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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 31 marzo 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 31 marzo 2020.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gebhard, Gelmini, Giorgis, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lupi, Mammì, Mauri, Molinari, Morassut, Orrico, Rampelli, Rizzo, Rosato, Scalfarotto, Schullian, Spadafora, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Villarosa, Raffaele Volpi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gebhard, Gelmini, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lupi, Mammì, Mauri, Molinari, Morassut, Orrico, Rampelli, Rizzo, Rosato, Scalfarotto, Schullian, Spadafora, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 30 marzo 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CECCANTI ed altri: «Introduzione degli articoli 55-bis e 55-ter della Costituzione, concernenti la dichiarazione dello stato di emergenza e l'istituzione di una Commissione parlamentare speciale per l'esercizio delle funzioni delle Camere» (2452).

  Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 26 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 1/2020 del 25 febbraio 2020, con la quale la Sezione stessa ha approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2020.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 marzo 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Accademia nazionale dei Lincei, per l'esercizio 2018. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 263).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 18 marzo 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della SGA Spa – Società per la gestione di attività (ora AMCO – Asset Management Company Spa), per l'esercizio 2018. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 264).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 marzo 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC), per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 265).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione di controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 marzo 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 19/2020 del 5 marzo 2020, con la quale la Sezione stessa ha approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2020.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 3 marzo 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193, la relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali, riferita all'anno 2019 (Doc. CXCIV, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 9 marzo 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 285 del 1997, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, riferita all'anno 2017 (Doc. CLXIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 26 marzo 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato APE (COM(2020) 116 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 116 final – Annex);
   Proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di raccomandazione del Consiglio al Consiglio europeo relativa all'adozione di una decisione che individui gli obiettivi strategici dell'Unione da perseguire attraverso il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 (JOIN(2020) 6 final), corredata dal relativo allegato (JOIN(2020) 6 final – Annex).

Trasmissione dal Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021.

  Il Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, con lettera in data 12 marzo 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la relazione sulle attività svolte dal medesimo Commissario, corredata della rendicontazione contabile delle spese sostenute, riferita all'anno 2019 (Doc. CCXLIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 25 marzo 2020, a pagina 4, prima colonna, terza riga, deve leggersi: «PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE» e non: «PROPOSTA DI LEGGE» come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1698 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 FEBBRAIO 2020, N. 3, RECANTE MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO DIPENDENTE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2423)

A.C. 2423 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2423 – Parere del Comitato per la legislazione

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2423 e rilevato che:
   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
    il decreto-legge, che ha mantenuto, a seguito dell'esame al Senato, il numero di articoli (5) e di commi (13) del testo originario, appare riconducibile alla ratio unitaria enunciata nel preambolo di dare attuazione ad interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti;
    si segnala che il provvedimento, deliberato del Consiglio dei ministri nella riunione del 23 gennaio 2020, è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» a distanza di 13 giorni, il 5 febbraio 2020; al riguardo, come già segnalato dal Comitato in precedenti analoghe occasioni, appare opportuno un approfondimento sulle conseguenze di un simile intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988; ciò in considerazione del fatto che ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione i decreti-legge sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri; ne consegue il rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15, comma 3 della legge n. 400 del 1988;
    sempre con riferimento al requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che sia il trattamento integrativo previsto dall'articolo 1 sia la detrazione fiscale istituita dall'articolo 2 si applicheranno dal 1o luglio 2020;
    il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR, previste dall'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017;

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente raccomandazione:
   abbia cura il Governo di evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore in conseguenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, approfondendo le conseguenze di una simile prassi in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

A.C. 2423 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati)

  1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.
  2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1o luglio 2020.
  3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1o luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
  4. I sostituti d'imposta compensano il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 2.
(Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati)

  1. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
   a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
   b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

  2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
  3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1o luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Articolo 3.
(Disposizioni di coordinamento e finanziarie)

  1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato dal 1o luglio 2020.
  2. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto-legge, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. È istituito il Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020.

Articolo 4.
(Norma di copertura)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, comma 3, valutati in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, 13.532 milioni di euro per l'anno 2021 e 13.256 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, 3.850 milioni di euro per l'anno 2021 e 3.574 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
   b) quanto a 4.191,66 milioni di euro per l'anno 2020 e 9.682 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, di 4.976 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1;
   c) quanto a 267 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2423 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:
   al comma 3:
    al primo periodo, dopo la parola: «riconoscono» sono inserite le seguenti: «in via automatica» e dopo le parole: «il trattamento integrativo» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;
    al terzo periodo, le parole: «in quattro rate» sono sostituite dalle seguenti: «in otto rate»;
   al comma 4, le parole: «il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l'istituto di cui» sono sostituite dalle seguenti: «il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo di cui al comma 1, mediante l'istituto della compensazione di cui».

  All'articolo 2:
   al comma 3:
    al primo periodo, dopo le parole: «l'ulteriore detrazione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;
    al terzo periodo, le parole: «in quattro rate» sono sostituite dalle seguenti: «in otto rate».

A.C. 2423 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento prevede il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro ed è pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l'anno 2020; inoltre, viene istituita una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni, e di redditi assimilati. L'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi ad un livello di reddito pari a 40.000 euro;
    tali misure incidendo sulla fiscalità generale e sull'equilibrio del mercato occupazionale, non avrebbero dovuto escludere la platea dei lavoratori autonomi; sebbene sia comunque apprezzabile la scelta di integrare le retribuzioni del lavoro dipendente, si ritiene che gli effetti delle misure determinino una limitata e non equa incidenza su tutti i redditi da lavoro;
    alle disposizioni in esame, conseguono altresì delle disparità tra soggetti con fonti di reddito e con caratteristiche familiari diverse;
    sarebbe stato più opportuno ed equo intervenire direttamente con una riforma complessiva del sistema fiscale, iniziando da un'adeguata revisione dell'Irpef,

impegna il Governo

a valutare l'assunzione di urgenti ed idonee iniziative normative affinché nell'ambito di un'ampia riforma che diminuisca la pressione fiscale e semplifichi il sistema, si proceda ad una revisione dell'Irpef, per fasce di reddito e a partire da quelli mediobassi, escludendo iniquità tra redditi da lavoro dipendente e redditi prodotti dai lavoratori autonomi.
9/2423/1Rizzetto, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che
    il provvedimento prevede il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro ed è pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l'anno 2020; inoltre, viene istituita una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni, e di redditi assimilati. L'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi ad un livello di reddito pari a 40.000 euro,

impegna il Governo

a valutare l'assunzione di urgenti ed idonee iniziative normative affinché nell'ambito di un'ampia riforma che diminuisca la pressione fiscale e semplifichi il sistema, si proceda ad una revisione dell'Irpef, per fasce di reddito e a partire da quelli mediobassi, escludendo iniquità tra redditi da lavoro dipendente e redditi prodotti dai lavoratori autonomi.
9/2423/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Rizzetto, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 3 del 2020 intende riconoscere uno sgravio fiscale nella misura di 100 euro mensili a partire dal 1o luglio 2020 ai lavoratori dipendenti che abbiano un «sostituto d'imposta»;
    in tal modo ne risultano esclusi tutti quei lavoratori dipendenti da privati che svolgono un'attività di assistenza familiare e domestica – quali badanti, collaboratori domestici, assistenti socio-sanitari, baby-sitter e simili, regolarizzati a tutti gli effetti presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – in quanto i loro datori di lavoro privati non hanno la qualifica di sostituti d'imposta per la particolarità del lavoro svolto che peraltro può avvenire anche presso più famiglie contemporaneamente nella stessa giornata o nella stessa settimana;
    questi lavoratori non solo non hanno diritto a percepire l'importo di cui sopra ma perderanno anche il «bonus» di 80 euro abrogato dal decreto in questione perché assorbito dall'indennità di 100 euro mensili;
    fatto presente che essi ammontano ad un numero di 870.000 persone, come indicato dall'INPS in base alle registrazioni avvenute;
    sottolineato l'alto valore sociale di questi lavoratori che prestano la loro assistenza, spesso anche qualificata, alle famiglie, agli anziani, ai bambini anche per sopperire a carenze dei servizi sociali pubblici, il quale non può essere dimenticato dalle istituzioni,

impegna il Governo

al fine di contrastare gli effetti economici negativi delle misure di contenimento del Covid-19, ad includere, introducendolo nei prossimi vettori normativi utili, anche le collaborazioni domestiche a qualsiasi titolo svolte nell'agevolazione fiscale stabilita dal decreto mediante detrazione all'atto della denuncia dei redditi relativa all'anno 2020 e seguenti, con corresponsione direttamente all'interessato della differenza a suo favore in caso di carenza di trattenuta IRPEF, ovvero direttamente dall'INPS che è in grado di farlo in quanto ha tutti i dati relativi alla loro posizione contributiva.
9/2423/2Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, già approvato in prima lettura dal Senato, reca misure volte a ridurre la tassazione sul lavoro, introducendo, in particolare, un trattamento integrativo del reddito e una detrazione dall'imposta lorda, entrambi in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati;
    come tutti sappiamo, l'attuale sistema fiscale italiano, troppo spesso utilizzato non come strumento di politica economica a favore della crescita e dell'equità, ma come mera fonte di maggiori entrate per un riequilibrio dei conti pubblici, anche su pressione dell'Unione europea, è caratterizzato da una soffocante pressione fiscale, per le aziende e i lavoratori;
    ciò ha determinato, oltre all'elevata pressione fiscale, anche una sovraproduzione di norme finalizzate, attraverso l'introduzione di nuovi adempimenti, al recupero di evasione, che ha causato un vero e proprio «groviglio» fiscale oggi difficilissimo da dipanare;
    la riforma dell'Irpef, menzionata in tutti i programmi di governo degli ultimi 12 anni, non è mai andata a buon fine e, a fronte della difficoltà di una organica ridefinizione della struttura dell'imposta e del sistema fiscale nel suo complesso, si è optato per la via dei continui microaggiustamenti;
    nell'ultimo quadro tendenziale previsto nella Nota di Aggiornamento al DEF 2019, la pressione fiscale cresce di 7 decimali nel 2020 e 2021 rispetto al 2019, per collocarsi al 42,6 per cento e mantenersi su livelli superiori al 42 per cento anche successivamente. Il suo peso sul Pil è dell'11 per cento, rispetto ad una media OCSE di 8,4 per cento;
    in Italia persiste altresì un elevato cuneo fiscale, che nel 2017 è stato pari al 49,0 per cento, ossia di 10 punti superiore alla media dei paesi avanzati;
    se poi si considera l'effetto cumulato di pressione fiscale e pressione contributiva l'Italia, secondo il rapporto Taxing wages 2019 dell'Ocse, si colloca nella terza posizione, con il 47,9 per cento (dato relativo ad un lavoratore standard single e senza figli a carico);
    il provvedimento in esame, con il quale si intende alleggerire la pressione fiscale sui redditi di lavoro dipendente, soprattutto quelli medi e bassi, fa diventare insostenibile la profonda iniquità del sistema di tassazione IRPEF;
    in Italia la tassazione dei redditi non è uguale per tutti, serve una ridefinizione dell'intero sistema impositivo di portata più generale che renda uniforme la tassazione dei redditi delle persone fisiche a prescindere dalla natura del reddito generato;
    se da un lato, si ritiene utile, anche in via sperimentale per un triennio, la piena detassazione degli incrementi retributivi, determinati dalla contrattazione collettiva più rappresentativa, a vantaggio così della crescita e della reale tutela dei trattamenti salariali; dall'altro occorre lavorare sul tema della riduzione del costo del lavoro a carico delle imprese, anche attraverso forme di decontribuzione,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di introdurre, anche in via sperimentale per un triennio, la piena detassazione degli incrementi retributivi determinati dalla contrattazione collettiva al fine di eliminare un costo ingiustificato a carico delle imprese che ricorrono ai predetti contratti, ad esempio per rispondere ad esigenze di stagionalità dei settori di appartenenza;
   a valutare l'opportunità di adottare misure di riduzione del cuneo contributivo sul costo del lavoro e, in particolare:
    a) a rendere strutturale l'esonero contributivo in favore dei giovani tra 30 e 35 anni, già prorogato per gli anni 2019 e 2020 dall'articolo 1, comma 10 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), anche al fine di incrementare in modo significativo il tasso di occupazione di giovani nella fascia d'età 30/35 anni, già esclusa dall'apprendistato;
    b) a rendere strutturale l'incentivo «Occupazione Sviluppo Sud» per le assunzioni di soggetti in stato di disoccupazione nel Mezzogiorno.
9/2423/3Lucaselli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame C. 2423 reca misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente;
    il provvedimento in esame reca misure volte ad abbattere il cuneo fiscale sul lavoro dipendente al fine di restituire potere d'acquisto alle retribuzioni, in modo da rilanciare consumi e crescita;
    l'articolo 1, comma 1, di tale provvedimento prevede il riconoscimento di «una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro»;
    l'articolo 2, per i soli sei mesi del 2020, prevede una «ulteriore detrazione fiscale dall'imposta lorda» per i redditi fino a 40.000 euro, con un meccanismo decrescente;
    il «trattamento integrativo» previsto dall'articolo 1 del provvedimento è riconosciuto «qualora l'imposta lorda determinata sui redditi ... sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico»;
    i lavoratori che hanno un reddito inferiore ad 8.150 euro non avranno diritto ad alcuna somma a titolo di «trattamento integrativo» perché non ci sarà alcuna eccedenza tra imposta e detrazione (requisito previsto dall'articolo 1), venendosi in tal modo ad essere violato nei loro confronti il principio di equità tutelato dalla nostra Costituzione;
    altra questione afferente il piano dell'equità emerge tra le famiglie mono reddito e le famiglie bi-reddito, per effetto del diverso trattamento fiscale conseguito dai nuclei con un diverso numero di percettori,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rimuovere, nei provvedimenti di prossima emanazione, le disparità di trattamento fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti con reddito inferiore ad 8.150 euro rispetto a quelli con reddito superiore, nonché nei confronti delle famiglie monoreddito rispetto a quelle bi-reddito, in modo tale da consentire la fruizione del «trattamento integrativo» nel rispetto dei principi previsti dalla nostra Costituzione Italiana.
9/2423/4Bucalo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, introduce misure urgenti volte a ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente tramite la riduzione della tassazione sul lavoro;
    il predetto decreto-legge non ha fatto parte di un percorso di riforma più ampio, escludendo di fatto lavoratori autonomi e partite IVA, ancora una volta oggetto di una irrazionale discriminazione;
    il provvedimento in esame, seppure involontariamente, ha amplificato le disparità tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a sfavore di questi ultimi;
    la debolezza dell'economia italiana, da lungo tempo costretta da un debito troppo difficilmente sostenibile e da prospettive di crescita prossime alla stagnazione, sta incidendo in maniera negativa sulla tenuta dell'intero sistema sociale del nostro Paese, oltre che sulla competitività e attrattività dei suoi assetti produttivi;
    le rigide misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte mediante decreti-legge ed atti del Governo hanno imposto la chiusura di numerose attività produttive in tutto il Paese, provocando in prospettiva gravissimi danni per l'intero tessuto produttivo dell'economia italiana;
    in questo momento di crisi emergenziale senza precedenti occorre fare uso di tutti gli strumenti necessari per attuare misure strutturali e organiche efficaci in grado di innescare un meccanismo virtuoso e stabile di crescita del PIL sia dal punto di vista della pressione fiscale sia dal punto di vista delle imposte;
    l'esigenza di predette misure si fa ancora più chiara data l'evidente necessità di predisporre un piano di ripartenza e di sostegno per l'intero assetto produttivo nazionale, messo in ginocchio dalla crisi vigente,

impegna il Governo:

   a promuovere – già nelle prime sedi utili:
    a) una più incisiva e strutturale riforma del cuneo fiscale atta a ridurre la sperequazione tra reddito disponibile dei lavoratori dipendenti e reddito disponibile dei lavoratori autonomi e partite IVA, anche mediante l'introduzione ed estensione di esoneri contributivi;
    b) una riforma del sistema fiscale che preveda l'introduzione immediata di una flat tax, per famiglie e imprese su tutto il territorio nazionale in modo indiscriminato, da riconvertirsi, terminato il periodo di emergenza e crisi economica dovuta al COVID-19, in una flat tax sul reddito incrementale, ovvero sul maggior reddito prodotto rispetto al periodo d'imposta precedente.
9/2423/5Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame C. 2423 reca misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente;
    dal 1o gennaio 2019 la legge di Bilancio 2018 ha apportato alcune modifiche all'articolo 12, comma 2, del TUIR, più precisamente, i commi 252 e 253 stabiliscono le detrazioni per carichi di famiglia, in modo particolare si considerano fiscalmente a carico i figli di età non superiore a ventiquattro anni con un reddito non superiore a 4 mila euro, conseguentemente, i figli che abbiano superato tale limite di età, sono fiscalmente a carico a condizione che possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro;
    l'importo di 2.840,51 euro, già stabilito oltre 20 anni fa non può più essere adeguato alla situazione economica attuale rapportato al costo della vita di oggi e crea di fatto alle famiglie con reddito basso, serie difficoltà; sono infatti frequenti i casi in cui un figlio disoccupato trova un lavoro a tempo determinato e quindi saltuario, o in cui uno studente che prende una borsa di studio (in molti casi non esente) superi anche di poco il limite di reddito previsto, o, ancora, i casi di un coniuge (molte volte la moglie) che svolge dei lavori occasionali, con la conseguenza di perdere tutti i diritti collegati e di dover restituire le detrazioni percepite indebitamente;
    ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti e di portare al limite dell'importo riconosciuto come lavoro occasionale, la detrazione per essere considerata fiscalmente a carico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare, a fianco alle misure previste dal presente provvedimento e sempre al fine di ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente, un provvedimento volto ad aggiornare il tetto del reddito complessivo di 2.840,51 euro elevando tale limite a 5.000,00 euro per tutte le persone a carico senza differenziazione alcuna, al fine di venire incontro ai disagi delle famiglie con giovani volenterosi che purtroppo oggi trovano solo lavori precari e senza diritti o coniugi che cercano di migliorare la condizione economica familiare.
9/2423/6Frassinetti, Bucalo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, introduce misure urgenti volte a ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente tramite la riduzione della tassazione sul lavoro;
    il predetto decreto-legge non ha fatto parte di un percorso di riforma più ampio, escludendo di fatto lavoratori autonomi e partite IVA, ancora una volta oggetto di una irrazionale discriminazione;
    la debolezza dell'economia italiana, da lungo tempo costretta da un debito troppo difficilmente sostenibile e da prospettive di crescita prossime alla stagnazione, sta incidendo in maniera negativa sulla tenuta dell'intero sistema sociale del nostro Paese, oltre che sulla competitività e attrattività dei suoi assetti produttivi;
    le misure adottate finora dal Governo non hanno avuto gli effetti sperati, con particolare riferimento alla politica sociale, occupazionale e industriale del Paese;
    le rigide misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte mediante decreti-legge ed atti del Governo hanno imposto la chiusura di numerose attività produttive in tutto il Paese, provocando in prospettiva, ad avviso delle firmatarie del presente atto, gravissimi danni per l'intero tessuto produttivo dell'economia italiana;
    mai come in questo momento di crisi emergenziale senza precedenti occorre fare uso dello strumento del deficit per attuare misure strutturali e organiche efficaci in grado di innescare un meccanismo virtuoso e stabile di crescita del PIL e dell'occupazione;
    la necessità di predette misure si fa ancora più chiara data l'evidente necessità di predisporre un piano di ripartenza e di sostegno per l'intero assetto produttivo nazionale, messo in ginocchio dalla crisi vigente,

impegna il Governo

a promuovere a partire dalla prima occasione utile, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni di categoria una riforma del sistema fiscale che preveda l'introduzione immediata di una flat tax, per famiglie e imprese su tutto il territorio nazionale in modo indiscriminato, da riconvertirsi, terminato il periodo di emergenza e crisi economica dovuta al COVID-19, in una flat tax sul reddito incrementale, ovvero sul maggior reddito prodotto rispetto al periodo d'imposta precedente.
9/2423/7Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente» introduce, al fine di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro dipendente e sostenere i consumi, una misura che si configura come la somma di due componenti direttamente collegate al reddito di specie: un trasferimento monetario integrativo del reddito da lavoro dipendente e una detrazione fiscale ulteriore rispetto a quelle esistenti a valere sull'imposta personale sul reddito (Irpef), entrambi commisurati ai mesi lavorati nell'anno;
    rispetto alla scelta di proseguire nella riduzione della pressione fiscale esclusivamente sui redditi da lavoro dipendente, se da un lato non si può che condividere la necessità di dare maggiore peso alle buste paghe dei lavoratori dipendenti, attraverso la riduzione del cuneo fiscale, dall'altro questo non può escludere altro tipo di lavoratori anche al fine di evitare di creare disparità tra redditi da lavoro, dando a quelli prodotti da lavoratori autonomi e professionisti la stessa importanza di quelli derivanti dal lavoro dipendente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, in un successivo provvedimento, il meccanismo di riduzione della pressione fiscale, anche mediante il ricorso al credito d'imposta, equiparando i lavoratori autonomi e i liberi professionisti ai lavoratori dipendenti.
9/2423/8Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, in fase di conversione, prevede di affrontare disposizioni urgenti in materia di pressione fiscale e contribuzione professionale, tra l'altro anche riguardo a borse di ricerca, contratti di formazione e affini;
    il dottorato di ricerca è il più alto titolo accademico conseguibile in Italia e nella maggior parte dei Paesi del mondo, quale ultimo passaggio dell'alta formazione e primo della ricerca specializzata e dell'insegnamento universitario;
    secondo la Carta Europea dei Ricercatori, firmata nel 2005 anche da tutti i rettori italiani, chi fa ricerca post-laurea è un professionista;
    l'importo attuale della borsa di dottorato è inferiore, per poco meno di 500 euro all'anno, al minimale contributivo INPS, che attualmente corrisponde a 15.710 euro, per cui i dottorandi con borsa non si vedono riconoscere l'intera annualità dei contributi versati in gestione separata ai fini previdenziali;
    la platea delle persone che beneficerebbero di tale aumento è pari a circa 22.000 dottorandi con borsa, di cui una parte con un importo già superiore al minimale contributivo o con la borsa pagata attraverso fondi privati o di gruppi di ricerca e che quindi non ricadrebbe tra coloro che necessitano di un finanziamento;
    il costo totale della misura risulta essere pari, nella peggiore delle ipotesi, a 16 milioni di euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, a fianco alle misure previste dal provvedimento in esame, una più specifica misura che abbia la funzione di sostegno del reddito della categoria dei dottorandi, in termini di un miglioramento del contratto tale da permettere di poter disporre a pieno della gestione previdenziale, incrementando le borse di dottorato del finanziamento annuo mancante per giungere al minimale contributivo INPS.
9/2423/9Iovino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'attuale sistema di imposizione per i lavoratori frontalieri, che prevede l'obbligo di versare nel mese di giugno l'acconto sul totale dovuto rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente e il saldo a novembre, comporta «gravi ripercussioni sulla gestione del patrimonio familiare in occasione di esborsi che possono superare la mensilità stipendiale, lasciando di fatto il nucleo familiare privo, a novembre, dell'entrata mensile»;
    la figura del lavoratore frontaliero, si ricorda, è costituita da quei lavoratori dipendenti che sono residenti fiscalmente in Italia ma che quotidianamente si recano Stati confinanti o limitrofi per svolgere la loro prestazione lavorativa;
    dal punto di vista legale e di trattamento da parte delle assicurazioni sociali, i frontalieri sono considerati come collaboratori attivi nella zona di frontiera o Paese limitrofo;
    ne consegue, per i medesimi lavoratori, l'obbligo a giugno di versare l'acconto sul totale dovuto rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente ed a novembre concludere l'operazione a saldo, ritrovandosi equiparati ad un lavoratore autonomo italiano, con gravi ripercussioni sulla gestione del patrimonio familiare, alla luce di esborsi che possono anche superare l'importo della mensilità stipendiale, lasciando, di fatto, il nucleo familiare privo, a novembre, dell'entrata mensile;
    sarebbe opportuno, specie nell'attuale fase epidemiologica per Covid-19, che ha comportato misure di forte impatto sulla disponibilità in capo ai lavoratori di liquidità per adempiere alle scadenze fiscali; valutare una nuova modalità di pagamento delle imposte da parte dei lavoratori frontalieri, attraverso una rateizzazione in 12 rate, di pari importo, del primo e secondo acconto;
    l'ipotesi potrebbe essere quella di prevedere 12 bollettini precompilati, ovvero 12 F24, in favore dell'Agenzia delle Entrate, che consentirebbe ai lavoratori frontalieri il versamento dilazionato degli importi dovuti, al momento, nella misura del 40 per cento entro il 30 giugno e del 60 per cento entro il 30 novembre,

impegna il Governo

a prendere in considerazione quanto esposto in premessa, valutando l'opportunità, per i lavoratori frontalieri, di introdurre, in futuro e a regime, fatto salvo il periodo di sospensione degli adempimenti fiscali e tributari per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per tutti i lavoratori, ivi inclusi i frontalieri medesimi, un sistema rateizzato e dilazionato dei pagamenti dovuti.
9/2423/10Di Muro, Bianchi.


   La Camera,
   premesso che:
    le misure urgenti rispondono alla necessità di ridurre la pressione fiscale di lavoratori dipendenti e assimilati, e a tal fine concedono un bonus fiscale che varia in base alla fascia di reddito annuale che va da 8.174 euro come soglia minima a 40 mila euro, come limite massimo oltrepassato il quale il bonus si azzera; appare opportuno garantire tutele maggiori per i lavoratori che per motivi imponderabili, come la malattia o la maternità, vedranno ridotto il loro reddito;
    i commi 3 degli articoli 1 e 2 del presente decreto, prevedono che i sostituti di imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 riconoscono in via automatica il trattamento integrativo di cui al comma 1 in funzione del numero dei giorni di lavoro; i sostituti d'imposta sono chiamati anche a verificare, in sede di conguaglio, la spettanza: l'eventuale integrazione non dovuta viene recuperata dai sostituti d'imposta mediante compensazione; nel caso in cui superi 60 euro, il recupero della integrazione non dovuta è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio; in questo caso specifico, i lavoratori, dopo aver percepito nel corso dell'anno il bonus di 100 euro, saranno tenuti alla restituzione del medesimo; il recupero dell'importo dovuto, da parte dei sostituti di imposta, rischia di trasformarsi in un salasso finanziario per i lavoratori che – per motivi di salute o altro – dovessero ritrovarsi nella fascia degli incapienti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori misure specifiche per tenere conto della condizione di indigenza degli aventi diritto che percependo un reddito vicino alla soglia minima, per i motivi esposti, dovessero risultare in sede di conguaglio incapienti, anche disponendo, in tali casi, che i sostituti d'imposta non procedano al recupero dell'integrazione non spettante.
9/2423/11Marino.


   La Camera,
   premesso che:
    autorevole dottrina ed esperti della materia hanno sottolineato un evidente «disallineamento» tra la procedura di contenzioso in materia tributaria (di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992) e quella in materia contributiva (giudice del lavoro);
    tale «disallineamento» può determinare giudicati del tutto diversi tra quelli relativi al contenzioso tributario e quelli concernenti il recupero dei contributi anche nel caso in cui le controversie – pur riguardando pretese impositive diverse (tributi, da un lato, e contributi, dall'altro) – hanno origine da un fatto comune, ossia da un maggiore importo imponibile risultante dal verbale della Guardia di finanza o dell'Agenzia delle entrate, anche se direttamente accertato da quest'ultima;
   considerato che appare necessario evitare il rischio di conflitti tra giudicati, precludendo all'Inps, la possibilità di emettere l'avviso di addebito prima della definizione della controversia tributaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la sospensione del giudizio previdenziale nelle more della definizione del procedimento tributario.
9/2423/12Martinciglio, Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    occorre incentivare i contribuenti che hanno sempre versato e non hanno mai aderito a condoni fiscali;
    qualora al termine del periodo d'imposta, a seguito dei controlli automatizzati, l'Agenzia delle entrate accerti e certifichi la regolarità delle dichiarazioni, nonché la regolarità dei versamenti, è opportuno che l'Agenzia provveda a rilasciare al contribuente un certificato di regolarità fiscale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche con opportuni interventi normativi, per il contribuente che non abbia aderito a condoni fiscali e che abbia ottenuto un certificato di regolarità fiscale negli ultimi 5 anni, una sorta di premialità, quale, ad esempio una detrazione pari ad almeno il 10 per cento delle imposte versate nell'anno di imposta precedente.
9/2423/13Cancelleri, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003 definisce il lavoro straordinario come il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro;
   considerato che:
    il lavoro straordinario di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003 risulta meglio dettagliato agli articoli 4 e 5, circa la durata massima dell'orario di lavoro e delle modalità con cui gli straordinari si devono svolgere;
    l'articolo 4 stabilisce che i contratti collettivi di lavoro decidano la durata massima settimanale dell'orario di lavoro e che questa in ogni caso non possa superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario;
    prevede inoltre che la percentuale di maggiorazione della retribuzione delle ore di lavoro straordinario venga disciplinata dai contratti collettivi e che queste siano concesse, tra l'altro, nel caso di situazioni di forza maggiore,

impegna il Governo

in considerazione dell'eccezionale situazione di emergenza epidemiologica, a valutare l'opportunità di incrementare fino alla fine dell'anno 2020 il tetto massimo delle 250 ore annue di lavoro straordinario consentite dalla legge, salvo caso specifici, a tutti i tipi di rapporti di lavoro, in deroga alla vigente normativa.
9/2423/14Grippa.


   La Camera,
   premesso che:
    il cuneo fiscale si calcola come rapporto percentuale della somma delle imposte sul reddito, dei contributi sociali a carico del lavoratore e di quelli a carico del datore di lavoro, al netto di ogni beneficio monetario goduto dal lavoratore, e il costo del lavoro totale, e si sostanzia dunque, in quella parte del costo del lavoro che viene versata sotto forma di imposta sul reddito o di contributi sociali, al netto di ogni trasferimento monetario goduto dal lavoratore;
    nella classifica dei paesi OCSE l'Italia è al terzo posto, con un cuneo fiscale per un lavoratore medio senza figli pari al 47,9 per cento;
    nel 2018 in Italia il comparto turistico ha inciso per il 13,2 per cento del PIL nazionale, ossia un valore economico di 232,2 miliardi di euro. Il turismo rappresenta il 14,9 per cento dell'occupazione totale, per 3,5 milioni di occupati;
    gli esercizi ricettivi italiani negli ultimi anni sono aumentati costantemente e i tour operator europei hanno indicato per l'anno 2019 una crescita nelle vendite dell'Italia pari al 61,9 per cento;
    la drammatica situazione che il nostro Paese sta vivendo in questi giorni impone al Governo un'analisi dettagliata di tutte le fattispecie esistenti al fine di tutelare tutti i lavoratori italiani;
    consapevoli che le risposte dovranno arrivare anche a livello internazionale ed europeo, bisogna certamente sottolineare il lavoro dell'Organizzazione mondiale del turismo che ha invitato tutti i livelli ad una forte cooperazione al fine di fronteggiare le problematiche venutasi a creare con il COVID-19. La imprescindibile necessità di elaborare una risposta coordinata con l'OMS ha portato quindi ad un'immediata collaborazione dei due organismi;
    la politica fiscale deve, in un momento complicato come quello di oggi, garantire un supporto adeguato al settore turistico in quanto strettamente collegato all'intero sistema economico del nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre misure volte a diminuire la pressione fiscale più specificamente nel settore del turismo nazionale al fine di consentire appena possibile una ripresa più celere e, al contempo, una ripresa generale dell'economia valorizzando in questo modo l'immenso patrimonio culturale e naturalistico del nostro Paese.
9/2423/15Lovecchio.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, reca misure volte a ridurre la tassazione sul lavoro e in particolar modo, il provvedimento dispone delle misure relative al trattamento integrativo del reddito e una detrazione dall'imposta lorda a favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati;
    il cuneo fiscale corrisponde alla somma delle imposte e dei contributi previdenziali che gravano sui redditi dei lavoratori e dei datori di lavoro e, quindi, la differenza tra il costo di un lavoratore per l'azienda che lo impiega e quanto il lavoratore percepisce come retribuzione in busta paga;
    sulla base di quanto rilevato dai recenti dati Ocse nel 2019 risulta che la pressione fiscale in Italia, è pari al 42,1 per cento del pil, un dato particolarmente alto e le imposte gravano prevalentemente sui lavoratori dipendenti, dai dati emerge che il cuneo fiscale nel nostro Paese – per un lavoratore medio senza figli a carico – risulta essere pari al 47,9 per cento del costo del lavoro contro una media dei Paesi Ocse del 36,1 per cento collocando l'Italia al terzo posto, dopo Belgio e Germania, per l'incremento più alto relativo alle imposte sul reddito a carico dei lavoratori;
   considerato che:
    il provvedimento in esame rappresenta un passo importante poiché il cosiddetto bonus Irpef viene aumentato a coloro che già ne fruivano e nel contempo viene significativamente ampliata la platea degli aventi diritto che coinvolgerà circa 16 milioni di lavoratori;
    la misura infatti, è diversificata a seconda del reddito e si muove su un doppio binario in quanto si prevede una misura strutturale con il trattamento integrativo per i lavoratori con reddito complessivo lordo non superiore a 28.000 euro, ovvero l'integrazione ed estensione del bonus Irpef;
    sulla base di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge in esame si prevede che «In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2020»;
    l'articolo 2, istituisce una misura cosiddetta temporanea, ossia un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, parametrata al reddito da lavoro dipendente e assimilati per i redditi superiori ai 28.000 euro e fino a 40.000, una detrazione limitata che si applica alla sola seconda metà del 2020,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile e nel rispetto del vincolo di finanza pubblica, la revisione del sistema delle detrazioni al fine di rendere strutturale la misura di cui all'articolo 2 relativa alla detrazione aggiuntiva che presenta un carattere temporaneo in quanto si applica limitatamente solo alle prestazioni di lavoro rese nel semestre dal 1o luglio al 31 dicembre 2020.
9/2423/16Amitrano.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, reca misure volte a ridurre la tassazione sul lavoro e in particolar modo, il provvedimento dispone delle misure relative al trattamento integrativo del reddito e una detrazione dall'imposta lorda a favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati;
    il cuneo fiscale corrisponde alla somma delle imposte e dei contributi previdenziali che gravano sui redditi dei lavoratori e dei datori di lavoro e, quindi, la differenza tra il costo di un lavoratore per l'azienda che lo impiega e quanto il lavoratore percepisce come retribuzione in busta paga;
    sulla base di quanto rilevato dai recenti dati Ocse nel 2019 risulta che la pressione fiscale in Italia, è pari al 42,1 per cento del pil, un dato particolarmente alto e le imposte gravano prevalentemente sui lavoratori dipendenti, dai dati emerge che il cuneo fiscale nel nostro Paese – per un lavoratore medio senza figli a carico – risulta essere pari al 47,9 per cento del costo del lavoro contro una media dei Paesi Ocse del 36,1 per cento collocando l'Italia al terzo posto, dopo Belgio e Germania, per l'incremento più alto relativo alle imposte sul reddito a carico dei lavoratori;
   considerato che:
    il provvedimento in esame rappresenta un passo importante poiché il cosiddetto bonus Irpef viene aumentato a coloro che già ne fruivano e nel contempo viene significativamente ampliata la platea degli aventi diritto che coinvolgerà circa 16 milioni di lavoratori;
    la misura infatti, è diversificata a seconda del reddito e si muove su un doppio binario in quanto si prevede una misura strutturale con il trattamento integrativo per i lavoratori con reddito complessivo lordo non superiore a 28.000 euro, ovvero l'integrazione ed estensione del bonus Irpef;
    sulla base di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge in esame si prevede che «In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2020»;
    l'articolo 2, istituisce una misura cosiddetta temporanea, ossia un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, parametrata al reddito da lavoro dipendente e assimilati per i redditi superiori ai 28.000 euro e fino a 40.000, una detrazione limitata che si applica alla sola seconda metà del 2020,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rendere strutturale, nel primo provvedimento utile e nel rispetto del vincolo di finanza pubblica, nell'ambito di una complessiva revisione del sistema delle detrazioni, la misura di cui all'articolo 2 relativa alla detrazione aggiuntiva che presenta un carattere temporaneo in quanto si applica limitatamente solo alle prestazioni di lavoro rese nel semestre dal 1o luglio al 31 dicembre 2020.
9/2423/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Amitrano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame introduce misure volte a ridurre la pressione fiscale sulle retribuzioni da lavoro dipendente e dai cosiddetti «redditi assimilati» e quindi per la riduzione del cosiddetto «cuneo fiscale»;
    obiettivo primario del provvedimento, sottolinea il Governo nella relazione introduttiva al decreto, è «restituire potere d'acquisto alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, in modo da rilanciare i consumi di individui e famiglie che da molti anni hanno visto salari stagnanti»;
    la riduzione del prelievo fiscale viene realizzata o con un'integrazione al reddito o con una detrazione dall'imposta lorda, a favore dei percettori di reddito derivante da lavoro dipendente e di alcune tipologie di reddito assimilato;
    tutto ciò garantirà maggiore reddito per i lavoratori, assicurando ai cittadini un sistema indubbiamente più equo ed estendendo la platea dei percettori dell'attuale bonus IRPEF fino a un numero di 16 milioni di lavoratori italiani (quindi con 4,3 milioni di lavoratori in più, fino ad ora esclusi dall'attuale bonus in vigore);
    la stagnazione salariale è un problema che riguarda tutti i lavoratori, sia quelli dipendenti che quelli autonomi (liberi professionisti con Partita IVA o imprenditori individuali) e con contratti atipici, ed ha effetti negativi sulla capacità di spesa di milioni di famiglie. Oggi l'Italia conta ben 5 milioni di lavoratori poveri, i cosiddetti working poors, ed in questo momento di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19, tale problematica si rende ancora più evidente;
    risulta dunque essenziale continuare a lavorare, come il Governo sta già facendo, ad una riforma fiscale con una rimodulazione generale dell'IRPEF, ponendo un'attenzione maggiore nei confronti del lavoro autonomo che costituisce un pilastro importante del nostro Paese e della nostra economia sotto ogni forma, sia che si parli di professionisti con partita Iva che di imprese individuali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di mettere in campo tutte le misure necessarie volte a garantire una maggiore equità tra i lavoratori, siano essi dipendenti che autonomi, al fine di assicurare la riduzione della pressione fiscale senza distinzioni per tipologia di lavoro, considerando altresì la possibilità di avviare una semplificazione del calcolo delle aliquote IRPEF.
9/2423/17Lapia.


   La Camera,
   premesso che:
    a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, il Ministero dell'interno ha indetto, con bando del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2018, il secondo concorso interno, tra i sette previsti, per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato;
    tuttavia, l'emergenza da COVID-19 ha determinato l'interruzione di tutte le procedure concorsuali così come disposto dall'articolo 1, lettera m), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, Gazzetta Ufficiale n. 59, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Infatti, lo svolgimento della prova orale del suddetto concorso inizialmente prevista per il 16 marzo 2020, è stata rinviata a data da destinarsi;
    la Polizia di Stato sconta notevoli ritardi nell'espletamento delle procedure concorsuali interne e l'attuale emergenza rischia di aggravare ulteriormente tale cronica situazione, pregiudicando la progressione di carriera. In un momento così complesso, ove agli agenti della Polizia di Stato vengono chiesti enormi sacrifici personali e familiari finalizzati al contenimento dei contagi tra la popolazione, sarebbe opportuno giungere in tempi rapidi alla ultimazione delle procedure concorsuali in una modalità che sia compatibile con l'emergenza, assicurando così l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere all'immissione in ruolo in deroga dei concorsisti idonei tramite lo scorrimento di graduatoria.
9/2423/18Frate.