XVIII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 9 gennaio 2020.
Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, Dadone, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giannone, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Prestipino, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta)
Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, Dadone, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giannone, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Prestipino, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 8 gennaio 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
LEPRI ed altri: «Disposizioni per la redistribuzione del lavoro» (2327).
Sarà stampata e distribuita.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge FRASSINETTI ed altri: «Istituzione del “Premio biennale Giuseppe Tatarella”» (2154) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Vietina.
Ritiro di proposte di legge.
In data 8 gennaio 2019 il deputato Donno ha comunicato di ritirare le seguenti proposte di legge:
DONNO: «Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, in materia di indicazione delle informazioni relative all'albero messo a dimora negli atti di nascita e di bilancio arboreo dei comuni, nonché istituzione di un fondo per gli alberi e gli spazi verdi urbani» (1729);
DONNO: «Disposizioni concernenti il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione e modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di limite massimo delle retribuzioni erogate dalla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale» (1787).
Le proposte di legge saranno pertanto cancellate dall'ordine del giorno.
Trasmissione dal Senato.
In data 8 gennaio 2020 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
S. 1335. – Senatori SIMONE BOSSI ed altri: «Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne» (approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato) (2328).
Sarà stampata e distribuita.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
ALESSANDRO PAGANO ed altri: «Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e altre disposizioni per lo spostamento del tribunale di Agrigento dal distretto della corte di appello di Palermo al distretto della corte di appello di Caltanissetta e la rideterminazione del circondario del tribunale di Sciacca» (2223) Parere delle Commissioni I, V e XI;
BISA ed altri: «Modifica all'articolo 590-bis del codice penale, concernente il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, in materia di punibilità a querela della persona offesa» (2227) Parere delle Commissioni I e V.
VII Commissione (Cultura):
MOSCHIONI ed altri: «Concessione di un contributo al comune di Palmanova per il restauro della cinta muraria e per la riqualificazione dello spazio urbano e di immobili demaniali» (2209) Parere delle Commissioni I, III, V, VI e VIII.
XIII Commissione (Agricoltura):
GASTALDI ed altri: «Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di ambito di applicazione delle norme attenuative di vincoli derivanti dalla fruizione dei benefici per la proprietà coltivatrice» (2217) Parere delle Commissioni I, II e V.
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
ORFINI: «Abrogazione degli articoli 19, 19-ter, 21, 21-bis, 21-ter, 21-quater e 23 e del capo III del titolo II del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, in materia di sicurezza pubblica e di occupazioni arbitrarie di immobili, degli articoli 6, 7 e 16 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, in materia di ordine pubblico e di sicurezza delle manifestazioni sportive, e degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di sicurezza e decoro urbano» (2216) Parere delle Commissioni V, VII, VIII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite IV (Difesa) e XII (Affari sociali):
FERRO ed altri: «Disposizioni in materia di assistenza veterinaria gratuita, cura e sostentamento degli animali dell'Amministrazione della difesa non più idonei al servizio» (2196) Parere delle Commissioni I e V.
Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 19 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, la relazione sull'attività svolta per la riforma degli Istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, riferita all'anno 2018 (Doc. LXXX, n. 2).
Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 27 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 6 novembre 1989, n. 368, la relazione recante le valutazioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), riferita agli anni 2017 e 2018, con proiezione per il triennio 2019-2021 (Doc. CXLIX, n. 2).
Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).
Trasmissione dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 23 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, il rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell’airgun, riferito all'anno 2019 (Doc. CCV, n. 1).
Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).
Comunicazione dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 gennaio 2020, ha trasmesso la comunicazione concernente l'accordo di massima raggiunto dall'Eurogruppo, in data 4 dicembre 2019, su un insieme di documenti correlati alla riforma del Meccanismo europeo di stabilità (MES), che potranno essere formalmente adottati dagli organi del MES, nel testo concordato dall'Eurogruppo, solo successivamente all'entrata in vigore delle modifiche del Trattato istitutivo del MES, a seguito delle procedure nazionali di ratifica.
Questa comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.
Il Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con lettera in data 19 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la relazione sull'attività svolta dall'ISMEA in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, riferita all'anno 2018 (Doc. XCII, n. 3).
Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).
Trasmissione dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 23 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la relazione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato, riferita al secondo semestre del 2019 (Doc. CXLVI, n. 4).
Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell’Allegato A ai resoconti della seduta dell'8 gennaio 2020, a pagina 3, seconda colonna, ottava riga, le parole: «31 gennaio 2019» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 2019, N. 142, RECANTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO AL SISTEMA CREDITIZIO DEL MEZZOGIORNO E PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DI INVESTIMENTO (A.C. 2302)
A.C. 2302 – Questione pregiudiziale
QUESTIONE PREGIUDIZIALE
La Camera,
premesso che:
il Governo interviene con il presente decreto-legge per realizzare il potenziamento delle capacità patrimoniali e finanziarie della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale Spa, interamente controllata dalla società Invitalia — Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze;
tale operazione di potenziamento, in seconda battuta, dovrà portare alla costituzione di una nuova società, alla quale saranno assegnate le attività e le partecipazioni acquisite dalla Banca del Mezzogiorno per promuovere attività finanziarie e di investimento a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno;
si ravvisa da subito, nell'adozione stessa del decreto-legge, una palese violazione del precetto costituzionale che affida l'esercizio della funzione legislativa collettivamente alle due Camere, ai sensi dell'articolo 70 della Costituzione;
è noto, infatti, come il ricorso alla decretazione d'urgenza si configuri ormai da anni come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, spostando — di fatto — in capo al Governo ogni potere legislativo spettante invece alle Camere; ancor più evidente con il Governo «giallorosso» che, pur da poco insediatosi, ha già abbondantemente abusato del ricorso alla decretazione d'urgenza (ben sette decreti legge in 4 mesi di Governo) come normale prassi legislativa;
non si ravvede, altresì, la necessità e l'urgenza, di cui all'articolo 77, comma 2, della Costituzione, di affrontare la materia del potenziamento delle capacità patrimoniali di un istituto di credito controllato dallo Stato, peraltro disponendo un incremento fino all'importo massimo di 900 milioni di euro che «potrà avvenire anche nel corso del 2020», come espressamente indicato dal Governo nella relazione illustrativa del disegno di legge;
parimenti si ritiene che non sia possibile affrontare il tema dello storico divario tra le regioni del Mezzogiorno e il resto d'Italia attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza peraltro di fine anno, come il Governo esplicitamente dichiara di voler fare, nella relazione illustrativa al disegno di legge a difesa del- l'intervento normativo posto in essere con il decreto-legge;
il provvedimento, in questi termini, rischia inoltre di essere giudicato come una misura anticoncorrenziale dalla Commissione europea che potrebbe considerarlo un aiuto di Stato in quanto reca un vantaggio solo alle imprese situate in determinate zone, a maggior ragione tenendo in debito conto la comunicazione della stessa Commissione europea sugli aiuti di Stato in favore delle banche del 10 luglio 2013,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2302.
N. 1. Centemero, Molinari, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 162, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DI TERMINI LEGISLATIVI, DI ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NONCHÉ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (A.C. 2325)
A.C. 2325 – Questioni pregiudiziali
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame detta disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, coinvolgendo pertanto una pluralità di ambiti materiali privi del nesso oggettivo e funzionale tale da legittimarne la decretazione d'urgenza;
nello specifico, il decreto-legge consta di 44 articoli ed è caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza: tra i molteplici e variegati interventi si evidenzia la proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni, disposizioni in materia di personale delle Province e delle città metropolitane, disposizioni in materia di assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia, norme sul finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute nonché le disposizioni in materia di concessioni autostradali, a conferma del carattere multi-inclusivo e disarmonico dello stesso;
si evidenzia come il ricorso sistematico alla decretazione di urgenza correlata all'adozione di disposizioni recanti molteplicità di proroghe di termini previsti da disposizioni legislative sia diventata una consuetudine, consolidatasi negli anni, che si configura come una compromissione delle prerogative parlamentari nell'esercizio delle funzioni legislative oltre che come una distorsione degli equilibri correlati al legittimo e corretto confronto istituzionale tra Governo e Parlamento;
si evidenzia ulteriormente come la consuetudine stessa consolidatasi in capo all'adozione del provvedimento «milleproroghe» rappresenti la legittimazione di un meccanismo, deprecabile, di costante rimaneggiamento legislativo e di proposizione di correttivi legislativi, che per ragioni di opportunità politica o finanziaria non si è inteso collocare in più opportuni ed adeguati interventi legislativi ordinari;
siffatta prassi, si evidenzia, reiteratamente censurata dalla Corte Costituzionale, si colloca ulteriormente in contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;
gli interventi oggetto delle proroghe in esame, in ragione della loro natura, potrebbero essere opportunamente oggetto di interventi legislativi ordinari di rideterminazione delle scadenze in ragione della evidente assenza dei presupposti della necessità e dell'urgenza chiaramente sanciti dall'articolo 77 della Costituzione;
il decreto-legge si qualifica come un provvedimento «omnibus» che nel corso della sua conversione appare verosimile possa evolversi in uno strumento ulteriormente inclusivo di norme, misure ed interventi variegati e ben distanti dalle originarie finalità, amplificandone il già evidente carattere disorganico e disarmonico;
si ritiene opportuno evidenziare che molti degli interventi definiti dal provvedimento in oggetto sono assolutamente privi dei requisiti di necessità e urgenza, soprattutto privi della connotazione di «straordinarietà», di cui al comma 2 dell'articolo 77 della Costituzione;
in questa prospettiva, a titolo di esempio, si evidenzia il portato dell'articolo 35, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali che prevede che in caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, l'ANAS Spa, può assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento;
l'argomento trattato dall'articolo 35 è oggettivamente privo della connotazione di urgenza nonché palesemente disarmonico rispetto al contenuto del provvedimento che dovrebbe prevedere esclusivamente la proroga dei termini legislativi, dunque tale da necessitare una propria autonomia legislativa, inclusa in un intervento specifico e di natura ordinaria;
appare pertanto evidente che taluni interventi delineati nel provvedimento non siano espressione di urgenze indifferibili, ma si qualifichino come punto di approdo di valutazioni anche di natura politica, ben distanti dalla conditio legittimante l'approdo alla decretazione di urgenza di cui al citato dettato costituzionale;
si evidenzia che il criterio di omogeneità nel contenuto dei provvedimenti oggetto di decretazione d'urgenza rappresenta una delle condizioni imprescindibili sulle quali sono definite le argomentazioni della Corte Costituzionale in merito alla legittima sussistenza dei casi straordinari di necessità e di urgenza, di cui all'articolo 77 comma 2 della Costituzione;
(...) la Corte Costituzionale con sentenza n. 22 del 2012, ha evidenziato che «l'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed “i provvedimenti provvisori con forza di legge”, di cui alla norma costituzionale citata»;
nella citata sentenza la Corte Costituzionale ha richiamato l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», nel punto in cui prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo»; la Corte infatti ha evidenziato che la norma «pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento.»;
appare evidente come il provvedimento in esame risulti essere un palese abuso della decretazione d'urgenza, attraverso cui si è inteso operare una interpretazione discrezionale ed arbitraria del dettato dell'articolo 77 comma 2 della Costituzione;
pertanto il provvedimento in oggetto appare viziato sotto il profilo della legittimità costituzionale sia in ragione del carattere disomogeneo e disarmonico del contenuto delle disposizioni sia perché carente dei requisiti straordinari di necessità e urgenza;
il provvedimento all'esame, quindi, non solo viola, tra gli altri, gli articoli 70 e 77 della Carta Costituzionale, ma contravviene anche ad uno dei principi fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha da sempre fondato i percorsi argomentativi legati al rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza per la legittima adozione dei decreti-legge,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2325.
N. 1. Lollobrigida, Meloni, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.
La Camera,
premesso che:
il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza denota il forte sbilanciamento degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere. Il continuo e reiterato uso della decretazione d'urgenza come normale prassi legislativa, già abusato da un governo insediatosi da soli cinque mesi, e più volte censurata da numerose sentenze della Corte Costituzionale che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale, produce, da un lato, un vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, e, dall'altro lato, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento e dei parlamentari: il decreto-legge, infatti, comporta anche l'imposizione di termini temporali insufficienti per l'esame parlamentare e per l'attività emendativa, imponendo con modalità che precludono un approfondimento consapevole da parte delle Camere;
il Governo ha scelto di inserire le proroghe di tutti i termini in scadenza al 31 dicembre 2019 in un apposito decreto-legge, nel quale ha altresì inserito anche disposizioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e di innovazione tecnologica, configurandolo come un «decreto omnibus» privo – in toto – del requisito di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;
all'uopo giova ricordare che il Governo aveva predisposto un apposito emendamento contenente tutte le proroghe necessarie in scadenza durante l'esame, in Senato, del disegno di legge di bilancio 2020, ma ha preferito soprassedere al relativo deposito presso la Commissione Bilancio dell'altro ramo del Parlamento per ragioni di opportunità politica;
è evidente, quindi, che era nella facoltà del Governo intervenire con gli strumenti normativi ordinari, e nel rispetto della funzione legislativa che la Costituzione riconosce al Parlamento, per affrontare il tema della proroga dei termini di disposizioni legislative che sarebbero scadute il 31 dicembre 2019;
è indubbio che i cosiddetti decreti «mille proroghe», adottati dai Governi a maggioranza di sinistra come prassi consolidata, adducendo quale unica giustificazione la necessità di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate, ma che in realtà serve unicamente a correggere errori, compensare ritardi e mancate decisioni, rappresentino una grave stortura dell’iter normativo;
a tal proposito è utile richiamare, in questa sede, la giurisprudenza della Corte costituzionale sull'omogeneità di contenuto dei decreti-legge, in particolare la sentenza n. 22 del 16 febbraio 2012, che è intervenuta proprio su un decreto-legge di proroga di termini dalla quale è poi scaturita anche una lettera che l'allora Presidente della Repubblica ha inviato all'allora Presidente del Consiglio e ai Presidenti dei due rami del Parlamento allora in carica il 23 febbraio 2012;
la Corte ha affermato che «I cosiddetti decreti “milleproroghe” (...) sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Del tutto estranea a tali interventi è la disciplina “a regime” di materie o settori di materie, rispetto alle quali non può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che possono quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all'articolo 71 Cost.» eventualmente inserendo le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto, ove presentino profili autonomi di necessità e di urgenza, in «atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati»;
sul punto appena richiamato, dubbi si sollevano in merito alle disposizioni recate, ad esempio, dagli articoli 21, 22, 23 e 24, a carattere ordinamentale, che avrebbero potuto trovare più opportuna ed adeguata collocazione in interventi legislativi ordinari e che contribuiscono a connotare il provvedimento come un vero e proprio «decreto omnibus»;
anche l'articolo 35 che inserisce, nell'ambito delle proroghe di termini, una disposizione sulla revoca delle concessioni autostradali e sull'assegnazione all'ANAS della gestione delle medesime, nonché dello svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riqualificazione nelle more del nuovo affidamento, non solo si presenta estraneo ai presupposti della necessità temporale ma genera anche risvolti di carattere ordinamentale che possono essere oggetto del normale esercizio dell'iniziativa legislativa;
in quella sede la Corte si è soffermata molto sui rapporti tra il disposto costituzionale di cui all'articolo 77 e l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, evidenziando che «L'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – laddove prescrive che il contenuto del decreto-legge “deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo” – pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento»;
la Corte costituzionale ha, infatti, più volte qualificato la possibilità per il Governo di adottare atti con forza di legge come un'ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise, in quanto derogatoria rispetto all'attribuzione dell'ordinaria funzione legislativa del Parlamento, che costituisce un tratto essenziale della forma di governo disegnata dalla Costituzione e dei conseguenti equilibri istituzionali;
il decreto-legge che arriva all'esame non rispecchia, dunque, né i requisiti sull'omogeneità di contenuto prescritti dalla Costituzione e ampiamente declinati dalla giurisprudenza costituzionale, né tanto meno quelli della necessità ed urgenza;
a nulla serve, poi, il fatto che le proroghe siano state raggruppate per settori di materia in appositi articoli separati nel tentativo di superare l'incostituzionalità delineata dalla Corte con la nota sentenza n. 22 del 2012,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2325.
N. 2. Iezzi, Bellachioma, Molinari, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca di proroghe di termini relative a un ampio e disomogeneo ventaglio di materie, negli ambiti più svariati: dalla proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni, giustizia, infrastrutture e trasporti e agricoltura sino ad arrivare alle materie di competenza del Ministro della Difesa e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
il ricorso sistematico a un decreto-legge contenente una pluralità di proroghe in numerosi ambiti – non a caso da sempre definito «mille-proroghe» – rende l'esame delle specifiche proposte del tutto privo di giustificazione, con riferimento ai presupposti della necessità e dell'urgenza chiaramente sanciti dall'articolo 77 della Costituzione, laddove sarebbero più opportuni e razionali interventi legislativi ordinari di modulazione delle scadenze;
tale prassi legislativa, censurata numerose volte dalla Corte Costituzionale, continua a mortificare, depauperandolo, il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;
lo strumento della decretazione d'urgenza – e soprattutto quello in materia di proroga di termini di legge – dovrebbe essere per sua natura eccezionale, temporaneo e, soprattutto, tendenzialmente non ripetibile; ma la circostanza che l'attuale Esecutivo se ne avvalga, conferma per l'ennesima volta una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, un vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere e, soprattutto, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento;
il provvedimento risulta, altresì, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza;
il rilievo del criterio di omogeneità nel contenuto costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte Costituzionale ha fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge. In particolare, con la sentenza n. 22 del 2012, la Corte costituzionale ha ritenuto tout court illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità, vincolo esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
come si legge nella sentenza, infatti, quest'ultima disposizione, là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» – pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti alla Corte – costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento;
il perpetuarsi di deroghe alle procedure ordinarie di predisposizione di provvedimenti normativi, che, anche nel corso della presente legislatura, stanno assumendo la forma di decretazione d'urgenza, attraverso la continua e reiterata composizione di decreti «omnibus», oltre a rappresentare un'alterazione degli equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e Parlamento, determinano una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa;
appare scontato che l'aspettativa del decreto «mille proroghe», anzi la certezza della sua adozione con cadenza sistematica, in quanto prassi ormai consolidata, costituisca un fortissimo disincentivo per la pubblica amministrazione ad adempiere ai suoi doveri e agli atti dovuti;
come più volte evidenziato, il decreto-legge reca con sé l'idea di ritardi nell'attuazione di leggi e della non omogeneità dei temi che vengono di volta in volta affrontati. In realtà, il titolo di questo provvedimento, nello specifico «proroga di termini previsti da disposizioni legislative», è più configurabile come un'ovvia necessità di fare manutenzione alle leggi che nella fase di attuazione richiedono aggiustamenti per raggiungere più efficacemente gli obiettivi previsti;
è evidente quindi che il provvedimento interviene a disciplinare una pluralità di ambiti materiali i quali difficilmente possono considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte Costituzionale – tra le altre, con la sentenza n. 22 del 2012 – affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario. In tali termini, i contenuti normativi del decreto-legge in esame confliggono con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza;
molti dei casi di proroga di termini contemplati nel provvedimento in oggetto sono assolutamente privi dei requisiti di necessità e urgenza, oltretutto «straordinari», come previsto dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. Ne è un esempio evidente la disposizione di cui all'articolo 11 che prevede la proroga del finanziamento in favore dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), pari a 10 milioni di euro, quale contributo per il funzionamento ANPAL Servizi Spa;
emerge, pertanto, come alcune scelte non abbiano alcuna attinenza con esigenze indifferibili ed urgenti, o con semplici proroghe e differimenti di termine, ma piuttosto con altre valutazioni, anche di tipo politico, e pertanto assolutamente non rientranti, nell'ambito della decretazione d'urgenza secondo i principi stabiliti dal dettato costituzionale;
a ciò si aggiunga che nel Capo II sono previste disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature, di natura ordinamentale, che definiscono dunque un contenuto del testo che sicuramente non è rispondente alla ratio del provvedimento e quindi di prevedere proroghe di termini;
nello specifico, l'articolo 35 del provvedimento interviene in materia di concessioni autostradali, prevedendo che in caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, l'ANAS Spa, in attuazione dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, può assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento;
la disposizione appena citata, del tutto estranea al contenuto del provvedimento, oltre ad essere in palese contrasto con il criterio di omogeneità del contenuto del decreto-legge, che costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale si è più volte pronunciata, evidenzia la necessità da parte del legislatore di affrontare il tema delle concessioni e della loro revoca o decadenza attraverso una propria autonomia legislativa;
a ciò si aggiunga che la norma in questione di natura ordinamentale, disciplina la revoca della concessione per procedere ad un affidamento temporaneo ad ANAS, senza alcun tipo di gara: in questo modo si verrebbe ad investire, in deroga sia ai principi generali che alle previsioni specifiche di concessione, sia pure temporaneamente, un soggetto già attualmente gestore di strade ed autostrade, e dunque qualificabile come concorrente nel settore, senza procedura di evidenza pubblica e per di più consentendogli di acquisire a condizioni di vantaggio, senza equo indennizzo, i progetti del concessionario uscente, in palese violazione degli articoli 42 e 43 della Costituzione;
il provvedimento è quindi viziato dal punto di vista della legittimità costituzionale sia perché ha un contenuto disomogeneo che probabilmente comporterà interventi successivi integrativi, non soddisfacendo dunque le esigenze di chiarezza e semplificazione della legislazione, sia perché privo dei requisiti straordinari di necessità e urgenza;
giova evidenziare, tra l'altro, che un decreto eterogeneo all'origine, reca già in sé il rischio, ancor più inquietante, della radicale trasformazione, nel corso dell’iter, rispetto alla sua versione iniziale in un provvedimento omnibus che puntualmente diventa il veicolo per inserire e approvare un coacervo di norme senza alcun nesso;
è più che mai evidente come il decreto-legge sia diventato uno strumento ad incastro variabile con una utilizzazione dell'articolo 77 della Costituzione assolutamente arbitraria e intollerabile. È quanto mai doverosa una riflessione di sistema relativa alla gestione dei provvedimenti da parte del Governo nei confronti del Parlamento,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2325.
N. 3. Sisto, Mandelli, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Sarro, Tartaglione, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro.
MOZIONI FORMENTINI ED ALTRI N. 1-00248, LOLLOBRIGIDA ED ALTRI N. 1-00307, CABRAS, QUARTAPELLE PROCOPIO, MIGLIORE, PALAZZOTTO ED ALTRI N. 1-00308 E ORSINI ED ALTRI N. 1-00311 CONCERNENTI INIZIATIVE IN SEDE INTERNAZIONALE VOLTE AL RISPETTO DELL'AUTONOMIA RICONOSCIUTA AD HONG KONG, ALLA LUCE DELLE MANIFESTAZIONI IN CORSO NEGLI ULTIMI MESI
Mozioni
La Camera,
premesso che:
il territorio autonomo di Hong Kong è stato interessato da imponenti pacifiche dimostrazioni popolari, il cui iniziale obiettivo era quello di ottenere la revoca di un provvedimento che avrebbe permesso di processare presso i tribunali della Repubblica Popolare i residenti nella ex colonia accusati di reati gravi punibili con la reclusione superiore a sette anni;
per quanto il controverso provvedimento sia stato successivamente revocato, le manifestazioni sono proseguite a lungo e ne sono possibili tanto la ripresa quanto la loro futura finalizzazione ad un più complesso novero di obiettivi ulteriori. Da un certo momento in avanti, parte dei dimostranti ha iniziato a sventolare bandiere degli Stati Uniti d'America e ad invocare l'intervento dell'Amministrazione statunitense nella crisi;
il Congresso americano, da parte sua, ha reagito votando una legge a sostegno dei manifestanti, l’Hong Kong Human Rights and Democracy Act, firmato dal Presidente Trump il 27 novembre 2019, che apre la strada all'imposizione di sanzioni contro la Repubblica Popolare qualora le autorità di Pechino non rispettino lo statuto di autonomia concesso alla ex colonia britannica;
le autorità della Repubblica Popolare hanno esercitato pressioni di natura anche militare, disponendo che attorno ai territori autonomi di Hong Kong si radunasse un cospicuo numero di unità dell'Esercito Popolare, minaccia che grava tuttora sulla ex colonia britannica;
esiste il fondato motivo di ritenere che le autorità della Repubblica Popolare Cinese possano ricorrere alle maniere forti, qualora lo stato di agitazione in cui versa Hong Kong riprenda e si aggravi, anche per prevenire il possibile allargamento delle manifestazioni alle maggiori città delle province costiere;
il pieno controllo di Hong Kong è in effetti essenziale alle autorità della Repubblica Popolare non solo per ragioni attinenti al prestigio nazionale, ma anche per motivi d'ordine pubblico interno connessi al mantenimento del carattere monopartitico del sistema politico cinese;
il carattere strategico di Hong Kong è destinato ad aumentare ulteriormente, come prova la circostanza che la società gerente la borsa della ex colonia britannica abbia offerto 36,6 miliardi di dollari per acquisire il controllo dello Stock Exchange Group Plc di Londra. Qualora l'operazione fosse riuscita, infatti, la Repubblica Popolare Cinese avrebbe potuto esercitare una significativa influenza su una piazza finanziaria di rilevanza mondiale che controlla a sua volta la borsa di Milano;
gli accordi bilaterali intercorsi tra il Regno Unito e la Repubblica Popolare Cinese sottoscritti il 19 dicembre 1984, tuttora in vigore, prevedono la sottoposizione della ex colonia ad un'ampia forma di autonomia destinata a durare fino allo spirare del termine di 50 anni dal ritorno di Hong Kong alla Cina, avvenuto nel 1997;
l'autonomia concessa ad Hong Kong prevede anche la circolazione di una divisa differente rispetto al renmimbi;
è di straordinaria importanza che le previsioni della Dichiarazione sino-britannica del 19 dicembre 1984 vengano rispettate dalle autorità della Repubblica Popolare Cinese nella loro interezza fino allo spirare del termine previsto, anche qualora le manifestazioni in corso proseguissero ed iniziassero a perseguire finalità politiche più ambiziose;
suscitano perplessità e preoccupazione, altresì, il comportamento delle autorità cinesi nei confronti delle minoranze uigura e tibetana, nonché la crescente aggressività dimostrata nei confronti di Taiwan;
il 29 novembre 2019, inoltre, l'ambasciata cinese a Roma ha rilasciato dichiarazioni inaccettabili sull'attività di alcuni parlamentari italiani che avevano promosso un'iniziativa in collegamento con l'attivista dissidente Joshua Wong, determinando una ferma presa di posizione dei Presidenti di Camera e Senato, nonché del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che hanno rivendicato la sovranità del Parlamento del nostro Paese, censurando le critiche espresse dalla rappresentanza diplomatica della Repubblica Popolare a Roma,
impegna il Governo:
1) ad assumere in tutte le sedi internazionali competenti ogni iniziativa ritenuta utile a prevenire il ricorso alla forza da parte delle autorità della Repubblica Popolare Cinese nei confronti dei territori autonomi di Hong Kong;
2) a sostenere in tutti i fori internazionali competenti il pieno rispetto dello statuto di autonomia concesso ad Hong Kong con la Dichiarazione sino-britannica del 19 dicembre 1984;
3) ad adoperarsi affinché da parte delle autorità della Repubblica Popolare Cinese vi sia una maggiore moderazione delle proprie politiche nei confronti sia delle minoranze interne che della Repubblica di Cina (Taiwan).
(1-00248)
(Nuova formulazione) «Formentini, Molinari, Zoffili, Billi, Comencini, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Giglio Vigna, Bianchi».
La Camera,
premesso che:
nel territorio autonomo di Hong Kong a partire dal 9 giugno 2019 si sono succedute imponenti e spontanee manifestazioni di piazza, inizialmente finalizzate a scongiurare l'approvazione e l'entrata in vigore di un provvedimento legislativo in materia di estradizione;
Hong Kong ha sottoscritto numerosi trattati di estradizione con diversi Stati, ma non con la Cina anche in virtù della protezione internazionale sempre accordata a dissidenti del regime cinese;
l'approvazione del provvedimento e segnatamente dell'emendamento sulla legge delle estradizioni avrebbe obbligato, infatti, la regione autonoma a consegnare alla Cina persone indagate per alcuni reati, con ciò consentendo a Pechino di perseguitare i numerosi dissidenti;
il sistema giudiziario cinese, anche a tacere delle condizioni disumane in cui vengono mantenuti i dissidenti, presenta gravissime lacune in tema di diritti umani e diritti processuali, oltre a essere contraddistinto per la sua dipendenza dal Governo e dal Partito Comunista Cinese;
il sistema dell'esecuzione penale è chiaramente disumano, contraddistinto da detenzioni arbitrarie, sparizioni, maltrattamenti, torture e financo pratiche disumane come l'espianto degli organi, così come acclarato dall’Independent Tribunal into Forced Organ Harvesting from Prisoners of Coscience in China;
il 9 luglio 2019 la leader di Hong Kong Carrie Lam ha ufficialmente annunciato il ritiro del provvedimento;
le manifestazioni si sono susseguite con una partecipazione di piazza senza precedenti;
la polizia ha duramente represso i manifestanti, con la formale scusa di colpire un ridotto numero di manifestanti violenti, utilizzando gas lacrimogeni, proiettili di gomma, spray al peperoncino, usando anche armi da fuoco e procedendo ad arresti sommari ed arbitrari nei confronti di migliaia e migliaia di manifestanti;
molti manifestanti sono stati formalmente accusati di sommossa, rischiando una pena detentiva sino a dieci anni;
le manifestazioni sono comunque proseguite nel solco dello slogan «cinque richieste, non una di meno», con le seguenti richieste ufficiali: il ritiro dell'emendamento alla legge sulle estradizioni (oltre alle formali dichiarazioni della leader Carrie Lam); l'istituzione di una commissione indipendente di inchiesta sulle violenze della polizia; il suffragio universale; il rilascio e l'amnistia per i manifestanti arrestati; l'eliminazione dell'appellativo di «rivoltosi»;
le proteste hanno fatalmente assunto la veste di un'opposizione all'ingerenza sempre più pressante di Pechino sull'autonomia della regione;
nel frattempo Pechino ha, in termini minatori ed inquietanti, ammassato unità dell'Esercito Popolare ai confini dei territori autonomi di Hong Kong;
la leader Carrie Lam ha dismesso il contegno apparentemente dialogante definendo, con splendido esempio di «ortodossia grammaticale comunista», i manifestanti «nemici del popolo»;
Pechino, in una escalation programmata, ha definito i manifestanti «terroristi»;
nel frattempo, in questo clima esacerbato, il 24 novembre 2019 si sono celebrate le elezioni distrettuali ad Hong Kong e la schiacciante maggioranza riportata dall'ala democratica ha chiarito che, oltre ai milioni di manifestanti, esiste una maggioranza silenziosa che condivide la necessità di preservare l'autonomia di Hong Kong dalle ingerenze cinesi;
non è da escludere che la Cina possa ulteriormente assumere iniziative violente volte a scompaginare i manifestanti che godono del consenso della popolazione di Hong Kong e che ormai pongono di fatto il grande tema del futuro dell'autonomia della regione;
infatti gli accordi bilaterali intercorsi tra il Regno Unito e la Repubblica Popolare Cinese sottoscritti il 19 dicembre 1984 garantiscono un'ampia autonomia a Hong Kong, ma destinata a spirare nel 2047, allorquando sarà completato il ritorno di Hong Kong alla Cina;
la Cina ha definito la dichiarazione congiunta sino-britannica del 1984 un «documento storico senza più valore»;
l'Italia e l'Europa sostengono da sempre il principio «un paese, due sistemi», al fine di continuare ad assicurare l'autonomia di Hong Kong,
impegna il Governo:
1) ad assumere in tutte le sedi internazionali competenti ogni iniziativa utile a scongiurare qualsivoglia ipotesi di modifica legislativa che consenta l'estradizione verso la Cina dei dissidenti che hanno trovato rifugio ad Hong Kong, ancorché formalmente indagati;
2) ad assumere in tutte le sedi internazionali competenti ogni iniziativa ritenuta utile a far rilasciare immediatamente i manifestanti pacifici e le persone detenute a seguito della loro partecipazione alle manifestazioni e a far decadere ogni accusa nei loro confronti;
3) ad assumere in tutte le sedi internazionali competenti ogni iniziativa utile ad aprire un'indagine indipendente e tempestiva sull'utilizzo improprio della forza da parte della polizia di Hong Kong a danno dei manifestanti;
4) ad assumere ogni iniziativa utile in tutte le sedi internazionali volta a prevenire il ricorso alla forza da parte delle autorità della Repubblica Popolare Cinese e a far riconoscere e rispettare alla Cina l'autonomia e la libertà di Hong Kong nel rispetto della dichiarazione congiunta sino-britannica del 1984;
5) ad assumere iniziative di competenza volte ad evitare ogni esportazione che agevoli la Cina, e in particolare Hong Kong, nell'accesso a tecnologie che possono essere utilizzate per la violazione dei diritti fondamentali e a sostenere in tutti i fori internazionali competenti ogni iniziativa utile all'imposizione di meccanismi adeguati di controllo delle esportazioni da parte di tutta la comunità internazionale con il medesimo fine;
6) a sollevare la questione delle violazioni dei diritti umani in Cina e ad Hong Kong in occasione di ogni dialogo politico con le autorità cinesi;
7) a condannare con forza l'ingerenza costante e crescente della Cina negli affari interni di Hong Kong come previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 18 luglio 2019 sulla situazione in Hong Kong n. 2019/2732 RSP.
(1-00307) «Lollobrigida, Meloni, Delmastro Delle Vedove, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».
La Camera,
premesso che:
per 156 anni, tra il 1842 e il 1997, l'isola cinese di Hong Kong è stata una colonia dell'impero britannico. Con la Dichiarazione congiunta sino-britannica del 19 dicembre 1984 il Regno Unito e la Repubblica Popolare Cinese addivenirono a un accordo per ripristinare la sovranità cinese dal 1o luglio 1997 sull'isola di Hong Kong, nonché su Kowloon e sui Nuovi Territori (anch'essi inglobati nell'impero britannico, rispettivamente, nel 1860 e nel 1898). Secondo il suddetto trattato, la ex colonia avrebbe goduto di «un alto grado di autonomia» per un periodo transitorio di 50 anni, a decorrere dal trasferimento della sovranità, ossia fino al 2047;
con la fine del regime coloniale britannico, Hong Kong è dunque diventata una «Regione Amministrativa Speciale», così come previsto dall'articolo 31 della Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, con un sistema amministrativo autonomo ispirato al principio «Un Paese, due sistemi». Analogo regime di autonomia è garantito alla ex colonia portoghese di Macao, tornata sotto la sovranità cinese nel 1999;
agli inizi del 2019, giacché la magistratura hongkonghese non poteva esercitare alcuna giurisdizione sul caso di Chen Tongjia – residente di Hong Kong accusato di aver ucciso la sua fidanzata incinta a Taiwan prima di tornare a Hong Kong – le autorità della Regione amministrativa speciale hanno avanzato una proposta intesa a regolare l'estradizione da e verso la terraferma cinese, Macao e Taiwan;
il 31 marzo 2019 migliaia di persone scendevano in piazza per protestare contro la proposta di legge sull'estradizione. In seguito alle proteste, il 3 aprile l'Esecutivo di Hong Kong guidato da Carrie Lam introduceva alcune modifiche alla suddetta proposta normativa. A fine aprile i manifestanti raggiungevano l'edificio del Consiglio legislativo di Hong Kong per rifiutare qualunque modifica alla normativa sull'estradizione suscettibile di accrescere il ruolo della Cina nelle vicende giudiziarie della Regione amministrativa speciale;
dieci giorni dopo Carrie Lam ribadiva la sua determinazione a fare approvare le modifiche, ma il 30 maggio la portata delle modifiche veniva ulteriormente attenuata, non convincendo tuttavia gli oppositori. Il 9 giugno le manifestazioni portarono in piazza circa mezzo milione di persone;
nel corso dei mesi gli eventi di piazza hanno registrato sempre più frequenti episodi di violenza, determinando anche la chiusura di uffici governativi, infrastrutture aeroportuali e servizi pubblici di varia natura;
in seguito al degenerare degli eventi, il 15 giugno l'Esecutivo di Hong Kong rinviava sine die la proposta di legge per le modifiche alla normativa sull'estradizione. Ciononostante le proteste sono continuate con un ulteriore acuirsi della violenza, tantoché il 1o luglio, 22o anniversario del ritorno di Hong Kong alla Cina, i manifestanti giungevano ad assaltare la sede del Consiglio legislativo;
il 18 luglio il Parlamento europeo ha votato una risoluzione che invita il Governo di Hong Kong a ritirare il progetto di modifica del regime dell'estradizione e sostiene l'importanza «che l'UE continui a sollevare la questione delle violazioni dei diritti umani in Cina in occasione di ogni dialogo politico e sui diritti umani con le autorità cinesi, in linea con l'impegno dell'UE di esprimersi con una voce unica, forte e chiara nel dialogo con il Paese; rammenta altresì che, nel contesto del suo attuale processo di riforma e del suo crescente impegno globale, la Cina ha aderito al quadro internazionale sui diritti umani firmando una vasta serie di trattati internazionali in materia; invita pertanto l'UE a portare avanti il dialogo con la Cina per assicurare che onori tali impegni»;
il 4 settembre, dopo cinque mesi di proteste, Carrie Lam ha annunciato il ritiro, in via definitiva, delle proposte di modifica alla normativa di Hong Kong in materia di estradizione. Il Capo dell'Esecutivo accompagnava l'annuncio con ulteriori tre punti, a suo dire utili a un dialogo con il movimento di contestazione, ovvero: 1) il pieno sostegno all’Independent Police Complaints Council (Ipcc), l'organismo che ha il compito di fare luce sui reclami contro l'operato della polizia dell'ex colonia; 2) la disponibilità sua e del suo gabinetto ad avviare incontri con le comunità locali; 3) la stesura di un rapporto indipendente sulle cause delle principali questioni sociali che affliggono la città;
l'attivista Joshua Wong era atteso in Italia a fine novembre per un incontro pubblico presso la Fondazione Feltrinelli e per incontrare parlamentari di vari partiti, cosa che ha già fatto in Germania – incontrando privatamente il Ministro degli esteri con alcuni politici – e negli Stati Uniti – incontrando membri del Congresso –, e un tribunale ha respinto l'8 novembre 2019 la richiesta del signor Wong di lasciare Hong Kong per l'Europa. Il 19 novembre la decisione è stata confermata dalla Corte suprema;
per quanto il controverso provvedimento in materia di estradizione sia stato revocato, le manifestazioni proseguono e, ad oggi, non è possibile circoscriverne il novero di ulteriori obiettivi futuri. In questo contesto, l'8 settembre alcuni dimostranti hanno iniziato a sfilare indossando bandiere degli Stati Uniti, invocandone altresì un intervento diretto nella crisi. Il 15 settembre un sit-in di manifestanti davanti al consolato britannico, nel criticare il principio «Un Paese, due sistemi», invocava un'iniziativa del Regno Unito volta a riconoscere la cittadinanza britannica ai residenti di Hong Kong;
nelle elezioni dei distretti tenute il 23 novembre, il fronte di opposizione democratica ha conquistato 278 seggi contro i 42 dei filo-cinesi e una ventina per gli indipendenti, sostanzialmente ribaltando il risultato del 2015, nel quale l’establishment governativo era arrivato a 298 seggi e l'opposizione a 126,
impegna il Governo:
1) ad assumere le iniziative necessarie per conformarsi alla risoluzione del Parlamento europeo del 18 luglio 2019;
2) sulla scorta di quanto richiamato dall'allora Alto Rappresentante Mogherini il 18 novembre 2019, a continuare a sostenere l'iniziativa dell'Unione europea per l'avvio, da parte delle autorità di Hong Kong, di un'indagine conoscitiva sulle ragioni alla base delle proteste e di un'inchiesta sulle violenze e sulle violazioni del diritto nell'impiego dell'uso della forza;
3) a sostenere una iniziativa dell'Unione europea per un celere e imparziale esame, da parte delle competenti autorità di Hong Kong e sulla base della legislazione locale vigente, delle richieste di rilascio dei manifestanti arrestati durante le proteste, nonché per verificare le ragioni del diniego all'espatrio di Joshua Wong, chiedendo parimenti spiegazioni all'ambasciata cinese;
4) a ribadire alle autorità cinesi che la tutela delle libertà di espressione e i diritti personali, nel pieno rispetto delle autonomie dei singoli Paesi, sono un principio essenziale per la conduzione della politica estera italiana.
(1-00308) «Cabras, Quartapelle Procopio, Migliore, Palazzotto, Suriano, Sabrina De Carlo, Del Grosso, Perconti, Di Stasio, Emiliozzi».
La Camera,
premesso che:
dal 31 marzo 2019 migliaia di persone, in gran parte giovani e studenti sotto i 29 anni, scendono in piazza a Hong Kong per protestare contro la proposta di legge in materia di estradizione, sulla quale il Governo guidato da Carrie Lam, sulla spinta delle proteste, aveva introdotto alcuni parziali correttivi;
l'11 maggio in seno allo stesso Consiglio legislativo si era creata una divisione tra favorevoli e contrari alle modifiche in materia di estradizione; la portata della legge veniva in parte attenuata, ma gli interventi del Governo, ritenuti tardivi e insufficienti, non avevano convinto gli oppositori, i quali continuavano a sfilare per le strade con una partecipazione sempre più ampia;
a seguito degli accordi del 1984 con il Regno Unito, dal 1997 Hong Kong, una regione amministrativa speciale cinese con un sistema amministrativo improntato al principio «un Paese-due sistemi», gode di forte autonomia sul piano politico, economico e soprattutto giudiziario, fino al 2047;
le recenti proteste contro la legge sull'estradizione sono il sintomo di un più profondo attrito tra Hong Kong e Pechino. Nel 2047 Hong Kong cesserà infatti di avere standard politici, economici e istituzionali diversi e più autonomi rispetto al resto della Cina, la quale sembra avere l'intenzione di erodere il grado di autonomia di Hong Kong;
particolarmente significative sono risultate le manifestazioni di giugno 2019 in cui la protesta assumeva i contorni di una partecipazione di massa imponente: quella del 6 giugno in cui i partecipanti sfilavano vestivi di nero e quella del 9 giugno che contava più di mezzo milione di persone;
di fronte a milioni di persone che hanno continuato a scendere in piazza, la risposta da parte della polizia è stata ingiustificatamente repressiva, in particolar modo quando una marcia pacifica si dirigeva nel settembre 2019, con due distinti appuntamenti, verso il consolato americano e poi verso il consolato britannico per invocare un aiuto in difesa della causa della libertà ad Hong Kong e per il rispetto dei diritti umani; fino ad arrivare ai recenti scontri nella zona della Politechnic University, con giornate di grande tensione che hanno fatto temere il peggio;
il 18 novembre 2019, infatti, gli scontri durissimi fra manifestanti arroccati nel Politecnico e la polizia hanno fatto registrare 38 feriti, di cui 5 in condizioni gravi; dall'inizio delle proteste ad oggi la polizia ha arrestato 4.401 persone in età compresa tra gli 11 e gli 83 anni;
l'ufficio di collegamento del Governo cinese a Hong Kong ha ribadito il sostegno al Governo locale per «adottare ogni necessaria misura per fermare i disordini e ripristinare l'ordine prima possibile, arrestare i criminali e punire severamente i loro atti violenti»;
una protesta così ampia e massiccia in termini di partecipazione e così determinata nel tempo ha trovato motivazioni e fondamento non solo nella richiesta di ritirare la legge sull'estradizione ma anche nella richiesta di dimissioni di Carrie Lam, in favore del suffragio universale per eleggere il Capo dell'Esecutivo e il Consiglio legislativo, per un'indagine indipendente e democratica sulla condotta della polizia e la cancelleria sulle accuse agli arrestati durante le proteste, saliti a più di 1200 persone;
sono significative le parole dell'ex Presidente della Camera dei Comuni, John Bercow, che il 17 novembre ha dichiarato: « L'erosione della libertà ad Hong Kong è sfuggita di controllo negli ultimi mesi, e mi unisco agli appelli rivolti a Carrie Lam perché svolga il suo dovere di proteggere la vita dei cittadini di Hong Kong, in particolare dei giovani, scongiurando la perdita di vite umane. Non condono la violenza da parte di una piccola minoranza di manifestanti, ma credo che le persone di Hong Kong abbiano il diritto di vivere in libertà e dignità, con i diritti umani fondamentali e senza paura, e perciò chiedo al governo di Hong Kong di ordinare alla polizia di usare moderazione»;
gli Stati Uniti hanno preso una posizione chiaramente a sostegno dei manifestanti. Il 27 novembre il Congresso americano, con votazione unanime, un consenso bipartisan e l'appoggio del Presidente Trump, ha approvato la legge sui diritti umani e la democrazia a Hong Kong, che prevede che il congresso federale effettui un periodico riesame dello status privilegiato di Hong Kong, tale da giustificare accordi commerciali che hanno permesso al Paese di diventare una capitale finanziaria importante, con l'opzione di revocarlo quale ulteriore sanzione economica per gli abusi; le sanzioni vengono minacciate anche nel caso di violazione dei diritti umani dei cittadini con decisioni arbitrarie; la ratifica delle due leggi trova fondamento nelle garanzie previste nel 1997 quando la Gran Bretagna ha restituito alla Cina la sua colonia;
il Parlamento europeo ha adottato il 18 luglio 2019 una risoluzione sulla situazione a Hong Kong in cui chiede alle autorità di ritirare definitivamente la controversa legge sull'estradizione che, secondo l'Europarlamento, darebbe alla Cina un'arma per arrestare i dissidenti ospitati nell'ex colonia britannica;
particolarmente significativo è stato il risultato delle elezioni distrettuali svoltesi il 24 novembre 2019, che hanno visto la vittoria di candidati vicini alle ragioni delle proteste degli attivisti pro democrazia;
l'attivista pro democrazia Joshua Wong, già leader del «Movimento degli ombrelli» del 2014 e tra i principali leader delle proteste a Hong Kong, di recente è stato arrestato con l'accusa di non aver rispettato le regole sulla libertà su cauzione; successivamente rilasciato ha potuto riprendere l'azione di sensibilizzazione internazionale in difesa della democrazia a Hong Kong, incontrando partiti e rappresentanti istituzionali di alcuni Paesi europei, a partire dalla Germania;
Joshua Wong era atteso anche in Italia a fine novembre 2019 per un incontro pubblico presso la Fondazione Feltrinelli per incontrare rappresentanti di vari partiti, analogamente a quanto fatto già a Berlino e negli Stati Uniti, ma tali incontri non sono potuti avvenire per il respingimento, l'8 novembre, da parte del tribunale della richiesta da parte dell'attivista di lasciare Hong Kong per l'Europa, decisione che successivamente confermata dalla Corte suprema;
ad accrescere la gravità del quadro sopra descritto, il 29 novembre 2019 l'ambasciata cinese a Roma ha rilasciato dichiarazioni infelici, inaccettabili e irrispettose delle prerogative del nostro Parlamento, in seguito all'attività di alcuni parlamentari italiani che avevano organizzato un collegamento online via Skype con l'attivista Joshua Wong, un'iniziativa definita come «irresponsabile» secondo l'ambasciata cinese in Italia;
l'imponente manifestazione dell'8 dicembre 2019 organizzata ad Hong Kong, in occasione della Giornata dei diritti umani, è stata la più vasta dalle recenti elezioni per il rinnovo del consiglio distrettuale, con la partecipazione di oltre 800 mila persone. Particolarmente importante è che la marcia sia stata autorizzata dalle autorità cittadine e che si sia svolta in modo pacifico e senza incidenti;
in relazione agli eventi e alla recente manifestazione, va accolto con favore l'abbassamento dei toni per non inasprire il conflitto, prendendo atto delle ultime dichiarazioni del capo dell'Esecutivo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Carrie Lam, volte ad assicurare che «il Governo continuerà a impegnarsi a fondo per proteggere i diritti umani e la libertà dei cittadini dell'ex colonia britannica», non escludendo ipotesi di rimpasto nella compagine di governo,
impegna il Governo:
1) ad adoperarsi affinché il governo di Hong Kong intraprenda la strada del dialogo con gli attivisti pro democrazia, scongiurando l'uso della forza;
2) a promuovere un'iniziativa a livello europeo affinché le competenti autorità di Hong Kong rilascino i manifestanti arrestati durante le proteste e modifichino i gravi capi di imputazione a loro attribuiti;
3) ad assumere ogni iniziativa utile, nelle competenti sedi europee e internazionali, al fine di assicurare il mantenimento di un alto grado di autonomia di Hong Kong nei rapporti con il Governo della Repubblica Popolare Cinese, nel rispetto degli accordi del 1984;
4) ad assumere le iniziative atte a recepire le raccomandazioni agli Stati membri contenute nella risoluzione del Parlamento europeo del 18 luglio 2019.
(1-00311) «Orsini, Gelmini, Lupi, Carfagna, Valentini, Biancofiore, Cappellacci, Fitzgerald Nissoli, Napoli, Battilocchio».
MOZIONE LUPI, ROSSI, ZANELLA, OCCHIONERO, LATTANZIO, MOLLICONE, BELOTTI ED ALTRI N. 1-00190 CONCERNENTE INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE LE MARATONE E AD INCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE DI ATLETI STRANIERI A TALI EVENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PROFILI AFFERENTI ALLA TUTELA SANITARIA
Mozione
La Camera,
premesso che:
le maratone (42,195 chilometri) e le mezze maratone (21,0975 chilometri) sono tra gli eventi sportivi agonistici, a vocazione popolare, più partecipati e diffusi al mondo;
i numeri economici delle maratone mondiali degli ultimi 15 anni registrano dati di partecipazione in continua crescita, con un contestuale beneficio economico per le città che le organizzano, collegato alla parte logistica e culturale e legato non solo ai partecipanti ma anche agli accompagnatori;
le cosiddette « 6 Major Marathon», New York, Londra, Berlino, Chicago, Boston e Tokyo, oggi registrano la partecipazione di circa 250.000 persone, la maggior parte da qualificarsi quali amatoriali, muovendo un giro di affari che si avvicina ai 2 miliardi di dollari;
la Tcs New York City Marathon, la corsa più partecipata al mondo, è ormai una voce nel bilancio della città di New York City;
secondo Il Sole 24 ore (articolo del 5 novembre 2018) la maratona di New York genera ormai un impatto economico di circa 415 milioni di dollari, un record di oltre 50.000 partecipanti provenienti da 130 Paesi e circa 258.000 ospiti collegati ai partecipanti che visitano la Grande Mela durante la settimana di maratona;
la Boston Marathon, la più antica maratona del mondo, secondo la Greater Boston convention & visitors Bureau (Gbcvb) nel 2016 ha portato alla città di Boston una cifra vicina ai 200 milioni di dollari (e un giro di affari totale che ha sfiorato i 300 milioni di dollari), poco più di 30.000 partecipanti ufficiali alla maratona, tra cui più di 6.400 atleti provenienti da 98 Paesi al di fuori degli Stati Uniti;
in Giappone negli ultimi dieci anni i finisher sono aumentati di quasi 8 volte, passando dai 74.000 del 2006 ai 576.000 del 2015, superando così anche gli Stati Uniti, e i numeri economici correlati dimostrano l'importanza di queste manifestazioni nello sviluppo economico-turistico del Paese;
in Francia, dove si registrano i dati di maggior crescita a livello europeo, il mercato vale ad oggi un miliardo di euro. Il delegato generale della Fifas (Federazione francese delle industrie sport e tempo libero), Virgile Caillet, ha dichiarato al quotidiano francese Les Echos che «il mercato francese correlato alle maratone registra ogni anno una crescita del 40 per cento. La corsa è un fenomeno che in Francia è esploso»;
oggi, grazie ai runner, il mercato francese è uno dei più grandi in Europa, con un fatturato di 80 milioni di euro;
in Italia, la Federazione italiana atletica leggera – Fidai (2 maggio 2019) comunica che al 31 dicembre 2018 ha registrato 220.724 tesserati, cifra record mai registrata nella storia della Federazione italiana di atletica leggera;
una cifra che non comprende i 50.996 runner tesserati con runcard, per un totale di praticanti dell'atletica leggera in Italia che raggiunge i 271.720;
la maratona di Roma ha visto crescere i propri iscritti dai 9.100 del 2005 ai 13.224 dell'edizione del 2018, con un soggiorno medio, per maratoneti e accompagnatori, di tre giorni;
gli atleti italiani partecipano alle grandi maratone internazionali in numero sempre crescente, senza avere norme limitative differenziate rispetto agli atleti locali;
tra le grandi maratone del mondo, la più amata dagli italiani si conferma ancora una volta la New York City Marathon (4 novembre) con 2.762 connazionali arrivati;
per il secondo anno consecutivo, al secondo posto si piazza la maratona di Valencia (2 dicembre) con 1.559 italiani, seguita da Berlino (953, 16 settembre), Parigi (905, 8 aprile), Barcellona (634, 11 marzo) e Atene (517, 11 novembre);
le presenze di italiani sono state rintracciate in 127 maratone nel mondo (fonte Ansa aprile 2018);
va constatato che la maratona non è solo un semplice evento sportivo, ma una fonte qualificata per il mercato locale, generando occupazione e indotto economico;
in Italia sono state inserite nel calendario della Federazione italiana atletica leggera 37 maratone e 161 mezze maratone;
i dati della Fidal indicano che il numero medio di partecipanti per le maratone, basandosi su dati riferiti ai risultati del 2018, è di 1.416,02 atleti (italiani e stranieri), mentre lo stesso numero medio è di 949,24 atleti (italiani e stranieri) per le mezze maratone;
la partecipazione degli atleti stranieri a partire dal 2014 a seguito del decreto ministeriale del 24 aprile 2013 («decreto Balduzzi») e successivo articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 («decreto del fare»), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e del decreto ministeriale dell'8 agosto 2014, non è aumentata, anzi si è andata con gli anni riducendosi, secondo quanto riportato dagli organizzatori;
detta riduzione di partecipazione si riflette sulla capacità da parte degli organizzatori di attrarre sponsor qualificati internazionali, oltre alla ricaduta economica negativa sull'indotto (data dall'attività turistica) per i territori interessati, visto che gli stranieri, invece di venire e partecipare alle maratone in Italia, preferiscono andare a gareggiare altrove;
questa limitazione è stata segnalata, con apposite lettere, dagli organizzatori delle principali maratone italiane;
quella di Roma, capitale culturale del mondo, è solo la ventesima maratona, frenata sicuramente dal limite dei certificati medici;
la tutela della salute degli individui è un bene primario presente in quasi tutte le legislazioni sanitarie nazionali;
la certificazione per l'attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, quali la maratona e la mezza maratona, è disciplinata dal decreto ministeriale del 24 aprile 2013;
del 1o giugno 2016 per partecipare a manifestazioni organizzate sotto l'egida della Fidal, occorre essere obbligatoriamente tesserati con la Fidal stessa, tramite una società affiliata oppure tramite la runcard;
dal 1o gennaio 2017 le gare di mezza maratona e maratona potranno essere inserite solo nel calendario nazionale;
la partecipazione a manifestazioni agonistiche «no-stadia» di atleti italiani e stranieri non tesserati né con la Fidal, né con federazioni straniere affiliate alla Iaaf, ma in possesso della « runcard» o della « Mountain and trail runcard», è subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l'atletica leggera;
le norme per l'attività sportiva agonistica fanno riferimento al decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, recante «Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica»;
la visita clinica e la valutazione globale degli accertamenti, nonché l'atto certificatorio devono essere effettuati nelle sedi autorizzate esclusivamente e personalmente dallo specialista in medicina dello sport operante all'interno di strutture mediche autorizzate (ambulatori, centri, istituti, servizi pubblici o privati in possesso di precisi requisiti di organizzazione, strutture ed attrezzature in rapporto alla tipologia delle visite che s'intenda effettuare in base ai protocolli previsti dai decreti ministeriali del 18 febbraio 1982 e del 4 marzo 1993);
la Fidal ha emanato una nota informativa per l'organizzazione delle manifestazioni «no-stadia» che impone agli atleti stranieri non tesserati residenti all'estero, che vogliono partecipare ad una maratona italiana, di presentare documentazione medica conforme alla normativa stessa e, quindi, l'effettuazione dei seguenti esami: visita medica, esame completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, pirografia;
questi esami, in molti Paesi, hanno un costo superiore anche di 5 volte rispetto al costo medio applicato in Italia (circa 80 euro). Inoltre, non essendo prevista la figura dello specialista in medicina dello sport, spesso si rende necessario effettuare gli esami in diverse strutture e diventa difficile trovare il medico che si assume la responsabilità di firmare il certificato di idoneità alla pratica agonistica;
la normativa sanitaria attuale dettata dal decreto ministeriale del 18 febbraio 1982, dall'articolo 3 del decreto ministeriale del 24 aprile 2013 («decreto Balduzzi») e successivo articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 («decreto del fare»), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e del decreto ministeriale dell'8 agosto 2014 risulta limitante per la partecipazione degli atleti stranieri, pur in possesso di certificazione medico-sportiva valida nel loro Paese di origine;
tali limitazioni riducono di fatto la partecipazione degli atleti stranieri alle maratone italiane, con danno economico per gli organizzatori e per il tessuto cittadino di riferimento,
impegna il Governo:
1) nel rispetto delle norme di tutela sanitaria presenti in Italia, ad adottare iniziative normative che consentano agli atleti stranieri di potersi iscrivere alle manifestazioni «no-stadia» che si svolgono sul territorio italiano (corsa e marcia su strada, corsa campestre, corsa in montagna, ultramaratona, trail running e nordic walking), basandosi sulle rispettive leggi di tutela sanitaria specifiche relative al proprio Paese di residenza (quindi consentendo, per esempio, ai runner statunitensi di poter presentare in Italia un'autocertificazione, così come previsto dalla normativa statunitense);
2) a far sì, per quanto di competenza, che le norme di tutela sanitaria che riguardano gli italiani per le maratone e mezze maratone sul territorio italiano continuino ad essere rispettate;
3) a considerare le maratone e le mezze maratone nell'ambito di un piano strategico di sviluppo economico, attivando, insieme al Coni, alla Fidal e a Sport e salute spa, un tavolo di lavoro specifico;
4) ad adottare iniziative per individuare forme di sinergia con attività culturali da implementare nelle città, anche di concerto con l'Anci, in occasione delle maratone e delle mezze maratone a vantaggio degli atleti e dei loro accompagnatori, sia italiani che stranieri.
(1-00190) «Lupi, Rossi, Zanella, Occhionero, Lattanzio, Mollicone, Belotti, Gagliardi, Schullian, Costa, Versace, Pella, De Menech, Piccoli Nardelli, Prestipino, Serracchiani, De Filippo, Carnevali, Andreuzza, Panizzut, Patelli, Fogliani, Liuni».