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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 14 maggio 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 14 maggio 2020.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Menech, De Micheli, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Mammì, Maniero, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Pastorino, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rospi, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Villarosa, Raffaele Volpi.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Disposizioni perequative in favore del personale trasferito ai servizi di informazione e di sicurezza, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, prima del 21 novembre 1980» (1477) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Montaruli.

  La proposta di legge LUCA DE CARLO ed altri: «Delega al Governo per l'istituzione di un corpo specialistico di polizia ambientale a ordinamento civile» (1610) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Montaruli.

  La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Disposizioni perequative in materia pensionistica in favore dei dipendenti pubblici destinatari del blocco delle retribuzioni disposto dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» (1653) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Montaruli.

  La proposta di legge OSNATO ed altri: «Disposizioni per la tutela dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da violenze e minacce nello svolgimento del servizio» (1713) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Montaruli.

  La proposta di legge ROSPI ed altri: «Norme generali in materia di perequazione, compensazione e recupero urbanistico per la promozione di programmi di rigenerazione urbana sostenibile» (2046) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sozzani.

  La proposta di legge costituzionale CECCANTI ed altri: «Introduzione degli articoli 55-bis e 55-ter della Costituzione, concernenti la dichiarazione dello stato di emergenza e l'istituzione di una Commissione parlamentare speciale per l'esercizio delle funzioni delle Camere» (2452) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Cenni.

Trasmissione dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

  Il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con lettera in data 14 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, una Relazione sui profili di sicurezza del sistema di allerta Covid-19 previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020, approvata dal Comitato medesimo nella seduta del 13 maggio (Doc. XXXIV, n. 2).

  Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Consiglio di Stato.

  Il Presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 12 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e dell'articolo 3, comma 5, del regolamento del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, la documentazione relativa al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

  Questa documentazione è stata trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 13 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 per quanto riguarda misure specifiche atte a offrire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta alla pandemia di Covid-19 (COM(2020) 138 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 12 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Nell'ambito dei predetti atti, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (C(2020) 2800), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze).

  Con le predette comunicazioni, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione dei quadri contabili e prudenziali per agevolare i prestiti bancari nell'UE Sostegno alle imprese e alle famiglie nella pandemia di Covid-19 (COM(2020) 169 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche e temporanee in considerazione della pandemia di Covid-19 e relativo alla validità di taluni certificati e di alcune licenze e autorizzazioni e al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in certi settori della legislazione in materia di trasporti (COM(2020) 176 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/352 al fine di consentire agli enti di gestione o alle autorità competenti di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale nel contesto della pandemia di Covid-19 (COM(2020) 177 final);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga del periodo di recepimento (COM(2020) 179 final);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'istituzione di un comitato speciale per i servizi (COM(2020) 185 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta alla pandemia di Covid-19 (COM(2020) 186 final);
   Proposta di decisione del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione a causa della crisi della Covid-19 (COM(2020) 198 final);
   Proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 per quanto riguarda le date di applicazione a causa della crisi della Covid-19 (COM(2020) 199 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2454 per quanto riguarda le date di applicazione a causa della crisi della Covid-19 (COM(2020) 201 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19, RECANTE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (A.C. 2447-A)

A.C. 2447-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, con il quale sono state aggiornate le misure di contenimento dell'epidemia, ha dato vita all'ennesimo assurdo giuridico;
    l'articolo 1, comma 1, lettera a), del testo recita nel modo seguente: « a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti [...]»;
    si ricorda la situazione critica per i lavoratori frontalieri, liguri, lombardi e piemontesi che quotidianamente devono affrontare interminabili ed estenuanti code chilometriche per raggiungere il proprio luogo di lavoro;
    in proposito si ricorda che il Governo aveva già accolto l'ordine del giorno 9/2463/285 col quale si impegnava sia «ad introdurre, nel prossimo provvedimento a carattere d'urgenza, per i lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, una misura analoga ai trattamenti di integrazione salariale previsti per tutti i lavoratori» e «sia ad attivarsi per prevedere apposite misure finalizzate ad agevolare le operazioni di controllo da parte delle autorità competenti e garantire il diritto alla mobilità dei lavoratori frontalieri»;
   preso atto che:
    ad oggi nessuna iniziativa è stata adottata in proposito, in specie per agevolare le operazioni di controllo preposte ai confini e facilitare la mobilità giornaliera dei lavoratori frontalieri;
    è impensabile per i lavoratori coinvolti procedere anche nei mesi successivi ad affrontare minimo due ore di coda per arrivare, ad esempio, da Ventimiglia a Monaco,

impegna il Governo

a attivarsi il prima possibile per superare le criticità esposte in premessa e dar seguito all'impegno già assunto con l'ordine del giorno sopracitato.
9/2447-A/85Di Muro, Bianchi, Molteni, Locatelli, Parolo, Zoffili, Fogliani, Butti, Pettarin, Novelli, Versace, Marrocco, Siracusano, Bubisutti.


   La Camera,

impegna il Governo

a attivarsi il prima possibile per superare le criticità dei lavoratori frontalieri.
9/2447-A/85. (Testo modificato nel corso della seduta).  Di Muro, Bianchi, Molteni, Locatelli, Parolo, Zoffili, Fogliani, Butti, Pettarin, Novelli, Versace, Marrocco, Siracusano, Bubisutti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    con l'adozione del disegno di legge n. 6 del 23 febbraio 2020, – convertito dalla legge n. 13/2020 –, di cui il provvedimento in esame dispone all'articolo 5 l'abrogazione sono state individuate alcune misure di contrasto e di emergenza epidemiologica, da adottare con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, consentendo, in alcuni casi, alle autorità competenti l'adozione di ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, anche diverse da quelle previste dal decreto-legge medesimo. Sono quindi intervenuti una serie di D.P.C.M. nonché di ordinanze e decreti ministeriali, che di volta in volta hanno aggravato e diversamente modulato le misure applicabili in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica. Il decreto-legge disciplina anche le misure urgenti che possono essere adottate dalle regioni in relazione a specifiche situazioni;
    per quanto concerne specificatamente la prorogata sospensione delle funzioni religiose e la decisione di procedere all'adozione di protocolli sanitari, di Intesa con la chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure di sicurezza necessarie alla ripresa e svolgimento delle medesime funzioni religiose in condizioni di sicurezza, non può che soddisfare; non è definito un arco temporale certo entro il quale chiudere i predetti Protocolli, con ciò lasciando nell'incertezza tanti fedeli che oramai da tempo attendono il momento di poter accedere e partecipare alle funzioni religiose;
    è da prevedere che si tratterà di testi di facile redazione, poiché la celebrazione d una Messa o di un rito in sicurezza esige semplicemente la previsione di distanze fra i presenti e l'adozione di mascherine; la libertà religiosa non tollera ulteriori dilatazioni temporali;
    l'adozione dei protocolli non richiede l'attesa della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale, posta la volontà espressa dal Parlamento e la necessità di non comprimere ancora una libertà fondamentale,

impegna il Governo

a garantire l'adozione del protocollo di cui in premessa contestualmente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, di conseguenza, ad attivarsi immediatamente per la predisposizione del protocollo medesimo.
9/2447-A/86Alessandro Pagano, Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, contiene divieti e limitazioni al fine di contrastare l'emergenza sanitaria legata alla pandemia in alto;
    il positivo rallentamento dei casi di contagio sta consentendo un primo avvio della fase due, ossia della fase della ripresa delle attività economiche e della vita sociale del nostro Paese;
    la fase due va quindi programmata bene per sostenere con forza, garantendo le condizioni di sicurezza sanitaria, la ripresa della produzione;
    uno dei settori produttivi per i quali ancora si conferma il blocco delle attività, è certamente quello dei parrucchieri e dei centri estetici;
    i saloni di acconciatura ed estetica, come numerose altre attività produttive, sono stati costretti alla sospensione dell'attività a seguito delle misure che hanno imposto il così detto regime di Lockdown al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19: a differenza di altre attività produttive e commerciali che, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, a partire dal 4 maggio hanno potuto riavviare la propria attività, per i saloni di acconciatura ed estetica non solo non è stata consentita la ripresa dell'attività, ma al momento non è stata definita neppure una data di massima entro il quale ipotizzare una riapertura;
    il volume di affari prodotto annualmente dalle attività dei saloni di acconciatura e dai centri estetici è di circa 6 miliardi di euro e si basa sul lavoro di oltre 263.000 addetti in 130.000 saloni dedicati al benessere, con una stima media di frequentazione pro-capite nei saloni superiore a 6 volte l'anno, per un totale di servizi che supera il milione annuo: il 90 per cento dei 130.000 saloni e costituito da piccolissime unità che occupano in media 2 lavoratori a salone. Tali unità generano fatturati bassi, appena sufficienti a garantire la gestione giornaliera dell'esercizio;
    a fronte di perdite giornaliere che possono essere quantificate in 16 milioni al giorno, se non dovesse essere prevista una riapertura in tempi brevi sono circa 50 mila le imprese del settore che rischiano di dover chiudere per sempre, producendo rilevanti effetti sia in termini economici che sociali,

impegna il Governo

a consentire quanto prima la riapertura dei saloni di acconciatura ed estetica, seppur subordinandola al pieno rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria per gli operatori e per i clienti.
9/2447-A/87Fiorini, Labriola, Maria Tripodi, D'Attis, Cannizzaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    con l'adozione del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, – convertito dalla legge n. 13/2020 –, di cui il provvedimento in esame dispone all'articolo 5 l'abrogazione sono state individuate alcune misure di contrasto e di emergenza epidemiologica, da adottare con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, consentendo, in alcuni casi, alle autorità competenti l'adozione di ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, anche diverse da quelle previste dal decreto-legge medesimo. Sono quindi intervenuti una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nonché di ordinanze e decreti ministeriali, che di volta in volta hanno aggravato e diversamente modulato le misure applicabili in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica. Il decreto-legge disciplina anche le misure urgenti che possono essere adottate dalle regioni in relazione a specifiche situazioni;
    le finalità del provvedimento in oggetto sembrano contrastare con la politica dell'attuale maggioranza in materia di immigrazione;
    infatti, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ad oggi l'arrivo di immigrati clandestini in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo, nonostante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, è aumentata di circa il 400 per cento: da 842 a 4.069 arrivi dal 1o gennaio al 6 maggio;
    ancora più grave appare la situazione relativamente alla cosiddetta rotta Balcanica, ove l'Italia è il primo paese confinante con nazioni non appartenenti all'area Schengen e, nonostante la responsabilità della Slovenia di effettuare tutti i controlli relativamente ai flussi migratori illegali, ancora oggi, tuttavia, la gestione di tali flussi risulta in capo esclusivamente all'Italia;
    sebbene ancora non siano certi i numeri, pare che negli ultimi 10 giorni tramite tale rotta si sono registrati 250 arrivi in Italia, e quasi 200 nel mese di aprile;
    il confine italo sloveno, è da considerarsi a tutti gli effetti una zona a rischio ingressi illegali e quindi zona rossa che fabbisogna urgentemente di risposte concrete da parte della politica nazionale, In specie in questa fase di emergenza epidemiologica tutt'altro che terminata;
    la polizia slovena ha di fatto blindato i confini con l'Italia, erigendo veri e propri muri fisici e barricate sulle strade, mentre le medesime misure non sono state adottate relativamente alla gestione della rotta migratoria di origine balcanica e, pertanto, quotidianamente, ancora assistiamo a ingressi illegali nel nostro territorio, con ciò mettendo in difficoltà il sistema sicurezza, creando problematiche di molteplice tipo e minando la sicurezza sanitaria nel nostro Paese;
    allo stato attuale, cioè senza una adeguata struttura munita di più postazioni di fotosegnalamento, si va a creare un disservizio alla frontiera di Fernetti, alla Polmare di Trieste e in Questura, dove, soprattutto, il personale del Gabinetto di Polizia Scientifica ha sempre gli stessi operatori impegnati, non solo per l'emergenza migratoria, ma anche nella normale routine delle operazioni di Ordine Pubblico e con i normali interventi di sopralluogo durante i reati che ne prevedono l'utilizzo;
    alla luce di quanto sopra e ancora in attesa di una decisa posizione dell'attuale Governo con la Slovenia anche sul versante diplomatico, risulta pertanto necessario istituire un hotspot permanente nel territorio di confine con tale Stato, al fine di identificare rapidamente, registrare, fotosegnalare e raccogliere le impronte digitali dei migranti, in modo da poterne identificare la persona e la provenienza;
    tale struttura consentirebbe di concentrare tutti i rintracci in un luogo solo, con il beneficio di ridurre le potenziali contaminazioni sanitarie e dando la possibilità di poter garantire una sicurezza che ovviamente è difficile da mantenere allo stato attuale;
    con il miglioramento delle condizioni meteorologiche e nonostante l'emergenza epidemiologica in corso, aumenteranno gli arrivi migratori e, dunque, l'hotspot pare la soluzione migliore per la concreta sicurezza sia degli operatori delle forze dell'ordine a cui sono demandati tali compiti sia degli stessi migranti, quale posto unico di sosta per l'identificazione, per prestare loro le prime cure e per dare un dignitoso servizio, garantendo la salute di tutti;
    difatti, attualmente le forze dell'ordine si trovano a dover fronteggiare quotidianamente e con lodevole impegno tale emergenza sempre con gli stessi uomini e contestualmente a dover far fronte anche all'attività ordinaria ad esse demandata, come ad esempio sopralluoghi e servizi di ordine pubblico,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di propria competenza affinché, in linea con le misure di contenimento e prevenzione per emergenza epidemiologica, sia garantita la sicurezza della salute anche alla frontiera con la Slovenia attraverso il controllo dei flussi migratori illegali, anche prevedendo l'istituzione di un hotspot a Trieste e potenziando con personale aggregato l'ufficio immigrazione della Questura e il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di Trieste.
9/2447-A/88Gava, Fogliani, Bubisutti, Moschioni, Panizzut.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuati ve del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6», recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi dei virus è stata adottata, sull'intero territorio nazionale, la sospensione di tutte le attività commerciali salvo quelle espressamente previste;
    sono tante le attività che, in questo momento di emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, sono chiuse e in attesa di riaprire;
    le fattorie didattiche sono aziende agricole autorizzate a fare formazione sul campo alle nuove generazioni, puntando sull'educazione ambientale attraverso la conoscenza della campagna con i suoi ritmi, l'alternanza delle stagioni e la possibilità di produrre in modo sostenibile; le fattorie didattiche sono per lo più gestite da donne e si declinano sul territorio in base alle specificità locali;
    ciascuna azienda agricola rappresenta un universo che testimonia la ricchezza e la diversità dell'agricoltura dei suoi prodotti, dei suoi paesaggi; ma fa conoscere anche il ruolo dell'agricoltore, i saperi della cultura rurale, la passione dei contadini per questo lavoro e l'amore per la propria terra;
    l'obiettivo è quello di formare dei consumatori consapevoli sui princìpi della sana alimentazione e della stagionalità dei prodotti per valorizzare i fondamenti della dieta mediterranea e ricostruire il legame che unisce i prodotti dell'agricoltura con il cibo che si porta in tavola ogni giorno;
    è una pedagogia attiva dell'imparare facendolo attraverso attività pratiche ed esperienze dirette come seminare, raccogliere, trasformare, manipolare a contatto con la natura attraverso l'incontro con animali e piante, nelle stalle, negli orti e in cucina;
    purtroppo la cancellazione, dovuta all'emergenza sanitaria, di visite didattiche, gite, stage e attività formative che si concentrano di solito nei mesi da marzo a maggio ha comportato perdite per milioni di euro;
    gli operatori del settore hanno reagito con inventiva e passione, e hanno usato i social e le tecnologie per rimanere in contatto con alunni e studenti, ma sono pronti a rimodulare la propria offerta consapevoli di poter svolgere un ruolo chiave per la ripresa economica e sociale;
    negli ultimi anni sono stati milioni i bambini che hanno frequentato le fattorie didattiche, prevalentemente di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, dalla scuola materna alla primaria, ma anche studenti più grandi delle medie e superiori;
    con l'inizio della Fase 2 dell'emergenza Coronavirus e con il ritorno di 4,4 milioni di italiani al lavoro con i figli a casa per la chiusura della scuole, sarebbe molto utile riattivare il prima possibile l'attività delle fattorie didattiche;
    le aziende agricole hanno quel surplus in più che può aiutare il mondo dei bambini a ripartire da loro, dalle loro esigenze e dai loro ritmi;
    sono oltre tremila le fattorie didattiche, presenti nelle campagne italiane, sono il luogo ideale per accogliere in sicurezza piccoli gruppi di bambini, visti gli ampi spazi a disposizione, e quindi possono assicurare quelle norme di sicurezza, distanza e igiene e svolgere quelle attività educative a contatto con la natura nei grandi spazi all'aria aperta e ricreare quel rapporto con la natura e con i cicli naturali,

impegna il Governo

a considerare di riaprire nell'immediato le attività delle fattorie didattiche adottando adeguati protocolli di sicurezza sanitaria, in quanto le visite in fattoria sono preziose occasioni di apprendimento e crescita, quindi da valorizzare sia da parte del mondo agricolo che della scuola, e che possono offrire, durante i mesi estivi, sostegno alle famiglie, ai genitori che sono tornati al lavoro e ai bambini che purtroppo hanno vissuto mesi di reclusione tra le mura domestiche e hanno bisogno di vivere la Fase 2 all'aria aperta e in libertà.
9/2447-A/89Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Gadda, Caretta, Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuati ve del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6», recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi dei virus è stata adottata, sull'intero territorio nazionale, la sospensione di tutte le attività commerciali salvo quelle espressamente previste;
    sono tante le attività che, in questo momento di emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, sono chiuse e in attesa di riaprire;
    le fattorie didattiche sono aziende agricole autorizzate a fare formazione sul campo alle nuove generazioni, puntando sull'educazione ambientale attraverso la conoscenza della campagna con i suoi ritmi, l'alternanza delle stagioni e la possibilità di produrre in modo sostenibile; le fattorie didattiche sono per lo più gestite da donne e si declinano sul territorio in base alle specificità locali;
    ciascuna azienda agricola rappresenta un universo che testimonia la ricchezza e la diversità dell'agricoltura dei suoi prodotti, dei suoi paesaggi; ma fa conoscere anche il ruolo dell'agricoltore, i saperi della cultura rurale, la passione dei contadini per questo lavoro e l'amore per la propria terra;
    l'obiettivo è quello di formare dei consumatori consapevoli sui princìpi della sana alimentazione e della stagionalità dei prodotti per valorizzare i fondamenti della dieta mediterranea e ricostruire il legame che unisce i prodotti dell'agricoltura con il cibo che si porta in tavola ogni giorno;
    è una pedagogia attiva dell'imparare facendolo attraverso attività pratiche ed esperienze dirette come seminare, raccogliere, trasformare, manipolare a contatto con la natura attraverso l'incontro con animali e piante, nelle stalle, negli orti e in cucina;
    purtroppo la cancellazione, dovuta all'emergenza sanitaria, di visite didattiche, gite, stage e attività formative che si concentrano di solito nei mesi da marzo a maggio ha comportato perdite per milioni di euro;
    gli operatori del settore hanno reagito con inventiva e passione, e hanno usato i social e le tecnologie per rimanere in contatto con alunni e studenti, ma sono pronti a rimodulare la propria offerta consapevoli di poter svolgere un ruolo chiave per la ripresa economica e sociale;
    negli ultimi anni sono stati milioni i bambini che hanno frequentato le fattorie didattiche, prevalentemente di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, dalla scuola materna alla primaria, ma anche studenti più grandi delle medie e superiori;
    con l'inizio della Fase 2 dell'emergenza Coronavirus e con il ritorno di 4,4 milioni di italiani al lavoro con i figli a casa per la chiusura della scuole, sarebbe molto utile riattivare il prima possibile l'attività delle fattorie didattiche;
    le aziende agricole hanno quel surplus in più che può aiutare il mondo dei bambini a ripartire da loro, dalle loro esigenze e dai loro ritmi;
    sono oltre tremila le fattorie didattiche, presenti nelle campagne italiane, sono il luogo ideale per accogliere in sicurezza piccoli gruppi di bambini, visti gli ampi spazi a disposizione, e quindi possono assicurare quelle norme di sicurezza, distanza e igiene e svolgere quelle attività educative a contatto con la natura nei grandi spazi all'aria aperta e ricreare quel rapporto con la natura e con i cicli naturali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di considerare di riaprire nell'immediato le attività delle fattorie didattiche adottando adeguati protocolli di sicurezza sanitaria, in quanto le visite in fattoria sono preziose occasioni di apprendimento e crescita, quindi da valorizzare sia da parte del mondo agricolo che della scuola, e che possono offrire, durante i mesi estivi, sostegno alle famiglie, ai genitori che sono tornati al lavoro e ai bambini che purtroppo hanno vissuto mesi di reclusione tra le mura domestiche e hanno bisogno di vivere la Fase 2 all'aria aperta e in libertà.
9/2447-A/89. (Testo modificato nel corso della seduta).  Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Gadda, Caretta, Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, e del forte incremento in Italia dei casi e dei decessi, il provvedimento in esame, è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha messo a dura prova il Sistema Sanitario Nazionale che, in diversi casi, si è trovato con carenza di attrezzature, dotazioni e personale sanitario;
    in particolare, al fine di fornire una tempestiva risposta alla lotta contro il Coronavirus sono stati emanati diversi bandi volti al reclutamento, in tempi brevi, di operatori sanitari a tempo determinato;
    è noto l'impegno e il sacrificio profuso da tutto il personale sanitario, vero baluardo della salute dell'intera popolazione, che sta svolgendo il proprio lavoro come una missione, manifestando uno spirito di servizio verso lo Stato e la comunità senza eguali; gli operatori sanitari che sono stati reclutati per l'emergenza COVID-19 hanno prestato servizio, in alcuni casi fino all'estremo sacrificio della vita, in un momento difficile in cui il Paese ne aveva più bisogno, mostrando di essere una componente fondamentale del Sistema Sanitario Nazionale;
    è auspicabile che il personale sanitario assunto a tempo determinato e le loro competenze entrino a pieno diritto ed a tempo indeterminato nel Sistema Sanitario Nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, finalizzata a favorire forme di stabilizzazione del personale precario appartenente al comparto sanitario, quando sia necessario sopperire a un'effettiva carenza di organico.
9/2447-A/90Pignatone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    le misure restrittive adottate dal Governo per contrastare la diffusione del virus hanno riguardato limitazioni alla libertà di circolazione su tutto il territorio nazionale, così come la chiusura delle frontiere e la sospensione di Schengen, con conseguenze sugli italiani residenti all'estero, che sono rimasti impossibilitati, salvo «urgenze assolute», a rientrare in Italia;
    con l'avvio della «Fase 2» si è iniziato a riaprire alcune attività di impresa ed è stata autorizzata la possibilità di fare visita ai congiunti nell'ambito della stessa regione, restituendo così ai cittadini la possibilità di ristabilire relazioni familiari e affettive rimaste per molte settimane congelate;
    ogni misura ulteriore dovrà necessariamente tenere conto dei dati epidemiologici e dell'evoluzione delle curve del contagio che si manifesteranno nelle prossime settimane;
    l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri lo scorso 27 aprile non contiene riferimenti specifici e nuove facoltà per gli italiani residenti all'estero. Per i cittadini residenti all'estero nulla risulta cambiato quindi rispetto al precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per ciò che riguarda gli spostamenti personali verso l'Italia: vengono previsti rientri solo per ragioni di «assoluta necessità», escludendo quindi la visita ai congiunti nelle regioni di origine;
    gli italiani residenti all'estero in tantissimi Paesi stanno affrontando il dramma della pandemia e sono ugualmente sottoposti a misure restrittive delle loro libertà. La distanza fisica dai propri congiunti e affetti stabili sta rendendo in più casi difficile, da un punto di vista personale, la permanenza all'estero, e molti sono interessati a rientrare in Italia anche per un periodo prolungato, presso il proprio domicilio o presso i propri congiunti,

impegna il Governo

ad integrare le misure previste nella cosiddetta «Fase 2», così come a prevedere tempestivamente nella programmazione delle Fasi successive, modalità che consentano anche agli italiani residenti all'estero che hanno relazioni familiari e affettive con persone residenti in Italia, di rientrare per fare ritorno al proprio domicilio o per fare visita ai congiunti, sottoponendosi al periodo di quarantena e alle altre misure previste dal Governo per il monitoraggio e la sicurezza di chi è al momento autorizzato a rientrare in Italia per ragioni di lavoro o necessità.
9/2447-A/91Fusacchia, Siragusa, Ungaro, Palazzotto, Schirò, Quartapelle Procopio, Lattanzio, Muroni, Fitzgerald Nissoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    le misure restrittive adottate dal Governo per contrastare la diffusione del virus hanno riguardato limitazioni alla libertà di circolazione su tutto il territorio nazionale, così come la chiusura delle frontiere e la sospensione di Schengen, con conseguenze sugli italiani residenti all'estero, che sono rimasti impossibilitati, salvo «urgenze assolute», a rientrare in Italia;
    con l'avvio della «Fase 2» si è iniziato a riaprire alcune attività di impresa ed è stata autorizzata la possibilità di fare visita ai congiunti nell'ambito della stessa regione, restituendo così ai cittadini la possibilità di ristabilire relazioni familiari e affettive rimaste per molte settimane congelate;
    ogni misura ulteriore dovrà necessariamente tenere conto dei dati epidemiologici e dell'evoluzione delle curve del contagio che si manifesteranno nelle prossime settimane;
    l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri lo scorso 27 aprile non contiene riferimenti specifici e nuove facoltà per gli italiani residenti all'estero. Per i cittadini residenti all'estero nulla risulta cambiato quindi rispetto al precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per ciò che riguarda gli spostamenti personali verso l'Italia: vengono previsti rientri solo per ragioni di «assoluta necessità», escludendo quindi la visita ai congiunti nelle regioni di origine;
    gli italiani residenti all'estero in tantissimi Paesi stanno affrontando il dramma della pandemia e sono ugualmente sottoposti a misure restrittive delle loro libertà. La distanza fisica dai propri congiunti e affetti stabili sta rendendo in più casi difficile, da un punto di vista personale, la permanenza all'estero, e molti sono interessati a rientrare in Italia anche per un periodo prolungato, presso il proprio domicilio o presso i propri congiunti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di integrare le misure previste nella cosiddetta «Fase 2», così come di prevedere tempestivamente nella programmazione delle Fasi successive, modalità che consentano anche agli italiani residenti all'estero che hanno relazioni familiari e affettive con persone residenti in Italia, di rientrare per fare ritorno al proprio domicilio o per fare visita ai congiunti, sottoponendosi al periodo di quarantena e alle altre misure previste dal Governo per il monitoraggio e la sicurezza di chi è al momento autorizzato a rientrare in Italia per ragioni di lavoro o necessità.
9/2447-A/91. (Testo modificato nel corso della seduta).  Fusacchia, Siragusa, Ungaro, Palazzotto, Schirò, Quartapelle Procopio, Lattanzio, Muroni, Fitzgerald Nissoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è diretto a tipizzare le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale, o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, e a tal fine definisce tutte le misure che possono essere adottate per contrastare l'emergenza sanitaria;
    tra le misure elencate figura la limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali rispetto alle attività commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso;
    poiché le attività di tatuaggio non sono univocamente identificate essendo in parte identificate con codice ATECO in parte incluse nel novero dei liberi professionisti non sono oggetto di una specifica sospensione ma hanno aderito alla generalizzata chiusura;
    all'avvio della cosiddetta fase due nella quale è prevista la graduale riapertura degli esercizi commerciali la mancanza di una univoca identificazione con un Codice ATECO sta generando profonda incertezza negli operatori del settore che non sanno quando potranno ricominciare a lavorare;
    gli ambienti nei quali sono svolte le attività di tatuaggio sono da sempre oggetto di specifiche e stringenti disposizioni in materia di protezione da rischi sanitari e, pertanto, gli operatori possono certamente garantire anche il rispetto delle norme imposte ora dai protocolli COVID;
    i medesimi operatori, infatti, da sempre utilizzano dispositivi di protezione individuale quali camici e guanti sterili monouso e mascherine, e impiegano materiali sterili monouso, e da sempre consentono l'accesso di una sola persona per volta nei propri locali,

impegna il Governo

a disporre la riapertura, a decorrere dal prossimo 18 maggio, degli esercizi commerciali nei quali sono svolte attività di tatuaggio.
9/2447-A/92Montaruli, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    gli iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono in continua ascesa e nel 2020 hanno ormai superato la soglia di cinque milioni e trecentomila individui;
    come afferma la Fondazione Migrantes nell'ultimo Rapporto sull'Emigrazione italiana l'attuale mobilità dei nostri connazionali continua a interessare prevalentemente i giovani. Numeri, aspetti demografico-sociali spesso poco conosciuti anche dall'opinione pubblica nostrana;
    recentemente in sede di conversione del decreto-legge «Cura Italia» è stato disposto uno stanziamento aggiuntivo di quattro milioni di euro per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità e di un milione per la tutela della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza da erogarsi per tramite della nostra rete consolare all'estero. Inoltre, con un ordine del giorno allo stesso provvedimento il Governo si è poi impegnato a valutare l'inclusione nella platea del cosiddetto reddito di emergenza alcune categorie di cittadini, iscritti all'AIRE, rimasti disoccupati e senza tutele sociali;
    le misure di contenimento del contagio da COVID-19 intraprese dal Governo italiano dal mese di marzo 2020 hanno ridotto quasi a zero la libertà di spostamento dei cittadini italiani;
    la sospensione del Trattato di Schengen nell'Unione europea così come le norme speciali relative ai rientri di connazionali temporaneamente all'estero, comprensive di quarantena sanitaria obbligatoria, hanno avuto un forte impatto sulla vita degli italiani all'estero, in special modo gli iscritti all'AIRE, proprio perché impossibilitati al rientro nel Paese. Migliaia di famiglie, coppie e congiunti si sono trovati così divisi per settimane e ad oggi non vi è la reale possibilità di rassicurare gli italiani all'estero sulle modalità di ricongiungimento, di rientro, di espatrio per chi è tornato,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:
    prevedere nelle prossime nuove misure da mettere in campo per la gestione della cosiddetta «Fase di convivenza con il Coronavirus» il libero ritorno in Italia agli italiani iscritti all'AIRE per visitare i propri familiari, così come il loro espatrio, nonché per i connazionali che sono rientrati perché temporaneamente all'estero il rientro alla propria residenza;
    favorire, qualora le condizioni sanitarie lo permettano, il rapido riavvio dell'attività educativa delle scuole italiane all'estero di ogni ordine e grado;
    promuovere in ambito comunitario il dialogo tra paesi per il ricongiungimento di coppie e famiglie di diversa nazionalità al fine di ovviare le criticità emerse durante le limitazioni di spostamento e di viaggio nelle fasi più acute della pandemia da COVID-19 in Europa.
9/2447-A/93Ungaro, Carè.


   La Camera,
   premesso che:
    gli iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono in continua ascesa e nel 2020 hanno ormai superato la soglia di cinque milioni e trecentomila individui;
    come afferma la Fondazione Migrantes nell'ultimo Rapporto sull'Emigrazione italiana l'attuale mobilità dei nostri connazionali continua a interessare prevalentemente i giovani. Numeri, aspetti demografico-sociali spesso poco conosciuti anche dall'opinione pubblica nostrana;
    recentemente in sede di conversione del decreto-legge «Cura Italia» è stato disposto uno stanziamento aggiuntivo di quattro milioni di euro per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità e di un milione per la tutela della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza da erogarsi per tramite della nostra rete consolare all'estero. Inoltre, con un ordine del giorno allo stesso provvedimento il Governo si è poi impegnato a valutare l'inclusione nella platea del cosiddetto reddito di emergenza alcune categorie di cittadini, iscritti all'AIRE, rimasti disoccupati e senza tutele sociali;
    le misure di contenimento del contagio da COVID-19 intraprese dal Governo italiano dal mese di marzo 2020 hanno ridotto quasi a zero la libertà di spostamento dei cittadini italiani;
    la sospensione del Trattato di Schengen nell'Unione europea così come le norme speciali relative ai rientri di connazionali temporaneamente all'estero, comprensive di quarantena sanitaria obbligatoria, hanno avuto un forte impatto sulla vita degli italiani all'estero, in special modo gli iscritti all'AIRE, proprio perché impossibilitati al rientro nel Paese. Migliaia di famiglie, coppie e congiunti si sono trovati così divisi per settimane e ad oggi non vi è la reale possibilità di rassicurare gli italiani all'estero sulle modalità di ricongiungimento, di rientro, di espatrio per chi è tornato,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:
    prevedere, qualora le condizioni sanitarie lo permettano, nelle prossime nuove misure da mettere in campo per la gestione della cosiddetta «Fase di convivenza con il Coronavirus» il libero ritorno in Italia agli italiani iscritti all'AIRE per visitare i propri familiari, così come il loro espatrio, nonché per i connazionali che sono rientrati perché temporaneamente all'estero il rientro alla propria residenza;
    favorire, qualora le condizioni sanitarie lo permettano, il rapido riavvio dell'attività educativa delle scuole italiane all'estero di ogni ordine e grado;
    promuovere in ambito comunitario, qualora le condizioni sanitarie lo permettano, il dialogo tra paesi per il ricongiungimento di coppie e famiglie di diversa nazionalità al fine di ovviare le criticità emerse durante le limitazioni di spostamento e di viaggio nelle fasi più acute della pandemia da COVID-19 in Europa.
9/2447-A/93. (Testo modificato nel corso della seduta).  Ungaro, Carè.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, contiene limitazioni, divieti e sanzioni volte a fronteggiare l'emergenza sanitaria e quindi economica e sociale, legata alla diffusione dei virus COVID-19;
    l'articolo 4 delinea il quadro sanzionatorio per la violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive e solo nei casi più gravi una sanzione penale,

impegna il Governo

a prevedere che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal disegno di legge in esame siano devoluti agli enti accertatori delle violazioni di cui in premessa.
9/2447-A/94Pella.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame prevede che lo svolgimento delle attività di impresa e professionali possa essere subordinato all'adozione di particolari protocolli di sicurezza anti-contagio e, in determinati casi, all'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) da parte degli operatori in servizio;
    allo scopo di incentivare il rispetto di tali protocolli, l'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cosiddetto decreto-legge «cura Italia») ha disposto il trasferimento, dall'Inail a Invitalia, di 50 milioni di euro, ai fini della loro erogazione «alle imprese» per l'acquisto di dispositivi e strumenti di protezione individuale;
    la norma sopra citata taglia ingiustamente fuori dalla platea dei potenziali beneficiari del contributo la generalità dei liberi professionisti, anche quelli sanitari (medici, odontoiatri eccetera), sebbene tale ultima categoria sia proprio quella sottoposta ai protocolli anti-contagio più stringenti il cui rispetto comporta ingenti spese per l'acquisto di DPI (camici, guanti, visiere di protezione, mascherine eccetera);
    l'esclusione dei professionisti sanitari dalle agevolazioni in parola è stata confermata dai chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale di Invitalia, ove alla domanda: «sono ammessi i liberi professionisti ?», è stata data la seguente risposta: «no, i liberi professionisti non rientrano nell'ambito dei soggetti ammessi a richiedere il rimborso. La norma di riferimento, rappresentata dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto “cura Italia”), stabilisce che il contributo per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale è erogato allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus»,

impegna il Governo

ad estendere il meccanismo di rimborso per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale attualmente previsto in favore delle imprese anche a beneficio dei professionisti sanitari e delle relative associazioni professionali.
9/2447-A/95Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in titolo disciplina le misure di contenimento che possono essere applicate nel territorio nazionale per contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
    l'applicazione di tali misure, benché necessaria ai fini del contenimento dell'epidemia, potrebbe in determinate situazioni pregiudicare i diritti e l'autonomia delle persone con disabilità;
    con riguardo alle persone cieche, ipovedenti e con disabilità visive, in particolare, sono state segnalate importanti modifiche nelle procedure di supporto alla mobilità nelle stazioni e negli aeroporti per esempio;
    sembrerebbe, in effetti che, per garantire il distanziamento sociale, l'applicazione delle norme in alcuni casi specifici limiti ulteriormente l'autonomia delle persone con disabilità sensoriale;
    gli enti preposti sono tenuti a garantire la sicurezza e limitare i contagi, ma si ritiene altrettanto importante garantire il rispetto dell'autonomia individuale e della dignità delle persone con disabilità,

impegna il Governo

ad assicurare che, nelle more della «fase due» dell'emergenza, le procedure per gli spostamenti delle persone cieche, ipovedenti e con disabilità visive, in particolare negli aeroporti, nelle stazioni e negli altri luoghi con notevoli afflussi di pubblico, siano definite con il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative di tali soggetti e disciplinate in maniera tale da garantire, oltre alla sicurezza e alla prevenzione dei contagi, anche il rispetto della loro dignità e autonomia individuale, nel rispetto dei principi generali sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
9/2447-A/96Ziello, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    dal 4 maggio è iniziata la cosiddetta «Fase due», che dovrebbe consentire una maggior libertà di spostamento, all'interno della propria regione. È possibile, infatti, uscire di casa anche per far visita ai «congiunti», oltre che per favore, salute e situazioni di necessità;
    tuttavia i confini tra diverse regioni restano ancora blindati e lo spostamento dalla propria regione in un'altra è consentito solamente per comprovate ragioni di lavoro, di salute, di urgenza o per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, è dunque possibile andare a far visita al proprio familiare nella stessa Regione, ma impossibile vederlo oltrepassando il confine;
    in Italia, però, ci sono molte città poste sul confine con un'altra regione, con la quale a volte hanno molti più punti di contatto rispetto alla propria;
    indubbiamente le misure contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri hanno creato per alcuni degli abitanti in border areas delle condizioni di disparità e disagio, che potrebbero essere risolte, a parere dei firmatari del presente atto, con un riconoscimento di spostamento quantomeno nei territori dei Comuni situati all'interno delle provincie confinanti, anche oltre il confine regionale. Tale riconoscimento, peraltro, anche se esteso a livello nazionale riguarderebbe un numera di persone limitato, con un impatto contenuto anche in riferimento al contenimento del contagio;
    impedendo gli spostamenti tra regioni, i comuni di piccola dimensione che si trovano al confine con altre regioni risultano i più penalizzati: è assurdo che coloro che risiedono all'interno dei comuni più estesi possano spostarsi per decine di chilometri senza uscire dai confini, mentre a chi abita in comuni di dimensioni ridotte non sia consentito percorrere distanze ben più brevi solo perché ciò significherebbe oltrepassare i confini regionali;
    in proposito, la richiesta di molti comuni era stata quella di ipotizzare altre forme di blocco dei movimenti, con restrizioni che però consentissero lo spostamento tra regioni confinanti, introducendo magari un raggio chilometrico e non facendo riferimento a confini istituzionali che valgono solo sulla carta,

impegna il Governo:

   ad adottare idonee iniziative per superare le criticità esposte in premessa al fine di poter spostarsi da una regione all'altra per i casi specifici dei comuni di confine;
   a predisporre misure ad hoc a sostegno di tutte le attività localizzate nei comuni meno estesi si confine tra due regioni e come tali in condizioni maggiormente sfavorevoli.
9/2447-A/97Marchetti, Gava, Iezzi, Zoffili, Cavandoli, Latini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame all'articolo 1, comma 2 definisce le misure che possono essere adottate per periodi predeterminati al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso;
    tra le misure elencate al comma 2 alla lettera a) è prevista la limitazione degli spostamenti individuali nel tempo o nello spazio i quali possono essere motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
    l'articolo 21 della Costituzione riconosce e tutela il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, e tanto più ciò deve essere garantito in questo periodo, in cui, per effetto della crisi epidemiologica, molte altre libertà e diritti fondamentali sono stati compressi, e a maggior ragione se tale diritto viene esercitato con il rispetto di tutte le prescrizioni impartite a tutela della salute pubblica;
    invece, alcuni degli esercenti di bar, ristoranti e locali di Milano, che il 6 maggio 2020 hanno pacificamente protestato davanti all'Arco della Pace per denunciare la gravissima crisi economica che li sta colpendo, sono stati sanzionati con multe da 400 euro, sebbene tale protesta si sia svolta nel rispetto di tutte le regole sanitarie imposte dall'emergenza COVID-19 e per delle ragioni più che legittime;
    in mancanza di concrete prospettive e soprattutto di effettive condizioni per poter riaprire dopo più di due mesi di inattività, data la gravità della crisi che ha investito il settore e l'urgenza di assumere quanto prima provvedimenti necessari a sostegno e per la riapertura del comparto, i ristoratori milanesi si sono visti costretti a dare voce alle loro legittime richieste disponendo davanti all'Arco della Pace centinaia di sedie vuote in fila;
    pertanto, tale protesta, svoltasi in un luogo aperto e con il rispetto delle misure di contenimento disposte a tutela della salute pubblica, risulta pertanto legittima ai sensi delle disposizioni richiamate e per i motivi di urgenza e necessità sopra esposti;
    analogamente ciò vale anche per le altre numerose manifestazioni di commercianti, ristoratori e gestori di locali, che in molte parti d'Italia, da Milano a Portofino a San Giovanni Rotondo, hanno protestato in questi giorni contro le mancate riaperture e l'assenza di adeguati incentivi,

impegna il Governo

ad assumere ogni utile iniziativa di competenza affinché venga disposto il prima possibile l'annullamento delle sanzioni amministrative di cui in premessa.
9/2447-A/98Iezzi, Morelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame all'articolo 1, comma 2 definisce le misure che possono essere adottate per periodi predeterminati al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso;
    tra le misure elencate al comma 2 alla lettera a) è prevista la limitazione degli spostamenti individuali nel tempo o nello spazio i quali possono essere motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
    l'articolo 21 della Costituzione riconosce e tutela il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, e tanto più ciò deve essere garantito in questo periodo, in cui, per effetto della crisi epidemiologica, molte altre libertà e diritti fondamentali sono stati compressi, e a maggior ragione se tale diritto viene esercitato con il rispetto di tutte le prescrizioni impartite a tutela della salute pubblica;
    invece, alcuni degli esercenti di bar, ristoranti e locali di Milano, che il 6 maggio 2020 hanno pacificamente protestato davanti all'Arco della Pace per denunciare la gravissima crisi economica che li sta colpendo, sono stati sanzionati con multe da 400 euro, sebbene tale protesta si sia svolta nel rispetto di tutte le regole sanitarie imposte dall'emergenza COVID-19 e per delle ragioni più che legittime;
    in mancanza di concrete prospettive e soprattutto di effettive condizioni per poter riaprire dopo più di due mesi di inattività, data la gravità della crisi che ha investito il settore e l'urgenza di assumere quanto prima provvedimenti necessari a sostegno e per la riapertura del comparto, i ristoratori milanesi si sono visti costretti a dare voce alle loro legittime richieste disponendo davanti all'Arco della Pace centinaia di sedie vuote in fila;
    pertanto, tale protesta, svoltasi in un luogo aperto e con il rispetto delle misure di contenimento disposte a tutela della salute pubblica, risulta pertanto legittima ai sensi delle disposizioni richiamate e per i motivi di urgenza e necessità sopra esposti;
    analogamente ciò vale anche per le altre numerose manifestazioni di commercianti, ristoratori e gestori di locali, che in molte parti d'Italia, da Milano a Portofino a San Giovanni Rotondo, hanno protestato in questi giorni contro le mancate riaperture e l'assenza di adeguati incentivi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere ogni utile iniziativa di competenza affinché venga disposto il prima possibile l'annullamento delle sanzioni amministrative di cui in premessa.
9/2447-A/98. (Testo modificato nel corso della seduta).  Iezzi, Morelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    con l'adozione del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, convertito dalla legge n. 13/2020, di cui il provvedimento in esame dispone all'articolo 5 l'abrogazione sono state individuate alcune misure di contrasto e di emergenza epidemiologica, da adottare con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, consentendo, in alcuni casi, alle autorità competenti l'adozione di ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, anche diverse da quelle previste dal decreto-legge medesimo. Sono quindi intervenuti una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nonché di ordinanze e decreti ministeriali, che di volta in volta hanno aggravato e diversamente modulato le misure applicabili in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il decreto-legge disciplina anche le misure urgenti che possono essere adottate dalle regioni in relazione a specifiche situazioni;
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6», recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus è stata adottata, sull'intero territorio nazionale, la sospensione di tutte le attività commerciali salvo quelle espressamente previste;
    l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus sta avendo ripercussioni in un vasto numero di ambiti e sono tante le categorie che in questo momento sono chiuse e in attesa di riaprire; tra le varie attività «bloccate» si annoverano anche quelle del commercio ambulante;
    nella mattina di sabato 9 maggio 2020 numerosi cittadini appartenenti anche al settore del commercio ambulante hanno manifestato in piazza a Pisa per chiedere di poter tornare a lavorare, potendo loro garantire già da subito il rispetto delle principali disposizioni in ordine alla distanza fisica piuttosto che l'igiene degli avventori;
    a Napoli invece erano circa 200 i venditori ambulanti dei mercati che hanno manifestato, esponendo simbolicamente una bara come segnale di grande sofferenza dell'intera categoria, per chiedere la riapertura dei mercati (https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopiano/2020/05/08/il-commercio-ambulante-e-morto-a-napoli-sfila-la-bara ce33f9ab-d5aa-418f-8789-8e759cccb85e.html),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire ai venditori ambulanti di tornare da subito ad esercitare la loro attività, garantendo comunque la sicurezza sanitaria tanto degli operatori commerciali quanto dei clienti attraverso il distanziamento sociale e le misure di protezione individuale già adottate a livello nazionale.
9/2447-A/99Legnaioli, Belotti, Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Ziello, Murelli, Bond, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame è il cosiddetto «decreto lockdown», emanato per designare l'intero Paese quale «zona rossa» o «arancione», come giornalisticamente definito da taluni organi di stampa, nell'ottica di prevenzione dei rischi di contagio e contenimento dell'epidemia da Covid-19;
    l'esame odierno di tale provvedimento risulta essere, pertanto, alquanto anacronistico, atteso che alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 ha già preso il via la cosiddetta «fase 2»;
    infatti, all'articolo 1, comma 2, lettera p), si prevede che possano essere adottate, tra le altre misure ivi previste per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, anche la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine;
    invero, di fatto, è oramai appurato che le scuole non riaprono più per l'anno scolastico 2019/2020 ed ancora incerta e caotica è la riapertura delle scuole a settembre; il riavvio del nuovo anno scolastico con lezioni in presenza dipenderà da una serie di fattori tra cui anche le condizioni infrastrutturali degli edifici scolastici;
    in proposito, secondo quanto risulta al firmatario del presente atto, si acquisisce dalle pagine social di alcuni istituti, come l'istituto comprensivo Manzoni di Mottola (Taranto), seguito da altre 38 scuole di Campania, Sicilia, Piemonte Lombardia, Lazio ed Umbria, il loro invito rivolto a docenti e cittadini tutti di registrarsi sulla piattaforma Rousseau per votare al fine di ottenere i fondi necessari a lavori di ristrutturazioni e ampliamento,

impegna il Governo

ad attivarsi per garantire con l'avvio del prossimo anno scolastico le lezioni in presenza, pur nel rispetto delle misure di distanziamento sociale per prevenzione da contagio Covid-19, garantendo altresì che l'autonomia scolastica in tutte le forme e in ogni sede sia assicurata anche nei confronti di ogni iniziativa di partito sulle e nelle scuole.
9/2447-A/100Sasso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame è il cosiddetto «decreto lockdown», emanato per designare l'intero Paese quale «zona rossa» o «arancione», come giornalisticamente definito da taluni organi di stampa, nell'ottica di prevenzione dei rischi di contagio e contenimento dell'epidemia da Covid-19;
    l'esame odierno di tale provvedimento risulta essere, pertanto, alquanto anacronistico, atteso che alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 ha già preso il via la cosiddetta «fase 2»;
    infatti, all'articolo 1, comma 2, lettera p), si prevede che possano essere adottate, tra le altre misure ivi previste per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, anche la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine,

impegna il Governo

ad attivarsi per garantire con l'avvio del prossimo anno scolastico le lezioni in presenza, pur nel rispetto delle misure di distanziamento sociale da contagio Covid-19, garantendo l'autonomia scolastica.
9/2447-A/100. (Testo modificato nel corso della seduta).  Sasso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula prevede, all'articolo 1, comma 2, lettera cc) la sospensione dei «servizi» nelle strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con disabilità o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica;
    le basi normative nazionali riferite alle prestazioni residenziali e semiresidenziali sono relativamente modeste e generiche. Tuttavia sulla base di questi indirizzi generali, le strutture residenziali sanitarie hanno avuto in Italia un rapido sviluppo nel corso degli ultimi anni;
    una stima precisa però è fortemente condizionata dalle diverse modalità di classificazione di queste strutture che le singole Regioni hanno adottato. Si dà atto infatti che la denominazione corrente di RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) ha assunto nelle singole Regioni significati diversi, con confini spesso mal definiti rispetto a Case di Riposo, Case Protette, Residenze Protette, Istituti di Riabilitazione Geriatrica, lungodegenze Riabilitative;
    se l'esatta classificazione delle strutture è molto incerta, i dati sulle prestazioni erogate sono praticamente inesistenti, in assenza di un flusso informativo nazionale che consenta di rilevare l'episodio di ricovero;
    in relazione al generico riferimento previsto nel testo in esame, alla sospensione dei servìzi nelle strutture, non è chiaro comprendere di quali prestazioni si tratti;
    se ci atteniamo alla definizione normativa di prestazioni residenziali e semiresidenziali, ne deduciamo che la sospensione dovrebbe riguardare tutto il complesso di procedure e attività sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti non autosufficienti, non assistibili, o non del tutto assistibili, a domicilio all'interno di idonei «nuclei» accreditati per la specifica funzione;
    parliamo di servizi che riguardano l'igiene personale, l'alimentazione, attività espressive, attività mediche, riabilitative, didattiche e produttive, attività domestiche e di supporto alla comunità, attività volte a promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale;
    tutte queste attività comportano l'utilizzo di un équipe di lavoro multiprofessionale composta da operatori di assistenza, educatori, infermieri, psicologi e medici;
    viene da sé che se è possibile, anche se non auspicabile, sospendere un servizio relativo ad attività creative, didattiche, certamente sussistono notevoli dubbi circa la legittimità della sospensione di servizi medici, psicologici o che riguardano la riabilitazione motoria e o infermieristici;
    pertanto risulta necessario definire in modo univoco e non interpretabile, quali servizi si intendano sospendere e quali invece si intendano garantire. Sia per tutelare i fruitori di tali servizi sia per tutelare le diverse professionalità impiegate nel settore,

impegna il Governo:

   a chiarire mediante i mezzi che riterrà più idonei, quali servizi dovranno essere sospesi ai sensi del nuovo provvedimento all'esame dell'Aula;
   a non sospendere tutti quei servizi che riguardano attività in cui la continuità rappresenta elemento essenziale del servizio stesso, tra questi i servizi alla persona, i servizi medico-infermieristici e fisioterapici, i servizi di assistenza psicologica.
9/2447-A/101Giannone, Benedetti.


   La Camera,
   premesso che:
    la Costituzione, all'articolo 32, sancisce il diritto alla salute tutelando al contempo sia il singolo individuo sia la collettività;
    il provvedimento in esame è volto a consentire, al ricorrere di determinate condizioni, la limitazione delle libertà di circolazione e associazione;
    nell'ambito di tali misure limitative rientra il divieto di assembramento, che implica, l'impossibilità di riunirsi in assemblea, un'attività funzionale per espletare numerose funzioni necessarie per il rispetto delle norme del nostro ordinamento;
    tra queste attività vi è senza dubbio la gestione dei condomini che nonostante il periodo di emergenza continuano a dover sostenere spese di natura corrente per utenze che obbligatoriamente devono essere pagate, nonché scadenze non prorogate, quali il pagamento degli stipendi e dei contributi previdenziali di custodi, addetti al servizio di portineria, addetti al servizio di pulizia, polizze assicurative del fabbricato;
    appare, altresì, difficoltoso lo svolgimento delle assemblee condominiali in videoconferenza, considerato che non tutti i condomini sono dotati di collegamento internet o dispongono di apparecchiature informatiche funzionali a una simile attività;
    l'articolo 1136 del Codice civile dichiara nulle le assemblee condominiali ove anche un solo partecipante non sia stato messo in condizione di intervenire;
    è necessario per gli amministratori di condominio poter garantire i servizi minimi essenziali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che taluni adempimenti degli amministratori di condominio siano svolti, per la durata dell'emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti, consentendo l'approvazione del consuntivo ordinario e del bilancio preventivo ordinario come trasmessi dall'amministratore in carica, nonché prevedendo, altresì, che la vigenza dell'incarico di amministratore, eventualmente scaduto nel periodo emergenziale, sia prorogato sino al termine del medesimo periodo.
9/2447-A/102Acquaroli, Montaruli, Napoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    l'articolo 1 dispone al comma 1 che allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal decreto in esame, una o più misure;
    il comma 2 del citato articolo 1 definisce quindi tutte le misure che possono essere adottate per contrastare l'emergenza sanitaria, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;
    l'articolo 2, al comma 1, stabilisce le modalità di adozione delle misure di contenimento elencate nell'articolo 1;
    i provvedimenti sopra citati, per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630;
    nel Comitato tecnico scientifico non è stata coinvolta alcuna donna;
    a questo proposito le Consigliere Nazionali di Parità con una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte hanno chiesto che a partire dalla fase 2 vi sia un coinvolgimento maggiore delle donne nelle commissioni tecniche nate per supportare il Governo nella difficile gestione della crisi da COVID-19 nell'ottica di rimuovere gli ostacoli, i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni ed evitare una gestione monogenere della pandemia,

impegna il Governo

ad adottare tempestive iniziative finalizzate alla valorizzazione della presenza femminile nelle task force e gruppi di lavoro che gestiranno la ricostruzione economico – sociale del Paese.
9/2447-A/103(Versione corretta)Scanu.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    preso atto che il provvedimento all'esame era stato emanato oramai oltre un mese e mezzo fa per dichiarare l'intero Paese «zona rossa» o «zona arancione» nell'intento di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e che ad oggi risulta alquanto anacronistico, considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 è stata dichiarata la cosiddetta «fase 2»;
    tenuto tuttavia conto delle diverse chiusure di attività per effetto del presente decreto-legge e prolungate dal succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
    considerato che, anche in conseguenza delle misure restrittive contenute nel decreto-legge all'esame, e nei provvedimenti ad esso precedenti, con il decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto Cura Italia, sono state adottate altre misure nel tentativo di sostenere e supportare imprese e lavoratori rimasti a casa;
    constatato che la circolare n. 11 del 27 marzo 2020, nel fornire le istruzioni operative per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di proroga della validità del DURC, è emersa la criticità che talune agenzie assicurative, con cui le aziende hanno stipulato le assicurazioni obbligatorie RCT e RCO, non intendono provvedere alla sospensione delle stesse nonostante i lavoratori non siano presenti sul luogo di lavoro;
    rilevato che tale balzello rappresenta un ulteriore disagio economico per le tante attività la cui chiusura è sancita dal decreto-legge in esame e confermata dal summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile scorso,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa di propria competenza, anche di carattere normativo nel provvedimento di prossima emanazione, atta a chiarire la criticità esposta in premessa in merito al pagamento della Rco e Rct per lavoratori dipendenti in cassa integrazione con copertura rischi pari a zero.
9/2447-A/104Donina.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    preso atto che il provvedimento all'esame era stato emanato oramai oltre un mese e mezzo fa per dichiarare l'intero Paese «zona rossa» o «zona arancione» nell'intento di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e che ad oggi risulta alquanto anacronistico, considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 è stata dichiarata la cosiddetta «fase 2»;
    tenuto tuttavia conto delle diverse chiusure di attività per effetto del presente decreto-legge e prolungate dal succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
    considerato che, anche in conseguenza delle misure restrittive contenute nel decreto-legge all'esame, e nei provvedimenti ad esso precedenti, con il decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto Cura Italia, sono state adottate altre misure nel tentativo di sostenere e supportare imprese e lavoratori rimasti a casa;
    constatato che la circolare n. 11 del 27 marzo 2020, nel fornire le istruzioni operative per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di proroga della validità del DURC, è emersa la criticità che talune agenzie assicurative, con cui le aziende hanno stipulato le assicurazioni obbligatorie RCT e RCO, non intendono provvedere alla sospensione delle stesse nonostante i lavoratori non siano presenti sul luogo di lavoro;
    rilevato che tale balzello rappresenta un ulteriore disagio economico per le tante attività la cui chiusura è sancita dal decreto-legge in esame e confermata dal summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile scorso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa di propria competenza, anche di carattere normativo nel provvedimento di prossima emanazione, atta a chiarire la criticità esposta in premessa in merito al pagamento della Rco e Rct per lavoratori dipendenti in cassa integrazione con copertura rischi pari a zero.
9/2447-A/104. (Testo modificato nel corso della seduta).  Donina.