XVIII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 26 febbraio 2020.
Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Bianchi, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cattaneo, Cirielli, Colletti, Colucci, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Menech, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Fusacchia, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lotti, Lupi, Maniero, Marrocco, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Padoan, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Ungaro, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Bianchi, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cattaneo, Cirielli,Colletti, Colucci, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Menech, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Fusacchia, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lotti, Lupi, Maniero, Marrocco, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Padoan, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Ungaro, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.
(Alla ripresa notturna della seduta).
Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Bianchi, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cattaneo, Cirielli, Colletti, Colucci, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Menech, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Fusacchia, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lotti, Lupi, Maniero, Marrocco, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Padoan, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 25 febbraio 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
TOPO: «Modifiche all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale» (2404).
Sarà stampata e distribuita.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
RIZZETTO ed altri: «Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale, in materia di negazione, minimizzazione o apologia degli eccidi delle foibe, nonché alla legge 30 marzo 2004, n. 92, e altre disposizioni per promuovere la conoscenza e la memoria di tali eventi» (2344) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V e VII.
VIII Commissione (Ambiente):
BRUNETTA ed altri: «Disposizioni per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna» (2358) Parere delle Commissioni I, IV, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
IX Commissione (Trasporti):
CIAMPI ed altri: «Modifica all'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, in materia di oneri per la sistemazione e il ripristino delle aree pubbliche interessate da interventi di posa e manutenzione di reti di comunicazione elettronica, nonché di gestione dei siti idonei all'installazione degli impianti» (2246) Parere delle Commissioni I, V, VI e VIII.
Trasmissione dal Ministro per gli affari europei.
Il Ministro per gli affari europei, con lettera del 12 febbraio 2020, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno Vanessa CATTOI e PATASSINI n. 9/2211-A/104, accolto dal Governo nella seduta del 28 novembre 2018, concernente la riapertura delle interlocuzioni con le istituzioni europee in merito alla procedura di infrazione avviata a seguito della sospensione e il differimento del versamento di tributi e contributi concesso alle imprese ubicate nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) competente per materia.
Trasmissione dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con lettera in data 17 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la relazione concernente l'attività svolta e l'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti dall'Accademia Vivarium novum, con sede in Frascati (Roma), riferita all'anno 2019 (Doc. XXVII, n. 9).
Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).
Trasmissione dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lettera del 21 febbraio 2020, ha trasmesso le note relative all'attuazione data ai seguenti ordini del giorno, accolti dal Governo nella seduta del 10 dicembre 2019: GADDA ed altri n. 9/2267/15, concernente la previsione di misure volte a incentivare e sostenere l'attività delle imprese agricole di piccola manutenzione dei territori, e sostenibilità ambientale e sociale, con particolare riferimento alle aree interne, montane e collinari a maggiore rischio di abbandono; Marco DI MAIO ed altri n. 9/2267/20, sul finanziamento degli interventi integrati diretti sia alla mitigazione del rischio idrogeologico sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità; FANTUZ ed altri n. 9/2267/81, sull'opportunità di prevedere norme di intervento di riforestazione nelle aree franose di collina e di montagna; LOSS ed altri n. 9/2267/112, concernente le iniziative volte a diffondere i principi di buona gestione forestale e le azioni silvicolturali mirate alla tutela ambientale e paesaggistica, tramite il coinvolgimento degli enti locali e degli «enti di usi civici»; Alberto MANCA n. 9/2267/187, per la parte di propria competenza, sulla definizione di linee programmatiche finalizzate alla predisposizione di piani di prevenzione del rischio incendi boschivi.
Con la medesima lettera il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha trasmesso le note relative all'attuazione data, per la parte di propria competenza, ai seguenti ordini del giorno, accolti come raccomandazione dal Governo nella medesima seduta del 10 dicembre 2019: BUBISUTTI ed altri n. 9/2267/104, concernente l'istituzione di un Fondo per incentivare il ruolo delle imprese agricole e forestali nella messa in sicurezza e manutenzione del suolo, al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese; TIRAMANI ed altri n. 9/2267/108, BELLACHIOMA ed altri n. 9/2267/109 e PANIZZUT ed altri n. 9/2267/110, sulla gestione dei boschi vetusti, ZIELLO ed altri n. 9/2267/161, concernente la predisposizione di un piano di riforestazione sul Monte Pisano.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XIII Commissione (Agricoltura) competente per materia.
Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.
Il Ministero dell'interno, con lettere in data 12, 13 e 17 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Almè (Bergamo), Alpignano (Torino), Ariano Irpino (Avellino), Attigliano (Terni), Belcastro (Catanzaro), Casagiove (Caserta), Casandrino (Napoli), Cottanello (Rieti), Gavi (Alessandria), Madesimo (Sondrio), Monteroni di Lecce (Lecce), Palanzano (Parma), San Pietro in Guarano (Cosenza) e Volpedo (Alessandria).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento all'ingegnere Fabio Croccolo, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dell'incarico di direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Massimo Sabatini, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dell'incarico di direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera in data 17 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto ministeriale concernente la nomina dei dottori Stefano Giovannini e Grazia Maria Gloria Umana a componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di astrofisica.
Questo decreto è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 febbraio 2020, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (162).
Questa richiesta, in data 25 febbraio 2020, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 5 aprile 2020. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 16 marzo 2020.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 12 febbraio 2020, a pagina 4, seconda colonna, alla ventiquattresima riga, le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «del lavoro e delle politiche sociali» e dalla ventiseiesima alla ventisettesima riga, le parole: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali».
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (A.C. 2402-A)
A.C. 2402-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 2402-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 1.3, 1.9, 1.20, 1.22, 1.28, 1.35, 1.40, 1.41, 1.53, 1.56, 1.58, 1.60, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.70, 2.1, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10, 2.12, 2.15, 2.56, 2.61, 2.63, 3.3, 3.4 e 3.53 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 2.03, 2.050, 2.051, 3.05, 3.06, 3.050 e 3.51, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.
A.C. 2402-A – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Articolo 1.
(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)
1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.
2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:
a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;
b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;
h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;
k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;
l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente;
m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3;
n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;
o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.
Articolo 2.
(Ulteriori misure di gestione dell'emergenza)
1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1.
Articolo 3.
(Attuazione delle misure di contenimento)
1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
6. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 4.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che a tal fine è corrispondentemente incrementato.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 5.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 2402-A – Modificazioni della Commissione
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
al comma 2:
alla lettera d), dopo la parola: « sospensione» sono inserite le seguenti: « del funzionamento» e le parole: «e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «e delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione»;
alla lettera f), dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al»;
alla lettera o), le parole: «o dall'area» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'area».
All'articolo 2, comma 1, le parole: «fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dei casi».
All'articolo 3:
al comma 1, la parola: «sentito» è sostituita dalla seguente: «sentiti», la parola: «sola» è soppressa e le parole: «Conferenza dei presidenti delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza delle regioni e delle province autonome»;
al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza»;
al comma 6:
al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo,» ;
al secondo periodo, dopo le parole: «del presente articolo» e dopo le parole: «della Corte dei conti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «21-quater» è soppresso il segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: «31 gennaio 2020,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2020,»;
al comma 2, dopo le parole: «derivanti dal comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232» e dopo la parola: «apportare» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
A.C. 2402-A – Proposte emendative
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)
Al comma 1, dopo le parole: le autorità competenti aggiungere le seguenti:, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2.
Conseguentemente:
a) all'articolo 2, dopo le parole: le autorità competenti aggiungere le seguenti:, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,
b) all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione.
1. 100. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, dopo le parole: le autorità competenti aggiungere le seguenti:, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,
1. 61. Paolo Russo, Corneli, Ceccanti, Ferri, Dori, Butti, Tomasi.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) sospensione del funzionamento dei centri diurni e delle strutture semiresidenziali per anziani con malattie cronico degenerative e per persone con disabilità.
1. 52. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) sospensione dell'attività giudiziaria ordinaria (analogamente al periodo feriale);
1. 60. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per il personale sanitario.
1. 39. Gemmato, Ciaburro.
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) blocco dei prezzi dei prodotti igienizzanti, che non potranno in alcun caso superare il costo dei singoli prodotti alla data del 31 gennaio 2020.
1. 14. Foti, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.
Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) previsione della possibilità di rilascio da parte dei medici di assistenza primaria dei certificati di attestazione malattia con accertamento per via telefonica nelle Regioni interessate dai provvedimenti di cui al presente decreto, anche ai sensi dell'articolo 54 del codice penale.
1. 19. Bellucci, Foti, Ciaburro.
Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) sostituzione immediata dei medici di assistenza primaria sottoposti alla misura della quarantena con sorveglianza attiva.
1. 20. Bellucci, Foti.
Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) previsione dell'obbligo di triage effettuato all'esterno dei pronto soccorso, in tende o altre strutture removibili.
1. 62. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:
l-bis) previsione di utilizzo di dispositivi di protezione individuale per tutti gli operatori socio sanitari, le forze di polizia, il personale dei mezzi di trasporto pubblico e dei taxi;
l-ter) introduzione di protocolli di sterilizzazione di tutti i mezzi pubblici e i luoghi di attesa degli ospedali, delle strutture sanitarie e degli uffici pubblici.
1. 64. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) dotazione a tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari delle strutture ospedaliere dei necessari dispositivi di protezione individuale e adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente.
1. 22. Bellucci, Foti, Ciaburro, Galantino.
Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) fornitura di dispositivi di protezione individuale agli esercizi commerciali di cui alla lettera j).
1. 40. Gemmato, Ciaburro, Galantino.
Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) previsione, per la durata dello stato di emergenza, del distaccamento in altri uffici o di ricorso al telelavoro per il personale impiegato in uffici aperti al pubblico, affetto da gravi patologie certificate che ne aumentano il rischio infettivo.
1. 63. Versace, Novelli, Bond, Bagnasco, Mugnai, Brambilla, Pella.
Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) previsione della fornitura di specifici dispositivi di protezione individuali (DPI) allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei farmacisti e del personale che opera nelle farmacie dei comuni o delle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del COVID-19.
Conseguentemente, all'articolo 4:
al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 22 milioni;
al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 22 milioni.
1. 3. Mandelli, Bagnasco, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla, Pella.
Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) valutazione della predisposizione di misure di sorveglianza per individui fragili, anche residenti in residenze sanitarie assistenziali (RSA), affetti da patologie croniche, al fine di tutelarne la salute e il rischio di contrarre il virus COVID-19.
1. 65. Marin, Mandelli, Fiorini, Pella.
Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) assunzione di operatori socio-sanitari e di forze di polizia, anche in deroga ai limiti imposti dalla normativa vigente. I relativi oneri sono a valere sullo stanziamento previsto dall'articolo 4.
1. 70. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) assunzioni straordinarie di personale medico, infermieristico e sanitario, anche in deroga ai tetti di spesa e ai limiti imposti dalla normativa vigente.
1. 53. Boldi, Foscolo, Panizzut, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.
Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) limitazione dell'accesso agli istituti penitenziari e dotazione per il personale della Polizia Penitenziaria di termoscanner e di dispositivi di protezione individuale e gel antisettico.
1. 56. Morrone, Iezzi, Zoffili, Di Muro, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bisa, Cantalamessa, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.
Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari e dotazione per il personale in servizio presso i medesimi uffici di termoscanner e di dispositivi di protezione individuale e gel antisettico.
1. 58. Morrone, Iezzi, Zoffili, Di Muro, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bisa, Cantalamessa, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.
Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) regolamentazione e disciplina dei servizi pubblici essenziali resi dai medici, dai farmacisti e da ogni altro operatore sanitario.
1. 41. Gemmato, Ciaburro, Galantino.
Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) previsione al fine di contenere la speculazione commerciale correlata all'emergenza e garantire adeguata sicurezza ai cittadini, dell'istituzione di cellule sanitarie mobili sul territorio nazionale, presso le quali attuare la distribuzione gratuita di mascherine e disinfettante e altri presidi sanitari di contenimento del COVID-19.
1. 28. Baldini, Bellucci.
Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) dotazione per tutti gli agenti delle Forze di polizia e delle Forze armate e, in particolare, per gli agenti impiegati per assicurare l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, dei necessari dispositivi di protezione individuale e adozione di ogni altra particolare misura di cautela individuata dall'autorità competente.
1. 35. Ferro, Deidda, Galantino, Bellucci, Ciaburro.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. È fatto obbligo di installare distributori di soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani sui mezzi di trasporto ferroviario e di trasporto pubblico via terra e via acqua.
2-ter. Gli organi competenti hanno l'obbligo di predisporre la disinfezione giornaliera dei mezzi di trasporto ferroviario e dei mezzi di trasporto pubblico via terra e via acqua.
1. 9. Rizzetto, Zucconi, Bellucci.
ART. 2.
(Ulteriori misure di gestione dell'emergenza)
Al comma 1, sostituire le parole: Le autorità competenti possono adottare con le seguenti: Il Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, può adottare.
2. 60. Paolo Russo, Corneli, Ceccanti, Ferri, Dori, Butti, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire a tutti gli operatori sanitari la disponibilità di dispositivi di protezione individuale e in particolare di mascherine classificate Ffp2 o Ffp3, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Le regioni possono provvedere all'approvvigionamento dei dispositivi di cui al periodo precedente anche in deroga alle normali procedure di acquisto.
1-ter. Le risorse di cui al comma 1-bis, sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari ad euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 542 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 4. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Mugnai, Brambilla, Pella.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, adotta linee guida per la prevenzione e per l'eventuale gestione della diffusione dell'epidemia da COVID-19 presso gli istituti penitenziari, alle quali gli istituti medesimi sono tenuti ad attenersi.
1-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 1-bis, gli istituti penitenziari possono adottare provvedimenti straordinari, inclusa la limitazione dell'accesso delle persone esterne, per le finalità di cui al medesimo comma 1-bis.
1-quater. Al personale della Polizia penitenziaria è garantita la fornitura di dispositivi di protezione individuale e presidi medico chirurgici idonei a prevenire il rischio di contagio da COVID-19.
2. 61. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale comunicano al Ministero della salute le unità di personale medico e sanitario che hanno prestato il loro consenso al trasferimento presso le strutture sanitarie situate nelle aree di cui all'articolo 1 e che possono essere trasferite transitoriamente presso le strutture medesime senza pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni essenziali.
1-ter. Il Ministero della salute mette a disposizione delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale che hanno la propria sede nelle aree di cui all'articolo 1 l'elenco delle unità di personale transitoriamente disponibili al trasferimento, al fine di agevolare la copertura dei posti vacanti e assicurare la dotazione organica necessaria alla gestione dell'emergenza.
2. 62. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Una quota delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, è vincolata all'acquisto di idonei dispositivi di protezione individuali e ulteriori materiali e sistemi di protezione per il personale medico e sanitario, nonché a tutte le iniziative volte a consentire una complessiva più elevata tutela dei medici e sanitari in particolare quelli ospedalieri maggiormente coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
1-ter. Per i suddetti dispositivi di protezione a favore dei medici di medicina generale, le risorse necessarie sono momentaneamente individuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. 5. D'Attis, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Mugnai, Brambilla, Pella.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Fino alla cessazione delle esigenze di cui al comma 1, in aggiunta alle procedure sanitarie attivate su disposizione del Ministero della salute, gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera – Servizi assistenza sanitaria personale navigante (USMAF-SASN) sono tenuti ad effettuare i controlli sanitari sui passeggeri degli scali aeroportuali italiani anche nella fase antecedente i controlli di sicurezza all'imbarco.
2. 63. Zoffili, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le autorità competenti provvedono, in particolare nelle aree maggiormente interessate dal contagio di cui al presente decreto, alla installazione di tende ed altre strutture removibili attrezzate all'esterno dei principali ospedali e ai pronto soccorso al fine di gestire al meglio le emergenze, per la raccolta dei tamponi di controllo, nonché per consentire il triage pre-ospedaliero alle persone in arrivo alle strutture ospedaliere e ai pronto soccorso con sintomi compatibili con la sindrome da virus COVID-19.
2. 1. Bagnasco, Gelmini, Bond, Novelli, Versace, Mugnai, Brambilla, Pella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura per tutta la durata dell'emergenza, che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, riservi quotidianamente nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale spazi di informazione sanitaria e di comunicazione sulle corrette pratiche di prevenzione, trasmesse anche nella lingua dei segni e con sottotitolazione.
2. 56. Versace, Bagnasco, Bond, Novelli, Mugnai, Brambilla, Pella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dell'esigenza, allo scopo di impedire l'ingresso nel territorio nazionale di persone provenienti da territori colpiti dall'infezione da COVID-19, sono ripristinati i controlli alle frontiere terrestri, aeroportuali e marittime della Repubblica, attivando la procedura di cui all'articolo 2, comma 2 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
2. 9. Zoffili, Formentini, Iezzi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione e dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, predispone un Piano nazionale di prevenzione per l'adozione di uniformi livelli di sicurezza e di misure di intensificazione dei controlli sanitari per l'individuazione del Sars-Cov-2 in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le università.
2. 10. Lucaselli, Bellucci, Ciaburro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le regioni, anche sottoposte a piano di rientro dai deficit sanitari, che manifestano l'esigenza di incrementare il personale sanitario per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono autorizzate ad avviare procedure di assunzione delle unità di personale con le qualifiche necessarie, prevedendo lo scorrimento delle graduatorie di idonei ai concorsi pubblici vigenti, o nuove procedure concorsuali.
2. 12. Gemmato, Ciaburro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro della salute, con propri decreti, autorizza l'Istituto superiore di sanità a sottoporre il virus SARS-CoV-2 alla sorveglianza epidemiologica e virologica effettuata nell'ambito delle procedure afferenti al sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza InfluNet. La sorveglianza è effettuata anche nelle settimane di monitoraggio non previste dal sistema Influnet e fino alla fine dell'epidemia da COVID-19.
2. 15. Gemmato.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Possibilità di applicazione del lavoro agile su tutto il territorio nazionale)
1. Al fine di prevenire il rischio di un'ulteriore diffusione del virus COVID-19, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile, su richiesta del lavoratore, ad ogni rapporto di lavoro subordinato in atto su tutto il territorio nazionale, nella situazione di emergenza epidemiologica di cui al presente decreto, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
2. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
2. 01. Fioramonti, Cecconi, Nitti.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizione per garantire dotazioni organiche sufficienti, formazione e sicurezza del personale)
1. Per consentire lo svolgimento e l'applicazione di tutte le misure previste dal presente decreto, dalle circolari emanate dal Ministero della salute, dalle ordinanze concordate tra Ministero della salute e regione in cui insiste la struttura interessata dall'emergenza COVID-19 e dalle indicazioni a livello internazionale, quota parte dei finanziamenti di cui all'articolo 4 sono destinati a un incremento del personale medico e infermieristico e di operatori sanitari, compreso tra il 5 e il 10 per cento dell'attuale, per consentire di far fronte all'emergenza secondo i parametri indicati dalle leggi nazionali ed europee e secondo le necessità contingenti all'emergenza COVID-19.
2. Per il personale di cui al comma 1 e per quello già operante e per le necessità legate all'emergenza è prevista una specifica indennità di rischio e una specifica e tempestiva formazione sulla materia, anche FAD, organizzata a cura degli organismi nazionali ufficiali di controllo, aggiornata in funzione dei progressi e delle nuove evidenze ottenuti nella lotta al contagio.
3. Per il personale di cui al comma 1 e per tutto il personale operante nelle strutture situate nelle zone ad alto rischio e in quelle subito limitrofe è disposta la completa dotazione straordinaria di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, adatti al caso specifico e in grado di tutelare l'integrità della salute dell'operatore e limitare la diffusione del contagio.
*2. 03. Bellucci, Foti, Bagnasco, Versace.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizione per garantire dotazioni organiche sufficienti, formazione e sicurezza del personale)
1. Per consentire lo svolgimento e l'applicazione di tutte le misure previste dal presente decreto, dalle circolari emanate dal Ministero della salute, dalle ordinanze concordate tra Ministero della salute e regione in cui insiste la struttura interessata dall'emergenza COVID-19 e dalle indicazioni a livello internazionale, quota parte dei finanziamenti di cui all'articolo 4 sono destinati a un incremento del personale medico e infermieristico e di operatori sanitari, compreso tra il 5 e il 10 per cento dell'attuale, per consentire di far fronte all'emergenza secondo i parametri indicati dalle leggi nazionali ed europee e secondo le necessità contingenti all'emergenza COVID-19.
2. Per il personale di cui al comma 1 e per quello già operante e per le necessità legate all'emergenza è prevista una specifica indennità di rischio e una specifica e tempestiva formazione sulla materia, anche FAD, organizzata a cura degli organismi nazionali ufficiali di controllo, aggiornata in funzione dei progressi e delle nuove evidenze ottenuti nella lotta al contagio.
3. Per il personale di cui al comma 1 e per tutto il personale operante nelle strutture situate nelle zone ad alto rischio e in quelle subito limitrofe è disposta la completa dotazione straordinaria di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, adatti al caso specifico e in grado di tutelare l'integrità della salute dell'operatore e limitare la diffusione del contagio.
*2. 050. Boldi, Locatelli, Foscolo, Panizzut, De Martini, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Una quota parte degli stanziamenti di cui all'articolo 4, comma 1, è destinata all'assunzione straordinaria di personale sanitario e socio-sanitario, anche in deroga alle disposizioni contrattuali vigenti in materia di pronta disponibilità, reperibilità e fabbisogno di personale necessario.
2. 051. Rampelli, Bellucci, Foti, Ciaburro.
ART. 3.
(Attuazione delle misure di contenimento)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con la medesima procedura di cui al comma 1, è adottato un protocollo di intervento per la presa in carico dei nuovi casi di infezione da COVID-19 e per la tempestiva condivisione delle informazioni tra le autorità coinvolte nella gestione dell'epidemia.
3. 51. Di Muro.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Salve le sanzioni penali, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro cinquemila.
3. 52. Tiramani.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Allo scopo di permetterne l'impiego in condizioni di sicurezza, al personale sanitario e al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al corpo dei Vigili del Fuoco e alle polizie locali, impegnato in operazioni di controllo sanitario alle frontiere e nelle zone di confine sono assicurate tutte le misure di prevenzione e protezione sanitaria, compresa la fornitura dei necessari equipaggiamenti di protezione individuale, nonché strumenti idonei alla rilevazione della temperatura corporea volti a non creare situazioni di blocco dei flussi di transito con particolare riferimento ai lavoratori frontalieri italiani.
3. 53. Di Muro, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Allo scopo di permetterne l'impiego in condizioni di sicurezza, al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, alle polizie locali, al corpo dei Vigili del Fuoco e alla protezione civile impegnato in operazioni che implichino a qualsiasi titolo il dispiegamento in aree interessate dall'emergenza connessa al COVID-19, sono assicurate tutte le misure di prevenzione e protezione sanitaria, compresa la fornitura dei necessari equipaggiamenti di protezione individuale.
3. 3. Ferrari, Morrone, Iezzi, Zoffili, Formentini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Valbusa.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Allo scopo di permetterne l'impiego in condizioni di sicurezza, al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al corpo dei Vigili del Fuoco e alle polizie locali, impegnato in operazioni derivanti dalle misure di cui agli articoli 1 e 2 che implichino il dispiegamento in aree interessate dall'emergenza connessa al COVID-19, sono assicurate tutte le misure di prevenzione e protezione sanitaria, compresa la fornitura dei necessari equipaggiamenti di protezione individuale.
3. 4. Ferrari, Morrone, Iezzi, Zoffili, Formentini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Valbusa.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di garantire la condivisione delle informazioni, recepire le istanze dei cittadini e agevolare le amministrazioni locali nella risoluzione delle problematiche di carattere tecnico, pratico e organizzativo connesse alla gestione dell'epidemia da COVID-19, è incentivata la programmazione di incontri tra i sindaci dei comuni, le aziende sanitarie di riferimento e le farmacie attive sul territorio.
3. 54. Lazzarini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. È fatto divieto di vendita, fino alla durata dell'emergenza sanitaria, di beni di prima necessità ivi compresi prodotti igienizzanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prezzo superiore a quello in commercio alla data del 31 gennaio 2020.
2. A chi viola il divieto di cui al comma precedente si applica la sanzione amministrativa fino a 250.000 euro.
3. Se per le modalità della condotta la violazione di cui al comma 1 costituisce altresì reato, si applica la sanzione amministrativa fino a 500.000 euro.
4. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero: «n. 11-octies) l'aver agito approfittando delle condizioni conseguenti una calamità naturale o emergenze epidemiologiche».
3. 057. Montaruli, Gemmato, Bellucci, Galantino.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Prezzo massimo di cessione al pubblico dei dispositivi di protezione individuale e dei presidi medico chirurgici)
1. I prezzi di vendita alla produzione, alla distribuzione e al consumo delle mascherine igieniche e chirurgiche, dei dispositivi di protezione individuale atti a proteggere l'utilizzatore dal rischio di esposizione ad agenti biologici e dei presidi medico-chirurgici consistenti in disinfettanti e sostanze germicide o battericide, non possono superare, sino al 30 giugno 2020, quelli praticati al 30 novembre 2019.
2. Chiunque vende o pone in vendita i beni di cui al comma 1 a prezzi superiori a quelli stabiliti a norma del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro ventimila.
3. 04. Lazzarini, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Dispositivi per l'erogazione di soluzioni idroalcoliche igienizzanti)
1. Gli ospedali, le strutture sanitarie e sociosanitarie, le scuole di ogni ordine e grado, le università e i mezzi di trasporto ferroviario e aereo devono dotarsi di appositi dispositivi per l'erogazione di soluzioni idroalcoliche igienizzanti per la pulizia delle mani, in numero adeguato al numero degli utenti che li frequentano, utilizzabili gratuitamente da parte dei medesimi utenti.
2. I dispositivi di cui al comma 1 sono resi disponibili dagli enti competenti anche presso i principali luoghi pubblici di incontro e aggregazione.
3. Le soluzioni idroalcoliche igienizzanti di cui al comma 1 devono contenere una percentuale di alcol pari almeno all'80 per cento.
4. Le istruzioni per il corretto utilizzo dei dispositivi di cui al comma 1, corredate di illustrazioni esplicative e tradotte nelle principali lingue, devono essere esposte accanto ai dispositivi stessi.
5. I soggetti tenuti all'installazione dei dispositivi di cui al comma 1 provvedono alle relative spese a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci.
3. 05. Zoffili, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su disinfettanti)
1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114, è aggiunto il seguente:
«114-bis) presidi medico-chirurgici consistenti in disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, anche in caso di produzione da parte delle farmacie;».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 051. Piastra, Foscolo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo per garantire l'approvvigionamento dei beni essenziali per la gestione dell'emergenza)
1. Al fine di garantire l'approvvigionamento da parte delle regioni e degli enti interessati dei dispositivi di protezione individuale, dei presidi medico chirurgici e degli altri beni necessari alla gestione dell'emergenza e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo con dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 06. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Al fine di garantire l'erogazione e la continuità del servizio nonché di permettere agli studenti di non perdere le lezioni e di proseguire il percorso scolastico, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione nelle quali è prevista la sospensione della frequenza ai sensi del presente decreto-legge, l'attività scolastica e lo svolgimento delle lezioni avvengono mediante modalità telematica usando gli strumenti digitali.
2. Il Ministro dell'Istruzione adotta nel più breve tempo possibile tutte le misure necessarie ad avviare l'impiego del sistema di smart school e provvede a fornire le istituzioni scolastiche delle piattaforme e delle metodologie tecnologiche che consentono la somministrazione del servizio formativo a distanza.
3. Per rendere operative le misure è avviato un piano di formazione a distanza dei docenti che svolgono la loro attività lavorativa, per quanto compatibile, mediante l'utilizzo della modalità di lavoro agile.
4. Per l'organizzazione di cui al presente articolo sono costituite in ogni regione una o più task-force costituite sulla base delle specificità del territorio tenendo conto della popolazione scolastica, delle caratteristiche del territorio nonché di specifiche situazioni o esperienze territoriali già in atto. I componenti delle task-force sono individuati dal dirigente dell'Ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici e i docenti con particolare esperienza in materia di didattica digitale e formazione a distanza.
5. Le misure di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, alla formazione superiore, compresa quella universitaria, statale e non statale.
3. 050. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Certificati di malattia a distanza)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino alla cessazione delle esigenze di cui all'articolo 1, nei confronti dei soggetti che presentano sintomi riconducibili all'infezione da COVID-19, i medici di medicina generale, in deroga alla normativa vigente, possono rilasciare certificati di malattia sulla base dell'anamnesi e di visite mediche a distanza, applicando in quanto compatibili le linee di indirizzo nazionali in materia di telemedicina.
3. 052. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.
ART. 4.
(Disposizioni finanziarie)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire una gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, una quota parte degli stanziamenti di cui al comma 1 è destinata ad un proporzionato aumento dei posti letto dei reparti di terapia intensiva e malattie infettive delle strutture sanitarie delle Regioni in cui sono adottate le misure di cui all'articolo 1 o, comunque, individuate dal Ministero della Salute.
4. 4. Rampelli, Bellucci, Ciaburro.
A.C. 2402-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca un complesso di misure urgenti volte ad affrontare nella maniera più appropriata un'emergenza sanitaria che richiede il massimo sforzo da parte di tutti gli operatori e dei cittadini, nonché delle istituzioni nazionali, regionali e locali, a tutti i livelli;
di fronte ad un'emergenza sanitaria di grande portata, il sistema sanitario sta reagendo bene e con grande professionalità, grazie alla dedizione dei professionisti che operano ad ogni livello della «catena»;
è necessario prepararsi anche ad un possibile aumento delle necessità di intervento e per questo può essere utile che le autorità competenti possano coinvolgere anche le energie della cittadinanza, con particolare riferimento alle strutture ed ai laboratori privati accreditati, che rispondono a criteri di affidabilità e standard qualitativi assimilabili agli istituti pubblici, che possono coadiuvare lo sforzo pubblico nell'effettuare tamponi faringei ed ulteriori iniziative di prevenzione e contrasto del virus, da decidersi alla luce dell'evoluzione dell'epidemia;
considerato che:
occorrono iniziative straordinarie, da implementarsi anche mediante un accordo pubblico-privato che metta al centro la tutela della salute pubblica, sotto l'attenta regia delle istituzioni, per garantire che l'emergenza sia affrontata con l'apporto di tutte le energie disponibili nel Paese,
impegna il Governo
ad adottare tutte le opportune iniziative volte alla valorizzazione del ruolo delle sinergie pubblico-private nell'ambito delle misure volte ad affrontare l'attuale emergenza sanitaria, anche mediante il coinvolgimento di strutture e laboratori privati accreditati.
9/2402-A/1. De Filippo, Noja, Rostan, Marco Di Maio.
La Camera,
premesso che:
l'organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, i casi di contagio registrati in alcuni specifici territori aumentano insieme al livello di preoccupazione al quale le autorità competenti devono rispondere, come stanno già facendo, mettendo in campo tutti gli strumenti di prevenzione necessari al contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
l'articolo 2 del decreto-legge in oggetto, prevede la possibilità che le competenti autorità, anche al di fuori delle stringenti condizioni delineate dall'articolo 1, comma 1, adottino ulteriori misure di contenimento e gestione delle emergenze sanitarie, con poteri il cui esercizio è disciplinato dall'articolo 3, comma 1;
è necessario predisporre tutte le misure idonee alla tutela dei lavoratori sotto ogni punto di vista, sia sul piano della prevenzione dei rischi che sul piano della tutela dell'occupazione e del reddito con particolare riferimento alle categorie di lavoratori dei trasporti che garantiscono la mobilità delle persone e delle merci,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative necessarie per il personale aeronavigante per il contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19, in particolare in riferimento alla dotazione di gel antibatterico, guanti e mascherine a bordo e alla sottoposizione del personale aeronavigante ai controlli di rilevamento della temperatura corporea, già previsti per i passeggeri.
9/2402-A/2. Spadoni, Galizia, D'Arrando, Sarli, Nesci, Sapia, Menga, Nappi, Massimo Enrico Baroni, Sportiello, Troiano, Lorefice, Lapia, Ianaro, Provenza, Amitrano, Cubeddu, Tucci, Scagliusi, Ficara, Spessotto, Grippa, Marino, De Girolamo, Carinelli, Barbuto, Termini, Luciano Cantone, Serritella, Masi, Scanu, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Sabrina De Carlo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca un complesso di misure urgenti per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica nel nostro Paese, causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, nonché dall'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), attraverso l'individuazione delle misure necessarie per il contrasto e il contenimento della diffusione del predetto virus;
in particolare, l'articolo 2 del provvedimento prevede la possibilità che le competenti autorità, anche al di fuori delle stringenti condizioni delineate dall'articolo 1, comma 1, adottino ulteriori misure di contenimento e gestione delle emergenze sanitarie;
è compito della Repubblica tutelare la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
al fine di rendere un servizio quanto più efficiente, lo Stato può avvalersi della collaborazione di centri di formazione e ricerca di alta specializzazione;
presso il CEFPAS – Centro per la Formazione e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario – di Caltanissetta è istituita l'Euro-Mediterranean school of health security, avente tra i propri compiti la formazione del personale sanitario con specifica attenzione alle politiche di immigrazione sanitaria, la gestione sistematizzata delle emergenze sanitarie e gestione delle epidemie in area mediterranea,
impegna il Governo
alla luce delle considerazioni esposte in premessa, a valutare l'opportunità di prevedere misure di collaborazione tra il Ministero della Salute e l'Euro-Mediterranean school of health security istituita presso il CEFPAS di Caltanissetta, al fine di far fronte al contenimento e alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.
9/2402-A/3. Pignatone.
La Camera,
premesso che:
l'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 comporta l'implementazione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
tali misure impattano in maniera sensibile sul settore dello spettacolo dal vivo sia per il crollo dei ricavi da bigliettazione e del fatturato per la vendita di spettacoli sia per la riduzione drastica dei compensi corrisposti agli operatori del settore;
da una stima dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) su dati SIAE si evince che nella prima settimana di limitazione degli spettacoli dal vivo si è prodotta una riduzione di 10.092.000 euro di incassi derivanti da biglietti di ingresso e si è verificato l'annullamento di 7.400 spettacoli dal vivo;
il settore necessita, pertanto, di misure specifiche in grado di calmierare gli effetti negativi dei provvedimenti di contrasto alla propagazione del COVID-19,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di dichiarare lo stato di crisi del settore dello spettacolo dal vivo, stanziando adeguate risorse economiche integrative sull'esercizio di bilancio 2020 e adottando, inoltre, provvedimenti normativi atti a scongiurare qualsiasi penalizzazione nei confronti dei soggetti finanziati dal FUS ai fini della rendicontazione del contributo pubblico.
9/2402-A/4. Carbonaro, Nitti, Di Giorgi, Vacca, Zanichelli, Piccoli Nardelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 18 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» prevede gli enti delle Pubbliche Amministrazioni approvano il proprio bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
il decreto 8 maggio 2018 «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche» prevede, tra gli altri, l'obiettivo di una rilevazione delle effettive esigenze per far fronte anche a prestazioni aggiuntive a vario titolo;
il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» prevede all'articolo 61 la possibilità di interventi correttivi rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale;
considerato
il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 ad oggetto Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità di integrazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 e del relativo Piano dei Fabbisogni di personale da parte delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale al fine di contemplare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/2402-A/5. Grillo, Sabrina De Carlo.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, reca un complesso di misure urgenti per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica nel nostro Paese, causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, nonché dall'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
ciascun tribunale del territorio nazionale ha adottato in maniera autonoma e discrezionale misure per la gestione dell'emergenza sanitaria in atto, con tutte le intuibili conseguenze sul corretto funzionamento delle attività giurisdizionali;
i decreti emanati da alcuni tribunali (ad esempio, Rimini, Pavia, Milano, Cassino) non costituiscono certamente strumenti efficaci di tutela della salute pubblica ed in particolare degli avvocati, costretti molto spesso a sostare fuori dalle aule d'udienza, in stretti corridoi che non consentono nemmeno il rispetto delle distanze minime obbligatorie;
non vanno altresì trascurati gli spiacevoli inconvenienti legati alla impossibilità, da parte di alcuni difensori provenienti dalle zone contagiate, di accedere ai tribunali per l'esercizio della professione a difesa dei loro assistiti;
va rilevata l'opportunità di un intervento urgente, chiaro ed univoco, di portata generale, che regoli il corretto funzionamento delle attività giurisdizionali a difesa della salute di tutti i soggetti coinvolti quali operatori del diritto, personale amministrativo ed utenti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare la sospensione per un tempo congruo dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali in favore dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni interessati dal contagio.
9/2402-A/6. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 reca disposizioni urgenti per contenere la diffusione del nuovo COVID-19, adottando una serie di misure volte a gestire la grave crisi derivante dalla diffusione del Coronavirus, nonché a consentire alle autorità coinvolte di adottare ogni provvedimento adeguato e proporzionato alla gestione dell'emergenza;
l'articolo 4 del decreto-legge reca in particolare gli stanziamenti per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza;
considerato che:
il nuovo Coronavirus è un ceppo di Coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo prima di essere segnalato a Wuhan, nel dicembre 2019, pertanto, com’è noto, al momento attuale non esistono trattamenti specifici per le infezioni causate dai Coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus;
a seguito del devastante dilagare dell'epidemia in tutto il mondo, i centri di ricerca sulle malattie infettive di tutto il mondo sono impegnati in una corsa contro il tempo per individuare una terapia vaccinale che consenta di perfezionare i metodi diagnostici, testare l'efficacia di molecole antivirali conosciute nonché di identificare e potenziare eventuali punti deboli del virus, al fine di consentire lo sviluppo di strategie terapeutiche e identificare eventuali target vaccinali;
rilevato che:
lo scorso 2 febbraio i virologi dell'Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani, a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi due pazienti in Italia, sono riusciti ad isolare il virus responsabile dell'infezione, fornendo un significativo contributo alla ricerca della comunità scientifica mondiale;
l'Istituto «Lazzaro Spallanzani» è uno dei 50 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), cosiddetti «super ospedali», che fanno ricerca e rappresentano la punta di diamante del Sistema Sanitario Nazionale (SSN);
purtroppo, dal 1998 ad oggi, nonostante il numero di questi «super ospedali» sia raddoppiato, (passando dai 32 del 1998 ai 51 del 2018) il finanziamento medio per singolo IRCCS disposto dal Ministero della Salute si è praticamente dimezzato, dai 5 milioni per istituto del 1998 a meno di 3 milioni nel 2019;
i tagli alle strutture sanitarie e la mancanza di fondi pubblici nuocciono gravemente alla qualità della ricerca ed impediscono il progredire delle scoperte scientifiche, inoltre nel caso di gravi situazioni di emergenza, diviene estremamente complesso fronteggiare contemporaneamente le emergenze e le necessità di progredire nelle ricerche con la esigua quantità di fondi disponibili,
impegna il Governo
in considerazione della grave situazione emergenziale determinata dal diffondersi nel nostro Paese del nuovo COVID-19 e dell'accresciuta necessità di dotazioni finanziarie per gli Istituti che svolgono attività di Cura e Ricerca, a valutare l'opportunità di disporre, compatibilmente con le risorse disponibili, nel prossimo provvedimento utile, un finanziamento straordinario per gli IRCSS coinvolti nell'emergenza sanitaria.
9/2402-A/7. Amitrano, Sabrina De Carlo.
La Camera,
premesso che:
l'atto Camera 2402 recante «Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologico da COVID-19» dispone un complesso di misure urgenti per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica nel nostro Paese, causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, nonché dall'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità che ha dichiarato la suddetta epidemia «un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale»;
l'articolo 1, nel disporre che, in presenza di determinate condizioni, le Autorità competenti siano tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione dell'emergenza che appaia adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, al comma 2 contiene un lungo elenco di misure funzionali ad arginare la diffusione del virus;
il periodo di incubazione del COVID-19 ufficialmente è in media di 5,2 giorni. La media ha portato l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) a indicare come 14 i giorni massimi di quarantena per la popolazione;
i dati clinici dimostrano che ciò che permette al virus di diffondersi con tanta efficienza è il recettore Ace2 che si trova sulla sua superficie. Il recettore Ace2 è una chiave molecolare, considerata dieci volte più efficiente rispetto a quello della Sars, che il virus usa per entrare gradualmente nelle cellule dell'apparato respiratorio umano, infettandole;
la caratteristica del virus, è dunque, la gradualità con cui raggiunge le vie respiratorie e che spiega perché sia possibile che una persona con l'infezione non abbia sintomi per un certo periodo, stimato in media da uno a 1 a 14 giorni, periodo che potrebbe anche essere più lungo per come dimostrato da un caso di incubazione di 27 giorni segnalato dal governo locale della provincia cinese di Hubei;
è del tutto evidente che, al fine di non vanificarne gli effetti, sarebbe opportuno ed auspicabile dare una indicazione precisa sul periodo minimo di efficacia di alcune misure di contrasto e contenimento dell'epidemia previste dal citato articolo 1 fissandone la durata in un tempo pari al massimo periodo di quello intercorrente tra il contagio e lo sviluppo dei sintomi – c.d. periodo di incubazione – e comunque non inferiore a 14 giorni,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di individuare i termini della sospensione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), anche in relazione ai tempi di incubazione del virus, ovvero di un tempo non inferiore a 14 giorni.
9/2402-A/8. Martinciglio, Cancelleri, Sabrina De Carlo.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 2402 recante «Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» dispone un complesso di misure urgenti per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica nel nostro Paese, causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, nonché dall'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità che ha dichiarato la suddetta epidemia «un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale»;
l'articolo 1, nel disporre che, in presenza di determinate condizioni, le Autorità competenti siano tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione dell'emergenza che appaia adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, al comma 2 contiene un lungo elenco di misure funzionali ad arginare la diffusione del virus;
in particolare, lettera f) del citato comma 2 prevede tra le misure adottabili la «sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79», ma non anche la sospensione dello svolgimento di tirocini curriculari o extracurriculari fuori dal territorio nazionale, o, più correttamente, la sospensione della autorizzazione a partecipare allo svolgimento dei suddetti tirocini curriculari attivati attraverso la stipula di convenzioni o accordi privati tra Istituti di istruzione superiore (es. università) e omologhi soggetti stranieri (università straniere) o enti privati (es. aziende straniere);
la misura della sospensione dell'autorizzazione a partecipare allo svolgimento dei tirocini curriculari o extracurriculari fuori dal territorio nazionale sarebbe, quindi, una importante precauzione che, nello scenario che va delineandosi, e tenuto conto dei moltissimi studenti e ricercatori universitari italiani che partecipano ad attività formative di questo genere, appare fondamentale, rispondendo, altresì, alle medesime esigenze di cautela sottese alla sospensione dei viaggi di istruzione,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di predisporre, attraverso gli uffici tecnici del Ministero della salute e con idonee iniziative legislative, una modifica dell'articolo 1 del decreto-legge in esame prevedendo, tra le misure adottabili dalle Autorità competenti per contenere e fronteggiare l'emergenza sanitaria de qua, anche la sospensione della autorizzazione a partecipare allo svolgimento di tirocini curriculari o extracurriculari fuori dal territorio nazionale.
9/2402-A/9. Cancelleri, Martinciglio.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, del provvedimento in oggetto introduce misure urgenti volte al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il successivo articolo 2 introduce ulteriori misure di gestione dell'emergenza;
l'articolo 3 disciplina le modalità di attuazione delle misure di contenimento;
il Ministero della salute, in data 27 gennaio 2020, ha attivato il numero verde di pubblica utilità 1500, per rispondere alle domande dei cittadini sul COVID-19;
non sono previste delle modalità di accesso al servizio da parte di cittadini non udenti;
tra le misure di cui all'articolo 1 comma 2, alla lettera i) è previsto l'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
le misure di cui all'articolo 1, comma 2, inclusa la misura succitata alla lettera i), si applicano esclusivamente nei comuni e nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di rendere il servizio più inclusivo e consentirne l'accesso anche alle persone non udenti e di rendere il servizio di pubblica utilità istituito dal Ministero della salute più inclusivo, che venga attivato un canale on-line (ad es. attraverso un sistema di messaggistica immediata) appositamente dedicato ai cittadini non udenti per consentire loro di contattare il Ministero per inviare le proprie segnalazioni e/o richieste di intervento;
per una più efficace azione di prevenzione e contenimento della diffusione dell'epidemia, valutare l'opportunità di estendere attraverso ulteriori iniziative normative la misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), anche al di fuori dei comuni o delle aree di cui al comma 1, a ogni individuo che abbia fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
9/2402-A/10. Mammì, Menga, Nappi, Termini, D'Arrando, Sarli, Provenza, Nesci, Sapia, Troiano, Sportiello, Massimo Enrico Baroni, Lorefice, Lapia, Ianaro, Sabrina De Carlo.
La Camera,
premesso che:
con il decreto in titolo si intende fronteggiare l'attuale situazione epidemiologica causata dal diffondersi del virus COVID-19, un'emergenza di sanità pubblica a livello internazionale;
ad oggi, non esiste ancora un vaccino per questo virus e secondo l'Organizzazione Mondiale della sanità ci vorranno almeno diciotto mesi per svilupparne uno;
la ricerca sanitaria svolge un ruolo fondamentale nella società, in quanto il suo scopo principale è quello di garantire una sanità efficiente e in grado di rispondere concretamente ai bisogni di assistenza e cura del Paese;
in questo momento storico la ricerca epidemiologica assume un ruolo fondamentale, in quanto in grado di far avanzare in modo significativo le nostre conoscenze in relazione alla situazione che attualmente stiamo affrontando;
considerato che:
gli istituti impegnati nella ricerca epidemiologica rappresentano un'eccellenza per il nostro sistema sanitario e il personale altamente qualificato addetto alla ricerca rappresenta una forma di garanzia per un risultato di qualità a disposizione dell'intera comunità scientifica;
sarebbe auspicabile, per il nostro Paese, creare condizioni più favorevoli per attrarre nei nostri laboratori il maggior numero possibile di giovani ricercatori italiani e stranieri. Infatti, la ricerca sanitaria di qualità è un investimento per lo Stato in quanto aumenta le conoscenze scientifiche a beneficio della salute dei cittadini, migliora la qualità del servizio sanitario e, non ultimo, contribuisce allo sviluppo del sistema economico,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incrementare le risorse finanziarie destinate agli istituti impegnati nella ricerca epidemiologica al fine di permettere a tali strutture di rispondere adeguatamente alle esigenze reali del sistema sanitario.
9/2402-A/11. D'Uva, Giovanni Russo, Sabrina De Carlo.
La Camera,
premesso che:
il Ministero della salute ha reso noto che, in generale, i Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS);
un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019;
il Direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha annunciato che la malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha il nome di «COVID-19»;
preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
l'articolo 3 del succitato decreto-legge dispone l'esecuzione delle misure urgenti stabilendo che il Prefetto territorialmente competente si avvale delle forze di polizia e delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali;
lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (SCFM) di Firenze, oltre a soddisfare prioritariamente le esigenze sanitarie delle Forze Armate, da sempre collabora con altre Istituzioni del settore producendo diverse tipologie di materiali sanitari (farmaci, presidi medico-chirurgici, alimentari, integratori, allestimenti sanitari, ecc.) e, una delle più recenti e proficue collaborazioni istituzionali è stata quella del 2009 con il Ministero della salute per la produzione in capsule del farmaco antivirale oseltamivir, utilizzato a scopo profilattico ed, eventualmente, terapeutico, nei confronti dell'influenza umana A/H1N1, impropriamente definita influenza suina;
tra le sue attività lo SCFM è autorizzato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, alla produzione di presidi medico-chirugici ovvero di disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide e battericide (SOLIDI: compresse, polveri pronte all'uso e polveri bagnabili),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità del pieno utilizzo delle capacità scientifiche e produttive dello Stabilimento Chimico Farmaceutico militare sia per la produzione di disinfettanti germicidi e battericidi utili alla prevenzione del contagio sia per l'individuazione di medicinali in grado di rallentare e debellare il COVID-19.
9/2402-A/12. Rizzo, Giovanni Russo, D'Arrando, Sportiello, Aresta, Sabrina De Carlo.
La Camera,
premesso che:
il presente decreto è volto a fronteggiare la situazione emergenziale creatasi a seguito della diffusione del virus COVID-19;
il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia è impegnato quotidianamente nella gestione di tale emergenza, soprattutto nei controlli del traffico passeggeri in transito negli aeroporti nazionali;
dal 5 febbraio i controlli della temperatura sono estesi a tutti i passeggeri di voli europei e internazionali in arrivo negli aeroporti italiani,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di aumentare, per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnate a fronteggiare l'emergenza in atto negli aeroporti nazionali, la dotazione di dispositivi idonei al rilievo della temperatura corporea dei passeggeri e di dispositivi di protezione individuale per le Forze stesse.
9/2402-A/13. Giovanni Russo, Sabrina De Carlo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo reca misure per fronteggiare l'epidemia da COVID-19, che l'Organizzazione mondiale della sanità ha definito «emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale»;
al fine di informare correttamente i cittadini relativamente sia alle misure da adottare in caso di contatto con soggetti infetti, ovvero per dirimere quesiti, dubbi e incertezze delle persone che hanno viaggiato o dovranno andare in Paesi extra Ue, compresa la Cina, il Ministro della salute il 27 gennaio ha istituito un numero verde nazionale «1500», al quale rispondono dirigenti sanitari e mediatori culturali;
secondo quanto diffuso dai media, fino ad oggi sarebbero giunte al suddetto numero verde oltre 12.000 telefonate con una media di 750 telefonate al giorno;
considerato che il personale dedicato all'attività informativa e d'istruzione sui comportamenti da adottare non sempre riesce a gestire le chiamate in arrivo in maniera sufficiente a garantire l'assorbimento dell'intero traffico generato, assicurando una buona accessibilità al servizio telefonico,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di attuare un sistema più efficace nell'ambito della gestione del tempo medio d'attesa telefonica degli utenti, permettendo agli stessi di essere indirizzati verso la coda specialistica di competenza, nonché garantendo una priorità di risposta.
9/2402-A/14. Siragusa, Sabrina De Carlo.
La Camera,
premesso che:
il Fmi ha sottolineato che l'economia globale potrebbe risentire del contagio da coronavirus e della paralisi dell'attività economica asiatica perdendo 0.1-0.2 punti di crescita;
il 24 febbraio Piazza Affari ha chiuso con l'indice Ftse Mib in calo del 5,43 per cento a 23.427 punti; la seduta negativa ha avuto una forte ricaduta sulla capitalizzazione del paniere dei titoli principali della Borsa di Milano stimata in circa 30 miliardi di euro; gravi le conseguenze dell'emergenza sanitaria su tutti i principali mercati e sull'andamento degli indici;
gli ultimi dati rendono evidente che le infezioni da COVID-19 non sono confinate in Cina ma colpiscono in misura significativa molti altri paesi, segnatamente l'Italia, mentre cresce il numero dei casi rilevati nell'area euro;
gli effetti dell'infezione sono tanto più significativi nelle economie «aperte»: l'Italia è senz'altro tra i Paesi che riscontrano gravi conseguenze negative nelle esportazioni e nella catena di approvvigionamento; tra i comparti più colpiti quello turistico, con rilevanti effetti in tutto il territorio nazionale: migliaia le prenotazioni annullate negli ultimi giorni, per destinazioni turistiche in tutto il territorio nazionale; Milano, secondo il Sindaco, sta perdendo 4 milioni di euro al giorno per vendite mancate e prenotazioni cancellate; incommensurabili gli effetti sui contratti futuri conseguenti all'annullamento di importanti fiere e mercati, vere e proprie «vetrine» internazionali del «made in Italy» nel mondo;
gli effetti sull'economia italiana sono, ad oggi, difficilmente quantificabili e coinvolgono l'intero territorio nazionale;
considerato che:
il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, ha disposto, in modo tempestivo e immediatamente esecutivo, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari dei soggetti con residenza, sede legale o operativa alla data del 21 febbraio 2020 nei territori dei comuni della Lombardia e del Veneto maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria; la sospensione riguarda i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli relativi a cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, che scadono tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020;
è opportuno e urgente il monitoraggio già avviato dal Governo per valutare gli effetti economici sui settori più colpiti dall'emergenza sanitaria;
sottolineato che
le misure di sostegno economico ai comparti più esposti sono tanto più efficaci quanto più tempestivi e di immediata attuazione,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di disporre misure di sostegno economico-finanziario su tutto il territorio nazionale alle imprese colpite dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria in atto, sia nella forma di contributi a fondo perduto, compatibili con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sia nella forma di finanziamenti agevolati con interessi a carico del Bilancio dello Stato, a tassi stabiliti con Protocollo d'intesa in sede ABI;
valutare l'opportunità di negoziare, in sede europea, l'immediata attivazione per l'Italia del Fondo di solidarietà dell'Unione europea – FSUE istituito con regolamento (CE) n. 2012/2002 dell'11 novembre 2002, per sostenere i paesi membri colpiti da gravi calamità naturali che hanno profonde ripercussioni sulle condizioni di vita e sull'economia di una o più regioni di uno Stato membro, anche mediante sovvenzioni ad integrazione dei fondi pubblici stanziati dallo Stato italiano per sostenere i comparti produttivi colpiti del territorio nazionale.
9/2402-A/15. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Zennaro, Ruggiero, Zanichelli, Galizia, De Giorgi, Papiro, Ianaro, Di Lauro, Giordano, Scerra, Torto, Bruno, Alemanno, Berardini, Carabetta, Giarrizzo, Masi, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Sut, Vallascas, Sabrina De Carlo.
La Camera,
premesso che:
l'evolversi della situazione epidemiologica nel nostro Paese, causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 ha portato ad un ultimo bilancio di 288 contagiati e sette morti, tutti anziani già indeboliti da altre patologie, ad oggi così diffusi: 212 i casi in Lombardia, 42 in Veneto, 23 in Emilia Romagna, 2 in Toscana, 3 nei Lazio, 3 in Piemonte;
l'impatto del coronavirus sul Pil dell'Italia potrebbe essere di oltre lo 0,2 per cento a quanto si apprende dalle parole del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, pronunciata ieri a margine del G20 tenutosi a Riad;
con decreto ministeriale, ancora in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il ministro dell'economia e delle finanze ha adottato misure che prevedono la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari a favore dei soggetti che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nel territorio dei comuni di Bertonico (LO), Casalpusterlengo (LO), Castelgerundo (LO), Castiglione D'Adda (LO), Codogno (LO), Fombio (LO), Maleo (LO), San Fiorano (LO), Somaglia (LO), Terranova dei Passerini (LO) – relativamente alla regione Lombardia – e il comune di Vò (PD) – relativamente alla regione Veneto;
la relazione illustrativa chiarisce che la sospensione riguarda i termini dei versamenti ed adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020. Infine si dichiara nelle note tecniche che tali adempimenti e versamenti dovranno essere effettuati entro il mese d'aprile 2020,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire, a livello normativo, al fine di bloccare tutti i suindicati adempimenti e versamenti fiscali a favore dei soggetti che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nell'intero territorio delle regioni nelle quali risultano casi conclamati di trasmissione da virus COVID-19.
9/2402-A/16. Currò, Olgiati.
La Camera,
premesso che:
considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
a seguito del grave bilancio dei contagiati in Italia, il Governo ha attuato misure volte ad arginare il rischio di contagio, tra cui la chiusura di uffici, posti pubblici, scuole, musei, sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nei comuni e regioni maggiormente a rischio di contagio del virus in parola,
impegna il Governo
al fine di contenere e gestire le suddette emergenze sanitarie, conciliando la tutela della salute delle persone con le attività economiche private e pubbliche, a valutare l'opportunità di introdurre misure maggiormente efficaci, volte a garantire l'utilizzo e la fruizione dell'istituto del telelavoro.
9/2402-A/17. Cominardi, Carinelli, Sabrina De Carlo.
La Camera,
premesso che:
il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
il COVID-19 può essere causa, fra l'altro, di polmonite e si evidenzia che soltanto alcune forme di polmonite sono soggette a notifica (fra queste la Legionellosi, in importante incremento nel nostro Paese, in particolare in Emilia Romagna con 492 casi su 2964 nazionali nel 2018, rispetto ai 600 casi notificati nel 2009). La mancanza di notifica per le altere forme di polmonite (almeno quelle a genesi infettiva) costituisce un limite all'informazione e alla programmazione sanitaria;
con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in conformità alle disposizione del Codice della protezione civile;
la delibera prevede che per l'attuazione degli interventi da effettuare durante la vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica nel territorio italiano e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, il Governo ha ritenuto d'intervenire d'urgenza per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando le misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus sul territorio italiano;
secondo il rapporto sui rifiuti speciali dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) del 2019, sono state prodotte nel 2017 oltre 179.000 tonnellate di rifiuti sanitari a rischio infettivo, di cui ben 160.815 pericolosi (l'89,6 per cento), con un costo della gestione classica (incenerimento o smaltimento in discarica) superiore a 2.000 euro a tonnellata. La produzione è in aumento rispetto al 2016, quando furono 174.000 le tonnellate prodotte ed è lecito aspettarsi un incremento della produzione di rifiuti sanitari a rischio infettivo a seguito dell'epidemia in atto;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2003 stabilisce che i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo debbano essere smaltiti mediante termodistruzione nel più breve tempo tecnicamente possibile in impianti autorizzati e prevede, per questo tipo di rifiuti, la possibilità di eliminare la condizione di pericolo tramite processo di sterilizzazione;
la gestione industriale mediante sterilizzazione in sito consente il risparmio economico di oltre il 50 per cento e la riduzione di volume del 60 per cento, riducendo il volume dei rifiuti da smaltire. Sono in corso sperimentazioni per il recupero di materia «a freddo» dei rifiuti sterilizzati, che diminuirebbe il rischio di propagazione del virus, riducendo il numero dei viaggi necessari per il loro smaltimento, e ottimizzando i carichi dei mezzi, che non viaggerebbero più semivuoti a causa del fatto che attualmente devono ritirare i rifiuti al massimo ogni 72 ore; esistono brevetti italiani con impianti impiegati al momento anche in Cina,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di apportare le necessarie modifiche al decreto ministeriale 15 dicembre 1990 sul sistema informativo delle malattie infettive e diffusive, al fine di inserire tra le malattie di cui alla classe terza dell'allegato al medesimo decreto, le polmoniti a genesi infettiva non già comprese in detto sistema;
a valutare l'opportunità di modificare le disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, incentivandone la sterilizzazione in situ.
9/2402-A/18. Zolezzi, De Girolamo, D'Arrando, Sarli, Menga, Nappi, Troiano, Nesci, Sapia, Sportiello, Massimo Enrico Baroni, Lorefice, Lapia, Ianaro, Sabrina De Carlo.
La Camera,
premesso che:
il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
il COVID-19 può essere causa, fra l'altro, di polmonite e si evidenzia che soltanto alcune forme di polmonite sono soggette a notifica (fra queste la Legionellosi, in importante incremento nel nostro Paese, in particolare in Emilia Romagna con 492 casi su 2964 nazionali nel 2018, rispetto ai 600 casi notificati nel 2009). La mancanza di notifica per le altere forme di polmonite (almeno quelle a genesi infettiva) costituisce un limite all'informazione e alla programmazione sanitaria;
con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in conformità alle disposizione del Codice della protezione civile;
la delibera prevede che per l'attuazione degli interventi da effettuare durante la vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica nel territorio italiano e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, il Governo ha ritenuto d'intervenire d'urgenza per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando le misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus sul territorio italiano;
secondo il rapporto sui rifiuti speciali dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) del 2019, sono state prodotte nel 2017 oltre 179.000 tonnellate di rifiuti sanitari a rischio infettivo, di cui ben 160.815 pericolosi (l'89,6 per cento), con un costo della gestione classica (incenerimento o smaltimento in discarica) superiore a 2.000 euro a tonnellata. La produzione è in aumento rispetto al 2016, quando furono 174.000 le tonnellate prodotte ed è lecito aspettarsi un incremento della produzione di rifiuti sanitari a rischio infettivo a seguito dell'epidemia in atto;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2003 stabilisce che i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo debbano essere smaltiti mediante termodistruzione nel più breve tempo tecnicamente possibile in impianti autorizzati e prevede, per questo tipo di rifiuti, la possibilità di eliminare la condizione di pericolo tramite processo di sterilizzazione;
la gestione industriale mediante sterilizzazione in sito consente il risparmio economico di oltre il 50 per cento e la riduzione di volume del 60 per cento, riducendo il volume dei rifiuti da smaltire. Sono in corso sperimentazioni per il recupero di materia «a freddo» dei rifiuti sterilizzati, che diminuirebbe il rischio di propagazione del virus, riducendo il numero dei viaggi necessari per il loro smaltimento, e ottimizzando i carichi dei mezzi, che non viaggerebbero più semivuoti a causa del fatto che attualmente devono ritirare i rifiuti al massimo ogni 72 ore; esistono brevetti italiani con impianti impiegati al momento anche in Cina,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di apportare le necessarie modifiche al decreto ministeriale 15 dicembre 1990 sul sistema informativo delle malattie infettive e diffusive, al fine di inserire tra le malattie di cui alla classe terza dell'allegato al medesimo decreto, le polmoniti a genesi infettiva non già comprese in detto sistema.
9/2402-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Zolezzi, De Girolamo, D'Arrando, Sarli, Menga, Nappi, Troiano, Nesci, Sapia, Sportiello, Massimo Enrico Baroni, Lorefice, Lapia, Ianaro, Sabrina De Carlo.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame prevede misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da coronavirus (COVID-19), consentendo alle autorità competenti di adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;
la grave situazione di emergenza prodotta dalla diffusione del virus sta determinando l'adozione, tra le altre, di misure di contenimento tra cui la limitazione della circolazione delle persone nelle aree interessate nonché limitazioni all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata con gravi ripercussioni sulla qualità della vita e sulla continuità della attività imprenditoriali;
ritenuta l'urgenza di disporre in tempi rapidi ogni misura economica finalizzate al ristoro e alla compensazione dei danni subiti e subendi da parte delle comunità interessate e dal complesso delle aziende non solo che abbiano sede nelle aree interessate dalle predette misure ma anche nei confronti di tutte quelle altre realtà imprenditoriali che indirettamente possano aver subito dei danni, anche attivando specifici interventi di ammortizzatori sociali in deroga alla disciplina ordinaria per la tutela delle aziende e dei lavoratori,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere delle specifiche indennità, quali ad esempio l'accesso a trattamenti di cassa integrazione, con decorrenza alla data del riconoscimento dell'emergenza sanitaria per i lavoratori di imprese che si trovino in una condizione di impossibilità di svolgere le proprie mansioni a causa delle limitazioni imposte dal provvedimento in esame;
a valutare la possibilità di introdurre misure risarcitorie per i danni economici subiti e subendi dalle aziende operanti sulla aree interessate o che indirettamente subiscano pregiudizio per effetto delle limitazioni imposte dal provvedimento in esame.
9/2402-A/19. Terzoni, Sabrina De Carlo.
La Camera,
premesso che:
il 30 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
il decreto-legge in esame prevede all'articolo 3, comma 3, che il prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicuri l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali;
considerato inoltre che:
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome sono operanti propri corpi forestali, i quali esercitano funzioni di polizia giudiziaria ed hanno una distribuzione capillare nel territorio nonché una profonda conoscenza dello stesso,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, mediante un accordo con le regioni interessate, un coinvolgimento del personale appartenente ai corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nella esecuzione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/2402-A/20. Alberto Manca.
La Camera,
premesso che:
il nostro Paese rappresenta una delle principali aree colpite dall'epidemia – con particolare riferimento alle Regioni del Nord Italia – provocando come principale conseguenza uno stato di preoccupazione e di allarme diffuso in tutta la popolazione;
in occasioni di simili emergenze ai cittadini deve essere fornita un'informazione chiara, corretta e scientificamente comprovata esiste, infatti, una minaccia al diritto all'informazione derivante dalla circolazione di notizie false estremamente pericolose per la sicurezza nazionale e la tutela della salute;
ciò potrebbe rappresentare un pericolo reale che esige da parte di tutte le istituzioni interessate a definire un piano d'azione chiaro, completo e ampio per affrontare la diffusione e l'impatto della disinformazione on line;
in tale situazione di emergenza internazionale e nazionale, si possono scatenare situazioni di panico tra gli utenti della rete, diffondendosi in pochissimi secondi in modo esponenziale portando un incisivo condizionamento nel quotidiano comportamento delle comunità e destando grande preoccupazione ai cittadini dell'intera area;
anche il Sottosegretario all'editoria Andrea Martella, oltre che il Viminale, invita ad informarsi solo tramite canali istituzionali, testate giornalistiche e agenzie di stampa ufficiali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, che in tali situazioni emergenziali vi sia un accurato monitoraggio della diffusione di notizie e di informazioni false, al fine di circoscriverne la diffusione e di contenere paure e confusione nella comunità sostenendo, invece, massimamente i canali ufficiali e l'editoria nazionale.
9/2402-A/21. Lattanzio, Grippa, Sabrina De Carlo.
La Camera,
premesso che:
molte imprese operanti nel settore del turismo e della cultura stanno accusando in modo pesante le conseguenze dell'emergenza del COVID-19 e delle misure adottate per affrontare la situazione a livello nazionale. E questo non solo nelle aree interessate dalle ordinanze di chiusura dei luoghi della cultura, ma in tutto il territorio nazionale laddove visite culturali e didattiche e viaggi di istruzione, così come eventi culturali, subiscono molteplici disdette anche oltre le cautele disposte;
in particolare, si stanno determinando gravissime ripercussioni su interi comparti economici della Regione Siciliana: il numero crescente di disdette di prenotazioni, che in queste ore stanno denunciando moltissimi operatori turistici, soprattutto nel turismo scolastico, può determinare il collasso della stagione turistica nella Regione;
è indubbia la necessità di adottare tutte le misure utili e straordinarie per garantire la tutela e la salute dei cittadini ma, al contempo, è necessario intervenire per sostenere le imprese e i lavoratori in questo momento di crisi straordinaria;
si reputa, quindi, indispensabile affrontare con urgenza le conseguenze di tale situazione su un sistema di imprese strategico per il Paese, per la salvaguardia del suo patrimonio e per la diffusione della cultura,
impegna il Governo
ad adottare, nel primo provvedimento utile, misure straordinarie per il sostegno alle imprese operanti nell'ambito del settore turistico e delle attività culturali interessate dalla crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per il mantenimento dei relativi livelli occupazionali, anche mediante l'istituzione di un tavolo di concertazione al fine di operare scelte economiche attraverso una consultazione preventiva con governi regionali e parti sociali interessate.
9/2402-A/22. Miceli.
La Camera,
premesso che:
molte imprese operanti nel settore del turismo e della cultura stanno accusando in modo pesante le conseguenze dell'emergenza del COVID-19 e delle misure adottate per affrontare la situazione a livello nazionale. E questo non solo nelle aree interessate dalle ordinanze di chiusura dei luoghi della cultura, ma in tutto il territorio nazionale laddove visite culturali e didattiche e viaggi di istruzione, così come eventi culturali, subiscono molteplici disdette anche oltre le cautele disposte;
in particolare, si stanno determinando gravissime ripercussioni su interi comparti economici della Regione Siciliana: il numero crescente di disdette di prenotazioni, che in queste ore stanno denunciando moltissimi operatori turistici, soprattutto nel turismo scolastico, può determinare il collasso della stagione turistica nella Regione;
è indubbia la necessità di adottare tutte le misure utili e straordinarie per garantire la tutela e la salute dei cittadini ma, al contempo, è necessario intervenire per sostenere le imprese e i lavoratori in questo momento di crisi straordinaria;
si reputa, quindi, indispensabile affrontare con urgenza le conseguenze di tale situazione su un sistema di imprese strategico per il Paese, per la salvaguardia del suo patrimonio e per la diffusione della cultura,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare, nel primo provvedimento utile, misure straordinarie per il sostegno alle imprese operanti nell'ambito del settore turistico e delle attività culturali interessate dalla crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per il mantenimento dei relativi livelli occupazionali, anche mediante l'istituzione di un tavolo di concertazione al fine di operare scelte economiche attraverso una consultazione preventiva con governi regionali e parti sociali interessate.
9/2402-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Miceli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
nello specifico introduce misure urgenti volte a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dai rischi correlati per la salute dei cittadini italiani;
tenuto conto delle difficoltà correlate al reperimento di informazioni e al dilagare di notizie false in merito alle potenzialità diffusive del virus e i rischi annessi, unitamente alle difficoltà che sembrerebbero emergere nelle ultime ore relative alla funzionalità del numero di pubblica utilità 1500 attivato dal Ministro della salute lo scorso 27 gennaio, per dare riscontri ai cittadini in merito ai quesiti correlati al Coronavirus 2019-nCoV, sarebbe indispensabile istituire delle cellule sanitarie mobili, installate sull'intero territorio nazionale, non limitatamente ai territori attualmente rientranti nella cosiddetta zona rossa che si configurino come riferimento informativo per la popolazione anche al fine di sopperire alla penuria di informazione e ai dubbi sollevati;
tenuto conto ulteriormente della drammatica e deprecabile speculazione commerciale correlata all'emergenza, che ha condotto all'incremento dei prezzi dei presidi sanitari di contenimento del virus, tra l'altro difficilmente reperibili sul mercato, in primis mascherine e soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani, le cellule sanitarie mobili di cui in premessa dovrebbero provvedere alla distribuzione gratuita degli stessi, anche nella prospettiva di operare una fattiva e funzionale gestione dell'emergenza e infondere nel contempo, sicurezza nei cittadini,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre, attraverso ulteriori iniziative normative, tra le misure di contenimento e gestione adeguata e proporzionata dell'evolversi della situazione epidemiologica l'istituzione di cellule sanitarie mobili sul territorio nazionale, presso le quali attuare la distribuzione gratuita di presidi sanitari di contenimento del COVID-19.
9/2402-A/23. Baldini, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da coronavirus (COVID-19), del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
all'indomani dei primi casi di contagio conclamato da Coronavirus in Italia, che oggi risulta il terzo Paese al mondo per numero di contagi, ogni Regione ha disposto misure speciali per contenere l'epidemia;
con particolare riferimento allo svolgimento delle udienze fissate presso i nostri Tribunali, le ordinanze regionali prevedono misure diverse: la Lombardia ha disposto il rinvio di processi con parti delle zone rosse, il Piemonte ha rinviato di almeno due mesi i procedimenti che coinvolgono persone provenienti dalle zone considerate focolai, l'Emilia-Romagna ha sospeso le udienze ordinarie solo a Piacenza e Rimini, l'Abruzzo ha sospeso le udienze a Lanciano;
data la diffusione a macchia d'olio dell'epidemia, che dalle Regioni del Nord, le prime ad essere colpite, sta registrando i primi casi anche al Sud, appare necessario un intervento che disciplini in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale l'attività dei Tribunali;
è a rischio la salute pubblica, non solo degli avvocati, ma anche dei magistrati, delle parti in giudizio e di tutto il personale impiegato negli uffici dei tribunali,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative che prevedono:
la sospensione su tutto il territorio nazionale dei termini sostanziali e processuali dei procedimenti pendenti, nonché il differimento delle udienze per i prossimi quindici giorni o per il periodo ritenuto necessario e individuato dal Ministro della giustizia;
la dotazione di avvocati, magistrati e di tutto il personale impiegato negli uffici dei Tribunali dei necessari dispositivi di protezione individuale; nonché l'adozione di ogni altra particolare misura di cautela individuata dall'autorità competente.
9/2402-A/24. Maschio, Varchi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da coronavirus (COVID 19), del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
all'indomani dei primi casi di contagio conclamato da Coronavirus in Italia, che oggi risulta il terzo Paese al mondo per numero di contagi, nessuna misura di prevenzione è stata adottata negli istituti penitenziari;
la rapida diffusione a macchia d'olio dell'infezione impone di elevare il livello di allerta e rafforzare le misure di protezione in tutti gli istituti penitenziari;
gli stessi detenuti hanno chiesto di rinunciare ai colloqui con i familiari e gli avvocati difensori che, invece, si continuano a tenere come se niente fosse accaduto fuori degli istituti penitenziari, né sono stati dotati gli agenti di polizia dei necessari dispositivi di protezione individuale o termometri laser per evitare una eventuale trasmissione del virus dall'esterno;
tale gestione del fenomeno è ancora più grave e ingiustificata se si considera che, come denunciato dal sindacato di categoria, «un detenuto su due è malato con patologie che ne fanno un rischio per sé e per gli altri e che ci sono migliaia di detenuti con più di 70 anni»;
particolare attenzione dovrà essere dedicata, poi, al monitoraggio preventivo sui detenuti che hanno accesso dall'esterno (cosiddetto nuovi giunti) o alle traduzioni dei detenuti verso e dagli istituti penitenziari, per i quali andrebbe previsto un sistema di videoconferenze dal carcere,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative che prevedono:
la dotazione degli agenti di polizia penitenziaria e di tutto il personale degli istituti penitenziari dei necessari dispositivi di protezione individuale e di ogni altra particolare misura di cautela individuata dall'autorità competente;
la sospensione di accesso agli istituti penitenziari del personale esterno o, comunque, a disciplinarne le modalità nell'interesse della salute pubblica; nonché un idoneo monitoraggio preventivo dei detenuti che hanno accesso dall'esterno;
le modalità di esecuzione delle traduzioni riguardanti motivi di giustizia, valutando anche la possibilità di garantire la presenza del detenuto con il supporto della videoconferenza.
9/2402-A/25. Varchi, Maschio.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da coronavirus (COVID 19), del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
all'indomani dei primi casi di contagio conclamato da Coronavirus in Italia, che oggi risulta il terzo Paese al mondo per numero di contagi, nessuna misura di prevenzione è stata adottata negli istituti penitenziari;
la rapida diffusione a macchia d'olio dell'infezione impone di elevare il livello di allerta e rafforzare le misure di protezione in tutti gli istituti penitenziari;
gli stessi detenuti hanno chiesto di rinunciare ai colloqui con i familiari e gli avvocati difensori che, invece, si continuano a tenere come se niente fosse accaduto fuori degli istituti penitenziari, né sono stati dotati gli agenti di polizia dei necessari dispositivi di protezione individuale o termometri laser per evitare una eventuale trasmissione del virus dall'esterno;
tale gestione del fenomeno è ancora più grave e ingiustificata se si considera che, come denunciato dal sindacato di categoria, «un detenuto su due è malato con patologie che ne fanno un rischio per sé e per gli altri e che ci sono migliaia di detenuti con più di 70 anni»;
particolare attenzione dovrà essere dedicata, poi, al monitoraggio preventivo sui detenuti che hanno accesso dall'esterno (cosiddetto nuovi giunti) o alle traduzioni dei detenuti verso e dagli istituti penitenziari, per i quali andrebbe previsto un sistema di videoconferenze dal carcere,
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative normative che prevedano la dotazione degli agenti di polizia penitenziaria e di tutto il personale degli istituti penitenziari dei necessari dispositivi di protezione individuale e di ogni altra particolare misura di cautela individuata dall'autorità competente;
a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative che prevedano:
la sospensione di accesso agli istituti penitenziari del personale esterno o, comunque, a disciplinarne le modalità nell'interesse della salute pubblica; nonché un idoneo monitoraggio preventivo dei detenuti che hanno accesso dall'esterno;
le modalità di esecuzione delle traduzioni riguardanti motivi di giustizia, valutando anche la possibilità di garantire la presenza del detenuto con il supporto della videoconferenza.
9/2402-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Varchi, Maschio.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da coronavirus (COVID-19), del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
oltre al preoccupante impatto che l'epidemia avrà, in primis, sul tessuto economico nazionale e sul sistema sanitario, sottoposto a forte stress, da subito si sono registrati fenomeni speculativi sui prezzi, in particolare di disinfettanti per le mani e mascherine, con rincari oltre il 148 per cento;
nelle prime giornate di casi di contagio conclamato, peraltro, la paura ha fatto impennare le vendite nei supermercati e la grande distribuzione ha registrato nella zona rossa picchi di vendite del 50 per cento;
sembra, insomma, emergere una certa ansia nei consumatori che riporta, nelle immagini, alle corse ai supermercati nel periodo della guerra del Golfo;
tali dinamiche potrebbero portare a fenomeni speculativi sui prezzi anche dei beni alimentari e di consumo,
impegna il Governo
ad intensificare su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nelle zone focolaio dell'epidemia da coronavirus, i controlli da parte della Guardia di finanza volti ad accertare e sanzionare eventuali fenomeni speculativi sui prezzi dei beni alimentari e di consumo.
9/2402-A/26. Ferro, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
a quanto è dato sapere, gli ultimi dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) riferiscono che a livello mondiale sono stati confermati 80.980 casi e registrati 2762 decessi, dall'inizio dell'epidemia per il nuovo coronavirus (Covid-19); in Europa si sono verificati 373 casi. Nello specifico, il Paese che risulta più colpito è l'Italia con 322 casi, a cui seguono Germania (19 casi) e Francia (12 casi); la situazione emergente è, comunque, in rapida evoluzione con indagini epidemiche in corso. Al riguardo, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) sta monitorando il focolaio;
i dati sull'emergenza sanitaria, dunque, esistono e sembrano aggiornati, eppure tra le varie informazioni circolate sull'emergenza sanitaria, molto spesso confuse e contraddittorie, è stata anche espressa l'ipotesi che la crescita dei casi in Italia si sia verificata per il maggior numero di test effettuati. Di contro, sembra che negli altri Paesi i casi risultino inferiori anche perché non siano state assunte tutte le misure necessarie per individuare i contagiati. A titolo di esempio, infatti, è notizia recente che negli Stati Uniti il livello di allarme non sia ancora alto, proprio perché non sono state predisposte tutte le misure di controllo;
pertanto, si ritiene necessario adottare tutti i provvedimenti necessari affinché siano accertati, in modo puntuale, tutti i dati relativi all'emergenza epidemiologica che si riferiscono agli altri Paesi, affinché sia trasparente la situazione mondiale, in particolare, rispetto alle misure adottate per prevenire e contrastare la diffusione del Covid-19. Solo in questo modo anche in Italia, potranno essere assunte concretamente tutte le iniziative necessarie e potrà essere fornita una corretta informazione ai cittadini. Sul punto, infatti non è accettabile che da una parte si riferisca che ogni Paese ha recepito le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità su come procedere per contrastare la diffusione del virus e prevenirlo, dall'altra sembra, invece, che i provvedimenti in merito siano stati adottati con modalità disomogenee anche rispetto all'efficacia,
impegna il Governo
ad assumere, urgentemente, ogni iniziativa per avere una conoscenza certa di tutti i dati relativi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 degli altri Paesi, al fine di predisporre in Italia ogni provvedimento necessario al contenimento e alla gestione del nuovo virus e per garantire che siano fornite informazioni corrette ai cittadini.
9/2402-A/27. Rizzetto.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da coronavirus (COVID-19), del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
all'indomani dei primi casi di contagio conclamato da Coronavirus in Italia, che oggi risulta il terzo Paese al mondo per numero di contagi, ogni Regione, anche laddove non vi siano casi di contagio registrati, ha disposto individualmente misure speciali per contenere o prevenire l'epidemia;
data la rapida diffusione a macchia d'olio del contagio, che dalle Regioni del Nord, le prime ad essere colpite, sta registrando i primi casi anche al Sud, appare necessario un Piano nazionale di prevenzione, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;
la prima difesa contro questa, come altre malattie, e, infatti, la prevenzione,
impegna il Governo
a valutare la necessità di predisporre un Piano nazionale di prevenzione per l'adozione di uniformi livelli di sicurezza e le misure di intensificazione dei controlli sanitari per l'individuazione del Sars-Cov-2 in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le università.
9/2402-A/28. Lucaselli, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame si è reso necessario al fine di affrontare nella maniera più appropriata l'attuale emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19;
tali misure sono assolutamente opportune per contrastare l'epidemia in atto, ma sussistono ulteriori emergenze legate alle caratteristiche peculiari del comparto agricolo, agroalimentare e in particolare del sistema allevatoriale;
difatti, come conseguenza alle corrette azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, per tale settore emergono indifferibili esigenze alla luce delle proprie specificità e vulnerabilità, legate alla continuità dell'attività, con particolare riferimento ai controlli qualitativi e sanitari, e al sostentamento degli animali coinvolti;
in aggiunta, si segnalano le reazioni degli Stati esteri, tra cui anche alcuni partner europei, che stanno paventando blocchi alle frontiere, che penalizzerebbero in modo ingiustificato le nostre aziende. Tali misure hanno ricadute ingenti sul settore dei trasporti, della logistica, e ricadute sul nostro agroalimentare con particolare riferimento ai prodotti altamente deperibili;
a ciò in parte conseguono le prese di posizione di alcune grandi catene della GDO europea, che hanno iniziato a richiedere illegittime ed ingiustificate certificazioni aggiuntive per gli alimenti di provenienza italiana;
si riscontrano anche ulteriori problematiche per le nostre aziende, legate al rientro della manodopera di origine straniera, anche stagionale, nei Paesi di provenienza, ingenerando in questo modo perdita di professionalità specifiche;
si segnalano altresì sul mercato fenomeni di speculazione sui prezzi dei generi alimentari e delle materie prime;
le tensioni economiche conseguenti all'epidemia, inoltre, si inseriscono nella lunga coda della recente crisi economica globale ed inaspriscono la già difficile condizione in tema di liquidità delle imprese del settore, aggravata altresì dal blocco delle attività per le tante aziende localizzate nelle aree di diffusione del virus, quelle caratterizzate da elevata multifunzionalità, e dalla disdetta delle prenotazioni con particolare riferimento a circa 30.000 aziende agrituristiche;
per quanto concerne nello specifico le aziende in ”zona rossa”, si segnala come l'aspetto più delicato sia quello della concessione di deroghe all'ingresso, in capo alle Prefetture sulla base di quanto stabilito dalle ordinanze regionali. Per tali imprese si segnala anche la grave ed urgente criticità in tema di approvvigionamento delle materie prime, del trasporto all'esterno dei prodotti, e dell'accesso di personale veterinario e degli ispettori adibiti ai controlli qualitativi e sanitari dei prodotti agroalimentari;
per le aree circostanti, si temono rallentamenti dovuti al possibile blocco dei grandi gruppi agroalimentari presenti in «zona rossa» di cui al precedente punto di premessa;
non da ultimo, si segnala l'annullamento – determinato da provvedimenti legati al contenimento del virus – di numerosi eventi fieristici di settore, e questo comporta ingenti ricadute in termini economici per i costi già sostenuti dalle imprese;
si rendono pertanto necessari ulteriori ed urgenti interventi normativi e atti di indirizzo finalizzati a prevedere misure specifiche per il settore agricolo e agroalimentare, al fine di garantire anche una omogeneità applicativa sul territorio nazionale:
a) esplicite deroghe per l'accesso degli Ispettori anche nelle «zone rosse» e garanzia di risorse e strumentazioni adeguate al personale preposto, al fine di continuare a garantire i controlli qualitativi e sanitari dei prodotti agroalimentari con particolare riferimento al settore allevatoriale e della trasformazione di prodotti altamente deperibili;
b) la possibilità, per i veterinari aziendali, di operare le visite ante-mortem sugli animali destinati alla macellazione speciale d'urgenza in orario diurno, in aggiunta al personale del SSN eventualmente impossibilitato a raggiungere le zone in oggetto;
c) la definizione delle attività essenziali riferite al comparto, al fine di definire eventuali deroghe sulla movimentazione, con particolare riferimento a: bestiame; ortaggi deperibili; produzione casearia; piattaforme logistiche;
d) il differimento dei termini obbligatori di registrazione degli spostamenti degli animali in anagrafe zootecnica, dal momento che in questa situazione di incertezza gli allevatori hanno difficoltà ad essere tempestivi e non hanno certezza della possibilità effettiva di spostamento;
e) specifiche deroghe in tema di entrata e uscita degli automezzi da/verso le attività considerate essenziali, con particolare riferimento al sostentamento e al benessere degli animali (paglia, latte, carburante, e altro), fattori di produzione prioritari per lo svolgimento dell'attività e mezzi per l'assistenza a impianti e macchinari (ad esempio le sale di mungitura), e l'uscita degli automezzi con il prodotto trasformato verso piattaforme logistiche, impianti di confezionamento, stabilimenti di stagionatura e/o attività commerciali;
f) strumenti di sostegno al reddito per le imprese danneggiate del comparto agricolo sull'intero territorio nazionale, con particolare riferimento a quelle localizzate nella cosiddetta «zona rossa», quali la sospensione delle rate dei mutui, del pagamento dei contributi e degli adempimenti fiscali, e del pagamento delle utenze;
g) una prima dotazione di risorse volte al ristoro dei danni finora subiti;
h) ulteriori strumenti a sostegno dei lavoratori, anche stagionali, e delle imprese a vario titolo colpiti dalle misure di contenimento, anche in forma di benefici fiscali e accesso alla cassa integrazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le misure menzionate in premessa, mediante prossimi e urgenti strumenti di natura normativa e regolamentare finalizzati a garantire la sicurezza alimentare, il benessere animale, e soprattutto salvaguardare il comparto agricolo e agroalimentare, che stanno subendo con durezza le conseguenze delle pur necessarie misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.
9/2402-A/29. Gadda, Moretto, Marco Di Maio, De Filippo.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame si è reso necessario al fine di affrontare nella maniera più appropriata l'attuale emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19;
a tale emergenza sanitaria consegue anche una grave emergenza economica, che si sta manifestando già in queste ore con tutta la sua gravità, che renderà con ogni probabilità necessari ulteriori prossimi interventi normativi d'urgenza;
il Governo ha già annunciato iniziali azioni di sostegno alle attività economiche, mediante un primo strumento normativo volto a prevedere la sospensione di adempimenti tributari per le aziende isolate e bloccate nella «zona rossa», ma emerge l'esigenza di ulteriori e più ampi strumenti e azioni, anche al di fuori delle aree strettamente interessate, al fine di contrastare le conseguenze dell'epidemia sull'economia italiana;
emerge altresì l'esigenza, una volta affrontata e superata con successo l'epidemia attuale, di programmare ed implementare ulteriori opportune azioni volte a sostenere con forza la ripresa economica. Difatti, le stesse agenzie di rating stimano un impatto sul PIL molto consistente, almeno nel primo trimestre dell'anno;
si segnala innanzitutto un atteggiamento della GDO internazionale, anche da parte di distributori con sede presso partner europei, di generica diffidenza nei confronti di prodotti italiani. Tale comportamento, che penalizza l’export del Made in Italy, è da considerarsi non accettabile alla luce del fatto che secondo tutti gli studi la trasmissione del virus non può avvenire tramite il contatto con i prodotti ed i loro imballaggi;
rileva altresì una grave criticità per il settore turistico, dal momento che gli operatori segnalano una flessione di circa il 40 per cento delle prenotazioni ed un crescente numero di disdette, soprattutto nelle aree considerate a rischio. Conseguentemente, è colpito anche il settore dei servizi di trasporto, con un consistente calo di fatturato, e più generale tutto l'indotto del settore turistico;
si segnala altresì la cancellazione di molte manifestazioni fieristiche e di eventi culturali. A mero titolo esemplificativo, spicca la chiusura anticipata del Carnevale di Venezia ovvero il rinvio del Salone del Mobile di Milano,
impegna il Governo:
1) ad adottare tutte le azioni e misure possibili, nelle opportune sedi istituzionali europee ed internazionali, al fine di contrastare blocchi alla circolazione di merci e persone, al fine di preservare il principio della libera circolazione;
2) a valutare l'opportunità di una più estesa sospensione degli adempimenti tributari e contributivi, nonché di una sospensione degli adempimenti relativi a riscossione e definizione agevolata, delle rate dei mutui bancari e del pagamento delle utenze, nelle regioni coinvolte dall'emergenza;
3) a valutare l'opportunità di una revisione ad hoc e temporalmente definita degli ISA per le attività economiche colpite;
4) ad adottare le misure necessarie al fine di abbreviare l'accesso agevolato ai Fondi di Garanzia per le attività che, a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, subiscono effetti negativi, quali a titolo esemplificativi il calo e la disdetta delle prenotazioni turistiche o dei servizi di trasporto;
5) a valutare l'opportunità di introdurre misure finalizzate all'accesso agevolato al credito per le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti all'emergenza;
6) a valutare l'opportunità di adottare ulteriori strumenti a sostegno dei lavoratori e delle imprese a vario titolo colpiti dalle misure di contenimento, anche in forma di benefici fiscali e accesso alla cassa integrazione;
7) a valutare l'opportunità di prevedere misure a sostegno delle imprese che fanno ricorso a lavoratori stagionali e, ove necessario, degli stessi lavoratori, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'applicazione delle misure di contenimento del contagio, con particolare riguardo al comparto turistico-ricettivo;
8) ad adottare, compatibilmente con le risorse disponibili, misure di sostegno per le imprese che effettuano investimenti finalizzati ad attivare o ampliare le possibilità di telelavoro per i propri dipendenti;
9) a valutare l'opportunità di introdurre ulteriori misure, una volta terminato il periodo emergenziale, di sostegno per le imprese, anche in termini di sgravi tributari o contributivi per il lavoro straordinario necessario al recupero dei livelli di produzione;
10) ad introdurre, compatibilmente con le risorse disponibili, specifiche misure di supporto per i comparti del mondo dello spettacolo dal vivo, del teatro, della cultura e dell'intrattenimento, nonché del settore fieristico;
11) a valutare l'opportunità di misure finalizzate all'ampliamento eccezionale dell'ambito del FIS (di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015) per la causale COVID-19, ai fini dell'ottenimento dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, a prescindere dal limite dimensionale;
12) a monitorare l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione personale di cui alle circolari e ordinanze del Ministero della salute, valutando anche di attivare misure di calmieratone.
9/2402-A/30. Moretto, Marco Di Maio, Mor, Gadda, De Filippo.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame si è reso necessario al fine di affrontare nella maniera più appropriata l'attuale emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19;
a tale emergenza sanitaria consegue anche una grave emergenza economica, che si sta manifestando già in queste ore con tutta la sua gravità, che renderà con ogni probabilità necessari ulteriori prossimi interventi normativi d'urgenza;
il Governo ha già annunciato iniziali azioni di sostegno alle attività economiche, mediante un primo strumento normativo volto a prevedere la sospensione di adempimenti tributari per le aziende isolate e bloccate nella «zona rossa», ma emerge l'esigenza di ulteriori e più ampi strumenti e azioni, anche al di fuori delle aree strettamente interessate, al fine di contrastare le conseguenze dell'epidemia sull'economia italiana;
emerge altresì l'esigenza, una volta affrontata e superata con successo l'epidemia attuale, di programmare ed implementare ulteriori opportune azioni volte a sostenere con forza la ripresa economica. Difatti, le stesse agenzie di rating stimano un impatto sul PIL molto consistente, almeno nel primo trimestre dell'anno;
si segnala innanzitutto un atteggiamento della GDO internazionale, anche da parte di distributori con sede presso partner europei, di generica diffidenza nei confronti di prodotti italiani. Tale comportamento, che penalizza l’export del Made in Italy, è da considerarsi non accettabile alla luce del fatto che secondo tutti gli studi la trasmissione del virus non può avvenire tramite il contatto con i prodotti ed i loro imballaggi;
rileva altresì una grave criticità per il settore turistico, dal momento che gli operatori segnalano una flessione di circa il 40 per cento delle prenotazioni ed un crescente numero di disdette, soprattutto nelle aree considerate a rischio. Conseguentemente, è colpito anche il settore dei servizi di trasporto, con un consistente calo di fatturato, e più generale tutto l'indotto del settore turistico;
si segnala altresì la cancellazione di molte manifestazioni fieristiche e di eventi culturali. A mero titolo esemplificativo, spicca la chiusura anticipata del Carnevale di Venezia ovvero il rinvio del Salone del Mobile di Milano,
impegna il Governo:
1) a valutare l'opportunità di adottare tutte le azioni e misure possibili, nelle opportune sedi istituzionali europee ed internazionali, al fine di contrastare blocchi alla circolazione di merci e persone, al fine di preservare il principio della libera circolazione;
2) a valutare l'opportunità di una più estesa sospensione degli adempimenti tributari e contributivi, nonché di una sospensione degli adempimenti relativi a riscossione e definizione agevolata, delle rate dei mutui bancari e del pagamento delle utenze, nelle regioni coinvolte dall'emergenza;
3) a valutare l'opportunità di una revisione ad hoc e temporalmente definita degli ISA per le attività economiche colpite;
4) ad adottare le misure necessarie al fine di abbreviare l'accesso agevolato ai Fondi di Garanzia per le attività che, a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, subiscono effetti negativi, quali a titolo esemplificativi il calo e la disdetta delle prenotazioni turistiche o dei servizi di trasporto;
5) a valutare l'opportunità di introdurre misure finalizzate all'accesso agevolato al credito per le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti all'emergenza;
6) a valutare l'opportunità di adottare ulteriori strumenti a sostegno dei lavoratori e delle imprese a vario titolo colpiti dalle misure di contenimento, anche in forma di benefici fiscali e accesso alla cassa integrazione;
7) a valutare l'opportunità di prevedere misure a sostegno delle imprese che fanno ricorso a lavoratori stagionali e, ove necessario, degli stessi lavoratori, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'applicazione delle misure di contenimento del contagio, con particolare riguardo al comparto turistico-ricettivo;
8) ad adottare, compatibilmente con le risorse disponibili, misure di sostegno per le imprese che effettuano investimenti finalizzati ad attivare o ampliare le possibilità di telelavoro per i propri dipendenti;
9) a valutare l'opportunità di introdurre ulteriori misure, una volta terminato il periodo emergenziale, di sostegno per le imprese, anche in termini di sgravi tributari o contributivi per il lavoro straordinario necessario al recupero dei livelli di produzione;
10) ad introdurre, compatibilmente con le risorse disponibili, specifiche misure di supporto per i comparti del mondo dello spettacolo dal vivo, del teatro, della cultura e dell'intrattenimento, nonché del settore fieristico;
11) a valutare l'opportunità di misure finalizzate all'ampliamento eccezionale dell'ambito del FIS (di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015) per la causale COVID-19, ai fini dell'ottenimento dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, a prescindere dal limite dimensionale;
12) a monitorare l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione personale di cui alle circolari e ordinanze del Ministero della salute, valutando anche di attivare misure di calmieratone.
9/2402-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta) Moretto, Marco Di Maio, Mor, Gadda, De Filippo.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca un complesso di misure urgenti volte ad affrontare nella maniera più appropriata un'emergenza sanitaria che richiede il massimo sforzo da parte di istituzioni e cittadinanza;
in particolare, di fronte ad un'emergenza sanitaria di grande portata, è fondamentale sottolineare l'apporto dei medici, dei pediatri e di tutti i professionisti sanitari, che stanno reagendo con dedizione e professionalità;
la circolare del Ministero della salute del 22 febbraio 2020 reca a tal proposito delle linee guida operative che richiedono l'implementazione di misure di sicurezza individuali per la gestione di un caso sospetto di COVID-19;
tali misure includono l'utilizzo di dispositivi per la protezione individuale, quali:
a) DPI (mascherina, guanti, occhialini, camice monouso);
b) detergente neutro per le superfici e conseguente trattamento con ipoclorito di sodio 0,1 per cento;
c) precauzioni standard da adottare sistematicamente (droplets, e altro);
gli studi di medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta dovrebbero essere riforniti di tali dispositivi e strumentazioni, dal momento che sembrerebbe emergere una carenza di tali materiali;
gli stessi pediatri potrebbero divenire veicolo di infezione ed ammalarsi. Difatti, anche se il virus è riscontrato in gran parte nelle fasce di età più avanzate, i bambini potrebbero come spesso accade essere vettore della malattia, pur senza scatenarla, o trovarsi in condizioni pauci-sintomatiche, ovvero con sintomi scarsi e/o lievi,
impegna il Governo
ad adottare le opportune misure urgenti, con prossimi interventi anche di natura normativa e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, al fine di dotare i professionisti sanitari di cui in premessa dei dispositivi di protezione necessari per il contrasto dell'epidemia in corso, in applicazione della circolare del Ministero della salute 22 febbraio 2020.
9/2402-A/31. Rostan, De Filippo.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da coronavirus (COVID-19);
tra le varie misure urgenti adottate per fronteggiare l'emergenza vi è la sospensione delle attività concorsuali nonché il rinvio a data da destinarsi della seconda sessione di esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo per l'anno 2019;
tale misura temporanea dilata nel tempo le disposizioni adottate con l'ultima legge di bilancio (legge n. 160 del 2019) che al fine di fronteggiare la cronica e grave carenza del personale sanitario ha previsto l'incremento assunzionale nel SSN del 10 per cento e fino al 15 per centro a determinate condizioni;
ancorché per superare il precariato in questo settore erano stati estesi anche al personale sanitario i requisiti della cosiddetta legge «Madia» per cui le amministrazioni sanitarie potevano bandire, in coerenza con un piano triennale dei fabbisogni, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale in possesso di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso e che avesse maturato, alla data del 30 giugno 2019 almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
la sospensione delle procedure concorsuali e la già grave carenza del personale sanitario all'interno del nostro sistema rischiano di essere un limite all'erogazione dei livelli essenziali d'assistenza;
l'eccezionale condizione attuale può costringere il personale sanitario a turni prolungati,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di predisporre misure normative volte a prevedere, da parte degli enti SSN, temporanee e celeri assunzioni di personale sanitario necessarie a fronteggiare la grave crisi sanitaria in atto nel nostro Paese.
9/2402-A/32. Carnevali, Pini, Siani, Rizzo Nervo, Schirò.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Coronavirus (COVID-19), del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
in Italia, terzo Paese al mondo per numero di contagi, siamo arrivati, purtroppo, a contare i casi da contagio da Coronavirus, anche con i primi decessi nelle Regioni del Nord;
la rapida diffusione a macchia d'olio dell'infezione impone di elevare il livello di allerta e rafforzare le misure di sicurezza e prevenzione sanitaria per i cittadini e il personale medico-sanitario;
proprio gli operatori sanitari e socio-sanitari, con instancabile senso del dovere, ogni giorno prestano la propria opera, e in questo caso, anche la propria vita, per l'assistenza alla salute dei cittadini;
è di oggi la notizia che proprio un medico, che ha effettuato tre turni nell'Unità Operativa di Geriatria nell'ospedale Cà Foncello, è il secondo e nuovo caso segnalato tra i contagiati da Coronavirus nel cluster di Treviso;
gli stessi medici hanno denunciato situazioni al limite della sopportabilità, con professionisti sanitari che, in questo contingente, stanno sostenendo turni da oltre 13 ore, chiusi negli ospedali da giorni per non rischiare di infettare, tornando a casa, i propri familiari;
anche in luoghi nei quali non si sta gestendo alcuna emergenza, le cose non vanno meglio, con i luoghi di pronto soccorso che devono gestire centinaia di persone che lamentano sintomi similari al Coronavirus ma che non sono affetti dalla malattia;
è necessario garantire la dotazione a tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari delle strutture ospedaliere degli opportuni dispositivi di protezione individuale, al fine di ridurre il rischio di contagio e di consentire agli stessi operatori di continuare a svolgere la propria attività in modo sicuro,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative, volte a:
prevedere la dotazione del personale sanitario e socio-sanitario dei necessari dispositivi di protezione individuale e di ogni altra particolare misura di cautela individuata dall'autorità competente, adatta al caso specifico e in grado di tutelare l'integrità della salute dell'operatore e limitare la diffusione del contagio;
stanziare le necessarie risorse economiche destinate a un incremento del personale medico e infermieristico e degli operatori sanitari, per consentire di far fronte all'emergenza secondo i parametri indicati dalle leggi nazionali ed europee e secondo le necessità contingenti all'emergenza CODIV-19;
valutare l'opportunità di prevedere una specifica e tempestiva formazione sul COVID-19, anche FAD, organizzata a cura degli organismi nazionali ufficiali di controllo, aggiornata in funzione dei progressi e delle nuove evidenze ottenuti nella lotta al contagio; nonché di prevedere per il personale sanitario e socio-sanitario, per le necessità legate all'emergenza, una specifica indennità di rischio.
9/2402-A/33. Bellucci, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza da coronavirus rischia di avere un impatto elevatissimo sull'economia nazionale che, secondo le stime elaborate dall'Ufficio economico di Confesercenti, potrebbe concretizzarsi nella perdita di circa 3,9 miliardi di euro di consumi e 4,7 miliardi di euro in termini di calo di prodotto interno lordo Pil, dati che potrebbero peggiorare ulteriormente se la crisi dovesse prolungarsi;
sempre secondo i dati pubblicati dal medesimo ufficio, l'emergenza potrebbe causare la chiusura di circa quindicimila piccole imprese in tutti i settori, dalla ristorazione alla ricettività, passando per il settore distributivo ed i servizi, mentre l'impatto sull'occupazione potrebbe superare i sessantamila posti di lavoro;
la situazione è particolarmente grave nel comparto del turismo, già in emergenza a causa della quantità di disdette dall'estero e del blocco di tutte le gite scolastiche, e rischia di essere tra i più penalizzati in assoluto dall'emergenza sanitaria, con pesanti ricadute non solo per alberghi e bed & breakfast, ma anche per bar, ristoranti e attività commerciali;
anche la situazione di teatri e cinema appare particolarmente critica, posto che «il blocco di ogni attività nelle regioni del Nord Italia sta generando un impatto economico estremamente negativo, tanto per il crollo dei ricavi da bigliettazione quanto per la drastica riduzione delle paghe degli addetti del settore», e l'Associazione generale italiana dello spettacolo e la Federazione dello Spettacolo dal Vivo si sono già rivolti al Ministro dei beni culturali chiedendo di aprire uno stato di crisi per il settore, invocando «adeguate risorse» e «provvedimenti normativi che evitino qualsiasi penalizzazione»;
l'impatto negativo del virus sarebbe concentrato nei primi due trimestri dell'anno che dovrebbero avere caratteristiche fortemente recessive e seppure si verificasse un miglioramento nei trimestri successivi questo non sarà sufficiente a coprire lo squilibrio del primo semestre;
il decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze ha previsto una prima sospensione dei termini di versamenti e adempimenti tributari e previdenziali nei confronti di persone fisiche e imprese che si configura, tuttavia, come un mero intervento «tampone», del tutto insufficiente a sostenere davvero le imprese e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali;
gli aiuti alle imprese non dovranno essere limitati a quelle ubicate all'interno della zona rossa ma dovranno essere applicate a tutte le imprese alle quali derivi un danno diretto o indiretto dallo stato di emergenza in atto;
in particolare, appare necessario varare un piano urgente per il sostegno economico alle imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, e per la tutela dei livelli occupazionali che, oltre alla sospensione dei versamenti e pagamenti già prevista, preveda per le imprese interessate direttamente e indirettamente dalle misure restrittive: la sospensione dei pagamenti delle utenze di elettricità, gas, acqua, e altro, dei mutui, finanziamenti e premi assicurativi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro; una indennità fissa per i lavoratori autonomi e professionisti e per i titolari di pubblico esercizio interessati dalla sospensione delle attività; l'estensione del Fondo integrazioni salariali a tutte le imprese, anche per i lavoratori a tempo determinato; l'estensione della cassa integrazione a tutte le aziende, nessun settore escluso e di qualsiasi dimensione, che saranno costrette a chiudere temporaneamente a causa dell'emergenza sanitaria, avendo come parametro quello dell'interruzione dell'attività lavorativa in relazione all'evento epidemiologico a prescindere dalla localizzazione dell'impresa; modalità semplificate di compilazione e inoltro delle domande di CIG, in modo da poter agevolare i consulenti del lavoro e le aziende, specificando cosa si intenda, nel caso di specie, per «Causa di forza maggiore» e i provvedimenti di quali autorità determinano legittimamente questo stato, per evitare che la motivazione per la richiesta di CIG possa essere respinta per carenza di motivazione; uno sgravio contributivo o una modalità di contribuzione diretta a favore delle imprese per gli investimenti fatti in strumenti o dispositivi sanitari atti ad alimentare la sicurezza di lavoro in azienda; il riconoscimento di un credito d'imposta per tutte le aziende coinvolte che sia commisurato al differenziale di imponibile lordo calcolato sulla media delle tre precedenti dichiarazioni (2018/2019/2020) rispetto a quella che sarà depositata a giugno 2021 in relazione all'anno 2020; uno sgravio contributivo del 100 per cento per le aziende che dovranno sopportare i costi INPS per certificati medici dei dipendenti assenti a causa dell'epidemia; l'esclusione dell'inadempienza contrattuale per tutti coloro i quali siano stati nell'impossibilità di concludere la prestazione dedotta in contratto a causa dell'emergenza; la creazione di un Fondo salva autonomi, da alimentare anche attraverso fondi di natura europea, per supportare i lavoratori autonomi colpiti direttamente o indirettamente dallo stato di emergenza sanitaria; il rimborso dei biglietti di treni, aerei, bus e navi acquistati per recarsi nelle regioni che hanno adottato provvedimenti emergenziali; il rimborso totale o parziale del danno arrecato agli albergatori dal provvedimento di cancellazione delle gite scolastiche; il rimborso totale o parziale delle spese di gestione alberghiera (personale, magazzino, servizi) predisposti per la parte di stagione compromessa dall'emergenza; indennizzi per teatri e cinema; il coinvolgimento dell'Unione europea nell'adozione delle misure di contenimento del virus, attraverso un sostegno economico e un allentamento delle maglie del rigore finanziario,
impegna il Governo
ad attivare con immediatezza un Piano per la salvaguardia del tessuto produttivo e turistico della Nazione che contenga le misure elencate in premessa a sostegno delle imprese e di tutti i lavoratori e per il mantenimento dei livelli occupazionali, al fine di scongiurare i danni derivanti dallo stato di emergenza sanitaria.
9/2402-A/34. Meloni, Lollobrigida, Zucconi.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza da coronavirus rischia di avere un impatto elevatissimo sull'economia nazionale che, secondo le stime elaborate dall'Ufficio economico di Confesercenti, potrebbe concretizzarsi nella perdita di circa 3,9 miliardi di euro di consumi e 4,7 miliardi di euro in termini di calo di prodotto interno lordo Pil, dati che potrebbero peggiorare ulteriormente se la crisi dovesse prolungarsi;
sempre secondo i dati pubblicati dal medesimo ufficio, l'emergenza potrebbe causare la chiusura di circa quindicimila piccole imprese in tutti i settori, dalla ristorazione alla ricettività, passando per il settore distributivo ed i servizi, mentre l'impatto sull'occupazione potrebbe superare i sessantamila posti di lavoro;
la situazione è particolarmente grave nel comparto del turismo, già in emergenza a causa della quantità di disdette dall'estero e del blocco di tutte le gite scolastiche, e rischia di essere tra i più penalizzati in assoluto dall'emergenza sanitaria, con pesanti ricadute non solo per alberghi e bed & breakfast, ma anche per bar, ristoranti e attività commerciali;
anche la situazione di teatri e cinema appare particolarmente critica, posto che «il blocco di ogni attività nelle regioni del Nord Italia sta generando un impatto economico estremamente negativo, tanto per il crollo dei ricavi da bigliettazione quanto per la drastica riduzione delle paghe degli addetti del settore», e l'Associazione generale italiana dello spettacolo e la Federazione dello Spettacolo dal Vivo si sono già rivolti al Ministro dei beni culturali chiedendo di aprire uno stato di crisi per il settore, invocando «adeguate risorse» e «provvedimenti normativi che evitino qualsiasi penalizzazione»,
l'impatto negativo del virus sarebbe concentrato nei primi due trimestri dell'anno che dovrebbero avere caratteristiche fortemente recessive e seppure si verificasse un miglioramento nei trimestri successivi questo non sarà sufficiente a coprire lo squilibrio del primo semestre;
il decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze ha previsto una prima sospensione dei termini di versamenti e adempimenti tributari e previdenziali nei confronti di persone fisiche e imprese che si configura, tuttavia, come un mero intervento «tampone», del tutto insufficiente a sostenere davvero le imprese e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali;
gli aiuti alle imprese non dovranno essere limitati a quelle ubicate all'interno della zona rossa ma dovranno essere applicate a tutte le imprese alle quali derivi un danno diretto o indiretto dallo stato di emergenza in atto;
in particolare, appare necessario varare un piano urgente per il sostegno economico alle imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, e per la tutela dei livelli occupazionali che, oltre alla sospensione dei versamenti e pagamenti già prevista, preveda per le imprese interessate direttamente e indirettamente dalle misure restrittive: la sospensione dei pagamenti delle utenze di elettricità, gas, acqua, e altro, dei mutui, finanziamenti e premi assicurativi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro; una indennità fissa per i lavoratori autonomi e professionisti e per i titolari di pubblico esercizio interessati dalla sospensione delle attività; l'estensione del Fondo integrazioni salariali a tutte le imprese, anche per i lavoratori a tempo determinato; l'estensione della cassa integrazione a tutte le aziende, nessun settore escluso e di qualsiasi dimensione, che saranno costrette a chiudere temporaneamente a causa dell'emergenza sanitaria, avendo come parametro quello dell'interruzione dell'attività lavorativa in relazione all'evento epidemiologico a prescindere dalla localizzazione dell'impresa; modalità semplificate di compilazione e inoltro delle domande di CIG, in modo da poter agevolare i consulenti del lavoro e le aziende, specificando cosa si intenda, nel caso di specie, per «Causa di forza maggiore» e i provvedimenti di quali autorità determinano legittimamente questo stato, per evitare che la motivazione per la richiesta di CIG possa essere respinta per carenza di motivazione; uno sgravio contributivo o una modalità di contribuzione diretta a favore delle imprese per gli investimenti fatti in strumenti o dispositivi sanitari atti ad alimentare la sicurezza di lavoro in azienda; il riconoscimento di un credito d'imposta per tutte le aziende coinvolte che sia commisurato al differenziale di imponibile lordo calcolato sulla media delle tre precedenti dichiarazioni (2018/2019/2020) rispetto a quella che sarà depositata a giugno 2021 in relazione all'anno 2020; uno sgravio contributivo del 100 per cento per le aziende che dovranno sopportare i costi INPS per certificati medici dei dipendenti assenti a causa dell'epidemia; l'esclusione dell'inadempienza contrattuale per tutti coloro i quali siano stati nell'impossibilità di concludere la prestazione dedotta in contratto a causa dell'emergenza; la creazione di un Fondo salva autonomi, da alimentare anche attraverso fondi di natura europea, per supportare i lavoratori autonomi colpiti direttamente o indirettamente dallo stato di emergenza sanitaria; il rimborso dei biglietti di treni, aerei, bus e navi acquistati per recarsi nelle regioni che hanno adottato provvedimenti emergenziali; il rimborso totale o parziale del danno arrecato agli albergatori dal provvedimento di cancellazione delle gite scolastiche; il rimborso totale o parziale delle spese di gestione alberghiera (personale, magazzino, servizi) predisposti per la parte di stagione compromessa dall'emergenza; indennizzi per teatri e cinema; il coinvolgimento dell'Unione europea nell'adozione delle misure di contenimento del virus, attraverso un sostegno economico e un allentamento delle maglie del rigore finanziario,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di attivare con immediatezza un Piano per la salvaguardia del tessuto produttivo e turistico della Nazione che contenga le misure elencate in premessa a sostegno delle imprese e di tutti i lavoratori e per il mantenimento dei livelli occupazionali, al fine di scongiurare i danni derivanti dallo stato di emergenza sanitaria.
9/2402-A/34. (Testo modificato nel corso della seduta) Meloni, Lollobrigida, Zucconi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il virus che causa l'attuale epidemia da COVID-19 è chiamato «Sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus 2» (SARS-CoV-2);
il nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 è un nuovo ceppo di Coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo prima di essere segnalato a Wuhan, in Cina, a dicembre 2019;
i sintomi più comuni registrati fino ad oggi sono simili a quelli dell'influenza e includono febbre, tosse e difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte;
l'Istituto superiore di sanità (Iss), con il sostegno del ministero della Salute, coordina InfluNet ovvero il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza. La rete si avvale del contributo dei medici di medicina generale (Mmg) e pediatri di libera scelta (Pls), dei referenti presso le Asl e le Regioni. L'attività si articola nella sorveglianza epidemiologica (che ha l'obiettivo di determinare l'inizio, la durata e intensità dell'epidemia stagionale), e nella sorveglianza virologica (che ha come obiettivo il monitoraggio della circolazione dei diversi tipi, nonché sottotipi, di virus influenzali);
i report elaborati dall'ISS sulla base dei dati raccolti nell'ambito dell'attività di sorveglianza epidemiologica e virologica sono fondamentali per avere un quadro sempre aggiornato e definito delle malattie e dei virus tali da poter costituire adeguate basi per razionali profilassi e terapie delle malattie e conseguentemente per lo studio e l'elaborazione di farmaci e vaccini;
appare evidente che, proprio nel periodo in cui il Paese sta affrontando un'emergenza derivante dalla improvvisa e rilevante diffusione della COVID-19, includere la sorveglianza della malattia e del nuovo virus SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività di sorveglianza epidemiologica e virologica di InfluNet si potrebbe rivelare determinante per acquisire nuovi dati e contribuire non solo al monitoraggio della malattia e del virus nella loro evoluzione ma anche al loro contrasto e alla elaborazione di adeguate profilassi, terapie, farmaci e vaccini,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa di propria competenza, anche di carattere normativo, volta a raccomandare all'Istituto Superiore di Sanità, sostenendone l'attività, la sorveglianza epidemiologica della COVID-19 e virologica del SARS-CoV-2, da effettuarsi nell'ambito delle procedure afferenti al sistema InfluNet anche nelle settimane di monitoraggio non previste dal sistema stesso e fino alla fine dell'epidemia da COVID-19, nonché a valutare l'opportunità di individuare anche adeguate risorse economiche destinate alla predetta e nuova attività di sorveglianza.
9/2402-A/35. Gemmato.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Coronavirus (COVID-19), del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
particolarmente preoccupanti sono le ricadute e l'impatto dell'epidemia, in primis, sull'economia nazionale, ma che non lascia immuni nemmeno l'economia mondiale ed europea;
in particolare, è facile immaginare che la contingenza sanitaria che sta interessando l'Italia, terzo Paese al mondo per numero di contagiati, causerà almeno due devastanti impatti economici; il primo, relativo al rallentamento delle attività economiche, il secondo impatto economico riguarda le conseguenze che la portata dell'epidemia sta avendo sul sistema sanitario, messo sotto stress;
tali inevitabili impatti determineranno un importante aumento della spesa pubblica;
basti pensare all'impressionante dato reso noto dalla Cina pochi giorni fa relativamente all'industria dell'auto che sta assumendo dimensioni più che preoccupanti nei primi 16 giorni di febbraio, secondo le statistiche della China Passenger Car Association (CPCA), il calo delle vendite è stato del 92 per cento;
nonostante ciò, anche in questa occasione l'Unione europea ha mostrato un immobilismo sconcertante, senza assumere iniziative coordinate, nemmeno sulla mobilità aerea,
impegna il Governo
ad attivarsi presso le competenti sedi dell'Unione europea al fine di escludere dal calcolo del deficit pubblico ai fini Maastricht l'aumento della spesa pubblica dovuta al Coronavirus, dalla maggiore spesa sanitaria al sostegno all'economia in frenata.
9/2402-A/36. Rampelli, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Coronavirus (COVID-19), del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
particolarmente preoccupanti sono le ricadute e l'impatto dell'epidemia, in primis, sull'economia nazionale, ma che non lascia immuni nemmeno l'economia mondiale ed europea;
in particolare, è facile immaginare che la contingenza sanitaria che sta interessando l'Italia, terzo Paese al mondo per numero di contagiati, causerà almeno due devastanti impatti economici; il primo, relativo al rallentamento delle attività economiche, il secondo impatto economico riguarda le conseguenze che la portata dell'epidemia sta avendo sul sistema sanitario, messo sotto stress;
tali inevitabili impatti determineranno un importante aumento della spesa pubblica;
basti pensare all'impressionante dato reso noto dalla Cina pochi giorni fa relativamente all'industria dell'auto che sta assumendo dimensioni più che preoccupanti nei primi 16 giorni di febbraio, secondo le statistiche della China Passenger Car Association (CPCA), il calo delle vendite è stato del 92 per cento;
nonostante ciò, anche in questa occasione l'Unione europea ha mostrato un immobilismo sconcertante, senza assumere iniziative coordinate, nemmeno sulla mobilità aerea,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di attivarsi presso le competenti sedi dell'Unione europea al fine di escludere dal calcolo del deficit pubblico ai fini Maastricht l'aumento della spesa pubblica dovuta al Coronavirus, dalla maggiore spesa sanitaria al sostegno all'economia in frenata.
9/2402-A/36. (Testo modificato nel corso della seduta) Rampelli, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
l'impatto che il COVID-19 avrà nei confronti del settore culturale e turistico italiano è drammatico;
da dati Siae, è stata stimata da AGIS – Associazione Generale Italiana dello Spettacolo una perdita nella sola settimana in corso, fino a domenica 1 marzo, di 10,1 milioni di euro al botteghino e la cancellazione di 7.400 spettacoli;
soltanto in Lombardia e Veneto erano in programma gli spettacoli di Angelo Branduardi, della star britannica Mabel, Ketama, Francesca Michielin, Roberto Vecchioni, Negrita, Pinguini Tattici Nucleari, Antonello Venditti e Nada;
centinaia di organismi teatrali, che lavorano con gli istituti scolastici, patiranno l'annullamento delle gite scolastiche e, di conseguenza, della bigliettazione;
i teatri delle regioni interessate in questo periodo ospitano tantissime produzioni e compagnie provenienti dal Centro e dal Sud;
l'emergenza Coronavirus ha colpito duramente anche il cinema, che vedono il 42 per cento di sale chiuse con i ricavi del box-Office che segnano –50 per cento di ricavi;
la sospensione di ogni attività nelle regioni colpite rischia di danneggiare in maniera irreversibile migliaia di lavoratori dello spettacolo e molte strutture che per vivere si basano sui criteri del Fondo Unico per lo Spettacolo,
impegna il Governo
a porre in essere tutte le iniziative possibili per il sostegno al settore dello spettacolo dal vivo, del cinema e del turismo, duramente colpito dalla crisi del COVID-19, coinvolgendo nella definizione degli interventi i rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'istruzione e gli operatori dei settori citati istituzionalizzando un tavolo di risoluzione della crisi.
9/2402-A/37. Mollicone, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
l'impatto che il COVID-19 avrà nei confronti del settore culturale e turistico italiano è drammatico;
da dati Siae, è stata stimata da AGIS – Associazione Generale Italiana dello Spettacolo una perdita nella sola settimana in corso, fino a domenica 1 marzo, di 10,1 milioni di euro al botteghino e la cancellazione di 7.400 spettacoli;
soltanto in Lombardia e Veneto erano in programma gli spettacoli di Angelo Branduardi, della star britannica Mabel, Ketama, Francesca Michielin, Roberto Vecchioni, Negrita, Pinguini Tattici Nucleari, Antonello Venditti e Nada;
centinaia di organismi teatrali, che lavorano con gli istituti scolastici, patiranno l'annullamento delle gite scolastiche e, di conseguenza, della bigliettazione;
i teatri delle regioni interessate in questo periodo ospitano tantissime produzioni e compagnie provenienti dal Centro e dal Sud;
l'emergenza Coronavirus ha colpito duramente anche il cinema, che vedono il 42 per cento di sale chiuse con i ricavi del box-Office che segnano –50 per cento di ricavi;
la sospensione di ogni attività nelle regioni colpite rischia di danneggiare in maniera irreversibile migliaia di lavoratori dello spettacolo e molte strutture che per vivere si basano sui criteri del Fondo Unico per lo Spettacolo,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di porre in essere tutte le iniziative possibili per il sostegno al settore dello spettacolo dal vivo, del cinema e del turismo, duramente colpito dalla crisi del COVID-19, coinvolgendo nella definizione degli interventi i rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'istruzione e gli operatori dei settori citati istituzionalizzando un tavolo di risoluzione della crisi.
9/2402-A/37. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il decreto prevede la sospensione di tutte le manifestazioni sportive dilettantistiche, giovanili e amatoriali nelle regioni a rischio;
le gare di competizioni importanti degli sport più seguiti, che prevedono la presenza di centinaia e migliaia di spettatori, sono state stabilite a porte chiuse nelle regioni a rischio ma senza alcuna limitazione alla presenza di pubblico;
nelle prossime giornate vi saranno così alcune gare con stadi vuoti e altre con stadi pieni, compresi i sostenitori della squadra ospite al seguito;
questo provvedimento si scontra con le finalità sanitarie di limitare al massimo lo spostamento delle persone e, visto l'ambito sportivo, pure con la correttezza della competizione con squadre favorite dal giocare con il sostegno dei propri tifosi e altre costrette a disputare gare a porte chiuse, falsando così il campionato,
impegna il Governo:
nell'ambito delle proprie competenze, a dare indicazioni al CONI affinché inviti le Federazioni sportive a prevedere, nel provvedimento di sospensione delle manifestazioni sportive, lo svolgimento delle competizioni a porte chiuse in tutta Italia e non unicamente nelle sei regioni in allerta virus (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige), anche allo scopo di evitare lo spostamento di migliaia di tifosi nelle varie aree del Paese;
ad adottare con urgenza iniziative normative per la trasmissione in chiaro delle partite di serie A a porte chiuse, vista la disponibilità sia delle emittenti tv pubbliche e private che della Lega Calcio, al fine di superare, in considerazione della particolare situazione emergenziale, i vincoli stabiliti dalla normativa vigente.
9/2402-A/38. Belotti.
La Camera,
premesso che:
il decreto prevede la sospensione di tutte le manifestazioni sportive dilettantistiche, giovanili e amatoriali nelle regioni a rischio;
le gare di competizioni importanti degli sport più seguiti, che prevedono la presenza di centinaia e migliaia di spettatori, sono state stabilite a porte chiuse nelle regioni a rischio ma senza alcuna limitazione alla presenza di pubblico;
nelle prossime giornate vi saranno così alcune gare con stadi vuoti e altre con stadi pieni, compresi i sostenitori della squadra ospite al seguito;
questo provvedimento si scontra con le finalità sanitarie di limitare al massimo lo spostamento delle persone e, visto l'ambito sportivo, pure con la correttezza della competizione con squadre favorite dal giocare con il sostegno dei propri tifosi e altre costrette a disputare gare a porte chiuse, falsando così il campionato,
impegna il Governo
a valutare la possibilità:
nell'ambito delle proprie competenze, di dare indicazioni al CONI affinché inviti le Federazioni sportive a prevedere, nel provvedimento di sospensione delle manifestazioni sportive, lo svolgimento delle competizioni a porte chiuse in tutta Italia e non unicamente nelle sei regioni in allerta virus (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige), anche allo scopo di evitare lo spostamento di migliaia di tifosi nelle varie aree del Paese;
di adottare con urgenza iniziative normative per la trasmissione in chiaro delle partite di serie A a porte chiuse, vista la disponibilità sia delle emittenti tv pubbliche e private che della Lega Calcio, al fine di superare, in considerazione della particolare situazione emergenziale, i vincoli stabiliti dalla normativa vigente.
9/2402-A/38. (Testo modificato nel corso della seduta) Belotti.
La Camera,
premesso che,
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 prevede al suo interno misure urgenti a causa del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
il decreto-legge detta disposizioni specifiche a tutela delle aree e dei comuni nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;
nello specifico di tali misure preposte, vi è la previsione della sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del Comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3,
impegna il Governo
ad estendere la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ad ogni rapporto di lavoro subordinato in atto su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalle aree già considerate a rischio nelle situazioni di emergenza epidemiologica nazionale o locale di cui al presente decreto, al fine di impedire la nascita di ulteriori focolai e la loro più rapida diffusione.
9/2402-A/39. Fioramonti, De Toma, Rachele Silvestri.
La Camera,
premesso che,
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 prevede al suo interno misure urgenti a causa del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
il decreto-legge detta disposizioni specifiche a tutela delle aree e dei comuni nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;
nello specifico di tali misure preposte, vi è la previsione della sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del Comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di estendere la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ad ogni rapporto di lavoro subordinato in atto su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalle aree già considerate a rischio nelle situazioni di emergenza epidemiologica nazionale o locale di cui al presente decreto, al fine di impedire la nascita di ulteriori focolai e la loro più rapida diffusione.
9/2402-A/39. (Testo modificato nel corso della seduta) Fioramonti, De Toma, Rachele Silvestri.
La Camera,
premesso che:
l'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 comporta l'implementazione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
tali misure, e il clima di insicurezza e di allarme che si è inevitabilmente propagato in tutto il Paese, impatta sulle imprese piemontesi già colpite da una violenta crisi economica, che ha portato il Governo a emanare, in data 16 aprile 2019 un decreto che ha riconosciuto la città di Torino e gli altri comuni dell'area metropolitana area di crisi complessa;
alle restrizioni legate all'emergenza sanitaria che il territorio piemontese sta vivendo si è aggiunta una diffusa paura della cittadinanza, che ha determinato un crollo verticale dei consumi;
le perdite di fatturato, registrate dall'Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia da domenica 23 febbraio a martedì 25 febbraio 2020 hanno certificato un crollo del 90 per cento per quel che concerne il turismo d'affari, del 70 per cento per quel che riguarda le strutture ricettive di Torino, del 50 per cento per i ristoranti, del 30 per cento per i bar, del 40 per cento per i tassisti;
tali misure impattano in maniera sensibile sull'economia piemontese e il territorio necessita, pertanto, di misure specifiche in grado di calmierare gli effetti negativi dei provvedimenti di contrasto alla propagazione del COVID-19,
impegna il Governo
a estendere al Piemonte misure già adottate per altre Regioni, quali il differimento delle scadenze fiscali e contributive, la moratoria dei mutui, la velocizzazione dei crediti fiscali e dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, l'attivazione di ammortizzatori sociali snelli e immediati e la previsione di indennizzi per i lavoratori autonomi.
9/2402-A/40. Costanzo, Serritella, D'Arrando, Sportiello, Paolo Nicolò Romano.
La Camera,
premesso che:
l'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 comporta l'implementazione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
tali misure, e il clima di insicurezza e di allarme che si è inevitabilmente propagalo in tutto il Paese, impatta sulle imprese piemontesi già colpite da una violenta crisi economica, che ha portato il Governo a emanare, in data 16 aprile 2019 un decreto che ha riconosciuto la città di Torino e gli altri comuni dell'area metropolitana area di crisi complessa;
alle restrizioni legate all'emergenza sanitaria che il territorio piemontese sta vivendo si è aggiunta una diffusa paura della cittadinanza, che ha determinato un crollo verticale dei consumi;
le perdite di fatturato, registrate dall'Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia da domenica 23 febbraio a martedì 25 febbraio 2020 hanno certificato un crollo del 90 per cento per quel che concerne il turismo d'affari, del 70 per cento per quel che riguarda le strutture ricettive di Torino, del 50 per cento per i ristoranti, del 30 per cento per i bar, del 40 per cento per i tassisti;
tali misure impattano in maniera sensibile sull'economia piemontese e il territorio necessita, pertanto, di misure specifiche in grado di calmierare gli effetti negativi dei provvedimenti di contrasto alla propagazione del COVID-19,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di estendere al Piemonte misure già adottate per altre Regioni, quali il differimento delle scadenze fiscali e contributive, la moratoria dei mutui, la velocizzazione dei crediti fiscali e dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, l'attivazione di ammortizzatori sociali snelli e immediati e la previsione di indennizzi per i lavoratori autonomi.
9/2402-A/40. (Testo modificato nel corso della seduta) Costanzo, Serritella, D'Arrando, Sportiello, Paolo Nicolò Romano.
La Camera,
premesso che:
la situazione di emergenza in cui si trovano alcune zone del Paese in seguito alla diffusione del virus COVID-19 che ha portato alla chiusura delle istituzioni scolastiche e dell'alta formazione e delle università,
la situazione di emergenza si protrarrà per un tempo indefinito e difficile da prevedere, con rilevanti conseguenze sul sistema scolastico, sugli studenti e le loro famiglie;
ad oggi sono state chiuse 26.000 scuole, sono 180.000 le classi inattive e 1.400.000 gli studenti rimasti senza lezioni in Lombardia, 690.000 in Emilia Romagna, 624.000 in Veneto e 581.000 in Piemonte;
appare evidente che non possiamo lasciare a lungo queste studentesse e questi studenti in uno stato di impossibilità di studiare e che il sistema nazionale di istruzione deve necessariamente attivarsi per contrastare la situazione mettendo in atto tutte le metodologie tecnologiche che consentano un'erogazione dell'attività didattica a distanza,
impegna il Governo
ad adottare nel brevissimo tempo tutte le necessarie misure volte a permettere lo svolgimento delle lezioni per via telematica, prevedendo la condivisione dei materiali didattici e lo svolgimento delle lezioni in streaming, nonché ad assumere tutte le necessarie iniziative di formazione dei docenti per la didattica a distanza, affinché non si verifichi un'interruzione del percorso di formazione e del diritto allo studio degli studenti e una sospensione di un servizio fondamentale da parte dello Stato.
9/2402-A/41. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti.
La Camera,
premesso che:
richiamato l'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,
impegna il Governo
a sollecitare le regioni nei cui territori trovano applicazione gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, affinché le aziende sanitarie locali comunque denominate provvedono all'allestimento di un provvisorio presidio medico avanzato (Pma) esterno al pronto soccorso dei presidi ospedalieri in cui sottoporre i pazienti a triage – e ciò al fine di un'attenta determinazione dell'area di trattamento dello stesso – e parimenti sollecitare che, quanto meno negli ospedali ubicati nei capoluoghi di provincia, siano attrezzate aree con stanze singole per pazienti sintomatici in attesa di tampone.
9/2402-A/42. Foti, Zucconi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto reca «misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
nell'ambito di tali misure urgenti viene prevista – nei comuni o nelle aree nelle quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione – la chiusura o la limitazione dell'attività degli uffici pubblici,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una sospensione anche dell'attività giudiziaria ordinaria, analogamente a quanto avviene nel periodo feriale.
9/2402-A/43. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto reca «misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
nell'ambito di tali misure urgenti viene previsto – nei comuni o nelle aree nelle quali risulta positiva almeno una persona per fa quale non si conosce la fonte di trasmissione – che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale a tutti gli operatori socio sanitari, le forze di polizia, il personale dei mezzi di trasporto pubblico e dei taxi e di introdurre protocolli di sterilizzazione di tutti i mezzi pubblici e i luoghi di attesa degli ospedali, delle strutture sanitarie e degli uffici pubblici.
9/2402-A/44. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto reca «misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
nell'ambito di tali misure urgenti viene previsto – nei comuni o nelle aree nelle quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione – l'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a rendere obbligatorio il triage effettuato all'esterno dei pronto soccorso, in tende o altre strutture removibili.
9/2402-A/45. Silli, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto reca «misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
tali misure urgenti – nei comuni o nelle aree nelle quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione – prevedono evidentemente un carico di lavoro supplementare in particolare per gli operatori socio sanitari e per le forze di polizia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, al fine di procedere all'assunzione di operatori sociosanitari e di forze di polizia, anche in deroga ai limiti imposti dalla normativa vigente, i cui relativi oneri siano a valere sullo stanziamento previsto dall'articolo 4.
9/2402-A/46. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
La Camera,
premesso che:
il Ministero della salute opera in frontiera tramite gli USMAF e i PIF. I primi si occupano dei controlli sanitari nei porti e negli aeroporti internazionali e sulle merci provenienti dai Paesi terzi di origine non animale, i secondi si occupano dei controlli di mangimi e prodotti di origine animale. Tale personale è particolarmente esposto a notevoli rischi, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto. Per effettuare i suddetti controlli, i tecnici hanno bisogno di aggiornarsi continuamente e devono saper utilizzare un sistema informatico nazionale di rilascio di nullaosta. A livello interno questi professionisti, che dovrebbero agire sotto la supervisione o il coordinamento di un dirigente medico, sono inseriti nelle Aree II e III e svolgono lo stesso tipo di lavoro;
molti assistenti di prevenzione sono in servizio dal marzo 2001, assunti con il vecchio profilo di guardia di sanità con compiti che ora sono prettamente da funzionario della prevenzione. Per i tecnici che hanno svolto l'attività prima del 1999, il Ministero della salute ha inoltre decretato l'equipollenza al diploma universitario di Tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro, il che non ha fatto per tutti quelli venuti dopo;
la legge n. 3 del 2018 ha previsto l'iscrizione agli albi professionali, con pene severe per l'abuso della professione. Con nota SEGGEN 0000647-P-15/02/2018 si ricordava che all'interno del Ministero della salute non è previsto il ruolo di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Il decreto ministeriale 9 agosto 2019 del Ministro della salute prevedeva l'istituzione di «elenchi speciali ad esaurimento» cui iscriversi in caso di svolgimento di professione sanitaria per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni. Con l'entrata in vigore del Reg. 625/2017, il Ministero della salute ha stabilito che i nuovi certificati CHEDD debbano riportare il nominativo dell'esecutore dell'attività di controllo, mentre prima compariva esclusivamente la firma del dirigente medico, istituendo nuovi BCP che tra l'altro, ad una data non ancora definita, verranno poi trasferiti ai PIF;
nel febbraio corrente è stato indetto un concorso per Tecnici della prevenzione, a cui non potranno partecipare i tecnici del Ministero, anche se laureati in altre discipline, né vi è riserva di posti per il personale già di ruolo con laurea specifica,
impegna il Governo
a tutelare con specifiche iniziative la salute dei lavoratori interessati e richiamati in premessa.
9/2402-A/47. D'Ippolito.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo pone rimedio solamente ad alcune delle gravi criticità correlate alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 nel nostro Paese;
tra le problematiche rimaste irrisolte vi è quella, particolarmente grave, relativa all'aumento incontrollato dei prezzi dei presidi medico-chirurgici, dei disinfettanti, delle sostanze battericide e germicide, nonché dei dispositivi di protezione individuale;
inoltre, sarebbe opportuno garantire un maggiore raccordo tra i comuni impegnati sul campo e gli attori del Servizio sanitario nazionale e, in particolare, le aziende sanitarie e le farmacie attive sul territorio,
impegna il Governo:
a promuovere la programmazione di incontri tra i sindaci dei comuni, le aziende sanitarie di riferimento e le farmacie attive sul territorio, al fine di garantire la condivisione delle informazioni, recepire le istanze dei cittadini e agevolare le amministrazioni locali nella risoluzione delle problematiche di carattere tecnico, pratico e organizzativo connesse alla gestione dell'epidemia da COVID-19;
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere un blocco transitorio dei prezzi relativi a presidi medico-chirurgici e dispositivi di protezione individuale utili nella prevenzione dell'infezione da COVID-19, tenuto conto dell'obiettivo di evitare speculazioni e tutelare la salute pubblica.
9/2402-A/48. Lazzarini, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo pone rimedio solamente ad alcune delle gravi criticità correlate alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 nel nostro Paese;
tra le problematiche rimaste irrisolte vi è quella, particolarmente grave, relativa all'aumento incontrollato dei prezzi dei presidi medico-chirurgici, dei disinfettanti, delle sostanze battericide e germicide, nonché dei dispositivi di protezione individuale;
inoltre, sarebbe opportuno garantire un maggiore raccordo tra i comuni impegnati sul campo e gli attori del Servizio sanitario nazionale e, in particolare, le aziende sanitarie e le farmacie attive sul territorio,
impegna il Governo
a valutare la possibilità:
di promuovere la programmazione di incontri tra i sindaci dei comuni, le aziende sanitarie di riferimento e le farmacie attive sul territorio, al fine di garantire la condivisione delle informazioni, recepire le istanze dei cittadini e agevolare le amministrazioni locali nella risoluzione delle problematiche di carattere tecnico, pratico e organizzativo connesse alla gestione dell'epidemia da COVID-19;
di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere un blocco transitorio dei prezzi relativi a presidi medico-chirurgici e dispositivi di protezione individuale utili nella prevenzione dell'infezione da COVID-19, tenuto conto dell'obiettivo di evitare speculazioni e tutelare la salute pubblica.
9/2402-A/48. (Testo modificato nel corso della seduta) Lazzarini, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo pone rimedio a primissime necessità correlate alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 nel nostro Paese;
tra quelle rimaste irrisolte e comunque urgenti e improcrastinabili, vi è quella relativa all'aumento incontrollato dei prezzi dei presidi medico-chirurgici, dei disinfettanti, delle sostanze battericide e germicida, nonché dei dispositivi di protezione individuale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di inserire i presidi medico-chirurgici consistenti in disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, anche in caso di produzione da parte delle farmacie tra i beni soggetti ad aliquota ridotta di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
9/2402-A/49. Piastra, Foscolo.
La Camera,
premesso che:
Il provvedimento in esame nasce dalla necessità immediata di mettere in campo misure severe per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Coronavirus, e questo anche in considerazione del rapido incremento dei casi che si stanno registrando nel nostro Paese;
in molti uffici della pubblica amministrazione aperti al pubblico, sono impiegati molti lavoratori che sono affetti da patologie gravi con diagnosi di elevato rischio infettivo, il che comporta in questa fase di grave emergenza da diffusione del virus COVID-19, dei molti rischi per la loro salute,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a prevedere, per la durata dello stato di emergenza, il distaccamento in altri uffici o di ricorso al telelavoro per il personale impiegato in uffici aperti al pubblico affetto da gravi patologie certificate che ne aumentano il rischio infettivo.
9/2402-A/50. Pella, Versace, Mugnai, Novelli, Bagnasco.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame nasce dalla necessità immediata di mettere in campo misure severe per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Coronavirus, e questo anche in considerazione del rapido incremento dei casi che si stanno registrando nel nostro Paese;
a contrastare questa emergenza sanitaria sono in prima linea tutti gli ospedali e i presidi sanitari che operano sul territorio e i medici e il personale sanitario. Un impegno intenso e gravoso, anche in termini di costi e oneri ulteriori che le aziende sanitarie devono sostenere;
peraltro, nelle aziende sanitarie e ospedaliere sottoposte ai piani di rientro, particolare attenzione viene data agli eventuali scostamenti tra costi e ricavi,
impegna il Governo
a individuare ulteriori risorse aggiuntive a quelle stanziate per il Servizio sanitario nazionale, volte a consentire in questa fase, alle aziende sanitarie e in particolare a quelle sottoposte ai piani di rientro, di poter affrontare al meglio e senza penalizzazioni l'attuale situazione di emergenza sanitaria.
9/2402-A/51. Ruffino, Bagnasco, Labriola.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame interviene in materia di emergenza sanitaria e definisce le necessarie misure urgenti da assumere per fronteggiare l'evolversi dell'emergenza epidemiologica e garantire il massimo della sicurezza alla popolazione italiana in seguito alla diffusione del Coronavirus denominato COVID-19,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che una quota delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, sia vincolata all'acquisto di idonei dispositivi di protezione individuali e ulteriori materiali e sistemi di protezione per il personale medico e sanitario, nonché a tutte le iniziative volte a consentire una complessiva più elevata tutela del medici e sanitari in particolare quelli ospedalieri maggiormente coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/2402-A/52. D'Attis, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Mugnai, Brambilla, Pella.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Coronavirus (COVID-19), del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
tra le numerose misure adottate, si evidenzia la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione; la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei; la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; l'applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell'obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva,
impegna il Governo
a prevedere lo stanziamento di risorse sufficienti al fine di garantire a tutti gli operatori sanitari la disponibilità di dispositivi di protezione individuale e in particolare di idonee mascherine.
9/2402-A/53. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Mugnai, Brambilla, Pella.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Coronavirus (COVID-19), del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
tra le numerose misure adottate, si evidenzia la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione; la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei; la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; l'applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell'obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva,
impegna il Governo
a prevedere, compatibilmente con i vincoli di bilancio, lo stanziamento di risorse sufficienti al fine di garantire a tutti gli operatori sanitari la disponibilità di dispositivi di protezione individuale e in particolare di idonee mascherine.
9/2402-A/53. (Testo modificato nel corso della seduta) Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Mugnai, Brambilla, Pella.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Coronavirus (COVID-19), del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
nell'attuale situazione di emergenza sanitaria risulta fondamentale tutelare i soggetti affetti da patologie croniche, essendo gli individui maggiormente esposti a gravi danni derivanti dal virus CODIV-19,
impegna il Governo
ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a sorvegliare i soggetti più suscettibili di sviluppare forme gravi di COVID-19, predisponendo misure di sorveglianza per individui fragili, anche residenti in RSA, affetti da patologie croniche, al fine di tutelarne la salute ed il rischio di contrarre il virus COVID-19.
9/2402-A/54. Marin, Mandelli, Fiorini, Pella.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da coronavirus (COVID-19), del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
in diversi comuni della zona rossa si sta provvedendo in autonomia all'installazione di tende allestite all'esterno del pronto soccorso per gestire al meglio le emergenze,
impegna il Governo
a prevedere nelle aree maggiormente interessate dal contagio, alla installazione di tende ed altre strutture removibili attrezzate all'esterno dei principali ospedali e ai pronto soccorso al fine di gestire al meglio le emergenze, per la raccolta dei tamponi di controllo, nonché per consentire il triage pre-ospedaliero alle persone in arrivo alle strutture ospedaliere e ai pronto soccorso con sintomi compatibili con la sindrome da virus COVID-19.
9/2402-A/55. Bagnasco, Gelmini, Bond, Novelli, Versace, Mugnai.
La Camera,
premesso che:
le misure straordinarie adottate per fronteggiare la diffusione del «COVID-19» (cosiddetto «Coronavirus») e la conseguente adozione, a cascata, di provvedimenti di riduzione delle occasioni di assembramento in luoghi pubblici nei vari settori dell'amministrazione pubblica, stanno determinando, fra l'altro, situazioni di grave disagio con particolare riferimento alla gestione delle attività giudiziarie;
le richiamate situazioni di disagio sono state già prontamente segnalate, con un certo allarme, dall'Organismo Congressuale Forense e da altre rappresentanze dei diversi operatori coinvolti nell'esercizio della Giurisdizione;
più in particolare, accade che, in mancanza di un meccanismo che renda uniformi le misure precauzionali in relazione ai vari stadi di diffusione dell'epidemia nei vari comparti territoriali, ciascun capo di ufficio giudiziario sta agendo secondo quanto gli appaia, caso per caso, più opportuno;
ne è derivata una molteplicità di interventi, taluni che attribuiscono valore di legittimo impedimento all'attività giudiziaria per i Colleghi che risiedano nei comuni interessati; altri che arrivano a limitare l'afflusso alle sole aule di udienza; altri ancora che comportano il differimento delle attività giudiziaria;
alla imprevedibile e ingestibile diversificazione della risposta al problema da parte dei vari uffici, si aggiunge che con tali interventi, in molti casi, ci si è preoccupati più delle condizioni di esercizio delle attività nelle sole aule di udienza che del rischio che si creino condizioni di contagio diffuso e generale per la presenza di una moltitudine di persone negli altri spazi all'interno e in prossimità dei palazzi di Giustizia;
in realtà, le implicazioni innescate dall'emergenza sanitaria investono comunque tutto il territorio nazionale, a prescindere dal luogo specifico in cui il fenomeno si è manifestato in maniera più acuta;
inoltre, la veloce diffusione del contagio porta a prevedere, ragionevolmente, che il problema possa estendersi ad aree che al momento non sembrano esserne coinvolte;
i rischi e le implicazioni in questione riguardano non solo il personale degli uffici giudiziari e i magistrati, ma anche gli avvocati, le parti, i testimoni, i consulenti e, in genere, tutti i soggetti privati che concorrono all'esercizio della Giurisdizione,
impegna il Governo:
ad adottare – anche previa intesa con le rappresentanze dell'Avvocatura, della Magistratura e degli altri operatori del diritto – i provvedimenti indifferibili, necessari e urgenti, volti a disciplinare in modo omogeneo su base nazionale l'emergenza, indicando prescrizioni adeguate e proporzionate al fine di garantire la salute di tutti gli operatori coinvolti nell'esercizio della Giurisdizione;
ad adottare, altresì, le misure finalizzate a evitare che si determinino effetti irreparabili sulle esigenze di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi delle persone, prevedendo ove necessario la sospensione dei termini sostanziali e processuali, nonché il differimento delle udienze e delle altre attività giudiziarie nelle aree coinvolte dall'emergenza.
9/2402-A/56. Pittalis.
La Camera,
premesso che:
le misure straordinarie adottate per fronteggiare la diffusione del «COVID-19» (cosiddetto «Coronavirus») e la conseguente adozione, a cascata, di provvedimenti di riduzione delle occasioni di assembramento in luoghi pubblici nei vari settori dell'amministrazione pubblica, stanno determinando, fra l'altro, situazioni di grave disagio con particolare riferimento alla gestione delle attività giudiziarie;
le richiamate situazioni di disagio sono state già prontamente segnalate, con un certo allarme, dall'Organismo Congressuale Forense e da altre rappresentanze dei diversi operatori coinvolti nell'esercizio della Giurisdizione;
più in particolare, accade che, in mancanza di un meccanismo che renda uniformi le misure precauzionali in relazione ai vari stadi di diffusione dell'epidemia nei vari comparti territoriali, ciascun capo di ufficio giudiziario sta agendo secondo quanto gli appaia, caso per caso, più opportuno;
ne è derivata una molteplicità di interventi, taluni che attribuiscono valore di legittimo impedimento all'attività giudiziaria per i Colleghi che risiedano nei comuni interessati; altri che arrivano a limitare l'afflusso alle sole aule di udienza; altri ancora che comportano il differimento delle attività giudiziaria;
alla imprevedibile e ingestibile diversificazione della risposta al problema da parte dei vari uffici, si aggiunge che con tali interventi, in molti casi, ci si è preoccupati più delle condizioni di esercizio delle attività nelle sole aule di udienza che del rischio che si creino condizioni di contagio diffuso e generale per la presenza di una moltitudine di persone negli altri spazi all'interno e in prossimità dei palazzi di Giustizia;
in realtà, le implicazioni innescate dall'emergenza sanitaria investono comunque tutto il territorio nazionale, a prescindere dal luogo specifico in cui il fenomeno si è manifestato in maniera più acuta;
inoltre, la veloce diffusione del contagio porta a prevedere, ragionevolmente, che il problema possa estendersi ad aree che al momento non sembrano esserne coinvolte;
i rischi e le implicazioni in questione riguardano non solo il personale degli uffici giudiziari e i magistrati, ma anche gli avvocati, le parti, i testimoni, i consulenti e, in genere, tutti i soggetti privati che concorrono all'esercizio della Giurisdizione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di:
adottare – anche previa intesa con le rappresentanze dell'Avvocatura, della Magistratura e degli altri operatori del diritto – i provvedimenti indifferibili, necessari e urgenti, volti a disciplinare in modo omogeneo su base nazionale l'emergenza, indicando prescrizioni adeguate e proporzionate al fine di garantire la salute di tutti gli operatori coinvolti nell'esercizio della Giurisdizione;
adottare, altresì, le misure finalizzate a evitare che si determinino effetti irreparabili sulle esigenze di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi delle persone, prevedendo ove necessario la sospensione dei termini sostanziali e processuali, nonché il differimento delle udienze e delle altre attività giudiziarie nelle aree coinvolte dall'emergenza.
9/2402-A/56. (Testo modificato nel corso della seduta) Pittalis.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Coronavirus (COVID-19), del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
considerato che:
con la diffusione del virus, proveniente dalla Cina, il Coronavirus, sta crescendo il panico nel territorio nazionale: la gente, soprattutto a causa dei bombardamenti connessi ai rischi del virus cinese, comincia ad avere paura e a prendere tutte le preoccupazioni possibili per evitare il contagio;
in tale clima di grave allarme sociale si stanno diffondendo sempre di più, atti di sciacallaggio da parte di quanti, profittando del timore diffuso tra la popolazione, sta illecitamente lucrando sui prezzi dei presidi sanitari ritenuti necessari per prevenire il contagio: mascherine e disinfettanti introvabili o venduti a prezzi esorbitanti con rincari che arrivano a maggiorazioni, per gel o disinfettanti, del 650 per cento ed in taluni casi, come per le mascherine sino al 2.000 per cento;
di tutta evidenza che il grande disvalore di tali comportamenti che necessitano di una risposta punitiva-sanzionatoria da parte dell'ordinamento, quanto possibile adeguata e proporzionata e che possa rappresentare un efficace deterrente,
impegna il Governo
ad adottare, tempestivamente, le idonee iniziative legislative volte a prevedere specifiche ed adeguate sanzioni, anche penali, per le condotte di cui in premessa.
9/2402-A/57. Gelmini, Bagnasco, Novelli.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Coronavirus (COVID-19), del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
considerato che:
con la diffusione del virus, proveniente dalla Cina, il Coronavirus, sta crescendo il panico nel territorio nazionale: la gente, soprattutto a causa dei bombardamenti connessi ai rischi del virus cinese, comincia ad avere paura e a prendere tutte le preoccupazioni possibili per evitare il contagio;
in tale clima di grave allarme sociale si stanno diffondendo sempre di più, atti di sciacallaggio da parte di quanti, profittando del timore diffuso tra la popolazione, sta illecitamente lucrando sui prezzi dei presidi sanitari ritenuti necessari per prevenire il contagio: mascherine e disinfettanti introvabili o venduti a prezzi esorbitanti con rincari che arrivano a maggiorazioni, per gel o disinfettanti, del 650 per cento ed in taluni casi, come per le mascherine sino al 2.000 per cento;
di tutta evidenza che il grande disvalore di tali comportamenti che necessitano di una risposta punitiva-sanzionatoria da parte dell'ordinamento, quanto possibile adeguata e proporzionata e che possa rappresentare un efficace deterrente,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, tempestivamente, le idonee iniziative legislative volte a prevedere specifiche ed adeguate sanzioni, anche penali, per le condotte di cui in premessa.
9/2402-A/57. (Testo modificato nel corso della seduta) Gelmini, Bagnasco, Novelli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca un complesso di misure urgenti per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica nel nostro Paese, causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, nonché dall'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
considerato che:
nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, risulta fondamentale garantire la sicurezza e la salute dei farmacisti e del personale che ivi opera, al fine di assicurare la tenuta del servizio farmaceutico italiano, che, integrato nel SSN, potrà contribuire nella gestione dei bisogni di assistenza sanitaria della popolazione,
impegna il Governo
a porre in essere ogni strumento idoneo ad assicurare la fornitura di dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari maggiormente esposti, come farmacisti, infermieri e medici, anche nella prospettiva di contenimento dell'epidemia.
9/2402-A/58. Mandelli, Novelli, Bagnasco.
La Camera,
premesso che:
il Governo ha emanato misure di contenimento via via crescenti volte alla riduzione dei contagi da COVID-19 per le regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte;
le stesse regioni hanno assunto provvedimenti contingibili ed urgenti di medesima natura; tali misure impattano profondamente sull'ordinario svolgimento delle attività quotidiane, con lo scopo di ridurre le occasioni di contagio. In particolare, esse, hanno mostrato di impattare sulla capacità produttiva delle imprese, nonché sul normale svolgimento delle attività esercenti;
da oltre un mese, le imprese operanti in vari settori, specialmente situate nel nord Italia e che si riforniscono, per lo svolgimento delle proprie attività da partner od in ogni caso stabilimenti produttivi siti in Cina, hanno crescenti difficoltà di approvvigionamento, che oggi sono tali da comprometterne la continuità produttiva e mettere a rischio l'occupazione,
impegna il Governo
a valutare, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa, anche d'urgenza, che consenta di rendere effettiva l'applicazione di misure di sostegno della produttività e dell'occupazione nelle zone colpite dall'infezione anche attraverso l'utilizzo di strumenti straordinari.
9/2402-A/59. Baratto, Bond.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame nasce dalla necessità immediata di mettere in campo misure severe per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Coronavirus, e questo anche in considerazione del rapido incremento dei casi che si stanno registrando nel nostro Paese;
è evidente il lavoro costante e faticoso che in questa fase di emergenza stanno conducendo i Presidenti delle regioni i sindaci e gli amministratori delle regioni e dei comuni coinvolti, e chiaramente l'impegno quotidiano di tutti quei lavoratori impegnati in prima linea e in particolare i medici, il personale sanitario, i ricercatori, e le Forze dell'ordine;
la necessità di personale da impiegare per gestire questa emergenza sta portando diverse aziende sanitarie e aziende ospedaliere a pubblicare un avviso pubblico per l'impiego di infermieri per svolgere attività assistenziali nell'ambito di presidi sanitari aziendali;
a fronte di queste richieste per svolgere compiti in una fase così critica legata all'emergenza sanitaria, si prevedono compensi orari che arrivano a 30 euro onnicomprensivi,
impegna il Governo
a prevedere, nell'ambito delle proprie prerogative, ad adottare idonee misure in coordinamento con le regioni, per garantire al personale sanitario eventualmente assunto, compensi orari adeguati al lavoro svolto anche alla luce della fase di emergenza sanitaria in corso.
9/2402-A/60. Labriola, Ruffino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Coronavirus (COVID-19), del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
tra le numerose misure adottate, si evidenzia la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione; la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei; la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; l'applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell'obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
fiere e mercati, al pari dei musei, degli istituti scolastici, dei pubblici uffici e delle stazioni, possono diventare pericolosissimi luoghi di contagio,
impegna il Governo
ad adottare, con urgenza, idonee misure, anche di natura amministrativa, volte ad attuare rigorosi controlli anche nei confronti dei molti ambulanti cinesi di ritorno dal Capodanno nel loro Paese che continuano ad esporre in mercati e luoghi affollati, anche tramite la presentazione di idonea certificazione medica attestante il loro stato di buona salute.
9/2402-A/61. Bond.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Coronavirus (COVID-19), del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
sul tema è necessario che ci sia, in particolare nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, una adeguata campagna di informazione sanitaria e di comunicazione sulle corrette pratiche di prevenzione, e che queste siano trasmesse anche nella lingua dei segni,
impegna il Governo
ad adottare ogni opportuna iniziativa di competenza volta ad assicurare, per tutta la durata dell'emergenza, che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, riservi quotidianamente nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale spazi di informazione sanitaria e di comunicazione sulle corrette pratiche di prevenzione, trasmesse anche nella lingua dei segni e con sottotitolazione.
9/2402-A/62. Versace, Bagnasco, Bond, Novelli, Mugnai, Brambilla, Pella.
La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modifiche ed integrazioni ha disposto la trasformazione della Croce Rossa Italiana da ente pubblico ad ente privato e la trasformazione del Corpo Militare della Croce Rossa italiana in Volontario;
la recente emergenza legata all'emersione di focolai di COVID-19 in Italia ha determinato con l'emanazione del decreto-legge recante «misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» la necessità di fare fronte a questa emergenza socio-sanitaria con ogni mezzo utile;
il Corpo Militare Italiano della Croce Rossa Italiana è da sempre riconosciuto come un'eccellenza nell'affrontare tutti gli scenari di crisi in cui è stato coinvolto, essendo altresì ad oggi l'unico ente militare dotato di un nucleo anti decontaminazione specializzato anti NBCR (nucleare, batteriologico, chimico, radioattivo), con personale perfettamente formato per situazioni di crisi come quella in oggetto;
con la trasformazione del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana in Volontario il personale di riferimento è in attesa di richiamo al servizio,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative di competenza, anche normative, volte:
a ripristinare il ruolo di ente pubblico della Croce Rossa Italiana;
ad assumere tutte le iniziative necessarie per ricostituire il Corpo della Croce Rossa Italiana così come antecedentemente all'intervento normativo del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 in quanto ente di interesse pubblico;
a delegare, nelle more della ricostituzione del Corpo e nel breve periodo, al vertice del Corpo della Croce Rossa Italiana l'impiego del personale medico-amministrativo necessario per la gestione dell'emergenza legata al COVID-19 nella dimensione delle 80 unità per un periodo di tempo transitorio di 6 mesi;
a mobilitare, per tamponare l'emergenza COVID-19 nel breve periodo, il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana per offrire le proprie competenze a supporto del personale sanitario e delle Forze dell'Ordine già attivo sul territorio.
9/2402-A/63. Ciaburro, Ferro, Deidda, Prisco, Baldini, Galantino, Caretta.
La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modifiche ed integrazioni ha disposto la trasformazione della Croce Rossa Italiana da ente pubblico ad ente privato e la trasformazione del Corpo Militare della Croce Rossa italiana in Volontario;
la recente emergenza legata all'emersione di focolai di COVID-19 in Italia ha determinato con l'emanazione del decreto-legge recante «misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» la necessità di fare fronte a questa emergenza socio-sanitaria con ogni mezzo utile;
il Corpo Militare Italiano della Croce Rossa Italiana è da sempre riconosciuto come un'eccellenza nell'affrontare tutti gli scenari di crisi in cui è stato coinvolto, essendo altresì ad oggi l'unico ente militare dotato di un nucleo anti decontaminazione specializzato anti NBCR (nucleare, batteriologico, chimico, radioattivo), con personale perfettamente formato per situazioni di crisi come quella in oggetto;
con la trasformazione del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana in Volontario il personale di riferimento è in attesa di richiamo al servizio,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative di competenza, anche normative, volte:
a ripristinare il ruolo di ente pubblico della Croce Rossa Italiana;
ad assumere tutte le iniziative necessarie per ricostituire il Corpo della Croce Rossa Italiana così come antecedentemente all'intervento normativo del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 in quanto ente di interesse pubblico;
a delegare, nelle more della ricostituzione del Corpo e nel breve periodo, al vertice del Corpo della Croce Rossa Italiana l'impiego del personale medico-amministrativo necessario per la gestione dell'emergenza legata al COVID-19 nella dimensione delle 80 unità per un periodo di tempo transitorio di 6 mesi;
a mobilitare, per tamponare l'emergenza COVID-19 nel breve periodo, il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana per offrire le proprie competenze a supporto del personale sanitario e delle Forze dell'Ordine già attivo sul territorio.
9/2402-A/63. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciaburro, Ferro, Deidda, Prisco, Baldini, Galantino, Caretta.
La Camera,
premesso che:
visto il disegno di legge n. 2402 – a «Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
premesso che, ad oggi, non sono prevedibili eventuali controlli sanitari mirati presso i valichi di frontiera terrestri dell'Italia, in relazione ad un costante aggiornamento in corso tra governi degli Stati confinanti;
considerato che i confini terrestri sono luoghi di transito per migliaia di lavoratori frontalieri italiani ovvero di concittadini con rapporti transfrontalieri;
ritenuto che, parimenti alla tutela della salute pubblica, sia dovere dello Stato garantire la mobilità e l'accesso al luogo di lavoro per i cittadini italiani in salute;
ritenuto che, un'attenzione specifica alla gestione di eventuali controlli ai valichi di frontiera terrestri possa evitare notevoli disagi e problemi di ordine pubblico nelle zone di confine dell'Italia, e pertanto si necessiti di una strumentazione aggiuntiva ed adeguata per effettuare i controlli, tramite termo-taser o analoga strumentazione che possa garantire una celere verifica dello stato di salute;
visto l'articolo 4 del presente Disegno di Legge che reca disposizioni finanziarie,
impegna il Governo
a provvedere o accertarsi, per quanto di competenza, della dotazione strumentale per il personale sanitario impiegato nei controlli alle frontiere terrestri come meglio specificato nelle premesse.
9/2402-A/64. Di Muro.
La Camera,
premesso che:
visto il disegno di legge n. 2402 – a «Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
premesso che, ad oggi, non sono prevedibili eventuali controlli sanitari mirati presso i valichi di frontiera terrestri dell'Italia, in relazione ad un costante aggiornamento in corso tra governi degli Stati confinanti;
considerato che i confini terrestri sono luoghi di transito per migliaia di lavoratori frontalieri italiani ovvero di concittadini con rapporti transfrontalieri;
ritenuto che, parimenti alla tutela della salute pubblica, sia dovere dello Stato garantire la mobilità e l'accesso al luogo di lavoro per i cittadini italiani in salute;
ritenuto che, un'attenzione specifica alla gestione di eventuali controlli ai valichi di frontiera terrestri possa evitare notevoli disagi e problemi di ordine pubblico nelle zone di confine dell'Italia, e pertanto si necessiti di una strumentazione aggiuntiva ed adeguata per effettuare i controlli, tramite termo-taser o analoga strumentazione che possa garantire una celere verifica dello stato di salute;
visto l'articolo 4 del presente Disegno di Legge che reca disposizioni finanziarie,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di provvedere o accertarsi, per quanto di competenza, della dotazione strumentale per il personale sanitario impiegato nei controlli alle frontiere terrestri come meglio specificato nelle premesse.
9/2402-A/64. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Muro.
La Camera,
premesso che:
in questi giorni è in discussione la legge di conversione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti per evitare la diffusione del COVID 19;
nella serata di ieri la Commissione Difesa ha espresso, all'unanimità, parere favorevole sugli aspetti di propria competenza;
il personale militare e di polizia impiegato nella gestione dell'emergenza si è da subito contraddistinto per l'eccellente professionalità, nonché per la grande umanità dimostrata nei confronti delle popolazioni residenti nelle aree particolarmente interessate dalla diffusione del fenomeno;
in particolare, le Forze Armate italiane sono state impegnate fin dal primo giorno dell'emergenza, inizialmente per garantire il rientro dei connazionali da Wuhan, con i voli dell'Aeronautica Militare – finanche in Alto Bio-Contenimento per lo studente 17enne di Grado – nonché, successivamente, per il rimpatrio degli italiani che si trovavano sulla nave Diamond Princess nella baia di Fukuyama;
considerato che:
appare comunque necessario garantire, al fine di evitare la diffusione del virus tra gli stessi operatori, la dotazione di idonei strumenti di protezione individuale;
il comando operativo interforze ha diramato una circolare con le necessarie misure da seguire per prevenire ed eventualmente accertare il contagio;
al momento sono impegnati nelle misure di contrasto dell'emergenza sanitaria circa 500 uomini delle Forze armate, i quali operano in supporto alla popolazione, in attuazione delle direttive interministeriali, anche al fine di condividere le informazioni e collaborare per garantire un'efficace risposta al sistema Paese;
inoltre, in tutto il territorio italiano sono 7000 i militari impiegati nell'Operazione Strade Sicure, nelle principali città del Paese;
il citato parere favorevole della Commissione è stato subordinato alla garanzia che tutto il personale delle Forze Armate e della polizia ad ordinamento militare, impegnato ad assicurare l'esecuzione delle misure di prevenzione adottate col medesimo Decreto, nonché al personale impiegato nell'operazione Strade Sicure, fosse dotato dei necessari dispositivi di protezione individuale, se del caso, con l'adozione di ogni altra particolare misura di cautela, individuata dall'autorità competente,
impegna il Governo:
a dotare il personale in questione dei necessari dispositivi di protezione individuale, se del caso, con l'adozione di ogni altra particolare misura di cautela, come individuata dall'autorità competente;
a rendere disponibile ogni opportuno strumento per l'eventuale, immediato accertamento del contagio.
9/2402-A/65. Deidda, Ciaburro, Ferrari, Tripodi, Corda, De Menech, Giovanni Russo, Enrico Borghi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame (A.C. 2402) reca misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Coronavirus (COVID-19), del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
negli ultimi giorni si è assistito ad un picco di vendite di mascherine e igienizzanti; in farmacia a gennaio, fino a +427 per cento nel centro Italia. Dati recenti evidenziano che gli acquisti di mascherine si sarebbero quadruplicati rispetto a prima del 20 gennaio, passando da un fatturato di 42 mila a 180 mila euro;
nella settimana del 27 gennaio c’è stato un aumento del 113 per cento con un fatturato di 385 mila euro. Il prezzo da noi è costante, mentre nel mondo costano anche 20 volte di più, tutto ciò sta causando un fenomeno a catena che si sta già ripercuotendo pericolosamente in Italia, con incrementi dei prezzi non proporzionati al valore sia di mascherine che di prodotti igienizzanti venduti,
impegna il Governo
a disporre il divieto di vendita di beni di prima necessità ivi compresi prodotti igienizzanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prezzo superiore a quello in commercio alla data del 31 gennaio 2020 e a valutare la possibilità di introdurre nei provvedimenti di prossima emanazione, tra le circostanze aggravanti comuni del reato, l'aver agito approfittando delle condizioni conseguenti una calamità naturale o emergenze epidemiologiche.
9/2402-A/66. Montaruli, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza sanitaria determinata dall'insorgenza del Coronavirus nel nostro Paese pone sfide logistiche, igieniche e di sicurezza non trascurabili al personale in servizio presso scuole, ospedali, ambulatori, società di gestione dei sistemi di trasporto pubblico e privato, nonché, più in generale, per l'utenza;
sono conseguentemente necessarie massicce quantità di dispositivi per l'erogazione di soluzioni idroalcoliche igienizzanti per la pulizia delle mani, con percentuali di alcool pari almeno all'80 per cento, la cui installazione deve essere resa obbligatoria nelle scuole, negli ospedali, nei luoghi di cura di qualsiasi tipo e sui maggiori mezzi di trasporto,
impegna il Governo
ad assumere tutte le misure indispensabili ad assicurare la fornitura dei dispositivi generalizzati in premessa, imponendo l'obbligo della loro installazione in capo ai soggetti generalizzati in premessa, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
9/2402-A/67. Zoffili.
La Camera,
valutato in particolare l'articolo 1 del provvedimento che prevede una serie di misure dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Coronavirus (COVID-19] nonché del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità,
valutato che nello stesso articolo, al comma 2, si prevede la sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata, nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile,
impegna il Governo
a limitare con idoneo e immediato provvedimento l'accesso agli istituti penitenziari, a dotare il personale della polizia penitenziaria presso i medesimi istituti di termoscanner, dispositivi di protezione individuale e gel antisettico.
9/2402-A/68. Morrone, Turri, Bisa, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Potenti, Paolini, Iezzi, Zoffili, Di Muro, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Valbusa.
La Camera,
valutato in particolare l'articolo 1 del provvedimento che prevede una serie di misure dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Coronavirus (COVID-19) nonché del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità,
valutato che nello stesso articolo, al comma 2, si prevede la sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata, nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile,
impegna il Governo
a limitare con idoneo e immediato provvedimento l'accesso agli uffici giudiziari, a dotare il personale in servizio presso i medesimi uffici di termoscanner e dispositivi di protezione individuale e gel antisettico.
9/2402-A/69. Turri, Morrone, Bisa, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Potenti, Paolini, Iezzi, Zoffili, Di Muro, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Valbusa.
La Camera,
premesso che:
l'organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, i casi di contagio registrati in alcuni specifici territori aumentano insieme al livello di preoccupazione al quale le autorità competenti devono rispondere, come stanno già facendo, mettendo in campo tutti gli strumenti di prevenzione necessari al contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
l'articolo 2 del decreto-legge in oggetto, prevede la possibilità che le competenti autorità, anche al di fuori delle stringenti condizioni delineate dall'articolo 1, comma 1, adottino ulteriori misure di contenimento e gestione delle emergenze sanitarie, con poteri il cui esercizio è disciplinato dall'articolo 3, comma 1;
essendo necessario predisporre tutte le misure idonee alla tutela dei lavoratori sotto ogni punto di vista, sia sul piano della prevenzione dei rischi che sul piano della tutela dell'occupazione e del reddito con particolare riferimento alle categorie di lavoratori dei trasporti che garantiscono la mobilità delle persone e delle merci,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative necessarie per il personale viaggiante sui mezzi di trasporto pubblico sia nazionale che regionale per il contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19, in particolare: la dotazione di gel antibatterico, guanti e mascherine a bordo e la sottoposizione del personale stesso ai controlli di rilevamento della temperatura corporea già previsti per i passeggeri.
9/2402-A/70. De Girolamo, Ficara, Grippa, Rizzone, Serritella, Marino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 reca misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
considerato che:
con l'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in queste ultime ore, la logistica italiana rischia di arrivare al collasso e le tempistiche dei controlli sulle merci in import da Paesi extra UE (non solo dalla Cina) hanno raggiunto livelli insostenibili, con un'attesa media di completamento dei controlli sulle merci in ingresso che è passata da 2 a 8 giorni;
i predetti disagi quanto ai tempi di controllo sulle merci in import si aggiungono al blocco della produzione in Cina, uno dei principali Paesi fornitori dell'Italia e dell'Europa, che mette a rischio gli approvvigionamenti per persone e imprese: basti pensare che solo nel porto di Genova oltre 50 collegamenti via mare con la Cina sono stati cancellati e in Veneto i volumi di importazione via aerea si sono ridotti drasticamente;
l'emergenza Coronavirus impone di accendere i riflettori sulla logistica che è vitale per la sopravvivenza dell'economia del Paese: se la zona rossa di interdizione al traffico si allargasse dal lodigiano alle province di Milano Bergamo o Brescia potrebbe bloccarsi la prima economia del Paese, e con essa una buona fetta dell’export italiano e dei flussi di merci dei principali scali del Nord Italia; per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale degli Uffici di Sanità Marittima (USMAF) è stato spostato ai controlli alle persone, a scapito dei servizi alla merce, paralizzandoli;
gli Uffici di Sanità Marittima (USMAF) già prima dell'emergenza Coronavirus scontavano una grave carenza di organico;
ritenuto imprescindibile un coordinamento a livello nazionale, mediante il coinvolgimento attivo degli operatori della logistica;
comprendendo e condividendo la priorità del Ministero della salute di salvaguardia della salute pubblica e ritenuta altresì necessaria l'adozione di ogni misura idonea atta ad evitare un blocco dell'attività produttiva e logistica del Nord Italia, locomotiva dell'economia italiana,
impegna il Governo
ad adottare ogni opportuno provvedimento al fine di ridurre le tempistiche dei controlli sulle merci importate dai Paesi extra-UE, mediante un potenziamento dell'organico degli Uffici di Sanità Marittima (USMAF) oppure affidando i controlli sui passeggeri a personale diverso da quello dei citati Uffici.
9/2402-A/71. Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.
La Camera,
premesso che:
ha suscitato scalpore la notizia, supportata da un video girato due giorni fa all'aeroporto di Bari, che nessun controllo venga effettuato ai passeggeri in arrivo con nazionali;
l'USMAF (ufficio di sanità marittima e di frontiera) afferma che le linee guida attualmente prevedono controlli solo per chi proviene da scali internazionali e dall'aeroporto di Roma;
considerato che il virus è presente ormai in sette regioni italiane,
impegna il Governo
a rivedere il sistema dei controlli aeroportuali di cui in premessa includendo non solo i voli internazionali ma anche quelli nazionali.
9/2402-A/72. Sasso.
La Camera,
premesso che:
la situazione di grave emergenza correlata alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 si è presentata in un momento particolarmente delicato per il nostro Servizio sanitario nazionale, già in difficoltà a causa della carenza di medici specialisti;
in questo quadro, potrebbe risultare utile prevedere strumenti o procedure straordinarie per agevolare la mobilità del personale sanitario tra le regioni, al fine di coprire i posti vacanti nelle aree maggiormente a rischio;
segnatamente, occorre mettere a disposizione delle strutture sanitarie operanti nelle aree interessate dalla diffusione del virus strumenti rapidi al fine di reclutare, in via transitoria, il personale che abbia manifestato il proprio assenso al trasferimento, anche in deroga alle procedure stabilite dalla normativa vigente,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare misure per agevolare la mobilità del personale sanitario che abbia manifestato il proprio consenso al trasferimento, in via transitoria, presso le strutture sanitarie operanti nelle aree in cui si è registrata la presenza del virus COVID-19, al fine di coprire i posti vacanti nelle strutture medesime e garantire l'erogazione delle prestazioni essenziali nei confronti della popolazione colpita dalla grave emergenza sanitaria in atto.
9/2402-A/73. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo pone rimedio solamente ad alcune delle gravi criticità correlate alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;
tra le problematiche irrisolte vi è quella correlata alla sicurezza dei medici di medicina generale, che come sempre si trovano in prima linea sul territorio per prestare assistenza in favore degli assistiti del Servizio sanitario nazionale;
è evidente che i medici di medicina generale siano molto esposti al rischio di contrarre l'infezione da virus COVID-19, sia in ambulatorio sia nell'ambito delle visite che gli stessi effettuano a domicilio dei pazienti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di consentire ai medici di medicina generale di rilasciare certificati di malattia sulla base dell'anamnesi e di visite mediche a distanza, applicando in quanto compatibili le linee di indirizzo nazionali in materia di telemedicina, quantomeno nei confronti dei soggetti che presentano sintomi riconducibili all'infezione da COVID-19.
9/2402-A/74. Furgiuele, Foscolo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto reca «misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
tali misure urgenti sono necessarie, come disposto dall'articolo 1, comma 1, nei comuni o nelle aree nelle quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus;
tali aree rappresentano attualmente una parte estremamente limitata del territorio nazionale,
impegna il Governo
a promuovere una campagna di informazione rivolta ai cittadini italiani e ai paesi stranieri, eventualmente attraverso la rete delle ambasciate e degli uffici consolari italiani, per diffondere un messaggio puntuale e realistico della situazione epidemiologica e sanitaria del Paese, al fine di contenere gli episodi di ingiustificato allarme che si stanno verificando sia in Italia che all'estero, in relazione al limitato numero di casi di cittadini italiani positivi al virus COVID-19.
9/2402-A/75. Tasso, Borghese, Cecconi.