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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 27 febbraio 2020

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

Mozione n. 1-00334 – Iniziative volte a promuovere la parità di genere e a prevenire e contrastare la violenza contro le donne

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora
 Lega – Salvini premier 42 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 37 minuti
 Partito Democratico 35 minuti
 Fratelli d'Italia 24 minuti
 Italia Viva 23 minuti
 Liberi e Uguali 19 minuti
 Misto: 20 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI-CAMBIAMO!-Alleanza di Centro 10 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa 3 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero 3 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Pdl n. 2070 e abb. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia

Discussione sulle linee generali: 7 ore.

Relatori 40 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 4 minuti
Gruppi 4 ore e 46 minuti
 MoVimento 5 Stelle 46 minuti
 Lega – Salvini premier 39 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 37 minuti
 Partito Democratico 37 minuti
 Fratelli d'Italia 33 minuti
 Italia Viva 32 minuti
 Liberi e Uguali 31 minuti
 Misto: 31 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI-CAMBIAMO!-Alleanza di Centro 15 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti
  Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa 5 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero 5 minuti

Mozione n. 1-00270 – Iniziative volte al completamento dell'idrovia Padova-Venezia

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora
 Lega – Salvini premier 42 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 37 minuti
 Partito Democratico 35 minuti
 Fratelli d'Italia 24 minuti
 Italia Viva 23 minuti
 Liberi e Uguali 19 minuti
 Misto: 20 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI-CAMBIAMO!-Alleanza di Centro 10 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa 3 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero 3 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Mozione n. 1-00274 – Iniziative a sostegno del settore delle telecomunicazioni e per l'efficienza e la sicurezza delle reti di comunicazione elettronica

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora
 Lega – Salvini premier 42 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 37 minuti
 Partito Democratico 35 minuti
 Fratelli d'Italia 24 minuti
 Italia Viva 23 minuti
 Liberi e Uguali 19 minuti
 Misto: 20 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI-CAMBIAMO!-Alleanza di Centro 10 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa 3 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero 3 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Pdl n. 24, 1051, 1366, 1368 e abb. – Modifiche al Codice della strada

Seguito dell'esame: 9 ore e 30 minuti.

Relatori 30 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 1 ora
Interventi a titolo personale 1 ora e 24 minuti
(con il limite massimo di 13 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 6 ore e 6 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 23 minuti
 Lega – Salvini premier 1 ora
 Forza Italia – Berlusconi presidente 52 minuti
 Partito Democratico 49 minuti
 Fratelli d'Italia 34 minuti
 Italia Viva 33 minuti
 Liberi e Uguali 27 minuti
 Misto: 28 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI-CAMBIAMO!-Alleanza di Centro 14 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti
  Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa 4 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero 4 minuti

Ddl ratifica nn. 1677, 1676, 2120

Tempo complessivo: 2 ore per ciascun disegno di legge di ratifica

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 18 minuti
(con il limite massimo di 2 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 22 minuti
 MoVimento 5 Stelle 13 minuti
 Lega – Salvini premier 18 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 16 minuti
 Partito Democratico 8 minuti
 Fratelli d'Italia 10 minuti
 Italia Viva 5 minuti
 Liberi e Uguali 4 minuti
 Misto: 8 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI-CAMBIAMO!-Alleanza di Centro 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa 2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero 2 minuti

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 26 e del 27 marzo 2020

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore.

Governo 30 minuti
Interventi a titolo personale 10 minuti 10 minuti
Gruppi 1 ora e 50 minuti
(discussione)
1 ora e 20 minuti
(dichiarazioni di voto)
 MoVimento 5 Stelle 25 minuti 10 minuti
 Lega – Salvini premier 18 minuti 10 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
16 minuti 10 minuti
 Partito Democratico 15 minuti 10 minuti
 Fratelli d'Italia 10 minuti 10 minuti
 Italia Viva 10 minuti 10 minuti
 Liberi e Uguali 8 minuti 10 minuti
 Misto: 8 minuti 10 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI-CAMBIAMO!-Alleanza di Centro 2 minuti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti
  Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa 2 minuti 2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero 2 minuti 2 minuti

Mozione n. 1-00222 – Modalità di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di autonomia differenziata, con particolare riferimento alla prioritaria definizione dei livelli essenziali delle prestazioni

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora
 Lega – Salvini premier 42 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 37 minuti
 Partito Democratico 35 minuti
 Fratelli d'Italia 24 minuti
 Italia Viva 23 minuti
 Liberi e Uguali 19 minuti
 Misto: 20 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI-CAMBIAMO!-Alleanza di Centro 10 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa 3 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero 3 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Pdl n. 2059-A/R e abb. – Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato

Seguito dell'esame: 6 ore.

Relatore per la maggioranza 20 minuti
Relatore di minoranza 10 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 10 minuti
Interventi a titolo personale 54 minuti
(con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 3 ore e 56 minuti
 MoVimento 5 Stelle 53 minuti
 Lega – Salvini premier 39 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 33 minuti
 Partito Democratico 32 minuti
 Fratelli d'Italia 22 minuti
 Italia Viva 21 minuti
 Liberi e Uguali 18 minuti
 Misto: 18 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI-CAMBIAMO!-Alleanza di Centro 8 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa 3 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero 3 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 27 febbraio 2020.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Bianchi, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Fusacchia, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lotti, Lupi, Maniero, Marrocco, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Fusacchia, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maniero, Marrocco, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 26 febbraio 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CONTE ed altri: «Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi e di assunzione del personale destinato a tale servizio da parte delle amministrazioni dello Stato» (2405);
   FORNARO ed altri: «Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale» (2406).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare.

  In data 26 febbraio 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa della deputata:
   GRIBAUDO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione dei giovani in Italia e sull'efficacia delle politiche giovanili» (Doc. XXII, n. 41).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CATALDI ed altri: «Agevolazioni fiscali e contributive per l'incentivazione di investimenti da parte di imprese estere nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale» (897) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Ferri.

  La proposta di legge BOLDRINI: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione» (2207) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Mura.

  La proposta di legge MAGI ed altri: «Modifica all'articolo 73 e introduzione dell'articolo 73-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e altre disposizioni in materia di riduzione della pena per la produzione, l'acquisto e la cessione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità» (2307) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Pallini.

  La proposta di legge costituzionale GIORGETTI ed altri: «Introduzione dell'articolo 59-bis della Costituzione, in materia di approvazione ed efficacia delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (2335) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rospi.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 2358, d'iniziativa dei deputati BRUNETTA ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna».

Ritiro di proposte di legge.

  In data 26 febbraio 2020 il deputato Maggioni ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:
   MAGGIONI ed altri: «Modifica all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sanzioni per l'abbandono di rifiuti e di impiego di sistemi di videosorveglianza per l'accertamento delle violazioni» (2263).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal Senato.

  In data 27 febbraio 2020 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 1664. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca» (approvato dal Senato) (2407).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  CIABURRO ed altri: «Istituzione della tessera di riconoscimento per i sindaci e i consiglieri provinciali» (2089) Parere della V Commissione.

   II Commissione (Giustizia):
  MARIN ed altri: «Introduzione dell'articolo 594-bis del codice penale, concernente il reato di ingiuria per odio razziale, etnico, nazionale o religioso nelle manifestazioni sportive» (2262) Parere delle Commissioni I, V, VII e IX.

   VI Commissione (Finanze):
  CIABURRO ed altri: «Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico» (2096) Parere delle Commissioni I, V, VIII e X.

   VII Commissione (Cultura):
  CIABURRO ed altri: «Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, in materia di erogazione gratuita del servizio di trasporto scolastico» (2013) Parere delle Commissioni I, V, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):
  BELLUCCI ed altri: «Delega al Governo in materia di disciplina della realizzazione di parchi giochi accessibili per la fruizione da parte dei bambini con disabilità» (2318) Parere delle Commissioni I, V, VII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):
  LEPRI ed altri: «Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche» (2248) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
  BELLUCCI ed altri: «Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di estensione della disciplina alle dipendenze patologiche» (2280) Parere delle Commissioni I, III, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 26 febbraio 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione da parte degli stati membri della direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (COM(2020) 69 final), corredata dai relativi allegati (COM(2020) 69 final – Annexes 1 to 9), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella 56a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COM(2020) 71 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 71 final - Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 25 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione, l'efficacia e il funzionamento del dominio di primo livello.eu da aprile 2017 ad aprile 2019 (COM(2020) 63 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2020, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 1, comma 280 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie (163).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio). Le predette Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 18 marzo 2020.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta dell'11 ottobre 2019, a pagina 6, seconda colonna, terza riga, dopo la parola: «V» devono intendersi inserite le seguenti «, IX».

DISEGNO DI LEGGE: S. 1659 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 161, RECANTE MODIFICHE URGENTI ALLA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2394)

A.C. 2394 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 161, recante «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni», introduce modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della relativa documentazione;
    l'intento del provvedimento è quello di tutelare la riservatezza delle persone attraverso delle modifiche alla disciplina delle intercettazioni telefoniche e operando delle disposizioni correttive volte ad eliminare gli effetti distorsivi, che si potrebbero produrre con l'immediata ed integrale applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216;
    nello specifico si dispongono modifiche alle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni attuative in materia di intercettazioni anche mediante captatore informatico;
   considerato l'alto potere invasivo delle intercettazioni a mezzo informatico, al fine di introdurre maggiori tutele di riservatezza per i cittadini intercettati, sarebbe opportuno introdurre una garanzia di rintracciabilità del programma o strumento informatico utilizzato, tale da consentire alle parti di validarne la legittimità a posteriori raccogliendo i dati in tempo reale e con garanzia di integrità,

impegna il Governo

ad assicurare, attraverso ulteriori iniziative normative, l'integrità del procedimento mediante la tracciabilità e la verificabilità delle operazioni compiute dal captatore.
9/2394/1Caiata.


   La Camera

impegna il Governo

ad assicurare l'integrità del procedimento mediante la tracciabilità e la verificabilità delle operazioni compiute dal captatore.
9/2394/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Caiata.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 161, recante «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni», introduce modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della relativa documentazione;
    l'intento del provvedimento è quello di tutelare la riservatezza delle persone attraverso delle modifiche alla disciplina delle intercettazioni telefoniche e operando delle disposizioni correttive volte ad eliminare gli effetti distorsivi, che si potrebbero produrre con l'immediata ed integrale applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216;
    il nuovo strumento investigativo che consiste nell'installazione e l'uso, su dispositivi dell'utente (cellulari, tablet, computer) all'insaputa dell'utente stesso, di software occulti, detti trojan, per raccogliere prove per le indagini è diventato oggi imprescindibile per contrastare alcune forme di criminalità;
    se, da un lato, risulta urgente poter disporre dello strumento della perquisizione a distanza, dall'altro ciò deve avvenire nel rispetto delle garanzie costituzionali,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, per ciò che concerne il deposito telematico delle intercettazioni, misure di protezione adeguate alla particolare rilevanza dei flussi informativi, che non devono presentare alcuna permeabilità o vulnerabilità, in termini di sicurezza nell'ambito delle attività di intercettazione.
9/2394/2Acquaroli.


   La Camera

impegna il Governo

a prevedere per ciò che concerne il deposito telematico delle intercettazioni, misure di protezione adeguate alla particolare rilevanza dei flussi informativi, che non devono presentare alcuna permeabilità o vulnerabilità, in termini di sicurezza nell'ambito delle attività di intercettazione.
9/2394/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Acquaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 161, recante «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni», introduce modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della relativa documentazione;
    la finalità del provvedimento è anche quella di calibrare e migliorare le misure contenute nel decreto legislativo n. 216 del 2017, soprattutto nella parte in cui il pubblico ministero si sostituisce alla polizia giudiziaria nella selezione delle intercettazioni non utilizzabili affinché non siano trascritte conversazioni o comunicazioni lesive della reputazione delle persone;
    la norma stabilisce che il pubblico ministero debba vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini;
    sarebbe opportuno, ai fini della tutela della privacy delle persone intercettate prendere in considerazione tutti i dati personali irrilevanti e non solo quelli sensibili ai fini delle indagini,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di emanare idonei correttivi normativi volti a prevedere che nei verbali di trascrizione l'omissione delle parti intercettate riguardi tutti i dati personali irrilevanti e non solo quelli sensibili contenuti in espressioni diffamatorie.
9/2394/3Bignami.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 161, recante «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni», introduce modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della relativa documentazione;
    nello specifico, il decreto interviene sia sul codice di procedura penale sia sulle disposizioni di attuazione del codice di rito. Tra le modifiche più rilevanti al codice di procedura penale, si estende il regime del divieto di pubblicazione a tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento; si dispone che le attività di intercettazione ambientale mediante utilizzo del trojan già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione;
    i trojan sono strumenti investigativi ormai necessari, ma per molti aspetti insidiosi che rischiano, se non soggetti a filtri e limiti adeguati, soprattutto se usati a livello internazionale contro le azioni criminose e terroristiche, di costituire un pericolo per la sicurezza nazionale;
    i rischi sono molto elevati soprattutto nel caso di captatori allocati in server non sicuri o, peggio, delocalizzati anche al di fuori dei confini nazionali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di stanziare, sin dal prossimo provvedimento utile, le risorse adeguate e sufficienti a realizzare un reale perimetro di sicurezza dello spazio immateriale informatico nazionale.
9/2394/4Prisco, Mollicone.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare la possibilità di stanziare, sin dal prossimo provvedimento utile, le risorse adeguate e sufficienti a realizzare un reale perimetro di sicurezza dello spazio immateriale informatico nazionale.
9/2394/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Prisco, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'approvazione e successiva entrata in vigore del decreto legislativo n. 216 del 29 dicembre 2017 emanato dal Governo Gentiloni in attuazione alla legge delega 103/2017 è stato disciplinato l'utilizzo del captatore informatico in dispositivi elettronici portatili il cui utilizzo veniva circoscritto esclusivamente per effettuare intercettazioni ambientali. Utilizzo sempre consentito per i delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e quater c.p.p., mentre per i delitti di cui all'articolo 266 c.p.p, l'uso del captatore informatico veniva consentito solo su fondata richiesta del Pubblico Ministero, motivata dal sospetto dello svolgimento dell'attività criminosa in un tal momento e in un tal luogo, prevedendo che il Giudice per le indagini preliminari dovesse indicare il luogo e i tempi dell'attivazione da remoto del microfono;
    con la legge 3 gennaio 2019 n. 3 entrata in vigore il 31 gennaio 2019 (legge «spazza-corrotti») allo scopo di incrementare significativamente le modalità per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione e i fenomeni corruttivi in generale è stato esteso da parte del legislatore l'utilizzo del captatore informatico a tutti i reati contro la pubblica amministrazione punibili con la pena non inferiore nel massimo di 5 anni di reclusione prescindendo dall'individuazione del fondato motivo e dei limiti di luogo e tempo ed equiparando di fatto le modalità di utilizzo per questi delitti alle modalità utilizzate per criminalità organizzata e terrorismo;
    lo scorso 21 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, entrato in vigore il 30 dicembre 2019 con la firma del Presidente della Repubblica. Il decreto-legge n. 161/2019 ha introdotto una nuova disciplina in materia di intercettazioni, ampliando il potere del Pubblico Ministero nello stabilire il rilievo delle intercettazioni, estendendo ulteriormente l'uso del cosiddetto Trojan (captatore informatico) quale vero e proprio «virus spia» che non solo può essere utilizzato per intercettazioni ambientali, ma consente anche di catturare tutte le informazioni contenute nell'apparecchio elettronico ove è stato installato consentendo quindi a chi è stato chiamato a gestire tale attività un enorme capacità di penetrazione nella vita dell'ignaro indagato;
   considerato che il provvedimento in esame pur prevedendo una serie di attività informatiche e richiamando non meglio precisati requisiti tecnici da stabilire con successivo decreto del Ministro della giustizia non appare offrire particolari garanzie di adeguata sicurezza e riservatezza circa la gestione di una enorme quantità di dati e informazioni di uno o più soggetti oggetto di indagine,

impegna il Governo

   ad adottare ulteriori iniziative normative volte a:

    definire con chiarezza, nei decreti ministeriali in via di emanazione i requisiti di onorabilità, i requisiti professionali, i requisiti tecnici di tutti i soggetti esterni all'Organizzazione giudiziaria chiamati alla gestione/archiviazione totale o parziale, diretta o indiretta delle informazioni capate per mezzo di Trojan;
    prevedere l'assoluta tracciabilità di qualsiasi attività svolta nell'azione di captazione con particolare riferimento a quelle attività che verranno effettuate da soggetti o società esterne all'Organizzazione giudiziaria;
    garantire alle difese l'accesso a tutti gli atti, le richieste, le note autorizzative e le note di trasmissione (tra diversi Uffici della Procura, tra Polizia Giudiziaria e Pubblico Ministero e tra PG/PM e società/operatori esterni) di tutti gli elementi acquisiti attraverso l'utilizzo del captatore informatico attivato per un procedimento penale ma utilizzati per la prova di reati differenti da quelli per i quali era stato autorizzato dal Giudice per le indagini preliminari;
    garantire che tutte le conversazioni contenute nei server degli operatori esterni all'Organizzazione giudiziaria siano prontamente distrutte nello stesso momento in cui i dati verranno trasmessi nell'Archivio digitale presso la Procura della Repubblica con possibilità di verifica da parte delle difese.
9/2394/5Mantovani.


   La Camera

impegna il Governo

   ad adottare ulteriori iniziative normative volte a:

    definire con chiarezza, nei decreti ministeriali in via di emanazione i requisiti di onorabilità, i requisiti professionali, i requisiti tecnici di tutti i soggetti esterni all'Organizzazione giudiziaria chiamati alla gestione/archiviazione totale o parziale, diretta o indiretta delle informazioni capate per mezzo di Trojan;
    prevedere l'assoluta tracciabilità di qualsiasi attività svolta nell'azione di captazione con particolare riferimento a quelle attività che verranno effettuate da soggetti o società esterne all'Organizzazione giudiziaria;
    garantire alle difese l'accesso a tutti gli atti, le richieste, le note autorizzative e le note di trasmissione (tra diversi Uffici della Procura, tra Polizia Giudiziaria e Pubblico Ministero e tra PG/PM e società/operatori esterni) di tutti gli elementi acquisiti attraverso l'utilizzo del captatore informatico attivato per un procedimento penale ma utilizzati per la prova di reati differenti da quelli per i quali era stato autorizzato dal Giudice per le indagini preliminari;
    garantire che tutte le conversazioni contenute nei server degli operatori esterni all'Organizzazione giudiziaria siano prontamente distrutte nello stesso momento in cui i dati verranno trasmessi nell'Archivio digitale presso la Procura della Repubblica con possibilità di verifica da parte delle difese.
9/2394/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Mantovani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame novella la disciplina delle intercettazioni telefoniche introducendo rilevanti modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della correlata documentazione;
    l'articolo 2 comma 1, lettera f) interviene sull'articolo 269 c.p.p. relativo alla conservazione della documentazione, prevedendo al comma 1 che gli atti debbano essere conservati nell'archivio gestito dal Procuratore della Repubblica;
    l'articolo 2 comma 2 interviene sull'articolo 89-bis disp. att. c.p.p. con riferimento alle modalità di conservazione della documentazione in merito all'archivio delle intercettazioni: nello specifico è introdotto l'archivio digitale, gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica;
    ai sensi del comma 4 del novellato articolo 89-bis disp. att. c.p.p. i difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-bis e 454 del codice;
    le modalità di accesso alle intercettazioni a disposizione dell'archivio da parte dei difensori delle parti devono tener conto delle esigenze funzionali degli stessi nella prospettiva della più adeguata tutela delle parti, pertanto non dovrebbero essere vincolate a limiti orari, al fine di consentire agli stessi l'ascolto e la riproduzione dei correlati atti in assenza dei vincoli orari di accesso definiti dalle cancellerie, ferma restando la compatibilità dell'accesso agli orari di funzionalità del Tribunale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative di competenza nei confronti delle Procure della Repubblica e dei Tribunali al fine di consentire ai difensori di parte la possibilità di accedere all'ascolto delle registrazioni di cui al comma 4 dell'articolo 89-bis disp. att. c.p.p. senza vincoli orari di accesso all'archivio, ferma restando la compatibilità dell'accesso agli orari di funzionalità del Tribunale.
9/2394/6Rotelli.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative di competenza nei confronti delle Procure della Repubblica e dei Tribunali al fine di consentire ai difensori di parte la possibilità di accedere all'ascolto delle registrazioni di cui al comma 4 dell'articolo 89-bis disp. att. c.p.p. senza vincoli orari di accesso all'archivio, ferma restando la compatibilità dell'accesso agli orari di funzionalità del Tribunale.
9/2394/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Rotelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame novella la disciplina delle intercettazioni telefoniche introducendo rilevanti modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della correlata documentazione;
    la norma prevede l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per mezzo del captatore in un procedimento «diverso» rispetto a quello per cui sono state autorizzate;
    nel diverso procedimento nel quale si usano le intercettazioni come prova, manca la garanzia del previo intervento autorizzativo da parte del giudice, con il rischio che il primo provvedimento finisca per diventare una sorta di «autorizzazione in bianco» ad eseguire intercettazioni in maniera indiscriminata nei confronti di chiunque,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame, al fine di emanare idonei correttivi per evitare che la possibilità di usare le intercettazioni raccolte anche in procedimenti diversi da quello in cui sono autorizzate possa costituire modalità di indagine in bianco, anche prevedendo sanzioni per il suo utilizzo indiscriminato.
9/2394/7Delmastro Delle Vedove, Osnato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame novella la disciplina delle intercettazioni telefoniche introducendo rilevanti modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della correlata documentazione;
    la presente norma consente l'uso del captatore informatico (cosiddetto trojan) per intercettare le comunicazioni tra presenti in un domicilio privato, a prescindere dall'attualità di un'attività criminosa, anche quando si procede per il delitto commesso da un incaricato di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione;
    a seguito della modifica, dunque, per l'utilizzo del trojan nel domicilio sono previsti 3 regimi diversi:
     in generale, si può utilizzare il captatore nelle intercettazioni tra presenti che avvengano nel domicilio solo se vi è fondato motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo l'attività criminosa (comma 2 dell'articolo 266 del codice di procedura penale);
     in via d'eccezione, quando si procedere per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'uso del captatore per intercettare comunicazioni tra presenti che avvengano nel domicilio è sempre consentito (comma 2-bis, articolo 266 codice di procedura penale);
     in via di ulteriore eccezione, quando si procede per un delitto dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione con pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, l'uso del captatore è consentito solo «previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale»;al fine di evitare l'abuso di potere nell'uso del file trojan,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di prevedere idonei meccanismi sanzionatori nei confronti del personale che dispone l'autorizzazione all'uso del file trojan in tutti quei casi in cui l'uso del dispositivo non conduca ad evidenti risvolti processuali e, pertanto, il ricorso risulti a posteriori non adeguatamente fondato.
9/2394/8Trancassini, Delmastro Delle Vedove.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame novella la disciplina delle intercettazioni telefoniche introducendo rilevanti modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della correlata documentazione;
    l'articolo 1 dispone una nuova proroga del termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017;
    il comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento reca modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sostituendo per quanto riguarda la lettera a) dell'articolo 89 disposizioni attuative del codice di procedura penale in materia di verbali e registrazioni delle intercettazioni;
    con riferimento alla novellata configurazione dell'articolo 89 disposizioni attuative del codice di procedura penale è previsto che ai fini dell'installazione dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili debbano essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
    nella prospettiva di cui alla novella dell'articolo 89, comma 2, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale sarebbe indispensabile definire con chiarezza la totale inutilizzabilità in ogni stato e grado del procedimento dei risultati delle intercettazioni realizzate con programmi non conformi ai requisiti di sicurezza previsti il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 89 disposizioni attuative del codice di procedura penale,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, la totale inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni realizzate, in ogni stato e grado del procedimento, con programmi non conformi ai requisiti di sicurezza previsti il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 89 disposizioni attuative del codice di procedura penale.
9/2394/9Deidda.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame novella la disciplina delle intercettazioni telefoniche introducendo rilevanti modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della correlata documentazione;
    nello specifico l'articolo 1 dispone una nuova proroga del termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017;
    la proroga si colloca nella prospettiva di consentire il funzionale adeguamento, in termini di operatività e di strumentazione, degli uffici delle procure della Repubblica alle nuove disposizioni e di riadeguare le correlate attività alle novelle legislative apportate nel decreto legislativo n. 216 del 2017 da provvedimento in esame;
    come si evidenzia nella relazione al provvedimento, il rinvio è necessario al fine di permettere le opportune verifiche tecniche e organizzative di adeguamento rispetto alle modifiche apportate all'impianto originario della norma, consentendo nel contempo agli uffici giudiziari una migliore predisposizione degli aspetti organizzativi imprescindibilmente connessi con l'avvio della digitalizzazione del sistema documentale e del software delle intercettazioni predisposto dal Ministero della giustizia; consente inoltre al Ministero di verificare, in tale contesto, ulteriori fabbisogni anche formativi per gli uffici interessati;
    la proroga di cui all'articolo 1 di appena due mesi, così come ulteriormente modificata dall'emendamento del Governo durante l’iter di lettura del provvedimento in esame in Senato, risulta essere irrisoria, in quanto si ritiene un arco temporale insufficiente per poter attuare l'auspicato aggiornamento strutturale organizzativo di cui alla mission del provvedimento in esame,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 1 del provvedimento, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare ulteriormente il termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 al fine di consentire un effettivo e funzionale adeguamento delle procure alle nuove disposizioni.
9/2394/10Frassinetti.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 1 del provvedimento, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare ulteriormente il termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 al fine di consentire un effettivo e funzionale adeguamento delle procure alle nuove disposizioni.
9/2394/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Frassinetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame interviene in materia di intercettazioni per modificare la riforma della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017, prorogandone l'entrata in vigore al 1o maggio 2020;
    a partire dalla cosiddetta legge «Spazzacorrotti» si è inteso ampliare senza però ancora tipizzare il mezzo di ricerca della prova la categoria dei reati per i quali è possibile utilizzare il captatore informatico senza dover sempre indicare nel decreto di autorizzazione il luogo di privata dimora in cui si procede ad intercettazioni ambientali;
    allo stato i captatori sono forniti da società esterne, che gestiscono anche l'assistenza, senza però avere, in teoria, contatto diretto coi dati acquisiti, e a loro volta sono poi gestiti materialmente da altre società che lavorano a stretto contatto con le procure, facendo da cinghia di trasmissione tra i fornitori del software e gli inquirenti;
    l'aspetto più trascurato rimane proprio quello della certificazione delle attività svolte dalle società specializzate che utilizzeranno i trojan per conto della magistratura: avendo il controllo totale di un telefonino o un computer portatile, chi ha inoculato il trojan potrebbe manipolare i dati inserendo nuovi file, inviare messaggi o effettuare chiamate dal dispositivo dell'ignaro indagato;
    anche la trasmissione dei dati risultanti dalle indagini richiederebbe dei protocolli di certificazione e messa in sicurezza che attualmente non sembrano essere disponibili,

impegna il Governo:

   a verificare quanto prima la possibilità di potere individuare un sistema di tracciabilità dell'attività svolta dalle società che gestiscono il funzionamento dei captatori informatici e la trasmissione dei relativi dati per conto della magistratura;
   a predisporre una attenta e specifica regolamentazione volta a disciplinare la selezione dei soggetti fornitori dei servizi che qui interessano.
9/2394/11Foti.


   La Camera

impegna il Governo:

   a verificare quanto prima la possibilità di potere individuare un sistema di tracciabilità dell'attività svolta dalle società che gestiscono il funzionamento dei captatori informatici e la trasmissione dei relativi dati per conto della magistratura;
   a predisporre una attenta e specifica regolamentazione volta a disciplinare la selezione dei soggetti fornitori dei servizi che qui interessano.
9/2394/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Foti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame interviene in materia di intercettazioni per modificare la riforma della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017, prorogandone l'entrata in vigore al 1o maggio 2020;
    il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge in conversione, apporta modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e, in particolare, all'articolo 89, comma 3, prevedendo che, per le sole intercettazioni con captatore, le registrazioni siano conferite quotidianamente negli impianti della procura della Repubblica e non, come previsto per tutte le altre intercettazioni che possono contenere dati sensibili e riservati, solo una volta al momento di conclusione delle intercettazioni;
    con riguardo all'archivio il problema è soprattutto logistico data la difficoltà di reperire locali adeguati dove conservare le trascrizioni;
    lo stesso procuratore di Messina, nel corso dell'audizione in Senato, ha colto l'occasione per lamentare le enormi difficoltà riscontrate per il reperimento di locali idonei alla allocazione dell'archivio, denunciando la «penosa situazione logistica degli uffici giudiziari di Messina, situati in parte in un palazzo storico dagli interni fatiscenti, tanto che i sostituti procuratore e le loro segreterie sono costretti ad occupare il piano cantinato, ed in parte in locali esterni ancora più degradati, con contratti di locazione allo stato bloccati e impossibilità di procedere ad interventi manutentivi»;
    per quanto si parli di archivio digitale, infatti, l'esistenza del cartaceo è tutt'ora un dato ineliminabile del processo penale, per il quale si è bel lontani dalla configurazione telematica sul modello di quella attuata in sede civile e la necessità di conservazione in detto archivio, che certo non potrà essere ampio per i noti problemi di requisiti di sicurezza e logistica, di una imponente mole di documentazione cartacea, ne farebbe ben presto esaurire la capacità,

impegna il Governo

a stanziare le risorse necessarie per garantire la manutenzione ordinaria e periodica, nonché la programmazione di interventi migliorativi delle strutture che ospitano gli uffici giudiziari su tutto il territorio nazionale.
9/2394/12Rampelli.


   La Camera

impegna il Governo

a stanziare le risorse necessarie per garantire la manutenzione ordinaria e periodica, nonché la programmazione di interventi migliorativi delle strutture che ospitano gli uffici giudiziari su tutto il territorio nazionale.
9/2394/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Rampelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame novella la disciplina delle intercettazioni telefoniche introducendo rilevanti modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della correlata documentazione;
    l'articolo 2, comma 1, lettera f), interviene sull'articolo 269 del codice di procedura penale relativo alla conservazione della documentazione, prevedendo al comma 1 che gli atti debbano essere conservati nell'archivio gestito dal procuratore della Repubblica;
    l'articolo 2, comma 2, interviene sull'articolo 89-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale con riferimento alle modalità di conservazione della documentazione in merito all'archivio delle intercettazioni: nello specifico è introdotto l'archivio digitale, gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica;
    ai sensi della suindicata disposizione, nella gestione e conservazione dell'archivio deve essere garantita la segretezza della documentazione,

impegna il Governo

a prevedere, nei decreti attuativi del provvedimento in esame, la definizione di un protocollo unico di trasmissione e gestione dei dati destinati a confluire sui server installati nelle sale intercettazioni delle procure della Repubblica finalizzato all'adeguata conservazione, al fine di garantire univoci livelli di sicurezza nella gestione e conservazione dei dati.
9/2394/13Butti.


   La Camera

impegna il Governo

a prevedere, nei decreti attuativi del provvedimento in esame, la definizione di un protocollo unico di trasmissione e gestione dei dati destinati a confluire sui server installati nelle sale intercettazioni delle procure della Repubblica finalizzato all'adeguata conservazione, al fine di garantire univoci livelli di sicurezza nella gestione e conservazione dei dati.
9/2394/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Butti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame novella la disciplina delle intercettazioni telefoniche introducendo rilevanti modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della correlata documentazione;
    all'articolo 2 comma 1, lettera d), numero 2), che sostituisce il comma 2-bis dell'articolo 267 del codice penale sono indicati i delitti per i cui procedimenti il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini;
    la suindicata disposizione estende la possibilità dell'attivazione delle intercettazioni in via d'urgenza da parte del p.m., già previsti per i procedimenti per delitti di grave allarme sociale previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e comma 3-quater anche ai procedimenti per delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a., oltre che ai delitti degli incaricati di un pubblico servizio contro la p.a.;
    malgrado la gravità dei reati sessuali a danno dei minori e l'urgenza di individuare adeguati strumenti investigativi utili a contrastare un fenomeno particolarmente insidioso – segnatamente sulla rete – e drammaticamente in crescita, questi non rientrano nella fattispecie dei delitti per i cui procedimenti il pubblico ministero può disporre, nei casi di urgenza e con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile;
    stando ai dati dell'Osmocop, l'Osservatorio mondiale contro la pedofilia dell'Associazione Meter, nel report 2018 sulla Pedofilia e Pedopornografia, le segnalazioni inviate al Cncpo (Centro nazionale di contrasto alla pedofilia online gestito dalla Polizia di Stato) si attestano a 1.780 nel 2018, ed emerge un incremento della quantità di foto rinvenute tramite il monitoraggio e del numero di video segnalati, elementi che confermano l'urgenza di incrementare tutti gli strumenti di controllo e monitoraggio tesi all'eradicazione del fenomeno,

impegna il Governo

ad includere, attraverso ulteriori iniziative normative, i reati sessuali a danno dei minori tra quelli per i cui procedimenti è possibile l'attivazione delle intercettazioni in via d'urgenza da parte del p.m. mediante l'inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.
9/2394/14Bellucci, Varchi, Lollobrigida, Maschio.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre ulteriori innovazioni normative in tema di prevenzione e contrasto dei reati sessuali contro i minori anche attraverso l'inasprimento sanzionatorio e l'allargamento degli strumenti di indagine.
9/2394/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Bellucci, Varchi, Lollobrigida, Maschio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame novella la disciplina delle intercettazioni telefoniche introducendo rilevanti modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della correlata documentazione;
    è possibile prevedere che l'utilizzo generalizzato del file « trojan» svilupperà, o contribuirà a sviluppare, un uso sempre più diffuso di tale tecnologia nonché un autonomo mercato di operatori specializzati nello sviluppo di tali programmi;
    molti operatori privati che gestiscono applicazioni, motori di ricerca o social network già si servono, più o meno lecitamente, di programmi di ascolto passivo o di captazione di comunicazioni e informazioni, provenienti da dispositivi mobili, attraverso le proprie applicazioni;
    in alcuni casi queste aziende deducono il consenso alla sottoposizione a tali pratiche da condizioni d'uso che, in caso di non accettazione, rendono impossibile il ricorso a taluni applicativi limitando, di fatto, la libera determinazione della volontà dei cittadini italiani,

impegna il Governo

ad emanare gli opportuni provvedimenti contenenti misure idonee a vietare, all'interno del territorio italiano, che operatori e società private possano ricorrere, mediante tecniche informatiche, a qualsiasi captazione di comunicazioni provenienti da dispositivi mobili e personal computer, vietandone ogni uso, in particolar modo per fini commerciali.
9/2394/15Osnato, Delmastro Delle Vedove.


   La Camera

impegna il Governo

ad emanare gli opportuni provvedimenti contenenti misure idonee a vietare, all'interno del territorio italiano, che operatori e società private possano ricorrere, mediante tecniche informatiche, a qualsiasi captazione di comunicazioni provenienti da dispositivi mobili e personal computer, vietandone ogni uso, in particolar modo per fini commerciali.
9/2394/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Osnato, Delmastro Delle Vedove.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame novella la disciplina delle intercettazioni telefoniche introducendo rilevanti modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della correlata documentazione;
    l'articolo 1 dispone una nuova proroga del termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017;
    l'articolo 2, comma 5, dispone l'adozione di un decreto ministeriale, di natura non regolamentare sentito il Garante per la protezione dei dati personali per la fissazione dei criteri cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi per regolare l'accesso all'archivio dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso;
    tenuto conto che l'articolo 15 del decreto legislativo n. 51 del 2018, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, prevede che il titolare del trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento sia effettuato in conformità alle norme di protezione dei dati personali;
    nella prospettiva di tutelare la sicurezza e la riservatezza dei dati personali presenti nell'archivio sarebbe indispensabile stabilire ulteriormente le misure da adottare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 51 del 2018 in materia di obblighi del titolare del trattamento,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, che il decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 5, preveda, inoltre, le misure da adottare ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 51 del 2018 al fine di tutelare la sicurezza e la riservatezza dei dati personali presenti nell'archivio.
9/2394/16Galantino.


   La Camera

impegna il Governo

a garantire che il decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 5, al fine di tutelare la sicurezza e la riservatezza dei dati personali presenti nell'archivio, sia conforme ai princìpi ispiratori della direttiva UE 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recepita con decreto legislativo n. 51 del 2018.
9/2394/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Galantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame novella la disciplina delle intercettazioni telefoniche introducendo rilevanti modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della correlata documentazione;
    l'articolo 1 dispone una nuova proroga del termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017;
    l'articolo 2, comma 3, del provvedimento in esame prevede che vengano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile;
    il comma 4 del medesimo articolo prevede che i requisiti siano stabiliti secondo misure idonee di affidabilità nella prospettiva di garantire che i programmi informatici utilizzabili si limitino all'esecuzione delle operazioni autorizzate;
    nella suddetta disposizione, ai fini dell'emanazione del citato decreto da parte del Ministero della giustizia, non è prevista l'acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali;
   considerato che – segnatamente per quanto attiene le azioni esternalizzate ai privati nell'ambito delle operazioni investigative – appare indispensabile delineare in maniera inequivocabile gli obblighi di sicurezza da garantire nell'ambito degli interventi;
    la definizione puntuale dei requisiti di «affidabilità, sicurezza ed efficacia» dei software utilizzabili a fini captativi di cui al citato decreto ministeriale rende necessaria l'acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali,

impegna il Governo

a prevedere l'acquisizione del parere del Garante della protezione dei dati personali ai fini dell'emanazione del decreto del Ministero della giustizia che definisce i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.
9/2394/17Luca De Carlo.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'acquisizione del parere del Garante della protezione dei dati personali ai fini dell'emanazione del decreto del Ministero della giustizia che definisce i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.
9/2394/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Luca De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni», introduce modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della relativa documentazione;
    l'intento del provvedimento è quello di tutelare la riservatezza delle persone attraverso delle modifiche alla disciplina delle intercettazioni telefoniche e operando delle disposizioni correttive volte ad eliminare gli effetti distorsivi, che si potrebbero produrre con l'immediata ed integrale applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216;
    il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica;
    nell'archivio digitale tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, saranno custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni. Ogni eventuale accesso o rilascio di copie sarà annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche con indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati,

impegna il Governo

a garantire con ogni misura la sicurezza dei luoghi in cui è custodito il materiale relativo agli atti depositati e utilizzati a fini intercettativi, al fine di impedite che le informazioni raccolte possano essere strumentalizzate e usate a danno della dignità umana e personale e, senza il rispetto della riservatezza della sfera privata di chi vi è sottoposto.
9/2394/18Meloni, Montaruli.


   La Camera

impegna il Governo

a garantire con ogni misura la sicurezza dei luoghi in cui è custodito il materiale relativo agli atti depositati e utilizzati a fini intercettativi, al fine di impedite che le informazioni raccolte possano essere strumentalizzate e usate a danno della dignità umana e personale e, senza il rispetto della riservatezza della sfera privata di chi vi è sottoposto.
9/2394/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Meloni, Montaruli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame C. 2394 reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    la nuova disciplina in tema di intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni introdotta nel nostro ordinamento attraverso il decreto-legge n. 161 del 2019 prevede tre differenti, e alternative fra loro, disposizioni dirette a consentire al difensore dell'imputato (rectius indagato) di esaminare gli atti, ascoltare le registrazioni ovvero prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;
    dalla riforma viene dunque riproposto il vulnus normativo circa la facoltà del difensore di estrarre copia degli atti visionati, ponendo così l'accusa in netto vantaggio rispetto alla posizione dell'indagato; dal disposto normativo il difensore avrebbe la legittimazione ad estrarre copia degli atti investigativi relativi alle intercettazioni solo a seguito della trascrizione (articolo 268, comma 8, del codice di procedura penale) o dell'acquisizione (articolo 89-bis, comma 4, delle disposizioni attuative del codice di procedura penali);
    tale compressione del diritto di difesa assume particolare rilevanza in relazione alla facoltà delle parti di indicare al giudice le conversazioni e/o i flussi di comunicazioni informatiche/telematiche da acquisire (articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale);
    non si comprende quale sia la ratio sottesa alla mancata previsione della facoltà del difensore dell'indagato di poter estrarre copia del materiale intercettativo a cui consegue necessariamente uno svantaggio giuridico ed ingiustificato per l'indagato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, la facoltà per il difensore anche di estrarre copia degli atti visionati, al fine di avere la possibilità di una preliminare analisi completa di quanto raccolto dall'accusa e di fatto eliminare lo svantaggio giuridico ed ingiustificato per l'indagato.
9/2394/19Bucalo.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, la facoltà per il difensore anche di estrarre copia degli atti visionati, al fine di avere la possibilità di una preliminare analisi completa di quanto raccolto dall'accusa e di fatto eliminare lo svantaggio giuridico ed ingiustificato per l'indagato.
9/2394/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Bucalo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    in particolar modo l'articolo 2 del suddetto disegno di legge interviene sulle modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    la garanzia di una comunicazione libera e non soggetta a controlli tra avvocato e cliente è funzionale all'effettività del diritto di difesa. L'importanza di tali comunicazioni, così come del rapporto professionale nella sua interezza, è riconosciuto in più parti dall'ordinamento italiano, dalla legge professionale e dalla deontologia forense;
    in particolar modo il segreto professionale, oltre a trovare un riconoscimento indiretto nel diritto di difesa protetto dall'articolo 24 della Costituzione, trova una tutela (relativamente ai limiti posti alle intercettazioni tra avvocato e difensore) nel comma quinto dell'articolo 103 del codice di procedura penale. Quest'ultimo, infatti, non consente l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati ed incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite;
    la rigorosa osservanza del segreto professionale è altresì sancita dall'articolo 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sull'Ordinamento Forense e dall'articolo 13 del codice deontologico forense (Dovere di segretezza e riservatezza);
    infine, in più occasioni, anche le Corti europee si sono pronunciate a favore della tutela del segreto professionale dell'avvocato come un qualcosa che riveste il rango di principio giuridico generale avente natura di diritto fondamentale;
    il riconoscimento dell'importanza delle comunicazioni fra avvocato e assistito trova spazio anche nell'atto giuridico oggi oggetto di discussione, ma allo stesso tempo appare fondamentale effettuare degli sforzi maggiori per garantire l'effettività del divieto di intercettazione (con ogni mezzo) delle comunicazioni e delle conversazioni tra avvocato e cliente. Questo potrebbe, ad esempio, avvenire: mediante la puntuale interruzione dell'intercettazione (tramite lo spegnimento immediato dei sistemi informatici utilizzati); l'istantanea interruzione della captazione (attraverso lo spegnimento del dispositivo elettronico portatile); la distruzione ab origine dell'intercettazione, ad opera degli stessi soggetti delegati alle operazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, anche mediante futuri interventi normativi, maggiori forme di tutela delle conversazioni, del rapporto fra avvocato e assistito e del cosiddetto «segreto professionale» da azioni di intercettazione.
9/2394/20Zucconi.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, anche mediante futuri interventi normativi, maggiori forme di tutela delle conversazioni, del rapporto fra avvocato e assistito e del cosiddetto «segreto professionale» da azioni di intercettazione.
9/2394/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame novella la disciplina delle intercettazioni telefoniche introducendo rilevanti modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della correlata documentazione;
    l'articolo 2, comma 1, lettera e), modifica l'articolo 268 del codice di procedura penale sull'esecuzione delle operazioni di intercettazione, nello specifico sostituisce il comma 2-bis prevedendo che il pubblico ministero dia indicazioni e vigili affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini;
    considerando che uno degli aspetti particolarmente significativi del provvedimento in esame si colloca nella definizione di cui all'articolo 2 dell'impiego massivo del captatore informatico, in particolare al comma 1, la lettera c), modificando l'articolo 266 del codice penale, consente l'uso del captatore informatico per intercettare le comunicazioni tra presenti in un domicilio privato, indipendentemente dall'attualità dell'attività criminosa;
    appare evidente che l'attuale configurazione della norma subordina l'esigenza di tutelare i dati personali, segnatamente dei soggetti estranei alle indagini e al procedimento, alle esigenze processuali, rimettendo la gestione delle informazioni alla valutazione del giudice;
    in questa prospettiva sarebbe auspicabile garantire inderogabilmente la tutela dei dati personali, anche attraverso la previsione di un coordinamento con la disciplina della protezione dei dati personali, di cui al regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,

impegna il Governo

a prevedere specifici interventi legislativi volti a riconoscere adeguate garanzie a tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti nelle intercettazioni ma estranei alle indagini, in caso di acquisizioni irregolare di dati o di acquisizione di dati estranei all'indagine.
9/2394/21Baldini.


   La Camera

impegna il Governo

a prevedere specifici interventi legislativi volti a riconoscere adeguate garanzie a tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti nelle intercettazioni ma estranei alle indagini, in caso di acquisizioni irregolare di dati o di acquisizione di dati estranei all'indagine.
9/2394/21. (Testo modificato nel corso della seduta) Baldini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    all'articolo 2, comma 1, dispone modifiche al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, ed in particolare alla lettera e) prevede modifiche all'articolo 268 del medesimo Codice sostituendo il comma 4 con i commi 4, 5, 6, 7 e 8;
    il comma 8 prevede quanto segue: «8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.»;
    la formulazione del comma 8, al primo periodo non specifica la possibilità da parte dei difensori di poter estrarre copia dematerializzata delle trascrizioni su supporto informatico. L'accesso a questa documentazione su supporti informatici soddisferebbe al meglio le esigenze dei difensori che ne dovessero fare richiesta e sarebbe in linea con le disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure normative finalizzate a disporre la possibilità per i difensori di cui al comma 8 citato in premessa di poter estrarre copia dematerializzata delle trascrizioni su supporto informatico.
9/2394/22Gemmato.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure normative finalizzate a disporre la possibilità per i difensori di cui al comma 8 citato in premessa di poter estrarre copia dematerializzata delle trascrizioni su supporto informatico.
9/2394/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Gemmato.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 161, recante «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni», introduce modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della relativa documentazione;
    come si evince dalla relazione, l'obiettivo del provvedimento è quello di tutelare la riservatezza delle persone attraverso delle modifiche alla disciplina delle intercettazioni telefoniche;
    per quanto concerne le intercettazioni mediante captatori, sarebbe stato opportuno cogliere le indicazioni di maggiori tutele rilevate in sede di parere dal Garante della privacy sugli schemi di decreto legislativo e di decreto attuativo, ma anche nell'ambito della segnalazione rivolta al Parlamento e al Governo lo scorso aprile e relative a strumenti quali il Google play store e le app che, se utilizzati in maniera inopportuna, più che tutelare si trasformerebbero in strumenti di controllo di massa;
    nello specifico ci si riferisce all'utilizzo, ai fini intercettativi, di software connessi ad app, che quindi non sono direttamente inseriti nel solo dispositivo dell'indagato, ma posti su piattaforme (come Google play store) accessibili a tutti. Ove rese disponibili sul mercato, anche solo per errore in assenza dei filtri necessari a limitarne l'acquisizione da parte dei terzi queste app-spia rischierebbero, infatti, di trasformarsi in pericolosi strumenti di sorveglianza massiva;
    altrettanto pericoloso è l'utilizzo di sistemi cloud per l'archiviazione, addirittura in Stati extraeuropei, dei dati captati. La delocalizzazione dei server in territori non soggetti alla giurisdizione nazionale costituisce, infatti, un evidente vulnus non soltanto per la tutela dei diritti degli interessati, ma anche per la stessa efficacia e segretezza dell'azione investigativa,

impegna il Governo

a monitorare che i vantaggi conseguenti l'utilizzo dei captatori informatici non si trasformino da preziosi strumenti a tutela della sicurezza dei cittadini in un ulteriore mezzo di oppressione, garantendo, con ogni misura, che i software connessi ad app, ai fini intercettativi, siano dotati dei filtri necessari a limitarne l'acquisizione da parte dei terzi e impedendo la delocalizzazione dei server, relativi ai sistemi cloud per l'archiviazione dei dati captati, in territori non soggetti alla giurisdizione nazionale.
9/2394/23Lollobrigida, Varchi, Maschio.


   La Camera

impegna il Governo

a monitorare che i vantaggi conseguenti l'utilizzo dei captatori informatici non si trasformino da preziosi strumenti a tutela della sicurezza dei cittadini in un ulteriore mezzo di oppressione, garantendo, con ogni misura, che i software connessi ad app, ai fini intercettativi, siano dotati dei filtri necessari a limitarne l'acquisizione da parte dei terzi e impedendo la delocalizzazione dei server, relativi ai sistemi cloud per l'archiviazione dei dati captati, in territori non soggetti alla giurisdizione nazionale.
9/2394/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Lollobrigida, Varchi, Maschio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 161, recante «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni», introduce modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della relativa documentazione;
    nello specifico, il decreto interviene sia sul codice di procedura penale sia sulle disposizioni di attuazione del codice di rito. Tra le modifiche più rilevanti al codice di procedura penale, si estende il regime del divieto di pubblicazione a tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento; si dispone che le attività di intercettazione ambientale mediante utilizzo del trojan, già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione; è affidata al Pubblico ministero la selezione delle intercettazioni che interessano le indagini;
    in estrema sintesi si sopprime dunque la riforma del 2017 con riguardo all'iniziale valutazione discrezionale della polizia giudiziaria chiamata a decidere cosa trascrivere e cosa annotare per il pubblico ministero e stabilisce che quest'ultimo debba vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone;
    con riferimento all'esecuzione delle intercettazioni il testo in votazione ripropone sostanzialmente la formulazione antecedente la riforma del 2017 con particolare riguardo: alla trasmissione dei verbali delle intercettazioni; all'immediata comunicazione ai difensori che hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni;
    si tratta di misure puntuali a sostegno delle quali dovrebbero essere poste garanzie adeguate in ragione dell'ammissibilità giudiziarie e delle garanzie processuali delle parti,

impegna il Governo

a istituire società statali di scopo e specializzate, a totale capitale pubblico, controllate dal Ministero della giustizia e del garante della Privacy per gestire le attività di intercettazione autorizzate e richieste dalla magistratura, a garanzia dell'ammissibilità giudiziaria e delle garanzie processuali delle parti.
9/2394/24Silvestroni.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire società statali di scopo e specializzate, a totale capitale pubblico, controllate dal Ministero della giustizia e del garante della Privacy per gestire le attività di intercettazione autorizzate e richieste dalla magistratura, a garanzia dell'ammissibilità giudiziaria e delle garanzie processuali delle parti.
9/2394/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame introduce rilevanti modifiche alle norme del codice di procedura penale in relazione alle modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della relativa documentazione;
    in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge interviene a modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale – relativo al divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo dal loro contenuto – introducendo il comma 2-bis al fine di vietare la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis e 454 del codice di procedura penale;
    simile intervento si è reso necessario a causa della indebita diffusione di intercettazioni irrilevanti acquisite nell'ambito di un procedimento penale che, come accaduto, compromette gravemente il diritto alla riservatezza soprattutto quando le stesse riguardano soggetti estranei ai fatti processuali;
    tuttavia, la disposizione introduttiva del divieto assoluto di pubblicazione per i fatti ritenuti irrilevanti o concernenti dati sensibili e non acquisiti agli atti del procedimento apparirebbe svilita per due ordini di ragione: in primo luogo il disegno di legge non ha previsto sanzioni nei confronti di chi violerebbe la norma, in particolare alcuna sanzione verrebbe irrogata nei confronti del giornalista e del direttore responsabile della testata giornalistica autori della divulgazione di notizie irrilevanti;
    in secondo luogo, l'effettiva efficacia di tale divieto andrebbe valutata altresì alla luce della modifica introdotta dall'articolo 2, comma 2, lettera e) del disegno di legge, che in relazione all'esecuzione delle operazioni di intercettazioni modifica l'articolo 268 del codice di procedura penale;
    la vigente normativa prevede il divieto della trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, nonché di quelle non rilevanti che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, invece, il disegno di legge sopprime tale divieto, limitandosi esclusivamente a stabilire che il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali sensibili;
    tale modifica, quindi, consentendo la trascrizione anche di conversazioni o comunicazioni irrilevanti, di fatto, rischia che le stesse possano essere rese note e pubblicate dagli organi di stampa con inevitabile compromissione del diritto alla privacy dei soggetti interessati,

impegna il Governo

ad avviare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, affinché venga maggiormente tutelato il diritto alla privacy prevedendo specifiche sanzioni nei confronti di chiunque, o quanto meno degli editori dei mezzi di informazione, si renda responsabile della illegittima divulgazione di intercettazioni aventi ad oggetto fatti irrilevanti, dati personali definiti sensibili dalla legge e non acquisiti agli atti del procedimento.
9/2394/25Cirielli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 161, recante «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni», introduce modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della relativa documentazione;
    nello specifico, il provvedimento dispone la proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    come evidenziato anche nella Relazione illustrativa che correda il disegno di legge di conversione del provvedimento in esame, si precisa che tale proroga si rende necessaria per consentire agli uffici giudiziari una migliore predisposizione degli aspetti organizzativi connessi con l'avvio della digitalizzazione del sistema documentale e del software delle intercettazioni predisposto dal Ministero della giustizia e consentirebbe inoltre al Ministero di verificare ulteriori fabbisogni anche formativi per gli uffici interessati;
    tuttavia, sorgono criticità in merito all'elevato grado di pericolosità di strumenti investigativi fondati, come nel caso dei trojan, su tecnologie particolarmente invasive. Detta pericolosità è dovuta soprattutto ai software utilizzati che, «concentrano» in un unico atto, una pluralità di strumenti investigativi, in alcuni casi non lasciando tracce o alterando i dati acquisiti. Si realizza, così una sorveglianza ubiquitaria, ogniqualvolta tali captatori siano installati su dispositivi mobili, che ci accompagnano in ogni momento della vita;
    è di tutta evidenza che i trojan hanno caratteristiche tali che sfuggendo alle tradizionali categorie gius-processuali, rischiano di eludere le garanzie essenziali sottese al regime di acquisizione probatoria nei sistemi accusatori. Dunque, se la prova decisiva risulta viziata, successivamente alla sua acquisizione, l'intero risultato processuale che su essa si fondi rischia di esserlo;
    ulteriore criticità è legata all'alto rischio legato alla tecnologia, infatti, l'esternalizzazione delle operazioni investigative, dovuta al loro elevato tasso di «tecnologizzazione», rende la filiera dell'attività di indagine permeabile a strumenti esterni coinvolgendovi una pluralità di soggetti spesso privi dei requisiti professionali, organizzativi e persino dell'affidabilità, necessari per svolgere un'attività così delicata quale quella intercettativa,

impegna il Governo

a prevedere un adeguato sistema di controllo e monitoraggio dei dispositivi informatici e degli strumenti in uso presso le società che controllano i software utilizzati per le intercettazioni.
9/2394/26Montaruli.


   La Camera

impegna il Governo

a prevedere un adeguato sistema di controllo e monitoraggio dei dispositivi informatici e degli strumenti in uso presso le società che controllano i software utilizzati per le intercettazioni.
9/2394/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Montaruli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo del 29 dicembre 2017, n. 216, disciplina l'utilizzo e l'immissione di captatori informatici atti a intercettare comunicazioni o conversazioni (cd. « trojan horse») in dispositivi elettronici portatili con fini investigativi penali ed unicamente per effettuare intercettazioni ambientali;
    la disciplina così come predisposta dal predetto decreto legislativo prevede che tali dispositivi non possano essere mantenuti attivi senza limiti di tempo o di spazio, ma debbano essere attivati da remoto secondo quanto previsto dal pubblico ministero così come disposto in apposito decreto autorizzativo e che debbano essere disattivati se l'intercettazione avviene in privata dimora, a meno che non vi sia prova che in tale ambito si stia svolgendo l'attività criminosa oggetto dell'indagine o che l'indagine stessa non riguardi i delitti più gravi, tra i quali mafia e terrorismo;
    la legge del 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. «spazza-corrotti»), estende il campo applicativo della disciplina «speciale» sulle intercettazioni eseguite mediante captatore informatico, anche ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, prescindendo, in tale ipotesi, dalla sussistenza del requisito aggiuntivo, integrato dal fondato motivo di ritenere che in detti luoghi si stia svolgendo l'attività criminosa, che è invece indispensabile per l'autorizzazione delle intercettazioni nei luoghi domiciliari;
    la medesima legge prevede altresì che, nei casi di urgenza, il pubblico ministero può disporre l'intercettazione tra presenti mediante trojan soltanto nei procedimenti per reati associativi e con finalità di terrorismo, parificando le fattispecie con quella dei reati di pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione, creando i presupposti per un pervasivo controllo della magistratura sulla politica, pregiudicando l'equilibrio ed il rapporto tra i poteri;
    il decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 161, in controtendenza coi precedenti interventi normativi, i quali hanno circoscritto la fattispecie applicativa del trojan, ha esteso l'utilizzo dello stesso per reati punibili con pene superiori ai 5 anni commessi da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, incrementando altresì la discrezionalità del pubblico ministero che è così diventato il soggetto tenuto a selezionare il materiale per stabilire quali siano le intercettazioni di rilievo per le indagini e quelle irrilevanti, competenza finora attribuita alla Polizia giudiziaria;
    lo strumento del trojan è per sua natura estremamente invasivo, e si ravvisa una mancanza di tracciabilità nei confronti delle attività svolte dalle società specializzate che, per conto della magistratura, fanno uso del malware, il quale permette la manipolazione dei dati anche per inserire nuovi file, inviare messaggi o effettuare chiamate dal dispositivo dell'indagato, a sua insaputa,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del provvedimento, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riaffidare il compito di stabilire le intercettazioni di rilievo per le indagini e quelle irrilevanti alla Polizia giudiziaria;
   ad intraprendere tutte le iniziative di carattere normativo con il fine di rendere tracciabili e monitorabili le attività svolte dalle società che gestiscono i captatori informatici in oggetto per conto della magistratura, e garantire la cancellazione di contenuti provenienti da captatori informatici dai server di tali società;
   a valutare l'opportunità di istituire un sistema informatico centralizzato per il processo e la conservazione delle informazioni ottenute tramite captatori informatici anche predisponendo una piattaforma cloud nazionale adibita;
   a valutare gli effetti applicativi del provvedimento, al fine di adottare successivi interventi correttivi volti a modificare la disciplina in materia di intercettazioni in modo da offrire maggiori tutele per la privacy dei cittadini oggetto delle stesse;
   ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto del segreto d'ufficio in materia di pubblicazione delle intercettazioni.
9/2394/27Caretta, Ciaburro.


   La Camera

impegna il Governo:

   ad intraprendere tutte le iniziative di carattere normativo con il fine di rendere tracciabili e monitorabili le attività svolte dalle società che gestiscono i captatori informatici in oggetto per conto della magistratura, e garantire la cancellazione di contenuti provenienti da captatori informatici dai server di tali società;
   a valutare l'opportunità di istituire un sistema informatico centralizzato per il processo e la conservazione delle informazioni ottenute tramite captatori informatici anche predisponendo una piattaforma cloud nazionale adibita;
   a valutare gli effetti applicativi del provvedimento, al fine di adottare successivi interventi correttivi volti a modificare la disciplina in materia di intercettazioni in modo da offrire maggiori tutele per la privacy dei cittadini oggetto delle stesse;
   ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto del segreto d'ufficio in materia di pubblicazione delle intercettazioni.
9/2394/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo del 29 dicembre 2017, n. 216, disciplina l'utilizzo e l'immissione di captatori informatici atti a intercettare comunicazioni o conversazioni (cd. « trojan horse») in dispositivi elettronici portatili con fini investigativi penali ed unicamente per effettuare intercettazioni ambientali;
    la disciplina così come predisposta dal predetto decreto legislativo prevede che tali dispositivi non possano essere mantenuti attivi senza limiti di tempo o di spazio, ma debbano essere attivati da remoto secondo quanto previsto dal pubblico ministero così come disposto in apposito decreto autorizzativo e che debbano essere disattivati se l'intercettazione avviene in privata dimora, a meno che non vi sia prova che in tale ambito si stia svolgendo l'attività criminosa oggetto dell'indagine o che l'indagine stessa non riguardi i delitti più gravi, tra i quali mafia e terrorismo;
    la legge del 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. «spazza-corrotti»), estende il campo applicativo della disciplina «speciale» sulle intercettazioni eseguite mediante captatore informatico, anche ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, prescindendo, in tale ipotesi, dalla sussistenza del requisito aggiuntivo, integrato dal fondato motivo di ritenere che in detti luoghi si stia svolgendo l'attività criminosa, che è invece indispensabile per l'autorizzazione delle intercettazioni nei luoghi domiciliari;
    la medesima legge prevede altresì che, nei casi di urgenza, il pubblico ministero può disporre l'intercettazione tra presenti mediante trojan soltanto nei procedimenti per reati associativi e con finalità di terrorismo, parificando le fattispecie con quella dei reati di pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione, creando i presupposti per un pervasivo controllo della magistratura sulla politica, pregiudicando l'equilibrio ed il rapporto tra i poteri;
    il decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 161, in controtendenza coi precedenti interventi normativi, i quali hanno circoscritto la fattispecie applicativa del trojan, ha esteso l'utilizzo dello stesso per reati punibili con pene superiori ai 5 anni commessi da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, incrementando altresì la discrezionalità del pubblico ministero che è così diventato il soggetto tenuto a selezionare il materiale per stabilire quali siano le intercettazioni di rilievo per le indagini e quelle irrilevanti, competenza finora attribuita alla polizia giudiziaria;
    lo strumento del trojan è per sua natura estremamente invasivo, e si ravvisa una mancanza di tracciabilità nei confronti delle attività svolte dalle società specializzate che, per conto della magistratura, fanno uso del malware, il quale permette la manipolazione dei dati anche per inserire nuovi file, inviare messaggi o effettuare chiamate dal dispositivo dell'indagato, a sua insaputa,

impegna il Governo:

  a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni del provvedimento, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a:
   a) delimitare l'utilizzo del cd. « trojan horse» alle sole intercettazioni ambientali;
   b) ripristinare l'impiego di tale strumento unicamente alle ipotesi di reati associativi e con finalità di terrorismo, escludendo da tale ambito applicativo alla fattispecie dei reati contro la Pubblica amministrazione;
   c) modificare la disciplina in materia di intercettazioni in modo da offrire maggiori tutele per la privacy dei cittadini oggetto delle stesse;

  ad intraprendere tutte le iniziative di carattere normative atte a rendere tracciabili e monitorabili le attività svolte dalle società che gestiscono i captatori informatici in oggetto per conto della magistratura;

  ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto del segreto d'ufficio in materia di pubblicazione delle intercettazioni.
9/2394/28Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame interviene in materia di intercettazioni per modificare la riforma della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017, prorogandone l'entrata in vigore al 1o maggio 2020;
    il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge di conversione, apporta modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e, in particolare, all'articolo 89-bis disp.att. del codice di procedura penale relativo all'archivio delle intercettazioni con particolare riguardo alle modalità di conservazione della documentazione: l'archivio riservato presso l'ufficio del Pm, già previsto dalla riforma Orlando, è sostituito da un apposito archivio digitale, gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica;
    con riguardo all'archivio il problema è soprattutto logistico data la difficoltà di reperire locali adeguati dove installarlo;
    l'intero sistema relativo all'utilizzo del «TIAP intercettazioni» si scontrerà inevitabilmente con il minore grado di informatizzazione della maggior parte degli uffici giudicanti. Fatte salve, infatti, alcune lodevoli eccezioni, la maggioranza dei tribunali non risulta ad oggi disporre di mezzi informatici né di personale adeguato ad affrontare la «rivoluzione digitale» che si realizzerà nel campo delle intercettazioni, con conseguenti enormi rischi di stallo delle procedure,

impegna il Governo:

   a valutare la necessità di incrementare la dotazione di mezzi informatici e personale adeguatamente formato, in considerazione della complessità delle misure organizzative e tecniche che dovranno adottare gli Uffici giudicanti dei Tribunali.
9/2394/29Varchi, Maschio.


   La Camera

impegna il Governo:

   a valutare la necessità di incrementare la dotazione di mezzi informatici e personale adeguatamente formato, in considerazione della complessità delle misure organizzative e tecniche che dovranno adottare gli Uffici giudicanti dei Tribunali.
9/2394/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Varchi, Maschio.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame interviene in materia di intercettazioni per modificare la riforma della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017, prorogandone l'entrata in vigore al 1o maggio 2020;
    in particolare, prevede una serie di novità in materia di impiego del captatore informatico (cosiddetto trojan), ad esempio, per intercettare le comunicazioni tra presenti in un domicilio privato, a prescindere dall'attualità di un'attività criminosa, anche quando si procede per il delitto commesso da un incaricato di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione; per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, tra i quali sono sempre ricompresi i delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio contro la pubblica amministrazione;
    il captatore informatico, come noto, è uno strumento tecnologico di straordinaria potenzialità e portata, il quale, in ragione della sua semplicità di inoculazione, della sua «silenziosità» e «celerità» operativa e soprattutto della molteplicità di usi e di attività di indagine che esso consente, permette di sottoporre l'individuo ad un penetrante controllo della sua vita quotidiana e di consentire così un «controllo “orwelliano”» della sua vita;
    alto è il rischio di abusi o di impieghi non autorizzati dello strumento di captazione, che, quindi, dovrebbe essere sottoposto a limiti chiari e precisi tale da poter essere previsto, e conseguentemente autorizzato, solo in presenza di un consistente numero di gravi indizi ed escludendo che possa esserne consentito l'uso per la ricerca a strascico di eventuali reati ulteriori e diversi rispetto a quelli per cui si procede;
    in particolare, una normativa lacunosa rischia di prestare il fianco a soprusi ai danni dei diritti fondamentali dell'imputato, che un ordinamento moderno non dovrebbe consentire: non sappiamo chi controlli realmente i trojan, in quante mani passino i dati raccolti e se possano essere manipolati al fine di confezionare reati « ad hoc»;
    le straordinarie potenzialità intrusive di tali strumenti impongono, infatti, garanzie adeguate a impedire che essi, da preziosi ausiliari degli inquirenti, degenerino invece in mezzi di sorveglianza massiva o, all'opposto, in fattori di vulnerabilità del compendio probatorio, rendendolo estremamente permeabile se conservato in server non sicuri o, peggio, delocalizzati anche al di fuori dei confini nazionali;
    lo stesso Garante della Privacy, già in sede di parere sugli schemi del decreto legislativo e di decreto attuativo, aveva rilevato le criticità connesse all'uso indiscriminato delle intercettazioni mediante captatori;
    la necessità di garanzie più stringenti sembra, peraltro, supportata dalle notizie di cronaca, si pensi al caso Exodus, che avrebbe evidenziato i rischi connessi all'utilizzo di captatori informatici con il ricorso, da parte delle società incaricate, a software connessi ad app, che quindi non sono direttamente inoculati nel solo dispositivo dell'indagato, ma posti su piattaforme (come Google play store) accessibili a tutti;
    inoltre, la delocalizzazione dei server in territori non soggetti alla giurisdizione nazionale costituisce un pericoloso vulnus, non soltanto per la tutela dei diritti degli interessati, ma anche per la stessa efficacia e segretezza dell'azione investigativa,

impegna il Governo

a introdurre, attraverso ulteriori iniziative normative, una puntuale disciplina dei vari usi possibili del captatore informatico durante la fase delle indagini, a tutela della sicurezza, integrità e autenticità dei dati processuali e, quindi, delle garanzie dell'indagato, secondo stringenti presupposti applicativi e specifici disciplinari tecnici, nonché attraverso divieti probatori e l'introduzione di illeciti disciplinari e penali.
9/2394/30Maschio, Varchi.


   La Camera

impegna il Governo

a introdurre, attraverso ulteriori iniziative normative, una puntuale disciplina dei vari usi possibili del captatore informatico durante la fase delle indagini, a tutela della sicurezza, integrità e autenticità dei dati processuali e, quindi, delle garanzie dell'indagato, secondo stringenti presupposti applicativi e specifici disciplinari tecnici, nonché attraverso divieti probatori e l'introduzione di illeciti disciplinari e penali.
9/2394/30. (Testo modificato nel corso della seduta) Maschio, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    si ritiene necessario escludere che la discrezionalità e il potere di selezione del materiale intercettato riconosciuti al pubblico ministero, nell'ambito del procedimento, possano limitare il diritto di difesa tutelato dalla Costituzione come inviolabile;
    ciò anche considerando che rispetto alla trascrizione delle intercettazioni viene riconosciuto il dovere di sorveglianza del pubblico ministero, affinché non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano particolari categorie di dati personali, salvo il caso in cui si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini. Sul punto, sebbene il potere di vigilanza abbia un giusto fine, bisogna escludere l'esistenza di atti del procedimento di cui solo il pubblico ministero viene a conoscenza rispetto alle parti e al giudice, pregiudicando quella che è la funzione del processo, ossia l'accertamento di ogni elemento raccolto per stabilire la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato;
    ed ancora, sempre nell'ottica di garantire il diritto di difesa, si ritiene di dubbia opportunità la norma che stabilisce che il materiale depositato nell'archivio destinato alle intercettazioni (registrazioni, verbali, e ogni decreto autorizzativo e dispositivo) possa restare a disposizione della difesa «per il tempo fissato dal pubblico ministero». A tale criticità non rimedia la prevista possibilità per il difensore di chiedere una proroga al giudice, poiché il termine iniziale, come predetto, viene stabilito dalla sua naturale controparte;
    pertanto, è necessario intervenire per escludere una compressione del diritto di difesa nella selezione e nella messa a disposizione del materiale intercettato, che deve restare finalizzato a raccogliere elementi di prova rispetto ai reati oggetto delle indagini,

impegna il Governo

a valutare l'assunzione di idonee iniziative normative affinché le prerogative riconosciute al pubblico ministero, che concernono la valutazione e la messa a disposizione degli elementi rilevanti del materiale intercettato, non possano, anche solo potenzialmente, compromettere il diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione.
9/2394/31Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame interviene in materia di intercettazioni per modificare la riforma della disciplina introdotta dal Decreto legislativo n. 216 del 2017, prorogandone l'entrata in vigore al 1o maggio 2020;
    il tema delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni a fini di indagine si pone al crocevia di una serie di diritti e interessi costituzionalmente rilevanti di importanza primaria;
    per un verso, infatti, è doveroso assicurare ai soggetti del procedimento e del processo penale – ivi compreso il difensore, coerentemente con il modello accusatorio – ogni più ampio mezzo ai fini di più efficaci indagini sulla commissione di reati, e di una formazione della prova efficiente, soprattutto sul piano della tutela del contraddittorio, come riconosciuto dall'articolo 11 della Costituzione;
    per altro verso, la tutela delle esigenze di indagine non può spingersi fino alla compressione di alcuni diritti inviolabili, come quelli alla difesa e alla riservatezza, ed anzi ad essi deve rimanere strettamente funzionale;
    criticità permangono circa le intercettazioni dei colloqui tra avvocato/difensore e cliente/assistito, perché se appare apprezzabile lo sforzo di rafforzarne il divieto, questo continua a essere non effettivo: la sanzione della inutilizzabilità delle conversazioni fra l'avvocato e il suo assistito, e il divieto di trascrizione non impediscono infatti che il contenuto delle conversazioni intercettate in violazione del divieto venga comunque a conoscenza dell'accusa, che potrebbe trarne – non la prova ma – una fonte di prova o un elemento indiziario;
    una riforma delle intercettazioni dovrebbe rappresentare un punto di equilibrio tra esigenze investigative, diritto di difesa e diritto alla riservatezza;
    un secondo ordine di rilievi investe il conflitto tra intercettazione delle comunicazioni e tutela della riservatezza delle conversazioni tra l'avvocato difensore ed il cliente/assistito. La garanzia di una comunicazione libera e non soggetta a controlli tra avvocato e cliente è immediatamente funzionale all'effettività del diritto di difesa, ed il particolare pregio di tali comunicazioni – come anche del rapporto professionale nella sua interezza – è già riconosciuto in più parti dall'ordinamento, dalla legge professionale e dalla deontologia forense;
    appare dunque indispensabile rafforzare l'effettività del divieto di intercettazione – con ogni mezzo – delle comunicazioni e delle conversazioni tra avvocato e cliente, ad esempio imponendo l'immediata interruzione dell'intercettazione (spegnimento dei sistemi informatici utilizzati) o della captazione (spegnimento del dispositivo elettronico portatile) e, ove ciò non avvenga, la loro immediata distruzione, ad opera degli stessi soggetti delegati alle operazioni, al fine di evitare ab origine che anche solo le tracce delle suddette comunicazioni entrino in ogni forma, e seppur provvisoriamente, nel fascicolo del procedimento;
    deve inoltre essere rilevata, sempre a tale proposito, l'assenza di una sanzione, a parte la richiamata sanzione «intraprocessuale» della inutilizzabilità,

impegna il Governo

a rafforzare, attraverso ulteriori iniziative normative, l'effettività del divieto di intercettazione, con ogni mezzo, delle comunicazioni e delle conversazioni tra avvocato e cliente, imponendo l'immediata interruzione dell'intercettazione o della captazione e, ove ciò non avvenga, la loro immediata distruzione, ad opera degli stessi soggetti delegati alle operazioni, al fine di evitare ab origine che anche solo le tracce delle suddette comunicazioni entrino in ogni forma, e seppur provvisoriamente, nel fascicolo del procedimento.
9/2394/32Lucaselli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame interviene in materia di intercettazioni per modificare la riforma della disciplina introdotta dal Decreto legislativo n. 216 del 2017, prorogandone l'entrata in vigore al 1o maggio 2020;
    l'attuale impianto legislativo non consente di applicare la disciplina delle intercettazioni telefoniche alla corrispondenza anche epistolare;
    tale limitazione determina una irragionevole disparità di trattamento censurabile ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, non giustificabile ex articolo 15 della Costituzione, giacché quest'ultima disposizione costituzionale si riferisce non solo alla corrispondenza, ma «ad ogni altra forma di comunicazione», tra le quali rientrano perciò anche le comunicazioni telefoniche;
    tale irragionevolezza, peraltro, risulta accentuata nel caso di corrispondenza di detenuti, per i quali l'articolo 18-ter ordinamento penitenziario prevede, in caso di controllo, l'apposizione di un visto che rende i soggetti che intrattengono corrispondenza edotti dell'attività investigativa;
    la libertà e la riservatezza della corrispondenza epistolare (postale) non sono esenti dai sacrifici necessari ad assicurare un efficace svolgimento delle indagini;
    in tale ottica, appare auspicabile prevedere l'intercettazione di comunicazioni anche epistolari, attraverso cui vi c la possibilità di prendere cognizione del contenuto della corrispondenza in forma clandestina, con il successivo recapito della stessa al destinatario, senza procedere al sequestro della medesima,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, forme di captazione occulta dei contenuti delle comunicazioni epistolari che non interrompano il flusso comunicativo.
9/2394/33Ferro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame interviene in materia di intercettazioni per modificare la riforma della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017, prorogandone l'entrata in vigore al 1o maggio 2020;
    a partire dalla cosiddetta legge «Spazzacorrotti» si è inteso ampliare la categoria dei reati per i quali è possibile utilizzare il captatore informatico che, pur rappresentando una conquista nell'ottica del perseguimento di forme di criminalità sempre più sofisticate, rimane una tecnica investigativa particolarmente invasiva;
    nonostante ciò, all'indomani dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione, negli uffici manca del tutto il personale amministrativo adeguatamente preparato all'onerosa attività di gestione del server e di quella di ostensione alla difesa di RIT delle intercettazioni;
    oltre alle misure tecniche, il modello di tutela preventiva, predittiva e proattiva deve mettere ai primi posti il fattore umano, la formazione quindi del personale finalizzata a migliorare la cultura della sicurezza dei dati e delle informazioni e quindi soprattutto la tutela dell'individuo, anche se indagato,

impegna il Governo:

   a prevedere l'istituzione di corsi per la formazione dei dipendenti degli uffici della procura, dei magistrati e degli avvocati del libero foro;
   a prevedere la specifica formazione degli operatori di polizia giudiziaria, selezionata sulla base di rigorosi criteri, non solo tecnici, da impiegare nei casi di utilizzo di captatore informatico.
9/2394/34Donzelli, Bellucci.


   La Camera

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità:

    di prevedere l'istituzione di corsi per la formazione dei dipendenti degli uffici della procura, dei magistrati e degli avvocati del libero foro;
    di prevedere la specifica formazione degli operatori di polizia giudiziaria, selezionata sulla base di rigorosi criteri, non solo tecnici, da impiegare nei casi di utilizzo di captatore informatico.
9/2394/34. (Testo modificato nel corso della seduta) Donzelli, Bellucci.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 1, comma 75, lettera r), della legge n. 190 del 6 novembre 2012, giornalisticamente conosciuta come legge Severino, ha introdotto nell'ordinamento il reato di traffico di influenze illecite, di cui all'articolo 346-bis del Codice penale;
    per traffico di influenze si intende chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter del Codice Penale, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni;
    la fattispecie criminosa è stata definita da eminenti studiosi come costitutiva di «un reato dalla consistenza criminosa inafferrabile» citando la definizione data dal professore di diritto penale all'Università Sant'Anna di Pisa, Tullio Padovani;
    a livello di ordinamento interno, non esiste una normativa che disciplini l'attività di lobbying, salvo la legge della Regione Toscana n. 5 del 2002 e la legge regionale molisana n. 24 del 2004;
    la farraginosità della fattispecie può comportare il rischio di un'estensione eccessiva della nuova figura di reato, attesa la relativa carenza di disciplina dell'attività di rappresentanza di interesse;
    l'incertezza normativa conduce spesso a difficoltà applicative della fattispecie astratta rispetto alla fattispecie concreta;
    proprio a causa di questa indefinitezza, il reato di traffico di influenze illecite ha trovato scarso utilizzo;
    l'assenza di una normativa extrapenale sul fenomeno dei gruppi di pressione e delle lobby rende, infatti, molto difficile per l'interprete orientarsi nel distinguere le mediazioni lecite da quelle illecite;
    sin dal 2014 Transparency International-ltalia pubblica lo studio « Lobbying e democrazia. La rappresentanza degli interessi in Italia», che conferisce all'Italia un punteggio di 20 su 100,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministero della giustizia una struttura per la valutazione empirica degli effetti dell'articolo 346-bis del codice penale e una sua eventuale revisione.
9/2394/35Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 161 del 2019 concernente «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni» prevede disposizioni relative al divieto di pubblicazione degli atti processuali. Occorre pertanto salvaguardare il rispetto della privacy (Articolo 15 della Costituzione) per quanto concerne la conservazione, la documentazione e la rivelazione di conversazioni telefoniche aventi ad oggetto fatti estranei all'indagine e privi di rilevanza penale che possono ledere i principi costituzionali concernenti la persona;
    infatti l'articolo 15 prevede che la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione siano inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge;
    maggior tutela della privacy sempre coordinandosi con i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'articolo 2 della Costituzione. In particolare la privacy deve essere intesa come diritto di impedire che le informazioni riguardanti la sfera privata della persona siano divulgate in assenza di un'autorizzazione dell'interessato: garantendo così all'individuo una maggior tutela della propria vita privata. Il bene della segretezza e della libertà delle comunicazioni è infatti strettamente connesso alla protezione del nucleo essenziale della dignità umana che proprio nella riservatezza ha una sua fondamentale esplicitazione;
    inoltre si rileva che le intercettazioni mediante captatori cosiddetto trojan sono particolarmente intrusive e pertanto sono necessarie misure particolari di garanzia nei confronti delle persone sottoposte ad indagini è pertanto necessario che nei loro confronti la tutela della privacy sia rigorosa con particolare riguardo alle persone che, estranee alle indagini, siano intercettate per fatti privi di rilevanza penale,

impegna il Governo

a tutelare, ai sensi degli articoli 2 e 15 della Costituzione, la privacy delle persone coinvolte nelle indagini ed in particolare i soggetti terzi per fatti estranei all'indagine e privi di rilevanza penale.
9/2394/36Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.


   La Camera

impegna il Governo

a tutelare, ai sensi degli articoli 2 e 15 della Costituzione, la privacy delle persone coinvolte nelle indagini ed in particolare i soggetti terzi per fatti estranei all'indagine e privi di rilevanza penale.
9/2394/36. (Testo modificato nel corso della seduta) Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea dispone che le attività di intercettazione già disposte nei confronti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la medesima pubblica amministrazione. Inoltre o è utile ricordare come la legge definita «Spazzacorrotti» ha eliminato quel principio giuridico in base al quale la legislazione si differenzia a secondo della gravità dei reati ed ha ammesso l'intercettazione a mezzo di captatore informatico (trojan) anche per i reati contro la pubblica amministrazione e non solo per i più gravi reati contro la criminalità organizzata;
    sembra palese che la parificazione tra pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio presenti problematiche relative alla ragionevolezza e alla proporzionalità in quanto parifica l'incaricato di pubblico servizio (che potrebbe intendersi come colui che presta un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima);
    è opportuno infatti rilevare la scarsa determinatezza e tipicità della nozione di pubblico servizio e quindi la possibilità di ricomprendere nella categoria degli incaricati di pubblico servizio una casistica molto ampia. Tale parificazione (pubblico ufficiale-incaricato di pubblico servizio) appare quindi, ad avviso dei presentatori, in contrasto con i principi costituzionali (in particolare il principio di legalità, tassatività e determinatezza della fattispecie penale) perché sottopone alle intercettazioni anche persone che svolgono attività lavorative diverse tra loro. Tra l'altro la nozione di incaricato di pubblico servizio non è sufficientemente determinata e quindi potrebbe ricomprendere come detto una illimitata categoria di soggetti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare le opportune iniziative normative volte ad escludere gli incaricati di pubblico servizio dall'applicazione delle norme sulle intercettazioni previste dal decreto-legge in esame, per l'asserito contrasto, come sottolineato in premessa, con i principi costituzionali.
9/2394/37Tondo, Lupi, Colucci, Sangregorio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'utilizzo del captatore informatico trojan rappresenta uno degli ultimi traguardi del settore tecnologico; pertanto viene adottato sempre con maggiore frequenza dagli organi inquirenti durante la fase investigativa come mezzo di ricerca della prova. Tale strumento potrebbe essere di difficile bilanciamento tra l'importanza delle indagini e la garanzia dei diritti della persona. È comunque da rilevare come lo strumento del trojan sia fondamentale per contrastare i reati più gravi come quelli contro la criminalità organizzata;
    l'articolo 15 della Costituzione pone dei limiti all'utilizzo del trojan in quanto prevede che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione siano inviolabili. In ogni caso vanno circoscritti i tempi ed i modi dell'azione investigativa nel rispetto dei parametri di necessità e di proporzionalità dell'ingerenza pubblica nella vita privata oltre che di ragionevolezza;
    il decreto-legge in esame estende l'utilizzo del trojan anche ai delitti commessi dagli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione. Consente inoltre l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate per mezzo di trojan anche per la prova di reati diversi per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione a condizione che si tratti di reati contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni o di gravi delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale. I risultati di tali intercettazioni devono essere indispensabili per l'accertamento di tali delitti;
    è poi previsto di consentire l'uso del trojan per intercettare le comunicazioni tra presenti in un domicilio privato a prescindere dall'attualità di un'attività criminosa, anche per quando si procede per il delitto commesso da un incaricato di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione. Nel corso dell'esame in Senato è stata approvata una modifica con la quale si prevede che se si procede per i delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, il decreto che autorizza l'intercettazione mediante captatore informatico deve indicare le ragioni che ne giustificano 17 utilizzo anche nel domicilio;
    l'utilizzo di tale strumento informatico incide in maggiore misura rispetto alla sfera privata del soggetto rispetto ad una intercettazione tradizionale e pertanto deve conciliarsi con il sistema delle garanzie poste a presidio del sistema processuale di acquisizione probatoria. Infatti il codice di procedura penale prevede una puntuale disciplina dei mezzi di ricerca della prova al fine di garantire il rispetto della riserva di legge e l'inviolabilità dei diritti fondamentali;
    c’è pertanto il rischio di un uso troppo frequente di questi strumenti. Pertanto a tutela delle garanzie processuali della persona è necessaria l'introduzione di misure più circoscritte in cui operare l'attivazione del trojan soprattutto quando si procede per reati contro la pubblica amministrazione degli incaricati di pubblico servizio considerati di minor gravità rispetto a quelli contro la criminalità organizzata,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure normative necessarie, affinché le attività di intercettazione mediante l'utilizzo del trojan, soprattutto per i delitti contro la pubblica amministrazione, siano motivate in modo circostanziato
9/2394/38Colucci, Lupi, Sangregorio, Tondo.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure normative necessarie, affinché le attività di intercettazione mediante l'utilizzo del trojan, soprattutto per i delitti contro la pubblica amministrazione, siano motivate in modo circostanziato
9/2394/38. (Testo modificato nel corso della seduta) Colucci, Lupi, Sangregorio, Tondo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame prevede la possibilità di estendere i risultati delle intercettazioni tra presenti tramite trojan anche alla prova di reati diversi per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione purché si tratti di uno dei reati per il quale il codice consente l'uso di questo mezzo di prova. Le intercettazioni potranno essere utilizzate solo se rilevanti ed indispensabili per l'accertamento della responsabilità penale;
    il decreto-legge altresì consente l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate a mezzo di trojan anche per la prova di reati diversi da quelli per cui è stato emesso il decreto di autorizzazione a condizione che si tratti di reati contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione nel massimo a 5 anni e per i gravi delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale (articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater). I risultati delle intercettazioni devono essere indispensabili per l'accertamento di tali delitti;
    i dispositivi di captazione trojan devono conciliarsi con il sistema delle garanzie poste a presidio del sistema processuale di acquisizione probatoria. Il codice di procedura penale infatti prevede una puntuale disciplina dei mezzi della ricerca della prova al fine di garantire il rispetto dell'inviolabilità dei diritti fondamentali della persona;
    il decreto-legge all'esame estende pertanto i risultati delle intercettazioni a un numero di reati molto ampio senza quelle garanzie necessarie per le persone coinvolte. Ciò potrebbe essere in contrasto con il diritto di difesa e con il diritto al giusto processo che sono principi previsti dall'articolo 24 e dall'articolo 111 della Costituzione,

impegna il Governo

ad adottare misure dirette a tutelare nella ricerca delle prove il rispetto delle garanzie e dei diritti fondamentali che il nostro ordinamento prevede per le persone coinvolte in un procedimento penale.
9/2394/39Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare misure dirette a tutelare nella ricerca delle prove il rispetto delle garanzie e dei diritti fondamentali che il nostro ordinamento prevede per le persone coinvolte in un procedimento penale.
9/2394/39. (Testo modificato nel corso della seduta) Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 2, alla lettera c), si dispone, che l'attività di intercettazione ambientale mediante l'utilizzo del trojan già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, per effetto della legge n. 3 del 2019, siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro, la pubblica amministrazione;
    l'argomento oggetto del decreto-legge è molto delicato, perché sono in gioco i principi fondamentali garantiti dalla nostra costituzione; tale delicatezza è stata sottolineata nelle audizioni, dal Garante della privacy, dagli appelli della magistratura e di tanti procuratori della Repubblica che hanno partecipato in commissione;
    gli auditi hanno spiegato chiaramente e senza mezzi termini quanto siano impreparate le nostre procure ad affrontare questa sfida, che richiede un'altissima specializzazione che in gran parte delle procure non c’è;
    anche i rappresentati degli avvocati hanno spiegato in commissione come sia difficile in questo momento applicare questa riforma; ma soprattutto si sono espresse le società incaricate di procedere alla captazione, attraverso i trojan, delle conversazioni private dei cittadini, spiegando come non ci sia nessuna garanzia della genuinità della prova nel momento in cui le conversazioni captate verranno trasferite alla procura;
    non è previsto un sistema per tracciare le operazioni eseguite sui dispositivi dalle società e dai gestori; non c’è alcun sistema, al punto che si è arrivati a dire che l'unico sistema sicuro per trasferire oggi i dati da queste società alle Procure è quello di concentrarle in un DVD e poi di consegnarlo, materialmente e manualmente, al procuratore della Repubblica, senza però che ci sia un sistema che certifichi come si sia arrivati a quel DVD; viene conferito un file finale senza che ci sia stato il modo di certificare tutte le operazioni intermedie, che ad esso hanno portato; in queste operazioni procedono direttamente società terze, società private che potranno inoculare nel cellulare di ciascuno di noi file, finte conversazioni, finte immagini, finte fotografie, false conversazioni; oggi non c’è nessun sistema che possa garantire l'immunità da questo pericolo;
    esternalizzare è foriero di rischi per la violazione dei fondamentali diritti sanciti nella Costituzione a difesa della libertà di comunicazione, della libertà privata e dell'inviolabilità del domicilio di ogni cittadino,

impegna il Governo

a valutare nel primo provvedimento normativo, anche nel disegno di legge di riforma del processo penale, l'inserimento di una disposizione o di qualunque atti idoneo finalizzato alla messa in sicurezza delle intercettazioni telefoniche e telematiche mediante il divieto della diffusione dei loro contenuti prima della sentenza di condanna definitiva.
9/2394/40Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 2, alla lettera c), si dispone, che l'attività di intercettazione ambientale mediante l'utilizzo del trojan già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, per effetto della legge n. 3 del 2019, siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro, la pubblica amministrazione;
    l'argomento oggetto del decreto-legge è molto delicato, perché sono in gioco i principi fondamentali garantiti dalla nostra costituzione; tale delicatezza è stata sottolineata nelle audizioni, dal Garante della privacy, dagli appelli della magistratura e di tanti procuratori della Repubblica che hanno partecipato in commissione;
    gli auditi hanno spiegato chiaramente e senza mezzi termini quanto siano impreparate le nostre procure ad affrontare questa sfida, che richiede un'altissima specializzazione che in gran parte delle procure non c’è;
    anche i rappresentati degli avvocati hanno spiegato in commissione come sia difficile in questo momento applicare questa riforma; ma soprattutto si sono espresse le società incaricate di procedere alla captazione, attraverso i trojan, delle conversazioni private dei cittadini, spiegando come non ci sia nessuna garanzia della genuinità della prova nel momento in cui le conversazioni captate verranno trasferite alla procura;
    non è previsto un sistema per tracciare le operazioni eseguite sui dispositivi dalle società e dai gestori; non c’è alcun sistema, al punto che si è arrivati a dire che l'unico sistema sicuro per trasferire oggi i dati da queste società alle Procure è quello di concentrarle in un DVD e poi di consegnarlo, materialmente e manualmente, al procuratore della Repubblica, senza però che ci sia un sistema che certifichi come si sia arrivati a quel DVD; viene conferito un file finale senza che ci sia stato il modo di certificare tutte le operazioni intermedie, che ad esso hanno portato; in queste operazioni procedono direttamente società terze, società private che potranno inoculare nel cellulare di ciascuno di noi file, finte conversazioni, finte immagini, finte fotografie, false conversazioni; oggi non c’è nessun sistema che possa garantire l'immunità da questo pericolo;
    esternalizzare è foriero di rischi per la violazione dei fondamentali diritti sanciti nella Costituzione a difesa della libertà di comunicazione, della libertà privata e dell'inviolabilità del domicilio di ogni cittadino,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, con particolare riferimento al profilo della esternalizzazione dei risultati delle indagini da parte delle Procure tramite l'affidamento di uno strumento così delicato a società estranee alla macchina giudiziaria, prorogandone l'applicazione sino al momento in cui le Procure saranno in grado di non esternalizzare tali risultati, così garantendo a tutti i cittadini la difesa dal pericolo di una vera e propria gogna mediatica.
9/2394/41Morrone, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, con particolare riferimento al profilo della esternalizzazione dei risultati delle indagini da parte delle Procure tramite l'affidamento di uno strumento così delicato a società estranee alla macchina giudiziaria, prorogandone l'applicazione sino al momento in cui le Procure saranno in grado di non esternalizzare tali risultati, così garantendo a tutti i cittadini la difesa dal pericolo di una vera e propria gogna mediatica.
9/2394/41. (Testo modificato nel corso della seduta) Morrone, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 2, alla lettera c), si dispone, che l'attività di intercettazione ambientale mediante l'utilizzo del trojan già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, per effetto della legge n. 3 del 2019, siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro, la pubblica amministrazione;
    l'argomento oggetto del decreto-legge è molto delicato, perché sono in gioco i principi fondamentali garantiti dalla nostra costituzione; tale delicatezza è stata sottolineata nelle audizioni, dal Garante della privacy, dagli appelli della magistratura e di tanti procuratori della Repubblica che hanno partecipato in commissione;
    gli auditi hanno spiegato chiaramente e senza mezzi termini quanto siano impreparate le nostre procure ad affrontare questa sfida, che richiede un'altissima specializzazione che in gran parte delle procure non c’è;
    anche i rappresentati degli avvocati hanno spiegato in commissione come sia difficile in questo momento applicare questa riforma; ma soprattutto si sono espresse le società incaricate di procedere alla captazione, attraverso i trojan, delle conversazioni private dei cittadini, spiegando come non ci sia nessuna garanzia della genuinità della prova nel momento in cui le conversazioni captate verranno trasferite alla procura;
    non è previsto un sistema per tracciare le operazioni eseguite sui dispositivi dalle società e dai gestori; non c’è alcun sistema, al punto che si è arrivati a dire che l'unico sistema sicuro per trasferire oggi i dati da queste società alle Procure è quello di concentrarle in un DVD e poi di consegnarlo, materialmente e manualmente, al procuratore della Repubblica, senza però che ci sia un sistema che certifichi come si sia arrivati a quel DVD; viene conferito un file finale senza che ci sia stato il modo di certificare tutte le operazioni intermedie, che ad esso hanno portato; in queste operazioni procedono direttamente società terze, società private che potranno inoculare nel cellulare di ciascuno di noi file, finte conversazioni, finte immagini, finte fotografie, false conversazioni; oggi non c’è nessun sistema che possa garantire l'immunità da questo pericolo;
    esternalizzare i risultati delle indagini affidando uno strumento così delicato a società estranee alla macchina giudiziaria è foriero di rischi per la violazione dei fondamentali diritti sanciti nella Costituzione a difesa della libertà di comunicazione, della libertà privata e dell'inviolabilità del domicilio di ogni cittadino,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme contenute nel decreto-legge e a valutare la possibilità, già nel prossimo provvedimento di riforma del codice di procedura penale, di un correttivo normativo a tutela effettiva del diritto alla riservatezza dei soggetti estranei all'indagine.
9/2394/42Andreuzza, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Turri.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme contenute nel decreto-legge e a valutare la possibilità, già nel prossimo provvedimento di riforma del codice di procedura penale, di un correttivo normativo a tutela effettiva del diritto alla riservatezza dei soggetti estranei all'indagine.
9/2394/42. (Testo modificato nel corso della seduta) Andreuzza, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 2, alla lettera c), si dispone, che l'attività di intercettazione ambientale mediante l'utilizzo del trojan già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, per effetto della legge n. 3 del 2019, siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione;
    l'argomento oggetto del decreto-legge è molto delicato, perché sono in gioco i principi fondamentali garantiti dalla nostra costituzione; tale delicatezza è stata sottolineata nelle audizioni, dal Garante della privacy, dagli appelli della magistratura e di tanti procuratori della Repubblica che hanno partecipato in commissione;
    gli auditi hanno spiegato chiaramente e senza mezzi termini quanto siano impreparate le nostre procure ad affrontare questa sfida, che richiede un'altissima specializzazione che in gran parte delle procure non c’è;
    anche i rappresentati degli avvocati hanno spiegato in commissione come sia difficile in questo momento applicare questa riforma; ma soprattutto si sono espresse le società incaricate di procedere alla captazione, attraverso i trojan, delle conversazioni private dei cittadini, spiegando come non ci sia nessuna garanzia della genuinità della prova nel momento in cui le conversazioni captate verranno trasferite alla procura;
    non è previsto un sistema per tracciare le operazioni eseguite sui dispositivi dalle società e dai gestori; non c’è alcun sistema, al punto che si è arrivati a dire che l'unico sistema sicuro per trasferire oggi i dati da queste società alle Procure è quello di concentrarle in un DVD e poi di consegnarlo, materialmente e manualmente, al procuratore della Repubblica, senza però che ci sia un sistema che certifichi come si sia arrivati a quel DVD; viene conferito un file finale senza che ci sia stato il modo di certificare tutte le operazioni intermedie, che ad esso hanno portato; in queste operazioni procedono direttamente società terze, società private che potranno inoculare nel cellulare di ciascuno di noi file, finte conversazioni, finte immagini, finte fotografie, false conversazioni; oggi non c’è nessun sistema che possa garantire l'immunità da questo pericolo;
    esternalizzare i risultati delle indagini affidando uno strumento così delicato a società estranee alla macchina giudiziaria è foriero di rischi per la violazione dei fondamentali diritti sanciti nella Costituzione a difesa della libertà di comunicazione, della libertà privata e dell'inviolabilità del domicilio di ogni cittadino,

impegna il Governo

ad assumere, con adozione di provvedimento idoneo, ogni e più ampia iniziativa anche normativa a tutela della privacy dei soggetti terzi che possono essere intercettati mediante l'uso dei captatori.
9/2394/43Paolini, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,

impegna il Governo

ad assumere, con adozione di provvedimento idoneo, ogni e più ampia iniziativa anche normativa a tutela della privacy dei soggetti terzi che possono essere intercettati mediante l'uso dei captatori.
9/2394/43. (Testo modificato nel corso della seduta) Paolini, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 2, alla lettera c), si dispone, che l'attività di intercettazione ambientale mediante l'utilizzo del trojan già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, per effetto della legge n. 3 del 2019, siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione;
    l'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale ammette tra i reati intercettabili i delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni;
    la lettera f-bis) del citato articolo include nell'elenco dei delitti intercettabili il delitto di cui all'articolo 600-ter, terzo comma, in materia di divulgazione di materiale pedopornografico, inserito nell'elenco speciale dei delitti poiché la pena edittale dello stesso è al di sotto delle soglie di ammissibilità necessarie ai fini delle intercettazioni;
    gli articoli 600-bis e 600-ter, commi primo e secondo, in relazione ai limiti di pena da essi contemplati, presentano i requisiti indicati dall'articolo 266, comma 1, lettera o), relativamente all'ammissibilità di intercettazione;
    il comma 2 dell'articolo 266 ammette i predetti reati alla possibilità di essere intercettati anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo portatile;
    l'articolo 600-quater punisce la detenzione di materiale pedopornografico, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 600-ter, con la pena della reclusione fino a tre anni. Pertanto, tale limite non consente al predetto delitto di poter rientrare nelle ipotesi previste per i delitti intercettabili ai sensi dell'articolo 266, né in relazione ai limiti di pena indicati alla lettera a), né tantomeno nelle ipotesi speciali previste dalle lettere successive;
    questa maggioranza ha bocciato senza appello un emendamento del gruppo della Lega che avrebbe allargato l'utilizzo dei trojan anche ai reati contro la detenzione di materiale pedopornografico;
    il decreto, si occupa tra le altre cose di normare l'utilizzo dei captatori informatici, virus spia che una volta installati in un dispositivo (computer, cellulare, tablet) permettono di prenderne il totale controllo dall'esterno;
    la nuova norma «allarga» i confini della legge lasciando maggior margine di manovra ai pm sui reati contro la pubblica amministrazione. Occorre invece garantire le intercettazioni per i reati sessuali contro i minorenni. Reati per cui, fino ad oggi, non è prevista la possibilità di captare conversazioni tramite i trojan «per i reati commessi da chi si procura o detiene immagini realizzate sfruttando i minori»;
    i reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile sono puniti con la reclusione da sei anni e dunque sono reati per i quali il nostro ordinamento prevede l'intercettabilità ma l'intercettazione è prevista solo per produce materiale pornografico e non per chi si procura o detiene materiale pedopornografico;
    la detenzione di immagini sessuali di minorenni prevede una pena di appena 3 anni di carcere. Le registrazioni con trojan, però, sono permesse solo per reati più gravi, che abbiano una pena minima superiore a 5 anni (come la prostituzione minorile e la diffusione di foto e video pedopornografico),

impegna il Governo

a valutare, anche nel disegno di legge delega sul processo penale già approvato dal consiglio dei ministri e ancora da assegnare per l'esame in Parlamento, la necessità di procedere normativamente, ad un ampliamento del catalogo dei reati che danno la possibilità di intercettare, inserendo all'interno della nuova norma anche i reati di pedopornografia on-line che ben si prestano ad un'azione di contrasto attraverso mezzi tecnologici, informatici e telematici.
9/2394/44Locatelli, Gobbato, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre ulteriori innovazioni normative in tema di prevenzione e contrasto dei reati sessuali contro i minori anche attraverso l'inasprimento sanzionatorio e l'allargamento degli strumenti di indagine.
9/2394/44. (Testo modificato nel corso della seduta) Locatelli, Gobbato, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale ammette tra i reati intercettabili i delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni;
    la lettera f-bis) del citato articolo include nell'elenco dei delitti intercettabili il delitto di cui all'articolo 600-ter, terzo comma, in materia di divulgazione di materiale pedopornografico, inserito nell'elenco speciale dei delitti poiché la pena edittale dello stesso è al di sotto delle soglie di ammissibilità necessarie ai fini delle intercettazioni;
    gli articoli 600-bis e 600-ter, commi primo e secondo, in relazione ai limiti di pena da essi contemplati, presentano i requisiti indicati dall'articolo 266, comma 1, lettera a), relativamente all'ammissibilità di intercettazione;
    il comma 2 dell'articolo 266 ammette i predetti reati alla possibilità di essere intercettati anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo portatile;
    l'articolo 600-quater punisce la detenzione di materiale pedopornografico, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 600-ter, con la pena della reclusione fino a tre anni. Pertanto, tale limite non consente al predetto delitto di poter rientrare nelle ipotesi previste per i delitti intercettabili ai sensi dell'articolo 266, né in relazione ai limiti di pena indicati alla lettera a), né tantomeno nelle ipotesi speciali previste dalle lettere successive;
    questa maggioranza ha bocciato senza appello un emendamento del gruppo della Lega che avrebbe allargato l'utilizzo dei trojan anche ai reati contro la detenzione di materiale pedopornografico;
    il decreto, si occupa tra le altre cose di normare l'utilizzo dei captatori informatici, virus spia che una volta installati in un dispositivo (computer, cellulare, tablet) permettono di prenderne il totale controllo dall'esterno;
    la nuova norma «allarga» i confini della legge lasciando maggior margine di manovra ai pm sui reati contro la pubblica amministrazione. Occorre invece garantire le intercettazioni per i reati sessuali contro i minorenni. Reati per cui, fino ad oggi, non è prevista la possibilità di captare conversazioni tramite i trojan «per i reati commessi da chi si procura o detiene immagini realizzate sfruttando i minori»;
    i reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile sono puniti con la reclusione da sei anni e dunque sono reati per i quali il nostro ordinamento prevede l'intercettabilità ma l'intercettazione è prevista solo per produce materiale pornografico e non per chi si procura o detiene materiale pedopornografico;
    la detenzione di immagini sessuali di minorenni prevede una pena di appena 3 anni di carcere. Le registrazioni con trojan, però, sono permesse solo per reati più gravi, che abbiano una pena minima superiore a 5 anni (come la prostituzione minorile e la diffusione di foto e video pedopornografico),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, di inasprire il trattamento sanzionatorio per i delitti di grave allarme sociale nei casi di reati sessuali compiuti nei confronti dei minori, al fine di farli rientrare tra quelli in relazione ai quali posso essere disposte le intercettazioni.
9/2394/45Gobbato, Locatelli, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre ulteriori innovazioni normative in tema di prevenzione e contrasto dei reati sessuali contro i minori anche attraverso l'inasprimento sanzionatorio e l'allargamento degli strumenti di indagine.
9/2394/45. (Testo modificato nel corso della seduta) Gobbato, Locatelli, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, ambientale telematiche, rappresenta una tappa fondamentale di un processo di riforma in una materia alquanto delicata che, oltre ad incidere in maniera significativa sul diritto penale sostanziale e processuale, deve necessariamente tener conto di interessi contrapposti e costituzionalmente rilevanti, quali l'esigenza di ricerca della prova, il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza del soggetto intercettato; il tema delle intercettazioni è stato anche in passato oggetto di grande attenzione sia da parte dell'opinione pubblica, sia da parte del Parlamento ma, in moltissimi casi, si è assistito ad una vera e propria strumentalizzazione, con clamorosi casi di fughe di notizie e coinvolgimento di persone estranee ad una determinata inchiesta giudiziaria oggetto di intercettazione, con gravi danni alla privacy dei soggetti coinvolti e a cui, soprattutto, non è seguita l'individuazione dei responsabili; è necessario, dunque, contrastare l'uso improprio di uno strumento di grande importanza nella lotta alla criminalità, attraverso un inasprimento delle sanzioni nei confronti appunto di chi, per motivi istituzionali o d'ufficio, detiene il contenuto delle intercettazioni;
    un Paese civile deve consentire alle difese e ai cittadini che esercitano da soli il diritto di difesa, di disporre di tempi ragionevoli per esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni o per prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;
    occorre dare alla difesa e al cittadino un termine che non dipenda dalla discrezionalità del giudice, che in buona fede potrebbe anche non essere in grado di valutare se lo stesso sia sufficiente;
    occorre considerare la circostanza che non tutti i cittadini hanno disponibilità economiche sufficienti per procurarsi un tecnico informatico qualificato e pertanto risulta necessario che gli stessi abbiano almeno a disposizione un tempo sufficiente per poterlo trovare per consentire la difesa nel processo,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative, volte a ridurre il rischio dell'abuso dello strumento delle intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali, con maggiori controlli e volte ad un inasprimento delle sanzioni nei confronti dei soggetti che, per i propri compiti istituzionali o di ufficio, vengano in possesso del testo delle intercettazioni e le diffondano in modo improprio recando ingiusto danno alle persone coinvolte.
9/2394/46Bellachioma, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative, volte a ridurre il rischio dell'abuso dello strumento delle intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali, con maggiori controlli e volte ad un inasprimento delle sanzioni nei confronti dei soggetti che, per i propri compiti istituzionali o di ufficio, vengano in possesso del testo delle intercettazioni e le diffondano in modo improprio recando ingiusto danno alle persone coinvolte.
9/2394/46. (Testo modificato nel corso della seduta) Bellachioma, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, rappresenta una tappa fondamentale di un processo di riforma in una materia alquanto delicata che, oltre ad incidere in maniera significativa sul diritto penale sostanziale e processuale, deve necessariamente tener conto di interessi contrapposti e costituzionalmente rilevanti, quali l'esigenza di ricerca della prova, il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza del soggetto intercettato; il tema delle intercettazioni è stato anche in passato oggetto di grande attenzione sia da parte dell'opinione pubblica, sia da parte del Parlamento ma, in moltissimi casi, si è assistito ad una vera e propria strumentalizzazione, con clamorosi casi di fughe di notizie e coinvolgimento di persone estranee ad una determinata inchiesta giudiziaria oggetto di intercettazione, con gravi danni alla privacy dei soggetti coinvolti e a cui, soprattutto, non è seguita l'individuazione dei responsabili; è necessario, dunque, contrastare l'uso improprio di uno strumento di grande importanza nella lotta alla criminalità, attraverso un inasprimento delle sanzioni nei confronti appunto di chi, per motivi istituzionali o d'ufficio, detiene il contenuto delle intercettazioni;
    un Paese civile deve consentire alle difese e ai cittadini che esercitano da soli il diritto di difesa, di disporre di tempi ragionevoli per esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni o per prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;
    nel provvedimento al nostro esame l'utilizzo dei c.d. trojan horse nelle intercettazioni per i reati contro la Pa viene esteso anche ai reati commessi dagli incaricati di pubblico servizio (nella formulazione attuale della norma l'impiego è previsto solo per quelli commessi da pubblici ufficiali). In concreto, l'uso di trojan consiste nell'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. A tal fine possono essere impiegati solo programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Il verbale delle operazioni deve indicare il tipo di programma impiegato e, se possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni;
    il comma 2-bis dell'articolo 266 del codice di procedura penale che contiene i limiti di ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione estende pertanto ai delitti commessi dagli incaricati di pubblico servizi il ricorso alle intercettazioni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa, ad avviso dei presentatori pericolosa sul piano delle garanzie individuali, quanto al rischio di eventuale illimitato utilizzo delle intercettazioni nei confronti di una «altrettanto illimitata» categoria di soggetti e ad intervenire con provvedimenti correttivi al fine di modificare il trattamento processuale della figura di «incaricati di pubblico servizio».
9/2394/47Bisa, Tateo, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, rappresenta una tappa fondamentale di un processo di riforma in una materia alquanto delicata che, oltre ad incidere in maniera significativa sul diritto penale sostanziale e processuale, deve necessariamente tener conto di interessi contrapposti e costituzionalmente rilevanti, quali l'esigenza di ricerca della prova, il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza del soggetto intercettato;
    le intercettazioni rappresentano uno strumento di indagine e di ricerca della prova insostituibile, alcune volte sicuramente indispensabili, in ogni caso certamente di grande efficacia che, deve essere certo, attentamente regolato dalla legge, in attuazione dell'articolo 15 della Costituzione;
    la realizzazione del contemperamento delle esigenze investigative con il diritto alla riservatezza sia di soggetti estranei che degli indagati dovrebbe, dunque, essere il denominatore comune per una sua corretta disciplina;
    la lettera f) dell'articolo 269 del codice di procedura penale, modificata nel corso dell'esame in Senato, interviene in materia di conservazione della documentazione ed esplicita che gli atti dovranno essere conservati nell'archivio gestito dal Procuratore della Repubblica. Con riguardo al profilo della segretezza degli atti, non sono coperti dal segreto solo i verbali e le registrazioni acquisite al fascicolo o comunque utilizzate nel corso delle indagini preliminari;
    si tratta di un'innovazione priva di senso sistematico: il segreto sugli atti delle indagini preliminari non può avere una connotazione «a macchia di leopardo» (taluni atti secretati, altri no); in particolare, il trattamento dei verbali e le registrazioni di cui all'articolo 373, comma 5, deve essere uniforme e non caratterizzato da irragionevole disparità di trattamento rispetto agli altri atti di indagine,

impegna il Governo

ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguate misure volte al monitoraggio degli effetti dell'applicazione delle nuove norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali e conseguentemente valutare l'opportunità di normare in maniera uniforme il trattamento dei verbali e le registrazioni di cui all'articolo 373, comma 5 relativo agli atti contenenti la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini.
9/2394/48Tateo, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, presentato dal Governo;
    il provvedimento in esame, recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, rappresenta una tappa fondamentale di un processo di riforma in una materia alquanto delicata che, oltre ad incidere in maniera significativa sul diritto penale sostanziale e processuale, deve necessariamente tener conto di interessi contrapposti e costituzionalmente rilevanti, quali l'esigenza di ricerca della prova, il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza del soggetto intercettato;
    le intercettazioni rappresentano uno strumento di indagine e di ricerca della prova insostituibile, alcune volte sicuramente indispensabili, in ogni caso certamente di grande efficacia, che deve essere, certo, attentamente regolato dalla legge, in attuazione dell'articolo 15 della Costituzione;
    la realizzazione del contemperamento delle esigenze investigative con il diritto alla riservatezza sia di soggetti estranei che degli indagati dovrebbe, dunque, essere il denominatore comune per una sua corretta disciplina,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a garantire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici relativi alla sua applicazione, con particolare riferimento alle indagini riferite ai reati contro la pubblica amministrazione.
9/2394/49Marchetti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte a garantire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici relativi alla sua applicazione, con particolare riferimento alle indagini riferite ai reati contro la pubblica amministrazione.
9/2394/49. (Testo modificato nel corso della seduta) Marchetti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, rappresenta una tappa fondamentale di un processo di riforma in una materia alquanto delicata che, oltre ad incidere in maniera significativa sul diritto penale sostanziale e processuale, deve necessariamente tener conto di interessi contrapposti e costituzionalmente rilevanti, quali l'esigenza di ricerca della prova, il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza del soggetto intercettato;
    le intercettazioni rappresentano uno strumento di indagine e di ricerca della prova insostituibile, alcune volte sicuramente indispensabili, in ogni caso certamente di grande efficacia, che deve essere, certo, attentamente regolato dalla legge, in attuazione dell'articolo 15 della Costituzione;
    la realizzazione del contemperamento delle esigenze investigative con il diritto alla riservatezza sia di soggetti estranei che degli indagati dovrebbe, dunque, essere il denominatore comune per una sua corretta disciplina;
    come dimostrato nelle audizioni, sono numerose le criticità del provvedimento che si sta approvando, in particolare per quanto riguarda il problema delle genuinità della prova;
    si ritiene non sufficiente il fatto che esista già nel codice penale un reato contro l'alterazione dei sistemi informatici e pertanto è auspicabile l'adozione di ulteriori meccanismi di protezione,

impegna il Governo

a garantire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici relativi alla sua applicazione, con particolare riferimento alle indagini riferite ai reati in materia di delitti per alterazione dei sistemi informatici.
9/2394/50Di Muro, Bisa, Cantalamessa, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici relativi alla sua applicazione, con particolare riferimento alle indagini riferite ai reati in materia di delitti per alterazione dei sistemi informatici.
9/2394/50. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Muro, Bisa, Cantalamessa, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, rappresenta una tappa fondamentale di un processo di riforma in una materia alquanto delicata che, oltre ad incidere in maniera significativa sul diritto penale sostanziale e processuale, deve necessariamente tener conto di interessi contrapposti e costituzionalmente rilevanti, quali l'esigenza di ricerca della prova, il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza del soggetto intercettato;
    le intercettazioni rappresentano uno strumento di indagine e di ricerca della prova insostituibile, alcune volte sicuramente indispensabili, in ogni caso certamente di grande efficacia, che deve essere, certo, attentamente regolato dalla legge, in attuazione dell'articolo 15 della Costituzione; la realizzazione del contemperamento delle esigenze investigative con il diritto alla riservatezza sia di soggetti estranei che degli indagati dovrebbe, dunque, essere il denominatore comune per una sua corretta disciplina;
    come dimostrato nelle audizioni, sono numerose le criticità del provvedimento che si sta approvando, in particolare per quanto riguarda il problema delle genuinità della prova;
    si ritiene non sufficiente il fatto che esista già nel codice penale un reato contro l'alterazione dei sistemi informatici e pertanto è auspicabile l'adozione di ulteriori meccanismi di protezione,

impegna il Governo

ad informare il Parlamento ogni sei mesi, sull'attuazione della stessa al fine di verificare la necessità delle modifiche normative per consentire l'adozione di ulteriori e più efficaci meccanismi di protezione.
9/2394/51Cantalamessa, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di informare il Parlamento ogni sei mesi, sull'attuazione della stessa al fine di verificare la necessità delle modifiche normative per consentire l'adozione di ulteriori e più efficaci meccanismi di protezione.
9/2394/51. (Testo modificato nel corso della seduta) Cantalamessa, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, rappresenta una tappa fondamentale di un processo di riforma in una materia alquanto delicata che, oltre ad incidere in maniera significativa sul diritto penale sostanziale e processuale, deve necessariamente tener conto di interessi contrapposti e costituzionalmente rilevanti, quali l'esigenza di ricerca della prova, il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza del soggetto intercettato;
    le intercettazioni telefoniche e telematiche rappresentano uno strumento di indagine e di ricerca della prova insostituibile, alcune volte sicuramente indispensabili, in ogni caso certamente di grande efficacia, che deve essere, certo, attentamente regolato dalla legge, in attuazione dell'articolo 15 della Costituzione;
    la realizzazione del contemperamento delle esigenze investigative con il diritto alla riservatezza sia di soggetti estranei che degli indagati dovrebbe, dunque, essere il denominatore comune per una sua corretta disciplina,

impegna il Governo

a garantire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici relativi alla sua applicazione, con particolare riferimento alle indagini per reati ambientali.
9/2394/52Gava, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici relativi alla sua applicazione, con particolare riferimento alle indagini per reati ambientali.
9/2394/52. (Testo modificato nel corso della seduta) Gava, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, rappresenta una tappa fondamentale di un processo di riforma in una materia alquanto delicata che, oltre ad incidere in maniera significativa sul diritto penale sostanziale e processuale, deve necessariamente tener conto di interessi contrapposti e costituzionalmente rilevanti, quali l'esigenza di ricerca della prova, il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza del soggetto intercettato;
    le intercettazioni rappresentano uno strumento di indagine e di ricerca della prova insostituibile, alcune volte sicuramente indispensabili, in ogni caso certamente di grande efficacia, che deve essere, certo, attentamente regolato dalla legge, in attuazione dell'articolo 15 della Costituzione;
    la realizzazione del contemperamento delle esigenze investigative con il diritto alla riservatezza sia di soggetti estranei che degli indagati dovrebbe, dunque, essere il denominatore comune per una sua corretta disciplina,

impegna il Governo

a garantire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici relativi alla sua applicazione, con particolare riferimento alle indagini riferite ai reati di violenza sessuale.
9/2394/53Frassini, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici relativi alla sua applicazione, con particolare riferimento alle indagini riferite ai reati di violenza sessuale.
9/2394/53. (Testo modificato nel corso della seduta) Frassini, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, rappresenta una tappa fondamentale di un processo di riforma in una materia alquanto delicata che, oltre ad incidere in maniera significativa sul diritto penale sostanziale e processuale, deve necessariamente tener conto di interessi contrapposti e costituzionalmente rilevanti, quali l'esigenza di ricerca della prova, il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza del soggetto intercettato;
    le intercettazioni rappresentano uno strumento di indagine e di ricerca della prova insostituibile, alcune volte sicuramente indispensabili, in ogni caso certamente di grande efficacia, che deve essere, certo, attentamente regolato dalla legge, in attuazione dell'articolo 15 della Costituzione;
    la realizzazione del contemperamento delle esigenze investigative con il diritto alla riservatezza sia di soggetti estranei che degli indagati dovrebbe, dunque, essere il denominatore comune per una sua corretta disciplina,

impegna il Governo

a garantire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici relativi alla sua applicazione, con particolare riferimento alle indagini riferite al reato di stalking.
9/2394/54Tomasi, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici relativi alla sua applicazione, con particolare riferimento alle indagini riferite al reato di stalking.
9/2394/54. (Testo modificato nel corso della seduta) Tomasi, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, rappresenta una tappa fondamentale di un processo di riforma in una materia alquanto delicata che, oltre ad incidere in maniera significativa sul diritto penale sostanziale e processuale, deve necessariamente tener conto di interessi contrapposti e costituzionalmente rilevanti, quali l'esigenza di ricerca della prova, il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza del soggetto intercettato;
    le intercettazioni rappresentano uno strumento di indagine e di ricerca della prova insostituibile, alcune volte sicuramente indispensabili, in ogni caso certamente di grande efficacia, che deve essere, certo, attentamente regolato dalla legge, in attuazione dell'articolo 15 della Costituzione;
    la realizzazione del contemperamento delle esigenze investigative con il diritto alla riservatezza sia di soggetti estranei che degli indagati dovrebbe, dunque, essere il denominatore comune per una sua corretta disciplina,

impegna il Governo

a garantire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici relativi alla sua applicazione, con particolare riferimento alle indagini riferite ai reati legati allo sfruttamento della prostituzione.
9/2394/55Fogliani, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici relativi alla sua applicazione, con particolare riferimento alle indagini riferite ai reati legati allo sfruttamento della prostituzione.
9/2394/55. (Testo modificato nel corso della seduta) Fogliani, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, rappresenta una tappa fondamentale di un processo di riforma in una materia alquanto delicata che, oltre ad incidere in maniera significativa sul diritto penale sostanziale e processuale, deve necessariamente tener conto di interessi contrapposti e costituzionalmente rilevanti, quali l'esigenza di ricerca della prova, il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza del soggetto intercettato;
    le intercettazioni rappresentano uno strumento di indagine e di ricerca della prova insostituibile, alcune volte sicuramente indispensabili, in ogni caso certamente di grande efficacia, che deve essere, certo, attentamente regolato dalla legge, in attuazione dell'articolo 15 della Costituzione; la realizzazione del contemperamento delle esigenze investigative con il diritto alla riservatezza sia di soggetti estranei che degli indagati dovrebbe, dunque, essere il denominatore comune per una sua corretta disciplina,

impegna il Governo

a garantire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici relativi alla sua applicazione, con particolare riferimento alle indagini riferite ai reati in materia di sicurezza sul lavoro.
9/2394/56Murelli, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici relativi alla sua applicazione, con particolare riferimento alle indagini riferite ai reati in materia di sicurezza sul lavoro.
9/2394/56. (Testo modificato nel corso della seduta) Murelli, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, rappresenta una tappa fondamentale di un processo di riforma in una materia alquanto delicata che, oltre ad incidere in maniera significativa sul diritto penale sostanziale e processuale, deve necessariamente tener conto di interessi contrapposti e costituzionalmente rilevanti, quali l'esigenza di ricerca della prova, il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza del soggetto intercettato;
    le intercettazioni rappresentano uno strumento di indagine e di ricerca della prova insostituibile, alcune volte sicuramente indispensabili, in ogni caso certamente di grande efficacia, che deve essere, certo, attentamente regolato dalla legge, in attuazione dell'articolo 15 della Costituzione;
    la realizzazione del contemperamento delle esigenze investigative con il diritto alla riservatezza sia di soggetti estranei che degli indagati dovrebbe, dunque, essere il denominatore comune per una sua corretta disciplina;
    come dimostrato nelle audizioni, sono numerose le criticità del provvedimento che si sta approvando, in particolare per quanto riguarda il problema delle genuinità della prova;
    si ritiene non sufficiente il fatto che esista già nel codice penale un reato contro l'alterazione dei sistemi informatici e pertanto è auspicabile l'adozione di ulteriori meccanismi di protezione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative volte a prevedere deroghe che consentano, comunque, di conciliare i limiti tassativi previsti dal testo in termini di limiti di durata delle attività di intercettazione con le esigenze dei casi in cui le modalità investigative si presentino più articolate e pertanto richiedano tempi più lunghi, anche al fine di non vanificare il lavoro fino a quel momento svolto.
9/2394/57Giacometti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative volte a prevedere deroghe che consentano, comunque, di conciliare i limiti tassativi previsti dal testo in termini di limiti di durata delle attività di intercettazione con le esigenze dei casi in cui le modalità investigative si presentino più articolate e pertanto richiedano tempi più lunghi, anche al fine di non vanificare il lavoro fino a quel momento svolto.
9/2394/57. (Testo modificato nel corso della seduta) Giacometti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    le intercettazioni rappresentano uno strumento di indagine e di ricerca della prova insostituibile, alcune volte sicuramente indispensabile, in ogni caso certamente di grande efficacia, che deve essere, di sicuro, attentamente regolato dalla legge, in attuazione dell'articolo 15 della Costituzione;
    la realizzazione del contemperamento delle esigenze investigative con il diritto alla riservatezza sia di soggetti estranei che degli indagati dovrebbe dunque, essere il denominatore comune per una sua corretta disciplina;
    lo strumento intercettivo è un supporto di indagine fondamentale, se immediatamente attivato, specialmente per alcuni tipi di indagine (attentati terroristici, sequestro di persona, omicidio), in quanto consente di ottenere con immediatezza informazioni indispensabili al successo dell'azione di polizia;
    in particolare l'articolo 3 del testo reca una fittizia copertura finanziaria, che giustifica i dubbi sul fatto che si possa ancora una volta realizzare una riforma della giustizia a costo zero;
    per quanto riguarda la parte finanziaria del provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione è previsto che dallo stesso non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: si rileva, invece che contrariamente a quanto disciplinato dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione tecnica allegata al presente disegno di legge manca degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, con specifico riferimento alle attività di «custodia e vigilanza» delle registrazioni relative ad intercettazioni, alla organizzazione in tal senso degli uffici e delle sezioni di polizia giudiziaria dislocate presso le procure, nonché in merito alla dotazione delle unità di personale dell'amministrazione giudiziaria e degli appartenenti alle forze di polizia che ad esse risulta adibito,

impegna il Governo

a valutare le ricadute dell'applicazione della normativa di cui sopra al fine di predisporre tutte le opportune iniziative atte a far fronte al rilevante carico di lavoro sopra ipotizzato, compresi i mezzi materiali e l'ampliamento dell'organico degli uffici dei magistrati, anche al fine di recuperare un buon livello di efficacia dell'azione della magistratura.
9/2394/58Alessandro Pagano, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare le ricadute dell'applicazione della normativa di cui sopra al fine di predisporre tutte le opportune iniziative atte a far fronte al rilevante carico di lavoro sopra ipotizzato, compresi i mezzi materiali e l'ampliamento dell'organico degli uffici dei magistrati, anche al fine di recuperare un buon livello di efficacia dell'azione della magistratura.
9/2394/58. (Testo modificato nel corso della seduta) Alessandro Pagano, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    le intercettazioni rappresentano uno strumento di indagine e di ricerca della prova insostituibile, alcune volte sicuramente indispensabile, in ogni caso certamente di grande efficacia, che deve essere, di sicuro, attentamente regolato dalla legge, in attuazione dell'articolo 15 della Costituzione;
    la realizzazione del contemperamento delle esigenze investigative con il diritto alla riservatezza sia di soggetti estranei che degli indagati dovrebbe dunque, essere il denominatore comune per una sua corretta disciplina;
    lo strumento intercettivo è un supporto di indagine fondamentale, se immediatamente attivato, specialmente per alcuni tipi di indagine (attentati terroristici, sequestro di persona, omicidio), in quanto consente di ottenere con immediatezza informazioni indispensabili al successo dell'azione di polizia;
    in particolare l'articolo 3 del testo reca una fittizia copertura finanziaria, che giustifica i dubbi sul fatto che si possa ancora una volta realizzare una riforma della giustizia a costo zero;
    per quanto riguarda la parte finanziaria del provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione è previsto che dallo stesso non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: si rileva, invece che contrariamente a quanto disciplinato dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione tecnica allegata al presente disegno di legge manca degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, con specifico riferimento alle attività di «custodia e vigilanza» delle registrazioni relative ad intercettazioni, alla organizzazione in tal senso degli uffici e delle sezioni di polizia giudiziaria dislocate presso le procure, nonché in merito alla dotazione delle unità di personale dell'amministrazione giudiziaria e degli appartenenti alle forze di polizia che ad esse risulta adibito,

impegna il Governo

ad intraprendere ogni iniziativa volta a perseguire la competitività interna, mediante la costituzione di una task force tecnica, indirizzata dai Ministeri della giustizia, dell'interno, della difesa e dai servizi di intelligence con la partecipazione dei migliori ingegneri delle poche società italiane di ricerca, progettazione e sviluppo di sistemi per intercettazioni.
9/2394/59Rixi, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame interviene in materia di intercettazioni prorogando al 1o maggio 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle troverà applicazione, specificando che la riforma si applicherà solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020 e che per tutti i procedimenti in corso continuerà ad applicarsi la disciplina attuale inoltre, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni e che anche queste troveranno applicazione per i procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020;
    l'articolo 2 del decreto-legge all'esame prevede, in particolare al comma 3, demanda ad un decreto del Ministro della giustizia la definizione dei requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante « trojan», programmi informatici che devono avere caratteristiche tali da garantire affidabilità, sicurezza ed efficacia;
    durante l'esame del provvedimento il Garante della privacy, e ce lo hanno confermato le principali società incaricate di procedere alle captazione attraverso i trojan delle conversazioni private, ha segnalato come non ci sia certezza sulla garanzia della genuinità della prova nel momento in cui le conversazioni captate verranno trasferite alla procura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, per quanto di competenza, mediante appositi provvedimenti, l'acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali al fine di garantire la genuinità e garanzia dei dati trasmessi.
9/2394/60Viviani, Di Muro, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Cantalamessa.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, per quanto di competenza, mediante appositi provvedimenti, l'acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali al fine di garantire la genuinità e garanzia dei dati trasmessi.
9/2394/60. (Testo modificato nel corso della seduta) Viviani, Di Muro, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Cantalamessa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame interviene in materia di intercettazioni prorogando al 1o maggio 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle troverà applicazione, specificando che la riforma si applicherà solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020 e che per tutti i procedimenti in corso continuerà ad applicarsi la disciplina attuale inoltre, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni e che anche queste troveranno applicazione per i procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020;
    l'articolo 2 del decreto-legge all'esame prevede al comma 3 che sia demandato ad un decreto del Ministro della giustizia la definizione dei requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante « trojan», programmi informatici che devono avere caratteristiche tali da garantire affidabilità, sicurezza ed efficacia;
    le problematiche maggiori del provvedimento in esame sono state rilevate dalle società private fornitrici di tecnologia strumentale alle attività d'intercettazione che hanno segnalato come non ci sia certezza sulla garanzia della genuinità della prova nel momento in cui le conversazioni captate verranno trasferite alla procura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, per quanto di competenza, mediante appositi provvedimenti, che requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante « trojan» si applichino anche nel caso di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico, svolte ai sensi dell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
9/2394/61Manzato, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, per quanto di competenza, mediante appositi provvedimenti, che requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante « trojan» si applichino anche nel caso di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico, svolte ai sensi dell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
9/2394/61. (Testo modificato nel corso della seduta) Manzato, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame interviene in materia di intercettazioni prorogando al 1o maggio 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle troverà applicazione, specificando che la riforma si applicherà solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020 e che per tutti i procedimenti in corso continuerà ad applicarsi la disciplina attuale inoltre, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni e che anche queste troveranno applicazione per i procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020;
    l'articolo 2 del decreto-legge all'esame prevede, al comma 4, che i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante « trojan» siano stabiliti secondo misure idonee di affidabilità, sicurezza ed efficacia al fine di garantire che i programmi informatici utilizzabili si limitano all'esecuzione delle operazioni autorizzate;
    le società private fornitrici di tecnologia strumentale alle attività d'intercettazione, durante l'esame del provvedimento, hanno evidenziato le maggiori problematiche del provvedimento, in particolare nell'ambito dell'archivio digitale, rilevando che ad oggi esiste una mancanza di conoscenza tecnica delle modalità di raccolta, nei server messi a disposizione dalle società di intercettazione alle procure, della molteplicità di informazioni captate: audio, video, di localizzazione, telematiche attive e passive, da operatori, e dal mondo social,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, per quanto di competenza, mediante appositi provvedimenti, che i programmi informatici utilizzabili non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati, mantengano traccia delle operazioni svolte, non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionarne i destinatari, ma siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione e non consentano l'archiviazione dei dati acquisti in sistemi cloud.
9/2394/62Gastaldi, Paolini, Turri, Morrone, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, per quanto di competenza, mediante appositi provvedimenti, che i programmi informatici utilizzabili non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati, mantengano traccia delle operazioni svolte, non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionarne i destinatari, ma siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione e non consentano l'archiviazione dei dati acquisti in sistemi cloud.
9/2394/62. (Testo modificato nel corso della seduta) Gastaldi, Paolini, Turri, Morrone, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame interviene in materia di intercettazioni prorogando al 1o maggio 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle troverà applicazione, specificando che la riforma si applicherà solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020 e che per tutti i procedimenti in corso continuerà ad applicarsi la disciplina attuale inoltre, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni e che anche queste troveranno applicazione per i procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020;
    l'articolo 2 del decreto-legge all'esame prevede al comma 5 che sia rimesso ad un decreto ministeriale, di natura non regolamentare (adottato dal Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali) la fissazione dei criteri cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi per regolare l'accesso all'archivio dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, per quanto di competenza, mediante appositi provvedimenti, che in fase di emanazione del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 2 stabilisca altresì le misure che sono adottate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 51 del 2018, per la sicurezza dei dati personali contenuti nell'archivio.
9/2394/63Golinelli, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame interviene in materia di intercettazioni prorogando al 1o maggio 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle troverà applicazione, specificando che la riforma si applicherà solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020 e che per tutti i procedimenti in corso continuerà ad applicarsi la disciplina attuale inoltre, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni e che anche queste troveranno applicazione per i procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020;
    durante l'esame del provvedimento è stata evidenziata la carenza negli uffici delle procure della Repubblica di personale amministrativo adeguatamente preparato all'onerosa attività di gestione del server e di quella di ostensione alla difese di RIT delle intercettazioni e di quanto quindi le nostre procure non siano adeguate strutturalmente ed organizzate per affrontare le nuove disposizioni di legge in quanto viene richiesta un'altissima specializzazione che su gran parte del territorio nazionale ancora non è disponibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che il Ministro della giustizia presenti alle Camere una relazione contenente la ricognizione delle strutture tecniche e informatiche in uso alle procure nonché dei periti informatici in servizio presso le stesse, evidenziando le carenze riscontrate.
9/2394/64Lolini, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che il Ministro della giustizia presenti alle Camere una relazione contenente la ricognizione delle strutture tecniche e informatiche in uso alle procure nonché dei periti informatici in servizio presso le stesse, evidenziando le carenze riscontrate.
9/2394/64. (Testo modificato nel corso della seduta) Lolini, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame interviene in materia di intercettazioni prorogando al 1o maggio 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle troverà applicazione, specificando che la riforma si applicherà solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020 e che per tutti i procedimenti in corso continuerà ad applicarsi la disciplina attuale inoltre, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni e che anche queste troveranno applicazione per i procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020;
    l'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevede che entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno nonché sugli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che il Ministro della giustizia nell'ambito della Relazione sull'amministrazione della giustizia ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, riferisca altresì in merito alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.
9/2394/65Liuni, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che il Ministro della giustizia nell'ambito della Relazione sull'amministrazione della giustizia ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, riferisca altresì in merito alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.
9/2394/65. (Testo modificato nel corso della seduta) Liuni, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame interviene in materia di intercettazioni prorogando al 1o maggio 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle troverà applicazione, specificando che la riforma si applicherà solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020 e che per tutti i procedimenti in corso continuerà ad applicarsi la disciplina attuale inoltre, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni e che anche queste troveranno applicazione per i procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020;
    l'articolo 2 del decreto-legge all'esame prevede al comma 8 che le disposizioni del presente articolo trovino applicazione con riguardo ai procedimenti iscritti successivamente al 30 aprile 2020;
    il termine del 30 aprile 2020 risulta essere insufficiente, in quanto è necessario un tempo più ampio per permettere l'adeguamento al nuovo regime;
    durante l'esame del provvedimento sono emerse forti perplessità sulla funzionalità e segretezza dei servizi di trasmissione delle intercettazioni;
    sarebbe, quindi, opportuno rinviare l'entrata in vigore di una riforma così delicata e così importante fino al momento in cui da un lato le procure saranno in grado di affrontare questo compito e, dall'altro, il progresso scientifico sarà in grado di garantire funzionalità e segretezza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di differire l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente provvedimento fin quando il Ministro della giustizia rediga un documento che asserisca la funzionalità e segretezza dei servizi relativi al sistema di trasmissione delle intercettazioni e che questo, successivamente, sia presentato per l'esame delle competenti commissioni parlamentari.
9/2394/66Bubisutti, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di differire l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente provvedimento fin quando il Ministro della giustizia rediga un documento che asserisca la funzionalità e segretezza dei servizi relativi al sistema di trasmissione delle intercettazioni e che questo, successivamente, sia presentato per l'esame delle competenti commissioni parlamentari.
9/2394/66. (Testo modificato nel corso della seduta) Bubisutti, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame interviene in materia di intercettazioni prorogando al 1o maggio 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle troverà applicazione, specificando che la riforma si applicherà solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020 e che per tutti i procedimenti in corso continuerà ad applicarsi la disciplina attuale inoltre, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni e che anche queste troveranno applicazione per i procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020;
    l'articolo 2 del decreto-legge all'esame prevede al comma 8 che le disposizioni del presente articolo trovino applicazione con riguardo ai procedimenti iscritti successivamente al 30 aprile 2020;
    il termine del 30 aprile 2020 risulta essere insufficiente, in quanto è necessario un tempo più ampio per permettere l'adeguamento al nuovo regime;
    durante l'esame del provvedimento sono emerse forti perplessità sulla funzionalità e segretezza dei servizi di trasmissione delle intercettazioni e quindi sarebbe opportuno rinviare l'entrata in vigore di una riforma così delicata e così importante fino al momento in cui da un lato le procure saranno in grado di affrontare questo compito e, dall'altro, il progresso scientifico sarà in grado di garantire affidabilità, sicurezza ed efficacia del sistema di intercettazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di differire l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente provvedimento fin quando il procuratore della Repubblica rediga un documento che asserisca l'affidabilità, la sicurezza e l'efficacia del sistema di trasmissione delle intercettazioni e che questo, successivamente, sia presentato per l'esame delle competenti commissioni parlamentari.
9/2394/67Loss, Marchetti, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Di Muro, Cantalamessa.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di differire l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente provvedimento fin quando il procuratore della Repubblica rediga un documento che asserisca l'affidabilità, la sicurezza e l'efficacia del sistema di trasmissione delle intercettazioni e che questo, successivamente, sia presentato per l'esame delle competenti commissioni parlamentari.
9/2394/67. (Testo modificato nel corso della seduta) Loss, Marchetti, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Di Muro, Cantalamessa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame interviene in materia di intercettazioni prorogando al 1o maggio 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle troverà applicazione, specificando che la riforma si applicherà solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020 e che per tutti i procedimenti in corso continuerà ad applicarsi la disciplina attuale inoltre, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni e che anche queste troveranno applicazione per i procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020;
    l'articolo 2 del decreto-legge all'esame prevede al comma 8 che le disposizioni del presente articolo trovino applicazione con riguardo ai procedimenti iscritti successivamente al 30 aprile 2020;
    il termine del 30 aprile 2020 risulta essere insufficiente, in quanto è necessario un tempo più ampio per permettere l'adeguamento al nuovo regime;
    durante l'esame del provvedimento sono emerse forti perplessità sulla funzionalità e segretezza dei servizi di trasmissione delle intercettazioni e quindi sarebbe opportuno rinviare l'entrata in vigore di una riforma così delicata e così importante fino al momento in cui non si sarà in grado di garantire pienamente affidabilità, sicurezza ed efficacia del sistema di intercettazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di differire l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente provvedimento fin quando il Ministro della giustizia redige un documento che asserisce l'affidabilità, la sicurezza e l'efficacia del sistema di trasmissione delle intercettazioni e che questo, successivamente, sia presentato per l'esame da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
9/2394/68Patassini, Marchetti, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Di Muro, Cantalamessa.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di differire l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente provvedimento fin quando il Ministro della giustizia redige un documento che asserisce l'affidabilità, la sicurezza e l'efficacia del sistema di trasmissione delle intercettazioni e che questo, successivamente, sia presentato per l'esame da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
9/2394/68. (Testo modificato nel corso della seduta) Patassini, Marchetti, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Di Muro, Cantalamessa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 161 del 2019, così come modificato dal Senato, interviene in materia di intercettazioni per prorogare al 1o maggio 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 troverà applicazione. È specificato, al riguardo, che la riforma si applicherà solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020: per tutti i procedimenti in corso, dunque, continuerà ad applicarsi la disciplina attuale; Il provvedimento in esame apporta altresì alcune modifiche alla stessa disciplina delle intercettazioni di cui al decreto-legge n. 216; anche tali modifiche troveranno applicazione per i procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020;
    nel 2017 le intercettazioni sono costate 168,8 secondo le rilevazioni della Dg statistica del Ministero della giustizia la spesa per intercettazioni a carico dell'erario è stata di 168,8 milioni, più o meno in linea con quella del 2016 (168,9 milioni);
    i costi, elevati, sostenuti dagli uffici giudiziari corrispondono nel 2017 a oltre 127 mila «bersagli», anche in questo caso in flessione rispetto agli anni precedenti dove gli ascolti a partire dal 2008 hanno sempre superato quota 130 mila con i record del 2012 e 2013 sopra i 140 mila. Ad avere il peso specifico maggiore sono le intercettazioni telefoniche più di 106 mila, mentre appena 16 mila sono state quelle ambientali;
    a tal fine appare improbabile che per l'applicazione del presente decreto si preveda l'invarianza di bilancio, penalizzando un comparto le cui risorse sono impegnate nelle attività di ordinario funzionamento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di provvedere per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, individuati in 8 milioni di euro, ad una corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
9/2394/69Bazzaro, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 161 del 2019, così come modificato dal Senato, interviene in materia di intercettazioni per prorogare al 1o maggio 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del troverà applicazione. È specificato, al riguardo, che la riforma si applicherà solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020: per tutti i procedimenti in corso, dunque, continuerà ad applicarsi la disciplina attuale; apportare alcune modifiche alla stessa disciplina delle intercettazioni di cui al decreto legislativo n. 216; anche tali modifiche troveranno applicazione per i procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020;
    il tema delle spese di giustizia relative alle cosiddette «prestazioni obbligatorie» è parte integrante dell'ambito di interazione tra l'autorità giudiziaria e gli operatori di telecomunicazione aventi autorizzazione generale concessa dal Ministero dello sviluppo economico per l'offerta al pubblico di servizi, come ad esempio la telefonia mobile, la navigazione su internet tramite wifi, ecc. Il concetto alla base è molto semplice: se un operatore acquisisce tale autorizzazione deve anche assicurare che i servizi offerti al pubblico possano essere controllati legittimamente dall'autorità giudiziaria, per il contrasto dei delitti e dei reati previsti dal codice di procedura penale. Ad ogni richiesta è previsto che lo Stato riconosca un compenso secondo un listino prestabilito;
    a tal fine appare improbabile che per l'applicazione del presente decreto si preveda l'invarianza di bilancio, penalizzando un comparto le cui risorse sono impegnate nelle attività di ordinario funzionamento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di provvedere per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, individuati in 8 milioni di euro, ad una corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9/2394/70Bianchi, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.


   La Camera,
   premesso che:
    il Ministero di grazia e giustizia, tramite la direzione dei sistemi informativi (DGSIA) ha intenzione di rivedere «alcune scelte oramai superate», basando lo sviluppo dei nuovi sistemi «sulla condivisione dei dati e la circolarità delle informazioni»;
    nel progetto ministeriale, la valorizzazione del dato e della sua aggregazione si tradurrà – grazie anche alle attività di ricerca applicata oggetto della convenzione con Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – nella progettazione, realizzazione ed evoluzione di big data a servizio di tutti i sistemi giustizia. «La gestione del dato, come prevista nella nuova architettura dei sistemi adottata dalla D.G.S.I.A., più aderente alle attuali tecnologie ed alle linee guida AGID e della Presidenza del Consiglio, supera la dicotomia di sistemi registrocentrici o documento-centrici», si legge nella relazione;
    il passaggio da integrazione delle informazioni «da evento» a quello «da atto» e la costruzione di sistemi di rappresentazione cognitiva, dovrebbe portare alla creazione di una piattaforma comune di informazioni, collegate tra loro ed interdipendenti le une dalle altre in una «unica catena del valore del processo»: sistemi informativi sviluppati sia per gestire procedure e veicolare il messaggio della riduzione complessiva – non necessariamente individuale – dei tempi e dell'innalzamento della qualità del lavoro. «Tutto ciò dovrebbe contribuire a ridefinire la relazione interno/esterno degli uffici giudiziari; implementare la produzione e la fruizione dei dati in tempo reale; a monitorare costi (non solo economici) e tempi delle procedure; a sottolineare l'importanza della trasparenza e tracciabilità delle attività che consentono i sistemi informativi»;
    a tal fine appare improbabile che per l'applicazione del presente decreto si preveda l'invarianza di bilancio, penalizzando un comparto le cui risorse sono impegnate nelle attività di ordinario funzionamento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di provvedere per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, individuati in 9 milioni di euro, ad una corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
9/2394/71Gerardi, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.


   La Camera,
   premesso che:
    in questi anni è stata definita la nuova architettura dei sistemi applicativi del Ministero della giustizia, in termini di infrastruttura software, sistemi operativi e software di base, e di sistemi applicativi. Nei programmi del Ministero, tramite questa nuova architettura dei sistemi, si dovrebbe assicurare il rispetto dei requisiti tecnologici di robustezza e resilienza ai guasti; di scalabilità, soprattutto rispetto alla vasta platea di potenziali utenti esterni dei servizi telematici, sia su scala nazionale che su scala europea; di elevata disponibilità dei servizi anche al di fuori degli orari di apertura degli uffici giudiziari; di flessibilità e agilità nella modifica ed evoluzione delle funzioni applicative, specie in seguito a interventi normativi; di sicurezza « by design»; di accessibilità e semplicità di utilizzo; di aderenza alle reali esigenze degli utenti e completa copertura dei requisiti funzionali. In particolare, sotto questo ultimo aspetto, evidenzia la relazione, è stata svolta l'analisi tecnologica e funzionale finalizzata all'adozione di un sistema centralizzato di Identity & Access Management (IAM) come «parte cruciale» dell'architettura di sicurezza dei sistemi applicativi e sono state individuate le fonti autoritative e studiato il modello di organigramma;
    per diminuire la complessità delle implementazioni, è stato stabilito di adottare un'architettura a microservizi. È all'interno di questa nuova architettura che il Ministero spera di incastonare tutti i diversi interventi che si stanno implementando. Ho prescelto quelli attinenti ai temi «politici» più caldi: procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, intercettazioni, processi telematici, informatizzazione degli uffici. Vediamo lo stato dell'arte e i futuri programmi;
    a tal fine appare improbabile che per l'applicazione del presente decreto si preveda l'invarianza di bilancio, penalizzando un comparto le cui risorse sono impegnate nelle attività di ordinario funzionamento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di provvedere per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, individuati in 10 milioni di euro, ad una corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
9/2394/72Coin, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 161 del 2019, così come modificato dal Senato, interviene in materia di intercettazioni per prorogare al 1o maggio 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del troverà applicazione. È specificato, al riguardo, che la riforma si applicherà solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020: per tutti i procedimenti in corso, dunque, continuerà ad applicarsi la disciplina attuale; apportare alcune modifiche alla stessa disciplina delle intercettazioni di cui al decreto legislativo n. 216; anche tali modifiche troveranno applicazione per i procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020;
    la cultura della digitalizzazione, base necessaria di un ordinamento avanzato, costituisce il presupposto fondamentale delle politiche di velocizzazione dei processi civili e penali come del miglioramento della qualità dei servizi amministrativi garantiti ai cittadini. Sono queste le linee direttrici degli obiettivi di implementazione delle risorse e dei servizi dedicati all'attività amministrativa e giurisdizionale attraverso il sempre maggiore utilizzo delle piattaforme digitali e l'integrazione tra sistemi operativi esistenti, in modo da favorire lo scambio di informazioni tra uffici e istituzioni garantendo al contempo standard di sicurezza adeguati per la protezione dei dati;
    a tal fine appare improbabile che per l'applicazione del presente decreto si preveda l'invarianza di bilancio, penalizzando un comparto le cui risorse sono impegnate nelle attività di ordinario funzionamento;
    importanti risorse potrebbero essere recuperate qualora, a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sarebbe indispensabile adottare appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di provvedere per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, individuati in 10 milioni di euro, ad un corrispondente utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
9/2394/73Cavandoli, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 161 del 2019, così come modificato dal Senato, interviene in materia di intercettazioni per prorogare al 1o maggio 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del troverà applicazione. È specificato, al riguardo, che la riforma si applicherà solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020: per tutti i procedimenti in corso, dunque, continuerà ad applicarsi la disciplina attuale; apportare alcune modifiche alla stessa disciplina delle intercettazioni di cui al decreto legislativo n. 216; anche tali modifiche troveranno applicazione per i procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020;
    il Ministero ha informatizzato il servizio ispettivo, di cui si avvale il Ministro della giustizia al fine di vigilare sulla buona organizzazione e sul corretto funzionamento dei servizi della giustizia e di raccogliere informazioni per l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati (per inciso nell'anno 2019, alla data del 30 settembre 2019, sono state iscritte nel «registro esposti» n. 918 procedure, scaturite da sollecitazioni d'intervento di vario genere);
    la procedura di verifica ispettiva, che «è sempre più lo strumento per mettere a fuoco le criticità organizzative e funzionali degli Uffici giudiziari ed indirizzare la dirigenza amministrativa ed i capi degli Uffici verso l'adozione di più virtuosi moduli organizzativi», ha trovato il suo fulcro nella informatizzazione del servizio ispettivo, che oggi effettua le pre-ispezioni «da remoto», cioè da una postazione dalla quale l'ispettore può visionare, estrarre e comparare tutti i dati di interesse, tramite l’access, diretto, via web e con metodologia « sharepoint» per la condivisione dei dati, ai sistemi informatici presso le diverse sedi giudiziarie, in modo da consentire una valutazione trasversale dei dati, delle performance e delle buone prassi degli uffici giudiziari. «Sotto questo profilo, la realizzazione e implementazione del cosiddetto “pacchetto ispettori” costituisce un vero e proprio “punto di non ritorno” rispetto alle tradizionali modalità di verifica ispettiva»;
    a tal fine appare improbabile che per l'applicazione del presente decreto si preveda l'invarianza di bilancio, penalizzando un comparto le cui risorse sono impegnate nelle attività di ordinario funzionamento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di provvedere per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, individuati in 13 milioni di euro, ad una corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9/2394/74Covolo, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 161 del 2019, così come modificato dal Senato, interviene in materia di intercettazioni per prorogare al 1o maggio 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 troverà applicazione. È specificato, al riguardo, che la riforma si applicherà solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020: per tutti i procedimenti in corso, dunque, continuerà ad applicarsi la disciplina attuale; apportare alcune modifiche alla stessa disciplina delle intercettazioni di cui al decreto legislativo n. 216 del 2017; anche tali modifiche troveranno applicazione per i procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020;
    quasi tutta l'attività interna è stata digitalizzata e, ordinariamente, i documenti ispettivi vengono trasmessi e lavorati tramite supporto digitale. Il sistema cosiddetto « sharepoint» ha realizzato una significativa semplificazione delle procedure di acquisizione e validazione dei prospetti, ha ridotto a tre settimane il tempo necessario alla raccolta delle informazioni rilevanti e ha consentito la creazione di «tavoli di lavoro virtuali» tra gli ispettori, per specifiche aree tematiche di interesse quali la messa in evidenza di criticità ricorrenti; l'approfondimento dei contenuti conoscitivi; la razionalizzazione delle basi documentali; il consolidamento dell'esatta conoscenza delle fonti normative; la soluzione di eventuali controversie interpretative e l'emanazione, in caso di necessità, di indicazioni operative uniformi; la redazione di eventuali elaborati finali di sintesi che possano costituire patrimonio condiviso dell'ispettorato generale, da porre eventualmente anche nella disponibilità degli uffici giudiziari e dell'utenza esterna per il tramite del sito web;
    il «pacchetto ispettori», come lo chiama il Ministero, è stato esteso anche alla raccolta dei dati relativi ai ritardi nel deposito delle sentenze civili di primo grado e di quelle emesse dalla Corte di Appello, mentre è in corso l'analisi per la realizzazione di un sistema organico di estrazione dei dati dei registri informatici del settore civile e realizzare un immediato strumento di costante autodiagnosi dell'attività degli uffici. La sperimentazione, iniziata nel 2018, in occasione dell'ispezione ordinaria presso il tribunale di Firenze, ne ha evidenziato gli aspetti positivi di estrazione dei dati che, da un lato, favorisce il miglioramento della programmazione dell'attività dei singoli uffici giudiziari e, dall'altro, assicura sia la tempestiva individuazione dei settori in sofferenza, sia l'ottimizzazione dei tempi di raccolta dei dati ai fini ispettivi;
    a tal fine appare improbabile che per l'applicazione del presente decreto si preveda l'invarianza di bilancio, penalizzando un comparto le cui risorse sono impegnate nelle attività di ordinario funzionamento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, individuati in 13 milioni di euro, una corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
9/2394/75Tarantino, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito ad esempio dei servizi di telefonia mobile la polizia giudiziaria sfrutta da tempo le molteplici informazioni custodite dai gestori. In particolare possiamo distinguere i dati utili, acquisiti dai gestori, nei seguenti: traffico fonia, chiamate e messaggistica SMS (permanenza del dato di 24 mesi); traffico dati (12 mesi); traffico fonia, chiamate non risposte (30 giorni); anagrafiche utenti (senza scadenza); elenco delle stazioni radiobase (aggiornamenti mensili); codici IMEI, circa l'identificazione del modello e tipo di telefono,
    i dati estratti mediante repertamento forense di apparati mobili;
    la polizia giudiziaria utilizza tutti i dati elencati per effettuare le necessarie attività di analisi operativa o tattica, impiegando sistemi informativi dedicati, seguendo tradizionalmente due metodi operativi ormai consolidati: analisi del traffico telefonico riferito a utenze, allo scopo di ricostruire i legami relazionali fra persone o fra persone e luoghi in un determinato periodo di tempo; analisi del traffico telefonico riferito a celle (BTS), finalizzata a evidenziare l'operatività di utenze presenti in determinati luoghi collegati a eventi di interesse investigativo;
    le metodiche appena descritte permettono singolarmente o congiuntamente di offrire oggettivi elementi di riscontro per confermare o escludere ipotesi investigative o stabilire la attendibilità di dichiarazioni testimoniali. In questo contesto operativo, tuttavia, emergono per gli investigatori alcune criticità risolvibili ottimizzando la fornitura obbligatoria di servizi dei gestori ovvero richiedendo la conservazione di ulteriori dati per fronteggiare situazioni operative di emergenza;
    la problematica fondamentale riguarda la conservazione dei dati generati o memorizzati nella fornitura di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, per mezzo di reti di comunicazione, relativamente alla durata della loro permanenza nelle memorie dei gestori, che è stata sempre attentamente disciplinata dal Legislatore. La complessità dei dati in questione e il coinvolgimento di milioni di utenti che utilizzano dispositivi portatili rende questo argomento particolarmente delicato, considerando che se da un lato deve essere garantita la riservatezza del singolo cittadino dall'altro vanno rese fruibili le informazioni che possano garantire una accettabile efficacia nelle attività di indagine,

impegna il Governo

ad istituire presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operante alle dirette dipendenze del Ministro, denominata Struttura tecnica per la segretezza delle intercettazioni trasmesse al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni.
9/2394/76Maggioni, Paolini, Bisa, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 161 del 2019, così come modificato dal Senato, interviene in materia di intercettazioni per prorogare al 1o maggio 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del troverà applicazione. È specificato, al riguardo, che la riforma si applicherà solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020: per tutti i procedimenti in corso, dunque, continuerà ad applicarsi la disciplina attuale; apportare alcune modifiche alla stessa disciplina delle intercettazioni di cui al Decreto legislativo n. 216; anche tali modifiche troveranno applicazione per i procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020;
    è pronto l'archivio riservato presso l'ufficio del PM, digitale multimediale, che consente l'acquisizione dei conferimenti dei fornitori dei servizi di intercettazione, la tracciatura degli accessi e la gestione della consultazione dei medesimi. Esso conterrà sia le intercettazioni di «conversazioni» (siano essere «obbligatorie» che effettuate con «captatore informatico») che quelle ambientali o «tra presenti» (dette anche «funzionali»). L'archivio riservato è previsto dalla legge di riforma delle intercettazioni (decreto legislativo n. 216 del 2017, sul punto non toccato dal recente decreto-legge n. 161 del 2019);
    in particolare sono stati installati gli hardware (gli armadi rack dedicati che gestiranno l'Archivio digitale presso le 140 procure) ed il software applicativo per la gestione informatizzata delle intercettazioni in 115 procure. Sono, inoltre, di «imminente» completamento le attività relative al rafforzamento della sicurezza dei sistemi delle intercettazioni con un piano di intervento per la messa in sicurezza di sistemi: i fornitori dei servizi di intercettazione potranno accedere esclusivamente tramite un apposito software, Bomgar, che li identifica con il logging e videoregistra ogni operazione effettuata. I file relativi a tali videoregistrazioni sono archiviati in un sistema centralizzato (e ridondato), accessibile solo dalle Procure della Repubblica (ciascuna per i dati di propria competenza). Il piano di messa in sicurezza prevede inoltre che i sistemi dei fornitori inviino i propri log di sicurezza all'infrastruttura di Log Management messa a disposizione dall'Amministrazione. Il piano è in corso di dispiegamento sulle 140 Procure,

impegna il Governo

ad istituire presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro, composta da otto qualificati consulenti, fra cui esperti in protezione dei dati personali e sicurezza informatica, al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni.
9/2394/77Giglio Vigna, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in titolo recante modifiche alla disciplina in materia di intercettazioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 emanato sulla base della delega legislativa ai sensi dei commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge del 23 giugno 2017, n. 103;
   considerato che il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame reca modifiche al codice di procedura penale e, in particolare, la lettera e) riforma l'articolo 268 del Codice di Procedura Penale in materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione;
    preso atto che per effetto del nuovo comma 4 dell'articolo 268 i verbali delle intercettazioni delle conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero il quale li deposita entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni nell'apposito archivio di cui all'articolo 269 ove rimangono per il tempo fissato dal medesimo, salvo il giudice non ritenga necessaria una proroga o, ai sensi del comma 5, autorizzi di ritardare il deposito quando da quest'ultimo possa derivare «grave pregiudizio» alle indagini;
    rilevato che al successivo nuovo comma 6 viene specificato che, scaduto il termine per l'esame degli atti da parte dei difensori delle parti fissato a norma dei commi 4 e 5, prende avvio l'apposito procedimento incidentale finalizzato alla cernita ed alla selezione del materiale probatorio nell'ambito di una apposita udienza camerale e che lo stralcio può riguardare, oltre alle registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione, anche quelle che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza;
    valutato che il giudice dispone l'acquisizione di tale documentazione su indicazione delle parti e che i difensori hanno altresì diritto a partecipare allo stralcio delle stesse ed è dunque di fondamentale importanza ai fini processuali che il termine concesso ai difensori per l'esame degli atti, l'ascolto delle registrazioni o la cognizione dei flussi di comunicazioni prima dell'udienza camerale debba essere fissato in modo congruo rispetto alla quantità e tipologia degli stessi, prevedendo un termine comunque non inferiore a dieci giorni e la facoltà alle parti di chiederne una proroga di ulteriori dieci giorni con istanza motivata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa di tipo normativo, affinché a norma dei commi 4 e 5 dell'articolo 268 del codice di procedura penale il termine concesso ai difensori delle parti per l'esame degli atti e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche nonché l'ascolto delle registrazioni sia stabilito in modo congruo rispetto alla quantità e tipologia degli stessi, e comunque non inferiore a dieci giorni, prorogabili fino ad altri dieci su istanza motivata delle parti.
9/2394/78Bordonali, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa di tipo normativo, affinché a norma dei commi 4 e 5 dell'articolo 268 del codice di procedura penale il termine concesso ai difensori delle parti per l'esame degli atti e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche nonché l'ascolto delle registrazioni sia stabilito in modo congruo rispetto alla quantità e tipologia degli stessi, e comunque non inferiore a dieci giorni, prorogabili fino ad altri dieci su istanza motivata delle parti.
9/2394/78. (Testo modificato nel corso della seduta) Bordonali, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in titolo recante modifiche alla disciplina in materia di intercettazioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 emanato sulla base della delega legislativa ai sensi dei commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge del 23 giugno 2017, n. 103;
   considerato che il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame reca modifiche al codice di procedura penale e, in particolare, la lettera e) riforma l'articolo 268 del Codice di Procedura Penale in materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione;
    preso atto che il nuovo comma 6 dell'articolo 268 prevede che, scaduto il termine per l'esame degli atti da parte dei difensori, con apposito procedimento incidentale si procede alla cernita e alla selezione del materiale probatorio e che sia il pubblico ministero che i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio;
    valutato che al successivo comma 8 del medesimo articolo viene altresì previsto che è data facoltà ai difensori di estrarre copia delle trascrizioni integrali delle registrazioni disposte dal giudice e a tal fine gli stessi possono far eseguire la loro trasposizione su idoneo supporto o carta;
    rilevato che la novella, tuttavia, non disciplina le condizioni di accesso a tale supporto al fine di garantire che lo stesso possa avvenire con modalità tali da assicurare un adeguato livello di protezione alle informazioni in esso contenute,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa, anche di tipo normativo, al fine di prevedere che il supporto sul quale viene seguita la trasposizione delle registrazioni o la copia dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche intercettati sia protetto da un codice personale di accesso.
9/2394/79De Angelis, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa, anche di tipo normativo, al fine di prevedere che il supporto sul quale viene seguita la trasposizione delle registrazioni o la copia dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche intercettati sia protetto da un codice personale di accesso.
9/2394/79. (Testo modificato nel corso della seduta) De Angelis, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in titolo recante modifiche alla disciplina in materia di intercettazioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 emanato sulla base della delega legislativa ai sensi dei commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge del 23 giugno 2017, n. 103;
   considerato che il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame reca modifiche al codice di procedura penale e, in particolare, la lettera f) riforma l'articolo 269 del Codice di Procedura Penale in materia di conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni;
    valutato che ai sensi del nuovo comma 2 dell'articolo 269, sebbene le registrazioni debbano essere conservate fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione, è previsto tuttavia che, anche prima di tale momento, gli interessati possono chiederne la distruzione al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione e ciò quando tale documentazione non sia necessaria al procedimento e per ragioni di tutela della riservatezza;
    rilevato che sebbene occorra evitare che le intercettazioni non ammesse in un procedimento possano circolare, tale esigenza deve però essere contemperata con l'altra, ugualmente meritevole di tutela, di non escludere, in caso di comprovati elementi, la possibilità che le stesse, seppur con le opportune garanzie, possano essere ancora utili e riutilizzabili ai fini processuali e ciò anche alla luce dei diversi casi di cronaca nera risolti addirittura dopo diversi anni dalla commissione del reato e ciò grazie ad una rivalutazione delle prove, tra cui proprio le intercettazioni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative, volte a prevedere che le registrazioni, i flussi informatici, i metadati e la documentazione, ove si sia proceduto per reati puniti con la reclusione non inferiore a 5 anni, vengano criptate e conservate in archivio riservato, dal quale possono essere estratte e decifrate, solo laddove, in base a nuovi fatti, indagini o informazioni si abbia fondata ragione di ritenere che possano risultare decisive a fini probatori nel medesimo o in altro procedimento penale.
9/2394/80Invernizzi, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo recante modifiche alla disciplina in materia di intercettazioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017 n. 216 emanato sulla base della delega legislativa ai sensi dei commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge del 23 giugno 2017, n. 103;
   considerato che il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, in esame reca modifiche al codice di procedura penale e, in particolare, la lettera e) riforma l'articolo 268 del codice di procedura penale in materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione;
   valutato che il nuovo comma 2-bis, come modificato nel corso dell'esame in Senato, stabilisce che il pubblico ministero debba dare indicazioni e vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini;
   rilevato che per effetto della novella viene quindi meno l'iniziale valutazione discrezionale della polizia giudiziaria nel decidere ciò che debba essere trascritto e annotato per il pubblico ministero e che pertanto il comma 2-ter dell'articolo 268 viene conseguentemente abrogato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative, al fine di garantire che nei verbali non siano mai riportate espressioni lesive della reputazione delle persone e che ciò venga disposto con decreto motivato del pubblico ministero.
9/2394/81Iezzi, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo recante modifiche alla disciplina in materia di intercettazioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017 n. 216 emanato sulla base della delega legislativa ai sensi dei commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge del 23 giugno 2017, n. 103;
   considerato che il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame reca modifiche al codice di procedura penale e, in particolare, la lettera e) riforma l'articolo 268 del codice di procedura penale in materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione;
   valutato che, a norma dei nuovi commi 4 e 5 dell'articolo 268, i verbali delle intercettazioni delle conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero che li deposita entro 5 giorni, unitamente agli atti di autorizzazione delle operazioni, nell'archivio di cui all'articolo 269, salvo il ritardato deposito, autorizzato dal giudice, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, quando dal deposito possa derivare «grave pregiudizio» alle indagini;
   rilevato che, ai sensi del successivo comma 6, effettuato il deposito, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione ai difensori delle parti le quali hanno quindi facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni entro il termine stabilito dal pubblico ministero;
   preso atto che, una volta scaduto il termine di cui sopra, prende avvio l'apposito procedimento incidentale finalizzato alla cernita ed alla selezione del materiale probatorio in apposita udienza camerale e lo stralcio può riguardare, oltre alle registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione, anche quelle che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza;
   rilevato, altresì, che l'esame degli atti e l'ascolto delle registrazioni da parte dei difensori delle parti rivestono fondamentale importanza ai fini processuali, posto che il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti stesse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di consentire ai difensori delle parti di poter estrarre copia dei verbali di registrazione delle operazioni nonché copia delle registrazioni medesime.
9/2394/82Maturi, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di consentire ai difensori delle parti di poter estrarre copia dei verbali di registrazione delle operazioni nonché copia delle registrazioni medesime.
9/2394/82. (Testo modificato nel corso della seduta) Maturi, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo recante modifiche alla disciplina in materia di intercettazioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017 n. 216 emanato sulla base della delega legislativa ai sensi dei commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge del 23 giugno 2017, n. 103;
   considerato che il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame reca modifiche al codice di procedura penale e, in particolare, la lettera e) riforma l'articolo 268 del codice di procedura penale in materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione;
   rilevato che ai sensi del nuovo comma 6 dell'articolo 268, scaduto il termine per l'esame degli atti da parte dei difensori delle parti, prende avvio l'apposito procedimento incidentale finalizzato alla cernita ed alla selezione del materiale probatorio nell'ambito di una apposita udienza camerale;
   preso atto che nel corso di tale udienza il giudice procede, anche d'ufficio, allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, tranne che non ne sia dimostrata la rilevanza;
   valutato che, in particolare, a norma dello stesso comma allo stralcio hanno diritto di partecipare sia il pubblico ministero che i difensori delle parti i quali vengono avvisati con un preavviso di sole ventiquattro ore,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ogni utile iniziativa di carattere normativo, al fine di aumentare il termine di preavviso concesso al pubblico ministero e ai difensori delle parti per partecipare all'udienza camerale per lo stralcio delle registrazioni e dei verbali.
9/2394/83Molteni, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ogni utile iniziativa di carattere normativo, al fine di aumentare il termine di preavviso concesso al pubblico ministero e ai difensori delle parti per partecipare all'udienza camerale per lo stralcio delle registrazioni e dei verbali.
9/2394/83. (Testo modificato nel corso della seduta) Molteni, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo recante modifiche alla disciplina in materia di intercettazioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017 n. 216 emanato sulla base della delega legislativa ai sensi dei commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge del 23 giugno 2017, n. 103;
   considerato che il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame reca modifiche al codice di procedura penale e, in particolare, la lettera m) riforma l'articolo 415-bis del codice di procedura penale relativo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari;
   valutato che con la novella viene aggiunto un ulteriore comma all'articolo 415-bis con cui si prevede che nel caso in cui non si sia proceduto ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, così come formulati dal provvedimento in esame, l'avviso contiene anche l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;
   rilevato che all'indagato e al suo difensore è data altresì facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero;
   preso atto che con il medesimo provvedimento è stato modificato anche l'articolo 454 del codice di procedura penale prevedendo che le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o il flusso di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova vengano indicati dal pubblico ministero in un apposito elenco;
   ritenuto che sia opportuno prevedere anche per l'articolo 415-bis, così come disposto nella nuova formulazione dell'articolo 454, che le registrazioni e i flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero debbano essere indicati in uno specifico elenco,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa di tipo normativo, per prevedere che, in analogia con quanto disposto dal nuovo comma 2-bis dell'articolo 454 del codice di procedura penale, le registrazioni e i flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale siano inseriti e indicati in uno specifico elenco separato.
9/2394/84Stefani, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo recante modifiche alla disciplina in materia di intercettazioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017 n. 216 emanato sulla base della delega legislativa ai sensi dei commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge del 23 giugno 2017, n. 103;
   considerato che il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame reca modifiche al codice di procedura penale ed in particolare la lettera q) abroga gli articoli 268-bis (Deposito di verbali e registrazioni), 268-ter (Acquisizione al fascicolo delle indagini), 268-quater (Termini e modalità della decisione del giudice) e 493-bis (Trascrizioni delle intercettazioni);
   preso atto che gli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater, introdotti dal decreto legislativo 29 dicembre 2017 n. 216, riguardano il procedimento di selezione delle intercettazioni ai fini del loro inserimento in fascicolo o del loro definitivo stralcio, mentre l'articolo 493-bis disciplina la trascrizione delle intercettazioni;
   ritenuto che, a differenza del decreto legislativo n. 216 del 2017 il quale disponeva in merito alla formazione di elenchi da parte del pubblico ministero e ne disciplinava la comunicazione da parte di quest'ultimo ai difensori, il provvedimento in esame invece non specifica riguardo alle modalità di individuazione delle intercettazioni rilevanti e come debba avvenire tale indicazione da parte del pubblico ministero all'atto del deposito delle conversazioni ritenute rilevanti e dei difensori successivamente al deposito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa di carattere normativo, per prevedere che sia il pubblico ministero che i difensori possano segnalare le conversazioni o comunicazioni ritenute rilevanti attraverso la trasmissione di un file protetto contenente la loro indicazione al giudice per le indagini preliminari presso il cui ufficio possono essere consultabili dalle stesse prima della successiva fase processuale.
9/2394/85Tonelli, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    la modifica recata all'articolo 268 del codice di procedura penale, dal comma 1, lettera e), numero 1), dell'articolo 2, del provvedimento, prevede che, nell'ambito dell'attività di vigilanza sulle espressioni riportate nei verbali delle intercettazioni delle conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero ammette espressioni che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, qualora risultano rilevanti ai fini delle indagini;
    tale possibilità potrebbe contrastare con quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali che, al di fuori di particolari condizioni, all'articolo 9, vieta di trattare dati personali che rivelino, ad esempio, l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere che il pubblico ministero non permetta di riportare nei verbali espressioni che riguardano dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
9/2394/86Gusmeroli, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere che il pubblico ministero non permetta di riportare nei verbali espressioni che riguardano dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
9/2394/86. (Testo modificato nel corso della seduta) Gusmeroli, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    la modifica recata all'articolo 268 del codice di procedura penale, dal comma 1, lettera e), dell'articolo 2, del provvedimento, prevede che i verbali delle intercettazioni delle conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche siano immediatamente trasmessi al PM che li deposita entro 5 giorni – unitamente agli atti di autorizzazione delle operazioni – nell'archivio di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale;
    effettuato il deposito, il PM ne dà immediatamente comunicazione ai difensori delle parti, che hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni, entro il termine stabilito dallo stesso pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga;
    si ritiene opportuno che il tempo di deposito dei verbali all'archivio sia sempre stabilito dal giudice, a garanzia delle parti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare le opportune iniziative normative affinché i verbali e le registrazioni delle intercettazioni trasmessi al PM per la conservazione, rimangano nell'archivio per il tempo fissato dal giudice.
9/2394/87Vanessa Cattoi, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    la modifica recata all'articolo 268 del Codice di procedura penale, dal comma 1, lettera e), dell'articolo 2, del provvedimento, prevede che i verbali delle intercettazioni delle conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche siano immediatamente trasmessi al PM che li deposita entro 5 giorni – unitamente agli atti di autorizzazione delle operazioni – nell'archivio di cui all'articolo 269 del Codice;
    effettuato il deposito, il PM ne dà immediatamente comunicazione ai difensori delle parti, che hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni, entro il termine stabilito dallo stesso pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga;
    deve comunque essere vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative affinché sia comunque vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, prevedendo altresì che, in tali casi nel verbale delle operazioni siano indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.
9/2394/88Cestari, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    la modifica recata all'articolo 268 del codice di procedura penale, dal comma 1, lettera e), dell'articolo 2, del provvedimento in esame, prevede che i verbali delle intercettazioni delle conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche siano immediatamente trasmessi al PM che li deposita entro 5 giorni – unitamente agli atti di autorizzazione delle operazioni – nell'archivio di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale;
    effettuato il deposito, il PM ne dà immediatamente comunicazione ai difensori delle parti, che hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni, entro il termine stabilito dallo stesso pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga;
    si ritiene opportuno specificare che l'avviso e la facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le intercettazioni deve essere garantito ai difensori dell'imputato o dell'indagato e ai difensori delle altre parti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché l'avviso e la facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le intercettazioni depositate all'archivio dal pubblico ministero, sia garantito ai difensori dell'imputato o dell'indagato e ai difensori delle altre parti.
9/2394/89Caffaratto, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché l'avviso e la facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le intercettazioni depositate all'archivio dal pubblico ministero, sia garantito ai difensori dell'imputato o dell'indagato e ai difensori delle altre parti.
9/2394/89. (Testo modificato nel corso della seduta) Caffaratto, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    la modifica recata all'articolo 268 del codice di procedura penale, dal comma 1, lettera e), dell'articolo 2, del provvedimento in esame, prevede che, una volta scaduto il termine per l'esame degli atti da parte dei difensori, parte l'apposito procedimento incidentale finalizzato alla cernita ed alla selezione del materiale probatorio nell'ambito di una apposita udienza camerale (comma 6);
    in tale fase il decreto-legge specifica che lo stralcio può riguardare, oltre alle registrazioni, di cui è vietata l'utilizzazione, anche quelle che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza;
    alle operazioni di stralcio possono partecipare sia il pubblico ministero che i difensori; questi ultimi possono estrarre copia delle trascrizioni integrali delle registrazioni disposte dal giudice e possono far eseguire la loro copia, su idoneo supporto o carta;
    si ritiene opportuno stabilire che l'eventuale omissione o ritardo nella notifica ai difensori dell'avviso di deposito dia luogo ad una nullità generale, a regime intermedio, dei risultati delle intercettazioni,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative affinché l'eventuale omissione o ritardo nella notifica ai difensori dell'avviso di deposito dia luogo ad una nullità generale, a regime intermedio, dei risultati delle intercettazioni, prevedendo altresì che, scaduto il termine del deposito, il giudice disponga immediatamente, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni, l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.
9/2394/90Comaroli, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    la modifica recata all'articolo 268 del Codice di procedura penale, dal comma 1, lettera e), dell'articolo 2, del provvedimento in esame, prevede che, una volta scaduto il termine per l'esame degli atti da parte dei difensori, parte l'apposito procedimento incidentale finalizzato alla cernita ed alla selezione del materiale probatorio nell'ambito di una apposita udienza camerale (comma 6);
    in tale fase il decreto-legge specifica che lo stralcio può riguardare, oltre alle registrazioni, di cui è vietata l'utilizzazione, anche quelle che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza;
    alle operazioni di stralcio possono partecipare sia il pubblico ministero che i difensori; questi ultimi possono estrarre copia delle trascrizioni integrali delle registrazioni disposte dal giudice e possono far eseguire la loro copia, su idoneo supporto o carta;
    si ritiene opportuno stabilire un termine preciso entro cui il giudice deve procedere anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative affinché sia stabilito un termine di 5 giorni entro cui il giudice deve procedere, anche d'ufficio, allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali.
9/2394/91Caparvi, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    la modifica recata all'articolo 268 del codice di procedura penale, dal comma 1, lettera e), dell'articolo 2, del provvedimento in esame, prevede che, una volta scaduto il termine per l'esame degli atti da parte dei difensori, parte l'apposito procedimento incidentale finalizzato alla cernita ed alla selezione del materiale probatorio nell'ambito di una apposita udienza camerale (comma 6);
    in tale fase il decreto-legge specifica che lo stralcio può riguardare, oltre alle registrazioni, di cui è vietata l'utilizzazione, anche quelle che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza;
    alle operazioni di stralcio possono partecipare sia il pubblico ministero che i difensori; questi ultimi possono estrarre copia delle trascrizioni integrali delle registrazioni disposte dal giudice e possono far eseguire la loro copia, su idoneo supporto o carta;
    si ritiene opportuno stabilire che ai fini della dimostrazione della rilevanza, il difensore possa riservarsi di depositare, nei successivi quindici giorni dalla scadenza del termine fissato per l'esame degli atti, l'elenco delle ulteriori registrazioni da lui ritenute rilevanti e di cui chiede copia,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative affinché, ai fini della dimostrazione della rilevanza delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, il difensore possa riservarsi di depositare, nei successivi quindici giorni dalla scadenza del termine fissato per l'esame degli atti, l'elenco delle ulteriori registrazioni da lui ritenute rilevanti e di cui chiede copia.
9/2394/92Legnaioli, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative affinché, ai fini della dimostrazione della rilevanza delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, il difensore possa riservarsi di depositare, nei successivi quindici giorni dalla scadenza del termine fissato per l'esame degli atti, l'elenco delle ulteriori registrazioni da lui ritenute rilevanti e di cui chiede copia.
9/2394/92. (Testo modificato nel corso della seduta) Legnaioli, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    la modifica recata all'articolo 268 del codice di procedura penale, dal comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 7, dell'articolo 2, del provvedimento in esame, prevede che le trascrizioni delle intercettazioni, depurate delle parti irrilevanti e inutilizzabili, in quanto espressive di atti per loro natura «irripetibili» sono inserite nel fascicolo del dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale. A tal fine, il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni. Con una modifica apportata dal Senato, è stato previsto che il giudice possa, con il consenso delle parti, disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni già effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, senza procedere alla trascrizione integrale attraverso perizia e alla stampa in forma intellegibile; tali modalità dovranno essere applicate solo in caso di contestazioni;
    si ritiene opportuno stabilire il limite temporale entro cui il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare le opportune iniziative normative affinché il giudice possa disporre la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, non oltre le attività di formazione del fascicolo per il dibattimento.
9/2394/93Eva Lorenzoni, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    la modifica recata all'articolo 268 del codice di procedura penale, dal comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 7, dell'articolo 2, del provvedimento in esame, prevede che le trascrizioni delle intercettazioni, depurate delle parti irrilevanti e inutilizzabili, in quanto espressive di atti per loro natura «irripetibili» siano inserite nel fascicolo del dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale;
    si ritiene opportuno captare eventuali anomalie dell'intercettazione e possibili minacce di malware,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché, nell'ambito delle garanzie previste per l'espletamento delle perizie, sia previsto anche l'utilizzo di file di log come strumento per captare eventuali anomalie dell'intercettazione e possibili minacce di malware.
9/2394/94Moschioni, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché, nell'ambito delle garanzie previste per l'espletamento delle perizie, sia previsto anche l'utilizzo di file di log come strumento per captare eventuali anomalie dell'intercettazione e possibili minacce di malware.
9/2394/94. (Testo modificato nel corso della seduta) Moschioni, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    un processo giudiziario rappresenta un momento che può sconvolgere la vita di una persona;
    in molti casi, però, la causa si risolve con un'assoluzione, ma i danni morali, psicologici e talvolta pure fisici di anni da imputato, non si possono cancellare, ancor di più in casi che finiscono sulle pagine della cronaca, bollando l'indagato come colpevole ancor prima di mettere piede in un'aula di tribunale;
    nei casi di assoluzione, al cittadino indagato da un lato resta, ovviamente, la soddisfazione per la fine di un incubo, ma dall'altro nessuno offre un minimo risarcimento, neppure morale, per il calvario subito, anzi, si trova pure le spese legali per la propria difesa da pagare;
    la normativa vigente prevede un risarcimento economico per ingiusta detenzione (articoli 314 e 315 del codice di procedura penale);
    il cittadino assolto da un'ingiusta accusa subisce anche un pesantissimo danno di immagine simile a una diffamazione;
    un provvedimento teso a salvaguardare la dignità, l'onore e il rispetto della persona colpita da accuse ingiuste e riabilitarla pienamente davanti all'opinione pubblica. Un atto morale di ammissione di responsabilità verso una persona che per l'accusa subita è stata, di fatto, diffamata,

impegna il Governo

a prevedere una modifica del codice di procedura penale al fine di istituire delle pubbliche scuse da parte dell'amministrazione giudiziaria nei confronti dei cittadini ritenuti non responsabili dei reati a loro imputati e prosciolti con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato o per il procedimento che è stato archiviato, al fine di offrire a colui che viene assolto una sorta di risarcimento morale, quindi senza alcuna spesa per la Pubblica Amministrazione, in modo da vedere riabilitata, almeno in parte, la dignità e l'immagine del cittadino prosciolto.
9/2394/95Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


   La Camera,
   premesso che:
    nonostante da un lato sia ormai consolidato il principio di responsabilità dei professionisti, chiamati con sempre maggior frequenza a rispondere del proprio operato e della esatta esecuzione della prestazione richiesta, dall'altro non godono, nella fattispecie delle mansioni di consulenti dei tribunali, di alcuna copertura assicurativa nel caso di aggressioni ad opera di una delle parti o di altri cittadini;
    quello delle aggressioni ai Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) è un fenomeno che si sta ripetendo con frequenza preoccupante, talune volte addirittura con risvolti drammatici come nel caso di un geometra quarantaquatrenne, padre di famiglia, assassinato a colpi da arma da fuoco a novembre 2018 nell'astigiano, da un novantenne, mentre stava eseguendo, per conto del Tribunale di Asti, un sopralluogo per la valutazione di un appartamento a seguito di una causa di pignoramento;
    gli episodi sono, come detto, sempre più numerosi come denunciato anche dall'Ordine dei medici dopo l'aggressione, nei mesi scorsi, a un medico legale a Foggia incaricato dal locale Tribunale di effettuare degli accertamenti su dei risarcimenti assicurativi;
    poiché il CTU riveste una funzione molto delicata nel processo, tanto da definirlo una sorta di «occhiale» del giudice, è esposto a diversi profili di responsabilità, disciplinare, penale e civile, nell'adempimento del proprio mandato giurisdizionale;
    per contro, però, il CTU non gode di un'adeguata tutela se non limitata alla propria assicurazione che non copre sempre gli episodi di violenza e aggressione subite;
    la legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ai commi 563 e 564 dell'unico articolo di cui si compone, poi normati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243 (Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma della legge 23 dicembre 2005, n. 266) specifica un particolare elenco di pubblici funzionari particolarmente esposti ad essere vittime nello svolgimento del proprio dovere, ovvero i magistrati ordinari della magistratura italiana, gli appartenenti alle forze armate italiane, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità;
    sono inoltre equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative;
    la legge n. 266 ha, dunque, significativamente ampliato la definizione di «vittima del dovere» in senso sia soggettivo, in quanto include tutti i dipendenti pubblici, sia oggettivo, giacché estende il beneficio alle svariate e differenziate ipotesi delineate ai commi 563 e 564,

impegna il Governo

a modificare la legge n. 266 del 2005 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 7 luglio 2006 aggiungendo nell'elenco delle categorie riconosciute come Vittime del dovere anche i consulenti tecnici d'ufficio (CTU) incaricati dai Tribunali durante l'espletamento del proprio mandato.
9/2394/96Patelli, Belotti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto-legge contiene al comma 1, modifiche al codice di procedura penale;
    in particolare, la lettera a) del comma 1 interviene sull'articolo 114 del codice di procedura penale, relativo al divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto;
    nel testo del decreto viene modificato l'articolo 114 del codice di procedura penale con l'introduzione del comma 2-bis che stabilisce che è sempre vietata la pubblicazione, anche parziale del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi dell'articolo 268, 415-bis o 454 del codice di procedura penale norma che amplia per le intercettazioni l'ambito di operatività del divieto di pubblicazione previsto per gli altri atti;
    restano in vigore, sia pure con importanti modifiche le disposizioni che prevedono e regolamentano l'archivio per la conservazione delle intercettazioni;
    l'articolo 269 nuova versione recita «I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate»;
    nella nuova formulazione l'articolo 269 del codice di procedura penale prevede la conservazione di registrazioni, verbali ed ogni alto atto relativo alle intercettazioni in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Viene abrogata la parte del primo comma che stabiliva che tali atti erano coperti da segreto;
    l'articolo 89-bis disp. att. del codice di procedura penale il cui titolo non è più «archivio riservato delle intercettazioni» ma solo «archivio delle intercettazioni» stabilisce che tale archivio è tenuto in forma digitale dunque gestito esclusivamente in modo informatico, (mentre la precedente formulazione prevedeva una gestione «anche» dunque non necessariamente con modalità informatiche), sotto la direzione del Procuratore della Repubblica con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle conversazioni non necessarie per il procedimento, e a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione, ovvero riguardanti categorie di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia (mentre la precedente formulazione faceva riferimento alla tutela della segretezza di tutta documentazione custodita);
    mentre nell'articolo 269 del codice di procedura penale è stato espressamente abrogato il riferimento alla segretezza degli atti contenuti nell'archivio riservato, nell'articolo 89-bis disp. att. del codice di procedura penale la segretezza rivive – rafforzata dalla gestione totalmente telematica dell'archivio e dalla responsabilizzazione del Procuratore della Repubblica nella tenuta dell'archivio stesso – anche se solo con riferimento a una parte della documentazione contenuta nell'archivio, ovvero quella la cui diffusione potrebbe ledere la privacy o la reputazione dei soggetti coinvolti nelle intercettazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, la nomina, di un amministratore di sistema, responsabile del rispetto delle regolamentazioni tecniche per la trasmissione e per la trascrizione dei dati delle intercettazioni telefoniche e telematiche.
9/2394/97Latini, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, reca «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni»;
    l'articolo 2, comma 1, lettera c), modifica l'articolo 266 del codice di procedura penale, per consentire l'uso del captatore informatico, cosiddetto trojan, per intercettare le comunicazioni tra presenti in un domicilio privato, a prescindere dall'attualità di un'attività criminosa, anche quando si procede per il delitto commesso da un incaricato di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione;
    un'efficace tutela della riservatezza passa non solo attraverso una revisione della normativa in materia di intercettazioni, ma soprattutto attraverso l'adozione di modelli organizzativi virtuosi degli uffici che, in parallelo alle norme procedurali, prevedano linee guida per la redazione di tutti gli atti di indagine e tra questi delle informative che contengono o fanno riferimento ad intercettazioni, affinché anche tali atti siano redatti con modalità tali da evitare la diffusione di informazioni potenzialmente lesive;
    in questo senso va apprezzato il ritorno della centralità del PM nel controllo sulla fase di prima selezione delle conversazioni, sancito dalle modifiche apportate dal decreto-legge n. 161 del 2019 all'articolo 268 del codice di procedura penale che oggi prevede che il PM «dia indicazioni e vigili» affinché nei brogliacci non siano riportate espressioni lesive della reputazione. Tale espressione, riconosce al PM un potere-dovere organizzativo interno al proprio ufficio che meglio di ogni altro rimedio appare funzionale alla realizzazione di quel giusto contemperamento tra l'esigenza di accertamento della verità e diritti costituzionalmente garantiti,

impegna il Governo

a chiarire, mediante iniziative normative di competenza, che il pubblico ministero dia indicazioni in conformità alle circolari ed alle direttive assunte dal competente Procuratore della Repubblica, sotto la vigilanza del Procuratore generale del distretto ed in conformità alla «Ricognizione di buone prassi in materia di intercettazione di conversazioni» di cui alla delibera 29 luglio 2016 del Consiglio Superiore della Magistratura n. 285/VV/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
9/2394/98Sasso, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.


   La Camera

impegna il Governo

a chiarire, mediante iniziative normative di competenza, che il pubblico ministero dia indicazioni in conformità alle circolari ed alle direttive assunte dal competente Procuratore della Repubblica, sotto la vigilanza del Procuratore generale del distretto ed in conformità alla «Ricognizione di buone prassi in materia di intercettazione di conversazioni» di cui alla delibera 29 luglio 2016 del Consiglio Superiore della Magistratura n. 285/VV/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
9/2394/98. (Testo modificato nel corso della seduta) Sasso, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, reca «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni»;
    l'articolo 2 del decreto-legge contiene, al comma 1, modifiche al codice di procedura penale;
    in particolare, la lettera a) del comma 1 interviene sull'articolo 114 del codice di procedura penale, relativo al divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto;
   considerato che:
    l'articolo 192 del codice di procedura penale disciplina la valutazione della prova prevedendo che il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati;
    al comma 3 prevede che le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità;
    la disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b),

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare l'articolo 192 del codice di procedura penale, al fine di prevedere che come le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, lo stesso criterio debba essere utilizzato per le intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione.
9/2394/99Colmellere, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame parifica il trattamento processuale per gli autori di gravissimi delitti di criminalità organizzata e di terrorismo (puniti con pene elevate) e quello per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
    il presupposto delle «ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale» non costituisce un solido argine di fronte a richieste di utilizzazione di un mezzo così insidioso,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a meglio definire, nell'ambito delle disposizioni in materia di intercettazioni, il perimetro della figura dell’«incaricato di pubblico servizio» in maniera precisa, al fine di evitare il rischio di un illimitato utilizzo – oltre che pericoloso sul piano delle garanzie individuali – delle intercettazioni nei confronti di una «altrettanto illimitata» categoria di soggetti.
9/2394/100Formentini, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame parifica il trattamento processuale per gli autori di gravissimi delitti di criminalità organizzata e di terrorismo (puniti con pene elevate) e quello per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
    appare irragionevole parificare il trattamento della posizione dell'incaricato di pubblico servizio con quello di pubblico ufficiale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a meglio definire il campo di applicazione della parificazione del trattamento della posizione dell'incaricato di pubblico servizio con quello di pubblico ufficiale.
9/2394/101Comencini, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, all'articolo 1 proroga il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando) – troverà applicazione il decreto-legge, nella sua formulazione vigente, intervenendo sull'articolo 9 del decreto legislativo n. 216 del 2017, fissa tale termine al 1o marzo 2020;
    con una modifica approvata dal Senato il suddetto termine è stato posticipato di altri due mesi, al 1o maggio 2020;
    l'articolo 1 del decreto in conversione inoltre, sempre nella formulazione vigente, specifica che la riforma troverà applicazione solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o marzo 2020, differito al 1o maggio 2020, sempre durante l'esame al Senato;
    per tutti i procedimenti in corso dunque continuerà ad applicarsi la disciplina attuale;
    la disposizione modifica il comma 2 del citato articolo 9 del decreto legislativo n. 216 del 2017;
    in particolare, il decreto-legge, nella sua formulazione vigente, proroga al 1o marzo 2020 – differito anch'esso dal Senato al 1o maggio 2020 – il termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione (articolo 2, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo n. 216 del 2017 che introduce un'eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti (di cui all'articolo 114 codice di procedura penale), tale da consentire la pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sopprimere la parificazione del trattamento della posizione dell'incaricato di pubblico servizio con quello di pubblico ufficiale.
9/2394/102Picchi, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, all'articolo 1 proroga il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando) – troverà applicazione il decreto-legge, nella sua formulazione vigente, intervenendo sull'articolo 9 del decreto legislativo n. 216 n. 2017, fissa tale termine al 1o marzo 2020;
    con una modifica approvata dal Senato il suddetto termine è stato posticipato di altri due mesi, al 1o maggio 2020;
    l'articolo 1 del decreto in conversione inoltre, sempre nella formulazione vigente, specifica che la riforma troverà applicazione solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o marzo 2020, differito al 1o maggio 2020, sempre durante l'esame al Senato;
    per tutti i procedimenti in corso dunque continuerà ad applicarsi la disciplina attuale;
    il provvedimento all'esame, all'articolo 1, comma 1, numero 1) prevede che il provvedimento si applichi ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sopprimere tali modifiche.
9/2394/103Billi, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, all'articolo 1 proroga il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando) – troverà applicazione;
    in particolare, il decreto-legge, nella sua formulazione vigente, proroga al 1o marzo 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione (articolo 2, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo n. 216 del 2017) che introduce un'eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti (di cui all'articolo 114 codice di procedura penale), tale da consentire la pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare. Il Senato ha differito di ulteriori due mesi anche questo termine (1o maggio 2020),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sopprimere tali modifiche.
9/2394/104Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, all'articolo 2, modifica l'intera materia delle intercettazioni, rendendo, ad avviso dei presentatori, questa pratica vieppiù invasiva e pericolosa, senza le dovute garanzie alle quali il cittadino ha diritto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre le garanzie alle quali i cittadini hanno diritto.
9/2394/105Ribolla, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, all'articolo 2, comma 1, lettera a) interviene sull'articolo 114 del codice di procedura penale, relativo al divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto;
    senza intaccare l'intervento del legislatore nel 2017, il decreto-legge inserisce nell'articolo 114 il comma 2-bis, attraverso il quale vieta la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-bis del codice di rito;
    il Senato è intervenuto su questa disposizione inserendo anche il richiamo all'articolo 454 del codice di procedura penale finalizzato a realizzare una maggiore coerenza con le peculiarità del giudizio immediato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad applicare tali disposizioni anche al giudizio abbreviato, al patteggiamento, al rito direttissimo e al procedimento per decreto penale di condanna, in fase di richiesta del pubblico ministero o al pubblico ministero.
9/2394/106Colla, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, all'articolo 2, comma 1, interviene sull'articolo 114 del codice di procedura penale, relativo al divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto;
    senza intaccare l'intervento del legislatore nel 2017, il decreto-legge inserisce nell'articolo 114 il comma 2-bis, attraverso il quale vieta la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o 454 del codice di rito;
    in particolare l'articolo 268 tratta di esecuzione delle operazioni, l'articolo 415-bis si riferisce all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari e l'articolo 454 si riferisce alla presentazione della richiesta del pubblico ministero,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a vietare sempre la pubblicazione, anche parziale delle intercettazioni.
9/2394/107Grimoldi, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 2, alla lettera c), si dispone, che l'attività di intercettazione ambientale mediante l'utilizzo del trojan già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, per effetto della legge n. 3 del 2019, siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione;
    l'argomento oggetto del decreto-legge è molto delicato, perché sono in gioco i princìpi fondamentali garantiti dalla nostra costituzione; tale delicatezza è stata sottolineata nelle audizioni, dal Garante della privacy, dagli appelli della magistratura e di tanti procuratori della Repubblica che hanno partecipato in commissione;
    gli auditi hanno spiegato chiaramente e senza mezzi termini quanto siano impreparate le nostre procure ad affrontare questa sfida, che richiede un'altissima specializzazione che in gran parte delle procure non c’è;
    anche i rappresentati degli avvocati hanno spiegato in commissione come sia difficile in questo momento applicare questa riforma; ma soprattutto si sono espresse le società incaricate di procedere alla captazione, attraverso i trojan, delle conversazioni private dei cittadini, spiegando come non ci sia nessuna garanzia della genuinità della prova nel momento in cui le conversazioni captate verranno trasferite alla procura;
    non è previsto un sistema per tracciare le operazioni eseguite sui dispositivi dalle società e dai gestori; non c’è alcun sistema, al punto che si è arrivati a dire che l'unico sistema sicuro per trasferire oggi i dati da queste società alle Procure è quello di concentrarle in un DVD e poi di consegnarlo, materialmente e manualmente, al procuratore della Repubblica, senza però che ci sia un sistema che certifichi come si sia arrivati a quel DVD; viene conferito un file finale senza che ci sia stato il modo di certificare tutte le operazioni intermedie, che ad esso hanno portato; in queste operazioni procedono direttamente società terze, società private che potranno inoculare nel cellulare di ciascuno di noi file, finte conversazioni, finte immagini, finte fotografie, false conversazioni; oggi non c’è nessun sistema che possa garantire l'immunità da questo pericolo;
    esternalizzare è foriero di rischi per la violazione dei fondamentali diritti sanciti nella Costituzione a difesa della libertà di comunicazione, della libertà privata e dell'inviolabilità del domicilio di ogni cittadino;
    il decreto parifica il trattamento della posizione dell'incaricato di pubblico servizio con quella del pubblico ufficiale attesi che il perimetro della figura dell'incaricato di pubblico servizio non è circoscritto in maniera precisa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti normativi al fine di definire la nozione di incaricato di pubblico servizio così da evitare di estenderla in modo illimitato alle situazioni soggettive più disparate.
9/2394/108Garavaglia, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che;
    all'articolo 2, alla lettera c), si dispone, che l'attività di intercettazione ambientale mediante l'utilizzo del trojan già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, per effetto della legge n. 3 del 2019, siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione;
    l'argomento oggetto del decreto-legge è molto delicato, perché sono in gioco i principi fondamentali garantiti dalla nostra costituzione; tale delicatezza è stata sottolineata nelle audizioni, dal Garante della privacy, dagli appelli della magistratura e di tanti procuratori della Repubblica che hanno partecipato in commissione;
    gli auditi hanno spiegato chiaramente e senza mezzi termini quanto siano impreparate le nostre procure ad affrontare questa sfida, che richiede un'altissima specializzazione che in gran parte delle procure non c’è;
    anche i rappresentati degli avvocati hanno spiegato in commissione come sia difficile in questo momento applicare questa riforma; ma soprattutto si sono espresse le società incaricate di procedere alla captazione, attraverso i trojan, delle conversazioni private dei cittadini, spiegando come non ci sia nessuna garanzia della genuinità della prova nel momento in cui le conversazioni captate verranno trasferite alla procura;
    non è previsto un sistema per tracciare le operazioni eseguite sui dispositivi dalle società e dai gestori; non c’è alcun sistema, al punto che si è arrivati a dire che l'unico sistema sicuro per trasferire oggi i dati da queste società alle Procure è quello di concentrarle in un DVD e poi di consegnarlo, materialmente e manualmente, al procuratore della Repubblica, senza però che ci sia un sistema che certifichi come si sia arrivati a quel DVD; viene conferito un file finale senza che ci sia stato il modo di certificare tutte le operazioni intermedie, che ad esso hanno portato; in queste operazioni procedono direttamente società terze, società private che potranno inoculare nel cellulare di ciascuno di noi file, finte conversazioni, finte immagini, finte fotografie, false conversazioni; oggi non c’è nessun sistema che possa garantire l'immunità da questo pericolo;
    esternalizzare è foriero di rischi per la violazione dei fondamentali diritti sanciti nella Costituzione a difesa della libertà di comunicazione, della libertà privata e dell'inviolabilità del domicilio di ogni cittadino;
    nel corso dell'esame in Senato è stata approvata una modifica, con la quale si è previsto che, se si procede per delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, il decreto che autorizza l'intercettazione mediante captatore informatico deve indicare espressamente le ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nel domicilio (rectius nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale);
    a seguito della modifica, dunque, si può utilizzare il captatore nelle intercettazioni tra presenti, che avvengano nel domicilio solo se vi è fondato motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo l'attività criminosa (comma 2 dell'articolo 266 del codice di procedura penale) e che quando si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'uso del captatore per intercettare comunicazioni tra presenti che avvengano nel domicilio è sempre consentito (comma 2-bis, articolo 266 del codice di procedura penale),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare provvedimenti normativi volti ad ampliare l'uso del captatore per intercettazione anche per i gravi delitti di cui all'articolo 51 comma 3-quinquies codice di procedura penale e cioè quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale.
9/2394/109Basini, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre ulteriori innovazioni normative in tema di prevenzione e contrasto dei reati sessuali contro i minori anche attraverso l'inasprimento sanzionatorio e l'allargamento degli strumenti di indagine.
9/2394/109. (Testo modificato nel corso della seduta) Basini, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, presentato dal Governo;
    all'articolo 2, alla lettera c), si dispone, che l'attività di intercettazione ambientale mediante l'utilizzo del trojan già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, per effetto della legge n. 3 del 2019, siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione;
    l'argomento oggetto del decreto-legge è molto delicato, perché sono in gioco i princìpi fondamentali garantiti dalla nostra costituzione; tale delicatezza è stata sottolineata nelle audizioni, dal Garante della privacy, dagli appelli della magistratura e di tanti procuratori della Repubblica che hanno partecipato in commissione;
    gli auditi hanno spiegato chiaramente e senza mezzi termini quanto siano impreparate le nostre procure ad affrontare questa sfida, che richiede un'altissima specializzazione che in gran parte delle procure non c’è;
    anche i rappresentati degli avvocati hanno spiegato in commissione come sia difficile in questo momento applicare questa riforma; ma soprattutto si sono espresse le società incaricate di procedere alla captazione, attraverso i trojan, delle conversazioni private dei cittadini, spiegando come non ci sia nessuna garanzia della genuinità della prova nel momento in cui le conversazioni captate verranno trasferite alla procura;
    non è previsto un sistema per tracciare le operazioni eseguite sui dispositivi dalle società e dai gestori; non c’è alcun sistema, al punto che si è arrivati a dire che l'unico sistema sicuro per trasferire oggi i dati da queste società alle Procure è quello di concentrarle in un DVD e poi di consegnarlo, materialmente e manualmente, al procuratore della Repubblica, senza però che ci sia un sistema che certifichi come si sia arrivati a quel DVD; viene conferito un file finale senza che ci sia stato il modo di certificare tutte le operazioni intermedie, che ad esso hanno portato; in queste operazioni procedono direttamente società terze, società private che potranno inoculare nel cellulare di ciascuno di noi file, finte conversazioni, finte immagini, finte fotografie, false conversazioni; oggi non c’è nessun sistema che possa garantire l'immunità da questo pericolo;
    esternalizzare è foriero di rischi per la violazione dei fondamentali diritti sanciti nella Costituzione a difesa della libertà di comunicazione, della libertà privata e dell'inviolabilità del domicilio di ogni cittadino;
    il nuovo comma 5 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, prevede che «In apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni», si osserva che tale disposto, che prevede dunque ancora modalità cartacee per la tenuta del registro, si ricollega al fatto che non è stato ancora completato l'applicativo che renderà informatizzato il registro Mod.37 (registro RIT);
    la conseguenza sarà che, nonostante l'avvio del sottosistema riservato «TIAP intercettazioni» che come il TIAP Documenti, sarà collegato al S.I.C.P. (Sistema informativo della Cognizione Penale), i RIT continueranno ad essere annotati su registro cartaceo, con tutti i conseguenti inconvenienti tecnici;
    saranno escluse solo quelle Procure, come Napoli, le quali su autorizzazione speciale utilizzano sistemi informatici quali «Genesi» che abbracciano l'intero sub-procedimento delle intercettazioni;
    l'intero sistema relativo all'utilizzo del TIAP intercettazioni e dell'archivio digitale prevede un elevato grado di informatizzazione e molti uffici giudicanti risulteranno inadeguati con la possibilità di andare incontro ad uno stallo delle procedure,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre un'unità operativa, per la maggioranza dei tribunali dislocati sul territorio italiano, al fine di affrontare la rivoluzione digitale che si realizzerà nel campo delle intercettazioni attesa la carenza di mezzi informatici e di personale adeguato.
9/2394/110Furgiuele, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre un'unità operativa, per la maggioranza dei tribunali dislocati sul territorio italiano, al fine di affrontare la rivoluzione digitale che si realizzerà nel campo delle intercettazioni attesa la carenza di mezzi informatici e di personale adeguato.
9/2394/110. (Testo modificato nel corso della seduta) Furgiuele, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, presentato dal Governo;
    all'articolo 2, alla lettera c), si dispone, che l'attività di intercettazione ambientale mediante l'utilizzo del trojan già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, per effetto della legge n. 3 del 2019, siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione;
    l'argomento oggetto del decreto-legge è molto delicato, perché sono in gioco i princìpi fondamentali garantiti dalla nostra costituzione; tale delicatezza è stata sottolineata nelle audizioni, dal Garante della privacy, dagli appelli della magistratura e di tanti procuratori della Repubblica che hanno partecipato in commissione;
    gli auditi hanno spiegato chiaramente e senza mezzi termini quanto siano impreparate le nostre procure ad affrontare questa sfida, che richiede un'altissima specializzazione che in gran parte delle procure non c’è;
    anche i rappresentati degli avvocati hanno spiegato in commissione come sia difficile in questo momento applicare questa riforma; ma soprattutto si sono espresse le società incaricate di procedere alla captazione, attraverso i trojan, delle conversazioni private dei cittadini, spiegando come non ci sia nessuna garanzia della genuinità della prova nel momento in cui le conversazioni captate verranno trasferite alla procura;
    non è previsto un sistema per tracciare le operazioni eseguite sui dispositivi dalle società e dai gestori; non c’è alcun sistema, al punto che si è arrivati a dire che l'unico sistema sicuro per trasferire oggi i dati da queste società alle Procure è quello di concentrarle in un DVD e poi di consegnarlo, materialmente e manualmente, al procuratore della Repubblica, senza però che ci sia un sistema che certifichi come si sia arrivati a quel DVD; viene conferito un file finale senza che ci sia stato il modo di certificare tutte le operazioni intermedie, che ad esso hanno portato; in queste operazioni procedono direttamente società terze, società private che potranno inoculare nel cellulare di ciascuno di noi file, finte conversazioni, finte immagini, finte fotografie, false conversazioni; oggi non c’è nessun sistema che possa garantire l'immunità da questo pericolo;
    esternalizzare è foriero di rischi per la violazione dei fondamentali diritti sanciti nella Costituzione a difesa della libertà di comunicazione, della libertà privata e dell'inviolabilità del domicilio di ogni cittadino;
    il decreto-legge prevede il captatore informatico può captare le voci di chiunque si intrattenga con il suo portatore, di qualunque argomento parli e ovunque si trovi, persino nei domicili altrui,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma in premessa al fine di adottare una normativa che possa sanzionare i casi di acquisizione irregolare da porsi in capo ai delegati alle operazioni al fine di assicurare l'immediata interruzione della captazione o eventualmente la distruzione immediata dei dati estranei all'indagine.
9/2394/111Maccanti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 161 del 2019, come modificato dal Senato, interviene in materia di intercettazioni, prorogando al 1o maggio 2020 il termine dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni, introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (così detto riforma Orlando), che troverà applicazione solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020 mentre, per tutti i procedimenti in corso, continuerà ad applicarsi la disciplina attuale;
    il decreto-legge apporta anche delle modifiche alla nuova disciplina, sempre a decorrere dal 1o maggio 2020, in particolare estendendo il divieto di pubblicazione a tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento ed inserendo nel catalogo dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni anche altre fattispecie, come i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis codice di procedura penale (associazione di tipo mafioso) ovvero al fine di agevolare le associazioni di stampo mafioso;
    nell'ambito del divieto di pubblicazione delle intercettazioni, a tutela del soggetto interessato, andrebbe previsto anche il reato di diffamazione a mezzo stampa di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale, a carico di chiunque pubblichi, o concorra a pubblicare con qualsiasi mezzo, anche per propria colpa, le intercettazioni o parti di essere, prima dell'apertura del dibattimento, ad eccezione solo del soggetto intercettato, dell'imputato e del difensore dell'indagato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di prevedere anche l'imputazione del reato di diffamazione a mezzo stampa per chiunque pubblichi, o concorra a pubblicare con qualsiasi mezzo, anche per propria colpa, le intercettazioni o parti di esse, prima dell'apertura del dibattimento, ad eccezione del soggetto intercettato, dell'imputato e del difensore dell'indagato, prevedendo per il contravventore le pene previste dall'articolo 595 comma 3 codice di procedura penale.
9/2394/112Vinci, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 161 del 2019, come modificato dal Senato, interviene in materia di intercettazioni, prorogando al 1o maggio 2020 il termine dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni, introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (così detta riforma Orlando), che troverà applicazione solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020 mentre, per tutti i procedimenti in corso, continuerà ad applicarsi la disciplina attuale;
    il decreto-legge apporta anche delle modifiche alla nuova disciplina, sempre a decorrere dal 1o maggio 2020, in particolare l'articolo 2, comma 1, contiene modifiche al codice di procedura penale;
    la lettera d) del comma 1 interviene sull'articolo 267 codice procedura penale, relativo alle forme e ai presupposti delle intercettazioni, con la duplice finalità di coordinare questa disposizione con la possibilità di usare il captatore informatico nei procedimenti per delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, di eliminare la previsione introdotta nel 2017 in base alla quale la polizia giudiziaria annota le conversazioni che non può trascrivere informandone il Pubblico Ministero,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di prevedere che, nell'ambito dell'articolo 267 codice procedura penale, terzo comma, qualora permangano i presupposti indicati nel decreto che dispone l'intercettazione, il Pubblico Ministero ne riferisca senza ritardo al Giudice, il quale può disporre una proroga con decreto motivato per periodi successivi di durata massima fino a 30 giorni.
9/2394/113Paternoster, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di prevedere che, nell'ambito dell'articolo 267 codice procedura penale, terzo comma, qualora permangano i presupposti indicati nel decreto che dispone l'intercettazione, il Pubblico Ministero ne riferisca senza ritardo al Giudice, il quale può disporre una proroga con decreto motivato per periodi successivi di durata massima fino a 30 giorni.
9/2394/113. (Testo modificato nel corso della seduta) Paternoster, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 161 del 2019, come modificato dal Senato, interviene in materia di intercettazioni, prorogando al 1o maggio 2020 il termine dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni, introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (così detta riforma Orlando), che troverà applicazione solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020 mentre, per tutti i procedimenti in corso, continuerà ad applicarsi la disciplina attuale;
    il decreto-legge apporta anche delle modifiche alla nuova disciplina, sempre a decorrere dal 1o maggio 2020, in particolare l'articolo 2, comma 1, contiene modifiche al codice di procedura penale;
    la lettera a) del comma 1 interviene sull'articolo 114 codice procedura penale, relativo al divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto, senza intaccare l'intervento del legislatore nel 2017, il decreto-legge inserisce un comma 2-bis, attraverso il quale vieta la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-bis del codice di rito,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di prevedere che le violazioni di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-bis del codice di rito sono punite come previsto, ovvero con la reclusione fino ad un anno, dal delitto di rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale.
9/2394/114Toccalini, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 161 del 2019, come modificato dal Senato, interviene in materia di intercettazioni, prorogando al 1o maggio 2020 il termine dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni, introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (così detta riforma Orlando), che troverà applicazione solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020 mentre, per tutti i procedimenti in corso, continuerà ad applicarsi la disciplina attuale;
    il decreto-legge apporta anche delle modifiche alla nuova disciplina, sempre a decorrere dal 1o maggio 2020, in particolare l'articolo 2, comma 1, contiene modifiche al codice di procedura penale;
    la lettera e) del comma 1 modifica l'articolo 268 codice procedura penale, sull'esecuzione delle operazioni di intercettazione, inserendo un nuovo comma 2-bis che stabilisce che il Pubblico Ministero debba vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini,

impegna il Governo

a prevedere, a ulteriore tutela della privacy dei soggetti interessati dalle intercettazioni, che nei verbali non vi siano neanche espressioni lesive dell'orientamento politico, religioso, sessuale, nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation), ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 in sigla RGPD (più noto con la sigla inglese GDPR).
9/2394/115Minardo, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, a ulteriore tutela della privacy dei soggetti interessati dalle intercettazioni, che nei verbali non vi siano neanche espressioni lesive dell'orientamento politico, religioso, sessuale, nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation), ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 in sigla RGPD (più noto con la sigla inglese GDPR), salvo che siano rilevanti.
9/2394/115. (Testo modificato nel corso della seduta) Minardo, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 161 del 2019, come modificato dal Senato, interviene in materia di intercettazioni, prorogando al 1o maggio 2020 il termine dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni, introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (così detta riforma Orlando), che troverà applicazione solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020 mentre, per tutti i procedimenti in corso, continuerà ad applicarsi la disciplina attuale;
    il decreto-legge apporta anche delle modifiche alla nuova disciplina, sempre a decorrere dal 1o maggio 2020, in particolare l'articolo 2, comma 1, contiene modifiche al codice di procedura penale;
    la lettera e) del comma 1 modifica l'articolo 268 codice procedura penale, sull'esecuzione delle operazioni di intercettazione, inserendo un nuovo comma 2-bis che stabilisce che il Pubblico Ministero debba vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini,

impegna il Governo

a prevedere che il Pubblico Ministero possa disporre, con decreto motivato, che nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.
9/2394/116Valbusa, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a prevedere che il Pubblico Ministero possa disporre, con decreto motivato, che nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.
9/2394/116. (Testo modificato nel corso della seduta) Valbusa, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 161 del 2019, come modificato dal Senato, interviene in materia di intercettazioni, prorogando al 1o maggio 2020 il termine dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni, introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (così detta riforma Orlando), che troverà applicazione solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020 mentre, per tutti i procedimenti in corso, continuerà ad applicarsi la disciplina attuale;
    il decreto-legge apporta anche delle modifiche alla nuova disciplina, sempre a decorrere dal 1o maggio 2020, in particolare l'articolo 2, comma 1, contiene modifiche al codice di procedura penale;
    la lettera f) del comma 1, modificata nel corso dell'esame in Senato, interviene sull'articolo 269 del codice di procedura penale in relazione alla conservazione della documentazione, eliminando le previsioni della riforma del 2017 relative alla disciplina del segreto sugli atti relativi alle intercettazioni;
    l'articolo 269 del codice di procedura penale, al comma 1, specifica che gli atti dovranno essere conservati nell'archivio gestito dal Procuratore della Repubblica ed elimina la disposizione in base alla quale tali atti sono coperti da segreto, tornando sostanzialmente alla riforma Orlando;
    l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni, inoltre, è consentito al Gip e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuati ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454, comma 2-bis, del codice di procedura penale – introdotto dalla successiva lettera o) – per l'esercizio dei loro diritti e facoltà,

impegna il Governo

a prevedere che l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni, consentito al Gip e ai difensori delle parti per l'esercizio dei loro diritti e facoltà, comprenda anche la facoltà di farne eseguire la trasposizione su idoneo supporto.
9/2394/117Badole, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni, consentito al Gip e ai difensori delle parti per l'esercizio dei loro diritti e facoltà, comprenda anche la facoltà di farne eseguire la trasposizione su idoneo supporto.
9/2394/117. (Testo modificato nel corso della seduta) Badole, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 161 del 2019, come modificato dal Senato, interviene in materia di intercettazioni, prorogando al 1o maggio 2020 il termine dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni, introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (così detta riforma Orlando), che troverà applicazione solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020 mentre, per tutti i procedimenti in corso, continuerà ad applicarsi la disciplina attuale;
    il decreto-legge apporta anche delle modifiche alla nuova disciplina, sempre a decorrere dal 1o maggio 2020, in particolare l'articolo 2, comma 1, contiene modifiche al codice di procedura penale;
    la lettera f) del comma 1, modificata nel corso dell'esame in Senato, interviene sull'articolo 269 codice procedura penale in relazione alla conservazione della documentazione, eliminando le previsioni della riforma del 2017 relative alla disciplina del segreto sugli atti relativi alle intercettazioni;
    il numero 3 ripristina la formulazione ante-riforma 2017 in base alla quale, quando la documentazione relativa alle intercettazioni non è necessaria al procedimento, le parti possono chiedere al giudice la distruzione, a tutela della riservatezza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di aggiungere la previsione in base alla quale, in caso di mancata distruzione, la comunicazione a qualunque titolo o la pubblicazione dei contenuti delle registrazioni sia punibile con la pena di cui all'articolo 379-bis del codice penale.
9/2394/118Parolo, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 161 del 2019; come modificato dal Senato, interviene in materia di intercettazioni, prorogando al 1o maggio 2020 il termine dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni, introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (c.d. riforma Orlando), che troverà applicazione solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020 mentre, per tutti i procedimenti in corso, continuerà ad applicarsi la disciplina attuale;
    il decreto-legge apporta anche delle modifiche alla nuova disciplina, sempre a decorrere dal 1o maggio 2020, in particolare l'articolo 2, comma 1, contiene modifiche al codice di procedura penale;
    la lettera c) del comma 1 modifica l'articolo 266 del codice penale per consentire l'uso del captatore informatico (cosiddetto trojan) per intercettare le comunicazioni tra presenti in un domicilio privato, a prescindere dall'attualità di un'attività criminosa, anche quando si procede per il delitto commesso da un incaricato di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di prevedere che siano inutilizzabili le conversazioni di qualunque tipo tra difensore ed assistito, quindi comportino l'immediata interruzione dell'intercettazione con spegnimento dei sistemi informatici utilizzati, quand'anche l'indagato non abbia ancora comunicato all'autorità procedente la nomina del difensore ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura penale e, qualora si sia già proceduto alle intercettazioni, devono in ogni caso essere immediatamente distrutte le registrazioni ad opera degli stessi soggetti delegati alle operazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 269, terzo comma, codice di procedura penale.
9/2394/119Racchella, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 161 del 2019, come modificato dal Senato, interviene in materia di intercettazioni, prorogando al 1o maggio 2020 il termine dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni, introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (c.d. riforma Orlando), che troverà applicazione solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020 mentre, per tutti i procedimenti in corso, continuerà ad applicarsi la disciplina attuale;
    il decreto-legge apporta anche delle modifiche alla nuova disciplina, sempre a decorrere dal 1o maggio 2020, in particolare l'articolo 2, comma 1, contiene modifiche al codice di procedura penale;
    la lettera o) del comma 1 aggiunge un ulteriore comma 2-bis all'articolo 454 del codice di procedura penale, prevedendo che, nel caso in cui non si sia proceduto ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, con la richiesta di giudizio immediato, il pubblico ministero deve depositare anche l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini probatori;
    la nuova disposizione riconosce, inoltre, al difensore la facoltà di depositare, entro 15 giorni dalla notifica all'imputato e alla persona offesa della richiesta di giudizio immediato del Pubblico Ministero, l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia;
    in seguito ad una modifica apportata dal Senato è stato previsto che tale termine possa essere prorogato di ulteriori 10 giorni su richiesta del difensore e sull'istanza provvede il Pubblico Ministero con decreto motivato e, in caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme dell'articolo 268, comma 6,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a stabilire che il termine di 15 giorni, attualmente previsto a decorrere dalla notifica all'imputato e alla persona offesa della richiesta di giudizio immediato del Pubblico Ministero, decorra invece dalla decisione sulla richiesta di giudizio immediato.
9/2394/120Raffaelli, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a stabilire che il termine di 15 giorni, attualmente previsto a decorrere dalla notifica all'imputato e alla persona offesa della richiesta di giudizio immediato del Pubblico Ministero, decorra invece dalla decisione sulla richiesta di giudizio immediato.
9/2394/120. (Testo modificato nel corso della seduta) Raffaelli, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 161 del 2019, come modificato dal Senato, interviene in materia di intercettazioni, prorogando al 1o maggio 2020 il termine dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni, introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetto riforma Orlando), che troverà applicazione solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020 mentre, per tutti i procedimenti in corso, continuerà ad applicarsi la disciplina attuale;
    il decreto-legge apporta anche delle modifiche alla nuova disciplina, sempre a decorrere dal 1o maggio 2020, in particolare l'articolo 2, comma 1, contiene modifiche al codice di procedura penale;
    la lettera m) del comma 1 aggiunge un ulteriore comma 2-bis all'articolo 415-bis c.p.p., relativo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, prevedendo che nel caso in cui non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, del codice di procedura penale, l'avviso contiene anche l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal Pubblico Ministero;
    la nuova disposizione riconosce inoltre al difensore la facoltà, entro il termine di 20 giorni, di depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti di cui chiede copia e su tale istanza provvede il Pubblico Ministero con decreto motivato e, nel caso di reiezione dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, il difensore può avanzare al giudice un'istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6, c.p.p.,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad attribuire al difensore la facoltà di depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti di cui chiede copia entro la conclusione della fase dibattimentale.
9/2394/121D'Eramo, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad attribuire al difensore la facoltà di depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti di cui chiede copia entro la conclusione della fase dibattimentale.
9/2394/121. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Eramo, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    le disposizioni presenti all'interno dell'articolo 2 intervengono sul comma 2 dell'articolo 242 del codice di procedura penale, riguardante le modalità di trascrizione delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate, ripristinando la formulazione antecedente alla riforma della disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216;
    appare di grande importanza garantire al massimo i diritti dell'imputato le cui comunicazioni o conversazioni siano state intercettate;
    va in particolare garantito il diritto dell'imputato a non veder prodotto in giudizio materiale di origine incerta e non debitamente autenticato,

impegna il Governo

a valutare in sede di applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di trascrizione delle registrazioni o comunicazioni intercettate, alla luce delle evidenze casistiche che si produrranno, la possibilità di introdurre successivamente disposizioni che prescrivano di sottoporre ad autenticazione da parte della polizia giudiziaria il materiale da produrre in giudizio, in quanto rilevante.
9/2394/122Giaccone, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    le disposizioni presenti all'interno dell'articolo 2 intervengono sul comma 2 dell'articolo 242 del codice di procedura penale, riguardante le modalità di trascrizione delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate, ripristinando la formulazione antecedente alla riforma della disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216;
    non è tuttavia precisato su quali piattaforme possano essere realizzate le registrazioni,

impegna il Governo

a valutare in sede di applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di trascrizione delle registrazioni o comunicazioni intercettate, alla luce delle evidenze casistiche che si produrranno, la possibilità di precisare con successive disposizioni che le registrazioni siano anche telefoniche.
9/2394/123Zicchieri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare in sede di applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di trascrizione delle registrazioni o comunicazioni intercettate, alla luce delle evidenze casistiche che si produrranno, la possibilità di precisare con successive disposizioni che le registrazioni siano anche telefoniche.
9/2394/123. (Testo modificato nel corso della seduta) Zicchieri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    stando a disposizioni presenti all'interno del provvedimento all'esame della Camera, qualora si proceda per delitti compiuti da pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, il decreto che autorizza l'intercettazione mediante captatore informatico deve indicare espressamente le ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale;
    la formulazione prescelta fa riferimento alla violazione del domicilio, un ambito estremamente delicato, rispetto al quale la previsione della menzione delle ragioni che giustificano il ricorso al captatore informatico nel decreto di autorizzazione dell'intercettazione appare una garanzia debole;
    appare di grande importanza garantire al massimo i diritti dell'imputato le cui comunicazioni o conversazioni siano state intercettate,

impegna il Governo

a valutare in sede di applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di trascrizione delle registrazioni o comunicazioni intercettate, alla luce delle evidenze casistiche che si produrranno, la possibilità di irrobustire il regime delle garanzie in favore dell'indagato sotto lo specifico aspetto delle intercettazioni condotte nel suo domicilio.
9/2394/124Boniardi, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene sull'articolo 267 del codice di procedura penale, relativo alle forme e ai presupposti delle intercettazioni, per coordinarne l'attuazione con la possibilità di usare il captatore informatico nei procedimenti intentati per delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione;
    nel 2017 venne introdotta una previsione, tuttora vigente, in base alla quale la polizia giudiziaria annota le conversazioni che non può trascrivere, informandone il pubblico ministero;
    appare di grande importanza garantire al massimo i diritti dell'imputato le cui comunicazioni o conversazioni siano state intercettate;
    va in particolare garantito il diritto dell'imputato a non veder prodotto in giudizio materiale che potrebbe anche non fedelmente riprodurre i contenuti delle comunicazioni o conversazioni intercettate,

impegna il Governo

a valutare in sede di applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di trascrizione delle registrazioni o comunicazioni intercettate, alla luce delle evidenze casistiche che si produrranno, l'opportunità di intervenire sulle norme che consentono alla polizia giudiziaria di annotare le conversazioni che non può trascrivere informandone il pubblico ministero.
9/2394/125Castiello, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 161 del 2019 di cui è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge dispone, al suo articolo 1, la proroga del termine a partire dal quale sarà applicata la riforma della disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216;
    con riferimento ai procedimenti intentati nei confronti dei pubblici ufficiali per delitti compiuti contro la pubblica amministrazione sarebbe opportuno confermare, nelle more della proroga, l'efficacia delle norme presenti nell'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3,

impegna il Governo

a valutare in sede di applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di trascrizione delle registrazioni o comunicazioni intercettate, alla luce delle evidenze casistiche che si produrranno, l'opportunità di confermare con il primo vettore normativo utile, nelle more della proroga disposta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 161 del 2019, l'efficacia delle norme presenti nell'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3.
9/2394/126Piccolo, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge oggetto del provvedimento di conversione prevede di applicare le norme concernenti la nuova disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020;
    la data ipotizzata potrebbe essere prematura qualora risultasse antecedente rispetto all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, commi 3, 5 e 6 del decreto-legge n. 161 del 2019 oggetto del procedimento di conversione in atto,

impegna il Governo

a valutare in sede di applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di trascrizione delle registrazioni o comunicazioni intercettate, alla luce delle evidenze casistiche che si produrranno, l'opportunità di dar corso alla nuova disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, a partire dai procedimenti penali iscritti successivamente alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, commi 3, 5 e 6 del decreto-legge n. 161 del 2019 oggetto del procedimento di conversione in atto, modificando con il primo vettore legislativo utile il termine attualmente previsto del 30 aprile 2020.
9/2394/127Pretto, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge oggetto del provvedimento di conversione prevede di applicare le norme concernenti la nuova disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020;
    la data ipotizzata potrebbe essere prematura in rapporto all'espletamento di tutte le misure propedeutiche necessarie;
    sarebbe quindi utile prevedere uno slittamento tecnico ulteriore,

impegna il Governo

a valutare in sede di applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di trascrizione delle registrazioni o comunicazioni intercettate, alla luce delle evidenze casistiche che si produrranno, l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2020 la data d'iscrizione a partire dalla quale ai nuovi procedimenti penali sarà applicata la normativa introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sfruttando all'uopo il primo vettore legislativo utile.
9/2394/128Dara, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge oggetto del provvedimento di conversione prevede di applicare le norme concernenti la nuova disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020;
    la data ipotizzata potrebbe essere prematura in rapporto all'espletamento di tutte le misure propedeutiche necessarie e, soprattutto, alla predisposizione dei dossier necessari all'istruzione di una linea difensiva efficace nei procedimenti penali;
    sarebbe quindi utile prevedere un modesto slittamento tecnico ulteriore,

impegna il Governo

a valutare in sede di applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di trascrizione delle registrazioni o comunicazioni intercettate, alla luce delle evidenze casistiche che si produrranno, l'opportunità di prorogare al 30 ottobre 2020 la data d'iscrizione a partire dalla quale ai nuovi procedimenti penali sarà applicata la normativa introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sfruttando all'uopo il primo vettore legislativo utile.
9/2394/129Fantuz, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.


   La Camera,
   premesso che:
    la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni acquisite a scopo processuale destinate a rimanere segrete fino all'eventuale produzione in giudizio in quanto rilevanti alla sua definizione può implicare la lesione di fondamentali diritti della persona;
    è quindi essenziale tutelare i diritti degli individui indagati anche sotto questo profilo, garantendo loro una tutela penale forte rispetto a forme di rivelazione e utilizzazione improprie dei segreti d'ufficio che li riguardino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sfruttare il primo vettore legislativo utile per conferire maggior forza alla tutela penale del segreto d'ufficio quando ne sia oggetto il materiale tratto da intercettazioni di comunicazioni o conversazioni di persone indagate, anche facendo riferimento all'articolo 326 del codice penale.
9/2394/130Ferrari, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1 dell'articolo 270 del codice di procedura penale come novellato prevede che «I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 2»;
    la disposizione – come modificata dal Senato aggiungendo un nuovo numero 01) – interviene sostituendo il comma 1 dell'articolo 270 del codice di procedura penale in materia di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per mezzo del captatore in un procedimento «diverso». Sul punto si rileva che la norma, nella sua formulazione vigente, non incisa dalla riforma Orlando, prevedeva che i risultati delle intercettazioni non possano essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali l'intercettazione è stata disposta, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza;
    l'utilizzazione di intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti era già stato oggetto di forte critica sin dai tempi dell'approvazione del codice del 1988. L'estensione, oggi proposta, all'amplissimo catalogo di delitti di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale travolge completamente il confine – cioè il divieto – dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali si è fatto ricorso allo strumento captativo, aprendo la strada all'illimitata utilizzabilità delle intercettazioni;
   considerato che:
    le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 51/2020, hanno affermato il seguente principio di diritto: «il divieto di cui all'articolo 270 del codice di procedura penale di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex articolo 12 del codice di procedura penale a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge»;
    la Corte costituzionale, fin dal suo primo intervento del 1973 sul codice abrogato, ha evidenziato la necessità del bilanciamento fra l'interesse a prevenire e reprimere i reati e quello alla libertà e segretezza delle comunicazioni, che spetta al giudice di volta in volta contemperare, allo scopo di evitare che il diritto individuale sia «sproporzionatamente» sacrificato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a bilanciare l'interesse alla prevenzione dei reati alla segretezza delle comunicazioni.
9/2394/131Donina, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1 dell'articolo 270 del codice di procedura penale come novellato prevede che «I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1»;
    la riservatezza ha assunto anche alla luce del dato convenzionale, un rilievo non secondario nel proscenio dei diritti della persona;
    ogni intrusione alla riservatezza stessa deve apparire giustificata da un controinteresse di eguale spessore, come del resto fatto palese dallo stesso articolo 270 del codice di procedura penale, che limita ragionevolmente l'utilizzabilità delle intercettazioni, quanto ai reati diversi da quello oggetto di autorizzazione e da quelli ad esso connessi, in apparenza obliterando il principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale, che, ove non fosse stato contrastato da un principio di eguale spessore, avrebbe invece condotto ad un illimitato utilizzo dei risultati intercettativi in sede penale, indipendentemente dalla natura del reato ulteriore o dalla verifica dei legami con quello oggetto di autorizzazione;
    i limiti imposti dall'articolo 270 del codice di procedura penale trascendono la natura del giudizio in cui i risultati captativi siano riversati, in quanto garantiscono un diritto inviolabile quale che sia la natura del procedimento nel quale i risultati vengano utilizzati;
    l'articolo 270 del codice di procedura penale si pone quindi quale norma ricognitiva di un principio immanente all'ordinamento, e non quale norma attributiva di una originaria situazione soggettiva di tutela. Il conflitto tra beni dovrebbe quindi impegnare l'interprete ad una verifica caso per caso, guidata dal rispetto del principio di proporzionalità canone ermeneutico ormai di largo impiego in sede eurounitaria e convenzionale e, del resto, di comune utilizzo anche da parte della Corte costituzionale, nonché in sede di giurisdizione ordinaria,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di modificare, nel primo provvedimento utile, il codice di procedura penale, in particolar modo in riferimento all'articolo 270, inserendo adeguati limiti all'utilizzabilità delle intercettazioni ai delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
9/2394/132Tombolato, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    la lettera g), numero 1, dell'articolo 1 del decreto in esame, sostituisce il comma 1-bis dell'articolo 270 del codice di procedura penale prevedendo che, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 270, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico possano essere utilizzate anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, purché tali reati siano ricompresi tra quelli previsti dal comma 2-bis dell'articolo 266 del codice di procedura penale. Si rileva sul punto che il Senato ha circoscritto l'utilizzabilità in procedimenti diversi dei risultati delle intercettazioni realizzate con il trojan ai soli casi in cui tali risultati risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui al citato comma 2-bis dell'articolo 266 del codice di procedura penale;
    il cosiddetto trojan, non si tratta di un mero strumento di intercettazione, di una supermicrospia, ma di un software dalle potenzialità sterminate che, bypassando la vulnerabilità degli antivirus, si impossessa dell'apparato colpito, smartphone o laptop, diventandone padrone. Così da remoto è possibile attivare la webcam, il microfono e di captare anche le conversazioni Volp come Skype, Telegram, Messenger etc.. È in grado ovviamente di leggere qualsiasi dato sia archiviato all'interno dello smartphone (rubrica, messaggi sms, messaggi WhatsApp), di visualizzare le fotografie, di registrare la «tracciabilità» del possessore del cellulare attivando il GPS, risalire anche ad eventuali password o numeri di carte di credito. La polizia giudiziaria, insomma, può riversare sui propri dispositivi l'intero contenuto del device;
    il Garante della privacy avverte sui rischi dell'uso di app-spia nelle indagini giudiziarie: «Il ricorso a questi software non inoculati direttamente sul dispositivo- ospite e l'archiviazione in cloud dovrebbero essere oggetto di un apposito divieto»,
   considerato che:
    secondo l'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, essa può ricorrere a persone idonee. Il pericolo riguarda la compromissione e l'alterabilità dei dati giudiziari, poiché non sono regolate le particolari modalità di realizzazione delle captazioni, da parte delle società incaricate ex articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale. In particolare, vi è totale assenza di una disciplina delle modalità di acquisizione delle tecnologie rivolte e destinate alla captazione di comunicazioni e, più in generale, si riscontra la mancanza di linee guida ministeriali, dirette a regolamentare i rapporti con le società di intercettazione. Come risulta da alcune vicende giudiziarie, ad esempio, si è realizzata la delocalizzazione dei server in territori non soggetti alla giurisdizione nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di mettere in campo tutti gli strumenti atti a garantire – con finalità di tutela della privacy, nonché di riservatezza dei dati – che i software utilizzati nel corso di indagini per le intercettazioni telefoniche o per la captazione di dati informatici abbiano requisiti di qualità e sicurezza tali da impedirne la vulnerabilità e l'accessibilità da parte di soggetti non autorizzati, con rischi di diffusione e di falsificazione dei dati in tal modo acquisiti.
9/2394/133Capitanio, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di mettere in campo tutti gli strumenti atti a garantire – con finalità di tutela della privacy, nonché di riservatezza dei dati – che i software utilizzati nel corso di indagini per le intercettazioni telefoniche o per la captazione di dati informatici abbiano requisiti di qualità e sicurezza tali da impedirne la vulnerabilità e l'accessibilità da parte di soggetti non autorizzati, con rischi di diffusione e di falsificazione dei dati in tal modo acquisiti.
9/2394/133. (Testo modificato nel corso della seduta) Capitanio, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    la lettera g), numero 1, dell'articolo 1 del presente decreto sostituisce il comma 1-bis dell'articolo 270 del codice di procedura penale prevedendo che, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 270, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico possano essere utilizzate anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, purché tali reati siano ricompresi tra quelli previsti dal comma 2-bis dell'articolo 266 del codice di procedura penale. Si rileva sul punto che il Senato ha circoscritto l'utilizzabilità in procedimenti diversi dei risultati delle intercettazioni realizzate con il trojan ai soli casi in cui tali risultati risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui al citato comma 2-bis dell'articolo 266 del codice di procedura penale;
    i captatori informatici sono dei software definiti quali virus (termine usato volgarmente per indicare dei malicious software-malware) atteso il loro scopo intrusivo e volto a carpire informazioni nel dispositivo ove vengono rilasciati (iniettati): da tale accezione i più autorevoli esperti hanno coniato il nome di, « trojan di stato». La tipologia di malware è infatti quella definita come « trojan horse»: come il celeberrimo «cavallo di troia» tali malware si nascondono all'interno di altri programmi apparentemente innocui e vanno a infettare la macchina bersaglio. Il captatore informatico non viene individuato dai sistemi antivirus dei device ove viene allocato in quanto utilizza delle tecniche di inoculazione e/o mascheramento, ossia un pacchetto offensivo in grado di infettare vari tipi di device e sistemi di escalation dei privilegi, tipici di un rootkit, in grado altresì di eludere i sistemi di rilevamento e dare all'intrusore accesso da remoto al contenuto del dispositivo,
   considerato che:
    gli atti intrusivi come quelli di cui in premessa rappresentano una nuova e peculiare forma di violazione del domicilio, riconducibile a pieno titolo nell'orbita precettiva dell'articolo 14 Cost., infatti quando il legislatore ha introdotto nel codice penale il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, non ha esitato a inserire questa e altre analoghe fattispecie di reato nella sezione quarta del libro secondo del codice, dedicata proprio ai delitti contro l'inviolabilità del domicilio (legge n. 547 del 1993);
    la giurisprudenza sul punto ha osservato che i sistemi informatici rappresentano «un'espansione ideale dell'area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantita dall'articolo 14 Cost. e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali dagli articoli 614 e 615», Cass., Sez. V, 28 ottobre 2015,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre le captazioni da remoto effettuate al di fuori dei limiti previsti dalla normativa vigente tra quelle che incidono sull'inviolabilità del domicilio.
9/2394/134Lucchini, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    la lettera g) dell'attuale novella legislativa interviene in materia di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per mezzo del captatore in un procedimento cosiddetto «diverso»;
    affinché l'uso in procedimenti diversi sia consentito, il Senato ha aggiunto al requisito attuale della indispensabilità per l'accertamento della responsabilità penale, anche quello della rilevanza;
    è del tutto evidente che dinanzi ad una simile ipotesi dovrebbe prevalere il criterio per il quale ci sia connessione con i reati in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta;
    il tema è particolarmente delicato poiché i captatori non distinguono l'attività criminale dalla vita di tutti i giorni consentendo di fatto a soggetti esterni di prendere possesso della vita digitale di tutti, ponendo a rischio la privacy e la vita personale della collettività,
   considerato che:
    risulta immediatamente percepibile come un'intercettazione captativa «portatile», al pari dei dispositivi sui quali viene attivata, incida maggiormente nella sfera privata del soggetto rispetto a un'intercettazione tradizionale. Anche il tipo di captazione in argomento andrebbe ricondotto nell'ambito delle intercettazioni cosiddette «ambientali», soggette alla disciplina dell'articolo 266, comma 2, del codice di procedura penale, inclusa la necessità che, qualora si svolgano all'interno di luoghi di privata dimora, vi sia fondato motivo di ritenere che ivi sia in atto un'attività criminosa. Ciò avrebbe comportato – come sottolineato da parte della giurisprudenza di legittimità – che la captazione «da remoto», tramite il cosiddetto agente intrusore all'interno di un dispositivo elettronico portatile, fosse autorizzata con un decreto che individuasse con precisione i luoghi in cui espletare l'attività captativa (Cass., Sez. VI, n. 27100 del 26/05/2015),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a limitare l'estensione dell'utilizzo delle prove raccolte tramite captatore informatico ai soli delitti connessi in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta.
9/2394/135Cecchetti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    la lettera g) della novella legislativa interviene in materia di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per mezzo del captatore in un procedimento cosiddetto «diverso»;
    affinché l'uso in procedimenti diversi sia consentito, il Senato ha aggiunto al requisito attuale della indispensabilità per l'accertamento della responsabilità penale, anche quello della rilevanza;
    è del tutto evidente che dinanzi ad una simile ipotesi dovrebbe prevalere il criterio per il quale ci sia connessione con i reati in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta;
    la Suprema Corte, con la sua prima sentenza a Sezioni Unite depositata nel 2020, ha inteso dare una svolta, in chiave chiaramente garantistica, al regime di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, limitando la loro utilizzabilità – nell'ambito del medesimo procedimento ove esse siano state autorizzate – per la prova dei reati che siano connessi ex articolo 12 del codice di procedura penale e non anche per quelli che siano semplicemente collegati ex articolo 371 del codice di procedura penale a quelli che hanno legittimato l'ascolto,
   considerato che:
    la Corte è andata addirittura oltre aggiungendo, in coda al principio di diritto formulato, la seguente frase: sempreché (i reati connessi) rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge. Da tale inciso deriva l'inevitabile conseguenza che i risultati dell'attività captativa non siano utilizzabili per quei reati estranei al catalogo dell'articolo 266 del codice di procedura penale il quale elenca le fattispecie per le quali è consentito il ricorso a un mezzo di ricerca della prova così invasivo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di modificare, nel primo provvedimento utile, il codice di procedura penale, in particolar modo in riferimento all'articolo 270, inserendo adeguati limiti all'utilizzabilità delle intercettazioni ai soli delitti connessi in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta.
9/2394/136Zordan, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    la lettera m) dell'articolo 2 prevede che all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia»;
    la ratio sottesa alla presente previsione, seppur quella di assicurare all'indagato e al difensore, al termine delle indagini, un'ampia discovery su tutto il materiale intercettato non raggiunge minimamente lo scopo. Il termine di venti giorni previsto dall'articolo 415-bis, comma 2-bis del codice di procedura penale può, infatti, risultare esiguo ai fini della formulazione di richieste integrative da parte della difesa quando il numero delle intercettazioni sia particolarmente rilevante; soprattutto, esso coincide con quello di cui al comma 3 dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale, entro il quale l'indagato può presentare memorie, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio e, dunque, svolgere attività difensive che presuppongono la completa conoscenza del materiale intercettivo. Può poi addirittura verificarsi, nel caso in cui sia provocato l'intervento del giudice ai sensi dell'articolo 268 comma 6, del codice di procedura penale, che il termine di cui al comma 3, previsto per l'esercizio delle suindicate facoltà difensive, possa venire a scadenza prima che sia esaurita la procedura di cui al comma 2-bis dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale. In considerazione di quanto evidenziato sarebbe necessario un migliore coordinamento tra il termine previsto dal comma 2-bis e quello previsto dal comma 3 dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale. Inoltre, sarebbe preferibile una maggiore flessibilità della suindicata scansione temporale, anche attraverso l'attribuzione al pubblico ministero della possibilità di concedere, previa richiesta motivata della difesa, una proroga dei termini per l'esercizio delle facoltà a questa riconosciute,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere di ulteriori quaranta giorni il termine entro il quale il difensore deve depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia.
9/2394/137Morelli, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere di ulteriori quaranta giorni il termine entro il quale il difensore deve depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia.
9/2394/137. (Testo modificato nel corso della seduta) Morelli, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    la lettera n) dell'articolo 2 sopprime, ripristinando anche in questo caso il testo antecedente al decreto legislativo n. 216 del 2017, il comma 4-bis dell'articolo 422 del codice di procedura penale in tema di attività di integrazione probatoria del giudice;
    il decreto-legge n. 161 del 2019 ha abrogato, infatti, le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 216 del 2017 agli articoli 422 del codice di procedura penale e 472 del codice di procedura penale che prevedevano la possibilità di riattivare la procedura di acquisizione delle intercettazioni in udienza preliminare come attività integrativa finalizzata al proscioglimento e in sede dibattimentale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di modificare, nel primo provvedimento utile, il codice di procedura penale, in particolar modo in riferimento all'articolo 422, prevedendo che la modalità di acquisizione delle prove stesse sia assunta sulla base del procedimento previsto dagli articoli 268-ter e 268-quater del codice di procedura penale.
9/2394/138Sutto, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 454 del codice di procedura penale stabilisce che la richiesta di giudizio immediato deve intervenire entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, per ottenere la misura dell'accelerazione che il procedimento subisce a seguito della scelta operata dal pubblico ministero. Il comma 2 dell'articolo impone al pubblico ministero di depositare il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al Gip;
    la nuova disposizione riconosce al difensore la facoltà di depositare, entro 15 giorni dalla notifica all'imputato e alla persona offesa della richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero (articolo 456, comma 4 del codice di procedura penale), l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia;
    con riguardo al termine concesso alle difese dall'articolo 454, comma 2-bis del codice di procedura penale in questo caso, il termine individuato risulta ancor più inadeguato, rispetto a quello previsto dall'articolo 415-bis, comma 2, ove si consideri che coincide con il termine previsto, a pena di decadenza, dall'articolo 458, comma 1 del codice di procedura penale per avanzare richiesta di riti alternativi;
    il termine appare poi eccessivamente contenuto specie in caso di procedimenti di particolare complessità oggettiva, con pluralità di imputazione ed imputati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di modificare, nel primo provvedimento utile, il codice di procedura penale, in particolar modo in riferimento all'articolo 454 prorogando il termine ivi previsto fino a trenta giorni.
9/2394/139Vallotto, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di modificare, nel primo provvedimento utile, il codice di procedura penale, in particolar modo in riferimento all'articolo 454 prorogando il termine ivi previsto fino a trenta giorni.
9/2394/139. (Testo modificato nel corso della seduta) Vallotto, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 89-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale in materia di disposizioni relative alle prove, sul quale è intervenuto il decreto recante «Misure urgenti alla disciplino delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni», ha subìto nel corso del passaggio al Senato della Repubblica un rilevante nuovo assetto rispetto alla versione originaria del testo;
    infatti, era previsto che la tenuta dell'archivio fosse originariamente gestito in modalità telematiche, forma che risulta essere stata soppressa;
    nel corso dell'esame degli auditi presso il Senato autorevoli procuratori della Repubblica hanno fatto notare come la trasposizione in digitale della tenuta cartacea della documentazione contenuta in archivio sia realtà lungi dall'essere alle porte e che questo comporterà necessità di un massivo ricovero di quantitativi di materiali in spazi che ad oggi non sono disponibili,

impegna il Governo

a disporre ogni idonea soluzione che permetta, mancando il completo impiego degli strumenti informatici nella tenuta dell'archivio, di far fronte all'inevitabile aumento del materiale da contenere agevolando i procuratori della Repubblica al migliore svolgimento delle mansioni affidate dalla legge.
9/2394/140Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Boniardi, Morrone.


   La Camera

impegna il Governo

a disporre ogni idonea soluzione che permetta, mancando il completo impiego degli strumenti informatici nella tenuta dell'archivio, di far fronte all'inevitabile aumento del materiale da contenere agevolando i procuratori della Repubblica al migliore svolgimento delle mansioni affidate dalla legge.
9/2394/140. (Testo modificato nel corso della seduta) Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Boniardi, Morrone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo contiene rilevanti modifiche alla disciplina in materia di intercettazioni telefoniche, nonché una proroga al 1o maggio 2020 del termine a partire dal quale entrerà in vigore la riforma introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 (cosiddetta riforma Orlando);
    nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge di conversione del provvedimento in esame, si ammette espressamente che tale proroga risulta indispensabile al fine di completare l'avviata opera di adeguamento organizzativo e strutturale degli uffici delle procure della Repubblica alle nuove disposizioni in materia;
    tali esigenze sono state confermate anche dal Consiglio superiore della magistratura, nel parere reso al Ministro della giustizia, approvato in data 13 febbraio 2020;
    in tale prospettiva, appare opportuno dotare gli uffici del Ministero della giustizia di un organo di supporto in grado di garantire la consulenza necessaria al completamento dei descritti processi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire presso gli uffici del Ministero della giustizia una commissione con compiti di studio, supporto, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni.
9/2394/141Panizzut, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire presso gli uffici del Ministero della giustizia una commissione con compiti di studio, supporto, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni.
9/2394/141. (Testo modificato nel corso della seduta) Panizzut, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge oggetto di conversione apporta modifiche alla normativa in materia di intercettazioni, intervenendo sia sul codice di procedura penale sia sulle relative disposizioni di attuazione;
    con specifico riguardo a queste ultime, il decreto-legge interviene sulla disciplina dell'archivio delle intercettazioni prevedendo modalità che ne incentivino la digitalizzazione e tutelino la segretezza dei dati raccolti, nonché la regolamentazione delle modalità di accesso;
    i processi in questione, come si rileva nella relazione illustrativa al disegno di legge, rendono necessario un processo di adeguamento tecnico, onde consentire agli uffici giudiziari una migliore predisposizione degli aspetti organizzativi imprescindibilmente connessi con l'avvio della digitalizzazione del sistema documentale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dotare gli uffici interessati dalle modifiche introdotte dal provvedimento in titolo di un organo tecnico consultivo di supporto, consulenza e analisi, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la celerità e la regolarità dei procedimenti di transizione e adeguamento dei sistemi attualmente in uso.
9/2394/142Ziello, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento di cui si discute interviene, tra l'altro, sulle procedure previste dalla normativa vigente in materia di acquisizione e conservazione dei dati relativi alle intercettazioni;
    al riguardo, viene prevista l'implementazione di modalità informatiche, da stabilire con successivi decreti del Ministro della giustizia, nell'ottica di snellire e migliorare l'esecuzione delle attività di intercettazione, compresa la custodia e gestione dei dati intercettati;
    allo stato, le attività di collaudo dei sistemi presso i singoli uffici giudiziari delle procure della Repubblica, nonché quelle di adeguamento dei locali sono tuttora in corso, come espressamente si riconosce nella relazione tecnica al provvedimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire al fine di preservare l'operatività degli uffici del Ministero della giustizia nelle more del completamento dei descritti processi di adeguamento e riorganizzazione, eventualmente anche attraverso la costituzione di una commissione tecnica di supporto costituita da comprovati esperti e presieduta dal procuratore della Repubblica.
9/2394/143Tiramani, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire al fine di preservare l'operatività degli uffici del Ministero della giustizia nelle more del completamento dei descritti processi di adeguamento e riorganizzazione, eventualmente anche attraverso la costituzione di una commissione tecnica di supporto costituita da comprovati esperti e presieduta dal procuratore della Repubblica.
9/2394/143. (Testo modificato nel corso della seduta) Tiramani, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo apporta modifiche alla disciplina in materia di intercettazioni telefoniche, prorogando al 1o maggio 2020 l'entrata in vigore delle disposizioni recate dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216;
    la proroga sopra citata risulta necessaria per consentire agli uffici giudiziari di adeguarsi alle disposizioni in procinto di entrare in vigore;
    occorre consentire agli uffici giudiziari una migliore predisposizione degli aspetti organizzativi anche con riguardo al software delle intercettazioni predisposto a livello ministeriale,

impegna il Governo

a promuovere percorsi formativi specificamente rivolti agli operatori in servizio presso gli uffici interessati dalle modifiche previste dal provvedimento in titolo, al fine di assicurare che il procedimento di digitalizzazione non comprometta le fondamentali garanzie di sicurezza, integrità e affidabilità dei sistemi di intercettazione.
9/2394/144Andrea Crippa, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a promuovere percorsi formativi specificamente rivolti agli operatori in servizio presso gli uffici interessati dalle modifiche previste dal provvedimento in titolo, al fine di assicurare che il procedimento di digitalizzazione non comprometta le fondamentali garanzie di sicurezza, integrità e affidabilità dei sistemi di intercettazione.
9/2394/144. (Testo modificato nel corso della seduta) Andrea Crippa, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge oggetto di conversione introduce rilevanti modifiche alla normativa in materia di intercettazioni, intervenendo sul codice di procedura penale nonché sulle relative disposizioni transitorie, di attuazione e di coordinamento;
    in particolare, si prevedono novità con riferimento alle intercettazioni mediante trojan, alle modalità di trasferimento delle comunicazioni e ai controlli di integrità dei dati intercettati;
    per attuare compiutamente le disposizioni sopra citate occorrerà completare rapidamente il processo di adeguamento strutturale e organizzativo attualmente in atto presso gli uffici delle procure della Repubblica, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di comprovati esperti della materia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire una commissione con funzione di studio e analisi, costituita da comprovati esperti tra professori universitari e avvocati dello Stato, al fine di garantire il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni.
9/2394/145Binelli, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire una commissione con funzione di studio e analisi, costituita da comprovati esperti tra professori universitari e avvocati dello Stato, al fine di garantire il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni.
9/2394/145. (Testo modificato nel corso della seduta) Binelli, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento di cui si discute prevede, tra le altre, disposizioni finalizzate ad incentivare la digitalizzazione degli archivi, la tutela della segretezza dei dati, nonché la regolamentazione delle relative modalità di accesso;
    in questa ottica, si rimanda a successivi decreti ministeriali la disciplina dei requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante trojan, nonché la definizione dei criteri cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi per regolare l'accesso all'archivio da parte dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso;
    nella stessa prospettiva, viene previsto un decreto ministeriale per scandire modalità e termini di informatizzazione di tutte le attività di deposito e di trasmissione relative alle intercettazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di affiancare una commissione, costituita da comprovati esperti della materia, ai competenti uffici che saranno chiamati all'attuazione delle disposizioni sopra citate, quantomeno in via transitoria, fino al completamento definitivo della fase di adeguamento e riorganizzazione, tenuto conto dei delicati interessi che la stessa coinvolge sia sotto il profilo della funzionalità degli uffici stessi sia sotto il profilo della garanzia e dell'effettività della tutela dei diritti dei difensori e dei loro assistiti.
9/2394/146Boldi, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di affiancare una commissione, costituita da comprovati esperti della materia, ai competenti uffici che saranno chiamati all'attuazione delle disposizioni sopra citate, quantomeno in via transitoria, fino al completamento definitivo della fase di adeguamento e riorganizzazione, tenuto conto dei delicati interessi che la stessa coinvolge sia sotto il profilo della funzionalità degli uffici stessi sia sotto il profilo della garanzia e dell'effettività della tutela dei diritti dei difensori e dei loro assistiti.
9/2394/146. (Testo modificato nel corso della seduta) Boldi, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo contiene rilevanti modifiche alla disciplina in materia di intercettazioni telefoniche, nonché una proroga del termine a partire dal quale è prevista l'entrata in vigore della riforma di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 (cosiddetta riforma Orlando);
    la proroga in questione si è resa necessaria in quanto l'entrata in vigore della citata normativa è subordinata al completamento delle misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali;
    nella relazione al provvedimento e nel parere del Consiglio superiore della magistratura reso in data 13 febbraio 2020 si pone l'accento sulla complessità dei processi in questione e sui delicati interessi che gli stessi coinvolgono anche sotto il profilo della sicurezza e dell'integrità dei dati,

impegna il Governo

a promuovere iniziative finalizzate ad agevolare le attività di collaudo dei sistemi presso i singoli uffici, la predisposizione più efficiente del sistema informativo prescelto e l'innalzamento dei livello di sicurezza di quest'ultimo.
9/2394/147Lazzarini, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera

impegna il Governo

a promuovere iniziative finalizzate ad agevolare le attività di collaudo dei sistemi presso i singoli uffici, la predisposizione più efficiente del sistema informativo prescelto e l'innalzamento dei livello di sicurezza di quest'ultimo.
9/2394/147. (Testo modificato nel corso della seduta) Lazzarini, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni» apporta modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Più nel dettaglio la lettera a) sostituisce l'articolo 89 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di verbali e registrazioni delle intercettazioni;
    rispetto alla riforma Orlando, il decreto-legge, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato prevede che in caso di intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale debba indicare il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni. Tale norma estende a un ventaglio di reati estremamente ampio, la possibilità di utilizzo di uno strumento, di per sé insidioso per i diritti dell'individuo, così come è emerso anche dai rilievi critici formulati in proposito dal Garante della Privacy. Quest'ultimo durante l'audizione in Commissione giustizia ha infatti posto l'accento sulla rapida evoluzione delle caratteristiche e delle funzionalità dei software disponibili per le intercettazioni e, soprattutto, sulla necessità di vietare – ai fini della corretta ricostruzione probatoria e della garanzia del diritto di difesa – il ricorso a captatori idonei a cancellare le tracce delle operazioni svolte sul dispositivo ospite;
    si deve altresì osservare che il ricorso a termini così tecnici e specifici come quelli contenuti nell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto in esame, visti anche i continui progressi che si registrano in campo tecnologico, potrebbe rendere, nell'arco anche solo di qualche mese, la norma obsoleta. Sarebbe pertanto opportuno fare un più generico riferimento a strumenti informatici anziché a captatori e consentire agli addetti ai lavori di individuare di volta in volta le tecnologie più all'avanguardia e di maggior tutela e garanzia dei diritti dei cittadini anche nel corso di tali indagini,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, la possibilità di modificare il riferimento ai captatori informatici e l'impiego di questi ultimi nell'ambito delle attività di indagine.
9/2394/148Benvenuto, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni» apporta modifiche alle disposizioni di attuazione; di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Più nei dettaglio la lettera a) sostituisce l'articolo 89 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di verbali e registrazioni delle intercettazioni;
    rispetto alla riforma Orlando, il decreto-legge, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato prevede che in caso di intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale debba indicare il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni. Si precisa inoltre che per l'installazione del captatore informatico in dispositivi elettronici portatili, devono essere impiegati programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Tale norma estende quindi a un ventaglio di reati estremamente ampio, la possibilità di utilizzo di uno strumento, di per sé insidioso per i diritti dell'individuo, così come è emerso anche dai rilievi critici formulati in proposito dal Garante della Privacy. Quest'ultimo ha infatti osservato che l'utilizzo di strumenti dalle straordinarie potenzialità intrusive, come i cosiddetti trojan, «impongono garanzie adeguate per impedire che essi, da preziosi ausiliari degli inquirenti, degenerino in mezzi di sorveglianza massiva»;
    la norma in esame consentendo l'istallazione dei captatori informatici su dispositivi elettronici portatili rende ancora più invasivo l'impiego di tali strumenti di indagine in quanto prescinde da una loro precisa ubicazione. Sarebbe pertanto opportuno circoscriverne l'utilizzo sui soli dispositivi elettronici fissi a maggior tutela e garanzia dei diritti dei cittadini anche nel corso di tali attività investigative,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, la possibilità di modificare il riferimento ai dispositivi elettronici portatili nell'ambito delle attività di intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti con l'utilizzo di captatori informatici.
9/2394/149De Martini, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni» apporta modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Più nel dettaglio la lettera a) sostituisce l'articolo 89 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di verbali e registrazioni delle intercettazioni;
    rispetto alla riforma Orlando, il decreto-legge, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato prevede che in caso di intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale debba indicare il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni. Si precisa inoltre che per l'installazione del captatore informatico in dispositivi elettronici portatili, devono essere impiegati programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Su quest'ultimo punto, come è emerso anche dai rilievi critici formulati dal Garante della Privacy, sarebbe necessario vietare espressamente il ricorso a software-spia non inoculati direttamente sul dispositivo-ospite e l'archiviazione mediante sistemi cloud: tali tecniche infatti consentendo le captazioni mediante malware da parte delle società incaricate hanno consentito una dispersione delle informazioni e dei dati sensibili raccolti, come avvenuto ad esempio nel cosiddetto «caso Exodus» di cui riferiscono diverse fonti giornalistiche;
    sarebbe pertanto opportuno precisare che i risultati delle intercettazioni realizzate con programmi diversi da quelli conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia siano inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, la possibilità di integrare le citate norme disponendo l'inutilizzabilità in ogni stato e grado del procedimento delle intercettazioni acquisite con programmi diversi da quelli prescritti per legge.
9/2394/150Foscolo, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni» apporta modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Più nel dettaglio la lettera b) del comma 2 interviene sull'articolo 89-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale relativo all'archivio delle intercettazioni con particolare riguardo alle modalità di conservazione della documentazione;
    la citata norma prevede in particolare che l'archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero, già previsto dalla riforma Orlando, venga sostituito da un apposito archivio digitale, gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica. Nella gestione dell'archivio deve essere, altresì, garantita la segretezza della documentazione specificando – rispetto a quanto già previsto dalla riforma del 2017 – che la segretezza riguarda le intercettazioni non necessarie per il procedimento, quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione o riguardanti categorie particolari di dati personali;
    sul punto nel corso dell'Audizione in Commissione giustizia il Garante della privacy ha ribadito la necessità di limitare la circolazione endoprocessuale delle intercettazioni eccedenti le reali necessità investigative, in piena sintonia con le esigenze di garanzia richiamate già nelle direttive emanate da alcune procure nel 2016, nonché dalle buone prassi indicate dal Consiglio superiore della magistratura nel luglio dello stesso anno. Per venire incontro a queste specifiche esigenze sarebbe necessario, quindi, attribuire al procuratore della Repubblica anche il compito di determinare il momento nel quale devono essere obbligatoriamente cancellati i dati trasmessi al server dal captatore esterno per garantire una effettiva tutela dei diritti dei cittadini coinvolti nelle intercettazioni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, la possibilità di attribuire al procuratore della Repubblica anche il compito di determinare il momento nel quale devono essere obbligatoriamente cancellati i dati trasmessi al server dal captatore esterno.
9/2394/151Piastra, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, la possibilità di attribuire al procuratore della Repubblica anche il compito di determinare il momento nel quale devono essere obbligatoriamente cancellati i dati trasmessi al server dal captatore esterno.
9/2394/151. (Testo modificato nel corso della seduta) Piastra, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni» apporta modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
    in un'ottica di coordinamento sarebbe tuttavia necessario introdurre anche una clausola di salvaguardia che neghi espressamente la concessione dell'autorizzazione – oppure se accordata ne determini l'inefficacia – in tutti i casi in cui le intercettazioni o le registrazioni siano svolte nei confronti di un deputato o di un senatore senza la prescritta autorizzazione della Camera di appartenenza, in violazione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione;
    sul punto giova ricordare che la Carta costituzionale riconosce ai singoli parlamentari determinate prerogative irrinunciabili, le quali perseguono lo scopo di tutelare la regolarità e l'indipendenza del mandato parlamentare, in ossequio al principio del rispetto della piena rappresentatività degli organi elettivi. Tra tali prerogative vi è anche quella di immunità penale che rappresenta una garanzia affinché il parlamentare possa svolgere il proprio mandato in completa indipendenza e senza subire eventuali attacchi arbitrari da parte dell'autorità giudiziaria;
    occorre pertanto definire le modalità di distruzione del materiale raccolto in violazione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione prevedendo anche per queste ipotesi l'applicazione dell'articolo 271, comma 3, del codice di procedura penale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, un maggior coordinamento delle norme in esame con l'articolo 68, comma 3, della Costituzione.
9/2394/152Galli, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni» apporta modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
    in un'ottica di coordinamento sarebbe tuttavia necessario introdurre anche una clausola di salvaguardia che neghi espressamente la concessione dell'autorizzazione – oppure se accordata ne determini l'inefficacia – in tutti i casi in cui le intercettazioni o le registrazioni siano effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo, come prescritto dell'articolo 17, comma 5, dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni;
    sul punto giova ricordare che La Carta costituzionale riconosce al suo articolo 49 che «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale» e tale principio deve essere garantito unitamente alla libera manifestazione del pensiero in tali consessi. Parimenti occorre tutelare l'indipendenza dei professionisti del giornalismo nella quotidiana attività di libera informazione per evitare eventuali attacchi o arbitrarie ingerenze da parte dell'autorità giudiziaria;
    sarebbe pertanto utile definire le modalità di distruzione del materiale raccolto in violazione dell'articolo 17, comma 5, dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, prevedendo anche per queste ipotesi l'applicazione dell'articolo 271, comma 3, del codice di procedura penale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, un maggior coordinamento delle norme in esame con l'articolo 17, comma 5, dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
9/2394/153Zoffili, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri, Colla.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni» demanda ad un decreto del Ministro della giustizia la definizione dei requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante trojan, programmi informatici che, ai sensi del successivo comma 4, devono avere caratteristiche tali da garantire affidabilità, sicurezza ed efficacia;
    rispetto alla riforma Orlando, il decreto-legge, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato prevede che in caso di intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale debba indicare il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni. Si precisa inoltre che per l'installazione del captatore informatico in dispositivi elettronici portatili, devono essere impiegati programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Tale norma estende a un ventaglio di reati estremamente ampio, la possibilità di utilizzo di uno strumento, di per sé insidioso per i diritti dell'individuo, così come è emerso anche dai rilievi critici formulati in proposito dal Garante della Privacy. Quest'ultimo infatti ha sottolineato il tema della rapida evoluzione delle caratteristiche e delle funzionalità dei software disponibili per le intercettazioni e, soprattutto, la necessità di vietare – ai fini della corretta ricostruzione probatoria e della garanzia del diritto di difesa – il ricorso a captatori idonei a cancellare le tracce delle operazioni svolte sul dispositivo ospite;
    la norma in esame consentendo l'istallazione dei captatori informatici su dispositivi elettronici portatili rende ancora più invasivo l'impiego di tali strumenti di indagine in quanto prescinde da una loro precisa ubicazione. A ciò si aggiunga che il riferimento ad una terminologia così specifica, visti i grandi progressi che si registrano in campo tecnologico, potrebbe rendere nell'arco anche solo di qualche mese la norma obsoleta;
    sarebbe pertanto opportuno circoscriverne l'utilizzo dei cosiddetti trojan sui soli dispositivi elettronici fissi e far un più generico riferimento a «strumenti informatici» anziché a «captatori», a maggior tutela e garanzia dei diritti dei cittadini anche nel corso di tali attività investigative,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, che con decreto del Ministro della giustizia vengano stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di strumento informatico su dispositivo elettronico non portatile, senza far espresso riferimento ai captatori.
9/2394/154Pettazzi, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, che con decreto del Ministro della giustizia vengano stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di strumento informatico su dispositivo elettronico non portatile, senza far espresso riferimento ai captatori.
9/2394/154. (Testo modificato nel corso della seduta) Pettazzi, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni» apporta modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale. Più nel dettaglio la lettera a) sostituisce l'articolo 89 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale in materia di verbali e registrazioni delle intercettazioni;
    rispetto alla riforma Orlando, il decreto-legge, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato prevede che in caso di intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale debba indicare il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni. Si precisa inoltre che per l'installazione del captatore informatico in dispositivi elettronici portatili, devono essere impiegati programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
    sul tema delle intercettazioni nel corso dell'audizione in Commissione giustizia il Garante della privacy ha sottolineato il tema della rapida evoluzione delle caratteristiche e delle funzionalità dei software disponibili a fini intercettativi: uno dei motivi per cui secondo il Garante sarebbe necessario vietare il ricorso a captatori idonei a cancellare le tracce delle operazioni svolte sul dispositivo ospite. In tale contesto ha spiegato che «Ai fini della corretta ricostruzione probatoria e della garanzia del diritto di difesa è infatti indispensabile disporre di software idonei a ricostruire nel dettaglio ogni attività svolta sul sistema ospite e sui dati ivi presenti, senza alterarne il contenuto. Esigenza tanto più indispensabile rispetto ad operazioni investigative, quali quelle in esame, ad alto tasso di esternalizzazione e che come tali presentano maggiori vulnerabilità, essendo in larga parte affidate a privati». A ciò si aggiunga, ha proseguito il Garante, che in relazione al previsto trasferimento dei dati captati con trojan direttamente all'archivio riservato già prima della selezione (e non, invece, al server della procura), si tratta di «un'anomalia tale da contraddire la natura stessa di tale archivio, quale luogo di custodia di atti non processualmente rilevanti e da sottrarre alla circolazione endoprocessuale»;
    alla luce di tali rilievi appare opportuno prevedere che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo presenti alle Camere un disegno di legge recante delega per la definizione di disposizioni in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, e che nelle more dell'approvazione di tali provvedimenti attuativi le disposizioni introdotte dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, nonché quelle introdotte dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e dal comma 2 dell'articolo 2 del testo in esame, non trovino applicazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a subordinare, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, l'applicazione delle nuove norme all'approvazione di una delega al Governo per la definizione di disposizioni in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.
9/2394/155Saltamartini, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   ricordata la piaga del precariato e del underpaid labour che affligge la giustizia italiana, con particolare riguardo ai giudici onorari;
   evidenziato che trattasi di circa 1.284 giudici, sparsi nei tribunali e nelle questure di tutta Italia, che coprono il 65 per cento degli affari civili in primo grado e l'80 per cento del penale nel ruolo di Vpo, vice procuratore onorario;
   rilevata l'incongruenza, per costoro, di essere di pendenti dello Stato italiano a tutti gli effetti, ma senza diritto a ferie, malattia, maternità e copertura previdenziale;
   rammentato che percepiscono una retribuzione a cottimo: 5 euro per ogni udienza di convalida che celebrano e 56,82 euro lordi per provvedimento;
   rammentato che già la Corte di Giustizia europea ha redarguito l'Italia per il trattamento che riserva a tali figure, promettendo ulteriori provvedimenti come la procedura d'infrazione,

impegna il Governo

ad adottare opportuni provvedimenti atti al superamento del precariato in magistratura e in particolare alla tutela occupazionale, retributiva e previdenziale dei giudici onorari.
9/2394/156Durigon, Marchetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    il reato di «Detenzione di materiale pornografico» di cui all'articolo 600-quater del codice penale punisce «Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto» con «la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549»;
    l'articolo 600-ter del codice penale, rubricato «Pornografia minorile», comma 4, punisce «Chiunque offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico [...] con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164»;
    il medesimo articolo, al comma 6, punisce «chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto [...] con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»;
    le tre fattispecie sopra descritte non sono riconducibili alla lista di reati per i quali sono ammesse le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, ai sensi dell'articolo 266 del codice di procedura penale;
    infatti, in relazione al contrasto alla divulgazione materiale pornografico, ai sensi dell'articolo 266, comma 1, lettera f-bis), del codice di procedura penale, sono ammesse intercettazioni solo limitatamente ai procedimenti relativi ai delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dall'articolo 609-undecies;
    secondo i dati ISTAT dal 2007 al 2018, il numero di vittime di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico è cresciuto in maniera allarmante, passando dalle 66 vittime del 2007 alle 278 del 2018, di cui ben 117 minori di anni 14;
    questi dati danno la misura della gravità e della profondità di quanto il fenomeno della pedopornografia si stia espandendo e necessiti di nuove ulteriori forme di contrasto più incisivo: l'impiego delle intercettazioni in questi procedimenti penali può costituire un'arma molto importante;
    in particolare, anche se le tre fattispecie di reato sopra richiamate non prevedono una reclusione superiore nel massimo a cinque anni (limite che consentirebbe l'impiego di intercettazioni), sarebbe sufficiente inserire anche l'articolo 600-ter, commi 4 e 6, e l'articolo 600-quater all'interno del codice penale tra i delitti contemplati all'interno dell'articolo 266, comma 1, lettera f-bis), del codice di procedura penale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori interventi, anche normativi, al fine di garantire che le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, ai sensi dell'articolo 266 del codice di procedura penale possano essere impiegate anche nell'ambito di procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 600-ter, commi 4 e 6, e 600-quater del codice penale.
9/2394/157Ascari, Dori, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Giordano, Martinciglio, D'Arrando.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre ulteriori innovazioni normative in tema di prevenzione e contrasto dei reati sessuali contro i minori anche attraverso l'inasprimento sanzionatorio e l'allargamento degli strumenti di indagine.
9/2394/157. (Testo modificato nel corso della seduta) Ascari, Dori, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Giordano, Martinciglio, D'Arrando.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo, nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    il provvedimento in esame prevede all'articolo 3 una generica clausola di neutralità finanziaria: le amministrazioni interessate dovranno quindi provvedere agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a trasmettere, a cadenza annuale, apposita relazione in merito agli eventuali costi che dovessero emergere successivamente in sede di attuazione del presente decreto-legge.
9/2394/158Brunetta.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare con urgenza ogni iniziativa volta a trasmettere, a cadenza annuale, apposita relazione in merito agli eventuali costi che dovessero emergere successivamente in sede di attuazione del presente decreto-legge.
9/2394/158. (Testo modificato nel corso della seduta) Brunetta.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo, nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    il provvedimento in esame prevede all'articolo 3 una generica clausola di neutralità finanziaria: le amministrazioni interessate dovranno quindi provvedere agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a predisporre iniziative atte a far fronte al rilevante carico di lavoro derivante dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto-legge prevedendo un ampliamento dell'organico degli uffici giudiziari.
9/2394/159Napoli.


   La Camera,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a predisporre iniziative atte a far fronte al rilevante carico di lavoro derivante dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto-legge prevedendo un ampliamento dell'organico degli uffici giudiziari.
9/2394/159. (Testo modificato nel corso della seduta) Napoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo, nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    il provvedimento in esame prevede all'articolo 3 una generica clausola di neutralità finanziaria: le amministrazioni interessate dovranno quindi provvedere agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a predisporre iniziative atte a far fronte al rilevante carico di lavoro derivante dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto-legge prevedendo un ampliamento delle risorse delle Forze dell'ordine impiegate nelle sezioni PG.
9/2394/160Gregorio Fontana.


   La Camera,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a predisporre iniziative atte a far fronte al rilevante carico di lavoro derivante dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto-legge prevedendo un ampliamento delle risorse delle Forze dell'ordine impiegate nelle sezioni PG.
9/2394/160. (Testo modificato nel corso della seduta) Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo, nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    il provvedimento in esame prevede all'articolo 3 una generica clausola di neutralità finanziaria: le Amministrazioni interessate dovranno quindi provvedere agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa, anche di natura normativa, volta a ridurre il rischio dell'abuso dello strumento delle intercettazioni telefoniche prevedendo un inasprimento delle sanzioni nei confronti di coloro che, recando ingiusto danno alle persone coinvolte, diffondano le intercettazioni in palese violazione della normativa vigente.
9/2394/161Ruggieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo, nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a riferire al Parlamento, con cadenza annuale, in merito ai dati relativi ai procedimenti penali nell'ambito dei quali sono state utilizzate intercettazioni di comunicazioni tra presenti tramite captatori informatici e il numero dei procedimenti e quelli relativi al loro esito (archiviazione, condanna, proscioglimento e assoluzione).
9/2394/162Valentini.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a riferire al Parlamento, con cadenza annuale, in merito ai dati relativi ai procedimenti penali nell'ambito dei quali sono state utilizzate intercettazioni di comunicazioni tra presenti tramite captatori informatici e il numero dei procedimenti e quelli relativi al loro esito (archiviazione, condanna, proscioglimento e assoluzione).
9/2394/162. (Testo modificato nel corso della seduta) Valentini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    lo strumento del captatore informatico è fortemente invasivo e limitativo della libertà personale sotto profilo delle comunicazioni tra presenti,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a riferire al Parlamento, con cadenza annuale, in merito ai dati relativi alle misure cautelari applicate sulla base delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti tramite captatori informatici e quelli relativi all'esito del relativo procedimento penale.
9/2394/163Palmieri.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a riferire al Parlamento, con cadenza annuale, in merito ai dati relativi alle misure cautelari applicate sulla base delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti tramite captatori informatici e quelli relativi all'esito del relativo procedimento penale.
9/2394/163. (Testo modificato nel corso della seduta) Palmieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso della presentatrice:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    lo strumento del captatore informatico è fortemente invasivo e limitativo della libertà personale sotto profilo delle comunicazioni tra presenti;
    all'articolo 2, comma 2, lettera a), del provvedimento all'esame dell'Aula è previsto che «ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili, devono essere impiegati programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministero della giustizia»,

impegna il Governo

e, in particolare, il Ministro della giustizia, ad adottare con urgenza ogni iniziativa affinché il decreto del Ministro della giustizia, previsto all'articolo 2, comma 2, lettera a), del provvedimento, sia emanato al più tardi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
9/2394/164Bergamini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    lo strumento del captatore informatico è fortemente invasivo e limitativo della libertà personale sotto profilo delle comunicazioni tra presenti;
    l'articolo 2, comma 3 del presente provvedimento prevede che con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali nell'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile,

impegna il Governo

e, in particolare, il Ministro della giustizia, ad adottare con urgenza ogni iniziativa affinché il decreto del Ministro della giustizia, previsto all'articolo 2, comma 3 del provvedimento, in merito ai requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali nell'esecuzione delle intercettazioni, sia emanato al più tardi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
9/2394/165Battilocchio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    lo strumento del captatore informatico è fortemente invasivo e limitativo della libertà personale sotto profilo delle comunicazioni tra presenti;
    l'articolo 2, comma 3 del presente provvedimento prevede che con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali nell'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa di carattere normativo in cui si preveda che il procuratore della Repubblica cui spetta la direzione e la sorveglianza dell'archivio digitale delle intercettazioni nomini un responsabile amministrativo per la custodia dei verbali, degli atti e delle registrazioni delle intercettazioni.
9/2394/166Rosso.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa di carattere normativo in cui si preveda che il procuratore della Repubblica cui spetta la direzione e la sorveglianza dell'archivio digitale delle intercettazioni nomini un responsabile amministrativo per la custodia dei verbali, degli atti e delle registrazioni delle intercettazioni.
9/2394/166. (Testo modificato nel corso della seduta) Rosso.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge, in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    lo strumento del captatore informatico è fortemente invasivo e limitativo della libertà personale sotto profilo delle comunicazioni tra presenti;
    l'articolo 2, comma 3 del presente provvedimento prevede che con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali nell'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni ulteriore iniziativa normativa affinché nelle trascrizioni delle intercettazioni non siano riportate espressioni lesive riferite a dati sensibili e super sensibili, in violazione della normativa sulla privacy, non rilevanti ai fini delle indagini.
9/2394/167Mulè.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare con urgenza ogni ulteriore iniziativa normativa affinché nelle trascrizioni delle intercettazioni non siano riportate espressioni lesive riferite a dati sensibili e super sensibili, in violazione della normativa sulla privacy, non rilevanti ai fini delle indagini.
9/2394/167. (Testo modificato nel corso della seduta) Mulè.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    tra le modifiche più rilevanti al codice di procedura penale, il decreto-legge, come modificato dall'esame in Senato, estende il regime del divieto di pubblicazione a tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento;
    il testo dispone che le attività di intercettazione ambientale mediante utilizzo del trojan (che entrerebbero quindi in vigore, come disposto dal medesimo provvedimento, il 1o maggio 2020) già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, ed esclude esplicitamente i delitti contro la pubblica amministrazione da quelli per i quali è necessario indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono». Inoltre, in relazione a tali delitti, l'intercettazione con trojan presso il domicilio deve indicare espressamente le ragioni che giustificano l'utilizzo di questa modalità presso tale luogo;
    il provvedimento estende poi la possibilità di usare i risultati delle intercettazioni in procedimenti penali diversi rispetto a quello nel quale l'intercettazione è stata autorizzata purché si tratti di uno dei reati per il quale il codice consente l'uso di questo mezzo di prova. Le intercettazioni potranno essere utilizzate solo se «rilevanti e indispensabili» per l'accertamento della responsabilità penale; inoltre, consente l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate per mezzo del captatore anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, a condizione che si tratti di reati contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni o dei gravi delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale (ai sensi dell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale). I risultati delle intercettazioni devono essere indispensabili per l'accertamento di tali delitti;
    con una formula del tutto generica, e assolutamente inidonea a garantire i principi di legalità e tassatività della fattispecie ex articolo 25 della Costituzione, la modifica proposta comporta di fatto un'estensione esorbitante della possibilità di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale sono state disposte, configurando – sulla base delle indicazioni rinvenibili nella giurisprudenza costituzionale – una palese violazione dell'articolo 15 della Costituzione;
    tra l'altro, i criteri sulla base dei quali può essere concessa l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti tramite i dispositivi di captazione informatica sono estremamente generici e non consentono un adeguato controllo su uno strumento d'indagine dotato della maggiore invasività investigativa e con carattere di assoluta eccezionalità;
    l'uso del trojan quale strumento pressoché ordinario d'indagine espone tutti i cittadini al controllo occhiuto, indefinito ed indefinibile dei pubblici poteri; apre i telefoni, i computer, gli uffici e finanche le camere da letto di ognuno alla curiosità o allo zelo non solo di inquirenti capaci e responsabili, ma purtroppo anche a una vastissima schiera di operatori del diritto, della sicurezza e dell'informazione affamati di carriera o di notorietà;
    la pubblicazione delle intercettazioni, tra l'altro, si caratterizza per essere maggiormente suggestiva ed ontologicamente dotata di grande potere di persuasione dell'opinione pubblica in merito alla colpevolezza dell'indagato, rispetto alla mera comunicazione dell'esecuzione del provvedimento;
    tale modalità fornisce ulteriore materia ostensibile al processo mediatico che già quotidianamente va in scena sugli organi di informazione ogniqualvolta sia data la notizia dell'esistenza di un'ipotesi di accusa di un qualche rilievo e ancor più ove si tratti dell'emissione di misure cautelari,

impegna il Governo:

   a presentare alle Camere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, con specifico riferimento a:
    a) rispetto del divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare; rispetto del divieto di pubblicazione a tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento;
    b) casi in cui le intercettazioni vengono trascritte all'interno delle ordinanze di custodia cautelare;
    c) utilizzo del trojan, numero e tipologia dei casi, criteri, ragioni che ne giustificano l'utilizzo;
    d) utilizzo dei risultati delle intercettazioni in procedimenti penali diversi rispetto a quello nel quale l'intercettazione è stata autorizzata;
    e) casi in cui i risultati delle intercettazioni vengono dichiarate inutilizzabili in quanto non autorizzate correttamente.
9/2394/168Costa, D'Attis.


   La Camera

impegna il Governo

a presentare entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento contenente dati e rilevazioni statistiche relative all'applicazione della presente legge.
9/2394/168. (Testo modificato nel corso della seduta) Costa, D'Attis.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    tra le modifiche più rilevanti al codice di procedura penale, il decreto-legge, come modificato dall'esame in Senato, estende il regime del divieto di pubblicazione a tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento;
    il testo dispone che le attività di intercettazione ambientale mediante utilizzo del trojan (che entrerebbero quindi in vigore, come disposto dal medesimo provvedimento, il 1o maggio 2020) già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, ed esclude esplicitamente i delitti contro la pubblica amministrazione da quelli per i quali è necessario indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono». Inoltre, in relazione a tali delitti, l'intercettazione con trojan presso il domicilio deve indicare espressamente le ragioni che giustificano l'utilizzo di questa modalità presso tale luogo;
    il provvedimento estende poi la possibilità di usare i risultati delle intercettazioni in procedimenti penali diversi rispetto a quello nel quale l'intercettazione è stata autorizzata purché si tratti di uno dei reati per il quale il codice consente l'uso di questo mezzo di prova. Le intercettazioni potranno essere utilizzate solo se «rilevanti e indispensabili» per l'accertamento della responsabilità penale; inoltre, consente l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate per mezzo del captatore anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, a condizione che si tratti di reati contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni o dei gravi delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale (ai sensi dell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale). I risultati delle intercettazioni devono essere indispensabili per l'accertamento di tali delitti;
    con una formula del tutto generica, e assolutamente inidonea a garantire i principi di legalità e tassatività della fattispecie ex articolo 25 della Costituzione, la modifica proposta comporta di fatto un'estensione esorbitante della possibilità di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale sono state disposte, configurando – sulla base delle indicazioni rinvenibili nella giurisprudenza costituzionale – una palese violazione dell'articolo 15 della Costituzione;
    tra l'altro, i criteri sulla base dei quali può essere concessa l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti tramite i dispositivi di captazione informatica sono estremamente generici e non consentono un adeguato controllo su uno strumento d'indagine dotato della maggiore invasività investigativa e con carattere di assoluta eccezionalità;
    l'uso del trojan quale strumento pressoché ordinario d'indagine espone tutti i cittadini al controllo occhiuto, indefinito ed indefinibile dei pubblici poteri; apre i telefoni, i computer, gli uffici e finanche le camere da letto di ognuno alla curiosità o allo zelo non solo di inquirenti capaci e responsabili, ma purtroppo anche a una vastissima schiera di operatori del diritto, della sicurezza e dell'informazione affamati di carriera o di notorietà;
    la pubblicazione delle intercettazioni, tra l'altro, si caratterizza per essere maggiormente suggestiva e ontologicamente dotata di grande potere di persuasione dell'opinione pubblica in merito alla colpevolezza dell'indagato, rispetto alla mera comunicazione dell'esecuzione del provvedimento;
    tale modalità fornisce ulteriore materia ostensibile al processo mediatico che già quotidianamente va in scena sugli organi di informazione ogniqualvolta sia data la notizia dell'esistenza di un'ipotesi di accusa di un qualche rilievo e ancor più ove si tratti dell'emissione di misure cautelari,

impegna il Governo

a presentare alle Camere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, con specifico riferimento al rispetto del divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare; rispetto del divieto di pubblicazione a tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento.
9/2394/169Ravetto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    tra le modifiche più rilevanti al codice di procedura penale, il decreto-legge, come modificato dall'esame in Senato, estende il regime del divieto di pubblicazione a tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento;
    il testo dispone che le attività di intercettazione ambientale mediante utilizzo del trojan (che entrerebbero quindi in vigore, come disposto dal medesimo provvedimento, il 1o maggio 2020) già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, ed esclude esplicitamente i delitti contro la pubblica amministrazione da quelli per i quali è necessario indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono». Inoltre, in relazione a tali delitti, l'intercettazione con trojan presso il domicilio deve indicare espressamente le ragioni che giustificano l'utilizzo di questa modalità presso tale luogo;
    il provvedimento estende poi la possibilità di usare i risultati delle intercettazioni in procedimenti penali diversi rispetto a quello nel quale l'intercettazione è stata autorizzata purché si tratti di uno dei reati per il quale il codice consente l'uso di questo mezzo di prova. Le intercettazioni potranno essere utilizzate solo se «rilevanti e indispensabili» per l'accertamento della responsabilità penale; inoltre, consente l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate per mezzo del captatore anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, a condizione che si tratti di reati contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni o dei gravi delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale (ai sensi dell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale). I risultati delle intercettazioni devono essere indispensabili per l'accertamento di tali delitti;
    con una formula del tutto generica, e assolutamente inidonea a garantire i principi di legalità e tassatività della fattispecie ex articolo 25 della Costituzione, la modifica proposta comporta di fatto un'estensione esorbitante della possibilità di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale sono state disposte, configurando – sulla base delle indicazioni rinvenibili nella giurisprudenza costituzionale – una palese violazione dell'articolo 15 della Costituzione;
    tra l'altro, i criteri sulla base dei quali può essere concessa l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti tramite i dispositivi di captazione informatica sono estremamente generici e non consentono un adeguato controllo su uno strumento d'indagine dotato della maggiore invasività investigativa e con carattere di assoluta eccezionalità;
    l'uso del trojan quale strumento pressoché ordinario d'indagine espone tutti i cittadini al controllo occhiuto, indefinito ed indefinibile dei pubblici poteri; apre i telefoni, i computer, gli uffici e finanche le camere da letto di ognuno alla curiosità o allo zelo non solo di inquirenti capaci e responsabili, ma purtroppo anche a una vastissima schiera di operatori del diritto, della sicurezza e dell'informazione affamati di carriera o di notorietà;
    la pubblicazione delle intercettazioni, tra l'altro, si caratterizza per essere maggiormente suggestiva ed ontologicamente dotata di grande potere di persuasione dell'opinione pubblica in merito alla colpevolezza dell'indagato, rispetto alla mera comunicazione dell'esecuzione del provvedimento;
    tale modalità fornisce ulteriore materia ostensibile al processo mediatico che già quotidianamente va in scena sugli organi di informazione ogniqualvolta sia data la notizia dell'esistenza di un'ipotesi di accusa di un qualche rilievo e ancor più ove si tratti dell'emissione di misure cautelari,

impegna il Governo

a presentare alle Camere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, con specifico riferimento ai casi in cui le intercettazioni vengono trascritte all'interno delle ordinanze di custodia cautelare.
9/2394/170Ruffino, Siracusano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    tra le modifiche più rilevanti al codice di procedura penale, il decreto-legge, come modificato dall'esame in Senato, estende il regime del divieto di pubblicazione a tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento;
    il testo dispone che le attività di intercettazione ambientale mediante utilizzo del trojan (che entrerebbero quindi in vigore, come disposto dal medesimo provvedimento, il 1o maggio 2020) già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, ed esclude esplicitamente i delitti contro la pubblica amministrazione da quelli per i quali è necessario indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono». Inoltre, in relazione a tali delitti, l'intercettazione con trojan presso il domicilio deve indicare espressamente le ragioni che giustificano l'utilizzo di questa modalità presso tale luogo;
    il provvedimento estende poi la possibilità di usare i risultati delle intercettazioni in procedimenti penali diversi rispetto a quello nel quale l'intercettazione è stata autorizzata purché si tratti di uno dei reati per il quale il codice consente l'uso di questo mezzo di prova. Le intercettazioni potranno essere utilizzate solo se «rilevanti e indispensabili» per l'accertamento della responsabilità penale; inoltre, consente l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate per mezzo del captatore anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, a condizione che si tratti di reati contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni o dei gravi delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale (ai sensi dell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale). I risultati delle intercettazioni devono essere indispensabili per l'accertamento di tali delitti;
    con una formula del tutto generica, e assolutamente inidonea a garantire i principi di legalità e tassatività della fattispecie ex articolo 25 della Costituzione, la modifica proposta comporta di fatto un'estensione esorbitante della possibilità di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale sono state disposte, configurando – sulla base delle indicazioni rinvenibili nella giurisprudenza costituzionale – una palese violazione dell'articolo 15 della Costituzione;
    tra l'altro, i criteri sulla base dei quali può essere concessa l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti tramite i dispositivi di captazione informatica sono estremamente generici e non consentono un adeguato controllo su uno strumento d'indagine dotato della maggiore invasività investigativa e con carattere di assoluta eccezionalità;
    l'uso del trojan quale strumento pressoché ordinario d'indagine espone tutti i cittadini al controllo occhiuto, indefinito ed indefinibile dei pubblici poteri; apre i telefoni, i computer, gli uffici e finanche le camere da letto di ognuno alla curiosità o allo zelo non solo di inquirenti capaci e responsabili, ma purtroppo anche a una vastissima schiera di operatori del diritto, della sicurezza e dell'informazione affamati di carriera o di notorietà;
    la pubblicazione delle intercettazioni, tra l'altro, si caratterizza per essere maggiormente suggestiva ed ontologicamente dotata di grande potere di persuasione dell'opinione pubblica in merito alla colpevolezza dell'indagato, rispetto alla mera comunicazione dell'esecuzione del provvedimento;
    tale modalità fornisce ulteriore materia ostensibile al processo mediatico che già quotidianamente va in scena sugli organi di informazione ogniqualvolta sia data la notizia dell'esistenza di un'ipotesi di accusa di un qualche rilievo e ancor più ove si tratti dell'emissione di misure cautelari,

impegna il Governo

a presentare alle Camere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, con specifico riferimento all'utilizzo del trojan: numero e tipologia dei casi, criteri, ragioni che ne giustificano l'utilizzo.
9/2394/171D'Attis.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    tra le modifiche più rilevanti al codice di procedura penale, il decreto-legge, come modificato dall'esame in Senato, estende il regime del divieto di pubblicazione a tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento;
    il testo dispone che le attività di intercettazione ambientale mediante utilizzo del trojan (che entrerebbero quindi in vigore, come disposto dal medesimo provvedimento, il 1o maggio 2020) già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, ed esclude esplicitamente i delitti contro la pubblica amministrazione da quelli per i quali è necessario indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono». Inoltre, in relazione a tali delitti, l'intercettazione con trojan presso il domicilio deve indicare espressamente le ragioni che giustificano l'utilizzo di questa modalità presso tale luogo;
    il provvedimento estende poi la possibilità di usare i risultati delle intercettazioni in procedimenti penali diversi rispetto a quello nel quale l'intercettazione è stata autorizzata purché si tratti di uno dei reati per il quale il codice consente l'uso di questo mezzo di prova. Le intercettazioni potranno essere utilizzate solo se «rilevanti e indispensabili» per l'accertamento della responsabilità penale; inoltre, consente l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate per mezzo del captatore anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, a condizione che si tratti di reati contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni o dei gravi delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale (ai sensi dell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale). I risultati delle intercettazioni devono essere indispensabili per l'accertamento di tali delitti;
    con una formula del tutto generica, e assolutamente inidonea a garantire i principi di legalità e tassatività della fattispecie ex articolo 25 della Costituzione, la modifica proposta comporta di fatto un'estensione esorbitante della possibilità di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale sono state disposte, configurando – sulla base delle indicazioni rinvenibili nella giurisprudenza costituzionale – una palese violazione dell'articolo 15 della Costituzione;
    tra l'altro, i criteri sulla base dei quali può essere concessa l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti tramite i dispositivi di captazione informatica sono estremamente generici e non consentono un adeguato controllo su uno strumento d'indagine dotato della maggiore invasività investigativa e con carattere di assoluta eccezionalità;
    l'uso del trojan quale strumento pressoché ordinario d'indagine espone tutti i cittadini al controllo occhiuto, indefinito ed indefinibile dei pubblici poteri; apre i telefoni, i computer, gli uffici e finanche le camere da letto di ognuno alla curiosità o allo zelo non solo di inquirenti capaci e responsabili, ma purtroppo anche a una vastissima schiera di operatori del diritto, della sicurezza e dell'informazione affamati di carriera o di notorietà;
    la pubblicazione delle intercettazioni, tra l'altro, si caratterizza per essere maggiormente suggestiva ed ontologicamente dotata di grande potere di persuasione dell'opinione pubblica in merito alla colpevolezza dell'indagato, rispetto alla mera comunicazione dell'esecuzione del provvedimento;
    tale modalità fornisce ulteriore materia ostensibile al processo mediatico che già quotidianamente va in scena sugli organi di informazione ogniqualvolta sia data la notizia dell'esistenza di un'ipotesi di accusa di un qualche rilievo e ancor più ove si tratti dell'emissione di misure cautelari,

impegna il Governo

a presentare alle Camere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, con specifico riferimento all'utilizzo dei risultati delle intercettazioni in procedimenti penali diversi rispetto a quello nel quale l'intercettazione è stata autorizzata.
9/2394/172Occhiuto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    tra le modifiche più rilevanti al codice di procedura penale, il decreto-legge, come modificato dall'esame in Senato, estende il regime del divieto di pubblicazione a tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento;
    il testo dispone che le attività di intercettazione ambientale mediante utilizzo del trojan (che entrerebbero quindi in vigore, come disposto dal medesimo provvedimento, il 1o maggio 2020) già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, ed esclude esplicitamente i delitti contro la pubblica amministrazione da quelli per i quali è necessario indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono». Inoltre, in relazione a tali delitti, l'intercettazione con trojan presso il domicilio deve indicare espressamente le ragioni che giustificano l'utilizzo di questa modalità presso tale luogo;
    il provvedimento estende poi la possibilità di usare i risultati delle intercettazioni in procedimenti penali diversi rispetto a quello nel quale l'intercettazione è stata autorizzata purché si tratti di uno dei reati per il quale il codice consente l'uso di questo mezzo di prova. Le intercettazioni potranno essere utilizzate solo se «rilevanti e indispensabili» per l'accertamento della responsabilità penale; inoltre, consente l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate per mezzo del captatore anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, a condizione che si tratti di reati contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni o dei gravi delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale (ai sensi dell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale). I risultati delle intercettazioni devono essere indispensabili per l'accertamento di tali delitti;
    con una formula del tutto generica, e assolutamente inidonea a garantire i principi di legalità e tassatività della fattispecie ex articolo 25 della Costituzione, la modifica proposta comporta di fatto un'estensione esorbitante della possibilità di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale sono state disposte, configurando – sulla base delle indicazioni rinvenibili nella giurisprudenza costituzionale – una palese violazione dell'articolo 15 della Costituzione;
    tra l'altro, i criteri sulla base dei quali può essere concessa l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti tramite i dispositivi di captazione informatica sono estremamente generici e non consentono un adeguato controllo su uno strumento d'indagine dotato della maggiore invasività investigativa e con carattere di assoluta eccezionalità;
    l'uso del trojan quale strumento pressoché ordinario d'indagine espone tutti i cittadini al controllo occhiuto, indefinito ed indefinibile dei pubblici poteri; apre i telefoni, i computer, gli uffici e finanche le camere da letto di ognuno alla curiosità o allo zelo non solo di inquirenti capaci e responsabili, ma purtroppo anche a una vastissima schiera di operatori del diritto, della sicurezza e dell'informazione affamati di carriera o di notorietà;
    la pubblicazione delle intercettazioni, tra l'altro, si caratterizza per essere maggiormente suggestiva e ontologicamente dotata di grande potere di persuasione dell'opinione pubblica in merito alla colpevolezza dell'indagato, rispetto alla mera comunicazione dell'esecuzione del provvedimento;
    tale modalità fornisce ulteriore materia ostensibile al processo mediatico che già quotidianamente va in scena sugli organi di informazione ogniqualvolta sia data la notizia dell'esistenza di un'ipotesi di accusa di un qualche rilievo e ancor più ove si tratti dell'emissione di misure cautelari,

impegna il Governo

a presentare alle Camere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, con specifico riferimento ai casi in cui i risultati delle intercettazioni vengono dichiarati inutilizzabili in quanto non autorizzate correttamente.
9/2394/173Orsini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso della presentatrice:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (così detto riforma Orlando);
    è necessario disciplinare in maniera più adeguata il rapporto tra le necessità investigative e la libertà dei cittadini di essere informati, nonché il diritto degli stessi a vedere tutelata la loro riservatezza. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee costituiscono infatti valori tutelati, oltre che dagli articoli 13 e 15 della Costituzione, anche dagli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a ridurre il rischio dell'abuso dello strumento delle intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali, con maggiori controlli ed un inasprimento delle sanzioni nei confronti dei soggetti che non rispettano il divieto della pubblicazione degli atti di indagine preliminare e degli atti posti in essere dal pubblico ministero o dal difensore, fino a che non siano concluse le indagini preliminari.
9/2394/174Polverini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso della presentatrice:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (così detta riforma Orlando),

impegna il Governo

a valutare le ricadute dell'applicazione della normativa di cui sopra al fine di predisporre tutte le opportune iniziative atte a far fronte al rilevante carico di lavoro sopra ipotizzato, compresi i mezzi materiali e l'ampliamento dell'organico degli uffici dei magistrati, anche al fine di recuperare un buon livello di efficacia dell'azione della magistratura.
9/2394/175Porchietto.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare le ricadute dell'applicazione della normativa di cui sopra al fine di predisporre tutte le opportune iniziative atte a far fronte al rilevante carico di lavoro sopra ipotizzato, compresi i mezzi materiali e l'ampliamento dell'organico degli uffici dei magistrati, anche al fine di recuperare un buon livello di efficacia dell'azione della magistratura.
9/2394/175. (Testo modificato nel corso della seduta) Porchietto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (così detto riforma Orlando);
    il problema delle intercettazioni telefoniche continua a riproporsi all'attenzione del Parlamento e dell'opinione pubblica, in quanto si tratta di un fenomeno che incide sulla dignità dei cittadini e sulla loro privacy, vi sono stati numerosi casi di fughe di notizie che, quasi mai, si sono risolte con l'individuazione dei responsabili; in alcuni casi le intercettazioni coinvolgono soggetti che nulla hanno a che vedere con le inchieste giudiziarie, per cui il fenomeno si può trasformare in una gogna mediatica, con danni gravi e spesso irreparabili per l'onorabilità e la reputazione dei cittadini; tutto ciò lede la privacy e la dignità delle persone, la cui sfera privata viene invasa arbitrariamente,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, ogni misura, anche di carattere normativo, utile ad introdurre più rigorose garanzie procedurali nella difesa del segreto investigativo ed utile a far sì che la situazione descritta in premessa non si verifichi in futuro accentuando i controlli a carico di chi, per i propri compiti istituzionali o di ufficio, venga in possesso delle intercettazioni e sia in grado di diffonderle.
9/2394/176Baldelli.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, per quanto di competenza, ogni misura, anche di carattere normativo, utile ad introdurre più rigorose garanzie procedurali nella difesa del segreto investigativo per evitare la pubblicazione di intercettazioni di persone non coinvolte nelle indagini.
9/2394/176. (Testo modificato nel corso della seduta) Baldelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (così detto riforma Orlando);
    il decreto-legge, con particolare riferimento all'articolo 2, commi 3-6, demanda a decreti del Ministro della giustizia la definizione dei requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante trojan, che dovranno avere caratteristiche tali da garantire affidabilità, sicurezza ed efficacia; dei criteri cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi per regolare l'accesso all'archivio da parte dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso; delle modalità e termini di informatizzazione di tutte le attività di deposito e di trasmissione relative alle intercettazioni;
    come più volte evidenziato dal Presidente del Garante per la protezione dei dati personali Antonello Soro, sono attuali i pericoli in tema di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico connesso alle sempre più pervasive innovazioni tecnologiche;
    la notizia dell'accesso agli atti di centinaia di inchieste e dell'intercettazione di altrettanti cittadini del tutto estranei ad indagini dimostra il grado di pericolosità di strumenti investigativi fondati, come nel caso dei trojan, su tecnologie particolarmente invasive. Per un verso, infatti, i software utilizzati a questi fini presentano un'intrinseca pericolosità, potendo «concentrare», in un unico atto, una pluralità di strumenti investigativi, in alcuni casi non lasciando tracce o alterando i dati acquisiti. Si realizza, così una sorveglianza ubiquitaria, ogniqualvolta tali captatori siano installati su dispositivi mobili, che ci accompagnano in ogni momento della vita. Per le loro stesse caratteristiche, dunque, i trojan, sfuggendo alle tradizionali categorie gius-processuali, rischiano di eludere le garanzie essenziali sottese al regime di acquisizione probatoria nei sistemi accusatori. Peraltro, se la prova decisiva risulta viziata, successivamente alla sua acquisizione, l'intero risultato processuale che su essa si fondi rischia di esserne travolto;
    ulteriore elemento di criticità è l'esternalizzazione di queste operazioni investigative, dovuta al loro elevato tasso di «tecnologizzazione». Ciò rende, infatti, assai più permeabile la filiera su cui si snoda l'attività di indagine, coinvolgendovi una pluralità di soggetti e spesso privi dei requisiti professionali, organizzativi e persino dell'affidabilità, necessari per svolgere un'attività così delicata quale quella intercettativa. Così anche il più rigoroso rispetto, da parte degli uffici giudiziari, delle misure di sicurezza a tutela della riservatezza dei dati intercettati rischia di essere del tutto Vanificato dall'affidamento delle operazioni captative a società inadeguate e la cui compliance non è sempre agevole verificare, vista la molteplicità di soggetti a cui ciascuna Procura ha il potere di rivolgersi;
    in assenza – dolosa o colposa – dei filtri necessari a limitarne l'acquisizione da parte dei terzi, queste app rischiano di trasformarsi in pericolosissimi strumenti di spionaggio massivo. Su un terreno che incrocia il potere investigativo e quello, non meno forte, della tecnologia, le garanzie sono irrinunciabili,

impegna il Governo

a prevedere che, in sede di attuazione del decreto-legge in esame, laddove si demanda al Ministro della Giustizia la definizione dei requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante trojan, e ai criteri cui i titolari degli uffici di procura che dovranno uniformarsi per regolare l'accesso all'archivio da parte dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso, alle modalità e termini di informatizzazione delle attività di deposito e di trasmissione relative alle intercettazioni, sia acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
9/2394/177Giacometto.


   La Camera

impegna il Governo

a prevedere che, in sede di attuazione del decreto-legge in esame, laddove si demanda al Ministro della Giustizia la definizione dei requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante trojan, e ai criteri cui i titolari degli uffici di procura che dovranno uniformarsi per regolare l'accesso all'archivio da parte dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso, alle modalità e termini di informatizzazione delle attività di deposito e di trasmissione relative alle intercettazioni, sia acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
9/2394/177. (Testo modificato nel corso della seduta) Giacometto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    il decreto-legge, con particolare riferimento all'articolo 2, commi 3-6, demanda a decreti del Ministro della giustizia la definizione dei requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante trojan, che dovranno avere caratteristiche tali da garantire affidabilità, sicurezza ed efficacia; dei criteri cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi per regolare l'accesso all'archivio da parte dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso; delle modalità e termini di informatizzazione di tutte le attività di deposito e di trasmissione relative alle intercettazioni;
    come più volte evidenziato dal Presidente del Garante per la protezione dei dati personali Antonello Soro, sono attuali i pericoli in tema di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico connesso alle sempre più pervasive innovazioni tecnologiche;
    la notizia dell'accesso agli atti di centinaia di inchieste e dell'intercettazione di altrettanti cittadini del tutto estranei ad indagini dimostra il grado di pericolosità di strumenti investigativi fondati, come nel caso dei trojan, su tecnologie particolarmente invasive. Per un verso, infatti, i software utilizzati a questi fini presentano un'intrinseca pericolosità, potendo «concentrare», in un unico atto, una pluralità di strumenti investigativi, in alcuni casi non lasciando tracce o alterando i dati acquisiti. Si realizza, così una sorveglianza ubiquitaria, ogniqualvolta tali captatori siano installati su dispositivi mobili, che ci accompagnano in ogni momento della vita. Per le loro stesse caratteristiche, dunque, i trojan, sfuggendo alle tradizionali categorie gius-processuali, rischiano di eludere le garanzie essenziali sottese al regime di acquisizione probatoria nei sistemi accusatori. Peraltro, se la prova decisiva risulta viziata, successivamente alla sua acquisizione, l'intero risultato processuale che su essa si fondi rischia di esserne travolto;
    ulteriore elemento di criticità è l'esternalizzazione di queste operazioni investigative, dovuta al loro elevato tasso di «tecnologizzazione». Ciò rende, infatti, assai più permeabile la filiera su cui si snoda l'attività di indagine, coinvolgendovi una pluralità di soggetti e spesso privi dei requisiti professionali, organizzativi e persino dell'affidabilità, necessari per svolgere un'attività così delicata quale quella intercettativa. Così anche il più rigoroso rispetto, da parte degli uffici giudiziari, delle misure di sicurezza a tutela della riservatezza dei dati intercettati rischia di essere del tutto vanificato dall'affidamento delle operazioni captative a società inadeguate e la cui compliance non è sempre agevole verificare, vista la molteplicità di soggetti a cui ciascuna Procura ha il potere di rivolgersi;
    in assenza – dolosa o colposa – dei filtri necessari a limitarne l'acquisizione da parte dei terzi, queste app rischiano di trasformarsi in pericolosissimi strumenti di spionaggio massivo. Su un terreno che incrocia il potere investigativo e quello, non meno forte, della tecnologia, le garanzie sono irrinunciabili,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, che, laddove si dispone che il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone, sia stabilito anche che non siano riportati dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
9/2394/178Mandelli.


   La Camera

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, che, laddove si dispone che il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone, sia stabilito anche che non siano riportati dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
9/2394/178. (Testo modificato nel corso della seduta) Mandelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo, processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    il decreto-legge, con particolare riferimento all'articolo 2, commi 3-6, demanda a decreti del Ministro della giustizia la definizione dei requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante trojan, che dovranno avere caratteristiche tali da garantire affidabilità, sicurezza ed efficacia; dei criteri cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi per regolare l'accesso all'archivio da parte dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso; delle modalità e termini di informatizzazione di tutte le attività di deposito e di trasmissione relative alle intercettazioni;
    come più volte evidenziato dal Presidente del Garante per la protezione dei dati personali Antonello Soro, sono attuali i pericoli in tema di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico connesso alle sempre più pervasi ve innovazioni tecnologiche;
    la notizia dell'accesso agli atti di centinaia di inchieste e dell'intercettazione di altrettanti cittadini del tutto estranei ad indagini dimostra il grado di pericolosità di strumenti investigativi fondati, come nel caso dei trojan, su tecnologie particolarmente invasive. Per un verso, infatti, i software utilizzati a questi fini presentano un'intrinseca pericolosità, potendo «concentrare», in un unico atto, una pluralità di strumenti investigativi, in alcuni casi non lasciando tracce o alterando i dati acquisiti. Si realizza, così una sorveglianza ubiquitaria, ogniqualvolta tali captatori siano installati su dispositivi mobili, che ci accompagnano in ogni momento della vita. Per le loro stesse caratteristiche, dunque, i trojan, sfuggendo alle tradizionali categorie gius-processuali, rischiano di eludere le garanzie essenziali sottese al regime di acquisizione probatoria nei sistemi accusatori. Peraltro, se la prova decisiva risulta viziata, successivamente alla sua acquisizione, l'intero risultato processuale che su essa si fondi rischia di esserne travolto;
    ulteriore elemento di criticità è l'esternalizzazione di queste operazioni investigative, dovuta al loro elevato tasso di «tecnologizzazione». Ciò rende, infatti, assai più permeabile la filiera su cui si snoda l'attività di indagine, coinvolgendovi una pluralità di soggetti e spesso privi dei requisiti professionali, organizzativi e persino dell'affidabilità, necessari per svolgere un'attività così delicata quale quella intercettativa. Così anche il più rigoroso rispetto, da parte degli uffici giudiziari, delle misure di sicurezza a tutela della riservatezza dei dati intercettati rischia di essere del tutto vanificato dall'affidamento delle operazioni captative a società inadeguate e la cui compliance non è sempre agevole verificare, vista la molteplicità di soggetti a cui ciascuna Procura ha il potere di rivolgersi;
    in assenza – dolosa o colposa – dei filtri necessari a limitarne l'acquisizione da parte dei terzi, queste app rischiano di trasformarsi in pericolosissimi strumenti di spionaggio massivo. Su un terreno che incrocia il potere investigativo e quello, non meno forte, della tecnologia, le garanzie sono irrinunciabili,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative che, laddove si dispone che il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche che non appaiono irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione, si preveda lo stralcio anche di quelli comunque contenenti dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
9/2394/179Pettarin.


   La Camera

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative che, laddove si dispone che il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche che non appaiono irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione, si preveda lo stralcio anche di quelli comunque contenenti dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
9/2394/179. (Testo modificato nel corso della seduta) Pettarin.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso della presentatrice:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    il decreto-legge, con particolare riferimento all'articolo 2, commi 3-6, demanda a decreti del Ministro della giustizia la definizione dei requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante trojan, che dovranno avere caratteristiche tali da garantire affidabilità, sicurezza ed efficacia; dei criteri cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi per regolare l'accesso all'archivio da parte dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso; delle modalità e termini di informatizzazione di tutte le attività di deposito e di trasmissione relative alle intercettazioni;
    come più volte evidenziato dal Presidente del Garante per la protezione dei dati personali Antonello Soro, sono attuali i pericoli in tema di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico connesso alle sempre più pervasive innovazioni tecnologiche;
    la notizia dell'accesso agli atti di centinaia di inchieste e dell'intercettazione di altrettanti cittadini del tutto estranei ad indagini dimostra il grado di pericolosità di strumenti investigativi fondati, come nel caso dei trojan, su tecnologie particolarmente invasive. Per un verso, infatti, i software utilizzati a questi fini presentano un'intrinseca pericolosità, potendo «concentrare», in un unico atto, una pluralità di strumenti investigativi, in alcuni casi non lasciando tracce o alterando i dati acquisiti. Si realizza, così una sorveglianza ubiquitaria, ogniqualvolta tali captatori siano installati su dispositivi mobili, che ci accompagnano in ogni momento della vita. Per le loro stesse caratteristiche, dunque, i trojan, sfuggendo alle tradizionali categorie gius-processuali, rischiano di eludere le garanzie essenziali sottese al regime di acquisizione probatoria nei sistemi accusatori. Peraltro, se la prova decisiva risulta viziata, successivamente alla sua acquisizione, l'intero risultato processuale che su essa si fondi rischia di esserne travolto;
    ulteriore elemento di criticità è l'esternalizzazione di queste operazioni investigative, dovuta al loro elevato tasso di «tecnologizzazione». Ciò rende, infatti, assai più permeabile la filiera su cui si snoda l'attività di indagine, coinvolgendovi una pluralità di soggetti e spesso privi dei requisiti professionali, organizzativi e persino dell'affidabilità, necessari per svolgere un'attività così delicata quale quella intercettativa. Così anche il più rigoroso rispetto, da parte degli uffici giudiziari, delle misure di sicurezza a tutela della riservatezza dei dati intercettati rischia di essere del tutto vanificato dall'affidamento delle operazioni captative a società inadeguate e la cui compliance non è sempre agevole verificare, vista la molteplicità di soggetti a cui ciascuna Procura ha il potere di rivolgersi;
    in assenza – dolosa o colposa – dei filtri necessari a limitarne l'acquisizione da parte dei terzi, queste app rischiano di trasformarsi in pericolosissimi strumenti di spionaggio massivo. Su un terreno che incrocia il potere investigativo e quello, non meno forte, della tecnologia, le garanzie sono irrinunciabili,

impegna il Governo

a prevedere in maniera univoca, anche attraverso opportuni interventi di tipo normativo, il divieto della trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, in tali casi indicando, nel verbale delle operazioni indicate, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.
9/2394/180Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale noti esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    in particolare il decreto-legge in esame novella l'articolo 89 delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo che, ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili possono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia,

impegna il Governo:

   ad adottare opportune iniziative volte a prevedere, nell'ambito del decreto del Ministro della Giustizia richiamato in premessa, che, in ogni caso i programmi devono essere strutturati esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni e comunque programmati per l'autodisinstallazione entro il termine massimo di un anno dall'installazione, disponendo altresì che le intercettazioni eventualmente ottenute con programmi captatori non conformi ai requisiti non sono utilizzabili e devono essere distrutte entro il termine inderogabile di 5 giorni dalla data in cui venga rilevata la non conformità dei programmi informatici.
9/2394/181Germanà.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

a disporre che il Ministro della giustizia presenti alle Camere quanto prima, o comunque entro il 1o giugno 2020, una relazione contenente la ricognizione delle strutture tecniche e informatiche in uso alle Procure nonché dei periti informatici in servizio presso le stesse, evidenziando le carenze riscontrate.
9/2394/182Giacomoni.


   La Camera

impegna il Governo

a disporre che il Ministro della giustizia presenti alle Camere quanto prima, o comunque entro il 1o giugno 2020, una relazione contenente la ricognizione delle strutture tecniche e informatiche in uso alle Procure nonché dei periti informatici in servizio presso le stesse, evidenziando le carenze riscontrate.
9/2394/182. (Testo modificato nel corso della seduta) Giacomoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso della presentatrice:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame sotto il profilo dell'accertamento del grado di effettiva tutela, nell'ambito della pratica investigativa ordinaria, dei diritti costituzionalmente garantiti delle persone direttamente o indirettamente coinvolte nelle intercettazioni.
9/2394/183Ferraioli.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame sotto il profilo dell'accertamento del grado di effettiva tutela, nell'ambito della pratica investigativa ordinaria, dei diritti costituzionalmente garantiti delle persone direttamente o indirettamente coinvolte nelle intercettazioni.
9/2394/183. (Testo modificato nel corso della seduta) Ferraioli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame sotto il profilo dell'efficienza dell'azione svolta, nella pratica investigativa, dagli organi giudiziari preposti alla valutazione dei presupposti giustificativi delle autorizzazioni delle intercettazioni.
9/2394/184Dall'Osso.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame sotto il profilo dell'efficienza dell'azione svolta, nella pratica investigativa, dagli organi giudiziari preposti alla valutazione dei presupposti giustificativi delle autorizzazioni delle intercettazioni.
9/2394/184. (Testo modificato nel corso della seduta) Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame sotto il profilo dell'accertamento del grado di diffusione di fenomeni di intercettazioni illecite di conversazioni o comunicazioni da parte di privati.
9/2394/185Cattaneo.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame sotto il profilo dell'accertamento del grado di diffusione di fenomeni di intercettazioni illecite di conversazioni o comunicazioni da parte di privati.
9/2394/185. (Testo modificato nel corso della seduta) Cattaneo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame sotto il profilo dell'opportunità di adottare misure legislative in grado di contrastare nel modo più efficace pratiche criminose legate alla diffusione di fenomeni di intercettazioni illecite di conversazioni o comunicazioni da parte di privati.
9/2394/186Bond.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame sotto il profilo dell'opportunità di adottare misure legislative in grado di contrastare nel modo più efficace pratiche criminose legate alla diffusione di fenomeni di intercettazioni illecite di conversazioni o comunicazioni da parte di privati.
9/2394/186. (Testo modificato nel corso della seduta) Bond.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame sotto il profilo dell'opportunità di procedere a modifiche legislative al fine di prevenire e di reprimere in modo più efficace il fenomeno della pubblicazione dei verbali di polizia giudiziaria e delle trascrizioni delle telefonate intercettate non ancora rese accessibili dall'autorità giudiziaria.
9/2394/187Barelli.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame sotto il profilo dell'opportunità di procedere a modifiche legislative al fine di prevenire e di reprimere in modo più efficace il fenomeno della pubblicazione dei verbali di polizia giudiziaria e delle trascrizioni delle telefonate intercettate non ancora rese accessibili dall'autorità giudiziaria.
9/2394/187. (Testo modificato nel corso della seduta) Barelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

ad effettuare, nell'ambito delle proprie competenze, una ricognizione circa la diffusione della pratica illegittima di riportare il testo delle trascrizioni di conversazioni telefoniche nella motivazione di provvedimenti di archiviazione o di proscioglimento, rendendole conoscibili quando la legge prescrive che siano distrutte.
9/2394/188Baratto.


   La Camera

impegna il Governo

ad effettuare, nell'ambito delle proprie competenze, una ricognizione circa la diffusione della pratica illegittima di riportare il testo delle trascrizioni di conversazioni telefoniche nella motivazione di provvedimenti di archiviazione o di proscioglimento, rendendole conoscibili quando la legge prescrive che siano distrutte.
9/2394/188. (Testo modificato nel corso della seduta) Baratto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei princìpi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

ad accertare le spese complessive sostenute per attività di intercettazione nell'ambito di procedimenti penali avviati negli ultimi dieci anni, confrontando tali spese con le altre voci di spesa relative all'amministrazione della giustizia.
9/2394/189Pella.


   La Camera

impegna il Governo

ad accertare le spese complessive sostenute per attività di intercettazione nell'ambito di procedimenti penali avviati negli ultimi dieci anni, confrontando tali spese con le altre voci di spesa relative all'amministrazione della giustizia.
9/2394/189. (Testo modificato nel corso della seduta) Pella.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso della presentatrice:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

ad accertare l'efficacia giudiziaria dello strumento dell'intercettazione, verificando il numero di procedimenti penali, nei quali sono state eseguite intercettazioni, che si sono conclusi negli ultimi dieci anni con sentenze di condanna.
9/2394/190Anna Lisa Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso della presentatrice:
     come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
     un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
     una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
     un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
     la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
     il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

a porre in essere ogni atto di competenza finalizzato ad impedire l'utilizzo di qualsiasi strumento illecito lesivo della riservatezza dei cittadini, suscettibile di alterare gli equilibri della democrazia parlamentare, al fine di favorire interessi particolari politici o economici.
9/2394/191Aprea.


   La Camera

impegna il Governo

a porre in essere ogni atto di competenza finalizzato ad impedire l'utilizzo di qualsiasi strumento illecito lesivo della riservatezza dei cittadini, suscettibile di alterare gli equilibri della democrazia parlamentare, al fine di favorire interessi particolari politici o economici.
9/2394/191. (Testo modificato nel corso della seduta) Aprea.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
     come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
     un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
     una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
     un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
     la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
     il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

a presentare semestralmente alle Camere una relazione ricognitiva sul numero, i motivi e la durata media delle intercettazioni, evidenziando il costo medio sostenuto nelle singole procure e le tipologie di reato per le quali sono state richieste.
9/2394/192Angelucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso della presentatrice:
     come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
     un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
     una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
     un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
     la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
     il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

a presentare trimestralmente alle Camere una relazione sugli gli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione per l'effettuazione delle intercettazioni.
9/2394/193Fiorini.


   La Camera

impegna il Governo

a presentare trimestralmente alle Camere una relazione sugli gli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione per l'effettuazione delle intercettazioni.
9/2394/193. (Testo modificato nel corso della seduta) Fiorini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso della presentatrice:
     come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
     un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
     una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
     un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
     la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
     il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

a presentare annualmente alle Camere una relazione sugli strumenti di contrasto ai casi di indebita rivelazione o diffusione dei contenuti delle intercettazioni, con particolare riferimento a quelle che non presentano rilevanza penale, in violazione del diritto alla riservatezza dei cittadini.
9/2394/194Prestigiacomo.


   La Camera

impegna il Governo

a presentare annualmente alle Camere una relazione sugli strumenti di contrasto ai casi di indebita rivelazione o diffusione dei contenuti delle intercettazioni, con particolare riferimento a quelle che non presentano rilevanza penale, in violazione del diritto alla riservatezza dei cittadini.
9/2394/194. (Testo modificato nel corso della seduta) Prestigiacomo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
     come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo, nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
     un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
     una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
     un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
     la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
     il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

a presentare annualmente alle Camere una relazione sulle modalità esecutive, organizzative e logistiche con cui le società private autorizzate dall'autorità giudiziaria effettuano le intercettazioni, verificando in particolare quale forme di controllo siano previste a tutela della sicurezza della collettività e della riservatezza dei cittadini, tenuto anche conto delle moderne tecniche di intercettazione delle comunicazioni.
9/2394/195Casciello.


   La Camera

impegna il Governo

a presentare annualmente alle Camere una relazione sulle modalità esecutive, organizzative e logistiche con cui le società private autorizzate dall'autorità giudiziaria effettuano le intercettazioni, verificando in particolare quale forme di controllo siano previste a tutela della sicurezza della collettività e della riservatezza dei cittadini, tenuto anche conto delle moderne tecniche di intercettazione delle comunicazioni.
9/2394/195. (Testo modificato nel corso della seduta) Casciello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso della presentatrice:
     come riconosciuto da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
     un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
     una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dal pubblico ministero;
     un coro di giuristi all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
     la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, sprezzante dei principi costituzionali che reggono il procedimento penale e dei diritti costituzionali inviolabili dei cittadini;
     il decreto in esame prosegue nell'operazione scientifica di disintegrazione del sistema del «doppio binario», caratterizzata dall'estensione sempre più disinvolta ai reati comuni del regime eccezionale previsto per i reati di tipo mafioso e terroristico;
     con l'odierno decreto viene immensamente dilatata, perseguendo nella linea scellerata già tracciata dalla legge n. 3 del 2019, la possibilità di ricorrere al captatore informatico, il cosiddetto trojan, per tutti i delitti contro la pubblica amministrazione: ugualmente a quanto previsto per i reati mafiosi, sarà sufficiente l’«indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nel domicilio»; siamo ben lontani dai reati comuni, per i quali l'intercettazione domiciliare è ammessa solo se vi «sia fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa». Inoltre, mentre per i reati comuni è necessario indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono», per reati mafiosi e per quelli contro la pubblica amministrazione no; la nuova normativa, inoltre, estende il potere del PM di disporre d'urgenza le intercettazioni col trojan anche ai reati contro la pubblica amministrazione, esattamente come avviene per i reati mafioso;
     peraltro, il decreto della cui conversione si tratta estende l'ambito di applicazione anche agli incaricati di pubblico servizio, oltreché ai pubblici ufficiali, così assoggettando alla sua disciplina una platea ancor più vasta, e drasticamente incerta, di soggetti; è noto, infatti, come la nozione di «incarico di pubblico servizio» abbia contorni assai sfumati e problematici sotto il profilo della tassatività;
     gravissima, poi, è l'autorizzazione della cosiddetta pesca a strascico delle intercettazioni: in virtù dell'articolato in esame, le intercettazioni diventano utilizzabili non solo per i reati connessi, ma per tutti i delitti per i quali sono astrattamente ammesse, perché la pena prevista è superiore a 5 anni, o perché è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, a patto che siano «rilevanti e indispensabili per l'accertamento»;
     in disparte la pur decisiva circostanza che si tratta di una formula del tutto generica, e assolutamente inidonea a garantire i principi di legalità e tassatività della fattispecie ex articolo 25 della Costituzione, la modifica proposta comporta un'estensione esorbitante della possibilità di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale sono state disposte, configurando – sulla base delle indicazioni rinvenibili nella giurisprudenza costituzionale – una palese violazione dell'articolo 15 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare, con la necessaria urgenza, una riforma delle intercettazioni finalmente complessiva, organica, condivisa e – ultimo ma più importante – rispettosa della libertà degli italiani e della Costituzione.
9/2394/196Gelmini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
     come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
     un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
     una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
     un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
     la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
     il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
     lo strumento del captatore informatico è fortemente invasivo e limitativo della libertà personale sotto profilo delle comunicazioni tra presenti;
     l'articolo 2, comma 3 del presente provvedimento prevede che con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali nell'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile; durante l'esame del provvedimento è stata stigmatizzata da più parti la necessità di una riforma complessa e organica del codice di procedura penale,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa affinché, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sia presentato alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, con particolare riferimento alla disciplina delle intercettazioni, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi.
9/2394/197Bagnasco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
     come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
     un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
     una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
     un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
     la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
     non vi è alcuna plausibile ragione sul piano criminologico, così come sul piano del diritto penale sostanziale, nell'estensione ai reati commessi dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio contro la Pubblica Amministrazione, della disciplina delle intercettazioni dettata per i reati di criminalità organizzata;
     di eccezionale gravità, sotto il punto di vista dell'indispensabile giudizio di comparazione di diritti costituzionalmente tutelati, è l'estensione dell'uso dei captatori informatici ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio. Con tale innovazione normativa la platea di soggetti interessati si dilata smisuratamente, colpendo, oltre ai dipendenti dello Stato, una nuova specie di «nemici del popolo»: tabaccai, postini, netturbini, tranvieri, medici di famiglia, infermieri, medici e infermieri di ospedali convenzionati anche non statali, bidelli, guardie giurate, dipendenti di aziende telefoniche, dipendenti della RAI, farmacisti, ed altri ancora,

impegna il Governo,

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare con urgenza ogni iniziativa normativa volta a prevedere l'utilizzo dell'intercettazione tramite l'utilizzo dei captatori informatici ai soli pubblici ufficiali legati alla P.A. da un rapporto di dipendenza organica e funzionale.
9/2394/198Pentangelo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso della presentatrice:
     come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
     un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
     una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
     un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
     la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
     non vi è alcuna plausibile ragione sul piano criminologico, così come sul piano del diritto penale sostanziale, nell'estensione ai reati commessi dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio contro la Pubblica Amministrazione, della disciplina delle intercettazioni dettata per i reati di criminalità organizzata;
     di eccezionale gravità, sotto il punto di vista dell'indispensabile giudizio di comparazione di diritti costituzionalmente tutelati, è l'estensione dell'uso dei captatori informatici agli incaricati di pubblico servizio. Con tale innovazione normativa la platea di soggetti interessati si dilata smisuratamente, colpendo, oltre ai dipendenti dello Stato, una nuova specie di «nemici del popolo»: tabaccai, postini, netturbini, tranvieri, medici di famiglia, infermieri, medici e infermieri di ospedali convenzionati anche non statali, bidelli, guardie giurate, dipendenti di aziende telefoniche, dipendenti della RAI, farmacisti, ed altri ancora,

impegna il governo,

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare con urgenza ogni iniziativa normativa volta a prevedere l'utilizzo dell'intercettazione tramite l'utilizzo dei captatori informatici ai soli incaricati di pubblico servizio legati alla P.A. da un rapporto di dipendenza organica e funzionale.
9/2394/199Mazzetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
     come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
     un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
     una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
     un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
     la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
     non vi è alcuna plausibile ragione sul piano criminologico, così come sul piano del diritto penale sostanziale, nell'estensione ai reati commessi dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, della disciplina delle intercettazioni dettata per i reati di criminalità organizzata;
     di eccezionale gravità, sotto il punto di vista dell'indispensabile giudizio di comparazione di diritti costituzionalmente tutelati, è l'estensione dell'uso dei captatori informatici ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio. Con tale innovazione normativa la platea di soggetti interessati si dilata smisuratamente, colpendo, oltre ai dipendenti dello Stato, una nuova specie di «nemici del popolo»: tabaccai, postini, netturbini, tranvieri, medici di famiglia, infermieri, medici e infermieri di ospedali convenzionati anche non statali, bidelli, guardie giurate, dipendenti di aziende telefoniche, dipendenti della RAI, farmacisti, ed altri ancora,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare con urgenza ogni iniziativa normativa utile, volta a prevedere l'utilizzo dell'intercettazione tramite l'utilizzo dei captatori informatici ai pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di dipendenza organica e funzionale.
9/2394/200Nevi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso della presentatrice:
     come riconosciuto da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura talora da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
     un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
     una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dal pubblico ministero;
     un coro di giuristi all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
     la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, sprezzante dei principi costituzionali che reggono il procedimento penale e dei diritti costituzionali inviolabili dei cittadini;
     il decreto in esame prosegue nell'operazione scientifica di disintegrazione del sistema dei «doppio binario», caratterizzata dall'estensione sempre più disinvolta ai reati comuni del regime eccezionale previsto per i reati di tipo mafioso e terroristico;
     con l'odierno decreto viene immensamente dilatata, perseguendo nella linea scellerata già tracciata dalla legge n. 3 del 2019, la possibilità di ricorrere al captatore informatico, il cosiddetto trojan, per tutti i delitti contro la pubblica amministrazione: ugualmente a quanto previsto per i reati mafiosi, sarà sufficiente 1’«indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nel domicilio»; siamo ben lontani dai reati comuni, per i quali l'intercettazione domiciliare è ammessa solo se vi «sia fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa». Inoltre, mentre per i reati comuni è necessario indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono», per reati mafiosi e per quelli contro la pubblica amministrazione no; la nuova normativa, inoltre, estende il potere del PM di disporre d'urgenza le intercettazioni col trojan anche ai reati contro la p.a, esattamente come avviene per i reati mafioso;
     peraltro, il decreto della cui conversione si tratta estende l'ambito di applicazione anche agli incaricati di pubblico servizio, oltreché ai pubblici ufficiali, così assoggettando alla sua disciplina una platea ancor più vasta, e drasticamente incerta, di soggetti; è noto, infatti, come la nozione di «incarico di pubblico servizio» abbia contorni assai sfumati e problematici sotto il profilo della tassatività,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare, con la necessaria urgenza, una riforma delle intercettazioni volta ripristinare il sistema del doppio binario, escludendo dall'ambito di applicazione del trojan i reati diversi da quelli di mafia e terrorismo, ivi compresi quelli contro la pubblica amministrazione.
9/2394/201Ripani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso della presentatrice:
     come riconosciuto da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura talora da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
     un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
     una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dal pubblico ministero;
     un coro di giuristi all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
     la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, sprezzante dei principi costituzionali che reggono il procedimento penale e dei diritti costituzionali inviolabili dei cittadini;
     il decreto in esame prosegue nell'operazione scientifica di disintegrazione del sistema del «doppio binario», caratterizzata dall'estensione sempre più disinvolta ai reati comuni del regime eccezionale previsto per i reati di tipo mafioso e terroristico;
     con l'odierno decreto viene immensamente dilatata, perseguendo nella linea scellerata già tracciata dalla legge n. 3 del 2019, la possibilità di ricorrere al captatore informatico, il cosiddetto trojan, per tutti i delitti contro la pubblica amministrazione: ugualmente a quanto previsto per i reati mafiosi, sarà sufficiente 1’«indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nel domicilio»; siamo ben lontani dai reati comuni, per i quali l'intercettazione domiciliare è ammessa solo se vi «sia fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa». Inoltre, mentre per i reati comuni è necessario indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono», per reati mafiosi e per quelli contro la pubblica amministrazione no; la nuova normativa, inoltre, estende il potere del PM di disporre d'urgenza le intercettazioni col trojan anche ai reati contro la pubblica amministrazione, esattamente come avviene per i reati mafioso;
     peraltro, il decreto della cui conversione si tratta estende l'ambito di applicazione anche agli incaricati di pubblico servizio, oltreché ai pubblici ufficiali, così assoggettando alla sua disciplina una platea ancor più vasta, e drasticamente incerta, di soggetti; è noto, infatti, come la nozione di «incarico di pubblico servizio» abbia contorni assai sfumati e problematici sotto il profilo della tassatività;
     gravissima, poi, è l'autorizzazione della c.d. pesca a strascico delle intercettazioni: in virtù
     dell'articolato in esame, le intercettazioni diventano utilizzabili non solo per i reati connessi, ma per tutti i delitti per i quali sono astrattamente ammesse, perché la pena prevista è superiore a 5 anni, o perché è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, a patto che siano «rilevanti e indispensabili per l'accertamento»;
     in disparte la pur decisiva circostanza che si tratta di una formula del tutto generica, e assolutamente inidonea a garantire i principi di legalità e tassatività della fattispecie ex articolo 25 Costituzione, la modifica proposta comporta un'estensione esorbitante della possibilità di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale sono state disposte, configurando – sulla base delle indicazioni rinvenibili nella giurisprudenza costituzionale – una palese violazione dell'articolo 15 della Costituzione;
     in particolare la Suprema Corte ha affermato la necessità che «il reato accertato sulla base dell'intercettazione autorizzata in specifica relazione ad altro reato rientri nei limiti di ammissibilità del mezzo di ricerca della prova» (punto n. 8, pag. 17 sent. cit.);
     all'esito di un percorso logico argomentativo perspicuo e certamente condivisibile, basato sul richiamo ai principi dettati dall'articolo 15 Cost., i Giudici di legittimità hanno enunciato la seguente massima: «Pertanto, deve concludersi sul punto che l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte nell'ambito di un ”medesimo procedimento” (nell'accezione di seguito delineata all'esito dell'esame degli orientamenti sulla questione controversa) presuppone che i reati diversi da quelli per i quali il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato rientrino nei limiti di ammissibilità delle intercettazioni stabiliti dalla legge» (punto n. 8, pag. 19 sent. cit.);
     appare, dunque, opportuno modificare l'articolo 271 1o comma c.p.p., inserendo dopo le parole: «I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati», le parole: «per reati che non rientrino nei limiti di ammissibilità delle intercettazioni stabiliti dalla legge, o»;
     l'inserimento di tale modifica consentirebbe di cristallizzare in via definitiva il punto di approdo, espressione di un principio di civiltà giuridica, raggiunto dalla giurisprudenza della Suprema Corte nella sua massima funzione nomofilattica, scongiurando possibili futuri arretramenti in prospettiva giustizialista,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare, con la necessaria urgenza, una normativa che riporti entro limiti accettabile il potere di disporre l'utilizzo dei trojan, limitandolo secondo le coordinate già stabilite dalle Sezioni Unite della Cassazione riportate in premessa.
9/2394/202Calabria.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
     come riconosciuto da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura talora da dilettantismo nei modi con cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
     un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
     una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dal pubblico ministero;
     un coro di giuristi all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
     la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, sprezzante dei principi costituzionali che reggono il procedimento penale e dei diritti costituzionali inviolabili dei cittadini;
     il decreto in esame prosegue nell'operazione scientifica di disintegrazione del sistema del «doppio binario», caratterizzata dall'estensione sempre più disinvolta ai reati comuni del regime eccezionale previsto per i reati di tipo mafioso e terroristico;
     con l'odierno decreto viene immensamente dilatata, perseguendo nella linea scellerata già tracciata dalla legge n. 3 del 2019, la possibilità di ricorrere al captatore informatico, il cosiddetto trojan, per tutti i delitti contro la pubblica amministrazione: ugualmente a quanto previsto per i reati mafiosi, sarà sufficiente l’«indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nel domicilio»; siamo ben lontani dai reati comuni, per i quali l'intercettazione domiciliare è ammessa solo se vi «sia fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa». Inoltre, mentre per i reati comuni è necessario indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono», per reati mafiosi e per quelli contro la pubblica amministrazione no; la nuova normativa, inoltre, estende il potere del PM di disporre d'urgenza le intercettazioni col trojan anche ai reati contro la pubblica amministrazione, esattamente come avviene per i reati mafioso;
     peraltro, il decreto della cui conversione si tratta estende l'ambito di applicazione anche agli incaricati di pubblico servizio, oltreché ai pubblici ufficiali, così assoggettando alla sua disciplina una platea ancor più vasta, e drasticamente incerta, di soggetti; è noto, infatti, come la nozione di «incarico di pubblico servizio» abbia contorni assai sfumati e problematici sotto il profilo della tassatività;
     gravissima, poi, è l'autorizzazione della cosiddetta pesca a strascico delle intercettazioni: in virtù dell'articolato in esame, le intercettazioni diventano utilizzabili non solo per i reati connessi, ma per tutti i delitti per i quali sono astrattamente ammesse, perché la pena prevista è superiore a 5 anni, o perché è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, a patto che siano «rilevanti e indispensabili per l'accertamento»;
     in disparte la pur decisiva circostanza che si tratta di una formula del tutto generica, e assolutamente inidonea a garantire i principi di legalità e tassatività della fattispecie ex articolo 25 Cost., la modifica proposta comporta un'estensione esorbitante della possibilità di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale sono state disposte, configurando – sulla base delle indicazioni rinvenibili nella giurisprudenza costituzionale – una palese violazione dell'articolo 15 della Costituzione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di ripristinare il sistema del doppio binario, escludendo i reati contro la P.A. dal novero di quelli per i quali il trojan può essere disposto e al fine di modificare in profondità le condizioni che consentono di estendere le intercettazioni a reati connessi e collegati.
9/2394/203Carrara.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
     come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura talora da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
     un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
     una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
     un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
     la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini; il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetto riforma Orlando);
     lo strumento del captatore informatico è fortemente invasivo e limitativo della libertà personale sotto profilo delle comunicazioni tra presenti;
     l'articolo 2, comma 3, del presente provvedimento prevede che con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali nell'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa, di natura legislativa, affinché, in relazione alla tutela della riservatezza si provveda ad un coordinamento delle previsioni in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni con la nuova disciplina della protezione dei dati personali, recata dal regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
9/2394/204Sozzani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
     come riconosciuto da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura talora da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
     un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
     una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dal pubblico ministero;
     un coro di giuristi all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
     la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, sprezzante dei principi costituzionali che reggono il procedimento penale e dei diritti costituzionali inviolabili dei cittadini;
     il decreto in esame prosegue nell'operazione scientifica di disintegrazione del sistema del «doppio binario», caratterizzata dall'estensione sempre più disinvolta ai reati comuni del regime eccezionale previsto per i reati di tipo mafioso e terroristico;
     con l'odierno decreto viene immensamente dilatata, perseguendo nella linea scellerata già tracciata dalla legge n. 3 del 2019, la possibilità di ricorrere al captatore informatico, il cosiddetto trojan, per tutti i delitti contro la pubblica amministrazione: ugualmente a quanto previsto per i reati mafiosi, sarà sufficiente 1’«indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nel domicilio»; siamo ben lontani dai reati comuni, per i quali l'intercettazione domiciliare è ammessa solo se vi «sia fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa». Inoltre, mentre per i reati comuni è necessario indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono», per reati mafiosi e per quelli contro la pubblica amministrazione no; la nuova normativa, inoltre, estende il potere del pubblico ministero di disporre d'urgenza le intercettazioni col trojan anche ai reati contro la pubblica amministrazione, esattamente come avviene per i reati mafioso;
     peraltro, il decreto della cui conversione si tratta estende l'ambito di applicazione anche agli incaricati di pubblico servizio, oltreché ai pubblici ufficiali, così assoggettando alla sua disciplina una platea ancor più vasta, e drasticamente incerta, di soggetti; è noto, infatti, come la nozione di «incarico di pubblico servizio» abbia contorni assai sfumati e problematici sotto il profilo della tassatività;
     gravissima, poi, è l'autorizzazione della cosiddetta pesca a strascico delle intercettazioni: in virtù dell'articolato in esame, le intercettazioni diventano utilizzabili non solo per i reati connessi, ma per tutti i delitti per i quali sono astrattamente ammesse, perché la pena prevista è superiore a 5 anni, o perché è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, a patto che siano «rilevanti e indispensabili per l'accertamento»;
     in disparte la pur decisiva circostanza che si tratta di una formula del tutto generica, e assolutamente inidonea a garantire i principi di legalità e tassatività della fattispecie ex articolo 25 della Costituzione, la modifica proposta comporta un'estensione esorbitante della possibilità di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale sono state disposte, configurando – sulla base delle indicazioni rinvenibili nella giurisprudenza costituzionale – una palese violazione dell'articolo 15 della Costituzione;
     in relazione all'articolo 92 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale si osserva che, una volta depositate dal pubblico ministero le intercettazioni a supporto della richiesta di misura, anche ove le stesse siano ritenute irrilevanti, o inutilizzabili da parte del giudice, dovrebbe essere consentito alla difesa di chiederne copia; lo stralcio delle conversazioni irrilevanti a seguito della procedura ex articolo 268 del codice di procedura penale avviene, infatti, nel contraddittorio delle parti, mentre nel caso in questione, la decisione del giudice di restituzione del materiale intercettivo avviene senza alcun intervento della difesa, che potrebbe, nella sua prospettiva, ritenere di segnalare al giudice la rilevanza di una determinata conversazione, o avere interesse all'utilizzazione di altra conversazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di adottare urgenti iniziative di natura legislativa volte a prevedere la garanzia del contraddittorio nell'esame del materiale intercettivo depositato dal pubblico ministero a supporto di misure cautelari.
9/2394/205Cannatelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
     come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura talora da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
     un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
     una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
     un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
     la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
     la disposizione transitoria, di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge intercettazioni, posticipa l'applicazione delle norme inerenti l'utilizzo dei captatori informatici ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 30 aprile 2020, attesa la complessità dei connessi adeguamenti per l'istallazione e il corretto utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione di tali mezzi di ricerca della prova;
     in ragione della precipua pervasività dell'utilizzo del Trojan ed a tutela dei diritti di rilevanza costituzionale della vastissima platea di soggetti potenzialmente interessati, tali adeguamenti richiedono un maggiore lasso di tempo per consentire un corretto funzionamento dei captatori informatici,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, un'idonea iniziativa legislativa di delega al Parlamento volta a definire la normativa in materia di installazione ed utilizzazione di captatori informatici, sospendendone l'applicazione sino alla data del 31 dicembre 2022.
9/2394/206Cappellacci.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
     come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura talora da dilettantismo nel modo cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
     un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
     una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
     un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
     la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
     la disposizione transitoria, di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge intercettazioni, posticipa l'applicazione delle norme inerenti l'utilizzo dei captatori informatici ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 30 aprile 2020, attesa la complessità dei connessi adeguamenti per l'istallazione e il corretto utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione di tali mezzi di ricerca della prova;
     in ragione della precipua pervasività dell'utilizzo del trojan ed a tutela dei diritti di rilevanza costituzionale della vastissima platea di soggetti potenzialmente interessati, tali adeguamenti richiedono un maggiore lasso di tempo per consentire un corretto funzionamento dei captatori informatici,

impegna il Governo

ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, un'idonea iniziativa legislativa di delega al Parlamento volta a definire la normativa in materia di installazione ed utilizzazione di captatori informatici, sospendendone l'applicazione sino alla data del 31 dicembre 2021.
9/2394/207Cannizzaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
     come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura talora da dilettantismo nel modo cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
     un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
     una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
     un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
     la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
     la disposizione transitoria, di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge intercettazioni, posticipa l'applicazione delle norme inerenti l'utilizzo dei captatori informatici ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 30 aprile 2020, attesa la complessità dei connessi adeguamenti per l'istallazione e il corretto utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione di tali mezzi di ricerca della prova;
     in ragione della precipua pervasività dell'utilizzo del trojan ed a tutela dei diritti di rilevanza costituzionale della vastissima platea di soggetti potenzialmente interessati, tali adeguamenti richiedono un maggiore lasso di tempo per consentire un corretto funzionamento dei captatori informatici,

impegna il Governo

ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, un'idonea iniziativa legislativa di delega al Parlamento volta a definire la normativa in materia di installazione ed utilizzazione di captatori informatici, sospendendone l'applicazione sino alla data del 31 dicembre 2025.
9/2394/208Fascina.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
     come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura talora da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
     un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
     una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
     un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
     la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
     la disposizione transitoria, di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge intercettazioni, posticipa l'applicazione delle norme inerenti l'utilizzo dei captatori informatici ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 30 aprile 2020, attesa la complessità dei connessi adeguamenti per l'istallazione e il corretto utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione di tali mezzi di ricerca della prova;
     in ragione della precipua pervasività dell'utilizzo del trojan ed a tutela dei diritti di rilevanza costituzionale della vastissima platea di soggetti potenzialmente interessati, tali adeguamenti richiedono un maggiore lasso di tempo per consentire un corretto funzionamento dei captatori informatici,

impegna il Governo

ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, un'idonea iniziativa legislativa di delega al Parlamento volta a definire la normativa in materia di installazione ed utilizzazione di captatori informatici, sospendendone l'applicazione sino alla data del 31 dicembre 2023.
9/2394/209Fitzgerald Nissoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
     come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura talora da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
     un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
     una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
     un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
     la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave strappo alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
     lo strumento del captatore informatico è fortemente invasivo e limitativo della libertà personale sotto profilo delle comunicazioni tra presenti e non è, in ogni caso, giustificabile l'impiego di tale mezzo oltre l'alveo dei reati di criminalità organizzata ed eversiva;
     non vi è alcuna plausibile ragione sul piano criminologico, così come sul piano del diritto penale sostanziale, nell'estensione ai reati commessi dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, della disciplina delle intercettazioni dettata per i reati di criminalità organizzata;
     la forzatura diviene ancora più eclatante in relazione alla estensione dell'uso dei trojan a tutti i dipendenti pubblici – pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio. La platea di soggetti interessati, dunque, si dilata, colpendo, oltre ai dipendenti dello Stato, una nuova specie di nemici del popolo: tabaccai, postini, netturbini, tranvieri, medici di famiglia, infermieri, medici e infermieri di ospedali convenzionati anche non statali, bidelli, guardie giurate, dipendenti di aziende telefoniche, dipendenti della RAI, farmacisti, ed altri ancora,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare urgentemente ogni iniziativa normativa volta a limitare la possibilità di eseguire intercettazioni di comunicazioni tra presenti, tramite l'istallazione di dispositivi di captazione informatica su dispositivi elettronici portabili, ai procedimenti penali per i delitti di maggiore allarme sociale, di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice penale (criminalità organizzata ed eversiva).
9/2394/210Sisto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura talora da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto 0, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei princìpi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    non vi è alcuna plausibile ragione sul piano criminologico, così come sul piano del diritto penale sostanziale, nell'estensione ai reati commessi dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio contro la Pubblica Amministrazione, della disciplina delle intercettazioni dettata per i reati di criminalità organizzata;
    di eccezionale gravità, sotto il punto di vista dell'indispensabile giudizio di comparazione di diritti costituzionalmente tutelati, è l'estensione dell'uso dei captatori informatici agli incaricati di pubblico servizio. Con tale innovazione normativa la platea di soggetti interessati si dilata smisuratamente, colpendo, oltre ai dipendenti dello Stato, una nuova specie di «nemici del popolo»: tabaccai, postini, netturbini, tranvieri, medici di famiglia, infermieri, medici e infermieri di ospedali convenzionati anche non statali, bidelli, guardie giurate, dipendenti di aziende telefoniche, dipendenti della RAI, farmacisti, ed altri ancora,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni del provvedimento in materia, al fine di adottare con urgenza ogni iniziativa normativa volta ad escludere gli incaricati di pubblico servizio dal novero dei soggetti rispetto ai quali è consentito l'utilizzo dell'intercettazione tramite l'utilizzo dei captatori informatici.
9/2394/211Cosimo Sibilia.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura talora da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    non vi è alcuna plausibile ragione sul piano criminologico, così come sul piano del diritto penale sostanziale, nell'estensione ai reati commessi dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, della disciplina delle intercettazioni dettata per i reati di criminalità organizzata;
    di eccezionale gravità, sotto il punto di vista dell'indispensabile giudizio di comparazione di diritti costituzionalmente tutelati, è l'estensione dell'uso dei captatori informatici ai pubblici ufficiali;
    tali sono, secondo la legge italiana, anche i privati cittadini che, a prescindere dal proprio ruolo di dipendente pubblico, svolgano determinate funzioni: si pensi ai notai ai medici, agli avvocati nel momento dell'autentica delle firme nelle procure, ed ulteriori, molteplici categorie professionali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni del provvedimento in materia, al fine di adottare con urgenza ogni iniziativa normativa volta ad escludere i pubblici ufficiali dal novero dei soggetti rispetto ai quali è consentito l'utilizzo dell'intercettazione tramite l'utilizzo dei captatori informatici.
9/2394/212Scoma.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura talora da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    la disposizione transitoria, di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge intercettazioni, posticipa l'applicazione delle norme inerenti l'utilizzo dei captatori informatici ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 30 aprile 2020, attesa la complessità dei connessi adeguamenti per l'istallazione e il corretto utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione di tali mezzi di ricerca della prova;
    in ragione della precipua pervasività dell'utilizzo del « trojan» ed a tutela dei diritti di rilevanza costituzionale della vastissima platea di soggetti potenzialmente interessati, tali adeguamenti richiedono un maggiore lasso di tempo per consentire un corretto funzionamento dei captatori informatici,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, al fine di adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, un'idonea iniziativa legislativa di delega al Parlamento volta a definire la normativa in materia di installazione ed utilizzazione di captatori informatici, sospendendone l'applicazione sino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi.
9/2394/213Zanettin.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura talora da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo, aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    la disposizione transitoria, di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge intercettazioni, posticipa l'applicazione delle norme inerenti l'utilizzo dei captatori informatici ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 30 aprile 2020, attesa la complessità dei connessi adeguamenti per l'istallazione e il corretto utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione di tali mezzi di ricerca della prova;
    in ragione della precipua pervasività dell'utilizzo del « trojan» ed a tutela dei diritti di rilevanza costituzionale della vastissima platea di soggetti potenzialmente interessati, tali adeguamenti richiedono un maggiore lasso di tempo per consentire un corretto funzionamento dei captatori informatici,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, al fine di adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, un'idonea iniziativa legislativa di delega al Parlamento volta a definire la normativa in materia di installazione ed utilizzazione di captatori informatici, sospendendone l'applicazione sino alla data del 30 giugno 2021.
9/2394/214Cassinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura talora da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    la disposizione transitoria, di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge intercettazioni, posticipa l'applicazione delle norme inerenti l'utilizzo dei captatori informatici ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 30 aprile 2020, attesa la complessità dei connessi adeguamenti per l'istallazione e il corretto utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione di tali mezzi di ricerca della prova;
    in ragione della precipua pervasività dell'utilizzo del «trojan» ed a tutela dei diritti di rilevanza costituzionale della vastissima platea di soggetti potenzialmente interessati, tali adeguamenti richiedono un maggiore lasso di tempo per consentire un corretto funzionamento dei captatori informatici,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, un'idonea iniziativa normativa legislativa di delega al Parlamento volta a definire la normativa in materia di installazione ed utilizzazione di captatori informatici, sospendendone l'applicazione sino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi e comunque sino al 31 dicembre 2020.
9/2394/215Zangrillo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso della presentatrice:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura talora da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    l'articolo 2, alla lettera g), apporta modifiche all'articolo 270 codice procedura penale. In materia di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per mezzo del captatore informatico, in procedimenti «diversi»;
    nello specifico, il n. 1) della ridetta lettera g) sostituisce il comma 1-bis dell'articolo 270 del codice procedura penale, prevedendo che i risultati delle intercettazioni tra presenti, operati con il « trojan» su dispositivi elettronici portatili, possano essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il relativo decreto di autorizzazione, purché tali reati rientrino nel novero di quelli elencati dal comma 1-bis dell'articolo 266 del codice di rito;
    tale estensione presenta, sotto molteplici aspetti, gravi ed evidenti elementi di incostituzionalità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa, e ad adottare con urgenza ogni iniziativa legislativa volta ad escludere l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni tra presenti, operati con il « trojan» su dispositivi elettronici portatili, anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il relativo decreto di autorizzazione.
9/2394/216Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura talora da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    l'articolo 267 codice procedura penale attualmente prevede l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta del pubblico ministero a disporre le operazioni d'intercettazione, anche mediante l'utilizzo di captatori informatici su dispositivi elettronici portatili;
    la valutazione e l'autorizzazione all'utilizzo di tale mezzo di ricerca della prova, che comprime smisuratamente i diritti fondamentali di una vastissima platea di soggetti interessati, necessita di un controllo giurisdizionale forte,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di adottare con urgenza ogni iniziativa legislativa volta a prevedere che l'autorizzazione all'uso di intercettazioni, anche mediante l'utilizzo di captatori informatici, sia concessa dal tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale.
9/2394/217Pittalis.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura talora da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    attualmente, l'articolo 267 codice procedura penale prevede l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta del pubblico ministero a disporre le operazioni d'intercettazione, anche mediante l'utilizzo di captatori informatici su dispositivi elettronici portatili;
    la valutazione e l'autorizzazione all'utilizzo di tale mezzo di ricerca della prova, che comprime smisuratamente i diritti fondamentali di una vastissima platea di soggetti interessati, necessita di un controllo giurisdizionale forte,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di adottare con urgenza ogni iniziativa legislativa volta a prevedere che l'autorizzazione all'uso di intercettazioni, anche mediante l'utilizzo di captatori informatici, sia concessa dal tribunale competente per territorio, in composizione collegiale.
9/2394/218Sarro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura talora da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, uh interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, all'articolo 2, comma 1, lettera d), modificando l'articolo 267 del codice procedura penale, che, al comma 1, individua il contenuto del decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante captatore informatico, specifica che la misura si applica anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione. Esplicitamente esclude anche per i delitti contro la pubblica amministrazione la necessità di indicare i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono;
    i criteri sulla base dei quali può essere concessa l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti tramite i dispositivi di captazione informatica sono estremamente generici e non consentono un adeguato controllo su uno strumento d'indagine dotato della maggiore invasività investigativa e con carattere di assoluta eccezionalità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di adottare con urgenza ogni iniziativa legislativa volta a prevedere che il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indichi le specifiche esigenze istruttorie che rendono necessaria e indispensabile tale modalità per lo svolgimento delle indagini, le ragioni per le quali si ritengono insufficienti gli altri mezzi di ricerca della prova e, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, l'elenco puntuale dei luoghi e delle circostanze nelle quali possa operare l'attività di registrazione e l'elenco puntuale dei luoghi in cui escludere l'attivazione della funzione di captazione per ragioni di tutela della vita privata, l'indicazione degli orari e delle circostanze in cui operare l'attivazione e la disattivazione del microfono con comando attivato da remoto.
9/2394/219D'Ettore.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura talora da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, all'articolo 2, comma 1, lettera d), modificando l'articolo 267 del codice di procedura penale, che, al comma 1, individua il contenuto del decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante captatore informatico, specifica che la misura si applica anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione. Esplicitamente esclude anche per i delitti contro la pubblica amministrazione la necessità di indicare i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono,
    i criteri sulla base dei quali può essere concessa l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti tramite i dispositivi di captazione informatica sono estremamente generici e non consentono un adeguato controllo su uno strumento d'indagine dotato della maggiore invasività investigativa e con carattere di assoluta eccezionalità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di adottare con urgenza ogni iniziativa legislativa volta a prevedere che il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indichi le specifiche esigenze istruttorie che rendono necessaria e indispensabile tale modalità per lo svolgimento delle indagini, le ragioni per le quali si ritengono insufficienti gli altri mezzi di ricerca della prova e le ragioni per le quali si ritengono insufficienti gli altri mezzi di ricerca della prova.
9/2394/220Milanato.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale ti difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, all'articolo 2, comma 1 lettera d), modificando l'articolo 267 del codice di procedura penale, che, al comma 1, individua il contenuto del decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante captatore informatico, specifica che la misura si applica anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione. Esplicitamente esclude anche per i delitti contro la pubblica amministrazione la necessità di indicare i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono;
    i criteri sulla base dei quali può essere concessa l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti tramite i dispositivi di captazione informatica sono estremamente generici e non consentono un adeguato controllo su uno strumento d'indagine dotato della maggiore invasività investigativa e con carattere di assoluta eccezionalità,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa legislativa volta a prevedere che il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico, nei casi nei quali si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, indichi l'elenco puntuale dei luoghi e delle circostanze nelle quali possa operare l'attività di registrazione e l'elenco puntuale dei luoghi in cui escludere l'attivazione della funzione di captazione per ragioni di tutela della vita privata e indichi altresì gli orari e le circostanze in cui operare l'attivazione e la disattivazione del microfono con comando attivato da remoto.
9/2394/221Martino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero; un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei princìpi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    l'articolo 192, comma 3, del codice di procedura penale, in tema di valutazione della prova, in relazione in alle dichiarazioni dei coimputati nel medesimo reato o degli imputati in un procedimento connesso ex articolo 12 del medesimo codice di rito, alle dichiarazioni rese dall'imputato in un reato collegato a quello per cui si procede ex articolo 371, comma 2, del codice di procedura penale, nonché in relazione alle dichiarazioni all'imputato che abbia assunto l'ufficio di testimone ex articolo 197-bis, stabilisce che esse devono sempre essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità (articolo 192, comma 3);
    le intercettazioni «indirette», ossia quelle concernenti le conversazioni telefoniche o tra presenti di soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione, in ragione della diffusione di tale mezzo di ricerca della prova e soprattutto della difficoltà di una loro lettura univoca, stante la frequenza di conversazioni o comunicazioni captate nelle quali gli intercettati tentano dolosamente di ingannare l'interlocutore, esprimendosi volutamente in modo non chiaro, tale da non consentire di comprendere se siano portatori di conoscenze dirette o de relato, ovvero manifestino semplicemente ipotesi, illazioni o congetture, non possono acquisire ex se validità di prova,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa legislativa volta a prevedere che intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione, debbano essere valutate dal giudice, ai sensi dell'articolo 192, comma 4, del codice di procedura penale, unitamente ad altri elementi prova che ne confermino l'attendibilità.
9/2394/222Siracusano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    l'articolo 2, comma 4, lettera a) del decreto-legge reca modifiche al comma 1 interviene sull'articolo 114 del codice di procedura penale, relativo al divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto;
    il decreto lascia invariata la possibilità di pubblicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 292 del codice di procedura penale (applicazione della misura cautelare);
    la pubblicazione del provvedimento cautelare, o di stralci di esso, si caratterizza per essere maggiormente suggestiva ed ontologicamente dotata di grande potere di persuasione dell'opinione pubblica in merito alla colpevolezza dell'indagato, rispetto alla mera comunicazione dell'esecuzione del provvedimento;
    tale modalità fornisce ulteriore materia ostensibile al processo mediatico che già quotidianamente va in scena sugli organi di informazione ogniqualvolta sia data la notizia dell'esistenza di un'ipotesi di accusa di un qualche rilievo e ancor più ove si tratti dell'emissione di misure cautelari;
    inoltre, tale previsione confligge con la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, la quale prevede espressamente che gli organi dello Stato si debbano astenere dal presentare l'indagato come un colpevole;
    in particolare l'articolo 4 della menzionata Direttiva, recante in rubrica la dicitura «Riferimenti in pubblico alla colpevolezza», prevede che: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità;
    2. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell'obbligo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in conformità con la presente direttiva, in particolare con l'articolo 10;
    3. L'obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico»;
    il principio di stretta necessità di divulgazione delle informazioni per ragioni connesse alle indagini, o nel caso che qui rileva, «per l'interesse pubblico», appare in aperto contrasto con la previsione di consegnare, direttamente e integralmente, agli organi di informazione l'ordinanza cautelare che, per espressa previsione codicistica, deve contenere un'adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e dunque, non può che presentare l'indagato come colpevole,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa legislativa volta ad escludere l'ordinanza che dispone la misura cautelare ex articolo 292 del codice di procedura penale, dagli atti che possono essere oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 114 del codice di procedura penale, limitando tale possibilità alla comunicazione dell'esecuzione del provvedimento cautelare.
9/2394/223Cristina.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    l'articolo 2, comma 1, lettera e), in tema di esecuzione delle operazioni d'intercettazione, ripropone la formulazione antecedente la riforma Orlando del 2017: in particolare, – i verbali delle intercettazioni delle conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero che li deposita entro 5 giorni – unitamente agli atti di autorizzazione delle operazioni – nell'archivio di cui all'articolo 269; (Art. 268, comma 4 del codice di procedura penale);
    il termine di 5 giorni stabilito dalla norma in questione è privo di sanzione, dunque i relativi adempimenti saranno sempre possibili, con grave compressione dei diritti delle persone indagate,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare con urgenza ogni necessaria iniziativa legislativa volta a prevedere che la perenzione del termine di 5 giorni previsto dall'articolo 268, comma 4 del codice di procedura penale per la trasmissione dei verbali e delle registrazioni nell'archivio di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale, comporti la nullità dei risultati delle intercettazioni.
9/2394/224Fatuzzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    l'articolo 2, comma 1, lettera e), in tema di esecuzione delle operazioni d'intercettazione, ripropone la formulazione antecedente la riforma Orlando del 2017: in particolare si prevede che i verbali e le registrazioni siano trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, nel termine di cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga;
    il tempo di permanenza dei materiali depositati nell'apposito archivio riservato è deciso unilateralmente dal pubblico ministero, senza alcuna forma di controllo giurisdizionale, con il grave rischio di compressione, se non di annullamento, del diritto di difesa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare con urgenza ogni necessaria iniziativa legislativa volta a prevedere che il tempo di permanenza negli archivi di cui all'articolo 269, comma 1 del codice di procedura penale, dei verbali, delle registrazioni e dei relativi decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, sia determinato dall'organo giurisdizionale (giudice).
9/2394/225Della Frera.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    l'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 3) in tema di esecuzione delle operazioni d'intercettazione (Art. 268, comma 6, del codice di procedura penale) prevede che ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;
    una volta scaduto il termine per l'esame degli atti da parte dei difensori, parte l'apposito procedimento incidentale finalizzato alla cernita ed alla selezione del materiale probatorio nell'ambito di una apposita udienza camerale;
    in tale fase il decreto-legge specifica che lo stralcio può riguardare, oltre alle registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione, anche quelle che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza;
    la norma non prevede alcuna sanzione nelle ipotesi di omessa o ritardata notifica ai difensori delle parti, non contiene alcuna scansione della tempistica entro la quale le parti (difensori e PM) possono indicare le conversazioni, le comunicazioni o i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ed utilizzabili, né alcun termine per il giudice in ordine all'attività di acquisizione ed eventuale stralcio di tali dati, comprimendo, in tal modo, incisivamente il diritto di difesa,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di adottare con urgenza ogni necessaria iniziativa legislativa volta a prevedere che:
   a) l'eventuale omissione o ritardo nella notifica ai difensori dell'avviso di deposito di cui all'articolo 268, comma 6 del codice di procedura penale dia luogo, ad una nullità generale, a regime intermedio, dei risultati delle intercettazioni;
   b) scaduto il termine di cui al comma 4, il giudice inviti il pubblico ministero e i difensori ad indicare, entro il termine di venti giorni o in quello da lui prorogato, le conversazioni o comunicazioni o i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ed utilizzabili;
   c) scaduto tale termine di venti giorni, il giudice disponga immediatamente, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni, l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
9/2394/226Biancofiore.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio, affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (c.d. riforma Orlando);
    l'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 3) in tema di esecuzione delle operazioni d'intercettazione (Art. 268, comma 6, codice di procedura penale) prevede che ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;
    una volta scaduto il termine per l'esame degli atti da parte dei difensori, parte l'apposito procedimento incidentale finalizzato alla cernita ed alla selezione del materiale probatorio nell'ambito di una apposita udienza camerale;
    la norma de qua non contiene alcuna sanzione nel caso di omissione o ritardo della notifica ai difensori dell'avviso di deposito nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1 c.p.p. dei materiali di cui all'articolo 268, comma 4 del codice di procedura penale, determinando un gravissimo vulnus all'effettività del diritto di difesa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare con urgenza ogni necessaria iniziativa legislativa volta a prevedere che l'eventuale omissione o ritardo nella notifica ai difensori dell'avviso di deposito di cui all'articolo 268, comma 6 del codice di procedura penale dà luogo ad una nullità generale, a regime intermedio, dei risultati delle intercettazioni.
9/2394/227Brambilla.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    l'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 3) in tema di esecuzione delle operazioni d'intercettazione (Art. 268, comma 6, codice di procedura penale) prevede che ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;
    una volta scaduto il termine per l'esame degli atti da parte dei difensori, parte l'apposito procedimento incidentale finalizzato alla cernita ed alla selezione del materiale probatorio;
    in tale fase il decreto-legge specifica che lo stralcio può riguardare, oltre alle registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione, anche quelle che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza;
    la norma non prevede alcuna sanzione nelle ipotesi di omessa o ritardata notifica ai difensori delle parti, non contiene alcuna scansione della tempistica entro la quale le parti (difensori e PM) possono indicare le conversazioni, le comunicazioni o i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ed utilizzabili, né alcun termine per il giudice in ordine all'attività di acquisizione ed eventuale stralcio di tali dati, comprimendo, in tal modo, incisivamente il diritto di difesa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare con urgenza ogni necessaria iniziativa legislativa volta a prevedere che, scaduto il termine per la notificazione alle parti della comunicazione di deposito dei materiali di cui all'articolo 268, comma 4 c.p.p., il giudice fissi al P.M. ed ai difensori delle parti un termine di almeno venti giorni, o in quello diverso da lui prorogato, per indicare le conversazioni o comunicazioni o i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ed utilizzabili e che alla perenzione di detto termine, il giudice disponga immediatamente, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni, l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
9/2394/228Vietina.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero; un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini; il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    l'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 3) in tema di esecuzione delle operazioni d'intercettazione (articolo 268, comma 6, codice di procedura penale) prevede che ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;
    una volta scaduto il termine per l'esame degli atti da parte dei difensori, parte l'apposito procedimento incidentale finalizzato alla cernita ed alla selezione del materiale probatorio nell'ambito di una apposita udienza camerale;
    in tale fase il decreto-legge specifica che lo stralcio può riguardare, oltre alle registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione, anche quelle che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza;
    i difensori possono estrarre copia delle trascrizioni integrali delle registrazioni disposte dal giudice e possono far eseguire la loro copia, su idoneo supporto o carta (articolo 268, comma 8, codice di procedura penale),

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni necessaria iniziativa legislativa volta a prevedere la facoltà per i difensori della parte sottoposta alle indagini preliminari, di estrarre copia ed ottenerla in tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa, delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate ed utilizzate ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni.
9/2394/229Saccani Jotti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    l'articolo 267 del codice di procedura penale, relativo alle forme e presupposti delle intercettazioni, lascia inalterata la locuzione circa l'individuazione dei luoghi ed il tempo nei quali la captazione tramite dispositivi telematici è consentita che possono essere anche indirettamente determinati;
    con l'intercettazione di conversazioni tra presenti attraverso il captatore informatico viene meno ogni prevedibile legame tra l'autorizzazione del Giudice e uno specifico luogo fisico nel quale la captazione sarà consentita;
    potenzialmente, un numero imprecisato e imprevedibile di luoghi domiciliari possono essere violati dalla captazione del « trojan horse»,

impegna il Governo:

   ad adottare con urgenza ogni necessaria iniziativa legislativa volta a prevedere che il provvedimento che autorizza l'intercettazione delle comunicazioni tra presenti tramite captatori informatici indichi i luoghi ed il tempo della durata di tali intercettazioni in ambito domiciliare.
9/2394/230Sandra Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso della presentatrice:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo, nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare con urgenza ogni necessaria iniziativa legislativa volta a prevedere che il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indichi, tra gli altri elementi, le specifiche ragioni per le quali ritiene sia insufficiente l'utilizzo di altri mezzi di ricerca della prova.
9/2394/231Elvira Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo, nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata e una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare con urgenza ogni necessaria iniziativa legislativa volta a prevedere che il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indichi specificatamente il tempo, il luogo e le esigenze istruttorie che rendono necessaria e indispensabile tale modalità per lo svolgimento delle indagini.
9/2394/232Squeri.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare con urgenza ogni necessaria iniziativa legislativa volta a prevedere che il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indichi specificatamente il tempo, il luogo e le esigenze istruttorie che rendono necessaria e indispensabile tale modalità per lo svolgimento delle indagini.
9/2394/232. (Testo modificato nel corso della seduta) Squeri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso della presentatrice:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo, nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame, al fine di adottare con urgenza ogni necessaria iniziativa legislativa volta a prevedere che il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indichi specificatamente l'elenco puntuale dei luoghi e delle circostanze nelle quali possa operare l'attività di registrazione e l'elenco puntuale dei luoghi in cui escludere l'attivazione della funzione di captazione per ragioni di tutela della vita privata, l'indicazione degli orari e delle circostanze in cui operare l'attivazione e la disattivazione del microfono con comando attivato da remoto.
9/2394/233Santelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo, nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    l'articolo 415-bis del codice di procedura penale obbliga il pubblico ministero che non ritenga di formulare richiesta di archiviazione, a far notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari (comma 1);
    l'indagato, nel termine di venti giorni a decorrere dal ricevimento dell'avviso, ha facoltà di prendere visione degli atti e di estrarne copia (comma 2), di presentare memorie, produrre documenti, depositare la documentazione relative alle indagini eventualmente svolte dal difensore, chiedere l'espletamento di specifici atti di indagine, nonché presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio (comma 3). Nel caso in cui il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salva la possibilità di proroga (richiesta dal pubblico ministero e disposta dal giudice per le indagini preliminari) per una sola volta e per non più di sessanta giorni (comma 4). L'espletamento oltre i suddetti termini dà luogo alla inutilizzabilità dell'attività compiuta (comma 5). Il nuovo comma 2-bis prevede che nel caso in cui non si sia proceduto ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, l'avviso contiene anche l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti (con una modifica approvata dal Senato è stato precisato che si tratta degli atti depositati) relativi ad intercettazioni e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. La nuova disposizione riconosce inoltre al difensore la facoltà, entro il termine di 20 giorni, di depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti di cui chiede copia. Su tale istanza provvede con decreto motivato il pubblico ministero,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni necessaria iniziativa legislativa volta a prevedere un regime di nullità nelle ipotesi di omesso deposito o omesso avviso al difensore, i risultati delle intercettazioni.
9/2394/234Rotondi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto 0, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    l'articolo 422 del codice di procedura penale prevede che quando il giudice ritiene di non essere in grado di decidere sulla base del materiale di cui dispone dopo le conclusioni indicate dall'articolo 421 del codice di procedura penale, ivi inclusa la documentazione di indagini autonomamente condotte dalle parti, e, quindi, allo stato degli atti ovvero quando il giudice deve valutare la non necessità di ordinare il completamento delle indagini (articolo 421-bis), il giudice può disporre, anche d'ufficio l'assunzione di prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere;
    i poteri istruttori del giudice dell'udienza preliminare si estendono anche ai mezzi di ricerca della prova, come prevede espressamente il comma 4-bis introdotto dal decreto legislativo n. 216 del 2017 il quale richiama le conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite al fascicolo che il giudice dell'udienza preliminare utilizza per decidere circa il vaglio sull'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. Il comma 4-bis dell'articolo 422, del quale il decreto-legge in conversione prevede la soppressione – stabilisce che devono applicarsi, in questi casi, purché compatibili, gli articoli 268-ter e 268-quater. Si tratta di una previsione ritenuta a garanzia dell'imputato, anche nella prospettiva dell'opzione esercitabile in funzione della definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare con urgenza ogni necessaria iniziativa legislativa volta a prevedere che l'attività di integrazione istruttoria del giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'articolo 422 del codice di procedura penale, non possa avere ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite.
9/2394/235Tartaglione.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso della presentatrice:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo, nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    l'articolo 268, comma 5 del codice di procedura penale, prevede la facoltà per il pubblico ministero di disporre il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario di differire il deposito del materiale frutto delle intercettazioni;
    ne consegue che la procedura di deposito e facoltà di estrazione da parte della difesa delle intercettazioni verrà di fatto differita all'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare con urgenza ogni necessaria iniziativa legislativa volta a prevedere che ogni differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni sia autorizzata dall'organo giurisdizionale con provvedimento motivato, garantendo il contraddittorio delle parti in ordine a tale decisione.
9/2394/236Rossello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo, nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    la lettera b) del comma 2 interviene sull'articolo 89-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale relativo all'archivio delle intercettazioni con particolare riguardo alle modalità di conservazione della documentazione: l'archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero, già previsto dalla riforma Orlando, è sostituito da un apposito archivio digitale, gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica;
    il comma 3 prevede che all'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete;
    in alcuni casi, infatti, può risultare necessaria, ai fini difensivi, l'assistenza di un esperto fonico che però, con attuale perimetrazione della norma sarebbe impossibilitato a prestare la propria opera,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni necessaria iniziativa legislativa volta a prevedere la facoltà per i difensori, nello svolgimento delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 89 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di farsi assistere, oltre che da un interprete, anche da un consulente esperto fonico, consentendo a quest'ultimo l'accesso al sistema all'archivio.
9/2394/237Perego Di Cremnago.


   La Camera,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni necessaria iniziativa legislativa volta a prevedere la facoltà per i difensori, nello svolgimento delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 89 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di farsi assistere, oltre che da un interprete, anche da un consulente esperto fonico, consentendo a quest'ultimo l'accesso al sistema all'archivio.
9/2394/237. (Testo modificato nel corso della seduta) Perego Di Cremnago.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    la lettera c) apporta una modifica di coordinamento al comma 1-bis dell'articolo 92 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che dispone che l'ordinanza che dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l'esecuzione. Contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 89-bis, gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili;
    mentre lo stralcio delle conversazioni irrilevanti a seguito della procedura ex articolo 268 codice di procedura penale avviene, nel contraddittorio delle parti, nella fattispecie, la decisione del giudice di restituzione del materiale intercettivo avviene senza alcun intervento della difesa, che potrebbe, nella sua prospettiva, ritenere di segnalare al giudice la rilevanza di una determinata conversazione, o avere interesse all'utilizzazione di altra conversazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di adottare con urgenza ogni necessaria iniziativa legislativa volta a prevedere la facoltà del difensore di chiedere copia del materiale intercettivo depositate, ai sensi dell'articolo 92 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, dal pubblico ministero a supporto della richiesta di misura, anche ove le stesse siano ritenute irrilevanti, o inutilizzabili da parte del giudice.
9/2394/238Fasano.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di adottare con urgenza ogni necessaria iniziativa legislativa volta a prevedere la facoltà del difensore di chiedere copia del materiale intercettivo depositate, ai sensi dell'articolo 92 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, dal pubblico ministero a supporto della richiesta di misura, anche ove le stesse siano ritenute irrilevanti, o inutilizzabili da parte del giudice.
9/2394/238. (Testo modificato nel corso della seduta) Fasano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo, nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata e una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge modifica l'articolo 266 del codice, per consentire l'uso del captatore informatico (cosiddetto trojan) per intercettare le comunicazioni tra presenti in un domicilio privato, a prescindere dall'attualità di un'attività criminosa, anche quando si procede per il delitto commesso da un incaricato di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione;
    lo strumento del captatore informatico è fortemente invasivo e limitativo della libertà personale sotto profilo delle comunicazioni tra presenti e non è, in ogni caso, giustificabile l'impiego di tale mezzo oltre l'alveo dei reati di criminalità organizzata ed eversiva;
    la previsione pare fortemente sbilanciata, nel necessario giudizio di comparazione tra l'efficacia dell'azione investigativa, da un lato, e la protezione dei fondamentali diritti di libertà dell'individuo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare con urgenza ogni necessaria iniziativa legislativa volta a prevedere l'uso del captatore informatico (cosiddetto trojan) per intercettare le comunicazioni tra presenti in un domicilio privato, nei procedimenti penali per i delitti commessi da un incaricato di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, soltanto in presenza di gravi indizi di colpevolezza e con l'indicazione delle specifiche esigenze istruttorie che rendono necessaria e indispensabile tale modalità per lo svolgimento delle indagini, nonché le ragioni per le quali ritiene sia insufficiente l'utilizzo di altri mezzi di ricerca della prova.
9/2394/239Cortelazzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei princìpi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge Bonafede prevede l'utilizzo del trojan nel domicilio sono previsti 3 regimi diversi: in generale, si può utilizzare il captatore nelle intercettazioni tra presenti che avvengano nel domicilio solo se vi è fondato motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo l'attività criminosa (comma 2 dell'articolo 266 del codice di procedura penale). In via d'eccezione, quando si procedere per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'uso del captatore per intercettare comunicazioni tra presenti che avvengano nel domicilio è sempre consentito (comma 2-bis, articolo 266 del codice di procedura penale). In via di ulteriore eccezione, quando si procede per un delitto dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione con pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, l'uso del captatore è consentito solo «previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di adottare con urgenza ogni necessaria iniziativa legislativa volta a prevedere l'utilizzazione del captatore informatico nelle intercettazioni tra presenti, al di fuori delle ipotesi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nei soli casi di delitti puniti con pena dell'ergastolo.
9/2394/240Musella.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge Bonafede prevede l'utilizzo del trojan nel domicilio sono previsti 3 regimi diversi: in generale, si può utilizzare il captatore nelle intercettazioni tra presenti che avvengano nel domicilio solo se vi è fondato motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo l'attività criminosa (comma 2 dell'articolo 266 del codice di procedura penale). In via d'eccezione, quando si procedere per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'uso del captatore per intercettare comunicazioni tra presenti che avvengano nel domicilio è sempre consentito (comma 2-bis, articolo 266 del codice di procedura penale). In via di ulteriore eccezione, quando si procede per un delitto dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione con pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, l'uso del captatore è consentito solo «previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di adottare con urgenza ogni necessaria iniziativa legislativa volta a prevedere l'utilizzazione del captatore informatico nelle intercettazioni tra presenti, al di fuori delle ipotesi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nei soli casi di delitti puniti con pena della reclusione non inferiore nel minimo ad anni ventuno.
9/2394/241Caon.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge Bonafede prevede l'utilizzo del trojan nel domicilio sono previsti 3 regimi diversi: in generale, si può utilizzare il captatore nelle intercettazioni tra presenti che avvengano nel domicilio solo se vi è fondato motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo l'attività criminosa (comma 2 dell'articolo 266 del codice di procedura penale). In via d'eccezione, quando si procedere per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'uso del captatore per intercettare comunicazioni tra presenti che avvengano nel domicilio è sempre consentito (comma 2-bis, articolo 266 del codice di procedura penale). In via di ulteriore eccezione, quando si procede per un delitto dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione con pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, l'uso del captatore è consentito solo «previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di adottare con urgenza ogni necessaria iniziativa legislativa volta a prevedere l'utilizzazione del captatore informatico nelle intercettazioni tra presenti, al di fuori delle ipotesi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nei soli casi di delitti puniti con pena della reclusione non inferiore a dieci anni.
9/2394/242Casino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino; contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    l'attuazione del presente decreto-legge avrà delle evidenti ripercussioni circa l'assetto attuale dell'organizzazione giudiziaria,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a prevedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici relativi all'applicazione delle disposizioni del provvedimento.
9/2394/243Labriola.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a prevedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici relativi all'applicazione delle disposizioni del provvedimento.
9/2394/243. (Testo modificato nel corso della seduta) Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a prevedere la costituzione di una task force tecnica, operata dai Ministeri della giustizia, dell'interno e della difesa al fine di sviluppare un sistema efficiente di ricerca, progettazione e sviluppo in merito ai sistemi per intercettazioni.
9/2394/244Versace.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a predisporre iniziative atte a far fronte all'impatto delle disposizioni del provvedimento in esame e al rilevante carico di lavoro che subiranno in particolar modo i tribunali di piccole dimensioni prevedendo l'ampliamento dell'organico degli uffici dei magistrati.
9/2394/245Novelli.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a predisporre iniziative atte a far fronte all'impatto delle disposizioni del provvedimento in esame e al rilevante carico di lavoro che subiranno in particolar modo i tribunali di piccole dimensioni prevedendo l'ampliamento dell'organico degli uffici dei magistrati.
9/2394/245. (Testo modificato nel corso della seduta) Novelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a valutare le ricadute dell'applicazione della normativa prevista dal presente decreto-legge attraverso una apposita relazione da inviare al Parlamento con cadenza almeno annuale.
9/2394/246Vito.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a valutare le ricadute dell'applicazione della normativa prevista dal presente decreto-legge attraverso una apposita relazione da inviare al Parlamento con cadenza almeno annuale.
9/2394/246. (Testo modificato nel corso della seduta) Vito.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a dotare, con la massima urgenza, le procure e le forze dell'ordine degli strumenti idonei per far fronte alle attività di indagine in materia di intercettazioni.
9/2394/247Maria Tripodi.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a dotare, con la massima urgenza, le procure e le forze dell'ordine degli strumenti idonei per far fronte alle attività di indagine in materia di intercettazioni.
9/2394/247. (Testo modificato nel corso della seduta) Maria Tripodi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a garantire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici relativi alla sua applicazione a tutte le amministrazioni coinvolte nonché ai cittadini.
9/2394/248Paolo Russo.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a garantire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici relativi alla sua applicazione a tutte le amministrazioni coinvolte nonché ai cittadini.
9/2394/248. (Testo modificato nel corso della seduta) Paolo Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto e sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

ad adottare ogni direttiva utile affinché le modalità investigative si svolgano in modo sempre più efficace nei procedimenti relativi ai reati commessi a mezzo del telefono o delle reti informatiche ai danni di minori.
9/2394/249Spena.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare ogni direttiva utile affinché le modalità investigative si svolgano in modo sempre più efficace nei procedimenti relativi ai reati commessi a mezzo del telefono o delle reti informatiche ai danni di minori.
9/2394/249. (Testo modificato nel corso della seduta) Spena.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a rafforzare la segretezza dei dati e la regolamentazione delle modalità di accesso dell'archivio delle intercettazioni con specifico riguardo ad un possibile coinvolgimento dei minori.
9/2394/250Marrocco.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a rafforzare la segretezza dei dati e la regolamentazione delle modalità di accesso dell'archivio delle intercettazioni con specifico riguardo ad un possibile coinvolgimento dei minori.
9/2394/250. (Testo modificato nel corso della seduta) Marrocco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a prevedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici relativi alla sua applicazione, con particolare riferimento alle indagini riferite ai reati contro la pubblica amministrazione.
9/2394/251Mugnai.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a prevedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici relativi alla sua applicazione, con particolare riferimento alle indagini riferite ai reati contro la pubblica amministrazione.
9/2394/251. (Testo modificato nel corso della seduta) Mugnai.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando, proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a prevedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici relativi alla sua applicazione, con particolare riferimento alle indagini riferite al reato di stalking.
9/2394/252Carfagna.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a prevedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici relativi alla sua applicazione, con particolare riferimento alle indagini riferite al reato di stalking.
9/2394/252. (Testo modificato nel corso della seduta) Carfagna.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando),

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a monitorare l'impatto della normativa introdotta dal presente decreto-legge garantendo il rispetto dei diritti costituzionali, in primis della libertà di espressione nonché a verificare che non venga limitato il diritto dei cittadini ad essere informati.
9/2394/253Marin.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a monitorare l'impatto della normativa introdotta dal presente decreto-legge garantendo il rispetto dei diritti costituzionali, in primis della libertà di espressione nonché a verificare che non venga limitato il diritto dei cittadini ad essere informati.
9/2394/253. (Testo modificato nel corso della seduta) Marin.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso della presentatrice:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetto riforma Orlando);
    il provvedimento in esame prevede all'articolo 3 una generica clausola di neutralità finanziaria: le amministrazioni interessate dovranno quindi provvedere agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    il Gruppo Forza Italia ha avanzato più volte, nel corso dell'esame del provvedimento, la richiesta di chiarimenti in merito (anche a seguito dei rilievi sollevati dagli stessi Uffici del bilancio di Camera e Senato), senza però ottenere alcun elemento aggiuntivo dal Governo,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a quantificare le spese e gli effetti di carattere finanziario previsti dalla regolamentazione delle comunicazioni e conversazioni così come novellata e integrata dal decreto-legge in esame, e a riferire sul punto alle Camere.
9/2394/254Bartolozzi.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa volta a monitorare l'andamento delle spese per le intercettazioni e a riferire sul punto alle Camere.
9/2394/254. (Testo modificato nel corso della seduta) Bartolozzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il Senato in data 20 febbraio 2020 ha approvato la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    il disegno di legge interviene sulla disciplina delle intercettazioni operate con captatore informatico (cosiddetto trojan);
    è prevista un'estensione della possibilità di utilizzare lo strumento del captatore informatico;
    sarà possibile utilizzare il trojan non solo per i reati contro la pubblica amministrazione commessi dai pubblici ufficiali, ma anche dagli incaricati di pubblico servizio, a condizione che siano puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni;
    l'intercettazione mediante trojan potrà avvenire anche nei luoghi di privata dimora, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo;
    lo strumento del captatore, nella sua riconosciuta invasività, manca però di una specifica disciplina;
    la legge non indica le modalità con cui il trojan debba essere inserito nel cellulare;
    è necessario delineare i profili tecnici dell'utilizzo di questo strumento;
    l'inserimento del trojan all'interno di un telefono potrebbe essere veicolo di immissione di contenuti informatici che vadano a ledere la persona intercettata;
    occorre utilizzare programmi che non consentano di inserire foto, video, messaggi o altri contenuti nel telefono bersaglio,

impegna il Governo

a garantire l'impossibilità tecnica – non solo giuridica – che i programmi utilizzati per i trojan non consentano l'inserimento di contenuti nel cellulare della persona intercettata.
9/2394/255Ferri, Bendinelli.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire l'impossibilità tecnica – non solo giuridica – che i programmi utilizzati per i trojan non consentano l'inserimento di contenuti nel cellulare della persona intercettata.
9/2394/255. (Testo modificato nel corso della seduta) Ferri, Bendinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il Senato in data 20 febbraio 2020 ha approvato la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    il disegno di legge interviene sulla disciplina delle intercettazioni operate con captatore informatico (cosiddetto trojan);
    è prevista un'estensione della possibilità di utilizzare lo strumento del captatore informatico;
    sarà possibile utilizzare il trojan non solo per i reati contro la pubblica amministrazione commessi dai pubblici ufficiali, ma anche dagli incaricati di pubblico servizio, a condizione che siano puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni;
    l'intercettazione mediante trojan potrà avvenire anche nei luoghi di privata dimora, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo;
    lo strumento del captatore, nella sua riconosciuta invasività, manca però di una specifica disciplina;
    la legge non indica le modalità con cui i dati acquisiti mediante il trojan vengano elaborati e archiviati;
    è necessario delineare i profili tecnici dell'utilizzo di questo strumento;
    occorre impedire l'utilizzo di server « cloud» che siano posizionati all'estero, in modo da evitare che le autorità di altri Stati possano avervi accesso,

impegna il Governo

a garantire che i dati raccolti non vengano in alcun caso archiviati in « cloud» informatici posizionati al di fuori del territorio nazionale.
9/2394/256Bendinelli, Ferri.


   La Camera

impegna il Governo

a garantire che i dati raccolti non vengano in alcun caso archiviati in « cloud» informatici posizionati al di fuori del territorio nazionale.
9/2394/256. (Testo modificato nel corso della seduta) Bendinelli, Ferri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 161 del 2019 in esame ha introdotto modifiche alle norme del codice di procedura penale e alle relative disposizioni di attuazione e di coordinamento, già oggetto dell'intervento effettuato con il decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando), che ha significativamente riformato la disciplina delle intercettazioni e di alcuni istituti connessi;
    le modifiche hanno, in particolare, riguardato gli articoli 114, 242, 266, 267, 268, 269, 270, 291, 293, 295, 415-bis, 422, 454, 472 del codice di procedura penale, nonché gli articoli 89, 89-bis, 92, delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale. Gli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e l'articolo 493-bis del codice di procedura penale sono stati integralmente abrogati. Infine, sono stati modificati gli articoli 6 e 9 del decreto legislativo n. 216 del 2017;
    le novità introdotte rispetto alle modifiche apportate all'impianto codicistico dalla cosiddetta riforma Orlando riguardano principalmente: l'ampliamento della categoria di delitti per cui è consentito procedere alle intercettazioni tra presenti, con captatore elettronico o mezzi tradizionali, secondo il regime meno restrittivo di cui, rispettivamente, all'articolo 266, comma 2-bis, del codice di procedura penale e all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, con l'inclusione dei delitti commessi dagli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con pena non inferiore nel massimo a cinque anni; l'attribuzione al pubblico ministero del potere di disporre, in caso di urgenza, le intercettazioni con l'uso del captatore elettronico anche per i delitti, puniti con pena non inferiore nel massimo a cinque anni, commessi contro la pubblica amministrazione dai pubblici ufficiali o dagli incaricati di pubblico servizio; l'estensione alla suindicata tipologia di delitti della regola, già prevista per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater, secondo cui, nel decreto autorizzativo delle intercettazioni tra presenti con l'uso del captatore, non è necessario indicare i luoghi e il tempo in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono; l'introduzione di un più ampio regime di utilizzabilità, ai fini della prova dei delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis e 3-quater, nonché di quelli commessi dai pubblici ufficiali o dagli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, dei risultati delle intercettazioni disposte con riferimento a delitti diversi (articolo 270, comma 1-bis, del codice penale); le modalità per assicurare che, nel corso della esecuzione delle operazioni di intercettazione, nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge e che sia garantita la segretezza di tali dati successivamente al loro trasferimento all'archivio; una tempistica e modalità nuove per la trasmissione dei verbali e delle registrazioni da parte della P.G. al P.M., nonché per il successivo trasferimento di detto materiale all'archivio; lo snellimento della procedura per l'acquisizione delle intercettazioni rilevanti (non più propedeutica all'inserimento del materiale intercettivo nel fascicolo del P.M.), con l'eliminazione delle previsioni che attribuivano carattere di segretezza agli atti e ai verbali delle conversazioni e delle comunicazioni sino all'adozione, da parte del giudice, dell'ordinanza di acquisizione delle conversazioni e comunicazioni rilevanti; l'introduzione agli articoli 415-bis e 454 del codice di procedura penale di nuove previsioni volte a individuare, nel caso in cui sia mancata l'udienza stralcio, le intercettazioni rilevanti e a garantire il diritto della difesa ad ottenerne copia; la rimodulazione dei tempi per effettuare la perizia trascrittiva, consentendola anche al termine dell'udienza preliminare e, precisamente, nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento; la riconfigurazione del diritto delle parti di ottenere copia del materiale intercettivo nella fase delle indagini e in quella seguente all'esecuzione di una misura cautelare;
    la complessiva riforma delle intercettazioni attuata con il decreto legislativo n. 216 del 2017, con esclusione di poche previsioni (articoli 1 e 6), non ha mai acquisito efficacia poiché, all'articolo 9, era stata prevista l'applicabilità delle nuove disposizioni ai provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, termine poi più volte prorogato, da ultimo, per le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 del decreto legislativo n. 216 del 2017, al 31 dicembre 2019 e, per quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo n. 216 del 2017, al 1o gennaio 2020 (vedi decreto-legge n. 53 del 2019, convertito nella legge n. 77 del 2019);
    in questo quadro, l'articolo 1 del decreto-legge n. 161 del 2019 ha modificato l'articolo 9 del decreto legislativo n. 216 del 2017, disponendo un ulteriore differimento del termine di efficacia delle disposizioni in esso richiamate e sostituendo il criterio della emissione dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni con quello della data di iscrizione dei procedimenti penali;
    pertanto, con esclusione delle modifiche apportate all'articolo 114 del codice di procedura penale, la cui efficacia è stata differita alla data del 1o marzo 2020, tutte le altre disposizioni del decreto legislativo n. 216 del 2017 che hanno modificato il codice di procedura penale e le disposizioni di attuazione si applicheranno ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020;
    il decreto-legge in commento contiene poi un autonomo regime transitorio per le disposizioni da esso introdotte, tutte compendiate all'articolo 2 al comma 8 è stato, infatti, stabilito che «Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020»;
    la scelta di aver riguardo, ai fini dell'applicabilità delle modifiche alla data di iscrizione del procedimento, piuttosto che alla data di emissione del decreto autorizzativo, appare molto più razionale poiché quest'ultimo criterio avrebbe determinato una commistione di disciplina applicabile alle operazioni di captazione già in corso nello stesso procedimento alla data di efficacia delle nuove disposizioni, con effetti di disordine e di incertezza;
    nondimeno, è prevedibile che il nuovo criterio non sarà risolutivo di tutte le problematiche di diritto intertemporale che si porranno quando due o più procedimenti, con una diversa data di iscrizione, per alcuni antecedente e per altri successiva al 29 febbraio, siano riuniti o, all'opposto, quando da un procedimento iscritto prima del 29 febbraio ne scaturisca, per stralcio, un altro dopo tale data;
    le medesime problematiche potrebbero palesarsi con riferimento al caso in cui all'iscrizione di alcuni reati, avvenuta prima del 29 febbraio 2020, ne facciano seguito in epoca successiva altre, aventi ad oggetto nuovi titoli di reato, deponendo nel senso dell'autonomia di ogni iscrizione la regola secondo cui occorre aver riguardo a questa per il computo del termine di durata delle indagini preliminari;
    in assenza di norme di dettaglio, la soluzione delle questioni di diritto intertemporale che si porranno con riferimento all'applicazione del criterio previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 216 del 2017, come novellato dall'articolo 1, e dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 161 citato, sarà inevitabilmente rimessa all'elaborazione giurisprudenziale che, soprattutto nella prima fase applicativa, sarà prevedibilmente caratterizzata da oscillazioni, fisiologiche quando, come nel caso che interessa, le disposizioni di nuovo conio presentano margini interpretativi ampi;
    sotto il diverso profilo delle finalità che hanno motivato l'efficacia differita delle nuove disposizioni, deve osservarsi che, per quanto è dato desumere dalla relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge riguardante la conversione del decreto-legge, essa ha lo scopo di consentire il completamento «delle complesse misure organizzative in atto, anche relative alla predisposizione di apparati elettronici e digitali», delle attività di collaudo dei sistemi presso i singoli uffici delle Procure della Repubblica e di adeguamento dei locali, di predisposizione più efficiente del sistema informatico prescelto, di innalzamento del livello di sicurezza di quest'ultimo;
    se questa è la ratio dell'efficacia differita, non può non rilevarsi come il breve termine previsto – pari a due mesi – appaia assolutamente inadeguato, in considerazione della complessità delle misure organizzative e tecniche da adottare, anche a tutela della sicurezza dei dati, e del numero di uffici di procura, di piccole, medie e grandi dimensioni, che dovranno dotarsi di strumenti nuovi e articolati, anche sotto il profilo tecnico e logistico. In ragione di questo sarebbe, quindi, auspicabile che, in sede di conversione del decreto-legge, fosse previsto un differimento dell'efficacia delle nuove disposizioni di almeno tre mesi,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, in relazione al completamento delle complesse misure organizzative in atto, di effettuare verifiche relative alla predisposizione di apparati elettronici e digitali, alle attività di collaudo dei sistemi presso i singoli uffici delle procure della Repubblica, all'adeguamento dei locali, alla predisposizione più efficiente del sistema informatico prescelto, all'innalzamento del livello di sicurezza di quest'ultimo;
   a valutare l'opportunità di eseguire altresì una verifica puntuale, per tutte le procure della Repubblica sul territorio nazionale della disponibilità di personale adeguato, per consistenza e preparazione, e di dotazioni strumentali idonee, valutando di potenziare all'uopo gli organici rispetto alle unità di personale mancanti e di effettuare i necessari e imprescindibili ulteriori investimenti in beni strumentali al fine, soprattutto, di innalzare il livello della tutela della riservatezza dei soggetti sottoposti ad intercettazione, in particolare quelli estranei alle indagini e fortuitamente intercettati in occasione dei contatti avuti con i destinatari delle operazioni.
9/2394/257Angiola.


   La Camera

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, in relazione al completamento delle complesse misure organizzative in atto, di effettuare verifiche relative alla predisposizione di apparati elettronici e digitali, alle attività di collaudo dei sistemi presso i singoli uffici delle procure della Repubblica, all'adeguamento dei locali, alla predisposizione più efficiente del sistema informatico prescelto, all'innalzamento del livello di sicurezza di quest'ultimo;
   a valutare l'opportunità di eseguire altresì una verifica puntuale, per tutte le procure della Repubblica sul territorio nazionale della disponibilità di personale adeguato, per consistenza e preparazione, e di dotazioni strumentali idonee, valutando di potenziare all'uopo gli organici rispetto alle unità di personale mancanti e di effettuare i necessari e imprescindibili ulteriori investimenti in beni strumentali al fine, soprattutto, di innalzare il livello della tutela della riservatezza dei soggetti sottoposti ad intercettazione, in particolare quelli estranei alle indagini e fortuitamente intercettati in occasione dei contatti avuti con i destinatari delle operazioni.
9/2394/257. (Testo modificato nel corso della seduta) Angiola.