competenza atti a riconoscere all'Agenzia Interregionale per il fiume Po, ai fini di garantire il tempestivo ed efficace esercizio delle sue funzioni nell'ambito del bacino idrografico di competenza nonché per assicurare il necessario supporto e coordinamento operativo con le strutture della Protezione Civile nei casi di emergenza idraulica, di derogare al tetto del fondo per il trattamento accessorio previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, garantendo nel contempo il contenimento della spesa complessiva del personale entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
9/2267/122Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 rubricato «Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria» prevede, al comma 1, che al fine di realizzare a pieno gli obiettivi di cui alla direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria e contrastare i cambiamenti climatici, venga approvato il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e per il miglioramento della qualità dell'aria;
    il contrasto al fenomeno dell'innalzamento della temperatura del Pianeta e la mitigazione del conseguente mutamento climatico non può concretizzarsi in azioni singole e sporadiche, bensì necessita di un approccio sistemico e a livello mondiale;
    per il contrasto al mutamento climatico è sempre più necessario ed urgente per il nostro Paese operare scelte lungimiranti orientate al benessere delle nuove e future generazioni, senza tuttavia penalizzare le nostre imprese nei confronti dei partners europei e la concorrenza internazionale;
    alla conferenza sul clima di Parigi (COP21) del dicembre 2015, 195 Paesi hanno adottato il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale definendo un piano d'azione globale, volto a evitare cambiamenti climatici pericolosi limitando il riscaldamento globale al di sotto dei 2oC;
    l'Unione europea è stata la prima tra le maggiori economie a indicare il proprio contributo previsto al nuovo accordo. Inoltre, sta già adottando misure per attuare il suo obiettivo di ridurre le emissioni almeno del 40 per cento entro il 2030;
    l'Italia ha ratificato l'accordo globale sul clima di Parigi il 27 ottobre 2016 in previsione della COP 22 in Marocco,

impegna il Governo

fermo restando il Programma nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e la coerenza con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, a valutare l'opportunità, nell'ambito di un eventuale processo di riforma della normativa in materia di autorizzazioni ambientali, ad adottare provvedimenti, anche di natura normativa, che semplificano le procedure burocratico-amministrative, evitando, nel contempo, di penalizzare le nostre imprese nei confronti dei partners europei e la concorrenza internazionale.
9/2267/123Gobbato, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    in relazione alla direttiva 2008/50/CE l'Unione europea ha aperto nei confronti dell'Italia due procedure di infrazione legate al superamento, in alcune zone, dei valori limite di biossido di azoto (NO2) e di polveri sottili (PM10): la n. 2014/2147 e la n. 2015/2143;
    l'articolo 1 del presente disegno di legge disciplina l'approvazione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, delineandone i contenuti e definendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi fissati da esso;
    in particolare, il comma 1 stabilisce che il programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria sia approvato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e gli altri ministri interessati;
    il comma 2 reca l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di conformare le proprie attività al raggiungimento degli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico e al miglioramento della qualità dell'aria;
    presso la Presidenza del Consiglio dei ministri si prevede l'istituzione di un tavolo interministeriale che coordinerà il processo di redazione e implementazione della pianificazione strategica nazionale,

impegna il Governo

a coinvolgere nell'ambito dell'istituendo tavolo interministeriale, anche attraverso apposite audizioni, tutti i soggetti interessati dalle misure e dalle azioni del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria.
9/2267/124Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 1 è prevista l'approvazione di un Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, per individuare le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta è piena attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008;
    il comma 2 dell'articolo 1 reca l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di conformare le proprie attività al raggiungimento degli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico e al miglioramento della qualità dell'aria,

impegna il Governo

a promuovere accordi con le Regioni e Province autonome affinché tali enti territoriali adottino, un proprio Piano strategico regionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, che il Governo possa tenere conto ai fini dell'approvazione definitiva del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell'aria.
9/2267/125Belotti, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 prevede disposizioni dirette a limitare le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria, attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione e l'implementazione del servizio del trasporto scolastico con mezzi di trasporto «ibridi o elettrici»,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche di carattere normativo, diretti ad estendere la definizione dei mezzi di trasporto, includendo l'opportunità del rinnovo del parco auto per il trasporto scolastico con tutti i mezzi attualmente in commercio che presentano una minore impronta di carbonio complessivo.
9/2267/126Donina, Maccanti, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 1 è prevista l'approvazione di un Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell'aria per individuare le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008;
    il contrasto al fenomeno dell'innalzamento della temperatura del Pianeta e la mitigazione del conseguente mutamento climatico non può concretizzarsi in azioni singole e sporadiche, bensì necessita di un approccio sistemico;
    per il contrasto al mutamento climatico è sempre più necessario ed urgente operare scelte lungimiranti orientate al benessere delle nuove e future generazioni, senza tuttavia penalizzare le nostre imprese nei confronti dei partners europei e la concorrenza internazionale;
    alla conferenza sul clima di Parigi (COP21) del dicembre 2015, 195 paesi hanno adottato il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale definendo un piano d'azione globale, volto a evitare cambiamenti climatici pericolosi limitando il riscaldamento globale al di sotto dei 2oC;
    l'Unione europea è stata la prima tra le maggiori economie a indicare il proprio contributo previsto al nuovo accordo. Inoltre, sta già adottando misure per attuare il suo obiettivo di ridurre le emissioni almeno del 40 per cento entro il 2030;
    occorre pertanto promuovere lo sviluppo di energia da fonti rinnovabili, accelerare la transizione energetica e ridurre le emissioni di gas climalteranti allo scopo di raggiungere gli obiettivi europei,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato «Fondo preordinato al sostegno della produzione di energia elettrica proveniente da impianti alimentati con fonti rinnovabili» avente la finalità di favorire l'autoconsumo e lo scambio di prossimità dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.
9/2267/127Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 1 è prevista l'approvazione di un Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell'aria per individuare le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008;
    il contrasto al fenomeno dell'innalzamento della temperatura del Pianeta e la mitigazione del conseguente mutamento climatico non può concretizzarsi in azioni singole e sporadiche, bensì necessita di un approccio sistemico;
    per il contrasto al mutamento climatico è sempre più necessario ed urgente operare scelte lungimiranti orientate al benessere delle nuove e future generazioni, senza tuttavia penalizzare le nostre imprese nei confronti dei partners europei e la concorrenza internazionale;
    alla conferenza sul clima di Parigi (COP21) del dicembre 2015, 195 paesi hanno adottato il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale definendo un piano d'azione globale, volto a evitare cambiamenti climatici pericolosi limitando il riscaldamento globale al di sotto dei 2oC;
    l'Unione europea è stata la prima tra le maggiori economie a indicare il proprio contributo previsto al nuovo accordo. Inoltre, sta già adottando misure per attuare il suo obiettivo di ridurre le emissioni almeno del 40 per cento entro il 2030;
    occorre pertanto promuovere lo sviluppo di energia da fonti rinnovabili, accelerare la transizione energetica e ridurre le emissioni di gas climalteranti allo scopo di raggiungere gli obiettivi europei,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, dirette a prevedere appositi contributi per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica e di contatori di seconda generazione, da erogare in favore dei soggetti titolari di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati ad utenze domestiche.
9/2267/128Vallotto, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 1 è prevista l'approvazione di un Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell'aria per individuare le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008;
    il contrasto al fenomeno dell'innalzamento della temperatura del Pianeta e la mitigazione del conseguente mutamento climatico non può concretizzarsi in azioni singole e sporadiche, bensì necessita di un approccio sistemico;
    per il contrasto al mutamento climatico è sempre più necessario ed urgente operare scelte lungimiranti orientate al benessere delle nuove e future generazioni, senza tuttavia penalizzare le nostre imprese nei confronti dei partners europei e la concorrenza internazionale;
    alla conferenza sul clima di Parigi (COP21) del dicembre 2015, 195 paesi hanno adottato il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale definendo un piano d'azione globale, volto a evitare cambiamenti climatici pericolosi limitando il riscaldamento globale al di sotto dei 2oC;
    l'Unione europea è stata la prima tra le maggiori economie a indicare il proprio contributo previsto al nuovo accordo. Inoltre, sta già adottando misure per attuare il suo obiettivo di ridurre le emissioni almeno del 40 per cento entro il 2030;
    occorre pertanto promuovere lo sviluppo di energia da fonti rinnovabili, accelerare la transizione energetica e ridurre le emissioni di gas climalteranti allo scopo di raggiungere gli obiettivi europei,

impegna il Governo

compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, dirette a prevedere appositi contributi per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica e di contatori di seconda generazione, da erogare in favore dei soggetti titolari di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati ad utenze domestiche.
9/2267/128. (Testo modificato nel corso della seduta) Vallotto, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa.


   La Camera,
   premesso che:
    sulla base della carta costituzionale, un'adeguata attuazione dei principi generali della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD, Rio de Janeiro 1992) ratificata con la legge n. 124 del 14 febbraio 1994 ed in particolare dell'articolo 6 dovrà necessariamente avvenire attraverso una leale collaborazione tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome (Pubblica Amministrazione) di Trento e Bolzano in relazione alle specifiche competenze loro attribuite nei diversi ambiti tematici, attraverso la programmazione e la gestione delle attività nei principali settori che incidono sulla conservazione della natura;
    la Strategia nazionale della Biodiversità definisce le Aree protette come «uno degli strumenti fondamentali ed irrinunciabili per le strategie di conservazione della biodiversità e dei processi ecologici del Pianeta»;
    le Aree protette nazionali hanno svolto e svolgono nel nostro Paese, un riconosciuto ruolo strategico nella conservazione della biodiversità dove sono concentrate il maggior numero di «serbatoi» e laboratori per la conservazione del territorio, del paesaggio, degli ecosistemi, degli habitat e delle specie;
    le Aree protette assicurano, valorizzano e promuovono i benefici derivanti dai servizi ecosistemici; sono luoghi privilegiati per la promozione, la pratica e la diffusione della ricerca scientifica interdisciplinare, lo sviluppo di modalità di pianificazione integrata e di processi partecipativi per la gestione del territorio e lo sviluppo sostenibile;
    le foreste costituiscono un elemento sostanziale delle aree protette nazionali, e delle aree sottoposte a tutela per accordi o iniziative internazionali (aree Ramsar, siti NATURA2000). Tali aree nel loro insieme ricoprono circa il 10 per cento della superficie nazionale e includono più di un quarto della superficie forestale nazionale totale (28 per cento, Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi forestali di Carbonio – INFC2005), costituendo una fonte economica importante per la crescita e lo sviluppo locale e svolgendo un ruolo cruciale nel settore del turismo nazionale;
    l'impatto dei cambiamenti climatici sulle foreste italiane si sta traducendo in alterazioni dei tassi di crescita e della produttività, in cambiamenti nella composizione delle specie presenti e shift altitudinali e latitudinali degli habitat forestali con conseguente perdita locale di biodiversità, in aumento del rischio di incendio e di danni da insetti e patogeni, alterazione del ciclo dell'acqua e del carbonio;
    le Aree protette nazionali in cooperazione con i Comuni interessati dai Parchi stanno attuando un innovativo progetto del Ministero dell'ambiente, «Censimento progetti per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici», attraverso il quale le amministrazioni comunali potranno realizzare interventi di forestazione volti a dar vita ad aree verdi urbane di biodiversità. I Comuni dei Parchi intendono in questo modo offrire un ulteriore contributo per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, oltre che per frenare la perdita di biodiversità, compensare le emissioni di CO2, prevenire il dissesto idrogeologico e proteggere il suolo, migliorando la qualità dell'aria e la vivibilità degli insediamenti urbani, con particolare attenzione alle aree censite nel catasto comunale incendi boschivi,

impegna il Governo

nell'ambito delle campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole di cui all'articolo 1-ter, ad intensificare le azioni di «promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare» in collegamento con azioni dirette per «aree di rifugio per riadattarle agli ulteriori spostamenti/risalite delle specie animali e vegetali», come previste dalla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
9/2267/129Legnaioli, Maccanti, Donina, Capitanio, Valbusa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del decreto-legge in conversione disciplina la nomina e le attività dei Commissari unici per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue attuativi di determinate procedure di infrazione europea;
    sarebbe necessario, anche per evitare nuove infrazioni in sede europea, garantire a tutte le regioni, mediante la realizzazione degli opportuni impianti, la possibilità di una gestione differenziata dei rifiuti, dalla raccolta differenziata, al recupero di materia, alla termovalorizzazione per la produzione di energia, allo scopo di evitare, da una parte, le emissioni aggiuntive provocate dal traffico per il trasporto dei rifiuti e raggiungere, dall'altra parte, l'obiettivo di autosufficienza regionale,

impegna il Governo

a garantire a regioni e province autonome ogni sostegno possibile attraverso tutti gli opportuni interventi, affinché venga agevolata, assieme alla raccolta differenziata, anche la gestione differenziata dei rifiuti.
9/2267/130Andrea Crippa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    lo scopo principale del decreto-legge è quello di contrastare i cambiamenti climatici e dare avvio a un piano di sviluppo ecologico e sostenibile di medio-lungo periodo;
    l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge provvede a istituire una sezione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata «Informambiente» contenente una serie di dati ambientali territoriali, la cui comprensione è essenziale al fine di sviluppare una maggiore consapevolezza degli impatti ambientali provocati dalle attività dell'essere umano;
    l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità che riguarda 17 obiettivi comuni ai Paesi sottoscrittori;
    Il Green New Deal italiano rappresenta un punto di partenza per una concreta tutela dell'ambiente e della biodiversità;
    l'educazione allo sviluppo sostenibile è un obiettivo strategico per il presente e per il futuro del nostro Paese ed è legata alla conservazione delle risorse del Pianeta che ci ospita;
    la legge 20 agosto 2019, n. 92, introduce, all'articolo 3, la definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica finalizzata al raggiungimento di specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento;
    ai fini della redazione di tali linee guida si considerino determinanti alcune tematiche, tra cui l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e la tematica dell'educazione ambientale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambiento dell'adozione delle linee guida di cui all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, di prevedere l'utilizzo anche da parte del personale competente in materia di educazione ambientale, dei dati di cui alla sezione «Informambiente» istituita ai sensi dell'articolo 6 di cui al presente disegno di legge.
9/2267/131De Martini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge ha lo scopo di intensificare le iniziative e le azioni per la salvaguardia dell'ambiente e il contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici, ritenuti obiettivi ambiziosi, perseguiti anche a livello europeo;
    l'attuazione di tali obiettivi incide sul nostro sistema economico-produttivo, comportando, inevitabilmente, una serie di costi e di sfide anche a breve termine, per cui è importante coniugare misure di sostenibilità ambientale con efficaci e strutturali interventi di sostenibilità economico-sociale, anche prevedendo misure di contrasto all'importazione di prodotti da Paesi extra UE che non rispettano gli standard ambientali, salariali e di sicurezza vigenti in ambito europeo e che alterano la concorrenza, con effetti distorsivi;
    sarebbe opportuno oltre che necessario, dunque, accompagnare la fase di transizione in atto verso un'economia «più verde e più inclusiva» con politiche mirate di sostegno alle imprese e ai cittadini che dovranno nel tempo adattarsi alle nuove regole;
    la profonda trasformazione dell'economia e della società che l'Unione europea è chiamata ad intraprendere dovrà essere comunque realizzata secondo modalità che tengano conto delle situazioni nazionali e che siano eque dal punto di vista sociale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, a livello europeo, per promuovere l'introduzione di dazi su prodotti di importazione dai paesi extra UE che non rispecchiano gli standard di tutela ambientale (oltre che quelli salariali e di sicurezza sul lavoro) vigenti in ambito europeo, allo scopo di contrastare fenomeni di concorrenza sleale.
9/2267/132Parolo, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    sono condivisibili le iniziative, anche di carattere normativo, volta a «costruire» un Paese verde, equo, sociale e a contenuti impatti ambientali, adottando azioni specifiche per la salvaguardia dell'ambiente e il contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici;
    tali obiettivi sono estremamente ambiziosi, perseguiti anche a livello europeo, ma comportano, inevitabilmente, una serie di costi e di sfide anche a breve termine, per cui è importante coniugare misure di sostenibilità ambientale con efficaci e strutturali interventi di sostenibilità economico-sociale;
    sarebbe opportuno oltre che necessario, dunque, accompagnare la fase di transizione in atto verso un'economia «più verde e più inclusiva» con politiche mirate di sostegno alle imprese e ai cittadini che dovranno nel tempo adattarsi alle nuove regole; come viene evidenziato, la profonda trasformazione dell'economia e della società che l'Unione europea è chiamata ad intraprendere dovrà essere comunque realizzata «secondo modalità che tengano conto delle situazioni nazionali e che siano eque dal punto di vista sociale»;
    la recente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Direttiva (UE) 2019/904 sulla plastica monouso – Single Use Plastics, SUP), diretta a prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, crea una serie di impatti sull'economia industriale del nostro Paese;
    da quanto risulta, l'importazione extra UE di prodotti SUP (Single Use Plastics) è piuttosto marginale poiché la produzione è fortemente concentrata in Sud Europa (in particolare in Italia e Spagna); le stoviglie monouso in plastica per uso alimentare sono infatti prodotte principalmente in Italia con una concentrazione degli impianti in Emilia Romagna;
    il divieto di commercializzazione delle stoviglie monouso in plastica per uso alimentare determinerebbe, dunque, – soprattutto per il nostro Paese – un impatto significativamente negativo per le aziende produttrici di prodotti monouso in plastica nonché per le numerose imprese legate all'indotto; le disposizioni eccessivamente stringenti, peraltro, non consentono di predisporre e attuare un adeguato e tempestivo piano di riconversione e aggiornamento industriale nonché di riqualificazione professionale, per potersi adeguarsi alla nuova regolamentazione,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile, anche in sede europea, allo scopo di garantire un efficace sostegno economico-finanziario alle aziende produttrici di articoli monouso in plastica (Single Use Plastics), per la riconversione industriale e la riqualificazione professionale, e di assicurare tempi congrui ai fini dell'adeguamento alla nuova normativa europea citata in premessa.
9/2267/133Raffaelli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 4 e 4-bis contengono azioni per il consolidamento dei versanti delle nostre montagne e delle sponde dei fiumi e dei torrenti, anche attraverso la riforestazione, allo scopo di prevenire il dissesto idrogeologico e impedire le alluvioni che negli ultimi anni, a causa di un intensificarsi delle piogge torrenziali interessano sempre più frequentemente il nostro Paese;
    oltre alle attività di prevenzione occorre comunque garantire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione duramente colpita da alluvioni, dissesti idrogeologici e frane;
    nei giorni tra il 21 e il 22 ottobre 2019, il Piemonte è stato colpito da un'alluvione di straordinaria intensità, a causa delle precipitazioni persistenti e abbondanti, che hanno causato danni ingenti su buona parte del territorio regionale;
    l'evento ha prodotto conseguenze devastanti sull'economia, sulle infrastrutture pubbliche e private e sulle attività produttive e agricole dell'intera Regione e, in particolare, nella provincia di Alessandria,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di stanziare risorse finalizzate al ripristino urgente delle infrastrutture pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali del mese di ottobre, nella Regione Piemonte e in particolare nella provincia di Alessandria.
9/2267/134Molinari, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gribaudo.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 4 e 4-bis contengono azioni per il consolidamento dei versanti delle nostre montagne e delle sponde dei fiumi e dei torrenti, anche attraverso la riforestazione, allo scopo di prevenire il dissesto idrogeologico e impedire le alluvioni che negli ultimi anni, a causa di un intensificarsi delle piogge torrenziali interessano sempre più frequentemente il nostro Paese;
    oltre alle attività di prevenzione occorre comunque garantire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione duramente colpita da alluvioni, dissesti idrogeologici e frane;
    dalle prime ore di lunedì 21 ottobre una pioggia incessante ha colpito duramente, a più riprese con bombe d'acqua l'Oltrepò Pavese; nella provincia di Pavia è caduta in 20 ore la totalità di acqua che di solito cade in un mese; i pendolari hanno incontrato enormi disagi con tratte ferroviarie interrotte e bus sovraccarichi;
    l'acqua e il fango hanno travolto le piazze e le strade, insinuandosi nelle case e nella vita delle persone e lasciando indietro solo devastazione tra frane, sottopassi e cantine allagate, fognature saltate, black out elettrici, negozi e fabbriche e scuole chiuse, uffici e banche in tilt, piazze e strade lastricate di terra;
    sono stati registrati ingenti danni per privati cittadini, commercianti e imprese; molti campi sono stati invasi dall'acqua, sono stati segnalati allagamenti a stalle e capannoni e danni ai vigneti pregiatissimi della zona;
    la regione Lombardia ha formalizzato, in una lettera alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Protezione civile, la «richiesta di deliberazione dello stato di emergenza riguardante i fenomeni meteorologici avversi che hanno colpito il territorio della Lombardia dal 19 al 21 ottobre 2019»;
    le aree più colpite sono nelle province di Pavia, Sondrio, Bergamo, Lecco, Como, Cremona, Lodi e Milano. Gravi danni, in particolare, si sono registrati nell'Oltrepò pavese, nella zona compresa tra la provincia di Alessandria e il Lodigiano, con allagamenti diffusi e smottamenti che hanno determinato la chiusura di diverse strade provinciali e comunali isolando alcune frazioni;
    con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscali e per esigenze indifferibili, l'articolo 58-octies, che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, allo scopo di far fronte alle emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;
    non risulta compresa nelle provvidenze disposte dal Governo la regione Lombardia, già penalizzata dalla decisione della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento centrale della Protezione civile) di non concedere lo stato d'emergenza richiesto dalla stessa regione per gli ingenti danni causati dal maltempo del luglio e agosto scorso stimati a 207 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti per incrementare ulteriormente le risorse del fondo per le emergenze nazionali allo scopo di fronteggiare anche le emergenze da frane, alluvioni e disastri idrogeologici causati dal maltempo che a novembre scorso ha colpito la Regione Lombardia ed in particolare l'Oltrepò pavese.
9/2267/135Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 4 e 4-bis contengono azioni per il consolidamento dei versanti delle nostre montagne e delle sponde dei fiumi e dei torrenti, anche attraverso la riforestazione, allo scopo di prevenire il dissesto idrogeologico e impedire le alluvioni che negli ultimi anni, a causa di un intensificarsi delle piogge torrenziali interessano sempre più frequentemente il nostro Paese;
    oltre alle attività di prevenzione occorre comunque garantire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione duramente colpita da alluvioni, dissesti idrogeologici e frane;
    dalle prime ore di lunedì 21 ottobre una pioggia incessante ha colpito duramente, a più riprese con bombe d'acqua l'Oltrepò Pavese; nella provincia di Pavia è caduta in 20 ore la totalità di acqua che di solito cade in un mese; i pendolari hanno incontrato enormi disagi con tratte ferroviarie interrotte e bus sovraccarichi;
    l'acqua e il fango hanno travolto le piazze e le strade, insinuandosi nelle case e nella vita delle persone e lasciando indietro solo devastazione tra frane, sottopassi e cantine allagate, fognature saltate, black out elettrici, negozi e fabbriche e scuole chiuse, uffici e banche in tilt, piazze e strade lastricate di terra;
    sono stati registrati ingenti danni per privati cittadini, commercianti e imprese; molti campi sono stati invasi dall'acqua, sono stati segnalati allagamenti a stalle e capannoni e danni ai vigneti pregiatissimi della zona;
    la regione Lombardia ha formalizzato, in una lettera alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Protezione civile, la «richiesta di deliberazione dello stato di emergenza riguardante i fenomeni meteorologici avversi che hanno colpito il territorio della Lombardia dal 19 al 21 ottobre 2019»;
    le aree più colpite sono nelle province di Pavia, Sondrio, Bergamo, Lecco, Como, Cremona, Lodi e Milano. Gravi danni, in particolare, si sono registrati nell'Oltrepò pavese, nella zona compresa tra la provincia di Alessandria e il Lodigiano, con allagamenti diffusi e smottamenti che hanno determinato la chiusura di diverse strade provinciali e comunali isolando alcune frazioni;
    con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscali e per esigenze indifferibili, l'articolo 58-octies, che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, allo scopo di far fronte alle emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;
    non risulta compresa nelle provvidenze disposte dal Governo la regione Lombardia, già penalizzata dalla decisione della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento centrale della Protezione civile) di non concedere lo stato d'emergenza richiesto dalla stessa regione per gli ingenti danni causati dal maltempo del luglio e agosto scorso stimati a 207 milioni di euro,

impegna il Governo

compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, ad adottare gli opportuni provvedimenti per incrementare ulteriormente le risorse del fondo per le emergenze nazionali allo scopo di fronteggiare anche le emergenze da frane, alluvioni e disastri idrogeologici causati dal maltempo che a novembre scorso ha colpito la Regione Lombardia ed in particolare l'Oltrepò pavese.
9/2267/135. (Testo modificato nel corso della seduta) Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    la diffusione del batterio Xylella fastidiosa che da anni colpisce gli ulivi della Puglia e del Salente, ha assunto dimensioni molto gravi ed estremamente preoccupanti, in quanto ormai sono compromessi oltre 10 milioni di alberi di ulivo, con conseguenze drammatiche sul piano economico, ambientale, agricolo e paesaggistico; non essendo tutt'ora disponibile un protocollo efficace di cura delle piante infette, le strategie di lotta al batterio si basano essenzialmente sulla prevenzione e la lotta al vettore al fine di ridurre la diffusione/espansione delle infezioni;
    il decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» il comma 2, dell'articolo 4 concerne «istituzioni di zone economiche speciali» e «intende per ZES una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa»;
    l'articolo 4, comma 4 del medesimo decreto-legge dispone che: «Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
    l'articolo 5 del D.P.C.M. 25/01/2018, n. 12 «Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)», dispone che «Le proposte di istituzione di una ZES sono presentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3. Le proposte di istituzione di ZES interregionali sono presentate, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, con una proposta congiunta dei Presidenti delle regioni interessate, sentiti i sindaci delle aree interessate. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno può richiedere, ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, integrazioni o modifiche al Piano di sviluppo strategico»;
    secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) l'unico modo efficace per combattere il flagello da Xylella fastidiosa è eradicare gli ulivi infetti e ogni altro albero posto nel raggio di 100 metri da quello contagiato. Di recente, sulla base dei risultati ottenuti dai ricercatori dell'istituto per la protezione sostenibile delle piante (Ipsp) del Cnr di Bari nell'ambito del «Progetto Ponte», finanziato dall'Unione europea, sarebbe stato individuato un metodo per la rilevazione via aerea della Xylella fastidiosa prima della manifestazione dei sintomi;
    attraverso l'istituzione di una ZES nelle zone colpite dalla Xylella si applicherebbe una legislazione economica diversa e più vantaggiosa rispetto a quella prevista nel resto del Paese e nello specifico incentivi a beneficio delle aziende, che si traducono in agevolazioni fiscali/finanziarie e semplificazioni amministrative,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire una zona economica speciale (ZES) nelle zone colpite dalla Xylella che consenta di attivare strumenti di sostegno specifico per le aziende ricadenti nell'area delimitata, che stanno subendo in modo preponderante gli effetti e le conseguenze dell'emergenza.
9/2267/136Sasso, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4-quater prevede l'istituzione del Programma Italia Verde, in base al quale, ai fini dell'adesione ai programmi europei «Capitale europea verde» e «Foglia verde», viene assegnato annualmente il titolo di «Capitale verde d'Italia» ad una città italiana capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione. Si demanda la definizione di tale procedura di selezione ad un decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, previa intesa in sede di Conferenza unificata. La definizione della procedura di selezione è demandata ad un decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
    l'articolo prevede una copertura di 9 milioni di euro per il triennio 2020-2022, a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di stabilità 2016, e, pertanto a carico delle risorse del Ministero dell'ambiente per i programmi urgenti di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati;
    si tratta di risorse importantissime per garantire la maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
    in Italia esistono 50 siti nazionali contaminati (SIN) e lo Stato è ancora molto indietro nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei siti e delle relative falde idriche, anche per l'ammontare cospicuo delle risorse occorrenti;
    il Fondo per le bonifiche, oltre a finanziare la messa in sicurezza o bonifica dei siti, va anche a finanziare azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della Regione Campania e nei Comuni di Taranto, dove è presente Ulva con i noti problemi ambientali ed ecologici, e anche nel comune di Statte, dove da oltre venti anni è presente un deposito con rifiuti radioattivi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per reintegrare le risorse pari a 9 milioni di euro, utilizzate per il programma «Programma Italia Verde,» a valere sul Fondo per le bonifiche dei SIN di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di stabilità 2016, allo scopo di non compromettere i programmi delle bonifiche in corso di attuazione e garantire la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini dei territori da bonificare che da anni attendono il completamento della messa in sicurezza del proprio territorio.
9/2267/137Boldi, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4-quinquies prevede incentivi ai Comuni che installano eco-compattatori per la riduzione dei rifiuti in plastica, attraverso l'istituzione di uno specifico Fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica», nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione complessiva di 27 milioni di euro per il periodo 2019-2024. I comuni presentano – a valere sulla dotazione del programma sperimentale Mangiaplastica – i progetti al Ministero dell'ambiente finalizzati all'acquisto di eco-compattatori, per l'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle predette risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni centomila abitanti;
    la copertura dei 27 milioni è a carico delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di stabilità 2016, e, pertanto a carico delle risorse del Ministero dell'ambiente per i programmi urgenti di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati;
    si tratta di risorse importantissime per garantire la maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
    in Italia esistono 50 siti nazionali contaminati (SIN) e lo Stato è ancora molto indietro nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei siti e delle relative falde idriche, anche per l'ammontare cospicuo delle risorse occorrenti;
    il Fondo per le bonifiche, oltre a finanziare la messa in sicurezza o bonifica dei siti, va anche a finanziare azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della Regione Campania e nei Comuni di Taranto, dove è presente Ulva con i noti problemi ambientali ed ecologici, e anche nel comune di Statte, dove da oltre venti anni è presente un deposito con rifiuti radioattivi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per reintegrare le risorse pari a 27 milioni di euro, utilizzate per il programma «Mangiaplastica» a valere sul Fondo per le bonifiche dei SIN di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di stabilità 2016, allo scopo di non compromettere i programmi delle bonifiche in corso di attuazione e garantire la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini dei territori da bonificare che da anni attendono il completamento della messa in sicurezza del proprio territorio.
9/2267/138D'Eramo, Badole, Benvenuto, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
    valutato l'intervento normativo recato dall'articolo 4 del provvedimento, relativamente al programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane, come modificato dal Senato, che ha introdotto diversi commi aggiuntivi riguardanti, tra l'altro:
     1) novelle al Testo unico in materia forestale (D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34) volte a prevedere che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e a stabilire che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con i princìpi di salvaguardia della biodiversità, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito;
     2) la possibilità di affidare agli imprenditori agricoli, organizzati in forma singola o associata, le attività di rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali;
     3) il divieto, a decorrere dal 1o gennaio 2020, di incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo nelle aree interessate da elevata criticità idraulica;
    ritenuto fondamentale che il materiale naturalmente depositato nei letti dei fiumi e dei torrenti non sia considerato nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei casi in cui venisse rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica;
   considerato che, a tale fine, per il rilascio e l'ottenimento delle predette attività di rimozione, si può prevedere la presentazione di un apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio, prevedendo altresì che le regioni e le provincie autonome, con proprio provvedimento, disciplinino le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti non siano pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni,

impegna il Governo

ad adottare proprie iniziative normative atte a chiarire che il materiale naturalmente depositato nei letti dei fiumi e dei torrenti non venga classificato come rifiuto nei casi in cui sia rimosso per ragioni di sicurezza idraulica, secondo i suggerimenti esposti in premessa.
9/2267/139Murelli, Cavandoli, Raffaelli, Cestari, Golinelli, Morrone, Piastra, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Valbusa, Vallotto, Bond.


   La Camera,
    valutato l'intervento normativo recato dall'articolo 4 del provvedimento, come modificato dal Senato, e dell'articolo 4-bis, tesi a prevedere azioni di consolidamento delle nostre montagne e delle sponde dei fiumi e dei torrenti, anche tramite la riforestazione, nell'ottica di prevenire alluvioni e dissesto idrogeologico;
    ritenuto che per una capillare e continua manutenzione ordinaria e pulizia accurata dei versanti si necessita dell'utilizzo di tecniche e strumenti rapidi ed efficaci,

impegna il Governo

ad adottare proprie iniziative normative atte a consentire che ai fini della cura degli alvei dei fiumi e torrenti, le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale possano autorizzare il taglio della legna delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali anche con utilizzo di mezzi muniti di motore a scoppio, nonché le relative attività di recupero del legname.
9/2267/140Zoffili, Cavandoli, Murelli, Raffaelli, Cestari, Golinelli, Morrone, Piastra, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, denominato «Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile», è volto a incentivare il ricorso agli scuolabus a basse emissioni per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ricadenti nell'ambito dei comuni soggetti a procedura di infrazione in materia di qualità dell'aria, con l'intento di permettere il rinnovo del parco auto delle scuole;
    il blocco del traffico per i veicoli più inquinanti e la pericolosità degli autocaravan immatricolati da oltre 10 anni perché non dotati di dispositivi adeguati, più efficaci e moderni, penalizzano fortemente il settore di produzione e vendita di veicoli ricreazionali (camper) che potrebbe in breve tempo subire un'ulteriore significativa contrazione della domanda di mercato: in particolare, come rilevato dall'Associazione nazionale Operatori veicoli ricreazionali e Articoli per il campeggio (ASSOCAMP), dopo un'importante flessione delle vendite dal 2007 al 2014 – passate da più di 15.000 a 3.300 unità – negli ultimi due anni si è finalmente registrata un'inversione di tendenza con un incremento di vendite del 10 per cento circa per ciascun anno;
    attualmente è in circolazione un numero significativo di veicoli ricreazionali inquinanti (59.054 modelli euro 0, 33.577 modelli euro 1 e 40.566 modelli euro 2) e privi delle moderne dotazioni di sicurezza, pertanto sarebbe utile promuovere una nuova campagna di rottamazione dei mezzi più datati e di acquisto di nuovi veicoli ricreazionali, meno inquinanti, prevedendo, come già fatto nel 2016, un contributo governativo di 8.000 euro per ogni operazione. In questo modo si potrebbero ottenere risultati importanti anche in termini di rilancio di tutta la filiera del settore, a partire dai produttori di camper (APC) e dalla rete di vendita (Assocamp) fino agli utenti camperisti (Confedercampeggio),

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un incentivo per la rottamazione dei veicoli ricreazionali più datati e per l'acquisto di nuovi autocaravan al fine di dare vivacità all'intero comparto in un momento così difficile della nostra economia e togliere dalla circolazione i mezzi più inquinanti e meno sicuri, conseguendo in tal modo un triplice vantaggio per l'ambiente, la sicurezza stradale e per il sistema produttivo italiano.
9/2267/141Covolo, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede incentivi ai Comuni che installano eco-compattatori per la riduzione dei rifiuti in plastica, attraverso l'istituzione di uno specifico Fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica», nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione complessiva di 27 milioni di euro per il periodo 2019-2024;
    negli ultimi 10 anni in Italia i rifiuti totali prodotti sono passati da 155 a 164 min. di tonn. (+6 per cento) e il riciclo è cresciuto da 76 a 108 min. di tonn. (+42 per cento);
    molte filiere del riciclo hanno registrano ottime performance in questi anni, con dati positivi sia a livello europeo che italiano. I rifiuti di imballaggio, per esempio, hanno visto crescere del 27 per cento l'avvio a riciclo, passando da 6,7 a 8,5 min. di tonn. Il tasso di riciclo rispetto all'immesso al consumo è aumentato dal 55 per cento al 67 per cento, in linea col dato europeo e con i nuovi obiettivi del 65 per cento al 2025 e del 70 per cento al 2030. Rispetto alle principali economie europee (Germania, Francia, Spagna e Regno Unito) l'Italia si colloca al terzo posto, dopo Germania (71 per cento) e Spagna (70 per cento). Le singole filiere dei rifiuti di imballaggio in diversi casi hanno già superato gli obiettivi previsti per il 2025 e in alcuni anche quelli per il 2030;
    i tassi di riciclo delle singole filiere dei rifiuti d'imballaggio hanno raggiunto livelli di avanguardia: carta (81 per cento e terzo posto in Europa), vetro (76 per cento e terzo posto), plastica (45 per cento e terzo posto), legno (63 per cento, secondo posto), alluminio (80 per cento), acciaio (79 per cento);
    il nostro Paese sconta, invece, ancora un ritardo in termini di raccolta dei RAEE (42 per cento vs obiettivo del 65 per cento fissato per il 2019) e delle pile (42 per cento, ultimo posto tra le potenze europee) e per il reimpiego e riciclo dei veicoli fuori uso, cresciuto di un solo punto percentuale in 10 anni (dall'82 per cento all'83 per cento);
    a fronte di quantitativi di rifiuti pressoché stabili negli ultimi dieci anni in Italia si osserva, invece, una sempre maggiore mole di rifiuti veicolati verso le operazioni di recupero e quantità in calo avviate a smaltimento,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa per incentivare il riciclo dei rifiuti.
9/2267/142Maccanti, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede incentivi ai Comuni che installano eco-compattatori per la riduzione dei rifiuti in plastica, attraverso l'istituzione di uno specifico Fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica», nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione complessiva di 27 milioni di euro per il periodo 2019-2024;
    i RAEE sono i Rifiuti di Apparecchiature Elettroniche ed Elettriche e rappresentano la categoria di rifiuti in più rapido aumento a livello globale con un tasso di crescita del 3-5 per cento annuo, tre volte superiore ai rifiuti normali; Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, spesso, contengono sostanze inquinanti (come clorofluorocarburi) e sostanze tossiche (come il mercurio). Smaltire e riciclare correttamente i RAEE significa, quindi, ridurre i rischi per l'ambiente e per la salute umana e limitare lo spreco di materiali fondamentali per alcuni processi produttivi;
    sono 1.926 le tonnellate di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) raccolte sul territorio nazionale e avviate a riciclo da Ecolamp nel primo semestre del 2019, con un incremento dell'11 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno;
    il nostro Paese sconta ancora un ritardo in termini di raccolta dei RAEE (42 per cento vs obiettivo del 65 per cento fissato per il 2019) e delle pile (42 per cento, ultimo posto tra le potenze europee),

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, per incentivare il riciclaggio dei rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
9/2267/143Locatelli, Donina, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    la dimensione e l'anzianità del parco circolante del nostro Paese ha conseguenze critiche sull'ambiente e sulla sicurezza stradale dei cittadini;
    ad oggi, nello specifico, malgrado gli interventi già attuati, permangono nel Paese difficoltà strutturali che impediscono il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali;
    un intervento volto ad incentivare il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali avrebbe un forte ambientale e sociale dal momento che il settore dei trasporti su gomma svolge un ruolo di primaria importanza nel Paese, basti pensare che i dati Eurostat evidenziano che in Italia l'86,5 per cento della merce viaggia su gomma, contro il 76,4 per cento della media europea;
    sarebbe opportuno incentivare l'acquisto di veicoli commerciali usati ad emissioni ridotte per stimolare il rinnovo di questo settore anche attraverso un canale ulteriore, come quello dell'usato, e raggiungere differenti categorie di beneficiari;
    incentivare l'acquisto di veicoli usati ad emissioni ridotte migliorerebbe la qualità del mezzo sia per chi acquista un veicolo usato, liberandosi del proprio altamente inquinante, ma anche quello del venditore che tornerebbe sul mercato per dotarsi di un veicolo tecnologicamente ancora più avanzato e dalle emissioni ancora più ridotte;
    altri sistemi incentivanti a fronte di rottamazione stanno già dimostrando notevole efficacia,

impegna il Governo

in linea con la Strategia Energetica Nazionale, ad introdurre un sistema incentivante per l'acquisto di veicoli commerciali usati a fronte della rottamazione di un veicolo vetusto inquinante appartenente alla stessa categoria, al fine di ridurre l'impatto ambientale e sociale attualmente generato.
9/2267/144Giacometti, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    la dimensione e l'anzianità del parco circolante del nostro Paese ha conseguenze critiche sull'ambiente e sulla sicurezza stradale dei cittadini;
    ad oggi, nello specifico, malgrado gli interventi già attuati, permangono nel Paese difficoltà strutturali che impediscono il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali;
    un intervento volto ad incentivare il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali avrebbe un forte ambientale e sociale dal momento che il settore dei trasporti su gomma svolge un ruolo di primaria importanza nel Paese, basti pensare che i dati Eurostat evidenziano che in Italia l'86,5 per cento della merce viaggia su gomma, contro il 76,4 per cento della media europea;
    sarebbe opportuno incentivare l'acquisto di veicoli commerciali usati ad emissioni ridotte per stimolare il rinnovo di questo settore anche attraverso un canale ulteriore, come quello dell'usato, e raggiungere differenti categorie di beneficiari;
    incentivare l'acquisto di veicoli usati ad emissioni ridotte migliorerebbe la qualità del mezzo sia per chi acquista un veicolo usato, liberandosi del proprio altamente inquinante, ma anche quello del venditore che tornerebbe sul mercato per dotarsi di un veicolo tecnologicamente ancora più avanzato e dalle emissioni ancora più ridotte;
    altri sistemi incentivanti a fronte di rottamazione stanno già dimostrando notevole efficacia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in linea con la Strategia Energetica Nazionale, di introdurre un sistema incentivante per l'acquisto di veicoli commerciali usati a fronte della rottamazione di un veicolo vetusto inquinante appartenente alla stessa categoria, al fine di ridurre l'impatto ambientale e sociale attualmente generato.
9/2267/144. (Testo modificato nel corso della seduta) Giacometti, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, modificato dal Senato, disciplina l'approvazione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, delineandone i contenuti e definendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi fissati da esso. Istituisce inoltre un tavolo permanente interministeriale per l'emergenza climatica, specificandone la composizione e le funzioni;
    il Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC) è uno degli strumenti chiave richiesti dal c.d. pacchetto dell'UE sull'energia pulita, introdotto dalla Commissione europea nel novembre 2016 a completamento del progetto politico dell'Unione dell'energia, varato sempre dalla Commissione europea nel febbraio 2015;
    la lotta ai cambiamenti climatici è una delle principali sfide per l'umanità. Nel prossimo decennio, le tecnologie della Quarta Rivoluzione Industriale – in particolare il 5G, l'Internet of Things (IoT) e l'intelligenza Artificiale (Al) – forniranno strumenti essenziali per aumentare l'efficienza nell'economia e per prepararsi all'era del combustibile post fossile;
    per evitare che il riscaldamento globale superi i livelli di guardia, le emissioni globali di gas serra devono raggiungere il picco massimo entro il 2020, e successivamente diminuire della metà ogni decennio, che corrisponde a una riduzione annuale del 7 per cento come media globale;
    il settore ICT è già il più grande acquirente al mondo di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, è un attore importante dal lato della domanda;
    il dimezzamento delle emissioni è quindi effettivamente realizzabile per il tramite del settore della tecnologia digitale che è fondamentale per raggiungere l'obiettivo, sia attraverso la sua capacità di ridurre direttamente le emissioni, sia come fautore dell'azione per il clima,

impegna il Governo

a procedere senza indugio all'assunzione degli atti di competenza e comunque di ogni utile iniziativa volta a consentire la rimozione degli ostacoli ingiustificati allo sviluppo delle reti 5G, in particolare adottando iniziative, di semplificazione normativa più volte sollecitate anche dalle associazioni di categoria.
9/2267/145Tombolato, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, modificato dal Senato, disciplina l'approvazione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, delineandone i contenuti e definendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi fissati da esso. Istituisce inoltre un tavolo permanente interministeriale per l'emergenza climatica, specificandone la composizione e le funzioni;
    il Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC) è uno degli strumenti chiave richiesti dal c.d. pacchetto dell'UE sull'energia pulita, introdotto dalla Commissione europea nel novembre 2016 a completamento del progetto politico dell'Unione dell'energia, varato sempre dalla Commissione europea nel febbraio 2015;
    il comma 2 reca l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di conformare le proprie attività al raggiungimento degli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico e al miglioramento della qualità dell'aria;
    oggi non si può parlare di nuove tecnologie senza parlare anche di impatto ambientale. Ogni tecnologia in grado di portare benefici nella lotta al cambiamento climatico può definirsi future-proof e una di queste è proprio la fibra ottica;
    AGCOM ha introdotto una serie di bollini identificativi della composizione dei cavi di rete, assegnando il colore verde al marchio che identifica le reti interamente in fibra;
    a differenza delle cablature in rame, infatti, la realizzazione di una rete in fibra comporta l'emissione in atmosfera di molti meno agenti inquinanti e gas serra. Il cavo in fibra ottica, con i suoi filamenti estremamente flessibili e le elevate capacità conduttive, non presenta dispersioni e si rompe molto di rado. Più la tecnologia FTTH è diffusa, più essa si espande fin dentro le nostre case, più l'ambiente beneficia della sua sostenibilità,

impegna il Governo

a procedere senza indugio all'assunzione degli atti di competenza e comunque di ogni utile iniziativa volta a consentire la rimozione degli ostacoli ingiustificati allo sviluppo della banda ultra larga.
9/2267/146Zordan, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, modificato dal Senato, disciplina l'approvazione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, delineandone i contenuti e definendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi fissati da esso, istituisce inoltre un tavolo permanente interministeriale per l'emergenza climatica, specificandone la composizione e le funzioni;
    il Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC) è uno degli strumenti chiave richiesti dal c.d. pacchetto dell'UE sull'energia pulita, introdotto dalla Commissione europea nel novembre 2016 a completamento del progetto politico dell'Unione dell'energia, varato sempre dalla Commissione europea nel febbraio 2015;
    il comma 2 reca l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di conformare le proprie attività al raggiungimento degli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico e al miglioramento della qualità dell'aria;
    nel corso degli ultimi anni le tecnologie che permettono di effettuare la posa, l'esercizio e la manutenzione delle reti dei sottoservizi si sono molto evolute, permettendo una progressiva riduzione dell'impatto ambientale causato dai cantieri. Questo vale in particolare per le reti in fibra ottica, per la posa della quale esistono ormai diverse tecniche alternative al tradizionale scavo a cielo aperto: mini-trincea, trivellazione orizzontale controllata, infilaggio in infrastrutture di reti esistenti;
    come noto per la posa della fibra va privilegiato l'utilizzo di infrastrutture disponibili. In caso di indisponibilità di queste, «l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9»; il c.d. «Decreto scavi», emanato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 1o ottobre 2013, recante «Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali» ha previsto nel dettaglio le specifiche relative a posizionamento, profondità di scavo, modalità di ripristino per le diverse tecnologie di posa consentite,

impegna il Governo

a procedere senza indugio all'assunzione degli atti di competenza e comunque di ogni utile iniziativa volta a consentire la rimozione degli ostacoli ingiustificati alla posa in opera della rete in fibra ottica.
9/2267/147Caparvi, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1-ter, introdotto dal Senato, istituisce un fondo denominato «Programma #iosonoAmbiente», con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato ad avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole di ogni ordine e grado. L'oggetto di tali campagne nelle scuole è l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione su questioni ambientali, con particolare riguardo agli strumenti e alle azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
    la legge 20 agosto 2019 n. 92 prevede l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; a legge promossa dal gruppo Lega Salvini premier e poi condivisa in Commissione da tutte le forze politiche rispondeva in particolare all'urgenza di affrontare i temi dell'educazione alla legalità e alla cittadinanza digitale, colmando un vuoto formativo e soprattutto introducendo voto in pagella, monte ore e valutazione in sede di esame;
    in particolare in base all'articolo 2 della citata legge «a decorrere dal 1o settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate dalla scuola dell'infanzia»;
    il Ministro dell'istruzione ha deciso di non avviare la sperimentazione già nel corso di quest'anno scolastico ma di rinviare tutto all'anno scolastico 2020-2021,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa per non ritardare ulteriormente l'introduzione di questa fondamentale legge, sostenendo tutte le iniziative utile ad avviare una fase sperimentare prima dell'entrata in vigore della normativa.
9/2267/148Capitanio, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, modificato dal Senato, disciplina l'approvazione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, delineandone i contenuti e definendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi fissati da esso. Istituisce inoltre un tavolo permanente interministeriale per l'emergenza climatica, specificandone la composizione e le funzioni;
    il Piano Nazionale Integrato per (’Energia ed il Clima (PNIEC) è uno degli strumenti chiave richiesti dal c.d. pacchetto dell'UE sull'energia pulita, introdotto dalla Commissione europea nel novembre 2016 a completamento del progetto politico dell'Unione dell'energia, varato sempre dalla Commissione europea nel febbraio 2015;
    il comma 2 reca l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di conformare le proprie attività al raggiungimento degli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico e al miglioramento della qualità dell'aria;
    le tecnologie no-dig ovvero «senza scavo» permettono la posa in opera di tubazioni e cavi interrati o il recupero funzionale, parziale o totale, o la sostituzione di condotte interrate esistenti senza ricorrere agli scavi a cielo aperto (open trench/oper cut), evitando le manomissioni di superficie (strade, ferrovie, aeroporti, boschi, fiumi e canali, aree ad alto valore ambientale, piazze storiche, ecc.) eliminando così pesanti e negativi impatti sull'ambiente sia naturale che costruito, sul paesaggio, sulle strutture superficiali e sulle infrastrutture di trasporto;
    soluzioni che garantiscono una riduzione dei tempi di intervento e, conseguentemente, dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere. Inoltre, il ridotto materiale di scarto derivante dai lavori garantisce la massima tutela ambientale. Si parte da uno scavo e da lì si effettua una perforazione «orizzontale» nella quale, poi, si fa passare la tubazione necessaria;
    tra i vantaggi ottenuti di questa tecnologia, anche la possibilità di realizzare, in sinergia con il Comune e in concomitanza con le perforazioni, impianti di illuminazione pubblica. I lavori di Cisterna, grazie a un investimento di oltre 2 milioni di euro, hanno visto la posa in opera di una nuova condotta fognaria di 140 metri a una profondità di oltre 9 metri,

impegna il Governo

a procedere senza indugio all'assunzione degli atti di competenza e comunque di ogni utile iniziativa volta a consentire l'utilizzo della tecnologia no-dig.
9/2267/149Cantalamessa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, modificato dal Senato, istituisce un fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità», per finanziare un «bonus mobilità» per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale (possibilità introdotta nel corso dell'esame al Senato) e di biciclette anche a pedalata assistita, nonché progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale. La finalità è la riduzione delle emissioni climalteranti;
    una crescita economica basata sui principi della sostenibilità e dell'innovazione è una delle principali priorità del nostro Paese. Nel contesto globale attuale la lotta ai cambiamenti climatici e l'incentivo a politiche che salvaguardino le condizioni ambientali sono temi ormai imprescindibili nei processi legislativi e amministrativi. In tale contesto le città si definiscono come ambienti estremamente delicati, dove la necessità di abbassare le emissioni nocive dei motori endotermici dei veicoli, oltre che diminuire il traffico stesso, devono spingere il legislatore e le amministrazioni a convergere su politiche di incentivo verso tipologie di mobilità alternative, ambientalmente sostenibili e che permettano una riduzione dei volumi di traffico nelle strade in modo drastico;
    la mobilità elettrica, settore in forte evoluzione negli ultimi anni grazie al costante miglioramento tecnologico e all'introduzione nel mercato di veicoli innovativi a prezzi sempre più accessibili, rappresenta una reale possibilità per migliorare le condizioni ambientali generali delle città italiane e ridurre le emissioni di CO2;
    dallo scorso mese di luglio è in vigore il decreto del ministero dei Trasporti, il cosiddetto «Dm Micromobilità» che ha dato ai Comuni l'autorizzazione per avviare i test su strada degli e-scooter e di altri mezzi della micro mobilità come segway, hoverboard e monowheel,

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di inserire, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative, all'interno del Fondo Programma sperimentale buono mobilità anche i veicoli elettrici
9/2267/150Castiello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, modificato dal Senato, istituisce un fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità», per finanziare un «bonus mobilità» per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale (possibilità introdotta nel corso dell'esame al Senato) e di biciclette anche a pedalata assistita, nonché progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale. La finalità è la riduzione delle emissioni climalteranti;
    gli pneumatici ricostruiti chiamati anche gomme ricoperte sono da pochi anni sul mercato e rappresentano una scelta di acquisto «ecologica»;
    si tratta di copertoni che presentano un battistrada usurato, che è stato eliminato e sostituito da materiale nuovo. La ricostruzione è resa possibile dal fatto che la struttura portante ha vita mediamente più lunga del battistrada. Quando viene effettuata la sostituzione della parte esterna e dopo aver controllato centratura ed equilibratura, il pneumatico viene sottoposto a un processo di vulcanizzazione con il quale le parti vecchie e nuove si fondono tra loro;
    gli pneumatici rigenerati dei veicoli per il trasporto pesante possono subire questo procedimento fino a 3 volte e quelli degli aerei vengono rigenerati fino a 7 volte. Le gomme per automobili invece vengono ricostruite solo una volta;
    le gomme rigenerate devono superare gli stessi test delle gomme nuove per ottenere la certificazione europea indispensabile per essere vendute;
    i vantaggi ecologici che è possibile ottenere nel processo di ricostruzione di un pneumatico rispetto alla produzione di un pneumatico nuovo sono la riduzione del 70 per cento delle materie prime utilizzate e contenimento fino al 37 per cento delle emissioni di CO2,

impegna il Governo

a porre in essere ogni utile iniziativa volta a promuovere l'utilizzo di pneumatici ricostruiti.
9/2267/151Colmellere, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, modificato durante l'esame al Senato, autorizza la spesa di 20 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021) per il finanziamento di progetti sperimentali – presentati dai comuni con più di 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria – per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici;
    come noto attualmente il 75 per cento della popolazione dell'UE vive in aree urbane delle diverse forme e dimensioni (Eurostat, 2016), stima destinata a crescere in proiezione oltre l'80 per cento al 2050. In città inoltre avviene una fetta consistente dei viaggi quotidiani delle persone. Per l'Italia le rilevazioni dell'osservatorio Audimob calcolano che circa 2 spostamenti su 3 in un giorno feriale tipo hanno sia origine che destinazione all'interno del perimetro comunale;
    nonostante il successo di numerosi percorsi di aggregazione, l'Italia rimane un paese di piccoli comuni. Al 30 giugno 2018, secondo i dati Istat, i municipi con meno di 5 mila abitanti sono oltre 5.500, pari a quasi il 70 per cento del totale. In termini aggregati mettono insieme quasi 10 milioni di persone, più del 16 per cento della popolazione italiana;
    secondo un recente report dell'Anci, nei piccoli centri si vive bene: meno inquinamento, più fiducia nei rapporti sociali, costo della vita più basso, maggiore sicurezza. Eppure, lo stesso rapporto certifica il loro spopolamento, con quasi 74 mila abitanti in meno dal 2011 solo per i cambi di residenza: è evidente come le persone si spostino alla ricerca di maggiori opportunità e migliori servizi;
    la decisione di quindi di limitare ai soli comuni con più di cinquantamila abitanti la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico crea una grave disparità di trattamento anche all'interno di una stessa Regione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'ipotesi di estendere, nel primo provvedimento legislativo utile, l'implementazione della mobilità scolastica anche nei comuni con meno di 50 mila abitanti.
9/2267/152Morelli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane;
    il comma 1 prevede il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste);
    la legge individua dieci città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, a cui si aggiunge la città metropolitana di Roma capitale (articolo 1, comma 5, legge n. 56/2014);
    in Italia esiste un ormai trentennale sistema di ricerca su alberi e boschi in città e, più in generale, sull'ecologia e selvicoltura urbana nonché sulla progettazione e gestione del verde e dei paesaggi urbani. In questo caso la Scienza ha dialogato in modo convincente e proattivo con il mondo tecnico, con i decisori, con la società civile: la ricerca ha sviluppato alta tecnologia per comprendere il funzionamento ecologico dei nostri ecosistemi urbani, per chiarire ed approfondire le conoscenze sulle potenzialità di riduzione dell'inquinamento e di assorbimento della CO2 da parte della Foresta Urbana;
    la norma ricomprende solo le città metropolitane escludendo le città o i comuni di dimensioni ridotte che nella maggior parte dei casi ospitano all'interno del proprio territorio comunale grandi insediamenti industriali o comunque realtà produttive di importanti dimensioni rispetto a quelle del comune stesso,

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di estendere, nel primo provvedimento legislativo utile, il programma sperimentale di riforestazione, ricomprendendo anche i capoluoghi di provincia.
9/2267/153Moschioni, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
    valutate le finalità dei predetti articoli, tesi a prevedere, anche attraverso la riforestazione, azioni per il consolidamento dei versanti delle montagne e delle sponde dei fiumi e dei torrenti, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e impedire le alluvioni che, negli ultimi anni, a causa di un intensificarsi delle piogge torrenziali interessano sempre più frequentemente il nostro Paese;
    gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;
    nel Lazio i danni causati dal maltempo hanno colpito duramente il capoluogo pontino, battuto in particolare da una tromba d'aria tra il lungomare da Capo Portiere, Foceverde e via Massaro, passando per il Villaggio Giornalisti. Sul lungomare di Latina è stata completamente divelta la struttura lignea di uno stabilimento balneare e sono state danneggiati diverse case, fabbricati e strutture;
    sono stati numerosi i danni dovuti ai recenti fenomeni di maltempo su tutta la provincia di Latina; tra le aree più colpite ci sono i Monti Lepini, Norma e Pontinia; il centro urbano si è completamente allagato per l'esondazione di alcuni canali; alcune strade del centro cittadino hanno avuto seri danni rendendo problematica la viabilità dell'intera zona;
    a Cisterna di Latina, in particolare, la tromba d'aria ha colpito il tetto dell'istituto scolastico Giovanni Cena provocando danni alla struttura. Risultano danneggiati in altre, zone del territorio anche diversi pali per la pubblica illuminazione,
    oltre alle attività di prevenzione occorre, pertanto, garantire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione duramente colpita da alluvioni, dissesti idrogeologici e frane;
    in sede di esame del c.d. decreto fiscale, si ricorda il Governo ha approvato l'ordine del giorno n. 9/220-AR/163,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa per accompagnare l'attività di prevenzione di cui al decreto in esame allo stanziamento delle ulteriori risorse necessarie al ripristino urgente delle infrastrutture pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi scorsi nel Lazio.
9/2267/154Zicchieri, Basini, De Angelis, Durigon, Gerardi, Saltamartini.


   La Camera,
    la finalità del provvedimento in esame è di limitare le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria, e a tale scopo all'articolo 3 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico;
    tenuto conto che per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative, volte a prevedere l'estensione anche ai comuni di piccole dimensioni delle agevolazioni previste per i progetti di cui al comma 1 dall'articolo 3 del provvedimento in esame.
9/2267/155Coin, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Baratto.


   La Camera,
    il provvedimento in titolo contiene norme che hanno l'obiettivo di contribuire la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane;
    si fa presente che in Italia vi è la presenza di laghi di medie e grandi dimensione nelle quali acque navigano numerosi mezzi di trasporto navali e che parte di questi sono gestiti dalla società pubblica gestione navigazione laghi Italia,

impegna il Governo

a valutare l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità acque interne», con una dotazione di almeno 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, destinato a riconoscere, nei limiti della disponibilità del fondo, contributi per il ricambio della flotta dei laghi Garda, Como, e Maggiore, attraverso l'acquisto di nuovi mezzi lacuali a propulsione elettrica, in favore della società pubblica gestione navigazione laghi Italia e per l'infrastrutturazione delle relative banchine per l'attracco di navi di trasporti pubblico elettrici, in favore degli enti competenti.
9/2267/156Valbusa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Vallotto.


   La Camera,
    il provvedimento in titolo contiene norme che hanno l'obiettivo di contribuire la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane;
    si fa presente che in Italia vi è la presenza di laghi di medie e grandi dimensione nelle quali acque navigano numerosi mezzi di trasporto navali e che parte di questi sono gestiti dalla società pubblica gestione navigazione laghi Italia,

impegna il Governo

compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a valutare l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità acque interne», con una dotazione di almeno 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, destinato a riconoscere, nei limiti della disponibilità del fondo, contributi per il ricambio della flotta dei laghi Garda, Como, e Maggiore, attraverso l'acquisto di nuovi mezzi lacuali a propulsione elettrica, in favore della società pubblica gestione navigazione laghi Italia e per l'infrastrutturazione delle relative banchine per l'attracco di navi di trasporti pubblico elettrici, in favore degli enti competenti.
9/2267/156. (Testo modificato nel corso della seduta) Valbusa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Vallotto.


   La Camera,
   il progetto di legge A.C. 2257 all'esame dell'Assemblea prevede interventi di efficientamento energetico nel settore del trasporto scolastico;
   si ritiene necessario estendere tali interventi atti a realizzare progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico anche ad altri settori, quali l'illuminazione pubblica, il risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica;
   condivisa è la preoccupazione che i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti non siano in grado di far fronte da soli alla realizzazione di tali interventi,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative al fine di assegnare, per gli anni 2020, 2021 e 2022, ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico ivi compresi interventi volti a ridurre il consumo prodotto dall'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel limite complessivo di 200 milioni di euro annui.
9/2267/157Lorenzo Fontana, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   il provvedimento in esame prevede di assegnare 3 milioni di euro al Programma Italia Verde togliendoli dai programmi urgenti di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati (articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di stabilità 2016);
   si noti che il fondo per tali programmi era stato incrementato con l'ultima legge di bilancio;
   ricordiamo che si tratta di un tema ambientale di grande importante nel nostro Paese: ricordiamo i 50 siti nazionali contaminati presenti sulla nostra penisola,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche attraverso provvedimenti futuri, di rimpinguare il fondo che interviene a finanziare i programmi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati e a compiere azioni a tutela dell'ambiente e della salute nei territori della Campania e nei comuni di Taranto e Statte.
9/2267/158Maggioni, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   il provvedimento in esame prevede una serie di misure per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici, senza tuttavia adottare misure strutturali a lungo termine ma nemmeno misure concrete per fronteggiare la prospettata «emergenza»;
   le discussioni intorno ai cambiamenti climatici sono sempre più pressanti e all'ordine del giorno, inducendo molti a evocare imminenti catastrofi planetarie a causa dell'azione dell'uomo, il quale sarebbe il responsabile del surriscaldamento globale;
   ricordiamo che la sostenibilità non può rifarsi solo ad aspetti ambientali per ritenersi compiuta, ma deve tenere in considerazione importanti fattori sociali (emarginazione, povertà, parità concorrenziale) ed economici (sviluppo tecnologico, occupazione, ecc.);
   i cambiamenti climatici ci sono sempre stati e sono ancora in atto, è tutto da dimostrare il fatto che quelli attuali siano causati dall'attività dell'uomo;
   al fine di individuare le vere ragioni che causano i cambiamenti climatici, e per affrontare con rigore e razionalità l'allarmismo sul riscaldamento globale, è importante studiare il fenomeno con rigore scientifico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sostenere la petizione «Sul riscaldamento globale antropico» promossa da oltre cento autorevoli esperti e scienziati, nel campo della Chimica ambientale, Fisica dell'atmosfera. Geologia, Geomorfologia e altri campi attinenti, appartenenti all'Associazione Scienziati e Tecnologi per la Ricerca Italiana (Astri), al fine di accertare le vere cause imputabili all'aumento della temperatura del nostro pianeta, sulla base di rigorosi dati scientifici, andando oltre le facili conclusioni basate su emozioni suscitate dalle dichiarazioni di molti politici ed attivisti.
9/2267/159Comencini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del decreto-legge in conversione disciplina la nomina e le attività dei Commissari unici per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue attuativi di determinate procedure di infrazione europea;
    sarebbe necessario, anche per evitare nuove infrazioni in sede europea, chiarire specificatamente quali operazioni di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati possano comportare la mutazione della classificazione dei rifiuti da urbani a speciali per poter essere esportati in altre regioni;
    ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera G), TUA, qualsiasi operazione di trattamento gestione rifiuti potrebbe in astratto produrre rifiuti speciali; tuttavia in sede di applicazione di una disposizione nazionale di recepimento di una direttiva dell'Unione Europea si deve privilegiare, tra più interpretazioni, quella conforme al diritto comunitario. A tal fine al rifiuto risultante da un'operazione di trattamento può essere legittimamente attribuito un codice CER nuovo rispetto a quello che il rifiuto aveva in origine solo se i due rifiuti sono diversi e cioè se l'operazione di trattamento o di recupero ha prodotto un nuovo rifiuto;
    infatti la disciplina comunitaria e nazionale non stabilisce quali operazioni di trattamento producono un nuovo rifiuto; purtuttavia il D.Lgs. 152/2006, all'articolo 183, comma 1, lettera f) definisce come «nuovo produttore» di rifiuti «chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti». Conseguentemente un'operazione di trattamento produce un rifiuto nuovo solo se la natura o la composizione che il rifiuto aveva prima del trattamento era diversa da quella del rifiuto trattato;
    sulla base della citata definizione di «nuovo produttore», il trattamento effettuato negli impianti deve mutare la composizione merceologica e le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto per potersi ritenere di aver prodotto un nuovo rifiuto;
    la giurisprudenza nazionale sviluppatasi in occasione della contestazione di reati penali gravi ha evidenziato la necessità di un intervento al fine di impedire il fittizio cambio di classificazione del rifiuto da urbano in speciale conseguito senza idonei presupposti, impropriamente utile a sfruttare la possibilità di aggirare il principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 182-bis codice ambientale. I Giudici di Palazzo Spada, nella sentenza n. 5242 del 2014, tra le altre cose hanno infatti statuito che «un'operazione di trattamento produce un rifiuto nuovo solo se la natura o la composizione che il rifiuto ha prima del trattamento sono diverse da quelle del rifiuto trattato»;
    più volte la medesima giurisprudenza ha evidenziato che nonostante il prodotto derivante dall'attività di triturazione, vagliatura primaria e vagliatura secondaria sia stato considerato come un nuovo prodotto presso gli stabilimenti per la tritovagliatura o l'imballaggio STIR (quali nuovi produttori di rifiuti ex articolo 183 del D.Lgs. n. 152 del 2006), lo stesso tuttavia non ha in concreto perduto le caratteristiche di rifiuto urbano e come tale deve essere sottoposto al principio dell'autosufficienza regionale per il relativo smaltimento. Pertanto, i rifiuti provenienti dagli STIR o da quegli impianti che esercitano trattamenti inidonei a trasformare il rifiuto in ingresso in un nuovo e diverso rifiuto, devono continuare ad essere assoggettati al regime dei rifiuti urbani,

impegna il Governo

a chiarire quali operazioni di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati possano comportare la mutazione della classificazione dei rifiuti da urbani a speciali, per poter essere esportati in altre regioni, fermo restando che i rifiuti provenienti dagli STIR o da impianti che esercitano trattamenti inidonei a trasformare il rifiuto in ingresso in un nuovo e diverso rifiuto, con nuovo codice EER, devono continuare ad essere assoggettati al regime dei rifiuti urbani e come tali devono essere sottoposti al principio dell'autosufficienza regionale per il relativo smaltimento.
9/2267/160Gava, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   valutate, in particolare, le finalità recate dagli articoli 4 e 4-bis, come, rispettivamente, modificato e introdotto dal Senato, che prevede azioni e risorse per un programma sperimentale di riforestazione, nonché interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento;
   ricordato che, puntualmente, con il caldo torrido, in estate scoppiano incendi nel Pisano, in particolare nel luglio scorso un rogo ha mandato in fumo circa 1.000 metri quadri di boschi sul Monte Pisano, in località La Verruca, zona alquanto impervia sul versante Vicopisano,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere l'applicazione delle disposizioni citate in premessa anche al Monte Pisano, prevedendo anche per esso la riforestazione.
9/2267/161Ziello, Claudio Borghi, Legnaioli, Lolini, Picchi, Potenti, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 4 e 4-bis del provvedimento contemplano interventi destinati all'assestamento dei versanti delle nostre montagne e delle sponde dei fiumi e dei torrenti, anche attraverso la riforestazione, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e impedire che le alluvioni e le piogge torrenziali, sempre più frequenti negli ultimi anni, possano creare danni ingenti come quelli accaduti in diverse regioni d'Italia lo scorso ottobre nei giorni tra il 21 ed il 22 e nel mese di novembre;
    nella regione Piemonte, ad esempio, nei mesi scorsi si sono verificati eccezionali eventi meteorologici che hanno causato danni alle infrastrutture per 80 milioni di euro ed hanno portato alla chiusura di almeno 130 strade, con oltre 570 sfollati ed altre 395 persone isolate, 653 gli evacuati, di cui 234 nell'Alessandrino e 258 nel Cuneese;
    in Valpiana, una delle frazioni montane di Villadossola, cittadina di 7 mila abitanti in Val d'Ossola, una frana ha sfiorato alcune case e sono state evacuate due famiglie. In Ossola restano interrotte per pericolo valanghe la statale 659 della valle Formazza e la provinciale poco prima di Macugnaga. In Valle Strona sono stati recuperati in mattinata i 15 ospiti dell'agriturismo «Rododendro», nell'entroterra del Cusio, rimasti bloccati ieri a causa della frana che aveva ostruito la strada a Campello Monti, collegamento tra Omegna (VCO) e l'alta valle Strona; a Sezzadio, nell'Alessandrino, è stato recuperato dopo ore di ricerche il corpo della donna che risultava scomparsa. Rosanna Parodi, di 52 anni, è stata travolta dalle acque del Bormida. Sorpresa dalla piena, è stata risucchiata dal fiume;
    una voragine di una decina di metri si è aperta nella sera di domenica sull'autostrada A21 Torino-Piacenza, tra Asti e Villanova. Un'auto in transito in quel momento è riuscita ad evitarla per un soffio. La polizia stradale ha bloccato il traffico. Il terreno, secondo una prima ricostruzione, è sprofondato a causa della pioggia incessante;
    un'attività di prevenzione deve essere correlata anche e soprattutto da un'azione di ripristino delle normali condizioni di vita per le popolazioni dei territori già colpiti gravemente da alluvioni, dissesti idrogeologici e frane;
    in sede di esame del cosiddetto decreto fiscale – si rammenta – è stato approvato l'ordine del giorno n. 9/2220-AR/142, con cui il Governo si è impegnato ad adottare ulteriori provvedimenti per fronteggiare l'emergenza maltempo verificatasi in molte regioni d'Italia,

impegna il Governo

ad adottare urgentemente ogni provvedimento utile ad accompagnare l'attività di prevenzione, anche attraverso le iniziative di cui agli articoli 4 e 4-bis del provvedimento, in esame con lo stanziamento di ulteriori risorse finalizzate al ripristino urgente delle infrastrutture pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali nella regione Piemonte e, in particolare, nei territori indicati in premessa.
9/2267/162Giaccone, Molinari, Benvenuto, Boldi, Caffaratto, Gastaldi, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Patelli, Pettazzi, Tiramani, Badole, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    l'articolo 4-bis, al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese, ma non solo, si incentivano interventi di manutenzione del suolo, risorsa naturale indispensabile per il sostentamento della vita poiché i processi che avvengono in esso contribuiscono alla funzionalità degli ecosistemi terrestri;
    la manutenzione del suolo svolge un ruolo prioritario nella salvaguardia delle acque sotterranee dall'inquinamento, nel controllo della quantità di CO2 atmosferica, nella regolazione dei flussi idrici superficiali con dirette conseguenze sugli eventi alluvionali e franosi, nel mantenimento della biodiversità, nei cicli degli elementi nutritivi ecc. Dallo stato di salute del suolo dipende la biomassa vegetale con evidenti ripercussioni sull'intera catena alimentare;
    in materia, alcune Regioni hanno avviato interessanti progetti di indagine ed elaborazione di indici adatti a comprendere la qualità biologica dei suoli agrari al fine di poterne dare adeguata descrizione, stabilendo valori di riferimento che possano descrivere le tipicità dei suoli nei diversi contesti di uso del suolo. È infatti importante saper definire la qualità biologica dei suoli regionali in seno al contesto nazionale ed in riferimento al panorama europeo;
    allo scopo si possono dunque raccogliere questi esempi, da cui sono messi in evidenza anche situazioni di degrado o di riduzione della biodiversità, nonché la qualità biologica e funzionalità edafica in relazione all'impatto delle politiche agricole regionali, nazionali e comunitarie,

impegna il Governo

ad avviare un progetto conoscitivo che porti alla finalizzazione dell'inventario nazionale dei suoli e dei loro contenuto di carbonio, passando anche attraverso l'armonizzazione dei dati regionali in merito allo stato di qualità biologica dei suoli.
9/2267/163Latini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    l'articolo 4-bis, al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese, ma non solo, si incentivano interventi di manutenzione del suolo, risorsa naturale indispensabile per il sostentamento della vita poiché i processi che avvengono in esso contribuiscono alla funzionalità degli ecosistemi terrestri;
    la manutenzione del suolo svolge un ruolo prioritario nella salvaguardia delle acque sotterranee dall'inquinamento, nel controllo della quantità di CO2 atmosferica, nella regolazione dei flussi idrici superficiali con dirette conseguenze sugli eventi alluvionali e franosi, nel mantenimento della biodiversità, nei cicli degli elementi nutritivi ecc. Dallo stato di salute del suolo dipende la biomassa vegetale con evidenti ripercussioni sull'intera catena alimentare;
    in materia, alcune Regioni hanno avviato interessanti progetti di indagine ed elaborazione di indici adatti a comprendere la qualità biologica dei suoli agrari al fine di poterne dare adeguata descrizione, stabilendo valori di riferimento che possano descrivere le tipicità dei suoli nei diversi contesti di uso del suolo. È infatti importante saper definire la qualità biologica dei suoli regionali in seno al contesto nazionale ed in riferimento al panorama europeo;
    allo scopo si possono dunque raccogliere questi esempi, da cui sono messi in evidenza anche situazioni di degrado o di riduzione della biodiversità, nonché la qualità biologica e funzionalità edafica in relazione all'impatto delle politiche agricole regionali, nazionali e comunitarie,

impegna il Governo

ad istituire un tavolo di coordinamento e confronto con le regioni e province autonome, per diffondere le buone pratiche di gestione sostenibile del suolo, seguendo le linee guida dell'ONU.
9/2267/164Paolini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere I diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    l'articolo 4-quater, inserito dal Senato, prevede l'istituzione del Programma Italia Verde, in base al quale viene assegnato annualmente il titolo di ”Capitale verde d'Italia” ad una città italiana capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione; il comma 3 prevede che i progetti contenuti nel dossier di candidatura del capoluogo proclamato «Capitale verde d'Italia» sono finanziati dal Ministero dell'ambiente nell'anno del conferimento del titolo, nel limite di 3 milioni di euro, successivamente il comma 6 reca la copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
    il suddetto articolo 1, comma 476, della legge 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 245, legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) e successivamente dall'articolo 1, comma 800, legge. n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), al fine di contribuire all'attuazione dei necessari interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, per garantire la maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente istituisce un fondo (cd. «Fondo Bonifiche»);
    i siti d'interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. (Art. 252, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);
    i siti d'interesse nazionale sono stati individuati con norme di varia natura e di regola perimetrati mediante decreto del MATTM, d'intesa con le regioni interessate;
    la procedura di bonifica dei SIN è attribuita alla competenza del MATTM, che può avvalersi anche di ISPRA, delle ARPA/APPA, dell'istituto Superiore di Sanità ed altri soggetti qualificati pubblici o privati;
    l'articolo 36-bis della legge 7 agosto 2012 n. 134 ha apportato delle modifiche ai criteri di individuazione dei SIN (articolo 252 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Sulla base di tali criteri è stata effettuata una ricognizione dei 57 siti classificati di interesse nazionale e, con il decreto ministeriale 11 gennaio 2013, il numero dei SIN è stato ridotto a 39 (oggi 41);
    il Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di «Trento Nord» è stato incluso nell'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale dal decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 426/98, e perimetrato con decreto ministeriale dell'8 luglio 2002 (G.U. n. 232 del 3 ottobre 2002). Il Sito di Interesse Nazionale di «Trento Nord», di superficie complessiva pari a circa 24 ha, di cui circa 14 ha di aree a terra e 10 ha di rogge;
    all'inizio del 2019 il Ministro Costa aveva personalmente garantito l'avvio di una procedura dedicata al sito di Trento, da avviarsi in tempi brevi. «Una road map precisa e chiara, per dare risposta in brevissimo tempo ai cittadini di Trento e porre un termine entro cui avviare la bonifica». I termini, ha aggiunto il ministro, saranno «inderogabilmente in mano allo Stato che chiede e pretende le risposte necessarie dal privato (a cui sarà affidata la bonifica, ndr) entro date che saranno stabilite nella road map stessa»;
    tuttavia ad oggi non solo non si ha notizia del procedimento, ma con questa norma si tolgono risorse proprio a quel fondo bonifiche che serve per i Siti di Interesse Nazionale come quello di Trento,

impegna il Governo

a prevedere, anche in un prossimo provvedimento di natura economica, lo stanziamento delle risorse necessarie per agire e risolvere le questioni urgenti legate ai siti d'interesse nazionale, ai fini della bonifica, come quella del SIN di Trento.
9/2267/165Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    l'articolo 2 istituisce un fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità», per finanziare un «bonus mobilità» per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale (possibilità introdotta nel corso dell'esame al Senato) e di biciclette anche a pedalata assistita, nonché progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale. La finalità è la riduzione delle emissioni climalteranti;
    il comma 2 prevede che i progetti dovranno essere presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni aventi oltre cinquantamila abitanti, ovvero da uno o più comuni finitimi anche in forma associata riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per la realizzazione di un'unica opera, che siano stati interessati dalle sopra citate procedure di infrazione comunitaria per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi sulla qualità dell'aria;
    il biossido di azoto (NO2) è un gas altamente tossico ed irritante. In generale gli ossidi di azoto sono generati dai processi di combustione, per reazione diretta ad alta temperatura tra l'azoto e l'ossigeno presente nell'aria. I processi di combustione emettono quale componente principale monossido di azoto (NO). Successivamente il monossido di azoto si ossida e si trasforma in biossido di azoto. I fumi di scarico degli autoveicoli contribuiscono fortemente all'inquinamento da NOx;
    la quantità di emissioni dipende dalle caratteristiche del motore e dalla modalità del suo utilizzo. In generale, la presenza di NOx aumenta quando il motore lavora ad elevato numero di giri (arterie urbane a scorrimento veloce, autostrade, ecc.). Per quanto riguarda gli effetti sulla salute dell'uomo, l'NO2 ha una tossicità fino a quattro volte maggiore di quella dell'NO;
    l'NO2, inoltre, in condizioni di forte irraggiamento solare, provoca delle reazioni fotochimiche che creano altre sostanze inquinanti cosiddette secondarie (il fenomeno dello «smog fotochimico»): in particolare è un precursore dell'ozono troposferico. Inoltre, trasformandosi in presenza di umidità in acido nitrico, esso è una delle cause della formazione delle cosiddette «piogge acide», che provocano ingenti danni alle piante e più in generale alterazioni negli equilibri ecologici ambientali,

impegna il Governo

a consentire, in un prossimo provvedimento anche di natura legislativa, l'accesso ai progetti, di cui al comma 2 dell'articolo 2 all'esame, anche a città con più di 100.000 abitanti, anche non incluse nelle aree soggette a infrazione, ma che abbiano mostrato sforamenti nei livelli di emissione di PM, COx o Nox negli anni.
9/2267/166Frassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del decreto-legge in conversione disciplina la nomina e le attività dei Commissari unici per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue attuativi di determinate procedure di infrazione europea;
    sarebbe necessario, anche per evitare nuove infrazioni in sede europea, garantire a tutte le regioni, mediante la realizzazione degli opportuni impianti, la possibilità di una gestione differenziata dei rifiuti, dalla raccolta differenziata, al recupero di materia, alla termovalorizzazione per la produzione di energia, allo scopo di evitare, da una parte, le emissioni aggiuntive provocate dal traffico per il trasporto dei rifiuti e raggiungere, dall'altra parte, l'obiettivo di autosufficienza regionale;
    la situazione della raccolta rifiuti a Roma si sta aggravando giorno per giorno reggendosi su un fragilissimo equilibrio basato principalmente sulla buona volontà delle regioni vicine ad accogliere i residui prodotti dalla Capitale dove ormai i cumuli di spazzatura (potenziale veicolo di infezioni) sono sempre più grandi e presenti oltre che davanti le abitazioni dei cittadini romani anche davanti scuole per l'infanzia e presidi ospedalieri;
    ogni giorno Roma produce in media 3.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati che devono essere lavorati prima di essere inviati nelle discariche e negli inceneritori. Un incendio a fine 2018 ha distrutto uno degli impianti di trattamento di Ama, e l'azienda ormai dipende da altri territori e da altre società. In questi giorni, l'impianto di trattamento di Malagrotta funziona a metà per la manutenzione in corso;
    Ama non riesce a raccogliere i rifiuti perché ha almeno il 40 per cento dei mezzi fermi e i centri di smistamento non sono sufficienti, ma allo stesso tempo non sa dove portarli e anche i tentativi di mandarli negli inceneritori all'estero sono falliti: la Svezia ha offerto spazi limitati; sono in corso trattative con Austria, Ucraina e Bulgaria, ma non risultano ancora accordi conclusi; si conta ancora sull'aiuto di Marche e Abruzzo (a Roma ogni giorno partono circa 170 camion che portano i rifiuti oltre i confini della provincia);si tratta di soluzioni tampone; il sistema così va continuamente in crisi;
    la raccolta differenziata è bloccata al 44,3 per cento da sei mesi, la raccolta porta a porta è ferma da un anno al 33 per cento delle utenze, in tre anni non è stato progettato un solo impianto, il personale è costretto a lavorare in condizioni difficili. I giornali riportano una serie di cause riconducibili solo all'operato dell'Amministrazione Capitolina e alle sue scelte che hanno gettato la città nel caos rifiuti,

impegna il Governo

ad adottare, anche nell'ambito dei tavoli in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, soluzioni adeguate a porre fine alla disastrosa situazione in cui versa la gestione dei rifiuti di Roma Capitale.
9/2267/167Durigon, Basini, De Angelis, Gerardi, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del decreto-legge in conversione disciplina la nomina e le attività dei Commissari unici per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue attuativi di determinate procedure di infrazione europea;
    la situazione della raccolta rifiuti a Roma si sta aggravando giorno per giorno reggendosi su un fragilissimo equilibrio basato principalmente sulla buona volontà delle regioni vicine ad accogliere i residui prodotti dalla Capitale dove ormai i cumuli di spazzatura (potenziale veicolo di infezioni) sono sempre più grandi e presenti oltre che davanti le abitazioni dei cittadini romani anche davanti scuole per l'infanzia e presidi ospedalieri;
    dal 2017 Ama non ha un bilancio approvato, e risultano inchieste in corso della Corte dei conti; inoltre Ama non sta progettando nuovi impianti che potrebbero portare alla fine della crisi. Si tratta di una situazione di stallo la cui risoluzione sembra ancora lontana;
    l'assenza di un bilancio 2017 approvato e il mancato supporto dell'azionista rispetto agli obblighi contrattuali con il ceto bancario, che prevedono, tra le altre cose, la sottoscrizione di un pegno sui crediti rivenienti dai contratti di servizio tra AMA e Roma Capitale, hanno generato una condizione di estrema debolezza della Società sotto il profilo finanziario, operativo e reputazionale;
    senza il bilancio salta ogni possibilità di rilancio del servizio, salta la possibilità di costruire impianti adeguati, salta il tanto decantato e mal organizzato porta a porta. Senza bilancio saltano le assunzioni già previste da un piano industriale,

impegna il Governo

ad adottare, anche nell'ambito dei tavoli in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, soluzioni adeguate per garantire adeguati impianti di trattamento rifiuti a Roma Capitale a tutele degli operatori del settore.
9/2267/168De Angelis, Basini, Durigon, Gerardi, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 prevede nuove disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale, attualmente attestatesi al numero di diciotto. Più nello specifico, come noto, l'Italia nel dicembre 2014 è stata condannata e sanzionata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per la presenza sul territorio nazionale di 200 siti di discariche abusive dopo un procedimento di infrazione iniziato nel 2003. Oggi, dopo quattro anni, il nostro Paese ha bonificato o messo in sicurezza 152 siti permanendone ancora 48 da regolarizzare con la conseguente riduzione della sanzione semestrale da euro 42.800.000,00 del dicembre 2014 agli attuali euro 10.200.000,00 da corrispondere all'Unione europea ogni sei mesi;
    i militari della Stazione dei carabinieri Forestali di Cassino, insieme al nucleo investigativo di polizia ambientale Agroalimentare e Forestale di Frosinone, hanno accertato una gestione illecita di rifiuti all'interno di uno stabilimento nel cassinate;
    i militari hanno, infatti, riscontrato su un piazzale la presenza di una ingente quantità di rifiuti: oltre 1.000 metri cubi di rifiuti di varia tipologia (fibre tessili di materiale plastico, ottanta fusti di metallo, un centinaio di pneumatici da mezzi d'opera, apparecchiature elettriche e macchinari) mischiati tra loro in maniera incontrollata. L'area di stoccaggio delle dimensioni di circa 1.000 metri quadrati è risultata, inoltre, priva della prevista rete per la raccolta delle acque di prima pioggia e del relativo impianto di depurazione;
    da quanto si apprende dai media, il muro di recinzione presentava aperture che hanno consentito il drenaggio dell'acqua verso l'esterno dell'impianto. Per questo è scattata la denuncia nei confronti dell'amministratore unico della società proprietaria dello stabilimento, con conseguente sequestro dell'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti,

impegna il Governo

ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti per verificare le problematiche emerse, al fine di garantire la salute e la stessa qualità di vita dei cittadini residenti nel comune di Cassino interessati dalla discarica abusiva, predisponendo ulteriori accertamenti e verifiche attraverso il NOE e l'ISPRA.
9/2267/169Gerardi, Basini, De Angelis, Durigon, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 prevede nuove disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale, attualmente attestatesi al numero di diciotto. Più nello specifico, come noto, l'Italia nel dicembre 2014 è stata condannata e sanzionata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per la presenza sul territorio nazionale di 200 siti di discariche abusive dopo un procedimento di infrazione iniziato nel 2003. Oggi, dopo quattro anni, il nostro Paese ha bonificato o messo in sicurezza 152 siti permanendone ancora 48 da regolarizzare con la conseguente riduzione della sanzione semestrale da euro 42.800.000,00 del dicembre 2014 agli attuali euro 10.200.000,00 da corrispondere all'Unione europea ogni sei mesi;
    il campo rom di Scordovillo continua ad essere una questione nevralgica per il Comune di Lamezia Terme guidato dalla Commissione Straordinaria. Dopo l'ennesimo rogo di metà luglio, che in piana estate ha creato notevoli disagi ai lametini ma anche, in particolare, a pazienti e personale del vicino ospedale Giovanni Paolo II, sono stati prelevati dal fondo di riserva 50 mila euro per la pulizia del sito inquinato;
    la strada di accesso al campo Rom di Scordovillo è interessata periodicamente da accumuli di rifiuti di vario genere, abbandonati abusivamente da ignoti, che producono in tutta l'area circostante una situazione di degrado ambientale e notevoli problematiche igienico sanitarie;
    tale situazione di degrado nel recente periodo è stata ulteriormente aggravata dalla situazione di emergenza rifiuti che si è venuta a creare dal mancato funzionamento degli impianti di trattamento degli RSU che di fatto hanno impedito al soggetto gestore dell'igiene urbana di effettuare secondo i normali turni di raccolta l'allontanamento dei rifiuti urbani ed assimilati;
    i recenti eventi atmosferici particolarmente avversi, con le intense e prolungate precipitazioni, hanno prodotto il dilavamento incontrollato dei rifiuti ivi abbandonati e hanno incrementato il pericolo di inquinamento delle falde idriche a scapito della salute dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti per verificare le problematiche emerse, al fine di garantire la salute e la stessa qualità di vita dei cittadini residenti nel comune di Lamezia Terme interessati dalla discarica abusiva, predisponendo ulteriori accertamenti e verifiche attraverso il NOE e l'ISPRA.
9/2267/170Furgiuele.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 prevede nuove disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale, attualmente attestatesi al numero di diciotto. Più nello specifico, come noto, l'Italia nel dicembre 2014 è stata condannata e sanzionata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per la presenza sul territorio nazionale di 200 siti di discariche abusive dopo un procedimento di infrazione iniziato nel 2003. Oggi, dopo quattro anni, il nostro Paese ha bonificato o messo in sicurezza 152 siti permanendone ancora 48 da regolarizzare con la conseguente riduzione della sanzione semestrale da euro 42.800.000,00 del dicembre 2014 agli attuali euro 10.200.000,00 da corrispondere all'Unione europea ogni sei mesi;
    nei pressi della diga di Castel Giubileo è stata scoperta una gigantesca discarica che si estende per oltre 200 metri a ridosso del GRA in una striscia di terreno adiacente ad alcuni laghetti artificiali, un'area un tempo utilizzata per passeggiate naturalistiche;
    a distanza di dieci mesi dalla segnalazione della discarica non si è sbloccato ancora nulla, per di più su un territorio fortemente trascurato sotto il profilo della tutela ambientale come quello di Castel Giubileo-Saxa Rubra, dove tra discariche, baracche, insediamenti abusivi, viene sempre meno esaltata la vocazione naturalistica di questa grande area,

impegna il Governo

ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti per verificare le problematiche emerse, al fine di garantire la salute e la stessa qualità di vita dei cittadini residenti nel territorio di Castel Giubileo- Saxa Rubra interessati dalla discarica abusiva, predisponendo ulteriori accertamenti e verifiche attraverso il NOE e l'ISPRA.
9/2267/171Basini, De Angelis, Durigon, Gerardi, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 prevede nuove disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale, attualmente attestatesi al numero di diciotto. Più nello specifico, come noto, l'Italia nel dicembre 2014 è stata condannata e sanzionata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per la presenza sul territorio nazionale di 200 siti di discariche abusive dopo un procedimento di infrazione iniziato nel 2003. Oggi, dopo quattro anni, il nostro Paese ha bonificato o messo in sicurezza 152 siti permanendone ancora 48 da regolarizzare con la conseguente riduzione della sanzione semestrale da euro 42.800.000,00 del dicembre 2014 agli attuali euro 10.200.000,00 da corrispondere all'Unione europea ogni sei mesi;
    Fonte Laurentina, è un quartiere residenziale costruito nei primi anni Duemila e immerso nel verde dell'Agro Romano, nato per diventare un'oasi di pace per i cittadini; invece, malaffare e inciviltà lo hanno trasformato in un inferno di immondizia e roghi tossici. Tutto ha avuto inizio lo scorso settembre quando un fumo acre e denso è fuoriuscito da alcuni terreni, svelando di fatto alcune discariche abusive, diciassette per la precisione, nei terreni del quartiere laddove negli anni sono state interrate tonnellate di rifiuti speciali; una minaccia sommersa che per tanti anni è rimasta dormiente;
    la discarica principale, che dista circa 200 metri da un complesso scolastico frequentato da 800 ragazzi, si trova in un campo di proprietà del Comune di Roma e non è ancora stata bonificata;
    in queste discariche abusive si trovano rifiuti di vario genere: stracci, coperte, vecchi elettrodomestici, materiale edile, carcasse di computer, pneumatici e anche il famigerato «Fluff». È la presenza di questa polvere, che si ottiene dalla frantumazione delle auto, ed è classificata come rifiuto tossico, a preoccupare di più il quartiere. A vederla si presenta come una sabbiolina grigia, granelli piccolissimi, quasi invisibili, che si disperdono nell'aria alla prima folata di vento;
    l'aria che si respira quasi quotidianamente nel quartiere è davvero molto fastidiosa e i miasmi sono molto forti,

impegna il Governo

ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti per verificare le problematiche emerse, al fine di garantire la salute e la stessa qualità di vita dei cittadini residenti nel territorio di Fonte Laurentina interessati dalla discarica abusiva, predisponendo ulteriori accertamenti e verifiche attraverso il NOE e l'ISPRA.
9/2267/172Maturi, Basini, De Angelis, Durigon, Gerardi, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del decreto-legge reca «Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile»;
    la norma autorizza la spesa di 20 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021) per il finanziamento di progetti sperimentali – presentati dai comuni con più di 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria – per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici;
    i progetti in questione sono selezionati dal Ministero dell'ambiente in base all'entità del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico;
   considerato che:
    un mezzo inquina in base alla distanza percorsa a prescindere dagli alunni trasportati e, ad esempio, un alunno trasportato per 20 km incide molto di più di 20 alunni trasportati per 1 km con lo stesso mezzo di trasporto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di adottare le opportune iniziative dirette a rivedere nel primo provvedimento normativo utile la norma di cui in premessa stabilendo che la selezione dei progetti dovrà avvenire in base ai chilometri percorsi dagli studenti coinvolti.
9/2267/173Fogliani, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del decreto-legge reca «Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile»;
    la norma autorizza la spesa di 20 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021) per il finanziamento di progetti sperimentali – presentati dai comuni con più di 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria – per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici;
    il comma 3, del presente articolo, demanda ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di presentazione delle domande e delle spese ammissibili al finanziamento;
    tale decreto dovrà essere adottato dal Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze;
    durante l'esame al Senato sono state modificate le modalità e i termini di emanazione del decreto al fine di prevedere anche il parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; sarebbe tuttavia opportuno prevedere l'intesa con la medesima Conferenza, diretta a favorire l'armonizzazione delle legislazioni nazionali e regionali o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che si proceda all'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 3 del provvedimento in esame, per le modalità e relativi termini, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
9/2267/174Rixi, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    scopo del provvedimento è quello di incentivare comportamenti ed azioni virtuose programmando una serie di interventi multilivello, idonei a coinvolgere tutti gli attori responsabili e quindi le amministrazioni ma anche i cittadini;
    l'efficientamento energetico è un insieme di operazioni che possono riguardare edifici pubblici, privati, complessi aziendali e attività e che permettono di contenere i consumi energetici, ottimizzando il rapporto esistente tra fabbisogno energetico (di luce e gas) e livello di emissioni: si tratta, di un insieme di pratiche che permettono di sfruttare le fonti energetiche in modo ottimale;
   considerato che:
    l'epoca in cui viviamo impone grande attenzione all'annoso problema che sta affliggendo il pianeta tutto: l'esaurimento delle fonti di energia non rinnovabile, ad oggi ancora preponderanti nella maggior parte dei Paesi, rappresenta un chiaro ostacolo allo sviluppo sostenibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assegnare ai comuni fino a 20.000 abitanti contributi pluriennali per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel limite complessivo di almeno 100 milioni annui.
9/2267/175Minardo, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 4 prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane;
    il verde urbano pubblico rappresenta il polmone verde delle nostre città, ovvero spazi o porzioni del tessuto urbano dominate dal verde e dalla natura;
    il verde all'interno delle città svolge da sempre funzioni utili che portano innumerevoli benefici, in quanto equilibra e mitiga gli effetti di degrado, di inquinamento e di impatto ambientale prodotto dalle attività antropiche e dalla cementificazione del suolo, regolando il microclima e arricchendo la biodiversità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere azioni di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente attraverso l'azione del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a ripristinare il Corpo forestale dello Stato, con compiti di tutela del patrimonio naturalistico nazionale.
9/2267/176Raffaele Volpi, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti volte ad adottare una politica strategica nazionale che contrasti l'emergenza climatica, con specifico riferimento agli obiettivi relativi alle emissioni nazionali di inquinanti atmosferici, derivanti dagli impegni presi in sede europea;
    tuttavia, il provvedimento appare mancare di una visione strategica, non essendo, le misure ivi previste, supportate da organicità e funzionalità agli scopi prefissi;
    tale carenza emerge in particolar modo con riferimento al «Programma sperimentale Mangiaplastica» di cui all'articolo 4-quinquies e alle «Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina», di cui all'articolo 7;
    le due proposte impiegano risorse pubbliche, per un ammontare complessivo pari a circa 50 milioni di euro nei prossimi cinque anni, in progetti sperimentali finalizzati al contenimento e alla riduzione della produzione di rifiuti in plastica, senza tuttavia disciplinarne nel dettaglio il funzionamento: individuazione dei rifiuti «compattabili»; trattamento post-raccolta; monitoraggio circa l'andamento della sperimentazione;
    individuazione dei prodotti alimentari coinvolti nella sperimentazione prevista all'articolo 7 e precisa individuazione dei contenitori ad essa ammessi;
    tali aspetti non solo non vengono esplicitati dalle norme richiamate, ma non sono nemmeno oggetto di rinvio in sede di emanazione del decreto attuativo del Ministro competente, previsto con solo riguardo al riparto del fondo di cui all'articolo 4-quinquies, e alle modalità di accesso al contributo di cui all'articolo 7;
    la mancanza di una organica disciplina di dettaglio delle suddette misure ne evidenzia tutte le criticità applicative, mettendo a serio rischio non solo la loro efficacia, ma il loro stesso funzionamento,

impegna il Governo

previa seria e approfondita analisi delle molteplici implicazioni economiche, sociali e ambientali che ne derivano, a provvedere in sede attuativa ad una chiara, precisa e condivisa disciplina delle misure di cui agli articoli 4-quinquies e 7, al fine di colmarne le carenze evidenziate in premessa, e di renderle realmente effettive ed efficaci.
9/2267/177Comaroli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   in sede di esame della proposta di legge di conversione del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, ricordato che in sede di esame della proposta di legge di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 9/2220-AR/134, con ciò impegnandosi a provvedere quanto prima all'inserimento tra i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie per investimenti, tra l'altro, la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa di Comuni e Regioni secondo gli indicatori stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevabili nella sezione «Amministrazione Trasparente» dei siti istituzionali di comuni e regioni, elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (environmental, social and governance), e tenendo conto dei PRI (principles for responsible investment) dell'Onu;
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti volte ad adottare una politica strategica nazionale che contrasti l'emergenza climatica, con specifico riferimento agli obiettivi relativi alle emissioni nazionali di inquinanti atmosferici, derivanti dagli impegni presi in sede europea;
    con particolare riferimento alla pubblicità dei dati ambientali l'articolo 6 del provvedimento in esame dispone che le Amministrazioni Pubbliche, i concessionari dei servizi pubblici, e i fornitori di servizi di pubblica utilità pubblichino tali dati sui loro siti internet, nonché che essi vengano pubblicati sulla sezione «Amministrazione trasparente» e su una sezione dedicata sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
    i dati dell'impatto ambientale dell'attività della Pubblica Amministrazione sono di estrema rilevanza ai fini di una corretta valutazione di tipo qualitativo circa la stessa attività della PA, della sua capacità amministrativa, nonché della spesa pubblica,

impegna il Governo

allo scopo di incentivare le Amministrazioni Pubbliche a incrementare trasparenza, efficienza ed economicità della loro attività amministrativa, anche in relazione ai dati ambientali, ad inserire tra i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie ai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa, secondo gli indicatori stabiliti dal citato decreto, rilevabili nella sezione «Amministrazione Trasparente» dei siti internet istituzionali, elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (environmental, social and governance), e tenendo conto dei PRI (principles for responsible investment) dell'Onu.
9/2267/178Garavaglia, Comaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del decreto-legge in conversione disciplina la nomina e le attività dei Commissari unici per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue attuativi di determinate procedure di infrazione europea;
    il comma 531 della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017), modificando il comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), prevede di destinare una quota parte del gettito proveniente dal tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, dovuto alle regioni, ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto e per la tutela igienico-sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi all'impianto, nonché per lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani;
    non sono stati inseriti nella norma i comuni sedi di impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche (impianti di cernita);
    tale omissione, oltre ad operare una disparità di trattamento in presenza di uguale disagio ambientale e igienico sanitario, viene a togliere ai comuni sede di tali impianti una entrata tributaria, che al momento di aver concesso la disponibilità del loro territorio ad accogliere tali impianti era prevista per legge;
    senza tale corresponsione del tributo, verrebbe a mancare a tali comuni una risorsa economica certa e consolidata, senza la quale scivolerebbero verso il dissesto finanziario. Quindi senza tale dovuta e necessaria correzione, i comuni sedi di impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche, non solo continuerebbero a subire i danni ambientali per aver ospitato tale impianti ma anche la beffa di non vedersi riconosciuto il tributo spettante,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo dirette ad inserire i comuni sedi di impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche (impianti di cernita) tra i comuni destinatari di parte del gettito proveniente dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, anche prevedendo un contributo di sostenibilità per i comuni, per i casi di assenza di disposizioni regionali.
9/2267/179Gastaldi, Benvenuto, Boldi, Caffaratto, Giaccone, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Patelli, Pettazzi, Tiramani, Molinari.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto prevede, tra le altre, disposizioni per affrontare le procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
    alla relativa copertura delle disposizioni sopra enunciate e di cui all'articolo 2 del provvedimento in oggetto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario;
    tra le industrie che apportano il maggior quantitativo di emissioni di CO2 in Italia vi sono il siderurgico ArcelorMittal Italia SpA – Stabilimento di Taranto, la centrale termoelettrica ArcelorMittal Italy Energy srl a servizio del siderurgico sopraccitato e la centrale termoelettrica Enel di Brindisi e quindi sono tra le imprese che contribuiscono maggiormente a versare allo Stato italiano il pagamento delle quote di CO2. Non a caso le città di Taranto e Brindisi subiscono sforamenti dei limiti di PM10 e quindi ricompresi nell'elenco dei comuni oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di pianificare in tempi certi e con risorse appropriate una riconversione economica per le città di Taranto e Brindisi che preveda attraverso un accordo di programma il mantenimento dei livelli reddituali dei lavoratori impiegati negli stabilimenti citati in premessa e la chiusura delle fonti inquinanti, ossia per il siderurgico di Taranto la chiusura delle lavorazioni a caldo e il rafforzamento del piano industriale per le lavorazioni a freddo e per la centrale termoelettrica di Brindisi l'abbandono del carbone come fonte fossile. Inoltre a realizzare altresì un nuovo decreto interministeriale sulla Valutazione del Danno Sanitario di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2012 al fine di realizzare una stima dell'impatto sanitario sia in scenario pre-AIA sia in scenario post-AIA sulla base della Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS) adottate con decreto ministeriale 27 marzo 2019.
9/2267/180Vianello, Cassese, Ermellino, De Giorgi, Palmisano, Faro, Masi, Ruggiero, Menga.


   La Camera,
   premesso che:
    è notizia degli ultimi tempi dello stanziamento di circa 40 milioni di euro, adottato dalla Regione Sicilia, al fine di ripristinare le reti idriche di distribuzione dei due Consorzi di bonifica dell'isola. Le condotte, realizzate in gran parte negli anni Sessanta e gestite dalle strutture consortili, sono di proprietà della Regione, ma finora la loro manutenzione è stata affidata ai Consorzi che, per i noti problemi di bilancio, solo in parte e sempre più raramente hanno provveduto al mantenimento della loro efficienza;
    ciò ha determinato, d'altronde, che le perdite d'acqua, dovute al logoramento del tempo, ma anche ad atti vandalici, sono divenute intollerabili e l'acqua nelle aziende agricole arriva sempre meno, suscitando il legittimo malcontento degli agricoltori;
    inoltre è già stato attenzionato da questa Camera, attraverso una commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali correlati, di come gli impianti che dovrebbero ripulire le acque sono spesso macchine per inquinare presenza di scarichi delle acque reflue urbane. Eppure nel 2012 il CIPE stanziò un miliardo di euro per la depurazione, intervento che ebbe limitatissimi effetti sull'apertura dei cantieri. A tal riguardo la Comunità Europea ha emesso proprio per la Regione Sicilia ben quattro procedure di infrazione per l'insufficiente trattamento delle acque reflue, con due di queste che sono già allo stato di condanna;
    secondo una stima degli uffici regionali, contenuta nel documento sullo stato di attuazione della governance, le sanzioni comunitarie per la mancata depurazione costerebbero alle casse regionali, dato il diritto di rivalsa esercitato dallo Stato, 97 mila euro al giorno dal 2012, qualcosa come 247,8 milioni di euro;
    l'Istat ha ricordato che tenendo conto delle acque interdette alla balneazione, divieti temporanei per l'intera stagione balneare a causa dei livelli di contaminanti oltre le soglie di rischio per la salute, è stato calcolato l'indicatore relativo ai tratti di costa balneabili, dato dalla percentuale della lunghezza della costa balneabile rispetto alla lunghezza complessiva della linea litoranea;
    in Sicilia le famiglie sono tra le più scontente d'Italia per la qualità del servizio idrico e quelle che si lamentano maggiormente per il numero di interruzioni nell'erogazione, le città continuano a registrare alcune tra le più elevate perdite di rete, in alcuni quartieri dei comuni capoluogo, e anche nei comuni stessi, il servizio di distribuzione dell'acqua è ancora lontanissimo dall'essere quotidiano e h24, come nel resto del Paese. Un deficit che non si colma visto che gli investimenti industriali nel settore delle infrastrutture idriche sono più elevati nel Centro-Nord rispetto alla Sicilia, con una differenza di investimenti netti pro capite che vale più del doppio;
    rispetto all'assenza di interruzioni della fornitura, ha rivelato l'Istat in un report pubblicato lo scorso marzo in occasione della Giornata Mondiale dell'acqua, l'87,4 per cento delle famiglie dichiara di essere molto o abbastanza soddisfatto. Al contrario, in Sicilia quelle poco o per niente soddisfatte raggiungono rispettivamente il 40,2 per cento e il 31,9 per cento. Nel 2018, secondo dati dell'Istat, in tutta Italia ci sono 2,7 milioni di famiglie che hanno segnalato irregolarità nell'erogazione di acqua nelle loro abitazioni. Di queste famiglie circa un quarto (23 per cento) si trova in Sicilia, si tratta di 600 mila famiglie isolane che denunciano di non essere soddisfatte;
    in Lombardia, ad esempio, a fronte di una popolazione che vale il doppio di quella siciliana, ci sono soltanto 133 mila famiglie che denunciano irregolarità, in Piemonte sono appena 78 mila, in Veneto addirittura 58 mila. In tutta l'area settentrionale sono state circa 364 mila le famiglie che hanno segnalato irregolarità, praticamente circa la metà di quanto registrato nella sola Sicilia;
    la percezione di quanto si paga in bolletta spesso è indicativa di come il cittadino viva il servizio idrico. In linea di massima, stando all'incrocio dei diversi indicatori Istat e dall'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanza, non sempre a un servizio migliore si accoppiano costi più elevati. Nel 2018 la spesa media di una famiglia per la bolletta idrica è stata di 426 euro, con la Sicilia leggermente al di sotto del dato nazionale (412 euro). In termini di capoluogo di provincia, Enna, Caltanissetta e Agrigento, che sono alcune delle aree con i maggiori problemi in termini distribuzione, hanno superato la media, rispettivamente a 715 euro, 599 e 468;
    l'Istat ha censito 11 comuni capoluogo di provincia/città metropolitana interessati nel 2017 da misure di razionamento nella distribuzione dell'acqua per uso civile, tutti ubicati nell'area del Mezzogiorno a eccezione di Latina. Due siciliane sul podio delle peggiori: a Cosenza e Trapani, che sono le città che hanno subito maggiori disagi per la riduzione o sospensione del servizio su tutto il territorio comunale, rispettivamente con 245 e 180 giorni, segue Enna. Molto più diffusa l'adozione di misure di razionamento attivate solo su parte del territorio comunale, in maniera tale da accumulare acqua nei serbatoi e fare fronte alla richiesta nelle ore di maggiore consumo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative straordinarie al fine di gestire e garantire nella massima trasparenza, iniziative per la messa in opera di interventi infrastrutturali non solo in Sicilia ma in tutte le regioni del sud Italia, interessate dalla presenza di scarichi delle acque reflue urbane in mare, nonché ai fini dell'infrastrutturazione del sistema idrico, a garanzia di un servizio universale per la distribuzione dell'acqua potabile in tutte le regioni del Mezzogiorno.
9/2267/181Trizzino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si prefigge di adottare provvedimenti in direzione di una politica strategica nazionale che permetta di fronteggiare l'emergenza climatica, tenuto conto dei lavori svolti a livello internazionale dall’intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), in ambito Nazioni Unite, che evidenziano come la variabilità climatica sia strettamente legata alle attività umane e come le temperature e le emissioni di CO2 continueranno progressivamente a crescere con impatti negativi su numerose aree del pianeta e sulla salute pubblica. Il decreto, inoltre, in coerenza con gli impegni derivanti dalla normativa europea, si prefigge di adottare misure straordinarie per consentire il raggiungimento degli obiettivi relativi alle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, incentivando il ricorso alle energie rinnovabili;
   considerato che:
    attualmente si registra l'assenza di una normativa organica in materia di energie rinnovabili, soprattutto per quanto riguarda le pratiche della concessione degli impianti eolici e la regolamentazione dei profitti economici ed energetici ricavati dallo sfruttamento di tali impianti. Si ravvisa la necessità di elaborare ed emanare un quadro normativo completo che, oltre ad essere idoneo a contrastare la possibile diffusione senza adeguato controllo dei parchi eolici che si registra soprattutto al Meridione e che può recare grave nocumento all'ambiente, alle attività agricole e ai beni paesaggistici dei luoghi interessati, possa garantire effettivi ed importanti benefìci di natura economica ed energetica alle popolazioni ad ai Comuni dei territori che ospitano gli impianti eolici,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di intervenire normativamente mediante una legge quadro in materia di energie rinnovabili che disciplini in modo organico le diverse fasi autorizzative e l'attività dei Ministeri coinvolti;
   a valutare interventi affinché alle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al decreto del 10 settembre 2010, possa essere assegnato valore regolamentare, in modo da superare l'eccessiva frammentazione della normativa, nella quale attualmente confluiscono i numerosi regolamenti regionali;
   ad elaborare un quadro normativo che favorisca una programmazione dei parchi eolici, onde garantire l'efficienza energetica degli stessi, evitando il verificarsi del cosiddetto «effetto selva» a livello di impianti, il quale ne può inficiare la valenza economica oltre a produrre danni all'assetto idrogeologico, al patrimonio paesaggistico, agricolo e culturale nazionale;
   a valutare, nell'ambito di tale normativa organica, disposizioni che introducano il meccanismo per cui si preveda, nello specifico, che le società titolari di parchi eolici debbano versare ai Comuni che ospitano gli impianti un contributo economico annuo calcolato in base alla potenza installata e, in aggiunta, un corrispettivo annuo pari ad una quota del fatturato annuo proveniente dalla vendita di energia, oltre la corresponsione agli stessi Comuni di un contributo in energia pari ad una quota di quella prodotta;
   a valutare, infine, la previsione che i Comuni beneficiari dei predetti contributi possano finanziare mediante una quota di essi l'istituzione di un Fondo Nazionale per il Reddito Energetico, amministrato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), e finalizzato alla promozione delle energie rinnovabili, nell'ambito di piani di intervento di contrasto alle povertà e di sviluppo di energia pulita.
9/2267/182Maraia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4-quinquies del provvedimento in esame, al comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica» con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'introduzione di appositi sistemi premianti in favore dei cittadini che utilizzino gli eco-compattatori, si da incentivare e stimolare comportamenti sempre più virtuosi tesi alla riduzione dei rifiuti in plastica e al loro consequenziale riciclo.
9/2267/183Cimino.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    in tale contesto, gli obiettivi del provvedimento sono in linea con le finalità indicate dal programma di Governo secondo le quali occorre realizzare un Green New Deal attraverso una serie di misure destinate a coinvolgere le amministrazioni a più livelli, esperti e cittadini, intervenendo in tutti i settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici come ad esempio acqua, biodiversità, costruzioni ed infrastrutture, energia, prevenzione dei rischi industriali rilevanti, trasporti, riconoscendo misure incentivanti verso condotte virtuose sotto il profilo ambientale;
    la profonda trasformazione dell'economia e della società che l'Unione europea è chiamata ad intraprendere dovrà essere realizzata «secondo modalità che tengano conto delle situazioni nazionali e che siano eque dal punto di vista sociale»;
   considerato che:
    l'educazione allo sviluppo sostenibile è un obiettivo strategico per il nostro Paese ed è legata alla conservazione delle risorse del Pianeta che ci ospita;
    l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità che riguarda obiettivi comuni ai Paesi sottoscrittori e nel nostro Paese, il Green New Deal rappresenta un punto di partenza per una reale e concreta tutela dell'ambiente e della biodiversità;
    le norme contenute nel provvedimento in esame, sono volte ad accompagnare la fase di transizione in atto verso un'economia più verde e più inclusiva per cui è importante coniugare misure di sostenibilità ambientale con efficaci e strutturali interventi di sostenibilità economico-sociale;
    in questo contesto generale anche l'obiettivo della recente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Direttiva (UE) 2019/904 sulla plastica monouso – Single Use Plastics, SUP) è stato quello di prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente al fine di promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo al corretto funzionamento del mercato interno;
   rilevato che:
    gli articoli 4 e 7 del provvedimento contengono norme volte a contenere la produzione di rifiuti in plastica, considerato inoltre che, nei prossimi anni molte imprese dovranno ripensare o rilocalizzare le produzioni industriali in un contesto di forte innovazione verso un sistema sempre più sostenibile e circolare con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa utile, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, al fine di estendere le misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina di cui all'articolo 7 anche alle imprese agricole che vendono direttamente in azienda i prodotti da esse stesse realizzati, con l'inserimento dei prodotti agricoli tra le categorie beneficiarie dell'intervento.
9/2267/184Amitrano.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini; La decomposizione dei rifiuti conferiti nelle discariche comporta la generazione e la conseguente emissione in atmosfera di biogas, miscela di gas costituita maggiormente da gas metano;
    il gas metano è un potente gas serra, i cui effetti nocivi per l'ambiente superano di gran lunga quelli dell'anidride carbonica;
    l'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede al comma 1 lettera p) che, tra i compiti dello Stato in materia di rifiuti, rientri «l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti»;
    i fattori di pressione ambientale sono tutte le cause che comportano un peggioramento dello stato dell'ambiente nelle sue matrici;
    al fine di attuare la delega di cui all'articolo 195, occorre procedere con la redazione di un decreto attuativo che comprenda, tra i criteri da individuare, anche i fattori di pressione ambientale;
    uno dei principali fattori di pressione ambientale, nelle aree che ospitano siti di discarica, sono il carico areale costituito dal rapporto tra quantità di rifiuti conferiti e area dell'ambito territoriale in cui si trova e il carico costituito dal rapporto tra quantità di rifiuti conferiti nel sito e gli abitanti residenti;
    alcune Regioni hanno già istituito limiti per quanto concerne i carichi areali, come ad esempio la Regione Lombardia che con Delibera di Giunta regionale del 2 ottobre 2017 – n. X/7144 avente per oggetto «Approvazione del criterio localizzativo “Fattore di Pressione” in attuazione dell'articolo 14-bis delle norme tecniche di attuazione del programma regionale gestione rifiuti approvato con delibera della giunta regionale n. 1990 del 2014» ha istituito anche un fattore di pressione ambientale che mette in correlazione la capacità delle discariche con le aree dei Comuni in cui si trovano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare in tempi rapidi un decreto contenente i criteri generali per la localizzazione dei siti di smaltimento dei rifiuti che contempli fattori di pressione ambientale che mettano in relazione i quantitativi di rifiuti conferibili con l'ampiezza in chilometri quadrati dell'ambito territoriale, l'ampiezza in chilometri quadrati del Comune in cui è localizzato il sito e la popolazione residente.
9/2267/185Ilaria Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevede misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria;
    durante l’iter al Senato il provvedimento è stato modificato, prevedendo anche misure volte a prevedere campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché disposizioni volte alla promozione del trasporto scolastico sostenibile;
    il tema della riduzione delle emissioni di CO2, nonché la diminuzione di automobili che creano ingorghi, smog nelle zone vicino agli edifici scolastici, nuocendo gravemente alla salute di milioni di bambini e ragazzi, è da tempo oggetto di dibattiti volti a cambiare tali abitudini diseducative e ad insegnare i valori di civiltà, rispetto della vita e dell'ambiente circostante fin da piccoli;
    tali strade scolastiche, cosiddette School Streets, aree delimitate e sicure intorno alla scuola in cui è vietato il traffico degli autoveicoli per consentire a tutti di raggiungere l'edificio scolastico in sicurezza a piedi e in bicicletta o a mezzi per il trasporto dei disabili ed eventualmente scuolabus sono già diffusi in molti Paesi del Nord Europa, dalla Francia alla Germania, alla Danimarca, alla Gran Bretagna, alla Scozia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere che nei pressi degli edifici adibiti ad uso scolastico sia garantito un livello di vivibilità e di qualità dell'aria, nonché condizioni di sicurezza e di accessibilità alle strutture, tali da tutelare la salute dei più giovani.
9/2267/186Carinelli, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Chiazzese, Ficara, Grippa, De Girolamo, De Lorenzis, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame, autorizza la spesa di 15 milioni di euro, per gli anni 2020 e 2021, finalizzato al finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e peri-urbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
   considerato che:
    gli incendi boschivi costituiscono un problema rilevante per il nostro Paese. Stando ai dati raccolti dall'Effis (European forest fire information system), rispetto allo scorso anno, il numero di incendi in Italia risulterebbe triplicato. Per effetto della maggiore incidenza delle ondate di calore e della siccità, e per l'aumento delle superfici coperte da vegetazione infiammabile in tutta la penisola italiana, gli incendi sono sempre più difficilmente controllabili;
    per incendio di interfaccia urbano-rurale si intende l'incendio che interessa aree di interfaccia urbano-rurale ovvero aree o fasce nelle quali sussiste una stretta interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali; si tratta di luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a rischio di incendio;
    con sempre maggiore frequenza, molti incendi cosiddetti «di chioma» investono zone di interfaccia specialmente durante i periodi di intensa siccità causando ingenti danni alle popolazioni. Per tale motivo, grandi sforzi sono stati fatti negli ultimi anni nell'identificare e mappare le aree di interfaccia esistenti, o potenziali, con lo scopo di valutare le possibilità di rischio in tali zone, la loro vulnerabilità e, conseguentemente, garantire una maggiore efficienza delle azioni di prevenzione e protezione dalla propagazione degli incendi;
    la gestione e la manutenzione delle aree di interfaccia, in particolare delle foreste urbane e periurbane, direttamente a contatto con i centri urbani, assume una importanza fondamentale al fine di ridurre il materiale combustibile ivi presente;
    la legge quadro n. 353, del 21 novembre 2000, in materia di incendi boschivi, definisce le attività di previsione, prevenzione e lotta. Tuttavia, a distanza di vent'anni dalla sua entrata in vigore, i sistemi antincendio boschivo di diverse Regioni si sono dotati di nuovi strumenti non contemplati dalla 353/2000;
    questi strumenti prendono il nome di tecnica del fuoco prescritto e tecnica del controfuoco; il fuoco prescritto rientra fra le misure di prevenzione degli incendi, mentre il controfuoco fa parte delle tecniche della lotta attiva;
    il fuoco prescritto, infatti, consiste nell'applicazione consapevole ed esperta del fuoco su superfici pianificate per ridurre preventivamente i combustibili più infiammabili; il controfuoco, viceversa, è una contromisura che estingue il fronte di fiamma di un incendio accendendo su di un'area circoscritta e controllata, in determinate condizioni di sicurezza, un fuoco in grado di muoversi verso l'incendio, per anticiparne il consumo di combustibile e determinarne una drastica riduzione dell'intensità;
    questa complesse tecniche possono essere usate solo da personale esperto altamente qualificato, addestrato dai sistemi AIB regionali, che segue quanto stabilito in piani o progetti redatti da tecnici del settore forestale-ambientale. A titolo esemplificativo, si ricorda che in Sardegna, da diversi anni, opera il Gauf (gruppo di analisi e utilizzo del fuoco – Mastros de fogu) con la finalità di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi;
   considerato infine che:
    si rende necessario un aggiornamento della normativa quadro in materia di incendi boschivi,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare idonei strumenti normativi finalizzati a prevedere, nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi, le tecniche del fuoco prescritto e del controfuoco, prevedendo gli adeguati stanziamenti economici;
   a valutare, altresì, l'opportunità di stanziare risorse economiche per incentivare i comuni, nella redazione dei piani comunali di protezione civile, ad inserire una apposita sezione relativa al rischio di incendio di interfaccia.
9/2267/187Alberto Manca.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria;
    le nuove norme mirano a incentivare comportamenti e azioni virtuose programmando una serie di interventi multilivello, idonei a coinvolgere tutti gli attori responsabili;
    l'articolo 1 del provvedimento in esame, disciplina l'approvazione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, delineandone i contenuti e definendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi fissati da esso;
    la naturale struttura fibrosa dell'amianto, associata alle dimensioni microscopiche, è la causa di rischio per gravi patologie a carico prevalentemente dell'apparato respiratorio;

    secondo il Piano comunale dell'amianto del Comune di Palermo, sul territorio palermitano ed in particolare nella II Circoscrizione, nel corso degli ultimi anni, si è registrato un incremento di quantitativo di cemento-amianto abbandonato in aree pubbliche;
    la pericolosità dell'amianto ed i suoi effetti cancerogeni sono oramai noti e documentati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, per quanto di competenza, misure finalizzate a prevedere una maggiore attenzione al problema della presenza dell'amianto sul territorio nazionale a cominciare dalle realtà territoriali in cui le attività di rimozione dei materiali contenenti amianto abbia fatto registrare ritardi o tempi più lunghi di attuazione, visti gli enormi rischi per la salute derivanti, dall'esposizione ambientale alla sostanza dannosa.

9/2267/188Alaimo, D'Orso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede l'approvazione del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria in cui sono individuate le misure di competenza nazionale da porre in essere, al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della normativa europea e nazionale in materia;
    in particolare, l'articolo 5-ter istituisce il Programma sperimentale «Caschi verdi per l'ambiente»;
    il Ministro dell'Ambiente, lo scorso anno, ha incontrato a Parigi il Direttore Generale Unesco, per presentarle l'iniziativa italiana di istituire una task-force internazionale in difesa delle aree verdi del pianeta;
    si tratterebbe di una rete di competenze e professionalità ad ampio respiro, che vanno dalle università, ai tanti centri di ricerca, al servizio della natura, che agirebbe sotto l'egida dell'Onu;
    inoltre, per il rispetto degli accordi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, è necessario raggiungere obiettivi come l'integrazione uomo-natura e la conservazione dei grandi ecosistemi senza i quali l'umanità non potrebbe sopravvivere, pertanto l'Unesco è il luogo di coordinamento ideale per queste attività;
    è evidente che la tutela e la salvaguardia ambientale delle aree nazionali naturali protette e il contrasto agli effetti derivanti dai cambiamenti climatici necessitino di un coordinamento unitario, al fine di superare la situazione di separazione e frammentazione degli interventi in materia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere ogni aspetto militare dal progetto «Caschi verdi per l'ambiente».
9/2267/189Maurizio Cattoi, Berti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede l'approvazione del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria in cui sono individuate le misure di competenza nazionale da porre in essere, al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della normativa europea e nazionale in materia;
    in particolare, l'articolo 5-ter istituisce il Programma sperimentale «Caschi verdi per l'ambiente»;
    trattandosi di una modifica inserita in fase emendativa del decreto-legge al Senato, su questo tema non è stato possibile audire gli esperti;
    la norma introdotta fa riferimento anche alla tutela delle riserve rientranti nelle riserve di cui al programma «L'uomo e la biosfera» – MAB dell'Unesco;
    per l'avvio del procedimento volto a diventare Riserva della Biosfera UNESCO (Istituzioni, Enti, associazioni ed altri soggetti territoriali), il Ministero dell'Ambiente prevede un iter specifico;
    è evidente che la tutela e la salvaguardia ambientale delle aree nazionali naturali protette e il contrasto agli effetti derivanti dai cambiamenti climatici necessitino di un coordinamento unitario, al fine di superare la situazione di separazione e frammentazione degli interventi in materia;
    la task force dedicata al programma «Caschi verdi per l'ambiente» dovrebbe pertanto coinvolgere tutti i soggetti nazionali e internazionali preposti a tutelare le esigenze climatiche e naturalistiche del nostro territorio nazionale e internazionale, ivi compresi i dicasteri competenti, quali il Ministero per i beni e le attività culturali, per tutti gli ambiti di interesse nazionale riguardanti la conservazione e la difesa del paesaggio agrario e forestale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli aspetti nazionali relativi a boschi, foreste e agricoltura, il Ministero dell'Interno, in ordine alle competenze del Corpo dei Vigili del fuoco, nonché la Presidenza del Consiglio, attraverso il Dipartimento della Protezione civile, la Capitaneria di porto e l'Arma dei Carabinieri, impiegando, con riferimento alle componenti militari, risorse nel limite massimo del 5 per cento del budget stanziato per l'intero progetto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative successive, anche legislative, finalizzate a prevedere il coinvolgimento dei soggetti di cui in premessa, interessati all'attuazione del programma sperimentale «Caschi verdi per l'ambiente», nonché di illustrare alle Commissioni competenti di Camera e Senato, con cadenza semestrale, le iniziative adottate in seno al programma medesimo.
9/2267/190Macina, Berti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, nell'ottica dell'avvio del green new deal, reca misure urgenti finalizzate a ridurre l'inquinamento atmosferico, a tutelare la salute dei cittadini e dell'ambiente agendo sia a livello locale, sia con misure di contrasto al riscaldamento globale;
    esso prevede, tra le altre, alcune misure per l'incentivazione del commercio di prodotti sfusi o alla spina;
    il commercio nell'era attuale passa anche dall'acquisto dei cibi e dei detergenti sfusi (nei cosiddetti « green corner») per evitare lo spreco di carta e plastica per gli imballaggi;
    è necessaria un'inversione di tendenza, che non riguarda solo i consumi in ambito domestico, ma anche in alcuni settori, come quello ricettivo, dove la produzione di rifiuti deve essere tenuta sotto controllo sia per l'impatto ambientale e perché rappresenta un'importante voce di spesa;
    ripensare il proprio business in termini di ecosostenibilità è la nuova sfida che il mercato impone al settore ricettivo;
    cambiare le abitudini e influenzare i comportamenti dei propri ospiti al fine di sensibilizzare la clientela a una maggior tutela dell'ambiente può passare anche attraverso l'offerta di una linea cortesia biodegradabile e compostabile e di detergenti per l'igiene personale disponibili in dispenser e non nei classici flaconcini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, per incentivare e potenziare l'utilizzo da parte delle strutture turistico ricettive di prodotti di cortesia, con particolare riferimento ai detergenti per la pulizia personale del cliente, biodegradabili e disponibili nei dispenser.
9/2267/191Alemanno.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 in esame reca Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria;
    le misure introdotte dal suddetto decreto-legge definiscono un quadro normativo orientato all'accoglimento di un'istanza ecosostenibile che sottende al piano sociale di riconversione ecologica, già intrapreso dal Governo e che, nel succitato decreto-legge, trova esplicazione – oltre che nella previsione di interventi per il contrasto dei cambiamenti climatici, nel miglioramento della qualità dell'aria, nell'incentivazione della mobilità sostenibile nelle città e in programmi di riforestazione – anche nel sostegno a nuove forme di stimolo verso un minor ricorso all'uso di imballaggi;
    è prevista, in particolare, l'erogazione di contributi a fondo perduto – pari alla spesa sostenuta per un importo massimo di euro 5.000 nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 – rivolta agli esercenti pronti a investire sulla vendita di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina e finalizzata al compimento del passaggio a un modello di commercio eco-responsabile che, nella diffusione dei green corner e nell'apertura di esercizi interamente green, incontri la limitazione nell'impiego del packaging tradizionale;
    la norma, inoltre, amplia la platea dei possibili beneficiari del contributo richiamato nel precedente periodo, proponendo l'estensione dell'agevolazione agli esercizi commerciali di maggiori dimensioni, facenti capo alla grande distribuzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire in continuità dell'attuazione normativa del principio di riduzione dei rifiuti, attraverso la previsione di disposizioni che, nel complesso filone della gestione degli imballaggi, già affrontata dall'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introduca l'obbligo accessorio di un utilizzo degli stessi in misura non superiore al cinquanta per cento in volume della effettiva dimensione del bene.
9/2267/192Sut, Giarrizzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame contiene disposizioni urgenti volte a garantire l'adozione di una politica strategica nazionale che permetta di fronteggiare l'emergenza climatica, prevedendo, in coerenza con gli impegni derivanti dalla normativa europea, misure straordinarie per consentire il raggiungimento degli obiettivi relativi alle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici;
    le finalità complessive del provvedimento si inquadrano, pertanto, nell'ambito dell'approccio strategico del Governo volto a rafforzare le politiche per il contrasto al cambiamento climatico e per promuovere la transizione ecologica dell'economia;
    a tal fine, l'articolo 4 del provvedimento in esame, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane, per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, considerando in primo luogo le aree che hanno subito notevoli danni da eventi climatici eccezionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere le opportune iniziative, anche normative, volte a ricomprendere, nell'alveo delle azioni rientranti nel programma sperimentale per la riforestazione di cui all'articolo 4 del provvedimento in oggetto, oltre alle specie arboree, anche quelle specie erbacee che possiedono alte capacità di immagazzinare CO2, in linea con gli impegni derivanti dal Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici.
9/2267/193Del Sesto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 di recepimento della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo del 24 novembre 2010, costituisce il quadro nazionale di riferimento in materia di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni AIA per gli impianti industriali. La suddetta normativa è volta a disciplinare le prescrizioni finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, secondo un approccio integrato di considerazione di tutte le matrici ambientali, al fine di garantire un livello di protezione ambientale, ma anche di tutela della salute della popolazione il più possibile elevati. La medesima direttiva europea, inoltre, evidenzia chiaramente i rischi per la salute pubblica correlati ai grandi impianti di combustione, compresi quelli di incenerimento dei rifiuti;
    secondo il XII Rapporto dell'Osservatorio Nimby Forum, aggiornato al 2016, sono presenti sul territorio nazionale più di 300 impianti industriali che, durante il loro ciclo produttivo, rilasciano inquinanti nei suoli e nelle falde idriche. Addirittura molti di questi impianti sono sottoposti a denunce e sequestri da parte della magistratura;
   considerato che:
    nell'ambito dell’iter di rilascio dell'AIA ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, un ruolo fondamentale viene riconosciuto alla cosiddetta Commissione Istruttoria per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC), avente il compito di fornire nel merito di ciascuna domanda di autorizzazione presentata dai gestori degli impianti, pareri istruttori conclusivi con prescrizione motivate. Tuttavia, pur essendo chiamata a occuparsi di progetti aventi potenziali ricadute sulla salute pubblica, la suddetta commissione non prevede al suo interno la presenza di componenti espressione di profili sanitari. Ciò comporta la totale esclusione dei pareri sanitari dal percorso tecnico-scientifico che stabilizza le prescrizioni contenute nel parere istruttorio, relegando la capacità amministrativa del Ministero della Salute in una posizione secondaria non determinante nell'ambito della definizione dei pareri sopra citati;
    il tema della valutazione d'impatto sanitario è di assoluto rilievo, soprattutto nell'ottica delle valutazioni ex ante rispetto agli interventi e ai progetti potenzialmente realizzabili, al fine di garantire pienamente la protezione e la promozione della salute della popolazione, nonché politiche volte ad assicurare il benessere complessivo degli individui, delle comunità, oltre alla sostenibilità ambientale. Di contro nell'ambito delle Autorizzazioni Integrali Ambientali si definiscono prescrizioni per la riduzione delle emissioni ma, il più delle volte, si trascurano gli aspetti più specificatamente sanitari;
    quest'ultimo aspetto è stato evidenziato anche dall'istituto Superiore di Sanità, nel rapporto «Ambiente e salute: evidenze disponibili e indicazioni di sanità pubblica» dove si rileva l'esistenza di una «lacuna metodologica nella procedura di Autorizzazione Ambientale Integrata di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 che limita il suo orizzonte prescrittivo alla riduzione delle emissioni finalizzata al miglioramento della qualità ambientale e trascura gli aspetti più specificatamente sanitari». Si tratta di un assunto importante che contribuisce a sgombrare il campo dalla errata convinzione che i limiti ambientali stabiliti dalle norme vigenti rappresentino una sorta di «livello di tollerabilità» per la salute umana. Inoltre il Ministero della Salute con decreto ministeriale 27 marzo 2019 ha adottato le «Linee Guida per la valutazione di impatto sanitario», al fine di rispondere a quanto previsto dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 104 che recepisce la Direttiva europea 2014/52/UE sulla valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
   considerato inoltre che:
    sull'inserimento della valutazione di incidenza sanitaria nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n. 983 dell'11 febbraio 2019 nella quale viene sancito che «malgrado vada confermato che, in linea di principio, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'AIA non è obbligatorio procedere alla valutazione di incidenza sanitaria, va tuttavia ribadito che è necessario procedervi quando le concrete evidenti istruttorie dimostrino la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica»,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere tra i componenti della Commissione istruttoria per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC) anche profili professionali aventi competenze in materia di sanità pubblica ed epidemiologia ambientale;
   a valutare altresì l'opportunità di mettere in atto ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere, in caso di rischio per la salute pubblica, la valutazione d'impatto sanitario, predisposta in conformità alle «Linee Guida» di cui sopra, anche nell'ambito delle domande di autorizzazione integrate ambientali riguardanti le tipologie di progetto ricomprese negli allegati III e IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.
9/2267/194Testamento.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame contiene disposizioni urgenti volte a garantire l'adozione di una politica strategica nazionale che permetta di fronteggiare l'emergenza climatica, prevedendo, in coerenza con gli impegni derivanti dalla normativa europea, misure straordinarie per consentire il raggiungimento degli obiettivi relativi alle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici;
    le finalità complessive del provvedimento si inquadrano, pertanto, nell'ambito dell'approccio strategico del Governo volto a rafforzare le politiche per il contrasto al cambiamento climatico e per promuovere la transizione ecologica dell'economia;
    a tal fine, l'articolo 1-ter del provvedimento, introdotto presso il Senato, istituisce un fondo denominato «Programma #iosonoAmbiente», con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato ad avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole di ogni ordine e grado;
    tale fondo è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica;
    la promozione e la condivisione della sostenibilità ambientale è annoverata tra i principi cardine dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, la quale contribuisce, attraverso il perseguimento dei suoi obiettivi, a formare una cittadinanza responsabile e attiva e a sviluppare, nelle istituzioni scolastiche, la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ricomprendere, per quanto di competenza, nell'ambito dei progetti finanziati dal Programma #iosonoAmbiente, percorsi di conoscenza e tutela ambientale specifici, ivi comprese campagne informative e di sensibilizzazione mirate alle nuove generazioni, relativi agli effetti inquinanti derivanti da plastiche e microplastiche, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.
9/2267/195Galizia.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevede misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria;
    l'articolo 1 del provvedimento in esame, disciplina l'approvazione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, delineandone i contenuti e definendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi fissati da esso;
    le nuove norme mirano a incentivare comportamenti e azioni virtuose programmando una serie di interventi multilivello, idonei a coinvolgere tutti gli attori responsabili;
   considerato che:
    Venezia è la quarta città più inquinata d'Italia secondo una recente stima dell'Organizzazione mondiale della Sanità;
    il livello il biossido di azoto (NO2) e quello delle polveri sottili, registrato dalle centraline dell'ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto), ha raggiunto la quota massima rispetto a quella prevista per legge;
    una delle principali cause dell'inquinamento è da attribuire ai vaporetti del trasporto pubblico, mezzi per lo più fatiscenti e inquinanti;
    l'inquinamento atmosferico ha un impatto negativo sulla salute umana e questo, oltre all'effetto sull'ambiente naturale, è uno degli aspetti più interessanti e preoccupanti considerato che l'esposizione agli inquinanti è stata associata ad una grande varietà di effetti dannosi a carico principalmente dell'apparato respiratorio e di quello cardiovascolare;
    sarebbe auspicabile l'installazione di motori elettrici sulle imbarcazioni dedicate al trasporto pubblico al fine di abbattere le emissioni nocive e migliorare la qualità dell'aria nella città di Venezia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, per quanto di competenza, misure finalizzate a prevedere l'utilizzo di sistemi alternativi a minore impatto ambientale da parte delle navi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare e delle navi che svolgono il trasporto pubblico non di linea all'interno delle acque protette della laguna di Venezia.
9/2267/196Spessotto, Scagliusi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea per la seconda lettura, contiene significativi interventi in materia di tutela ambientale e salvaguardia del territorio nazionale, che s'inseriscono all'interno di un percorso nazionale ed europeo sostenuto dal Governo, per la promozione di un piano straordinario di politiche green e di un radicale cambio di rotta nel contrasto ai cambiamenti climatici;
    in tale ambito, l'articolo 4 del provvedimento, che reca disposizioni in materia di azioni per la riforestazione (prevedendo il finanziamento di un programma per le città metropolitane, per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021), definisce altresì le modalità per la progettazione e la variazione degli interventi da parte delle Città metropolitane, nonché il riparto dei fondi che avviene, tenendo conto della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, nonché dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione europea;
    al riguardo, occorre evidenziare che le aree nazionali protette, svolgono nel nostro Paese, un riconosciuto ruolo strategico nella conservazione della biodiversità. In esse sono concentrati il maggior numero di «serbatoi» e laboratori per la conservazione del territorio, del paesaggio, degli ecosistemi, degli habitat e delle specie, assicurando e valorizzando i benefici derivanti dai servizi eco sistemici;
    in cooperazione con i Comuni dei Parchi (Comunità del Parco articolo 14 legge n. 394/91), le predette aree nazionali protette stanno attuando in questo periodo un innovativo progetto del Ministero dell'Ambiente denominato «Censimento progetti per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici», attraverso il quale, le amministrazioni comunali, potranno realizzare interventi di forestazione volti a generare aree verdi urbane di biodiversità;
    per le suesposte finalità, i Comuni dei Parchi intendono offrire, pertanto, un ulteriore contributo per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, oltre a frenare la perdita di biodiversità, a compensare le emissioni di CO2, a prevenire il dissesto idrogeologico e a proteggere il suolo, migliorando al contempo, la qualità dell'aria e la vivibilità degli insediamenti urbani, con particolare attenzione alle aree censite nel catasto comunale incendi boschivi;
    tali obiettivi richiedono, tuttavia, azioni tese a ridurre le incertezze sugli impatti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi e la biodiversità, intensificando ai sensi del comma c) dell'articolo 1 della legge 394/91, azioni di «promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare», in collegamento con azioni dirette per «aree di rifugio per riadattarle agli ulteriori spostamenti/risalite delle specie animali e vegetali», come previste dalla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici del Ministero dell'Ambiente del territorio e del mare;
    si impone, per quanto sopra, la necessità di prevedere misure di carattere normativo, finalizzate a rafforzare il quadro degli interventi previsti in favore delle aree naturali protette, nell'ambito dell'attuazione della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e fronteggiare numerosi fenomeni quali: alterazioni dei tassi di crescita e della produttività nella composizione delle specie presenti; shift altitudinali e latitudinali degli habitat forestali con conseguente perdita locale di biodiversità; aumento dei rischi d'incendio e di danni da insetti e patogeni; alterazione del ciclo dell'acqua e del carbonio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel corso della presente legislatura iniziative di carattere normativo, volte ad intensificare la ricerca e a moltiplicare gli sforzi per ridurre le incertezze in materia di impatti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi e sulla biodiversità, identificando le lacune conoscitive e incentivando il processo di condivisione dei dati, considerando altresì l'eventuale ristrutturazione delle aree protette nazionali e delle aree di rifugio per riadattarle agli ulteriori spostamenti e risalite delle specie animali e vegetali.
9/2267/197Angiola.


   La Camera,
   premesso che:
    l'intervento normativo prevede l'adozione con carattere di necessità ed urgenza da parte del Consiglio dei Ministri di un Programma strategico Nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria quale risultanza dei lavori svolti in ambito internazionale dall'organizzazione delle Nazioni Unite che evidenziano come la variabilità climatica sia strettamente legata alle attività umane con impatti negativi su numerose aree del pianeta e sulla salute pubblica;
    lo scorso 25 settembre 2019 l'IPCC – Il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico – ha diffuso un nuovo rapporto speciale sul clima dedicato in particolare al peggioramento delle condizioni degli oceani e delle calotte di ghiaccio. Il documento è il frutto dell'analisi di circa 7 mila ricerche scientifiche e nelle sue conclusioni dice che il livello del mare continua ad aumentare, i ghiacci si sciolgono rapidamente e molte specie si stanno spostando alla ricerca di condizioni più adatte alla loro sopravvivenza. Il cambiamento, scrivono gli scienziati, è dovuto principalmente alle attività umane e alle loro emissioni che peggiorano l'effetto serra;
    attraverso la c.d. Maritime Strategy la Marina Militare fornisce un rilevante contributo nel monitoraggio dei parametri ambientali marini utili a accertare lo stato di salute dei mari nazionali e internazionali ed oltre alle Unità Navali specialistiche della Squadra Navale, tutte le unità navali hanno tra i propri compiti secondari quello della salvaguardia dell'ambiente marino che si esplica sia nei controlli ed accertamenti degli sversamenti di idrocarburi in mare sia nel monitoraggio relativo alla presenza dei cetacei nonché la segnalazione di addensamenti da plastiche e microclastiche. In particolare la a Marina Militare ha collaborato in diversi campi della tutela ambientale marina tra cui: l’habitat del fondale marino e delle biodiversità, le condizioni idrografiche e ambientali marine, il rumore sottomarino;
    uno studio del Fondo monetario internazionale evidenzia una recente scoperta dei biologi marini i quali rilevano che le grandi balene svolgono un ruolo significativo nel catturare il carbonio dall'atmosfera (Roman e altri 2014) poiché assorbono in media 33 tonnellate di CO2 e contribuiscono con il loro movimento ad un effetto moltiplicatore dell'aumento della produzione di fitoplancton portandolo verso la superficie;
    ACCOBAMS (Accordo istituito tra 24 Stati sulla Conservazione dei Cetacei nel Mar Nero, Mar Mediterraneo e Aree Atlantiche Contigue) è uno strumento di cooperazione per la conservazione della biodiversità marina nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. Il suo scopo è quello di ridurre le minacce per i cetacei e migliorare la conoscenza di questi animali. Nello specifico, la Marina Militare con i suoi sottomarini, potrebbe contribuire al monitoraggio dei mammiferi marini. Tema quanto mai caldo e discusso anche a livello di Nazioni Unite attraverso il Segretariato permanente di ACCOBAMS che si pone l'obiettivo di affrontare gli impatti del rumore antropogenico sui cetacei, agevolando il dialogo tra le diverse Marine NATO e Non-NATO del Mediterraneo, esaminando e valutando le procedure di mitigazione degli effetti dei Sonar attivi sui cetacei;
    il 23 ottobre 2019 la IV Commissione Difesa ha espresso parere favorevole allo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2019, relativo allo sviluppo, all'acquisizione ed al sostegno tecnico-logistico decennale dei primi due sommergibili U212, derivanti dalla classe Todaro (A.G. 108) dei quattro complessivamente necessari per il mantenimento di adeguate capacità della componente marittima della difesa rivolte alla sorveglianza subacquea. I sommergibili della classe Todaro, di cui fanno parte il Salvatore Todaro, lo Scirè, il Pietro Venuti e il Romeo Romei, sono i sommergibili convenzionali più avanzati al mondo e secondo quanto riportato nella documentazione allegata alla richiesta di parere parlamentare, i nuovi sottomarini sono progettati per migliorare le capacità di comando e controllo, di lunga permanenza in mare, antisommergibile e antinave e, infine, di raccolta e valutazione dati;
    gli strumenti principali che permettono ai sottomarini di acquisire le informazioni sono i sistemi idrofonici capaci di captare tutte le sorgenti di rumore presenti nella dimensione subacquea che vengono localizzate ed identificate anche grazie all'analisi condotta con l'ausilio di sofisticati software e processate dal personale idrofonista che, per le capacità peculiari, rappresenta una risorsa preziosa ed insostituibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rendere maggiormente strutturato e continuativo l'impiego delle unità della componente sommergibilistica, in concomitanza di attività operative o addestrative già pianificate dalla Forza Armata, dotandole di appositi software in grado di analizzare e decodificare in maniera autonoma i rumori biologici, nell'ottica di rendere costante il monitoraggio e la mappatura dei cetacei presenti nel Mediterraneo e con il fine di condividerne i risultati con i Dicasteri e gli enti di ricerca interessati del Programma strategico Nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici.
9/2267/198Rizzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate a fronteggiare l'emergenza climatica prevedendo misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria;
   considerato che:
    il settore del trasporto marittimo di persone e cose contribuisce in maniera sostanziale all'emissione di sostanze inquinanti costituendo un problema per le comunità portuali coinvolte;
    è dato oramai assodato che l'aumento delle concentrazioni di ossido di azoto, ossido di zolfo, idrocarburi incombusti e ossido di carbonio costituiscono una minaccia per la salute pubblica non solo nei porti ma anche nelle aree circostanti;
    la direttiva europea 2014/94/EU prevede la realizzazione, entro il 2025, di infrastrutture per l'alimentazione di grandi navi ormeggiate in porto tramite una sorgente elettrica esterna alla nave;
    si rende necessario un intervento normativo finalizzato ad agevolare la realizzazione di infrastrutture di fornitura di alimentazione elettrica lungo le banchine portuali così come l'adozione di misure volte, a limitare la presenza di navi che non supportino tali tecnologie al fine di ridurre le emissioni nelle aree portuali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli adeguati strumenti normativi finalizzati a prevedere la realizzazione di apposite infrastrutture per la fornitura di energia elettrica per le grandi navi all'interno dei porti.
9/2267/199Deiana.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame contiene disposizioni urgenti volte a garantire l'adozione di una politica strategica nazionale che permetta di fronteggiare l'emergenza climatica, prevedendo, in coerenza con gli impegni derivanti dalla normativa europea, misure straordinarie per consentire il raggiungimento degli obiettivi relativi alle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici;
    l'articolo 5 recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale» prevede, al comma 6, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro per il sud e la coesione territoriale venga nominato un Commissario unico, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione;
    il decreto-legge n. 243 del 2016 ha istituito la figura del Commissario Unico alle depurazioni con il compito di coordinare gli interventi necessari ad assolvere a quanto richiesto dalla Commissione Europea, rispetto alle due condanne relative alle procedure di infrazione europea sul mancato adeguamento delle infrastrutture di collettamento depurazione e fognatura in centinaia di comuni italiani;
    l'articolo 147 del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152, disciplina l'organizzazione territoriale del Servizio idrico integrato consentendo ai comuni in possesso di determinate caratteristiche di proseguire con la gestione in forma autonoma del servizio, tra le quali l'utilizzo efficiente della risorsa e la tutela del corpo idrico;
    alcuni comuni sono in possesso di tutte le caratteristiche richieste tranne la tutela della risorsa che è in fase di attuazione grazie all'intervento commissariale in atto per far uscire tali agglomerati dalla procedura di infrazione per inefficienza nei sistemi di depurazione e fognatura. Tali comuni quindi, nelle more dell'espletamento delle procedure avviate dal commissario, sarebbero comunque costretti a cedere le reti come previsto dall'articolo 147 del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire, nel primo provvedimento utile di prossima emanazione, sulla disposizione di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152 al fine di prevedere la possibilità di mantenere le gestioni esistenti del servizio idrico in forma autonoma per i comuni che presentano un utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico, anche nelle more del completamento degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) la cui realizzazione è stata posta in capo al Commissario Unico Straordinario, nominato ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 n. 18.
9/2267/200Davide Aiello, Daga.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame contiene disposizioni urgenti volte a garantire l'adozione di una politica strategica nazionale che permetta di fronteggiare l'emergenza climatica, prevedendo, in coerenza con gli impegni derivanti dalla normativa europea, misure straordinarie per consentire il raggiungimento degli obiettivi relativi alle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici;
    l'articolo 5 recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale» prevede, al comma 6, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro per il sud e la coesione territoriale venga nominato un Commissario unico, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione;
    il decreto-legge n. 243 del 2016 ha istituito la figura del Commissario Unico alle depurazioni con il compito di coordinare gli interventi necessari ad assolvere a quanto richiesto dalla Commissione Europea, rispetto alle due condanne relative alle procedure di infrazione europea sul mancato adeguamento delle infrastrutture di collettamento depurazione e fognatura in centinaia di comuni italiani;
    l'articolo 147 del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152, disciplina l'organizzazione territoriale del Servizio idrico integrato consentendo ai comuni in possesso di determinate caratteristiche di proseguire con la gestione in forma autonoma del servizio, tra le quali l'utilizzo efficiente della risorsa e la tutela del corpo idrico;
    alcuni comuni sono in possesso di tutte le caratteristiche richieste tranne la tutela della risorsa che è in fase di attuazione grazie all'intervento commissariale in atto per far uscire tali agglomerati dalla procedura di infrazione per inefficienza nei sistemi di depurazione e fognatura. Tali comuni quindi, nelle more dell'espletamento delle procedure avviate dal commissario, sarebbero comunque costretti a cedere le reti come previsto dall'articolo 147 del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, nel primo provvedimento utile di prossima emanazione, sulla disposizione di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152 al fine di prevedere la possibilità di mantenere le gestioni esistenti del servizio idrico in forma autonoma per i comuni che presentano un utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico, anche nelle more del completamento degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) la cui realizzazione è stata posta in capo al Commissario Unico Straordinario, nominato ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 n. 18.
9/2267/200. (Testo modificato nel corso della seduta) Davide Aiello, Daga.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame contiene disposizioni urgenti volte a garantire l'adozione di una politica strategica nazionale che permetta di fronteggiare l'emergenza climatica, prevedendo, in coerenza con gli impegni derivanti dalla normativa europea, misure straordinarie per consentire il raggiungimento degli obiettivi relativi alle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici;
    l'articolo 1-bis interviene sul CIPE che a decorrere dal primo gennaio 2021 assumerà la denominazione di (CIPES) Comitato interministeriale per la programmazione economica e per lo sviluppo sostenibile. Tale intervento normativo è finalizzato ad assicurare il coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015;
    l'accordo di partenariato relativo ai fondi FEASR 2021-2027 rappresenta per il sistema paese un'opportunità imprescindibile per consolidare le politiche di sviluppo già messe in atto per la gestione e la tutela della risorsa idrica e per la sicurezza del territorio, sul fronte del dissesto idrogeologico e sulle alluvioni;
    l'accordo di partenariato contempla 4 temi unificanti: lavoro, territorio, servizi e cultura; e 5 obiettivi di Policy: Europa più intelligente (OBI); Europa più verde (OB2); Europa più connessa (OB3); Europa più sociale (OB4); Europa più vicina ai cittadini (OB5);
    in particolare l'OB2 prevede un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio, attraverso la promozione di una transizione verso una energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi. E a tale obiettivo sarà destinato il 30 per cento dei finanziamenti globali;
    relativamente al tema degli investimenti blu, il Piano Nazionale di interventi nel settore idrico, previsto dall'articolo 1 comma 516 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha tra i suoi obiettivi prioritari:
     a) il completamento di interventi riguardanti le grandi dighe esistenti o incompiute;
     b) il recupero e l'ampliamento della capacità di invaso e di tenuta delle grandi dighe e la messa in sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2 e ad elevato rischio idrogeologico;
     c) il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di utilizzare parte delle risorse previste nella Programmazione 2021-2027 per l'OB2 Europa più verde, per finanziare gli investimenti previsti nel quadro del Piano Nazionale di interventi per il settore idrico, in modo tale da coinvolgere in misura maggiore anche le Regioni.
9/2267/201Daga.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
    il suddetto Decreto, considerato dallo stesso Ministro dell'Ambiente «un provvedimento che guarda oltre questa legislatura per incidere su una programmazione economica con una visione plurigenerazionale», dovrebbe quindi anche tener conto dell'importante compromesso raggiunto lo scorso 5 dicembre alla Cop25 – in corso a Madrid fino al 13 dicembre – sull'accordo riguardante una tassonomia comune europea che dovrà definire in modo univoco le attività economiche e gli investimenti che possono essere considerati conformi ai criteri ecosostenibili ESG (Environmental, Social e Governance), migliorare la comparabilità per gli investitori e prevenire il fenomeno del greenwashing. Il compromesso raggiunto estenderà l'obbligo e l'applicazione della tassonomia verde, oltre che agli operatori finanziari, anche alle aziende che dovranno rendere noti i criteri ESG legati alla loro attività;
    si ritiene infatti che l'inclusione dei fattori ESG nelle strategie d'impresa può rafforzare la creazione di valore nel lungo termine e che le aziende impegnate nella protezione dell'ambiente, nel rispetto dei valori sociali e in un'efficace e trasparente conduzione del governo societario tendano a essere più stabili e remunerative;
    numerosi articoli del provvedimento in esame, prevedono successivi decreti ministeriali per determinare i criteri di presentazione delle domande e di selezione dei progetti nonché le condizioni e le modalità di ripartizione e assegnazione dei finanziamenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, attraverso l'emanazione di provvedimenti, anche normativi, per inserire tra i criteri e le condizioni necessari per l'assegnazione dei finanziamenti relativi a progetti collegati alle misure per il contrasto ai cambiamenti climatici l'inclusione dei fattori ESG nelle attività e nella gestione delle imprese interessate.
9/2267/202Ianaro.


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 2 DICEMBRE 2019, N. 137, RECANTE MISURE URGENTI PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO SVOLTO DA ALITALIA – SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A. E ALITALIA CITYLINER S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (A.C. 2284)

A.C. 2284 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   premesso che:
    il Governo, il 2 dicembre u.s., ha presentato il decreto-legge n. 137 del 2019, motivando la necessità ed urgenza sul presupposto dell'insussistenza di concrete prospettive per addivenire, in un tempo ragionevole, alla positiva definizione della procedura di cessione dei complessi aziendali afferenti ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e ad Alitalia Cityliner S.p.A. entrambe in amministrazione straordinaria;
    nel frattempo, in questo ramo del Parlamento, era in fase di conversione in legge il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, il cui articolo 54 contiene proprio la disposizione che il decreto-legge su Alitalia abroga, ovvero l'articolo 1, comma 6, abroga la concessione del finanziamento di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi, in favore di Alitalia S.p.a. e delle altre Società del gruppo in amministrazione straordinaria, contenuta nell'articolo 54;
    l'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge che deve iniziare ora il suo iter conferma l'erogazione del finanziamento già previsto all'articolo 54 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, cosiddetto fiscale, in corso di conversione, modificando il vincolo di destinazione originario poi, al successivo comma 6, abroga lo stesso articolo 54, per espressa ammissione del Governo nella relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge 137 del 2019 C.d. Alitalia;
    è palese l'utilizzo in modo improprio da parte del Governo dello strumento della normativa d'urgenza, che viene utilizzata strumentalmente a palese copertura di evidenti problemi politici all'interno delle forze di maggioranza che lo sostengono, peraltro in piena sessione di bilancio dove il buon senso dovrebbe suggerire di agire in termini di economia procedurale e di semplificazione normativa;
    il requisito indispensabile della necessità ed urgenza previsto dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per l'esercizio della decretazione d'urgenza da parte del Governo, quindi, era ampiamente giustificato, e trovava il suo naturale fondamento normativo, con le modifiche e integrazioni che il Governo riteneva necessario apportare, alla luce del nuovo quadro delineatosi con riguardo alla crisi aziendale di Alitalia e delle altre Società del gruppo in amministrazione straordinaria, all'articolo 54 del decreto-legge C.d. fiscale senza che ci fosse bisogno di avviare un nuovo iter legislativo di conversione di un decreto-legge sull'identica materia contenuta in altro decreto-legge, il cui iter di conversione era già avviato;
    la Corte costituzionale ha più volte qualificato la possibilità per il Governo di adottare atti con forza di legge come un'ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise, in quanto derogatoria rispetto all'attribuzione dell'ordinaria funzione legislativa del Parlamento, che costituisce un tratto essenziale della forma di governo disegnata dalla Costituzione e dei conseguenti equilibri istituzionali;
    considerato, quindi, che non sussistono i requisiti di necessità ed urgenza, dal momento che già con altra decretazione d'urgenza si stava affrontando la materia relativa all'Alitalia e alle altre Società del gruppo in amministrazione straordinaria, e tanto meno l'ipotesi dell'eccezionalità dell'intervento come prescritto dalla Corte costituzionale,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2284.
N. 1. Maccanti, Molinari, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

  La Camera,
   premesso che:
    in data 2 dicembre 2019 il Governo ha presentato il decreto-legge n. 137 del 2019, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria;
    la motivazione individuata dal Governo per il ricorso alla decretazione d'urgenza riguarda la necessità di indire una nuova procedure di cessione di Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A., essendosi rivelate insussistenti le prospettive per addivenire alla procedura di cessione alla quale il Governo stava lavorando da tempo;
    tale motivazione non appare assolutamente sufficiente a connotare i requisiti indispensabili di necessità e urgenza imposti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per il ricorso alla decretazione d'urgenza, poiché una norma per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia-Società Area Italiana S.p.A. era già stata inserita in un decreto-legge, quale il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    le nuove eventuali modifiche normative da apportare alla luce degli sviluppi sopra riportati, potevano essere inseriti sotto forma di modifica all'articolo 54, di detto decreto-legge nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione dello stesso;
    i commi 1 e 2 del decreto-legge n. 137 del 2019 riproducono sostanzialmente i due commi dei quali si componeva l'articolo 54 del decreto-legge n. 124 del 2019;
    anche sotto il profilo della qualità dei testi normativi, nonché della loro efficacia, l'abrogazione disposta dal comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019 dell'articolo 54 del decreto-legge n. 124 del 2019 in corso di esame in sede parlamentare denota più di una criticità ed un mancato rispetto delle prerogative attribuite al Parlamento, dal momento che l'articolo in questione è stato abrogato dopo che il disegno di legge di conversione del decreto era già stato licenziato per l'Assemblea dalla Commissione in sede referente, e su quello stesso testo si è svolta la discussione generale nella seduta della Camera dei deputati di martedì 3 dicembre;
    ulteriore elemento di criticità e di assenza dei requisiti di necessità e urgenza è dato dal fatto che, da quanto si apprende, il decreto-legge n. 137 del 2019 non sarà convertito in legge dal Parlamento, poiché il suo contenuto sarà trasfuso all'interno della legge di bilancio per l'anno 2020, sotto forma di proposta emendativa, ricorrendo ad una pratica fortemente molto critica sotto il profilo della correttezza costituzionale nonché della qualità dei testi normativi, che pure si è verificata spesso in passato ed in particolare a sessione di bilancio aperta;
    considerato, quindi, che non sussistono i requisiti di necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2284.
N. 2. Gelmini, Sozzani, Barelli, Bergamini, Rosso, Zanella, Bendinelli, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri.