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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 1 settembre 2020

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA SALUTE SUL CONTENUTO DEI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE N. 19 DEL 2020, COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 35 DEL 2020

Comunicazioni del Ministro della Salute sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus COVID-19, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 2020

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore.

Governo 30 minuti
Interventi a titolo personale 10 minuti 10 minuti
Gruppi 1 ora e 48 minuti
(discussione)
1 ora e 22 minuti
(dichiarazioni di voto)
 MoVimento 5 Stelle 21 minuti 10 minuti
 Lega – Salvini premier 17 minuti 10 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
15 minuti 10 minuti
 Partito Democratico 15 minuti 10 minuti
 Fratelli d'Italia 10 minuti 10 minuti
 Italia Viva 10 minuti 10 minuti
 Liberi e Uguali 8 minuti 10 minuti
 Misto: 12 minuti 12 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI-
  CAMBIAMO!-Alleanza di Centro
4 minuti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti
  Popolo Protagonista – Alterna
  tiva Popolare
2 minuti 2 minuti
  Centro Democratico-Radicali
  Italiani-+Europa
2 minuti 2 minuti
  MAIE-Movimento
  Associativo Italiani all'Estero
2 minuti 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 1o settembre 2020.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Boccia, Bonafede, Boschi, Buffagni, Cancelleri, Carbonaro, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Menech, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Marattin, Mauri, Melilli, Molinari, Morani, Morassut, Nardi, Palmisano, Parolo, Pastorino, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tasso, Tofalo, Tomasi, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 31 agosto 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   OCCHIONERO: «Istituzione della fondazione “Istituto italiano di tecnologia per il Sud”» (2643);
   BINELLI ed altri: «Disposizioni in materia di pensioni e assegni in favore degli invalidi civili, dei sordi e dei ciechi civili» (2644).

  Saranno stampate e distribuite.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione.

  In data 15 agosto 2020 il seguente disegno di legge è stato cancellato dall'ordine del giorno, essendo decorsi i termini di conversione del relativo decreto-legge, di cui all'articolo 77 della Costituzione: «Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro» (2544).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, nel periodo dal 4 al 31 agosto 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   alla I Commissione (Affari costituzionali):
  relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di avanzamento dei preparativi per la piena attuazione dei regolamenti sull'interoperabilità a norma dell'articolo 78, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/817 e dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/818 (COM(2020) 428 final);

   alla III Commissione (Affari esteri):
  relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Onorare gli impegni della politica dell'Unione europea in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale: quarta relazione biennale (COM(2020) 285 final);
  proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali in merito all'adesione del Regno Unito alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (COM(2020) 353 final);
  proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo (COM(2020) 357 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 357 final – Annex);
  relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale sulle Operazioni di aiuto umanitario dell'Unione europea finanziate nel 2019 (COM(2020) 358 final);
  proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto riguarda la proposta di emendamento della convenzione (COM(2020) 361 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 361 final – Annex);
  proposta di decisione del Consiglio relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di proposte di modifica dell'allegato IV della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, in vista della 15a riunione della conferenza delle parti, e alla posizione dell'Unione europea sulle proposte di modifica dell'allegato IV e altri allegati presentati da altre parti (COM(2020) 362 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 362 final – Annex);
  proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 04 03 01 03 – Sicurezza sociale) (COM(2020) 366 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 366 final – Annex);
  proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 12 02 01 – Servizi finanziari) (COM(2020) 367 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 367 final – Annex);
  proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linee di bilancio 02.03.01 «Mercato interno» e 02.03.04 «Strumento per la gestione del mercato interno») (COM(2020) 368 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 368 final – Annex);
  proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 33 02 03 01 – Diritto societario) (COM(2020) 369 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 369 final – Annex);
  proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 02 04 77 03 – Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa) (COM(2020) 370 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 370 final – Annex);
  proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio e del regolamento interno dei comitati speciali (COM(2020) 374 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 374 final – Annex);
  proposta di decisione del Consiglio sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato doganale istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda una raccomandazione sull'applicazione dell'articolo 27 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (COM(2020) 376 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 376 final – Annex);
  proposta di decisione del Consiglio sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella 66a sessione del comitato del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato (COM(2020) 427 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 427 final – Annex);
  proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione UE-America centrale in merito alle modifiche dell'appendice 2 e alle note esplicative degli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (COM(2020) 429 final), corredata dai relativi allegati (COM(2020) 429 final – Annexes 1 to 2);
  proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito alla modifica della decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, del 17 dicembre 2019, relativa all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE [2020/2] (COM(2020) 432 final);
  proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione di emendamenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) in merito all'estensione del suo campo di applicazione materiale e geografico (COM(2020) 434 final), corredata dai relativi allegati (COM(2020) 434 final – Annex 1 e COM(2020) 434 final – Annex 2);
  proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale (COM(2020) 438 final), corredata dai relativi allegati (COM(2020) 438 final – Annexes 1 to 2);
  proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) (COM(2020) 472 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 472 final – Annex);

   alla V Commissione (Bilancio):
  relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2018 (sintesi) (COM(2020) 311 final);
  relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/792 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni (COM(2020) 354 final);
  relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti sulla gestione del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici nel 2019 (COM(2020) 385 final);

   alla VI Commissione (Finanze):
  proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020) 280 final). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'11 agosto 2020;
  proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020) 281 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 281 final – Annex). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'11 agosto 2020;
  proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020) 282 final). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'11 agosto 2020;
  proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020) 283 final). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'11 agosto 2020;
  relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla creazione di un quadro specifico per le cartolarizzazioni sintetiche semplici, trasparenti e standardizzate, limitato alle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio (COM(2020) 284 final);
  proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per le valute di paesi terzi e la designazione di indici di riferimento sostitutivi per determinati indici di riferimento in via di cessazione (COM(2020) 337 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2020) 143 final). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 5 agosto 2020;
  proposta di decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie (COM(2020) 355 final), corredata dai relativi allegati (COM(2020) 355 final – Annexes 1 to 2). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'11 agosto 2020;
  proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti passivi nell'Irlanda del Nord (COM(2020) 360 final). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'11 agosto 2020;
  proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione n. 940/2014/UE relativa al regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi per quanto riguarda la sua durata di applicazione (COM(2020) 371 final). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 agosto 2020;
  relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio, del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (COM(2020) 383 final);
  proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Germania ad applicare sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota di imposta ridotta a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (COM(2020) 435 final);

   alla VII Commissione (Cultura):
  relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Valutazione del marchio del patrimonio europeo (COM(2020) 372 final);
  proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 (COM(2020) 384 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 384 final – Annex). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 19 agosto 2020;
  relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Valutazione ex post delle Capitali europee della cultura 2018 (Leeuwarden e La Valletta) (COM(2020) 386 final);

   alla IX Commissione (Trasporti):
  relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 (COM(2020) 359 final);
  relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sullo stato di attuazione della rete TEN-T nel 2016 e 2017 (COM(2020) 433 final), corredata dai relativi allegati (COM(2020) 433 final – Annex 1 part 1/4, part 2/4, part 3/4 e part 4/4);

   alla X Commissione (Attività produttive):
  proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione (COM(2020) 375 final);

   alla XII Commissione (Affari sociali):
  relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle revisioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento 2017/852 sull'uso del mercurio nell'amalgama dentale e nei prodotti (COM(2020) 378 final);
  decisione di esecuzione della Commissione del 21.8.2020 relativa alla richiesta di registrazione della proposta di iniziativa dei cittadini europei intitolata «Diritto alle cure» (C(2020)5705 final);

   alla XIII Commissione (Agricoltura):
  proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (COM(2020) 377 final), corredata dai relativi allegati (COM(2020) 377 final – Annexes 1 to 8);
  relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento della spesa del FEAGA – Sistema d'allarme n. 4-6/2020 (COM(2020) 379 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 379 final – Annex);
  relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Tredicesima relazione finanziaria della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Esercizio 2019 (COM(2020) 387 final);
  proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio del 16 dicembre 2019 che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (COM(2020) 431 final);
  proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (COM(2020) 436 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 436 final – Annex);
  proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per le importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2021 al 2027 (COM(2020) 437 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 437 final – Annex);

   alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
  relazione della Commissione – Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea – Relazione annuale 2019 (COM(2020) 350 final);

   alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
  comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell'Unione europea per l'Unione della sicurezza (COM(2020) 605 final);

   alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive):
  relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2020) 343 final);

   alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):
  relazione della Commissione – Relazione annuale sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell'Unione europea per il 2018 (COM(2020) 263 final);
  comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Energia per un'economia climaticamente neutra: strategia dell'Unione europea per l'integrazione del sistema energetico (COM(2020) 299 final);
  comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra (COM(2020) 301 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 LUGLIO 2020, N. 83, RECANTE MISURE URGENTI CONNESSE CON LA SCADENZA DELLA DICHIARAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DELIBERATA IL 31 GENNAIO 2020 (A.C. 2617-A)

A.C. 2617-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2617-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.12, 1.13, 1.24, 1.39, 1.40, 1.111, 1.116, 1.123, 1.126, 1.130, 1.122, 1.133, 1.137, 1.140, e sull'articolo aggiuntivo 1.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2617-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Proroga dei termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»;
   b) le parole «dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2020» sono soppresse.

  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre 2020».
  3. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati al 15 ottobre 2020, salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
  4. I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.
  5. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176.
  6. Al fine di garantire, anche nell'ambito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica dal COVID-19, la piena continuità nella gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;
   b) all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;
   c) all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni».

Articolo 2.
(Disposizioni finanziarie)

  1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente che costituiscono tetto di spesa.

Articolo 3.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
(articolo 1, comma 3)

1 Articolo 2-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
2 Articolo 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
3 Articolo 2-quinquies, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
4 Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
5 Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
6 Articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
7 Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
8 Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
9 Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
10 Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
11 Articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
12 Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
13 Articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
14 Articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
15 Articolo 72, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
16 Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
17 Articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
18 Articolo 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
19 Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
20 Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
21 Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
22 Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
23 Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
24 Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
25 Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
26 Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
27 Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
28 Articolo 42, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
29 Articolo 6, comma 6, decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70
30 Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
31 Articolo 81, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
32 Articolo 90, commi 1, secondo periodo, 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'articolo 90, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato fino al 14 settembre 2020
33 Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
34 Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

A.C. 2617-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  « 1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dopo le parole: “sospensione dei congressi, ” sono inserite le seguenti: “ad eccezione di quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM), ”»;
   al comma 3, le parole: « salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto ai numeri 3 e 32 dell'allegato medesimo»;
   al comma 6, alinea, le parole: «dal COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «da COVID-19».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  « Art. 1-bis. – (Coordinamento tra le disposizioni dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 16 maggio 2020, n. 33) – 1. Le disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

  L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  « Art. 2 – (Clausola di invarianza finanziaria) – 1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  All'Allegato 1:
   alla voce n. 3, la parola: «Articolo» è sostituita dalle seguenti: «L'articolo» e dopo le parole: «24 aprile 2020, n. 27» sono aggiunte le seguenti: «, è prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
   alla voce n. 17, dopo le parole: «Articolo 100, comma 2,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;
   alla voce n. 29, dopo le parole: « Articolo 6, comma 6,» è inserita la seguente: « del»;
   dopo la voce n. 30 è inserita la seguente:
  « 30-bis. Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

  Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica».

A.C. 2617-A – Proposte emendative

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

  Sopprimerlo.
Dis. 1. 1. Gemmato, Bellucci.

EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Proroga dei termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

  Sopprimere il comma 1.
*1. 1. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Sopprimere il comma 1.
*1. 17. Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni».
1. 18. Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 28 settembre.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 28 settembre.
   al comma 3, sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 28 settembre.
1. 35. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «Le misure di cui all'articolo 1» sono aggiunte le seguenti: «a condizione che non intervengano nel limitare o sospendere libertà costituzionalmente garantite,»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, qualora intervengano nel limitare o sospendere libertà costituzionalmente garantite per situazioni di necessità e urgenza, sono adottate con legge o atto avente forza di legge, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, sentiti i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale».

  Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole da: Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino a: e comunque.
1. 102. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «solamente con legge o atto avente forza di legge».
1. 4. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «che possono anche stabilire differenti termini di efficacia» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, qualora incidano sulle libertà fondamentali per situazioni di necessità e urgenza, sono attuate con legge o atto avente forza di legge, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione».
1. 107. Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, la ripresa delle attività didattiche delle scuole statali e paritarie private e degli enti locali di ogni ordine e grado avviene con modalità idonee a garantire l'insegnamento attraverso la didattica in presenza con gruppi ristretti di alunni e studenti a tutela, in particolare, del principio di integrazione scolastica».
1. 40. Bellucci, Gemmato, Lucaselli, Ferro.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire al meglio la sorveglianza epidemiologica delle infezioni da COVID-19 e consentire in sicurezza lo svolgimento delle attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a tutto il personale ivi impiegato è effettuato il test sierologico e, laddove necessario, il tampone.»
1. 116. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Versace, Spena, Marrocco.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1, comma 14, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o» sono sostituite dalle seguenti: «legge o atto avente forza di legge o con provvedimenti emanati ai sensi».
1. 9. Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Ziello.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «si applica altresì» sono sostituite dalle seguenti: «può essere applicata, in caso di inottemperanza alle prescrizioni dell'autorità,».
1. 10. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Sopprimere il comma 2.
1. 11. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 597, della legge 11 dicembre 2017, n. 205, le parole: «da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da intraprendere entro il 31 dicembre 2021».
1. 29. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 23, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nel periodo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2020».
1. 13. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 15 ottobre 2020».
1. 12. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «Fino al 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 15 ottobre 2020»;
   b) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «L'equiparazione di cui al primo periodo si applica altresì ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari tra il 1o agosto 2020 e il 30 settembre 2020. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile».
1. 111. Boldi, Locatelli, Comaroli, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 3, allegato 1, dopo il numero 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'efficacia della disposizione richiamata rimane valida anche nel periodo compreso tra il 1o agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*1. 123. D'Arrando, Lorefice, Sportiello, Massimo Enrico Baroni, Ianaro, Lapia, Mammì, Menga, Nesci, Nappi, Provenza, Ruggiero, Sapia, Sarli.

  Al comma 3, allegato 1, dopo il numero 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'efficacia della disposizione richiamata rimane valida anche nel periodo compreso tra il 1o agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*1. 126. Locatelli, Boldi, Comaroli, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 3, allegato 1, dopo il numero 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'efficacia della disposizione richiamata rimane valida anche nel periodo compreso tra il 1o agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*1. 130. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 3, allegato 1, dopo il numero 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'efficacia della disposizione richiamata rimane valida anche nel periodo compreso tra il 1o agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*1. 133. Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 3, allegato 1, dopo il numero 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'efficacia della disposizione richiamata rimane valida anche nel periodo compreso tra il 1o agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*1. 137. Carnevali, Siani, Pini, Schirò.

  Al comma 3, allegato 1, dopo il numero 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'efficacia della disposizione richiamata rimane valida anche nel periodo compreso tra il 1o agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*1. 140. Noja, De Filippo, Rostan.

  Al comma 3, allegato 1, numero 18, sostituire le parole: commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7 con le seguenti: comma 6-ter:
1. 115. Piccoli Nardelli, Rossi, Prestipino.

  Al comma 3, allegato 1, dopo il numero 31, aggiungere il seguente:
  31-bis. Articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
1. 122. Carnevali, Sportiello, De Filippo, Stumpo.

  Al comma 3, allegato 1, sopprimere il numero 33.
1. 21. Zangrillo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ogni nuova o diversa misura per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 è adottata con legge o atto avente forza di legge, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Nelle more dell'adozione, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176.
1. 38. Bellucci, Gemmato, Lucaselli, Ferro, Rotelli.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, qualora intervengano nel limitare o sospendere libertà costituzionalmente garantite per situazioni di necessità e urgenza, sono adottate con legge o atto avente forza di legge, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, sentiti i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.
1. 110. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Al comma 5, sopprimere le parole da: i quali saranno adottati fino a: territorio nazionale.
1. 22. Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 5, dopo le parole: l'intero territorio nazionale aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del medesimo decreto-legge.
1. 23. Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Qualora venga disposta la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, nonché dei servizi ambulatoriali e diurni per persone con dipendenze patologiche e disturbi psichiatrici, le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari e/o a distanza, rese nel rispetto delle direttive sanitarie, e/o negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, sempre nel rispetto delle direttive sanitarie. Tali servizi devono essere svolti, secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, in particolare nei confronti delle persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico, con disabilità intellettivo-relazionale, con dipendenze patologiche, anziani ultrasettantacinquenni, persone in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapia salvavita, che vivono sole, con familiari minorenni o con familiari nelle stesse condizioni precedentemente indicate, prive di adeguato sostegno familiare nelle vicinanze, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. In ogni caso sono garantite le attività di screening, cura e monitoraggio nell'ambito delle patologie di tipo oncologico.
1. 39. Bellucci, Gemmato, Rotelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di consentire il pieno svolgimento della graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, e delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli Sportelli telematici dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, rallentata degli effetti prodotti a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine di cui al medesimo comma è prorogato al 30 aprile 2021.
1. 24. Zanella, Novelli, Mulè, Sozzani.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, sopprimere le parole da: e disciplina fino alla fine del titolo.
*1. 34. Gemmato, Bellucci.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, sopprimere le parole da: e disciplina fino alla fine del titolo.
*1. 121. Dieni, Baldino, Berti, Maurizio Cattoi, Alaimo, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Elisa Tripodi, Aresta, Giovanni Russo, Misiti, Corda, Frusone, Iovino, Dori, Gubitosa, Grande, Colletti, D'Uva, Emiliozzi, Siragusa, Romaniello, Carelli, Galizia, Martinciglio, Ehm, Zanichelli, Nesci, Maniero, Raduzzi, Terzoni, Cabras, Di Lauro, Spadoni, Massimo Enrico Baroni, Sodano.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: ulteriori quattro anni con le seguenti: un ulteriore anno.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera b), sostituire le parole: ulteriori quattro anni con le seguenti: un ulteriore anno.
   lettera c), sostituire le parole: ulteriori quattro anni con le seguenti: un ulteriore anno.
1. 32. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera b), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni.
   lettera c), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni.
1. 31. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. È sospesa, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ogni procedura di ingresso, in acque italiane, di migranti provenienti dai Paesi appartenenti ad aree a rischio epidemiologico.
1. 119. Montaruli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. La validità delle autorizzazioni e degli atti abilitativi comunque denominati, di cui all'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di competenza del Ministero dell'Interno o delle autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza, giunte a scadenza nel periodo compreso tra il 1o agosto 2020 e il 14 ottobre 2020, è prorogata al 15 ottobre 2020. Conservano altresì la loro validità fino al 15 ottobre 2020 i permessi di soggiorno e i titoli di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies del medesimo articolo 103, compresi quelli aventi scadenza tra il 1o settembre ed il 14 ottobre 2020.
1. 124. Carnevali, Sportiello, De Filippo, Stumpo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di proroga delle modalità semplificate di sottoscrizione degli atti a distanza)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate al 31 dicembre 2020.
  2. In virtù di quanto disposto dal comma 1 restano validi gli atti adottati e i contratti conclusi e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti nel periodo compreso tra il 1o agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle modalità semplificate di cui al comma 1.
  3. La consegna di copia cartacea dei contratti di cui al comma 1 al cliente è effettuata alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
1. 01. Giacomoni, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Proroga dei termini di disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che conservano efficacia per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, sono prorogati al 15 ottobre 2020 i termini delle seguenti disposizioni:
   a) articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
   b) articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
   c) articolo 87, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  2. Le disposizioni del comma 1 sono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
1. 0100. Carnevali, Sportiello, De Filippo, Stumpo.