XVIII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta dell'8 luglio 2020.
Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Bianchi, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Menech, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Formentini, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Occhionero, Orrico, Palmisano, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rospi, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Viscomi, Raffaele Volpi, Zoffili.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge FLATI ed altri: «Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo» (2063) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Sarli.
La proposta di legge ROMANIELLO ed altri: «Disposizioni per la prevenzione del suicidio e degli atti di autolesionismo» (2151) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Sarli.
La proposta di legge ROBERTO ROSSINI ed altri: «Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus» (2507) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Menga.
La proposta di legge DE LUCA ed altri: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di agevolazioni fiscali per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o gli insediamenti industriali nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia» (2512) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pettarin.
Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
VI Commissione (Finanze):
BITONCI ed altri: «Disposizioni concernenti la definizione agevolata di imposte, atti dei procedimenti di accertamento e riscossione e del contenzioso tributario, nonché definizione agevolata per i redditi d'impresa, per favorire la ripresa economica nazionale a seguito dell'epidemia di COVID-19» (2555) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.
Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettera in data 8 luglio 2020, ha inviato – ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2018, n. 100 – la relazione sulla Emergenza epidemiologica COVID-19 e ciclo dei rifiuti.
Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 4).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 6 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 303).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, autorizzata ai sensi dell'articolo 33, comma 4-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dal Ministero della difesa.
Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 25 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministro dell'interno.
Il Ministro dell'interno, con lettera in data 2 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, riferita al secondo semestre 2019 (Doc. LXXIV, n. 5).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).
Trasmissione dal Ministro della giustizia.
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 3 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti, riferita all'anno 2019 (Doc. CXVIII, n. 3).
Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 6 e 7 luglio 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - La protezione dei dati come pilastro dell'autonomia dei cittadini e dell'approccio dell'Unione europea alla transizione digitale: due anni di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (COM(2020) 264 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
Relazione della Commissione al Consiglio sull'attuazione dell'assistenza finanziaria fornita ai paesi e territori d'oltremare attraverso l'11o Fondo europeo di sviluppo nel 2019 (COM(2020) 286 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 286 final - Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (COM(2020) 291 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1855 che autorizza la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2020) 292 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione e sulla pertinenza del piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport 2017-2020 (COM(2020) 293 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 293 final - Annex), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, in relazione alla modifica di talune disposizioni del protocollo II relativamente alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (COM(2020) 295 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 295 final - Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi nel 2019 (COM(2020) 296 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 1o luglio 2020, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 giugno 2020, causa C-3/19, ASMEL Scarl contro Autorità nazionale anticorruzione. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Centrali di committenza – Piccoli comuni – Limitazione a soli due modelli organizzativi per le centrali di committenza – Divieto di fare ricorso a una centrale di committenza di diritto privato e con la partecipazione di soggetti privati – Limitazione territoriale dell'ambito di operatività delle centrali di committenza (Doc. XIX, n. 98) – alla VIII Commissione (Ambiente);
Sentenza della Corte (Decima sezione) dell'11 giugno 2020, causa C-219/19 – PARSEC Fondazione parco delle scienze e della cultura contro Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Autorità nazionale anticorruzione. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Procedura di aggiudicazione di un appalto di servizi – Servizi di architettura e di ingegneria – Articolo 19, paragrafo 1, e articolo 80, paragrafo 2 – Legislazione nazionale che limita la possibilità di partecipare ai soli operatori economici costituiti in determinate forme giuridiche (Doc. XIX, n. 99) – alla VIII Commissione (Ambiente);
Sentenza della Corte (Prima sezione) del 25 giugno 2020, cause riunite C-762/18 e C-37/19 – QH contro Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria e CV contro ICCREA Banca Spa. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal tribunale distrettuale di Haskovo (Bulgaria) e dalla Corte suprema di cassazione. Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Lavoratore illegittimamente licenziato e reintegrato nel posto di lavoro mediante decisione giudiziaria – Esclusione del diritto alle ferie annuali retribuite non godute per il periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione – Assenza del diritto all'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute in relazione al medesimo periodo in caso di successiva interruzione del rapporto di lavoro (Doc. XIX, n. 100) – alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, le delibere adottate dalla Commissione, ai sensi delle lettere d) e i) del medesimo comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 146 del 1990, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2020.
Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 3 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito all'attività di rilevazione di prezzi, tariffe e usi locali da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).
Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.
Il Ministero dell'interno, con lettere in data 25 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Montorio al Vomano (Teramo) e Ricadi (Vibo Valentia).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative di competenza a sostegno delle società e delle associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche – 3-01657
VALENTE, VACCA, GALLO, BELLA, CARBONARO, CASA, DEL SESTO, LATTANZIO, MARIANI, MELICCHIO, TESTAMENTO e TUZI. – Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport. – Per sapere – premesso che:
la crisi economica causata dall'emergenza sanitaria ha ridotto la disponibilità finanziaria delle imprese e conseguentemente si verificherà un forte decremento degli investimenti nelle sponsorizzazioni a sostegno dei club sportivi. Secondo un recente sondaggio condotto da Comitato 4.0, comitato che riunisce Lega pro e le leghe basket, volley e atletica, il 98 per cento dei club ritiene che i ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni (che rappresentano il 55 per cento dei ricavi) saranno ridotti in maniera più che significativa;
dalle stime attualmente disponibili e dagli studi effettuati sul settore in esame si ritiene che il 31 per cento dei club è a forte rischio di iscrizione ai campionati della prossima stagione, con grave nocumento in primis per i giovani che praticano l'attività e tanto duramente hanno lavorato per raggiungere determinati obiettivi, oltre alla funzione sociale, universalmente riconosciuta, che lo sport rappresenta;
le leghe coinvolte chiedono un intervento di sostegno per scongiurare l'irrimediabilità della crisi che causerebbe, in primis, la scomparsa dei settori giovanili e dilettantistici in cui le sponsorizzazioni risultano vitali;
si confida, infatti, in un intervento sul meccanismo del credito d'imposta volto ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali –:
quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere per salvaguardare il settore sportivo, garantendo il sostegno ai club e assicurando il regolare avvio dei prossimi campionati.
(3-01657)
Iniziative di competenza volte a garantire un sostegno economico alle associazioni e società sportive iscritte nel registro Coni – 3-01658
MARIN, BARELLI, COSIMO SIBILIA, PELLA, PETTARIN, VERSACE, APREA, CASCIELLO, PALMIERI, SACCANI JOTTI e VIETINA. – Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport. – Per sapere – premesso che:
il mondo dello sport è stato profondamente colpito dalla pandemia da SARS-Cov-2, con gravi ripercussioni di natura economica per le federazioni, le società, le associazioni sportive e per gli enti di promozione sportiva;
lo sport in Italia vale l'1,7 per cento del prodotto interno lordo del Paese, secondo le stime del Coni, quindi 30 miliardi di euro. E se si considera anche l'indotto, raddoppia a 60 miliardi di euro;
ad oggi, una delle realtà più a rischio a seguito del periodo di lockdown e nel corso dell'attuale fase di ripresa è quella delle associazioni sportive dilettantistiche;
le associazioni sportive dilettantistiche costituiscono nel nostro Paese la spina dorsale del movimento sportivo italiano. Attualmente, in Italia sono più di centomila le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni, mentre i rapporti di affiliazione che caratterizzano lo sport dilettantistico risultano essere circa centoquarantamila, svolgendo un ruolo di enorme rilievo, non solo sul piano economico ma anche su quello sociale: una macchina che si regge sull'impegno quotidiano di decine di migliaia di volontari e di circa quattrocentottantamila operatori, tra dirigenti e tecnici sportivi;
oggi molte associazioni sportive dilettantistiche si trovano in condizioni di estrema difficoltà, che non permettono loro di rimanere indenni dopo mesi di mancate entrate (dovute, perlopiù, alla mancanza di iscrizioni ed alla chiusura degli impianti). Si tratta, infatti, di realtà che vivono, oltre che di quote di iscrizione, di contributi volontari e di piccole sponsorizzazioni;
molte di queste attività non potranno, quindi, affrontare le conseguenze della pandemia senza un diretto e considerevole sostegno finanziario da parte del Governo e saranno costrette a chiudere definitivamente;
Forza Italia, sin dall'inizio della fase di emergenza, ha chiesto la costituzione di un fondo di 200 milioni di euro volto a sostenere l'attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto presso il Coni, delle federazioni sportive nazionali e delle altre istituzioni sportive riconosciute dal Coni impossibilitate ad operare nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 –:
quali interventi tempestivi e concreti intenda adottare, nella forma del sostegno economico diretto, volti in particolare a sostenere l'attività delle associazioni e società sportive iscritte nel registro tenuto presso il Coni, anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo. (3-01658)
Iniziative a sostegno dei conservatori di musica – 3-01659
PATELLI, MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GIORGETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MATURI, MINARDO, MOLTENI, MORELLI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SASSO, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. – Al Ministro dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
l'Italia è il Paese in cui, nel XVI Secolo, sono nati i conservatori e ancora oggi detiene il primato per numero di istituti superiori del settore in Europa;
i conservatori conservano la doppia vocazione didattica e culturale e, insieme, il loro fine non può che essere la salvaguardia dei beni culturali e dei laboratori di formazione, produzione e innovazione, «trasmissione» di un sapere e di una ricerca e creazione di un nuovo sapere;
la tutela, lo sviluppo e la diffusione dei patrimoni, beni comuni delle accademie, si collocano necessariamente al centro degli obiettivi di crescita civile, sociale ed economica del nostro Paese;
tuttavia, l'Italia non investe sufficienti risorse nella formazione, mettendo seriamente a repentaglio non solo il rilancio, ma la sopravvivenza stessa di istituzioni storiche e prestigiose;
ad avviso degli interroganti le accademie italiane in questi anni sono state trascurate ed escluse dagli interventi del Governo e, soprattutto, soffrono delle inadempienze ministeriali, come l'assenza di progettualità politico-culturale riguardante il sistema formativo musicale, con una costante svalutazione dell'importanza della musica nel contesto socio-culturale del Paese, e come i gravi ritardi delle tante pratiche sospese a livello ministeriale che si ripercuotono sulla normale amministrazione ed attività dei conservatori stessi –:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere al fine di sanare una situazione che sta mettendo in seria difficoltà l'attività di questo patrimonio culturale italiano invidiato in tutto il mondo.
(3-01659)
Iniziative in materia di sviluppo delle energie rinnovabili nell'ambito del Piano nazionale integrato energia e clima – 3-01660
MURONI e FORNARO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
mitigare gli effetti della crisi sanitaria da pandemia di COVID-19 e limitare al contempo i danni di quella economica conseguente è la grande sfida che si ha di fronte. È fondamentale, però, che le politiche di uscita dall'emergenza sanitaria-economica siano collegate ad una strategia a lungo termine che pianifichi la ripresa su un modello economico sostenibile per una società resiliente, equa, in buona salute che vive in equilibrio con la natura. Un modello basato anche sullo sviluppo delle rinnovabili e dell'efficienza energetica, sulla decarbonizzazione dell'economia e sul taglio delle emissioni climalteranti;
la fase di ripartenza del Paese dovrà puntare sempre più su un Green new deal per difendere il lavoro e uscire dalla drammatica situazione in cui ci ha messo l'epidemia del Coronavirus. Deve andare in questo senso il «superbonus», introdotto dal «decreto rilancio» che copre il 110 per cento delle spese di riqualificazione degli immobili, rappresentando così quell'accelerazione delle politiche green indispensabile per fermare la crisi climatica, ma anche per rilanciare l'economia nella fase post COVID;
ma c’è anche grande urgenza di azioni concrete di sburocratizzazione autorizzativa, ad esempio per gli interventi di miglioramento delle prestazioni degli impianti esistenti. Una questione di blocco che è ormai generalizzata e che riguarda tutte le rinnovabili, di qualsiasi tipo, su tutto il territorio nazionale. Semplificazioni sono indispensabili per autorizzare i nuovi impianti e fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec);
sono ormai anni che si attende il cosiddetto «decreto Fer2» sulle fonti rinnovabili innovative, come le biomasse, il biometano, la geotermia, il solare termodinamico e l'eolico off-shore. Il Fer2 riguarda le rinnovabili che hanno il più alto tasso d'innovazione tecnologica e sono un'opportunità per varare una volta per tutte tecnologie a un alto contenuto innovativo, che possono rappresentare un volano di sviluppo economico e sostenibile. Queste misure sono la base di partenza indispensabile per realizzare gli oltre 80 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima, in grado di creare circa 75 mila nuovi posti di lavoro permanenti e 117.000 temporanei. Cifre destinate a crescere con l'innalzamento al 50-55 per cento della riduzione di anidride, proposta dalla Commissione europea –:
quali iniziative intenda assumere per tenere il Paese in linea con quanto previsto dal Piano nazionale integrato energia e clima sul fronte dello sviluppo delle energie rinnovabili. (3-01660)
Intendimenti del Governo in ordine ad un piano organico di politica industriale per il rilancio del settore automobilistico – 3-01661
NARDI, BENAMATI, BONOMO, LACARRA, GAVINO MANCA, ZARDINI, GRIBAUDO, ENRICO BORGHI e FIANO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
il settore manifatturiero italiano è stato fortemente colpito dal duplice shock di domanda e offerta indotto dalla pandemia: tutte le previsioni indicano per il 2020 una contrazione del fatturato nell'ordine almeno del 15 per cento;
il comparto auto nel 2019 ha fatturato circa 93 miliardi di euro, pari al 5,6 per cento del prodotto interno lordo, con 5.700 imprese e 250 mila occupati che sono il 7 per cento dell'intera forza lavoro dell'industria manifatturiera italiana, mentre il numero dei lavoratori dell'indotto è decisamente elevato poiché per ogni addetto diretto ve ne sono 3,2 nell'indotto con un giro d'affari che ha raggiunto l'11,2 per cento del prodotto interno lordo nazionale;
su base annua, l'indice della produzione industriale del settore automotive registrerebbe un calo tendenziale dell'85 per cento ad aprile 2020 e del 36,9 per cento nei primi quattro mesi del 2020;
nel primo quadrimestre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, la fabbricazione di autoveicoli vede calare il proprio indice del 42,5 per cento, quello di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi si riduce del 39,4 per cento e quello di parti e accessori per autoveicoli e loro motori è in calo del 33,4 per cento;
il primo mese di riaperture delle concessionarie italiane vede un totale di sole 99.711 auto vendute, il 49,6 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2019: la situazione resta molto critica e desta non poche preoccupazioni. Le immatricolazioni totali nei primi 5 mesi del 2020 sono state 451.366, la perdita è di quasi 460.000 unità e quindi un calo superiore al 50 per cento rispetto al 2019. Se le vendite dovessero assestarsi allo stesso ritmo fino alla fine del 2020, le immatricolazioni a fine 2020 potrebbero non superare le 950.000 unità vendute, il calo sarebbe quindi di 17,4 miliardi di euro rispetto al 2019 e quello del gettito Iva di 3,8 miliardi di euro;
i dati esposti indicano come sia necessario intervenire con urgenza e con una visione di sistema che favorisca il rilancio del settore automotive in un'ottica che coniughi la sostenibilità produttiva, ambientale e occupazionale, tematiche strettamente connesse alle misure che il Partito Democratico ha già saputo declinare con provvedimenti organici ed innovativi come «Industria 4.0» –:
quali siano gli intendimenti del Governo per adottare un piano organico di politica industriale che riguardi tutta la filiera dell'automobile e consenta il rilancio del settore. (3-01661)
Iniziative volte a consentire la fruizione dei siti culturali in provincia di Foggia – 3-01662
TASSO. – Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. – Per sapere – premesso che:
l'emergenza sanitaria COVID-19, nei mesi passati ha imposto la chiusura di ogni luogo pubblico, compresi i siti di interesse culturale;
nella circolare ministeriale n. 26 del 2020, avente ad oggetto «Linee guida per la riapertura dei musei e dei luoghi della cultura statali (omissis)» vengono riportate le misure e i provvedimenti, nonché le necessarie prescrizioni raccomandate dal Comitato tecnico-scientifico, per la riapertura in sicurezza di tutti i siti museali e i luoghi di cultura statali su tutto il territorio nazionale;
a Manfredonia, in provincia di Foggia, sorge il Parco archeologico di Siponto, luogo di cultura afferente al Ministero e assegnato alla Direzione regionale musei Puglia, nel quale insiste la «Basilica di Siponto», installazione permanente di Edoardo Tresoldi, che ripropone le sembianze dell'antica basilica paleocristiana a ridosso della quale fu costruita la chiesa romanica, tuttora esistente. Si tratta di una scultura trasparente in rete metallica ormai conosciuta in tutto il mondo e forte attrattore culturale per tutto il territorio, insignita della Medaglia d'oro all'Architettura italiana, istituito da «La triennale di Milano» e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
la sua riapertura, annunciata per mercoledì 1o luglio 2020, è stata rinviata a data da destinarsi per carenza di personale;
superfluo sottolineare come tali siti di interesse culturale rappresentino un'occasione preziosa per implementare flussi turistici significativi e vitali per rivitalizzare un territorio che, al pari di altri, sta subendo una grave crisi economica a causa dell'emergenza sanitaria;
da rilevare, inoltre, che anche il Museo archeologico nazionale – ospitato all'interno del Castello svevo-angioino, che custodisce i reperti archeologici più noti ed espressivi del territorio della Capitanata e dell'area garganica, tra cui le «stele daunie» – è chiuso al pubblico da 4 anni e pare lo sarà per un anno ulteriore;
più in generale, dal sito ministeriale si evince che, in provincia di Foggia, unica di tutta la Puglia, non risulta ancora accessibile alcun luogo della cultura statale, nonostante quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020;
sul territorio operano diverse associazioni di promozione culturale, archeologica e turistica che potrebbero sopperire – con modalità da individuare, ma certamente possibili – alla carenza di personale denunciata –:
quali iniziative si intendano adottare per superare le criticità evidenziate e permettere la fruizione di tali siti culturali che possono contribuire sia alla valorizzazione del patrimonio culturale della Capitanata e del Paese che al rilancio economico della regione Puglia, vista anche l'importanza culturale dei suddetti siti che possono richiamare molti turisti.
(3-01662)
Misure a favore della filiera del turismo e iniziative volte a facilitare gli spostamenti sul territorio nazionale, con particolare riferimento ai trasferimenti da e per le isole – 3-01663
MORETTO, GADDA, FREGOLENT e D'ALESSANDRO. – Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. – Per sapere – premesso che:
dal 1o giugno 2020 è operativo il « bonus vacanze», previsto dal decreto-legge «rilancio», con uno stanziamento di 2,4 miliardi di euro; una misura che ha l'obiettivo di aiutare i cittadini a coprire parte delle spese di alberghi, camping, agriturismi e b&b a condizione che siano utilizzate in Italia;
un contributo di 500 euro per le famiglie di almeno 3 persone, che scende a 300 euro per quelle con 2 membri ed arriva a 150 in caso di unico componente;
una disposizione importante ma certamente non esaustiva per le problematiche legate ad uno dei settori trainanti dell'economia del nostro Paese, che oggi vive momenti di profonda incertezza: prima dell'emergenza COVID-19 l'84 per cento delle persone prevedeva di trascorrere 10-20 giorni in ferie, quota che, secondo un recente sondaggio, oggi è scesa al 34 per cento. Calano coloro i quali prenderanno l'aereo, – 64 per cento, e cresce la quota di quelli che opteranno per la propria auto, + 28 per cento. I proprietari di case-vacanze hanno per lo più deciso di sfruttarla in proprio, mentre chi risentirà maggiormente degli effetti della pandemia saranno residence ed alberghi, con un calo delle presenze rispettivamente del 43 e del 53 per cento;
è l'intera filiera del turismo ad essere in crisi, dalle strutture ricettive fino alle agenzie viaggio, ai tour operator e alle guide turistiche. Affinché tutto riparta è necessario assicurare sostegno economico agli operatori e aiuti alle famiglie, ma anche garantire la piena mobilità e fruibilità in sicurezza dei luoghi d'arte, di cultura e turistici del nostro Paese;
si assiste anche in questi giorni a diffuse cancellazioni di voli e di tratte di collegamento marittimo e, nel contempo, si registra un forte aumento delle tariffe aeree e dei traghetti, rincaro che rende ancora più difficile gli spostamenti sul territorio nazionale e penalizza, in particolare, i trasferimenti da e per le isole a scapito della continuità territoriale;
queste difficoltà di spostamento compromettono la stagione turistica estiva e la ripartenza dell'intero comparto, che attende indicazioni chiare sul proprio futuro –:
quali iniziative intenda adottare per delineare la strada della ripartenza dell'intera filiera del turismo e se non ritenga, anche di concerto con gli altri Ministeri competenti, di dover mettere in campo iniziative specifiche per facilitare gli spostamenti sia ferroviari che aerei e marittimi, con particolare riguardo alla continuità interregionale e alla condizione difficoltà in cui si trovano le isole in piena stagione turistica. (3-01663)
Elementi e iniziative in ordine alla trasparenza della gestione dell'Agenzia nazionale del turismo e al perseguimento delle finalità del medesimo ente – 3-01664
LOLLOBRIGIDA, MELONI, ACQUAROLI, BALDINI, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. – Per sapere – premesso che:
il settore del turismo è stato il primo a subire le conseguenze della crisi economica dovuta alla pandemia di COVID-19 e purtroppo sarà l'ultimo a ripartire a causa delle numerose perdite subite per la chiusura prolungata di tutte le attività;
secondo una stima di Federalberghi serviranno tre anni affinché la crisi sia riassorbita totalmente, posto che sembra che nel primo anno riusciranno a ripartire solo il 40 per cento degli operatori e nel secondo anno ancora solo il 70 per cento;
a fronte della crisi gravissima che il settore sta attraversando, l'Agenzia del turismo, ente pubblico preposto proprio all'attività di promozione e incremento del turismo, non appare particolarmente attivo; piuttosto, come riportano gli organi di stampa, risulterebbe impegnato nella gestione di nuovi contratti ad evidenza non pubblica, aumenti di stipendio per i dipendenti e nelle nuove nomine del consiglio di amministrazione, il tutto a discapito della mission istituzionale dell'ente;
si apprende dagli organi di stampa che nel 2019 l'organismo, che dovrebbe promuovere il turismo italiano, ha aumentato gli stipendi dei dirigenti e fatto registrare spese ingenti per le missioni in Italia e all'estero;
ad avviso degli interroganti, è in corso un tentativo di condizionare la gestione dell'Agenzia da parte del Ministro interrogato, che trova un'ulteriore conferma nelle norme inserite nel cosiddetto «decreto rilancio» che ne disciplinano la governance, trasformando anche sostanzialmente il componente attualmente indicato dalle categorie in un membro di nomina politica;
in questo momento in cui il turismo è clamorosamente in crisi e gli operatori in esso impiegati rischiano di perdere il posto di lavoro, risulta quanto meno inopportuno scoprire che in Enit, agenzia importante legata al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, si stiano approvando contratti a tempo indeterminato senza procedure di evidenza pubblica e di particolare rilevanza economica –:
quali siano stati i requisiti e i criteri di assunzione previsti per le nuove nomine, se ci siano stati rapporti professionali diretti con il Ministro interrogato e se non ritenga necessario garantire una gestione assolutamente trasparente e libera dell'ente, volta esclusivamente al perseguimento più efficace dei fini per i quali è stato creato. (3-01664)
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (A.C. 2500-A/R)
A.C. 2500-AR – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento prevede numerose norme volte a rifinanziare opere e programmi già esistenti e ad istituire numerosi fondi al fine di poter affrontare la crisi economica derivante dall'epidemia sanitaria da COVID-19;
durante l'esame in Commissione è stata approvata una modifica che prevede lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 per Matera capitale europea della cultura 2019;
la somma prevista non è sufficiente a tutelare e a rilanciare tutti i programmi già in essere per la manifestazione Matera 2019 e che oggi più che mai anche la cultura deve essere strumento per far ripartire il Paese sotto molteplici aspetti, a partire da quello economico,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative volte a prevedere lo stanziamento di ulteriori fondi per finanziare un nuovo programma di investimenti culturali per rilanciare la capitale della cultura e a prevedere l'organizzazione entro la fine del 2020 degli Stati Generali della Cultura Europea nella città di Matera, per proporre un nuovo modello di welfare culturale europeo al fine di non dispendere tutto il patrimonio culturale e turistico a causa dell'emergenza da COVID-19.
9/2500-AR/1. Rospi.
La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, detto «Cura-Italia» il Governo è intervenuto per sostenere economicamente le famiglie, i lavoratori e le imprese con risorse di circa 25 miliardi di euro a seguito di un primo scostamento di bilancio autorizzato dalle Camere;
in sede di esame del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, detto «Cura-Italia» , sono state numerose le proposte emendative delle forze parlamentari per l'erogazione di un bonus da 600 euro mensili per i mesi di marzo e aprile da destinare ai caregiver familiari, come riconosciuti dall'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al pari di quanto veniva riconosciuto ad altre categorie di Cittadini danneggiati dall'epidemia di COVID-19;
il Governo ha espresso parere contrario e il Parlamento, a maggioranza, ha respinto tutti gli emendamenti di cui al precedente paragrafo, in ragione del fatto che presso il Senato della Repubblica vi fosse in esame un testo di legge, il 1461;
il progetto di legge n. 1461 è atto a completare il quadro normativo della figura giuridica del caregiver familiare ma, tuttavia, non prevede alcun indennizzo economico per il lavoro di cura;
il Governo ha assicurato le opposizioni circa la volontà di erogare detto bonus in successivi provvedimenti. Conseguentemente furono presentati diversi ordini del giorno da tutte le forze parlamentari sia di opposizione che di maggioranza, che auspicavano la concessione di detto contributo ai caregiver familiari, alcuni dei quali vennero accolti dal Governo con l'impegno a darvi seguito. Impegno tutt'ora disatteso;
con la Relazione al Parlamento del 24 aprile 2020, il Governo, richiese l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 di 55 miliardi di euro, 24,85 miliardi di euro nel 2021, 32,75 miliardi di euro nel 2022, 33,05 miliardi nel 2023, 33,15 miliardi di euro nel 2024, 33,25 miliardi di euro dal 2025 al 2031 e 29,2 miliardi dal 2032 ottenendo dal Parlamento la relativa approvazione con la Risoluzione n. 6/00107 della Camera dei deputati e della Risoluzione n. 6/00106 del Senato;
in data 19 Maggio 2020, veniva pubblicato il decreto-legge n. 34, detto «Decreto Rilancio», ma anche in tale provvedimento, nonostante gli impegni presi con l'approvazione degli ordini del giorno al DL «Cura Italia» nel passaggio alla Camera, e l'imponente dotazione finanziaria, il Governo non prevedeva nessun bonus per i mesi dì marzo, aprile e maggio 2020 per i Caregiver Familiari, non rispondendo ai bisogni di milioni di famiglie per un aiuto immediato posto che avevano dovuto sostenere in solitudine, a causa della completa sospensione delle attività domiciliari e di quella dei centri diurni in favore delle persone con disabilità grave – attività che tuttavia stentano a riprendere a regime – il maggiore peso, anche economico, per far fronte alle attività di cura verso i loro congiunti con disabilità grave;
nel corso dell'esame del Decreto Rilancio (AC 2500) presso la Commissione Bilancio, numerosissime sono state le proposte emendative presentate sui temi della disabilità, anche per il riconoscimento del bonus da 600 euro per i mesi di aprile e maggio al pari di tutti coloro ai quali veniva riconosciuto. Ma anche in tale caso le proposte emendative sono state respinte dal Governo con la medesima motivazione, ossia che vi fosse un provvedimento in Senato in materia di caregiver familiari;
in questo clima di incertezza determinato dalla pandemia di COVID-19, e dalle conseguenti misure di contenimento adottate dal Governo, nonché in conseguenza delle misure per il riavvio delle attività verso una, auspicata, normalizzazione, le persone con fragilità e le persone con disabilità e le loro famiglie hanno visto assottigliarsi, se non negati come nel caso del bonus da 600 euro, gli spazi finanziari e le azioni dì un concreto sostegno che sarebbe loro dovuto essere loro garantito;
in tale quadro è giunta la sentenza della Corte Costituzionale del 23 giugno 2020 che, sebbene non ancora pubblicata, è stata ampiamente anticipata nei suoi contenuti dal Comunicato Stampa del 24 giugno 2020 della medesima Corte Costituzionale nel quale il Giudice delle leggi afferma che «285,66 euro mensili, previsti dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita» il secondo profilo, purtroppo veritiero, di interesse specifico per il Parlamento è invece un pesantissimo atto di accusa al Legislatore perché afferma «È perciò violato il diritto al mantenimento che la Costituzione (articolo 38) garantisce agli inabili» attestando con ciò la totale inerzia del legislatore innanzi le pressanti e reiterate richieste di un adeguamento dell'assegno mensile capace di garantire una vita dignitosa. Tale sentenza tuttavia presenta un profilo applicativo limitato ad una sola fattispecie di beneficiario della misura previdenziale, non contemplando dunque tutti gli altri beneficiari che a vario titolo di invalidità percepiscono mensilmente un importo, come aggiornato ai valori del 2020, che tuttavia non supera il limite previsto dalla medesima Corte Costituzionale e stabilito come minimo essenziale adeguato «a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i mezzi necessari per vivere» ovvero quello stabilito dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2011 come aggiornato all'attualità;
tale decisione della Corte Costituzionale rappresenta un elemento di speranza per il futuro di milioni di persone con disabilità e per le loro famiglie che, proprio in ragione degli elevati costi di cura che sostengono, spesso vivono ai limiti della soglia di povertà;
è compito dunque del legislatore rimuovere ogni ostacolo per una effettiva attuazione e realizzazione dell'articolo 38 della Costituzione e, nello specifico , per le persone con disabilità e per i loro caregiver familiari,
impegna il Governo:
ad adottare ogni provvedimento utile, a carattere di urgenza, che, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nelle more della definizione di una più organica disciplina del Caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza familiare reso dall'Interessato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riconosca un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno 2020, ad un solo componente del nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi dell'età evolutiva o in condizione di non autosufficienza come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, provvedendo nel contempo che il contributo di cui al presente impegno, in considerazione della sua natura emergenziale, sia compatibile con il reddito di emergenza di cui al provvedimento in esame e con il reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
a ricercare, anche attraverso la predisposizione entro il mese di luglio 2020, di una nuova Relazione al Parlamento, redatta ai sensi dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 per richiedere un'ulteriore scostamento del bilancio, le risorse necessarie a completare il quadro strutturale degli interventi per la ripresa del Paese dagli effetti della crisi pandemica, prevedendo quindi un apposito capitolo con adeguate risorse finanziarie non inferiori a 1 miliardo di euro annui da destinare per il sostegno e la valorizzazione del ruolo di cura del caregiver familiare e di 4,5 miliardi di euro annui da destinare alla piena attuazione alla Sentenza della Corte Costituzionale del 23 giugno 2020 tale che la sua concreta applicazione, ovvero l'aumento delle pensioni per gli inabili totali al minimo stabilito dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2011 come aggiornato all'attualità, sia estesa a tutte le misure economiche erogate a qualunque titolo di invalidità civile, anche parziale, per garantire l'effettività dei diritti riconosciuti dalla Costituzione a tutte le persone con disabilità grave accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
9/2500-AR/2. De Toma, Rachele Silvestri, Ermellino, Bologna.
La Camera,
premesso che:
le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno determinato la chiusura di tutti i musei e luoghi di cultura appartenenti sia al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che ad altri enti territoriali;
il decreto Rilancio reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
con la graduale riapertura il Governo ha deciso di stanziare risorse per la ripartenza anche in campo culturale;
il decoro e la manutenzione delle esposizioni presenti nei musei di cui sopra, sono parte fondamentale del rilancio post COVID-19 del sistema museale e culturale Italiano nel mondo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, anche per il tramite del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a mettere in atto un intervento di tipo strutturale, volto a stanziare, in tempi ragionevoli, fondi per la pulizia, il rinnovo e l'adeguamento funzionale delle esposizioni museali nonché per l'aggiornamento del cosiddetto linguaggio museale in molti casi da considerarsi obsoleto.
9/2500-AR/3. Iorio.
La Camera,
premesso che:
in sede di esame dell'A.C. 2500 di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», all'articolo 230 viene sancito un incremento nella misura di 8.000 posti nel concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e di 8.000 posti nella procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126;
la normativa scolastica degli ultimi decenni è stata soggetta ad una importante stratificazione legislativa, in particolare sul reclutamento e la stabilizzazione del personale che ad oggi non ha ancora trovato una soluzione adeguata in grado di rispondere in maniera soddisfacente alla grande domanda di docenti e di personale per l'organizzazione e il funzionamento ottimale del sistema scolastico;
tale necessità è stata maggiormente accentuata dalla pandemia, che ha reso tangibile la carenza del sopradetto personale, soprattutto in prossimità dell'avvio del nuovo anno scolastico che potrebbe presentare diverse criticità, a causa dei gravi problemi della ripresa della didattica in presenza nel rispetto dei nuovi criteri di sicurezza, delle oltre 200 mila supplenze che dovranno essere fatte per avere la copertura di tutte le cattedre dell'organico di fatto, senza tralasciare il problema che a settembre moltissime scuole saranno prive del Direttore dei servizi amministrativi, tenendo conto anche dell'esistenza dì migliaia di ricorsi pendenti presso la sede centrale del Ministero dell'istruzione, gli Uffici Scolastici Regionali e gli Ambiti Territoriali;
vista l'urgenza di immettere in ruolo personale che ha già svolto le proprie funzioni e che necessita di essere stabilizzato – quali i DSGA facente funzione che privi di titolo di laurea risultano pertanto essere stati esclusi dal concorso ordinario indetto per la copertura di 2.004 posti –, e di porre ordine per le diverse tipologie di ricorrenti, dal personale docente al personale amministrativo tecnico e ausiliario, fino ai dirigenti scolastici, al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sui sistema scolastico dei possibili esiti negativi, non solo nei confronti dei concorsi già svolti, ma anche di quelli futuri che il Ministero si troverà a dover disporre,
impegna il Governo:
a procedere al reclutamento del personale della scuola con procedure semplificate per titoli, valorizzando il servizio pregresso, tale da garantire la funzionalità delle segreterie scolastiche e permettere così l'accesso al profilo di DSGA per gli assistenti amministrativi facenti funzione con almeno tre anni di servizio attraverso una graduatoria per soli titoli e servizi come previsto per tutto il restante personale ATA;
a prevedere lo svolgimento di un corso intensivo di formazione, con prova finale al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017.
9/2500-AR/4. Fioramonti, Orfini, Fassina.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 119 vengono disciplinati gli Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici;
al comma 5 è disciplinata la detrazione fiscale nella misura del 110 per cento per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
al comma 6 la detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo;
il decreto 30 gennaio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2020, identifica i criteri e modalità per favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica, denominata vehicle to grid;
esiste la possibilità che in alcune circostanze gli impianti fotovoltaici realizzati, di cui al comma 5, possano essere progettati integrando come accumulatore un veicolo elettrico secondo la logica del vehicle to grid,
impegna il Governo
a far rientrare altresì nella definizione di sistema di accumulo del comma 6, nei limiti delle risorse disponibili e nel limite dell'Incentivo previsto, i veicoli elettrici intesi come «Unità virtuali abilitate miste (UVAM)», di cui al decreto citato in premessa.
9/2500-AR/5. Cunial.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge all'esame dell'Assemblea prevede norme in materia di salute. In particolare sono previste disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale;
l'emergenza coronavirus ha portato alla luce in tutta Italia la fragilità della organizzazione della rete assistenziale territoriale;
sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria è apparso evidente come la popolazione più fragile sia quella anziana e con patologie croniche, dato ancora più rilevante considerando il cambiamento demografico dovuto all'invecchiamento generale della popolazione italiana che secondo dati Istat riferiti al 2019 è tra le più longeve al mondo: la speranza di vita alla nascita per le donne e di 85.3 anni, mentre è di 81 anni per gli uomini:
le Residenze Sanitarie Assistite (Rsa) sono strutture non ospedaliere che ospitano per un periodo variabile da poche settimane a tempo indeterminato persone non autosufficienti, malati cronici o polipatologici che non possono essere assistite in casa, che necessitano di specifiche cure mediche e di un'articolata assistenza sanitaria. Tali ospiti/pazienti sono quindi i soggetti più a rischio di conseguenze letali da contagio da COVID-19;
l'istituto Superiore di Sanità ha diffuso i dati finali sull'indagine nelle Rsa (aggiornamento nazionale al 5 maggio 2020) per le morti durante il picco del COVID-19. Dalla lettura del «Survey nazionale sul contagio COVID-19 nelle strutture residenziali e sociosanitarie» emerge che su 9.154 deceduti, 680 erano risultati positivi al tampone mentre 3.092 avevano sintomi simili a quelli dell'influenza, pari a circa il 41.2 per cento, con il 7.4 per cento del totale dei decessi con riscontro di infezione da Sars-CoV-2 e il 33.8 per cento con sintomi simil-influenzali a cui non è stato effettuato il tampone e per i quali, conseguentemente, non può essere esclusa la positività al virus;
le Rsa hanno pagato un prezzo alto in termini di vite perché la rete territoriale non era organizzata per affrontare l'emergenza. È quindi necessaria una riorganizzazione territoriale in rete e condivisa, capace di valutare attentamente i singoli casi e indirizzarli verso la soluzione più coerente;
la rete di assistenza deve garantire flessibilità nelle proposte: assistenza domiciliare di varia tipologia e intensità; centri diurni; sostegni ai familiari; supporto al lavoro privato di cura come quello svolto dalle badanti; proposte per l'invecchiamento attivo; azioni di informazione e orientamento alla permanenza in strutture;
la salute e il benessere delle persone è legato anche all'ambiente quotidiano di vita e, per garantire una permanenza comunitaria in struttura o a domicilio dignitosa e assicurare una assistenza multidimensionale è necessaria una revisione dei requisiti strutturali e dei percorsi;
non è ugualmente rimandabile una riflessione sul sistema di organizzazione e finanziamento che ha reso sempre più precaria la qualità delle cure, incentivando poco la formazione professionale, la valorizzazione delle competenze e la risposta ai bisogni dei cittadini,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di formulare linee di indirizzo sui requisiti strutturali, sul sistema di finanziamento e sull'offerta di servizi delle residenze sanitarie assistite e delle altre strutture all'interno della rete di servizi territoriali per garantire una assistenza sociosanitaria multidimensionale residenziale, semiresidenziale e domiciliare che coniughi il massimo livello di qualità e flessibilità nelle proposte per i bisogni di assistenza e cura affinché esse siano adeguate alle attuali esigenze degli utenti.
9/2500-AR/6. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Vizzini, Rachele Silvestri.
La Camera,
premesso che:
il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), introdotto dall'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, è «l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito»;
la finalità del FSE è quella di condividere tra gli operatori del settore sanitario la storia clinica di un cittadino al fine di migliorare sia dal punto di vista qualitativo che organizzativo l'assistenza sanitaria;
parte specifica del FSE, di particolare interesse per le farmacie, è il Dossier farmaceutico (DS), istituito dal legislatore «Per favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente». Il DS dovrà essere «aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione.», (comma 2-bis, introdotto dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013);
nel regolamento che disciplina il fascicolo sanitario elettronico (FSE), emanato dal Ministro della salute, il 3 settembre 2015, oltre alla definizione dei contenuti e delle modalità attuative sono riportati un nucleo minimo di dati che ne determinano la stessa validità fra cui oltre ai dati identificativi dell'assistito, i referti, i verbali di pronto soccorso, le lettere di dimissioni, il profilo sanitario sintetico, il consenso o il diniego alla donazione degli organi/tessuti, anche il dossier farmaceutico;
la condivisione dei dati relativi alla storia del paziente tra operatori diversi del settore sanitario, come ad esempio i medici di medicina generale e gli stessi farmacisti, rappresenta uno strumento idoneo per fornire un miglior servizio sanitario nel preciso interesse del paziente;
il profilo sanitario sintetico è il documento socio sanitario informatico redatto e aggiornato dal medico di medicina generale (MMG) o dal pediatra che riassume la storia clinica dell'assistito e la sua situazione corrente;
il dossier farmaceutico è uno strumento informatico che potrebbe rivelarsi di importanza strategica per l'attivazione di ulteriori nuovi servizi professionali legati alla dispensazione del farmaco in farmacia. Le finalità per le quali il legislatore ha istituito il dossier farmaceutico, vale a dire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, coincidono con quelle previste dalla normativa sulla farmacia dei servizi. L'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009 prevede, infatti, la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio;
la pronta disponibilità dei dati relativi alle prescrizioni mediche e alla storia clinica di ogni paziente, facilmente disponibili grazie al FSE e al Dossier Farmaceutico, potrebbero consentire così la creazione di programmi finalizzati alla presa in carico del paziente da parte delle farmacie con ovvi risvolti positivi sull'aderenza dei malati alle terapie mediche e sulla farmacovigilanza,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire, l'attuazione del dossier farmaceutico attraverso l'istituzione di un Armadio Farmaceutico Digitale Nazionale al fine di garantire l'efficientamento della spesa farmaceutica integrando, al contempo il fascicolo sanitario elettronico di ogni cittadino.
9/2500-AR/7. Misiti, Lorefice, Sarli, Ianaro, Lapia, Sportiello, Nappi, Menga, Massimo Enrico Baroni, D'Orso, Zanichelli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame – A.C. 2500/A – di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – contiene, tra l'altro, diverse disposizioni in materia di produzione, distribuzione e consumo di energia elettrica, con particolare riguardo all'energia elettrica prodotta da impianti azionati da fonti rinnovabili;
tra le tante novità inserite nel cosiddetto «decreto rilancio» che interessano da vicino l'energia elettrica, merita particolare attenzione la riduzione degli oneri delle bollette elettriche per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, destinata alle utenze non domestiche connesse a bassa tensione;
da tempo l'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel disporre che l'energia elettrica è sottoposta ad accisa al momento della fornitura ai consumatori finali, ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio, al comma 3, lettera b), introduce una esenzione per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
con specifico riferimento alle cooperative elettriche storiche che rappresentano un tipo di operatore elettrico, presente su tutto l'arco alpino (dalla Valle d'Aosta al Friuli-Venezia Giulia) da più di un secolo, e che, caratterizzate da un rapporto mutualistico con i propri soci, svolgono attività di produzione e distribuzione di energia elettrica alle comunità locali, l'articolo 1, comma 911 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con norma di interpretazione autentica, ha chiarito che il citato articolo 52 si applica alle cooperative elettriche storiche, di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che cedono l'energia prodotta i propri soci e sono utenti di un servizio che si associano per soddisfare in forma mutualistica i propri bisogni, attraverso la creazione di cooperative di utenti;
in relazione alla nozione di autoconsumo e dei tempi di applicazione delle previsioni citate, mentre sono evidenti la natura interpretativa dell'articolo 1, comma 911 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e l'applicabilità dell'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai consorzi, alle cooperative ed alle società consortili che autoproducono energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW e la cedono ai propri soci per impieghi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, dall'altro lato si registra incertezza nell'interpretazione da parte degli Uffici competenti che hanno mutato indirizzo ed adottato pareri difformi, con conseguente avvio di molteplici contenziosi con i soggetti che, avendo fatto legittimo affidamento sulle indicazioni inizialmente ricevute, hanno esercitato la propria attività in esenzione di accisa,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile a garantire che le azioni degli Uffici competenti e di ARERA siano conformi all'indirizzo interpretativo indicato e già consolidato.
9/2500-AR/8. Plangger.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca numerose disposizioni in materia di assistenza territoriale, riordino della rete ospedaliera e finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) offrono prestazioni di alta specializzazione a carattere nazionale e costituiscono parte integrante – e fondamentale – del Sistema sanitario nazionale;
i limiti di volume attualmente vigenti, relativi alle prestazioni sanitarie in mobilità interregionale rischiano di compromettere la salvaguardia del diritto alla libera scelta del cittadino nell'esercizio del diritto alla salute di cui all'articolo 32 Cost.;
gli ostacoli alla mobilità sanitaria interregionale mettono a repentaglio la stessa attuazione del principio di eguaglianza sostanziale (articolo 3, comma 2, Cost.), rischiando di vanificare sia la portata del principio di solidarietà (articolo 2 Cost.) che l'affermazione dell'«unicità e indivisibilità» della Repubblica di cui all'articolo 5 Cost,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative atte a incentivare la mobilità sanitaria interregionale, anche valutando specifiche deroghe ai limiti quantitativi previsti per la stessa laddove il loro venire meno possa giustificarsi per l'elevata specializzazione e rilevanza delle prestazioni erogate da taluni enti del Servizio sanitario nazionale.
9/2500-AR/9. Occhionero.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 24 del decreto-legge in esame dispone la cancellazione del versamento IRAP 2019 e la riduzione fino al 50 per cento dell'importo dovuto a titolo di acconto IRAP 2020;
l'articolo 126 del decreto-legge in esame proroga dal 30 giugno al 16 settembre il termine di riavvio della riscossione dei versamenti tributari sospesi, rinviando alla medesima data il versamento delle ritenute d'acconto e dei contributi previdenziali e assistenziali;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2020 ha disposto il rinvio delle scadenze fiscali esclusivamente per un ristretto novero di contribuenti e appare dunque del tutto insufficiente a rispondere alle esigenze di liquidità del ciclo economico;
come confermato dal Rapporto annuale dell'Istat del 3 luglio scorso, i gravi effetti della pandemia COVID-19 sul tessuto socio-economico del Paese sono ancora lontano dall'esaurirsi ed è diventato di assoluta urgenza l'adozione di iniziative di sostegno e stimolo del mercato del lavoro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere il rinvio delle scadenze per il versamento dei saldi e degli acconti relativi alle imposte sui redditi almeno al 30 novembre 2020, prevedendo modalità di rateizzazione e sconto degli importi dovuti anche al fine di garantire il rilancio del sistema produttivo del Paese e di recuperare e accrescere i livelli occupazionali registrati prima della pandemia COVID-19.
9/2500-AR/10. Librandi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 25 del decreto-legge in esame dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;
la misura del contributo è determinata in relazione al fatturato e spetta in ogni caso per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti;
sia pure in ragione delle limitate risorse a disposizione, il contributo a fondo perduto non vede fra i propri destinatari i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 19 febbraio 1996, n. 103;
tali professionisti rivestono un ruolo fondamentale per il sistema Paese, sia per l'attività professionale svolta, sia per il forte impatto positivo che essi hanno sul tessuto socio-economico nel suo complesso, garantendo, fra le altre cose, un forte afflusso di entrate tributarie e un fondamentale stimolo dei livelli occupazionali, cui non si può prescindere nell'approntare il rilancio dell'Italia,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 anche ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, eventualmente anche valutando — laddove necessario in mancanza di risorse — di ripartire la modalità di calcolo dello stesso sulla base delle diverse fasce di reddito, in modo da assicurare in ogni caso una forma di sostegno a una categoria professionale che riveste un ruolo cruciale per la ripartenza del Paese.
9/2500-AR/11. D'Alessandro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 31 del decreto-legge in esame dispone il rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (cosiddetto Fondo PMI) per circa 4 miliardi di euro;
il funzionamento di tale Fondo è stato oggetto di una profonda revisione da parte del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (cosiddetto decreto Liquidità), con il precipuo scopo di approntare uno strumento di agevolazione nell'accesso al credito delle imprese in difficoltà e dei professionisti che hanno visto i propri ricavi fortemente compromessi dagli effetti della pandemia COVID-19;
fra i soggetti che possono accedere ai finanziamenti fino a 30.000 euro, con preammortamento a 24 mesi e durata massima di 120 mesi, tuttavia, non sono inclusi gli enti non commerciali, i quali, notoriamente, svolgono fondamentali attività di interesse generale a favore della collettività e della inclusione sociale, e rispondono in modo sussidiario ai bisogni delle persone più fragili. Si segnala sul punto che l'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha esteso l'accesso ai soli enti del Terzo settore che tuttavia, nel periodo transitorio, comprendono esclusivamente Onlus, organizzazioni di volontario e associazioni di promozione sociale. Ciò comporta un'esclusione dall'accesso al fondo per le PMI per tutti gli enti non profit che, prima della piena attuazione della Riforma del Terzo settore, non potranno qualificarsi come tali;
considerato che:
il terzo settore, con la sua presenza capillare sul territorio e grazie alle tante professionalità presenti, ha saputo riorganizzarsi sin dalle prime fasi dell'emergenza, nonostante l'esplosione di richieste di aiuto, la parziale diminuzione delle donazioni in denaro destinate temporaneamente a favore del sistema sanitario, i maggiori costi di gestione, e la necessità di preservare dall'epidemia i volontari più anziani;
il terzo settore, grazie anche al modello culturale promosso dal percorso avviato con il codice del terzo settore, è occasione di lavoro per oltre 800.000 professionalità nei diversi campi di attività, e vero luogo di innovazione sociale soprattutto per i nostri giovani;
valutato che:
è necessario, nonostante si sia in regime transitorio sino all'entrata in vigore del RUNTS, rispetto alle misure di accesso al credito e a tutte le misure introdotte nei provvedimenti legislativi in corso, che si preservi l'integrità dell'impianto dettato dal Codice del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che valorizza e include la pluralità degli enti;
l'inclusione, infatti, anche degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), fra i soggetti che possono accedere ai finanziamenti garantiti dal Fondo PMI, rappresenta un'urgenza reale e concreta per garantire la continuità delle attività. Si deve altresì tenere conto che per «ricavi» si dovranno intendere il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate come risultanti dal relativo bilancio o rendiconto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere nel primo provvedimento utile le garanzie del Fondo PMI, oltre agli enti del Terzo settore qualificabili come tali nel periodo transitorio ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (ONLUS, APS e ODV iscritti nei rispettivi registri), anche a favore di tutti gli enti non commerciali, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, così da garantire il più agevole accesso al credito da parte di enti che, per la loro vocazione economica e sociale, rappresentano un asse portante e fondamentale per la coesione sociale del Paese e per la crescente richiesta di protezione sociale da parte delle persone.
9/2500-AR/12. Gadda, Toccafondi, Noja, Moretto, Marco Di Maio, De Filippo.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge oggi in conversione reca, all'articolo 229, misura volte ad incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale, anche in considerazione degli effetti prodotti dalle misure di contenimento del COVID-19 sulla mobilità urbana e metropolitana;
fra tali misure vi rientra il cosiddetto bonus mobilità, che consiste in un contributo di importo fino a 500 euro per l'acquisto di biciclette, veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica o per l'utilizzo di forme di mobilità condivisa diverse dalle autovetture;
il bonus mobilità viene riconosciuto esclusivamente ai maggiorenni residenti in capoluoghi di provincia o regione, comuni con più di 50.000 abitanti o città metropolitane, escludendo dalla fruizione di tale importante misure ampie fasce della popolazione che pure ne trarrebbero beneficio, soprattutto laddove costrette — magari per esigenze lavorative — a spostarsi ogni giorno da piccoli comuni ad ampi agglomerati urbani;
la necessità e l'urgenza di favore la più ampia attuazione delle misure di contenimento del virus, tuttavia, rende quanto mai impellente l'estensione del bonus mobilità a tutti i cittadini, a prescindere dal luogo di residenza;
lo sviluppo della mobilità sostenibile rappresenta passaggio fondamentale anche verso la realizzazione di quella transizione ecologica che è ormai uno degli obiettivi fondamentali dell'Italia, dell'Europa e di numerosi Paesi del mondo — come affermato anche di recente in occasione della presentazione del Green New Deal — e che produce effetti positivi sia sul piano economico, che sociale e ambientale,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere il rafforzamento e l'estensione generalizzata del bonus mobilità (cosiddetto bonus bici) a tutti i cittadini, ovvero l'estensione di tale fondamentale misura — sia da un punto di vista sanitario, ambientale e socio-economico — anche ai cittadini residenti in comuni con meno di 50.000 abitanti.
9/2500-AR/13. Del Barba.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 229 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto decreto Rilancio, è stata prevista l'istituzione di un buono mobilità, in favore dei residenti nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, pari al 60 per cento della spesa sostenuta;
la previsione è volta ad incentivare forme di trasporto sostenibili che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
considerato che:
gli interventi a favore della sicurezza stradale contenuto nel cosiddetto decreto Rilancio sono stati giudicati del tutto insufficienti da parte di ANCI e altre associazioni nazionali e locali impegnate nella mobilità sostenibile;
l'emendamento 229.95. a firma del sottoscritto, che conteneva le norme a mio avviso migliorative del testo del decreto, tra cui una definizione più appropriata delle corsie ciclabili, il doppio senso ciclabile, le strade scolastiche e l'apertura delle corsie del trasporto pubblico al transito delle biciclette, è stato ritirato a fronte di pareri contrari espressi dai Relatori e dal Governo;
valutato che:
importanti sono gli investimenti che i comuni hanno intrapreso in questi mesi per mettere in sicurezza le rispettive reti stradali nel dopo-COVID nell'attesa di un impegno legislativo adeguato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre ulteriori misure volte a disciplinare il traffico stradale per garantire la diffusione di una mobilità sostenibile in sicurezza.
9/2500-AR/14. Paita, Nobili.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 182, comma 2, del decreto-legge in esame consente la prosecuzione delle attività agli operatori del settore del turismo concessionari di beni del demanio marittima laddove le aree e le relative pertinenze in concessione siano oggetto di riacquisizione già disposta o di procedimenti di nuova assegnazione;
con l'emendamento 182.1, approvato in corso di esame della V Commissione bilancio e poi oggetto di revisione in sede di ritorno in Commissione, si è voluto porre in evidenza la necessità di tenere in considerazioni gli effetti devastanti prodotti dal COVID-19 sul settore delle concessioni — non solo marittime, ma anche — lacuali e fluviali, proponendo di estendere la proroga delle concessioni prevista dal decreto-legge anche a tali concessioni;
i titolari di concessioni demaniali lacuali e fluviali, al pari di quelli marittimi, sono stati colpiti con particolare virulenza sia dall'attuale fase di recessione che dalle misure di contenimento del virus, con ripercussioni di lungo corso e che mettono a repentaglio la stessa tenuta delle concessioni in essere,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le iniziative legislative necessarie a prevedere strumenti di proroga o compensazione delle concessioni demaniali lacuali e fluviali, così da tutelare anche tale comparto dagli effetti del COVID-19 e incentivare i relativi titolari a mantenere in essere, nonostante tutte le difficoltà, gli elevati standard di qualità che essi offrono nella valorizzazione del patrimonio nazionale.
9/2500-AR/15. Bendinelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 84 del decreto-legge in esame prevede un complesso di indennità temporanee in favore di alcune categorie, fra cui il riconoscimento di un'indennità, per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascuna mensilità, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività o il proprio rapporto di lavoro in conseguenza della pandemia da COVID-19;
tale indennità, per quanto non sufficiente a far ripartire il paese e il ciclo economico-produttivo, rappresenta un sostegno fondamentale per numerosi lavoratori e famiglie, soprattutto nella fase di profonda recessione registrata nel corso di questi ultimi mesi;
fra i destinatari di tale importante misura di sostegno, tuttavia, sono stati esclusi i titolari di trattamenti pensionistici indiretti, i quali vengono ingiustamente equiparati ai titolari di pensione diretta, senza considerare la condizione di vulnerabilità che spesso contraddistingue la categoria,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative legislative volte a prevedere indennità, contributi o particolari benefici in favore dei titolari di pensione indiretta, al fine di garantire anche a tali soggetti una qualche forma di sostegno rispetto alle conseguenze del COVID-19.
9/2500-AR/16. Nobili.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 104 del decreto-legge reca disposizioni in materia di assistenza c servizi per la disabilità, nell'ottica di rafforzare il supporto alla domiciliarità per le persone disabili e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura;
la necessità di garantire forme di assistenza e sostegno a tali categorie di persone, costituendo aspetto di primaria importanza nella garanzia della pari dignità sociale, è divenuta oggetto di specifica normativa fiscale, laddove l'articolo 51, comma 2, lettera f-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 196, n. 917, dispone la non concorrenza alla formazione del reddito delle somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti del lavoratore;
tale disposizione, per quanto meritoria e fondamentale, non contempla la non concorrenza alla formazione del reddito delle stesse somme e prestazioni che siano erogate dal datore di lavoro in favore del lavoratore stesso e per le medesime finalità;
l'esclusione della tassazione per le somme e prestazioni destinate al lavoratore anziano o non autosufficiente rappresenta una misura di fondamentale importanza e che è diretto corollario del principio solidaristico di cui all'articolo 2 Cost. e di eguaglianza sostanziale (articolo 3 Cost.), senza il quale si rimarrebbe nella situazione di agevolare forme di assistenza verso familiari in condizioni di difficoltà, ma non rispetto al lavoratore stesso, sebbene versi nelle medesime condizioni di salute,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere forme di detassazione, ovvero la non concorrenza alla formazione del reddito delle somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro in favore dal lavoratore anziano o non autosufficiente.
9/2500-AR/17. Ferri, Occhionero.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca numerose disposizioni in materia di transizione ecologica e ambientale, come il sostegno alle zone economiche ambientali, il rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini e l'incentivazione alla mobilità sostenibile;
un altro ambito d'intervento del decreto-legge è quello delle misure per il sostegno all'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura, anche con riguardo alle filiere agroalimentari e di sostenibilità delle produzioni agricole;
le imprese del settore agroenergetico rivestono un ruolo di importanza cruciale per il rilancio del Paese, in quanto contemperano gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di produzione a ciclo chiuso con il sempre più ingente fabbisogno energetico della popolazione, garantendo la produzione di energia pulita, non dannosa e a impatto zero;
per far fronte ai danni diretti e indiretti recati dalla pandemia COVID-19 a tali imprese, si rende quanto mai urgente e necessario promuovere la filiera del biometano agricolo, in particolare attraverso lo sviluppo di infrastrutture e tecnologie volte alla produzione di energia elettrica e rinnovabile,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le iniziative legislative necessarie ad agevolare e incentivare l'integrazione della produzione di biogas nella rete elettrica e del gas, garantendo in tal modo il processo di transizione verso l'utilizzo delle energie rinnovabili e, al contempo, il necessario supporto al settore agroenergetico quale comparto fondamentale per il rilancio, lo sviluppo e la ripartenza del Paese.
9/2500-AR/18. Fregolent, Gadda.
La Camera,
premesso che:
Il decreto Rilancio introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
all'articolo 195 è previsto un fondo emergenziale a sostegno delle emittenti radiotelevisive locali, stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il cui importo ammonta a circa 50 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi di informazione connessi alla diffusione del contagio da COVID-19;
l'erogazione avviene secondo quanto indicato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 che disciplina i criteri di riparto e le procedure di assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;
tale contributo è destinato alle emittenti locali (tv titolari di autorizzazioni, radio operanti in tecnica analogica e titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica, emittenti a carattere comunitario) e viene concesso sulla base di criteri che tengono conto del sostegno all'occupazione, dell'innovazione tecnologia e della qualità dei programmi e dell'informazione anche sulla base dei dati di ascolto;
le emittenti radiotelevisive di piccole e medie dimensioni, non presentando i requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica per accedere al Fondo per il Pluralismo e l'innovazione, non sono inserite nella graduatoria del 2019 e, di fatto, risultano escluse anche dal contributo emergenziale;
queste ultime hanno ugualmente svolto un servizio informativo di interesse generale su tutto il territorio attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale;
è necessario dare supporlo anche a queste piccole e medie realtà imprenditoriali che rappresentano centinaia di posti di lavoro messi gravemente a rischio dalla emergenza sanitaria e dalla crisi economica,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare parte del fondo emergenziale, di cui all'articolo 195, in misura non superiore al 10 per cento dell'importo complessivo, alle piccole e medie emittenti radiotelevisive locali non inserite nella graduatoria 2019, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017.
9/2500-AR/19. Sodano.
La Camera,
premesso che:
il settore più colpito dal lockdown è sicuramente quello turistico e in questo vi rientrano anche le strutture ricettive extra alberghiere, incluse quelle che esercitano attività saltuaria senza partita Iva e che rappresentano una soluzione di accoglienza turistica sostenibile. Tale caratteristica è legata, infatti, alla ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, costituendo anche un freno al consumo di suolo soprattutto in aree naturali di particolare pregio;
inoltre, la trasformazione di abitazioni sfitte, rese disponibili per l'ospitalità turistica sopperisce alla mancanza di posti letto soprattutto in questo momento storico in cui vi è la necessità di distanziamento sociale per il contrasto al contagio da Coronavirus, Il rilancio del Paese passa quindi anche attraverso il contributo di questa tipologia di accoglienza alternativa e appetibile al pari delle grandi strutture alberghiere consolidate, una realtà forte che contribuisce anche all'economia circolare di tutto l'indotto che l'ospitalità smuove;
queste «micro-strutture ricettive» riescono ad intercettare un segmento molto vasto di turisti che non guardano alle strutture tradizionali, ma che invece preferiscono queste tipologie di accoglienza per svariate ragioni, come ad esempio vivere la cultura locale, essere accolti come «a casa», vivere esperienze diverse;
oltre ai bed and breakfast vi sono le locazioni brevi di immobili, senza servizi aggiuntivi, offerti dai proprietari di case che locano al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. Anch'esse possono offrire accoglienza turistica e costituiscono una risorsa importante per il turismo tenuto conto che alimentano e valorizzano il turismo locale e familiare. I vantaggi offerti dalle locazioni brevi di immobili adibiti a case e appartamenti per vacanze sono molteplici. Uno fra tutti è la comodità di affittare una casa per famiglie con bambini e animali: l'uso della cucina e di tutta la casa garantisce comfort e risparmio di costi non indifferente;
le locazioni brevi consentono, altresì, di rispettare le norme di sicurezza basate sul distanziamento sociale, questo requisito risulta imprescindibile in una fase epidemiologica ancora non sopita. Inoltre, sono strumentali alla creazione di benessere anche in zone economicamente marginali, non servite dalle grandi catene alberghiere ma dalla grande attrattiva naturalistica;
si ricorda che, a differenza delle altre attività ricettive, i bed and breakfast in questione e le locazioni brevi non rientrano nel bonus «tax credit» e non possono scaricare nessun tipo di costo; tuttavia, sono sottoposti a stringenti adempimenti, alla pari delle attività d'impresa, come ad esempio l'obbligo di comunicazione degli alloggiati attraverso il portale delle questure, l'obbligo di avere il codice identificativo unico e il pagamento della tassa di soggiorno;
dunque per questo settore non vi sono alcune forme di sostegno nel «decreto Rilancio» e negli altri decreti che vanno a incentivare le famiglie e le imprese italiane e a sostenere il turismo nazionale,
impegna il Governo
ad intervenire al fine di tutelare le strutture extra alberghiere prive di partite IVA anche promuovendo, alla luce di quanto previsto dagli articoli 241 e 242 del «decreto Rilancio», interlocuzioni con le regioni per stimolare iniziative complementari a quelle nazionali che possano tutelare, nella considerazione delle specificità territoriali di ricettività turistica, tale tipologia di strutture.
9/2500-AR/20. Penna, Varrica, D'Orso, Papiro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 121 del decreto-legge oggi in conversione è stato oggetto di approfondito confronto nel corso dell'esame della Commissione Bilancio e prevede l'opzione per la cessione o lo sconto in luogo di una serie di detrazioni Fiscali, come quella per gli interventi in materia edilizia ed energetica e il cosiddetto ecobonus;
in particolare, si prevede che la cessione del credito d'imposta di pari ammontare alla detrazione riconosciuta possa essere effettuata in favore di istituti di credito e intermediari finanziari, così da garantire una pronta liquidazione dell'agevolazione fiscale c una sicura entrata per l'istituto o l'intermediario, configurando, così, l'opzione come un ottimale strumento di rafforzamento della liquidità del Paese;
tale facoltà riconosciuta in capo al contribuente, pur costituendo un importante strumento di stimolo e di rilancio per l'economia reale, viene limitata dallo stesso articolo 121 alle sole spese sostenute nel biennio 2020-2021, escludendo tantissimi cittadini dalla fruizione dei benefici derivanti dall'opzione, con conseguenze negative sia in termini di liquidità che, quindi, di consumi;
appare del tutto irragionevole non riconoscere in capo ai medesimi soggetti che, prima del 2020, abbiano sostenuto spese relative agli interventi elencati dall'articolo 121, costringendo gli stessi a godere esclusivamente della detrazione per quote annuali, mentre chi effettua gli stessi interventi oggi può monetizzare, da subito, la relativa agevolazione fiscale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere la possibilità di optare per la cessione del credito d'imposta di pari importo rispetto alle quote di detrazione ancora in essere anche ai soggetti che abbiano effettuato gli interventi di cui all'articolo 121 in anni precedenti rispetto al 2020: a valutare, nell'ipotesi di utilizzo dello sconto in fattura da parte del committente, modalità di compensazione dei maggiori oneri amministrativi e finanziari sostenuti dall'impresa che ha eseguito lavori di ristrutturazione o di efficientamento energetico degli edifici, non ricompresi tra quelli incentivati al 110 per cento, per la cessione del credito agli intermediari finanziari.
9/2500-AR/21. Moretto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 consente a Cassa Depositi e Prestiti-CDP S.p.A. di costituire un patrimonio destinato, denominato Patrimonio Rilancio, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. All'apporto del MEF corrisponde l'emissione, da parte di CDP S.p.A. a valere sul patrimonio destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, di strumenti finanziari di partecipazione. Le risorse del patrimonio destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano;
in via preferenziale, il patrimonio destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche;
in particolare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 27, le risorse del patrimonio destinato sono impiegate per il sostegno c il rilancio del sistema economico produttivo italiano e, inoltre, gli interventi del patrimonio destinato hanno a oggetto medie e piccole società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; c) presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro;
considerato che:
paradossalmente, la previsione relativa al fatturato produrrà l'effetto di escludere dall'intervento di CDP la stragrande maggioranza delle imprese italiane, che – com'è noto sono di dimensione media e medio piccola: si tratta inoltre delle imprese maggiormente colpite dall'attuale crisi sanitaria ed economica, sia dal punto di vista occupazionale che della capitalizzazione: tali imprese, per potere ripartire concretamente, devono oggi affrontare costi extra legati all'adeguamento alle norme igienico-sanitarie e, dunque, si trovano concretamente in crisi di liquidità;
occorre dunque estendere l'intervento del Patrimonio destinato anche alle imprese con fatturato inferiore alla soglia di cui alla vigente lettera c), proprio per tener conto della cronica frammentazione del tessuto imprenditoriale italiano: infatti, tale caratteristica è fattore di elevata competitività in tempi di crescita economica sostenuta ma, al contempo, nelle situazioni di crisi è fonte di debolezza;
valutato che:
il provvedimento del Governo, inoltre, non tiene conto di un possibile intervento in favore delle imprese che si trovano in Concordato in continuità: esse, proprio per questa qualificazione della «continuità aziendale», dovrebbero considerarsi al di fuori della normativa UE di «impresa in difficoltà». Ciò in particolare vale per le aziende che, già ante crisi sanitaria, si trovavano in ripresa di fatturato di utili di portafoglio ordini e per le quali, dunque, l'intervento del capitale pubblico nell'equity consente di assicurare una definitiva ripresa,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte, anche attraverso una modifica dell'articolo 27, comma 4, lettera c), ad abbassare da 50 a 10 milioni di euro la soglia di fatturato richiesta dalla legge per l'intervento del Patrimonio Destinato di Cassa Depositi e Prestiti e, anche in sede di predisposizione delle norme attuative, a prevedere uno specifico intervento in favore delle imprese che si trovano in concordato in continuità, alle condizioni previste dalle predette norme.
9/2500-AR/22. Migliore.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge oggi in conversione reca numerose misure volte al rilancio del Paese, attraverso azioni di stimolo per il ciclo produttivo-imprenditoriale. soprattutto attraverso la leva fiscale, anche nelle forme della semplice facoltà di cedere eventuali vantaggi fiscali:
con l'ultima legge di bilancio (cfr. legge n. 160 del 2019. articolo 1, commi 184 e seguenti), è stato introdotto un credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi e in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0;
tale importante misura rappresenta un importante strumento di incentivazione agli investimenti in settore chiave dell'agenzia di politica economica del Paese, anche se, attualmente, viene espressamente negata la possibilità di cedere o trasferire il relativo credito d'imposta;
proprio per ovviare a tale previsione, che rischia di compromettere l'efficacia e la portata del credito d'imposta in R&S introdotto dalla legge di bilancio 2020. l'emendamento 122.034 presentato dai Relatori al disegno di legge di conversione del presente decreto-legge disponeva la cedibilità e la trasferibilità di tale credito;
nonostante il suddetto emendamento non sia stato oggetto di esame da parte della V Commissione, la previsione si configura come essenziale rispetto alla ratio e agli effetti che il credito d'imposta si propone di perseguire,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le iniziative legislative necessarie a consentire la trasferibilità o cedibilità del credito d'imposta introdotto dalla legge di bilancio 2020 in materia di investimenti in ricerca e sviluppo e industria 4.0. così da garantire anche la pronta liquidazione dello stesso e incentivare gli investimenti in un settore del tutto strategico per la ripartenza del Paese.
9/2500-AR/23. Scoma, Gadda.
La Camera,
premesso che:
i tempi di discussione in Commissione Bilancio non hanno consentito di esaurire l'ampio dibattito avviato sul Decreto «Rilancio» lasciando perciò ancora irrisolte alcune criticità fra le quali quelle relative agli interventi nelle aree colpite dal sisma del Centro Italia nel 2016 e 2017;
fra le esigenze rappresentate dai Sindaci dei Comuni coinvolti dagli eventi sismici rientrano fra l'altro:
la proroga dei termini previsti dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 in merito alla Zona franca urbana nonché l'esenzione da alcuni tributi anche in ragione dell'acuirsi della crisi economica a seguito del COVID-19;
l'adozione di misure per la stabilizzazione del personale non dirigenziale degli Uffici speciali per la ricostruzione e la proroga dei contratti a tempo determinato;
l'approvazione di ulteriori interventi urgenti a favore della gestione commissariale del sisma già sollecitati sia dal Commissario stesso sia dagli Amministratori dei Comuni interessati sia da Associazioni di Categoria e Ordini professionali;
la proroga dello stato di emergenza a dopo il 31 dicembre 2020;
l'incremento degli incentivi per i tecnici ora chiamati a nuove responsabilità con l'autocertificazione dei progetti;
è necessario rilanciare un forte impegno a tutti i livelli istituzionali per dare concretezza in tempi rapidi e certi ai programmi di ricostruzione dei luoghi e delle economie dei territori di Marche. Umbria. Abruzzo e Lazio colpiti dal sisma quattro anni fa,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di inserire, nel primo Decreto-legge possibile, norme per la disciplina ed il finanziamento degli interventi richiamati in premessa nonché degli altri sollecitati dai Comuni e o dalle Associazioni di Categoria al fine di favorire il rilancio delle aree interessate dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia Centrale nel 2016 e 2017.
9/2500-AR/24. Annibali, Fregolent, D'Alessandro.
La Camera,
premesso che;
il provvedimento in esame contiene norme per il sostegno ai settori della cultura e dello spettacolo e per la promozione del patrimonio culturale immateriale;
fin dal 2011 l'associazione CPI (Cantori Professionisti d'Italia) si è fatta promotrice della candidatura dell'opera lirica italiana come bene immateriale dell'umanità presso l'UNESCO, verificando presso i referenti politici e istituzionali (MIBACT, Commissione Nazionale Italiana Unesco) la reale possibilità di proporre tale candidatura;
dopo una campagna di adesione e di raccolta di firme tra personalità del mondo della cultura italiana (registi, compositori, direttori d'orchestra musicologi) e presso diversi Conservatori, accademie, scuole di musica e circoli lirici, il Dossier Ufficiale della Candidatura «Opera Lirica Italiana dalle origini ad un percorso europeo» è stato proposto alla Commissione Nazionale Italiana UNESCO il 31 marzo 2015 e, pur ottenendo un punteggio molto alto in riferimento alla preparazione tecnica del dossier, la candidatura non è andata a buon fine;
con dichiarazioni di supporto di nuove realtà e l'apertura di nuovi tavoli ministeriali, in questi anni si è lavorato al miglioramento del dossier per poterlo ripresentare;
lo scorso 3 giugno il premier Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha dichiarato: «Adesso più che mai dobbiamo concentrarci sul brand dell'Italia nel mondo, per promuovere l'incomparabile patrimonio artistico e naturale che possediamo»;
l'8 giugno 2020 come riportato da Askanews, il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini, nel suo intervento in occasione della sottoscrizione del Patto per l'Export alla Farnesina, ha dichiarato che «ogni prodotto dell'industria italiana che si esporta nel mondo ha dentro secoli di saperi, conoscenze e bellezza (...) Per questo motivo abbiamo bisogno di investire nel patrimonio cultura e nella riqualificazione della nostra offerta turistica»;
l'opera e il melodramma sono asset strategici per lo sviluppo del nostro Paese e per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo;
Verdi Rossini, Bellini Puccini, Donizetti, i compositori della gloriosa scuola napoletana, il Teatro musicale da Monteverdi in poi hanno fatto sì che l'Italia fosse universalmente riconosciuta come la patria della musica, per il suo valore culturale e per gli esiti artistici raggiunti;
nei prossimi mesi, sarà fondamentale che i teatri italiani siano posti nella condizione di riprendere le proprie attività, e il riconoscimento del valore universale del melodramma italiano potrebbe senza dubbio contribuire al rilancio della loro immagine nel mondo e alla riaffermazione del ruolo determinante dell'Italia nella diffusione dell'arte e della cultura musicale;
i teatri non sono solo luoghi d'arte e cultura, ma anche di socialità. Non è difficile immaginare come l'emergenza sanitaria, che ha imposto il distanziamento sociale, possa determinare un lungo periodo di crisi per questi luoghi così importanti per la vita socio-culturale delle nostre città e del nostro Paese;
i Teatri sono scrigni che contengono un patrimonio immateriale che ha reso celebri l'Italia e la sua lingua nel mondo;
il progetto Creative Europe Opera Out of Opera, coordinato dal Conservatorio Santa Cecilia di Roma in collaborazione con l'Association Européenne des Conservatoires e altre istituzioni europee, ha realizzato con successo un ciclo d'incontri dedicati alla disseminazione dell'Opera lirica presso un pubblico giovanile, lanciando contestualmente l'app Opera Out of Opera per smartphone, che ha assicurato l'interazione digitale dal vivo con il pubblico durante le esibizioni e ora rimarrà attiva e disponibile per il download;
viste le difficoltà economico-finanziarie esplose a seguito della chiusura, imposta con una serie di provvedimenti senza precedenti per l'emergenza COVID-19 a tutti i teatri e ai luoghi preposti alla fruizione di spettacoli, di musica e di concerti dal vivo, la candidatura dell'opera lirica italiana come bene immateriale dell'umanità presso l'UNESCO può divenire il simbolo della rinascita del settore e dell'intero Paese, proprio come avvenne nel 1943, quando il teatro alla Scala di Milano sventrato da un bombardamento, fu restaurato in tempi record,
impegna il Governo
a porre in atto tutte le iniziative utili a completare l'iter di candidatura dell'opera lirica italiana come bene immateriale dell'umanità presso l'UNESCO.
9/2500-AR/25. Nitti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca numerose misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: 54,9 miliardi di euro per l'inizio della ripartenza economica dell'Italia, mentre il saldo netto da finanziare ammonta a 154,6 miliardi;
da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria sono numerose le segnalazioni degli utenti, residenti per motivi di studio o lavoro nelle Regioni del nord Italia, che hanno deciso di rientrare nei comuni di nascita, spesso in Sicilia, Calabria o Puglia, dopo la sospensione delle lezioni universitarie o la scelta da parte delle aziende di proseguire con il lavoro agile, e che spesso vi hanno dovuto rinunciare a causa delle tariffe aeree proibitive, fuori dalle medie di stagione;
se è vero che negli ultimi mesi l'emergenza Coronavirus ha stravolto molte logiche di mercato, costringendo le imprese operanti nel settore viaggi e le compagnie aeree a rivedere i propri piani, ci si sarebbe aspettati sconti e offerte per i viaggiatori per aiutare il rilancio di un comparto in crisi e, invece, purtroppo così non è stato e chi vuole tornare a casa dovrà spendere cifre esorbitanti;
come se ciò non bastasse, decine di tratte sono stare depennate dalle compagnie nazionali ed internazionali da e per Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone;
a spaccare l'Italia in due non sono solo le tariffe aree, ma anche una carenza infrastrutturale che, di fatto, disegna una sorta di nuovo confine a Salerno perché è qui che l'alta velocità si interrompe, lasciando lucani, calabresi e siciliani in preda alle vecchie tratte ferroviarie e ai treni degli anni '90, sulla cui puntualità non è stato ancora scritto abbastanza,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a garantire tariffe «sociali» sui voli da e per i principali scali aeroportuali della Regione Calabria, anche nell'ottica di rilanciare il turismo e il tessuto economico del sud Italia.
9/2500-AR/26. Ferro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca numerose misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: 54,9 miliardi di euro per l'inizio della ripartenza economica dell'Italia, mentre il saldo netto da finanziare ammonta a 154,6 miliardi;
se di rilancio si vuole davvero parlare, sarebbe stato opportuno farlo puntando su un'equità fiscale, partendo da una riforma strutturale dell'Irpef e sulla competenza delle professioni intellettuali, con il riconoscimento dell'accesso al fondo perduto anche alle libere professioni;
basta analizzare i dati del gettito per rendersi conto di quanto poteva essere decisivo un intervento straordinario in materia Irpef e quanto sia urgente una riforma complessiva: su 41 milioni di contribuenti sono 12,5 milioni, circa il 31 per cento dei contribuenti totali, coloro i quali subiscono un prelievo Irpef pari a zero: il 44 per cento, circa 18 milioni appartenenti alle prime due fasce di reddito (fino a 7.500 euro lordi l'anno e da 7.500 a 15 mila euro), paga il 2,5 per cento dell'Irpef incassata dallo Stato, ovvero 3,5 miliardi;
in sostanza, l'1,20 per cento di oppressi fiscali paga 349 volte di più del 44 per cento;
a ciò si aggiunga che l'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di liberi professionisti, contando complessivamente oltre il 6 per cento della forza lavoro: in Italia esistono 26 ordini e collegi professionali che includono, approssimativamente, oltre 2 milioni e 300 mila iscritti e se consideriamo anche i dipendenti che lavorano presso gli studi professionali, il numero aumenta per arrivare a circa 6 milioni e mezzo di lavoratori che generano 215 miliardi di euro, pari a circa il 13 per cento del Pil nazionale;
l'articolo 25 del decreto in esame, nel riconoscere un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, ha escluso gli iscritti agli ordini professionali, in contrasto a quanto riconosciuto dalla Raccomandazione CE 361/2003 secondo cui impresa «è qualsiasi entità impegnata in un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica»;
è paradossale, quindi, che il professionista se esercita la sua attività con studio individuale non può accedere a tale misura, ma se organizzato attraverso una società tra professionisti può farlo: un paradosso che si inserisce in un contesto economico già claudicante e particolarmente difficile per le professioni intellettuali;
i liberi professionisti, peraltro, sono il comparto economico più colpito anche dalla precedente crisi economica del 2008 per cento, con un calo di produttività di oltre il 20 per cento a fronte di una media nazionale che ha perduto «solo» il 4 per cento di produttività,
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a stanziare adeguate risorse economiche idonee per un intervento strutturale sul terzo scaglione Irpef (redditi da 28.000 a 55.000), al fine di ridurre la pressione fiscale di almeno 1.600 euro l'anno per singolo contribuente;
ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge in esame in materia di contributo a fondo perduto alle professioni ordinistiche.
9/2500-AR/27. Lucaselli.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca numerose misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: 54,9 miliardi di euro per l'inizio della ripartenza economica dell'Italia, mentre il saldo netto da finanziare ammonta a 154,6 miliardi;
se di rilancio si vuole davvero parlare, occorre cominciare a farlo a partire dai borghi italiani e i piccoli comuni interni montani, che soffrono per lo spopolamento, spesso dettato dalla necessità di giovani e famiglie di trasferirsi nei centri maggiori, con più servizi e possibilità di lavoro;
da tempo l'Uncem, l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, ha lanciato l'allarme sullo spopolamento dei piccoli paesi delle aree interne, un fenomeno accelerato bruscamente negli ultimi tempi e che con l'emergenza sanitaria e sociale da COVID-19 rischia di diventare un processo irreversibile;
l'abbandono delle zone interne porta inevitabilmente con sé la rovina anche dell'ambiente circostante, mentre la riqualificazione e il rilancio rappresenterebbero una crescita di valore e di opportunità in un territorio più ampio: è necessario impedire che in questi centri chiudano le scuole ma anche gli ospedali e che una scadente mobilità contribuisca ad aumentare l'isolamento dei piccoli borghi;
in particolare, è necessario individuare strumenti fiscali che consentano agli imprenditori di investire nelle aree periferiche, quale misura più funzionale rispetto ai contributi una tantum;
non si tratta di assistenzialismo, ma di predisporre strumenti e strategie per rilanciare questa parte essenziale del nostro territorio: occorre affrontare con determinazione i problemi dei cittadini e delle comunità che vivono nei territori di montagna, spesso lontani dalle grandi arterie di comunicazione, talvolta sfavoriti da servizi meno accessibili o più difficilmente disponibili;
l'abbandono di queste realtà rischia di provocare squilibri nei territori, fratture nella società e un grave impoverimento dell'ambiente, i cui danni si ripercuoterebbero ovunque,
impegna il Governo
a prevedere una fiscalità agevolata per le attività commerciali che hanno sede nei borghi con meno di 500 abitanti, al fine di contrastarne lo spopolamento.
9/2500-AR/28. Rampelli.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 2500 di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il decreto-legge reca misure di carattere sociale finalizzate ad assicurare la necessaria liquidità ai soggetti più duramente colpiti dalla crisi pandemica;
nello specifico vengono potenziati il Fondo per le non autosufficienze (FNA) e il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (legge n. 112 del 2016, il cosiddetto «Dopo di noi»);
le principali Federazioni nazionali delle persone disabili ritengono le cifre previste non idonee al fabbisogno reale. A dicembre 2019, le associazioni avevano stimato almeno a 2 miliardi la soglia minima del Fondo per garantire la corretta assistenza. Una valutazione fatta prima dell'emergenza coronavirus e che ora si aggrava ancora di più di fronte alle carenze strutturali del sistema nazionale;
il 23 giugno 2020 la Corte costituzionale si è pronunciata su due questioni di legittimità costituzionale relative alle pensioni per invalidità civile, stabilendo che un assegno mensile di soli 285,66 euro sia manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i «mezzi necessari per vivere» e perciò violi il diritto riconosciuto dall'articolo 38 della Costituzione, secondo cui «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale»;
la Corte costituzionale ha quindi stabilito che anche gli assegni spettanti agli invalidi civili totali maggiorenni, di cui all'articolo 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971, debbano essere aumentati a 516,46 euro, come già riconosciuto per trattamenti pensionistici di altra natura;
nel corso della discussione del provvedimento in Commissione bilancio è stato approvato un emendamento a prima firma Meloni che, in ottemperanza alla citata sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell'età pari o superiore a sessanta anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38,
impegna il Governo
a garantire che l'erogazione del Fondo descritto in premessa avvenga sentite le associazioni di categoria più rappresentative al fine di assicurare un'adeguata tutela dei diritti delle persone con disabilità.
9/2500-AR/29. Lollobrigida, Meloni.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
si richiedono provvedimenti a sostegno dello sport e, dunque, delle società del settore, la cui funzione sociale è essenziale, ancor più in un periodo di crisi come quello che l'Italia sta attraversando per l'emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19;
a tal fine, il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta sul valore delle sponsorizzazioni salvaguarderebbe dall'effetto devastante derivante dalla perdita di sponsor che si preannuncia nel comparto, in danno alle società sportive del territorio e agli interi settori giovanili e dilettantistici che danno lavoro a tante persone;
tale misura è stata individuata per tutelare soprattutto quei club sportivi per i quali gli sponsor sono la principale fonte di ricavo e che, a differenza della Serie A del calcio, non possono giovarsi di diritti tv o di altre forme di supporto; in assenza di un credito d'imposta, circa il 31 per cento delle società potrebbe non riuscire a iscriversi per la prossima stagione, con un ammanco di gettito fiscale pari a 73 milioni di euro. Le perdite si manifesterebbero anche a livello nazionale, oltre che a livello locale e provinciale, dove le realtà sportive rappresentano un importante patrimonio;
lo Stato potrebbe, quindi, subire mancate entrate per ben 112 milioni di euro, importo ottenuto dalla somma di 39 milioni a livello fiscale, che andrebbero persi per la riduzione del giro d'affari determinato dalle mancate iscrizioni e i 73 milioni strutturali, con effetto negli anni successivi;
in assenza di questo incentivo, resta incerto il futuro dello sport italiano professionistico e dilettantistico di alto livello,
impegna il Governo
a valutare l'introduzione di un contributo sotto forma di credito d'imposta da riconoscere a quei soggetti che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici.
9/2500-AR/30. Rizzetto.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 2500 di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il provvedimento contiene, tra le varie misure trattate anche interventi di carattere fiscale finalizzati ad assicurare la necessaria liquidità ai soggetti e alle aree più duramente colpite dalla crisi pandemica, disponendo nello specifico anche la proroga per la contestazione delle sanzioni tributarie nei confronti dei soggetti che non abbiano dichiarato al catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016 e del 2017;
a tre anni e mezzo dal sisma è ancora drammatica la fotografia dell'andamento della ricostruzione, nei comuni del cratere sismico del Centro Italia, colpiti dai terremoti dell'agosto e ottobre 2016, e del gennaio 2017, che hanno portato distruzione e morte complessivamente in 138 comuni, nelle Marche, Lazio Umbria e in Abruzzo;
il Commissario alla ricostruzione Legnini, consapevole della doppia crisi che i territori del Centro Italia stanno vivendo, quella legata all'emergenza sisma e quella legata al COVID, audito in commissione di merito sul decreto rilancio ha evidenziato che occorrono misure che possano garantire nello stesso tempo semplificazione delle procedure e legalità;
ci sono numerose opere pubbliche da realizzare e «le procedure sono lentissime e lo stato di attuazione è molto basso»;
il Commissario Legnini, durante l'audizione ha chiesto in particolare norme di applicazione generalizzata della procedura negoziata alle opere sotto soglia comunitaria e l'attribuzione di poteri speciali al Commissario, delegabili ai Presidenti di Regione e Sindaci, non generalizzati ma eccezionali, utili per sbloccare le opere incagliate e le procedure più complesse e critiche;
più volte e in diversi provvedimenti Fratelli d'Italia ha evidenziato la necessità che la strada per risollevare i territori colpiti dal sisma in Centro Italia risiede nell'accelerazione della ricostruzione privata, attraverso la semplificazione delle procedure e il potenziamento del personale in essa occupato,
impegna il Governo:
a garantire, sin dal prossimo decreto, così come più volte assicurato, la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, cancellando il requisito della «conformità urbanistica»;
ad attuare misure di potenziamento del personale impiegato nella ricostruzione e a prorogare il personale in scadenza negli uffici impegnati nella ricostruzione post sisma.
9/2500-AR/31. Trancassini, Acquaroli.
La Camera,
premesso che:
una malattia si definisce «rara» quando la sua prevalenza, intesa come il numero di casi presenti su una determinata popolazione, non supera una soglia stabilita, fissata in ambito europeo allo 0,05 per cento della popolazione, ossia cinque casi su diecimila persone;
il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oscilla tra settemila e ottomila, ma è una cifra che cresce con l'avanzare della scienza e con i progressi della ricerca genetica; pertanto si tratta non di pochi malati, ma di milioni di persone in Italia;
riguardo alle malattie in argomento, l'articolo 8 del provvedimento in esame si limita a stabilire la proroga della validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A, tuttavia, preso atto della particolarità di queste patologie, il sostegno ai malati dovrebbe essere più ampio e puntuale;
le malattie rare sono numerose, possono colpire tutte le età e manifestarsi con gradi variabili di complessità e gravità clinica, non tutte presentano condizioni cliniche che aumentano il rischio di contrarre il Coronavirus, però i pazienti (bambini e adulti) con deficit immunitari, disabilità neuromotoria, patologie polmonari croniche, cardiopatie, malattie ematologiche e con patologie metaboliche ereditarie a rischio di scompenso acuto o portatori di dispositivi medici, sono a rischio aumentato;
molti di questi pazienti, infatti, hanno necessità di assistenza continua, dalle terapie ai trattamenti riabilitativi, ai dispositivi medici, spesso salvavita, e sono particolarmente vulnerabili, più esposti al rischio di contagio da Coronavirus, quindi stanno vivendo un'emergenza nell'emergenza;
i pazienti con malattia rara vanno monitorati, tutelati e supportati con maggiore attenzione, poiché vivono normalmente una condizione di fragilità, amplificata dall'emergenza da Coronavirus, e, in tale contesto, alla grande maggioranza è stato soltanto garantito l'accesso ai farmaci, ma più di metà dei pazienti hanno segnalato difficoltà nel programmare visite e controlli;
tra le diverse criticità riscontrate vi è anche l'accesso alle prestazioni per le persone con malattia rara che varia a seconda della regione di residenza, e il problema è aggravato dal fatto che l'impatto nella vita delle persone non tocca solo il piano della salute, ma anche quello psico-sociale dell'intero nucleo familiare: isolamento e discriminazione spesso accompagnano chi convive con queste patologie;
da alcune analisi effettuate emerge che, durante l'emergenza, molti malati hanno dovuto rinunciare o interrompere i percorsi terapeutici, anche consigliati dai medici, ma alla fine di marzo, si sono rilevati problemi di continuità terapeutica per molti di loro, nonché, in alcuni casi, mancanza di assistenza sanitaria e sociale e a volte carenza di farmaci o ausili sanitari e trasporti, nonostante la consegna a domicilio dei farmaci fosse garantita;
altre necessità rilevate riguardano la comunicazione, in particolare, sono state richieste informazioni sulle correlazioni fra COVID-19 e la propria patologia, o il supporto psicologico;
appare opportuno, inoltre, che particolare sostegno sia accordato ai soggetti affetti da malattie rare attraverso prestazioni di controllo in modalità di telemedicina, validità temporale dei piani terapeutici e delle prescrizioni di assistenza integrativa e di assistenza protesica, certificazioni per necessità di tutela dei lavoratori con particolari fragilità, cure domiciliari; terapie infusionali domiciliari ad alto costo; spazi covid-free nei presidi della rete regionale malattie rare; svolgimento delle attività di screening neonatale esteso,
impegna il Governo
in questa situazione senza precedenti che ha colpito l'intera Nazione, e che arreca comprensibilmente maggiore preoccupazione a chi è affetto da altre patologie e, nello specifico, da patologie rare, ad adottare iniziative volte a sostenere anche attraverso lo stanziamento di specifiche risorse questi cittadini attraverso le iniziative descritte in premessa e tutti i possibili accorgimenti che possano migliorare la vita di queste persone, nell'attuale emergenza socio-sanitaria.
9/2500-AR/32. Donzelli.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni volte ad introdurre misure urgenti di sostegno finanziario alle imprese, ai lavoratori, agli enti territoriali, nonché in materia di salute e politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
l'articolo 259-bis rubricato «misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria» autorizza l'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 302 posti (successivamente elevati a 376) indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019 e per la parte residua mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso;
lo scorrimento de quo è stato disposto con esclusivo riferimento ai candidati «civili» escludendo, quindi, la categoria degli idonei «militari» (VFP1 e VFP4) creando, di fatto, una discriminazione nei confronti di quest'ultimi che, come noto, hanno già maturato una importante esperienza lavorativa nelle Forze Armate e detengono, quindi, le dovute conoscenze e consolidate competenze, oltre ad aver superato le prove concorsuali al pari degli altri candidati civili;
la mancata inclusione degli idonei non vincitori militari nello scorrimento della graduatoria oltre ad infrangere le aspettative di tanti giovani che hanno servito e vorrebbero continuare a servire la Nazione, si pone altresì in contrasto con le scelte politiche volte a contribuire il massimo livello di qualità ed efficienza dei comparti, necessario in particolar modo nel contesto storico di grave crisi che l'Italia sta vivendo a causa dell'emergenza epidemiologica;
tutti coloro, senza alcuna distinzione, che hanno partecipato ai concorsi e che attendono lo scorrimento delle graduatorie rappresentano, senza dubbio, una risorsa alla quale poter attingere non solo per ripianare le gravi carenze di organico ma anche per evitare ulteriori e maggiori oneri che deriverebbero nell'ipotesi in cui si preferisse arruolare personale mediante l'espletamento di nuovi concorsi pubblici,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti della Polizia Penitenziaria, bandito con decreto ministeriale 11 febbraio 2019, anche in favore degli idonei non vincitori militari (VFP1 e VFP4), al fine di evitare discriminazioni tra i candidati e attingere rapidamente personale qualificato per fronteggiare la grave emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID-19.
9/2500-AR/33. Cirielli.
La Camera,
premesso che:
gli articoli 119 e 121 del decreto-legge cosiddetto rilancio trattano, rispettivamente, gli incentivi per l'efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, e la trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile;
nei casi previsti dall'articolo 119, la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, si applica nella misura del 110 per cento;
l'articolo 121, all'ultimo comma prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, siano definite le modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica;
l'intero settore dell'edilizia aspetta di conoscere con esattezza le future determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate rispetto alle modalità di trasformazione del contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi in credito d'imposta, con la facoltà di successiva cessione ad altri soggetti;
l'importo massimo dei lavori eseguibili, fermi restando gli altri parametri contemplati dalla legge vigente, è parametrato alla capacità di assorbimento fiscale dell'impresa, e perciò si potrebbe andare incontro alla costituzione di consorzi realizzati da grandi gruppi finanziari, anche a controllo o partecipazione pubblica, che posseggano i requisiti sufficienti per aggiudicarsi tutti i futuri lavori di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico legati al disposto dell'articolo 119 del decreto;
tale prospettiva comporterebbe una ulteriore difficoltà per la piccola e media impresa, costretta a scegliere se consorziarsi a sua volta o di fatto essere tagliata fuori dal mercato,
impegna il Governo:
a garantire che le modalità attuative del presente decreto siano licenziate nei tempi più brevi, per scongiurare ulteriori blocchi nella operatività del settore dell'edilizia;
a vigilare affinché sia garantita la possibilità per le piccole e medie imprese di effettuare direttamente gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 119 senza alcun obbligo di aderire a futuri consorzi di scopo nel rispetto della libera concorrenza e a garanzia della pluralità del mercato.
9/2500-AR/34. Meloni.
La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, cosiddetto «Decreto Cura Italia» sono state disposte numerose misure a tutela dei cittadini italiani, di cui anche la sospensione per sei mesi, fino al 30 ottobre 2020, dei pignoramenti immobiliari inerenti all'abitazione principale del debitore, disposizione il cui riferimento puntuale all'articolo 54-ter del predetto decreto;
tale intervento normativo ha coperto tutti i procedimenti esecutivi, sia quelli in corso che quelli non ancora iniziati, con riferimento alla data del 30 ottobre 2020;
la durata di tale misura, applicata fino al termine di ottobre dell'anno corrente si dimostra, tuttavia, non proporzionata all'entità dei danni economici che la crisi epidemiologica da COVID-19 ha provocato ai cittadini, in tal senso ne risulta auspicabile e quanto più necessaria un'estensione almeno fino all'anno 2022,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere e disporre il blocco dei procedimenti di pignoramento immobiliare sulla prima casa, per ogni tipologia di abitazione, del debitore fino al 31 dicembre 2022.
9/2500-AR/35. Ciaburro, Caretta.
La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. cosiddetto «Decreto Rilancio», il Governo ha disposto varie misure a sostegno dell'economia reale italiana, anche mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto, così come disposti dall'articolo 25, o mediante l'erogazione di risorse agli Enti locali, da redistribuire successivamente;
con circolare n. 15/E in merito alla fruizione del predetto contributo a fondo perduto, l'Agenzia delle entrate ha specificato come il predetto contributo non concorra in alcun modo alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, conseguendone che il contributo non è in alcun modo assoggettato alla ritenuta a titolo d'acconto;
tale precisazione chiarisce altresì che i contributi erogati dagli Enti locali, invece, anche in riferimento all'emergenza sanitaria da COVID-19, concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sono, di conseguenza, erogati previa ritenuta d'acconto;
data da un lato la natura dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale ha colpito duramente i redditi e le disponibilità liquide dei cittadini e dall'altro di ribadire la natura straordinaria dei contributi erogati da Stato ed Enti locali, è desiderabile un'estensione dell'esenzione applicata in merito al predetto contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio,
impegna il Governo
a rendere, anche con apposito intervento normativo, tutti i contributi erogati alle imprese da parte di tutti gli Enti territoriali e locali sul territorio nazionale, neutri rispetto alla formazione del reddito dei beneficiari ed esenti da ritenute d'acconto.
9/2500-AR/36. Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza COVID ha messo a nudo i limiti dell'attuale modello di autorizzazione ed erogazione della Cassa Integrazione Guadagni;
nonostante i correttivi adottati in seconda battuta per velocizzare le procedure, l'INPS ha reso noto che al 29 giugno oltre 322 mila lavoratori in attesa della cassa integrazione, di cui 132.815 non hanno ancora mai ricevuto alcun pagamento a quella data. Tra questi, per 115.241 le domande di cassa integrazione sono state ricevute nel mese corrente mentre 17.574 semplicemente non hanno ancora mai ricevuto un pagamento. La cifra risulta essere decisamente ragguardevole trovandoci a oltre tre mesi di distanza dalla prima imposizione delle misure restrittive;
nelle more di una riforma globale del modello, che potrebbe avvalersi sistematicamente del regime dell'anticipo bancario a tassi di sconto prossimi allo zero, non sono infrequenti i casi di imprenditori che hanno rinunciato alle lungaggini della procedura di assistenza e hanno preferito mantenere operativa la propria impresa pagando di tasca propria gli stipendi anche a fronte della mancata erogazione della prestazione lavorativa;
nel Decreto Rilancio questa categoria di italiani è stata completamente dimenticata ma il loro operato deve servire da esempio per il futuro sistema degli ammortizzatori sociali,
impegna il Governo
ad emanare idonee disposizioni per il riconoscimento, agli operatori economici in possesso dei requisiti per accedere alla cassa integrazione ma che non vi hanno fatto ricorso, di un credito d'imposta per la riduzione del cuneo fiscale pari al contributo che gli sarebbe stato dovuto qualora avessero attivato la cassa integrazione.
9/2500-AR/37. Delmastro Delle Vedove.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 206 prevede la nomina di un Commissario straordinario, che durerà in carica oltre cinque anni, sino al 31 dicembre 2025, per l'espletamento delle attività finalizzate ad accelerare la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle autostrade A24 e A25;
le infrastrutture costituiscono un elemento fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la competitività del nostro Paese, in quanto rappresentano una gamma di servizi indispensabili e propedeutici al funzionamento del sistema economico;
i servizi che vengono forniti dai beni infrastrutturali contribuiscono ad avvantaggiare la crescita del prodotto interno lordo della nazione, garantendo benefici al sistema produttivo ed agli attori ed operatori economici coinvolti;
ormai da molto tempo, in tutta Italia, sono stati sospesi ed interrotti numerosi cantieri relativi alla realizzazione di opere infrastrutturali che, se portati a compimento, potrebbero indubbiamente rappresentare un segnale di ripresa e di rilancio per l'economia italiana, soprattutto ora, nella fase «post-covid»;
all'interno di questo contesto si inserisce un'opera strategica che è già stata oggetto, in passato, di acceso dibattito parlamentare, quale la realizzazione della rete ferroviaria internazionale ad alta velocità Torino – Lione;
la realizzazione di quest'infrastruttura consentirebbe di collegare in maniera rapida ed efficace il nord Italia al sistema europeo dell'alta velocità, favorendo i rapporti commerciali ed implementando gli scambi economici;
il settore della logistica e dei trasporti è in continua ascesa ed incide in maniera significativa sulla crescita economica dei territori interessati, producendo ricchezza e occupazione;
l'eventuale mancata realizzazione della rete ad alta velocità Torino-Lione indebolirebbe l'efficienza della rete europea ed escluderebbe il Piemonte dal flusso degli scambi economici e commerciali del futuro, con disastrose conseguenze sul piano economico e sociale della regione Piemonte e dell'intera nazione;
l'alta velocità Torino-Lione è stata oggetto di un accordo internazionale tra Italia e Francia e tale accordo è stato ratificato dai rispettivi Parlamenti nazionali;
la rilevanza strategica dell'opera è testimoniata anche dal fatto che attorno alla realizzazione della stessa si è costituito un immenso movimento di cittadini, amministratori locali ed esponenti e rappresentanti del mondo economico e produttivo che ne richiedono l'immediata realizzazione, senza che l'opera subisca ulteriori ritardi;
è necessario e fondamentale intervenire quanto prima per snellire gli aspetti burocratici che impediscono la realizzazione di un'opera strategica ferma, seppur già finanziata;
è pacifico ritenere come l'individuazione e la nomina di un commissario ad hoc dotato di speciali poteri e che abbia il compilo di coordinare le attività di realizzazione dell'opera, rappresenti l'unica soluzione per portare in tempi celeri l'opera a compimento, così come è accaduto per la realizzazione del Ponte Morandi in Liguria,
impegna il Governo
a predisporre gli atti necessari all'individuazione ed alla nomina, entro l'estate, di un commissario ad hoc che abbia il compito di sovrintendere le attività volte al rapido completamento delle opere infrastrutturali relative all'alta velocità Torino – Lione.
9/2500-AR/38. Montaruli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca interventi urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il Capo 1 del Titolo VIII reca misure per il turismo e la cultura;
allo scoppio dell'emergenza sanitaria, i luoghi d'aggregazione come cinema, teatri e i luoghi della cultura sono i primi a essere stati chiusi;
l'effetto sull'economia della cultura è stato devastante: almeno trentamila lavoratori che ruotano intorno al sistema di gestione e visita del patrimonio museale stanno usufruendo degli ammortizzatori sociali; il mercato discografico in calo del 60 per cento;
circa 110 milioni di euro di incassi al botteghino delle sale cinematografiche che verranno meno, più gli investimenti stranieri che rischiano di saltare, solo per marzo/aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso;
per l'Associazione generale italiana dello spettacolo (Agis) la perdita di tutto il comparto è di 20 milioni di euro a settimana;
secondo la Fondazione Centro Studi Doc considerando tutta la filiera è prevista una perdita di 8 miliardi al mese; inoltre il 90% degli addetti è fermo e quasi tutti quelli che non hanno contratto a tempo indeterminato in strutture pubbliche ora sono in cassa integrazione;
le regole previste per la riapertura dei luoghi della cultura sono insostenibili dal punto di vista economico;
la domanda di cultura è in netto calo, a causa della contrazione del potere d'acquisto e della generale diffidenza alle occasioni di socialità,
impegna il Governo:
a) a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di rilanciare la domanda di cultura, per introdurre un sistema fiscale di detrazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e di abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, e le spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore;
b) a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, per garantire la sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle disposizioni relative alla richiesta e al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva nei settori dello spettacolo dal vivo, dell'industria cinematografica, dell'industria fonografica, dell'industria musicale, delle imprese culturali e creative, dello spettacolo viaggiante, e, conseguentemente, alla sospensione dell'applicazione delle verifiche di regolarità contributiva;
c) a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, per istituire presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un «Osservatorio per la vigilanza e la ripartenza del mondo culturale» costituito dalle principali rappresentanze delle categorie, al fine di vigilare sull'attuazione delle norme previste nell'ambito settoriale della cultura.
9/2500-AR/39. Mollicone.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 119 del provvedimento in esame introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e di misure antisismiche sugli edifici, sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021;
il cosiddetto ecobonus, introdotto alla fine degli anni novanta e, dopo diverse modifiche e proroghe della norma, «stabilizzato» dal decreto-legge n. 201 del 2011, secondo alcune stime elaborate con riferimento all'anno 2018 avrebbe attivato – solo in quell'anno – investimenti per più di ventotto miliardi di euro;
oltre a fungere da volano economico nel settore, l'ecobonus ha permesso negli anni interventi di efficientamento energetico che hanno avuto e hanno un impatto estremamente positivo sull'ambiente;
in Italia si registra un consumo idrico individuale medio di duecento litri di acqua al giorno, cui si associano ingenti consumi energetici legati a captazione, trattamento, adduzione, sollevamenti, allentamento, depurazione;
il trenta per cento di questo consumo è relativo all'uso di vasi sanitari, mentre il restante è condizionato dalla rubinetteria utilizzata, e, pertanto, questo consumo può essere ridotto in modo stabile agendo sulle caratteristiche fisiche delle attrezzature sanitarie installate negli edifici;
i vasi sanitari e la rubinetteria esistenti in Italia spesso presentano bassi livelli di efficienza perché datati, il 17 per cento risale addirittura a prima del 1970, mentre i nuovi prodotti sono invece pensati per minimizzare l'impiego di acqua, passando da consumi di 15 litri a consumi pari o inferiori ai 6 litri:
ridurre i consumi idrici è uno dei modi più efficaci per risparmiare energia e salvaguardare l'ambiente,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di estendere, con successivi provvedimenti, gli incentivi per l'efficientamento energetico anche agli interventi per il risparmio idrico.
9/2500-AR/40. Rotelli.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 2500 di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
lo stato di emergenza connesso al contenimento della diffusione del COVID-19 aggrava ulteriormente la difficile situazione degli istituti scolastici;
il provvedimento individua diverse misure finalizzate, fra l'altro, a garantire lo svolgimento in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021, e ad accelerare la realizzazione di interventi di edilizia scolastica durante la sospensione delle attivata didattiche;
si evidenzia l'introduzione, in materia di edilizia scolastica di varie novità finalizzate, in particolare, a semplificare le procedure di autorizzazione e di pagamento degli interventi, a garantire liquidità agli enti locali e alle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori, a velocizzare l'esecuzione di interventi durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, a incrementare per il 2020 la sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica destinata alle emergenze;
tuttavia appare ragionevole uno stanziamento più consistente di risorse per supportare gli enti locali in grande difficoltà economica per effettuare interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al COVID-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, sin dal prossimo provvedimento utile e in ragione delle evidenti difficoltà dell'edilizia scolastica, di uno stanziamento più consistente di risorse finalizzate a supportare gli enti locali in difficoltà economica per effettuare interventi urgenti di edilizia scolastica.
9/2500-AR/41. Frassinetti, Bucalo.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, reca «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse al l'emergenza epidemiologica da COVID-19»:
l'impianto normativo in esame non contempla misure dirette a tutelare la categoria dei fotografi, video-operatori, grafici e stampatori, costretti a restare inattivi e, contestualmente, a sostenere le spese di gestione delle attività, come le utenze ed i canoni di locazione, oneri fiscali e contributivi, nonché le spese per il sostentamento familiare:
in particolare, la fotografia italiana vede azzerarsi le commissioni a causa delle numerose restrizioni poste in essere dal Governo al fine di far fronte al COVID-19;
il settore più danneggiato è quello dei matrimoni e degli eventi, dato che circa cinquantamila celebrazioni sono state rinviate di almeno un anno a causa dell'emergenza sanitaria:
va considerato, infatti, che solo il settore della celebrazione dei matrimoni di cittadini stranieri, i cosiddetti destination wedding, eventi che vedono in Puglia, Campania e Toscana le mete privilegiate, garantiscono introiti diretti di oltre cinquecento milioni di euro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative finalizzate a garantire un contributo mensile a fondo perduto per l'intero anno 2020 in favore di fotografi, video-operatori, grafici e stampatori, ovvero, ad individuare misure dirette ad alleggerire gli oneri fiscali che gravano sugli stessi.
9/2500-AR/42. Galantino.
La Camera,
premesso che:
la grave emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando in questi mesi è un evento del tutto eccezionale, che sta seriamente compromettendo la tenuta dell'intero assetto sociale ed economico nazionale;
in questo scenario, sono assolutamente necessarie e urgenti misure – organiche ed efficaci – di sostegno e promozione in favore di tutti i settori produttivi e professionali che, già fortemente colpiti dalla crisi degli ultimi anni, rischiano di pagare il prezzo più alto, per effetto anche della forte recessione globale che si profila per il futuro;
anche il comparto siderurgico è da anni in crisi (sia in Italia che nel resto d'Europa) e la recente emergenza epidemiologica da COVID-19 ha ulteriormente aggravato la situazione, pesando enormemente anche sulla domanda di acciaio che è ulteriormente diminuita del 50 per cento;
in particolare, desta forte preoccupazione per la salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi la situazione che si sta determinando a Terni, dove il gruppo ThyssenKrupp ha confermato la volontà di cedere le acciaierie nell'ambito di un processo complessivo di riorganizzazione;
lo stesso Presidente del Consiglio, nel corso del question time alla Camera dello scorso 1° luglio – rispondendo all'interrogazione n. 3-01641 – ha dichiarato che «ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni ha annunciato la necessità di cessione di moltissimi stabilimenti in quanto non ritenuti strategici, similmente a quanto già annunciato due anni fa dall'azienda» e che, «in attesa delle scelte che la proprietà vorrà compiere in termini di cessione azionaria, le interlocuzioni avvenute in questi giorni con l'amministratore delegato dell'azienda ci portano a ritenere che verrò confermato il piano industriale, il quale prevede investimenti per circa 60 milioni di euro e che i tempi non saranno brevi.»;
Acciai Speciali Terni Spa (AST) vanta una lunga tradizione industriale con più di 130 anni di presenza sul mercato e si colloca oggi tra i più importanti siti siderurgici europei a ciclo integrato, oltre ad essere market leader in Italia e tra i primi quattro produttori in Europa per i laminati piani in acciaio inossidabile;
da recenti dati emerge che, in tutti questi anni, gli stabilimenti di Acciai Speciali Terni hanno garantito oltre il 60 per cento del PIL della città e addirittura circa il 15 per cento del PIL dell'intera regione Umbria,
impegna il Governo:
ad adottare quanto prima tutte le misure di competenza volte a predisporre tempestivamente un piano strategico nazionale di rilancio del comparto siderurgico, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interessati (istituzionali e privati), al fine di:
a) assicurare la continuità dell'attività d'impresa;
b) salvaguardare i livelli occupazionali e produttivi;
c) favorire gli investimenti necessari per la tutela dell'ambiente, l'ammodernamento degli impianti, l'innovazione e la ricerca tecnologica e la sicurezza dei lavoratori;
a dare un'immediata e adeguata soluzione alla grave crisi aziendale che sta interessando l'acciaieria di Terni, soprattutto per scongiurare il rischio di una possibile cessione ad acquirenti stranieri e la perdita, dunque, di un'azienda strategica per l'economia nazionale, anche valutando l'opportunità di esercitare quei «poteri speciali» che, alla luce dell'evoluzione della normativa recente in materia di «Golden Power» (decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012 n. 56 e decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133), consentono al Governo di intervenire nella gestione delle società ritenute di interesse nazionale, proteggendo proprio quei comparti industriali ritenuti di rilevanza strategica dal rischio di acquisizioni ostili e tutelandone il mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale.
9/2500-AR/43. Prisco.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività sportive professionistiche e dilettantistiche stanno attraversando notevoli difficoltà finanziarie, tali da poter mettere in discussione la continuità aziendale: per questo trovare degli incentivi è doveroso non solo per gli sportivi, ma anche per tutto l'apparato che ruota attorno a tali società: lavoratori, fornitori, ecc.;
per consentire una ripresa del settore sarebbe auspicabile incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionati;
promuovere questo tipo di attività pubblicitaria c di sponsorizzazione attraverso il settore sportivo, in particolare quello locale, assolverebbe anche a una significativa funzione sociale, soprattutto se si tratta di sport giovanili e femminili, spesso più penalizzati, perché darebbe a questi ultimi una visibilità importante;
l'introduzione di un incentivo, – ad esempio con eredito d'imposta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare esclusivamente in compensazione, – potrebbe contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia, anche tramite il ricorso a strumenti digitali di promozione in internet,
impegna il Governo
a porre in essere misure e incentivi che mirino a sostenere le attività sportive professionistiche e dilettantistiche, ampiamente raggiunte dalla crisi economica collegata all'emergenza Coronavirus, e che permettano alle stesse di guadagnare visibilità e assolvere al meglio alla loro utilità sociale.
9/2500-AR/44. Caiata.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia nonché delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado – a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio del diffondersi del virus COVID-19 – ha creato ingenti problemi ai genitori italiani sia da un punto di vista organizzativo che da un punto economico;
molte famiglie avevano versato anticipatamente le rate relative ai mesi di lockdown, ma tutt'ora nulla è stato stabilito in merito al rimborso di queste rate;
per dare ristoro ai nuclei familiari con meno possibilità economica, è assolutamente necessario prevedere la possibilità del rimborso in proporzione ai giorni di mancato svolgimento ovvero di mancata fruizione dei singoli servizi e delle singole attività nei periodi di sospensione;
tale rimborso integrale previsto sia per gli asili nido, le scuole dell'infanzia statali-comunali e paritarie, nonché per le stesse strutture private, potrebbe essere erogato valutando l'indicatore economico e equivalente ISEE delle famiglie. Stessa soluzione potrebbe essere trovata per le altre scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che paritarie e private,
impegna il Governo
a porre in essere azioni atte a garantire che le famiglie italiane, già fortemente provate dalle difficoltà economiche post COVID-19, possano ritornare in possesso di un esborso per i servizi di cui non hanno usufruito.
9/2500-AR/45. Bucalo, Frassinetti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»:
in riferimento alla forte crisi che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID-19, sarebbe auspicabile rilanciare il settore attraverso delle misure atte a garantirne un incentivo all'utilizzazione da parte degli utenti finali;
all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. si prevede una detrazione Irpef del 36 per cento sulle spese sostenute nel 2020 per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, il cosiddetto «bonus verde» spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali;
si ritiene che tale «bonus verde» potrebbe essere esteso anche alle spese sostenute e documentate per l'acquisto e l'installazione di articoli per l'arredo urbano, gazebo e dehors. La valorizzazione delle città passa imprescindibilmente per l'arredo urbano, quindi un intervento del genere comporterebbe non solo un considerevole aiuto economico per il settore mobili arredo ed edilizia, ma si presterebbe anche alla realizzazione di una maggiore cura dei centri storici e urbani italiani, della fruibilità e vivibilità del territorio: obiettivo quest'ultimo diventato vero motivo guida di tutte le amministrazioni comunali;
un bonus verde più esteso potrebbe essere un grande aiuto sia per le attività economiche, degli esercenti, dei ristoratori, ma anche per le famiglie italiane già fortemente provate dalle incertezze economiche legate al Coronavirus,
impegna il Governo
a porre in essere delle misure che possano garantire oltre a un miglioramento dell'arredo urbano, anche e soprattutto una ripresa del settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché del settore dell'edilizia, attraverso strumenti fiscali concreti e facilmente spendibili, come quelli già in essere in altri settori.
9/2500-AR/46. Osnato.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, «al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle aree limitrofe, agevolando la mobilità dei cittadini», destina 130 milioni di euro in favore del comune di Taranto per la realizzazione di un sistema innovata o di bus rapidtransit;
la Città metropolitana di Roma Capitale ha il tasso di motorizzazione più alto rispetto alle altre capitali europee (Berlino, Copenaghen, Londra, Madrid, Parigi, Vienna) con 670 autovetture ogni mille abitanti e la percentuale più elevata di spostamenti con mezzi privati: a Roma i chilometri di rete metropolitana ogni centomila abitanti non arrivano a due, contro i quasi nove chilometri di Madrid, i cinque di Londra e i 3,97 di Parigi;
per quel che riguarda l'offerta di trasporto pubblico mediante metro per abitante, Roma registra circa quattordici vetture-chilometro per abitante contro le quasi sessanta di Madrid e le circa cinquanta di Parigi e Londra:
le aree urbane sono riconosciute da tutti gli organismi internazionali come responsabili di circa il 23 per cento di tutte le emissioni di CO2, peraltro in gran parte prodotte dal settore dei trasporti;
l'Europa, nel libro bianco «tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile», ha indicato come obiettivo per il 2050 la riduzione del sessanta per cento delle emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;
la Città metropolitana di Roma Capitale necessita di una mobilità capace di assorbire con moderne ed efficaci linee metropolitane sia il flusso turistico che quello pendolare, e di convertire le attuali linee ferroviarie regionali in metropolitane leggere, in modo particolare quelle a sud della Capitale denominate FL 4 e FL 5, che servono un bacino di utenza di mezzo milione di abitanti;
a norma della Costituzione (articolo 117, comma secondo, lettera m)) il trasporto pubblico locale si configura come prestazione sociale «essenziale»,
impegna il Governo
a stanziare le risorse necessarie al finanziamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la realizzazione delle linee di metropolitana leggera di cui in premessa.
9/2500-AR/47. Silvestroni.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 2500 di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il testo in votazione contiene misure a sostegno di alcune categorie di lavoratori, introdotte a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica e nello specifico la regolamentazione del lavoro agile;
il decreto in esame proroga le indennità già riconosciute per il mese di marzo in favore di determinate categorie di lavoratori dal decreto cura Italia e ne introduce di nuove;
il cosiddetto decreto Cura Italia ha previsto che le assenze forzate dal lavoro, da parte dei lavoratori che non abbiano potuto assicurare la loro presenza a causa del lockdown, debbano essere equiparate alla malattia;
i lavoratori delle ex zone rosse individuate con provvedimento statale si sono pertanto visti riconoscere l'indennità di malattia da parte dell'INPS;
tuttavia i lavoratori delle ex zone rosse individuate con provvedimento regionale non hanno ancora potuto ottenere tale riconoscimento. Un esempio lampante è il caso del Comune di Medicina, in provincia di Bologna, diventato zona rossa a seguito di ordinanza regionale. Per loro, l'INPS continua a sostenere che sia necessario un provvedimento o una pronuncia statale per poter equiparare le loro assenze forzate dal lavoro alla malattia;
tale disparità di trattamento sta creando enormi disagi poiché, a oggi, i lavoratori delle ex zone rosse individuate con provvedimento regionale, hanno dovuto consumare le proprie ferie per assentarsi e non sanno ancora se la malattia sarà loro riconosciuta,
impegna il Governo
ad adottare tempestivamente iniziative normative affinché ai lavoratori delle ex zone rosse individuate con provvedimento regionale, come quelli del Comune di Medicina (BO), sia riconosciuta la malattia in relazione alle assenze forzate dal lavoro durante il periodo di lockdown.
9/2500-AR/48. Bignami.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 2500 di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il provvedimento contiene misure di sostegno alle imprese e all'economia e in particolar modo anche disposizioni di carattere fiscale e contabile in ambito sportivo per venire incontro a quanti continuano a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione delle attinta in generale e nello specifico degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo;
in questa fase delicata di emergenza sanitaria, tra i settori più colpiti né sicuramente quello dello sport e di tutto l'indotto che ne costituisce la base fondamentale e che intende uscire dalla crisi con le proprie forze e non con interventi puramente assistenzialistici. È evidente la necessità di venire incontro a questo settore con ogni strumento in grado di garantire le adeguare tutele al fine di scongiurare una crisi irreversibile anche del tessuto imprenditoriale sul quale si regge;
il mondo sportivo necessita di misure importanti per uscire dalla crisi in cui si c ritrovato in questi mesi ed è possibile farlo estendendo anche a questo settore le misure già previste nel decreto a sostegno delle piccole e medio imprese,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione, di estendere anche alle società sportive il contributo sotto forma di credito d'imposta concesso nel decreto a tutte le PMI e di consentire alle società sportive di poter iscrivere in apposito conto nei primi due bilanci l'ammontare delle perdite registrate nel corso dell'esercizio 2020, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata, al fine di permettere loro di uscire dalla crisi subita in questi mesi.
9/2500-AR/49. Butti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 703 del Codice dell'Ordinamento Militare prevede che nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo di polizia penitenziaria il 60 per cento dei posti a concorso venga riservato ai volontari in ferma prefissata;
con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale n. 18 del 5 marzo 2019 è stato approvato il concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile;
considerato che:
l'emergenza epidemiologica in atto non ha consentito lo svolgimento, nel 2020, di ulteriori concorsi e ciò nonostante che l'organico del Corpo in esame lo richieda, tenuto conto anche delle condizioni nelle quali gli agenti sono costretti ad operare all'interno delle carceri;
atteso che:
per le ragioni suindicate, è stato approvato un emendamento al decreto-legge, in discussione che prevede al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari e allo scopo di semplificare e di velocizzare le medesime procedure nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alla riserva dei posti di cui al citato articolo 703 l'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376;
è stato altresì previsto che per l'eventuale parte residua si procede allo scorrimento della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso purché l'amministrazione penitenziaria proceda alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali degli interessati;
ritenuto che:
il citato scorrimento avrebbe dovuto includere anche gli idonei delle graduatorie attualmente esistenti, avuto riguardo ai concorsi per i volontari in ferma prefissata e la cosiddetta aliquota dei militari,
impegna il Governo
a ricomprendere nel citato scorrimento, anche i soggetti risultanti idonei dalle graduatorie attualmente esistenti, avuto riguardo ai concorsi per i volontari in ferma prefissata o, se del caso, a prevederne l'assunzione nell'ambito del prossimo concorso straordinario previsto per l'ottobre 2020.
9/2500-AR/50. Deidda, Prisco, Ferro, Varchi, Maschio, Galantino.
La Camera,
in sede di approvazione dell'A.C. 2500 recante conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
premesso che:
il testo approvato durante l'esame in Commissione bilancio in sede referente reca poche norme a tutela del settore strategico del trasporto marittimo, fluviale e lacuale, quali l'articolo 197 in tema di «Ferrobonus e Marchonus», l'articolo 199 in materia di «Lavoro portuale e trasporti marittimi» o l'articolo 199-bis recante disposizioni sulle «Operazioni portuali»;
le imprese di cabotaggio marittimo affidatario in convenzione del servizio pubblico di trasporto passeggeri per le tratte di collegamento con le isole minori, come individuate nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, sono tra gli operatori che hanno subito il danno economico più grave dalla pandemia, svolgendo attività principalmente collegate all'afflusso turistico, neutralizzato dal lockdown;
al fine di consentire una ripresa del settore, sarebbe opportuno prevedere misure fiscali di favore ed incentivi economici a favore della categoria, come ad esempio il riconoscimento di un'agevolazione per le imprese che, a decorrere dal 1° settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, nonostante la crisi di liquidità, effettuino investimenti, anche mediante locazione finanziaria in beni strumentali nuovi costituiti da navi e imbarcazioni ovvero sostengano spese di manutenzione straordinaria di ammodernamento, trasformazione, miglioramento, ampliamento destinati a naviglio già utilizzato;
l'agevolazione più immediatamente fruibile e meno onerosa per l'erario potrebbe consistere nel riconoscimento in favore delle predette imprese di un credito d'imposta, compensabile ma non cedibile, purché i beneficiari siano residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito;
la fruizione del beneficio andrebbe comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
il credito d'imposta, per essere efficace andrebbe concesso perlomeno nella misura del 40 per cento del costo, a scalare in modo inversamente proporzionale all'aumentare dell'importo degli investimenti, anche per un ammontare sino a 10 milioni di euro;
sarebbe opportuno che il credito d'imposta sia cumulabile con altre agevolazioni e che, come di consueto, non concorra alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevi ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico Imposte sui redditi;
è auspicabile la previsione della cadenza, anche parziale, dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione onerosa o destinazione a strutture produttive ubicate all'estero dei beni agevolati, entro il secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento,
impegna il Governo
a valutare alla luce di quanto esposto in premessa l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa che conceda alle imprese operanti nel settore del cabotaggio marittimo, affidarle in convenzione del servizio pubblico di trasporto passeggeri per le tratte di collegamento con le isole minori, agevolazioni fiscali, sovvenzioni ed incentivi economici, quali il riconoscimento di un credito d'imposta come quello tratteggiato in premessa, per investimenti in beni strumentali nuovi costituiti da navi e imbarcazioni ovvero spese di manutenzione straordinaria di ammodernamento, trasformazione, miglioramento, ampliamento destinati a naviglio già utilizzato.
9/2500-AR/51. Trano.
La Camera,
premesso che;
il decreto-legge in esame prevede, al Titolo V, disposizioni concernenti gli enti territoriali. In particolare l'articolo 106 prevede un Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali;
com'è noto, il diffondersi della pandemia COVID-19 ha aumentato le difficoltà economiche delle famiglie, in molti casi a causa della perdita del posto di lavoro di alcuni o di tutti i componenti del nucleo familiare;
inoltre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado – in particolare delle scuole materne – ha avuto pesanti effetti in particolare sulla condizione delle donne lavoratrici, che si sono ritrovate in molti casi prive di sostegno nella cura dei figli piccoli e nell'organizzazione domestica, e i cui disagi rischiano di non trovare definitiva soluzione nemmeno alla ripresa dell'attività didattica, il prossimo settembre;
il decreto in esame, infatti, prevede attualmente uno stanziamento di 150 milioni di euro per il sostegno alle scuole paritarie. A seguito dell'approvazione di un emendamento durante l'esame in Commissione Bilancio alla Camera, tale importo è stato raddoppiato. Quindi, ben 300 milioni di euro saranno destinati alle scuole paritarie, nonostante la previsione dell'articolo 33 della Costituzione, che sancisce la piena libertà di insegnamento ma senza oneri per lo Stato nel caso delle scuole private o paritarie;
nulla è stato invece previsto per le scuole materne comunali, soprattutto nel caso dei Comuni in stato di dissesto o predissesto finanziario, al fine di agevolarne l'attività didattica, l'ampliamento delirano o l'attivazione d servizi gratuiti, come il trasporto casa-scuola e ritorno dei bambini;
sarebbe dunque opportuno, da qui alla ripresa dell'attività didattica prevista per settembre 2020, prevedere forme economiche di sostegno – un Fondo ad hoc, per esempio – per le scuole materne comunali dei Comuni in stato di dissesto o predissesto finanziario, in modo da agevolare le condizioni di vita delle famiglie, e soprattutto delle madri lavoratrici, in particolare quelle che si trovano in stato di precarietà economica e di marginalità sociale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di istituire un Fondo economico per i comuni in predissesto o in dissesto finanziario, le cui risorse vengano attivate per l'attività didattica delle scuole materne – con la previsione del tempo pieno e di servizi gratuiti – dando così un aiuto concreto alle madri e alle famiglie più disagiate.
9/2500-AR/52. Giannone.
La Camera,
premesso che:
la disciplina dei piani individuali di risparmio (PIR) è stata oggetto di un'importante revisione ad opera del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, cosiddetto decreto fiscale;
l'articolo 13-bis del decreto summenzionato ha infatti introdotto modifiche alla disciplina dei PIR a lungo termine, estendendo i benefici connessi a tale strumento finanziario a numerosissime imprese, che hanno potuto, così, usufruire della liquidità necessaria a realizzare politiche di investimento e rafforzamento delle proprie attività;
considerato che:
con riferimento a ulteriori misure di natura finanziaria, il decreto-legge n. 34 del 2020 citato, all'articolo 136, ha previsto modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine volte a consentire una maggiore concentrazione dell'esposizione (e del relativo rischio) verso un medesimo emittente o gruppo, ampliando i limiti alle somme che possono essere destinate ai piani di risparmio a lungo termine;
con l'emendamento dei Relatori 136.6 all'A.C. 2500 si è proposto di rivedere al rialzo gli importi massimi investibili sui PIR, proprio per nella consapevolezza che attraverso tali strumenti è garantito un canale privilegiato fra investitori e imprese tale da assicurare a queste ultime le risorse necessarie e indispensabili al proprio rilancio, mentre gli investitori sono altresì garantiti nella loro remunerazione da importanti benefìci fiscali che ne assicurano l'integralità dei relativi guadagni;
valutato che:
i PIR sono strumenti indispensabili per sostenere l'economia reale e, oggi più che mai, si configurano come necessari a riavviare quel fondamentale circolo virtuoso fra risparmio, investimento, profitto e lavoro, dando nuovo vigore e fiducia ai consumi e agli investimenti, del tutto indispensabile al rilancio del sistema Paese,
impegna il Governo:
ad adottare le misure necessarie ad incentivare il risparmio privato italiano verso investimenti meno liquidi, ampliando le fonti di capitale di rischio o comunque di accesso al credito per le piccole e medie imprese in un momento di crisi di liquidità come quella attuale e, in particolare:
per i PIR tradizionali, elevando la soglia di investimento annuale da 30.000 euro l'anno a 60.000, mentre quella complessiva da 150.000 a 300.000 euro;
per i PIR alternativi, eliminando la soglia di investimento annuale attualmente prevista.
9/2500-AR/53. Ungaro.
La Camera,
premesso che:
durante il periodo in cui si è verificato il picco della crisi epidemiologica è emersa di tutta evidenza la carenza di personale medico sanitario delle strutture ospedaliere;
l'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 introdotto per il «Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni»' prevede che «...Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021. in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale...», sussistendo taluni requisiti indicati dalla stessa norma;
considerato che:
al fine di rafforzare l'offerta formativa sanitaria per poter fronteggiare l'emergenza epidemiologica, appare evidente la necessità di stabilizzare il personale precario del comparto della sanità (personale sanitario, tecnico professionale, infermieristico e medico), prorogando i requisiti di maturazione previsti dalla norma innanzi richiamata,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prorogare i termini di cui all'articolo 20, comma 11-bis, decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 e di prevedere che le amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale assumano a tempo indeterminato il personale medico, tecnico professionale e infermieristico dirigenziale e no, che abbia maturato al 31 dicembre 2021, alle dipendenze delle medesime amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, negli ultimi otto anni, e il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto – anche non continuativi nel corso degli ultimi otto anni – presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
9/2500-AR/54. Aprile.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni specifiche conseguenti alla diffusione del COVID-19;
l'articolo 112 del decreto-legge «Rilancio» assegna risorse straordinarie alle province più colpite dalla diffusione della pandemia causata dal virus COVID-19;
tale norma prevede che le risorse debbano essere utilizzate per misure di sostegno economico sociale connesse all'emergenza;
non sono state diffuse note esplicative sulle modalità consentite di impiego delle risorse;
gli enti locali si trovano pertanto in difficoltà nell'utilizzo delle risorse assegnate e già versate;
è stata presentata una proposta emendativa (n. 112.24) volta a chiarire che le suddette risorse possono essere impiegate altresì per il finanziamento di investimenti e, dunque, per spese in conto capitale;
l'impiego delle risorse (anche) in interventi di investimento consente di meglio raggiungere la finalità perseguita dal decreto, rappresentata in particolare dal rilancio dell'economia;
è inoltre opportuno salvaguardare l'autonomia degli enti locali nell'impiego delle risorse assegnate;
il sottosegretario Castelli, nella seduta della Commissione Bilancio del 1/07/2020, ha confermato la possibilità di utilizzare le risorse in questione altresì per spese di investimento;
si rende necessario che venga diffusa una informativa circa le modalità di impiego delle risorse assegnate con l'articolo 122, per consentirne un rapido ed efficace impiego,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di diffondere immediatamente, nelle modalità ritenute più utili ed adeguate allo scopo, una nota esplicativa ed interpretativa del testo normativo, destinata agli enti locali, finalizzata a chiarire che le risorse assegnate dall'articolo 112 possono essere utilizzate altresì per il finanziamento di spese in conto capitale.
9/2500-AR/55. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni specifiche conseguenti alla diffusione del COVID-19;
la pandemia di COVID-19 in corso sta avendo effetti deleteri sull'economia nazionale, con una riduzione del PIL, stimata, secondo gli ultimi dati, attorno al 10 per cento;
tra i settori maggiormente colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia rientra senza alcun dubbio l'Automotive, da sempre particolarmente influenzato dalle prospettive negative di crescita;
il settore Automotive rappresenta una parte consistente del PIL italiano, quantificata dalle stime più prudenti nel 6 per cento, con un fatturato che si aggira intorno ai 95 miliardi di euro;
il settore occupa 250.000 lavoratori ed è quantificato in 30.000 il numero di posti di lavoro considerati a rischio per effetto della crisi conseguente alla pandemia;
appare necessario definire un complesso di interventi utili a sostenere il comparto in questione, con misure ad ampio raggio, anche sul piano fiscale, volte a tutelare i numerosi posti di lavoro ed il consistente apporto al PIL,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare misure specifiche per il comparto Automotive, intervenendo anche sulle numerose imposte e tasse che gravano sull'acquisto di veicoli a motore, al fine di rilanciare le vendite, evitare un crollo del fatturato e consentire in tal modo la tutela dei numerosi posti di lavoro.
9/2500-AR/56. Sorte, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni specifiche conseguenti alla diffusione del COVID-19;
la pandemia in corso rischia di avere effetti nel tempo ben più prolungati della scadenza temporale attualmente stabilita per le misure di sostegno al reddito dei lavoratori previste, da ultimo, dal decreto «Rilancio»;
in particolare, si stima che l'attività di imprese e lavoratori autonomi non potrà tornare a regime prima del prossimo anno;
malgrado ciò, per i lavoratori autonomi e stata prevista l'erogazione di contributi solamente fino allo scorso mese di maggio;
allo stesso modo, per i lavoratori dipendenti, la scadenza degli ammortizzatori sociali e fissata al 31 ottobre prossimo, con un numero massimo di settimane peraltro insufficiente a coprire l'intero periodo dell'emergenza;
sussistono inoltre notevoli limitazioni all'accesso del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto Rilancio, che esclude de plano gli iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria, anche nell'ipotesi in cui tali soggetti non possano beneficiare di altre misure di sostegno (ad esempio il reddito di ultima istanza),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una estensione temporale delle attuali misure previste a sostegno del reddito di lavoratori autonomi e dipendenti almeno sino alla fine dello stato di emergenza e, comunque, sino al termine del corrente anno, eliminando altresì l'assoluta preclusione all'accesso al contributo di cui all'articolo 25 del Decreto «Rilancio» da parte dei lavoratori autonomi iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria.
9/2500-AR/57. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni specifiche conseguenti alla diffusione del COVID-19;
il difficile contesto economico rischia di costituire un importante freno agli impieghi finanziari;
di fronte a prospettive di crescita negativa, le famiglie difficilmente saranno portate ad investire i propri risparmi sul mercato finanziario;
particolarmente pregiudicato appare il settore degli OICR, che va incontro a limitati afflussi di risorse;
i gestori degli OICR svolgono un importante ruolo di intermediazione sul mercato finanziario, consentendo di convogliare risorse finanziarie, altrimenti destinate ad un utilizzo non produttivo, alle imprese che necessitano di capitali per sostenere la propria attività e crescere;
appare opportuno valutare misure dirette ad incentivare gli impieghi del risparmio delle famiglie in strumenti finanziari, che siano adeguati ai profili di rischio e di conoscenza del settore, intervenendo in particolare sul piano della pressione fiscale applicata ai cosiddetti capilal gain e sul meccanismo di deducibilità delle minusvalenze,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di predisporre misure specifiche destinate a sostenere l'impiego produttivo del risparmio delle famiglie italiane sul mercato finanziario, nel rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina speciale a tutela degli investitori, agendo in particolare sul trattamento fiscale dei cosiddetti capital gain, con riduzione dell'aliquota di prelievo e revisione del meccanismo di deducibilità delle minusvalenze.
9/2500-AR/58. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni specifiche conseguenti alla diffusione del COVID-19;
i distretti industriali manifatturieri italiani stanno gravemente risentendo delle conseguenze economiche della pandemia da COVID-19;
i distretti rappresentano uno dei maggiori punti di forza del sistema produttivo italiano e si caratterizzano per la presenza di un'elevata concentrazione di imprese industriali, prevalentemente di piccola e media dimensione, e per l'elevata specializzazione produttiva;
secondo i dati I.S.T.A.T., l'occupazione manifatturiera industriale rappresenta oltre un terzo di quella complessiva italiana;
il rilancio dell'economia del nostro Paese non può dunque prescindere dal rilancio dei distretti manifatturieri;
vanno dunque definite regole specifiche che consentano di creare un habitat favorevole a garantire la competitività e la crescita dei distretti;
in particolare, appare necessario agire sul costo dell'energia, che costituisce una delle voci più rilevanti del conto economico dell'impresa manifatturiera;
in questa direzione, devono essere in primo luogo ridotti i vari balzelli fiscali, soprattutto le accise, che accrescono gli oneri delle imprese, sottraendo importanti risorse che potrebbero, invece, essere destinate ad impieghi maggiormente produttivi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di mettere in atto, al fine di sostenere il rilancio dell'attività dei distretti manifatturieri, una decisa opera finalizzata alla drastica riduzione del costo dell'energia per le imprese, a partire dalla revisione al ribasso di tutti gli oneri fiscali, a partire dalle accise, che gravano sui prodotti energetici.
9/2500-AR/59. Silli, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.
La Camera,
premesso che:
la prosecuzione delle misure adottate dalla Camera dei deputati in questi ultimi anni di razionalizzazione e induzione delle spese complessive per il funzionamento della Camera dei deputati, dovrebbe consentire anche quest'anno di poter restituire al bilancio dello Stato le somme derivanti dalle economie di spesa accertate nei precedenti esercizi finanziari;
il progetto di Bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2020, nei prossimi giorni all'esame dell'Aula della Camera, indica che la Camera farà ricorso ai 52 milioni dell'avanzo di gestione del 2019, integrati da 28 milioni della riserva finanziaria storica a disposizione della Tesoreria, al fine di consentire la restituzione di 80 milioni di euro al bilancio dello Stato;
da diversi anni la Camera decide di impiegare le risorse restituite al bilancio dello Stato per il sostegno ai territori e alle popolazioni duramente colpite dagli eventi sismici iniziati a far data dal 24 agosto 2016, e la cui opera di ricostruzione è ancora fortemente rallentata con conseguenze pesantissime per i cittadini e l'economia locale;
considerate le ulteriori difficoltà che le zone terremotate hanno subito in conseguenza dell'emergenza COVID-19,
impegna il Governo
ad assumere iniziative normative al fine di destinare la metà delle risorse restituite dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato nell'anno 2020 alla ricostruzione dei territori e al sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
9/2500-AR/60. Baldelli, D'Alessandro, Pezzopane, Muroni, Trancassini, Patassini, Terzoni.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza sanitaria correlata alla diffusione del COVID-19 ha portato il nostro sistema sanitario nazionale al limite massimo delle sue capacità, richiedendo al personale sanitario, medici e infermieri impegnati in prima linea nei reparti di assistenza, uno sforzo e una dedizione riconosciuta all'unanimità nel nostro Paese;
da quando è cominciata questa emergenza sanitaria, infatti, i professionisti sanitari si sono trovati a fronteggiare l'epidemia nei vari setting del servizio sanitario, esposti al rischio di infezione e a un sovraccarico emotivo, determinato dalla difficoltà di curare un numero significativo di pazienti da un virus aggressivo su cui, a livello mondiale, non si è ancora individuato effettivamente un farmaco di contrasto;
alle ovvie criticità organizzative ovvero turni di lavoro incalzanti, fatica fisica, riduzione delle risorse umane, legate alla gestione improvvisa di un'emergenza, si è aggiunto spesso lo stress per i sanitari di dover intervenire in discipline diverse da quelle di appartenenza. Oppure la difficoltà per i medici neolaureati o gli specializzandi ancora in formazione, di misurarsi con situazioni che richiederebbero maggiore esperienza;
l'articolo 2, comma 6, lettera a) del presente decreto in conversione modificando la destinazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, destina già delle risorse economiche a forme di remunerazione nei confronti del personale sanitario che ha prestato servizio nelle particolari condizioni dovute all'emergenza sanitaria;
il Governo e il Parlamento inoltre sempre in sede di conversione del presente decreto, con l'approvazione di un emendamento bipartisan hanno già riconosciuto un bonus fino a 2.000 euro lordi per i medici, Infermieri e tutto il personale sanitario impiegato nelle terapie intensive. Una misura premiale legittima relativa agli operatori sanitari della terapia intensiva che in qualche modo dovrebbe essere estesa anche a tutti quelli impegnati, a vario titolo, in prima linea nell'emergenza Covid;
considerando che:
nei prossimi mesi la Camera dei deputati restituirà al bilancio dello Stato, mediante trasferimento bancario in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme derivanti da economie di spesa;
le somme in questione da restituire allo Stato dovrebbero essere di circa 80 milioni, ottenute grazie a un importante risparmio determinato da una gestione di funzionamento razionale ed economa di questa Istituzione, che l'Ufficio di Presidenza e il collegio dei Questori hanno contribuito a realizzare;
sia opinione comune nel nostro Paese che il personale sanitario meriti un riconoscimento dallo Stato per ('abnegazione e la professionalità con cui ha assistito e assiste tutte le persone raggiunte da questa epidemia dalle dimensioni mondiali; pertanto sarebbe auspicabile che almeno metà delle risorse risparmiate dalla Camera siano impiegate per realizzare tale riconoscimento,
impegna il Governo
ad individuare nello specifico forme premiali di natura finanziaria a beneficio di tutto il personale sanitario impiegato in prima linea per fronteggiare gli effetti devastanti del contagio del virus COVID-19 sulla popolazione italiana a cui sono già state destinate le risorse del Fondo richiamato in premessa e a cui destinarne metà delle somme restituite dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato nell'anno 2020.
9/2500-AR/61. D'Uva, Gregorio Fontana, Carfagna, Spadoni, Rosato, Comaroli, De Maria, Pastorino, Colucci, Scoma, Liuni, Cancelleri, Tateo, Daga, Amitrano, Iovino, D'Orso, Papiro, Zanichelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 94 del decreto all'esame dell'Assemblea promuove, con alcuni interventi specifici, il lavoro agricolo;
con i commi 1 e 2 si introduce in possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLI, nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici previsti e nel limite di 2000 euro per il 2020;
il comma 3, invece, specifica, che la previsione (ex articolo 18, comma 3-bis, della legge 97 del 1994, introdotto dal decreto cura Italia) secondo cui, con specifico riguardo alle attività agricole, talune prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, continua ad applicarsi anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane fino al termine dell'emergenza, ma comunque non oltre il 31 luglio 2020;
le prestazioni in questione, contenute nell'articolo 74 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sono quelle svolte da parenti e affini sino al sesto grado, in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori;
si ricorda che questo tema è particolarmente sentito nei territori montani, dove in particolare la vendemmia è un'attività tradizionale che si svolge per brevi e brevissimi periodi. Le persone che aiutano il coltivatore diretto nell'annuale raccolta dell'uva lo fanno solo e unicamente per un tegame di amicizia e per motivi di tradizioni del territorio, senza alcuna remunerazione;
con questo spirito era stato presentato al Senato l'emendamento al Cura Italia, che nasceva come specifica esigenza del settore vitivinicolo, in particolare nel momento della vendemmia, segnalata da anni dagli operatori di settore:
l'iter del provvedimento in Commissione al Senato ha condotto ad una modifica del testo dell'emendamento, essendo emerse situazioni simili anche nel resto d'Italia, quindi non solo per la vendemmia, ma anche per altre operazione e attività di raccolta di frutti della terra;
durante l'esame del decreto-legge rilancio in Commissione Bilancio, era stato presentato una proposta emendativa con la quale si proponeva la sostituzione del comma 3 dell'articolo 94 con una previsione normativa che eliminasse il limite temporale della norma («fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e comunque non oltre il 31 luglio 2020») rendendola in questo modo strutturale, per le attività di sostegno nella vendemmia;
inoltre la proposta contenevo un esplicito riferimento al fatto che tali soggetti che supportano l'agricoltore, non devono essere considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, perché non sussistono rischi, nell'ambito della sicurezza del lavoro, visto che il lavoro di raccolta viene eseguito manualmente,
impegna il Governo
a introdurre, in uno dei prossimi provvedimenti normativi che verranno adottati, una modifica alla disciplina vigente che porti un sostegno alla storica attività della vendemmia o della raccolta in agricoltura in generale, consentendo la collaborazione saltuaria di soggetti che offrono, per motivi di prossimità e senza remunerazione alcuna, aiuto o sostegno durante la raccolta, alle aziende agricole situate nelle zone montane, senza che gli stessi soggetti siano considerati lavoratori ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, oppure ad adottare uno strumento di interpretazione ministeriale e di orientamento agli organi ispettivi, nel quale emerga che non sono da considerarsi lavoratori subordinati coloro che aiutano episodicamente, nei raccolti nei campi, per spirito altruistico anche in ragione di stretti legami familiari o di prossimità di altra natura.
9/2500-AR/62. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
La Camera,
premesso che:
lo stato di emergenza COVID-19 ha causato devastanti condizioni in termini economici in tutti gli ambiti e per fronteggiare la conseguente grave crisi, che ha coinvolto tutti i cittadini in generale ma in modo più grave quelli in condizione di indigenza, sono stati istituiti fondi eccezionali;
a seguito dei provvedimenti adottati dal Governo, per i quali, per ovvi motivi, ci sono state innumerevoli domande per la concessione e l'erogazione dei bonus e contributi concessi, e le procedure conseguenti per gli aventi diritto sono state e continuano ad essere, molto complesse oltre che poco chiare;
per garantire una tempestiva risposta alla massiccia richiesta si è dovuto svolgere un lungo ed accurato lavoro di valutazione supportato da una puntuale documentazione che dimostrasse il diritto di fruizione di dette agevolazioni. Successivamente, avendo le Amministrazioni valutato che i tempi per la lavorazione delle domande in questi termini avrebbero rallentato notevolmente l'erogazione dei contributi, ha modificato le procedure, consentendo la richiesta sulla base di autocertificazioni;
i criteri per ricevere i contributi riguardavano soprattutto soggetti già segnalati come indigenti ai servizi sociali che già detengono tutta la documentazione relativa alla condizione dei loro assistiti. Tuttavia e nonostante i ripetuti controlli in merito ai reali requisiti in possesso per poter usufruire dei bonus, in mancanza di una banca dati ufficiale, non vi è stato un tempestivo espletamento delle richieste, al contrario la maggior parte delle pratiche e ancora da concludere, proprio perché non è chiara la procedura di assegnazione,
impegna il Governo:
ad adottare il concetto di collaborazione interna in caso di emergenza straordinaria per la quale vengono coinvolti tutti i servizi a supporto di quelli in sofferenza, soprattutto in contesti come quello ultimamente vissuto in cui diversi dipendenti in lavoro agile non sono stati resi operativi e invece diversamente attrezzati sarebbero potuti essere di supporto al fine di espletare più celermente le pratiche di rilascio dei bonus che ad oggi ancora non sono stati erogati a tutti gli aventi diritto;
a stabilire in tempi brevi le procedure da adottare per il rilascio di fondi di assistenza sulla base di quanto le normative prevedono.
9/2500-AR/63. Zucconi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 2500 di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
nel provvedimento sono previsti interventi a favore delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), e per gli enti pubblici di ricerca, finalizzati a sostenere gli stessi soggetti nell'affrontare la fase post-emergenziale conseguente alla crisi epidemiologica in atto, nonché garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza e supportare il diritto allo studio;
lo stato di emergenza connesso al contenimento della diffusione del COVID-19 ha fortemente penalizzato l'attività delle Bande Musicali esistenti in Italia, attive durante tutto il periodo dell'anno, stimate in un numero di 2500 che accomunano nella passione musicale circa 100.000 italiani. La tradizione bandistica italiana è un'importante realtà nella quale persone di varie generazioni e di ceti culturali diversi trovano non solo uno scopo di crescita musicale ma anche un'occasione di aggregazione sociale che rappresenta l'elemento caratteristico delle formazioni stesse;
questo aspetto aggregativo, proprio in un periodo di sospensione delle attività come l'attuale, risulta essere maggiormente penalizzato mettendo, in alcuni casi, a rischio la continuità associativa tipica di molte bande musicali che trovano fondamento in una tradizione popolare ultracentenaria;
è necessario però riconoscere agevolazioni adeguate per permettere alle associazioni bandistiche di continuare a formare i ragazzi che vogliono intraprendere un percorso culturale e musicale utilizzando formatori preparati senza dover incorrere in spese importanti che causerebbero una contrazione formativa e una difficoltà oggettiva nella frequenza dei corsi bandistici di base e nella realizzazione di corsi organizzati in collaborazione con gli istituti scolastici, le cui spese sono sovente sostenute dalle bande musicali stesse per intero,
impegna il Governo
a promuovere e sostenere in maniera continuativa le attività formative destinate ai ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni che hanno scelto di intraprendere un percorso di studio di uno strumento musicale a fiato o percussivo presso le scuole realizzate presso le Bande Musicali Italiane, riconoscendo a quanti si iscrivono nell'anno 2020-2021 un contributo pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di uno strumento musicale, fino ad un massimo di 500 euro.
9/2500-AR/64. Baldini.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca numerose misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: 54,9 miliardi di euro per l'inizio della ripartenza economica dell'Italia, mentre il saldo netto da finanziare ammonta a 154,6 miliardi;
è innegabile il momento emergenziale che l'Italia sta attraversando, ma sappiamo bene che l'economia nazionale da tempo non versa in condizioni ottimali, motivo per cui la ripresa deve passare attraverso misure immediate, ma con un respiro di medio-lungo termine;
servono investimenti e misure per riattivare rapidamente tutti i cantieri e non solo quelli delle opere considerate prioritarie;
le prime stime di Nomisma indicano una diminuzione delle compravendite nel 2020 nel comparto residenziale di quasi 120.000 operazioni e tra le ragioni di tale caduta, la perdita di fiducia delle famiglie e le maggiori difficoltà di accesso al credito per una larga fascia di famiglie;
nel corso delle ultime settimane sono numerose le famiglie che manifestano segnali di difficoltà, rinunciando a concludere transazioni già avviate per l'incidenza che i costi dei finanziamenti possono avere sui bilanci familiari, compressi dalla crisi in corso;
per sostenere le famiglie nell'acquisto dell'abitazione, il Fondo di garanzia per la Prima Casa può rappresentare un ruolo strategico nel consentire, anche temporaneamente, l'accessibilità a finanziamenti in grado di sostenere l'intero prezzo dell'immobile. Nei casi, infatti, di mutui di importo pari o superiore all'80 per cento del prezzo dell'immobile, le banche finanziatrici potranno usufruire di una garanzia pubblica a prima richiesta, esplicita e irrevocabile, pari all'80 per cento del mutuo erogato;
altro incentivo per la ripresa del mercato immobiliare, potrebbe essere rappresentato da un abbattimento dei costi IVA per l'acquisto di un immobile direttamente dall'impresa costruttrice: ci si può trovate, infatti, in diversi casi in cui l'IVA è applicata al 4 per cento, altri in cui l'IVA è al 10 per cento e altri in cui è al 22 per cento a seconda che si tratti di acquisto o vendita di case, appartamenti ed immobili in corso di costruzione, a seconda che si tratti di una prima casa ed il discorso vale sia nel caso di cessione sia nel caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
in particolare, ad oggi la tassazione per l'acquisto della prima casa da un privato è pari al 2 per cento del valore catastale, mentre l'imposizione fiscale per l'acquisto della prima casa dall'impresa costruttrice è pari al 4 per cento dell'IVA sul valore dichiarato, penalizzando fortemente il mercato dell'acquisto di case di nuova costruzione,
impegna il Governo:
a stanziare idonee risorse economiche per innalzare all'80 per cento, fino al 31 dicembre 2022, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo di garanzia per la Prima Casa per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80 per cento;
a prevedere, anche temporaneamente, l'esenzione dal pagamento dell'IVA per l'acquisto delle prime case dalle imprese costruttrici per agevolare il rilancio del settore dell'edilizia e immobiliare.
9/2500-AR/65. Maschio.
La Camera,
premesso che:
la recente emergenza sanitaria e le misure per contrastarla, ivi comprese quelle volte alla chiusura per diverse settimane della maggiore parte delle attività commerciali, ha determinato una situazione di grave difficoltà, a partire dalla scarsa liquidità disponibile, con conseguenti rischi di mancati pagamenti dei canoni di locazione;
ad avviso dei firmatari del presente atto l'assurdità della norma che sottopone a tassazione anche i canoni non percepiti dai proprietari-locatori si manifesta in modo eclatante: essa appare ingiusta è oltremodo penalizzante,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nell'emanazione dei futuri provvedimenti, di eliminare la norma di cui in premessa, adeguando la normativa sugli affitti commerciali a quella sugli affitti abitativi per tutti i contratti in essere.
9/2500-AR/66. Foti, Donzelli, Osnato, Butti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca numerose misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: 54,9 miliardi di euro per l'inizio della ripartenza economica dell'Italia, mentre il saldo netto da finanziare ammonta a 154,6 miliardi;
in particolare, gli abitanti di Linosa e Lampedusa stanno affrontando, in assoluta solitudine, un'emergenza dentro l'emergenza, con un'economia, basata principalmente sul turismo e la pesca, devastata dagli effetti dell'emergenza sanitaria e da anni di ondate migratorie ininterrotte c politiche di accoglienza schizofreniche;
le misure nazionali di contenimento del contagio da Covid hanno generato nel tessuto economico di questi territori il blocco totale di tutte le attività legate alla pesca e alla commercializzazione del pescato; oltre a danni ingenti al settore turistico a causa della cancellazione dei voli e del divieto di spostamento tra le regioni;
tale situazione ha portato al collasso l'intero tessuto produttivo locale, generando una crisi sociale ed economica che necessita di misure straordinarie per fronteggiare una situazione che rappresenta un unicum net panorama attuale: dalla sospensione dei tributi fino al gennaio del 2022, al riconoscimento di contributi a fondo perduto o finanziamenti a tasso zero per il rilancio dell'offerta turistica, a un'indennità per i lavoratori che nel 2019 abbiano prestato la propria attività, a tempo determinato, presso imprese operanti nelle isole di Lampedusa e Linosa, solo per citarne alcune;
lo scorso 25 giugno la regione siciliana ha dichiarato lo stato di calamità per Lampedusa e Linosa, quale passaggio indispensabile per poter attuare, in collaborazione con il Governo nazionale, misure specifiche per le due isole siciliane, necessarie a fronteggiare le conseguenze di natura economica provocate dall'emergenza COVID-19, in particolare per il settore del turismo e della pesca, e per le dinamiche relative alle politiche di accoglienza;
nella sua recentissima visita istituzionale a Lampedusa, lo stesso Ministro per il sud, Peppe Provenzano, ha dichiarato: «Lo Stato italiano ha un debito nei confronti di quest'isola, che deve essere riconosciuto con vicinanza, attenzione, soprattutto in questa fase difficile di ripartenza. Anche Lampedusa deve ripartire, assicurando collegamenti e condizioni di sicurezza e vivibilità a chi viene da fuori, e a chi ci vive ogni giorno. Quest'isola deve tornare a splendere»,
impegna il Governo
a dichiarare lo stato di emergenza per Linosa e Lampedusa ai fini della riqualificazione e del rilancio dell'offerta turistica, alle imprese che hanno sede nei territori delle isole Pelagie.
9/2500-AR/67. Varchi.
La Camera,
premesso che:
le finalità perseguite dal decreto c.d. Rilancio risultano essere quelle di introdurre misure a garanzia di un sicuro avvio e svolgimento del prossimo anno scolastico, in sicurezza e, al tempo stesso, tenere in particolare considerazione alcuni obiettivi che questi mesi di emergenza hanno reso ulteriormente prioritari;
l'articolo 231-bis, introdotto durante l'esame in V Commissione, stabilisce che, per l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, con ordinanza verranno adottate misure per consentire ai dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe e attivare ulteriori posti di incarichi temporanei a tempo determinato di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);
il medesimo articolo, alla lettera b) stabilisce che in caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa;
la sospensione delle attività scolastiche e le criticità della didattica a distanza rilevati in questi mesi chiedono con forza soluzioni che garantiscano la sicurezza sanitaria e, al tempo stesso, tengano in particolare considerazione il diritto all'istruzione degli studenti e la continuità didattica per garantire la qualità del percorso formativo e l'inclusione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità – laddove si verifichi la necessità di ricorrere alla didattica a distanza – di garantire la stabilità dell'organico di fatto attivato secondo la previsione dell'articolo 231-bis del provvedimento in esame, al fine di assicurare, anche da remoto, la continuità didattica e il diritto allo studio agli alunni di ogni ordine e grado.
9/2500-AR/68. Prestipino, Ubaldo Pagano.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Aula reca una serie di disposizioni volte ad aiutare le famiglie e le imprese che si trovano in difficoltà a causa della pandemia da COVID-19 in corso nel nostro Paese per la quale è stato dichiarato anche lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020;
questa emergenza ha cambiato rapidamente le abitudini e le prassi organizzative delle famiglie italiane rompendo il fragile equilibrio tra responsabilità lavorative e famigliari e accentuando le disuguaglianze tra genitori che sono temporaneamente esentati dal lavoro, genitori che si trovano a dover lavorare da casa, in presenza dei figli, e genitori costretti a continuare la propria attività lavorativa fuori casa;
è necessario pensare a un intervento straordinario per l'infanzia e l'adolescenza per contrastare gli effetti dell'epidemia da COVID-19 e per sostenere la crescita educativa, sociale, relazionale e familiare dei minori volta a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19 in questa fase di ritorno ad una vita il più possibile «normale» sempre in un'ottica di tutela della salute e di convivenza con il COVID-19 è necessario ripartire anche dai servizi per l'infanzia, in particolare per i bambini della fascia zero-tre anni e riequilibrare tali servizi su tutto il territorio nazionale come dice il decreto legislativo n. 75 del 2017 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107» all'articolo 4, lettera a) fa proprio a livello nazionale l'obiettivo di Lisbona, cioè l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale,
impegna il Governo:
a) a valutare l'opportunità di istituire un Piano straordinario nazionale per l'infanzia e l'adolescenza contro gli effetti dell'epidemia da COVID-19 al fine di sostenere la crescita educativa, sociale, relazionale e familiare dei minori volta a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19, in un'ottica di equilibrio tra il dovere di contenere il rischio di un nuovo aumento di casi COVID-19 e il diritto dei bambini e delle bambine, dei ragazzi c delle ragazze a ritornare a una vita il più possibile normale, già prima della riapertura delle scuole e qualora queste dovessero essere richiuse per una recrudescenza dell'epidemia attraverso specifici accordi tra amministrazioni locali e organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore presenti sul territorio nonché attraverso l'istituzione di un fondo ad hoc emergenziale per l'adozione di misure di socializzazione di integrazione a favore dell'infanzia e dell'adolescenza contro gli effetti provocati dall'epidemia da COVID-19;
b) al fine di favorire la socializzazione, l'integrazione, il recupero scolastico, il contrasto alla povertà educativa, il sostegno alle famiglie, ai bambini e alle bambine nonché agli adolescenti, in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 di cui alla normativa vigente in materia, a predisporre ogni misura atta ad individuare, in accordo con gli enti locali e con il supporto delle associazioni, degli enti del terzo settore presenti sul territorio, oltre agli ambienti scolastici, spazi educativi, come parchi, musei, biblioteche, oratori, circoli ricreativi e altri luoghi che possono essere messi a disposizione da enti e istituzioni pubbliche e private, sia al mattino che nel pomeriggio, per poter svolgere in piena sicurezza le attività dedicate a questa fascia della popolazione;
c) a valutare l'opportunità di predisporre misure specifiche volte al l'organizzazione di specifici corsi di approfondimento e di recupero della dispersione scolastica accumulata nel periodo dello stato di emergenza;
d) a valutare l'opportunità di potenziare i servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione ludico educativa e destinati alle attività di minori di età compresa fra 0 e i 18 anni nonché a garantire la continuità dei servizi destinati alle categorie più fragili con particolare riferimento ai servizi destinati ai bambini vittime di violenza e a coloro che sono affetti da disabilità fisica e psichica;
e) a valutare l'opportunità di predisporre misure normative ed economiche per implementare programmi di sostegno per i primi mille giorni di vita dei bambini;
f) nel rispetto dell'obiettivo prioritario indicato dal decreto legislativo n. 75 del 2017 e nel rispetto di una rapida ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 del medesimo decreto, anche in ragione delle risorse aggiuntive previste dall'articolo 233 del presente decreto, a valutare un progressivo riequilibrio territoriale della presenza di asili nido all'interno del Sistema integrato di educazione e di istruzione con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale sull'intero territorio nazionale.
9/2500-AR/69. Siani, De Giorgi, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Lattanzio.
La Camera,
premesso che:
in virtù della loro natura risarcitoria, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, i trattamenti pensionistici di guerra non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali;
i loro importi non vengono, quindi, considerati reddito ad alcun fine, poiché questi trattamenti costituiscono un «atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto» (articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915);
questo principio non trova però applicazione per l'assegno sociale, per il quale rilevano tutti i trattamenti pensionistici di guerra, nonché per l'ISEE, nel quale rientrano i trattamenti pensionistici di guerra indiretti, anomalia normativa che va a danneggiare le fasce più deboli dei titolari di questi trattamenti,
impegna il Governo
al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, a adottare misure normative finalizzate a dare effettiva attuazione alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni prevedendo che i trattamenti corrisposti a titolo di pensione, assegno o indennità di guerra, in virtù della loro natura risarcitoria, non rilevino ai fini della concessione dell'assegno sociale e del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi e per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi comprese le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19.
9/2500-AR/70. Ubaldo Pagano.
La Camera,
premesso che:
le finalità perseguite dal decreto cosiddetto Rilancio, in particolare al capitolo IV, risultano essere quelle di introdurre misure a garanzia del settore sportivo;
tra gli emendamenti proposti in fase di discussione in commissione bilancio non risulta approvato un emendamento proposto dal Gruppo Pd, finalizzato anche ad introdurre un credito di imposta sulle sponsorizzazioni;
una misura in grado di fornire un supporto concreto, incentivando le aziende e gli appassionati che, a causa delle ripercussioni della crisi, saranno ancora più in difficoltà nel sostenere le società sportive attraverso sponsorizzazioni;
la mancata approvazione di questo incentivo getta nell'incertezza il futuro dello sport italiano professionistico e dilettantistico, bloccando un settore che rappresenta allo stesso tempo un presidio sociale unico in tantissime aree del Paese;
uno studio di settore ha messo in evidenza un dato preoccupante: senza il credito d'imposta, il 31 per cento delle società intervistate potrebbe non riuscire a iscriversi per la prossima stagione, con una perdita del gettito fiscale pari a 73 milioni di euro. Ma le perdite, oltre a livello locale e provinciale, dove le realtà sportive rappresentano un grande patrimonio, si manifesterebbero anche a livello nazionale,
impegna il Governo
nel primo provvedimento utile a sostenere l'incentivo del credito d'imposta sulle sponsorizzazioni, misura in grado di fornire un supporto concreto al mondo dell'associazionismo sportivo, uno dei settori imprenditoriali del Paese con riconosciuta funzione sociale e occupazionale.
9/2500-AR/71. Rossi, Lotti, Prestipino, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Orfini.
La Camera,
premesso che:
le finalità perseguite dal decreto cosiddetto Rilancio risultano essere quelle di introdurre misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca;
l'articolo 238, in particolare, interviene con l'avvio di un Piano di investimenti straordinari nella ricerca, che prevede l'autorizzazione all'assunzione, nel 2021, di giovani ricercatori universitari di tipo B e di ricercatori a tempo indeterminato in alcuni enti pubblici di ricerca;
è inoltre previsto un incremento del Fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (FOE) di euro 50 milioni annui, di cui, a seguito dell'esame in V Commissione, euro 45 milioni da ripartire fra gli stessi enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca ed euro 5 milioni da ripartire fra gli altri enti pubblici di ricerca, ad esclusione di Istituto superiore di sanità ed ENEA;
in fase di discussione in Commissione bilancio il Gruppo Pd ha sottolineato la necessità di rendere strutturali gli interventi e di avviare una programmazione pluriennale per il reclutamento tenendo conto del complesso delle esigenze di rafforzamento e crescita del sistema compreso lo sviluppo delle carriere negli enti pubblici di ricerca. A tal fine occorre accompagnare i processi straordinari di stabilizzazione dei precari e l'inserimento di giovani ricercatori con misure per valorizzare i ricercatori migliori che operano nel sistema attraverso le opportunità periodiche di progressione nei livelli di ricercatore e tecnologo degli Enti pubblici di ricerca che, anche a causa di problematiche normative e contrattuali, si sono bloccate negli ultimi anni,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità — in fase di avvio degli investimenti straordinari nell'attività di ricerca — di intervenire al fine di programmare un equilibrato sviluppo delle carriere che comprenda le progressioni di livello di ricercatore e tecnologo negli Enti pubblici di ricerca.
9/2500-AR/72. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Ciampi, Rossi, Orfini.
La Camera,
premesso che:
nonostante l'emanazione da parte del Ministero dell'istruzione di apposite Linee guida sono ad oggi ancora in corso le definizioni specifiche dei protocolli di sicurezza e le modalità di svolgimento delle lezioni del prossimo anno scolastico che verrà inaugurato nel mese di settembre;
all'articolo 231 e 231-bis del provvedimento in esame sono presenti rispettivamente norme sulle «Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021» e «Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza»;
tali norme hanno la finalità di assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020 2021 in modo comunque adeguato alla situazione epidemiologica e quindi in relazione al grado di allarme sanitario contingente;
in particolare al comma 1, lettera b), è previsto l'acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
appare necessario specificare che tra i dispositivi di protezione previsti dalla lettera b) sopracitata siano ricompresi, qualora la situazione epidemiologica e le norme lo imponessero, i seguenti materiali: le mascherine per distribuirle gratuitamente a studenti, insegnanti e personale tecnico amministrativo qualora ne fossero sprovvisti al momento di entrare a scuola; dispositivi tecnologici per il rilevamento immediato della temperatura corporea chi accede alle scuole;
addossare l'eventuale obbligo di dotare mascherine adeguate e delle misurazione della temperatura alle sole famiglie potrebbe infatti rappresentare un rischio per la salute di tutti gli studenti e di tutti i lavoratori impiegati negli istituti,
impegna il Governo
a prevedere, in relazione alla normativa vigente e per garantire la sicurezza durante le attività in presenza dell'anno scolastico 2020/2021:
la distribuzione gratuita, negli istituti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 per gli studenti, i docenti, ed il personale tecnico amministrativo che ne fossero sprovvisti;
l'accesso negli istituti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado di studenti, docenti e personale tecnico amministrativo solo dopo aver controllato la temperatura corporea tramite appositi dispositivi tecnologici di rilevamento immediato.
9/2500-AR/73. Ciampi.
La Camera,
premesso che:
le finalità perseguite dal decreto cosiddetto Rilancio risultano essere quelle di introdurre misure a garanzia di un sicuro avvio del prossimo anno scolastico, in sicurezza e, al tempo stesso, tenendo in particolare considerazione alcuni obiettivi che questi mesi di emergenza hanno reso ulteriormente prioritari;
il provvedimento in esame reca, nell'obiettivo condiviso di un corretto avvio dell'anno scolastico, all'articolo 232, varie disposizioni in materia di edilizia scolastica finalizzate, in particolare, a semplificare le procedure di approvazione e autorizzazione degli interventi, a garantire liquidità agli enti locali e alle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori, a velocizzare l'esecuzione di interventi durante il periodo di sospensione delle attività didattiche disposta a seguito dell'emergenza da COVID-19, nonché a destinare risorse per garantire il corretto e regolare avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
con le medesime finalità in Commissione bilancio il Gruppo PD ha depositato una proposta emendativa che avrebbe ulteriormente semplificato l'assegnazione delle risorse, al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio;
per le finalità indicate è possibile utilizzare tali risorse già disponibili ridestinandole per questa fase emergenziale a vantaggio degli enti locali per eventuali affitti di spazi ulteriori per lo svolgimento della didattica in modo da garantire il rispetto del distanziamento fisico imposto dalle linee guida del Comitato tecnico-scientifico e per ulteriori interventi urgenti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di reperire risorse aggiuntive necessarie ad avviare interventi urgenti di messa in sicurezza degli istituti scolastici e sanificazione dei locali interni, altresì, ad avviare ulteriori procedure di semplificazioni prevedendo l'opportunità di destinare ad altra e più urgente finalità — senza determinare un danno alle procedure in corso — risorse già disponibili e allo stato non utilizzate.
9/2500-AR/74. Piccoli Nardelli, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Orfini.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame prevede all'articolo 103, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19, misure per favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari;
in particolare, l'articolo prevede due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico;
la norma rappresenta da un lato, un primo, necessario, intervento per il riconoscimento dei diritti e la tutela della dignità di centinaia di migliaia di persone straniere presenti sul territorio, dall'altro uno strumento per garantire, soprattutto in questo particolare momento storico, la salute collettiva, la legalità, la produzione agricola e il consumo di beni di prima necessità;
dai dati pubblicati dal Ministero dell'interno si evince che al 30 giugno, a più di 4 settimane dall'apertura della procedura, le domande pervenute sono, complessivamente, 80.366;
per quanto riguarda i diversi settori interessati, il lavoro domestico e di assistenza alla persona rappresenta l'88 per cento delle domande già perfezionate (61.411) e il 76 per cento di quelle in lavorazione (8.116);
su 61.411 datori di lavoro che hanno perfezionato la domanda di regolarizzazione per il settore domestico, 45.730 sono italiani (il 75 per cento del totale). Per il settore agricolo, su 8.310 datori di lavoro 7.451 sono italiani (90 per cento);
dal 1° al 29 giugno, sono state 3.231 le richieste di permesso di soggiorno temporaneo presentate agli sportelli postali da cittadini stranieri ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del decreto rilancio che riguarda i titolari di permessi di soggiorno scaduti dal 31 ottobre 2019;
episodi recenti di focolai di contagi da coronavirus evidenziano le particolari criticità legate alla presenza di comunità di lavoratori irregolari che vivono spesso in condizioni igienico sanitarie precarie, se non drammatiche;
anche alla luce di tali episodi, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in nero rappresenta senz'altro un valido strumento di tutela della salute pubblica che consentirebbe un maggior controllo e tracciabilità in caso di contagi,
impegna il Governo
all'esito delle rilevazioni statistiche sull'andamento delle domande di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 103 del decreto in esame, a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere tali procedure anche ad altri settori produttivi, diversi da quello agricolo, e di ampliare i termini per la presentazione delle relative domande, permettendo così a un numero maggiore di persone di accedere alle procedure di regolarizzazione, per una maggiore sicurezza sociale e sanitaria e per una reale tutela dei diritti di tutti.
9/2500-AR/75. Boldrini, Quartapelle Procopio, Madia, Raciti, Orfini, Bruno Bossio, Gribaudo, Bonomo, Lattanzio, Sarli, Ungaro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame recante una serie di misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha travolto il nostro Paese;
in particolare si istituisce il Reddito di emergenza (Rem), un sostegno straordinario al reddito rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica che, nel periodo emergenziale da COVID-19 non hanno avuto accesso alle altre misure di sostegno previste dal decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020). Il beneficio è corrisposto in due quote e l'importo di ciascuna quota è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili gravi o non autosufficienti (in questo ultimo caso fino a 840 euro);
si stima che i beneficiari del REM siano circa 867.600 nuclei familiari, per un totale di 2.016.400 persone coinvolte;
il Rem è esplicitamente non compatibile con la presenza nel nucleo familiare di titolari di pensioni dirette o indirette, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; di rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla quota Rem e di percettori di Reddito di cittadinanza a prescindere dalla sua entità,
impegna il Governo:
a) a valutare l'opportunità di prevedere nel primo provvedimento utile misure economico finanziare volte a far sì che i nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza per i quali l'ammontare del beneficio in godimento sia inferiore al Rem di poterne chiedere l'integrazione fino ad arrivare alle somme previste per quest'ultimo;
b) a valutare l'opportunità, al fine di contrastare l'emergenza economica, sanitaria, e sociale in atto dovuta al COVID-19, di predisporre misure volle a rivedere i criteri di accesso alla misura del RdC per meglio adattarlo alle necessità dei nuclei più bisognosi e agli stessi bisogni che sono emersi durante questa crisi includendo così una platea più ampia di persone attualmente in condizioni di bisogno.
9/2500-AR/76. Bruno Bossio, Gribaudo, Carnevali.
La Camera,
premesso che:
in fase di discussione del cosiddetto Decreto Rilancio, misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia, numerose sono le azioni che il Governo ha messo in atto al fine di rilanciare il Paese e garantire la sicurezza dei cittadini anche negli spostamenti, assolutamente prioritaria in questa fase di emergenza da COVID-19;
anche se la crescita dell'economia del nostro Paese dovrebbe andare di pari passo con il rilancio delle infrastrutture, da molti anni è evidente come l'Italia sia un paese spaccato in due e a giocare un peso determinante nel divario tra nord e sud sia proprio l'Alta Velocità, questione da lungo tempo tanto dibattuta;
di recente sono stati annunciati investimenti per garantire sulla Salerno-Reggio gli stessi tempi di spostamento ferroviario delle altre regioni anche se non si tratta di AV ma di Alta Capacità cioè una linea ferroviaria moderna che consente il passaggio più rapido e controllato dei treni, in particolare quelli del tipo merci. Tutto ciò sta ad evidenziare che in assenza di una dorsale ferroviaria veloce, è utopico sperare nel rilancio generale di tutto il sistema dei trasporti, e quindi anche in un rilancio dell'economia;
al fine di garantire un'equa accessibilità e continuità territoriale nelle regioni attualmente deficitarie dal punto di vista dei servizi ferroviari passeggeri, e in attesa della realizzazione e del completamento del programma infrastrutturale di Alta Velocità, si potrebbe valutare la possibilità di istituire un «bonus Alta Velocità» con lo scopo di promuovere non solo l'erogazione di servizi ferroviari con caratteristiche AV su tratte tradizionali oggi non redditizie per gli operatori ma anche con lo scopo di incrementare l'accessibilità territoriale ferroviaria nel Mezzogiorno e in tutte le aree ora escluse;
per l'entità del sussidio, da mettere a gara ad evidenza pubblica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si potrebbe ipotizzare il modello dei contributi come avviene per la continuità territoriale e potrebbe essere calcolata su una percentuale del costo di esercizio (ad esempio il 50 per cento per le linee più squilibrate e/o il 25 per cento per quelle meno) da erogare su servizi AVR in alcune tratte con particolari caratteristiche così da collegare al network AV anche alcune regioni come Basilicata, Calabria e Puglia;
inoltre, immaginando l'incentivazione anche di altre frequenze e linee (ad esempio Lecce-Bari-Roma/Bologna o Genova-Livorno-Roma) è possibile ipotizzare una qualche possibile forma di cofinanziamento da parte delle regioni interessate;
considerato che i nuovi servizi finirebbero, almeno in alcuni casi, per sostituirne altri, attualmente ricompresi nel perimetro del Contratto di Servizio Universale, le risorse necessarie potrebbero in parte essere ottenute attraverso una rimodulazione di tale contratto,
impegna il Governo
a fornire adeguate soluzioni, nel primo provvedimento utile, finalizzate al rilancio produttivo e al potenziamento infrastrutturale attraverso l'incremento dell'alta velocità al sud, perché il Mezzogiorno che storicamente è indietro, ora potrebbe rischiare di arretrare ancora di più con l'emergenza COVID e questo potrebbe contribuire ad accentuare il gap infrastrutturale con il resto del Paese.
9/2500-AR/77. Gariglio.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Aula recante una serie di misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso nel nostro Paese, per la quale e stato dichiarato anche lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
in particolare il provvedimento riconosce l'accesso al Fondo di garanzia PMI solo agli enti del terzo settore con natura imprenditoriale,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative per prevedere — fino al 31 dicembre 2020 e con le misure e gli strumenti più idonei — le opportune forme di garanzia per l'accesso alla liquidità anche a favore degli enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che non hanno natura imprenditoriale. A tale fine, per ricavi si deve intendere il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente.
9/2500-AR/78. Lepri, Carnevali, Serracchiani.
La Camera,
promesso che:
il provvedimento all'esame dell'Aula reca una serie di disposizioni volte ad aiutare le famiglie e le imprese che si trovano in difficoltà a causa della pandemia da COVID-19 in corso nel nostro Paese per la quale è stato dichiarato anche lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
in particolare il provvedimento conferma anche per i mesi di maggio e giugno l'aumento di dodici giorni di permesso lavorativo (ex articolo 33, legge n. 104 del 1992) già previsto dal decreto «Cura Italia» (articolo 24) per i mesi di marzo e aprile per chi assiste un familiare disabile o per il lavoratore con grave disabilità;
i 12 giorni ulteriori complessivi per i mesi di maggio e giugno 2020 si aggiungono, quindi, ai 3 giorni di permesso mensile previsti in via ordinaria dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, diventando pari a 18 giorni totali per i due mesi citati;
stante il perdurare della situazione di emergenza presente nel nostro Paese e il rischio di nuovi focolai epidemici che possono mettere a rischio la salute delle persone più fragili,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di predisporre nel primo provvedimento utile misure economiche e normative volte a prorogare almeno fino alla fine del mese di agosto l'aumento dei permessi lavorativi previsti dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992.
9/2500-AR/79. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame recante una serie di misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
in particolare nel Titolo I si dispone l'incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al numero dei contratti di formazione specialistica destinati ai medici specializzandi per un importo di 105 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 pari a 4.200 borse di studio in più per l'anno 2020;
nonostante tale incremento del numero delle borse di studio che, si aggiunge a quelli in precedenza attuati con la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) che ha previsto all'articolo 1, comma 271 un'autorizzazione di spesa di 5.425 milioni per il 2020, di 10,850 milioni per il 2021, di 16,492 milioni per il 2022, di 22,134 milioni per il 2023 e di 24,995 milioni a decorrere dal 2024 per 217 contratti di formazione aggiuntivi a regime e all'articolo 1 comma 859 lo stanziamento di 25 milioni di euro oltre a quanto per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per 1.000 contratti una tantum in più, si prevede che alcune migliaia di medici non potranno accedere alla specializzazione;
se, infatti, come si presume al prossimo concorso parteciperanno almeno circa 22.000/23.000 candidati a fronte di circa 14.500 contratti di formazione, resteranno fuori, togliendo coloro che sceglieranno la medicina generale, e quelli che pur in scuola di specialità comunque proveranno il test, almeno 6000/7000 giovani medici;
è, quindi, necessario non solo aumentare i contratti di formazione, in particolare quelli strutturali, ma anche garantire che le università siano in grado di assicurare ai medici la formazione di specializzazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di individuare adeguate risorse economiche e finanziarie volte ad incrementare e rendere strutturali ulteriori borse di studio di specializzazione da mettere a concorso per il prossimo anno accademico.
9/2500-AR/80. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame (cosiddetto «decreto Rilancio»), per fare fronte all'auspicabile riavvio delle attività economiche in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha colpito l'Italia, consente la possibilità di rinnovare o prorogare, fino al 30 agosto, i contratti a termine in essere alla data del 23 febbraio 2020 senza l'obbligo della causale, prevista ordinariamente dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015;
tale previsione, opportuna nella sua ratio, sconta due difficoltà: la prima di carattere particolare riguarda la formulazione stessa della norma e la sua non agevole integrazione con il corpo normativo che disciplina i contratti a termine; la seconda di carattere generale riguarda la stessa possibilità di ricorrere ai contratti a termine in situazione di incertezza come quella originata dall'emergenza pandemica;
in effetti, appare necessario verificare gli effetti della disciplina ordinaria in ordine alle cosiddette causali nel mutato contesto economico: è indubbio infatti che le causali oggettive previste dal cosiddetto decreto Dignità, pure introdotte al fine di disincentivare la trasformazione del lavoro stabile in lavoro precario, siano però difficilmente compatibili con le conseguenza sul piano organizzativo e produttivo della situazione economica determinata dall'emergenza pandemica; in tal caso, infatti, il ricorso al termine potrebbe trovare ragione più nell'oggettiva condizione di incertezza di mercato che in una volontà sostitutiva della forza lavoro stabile;
è quindi evidente l'opportunità di una più approfondita verifica dell'impatto delle norme pensate per situazioni ordinarie in una situazione del tutto straordinaria, anche mediante un adeguato confronto con le parti sociali, a fine di non perdere segmenti di possibile occupazione regolare, valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva anche di secondo livello,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di predisporre misure adeguate volte a consentire la più ampia possibilità di stipulazione del contratto a termine anche in assenza delle causali oggettive dettate, in via ordinaria e per situazioni ordinarie, dal decreto cosiddetto «dignità», valorizzando a tal fine anche l'autonomia delle parti sociali e degli istituti propri del sistema di relazioni sindacali nella individuazione dei settori, delle attività, dei soggetti interessati, al fine di recuperare ogni segmento possibile di occupazione regolare e di ridurre l'impatto negativo sull'occupazione delle conseguenze sul piano organizzativo e produttivo della situazione economica determinata dall'emergenza pandemica e caratterizzata da estrema incertezza.
9/2500-AR/81. Viscomi, Serracchiani, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
in particolare, l'articolo 92 reca disposizioni in materia di NASPI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, prorogandone la fruizione per ulteriori due mesi, per un importo pari a quello dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità riconosciute ad alcune categorie di lavoratori dal decreto cura Italia e dal decreto in esame, in conseguenza della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
si tratta di una platea di 240.000 soggetti che terminano l'indennità Naspi nel bimestre indicato, per i quali l'importo medio dell'indennità di competenza dell'ultimo mese di vigenza risulta pari a 780 euro e di 1.200 soggetti che terminano l'indennità di DISCOLL nel trimestre indicalo per i quali l'importo medio dell'indennità di competenza dell'ultimo mese di vigenza risulta pari a 756 euro;
pur apprezzabile il prolungamento di due mesi delle indennità in questione, tale lasso temporale è comunque troppo breve rispetto alla crisi economico, sociale e sanitaria in atto nel nostro Paese a causa della pandemia da COVID-19,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative alla luce della grave crisi economica e sociale in atto nel nostro Paese dovuta alla pandemia da COVID-19, volte ad estendere anche oltre gli attuali due mesi previsti dalla normativa in vigore, la proroga della fruizione delle indennità di Naspi e Dis-Coll agli aventi diritto.
9/2500-AR/82. Mura, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
in seguito alla grave crisi economica e sociale in atto nel nostro Paese, al fine di una possibile e celere ripresa delle attività e dei processi produttivi e di una riorganizzazione delle competenze professionali, nonostante le numerose misure già avviate, è necessario intervenire ulteriormente sia normativamente che finanziariamente;
in particolare si ravvisa la necessità di promuovere un'occupazione stabile e qualificata anche attraverso misure quali il riconoscimento di una percentuale di esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati che assumano lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che abbiano partecipato a percorsi di riqualificazione professionale; destinando una quota dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 all'adeguamento delle competenze di lavoratori che beneficiano di trattamenti di integrazione salariale: concedendo alle imprese che, in data antecedente al 1° maggio 2020, abbiano optato per il regime di aiuti alla formazione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e abbiano piani formativi in corso e personale incassa integrazione, anche in deroga, l'utilizzo del Fondo Nuove Competenze per coprire, in tutto o in parte, i costi figurativi della quota di cofinanziamento richiesta dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente ed in misura proporzionale al numero di dipendenti in cassa integrazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di predisporre misure economiche e finanziarie adeguate, a quanto sopra indicato, anche eventualmente predisponendo un fondo ad hoc per il sostegno alla formazione e all'innovazione professionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
9/2500-AR/83. Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Carla Cantone, Mura, Lepri.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
in particolare a seguito della crisi economica provocata dal COVID-19, sempre in un'ottica di tutela del lavoro e del lavoratore e di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso è comunque necessario, rilanciare il settore edilizio anche favorendo la riqualificazione energetica e antisismica del Paese attraverso incentivi fiscali – come ecobonus e sismabonus – e la semplificazione delle procedure;
in virtù delle semplificazioni delle procedure è stata infatti prorogata la validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020;
nonostante tale proroga, proprio nel settore dell'edilizia è fondamentale promuovere un'occupazione contrattualizzata e porre un controllo attento e rigoroso sulle aziende affinché, pur nella necessità di ripartire dopo il lockdown imposto dalla pandemia da COVID-19, paghino i contributi lnps, Inail e gli accantonamenti in Cassa edile (ferie, permessi, ratei di tredicesima) dei propri dipendenti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di predisporre misure normative volte a far sì che, anche al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il beneficiario delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 2013 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31, UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), possegga il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza di mano d'opera relativa allo specifico intervento oggetto dei benefici.
9/2500-AR/84. Carla Cantone, Serracchiani, Viscomi, Mura, Gribaudo, Lepri.
La Camera,
premesso che:
al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, l'articolo 44 del decreto-legge Cura Italia istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato «Fondo per il reddito di ultima istanza» volto a garantire il riconoscimento a tali soggetti di una indennità;
la pandemia, tra le varie categorie, sta colpendo economicamente soprattutto i più giovani, i quali già prima del virus soffrivano di un tasso di disoccupazione giovanile intorno al 30 per cento e si trovavano dunque in una posizione contrattuale molto debole, costretti spesso ad accettare qualsiasi offerta;
allo scoppio dell'emergenza COVID-19, molti giovani erano impegnati in un tirocinio extracurriculare, che dovrebbe essere un momento formativo e non un contratto lavorativo, tuttavia spesso è abusato come forma di lavoro sottopagato e sottotutelato per assumere giovani in mansioni ordinarie: tante Regioni hanno consentito (in alcuni casi obbligato) la sospensione o la terminazione anticipata dei tirocini, a differenza di quanto invece prevede per i lavoratori dipendenti l'articolo 46 del Decreto Cura Italia; è stato così interrotto il percorso e la retribuzione di quei tirocinanti, i quali non essendo lavoratori dipendenti non hanno ricevuto alcun ammortizzatore sociale e non sono stati tutelati da alcuna forma di tutela emergenziale all'interno del Decreto;
questi giovani, spesso trasferitisi rispetto al luogo di origine, si trovano dunque in questi mesi a sostenere senza più entrate le spese alimentari e di affitto, ricadendo quindi sulle loro famiglie il cui reddito è stato in molti casi già danneggiato dall'emergenza COVID; nella grande maggioranza dei casi, i tirocinanti non possono nemmeno richiedere il Reddito di emergenza, poiché ancora facenti parte del nucleo familiare di origine che non rispetta gli stringenti requisiti previsti dall'articolo 82 del decreto Rilancio;
il decreto Rilancio inoltre prevede all'articolo 78 un incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza di 650 milioni di euro, senza però prevedere alcuno strumento di sostegno al reddito per i tirocinanti extracurriculari;
alcune regioni nel frattempo hanno previsto un'indennità per i tirocinanti: si è così creata una disparità fra questi giovani a seconda della regione nella quale svolgono questa prima esperienza lavorativa;
il 24 aprile 2020, il Governo ha accollo l'ordine del giorno 9.02463.032 a prima firma Gribaudo, ad oggi disatteso, nel quale si impegnava «a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso il primo strumento normativo utile, misure di sostegno al reddito per tutti coloro il cui tirocinio extracurriculare è stato sospeso o terminato in anticipo, consentendo ai giovani e a tutti gli interessati di mantenersi e riconoscendo la dignità del loro lavoro»;
sarebbe quindi giusto e auspicabile disporre uno specifico finanziamento alle Regioni e province autonome, da redistribuire sulla base del numero di tirocinanti attivi nei diversi territori, affinché tutte le Regioni e province autonome possano erogare un'indennità a tutti coloro il cui tirocinio extracurriculare è stato sospeso o terminato in anticipo,
impegna il Governo
a prevedere, attraverso il primo strumento normativo utile, misure di sostegno al reddito per tutti coloro il cui tirocinio extracurriculare è stato sospeso o terminato in anticipo, attraverso uno specifico fondo dedicato alle Regioni e province autonome, per garantire l'erogazione di un'indennità le cui modalità siano stabilite in sede di Conferenza permanente fra Stato, Regioni e province autonome, consentendo ai giovani e a tutti gli interessati di mantenersi e riconoscendo la dignità del loro lavoro.
9/2500-AR/85. Gribaudo, Ungaro, Bruno Bossio, Quartapelle Procopio, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò.
La Camera,
premesso che:
nelle strategie di rilancio dell'Italia a seguito delle conseguenze della pandemia da COVID-19 sulle attività produttive e culturali, la promozione del Sistema Paese nel mercato globale rappresenta una delle chiavi più efficaci e necessarie, peraltro già individuata e sostenuta nei provvedimenti adottati dal Governo;
da alcuni anni la modalità più efficace di promozione del Sistema Italia all'estero è quella della integrazione delle attività economiche con le attività culturali, considerate queste ultime una delle leve più incisive ed autorevoli di cui l'Italia dispone nella competizione globale;
questo sviluppo quantitativo e qualitativo della promozione integrata è avvenuto anche per l'esistenza del Fondo per il sostegno alla promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, dotato per il quadriennio 2017-2020 di 150 milioni di euro, distribuiti per 20 milioni nel 2017, 30 milioni nel 2018, 50 milioni nel 2019 e 50 milioni nel 2020, ripartiti, in base ai criteri previsti dal comma 588 della legge n. 232 del 2016, con decreto della Presidenza del Consiglio 6 luglio 2017, che con le sue risorse ha reintegrato i capitoli fondamentali della promozione linguistica e culturale all'estero, ad iniziare dagli assegni agli Istituti di cultura;
con l'esaurimento nel 2020 delle risorse previste dalla legge di bilancio per il 2017, nonostante la destinazione di un milione prevista nella legge di bilancio per il 2020, si determinerà una drammatica regressione delle risorse destinate agli interventi più significativi nel campo della promozione linguistica e culturale, quali quelli relativi alle attività degli istituti di cultura, alla realizzazione dei corsi di lingua e cultura italiana realizzati dagli enti gestori, al conferimento delle borse di studio, alla creazione di corsi di italianistica nelle università straniere e ad altri insostituibili canali di intervento;
tali riduzioni riverseranno i loro effetti negativi su una vasta platea di utenti, calcolata complessivamente dal Maeci in oltre 2 milioni di studenti, di cui oltre 250 000 quelli che frequentano i corsi di lingua e cultura italiana promossi dagli enti gestori,
impegna il Governo:
a considerare l'opportunità di reintegrare alcune fondamentali voci di bilancio relative agli interventi culturali nell'ambito delle misure previste per l'internazionalizzazione del Sistema Paese;
a considerare, inoltre l'opportunità di assicurare, nelle dimensioni possibili con l'attuale situazione del Paese la continuità del Fondo per il sostegno alla promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, allo scopo di evitare critiche ripercussioni nei campi specifici di intervento e, più in generale un serio indebolimento della stessa promozione integrata del Sistema Paese.
9/2500-AR/86. Schirò, La Marca, Quartapelle Procopio.
La Camera,
considerato che:
nelle prospettive di rilancio del sistema Italia il settore del turismo rappresenta un fattore di decisiva importanza per il bilancio economico del paese, in considerazione della importante quota di PIL derivata dalle attività turistiche e dei risvolti occupazionali, permanenti e stagionali ad esse collegati;
la cospicua incidenza nell'ambito del movimento turistico internazionale del turismo di ritorno, cosiddetto delle «radici», alimentato prevalentemente ed in modo crescente dai circa 6 milioni di connazionali residenti all'estero e dai circa 60 milioni di italodiscendenti presenti nel mondo;
i turisti che tornano in Italia per visitare i loro parenti ed amici sono passati da 5,8 milioni di visitatori del 1997 agli oltre dieci milioni del 2018 (un aumento del 72 per cento delle presenze e del 120 per cento della spesa) per un fatturato che nel 2018 vale oltre 4 miliardi (+7,5 per cento rispetto all'anno precedente);
il turismo di ritorno non è concentrato solo sulle città d'arte e sulle mete maggiori, ma si proietta diffusamente sul territorio nazionale, con beneficio in particolare delle aree più interne e deprivate, in conseguenza proprio delle ondate migratorie che si sono succedute nel passato,
impegna il Governo:
a considerare l'opportunità di favorire nel presente e nei successivi provvedimenti misure che tendano a costituire una quota di risorse destinata all'incentivazione del turismo di ritorno, prevedendo eventualmente:
un sistema di cofinanziamento con le Regioni e gli enti locali di progetti finalizzati;
l'attivazione di incentivi rivolti agli iscritti all'AIRE per i viaggi da effettuare verso l'Italia e per gli ingressi nei musei e nei siti di interesse archeologico;
una campagna all'estero di promozione finalizzata all'immediata ripresa dei flussi turistici di ritorno e al loro sviluppo;
il coinvolgimento nelle misure di sostegno agli operatori dei tour operator italiani che agiscono all'estero in questo campo.
9/2500-AR/87. La Marca, Schirò, Quartapelle Procopio.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca numerose misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: 54,9 miliardi di euro per l'inizio della ripartenza economica dell'Italia, mentre il saldo netto da finanziare ammonta a 154,6 miliardi;
in particolare, le norme restrittive dettate dall'emergenza sanitaria, con cui gli italiani hanno imparato a convivere solo per pochi mesi, sono la quotidianità di moltissime famiglie, che assistono figli, coniugi o genitori disabili;
sono i cosiddetti caregivers familiari, coloro che si prendono cura, al di fuori di un contesto professionale e a titolo gratuito, di una persona cara bisognosa di assistenza a lungo termine in quanto affetta da una malattia cronica, da disabilità o da qualsiasi altra condizione di non autosufficienza;
la circostanza che, in Italia, a differenza di molti altri Paesi europei, questa figura non sia giuridicamente riconosciuto, né in alcun modo tutelata, rivela in modo inequivocabile quanto ti lavoro di cura svolto gratuitamente sia invisibile, dato per scontato, e considerato irrilevante;
pur non esistendo un dato ufficiale, secondo un'indagine di ISTAT 2015 sarebbero addirittura 7,3 milioni i caregivers familiari in Italia, prevalentemente donne (74 per cento), di cui il 31 per cento di età inferiore a 45 anni, il 38 per cento di età compresa tra 46 e 60, il 18 per cento tra 61 e 70 e ben il 13 per cento oltre i 70;
lavoratrici e lavoratori a tutti gli effetti, a cui, però, non vengono riconosciuti diritti e che ogni giorno affrontano difficoltà che potrebbero essere superare se solo ci fosse una rete e un riconoscimento dell'importanza sociale della loro attività: vivono con 800 euro di invalidità e accompagno, e, in assenza di una legge di riferimento, si troveranno senza pensione, né ammortizzatori sociali;
la maggior parte di loro ha perso o lasciato il lavoro perché il carico assistenziale spesso impone l'affiancamento costante, con conseguente impoverimento del nucleo familiare;
ad aggravare tale quadro, si sono aggiunte le misure di contenimento del contagio adottate dal Governo che hanno, di fatto, garantito la terapia intensiva ma raramente quella domiciliare, che per una persona non autosufficiente significa sopravvivenza;
tutti i decreti emergenziali, dal Cura Italia al Liquidità, hanno previsto timide misure solo per i lavoratori che hanno un familiare disabile, estendendo i permessi della legge n. 104 del 1992 e i congedi parentali, mentre nulla è stato previsto per le persone che accudiscono quotidianamente un familiare,
impegna il Governo
a riconoscere un adeguato, quanto doveroso, supporto economico ai caregivers familiari, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
9/2500-AR/88. Bellucci.
La Camera,
premesso che:
nel giugno scorso sono state immatricolate 132.457 autovetture con un calo del 23,1 per cento sullo stesso mese del 2019 mentre il consuntivo del primo semestre chiude in calo del 46,1 per cento, il che significa 499.224 vetture vendute in meno;
dall'inchiesta congiunturale condotta dal Centro Studi Promotor a fine giugno emerge che il 70 per cento dei concessionari dichiara bassi livelli di acquisizione di ordini. Le auto invendute in giacenza sono circa 500.000 e la situazione finanziaria di molte concessionarie è altamente critica: nei primi sei mesi dell'anno il settore ha avuto una perdita di fatturato di circa 9 miliardi con un danno diretto anche per l'Erario, che ha registrato una perdita di quasi 2 miliardi di gettito solo per l'Iva;
il comparto auto nel 2019 ha fatturato circa 93 miliardi di euro, pari al 5,6 per cento del Pil, con 5.700 imprese e 250 mila occupati che sono il 7 per cento dell'intera forza lavoro dell'industria manifatturiera italiana, mentre il numero dei lavoratori dell'indotto del settore auto è decisamente elevato in quanto per ogni addetto diretto al settore auto ve ne sono 3,2 nell'indotto, indotto che ha un giro d'affari, che, sommato a quello diretto del settore auto, nel 2019 ha raggiunto l'11,2 per cento del Pil nazionale;
la crisi dovuta alla pandemia ha determinato una grave situazione finanziaria anche per i privati che stanno rinviando sistematicamente le spese non essenziali comprese quelle per la manutenzione e le riparazioni degli autoveicoli con un deciso peggioramento della sicurezza stradale e dell'inquinamento;
dai dati esposti emerge chiaramente la necessità di fronteggiare un'emergenza che ha numeri drammatici in un settore che è portante per la nostra economia;
l'approvazione dell'emendamento 44.15 riformulato, col sostegno di maggioranza e opposizione, che prevede incentivi per chi rottama auto di oltre 10 anni ed acquista vetture nuove ad alimentazione tradizionale, oltre che elettrica, è un'azione di politica industriale per il settore automotive che, riuscendo a coniugare i benefici risultanti dall'eliminazione di vetture circolanti altamente inquinanti, con il forte impulso all'acquisto di autovetture meno inquinanti, può contribuire a far uscire il settore dell'auto dalla situazione di estrema difficoltà in cui versa, e soprattutto può aiutare la ripresa dell'economia del Paese;
la fiscalità sulle auto aziendali, che rappresentano circa il 30 per cento delle immatricolazioni è fortemente penalizzante in quanto pone limitazioni alla deducibilità dei costi di esercizio e alla detraibilità dell'Iva che non trovano riscontro nella UE con la conseguenza di rendere meno competitive le aziende italiane con le concorrenti dell'UE, fattore distorsivo che andrebbe corretto con l'eliminazione di dette penalizzazioni fiscali per le auto aziendali italiane;
la scelta, ormai irreversibile, della mobilità elettrica comporta inoltre, in via prioritaria, investimenti per potenziare immediatamente la rete di distribuzione di energia elettrica agli autoveicoli,
impegna il Governo:
a rafforzare, con urgenza, le misure citate in premessa, con le risorse necessarie per superare la fase di crisi acuta del settore automobilistico e del suo indotto;
a definire e adottare un piano organico di politica industriale che riguardi tutta la filiera dell'automobile.
9/2500-AR/89. Benamati, Nardi, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Chiazzese, Sut.
La Camera,
premesso che:
il settore turistico è fondamentale per l'economia italiana: rappresenta infatti un comparto in crescita anche nei momenti di crisi;
In Italia ci sono oltre 33 mila hotel con una disponibilità complessiva di oltre 1.200.000 camere: stiamo parlando di uno dei patrimoni di ospitalità alberghiera più importante al mondo (secondo lo studio Horwath HTL «Italy – Hotels & Chains 2019») ed il primo in Europa;
l'Italia è infatti attualmente il terzo paese per numero di camere di albergo (dopo Stati Uniti e Cina), per un giro di affari che (prima dell'emergenza sanitaria da COVID-19) si assestava intorno a 110 miliardi di euro (quasi il 7 per cento del Pil) a cui vanno aggiunti 64 miliardi di euro dell'indotto;
dal secondo dopoguerra del secolo scorso il movimento della clientela negli alberghi nel nostro paese è stato caratterizzato da un trend in continuo sviluppo, pur se nel corso degli anni vi sono stati periodi di rallentamento (soprattutto in seguito alla crisi economica del 2010), con profondi mutamenti qualitativi nella composizione delle provenienze, nelle motivazioni e nei servizi richiesti;
negli ultimi venticinque anni il mix degli alberghi italiani si è modificato (migliorando il proprio standard medio) passando dalle 36.166 unità del 1990 alle circa 33 mila attuali mentre il numero delle camere è aumentato da 938.141 (per 1.703.542 letti) alle 1.100.000 circa attuali (per 2.250.000 posti letto). Tale evoluzione è stata caratterizzata da un globale spostamento verso l'alto della qualità media dell'offerta, da un lato con la trasformazione o sostituzione di alberghi di categoria inferiore di piccole dimensioni con altri di categoria superiore di dimensioni maggiori, dall'altro con l'ampliamento e ammodernamento di quegli alberghi già in linea con la domanda internazionale e quindi bisognosi di aumentare la propria disponibilità di camere;
secondo una recente stima il patrimonio immobiliare delle strutture ricettive in Italia, mappando le proprietà alberghiere nazionali, supera i 117 miliardi di euro. Si tratta di un settore che potrebbe comunque crescere ulteriormente ma che va al tempo stesso salvaguardato: senza adeguati investimenti potrebbe infatti perdere valore soprattutto in presenza di strutture chiuse per molto tempo o non adeguatamente soggette a manutenzione;
nonostante questi primati il settore alberghiero presenta quindi criticità che potrebbero compromettere l'attuale potenziale socio-economico-occupazionale. Non va infatti dimenticato che si tratta spesso di immobili non recenti e spesso non adeguatamente ristrutturati: il 20 per cento degli alberghi italiani ha infatti oltre 100 anni, il 60 per cento ne ha più di 30. Il 50 circa e poi attivo soltanto (anche in periodi pre COVID-19) in alcuni mesi dell'anno;
appare quindi evidente come fattori come l'anzianità degli immobili delle strutture alberghiere, la chiusura prolungata in alcuni periodi, il tasso di occupazione media delle camere variato sensibilmente in seguito ai nuovi flussi turistici, potrebbero compromettere la stabilità economica delle imprese che possiedono o gestiscono un hotel oggi in Italia;
per rispondere con efficacia alle dinamiche del mercato queste aziende devono quindi essere pronte ad adeguate le strutture ricettive sia in termini di offerta (quindi riqualificazione ed ottimizzazione degli spazi e modernizzazione dei servizi rispetto a edifici costruiti molti anni fa e calibrati per altre tipologie di clientela e differenti flussi turistici), sia soprattutto in termini di controllo e gestione del saldo costi-ricavi (in questa direzione la riqualificazione energetica degli immobili rappresenta quindi un intervento prioritario);
la riqualificazione dell'immobile è quindi spesso la chiave di volta per elevare valore di mercato e potenziale ricettivo delle strutture alberghiere;
preso atto che:
l'emergenza sanitaria in atto sta creando gravi problemi all'intero settore turistico nazionale e quindi alla redditività delle strutture ricettive ed alla sua continuità produttiva ed occupazionale:
secondo prime stime gli hotel saranno i più colpiti dell'intero settore turistico, con una perdita di 7.9 miliardi di euro pari ad una riduzione del 53.8 per cento rispetto ai ricavi dell'anno precedente;
Governo e Parlamento hanno varato, sia nel provvedimento in esame che con i precedenti decreti, misure per contenere le perdite causate dal settore a causa del lockdown e tutelare i lavoratori coinvolti. In particolare: l'introduzione del «bonus vacanze» utilizzabile dalle famiglie in strutture nazionali, l'istituzione del Fondo per la promozione turistica: il rafforzamento delle indennità e la proroga della cassa integrazione per i lavoratori coinvolti; l'esenzione Irap e Imu: la nascita di un fondo apposito per acquisizioni, ristrutturazioni e valorizzazione di immobili destinati ad attività ricettive;
è oggi comunque necessario varare norme adeguate e finanziamenti mirati al fine di sostenere non solo l'emergenza il rilancio complessivo del settore. Misure che consentano quindi alle imprese ricettive di adeguare I offerta per attrarre i flussi turistici, di aumentare il risparmio energetico delle strutture e l'ottimizzazione dei costi d'impresa, oltre a rivalutare l'attuale patrimonio immobiliare;
sarà altrettanto opportuno incentivare l'adeguamento sismico di determinate strutture alberghiere anche al fine promuovere l'offerta ricettiva capillare e contribuire a incentivare la crescita sostenibile del settore turistico di numerose zone sul territorio nazionale;
valutato che:
l'articolo 119 del provvedimento in esame introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi dì efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Tale agevolazione è estesa all'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Queste misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati. La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati;
gli obiettivi di questa misura sono sostanzialmente i seguenti: riduzione delle emissioni climalteranti: rilancio dell'edilizia: sostegno alle famiglie che vedranno la loro abitazione rivalutata: riduzione delle spese energetiche dell'abitazione: aumento dell'occupazione in determinati settori;
nel corso della discussione del provvedimento in esame in Commissione in sede referente è stata avanzata, con proposte emendative specifiche, la possibilità di estendere i benefici di cui all'articolo 119 del provvedimento in esame anche agli alberghi ed alle strutture ricettive;
tali proposte, pur essendo state sostanzialmente condivise dalle forze politiche di maggioranza che sostengono l'attuale governo, non sono state approvate,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, i benefici, di cui all'articolo 119 del provvedimento in esame, anche agli alberghi presenti sul territorio nazionale, al fine di sostenere le imprese di un settore chiave ed anticiclico delle nostra economia come quello turistico, promuovere ulteriormente il risparmio energetico e la green economy, incentivare la riqualificazione antisismica degli edifici privati e consolidare il patrimonio delle imprese ricettive del Paese e differenziare l'offerta.
9/2500-AR/90. Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Miceli.
La Camera,
premesso che:
uno dei settori dell'economia nazionale che ha risentito della sospensione delle attività a causa dell'emergenza legata alla pandemia del COVID-19 è quello turistico a cui Governo e Parlamento hanno dato una serie di risposte con varie misure finalizzate a contenere le perdite causate nel settore a causa del lockdown e tutelare i lavoratori coinvolti, cercando infine con il provvedimento in esame di intraprendere una strada che possa garantire il rilancio delle attività economiche e produttive nazionali;
anche in presenza della ripresa degli spostamenti e dei viaggi conseguenti alla fine del lockdown, e la riapertura delle marine e degli ormeggi, il settore dei charter legato alla nautica rischia di trovarsi in seria difficoltà, di subire perdite a doppia cifra e di lasciare quote di mercato alla concorrenza di paesi stranieri che hanno avuto numeri relativi al contagio diversi dai nostri e non hanno mai fermato totalmente l'attività;
nel corso della discussione del provvedimento in esame in Commissione in sede referente è stata avanzata, intervenendo nel corpo dell'articolo 28 concernente la disciplina del «Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda», una proposta emendativa specifica per questo settore, che contemplava la possibilità di estendere il credito d'imposta anche alle società di charter nautico esonerandole dal pagamento del 60 per cento del canone di locazione o dei contratti di ormeggio dove è svolta l'attività di charter a fronte di un credito d'imposta di pari valore in favore del locatore;
le barche ufficiali da charter in Italia sono 1022 senza equipaggio e altre 300 circa che fanno noleggio con equipaggio e più in generale, quello del charter nautico, è un settore che dà lavoro a 6 000 addetti diretti, senza contare l'indotto;
è oggi comunque necessario varare norme adeguate e misure mirate al fine di sostenere non solo l'emergenza, ma il rilancio complessivo del settore e intervenire con provvedimenti che possano favorire la ripresa dell'attività delle imprese; in un momento di grave crisi sarebbe opportuno quindi intervenire con urgenza per consentire alle imprese del settore del charter nautico di ripartire in questi mesi, cruciali per questo tipo di attività che va da aprile ad ottobre,
impegna i Governo:
a valutare l'opportunità di riconoscere con il primo provvedimento disponibile, anche alle società di charter nautico, la facoltà di non provvedere al pagamento del canone di locazione ovvero dei contratti di ormeggio dove è esercitata l'attività, nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile, relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, a fronte del riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo in favore del locatore;
a valutare l'opportunità di rinviare al 1° gennaio 2021 le modalità di calcolo della navigazione in acque extra UE e la conseguente aliquota IVA.
9/2500-AR/91. Gavino Manca, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 199, comma 6, del provvedimento in esame che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, riconosce alle società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno 2020, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019;
per le finalità di cui al periodo precedente è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, con una dotazione complessiva di euro 24 milioni per l'anno 2020;
per effetto del successivo comma 8, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, si procede all'assegnazione delle risorse di cui sopra;
le Società di navigazione operanti con traghetti Ro Ro, mezzi veloci e navi da crociera, a causa di opportuni provvedimenti emergenziali emanati dal Governo per contrastare la diffusione del virus, anche laddove hanno continuato a svolgere i loro servizi, hanno notevolmente ridotto il trasportato in termini di passeggeri e merci;
la conseguente decurtazione degli introiti dei vettori marittimi sta comportando consistenti ritardi se non addirittura l'omissione dei pagamenti delle fatture emesse a seguito della prestazione rese;
tali ritardi o omissioni pregiudicano, al pari delle ridotte prestazioni, la possibilità di fornire il servizio di ormeggio nel rispetto degli standard fissati dall'Autorità Marittima al fine di garantire la sicurezza della navigazione in ambito portuale e dell'approdo;
riduzioni delle tariffe del servizio di ormeggio possono contribuire ad alleviare tale criticità,
impegna il Governo
a considerare coerente, con il citato comma 6 dell'articolo 199, l'impiego delle risorse stanziate come compensazione per le Società cooperative, anche per eventuali riduzioni tariffarie, per il servizio di ormeggio reso a favore delle tipologie di navi sopra citate.
9/2500-AR/92. Andrea Romano.
La Camera,
premesso che:
visto l'articolo 199 del provvedimento in esame, recante misure a sostegno delle attività svolte nei porti italiani ivi comprese le rade, gli spazi esterni ai porti e comunque rientranti nelle circoscrizioni delle AdSP o laddove non istruite dall'Autorità marittima e dall'AP di Gioia Tauro;
considerato che il comma 8, del sopra citato articolo, prevede la possibilità per le Autorità di intervenire «nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020» e preso atto che la norma si potrebbe prestare a qualche interpretazione ambigua e incongruente;
si ritiene che il limite complessivo di 10 milioni di euro annui si riferisca a ciascuna Autorità,
impegna il Governo
ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad adottare il decreto di cui al comma 8, dell'articolo 199 limitato all'assegnazione del fondo di sei milioni di euro per le AdSP cosiddette «incapienti» e a confermare che, per le altre, nel limite dei 10 milioni di euro ciascuna, vale il principio dell'autonomia finanziaria e di bilancio stabilito dalla legge.
9/2500-AR/93. Mancini.
La Camera,
premesso che:
l'emendamento 89.04 al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 approvato in Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V) della Camera dei deputati in data 3 luglio 2020 a firma di tutti i gruppi di maggioranza e di opposizione, ha permesso la creazione di un fondo con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere per ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella Camera di Consiglio del 23 giugno 2020;
secondo detta pronuncia diffusa con il comunicato del 24 giugno 2020 dall'Ufficio Stampa della Corte costituzionale, gli attuali 285,66 euro mensili, previsti dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita, in violazione dell'articolo 38 della Costituzione che recita «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale»;
nel suddescritto comunicato, si apprende che la pronuncia della Corte costituzionale avrà effetto nelle prossime settimane, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale;
considerato che:
la platea dei potenziali beneficiari destinatari dell'incremento (pari a 516,46 euro) sarà composta da tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto 18 anni e che non godano, in particolare, di redditi su base annua pari o superiori a 6713,98 euro, ai sensi del richiamato articolo 38 della legge n. 448 del 2001,
impegna il Governo:
a trasmettere ai due rami del Parlamento una relazione tecnica aggiornata per la quantificazione dei potenziali beneficiari delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici descritti in premessa, entro e non oltre il 1° settembre 2020;
a prevedere una disposizione normativa di rango adeguato per ottemperare alla pronuncia della Corte costituzionale, ai fini dell'adeguamento dei trattamenti pensionistici degli invalidi civili totali con età inferiore ai sessant'anni, entro l'approvazione della legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021.
9/2500-AR/94. Massimo Enrico Baroni, Sportiello, Lorefice, D'Arrando, Lapia, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Troiano, Ianaro, Romaniello, Termini, D'Orso, Martinciglio, Zanichelli.
La Camera,
premesso che:
la Corte costituzionale, con la sentenza «storica» del 23 giugno 2020, ha chiarito come l'attuale contributo pari a 285,66 euro, previsto per i cittadini colpiti da invalidità civile totale ai sensi della legge n. 118 del 1971, e con un reddito annuo pari o inferiore a 6.713,98 euro, debba essere necessariamente aumentato fino al milione delle vecchie lire (514,46 euro); il limite di reddito imposto dalla Consulta si riferisce al reddito personale annuo lordo della persona titolare dell'assegno;
per ottemperare a tale sentenza, il provvedimento in esame ha istituito un Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, prevedendo una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020;
purtroppo, nonostante il valore fortemente positivo della decisione della Consulta, in seguito ad essa si viene a creare una situazione di invalidi di serie A e invalidi di serie B, dal momento che i «disabili gravissimi» sono rimasti esclusi dal provvedimento. I disabili gravissimi sono quelli che necessitano «di assistenza continua 24 ore su 24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l'interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte»;
si tratta di un numero contenuto di persone non autosufficienti, stimabile intorno alle 3-4.000, che necessiterebbero anch'essi di un adeguamento dell'assegno di invalidità; restano inoltre esclusi dalla citata sentenza anche gli invalidi parziali che si attestano tra il 75 per cento ed il 99 per cento;
è evidente che, come per gli invalidi civili totali, l'assegno percepito dai disabili gravissimi e dagli invalidi parziali che si attestano tra il 75 per cento e il 99 per cento, è assolutamente insufficiente ad assicurare anche la mera sopravvivenza, considerata in un caso l'assoluta impossibilità e nell'altro la forte difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro;
l'articolo inserito nel decreto-legge n. 34 del 2020 in esame, dunque, ottempera alla sentenza della Corte costituzionale del 23 giugno scorso ma non dà attuazione completa all'articolo 38 della Costituzione secondo il quale «I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.». Un intervento di equiparazione del contributo economico per le categorie citate rappresenterebbe un atto decisivo verso una società più giusta e capace di prendersi cura dei suoi componenti più fragili,
impegna il Governo
ad intervenire a favore tanto dei disabili gravissimi quanto degli invalidi parziali che si attestano tra il 75 per cento e il 99 per cento, con reddito inferiore a 6.713,98 euro, per innalzare la pensione di invalidità fino al milione di vecchie lire (514,46 euro).
9/2500-AR/95. Angiola.
La Camera,
premesso che
il Decreto in esame, all'articolo 99. istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Osservatorio dedicato all'analisi del mercato del lavoro. In particolare, tale Osservatorio intende monitorare l'andamento del lavoro in riferimento agli effetti dell'emergenza epidemiologica e delle misure di contenimento adottate, in modo da programmare adeguate strategie occupazionali. In particolare, intende occuparsi delle conseguenze relative alle nuove modalità di organizzazione in riferimento al lavoro agile e allo smart working;
tuttavia tra le funzioni dell'Osservatorio manca l'analisi sul gender gap che è una delle conseguenze più preoccupanti, dell'emergenza economica scaturita dal lockdown invero l'impatto socio-economico causato dal coronavirus vede allargare notevolmente le disparità di genere sul lavoro. Come informa l'ultimo rapporto Istat (2020) le donne perdono più facilmente il posto di lavoro e circa il 31 per cento risultano inattive. Si stima una perdita di oltre 286 mila posti di lavoro femminile e una maggiore dequalificazione del lavoro con un calo considerevole di contratti a tempo determinato e indeterminato;
ma le donne pagano il prezzo maggiore delle crisi soprattutto per l'aumento delle diseguaglianze sul mercato del lavoro, laddove pesano notevolmente le difficoltà di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro andando così a registrare un significativo arretramento delle conquiste di genere finora raggiunte. Vieppiù che le donne risentono maggiormente anche della chiusura delle scuole: il 38,3 per cento delle madri occupate modificano gli orari di lavoro per far fronte alle responsabilità familiari contro il solo 12 per cento dei padri;
lo smart working se da un lato è stato prezioso nel contrastare la diffusione del virus, dall'altro pone sfide non indifferenti su come gestire le discriminazioni lavorative in combinato disposto con quelle che avvengono tra le mura domestiche. Se si considera l'aspetto dell'innovazione tecnologica, poi, la quota di disponibilità di pc e altri strumenti aziendali è più alta per gli uomini che per le donne. Inoltre, benché l'occasione ai ricevere molestie sul luogo di lavoro sia molto più bassa, resta comunque un pericolo per il 25 per cento delle donne di essere vittima di molestie e di mobbing anche lavorando dalla propria abitazione;
pertanto, l'urgenza è quella di trovare nuove forme di tutela e di protezione con l'obiettivo di contrastare fenomeni quali mobbing e stalking in relazione alle nuove forme di lavoro,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di inserire all'interno dell'Osservatorio sul lavoro un focus di analisi sulle trasformazioni del lavoro femminile alla luce dello smart working ed in riferimento al fenomeno del gender gap al fine di supportare iniziative ed interventi volti alla tutela dei diritti, all'inclusione e alle pari opportunità contrastando fenomeni quali lo stalking, il mobbing e qualsiasi altro comportamento e pratica volti a provocare danni fisici, piscologici, sessuali, economici come indicato dalla Convenzione OIL n. 190.
9/2500-AR/96. Frate, Bruno Bossio, De Lorenzo, Carnevali, Martinciglio, Giannone, Schirò, Benedetti, Casa, Boldrini, Muroni, Bologna, Ciampi, Berlinghieri, Bonomo, Serracchiani.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 119 del decreto-legge in esame introduce il cosiddetto ecobonus, e cioè una detrazione del 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficientamento energetico e antisismici su edifici;
tale misura rappresenta non solo un importantissimo strumento di stimolo all'economia reale, ma costituisce un passaggio fondamentale verso la realizzazione della transizione ecologica e della messa in sicurezza del patrimonio immobiliare italiano;
nonostante i considerevoli miglioramenti apportati all'ecobonus nel corso dell'esame in V Commissione, l'ambito temporale della misura richiamata è rimasto limitato alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
un simile limitato lasso di tempo ricade in una fase economica affatto felice, in cui l'occupazione sta risentendo dei terribili effetti del COVID-19 sull'apparato produttivo del Paese, rischiando dunque di compromettere l'impatto della misura sul lungo periodo, posto che molte famiglie saranno portate ad aspettare di riprendere a lavorare prima di avviare gli interventi sopra richiamati,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere la detrazione del 110 per cento introdotta dall'ecobonus anche alle spese sostenute dopo il 2021, così da garantire un più coerente impatto di lungo periodo della misura e dare modo a tutti i cittadini di fruire della stessa.
9/2500-AR/97. Mor, Occhionero.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento, al Titolo VI, prevede specifiche disposizioni finalizzate ad incentivare, agevolare e sostenere le imprese in comprovata difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
inoltre, si prevede la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi nonché misure a sostegno delle imprese e cittadini per adempiere alle prossime scadenze fiscali,
pur rimarcando che la proroga delle scadenze dei versamenti Irpef e Ires al 20 luglio 2020, appare insufficiente, disorganica e non corrispondente alle reali esigenze dei tanti contribuenti italiani in difficoltà;
un eventuale rimando del predetto termine al 30 settembre sarebbe stato a costo zero e non avrebbe assunto carattere di novità in quanto già stato attuato dal precedente Governo lo scorso anno, a dimostrazione che non è una questione di mancanza di risorse finanziarie dello Stato ma, probabilmente, per problemi di ordine burocratico;
è chiaro che il 20 luglio, cioè il giorno ultimo in cui cadono le scadenze, molti italiani non saranno in grado di far fronte ai pagamenti, venendo inoltre sanzionati,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa normativa che preveda la cancellazione, fino alla data del 30 settembre 2020, di eventuali sanzioni ed interessi comminati per ritardati pagamenti di saldi 2019 e acconti 2020 IRPEF e IRES, in considerazione dell'eccezionalità economica e congiunturale dei mesi post crisi pandemica.
9/2500-AR/98. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 25-bis – del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – stanzia contributi a fondo perduto per i settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché feste e cerimonie;
al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19» e di mitigarne gli effetti critici da essa derivanti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di considerare i produttori e commercianti di articoli da regalo, bomboniere e confetti pienamente afferenti alla platea dei beneficiari di tali contributi.
9/2500-AR/99. Tasso, Borghese.
La Camera,
premesso che
la categoria Agenti e Mediatori finanziari e loro collaboratori – indicata con i codici Ateco K64 e K66 – ad oggi è rappresentata in Italia da circa 20.000 professionisti che creano un indotto lavorativo di circa 80.000 addetti;
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non ha e non dà prescrizioni verso nessun codice Ateco;
tali professioni sono disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
dagli articoli 128-quater e 128-sexies del Testo Unico Bancario si evince che queste categorie svolgono attività di intermediazione finanziaria e non di «prestiti di soldi propri o di risparmiatori da loro assistiti»,
impegna il Governo
in considerazione del prolungarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a valutare l'opportunità che gli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di mediazione creditizia possano accedere ai benefici di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile n. 23.
9/2500-AR/100. Borghese, Tasso.
La Camera,
premesso che:
l'intero settore dei lavoratori dello spettacolo, nonostante i successi internazionali riconosciuti negli ultimi decenni, continua ad incontrare grandi difficoltà e tale situazione si è ulteriormente aggravata in questi ultimi mesi, a causa della diffusione del COVID-19;
il decreto al nostro esame contiene diverse norme destinate al sostegno del mondo dello spettacolo e dei suoi lavoratori: dall'articolo 84, che reca nuove indennità per i lavoratori in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel quale i commi da 1 a 12 prevedono un complesso di indennità temporaneo in favore di alcune categorie di lavoratori tra i quali i lavoratori intermittenti dello spettacolo; l'articolo 183, commi 4, 5 e 6 interviene sul Fondo unico per lo spettacolo, individuando criteri specifici per l'attribuzione delle risorse del FUS nel periodo 2020-2022, in deroga alla disciplina generale, a seguito della sospensione delle attività di spettacolo deliberata per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19;
con l'articolo 183, comma 11-quater si istituisce un Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo di musica dal vivo e nel medesimo articolo, i commi 1 e 12 aumentano i Fondi emergenze spettacolo, cinema, audiovisivo. Per finire con l'articolo 183, commi 9 e 12, si estende l'Art-bonus, il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti;
per quanto positivi tali interventi risultano non ancora sufficienti, servirebbero misure concrete per gli aspetti quotidiani dell'attività dei lavoratori di questo settore;
resta tutt'ora vigente una sperequazione di trattamento tra i lavoratori dello spettacolo dipendenti e quelli libero professionisti sulla fiscalizzazione delle diarie fuori del territorio comunale, contribuendo per i liberi professionisti a concorrere a formare il reddito per la parte eccedente la quota giornaliera prevista;
un intervento di modifica di questa normativa risulta ormai non più procrastinabile,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di applicare nella determinazione del reddito di lavoro autonomo dei lavoratori dello spettacolo liberi professionisti la disposizione contenuta nell'articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella parte in cui si prevede che le indennità percepite per la trasferta e le missioni fuori del territorio comunale, concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno (ossia euro 46,48), al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
9/2500-AR/101. Acunzo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato nel corso dell'esame in Commissione V della Camera, introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione e di misure antisismiche sugli edifici, anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale compiuto a fini antisismici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
le norme di cui sopra non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, con successivi provvedimenti di carattere legislativo, di:
a) estendere al 30 giugno 2022 il termine per fruire da parte dei condomìni dell'agevolazione fiscale di riqualificazione energetica, così come previsto per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari IACP comunque denominati;
b) estendere la detrazione di cui all'articolo 119 sopra richiamato alla categoria A1, tenuto conto che molte delle unità immobiliari appartenenti alla stessa hanno perso nel corso degli anni i requisiti per appartenervi: la revisione del classamento delle unità immobiliari non è, infatti, mai stata effettuata e permangano, dunque, negli atti catastali situazioni di censimento catastale risalenti ad accertamenti del 1939, ancorché il nuovo catasto edilizio urbano sia entrato in conservazione l'1 gennaio 1962, con tutte le incoerenze possibili.
9/2500-AR/102. Acquaroli, Foti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 17-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto nel corso dell'esame in V Commissione, interviene sull'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto «Cura Italia»), che aveva sospeso, fino al 1° settembre 2020, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, estendendo detto termine ai 31 dicembre 2020;
detta previsione normativa assunta in luogo di una significativa implementazione del fondo sociale per l'affitto, concorre ad ulteriormente peggiorare la situazione già asfittica del mercato immobiliare, attesa che la certezza della data di rilascio dell'immobile risulta compromessa;
detta previsione normativa colpisce, dunque, i proprietari di immobili che, per contro, non godendo di alcuna proroga, hanno puntualmente adempiuto al versamento della prima rata dell'Imu. Una rata, va ricordato, pari ad 11 miliardi di euro: in tempi di bonus concessi un po' a tutti, c'è stato – dunque – chi ha nuovamente messo mano al proprio portafoglio per assolvere quella patrimoniale, neppure troppo mascherata, rappresentata dall'Imu,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere un ristoro in capo ai proprietari che hanno subito il torto di non poter rientrare in possesso dell'immobile.
9/2500-AR/103. Mantovani, Foti, Butti, Osnato.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame dispone al Titolo IV alcune misure volte a potenziare l'assistenza e i servizi per la disabilità;
in particolare, all'articolo 104, comma 1 si dispone il potenziamento dell'assistenza, dei servizi e dei progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in particolar modo incrementando il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
all'articolo 104 comma 2 invece si dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
all'articolo 89-bis, inoltre si dispone, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38 dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali;
le predette disposizioni evidenziano una linea politica del Governo volta a sostenere con maggiore incisività le persone con disabilità ma si configurano come essenzialmente volte al sostegno di persone che possono e sono in grado di vivere in modo autonomo cosa che per i disabili autistici adulti, nella stragrande maggioranza, non è attuabile;
a riguardo dunque appare di fondamentale importanza la necessità di disporre misure volte in particolare a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, istituzionalizzati e non istituzionalizzati;
e infatti la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo, evidenzia che gli individui con disabilità dovrebbero godere di una vita piena e dignitosa in condizioni che garantiscano loro non solo la dignità, l'autosufficienza e la partecipazione attiva alla comunità, ma anche il pieno godimento di tutti i diritti al pari delle altre persone. L'atto riconosce la necessità di garantire i diritti umani di tutte le persone con disabilità, compresi tutti gli individui con disturbi dello spettro autistico, assicurando loro pari opportunità e condizioni sufficienti che possano consentire lo sviluppo ottimale e la piena partecipazione alla società;
alla predetta risoluzione si ispira la legge 18 agosto 2015, n. 134, che dispone misure in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie e prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico;
in particolare, la legge 18 agosto 2015, n. 134 prevede, tra le varie disposizioni, l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili. Il testo dispone, inoltre che il Ministero della salute promuova lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative;
la legge 18 agosto 2015, n. 134 all'articolo 2, dispone che l'istituto superiore di sanità aggiorni le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatolagiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali;
da quanto si evince dalle raccomandazioni e dalle Linee Guida 21 dell'istituto superiore di sanità sul «Trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti» sono diversi i programmi intensivi di trattamento dello spettro autistico che andrebbero maggiormente studiati e che dovrebbero far parte di piani di ricerca continui e ben organizzati al fine di migliorarne l'efficacia e al fine di garantire la tutela della salute dei soggetti affetti da tale disturbo;
in particolare, l'Istituto superiore di sanità afferma nelle sue raccomandazioni che «...tra i programmi intensivi comportamentali il modello più studiato è l'analisi comportamentale applicata (Applied behaviour Analysis – ABA): gli studi sostengono una sua efficacia nel migliorare le abilità intellettive (QI) il linguaggio e i comportamenti adattativi nei bambini con disturbi dello spettro autistico. Le prove a disposizione anche se non definitive consentono di consigliare l'utilizzo del modello ABA nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico. Dai pochi studi finora disponibili emerge comunque un trend di efficacia a favore anche di altri programmi intensivi altrettanto strutturati, che la ricerca dovrebbe approfondire con studi randomizzati controllati (RCT) finalizzati ad accertare, attraverso un confronto diretto con il modello ABA, quale tra i vari programmi sia il più efficace.»;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 34, all'articolo 60 dispone che il servizio sanitario nazionale garantisca alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche;
appare evidente, dunque, che i disposti della normativa vigente in materia evidenzino in particolar modo il fondamentale ruolo della ricerca e della sperimentazione di settore che nel caso della cura di questo disturbo ancora poco conosciuto rappresentano i principali elementi di speranza di tutte le famiglie che quotidianamente si trovano ad affrontare questo problema;
ugualmente importante appare non solo la necessità di fornire al Servizio sanitario nazionale personale adeguatamente preparato alla prestazione delle terapie indicate nelle Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate dall'ISS ma anche la necessità di incrementare il numero delle strutture semiresidenziali e residenziali pubbliche e private, con competenze-specifiche sui disturbi dello spettro autistico e in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti, garantendo sempre più le attività inclusive e lavorative in società, e non solo negli istituti dove sono ricoverati al fine di ottenere per queste persone le maggiori autonomie possibili;
in Italia il disturbo coinvolge circa 500.000 famiglie. La stima è degli esperti dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma;
le risorse disponibili per la cura, la ricerca e la sperimentazione, in particolar modo quelle afferenti al Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 23 dicembre 2015 n. 208 appaiono decisamente non sufficienti a perseguire completamente tutti gli obiettivi della legge 18 agosto 2015, n. 134 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica a valutare l'opportunità di stanziare le risorse necessarie;
per il miglioramento delle condizioni di vita e per l'inserimento scolastico sociale e lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico;
per la ricerca di settore e per la sperimentazione presso strutture territoriali di adeguate terapie che possano favorire l'adozione di tutti gli interventi psicopedagogici basati sulla analisi del comportamento applicata (Applied behaviour Analysis ABA) espressamente raccomandata dall'istituto superiore di sanità nelle sue Linee Guida;
per l'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico e in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti, e che garantiscano le attività inclusive e lavorative in società al fine di ottenere le maggiori autonomie possibili per queste persone;
per l'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto alla prestazione delle terapie indicate nelle Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate dall'ISS;
in particolar modo incrementando il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute.
9/2500-AR/104. Gemmato, Silvestroni.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene sia disposizioni relative alla promozione del lavoro, sia misure di sostegno alla disabilità;
ricorre proprio quest'anno il ventennale della introduzione dell'istituto del collocamento disabili, previsto dalla lungimirante e innovativa legge 12 marzo 1999, n. 68 ed è quindi opportuno fare un bilancio di uno strumento normativo di evidente e primaria rilevanza sociale e civile e in modo particolare è opportuno farlo in vista dei futuri provvedimenti governativi che saranno indirizzati – da un lato – al miglioramento dei meccanismi che regolano il mercato del lavoro e – dall'altro – al tema della conquista di una effettiva autosufficienza da parte delle persone disabili;
purtroppo questo bilancio di venti anni non può essere positivo: ennesima dimostrazione di come anche una legge moderna e basata su alti valori civili a volte non sia sufficiente a trasformare realtà compiesse come quella di questo specifico segmento del mercato del lavoro, nel quale il successo può essere assicurato solo dalla sinergia fra soggetti economici, pubblica amministrazione, associazionismo e famiglie;
oggi dobbiamo prendere atto che il Paese non dispone neanche di una base di dati aggiornata e completa sull'inclusione lavorativa dei disabili: basti dire che l'ultimo Rapporto presentato – due anni e mezzo fa – al Parlamento (in adempimento di precise prescrizioni normative) reca dati, peraltro poco granulari e accurati, risalenti al 2015: ciò ci dice che – ad onta di quanto molti ritengono – vanno ancora creati, in Italia, i presupposti stessi per una moderna ed efficace politica pubblica in questo settore;
ma ciò che è più grave è il fatto che le finalità stesse della legge n. 68 del 1999 risultano sviate poiché la burocratizzazione degli uffici del collocamento speciale (che si limita a gestire attraverso automatismi una interminabile e indeterminata lista di «aventi diritto» in perenne attesa della chiamata) fa sì che i soggetti che poi producono, con mille incongruenze e diseguaglianze, l'effettivo incontro della domanda e dell'offerta siano altri – enti accreditati al lavoro, cooperative sociali, servizi sociosanitari – e non i pubblici uffici ai quali le famiglie di tanti giovani disabili si rivolgono;
questo sarebbe in fondo un danno minore se il risultato finale fosse comunque coerente con le finalità della legge n. 68 del 1999, ma non è così poiché – a parte la perdurante evasione degli obblighi di assunzione da parte di imprese private ma anche di pubbliche amministrazioni – l'effetto più odioso di queste inefficienze consiste nel fatto che si crea una discriminazione ai danni di particolari categorie di giovani disabili (psichici, cognitivi, affetti da alcune malattie rare) che rimangono troppo spesso privi di ogni opportunità, mentre – in moltissimi casi – se adeguatamente presentati e «accompagnati» nel percorso di inserimento, sarebbero in grado di essere produttivi e quindi utili all'impresa, alla pubblica amministrazione (e quindi alla società) quanto e anche più di tantissimi soggetti pienamente «abili»;
si tratta, quindi, di un enorme spreco di fattori produttivi (capitale umano) e di un invisibile e molecolare aumento del livello di sofferenza sociale poiché il lavoro rappresenterebbe quasi sempre – per moltissime persone disabili – un fattore impareggiabile di promozione sociale e addirittura di cura; non è l'assistenza ciò che essi chiedono ma esattamente il contrario: essere riconosciuti socialmente per ciò che essi possono e saprebbero fare;
particolarmente importante è il «fattore tempo»: occorre evitare che il «giovane» disabile psichico, cognitivo o affetto da malattia rara invecchi nelle liste ex legge 68, superato ogni anno da disabili dotati di requisiti che spesso gli sono preclusi (esempio: figli a carico, esperienza lavorativa già maturata nel settore, superamento di prove selettive per lui proibitive, ecc.) e dando priorità alla condizione di inoccupazione (tipica dei giovani) e a quella di disoccupazione di lunga durata (superiore a 36 mesi);
infine, in attesa – non di una «riforma», ma – di quei pochi, puntuali ritocchi ad una legislazione che rimane tuttora valida nel suo impianto e che andrebbe solo integrata per superare la sua inefficacia e i suoi effetti discriminatori verso determinate categorie di disabili, molto potrebbe essere fatto – anche a legislazione vigente – attraverso un'azione amministrativa illuminata, opportunamente indirizzata verso il conseguimento di concreti risultati di grande valore sociale, utilizzando a tal fine anche la potente leva della pubblica amministrazione,
impegna il Governo
a dare il giusto rilievo – in tutto l'ampio spettro della risposta alla grave crisi pandemica ed economica – al tema dell'inclusione lavorativa dei giovani disabili quale segno di vera riforma sociale ed economica, introducendo – con approccio pragmatico e orientato al risultato – in tutti gli atti attuativi delle misure vigenti finalizzate alla promozione dell'autosufficienza delle persone disabili e in quelli relativi alla ripresa delle assunzioni nella pubblica amministrazione, specifiche prescrizioni dedicate alla inclusione lavorativa prioritaria della categoria oggi maggiormente penalizzata: i giovani con invalidità superiore al 79 per cento, nonché i disabili intellettivi, psichici e le persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge n° 34 del 2020 all'esame dell'Assemblea, risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e versino in condizioni di inoccupazione o disoccupazione di lunga durata superiore a 36 mesi.
9/2500-AR/105. Germanà, Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Sgarbi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni in materia di proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi;
in particolare si tratta di ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria;
è di vitale importanza per le aziende italiane che tali versamenti possano essere effettuati in misura del 50 per cento dell'importo dovuto senza applicazione di sanzioni od interessi in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo. Ciò al fine di sostenere le imprese su cui grava una crisi economica dovuta al diffondersi del COVID-19,
impegna il Governo
ad adottare, con successivo provvedimento legislativo, quanto detto in premessa al fine di sgravare i datori di lavoro di una parte del pesante peso dei contributi in un periodo di grave crisi economica dovuta al diffondersi del COVID-19.
9/2500-AR/106. Tondo, Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Sgarbi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni in materia di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per una serie di soggetti con disabilità fisiche e psichiche. La rubrica dell'articolo 109, tra l'altro, recita tra l'altro attraverso anche: «prestazioni individuali domiciliari»;
è importante mantenere i pazienti affetti da malattie croniche e da malattie rare nel proprio domicilio anche per ridurre il rischio di contagio derivante dal COVID-19;
pertanto è indispensabile che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie anche in attuazione delle misure previste dal Piano nazionale della cronicità in materia di cure domiciliari in favore delle persone non autosufficienti ed in condizione di fragilità anche con patologie in atto, si avvalgano delle società attive nell'erogazione di programmi di supporto ai pazienti ed in particolare delle cure domiciliari che tali società somministrano gratuitamente sulla base di accordi con le aziende farmaceutiche,
impegna il Governo
a dare seguito a quanto previsto in premessa in modo da sostenere i pazienti affetti da malattie croniche o malattie rare per curarli nel proprio domicilio anche in relazione alla possibilità di contagio dei medesimi dovuta al diffondersi del COVID-19.
9/2500-AR/107. Sangregorio, Lupi, Colucci, Germanà, Sgarbi, Tondo.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni in merito alla concessione di un credito d'imposta anche per le spese sostenute per la concessione di immobili destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali ecc.;
è importante riconoscere il credito d'imposta anche per le spese dirette ed indirette sostenute dagli espositori aventi sede legale in Italia che partecipano dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020 a fiere nazionali, internazionali e congressi pari al 50 per cento delle spese sostenute;
ciò è fondamentale per sostenere gli imprenditori del nostro Paese in un momento di particolare difficoltà economica dovuta al diffondersi del COVID-19. Tra l'altro molti dei suddetti imprenditori appartengono al settore del cosiddetto Made in Italy che è fondamentale per il rilancio dell'economia del nostro Paese,
impegna il Governo
ad adottare, con successivo provvedimento legislativo, quanto detto in premessa al fine di sostenere i settori produttivi decisivi per lo sviluppo dell'economia del nostro Paese sui quali insiste la crisi economica generata dalla diffusione del COVID-19.
9/2500-AR/108. Colucci, Lupi, Germanà, Sangregorio, Tondo, Sgarbi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene disposizioni relative alle scuole paritarie;
il sistema nazionale di istruzione è costituito, ai sensi della legge n. 62 del 2000, «dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali» tra le quali è sancita la parità formale per quanto tale parità sia, ancora oggi, a venti anni dall'approvazione della su citata legge, connessa esclusivamente al valore riconosciuto al titolo di studio rilasciato senza considerare la conseguente e necessaria equiparazione degli aspetti economici;
la parità sostanziale tra istituzioni educative statali e istituzioni educative private, agita mediante concreti strumenti di natura finanziaria, risponderebbe al legittimo riconoscimento del diritto delle famiglie a scegliere il genere di istruzione da impartire ai propri figli;
in Italia ci sono oltre 12.000 scuole paritarie, frequentate da circa 900.000 alunni e studenti e nelle quali sono occupati più di 160.000 lavoratori, tra personale docente e personale amministrativo, che svolgono la funzione educativa e formativa;
è quindi importante, soprattutto a causa del diffondersi del COVID-19 che rischia di determinare la chiusura di molte di queste scuole, sostenere economicamente i genitori degli alunni attraverso la concessione di agevolazioni fiscali per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020;
è fondamentale prevedere in un successivo provvedimento legislativo la possibilità di detrarre dalle imposte le spese per le rette scolastiche fino ad un massimo di 5.500 euro a favore delle famiglie degli alunni in relazione al servizio scolastico fruito presso le scuole paritarie;
tale agevolazione consentirà pertanto alle scuole paritarie, gravemente penalizzate dal diffondersi del COVID-19, di continuare l'attività didattica,
impegna il Governo
ad adottare con successivo provvedimento legislativo le agevolazioni fiscali indicate in premessa, per sostenere le spese per il servizio scolastico fruito dagli alunni delle scuole paritarie al fine di consentire la continuità didattica ed il servizio pubblico che le scuole paritarie svolgono.
9/2500-AR/109. Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo, Sgarbi.
La Camera,
premesso che:
gli Istituti Italiani di Cultura sono un luogo di incontro, scambio, nascita e sviluppo di iniziative per gli italiani all'estero, ricoprono una funzione fondamentale in attività di cooperazione culturale, sono fonte di informazione sul nostro Paese e promuovono la nostra cultura all'estero;
il settore culturale è stato fortemente colpito dall'emergenza COVID-19, ed è fondamentale rilanciare l'immagine del nostro Paese all'estero per favorirne il recupero anche di credito e interesse. Investimenti in questo campo hanno anche ricadute importanti di carattere economico e sociale, favorendo commercio, turismo e costruzione di senso di identità e cittadinanza;
con il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito con modificazioni in legge n. 106 del 29 luglio 2014, è stato introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il cosiddetto Art bonus. Tale meccanismo dà diritto a un credito di imposta, pari al 65 per cento dell'importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano;
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, noto come «Decreto Rilancio», all'articolo 183, comma 9, estende l'Art bonus anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti;
la cultura italiana di più recente produzione merita di essere conosciuta e valorizzata nel mondo e necessita di sostegno nella sua dimensione internazionale,
impegna il Governo
con il primo provvedimento utile, ad estendere l'Art Bonus anche agli Istituti Italiani di Cultura, per favorire la diffusione e la promozione della cultura italiana all'estero e incentivare il contributo dei privati alla valorizzazione internazionale del nostro patrimonio culturale.
9/2500-AR/110. Fusacchia.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, all'articolo 29, comma 1-bis, misure a sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
in tale contesto è necessario incentivare le locazioni stabili al fine di contrastare la desertificazione dei centri storici;
la desertificazione dei piccoli e medi centri storici italiani è un fenomeno iniziato anni fa ma che negli ultimi 10 anni ha registrato un continuo flusso di residenti che emigrano dal nucleo storico verso le periferie ed i grandi centri urbani con una conseguente perdita di abitanti, servizi e attività commerciali;
il rischio di desertificazione commerciale e dell'allontanamento dei servizi dei centri storici è un fenomeno che riduce la qualità della vita dei residenti e l'attrattività turistica del contesto urbano; nelle città d'arte questo fenomeno si sta manifestando con la trasformazione di molte abitazioni in appartamenti affittati per brevi periodi con ciò comportando lo sfruttamento delle risorse messe a disposizione del territorio;
il problema della regolamentazione dei flussi turistici, in particolare nelle città d'arte, rappresenta ormai un problema non più rinviabile, che va affrontato sotto diversi aspetti; l'elevata concentrazione di turisti in determinate località – quando non adeguatamente gestita – tende a generare ricadute negative sulle comunità locali (sovraffollamento dei centri storici e dei mezzi pubblici; spopolamento degli stessi cento storici; innalzamento del costo della vita; problemi di ordine pubblico e di rispetto del decoro e violazioni di norme e regolamenti); problemi di questo genere sono comuni a molte città d'arte europee come Venezia, Amsterdam, Barcellona, Roma e Firenze;
è necessario introdurre nuovi incentivi fiscali per sostenere la rigenerazione territoriale favorendo il trasferimento di cittadini stabilmente residenti nei centri storici;
anche in considerazione della crisi del settore del turismo derivante da lockdown dovuto all'emergenza COVID-19 è importante ripensare in questa fase a una riconversione degli immobili adibiti a locazioni brevi incentivando i contratti ad uso abitativo di durata pari ad almeno un anno,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre incentivi fiscali volti a contrastare lo spopolamento dei centri storici, anche considerando la possibilità di una riduzione della cedolare secca sui contratti ad uso abitativo di durata pari ad almeno un anno, aventi a oggetto immobili situati nei centri storici delle città d'arte, all'interno degli ambiti che saranno individuati dai comuni con propria delibera.
9/2500-AR/111. Pellicani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in commento affronta una molteplicità di questioni di enorme rilievo per la vita dei cittadini, sia per quel che riguarda la salvaguardia sanitaria sia per la tutela della sostenibilità economica delle famiglie e delle imprese, oggi come non mai, alle prese con situazioni di precariato e di erosione del proprio reddito disponibile:
l'obiettivo del rilancio economico che il Governo si prefigge con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, non può essere sganciata dal rilancio dei territori che hanno subito oltre al COVID-19 anche la distruzione dei territori a seguito dei terremoti;
la ricostruzione post sisma dei territori continua ad essere una priorità nazionale a cui il Parlamento costantemente cerca di offrire soluzioni, da ultimo nel decreto-legge in commento con la presentazione di emendamenti per la proroga e la stabilizzazione del personale, per un'ulteriore semplificazione delle procedure per la ricostruzione, per il rilancio socio economico con la zona franca urbana ed il fondo del 5 per cento dedicato a misure economiche:
la mancata approvazione di tali proposte – dovuta all'anticipazione voluta dalle opposizioni della chiusura dei lavori della commissione Bilancio che ha impedito la conclusione del percorso di verifica finanziaria delle proposte da parte della Ragioneria generale dello Stato – non modifica la sostanza politica ossia che il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016-2017 riveste ormai carattere di priorità assoluta;
tra le misure, quella della proroga e della stabilizzazione del personale impiegato negli uffici che si occupano della ricostruzione, risulta di estrema importanza laddove tale personale svolge funzioni fondamentali acquisite nel tempo e che non sono facilmente sostituibili;
tale constatazione ha determinato fino ad ora la necessità di continue proroghe per tutto il personale e contemporaneamente, in attesa di un percorso di consolidamento e stabilizzazione di quel personale che da più tempo opera nella ricostruzione;
è stato innovato profondamente il quadro normativo per accelerare la ricostruzione consentendo al commissario per la ricostruzione di poter emanare ordinanze mirate ad una forte semplificazione delle procedure;
ora è il momento di predisporre le necessarie risorse e gli ulteriori interventi – a partire dai provvedimenti in preparazione, primo fra tutti il decreto-legge per la semplificazione – per adottare le iniziative necessarie a dare una risposta definitiva di rilancio e ricostruzione ai territori colpiti dai vari sismi,
impegna il Governo:
ad adottare le necessarie iniziative per la stabilizzazione del personale precario impegnato nella ricostruzione a seguito di eventi calamitosi negli uffici speciali e negli enti locali e, nelle more, ad attuare ogni iniziative utile a prorogarne il servizio;
a prorogare la Zona Franca Urbana nel territorio dei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, per il periodo necessario a confermare gli investimenti in atto ma soprattutto per incentivarne di ulteriori e comunque per almeno un ulteriore triennio;
ad innovare la disciplina per il rilancio del sistema produttivo per le aree interessate dal sisma del 2016 (articolo 25 decreto-legge n. 189 del 2016) mediante risorse individuate ogni anno da apposita ordinanza del commissario, nel limite del 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati e delle disponibilità risultanti dai ribassi d'asta;
a prevedere che gli incentivi previsti per l'efficientamento energetico degli edifici concorrono in via aggiuntiva con il contributo previsto dalla legge per la riparazione e la ristrutturazione degli edifici colpiti dal sisma e che, nei Comuni del cratere sisma del 2009 e del 2016 nell'Italia centrale, la misura dell'incentivo fiscale sia aumentata della metà, in alternativa al contributo per la ricostruzione, per tutti gli immobili anche destinati alle attività produttive, con ciò incentivando un volano economico per gli investimenti nella ricostruzione secondo criteri di ecosostenibilità.
9/2500-AR/112. Pezzopane.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca tra l'altro misure per incrementare per l'anno 2020 le risorse destinate al Fondo di Garanzia per le PMI;
per effetto delle misure introdotte dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, cosiddetto decreto liquidità, è previsto l'accesso gratuito e automatico al citato Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni nonché associazioni professionali e società tra professionisti, di agenti e subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari finanziari e assicurativi la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19; per tali soggetti, l'intervento del Fondo è potenziato con una copertura del 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione per finanziamenti fino a 30 mila euro con una durata fino a 10 anni. È stato rideterminato il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti garantiti; per effetto delle modifiche approvate in Parlamento, attualmente possono accedere alla garanzia del Fondo ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, cosiddetto decreto liquidità, tra i soggetti con codice ATECO 2007 «K – Attività finanziarie e assicurative», esclusivamente gli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
in questo contesto emergenziale il Fondo di garanzia PMI sta svolgendo un importante funzione di immissione di liquidità nel sistema produttivo necessario a programmare la ripartenza delle attività economiche;
è necessario e urgente tuttavia intervenire al fine di porre necessari correttivi che attualmente penalizzano alcune categorie che sono rimaste escluse pur nella imminente necessità di dover rifinanziare urgentemente le proprie attività pesantemente danneggiate dall'emergenza COVID-19; il codice «K» dai soggetti beneficiari del Fondo Pmi, infatti ha ricompreso esclusivamente gli agenti di assicurazione, i subagenti, i broker, penalizzando così i promotori finanziari e tutti gli altri soggetti «ausiliari» delle società finanziarie che risultano attualmente esclusi dalla possibilità d avvalersi del Fondo stesso;
inoltre tra i soggetti rientranti nel codice «K» sarebbero esclusi anche gli operatori che svolgono attività di negoziazione di valute afferenti al codice ATECO 66.12.00 che in conseguenza dell'arresto critico del settore del turismo avrebbero subito pesanti ripercussioni,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere l'accesso al fondo di Garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tutti i soggetti danneggiati dal blocco delle attività connesse all'emergenza COVID-19 appartenenti al codice ATECO 2007 «K – Attività finanziarie e assicurative», con particolare riferimento ai promotori finanziari e ai soggetti che svolgono attività di negoziazione di valute.
9/2500-AR/113. Topo, Gribaudo.
La Camera,
premesso che:
il provvedi memo all'esame contiene un complesso e articolato disegno di intendenti concernenti sia l'ambito fiscale, sia il sostegno del lavoro;
la legge 30 dicembre 2020. n. 238. ha introdotto un'agevolazione fiscale volta ad incentrare il rientro dei lavoratori qualificati in Italia per contribuire allo sviluppo del Paese, prendendo un'imponibilità solo parziale del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa:
tali incentivi, introdotti in un primo momento fino al 2013. sono poi stati prorogati fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 29, comma 16-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012. n. 14, e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2017 dall'articolo 16. comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera b), della succitata legge n. 238 del 2010. prevede la concessione dei benefici fiscali per «i cittadini dell'Unione europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività»;
alcune Direzioni territoriali dell'Agenzia delle entrate interpretavano le suddette disposizioni contrariamente al tenore letterale delle stesse e contrariamente agli atti esplicativi della Direzione Centrale Normativa della stessa Agenzia – nel senso che le agevolazioni non spetterebbero qualora il soggetto avesse mantenuto la residenza anagrafica in Italia durante il periodo di studio all'estero, oppure qualora venisse meno la continuità del periodo (di almeno 24 mesi) all'estero, anche nel caso in cui le interruzioni fossero assolutamente fisiologiche per il tipo di attività esercitata, come lo è nel caso dell'anno accademico che subisce delle interruzioni per sessioni d'esame e nei periodi estivi;
di conseguenza, l'Agenzia delle entrate contestava l'applicazione delle agevolazioni ai soggetti che rientravano in una delle due fattispecie predette, richiedendo il pagamento del maggiore debito di imposta assieme agli interessi maturati ed alle sanzioni irrogate;
nella circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 l'Amministrazione finanziaria, riprendendo le argomentazioni delineate nella circolare n. 14/E del 4 maggio 2012, ha puntualizzato «che la legge n. 238 del 2010, a differenza delle altre norme che introducono regimi fiscali di favore per le persone tisiche che trasferiscono la residenza in Italia, non menziona la residenza fiscale né l'articolo 2 del TUIR», cosicché «ciò che rileva ai fini dell'agevolazione è il requisito sostanziale dell'effettivo svolgimento all'estero dell'attività di lavoro o di studio, che il soggetto deve essere in grado di dimostrare la presenza di tale requisito sostanziale la mancata iscrizione all'Aire (anagrafe della popolazione residente all'estero) non determina l'esclusione dal beneficio»;
che il mantenimento della residenza anagrafica in Italia durante il periodo di lavoro o di studio) all'estero è irrilevante ai fini dell'agevolazione di cui alla legge n. 238 del 2010 viene rilevato costantemente anche dalle Commissioni tributarie nei giudizi che hanno ad oggetto i relativi avvisi di accertamento (ex multis, sentenza n. 3/2019. Comm. Trib. I Grado, Bolzano);
in relazione all'altro motivo di contestazione delle agevolazioni, ovvero la mancata continuità del periodo di almeno 24 mesi all'estero, il Governo nella risposta all'interrogazione 5-11274 del 4 maggio 2017 ha precisato, richiamando sempre la circolare n. 14/E del 4 maggio 2012. che «ciò che rileva ai fini dell'agevolazione in esame è che il soggetto interessato abbia effettivamente svolto attività di studio all'estero e che sia in grado di dimostrare tale circostanza Pertanto in presenza dei suddetto requisito sostanziale, si ritiene che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludano l'accesso all'incentivo»;
il fatto che alcune Direzioni territoriali dell'Agenzia delle entrate arrivino, disapplicando persino le circolari della Direzione Centrale Normativa, a vanificare i benefici riconosciuti da norme di legge non è solo controproducente ai fini del raggiungimento dello scopo delle stesse (nel caso specifico quello di rendere il Paese più attraente per lavoratori altamente qualificati), ma anche deleterio per il rapporto di collaborazione e buona fede che dovrebbe sussistere tra lo Stato e i suoi contribuenti,
impegna il Governo
a chiarire con il prossimo provvedimento utile, con norma di interpretazione autentica la portata delle disposizioni nei sensi delineati nelle premesse e come stabilita dagli emendamenti 128.03 e 128.04, presentati durante l'esame del presente decreto-legge nella Commissione di merito.
9/2500-AR/114. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
La Camera,
premesso che:
la diffusione illecita di opere protette dal diritto d'autore è un fenomeno che desta grave allarme, in quanto pregiudica la sostenibilità dell'industria editoriale, svaluta l'apporto di competenze e professionalità qualificate e, non da ultimo, influisce sulla libertà e il pluralismo dell'informazione, incidendo sulla quantità e la qualità dell'offerta editoriale;
con lo sviluppo dei servizi della società dell'informazione, tale fenomeno ha assunto proporzioni e connotati inediti: alcuni di questi servizi, infatti, consentono nell'ambito del loro normale utilizzo l'accesso al pubblico a contenuti o altri materiali protetti dal diritto d'autore caricati dai loro utenti, in alcuni casi con diffusione potenzialmente massiva degli stessi:
considerato altresì che:
la direttiva (UE) 2019 790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (c.d. direttiva copyright) è intervenuta per disciplinare gli utilizzi delle opere in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utilizzatori, salvaguardando un elevato livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi e adeguando all'ambiente digitale le relative eccezioni e limitazioni;
rilevato che:
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. è stata approvata una disposizione volta ad estendere le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei confronti di servizi di messaggistica che utilizzano indirettamente risorse di numerazione locale per le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi,
impegna il Governo
in sede di attuazione della norma richiamata in premessa, a garantire l'adeguato bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti e la piena armonizzazione della misura con i principi e criteri dettati dall'ordinamento nazionale ed europeo a tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sul mercato unico digitale, a partire da quelli previsti dalla cosiddetta direttiva copyright e da quelli che saranno definiti dai provvedimenti legislativi di recepimento della medesima direttiva.
9/2500-AR/115. Rotta.
La Camera,
premesso che:
i commi da 577 a 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», hanno modificato il metodo di calcolo del sistema di ripiano della spesa farmaceutica, passando al sistema del «market share»;
tale sistema prevede che l'Agenzia Italiana del Farmaco determini la spesa farmaceutica complessiva per acquisti diretti, e sul totale della spesa così calcolata rilevi il fatturato di ciascuna azienda;
l'implementazione immediata di questo sistema, senza la previsione di un periodo transitorio e di una misura di accompagnamento prima della sua entrata in vigore, non ha permesso una programmazione adeguata alle aziende titolari di AIC;
allo stato attuale il nuovo sistema porterà le quote di ripiano di alcune aziende a essere quasi dieci volte superiori rispetto a quanto dovuto con il sistema di calcolo precedente, causando evidenti difficoltà economiche e finanziarie;
la previsione di un periodo transitorio e di una misura di accompagnamento consentirebbe alle aziende impattate di destinare le risorse eccedenti per l'anno 2021 a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione o migliorare le condizioni di lavoro, interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano;
nel contesto di emergenza sanitaria per il COVID-19 diverse realtà presenti sul territorio nazionale hanno sostenuto gli sforzi necessari a garantire la continuità produttiva in sicurezza per i dipendenti al fine di assicurare le terapie indispensabili ai pazienti,
impegna il Governo
a prevedere un meccanismo di garanzia (come l'introduzione di un apposito tetto transitorio e riferito solo all'anno 2019) che restituisca stabilità al contesto in cui opera il comparto farmaceutico, evitando una sperequazione eccessiva che danneggerebbe realtà che generano valore per l'Italia investendo nell'innovazione e nello sviluppo del Paese.
9/2500-AR/116. Lacarra.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame prevede all'articolo 119 una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. nonché incentivi per il fotovoltaico e le colonnine di ricarica di veicoli elettrici;
la norma rappresenta da un lato, un necessario intervento per il rilancio di tutto il settore edilizio nazionale e dall'altro uno strumento per garantire, soprattutto in questo particolare momento storico, lo sviluppo del settore in chiave di efficientamento energetico e di messa in sicurezza del territorio nazionale:
proprio in tal ottica, particolare valore assume la norma per i territori dei piccoli comuni e di aree interne di montagna;
considerando che, secondo dati Anci, l'Italia dei comuni interni, periferici, rurali, montani, di minori dimensioni demografiche, coprono però, per estensione, il 54,1 per cento della superficie complessiva della penisola, ma che in 5.627 borghi risultano circa due milioni di case inutilizzate e che negli ultimi 40 anni sono stati ben 2000 i piccoli centri che hanno perso l'80 per cento popolazione, e tra questi 120 dal 60 all'80 per cento;
aree che presentano vantaggi per la qualità della vita dei cittadini, che assicurano, attraverso la cura dei residenti, la salvaguardia della natura nonché la tutela della terra e la conservazione del paesaggio e potrebbero fornire la risposta al bisogno dell'abitare e di stili di vita più sostenibili,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di rendere stabile e permanente nel tempo gli strumenti e gli incentivi previsti dalla norma in esame, permettendo così anche ai piccoli comuni italiani, parte fondante del nostro territorio nazionale, di proseguire, con continuità, al recupero dei centri storici, alla lotta allo spopolamento, all'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e la messa in sicurezza di strade e scuole.
9/2500-AR/117. De Menech.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 27. modificato in sede referente, consente a Cassa Depositi e Prestiti – CDP S.p.A. di costituire un patrimonio destinato, denominato Patrimonio Rilancio, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. All'apporto del MEF corrisponde l'emissione, da parte di CDP S.p.A., a valere sul patrimonio destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, di strumenti finanziari di partecipazione. Le risorse del patrimonio destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano;
considerando che:
anche nell'ambito della cooperazione allo sviluppo internazionale, la finestra temporale dei prossimi mesi sarà decisiva per la ripresa e il rilancio del sistema imprenditoriale che può apportare, in tali geografie della cooperazione italiana, competenze ed eccellenza in settori chiave, primo fra tutti quello sanitario, radicando la propria attività in una prospettiva operativa di lungo termine e sviluppando una rete duratura di rapporti commerciali;
in tale contesto, può essere opportuno, ampliare e potenziare uno strumento finanziano già esistente a supporto delle iniziative promosse dal settore privato in questi mercati, previsto dall'articolo 27 della legge 11 agosto 2014. n. 125. a valere sulle risorse del Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, e liberare le risorse finanziarie necessarie a supportare e sviluppare le iniziative del sistema imprenditoriale nazionale che contribuiscano al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile («SDGs») dell'Agenda 2030 in Paesi in via di sviluppo. Tali Paesi, infatti, rappresentano anche un importante sbocco economico e commerciale, di rilevante valenza strategica per il «Sistema Italia»;
in termini di impatto atteso, la misura potrebbe generare finanziamenti addizionali a beneficio delle imprese italiane, per progetti funzionali allo sviluppo sostenibile in Paesi in via di sviluppo, pari a circa 1 miliardo di euro nel quinquennio 2020-2024,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di potenziare il Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, gestito da Cassa depositi e prestiti S.p.A., disciplinato, tra l'altro, dall'articolo 27 della legge n. 125 2014. che si prefigge l'obiettivo di promuovere la partecipazione dei soggetti privati alle attività di cooperazione internazionale mediante l'intervento del Fondo rotativo stesso, al fine di supportare le imprese e le filiere nazionali, severamente colpite dall'emergenza sanitaria «COVID-19», anche nella prospettiva di sostenere in modo efficace e mirato le attività produttive e industriali orientate ai mercati emergenti e ai Paesi in via di sviluppo.
9/2500-AR/118. Quartapelle Procopio.
La Camera,
premesso che:
moltissime zone del nostro Paese sono state interessate negli ultimi anni da gravi eventi calamitosi che hanno compromesso parte delle produzioni agricole;
la tendenza al ripetersi nel tempo di tali fenomeni sta spingendo sempre più gli agricoltori verso interventi di prevenzione del danno piuttosto che di un suo ristoro, come la sottoscrizione di apposite assicurazioni;
il decreto legislativo numero 102 del 2004, disciplina il Fondo di solidarietà nazionale (Fsn) quale strumento finalizzato a promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti;
nello specifico l'articolo 4 del Decreto legislativo definisce il «Piano di gestione dei rischi in agricoltura», strumento approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, cui compete, «nel rispetto della normativa europea», determinare l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia minima di danno;
tale Piano di gestione 2019 (approvato con Decreto Ministeriale n. 642 del 21 gennaio 2019) ha quindi determinato la spesa ammissibile al sostegno e le aliquote massime concedibili, disponendo che «ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno, le quantità, assicurate, se superiori, in termini unitari, sono ricondotte alla produzione media dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o alla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta»;
lo stesso Decreto Legislativo numero 102 del 2004 dispone che «al fine di garantire continuità alla copertura dei rischi», qualora entro il 30 novembre non sia approvato un nuovo Piano «continuano ad applicarsi le disposizioni del piano precedente»;
il contributo pubblico sui premi per l'assicurazione della produzione agricola rappresenta un incentivo significativo per le aziende del settore anche se il rapportarsi non alla produzione effettiva, ma alla media della produzione registrata nell'ultimo quinquennio, rischia di non rispondere alle reali esigenze delle aziende;
il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013 dispone all'articolo 37 come il sostegno pubblico sia riconosciuto «solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 20 per cento della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono comunque essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore» e «gli indennizzi versati dalle assicurazioni non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura»;
alla luce di quanto sopra, si evince che non sia incompatibile con la normativa comunitaria la possibilità per l'imprenditore agricolo di assicurare nel nostro paese l'intera produzione con il sostegno pubblico anziché la media del quinquennio;
la possibilità di assicurare l'intera produzione con il sostegno pubblico è stata avanzata dalle associazioni agricole, e da alcuni consiglieri regionali della Toscana in merito alle richieste di alcune aziende della provincia di Arezzo che avevano subito ingenti danni alla produzione;
considerato che:
il provvedimento in esame prevede all'articolo 35 modalità di intervento pubblico a favore delle imprese di assicurazione finalizzati a sostenere le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia COVID-19;
il provvedimento in esame prevede inoltre, agli articoli 222, 223, 224, 224-bis, 224-ter interventi a sostegno delle imprese agricole e dei prodotto agroalimentari a seguito dell'epidemia COVID-19;
il provvedimento in esame prevede poi nello specifico, all'articolo 222-bis, che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possano accedere agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva previste dal Decreto Legislativo numero 102 del 2004, ed in deroga alle norme vigenti:
appare quindi opportuno, nel pieno rispetto della normativa comunitaria ed in relazione alle difficoltà del settore agricolo a causa del lockdown e delle sempre purtroppo più frequenti calamità naturali che colpiscono il nostro paese, valutare la modifica delle quantità di produzione agricola assicurabile con il contributo dello Stato già in sede di definizione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2020,
impegna il Governo
ad assumere iniziative, in relazione a quanto espresso in premessa, finalizzate ad ampliare le quantità di produzione agricola assicurabili con il contributo dello Stato, già in sede di definizione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2020 e modificando in tal senso l'articolo 4 del Decreto Legislativo numero 102 del 2004, per sostenere la redditività e salvaguardare le imprese del settore.
9/2500-AR/119. Cenni.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni del Titolo VIII, Capo II, del provvedimento in esame recano un insieme di misure straordinarie a sostegno della filiera della stampa indispensabili per il contenimento della crisi in atto e il rilancio dell'intero settore editoriale;
l'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19 ha infatti determinato un significativo aggravamento della condizione di crisi strutturale che da almeno un decennio affligge il settore, per effetto congiunto della caduta dei ricavi e del crollo degli investimenti pubblicitari: una situazione che rischia di pregiudicare la sostenibilità economica e la stessa sopravvivenza di numerose realtà editoriali, soprattutto quelle più piccole e a vocazione territoriale,
impegna il Governo
a valutare, nell'ambito dei prossimi interventi legislativi, l'adozione di ulteriori misure di sostegno destinate alle imprese editoriali, finalizzate in particolare a sterilizzare gli effetti negativi derivanti dalle conseguenze dell'epidemia da COVID-19.
9/2500-AR/120. Sensi.
La Camera,
premesso che:
la grave emergenza sanitaria in atto dovuta alla pandemia COVID-19 e la conseguente contrazione della domanda di trasporto marittimo di merci e passeggeri sta minando la solidità delle imprese di navigazione. Infatti, il blocco dei traffici passeggeri con le isole, delle crociere e, più in generale, le restrizioni agli spostamenti delle persone imposte dal Governo, stanno seriamente danneggiando l'industria e l'occupazione marittima;
in particolare, l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha colpito in modo pesante il settore del turismo, che nel nostro Paese rappresenta il 13 per cento del PIL, ed in particolare il settore della crocieristica e sta costringendo le imprese armatoriali al fermo temporaneo o definitivo delle unità, con conseguente drastica riduzione del fatturato;
l'Italia, grazie alla cantieristica ed alla spiccata vocazione turistica, è il Paese leader che detiene oltre un quarto di questo valore, infatti la crocieristica vale 13.2 miliardi di euro e dà lavoro a circa 120.000 addetti a terra a bordo, posti fortemente a rischio dallo stop alle crociere;
è prevedibile che non appena saranno rimosse le restrizioni ai traffici crocieristici nel nostro Paese, le navi da crociera incontreranno molte difficoltà a fare scalo nei porti dei Paesi del Mediterraneo in virtù delle misure restrittive che questi Paesi si presume continueranno a porre in essere;
in questo momento di straordinaria crisi economica del settore marittimo dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla conseguente riduzione dei traffici via mare afferenti al trasporto di merci e di persone causata dalle restrizioni imposte dalle pubbliche autorità alla libertà di circolazione, le aziende che operano nel cosiddetto cabotaggio «minore» hanno ridotto o sospeso i propri servizi, registrando drastici cali del loro fatturato, mediamente oltre il 50 per cento;
anche le imprese di bunkeraggio italiane e quelle che operano con unità adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali rischiano il collasso non potendo più contare sui volumi di traffico assicurati dai loro principali clienti;
a rischio, quindi, non è solo la mobilità delle merci e l'occupazione di marittimi italiani a bordo e dei lavoratori dell'indotto ma anche l'approvvigionamento energetico nazionale;
tali imprese non possono, peraltro, accedere alle misure previste dall'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, in quanto si collocano oltre i 5 milioni di fatturato,
impegna il Governo:
a consentire al mercato delle crociere italiane di ripartire il prima possibile – seppure con gradualità, salvaguardando il livello occupazionale di migliaia di italiani a bordo e a terra, evitando così, anche squilibri tra navi che battono bandiera italiana e non;
a consentire alle navi da crociera già iscritte nel registro internazionale italiano la possibilità di effettuare servizi di crociera che tocchino esclusivamente porti nazionali, fino al 31 dicembre 2020;
a consentire – al fine di far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti alla emergenza epidemiologica da COVID-19 – la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento energetico, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare – fino al 31 dicembre 2020, dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 457 del 1997 convertito con la legge 27 febbraio 1998, n. 30, alle imprese armatrici di unità iscritte nelle matricole nazionali delle navi maggiori che esercitano attività di cabotaggio e di bunkeraggio marittimo, nonché per le unità adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali (imprese che non godono di alcun strumento di sostegno o incentivazione nell'affrontare l'emergenza sanitaria e il conseguente drammatico calo di fatturato) con l'esclusione delle navi adibite alla pesca e delle unità adibite a servizi di rimorchio in concessione.
9/2500-AR/121. Lorenzin, Navarra, Gariglio.
La Camera,
premesso che:
tale provvedimento è frutto dell'esigenza di provvedere ai bisogni delle imprese, lavoratori e famiglie colpite dalla crisi economica conseguente alla grave pandemia sviluppatasi a partire da febbraio 2020;
tra i settori più colpiti vi è sicuramente quello turistico. Tra le imprese legate a tale settore, coloro che hanno subito maggior danno sono indubbiamente quelle esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico;
con la pubblicazione dei vari decreti sono state sospese attività e visite scolastiche provocando nocumento alla categoria suddetta, già dal mese di febbraio 2020, infatti, sono state annullate, per decreto, tutti i viaggi di istruzione programmati in Italia e all'estero Con il passare del tempo tutte le destinazioni nazionali ed estere hanno applicato il lockdown ed il turismo si è fermato;
uno dei problemi che queste aziende dovranno fronteggiare è che, oltre ad essere stati tra i primi a subire la crisi, rischiano di essere gli ultimi nella ripresa;
ad oggi rischiano di chiudere circa il 60 per cento delle imprese che offrono servizi di noleggio con conducente;
in particolare, con riguardo alla parte relativa agli aiuti economici alle imprese, occorre evidenziare come tra le altre anche quella degli autonoleggiatori è stata fortemente penalizzata;
considerato che:
nel testo del decreto-legge 2 febbraio 2007 di recepimento della direttiva 2003/96/CE da parte dell'Italia vi è stata una immotivata esclusione delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri, non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, dallo sconto delle accise sul gasolio. A confermarlo Pierre Moscovici, già Commissario agli affari economici dell'Unione europea che da subito la definì discriminatoria;
con il decreto legislativo n. 26 del 2 febbraio 2007 lo Stato italiano limita l'applicazione della direttiva ed esclude dall'agevolazione i mezzi destinati al trasporto occasionale (noleggio autobus con conducente);
nel testo del decreto-legge Rilancio erano già presenti contributi in compensazione dei minori incassi per le imprese esercenti attività di trasporto ferroviario di passeggeri e merci in regime di libero mercato, per compensare appunto gli effetti economici subiti a seguito dell'emergenza COVID-19;
in un momento di forte difficoltà del settore del trasporto di passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, sorge la necessità impellente di eliminare queste disuguaglianze, estendendo le agevolazioni già previste per le categorie suddette,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa atta ad estendere anche alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, le agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori e le compensazioni e/o agevolazioni già previste per la categoria di trasporto ferroviario di passeggeri e merci in regime di libero mercato.
9/2500-AR/122. Di Stasio.
La Camera,
premesso che:
il sostegno al reddito è divenuto negli anni di vitale importanza per le famiglie;
con il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, si è ristretta la platea dei beneficiari di ammortizzatori sociali, anche in deroga;
tali interventi normativi hanno generato nel tempo numerose discriminazioni anche tra lavoratori appartenenti alla stessa azienda;
ai molti lavoratori che hanno terminato la mobilità ordinaria nel 2015 e nel 2016 non viene riconosciuto più alcun tipo di ammortizzatore sociale;
l'attuale emergenza generata dall'insorgere del COVID-19 ha particolarmente aggravato la situazione;
è oggettiva la necessità di prevedere nuovi strumenti per i cittadini che non abbiano avuto la possibilità di accedere ad altre misure di sostegno al reddito,
impegna il Governo
ad adottare, con un prossimo provvedimento di carattere normativo, per i lavoratori che abbiano terminato la mobilità ordinaria nel 2015 e nel 2016 e ai quali non è riconosciuto alcun tipo di ammortizzatore sociale, l'implementazione o l'estensione di misure straordinarie e di emergenza per il sostegno al reddito, nonché a prevedere modifiche alla legislazione vigente, al fine di ricomprendere gli stessi nelle misure di politica attiva del lavoro, prevedendo al contempo il riconoscimento di contributi previdenziali figurativi.
9/2500-AR/123. Buompane.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 263 detta disposizioni in materia di lavoro agite per le pubbliche amministrazioni, da adottarsi a breve termine ed a regime ed introduce, altresì, l'istituzione dell'Osservatorio del lavoro agile pubblico;
il dipartimento della funzione pubblica ha avviato un monitoraggio costante sull'applicazione del lavoro agile da parte delle pubbliche amministrazioni dall'inizio dell'anno ed è in corso una consultazione rivolta al personale pubblico, dirigenziale e non;
entrambe le iniziative sono volte a rilevare dati specifici e misure organizzative adottate, nonché osservazioni ed anche eventuali criticità' da superare in ordine alle modalità applicative;
il lavoro agile ha l'obiettivo di coniugare la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con il miglioramento detrazione amministrativa in termini di efficacia ed efficienza e di implementazione della digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e dei servizi recati ai cittadini ed alle imprese,
impegna il Governo
ad adottare, per quanto di competenza, in occasione dell'emanazione di provvedimenti successivi, le opportune iniziative, anche legislative, finalizzate all'istituzione ed all'organizzazione, da parte dell'Osservatorio sul lavoro agile pubblico di cui all'articolo 263 del provvedimento in esame, di una Conferenza nazionale sul lavoro agile pubblico.
9/2500-AR/124. Baldino.
La Camera,
premesso che:
forti piogge e grandinate si sono registrate in varie aree della Basilicata nel primo week-end di luglio, causando notevoli danni alle produzioni agricole; produzioni già colpite da altri eventi climatici avversi nei mesi scorsi;
le produzioni agricole più colpite risultano essere i cereali, gli oliveti, i vigneti, le colture orticole, i frutteti e le serre, con perdite stimate nell'ordine del 40-60 per cento della produzione;
l'articolo 222 del decreto-legge, n. 34 del 2020, prevede disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;
il comma 2 del citato articolo, attiene l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020;
il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa a sostegno delle imprese agricole danneggiate dall'ondata di maltempo che ha colpito la Basilicata, al fine di consentire la ripresa economica anche attraverso l'estensione, alle predette aziende, delle misure di cui all'articolo 222, con la previsione che l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, venga posticipato al 6 luglio 2020 e di quelle di cui all'articolo 222-bis, al fine di consentirne l'accesso agli interventi indennizzatori a valere sul decreto legislativo n. 102 del 2004.
9/2500-AR/125. Cillis.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia) dispone che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020. n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 10, dai lavoratori dipendenti del settore privato, e equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto;
la norma summenzionata, per l'individuazione delle cosiddette «zone rosse», fa riferimento esclusivo all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
i comuni di Medicina e Ganzanigo sono stati dichiarati «zona rossa», dal 17 marzo al 3 aprile 2020, in base all'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, e pertanto non sono ricompresi nell'elenco di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. I residenti, salvo deroghe per i lavoratori della sanità, non hanno potuto recarsi a lavoro in ottemperanza al divieto assoluto di muoversi all'esterno dell'area individuata dalle disposizioni regionali;
l'INPS in assenza di apposita copertura normativa, non ha finora potuto riconoscere a quei lavoratori la giustificazione dell'assenza con motivazioni analoghe a quelle consentita ai cittadini residenti nelle zone rosse decretate dal Governo, generando in tal modo una disparità di trattamento dagli esiti paradossali, in quanto i lavoratori sono costretti a scontare dalle ferie i giorni d'assenza dal lavoro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere le forme di tutela attualmente riconosciute ai lavoratori residenti nelle «zone rosse», di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ai lavoratori dei comuni di Medicina e Ganzanigo.
9/2500-AR/126. Ascari, Carbonaro, Zanichelli.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il sistema sportivo risulta particolarmente colpito dalla crisi economica che ha determinato una improvvisa interruzione delle sue principali attività, non limitatamente ai soli ambiti professionistici e, pertanto, con inevitabili ripercussioni in ordine al suo corretto sviluppo in ogni ambito di riferimento;
con riferimento all'imprevista interruzione delle principali fondi di ricavo, in relazione ad un ammontare dei costi comunque elevato, si sono determinate situazioni di particolare gravità che a vari livelli hanno interessato tutti i settori del sistema e i suoi principali operatori, a partire dalle singole società sportive, ivi compresi i propri lavoratori, fino a toccare i maggiori operatori sportivi pubblici di riferimento;
tale cornice ripone la massima attenzione affinché anche attraverso l'utilizzo di ulteriori strumenti di finanziamento sia scongiurato il rischio che l'emergenza sanitaria e la connessa crisi economica, comprometta in maniera rilevante il corretto funzionamento del sistema impedendo, d fatto, ai principali attori di poter diffondere e sviluppare in tutto il territorio la pratica sportiva, momento di fondamentale crescita per il cittadino, veicolo di sviluppo anche economico e di coesione sociale, e di eccezionale importanza anche dal punto di vista sanitario,
impegna il Governo
ad assumere ogni iniziativa utile a consentire il corretto finanziamento dei progetti ad alto valore sociale in materia di sport e più in generale, ad assicurare, anche attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti di finanziamento che le oggettive difficoltà economiche che hanno coinvolto il sistema sportivo nel suo complesso non ne precludano il corretto sviluppo anche in considerazione del fondamentale valore sociale, economico e sanitario.
9/2500-AR/127. Francesco Silvestri.
La Camera,
premesso che:
esaminato il provvedimento in esame recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il decreto in conversione prevede, tra le altre, anche norme per l'accelerazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese;
infatti, a seguito del blocco del turn over, utilizzato negli anni quale modalità di contenimento della spesa pubblica, le pubbliche amministrazioni stentano ancora a riprendere la fisiologica politica di reclutamento di personale, nonostante l'adozione di norme atte ad agevolarla;
tale blocco ha portalo negli anni all'emersione del cosiddetto fenomeno del mansionismo, frutto anche della forte digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni che ha reso del tutto indefinibili le attività svolte dal personale collocato su differenti Aree Professionali, operando un sostanziale livellamento dei processi lavorativi, prescindendo dal titolo di studio posseduto:
nonostante la modifica dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotta nel 2009 dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 150, secondo cui «Il prestatore di lavoro dote essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equi talenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito il suddetto fenomeno del mansionismo non si è arrestato»;
nel corso dell'emergenza epidemiologica, la pubblica amministrazione ha continuato a garantire servizi alla cittadinanza attraverso l'utilizzo di modalità telematiche, evidenziando l'importanza del pubblico servizio, rafforzando vieppiù il predetto livellamento professionale tra i dipendenti pubblici e rendendo più evidente la necessità di riconoscere la professionalità acquisita dal proprio personale,
impegna il Governo
ad adottare, anche per il tramite della propria Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), tutti i necessari provvedimenti utili a garantire la riqualificazione del personale dipendente della pubblica amministrazione, anche attraverso la riformulazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rimuovendo il riferimento ai titoli di studio necessari a partecipare alla prevista riserva dei posti (in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno), salvaguardando la piena e totale discrezionalità in capo alle singole amministrazioni di poter decidere autonomamente i criteri con cui far partecipare il personale di ruolo, utilizzando ai fini della compensazione del titolo di studio anche l'anzianità di servizio all'interno della qualifica precedente rispetto a quella per la quale si decide di concorrere.
9/2500-AR/128. Dieni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, definisce i cosiddetti «patti territoriali» e «contratti d'area» nel quadro di una promozione dello sviluppo locale;
l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina specifici adempimenti, secondo una procedura semplificata, cui le imprese beneficiarie sono tenute, al fine di chiudere i procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei sopra citati patti territoriali e contratti d'area;
con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2019, si definiscono i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni sostitutive per ottenere i suddetti benefici e si indica, come termine ultimo per l'invio della dichiarazione sostitutiva, la data del 27 dicembre 2019;
molti Comuni utilizzano in modo efficace tali strumenti di sviluppo e chiedono una proroga delle scadenze previste,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di concedere la proroga dei termini previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2019, al fine di garantire una effettiva ripartenza economica nella fase post-emergenza COVID-19.
9/2500-AR/129. Suriano.
La Camera,
premesso che:
esaminato il provvedimento in esame recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
in particolare, per far fronte all'emergenza da COVID-19, sono state adottate alcune misure che interessano le pubbliche amministrazioni;
il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ha disciplinato il ciclo della performance per le amministrazioni pubbliche che si articola in diverse fasi consistenti nella definizione e nell'assegnazione degli obiettivi, nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse, nel monitoraggio costante e nell'attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nell'utilizzo dei sistemi premianti;
il Piano della performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150/2009 è un documento programmatico triennale definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno; il Piano individua gli obiettivi operativi da perseguire annualmente e definisce le risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
l'articolo 263 del provvedimento in conversione, che detta disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, interviene in merito alle valutazioni dei dirigenti, stabilendo che l'attuazione di tali disposizioni rileva ai fini della performance;
la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 è un documento che evidenzia, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati c alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti: tale documento, da redigere secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica, è adottato dalle amministrazioni e validato dall'Organismo Indipendente di valutazione entro il 30 giugno di ogni anno e fa riferimento al cielo della performance avviato con il Piano dell'anno precedente:
allo scopo di valutare la qualità del lavoro della pubblica amministrazione, il decreto legislativo n. 150 del 2009 ha dunque istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione che svolge le importanti funzioni di; monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni: garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, proporre, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;
i componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale istituito dal Dipartimento della funzione pubblica con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016;
considerato che:
nonostante le riforme susseguitesi nel tempo, non si è riusciti ad eliminare la forte discrezionalità che sussiste nella scelta dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, in quanto sono stati fissati dei requisiti molto deboli, i quali non sono in grado di assicurare la neutralità dei componenti;
la composizione di tali organismi, infatti, sembrerebbe non soddisfare i principi fondamentali di trasparenza, indipendenza ed imparzialità;
è emersa la necessità di garantire maggiormente l'imparzialità dei soggetti chiamati a svolgere delicate funzioni collegate al ciclo di gestione della performance delle amministrazioni pubbliche e, conseguentemente, l'esigenza di assicurare una maggiore indipendenza degli organismi stessi rispetto alle amministrazioni presso le quali operano,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di modificare la disciplina relativa alla nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di Valutazione della performance al fine di aumentare il livello di indipendenza e imparzialità dei componenti medesimi nelle amministrazioni nelle quali operano e di rafforzare il ruolo di vigilanza svolto dal Dipartimento della funzione pubblica.
9/2500-AR/130. Alaimo, Baldino, D'Orso, Giarrizzo, Sabrina De Carlo, Elisa Tripodi.
La Camera,
premesso che:
esaminato il provvedimento in esame recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il Capo XII, Accelerazione concorsi, del titolo VIII, Misure di settore, del decreto-legge in conversione contiene una serie di disposizioni in ordine alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni;
in particolare, le misure riguardano il Corpo nazionale dei vigili dei fuoco, le Forze Armate, il Corpo di Polizia penitenziaria, la Protezione civile e la Polizia di Stato;
nonostante le previsioni dettate in merito a tali procedure assunzionali, nulla è statuito in relazione alle 507 unità del personale del Corpo forestale dello Stato risultate idonee al concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale n. 94, del 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori: a distanza di sei anni e diversamente da tutti i casi analoghi verificatisi in precedenza, gli idonei non sono ancora stati assunti per via del mancato scorrimento della graduatoria finale, approvata a luglio 2014;
l'assegnazione del personale del Corpo forestale dello Stato alle diverse amministrazioni individuate con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (recante Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), ha dunque determinato la dispersione di numerose competenze di polizia sulle quali lo Stato pure aveva investito;
nel caso di specie, in particolare, il personale del Corpo forestale aveva partecipato ad un concorso per una forza di polizia a ordinamento civile, ambito nel quale aveva maggiormente sviluppato e affinato competenze e conoscenze;
il personale della Forestale assorbito in base a decreto legislativo n. 177 2016 incontra, inoltre, non poche difficoltà nelle progressioni di carriera interne alle amministrazioni di destinazione, non potendo competere agevolmente con quanti in quella specifica amministrazione è impiegato da molto più tempo e ha, pertanto, maturato una notevole professionalità;
considerato altresì:
il diffuso stato di carenza di organico in cui versano gli Uffici territoriali del Governo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assumere, per gli anni 2020 e 2021, nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, il personale risultato idoneo nella graduatoria finale del concorso per allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale n. 94, del 29 novembre 2011, su istanza dell'interessato e previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui alle lettere d), h), i), l) e m), del comma 1, dell'articolo 2, del bando di concorso e nei limiti della dotazione organica.
9/2500-AR/131. Maurizio Cattoi, Baldino, Tasso, Alaimo.
La Camera,
premesso che:
il decreto in oggetto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l'intento di assicurare l'unitarietà, l'organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale;
il provvedimento in esame è il terzo grande intervento varato dal Governo per affrontare le conseguenze sanitarie, economiche e sociali dell'emergenza COVID-19, dopo il «Cura Italia» e il decreto «Liquidità» e getta le basi per il rilancio dell'economia, riparando i danni a breve termine causati dalla crisi in modo da investire anche nel futuro a medio lungo-termine, secondo una prospettiva sinergica con quella adottata dalla Commissione europea nella definizione delle recenti proposte in tema di piano per la ripresa e bilancio a lungo termine dell'Ue;
tra gli ambiti interessati dal provvedimento in esame, diverse sono le disposizioni che investono il settore della giustizia: in particolare, l'articolo 219 reca una pluralità di misure finalizzate a garantire la funzionalità dell'amministrazione della giustizia, assicurando condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19 all'interno sia degli uffici giudiziari, sia delle carceri, e stanziando le relative risorse economiche;
al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, tra le altre misure recate dal suddetto articolo, è previsto lo stanziamento di fondi ad hoc per la sanificazione degli ambienti interni alle strutture carcerarie, nella salvaguardia del personale e a tutela di tutta la popolazione detenuta;
l'emergenza COVID-19 ha portato, per ovvie ragioni di sicurezza, a ridurre notevolmente i contatti tra le persone detenute e i propri affetti: spesso i colloqui si svolgono in luoghi chiusi e spogli, il che, particolarmente nel caso di bambini figli di persone detenute, costituisce un «setting» disagevole per l'incontro con il genitore, e una cruda e mortificante rappresentazione dello stato di reclusione dello stesso;
considerata la situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, gli incontri all'aperto sono quindi particolarmente indicati, data la sensibile riduzione del rischio di contagio;
il tema dei colloqui delle persone detenute con figli in età scolare è stato altresì affrontato dal MIUR lo scorso autunno, attraverso una circolare che invita gli istituti scolastici a non considerare i giorni di visita al genitore nel conteggio del monte ore di assenza;
si rappresenta, d'altra parte, come la pratica dei colloqui in giardini e aree all'aperto sia già positivamente attuata da diversi Istituti Penitenziari, che ne testimoniano la funzionalità e la sicurezza in fatto di distanziamento e rischio contagio da COVID-19,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di garantire, nell'ambito delle misure a sostegno delle carceri, lo stanziamento di risorse aggiuntive finalizzate all'allestimento e alla manutenzione, da parte degli istituti detentivi, di aree attrezzate all'aperto destinate ai colloqui dei detenuti con familiari e terze persone, con particolare attenzione alle attrezzature e ai giochi necessari all'accoglienza dei bambini.
9/2500-AR/132. Bruno, D'Orso.
La Camera,
premesso che:
la pandemia causata dalla diffusione globale del COVID-19 ha generato rilevanti disagi per gli italiani all'estero. Le ambasciate e i consolati hanno subito infatti, per lungo tempo, una limitazione dei servizi da loro prestati ai nostri connazionali; ciò, a causa delle misure di contenimento del virus decise sia dalle autorità italiane, che dalle autorità straniere competenti;
considerato inoltre che:
il numero considerevole di rientri in Italia ha generato un disallineamento delle anagrafi consolari, che rende necessaria un'operazione straordinaria di aggiornamento;
al fine di rispondere all'accresciuta richiesta di servizi ai cittadini e alle imprese durante l'attuale emergenza – nonché per fornire adeguato supporto alle attività di promozione della cultura e dell'immagine del Paese svolte dalla rete diplomatico consolare e dagli istituti italiani di cultura all'estero – è divenuto indispensabile, in questo periodo, incrementare li numero dei dipendenti a contratto a legge locale operanti nelle nostre sedi diplomatiche;
in ragione dell'avvio anticipato del meccanismo di voto per corrispondenza, la rete diplomatico consolare ha speso circa 11 milioni di euro per il referendum costituzionale inizialmente previsto per il 29 marzo 2020, nonostante il rinvio disposto in applicazione dell'articolo 81 del DL n. 18/2020. Si rende pertanto necessario reintegrare tali somme per consentire la regolare tenuta della consultazione entro l'anno in corso, non essendo a tal fine sufficiente lo stanziamento disposto in sede di riparto del fondo spese elettorali,
impegna il Governo
al fine di garantire il sostegno all'esportazione e all'internalizzazione delle imprese, nonché il rilancio dell'economia a stanziare ulteriori risorse in favore della nostra rete diplomatico consolare, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e la regolare erogazione dei servizi a disposizione delle nostre imprese all'estero e dei nostri connazionali nel mondo.
9/2500-AR/133. Siragusa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 23, del decreto oggetto di conversione, reca «Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» introducendo, al comma 7, la possibilità per il Ministero dell'interno, di essere autorizzato, nel limite di euro 220.000 annui e per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un'apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall'INAIL e sostenute dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus COVID-19;
la ratio della disposizione succitata è riconducibile al fatto che, a seguito dell'emergenza sanitaria causata dal virus COVID-19, il personale civile del Ministero dell'Interno è stato pesantemente coinvolto nella gestione emergenziale, sia in periferia, visto il ruolo svolto dalle prefetture, che al centro e si sono verificati numerosi casi di positività al virus COVID-19 ed anche alcuni decessi;
pertanto, similmente a quanto previsto da numerose imprese private ma anche da istituzioni pubbliche, come i Carabinieri, si è ritenuto necessario garantire alla categoria oggetto della disposizione normativa descritta, eccezionalmente esposta al virus COVID-19, dovuta al ruolo istituzionale ricoperto, la copertura di eventuali spese per prestazioni quali, ad esempio, il trasporto sanitario, l'assistenza medica e infermieristica, non coperte già dall'INAIL, attraverso una polizza da sottoscrivere con una società assicurativa;
considerato che:
nel mese di aprile 2020, il Consiglio di Amministrazione del Fondo Assistenza Previdenza e Premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ha approvato all'unanimità la stipula di una polizza sanitaria per tutti i militari dell'Arma che hanno contratto o contrarranno il virus COVID-19, con la compagnia di assicurazione «UniSalute S.p a. – Gruppo Unipol»;
il Ministero della difesa, negli antecedenti alla situazione emergenziale in atto, ha stipulato un accordo con il gruppo Previsalute – RBM Assicurazione Salute – a favore della sottoscrizione di polizze sanitarie individuali e per nuclei familiari riservate ai dipendenti della Difesa e delle Forze Armate secondo piani sanitari definiti e in convenzione con premi assicurativi annuali pari a circa il 10 per cento rispetto al costo medio annuale sostenuto da un civile in buona salute e senza patologie pregresse,
considerato, altresì, che:
nel Concetto Strategico del Capo di Stato Maggiore della Difesa si sottolinea l'importanza della componente umana nella complessa e multiforme organizzazione militare, specificando che sarebbe opportuno dedicare particolare attenzione e sostegno al personale, insieme ai propri familiari, che abbia perso la piena idoneità o l'idoneità per ragioni riconducibili al servizio. A tal fine, afferma il Capo di Stato Maggiore della Difesa: «È dunque necessario finalizzare gli sforzi per dare un chiaro segnale di riconoscimento della specificità della professione intrapresa dai militari investendo energie in una efficace e innovativa politica di welfare» [...];
nell'«Atto di indirizzo per l'avvio del ciclo integrato di programmazione della performance e di formazione del bilancio di previsione per l'E.F. 2021 e la programmazione pluriennale 2022-2023», il Ministro della Difesa ha specificatamente indicato come sia necessario proseguire nello sviluppo delle iniziative volte ad incrementare il benessere del personale, militare e civile, del Dicastero, dove, al riguardo, dovranno essere rafforzati i sistemi di protezione sociale,
impegna il Governo:
ad adoperarsi allo scopo di una revisione complessiva della convenzione e delle offerte per le polizze sanitarie riservate ai dipendenti della Difesa e delle Forze Armate, nonché ai relativi nuclei familiari, in senso migliorativo e competitivo e adeguandole alla migliore offerta di mercato, in ragione dell'emergenza COVID-19, tenuto conto dell'esperienza virtuosa posta in essere dall'Arma dei Carabinieri;
ad intraprendere le opportune iniziative volte alla promozione della convenzione in oggetto, anche tramite l'attività degli uffici preposti di ogni Forza Armata, al fine di agevolarne la conoscenza presso i dipendenti dei Dicastero della Difesa, civili e militari, soprattutto in merito alle opportunità offerte dalle polizze sanitarie in convenzione.
9/2500-AR/134. Rizzo, Giovanni Russo, Corda, Aresta, Roberto Rossini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 34 del provvedimento in esame, contenente «Disposizioni in materia di Buoni Fruttiferi postali», al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell'economia del Paese nonché prevedere l'adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 di cui alla normativa vigente in materia, dispone che i contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati possono essere stipulati, fino al termine del periodo di emergenza, anche mediante telefonia vocale;
gli effetti della pandemia hanno costretto il nostro Paese ad adottare misure restrittive per il contenimento dell'emergenza epidemiologica. Al contempo è stato però necessario mettere in campo risorse al fine di sostenere le imprese potenziare il sistema sanitario nazionale e garantire in tutti ambiti la sicurezza dei cittadini;
ad oggi, gli investimenti in titoli di Stato assumono una centralità rilevante in quanto strettamente collegati ad un aumento del fabbisogno di cassa dello Stato legati all'emergenza COVID-19. Con il decreto in esame infatti, sono state introdotte importantissime misure per le imprese e l'economia;
l'introduzione dei conti di risparmio potrebbero rappresentare un'alternativa all'emissione di BTP sui mercati finanziari in quanto hanno l'obiettivo di affiancare alle tipologie in uso per l'emissione dei titoli di Stato un altro strumento veloce e semplice da utilizzare anche in presenza di misure restrittive come quelle legate al COVID-19. Con questi infatti, si consentirebbe ai cittadini e alle aziende di depositare somme con in capitale garantito dallo Stato e un equo rendimento;
il deposito nei conti di risparmio sarebbe volontario e permetterebbe di avere una forma alternativa di investimento, garantita dallo Stato ed adeguatamente remunerata, non soggetta alle fluttuazioni dei mercati finanziari;
i conti correnti di risparmio, essendo trasferibili e direttamente utilizzabili per i pagamenti hanno anche il vantaggio di poter essere utilizzati come strumento di scambio senza la necessità di disinvestire, come oggi avviene per gli altri titoli di stato (BTP, BOT, CCT, ecc.) quindi sono molto più appetibili ed hanno un costo inferiore per lo Stato dovuto a minori interessi ed assenza di intermediari,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di istituire, presso il Medio Credito Centrale conti correnti di risparmio e un'apposita piattaforma per la loro gestione e lo scambio tra cittadini e imprese residenti in Italia, al fine di incoraggiare e tutelare risparmio degli italiani facilitando gli investimenti in titoli di Stato ed incentivando in questo modo la circolazione dei titoli di Stato nel circuito dei conti correnti di risparmio.
9/2500-AR/135. Lovecchio, Zanichelli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce misure in materia sanitaria di sostegno alle imprese, al lavoro ed all'economia, in materia di politiche sociali, nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
la gravità dell'emergenza legata alla diffusione del contagio da COVID-19 ha finito per incidere pesantemente sulla già difficile condizione economica e produttiva di molti comuni dell'Italia Centro-meridionale
in tali comuni soprattutto in quelli sottoposti nei mesi precedenti, ad ulteriori provvedimenti restrittivi sulla base di ragioni igienico-sanitarie per di più inseriti in un contesto già problematico sul piano socio-economico ed occupazionale, è necessario intervenire urgentemente affinché la ripresa delle attività economiche venga accompagnata da aggiuntive e corpose agevolazioni sul piano fiscale e contributivo;
lo strumento fiscale più adeguato a tale obiettivo e i estensione delle ZFU (Zone Franche Urbane) a queste realtà territoriali del Centro-Sud;
attualmente le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunati di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese Obiettivo prioritario delle ZFU è favorire io sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse,
impegna il Governo
ad estendere compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica ai comuni dell'Italia centro-meridionale sottoposti a restrizioni per ragioni di pubblica sanità, disposte attraverso ordinanze regionali le seguenti misure attualmente previste dalle normative a disciplina delle Zone Franche Urbane: esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'imposta municipale propria, esonero da versamento dei contribuì sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
9/2500-AR/136. Maraia.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di salute sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il Titolo III Capo II, interviene specificamente in materia di lavoro e politiche sociali;
il Governo ed in particolare il Ministro del lavoro hanno testimoniato una grande attenzione nei confronti dei lavoratori stagionali, nella consapevolezza che la crisi sanitaria legata al COVID-19 avrebbe compromesso – in parte o in tutto – le loro prospettive occupazionali, in particolare nei settori direttamente o indirettamente interessati dai flussi turistici;
all'articolo 29 del decreto-legge n. 18 del 2020, comunemente definito Cura Italia, è stata prevista una specifica indennità una tantum per i lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari;
il provvedimento in esame all'articolo 84 ha esteso al mese di aprile la medesima indennità, mentre per il mese di maggio ha previsto un'indennità di 1.000 euro;
in fase di attuazione sono state riscontrate delle criticità legate al fatto che numerosi lavoratori avevano sottoscritto contratti a tempo determinato invece di contratti con espresso carattere d stagionalità. Al fine di porre rimedio a questa criticità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha annunciato un prossimo decreto interministeriale nel solco dell'articolo 44 del decreto «Cura Italia», finalizzato a sostenere i lavoratori stagionali «de facto» nel settore turistico, anche in presenza di contratti a tempo determinato senza carattere di stagionalità nell'ultimo biennio;
quest'intervento garantirebbe una soluzione pressoché completa del problema, restando necessario esclusivamente l'ampliamento di tale forma di sostegno ai lavoratori stagionali «de facto», a coloro che abbiano operato in settori non riconosciuti in senso stretto nell'ambito turistico ma che dipendono strettamente dai flussi turistici ed in particolare nel settore dei trasporti (aeroportuale, marittimo, su strada);
tra le criticità emerse in ordine ai lavoratori stagionali per l'accesso alle indennità una tantum si registra anche un'interpretazione restrittiva fornita da Inps prevedendo che il lavoro stagionale debba essere l'ultimo attimo per il lavoratore e altresì non tenendo conto delle giornate lavorative svolte dopo la data del 23 febbraio 2020 neppure a fronte di variazioni UNILAV successive alla data del 23 febbraio limitatamente ai lavoratori stagionali in grado di dimostrare, attraverso il deposito del contratto di lavoro la presenza di un errore materiale nella compilazione del modello;
risulta dunque quanto mai necessario valutare la forma di sostegno a questi lavoratori alla luce della stagione compromessa (in tutto o in parte) e quindi del rischio di non riuscire ad accedere alla NASPI,
impegna li Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere un sostegno economico specifico pure per i lavoratori stagionali «de facto» anche se assunti con contratti a tempo determinato che hanno operato in settori non formalmente turistici ma che dipendono strettamente dai flussi turistici ed in particolare nel settore trasporti (aeroportuale, marittimo su strada);
a valutare l'opportunità di prevedere per i medesimi lavoratori un prolungamento del periodo di accesso alla Naspi ovvero misure di sostegno al reddito alternative, al fine di poter adeguatamente compensare il periodo di assenza di lavoro.
9/2500-AR/137. Manzo, Varrica, D'Orso.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ha istituito una zona franca urbana prevedendo esoneri ed esenzioni di natura fiscale, fino al 31 dicembre 2020, nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229;
l'ordinanza del Commissario alla Ricostruzione del 30 aprile 2020, n. 101, in attuazione della legge n. 155 del 2019, definisce un primo elenco di comuni «maggiormente colpiti» dal sisma del 2016 nei quali la ricostruzione può avvenire attraverso i Piani Straordinari di Ricostruzione dunque con una serie di deroghe alla normativa urbanistica;
la recente emergenza epidemiologia connessa alla diffusione del COVID-19 ha rallentato i già farraginosi processi di ricostruzione ed ha ulteriormente colpito il tessuto socioeconomico dei comuni maggiormente coinvolti dal sisma del 2016,
impegna il Governo
a prorogare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica fino al 31 dicembre 2021 i termini inerenti gli esoneri e le esenzioni fiscali di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 quantomeno limitatamente ai comuni maggiormente colpiti elencati nell'ordinanza del Commissario alla Ricostruzione n. 101 del 30 aprile 2020.
9/2500-AR/138. Gabriele Lorenzoni.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza determinata dalla diffusione del Virus COVID-19 ha colpito fortemente numerosi asset economici del Paese e, ad oggi, il settore turistico è certamente tra quelli che maggiormente sta vivendo momenti di grave difficoltà;
attualmente infatti le imprese turistico ricettive i tour operator e le agenzie di viaggio stanno facendo fronte a numerose cancellazioni e rimborsi ed è pertanto plausibile immaginare che gran parte degli operator, non sarà in grado di far fronte anche a pagamenti di natura fiscale previdenziale e assicurativa;
la stagione estiva del 2020, è ormai nel vivo e alcune importanti misure già operative, come il Tax Credit, rappresentano uno strumento valido solo per le strutture ricettive, mentre altri operatori della filiera non rientrano negli effetti positivi di tale misura. Infatti l'applicazione del Tax Credit unicamente ai soggiorni acquistati presso le strutture alberghiere o extra alberghiere ha escluso le Agenzie di Viaggio e i Tour Operator dal sistema di incentivi a sostegno delle PMI della filiera turistica con la conseguenza che in alcuni casi, nonostante vi siano segnali di una lenta ripresa del settore, le preoccupazioni di una crisi irreversibile hanno acquisito concretezza;
sul punto va evidenziato che la stagione turistica italiana 2020 e presumibilmente anche quella del 2021 si reggerà esclusivamente sul turismo domestico che, altresì è fortemente limitato dalla grave crisi di liquidità che ha colpito le famiglie italiane a seguito del lockdown. Per tale motivo alcune iniziative di carattere regionale volte a promuovere il territorio, come ad esempio l'offerta di una notte gratis in aggiunta ai soggiorni acquistati, rappresentano uno strumento apparentemente efficace per il rilancio turistico e la promozione del territorio;
pertanto, attesa la necessità di sostenere tutti i soggetti della filiera turistica al fine di garantire una offerta qualitativa sempre più competitiva è utile prevedere ulteriori interventi a sostegno del turismo nazionale,
impegna il Governo
ad adottare iniziative, anche di carattere economico compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, atti ad incentivare il settore turistico nazionale pure attraverso strumenti utilizzabili da Agenzie di Viaggio, Tour Operator, Agenzie di Animazione, Agenzie di eventi e Wedding e Guide Turistiche e tutelare tutti i soggetti che operano nell'ambito del turismo nazionale.
9/2500-AR/139. Faro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modifiche, ha istituito la Zona Franca Urbana (ZFU) nei comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a fare data dal 24 agosto 2016, con agevolazioni ed esenzioni per le imprese e i professionisti localizzati nei suddetti comuni fino al 31 dicembre 2020;
il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli articoli 1, 3, 50 e 50-bis, ha stabilito le modalità di assunzione di personale in distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto, e dei rapporti di lavoro a tempo determinato per il personale da impiegare per la gestione della ricostruzione post-sisma;
l'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha disciplinato le modalità della gestione ordinaria della ricostruzione, con l'istituzione degli Uffici speciali per la ricostruzione, che forniscono assistenza tecnica alla ricostruzione, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori;
l'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha stabilito ulteriori misure relative alla gestione della ricostruzione da parte degli Uffici a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici per gli anni 2019 e 2020;
gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123, hanno istituito le Zone Economiche Speciali (ZES) per favorire lo sviluppo delle aree svantaggiate del Paese, specialmente nel Mezzogiorno, grazie ad agevolazioni fiscali e procedure semplificate per le imprese ivi localizzate;
considerato che:
le misure che disciplinano la ZFU Sisma Centro Italia e i rapporti di lavoro con il personale impiegato nella gestione della ricostruzione post-sisma terminano la loro efficacia il 31 dicembre 2020 ma le zone colpite dal sisma continuano ad avere bisogno di supporto, è opportuno prevedere una proroga delle misure;
le zone che hanno subito eventi sismici hanno ancora bisogno di un sostegno particolare, si ritiene opportuno istituire una Zona Economica Speciale (ZES) Sisma Centro Italia, al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di disagio sociale e favorire nuovi insediamenti produttivi. La ZES dovrebbe prevedere agevolazioni e procedure semplificate per le imprese e i professionisti ivi localizzati, come: riduzione o esenzione dal pagamento dell'IRES e dell'IRAP per i primi anni di attività, esenzione dall'IMU: un'aliquota ridotta dell'IVA per i consumi di energia elettrica: riduzione o esenzione dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per nuove assunzioni per i primi anni di attività: procedure semplificate e regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati;
considerato altresì che:
agli oneri derivanti dalla proroga della ZFU si può provvedere con risorse, entro il limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2021, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. n. 190;
agli oneri derivanti dalle disposizioni relative alla proroga dei contratti del personale di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2020, si può provvedere con risorse a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;
agli oneri derivanti dall'istituzione di una ZES Sisma Centro Italia, entro il limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro annui, si può provvedere con risorse a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prorogare la ZFU per il Sisma Centro Italia per i prossimi tre anni;
a valutare l'opportunità di prorogare i contratti di lavoro del personale in distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto, e dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato nella ricostruzione dei terremoti 2009 e 2016 2017 per i prossimi tre anni e a valutare altresì la possibilità di una stabilizzazione del personale non dirigenziale degli Uffici speciali per la ricostruzione;
a valutare l'opportunità di istituire una Zona Economica Speciale (ZES) nelle zone del Sisma Centro Italia.
9/2500-AR/140. Emiliozzi, Giuliodori, Terzoni, Parisse, Roberto Rossini, Maurizio Cattoi, Cataldi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, rubricato «Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo» consente, a partire dal 1° gennaio 2011, che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo per carichi affidati all'Agente della riscossione;
la disposizione in esame stabilisce l'introduzione di una certificazione del credito emessa mediante apposita piattaforma elettronica; la compensazione, e quindi anche l'estinzione del debito a ruolo, opera subordinatamente alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione;
la stessa norma, inoltre, stabilisce le modalità operative con cui l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia recuperano le somme compensate, e il minor gettito, dalle amministrazioni pubbliche;
al 31 dicembre 2018, secondo stime della Banca d'Italia, i debiti commerciali della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese e professionisti ammontavano a circa 53 miliardi di euro;
in riferimento a quanto sopra, di recente, la Corte di Giustizia Europea con sentenza relativa al procedimento C 122/18 del 28 gennaio 2020, ha condannato l'Italia, in quanto «non assicurando che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni»;
contestualmente appare ragionevole presumere che in assenza di incassi, i cui ricavi sono generati dal sostenimento di spese prima e gravati di imposte dopo l'emissione della fattura, la illiquidità generata alle imprese dai mancati e/o ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni determina alle stesse maggior oneri soprattutto finanziari devoluti gratuitamente a soggetti finanziari che non operano nell'interesse pubblico,
impegna il Governo:
a considerare in successivi provvedimenti, al fine di ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 28 gennaio 2020, al fine altresì di eliminare costi derivanti dal peso della burocrazia o dal costo finanziario per alternativo fabbisogno di liquidità delle imprese creditrici, ed infine in relazione all'attuale emergenza sanitaria ed economica connessa alla pandemia relativa al COVID-19, la possibilità di compensare crediti commerciali certificati vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione con debiti tributari e previdenziali, ora ammessa dall'ordinamento esclusivamente a seguito dell'esecuzione di specifiche attività di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria o degli altri enti creditori, estendendola alla fase di autoliquidazione dei tributi e contributi;
a valutare altresì il potenziamento e l'introduzione di strumenti informatici quale una piattaforma telematica ad hoc per l'attuazione tout court delle compensazioni in premessa attraverso l'accesso diretto a banche dati crittografate e mutabili condivise tra debitori e creditori (anche mediante modalità d'accesso come lo SPID tali che ne sia garantita l'autenticità dei contenuti ed in sostituzione delle farraginose certificazioni) che consenta ad ognuna delle parti l'iscrizione e l'azzeramento immediato, lasciando invariati i saldi, dei debiti tributari e contributivi e dei crediti commerciali dei contribuenti per mezzo dell'istantaneo e automatico incrocio dei dati, così da ottenere contestualmente una riduzione dei tempi burocratici per le verifiche con annullamento dei rischi di false e/o errate certificazioni nonché dei termini di pagamento tali che siano rispettate le scadenze stabilite dall'articolo 4, paragrafi 3 e 4, direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 scongiurando ulteriori oneri da possibili nuove condanne della Corte di Giustizia Europea.
9/2500-AR/141. Ruggiero, D'Orso, Zanichelli.
La Camera,
premesso che:
l'epidemia da COVID-19 ha avuto rilevanti effetti diretti sull'economia italiana e ha colpito, in particolare, i lavoratori autonomi e piccole e medie imprese: le restrizioni alla circolazione delle persone, la riduzione o la sospensione della produzione di beni e servizi, la mancanza di forniture e di beni intermedi hanno avuto effetti rilevanti sui consumi delle famiglie e sull'acquisto di beni diversi da quelli necessari alla sussistenza e di servizi non fruibili attraverso i sistemi informatici: gravissime le conseguenze su alcune tipologie di servizi, in particolare sulla filiera del turismo, della ristorazione, dell'intrattenimento ma anche su tutte le imprese e i lavoratori autonomi che forniscono beni e servizi non essenziali: rilevanti i danni anche, in particolare, sulle piccole imprese manifatturiere «non indispensabili» costrette a sospendere l'attività sin dal mese di marzo;
considerando gli effetti indiretti connessi alla situazione di emergenza, che hanno coinvolto anche le imprese dell'indotto, lungo le catene del valore, i fallimenti di imprese (soprattutto nei servizi ma non solo) e i rischi connessi all'attività di lavoro autonomo in un periodo di crisi caratterizzato da grave incertezza per le prospettive di minore domanda e di sensibile riduzione del reddito, la ripresa, a regime, di tutte le attività di lavoro autonomo e di impresa, in particolare dei contribuenti con redditi, nel periodo pre-crisi, inferiore alla soglia di 100.000 euro, sarà difficile e richiederà tempi non brevi, anche implementando le misure di sostegno e di rilancio dell'economia varate dal Governo con i provvedimenti urgenti degli ultimi mesi e con il decreto in esame;
è necessario, in questa difficile fase, sostenere, in particolare, le imprese e i lavoratori autonomi con redditi inferiori ai 100.000 euro, riducendo in misura sensibile il prelievo e semplificando oltremodo gli adempimenti fiscali;
considerato che:
il regime forfetario è un regime agevolato e semplificato facoltativo introdotto dalla legge n. 190 del 2014 (legge di Stabilità 2015) riservato a soggetti che hanno, tra l'altro, ricavi o compensi in ragione d'anno non superiori a 65.000 euro: tale regime consente ai contribuenti che rispettano le condizioni previste dalla disciplina di cui alla legge di Bilancio 2019, come modificata dalla legge di Bilancio 2020, di fruire di una serie di vantaggi tra cui, in particolare, di tassare il reddito determinato forfetariamente applicando un coefficiente di redditività (variabile dal 40 per cento all'86 per cento a seconda del codice ATECO dell'attività) con aliquota del 15 per cento sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali comunali e regionali e dell'IRAP: l'aliquota dell'imposta sostitutiva è del 5 per cento nel caso di start-up, ovvero di attività nuova o avviata da meno di 5 anni;
rilevato che:
il regime forfetario, oltre ad offrire la possibilità di determinare forfetariamente il reddito da assoggettare ad imposta, applicando un'imposta sostitutiva della tassazione ordinaria ad aliquota agevolata, consente di beneficiare di significative semplificazioni ai fini IVA e contabili: chi applica il regime forfetario, poiché non addebita l'IVA in fattura ai propri clienti e non può detrarre l'IVA sugli acquisti, non è tenuto a liquidare l'imposta né a presentare la dichiarazione annuale IVA: non ha l'obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili ed è esonerato dall'applicazione degli indici ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale),
impegna il Governo
al fine di contenere le conseguenze sui lavoratori autonomi e la piccola e media impresa derivanti dall'epidemia COVID-19, a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di ampliare l'ambito di applicazione del regime forfetario, elevando il limite dei ricavi per l'accesso a tale regime alla soglia di 100.000 euro, applicando un'imposta sostitutiva sul reddito imponibile del 20 per cento nel caso di ricavi compresi tra 65.000 e 100.000 euro, quantomeno per gli anni 2020 e 2021.
9/2500-AR/142. Donno, Grimaldi, Adelizzi, Buompane, Faro, Flati, Gubitosa, Eva Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Comaroli, Gava, Frassini, D'Orso.
La Camera,
premesso che:
le Mutue di Autogestione, cosiddette Mag, presenti da oltre quarant'anni su tutto il territorio nazionale, sono cooperative a mutualità prevalente che finanziano progetti di valore sociale promossi esclusivamente dai propri soci, offrendo anche supporto tecnico per l'avvio e lo sviluppo di progetti no profit; sono pertanto vera e propria finanza mutualistica e solidale che opera in «autogestione» utilizzando esclusivamente risorse proprie o dei propri soci;
i decreti-legge 18 e 23, di recente approvati dal Parlamento per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono intervenuti a integrazione della disciplina in materia di microcredito;
il comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 23 (cosiddetto «Liquidità») a conferma di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020 (abrogato dal decreto-legge n. 23) dispone che gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del TUB, in possesso del requisito di micro, piccola o media impresa, beneficiano della garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del Finanziamento e – relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati – senza valutazione del merito di credito; tale garanzia opera sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori di microcredito, di finanziamenti in favore di beneficiari definiti dall'articolo 111 del TUB e dal decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176, che reca la disciplina attuativa del microcredito; il successivo comma 9 del medesimo articolo 13 del decreto-legge Liquidità eleva da 25 a 40 mila euro l'importo massimo delle operazioni di microcredito;
il decreto-legge n. 23, cosiddetto «Liquidità», inoltre, all'articolo 13-ter, introdotto in sede referente, autorizza i Confidi (di cui all'articolo 112 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a detenere partecipazioni negli operatori di microcredito;
i decreti Cura Italia e Liquidità hanno pertanto riconosciuto i soggetti iscritti all'articolo 111 TUB come parte integrante del sistema finanziario e, dunque, attori primari nel sostegno alle microimprese colpite dalla gravissima crisi del COVID-19, sia incrementando gli importi finanziabili dagli operatori del microcredito, sia stabilendo un forte legame tra microcredito e microimpresa, così come previsto dalla Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
considerato che:
negli ultimi tre anni si registra un sostanziale dimezzamento dei nuovi prestiti erogati dalle Mag iscritte nell'apposito elenco, previsto dall'articolo 111 del TUB, a causa sia dei vincoli previsti per gli operatori di microcredito (quali, ad esempio, la soglia massima di finanziamenti nei confronti di un medesimo beneficiario e l'impossibilità di concedere credito per estinzione di debiti pregressi o per esigenze di liquidità) sia dei limiti dimensionali imposti dal decreto ministeriale n. 176 del 2014 per i soggetti finanziabili;
l'articolo 16 del decreto ministeriale n. 176 del 2014, di attuazione dell'articolo 111 TUB, ha infatti previsto specifici limiti operativi per le Mag, tra cui il limite massimo di erogazione di finanziamenti, nei confronti di un medesimo beneficiario, pari a 75 mila euro; l'articolo 1 del medesimo decreto ministeriale individua i beneficiari delle operazioni di microcredito, escludendo, espressamente, i lavoratori autonomi o le imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni; i lavoratori autonomi o le imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità; le società di persone, le società a responsabilità limitata semplificata, o le società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità; per le imprese sono prescritti limiti dimensionali pari a 200.000 euro di fatturato, 300.000 euro di attivo patrimoniale e 100.000 di indebitamento bancario; i requisiti di fatturato attivo patrimoniale e di indebitamento bancario sono particolarmente stringenti e limitano notevolmente l'operatività delle Mag;
sottolineato che:
si ritiene essenziale, per il rilancio dell'economia del Paese, promuovere e rafforzare la finanza mutualistica e solidale e tutelare gli investitori-soci delle Mag, nell'ambito della cornice normativa di riferimento, garantendo la stabilità del sistema nel suo complesso;
essenziale appare altresì aggiornare i parametri di riferimento previsti dagli articoli 1 e 16 del decreto ministeriale n. 176 del 2014, anche in considerazione delle mutate esigenze dei soggetti finanziati nell'attuale contesto di crisi economica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, di aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176, estendendo l'ambito di operatività delle mutue di autogestione (Mag) alle microimprese così come individuate dalla Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003 (2003/361/CE), recepita dal Mise in data 18 aprile 2005, in linea con le previsioni di cui all'articolo 56 comma 5 del decreto-legge 18 del 17 marzo 2020 «Cura Italia».
9/2500-AR/143. Zanichelli, Martinciglio, Currò, Grimaldi, Cancelleri, Emiliozzi, Spadoni.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza legata alla pandemia da Coronavirus ha generato conseguenze economiche negative per imprese, lavoratori e famiglie. Per molti cittadini il reddito percepito è diminuito sensibilmente; nonostante le numerose iniziative del Governo, non tutti sono stati in grado di far fronte alle spese fisse come affitti, bollette, ecc;
tra i risvolti negativi della crisi vi è anche il diffuso rischio per i locatori di immobili (abitativi e commerciali) di non percepire i canoni da parte del conduttore in virtù delle difficoltà in cui versano quest'ultimi; in alcuni casi i locatori hanno concordato una riduzione temporanea dell'affitto al fine di agevolare i conduttori;
la disciplina fiscale vigente in caso di mancato pagamento del canone di locazione è differente a seconda che trattasi di immobile ad uso abitativo oppure di immobile commerciale;
nel primo caso i canoni non riscossi concorrono, comunque, alla formazione del reddito salvo che la mancata percezione sia comprovabile dalla convalida di sfratto oppure (per i contratti dal 2020) dall'ingiunzione di pagamento;
se, invece, trattasi di locatore privato e l'immobile oggetto della locazione è ad uso commerciale, l'articolo 26 del TUIR prevede che i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale. Infine, se trattasi di locatore che agisce in regime d'impresa ed oggetto dalla locazione è un immobile strumentale, la mancata riscossione del canone genera una perdita su crediti (articolo 101 comma 5 TUIR);
di recente la Cassazione nell'ordinanza n. 31426 del 2 dicembre 2019 ha affermato che i canoni di locazione concorrono alla formazione del reddito imponibile indipendentemente dalla loro effettiva percezione; con ciò confermando il carattere generale dell'articolo 26 Tuir, che ricollega alla titolarità di un diritto reale sul bene immobile, censito in catasto, redditi presuntivi soggetti a imposizione diretta, indipendentemente dalla loro effettiva percezione;
per tali redditi, pertanto, non è prevista la tassazione secondo il «principio di cassa», ma secondo il «principio di competenza»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre modalità semplificate sia per la comunicazione di eventuali variazioni in diminuzione del canone sia per comprovare la mancata percezione dei canoni di locazione durante l'emergenza COVID-19 affinché essi non concorrano, in modo presuntivo, alla formazione del reddito del locatore.
9/2500-AR/144. Cancelleri, D'Orso, Papiro, Martinciglio.
La Camera,
premesso che:
gli articoli 121 e 122 del provvedimento in esame dispongono, rispettivamente, la possibilità di usufruire di alcune detrazioni fiscali nella forma di crediti d'imposta e la possibilità, in luogo dell'utilizzo diretto, di optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, in deroga alla disciplina generale;
il 23 dicembre 2019, nell'ambito della discussione della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) è stato accolto l'ordine del giorno n. 318 a firma Cabras che impegnava il Governo «a valutare l'istituzione dei Certificati di compensazione fiscale che incorporano il diritto, con decorrenza biennale dalla data di emissione, alla compensazione per obbligazioni finanziarie verso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, contabilizzati come “crediti d'imposta non pagabili”, che rilevano ai fini della contabilità di Stato solo alla data della compensazione e per la quota effettivamente utilizzata»;
l'utilizzo delle detrazioni e dei crediti fiscali si è dimostrato negli anni efficace ed affidabile, pur rimanendo vincolato al solo utilizzo per la riduzione delle tasse future, con limitate possibilità di cessione a terzi;
la possibilità di cessione dei crediti d'imposta ad altri soggetti aumenterà lo stimolo di crescita economica e l'impatto positivo nell'economia reale, e permetterà allo Stato, nel rispetto dei vincoli dei Trattati europei, di creare le condizioni sistemiche affinché l'economia reale trovi sostegno finanziario e ci sia un supporto alle famiglie ed alle imprese, senza tuttavia aumentare il debito pubblico;
considerato il rischio di svalutazione dei crediti fiscali in caso di limitata capienza da parte dei soggetti beneficiari o di cessione, è necessario istituire adottare misure che agevolino lo scambio di tale crediti fiscali verso tutti, anche al fine di ampliare il numero dei soggetti disponibili a riceverli;
per agevolare e facilitare la cessione, parziale o totale, dei crediti di imposta ad altri soggetti, è altresì opportuno valutare l'istituzione di specifici conti correnti – gestiti attraverso apposita piattaforma elettronica – su cui possano essere accreditati e scambiati i crediti di imposta dei singoli contribuenti (incorporabili su schede elettroniche ricaricabili e utilizzabili sulle applicazioni digitali);
considerato che questa criticità è stata verificata anche con la parziale cedibilità dei crediti d'imposta introdotta dall'articolo 10 del Decreto «Crescita» (decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di ampliare, migliorare e semplificare la piattaforma di cessione dei crediti già esistente presso l'Agenzia delle Entrate, collegata ai cassetti fiscali del servizio Entratel – Fisconline, al fine di facilitare e incentivare la cessione, parziale o totale, dei crediti di imposta di cui agli articolo 121 e 122 a tutte le persone fisiche e giuridiche residenti, anche attraverso la previsione di conti correnti fiscali intestati a cittadini e imprese residenti in Italia, nonché l'emissione di una carta elettronica fiscale con la quale effettuare i trasferimenti tra i suddetti conti per mezzo degli usuali strumenti POS.
9/2500-AR/145. Cabras, Zanichelli.
La Camera,
premesso che:
il Bonus strumenti musicali (il cosiddetto «Bonus Stradivari»), concernente l'agevolazione sull'acquisto di strumenti musicali, è stato istituito con l'articolo 1, comma 984, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), confermato con modificazioni con l'articolo 1, comma 626 della Legge 11 dicembre 2016. n. 232 (Legge di Bilancio 2017) e prorogato fino al 2018 con l'articolo 1, comma 643 della Legge 27 dicembre 2017. n. 205 (Legge di Bilancio 2018);
il Bonus Stradivari inizialmente prevedeva, per gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, un'agevolazione fino a un massimo di 1.000 euro per l'acquisto di un nuovo strumento musicale coerente con il proprio percorso di studi. Il contributo era anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed era rimborsato al rivenditore stesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997. n. 241;
le successive modificazioni al Bonus, introdotte con l'articolo 1, comma 626 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno stabilito un'agevolazione del 65 per cento, fino a un massimo di 2.500 euro, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, agli studenti iscritti ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
considerato che:
nel 2019 il Bonus Stradivari non è stato confermato, si ritiene opportuno, in considerazione delle gravi conseguenze relative all'epidemia COVID-19 sul settore di produzione e rivendita di strumenti musicali, prevedere un «Bonus strumenti musicali» analogo, al fine di sostenere un settore in grave crisi anche per il blocco delle manifestazioni artistiche e musicali necessario per contenere il contagio. Il contributo sarà anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita e rimborsato al rivenditore stesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
considerato altresì che:
gli oneri finanziari derivanti dalla reintroduzione del Bonus, in base agli impegni di spesa degli anni precedenti, sono stimati in circa 10-15 milioni di euro all'anno,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere il «Bonus strumenti musicali» per il prossimo triennio.
9/2500-AR/146. Giuliodori.
La Camera,
premesso che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2020, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 29 giugno, ha previsto e disposto la proroga dei versamenti dell'Iva e delle imposte dirette (Irpef e Ires) in scadenza il 30 giugno. Lo slittamento dei versamenti d'imposta (non è interessata l'Irap perché il decreto rilancio ha cancellato il saldo 2019 e l'acconto 2020) riguarda imprese, professionisti, ditte e società che sono obbligati a compilare le «pagelle fiscali» (in gergo tecnico gli Isa), ossia lo strumento che dallo scorso anno ha preso il posto degli studi di settore. La proroga vale anche per i contribuenti soci di società che a loro volta applicano gli ISA e vale altresì per i contribuenti forfettari e minimi (che non applicano gli ISA);
nel provvedimento si prevede che il pagamento delle imposte può essere rinviato anche oltre il 20 luglio, ovvero fino al 20 agosto, ma pagando una maggiorazione dello 0,40 per cento «a titolo di interesse corrispettivo»;
considerato che:
è stata presentata una proposta emendativa che prospettava un rinvio al 30 settembre del termine di scadenza per i versamenti di IRPEF, IRES per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
tale proposta, non comportando oneri di spesa, muoveva anche dalle necessità emerse dalla rimodulazione del sistema di calcolo degli ISA che nel decreto «rilancio» è stata disposta dall'articolo 148;
di conseguenza si prospettavano tempistiche molto ristrette in capo all'Agenzia delle Entrate in merito alla formulazione e predisposizione dei nuovi modelli e delle Istruzioni ISA 2020, nonché la pubblicazione del nuovo software di calcolo, che sarebbero stati realizzati troppo a ridosso della scadenza allora prevista per il 30 giugno 2020;
onde evitare disagi per professionisti, imprese ed operatori del settore si reputava quindi necessario prevedere un rinvio temporale per l'assolvimento di tali adempimenti fiscali;
valutato che:
la proroga disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2020 si è resa necessaria – riportava una nota del Mef – «per tener conto dell'impatto dell'emergenza COVID-19 sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull'operatività dei loro intermediari»;
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del rinvio dal 30 giugno al 20 luglio delle scadenze fiscali Irpef, Ires e Iva può essere considerata purtroppo solo una piccola boccata d'ossigeno per le migliaia di imprese, per gli artigiani, per i commercianti ed i piccoli imprenditori, per i cittadini che si trovano con l'acqua alla gola senza liquidità nel post COVID-19;
fra bonus vari, interventi sugli ammortizzatori sociali e scadenze fiscali inderogabili, anche gli addetti ai lavori hanno a più riprese segnalato la necessità di intervenire rinviando ulteriormente le scadenze. Tutti i soggetti coinvolti, infatti, hanno rappresentato che ogni decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ogni decreto, ogni legge predisposta durante questo periodo di emergenza non hanno fatto altro che complicare ulteriormente la già intrigata giungla fiscale che ogni contribuente è costretto a subire ogni anno appesantendo il lavoro e generando stress in chi opera nel settore;
non è difficile immaginare che molti contribuenti quest'anno faranno fatica a rispettare le scadenze e si avvarranno di un ulteriore periodo di bonus, fino al 20 agosto, pur a titolo oneroso. Imprese, professionisti e società che hanno subito pesantemente la crisi da lockdown non riusciranno, infatti, a pagare nei tempi previsti: probabilmente solo una limitatissima parte di contribuenti verserà le tasse entro luglio, mentre gli altri lo faranno ad agosto proprio per mancanza di risorse e sperando che la ripresa dei consumi dia loro una mano a fare cassa,
impegna il Governo
a prorogare ulteriormente al 30 settembre 2020 il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi (Irpef), IRES e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), imprese, professionisti, ditte e società, compresi i contribuenti soci di società che a loro volta applicano gli ISA, ed i contribuenti forfettari e minimi, mediante la predisposizione degli atti che si riterranno maggiormente idonei e necessari a tale scopo.
9/2500-AR/147. Currò, Ruggiero, Cancelleri, Caso, Raduzzi, Zanichelli, Grimaldi, Martinciglio, Maniero, Giuliodori, Migliorino, Paxia, Siragusa, Olgiati, Scanu, Emiliozzi, Suriano, Rizzone, Perconti, Giovanni Russo, Berardini, Sut, Giarrizzo, Cillis, Maglione, Cadeddu, Alberto Manca, Lombardo, Del Sesto, Lapia, Papiro, Pallini, Giordano, Di Lauro, D'Orso, Papiro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione in legge, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», contiene una plurità d'interventi, finalizzati a sostenere il quadro complessivo del sistema-Paese, in grado di stimolare la ripresa economica, attraverso lo stanziamento (mai avvenuto in precedenza) di imponenti risorse finanziarie;
il provvedimento, nell'ambito delle misure del Titolo VI dedicate al settore fiscale, contiene un complesso e articolato sistema di norme, capaci, tra l'altro, di rappresentare un'indispensabile leva a sostegno delle imprese e degli operatori economici in generale, in un'ottica di incentivi e di semplificazione burocratica, che unitamente al pacchetto d'interventi già previsti in precedenza, contribuiranno a rafforzare la ripresa del prodotto interno lordo e della crescita economica;
al riguardo, all'interno delle misure previste per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (il cui obbligo si rende necessario soprattutto nella fase attuale legata alla diffusione del coronavirus nel nostro Paese, a causa di possibili rischi a cui sono esposti i lavoratori nell'espletamento dell'attività lavorativa) si evidenzia che l'onere finanziario a carico del datore di lavoro per l'adempimento del DVR, (soprattutto le aziende con almeno un dipendente) risulta indubbiamente elevato, considerato fra l'altro che tale costo, si somma ad ulteriori adempimenti burocratici e fiscali obbligatori a carico delle imprese, previsti a partire dall'avvio della cosiddetta fase 2 (che ha disposto la riapertura della maggior parte delle attività produttive e commerciali, a seguito delle misure di contenimento resesi necessarie per limitare la diffusione del coronavirus da COVID-19, in tutto il Paese);
a tal fine, in considerazione della necessità di sostenere ulteriormente il settore delle imprese, (in particolare quelle di piccolissima, piccola e media dimensione, nell'attuale e delicata fase emergenziale sanitaria) risulta indispensabile, introdurre misure aggiuntive di agevolazione fiscale, in relazione alle esigenze in precedenza richiamate, attraverso una detrazione fiscale ai fini IRPEF, per gli oneri connessi agli aggiornamenti del DVR, al fine di alleggerire i numerosi adempimenti finanziari, fiscali e contributivi esistenti, a carico dei datori di lavoro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità d'introdurre, nel prossimo provvedimento normativo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, un intervento volto a sostenere i datori di lavoro, attraverso una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per gli oneri derivanti dall'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, che contiene le procedure necessarie per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione da realizzare all'interno di ciascuna azienda.
9/2500-AR/148. Martinciglio, D'Orso, Papiro.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame contiene molteplici interventi indirizzati ai settori produttivi e sociali del Paese, al fine di incentivare il loro rilancio e la loro ripresa a seguito della situazione emergenziale causata dalla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale; molteplici sono le disposizioni presenti nel provvedimento inerenti l'istruzione e la formazione anche a livello universitario;
l'ordinamento universitario italiano è attualmente privo di una figura professionale che comprenda personale non docente caratterizzato da un elevato profilo scientifico, tecnologico con competenze gestionali specifiche e che questo tipo di figura è essenziale per mettere a punto e amministrare tutte quelle funzioni dipartimentali e di ateneo che contengano contemporaneamente aspetti di natura tecnologica e procedurale;
tali molteplici attività comprendono, a titolo esemplificativo: la predisposizione, lo sviluppo e il management dei progetti di ricerca e di terza missione, la conduzione di laboratori scientifici e didattici, la progettazione, la taratura e il mantenimento di strumentazioni di particolare rilevanza, il trattamento di ampie basi di dati e la promozione delle piattaforme tecnologiche e delle competenze presenti in ateneo verso enti e imprese del territorio;
considerato che:
una figura di questo tipo è già presente negli Enti Pubblici di Ricerca italiani, svolgendo un prezioso ruolo strategico per la competitività degli Enti stessi nel panorama internazionale della ricerca, la figura descritta, costituirebbe nell'ateneo pubblico, giunzione e interfaccia funzionale tra il personale docente e quello tecnico-amministrativo valutato che, nelle Università italiane la carenza di una figura come quella in parola è sentita almeno dall'anno 2000, quando, con una riforma che riconfigurò le categorie professionali delle Università, venne soppressa la figura del «tecnico laureato», esistente dal 1961;
considerato altresì che:
l'attuale ordinamento universitario, derivato da quella riforma, non prevede alcuna distinzione di carriera fra tecnici, amministrativi e bibliotecari e che i tecnici dotati di titoli e professionalità altamente qualificate (laurea, dottorato di ricerca, master, specializzazione, pubblicazioni, etc.) nonostante svolgano attività di ricerca scientifica, in qualità di referenti di laboratori e/o centri di ricerca dipartimentali, o partecipino a progetti, convegni, sperimentazioni, o siano membri di comitati scientifici e redazionali di riviste di settore, non godono ad oggi di sufficiente autonomia e dignità professionale per esercitare al meglio il ruolo che, per le loro competenze, meriterebbero di svolgere nelle istituzioni per le quali lavorano,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di reintrodurre nel sistema universitario italiano figure tecnico-scientifiche e gestionali specializzate cosiddetto «Tecnologo Universitario», prevedendo una adeguata disciplina di selezione e accesso al ruolo, attraverso bandi nazionali di concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinando nel breve periodo, il transito di unità di personale tecnico in servizio a tempo indeterminato se in possesso delle adeguate competenze scientifiche, gestionali e culturali.
9/2500-AR/149. Sabrina De Carlo.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame contiene molteplici interventi indirizzati ai settori produttivi e sociali del Paese al fine di incentivare il loro rilancio e la loro ripresa a seguito della situazione emergenziale causata dalla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale. In particolare il Capo VIII del decreto dagli articoli 230-235 prevede Misure in materia di istruzione destinate alla programmazione dell'A.S. 2020/2021, tenuto conto delle nuove esigenze didattiche, formative e di sicurezza;
considerato che:
nell'anno scolastico 2019/2020 erano presenti nelle scuole statali italiane 40.749 studenti con disabilità, ciascuno dei quali ha diritto ai sensi della legge n. 104 del 1992 e del decreto legislativo n. 66 del 2017 e successivi modificazioni ad un insegnante di sostegno in possesso del titolo di specializzazione. Tale figura è indispensabile per garantire i processi d'inclusione dello studente con disabilità e il rispetto dei suoi bisogni educativi. Per questa ragione i percorsi di specializzazione per il sostegno didattico sono altamente selettivi e prevedono il superamento di una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale, un'ampia formazione teorica, laboratori, TIC, 150 ore di tirocinio diretto e 50 di tirocinio indiretto. Gli insegnanti di sostegno devono, infatti attuare specifiche metodologie didattiche e d'inclusione, indispensabili per il benessere bio-psico-sociale degli studenti con disabilità e il suo inserimento nel gruppo classe. Inoltre, come evidenziato da studi scientifici, per gli studenti con disabilità la continuità didattica è un assoluto elemento di crescita e per lo sviluppo di competenze, in quanto permette di innescare una relazione educativa più stabile ed efficace;
tuttavia la cronica assenza di insegnanti in possesso del titolo di specializzazione ha reso frequente il ricorso a supplenze di insegnanti non in possesso di tale titolo con convocazioni da graduatorie incrociate, creando nei fatti un vulnus per il sistema di istruzione che richiede di essere definitivamente sanato. A tale scopo con decreto ministeriale n. 92 del 2019 è stato avviato il IV ciclo di TFA sostegno per l'anno accademico 2018/2019, da poco concluso, e con decreto ministeriale n. 95 del 2020 è stato predisposto il V ciclo di TFA le cui prove di accesso sono previste per il mese di settembre 2020;
tenuto conto che:
dal IV e dal V ciclo di TFA sarà possibile immettere nelle scuole circa 35.000 insegnanti in possesso del titolo di specializzazione, permettendo una migliore programmazione per le procedure di reclutamento e di immissione in ruolo. Dal momento che gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno hanno già sostenuto una restrittiva selezione in ingresso e adeguata formazione, appare opportuno prevedere apposite procedure concorsuali al fine immettere in tempi rapidi tali docenti e garantire agli studenti con disabilità la continuità didattica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere procedure per titoli ed esame orale, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente.
9/2500-AR/150. Casa, D'Orso.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame contiene molteplici interventi indirizzati ai settori produttivi e sociali del Paese, al fine di incentivare il loro rilancio e la loro ripresa a seguito della situazione emergenziale causata dalla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale;
gli Istituti musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti, sono disciplinati all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
gli Istituti musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti, equiparati ai Conservatori statali e alle Accademie di belle arti statali, rappresentano una straordinaria ricchezza per la vita culturale delle nostre città, dove gli allievi raggiungono una formazione accademica;
l'articolo 2 della legge n. 508 del 1999 ha disposto che gli Istituti non statali contribuiscono a costituire il sistema dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM);
l'obiettivo in questi anni è stato quello di dare stabilità agli Istituti superiori di studi musicali e alle Accademie delle belle arti finanziati dagli Enti locali, attraverso la richiesta della loro statizzazione;
la disciplina dei processi di statizzazione è stata definita con decreto-legge n. 121 del 22 febbraio 2019;
in particolare, il decreto-legge prevede che il processo di statizzazione sia avviato su domanda delle singole Istituzioni da presentare al Miur entro 90 giorni dall'apertura della procedura telematica di presentazione delle istanze secondo modalità definite dalla competente Direzione generale;
le domande sono valutate da una Commissione formata da 5 componenti Sulla base dell'esito positivo della valutazione, la Commissione propone entro il termine di 90 giorni: a) gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Miur, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione; b) la dotazione organica delle Istituzioni da statizzare;
la statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell'università e della ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo;
gli organi di governo amministrativo ed accademico in carica delle istituzioni non statali hanno il compito di ottemperare alla formalizzazione degli impegni contenuti nella domanda di statizzazione, di cui all'anzidetto decreto-legge n. 121 del 2019;
in attesa dell'emanazione del decreto in oggetto, occorre assicurare alle predette istituzioni la prosecuzione della loro attività sino alla sottoscrizione degli schemi di Convenzione, previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto-legge n. 121 del 2019, da parte dei legali rappresentanti delle statizzande Istituzioni, degli Enti Locali coinvolti e del Mur, nonché sino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 121 del 2019 medesimo, concernente i criteri da definire per l'individuazione delle dotazioni organiche delle Istituzioni da statizzare,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di porre in essere le più opportune iniziative volte a prorogare gli organi di governo amministrativo ed accademico in scadenza degli Istituti musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, fino alla formalizzazione degli impegni contenuti nelle domande richieste per il completamento del processo di statalizzazione.
9/2500-AR/151. Carbonaro, Nitti.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame contiene molteplici interventi indirizzati ai settori produttivi e sociali del Paese al fine di incentivare il loro rilancio e la loro ripresa a seguito della situazione emergenziale causata dalla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale;
in particolare al Titolo VIII del decreto dagli articoli 230-235 si prevedono Misure in materia di istruzione ed il particolare l'articolo 232 reca varie disposizioni in materia di edilizia scolastica finalizzate, in particolare, a semplificare le procedure di approvazione e autorizzazione degli interventi, a garantire liquidità agli enti locali e alle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori, a velocizzare l'esecuzione di interventi durante il periodo di sospensione delle attività didattiche disposta a seguito dell'emergenza da COVID-19 e ad incrementare, per il 2020, le risorse della sezione per le emergenze del Fondo unico per l'edilizia scolastica;
sul tema particolare rilevanza ha rivestito il fondo di cui all'articolo 41 del decreto-legge n. 50 del 2017 destinato all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico e/o nuova costruzione di edifici scolastici ricadenti in zone sismiche 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
purtroppo le risorse del suddetto fondo non sono state bastevoli ad intervenire efficacemente sulle molteplici criticità evidenziate sugli edifici scolastici che, invece, necessitano di interventi urgenti anche al fine di garantire agli studenti il diritto allo studio costituzionalmente previsto nonché la sicurezza e salubrità degli stessi edifici scolastici,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere un cospicuo incremento del suddetto fondo anche al fine di adeguare gli edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 alla normativa antisismica nonché di abbattere gli edifici privi di idoneità statica e successivamente procedere alla ricostruzione.
9/2500-AR/152. Roberto Rossini, Vacca, Cataldi, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Parisse, Terzoni, Berardini, Colletti, Corneli, Del Grosso, Grippa, Torto, Frusone, Gabriele Lorenzoni, Segneri, Ilaria Fontana, Francesco Silvestri, Tuzi, Zanichelli.
La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 184 istituisce presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) un fondo di investimento per la tutela, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale. La dotazione del fondo per il 2020 è di 50 milioni di euro;
considerato che:
il valore inestimabile del patrimonio artistico-culturale italiano è riconosciuto in tutto il mondo e richiede una efficace strategia di tutela, valorizzazione e fruizione, sia con investimenti e risorse messi a disposizione dalle autorità competenti sia con un maggiore coinvolgimento dei cittadini in questo tipo di attività. In prospettiva occorre, soprattutto, educare i nostri ragazzi alla conoscenza del patrimonio artistico e storico e farli diventare vere e proprie sentinelle nella tutela e valorizzazione del nostro patrimonio culturale;
diversamente da quanto sancito in molte convenzioni e raccomandazioni del Consiglio europeo, nelle quali si riconosce l'importanza formativa dell'educazione all'arte e alla tutela del patrimonio, in Italia negli ultimi anni si è però avuta una progressiva riduzione dell'insegnamento di storia dell'arte nella scuola secondaria di secondo grado, con una forte diminuzione delle ore di lezione nei licei, negli istituti tecnici e in quelli professionali;
rispetto a tale decisione il corpo docente, l'utenza scolastica e l'opinione pubblica hanno sempre manifestato una netta contrarietà;
considerato inoltre che:
il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 60 recante norme sulla promozione della cultura umanistica e valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali, evidenza l'importanza dello studio e della conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e delle arti, senza però organizzare e strutturare l'insegnamento della storia dell'arte nei vari curricoli scolastici né fornendo adeguate risorse per la realizzazione di quanto ivi previsto avendo stanziato appena 2 milioni di euro;
ritenuto che:
è necessario porre rimedio a tale manchevolezza reintroducendo l'insegnamento di storia dell'arte e accrescendo le possibilità e occasioni di studio del nostro patrimonio artistico durante il percorso formativo di tutti gli studenti:
ritenuto altresì che:
l'arte, al pari di altri settori della cultura rappresenta un bene di insostituibile valore sociale e formativo nonché un elemento strategico per la crescita del territorio e dell'economia del nostro Paese,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di reintrodurre l'insegnamento di storia dell'arte nella scuola secondaria di secondo grado, nonché adottare ogni ulteriore utile iniziativa volta ad accrescere le occasioni di studio del nostro patrimonio artistico nel corso dell'intero percorso formativo degli studenti attraverso il coinvolgimento delle istituzioni territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, musei e gallerie pubblici e privati, con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani alla protezione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.
9/2500-AR/153. Testamento, D'Orso.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede una serie di interventi normativi finalizzati a sostenere l'Università e la Ricerca, introducendo tra le previsioni, un Piano di investimenti straordinari nella ricerca, che dispone l'autorizzazione all'assunzione, nel 2021, di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B e di ricercatori a tempo indeterminato negli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca. A tale scopo, il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) è incrementato di 100 milioni per l'anno 2021 e di 200 milioni annui a decorrere dal 2022 (articolo 238, comma 5). Inoltre, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) è incrementato di 50 milioni annui (articolo 238, commi 1-3);
il provvedimento prevede, inoltre, un incremento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di 250 milioni per il 2021 e di 300 milioni per il 2022 (articolo 238, comma 4);
le politiche di accesso aperto (cosiddetto Open access) sono volte ad assicurare l'accesso gratuito ai dati di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni inter pares, nonché a consentire l'utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica. Tali politiche dovrebbero applicarsi a tutte le ricerche che beneficiano di finanziamenti pubblici;
l'accesso aperto ai dati della ricerca scientifica migliora la qualità dei dati, riduce le necessità di duplicazione delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico e contribuisce alla lotta contro le frodi scientifiche;
è necessario prevedere iniziative volte a innovare la disciplina in materia di libero accesso alle informazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, recata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013 (legge n. 112 del 2013) e intervenire con una modifica della normativa in materia di diritto d'autore (legge n. 633 del 1941), al fine di promuovere i progetti di ricerca maggiormente innovativi;
un rilancio del sistema nazionale della ricerca attraverso investimenti mirati può garantire una considerevole crescita della competitività del Paese necessaria per fronteggiare gli effetti negativi socio-economici conseguenti all'emergenza epidemiologica;
un miglioramento della disciplina in materia di libero accesso alle informazioni scientifiche permetterebbe una forte accelerazione della crescita dell'intero comparto della ricerca, generando, tra i numerosi benefici che ricadono sui ricercatori, istituzioni, editori, enti di finanziamento, comunità scientifica imprese e cittadini, un maggiore ritorno sugli investimenti garantiti dalla massima disseminazione dei risultati della ricerca (cfr. Raccomandazione 2006 dell'OECD Organization for Economie Cooperation and Development),
impegna il Governo
ad adottare ogni più idonea iniziativa volta a offrire agli scienziati e ai ricercatori la possibilità di condividere le proprie informazioni e accedere alla letteratura scientifica in modo libero e aperto, rendendo accessibile la conoscenza relativa alla produzione scientifica, anche solo in parte finanziata con fondi pubblici, a tutti coloro che ne siano interessati.
9/2500-AR/154. Gallo.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame contiene molteplici interventi indirizzati ai settori produttivi e sociali del Paese, al fine di incentivare il loro rilancio e la loro ripresa a seguito della situazione emergenziale causata dalla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale;
il Governo ha dovuto mettere in atto misure economiche eccezionali che hanno riguardato molti settori colpiti tra i quali quello della scuola per il quale sono stati previsti dei fondi Nazionali al fine di riprendere lo svolgimento delle attività scolastiche in condizioni di protezione e di assoluta sicurezza;
in sede referente è stata introdotta la disposizione che prevede anche per le regioni della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige uno stanziamento di 2 milioni di euro per le istituzioni scolastiche e le scuole paritarie per ripartire in sicurezza e con una didattica a distanza;
tuttavia, sempre in tema di istruzione ed in particolare in tema di graduatorie per le supplenze del personale docente ed educativo il disegno di legge regionale n. 60 «Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ha previsto una norma in palese contrasto con le disposizioni nazionali approvate con il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22;
in particolare l'articolo 24-bis del predetto decreto-legge n. 60 del 2020 prevede, che l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2 comma 4 e 4-ter del disegno di legge regionale Scuola relativo alle graduatorie provinciali finalizzate all'attribuzione delle supplenze al personale docente ed educativo è posticipata all'anno scolastico 2021/2022;
nella sua attuale formulazione il testo si discosta in modo irragionevole dalle disposizioni nazionali creando un disallineamento ed un ingiusto nocumento ai giovani che attendono l'aggiornamento per l'inserimento nelle graduatorie creando una evidente disparità di trattamento per situazioni uguali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di porre in essere le più opportune iniziative, per quanto di competenza, volte a confrontarsi con la regione Valle d'Aosta al fine di verificare le modalità ed i criteri atti a modificare l'articolo 24-bis del disegno di legge regionale n. 60 del 2020 che si presenta in palese contrasto con l'articolo 3 della Costituzione prevedendo un trattamento differente per situazioni uguali.
9/2500-AR/155. Elisa Tripodi.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame contiene molteplici interventi indirizzati ai settori produttivi e sociali del Paese, al fine di incentivare il loro rilancio e la loro ripresa a seguito della situazione emergenziale causata dalla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale;
in particolare il capo VIII reca disposizioni inerenti l'istruzione e l'articolo 235 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, con uno stanziamento di 386,9 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021;
nel passaggio in Commissione del provvedimento è stato approvato l'articolo 231-bis che prevede l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 235 per l'attuazione delle misure di avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021;
purtroppo l'avvio del prossimo anno scolastico sarà particolarmente complesso per le istituzioni scolastiche che dovranno misurarsi con le molteplici indicazioni di sicurezza individuate dal Comitato tecnico scientifico e dalle linee guida del Ministero dell'istruzione che impongono una rimodulazione e riorganizzazione delle attività didattiche difficili da attuare con le risorse stanziate nel provvedimento in esame,
impegna il Governo
ad incrementare il fondo per le emergenze d cui all'articolo 235 di cospicue risorse, da molti quantificate in almeno un miliardo, al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze provenienti dalle singole istituzioni scolastiche che hanno il gravoso compito di assicurare il diritto all'istruzione di milioni di studenti e studentesse costituzionalmente previsto.
9/2500-AR/156. Vacca, Zanichelli.
La Camera,
premesso che;
il provvedimento in esame prevede l'implementazione di misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale;
al comma 1 dell'articolo 238, con incremento di risorse (pari a 200 milioni a decorrere dal 2021) si rafforza considerevolmente il piano di assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 già attivato dal Governo con l'articolo 6 del decreto-legge n. 162 del 2019. In particolare si prevede di aggiungere ai 1.607 ricercatori, la cui assunzione è stata già disposta, ulteriori 3.333 ricercatori, per un numero complessivo di assunti, al 1o gennaio 2021, di 4.940 unità;
al comma 2 dell'articolo 238, invece, si prevede analoga misura destinata ai ricercatori da assumere presso gli enti pubblici di ricerca nel limite di spesa di 50 milioni di euro, in grado di assumere un numero di ricercatori pari a oltre 1.300 unità;
considerato che:
la Ricerca è elemento strategico della vita del nostro Paese. Basta solo pensare alla drammatica esperienza dell'emergenza COVID-19 e in quale misura i ricercatori precari abbiano dimostrato quanto sia necessario il loro quotidiano e straordinario lavoro. Il Governo, inoltre, si è spesso pronunciato sull'importanza della Ricerca per lo sviluppo del Paese;
non sono state completate le stabilizzazioni dei precari della ricerca e l'impegno di risorse umane e finanziarie in questo settore trainante per la ripresa dell'intero Paese, pur se il trend rispetto ai decenni passati è stato nettamente invertito, rimane gravemente sottodimensionato rispetto al contesto internazionale;
al comma 3 dell'articolo 238 è indicato come la quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità specificate rimangano a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,
impegna il Governo
ad adottare un decreto ministeriale del Ministero dell'università e della ricerca per far sì che le risorse stanziate dall'articolo 238 del decreto Rilancio, esaurite le finalità previste dai commi 1 e 2, vengano impiegate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la stabilizzazione dei precari della ricerca.
9/2500-AR/157. Melicchio, Zanichelli.
La Camera,
premesso che:
in sede referente è stato introdotto un ulteriore stanziamento di 20 milioni aggiuntivi al fondo per le locazioni dell'articolo 29, vincolandoli al rimborso per l'affitto nel periodo d'emergenza COVID-19 a favore degli studenti universitari fuorisede aventi una soglia ISEE uguale o inferiore a 15.000 euro;
la platea potenziale di studenti fuorisede che avrebbe bisogno di tale supporto è più ampia di quella corrisponde allo stanziamento di 20 milioni, visti i disagi socio-economici dovuti all'emergenza sanitaria di questi mesi, tra cui la cessazione dei servizi universitari in sede e l'impossibilità di spostarsi tra luoghi di studio e residenza per effetto delle misure di contenimento del contagio;
la stessa soglia ISEE di 15.000 euro interviene in sostegno delle situazioni più precarie ma non esaurisce il livello sociale che richiederebbe a ragione un tale rimborso, sia dal punto di vista del singolo studente, che se lavoratore nell'emergenza ha trovato difficoltà nel mantenersi tramite la sua occupazione, sia dal punto di vista delle famiglie a supporto del ragazzo, che hanno sommato alle difficoltà diffuse il gravame del pagamento dell'affitto;
la situazione degli affitti studenteschi a livello nazionale presenta delle criticità sia di pagamenti in nero che di sfruttamento da parte dell'affittuario delle necessità dei ragazzi i quali spesso sono costretti specie nelle grandi città a sostenere un costo esagerato per spazi o strutture inadeguate, data anche la mancanza sul territorio di un numero sufficiente di studentati e strutture di supporto al diritto allo studio;
a seguito dell'emergenza COVID-19 si rischierà un calo delle immatricolazioni universitarie che potrebbe oscillare tra il 10 per cento e il 15 per cento stante le difficoltà socio-economiche che tanti studenti e famiglie dovranno affrontare, tra cui il crollo del reddito, calo che andrebbe a sommarsi con la già bassa media di laureati per popolazione rispetto al dato europeo presentato dall'Italia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di:
intervenire normativamente per ampliare sia lo stanziamento finanziario sia la soglia ISEE richiesta agli studenti fuorisede al fine di ricevere il rimborso per il canone di locazione pagato durante i mesi dell'emergenza;
intervenire normativamente per istituire un fondo apposito a sostegno dell'affitto per gli studenti fuorisede in difficoltà, analogamente a quanto già previsto nel provvedimento in esame, che metta a disposizione ogni anno risorse a favore di tale forma di diritto allo studio;
intervenire normativamente su tutto il territorio nazionale per ammodernare e sviluppare la rete degli studentati, in accordo con le regioni e gli enti per il diritto allo studio affinché l'offerta di alloggi universitari a canoni ridotti o a uso gratuito per studenti con borse di studio sia ampliata.
9/2500-AR/158. Iovino.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame contiene molteplici interventi indirizzati ai settori produttivi e sociali del Paese, al fine di incentivare il loro rilancio e la loro ripresa a seguito della situazione emergenziale causata dalla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale;
particolarmente rilevante in tal senso è l'articolo 186 del provvedimento in esame che rafforza il regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari introdotto per il 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020 che, in considerazione dell'attesa caduta dei volumi di investimento derivante dall'emergenza sanitaria, ha commisurato l'importo del medesimo credito al valore totale degli investimenti effettuati, anziché ai soli investimenti incrementali. In particolare, l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d imposta è ora elevato (dal 30) al 50 per cento ed è direttamente fissato in 60 milioni di euro il tetto di spesa;
è quindi in linea con quanto suesposto incentivare le imprese che promuovono la propria immagine ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali. Tali soggetti, infatti, operano in un settore come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un'alta visibilità e da una significativa funzione sociale, ad esempio nell'ambito dello sport giovanile e femminile e che è attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acuite nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale;
l'introduzione di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie è, a parere del presentatore volto a promuovere un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia, anche tramite il ricorso a strumenti digitali di promozione in Internet;
l'incentivo per supportare gli investimenti dovrebbe essere previsto mediante il meccanismo del credito d'imposta, nei rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare esclusivamente in compensazione,
impegna il Governo
ad introdurre, nel primo provvedimento utile, un meccanismo volto ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili anche al fine di supportarne il settore attraversato, anche a causa della grave emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, da un momento di grande difficoltà finanziaria.
9/2500-AR/159. Valente.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame contiene molteplici interventi indirizzati ai settori produttivi e sociali del Paese al fine di incentivare il loro rilancio e la loro ripresa a seguito della situazione emergenziale causata dalla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale;
in particolare l'articolo 26 istituisce diverse misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni;
coerentemente con quanto ivi previsto, a parere del presentatore, è necessario porre in essere misure volte ad incentivare il rafforzamento patrimoniale delle società sportive professionistiche e dilettantistiche di medie dimensioni introducendo i necessari correttivi alla disposizione generale in quanto si rileva come le società sportive professionistiche e dilettantistiche di medie dimensioni siano caratterizzate da una dimensione più ridotta rispetto al campione di medie imprese considerato dalla disposizione generale contenuta al comma 1 dell'articolo succitato riflessa nel dato assoluto dei ricavi caratteristici;
in secondo luogo nella consapevolezza della funzione sociale che le squadre sportive di medie dimensione rivestono nel panorama territoriale italiano rappresentando una significativa componente dell'industria sportiva nazionale ed un vero proprio «ascensore» sociale e sportivo ed alla luce la caratteristica struttura «chiusa» della proprietà, in ragione anche dei significativi esborsi necessari per la gestione di strutture sportive anche di media dimensione e strutturalmente non redditizi si considera l'opportunità di garantire la fruibilità del credito d imposta anche nel caso di conferimenti all'interno di gruppi,
impegna il Governo
a porre in essere nel primo provvedimento normativo utile le necessarie integrazioni alle misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni così come previste nel provvedimento in esame, ampliandone la platea dei soggetti destinatari anche alle società sportive professionistiche e dilettantistiche di medie dimensioni.
9/2500-AR/160. Mariani, Valente, Tuzi.
La Camera,
premesso che:
il decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 138, prevedeva un corso-concorso articolato in tre fasi: eventuale prova preselettiva: concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale: corso di formazione dirigenziale e tirocinio;
nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, veniva pubblicato il bando del corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le scuole statali, per complessivi 2.416 posti;
la cronistoria del suddetto concorso bandito con D.D.G. n. 1259/2017 è compendiabile ufficialmente nelle seguenti tappe: prova preselettiva (23 luglio 2017), prova scritta (18 ottobre 2018), prova differita per i concorsisti della Sardegna (13 dicembre 2018);
nello specifico, in data 18 ottobre 2018, si svolgeva la prova scritta, oggetto di contestazioni e numerose richieste di accesso agli atti da parte dei candidati, per presunte irregolarità della procedura concorsuale in questione;
il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, prevedeva che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento di dirigenti scolastici, sarebbero stati dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili e che questo rappresentava una deroga rispetto alla procedura ordinaria;
in data 27 marzo 2019, venivano pubblicate le graduatorie degli ammessi alla prova orale, prive del punteggio ottenuto nel corso della prova scritta;
subito dopo tale pubblicazione, iniziavano a piovere sul Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca migliaia di istanze di accesso agli atti dei soggetti titolati di vantare un interesse «diretto, concreto e attuale», in qualità di docenti aspiranti dirigenti, ingiustamente esclusi dal concorso, in virtù di quei presupposti scolpiti dalla legge n. 241 del 1990 (articolo 22, comma 1, lettera b), al fine di verificare la correttezza della procedura concorsuale e, nel contempo, osservare il rispetto da parte dell'amministrazione dei princìpi di buon andamento e di imparzialità, sanciti dall'articolo 97 della Costituzione;
in data 19 aprile 2019, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rendeva pubblica una nota con la quale comunicava il posticipo dell'accoglimento delle istanze di accesso agli atti concernenti gli elaborati dei concorrenti ammessi alla prova orale successivamente alla pubblicazione delle graduatorie idonei/vincitori, in imminenza, dunque delle immissioni in ruolo;
veniva adito all'uopo il TAR Lazio che si pronunciava con le seguenti sentenze: sentenza n. 7333, pubblicata il 6 giugno 2019 di accoglimento della richiesta di accesso al codice sorgente che ha generato e gestito la prova scritta con cui si dava altresì pieno riconoscimento del diritto di accesso all'algoritmo di calcolo che ha gestito il software relativo alla prova scritta del concorso con tutti gli atti presupposti e consequenziali, sentenze n. 8655/19 e n. 8670/2019 di annullamento della procedura concorsuale, ed infine sentenze n. 2293/2020 e n. 05203/20 con cui riconosceva il diritto di accesso alle prove concorsuali con il correlato corredo documentale;
successivamente il Consiglio di Stato con ordinanze n. 3512 e 3514 del 2019, accoglieva il ricorso dell'amministrazione ritenendo «preminente l'interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale» e sospendeva l'esecutività delle sentenze del TAR;
con decreto dirigenziale n. 1205 del 1° agosto 2019 veniva pubblicata la graduatoria del concorso e l'8 agosto l'assegnazione regionale dei vincitori che evidenziava tra l'altro una disponibilità di posti rimasti vacanti di circa 1984 unità; alla fondatezza delle censure dedotte in giudizio corrisponde nondimeno inottemperanza alle disposizioni da parte del Ministero dell'istruzione e, di conseguenza, la permanenza delle controversie;
in data 2 dicembre 2019, il Governo accoglieva l'ordine del giorno n. 9/02222-A/022 a prima firma Villani con il quale, in ottemperanza ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità della P.A., appurate le criticità del concorso mediante analisi statistica dei dati e la netta differenziazione tra il numero degli ammessi al Nord e al Sud, impegnava il Governo a valutare l'opportunità di dare sollecita risposta alle istanze dei ricorrenti in merito all'accesso agli atti;
nel gennaio 2020, il MIUR evadeva solo in minima parte le numerose istanze di accesso, non già in ottemperanza al dettato normativo, ma a seguito di ennesima presentazione di ricorso;
attraverso un'amplia interlocuzione politica, il Comitato «Trasparenza è Partecipazione», in rappresentanza dei ricorrenti per il concorso per dirigenti scolastici 2017, esperiva un tentativo per l'applicazione della soluzione extragiudiziale e la deflazione del contenzioso e avanzava l'estensione analogica del comma 88 della legge n. 107 del 2015 anche i ricorrenti del 2011 e del 2004/2006 con l'integrazione della lettera C nonché l'ostensione integrale delle prove dei candidati con il correlato materiale documentale;
tra le storture del concorso e le legittime richieste dei candidati esclusi, una di esse risultava l'accesso al codice sorgente del programma CINECA (Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro, cui aderiscono 69 università italiane, otto enti nazionali di ricerca due policlinici, IANVUR e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca);
il CINECA è un Centro di Calcolo «cuore tecnologico del sistema di comunicazione tra Università e Ministero dell'Università e della Ricerca», che si occupa di fornire i software per gli esami;
i candidati a fronte di presunte irregolarità di tale sistema, formulavano richiesta di accesso agli atti anche dei cosiddetti codici sorgente, così da poterli sottoporre a un esperto; il CINECA anziché collaborare negava l'accesso adducendo una serie di motivazioni questo diniego è stato oggetto di ricorso al TAR;
la questione, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che evidenziava la mancanza del contraddittorio con il Consorzio Cineca, tornava al Tar per la decisione del diritto dei partecipanti al concorso all'ostensione del codice sorgente in quanto gli stessi lamentavano numerosi errori nel funzionamento del software;
il Tar Lazio lo scorso 22 giugno 2020, dopo una serie di rinvii dovuti all'emergenza COVID, si esprimeva in merito disponendo l'ostensione del Codice Sorgente che ha gestito la prova scritta del concorso per dirigenti scolastici;
considerato che:
i princìpi di legalità, buon andamento e imparzialità presidiano l'accesso per concorso all'impiego in tutte le pubbliche amministrazioni;
in virtù dei su citati principi sarebbe necessario ed improcrastinabile prevedere con decreto del Ministro dell'istruzione, la modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 con punteggio d'inserimento da computarsi nella graduatoria finale;
il corso di cui al periodo precedente sarebbe riservato ai soli soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere ogni più concreta soluzione attraverso le modalità che riterrà opportune al fine di ripristinare l'effettività dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, volta a prevenire ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017;
emanare con decreto del Ministero dell'istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020 in esame, lo svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 con punteggio d'inserimento da computarsi nella graduatoria finale, idoneo a contemperare le posizioni lese e il preminente interesse pubblico.
9/2500-AR/161. Villani.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame contiene molteplici interventi indirizzati ai settori produttivi e sociali del Paese, al fine di incentivare il loro rilancio e la loro ripresa a seguito della situazione emergenziale causata dalla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale;
in particolare il capo VIII del decreto-legge riporta quelle che sono le misure poste in essere in materia di istruzione, riferendosi anche ad azioni destinate all'avvio ordinato e regolare, e soprattutto in presenza, del prossimo anno scolastico. Si tratta principalmente di misure di natura tecnica, amministrativa e gestionale, che quindi trascendono il piano più puramente educativo e pedagogico;
considerato che:
tra le proposte emendative presentate relative al capo VIII del provvedimento, sono state accettate solo quelle riviste e riformulate tenendo in considerazione aspetti prettamente tecnici organizzativi e burocratici;
il tema della scuola – e dunque di rimando anche la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – è al centro del dibattito pubblico in relazione sia all'urgenza della riapertura in sicurezza delle scuole che in merito alla definizione di proposte, di misure, di idee e di sperimentazioni per comprendere quali siano i principali bisogni e punti focali su cui investire;
si ritiene fondamentale ragionare non soltanto – come fatto fino a questo momento – su interventi di natura strutturale ed organizzativo-amministrativa (riferendosi, ad esempio a devices, edilizia, misure sanitarie, assunzioni) ma è necessario porre l'accento sulle comunità scolastiche intese nella loro dimensione puramente umana ed educativa, che prevedano percorsi inclusivi e di partecipazione per studentesse e studenti ed il ruolo attivo e propositivo di docenti e personale amministrativo, e che pensino ad una formazione con ed ai nuovi media ed ai nuovi saperi;
in questa ottica diventa essenziale la definizione di Piano Pedagogico Nazionale – richiesto già in altre occasioni –, per accompagnare la ripartenza delle attività scolastiche, che possa essere strutturato insieme ed accompagnato dall'attuazione di patti educativi territoriali – richiamati anche all'interno delle Linee Guida Ministeriali – che realizzino forme collaborative tra scuole, territori locali ed enti ed associazioni del terzo settore;
è fondamentale tenere in considerazione che la scuola, oltre la sua dimensione gestionale, rappresenta il primo presidio formativo e di contrasto alla povertà educativa: è urgente sostenere la riapertura per tutte le studentesse e tutti gli studenti il prima possibile, onde evitare l'inasprimento delle disuguaglianze culturali, sociali, educative e formative – con ampie ricadute economiche – oramai consolidate, a sostegno di un processo inverso di livellamento ed eliminazione di tali diseguaglianze,
impegna il Governo:
a valutare ogni opzione che possa assicurare, a partire dal 1° settembre 2020, una pronta ripartenza delle attività socio-educative per tutte le studentesse e gli studenti, e non solo per coloro i quali necessitino di percorsi di recupero degli apprendimenti, in modo da evitare l'acuirsi di disuguaglianze formative e sociali a cui si deve urgentemente porre rimedio;
a sostenere, a partire dal 1° settembre 2020, una piena ripresa delle attività educative e sociali attraverso la definizione di Patti Educativi Territoriali, in collaborazione con Scuole enti locali e terzo settore, perché si possano sperimentare forme estese di comunità educanti, intese come evoluzione del sistema educativo conosciuto fino ad ora e valorizzare a pieno le potenziali del terzo settore come sostegno all'impianto educativo del Paese;
a definire un Piano Pedagogico Nazionale di accompagnamento alle misure sanitarie, tecniche ed organizzative, che preveda anche percorsi specifici di i-accoglienza – e accoglienza per i nuovi – basati sulla cura e sul benessere psicologico.
9/2500-AR/162. Lattanzio.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 229 del provvedimento in esame istituisce misure volte ad incentivare la mobilità sostenibile prevedendo la concessione di un «buono mobilità» per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
considerato che:
la misura prevista dal provvedimento in esame è volta ad incentivare la mobilità sostenibile al fine di utilizzare nei centri urbani mezzi di trasporto meno inquinanti contribuendo ad un miglioramento della qualità dell'aria;
nasce in relazione all'emergenza coronavirus e all'esigenza di offrire una valida alternativa ai mezzi di trasporto convenzionali, per evitare così il congestionamento dei centri urbani e possibili rischi di assembramento nella terza fase;
risultano esclusi dal «bonus mobilità» i cittadini residenti nei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti nonostante le amministrazioni abbiano negli anni investito per la realizzazione di progetti volti a promuovere la mobilità sostenibile,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di estendere la misura prevista dall'articolo 229 del provvedimento in esame a tutti i cittadini che non risiedono nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia e nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ampliando la platea dei beneficiari.
9/2500-AR/163. Deiana, Zanichelli.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al Capo III (articolo 196 e successivi), prevede importanti misure volte a sostenere i settori strategici delle infrastrutture e dei trasporti anche tramite la previsione di misure di semplificazione burocratica e amministrativa;
diverse aree nel nostro Paese scontano un importante gap infrastrutturale che, limitando lo sviluppo economico, occupazionale e sociale del territorio, ne aumentano altresì la fragilità in periodi di crisi come quello attuale dovuto all'emergenza da COVID-19;
la costa toscana rappresenta un territorio la cui debolezza economica è imputabile, storicamente, alla più contenuta capacità di creare occupazione e sul quale la crisi economica, iniziata nel 2008, ha avuto drammatiche ripercussioni che hanno approfondito il divario economico esistente tra il territorio costiero e il resto della regione;
nella sola provincia di Livorno sono state istituite due «aree di crisi industriale complessa», dichiarate per l'area di Piombino (decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71) e il Polo produttivo dell'area costiera livornese, coincidente con il territorio dei comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo (decreto del Mise del 7 agosto 2015);
la costa toscana rappresenta, secondo le analisi di Irpet, il territorio regionale maggiormente colpito dal gap infrastrutturale ed, in particolare, dal ritardo nella realizzazione di importanti opere pubbliche quali: il completamento della «variante Aurelia» (SS 1 Aurelia) mediante la realizzazione del «Lotto zero», tra le località di Chioma e Maroccone, e la realizzazione del progetto «Darsena Europa» nel porto di Livorno;
la realizzazione del «Lotto Zero», un tracciato da realizzare ex-novo per un totale complessivo di circa 6.25 chilometri, di cui 4.7 chilometri in galleria, permetterebbe di completare la «variante Aurelia» rendendo dunque continuo, e in osservanza dei medesimi standard di percorrenza e di sicurezza, l'ammodernamento del tracciato della SS 1;
la mancata realizzazione del «Lotto Zero» comporta, attualmente, la deviazione della «variante Aurelia», strada extraurbana principale, sul tracciato originale della SS 1, avente una sola corsia per senso di marcia e che attraversa il centro abitato sito in località Quercianella, il tratto costiero del Romito e la riserva naturale statale di Calafuria;
la realizzazione del «Lotto Zero» permetterebbe di separare il traffico veicolare pesante e industriale da quello cittadino e turistico risolvendo la situazione di congestione ed inquinamento che attualmente caratterizza la SS 1 nel tratto del Romito e che periodicamente si aggrava in corrispondenza del periodo estivo. L'infrastruttura permetterebbe altresì di servire i collegamenti Nord-Sud di breve e media distanza, rivestendo il ruolo di infrastruttura nazionale di grande comunicazione verso sud e facilitando il collegamento veicolare, e dunque la sinergia, tra le infrastrutture portuali di Livorno e Piombino;
i due scali toscani rappresentano infrastrutture strategiche, sia a livello regionale che nazionale, ed in particolare lo scalo labronico, rappresenta, secondo i dati forniti da Assopenti, il terzo scalo italiano per volume di merci ed il quarto per flusso di passeggeri, registrando dal 2010 ad oggi, secondo dati IRPET, una rilevante intensificazione dei flussi, legati soprattutto ai cosiddetti traffici Ro-Ro;
il progetto della «Darsena Europa», interamente ridefinito nel 2016-2017, prevede la costruzione di una banchina di maggiori dimensioni, avente un fondale progettato per consentire un maggiore dragaggio per poter accogliere imbarcazioni di maggiore tonnellaggio, e la realizzazione di un terminal container con una capacità compresa tra 1.6 e 2 milioni di TEU, per un costo complessivo stimato pari a 662 milioni di euro;
la «Darsena Europa» permetterebbe di aumentare la capacità operativa dello scalo labronico nel segmento dei container (fino a 1 milione di TEU all'anno) e, secondo stime IRPET, determinerebbe una crescita dello 0,9 per cento del Pil a livello provinciale e dello 0,1 per cento a livello regionale comportando altresì la creazione, secondo dati forniti dall'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, di mille posti di lavoro tra diretti e indotto;
la realizzazione dei progetti del «Lotto Zero» e della «Darsena Europa», così come il completamento delle necessarie infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento tra gli scali portuali e l'entroterra, come l'opera di prolungamento della strada statale 398 finalizzata a garantire il collegamento tra l'autostrada A12 e il Porto di Piombino («Bretella di Piombino»), rappresentano opere essenziali per poter colmare il gap infrastrutturale della costa toscana e per poter rilanciare i settori turistico e logistico-portuale che rappresentano comparti strategici per il territorio, purtroppo pesantemente colpiti dalla crisi economica generata dall'emergenza da COVID-19;
i progetti infrastrutturali del «Lotto Zero» e della «Darsena Europa» hanno un ruolo strategico a livello comunitario essendo, la «variante Aurelia», parte integrante della strada europea E80, asse viario misto di classe A lungo la dorsale ovest-est da Lisbona (Portogallo) a Gürbulak (Turchia), mentre il porto di Livorno è classificato come Core nel quadro delle reti transeuropee di trasporto (TKN-T),
impegna il Governo
a valutare la possibilità di utilizzare parte dei fondi comunitari del programma «Next generation EU», già «Recovery Fund», a cui l'Italia avrà accesso, per il completamento della «variante Aurelia» (SS 1 Aurelia) mediante la realizzazione del «Lotto zero» tra le località di Chioma e Maroccone, e per il completamento del progetto «Darsena Europa», da realizzarsi nel porto di Livorno.
9/2500-AR/164. Berti.
La Camera,
premesso che:
al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
con successivi provvedimenti sono state adottate misure volte a contrastare e contenere ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19;
considerato che:
relativamente alla domanda dei servizi idrici, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente rileva nella propria deliberazione del 23 giugno 2020 n. 235/2020/R/idr una contrazione stimata dei consumi delle utenze non domestiche e un aumento atteso dei consumi delle utenze domestiche;
è stata più volte e da più parti segnalata la necessità di ampliare la platea degli utenti che potrebbero avere necessità di ricorrere a misure di sostegno come quelle previste dall'articolo 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, o a forme di rateizzazione dei pagamenti delle utenze;
le tariffe del servizio idrico sono molto disomogenee nel territorio nazionale; nelle regioni centrali si riscontrano tariffe più elevate con una media di 595 euro annuali, ma l'incremento maggiore si rileva nelle regioni del sud con un aumento del 3,1 per cento rispetto alle tariffe del 2018,
impegna il Governo
a valutare la possibilità, al fine di attenuare l'impatto delle tariffe dei servizi essenziali sulle famiglie e per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, di prevedere che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, provveda ad estendere l'accesso alla fornitura del servizio idrico a condizioni tariffarie agevolate, ai sensi dell'articolo 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, agli utenti domestici che a seguito della crisi economica derivante dalla diffusione del COVID-19 versano in condizioni di disagio economico-sociale, individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, anche rivedendo l'utilizzo dei fondi residui per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà accantonati da ciascun gestore.
9/2500-AR/165. Daga, D'Orso.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 119 del provvedimento in esame introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
l'applicazione della detrazione è prevista per le spese documentate e sostenute per gli interventi di efficientamento energetico effettuati dai condomini, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti c assegnati in godimento ai propri soci;
il comma 2 estende l'aliquota agevolata a tutti gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati al comma 1;
il comma 4 introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
considerata l'importanza di introdurre adeguati strumenti tecnico-amministrativi che consentano individuare e programmare gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento antisismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia e garantire nel tempo le qualità tecnico-prestazionali e di sicurezza degli edifici;
che a tal fine si ritiene opportuno rendere obbligatorio il cosiddetto fascicolo del fabbricato o analogo documento tecnico nel quale siano contenute tutte le informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile, sotto il profilo della stabilità, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza, prevedendo che per gli immobili di proprietà privata che abbiano accesso alle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le relative spese possano essere assunte in detrazione;
considerato inoltre che:
si rende necessario prevedere l'estensione delle misure anche ai soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, ai titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), alle associazioni di professionisti, agli enti pubblici e privati che non svolgano attività commerciale, alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, alle associazioni senza scopo di lucro proprietarie di immobili e alle associazioni, anche non riconosciute, dalle associazioni e società sportive e dalle altre persone giuridiche, purché senza scopo di lucro, per interventi realizzati su immobili confiscati alla criminalità organizzata, o su immobili demaniali concessi a tempo determinato a qualsiasi titolo dagli Enti Territoriali per il perseguimento di finalità non lucrative;
le detrazioni fiscali per le riqualificazioni energetiche contribuiscono in misura determinante al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e che pertanto si rende opportuno estendere l'aliquota prevista al comma 1 anche ad ulteriori interventi orientati al miglioramento della prestazione energetica degli edifici, con particolare riferimento alla realizzazione dei tetti ventilati e per i sistemi di raccolta delle acque meteoriche alla sostituzione di impianti e sistemi fumari obsoleti con sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, che rispettino i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3,
impegna il Governo:
a) a prevedere idonee iniziative normative finalizzate a rendere obbligatorio il cosiddetto fascicolo del fabbricato o analogo documento tecnico che risponda alle finalità e caratteristiche indicate in premessa altresì prevedendo che le relative spese debitamente documentate rimaste a carico del contribuente rientrino o possano rientrare tra le spese detraibili;
b) a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di prevedere l'estensione dell'applicazione della detrazione del 110 per cento anche ai soggetti di cui in premessa;
c) a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di prevedere che la detrazione del 110 per cento possa essere estesa anche per le spese sostenute per la realizzazione dei tetti ventilati e per i sistemi di raccolta delle acque meteoriche, nonché per gli interventi di sostituzione di impianti fumari multipli o collettivi;
d) a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di prevedere una proroga delle misure previste dall'articolo 119 del provvedimento in esame all'anno 2022.
9/2500-AR/166. Ilaria Fontana, Terzoni, Sut.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 119 del provvedimento in esame introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
il comma 2 estende l'aliquota agevolata a tutti gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati al comma 1;
considerata l'importanza di incentivare in modo adeguato anche gli interventi per la bonifica degli edifici dall'amianto e gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche aumentando la detrazione attualmente prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
considerato che Io stesso meccanismo incentivante previsto dal comma 2 potrebbe essere opportunamente esteso agli interventi di sistemazione a verde degli edifici esistenti, e alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
considerato che permangono dubbi interpretativi in ordine all'applicabilità delle detrazioni nelle misure e modalità di cui al citato articolo 119 agli interventi di ristrutturazione ammessi al beneficio della detrazione fiscale ai sensi del decreto-legge n. 63 del 2013 per i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, non sia stata ancora dichiarata l'ultimazione dei lavori laddove comprensivi di uno degli interventi di efficientamento energetico o antisismici previsti dalla citata disposizione,
impegna il Governo:
a) a valutare l'opportunità, compatibilmente con l'esigenza di finanza pubblica, di estendere l'applicazione della detrazione prevista per la riqualificazione energetica degli edifici agli interventi per la bonifica degli edifici dall'amianto e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche aumentando al 110 per cento la detrazione attualmente prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) a valutare l'opportunità di chiarire, anche mediante circolare esplicativa, se le detrazioni nella misura e modalità di cui all'articolo 119 del provvedimento in esame si applichino anche agli interventi di ristrutturazione ammessi al beneficio della detrazione fiscale per i quali alla data di entrata in vigore della citata disposizione non sia stata ancora comunicata la data di ultimazione dei lavori laddove comprensivi di uno degli interventi di efficientamento energetico o antisismici ivi previsti;
c) a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee e tempestive iniziative, nel prossimo provvedimento utile, finalizzate a consentire che tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi previsti per la messa in sicurezza sismica degli edifici (cosiddetto Sismabonus, di cui all'articolo 16, commi 1-bis-1-sexies e comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 90 del 2013) rientrino anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno, qualora il proprietario dell'immobile dovesse temporaneamente lasciare l'abitazione per permettere i lavori di ristrutturazione;
d) a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee e tempestive iniziative, nel prossimo provvedimento utile, finalizzate a prevedere che la detrazione prevista per la messa in sicurezza sismica degli edifici (cosiddetto Sismabonus, di cui all'articolo 16, commi 1-bis-1-sexies e comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 90 del 2013) venga estesa anche agli edifici danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dall'anno 2009, esclusivamente per le cifre eccedenti il contributo già riconosciuto per la ricostruzione o, in subordino in loro totale sostituzione, entro un ammontare massimo di spesa di 130 mila euro ad unità immobiliare.
9/2500-AR/167. Terzoni, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Parisse, Maurizio Cattoi, Sut, Zanichelli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 prevede misure per lo svolgimento di procedure concorsuali per il reclutamento di personale al fine di provvedere alle scoperture di organico delle varie amministrazioni;
considerato che:
con l'emergenza COVID-19 lo sblocco dei lavori pubblici a qualsiasi livello istituzionale assume una rilevanza ancora più strategica per il nostro Paese e che il tema della semplificazione delle procedure ha assunto in questi mesi un ruolo preponderante nel dibattito politico lasciando in secondo piano quello relativo alla necessità di dotare la pubblica amministrazione di risorse umane adeguate sia dal punto di vista della consistenza numerica, che delle competenze tecniche;
i provveditorati per le opere pubbliche sono gli organismi tecnici dello Stato nel settore dei lavori pubblici e possono operare anche a supporto degli enti locali che troppo spesso scontano enormi carenze in termini di capacità tecnico-amministrative sin dalla fase di progettazione degli interventi e con una connessa incapacità di accelerazione della spesa per investimenti, a partire dalle risorse europee e dai fondi sviluppo e coesione;
si rende necessario prevedere l'adozione di misure volte a reclutare personale qualificato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da destinare al rafforzamento dei Provveditorati Opere Pubbliche,
impegna il Governo
a prevedere, nei prossimi provvedimenti normativi, idonee misure finalizzate all'assunzione di almeno 500 unità di personale con la qualifica di funzionario tecnico e amministrativo da destinare al rafforzamento dei Provveditorati Opere Pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ulteriori rispetto a quelle previste sulla base della normativa vigente.
9/2500-AR/168. Varrica, Deiana, Daga, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, D'Orso.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 229 del provvedimento in esame introduce misure volte a favorire la mobilità sostenibile nei centri urbani così da contribuire al miglioramento della qualità dell'aria;
considerato che:
il trasporto merci su gomma risulta essere una delle cause principali di emissioni di PM10 determinando un elevato numero di morti premature ogni anno;
si rende necessario un intervento normativo volto a favorire la riduzione della presenza di veicoli ad alimentazione termica in modo particolare all'interno dei centri urbani;
in Italia è attualmente possibile la conversione da alimentazione termica ad alimentazione elettrica solo per veicoli adibiti al trasporto di persone compresi nelle categorie L, M1 e N1 del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;
altri veicoli pesanti, come quelli in categoria N2 e N3, vedono aziende italiane all'avanguardia nel retrofit con un netto vantaggio economico e ambientale pluriennale;
si rende altresì necessario prevedere forme di incentivazione per il retrofit da bicicletta tradizionale ad elettrica,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare idonei strumenti normativi volti ad apportare le necessarie modificazioni all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al fine di estendere anche ai veicoli per trasporto merci, classificati nelle categorie N2 e N3, la possibilità di conversione ad alimentazione elettrica a regime incentivato;
a valutare l'opportunità di adottare idonei strumenti normativi, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, volti a prevedere misure di incentivazione anche nel caso di retrofit di biciclette.
9/2500-AR/169. Zolezzi, Zanichelli.
La Camera,
premesso che:
il compostaggio è una tecnologia con grandi potenzialità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti. Rappresenta un importante tassello all'interno di una gestione dei rifiuti sostenibile, infatti questa tecnologia utile sul fronte dell'auto-compostaggio, nella Comunicazione della Commissione Europea «Roadmap to a Resource Efficient Europe», si pone non solo come tecnica per il trattamento del rifiuto organico rispetto alle altre forme di gestione ma come strumento di fondamentale importanza per un uso efficiente delle risorse;
anche in Italia, il compostaggio costituisce un elemento essenziale di un qualunque sistema integrato di gestione dei rifiuti. Ma va evidenziato che questo tipo di trattamento rappresenta una fra le poche eco-tecnologie in grado di migliorare la gestione delle risorse ambientali e recuperare sostanza organica da destinare all'agricoltura mediterranea, tipica del nostro paese;
in questo scenario si è aperto un settore molto promettente per l'introduzione del compostaggio di comunità o di prossimità;
questo passaggio nella gestione del rifiuto organico permette di introdurre un percorso «eco-innovativo» aggiuntivo nel sistema, in quanto attraverso questa tecnica si risponde alle esigenze mirate di molte realtà locali contribuendo, oltre alla riduzione dei rifiuti e degli impatti ambientali, a valorizzare il riutilizzo in loco del compost e ad aumentare le possibilità di un cambio comportamentale dei cittadini in quanto può stimolare ulteriormente stili di vita più consapevoli;
questo sistema è basato sull'uso di piccole «macchine elettromeccaniche» dove il processo aerobico viene mantenuto e accelerato dal continuo apporto d'aria. Questa tecnica presenta un notevole potenziale per casi quali una comunità isolata, una frazione, un condominio, una mensa, un hotel ecc.;
proprio sotto tale punto di vista, va evidenziato che durante la gestione della crisi scaturita dalla diffusione del virus COVID-19, oltre a dover far fronte alle conseguenze immediate del diffondersi del virus si è dovuto far fronte anche ai risvolti di natura economica che si sono venuti a determinare a seguito del lockdown. Il Governo ha dovuto emanare un piano di interventi unico nella storia dell'ultimo secolo a sostegno delle imprese nazionali e dei cittadini, al fine di rispondere all'improvvisa crisi di liquidità;
per tale motivo, incentivare il compostaggio di comunità, rappresenta un utile strumento finalizzato allo sviluppo di un sistema di gestione dei rifiuti oculato e più economico, capace di determinare oltre che un risparmio per i contribuenti, sui costi del servizio, anche un'occasione di guadagno derivante dallo sviluppo del mercato del compost in agricoltura;
in Italia esistono tante realtà in cui il compostaggio di comunità può rappresentare uno strumento utile sia per ridurre i costi occorrenti per lo smaltimento dei rifiuti sia per ottenere vantaggi economici dalla produzione di compost: ci si riferisce ai convitti, alle comunità di recupero, agli istituti di pena, fino ad arrivare agli alberghi e alle grandi strutture ricettive che potrebbero trarre un importante vantaggio dall'auto compostaggio della componente organica dei rifiuti,
impegna il Governo
ad istituire un fondo per l'erogazione di incentivi per l'acquisto di macchine per il compostaggio di comunità, ovvero a valutare l'opportunità di individuare tutti gli strumenti necessari con risorse sufficienti per incentivare l'acquisto di dette macchine per il compostaggio di comunità in favore di mense, ristoranti, alberghi, foresterie, convitti, istituti di pena e comunità di recupero.
9/2500-AR/170. Alberto Manca.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 227 del decreto provvedimento prevede interventi sulle Zone Economiche Speciali (ZEA) istituite dal decreto-legge n. 111 del 2019. Tuttavia l'attuale assetto normativo favorisce incentivi per le sole attività ecosostenibili delle imprese micro, piccole e medie, ricomprese nei comuni che hanno almeno il 45 per cento del proprio territorio all'interno dei Parchi nazionali e pertanto a livello nazionale dei 496 comuni che hanno un'estensione nelle suddette aree protette, solo in 249 comuni, le imprese possono beneficiare degli incentivi alle ZEA;
dall'attuale assetto normativo rimangono escluse dai benefici delle ZEA anche le imprese ecosostenibili che operano nelle Aree Marine Protette. Questa disparità di trattamento potrebbe creare da parte delle imprese e dei comuni esclusi, avversità nei confronti delle aree protette in quanto notoriamente vincolate per preservare le ricchezze ambientali,
impegna il Governo
ad estendere a tutti gli operatori economici di piccole e micro imprese o enti del terzo settore che svolgono attività ecosostenibili e hanno la sede legale dentro un parco nazionale nonché agli operatori economici, inclusi i diving, che esercitano la loro attività ecosostenibile all'interno delle aree marine protette, e quindi a favore dell'area protetta, i benefici economici riservati alle ZEA, indipendentemente dalla percentuale di territorio comunale inclusa nelle suddette aree protette.
9/2500-AR/171. Vianello.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 44-bis, introdotto nel corso dell'esame in V Commissione, modifica il regime del bonus per l'acquisto di veicoli a due, a tre ruote nonché di quadricicli elettrici o ibridi, già vigente dall'anno 2019, e pari al 30 per cento del prezzo fino a un massimo di 3.000 euro, estendendo l'applicazione anche in mancanza della rottamazione di un analogo veicolo inquinante; lo stesso bonus viene poi aumentato fino al 40 per cento del prezzo di acquisto, con un massimo di 4.000 euro, nelle ipotesi in cui venga invece rottamato un qualsiasi veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3. Il bonus del 30 per cento del prezzo di acquisto è fruibile, con un massimo di 3000 euro, per coloro che nell'anno 2020 acquistino, anche in locazione finanziaria, e immatricolino in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, delle categorie, L1e L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, senza che, come era invece previsto dal testo vigente del comma 1057 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, sia necessaria la rottamazione di un analogo veicolo inquinante di cui essere proprietari o intestatari da almeno dodici mesi;
considerato che:
il meccanismo di erogazione dell'Ecobonus 2020, potrebbe essere ulteriormente ampliato con l'inclusione di quei veicoli che hanno un impatto significativo in termini di emissioni in atmosfera, di inquinamento acustico e anche sul ciclo dei rifiuti, ossia le moto da gara. Il settore in Italia conta circa 170-180 circuiti (kartodromi), aventi una media di 7 moto a circuito (da 0 a 14 moto), per un totale di circa 1.200 moto per un consumo medio di benzina (per moto con motore a scoppio) 4,5 lt/ora, per un totale stimato di 450.000 lt, nonché di consumo di olio nel motore di circa 1 litro ogni 10 ore di utilizzo. Il settore in oggetto sta anch'esso iniziando a registrare la presenza di veicoli a trazione elettrica con alcune competizioni che si svolgeranno nel corso dell'anno,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, di estendere anche con futuri provvedimenti normativi, l'incentivo di cui al comma 1057 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 anche ai motocicli elettrici da competizione.
9/2500-AR/172. Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 195 istituisce un contributo straordinario pari a 50 milioni per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 a beneficio delle emittenti radiotelevisive locali per l'anno 2020, disponendo altresì che tale contributo sia erogato conformemente ai criteri previsti con decreti del Ministero dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146;
la medesima norma dispone che le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie del contributo si impegnino a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi;
la pluralità dell'informazione dev'essere costantemente tutelata, anche a livello locale, per garantire il diritto di ogni cittadino di informarsi nel modo più completo e diversificato possibile. Ciò è stato recentemente ribadito anche con il Parere dell'Autorità della concorrenza e del mercato, in merito alle problematiche di carattere concorrenziale emerse dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146;
l'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, prevede che alle prime cento emittenti della graduatoria nazionale sia erogato il 95 per cento delle risorse disponibili, mentre il restante 5 per cento, sia ripartito tra quelle che si collocano dal centunesimo posto in poi. Tale norma, anche secondo il parere dell'Autorità garante, pur incentivando obiettivi di efficienza, di organizzazione d'impresa e quindi di qualità del servizio in generale, determina una sperequazione nella distribuzione delle risorse tra emittenti che posizionandosi nella medesima zona della graduatoria (nei pressi della centesima posizione) devono ritenersi caratterizzate da livelli di efficienza confrontabili;
quanto previsto dalla normativa in vigore potrebbe avere implicazioni distorsive della concorrenza nel caso in cui due o più emittenti, soggette ad una diversa contribuzione, si trovino ad operare nella medesima realtà locale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con l'esigenza di finanza pubblica, di stanziare ulteriori risorse per il fondo emergenze emittenti locali, nonché adottare interventi anche di carattere normativo volti a garantire una più equa proporzionalità nella distribuzione dei contributi e superare le problematiche di carattere concorrenziale già ribadite dall'Autorità della concorrenza e del mercato.
9/2500-AR/173. Galizia, Scagliusi, De Girolamo, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce, una serie di misure a sostegno delle imprese e delle famiglie italiane allo scopo di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema Paese. In particolare l'articolo 182 reca misure inerenti le concessioni delle aree del demanio marittimo;
nel comune di Caorle, nella località denominata «Falconera», sono presenti insediamenti abitativi, risalenti agli inizi del 900 che con il tempo hanno assunto maggior consistenza fino agli inizi degli anni '70, dopo che lo stesso comune di Caorle ne avviò sin dagli anni '50, l'urbanizzazione, realizzando l'acquedotto ed in seguito la linea per l'energia elettrica, la rete fognaria, strade e parcheggi. Si tratta, tuttavia, di un'area ancora classificata come patrimonio demaniale;
il Consiglio regionale Veneto lo scorso settembre si è espresso sulla vicenda impegnandosi ad avviare una trattativa con lo Stato ai fini della sdemanializzazione dell'area ed una sua valorizzazione, dato l'alto valore paesaggistico della località, senza procedere ovviamente ad una corsa per una sua cementificazione speculativa;
le costruzioni oggi presenti contano una trentina di famiglie residenti. Da molti anni queste famiglie, vivono in una incertezza per effetto di procedimenti di sequestro immobiliare già avvenuti e di processi penali per «occupazione abusiva di spazio demaniale» tuttora in corso,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di favorire la soluzione alla problematica in premessa e consentire la valorizzazione dell'area denominata «Falconera» nel comune di Caorle.
9/2500-AR/174. Spessotto.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame recante «Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia» dispone il sostegno a tutti i comparti del settore dei trasporti, tra cui quello maggiormente messo in crisi dall'emergenza sanitaria in corso, ossia il comparto aereo;
in data 24 aprile 2020 il Governo ha espresso parere favorevole all'ordine del giorno n. 206, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Cura Italia) in cui si impegna a «valutare l'opportunità di porre in essere tutte le azioni di competenza al fine di assicurare con la massima celerità l'erogazione del Fondo di solidarietà del trasporto aereo»;
come già premesso nell'ordine del giorno suddetto, il Fondo citato ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, che siano finalizzati a assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che in costanza di rapporto di lavoro subiscano processi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale;
considerato che:
ad oggi, a moltissimi dipendenti di compagnie aeree e società aeroportuali non è ancora stato erogato il FSTA e pertanto ai lavoratori è stata erogata da aprile una cassa integrazione straordinaria nettamente inferiore alla normale retribuzione, il settore del trasporto aereo sta attraversando un momento di grave difficoltà e conseguentemente i dipendenti non riescono a percepire un salario dignitoso da ormai numerose mensilità,
impegna il Governo
a mettere in atto ogni azione di competenza al fine di assicurare prontamente a tutti gli aventi diritto, l'erogazione del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo comprensivo delle mensilità arretrate.
9/2500-AR/175. Spadoni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce, tra le altre, una serie di misure a sostegno delle imprese allo scopo di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico produttivo italiano, che passano da sgravi fiscali al riconoscimento di contributi a fondo perduto, nonché misure per la salvaguardia della liquidità delle imprese;
il superamento della impasse emergenziale ed il ripristino delle condizioni di normalità, passano anche attraverso il potenziamento del tessuto economico-produttivo locale, come momento di passaggio per una riqualificazione di più vaste aree che possano trarre vantaggi economici e occupazionali e migliorare a loro volta la qualità dei propri investimenti;
l'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia orientale rappresenta un utile volano per rilanciare l'economia dell'isola e di tutte le regioni del Mezzogiorno, tuttavia, le merci che attraversano il canale di Suez non si fermano nel primo porto utile europeo che è Augusta, ma proseguono per tutto il Mediterraneo, attraversano lo stretto di Gibilterra per sbarcare nei porti olandesi e del Mar del Nord, per poi rientrare in Italia via terra – con maggiori costi economici, ambientali, di rilascio di GHG (gas climalteranti) e con tempi maggiori di distribuzione delle merci – e ciò in quanto tempistiche e qualità del servizio sono presenti solo in tali grandi infrastrutture dotate di sistemi di infomobilità e digitalizzazione all'avanguardia;
operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico produttivo italiano, andrebbero attuate anche nell'ottica di adeguare il sistema italiano alla rivoluzione digitale ed offrire soluzioni competitive e sostenibili con le opportunità di piattaforme per «porti container»;
la recente istituzione delle due Zone Economiche Speciali in Sicilia rappresenta già una grande opportunità per lo sviluppo regionale e in un momento così delicato per imprese, lavoratori e famiglie, dovuto anche alla diffusione sul territorio nazionale del COVID-19, sarebbe auspicabile un ulteriore intervento volto a invertire, o quanto meno fornire un input di inversione a quel processo di progressiva marginalizzazione rispetto ai principali mercati europei, frutto non solo della crisi economica globale, ma anche di una diffusa inefficienza dovuta ad una scarsa qualità delle infrastrutture portuali e di scarso coordinamento degli investimenti, oltre che ad una complessa e lenta burocrazia;
visto il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, la posizione strategica dell'Autorità di Sistema portuale della Sicilia Orientale come nodo principale della rete di connessione tra l'Europa, Africa ed Asia, e l'ampia estensione e disponibilità delle aree retroportuali,
impegna il Governo:
1) a valutare l'opportunità di potenziare il ruolo dell'Autorità di Sistema portuale del mare della Sicilia orientale come hub strategico del Mediterraneo attraverso l'istituzione di un tavolo di coordinamento finalizzato alla stipula di un atto programmatico che preveda azioni integrate e coordinate tra soggetti pubblici e privati che diano impulso a nuovi insediamenti produttivi e industriali nell'area retroportuale e industriale anche per il controllo di qualità e certificazione sulle merci importate e su quelle destinate ai mercati europei;
2) prevedere una adeguata infrastrutturazione digitale al fine di ottimizzare la digitalizzazione dei servizi portuali e industriali
9/2500-AR/176. Ficara, Scerra, Giarrizzo.
La Camera,
premesso che:
ad oggi solo la Sardegna si avvale effettivamente dell'istituto della continuità territoriale;
tanto si sta facendo anche per la Sicilia che, ad oggi, si avvale della continuità territoriale per il collegamento con le isole minori di Lampedusa e Pantelleria;
nel luglio 2018 è stato finalmente avviato con la regione siciliana l'iter per la richiesta della continuità territoriale, con risorse già stanziate in bilancio ma mai ad oggi utilizzate, pari ad oltre 31,5 milioni di euro, per l'attivazione dei nuovi collegamenti con gli aeroporti di Comiso e Trapani;
nel luglio del 2019 la firma del decreto da parte dell'ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha imposto i cosiddetti oneri di servizio pubblico su alcune rotte da e per gli aeroporti di Comiso e Trapani, obbligatori dal 2020;
lo scorso 18 giugno nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono stati pubblicati i bandi di gara – già pubblicati tra febbraio e marzo 2020 e poi sospesi a causa dell'emergenza COVID-19 – per l'esercizio di servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Comiso (tratte Comiso-Roma FCO e Comiso-Milano) e da e per l'aeroporto di Trapani (tratte Trapani-Ancona, Brindisi, Napoli, Parma, Perugia, Trieste) in conformità agli oneri di servizio pubblico. Le compagnie avranno tempo per la presentazione delle offerte sino al 18 agosto 2020, per un periodo di validità del contratto che andrà dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2023;
in legge di bilancio 2020 sono stati previsti 25 milioni per l'istituzione delle tariffe sociali per il 2020 per i voli da e per Catania e Palermo e altri 50 milioni per la continuità territoriale nel biennio 2021-2022;
per mettere a frutto le risorse per le tariffe sociali serve adesso il decreto attuativo da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti e per quelle previste per la continuità territoriale occorre far partire celermente tutto l'iter che prevede il coinvolgimento della regione nel fare richiesta di continuità e lavorare ad una proposta credibile ed efficace per il necessario via libera della Commissione europea;
la pandemia ha avuto un notevole impatto per l'intero sistema di trasporto aereo e non solo, che ha avuto grosse ricadute sul sistema economico-sociale ed è pertanto indispensabile accelerare i tempi per una ripartenza che consenta un efficace rilancio nel settore, passando anche attraverso una piena attuazione dell'istituto della continuità territoriale,
impegna il Governo:
a) ad accelerare l'iter per la pubblicazione del decreto attuativo da parte del Ministero dei Trasporti per l'effettiva applicazione delle tariffe sociali, per i voli da e per Catania e Palermo, ai cittadini siciliani che, nelle more della definizione della continuità territoriale garantirà gli stessi vantaggi riservati ai residenti della regione Sardegna;
b) a porre in essere ogni iniziativa utile al fine di accelerare l'iter che prevede il coinvolgimento della regione siciliana per l'attuazione della continuità territoriale nei biennio 2021-2022.
9/2500-AR/177. Papiro, Ficara, Davide Aiello, Piera Aiello, Alaimo, Cancelleri, Luciano Cantone, Casa, Chiazzese, Cimino, D'Orso, D'Uva, Giarrizzo, Grillo, Licatini, Lombardo, Lorefice, Martinciglio, Marzana, Penna, Paxia, Perconti, Raffa, Rizzo, Saitta, Scerra, Sodano, Suriano, Varrica, Trizzino.
La Camera,
premesso che:
il comma 4-ter dell'articolo 202, prevede che la nuova società, ovvero le società dalla stessa controllate o partecipate, stipuli un contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico e con gli enti pubblici territorialmente competenti. La finalità del citato contratto sono quelle di assicurare la «prestazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale, e nell'ottica della continuità territoriale». La nuova società (o anche le società controllate o partecipate dalla stessa) possono, in tale quadro, anche subentrare ai contratti già stipulati da imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria;
considerato che:
in Italia i regimi di continuità territoriale aerea sono regolamentati dall'articolo 36 della legge 17 maggio 1999 n. 144 che prevede espressamente un rimando diretto alle norme comunitarie;
secondo il protocollo del 2010 stipulato tra Stato, regione Sardegna ed Enac, è il presidente della regione il soggetto incaricato a convocare la Conferenza di servizi preposta alla valutazione degli oneri di servizio pubblico;
è importante considerare che l'instaurazione di un mercato liberalizzato del trasporto aereo, con la corrispondente limitazione dell'intervento pubblico, ha richiesto l'intervento pubblico per assicurare i collegamenti indispensabili per quelle aree in cui i medesimi non erano garantiti;
l'affermazione delle politiche di liberalizzazione del trasporto aereo, concretizzata a suo tempo con il c.d. «terzo pacchetto comunitario», rifuso nel reg. Ce 1008/2008, comporta, in linea generale, una preclusione ad «interferenze» dello Stato nel mercato, salvo (ai sensi dell'articolo 107, § 3, lettera c) TfUe) che per quegli aiuti «[...] destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale»;
oltre le regioni ultra periferiche, espressamente considerate dall'articolo 349 TfUe, sono altresì interessate dalla problematica anche quelle «remote», tra le quali vanno sicuramente ricompresi anche i territori insulari, come la Sardegna, la Sicilia, e le loro isole minori;
come riconosciuto dal richiamato reg. Ce 1008/2008 all'articolo 16, effettivamente, per le aree in questione, il trasporto aereo costituisce uno strumento irrinunciabile per assicurare non solo il diritto alla mobilità, ma più in generale uno sviluppo socio-economico armonico rispetto al resto del territorio dello Stato e più in generale dell'Unione europea. Ne consegue che nel caso in cui ad una compagnia aerea, aggiudicataria un onere di servizio pubblico, venga corrisposta una compensazione, questa debba essere calibrata sui parametri «Altmark», come sviluppati nei principi generali elaborati dalla Commissione e «fatte salve le disposizioni specifiche più restrittive contenute nelle normative settoriali dell'Unione»;
si registra inoltre come gli oneri di servizio pubblico che non rientrano nel quadro della decisione 2012/21/EU possono essere dichiarati compatibili a norma dell'articolo 106, § 2, TfUe, a condizione che vengano soddisfatte le condizioni previste per i SIEG di cui all'articolo 14 TfUe e dallo specifico Protocollo n. 26 del Trattato di Lisbona;
in caso sia prevista l'erogazione di una compensazione il reg. Ce 1008 del 2008 all'articolo 16 prevede che «9. In deroga al paragrafo 8, l'accesso ai servizi aerei di linea su una rotta sulla quale nessun vettore aereo comunitario abbia istituito o possa dimostrare di apprestarsi a istituire servizi aerei di linea sostenibili conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su tale rotta, può essere limitato dallo Stato membro interessato ad un unico vettore aereo comunitario per un periodo non superiore a quattro anni, al termine del quale si procederà ad un riesame della situazione;
lo stesso reg. Ce 1008 prevede diritto di effettuare i servizi di cui al paragrafo 9 è concesso tramite gara pubblica a norma dell'articolo 17, per rotte singole o, nei casi in cui ciò sia giustificato per motivi di efficienza operativa, per serie di rotte a qualsiasi vettore aereo comunitario abilitato a effettuare tali servizi. Per motivi di efficienza amministrativa, uno Stato membro può pubblicare un bando di gara unico che riguarda varie rotte»;
tutto l'impianto normativo italiano si basa sull'assegnazione delle rotte tramite bando e non tramite affidamento diretto, la previsione dell'articolo 202, comma 4-ter sarebbe dunque in palese violazione non solo degli articoli 16 e 17 del reg. Ce 1008 del 2008 ma anche della normativa nazionale;
la scadenza della proroga concessa dal Ministro dei Trasporti è fissata per il prossimo 24 ottobre e l'incertezza circa Vagire della regione rischia di pregiudicare la certezza del diritto alla mobilità,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione citata al fine di adottare ulteriori interventi normativi volti a rivalutare quanto disposto dall'articolo 202, comma 4-ter e adottare tutte le opportune misure necessarie a prevenire un eventuale interruzione del regime di continuità territoriale anche attraverso la revoca del protocollo d'intesa con la regione.
9/2500-AR/178. Marino.
La Camera,
premesso che:
il Rapporto per il Presidente del Consiglio dei ministri, presentato dal Comitato di esperti in materia economica e sociale, denominato «Iniziative per il rilancio “Italia 2020-2022”», recita: «la connettività a banda ultra-larga in Italia è assai più limitata che in altri paesi, con grandi differenze tra le diverse aree geografiche in termini di penetrazione e qualità Lo sviluppo obliquo della rete in fibra ottica è la priorità assoluta, dal momento che genera attività economica nell'immediato e stimola la crescita futura [...]. È fondamentale completare su tutto il territorio nazionale la posa di tale rete»;
la Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 135-bis e il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, articolo 8, obbligano progettisti ed installatori qualificati di progettare, realizzare e tenere in manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva le infrastrutture a banda ultra-larga all'interno delle proprietà private permettendo loro di percepire lo stesso compenso equo e non discriminatorio percepito dagli operatori di rete,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, con un prossimo provvedimento di carattere normativo, di consentire ai privati proprietari di immobili o ai condomini, ove costituiti, di affidare a professionisti e tecnici qualificati, nonché imprese del settore elettrico ed elettronico, di realizzare e gestire la manutenzione delle reti all'interno delle proprietà private.
9/2500-AR/179. Serritella.
La Camera,
premesso che:
con la modifica alla normativa che disciplina la procedura di omologazione e/o collaudo in esemplare Unico di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione, è consentita la trasformazione in «veicolo elettrico», attraverso la sostituzione del motore a combustione interna con un motopropulsore di tipo elettrico, più relativa batteria, cavi, sistemi di controllo ed adeguamento generale (sistema di riqualificazione elettrica);
il decreto Retrofit decreto ministeriale n. 219/15 permette di effettuare la trasformazione dei veicoli utilizzando un kit composto da un motore elettrico con convertitore di potenza, un pacco batterie e un'interfaccia con la rete per la ricarica delle batterie stesse;
con il medesimo decreto si dispone la possibilità di trasformare un veicolo endotermico in un veicolo elettrico, senza la necessità di riomologare nuovamente il veicolo, ma semplicemente aggiornando la carta di circolazione;
nel Decreto Retrofit si fa riferimento alla sola Direttiva 2007/46/CE relativa all'omologazione dei veicoli appartenenti alle Cat. M, N ed O, occorrerebbe inserire riferimenti al «REGOLAMENTO (UE) N. 168/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO» del 15 gennaio 2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere tali modifiche previste dal Decreto Retrofit anche ai veicoli della categoria L (Ciclomotori e Motoveicoli a due, tre e quattro ruote), nonché consentire all'allestitore la possibilità di procedere alla trasformazione, anche in assenza di «Nulla Osta» del costruttore del veicolo base, applicando in tal caso l'articolo 236 del Regolamento del codice della strada.
9/2500-AR/180. Grippa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 208, comma 3 autorizza Rete ferroviaria italiana ad utilizzare un importo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche AV/AC, di alcune direttrici ferroviarie quali Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova-Ventimiglia;
dalla direttrice Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia si dirama la linea Sicignano-Lagonegro sospesa all'esercizio ferroviario dal 1° aprile 1987;
la linea ferroviaria Sicignano-Lagonegro, lunga circa 78 chilometri, attraversa un ampio territorio della provincia di Salerno, il Vallo di Diano, giungendo nel territorio della provincia di Potenza, il Lagonegrese;
sulla Sicignano-Lagonegro è attualmente attivo il servizio sostitutivo mediante autobus del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, inadeguato alle esigenze di mobilità del territorio;
lo studio per il ripristino della circolazione ferroviaria su quest'ultima linea, non implica maggiori oneri, in quanto RFI SpA già dispone del progetto di fattibilità redatto alcuni anni addietro, del quale necessita aggiornare soltanto le tariffe delle voci di spesa;
tale progetto di fattibilità prevede l'utilizzo del tracciato esistente ma anche l'ammodernamento e adeguamento della sovrastruttura, ossia binari e apparati tecnologici, nonché il consolidamento del corpo stradale ove necessario;
considerato che:
in Campania e nel Mezzogiorno d Italia vi è la necessità di recuperare il gap infrastrutturale determinato dalle scelte politiche del passato, che hanno fatto sì che la rete ferroviaria, con i suoi 16.781 chilometri non fosse distribuita equamente sul territorio nazionale, penalizzando il Sud, Ad oggi i 16.781 chilometri di rete ferroviaria si presentano così distribuiti sul territorio nazionale: 45,50 per cento al Nord, 24,50 per cento al Centro e 30 per cento al Sud;
il dato del Sud è preoccupante se si considerano due aspetti, l'estensione del territorio e i chilometri di linee a binario unico presenti. Scorporando i dati fra le diverse tipologie di linee, si evidenzia che le linee a doppio binario sono così distribuite 50 per cento Nord, 29 per cento Centro, 21 per cento Sud; le linee a binario unico sono così distribuite 41 per cento Nord 20 per cento Centro 39 per cento Sud,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità con futuri provvedimenti normativi di prevedere l'aggiornamento del progetto di fattibilità per il ripristino della circolazione ferroviaria sulla linea Sicignano-Lagonegro, che si dirama dalla linea Battipaglia-Potenza.
9/2500-AR/181. Adelizzi, Bilotti, Villani, Cillis.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza sanitaria provocata dal COVID-19 con il conseguente lockdown della maggior parte delle attività produttive ha comportato un drastico calo del traffico merci per ferrovia, il quale solo nel lungo periodo potrà completamente ristabilirsi su livelli ante COVID-19;
la lista delle imprese che esercitano l'attività di trasporto ferroviario include tutta la catena del trasporto, ovvero i soggetti che compongono il treno a partire dai Detentori di Carri Ferroviari merci senza i quali il treno non potrebbe farsi, gli Operatori Logistici Multimodali che organizzano il treno stesso e sono i veri committenti, i Terminalisti che gestiscono i raccordi ferroviari e le Officine di riparazione che consentono ai treni merci di viaggiare in sicurezza;
tutte queste categorie hanno lavorato intensamente e in perdita per tutto il periodo della crisi da COVID-19 garantendo una copertura di servizi tali da non interrompere la catena logistica;
risulta materialmente impossibile che gli operatori possano raggiungere o superare livelli di traffico rilevati in periodi precedenti;
valutato che:
il cargo ferroviario è un settore strategico per l'economia nazionale;
il trasporto intermodale rappresenta il futuro per la competitività delle nostre industrie e per la tutela dell'ambiente;
negli ultimi quattro anni la crescita delle merci trasportate su rotaia è stata di oltre il 40 per cento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, con un prossimo provvedimento di carattere normativo, compatibilmente con l'esigenza di finanza pubblica, lo stanziamento di adeguate risorse economiche al fine di sostenere, mediante contributi straordinari, le imprese dell'intera filiera del trasporto ferroviario quali i Detentori di Carri Ferroviari merci, gli Operatori Logistici Multimodali, i Terminalisti Ferroviari e le Officine di riparazione di materiale rotabile, per gli effetti economici subìti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 e registrati a partire dal 23 febbraio 2020 fino al termine dello stato di emergenza.
9/2500-AR/182. De Girolamo, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 reca, tra le altre, disposizioni urgenti finalizzate ad implementare ed ottimizzare le misure a sostegno delle imprese che stanno scontando gli effetti economico-finanziari dell'epidemia da COVID-19;
in questo quadro, l'articolo 31, comma 2 del provvedimento in esame dispone l'incremento di 3.950 milioni di euro per il 2020 del Fondo di garanzia per le PMI, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, per le finalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto decreto liquidità);
il dato più preoccupante in relazione alle prospettive di ripresa autunnale dell'Italia, lo leggiamo nel Rapporto annuale dell'Istat per l'anno 2020 presentato lo scorso 3 luglio, è quello che riguarda la disponibilità di liquidità delle imprese: un terzo di esse dichiara di essere in una situazione precaria;
in una fase di contrazione economica come quella che il Paese sta affrontando è vitale fare ogni sforzo per contenere e ridimensionare il trasferimento degli effetti dell'emergenza sanitaria sull'economia reale al settore del credito. Tanto le famiglie quanto le imprese rischiano di vedere significativamente erose le proprie entrate e ciò pregiudica la loro capacità di far fronte ad impegni finanziari pregressi e potrebbe rendere anche difficoltoso l'accesso al credito;
per scongiurare tale pericolo tutti i provvedimenti di urgenza emanati nel periodo dell'emergenza Coronavirus – il decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito con modificazioni in legge, n. 27 del 2020) nel quale è confluito il decreto-legge n. 9 del 2020, il citato decreto-legge n. 23 del 2020 (convertito, con modificazioni in legge n. 40 del 2020) e il decreto-legge n. 34 del 2020, in esame, hanno introdotto, tra l'altro, numerosi interventi di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese;
assumono particolare rilievo gli interventi a sostegno della liquidità del tessuto economico produttivo, fortemente potenziati dal citato decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto liquidità) nel quadro regolatorio degli aiuti di Stato, «State Aid Temporary Framework» della Commissione UE, intervenuto nel frattempo;
fondamentale in tale contesto è stato il potenziamento dell'operatività del Fondo di garanzia Pmi, del quale sono state semplificate le procedure di accesso, incrementate le coperture della garanzia ed ampliata la platea dei beneficiari;
con riferimento a quest'ultimo aspetto il citato articolo 13 del citato decreto-legge n. 23/2020 ha disposto – fino al 31 dicembre 2020 – l'accesso gratuito e automatico al Fondo, con copertura del 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, per i nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni, (e non più sei, come previsto prima dal testo originario del decreto-legge n. 23, prima dell'esame parlamentare) fermo restando l'obbligo di non iniziare il rimborso prima di 24 mesi dall'erogazione e di importo fino a 30.000 euro (e non più 25.000) concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché di associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker, ed enti del Terzo settore (secondo le modifiche introdotte in sede di conversione);
le citate modifiche introdotte alla disciplina regolatoria del Fondo di garanzia per le Pmi ne hanno completato la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti;
la crisi di liquidità che ha colpito famiglie ed imprese ha avuto inevitabili contraccolpi sulle figure professionali la cui attività attiene alla gestione e alla tutela del risparmio e del patrimonio aziendale del cliente;
si tratta di operatori che in alcuni casi hanno continuato la loro attività anche sotto lockdown per offrire ai propri clienti un servizio di carattere sociale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intraprendere tempestive iniziative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, finalizzate attraverso l'incremento delle risorse finanziarie del Fondo di garanzia per le Pmi all'estensione fino al 31 dicembre 2020 della sua operatività anche alle categorie agli intermediari finanziari iscritti nella rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ai periti indipendenti delle assicurazioni iscritti al Ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nonché agli agenti in attività finanziaria, di cui all'articolo 128-quater del decreto legislativo 7 settembre 1993, n. 385, ai loro collaboratori ed ai collaboratori di società di mediazione creditizia.
9/2500-AR/183. Alemanno.
La Camera,
premesso che:
la pandemia ha sconvolto il comparto del turismo italiano: il 96 per cento delle mete del mondo, sottolinea l'Unwto, hanno imposto blocchi o restrizioni ai turisti e l'Italia è uno dei Paesi più colpiti;
per contenere gli effetti negativi derivanti dall'impatto del COVID-19, il decreto in esame reca misure di supporto al settore turistico con particolare riferimento al Bonus vacanze 2020, il Fondo per la promozione del turismo in Italia, il Fondo sanificazione e il Sostegno imprese pubblico esercizio e agenzie viaggi;
un importante fattore di questa crisi è la novità della situazione, che implica una totale incertezza su come procedere per lanciare il giusto salvagente al Paese. Proprio l'instabilità generale ha già convinto 1.830.000 italiani ad annullare i viaggi che avevano in programma nei prossimi 3 mesi;
Federbalneari prevede 45 milioni di turisti in meno, una perdita di 30 miliardi di euro stimata e un costo per l'adeguamento alle misure anti COVID-19 di circa 360 milioni per la prossima stagione (pari a circa 12 mila euro in media per impresa a stagione) per il solo comparto delle concessioni demaniali marittime;
facendo fede al Def, il Documento di economia e di finanza approvato dal Governo, il tasso di disoccupazione peggiorerà nel 2020 all'11,6 per cento ed è stimato all'11 per cento nel 2021. In particolare chi soffrirà più di questa contrazione saranno inevitabilmente i lavoratori stagionali e dipendenti a termine, tipologie di contratti frequenti nel turismo;
il settore del turismo, fin qui sostenuto dal governo in modo trasversale con interventi che hanno riguardato tutte le diverse categorie di operatori, ora nella fase del rilancio che coincide con la riapertura delle attività vedrà alcuni comparti recuperare parzialmente quote di mercato mentre altri dovranno attendere almeno un anno, in particolar modo agenzie di viaggio e tour operator che lavorano o con clientela straniera o il cui business è orientato sull'outgoing verso destinazioni straniere;
secondo le indagini dell'ENIT la riapertura della attività turistiche nel 2020 vedrà una presenza particolarmente accentuata di turisti italiani a scapito di turisti stranieri, pregiudicando in particolare l'attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di aumentare, nei rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel prossimo provvedimento utile, le risorse dedicate al comparto turistico, in particolare modo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator con sede legale e operativa in Italia e per aumentare la sostenibilità e la digitalizzazione dell'offerta turistica.
9/2500-AR/184. Masi, Martinciglio.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in conversione, cosiddetto «Rilancio» rappresenta un ulteriore intervento in risposta all'emergenza economica conseguente alla diffusione del Coronavirus, in linea di continuità, tra l'altro, con i precedenti decreti economici «Cura Italia» e «Liquidità»;
tra i vari interventi in campo economico, sono previsti agevolazioni e aiuti in diversi settori: dal sostegno alle imprese e all'economia, alle misure in favore dei lavoratori, dalle misure fiscali a specifiche misure di settore;
tuttavia, non sono state previste misure a sostegno dei gestori di servizi o comunque di imprenditori che svolgono le loro attività in locali siti in immobili urbani di proprietà demaniale non ricompresi nel demanio marittimo, concessi in locazione;
in particolare, l'Agenzia del Demanio, in mancanza di precise indicazioni o comunque di disposizioni normative specifiche, esige il pagamento dei canoni di locazione relativi agli immobili urbani appartenenti alla stessa e ceduti in locazione ad imprenditori che vi avrebbero dovuto svolgere la loro attività, ma a partire dal marzo scorso, non hanno potuto utilizzare i locali in ragione delle disposizioni emanate per fronteggiare l'epidemia di COVID-19;
i conduttori, gestori di servizi in virtù di apposita convenzione, sono quindi chiamati a corrispondere il canone di locazione senza aver potuto godere dell'immobile locato per espresse disposizioni di legge;
ciò ovviamente ha comportato un grave disagio e se non si intervenisse su tale situazione, si configurerebbe una evidente ingiustizia e disparità di trattamento rispetto ad altri gestori di servizi cui, invece, delle agevolazioni sono state riconosciute,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento normativo utile, la sospensione o la rimodulazione del pagamento dei canoni di locazione degli immobili demaniali urbani non ricompresi nel demanio marittimo concessi in locazione ad imprenditori che non ne abbiano potuto fruire a causa del blocco delle attività imposto dall'epidemia da COVID-19, ovvero forme di compensazione delle somme versate per canoni di locazione corrisposti pur senza aver goduto dei beni locati, al fine di far venir meno situazioni discriminatorie ed evidenti e ingiustificate diversità di trattamento.
9/2500-AR/185. Perantoni.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame reca misure per mitigare gli effetti negativi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e cercare di incentivare la ripresa di numerose attività economiche;
la disciplina della cedolare secca rappresenta un regime fiscale facoltativo, che consente alle categorie beneficiarie di poter locare e di assolvere agli oneri fiscali pagando la sola imposta sostitutiva;
il ricorso a questo regime non implica il versamento né dell'imposta di registro né dell'imposta di bollo per la registrazione, la risoluzione e la proroga del contratto e, inoltre, il canone di locazione percepito non si cumula con gli altri redditi ai fini Irpef e addizionali;
l'imposta sostitutiva è pari al 21 per cento del canone di locazione annuo stabilito tra le parti salvo che per i contratti a canone concordato per i quali si applica una quota del 10 per cento;
attualmente a questo regime possono accedere le locazioni ad uso abitativo e anche ad uso commerciale grazie all'estensione operata dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) sui negozi e le botteghe inquadrati nella categoria C/1;
le modalità di pagamento del canone, se superiore ad euro 257,52, prevedono un acconto da versare entro il 30 giugno ed un saldo entro il 30 novembre;
considerato che:
si rende necessario un intervento normativo volto a consentire, per quanto riguarda gli affitti brevi, l'opportunità ai fini della semplificazione delle procedure di prevedere il pagamento in un'unica soluzione entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto;
si rende necessario un intervento normativo volto a prevedere la possibilità di effettuare il pagamento (facoltativo) del canone in un'unica soluzione tramite f-24 così da ridurre gli adempimenti e garantire un immediato gettito positivo per le casse dello Stato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee e tempestive iniziative per le locazioni brevi finalizzate all'applicazione facoltativa del pagamento della cedolare secca in un'unica soluzione tramite f-24 entro 15 giorni dalla registrazione del contratto di locazione breve.
9/2500-AR/186. Scanu.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame reca misure di supporto alle attività produttive e commerciali nonché di sostegno al reddito dei loro addetti, anche in un'ottica di implementazione e di ottimizzazione delle vigenti disposizioni in materia, introdotte dal Governo per fronteggiare e contenere le pesanti ricadute sull'economia reale del Paese connesse alla crisi sanitaria da COVID-19;
previsto originariamente per il triennio 1996-1998 ai sensi del decreto legislativo n. 207 del 1996, l'indennizzo per la cessazione delle attività commerciali in crisi è stato più volte esteso e prorogato;
la misura citata consiste in un indennizzo corrisposto mensilmente, pari al trattamento pensionistico minimo (l'importo per il 2019 è di circa 513 euro), in occasione della cessazione definitiva di specifiche attività commerciali in favore dei titolari o collaboratori di un'impresa commerciale in crisi i quali, costretti alla chiusura dell'attività, non risultino ancora in possesso dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia;
ai sensi dei commi 283 e 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), la misura è stata resa strutturale con decorrenza 1° gennaio 2019;
con la circolare del 24 maggio 2019, n. 77 l'Inps, nel fornire istruzioni e chiarimenti su quanto disposto ai sensi della citata legge n. 145 del 2018, ha incluso tra i requisiti per accedere al beneficio la cessazione dell'attività dopo il 1° gennaio 2019;
la precedente proroga si era interrotta al 2016 ed erano rimasti dunque esclusi dal beneficio tutti coloro che avevano dovuto chiudere la propria attività commerciale tra il 2017 ed il 2018, nonostante gli stessi avessero contribuito al versamento della maggiorazione dello 0,09 per cento dell'aliquota contributiva;
con l'articolo 11-ter del decreto-legge n. 101 del 2019, convertito dalla legge n. 128 del 2019, la possibilità di ricevere l'indennizzo economico è stata estesa anche a coloro che hanno cessato definitivamente la propria attività commerciale tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018;
con circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, l'Inps ha fornito indicazioni, chiarendo che, a partire dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della citata legge n. 128 del 2019, possono presentare domanda di indennizzo, ai sensi della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni e integrazioni, anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale dal 1° gennaio 2017 purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 e rinviando, per quanto riguarda requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità, alle istruzioni già fornite con la circolare n. 77 del 2019;
per una circoscritta platea di soggetti interessati questo significa che, pur avendo essi conseguito i requisiti anagrafici nel 2017 ma avendo cessato l'attività lavorativa prima, ad esempio, nel 2016, sono comunque esclusi dal diritto all'indennizzo;
l'indennizzo per cessazione definitiva di attività commerciale è una prestazione economica cui tutti coloro che esercitano l'attività commerciale contribuiscono con il versamento di una maggiorazione, finalizzata ad accompagnare fino alla pensione di vecchiaia coloro che lasciano definitivamente l'attività,
impegna il Governo
ad intraprendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee e tempestive iniziative, nel prossimo provvedimento utile, finalizzate a salvaguardare l'accesso, anche in un'ottica di gradualità, all'indennizzo citato in premessa di coloro che, hanno cessato l'attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016 e hanno maturato i restanti requisiti, tra i quali quello anagrafico, entro il 31 dicembre 2018.
9/2500-AR/187. Sut, Invidia, Costanzo, Ruggiero.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame reca misure di supporto alla valorizzazione e al rilancio dei servizi e allo sviluppo economico delle aree interne introdotte dal Governo per fronteggiare e contenere le pesanti ricadute sull'economia reale del Paese connesse alla crisi sanitaria da COVID-19;
una parte preponderante del territorio italiano è caratterizzata da un'organizzazione spaziale fondata su «centri minori», spesso di piccole dimensioni, che in molti casi sono in grado di garantire ai residenti soltanto una limitata accessibilità ai servizi essenziali. Le specificità di questo territorio possono essere riassunte utilizzando l'espressione «Aree interne»;
secondo la definizione contenuta nella Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), le Aree interne sono, per l'appunto, quelle aree significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali relativi all'istruzione, alla salute e alla mobilità, ma al contempo ricche di importanti risorse naturali, ambientali e culturali. Presso le stesse risiede circa un quarto della popolazione italiana, in una porzione di territorio che supera il sessanta per cento di quello totale e che è organizzata in oltre quattromila Comuni, i quali sono caratterizzati da una forte diversificazione territoriale e antropologico/culturale;
la Strategia nazionale per le Aree interne (SNAI) costituisce una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei (FESR, FSE e FEASR) del ciclo di programmazione 2014-2020, definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato, e rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza le suddette aree;
la SNAI, in questi anni, ha contribuito, grazie all'impiego non solo di risorse europee ma anche di fondi nazionali, allo sviluppo economico e sociale di particolari macro aree del Paese che, benché ricche di risorse ambientali e culturali, dal secondo dopoguerra in poi sono state soggette ad un progressivo spopolamento, con conseguente riduzione dell'occupazione e dell'offerta di servizi, nonché dell'aumento dei costi sociali a livello sia locale che nazionale causati da fenomeni quali il dissesto idro-geologico o il degrado del patrimonio culturale e paesaggistico;
in Sicilia sono presenti cinque delle già citate aree, le quali non ricomprendono numerosi Comuni, tra cui quelli presenti nel libero consorzio comunale di Enna e in prossimità dei Monti Sicani nella zona del Corleonese, che invece per le loro peculiari caratteristiche, quali ad esempio la distanza dai principali centri di offerta di servizi essenziali, dovrebbero essere ricompresi in un'area interna di nuova costituzione;
i citati Comuni, se non ricompresi nella SNAI e quindi coinvolti nel virtuoso processo di sviluppo e inclusione a cui la stessa mira, rischiano – soprattutto in seguito alla grave crisi generata all'emergenza da COVID-19 – di subire un ulteriore aggravio della già disagiata situazione in cui versano,
impegna il Governo
ad adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, idonei provvedimenti volti ad ampliare la geografia delle Aree interne presenti in Sicilia, così da garantire ai Comuni citati in premessa i fondi necessari per un adeguato grado di sviluppo.
9/2500-AR/188. Giarrizzo, Alaimo, D'Orso, Papiro, Martinciglio.
La Camera,
premesso che,
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 reca, tra le altre, disposizioni urgenti finalizzate a sopperire alla scarsa liquidità sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), principale meccanismo di incentivazione dell'efficienza energetica nel settore industriale, e a garantire un tempo più adeguato agli operatori del settore per riassestarsi dopo l'attuale emergenza legata all'epidemia da COVID-19;
in particolare, l'articolo 41 del provvedimento in esame dispone la chiusura dell'anno d'obbligo 2019, dal 15 aprile 2020 sino al 30 novembre 2020. Il termine del 15 aprile 2020 era stato fissato dall'articolo 103, comma 1, del Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18), come successivamente prorogato dall'articolo 37, comma 1, del Decreto Liquidità;
in questo contesto economico complesso e preoccupante, far salve le rendicontazioni già approvate relative a progetti standard, analitici e a consuntivo con conseguente estensione alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse e ai procedimenti di annullamento d'ufficio già adottati, darebbe maggiore liquidità e respiro alle imprese del settore;
il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, disciplina – tra le altre cose – i poteri di controllo e sanzionatori conferiti al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in materia di incentivi alle fonti energetiche rinnovabili;
i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 42 del citato decreto legislativo hanno mostrato in ambito applicativo alcune criticità ai fini del riconoscimento dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) a fronte dell'attività istruttoria di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici dei progetti proposti rispetto a quelli approvati alla normativa vigente alla data di presentazione di tali progetti, nonché ai fini dell'adozione dei relativi e conseguenti provvedimenti di rigetto dell'istanza di rendicontazione o dell'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei TEE precedentemente rilasciati,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate al fine di adottare ulteriori iniziative per la modifica della disciplina dell'articolo 42, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili e gli interventi di efficienza energetica per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti al 2030, che prevedano una disciplina organica dei poteri di controllo da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. fondata entro i limiti dell'autotutela amministrativa di cui all'articolo 21-novies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e sull'adozione da parte di questo dei conseguenti provvedimenti, anche di decadenza, in conformità ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.
9/2500-AR/189. Vallascas, Sut.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'articolo 84, prevede nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche mediante la proroga delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020. n. 27;
visto il perdurare della situazione di crisi dovuta all'emergenza, i lavoratori di cui all'articolo 84 ed in particolare quelli operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, necessitano di una ulteriore proroga delle indennità previste,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre nei prossimi provvedimenti a carattere economico-finanziario, un'indennità in favore dei lavoratori di cui all'articolo 84 ed in particolare quelli operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche per i mesi da maggio a settembre 2020.
9/2500-AR/190. Davide Aiello.
La Camera,
premesso che:
gli articoli da 247 a 249 recano misure di semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni, quale meccanismo attualmente previsto per valorizzare il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;
a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 62 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che: «Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.»;
tuttavia a seguito del blocco dei turn over, utilizzato negli anni quale modalità di contenimento della spesa pubblica, le pubbliche amministrazioni stentano ancora a riprendere la fisiologica politica di reclutamento di personale, nonostante l'adozione di norme atte ad agevolarla;
tale blocco ha portato negli anni all'emersione del cosiddetto fenomeno del «mansionismo», frutto anche della forte digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni che ha reso del tutto indefinibili le attività svolte dal personale collocato su differenti Aree Professionali, operando un sostanziale livellamento dei processi lavorativi, prescindendo dal titolo di studio posseduto;
nel corso dell'emergenza epidemiologica la pubblica amministrazione ha continuato a garantire servizi alla cittadinanza attraverso l'utilizzo di modalità telematiche, evidenziando l'importanza del pubblico servizio, rafforzando il predetto livellamento professionale tra i dipendenti pubblici e rendendo più evidente la necessità di riconoscere la professionalità acquisita dal proprio personale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative al fine di garantire la riqualificazione del personale dipendente della pubblica amministrazione riconoscendo la partecipazione ai concorsi, ai fini delle progressioni fra le aree e in relazione alla quota di riserva prevista per il personale interno, anche al personale di ruolo, che, pur in mancanza del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, abbia maturato alle dipendenze della amministrazione una considerevole anzianità di servizio nella qualifica immediatamente precedente a quella per la quale l'amministrazione ha bandito il concorso nel rispetto della discrezionalità in capo alle singole amministrazioni di stabilire autonomamente i criteri con cui far partecipare il suddetto personale.
9/2500-AR/191. Ciprini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo ha meritoriamente previsto ulteriori norme necessarie ai cittadini, ai lavoratori, agli imprenditori, al Paese tutto per superare la fase di crisi in atto, prima pandemica poi anche economico sociale;
in particolare, saranno adottate misure volte a provvedere alla proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, l'incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialità, l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo, nonché la regolamentazione del lavoro agile;
per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica è intervenuto efficacemente, durante i lavori in Commissione referente, un emendamento del governo con il quale si prevede il confluimento, sostanziale del contenuto del decreto-legge 16 giugno 2020 n. 52, recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro;
le modifiche riguardano aspetti procedurali relativi alla presentazione delle domande, la cui disciplina viene diversificata in ragione della tipologia di beneficio;
in particolare ci si riferisce alla decadenza delle domande di cassa integrazione ordinaria non presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa;
si è previsto che il termine ultimo, entro il quale devono essere presentate le domande di cassa integrazione ordinaria e di erogazione del rassegno ordinario riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, sia fissato al 15 luglio 2020, anziché al 31 maggio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano presentato domanda con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza;
è stato sostituito integralmente l'articolo 68, comma 1, lettera e), che ha introdotto il comma 3-bis all'articolo 19 del decreto-legge n. 18 del 2020. Le modifiche hanno previsto la decadenza delle domande relative alla cassa integrazione per gli operai agricoli non presentate entro il termine previsto, prorogando contestualmente lo stesso dal 31 maggio al 15 luglio 2020;
con il comma 2-bis all'articolo 68, si è previsto che, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di erogazione dell'assegno ordinario siano fissati a pena di decadenza nel limite della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa: se posteriori alla data ivi indicata gli stessi sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 52 del 2020;
è stata sostituita la lettera f) al comma 1 dell'articolo 70, in materia di cassa integrazione in deroga. In particolare, prevedendo che il termine ultimo, entro il quale devono essere presentate le domande di cassa integrazione in deroga riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, sia fissato al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano presentato domanda con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza;
è previsto poi l'obbligo per il datore di lavoro di inviare all'INPS, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2020 se tale data è posteriore a quella di cui al periodo precedente. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente;
sono stati integralmente sostituiti i commi 3 e 4 dell'articolo 22-quater del decreto-legge n. 18 del 2020, come introdotti dall'articolo 71. In particolare, le modifiche intervengono sui termini relativi alle domande di pagamento diretto di cassa integrazione in deroga da parte dell'INPS inoltrate dai datori di lavoro e ai termini di trasmissione dei dati per il pagamento. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine, a pena di decadenza, è fissato al 15 luglio 2020. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente;
contestualmente e stato introdotto l'articolo 70-bis, in materia di trattamenti di ulteriore integrazione salariale prevedendo che sia consentito ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, in luogo delle 9 settimane previste a legislazione previgente, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, ordinario, straordinario e in deroga, o dell'assegno ordinario per usufruire di ulteriori 4 settimane, anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, prevedendo, in caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, la possibilità di emettere altri provvedimenti concessori Si prevede, infatti, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, di un apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.740.8 milioni di euro, al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative;
inoltre, la proposta emendativa in commento prevede la modifica dell'articolo 82, comma 1, disponendo che le domande per il reddito di emergenza possano essere presentate entro il 31 luglio 2020, anziché entro il termine del mese di giugno 2020;
infine, viene modificato l'articolo 103, comma 5, prevedendo che le domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo possano essere presentate entro il 15 agosto 2020, anziché entro il termine del 15 luglio 2020;
nonostante il Governo abbia concesso tutele concrete, maggiori, a chiunque, senza distinzione alcuna tra chi ha effettiva necessità di sostegno in questo particolare momento di difficoltà collettiva, potrebbe essere opportuno, al fine di superare ancor meglio la fase di crisi e consentire al Paese di rinascere a tornare ad avere la capacità naturale di produrre ricchezza, cultura, lavoro e solidarietà, adottare un ulteriore intervento necessario a garantire lo snellimento delle procedure descritte sopra e l'accelerazione dei tempi per l'erogazione delle misure stesse;
relativamente al tema della legge 104 del 1992, il provvedimento sottoposto al nostro esame incrementa meritoriamente di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto per l'assistenza di familiari disabili;
come nel caso della proposta precedente, potrebbe essere utile valutare l'opportunità di adottare un ulteriore atto normativo che abbia la finalità di estendere le condivisibili misure descritte per un breve periodo pari a ulteriori due mesi, garantendo in questo modo ancor di più, quindi meglio, i diritti già previsti all'articolo 73 che, lo si ricorda, riguarda le persone che accudiscono con amorevole passione e compassione i propri familiari colpiti da gravi malattie invalidanti. La proposta riguarderebbe i soli mesi di giugno, ormai trascorso, e di luglio, già in corso. Con ciò si realizzerebbe un ulteriore fatto concreto con il quale questo Governo dimostrerebbe ulteriormente l'attenzione verso tutti ma, soprattutto, verso i più bisognosi;
anche in tema di smart working, o lavoro agile, il provvedimento è condivisibile. Il provvedimento prevede per il settore privato che, fino al 31 dicembre 2020, questa modalità di svolgimento dell'attività lavorativa possa essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e si introduce un diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile in favore dei genitori di tigli minori di anni 14, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente;
per il settore pubblico, fino al 31 dicembre 2020, le PA adeguano le misure di cui all'articolo 87 del decreto cura Italia, secondo cui, in generale, il lavoro agile fino al termine dell'emergenza epidemiologica sia la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro presso le medesime PA, organizzando il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro;
anche tali disposizioni sono particolarmente utili a lavoratori, datori di lavoro, al Paese, poiché nella fase della ripartenza economica ciò consente di coniugare le esigenze dell'organizzazione del datore di lavoro con quella di conciliazione vita lavoro, in particolar modo per i lavoratori con figli i che non sono ancora in età scolastica, quelli che frequentano le scuole primarie e quelle secondarie di primo grado, preparandoci così alla modernità, al futuro, che sempre più avrà necessità di questa modalità di lavoro;
con l'insorgenza della pandemia, il Governo ha ben fatto perché ricorrendo a tale modalità ha contemporaneamente ridotto il rischio di contagio pur mantenendo in attività molteplici attività lavorative. In prospettiva futura, il Governo potrebbe dare un segnale di modernità, produttività, e di maggior attenzione alla voglia di lavorare in modo più moderno, efficiente, efficace, economico e produttivo, rendendo ancor più semplici le modalità di accesso allo smart working;
in particolare potrebbe rendere più agevole il ricorso allo smart working novellando l'ordinaria disciplina di settore relativa alla deroga all'accordo individuale obbligatorio necessaria per la scelta volontaria del lavoro agile da parte dei lavoratori dipendenti. Una nuova disciplina legislativa relativa allo smart working che riguardi tutti i settori lavorativi, le attività e i ruoli, consentendo il ricorso a tale modalità di lavoro in modo semplice, assicurando il suo ricorso a tutti i lavoratori, siano essi uomini o donne, facilitando questa modalità anche per favorire la nascita di nuova impresa c garantire, per questa via, nuovi posti di lavoro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di inserire nei futuri provvedimenti economico-finanziari che verranno adottati, le proposte contenute in premessa.
9/2500-AR/192. Segneri.
La Camera,
esaminato il disegno di legge in titolo;
premesso che:
le diverse e specifiche esigenze tecniche e funzionali, svolte rispettivamente dai funzionari INPS e INAIL, nell'ambito del controllo ispettivo dei luoghi di lavoro, anche in relazione al rischio di contagio COVID-19, richiedono la revisione del «ruolo ad esaurimento»;
col decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che ha reso operativo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, gli ispettori di Inps e Inail, sono stati infatti inglobati in un'unica struttura;
l'introduzione del «ruolo ad esaurimento» ad opera del succitato decreto legislativo, con il conseguente blocco delle facoltà assunzionali da parte dell'INPS, sta determinando di fatto, una sempre minore incisività nella lotta all'evasione contributiva, rischiando di minare anche l'autonomia giuridica e funzionale di ciascuno degli enti in parola, nell'esercizio dell'attività ispettiva posta a salvaguardia dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità dell'azione amministrativa;
considerato che la complessità del sistema previdenziale, rende di fondamentale importanza l'inserimento dell'ispettore all'interno della tecnostruttura dell'INPS per comprendere le problematiche ed interpretare i fenomeni evasivi ed elusivi;
inoltre, in previsione della necessità di consolidare il contrasto all'evasione, all'elusione contributiva ed alla correlata evasione fiscale, nonché in considerazione degli attuali modelli organizzativi degli Enti Inps ed Inail (la cui attività di vigilanza trae origine dall'analisi documentale delle denunce pervenute agli Istituti da pane dei datori di lavoro), oltre alle esigenze riconducibili alle relative attività istituzionali (acquisizione dei contributi ed erogazioni delle prestazioni, nonché dei premi assicurativi), si ritiene che il personale ispettivo impiegato per il contrasto alle citate specifiche violazioni riconducibili alla materia previdenziale ed assicurativa debba essere integrato negli organici dei suddetti Enti,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, con futuri provvedimenti, a carattere normativo, di abrogare la previsione legislativa relativa al «ruolo ad esaurimento» per i funzionari di vigilanza INPS, di cui all'articolo 6 comma 3 e articolo 7, comma 1, decreto legislativo n. 149 del 2015, al fine di ripristinare il profilo permanente del personale ispettivo all'interno dell'INPS così da salvaguardare l'autonomia giuridica e funzionale dello stesso ente nell'esercizio dell'attività ispettiva:
in ragione delle esigenze tecniche e funzionali dei soggetti coinvolti, nel rispetto dei vincoli economico-finanziari, valutare inoltre l'opportunità di incrementare la dotazione organica di ciascun ente del numero di ispettori necessari.
9/2500-AR/193. Tripiedi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, prevede una serie di misure urgenti in materia di salute, di sostegno al lavoro e all'economia per fronteggiare la capacità di resilienza del tessuto produttivo che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, necessita di uno sforzo economico-finanziario;
le misure contenute nel provvedimento sono volte a prorogare e potenziare quelle già adottate precedentemente, interventi fondamentali che si collocano ampiamente nella fase delle risposte all'emergenza epidemiologica sanitaria attraverso il sostegno economico nell'ambito lavorativo con l'allargamento di sussidi e ammortizzatori a fasce non comprese nei precedenti interventi legislativi, prorogando altresì il divieto di licenziamenti e istituendo un reddito di emergenza per le fasce più fragili della popolazione;
l'emergenza COVID-19 ha prodotto tra le sue immediate conseguenze una delle maggiori crisi economiche nel nostro Paese dal dopoguerra e le misure messe in campo, al netto di ulteriori interventi di natura fiscale, consistono in interventi a fondo perduto per le imprese che hanno avuto perdite di fatturato, incentivi e rafforzamenti patrimoniali e ricapitalizzazioni, con particolare riferimento alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei lavoratori e delle famiglie e sono misure straordinarie al fine di evitare in questa seconda fase, possibili conseguenze distruttive del tessuto economico e sociale;
l'impatto economico e sociale del COVID-19 potrebbe causare il rischio di default per le imprese del Mezzogiorno poiché la situazione di incertezza determinata dal lockdown, investe tempi e modalità delle riaperture minando le prospettive di tenuta della capacità produttiva e a distanza di un mese, con la fine della chiusura coatta e la riapertura delle attività, molte imprese meridionali si sono ritrovate davanti ad uno stato di difficoltà causato dal blocco produttivo e dalla mancanza di liquidità imminente;
la chiusura delle attività produttive ha colpito, sia pure con diversa intensità, indistintamente l'industria, le costruzioni, i servizi, il commercio, il turismo;
considerato che:
gli effetti economici e sociali causati dalla crisi economica innescata dalla pandemia, sono diffusi in tutto il Paese ma il Mezzogiorno rischia di pagare un prezzo più alto rispetto al centro-nord sia in termini di impatto sociale, per effetto della maggiore precarietà del mercato del lavoro e l'alto tasso di disoccupazione, sia in termini di rischio di chiusura di numerose piccole e micro imprese, finanziariamente più fragili;
nelle ultime settimane, in molte Regioni e soprattutto in Campania, gli imprenditori, i lavoratori e i professionisti hanno incontrato molte difficoltà con le richieste di erogazione dei finanziamenti previsti nei precedenti decreti con le tutele del fondo di garanzia dello Stato, difficoltà che risultano essere dovute alle diverse procedure adottate dagli Istituti di credito, che richiedono spesso documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista e adottano modalità operative che rendono estremamente farraginoso l'accesso al credito da parte dell'imprenditore o del professionista;
la stessa difficoltà è stata riscontrata dai lavoratori in cassa integrazione che denunciano i ritardi nei pagamenti e ormai da due mesi dall'approvazione del cosiddetto decreto «Cura Italia», sono ancora in attesa dell'indennità e i tempi lunghi sono incompatibili con le esigenze del Paese;
la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata affrontata, sin dall'inizio, dal Governo e dalle forze di maggioranza con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini e a sostegno delle attività economiche ma il protrarsi della situazione emergenziale sanitaria, tuttavia, ha comunque costretto molte imprese a non poter riaprire le proprie attività per non aver ottenuto ancora un sostegno economico sufficiente a garantire il pagamento delle forniture c degli stipendi dei lavoratori, considerando altresì che gran parte degli imprenditori, soprattutto campani hanno trovato difficoltà nell'accesso al credito e rischiano la chiusura definitiva,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, nei prossimi provvedimenti utili, ulteriori iniziative volte a semplificare le diverse procedure burocratiche che risultano lunghe e complesse nell'effettiva gestione concernente le varie misure di sostegno economico alle imprese e ai lavoratori, al fine di ridurre al minimo il fattore tempo che intercorre tra la presentazione dell'istanza e l'erogazione dei pagamenti.
9/2500-AR/194. Amitrano.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca misure volte a sostenere il lavoro, misure in merito agli ammortizzatori sociali e alle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori colpiti dalla crisi derivante dall'emergenza epidemiologica;
le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari di alcuni enti presenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, approvate a suo tempo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, hanno previsto la possibilità di esercitare l'attività professionale senza essere tenuti al versamento della contribuzione ordinaria;
a seguito di una interpretazione errata e del tutto arbitraria da parte dell'INPS in materia di obblighi contributivi relativa a liberi professionisti già iscritti a casse previdenziali di categoria, nell'ambito di una vasta operazione finalizzata a contrastare l'evasione ed elusione contributiva, ha ritenuto di contestare in tali ipotesi il mancato versamento della contribuzione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
la gestione separata dell'INPS fu istituita, in via generale, per tutte le categorie di lavoratori autonomi, di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e per i venditori a domicilio e, soltanto in via residuale, per le categorie di liberi professionisti ancora prive di una propria cassa di previdenza;
l'INPS, pertanto, non ha il potere di iscrivere d'ufficio nella propria gestione separata singoli soggetti liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, potendo agire in questo senso soltanto nei confronti delle categorie di liberi professionisti che, alla medesima data di entrata in vigore, erano ancora prive di una propria forma di tutela previdenziale e che, nel frattempo, non hanno deliberato in favore di una delle quattro opzioni indicate dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 103 del 1996;
ne consegue l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio dei liberi professionisti, appartenenti ad albi dotati di un proprio ente previdenziale di diritto privato, nella gestione separata dell'INPS per difetto assoluto dei presupposti soggettivi impositivi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di modificare la normativa vigente, anche attraverso le modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, al fine di chiarire in maniera inequivocabile, che, nei rapporti privatistici, già sottoposti al vaglio dei competenti organi, vige la cosiddetta «libertà di contrarre» e che dunque sono soggetti all'iscrizione presso la gestione separata dell'INPS solo coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi.
9/2500-AR/195. Corneli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 72, l'aumento del numero dei giorni di congedo per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i tigli di età non superiore ai 12 anni, l'estensione ai genitori dipendenti del settore privato di tigli fino a 16 anni della possibilità di fruire del congedo non retribuito nonché il raddoppio del bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting e la possibilità di spenderlo, in alternativa, per la comprovata iscrizione ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia;
l'emergenza sanitaria sommata alla crisi economica stanno rendendo drammaticamente visibile le difficoltà e i bisogni che coinvolgono le famiglie italiane, e tra queste numerose famiglie monogenitoriali;
l'aumento delle famiglie monogenitoriali, che porta la percentuale di persone o genitori «soli» a rappresentare una fetta importante e rilevante della popolazione, dovrebbero indurre ad agire prioritariamente e in tempi brevi nei loro confronti;
il sistema di conciliazione famiglia-lavoro dovrebbe essere affrontato tenendo conto delle necessità specifiche dei genitori «single» che non possono condividere il carico di cura domestico e familiare, vissuto generalmente all'interno di una coppia genitoriale;
il decreto in titolo non prevede alcun assegno straordinario per i figli, né tiene conto delle difficoltà delle famiglie monogenitoriali di accedere alla misura di sostegno, ivi prevista, poiché sarebbero costrette a rinunciare al 50 per cento del proprio stipendio,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti a carattere economico-finanziario, l'adozione delle seguenti misure di sostegno:
a) la concessione alle famiglie monogenitoriali e quindi al genitore lavoratore dipendente di fruire del congedo straordinario di 15 giorni con corresponsione di un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione;
b) l'estensione del suddetto congedo ai seguenti soggetti:
1) ai genitori con figli di età compresa fino ai 16 anni compiuti;
2) ai genitori di figli disabili senza limiti di età;
3) ai genitori lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata.
9/2500-AR/196. Cubeddu.
La Camera,
premesso che:
gli articoli 68 e 69 recano disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario concessi a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, in particolare aumentando la durata massima dei suddetti trattamenti da nove a diciotto settimane, di cui quattordici fruibili, secondo determinate modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e quattro dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;
gli articoli 70 e 70-bis, oltre alle nove settimane di trattamento già previste dall'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedono la possibilità: di ulteriori cinque settimane di trattamento (solo successivamente alla concessione delle suddette nove settimane e con riferimento, così come previsto per queste ultime, al periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020); di ulteriori quattro settimane di trattamento (solo successivamente alla fruizione delle precedenti quattordici settimane); tali ulteriori quattro settimane concernono il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020 o anche, limitatamente ad una quota delle risorse ad esse relative, il periodo antecedente; per i datori di lavoro dei settori concernenti il turismo, le fiere, i congressi, i parchi divertimento, gli spettacoli dal vivo e le sale cinematografiche la possibilità di anticipo di tali ulteriori quattro settimane è, sotto il profilo finanziario, più ampia;
una categoria di lavoratori e lavoratrici che maggiormente hanno sofferto e tuttora soffrono la crisi economica per effetto dell'epidemia da COVID-19 sono coloro che sono titolari di un contratto di part time ciclico verticale;
si tratta di un modello di contratto di lavoro a tempo parziale, distinto dai tradizionali part time, perché non basato sul monte orario giornaliero ma annuale; in pratica, invece di lavorare solo per una parte della giornata o della settimana, si è attivi solo in determinati periodi dell'anno, a seconda delle esigenze dell'azienda. Può capitare, quindi, che il lavoratore o lavoratrice debba lavorare full time in alcuni periodi dell'anno e part time in altri, oppure di lavorare full time per 8 mesi (ad esempio) e restare in pausa per i restanti 4;
tali lavoratori e lavoratrici sono penalizzati due volte poiché durante il periodo di pausa – non solo – non hanno diritto alla NASPI risultando comunque titolari di un contralto di lavoro e non percepiscono alcuna retribuzione nel suddetto periodo ma l'INPS riconosce loro – ai fini del calcolo per l'anzianità previdenziale – solamente i periodi di effettivo lavoro con conseguente penalizzazione contributiva anche ai fini della maturazione dell'età contributiva per andare in pensione;
come è noto tale interpretazione è stata sconfessata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia europea in quanto discriminatoria rispetto alle altre tipologie di part time;
l'articolo 36 della Costituzione prevede che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
in attesa di un adeguamento normativo alla pronuncia della sentenza della Corte di giustizia europea, occorrono dunque misure volte a rafforzare il sostegno al reddito per tali categorie di lavoratori e lavoratrici che si trovano in una situazione particolarmente fragile anche per la tipologia contrattuale penalizzante che crea loro non pochi disagi,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative, anche con i prossimi provvedimenti a carattere economico-finanziario, al fine di garantire ogni idonea misura di sostegno o integrazione al reddito a favore dei lavoratori e delle lavoratrici titolari di contratto di lavoro con part time ciclico verticale.
9/2500-AR/197. Cominardi.
La Camera,
premesso che:
nel corso della pandemia da COVID-19 milioni di italiani si sono trovati improvvisamente a lavorare in modalità agile;
nello specifico, si stima che i lavoratori coinvolti siano stati circa 2 milioni nell'amministrazione pubblica e altrettanti nel privato;
si tratta di una rivoluzione avvenuta senza preparazione, con i tempi stretti dettati dall'emergenza sanitaria;
per favorire una modalità di lavoro finalizzata a limitare gli spostamenti e il rischio contagio, il Governo ha previsto nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsioni specifiche rispetto alle disposizioni di cui alla legge n. 81 del 2017 sul lavoro agile, confermate nel «decreto rilancio» lino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31.12.2020;
è evidente che il lavoro agile rappresenta una leva strategica per l'innovazione sia nel settore privato sia nella pubblica amministrazione in quanto presenta effetti positivi sia interni che esterni all'azienda;
a titolo esemplificativo e non esaustivo, da un'indagine condotta nel 2018 rispetto all'iniziativa promossa dal Comune di Milano, pioniere delle iniziative di promozione dei lavoro agile, emerge che in un solo giorno sono stati registrati decongestionamenti sui treni destinati al trasporto pendolare, evitati 77.998 chilometri percorsi con mezzi privati, quindi 2,52 chili di Pm10 e 14.9 tonnellate di anidride carbonica in meno nell'aria, oltre ad un risparmio di 6.240 litri di carburante. Alla riduzione dei chilometri percorsi va aggiunto il beneficio della riduzione degli incidenti sul lavoro in itinere. Un beneficio non di poco conto alla luce dei dati relativi ai primi 8 mesi del 2019 forniti da Paolo Stern, esperto in diritto del lavoro e presidente di Nexumstp, in cui si evidenzia che poco meno della metà (il 44,7 per cento circa) degli incidenti stradali avviene nel tragitto casa-lavoro;
per cogliere al massimo le potenzialità offerte dallo smart working occorre tuttavia investire in reti di connettività a banda ultralarga sul territorio e lavorare sulle semplificazioni autorizzatorie per la posa dei cavi da parte degli investitori privati;
per quanto consta, nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza vi sono tutt'ora zone bianche c grigie nonostante il potenziamento della rete possa portare immediati vantaggi a queste comunità, già provate da alti livelli di inquinamento e poi colpite duramente nel corso dell'epidemia;
tanto premesso,
impegna il Governo
a valutare in sede di attuazione del presente provvedimento l'opportunità di dare ulteriore impulso agli interventi di implementazione della banda ultralarga attraverso sia un potenziamento delle attività di monitoraggio da parte del Ministero dello sviluppo economico sia con lo stanziamento di ulteriori risorse al Fondo previsto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 112 del Decreto Rilancio da destinare esclusivamente all'attivazione di servizi di connettività.
9/2500-AR/198. Barzotti.
La Camera,
premesso che:
la sospensione delle attività commerciali ha comportato notevoli difficoltà economiche per tutto il comparto che ad oggi, nonostante le misure sinora previste, non è nelle condizioni di poter fronteggiare il deficit finanziario causato dalla forzata chiusura dei locali aperti al pubblico e dalla ripresa seppur graduale dell'attività;
la riapertura delle stesse, soprattutto per ristoranti, bar, tavole calde non ha automaticamente comportato una ripartenza in termini economici, a causa principalmente di una notevole riduzione di affluenza di turisti, dell'incentivo allo smart working tuttora in vigore e di un timore diffuso nella popolazione di frequentare pubblici esercizi aperti al pubblico non indispensabili;
i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago hanno necessariamente bisogno di un ulteriore supporto economico per poter rispondere al calo di fatturato che stanno subendo onde evitare che tali attività siano costrette a chiudere,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, nei prossimi provvedimenti normativi, di prevedere, per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità anche per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;
a valutare inoltre in alternativa alla summenzionata indennità o in aggiunta alla stessa di prevedere l'estensione del credito d'imposta così come disciplinato dal comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020. n. 27 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni nella misura del 50 per cento: a fronte di una riduzione di fatturati o corrispettivi del 60 per cento rispetto alle relative mensilità per l'anno 2019 anche per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2020.
9/2500-AR/199. Scutellà.
La Camera,
premesso che:
a causa dell'emergenza sanitaria e della conseguente chiusura di tutti i plessi scolastici sul territorio nazionale a decorrere dallo scorso 23 febbraio, i lavoratori operanti nelle mense scolastiche con mansioni di preparazione e distribuzione dei cibi, nonché di riordino e riassetto dei locali adibiti all'erogazione dei pasti, in gran parte donne, non prestano servizio da fine febbraio;
la gran parte delle lavoratrici delle mense scolastiche è titolare di contratti con part-time verticale cosiddetto ciclico, ossia con alternanza di periodi lavorati e non, che non superano le 15 ore settimanali;
tali lavoratrici risultano essere spesso dipendenti di cooperative alle quali i comuni o lo stato hanno appaltato i servizi di pulizie, ristorazione e ausiliariato all'interno delle scuole;
già abitualmente, durante i mesi estivi, e dunque in concomitanza con i periodi di sospensione dell'attività didattica, queste lavoratrici non percepiscono reddito, né possono ricevere l'indennità di disoccupazione (Naspi) in virtù del principio che il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta non lavorati e risultano penalizzate anche nel diritto di accesso alla pensione;
l'INPS esclude i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva, necessaria alla maturazione del diritto alla pensione, come se la scelta di ricorrere al part-time verticale ciclico scaturisse da una decisione della lavoratrice e non dipendesse invece come è ovvio dalla specifica tipologia di attività lavorativa;
ne consegue che le lavoratrici part-time delle mense maturano l'anzianità contributiva utile ai fini della pensione con un ritmo molto più lento rispetto ad una lavoratrice a tempo pieno o con un part-time orizzontale, dovendo in sostanza lavorare più anni;
tale discriminazione era già stata riconosciuta dalla Corte di giustizia europea con la sentenza del 21 gennaio 2010 – ben dieci anni fa – dal momento che una direttiva della commissione tutela i lavoratori part time e impone ai vari stati di trattarli come gli altri a livello previdenziale;
secondo quanto statuito dall'articolo 36 della Costituzione «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»;
alle problematiche salariali e alle discriminazioni contributive già in essere precedentemente all'esplosione dell'emergenza sanitaria, si aggiungono ora le nuove difficoltà dovute alla chiusura delle scuole;
dal momento di chiusura delle scuole alcune lavoratrici sono state sospese a zero ore attraverso l'erogazione dell'ammortizzatore sociale Fis per la durata di 9 settimane, vedendo così una ulteriore riduzione della retribuzione ma nella maggior parte dei casi le aziende private che hanno in gestione gli appalti non hanno anticipato in busta paga il corrispettivo dell'ammortizzatore lasciando le lavoratrici senza reddito;
il Fis, fondo di integrazione salariale, è l'ammortizzatore sociale spettante alle lavoratrici delle mense dal momento che il contratto con cui esse vengono inquadrate risulta essere quello del comparto Turismo e Pubblici esercizi;
come denunciato dalle organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat e Uiltucs, un gran numero di lavoratrici delle mense risultano «senza reddito da 3 mesi, a causa dell'indisponibilità della quasi totalità delle imprese ad anticipare l'assegno ordinario, vittime di un grave ritardo nell'erogazione dell'anticipo da parte dell'INPS, a causa della lentezza nella compilazione del modello SR41 da parte delle imprese stesse, con contratti che prevedono la sospensione estiva e con l'unico orizzonte di una grande incertezza sulla riapertura delle scuole a settembre»;
nel corso delle ultime settimane si sono svolti presidi in diverse zone d'Italia in cui le lavoratrici hanno denunciato la loro situazione;
il Ministero del Lavoro ha convocato mercoledì 3 giugno 2020 una video call con i sindacati per affrontare la questione dei lavoratori delle mense scolastiche,
impegna il Governo
ad adottare ogni utile iniziativa volta ad assicurare l'integrazione del reddito delle lavoratrici delle mense scolastiche e a sostenerle economicamente nei periodi di chiusura dei plessi scolastici per l'emergenza sanitaria, nonché a individuare nuove soluzioni sistemiche e organiche al problema delle lavoratrici delle mense scolastiche, eliminando le disparità reddituali e contributive già precedenti alla fase di emergenza sanitaria attraverso l'introduzione di nuove forme di ammortizzatori sociali che coprano i periodi di sospensione dell'attività lavorativa.
9/2500-AR/200. Costanzo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 48 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto che, nel periodo di sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia e dell'attività dei centri diurni per persone disabili e per anziani, le pubbliche amministrazioni garantiscano, avvalendosi di gestori privati che operano in concessione, convenzione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o negli stessi luoghi ove venivano precedentemente fornite (nel rispetto delle direttive sanitarie e senza creare aggregazioni. Le priorità di tali prestazioni sono individuate dall'amministrazione competente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori privati;
il decreto rilancio in titolo prevede, all'articolo 109, una modifica della suddetta disciplina già vigente introdotta a seguito del succitato decreto-legge, in considerazione dei provvedimenti di sospensione di alcuni servizi disposta con ordinanze regionali o altri atti, relativamente a prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza ovvero negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi a carattere educativo, scolastico, socio-sanitario e socio-assistenziale, senza ricreare aggregazione, effettuate mediante personale dipendente da soggetti privati;
le priorità di tali prestazioni sono individuate dall'amministrazione competente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori privati, e vengono retribuite con importi già dovuti per l'erogazione del servizio standard, cui si sommano quote soggette alla verifica del mantenimento delle strutture che attualmente hanno sospeso l'attività e quote eventualmente riconosciute a copertura delle spese residue incomprimibili;
il prolungarsi della situazione di emergenza sanitaria e il conseguente protrarsi della sospensione dei servizi indicati priva molti bambini e ragazzi, che vivono in contesti familiari e sociali di maggiore vulnerabilità e marginalità, della rete di supporto socio-educativo che consentiva la tenuta delle situazioni più critiche, evitando il determinarsi di situazioni di isolamento e di comportamenti gravemente dannosi per i minori;
detta categoria necessita, almeno per i casi più problematici o con situazioni familiari compromesse, di prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative, anche con i prossimi provvedimenti a carattere economico-finanziario, al fine di garantire ogni idonea misura di sostegno per l'attivazione di servizi e interventi socio assistenziali e socioeducativi, con particolare riferimento a quelli rivolti ai minori e alle loro famiglie in condizioni di particolare vulnerabilità e marginalità socio economica e/o attivati su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria Minorile.
9/2500-AR/201. De Lorenzo.
La Camera,
premesso che:
per l'anno 2020, a partire dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto «Cura Italia») ha previsto, agli articoli 23 e 25, uno specifico congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore complessivamente a 15 giorni, per i figli di età non superiore a 12 anni, di cui possono fruire i genitori alternativamente fra loro. In alternativa alla fruizione del congedo parentale, è stata prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting;
il decreto-legge n. 34/2020 (cosiddetto «Decreto Rilancio») oggi all'esame dell'Assemblea, all'articolo 72, ha modificato gli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). In alternativa alla misura per servizi di babysitting è previsto un bonus per l'iscrizione ai centri estivi e/o ai servizi integrativi per l'infanzia. Il bonus potenzialmente spettante è incrementato fino a 1.200 euro nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato, di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e di lavoratori autonomi e fino a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
con circolare n. 73 del 17 giugno 2020, l'INPS chiarisce – seppur implicitamente – che il voucher, di massimo 1.200 euro da utilizzare per prestazioni di assistenza e sorveglianza dei figli sotto i 12 anni nel periodo di chiusura della scuola introdotto dal Decreto Rilancio, potrà essere indirizzato anche ai propri familiari, purché non conviventi;
secondo tale interpretazione i nonni non conviventi potranno, dunque, essere remunerati per l'assistenza e la cura dei loro nipoti anche in forza del fatto che, in questo caso, non si applicherebbe il principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, come precisato dalla stessa circolare INPS;
tale interpretazione che consente di estendere il bonus in favore dei nonni non conviventi appare francamente paradossale considerato che, nella maggior parte dei casi, i nonni (magari già in possesso di un reddito come quello della pensione sono soliti prendersi cura dei loro nipoti senza alcuna remunerazione, anche quando a richiederlo siano i genitori. Il tempo che si dedica agli affetti familiari non può essere, infatti, oggetto di monetizzazione;
a ciò si aggiunge, inoltre, che tale applicazione della misura tradirebbe una delle finalità sottese all'istituzione del bonus «baby-sitting», ossia quella di venire incontro all'esigenza dei genitori di rivolgersi a terzi estranei al nucleo familiare per l'erogazione delle prestazioni di assistenza e di cura dei bambini, esigenza emersa soprattutto nella fase I della pandemia quando non era consentito neppure far visita ai familiari non conviventi ed esigenza tutt'oggi sussistente essendo ancora fortemente sconsigliato per le persone più anziane stare a stretto contatto con i bambini che, a dire di molti scienziati, potrebbero essere facile fonte di contagio da «Covid-19»;
si ritiene, infine, che tale applicazione contrasterebbe con un'altra delle utilità connesse alla misura in oggetto ovvero quella di dare impulso, in un momento di grave crisi economica, a nuova occupazione,
impegna il Governo
a valutare, attraverso gli uffici tecnici del competente Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, l'opportunità di fornire chiarimenti, per quanto di propria competenza, nel senso di escludere l'erogazione del bonus in favore dei nonni, sia pure non conviventi, e ciò al fine di allocare in maniera efficiente e ragionevole le risorse economiche destinate al finanziamento del cosiddetto «bonus baby-sitting» in questione.
9/2500-AR/202. D'Orso, Papiro, Martinciglio, Dall'Osso.
La Camera,
premesso che:
il comma 1-bis dell'articolo 5, introdotto in V Commissione durante l'esame in sede referente, prevede un ulteriore incremento delle risorse destinate a finanziare l'aumento del numero dei contratti di formazione medica specialistica;
la disposizione introdotta dispone l'ulteriore incremento, rispetto all'incremento di 109,2 milioni di euro per ciascun anno già previsto al comma 1 del medesimo articolo 5-bis, dell'autorizzazione di spesa per finanziare un corrispondente aumento del numero dei contratti di formazione medica specialistica, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 368 del 1999, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, aumentando corrispondentemente, per i medesimi anni, il livello del finanziamento statale del fabbisogno sanitario nazionale standard, con oneri a valere sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 265, comma 5;
in base ai dati forniti dalla relazione tecnica al provvedimento all'esame, il rifinanziamento della autorizzazione di spesa di cui al comma 1 comporterebbe circa 4.200 nuovi specializzandi per ciascuno degli anni 2020 e 2021, con l'ulteriore incremento disposto dal comma 1-bis, si prevede quindi un ulteriore aumento del numero dei contratti di circa 960 unità, a partire dal 2022;
considerato che:
ammontano quindi a circa undicimila le borse di specializzazione e per la medicina generale, a fronte di circa ventiduemila potenziali candidati, corrispondenti al numero di accessi ai corsi di laurea in medicina;
permane dunque il rilevante problema del cosiddetto «imbuto formativo» che comporta la permanenza di tanti giovani laureati in situazioni di precariato, di inoccupazione o di disoccupazione; la Fnomceo, proprio nei giorni scorsi, ha evidenziato come sia «necessario intervenire, per svuotare finalmente l'imbuto e formare tutti i medici già laureati. Il Presidente della Fnomceo ha in particolare sottolineato la necessità di una vera riforma, che metta in parallelo gli ingressi a medicina con i percorsi formativi post laurearti, cosicché a ogni laurea corrisponda una borsa»,
impegno il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire, con ulteriori provvedimenti normativi, per risolvere in via strutturale il problema del cosiddetto «imbuto formativo», affinché per ciascun laureato in medicina corrisponda un percorso formativo post lauream, nell'ottica di assicurare ai cittadini un'assistenza di qualità ed immettere nel sistema un congruo numero di specialisti e di medici di medicina generale.
9/2500-AR/203. Lapia, Lorefice, Sarli, Ianaro, Sportiello, Nappi, Menga, Massimo Enrico Baroni.
La Camera,
premesso che:
allo scopo di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza, l'articolo 4 prevede e disciplina il riconoscimento alle strutture sanitarie, inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, di una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza;
più nel dettaglio, la disposizione citata prevede che per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (vale a dire fino al 31 luglio 2020), le regioni, anche quelle sottoposte a piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano, possono riconoscere alle strutture sanitarie inserite nei piani adottati per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 secondo le disposizioni dei predetti piani, e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19;
il riconoscimento di tale remunerazione può avvenire anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (cosiddetto decreto fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, pari al valore della spesa consuntivata per l'anno 2011, e in deroga all'articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
la definizione delle modalità di determinazione di tale remunerazione è rimessa ad un decreto del Ministro della salute previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni; nel corso dell'esame presso la V Commissione sono stati inseriti alcuni criteri per la messa a punto di tale decreto ministeriale; più in particolare è stato previsto che nel decreto del Ministro della salute, la specifica funzione assistenziale sia determinata con riferimento in particolare alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti;
la disposizione citata abroga l'articolo 32 del decreto-legge n. 23 del 2020, cosiddetto «decreto liquidità», disciplinante la stessa materia e rispetto al quale la V Commissione (Bilancio) nel proprio parere aveva espresso, quale condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, la necessità di prevedere che lo schema di decreto ministeriale fosse corredato di relazione tecnica e venisse trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si sarebbero dovute pronunciare entro venti giorni dalla data dell'assegnazione;
in sede referente, con le modifiche apportate all'articolo 4 è stata senz'altro circoscritta questa sorta di «delega in bianco» al Ministero della salute proprio con l'inserimento di taluni criteri direttivi, tuttavia appare evidente che soprattutto per i profili finanziari, il decreto del Ministero della salute dovrebbe essere sottoposto ad un maggior controllo preventivo anche per la valutazione di congruità delle scelte che a riguardo saranno intraprese dal dicastero della salute,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di rafforzare, con successivi provvedimenti di natura legislativa, per i profili finanziari e per la congruità delle specifiche funzioni assistenziali, il controllo preventivo delle Camere sul decreto del Ministro della salute volto a riconoscere alle strutture sanitarie la remunerazione di una specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario per le attività effettivamente rese a pazienti affetti da COVID-19.
9/2500-AR/204. Provenza, Lorefice, Sarli, Ianaro, Lapia, Sportiello, Nappi, Menga, Massimo Enrico Baroni.
La Camera,
premesso che:
la prima fase dell'emergenza è stata caratterizzata da interventi di contenimento dell'infezione del virus SARS-COV-2, la seconda fase deve essere diretta alla gestione dell'infezione e del contagio, dal momento che, in attesa di una profilassi vaccinale, bisogna ipotizzare tutti gli scenari possibili relativi all'uscita dal lockdown e saperli affrontare;
il Presidente dell'Autorità Garante per la proiezione dei dati personali, nel corso dell'audizione tenutasi il 25 maggio 2020 presso la Commissione parlamentare per la semplificazione, ha evidenziato l'importanza della digitalizzazione e di come sia una componente essenziale di efficienza ilei sistema sanitario, soprattutto in contesti emergenziali, in particolare per consentire lo svolgimento delle attività di cura anche in regime di distanziamento sociale;
nel contesto emergenziale, lo sfruttamento o un'errata gestione degli strumenti tecnologici espongono i pazienti al rischio di violazione del diritto alla protezione dei dati personali e i sistemi sanitari a vulnerabilità, incompletezza e inadeguatezza;
il Garante ha quindi indicato il Fascicolo Sanitario Elettronico lo strumento emblematico per «rendere la digitalizzazione in ambito sanitario un processo organico, lungimirante e sicuro»;
l'articolo 11 del provvedimento in discussione apporta significative novità all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 – convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 2012, e successive modificazioni – istitutivo del FSE, potenziando la sua efficacia, ampliando la base dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario riguardanti l'assistito e rendendolo uno strumento non più a disposizione solamente del Servizio Sanitario Nazionale o dei Servizi Sanitari Regionali ma anche delle strutture sanitarie private e dell'assistito;
inoltre si prevede che spetta al Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, individuare misure tecniche e organizzative che limitino rischi significativi per i diritti e le libertà degli assistiti, ora che le novità apportate al FSE comporteranno nuovi e più estesi trattamenti di dati personali e particolari su larga scala,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità in sede applicativa del presente decreto-legge, di consultare il Garante per la protezione dei dati personali, considerato il suo ruolo di preminente centralità e di guida, sulla convenienza di aggiornare le Linee guida in tema di Fascicolo Sanitario Elettronico e di Dossier Sanitario, presenti sul sito dell'Autorità, risalenti al 16 luglio 2009, al fine di attualizzarle con la normativa approvata successivamente in ambito di privacy.
9/2500-AR/205. Ianaro, Lorefice, Sarli, Lapia, Sportiello, Nappi, Menga, Massimo Enrico Baroni.
La Camera,
premesso che:
in Sardegna l'associazione pensionati delle Adi, la Fap, ha denunciato che visite ed esami sull'isola hanno subito un aumento medio di 100 giorni; in Campania, secondo quanto riportato da Il Mattino, sono 30 mila le prestazioni ambulatoriali e di ricovero accumulatesi durante il lungo stop del lockdown. A completare il quadro, i numeri offerti sul Corriere della Sera da Dataroom, secondo cui in questi mesi sono saltati 12,5 milioni di esami diagnostici, 20,4 milioni di analisi del sangue, 13,9 milioni di visite specialistiche e oltre un milione di ricoveri; secondo il Centro di ricerca in economia e management in Sanità-Crems, in assenza di provvedimenti mirati, la durata della lista di attesa d'ora in avanti sarà dai 3 ai 4,1 mesi con il raddoppio del tempo necessario per ottenere una prestazione;
considerato che:
il 21 febbraio 2019 è stata siglata l'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul piano nazionale di Governo delle liste di attesa (PNGLA) 2019-2021;
nel piano si legge: «Questa edizione del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa nasce con l'obiettivo prioritario di avvicinare ulteriormente la sanità pubblica ai cittadini, individuando elementi di tutela e di garanzia volti ad agire come leve per incrementare il grado di efficienza e di appropriatezza di utilizzo delle risorse disponibili»;
per la piena attuazione del Pngla è istituito, presso la Direzione Generale Programmazione Sanitaria, l'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa;
considerato inoltre che nella legge di Bilancio 2019 per il triennio 2019-2021 sono stati messi a disposizione delle regioni importanti risorse, 350 milioni ad hoc per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e digitale dei Cup delle Regioni,
impegna il Governo
a rendere operativo in sede di attuazione del presente provvedimento, l'Osservatorio Nazionale sulle liste di Attesa attuando quanto previsto dal PNGLA 2019-2021 e cioè monitorare l'andamento degli interventi previsti, rilevare le criticità e fornire indicazioni per uniformare comportamenti, superare le disuguaglianze e rispondere in modo puntuale ai bisogni dei cittadini prevedendo la pubblicazione trimestrale dei dati in modo omogeneo utilizzando le linee guida sulle modalità di trasmissione e rilevazione dei flussi per i monitoraggi dei tempi di attesa (all. B PNGLA 2019-2021).
9/2500-AR/206. Grillo, Lorefice, Sarli, Ianaro, Lapia, Sportiello, Nappi, Menga, Massimo Enrico Baroni, D'Orso, Papiro, Martinciglio.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 1 del provvedimento all'esame, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale, si provvede alla definizione delle misure delineate dal Nuovo Patto per la salute 2019- 2021 per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e tutela della salute afferenti alle reti territoriali Ssn;
nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito il comma 7-bis che, fino al 31 dicembre 2021, dà facoltà agli enti e alle aziende del Ssn di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di psicologo regolarmente iscritti nell'albo professionale. Gli incarichi sono conferiti a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), in numero non superiore ad uno psicologo ogni due Unità per un monte settimanale massimo di 24 ore;
dall'indagine nazionale effettuata dall'istituto Piepoli per il Consiglio Nazionale dell'Ordine Psicologi (CNOP) sulle forme di disagio psicologico legate all'emergenza sanitaria da COVID-19 emerge un aumento dei suoi livelli in 7 italiani su 10. Tra questi, soprattutto le donne e le persone comprese tra i 35 ed i 54 anni di età;
in particolare, il 42 per cento degli italiani lamentano problemi di ansia, il 24 per cento disturbi del sonno; il 22 per cento irritabilità; il 18 per cento umore depresso; il 14 per cento problemi e conflitti relazionali; il 10 per cento problemi alimentari;
8 italiani su 10 ritengono che il ricorso allo psicologo possa aiutare a gestire questa fase e vogliono che il sistema pubblico assicuri assistenza psicologica. Le donne e i giovani ritengono più degli uomini che serva uno psicologo per superare questa fase;
in particolare, ci sono dei luoghi «cardine» in cui la quasi totalità degli italiani oggetto della citata indagine richiede la presenza di psicologi, e sono in particolare gli ospedali (90 per cento), le strutture per anziani (87 per cento), i servizi sociali (84 per cento), in aiuto ai medici di famiglia e nell'assistenza domiciliare (79 per cento), in aiuto agli studenti (73 per cento), nei luoghi di lavoro (72 per cento);
il 62 per cento degli italiani pensa che avrà bisogno di un supporto psicologico per affrontare la normalità contro il 40 per cento che, nelle ricerche precedentemente svolte, dichiarava di essersi rivolto a uno psicologo per sé o per altri membri della propria famiglia;
è indispensabile impedire che tali disagi psicologici si traducano in disturbi più gravi, come malattie fisiche o malessere lavorativo e sociale diffuso; si prevede l'attivazione del succitato Piano nazionale triennale attraverso il quale pianificare strategie e interventi mirati a favore della salute psicologica dei cittadini;
il Ministero della salute, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ha quello di prevedere gli indirizzi generali e di coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie, nonché di programmazione tecnico sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento, monitoraggio dell'attività tecnico sanitaria regionale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, in sede di attuazione del presente provvedimento, misure predittive volte all'identificazione precoce del rischio di disagio psicologico e di comportamenti disadattivi nella popolazione dell'età adulta, dell'infanzia e adolescenza anche attraverso l'individuazione di specifiche procedure di valutazione globale del funzionamento cognitivo, emotivo e comportamentale e dell'uso di strumenti di valutazione diagnostica di specifica competenza psicologico-clinica per la definizione dei livelli di rischio associati a differenti livelli di intervento.
9/2500-AR/207. D'Arrando, Lorefice, Sarli, Ianaro, Lapia, Sportiello, Nappi, Menga, Massimo Enrico Baroni.
La Camera,
premesso che:
a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in relazione alle misure precauzionali, la mobilità nelle aree urbane e metropolitane subirà inevitabili e rilevanti cambiamenti dovuti sia alla riduzione della capacità di trasporto pubblico determinata dalla necessità di garantire il distanziamento sociale che alla possibile minore propensione alluso dei mezzi del trasporto pubblico con un conseguente possibile incremento modale per gli spostamenti effettuati con autoveicoli privati;
l'articolo 229 del decreto al nostro esame, detta disposizioni per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale in considerazione dei cambiamenti indotti dalle misure di contenimento del Covid-19 alla mobilità nelle aree urbane e metropolitane. In particolare istituisce un buono mobilità (che copre il 60 per cento della spesa sostenuta per un ammontare non superiore a 500 euro) che può essere utilizzato dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ovvero per l'utilizzo di forme di mobilità condivisa. Il buono è destinato ai residenti in città capoluogo (di regione o di provincia), in comuni con più di 50.000 abitanti o in città metropolitane;
inoltre il medesimo articolo estende alla risistemazione delle piste ciclabili lo stanziamento di 20 milioni di euro già destinato alle corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale;
considerato che:
il tema della mobilità sostenibile sta divenendo negli ultimi anni uno degli argomenti di maggiore dibattito nell'ambito delle politiche ambientali locali, nazionali e internazionali volte a ridurre l'impatto ambientale derivante dalla mobilità delle persone e delle merci. Attenzione, questa, più che giustificata, visto che il settore dei trasporti produce la metà delle emissioni di polveri sottili (PM10) in Italia, di cui oltre il 65 per cento di queste deriva dal trasporto stradale;
per arrivare ad un reale sviluppo della mobilità sostenibile è necessario incentivare la diffusione di giuste tecnologie, e spingere le persone a prediligere diversi tipi di mezzo di trasporto. Infatti, anche senza grandi innovazioni tecnologiche, è fondamentale che in città sia possibile muoversi in modo sicuro e comodo a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici;
il miglioramento in termini ambientali della domanda di mobilità in particolare in ambito urbano rappresenta una priorità per favorire una migliore qualità della vita dei cittadini, in termini di relazioni sociali e culturali, e per creare nuove opportunità economiche e di sviluppo;
inoltre, considerato che:
per quanto concerne il buono mobilità c'è stato un vero e proprio boom di vendite di biciclette secondo ANCMA, l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori nel solo mese di maggio si è assistito ad una crescita del 60 per cento delle vendite delle due ruote rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
per rendere la procedura più trasparente, semplice e aggiornata, sarebbe opportuno agevolare l'erogazione del buono mobilità attraverso l'app IO che com'è già stato previsto per i buoni vacanze e per ulteriori servizi pubblici nazionali e locali,
impegna il Governo:
al fine di sostenere politiche di transizione della mobilità urbana verso sistemi che garantiscano una progressiva riduzione delle emissioni inquinanti:
a) a valutare l'opportunità, con futuri provvedimenti normativi che il buono mobilità possa essere utilizzato anche per l'acquisto di dispositivi per la trasformazione di biciclette a trazione muscolare in biciclette a pedalata assistita nonché per l'acquisto di rimorchi per biciclette per il trasporto di minori;
b) a valutare la possibilità, compatibilmente con l'esigenza di finanza pubblica, di stanziare ulteriori risorse economiche da destinare al fondo «Programma sperimentale buono mobilità», per ampliare la platea dei beneficiari;
c) a valutare l'opportunità, compatibilmente con l'esigenza di finanza pubblica, di estendere l'applicazione del buono mobilità ai Comuni ricadenti in area di crisi ambientale;
d) a valutare l'opportunità di promuovere e incentivare servizi di trasporto efficienti e sostenibili, come le forme di mobilità in condivisione e individuale, per limitare l'uso dell'automobile privata;
e) a valutare la possibilità che una quota parte del fondo sia destinata all'acquisto di cargo bike:
f) a valutare l'opportunità che il bonus mobilità per l'acquisto di biciclette sia ripartito mensilmente nell'anno in corso al fine di evitare l'effetto Click Day;
g) a valutare l'opportunità di prevedere l'erogazione del bonus mobilità in forma digitale utilizzando come punto di accesso telematico l'app IO della Pubblica Amministrazione;
h) a valutare l'opportunità, con futuri provvedimenti normativi al fine di ampliare la platea dei destinatari di ridurre il buono mobilità dal 60 al 30 per cento, prevedendo altresì che il produttore e la rete vendita applichino una riduzione del 15 per cento sulla vendita del prodotto;
i) a valutare l'opportunità di specificare nel Decreto ministeriale di attuazione che il bonus il buono mobilità sia corrisposto soltanto in caso di acquisto di monopattini e biciclette nuove specificando altresì che monowheel segwey e hoverboard sono esclusi dal bonus;
l) a valutare la possibilità di incentivare fuso della bici attraverso lo stanziamento di ulteriori risorse compatibilmente con l'esigenza di finanza pubblica per garantire un rimborso chilometrico negli spostamenti casa lavoro purché certificati;
m) a valutare l'opportunità di prevedere future modifiche normative al codice della strada al fine di incentivare la mobilità ciclistica come il doppio senso ciclabile e l'uso promiscuo delle corsie del tpl, nonché le zone scolastiche;
n) a valutare l'opportunità, compatibilmente con l'esigenza di finanza pubblica, di prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse e modifiche necessarie per la moderazione effettiva della velocità in ambito urbano;
o) a valutare l'opportunità di dare attuazione al buono mobilità da ottobre 2019 come previsto dal decreto clima per coloro che abbiano rottamato l'automobile e non abbiano acquistato altra vettura;
p) a valutare l'opportunità, compatibilmente con l'esigenza di finanza pubblica di aumentare le risorse stanziate per chi rottama l'automobile senza riacquisto;
q) a valutare l'opportunità di rendere strutturale l'incentivo all'uso della bici attraverso forme di welfare aziendale che ne prevedano l'acquisto con detassazione al pari dei buoni pasto;
r) a valutare l'opportunità con futuri provvedimenti normativi di rendere detraibile nella dichiarazione dei redditi l'acquisto di bici e monopattini.
9/2500-AR/208. De Lorenzis, De Girolamo, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Zanichelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 183, comma 9, estende il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo (cosiddetto Art-bonus) anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti, ampliando la platea dei soggetti beneficiari del cosiddetto art bonus;
l'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, istitutivo proprio dell'«Art Bonus», ha previsto che il Consiglio dei Ministri conferisca annualmente il titolo di «Capitale italiana della cultura» ad una città italiana;
obiettivo della norma è quello di valorizzare i beni culturali e paesaggistici, nonché di migliorare i servizi rivolti ai cittadini e ai turisti;
come già avvenuto per l'anno 2015, il titolo è stato assegnato a più città, ovvero Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna, Siena: il titolo può risultare dunque assegnato a più città nel medesimo anno;
la citata legge Art Bonus ha altresì previsto che i progetti presentati dalla città designata vincitrice siano finanziati con una quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo 2014-2020, nel limite di euro 1 milione per ogni anno; successivamente, l'articolo 1, comma 326, della la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) ha reso permanente tale previsione, disponendo che il titolo di «Capitale italiana della cultura» sia conferito, con le medesime modalità, anche per gli anni successivi al 2020, autorizzando a tal fine la spesa di euro 1 milione annui dal 2021,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, in presenti provvedimenti anche di natura legislativa, che, nei casi in cui il titolo di «Capitale Italiana della Cultura» venga assegnato a più città nel medesimo anno, la quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) pari ad un 1 milione di euro venga assegnata interamente ad ogni città designata per finanziare gli investimenti necessari alla realizzazione dei progetti presentati.
9/2500-AR/209. Dori.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 reca, tra l'altro, misure in materia di salute connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
in sede di conversione del decreto è stato approvato l'emendamento che introduce il comma 7-bis all'articolo 1 del provvedimento che stabilisce che: «ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale [...] possono conferire [...] fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi...»;
l'emergenza epidemiologica che stiamo affrontando ha raggiunto dimensioni drammatiche e inedite nella storia della nostra Repubblica, alla quale è necessario rispondere con strumenti altrettanto inediti e all'altezza della sfida;
in tale quadro, e soprattutto con riguardo alle prossime fasi dell'emergenza che preludono al ritorno ad una quotidiana «normalità», è urgente e perentoria la necessità di approntare una serie di idonei strumenti volti a prevenire c trattare il disagio psicosociale ingenerato dalle restrizioni di questi mesi, in tutte le sue dimensioni;
il disagio psicologico che l'intera popolazione sta vivendo, in particolare quelle professionalità che durante le fasi più acute dell'emergenza hanno continuato a svolgere il proprio lavoro a contatto con l'utenza, come forze di polizia, personale sanitario, personale della vendita al dettaglio di beni di prima necessità, e le fasce di popolazione più fragili, come minori, anziani e soggetti con patologie mentali già diagnosticate, potrebbe aver prodotto danni socio-sanitari i cui effetti non sono ancora quantificabili ma che potrebbero avere ripercussioni che rischiano di essere anche difficilmente o non recuperabili;
questo contesto è reso ancor più drammatico dal rischio, paventato da alcuni esperti infettivologi ed epidemiologi, di nuovi significativi aumenti non controllati dei contagi da Covid-19 con l'approssimarsi dell'autunno e dell'inverno;
in tali casi, oltre a catastrofiche conseguenze sociali ed economiche, vi sarebbero indubbie conseguenze sulla salute mentale individuale e collettiva;
per tali ragioni è necessario assicurare un sistema di accesso alle cure di salute mentale che sia celere, adeguato e gratuito;
in particolare si potrebbero prevedere forme di agevolazioni fiscali, come il tax credit, da impiegare anche in relazione a servizi offerte nell'ambito settore privato o convenzionato, da psicologi e psicoterapeuti;
tale sistema dovrebbe andare prioritariamente a favore di quei soggetti ritenuti più colpiti dall'emergenza epidemiologica o comunque per i quali c più complesso accedere a trattamenti di cura e prevenzione del disagio psicologico; soggetti e nuclei famigliari meno abbienti, stabilendo una soglia ISEE o reddituale; operatori sanitari; appartenenti alle forze dell'ordine e militari; addetti ai servizi di vendita al dettaglio di beni di prima necessità: famigliari delle vittime di Covid-19, soggetti contagiati da Covid-19,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare tutte quelle iniziative, anche di tipo normativo, regolamentare o puramente organizzativo, volte a garantire l'accesso gratuito, diretto e adeguato alle cure del disagio mentale, a favore di quelle categorie di persone maggiormente colpite dalla crisi da Covid-19, sia utilizzando risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sia valutando l'opportunità di prevedere agevolazioni fiscali per usufruire di servizi psicologici e psicoterapeutici.
9/2500-AR/210. Di Lauro, Lorefice, Sarli, Ianaro, Lapia, Sportiello, Nappi, Menga, Massimo Enrico Baroni.
La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» il Governo ha previsto interventi a sostegno delle imprese, dei lavoratori e degli enti locali colpiti dalla crisi economica scatenata dalla pandemia COVID-19;
nel predetto decreto non sono state previste agevolazioni economiche specifiche per sostenere tutte quelle strutture e organizzazioni la cui attività è svolta principalmente per e con gli animali, le quali sono state anch'esse fortemente colpite dagli effetti economici derivanti dalla pandemia;
in particolare, le strutture che operano nel mondo dell'accudimento degli animali da compagnia e della difesa delle biodiversità – a causa della contrazione delle donazioni private e della sospensione delle attività ricettive al pubblico – sono state private di ogni fonte di sostentamento e ciò ha reso di fatto molto più difficile per tali strutture garantire i livelli essenziali di assistenza, foraggiamento e cura degli animali, nonché il benessere degli stessi animali cui la loro attività è rivolta;
è, altresì, concreto il rischio che i privati, trovandosi in difficoltà economica, possano rinunciare alle cure per i propri animali di affezione, anche a causa della forte tassazione cui sono soggetti sia i trattamenti veterinari e sia l'acquisto di cibo e di medicinali veterinari;
pertanto, appare opportuno un intervento mirato a garantire i livelli essenziali di assistenza e di cura degli animali accuditi, prevenire casi di abbandono e mancanza di cure per motivi economici ed evitare che, a causa dell'attuale crisi economica, vi sia una riduzione nell'attenzione al benessere degli stessi, mitigando così anche i problemi connessi al fenomeno del randagismo, con relativo aumento dei costi per lo Stato, attraverso la previsione di misure di sostegno per le famiglie che possiedono animali di affezione e per tutti i volontari e le strutture che li accudiscono, ivi inclusi strumenti di agevolazione fiscale;
con l'auspicio che si pervenga alla graduale riduzione dell'aliquota dell'IVA (dal 22 per cento al 10 per cento) sull'acquisto del cibo per animali ed eventualmente, sulle prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione, per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici atti a garantire la tutela del benessere e della salute degli animali,
impegna il Governo:
1) a verificare se vi siano le condizioni per adottare iniziative, anche normative, volte a salvaguardare, in questo momento di necessità, la salute degli animali accuditi, ad esempio, nelle scuole di equitazione e nei centri di ippoterapia per disabili e, in generale, nelle organizzazioni che operano nel mondo dell'accudimento degli animali di affezione e che non ricevono sussidi statali, prevedendo un credito d'imposta per le spese sostenute e documentate per il sostentamento degli animali accuditi dalla data di sospensione delle attività fino al 31 dicembre 2020, ed in particolare per prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione, nonché per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici atti a garantire la tutela del benessere e della salute degli animali di affezione;
2) a verificare se vi siano le condizioni per adottare iniziative, anche normative, volte a salvaguardare, in questo momento di necessità, la salute degli animali presenti in giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici prevedendo un credito d'imposta per le spese sostenute e documentate per il loro sostentamento dalla data di sospensione delle attività fino al 31 dicembre 2020, ed in particolare per prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione, nonché per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici atti a garantire la tutela del benessere e della salute degli animali;
3) a verificare se vi siano le condizioni per adottare iniziative, anche normative, volte a sostenere, in questo momento di necessità, i volontari e i privati cittadini che possiedono animali di affezione attraverso qualsiasi forma di agevolazione fiscale per le attività volte alla tutela del benessere e della salute degli stessi, in particolare adottando, per il periodo di contingenza e per quello immediatamente successivo, misure finalizzate ad innalzare il limite della detraibilità fiscale per le spese veterinarie sostenute per gli animali di affezione, nonché a sospendere temporaneamente la franchigia attualmente prevista.
9/2500-AR/211. Flati, Sarli, Papiro, Lorefice, Ianaro, Lapia, Sportiello, Nappi, Menga, Massimo Enrico Baroni.
La Camera,
premesso che:
al fine di perseguire l'obiettivo di eliminare il lavoro precario nella sanità pubblica, affianco ai provvedimenti attuati per la stabilizzazione dei lavoratori precari è apprezzabile l'impegno mostrato dal Governo nel considerare l'opportunità di attingere all'esaurimento delle graduatorie concorsuali vigenti per consentire alle amministrazioni l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, come dimostrato dall'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno presentato sul medesimo oggetto nel corso della seduta alla Camera dei Deputati n. 307 dello scorso 19 febbraio 2020;
tale impegno del Governo è altresì confermato dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019 che ha autorizzato l'utilizzazione delle graduatorie pubbliche approvate nel 2011 fino al 30 marzo 2020 e delle graduatorie pubbliche approvate dal 2012 al 2017 lino al 30 settembre 2020; inoltre le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019, sempre secondo quanto stabilito nell'ultima legge di bilancio per il 2020, sono rese utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione;
data la recente sospensione dei termini a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, si ritiene che il termine di utilizzo delle graduatorie debba intendersi prorogato sulla base di quanto disposto dalla recente decretazione d'urgenza;
riscontrando pertanto favorevolmente quanto il Governo tenga in considerazione l'utilizzo dello strumento dello scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti al fine di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato;
seppure siano condivisibili e legittime le aspettative dei lavoratori precari delle pubbliche amministrazioni, è bene ricordare che ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il lavoro a tempo determinato è ammesso «per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale»;
nella prassi si è al contrario affermata la consuetudine del ricorso alla tipologia di contratti a tempo determinato per coprire i ruoli indeterminati vacanti, in contrasto con le norme nazionali, europee e con quanto sancito dall'articolo 97 della Costituzione italiana;
anche alla luce dell'attuale contesto di emergenza sanitaria, si rileva l'opportunità di favorire e assunzioni a tempo indeterminato degli idonei ai concorsi, prevedendo la priorità di scorrimento delle graduatorie concorsuali attualmente vigenti rispetto alla stabilizzazione dei precari, al fine di assicurare la tutela delle aspettative dei candidati risultati idonei nei concorsi della pubblica amministrazione e di contrastare la precarietà nella sanità pubblica,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, in futuri provvedimenti anche di natura legislativa, al fine di contrastare la precarietà nella sanità pubblica, che le amministrazioni possano procedere all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, previo esaurimento delle graduatorie vigenti in ordine cronologico per la stessa categoria professionale;
a valutare l'opportunità, sempre al fine di contrastare la precarietà nella sanità pubblica, di aprire un tavolo di confronto con le rappresentanze sindacali dei candidati risultati idonei ai concorsi pubblici, al fine di individuare soluzioni che favoriscano la priorità di scorrimento delle graduatorie attualmente vigenti e le assunzioni a tempo indeterminato degli stessi.
9/2500-AR/212. Mammì, Nesci, Lorefice, Sarli, Ianaro, Lapia, Sportiello, Nappi, Menga, Massimo Enrico Baroni.
La Camera,
premesso che:
da quando i focolai di influenza aviaria da virus A/H5N1, fine 2003, sono divenuti endemici nei volatili nell'area estremo orientale, ed il virus ha causato infezioni gravi anche negli uomini, è diventato più concreto e persistente il rischio di una pandemia influenzale;
nel 2005 l'OMS ha raccomandato a tutti i Paesi di mettere a punto un Piano Pandemico e di aggiornarlo costantemente seguendo linee guida concordate. Ancor prima, nel 2002, l'Italia aveva adottato un Piano Multifase per una Pandemia Influenzale;
secondo le indicazioni del Piano, lo stesso si svilupperebbe in sei fasi pandemiche dichiarate dall'OMS, prevedendo per ogni fase e livello, obiettivi ed azioni da intraprendere con l'avanzare della situazione epidemiologica, rafforzando la preparazione alla pandemia a livello nazionale e locale;
le linee guida nazionali per la conduzione delle ulteriori azioni previste dovrebbero essere emanate, a cura del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM), come allegati tecnici al Piano e dovrebbero essere periodicamente aggiornate ed integrate, lasciando al Ministero della salute il compito di individuare e concordare con le regioni le attività sanitarie sia di tipo preventivo che assistenziale da garantire su tutto il territorio nazionale, con i Dicasteri coinvolti le attività extrasanitarie e di supporto, finalizzate sia a proteggere la collettività che a mitigare l'impatto sull'economia nazionale e sul funzionamento sociale, comunque necessarie per preparazione e per la risposta ad una pandemia, nonché gli aspetti etici e legali a supporto delle attività concordate c con il Ministero degli affari esteri e con gli organismi internazionali preposti gli aspetti di cooperazione internazionale e assistenza umanitaria;
il primo obiettivo del Piano Pandemico 2008, consisteva nell'identificare, confermare e descrivere rapidamente casi di influenza causati da nuovi sottotipi virali, in modo da riconoscere tempestivamente l'inizio della pandemia. Questo obiettivo prevedeva l'integrazione di diversi sistemi di sorveglianza epidemiologica affidati a una regia nazionale attraverso protocolli di sorveglianza dei viaggiatori provenienti da aree infette, degli operatori sanitari, dei casi sospetti e dei contatti, sorveglianza virologica nei laboratori, indagini epidemiologiche dei cluster di sindrome influenzale, dati di mortalità settimanale e accessi al pronto soccorso in un campione di comuni, sorveglianza sentinella dei tassi di assenteismo lavorativo e scolastico in alcuni siti selezionati. La scarsità delle persone dedicate ai servizi di epidemiologia regionale e ai dipartimenti di sanità pubblica delle aziende sanitarie hanno determinato l'inapplicazione dei piani pandemici, permettendo al Sars-Cov-2 di circolare liberamente per settimane in Italia, le competenze epidemiologiche italiane non sono state attivate, determinando, con l'esplosione della pandemia, l'impiego di gran parte delle risorse disponibili per potenziare il sistema ospedaliero e di terapia intensiva;
da quanto riportato da diverse testate, il diffondersi del Covid-19. avrebbe determinato il mutamento di alcune sindromi fra cui la malattia di Kawasaki. «un'infiammazione acuta dei vasi di piccolo e medio calibro di tutti i distretti dell'organismo la cui causa è attualmente sconosciuta». Colpisce prevalentemente lattanti e prima infanzia e i sintomi più comuni sono febbre, arrossamento congiuntivale di entrambi gli occhi, arrossamento delle labbra e della mucosa orale, anomalie delle estremità (mani, piedi e regione del pannolino), eruzione cutanea e interessamento dei linfonodi della regione del collo;
è notizia di stampa di un nuovo ceppo di influenza, identificato in Cina, da un team di scienziati cinesi e britannici che avrebbe il «potenziale» per scatenare una nuova pandemia. Il virus che sarebbe veicolato dai maiali e che potrebbe infettare l'uomo, allo stesso potrebbe mutare ulteriormente in modo da diffondersi facilmente da persona a persona e innescare un focolaio globale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire un attento controllo sugli aggiornamenti necessari ai Piani Pandemici anche alla luce delle continue scoperte messe in alto dalla scienza sulla presenza di nuovi virus.
9/2500-AR/213. Troiano, Lorefice, Sarli, Ianaro, Lapia, Sportiello, Nappi, Menga, Massimo Enrico Baroni, D'Orso.
La Camera,
premesso che:
secondo recenti dati sarebbero 9.036 i medici laureati e abilitati ma rimasti esclusi dalla formazione specialistica o in medicina generale, giovani professionisti bloccati in un imbuto formativo, con il 76 per cento di loro che ha meno di 35 anni;
per medici nell'imbuto formativo si intendono quei professionisti laureati e abilitati, iscritti sia a un concorso delle specializzazioni che della Medicina generale, che risultino «non vincitori» o non assegnatari di una borsa di specializzazione e non iscritti a una scuola di formazione in medicina generale e che allo stesso tempo non siano in formazione o non abbiano un titolo post laurea che risulti all'anagrafica della Fnomceo, la Federazione degli Ordini dei medici e degli odontoiatri;
sempre secondo i dati aggiornati da Als e riportati da Il Sole 24 ore, i 9.036 medici risulterebbero dalla seguente ripartizione, 4.309 sarebbero i giovani medici rimasti fuori dal concorso SSM, 19 per le borse di specializzazione, che riunisce i medici decaduti dal concorso per specializzandi e che non abbiano partecipato a quello per la Medicina generale 2018, 1.715 i medici che non sarebbero diventati corsisti in medicina generale e non avrebbero partecipato all'ultimo concorso per la specialistica ed infine 3.012 medici che avrebbero partecipato a entrambi i concorsi ma non avrebbero vinto né una borsa specialistica né l'iscrizione alla scuola di formazione in Medicina generale;
alla platea di risorse umane non impegnate, si sommerebbe quelle circa 500 borse per la specialistica che andrebbero «perse» ogni anno, in seguito a rinunce o per il passaggio alla medicina generale. Risorse preziose, quest'ultime, che lo scorso anno sono state in parte recuperate, garantendo un finanziamento di circa 900 delle 1.800 borse aggiuntive per la specialistica assegnate dalla legge di Bilancio per il 2019. Eppure negli ultimi tre anni di concorsi, si sarebbe avuta una perdita di 1.621 borse esclusivamente per le specializzazioni per passaggio ad altra scuola;
oltre al meccanismo prettamente economico, ovvero lo scarso finanziamento delle borse, concorrono ad aumentare l'imbuto formativo e la conseguente carenza di personale, l'abbandono delle borse di specializzazione e lo switch formativo. L'articolo 12 del decreto-legge Calabria ha permesso l'ingresso degli specializzandi degli ultimi anni nel Ssn cercando di aumentare gli ingressi anticipando l'«uscita» dalla fase di formazione del medico specializzando;
dai dati della Commissione europea e del Rapporto Eurispes-Enpam. si evidenzia che in dieci anni, dal 2005 al 2015, oltre diecimila medici (10.104) e ottomila infermieri hanno lasciato l'Italia per lavorare all'estero:
dai dati acquisiti dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, per il 2017-2018 ci sono stati 6.934 contratti a fronte di 16.046 candidati (9.200 in più), 1.000 laureati tagliati fuori ogni anno, con il rischio di finire ai margini se non ottengono neppure l'accesso al corso di Medicina di famiglia e per il 2025 si prevede un vuoto di 16.500 specialisti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire il necessario impegno economico ai fini dell'istituzione di borse di studio, nel numero annualmente congruo al numero di laureati in medicina, così da garantirne il corrispondente accesso ai corsi di laurea specialistica.
9/2500-AR/214. Trizzino, Lorefice, Sarli, Ianaro, Lapia, Sportiello, Nappi, Menga, Massimo Enrico Baroni, Martinciglio.
La Camera,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, «recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.C. 2500);
apprezzato il lavoro del Governo per far fronte all'emergenza economica e sociale in atto nel Paese e per delineare un vero e proprio programma di rilancio, destinando, a tal fine, circa 55 miliardi di risorse per il 2020;
considerata molto importante la centralità che il comparto agricolo e della pesca assume nel provvedimento non solo per le disposizioni ad esso specificamente dedicate (Capo VI), ma anche in ragione delle ulteriori misure di carattere trasversale che risultano, comunque, applicabili anche alle imprese e ai lavoratori del settore dell'agricoltura e della pesca;
sottolineato, al riguardo, che il comparto primario ha retto uno sforzo senza precedenti da quando il Paese è entrato in emergenza a causa della pandemia, sostenendo, insieme al sistema sanitario, i bisogni essenziali della popolazione;
rilevato in merito che nonostante l'aver continuato ad operare, il settore ha avuto forti ripercussioni sia dalla diminuzione degli scambi commerciali internazionali, sia dalla chiusura del canale HO.RE.CA., con effetti molto rilevanti sulle produzioni legate al fresco e ai prodotti di qualità molti settori, inoltre hanno subito un'interruzione di ogni loro attività;
preso atto che diverse disposizioni trasversali arrecano vantaggi e tutela al settore, e tra queste certamente le previsioni di cui all'articolo 25, che istituisce l'elargizione di un contributo a fondo perduto a favore anche dei percettori di reddito agrario;
considerato però, che tale contributo a fondo perduto, richiedendo un raffronto, relativamente all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi t