XVIII LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: MOZIONI NN. 1-00248, 1-00190 E 1-00302
Mozione n. 1-00248 – iniziative in sede internazionale volte al rispetto dell'autonomia riconosciuta ad Hong Kong, alla luce delle manifestazioni in corso negli ultimi mesi
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).
Governo | 25 minuti |
Richiami al Regolamento | 10 minuti |
Tempi tecnici | 5 minuti |
Interventi a titolo personale |
1 ora
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 4 ore e 20 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 1 ora |
Lega – Salvini premier | 42 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente | 36 minuti |
Partito Democratico | 35 minuti |
Fratelli d'Italia | 24 minuti |
Italia Viva | 23 minuti |
Liberi e Uguali | 20 minuti |
Misto: | 20 minuti |
Noi Con l'Italia-USEI-
CAMBIAMO!-Alleanza di Centro |
10 minuti |
Minoranze Linguistiche | 4 minuti |
Centro Democratico-Radicali
Italiani-+Europa |
3 minuti |
MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero | 3 minuti |
(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.
Mozione n. 1-00190 – iniziative volte a promuovere le maratone e ad incentivare la partecipazione di atleti stranieri a tali eventi, con particolare riferimento ai profili afferenti alla tutela sanitaria
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).
Governo | 25 minuti |
Richiami al Regolamento | 10 minuti |
Tempi tecnici | 5 minuti |
Interventi a titolo personale |
1 ora
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 4 ore e 20 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 1 ora |
Lega – Salvini premier | 42 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente | 36 minuti |
Partito Democratico | 35 minuti |
Fratelli d'Italia | 24 minuti |
Italia Viva | 23 minuti |
Liberi e Uguali | 20 minuti |
Misto: | 20 minuti |
Noi Con l'Italia-USEI-CAMBIAMO!-
Alleanza di Centro |
10 minuti |
Minoranze Linguistiche | 4 minuti |
Centro Democratico-Radicali
Italiani-+Europa |
3 minuti |
MAIE-Movimento Associativo
Italiani all'Estero |
3 minuti |
(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.
Mozione n. 1-00302 – iniziative urgenti volte a far fronte alla rilevante carenza di segretari comunali, anche tramite un'efficace semplificazione e accelerazione delle procedure selettive
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).
Governo | 25 minuti |
Richiami al Regolamento | 10 minuti |
Tempi tecnici | 5 minuti |
Interventi a titolo personale |
1 ora
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 4 ore e 20 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 1 ora |
Lega – Salvini premier | 42 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente | 36 minuti |
Partito Democratico | 35 minuti |
Fratelli d'Italia | 24 minuti |
Italia Viva | 23 minuti |
Liberi e Uguali | 20 minuti |
Misto: | 20 minuti |
Noi Con l'Italia-USEI-
CAMBIAMO!-Alleanza di Centro |
10 minuti |
Minoranze Linguistiche | 4 minuti |
Centro Democratico-Radicali
Italiani-+Europa |
3 minuti |
MAIE-Movimento Associativo
Italiani all'Estero |
3 minuti |
(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 23 dicembre 2019.
Ascani, Azzolina, Battelli, Bazzaro, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Rampelli, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Vignaroli, Villarosa, Zoffili.
(Alla ripresa notturna della seduta).
Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Rampelli, Rizzo, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Vignaroli, Villarosa, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 22 dicembre 2019 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
BALDINI: «Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e altre disposizioni per la promozione e la valorizzazione del settore termale» (2317).
In data 23 dicembre 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BELLUCCI: «Delega al Governo in materia di disciplina della realizzazione di parchi giochi accessibili per la fruizione da parte dei bambini con disabilità» (2318);
BELLUCCI ed altri: «Delega al Governo per il riordino dell'organizzazione e delle competenze del Dipartimento per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei ministri» (2319);
BAZOLI ed altri: «Modifica all'articolo 159 del codice penale in materia di prescrizione del reato e di ragionevole durata del processo» (2320);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BELLUCCI ed altri: «Modifica dell'articolo 3 della Costituzione in materia di riconoscimento del diritto alla felicità» (2321).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di disegni di legge.
In data 23 dicembre 2019 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa:
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1o luglio 2019» (2322).
Sarà stampato e distribuito.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge SARLI ed altri: «Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico» (1875) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Termini.
La proposta di legge ANGIOLA ed altri: «Modifica all'articolo 625 del codice penale, in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici, nonché disposizioni in materia di tracciabilità del rame» (2010) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Nitti.
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 12, 13, 16, 17, 18 e 19 dicembre 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali (COM(2019) 623 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantatreesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 (COM(2019) 624 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 624 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e l'impatto delle disposizioni in materia di etichettatura facoltativa delle carni bovine ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 modificato dal regolamento (UE) n. 653/2014 (COM(2019) 625 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio dei poteri delegati conferiti alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1007/2009, modificato dal regolamento (UE) 2015/1775 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (COM(2019) 630 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantatreesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 (COM(2019) 631 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 631 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui progressi compiuti nell'attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio e sull'inventario dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito presenti sul territorio comunitario e le prospettive per il futuro. Seconda relazione (COM(2019) 632 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Terza relazione (COM(2019) 633 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di informazione riguardanti la politica agricola comune (COM(2019) 634 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dei programmi apicoli (COM(2019) 635 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto riguarda la proposta di emendamento della convenzione (COM(2019) 636 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 636 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione sui lavori dei comitati nel 2018 (COM(2019) 638 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Riesame dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (COM(2019) 639 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Relazione annuale di monitoraggio sull'attuazione del programma di sostegno alle riforme strutturali del 2018 (COM(2019) 641 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 10 e 12 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il green deal europeo (COM(2019) 640 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alla competente Commissione, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali (COM(2019) 623 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alla competente Commissione, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1586 – BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2305)
A.C. 2305 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Sezione II
APPROVAZIONE DEGLI STATI
DI PREVISIONE
Art. 2.
(Stato di previsione dell'entrata)
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2020, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
A.C. 2305 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2020, in 58.000 milioni di euro.
3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2020, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 23.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2020, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2020, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 1.900 milioni di euro, 400 milioni di euro e 7.600 milioni di euro.
6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2020, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2020, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2020, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
11. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
12. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
13. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2020, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2020, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
18. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 3.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, Fondi da ripartire; programma 23.1 Fondi da assegnare apportare le seguenti variazioni:
2020:
CP: –7.000.000;
CS: –7.000.000.
2021:
CP: –7.000.000;
CS: –7.000.000.
2022:
CP: –7.000.000;
CS: –7.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza, Programma 3.3, Pianificazione e coordinamento Forze di polizia apportare le seguenti variazioni:
2020:
CP: +7.000.000;
CS: +7.000.000.
2021:
CP: +7.000.000;
CS: +7.000.000.
2022:
CP: +7.000.000;
CS: +7.000.000.
Tab. 2. 1. (ex Tab. 8. 1.) Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
A.C. 2305 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2020, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.
A.C. 2305 – Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.
A.C. 2305 – Articolo 6
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2020.
A.C. 2305 – Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2020, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
A.C. 2305 – Articolo 8
ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
A.C. 2305 – Articolo 9
ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI e dalla società Sport e salute Spa, nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2020, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2020, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2020, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2020, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste Italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2019.
A.C. 2305 – Articolo 10
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
A.C. 2305 – Articolo 11
ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2020, è fissato in 136 unità.
4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2020, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.
7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.
A.C. 2305 – Articolo 12
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 57;
2) Marina n. 70;
3) Aeronautica n. 98;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 25;
3) Aeronautica n. 30;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 102;
2) Marina n. 30;
3) Aeronautica n. 40;
4) Carabinieri n. 60.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2020, come segue:
1) Esercito n. 289;
2) Marina n. 295;
3) Aeronautica n. 247;
4) Carabinieri n. 112.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2020, come segue:
1) Esercito n. 420;
2) Marina n. 392;
3) Aeronautica n. 351.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2020, come segue:
l) Esercito n. 540;
2) Marina n. 214;
3) Aeronautica n. 135.
6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal CIP, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.
9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.
10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2020 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
A.C. 2305 – Articolo 13
ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno finanziario 2020, a provvedere, con propri decreti, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tra i competenti capitoli del medesimo stato di previsione, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Per l'anno finanziario 2020 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
A.C. 2305 – Articolo 14
ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.
A.C. 2305 – Articolo 15
ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Per l'anno finanziario 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero della salute, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
A.C. 2305 – Articolo 16
ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 16.
(Totale generale della spesa)
1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 897.423.599.901, in euro 920.575.917.428 e in euro 927.210.926.029 in termini di competenza, nonché in euro 907.402.639.921, in euro 933.017.841.435 e in euro 937.080.022.042 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2020-2022.
A.C. 2305 – Articolo 17
ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 17.
(Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2020-2022, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
A.C. 2305 – Articolo 18
ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 18.
(Disposizioni diverse)
1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2020, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, adottati nel corso dell'anno 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2020, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi e iniziative finalizzati al benessere del personale.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2020, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2019, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
15. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate per il finanziamento dello sport al CONI e alla società Sport e Salute Spa, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
16. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2020-2022 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
20. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2019. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2019.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
22. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2019.
23. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».
25. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2020, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
26. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
27. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2020 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dei relativi decreti correttivi.
30. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel Mondo», programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario».
A.C. 2305 – Articolo 19
ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 19.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1o gennaio 2020.
QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI
A.C. 2305 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, all'articolo 1, comma 398, la previsione di una procedura di gara che dovrà concludersi entro il 30 aprile 2020 per l'affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari;
che lo stesso articolo 1, comma 398 prevede la proroga fino al 30 aprile 2020 della convenzione che ha regolato il servizio fino al 20 maggio 2019,
impegna il Governo
ad esplicitare che la proroga della convenzione fino al 30 aprile 2020 del regime convenzionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avrà effetto a partire dal 21 maggio 2019 a tale scopo utilizzando lo stanziamento previsto per l'esercizio 2020.
9/2305/1. Sensi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, all'articolo 1, comma 398, la previsione di una procedura di gara che dovrà concludersi entro il 30 aprile 2020 per l'affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari;
che lo stesso articolo 1, comma 398 prevede la proroga fino al 30 aprile 2020 della convenzione che ha regolato il servizio fino al 20 maggio 2019,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di esplicitare che la proroga della convenzione fino al 30 aprile 2020 del regime convenzionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avrà effetto a partire dal 21 maggio 2019 a tale scopo utilizzando lo stanziamento previsto per l'esercizio 2020.
9/2305/1. (Testo modificato nel corso della seduta). Sensi.
La Camera,
premesso che:
il comma 383, approvato in prima lettura, incrementa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020 le risorse per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 34 del 2011, al fine di erogare contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale;
l'Italia ha una ricca, diversificata e millenaria tradizione melodica e musicale: una cultura ed un'arte tramandata nel corso dei secoli da prestigiose scuole ed istituti;
alcune di queste realtà didattiche sono state, nel corso degli anni, penalizzate dalla complessiva diminuzione dei contributi;
ci riferiamo, in particolare, all'Accademia Musicale Chigiana di Siena, all'Accademia Internazionale di Imola ed alla Scuola di musica di Fiesole:
l'Accademia Musicale Chigiana di Siena, grazie alle sue particolari origini e per il modello di cultura e di valorizzazione e promozione musicale che ha rappresentato nel secolo scorso e rappresenta tuttora, viene riconosciuta a livello internazionale quale una delle più prestigiose istituzioni musicali italiane;
l'Accademia Internazionale di Imola è un istituto di alta formazione concertistica che ha rivoluzionato la didattica tradizionale interagendo con nuove esperienze rispetto ai canoni tipici;
la Scuola di musica di Fiesole è un centro formativo di primo piano che ha sviluppato metodi didattici differenziati per rispondere alle esigenze della sua multiforme utenza e da sempre valorizza la musica d'insieme,
impegna il Governo
a destinare l'intero incremento delle risorse di cui al comma 383 del provvedimento in esame a favore dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena, dell'Accademia Internazionale di Imola e della Scuola di Musica di Fiesole – Scuole di Eccellenza Nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale – ad integrazione dei contributi attualmente alle stesse riconosciuti a valere sulle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS).
9/2305/2. Cenni, Giachetti, Padoan, Gagnarli, Ehm, Migliorino, Berti.
La Camera,
premesso che:
il comma 383, approvato in prima lettura, incrementa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020 le risorse per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 34 del 2011, al fine di erogare contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale;
l'Italia ha una ricca, diversificata e millenaria tradizione melodica e musicale: una cultura ed un'arte tramandata nel corso dei secoli da prestigiose scuole ed istituti;
alcune di queste realtà didattiche sono state, nel corso degli anni, penalizzate dalla complessiva diminuzione dei contributi;
ci riferiamo, in particolare, all'Accademia Musicale Chigiana di Siena, all'Accademia Internazionale di Imola ed alla Scuola di musica di Fiesole:
l'Accademia Musicale Chigiana di Siena, grazie alle sue particolari origini e per il modello di cultura e di valorizzazione e promozione musicale che ha rappresentato nel secolo scorso e rappresenta tuttora, viene riconosciuta a livello internazionale quale una delle più prestigiose istituzioni musicali italiane;
l'Accademia Internazionale di Imola è un istituto di alta formazione concertistica che ha rivoluzionato la didattica tradizionale interagendo con nuove esperienze rispetto ai canoni tipici;
la Scuola di musica di Fiesole è un centro formativo di primo piano che ha sviluppato metodi didattici differenziati per rispondere alle esigenze della sua multiforme utenza e da sempre valorizza la musica d'insieme,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare l'intero incremento delle risorse di cui al comma 383 del provvedimento in esame a favore dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena, dell'Accademia Internazionale di Imola e della Scuola di Musica di Fiesole – Scuole di Eccellenza Nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale – ad integrazione dei contributi attualmente alle stesse riconosciuti a valere sulle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS).
9/2305/2. (Testo modificato nel corso della seduta). Cenni, Giachetti, Padoan, Gagnarli, Ehm, Migliorino, Berti.
La Camera,
premesso che:
la disciplina legislativa di riferimento dei corpi di polizia locale è, ancora oggi, la legge del 7 marzo 1986, n. 65, che, in ragione dei compiti e delle funzioni attualmente attribuite agli agenti e agli ufficiali della polizia locale, nonché alla luce dei recenti interventi in materia di sicurezza urbana, risulta oramai inadeguata ed anacronistica;
la giurisprudenza negli anni ha rafforzato, de facto, le attribuzioni conferite alla polizia locale con il riconoscimento della funzione di pubblica sicurezza. E, su impulso della Corte di Cassazione (Cass. Sez. V, sent. 1993 n. 89; Cass. Sez. I sent. 1994 n. 1193), si è affermato il principio della competenza piena della polizia locale – in materia di polizia giudiziaria – nel perseguire ogni tipo di reato non restringendo la sua sfera di attività unicamente alle condotte illecite, depenalizzate od amministrative, ma riferendola a qualunque ipotesi in cui venga commessa o tentata una violazione della legge penale nella fattispecie del delitto o della contravvenzione;
a fronte di un mutato contesto sociale – anche in forza delle attività di prevenzione e di contrasto al terrorismo – si è consolidato sempre più il coinvolgimento attivo della polizia locale in specifiche operazioni di ordine pubblico pianificate dalle altre forze di polizia;
invero, in applicazione dei principi e delle finalità alla base delle politiche integrate per la sicurezza, il Ministero dell'interno ha avviato, da oltre un decennio, un programma di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali – mediante accordi meglio noti come «Patti per la sicurezza» – che prevede azioni congiunte sulle materie inerenti alla pubblica sicurezza, sulla base di una visione strategica e complessiva della sicurezza integrata;
un siffatto mutamento del ruolo della polizia locale si è tradotto in un progressivo e potenziale aumento delle condizioni operativamente rischiose per gli agenti. Tuttavia, tale evoluzione dei doveri e delle responsabilità – indispensabile nell'ottica di una rinnovata sinergia strategica tra gli operatori di sicurezza –, non ha trovato opportuno e puntuale riscontro in sede normativa. La collocazione degli agenti di polizia locale nel comparto delle Regioni e degli enti locali, assoggettai ad un contratto di diritto privato, presenta evidenti e oggettive problematicità;
basti pensare alla dotazione sull'armamento che, benché regolamentata dal decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, lascia la facoltà ai consigli comunali di decidere in merito. Né sono da tralasciare significative sperequazioni circa i livelli di trattamento economico, di tutela assicurativa, assistenziale e previdenziale, di sicurezza e formazione sul lavoro;
in seguito alla privatizzazione del pubblico impiego – articolo 73, comma 3 decreto legislativo n. 29 del 1993 riformato dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – l'indennità di pubblica sicurezza non viene riconosciuta agli agenti di polizia locale pur esercitando funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza alla pari delle varie polizie dello Stato;
il tema di una ridefinizione funzionale e giuridica della polizia locale ha interessato il dibattito parlamentare delle precedenti legislature. Nella seduta del 18 aprile 2012 della I Commissione della Camera dei deputati, in risposta all'interrogazione 5-06616 riguardante la disciplina della polizia locale, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dichiarava: «l'esigenza di un approfondimento di tutti i temi legati al futuro assetto della Polizia locale, in modo da conferire ad essa uno status giuridico ed economico corrispondente al ruolo ormai assunto nel Paese, in linea con il principio di sussidiarietà che dovrà ispirare anche l'attività delle Forze di Polizia sul territorio nella prospettiva della sicurezza partecipata»;
la confluenza di diversi disegni di legge (nn. 272, 278, 308, 344, 760 e 1039) in un Testo Unificato che detta norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale, non ha tuttavia novellato il quadro normativo vigente;
in assenza di un intervento normativo ad opera del legislatore, un impulso significativo viene offerto dall'Unione Europea. Con la lettera del 1o febbraio 2018 D301649 – trasmessa al Ministero dell'interno per il tramite dell'Ambasciatore per la Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea – il Presidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, in risposta alle petizioni n. 0696/2016, n. 0093/2017 e n. 0624/2017, nella seduta del 28 novembre 2017, riscontrava che: «la situazione degli agenti e ufficiali della polizia locale, dislocati in tutti i Comuni d'Italia, è gravemente discriminatoria e può comportare pregiudizio anche al mantenimento dell'ordine pubblico nell'interesse di tutta quanta la collettività nazionale. Infatti, pur svolgendo tutte le funzioni di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e stradale, tali forze, oltre ad essere prive di ogni tutela in quanto sforniti di adeguati strumenti di protezione personale, nonché di formazione al corretto espletamento dei compiti di prevenzione e lotta contro la criminalità e il terrorismo, sono equiparati economicamente e giuridicamente ai dipendenti amministrativi delle Regioni e dei Comuni d'Italia. Per questo motivo La prego di intervenire presso le competenti Autorità ministeriali dell'interno affinché vengano adottati provvedimenti e misure tempestive, anche sul piano legislativo, per una soluzione equa e soddisfacente»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire sullo status giuridico degli agenti di polizia locale, anche in forza di una semplificazione e ridefinizione contrattuale idonea alle esigenze funzionali attualmente in essere.
9/2305/3. Frate.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
premesso che:
il provvedimento in esame interviene sulla disciplina delle provvidenze pubbliche all'editoria, disponendo, al comma 394, il differimento di un anno dei termini già previsti dalla legge di bilancio 2019 per la progressiva estinzione dei contributi diretti;
secondo quanto affermato dal Governo anche in sede di dichiarazioni programmatiche, tale differimento è finalizzato a ridisegnare 1'intero sistema dei sostegni all'editoria nell'ambito di una legge di sistema che, tra le altre cose, assicuri stabilità e certezza alla contribuzione diretta, una forma di sostegno presente in tutti i principali Paesi, che – anche in linea con i recenti pronunciamenti della Corte costituzionale – deve ritenersi essenziale per la tutela del pluralismo;
l'attuale disciplina esclude dalla percezione dei contributi diretti, ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le imprese editrici di quotidiani e periodici «facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati», con una formulazione che ha posto problemi interpretativi con particolare riferimento alle imprese editrici partecipate da società quotate in misura minoritaria e ridotta,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nell'ambito dell'annunciata riforma organica degli incentivi al settore editoriale, di un intervento legislativo che chiarisca il perimetro delle imprese ammesse al contributo diretto, operando a tal fine una distinzione tra imprese per le quali la partecipazione da parte di società quotate risulti totale o maggioritaria e imprese editrici partecipate da società quotate in misura ridotta o comunque minoritaria, per le quali è ragionevole consentire la fruizione del contributo.
9/2305/4. Enrico Borghi, Sensi, Capitanio, Centemero.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede numerosi interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, nonché misure per favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport;
la Legge 12 marzo del 1999, n. 68, prevede misure per il diritto al lavoro delle persone con disabilità e tra l'altro dispone che la Pubblica Amministrazione nelle procedure concorsuali assegni una parte dei posti disponibili a soggetti con disabilità;
sarebbe opportuno che le Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze, garantiscano che una quota parte degli assunti mediante concorso pubblico riservato a cittadini con disabilità, sia destinata a soggetti disabili aventi particolari abilità e/o meriti sportivi;
quindi, sarebbe auspicabile che tali soggetti possano poi essere destinati ai gruppi sportivi delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine delle amministrazioni procedenti e, qualora non ne abbiano, possano stipulare Convenzioni con le altre amministrazioni che ne siano dotate;
quanto suddetto tra l'altro garantirebbe ai para-atleti la possibilità di essere messi a disposizione di un Gruppo Sportivo Militare o di Stato per tutto il periodo dell'attività agonistica e permetterebbe loro di allenarsi presso le strutture appropriate e con allenatori adeguati,
impegna il Governo
a valutare la possibilità, nella misura delle risorse finanziarie disponibili, di adottare iniziative, anche normative, finalizzate a garantire che le Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito delle procedure concorsuali, destinino una parte dei posti riservati a cittadini con disabilità a soggetti disabili aventi particolari abilità o meriti sportivi, da poter poi assegnare ai gruppi sportivi militari o di Stato delle amministrazioni procedenti; a considerare inoltre che le pubbliche amministrazioni procedenti che, nell'ambito della loro organizzazione non abbiano gruppi sportivi militari o di Stato, possano a tal fine stipulare convenzioni con le altre amministrazioni.
9/2305/5. Mariani, Bologna.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede numerosi interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, nonché misure per favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport;
la Legge 12 marzo del 1999, n. 68, prevede misure per il diritto al lavoro delle persone con disabilità e tra l'altro dispone che la Pubblica Amministrazione nelle procedure concorsuali assegni una parte dei posti disponibili a soggetti con disabilità;
sarebbe opportuno che le Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze, garantiscano che una quota parte degli assunti mediante concorso pubblico riservato a cittadini con disabilità, sia destinata a soggetti disabili aventi particolari abilità e/o meriti sportivi;
quindi, sarebbe auspicabile che tali soggetti possano poi essere destinati ai gruppi sportivi delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine delle amministrazioni procedenti e, qualora non ne abbiano, possano stipulare Convenzioni con le altre amministrazioni che ne siano dotate;
quanto suddetto tra l'altro garantirebbe ai para-atleti la possibilità di essere messi a disposizione di un Gruppo Sportivo Militare o di Stato per tutto il periodo dell'attività agonistica e permetterebbe loro di allenarsi presso le strutture appropriate e con allenatori adeguati,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nella misura delle risorse finanziarie disponibili, di adottare iniziative, anche normative, finalizzate a garantire che le Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito delle procedure concorsuali, destinino una parte dei posti riservati a cittadini con disabilità a soggetti disabili aventi particolari abilità o meriti sportivi, da poter poi assegnare ai gruppi sportivi militari o di Stato delle amministrazioni procedenti; a considerare inoltre che le pubbliche amministrazioni procedenti che, nell'ambito della loro organizzazione non abbiano gruppi sportivi militari o di Stato, possano a tal fine stipulare convenzioni con le altre amministrazioni.
9/2305/5. (Testo modificato nel corso della seduta). Mariani, Bologna.
La Camera,
premesso che:
i dati dell'Istat e della Fondazione Migrantes sullo stato delle migrazioni in Italia, recentemente pubblicati, confermano che per la prima volta nella Penisola gli immigrati sono in calo, aumentano al contrario quasi del 2 per cento annuo i connazionali che si trasferiscono all'estero alla ricerca di un lavoro. Nel solo 2018 sono stati 117 mila, cifra che fa lievitare ad oltre 800.000 gli espatriati nell'ultimo decennio. Gli italiani all'estero hanno superato le 6 milioni di unità;
non si tratta solo di giovani qualificati o laureati, con un'età media di circa trent'anni, o di italiani di prima emigrazione, ma anche di connazionali che in età lavorativa avanzata emigrano perché vittime della crisi e che rimasti disoccupati non riescono a trovare lavoro. Una volta all'estero non hanno poi la possibilità di tornare perché le condizioni del mercato del lavoro in Italia restano per loro proibitive;
la legge di «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» abroga l'esenzione IMU per i connazionali residenti all'estero titolari di trattamento pensionistico estero e proprietari di immobile in Italia – non locato o in comodato d'uso – in seguito ai rilievi mossi dalla Commissione Europea che ha individuato tale agevolazione, introdotta con un emendamento nel 2014, come discriminanti nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea e quindi in contrasto con l'articolo 18 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
la casa in Italia per un connazionale rappresenta un forte legame con la propria terra d'origine. Non si tratta infatti solamente di un luogo dove soggiornare durante le vacanze. È la base a cui fare ritorno negli anni della pensione o l'investimento fatto in Italia per consentire il proprio rientro o quello dei figli. Gli italiani che, pur vivendo all'estero, mantengono il loro immobile in Italia svolgono una duplice funzione sociale: da un lato generano un consistente indotto economico, grazie al ritorno nel luogo d'origine, dall'altro contribuiscono a contrastare i diffusi fenomeni di degrado architettonico e di abbandono delle abitazioni. Per questo motivo vanno tutelati e agevolati con azioni concrete, partendo dal carico fiscale. Da ultimo i comuni che beneficiano di questo particolare turismo di ritorno sono spesso nelle aree più soggette all'abbandono e allo spopolamento,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di:
ripristinare l'esenzione totale della nuova IMU per i connazionali proprietari di immobile in Italia pensionati con trattamento pensionistico estero e residenti all'estero, estendendo tale misura anche ai cittadini pensionati europei, residenti in uno Stato appartenente all'Unione Europea, e proprietari di immobile in Italia al fine di evitare eventuali successive infrazioni comunitarie;
estendere la predetta esenzione totale della nuova IMU anche a tutti i cittadini italiani iscritti all'AIRE proprietari di immobile in Italia non locato o in comodato d'uso;
esonerare – per i motivi espressi in premessa – tutti gli italiani iscritti all'Aire e proprietari di immobile in Italia non locato o in comodato d'uso dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni.
9/2305/6. Ungaro, Carè.
La Camera,
premesso che:
i commi da 577 a 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», hanno modificato il metodo di calcolo del sistema di ripiano della spesa farmaceutica, passando al sistema del « market share»;
tale sistema prevede che l'Agenzia Italiana del Farmaco determini la spesa farmaceutica complessiva per acquisti diretti, e sul totale della spesa così calcolata rilevi il fatturato di ciascuna azienda;
il nuovo sistema porterà le quote di ripiano di alcune aziende a essere quasi dieci volte superiori rispetto a quanto dovuto con il sistema di calcolo precedente, causando evidenti difficoltà economiche e finanziarie;
l'implementazione immediata di questo sistema, senza la previsione di un periodo transitorio e di una misura di accompagnamento prima della sua entrata in vigore, non ha permesso una programmazione adeguata alle aziende titolari di AIC;
la previsione di un periodo transitorio e di una misura di accompagnamento consentirebbe alle aziende impattate di destinare le risorse eccedenti per l'anno 2021 a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione o migliorare le condizioni di lavoro, interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano,
impegna il Governo
a prevedere un meccanismo di garanzia (come l'introduzione di un apposito tetto transitorio e riferito solo all'anno 2019) che restituisca stabilità al contesto in cui opera il comparto farmaceutico, evitando una sperequazione eccessiva che danneggerebbe realtà che generano valore per l'Italia investendo nell'innovazione e nello sviluppo del Paese.
9/2305/7. Lacarra.
La Camera,
premesso che:
i commi da 577 a 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», hanno modificato il metodo di calcolo del sistema di ripiano della spesa farmaceutica, passando al sistema del « market share»;
tale sistema prevede che l'Agenzia Italiana del Farmaco determini la spesa farmaceutica complessiva per acquisti diretti, e sul totale della spesa così calcolata rilevi il fatturato di ciascuna azienda;
il nuovo sistema porterà le quote di ripiano di alcune aziende a essere quasi dieci volte superiori rispetto a quanto dovuto con il sistema di calcolo precedente, causando evidenti difficoltà economiche e finanziarie;
l'implementazione immediata di questo sistema, senza la previsione di un periodo transitorio e di una misura di accompagnamento prima della sua entrata in vigore, non ha permesso una programmazione adeguata alle aziende titolari di AIC;
la previsione di un periodo transitorio e di una misura di accompagnamento consentirebbe alle aziende impattate di destinare le risorse eccedenti per l'anno 2021 a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione o migliorare le condizioni di lavoro, interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere un meccanismo di garanzia (come l'introduzione di un apposito tetto transitorio e riferito solo all'anno 2019) che restituisca stabilità al contesto in cui opera il comparto farmaceutico, evitando una sperequazione eccessiva che danneggerebbe realtà che generano valore per l'Italia investendo nell'innovazione e nello sviluppo del Paese.
9/2305/7. (Testo modificato nel corso della seduta). Lacarra.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento al nostro esame recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» contiene disposizioni normative di carattere eterogeneo che rivestono grande importanza per la collettività, anche nell'ambito della tutela della salute;
il testo del provvedimento, durante l'esame al Senato ha subito profonde modificazioni a seguito dell'approvazione con voto di fiducia dell'emendamento del Governo;
l'attuale formulazione del comma 269 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, introdotta a seguito del parere tecnico espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato, volta ad abrogare il comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ad estendere l'applicabilità delle norme contenute nell'articolo medesimo anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano, configura una violazione delle competenze delle predette Province autonome poiché le stesse, come noto, provvedono al finanziamento del servizio sanitario provinciale senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato (legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 34);
l'articolo 79 dello Statuto speciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, prevede che, fermo restando il concorso del sistema territoriale regionale integrato agli obiettivi di finanza pubblica nazionale, compete alle province autonome il coordinamento della finanza nei confronti degli enti appartenenti al medesimo sistema, ivi incluse le aziende sanitarie, nonché la definizione per sé e per tali enti di autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa;
la Corte costituzionale ha ribadito il principio per cui non è giustificabile per il legislatore statale imporre vincoli di spesa in materia sanitaria a carico degli enti che provvedono autonomamente alla copertura delle relative spese e, di conseguenza, non possono essere posti limiti alla autonomia in materia di spesa sanitaria degli stessi, in quanto non finanziata dallo Stato (ad es. sentenza Corte Costituzionale 125/2015 e sentenza 231/2017),
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di adottare ulteriori interventi normativi volti a modificare la norma di cui all'articolo 1, comma 269, espungendo il riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano, laddove introdotto con legge di bilancio, ripristinando altresì la clausola di salvaguardia di cui all'attuale comma 4-bis dell'articolo 11 del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, a tutela delle competenze provinciali.
9/2305/8. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento al nostro esame recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» contiene disposizioni normative di carattere eterogeneo che rivestono grande importanza per la collettività, anche nell'ambito della tutela della salute;
il testo del provvedimento, durante l'esame al Senato ha subito profonde modificazioni a seguito dell'approvazione con voto di fiducia dell'emendamento del Governo;
l'attuale formulazione del comma 269 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, introdotta a seguito del parere tecnico espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato, volta ad abrogare il comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ad estendere l'applicabilità delle norme contenute nell'articolo medesimo anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano, configura una violazione delle competenze delle predette Province autonome poiché le stesse, come noto, provvedono al finanziamento del servizio sanitario provinciale senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato (legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 34);
l'articolo 79 dello Statuto speciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, prevede che, fermo restando il concorso del sistema territoriale regionale integrato agli obiettivi di finanza pubblica nazionale, compete alle province autonome il coordinamento della finanza nei confronti degli enti appartenenti al medesimo sistema, ivi incluse le aziende sanitarie, nonché la definizione per sé e per tali enti di autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa;
la Corte costituzionale ha ribadito il principio per cui non è giustificabile per il legislatore statale imporre vincoli di spesa in materia sanitaria a carico degli enti che provvedono autonomamente alla copertura delle relative spese e, di conseguenza, non possono essere posti limiti alla autonomia in materia di spesa sanitaria degli stessi, in quanto non finanziata dallo Stato (ad es. sentenza Corte Costituzionale 125/2015 e sentenza 231/2017),
impegna il Governo
a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di valutare l'adozione di opportune iniziative, volte a chiarire che esse non incidono sull'autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto della richiamata giurisprudenza costituzionale.
9/2305/8. (Testo modificato nel corso della seduta). Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
La Camera,
premesso che:
la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), al comma 889 dell'articolo 1, stabilisce l'entità ed i criteri di attribuzione del contributo annuo per il periodo 2019-2033 da destinare al finanziamento dei piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole delle province;
il 24 gennaio 2019 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha definito l'intesa sullo schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ripartisce il contributo complessivo di 250 milioni di euro annui, per gli anni dal 2019 al 2033;
in base a tale decreto, la provincia di Foggia è destinataria di 1.249.737,84 euro, cifra che la pone agli ultimissimi posti della graduatoria relativa all'entità del contributo: si evidenzia che Foggia è la terza provincia in Italia per estensione territoriale, con circa 3000 chilometri di strade, 172 scuole, 550 ponti realizzati oltre 60 anni fa;
appare evidente che la somma stanziata è assolutamente inadeguata per attuare qualsiasi tipo di intervento, perché tradotta significa: 432 euro per ogni chilometro di strada oppure 2.356 euro per ogni ponte o 7.534 euro per ogni scuola;
province con un quarto di estensione territoriale rispetto a quella di Foggia, aventi un patrimonio demaniale di consistenza molto minore, sono assegnatarie di somme quadruple e addirittura ottuple;
tra i criteri di ripartizione previsti dalla legge di bilancio 2019, non ve n’è alcuno parametrato sulla reale entità della rete stradale e sulla quantità di ponti e di strutture scolastiche gestite da ciascuna provincia;
la Provincia di Foggia ha impugnato dinanzi al TAR il Decreto del Ministero dell'interno del 4 marzo 2019, con eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'articolo 1, comma 889 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019;
mercoledì 18 dicembre scorso, in occasione della seduta di interrogazioni a risposta immediata in Aula, lo scrivente ha presentato l'interrogazione n. 3-01213 in cui veniva descritta la situazione di cui sopra e si chiedeva al Governo di modificare i criteri di ripartizione del contributo di cui al comma 889 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018;
la risposta del Ministro dell'interno è stata un'apertura al confronto: il provvedimento all'esame, la legge di bilancio 2020, assegna ulteriori risorse agli enti locali per interventi infrastrutturali, per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici, delle scuole e delle strade;
non è quindi in dubbio la bontà del provvedimento di contribuzione di cui parliamo e neanche, da parte del Governo, l'applicazione corretta del criterio a suo tempo individuato, ma ciò che si ritiene vada modificato è proprio il criterio di assegnazione delle risorse, perché non è possibile basare l'elaborazione di tale criterio, che determina l'entità della contribuzione fino al 2033, facendo riferimento ad un solo anno di gestione, come in effetti è avvenuto,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative al fine di integrare i criteri di ripartizione del contributo di cui al comma 889 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, garantendo una più equa distribuzione agli enti locali delle risorse disponibili, al fine di porre rimedio alla sperequazione in atto.
9/2305/9. Tasso.
La Camera,
premesso che:
la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), al comma 889 dell'articolo 1, stabilisce l'entità ed i criteri di attribuzione del contributo annuo per il periodo 2019-2033 da destinare al finanziamento dei piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole delle province;
il 24 gennaio 2019 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha definito l'intesa sullo schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ripartisce il contributo complessivo di 250 milioni di euro annui, per gli anni dal 2019 al 2033;
in base a tale decreto, la provincia di Foggia è destinataria di 1.249.737,84 euro, cifra che la pone agli ultimissimi posti della graduatoria relativa all'entità del contributo: si evidenzia che Foggia è la terza provincia in Italia per estensione territoriale, con circa 3000 chilometri di strade, 172 scuole, 550 ponti realizzati oltre 60 anni fa;
appare evidente che la somma stanziata è assolutamente inadeguata per attuare qualsiasi tipo di intervento, perché tradotta significa: 432 euro per ogni chilometro di strada oppure 2.356 euro per ogni ponte o 7.534 euro per ogni scuola;
province con un quarto di estensione territoriale rispetto a quella di Foggia, aventi un patrimonio demaniale di consistenza molto minore, sono assegnatarie di somme quadruple e addirittura ottuple;
tra i criteri di ripartizione previsti dalla legge di bilancio 2019, non ve n’è alcuno parametrato sulla reale entità della rete stradale e sulla quantità di ponti e di strutture scolastiche gestite da ciascuna provincia;
la Provincia di Foggia ha impugnato dinanzi al TAR il Decreto del Ministero dell'interno del 4 marzo 2019, con eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'articolo 1, comma 889 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019;
mercoledì 18 dicembre scorso, in occasione della seduta di interrogazioni a risposta immediata in Aula, lo scrivente ha presentato l'interrogazione n. 3-01213 in cui veniva descritta la situazione di cui sopra e si chiedeva al Governo di modificare i criteri di ripartizione del contributo di cui al comma 889 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018;
la risposta del Ministro dell'interno è stata un'apertura al confronto: il provvedimento all'esame, la legge di bilancio 2020, assegna ulteriori risorse agli enti locali per interventi infrastrutturali, per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici, delle scuole e delle strade;
non è quindi in dubbio la bontà del provvedimento di contribuzione di cui parliamo e neanche, da parte del Governo, l'applicazione corretta del criterio a suo tempo individuato, ma ciò che si ritiene vada modificato è proprio il criterio di assegnazione delle risorse, perché non è possibile basare l'elaborazione di tale criterio, che determina l'entità della contribuzione fino al 2033, facendo riferimento ad un solo anno di gestione, come in effetti è avvenuto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative al fine di integrare i criteri di ripartizione del contributo di cui al comma 889 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, garantendo una più equa distribuzione agli enti locali delle risorse disponibili, al fine di porre rimedio alla sperequazione in atto.
9/2305/9. (Testo modificato nel corso della seduta). Tasso.
La Camera,
esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che:
i dipendenti pubblici che hanno maturato il diritto al Trattamento di fine servizio – in ragione dell'accantonamento disposto ex lege – non possono ottenerne la liquidazione immediatamente ed in unica soluzione, come era previsto dalla normativa ex articolo 26 del decreto presidenziale n. 1032/73, a causa della legislazione emanata in anni recenti di emergenza finanziaria, finalizzata alla riduzione della spesa pubblica;
in particolare:
l'articolo 3 comma 2 del decreto-legge n. 79 del 1997 convertito nella legge 140 del 1997, come modificato sia dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, sia dall'articolo 1 comma 484 e 485 della legge n. 147 del 2013 attualmente vigente stabilisce che:
il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, è corrisposto decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
l'articolo 12 comma 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122 in sede di conversione, nonché dall'articolo 1, comma 484, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che:
a titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:
a) in un'unica soluzione, se l'importo al lordo della tassazione non supera 90.000 euro;
b) in due rate se l'importo lordo si attesta tra i 90.000 e i 150.000 euro; in questo caso la prima rata sarà pari a 90.000 euro, e la seconda rata sarà pari alla cifra rimanente;
c) in tre rate, se l'ammontare lordo è superiore a 150.000 euro; la prima rata sarà pari a 90.000 euro, la seconda rata a 60.000 euro, e la terza sarà pari all'importo mancante;
considerato che:
con l'introduzione della finestra di uscita pensionistica anticipata denominata «Quota 100», inserita nel decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, i dipendenti pubblici che vi aderiscono maturano il diritto al Tfs solamente alla reale cessazione del rapporto di lavoro, che inizia al raggiungimento dei requisiti necessari per accedere alla pensione di vecchiaia, quindi al compimento dei 67 anni. A questo si aggiungono altri ventiquattro mesi più altri tre mesi di gestione della pratica. Ne consegue che ci sono dipendenti pubblici che ricevono il proprio Tfs solo molti anni dopo essere andati in pensione con il relativo danno economico;
la normativa suindicata, che ha dilazionato e rateizzato il pagamento della indennità di buonuscita ai dipendenti statali, è stata sottoposta al vaglio della Consulta con diverse ordinanze incidentali che ne evidenziavano la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale;
le ordinanze hanno rilevato quanto segue:
la violazione del principio di eguaglianza, di cui all'articolo 3 della Costituzione, e di violazione dell'articolo 36 della Costituzione, caratterizzandosi la buonuscita come «retribuzione differita» (pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale);
detto differimento, giustificato «a titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici», in funzione del contenimento della dinamica della spesa corrente, ha assunto un carattere strutturale, non essendo previsto per un limitato arco temporale, seppure giustificato, anch'esso, «a titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici», in funzione del contenimento della dinamica della spesa corrente; inoltre modifica sensibilmente in peius il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, in quanto determina una perdita patrimoniale certa;
è, del resto, fatto notorio, che il pubblico dipendente, in molti casi, si propone – proprio attraverso l'integrale ed immediata percezione del trattamento di fine rapporto – di recuperare una somma già spesa o in via di erogazione per le principali necessità di vita quali l'acquisto di una casa, le spese per il matrimonio di un figlio, alla necessità di cure mediche, ecc., ovvero di fronteggiare o adempiere in modo definitivo ad impegni finanziari già assunti, magari da tempo (come l'estinzione di un mutuo);
non appare dunque appropriato che il datore di lavoro, approfittando della coincidenza tra questo suo ruolo e quello di Legislatore, dilazioni dei pagamenti che sono dovuti nella loro interezza, a fronte del prelievo operato, e contestualmente rivoluzioni, da un giorno all'altro, le regole in ordine alle modalità di quantificazione dell'indennità di buonuscita, ledendo il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto;
inoltre «viene completamente svuotata la capacità autorganizzativa della Pubblica Amministrazione, che dovrebbe normalmente potersi esprimere anche in riferimento allo stato economico del personale, secondo i generali principi espressi dall'articolo 97 della Costituzione»;
in ragione della mancata previsione di interessi per la dilazione del pagamento, si deroga persino dalla disciplina delle obbligazioni pecuniarie;
valutato che:
le norme in parola sono state emanate in un diverso arco di tempo, in ragione della crisi economica e finanziaria imposta agli Stati dalle determinazioni UE circa il pareggio di bilancio;
ciò che è rilevante è la natura strutturale delle citate modifiche legislative che anziché essere transeunti, temporanee e consentanee allo scopo cui sono finalizzate le legislazioni emergenziali, hanno di fatto reso strutturali restrizioni, dilazioni e riduzioni di spesa,
impegna il Governo
ai fini della valutazione della correttezza del cosiddetto bilanciamento di interessi che il legislatore è tenuto ad effettuare tra l'interesse pubblico al perseguimento della riduzione del deficit di bilancio ed il rispetto dei diritti soggettivi dei lavoratori interessati, a procedere, a decorrere dall'anno 2020, alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti pubblici, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto del lavoro. Tale termine di decorrenza vale anche per coloro che cessano anticipatamente il rapporto lavorativo con l'adesione a «Quota 100».
9/2305/10. Vizzini.
La Camera,
esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che:
i dipendenti pubblici che hanno maturato il diritto al Trattamento di fine servizio – in ragione dell'accantonamento disposto ex lege – non possono ottenerne la liquidazione immediatamente ed in unica soluzione, come era previsto dalla normativa ex articolo 26 del decreto presidenziale n. 1032/73, a causa della legislazione emanata in anni recenti di emergenza finanziaria, finalizzata alla riduzione della spesa pubblica;
in particolare:
l'articolo 3 comma 2 del decreto-legge n. 79 del 1997 convertito nella legge 140 del 1997, come modificato sia dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, sia dall'articolo 1 comma 484 e 485 della legge n. 147 del 2013 attualmente vigente stabilisce che:
il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, è corrisposto decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
l'articolo 12 comma 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122 in sede di conversione, nonché dall'articolo 1, comma 484, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che:
a titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:
a) in un'unica soluzione, se l'importo al lordo della tassazione non supera 90.000 euro;
b) in due rate se l'importo lordo si attesta tra i 90.000 e i 150.000 euro; in questo caso la prima rata sarà pari a 90.000 euro, e la seconda rata sarà pari alla cifra rimanente;
c) in tre rate, se l'ammontare lordo è superiore a 150.000 euro; la prima rata sarà pari a 90.000 euro, la seconda rata a 60.000 euro, e la terza sarà pari all'importo mancante;
considerato che:
con l'introduzione della finestra di uscita pensionistica anticipata denominata «Quota 100», inserita nel decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, i dipendenti pubblici che vi aderiscono maturano il diritto al Tfs solamente alla reale cessazione del rapporto di lavoro, che inizia al raggiungimento dei requisiti necessari per accedere alla pensione di vecchiaia, quindi al compimento dei 67 anni. A questo si aggiungono altri ventiquattro mesi più altri tre mesi di gestione della pratica. Ne consegue che ci sono dipendenti pubblici che ricevono il proprio Tfs solo molti anni dopo essere andati in pensione con il relativo danno economico;
la normativa suindicata, che ha dilazionato e rateizzato il pagamento della indennità di buonuscita ai dipendenti statali, è stata sottoposta al vaglio della Consulta con diverse ordinanze incidentali che ne evidenziavano la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale;
le ordinanze hanno rilevato quanto segue:
la violazione del principio di eguaglianza, di cui all'articolo 3 della Costituzione, e di violazione dell'articolo 36 della Costituzione, caratterizzandosi la buonuscita come «retribuzione differita» (pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale);
detto differimento, giustificato «a titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici», in funzione del contenimento della dinamica della spesa corrente, ha assunto un carattere strutturale, non essendo previsto per un limitato arco temporale, seppure giustificato, anch'esso, «a titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici», in funzione del contenimento della dinamica della spesa corrente; inoltre modifica sensibilmente in peius il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, in quanto determina una perdita patrimoniale certa;
è, del resto, fatto notorio, che il pubblico dipendente, in molti casi, si propone – proprio attraverso l'integrale ed immediata percezione del trattamento di fine rapporto – di recuperare una somma già spesa o in via di erogazione per le principali necessità di vita quali l'acquisto di una casa, le spese per il matrimonio di un figlio, alla necessità di cure mediche, ecc., ovvero di fronteggiare o adempiere in modo definitivo ad impegni finanziari già assunti, magari da tempo (come l'estinzione di un mutuo);
non appare dunque appropriato che il datore di lavoro, approfittando della coincidenza tra questo suo ruolo e quello di Legislatore, dilazioni dei pagamenti che sono dovuti nella loro interezza, a fronte del prelievo operato, e contestualmente rivoluzioni, da un giorno all'altro, le regole in ordine alle modalità di quantificazione dell'indennità di buonuscita, ledendo il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto;
inoltre «viene completamente svuotata la capacità autorganizzativa della Pubblica Amministrazione, che dovrebbe normalmente potersi esprimere anche in riferimento allo stato economico del personale, secondo i generali principi espressi dall'articolo 97 della Costituzione»;
in ragione della mancata previsione di interessi per la dilazione del pagamento, si deroga persino dalla disciplina delle obbligazioni pecuniarie;
valutato che:
le norme in parola sono state emanate in un diverso arco di tempo, in ragione della crisi economica e finanziaria imposta agli Stati dalle determinazioni UE circa il pareggio di bilancio;
ciò che è rilevante è la natura strutturale delle citate modifiche legislative che anziché essere transeunti, temporanee e consentanee allo scopo cui sono finalizzate le legislazioni emergenziali, hanno di fatto reso strutturali restrizioni, dilazioni e riduzioni di spesa,
impegna il Governo
ai fini della valutazione della correttezza del cosiddetto bilanciamento di interessi che il legislatore è tenuto ad effettuare tra l'interesse pubblico al perseguimento della riduzione del deficit di bilancio ed il rispetto dei diritti soggettivi dei lavoratori interessati, a valutare l'opportunità di procedere, a decorrere dall'anno 2020, alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti pubblici, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto del lavoro. Tale termine di decorrenza vale anche per coloro che cessano anticipatamente il rapporto lavorativo con l'adesione a «Quota 100».
9/2305/10. (Testo modificato nel corso della seduta). Vizzini.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 prevede disposizioni in materia di credito d'imposta;
è opportuno considerare l'importanza della trasformazione industriale in atto che comporta un «passaggio epocale» verso un'economia che propende per una diminuzione dei costi energetici determinati anche da elementi inquinanti. Per tale motivo è necessario implementare forme di risparmio energetico anche più
«pulite» che possano essere utilizzate con minori costi da parte delle imprese in particolare quelle del settore tessile;
le imprese del settore tessile manifatturiero hanno alti costi per il consumo di energia. Infatti l'energia costituisce una voce di costo importantissima per il manifatturiero tessile. Tra l'altro le medesime imprese proprio per l'alto costo energetico subiscono una penalizzazione rispetto ad altre imprese site anche in paesi europei dove il costo dell'energia è notevolmente più basso;
è necessario pertanto un contributo sotto forma di credito d'imposta alle imprese tessili per la progettazione e presentazione di progetti relativi al risparmio energetico (per la riduzione del costo dell'energia e delle accise che gravano sulla medesima energia) redatti da professionisti che possano superare le gravi problematiche relative, come detto, al costo dell'energia per poter competere nel mercato globale. I progetti di risparmio energetico potrebbero essere sviluppati anche per singoli settori della filiera produttiva;
i progetti di risparmio energetico una volta approvati, in questo modo, potranno garantire una diminuzione del costo energetico e favoriranno le imprese del settore tessile al fine di implementare le loro attività necessarie per l'occupazione e la produzione di un settore fondamentale per l'economia italiana,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di concedere un credito d'imposta alle imprese del settore manifatturiero tessile per la redazione di progetti di risparmio energetico necessari alle medesime imprese del settore tessile per competere, dato l'alto costo energetico italiano, nel mercato globale e superare le difficoltà legate proprio all'approvvigionamento energetico. Ciò soprattutto al fine di ridurre i costi che oggi devono pagare, ma anche per uno sviluppo futuro che possa aumentare i livelli di produzione e l'occupazione di un settore fondamentale per l'economia del nostro Paese.
9/2305/11. Silli.
La Camera,
premesso che:
nel 2013, a Marina di Massa, Marco Loiola ha assassinato l'ex moglie Cristina Biagi e, prima di togliersi la vita, ha sparato ad una terza persona che credeva, erroneamente, essere l'amante della moglie. Quest'uomo è rimasto gravemente ferito, riportando un'invalidità permanente;
la legge prevede che l'Inps chieda il rimborso delle spese sanitarie e dell'assegno riconosciuto alla vittima a chi ha procurato il danno o, in mancanza, ai suoi eredi; in questo caso gli eredi a cui l'Inps ha richiesto il pagamento dei danni, per un importo di ben 124 mila euro, sono le due sorelle rimaste orfane, di 12 e 14 anni, che vivono con i nonni e non sono in grado di pagare una cifra così onerosa;
in mancanza dell'adempimento, ci potrebbe essere un processo per l'esecuzione forzata del pagamento che, tra l'altro, comporterebbe un aumento della cifra richiesta dall'ente previdenziale;
valutato che:
il provvedimento prevede, all'articolo 1, commi 486-488, che lo Stato e gli Istituti previdenziali e assicurativi pubblici e privati non possano agire per il pagamento dei crediti vantati nei confronti dell'autore di un delitto di omicidio del partner aggredendo i beni ereditari trasmessi dall'autore del delitto, deceduto a sua volta, «ai figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati dalle predette relazioni, purché estranei alla condotta delittuosa»;
le somme dovute agli enti previdenziali e assicurativi che non possono agire nei confronti dei beni ereditari saranno corrisposte a «domanda all'Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti», con le modalità previste dalla legge n. 122 del 2016 e le operazioni di surroga si applicano anche ai crediti pendenti al momento della entrata in vigore della legge di bilancio;
grazie a tali nuove tutele si eviteranno quindi casi paradossali come quello accaduto a Marina di Massa;
in base alla nuova disposizione la non imputabilità dei crediti ai beni ereditari è circoscritta al triennio 2020-2022 entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro nell'anno 2020, di 700.000 euro nell'anno 2021 e di 500.000 euro nell'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 167,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assumere idonee iniziative legislative volte a prevedere una disciplina organica della tutela degli orfani per crimini domestici dalle richieste di indennizzo, quali quelle esposte in premessa, anche a decorrere dal 1o gennaio 2023.
9/2305/12. Nardi, Cenni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto affronta – tra gli altri – alcuni interventi in materia previdenziale, offrendo soluzione alle diverse sollecitazioni al riguardo provenienti dal mondo del lavoro;
tra queste si segnala, senz'altro, quella della condizione economica dei tanti percettori delle pensioni più basse;
secondo i dati 2018 dell'Osservatorio sulle pensioni, su un totale di pensioni erogate pari a 17.827.676, quasi 11 milioni sono di importo inferiore ai 750 euro mensili;
per costoro, ai sensi dell'articolo 5, del decreto-legge 2 febbraio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127, è stata introdotta la cosiddetta quattordicesima per le pensioni basse;
l'importo riconosciuto, variabile in funzione dell'anzianità contributiva, dell'importo dell'assegno percepito e dei limiti di reddito dei percettori, è rimasto invariato rispetto a quanto stabilito nel 2007, determinando un significativo ridimensionamento della medesima misura economica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, sin dal primo provvedimento utile, misure volte ad incrementare gli importi riconosciuti ai sensi del citato articolo 5, del decreto-legge 81 del 2007.
9/2305/13. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi.
La Camera,
premesso che:
ai commi 184-197 si prorogano i cosiddetti superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese e la disciplina di un credito d'imposta per la realizzazione di progetti ambientali, si introduce un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi; considerate le finalità di tali misure, cioè quella di promuovere investimenti in innovazione e digitalizzazione tecnologica, nonché di diffondere la cultura dell'innovazione, sarebbe necessario includere anche tutto il segmento dei professionisti che, anche ai sensi della equiparazione alle PMI, come indicato dal comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, rappresentano una parte importante del sistema economico italiano;
ai commi 691-692, viene soppressa l'imposta sostitutiva al 20 per cento per i contribuenti con ricavi fino a 100.000 euro, originariamente prevista a partire dal 2020; si reintroduce, per l'accesso al regime forfettario al 15 per cento, il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l'esclusione per chi ha redditi di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro; si stabilisce un sistema di premialità per incentivare la fatturazione elettronica;
considerato che la disciplina sul regime forfettario favorisce i soli liberi professionisti persone fisiche, le forme aggregate di esercizio dell'attività professionale ne risultano danneggiate, poiché risulta molto più conveniente esercitare la professione in maniera individuale ed essere assoggettati al regime forfetario, piuttosto che lavorare in forma associativa o societaria ed essere assoggettati al regime ordinario. La necessità del mercato sarebbe invece quella di spingere i liberi professionisti a collaborare ed aggregarsi, per divenire sempre più competitivi sul mercato,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di adottare iniziative normative volte a estendere a tutti i lavoratori autonomi le misure cosiddette di superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese, il credito di imposta per la realizzazione di progetti ambientali e il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, nonché ad allargare ai soci delle società tra professionisti la possibilità di optare per il regime forfettario al 15 per cento per compensi entro i 65.000 euro annui, al fine di favorire l'aggregazione e la competitività dei servizi professionali sul mercato.
9/2305/14. Gribaudo.
La Camera,
premesso che:
ai commi 184-197 si prorogano i cosiddetti superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese e la disciplina di un credito d'imposta per la realizzazione di progetti ambientali, si introduce un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi; considerate le finalità di tali misure, cioè quella di promuovere investimenti in innovazione e digitalizzazione tecnologica, nonché di diffondere la cultura dell'innovazione, sarebbe necessario includere anche tutto il segmento dei professionisti che, anche ai sensi della equiparazione alle PMI, come indicato dal comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, rappresentano una parte importante del sistema economico italiano;
ai commi 691-692, viene soppressa l'imposta sostitutiva al 20 per cento per i contribuenti con ricavi fino a 100.000 euro, originariamente prevista a partire dal 2020; si reintroduce, per l'accesso al regime forfettario al 15 per cento, il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l'esclusione per chi ha redditi di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro; si stabilisce un sistema di premialità per incentivare la fatturazione elettronica;
considerato che la disciplina sul regime forfettario favorisce i soli liberi professionisti persone fisiche, le forme aggregate di esercizio dell'attività professionale ne risultano danneggiate, poiché risulta molto più conveniente esercitare la professione in maniera individuale ed essere assoggettati al regime forfetario, piuttosto che lavorare in forma associativa o societaria ed essere assoggettati al regime ordinario. La necessità del mercato sarebbe invece quella di spingere i liberi professionisti a collaborare ed aggregarsi, per divenire sempre più competitivi sul mercato,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a estendere a tutti i lavoratori autonomi le misure cosiddette di superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese, il credito di imposta per la realizzazione di progetti ambientali e il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, nonché ad allargare ai soci delle società tra professionisti la possibilità di optare per il regime forfettario al 15 per cento per compensi entro i 65.000 euro annui, al fine di favorire l'aggregazione e la competitività dei servizi professionali sul mercato.
9/2305/14. (Testo modificato nel corso della seduta). Gribaudo.
La Camera,
premesso che:
dal comma 473 al comma 500 del presente provvedimento vengono prorogate o messe in atto varie misure a favore del sistema pensionistico, fra le quali la proroga per un anno di opzione donna e dell'Ape sociale; viene modificata la disciplina transitoria finora vigente in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici; viene, inoltre, introdotta, a decorrere dal 2022, una nuova disciplina a regime in materia di perequazione;
vengono introdotte altre misure specifiche, fra cui quelle in materia di pensionamento anticipato per giornalisti e poligrafici dipendenti di aziende in crisi;
in data 28 febbraio 1998 l'ente Poste italiane è stato trasformato in società per azioni; l'articolo 53, comma 6, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, con la finalità di provvedere alla liquidazione delle indennità di buonuscita maturata fino alla data del 28 febbraio 1998 dai lavoratori dell'amministrazione postale prima del passaggio di Poste italiane in società per azioni, stabilisce quanto segue: «A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni (...) al personale dipendente della società medesima spettano (...) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo, la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma», ovvero che la prestazione debba essere calcolata sulla base dei valori retributivi utili in vigore al 28 febbraio 1998;
a tutti i dipendenti, sia pubblici che privati, viene riconosciuta la rivalutazione monetaria dell'indennità di buonuscita, essendo questa riconosciuta per legge. Ma ancora oggi l'importo della buonuscita viene liquidato ai lavoratori postali senza alcuna forma di rivalutazione; rispondendo all'interrogazione 5-11009 del 30 marzo 2017 presso la XI Commissione permanente della Camera il 18 maggio 2017, il Governo ha reso noto che i lavoratori postali in forza alla data del 28 febbraio 1998 erano 219.601, di questi 76.754 risultavano ancora dipendenti postali mentre agli altri 142.847 cessati dal servizio era già stata liquidata l'indennità di buonuscita non rivalutata dal 1998; l'ammontare della rivalutazione monetaria e degli interessi eventualmente riconoscibili a tutti gli interessati sarebbe pari a 907.261.000 euro, mentre l'ammontare complessivo delle indennità di buonuscita che dovranno essere liquidate fino al 2040 è di 939.972.000 euro; il Governo con l'approvazione, durante l’iter legislativo della legge di Bilancio 2019, dell'O.D.G. G/981 sez. 1/8/11 si è già impegnato, non dando seguito all'impegno, a prevedere atti normativi che consentano ai lavoratori di Poste italiane S.p.A. di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure che consentano ai lavoratori di Poste italiane S.p.A., sia a quelli cessati che a quelli ancora in servizio, di veder riconosciuta gradualmente la rivalutazione, senza inclusione degli interessi maturati, del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane S.p.a., al pari di tutti gli altri lavoratori, sia pubblici che privati.
9/2305/15. Berlinghieri, Gribaudo.
La Camera,
premesso che:
gli esodati esclusi dalle otto misure di salvaguardia approvate negli anni scorsi sono stimati in una piccola platea di 6.000 lavoratori rimasti senza occupazione, senza ammortizzatori sociali e senza pensione; molti di questi, donne in particolare, non hanno ora contributi sufficienti per raggiungere le soluzioni attualmente disponibili per il pensionamento, come «Ape social» «Opzione donna», «quota 100» e pensione anticipata, a meno che il Governo non provveda a emanare un decreto per coprire i periodi non coperti da contributi INPS con riscatto dei medesimi periodi con la «pace contributiva» a loro adattata;
tra questi si segnala la particolare condizione delle ex lavoratrici postali che hanno lasciato il lavoro con un incentivo all'esodo contando di traguardare la pensione entro pochi anni e che, a causa della progressione della speranza di vita, sono rimaste beffate spesso per pochi mesi;
appare necessario adottare un intervento che ponga rimedio definitivamente ai problemi determinatisi a seguito del brusco innalzamento dell'età pensionabile operato con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le misure più appropriate per la definitiva soluzione degli ultimi 6.000 esodati prodotti dalla riforma Fornero.
9/2305/16. Mura, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Soverini, Viscomi.
La Camera,
premesso che:
come si legge in un'ultima petizione lanciata la scorsa estate, «Sembra paradossale ma è così. Svolgono un lavoro difficile, unico nel suo genere, spesso pericoloso, eppure non sono coperti da un'assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Sono costretti a pagarsi le cure e i presidi sanitari indispensabili a seguito di ricorrenti infortuni professionali. Esiste un'assicurazione privata, stipulata dall'Amministrazione, ma che rimborsa solo spese successive e se riconosciute»;
una richiesta ancor più carica di rabbia dopo la tragedia di Quargnento, del 5 novembre scorso, dove hanno perso la vita tre vigili del fuoco e ne sono rimasti feriti, insieme a un carabiniere, altri due;
per sostenere tale richiesta, così come per ottenere integrazioni retributive in linea con il comparto sicurezza, tutte le sigle sindacali di rappresentanza degli appartenenti del corpo dei vigili del fuoco hanno indetto una serie di manifestazioni e scioperi;
una lacuna normativa che non trova più giustificazioni e non può essere più ignorata, offrendo finalmente una tutela reale e integrale, così come è riconosciuta alla generalità dei lavoratori, per i 34 mila vigili del fuoco italiani,
impegna il Governo
ad adoperarsi, per quanto di competenza, anche con l'individuazione delle eventuali risorse finanziarie necessarie, al fine di arrivare celermente al varo di una disciplina normativa che riconosca finalmente la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro garantita dall'Inail anche al personale del corpo dei vigili del fuoco.
9/2305/17. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi.
La Camera,
premesso che:
come si legge in un'ultima petizione lanciata la scorsa estate, «Sembra paradossale ma è così. Svolgono un lavoro difficile, unico nel suo genere, spesso pericoloso, eppure non sono coperti da un'assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Sono costretti a pagarsi le cure e i presidi sanitari indispensabili a seguito di ricorrenti infortuni professionali. Esiste un'assicurazione privata, stipulata dall'Amministrazione, ma che rimborsa solo spese successive e se riconosciute»;
una richiesta ancor più carica di rabbia dopo la tragedia di Quargnento, del 5 novembre scorso, dove hanno perso la vita tre vigili del fuoco e ne sono rimasti feriti, insieme a un carabiniere, altri due;
per sostenere tale richiesta, così come per ottenere integrazioni retributive in linea con il comparto sicurezza, tutte le sigle sindacali di rappresentanza degli appartenenti del corpo dei vigili del fuoco hanno indetto una serie di manifestazioni e scioperi;
una lacuna normativa che non trova più giustificazioni e non può essere più ignorata, offrendo finalmente una tutela reale e integrale, così come è riconosciuta alla generalità dei lavoratori, per i 34 mila vigili del fuoco italiani,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adoperarsi, per quanto di competenza, anche con l'individuazione delle eventuali risorse finanziarie necessarie, al fine di arrivare celermente al varo di una disciplina normativa che riconosca finalmente la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro garantita dall'Inail anche al personale del corpo dei vigili del fuoco.
9/2305/17. (Testo modificato nel corso della seduta). Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto affronta – tra gli altri – alcuni interventi in materia previdenziale, offrendo soluzione alle diverse sollecitazioni al riguardo;
in tale quadro, appare necessario affrontare e risolvere, sin dai prossimi provvedimenti di analoga portata, il problema che si è verificato a seguito di un'interpretazione del tutto arbitraria delle vigenti disposizioni in materia di obblighi contributivi dei liberi professionisti già iscritti a casse previdenziali di categoria, che l'INPS ha voluto imporre nonostante la soccombenza in tutti gli innumerevoli e conformi pronunciamenti giurisprudenziali;
le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari di alcuni enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, approvate a suo tempo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, hanno previsto la possibilità di esercitare l'attività professionale senza essere tenuti al versamento della contribuzione ordinaria (nel solo caso degli avvocati del libero foro, fino all'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012); tali previsioni si sono rivelate non coerenti con il principio di carattere generale in base al quale tutti
i redditi prodotti devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, per cui l'INPS, nell'ambito di una vasta operazione finalizzata a contrastare l'evasione ed elusione contributiva, ha ritenuto di contestare in tali ipotesi il mancato versamento della contribuzione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
tuttavia, l'analisi dell'originaria formulazione della citata disposizione della legge n. 335 del 1995, rafforzata dalla successiva norma di interpretazione autentica introdotta con l'articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dovrebbero pacificamente portare ad affermare che la gestione separata dell'INPS fu istituita, in via generale, per tutte le categorie di lavoratori autonomi, di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e per i venditori a domicilio e, soltanto in via residuale, per le categorie di liberi professionisti ancora prive di una propria cassa di previdenza;
l'INPS, pertanto, non ha il potere di iscrivere d'ufficio nella propria gestione separata singoli soggetti liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, potendo agire in questo senso soltanto nei confronti delle categorie di liberi professionisti che, alla medesima data di entrata in vigore, erano ancora prive di una propria forma di tutela previdenziale e che, nel frattempo, non hanno deliberato in favore di una delle quattro opzioni indicate dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 103 del 1996,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel primo provvedimento utile, di adottare le necessarie misure di carattere normativo volte a chiarire ancora una volta, e in maniera inequivocabile, che sono soggetti all'iscrizione presso la gestione separata dell'INPS solo coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, escludendo esplicitamente i liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della citata legge n. 335 del 1995.
9/2305/18. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Soverini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame predispone misure volte a incrementare il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale;
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 2017, ha posto come obiettivo l'eliminazione delle epatiti virali nel mondo nel 2030;
in Italia, a seguito dei buoni risultati clinici ottenuti in termini di guarigione, espressione di una importante sinergia fra Istituzioni, Sistema Sanitario e pazienti, è possibile ambire all'obiettivo di «eliminazione» dell'HCV entro il 2030;
la cura dell'epatite C rappresenta un ottimo investimento in termini di salute pubblica, grazie alla riduzione dei costi di trattamento all'aumentare del numero dei soggetti trattati, permettendo così di eradicare il virus dell'epatite C pur mantenendo sostenibile la spesa;
come confermato da uno studio recente che ha evidenziato che da gennaio 2015 a dicembre 2017 l'investimento per i nuovi farmaci è stato pari a 25 milioni, 15 milioni e 9 milioni di euro rispettivamente, gli eventi clinici evitati (ricoveri per cirrosi, epatocarcinoma, trapianto di fegato) hanno permesso di ottenere un recupero degli investimenti iniziali per l'acquisto dei farmaci con un risparmio totale stimato dopo 20 anni di euro 50,13 milioni (per i pazienti del 2016) è di euro 55,50 milioni (per quelli del 2017);
per procedere in questa direzione occorre continuare a garantire la disponibilità, per i medici, dei farmaci attualmente ora in commercio, perché ciò ha consentito in questi anni di scegliere e utilizzare lo schema terapeutico più adatto a ciascun paziente;
i farmaci antivirali attualmente presenti per la cura dei pazienti con HCV, nei primi mesi del 2020, perderanno i caratteri di innovatività, con conseguente riduzione dei benefici a favore dei pazienti;
l'uscita dei farmaci dai fondi innovativi di cui alla legge n. 232 del 2016 comporta che questi siano poi rimborsati tramite i fondi regionali di spesa corrente, con la diretta conseguenza di una possibile battuta d'arresto sulle attività poste in essere per la rapida eliminazione dell'epatite C nel nostro Paese;
a livello Europeo l'Italia è stata la prima nazione ad aver eradicato HBV nei giovani tramite il vaccino ed è tra le nazioni che hanno permesso ai medici di poter disporre dei diversi trattamenti farmacologici consentendo in questi anni di scegliere e utilizzare lo schema terapeutico più adatto per il paziente;
a seguito della Determina AIFA n. 818 del 2018, nel corso della seduta del novembre 2019 la CTS ha espresso parere favorevole circa l'equivalenza terapeutica tra i medicinali Epclusa – Maviret, a seguito di richiesta della Regione Veneto,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di inserire nel primo provvedimento utile una normativa volta a offrire lo screening gratuito per HCV per la fascia di popolazione nata nel periodo tra il 1969 e il 1989 ritenuta a maggior rischio di trasmissione di malattia e nella quale c’è il maggior numero di soggetti non diagnosticati, nonché, in quella parte di popolazione con meno di trenta anni sottoposta a fattori di rischio;
a valutare l'opportunità di offrire lo screening di secondo livello volto alla ricerca dell'HCV-RNA per quei soggetti risultati positivi al primo screening e la loro presa in carico da parte del Sistema Sanitario Nazionale;
a considerare quale specifico obiettivo da raggiungere come progetto meritevole di attenzione nel nuovo Patto della Salute per gli anni 2019-2021 l'obiettivo dell'eliminazione dell'epatite C;
a valutare l'opportunità di prevedere, per quanto di sua competenza, in sede di conferenza Stato regioni un confronto con queste sulla corretta ed efficace distribuzione dei farmaci antivirali in oggetto ai pazienti che ne facciano richiesta.
9/2305/19. Siani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame predispone misure volte a incrementare il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale;
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 2017, ha posto come obiettivo l'eliminazione delle epatiti virali nel mondo nel 2030;
in Italia, a seguito dei buoni risultati clinici ottenuti in termini di guarigione, espressione di una importante sinergia fra Istituzioni, Sistema Sanitario e pazienti, è possibile ambire all'obiettivo di «eliminazione» dell'HCV entro il 2030;
la cura dell'epatite C rappresenta un ottimo investimento in termini di salute pubblica, grazie alla riduzione dei costi di trattamento all'aumentare del numero dei soggetti trattati, permettendo così di eradicare il virus dell'epatite C pur mantenendo sostenibile la spesa;
come confermato da uno studio recente che ha evidenziato che da gennaio 2015 a dicembre 2017 l'investimento per i nuovi farmaci è stato pari a 25 milioni, 15 milioni e 9 milioni di euro rispettivamente, gli eventi clinici evitati (ricoveri per cirrosi, epatocarcinoma, trapianto di fegato) hanno permesso di ottenere un recupero degli investimenti iniziali per l'acquisto dei farmaci con un risparmio totale stimato dopo 20 anni di euro 50,13 milioni (per i pazienti del 2016) è di euro 55,50 milioni (per quelli del 2017);
per procedere in questa direzione occorre continuare a garantire la disponibilità, per i medici, dei farmaci attualmente ora in commercio, perché ciò ha consentito in questi anni di scegliere e utilizzare lo schema terapeutico più adatto a ciascun paziente;
i farmaci antivirali attualmente presenti per la cura dei pazienti con HCV, nei primi mesi del 2020, perderanno i caratteri di innovatività, con conseguente riduzione dei benefici a favore dei pazienti;
l'uscita dei farmaci dai fondi innovativi di cui alla legge n. 232 del 2016 comporta che questi siano poi rimborsati tramite i fondi regionali di spesa corrente, con la diretta conseguenza di una possibile battuta d'arresto sulle attività poste in essere per la rapida eliminazione dell'epatite C nel nostro Paese;
a livello Europeo l'Italia è stata la prima nazione ad aver eradicato HBV nei giovani tramite il vaccino ed è tra le nazioni che hanno permesso ai medici di poter disporre dei diversi trattamenti farmacologici consentendo in questi anni di scegliere e utilizzare lo schema terapeutico più adatto per il paziente;
a seguito della Determina AIFA n. 818 del 2018, nel corso della seduta del novembre 2019 la CTS ha espresso parere favorevole circa l'equivalenza terapeutica tra i medicinali Epclusa – Maviret, a seguito di richiesta della Regione Veneto,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di inserire nel primo provvedimento utile una normativa volta a offrire lo screening gratuito per HCV per la fascia di popolazione nata nel periodo tra il 1969 e il 1989 ritenuta a maggior rischio di trasmissione di malattia e nella quale c’è il maggior numero di soggetti non diagnosticati, nonché, in quella parte di popolazione con meno di trenta anni sottoposta a fattori di rischio;
a valutare l'opportunità di offrire lo screening di secondo livello volto alla ricerca dell'HCV-RNA per quei soggetti risultati positivi al primo screening e la loro presa in carico da parte del Sistema Sanitario Nazionale;
a valutare l'opportunità di considerare quale specifico obiettivo da raggiungere come progetto meritevole di attenzione nel nuovo Patto della Salute per gli anni 2019-2021 l'obiettivo dell'eliminazione dell'epatite C;
a valutare l'opportunità di prevedere, per quanto di sua competenza, in sede di conferenza Stato regioni un confronto con queste sulla corretta ed efficace distribuzione dei farmaci antivirali in oggetto ai pazienti che ne facciano richiesta.
9/2305/19. (Testo modificato nel corso della seduta). Siani.
La Camera,
premesso che:
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,
la tutela della salute della donna e l'importanza della prevenzione primaria sono importanti per la donna, in particolare in un momento importante della vita quale la gravidanza e necessitano di un accesso omogeneo a screening e test diagnostici, il più possibili precoci, sicuri e di elevata qualità;
strumenti come gli screening prenatali non invasivi (NIPT), che ad oggi non rientrano nei LEA, garantiscono una gravidanza più serena e sicura per la salute della donna e del feto;
in particolare, i NIPT riconoscono la presenza di aneuploidie autosomiche fetali attraverso l'analisi di frammenti di DNA libero presenti nel sangue materno e si basano su un algoritmo in grado rilevare, alla luce anche dell'età della donna, il rischio di sviluppare le più comuni alterazioni cromosomiche, quali la trisomia 21, la trisomia 13 e la trisomia 18, riducendo il ricorso ad indagini diagnostiche invasive (come l'amniocentesi e la villocentesi) e abbattendo il numero degli aborti collegati alle tecniche di prelievo dei tessuti fetali, con un alto tasso di sicurezza e precocità;
ad oggi, in Italia, i NIPT vengono proposti in regime privatistico, in un contesto deregolamentato dal punto di vista dei requisiti di qualità, di performance e di numero di anomalie ricercate;
si stima che l'utenza di questo servizio interessi potenzialmente al momento nel nostro Paese circa 50.000 madri all'anno, con costi variabili molto elevati;
la possibilità dell'adozione dei NIPT come principale metodo di screening prenatale è stata oggetto di uno studio svolto dal Consiglio Superiore di Sanità (CSS), e successivamente da un altro, condotto da parte di un gruppo di lavoro regionale istituito dalla Regione Emilia Romagna, oltre che di studi di HTA cui hanno partecipato diversi paesi tra cui l'Italia;
proprio la Regione Emilia Romagna ha annunciato il 6 Dicembre scorso, l'avvio di un progetto pilota al cui termine verrà varata una misura di rimborsabilità regionale universale, ancor più avanzata di quella che è stata decisa dalla Regione Toscana, che rimborsa il test parzialmente e solo a soggetti «a rischio»;
il Consiglio Superiore di Sanità ha raccomandato una azione a livello centrale al fine di rispondere in maniera omogenea ad una possibile platea di 520.000 madri all'anno,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di assumere iniziative per inserire i Test Prenatali Non Invasivi nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, garantendo così alle donne in gravidanza un accesso equo ed omogeneo su tutto il territorio nazionale alla prevenzione primaria in gravidanza;
a valutare l'opportunità di predisporre le opportune raccomandazioni per garantire il rispetto degli standard qualitativi per l'utilizzo dei NIPT in maniera uniforme sul territorio nazionale, prevenendo forme inaccettabili di disuguaglianza sociale;
a valutare l'opportunità di adottare le iniziative idonee, di concerto con le Regioni, per destinare all'implementazione di cui sopra parte dell'aumento delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale, facendosi promotore di una azione in tal senso nella fase di monitoraggio e aggiornamento del «Patto per la Salute», ovvero prevedendo l'esercizio in tal senso del potere di iniziativa legislativa.
9/2305/20. Rizzo Nervo.
La Camera,
premesso che:
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,
la tutela della salute della donna e l'importanza della prevenzione primaria sono importanti per la donna, in particolare in un momento importante della vita quale la gravidanza e necessitano di un accesso omogeneo a screening e test diagnostici, il più possibili precoci, sicuri e di elevata qualità;
strumenti come gli screening prenatali non invasivi (NIPT), che ad oggi non rientrano nei LEA, garantiscono una gravidanza più serena e sicura per la salute della donna e del feto;
in particolare, i NIPT riconoscono la presenza di aneuploidie autosomiche fetali attraverso l'analisi di frammenti di DNA libero presenti nel sangue materno e si basano su un algoritmo in grado rilevare, alla luce anche dell'età della donna, il rischio di sviluppare le più comuni alterazioni cromosomiche, quali la trisomia 21, la trisomia 13 e la trisomia 18, riducendo il ricorso ad indagini diagnostiche invasive (come l'amniocentesi e la villocentesi) e abbattendo il numero degli aborti collegati alle tecniche di prelievo dei tessuti fetali, con un alto tasso di sicurezza e precocità;
ad oggi, in Italia, i NIPT vengono proposti in regime privatistico, in un contesto deregolamentato dal punto di vista dei requisiti di qualità, di performance e di numero di anomalie ricercate;
si stima che l'utenza di questo servizio interessi potenzialmente al momento nel nostro Paese circa 50.000 madri all'anno, con costi variabili molto elevati;
la possibilità dell'adozione dei NIPT come principale metodo di screening prenatale è stata oggetto di uno studio svolto dal Consiglio Superiore di Sanità (CSS), e successivamente da un altro, condotto da parte di un gruppo di lavoro regionale istituito dalla Regione Emilia Romagna, oltre che di studi di HTA cui hanno partecipato diversi paesi tra cui l'Italia;
proprio la Regione Emilia Romagna ha annunciato il 6 Dicembre scorso, l'avvio di un progetto pilota al cui termine verrà varata una misura di rimborsabilità regionale universale, ancor più avanzata di quella che è stata decisa dalla Regione Toscana, che rimborsa il test parzialmente e solo a soggetti «a rischio»;
il Consiglio Superiore di Sanità ha raccomandato una azione a livello centrale al fine di rispondere in maniera omogenea ad una possibile platea di 520.000 madri all'anno,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di assumere iniziative per inserire i Test Prenatali Non Invasivi nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, garantendo così alle donne in gravidanza un accesso equo ed omogeneo su tutto il territorio nazionale alla prevenzione primaria in gravidanza;
a valutare l'opportunità di predisporre le opportune raccomandazioni per garantire il rispetto degli standard qualitativi per l'utilizzo dei NIPT in maniera uniforme sul territorio nazionale, prevenendo forme inaccettabili di disuguaglianza sociale;
a valutare l'opportunità di adottare le iniziative idonee, di concerto con le Regioni, per destinare all'implementazione di cui sopra parte dell'aumento delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale, facendosi promotore di una azione in tal senso nella fase di monitoraggio e aggiornamento del «Patto per la Salute», ovvero prevedendo l'esercizio in tal senso del potere di iniziativa legislativa.
9/2305/20. (Testo modificato nel corso della seduta). Rizzo Nervo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 296, del provvedimento in esame cita testualmente: «Al fine di favorire interventi volti al recupero del patrimonio culturale, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione della villa Candiani di Erba in provincia di Como. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 e 250.000 euro per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione del palazzo Piozzo di Rosignano a Rivoli in provincia di Torino»;
sono numerose su tutto il territorio nazionale beni culturali pubblici che necessitano di interventi di restauro e valorizzazione per essere resi maggiormente fruibili;
fra questi vi è «Villa Baciocchi», di proprietà del Comune di Capannoli (provincia di Pisa) destinata ad attività museali, didattiche e di documentazione;
Villa Baciocchi è un bene immobile soggetto alla tutela dei beni culturali di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 numero 42;
la Villa comunale Baciocchi è un edificio settecentesco che divenne nel 1951 divenne di proprietà del Comune di Capannoli. Gli ambienti che ospitano i musei sono sale quasi interamente affrescate e si prestano a molte iniziative e manifestazioni di natura prevalentemente culturale;
nel corso degli anni gli spazi della villa sono stati recuperati e resi visitabili grazie a importanti finanziamenti propri dell'amministrazione comunale ed altri finanziamenti che il Comune è riuscito ad ottenere;
ultimamente Villa Baciocchi e stata oggetto di un accurato processo di ristrutturazione inaugurato nel 2002 ma non ancora completato anche per la mancanza di risorse economiche;
l'edificio mostra infatti alcune criticità dal punto di vista strutturale, della conservazione degli interni e per la presenza di barriere architettoniche;
il Comune di Capannoli ha deliberato nel 2018 un ulteriore programma di lavori di ristrutturazione di Villa Baciocchi, al fine di completare il progetto del 2002, che prevede interventi per 1 milione e 6 mila euro,
impegna il Governo
a stanziare, nel primo provvedimento utile, risorse adeguate per ristrutturare, promuovere e rendere fruibile i beni soggetti alla tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ed in particolare per il completamento dei lavori, già deliberati dall'Amministrazione comunale di Capannoli, per la Villa Baciocchi.
9/2305/21. Ciampi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 296, del provvedimento in esame cita testualmente: «Al fine di favorire interventi volti al recupero del patrimonio culturale, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione della villa Candiani di Erba in provincia di Como. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 e 250.000 euro per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione del palazzo Piozzo di Rosignano a Rivoli in provincia di Torino»;
sono numerose su tutto il territorio nazionale beni culturali pubblici che necessitano di interventi di restauro e valorizzazione per essere resi maggiormente fruibili;
fra questi vi è «Villa Baciocchi», di proprietà del Comune di Capannoli (provincia di Pisa) destinata ad attività museali, didattiche e di documentazione;
Villa Baciocchi è un bene immobile soggetto alla tutela dei beni culturali di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 numero 42;
la Villa comunale Baciocchi è un edificio settecentesco che divenne nel 1951 divenne di proprietà del Comune di Capannoli. Gli ambienti che ospitano i musei sono sale quasi interamente affrescate e si prestano a molte iniziative e manifestazioni di natura prevalentemente culturale;
nel corso degli anni gli spazi della villa sono stati recuperati e resi visitabili grazie a importanti finanziamenti propri dell'amministrazione comunale ed altri finanziamenti che il Comune è riuscito ad ottenere;
ultimamente Villa Baciocchi e stata oggetto di un accurato processo di ristrutturazione inaugurato nel 2002 ma non ancora completato anche per la mancanza di risorse economiche;
l'edificio mostra infatti alcune criticità dal punto di vista strutturale, della conservazione degli interni e per la presenza di barriere architettoniche;
il Comune di Capannoli ha deliberato nel 2018 un ulteriore programma di lavori di ristrutturazione di Villa Baciocchi, al fine di completare il progetto del 2002, che prevede interventi per 1 milione e 6 mila euro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di stanziare, nel primo provvedimento utile, risorse adeguate per ristrutturare, promuovere e rendere fruibile i beni soggetti alla tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ed in particolare per il completamento dei lavori, già deliberati dall'Amministrazione comunale di Capannoli, per la Villa Baciocchi.
9/2305/21. (Testo modificato nel corso della seduta). Ciampi.
La Camera,
premesso che:
nella legge di bilancio 2020 al comma 634 e seguenti è istituita una nuova specifica imposta cosiddetta «plastic tax» sul consumo dei manufatti con singolo impiego in plastica (MACSI), fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo. È stata espressamente esclusa l'applicazione della tassa ai MACSI provenienti da processi di riciclo al fine di stimolare l'economia circolare;
la promozione dell'economia circolare è altresì prevista nei commi 14 e 15 e seguenti e 184 e seguenti dove si identificano specifici incentivi;
la Direttiva Europea sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (904/2019) prevede all'articolo 6 un impegno per aumentare i tassi di riciclo in particolare delle bottiglie in plastica che dovranno raggiungere la soglia del 77 per cento entro il 2025 e 90 per cento entro il 2029;
per raggiungere gli ambiziosi obiettivi europei e salvaguardare l'ambiente dalla dispersione dei rifiuti plastici è essenziale la compattazione della plastica al fine di renderne più sostenibile economicamente e ambientalmente il trasporto ai centri di stoccaggio e successivamente di riciclo,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a individuare uno specifico incentivo fiscale affinché venga favorito l'acquisto e l'utilizzo, di eco compattatori e specifici strumenti per la raccolta e il riciclo della plastica (es. cestini con impilatori per riduzione del volume dei MACSI) attraverso un credito d'imposta del 40 per cento del costo di tali strumenti.
9/2305/22. Ferri.
La Camera,
premesso che:
nella legge di bilancio 2020 al comma 634 e seguenti è istituita una nuova specifica imposta cosiddetta «plastic tax» sul consumo dei manufatti con singolo impiego in plastica (MACSI), fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo. È stata espressamente esclusa l'applicazione della tassa ai MACSI provenienti da processi di riciclo al fine di stimolare l'economia circolare;
la promozione dell'economia circolare è altresì prevista nei commi 14 e 15 e seguenti e 184 e seguenti dove si identificano specifici incentivi;
la Direttiva Europea sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (904/2019) prevede all'articolo 6 un impegno per aumentare i tassi di riciclo in particolare delle bottiglie in plastica che dovranno raggiungere la soglia del 77 per cento entro il 2025 e 90 per cento entro il 2029;
per raggiungere gli ambiziosi obiettivi europei e salvaguardare l'ambiente dalla dispersione dei rifiuti plastici è essenziale la compattazione della plastica al fine di renderne più sostenibile economicamente e ambientalmente il trasporto ai centri di stoccaggio e successivamente di riciclo,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di individuare uno specifico incentivo fiscale affinché venga favorito l'acquisto e l'utilizzo, di eco compattatori e specifici strumenti per la raccolta e il riciclo della plastica (es. cestini con impilatori per riduzione del volume dei MACSI) attraverso un credito d'imposta del 40 per cento del costo di tali strumenti.
9/2305/22. (Testo modificato nel corso della seduta). Ferri.
La Camera,
premesso che:
con la risposta all'interpello 396/2019 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che i servizi di bike e car sharing vanno certificati operazione per operazione con scontrini e ricevute fiscali o dal 1o gennaio 2020 con documento commerciale, salvo in ogni caso l'emissione di fatture elettroniche in quanto non rientrano tra i servizi a distanza;
il quesito dell'istante era relativo alla possibilità di esentare l'attività di bike sharing dall'obbligo di emettere, per ciascuna operazione, la fattura, lo scontrino o la ricevuta fiscale, in quanto sia il servizio che il relativo pagamento sono resi in maniera automatizzata nonché attraverso sistemi di pagamento tracciabili, ritenendo quindi sufficiente l'annotazione dell'operazione nel registro dei corrispettivi, senza rilascio di ricevuta, e prevedendo altresì l'emissione di una fattura elettronica ove richiesta oppure se il cliente fosse un soggetto Iva;
sarebbe il caso, per quanto riguarda i servizi collegati alla sharing economy e alla gig economy, di prevedere una maggiore flessibilità per introdurre, come nel caso esposto in premessa, la possibilità di esonerare dalla documentazione con scontrino e ricevuta le operazioni effettuate, a fronte della tracciabilità dell'operazione garantita dall'alto grado di digitalizzazione dell'attività,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di intervenire per equiparare il servizio di bike e car sharing ai servizi elettronici come già previsto per le forniture di siti web e web-hosting, di software, di immagini, testi e informazioni o di basi dati, considerando tale tipologia di servizio tra le operazioni esonerate dalla certificazione fiscale tra soggetti privati tra cui gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (c.d. scontrini elettronici).
9/2305/23. Zardini.
La Camera,
premesso che:
nella segnalazione dello scorso 9 dicembre al Parlamento e al Governo in merito alla fine delle tutele di prezzo a favore dei clienti finali di piccole dimensioni di energia elettrica e gas prevista dall'articolo 1, commi 59 e 60, della legge concorrenza, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha richiamato l'attenzione su alcuni aspetti critici inerenti ai mercati della vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, in vista della rimozione dei regimi di tutela di prezzo, fissata per entrambi i settori dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (cd. legge concorrenza) al 1o luglio 2020;
l'Autorità sollecita l'approvazione di specifici interventi normativi volti a consentire un percorso di graduale superamento dei regimi di tutela di prezzo in entrambi i settori di energia elettrica e gas naturale, per perseguire nel modo più efficace l'obiettivo di completa liberalizzazione dei mercati dell'energia, nonché di una effettiva concorrenza tra gli operatori di mercato, garantendo condizioni economiche eque per i clienti di piccole dimensioni;
è evidente la necessità di assicurare un percorso ordinato e graduale della tempistica e delle modalità relative al passaggio al mercato libero per milioni di utenti residenziali e commerciali, passaggio che non è possibile mantenere a luglio 2020 stante le condizioni attuali del mercato;
l'Autorità sottolinea infatti come l'orizzonte temporale attualmente previsto dalla legge concorrenza per la rimozione delle tutele di prezzo risulti critico rispetto al tempo ritenuto adeguato per l'espletamento di tutte le attività necessarie, anche in riferimento – per il solo settore elettrico – al fondamentale passaggio graduale da una disciplina transitoria di prezzo a un servizio di salvaguardia di energia elettrica finalizzato alla sola garanzia di continuità della fornitura, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di inserire, nel primo provvedimento utile, norme per:
favorire un passaggio graduale dalla disciplina di tutela attuale al libero mercato assicurando al contempo la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato; garantire la parità di trattamento ai clienti di entrambi i settori e prevedere un percorso che tenga conto della differente capacità di accedere al libero mercato per le diverse tipologie di clienti (domestici e piccole imprese), definendo iter differenziati per gruppi di clienti finali e stabilendo priorità per il segmento di mercato delle piccole imprese;
controllare e prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura, soprattutto nei primi mesi di erogazione del servizio per i clienti finali precedentemente serviti in regime di tutela di prezzo;
aumentare la conoscenza del mercato e la consapevolezza del cliente finale; ridurre il livello di concentrazione dei mercati;
considerare il meccanismo di salvaguardia come l'ultimo elemento del ciclo di uscita degli utenti dalla tutela, identificando il responsabile della continuità della fornitura anche in condizioni di indisponibilità degli esercenti la salvaguardia;
istituire come peraltro previsto dalla stessa legge concorrenza, l'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica, per qualificare i venditori secondo regole più selettive e garantire, dunque, un'ulteriore forma di tutela ai clienti finali, prevedendo altresì opportune norme che regolino le condizioni di permanenza dei soggetti abilitati nell'elenco stesso.
9/2305/24. Benamati, Nardi, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini.
La Camera,
premesso che:
il comma 168 del provvedimento in oggetto modifica il Codice antimafia, prevedendo che le procedure di reclutamento e inquadramento mediante transito nei ruoli e mobilità di 100 unità della dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata avvengano con procedure semplificate rispetto alle disposizioni attualmente vigenti;
come si legge nella Azione 1.1 della Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso la politica di coesione, il rafforzamento, a livello centrale, dell'Agenzia nazionale per la destinazione e gestione dei beni confiscati alla criminalità (ANBSC) è funzionale ai nuovi compiti affidatigli che ne estendono le responsabilità, oltre a quelli assegnati, già ora portati avanti con difficoltà per inadeguatezza organizzativa rispetto all'entità della sfida della valorizzazione dei beni confiscati;
in tale prospettiva, assume una particolare rilevanza il tema della piena restituzione alla collettività di beni ed aziende sottratte alla criminalità e di una loro gestione di successo economico e sociale; la medesima Azione 1.1. ribadisce l'importanza di «assicurare il corretto svolgimento delle attività istituzionali di gestione dei beni confiscati nonché a fornire supporto alle attività degli altri soggetti istituzionali, sociali ed economici che con l'ANBSC collaborano»;
a tal fine il potenziamento quantitativo e qualitativo della dotazione organica prevista dal richiamato comma 168, dovrà essere indirizzato – tra l'altro – all'individuazione di professionalità che possano garantire un supporto tecnico di carattere gestionale e finanziario a sostegno dei soggetti autorizzati a subentrare nelle attività imprenditoriali di detti beni, al fine di favorirne la continuità operativa e, possibilmente, il successo economico e sociale;
una parte significativa nella lotta alla criminalità organizzata è, senz'altro, rappresentata dalla possibilità di offrire un modello sano di economia e di relazioni sociali anche nei territori condizionati dalla presenza delle diverse organizzazioni mafiose,
impegna il Governo
ad adottare, per quanto di competenza, gli opportuni indirizzi volti ad assicurare che nel processo di potenziamento dell'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati sia individuato un numero congruo di figure che rispondano a profili professionali con competenze gestionali e finanziarie in grado di supportare, secondo una logica manageriale, le nuove imprese o le forme associative assegnatarie di detti beni aziendali; a valutare l'opportunità di adottare misure volte a costituire, nell'ambito della ANBSC, una specifica struttura di supporto tecnico per le imprese o le forme associative assegnatarie di detti beni aziendali, nonché misure per incentivare la gestione consortile dei medesimi beni aziendali; a promuovere, per quanto di competenza, le opportune iniziative volte a favorire l'inserimento nei piani sociali triennali delle regioni i beni confiscati come risorse per lo svolgimento dei servizi sociali su tutto il territorio nazionale, nonché per determinare tempi congrui all'investimento che le compagini sociali fanno per l'espletamento delle attività.
9/2305/25. Soverini, Serracchiani, Verini, Braga, Lorenzin.
La Camera,
premesso che:
il comma 168 del provvedimento in oggetto modifica il Codice antimafia, prevedendo che le procedure di reclutamento e inquadramento mediante transito nei ruoli e mobilità di 100 unità della dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata avvengano con procedure semplificate rispetto alle disposizioni attualmente vigenti;
come si legge nella Azione 1.1 della Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso la politica di coesione, il rafforzamento, a livello centrale, dell'Agenzia nazionale per la destinazione e gestione dei beni confiscati alla criminalità (ANBSC) è funzionale ai nuovi compiti affidatigli che ne estendono le responsabilità, oltre a quelli assegnati, già ora portati avanti con difficoltà per inadeguatezza organizzativa rispetto all'entità della sfida della valorizzazione dei beni confiscati;
in tale prospettiva, assume una particolare rilevanza il tema della piena restituzione alla collettività di beni ed aziende sottratte alla criminalità e di una loro gestione di successo economico e sociale; la medesima Azione 1.1. ribadisce l'importanza di «assicurare il corretto svolgimento delle attività istituzionali di gestione dei beni confiscati nonché a fornire supporto alle attività degli altri soggetti istituzionali, sociali ed economici che con l'ANBSC collaborano»;
a tal fine il potenziamento quantitativo e qualitativo della dotazione organica prevista dal richiamato comma 168, dovrà essere indirizzato – tra l'altro – all'individuazione di professionalità che possano garantire un supporto tecnico di carattere gestionale e finanziario a sostegno dei soggetti autorizzati a subentrare nelle attività imprenditoriali di detti beni, al fine di favorirne la continuità operativa e, possibilmente, il successo economico e sociale;
una parte significativa nella lotta alla criminalità organizzata è, senz'altro, rappresentata dalla possibilità di offrire un modello sano di economia e di relazioni sociali anche nei territori condizionati dalla presenza delle diverse organizzazioni mafiose,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, per quanto di competenza, gli opportuni indirizzi volti ad assicurare che nel processo di potenziamento dell'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati sia individuato un numero congruo di figure che rispondano a profili professionali con competenze gestionali e finanziarie in grado di supportare, secondo una logica manageriale, le nuove imprese o le forme associative assegnatarie di detti beni aziendali; a valutare l'opportunità di adottare misure volte a costituire, nell'ambito della ANBSC, una specifica struttura di supporto tecnico per le imprese o le forme associative assegnatarie di detti beni aziendali, nonché misure per incentivare la gestione consortile dei medesimi beni aziendali; a valutare l'opportunità di promuovere, per quanto di competenza, le opportune iniziative volte a favorire l'inserimento nei piani sociali triennali delle regioni i beni confiscati come risorse per lo svolgimento dei servizi sociali su tutto il territorio nazionale, nonché per determinare tempi congrui all'investimento che le compagini sociali fanno per l'espletamento delle attività.
9/2305/25. (Testo modificato nel corso della seduta). Soverini, Serracchiani, Verini, Braga, Lorenzin.
La Camera,
in sede di esame dell'Atto Camera n. 2305 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
premesso che:
il Tribunale di Vallo della Lucania costituisce il punto di riferimento per la maggior parte del territorio cilentano, fatta eccezione per l'area di Sapri (il mandamento di quella pretura è stato sempre annesso al Tribunale di Sala Consilina ed ora a quello di Lagonegro);
con la chiusura del tribunale di Sala Consilina, in applicazione della revisione della geografia giudiziaria, il tribunale di Vallo della Lucania resta l'unico tribunale nel territorio a sud di Salerno;
un circondario di circa 125 mila abitanti, quello del tribunale vallese, ben 51 i comuni per competenza territoriale. Un'area complessa interessata da molteplici vicende giudiziarie;
il Tribunale di Vallo in questo momento vive una situazione di drammatico sotto organico che ha costretto all'applicazione di una nuova organizzazione dei carichi di lavoro, con drastica riduzione delle udienze e una sostanziale impossibilità di garantire l'esercizio della giurisdizione;
situazione di pari difficoltà anche presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera inferiore che, dopo la riforma delle circoscrizioni giudiziarie attuata con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 155 del 2012, con l'accorpamento di due Sezioni Distaccate (Cava de’ Tirreni e Mercato San Severino), ha visto passare il mandamento dagli originari 251.137 abitanti agli attuali 397.107, con un incremento pari al 36,7 per cento; senza, però, nel contempo ricevere un adeguamento delle piante organiche del personale amministrativo né quelle delle Sezioni di Polizia Giudiziaria;
rispondendo a una interrogazione a risposta immediata in Aula illustrata dal sottoscritto, il Ministro della Giustizia, Bonafede, ha garantito la presa in carico dei problemi sopra sollevati con nuovi inserimento di personale;
la situazione tanto presso il Tribunale di Vallo della Lucania che presso la procura della Repubblica di Nocera Inferiore resta critica,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di attivarsi per incrementare, attraverso lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie, la dotazione organica del Tribunale di Vallo della Lucania e della procura presso il Tribunale di Nocera Inferiore, mettendo i due uffici nelle condizioni di garantire almeno livelli minimi di funzionalità ed efficienza.
9/2305/26. Conte.
La Camera,
in sede di esame dell'Atto Camera n. 2305 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
premesso che:
il Tribunale di Vallo della Lucania costituisce il punto di riferimento per la maggior parte del territorio cilentano, fatta eccezione per l'area di Sapri (il mandamento di quella pretura è stato sempre annesso al Tribunale di Sala Consilina ed ora a quello di Lagonegro);
con la chiusura del tribunale di Sala Consilina, in applicazione della revisione della geografia giudiziaria, il tribunale di Vallo della Lucania resta l'unico tribunale nel territorio a sud di Salerno;
un circondario di circa 125 mila abitanti, quello del tribunale vallese, ben 51 i comuni per competenza territoriale. Un'area complessa interessata da molteplici vicende giudiziarie;
il Tribunale di Vallo in questo momento vive una situazione di drammatico sotto organico che ha costretto all'applicazione di una nuova organizzazione dei carichi di lavoro, con drastica riduzione delle udienze e una sostanziale impossibilità di garantire l'esercizio della giurisdizione;
situazione di pari difficoltà anche presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera inferiore che, dopo la riforma delle circoscrizioni giudiziarie attuata con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 155 del 2012, con l'accorpamento di due Sezioni Distaccate (Cava de’ Tirreni e Mercato San Severino), ha visto passare il mandamento dagli originari 251.137 abitanti agli attuali 397.107, con un incremento pari al 36,7 per cento; senza, però, nel contempo ricevere un adeguamento delle piante organiche del personale amministrativo né quelle delle Sezioni di Polizia Giudiziaria;
rispondendo a una interrogazione a risposta immediata in Aula illustrata dal sottoscritto, il Ministro della Giustizia, Bonafede, ha garantito la presa in carico dei problemi sopra sollevati con nuovi inserimento di personale;
la situazione tanto presso il Tribunale di Vallo della Lucania che presso la procura della Repubblica di Nocera Inferiore resta critica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di attivarsi per incrementare, attraverso lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie, la dotazione organica del Tribunale di Vallo della Lucania e della procura presso il Tribunale di Nocera Inferiore, mettendo i due uffici nelle condizioni di garantire almeno livelli minimi di funzionalità ed efficienza.
9/2305/26. (Testo modificato nel corso della seduta). Conte.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge C. 2305 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,
premesso che:
la legge Fornero (decreto-legge n. 201 del 2011 convertito con legge n. 214 del 2011 ha innescato problematiche e complicazioni in particolare per quelle lavoratrici e quei lavoratori che, retroattivamente, hanno subito l'innalzamento dell'età pensionabile pur avendo già stipulato accordi di incentivo all'esodo (prepensionamento) o pur trovandosi a pochi anni dalla pensione di vecchiaia o anzianità contributiva: i cosiddetti esodati;
finora sono state varate otto salvaguardie, per tutelare i lavoratori rimasti senza pensione né stipendio, ma che non hanno risolto e risposto e non hanno sanato l'intera platea di tutte le lavoratrici e lavoratori coinvolti;
secondo calcoli dell'Inps: sono oltre 106 mila esodati in pensione che, rientrando nelle prime sette salvaguardie, hanno iniziato a percepire l'assegno previdenziale: altri 128 mila hanno visto accogliere la propria domanda, al contrario oltre 54 mila istanze non sono state ritenute idonee. Quindi le prime sette salvaguardie hanno tutelano in totale 172.466 soggetti come riporta l'ultimo report Inps di agosto 2016, a queste si devono aggiungere gli oltre 30.700 mila soggetti riconosciuti nell'ottava salvaguardia certificati nella tabella Inps di settembre 2018, sommando le otto salvaguardie, si ottiene in totale un limite numerico massimo di soggetti salvaguardati previsto dalla legge di 203.166 con 116.686 pensioni liquidate;
secondo stime del Comitato esodati licenziati e cessati sarebbero 6 mila i casi esclusi da ogni copertura, ovvero che non sono rientrati in alcuna delle salvaguardie sopracitate e che non sarebbero tutelati – se non in minima parte – nemmeno da Quota 100, in particolare si tratterebbe in gran parte di lavoratrici e lavoratori esodati delle Poste Spa;
appare ormai ineludibile procedere a risolvere definitivamente la problematica degli esodati,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di inserire in prossimi provvedimenti legislativi le soluzioni più adatte e conformi a risolvere in maniera definitiva e complessiva il fenomeno delle lavoratrici e dei lavoratori cosiddetti esodati al fine di tutelare il diritto di accesso al pensionamento della platea di lavoratrici e lavoratori rimasti esclusi e fuoriusciti dal mercato del lavoro e non entrati nel sistema previdenziale, attraverso una nuova e definitiva salvaguardia;
ad affrontare la materia della previdenza, flessibilità, lavori onerosi, esodati, già nei primi mesi del prossimo anno attraverso appositi tavoli di confronto con i sindacati.
9/2305/27. Fassina.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge C. 2305 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,
premesso che:
la legge Fornero (decreto-legge n. 201 del 2011 convertito con legge n. 214 del 2011 ha innescato problematiche e complicazioni in particolare per quelle lavoratrici e quei lavoratori che, retroattivamente, hanno subito l'innalzamento dell'età pensionabile pur avendo già stipulato accordi di incentivo all'esodo (prepensionamento) o pur trovandosi a pochi anni dalla pensione di vecchiaia o anzianità contributiva: i cosiddetti esodati;
finora sono state varate otto salvaguardie, per tutelare i lavoratori rimasti senza pensione né stipendio, ma che non hanno risolto e risposto e non hanno sanato l'intera platea di tutte le lavoratrici e lavoratori coinvolti;
secondo calcoli dell'Inps: sono oltre 106 mila esodati in pensione che, rientrando nelle prime sette salvaguardie, hanno iniziato a percepire l'assegno previdenziale: altri 128 mila hanno visto accogliere la propria domanda, al contrario oltre 54 mila istanze non sono state ritenute idonee. Quindi le prime sette salvaguardie hanno tutelano in totale 172.466 soggetti come riporta l'ultimo report Inps di agosto 2016, a queste si devono aggiungere gli oltre 30.700 mila soggetti riconosciuti nell'ottava salvaguardia certificati nella tabella Inps di settembre 2018, sommando le otto salvaguardie, si ottiene in totale un limite numerico massimo di soggetti salvaguardati previsto dalla legge di 203.166 con 116.686 pensioni liquidate;
secondo stime del Comitato esodati licenziati e cessati sarebbero 6 mila i casi esclusi da ogni copertura, ovvero che non sono rientrati in alcuna delle salvaguardie sopracitate e che non sarebbero tutelati – se non in minima parte – nemmeno da Quota 100, in particolare si tratterebbe in gran parte di lavoratrici e lavoratori esodati delle Poste Spa;
appare ormai ineludibile procedere a risolvere definitivamente la problematica degli esodati,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di inserire in prossimi provvedimenti legislativi le soluzioni più adatte e conformi a risolvere in maniera definitiva e complessiva il fenomeno delle lavoratrici e dei lavoratori cosiddetti esodati al fine di tutelare il diritto di accesso al pensionamento della platea di lavoratrici e lavoratori rimasti esclusi e fuoriusciti dal mercato del lavoro e non entrati nel sistema previdenziale, attraverso una nuova e definitiva salvaguardia;
a valutare l'opportunità di affrontare la materia della previdenza, flessibilità, lavori onerosi, esodati, già nei primi mesi del prossimo anno attraverso appositi tavoli di confronto con i sindacati.
9/2305/27. (Testo modificato nel corso della seduta). Fassina.
La Camera,
in sede di esame dell'Atto Camera n. 2305 recante ”Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
premesso che:
l'Organizzazione Mondiale della Sanità è da anni impegnata in una battaglia globale contro l'epatite C, una patologia che può essere sconfitta, sulla base di una serie di evidenze scientifiche e per gli incredibili passi in avanti compiuti dalla ricerca, che ha consegnato nuove terapie che consentono di guarire completamente dalla malattia;
con la risoluzione del 21 maggio 2010, l'OMS ha dato agli Stati l'obiettivo di debellare l'epatite C, entro il 2030;
secondo il recente rapporto del Centro di Studi Economici e internazionali (CEIS) dell'università Tor Vergata i pazienti italiani ancora da curare sono tra i 230.000 e i 300.000, così ripartiti: 160.000-170.000 diagnosticati non trattati e 70.000-130.000 con diagnosi non nota (il cosiddetto «sommerso»); ipotizzando il trattamento di 70/80.000 pazienti ogni anno, si potrebbe realisticamente giungere all'eliminazione del virus nell'arco di 3-4 anni;
l'eliminazione dell'epatite C, tra l'altro, è un obiettivo socialmente rilevante ed economicamente lungimirante, visto che il trattamento di 80.000 pazienti l'anno comporterebbe un investimento di 1,5 miliardi di euro in tre anni (in farmaci), e risparmi diretti per il SSN pari a 1,9 miliardi di euro in termini di complicanze evitate;
determinante nella battaglia all'Epatite C, è stata la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), ed in particolare l'articolo 1 comma 400 che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui;
è in corso presso la XII Commissione permanente una indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C, che durante il ciclo di audizioni ha preso atto di una serie di criticità come, ad esempio, la necessità di campagne di screening è, in particolare, l'estensione dell'innovatività per i farmaci anti Hcv di nuova generazione (i nuovi DAAs, particolarmente efficaci), il cui triennio scadrà nella primavera 2020, nei fondi dedicati, visto che essi appaiono ancora determinanti nella battaglia contro l'Epatite C;
secondo la determina dell'Aifa del 12 settembre 2017, «Criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, e dei farmaci oncologici innovativi, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232» (Determina n. 1535/2017), l'innovatività ha una durata massima di trentasei mesi;
la stessa determina prevede che la permanenza del carattere di innovatività attribuito ad un farmaco possa essere riconsiderata nel caso emergano evidenze che ne giustifichino la rivalutazione;
l'uscita dei farmaci di cui sopra dai fondi innovativi di cui alla legge n. 232 del 2016 comporta che questi siano poi rimborsati tramite i fondi regionali di spesa corrente con la diretta conseguenza di una possibile battuta di arresto sulle attività poste in essere per la rapida eliminazione dell'epatite C,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare iniziative per la permanenza del carattere di innovatività dei farmaci relativi all'eliminazione del virus dell'epatite C.
9/2305/28. Rostan.
La Camera,
in sede di esame dell'Atto Camera n. 2305 recante ”Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
premesso che:
l'Organizzazione Mondiale della Sanità è da anni impegnata in una battaglia globale contro l'epatite C, una patologia che può essere sconfitta, sulla base di una serie di evidenze scientifiche e per gli incredibili passi in avanti compiuti dalla ricerca, che ha consegnato nuove terapie che consentono di guarire completamente dalla malattia;
con la risoluzione del 21 maggio 2010, l'OMS ha dato agli Stati l'obiettivo di debellare l'epatite C, entro il 2030;
secondo il recente rapporto del Centro di Studi Economici e internazionali (CEIS) dell'università Tor Vergata i pazienti italiani ancora da curare sono tra i 230.000 e i 300.000, così ripartiti: 160.000-170.000 diagnosticati non trattati e 70.000-130.000 con diagnosi non nota (il cosiddetto «sommerso»); ipotizzando il trattamento di 70/80.000 pazienti ogni anno, si potrebbe realisticamente giungere all'eliminazione del virus nell'arco di 3-4 anni;
l'eliminazione dell'epatite C, tra l'altro, è un obiettivo socialmente rilevante ed economicamente lungimirante, visto che il trattamento di 80.000 pazienti l'anno comporterebbe un investimento di 1,5 miliardi di euro in tre anni (in farmaci), e risparmi diretti per il SSN pari a 1,9 miliardi di euro in termini di complicanze evitate;
determinante nella battaglia all'Epatite C, è stata la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), ed in particolare l'articolo 1 comma 400 che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui;
è in corso presso la XII Commissione permanente una indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C, che durante il ciclo di audizioni ha preso atto di una serie di criticità come, ad esempio, la necessità di campagne di screening è, in particolare, l'estensione dell'innovatività per i farmaci anti Hcv di nuova generazione (i nuovi DAAs, particolarmente efficaci), il cui triennio scadrà nella primavera 2020, nei fondi dedicati, visto che essi appaiono ancora determinanti nella battaglia contro l'Epatite C;
secondo la determina dell'Aifa del 12 settembre 2017, «Criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, e dei farmaci oncologici innovativi, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232» (Determina n. 1535/2017), l'innovatività ha una durata massima di trentasei mesi;
la stessa determina prevede che la permanenza del carattere di innovatività attribuito ad un farmaco possa essere riconsiderata nel caso emergano evidenze che ne giustifichino la rivalutazione;
l'uscita dei farmaci di cui sopra dai fondi innovativi di cui alla legge n. 232 del 2016 comporta che questi siano poi rimborsati tramite i fondi regionali di spesa corrente con la diretta conseguenza di una possibile battuta di arresto sulle attività poste in essere per la rapida eliminazione dell'epatite C,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative per la permanenza del carattere di innovatività dei farmaci relativi all'eliminazione del virus dell'epatite C.
9/2305/28. (Testo modificato nel corso della seduta). Rostan.
La Camera,
in sede di esame dell'Atto Camera n. 2305 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,
premesso che:
con la crisi climatica che diventa sempre più evidente e che tra le crisi ambientali quella della quantità di rifiuti riversati negli Oceani, e in particolare del Mediterraneo, come recentemente evidenziato dalla C0P21 di Napoli sta assumendo dimensioni insostenibili, è quanto mai urgente la necessità di un cambiamento dei nostri stili di vita, che non può che passare, tra le altre cose, da un ripensamento del nostro modo di fare la spesa quotidiana;
ponendo l'attenzione sui rifiuti urbani una delle misure attuabili è certamente quella di optare per l'acquisto di prodotti sfusi e non preconfezionati, così da ridurre gli imballaggi monouso;
è infatti ormai possibile comprare molte tipologie di prodotti con limitato quantitativo di imballaggio, o con imballaggi riutilizzabili. Ci si può approvvigionare di generi alimentari come pasta, farina, legumi secchi e semi, detersivi per la casa, per i pavimenti, per la lavatrice e la lavastoviglie, ma anche prodotti per il corpo come saponi solidi, shampoo, balsamo, dentifricio e molto altro ancora;
nelle grandi città come Roma, Torino e Milano è sempre più diffusa la presenza di negozi di prodotti sfusi rispetto alle città più piccole. Roma ne conta più di 50, Torino circa 20 e Milano oltre 10. È possibile trovare gli sfusi anche in città meno dense come Vicenza, Brescia, Rimini, l'Aquila, Matera, Reggio Calabria, Cagliari e tante altre. La cultura dello sfuso è decisamente più diffusa al nord e al centro rispetto alle regioni del sud Italia, ma in generale si registra una sempre maggior attenzione e sensibilità;
i vantaggi dei prodotti sfusi sono ambientali, economici, sociali e soprattutto immediati. La maggior parte del cibo e dei prodotti che usiamo quotidianamente sono preconfezionati. L'insalata in busta o le zucchine nella vaschetta, costano fino a 10 volte il prodotto sfuso. Un litro di detersivo per pavimenti, biodegradabile e sfuso, viene venduto a circa 1 euro mentre lo stesso prodotto comprato al supermercato costa quasi il 100 per cento in più. Il ricorso a questa modalità di acquisto permette di accedere a prodotti di qualità maggiore, più sostenibili, si risparmia sul costo dell'imballaggio monouso e la sua gestione post-consumo e si ha la possibilità di comprare esattamente la quantità necessaria evitando sprechi;
inoltre, scegliendo di acquistare prodotti sfusi riduciamo drasticamente la quantità di rifiuti plastici prodotti e inevitabilmente miglioriamo il contesto sociale nel quale viviamo, riducendo contestualmente anche il rischio di abbandono nell'ambiente (littering);
il diffondersi di questo nuovo stile di vita, attento non solo al risparmio economico ma soprattutto alla tutela dell'ambiente, oggi potrebbe essere a rischio. Questo perché di recente, con il decreto ministeriale 27 settembre 2018, sono stati introdotti nuovi obblighi per i negozi che vendono in modalità sfusa saponi liquidi, shampoo, saponi al taglio, detergenti per la persona e profumi rientranti tutti nella categoria «cosmetici»;
in base a tale decreto la vendita sfusa al dettaglio di tutti i cosmetici viene equiparata ad una fase di produzione del cosmetico stesso con tutti gli obblighi di legge che ne derivano;
i negozi che vendono cosmetici sfusi, ma anche gli hotel che autonomamente ricaricano i propri dosatori, o i venditori di saponi solidi che porzionano ed etichettano all'atto della vendita devono pertanto denunciare la loro attività al Ministero della salute, alla Regione, al Comune e, conseguentemente, adeguare i locali e rispettare le norme di confezionamento al pari di un produttore;
eventuali controlli eseguiti dagli enti preposti (Nas, ASL locali) potrebbero avere come effetto il sanzionamento degli esercenti non in regola con tale normativa;
se tale precauzione è comprensibile per dentifrici, emulsioni, gel e creme, pare eccessiva per i cosmetici che possiamo raggruppare nella categoria dei «prodotti da risciacquo o prodotti per la detersione/detergenza della persona», di larghissimo uso e di prima necessità, come ad esempio saponi solidi, shampoo, bagni doccia, saponi liquidi e altro,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di inserire nel primo provvedimento utile una modifica normativa al DM 27 settembre 2018 esonerando dall'applicazione della stessa i succitati prodotti cosmetici da risciacquo per la detergenza della persona in modo da consentire anche la loro vendita sfusa.
9/2305/29. Muroni.
La Camera,
in sede di esame dell'Atto Camera n. 2305 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,
premesso che:
con la crisi climatica che diventa sempre più evidente e che tra le crisi ambientali quella della quantità di rifiuti riversati negli Oceani, e in particolare del Mediterraneo, come recentemente evidenziato dalla C0P21 di Napoli sta assumendo dimensioni insostenibili, è quanto mai urgente la necessità di un cambiamento dei nostri stili di vita, che non può che passare, tra le altre cose, da un ripensamento del nostro modo di fare la spesa quotidiana;
ponendo l'attenzione sui rifiuti urbani una delle misure attuabili è certamente quella di optare per l'acquisto di prodotti sfusi e non preconfezionati, così da ridurre gli imballaggi monouso;
è infatti ormai possibile comprare molte tipologie di prodotti con limitato quantitativo di imballaggio, o con imballaggi riutilizzabili. Ci si può approvvigionare di generi alimentari come pasta, farina, legumi secchi e semi, detersivi per la casa, per i pavimenti, per la lavatrice e la lavastoviglie, ma anche prodotti per il corpo come saponi solidi, shampoo, balsamo, dentifricio e molto altro ancora;
nelle grandi città come Roma, Torino e Milano è sempre più diffusa la presenza di negozi di prodotti sfusi rispetto alle città più piccole. Roma ne conta più di 50, Torino circa 20 e Milano oltre 10. È possibile trovare gli sfusi anche in città meno dense come Vicenza, Brescia, Rimini, l'Aquila, Matera, Reggio Calabria, Cagliari e tante altre. La cultura dello sfuso è decisamente più diffusa al nord e al centro rispetto alle regioni del sud Italia, ma in generale si registra una sempre maggior attenzione e sensibilità;
i vantaggi dei prodotti sfusi sono ambientali, economici, sociali e soprattutto immediati. La maggior parte del cibo e dei prodotti che usiamo quotidianamente sono preconfezionati. L'insalata in busta o le zucchine nella vaschetta, costano fino a 10 volte il prodotto sfuso. Un litro di detersivo per pavimenti, biodegradabile e sfuso, viene venduto a circa 1 euro mentre lo stesso prodotto comprato al supermercato costa quasi il 100 per cento in più. Il ricorso a questa modalità di acquisto permette di accedere a prodotti di qualità maggiore, più sostenibili, si risparmia sul costo dell'imballaggio monouso e la sua gestione post-consumo e si ha la possibilità di comprare esattamente la quantità necessaria evitando sprechi;
inoltre, scegliendo di acquistare prodotti sfusi riduciamo drasticamente la quantità di rifiuti plastici prodotti e inevitabilmente miglioriamo il contesto sociale nel quale viviamo, riducendo contestualmente anche il rischio di abbandono nell'ambiente (littering);
il diffondersi di questo nuovo stile di vita, attento non solo al risparmio economico ma soprattutto alla tutela dell'ambiente, oggi potrebbe essere a rischio. Questo perché di recente, con il decreto ministeriale 27 settembre 2018, sono stati introdotti nuovi obblighi per i negozi che vendono in modalità sfusa saponi liquidi, shampoo, saponi al taglio, detergenti per la persona e profumi rientranti tutti nella categoria «cosmetici»;
in base a tale decreto la vendita sfusa al dettaglio di tutti i cosmetici viene equiparata ad una fase di produzione del cosmetico stesso con tutti gli obblighi di legge che ne derivano;
i negozi che vendono cosmetici sfusi, ma anche gli hotel che autonomamente ricaricano i propri dosatori, o i venditori di saponi solidi che porzionano ed etichettano all'atto della vendita devono pertanto denunciare la loro attività al Ministero della salute, alla Regione, al Comune e, conseguentemente, adeguare i locali e rispettare le norme di confezionamento al pari di un produttore;
eventuali controlli eseguiti dagli enti preposti (Nas, ASL locali) potrebbero avere come effetto il sanzionamento degli esercenti non in regola con tale normativa;
se tale precauzione è comprensibile per dentifrici, emulsioni, gel e creme, pare eccessiva per i cosmetici che possiamo raggruppare nella categoria dei «prodotti da risciacquo o prodotti per la detersione/detergenza della persona», di larghissimo uso e di prima necessità, come ad esempio saponi solidi, shampoo, bagni doccia, saponi liquidi e altro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di inserire nel primo provvedimento utile una modifica normativa al DM 27 settembre 2018 esonerando dall'applicazione della stessa i succitati prodotti cosmetici da risciacquo per la detergenza della persona in modo da consentire anche la loro vendita sfusa.
9/2305/29. (Testo modificato nel corso della seduta). Muroni.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge C. 2305 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
premesso che:
il lavoro giornalistico, pur essendo vincolato alle regole di un ordinamento professionale, si esercita normalmente in regime di lavoro subordinato e comunque, anche in presenza di prestazioni inquadrate giuridicamente come prestazioni di lavoro autonomo, sempre a favore di aziende editoriali. Questa specificità del lavoro giornalistico lo distingue dalle altre attività professionali che, di norma, sono esercitate prevalentemente in regime di lavoro autonomo e, in tal caso, sempre con la caratteristica dell'autoimprenditorialità;
le prestazioni giornalistiche, ancorché in regime di autonomia professionale, non possono essere assimilate alle prestazioni professionali degli iscritti ad altri albi, avendo sempre caratteristiche specifiche proprie del lavoro subordinato. Non a caso le aziende editoriali nel corso degli ultimi anni hanno ridotto il numero di giornalisti dipendenti sostituendoli con forme di lavoro autonomo (finte partite IVA) e forme di parasubordinazione, che hanno finito per rappresentare i readers del mondo editoriale;
l'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 (disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni) ha previsto che in materia di collaborazioni organizzate dal committente si debba applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Lo stesso articolo di legge, confermando la normativa previgente, precisa che tale disposizione non debba trovare applicazione nei confronti delle «collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali». Di conseguenza, la sopra richiamata norma non ha potuto trovare applicazione nel settore giornalistico;
la giurisprudenza, ormai copiosa e costante, ha affermato il principio che nel lavoro giornalistico, proprio in considerazione della natura professionale della prestazione, il requisito della subordinazione deve intendersi «affievolito» e, pertanto, sono proprio i requisiti della continuità e del coordinamento della prestazione a determinarne l'inclusione nell'ambito del lavoro subordinato;
il Consiglio di Stato, con la sentenza con cui ha confermato l'annullamento della delibera governativa sull'equo compenso nel settore giornalistico, ha evidenziato come il lavoro giornalistico sia sempre connotato «da alcuni caratteri del lavoro subordinato» e pertanto debba essere «meritevole di tutele assimilabili a quelle ad esse assicurate». Sempre il Consiglio di Stato, a sostegno dell'opportunità di una specifica tutela di qualsiasi forma di lavoro giornalistico, ha ulteriormente precisato che nel caso dell'editoria non sussistono quegli elementi di «committenza ampia e variegata» che giustificherebbero la liberalizzazione dei compensi,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di reintrodurre, con il primo provvedimento utile, nell'ambito del comma 1 dell'articolo 2 del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2015, le collaborazioni coordinate e continuative che abbiano per oggetto prestazioni di lavoro di natura giornalistica.
9/2305/30. Fornaro.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge C. 2305 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
premesso che:
il lavoro giornalistico, pur essendo vincolato alle regole di un ordinamento professionale, si esercita normalmente in regime di lavoro subordinato e comunque, anche in presenza di prestazioni inquadrate giuridicamente come prestazioni di lavoro autonomo, sempre a favore di aziende editoriali. Questa specificità del lavoro giornalistico lo distingue dalle altre attività professionali che, di norma, sono esercitate prevalentemente in regime di lavoro autonomo e, in tal caso, sempre con la caratteristica dell'autoimprenditorialità;
le prestazioni giornalistiche, ancorché in regime di autonomia professionale, non possono essere assimilate alle prestazioni professionali degli iscritti ad altri albi, avendo sempre caratteristiche specifiche proprie del lavoro subordinato. Non a caso le aziende editoriali nel corso degli ultimi anni hanno ridotto il numero di giornalisti dipendenti sostituendoli con forme di lavoro autonomo (finte partite IVA) e forme di parasubordinazione, che hanno finito per rappresentare i readers del mondo editoriale;
l'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 (disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni) ha previsto che in materia di collaborazioni organizzate dal committente si debba applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Lo stesso articolo di legge, confermando la normativa previgente, precisa che tale disposizione non debba trovare applicazione nei confronti delle «collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali». Di conseguenza, la sopra richiamata norma non ha potuto trovare applicazione nel settore giornalistico;
la giurisprudenza, ormai copiosa e costante, ha affermato il principio che nel lavoro giornalistico, proprio in considerazione della natura professionale della prestazione, il requisito della subordinazione deve intendersi «affievolito» e, pertanto, sono proprio i requisiti della continuità e del coordinamento della prestazione a determinarne l'inclusione nell'ambito del lavoro subordinato;
il Consiglio di Stato, con la sentenza con cui ha confermato l'annullamento della delibera governativa sull'equo compenso nel settore giornalistico, ha evidenziato come il lavoro giornalistico sia sempre connotato «da alcuni caratteri del lavoro subordinato» e pertanto debba essere «meritevole di tutele assimilabili a quelle ad esse assicurate». Sempre il Consiglio di Stato, a sostegno dell'opportunità di una specifica tutela di qualsiasi forma di lavoro giornalistico, ha ulteriormente precisato che nel caso dell'editoria non sussistono quegli elementi di «committenza ampia e variegata» che giustificherebbero la liberalizzazione dei compensi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di reintrodurre, con il primo provvedimento utile, nell'ambito del comma 1 dell'articolo 2 del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2015, le collaborazioni coordinate e continuative che abbiano per oggetto prestazioni di lavoro di natura giornalistica.
9/2305/30. (Testo modificato nel corso della seduta). Fornaro.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 2305, relativo al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il bilancio pluriennale per il triennio 2020 e 2022, ha previsto al comma 331 uno stanziamento aggiuntivo sul Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 per un totale nel triennale 2020-2022 di oltre 1 miliardo e settecento milioni a cui si devono aggiungere gli ulteriori stanziamenti pari a 529 milioni per il triennio 2020-2022 previsti dal nuovo Fondo per la disabilità (Fondo Conte) per un totale complessivo di oltre due miliardi di euro, indispensabili per poter fronteggiare le esigenze e i necessari interventi in materia di non autosufficienza;
nonostante sia stia andando verso l'approvazione definitiva del piano nazionale triennale 2019-2021 sulla non autosufficienza che si attuerà attraverso piani regionali che tengano conto della programmazione territoriale e che consentirà alle Regioni di dare continuità agli interventi assistenziali per le persone in condizioni di non autosufficienza, appare, comunque, sempre più urgente l'adozione di una legge quadro per la non-auto-sufficienza che non solo disciplini i livelli essenziali di assistenza, che preveda criteri uniformi per il riconoscimento dello stato di non auto-sufficienza e che definisca un piano individuale assistenziale e ne individui il responsabile ma anche che stabilisca i criteri di integrazione tra le politiche sociali, socio-sanitarie e assistenziali;
l'urgenza di una legge nazionale, infatti, è dettata dal progressivo invecchiamento della popolazione anziana e dalla necessità di garantire interventi complessivi, adeguatamente coordinati e messi a regime, inclusivi che fino ad ora, non sempre si sono concretizzati e che hanno determinato l'insorgere di disagi e sofferenze per milioni di famiglie,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità convocare quanto prima un tavolo di lavoro che veda il coinvolgimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della salute, del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché di eventuali altri Ministri sia di tutte le parti sociali e i soggetti istituzionali interessati, anche a livello territoriale, all'adozione di una legge quadro in materia di non autosufficienza.
9/2305/31. Carnevali.
La Camera,
premesso che:
la legge di bilancio 2019, all'articolo 1, comma 602, ha prorogato al 31 dicembre 2020 le attività del commissario straordinario previsto dall'articolo 11 della legge n. 112 del 2013, al fine di proseguire le attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico sinfoniche;
la stessa legge di bilancio 2019, all'articolo 1, comma 607 ha autorizzato la spesa di ulteriori euro 12,5 milioni per il 2019 per sostenere le azioni e i progetti delle fondazioni lirico-sinfoniche finalizzati alla riduzione del debito esistente;
secondo la relazione del 2019 del Commissario straordinario del Governo sullo stato di attuazione dei piani di risanamento delle fondazioni lirico sinfoniche la dinamica di riduzione del debito risulta essere «ormai progressiva e costante». Nella parte finale si sollecita l'adozione di interventi finanziari straordinari per guidare «la messa in sicurezza» delle fondazioni, attraverso un percorso che le conduca verso una gestione economica in equilibrio strutturale nel contesto di una adeguata condizione finanziaria e patrimoniale,
impegna il Governo
a prevedere ulteriori misure volte a ridurre il debito delle fondazioni lirico-sinfoniche ed a favorire il processo dei piani di risanamento e il rilancio delle attività delle medesime fondazioni.
9/2305/32. De Maria.
La Camera,
premesso che:
la legge di bilancio 2019, all'articolo 1, comma 602, ha prorogato al 31 dicembre 2020 le attività del commissario straordinario previsto dall'articolo 11 della legge n. 112 del 2013, al fine di proseguire le attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico sinfoniche;
la stessa legge di bilancio 2019, all'articolo 1, comma 607 ha autorizzato la spesa di ulteriori euro 12,5 milioni per il 2019 per sostenere le azioni e i progetti delle fondazioni lirico-sinfoniche finalizzati alla riduzione del debito esistente;
secondo la relazione del 2019 del Commissario straordinario del Governo sullo stato di attuazione dei piani di risanamento delle fondazioni lirico sinfoniche la dinamica di riduzione del debito risulta essere «ormai progressiva e costante». Nella parte finale si sollecita l'adozione di interventi finanziari straordinari per guidare «la messa in sicurezza» delle fondazioni, attraverso un percorso che le conduca verso una gestione economica in equilibrio strutturale nel contesto di una adeguata condizione finanziaria e patrimoniale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori misure volte a ridurre il debito delle fondazioni lirico-sinfoniche ed a favorire il processo dei piani di risanamento e il rilancio delle attività delle medesime fondazioni.
9/2305/32. (Testo modificato nel corso della seduta). De Maria.
La Camera,
premesso che:
in attesa di una riforma strutturale che consenta la regolarizzazione su base individuale degli stranieri già radicati nel territorio, come prevede la proposta di legge d'iniziativa popolare C. 13 recante «Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari», un provvedimento straordinario di emersione dall'irregolarità rivolto a quei cittadini stranieri – già presenti nel nostro Paese ma senza un regolare permesso di soggiorno – che hanno un lavoro ma non hanno i documenti per essere assunti, costituirebbe una vera e propria «operazione legalità»;
con l'emersione di 400.000 persone – quindi una parte dei 500.000-600.000 irregolari presenti sul nostro territorio – si stima circa 1 miliardo di euro di gettito fiscale e oltre 3 miliardi di maggiori contributi previdenziali;
le modalità di emersione possibili potrebbero essere diverse; sul modello delle sanatorie del passato, si potrebbe prevedere la possibilità di legalizzazione ed emersione del lavoro nero rivolto ai datori di lavoro a fronte dell'autodenuncia di un già esistente rapporto di lavoro, con il contestuale rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro al lavoro. In alternativa, aprendo una finestra per la regolarizzazione dei cittadini stranieri irregolari già presenti in Italia, si potrebbe prevedere a fronte dell'immediata disponibilità di un contratto da parte di un datore di lavoro, il rilascio di un permesso di soggiorno col pagamento di un contributo forfettario di 200 euro all'atto della stipula del contratto da parte del datore di lavoro per ogni lavoratore assunto;
uno studio commissionato dall'Inps nel 2017 ha valutato gli effetti di lungo periodo del provvedimento del 2002; un anno dopo, su 227 mila lavoratori di 107.000 imprese private emersi in quell'occasione, nove su dieci immigrati lavoravano ancora in Italia; dopo cinque anni erano ancora l'85 per cento;
gli effetti positivi di questa operazione «legalità» per la collettività sarebbero molteplici. Si offrirebbe l'opportunità di vivere e lavorare legalmente nel nostro Paese a chi già si trova sul territorio ma che, senza titolo di soggiorno, è spesso costretto per sopravvivere a rivolgersi ai circuiti illeciti; si andrebbe incontro ai tanti datori di lavoro che, bisognosi di personale, non possono assumere persone senza documenti, anche se già formati, e ricorrono al lavoro in nero (come nel caso del lavoro domestico); infine, con l'emersione si avrebbero maggiore controllo e contezza delle presenze sui nostri territori di centinaia di migliaia di persone di cui oggi non sappiamo nulla, e quindi maggiore sicurezza per tutti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di varare un provvedimento che, a fronte dell'immediata disponibilità di un contratto di lavoro, consenta la regolarizzazione dei cittadini stranieri irregolari già presenti in Italia, prevedendo all'atto della stipula del contratto il pagamento di un contributo forfettario da parte del datore di lavoro e il rilascio di un permesso di soggiorno per il lavoratore.
9/2305/33. Magi, Ascari, Bruno Bossio.
La Camera,
premesso che:
nell'ultimo decennio le esigenze di contenimento finanziario e di razionalizzazione della spesa hanno determinato la riduzione del numero delle strutture consolari all'estero e il blocco del turnover del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione, che si è contratto di circa un terzo rispetto ai livelli precedenti;
i propositi di reintegrazione dell'organico, esposto per altro ad ulteriore riduzione sia per il naturale avvicendamento dovuto all'età che per gli effetti dell'applicazione di Quota 100, si sono manifestati nelle autorizzazioni di nuove assunzioni contenute nelle leggi di bilancio per il 2019 e 2010, che tuttavia per la loro entrata a regime richiedono tempi non brevi e, comunque, restano inferiori alle necessità riconosciute;
nel quadro di difficoltà richiamato, un ruolo sempre più necessario svolgono i consolati e i vice consolati onorari, soprattutto nei paesi di grande dimensione territoriale, nei quali le comunità degli italiani sono disperse in vaste aree e distanti dai consolati di prima categoria spesso centinaia di chilometri e diverse ore di volo;
nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione i contributi per incarichi di titolare di uffici consolari onorari (cap. 1284 Tabella 6) sono fermi da tempo a meno di 200.000 euro annui per tutto il mondo, una cifra addirittura irrisoria rispetto alle necessità e alla crescita delle funzioni che sono assegnate a queste figure;
le funzioni di console e vice console onorario sono prestate a titolo gratuito, sicché i contributi ad essi destinati sono volti esclusivamente al pagamento delle spese vive e ai rimborsi delle somme che gli stessi consoli onorari anticipano per l'espletamento dei loro compiti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di integrare ragionevolmente la somma postata in bilancio per il funzionamento dei consolati onorari, in modo che possano corrispondere in maniera più piena e soddisfacente alla domanda di servizi che proviene in modo crescente dalle nostre comunità.
9/2305/34. La Marca, Schirò.
La Camera,
premesso che:
il comma 270, introdotto dal Senato, della legge di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022 incrementa di 1 milione di euro a decorrere dal 2020 il Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, istituito dall'articolo 1, comma 587, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016);
il Fondo, per il quadriennio 2017-2020, è stato dotato di 150 milioni di euro, distribuiti per 20 milioni nel 2017, 30 milioni nel 2018, 50 milioni nel 2019 e 50 milioni nel 2020, ripartiti, in base ai criteri previsti dal comma 588 della legge n. 232 del 2016, con decreto della Presidenza del Consiglio 6 luglio 2017, e con le sue risorse ha reintegrato i capitoli fondamentali della promozione linguistica e culturale all'estero, ad iniziare dagli assegni agli Istituti di cultura e dal sostegno all'attività della Dante Alighieri;
con l'esaurimento nel 2020 delle risorse previste dalla legge di bilancio per il 2017, nonostante la destinazione di un milione prevista nella legge per il 2020, si determinerà una drammatica regressione delle risorse destinate agli interventi più significativi nel campo della promozione linguistica e culturale, quali quelli relativi alle attività degli istituti di cultura e della Dante Alighieri all'estero, al conferimento delle borse di studio, alla creazione di corsi di italianistica nelle università straniere e ad altri insostituibili canali di intervento,
impegna il Governo
a considerare l'opportunità di reintegrare, nei provvedimenti che si considerino adatti allo scopo, non esclusi quelli volti alla promozione del Sistema Paese all'estero, la dotazione del Fondo per il sostegno alla promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, al fine di corrispondere in misura adeguata ad esigenze ormai definite e consolidate.
9/2305/35. Schirò, La Marca.
La Camera,
premesso che:
il comma 270, introdotto dal Senato, della legge di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022 incrementa di 1 milione di euro a decorrere dal 2020 il Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, istituito dall'articolo 1, comma 587, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016);
il Fondo, per il quadriennio 2017-2020, è stato dotato di 150 milioni di euro, distribuiti per 20 milioni nel 2017, 30 milioni nel 2018, 50 milioni nel 2019 e 50 milioni nel 2020, ripartiti, in base ai criteri previsti dal comma 588 della legge n. 232 del 2016, con decreto della Presidenza del Consiglio 6 luglio 2017, e con le sue risorse ha reintegrato i capitoli fondamentali della promozione linguistica e culturale all'estero, ad iniziare dagli assegni agli Istituti di cultura e dal sostegno all'attività della Dante Alighieri;
con l'esaurimento nel 2020 delle risorse previste dalla legge di bilancio per il 2017, nonostante la destinazione di un milione prevista nella legge per il 2020, si determinerà una drammatica regressione delle risorse destinate agli interventi più significativi nel campo della promozione linguistica e culturale, quali quelli relativi alle attività degli istituti di cultura e della Dante Alighieri all'estero, al conferimento delle borse di studio, alla creazione di corsi di italianistica nelle università straniere e ad altri insostituibili canali di intervento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di reintegrare, nei provvedimenti che si considerino adatti allo scopo, non esclusi quelli volti alla promozione del Sistema Paese all'estero, la dotazione del Fondo per il sostegno alla promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, al fine di corrispondere in misura adeguata ad esigenze ormai definite e consolidate.
9/2305/35. (Testo modificato nel corso della seduta). Schirò, La Marca.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, reca, tra le altre, disposizioni per la crescita dell'Italia, dalla riduzione della pressione fiscale a norme per lo sviluppo, dalle misure per gli investimenti e la sostenibilità ambientale e sociale alle misure per il sud, disabilità e famiglia;
in particolare, numerose le misure per quanto riguarda il comparto scuola: aumento di stipendi per docenti e personale ATA, bonus merito docenti, aumento dell'organico per la scuola dell'infanzia, bonus scuola per l'acquisto di quotidiani, destinazione di quota dell'8x1000 all'edilizia scolastica, fondi per la formazione degli insegnanti in materia di bullismo, cyberbullismo e discriminazioni di genere e in materia di inclusione scolastica, aumento di stipendio per i dirigenti scolastici e risorse per costruire o ristrutturate asili nido e scuole dell'infanzia;
nulla è stato, invece, previsto per le scuole pubbliche paritarie, a fronte delle difficoltà registrate negli ultimi anni per il calo di iscritti, che tra 2012 e 2016 è stato del 13 per cento, con la chiusura di oltre 400 istituti complessivi;
nonostante il calo di iscritti, in Italia circa uno studente su 20 frequenta una scuola pubblica paritaria, con il record in Lombardia, dove frequenta questi istituti oltre l'11 per cento degli studenti, sia in provincia di Milano che di Monza;
in Italia ad oggi sono ancora più di 975.000 gli studenti che frequentano scuole pubbliche paritarie, e rappresenterebbero un serio problema organizzativo oltre che un ingente costo (quasi 6 miliardi di euro) se questi si dovessero rivolgere tutti insieme alla scuola pubblica statale dall'oggi al domani;
le scuole pubbliche paritarie, spesso, sopperiscono alle criticità della scuola pubblica statale: è innegabile che il numero di alunni per classe delle scuole pubbliche statali renda più difficile il lavoro dell'insegnante e impossibile la reale inclusione di allievi con disabilità o difficoltà linguistiche, ragioni che hanno supportato varie proposte per risolvere il problema delle «classi pollaio», una problematica confermata dalla legge di bilancio 2019, che ha evidenziato la necessità di politiche per limitare l'eccessivo affollamento delle classi;
un altro fattore decisivo nella scelta della scuola per le famiglie poi è sicuramente la maggiore disponibilità di orari prolungati e tempo pieno, più favorevoli ai genitori che lavorano;
in molti casi, quindi, è una scelta quasi obbligata quella che fa propendere per gli istituti della scuola pubblica paritaria, i quali sopperiscono alle lacune sociali lasciate dallo Stato;
lo Stato, inoltre, grazie alle scuole pubbliche paritarie risparmia, dato che ogni studente di scuola statale gli costa mediamente circa 6 mila euro annui, cifra che invece nella scuola pubblica paritaria è pagata in gran parte dalle famiglie degli alunni, attraverso la retta;
la previsione di un contributo a sostegno anche delle famiglie che optano per scuole pubbliche paritarie di ogni ordine e grado, dalla scuola dell'infanzia, alla paritaria, fino alla scuola secondaria di primo e secondo grado, rappresenta, quindi, un provvedimento di equità che sostiene le famiglie nella libera scelta del percorso educativo dei propri figli, come riconosciuto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 che promuove la parità scolastica che deve essere necessariamente anche parità economica per essere completa,
impegna il Governo
a stanziare idonee risorse per l'assegnazione di un « bonus scuola» di importo almeno pari al 50 per cento del costo medio per alunno sostenuto dallo Stato nella scuola pubblica statale, da riconoscere alle famiglie, a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette delle scuole pubbliche paritarie per l'insegnamento erogato in orario curriculare, ben sapendo che anche le attività extracurriculari, che resterebbero a totale carico dei genitori, rappresentano comunque anch'esse un risparmio per lo Stato.
9/2305/36. Rampelli, Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
sul territorio nazionale sono presenti oltre cinquantamila edifici scolastici, il 20 per cento dei quali sono stati costruiti prima degli anni ’40, e oltre il 50 per cento prima degli anni ’80;
tale patrimonio edilizio risale dunque ad un'epoca in cui le normative tecniche erano certamente più carenti rispetto alle attuali con conseguenti inferiori livelli di sicurezza;
il suddetto patrimonio è suddiviso tra proprietà comunali, per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria di primo grado, mentre gli edifici destinati alla scuola secondaria di secondo grado sono di proprietà delle province o città metropolitane;
da ormai svariati anni gli enti proprietari faticano a svolgere un adeguato monitoraggio sullo stato di vetustà di tali istituti e una conseguente e coerente programmazione degli interventi a causa della carenza di risorse e dei vincoli burocratici imposti ai loro bilanci;
nell'ultimo decennio sono stati davvero numerosi i casi di cronaca, alcuni dei quali tragici, dovuti a cedimenti di componenti non strutturali dei solai, quali pignatte, intonaco, controsoffitti che hanno messo a rischio l'incolumità di studenti, docenti e collaboratori scolastici obbligando gli enti locali ad agire solo in via di urgenza;
al fine di favorire gli investimenti, all'articolo 1, comma 51, del disegno di legge in esame sono assegnate risorse agli enti locali finalizzate alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva di messa in sicurezza – tra le altre cose – delle scuole,
impegna il Governo,
ad includere, attraverso ulteriori iniziative normative, in tali finanziamenti, tutte le attività di rilievo e monitoraggio utili a prevenire fenomeni di instabilità anche degli elementi non strutturali con particolare riferimento allo sfondellamento dei solai, principale causa dei tragici eventi richiamati in premessa.
9/2305/37. Mantovani, Rotelli, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
sul territorio nazionale sono presenti oltre cinquantamila edifici scolastici, il 20 per cento dei quali sono stati costruiti prima degli anni ’40, e oltre il 50 per cento prima degli anni ’80;
tale patrimonio edilizio risale dunque ad un'epoca in cui le normative tecniche erano certamente più carenti rispetto alle attuali con conseguenti inferiori livelli di sicurezza;
il suddetto patrimonio è suddiviso tra proprietà comunali, per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria di primo grado, mentre gli edifici destinati alla scuola secondaria di secondo grado sono di proprietà delle province o città metropolitane;
da ormai svariati anni gli enti proprietari faticano a svolgere un adeguato monitoraggio sullo stato di vetustà di tali istituti e una conseguente e coerente programmazione degli interventi a causa della carenza di risorse e dei vincoli burocratici imposti ai loro bilanci;
nell'ultimo decennio sono stati davvero numerosi i casi di cronaca, alcuni dei quali tragici, dovuti a cedimenti di componenti non strutturali dei solai, quali pignatte, intonaco, controsoffitti che hanno messo a rischio l'incolumità di studenti, docenti e collaboratori scolastici obbligando gli enti locali ad agire solo in via di urgenza;
al fine di favorire gli investimenti, all'articolo 1, comma 51, del disegno di legge in esame sono assegnate risorse agli enti locali finalizzate alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva di messa in sicurezza – tra le altre cose – delle scuole,
impegna il Governo,
a valutare l'opportunità di includere, attraverso ulteriori iniziative normative, in tali finanziamenti, tutte le attività di rilievo e monitoraggio utili a prevenire fenomeni di instabilità anche degli elementi non strutturali con particolare riferimento allo sfondellamento dei solai, principale causa dei tragici eventi richiamati in premessa.
9/2305/37. (Testo modificato nel corso della seduta). Mantovani, Rotelli, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, all'articolo 1, comma 738 dispone, a decorrere dal 2020, la unificazione delle vigenti imposte IMU e TASI;
nei successivi commi è disciplinata la configurazione dell'IMU e le dinamiche applicative della stessa;
il comma 747 conferma la disciplina vigente di cui all'articolo 13 comma 3 del decreto-legge 201 del 6 Dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 con riferimento agli immobili «inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati», prevedendo la riduzione al 50 per cento della relativa base imponibile ai fini del calcolo dell'IMU: paradossalmente tale disposizione accomuna la suddetta fattispecie di immobile a quella degli immobili di interesse storico o artistico e a quelli concessi in comodato d'uso;
si evidenzia che gli immobili rientranti nella fattispecie degli «inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati» non generano benefici in capo al proprietario, né in termini di utilizzo diretto, né in termini di redditività e commerciabilità tale da evidenziare una totale assenza di commisurazione tra configurazione dell'imposta e valore del patrimonio su cui l'imposta è applicata;
in tale prospettiva si rende auspicabile rivedere la disciplina dell'applicazione dell'IMU per la suddetta fattispecie immobiliare, anche nella prospettiva di attenuare gli effetti della volontaria riduzione in ruderi degli immobili, operata dai proprietari e finalizzata ad evitare di sostenere le correlate imposte patrimoniali;
infatti a tal riguardo si evidenzia che nel 2018, il numero degli immobili collabenti – immobili ridotti in ruderi a causa del loro accentuato livello di degrado, inquadrati nella categoria catastale F2 e privi di rendita catastale – è cresciuto del 5,3 per cento rispetto al 2017: in particolare se si analizzano i dati mettendo a confronto quelli del periodo antecedente e successivo all'entrata in vigore dell'IMU, gli immobili ridotti alla condizione di ruderi sono raddoppiati, passando da 278.121 a 548.148 con un incremento del 97 per cento;
i dati pertanto confermano una prassi piuttosto comune nel Paese attuata nella prospettiva di eludere l'assoggettamento all'imposta considerata iniqua dai proprietari poiché non commisurata al valore dei cespiti immobiliari;
un'ulteriore categoria meritevole di attenzione alla luce dell'attuale configurazione dell'imposta risulta quella degli immobili non utilizzati dai proprietari e privi di qualsiasi interesse da parte di possibili acquirenti o di potenziali conduttori, che si collocano al di fuori delle dinamiche e degli interessi di mercato;
nella suddetta categoria di immobili rientrano in particolare fabbricati situati, per lo più, nelle aree periferiche delle città e nelle aree interne del nostro Paese, segnatamente in Comuni di piccole dimensioni,
impegna il Governo,
a valutare l'opportunità di prevedere per il futuro per gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, nonché per quelli privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, l'esenzione dal pagamento dell'IMU.
9/2305/38. Foti, Prisco, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, all'articolo 1, comma 181, reca numerose disposizioni in materia di sport;
in particolare, il comma 181 dell'articolo 1 prevede che le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di ottomila euro su base annua;
nel corso degli ultimi sessant'anni il mondo dello sport ha subito rilevanti trasformazioni, fino a diventare un vero e proprio business, capace di generare un notevole volume di denaro e di interessi difficilmente raggiungibile dagli altri settori;
è necessario impegnare risorse affinché tutte le società di calcio possano contribuire alla circolazione di risorse e allo sviluppo delle professionalità sportive, e a tal fine appare necessario ripartire in maniera diversa le risorse attualmente destinate alle società calcistiche;
il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale;
in base a tali criteri attualmente il novanta per cento delle somme incassate è destinato al campionato calcistico di Serie A, il sei per cento alla Serie B, il due per cento alla Serie C e il due per cento alla Lega nazionale dilettanti,
impegna il Governo,
ad assumere iniziative volte a disporre una diversa ripartizione delle risorse citate al fine di sostenere maggiormente le società calcistiche le cui squadre giocano in campionati diversi dalla serie A.
9/2305/39. Caiata, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, all'articolo 1, comma 181, reca numerose disposizioni in materia di sport;
in particolare, il comma 181 dell'articolo 1 prevede che le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di ottomila euro su base annua;
nel corso degli ultimi sessant'anni il mondo dello sport ha subito rilevanti trasformazioni, fino a diventare un vero e proprio business, capace di generare un notevole volume di denaro e di interessi difficilmente raggiungibile dagli altri settori;
è necessario impegnare risorse affinché tutte le società di calcio possano contribuire alla circolazione di risorse e allo sviluppo delle professionalità sportive, e a tal fine appare necessario ripartire in maniera diversa le risorse attualmente destinate alle società calcistiche;
il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale;
in base a tali criteri attualmente il novanta per cento delle somme incassate è destinato al campionato calcistico di Serie A, il sei per cento alla Serie B, il due per cento alla Serie C e il due per cento alla Lega nazionale dilettanti,
impegna il Governo,
a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a disporre una diversa ripartizione delle risorse citate al fine di sostenere maggiormente le società calcistiche le cui squadre giocano in campionati diversi dalla serie A.
9/2305/39. (Testo modificato nel corso della seduta). Caiata, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ai commi da 437 a 444 prevede la promozione di un programma denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico»;
le norme intervengono nella prospettiva di implementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, anche con l'obiettivo di ridurre il consumo di nuovo suolo in base ai principi e agli indirizzi adottati dall'Unione europea, circa il modello urbano della Smart City, inclusiva e sostenibile;
l'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto il cosiddetto bonus verde per l'anno 2019 prevedendo la detrazione del 36 per cento, per le unità immobiliari ad uso abitativo sulle quali sono state effettuate opere di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
la suddetta misura, malgrado rappresenti un incentivo verso la valorizzazione del patrimonio abitativo oltre che una best practice sul fronte della promozione della qualità abitativa e della valorizzazione delle aree verdi cittadine, è prevista esclusivamente attraverso proroghe annuali, sarebbe pertanto opportuno superare il vincolo annuale del riconoscimento della detrazione nella prospettiva di prevederne il riconoscimento in maniera strutturale;
la misura rappresenta anche un incentivo per il comparto florovivaistico che attualmente coinvolge circa 27.000 imprese con oltre 100.000 occupati, con un valore di produzione che si attesta intorno ai 2,5 miliardi, configurandosi come un'eccellenza italiana;
la promozione della cosiddetta forestazione urbana, partendo dal verde domestico, rappresenta anche uno strumento di protezione ambientale in ragione dei riverberi positivi di questo sull'ecosistema e nell'ambito degli strumenti quotidiani di contrasto ai cambiamenti climatici, in ragione della capacità delle piante e dei giardini di poter catturare le polveri sottili e la CO2,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riconoscere il cosiddetto bonus verde in maniera strutturale, superando il limite annuale del riconoscimento, al fine di favorire concretamente la promozione del patrimonio naturale del verde urbano, anche nella prospettiva di promuovere attivamente una cultura del verde nelle famiglie nella prospettiva di fornire in maniera adeguata gli strumenti atti a contrastare, a livello domestico, l'inquinamento ambientale.
9/2305/40. Butti, Foti, Trancassini, Prisco, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ai commi da 437 a 444 prevede la promozione di un programma denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico»;
le norme intervengono nella prospettiva di implementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, anche con l'obiettivo di ridurre il consumo di nuovo suolo in base ai principi e agli indirizzi adottati dall'Unione europea, circa il modello urbano della Smart City, inclusiva e sostenibile;
l'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto il cosiddetto bonus verde per l'anno 2019 prevedendo la detrazione del 36 per cento, per le unità immobiliari ad uso abitativo sulle quali sono state effettuate opere di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
la suddetta misura, malgrado rappresenti un incentivo verso la valorizzazione del patrimonio abitativo oltre che una best practice sul fronte della promozione della qualità abitativa e della valorizzazione delle aree verdi cittadine, è prevista esclusivamente attraverso proroghe annuali, sarebbe pertanto opportuno superare il vincolo annuale del riconoscimento della detrazione nella prospettiva di prevederne il riconoscimento in maniera strutturale;
la misura rappresenta anche un incentivo per il comparto florovivaistico che attualmente coinvolge circa 27.000 imprese con oltre 100.000 occupati, con un valore di produzione che si attesta intorno ai 2,5 miliardi, configurandosi come un'eccellenza italiana;
la promozione della cosiddetta forestazione urbana, partendo dal verde domestico, rappresenta anche uno strumento di protezione ambientale in ragione dei riverberi positivi di questo sull'ecosistema e nell'ambito degli strumenti quotidiani di contrasto ai cambiamenti climatici, in ragione della capacità delle piante e dei giardini di poter catturare le polveri sottili e la CO2,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a riconoscere il cosiddetto bonus verde in maniera strutturale, superando il limite annuale del riconoscimento, al fine di favorire concretamente la promozione del patrimonio naturale del verde urbano, anche nella prospettiva di promuovere attivamente una cultura del verde nelle famiglie nella prospettiva di fornire in maniera adeguata gli strumenti atti a contrastare, a livello domestico, l'inquinamento ambientale.
9/2305/40. (Testo modificato nel corso della seduta). Butti, Foti, Trancassini, Prisco, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ai commi 339-341 e 343-344 reca disposizioni in favore della famiglia, riconoscendo tra le altre l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, le cui risorse sono indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli;
tra gli interventi si evidenzia, il riconoscimento, per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2020, di un assegno di natalità fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione;
l'assegno erogato al neo genitore, limitato al solo primo anno di vita, o di ingresso nel nucleo famigliare del minore rappresenta una misura estremamente limitata ed irrisoria, non solo in termini di ammontare delle risorse ma soprattutto con riferimento alla durata della misura: pertanto si configura sicuramente poco funzionale alla auspicata prospettiva di sostegno e valorizzazione piena della famiglia, in assenza – tra le altre cose – di un intervento sistemico di attuazione di un programma nazionale di sostegno alla genitorialità;
si evidenzia che secondo i dati ISTAT nel 2018 sono stati iscritti in anagrafe 439.747 bambini, oltre 18 mila in meno rispetto all'anno precedente, con un calo di 140 mila nascite rispetto al decennio precedente;
il calo della natalità come confermato dai dati, rappresenta un aspetto destabilizzante per le prospettive di crescita economica e sociale del Paese, configurandosi come un elemento deleterio per il sistema sociale ed economico sul medio-lungo periodo, uno scenario dinanzi al quale appare prioritario e urgente individuare gli strumenti più adeguati per sostenere e definire le opportune condizioni affinché si possa operare un vero e proprio sostegno alla genitorialità e a favorire la natalità, finalizzato ad invertire il citato trend negativo,
impegna il Governo,
a prevedere specifiche misure volte al sostegno della genitorialità e alla promozione della natalità anche attraverso l'introduzione di un assegno mensile unico da corrispondere ai genitori per ciascun figlio fino al compimento del sesto anno di età, prevedendo specifiche maggiorazioni qualora nel nucleo familiare sia presente un minore disabile e in caso di nucleo familiare monogenitoriale.
9/2305/41. Meloni, Lollobrigida, Varchi, Bellucci, Delmastro Delle Vedove, Prisco, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ai commi 339-341 e 343-344 reca disposizioni in favore della famiglia, riconoscendo tra le altre l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, le cui risorse sono indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli;
tra gli interventi si evidenzia, il riconoscimento, per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2020, di un assegno di natalità fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione;
l'assegno erogato al neo genitore, limitato al solo primo anno di vita, o di ingresso nel nucleo famigliare del minore rappresenta una misura estremamente limitata ed irrisoria, non solo in termini di ammontare delle risorse ma soprattutto con riferimento alla durata della misura: pertanto si configura sicuramente poco funzionale alla auspicata prospettiva di sostegno e valorizzazione piena della famiglia, in assenza – tra le altre cose – di un intervento sistemico di attuazione di un programma nazionale di sostegno alla genitorialità;
si evidenzia che secondo i dati ISTAT nel 2018 sono stati iscritti in anagrafe 439.747 bambini, oltre 18 mila in meno rispetto all'anno precedente, con un calo di 140 mila nascite rispetto al decennio precedente;
il calo della natalità come confermato dai dati, rappresenta un aspetto destabilizzante per le prospettive di crescita economica e sociale del Paese, configurandosi come un elemento deleterio per il sistema sociale ed economico sul medio-lungo periodo, uno scenario dinanzi al quale appare prioritario e urgente individuare gli strumenti più adeguati per sostenere e definire le opportune condizioni affinché si possa operare un vero e proprio sostegno alla genitorialità e a favorire la natalità, finalizzato ad invertire il citato trend negativo,
impegna il Governo,
a valutare l'opportunità di prevedere specifiche misure volte al sostegno della genitorialità e alla promozione della natalità anche attraverso l'introduzione di un assegno mensile unico da corrispondere ai genitori per ciascun figlio fino al compimento del sesto anno di età, prevedendo specifiche maggiorazioni qualora nel nucleo familiare sia presente un minore disabile e in caso di nucleo familiare monogenitoriale.
9/2305/41. (Testo modificato nel corso della seduta). Meloni, Lollobrigida, Varchi, Bellucci, Delmastro Delle Vedove, Prisco, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca alcune misure volte a potenziare il contrasto all'evasione fiscale, che vanno a sommarsi a quelle già previste dal decreto-legge fiscale appena approvato dal Senato;
in generale, purtroppo, le misure relative alla lotta all'evasione fiscale varate dal Governo Conte II con la manovra di bilancio graveranno in particolare sulle imprese, attraverso la previsione di nuovi oneri;
tra questi oneri si rammentano: l'obbligo dei pagamenti elettronici, l'adeguamento dei registratori di cassa per la cosiddetta «lotteria degli scontrini» e l'installazione dei lettori per la lettura dei « bar code» a seguito dell'iscrizione del contribuente al «Portale lotteria»;
dalle associazioni di categoria era arrivata la richiesta di azzerare le commissioni delle transazioni elettroniche per piccoli importi e rivedere significativamente tutte le altre transazioni,
impegna il Governo,
ad avviare tempestivamente un confronto con l'Associazione bancaria italiana volto a cercare un accordo per l'azzeramento delle commissioni che gravano sulle transazioni elettroniche nel caso di piccoli importi e per la revisione generale di tutte le altre transazioni.
9/2305/42. Bignami, Prisco, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca alcune misure volte a potenziare il contrasto all'evasione fiscale, che vanno a sommarsi a quelle già previste dal decreto-legge fiscale appena approvato dal Senato;
in generale, purtroppo, le misure relative alla lotta all'evasione fiscale varate dal Governo Conte II con la manovra di bilancio graveranno in particolare sulle imprese, attraverso la previsione di nuovi oneri;
tra questi oneri si rammentano: l'obbligo dei pagamenti elettronici, l'adeguamento dei registratori di cassa per la cosiddetta «lotteria degli scontrini» e l'installazione dei lettori per la lettura dei « bar code» a seguito dell'iscrizione del contribuente al «Portale lotteria»;
dalle associazioni di categoria era arrivata la richiesta di azzerare le commissioni delle transazioni elettroniche per piccoli importi e rivedere significativamente tutte le altre transazioni,
impegna il Governo,
a valutare l'opportunità di avviare tempestivamente un confronto con l'Associazione bancaria italiana volto a cercare un accordo per l'azzeramento delle commissioni che gravano sulle transazioni elettroniche nel caso di piccoli importi e per la revisione generale di tutte le altre transazioni.
9/2305/42. (Testo modificato nel corso della seduta). Bignami, Prisco, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, reca, tra le altre, disposizioni eterogenee per la crescita dell'Italia, da misure per gli investimenti e la sostenibilità ambientale e sociale alle misure per il sud, disabilità e famiglia;
si tratta, nel complesso, di piccoli interventi spot, bonus, come spesso vengono etichettati; mancano, invece, impegni volti ad affrontare i nostri più urgenti problemi sistemici: dalle tante crisi aziendali alle carenze delle infrastrutture materiali ed immateriali, al sistema di imprese. E non c’è bisogno di altri esempi per confermare la quasi inesistenza nel provvedimento in esame di una adeguata attenzione al delicatissimo momento del nostro sistema;
il tessuto industriale italiano da anni attraversa una crisi dalla quale fatica a risollevarsi e soprattutto per le piccole-medie imprese aumentare le proprie dimensioni e giro di affari è diventato impossibile;
secondo quanto denunciarlo dalla CGIA Mestre nel rapporto sulla contribuzione fiscale delle aziende italiane, sono proprio le piccole imprese e i lavoratori autonomi a subire una pressione fiscale di ben 4,4 miliardi di euro superiore a quella delle aziende di medie e grandi dimensioni;
tale differenza rischia di affossare le piccole imprese, sulle quali gravano anche i pesanti ritardi nei pagamenti da parte delle PA e le difficoltà di accedere al credito bancario. Una somma di fattori che potrebbe portare le aziende più piccole, spina dorsale della nostra economia, a situazioni di insolvenza, spingendole addirittura fuori dal mercato;
un rischio tutt'altro che ipotetico, stando ad un altro rapporto sempre della CGIA che segnalava come nei primi sei mesi del 2019 fossero già 6.500 le imprese artigianali costrette a chiudere per colpa del calo dei consumi, le tasse, la mancanza di credito e l'impennata degli affitti;
eliminare o, quantomeno, dimezzare l'aliquota IMU per gli immobili strumentali in disuso rappresenterebbe una misura di buon senso ed equità sociale, perché è assurdo dover pagare tasse per spazi che di fatto non si utilizzano e che, anzi, comportano spese per la gestione, la messa in sicurezza o semplicemente il mantenimento,
impegna il Governo,
ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte a escludere la tassazione IMU o per lo meno dimezzare l'aliquota IMU applicata agli immobili strumentali delle imprese, che, a seguito di un ridimensionamento dell'attività d'impresa, non vengono più utilizzati nell'esercizio corrente.
9/2305/43. Lucaselli, Prisco, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» esaminato dal Senato e trasmesso alla Camera, contiene tra le altre misure anche misure in materia di giustizia e nello specifico disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della giustizia;
le riforme in generale e le misure normative adottate in tema di giustizia, non possono prescindere dalla risoluzione dell'annoso problema della lentezza dei processi e dalla necessità di implementare il personale amministrativo, misura che già da sola sarebbe sufficiente a portare a livelli accettabili la performance degli uffici giudiziari;
data la saturazione del profilo nelle piante organiche, puntare su un nuovo piano assunzioni attraverso futuri bandi concorsuali, non darebbe frutti prima del prossimo autunno, anzi creerebbe una vera e propria emorragia nel dipartimento dell'organizzazione giudiziaria;
a rendere la situazione ancora più grave è la lentezza dello scorrimento totale della graduatoria scaturita a seguito del concorso, il primo dopo venti anni, bandito nel 2016 dal Ministero della giustizia per 800 posti per il profilo di assistente giudiziario e costato ai contribuenti italiani ben 4 milioni e mezzo di euro;
lo scorrimento di sopraddetta graduatoria potrebbe costituire un valido strumento di implementazione del personale amministrativo giudiziario sin dal prossimo autunno, dal momento che le carenze già gravi aumenterebbero anche di alcune migliaia per effetto delle naturali cessazioni e della «quota 100»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere interventi volti ad autorizzare, lo scorrimento, fino all'esaurimento totale della graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di «assistente giudiziario» creatasi all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016, al fine di fornire alla giustizia gli strumenti necessari per poter sostenere livelli performativi dignitosi.
9/2305/44. Prisco, Varchi, Maschio, Ferro, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame all'articolo 1, dai commi 335 e 338 reca diverse disposizioni in favore delle persone affette da disabilità;
ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, «si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio»;
in base ai dati diffusi dall'INPS relativi all'anno 2018 le persone sorde in Italia sono circa quarantacinquemila;
la sordità è una disabilità molto grave e fortemente invalidante, posto che essa non è assimilabile a una mera incapacità di sentire – musica, rumori, ecc. – ma per sua natura è una disabilità che impedisce il processo di acquisizione naturale della lingua parlata (e poi scritta), poiché interviene nell'età dello sviluppo, impattando gravemente sulla comunicazione, le relazioni sociali, l'apprendimento scolastico, il lavoro, lo sviluppo socio-culturale, l'accesso ai servizi e alle risorse della società e, di fatto, preclude l'inclusione sociale della persona in ogni ambito e contesto del vivere collettivo;
nonostante l'impianto normativo di alcuni interventi legislativi considerati di ampio respiro, tra i quali la legge 5 febbraio 1992, n. 104, la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, e la legge 3 marzo 2009, n. 18, con la quale l'Italia ha recepito e ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, questi di fatto non garantiscono servizi atti a facilitare la comunicazione e l'accesso all'informazione per le persone sorde, e le cittadine e i cittadini sordi italiani si trovano messi ai margini del vivere civile;
con la legge 21 novembre 1988, n. 508, recante «Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti», è stata prevista in favore delle persone sorde l'erogazione di una «indennità di comunicazione», non reversibile e data al solo titolo della minorazione;
gli importi determinati per l'indennità di comunicazione sono gravemente insufficienti a coprire le spese di servizi di interpretariato da/in Lingua dei Segni, accompagnamento, mediazione e facilitazione in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo, anche tecnologico, richiesti e/o attuati dai cittadini sordi;
ai sensi dell'articolo 1 della suddetta legge è altresì disciplinata l'erogazione della indennità di accompagnamento per le persone cieche, istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;
gli importi dell'indennità di accompagnamento e dell'indennità di comunicazione sono fortemente sbilanciati, penalizzando la seconda, a fronte di una disabilità meno visibile ma egualmente impattante sulla vita della persona in quanto mina le basi stesse della comunicazione, accesso all'informazione, relazionalità, pari opportunità e inclusione sociale;
detti importi vengono adeguati annualmente con direttive emanate dalla Direzione centrale delle prestazioni dell'INPS e rivalutati sulla base degli indicatori dell'inflazione e del costo della vita in ordine agli importi delle pensioni, assegni e indennità complessivamente erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche;
appare palesemente iniquo il perdurare della diseguaglianza di erogazione delle provvidenze economiche nell'ambito delle disabilità sensoriali – cecità e sordità – soprattutto alla luce del fatto che con Direttiva INPS del 13 ottobre 2011 l'INPS ha definito la condizione di sordo quale minorazione di per sé idonea a ridurre l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale; pertanto ai cittadini sordi interessati da accertamenti sanitari di handicap l'INPS, ai sensi della suddetta Direttiva, riconosce la connotazione di gravità a norma dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992;
si ritiene doverosa una equiparazione della indennità di comunicazione con l'indennità di accompagnamento percepita dai ciechi assoluti, entrambe disabilità sensoriali con connotazione riconosciuta di gravità,
impegna il Governo,
in sede di rideterminazione annuale degli importi spettanti ai sensi della legge n. 508 del 1998 a valutare l'equiparazione degli importi della indennità di comunicazione corrisposti alle persone sorde agli importi della indennità di accompagnamento concessa ai ciechi assoluti, trattandosi in entrambi i casi di disabilità sensoriali con situazione di gravità riconosciuta.
9/2305/45. Montaruli, Bellucci, Prisco, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame all'articolo 1, dai commi 335 e 338 reca diverse disposizioni in favore delle persone affette da disabilità;
ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, «si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio»;
in base ai dati diffusi dall'INPS relativi all'anno 2018 le persone sorde in Italia sono circa quarantacinquemila;
la sordità è una disabilità molto grave e fortemente invalidante, posto che essa non è assimilabile a una mera incapacità di sentire – musica, rumori, ecc. – ma per sua natura è una disabilità che impedisce il processo di acquisizione naturale della lingua parlata (e poi scritta), poiché interviene nell'età dello sviluppo, impattando gravemente sulla comunicazione, le relazioni sociali, l'apprendimento scolastico, il lavoro, lo sviluppo socio-culturale, l'accesso ai servizi e alle risorse della società e, di fatto, preclude l'inclusione sociale della persona in ogni ambito e contesto del vivere collettivo;
nonostante l'impianto normativo di alcuni interventi legislativi considerati di ampio respiro, tra i quali la legge 5 febbraio 1992, n. 104, la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, e la legge 3 marzo 2009, n. 18, con la quale l'Italia ha recepito e ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, questi di fatto non garantiscono servizi atti a facilitare la comunicazione e l'accesso all'informazione per le persone sorde, e le cittadine e i cittadini sordi italiani si trovano messi ai margini del vivere civile;
con la legge 21 novembre 1988, n. 508, recante «Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti», è stata prevista in favore delle persone sorde l'erogazione di una «indennità di comunicazione», non reversibile e data al solo titolo della minorazione;
gli importi determinati per l'indennità di comunicazione sono gravemente insufficienti a coprire le spese di servizi di interpretariato da/in Lingua dei Segni, accompagnamento, mediazione e facilitazione in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo, anche tecnologico, richiesti e/o attuati dai cittadini sordi;
ai sensi dell'articolo 1 della suddetta legge è altresì disciplinata l'erogazione della indennità di accompagnamento per le persone cieche, istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;
gli importi dell'indennità di accompagnamento e dell'indennità di comunicazione sono fortemente sbilanciati, penalizzando la seconda, a fronte di una disabilità meno visibile ma egualmente impattante sulla vita della persona in quanto mina le basi stesse della comunicazione, accesso all'informazione, relazionalità, pari opportunità e inclusione sociale;
detti importi vengono adeguati annualmente con direttive emanate dalla Direzione centrale delle prestazioni dell'INPS e rivalutati sulla base degli indicatori dell'inflazione e del costo della vita in ordine agli importi delle pensioni, assegni e indennità complessivamente erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche;
appare palesemente iniquo il perdurare della diseguaglianza di erogazione delle provvidenze economiche nell'ambito delle disabilità sensoriali – cecità e sordità – soprattutto alla luce del fatto che con Direttiva INPS del 13 ottobre 2011 l'INPS ha definito la condizione di sordo quale minorazione di per sé idonea a ridurre l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale; pertanto ai cittadini sordi interessati da accertamenti sanitari di handicap l'INPS, ai sensi della suddetta Direttiva, riconosce la connotazione di gravità a norma dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992;
si ritiene doverosa una equiparazione della indennità di comunicazione con l'indennità di accompagnamento percepita dai ciechi assoluti, entrambe disabilità sensoriali con connotazione riconosciuta di gravità,
impegna il Governo,
in sede di rideterminazione annuale degli importi spettanti ai sensi della legge n. 508 del 1998 a valutare l'opportunità dell'equiparazione degli importi della indennità di comunicazione corrisposti alle persone sorde agli importi della indennità di accompagnamento concessa ai ciechi assoluti, trattandosi in entrambi i casi di disabilità sensoriali con situazione di gravità riconosciuta.
9/2305/45. (Testo modificato nel corso della seduta). Montaruli, Bellucci, Prisco, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure specifiche riguardanti il regime fiscale delle imprese ed in particolare queste dispongono una revisione complessiva di alcune misure di sostegno previste dal «Piano impresa 4.0»;
tra le predette misure, si introducono modifiche alla disciplina del credito d'imposta di cui beneficiano le imprese che investono in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese;
il credito di imposta, per attività di ricerca e sviluppo è previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni. In particolare, l'articolo dispone al comma 1 che «A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento, elevata al 50 per cento nei casi indicati al comma 6-bis, delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015»;
le disposizioni del provvedimento in esame prevedono, invece, una rimodulazione del credito di imposta con aliquote meno favorevoli rispetto al 25 per cento o 50 per cento previste dalla normativa vigente che si applicano fino al periodo d'imposta 2020. Per effetto della nuova disciplina introdotta, invece, l'attuale credito d'imposta previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, cessa in anticipo il 31 dicembre 2019 e non, come precedentemente previsto, il 31 dicembre 2020;
in particolare, il comma 203 del provvedimento in esame prevede una riduzione del predetto credito di imposta ed in particolare dispone che «Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi»;
il comma 209, invece, dispone la cessazione anticipata del periodo di operatività del credito di imposta previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, portandolo dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2019;
le modifiche disposte dalla legge di bilancio hanno fatto registrare forti preoccupazioni sia da parte delle imprese che offrono servizi di ricerca e sviluppo, sia da parte delle aziende che acquistano in outsourcing questo genere di servizio. La riduzione della quota percentuale del beneficio, infatti, potrebbe determinare una serie di effetti negativi e nello specifico si potrebbe verificare, come è facile immaginare, una riduzione dell'accesso ai servizi di sviluppo e ricerca con conseguenti e negativi condizionamenti della competitività delle imprese, dei fatturati e dei livelli occupazionali;
le attività di investimento in ricerca e sviluppo e le misure di sostegno alle imprese previste dallo Stato per questi scopi, infatti, svolgono un ruolo determinante nel dare impulso alla crescita intelligente e sostenibile delle imprese e alla creazione di posti di lavoro. Producendo nuove conoscenze, la ricerca è fondamentale ai fini dello sviluppo di prodotti, processi e servizi nuovi e innovativi, che rendono possibili l'aumento della produttività e della competitività delle imprese e, di conseguenza, la prosperità, la crescita dei livelli occupazionali ed economica del Paese;
a fronte della riduzione della quota percentuale di credito di imposta disposta dal comma 203, appaiono, al contrario, evidenti e significativi una serie di dati rilevati da studi ISTAT che evidenziano un impatto di queste misure di sostegno alle imprese decisamente positivo in termini di innovazione tecnologica, di occupazione, di investimenti e di crescita delle imprese dal punto di vista della competitività;
intanto, giova evidenziare che, da quanto si evince dai «rapporti sulla competitività dei settori produttivi» 2018 e 2019 elaborati dall'ISTAT, l'impatto che ha avuto il credito d'imposta sugli investimenti in ricerca e sviluppo ha generato fino ad oggi risultati estremamente positivi portando la spesa complessiva in ricerca e sviluppo ad una distribuzione tale da vedere quali primi investitori il settore delle imprese per il 60,8 per cento, delle università per il 24,2 per cento e delle istituzioni pubbliche per il 12,6 per cento;
secondo il giudizio degli imprenditori il credito d'imposta per spese in R&S è stato ritenuto rilevante dal 40,8 per cento delle imprese. Un esercizio di simulazione con il modello Macroeconometrico dell'Istat rileva che le misure di agevolazione (super e iperammortamento, credito imposta R&S) produrrebbero una crescita complessiva degli investimenti totali di 0,1 punti percentuali sia nel 2018 sia nel 2019, come conseguenza di una dinamica più sostenuta degli investimenti in macchinari (+0,1 Pp nel 2018 e +0,2 Pp nel 2019) e di quelli in proprietà intellettuale (+0,8 Pp nel 2018 e +0,6 Pp nel 2019);
un secondo esercizio di simulazione valuta l'impatto del credito d'imposta sugli investimenti in ricerca e sviluppo nel 2015 e sugli addetti impiegati in R&S. A fronte di un impatto incerto sulla spesa in R&S, le imprese beneficiarie risultano avere assunto addetti in R&S in misura maggiore sia rispetto alle non beneficiarie (circa +6 addetti per impresa), sia rispetto alle eleggibili che non hanno utilizzato l'incentivo (circa +2 addetti per impresa);
in caso di investimento in beni strumentali finanziato con capitale di debito e di aliquota contributiva al 23 per cento, per ogni euro risparmiato nella spesa in capitale fisico grazie all'utilizzo dell'iperammortamento, il ricorso congiunto al credito di imposta in R&S determinerebbe una riduzione del costo del lavoro per l'impresa di 0,68 euro. Questo effetto aumenterebbe a 0,97 euro in caso di azzeramento dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro;
giova evidenziate che, considerando il carattere strategico dell'investimento nell'assunzione di risorse umane qualificate impegnate in R&S e nella loro formazione, le imprese siano propense a trattenere questo tipo di personale e a prevenirne il trasferimento presso altre imprese o istituzioni oltre a riuscite a stimolare incrementi aggiuntivi di spesa di entità significativa, determinando al contempo effetti positivi su una fascia di occupazione particolarmente qualificata da cui dipende la capacità di adottare le nuove tecnologie e, più in generale, la tenuta competitiva del sistema produttivo italiano negli anni a venire;
secondo quanto si evince da fonti di stampa, e come già sinteticamente premesso, un numero rilevante di soggetti interessati nello svolgere le attività di R&S, quali le università, gli enti di ricerca pubblici e privati, le imprese che offrono servizi di ricerca, le start-up innovative e le PMI innovative, hanno evidenziato che a fronte della modifica dell'intensità del contributo di Stato, peraltro anticipato di un anno rispetto al termine previsto dalla precedente norma, prevedono che per l'anno 2020 ci sarà una forte contrazione di attività in termini di fatturato e riduzione del personale qualificato come i nostri eccelsi ricercatori;
i predetti soggetti lamentano, inoltre, l'impossibilità di sostenere le attività di ricerca e sviluppo già commissionate ed ancora in corso a causa della sostanziale riduzione dell'agevolazione e della impossibilità di usufruire anche per l'anno 2020 delle agevolazioni previste al momento della stipula dei contratti;
le PMI fanno emergere che l'agevolazione, non essendo più calcolata sulla spesa incrementale, sarà ad appannaggio quasi esclusivamente delle poche grandi aziende che da sempre e costantemente investono in ricerca e sviluppo,
impegna il Governo,
a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative di tipo normativo volte a destinare maggiori risorse finalizzate ad agevolare le imprese verso l'accesso ai servizi di ricerca e sviluppo, risultati determinanti per la crescita della competitività e della produttività delle stesse nonché dei livelli occupazionali e della più generale e conseguente crescita economica del Paese, nonché a valutare l'opportunità di prevedere, la proroga delle attuali disposizioni normative previste dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 e successive modificazioni, a beneficio delle imprese che hanno già effettuato investimenti in ricerca e sviluppo i cui servizi sono attualmente in corso di realizzazione.
9/2305/46. Gemmato, Prisco, Ciaburro.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di Bilancio, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,
premesso che:
il comma 241 del provvedimento in esame istituisce la Nuova Agenzia Nazionale per la ricerca (ANR);
il Consiglio direttivo di questo Ente è per due terzi nominato dal Governo e per un terzo dal mondo scientifico universitario;
l'Agenzia dovrà gestire 25 milioni nel 2020, 200 nel 20121 e nel 2022 saranno stanziati 300 milioni all'anno da destinare a progetti strategici nazionali e internazionali;
si esprime contrarietà in merito a quanto previsto dal comma 244 ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio effettua la nomina del direttore ed inoltre si ritiene che, per evitare l'eccessiva politicizzazione dell'organo, dovrebbe essere previsto, sul modello francese, un comitato scientifico composto da scienziati, anche stranieri con finalità di indirizzo e di controllo;
un ulteriore aspetto critico consiste nel fatto che l'ANR italiana non gestirà la maggior parte dei finanziamenti competitivi dello Stato, ma solo un proprio budget: in questo modo i singoli Ministeri continueranno a gestire i propri bandi di ricerca relegando così l'Agenzia al ruolo di ulteriore ente senza la possibilità di attuare il calendario annuale tanto atteso dalla comunità scientifica,
impegna il Governo:
a valutare ulteriori iniziative normative volte ad uniformare i bandi di ricerca sotto l'Agenzia Nazionale Ricerca quale unico Ente, secondo modalità trasparenti e indipendenti;
a costituire un comitato scientifico di indirizzo e controllo che si riunisca almeno 3 volte all'anno.
9/2305/47. Frassinetti, Ciaburro.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di Bilancio, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,
premesso che:
il comma 241 del provvedimento in esame istituisce la Nuova Agenzia Nazionale per la ricerca (ANR);
il Consiglio direttivo di questo Ente è per due terzi nominato dal Governo e per un terzo dal mondo scientifico universitario;
l'Agenzia dovrà gestire 25 milioni nel 2020, 200 nel 20121 e nel 2022 saranno stanziati 300 milioni all'anno da destinare a progetti strategici nazionali e internazionali;
si esprime contrarietà in merito a quanto previsto dal comma 244 ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio effettua la nomina del direttore ed inoltre si ritiene che, per evitare l'eccessiva politicizzazione dell'organo, dovrebbe essere previsto, sul modello francese, un comitato scientifico composto da scienziati, anche stranieri con finalità di indirizzo e di controllo;
un ulteriore aspetto critico consiste nel fatto che l'ANR italiana non gestirà la maggior parte dei finanziamenti competitivi dello Stato, ma solo un proprio budget: in questo modo i singoli Ministeri continueranno a gestire i propri bandi di ricerca relegando così l'Agenzia al ruolo di ulteriore ente senza la possibilità di attuare il calendario annuale tanto atteso dalla comunità scientifica,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad uniformare i bandi di ricerca sotto l'Agenzia Nazionale Ricerca quale unico Ente, secondo modalità trasparenti e indipendenti;
a valutare l'opportunità di costituire un comitato scientifico di indirizzo e controllo che si riunisca almeno 3 volte all'anno.
9/2305/47. (Testo modificato nel corso della seduta). Frassinetti, Ciaburro.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di Bilancio, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,
premesso che:
i commi 297 e 298 del provvedimento in esame prevedono il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, prevedendo a tal uopo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 44.895.000 di euro per l'anno 2020 e 40.290.000 di euro annui a decorrere dal 2021;
tra gli obiettivi dei suddetti incrementi si evidenzia la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding;
la crescita esponenziale del fenomeno dell’italian sounding comporta dei deleteri riverberi sulla tenuta economica delle aziende italiane provocando un crollo del fatturato in ragione soprattutto della contrazione delle esportazioni dei prodotti di eccellenza, con una correlata compromissione dell'immagine e delle potenzialità dei prodotti italiani;
secondo i recenti dati Coldiretti, il danno correlato all’italian sounding si attesterebbe intorno ai 100 miliardi di euro, con un incremento del 70 per cento negli ultimi 10 anni;
pertanto il potenziamento delle attività di prevenzione e contrasto all’Italian sounding ed ai fenomeni di evocazione è contraffazione nel settore agro alimentare, devono rappresentare una priorità nella prospettiva di tutelare comparti strategici, come quello agroalimentare, per l'economia del Paese;
al fine di agevolare le attività volte alla prevenzione e al contrasto sarebbe auspicabile consentire adeguati strumenti alle strutture che operano in tale contesto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che il limite sancito dall'articolo 6, comma 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 relativo all'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture non si applichi all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nella prospettiva di potenziare le attività di prevenzione e contrasto all’Italian sounding ed ai fenomeni di evocazione e contraffazione nel settore agro alimentare.
9/2305/48. Luca De Carlo, Ciaburro.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di Bilancio, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede uno specifico riconoscimento ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni regionali, attraverso il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro;
a tal riguardo si evidenzia che per quanto attiene il profilo del giornalista pubblico, sussiste un vulnus contrattuale che rende impossibile il corretto svolgimento delle attività dello stesso, in ragione dell'assenza di una specifica disciplina contrattuale che ne regoli e ne stabilisca i corretti parametri operativi;
a tal riguardo si sottolinea che i giornalisti pubblici svolgono la propria attività anche nei giorni festivi e superfestivi, in assenza di vincoli orari, anche in fasce orarie assolutamente non assimilabili a quelle previste dai contratti collettivi dei dipendenti pubblici;
nel 2018 la Federazione Nazionale Stampa Italiana e Aran, nell'ambito della contrattazione per gli Enti locali, hanno firmato un accordo finalizzato alla definizione di «un'apposita sequenza contrattuale» per la disciplina dei rapporti di lavoro giornalistico instaurati nel corso degli anni in alcune Regioni nonché per la definizione delle questioni attinenti gli aspetti contrattuali, previdenziali e assistenziali del profilo professionale del giornalista della PA;
a seguito del citato accordo è stata prevista la figura del giornalista pubblico, che le Ragioni hanno provveduto, in maniera discrezionale, ad inquadrare nelle categorie contrattuali C e D del pubblico impiego assimilandola, pertanto a quella dell'ordinario dipendente della PA;
l'effetto del suddetto inquadramento ha comportato una penalizzazione sia per i giornalisti, in ragione della sussistenza di vincoli che ne hanno compromesso la flessibilità lavorativa, che per i dipendenti pubblici, a cui i giornalisti sono contrattualmente assimilati, a cui vengono sottratte risorse e strumenti assegnati invece ai giornalisti;
al fine di superare lo scenario penalizzante di cui in premessa, sarebbe auspicabile garantire l'applicazione delle tariffe previste dal contratto nazionale riconoscendo in tal modo uguale dignità a tutti i giornalisti in servizio presso le Regioni, nelle more della definizione di una completa e chiara regolamentazione del profilo di giornalista pubblico attraverso la contrattazione collettiva tra sindacati e Aran;
sarebbe ulteriormente auspicabile prevedere che le risorse, finalizzate al suddetto riconoscimento, siano individuate nei capitoli di riferimento prima dell'accordo sottoscritto nel 2018, dedicati proprio ai giornalisti, al fine di distinguere i fondi riservati ai dipendenti senza ulteriori aggravi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a riconoscere ai giornalisti in servizio presso uffici stampa o agenzie di stampa delle Regioni in cui la legge regionale prevede l'applicazione del Contratto Nazionale di categoria, attualmente inquadrati con contratto CCNL enti locali, in virtù della specificità e della flessibilità della propria attività, per garantire pari dignità e fino alla nuova contrattazione collettiva, l'applicazione del tariffario previsto dall'attuale Contratto Nazionale di lavoro giornalistico.
9/2305/49. Donzelli, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
secondo il Digital Economy and Society Index, che misura lo stato di attuazione dell'Agenda Digitale nei Paesi europei nel 2019, l'Italia si colloca negli ultimi posti della classifica, ben al di sotto rispetto altre Nazioni europee;
l'Unione Europea mette a disposizione annualmente 1.65 miliardi di euro per l'applicazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale, ma l'Italia ne ha impiegati ad oggi meno del 16 per cento;
l’Assirm Innovation Index – che misura la capacità di un Paese di promuovere e generare innovazione – aggiornato al primo trimestre 2019, mostra come sia aumentato sempre di più il divario tra l'Italia e le altre Nazioni europee, posizionandosi al penultimo posto;
stante la frammentazione dei flussi di lavoro parlamentare per le politiche dell'innovazione, divisi fra numerose commissioni;
il problema dello spostamento dei profitti delle multinazionali nei paesi con una tassazione societaria molto bassa continua a essere grave, come indicato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo in Europa;
nel 2015 e nel 2016, a livello mondiale, le multinazionali hanno spostato nei paradisi fiscali circa il 40 per cento dei loro profitti;
le compagnie multinazionali spostano dall'Italia verso i paradisi fiscali più di 24 miliardi di profitti, secondo i dati di missingprofits.world, generando una base imponibile che toglie alle casse dello Stato quasi 6 miliardi di euro di gettito fiscale. Il caso più estremo è Facebook, i cui profitti del 2015 sono di circa 11 miliardi di euro ma la somma dei ricavi tassabili di tutte le sussidiarie resta a zero, con un'elusione di più di 100 milioni di euro di euro;
la maggioranza delle aziende multinazionali del digitale non ha una sede fiscale nel territorio nazionale;
secondo uno studio di R&S Mediobanca circa la metà dell'utile ante imposte dei giganti del WebSoft è tassato in Paesi a fiscalità agevolata, con conseguente risparmio fiscale cumulato nel 2014-2018 di oltre 49 miliardi di euro, con un tax rate effettivo delle multinazionali WebSoft pari al 14,1 per cento, ben al di sotto di quello nominale del 22,5 per cento;
il think tank tedesco ZEW ha certificato che l'imposta sui servizi digitali così come formulata nella legge di bilancio colpirà direttamente aziende italiane strategiche come Rcs, Mediaset e Mondadori e, indirettamente, un gran numero di piccole e medie imprese;
è stata pubblicata il 18 novembre 2019 in Gazzetta Ufficiale la legge 133, «Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica»;
il provvedimento in questione prevede l'adozione di otto decreti attuativi per realizzarne pienamente il provvedimento;
In particolare, l'articolo 1 del provvedimento definisce le modalità e l'ambito di applicazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e prevede che l'attuazione sia demandata a quattro decreti e ad un regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai fini di individuare le amministrazioni e gli enti pubblici e privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale e le procedure a cui devono adeguarsi;
Considerato che la sicurezza cibernetica è un obiettivo e un interesse strategico della Nazione, nell'ottica della tutela della sovranità digitale italiana;
la mancanza di iniziativa e i ritardi presenti nell'adozione dei decreti necessari per la piena realizzazione dell'architettura di monitoraggio pregiudica la gestione dei rischi di sicurezza nazionale;
la partecipazione degli attori del settore privato dell'intera filiera delle comunicazioni elettroniche alla definizione di suddette regole è condizione essenziale per la loro efficacia finale;
considerata la mancanza di una normativa sui fenomeni dell'intelligenza artificiale, delle cripto valute e della blockchain,
impegna il Governo:
ad adottare una definizione del perimetro di applicazione dell'imposta sui servizi digitali ai soli ricavi da digitale, tutelando quindi il mercato italiano;
a prevedere l'istituzione di un indirizzo IP presso l'Agenzia delle Entrate, che provvederà ad associare il relativo numero identificativo ai fini dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali, in modo da rendere operativa l'imposta sui servizi digitali prevista dall'articolo 1, commi 35 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, e che i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti indicati al comma 36 della legge succitata depositino un indirizzo IP presso l'Agenzia delle Entrate;
ad adottare nelle tempistiche stabilite le misure necessarie per la definizione del perimetro di sicurezza cibernetica, prevedendo il coinvolgimento e la consultazione degli attori del settore privato dell'intera filiera delle comunicazioni elettroniche in una sede istituzionalizzata e a sentire i suddetti attori sia in fase preventiva, durante il processo di scrittura dei regolamenti, sia in generale per l'esercizio del sistema di sicurezza previsto dalla normativa, al fine di porre in atto una collaborazione continuativa tra le Autorità di sicurezza e l'intera filiera del settore delle comunicazioni elettroniche che possa garantire l'efficacia della governance di sicurezza.
9/2305/50. Mollicone, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
secondo il Digital Economy and Society Index, che misura lo stato di attuazione dell'Agenda Digitale nei Paesi europei nel 2019, l'Italia si colloca negli ultimi posti della classifica, ben al di sotto rispetto altre Nazioni europee;
l'Unione Europea mette a disposizione annualmente 1.65 miliardi di euro per l'applicazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale, ma l'Italia ne ha impiegati ad oggi meno del 16 per cento;
l’Assirm Innovation Index – che misura la capacità di un Paese di promuovere e generare innovazione – aggiornato al primo trimestre 2019, mostra come sia aumentato sempre di più il divario tra l'Italia e le altre Nazioni europee, posizionandosi al penultimo posto;
stante la frammentazione dei flussi di lavoro parlamentare per le politiche dell'innovazione, divisi fra numerose commissioni;
il problema dello spostamento dei profitti delle multinazionali nei paesi con una tassazione societaria molto bassa continua a essere grave, come indicato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo in Europa;
nel 2015 e nel 2016, a livello mondiale, le multinazionali hanno spostato nei paradisi fiscali circa il 40 per cento dei loro profitti;
le compagnie multinazionali spostano dall'Italia verso i paradisi fiscali più di 24 miliardi di profitti, secondo i dati di missingprofits.world, generando una base imponibile che toglie alle casse dello Stato quasi 6 miliardi di euro di gettito fiscale. Il caso più estremo è Facebook, i cui profitti del 2015 sono di circa 11 miliardi di euro ma la somma dei ricavi tassabili di tutte le sussidiarie resta a zero, con un'elusione di più di 100 milioni di euro di euro;
la maggioranza delle aziende multinazionali del digitale non ha una sede fiscale nel territorio nazionale;
secondo uno studio di R&S Mediobanca circa la metà dell'utile ante imposte dei giganti del WebSoft è tassato in Paesi a fiscalità agevolata, con conseguente risparmio fiscale cumulato nel 2014-2018 di oltre 49 miliardi di euro, con un tax rate effettivo delle multinazionali WebSoft pari al 14,1 per cento, ben al di sotto di quello nominale del 22,5 per cento;
il think tank tedesco ZEW ha certificato che l'imposta sui servizi digitali così come formulata nella legge di bilancio colpirà direttamente aziende italiane strategiche come Rcs, Mediaset e Mondadori e, indirettamente, un gran numero di piccole e medie imprese;
è stata pubblicata il 18 novembre 2019 in Gazzetta Ufficiale la legge 133, «Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica»;
il provvedimento in questione prevede l'adozione di otto decreti attuativi per realizzarne pienamente il provvedimento;
In particolare, l'articolo 1 del provvedimento definisce le modalità e l'ambito di applicazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e prevede che l'attuazione sia demandata a quattro decreti e ad un regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai fini di individuare le amministrazioni e gli enti pubblici e privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale e le procedure a cui devono adeguarsi;
Considerato che la sicurezza cibernetica è un obiettivo e un interesse strategico della Nazione, nell'ottica della tutela della sovranità digitale italiana;
la mancanza di iniziativa e i ritardi presenti nell'adozione dei decreti necessari per la piena realizzazione dell'architettura di monitoraggio pregiudica la gestione dei rischi di sicurezza nazionale;
la partecipazione degli attori del settore privato dell'intera filiera delle comunicazioni elettroniche alla definizione di suddette regole è condizione essenziale per la loro efficacia finale;
considerata la mancanza di una normativa sui fenomeni dell'intelligenza artificiale, delle cripto valute e della blockchain,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare una definizione del perimetro di applicazione dell'imposta sui servizi digitali ai soli ricavi da digitale, tutelando quindi il mercato italiano;
a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di un indirizzo IP presso l'Agenzia delle Entrate, che provvederà ad associare il relativo numero identificativo ai fini dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali, in modo da rendere operativa l'imposta sui servizi digitali prevista dall'articolo 1, commi 35 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, e che i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti indicati al comma 36 della legge succitata depositino un indirizzo IP presso l'Agenzia delle Entrate;
a valutare l'opportunità di adottare nelle tempistiche stabilite le misure necessarie per la definizione del perimetro di sicurezza cibernetica, prevedendo il coinvolgimento e la consultazione degli attori del settore privato dell'intera filiera delle comunicazioni elettroniche in una sede istituzionalizzata e a sentire i suddetti attori sia in fase preventiva, durante il processo di scrittura dei regolamenti, sia in generale per l'esercizio del sistema di sicurezza previsto dalla normativa, al fine di porre in atto una collaborazione continuativa tra le Autorità di sicurezza e l'intera filiera del settore delle comunicazioni elettroniche che possa garantire l'efficacia della governance di sicurezza.
9/2305/50. (Testo modificato nel corso della seduta). Mollicone, Ciaburro.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di Bilancio, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,
premesso che:
sarebbe auspicabile inserire per l'anno d'imposta 2020, un'agevolazione di natura fiscale, destinata a favorire la riqualificazione, in termini di sicurezza, salubrità, igiene e decoro del patrimonio immobiliare nazionale ad uso abitativo residenziale;
le famiglie italiane non riescono ancora a sostenere le spese che sarebbero necessarie per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, nonostante tale spesa sia già detraibile in percentuale dall'imposta lorda, ai sensi dell'articolo 16-bis del TUIR;
coloro che non sono economicamente in grado di affidarsi ad un'impresa per la riqualificazione della propria abitazione, nella maggioranza dei casi, pur di mantenere un accettabile livello di sicurezza, salubrità ed igiene della propria abitazione, scelgono di regola di effettuare dei «lavori in economia» (il cosiddetto «fai da te»), realizzando in proprio lavori di manutenzione ordinaria e di riparazione senza dover ricorrere, necessariamente, a imprese o artigiani specializzati,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riconoscere una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese documentate sostenute dai contribuenti, sino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro, per l'acquisto di materiali, beni o altri articoli e prodotti finiti per l'esecuzione di lavori in economia, senza l'ausilio di professionisti o imprese anche nel caso di acquisto di materiali, beni e prodotti finiti acquistabili presso i negozi/esercizi di ferramenta e «fai da te» o altri canali di vendita specializzati, necessari al mantenimento di un adeguato standard di igiene e salubrità delle abitazioni e/o degli impianti in esse già istallati.
9/2305/51. Galantino, Ciaburro.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di Bilancio, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, cosiddetto rottamazione-ter esclude dalla definizione agevolata per espressa previsione normativa anche le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali;
ai fini di un riequilibrio di equità nei confronti dei contribuenti, si ritiene opportuno estendere la definizione agevolata anche alle sanzioni amministrative in materia di rapporti di lavoro, anche relativamente ad aziende o società fallite e/o sottoposte ad altre procedure concorsuali;
per tali tipologie di sanzioni, attesa l'impossibilità per le aziende fallite e/o ammesse ad altre procedure concorsuali di pagare le somme dovute in base al vincolo di solidarietà di cui alla legge n. 689 del 1981, spesso sono gli amministratori o i legali rappresentanti a dover pagare con il proprio patrimonio personale,
impegna il Governo
ad emanare uno o più decreti che prevedano la definizione agevolata delle sanzioni amministrative in materia di lavoro notificate entro la data del 31 dicembre 2019 o, in alternativa, una definizione del tipo «saldo e stralcio» con il pagamento di una percentuale compresa tra il 10 per cento e il 20 per cento dell'importo totale.
9/2305/52. Delmastro Delle Vedove, Ciaburro.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di Bilancio, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,
premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina la riscossione delle imposte sul reddito, all'articolo 15 dispone che, nelle more del ricorso eventualmente depositato dal contribuente in commissione tributaria avverso la somma contestata e l'iscrizione della stessa a ruolo, l'agente della riscossione possa comunque già provvedere alla riscossione provvisoria di un terzo dell'importo contestato;
al contrario, l'erario, stando al combinato disposto del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 febbraio 2017, n. 22, laddove soccombente, è tenuto a rimborsare il credito d'imposta di cui al contenzioso instauratosi in caso di diniego di rimborso solo in sede di sentenza provvisoriamente esecutiva;
la normativa in materia di riscossione provvisoria negli ultimi decenni ha subito un'evoluzione che l'ha resa sempre meno favorevole al contribuente e, anzi, sempre più penalizzante per lo stesso, in ragione di una accresciuta necessità di «fare cassa» da parte delle amministrazioni. Si ritiene che non sia più tollerabile aggravare i contribuenti con il pagamento di una imposta, o parte di essa, finché non sia accertato, e non solo meramente presunto, che il pagamento sia dovuto,
impegna il Governo
ad emanare una disciplina più favorevole nei confronti del contribuente, che permetta allo stesso di non dover corrispondere alcun importo all'erario sulla base di un processo meramente deduttivo, ma di poter attendere la pronuncia della magistratura tributaria che confermi l'attendibilità della richiesta avanzata dall'agente della riscossione.
9/2305/53. Osnato, Delmastro Delle Vedove, Prisco, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, reca, fra le altre, disposizioni per la crescita dell'Italia, dalla riduzione della pressione fiscale a norme per lo sviluppo, dalle misure per gli investimenti e la sostenibilità ambientale e sociale alle misure per il sud, disabilità e famiglia;
in particolare, i commi da 339 a 344 dell'articolo unico introducono timide previsioni a sostegno delle famiglie, limitandosi all'istituzione di un Fondo, senza specificare, peraltro, quali siano i provvedimenti normativi attuativi degli interventi a valere sulle risorse del Fondo, e all'innalzamento a 7 giorni del congedo obbligatorio di paternità;
l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha definito quali politiche per la famiglia quelle che «aumentano le risorse dei nuclei familiari con figli a carico; favoriscono lo sviluppo del bambino; rimuovono gli ostacoli ad avere figli e alla conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare: e promuovono pari opportunità nell'occupazione»;
come, purtroppo, ormai noto, la denatalità e lo squilibrio demografico rappresentano una delle prime grandi emergenze italiane in questa fase storica della nostra Nazione: secondo dati Istat stima al 1o gennaio 2019 la popolazione in Italia ammontava a 60 milioni 391 mila residenti, oltre 90 mila in meno rispetto al 2017, oltre cinque milioni dei quali sono stranieri. Sempre secondo i dati Istat, nel 2018 sono avvenute 449 mila nascite, minimo storico dall'unità d'Italia, con una costante e progressiva diminuzione delle nascite dal 2008 al 2018, che in soli dieci anni ha visto 128 mila bambini in meno venire alla luce;
l'Italia, contrariamente ad altri Paesi europei, non ha sinora avuto un piano nazionale di politiche familiari, inteso come un quadro organico e di medio termine di politiche specificatamente rivolte alla famiglia;
anche questa legge di bilancio non fa che confermare una linea di misure frammentate e una tantum che ha caratterizzato gli interventi pro-famiglia degli ultimi anni, senza la previsione di iniziative strutturali, in grado di offrire un reale sostegno a quei cittadini che decidono di mettere al mondo dei figli;
manca una adeguata tutela delle donne lavoratrici, i servizi educativi e scolastici sono costosi, manca una rete sussidiaria, sul modello, ad esempio, delle Tagesmutter tedesche; preoccupante è la relazione tra maternità e disoccupazione femminile, vale a dire l'impossibilità per le donne di proseguire a lavorare dopo essere diventate madri, questione strettamente legata alla presenza e/o accessibilità dei servizi per l'infanzia e i congedi obbligatori di paternità continuano a contarsi sulle dita delle mani, mentre, invece, oggi padre e madre dividono con equilibrio i compiti domestici e anche i papà vivono con orgoglio la propria partecipazione attiva e determinata alle vicissitudini della famiglia,
impegna il Governo:
ad assumere urgenti iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte ad attuare un vero e proprio Piano Nazionale di sostegno della famiglia e della maternità, da una idonea tutela per le donne lavoratrici alla previsione di adeguati servizi per l'infanzia, con una copertura territoriale almeno pari al 33 per cento, con servizi educativi e scolastici accessibili a tutti e la previsione di una rete sussidiaria;
ad attivare un tavolo tecnico-politico permanente per la predisposizione e attuazione del Piano Famiglia e il costante monitoraggio degli obiettivi raggiunti.
9/2305/54. Varchi, Maschio, Prisco, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, reca, fra le altre, disposizioni per la crescita dell'Italia, dalla riduzione della pressione fiscale a norme per lo sviluppo, dalle misure per gli investimenti e la sostenibilità ambientale e sociale alle misure per il sud, disabilità e famiglia;
in particolare, i commi da 339 a 344 dell'articolo unico introducono timide previsioni a sostegno delle famiglie, limitandosi all'istituzione di un Fondo, senza specificare, peraltro, quali siano i provvedimenti normativi attuativi degli interventi a valere sulle risorse del Fondo, e all'innalzamento a 7 giorni del congedo obbligatorio di paternità;
l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha definito quali politiche per la famiglia quelle che «aumentano le risorse dei nuclei familiari con figli a carico; favoriscono lo sviluppo del bambino; rimuovono gli ostacoli ad avere figli e alla conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare: e promuovono pari opportunità nell'occupazione»;
come, purtroppo, ormai noto, la denatalità e lo squilibrio demografico rappresentano una delle prime grandi emergenze italiane in questa fase storica della nostra Nazione: secondo dati Istat stima al 1o gennaio 2019 la popolazione in Italia ammontava a 60 milioni 391 mila residenti, oltre 90 mila in meno rispetto al 2017, oltre cinque milioni dei quali sono stranieri. Sempre secondo i dati Istat, nel 2018 sono avvenute 449 mila nascite, minimo storico dall'unità d'Italia, con una costante e progressiva diminuzione delle nascite dal 2008 al 2018, che in soli dieci anni ha visto 128 mila bambini in meno venire alla luce;
l'Italia, contrariamente ad altri Paesi europei, non ha sinora avuto un piano nazionale di politiche familiari, inteso come un quadro organico e di medio termine di politiche specificatamente rivolte alla famiglia;
anche questa legge di bilancio non fa che confermare una linea di misure frammentate e una tantum che ha caratterizzato gli interventi pro-famiglia degli ultimi anni, senza la previsione di iniziative strutturali, in grado di offrire un reale sostegno a quei cittadini che decidono di mettere al mondo dei figli;
manca una adeguata tutela delle donne lavoratrici, i servizi educativi e scolastici sono costosi, manca una rete sussidiaria, sul modello, ad esempio, delle Tagesmutter tedesche; preoccupante è la relazione tra maternità e disoccupazione femminile, vale a dire l'impossibilità per le donne di proseguire a lavorare dopo essere diventate madri, questione strettamente legata alla presenza e/o accessibilità dei servizi per l'infanzia e i congedi obbligatori di paternità continuano a contarsi sulle dita delle mani, mentre, invece, oggi padre e madre dividono con equilibrio i compiti domestici e anche i papà vivono con orgoglio la propria partecipazione attiva e determinata alle vicissitudini della famiglia,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di assumere urgenti iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte ad attuare un vero e proprio Piano Nazionale di sostegno della famiglia e della maternità, da una idonea tutela per le donne lavoratrici alla previsione di adeguati servizi per l'infanzia, con una copertura territoriale almeno pari al 33 per cento, con servizi educativi e scolastici accessibili a tutti e la previsione di una rete sussidiaria;
a valutare l'opportunità di attivare un tavolo tecnico-politico permanente per la predisposizione e attuazione del Piano Famiglia e il costante monitoraggio degli obiettivi raggiunti.
9/2305/54. (Testo modificato nel corso della seduta). Varchi, Maschio, Prisco, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, reca, tra le altre, disposizioni per la crescita dell'Italia, dalla riduzione della pressione fiscale a norme per lo sviluppo, dalle misure per gli investimenti e la sostenibilità ambientale e sociale alle misure per il sud, disabilità e famiglia;
nel suo intervento dinanzi alle Camere e poi in Corte di cassazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario lo scorso 24 gennaio, il Ministro della giustizia aveva anticipato «la prosecuzione del percorso di digitalizzazione e telematizzazione dei procedimenti, giudiziari [...]. È in corso di aggiudicazione, poi, la gara per la telematizzazione del processo penale, con un progetto esecutivo che potrebbe essere pronto già entro giugno 2019»;
il cambio di passo, però, per ora, è stato solo annunciato: il processo penale telematico, nel nostro ordinamento, è in fase di sperimentazione, gli atti penali sono ancora tutti cartacei e la digitalizzazione non è avvenuta, al contrario di quanto si riscontra nel processo civile;
come evidenziato anche dal CSM nella relazione del 2019 relativa all'informatizzazione del processo penale, quest'ultima trova un ostacolo nella persistenza di più applicativi che non sempre sono in collegamento tra loro. Solo il SICP e il SNT sono infatti in uso in tutta Italia, mentre gli altri sistemi restano circoscritti solo ad alcuni uffici;
un altro ostacolo nella strada del processo penale telematico è rappresentato dall'assenza di una normativa cogente e dalla conseguente discrezionalità degli uffici nello scegliere se informatizzare o meno le diverse fasi processuali,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative, anche di carattere finanziario, volte a realizzare una completa digitalizzazione dei procedimenti penali, anche attraverso la costituzione di un sistema di conservazione dei documenti telematici sicuro e duraturo nel tempo;
a prevedere, di concerto tra la Scuola della Magistratura e il C.S.M., un piano di formazione volto ad approfondire e rendere omogeneo il livello di competenze teoriche e tecnico-pratiche in materia informatica dei giudici ordinari, onorari e in tirocinio, estendendolo ai tirocinanti e al personale di cancelleria e incentivando l'attuazione di un percorso condiviso tra giudici, avvocati, ausiliari, tirocinanti e personale amministrativo.
9/2305/55. Maschio, Varchi, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, reca, tra le altre, disposizioni per la crescita dell'Italia, dalla riduzione della pressione fiscale a norme per lo sviluppo, dalle misure per gli investimenti e la sostenibilità ambientale e sociale alle misure per il sud, disabilità e famiglia;
nel suo intervento dinanzi alle Camere e poi in Corte di cassazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario lo scorso 24 gennaio, il Ministro della giustizia aveva anticipato «la prosecuzione del percorso di digitalizzazione e telematizzazione dei procedimenti, giudiziari [...]. È in corso di aggiudicazione, poi, la gara per la telematizzazione del processo penale, con un progetto esecutivo che potrebbe essere pronto già entro giugno 2019»;
il cambio di passo, però, per ora, è stato solo annunciato: il processo penale telematico, nel nostro ordinamento, è in fase di sperimentazione, gli atti penali sono ancora tutti cartacei e la digitalizzazione non è avvenuta, al contrario di quanto si riscontra nel processo civile;
come evidenziato anche dal CSM nella relazione del 2019 relativa all'informatizzazione del processo penale, quest'ultima trova un ostacolo nella persistenza di più applicativi che non sempre sono in collegamento tra loro. Solo il SICP e il SNT sono infatti in uso in tutta Italia, mentre gli altri sistemi restano circoscritti solo ad alcuni uffici;
un altro ostacolo nella strada del processo penale telematico è rappresentato dall'assenza di una normativa cogente e dalla conseguente discrezionalità degli uffici nello scegliere se informatizzare o meno le diverse fasi processuali,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di assumere iniziative, anche di carattere finanziario, volte a realizzare una completa digitalizzazione dei procedimenti penali, anche attraverso la costituzione di un sistema di conservazione dei documenti telematici sicuro e duraturo nel tempo;
a valutare l'opportunità di prevedere, di concerto tra la Scuola della Magistratura e il C.S.M., un piano di formazione volto ad approfondire e rendere omogeneo il livello di competenze teoriche e tecnico-pratiche in materia informatica dei giudici ordinari, onorari e in tirocinio, estendendolo ai tirocinanti e al personale di cancelleria e incentivando l'attuazione di un percorso condiviso tra giudici, avvocati, ausiliari, tirocinanti e personale amministrativo.
9/2305/55. (Testo modificato nel corso della seduta). Maschio, Varchi, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame all'articolo 1, comma 98, prevede l'istituzione di una Commissione per lo studio e la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (i cosiddetti SAD), presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
a livello internazionale non esiste una definizione universalmente riconosciuta di sussidi ambientalmente dannosi, rientrano nella categoria infatti diversi tipi di investimenti;
è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, periodicamente, si impegna a catalogare i sussidi ambientali, suddividendoli tra dannosi e favorevoli. Nell'ultima edizione di tali Cataloghi, redatta nel luglio del 2019, emerge come l'Italia abbia sostenuto con 19,3 miliardi di euro (in aumento rispetto agli anni precedenti) misure come agevolazioni, finanziamenti o esenzioni con un impatto negativo su risorse naturali, biodiversità e clima, a fronte 15,2 miliardi di euro in sussidi pro ambiente;
alla luce di questi dati risulta doverosa l'istituzione della Commissione ma, altrettanto importante, è la composizione della stessa. In base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 99, del disegno di legge n. 2305, tale Commissione sarà composta da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze;
oltre ai rappresentanti di diversi ministeri, la Commissione sarebbe dunque arricchita da sei esperti di nomina ministeriale, i quali però non appaiono bilanciatamente ripartiti in base a quelle che sono le necessità. In particolare sarebbe preferibile prevedere la nomina di due esperti (dei sei totali) da parte del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal momento che, in ambito agricolo, sono individuati alcuni tra i sussidi diretti più dannosi per l'ambiente, soprattutto quelli erogati a beneficio di attività di allevamento intensivo e, inoltre, una delle categorie in cui è suddiviso il Catalogo è specificamente dedicata all'agricoltura, pertanto figure esperte nel settore sono da ritenersi indispensabili,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa, al fine di:
prevedere tra gli esperti della Commissione per lo studio e la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD), la presenza anche di membri nominati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
istituire la suddetta Commissione presso la Presidenza del Consiglio, anziché presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché possa essere garantita assoluta neutralità ed equo bilanciamento tra i dicasteri.
9/2305/56. Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame all'articolo 1, comma 98, prevede l'istituzione di una Commissione per lo studio e la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (i cosiddetti SAD), presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
a livello internazionale non esiste una definizione universalmente riconosciuta di sussidi ambientalmente dannosi, rientrano nella categoria infatti diversi tipi di investimenti;
è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, periodicamente, si impegna a catalogare i sussidi ambientali, suddividendoli tra dannosi e favorevoli. Nell'ultima edizione di tali Cataloghi, redatta nel luglio del 2019, emerge come l'Italia abbia sostenuto con 19,3 miliardi di euro (in aumento rispetto agli anni precedenti) misure come agevolazioni, finanziamenti o esenzioni con un impatto negativo su risorse naturali, biodiversità e clima, a fronte 15,2 miliardi di euro in sussidi pro ambiente;
alla luce di questi dati risulta doverosa l'istituzione della Commissione ma, altrettanto importante, è la composizione della stessa. In base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 99, del disegno di legge n. 2305, tale Commissione sarà composta da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze;
oltre ai rappresentanti di diversi ministeri, la Commissione sarebbe dunque arricchita da sei esperti di nomina ministeriale, i quali però non appaiono bilanciatamente ripartiti in base a quelle che sono le necessità. In particolare sarebbe preferibile prevedere la nomina di due esperti (dei sei totali) da parte del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal momento che, in ambito agricolo, sono individuati alcuni tra i sussidi diretti più dannosi per l'ambiente, soprattutto quelli erogati a beneficio di attività di allevamento intensivo e, inoltre, una delle categorie in cui è suddiviso il Catalogo è specificamente dedicata all'agricoltura, pertanto figure esperte nel settore sono da ritenersi indispensabili,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa, al fine di:
a valutare l'opportunità di prevedere tra gli esperti della Commissione per lo studio e la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD), la presenza anche di membri nominati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
a valutare l'opportunità di istituire la suddetta Commissione presso la Presidenza del Consiglio, anziché presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché possa essere garantita assoluta neutralità ed equo bilanciamento tra i dicasteri.
9/2305/56. (Testo modificato nel corso della seduta). Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
il testo posto in votazione contiene, tra le altre misure, un incremento degli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di metropolitane tra cui quella di Torino;
nella corso della seduta n. 97 di sabato 8 dicembre 2018 è stato approvato l'ordine del giorno n. 9/01334-AR/234 nel quale il passato governo si impegnava, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di inserire all'interno della Missione 14, al Programma 14.10, voce «Piano Generale della Mobilità» tra le priorità il finanziamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la realizzazione della «Metropolitana leggera dei Castelli Romani», nel presupposto che vengano rinvenute le necessarie risorse finanziarie a copertura degli oneri;
le aree urbane sono riconosciute da tutti gli organismi internazionali come responsabili di circa il 23 per cento di tutte le emissioni di CO2, peraltro in gran parte prodotte dal settore dei trasporti;
la Città metropolitana di Roma Capitale necessita ancor più di altre realtà metropolitane di una mobilità capace di assorbire con moderne ed efficaci linee metropolitane sia il flusso turistico che quello pendolare, e di convertire le attuali linee ferroviarie regionali in metropolitane leggere, in modo particolare quelle a sud della Capitale denominate FL 4, che servono un bacino di utenza di mezzo milione di abitanti;
si ritiene opportuno sottolineare ulteriormente che il trasporto pubblico locale si configura come prestazione sociale «essenziale», la Città metropolitana di Roma Capitale ha il tasso di motorizzazione più alto rispetto alle altre capitali europee (Berlino, Copenaghen, Londra, Madrid, Parigi, Vienna) con 670 autovetture ogni mille abitanti e la percentuale più elevata di spostamenti con mezzi privati; a Roma i chilometri di rete metropolitana ogni centomila abitanti non arrivano a due, contro i quasi nove chilometri di Madrid, i cinque di Londra e i 3,97 di Parigi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a incrementare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le risorse attualmente disponibili al fine di convertire le linee ferroviarie FL 4 in metropolitane di superficie e garantire l'efficientamento delle infrastrutture ferroviarie riducendo drasticamente le emissioni di CO2 nell'area urbana di Roma Capitale, rafforzando un sistema di mobilità sostenibile.
9/2305/57. Silvestroni, Trancassini, Rampelli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, reca, tra le altre, disposizioni per la crescita dell'Italia, dalla riduzione della pressione fiscale, a misure per lo sviluppo e gli investimenti, dalle misure per la sostenibilità ambientale e sociale alle misure per il sud, disabilità e famiglia;
in particolare, il comma 124 dell'articolo unico, introdotto in sede di esame in Commissione al Senato, ha previsto tariffe sociali sui voli per gli aeroporti di Catania e Palermo per studenti universitari fuori sede, disabili gravi, lavoratori dipendenti con sede lavorativa oltre lo Stretto e reddito lordo annuo entro i 20 mila euro, migranti per ragioni sanitarie c reddito lordo annuo non superiore a 20.000, delegando ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative del nuovo regime tariffario con la quantificazione dello sconto, le modalità e i termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale;
il problema del caro prezzi dei biglietti aerei che collegano le più grandi città del Nord agli aeroporti del Sud riguarda anche altre regioni come Calabria, Puglia e Campania;
una spesa quasi folle e spesso inaffrontabile per chi viaggia con una famiglia al seguito, fino al paradosso che andare all'estero, Londra o altre capitali europee come Parigi, Dublino e Berlino, risulta più conveniente che recarsi a Catanzaro;
chi vive a Milano e vuole tornare a casa, magari a Catanzaro, può prendere un volo Ryanair da Malpensa a Lamezia Terme (con ritorno) al costo di 343 euro, 7/8 volte la tariffa media durante l'anno; ma, con la stessa cifra, e negli stessi giorni, può recarsi a Londra con tutta la famiglia, o in compagnia di 5 amici o, aggiungendo 150 euro, andare addirittura a New York;
gli ultimi rapporti dicono che solo nel periodo compreso fra il 2002 e il 2017, oltre due milioni di italiani hanno lasciato le regioni del Mezzogiorno per trasferirsi altrove, incidendo pesantemente sul PIL del Sud Italia, e circa la metà ha trovato casa e lavoro nel Settentrione;
la legge di mercato fra domanda e offerta insegna che quando la domanda supera abbondantemente l'offerta i prezzi lievitano, ma c’è un dettaglio non di poco conto che non bisogna dimenticare: l'alta velocità; perché a spaccare l'Italia in due non sono solo le tariffe aree, ma anche una carenza infrastrutturale che, di fatto, disegna una sorta di nuovo confine a Salerno perché è qui che l'alta velocità si interrompe, lasciando lucani, calabresi e siciliani in preda alle vecchie tratte ferroviarie e ai treni degli anni ’90, sulla cui puntualità non è stato ancora scritto abbastanza,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere la disciplina normativa di cui al comma 124 dell'articolo unico del provvedimento in esame anche ai biglietti aerei da e per i principali scali aeroportuali della Regione Calabria.
9/2305/58. Ferro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, reca, tra le altre, disposizioni per la crescita dell'Italia, dalla riduzione della pressione fiscale, a misure per lo sviluppo e gli investimenti, dalle misure per la sostenibilità ambientale e sociale alle misure per il sud, disabilità e famiglia;
in particolare, il comma 124 dell'articolo unico, introdotto in sede di esame in Commissione al Senato, ha previsto tariffe sociali sui voli per gli aeroporti di Catania e Palermo per studenti universitari fuori sede, disabili gravi, lavoratori dipendenti con sede lavorativa oltre lo Stretto e reddito lordo annuo entro i 20 mila euro, migranti per ragioni sanitarie c reddito lordo annuo non superiore a 20.000, delegando ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative del nuovo regime tariffario con la quantificazione dello sconto, le modalità e i termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale;
il problema del caro prezzi dei biglietti aerei che collegano le più grandi città del Nord agli aeroporti del Sud riguarda anche altre regioni come Calabria, Puglia e Campania;
una spesa quasi folle e spesso inaffrontabile per chi viaggia con una famiglia al seguito, fino al paradosso che andare all'estero, Londra o altre capitali europee come Parigi, Dublino e Berlino, risulta più conveniente che recarsi a Catanzaro;
chi vive a Milano e vuole tornare a casa, magari a Catanzaro, può prendere un volo Ryanair da Malpensa a Lamezia Terme (con ritorno) al costo di 343 euro, 7/8 volte la tariffa media durante l'anno; ma, con la stessa cifra, e negli stessi giorni, può recarsi a Londra con tutta la famiglia, o in compagnia di 5 amici o, aggiungendo 150 euro, andare addirittura a New York;
gli ultimi rapporti dicono che solo nel periodo compreso fra il 2002 e il 2017, oltre due milioni di italiani hanno lasciato le regioni del Mezzogiorno per trasferirsi altrove, incidendo pesantemente sul PIL del Sud Italia, e circa la metà ha trovato casa e lavoro nel Settentrione;
la legge di mercato fra domanda e offerta insegna che quando la domanda supera abbondantemente l'offerta i prezzi lievitano, ma c’è un dettaglio non di poco conto che non bisogna dimenticare: l'alta velocità; perché a spaccare l'Italia in due non sono solo le tariffe aree, ma anche una carenza infrastrutturale che, di fatto, disegna una sorta di nuovo confine a Salerno perché è qui che l'alta velocità si interrompe, lasciando lucani, calabresi e siciliani in preda alle vecchie tratte ferroviarie e ai treni degli anni ’90, sulla cui puntualità non è stato ancora scritto abbastanza,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere la disciplina normativa di cui al comma 124 dell'articolo unico del provvedimento in esame anche ai biglietti aerei da e per i principali scali aeroportuali della Regione Calabria.
9/2305/58. (Testo modificato nel corso della seduta). Ferro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, reca, tra le altre, disposizioni per la crescita dell'Italia, dalla riduzione della pressione fiscale a norme per lo sviluppo, dalle misure per gli investimenti e la sostenibilità ambientale e sociale alle misure per il sud, disabilità e famiglia;
nonostante l'aumento delle tasse sul fumo o sul gioco d'azzardo, certamente condivisibile, nessuna risorsa, neppure in parte, è stata finalizzata alla lotta alle dipendenze, come invece sarebbe stato doveroso fare;
si ha la sensazione di una resa generalizzata di fronte al disagio ed alle dipendenze, normalizzati come inevitabili corollari della moderna società, che altro non è che l'anticamera del disimpegno, mentre la droga continua a mietere vittime sempre più numerose;
i dati riportati dalla Relazione Europea sulla Droga del 2019, redatta dall'Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze, certificano che in Italia il consumo di sostanze stupefacenti è costantemente in crescita. In particolare, la nostra Nazione è al terzo posto in Europa per uso di cannabis e al quarto per uso di cocaina, muoiono 6 persone ogni sette giorni per overdose e il dato è assolutamente sotto stimato;
le droghe non solo sono sempre più diffuse e pericolose, ma si evolvono con una rapidità straordinaria: se da un lato la cannabis e la cocaina rimangono le sostanze più diffuse, con una sempre più preoccupante recrudescenza dell'eroina, a queste si aggiungono le nuove sostanze, per lo più sintetiche, che hanno grande presa soprattutto tra i giovani;
l'utilizzo massivo di droghe, e delle dipendenze patologiche più in generale, sembrano essere diretto appannaggio del mutamento dei costumi della nostra società, che ha portato all'evoluzione e all'ampliamento del fenomeno inteso come polidipendenza, ovvero la contemporaneità di più dipendenze patologiche proposte dalla stessa persona, da cui deriva anche l'incremento dei casi di comorbilità psichiatrica, intendendo con ciò la contemporanea presenza di almeno una forma di dipendenza patologica insieme ad una patologia psichiatrica;
alle dipendenze dalle droghe illegali, inoltre, si sommano i comportamenti e i danni riferiti a quelle legali, come l'alcol e il fumo, oltre a dipendenze patologiche, definite comportamentali, come ad esempio la Dipendenza da Gioco d'Azzardo, la dipendenza da internet, dal gaming o dai social network;
nonostante tale preoccupante quadro, il sistema di contrasto, la rete dei servizi del pubblico e del privato sociale deve continuamente lottare per la propria sopravvivenza, facendo il possibile con risorse sempre più esigue ed all'interno di un quadro normativo inadeguato e ancorato al concetto, ormai ampiamente superato, di «malattia» e che, quindi, pone al centro il «problema» invece che la «persona»;
un sistema che si presenta oggi fortemente frammentato, con enormi differenze tra le varie regioni, sia in termini di risorse che, peggio, in termini di tipologia e qualità degli interventi di cura e riabilitazione;
le istituzioni hanno il dovere di intervenire con risolutezza nel contrasto alle droghe e alle dipendenze patologiche da sostanze, legali e illegali, oltre a quelle comportamentali come dal gioco d'azzardo, da internet e dai social;
è da questo impegno che passa la tutela del futuro dei nostri giovani e delle loro famiglie,
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare adeguate risorse economiche per le azioni di contrasto alle dipendenze, istituendo il Fondo nazionale lotta alle dipendenze patologiche;
a realizzare quanto prima la Conferenza Nazionale sulle droghe, attesa da ben dieci anni, affinché si possa inquadrare l'evoluzione del fenomeno nazionale con tutti gli operatori del settore pubblico e del mondo associativo;
a costituire il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, l'organo che per legge, ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello nazionale ed internazionale;
ad assumere iniziative di competenza, anche di carattere normativo, finalizzate a una revisione del testo Unico Stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, affinché si ponga come reale strumento per il contrasto alle dipendenze, tutte le dipendenze, anche quelle cosiddette senza sostanza, comportamentali.
9/2305/59. Bellucci, Mulè, Prisco.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame ha previsto, tra le altre cose, un incremento degli stanziamenti finalizzati all'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa, nonché un incremento della dotazione finanziaria destinata all'indennità accessoria del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze confermando la prospettiva di intervenire sul versante del miglioramento e del potenziamento dei livelli di efficienza e di operatività di taluni profili in comparti amministrativi di rilievo;
l'articolo 10 comma 2 della legge 23 marzo 1983 n. 78, recante l'aggiornamento della legge 5 maggio 1976 n. 187 concernente il riordinamento delle indennità operative delle forze armate, prevede che il riconoscimento dell'indennità di comando navale, di cui al comma 1 del medesimo articolo spetti «altresì agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti»;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002 n. 164, recante il recepimento dello schema di concertazione per le forze di polizia ad ordinamento militare relativo al quadriennio normativo 2002-05 e al biennio economico 2002-2003 ed in particolare l'articolo 52, comma 3 ha previsto il riconoscimento della suindicata indennità di comando navale al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare titolare di incarichi corrispondenti a quelli di comando navale;
il citato intervento si collocava nella prospettiva di superare la evidente sperequazione sussistente tra il personale delle forze armate;
si evidenzia che le risorse rese disponibili ai fini dell'attuazione dell'articolo 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002 n. 164, ammontano a 490.000 euro annui, così come evidenziato nella nota 18391 del 3 marzo 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze;
in ragione dell'esiguità delle risorse a fronte di un numero elevato di potenziali percettori delle misure di cui all'articolo 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002 n. 164, è intervenuto l'articolo 9 comma 35 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, introducendo una norma di interpretazione autentica attraverso la quale si è inteso vincolare la determinazione dei destinatari dell'indennità alla disponibilità delle risorse, legittimando, una sorta di vincolo finanziario in capo alla fruizione di un diritto che nella ratio del legislatore era destinato ad una intera categoria;
con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 settembre 2011 sono stati individuati i destinatari della citata indennità, circoscrivendone il perimetro a 53 ufficiali e 439 sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, con incarico rispettivamente di Comandante di tenenza e di comandante di Stazione la cui forza organica sia pari o superiore a 17 unità;
pertanto si è inteso introdurre come discriminante, ai fini dell'individuazione del beneficiario dell'indennità, esclusivamente il numero di unità in forza presso la Tenenza o Stazione in cui il titolare è di Comando, in assenza di ulteriori specifiche tali da giustificare o rendere legittima la sperequazione;
si ritiene opportuno sottolineare ulteriormente che l'indennità di comando sebbene riconosciuta, e limitata ad una platea ridotta di soggetti, non è stata però corrisposta in via retroattiva, essendo riconosciuta a decorrere dell'entrata in vigore del citato decreto interministeriale;
ci si trova dinanzi ad un palese paradosso: a fronte di appena 500 titolari di comando, ritenuti beneficiari dell'indennità correlata, risultano almeno 4.000 le figure illegittimamente escluse dal medesimo diritto per ragioni esclusivamente di onere finanziario, malgrado si tratti di titolari di comando con le medesime funzioni e responsabilità;
la sussistenza di una illegittima sperequazione tra medesimi aventi diritto, ha sollevato molteplici ricorsi in sede amministrativa che vedono l'amministrazione soccombente. Si evidenzia a tal riguardo che il Consiglio di Stato nella sentenza n. 501 del 2010, ha evidenziato che «... l'esistenza di un preciso obbligo giuridico di provvedere non può in generale essere vanificata da problemi di ordine puramente economico (...)»;
il continuo soccombere dell'Amministrazione produce oneri in capo alla stessa, non trascurabili rendendo quanto mai urgente un intervento teso al rifinanziamento degli opportuni capitoli di bilancio nella prospettiva di includere tutti i titolari di comando, a prescindere dal vincolo delle unità in forza presso la struttura di riferimento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere il riconoscimento della fruizione dell'indennità di comando ai militari dell'Arma dei Carabinieri, con incarico di comandante di tenenza e di stazione territoriale, a prescindere dal numero di unità di forza organica, superando l'illegittima sperequazione sussistente tra medesimi profili anche nella prospettiva di porre fine al susseguirsi di ricorsi per cui l'Amministrazione continua ad essere soccombente.
9/2305/60. Baldini, Galantino, Deidda, Ciaburro.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di Bilancio, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni per il rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale, oltre che disposizioni per la promozione del made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti in Italia;
il settore termale italiano, che coinvolge 323 aziende per un fatturato di prestazioni termali pari a 800 milioni di euro e un fatturato di settore benessere pari a 2 miliardi di euro (oltre che l'impiego di 11.500 addetti diretti che arrivano a 65.000 considerando l'intero indotto), ha incominciato a vivere una forte crisi a partire dal 2009, subendo un netto ridimensionamento nell'attività produttiva e negli investimenti oltre che ingenti perdite occupazionali;
tutto ciò ha messo in ginocchio interi territori legati prettamente al settore, come ad esempio è avvenuto a Bagni di Lucca;
prendendo in considerazione solo le 46 società pubbliche, il comparto termale ha registrato perdite per oltre 13 milioni nel 2014;
lo Stato deve istituire i «distretti termali», parificandoli ai distretti industriali, per consentire ai territori termali di accedere a tutti gli strumenti disponibili ai distretti industriali, con particolare riferimento alle norme concernenti i processi di crisi industriale;
tali misure agevolative devono essere estese non solo agli stabilimenti termali, ma anche alle attività ricettive e alle reti di impresa di attività commerciali facenti parte del distretto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere al settore termale l'applicazione delle norme di salvaguardia previste dal decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347 «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza» e di istituire una cabina di regia per il governo del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali rappresentative del settore.
9/2305/61. Zucconi, Ciaburro.
La Camera,
in sede di discussione del disegno di legge in esame «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
premesso che:
il provvedimento in questione prevede, altresì, disposizioni relative all'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
i Vigili del Fuoco Discontinui garantiscono l'operatività dei comandi provinciali ed integrano le squadre di intervento, inoltre, di frequente, sono utilizzati per svolgere attività di ordinaria amministrazione all'interno dei comandi;
si ritiene necessario, in un'ottica di potenziamento territoriale per la tutela della pubblica incolumità, di rafforzare tale comparto allo scopo di rispondere alle sempre più frequenti emergenze del Territorio;
pertanto, visto il sotto organico cronico del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
preso atto dell'ulteriore riduzione di risorse umane dovuta ai passaggi di qualifica, da vigile a caposquadra e da capo squadra a capo reparto, nonché dei futuri pensionamenti,
impegna il Governo
a valutare l'adozione di provvedimenti finalizzati al riconoscimento agli idonei della procedura di assunzioni in deroga, di usufruire del 50 per cento delle assunzioni per il turn over, e all'innalzamento della percentuale delle assunzioni straordinarie, attualmente fissata al 30 per cento.
9/2305/62. Rizzetto, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 367, del disegno di legge in esame incrementa di 10 milioni di euro per il 2019 lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS);
ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successivi provvedimenti, le Istituzioni Concertistico Orchestrali (ICO) presenti sul territorio nazionale sono attualmente quattordici;
le ICO hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali nel territorio delle rispettive province;
la loro principale funzione è di diffondere la musica sul territorio nazionale, con particolare riguardo per il nuovo repertorio contemporaneo e per i giovani artisti;
la legge n. 800 del 1967 prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali, sentita la Commissione Consultiva per il settore Musica, possa con proprio decreto riconoscere la qualifica di «Istituzione concertistica» alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono almeno cinque mesi di attività;
le ICO rappresentano il motore della musica in Italia per il loro dinamismo e la loro duttilità, che consente di affrontare i più vari repertori eseguendo concerti e spettacoli in sedi diverse;
le Regioni in cui esiste una ICO sono attualmente Marche, Puglia, Toscana, Lombardia, Abruzzo, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Sicilia, Lazio e Liguria;
sono dunque molteplici le Regioni in cui non è presente alcuna Istituzione Concertistico-Orchestrale, mentre le orchestre dovrebbero essere distribuite equamente e capillarmente su tutto il territorio nazionale;
più volte l'assemblea delle ICO nei documenti ufficiali ha sottolineato la piena apertura a nuove orchestre riconosciute, distribuite con intelligenza sul territorio e, naturalmente, con il parallelo adeguamento del fondo ad esse destinato;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di attivare le più adeguate iniziative volte al riconoscimento di almeno una Istituzione Concertistico-Orchestrale per ciascuna Regione, in accordo con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di garantire una diffusione omogenea e capillare dell'attività orchestrale su tutto il territorio nazionale.
9/2305/63. Nitti, Gallo, Ciaburro.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di Bilancio, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni per la promozione del made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti in Italia, oltre che un complesso di misure volte a modificare l'applicazione di accise e IVA su specifici prodotti;
visto che il comparto della birra riveste un ruolo di primo piano nell'economia del Paese, generando un valore condiviso superiore a 9 miliardi di euro all'anno, pari a circa lo 0,52 per cento del PIL, con una produzione nazionale di 16,4 milioni di birra nel 2018, in aumento nell'ultimo anno di circa il 5 per cento;
che dal 2019 si è attuato ai piccoli produttori indipendenti una riduzione ulteriore del 40 per cento dell'aliquota per i birrifici artigianali che producono fino a 10 mila ettolitri all'anno;
le progressive riduzioni di accisa hanno innescato un circolo virtuoso e un duplice effetto positivo, in grado da un lato di alleggerire la pressione fiscale a carico delle imprese, e dall'altro di aumentare il gettito accertato dello Stato nel biennio 2016-2018, rivelandosi quindi misure a impatto positivo per le casse dello Stato e tutto ciò potrebbe costituire un'opportunità di fare impresa e creare posti di lavoro ad ogni livello,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di emanare ulteriori disposizioni normative volte a ridurre l'accisa sul comparto della birra, così da sostenere la produzione italiana, che potrà quindi sviluppare piani di investimento di ampio respiro atti a generare ulteriore occupazione, crescita e ricchezza.
9/2305/64. Bucalo, Prisco.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni in materia fiscale per l'anno finanziario 2020 e il triennio 2020-2022;
nulla è stato previsto, invece, in favore dei candidati del concorso pubblicato in data 26 maggio 2017 per «l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di stato», che hanno subito e subiscono gravi discriminazioni a causa dei recenti interventi legislativi;
in particolare, con decreto del 29 ottobre 2018 si è disposto lo scorrimento della graduatoria per gli idonei non vincitori del concorso con esclusivo riferimento ai candidati «civili» escludendo, quindi, la categoria degli idonei non vincitori militari (VFP1 e VFP4);
siffatta decisione rappresenta senza dubbio una discriminazione nei confronti di quei candidati militari che avevano e maturano tutt'oggi una importante esperienza lavorativa nelle Forze Armate e che detengono pertanto conoscenze e competenze consolidate, oltre che aver superato le prove del concorso al pari degli altri candidati civili;
la mancata inclusione degli idonei non vincitori militari nello scorrimento della graduatoria di fatto si pone in contrasto con le scelte politiche volte ad attribuire il massimo livello di qualità ed efficienza dei Corpi di Polizia e a garantire la stabilizzazione del personale precario dei Comparti Difesa e Sicurezza;
inoltre, un'altra grave discriminazione è stata attuata mediante l'articolo 11, comma 2-bis del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 del 2019 che in relazione allo scorrimento della graduatoria modificava i requisiti per accedere alle successive prove escludendo chi fosse maggiore di ventisei anni e non avesse conseguito il diploma di istruzione secondaria;
a seguito dei ricorsi depositati al TAR, i candidati sono stati ammessi in via cautelare alle selezioni e molti di loro pur avendo superato le successive prove venivano nuovamente esclusi dal corso di formazione iniziato il 29 agosto 2019;
sebbene, il TAR del Lazio, Sezione prima quater, in data 13 settembre 2019 ha disposto con ordinanza la loro ammissione al corso di formazione, non si è ancora dato seguito al provvedimento del tribunale amministrativo privando tanti giovani della loro legittima possibilità di formarsi e di intraprendere un'attività lavorativa per la quale hanno superato tutte le prove concorsuali,
impegna il Governo:
ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere lo scorrimento della graduatoria del concorso indetto nel 2017 per «l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato» anche in favore degli idonei non vincitori militari (VFP1 e VFP4);
ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere, in ossequio a quanto disposto con ordinanza del 13.09.2019 dal TAR Lazio, l'ammissione dei 455 candidati vincitori al corso di formazione, eliminando le gravi ingiustizie subito sino ad oggi.
9/2305/65. Cirielli, Prisco.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni in materia fiscale per l'anno finanziario 2020 e il triennio 2020-2022;
nulla è stato previsto, invece, in favore dei candidati del concorso pubblicato in data 26 maggio 2017 per «l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di stato», che hanno subito e subiscono gravi discriminazioni a causa dei recenti interventi legislativi;
in particolare, con decreto del 29 ottobre 2018 si è disposto lo scorrimento della graduatoria per gli idonei non vincitori del concorso con esclusivo riferimento ai candidati «civili» escludendo, quindi, la categoria degli idonei non vincitori militari (VFP1 e VFP4);
siffatta decisione rappresenta senza dubbio una discriminazione nei confronti di quei candidati militari che avevano e maturano tutt'oggi una importante esperienza lavorativa nelle Forze Armate e che detengono pertanto conoscenze e competenze consolidate, oltre che aver superato le prove del concorso al pari degli altri candidati civili;
la mancata inclusione degli idonei non vincitori militari nello scorrimento della graduatoria di fatto si pone in contrasto con le scelte politiche volte ad attribuire il massimo livello di qualità ed efficienza dei Corpi di Polizia e a garantire la stabilizzazione del personale precario dei Comparti Difesa e Sicurezza;
inoltre, un'altra grave discriminazione è stata attuata mediante l'articolo 11, comma 2-bis del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 del 2019 che in relazione allo scorrimento della graduatoria modificava i requisiti per accedere alle successive prove escludendo chi fosse maggiore di ventisei anni e non avesse conseguito il diploma di istruzione secondaria;
a seguito dei ricorsi depositati al TAR, i candidati sono stati ammessi in via cautelare alle selezioni e molti di loro pur avendo superato le successive prove venivano nuovamente esclusi dal corso di formazione iniziato il 29 agosto 2019;
sebbene, il TAR del Lazio, Sezione prima quater, in data 13 settembre 2019 ha disposto con ordinanza la loro ammissione al corso di formazione, non si è ancora dato seguito al provvedimento del tribunale amministrativo privando tanti giovani della loro legittima possibilità di formarsi e di intraprendere un'attività lavorativa per la quale hanno superato tutte le prove concorsuali,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere lo scorrimento della graduatoria del concorso indetto nel 2017 per «l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato» anche in favore degli idonei non vincitori militari (VFP1 e VFP4);
a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere, in ossequio a quanto disposto con ordinanza del 13.09.2019 dal TAR Lazio, l'ammissione dei 455 candidati vincitori al corso di formazione, eliminando le gravi ingiustizie subito sino ad oggi.
9/2305/65. (Testo modificato nel corso della seduta). Cirielli, Prisco.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'aula contiene, tra l'altro, norme specifiche che permettono alle amministrazioni pubbliche di utilizzare le graduatorie dei concorsi svolti al fine di poter colmare le carenze delle rispettive piante organiche senza bandire nuovi concorsi e con notevoli risparmio di tempo e danaro;
è noto che mancano, nella pianta organica delle forze dell'ordine, circa 20 mila unità;
la recente analisi del Capo della Polizia, sulla carenza degli organici della Polizia di Stato e del delicato momento di turn over che riguarda un patrimonio di esperienze e professionalità, mette a fuoco uno dei principali problemi che riguardano la sicurezza del nostro Paese;
l'invecchiamento dei nostri poliziotti e dei prossimi pensionamenti in massa è un problema non certo dell'ultima ora ma di una stasi nelle assunzioni e nella programmazione delle assunzioni che ci colpisce da almeno dieci anni;
è tempo di agire con urgenza perché, indipendentemente dalle responsabilità passate, vi sia una immediata e strutturale inversione di tendenza come più volte richiesto e denunciato ed una pianificazione che consenta di evitare quella che, giustamente, il prefetto Gabrielli ha definito una tempesta perfetta;
su questo tema, sarebbe auspicabile che tutte le parti politiche possano trovare coesione ed unità di intenti perché ne va della sicurezza di chi vive nel nostro Paese;
pertanto sarebbe auspicabile ammettere alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 serie speciale n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso;
il Tar del Lazio, inoltre, ha già ammesso i candidati esclusi alla prosecuzione delle selezioni e 455 sono risultati essere idonei con riserva. Riserva relativa al procedimento giuridico in atto. Il 29 agosto scorso sono iniziati i corsi di formazione, ma i 455 non sono stati inclusi nella graduatoria di merito e ad oggi, non sono stati ancora avviati da parte dell'Amministrazione della Polizia di Stato, alla frequentazione dei corsi. Tra l'altro anche il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, si è pronunciato favorevolmente riguardo l'ammissione al corso di formazione,
impegna il Governo
ad ammettere alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti idonei del concorso pubblico bandito nel maggio del 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.
9/2305/66. (Versione corretta)Giannone.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento al nostro esame con i commi 76 e 77, introdotti in Senato, interviene sulla disciplina in materia di proroga delle concessioni per grandi derivazioni idriche a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e Bolzano;
la legge del 27 dicembre 1953 n. 959 ha disposto la costituzione dei Consorzi BIM quali consorzi obbligatori di Comuni che si costituiscono, su richiesta di non meno di 3/5 dei comuni stessi, per una gestione associata delle entrate derivanti dai sovracanoni, previsti espressamente dall'articolo 1 comma 8 della medesima legge, a favore delle comunità locali che sopportano uno sfruttamento dell'acqua presente sul proprio territorio ai fini di produzione energetica;
qualora non si raggiunga la maggioranza prevista, il sovracanone è versato direttamente ai comuni. Il sovracanone è dovuto – ai sensi del comma 8 – dai concessionari di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice, le cui opere di presa ricadono in tutto o in parte nel perimetro dei bacini imbriferi montani;
recentemente la Corte di Cassazione (Cassazione sentenza n. 16157/2018) ha ritenuto che il sovracanone BIM richiesto al concessionario di utenza idrica configura una prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici e ha, pertanto, natura tributaria; infatti la legislazione statale (articolo 1, quattordicesimo comma, legge n. 959 del 1953) prevede la destinazione del sovracanone a un Fondo comune gestito dai consorzi per finalità esclusive di promozione dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate e per la realizzazione delle opere che si rendano necessarie per rimediare alla alterazione del corso naturale delle acque;
la sentenza della Corte Costituzionale n. 533 del 20.12.2002 ha stabilito che i sovracanoni costituiscono elementi della finanza locale e pertanto attengono alla materia della finanza locale cioè spettano esclusivamente ai comuni rivieraschi o ai comuni costituitosi in consorzio BIM;
la disposizione di cui all'articolo 57 comma 2-octies recentemente approvata nel decreto-legge n. 124 in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha l'effetto di privare i comuni e i loro consorzi di una parte delle entrate che la legge invece vuole attribuiti ad un fondo comune gestito dai consorzi ed impiegato per il progresso economico e sociale delle popolazioni interessate dalle derivazioni. Con l'attribuzione di parte dei sovracanoni ad Uncem vengono cambiati sia destinatario che finalità delle risorse della legge n. 959 del 1953.
la disposizione ha l'effetto di sottrarre ai comuni un'entrata loro attribuita dalla legge con vincolo di destinazione al proseguimento di un pubblico interesse e di produrre una grave compressione dell'autonomia finanziaria dei comuni interessati da grandi derivazioni idroelettriche. La norma pertanto presenta molti dubbi di legittimità costituzionale;
anche se Uncem è un ente associativo di tipo volontario che rappresenta la montagna e i fini che persegue sono da condividere non può essere condivisa la strada che si è percorsa;
semmai dovevano essere i comuni e i consorzi membri di Uncem a stabilire liberamente se e in quale misura trasferire risorse alla Uncem per il perseguimento delle finalità previste dal decreto fiscale. A maggior ragione ciò vale, per esempio, per la Provincia di Bolzano che non prevede nel suo assetto istituzionale le comunità montane e dove la formazione degli amministratori e del personale degli enti locali viene svolta da un consorzio dei comuni costituito fra gli enti locali della Provincia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 533 del 20.12.2002, di adottare ulteriori iniziative normative che eliminino la previsione della sottrazione dei fondi del sovracanone, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, ai comuni e ai consorzi di comuni, o in subordine, di garantire che nel decreto di attuazione del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dal medesimo articolo, venga pienamente rispettato il nesso di causalità tra i comuni interessati da una grande derivazione e l'utilizzo del sovracanone e che le somme prelevate da un certo territorio vengano direttamente reinvestite nella formazione degli amministratori dei comuni montani di quel territorio.
9/2305/67. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 256, lettera b), del disegno di legge di bilancio, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 allo scopo di prevedere misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nonché misure in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti ai temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione;
nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 18 novembre 2019 si è conclusa la discussione sulle linee generali della proposta di legge C. 1524 e abb.-A, recante «Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori», il cui articolo 4, comma 1, lettera f), prevede – tramite l'introduzione nel predetto regio decreto-legge n. 1404 di un nuovo articolo 29-bis – la prosecuzione, anche dopo il raggiungimento della maggiore età e, comunque, non oltre il compimento del venticinquesimo anno d'età, delle misure rieducative di cui agli articoli 25 e 25-bis del medesimo regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, nei casi in cui, previo accertamento effettuato con motivato decreto dal tribunale per i minorenni, il soggetto interessato necessiti di un prolungato supporto educativo o terapeutico volto alla realizzazione di un progetto di autonomia o comunque al completamento di un percorso educativo già intrapreso;
nella seduta del 19 novembre 2019 la V Commissione bilancio della Camera dei deputati, esaminando la menzionata proposta di legge C. 1524 e abb. – A ai fini dell'espressione del parere di propria competenza all'Assemblea, ha deliberato un parere nel quale si richiede tra l'altro, allo scopo di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, la soppressione del citato articolo 4, comma 1, lettera f), in quanto tale ultima disposizione appare «suscettibile di determinare oneri connessi agli adempimenti in materia socio-sanitaria e psicologica, che risultano privi di quantificazione e copertura finanziaria, posto che non viene disposta alcuna compensazione dei citati maggiori oneri che gravano in via esclusiva sugli enti locali di residenza degli interessati»;
ravvisata, in tale quadro, la necessità di adottare ogni utile iniziativa legislativa volta ad implementare le misure destinate ad un efficace contrasto del fenomeno del bullismo,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a provvedere alla istituzione di un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, eventualmente reperendo le occorrenti risorse finanziarie a valere su quota parte dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia relativo al nuovo bilancio triennale 2020-2022, da destinare all'adozione in via sperimentale, anche attraverso il diretto coinvolgimento delle regioni interessate, di misure volte, in particolare ad assicurare la prosecuzione anche dopo il raggiungimento della maggiore età, e comunque non oltre il compimento del venticinquesimo anno d'età, delle misure rieducative di cui agli articoli 25 e 25-bis del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, recante Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, nei casi in cui, previo accertamento effettuato con motivato decreto dal tribunale per i minorenni, il soggetto interessato necessiti di un prolungato supporto educativo o terapeutico volto alla realizzazione di un progetto di autonomia o comunque al completamento di un percorso educativo già intrapreso.
9/2305/68. Emanuela Rossini, Dori, D'Orso.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 256, lettera b), del disegno di legge di bilancio, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 allo scopo di prevedere misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nonché misure in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti ai temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione;
nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 18 novembre 2019 si è conclusa la discussione sulle linee generali della proposta di legge C. 1524 e abb.-A, recante «Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori», il cui articolo 4, comma 1, lettera f), prevede – tramite l'introduzione nel predetto regio decreto-legge n. 1404 di un nuovo articolo 29-bis – la prosecuzione, anche dopo il raggiungimento della maggiore età e, comunque, non oltre il compimento del venticinquesimo anno d'età, delle misure rieducative di cui agli articoli 25 e 25-bis del medesimo regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, nei casi in cui, previo accertamento effettuato con motivato decreto dal tribunale per i minorenni, il soggetto interessato necessiti di un prolungato supporto educativo o terapeutico volto alla realizzazione di un progetto di autonomia o comunque al completamento di un percorso educativo già intrapreso;
nella seduta del 19 novembre 2019 la V Commissione bilancio della Camera dei deputati, esaminando la menzionata proposta di legge C. 1524 e abb. – A ai fini dell'espressione del parere di propria competenza all'Assemblea, ha deliberato un parere nel quale si richiede tra l'altro, allo scopo di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, la soppressione del citato articolo 4, comma 1, lettera f), in quanto tale ultima disposizione appare «suscettibile di determinare oneri connessi agli adempimenti in materia socio-sanitaria e psicologica, che risultano privi di quantificazione e copertura finanziaria, posto che non viene disposta alcuna compensazione dei citati maggiori oneri che gravano in via esclusiva sugli enti locali di residenza degli interessati»;
ravvisata, in tale quadro, la necessità di adottare ogni utile iniziativa legislativa volta ad implementare le misure destinate ad un efficace contrasto del fenomeno del bullismo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a provvedere alla istituzione di un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, eventualmente reperendo le occorrenti risorse finanziarie a valere su quota parte dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia relativo al nuovo bilancio triennale 2020-2022, da destinare all'adozione in via sperimentale, anche attraverso il diretto coinvolgimento delle regioni interessate, di misure volte, in particolare ad assicurare la prosecuzione anche dopo il raggiungimento della maggiore età, e comunque non oltre il compimento del venticinquesimo anno d'età, delle misure rieducative di cui agli articoli 25 e 25-bis del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, recante Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, nei casi in cui, previo accertamento effettuato con motivato decreto dal tribunale per i minorenni, il soggetto interessato necessiti di un prolungato supporto educativo o terapeutico volto alla realizzazione di un progetto di autonomia o comunque al completamento di un percorso educativo già intrapreso.
9/2305/68. (Testo modificato nel corso della seduta). Emanuela Rossini, Dori, D'Orso.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, purtroppo, anche a causa del mancato confronto democratico con le forze parlamentari di opposizione, non prevede risorse adeguate per l'ammodernamento e la messa in sicurezza sia delle infrastrutture viarie, sia per il contenimento del dissesto idrogeologico. Lo stesso Presidente della Repubblica, richiama frequentemente tutte le forze politiche, in particolare quelle di governo, a investire di più e con maggiore attenzione su questi temi;
il nostro territorio, con una identità culturale così forte, dove è possibile leggere il succedersi dei secoli, delle civiltà, della storia, merita cura e progettualità seria. È quindi necessario riflettere, cosa preclusa a tanti dal mancato esame del provvedimento, su tali esigenze e sulla giusta allocazione delle risorse disponibili;
la Liguria, per esempio, regione regolarmente e tristemente colpita da alluvioni, dove il dissesto idrogeologico è continuamente denunciato sia dall'Ispra che dalla Arpa Ligure, si vede assegnare un importo di 275 milioni di euro ma solo 41,2 sono stati regolarmente erogati a maggio 2019 (fonte Corte dei conti);
restano in sospeso opere importanti per lo sviluppo del territorio, come la circonvallazione di Sanremo e di Arcola, la variante alla S.S. 1 Aurelia tra il Torrente Letimbro e Via Stalingrado a Savona, le gallerie in località Missano e Castiglione Chiavarese – SS 523 – e il raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative anche ricercando apposite nuove risorse economiche, volte sia a realizzare le opere infrastrutturali richieste dagli enti territoriali, sia a mettere gli stessi enti, sburocratizzando al massimo le procedure amministrative, nelle condizioni di poter spendere tutti le somme annualmente erogate.
9/2305/69. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.
La Camera,
in sede di approvazione dell'A.C. 2305, recante disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,
premesso che:
dai comma 738 e seguenti si dispone il riordino delle imposte IMU e TASI prevedendone l'unificazione;
nel comma 741 si elencano le definizioni di abitazione principale che, secondo la stessa norma, è esclusa dall'applicazione dell'imposta;
al comma 741, lettera c), numero 3) si citano gli alloggi sociali facendo però riferimento esclusivamente al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 22 aprile 2008, e non anche all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Quest'ultimo qualifica l'alloggio sociale come: «l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato». Simile definizione esplicita in maniera evidente la qualifica di alloggio sociale delle abitazioni ALER;
tale omissione, però, rende la norma poco chiara sul punto, lasciando un vuoto legis in virtù del quale molte amministrazioni comunali potrebbero considerare di richiedere il pagamento dell'IMU sugli alloggi ALER, sia sfitti che assegnati;
una simile eventualità avrebbe una pesante ricaduta diretta sugli inquilini di tali alloggi che notoriamente sono soggetti fragili. In particolare, l'aggravio dell'imposizione fiscale porterebbe ad un contenimento delle spese di manutenzione ordinaria, non essendo evidentemente comprimibili le altre spese quali il riscaldamento, le spese inerenti l'organico e il pagamento delle altre imposte cui sono sottoposti le aziende. Si ricorda che la manutenzione ordinaria è indispensabile per difendere queste strutture dal degrado e conservare dignitose condizioni abitative per queste persone;
in costanza di suddetto vuoto normativo si potrebbero poi interpretare le abitazioni ALER come escluse dagli alloggi sociali, rischiando di non riconoscere neanche la detrazione IRPEF riconosciuta in questi anni, con il paradosso di avere un inquilino di case ALER senza tale beneficio di cui invece gode il suo omologo nell'alloggio comunale;
la formulazione di cui sopra presenta infine una ulteriore criticità laddove, la medesimo numero 3), citando esclusivamente gli alloggi sociali adibiti ad abitazione principale, lascia intendere assoggettati all'imposta gli alloggi sfitti: le ALER, invece, hanno sempre considerato le abitazioni quale l'alloggio sociale in sé, poiché costruite con fondi pubblici e soggette a vincolo di destinazione;
si rende necessaria una specificazione interpretativa prima che la norma sia applicata in maniera difforme sul territorio nazionale, creando non solo un pregiudizio a queste persone più deboli, ma anche possibili sperequazioni di trattamento,
impegna il Governo
a provvedere, nel più breve tempo possibile, ad emanare una circolare interpretativa al fine di specificare che anche gli alloggi ALER, sia sfitti che abitati, rientrano nell'ambito di applicazione della norma del comma 741 lettera c), numero 3) che riconosce gli alloggi sociali esenti dall'applicazione dell'imposta.
9/2305/70. Comaroli.
La Camera,
in sede di approvazione dell'A.C. 2305, recante disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,
premesso che:
dai comma 738 e seguenti si dispone il riordino delle imposte IMU e TASI prevedendone l'unificazione;
nel comma 741 si elencano le definizioni di abitazione principale che, secondo la stessa norma, è esclusa dall'applicazione dell'imposta;
al comma 741, lettera c), numero 3) si citano gli alloggi sociali facendo però riferimento esclusivamente al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 22 aprile 2008, e non anche all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Quest'ultimo qualifica l'alloggio sociale come: «l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato». Simile definizione esplicita in maniera evidente la qualifica di alloggio sociale delle abitazioni ALER;
tale omissione, però, rende la norma poco chiara sul punto, lasciando un vuoto legis in virtù del quale molte amministrazioni comunali potrebbero considerare di richiedere il pagamento dell'IMU sugli alloggi ALER, sia sfitti che assegnati;
una simile eventualità avrebbe una pesante ricaduta diretta sugli inquilini di tali alloggi che notoriamente sono soggetti fragili. In particolare, l'aggravio dell'imposizione fiscale porterebbe ad un contenimento delle spese di manutenzione ordinaria, non essendo evidentemente comprimibili le altre spese quali il riscaldamento, le spese inerenti l'organico e il pagamento delle altre imposte cui sono sottoposti le aziende. Si ricorda che la manutenzione ordinaria è indispensabile per difendere queste strutture dal degrado e conservare dignitose condizioni abitative per queste persone;
in costanza di suddetto vuoto normativo si potrebbero poi interpretare le abitazioni ALER come escluse dagli alloggi sociali, rischiando di non riconoscere neanche la detrazione IRPEF riconosciuta in questi anni, con il paradosso di avere un inquilino di case ALER senza tale beneficio di cui invece gode il suo omologo nell'alloggio comunale;
la formulazione di cui sopra presenta infine una ulteriore criticità laddove, la medesimo numero 3), citando esclusivamente gli alloggi sociali adibiti ad abitazione principale, lascia intendere assoggettati all'imposta gli alloggi sfitti: le ALER, invece, hanno sempre considerato le abitazioni quale l'alloggio sociale in sé, poiché costruite con fondi pubblici e soggette a vincolo di destinazione;
si rende necessaria una specificazione interpretativa prima che la norma sia applicata in maniera difforme sul territorio nazionale, creando non solo un pregiudizio a queste persone più deboli, ma anche possibili sperequazioni di trattamento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di provvedere, nel più breve tempo possibile, ad emanare una circolare interpretativa al fine di specificare che anche gli alloggi ALER, sia sfitti che abitati, rientrano nell'ambito di applicazione della norma del comma 741 lettera c), numero 3) che riconosce gli alloggi sociali esenti dall'applicazione dell'imposta.
9/2305/70. (Testo modificato nel corso della seduta). Comaroli.
La Camera,
premesso che:
la dotazione infrastrutturale rappresenta l'elemento decisivo per garantire lo sviluppo del sistema Paese;
un adeguato piano di sviluppo e, monitoraggio e ristrutturazione della rete infrastrutturale costituisce evidente catalizzatore di crescita economica, creando lavoro e consentendo di garantire alle imprese le condizioni migliori per l'esercizio della loro attività;
la provincia di Bergamo necessita di importanti investimenti per la realizzazione dei diversi progetti pensati per sostenere la crescita del sistema economico; il raddoppio della ferrovia Ponte San Pietro – Montello, le linee tramviarie T2 e T3, la realizzazione di nuovi ed ulteriori tracciati in variante ad importanti arterie stradali, quali la SS42 e la SS671, l'adeguamento e messa in sicurezza di strade di montagna, quali la SS294 e la SS681, l'adeguamento della viabilità dei comuni della bassa bergamasca toccati dalla BREBEMI;
inoltre, parte della rete infrastrutturale della provincia di Bergamo insiste su zone morfologicamente difficili e delicate dal punto di vista idrogeologico;
appare opportuno mettere in campo risorse che consentano l'implementazione di una rete infrastrutturale adeguata a sostenere la vivacità del contesto economico bergamasco;
è inoltre necessario predisporre risorse e strumenti atti a prevenire il rischio di deterioramento e rovina di infrastrutture stradali fondamentali per la provincia di Bergamo, in particolare di ponti e viadotti, la cui chiusura causerebbe un danno irreparabile a cittadini ed imprese,
impegna il Governo
a valutare la predisposizione, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di un piano straordinario di risorse da destinare, nella Provincia di Bergamo, alla cantierizzazione di interventi infrastrutturali già oggetto di progettazione, nonché all'implementazione di un servizio di monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti infrastrutturali (in particolare ponti e viadotti) insistenti e posti al servizio di territori caratterizzati da problematiche di carattere idrogeologico.
9/2305/71. Sorte, Benigni.
La Camera,
premesso che:
la dotazione infrastrutturale rappresenta l'elemento decisivo per garantire lo sviluppo del sistema Paese;
un adeguato piano di sviluppo e, monitoraggio e ristrutturazione della rete infrastrutturale costituisce evidente catalizzatore di crescita economica, creando lavoro e consentendo di garantire alle imprese le condizioni migliori per l'esercizio della loro attività;
la provincia di Bergamo necessita di importanti investimenti per la realizzazione dei diversi progetti pensati per sostenere la crescita del sistema economico; il raddoppio della ferrovia Ponte San Pietro – Montello, le linee tramviarie T2 e T3, la realizzazione di nuovi ed ulteriori tracciati in variante ad importanti arterie stradali, quali la SS42 e la SS671, l'adeguamento e messa in sicurezza di strade di montagna, quali la SS294 e la SS681, l'adeguamento della viabilità dei comuni della bassa bergamasca toccati dalla BREBEMI;
inoltre, parte della rete infrastrutturale della provincia di Bergamo insiste su zone morfologicamente difficili e delicate dal punto di vista idrogeologico;
appare opportuno mettere in campo risorse che consentano l'implementazione di una rete infrastrutturale adeguata a sostenere la vivacità del contesto economico bergamasco;
è inoltre necessario predisporre risorse e strumenti atti a prevenire il rischio di deterioramento e rovina di infrastrutture stradali fondamentali per la provincia di Bergamo, in particolare di ponti e viadotti, la cui chiusura causerebbe un danno irreparabile a cittadini ed imprese,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di predisporre, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un piano straordinario di risorse da destinare, nella Provincia di Bergamo, alla cantierizzazione di interventi infrastrutturali già oggetto di progettazione, nonché all'implementazione di un servizio di monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti infrastrutturali (in particolare ponti e viadotti) insistenti e posti al servizio di territori caratterizzati da problematiche di carattere idrogeologico.
9/2305/71. (Testo modificato nel corso della seduta). Sorte, Benigni.
La Camera,
premesso che:
sono attualmente, secondo i dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica in Italia, 40.151 gli edifici scolastici attivi, di cui 22.000 costruiti prima del 1970. Di questi edifici il 59,5 per cento risulta tuttora privo di certificati di prevenzione incendi e il 53,8 per cento non ha quello di agibilità ed abitabilità;
la legge di bilancio 2019, legge n. 145 del 2018 ha previsto l'attribuzione alle province delle regioni a statuto ordinario di un contributo per il finanziamento di piani di sicurezza finalizzati, tra l'altro, alla manutenzione degli edifici;
il decreto-legge n. 59 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 81 del 2019 ha previsto l'adozione di un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio, al contempo differendo al 31 dicembre 2021 il termine per l'adeguamento;
secondo i dati Anci del giugno scorso è di circa 10 miliardi l'ammontare complessivo delle 6.300 richieste pervenute dagli enti locali a seguito dei bandi regionali per i mutui Bei 2018/2020, un fabbisogno molto superiore alle risorse disponibili, pari a 1.700 milioni di euro;
l'Agenzia di tutela della salute di Bergamo, già dal 2003, annualmente svolge controlli accurati su quattro aspetti specifici della sicurezza degli edifici scolastici, pubblici e privati; sicurezza sul lavoro, igiene, impianti elettrici e impianti termici. A seguito dei sopralluoghi invia al proprietario dell'edificio e al dirigente scolastico una dettagliata relazione in cui si evidenziano le carenze riscontrate e gli obiettivi di miglioramento;
da tali sopralluoghi è emerso che, su 690 scuole, 669 non sono state realizzate secondo norme antisismiche, poiché la normativa di riferimento risale al 1974 e moltissimi edifici scolastici sono stati realizzati in epoca antecedente;
sui 690 edifici scolastici statali, 402 non hanno un certificato di agibilità, 169 non hanno il certificato di collaudo statico, 392 non dispongono del certificato di prevenzione incendi, il certificato di valutazione rischi manca in 79 e il piano di emergenza è assente in 57 istituti;
a fronte di tali esigenze, lo stanziamento previsto per l'edilizia scolastica della provincia di Bergamo risulta ammontare a soli 25 milioni di euro,
impegna il Governo
a valutare la predisposizione, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di un piano straordinario di risorse da destinare all'adeguamento degli edifici scolastici pubblici, in particolare della provincia di Bergamo, finalizzato ad adeguare gli stessi ai più recenti standard di sicurezza e di qualità, con la finalità di assicurare agli studenti, al corpo docente e ausiliario ambienti idonei e confortevoli per lo svolgimento dell'attività didattica.
9/2305/72. Benigni, Sorte.
La Camera,
premesso che:
sono attualmente, secondo i dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica in Italia, 40.151 gli edifici scolastici attivi, di cui 22.000 costruiti prima del 1970. Di questi edifici il 59,5 per cento risulta tuttora privo di certificati di prevenzione incendi e il 53,8 per cento non ha quello di agibilità ed abitabilità;
la legge di bilancio 2019, legge n. 145 del 2018 ha previsto l'attribuzione alle province delle regioni a statuto ordinario di un contributo per il finanziamento di piani di sicurezza finalizzati, tra l'altro, alla manutenzione degli edifici;
il decreto-legge n. 59 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 81 del 2019 ha previsto l'adozione di un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio, al contempo differendo al 31 dicembre 2021 il termine per l'adeguamento;
secondo i dati Anci del giugno scorso è di circa 10 miliardi l'ammontare complessivo delle 6.300 richieste pervenute dagli enti locali a seguito dei bandi regionali per i mutui Bei 2018/2020, un fabbisogno molto superiore alle risorse disponibili, pari a 1.700 milioni di euro;
l'Agenzia di tutela della salute di Bergamo, già dal 2003, annualmente svolge controlli accurati su quattro aspetti specifici della sicurezza degli edifici scolastici, pubblici e privati; sicurezza sul lavoro, igiene, impianti elettrici e impianti termici. A seguito dei sopralluoghi invia al proprietario dell'edificio e al dirigente scolastico una dettagliata relazione in cui si evidenziano le carenze riscontrate e gli obiettivi di miglioramento;
da tali sopralluoghi è emerso che, su 690 scuole, 669 non sono state realizzate secondo norme antisismiche, poiché la normativa di riferimento risale al 1974 e moltissimi edifici scolastici sono stati realizzati in epoca antecedente;
sui 690 edifici scolastici statali, 402 non hanno un certificato di agibilità, 169 non hanno il certificato di collaudo statico, 392 non dispongono del certificato di prevenzione incendi, il certificato di valutazione rischi manca in 79 e il piano di emergenza è assente in 57 istituti;
a fronte di tali esigenze, lo stanziamento previsto per l'edilizia scolastica della provincia di Bergamo risulta ammontare a soli 25 milioni di euro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di predisporre, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un piano straordinario di risorse da destinare all'adeguamento degli edifici scolastici pubblici, in particolare della provincia di Bergamo, finalizzato ad adeguare gli stessi ai più recenti standard di sicurezza e di qualità, con la finalità di assicurare agli studenti, al corpo docente e ausiliario ambienti idonei e confortevoli per lo svolgimento dell'attività didattica.
9/2305/72. (Testo modificato nel corso della seduta). Benigni, Sorte.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, all'articolo 1, comma 398, la previsione di una procedura di gara che dovrà concludersi entro il 30 aprile 2020 per l'affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari;
lo stesso articolo 1, comma 398 prevede la proroga fino al 30 aprile 2020 della convenzione che ha regolato il servizio fino al 20 maggio 2019,
impegna il Governo
ad esplicitare che la proroga della convenzione fino al 30 aprile 2020 del regime convenzionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avrà effetto a partire dal 21 maggio 2019 a tale scopo utilizzando lo stanziamento previsto per l'esercizio 2020.
9/2305/73. Stumpo, Fornaro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, all'articolo 1, comma 398, la previsione di una procedura di gara che dovrà concludersi entro il 30 aprile 2020 per l'affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari;
lo stesso articolo 1, comma 398 prevede la proroga fino al 30 aprile 2020 della convenzione che ha regolato il servizio fino al 20 maggio 2019,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di esplicitare che la proroga della convenzione fino al 30 aprile 2020 del regime convenzionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avrà effetto a partire dal 21 maggio 2019 a tale scopo utilizzando lo stanziamento previsto per l'esercizio 2020.
9/2305/73. (Testo modificato nel corso della seduta). Stumpo, Fornaro.
La Camera,
premesso che:
la sperimentazione, da parte delle Forze di Polizia, dell'arma comune ad impulsi elettrici (Taser) è iniziata il 5 settembre 2018 e si è conclusa il 5 giugno 2019 con esiti più che positivi senza riscontrare alcuna controindicazione,
tale arma è stata data in dotazione alle Forze di Polizia di 12 città (Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia, Brindisi, Genova) ed è stato utilizzato 60 volte,
in 47 casi gli interventi si sono risolti con la semplice estrazione dell'arma o con l'attivazione del «warning ark» la scarica di avvertimento, mentre nei restanti 13 il soggetto è stato colpito con i dardi;
la Polizia Penitenziaria è stata sinora esclusa da tali sperimentazioni. Tuttavia, le aggressioni al personale operante all'interno delle strutture carcerarie sono costanti e, per giunta, in continua crescita. Si registrano infatti nell'anno in corso un numero di aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria pari a 800 circa con più di 1000 agenti feriti. Nell'anno 2018 si sono registrate ben 670 episodi e nell'anno 2017 le aggressioni accertate sono state 590 circa,
a queste bisogna aggiungere gli atti turbativi dell'ordine e della sicurezza registrati all'interno delle strutture detentive: erano circa 500 nel 2017, circa 700 nel 2018 e sono diventati 892 nell'anno in corso. Come appare evidente, si tratta di un fenomeno in netta crescita e difficile da gestire per il personale di polizia operante,
impegna il Governo:
e, in particolare, il Ministro della giustizia, ad avviare, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica, degli operatori penitenziari e delle persone detenute, secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia Penitenziaria, nei limiti di spesa previsti;
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e nell'ambito delle sue proprie prerogative, a valutare l'opportunità di stanziare 200.000 euro per l'anno 2020 da destinare alla sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia Penitenziaria, disciplinando la formazione del personale che partecipa alla sperimentazione, se necessario e previa intesa con il Ministro competente, anche con il supporto di istruttori di altre Forze di polizia dello Stato.
9/2305/74. Morrone, Molteni, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Turri, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
i commi da 848 a 851 dell'articolo 1, introdotti durante l'esame della legge di bilancio 2020 in Senato, intervengono sulla dotazione e sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi;
i commi 850 e 851, invece già presenti nel testo iniziale ma riformulati al Senato, riducono la dotazione annuale del Fondo a partire dall'anno 2020 di circa 14,2 milioni di euro annui per la minore esigenza di ristoro ai comuni in conseguenza del maggior gettito ad essi derivante dalla nuova IMU, in conseguenza dell'unificazione di tale imposta con la TASI, di cui ai commi da 738 a 783 dell'articolo 1;
il Fondo è stato istituito dalla legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);
parimenti andrebbe istituito un fondo con la finalità di garantire un ristoro economico ai sindaci che hanno sostenuto spese legali per i processi in cui sono coinvolti nell'esercizio del loro mandato, ma che vengono poi assolti in via definitiva,
impegna il Governo
a prevedere l'istituzione anche di un fondo per il ristoro delle spese legali dei sindaci coinvolti in processi legati all'esercizio del loro mandato, poi assolti in via definitiva.
9/2305/75. Caparvi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
La Camera,
premesso che:
i commi da 848 a 851 dell'articolo 1, introdotti durante l'esame della legge di bilancio 2020 in Senato, intervengono sulla dotazione e sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi;
i commi 850 e 851, invece già presenti nel testo iniziale ma riformulati al Senato, riducono la dotazione annuale del Fondo a partire dall'anno 2020 di circa 14,2 milioni di euro annui per la minore esigenza di ristoro ai comuni in conseguenza del maggior gettito ad essi derivante dalla nuova IMU, in conseguenza dell'unificazione di tale imposta con la TASI, di cui ai commi da 738 a 783 dell'articolo 1;
il Fondo è stato istituito dalla legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);
parimenti andrebbe istituito un fondo con la finalità di garantire un ristoro economico ai sindaci che hanno sostenuto spese legali per i processi in cui sono coinvolti nell'esercizio del loro mandato, ma che vengono poi assolti in via definitiva,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione anche di un fondo per il ristoro delle spese legali dei sindaci coinvolti in processi legati all'esercizio del loro mandato, poi assolti in via definitiva.
9/2305/75. (Testo modificato nel corso della seduta). Caparvi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
La Camera,
premesso che:
i commi da 721 a 724 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) sono intervenuti nuovamente a modificare la normativa sulle società a partecipazione pubblica;
i commi 721 e 723, da un lato modificano la disciplina delle società partecipate da società quotate, dall'altro autorizzano le amministrazioni pubbliche, le quali all'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute siano tenute alla loro liquidazione, a non procedervi, fino al 31 dicembre 2021, nel caso di partecipazioni in società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente;
i commi 722 e 724, invece, ampliano l'ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma delle società a partecipazione pubblica, prevedendo che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale, inclusi i gruppi LEADER;
il comma 723, in particolare, integra il testo unico sulle società partecipate pubbliche (decreto legislativo n. 175 del 2016) introducendo la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, di disapplicare sia l'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria, sia il divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione;
per queste società in utile, quindi, ai fini di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma autorizza l'amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie,
impegna il Governo
a prorogare ulteriormente oppure ad eliminare il termine previsto al 31 dicembre 2021 entro il quale le società partecipate in utile dovranno sottostare anch'esse all'obbligo di alienazione delle partecipazioni societarie al fine di consentire a tali società la possibilità di effettuare investimenti ad un termine più lungo.
9/2305/76. Fogliani, Patassini.
La Camera,
premesso che:
i commi da 721 a 724 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) sono intervenuti nuovamente a modificare la normativa sulle società a partecipazione pubblica;
i commi 721 e 723, da un lato modificano la disciplina delle società partecipate da società quotate, dall'altro autorizzano le amministrazioni pubbliche, le quali all'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute siano tenute alla loro liquidazione, a non procedervi, fino al 31 dicembre 2021, nel caso di partecipazioni in società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente;
i commi 722 e 724, invece, ampliano l'ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma delle società a partecipazione pubblica, prevedendo che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale, inclusi i gruppi LEADER;
il comma 723, in particolare, integra il testo unico sulle società partecipate pubbliche (decreto legislativo n. 175 del 2016) introducendo la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, di disapplicare sia l'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria, sia il divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione;
per queste società in utile, quindi, ai fini di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma autorizza l'amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente oppure ad eliminare il termine previsto al 31 dicembre 2021 entro il quale le società partecipate in utile dovranno sottostare anch'esse all'obbligo di alienazione delle partecipazioni societarie al fine di consentire a tali società la possibilità di effettuare investimenti ad un termine più lungo.
9/2305/76. (Testo modificato nel corso della seduta). Fogliani, Patassini.
La Camera,
premesso che:
la legge di bilancio 2020 prevede l'istituzione di diversi fondi o, in alternativa il rifinanziamento di fondi già esistenti per le più diverse finalità;
l'articolo 5 della legge n. 206 del 2004 e l'articolo 2 della legge n. 407 del 1998, prevedono benefici economici, fiscali e previdenziali, concessi dal Ministero dell'interno, in favore delle vittime di atti di terrorismo e di stragi e ai loro familiari e loro superstiti;
l'articolo 1, comma 219, della legge di bilancio per il 2018, ha provveduto ad estendere le disposizioni in favore delle vittime di atti di terrorismo e di stragi anche alle vittime dell'attentato terroristico di Dacca, avvenuto il 1o luglio 2016;
tali agevolazioni non trovano, invece, applicazione per le vittime italiane di atti di terrorismo compiuti al di fuori del territorio nazionale e ai loro superstiti, e non soltanto a quelle di Dacca, anche in assenza di sentenza passata in giudicato e a prescindere dalla legislazione dello Stato estero in cui si svolge il procedimento. Tale ultimo aspetto rappresenta una misura di equità con riguardo alla tempistica dell'elargizione dei benefici per chi deve essere risarcito, evitando discriminazioni dovute all'emissione della sentenza e quindi agli iter giudiziari che sono, per loro natura, diversi da Stato a Stato, tutelando in tal modo il diritto all'indennizzo nei tempi e nei modi corretti per tutti coloro che hanno vissuto lo stesso terribile dramma;
l'articolo 2 reca la copertura finanziaria della proposta di legge, quantificata in 800 mila euro per l'anno 2019 e in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2020, considerato che l'attentato al museo del Bardo di Tunisi del 18 marzo 2015 ha provocato 4 vittime italiane, gli attentati di Parigi del 13 novembre 2015 hanno provocato una vittima italiana, gli attentati di Bruxelles del 22 marzo 2016 ne hanno provocata un'altra, l'attentato di Nizza del 14 luglio 2016 ha provocato 6 vittime e la strage di Berlino del 19 dicembre 2016 ne ha provocata una,
impegna il Governo
a estendere i benefici spettanti alle vittime di atti di terrorismo e di stragi e ai loro superstiti, anche alle vittime italiane di tutti gli atti di terrorismo di matrice islamica compiuti anche al di fuori del territorio nazionale.
9/2305/77. Grimoldi, Formentini, Zoffili, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
la legge di bilancio 2020 prevede l'istituzione di diversi fondi o, in alternativa il rifinanziamento di fondi già esistenti per le più diverse finalità;
l'articolo 5 della legge n. 206 del 2004 e l'articolo 2 della legge n. 407 del 1998, prevedono benefici economici, fiscali e previdenziali, concessi dal Ministero dell'interno, in favore delle vittime di atti di terrorismo e di stragi e ai loro familiari e loro superstiti;
l'articolo 1, comma 219, della legge di bilancio per il 2018, ha provveduto ad estendere le disposizioni in favore delle vittime di atti di terrorismo e di stragi anche alle vittime dell'attentato terroristico di Dacca, avvenuto il 1o luglio 2016;
tali agevolazioni non trovano, invece, applicazione per le vittime italiane di atti di terrorismo compiuti al di fuori del territorio nazionale e ai loro superstiti, e non soltanto a quelle di Dacca, anche in assenza di sentenza passata in giudicato e a prescindere dalla legislazione dello Stato estero in cui si svolge il procedimento. Tale ultimo aspetto rappresenta una misura di equità con riguardo alla tempistica dell'elargizione dei benefici per chi deve essere risarcito, evitando discriminazioni dovute all'emissione della sentenza e quindi agli iter giudiziari che sono, per loro natura, diversi da Stato a Stato, tutelando in tal modo il diritto all'indennizzo nei tempi e nei modi corretti per tutti coloro che hanno vissuto lo stesso terribile dramma;
l'articolo 2 reca la copertura finanziaria della proposta di legge, quantificata in 800 mila euro per l'anno 2019 e in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2020, considerato che l'attentato al museo del Bardo di Tunisi del 18 marzo 2015 ha provocato 4 vittime italiane, gli attentati di Parigi del 13 novembre 2015 hanno provocato una vittima italiana, gli attentati di Bruxelles del 22 marzo 2016 ne hanno provocata un'altra, l'attentato di Nizza del 14 luglio 2016 ha provocato 6 vittime e la strage di Berlino del 19 dicembre 2016 ne ha provocata una,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere i benefici spettanti alle vittime di atti di terrorismo e di stragi e ai loro superstiti, anche alle vittime italiane di tutti gli atti di terrorismo di matrice islamica compiuti anche al di fuori del territorio nazionale.
9/2305/77. (Testo modificato nel corso della seduta) Grimoldi, Formentini, Zoffili, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
il comma 548 dell'articolo 1, introdotto al Senato, è una norma programmatica concernente la Regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di prevedere l'attivazione di procedure di verifica degli eventuali effetti negativi sulla finanza dei tre enti, a seguito di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali;
la norma, in sostanza, prevede che, nel caso lo Stato modifichi la disciplina relativa ai tributi erariali che potrebbe produrre effetti negativi sulla finanza della Regione o delle Province autonome, devono essere attivate specifiche procedure al fine di monitorare gli effetti finanziari delle suddette modifiche;
la finanza della Regione e delle Province autonome è, infatti, basata sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali stabilite nello statuto e nelle relative norme di attuazione, che disciplinano altresì la base di computo e le modalità di attribuzione;
giova ricordare che la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano godono di autonomia finanziaria a seguito della modifica statutaria intervenuta con l'Accordo di Milano siglato il 30 novembre 2009, poi recepito in norma di legge con la legge finanziaria 2010, in base al quale le Province autonome hanno acquisito ulteriori competenze delegate dallo Stato e hanno assicurato allo Stato, invece, una compartecipazione in quota fissa alla finanza pubblica da negoziare annualmente, solitamente in occasione della legge di bilancio;
in seguito all'introduzione in Costituzione del principio del pareggio di bilancio, è stato necessario rivedere l'accordo del 2009 che si è tradotto nel cd. patto di garanzia del 15 ottobre 2014, recepito anch'esso nella legge di bilancio 2015;
considerato che l'articolo 104 dello Statuto di autonomia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni ed integrazioni, sancisce che lo Stato debba acquisire l'intesa delle Province autonome di Trento e di Bolzano qualora intenda, con legge ordinaria, rivedere il titolo VI dello Statuto, relativo alla finanza della Regione e delle Province autonome,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di modificare l'articolo 1, comma 548, nel prossimo provvedimento utile, aggiungendo che le disposizioni in esso recate siano approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, e s.m.i., recante lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
9/2305/78. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Sutto.
La Camera,
premesso che:
il comma 548 dell'articolo 1, introdotto al Senato, è una norma programmatica concernente la Regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di prevedere l'attivazione di procedure di verifica degli eventuali effetti negativi sulla finanza dei tre enti, a seguito di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali;
la norma, in sostanza, prevede che, nel caso lo Stato modifichi la disciplina relativa ai tributi erariali che potrebbe produrre effetti negativi sulla finanza della Regione o delle Province autonome, devono essere attivate specifiche procedure al fine di monitorare gli effetti finanziari delle suddette modifiche;
la finanza della Regione e delle Province autonome è, infatti, basata sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali stabilite nello statuto e nelle relative norme di attuazione, che disciplinano altresì la base di computo e le modalità di attribuzione;
giova ricordare che la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano godono di autonomia finanziaria a seguito della modifica statutaria intervenuta con l'Accordo di Milano siglato il 30 novembre 2009, poi recepito in norma di legge con la legge finanziaria 2010, in base al quale le Province autonome hanno acquisito ulteriori competenze delegate dallo Stato e hanno assicurato allo Stato, invece, una compartecipazione in quota fissa alla finanza pubblica da negoziare annualmente, solitamente in occasione della legge di bilancio;
in seguito all'introduzione in Costituzione del principio del pareggio di bilancio, è stato necessario rivedere l'accordo del 2009 che si è tradotto nel cd. patto di garanzia del 15 ottobre 2014, recepito anch'esso nella legge di bilancio 2015;
considerato che l'articolo 104 dello Statuto di autonomia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni ed integrazioni, sancisce che lo Stato debba acquisire l'intesa delle Province autonome di Trento e di Bolzano qualora intenda, con legge ordinaria, rivedere il titolo VI dello Statuto, relativo alla finanza della'Regione e delle Province autonome,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di valutare l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 548, nel prossimo provvedimento utile, aggiungendo che le disposizioni in esso recate siano approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, e s.m.i., recante lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
9/2305/78. (Testo modificato nel corso della seduta) Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Sutto.
La Camera,
premesso che:
la legge di bilancio per il 2020 contiene una serie di disposizioni in materia di finanza degli enti locali, volte a concedere maggiori risorse finanziarie;
si segnala l'incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che ha finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi e la conseguente riduzione dettata dalla minore esigenza di ristoro in conseguenza dell'unificazione di tale imposta con la TASI, operata con i commi da 738 a 783;
ci sono, poi, specifiche disposizioni che riguardano i comuni montani, con il raddoppio da 5 a 10 milioni dei finanziamenti, l'istituzione di un apposito Fondo per gli investimenti per le isole minori, vengono ampliate le possibilità per gli enti locali, le regioni e le province autonome, di richiedere anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2019, a banche, intermediari finanziari e CDP al fine di favorire il pagamento dei debiti commerciali nonché, per i soli enti locali, l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria;
infine una serie di disposizioni volte a promuovere, attraverso specifici contributi, gli investimenti di comuni e regioni finalizzati all'efficientamento energetico, alla rigenerazione urbana e alla messa in sicurezza di edifici e territorio, nonché a favore di province e città metropolitane per interventi straordinari di manutenzione di strade e scuole,
impegna il Governo
a prevedere maggiori trasferimenti agli enti locali finalizzati ad interventi di welfare come i collocamenti/ricollocamenti lavorativi per disoccupati e giovani inattivi, di concessione di contributi speciali alle famiglie in difficoltà, nonché per lavori di manutenzione del territorio dovuti al dissesto idrogeologico e per incrementare i collegamenti infrastrutturali.
9/2305/79. Stefani, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Tonelli, Vinci.
La Camera,
premesso che:
la legge di bilancio per il 2020 contiene una serie di disposizioni in materia di finanza degli enti locali, volte a concedere maggiori risorse finanziarie;
si segnala l'incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che ha finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi e la conseguente riduzione dettata dalla minore esigenza di ristoro in conseguenza dell'unificazione di tale imposta con la TASI, operata con i commi da 738 a 783;
ci sono, poi, specifiche disposizioni che riguardano i comuni montani, con il raddoppio da 5 a 10 milioni dei finanziamenti, l'istituzione di un apposito Fondo per gli investimenti per le isole minori, vengono ampliate le possibilità per gli enti locali, le regioni e le province autonome, di richiedere anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2019, a banche, intermediari finanziari e CDP al fine di favorire il pagamento dei debiti commerciali nonché, per i soli enti locali, l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria;
infine una serie di disposizioni volte a promuovere, attraverso specifici contributi, gli investimenti di comuni e regioni finalizzati all'efficientamento energetico, alla rigenerazione urbana e alla messa in sicurezza di edifici e territorio, nonché a favore di province e città metropolitane per interventi straordinari di manutenzione di strade e scuole,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere maggiori trasferimenti agli enti locali finalizzati ad interventi di welfare come i collocamenti/ricollocamenti lavorativi per disoccupati e giovani inattivi, di concessione di contributi speciali alle famiglie in difficoltà, nonché per lavori di manutenzione del territorio dovuti al dissesto idrogeologico e per incrementare i collegamenti infrastrutturali.
9/2305/79. (Testo modificato nel corso della seduta) Stefani, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Tonelli, Vinci.
La Camera,
premesso che:
il piano straordinario di assunzioni di 85 mila docenti del 2015/16 fu attuato dal Governo Renzi in modo così maldestro e improvvisato da calpestare più articoli della Costituzione italiana;
l'adesione al piano di immissioni in ruolo, previsti dalla legge n. 107 del 2015 prevedeva la collocazione degli aspiranti docenti di ruolo in ambiti territoriali non richiesti attraverso un sistema automatizzato di ricerca dei posti vacanti, dalle modalità mai rivelate ma sicuramente inique;
perché quello che comunemente è stato apostrofato come «l'algoritmo impazzito», nel 2016 ha assegnato l'immissione in ruolo decine di migliaia di docenti a centinaia di chilometri dalla provincia di partenza pur in presenza, in molti casi, di posti vacanti molto più vicini;
l'algoritmo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che assegnava la sede di servizio ha provocato molti errori, con il conseguente sorgere di contenzioso per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
con sentenze del tribunale amministrativo regionale sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento numerosi docenti che hanno fatto ricorso, con gravi disagi e ritardi negli uffici scolastici territoriali;
le incongruenze riscontrate sarebbero numerose: ci sarebbero, infatti, docenti assegnati in sedi più lontane da casa rispetto a docenti che vantano minor punteggio in graduatoria e nessuna precedenza, posti rimasti vacanti in alcune province nonostante la richiesta di attribuzione da parte di docenti collocati altrove;
vari pronunciamenti giudiziari sostengono che le procedure informatiche non possono mai soppiantare, sostituendola davvero appieno, l'attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un'istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere,
impegna il Governo
a risanare la situazione facendo tornare i danneggiati nelle province da dove sono stati spostati in modo illegittimo.
9/2305/80. Sasso, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Mollicone, Bucalo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla lettera f) prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
per i suddetti immobili, ai comuni viene lasciata la facoltà di aumentare l'aliquota base di 3 punti percentuali e di incassare le maggiori somme;
si tratta dei fabbricati destinati a attività industriali o commerciali. In particolare, opifici, alberghi, pensioni e residences, istituti di credito, cambio e assicurazione, teatri, cinematografi e via dicendo;
il recupero e la valorizzazione del nostro patrimonio artistico locale è di fondamentale importanza per un Paese come l'Italia che vanta uno dei maggiori al mondo;
la riqualificazione e la salvaguardia del nostro patrimonio culturale locale deve essere incentivata e considerata come risorsa per la crescita economica, l'occupazione e la coesione sociale, con il suo potenziale di rivitalizzazione delle aree urbane e rurali e di promuovere un turismo sostenibile,
impegna il Governo
a trasferire ai Comuni il restante 10 per cento derivante dalla riscossione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per la riqualificazione e il recupero degli immobili del patrimonio artistico locale ricadente nel territorio comunale o di proprietà dello stesso.
9/2305/81. Racchella, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Sasso.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla lettera f) prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
per i suddetti immobili, ai comuni viene lasciata la facoltà di aumentare l'aliquota base di 3 punti percentuali e di incassare le maggiori somme;
si tratta dei fabbricati destinati a attività industriali o commerciali. In particolare, opifici, alberghi, pensioni e residences, istituti di credito, cambio e assicurazione, teatri, cinematografi e via dicendo;
il recupero e la valorizzazione del nostro patrimonio artistico locale è di fondamentale importanza per un Paese come l'Italia che vanta uno dei maggiori al mondo;
la riqualificazione e la salvaguardia del nostro patrimonio culturale locale deve essere incentivata e considerata come risorsa per la crescita economica, l'occupazione e la coesione sociale, con il suo potenziale di rivitalizzazione delle aree urbane e rurali e di promuovere un turismo sostenibile,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di trasferire ai Comuni il restante 10 per cento derivante dalla riscossione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per la riqualificazione e il recupero degli immobili del patrimonio artistico locale ricadente nel territorio comunale o di proprietà dello stesso.
9/2305/81. (Testo modificato nel corso della seduta) Racchella, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Sasso.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», al comma 368 incrementa lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2019, a valere su una quota degli stanziamenti dell'anno 2019 iscritti su diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo;
tuttavia, dalle audizioni delle varie categorie coinvolte, sono emerse molteplici criticità nella gestione dei fondi, che il precedente governo intendeva sanare attraverso una riforma del FUS;
nei criteri delle aggiudicazioni dei fondi c’è stato un tipo di giudizio da parte delle commissioni esaminatrici in cui il più delle volte è prevalsa la parte soggettiva della valutazione a scapito dei criteri oggettivi quali ad esempio la qualità della proposta e la qualità degli artisti. La parte soggettiva va rimodulata in modo che all'interno si utilizzino criteri oggettivi, come ad esempio la vendita dei biglietti. Occorre far rientrare il giudizio in parametri misurabili;
nella passata legislatura si è presa in considerazione l'ipotesi di una regionalizzazione del FUS, mantenendo un ufficio centralizzato, per gestire il grande numero di istanze che arrivano. Nel territorio spesso c’è infatti la sensibilità per capire la rilevanza che un'esperienza artistica può avere in quella zona,
impegna il Governo
a gestire le risorse del FUS a livello regionale, ferma restando la centralità degli uffici dove giungono le richieste di finanziamento.
9/2305/82. Patelli, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Sasso, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 10, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus, quale strumento di sostegno da parte di imprese, persone fisiche ed enti, a favore del patrimonio culturale;
l’Art bonus ha generato un significativo flusso economico a favore del recupero di beni culturali pubblici ed interventi a sostegno di istituti e luoghi della cultura, con oltre 287 milioni di euro e 1.809 interventi sostenuti, e si è rivelato uno strumento efficace di intervento diffuso territorialmente;
gli enti ecclesiastici detengono attualmente una parte rilevante dei beni culturali tutelati, come individuati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in gran parte accessibili al pubblico e alla fruizione turistica, ma oggi esclusi dai benefici dell’Art bonus;
l'estensione ai beni ecclesiastici dell’Art bonus è in grado di generare maggiori donazioni stimabili complessivamente in circa 29 milioni all'anno, con un conseguente minore gettito per lo Stato, nonché una ricaduta positiva in termini economici e di opportunità di lavoro;
considerato inoltre che:
già in sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, numero 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» era stato presentato un ordine del giorno su tale materia che ha avuto parere favorevole,
impegna il Governo
ad estendere i benefici derivanti dall’Art bonus anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni.
9/2305/83. Pretto, Patassini, Mollicone, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 10, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus, quale strumento di sostegno da parte di imprese, persone fisiche ed enti, a favore del patrimonio culturale;
l’Art bonus ha generato un significativo flusso economico a favore del recupero di beni culturali pubblici ed interventi a sostegno di istituti e luoghi della cultura, con oltre 287 milioni di euro e 1.809 interventi sostenuti, e si è rivelato uno strumento efficace di intervento diffuso territorialmente;
gli enti ecclesiastici detengono attualmente una parte rilevante dei beni culturali tutelati, come individuati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in gran parte accessibili al pubblico e alla fruizione turistica, ma oggi esclusi dai benefici dell’Art bonus;
l'estensione ai beni ecclesiastici dell’Art bonus è in grado di generare maggiori donazioni stimabili complessivamente in circa 29 milioni all'anno, con un conseguente minore gettito per lo Stato, nonché una ricaduta positiva in termini economici e di opportunità di lavoro;
considerato inoltre che:
già in sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, numero 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» era stato presentato un ordine del giorno su tale materia che ha avuto parere favorevole,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere i benefici derivanti dall’Art bonus anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni.
9/2305/83. (Testo modificato nel corso della seduta) Pretto, Patassini, Mollicone, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
gli eventi sismici che nei mesi di agosto e ottobre del 2016 hanno colpito numerosi comuni delle Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, hanno pesantemente danneggiato anche le infrastrutture scolastiche;
ciò ha causato l'inagibilità di gran parte degli istituti, a cui se ne sono aggiunti molti altri che, pur se non lesionati gravemente, necessitano di interventi di ripristino, e il trasferimento dell'attività didattica in sedi provvisorie;
molti studenti, sono da tempo costretti a estenuanti viaggi in bus dagli alberghi della costa ai Comuni di residenza;
questa situazione, causa innumerevoli problemi che richiedono massima flessibilità da un lato, e certezza delle risorse dall'altro, al fine di evitare che questa situazione di eccezionale emergenza possa tradursi nello spopolamento di intere aree e nell'impoverimento dell'offerta formativa in territori che andrebbero invece sostenuti anche nella prospettiva della ricostruzione;
tutto ciò, inoltre, non favorisce la salvaguardia dell'unità e dell'identità delle comunità, già molto provate dal terremoto, così come non aiuta il processo di insegnamento e apprendimento che è necessario garantire,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad assumere le necessarie iniziative, anche normative e finanziarie, al fine di favorire la sistemazione degli studenti e degli insegnanti in strutture scolastiche provvisorie, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle scuole comunali danneggiate dal terremoto, che ha colpito le regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nel mese di agosto e ottobre 2016, attraverso i necessari interventi adeguamento sismico.
9/2305/84. Latini, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
gli eventi sismici che nei mesi di agosto e ottobre del 2016 hanno colpito numerosi comuni delle Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, hanno pesantemente danneggiato anche le infrastrutture scolastiche;
ciò ha causato l'inagibilità di gran parte degli istituti, a cui se ne sono aggiunti molti altri che, pur se non lesionati gravemente, necessitano di interventi di ripristino, e il trasferimento dell'attività didattica in sedi provvisorie;
molti studenti, sono da tempo costretti a estenuanti viaggi in bus dagli alberghi della costa ai Comuni di residenza;
questa situazione, causa innumerevoli problemi che richiedono massima flessibilità da un lato, e certezza delle risorse dall'altro, al fine di evitare che questa situazione di eccezionale emergenza possa tradursi nello spopolamento di intere aree e nell'impoverimento dell'offerta formativa in territori che andrebbero invece sostenuti anche nella prospettiva della ricostruzione;
tutto ciò, inoltre, non favorisce la salvaguardia dell'unità e dell'identità delle comunità, già molto provate dal terremoto, così come non aiuta il processo di insegnamento e apprendimento che è necessario garantire,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di assumere le necessarie iniziative, anche normative e finanziarie, al fine di favorire la sistemazione degli studenti e degli insegnanti in strutture scolastiche provvisorie, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle scuole comunali danneggiate dal terremoto, che ha colpito le regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nel mese di agosto e ottobre 2016, attraverso i necessari interventi adeguamento sismico.
9/2305/84. (Testo modificato nel corso della seduta) Latini, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
l’Art Bonus, istituito dall'articolo 1 del decreto-legge 31 Maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, consente un credito di imposta, pari al 65 per cento dell'importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano;
gli interventi ammissibili riguardano la manutenzione, la protezione e il restauro dei beni culturali di sola proprietà pubblica;
il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190» all'articolo 1, comma 2, lettera c, definisce «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
tali enti, o fondazioni, hanno un ruolo importante nella manutenzione e nella valorizzazione di beni culturali anche privati e nel sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura anche di appartenenza privata;
potenziare tale opera di valorizzazione e sviluppo del nostro patrimonio culturale è significativo per creare un indotto in termini economici ed occupazionali importante e sempre maggiore per il nostro Paese;
considerato inoltre che:
già in sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, numero 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» era stato presentato un ordine del giorno su tale materia che ha avuto parere favorevole,
impegna il Governo
ad inserire nel novero degli interventi che possono beneficiare dell’Art Bonus quelli relativi alla manutenzione, protezione e restauro di beni culturali appartenenti a fondazioni di diritto privato in controllo pubblico in cui le pubbliche amministrazioni hanno potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013, articolo, 1 comma 1, lettera c), nonché al sostegno degli istituti e luoghi di cultura da esse gestiti.
9/2305/85. Bubisutti, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
l’Art Bonus, istituito dall'articolo 1 del decreto-legge 31 Maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, consente un credito di imposta, pari al 65 per cento dell'importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano;
gli interventi ammissibili riguardano la manutenzione, la protezione e il restauro dei beni culturali di sola proprietà pubblica;
il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190» all'articolo 1, comma 2, lettera c, definisce «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
tali enti, o fondazioni, hanno un ruolo importante nella manutenzione e nella valorizzazione di beni culturali anche privati e nel sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura anche di appartenenza privata;
potenziare tale opera di valorizzazione e sviluppo del nostro patrimonio culturale è significativo per creare un indotto in termini economici ed occupazionali importante e sempre maggiore per il nostro Paese;
considerato inoltre che:
già in sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, numero 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» era stato presentato un ordine del giorno su tale materia che ha avuto parere favorevole,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di inserire nel novero degli interventi che possono beneficiare dell’Art Bonus quelli relativi alla manutenzione, protezione e restauro di beni culturali appartenenti a fondazioni di diritto privato in controllo pubblico in cui le pubbliche amministrazioni hanno potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013, articolo, 1 comma 1,lettera c), nonché al sostegno degli istituti e luoghi di cultura da esse gestiti.
9/2305/85. (Testo modificato nel corso della seduta) Bubisutti, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», al fine di potenziare l'attività di ricerca nelle università ,enti e istituti di ricerca, prevede al comma 241 la nascita dell'Agenzia nazionale per la ricerca;
tale ente dovrebbe coordinare bandi e progetti e mettere a sistema le tante realtà scientifiche italiane ancora troppo frammentate;
ai sensi dello stesso comma 241, l'Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
ai sensi del comma 243 il comitato direttivo, invece, sarà composto da otto membri: uno scelto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per lo sviluppo economico, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, uno dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca e uno dall'Accademia dei Lincei;
ai sensi del comma 247, il Comitato scientifico sarà, invece, composto da 5 membri nominati dal direttore all'interno di una rosa di 25 candidati, selezionati da parte di una commissione secondo criteri di competenza;
nonostante la norma abbia subito delle modifiche nel corso dell'esame al Senato resta un ente con una forte impronta politica soprattutto per il controllo sulle nomine;
in Italia esiste già il CNR che svolge funzioni equivalenti a quelle affidate all'Agenzia in questione e che inoltre dà maggiori garanzie in tema di indipendenza politica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di superare le criticità esposte in premessa, monitorando che l'attività della suddetta Agenzia possa effettivamente perseguire obiettivi strategici di ricerca e di innovazione, svincolati da interessi politici, ovvero valutando, in successivi provvedimenti di prevedere l'istituzione di un apposito comitato denominato Comitato per la ricerca e lo sviluppo sostenibile, CNRSS, avente lo scopo di favorire altresì l'internazionalizzazione delle attività, di ricerca e la partecipazione dell'Italia a progetti di respiro internazionale.
9/2305/86. Basini, Colmellere, Belotti, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.
La Camera,
premesso che:
valutato nello specifico il comma 583 che ripristina l'obbligo per tutta la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le università e gli enti di ricerca ad approvvigionarsi tramite Consip;
ricordato che nel decreto-legge del 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti» testé approvato anche dall'altro ramo del Parlamento, e la legge di conversione prossima alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'articolo 4, lettera b), le università sono state affrancate da tale obbligo, in quanto ritenuto inadatto per le specificità tecniche delle apparecchiature necessarie ai ricercatori, spesso offerte da un unico fornitore che talvolta opera su mercati (liberi) prevalentemente esteri,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di riconsiderare la previsione di tale obbligo, alla luce del combinato normativo di cui al citato comma 583 del provvedimento in esame e l'articolo 4 lettera b) del decreto-legge del 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti».
9/2305/87. Colmellere, Belotti, Basini, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Mollicone, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
valutato nello specifico il comma 583 che ripristina l'obbligo per tutta la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le università e gli enti di ricerca ad approvvigionarsi tramite Consip;
ricordato che nel decreto-legge del 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti» testé approvato anche dall'altro ramo del Parlamento, e la legge di conversione prossima alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'articolo 4, lettera b), le università sono state affrancate da tale obbligo, in quanto ritenuto inadatto per le specificità tecniche delle apparecchiature necessarie ai ricercatori, spesso offerte da un unico fornitore che talvolta opera su mercati (liberi) prevalentemente esteri,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di valutare l'opportunità di riconsiderare la previsione di tale obbligo, alla luce del combinato normativo di cui al citato comma 583 del provvedimento in esame e l'articolo 4 lettera b) del decreto-legge del 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti».
9/2305/87. (Testo modificato nel corso della seduta) Colmellere, Belotti, Basini, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Mollicone, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
in sede di esame della legge di bilancio 2020, si ritiene opportuno ricordare che dal primo semestre di quest'anno sono in vigore una serie di misure atte a far rientrare in Italia i nostri concittadini residenti all'estero, così come a facilitare il rientro di realtà finanziarie e attrarre investimenti dall'estero;
con il recente decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), ad esempio, sono state estese le maggiori agevolazioni disposte dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto-legge crescita) per i lavoratori impatriati anche ai lavoratori rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 e viene inoltre istituito il Fondo Controesodo;
in particolare il regime degli impatriati già trovava, all'articolo 5 del dl crescita, una serie di interventi fiscali agevolativi in favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti ex lege per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali;
altra misura, sempre contenuta nel di crescita, è la costituzione delle società a investimento semplice – SIS – le quali gestiscono direttamente il patrimonio raccolto attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di capitale riservato agli investitori professionali, beneficiando di ridotti oneri regolatori;
ulteriore misura che merita menzione consiste nella creazione del regulatory sandbox for Fintech, disciplinato anch'esso dal di crescita, il quale rappresenta un vero e proprio spazio regolatorio sperimentale, già largamente usato in altri Paesi anglosassoni, che è in grado di dare impulso alla nostra economia creando e attraendo nuovi modelli di business, incoraggiando meccanismi di sviluppo che tengano il passo e favoriscano, al contempo, i processi di innovazione;
in aggiunta, si ritiene opportuno ricordare, altresì, l'estensione del crowdfunding anche a strumenti di debito, come previsto dall'articolo 1, comma 236 della legge 31 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), la quale costituisce una delle modalità innovative per la raccolta di capitale di rischio e di debito, il cui successo deriva da una sempre maggiore disintermediazione finanziaria e bancaria e dei relativi vantaggi economici a questa conseguenti;
infine, l'articolo 1, comma 273, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, prevede l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno;
tuttavia, tale framework legislativo, seppur vantaggioso, non ha ancora espresso le sue piene potenzialità, anche a causa di una non adeguata pubblicità per mezzo della nostra rete diplomatica,
impegna il Governo
a individuare le risorse finanziarie per avviare una campagna informativa di tutte le misure agevolative per il rientro dei nostri connazionali in Italia, l'attrazione di investimenti, di capitali e di attività, esposte in premessa, anche assumendo tutte le opportune iniziative affinché le nostre rappresentanze diplomatiche all'estero pubblicizzino in modo capillare tra i cittadini e le aziende degli Stati ove le rappresentanze stesse sono situate.
9/2305/88. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
in sede di esame della legge di bilancio 2020, si ritiene opportuno ricordare che dal primo semestre di quest'anno sono in vigore una serie di misure atte a far rientrare in Italia i nostri concittadini residenti all'estero, così come a facilitare il rientro di realtà finanziarie e attrarre investimenti dall'estero;
con il recente decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), ad esempio, sono state estese le maggiori agevolazioni disposte dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto-legge crescita) per i lavoratori impatriati anche ai lavoratori rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 e viene inoltre istituito il Fondo Controesodo;
in particolare il regime degli impatriati già trovava, all'articolo 5 del dl crescita, una serie di interventi fiscali agevolativi in favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti ex lege per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali;
altra misura, sempre contenuta nel di crescita, è la costituzione delle società a investimento semplice – SIS – le quali gestiscono direttamente il patrimonio raccolto attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di capitale riservato agli investitori professionali, beneficiando di ridotti oneri regolatori;
ulteriore misura che merita menzione consiste nella creazione del regulatory sandbox for Fintech, disciplinato anch'esso dal di crescita, il quale rappresenta un vero e proprio spazio regolatorio sperimentale, già largamente usato in altri Paesi anglosassoni, che è in grado di dare impulso alla nostra economia creando e attraendo nuovi modelli di business, incoraggiando meccanismi di sviluppo che tengano il passo e favoriscano, al contempo, i processi di innovazione;
in aggiunta, si ritiene opportuno ricordare, altresì, l'estensione del crowdfunding anche a strumenti di debito, come previsto dall'articolo 1, comma 236 della legge 31 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), la quale costituisce una delle modalità innovative per la raccolta di capitale di rischio e di debito, il cui successo deriva da una sempre maggiore disintermediazione finanziaria e bancaria e dei relativi vantaggi economici a questa conseguenti;
infine, l'articolo 1, comma 273, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, prevede l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno;
tuttavia, tale framework legislativo, seppur vantaggioso, non ha ancora espresso le sue piene potenzialità, anche a causa di una non adeguata pubblicità per mezzo della nostra rete diplomatica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di individuare le risorse finanziarie per avviare una campagna informativa di tutte le misure agevolative per il rientro dei nostri connazionali in Italia, l'attrazione di investimenti, di capitali e di attività, esposte in premessa, anche assumendo tutte le opportune iniziative affinché le nostre rappresentanze diplomatiche all'estero pubblicizzino in modo capillare tra i cittadini e le aziende degli Stati ove le rappresentanze stesse sono situate.
9/2305/88. (Testo modificato nel corso della seduta) Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, proroga la modalità di misurazione della Tari da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti;
inoltre, il suddetto articolo 57-bis fissa al 30 aprile il termine di deliberazione delle tariffe Tari per l'anno 2020;
con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019, ARERA definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo dal 2018 al 2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e prevede di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti;
tramite la suddetta delibera si prevede, inoltre, di attivare un percorso di approvazione che include la proposta del gestore (da applicare in ragione della realtà territoriale di zona), la validazione dall'ente territoriale che svolge le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3-bis del disegno di legge n. 138 del 2011 e, infine, l'approvazione di ARERA;
solo al termine del suddetto procedimento sarà possibile disporre del Piano Economico Finanziario per la definizione delle tariffe Tari, di competenza dei Comuni;
pertanto, la delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 di ARERA stravolge il format che si stava consolidando negli ultimi anni e che poneva il Comune al centro del processo di approvazione dell'impianto Tari,
impegna il Governo
a prorogare, tramite interventi di carattere normativo, il criterio medio-ordinario di cui all'articolo 57-bis comma 1 lettera a) almeno fino al 30 aprile 2021.
9/2305/89. Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Baratto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, proroga la modalità di misurazione della Tari da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti;
inoltre, il suddetto articolo 57-bis fissa al 30 aprile il termine di deliberazione delle tariffe Tari per l'anno 2020;
con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019, ARERA definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo dal 2018 al 2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e prevede di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti;
tramite la suddetta delibera si prevede, inoltre, di attivare un percorso di approvazione che include la proposta del gestore (da applicare in ragione della realtà territoriale di zona), la validazione dall'ente territoriale che svolge le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3-bis del disegno di legge n. 138 del 2011 e, infine, l'approvazione di ARERA;
solo al termine del suddetto procedimento sarà possibile disporre del Piano Economico Finanziario per la definizione delle tariffe Tari, di competenza dei Comuni;
pertanto, la delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 di ARERA stravolge il format che si stava consolidando negli ultimi anni e che poneva il Comune al centro del processo di approvazione dell'impianto Tari,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prorogare, tramite interventi di carattere normativo, il criterio medio-ordinario di cui all'articolo 57-bis comma 1 lettera a) almeno fino al 30 aprile 2021.
9/2305/89. (Testo modificato nel corso della seduta) Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Baratto.
La Camera,
premesso che:
le modifiche apportate alla legge di bilancio al Senato hanno previsto, tra le altre, alcuni cambiamenti che hanno rivoluzionato gli incentivi alle imprese, eliminando l'iperammortamento e il super ammortamento e introducendo la maturazione dei crediti d'imposta compensabili;
in particolare, l'iperammortamento sarà sostituito da un credito d'imposta per investimenti in Industria 4.0. Il credito d'imposta sarà pari al 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e pari al 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo dei costi ammissibili pari a 10 milioni di euro;
il super ammortamento sarà sostituito con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, nella misura del 6 per cento del costo totale nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
è stato inoltre ridimensionato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo: infatti, oltre a non esser stato prorogato al 2021, per il 2020 è stato stravolto il sistema di calcolo del credito stesso, calcolato al 12 per cento sulle spese ammissibile, scomparendo così il sistema di calcolo incrementale;
il suddetto credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo sarà affiancato, nel 2020, da un analogo strumento quale il credito d'imposta per le attività legate al design e al campionario, pari al 6 per cento della relativa base di calcolo e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
infine, il credito d'imposta per la Formazione 4.0 è stato prorogato al 2020, sarà pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo di 300 mila euro per le piccole imprese, al 40 per cento e fino a 250 mila euro per le medie imprese, al 30 per cento e fino a 250 mila euro per le grandi imprese;
sostanzialmente, a seguito dell'introduzione dei nuovi crediti d'imposta e del conseguente abbandono dell'iperammortamento e del super ammortamento, ad essere particolarmente svantaggiati saranno i soggetti – in particolare imprese, Pmi, commercianti, artigiani e professionisti – che finora fruivano del super ammortamento, non soltanto perché si abbassa l'aliquota dell'incentivo, ma soprattutto perché la disciplina del nuovo credito d'imposta si aggrava di diversi aspetti burocratici e procedurali;
per tutti gli investimenti (anche quelli in beni strumentali semplici) varrà l'obbligo di presentare una comunicazione annuale al Ministero dello Sviluppo Economico e, inoltre, è previsto che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati debbano contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della Legge di bilancio;
un ulteriore punto critico è rappresentato dal periodo di tempo utile per la consegna dei beni acquistati;
la criticità maggiore è rappresentata dal fatto che, per un Paese che non cresce, questa norma, oltre a deprimere gli investimenti privati, deprime il fatturato delle imprese che costruiscono beni strumentali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di reintrodurre, con successivi interventi normativi, la disciplina dell'iperammortamento e del super ammortamento, considerando gli innumerevoli svantaggi che l'introduzione del credito d'imposta, comporta in particolare per Pmi, artigiani e professionisti, i quali costituiscono un importante pilastro del sistema economico-produttivo del nostro Paese.
9/2305/90. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Patassini.
La Camera,
premesso che:
il termine continuità territoriale nasce da alcuni trattati europei come strumento legislativo volto a garantire i servizi di trasporto – normalmente per via aerea o marittima – ai cittadini abitanti in regioni sfavorite o disagiate dello Stato a cui appartengono;
il fondamento della continuità territoriale è la base normativa europea sul servizio pubblico, che pertanto non può essere trasgredita se non per espressa deroga ai principi di libero scambio e di libera concorrenza;
l'attuale situazione riguardante gli impossibili costi dei voli aerei da e per la Sicilia esige rapidamente di essere affrontata e risolta. Da troppi anni perdura questa fase che ha portato ad una situazione di emarginazione territoriale; urge rimuovere gli ostacoli che da sempre hanno precluso l'applicazione delle norme sulla continuità territoriale;
attualmente, le compagnie aeree possono applicare, sulla base della libera concorrenza, le tariffe che ritengono, con una metodologia di tariffazione aerea determinata con un algoritmo che fa aumentare le stesse sulla base del riempimento passeggeri degli aerei, con il criterio che maggiore è il numero di passeggeri sul vettore aereo, maggiore diviene il costo del biglietto;
occorre preliminarmente intervenire in sede europea, affinché la Commissione comprenda che, nonostante la breve distanza con il Continente, la Sicilia rimane emarginata per l'evidente mancanza di alternative di trasporto;
recentemente è stato approvato in Senato un emendamento proposto dalla maggioranza di Governo, alla legge di bilancio 2020, che prevede, come elemento risolutivo del suddetto atavico problema delle tariffe aeree, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa scegliere le tratte sulle quali applicare le tariffe agevolate a partire dal 2021;
il problema non viene assolutamente risolto, poiché ancor prima di procedere con l'approvazione di qualunque norma in Parlamento è necessario, sulla base del Regolamento n. 1008 sul Servizio Aereo della Comunità europea, sottoporre alla Commissione Trasporti della Comunità europea, attraverso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno schema preventivo di riferimento che contenga tutte le indicazioni necessarie su costi, tratte, passeggeri e quindi chiedere l'istituzione di un'apposita Commissione composta dai rappresentanti della Commissione europea, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dall'Enac,
impegna il Governo
ad intervenire celermente sulla Commissione europea, anche tramite disposizioni di carattere normativo, al fine di poter far rientrare la Sicilia all'interno delle norme che regolano la continuità territoriale con il conseguente abbattimento dei costi di tariffazione aerea per tutti i cittadini residenti nell'isola.
9/2305/91. Alessandro Pagano, Minardo.
La Camera,
premesso che:
il termine continuità territoriale nasce da alcuni trattati europei come strumento legislativo volto a garantire i servizi di trasporto – normalmente per via aerea o marittima – ai cittadini abitanti in regioni sfavorite o disagiate dello Stato a cui appartengono;
il fondamento della continuità territoriale è la base normativa europea sul servizio pubblico, che pertanto non può essere trasgredita se non per espressa deroga ai principi di libero scambio e di libera concorrenza;
l'attuale situazione riguardante gli impossibili costi dei voli aerei da e per la Sicilia esige rapidamente di essere affrontata e risolta. Da troppi anni perdura questa fase che ha portato ad una situazione di emarginazione territoriale; urge rimuovere gli ostacoli che da sempre hanno precluso l'applicazione delle norme sulla continuità territoriale;
attualmente, le compagnie aeree possono applicare, sulla base della libera concorrenza, le tariffe che ritengono, con una metodologia di tariffazione aerea determinata con un algoritmo che fa aumentare le stesse sulla base del riempimento passeggeri degli aerei, con il criterio che maggiore è il numero di passeggeri sul vettore aereo, maggiore diviene il costo del biglietto;
occorre preliminarmente intervenire in sede europea, affinché la Commissione comprenda che, nonostante la breve distanza con il Continente, la Sicilia rimane emarginata per l'evidente mancanza di alternative di trasporto;
recentemente è stato approvato in Senato un emendamento proposto dalla maggioranza di Governo, alla legge di bilancio 2020, che prevede, come elemento risolutivo del suddetto atavico problema delle tariffe aeree, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa scegliere le tratte sulle quali applicare le tariffe agevolate a partire dal 2021;
il problema non viene assolutamente risolto, poiché ancor prima di procedere con l'approvazione di qualunque norma in Parlamento è necessario, sulla base del Regolamento n. 1008 sul Servizio Aereo della Comunità europea, sottoporre alla Commissione Trasporti della Comunità europea, attraverso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno schema preventivo di riferimento che contenga tutte le indicazioni necessarie su costi, tratte, passeggeri e quindi chiedere l'istituzione di un'apposita Commissione composta dai rappresentanti della Commissione europea, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dall'Enac,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire celermente sulla Commissione europea, anche tramite disposizioni di carattere normativo, al fine di poter far rientrare la Sicilia all'interno delle norme che regolano la continuità territoriale con il conseguente abbattimento dei costi di tariffazione aerea per tutti i cittadini residenti nell'isola.
9/2305/91. (Testo modificato nel corso della seduta) Alessandro Pagano, Minardo.
La Camera,
premesso che:
secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 660, della legge di bilancio 2020, «le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico»;
la suddetta decisione contraddice in maniera evidente ogni affermazione del Governo sulla volontà di ridurre le tasse ai cittadini, oltre che di tutelarne la salute;
la volontà di sottoporre ad un regime in contrasto con la normativa europea la vendita di prodotti fino ad oggi liberamente commercializzati manifesta il desiderio non solo di caricare di nuove tasse i cittadini delle fasce di reddito più deboli, bensì di trasformare un mercato libero e competitivo a vantaggio dei consumatori in una riserva protetta, per poche aziende, dove accumulare profitti in condizioni di monopolio;
dalla nuova imposta di consumo deriverà un gettito ridicolo, stimato per eccesso in circa 30 milioni di euro, meno dell'uno per mille della manovra, del tutto ininfluente per il Bilancio dello Stato, se non addirittura negativo se rapportato alla perdita di posti di lavoro alla quale le centinaia di aziende, con migliaia di addetti che fino ad oggi si occupavano della rivendita di questi prodotti, andranno incontro in virtù del processo di monopolizzazione che la norma prevede;
questa norma di incerta e confusa applicazione sarà fonte di innumerevoli contenziosi nelle aule dei tribunali italiani, andando ulteriormente a rallentare l'attività della giustizia con grave danno dei cittadini e della collettività per procedimenti legati all'inevitabile contrabbando che l'ingiusta tassazione attiverà, reso facile dalla libera circolazione delle merci all'interno delle frontiere comunitarie, dove questi prodotti sono in regime di libera vendita,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti derivanti dall'entrata in vigore del comma 660 citato in premessa valutandone l'opportunità di abrogarla, con successivi interventi di carattere normativo, qualora l'impatto negativo in termini occupazionali sia maggiore del gettito prodotto dalla predetta disposizione.
9/2305/92. Paternoster, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.
La Camera,
premesso che:
secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 660, della legge di bilancio 2020, «le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico»;
la suddetta decisione contraddice in maniera evidente ogni affermazione del Governo sulla volontà di ridurre le tasse ai cittadini, oltre che di tutelarne la salute;
la volontà di sottoporre ad un regime in contrasto con la normativa europea la vendita di prodotti fino ad oggi liberamente commercializzati manifesta il desiderio non solo di caricare di nuove tasse i cittadini delle fasce di reddito più deboli, bensì di trasformare un mercato libero e competitivo a vantaggio dei consumatori in una riserva protetta, per poche aziende, dove accumulare profitti in condizioni di monopolio;
dalla nuova imposta di consumo deriverà un gettito ridicolo, stimato per eccesso in circa 30 milioni di euro, meno dell'uno per mille della manovra, del tutto ininfluente per il Bilancio dello Stato, se non addirittura negativo se rapportato alla perdita di posti di lavoro alla quale le centinaia di aziende, con migliaia di addetti che fino ad oggi si occupavano della rivendita di questi prodotti, andranno incontro in virtù del processo di monopolizzazione che la norma prevede;
questa norma di incerta e confusa applicazione sarà fonte di innumerevoli contenziosi nelle aule dei tribunali italiani, andando ulteriormente a rallentare l'attività della giustizia con grave danno dei cittadini e della collettività per procedimenti legati all'inevitabile contrabbando che l'ingiusta tassazione attiverà, reso facile dalla libera circolazione delle merci all'interno delle frontiere comunitarie, dove questi prodotti sono in regime di libera vendita,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di monitorare gli effetti derivanti dall'entrata in vigore del comma 660 citato in premessa valutandone l'opportunità di abrogarla, con successivi interventi di carattere normativo, qualora l'impatto negativo in termini occupazionali sia maggiore del gettito prodotto dalla predetta disposizione.
9/2305/92. (Testo modificato nel corso della seduta) Paternoster, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita», prevede la detrazione delle somme investite nelle imprese Start up innovative per i soggetti Irpef e la deduzione per i soggetti Ires;
è stato previsto, tramite la manovra di Bilancio dello scorso anno, l'incremento delle aliquote dal 30 al 40 per cento di detrazione e deduzione delle somme investite nelle imprese Start up innovative, infatti, come recita l'articolo 1, comma 218, della legge n. 145 del 2018 «nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di Start up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese Start up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30 al 50 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni»;
tuttavia, l'efficacia delle modifiche relative alle disposizioni di cui sopra è condizionata, secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dall'autorizzazione della Commissione europea;
di conseguenza, ad oggi l'incentivo di cui sopra è ancora fermo ai blocchi di partenza, come confermato anche dall'articolo di stampa del 12 ottobre de Il Sole 24 ore, il quale richiama la risposta all'interpello n. 410 dell'Agenzia delle entrate;
dalla risposta dell'Agenzia delle entrate emerge l'impossibilità di intervenire poiché, non essendo allo stato attuale intervenuta l'autorizzazione della Commissione europea alla fruizione del beneficio, «non sussistono le condizioni per poter dare applicazione alle disposizioni e, di conseguenza, esprimere un parere»,
impegna il Governo
ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di trovare soluzioni alternative in merito alle disposizioni di cui in premessa, atteso che i ritardi derivanti dal mancato beneficio fiscale penalizzano la volontà di investitori e i imprenditori, che favorirebbero la crescita del Paese.
9/2305/93. Giglio Vigna, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Patassini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita», prevede la detrazione delle somme investite nelle imprese Start up innovative per i soggetti Irpef e la deduzione per i soggetti Ires;
è stato previsto, tramite la manovra di Bilancio dello scorso anno, l'incremento delle aliquote dal 30 al 40 per cento di detrazione e deduzione delle somme investite nelle imprese Start up innovative, infatti, come recita l'articolo 1, comma 218, della legge n. 145 del 2018 «nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di Start up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese Start up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30 al 50 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni»;
tuttavia, l'efficacia delle modifiche relative alle disposizioni di cui sopra è condizionata, secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dall'autorizzazione della Commissione europea;
di conseguenza, ad oggi l'incentivo di cui sopra è ancora fermo ai blocchi di partenza, come confermato anche dall'articolo di stampa del 12 ottobre de Il Sole 24 ore, il quale richiama la risposta all'interpello n. 410 dell'Agenzia delle entrate;
dalla risposta dell'Agenzia delle entrate emerge l'impossibilità di intervenire poiché, non essendo allo stato attuale intervenuta l'autorizzazione della Commissione europea alla fruizione del beneficio, «non sussistono le condizioni per poter dare applicazione alle disposizioni e, di conseguenza, esprimere un parere»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di trovare soluzioni alternative in merito alle disposizioni di cui in premessa, atteso che i ritardi derivanti dal mancato beneficio fiscale penalizzano la volontà di investitori e i imprenditori, che favorirebbero la crescita del Paese.
9/2305/93. (Testo modificato nel corso della seduta) Giglio Vigna, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Patassini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 314, del provvedimento in esame prevede un incremento di autorizzazione di spesa al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e il successivo comma 316 introduce alcune misure volte a rafforzare la disciplina sulle Zone economiche speciali (ZES);
nei territori colpiti dal sisma, e in particolare nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, la crisi economico-sociale-demografica già esistente prima dei gravissimi fenomeni sismici si è acuita in modo esponenziale in quanto i residenti e gli amministratori locali si trovano a dover affrontare sotto il profilo etico, relazionale, sociale, patrimoniale ed imprenditoriale la catastrofe del sisma che ha interessato e continua ad interessare queste zone. Giova ricordare, infatti, che la sequenza sismica che ha interessato l'Appennino centrale, tra il 24 agosto del 2016 e il 18 gennaio 2017, non è ancora conclusa (rapporto INGV a tre anni dal terremoto) e costituisce la manifestazione più significativa nella storia moderna dell'Europa in termini di rilascio totale di energia, del numero degli eventi sismici (più di 110.000 eventi) e di estensione dell'area colpita, con evidenti riflessi sul tessuto sociale ed economico;
oggi la zona del cratere è un'area depressa: i dati macroeconomici relativi quantomeno alla regione Marche (quella più colpita dal gravissimo sisma del 2016), anche nel periodo precedente il sisma del 2016 indicavano un trend negativo dell'economia della regione e nel 2017 il dato sulla crescita è stato il peggior risultato di tutte le regioni d'Italia secondo solo a quello del Molise;
è evidente che una situazione di tal genere deve essere necessariamente affrontata con misure di natura straordinaria che favoriscano la ripresa economica, anche e soprattutto mediante la realizzazione di nuovi investimenti;
sarebbe pertanto utile adottare un piano di rilancio che coniughi le misure già previste per la zona franca con la creazione di una Zona economica speciale sisma (ZESs) al fine di favorire lo sviluppo sociale e la rigenerazione urbana, in chiave speciale, eccezionale e urgente;
l'obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo economico del territorio soprattutto attraverso l'insediamento di specifici comparti di attività economica, l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche, il miglioramento della competitività e la creazione dei nuovi posti di lavoro. Il livello delle agevolazioni potrebbe essere modulato a seconda delle zone, tenendo presente i diversi fattori che le caratterizzano e puntando sull'offerta di terreni per gli investimenti nell'area, su un miglioramento delle infrastrutture stradali, sulla presenza di immobili industriali/commerciali, su un mercato del lavoro competitivo con manodopera qualificata e su una burocrazia semplificata. Tutto ciò consentirebbe la creazione di un'area appenninica con forte vocazione allo sviluppo grazie al superamento delle barriere che la conformazione del territorio impone;
queste misure darebbero una spinta eccezionale all'economia delle aree del centro Italia oggi fortemente penalizzate dal sisma: si pensi ai vantaggi che si registrerebbero nelle attività di trasformazione alimentare (produzione di prodotti a base di carne, prodotti di frutta e verdura, la produzione di spiriti, la produzione di alimenti surgelati, lavorazione dei cereali), nei servizi informatici, nei diversi settori produttivi dal tessile al calzaturiero, nella produzione del legno e dei materiali da costruzione, nello scambio di beni e servizi e soprattutto nell'implementazione di tutto un indotto legato alla cultura scolastica ed accademica di eccellenza;
il sistema di agevolazioni potrebbe consentire ad investitori anche stranieri la creazione di sedi delocalizzate della propria impresa oltre alla creazione di nuove strutture (ricettive e no di pubblico spettacolo e altro) che, ruotando intorno al mondo delle università e degli istituti scolastici, siano di supporto per l'avanzamento di poli accademici e scolastici di eccellenza nei servizi (con strutture, mense, strutture ludiche e di svago, e altro). Sono punti forti che giustificherebbero investimenti nell'ampio territorio del cratere, anche in ragione del suo ottimo posizionamento geografico al centro del Paese,
impegna il Governo
a individuare un modello sperimentale – da applicare in futuro anche ad altre zone colpite da gravi eventi calamitosi – di Zona economica speciale, modulata sulle esigenze delle aree del centro Italia colpite dal sisma (ZESs) al fine di arrestare il declino economico e sociale della vasta area interessata dal sisma del 2016 e lo spopolamento di queste zone la cui storia e il cui patrimonio artistico, culturale e naturale rappresentano una grande ricchezza per tutto il Paese.
9/2305/94. Patassini, Latini, Paolini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 314, del provvedimento in esame prevede un incremento di autorizzazione di spesa al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e il successivo comma 316 introduce alcune misure volte a rafforzare la disciplina sulle Zone economiche speciali (ZES);
nei territori colpiti dal sisma, e in particolare nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, la crisi economico-sociale-demografica già esistente prima dei gravissimi fenomeni sismici si è acuita in modo esponenziale in quanto i residenti e gli amministratori locali si trovano a dover affrontare sotto il profilo etico, relazionale, sociale, patrimoniale ed imprenditoriale la catastrofe del sisma che ha interessato e continua ad interessare queste zone. Giova ricordare, infatti, che la sequenza sismica che ha interessato l'Appennino centrale, tra il 24 agosto del 2016 e il 18 gennaio 2017, non è ancora conclusa (rapporto INGV a tre anni dal terremoto) e costituisce la manifestazione più significativa nella storia moderna dell'Europa in termini di rilascio totale di energia, del numero degli eventi sismici (più di 110.000 eventi) e di estensione dell'area colpita, con evidenti riflessi sul tessuto sociale ed economico;
oggi la zona del cratere è un'area depressa: i dati macroeconomici relativi quantomeno alla regione Marche (quella più colpita dal gravissimo sisma del 2016), anche nel periodo precedente il sisma del 2016 indicavano un trend negativo dell'economia della regione e nel 2017 il dato sulla crescita è stato il peggior risultato di tutte le regioni d'Italia secondo solo a quello del Molise;
è evidente che una situazione di tal genere deve essere necessariamente affrontata con misure di natura straordinaria che favoriscano la ripresa economica, anche e soprattutto mediante la realizzazione di nuovi investimenti;
sarebbe pertanto utile adottare un piano di rilancio che coniughi le misure già previste per la zona franca con la creazione di una Zona economica speciale sisma (ZESs) al fine di favorire lo sviluppo sociale e la rigenerazione urbana, in chiave speciale, eccezionale e urgente;
l'obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo economico del territorio soprattutto attraverso l'insediamento di specifici comparti di attività economica, l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche, il miglioramento della competitività e la creazione dei nuovi posti di lavoro. Il livello delle agevolazioni potrebbe essere modulato a seconda delle zone, tenendo presente i diversi fattori che le caratterizzano e puntando sull'offerta di terreni per gli investimenti nell'area, su un miglioramento delle infrastrutture stradali, sulla presenza di immobili industriali/commerciali, su un mercato del lavoro competitivo con manodopera qualificata e su una burocrazia semplificata. Tutto ciò consentirebbe la creazione di un'area appenninica con forte vocazione allo sviluppo grazie al superamento delle barriere che la conformazione del territorio impone;
queste misure darebbero una spinta eccezionale all'economia delle aree del centro Italia oggi fortemente penalizzate dal sisma: si pensi ai vantaggi che si registrerebbero nelle attività di trasformazione alimentare (produzione di prodotti a base di carne, prodotti di frutta e verdura, la produzione di spiriti, la produzione di alimenti surgelati, lavorazione dei cereali), nei servizi informatici, nei diversi settori produttivi dal tessile al calzaturiero, nella produzione del legno e dei materiali da costruzione, nello scambio di beni e servizi e soprattutto nell'implementazione di tutto un indotto legato alla cultura scolastica ed accademica di eccellenza;
il sistema di agevolazioni potrebbe consentire ad investitori anche stranieri la creazione di sedi delocalizzate della propria impresa oltre alla creazione di nuove strutture (ricettive e no di pubblico spettacolo e altro) che, ruotando intorno al mondo delle università e degli istituti scolastici, siano di supporto per l'avanzamento di poli accademici e scolastici di eccellenza nei servizi (con strutture, mense, strutture ludiche e di svago, e altro). Sono punti forti che giustificherebbero investimenti nell'ampio territorio del cratere, anche in ragione del suo ottimo posizionamento geografico al centro del Paese,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di individuare un modello sperimentale – da applicare in futuro anche ad altre zone colpite da gravi eventi calamitosi – di Zona economica speciale, modulata sulle esigenze delle aree del centro Italia colpite dal sisma (ZESs) al fine di arrestare il declino economico e sociale della vasta area interessata dal sisma del 2016 e lo spopolamento di queste zone la cui storia e il cui patrimonio artistico, culturale e naturale rappresentano una grande ricchezza per tutto il Paese.
9/2305/94. (Testo modificato nel corso della seduta) Patassini, Latini, Paolini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca diverse disposizioni in materia di sostegno agli investimenti delle imprese;
dopo 178 anni di attività, il colosso britannico Thomas Cook, una delle prime compagnie di viaggi al mondo, che gestiva hotel, resort e compagnie aeree in 16 Paesi, e aveva 19 milioni di clienti all'anno e 21 mila dipendenti, ha dichiarato fallimento;
lo scorso 24 ottobre il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle conseguenze del fallimento del tour operator Thomas Cook sul turismo dell'Unione e, in tale contesto, i membri dell'Europarlamento hanno espresso profonda preoccupazione «per il fatto che migliaia di lavoratori in tutta Europa abbiano perso il loro posto di lavoro e migliaia di fornitori e filiali locali, principalmente Pmi, versino in gravi difficoltà finanziarie a causa del fallimento di Thomas Cook, nonché per le conseguenze dannose che questo comporta per le economie e le comunità locali e per l'immagine e la reputazione dell'Europa come principale destinazione turistica a livello mondiale» (http://www.vita.it/it/article/2019/10/25/fallimento-thomas-cook-necessaria-strategia-turismo-in-europa-meta-n-1/153107/);
gli europarlamentari hanno, inoltre, chiesto ai Paesi dell'Unione europea di utilizzare strumenti Ue esistenti per mitigare l'impatto del fallimento di Thomas Cook al fine di aiutare i lavoratori licenziati e le società danneggiate dal fallimento della compagnia di viaggi attraversò una compensazione del danno causato al settore: gran parte degli operatori del settore turistico non sono, infatti, riusciti a recuperare quanto dovuto per i mesi di agosto, settembre e ottobre in quanto il tour operator, una volta incassati i soldi dai clienti, pagava gli alberghi a 30 giorni, e gli ultimi pagamenti sono stati effettuati alla fine di agosto per saldare le prenotazioni del mese di luglio;
purtroppo anche molti alberghi italiani, lavorando con il gruppo inglese, non hanno ricevuto il saldo delle prenotazioni di camere e pacchetti di soggiorno per i mesi estivi: le strutture più colpite sono quelle nelle località di mare delle regioni del Sud ma si registrano danni anche in Veneto, Toscana, Liguria e Lombardia (per il turismo sui laghi);
la portata complessiva dei mancati pagamenti non è calcolata ma Federalberghi, associazione a cui in Italia fanno capo 27 mila hotel su un totale di 33 mila, ha già effettuato una prima ricognizione su una vicenda che si configura come una mina per i conti del settore. Il fallimento di Thomas Cook, del resto, ha fatto perdere tutti gli incassi per le prenotazioni dei clienti inglesi e, soprattutto, dei turisti tedeschi che hanno acquistato un pacchetto vacanze in Italia attraverso la controllata del tour operator in Germania;
come spiega il presidente di Federalberghi (https://www.corriere.it/economia/aziende/19settembre 26/crac-thomas-cook-l-italia-buco-300-milioni-351ead54-e02f-lle9-88fl-6c41e75d9585.shtml), da una prima stima «il buco è già oltre i 100 milioni di euro, perciò è probabile che il calcolo finale porti la cifra vicino ai 300 milioni .... Il danno è intuibile. Thomas Cook pagava in media a 30 giorni, significa che dopo il saldo per il mese di luglio sono rimasti in sospeso agosto e i primi venti giorni di settembre, ma andranno perdute anche le prenotazioni residue di questo mese e quelle di ottobre»;
tale vicenda rischia di mettere in ginocchio le strutture più piccole e gli alberghi a conduzione familiare traducendosi in perdite di oltre il 70 per cento del giro di affari annuo,
impegna il Governo
a stanziare apposite risorse per supportare il settore ricettivo e soprattutto quelle strutture fortemente colpite dal fallimento del tour operator Thomas Cook.
9/2305/95. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Patassini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca diverse disposizioni in materia di sostegno agli investimenti delle imprese;
dopo 178 anni di attività, il colosso britannico Thomas Cook, una delle prime compagnie di viaggi al mondo, che gestiva hotel, resort e compagnie aeree in 16 Paesi, e aveva 19 milioni di clienti all'anno e 21 mila dipendenti, ha dichiarato fallimento;
lo scorso 24 ottobre il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle conseguenze del fallimento del tour operator Thomas Cook sul turismo dell'Unione e, in tale contesto, i membri dell'Europarlamento hanno espresso profonda preoccupazione «per il fatto che migliaia di lavoratori in tutta Europa abbiano perso il loro posto di lavoro e migliaia di fornitori e filiali locali, principalmente Pmi, versino in gravi difficoltà finanziarie a causa del fallimento di Thomas Cook, nonché per le conseguenze dannose che questo comporta per le economie e le comunità locali e per l'immagine e la reputazione dell'Europa come principale destinazione turistica a livello mondiale» (http://www.vita.it/it/article/2019/10/25/fallimento-thomas-cook-necessaria-strategia-turismo-in-europa-meta-n-1/153107/);
gli europarlamentari hanno, inoltre, chiesto ai Paesi dell'Unione europea di utilizzare strumenti Ue esistenti per mitigare l'impatto del fallimento di Thomas Cook al fine di aiutare i lavoratori licenziati e le società danneggiate dal fallimento della compagnia di viaggi attraversò una compensazione del danno causato al settore: gran parte degli operatori del settore turistico non sono, infatti, riusciti a recuperare quanto dovuto per i mesi di agosto, settembre e ottobre in quanto il tour operator, una volta incassati i soldi dai clienti, pagava gli alberghi a 30 giorni, e gli ultimi pagamenti sono stati effettuati alla fine di agosto per saldare le prenotazioni del mese di luglio;
purtroppo anche molti alberghi italiani, lavorando con il gruppo inglese, non hanno ricevuto il saldo delle prenotazioni di camere e pacchetti di soggiorno per i mesi estivi: le strutture più colpite sono quelle nelle località di mare delle regioni del Sud ma si registrano danni anche in Veneto, Toscana, Liguria e Lombardia (per il turismo sui laghi);
la portata complessiva dei mancati pagamenti non è calcolata ma Federalberghi, associazione a cui in Italia fanno capo 27 mila hotel su un totale di 33 mila, ha già effettuato una prima ricognizione su una vicenda che si configura come una mina per i conti del settore. Il fallimento di Thomas Cook, del resto, ha fatto perdere tutti gli incassi per le prenotazioni dei clienti inglesi e, soprattutto, dei turisti tedeschi che hanno acquistato un pacchetto vacanze in Italia attraverso la controllata del tour operator in Germania;
come spiega il presidente di Federalberghi (https://www.corriere.it/economia/aziende/19settembre 26/crac-thomas-cook-l-italia-buco-300-milioni-351ead54-e02f-lle9-88fl-6c41e75d9585.shtml), da una prima stima «il buco è già oltre i 100 milioni di euro, perciò è probabile che il calcolo finale porti la cifra vicino ai 300 milioni .... Il danno è intuibile. Thomas Cook pagava in media a 30 giorni, significa che dopo il saldo per il mese di luglio sono rimasti in sospeso agosto e i primi venti giorni di settembre, ma andranno perdute anche le prenotazioni residue di questo mese e quelle di ottobre»;
tale vicenda rischia di mettere in ginocchio le strutture più piccole e gli alberghi a conduzione familiare traducendosi in perdite di oltre il 70 per cento del giro di affari annuo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di stanziare apposite risorse per supportare il settore ricettivo e soprattutto quelle strutture fortemente colpite dal fallimento del tour operator Thomas Cook.
9/2305/95. (Testo modificato nel corso della seduta) Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Patassini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, commi 107-109, del provvedimento in esame prevede delle iniziative volte a promuovere il Green New Deal per la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti;
le sempre più stringenti normative in tema di emissioni stanno minando il futuro del diesel e se, da un lato, questo tipo di alimentazione consente notevoli risparmi agli automobilisti che percorrono migliaia di chilometri l'anno, dall'altro il motore diesel non è più visto di buon occhio dai legislatori europei che ritengono questa tipologia di veicoli particolarmente inquinante. Ciò ha portato a delle limitazioni permanenti al traffico in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna con il divieto di circolazione nei giorni feriali anche per i veicoli diesel Euro 3 (oltre che per i mezzi benzina Euro 0, diesel Euro 0, diesel Euro 1 e diesel Euro 2) indipendentemente dai livelli d'inquinamento;
nonostante gli incentivi previsti nella scorsa legge di Bilancio buona parte del parco circolante nel nostro Paese risulta ancora obsoleto ed inquinante e sarebbe necessario prevedere un contributo statale per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica a basse emissioni complessive per sostituire i veicoli a benzina Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4, Diesel Euro 0, Diesel Euro 1, Diesel Euro 2, Diesel Euro 3 e Diesel Euro 4 anche se dotati di impianti di alimentazione a metano o a GPL ancora in circolazione;
in un'ottica di semplificazione si dovrebbe pertanto prevedere, da un lato, l'applicazione da parte del venditore di uno sconto almeno pari al doppio della misura del contributo mediante compensazione con il prezzo di acquisto e, dall'altro, una procedura che consenta di concedere l'agevolazione contestualmente alla consegna di un veicolo destinato alla demolizione senza alcuna possibilità che lo stesso venga rimesso in circolazione;
in questo contesto le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo dovrebbero procedere a rimborsare al venditore l'importo del contributo e recuperare detto importo a titolo di credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi,
impegna il Governo
a prevedere, in un'ottica di ammodernamento del parco veicolare italiano, l'introduzione di un nuovo contributo per la rottamazione dei veicoli a benzina Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4, Diesel Euro 0, Diesel Euro 1, Diesel Euro 2, Diesel Euro 3 e Diesel Euro 4 anche se dotati di impianti di alimentazione a metano o a GPL ancora in circolazione, a fronte dell'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica a basse emissioni complessive.
9/2305/96. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, commi 107-109, del provvedimento in esame prevede delle iniziative volte a promuovere il Green New Deal per la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti;
le sempre più stringenti normative in tema di emissioni stanno minando il futuro del diesel e se, da un lato, questo tipo di alimentazione consente notevoli risparmi agli automobilisti che percorrono migliaia di chilometri l'anno, dall'altro il motore diesel non è più visto di buon occhio dai legislatori europei che ritengono questa tipologia di veicoli particolarmente inquinante. Ciò ha portato a delle limitazioni permanenti al traffico in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna con il divieto di circolazione nei giorni feriali anche per i veicoli diesel Euro 3 (oltre che per i mezzi benzina Euro 0, diesel Euro 0, diesel Euro 1 e diesel Euro 2) indipendentemente dai livelli d'inquinamento;
nonostante gli incentivi previsti nella scorsa legge di Bilancio buona parte del parco circolante nel nostro Paese risulta ancora obsoleto ed inquinante e sarebbe necessario prevedere un contributo statale per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica a basse emissioni complessive per sostituire i veicoli a benzina Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4, Diesel Euro 0, Diesel Euro 1, Diesel Euro 2, Diesel Euro 3 e Diesel Euro 4 anche se dotati di impianti di alimentazione a metano o a GPL ancora in circolazione;
in un'ottica di semplificazione si dovrebbe pertanto prevedere, da un lato, l'applicazione da parte del venditore di uno sconto almeno pari al doppio della misura del contributo mediante compensazione con il prezzo di acquisto e, dall'altro, una procedura che consenta di concedere l'agevolazione contestualmente alla consegna di un veicolo destinato alla demolizione senza alcuna possibilità che lo stesso venga rimesso in circolazione;
in questo contesto le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo dovrebbero procedere a rimborsare al venditore l'importo del contributo e recuperare detto importo a titolo di credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, in un'ottica di ammodernamento del parco veicolare italiano, l'introduzione di un nuovo contributo per la rottamazione dei veicoli a benzina Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4, Diesel Euro 0, Diesel Euro 1, Diesel Euro 2, Diesel Euro 3 e Diesel Euro 4 anche se dotati di impianti di alimentazione a metano o a GPL ancora in circolazione, a fronte dell'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica a basse emissioni complessive.
9/2305/96. (Testo modificato nel corso della seduta) Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni volte a promuovere, attraverso specifici contributi, gli investimenti di comuni e regioni finalizzati anche alla messa in sicurezza di edifici e territorio e, in particolare, l'articolo 1 ai commi da 848 a 850 prevede diverse modifiche al Fondo di solidarietà comunale;
secondo il CNR, i fenomeni atmosferici estremi hanno avuto un'intensificazione durante l'ultimo secolo del 900 per cento. Dal 2010 al 2017, sono stati 126 i comuni italiani colpiti da eventi atmosferici che un tempo si sarebbero definiti «eccezionali», con 52 casi di allagamento (o «bombe d'acqua»), 98 di danni alle infrastrutture, 56 giorni di stop per treni e metropolitane dovuti all'effetto dei fenomeni atmosferici, 44 casi di frane dovute a pioggia e trombe d'aria, 40 eventi di esondazione di corsi d'acqua. Senza contare i disagi provocati da interruzioni di energia elettrica e disservizi vari;
l'88 per cento dei comuni italiani presenta almeno un'area caratterizzata da rischio idrogeologico, in cui vivono e/o lavorano complessivamente circa 7 milioni di italiani. Le aree colpite hanno riguardato 18 regioni italiane tra il 2013 e il 2016. Legambiente sollecita da tempo un «Piano nazionale di adattamento al clima», che consenta di fare fronte ai mutamenti climatici in atto. Parallelamente, si è discusso in vari contesti della necessità di provvedere alla manutenzione del nostro patrimonio pubblico, non solo infrastrutturale, adoperandoci per questo immenso «cantiere» che rischia di andare in pezzi ad ogni cambiamento del tempo;
i comuni si trovano nelle condizioni di dover provvedere autonomamente, attraverso polizze « All risks», ad assicurare il loro patrimonio immobiliare, dal momento che sono frequenti i casi di strutture pubbliche scoperchiate, danneggiate, a volte rese del tutto inagibili da fenomeni atmosferici di forte entità;
il riconoscimento dello stato di calamità non può essere tuttavia l'unico rimedio a tale situazione e le polizze sottoscritte con i vari broker di riferimento permettono ai comuni di assicurare almeno in parte il proprio patrimonio. Nonostante tale prassi consolidata alcuni comuni emiliani colpiti da eventi atmosferici estremi (precipitazioni intense, trombe d'aria, grandinate eccezionali) hanno recentemente registrato l'indisponibilità delle compagnie assicurative di riferimento a proseguire il rapporto, poiché – a giudizio di queste ultime – il premio pagato negli anni precedenti non era congruo rispetto all'ammontare dei risarcimenti elargiti nel corso del tempo, a seguito di numerosi e ripetuti fortunali ed eventi estremi sul territorio;
oggi in Emilia Romagna la situazione risulta ulteriormente aggravata da una serie di eventi: lo straripamento dell'Idice, nel Budriese, l'esondazione del Canale Diversivo in località Canaletto, a Finale Emilia (Modena), le numerose golene allagate con gravi danni alle attività economiche e/o agricole. La lista potrebbe continuare con le calamità che hanno investito la Liguria, il Piemonte, la Calabria, le mareggiate sulle coste italiane, l'altra marea di Venezia, etc.;
sempre più spesso, quindi, gli enti locali sono costretti ad accettare l'offerta di una seconda compagnia assicurativa, trovandosi in situazioni di difficoltà dopo il passo indietro del loro broker di fiducia: i comuni devono così accettare polizze con premi assicurativi maggiorati che, ad esempio, per alcuni comuni emiliani sono lievitati fino al 10 per cento in più del valore dello scoperto, con un contestuale significativo aumento (fino a dieci volte di più) del valore del minimo del danno;
in tale contesto i comuni già flagellati dagli eventi atmosferici estremi saranno costretti ad un ulteriore esborso economico per assicurare il proprio patrimonio quando le compagnie assicurative non mantengono invariate le condizioni delle polizze a seguito di eventi estremi ripetuti nel tempo,
impegna il Governo
ad individuare misure, anche di carattere normativo, volte a calmierare l'incidenza delle polizze « All risks» o comunque necessarie per assicurare il patrimonio pubblico di competenza degli enti locali colpiti da eventi atmosferici estremi, specie se ripetuti nel tempo, a fronte di ventilati aumenti dei premi assicurativi proposti dai broker, prevedendo eventualmente un contributo a fondo perduto in favore di ciascun Comune che ne faccia richiesta per sostenere in parte i maggiori costi necessari al rinnovo della polizza assicurativa.
9/2305/97. Piastra, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni volte a promuovere, attraverso specifici contributi, gli investimenti di comuni e regioni finalizzati anche alla messa in sicurezza di edifici e territorio e, in particolare, l'articolo 1 ai commi da 848 a 850 prevede diverse modifiche al Fondo di solidarietà comunale;
secondo il CNR, i fenomeni atmosferici estremi hanno avuto un'intensificazione durante l'ultimo secolo del 900 per cento. Dal 2010 al 2017, sono stati 126 i comuni italiani colpiti da eventi atmosferici che un tempo si sarebbero definiti «eccezionali», con 52 casi di allagamento (o «bombe d'acqua»), 98 di danni alle infrastrutture, 56 giorni di stop per treni e metropolitane dovuti all'effetto dei fenomeni atmosferici, 44 casi di frane dovute a pioggia e trombe d'aria, 40 eventi di esondazione di corsi d'acqua. Senza contare i disagi provocati da interruzioni di energia elettrica e disservizi vari;
l'88 per cento dei comuni italiani presenta almeno un'area caratterizzata da rischio idrogeologico, in cui vivono e/o lavorano complessivamente circa 7 milioni di italiani. Le aree colpite hanno riguardato 18 regioni italiane tra il 2013 e il 2016. Legambiente sollecita da tempo un «Piano nazionale di adattamento al clima», che consenta di fare fronte ai mutamenti climatici in atto. Parallelamente, si è discusso in vari contesti della necessità di provvedere alla manutenzione del nostro patrimonio pubblico, non solo infrastrutturale, adoperandoci per questo immenso «cantiere» che rischia di andare in pezzi ad ogni cambiamento del tempo;
i comuni si trovano nelle condizioni di dover provvedere autonomamente, attraverso polizze « All risks», ad assicurare il loro patrimonio immobiliare, dal momento che sono frequenti i casi di strutture pubbliche scoperchiate, danneggiate, a volte rese del tutto inagibili da fenomeni atmosferici di forte entità;
il riconoscimento dello stato di calamità non può essere tuttavia l'unico rimedio a tale situazione e le polizze sottoscritte con i vari broker di riferimento permettono ai comuni di assicurare almeno in parte il proprio patrimonio. Nonostante tale prassi consolidata alcuni comuni emiliani colpiti da eventi atmosferici estremi (precipitazioni intense, trombe d'aria, grandinate eccezionali) hanno recentemente registrato l'indisponibilità delle compagnie assicurative di riferimento a proseguire il rapporto, poiché – a giudizio di queste ultime – il premio pagato negli anni precedenti non era congruo rispetto all'ammontare dei risarcimenti elargiti nel corso del tempo, a seguito di numerosi e ripetuti fortunali ed eventi estremi sul territorio;
oggi in Emilia Romagna la situazione risulta ulteriormente aggravata da una serie di eventi: lo straripamento dell'Idice, nel Budriese, l'esondazione del Canale Diversivo in località Canaletto, a Finale Emilia (Modena), le numerose golene allagate con gravi danni alle attività economiche e/o agricole. La lista potrebbe continuare con le calamità che hanno investito la Liguria, il Piemonte, la Calabria, le mareggiate sulle coste italiane, l'altra marea di Venezia, etc.;
sempre più spesso, quindi, gli enti locali sono costretti ad accettare l'offerta di una seconda compagnia assicurativa, trovandosi in situazioni di difficoltà dopo il passo indietro del loro broker di fiducia: i comuni devono così accettare polizze con premi assicurativi maggiorati che, ad esempio, per alcuni comuni emiliani sono lievitati fino al 10 per cento in più del valore dello scoperto, con un contestuale significativo aumento (fino a dieci volte di più) del valore del minimo del danno;
in tale contesto i comuni già flagellati dagli eventi atmosferici estremi saranno costretti ad un ulteriore esborso economico per assicurare il proprio patrimonio quando le compagnie assicurative non mantengono invariate le condizioni delle polizze a seguito di eventi estremi ripetuti nel tempo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di individuare misure, anche di carattere normativo, volte a calmierare l'incidenza delle polizze « All risks» o comunque necessarie per assicurare il patrimonio pubblico di competenza degli enti locali colpiti da eventi atmosferici estremi, specie se ripetuti nel tempo, a fronte di ventilati aumenti dei premi assicurativi proposti dai broker, prevedendo eventualmente un contributo a fondo perduto in favore di ciascun Comune che ne faccia richiesta per sostenere in parte i maggiori costi necessari al rinnovo della polizza assicurativa.
9/2305/97. (Testo modificato nel corso della seduta) Piastra, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
nel quadro delle iniziative volte a promuovere il Green New Deal, l'articolo 1, commi 107-109, del provvedimento in esame prevede che le pubbliche amministrazioni, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, procedano, dal 1o gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa;
per i comuni montani dare seguito a tale prescrizione potrebbe essere particolarmente gravoso perché, ancora oggi, nelle zone montane sono pochissime le reti di ricarica disponibili e i veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno non hanno le caratteristiche adatte a strade con forti pendenze. A ciò si aggiunga che nelle aree montane molte attività legate agli ordinari adempimenti delle amministrazioni locali richiedono spostamenti su strade ubicate fuori e talvolta lontano dai centri abitati dove è impossibile ricaricare le autovetture in assenza di apposite colonnine o di idonee strutture di approvvigionamento;
pur comprendendo l'obiettivo di ridurre, anche attraverso la pubblica amministrazione, l'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti appare necessario garantire nei comuni montani l'operatività dei mezzi in dotazione al parco macchine comunale e per far questo occorre prevedere una deroga all'articolo 1, commi 107-109, consentendo a tali enti locali, ove necessario per esigenze logistiche, l'acquisto o il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada diversi da quelli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 107-109, del provvedimento in esame in materia di green mobility, escludendo per le esigenze illustrate in premessa i comuni montani dall'obbligo di sostituzione dei veicoli obsoleti con nuovi veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno.
9/2305/98. Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.
La Camera,
premesso che:
nel quadro delle iniziative volte a promuovere il Green New Deal, l'articolo 1, commi 107-109, del provvedimento in esame prevede che le pubbliche amministrazioni, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, procedano, dal 1o gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa;
per i comuni montani dare seguito a tale prescrizione potrebbe essere particolarmente gravoso perché, ancora oggi, nelle zone montane sono pochissime le reti di ricarica disponibili e i veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno non hanno le caratteristiche adatte a strade con forti pendenze. A ciò si aggiunga che nelle aree montane molte attività legate agli ordinari adempimenti delle amministrazioni locali richiedono spostamenti su strade ubicate fuori e talvolta lontano dai centri abitati dove è impossibile ricaricare le autovetture in assenza di apposite colonnine o di idonee strutture di approvvigionamento;
pur comprendendo l'obiettivo di ridurre, anche attraverso la pubblica amministrazione, l'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti appare necessario garantire nei comuni montani l'operatività dei mezzi in dotazione al parco macchine comunale e per far questo occorre prevedere una deroga all'articolo 1, commi 107-109, consentendo a tali enti locali, ove necessario per esigenze logistiche, l'acquisto o il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada diversi da quelli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina richiamata in premessa, al fine di valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 107-109, del provvedimento in esame in materia di green mobility, escludendo per le esigenze illustrate in premessa i comuni montani dall'obbligo di sostituzione dei veicoli obsoleti con nuovi veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno.
9/2305/98. (Testo modificato nel corso della seduta) Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone all'articolo 1, commi 413 e 414, l'istituzione di un Fondo per la Carta Giovani Nazionali e al comma 278 lo stanziamento di nuove risorse per il Consiglio nazionale dei Giovani, ma ancora una volta nulla prevede circa la riorganizzazione degli alberghi della gioventù;
nel corso dei lavori di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, le Commissioni riunite Industria e Lavoro del Senato della Repubblica avevano approvato un emendamento del Gruppo Lega recante «Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del relativo livello occupazionale» che prevedeva il tanto atteso riordino della normativa in materia di ostelli della gioventù;
in quei giorni abbiamo assistito a commenti trionfalistici da parte di diversi esponenti della maggioranza sull'inserimento nel testo del decreto della norma sugli Alberghi per la Gioventù: si evidenziava infatti come tali misure avrebbero portato «linfa al turismo giovanile» (ANSA – martedì 22 ottobre 2019 12.07.27 «DL imprese: Lanzi (M5S), porta linfa a turismo giovanile»). Come però emerso anche dalle ricostruzioni giornalistiche di allora, questa linfa per il Governo non si è rivelata poi così vitale se posta a confronto con problemi interni al MoVimento 5 Stelle (https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/10/23/decreto-salva-imprese-senato-approva-la-fiduda-con-168-voti-a-favore-salta-ia-norma-salva-ostelli-dopo-accuse-di-conflitto-interessi-a-castelli-m5s/5529449/). La norma infatti benché già inserita nel maxiemendamento trasmesso all'Assemblea del Senato dalla Presidenza del Consiglio in data 23 ottobre 2019 è stata poi stralciata dal testo su cui il Governo ha posto la fiducia, lasciando ancora una volta questa importante risorsa del settore turistico priva di una normativa adeguata;
a livello internazionale e negli altri Paesi europei – si pensi ad esempio ai Paesi Scandinavi – gli ostelli della gioventù ricevono appositi finanziamenti statali mentre in Italia queste, strutture sono in completo stato di abbandono e rischiano la chiusura definitiva,
impegna il Governo
ad adottare il prima possibile quelle Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del relativo livello occupazionale, già approvate nel corso dei lavori delle Commissioni riunite del Senato durante la conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, e poi stralciate per ragioni di natura politica tutte interne alle maggioranza, che nulla hanno a che fare con l'importante settore del turismo giovanile.
9/2305/99. Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone all'articolo 1, commi 413 e 414, l'istituzione di un Fondo per la Carta Giovani Nazionali e al comma 278 lo stanziamento di nuove risorse per il Consiglio nazionale dei Giovani, ma ancora una volta nulla prevede circa la riorganizzazione degli alberghi della gioventù;
nel corso dei lavori di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, le Commissioni riunite Industria e Lavoro del Senato della Repubblica avevano approvato un emendamento del Gruppo Lega recante «Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del relativo livello occupazionale» che prevedeva il tanto atteso riordino della normativa in materia di ostelli della gioventù;
in quei giorni abbiamo assistito a commenti trionfalistici da parte di diversi esponenti della maggioranza sull'inserimento nel testo del decreto della norma sugli Alberghi per la Gioventù: si evidenziava infatti come tali misure avrebbero portato «linfa al turismo giovanile» (ANSA – martedì 22 ottobre 2019 12.07.27 «DL imprese: Lanzi (M5S), porta linfa a turismo giovanile»). Come però emerso anche dalle ricostruzioni giornalistiche di allora, questa linfa per il Governo non si è rivelata poi così vitale se posta a confronto con problemi interni al MoVimento 5 Stelle (https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/10/23/decreto-salva-imprese-senato-approva-la-fiduda-con-168-voti-a-favore-salta-ia-norma-salva-ostelli-dopo-accuse-di-conflitto-interessi-a-castelli-m5s/5529449/). La norma infatti benché già inserita nel maxiemendamento trasmesso all'Assemblea del Senato dalla Presidenza del Consiglio in data 23 ottobre 2019 è stata poi stralciata dal testo su cui il Governo ha posto la fiducia, lasciando ancora una volta questa importante risorsa del settore turistico priva di una normativa adeguata;
a livello internazionale e negli altri Paesi europei – si pensi ad esempio ai Paesi Scandinavi – gli ostelli della gioventù ricevono appositi finanziamenti statali mentre in Italia queste, strutture sono in completo stato di abbandono e rischiano la chiusura definitiva,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare il prima possibile quelle Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del relativo livello occupazionale, già approvate nel corso dei lavori delle Commissioni riunite del Senato durante la conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, e poi stralciate per ragioni di natura politica tutte interne alle maggioranza, che nulla hanno a che fare con l'importante settore del turismo giovanile.
9/2305/99. (Testo modificato nel corso della seduta) Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede diverse misure in favore delle imprese soprattutto nelle aree colpite da calamità o da eventi meteorologici di grave intensità;
con la legge di bilancio per il 2018 il legislatore è intervenuto per superare le criticità che fino ad allora hanno impedito il riconoscimento di un contributo in favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994, che nel triennio 1995-1997 abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi per un importo superiore a quanto previsto dalla legge n. 289 del 2002;
nonostante siano trascorsi ben dieci mesi dall'entrata in vigore del citato intervento normativo ad oggi non c’è ancora traccia del relativo decreto attuativo;
il timore delle imprese piemontesi – a parere degli interroganti oltremodo fondato – è che trascorso l'anno 2019 le risorse già assegnate vadano perdute e dirottate dal Ministero per altre finalità,
impegna il Governo
ad emanare al più presto il decreto citato in premessa in quanto ulteriori ritardi determinerebbero un perdurante ed ingiusto danno per le imprese piemontesi colpite dagli eventi alluvionali del 1994.
9/2305/100. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Piastra.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede diverse misure in favore delle imprese soprattutto nelle aree colpite da calamità o da eventi meteorologici di grave intensità;
con la legge di bilancio per il 2018 il legislatore è intervenuto per superare le criticità che fino ad allora hanno impedito il riconoscimento di un contributo in favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994, che nel triennio 1995-1997 abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi per un importo superiore a quanto previsto dalla legge n. 289 del 2002;
nonostante siano trascorsi ben dieci mesi dall'entrata in vigore del citato intervento normativo ad oggi non c’è ancora traccia del relativo decreto attuativo;
il timore delle imprese piemontesi – a parere degli interroganti oltremodo fondato – è che trascorso l'anno 2019 le risorse già assegnate vadano perdute e dirottate dal Ministero per altre finalità,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di emanare al più presto il decreto citato in premessa in quanto ulteriori ritardi determinerebbero un perdurante ed ingiusto danno per le imprese piemontesi colpite dagli eventi alluvionali del 1994.
9/2305/100. (Testo modificato nel corso della seduta) Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Piastra.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia;
in questi giorni si apprende che il consiglio di sorveglianza di Peugeot S.A. (Psa) e il consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles (Fca) hanno approvato il memorandum d'intesa vincolante per procedere alla loro fusione. A grandi linee i termini dell'accordo sono stati già anticipati: sarà creata una holding ad Amsterdam per sfruttare i vantaggi della legislazione olandese, Fca si separerà da Comau (robot di saldatura) con la distribuzione di una cedola da 5,5 miliardi, Psa farà lo stesso con Faurecia (componentistica) a fronte del quale sarà poi distribuita una cedola da 2,7 miliardi agli azionisti della casa francese. La nuova capogruppo con sede in Olanda sarà quotata a Parigi, Milano e New York. Nascerà il quarto produttore di auto al mondo con 8,7 milioni di auto immatricolate ogni anno. Sono previste sinergie per 3,7 miliardi oltre ad una capacità di investimenti in grado di reggere la sfida dell'elettrificazione e della guida autonoma;
la governance prevede cinque consiglieri di estrazione Psa e cinque Fca. L'undicesimo sarà l'attuale Ceo di Psa, Carlo Tavares, che diventerà amministratore delegato del nuovo gruppo. La presidenza toccherà a John Elkann. Secondo le anticipazioni gli eredi Agnelli avranno circa il 14 per cento del nuovo gruppo e saranno di gran lunga i primi azionisti visto che la famiglia Peugeot e lo Stato francese scenderanno intorno al 6 per cento ciascuno. I soci si sono impegnati a non vendere né comprare azioni per cinque anni. Solo la famiglia Peugeot potrebbe avere una deroga salendo del 2,5 per cento con azioni acquistate da Dongfeng o dal governo francese;
ad oggi le due Società non hanno ancora fornito dettagli su produzione, fabbriche, modelli e sinergie e vi è grande attesa, soprattutto da parte dei lavoratori italiani del gruppo Fiat Chrysler Automobiles (Fca) sulle ricadute del nuovo piano industriale e sulla conferma degli obiettivi della piena occupazione e dei 5 miliardi di investimenti annunciati per l'Italia,
impegna il Governo
a monitorare l'operazione di cui in premessa per verificare insieme al nuovo Gruppo che il piano industriale rispetti gli impegni assunti dalla Fiat Chrysler Automobiles (Fca) sul mantenimento dei livelli occupazionali e sugli investimenti già stanziati, e al contempo per indurre il quarto produttore di auto al mondo ad incrementare la produzione negli stabilimenti italiani rilanciando non solo il comparto automobilistico ma l'intero indotto dell’automotive in Italia.
9/2305/101. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia;
in questi giorni si apprende che il consiglio di sorveglianza di Peugeot S.A. (Psa) e il consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles (Fca) hanno approvato il memorandum d'intesa vincolante per procedere alla loro fusione. A grandi linee i termini dell'accordo sono stati già anticipati: sarà creata una holding ad Amsterdam per sfruttare i vantaggi della legislazione olandese, Fca si separerà da Comau (robot di saldatura) con la distribuzione di una cedola da 5,5 miliardi, Psa farà lo stesso con Faurecia (componentistica) a fronte del quale sarà poi distribuita una cedola da 2,7 miliardi agli azionisti della casa francese. La nuova capogruppo con sede in Olanda sarà quotata a Parigi, Milano e New York. Nascerà il quarto produttore di auto al mondo con 8,7 milioni di auto immatricolate ogni anno. Sono previste sinergie per 3,7 miliardi oltre ad una capacità di investimenti in grado di reggere la sfida dell'elettrificazione e della guida autonoma;
la governance prevede cinque consiglieri di estrazione Psa e cinque Fca. L'undicesimo sarà l'attuale Ceo di Psa, Carlo Tavares, che diventerà amministratore delegato del nuovo gruppo. La presidenza toccherà a John Elkann. Secondo le anticipazioni gli eredi Agnelli avranno circa il 14 per cento del nuovo gruppo e saranno di gran lunga i primi azionisti visto che la famiglia Peugeot e lo Stato francese scenderanno intorno al 6 per cento ciascuno. I soci si sono impegnati a non vendere né comprare azioni per cinque anni. Solo la famiglia Peugeot potrebbe avere una deroga salendo del 2,5 per cento con azioni acquistate da Dongfeng o dal governo francese;
ad oggi le due Società non hanno ancora fornito dettagli su produzione, fabbriche, modelli e sinergie e vi è grande attesa, soprattutto da parte dei lavoratori italiani del gruppo Fiat Chrysler Automobiles (Fca) sulle ricadute del nuovo piano industriale e sulla conferma degli obiettivi della piena occupazione e dei 5 miliardi di investimenti annunciati per l'Italia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di monitorare l'operazione di cui in premessa per verificare insieme al nuovo Gruppo che il piano industriale rispetti gli impegni assunti dalla Fiat Chrysler Automobiles (Fca) sul mantenimento dei livelli occupazionali e sugli investimenti già stanziati, e al contempo per indurre il quarto produttore di auto al mondo ad incrementare la produzione negli stabilimenti italiani rilanciando non solo il comparto automobilistico ma l'intero indotto dell’automotive in Italia.
9/2305/101. (Testo modificato nel corso della seduta) Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 1 il comma 7 stabilisce la costituzione di un «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti» con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e di 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021. L'attuazione della riduzione del carico fiscale viene demandata a futuri appositi interventi normativi;
i continui interventi normativi di riduzione delle agevolazioni fiscali in favore dei cosiddetti pensionati frontalieri, ossia di quei cittadini che pur vivendo in Italia hanno prestato il loro lavoro in Francia o nel Principato di Monaco, portano questi ultimi a trasferire la propria residenza all'estero per essere fiscalmente equiparati ai pensionati già cittadini di quei Paesi confinati, determinando così una grave perdita di gettito per l'Italia;
sarebbe pertanto auspicabile reintrodurre a regime una disciplina che definisca con certezza lo status fiscale dei pensionati frontalieri e che, soprattutto, renda equo ed omogeneo il loro trattamento fiscale rispetto a quello degli altri pensionati residenti in Francia o nel Principato di Monaco,
impegna il Governo
a introdurre regimi fiscali più favorevoli per i redditi da pensione derivanti da attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o nel Principato di Monaco da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, per evitare un vero e proprio esodo dei nostri concittadini nel Paesi confinanti dove vigono imposizioni fiscali meno gravose.
9/2305/102. Di Muro, Mulè, Parolo.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 1 il comma 553 istituisce il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione finanziaria per gli anni 2020, 2021 e 2022, con importi pari, rispettivamente, a 14,5 milioni di euro per il 2020, a 14 milioni per il 2021 e di 13 milioni per il 2022;
tale misura è diretta a finanziare «progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio» dei comuni delle isole minori;
al riguardo appare opportuno considerare che l'attuale normativa di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE (articolo 38 del decreto legislativo 01/06/2011, n. 93) ha imposto ai gestori dei sistemi di distribuzione di energia elettrica, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, l'adeguamento agli obblighi di separazione societaria e funzionale, prevedendo una deroga in favore dei soli soggetti che servono meno di 25.000 punti di prelievo ed escludendo le imprese elettriche delle isole minori;
queste ultime, grazie alla loro profonda conoscenza del territorio e delle reti isolane sono certamente le migliori candidate a garantire il progressivo abbandono della generazione termoelettrica e il perseguimento di uno sviluppo energetico più sostenibile anche attraverso i nuovi strumenti incentivanti pensati per le isole minori, che permetteranno di avviare in tempi brevi gli investimenti necessari per una produzione da fonti rinnovabili (delibera ARERA 558/2018/R/efr, recante Definizione della remunerazione dell'energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole non interconnesse);
l'adeguamento agli obblighi di separazione funzionale, oltre a costituire un onere organizzativo non giustificabile per le imprese minori, determinerebbe un maggior costo complessivo di circa 3.000.000 di euro, posto interamente a carico dei consumatori nazionali, per effetto del meccanismo di integrazione tariffaria, attraverso un corrispondente aumento della componente tariffaria Auc4RIM,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 38, comma 2-bis, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, eliminando l'inciso con il quale si impone anche alle imprese minori, beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, l'adeguamento agli obblighi di separazione societaria e funzionale.
9/2305/103. D'Eramo, Saltamartini.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 1, comma 313 si modifica il regime delle zone logistiche semplificate (ZLS), al comma 316, lettere a e b, si prevede il rafforzamento delle Zes e ai commi da 559 a 580 si prevedono un complesso di misure fiscali relative al comune di Campione d'Italia, anche in considerazione dell'inclusione dell'ente nel territorio doganale europeo e nell'ambito territoriale di operatività della disciplina armonizzata delle accise, riconoscendo di fatto la specificità e la difficoltà in cui si trovano i territori di confine con lo stato elvetico;
i dati economici riportano come sia ormai indifferibile contrastare il gap salariale prodotto dal Canton Ticino, che crea gravi ripercussioni sulle aziende dei territori di confine;
facendo riferimento all'ultimo decennio del periodo di crisi, dal 2008 al 2017, sia l'occupazione, sia il numero di imprese nelle aree di confine hanno registrato flessioni ben più sensibili rispetto alla media registrata nel basso varesotto e nel resto della Lombardia;
il territorio di confine, paga il prezzo dell'attrattività fiscale rappresentata dalla Svizzera, tra i primi Paesi per la contenuta imposizione fiscale cui sono soggette le persone giuridiche. In Ticino l'onere fiscale per le imprese si attesta intorno al 20 per cento dell'utile; la Svizzera, inoltre, vanta l'IVA più bassa in Europa;
quanto alle differenze retributive tra Italia e Svizzera, secondo i dati di Confartigianato imprese Varese, la retribuzione lorda media, valutata in euro, in Italia è del 166 per cento superiore a quella rilevata in Svizzera; in Lombardia, il cui valore medio della retribuzione è più alto del 15 per cento rispetto alla media nazionale, la retribuzione lorda annua è del 32,3 per cento superiore a quella in Svizzera. Il divario diviene pari al 69,9 per cento se si tiene conto del valore espresso a parità di potere d'acquisto;
si evince come sul divario del costo del lavoro incide fortemente il diverso cuneo fiscale, che in Italia è del 47,8 per cento, più che doppio rispetto al 21,8 per cento della Svizzera. Un tale costo del lavoro impedisce a molte aziende di confine di essere attrattive per i lavoratori già formati. Di contro, coloro che vivono entro 20 chilometri dalla Svizzera e che lavorano per le aziende di confine in Italia non hanno alcune agevolazioni che invece sono riconosciute ai colleghi occupati negli altri Stati confinanti,
impegna il Governo
a prevedere un regime fiscale incentivante per i lavoratori che risiedono in Italia e sono occupati in aziende situate entro 20 chilometri dal confine, come già previsto dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione del 28 marzo 2017, n. 38, per la Svizzera, estensibile anche all'Austria, alla Francia e alla Slovenia.
9/2305/104. Bianchi, Di Muro, Invidia.
La Camera,
premesso che:
la normativa relativa all'IMU presenta attualmente molte criticità, tanto che in diverse Regioni di Italia gli ex IACP, comunque denominati, hanno contenziosi aperti con i Comuni per il mancato riconoscimento dell'esenzione dall'imposta per gli alloggi sociali detenuti dalle Aziende;
la nuova formulazione dell'imposta prevista ai commi da 738 a 783, purtroppo, non solo non chiarisce una volta per tutte che gli alloggi detenuti dagli ex IACP comunque denominati hanno le caratteristiche di alloggi sociali e, in quanto tali, devono godere dell'esenzione, ma crea un ulteriore enorme problema;
l'aver introdotto infatti anche l'indicazione «adibiti ad abitazione principale» mette a rischio le Aziende di subire un contenzioso perché manca in capo alle stesse il requisito di residenzialità (non risiede il proprietario, ma l'inquilino) e inoltre si rischierebbe di pagare anche per gli alloggi sfitti. L'alloggio sociale è tale per natura a prescindere che sia locato o meno e non è pensabile che l'IMU venga applicata agli alloggi sociali sfitti in attesa di assegnazione, tali perché in attesa del provvedimento del Comune o perché in attesa che vengano riordinati prima di procedere con una nuova assegnazione o, ancora, in quanto per assenza di fondi, non possono essere riordinati per una nuova assegnazione;
in un'ottica di correzione appare imprescindibile introdurre nel testo normativo nella definizione di alloggio sociale i riferimenti all'articolo 10 comma 3 del decreto-legge n. 47 del 2014 e alla legge n. 80 del 2014, necessari perché tali provvedimenti hanno introdotto una nuova definizione di alloggio sociale di carattere generale riconoscendo in modo inequivocabile agli alloggi di proprietà degli ex IACP comunque denominati lo status di alloggio sociale (l'indeterminatezza della definizione di alloggio sociale di cui al DM del 22/4/2008 ha creato in passato divergenze interpretative);
appare inoltre indispensabile la precisazione che l'esenzione si applica anche alla pertinenze dell'alloggio sociale: per pertinenze dell'alloggio sociale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
dall'articolato emerge infine la necessità di porre rimedio ad un'ulteriore problematica: deve essere specificato che la detrazione di euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP comunque denominati, che deve comunque rimanere nel testo di legge, si applica solo a quegli alloggi che non beneficiano già dell'esenzione di alloggio sociale prevista dalla norma, chiarendo che il legislatore con il riferimento in tale comma agli IACP non ha voluto escludere implicitamente gli enti gestori dall'esenzione per l'alloggio sociale, tesi invece sostenuta da alcuni comuni nel corso del dibattimento per i contenziosi,
impegna il Governo
a chiarire, secondo quanto previsto in premessa, che gli alloggi detenuti dalle Aziende che gestiscono alloggi di edilizia residenziale pubblica sono alloggi sociali e in quanto tali godono delle esenzioni, così come le relative pertinenze in considerazione del ruolo sociale svolto dalle Aziende che locano a famiglie in difficoltà economica che pagano affitti medi che non consentono alle Aziende di sostenere anche questo ulteriore onere fiscale.
9/2305/105. Maggioni, Foscolo, Guidesi, Locatelli, Garavaglia, Ribolla, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
la normativa relativa all'IMU presenta attualmente molte criticità, tanto che in diverse Regioni di Italia gli ex IACP, comunque denominati, hanno contenziosi aperti con i Comuni per il mancato riconoscimento dell'esenzione dall'imposta per gli alloggi sociali detenuti dalle Aziende;
la nuova formulazione dell'imposta prevista ai commi da 738 a 783, purtroppo, non solo non chiarisce una volta per tutte che gli alloggi detenuti dagli ex IACP comunque denominati hanno le caratteristiche di alloggi sociali e, in quanto tali, devono godere dell'esenzione, ma crea un ulteriore enorme problema;
l'aver introdotto infatti anche l'indicazione «adibiti ad abitazione principale» mette a rischio le Aziende di subire un contenzioso perché manca in capo alle stesse il requisito di residenzialità (non risiede il proprietario, ma l'inquilino) e inoltre si rischierebbe di pagare anche per gli alloggi sfitti. L'alloggio sociale è tale per natura a prescindere che sia locato o meno e non è pensabile che l'IMU venga applicata agli alloggi sociali sfitti in attesa di assegnazione, tali perché in attesa del provvedimento del Comune o perché in attesa che vengano riordinati prima di procedere con una nuova assegnazione o, ancora, in quanto per assenza di fondi, non possono essere riordinati per una nuova assegnazione;
in un'ottica di correzione appare imprescindibile introdurre nel testo normativo nella definizione di alloggio sociale i riferimenti all'articolo 10 comma 3 del decreto-legge n. 47 del 2014 e alla legge n. 80 del 2014, necessari perché tali provvedimenti hanno introdotto una nuova definizione di alloggio sociale di carattere generale riconoscendo in modo inequivocabile agli alloggi di proprietà degli ex IACP comunque denominati lo status di alloggio sociale (l'indeterminatezza della definizione di alloggio sociale di cui al DM del 22/4/2008 ha creato in passato divergenze interpretative);
appare inoltre indispensabile la precisazione che l'esenzione si applica anche alla pertinenze dell'alloggio sociale: per pertinenze dell'alloggio sociale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
dall'articolato emerge infine la necessità di porre rimedio ad un'ulteriore problematica: deve essere specificato che la detrazione di euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP comunque denominati, che deve comunque rimanere nel testo di legge, si applica solo a quegli alloggi che non beneficiano già dell'esenzione di alloggio sociale prevista dalla norma, chiarendo che il legislatore con il riferimento in tale comma agli IACP non ha voluto escludere implicitamente gli enti gestori dall'esenzione per l'alloggio sociale, tesi invece sostenuta da alcuni comuni nel corso del dibattimento per i contenziosi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di chiarire, secondo quanto previsto in premessa, che gli alloggi detenuti dalle Aziende che gestiscono alloggi di edilizia residenziale pubblica sono alloggi sociali e in quanto tali godono delle esenzioni, così come le relative pertinenze in considerazione del ruolo sociale svolto dalle Aziende che locano a famiglie in difficoltà economica che pagano affitti medi che non consentono alle Aziende di sostenere anche questo ulteriore onere fiscale.
9/2305/105. (Testo modificato nel corso della seduta) Maggioni, Foscolo, Guidesi, Locatelli, Garavaglia, Ribolla, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica diversi dagli alloggi sociali di proprietà degli IACP comunque denominati, risultano essere soggetti all'aliquota di base per l'abitazione principale passibile della detrazione nella misura di 200 euro;
l'indeterminatezza della definizione di «alloggio sociale» di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 – che sin da principio ha creato divergenza interpretative – ha trovato definitiva chiarificazione, e ampia applicazione, con quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, della legge 23 maggio 2014, n. 80;
tale provvedimento ha introdotto nell'ordinamento nazionale una nuova definizione di «alloggio sociale» di carattere generale, riconoscendo in modo inequivocabile agli alloggi di proprietà degli ex IACP comunque denominati lo status di «alloggio sociale»;
risulta necessario eliminare nel testo normativo in discussione il riferimento all'abitazione principale quando si parla di esenzione per gli alloggi sociali in quanto essi non costituiscono abitazione principale per l'ente proprietario ed inoltre ciò comporterebbe che quelli non assegnati vengano tassati,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad adottare le iniziative necessarie affinché l'esenzione dall'imposta IMU si applichi agli alloggi sociali di proprietà degli IACP comunque denominati e anche alle pertinenze degli alloggi sociali, intendendo come tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità in uso abitativo.
9/2305/106. Ribolla, Foscolo, Maggioni, Guidesi, Locatelli, Garavaglia, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica diversi dagli alloggi sociali di proprietà degli IACP comunque denominati, risultano essere soggetti all'aliquota di base per l'abitazione principale passibile della detrazione nella misura di 200 euro;
l'indeterminatezza della definizione di «alloggio sociale» di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 – che sin da principio ha creato divergenza interpretative – ha trovato definitiva chiarificazione, e ampia applicazione, con quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, della legge 23 maggio 2014, n. 80;
tale provvedimento ha introdotto nell'ordinamento nazionale una nuova definizione di «alloggio sociale» di carattere generale, riconoscendo in modo inequivocabile agli alloggi di proprietà degli ex IACP comunque denominati lo status di «alloggio sociale»;
risulta necessario eliminare nel testo normativo in discussione il riferimento all'abitazione principale quando si parla di esenzione per gli alloggi sociali in quanto essi non costituiscono abitazione principale per l'ente proprietario ed inoltre ciò comporterebbe che quelli non assegnati vengano tassati,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie affinché l'esenzione dall'imposta IMU si applichi agli alloggi sociali di proprietà degli IACP comunque denominati e anche alle pertinenze degli alloggi sociali, intendendo come tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità in uso abitativo.
9/2305/106. (Testo modificato nel corso della seduta) Ribolla, Foscolo, Maggioni, Guidesi, Locatelli, Garavaglia, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
il prolungamento in direzione Venezia dell'Alta velocità Torino-Milano-Brescia, stiamo quindi parlando della linea ad Alta velocità Verona-Padova (78,8 chilometri), rappresenta un'opera che riveste un'importanza primaria per il trasporto passeggeri, ma anche per il trasporto merci;
il Piano industriale 2019-2023 di Ferrovie dello Stato certifica che l'Alta velocità a est di Verona è in grave ritardo: il tratto di Alta velocità tra Vicenza e Padova (27,6 km) non è finanziata né progettata, mentre il tratto tra Verona e Vicenza (51,2 km) aspetta lo stanziamento di denaro per coprire l'intera spesa di realizzazione dell'opera, ad oggi è stato coperto meno di un terzo dell'ammontare totale;
lo sviluppo della tratta ad Alta velocità in terra veneta rappresenta un momento imprescindibile per la crescita di una regione a vocazione manifatturiera, area nevralgica per i fluissi economici verso gli altri paesi europei, una regione da sempre vocata all’export (il 13,7 per cento delle esportazioni italiane, pari a 63,3 miliardi di euro) e che produce il 10 per cento del PIL nazionale;
la Tav Verona-Vicenza-Padova è parte integrante del corridoio Mediterraneo e rappresenta un'importanza cruciale per l'interconnessione, nel nodo di Verona, con il corridoio Scandinavo-Mediterraneo;
il ritardo nella realizzazione di quest'opera strategica per il Veneto ma anche per l'intero Paese, rischia di porre il Veneto in una situazione marginale inaccettabili rispetto alla densità produttiva e ai flussi internazionali che questa regione rappresenta,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a provvedere in tempi rapidi allo stanziamento previsto per la completa realizzazione del tratto di alta velocità Verona-Vicenza.
9/2305/107. Lorenzo Fontana.
La Camera,
premesso che:
il prolungamento in direzione Venezia dell'Alta velocità Torino-Milano-Brescia, stiamo quindi parlando della linea ad Alta velocità Verona-Padova (78,8 chilometri), rappresenta un'opera che riveste un'importanza primaria per il trasporto passeggeri, ma anche per il trasporto merci;
il Piano industriale 2019-2023 di Ferrovie dello Stato certifica che l'Alta velocità a est di Verona è in grave ritardo: il tratto di Alta velocità tra Vicenza e Padova (27,6 km) non è finanziata né progettata, mentre il tratto tra Verona e Vicenza (51,2 km) aspetta lo stanziamento di denaro per coprire l'intera spesa di realizzazione dell'opera, ad oggi è stato coperto meno di un terzo dell'ammontare totale;
lo sviluppo della tratta ad Alta velocità in terra veneta rappresenta un momento imprescindibile per la crescita di una regione a vocazione manifatturiera, area nevralgica per i fluissi economici verso gli altri paesi europei, una regione da sempre vocata all’export (il 13,7 per cento delle esportazioni italiane, pari a 63,3 miliardi di euro) e che produce il 10 per cento del PIL nazionale;
la Tav Verona-Vicenza-Padova è parte integrante del corridoio Mediterraneo e rappresenta un'importanza cruciale per l'interconnessione, nel nodo di Verona, con il corridoio Scandinavo-Mediterraneo;
il ritardo nella realizzazione di quest'opera strategica per il Veneto ma anche per l'intero Paese, rischia di porre il Veneto in una situazione marginale inaccettabili rispetto alla densità produttiva e ai flussi internazionali che questa regione rappresenta,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di provvedere in tempi rapidi allo stanziamento previsto per la completa realizzazione del tratto di alta velocità Verona-Vicenza.
9/2305/107. (Testo modificato nel corso della seduta) Lorenzo Fontana.
La Camera,
premesso che:
il comma 127 incrementa di 325 milioni di euro per il 2020 e di 1,6 miliardi di euro dal 2021 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico;
l'incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
impegna il Governo
a prevedere, nell'ambito delle risorse stanziate dal provvedimento, l'aumento della misura percentuale dell'indennità di impiego operativo al personale dell'Esercito «acquisitore obiettivi» e «ranger», già prevista per gli operatori delle Forze Speciali, e, qualora tale personale sia in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, a prevedere la corresponsione dell'indennità supplementare mensile.
9/2305/108. Fantuz, Ferrari, Pretto, Turri, Zicchieri, Boniardi, Piccolo, Toccalini, Comencini, Valbusa, Paternoster.
La Camera,
premesso che:
il comma 127 incrementa di 325 milioni di euro per il 2020 e di 1,6 miliardi di euro dal 2021 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico;
l'incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle risorse stanziate dal provvedimento, l'aumento della misura percentuale dell'indennità di impiego operativo al personale dell'Esercito «acquisitore obiettivi» e «ranger», già prevista per gli operatori delle Forze Speciali, e, qualora tale personale sia in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, a valutare l'opportunità di prevedere la corresponsione dell'indennità supplementare mensile.
9/2305/108. (Testo modificato nel corso della seduta) Fantuz, Ferrari, Pretto, Turri, Zicchieri, Boniardi, Piccolo, Toccalini, Comencini, Valbusa, Paternoster.
La Camera,
premesso che:
il comma 127 incrementa di 325 milioni di euro per il 2020 e di 1,6 miliardi di euro dal 2021 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico;
l'incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
impegna il Governo
a prevedere, nell'ambito delle risorse stanziate dal provvedimento, l'aumento della misura percentuale dell'indennità di impiego operativo di base per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori.
9/2305/109. Piccolo, Fantuz, Pretto, Turri, Ferrari, Zicchieri, Boniardi, Toccalini, Castiello, Comencini, Valbusa, Paternoster, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
il comma 127 incrementa di 325 milioni di euro per il 2020 e di 1,6 miliardi di euro dal 2021 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico;
l'incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle risorse stanziate dal provvedimento, l'aumento della misura percentuale dell'indennità di impiego operativo di base per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori.
9/2305/109. (Testo modificato nel corso della seduta) Piccolo, Fantuz, Pretto, Turri, Ferrari, Zicchieri, Boniardi, Toccalini, Castiello, Comencini, Valbusa, Paternoster, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
il comma 134 del provvedimento in esame reca uno stanziamento da destinare all'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa;
l'arsenale militare marittimo della Spezia è, con gli arsenali di Augusta e di Taranto, uno dei tre della Marina militare;
l'arsenale militare di La Spezia rappresenta un polo di eccellenza del comparto difesa italiano;
in seguito all'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 244 del 2012, la cosiddetta legge Di Paola, e dai due decreti legislativi delegati, l'area tecnico-industriale della Difesa ha subito una progressiva riduzione degli organici del personale civile, finalizzata a tagliarne di dieci mila unità la consistenza entro il 2024;
l'arsenale di La Spezia dovrebbe occupare 735 lavoratori, ma a oggi i dipendenti civili sono già scesi a 635 e i possibili pensionamenti dell'immediato futuro sono all'incirca 175;
oltre ai dipendenti diretti, il polo dell'arsenale coinvolge migliaia di dipendenti che lavorano in diverse aziende del territorio, che rappresentano un'eccellenza italiana;
il piano di ingressi previsto dal Ministero per il prossimo triennio è insufficiente, e il rischio è quello di vedere dimezzato il numero degli occupanti anche alla luce dei prossimi pensionamenti;
la necessità di un « turn over» di personale specializzato è imminente ed urgente,
impegna il Governo
a promuovere ogni iniziativa volta ad assicurare un adeguato turn over per l'Arsenale militare marittimo di La Spezia, che rappresenta un polo di eccellenza e dall'importanza strategica per il comparto industriale e di sicurezza nazionale.
9/2305/110. Castiello, Ferrari, Piccolo, Fantuz, Pretto, Zicchieri, Boniardi, Toccalini.
La Camera,
premesso che:
il comma 134 del provvedimento in esame reca uno stanziamento da destinare all'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa;
l'arsenale militare marittimo della Spezia è, con gli arsenali di Augusta e di Taranto, uno dei tre della Marina militare;
l'arsenale militare di La Spezia rappresenta un polo di eccellenza del comparto difesa italiano;
in seguito all'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 244 del 2012, la cosiddetta legge Di Paola, e dai due decreti legislativi delegati, l'area tecnico-industriale della Difesa ha subito una progressiva riduzione degli organici del personale civile, finalizzata a tagliarne di dieci mila unità la consistenza entro il 2024;
l'arsenale di La Spezia dovrebbe occupare 735 lavoratori, ma a oggi i dipendenti civili sono già scesi a 635 e i possibili pensionamenti dell'immediato futuro sono all'incirca 175;
oltre ai dipendenti diretti, il polo dell'arsenale coinvolge migliaia di dipendenti che lavorano in diverse aziende del territorio, che rappresentano un'eccellenza italiana;
il piano di ingressi previsto dal Ministero per il prossimo triennio è insufficiente, e il rischio è quello di vedere dimezzato il numero degli occupanti anche alla luce dei prossimi pensionamenti;
la necessità di un « turn over» di personale specializzato è imminente ed urgente,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di promuovere ogni iniziativa volta ad assicurare un adeguato turn over per l'Arsenale militare marittimo di La Spezia, che rappresenta un polo di eccellenza e dall'importanza strategica per il comparto industriale e di sicurezza nazionale.
9/2305/110. (Testo modificato nel corso della seduta) Castiello, Ferrari, Piccolo, Fantuz, Pretto, Zicchieri, Boniardi, Toccalini.
La Camera,
premesso che:
nel corso dell'audizione programmatica svolta presso le Commissioni Difesa dei due rami del Parlamento il 30 ottobre e 28 novembre 2019, il Ministro della difesa ha annunciato la volontà del Governo di elevare progressivamente l'incidenza delle spese per la Difesa al livello attuale della media degli alleati europei della NATO, pari all'1,58 per cento del PIL;
a dispetto degli annunci fatti, tuttavia, il bilancio del 2020 e quello pluriennale per il triennio 2020-2022 non mostrano alcuna tendenza compatibile con il raggiungimento di un traguardo tanto ambizioso entro il 2024, anno in cui peraltro l'Italia era richiesta dalla NATO di portarsi al 2 per cento;
aumenti erano preventivati anche nel campo specifico degli investimenti, che sono un volano anche per l'industria nazionale dei materiali d'armamento, concorrendo a rafforzarne le capacità tecnologiche e la competitività sui mercati mondiali;
generando maggiore PIL, gli investimenti nell'industria della Difesa sono inoltre in grado anche di accrescere a medio termine le entrate fiscali;
neanche sotto questo profilo gli incrementi sembrano all'altezza delle aspettative suscitate;
è tuttora assente anche uno specifico strumento normativo in grado di offrire certezze alle aziende del comparto Difesa,
impegna il Governo
ad adoperarsi per creare nel corso dell'esercizio finanziario 2020 i presupposti di un incremento futuro delle spese per la Difesa che sia compatibile con la finalità dichiarata di raggiungere entro il 2024 almeno il traguardo dell'1,58 per cento del Pil, puntando soprattutto sulla componente investimenti.
9/2305/111. Ferrari, Toccalini, Piccolo, Fantuz, Pretto, Zicchieri, Boniardi, Castiello.
La Camera,
premesso che:
nel corso dell'audizione programmatica svolta presso le Commissioni Difesa dei due rami del Parlamento il 30 ottobre e 28 novembre 2019, il Ministro della difesa ha annunciato la volontà del Governo di elevare progressivamente l'incidenza delle spese per la Difesa al livello attuale della media degli alleati europei della NATO, pari all'1,58 per cento del PIL;
a dispetto degli annunci fatti, tuttavia, il bilancio del 2020 e quello pluriennale per il triennio 2020-2022 non mostrano alcuna tendenza compatibile con il raggiungimento di un traguardo tanto ambizioso entro il 2024, anno in cui peraltro l'Italia era richiesta dalla NATO di portarsi al 2 per cento;
aumenti erano preventivati anche nel campo specifico degli investimenti, che sono un volano anche per l'industria nazionale dei materiali d'armamento, concorrendo a rafforzarne le capacità tecnologiche e la competitività sui mercati mondiali;
generando maggiore PIL, gli investimenti nell'industria della Difesa sono inoltre in grado anche di accrescere a medio termine le entrate fiscali;
neanche sotto questo profilo gli incrementi sembrano all'altezza delle aspettative suscitate;
è tuttora assente anche uno specifico strumento normativo in grado di offrire certezze alle aziende del comparto Difesa,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adoperarsi per creare nel corso dell'esercizio finanziario 2020 i presupposti di un incremento futuro delle spese per la Difesa che sia compatibile con la finalità dichiarata di raggiungere entro il 2024 almeno il traguardo dell'1,58 per cento del Pil, puntando soprattutto sulla componente investimenti.
9/2305/111. (Testo modificato nel corso della seduta) Ferrari, Toccalini, Piccolo, Fantuz, Pretto, Zicchieri, Boniardi, Castiello.
La Camera,
premesso che:
gli istituti di formazione militare non sono soltanto un patrimonio delle forze armate ma dell'intero Paese;
necessitano di fondi per l'ammodernamento delle proprie strutture e degli strumenti di studio e lavoro in particolare le scuole Nunziatella di Napoli, Teulié di Milano e Douhet di Firenze, oltre al collegio navale Morosini di Venezia;
è al contempo necessario investire nel rafforzamento degli istituti raggruppati nel Casd, Centro Alti Studi della Difesa, anche come interfaccia nazionale di livello universitario di un sistema di relazioni accademico-militari esteso alle istituzioni omologhe dei paesi amici ed alleati,
impegna il Governo
a preparare nel corso dell'esercizio finanziario 2020 i presupposti di un piano di investimenti da destinare all'ammodernamento degli istituti di formazione militare generalizzati in premessa e al potenziamento delle strutture accademico-militari attualmente raggruppate nel Centro Alti Studi della Difesa, procedendo immediatamente al suo riconoscimento quale polo universitario.
9/2305/112. Raffaele Volpi, Ferrari, Toccalini, Piccolo, Fantuz, Pretto, Zicchieri, Boniardi.
La Camera,
premesso che:
gli istituti di formazione militare non sono soltanto un patrimonio delle forze armate ma dell'intero Paese;
necessitano di fondi per l'ammodernamento delle proprie strutture e degli strumenti di studio e lavoro in particolare le scuole Nunziatella di Napoli, Teulié di Milano e Douhet di Firenze, oltre al collegio navale Morosini di Venezia;
è al contempo necessario investire nel rafforzamento degli istituti raggruppati nel Casd, Centro Alti Studi della Difesa, anche come interfaccia nazionale di livello universitario di un sistema di relazioni accademico-militari esteso alle istituzioni omologhe dei paesi amici ed alleati,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di preparare nel corso dell'esercizio finanziario 2020 i presupposti di un piano di investimenti da destinare all'ammodernamento degli istituti di formazione militare generalizzati in premessa e al potenziamento delle strutture accademico-militari attualmente raggruppate nel Centro Alti Studi della Difesa, procedendo immediatamente al suo riconoscimento quale polo universitario.
9/2305/112. (Testo modificato nel corso della seduta) Raffaele Volpi, Ferrari, Toccalini, Piccolo, Fantuz, Pretto, Zicchieri, Boniardi.
La Camera,
premesso che:
il comma 878 del provvedimento in esame reca il «Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi Africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori», ed estende l'ambito geografico di applicazione delle risorse del cosiddetto Fondo Africa includendovi i Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori;
al Fondo è assegnata una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per il 2022;
i settori d'intervento riguardano progetti di cooperazione allo sviluppo, di protezione dei migranti e dei rifugiati, di rimpatri volontari assistiti dai Paesi di transito ai Paesi di origine, di assistenza tecnica e formazione a favore delle Autorità dei Paesi di transito incaricate della gestione delle frontiere e della lotta contro il traffico di esseri umani, nonché di campagne informative sul rischio migratorio;
l'incidenza delle migrazioni provenienti dall'Africa tramite i flussi del Mediterraneo assorbe la quota maggioritaria delle immigrazioni nel nostro Paese;
la tratta del Mediterraneo viene usata anche da migranti provenienti da Paesi mediorientali, come testimoniano i dati delle nazionalità al momento degli sbarchi;
si ritiene non sufficiente la dotazione finanziaria del nuovo Fondo,
impegna il Governo
ad assicurare adeguate risorse al succitato Fondo, in particolare per i Paesi africani, prevedendo al contempo, compatibilmente con i vinco i di bilancio, un aumento della dotazione finanziaria di tale Fondo.
9/2305/113. Toccalini, Ferrari, Piccolo, Fantuz, Pretto, Zicchieri, Boniardi, Patassini.
La Camera,
premesso che:
il comma 878 del provvedimento in esame reca il «Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi Africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori», ed estende l'ambito geografico di applicazione delle risorse del cosiddetto Fondo Africa includendovi i Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori;
al Fondo è assegnata una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per il 2022;
i settori d'intervento riguardano progetti di cooperazione allo sviluppo, di protezione dei migranti e dei rifugiati, di rimpatri volontari assistiti dai Paesi di transito ai Paesi di origine, di assistenza tecnica e formazione a favore delle Autorità dei Paesi di transito incaricate della gestione delle frontiere e della lotta contro il traffico di esseri umani, nonché di campagne informative sul rischio migratorio;
l'incidenza delle migrazioni provenienti dall'Africa tramite i flussi del Mediterraneo assorbe la quota maggioritaria delle immigrazioni nel nostro Paese;
la tratta del Mediterraneo viene usata anche da migranti provenienti da Paesi mediorientali, come testimoniano i dati delle nazionalità al momento degli sbarchi;
si ritiene non sufficiente la dotazione finanziaria del nuovo Fondo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assicurare adeguate risorse al succitato Fondo, in particolare per i Paesi africani, prevedendo al contempo, compatibilmente con i vinco i di bilancio, un aumento della dotazione finanziaria di tale Fondo.
9/2305/113. (Testo modificato nel corso della seduta) Toccalini, Ferrari, Piccolo, Fantuz, Pretto, Zicchieri, Boniardi, Patassini.
La Camera,
premesso che:
il comma 134 del provvedimento in esame reca uno stanziamento da destinare all'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa;
l'arsenale militare marittimo di Taranto è, con gli arsenali di Augusta e di La Spezia, uno dei tre della Marina militare;
ad oggi rappresenta lo stabilimento più grande della Marina militare italiana;
attualmente, a fronte di una tabella organica prevista di 1396 unità, risultano in forza 993 unità, con uno sbilanciamento fra profili tecnici ed amministrativi;
a questi dati vanno aggiunti i 123 pensionamenti già previsti per limiti di età negli ultimi mesi del 2019 sino a tutto l'anno 2021, e i futuri pensionamenti anticipati al momento non quantificabili;
i vincoli imposti dalla legge n. 244 del 2012 prevedono la progressiva riduzione di organico del personale civile della Difesa a 20 mila unità complessive, da attuarsi entro il 2024;
per l'Arsenale di Taranto è previsto l'arrivo di non più di una ventina di tecnici, dato evidentemente insufficiente;
le stime al 2024 mostrano un decadimento quantitativo di forza lavoro rispetto agli organici previsti pari a circa il 59 per cento, a fronte di un record assoluto di tonnellaggio di lavoro nel 2019, con un incremento del 50 per cento previsto fino al 2022;
in assenza di un turn over adeguato, c’è il rischio di non riuscire a completare i lavori già programmati, causando gravi conseguenze per l'intera provincia di Taranto,
impegna il Governo
ad attuare ogni iniziativa al fine di aumentare i numeri della dotazione organica del personale civile prevista per il 31 dicembre 2024, e far ripartire a breve termine un piano straordinario di assunzioni per il personale civile della Difesa, per garantire un adeguato turn over all'arsenale militare marittimo di Taranto.
9/2305/114. Zicchieri, Ferrari, Toccalini, Piccolo, Fantuz, Pretto, Boniardi, Castiello.
La Camera,
premesso che:
il comma 134 del provvedimento in esame reca uno stanziamento da destinare all'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa;
l'arsenale militare marittimo di Taranto è, con gli arsenali di Augusta e di La Spezia, uno dei tre della Marina militare;
ad oggi rappresenta lo stabilimento più grande della Marina militare italiana;
attualmente, a fronte di una tabella organica prevista di 1396 unità, risultano in forza 993 unità, con uno sbilanciamento fra profili tecnici ed amministrativi;
a questi dati vanno aggiunti i 123 pensionamenti già previsti per limiti di età negli ultimi mesi del 2019 sino a tutto l'anno 2021, e i futuri pensionamenti anticipati al momento non quantificabili;
i vincoli imposti dalla legge n. 244 del 2012 prevedono la progressiva riduzione di organico del personale civile della Difesa a 20 mila unità complessive, da attuarsi entro il 2024;
per l'Arsenale di Taranto è previsto l'arrivo di non più di una ventina di tecnici, dato evidentemente insufficiente;
le stime al 2024 mostrano un decadimento quantitativo di forza lavoro rispetto agli organici previsti pari a circa il 59 per cento, a fronte di un record assoluto di tonnellaggio di lavoro nel 2019, con un incremento del 50 per cento previsto fino al 2022;
in assenza di un turn over adeguato, c’è il rischio di non riuscire a completare i lavori già programmati, causando gravi conseguenze per l'intera provincia di Taranto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di attuare ogni iniziativa al fine di aumentare i numeri della dotazione organica del personale civile prevista per il 31 dicembre 2024, e far ripartire a breve termine un piano straordinario di assunzioni per il personale civile della Difesa, per garantire un adeguato turn over all'arsenale militare marittimo di Taranto.
9/2305/114. (Testo modificato nel corso della seduta) Zicchieri, Ferrari, Toccalini, Piccolo, Fantuz, Pretto, Boniardi, Castiello.
La Camera,
premesso che:
con l'entrata in vigore dal 1o gennaio 2016 della nuova normativa nel settore della cooperazione sviluppo, dettata dalla legge n. 125 del 2014, il sistema di finanziamento vede la maggior parte delle somme inerenti alla cooperazione a dono afferire ai capitoli destinati al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo-AICS;
per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che in relazione alle attività di cooperazione allo sviluppo è dotato, nel bilancio integrato 2020, di 1.323,59 milioni di euro si rileva anzitutto la presenza dei capitoli (segnatamente capitoli 2021, 2171, 2185) già prima richiamati, relativi alle attività e agli interventi dell'Agenzia italiana per la cooperazione sviluppo;
nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125;
riteniamo che tale Fondo debba essere potenziato perché sono sempre più numerose le persone di religione cristiana che vengono perseguitate, spesso proprio in quei Paesi con i quali manteniamo rapporti di cooperazione allo sviluppo,
impegna il Governo
a potenziare il Fondo di cui in premessa, da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, nella ripartizione dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
9/2305/115. Formentini, Comencini, Zoffili, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
con l'entrata in vigore dal 1o gennaio 2016 della nuova normativa nel settore della cooperazione sviluppo, dettata dalla legge n. 125 del 2014, il sistema di finanziamento vede la maggior parte delle somme inerenti alla cooperazione a dono afferire ai capitoli destinati al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo-AICS;
per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che in relazione alle attività di cooperazione allo sviluppo è dotato, nel bilancio integrato 2020, di 1.323,59 milioni di euro si rileva anzitutto la presenza dei capitoli (segnatamente capitoli 2021, 2171, 2185) già prima richiamati, relativi alle attività e agli interventi dell'Agenzia italiana per la cooperazione sviluppo;
nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125;
riteniamo che tale Fondo debba essere potenziato perché sono sempre più numerose le persone di religione cristiana che vengono perseguitate, spesso proprio in quei Paesi con i quali manteniamo rapporti di cooperazione allo sviluppo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di potenziare il Fondo di cui in premessa, da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, nella ripartizione dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
9/2305/115. (Testo modificato nel corso della seduta) Formentini, Comencini, Zoffili, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
il comma 878 del provvedimento al nostro esame reca il «Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi Africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori», ed estende l'ambito geografico di applicazione delle risorse del cosiddetto Fondo Africa includendovi i Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori;
i criteri per la gestione delle risorse di detto fondo sono contenuti nel decreto ministeriale del 12 febbraio 2018 n. 423, modificato con decreto ministeriale 28 agosto n. 1648, con il quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha emanato l'atto di indirizzo del Fondo per l'Africa;
l'articolo 1 del citato decreto ministeriale sancisce che gli interventi finanziati a valere sul Fondo per l'Africa sono parte qualificante del complesso di misure stabilite dal Governo italiano volte al contrasto all'immigrazione irregolare e al traffico di esseri umani. I settori d'intervento, in linea con l'elenco stabilito ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto, hanno riguardato progetti di cooperazione allo sviluppo, di protezione dei migranti e dei rifugiati, di rimpatri volontari assistiti dai Paesi di transito ai Paesi di origine, di assistenza tecnica e formazione a favore delle Autorità dei Paesi di transito incaricate della gestione delle frontiere e della lotta contro il traffico di esseri umani, nonché di campagne informative sul rischio migratorio;
con l'entrata in vigore dal 1o gennaio 2016 della nuova normativa nel settore della cooperazione sviluppo, dettata dalla legge n. 125 del 2014, il sistema di finanziamento vede la maggior parte delle somme inerenti alla cooperazione a dono afferire ai capitoli destinati al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo-AICS;
lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che in relazione alle attività di cooperazione allo sviluppo è dotato, nel bilancio integrato 2020, di 1.323,59 milioni di euro si rileva anzitutto la presenza dei capitoli (segnatamente capitoli 2021, 2171, 2185), relativi alle attività e agli interventi dell'Agenzia italiana per la cooperazione sviluppo;
sono sempre più frequenti le aggressioni ai cristiani, proprio in quei Paesi a rischio migratorio, con i quali il nostro Paese intrattiene rapporti di cooperazione allo sviluppo nelle sue varie forme,
impegna il Governo
nello svolgere l'attività di cooperazione allo sviluppo, a tenere in alta considerazione il trattamento che subiscono i cristiani in talune zone del mondo, nelle quali le persone di religione cristiana vengono perseguitate, e a condizionare gli aiuti alla loro effettiva tutela da parte delle autorità di quei Paesi.
9/2305/116. Comencini, Formentini, Zoffili, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
il comma 878 del provvedimento al nostro esame reca il «Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi Africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori», ed estende l'ambito geografico di applicazione delle risorse del cosiddetto Fondo Africa includendovi i Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori;
i criteri per la gestione delle risorse di detto fondo sono contenuti nel decreto ministeriale del 12 febbraio 2018 n. 423, modificato con decreto ministeriale 28 agosto n. 1648, con il quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha emanato l'atto di indirizzo del Fondo per l'Africa;
l'articolo 1 del citato decreto ministeriale sancisce che gli interventi finanziati a valere sul Fondo per l'Africa sono parte qualificante del complesso di misure stabilite dal Governo italiano volte al contrasto all'immigrazione irregolare e al traffico di esseri umani. I settori d'intervento, in linea con l'elenco stabilito ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto, hanno riguardato progetti di cooperazione allo sviluppo, di protezione dei migranti e dei rifugiati, di rimpatri volontari assistiti dai Paesi di transito ai Paesi di origine, di assistenza tecnica e formazione a favore delle Autorità dei Paesi di transito incaricate della gestione delle frontiere e della lotta contro il traffico di esseri umani, nonché di campagne informative sul rischio migratorio;
con l'entrata in vigore dal 1o gennaio 2016 della nuova normativa nel settore della cooperazione sviluppo, dettata dalla legge n. 125 del 2014, il sistema di finanziamento vede la maggior parte delle somme inerenti alla cooperazione a dono afferire ai capitoli destinati al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo-AICS;
lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che in relazione alle attività di cooperazione allo sviluppo è dotato, nel bilancio integrato 2020, di 1.323,59 milioni di euro si rileva anzitutto la presenza dei capitoli (segnatamente capitoli 2021, 2171, 2185), relativi alle attività e agli interventi dell'Agenzia italiana per la cooperazione sviluppo;
sono sempre più frequenti le aggressioni ai cristiani, proprio in quei Paesi a rischio migratorio, con i quali il nostro Paese intrattiene rapporti di cooperazione allo sviluppo nelle sue varie forme,
impegna il Governo
nello svolgere l'attività di cooperazione allo sviluppo, a valutare l'opportunità di tenere in alta considerazione il trattamento che subiscono i cristiani in talune zone del mondo, nelle quali le persone di religione cristiana vengono perseguitate, e a condizionare gli aiuti alla loro effettiva tutela da parte delle autorità di quei Paesi.
9/2305/116. (Testo modificato nel corso della seduta) Comencini, Formentini, Zoffili, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
si prospetta la necessità di confermare per un ulteriore triennio gli stanziamenti per l'attuazione della legge n. 73 del 2001 recante «Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia, in Montenegro e in Croazia» (capitolo 4544 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale);
tali finanziamenti rivestono un forte rilievo per le associazioni degli esuli dell'ex Jugoslavia (circa un milione di persone con i discendenti) e per la minoranza autoctona italiana in Slovenia, Croazia e Montenegro;
l'anno scorso alla legge di Bilancio (n. 145 del 2018) fu ritenuto ammissibile e approvato un emendamento per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, autorizzando la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019,
impegna il Governo,
al fine di proseguire gli interventi di cui alla legge succitata, a reperire nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le adeguate risorse per continuare a sostenere la comunità della minoranza italiana in Slovenia, in Montenegro e in Croazia.
9/2305/117. Panizzut, Formentini, Zoffili, Comencini, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
si prospetta la necessità di confermare per un ulteriore triennio gli stanziamenti per l'attuazione della legge n. 73 del 2001 recante «Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia, in Montenegro e in Croazia» (capitolo 4544 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale);
tali finanziamenti rivestono un forte rilievo per le associazioni degli esuli dell'ex Jugoslavia (circa un milione di persone con i discendenti) e per la minoranza autoctona italiana in Slovenia, Croazia e Montenegro;
l'anno scorso alla legge di Bilancio (n. 145 del 2018) fu ritenuto ammissibile e approvato un emendamento per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, autorizzando la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019,
impegna il Governo,
al fine di proseguire gli interventi di cui alla legge succitata, a valutare l'opportunità di reperire nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le adeguate risorse per continuare a sostenere la comunità della minoranza italiana in Slovenia, in Montenegro e in Croazia.
9/2305/117. (Testo modificato nel corso della seduta) Panizzut, Formentini, Zoffili, Comencini, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
la tabella 6 relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stanzia fondi per la Missione 1 ”L'Italia in Europa e nel mondo”;
all'interno di tale tabella vi è il programma 1.10, ”Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale”: dalle risorse stanziate sul succitato programma si attingono i fondi per far funzionare anche il portale « ViaggiareSicuri.it», che riporta profili continuamente aggiornati di tutti i Paesi (informazioni generali, sicurezza, situazione sanitaria, cautele da adottare, mobilità ed altro) e il sito « Dovesiamonelmondo.it», che consente a chi viaggia di segnalare il proprio itinerario e i propri riferimenti, in modo da permettere all'unità di crisi di pianificare in modo efficace e accurato eventuali interventi;
la tecnologia ha ovviamente permesso alla Farnesina di essere molto più efficace e raggiungere le regioni più remote del mondo per prevenire situazioni di crisi o pianificare interventi di soccorso, al fine di tutelare gli interessi degli italiani;
da fine giugno 2019, l'allora ministro degli Affari esteri, Enzo Moavero Milanesi, ha fatto attivare anche la versione aggiornata dell'applicazione informatica consultabile su smartphone e tablet, per la quale è richiesta una semplice registrazione: tale strumento agile e di facile consultazione integra tutti servizi dei due portali e tra l'altro consente ai viaggiatori di geolocalizzarsi e ricevere notifiche durante i transiti nelle aree più a rischio, permettendo contestualmente di comunicare in tempo reale la propria condizione durante una fase di crisi,
impegna il Governo
negazione di tutela dei connazionali nelle crisi internazionali, a promuovere e incentivare, anche tramite un sostegno finanziario mirato, all'interno dei vincoli di bilancio, la campagna istituzionale di sensibilizzazione della succitata applicazione informatica consultabile su smartphone e tablet con tutti i mezzi utili e necessari, anche attraverso spot dedicati sui principali organi di stampa, televisivi e social, sui canali web e social del Governo e di tutte le istituzioni di riferimento.
9/2305/118. Zoffili, Formentini, Comencini, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
la tabella 6 relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stanzia fondi per la Missione 1 ”L'Italia in Europa e nel mondo”;
all'interno di tale tabella vi è il programma 1.10, ”Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale”: dalle risorse stanziate sul succitato programma si attingono i fondi per far funzionare anche il portale « ViaggiareSicuri.it», che riporta profili continuamente aggiornati di tutti i Paesi (informazioni generali, sicurezza, situazione sanitaria, cautele da adottare, mobilità ed altro) e il sito « Dovesiamonelmondo.it», che consente a chi viaggia di segnalare il proprio itinerario e i propri riferimenti, in modo da permettere all'unità di crisi di pianificare in modo efficace e accurato eventuali interventi;
la tecnologia ha ovviamente permesso alla Farnesina di essere molto più efficace e raggiungere le regioni più remote del mondo per prevenire situazioni di crisi o pianificare interventi di soccorso, al fine di tutelare gli interessi degli italiani;
da fine giugno 2019, l'allora ministro degli Affari esteri, Enzo Moavero Milanesi, ha fatto attivare anche la versione aggiornata dell'applicazione informatica consultabile su smartphone e tablet, per la quale è richiesta una semplice registrazione: tale strumento agile e di facile consultazione integra tutti servizi dei due portali e tra l'altro consente ai viaggiatori di geolocalizzarsi e ricevere notifiche durante i transiti nelle aree più a rischio, permettendo contestualmente di comunicare in tempo reale la propria condizione durante una fase di crisi,
impegna il Governo
negazione di tutela dei connazionali nelle crisi internazionali, a valutare l'opportunità di promuovere e incentivare, anche tramite un sostegno finanziario mirato, all'interno dei vincoli di bilancio, la campagna istituzionale di sensibilizzazione della succitata applicazione informatica consultabile su smartphone e tablet con tutti i mezzi utili e necessari, anche attraverso spot dedicati sui principali organi di stampa, televisivi e social, sui canali web e social del Governo e di tutte le istituzioni di riferimento.
9/2305/118. (Testo modificato nel corso della seduta) Zoffili, Formentini, Comencini, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
con l'entrata in vigore dal 1o gennaio 2016 della nuova normativa nel settore della cooperazione sviluppo, dettata dalla legge n. 125 del 2014, il sistema di finanziamento vede la maggior parte delle somme inerenti alla cooperazione a dono afferire ai capitoli destinati al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo-AICS;
per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che in relazione alle attività di cooperazione allo sviluppo è dotato, nel bilancio integrato 2020, di 1.323,59 milioni di euro si rileva anzitutto la presenza dei capitoli (segnatamente capitoli 2021, 2171, 2185), relativi alle attività e agli interventi dell'Agenzia italiana per la cooperazione sviluppo;
l'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) ha iniziato ad operare nel gennaio del 2016; rappresenta il braccio tecnico-operativo del sistema italiano di cooperazione e ha due sedi nazionali, a Roma e a Firenze, oltre a 20 Sedi Estere;
come previsto dalla Convenzione stipulata tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed AICS il Direttore dell'Agenzia è tenuto a riferire sui risultati conseguiti al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alla fine di ogni anno solare, con un rapporto pubblicato anche sul sito web dell'AICS,
impegna il Governo
a prevedere, da parte degli organi preposti, un incisivo controllo delle singole attività svolte dagli organi direttivi dell'Agenzia, con particolare riferimento a quelle implicanti spese.
9/2305/119. Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Zoffili, Formentini, Comencini, Billi, Grimoldi, Picchi, Ribolla.
La Camera,
premesso che:
con l'entrata in vigore dal 1o gennaio 2016 della nuova normativa nel settore della cooperazione sviluppo, dettata dalla legge n. 125 del 2014, il sistema di finanziamento vede la maggior parte delle somme inerenti alla cooperazione a dono afferire ai capitoli destinati al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo-AICS;
per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che in relazione alle attività di cooperazione allo sviluppo è dotato, nel bilancio integrato 2020, di 1.323,59 milioni di euro si rileva anzitutto la presenza dei capitoli (segnatamente capitoli 2021, 2171, 2185), relativi alle attività e agli interventi dell'Agenzia italiana per la cooperazione sviluppo;
l'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) ha iniziato ad operare nel gennaio del 2016; rappresenta il braccio tecnico-operativo del sistema italiano di cooperazione e ha due sedi nazionali, a Roma e a Firenze, oltre a 20 Sedi Estere;
come previsto dalla Convenzione stipulata tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed AICS il Direttore dell'Agenzia è tenuto a riferire sui risultati conseguiti al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alla fine di ogni anno solare, con un rapporto pubblicato anche sul sito web dell'AICS,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, da parte degli organi preposti, un incisivo controllo delle singole attività svolte dagli organi direttivi dell'Agenzia, con particolare riferimento a quelle implicanti spese.
9/2305/119. (Testo modificato nel corso della seduta) Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Zoffili, Formentini, Comencini, Billi, Grimoldi, Picchi, Ribolla.
La Camera,
premesso che:
i commi da 559 a 580 del provvedimento in esame recano disposizioni per il comune di Campione d'Italia in vista dell'inclusione dell'enclave svizzero nell'ambito dell'Unione doganale europea;
in particolare, si prevede l'istituzione, a decorrere dal 1o gennaio 2020, dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI), da applicarsi alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi, nonché alle importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale;
nel mese di luglio del 2018, il casinò di Campione d'Italia, con oltre 130 milioni di euro di debiti, è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Como;
il tribunale ha nominato tre curatori fallimentari, in attesa che si definissero le due ipotesi all'orizzonte, la riapertura da un lato e la chiusura definitiva dall'altro, cosa che metterebbe a rischio il destino di ben 492 dipendenti;
la chiusura del casinò comporta, oltre alla perdita di numerosi posti di lavoro, anche una riduzione cospicua di entrate fiscali per lo Stato, considerando soprattutto l'indotto,
impegna il Governo
ad adottare tutte le opportune iniziative di propria competenza al fine di consentire la riapertura in tempi brevi del casinò di Campione d'Italia e la salvaguardia dei correlati posti di lavoro.
9/2305/120. Billi.
La Camera,
premesso che:
i commi da 559 a 580 del provvedimento in esame recano disposizioni per il comune di Campione d'Italia in vista dell'inclusione dell'enclave svizzero nell'ambito dell'Unione doganale europea;
in particolare, si prevede l'istituzione, a decorrere dal 1o gennaio 2020, dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI), da applicarsi alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi, nonché alle importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale;
nel mese di luglio del 2018, il casinò di Campione d'Italia, con oltre 130 milioni di euro di debiti, è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Como;
il tribunale ha nominato tre curatori fallimentari, in attesa che si definissero le due ipotesi all'orizzonte, la riapertura da un lato e la chiusura definitiva dall'altro, cosa che metterebbe a rischio il destino di ben 492 dipendenti;
la chiusura del casinò comporta, oltre alla perdita di numerosi posti di lavoro, anche una riduzione cospicua di entrate fiscali per lo Stato, considerando soprattutto l'indotto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare tutte le opportune iniziative di propria competenza al fine di consentire la riapertura in tempi brevi del casinò di Campione d'Italia e la salvaguardia dei correlati posti di lavoro.
9/2305/120. (Testo modificato nel corso della seduta) Billi.
La Camera,
premesso che:
il comma 878 del provvedimento al nostro esame reca il «Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi Africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori», ed estende l'ambito geografico di applicazione delle risorse del così detto Fondo Africa includendovi i Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori;
tra gli altri, il Fondo si prefigge come obiettivo quello di favorire rimpatri volontari assistiti di migranti dai Paesi di transito ai Paesi di origine, oltre a quello di fornire assistenza tecnica e formazione a favore delle autorità dei Paesi di transito incaricate della gestione delle frontiere e della lotta contro il traffico di esseri umani;
sulla tematica migratoria, la governance multilaterale presenta evidenti difficoltà di applicazione in quanto i costi dell'intero processo di immigrazione impattano solamente su specifici paesi geograficamente posti ai confini esterni dell'Unione europea;
come risulta da indiscrezioni di stampa, Paesi come Malta giungono ad accordi con specifici Stati africani al fine di evitare di essere sottoposti ad un eccessivo carico migratorio,
impegna il Governo
ad adottare accordi bilaterali con i Paesi di origine, di transito e di imbarco dei migranti al fine di interrompere i flussi migratori e conseguentemente tutelare la sicurezza dei nostri confini e del nostro Paese.
9/2305/121. Picchi, Zoffili, Formentini, Comencini, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Ribolla.
La Camera,
premesso che:
il comma 878 del provvedimento al nostro esame reca il «Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi Africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori», ed estende l'ambito geografico di applicazione delle risorse del così detto Fondo Africa includendovi i Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori;
tra gli altri, il Fondo si prefigge come obiettivo quello di favorire rimpatri volontari assistiti di migranti dai Paesi di transito ai Paesi di origine, oltre a quello di fornire assistenza tecnica e formazione a favore delle autorità dei Paesi di transito incaricate della gestione delle frontiere e della lotta contro il traffico di esseri umani;
sulla tematica migratoria, la governance multilaterale presenta evidenti difficoltà di applicazione in quanto i costi dell'intero processo di immigrazione impattano solamente su specifici paesi geograficamente posti ai confini esterni dell'Unione europea;
come risulta da indiscrezioni di stampa, Paesi come Malta giungono ad accordi con specifici Stati africani al fine di evitare di essere sottoposti ad un eccessivo carico migratorio,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare accordi bilaterali con i Paesi di origine, di transito e di imbarco dei migranti al fine di interrompere i flussi migratori e conseguentemente tutelare la sicurezza dei nostri confini e del nostro Paese.
9/2305/121. (Testo modificato nel corso della seduta) Picchi, Zoffili, Formentini, Comencini, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Ribolla.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede, tra le altre, misure in materia sanitaria e di tutela della salute;
proprio in questo ambito, è evidente l'esigenza di garantire una tutela piena ed effettiva delle vittime di atti dolosi di violenza fisica, la cui condizione di particolare vulnerabilità deve necessariamente essere tenuta in considerazione da parte delle istituzioni;
allo stato attuale, il nostro ordinamento riconosce solamente un indennizzo in favore di questi soggetti, ma i relativi importi, determinati con decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2017, sono molto bassi e vengono erogati solamente dopo molto tempo dalla consumazione dell'atto;
le vittime di atti di violenza che necessitano di un intervento che non possono permettersi e che non rientra nei livelli essenziali di assistenza (pensiamo, ad esempio, alla chirurgia estetica per le donne sfigurate) sono costrette a convivere con i segni dell'accaduto, con gravissime ripercussioni sulla loro condizione fisica, psichica, sociale, familiare e anche lavorativa;
si riscontra, quindi, un vero e proprio vuoto di tutela che va colmato nel più breve tempo possibile, assicurando in favore di queste persone l'esenzione dalla partecipazione al costo di tutte le prestazioni sanitarie correlate, necessarie per la loro completa riabilitazione;
una garanzia in questo senso, del resto, non presenterebbe particolari criticità neppure sotto il profilo dei costi, chiaro essendo che il volume complessivo delle prestazioni sanitarie di cui si discute non è tale da incidere seriamente sugli equilibri del servizio sanitario nazionale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di garantire, anche sotto il profilo sanitario, l'assistenza alle vittime di atti dolosi di violenza fisica, assicurando l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), in regime di esenzione dalla partecipazione al relativo costo, di tutte le prestazioni, attività, servizi, dispositivi e interventi, anche di natura estetica, necessari ed appropriati per la loro completa riabilitazione.
9/2305/122. Gerardi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni contenute nel disegno di legge intervengono su molteplici fronti, incluso quello della formazione medico specialistica;
proprio con riguardo a questo tema, va rimarcata la situazione di grave difficoltà in cui si trovano migliaia di giovani medici laureati che ogni anno rimangono esclusi dal sistema formativo post lauream;
gli errori di programmazione e, in particolare, il numero insufficiente dei contratti di formazione specialistica hanno creato un «imbuto formativo» di enormi dimensioni. Molti medici, circa 1.500 ogni anno, emigrano e si specializzano all'estero, dove ottengono retribuzioni più elevate e non fanno ritorno nel nostro Paese;
bloccare i medici laureati significa congelare centinaia di milioni di euro di fondi pubblici investiti negli anni della loro formazione universitaria; è paradossale che ciò accada nonostante la situazione di grave carenza di medici che stiamo attraversando: servono medici e incomprensibilmente se ne ostacola la formazione nel momento decisivo e più delicato della loro carriera;
una soluzione che potrebbe contribuire alla risoluzione delle suddette problematiche potrebbe essere quella di consentire una partecipazione attiva delle strutture ospedaliere nel percorso formativo degli specializzandi, implementando il sistema dei così detto teaching hospital; sarebbe altresì il modo per compensare le carenze della formazione e garantire una qualità della stessa quanto più vicina agli standard europei;
il disegno di legge in esame non prevede misure in questo senso. Anche l'aumento dei contratti di formazione specialistica risulta ampiamente al di sotto delle attese e, soprattutto, delle esigenze dei giovani medici laureati e del Servizio Sanitario Nazionale (SSN); a quanto consta, i contratti statali finanziabili per il prossimo concorso di specializzazione sarebbero solamente 8.317, con un incremento irrisorio, soprattutto se paragonato a quello varato lo scorso anno dalla precedente legge di bilancio,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di attivare e disciplinare, anche nel nostro Paese, i cosiddetti teaching hospital, nell'ottica di accelerare e migliorare la qualità del percorso di formazione specialistica ad accesso riservato ai medici;
a valutare l'opportunità di destinare maggiori risorse alla risoluzione delle criticità che attualmente contraddistinguono il sistema della formazione specialistica ad accesso riservato ai medici, tenuto conto in particolare dell'esigenza di svuotare rapidamente l'imbuto formativo in cui si trovano migliaia di giovani medici laureati.
9/2305/123. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
i farmaci «orfani» sono quei medicinali utilizzati per il trattamento delle malattie rare;
il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, ha istituito una procedura comunitaria per l'assegnazione della qualifica di medicinale orfano;
alcuni farmaci, oltre alla designazione di orfano, possono ricevere anche il requisito di innovatività;
per l'attribuzione ai farmaci orfani del requisito di innovatività è necessaria la dimostrazione di un loro valore terapeutico aggiunto rispetto alle altre terapie disponibili nel trattamento di una patologia grave; la Determina AIFA n. 1535/2017 definisce i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi;
la legge di stabilità 2013 (legge n. 147 del 2013) ha previsto dei meccanismi di tutela economica per i titolari di farmaci orfani. Infatti, in caso di sfondamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera a livello nazionale, l'AIFA nel procedere al ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, esclude i titolari di medicinali orfani e ripartisce l'onere di tale sfondamento a tutte le altre aziende farmaceutiche;
tale tutela, invece, non è presente nel caso di farmaco orfano in possesso del requisito dell'innovatività;
la normativa vigente, infatti, prevede che un farmaco orfano e innovativo partecipi al ripiano del payback per lo sfondamento del fondo innovativi oncologici e non oncologici in proporzione alla rispettiva quota di mercato;
un farmaco orfano, che è anche innovativo, dovrebbe essere ancora più tutelato sotto il profilo in questione; tale disposizione invece, penalizza l'elemento di innovatività definito quale valore terapeutico aggiunto rispetto alle altre terapie disponibili nel trattamento di una patologia grave;
questa disposizione inoltre, determina, in termini di incidenza su piccoli fatturati, un costo difficilmente sostenibile, andando a perdere il principio di progressività di contributo,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare, anche attraverso il reperimento delle necessarie risorse finanziarie, anche per i farmaci orfani innovativi le stesse tutele adottate per i farmaci orfani rispetto all'esenzione del ripiano del payback;
ad adottare misure, anche di carattere finanziario, volte a promuovere l'innovatività dei farmaci orfani per garantire l'innovazione terapeutica nell'ambito delle malattie rare.
9/2305/124. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Cavandoli, Patassini.
La Camera,
premesso che:
i farmaci «orfani» sono quei medicinali utilizzati per il trattamento delle malattie rare;
il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, ha istituito una procedura comunitaria per l'assegnazione della qualifica di medicinale orfano;
alcuni farmaci, oltre alla designazione di orfano, possono ricevere anche il requisito di innovatività;
per l'attribuzione ai farmaci orfani del requisito di innovatività è necessaria la dimostrazione di un loro valore terapeutico aggiunto rispetto alle altre terapie disponibili nel trattamento di una patologia grave; la Determina AIFA n. 1535/2017 definisce i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi;
la legge di stabilità 2013 (legge n. 147 del 2013) ha previsto dei meccanismi di tutela economica per i titolari di farmaci orfani. Infatti, in caso di sfondamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera a livello nazionale, l'AIFA nel procedere al ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, esclude i titolari di medicinali orfani e ripartisce l'onere di tale sfondamento a tutte le altre aziende farmaceutiche;
tale tutela, invece, non è presente nel caso di farmaco orfano in possesso del requisito dell'innovatività;
la normativa vigente, infatti, prevede che un farmaco orfano e innovativo partecipi al ripiano del payback per lo sfondamento del fondo innovativi oncologici e non oncologici in proporzione alla rispettiva quota di mercato;
un farmaco orfano, che è anche innovativo, dovrebbe essere ancora più tutelato sotto il profilo in questione; tale disposizione invece, penalizza l'elemento di innovatività definito quale valore terapeutico aggiunto rispetto alle altre terapie disponibili nel trattamento di una patologia grave;
questa disposizione inoltre, determina, in termini di incidenza su piccoli fatturati, un costo difficilmente sostenibile, andando a perdere il principio di progressività di contributo,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare, anche attraverso il reperimento delle necessarie risorse finanziarie, anche per i farmaci orfani innovativi le stesse tutele adottate per i farmaci orfani rispetto all'esenzione del ripiano del payback;
a valutare l'opportunità di adottare misure, anche di carattere finanziario, volte a promuovere l'innovatività dei farmaci orfani per garantire l'innovazione terapeutica nell'ambito delle malattie rare.
9/2305/124. (Testo modificato nel corso della seduta) De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Cavandoli, Patassini.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame contiene, tra le altre, misure in materia di disabilità;
una problematica estremamente rilevante in materia concerne il mancato adeguamento degli esercizi commerciali ai criteri della progettazione universale, definita come «progettazione (e realizzazione) di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate» (così la Convenzione delle nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18);
i pubblici esercizi che non garantiscono la completa accessibilità degli spazi interni ed esterni sono ancora molto numerosi, anche nelle grandi città; alcuni articoli di stampa, con riferimento all'anno 2017, hanno evidenziato la presenza di barriere architettoniche addirittura nel 90 per cento dei negozi situati nelle città di Milano e Torino;
il mancato adeguamento delle strutture impedisce alle persone con disabilità di svolgere in maniera indipendente una lunga serie di attività, ostacolandone l'inclusione nel tessuto sociale, in contrasto con i principi fondamentali affermati nella suddetta Convenzione ONU;
per ovviare a questa situazione, si ritiene indispensabile affiancare alle politiche repressive attualmente in vigore a livello nazionale e locale una serie di misure incentivanti che sappiano coniugarsi alle prime e promuovere l'adeguamento delle strutture attraverso le limitate risorse a disposizione;
è necessario che gli esercenti interpretino l'adeguamento delle strutture ai criteri della progettazione universale non già solamente come un obbligo al quale adempiere in ottemperanza ad una previsione normativa, ma anche in termini di opportunità commerciale, potenzialmente idonea ad ampliare la propria clientela;
per cominciare, si potrebbe realizzare un elenco nazionale dei pubblici esercizi pienamente accessibili alle persone con disabilità, conformi ai criteri della progettazione universale, ai quali attribuire un bollino distintivo. Gli esercizi potrebbero, a quel punto, essere collegati in rete nell'ambito di una piattaforma che li renda facilmente localizzabili tramite applicazione mobile e direttamente valutabili da parte degli utenti registrati sotto il profilo dell'accessibilità; un modo per aiutare le persone con disabilità a svolgere le loro attività quotidiane; incentivare l'adeguamento delle strutture e creare al tempo stesso valide opportunità di crescita commerciale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere misure incentivanti del tipo di quella descritta in premessa, al fine di accelerare, anche nel settore privato, il processo di adeguamento degli esercizi commerciali e delle strutture sedi di attività aperte al pubblico ai criteri della piena accessibilità e della progettazione universale.
9/2305/125. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni normative di carattere eterogeneo che rivestono grande importanza per la collettività, anche in materia sanitaria;
durante i lavori al Senato, il testo del provvedimento ha subito profonde modificazioni, in particolare a seguito del maxiemendamento del Governo, approvato con il voto di fiducia;
desta particolare preoccupazione, tra gli altri, il comma 269 dell'articolo 1 del disegno di legge: nella sua formulazione attuale, infatti, la norma abroga il comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, ed estende l'applicabilità dei tetti di spesa per il personale sanitario anche alle province autonome di Trento e di Bolzano;
tali modifiche si ritengono, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, effettuate in violazione delle competenze delle predette Province autonome poiché le stesse, com’è noto, provvedono al finanziamento del Servizio sanitario provinciale senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza costituzionale non è giustificabile, da parte del legislatore statale, l'imposizione di vincoli di spesa in materia sanitaria a carico degli enti che provvedono autonomamente alla copertura delle relative spese; nella sentenza della Corte costituzionale n. 231/2017 si afferma, letteralmente, che: «la legge dello Stato non può imporre vincoli alla spesa sanitaria delle Province autonome di Trento e Bolzano, considerato che lo Stato non concorre in alcun modo al finanziamento del servizio sanitario provinciale, il quale si sostenta totalmente con entrate provinciali» (tra le altre, sentenze Corte cost. n. 125/2015 e n. 231/2017);
in base all'articolo 79 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige, le province autonome, «fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione... provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale», anche nei confronti «delle aziende sanitarie»; secondo la medesima norma, inoltre, «spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza», ulteriormente precisandosi che «nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo»,
impegna il Governo:
ad effettuare un monitoraggio degli effetti applicativi della disposizione in oggetto, al fine di valutare eventuali successive iniziative normative volte a:
a) uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale richiamato in premessa, rimuovendo e astenendosi dall'imporre vincoli alla spesa sanitaria delle regioni e delle province autonome che provvedono al finanziamento del servizio sanitario sul proprio territorio senza alcun apporto a carico dello Stato, nel rispetto delle loro autonomie e competenze;
b) rivalutare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 269, del disegno di legge in esame alla luce del suddetto orientamento della Corte costituzionale, tornando su di essa nel prossimo provvedimento utile, espungendo i riferimenti alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e prevedendo altresì una clausola di salvaguardia del tipo di quella prevista dall'attuale comma 4-bis dell'articolo 11 del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, tenuto conto dell'esigenza di tutelare le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni autonome che provvedono al finanziamento del servizio sanitario sul proprio territorio senza alcun apporto a carico dello Stato.
9/2305/126. Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Ziello.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni normative di carattere eterogeneo che rivestono grande importanza per la collettività, anche in materia sanitaria;
durante i lavori al Senato, il testo del provvedimento ha subito profonde modificazioni, in particolare a seguito del maxiemendamento del Governo, approvato con il voto di fiducia;
desta particolare preoccupazione, tra gli altri, il comma 269 dell'articolo 1 del disegno di legge: nella sua formulazione attuale, infatti, la norma abroga il comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, ed estende l'applicabilità dei tetti di spesa per il personale sanitario anche alle province autonome di Trento e di Bolzano;
tali modifiche si ritengono, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, effettuate in violazione delle competenze delle predette Province autonome poiché le stesse, com’è noto, provvedono al finanziamento del Servizio sanitario provinciale senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza costituzionale non è giustificabile, da parte del legislatore statale, l'imposizione di vincoli di spesa in materia sanitaria a carico degli enti che provvedono autonomamente alla copertura delle relative spese; nella sentenza della Corte costituzionale n. 231/2017 si afferma, letteralmente, che: «la legge dello Stato non può imporre vincoli alla spesa sanitaria delle Province autonome di Trento e Bolzano, considerato che lo Stato non concorre in alcun modo al finanziamento del servizio sanitario provinciale, il quale si sostenta totalmente con entrate provinciali» (tra le altre, sentenze Corte cost. n. 125/2015 e n. 231/2017);
in base all'articolo 79 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige, le province autonome, «fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione... provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale», anche nei confronti «delle aziende sanitarie»; secondo la medesima norma, inoltre, «spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza», ulteriormente precisandosi che «nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo»,
impegna il Governo
a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di valutare l'adozione di opportune iniziative, anche normative, volte a chiarire che esse non incidono sull'autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto della richiamata giurisprudenza costituzionale.
9/2305/126. (Testo modificato nel corso della seduta) Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Ziello.
La Camera,
premesso che:
con la legge 3 marzo 2009, n. 18, l'Italia ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006;
la suddetta Convenzione riserva una particolare attenzione, tra l'altro, al tema della mobilità, stabilendo che gli Stati aderenti debbano prevedere misure efficaci per garantire l'attuazione di questo fondamentale diritto delle persone con disabilità;
con riguardo alla mobilità stradale, è evidente la necessità di adottare un sistema di collegamento in rete dei comuni e dei dati relativi ai veicoli al servizio delle persone con disabilità, al fine di garantire il diritto di circolazione degli stessi nelle aree attualmente autorizzate in base alla normativa vigente, senza il rischio di incorrere in multe o sanzioni;
allo stesso modo, pare evidente la necessità di una modifica normativa che renda definitivamente gratuito il parcheggio dei suddetti veicoli anche in caso di occupazione di posteggi in aree di sosta a pagamento. Come ha rilevato la Corte di cassazione in una recente decisione, infatti, «è indiscutibile che i disabili, per accedere al centro cittadino, non abbiano le medesime opportunità delle persone non disabili, che possono servirsi senza difficoltà di altri mezzi di locomozione, quali biciclette o motocicli, che sono, invece, interdetti normalmente ai disabili, o mezzi pubblici il cui utilizzo è consentito anche ai disabili, ma con modalità di non sempre facile applicazione. L'agevolazione economica della gratuità della sosta rappresenta quindi un incentivo per indurre le persone disabili a condurre una vita di relazione assimilabile a quella delle persone normodotate» (in questi termini, cfr. la sentenza Cassazione civile, n. 24936/2019),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere adeguate misure per agevolare la circolazione e la sosta gratuita dei veicoli con disabilità, dando integrale e piena attuazione ai principi fondamentali affermati nella Convenzione ONU citata in premessa.
9/2305/127. Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
con il comma 437, ex articolo 53, si promuove un «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare» dotato di un fondo con una disponibilità di 853,81 milioni di Euro destinati a coprire gli anni fino al 2030 con lo scopo di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e favorire lo scambio tra varie realtà regionali;
il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare è finalizzato ad incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale a rigenerare il tessuto socio economico e migliorare il contesto abitativo e sociale e della qualità di vita;
tramite la misura si vuole quindi assicurare il finanziamento di almeno una proposta per regione che sarà esaminata da un «Alta Commissione» la quale privilegerà criteri di valutazione quali: entità degli interventi su patrimonio ERP, il recupero e valorizzazione di beni culturali, azzeramento del consumo di nuovo suolo, attivazione di finanziamenti pubblici o privati ed il coinvolgimento di privati anche del terzo settore;
ai fini della valutazione delle proposte è istituita un'Alta Commissione composta da sei membri indicati da Ministero infrastrutture e trasporti, uno per Conferenza delle regioni e delle province, uno dall'ANCI, uno dal Ministero dell'interno e uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ed un Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in ultimo, un rappresentante dal Dipartimento per la trasformazione digitale della PA;
stante l'importanza finanziaria del Programma e degli scopi sociali che con esso ci si prefigge, è opportuno considerare il coinvolgimento gli Ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri nella fase del momento valutativo dell'Alta Commissione od inserendo tra i criteri di valutazione di cui alla lettera c) dell'articolo 53, quale elemento premiante del progetto, il coinvolgimento dei predetti ordini professionali, i quali in entrambe le ipotesi potrebbero offrire pareri e supporto tecnico da parte delle loro articolazioni territoriali ed interne, garantendo un punto di vista qualificato e terzo,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di promuovere attraverso ulteriori iniziative normative il coinvolgimento degli ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri in una delle fasi della progettualità di cui al «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare» ampliando quindi le possibilità di assumere ulteriori contributi tecnico professionali che questi Enti pubblici sono in grado di garantire.
9/2305/128. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Morrone, Marchetti, Cantalamessa, Di Muro, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
con il comma 437, ex articolo 53, si promuove un «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare» dotato di un fondo con una disponibilità di 853,81 milioni di Euro destinati a coprire gli anni fino al 2030 con lo scopo di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e favorire lo scambio tra varie realtà regionali;
il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare è finalizzato ad incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale a rigenerare il tessuto socio economico e migliorare il contesto abitativo e sociale e della qualità di vita;
tramite la misura si vuole quindi assicurare il finanziamento di almeno una proposta per regione che sarà esaminata da un «Alta Commissione» la quale privilegerà criteri di valutazione quali: entità degli interventi su patrimonio ERP, il recupero e valorizzazione di beni culturali, azzeramento del consumo di nuovo suolo, attivazione di finanziamenti pubblici o privati ed il coinvolgimento di privati anche del terzo settore;
ai fini della valutazione delle proposte è istituita un'Alta Commissione composta da sei membri indicati da Ministero infrastrutture e trasporti, uno per Conferenza delle regioni e delle province, uno dall'ANCI, uno dal Ministero dell'interno e uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ed un Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in ultimo, un rappresentante dal Dipartimento per la trasformazione digitale della PA;
stante l'importanza finanziaria del Programma e degli scopi sociali che con esso ci si prefigge, è opportuno considerare il coinvolgimento gli Ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri nella fase del momento valutativo dell'Alta Commissione od inserendo tra i criteri di valutazione di cui alla lettera c) dell'articolo 53, quale elemento premiante del progetto, il coinvolgimento dei predetti ordini professionali, i quali in entrambe le ipotesi potrebbero offrire pareri e supporto tecnico da parte delle loro articolazioni territoriali ed interne, garantendo un punto di vista qualificato e terzo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di promuovere attraverso ulteriori iniziative normative il coinvolgimento degli ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri in una delle fasi della progettualità di cui al «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare» ampliando quindi le possibilità di assumere ulteriori contributi tecnico professionali che questi Enti pubblici sono in grado di garantire.
9/2305/128. (Testo modificato nel corso della seduta) Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Morrone, Marchetti, Cantalamessa, Di Muro, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
con i commi 415 a 425 si prevede l'autorizzazione per il Ministero della giustizia, nel triennio 2020-2022, a derogare ai vigenti vincoli assunzionali e ad assumere, a tempo indeterminato, tramite procedure concorsuali pubbliche, unità di personale;
in ogni sede di dibattito e confronto con la Magistratura di ogni ordine e grado e con il personale di Cancelleria, e relative rappresentanze istituzionali e sindacali, si lamenta una drammatica – e crescente – carenza di personale amministrativo nei Tribunali e Corti di Appello;
tale carenza è aggravata dal fatto che il personale in servizio è mediamente piuttosto anziano di età, cosa che rende meno agevole e immediata la familiarizzazione con le procedure digitalizzate via via implementate;
sarebbe necessario e opportuno, per la buona amministrazione ed e