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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 3 agosto 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 3 agosto 2020.

  Ascani, Azzolina, Battelli, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Luciano Cantone, Carbonaro, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Ippolito, D'Uva, Dadone, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gariglio, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Maggioni, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Nobili, Occhionero, Orrico, Paita, Palmisano, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Scalfarotto, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tofalo, Tomasi, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Ascani, Azzolina, Battelli, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Luciano Cantone, Carbonaro, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Ippolito, D'Uva, Dadone, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gariglio, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Maggioni, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Nobili, Occhionero, Orrico, Paita, Palmisano, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Scalfarotto, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tofalo, Tomasi, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 31 luglio 2020 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia:
    «Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario» (2619).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   II Commissione (Giustizia):
  CIRIELLI ed altri: «Introduzione dell'articolo 391-ter del codice penale, in materia di introduzione, possesso e utilizzo illeciti di apparecchi radiomobili o altri apparati di comunicazione negli istituti penitenziari» (2548) Parere delle Commissioni I e IX;

  MELONI ed altri: «Modifiche al codice penale in materia di tutela del patrimonio artistico nazionale» (2571) Parere delle Commissioni I e VII;

  DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: «Disposizioni e delega al Governo per la riorganizzazione dell'amministrazione penitenziaria nonché istituzione del Garante nazionale dei diritti del personale del Corpo di polizia penitenziaria» (2587) Parere delle Commissioni I, III, V, VIII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   IX Commissione (Trasporti):
  GAVA ed altri: «Disposizioni per garantire i collegamenti aerei della regione Friuli Venezia Giulia in regime di servizio pubblico» (2551) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XI Commissione (Lavoro):
  RUGGIERI: «Modifica all'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e altre disposizioni in materia di cessazione dell'obbligo di iscrizione dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti agli enti di previdenza» (2379) Parere delle Commissioni I, II, V e X.
   XII Commissione (Affari sociali):
    TERMINI ed altri: «Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriale mediante la rimozione delle barriere alla comunicazione e all'informazione» (2612) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  in data 29 luglio 2020, Sentenza n. 172 del 7-29 luglio 2020 (Doc. VII, n. 512),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 1, lettera g), della legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale);
    dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 1, lettera e), della legge della Regione Lazio n. 7 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 79 della legge della Regione Lazio n. 7 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli articoli 97 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione:
   alla II Commissione (Giustizia);

  in data 30 luglio 2020, Sentenza n. 177 del 23 giugno-30 luglio 2020 (Doc. VII, n. 515),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, lettera k), della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 14 (Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge della Regione Puglia n. 14 del 2019;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge della Regione Puglia n. 14 del 2019;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20, commi 2 e 3, della legge della Regione Puglia n. 14 del 2019;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1 e 2, lettera h), della legge della Regione Puglia n. 14 del 2019, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara inammissibile la questione dell'articolo 10, comma 1, della legge della
Regione Puglia n. 14 del 2019, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 14 del 2019, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 5 della legge della Regione Puglia n. 14 del 2019, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge della Regione Puglia n. 14 del 2019, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondata la questione dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia n. 14 del 2019, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 14 del 2019, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondata la questione dell'articolo 16, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia n. 14 del 2019, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondata la questione dell'articolo 17, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 14 del 2019, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);

  in data 30 luglio 2020, Sentenza n. 178 del 22-30 luglio 2020 (Doc. VII, n. 516),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 35, commi 1 e 2, e 36 della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020):
   alla XIII Commissione (Agricoltura);

  in data 30 luglio 2020, Sentenza n. 179 del 24 giugno-30 luglio 2020 (Doc. VII, n. 517),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)», nella parte in cui non prevede, tanto nella versione antecedente, quanto in quella successiva alle modifiche intervenute ad opera del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), che nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del reato medesimo ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, del codice della strada;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25 t.u. casellario giudiziale, nel testo in vigore anteriormente alla sua abrogazione ad opera del decreto legislativo n. 122 del 2018, nella parte in cui non prevede che nel certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 186 del codice della strada che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del reato medesimo ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, del codice della strada:
   alla II Commissione (Giustizia);

  in data 31 luglio 2020, Sentenza n. 186 del 9-31 luglio 2020 (Doc. VII, n. 519),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), come introdotto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1o dicembre 2018, n. 132;
    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge n. 113 del 2018;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, sollevata, in riferimento all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Milano, prima sezione civile:
   alla I Commissione (Affari costituzionali);

  in data 31 luglio 2020, Sentenza n. 187 del 22-31 luglio 2020 (Doc. VII, n. 520),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dall'articolo 12, comma 2, lettera b), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), che ha aggiunto il comma 2-bis all'articolo 9 della legge della regione autonoma Valle d'Aosta 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario);
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 2019, promosse – in riferimento agli articoli 2, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, in relazione agli articoli 154, 155 e 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e 10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106 – dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali),

  Sentenza n. 169 del 23 giugno-28 luglio 2020 (Doc. VII, n. 509),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), sollevate, in riferimento agli articoli 5, 117 e 120 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza:
   alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Sentenza n. 170 del 24 giugno-28 luglio 2020 (Doc. VII, n. 510),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 13 (Misure per la riduzione delle liste d'attesa in sanità - Primi provvedimenti), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge della Regione Puglia n. 13 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 81 della Costituzione:
   alla XII Commissione (Affari sociali);

  Sentenza n. 171 del 7-28 luglio 2020 (Doc. VII, n. 511),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), modificativo dell'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), sollevate dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo in relazione all'articolo 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848:
   alla X Commissione (Attività Produttive);

  Sentenza n. 173 del 23 giugno-29 luglio 2020 (Doc. VII, n. 513),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), che sostituisce il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 2002, n. 73 - articolo già modificato dall'articolo 36-bis, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248 - sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo in relazione all'articolo 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'articoli 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7
dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 - dalla Corte d'appello di Napoli:
   alla XI Commissione (Lavoro);

  Sentenza n. 174 del 9-29 luglio 2020 (Doc. VII, n. 514),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 5, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), e 12, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2020), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento complessivamente agli articoli 117, secondo comma, lettera l), e 97 della Costituzione;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 46, comma 12, della legge della provincia di Trento n. 5 del 2019, e 12, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
    dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24 della legge della provincia di Trento n. 5 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento al l'articolo 97, della Costituzione;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge della provincia di Trento n. 5 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 46, comma 12, della legge della provincia di Trento n. 5 del 2019, e 12, comma 3, della legge della provincia di Trento n.  12 del 2019, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento complessivamente all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e all'articolo 4, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige):
   alla XII Commissione (Affari sociali);

  Sentenza n. 180 del 9-30 luglio 2020 (Doc. VII, n. 518),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 4 marzo 2019, n. 4, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III «Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali» del Titolo VI e introduzione del Titolo VI-bis «Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre» - nelle parti in cui introduce nella legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), gli articoli 70-bis; 72, comma 1; 74, comma 1, lettera e); 74-bis; 75, commi 4, primo periodo, 8, lettere a) e b), 11, ultimo periodo, e 13; 76, comma 1, lettere e) e g), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
    dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2019 - nelle parti in cui introduce nella legge della Regione Lombardia n. 33 del 2009 gli articoli 69, comma 3; 71, comma 3; 73, commi 2, primo periodo, e 4 -, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere i) ed l), della Costituzione:
   alla XII Commissione (Affari sociali);

  Sentenza n. 188 del 9 giugno-31 luglio 2020 (Doc. VII, n. 521),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 37, primo comma, numero 5), in relazione all'articolo 44, primo comma, dell'Allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevate, in riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro;
    dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 37, primo comma, numero 5), in relazione agli articoli 44, commi secondo, terzo, quarto e quinto, e 55, comma secondo, dell'Allegato A al r.d. n. 148 del 1931, sollevate, in riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro:
   alla XI Commissione (Lavoro);

  Sentenza n. 189 del 6-31 luglio 2020 (Doc. VII, n. 522),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 92 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento) sollevate, in riferimento agli articoli 3, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 119, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 18, commi 1-bis e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 81, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 119, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 1, della legge della provincia di Trento n. 3 del 1999, sollevata in riferimento all'articolo 97, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 1, della legge della provincia di Trento n. 3 del 1999, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 81, 97, primo comma, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 119, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol:
   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 190 del 9-31 luglio 2020
(Doc. VII, n. 523),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 628, secondo comma, del codice penale, sollevate dal Tribunale ordinario di Torino, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, della Costituzione;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 628, secondo comma, codice penale, sollevata dal Tribunale ordinario di Torino in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, con l'ordinanza r.o. n. 241 del 2019:
   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 191 del 14-31 luglio 2020 (Doc. VII, n. 524),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 13, primo comma e 27, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di assise di Torino:
   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 192 del 14-31 luglio 2020 (Doc. VII, n. 525),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 141, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in relazione all'articolo 162-bis del codice penale, sollevata, in riferimento all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Teramo:
   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 193 del 21-31 luglio 2020 (Doc. VII, n. 526),
   con la quale:
    dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 2015, n. 43, sollevate, in riferimento agli articoli 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dalla Corte di assise d'appello di Brescia:
   alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 30 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'ordinanza 24 luglio 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  Questa ordinanza è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 31 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'ordinanza 16 luglio 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  Questa ordinanza è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 30 e 31 luglio 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali (COM(2020) 342 final), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione (COM(2020) 344 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti sulla gestione del Fondo di garanzia del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (COM(2020) 346 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda e piano d'azione dell'UE in materia di droga 2021-2025 (COM(2020) 606 final), corredata dai relativi allegati (COM(2020) 606 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori (COM(2020) 607 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco (COM(2020) 608 final), corredata dai relativi allegati (COM(2020) 608 final – Annexes 1 to 4), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 14 luglio 2020, a pagina 5, alla seconda colonna, trentaquattresima riga, le parole: «alla I Commissione (Affari costituzionali)» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «alla V Commissione (Bilancio)».

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 15 luglio 2020, a pagina 6, alla prima colonna, quarantesima e quarantunesima riga, le parole: «alla I Commissione (Affari costituzionali)» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «alla V Commissione (Bilancio)».

MOZIONI FORMENTINI ED ALTRI N. 1-00350, RAMPELLI ED ALTRI N. 1-00352, VALENTINI ED ALTRI N. 1-00353 E CABRAS, MIGLIORE, PALAZZOTTO, QUARTAPELLE PROCOPIO ED ALTRI N. 1-00374 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DI UN'INDAGINE INTERNAZIONALE SULLE ORIGINI DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 E DI INDIRIZZI UNITARI NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE EPIDEMIOLOGICHE

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    la crisi epidemiologica mondiale determinata dal Sars-CoV-2 ha dimostrato come, di fronte alle emergenze che coinvolgono la propria sicurezza nazionale, gli Stati tendano ad assumere misure unilaterali di minimizzazione dei danni che spesso hanno riverberi negativi su altri Paesi;
    la reazione prevalente è consistita in molti casi in forme di controllo della circolazione delle informazioni, che se, da un lato, hanno permesso ad alcuni di mitigare il panico, dall'altro non hanno favorito la disseminazione di informazioni che sarebbero state di grande utilità per gli Stati investiti in una fase successiva dal Sars-CoV-2;
    alcuni Stati più di altri hanno improntato la loro condotta ad una certa opacità e ad una mancanza di collaborazione anche con i fori multilaterali incaricati di provvedere alla sicurezza sanitaria globale, come l'Organizzazione mondiale della sanità;
    si sono rilevate anche pressioni esercitate da alcuni Stati nei confronti di altri, non appena a scopo preventivo sono state adottate misure di limitazione della mobilità delle persone provenienti dai Paesi ove l'emergenza epidemiologica aveva assunto già considerevole gravità;
    la stampa internazionale ha dato conto delle accuse rivolte dalle autorità degli Stati Uniti alla Cina, cui è stato attribuito l'esercizio di indebite pressioni sull'Organizzazione mondiale della sanità affinché non suggerisse misure che potessero comportare danni economici o di immagine alla Repubblica popolare cinese;
    successivamente, il 7 luglio 2020, gli Stati Uniti hanno formalizzato la propria decisione di ritirarsi dall'Organizzazione mondiale della sanità con decorrenza dal 6 luglio 2021, mentre il Governo italiano, rispondendo all'interrogazione n. 4-05236, ha inspiegabilmente confermato la propria fiducia nell'organismo;
    è stata oggetto di rilievi negativi anche la decisione assunta dal Governo italiano di porre fine ai collegamenti aerei tra il nostro Paese e la Repubblica popolare cinese durante le prime fasi dell'emergenza;
    quando anche il nostro Paese è stato raggiunto in forma drammatica dal COVID-19, si è assistito egualmente alla disordinata assunzione di misure da parte dei partner europei, non sempre effettivamente giustificate alla luce delle obiettive necessità del momento, ma che hanno provocato danni rilevanti alle esportazioni del nostro Paese;
    nelle circostanze che si sono determinate a partire da gennaio 2020, i grandi fori multilaterali non si sono rivelati in grado di svolgere alcuna funzione utile nella gestione della crisi epidemiologica legata al COVID-19, tanto che persino la dichiarazione di pandemia è giunta tardiva;
    non soltanto l'Organizzazione mondiale della sanità, ma anche l'Unione europea è stata nella circostanza quanto meno poco incisiva, dimostrando una volta di più i limiti dell'attuale processo d'integrazione in costanza di crisi;
    in Europa è mancata persino la possibilità di confrontare i dati relativi alla diffusione del contagio, dal momento che ciascuno Stato membro ha utilizzato parametri e metodi diversi, classificando in modo differente anche i decessi che si sono verificati in costanza di crisi epidemiologica;
    né dall'Organizzazione mondiale della sanità né dalle autorità comunitarie europee sono giunte indicazioni univoche cui gli Stati membri potessero attenersi, circostanza che dimostra l'urgenza di iniziative politiche concertate da assumere nei fori multilaterali competenti, al fine di impedire in futuro il ripetersi degli errori che hanno reso meno efficace la risposta data alla crisi epidemiologica provocata dal Sars-CoV-2;
    risulta altresì non meno importante investigare su quanto è accaduto nelle fasi iniziali della pandemia;
    esiste altresì un significativo consenso all'apertura di un'inchiesta internazionale, come prova l'alto numero di Stati che hanno sottoscritto una proposta in tal senso presentata alla 73esima sessione della World health Assembly;
    presso diverse corti statunitensi sono state promosse azioni risarcitorie nei confronti delle autorità della Repubblica popolare cinese per il ristoro dei danni subiti a causa del Sars-CoV-2,

impegna il Governo:

1) ad assumere nelle sedi internazionali competenti, anche in raccordo con gli alleati del nostro Paese, tutte le iniziative utili alla promozione di un'indagine internazionale sulle origini dell'epidemia da Sars-CoV-2, che accerti la dinamica degli eventi e le eventuali responsabilità dei singoli Paesi coinvolti e della stessa Organizzazione mondiale della sanità sotto il profilo della tempestiva comunicazione dei fatti accertati alla comunità internazionale e della congruità delle poche misure raccomandate alla gravità della situazione;

2) ad attivare nei confronti della Repubblica popolare cinese le procedure contenziose previste dall'articolo 36, comma 2, lettere c) e d), dello statuto della Corte internazionale di giustizia;

3) ad esigere l'avvio in sede europea di una riflessione sulle cause della mancanza di un indirizzo unitario dell'Unione europea in materia di gestione delle emergenze epidemiologiche, con l'obiettivo di pervenire quanto meno all'elaborazione di linee guida comuni cui attenersi in futuro in occasione di crisi che abbiano caratteristiche simili a quella determinata dal COVID-19;

4) a confermare senza incertezze l'appartenenza dell'Italia all'Alleanza atlantica come comunità di democrazie prima ancora che patto di mutua difesa, ribadendo altresì la centralità del rapporto con gli Stati Uniti nella politica estera del nostro Paese, allo scopo di evitare che ai danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2 si sommino le conseguenze negative di una posizione ambigua sulla scena internazionale proprio nel momento in cui il Segretario di Stato americano parla apertamente di uno scontro ormai in atto tra mondo libero e tirannie.
(1-00350) 
(Nuova formulazione) «Formentini, Zoffili, Giorgetti, Molinari, Billi, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Giglio Vigna, Bazzaro, Bianchi, Coin, Andrea Crippa, Lorenzo Fontana, Maggioni».


   La Camera,
   premesso che:
    il 31 dicembre 2019 la Cina informò l'Organizzazione mondiale della sanità di una polmonite virale nella città di Wuhan, esteso capoluogo con oltre 11 milioni di abitanti (20 milioni comprendendo l’hinterland della provincia di Hubei);
    il 2 gennaio 2020 il Ministero della salute di Singapore, città stato indipendente a 3.400 chilometri da Wuhan, principale snodo con una media di 330 mila arrivi ogni mese nel 2019, avvisò tutti i medici di identificare qualsiasi paziente con polmonite e con una storia di recente viaggio a Wuhan;
    secondo la comunità scientifica, il Coronavirus è nato nel «mercato umido» di Wuhan, dove si sarebbe realizzato quel fenomeno che la scienza chiama spillover (o zoonosi), ossia il passaggio del virus dagli animali selvatici all'uomo, come già accaduto in passato per altri virus come Sars, Ebola e Nipah;
    un'altra ipotesi, su cui starebbero indagando dirigenti dell’intelligence Usa e della sicurezza nazionale americana, è quella che il nuovo Coronavirus sia nato, invece, in un laboratorio di Wuhan e che si sia, poi, diffuso a causa di un incidente;
    il 14 gennaio 2020 l'immunologa americana Maria Van Kerkhove, responsabile tecnica della risposta dell'Organizzazione mondiale della sanità al Coronavirus, tenne una conferenza stampa avvertendo del rischio di una diffusione molto rapida del nuovo Coronavirus;
    il 12 gennaio 2020 la Cina condivise con l'Organizzazione mondiale della sanità la sequenza genetica del virus e pochi giorni dopo l'Organizzazione mondiale della sanità propose di inviare una squadra per investigarlo: la Cina però rifiutò, così come rifiutò di rispondere a domande dettagliate sull'epidemia;
    l'Organizzazione mondiale della sanità, fondata dall'Onu nel 1946, è, a oggi, l'unica organizzazione internazionale con le risorse e l'autorevolezza necessarie per coordinare una risposta globale a un'emergenza come il Coronavirus, ma non ha alcun tipo di giurisdizione sui singoli Stati, che possono decidere se e quanto seguire le sue raccomandazioni;
    l'attuale direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità è l'etiope Tedros Adhanom; l'Organizzazione mondiale della sanità era stata guidata per un decennio dalla cinese Margaret Chan e la Cina, fra i maggiori contributori dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha promesso a Tedros, appena eletto, di raddoppiare i propri finanziamenti;
    strettissimi sono, poi, i rapporti che legano la Cina all'Etiopia, sede dell'Unione africana e Paese in cui Tedros ha per anni ricoperto ruoli politici di primo piano: circa metà del debito estero etiope è nei confronti della Cina, che giusto un anno fa ha accettato di rinegoziarne i termini con il nuovo Premier, il Nobel per la pace Abiy Ahmed. Fra gli enormi investimenti cinesi in Etiopia, spiccano la costruzione della ferrovia Addis-Gibuti, un'opera da 4 miliardi di dollari con un enorme interesse strategico (a Gibuti si trova la prima base navale militare cinese in Africa), e la compartecipazione cinese nella maxi diga sul Nilo. Secondo l'agenzia Xinhua, sono 400 i progetti d'investimento cinesi già operativi nel Paese, per oltre 4 miliardi di dollari. L'Etiopia è anche fra i partner chiave nella Belt and road initiative. Inoltre, Pechino vuole costruire in Etiopia un nuovo centro da 80 milioni di dollari per l’Africa Center for desease control and prevention. Il 15 gennaio 2020 la compagnia aerea statale Ethiopian airlines, fra le poche ad aver mantenuto voli con la Cina, ha annunciato la costruzione di un nuovo aeroporto della capacità di 100 milioni di passeggeri, un progetto che prevede investimenti per 5 miliardi di dollari. E ancora, il patron di Alibaba, Jack Ma, ha annunciato la donazione di dispositivi di protezione integrale a tutto il continente africano, proprio tramite Ethiopian airlines;
    secondo una fonte citata dal Wall Street Journal, la Cina fece pressioni sull'Organizzazione mondiale della sanità perché non dichiarasse l'emergenza internazionale, ma sempre il 23 gennaio 2020 Tedros disse che non c'erano ancora prove di una rilevante diffusione del virus fuori dalla Cina, precisando: «Non fraintendetemi: è un'emergenza in Cina, ma non lo è ancora diventata a livello globale. Ma potrebbe diventarlo»;
    Tedros al rientro da una visita in Cina per verificare la situazione questa volta dichiarò l'emergenza internazionale: era il 30 gennaio 2020;
    la mancanza di trasparenza da parte della Cina ha impedito la diffusione di notizie indispensabili a tutte le altre nazioni per affrontare l'arrivo della pandemia: ha impedito il contenimento della contagiosità e delle vittime;
    il 18 aprile 2020 le autorità cinesi hanno modificato il numero ufficiale dei decessi, aggiungendo ben 1.300 unità, ulteriore riprova dell'assenza di trasparenza sulle stime reali del contagio. A Wuhan il dato è aumentato del 50 per cento;
    secondo un rapporto segreto dell’intelligence americana consegnato a fine marzo 2020 alla Casa bianca, la Cina avrebbe comunicato deliberatamente dati non veritieri all'Organizzazione mondiale della sanità, compromettendo in modo irreparabile la risposta della comunità internazionale e dei singoli Stati contro la pandemia;
    il Governo cinese, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, si è reso responsabile della mancata divulgazione di dati con la prova della trasmissione del virus da uomo a uomo, violando in questo modo gli articoli 6 e 7 del regolamento, fornendo all'Organizzazione mondiale della sanità informazioni errate sul numero di infezioni tra il 2 e l'11 gennaio 2020, sempre in violazione degli articoli 6 e 7 del suddetto regolamento;
    la Cina usufruisce dei benefici che spettano ai cosiddetti Paesi in via di sviluppo, tra i quali, si ricorda, in particolare: sussidi all'esportazione, vantaggi procedurali per le controversie interne alla stessa Organizzazione mondiale del commercio e una maggiore impermeabilità del proprio mercato di fronte alle ingerenze esterne. Una situazione paradossale che ha avvantaggiato la Cina a discapito di tutti gli altri membri dell'Organizzazione;
    la nuova centralità della Cina nel sistema di scambi, a livello sia mondiale sia regionale, sia come esportatore sia come importatore, ha sicuramente modificato i mercati internazionali in molti modi, anche perché la Cina è solo parzialmente un'economia di mercato e il governo della sua economia e dei suoi scambi è diverso rispetto ai tradizionali leader del commercio estero, Usa e Unione europea;
    quando nel 2001 l'Organizzazione mondiale del commercio decise di ammettere la Cina a parità di condizioni con l'insieme dei Paesi a regime democratico, ha legato a doppio filo il suo destino, non solo economico, a quello cinese: subappaltare a bassissimo costo del lavoro la realizzazione di elementi fondamentali per le proprie filiere produttive così da lucrare il massimo, inondando, allo stesso tempo, di merci firmate le classi cinesi più abbienti, ha reso il Paese orientale più robusto e autonomo;
    la Cina produce spesso in modo «piratesco» merci in spregio alla tutela dei marchi e dei brevetti oppure a bassissimo costo attraverso lo sfruttamento dei lavoratori, delle donne, dei bambini e, nei laogai (campi di lavoro forzato), dei condannati e dei dissidenti politici, o anche di scarsissimo valore e, quindi pericolose, per chi le acquista;
    solo un anno fa il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, denunciava che fra Unione europea e Cina «esistono asimmetrie che creano squilibri perché manca la necessaria reciprocità e la concorrenza non è equilibrata»;
    l'espansionismo economico cinese, il pesante intervento statale in economia e l'assenza di democrazia interna non fanno attualmente della Cina un partner commerciale affidabile;
    in particolare, la Cina, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, ha violato il regolamento sanitario internazionale (international health regulations), uno strumento giuridico entrato in vigore il 15 giugno 2007, dopo la sua adozione il 23 maggio 2005 da parte della cinquantottesima Assemblea mondiale della sanità. Tale strumento, vincolante per gli Stati firmatari, tra cui la Cina, si prefigge di «garantire la massima sicurezza contro la diffusione internazionale delle malattie, con la minima interferenza possibile sul commercio e sui movimenti internazionali, attraverso il rafforzamento della sorveglianza delle malattie infettive mirante ad identificare, ridurre o eliminare le loro fonti di infezione o fonti di contaminazione, il miglioramento dell'igiene aeroportuale e la prevenzione della disseminazione di vettori». Tali norme sono applicabili sia attraverso i meccanismi di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale della sanità sia potenzialmente attraverso la Corte internazionale di giustizia, il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite;
    gli articoli 6 e 7 fanno parte della sezione su informazioni e risposta sanitaria. In particolare, l'articolo 6, in materia di notifica, recita: «Ogni Stato parte deve valutare gli eventi verificatisi all'interno del suo territorio utilizzando lo strumento decisionale di cui all'allegato 2. Ogni Stato parte deve notificare all'Organizzazione mondiale della sanità – utilizzando i più efficienti mezzi di comunicazione disponibili, tramite il Centro nazionale per il Regolamento sanitario internazionale, ed entro 24 ore dalla valutazione delle informazioni relative alla sanità pubblica – tutti gli eventi che possano costituire all'interno del proprio territorio un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale»;
    l'articolo 7 riguarda, invece, la condivisione delle informazioni durante eventi insoliti e inattesi relativi alla sanità pubblica: «Nel caso in cui uno Stato parte disponga di prove che confermino un evento riguardante la sanità pubblica insolito ed inatteso all'interno del suo territorio, indipendentemente dall'origine o dalla fonte, che possa costituire un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, dovrà fornire all'Organizzazione mondiale della sanità tutte le informazioni relative alla sanità pubblica. In tale caso troveranno piena applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6»;
    la Nigeria ha citato in giudizio la Repubblica popolare cinese, chiedendo, a titolo di risarcimento danni, 200 miliardi di dollari per la perdita di vite umane, strangolamento dell'economia, traumi, disagio sociale e distruzione della normale esistenza quotidiana, causati dalla pandemia da Coronavirus;
    diverse denunce e cause civili di risarcimento danni nei confronti della Cina sono state avanzate in tutto il mondo, dallo Stato del Missouri, sposando la strategia del Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump, a un gruppo di imprese in California, dal Texas alla Florida;
    anche l'Australia ha messo in dubbio la trasparenza della Cina nella sua gestione dell'emergenza Coronavirus e ha chiesto, insieme all'Unione europea, un'inchiesta indipendente sull'origine del virus e anche sulla gestione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità della pandemia: sono 116 i Paesi che appoggiano la bozza di risoluzione proposta dall'Unione europea, tra i quali anche Russia, India, Giappone, Gran Bretagna, Canada, Indonesia e i 27 Stati dell'Unione europea;
    la regione Lombardia ha dichiarato di voler chiedere alla Repubblica popolare cinese 20 miliardi di euro di risarcimenti per i danni causati dalla pandemia;
    le responsabilità della Repubblica popolare cinese sono evidenti ed innegabili per quel che concerne la mancata trasparenza e trasmissione a livello internazionale e alle autorità sanitarie mondiali dei dati epidemiologici, sanitari e virologici;
    la Repubblica popolare cinese prosegue nella sua azione di conculcamento delle libertà politiche al di fuori del continente attraverso un massiccio aumento di iniziative liberticide a Hong Kong. È di questi giorni la nuova proposta di legge che verrà discussa all'Assemblea nazionale del popolo sulla sicurezza contro secessione, eversione, terrorismo, interferenze straniere che avranno ricadute pesanti sull'isola, i cui processi di sinizzazione si sono intensificati. Il principio «due sistemi un Paese», garanzia della restituzione alla Cina di Hong Kong con la fine del protettorato britannico, sembra ormai giunto a conclusione;
    l'accertato ritardo di comunicazione all'Organizzazione mondiale della sanità giustificherebbe una maxiazione di risarcimento danni davanti alla Corte internazionale di giustizia da parte degli Stati coinvolti nell'epidemia del COVID-19 contro la Cina, proprio in base allo statuto dell'Organizzazione mondiale della sanità, che sarebbe stato violato intenzionalmente in più punti, mettendo a rischio la vita di decine di migliaia di cittadini in oltre 150 Paesi, per non contare i danni economici incalcolabili procurati;
    l'Italia è stata la nazione in Europa più duramente colpita dal Coronavirus che ha mietuto a oggi 34 mila decessi e determinato la più grande crisi economica dal secondo dopoguerra, con previsioni di aumento di disoccupazione, chiusura di attività economiche e produttive, crollo delle esportazioni, paralisi dell'attrattività turistica internazionale. Danni di proporzioni vastissime che hanno indotto le più importanti istituzioni mondiali a calcolare una diminuzione del prodotto interno lordo del 10 per cento,

impegna il Governo

1) ad attivare presso le competenti sedi internazionali un'azione di risarcimento danni contro la Cina per aver posto in essere comportamenti e azioni che hanno penalizzato il popolo italiano.
(1-00352) «Rampelli, Lollobrigida, Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato».


   La Camera,
   premesso che:
    la crisi epidemica da COVID-19 ha messo ancora più in luce la stretta interdipendenza fra gli Stati, in particolare nei settori sanitario e farmaceutico, ed è già costata la vita a migliaia di persone, con conseguenze e danni irreparabili anche sul versante economico e sociale; un'interdipendenza a livello globale che richiede una maggiore capacità, da parte delle leadership nazionali e degli organismi sovranazionali, di assumere decisioni comuni, trasparenti e tempestive, sulla base di scambi di informazioni, dialogo e cooperazione;
    sin dall'inizio della pandemia il nostro Paese ha segnalato, nelle sedi europee e internazionali, la necessità di rafforzare la solidarietà e la leadership globale per gestire l'emergenza con soluzioni a lungo termine;
    una recente inchiesta sull'origine della pandemia dell'agenzia Associated Press ha rivelato che la Cina avrebbe inviato in ritardo i dati iniziali su COVID-19 all'Organizzazione mondiale della sanità, rallentando in tal modo indicazioni chiare agli Stati per prepararsi a contenere tempestivamente l'espandersi del Coronavirus;
    secondo tale inchiesta, resa nota alla stampa italiana il 2 giugno 2020, la ricerca del genoma era cominciata a fine dicembre 2019 e le mappature a gennaio 2020, ma il rilascio delle informazioni non sarebbe stato tempestivo, in quanto gli scienziati hanno dovuto aspettare l'approvazione delle autorità sanitarie della Repubblica popolare cinese, in base alla legge che impedisce ai laboratori di condurre esperimenti su virus potenzialmente letali senza l'approvazione delle medesime autorità nazionali; i risultati dei laboratori cinesi sono stati pubblicati solo l'11 gennaio 2020, mentre casi di polmonite anomala a Wuhan, non segnalati, si erano sviluppati nelle settimane precedenti;
    l'Organizzazione mondiale della sanità non è riuscita a comunicare nei tempi utili un quadro sanitario circa le diagnosi di laboratorio, sul genoma del virus, sui primi pazienti contagiati, sulla distribuzione geografica e sulla sua curva epidemica. Quando si impennò la curva di contagi a Wuhan, nonostante la situazione apparisse sempre più grave anche per le autorità cinesi, il disappunto dei funzionari dell'Organizzazione mondiale della sanità per le insufficienti informazioni è emerso dalle stesse dichiarazioni del direttore delle emergenze della medesima Organizzazione, Michael Ryan, il quale lamentava scarsa collaborazione e mancanza di dati; Maria van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico sul COVID-19 dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha dichiarato: «stiamo procedendo con informazioni minime, chiaramente non è abbastanza per una pianificazione appropriata»;
    l'operatività tardiva dell'Organizzazione mondiale della sanità, motivata anche dalla necessità di assicurarsi le informazioni seppure in grave ritardo, va aggiunta a una sorta di sua impotenza, in quanto l'Organizzazione mondiale non possiede poteri ispettivi e di indagine in forma indipendente all'interno dei Paesi membri;
    il 18 maggio 2020 è stata presentata a Ginevra, durante il corso della 73a edizione della World health Assembly, l'organo decisionale dell'Organizzazione mondiale della sanità, una risoluzione dell'Unione europea, sottoscritta da 116 Paesi, inclusi i 27 Paesi membri e la Russia, con la richiesta di istituire un'inchiesta indipendente, comprensiva e imparziale sulle origini del Coronavirus; tale proposta, secondo la Commissione europea, «definisce il modo in cui dovrebbe essere la risposta coordinata a livello internazionale riguardo alla diffusione del Coronavirus con una migliore comprensione delle circostanze che hanno permesso a questa pandemia di svilupparsi, ma anche riconosce la necessità per tutti i Paesi di avere un accesso tempestivo, senza ostacoli, a strumenti diagnostici, alle terapie, ai medicinali e ai vaccini»;
    l'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità in sede plenaria ha approvato la risoluzione che prevede l'accordo di «avviare al momento opportuno e in consultazione con gli Stati membri un processo graduale di valutazione imparziale, indipendente e globale della risposta sanitaria coordinata dall'Organizzazione mondiale della sanità» nella crisi del Coronavirus, anche allo scopo di formulare raccomandazioni per migliorare la prevenzione globale e la capacità di risposta attraverso un «rafforzamento appropriato del programma di emergenza sanitaria dell'Organizzazione mondiale della sanità», esortando gli Stati membri a «fornire finanziamenti sostenibili all'Organizzazione mondiale della sanità per garantire che possa rispondere pienamente alle necessità di salute pubblica nella risposta globale al Coronavirus»;
    la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato il suo sostegno a una commissione di indagine internazionale in seno alle Nazioni Unite, affermando che «sarà necessario lavorare sulla trasparenza dopo la crisi»; l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha affermato che «occorre guardare in modo indipendente a ciò che è accaduto» distanti «dal campo di battaglia tra Cina e Stati Uniti, che si biasimano gli uni con gli altri per quanto accaduto», in un gioco al rialzo di accuse «che ha solo esacerbato la loro rivalità»;
    occorre, dunque, lavorare per ridurre la tendenza ad esasperare le diffidenze e le reciproche assertività delle due superpotenze, ciascuna in funzione delle proprie esigenze di politica interna, in favore di una collaborazione fra gli Stati per assicurare cure e vaccini efficaci per il bene dei cittadini a livello globale;
    la risoluzione del Parlamento europeo, adottata il 17 aprile 2020 («sull'azione coordinata dell'Unione europea per combattere la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze»), in considerazione della tragica diffusione globale ed europea del COVID-19, impegna gli Stati membri, tra le altre misure, a rafforzare le competenze comunitarie in materia di sanità, compreso il reinserimento delle catene di approvvigionamento all'interno dell'Unione europea, con la produzione europea di prodotti chiave quali medicinali, ingredienti farmaceutici, dispositivi medici e attrezzature, sviluppando altresì protocolli condivisi in caso di crisi, con meccanismi di risposta comune e coordinata alle crisi sanitarie a livello europeo;
    sono particolarmente rilevanti, nell'ambito dei tre pilastri del Next Generation Eu della Commissione europea, i nuovi programmi sanitari: EU4Health, operativo dal 1o gennaio 2021, volto a rafforzare con nuove risorse la sicurezza sanitaria, e il potenziamento del meccanismo di protezione civile europeo per prepararsi a rispondere a future crisi: programmi dall'impatto rilevante sul rafforzamento anche del sistema sanitario nazionale,

impegna il Governo:

1) a sostenere le proposte europee di indagine internazionale, in favore dell'istituzione di un'inchiesta internazionale indipendente sull'origine di COVID-19, allo scopo di approfondire le ricerche sul genoma del virus e le cause della pandemia, per favorire attività di scambio di informazioni, improntate alla trasparenza, alla cooperazione e alla ricerca di soluzioni globali per contrastare il virus, rafforzando e migliorando, altresì, il ruolo centrale dell'Organizzazione mondiale della sanità e la collaborazione fra gli scienziati e le autorità sanitarie a livello globale nella lotta alla crisi pandemica;

2) ad attivarsi per migliorare e potenziare le risposte coordinate dell'Unione europea, volte a riconquistare una sovranità tecnologica ed economica dell'Unione europea sui mercati mondiali, a partire dalla gestione comune della crisi pandemica, con tempi maggiormente tempestivi, in favore di misure incentivanti e rafforzate in relazione a tutte le componenti della gestione e della prevenzione delle crisi sanitarie e delle catastrofi, garantendo, oltre alle comuni scorte di attrezzature, materiali, medicinali, diagnostica e vaccini, anche programmi di ricerca e innovazione scientifica per la lotta contro il COVID-19 e il pericolo di eventuali future crisi sanitarie, per sviluppare una risposta comune, coordinata ed efficace a livello europeo;

3) a sostenere, anche nelle competenti sedi internazionali, la necessità di mettere in comune la ricerca per lo sviluppo di un vaccino anti COVID-19 sicuro ed efficace, da considerarsi quale bene pubblico globale e accessibile a tutti.
(1-00353) «Valentini, Gelmini, Orsini, Carfagna, Bergamini, Biancofiore, Cappellacci, Fitzgerald Nissoli, Napoli».


   La Camera,
   premesso che:
    la salute, in quanto prerequisito per una crescita sostenibile ed inclusiva, rappresenta uno degli obiettivi cardine dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile;
    la crisi del Coronavirus ha mostrato la profonda interconnessione tra le aree del pianeta e tra tutti i membri della comunità internazionale degli Stati, tra risposta locale e risposta globale, tra strategie microregionali e dinamiche sovranazionali;
    la cooperazione multilaterale in campo sanitario, in cui il nostro Paese si spende con convinzione da anni, alla luce della tragedia rappresentata dalla pandemia da Coronavirus, che ancora impegna tutta la comunità internazionale, rappresenta un pilastro della politica estera dell'Italia, che si impegna soprattutto per il rafforzamento dei sistemi sanitari dei Paesi meno attrezzati, per la protezione da rischi finanziari, l'accesso sicuro, efficace, di qualità e a prezzi accessibili ai servizi essenziali di assistenza sanitaria;
    l'Italia vanta, infatti, una specifica tradizione di attenzione ai temi della copertura sanitaria universale, a partire dalla fondazione, nel 2001, in occasione della presidenza di turno del G8, del Fondo globale per la lotta contro le tre pandemie – aids, malaria e tubercolosi – cui ha destinato complessivamente risorse per 1,17 miliardi di dollari, collocandosi tra i primi 10 Paesi donatori al mondo;
    in linea con l'impegno assunto dal Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte al summit G7 di Biarritz, l'Italia ha stanziato 161 milioni di euro per i prossimi tre anni, elevando del 16 per cento l'incremento del contributo italiano per sconfiggere aids, tubercolosi e malaria prima del 2030;
    in vista della presidenza di turno del G20, che avrà inizio a dicembre 2020, l'Italia punta adesso ad una ripresa sostenibile, giusta e resiliente in risposta agli enormi sacrifici sopportati dai cittadini italiani a causa della pandemia di Coronavirus;
    la presidenza italiana sarà ispirata dalla convinzione che l'unico modo per superare questa crisi è di agire insieme attraverso una cooperazione multilaterale rafforzata, per evitare di mettere a rischio tutti gli sforzi e progressi. L'Italia lavorerà per una ripresa migliore, che includa un nuovo approccio sui temi dell'energia e della transizione verde, della trasformazione digitale, della finanza sostenibile e dell'occupazione, del ruolo delle donne e di una più equa distribuzione delle opportunità;
    il taglio della spesa sanitaria nel nome dell'austerità e degli aggiustamenti strutturali ha impedito la creazione di sistemi sanitari forti e resilienti. Il G20 ha, come primo passo, deliberato recentemente di sospendere il pagamento del debito dei Paesi più poveri fino alla fine del 2020, con l'obiettivo di sostenerli ad affrontare la crisi sanitaria ed economica causata dalla pandemia di COVID-19;
    l'Italia, uno dei Paesi al mondo maggiormente colpiti dal COVID-19, eserciterà la presidenza di turno del G20 nel 2021, che sarà un anno di ripensamento e di ricostruzione, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista dell'architettura e del coordinamento della salute pubblica mondiale;
    la leadership italiana nella lotta contro le pandemie e per la salute globale potrà esprimersi in quella sede nella consapevolezza dell'importanza di sconfiggere il virus, soprattutto in Africa e nel sud dell'Asia per cui, insieme ai partner G7 e G20, occorrerà mobilitare nuove risorse ed attivare un coordinamento internazionale a tutto campo. In particolare, l'Italia potrà assumere un ruolo guida affinché il G20 consideri di estendere la moratoria sul servizio del debito estero dei Paesi più fragili;
    in questa direzione merita tutto il possibile sostegno pluripartisan la proposta dell'Italia, di cui ha dato conto il Ministro Di Maio in occasione dell'audizione svolta il 16 aprile 2020 davanti alle Commissioni affari esteri di Camera e Senato, al Segretario generale dell'Onu di creare una grande alleanza internazionale per il vaccino contro il Coronavirus, affinché esso sia immediatamente disponibile a livello globale;
    l'efficacia dell'azione del nostro Paese dipende fortemente dalla sua capacità di connettersi in modo virtuoso con la strategia messa in campo dall'Unione europea. Per l'Italia e per gli altri Stati membri è, pertanto, decisivo il ruolo di indirizzo e di sostegno che potrà essere esercitato dall'Unione europea, impegnata nell'elaborazione di una risposta comune alla pandemia, a partire dal rafforzamento della sanità pubblica e dall'attenuazione dell'impatto socio-economico. Elemento chiave della strategia dell'Unione europea è il finanziamento della ricerca e di progetti innovativi per trovare una cura efficace contro COVID-19. Lo stesso impegno europeo non potrà, tuttavia, essere risolutivo senza un efficace coordinamento a livello globale con gli altri organismi multilaterali;
    è necessaria una collaborazione multisettoriale nella definizione delle politiche sanitarie, che coinvolga le comunità e la società civile e che metta al centro il rispetto della persona umana, dei suoi diritti e delle libertà fondamentali;
    la collaborazione internazionale è cruciale anche per fronteggiare le conseguenze socio-economiche della pandemia. La cooperazione tra tutti gli attori globali, a partire dai maggiori organismi internazionali competenti in materia sanitaria, dovrà contemplare la condivisione libera e aperta dei dati ed investimenti per il monitoraggio delle malattie attraverso banche dati accessibili e gestite in base a regole certe e condivise;
    a livello europeo, l'Unione sta accelerando e promuovendo la ricerca sul COVID-19, attraverso la mobilitazione di oltre 550 milioni di euro di fondi destinati allo sviluppo di progetti per trattamenti e vaccini attraverso il programma di ricerca dell'Unione europea «Orizzonte 2020» e l'impiego di fondi pubblici e privati destinati a terapie e diagnostica, con l'Iniziativa sui medicinali innovativi (Imi). Inoltre, insieme a vari partner, l'Unione europea ha varato un portale europeo dei dati sul COVID-19 per consentire la rapida raccolta e condivisione dei dati di ricerca disponibili;
    in particolare, nell'ambito dell'elaborazione di una risposta globale alla pandemia, la Commissione europea ha promosso – insieme a Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno dell'Arabia Saudita, che detiene la presidenza del G20, Norvegia, Spagna e Regno Unito – un'iniziativa mondiale di raccolta fondi – la Risposta globale al Coronavirus – a partire dal 4 maggio 2020, che ha raccolto finora 9,8 miliardi di euro. Tale evento ha permesso di raccogliere 7,4 miliardi di euro da investire nella ricerca e nello sviluppo di vaccini, strumenti diagnostici e trattamenti efficaci contro il virus;
    la Risposta globale al Coronavirus concretizza l'impegno assunto dai leader del G20, il 26 marzo 2020, per presentare un fronte unito contro la pandemia. In quest'ottica il 24 aprile 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità e un gruppo di iniziatori operanti nel campo della salute hanno dato vita ad una collaborazione mondiale per accelerare lo sviluppo, la produzione e l'accesso equo nel mondo a strumenti contro il COVID-19 (Access to COVID-19 tools, Act), il cosiddetto « Act accelerator», lanciando, insieme, un appello alla mobilitazione;
    il 18 maggio 2020 la 73a Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità ha approvato la risoluzione A73/CONF./1 Rev. 1, presentata da più di 120 Paesi per l'istituzione di un processo graduale di valutazione imparziale, indipendente e globale sulla gestione del Coronavirus da parte della comunità internazionale;
    i lavori dell'inchiesta internazionale, volta a fare luce sulle modalità e sui tempi di circolazione delle informazioni da parte di Pechino e della stessa Organizzazione mondiale della sanità circa la diffusione dell'epidemia, sono stati anticipati da una inchiesta giornalistica dell’Associated press che ha smentito buona parte della narrativa complottista del Presidente Trump che ha accusato l'Organizzazione di essere filocinese, sospendendo ogni contributo finanziario da parte degli Stati Uniti,

impegna il Governo:

1) a promuovere l'assunzione da parte dell'Italia di un ruolo guida nella comunità internazionale, in particolare in tutte le sedi della cooperazione multilaterale in campo sanitario, per la tutela della salute globale e come perno delle politiche per uno sviluppo sostenibile, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ed i relativi obiettivi dell'Agenda per il 2030;

2) ad adottare iniziative per rafforzare in tutte le opportune sedi internazionali, a livello sia multilaterale sia bilaterale, la cooperazione globale in materia sanitaria, promuovendo una sessione ad hoc nell'ambito della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite, al fine di definire regole e impegni per un'efficace risposta globale alle pandemie attraverso una strategia di ampio respiro e non più solo emergenziale, con l'obiettivo ultimo di porre le basi affinché i singoli Paesi in via di sviluppo siano in grado di strutturare, in modo indipendente, un solido sistema sanitario;

3) a collaborare con l'Organizzazione mondiale della sanità ai fini dell'accertamento indipendente istituito il 18 maggio 2020 per fare luce sulla gestione del Coronavirus da parte della comunità internazionale;

4) con particolare riferimento alla sede europea, a promuovere la cooperazione, lo scambio di informazioni, il monitoraggio e il coordinamento tra gli Stati membri per consolidare l'elaborazione di una risposta comune alla pandemia di Coronavirus, a partire dal rafforzamento della sanità pubblica e dall'attenuazione dell'impatto socioeconomico del COVID-19 nell'Unione europea, attraverso la mobilitazione di tutti gli strumenti a disposizione per una risposta coordinata, solidale ed efficace nella gestione della crisi;

5) a farsi promotore, nel quadro politico dell'Unione europea, di tutte le necessarie iniziative volte a garantire l'implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 legati alla salute e dei rispettivi traguardi a livello comunitario, rafforzando a tal fine la collaborazione con le istituzioni dell'Unione europea e con gli Stati membri;

6) ad esplorare tutte le iniziative diplomatiche a sostegno di una proposta italiana in sede Onu per il lancio di una grande alleanza internazionale per il vaccino e per lo sviluppo di strumenti diagnostici e trattamenti terapeutici contro il Coronavirus;

7) ad assumere, pertanto, un ruolo attivo, in particolare nella sede dell'Organizzazione mondiale della sanità, a presidio della trasparenza decisionale nell'adozione di misure di contrasto alle emergenze sanitarie e dell'accessibilità per l'intera comunità internazionale di banche dati, piattaforme ed infrastrutture nel pieno rispetto del diritto umano alla diffusione del sapere scientifico;

8) a sostenere con convinzione, anche in vista della presidenza italiana nel 2021, un impegno dei Paesi G20 a rafforzare la cooperazione internazionale per la prevenzione di tutte le pandemie e per lo sviluppo di vaccini e di strumenti diagnostici e trattamenti terapeutici contro il Coronavirus;

9) ad adottare iniziative per prevedere modalità congrue di coinvolgimento a livello internazionale della società civile e del settore privato nell'elaborazione degli obiettivi e nelle maggiori scelte di carattere strategico in risposta alla pandemia, assicurando in particolare il rispetto del principio della parità di genere e delle pari opportunità.
(1-00374) «Cabras, Migliore, Palazzotto, Quartapelle Procopio, Fassino, Carelli, Boldrini, Colletti, Andrea Romano, Sabrina De Carlo, Schirò, Del Grosso, Di Stasio, Fantinati, Ehm, Emiliozzi, Grande, Olgiati, Romaniello, Siragusa, Suriano».