Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 3 settembre 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 3 settembre 2020.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Cancelleri, Carbonaro, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Fusacchia, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Marattin, Mauri, Melilli, Molinari, Morani, Morassut, Nardi, Orrico, Paita, Palmisano, Parolo, Pastorino, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rospi, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tasso, Tateo, Tofalo, Tomasi, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 2 settembre 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   D'ETTORE e MUGNAI: «Modifica all'articolo 156 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di attività dei periti assicurativi» (2645).

  Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti, con lettera in data 16 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 35, comma 4, del regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti, il conto consuntivo della Corte dei conti per l'anno 2019, corredato dalla relazione illustrativa.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 3 agosto 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferita all'anno 2019 (Doc. CCXL, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 agosto 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, concernente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  Questo decreto è depositato presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 agosto 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione - predisposta dal Ministero della giustizia - sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro o confisca, aggiornata al mese di giugno 2020 (Doc. CLIV, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 agosto 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, la relazione sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXIII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 11 agosto 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 376 del 2000, recante disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping e sull'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, riferita all'anno 2019 (Doc. CXXXV, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Ministro della salute, con lettera in data 13 agosto 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'ordinanza 30 luglio 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  Questa ordinanza è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 13 agosto 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'ordinanza 1o agosto 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  Questa ordinanza è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 13 agosto 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'ordinanza 12 agosto 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  Questa ordinanza è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 18 agosto 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'ordinanza 16 agosto 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  Questa ordinanza è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 13 agosto 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 37, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la relazione sullo stato delle spese di giustizia, aggiornata al 30 aprile 2020 (Doc. XCV, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 13 agosto 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 giugno 2009, n. 85, la relazione sull'attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, riferita al primo e al secondo semestre 2019 (Doc. CLXI, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 2 settembre 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti – Relazione annuale per il 2019 sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE (COM(2020) 265 final – part 1/3, part 2/3 e part 3/3), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 1o settembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Onorare gli impegni della politica dell'UE in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale: quarta relazione biennale (COM(2020) 285 final);
   relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2020) 343 final);
   proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione n. 940/2014/UE relativa al regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi per quanto riguarda la sua durata di applicazione (COM(2020) 371 final);
   proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio del 16 dicembre 2019 che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (COM(2020) 431 final);
   relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sullo stato di attuazione della rete TEN-T nel 2016 e 2017 (COM(2020) 433 final);
   proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (COM(2020) 436 final).

Trasmissione dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

  Il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con lettera in data 11 agosto 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, il rapporto sull'attività svolta dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, riferito all'anno 2019 (Doc. CCXXXVII, n. 3).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 LUGLIO 2020, N. 83, RECANTE MISURE URGENTI CONNESSE CON LA SCADENZA DELLA DICHIARAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DELIBERATA IL 31 GENNAIO 2020 (A.C. 2617-A)

A.C. 2617-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Aula reca misure urgenti correlate alla proroga dello stato di emergenza epidemiologica, deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 29 luglio 2020;
    la gestione dell'attuale fase dell'epidemia, caratterizzata dall'abbassamento dell'età media dei soggetti positivi e dalla percentuale crescente degli asintomatici, rende indispensabile un ripensamento dei criteri in vigore per la dimissione dei pazienti dall'isolamento, in aderenza alle più recenti evidenze scientifiche, recepite nell'ultima versione delle linee guida OMS in materia di gestione clinica del virus COVID-19 (aggiornamento del 27 maggio 2020);
    ai fini della certificazione della guarigione dalla malattia, infatti, la versione aggiornata delle linee guida OMS non raccomanda più – come in passato – l'esecuzione di un doppio tampone con esito negativo, bensì individua i seguenti, differenti, criteri di riferimento: (i) pazienti sintomatici, 10 giorni dall'insorgenza dei sintomi, più almeno 3 giorni addizionali senza sintomi; (ii) pazienti asintomatici, 10 giorni a decorrere dal test positivo per SARS-CoV-2;
    l'OMS ha riconosciuto che la raccomandazione del doppio tampone, da essa inizialmente prediletta e tuttora in vigore nel nostro Paese, presenta criticità correlate alla limitatezza delle risorse a disposizione nei laboratori e ai conseguenti, inevitabili, ritardi nell'esecuzione dei tamponi stessi, nelle more dei quali molti pazienti rimangono bloccati in isolamento, anche diverse settimane dopo la risoluzione completa dei sintomi;
    inoltre, l'OMS ha richiamato le numerose evidenze scientifiche che dimostrano come il rischio di trasmissione del virus possa essere considerato «raro» già dopo nove giorni dall'insorgenza dei sintomi e che la persistente positività al tampone non indichi necessariamente la contagiosità del soggetto, ben potendo essere determinata dalla presenza di tracce di materiale virale non integro, incapace di trasmettere l'infezione;
    alle medesime conclusioni è pervenuto lo studio dal titolo « Interpreting Diagnostic Tests for SARS-CoV-2», a firma di Sethuraman N, Jeremiah SS, Ryo A., pubblicato in JAMA – Journal of the American Medical Association;
    anche il lavoro sopra citato, in effetti, ha confermato che la potenziale contagiosità del paziente COVID-19 si esaurisce a circa 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e che, a prescindere da ciò, l'esito dei tamponi diagnostici può rimanere positivo per un periodo assai più lungo, in alcuni casi addirittura superiore a sei mesi, con gravi ripercussioni per la vita lavorativa, familiare e sodale dei soggetti (a questo punto, inutilmente) tenuti in isolamento;
    nel corso della trasmissione Cartabianca del 30 giugno 2020, il Ministro interrogato è intervenuto sulla revisione dei criteri OMS, annunciando che l'Italia non si allineerà ad essi e manterrà il criterio del doppio tampone, in aderenza alle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
    tuttavia, con il passare del tempo e l'evoluzione delle conoscenze sulla malattia, vi è la possibilità che la precauzione si trasformi in ostinazione, se non supportata da adeguate evidenze scientifiche, e che il criterio del doppio tampone si riveli alla lunga controproducente, non solo in termini di sostenibilità e corretto utilizzo delle risorse, ma anche da un punto di vista sanitario, potendo ingenerare timori ingiustificati nella popolazione e indurre le persone a non segnalare eventuali sintomatologie sospette per il timore di finire in isolamento sine die,

impegna il Governo

ad aggiornare i criteri per la dimissione dei pazienti COVID-19 dall'isolamento, prevedendo il superamento del cosiddetto doppio tampone, alla luce delle linee guida OMS e delle evidenze scientifiche attualmente disponibili in materia.
9/2617-A/1Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Aula reca misure urgenti connesse alla proroga dello stato di emergenza epidemiologica, deliberata dal Consiglio del ministri nella seduta del 29 luglio 2020;
    l'elenco allegato al decreto-legge, nel prorogare i termini previsti dalle più disparate previsioni normative, ha dimenticato di menzionare la disposizione di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
    la suddetta disposizione, com’è noto, aveva previsto una forma di tutela essenziale per i lavoratori maggiormente esposti alle conseguenze derivanti dall'infezione da COVID-19, stabilendo, in particolare, che: «fino al 31 luglio 2020, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto»;
    come ben si vede, l'efficacia della norma sopra citata, che ha consentito ai lavoratori fragili di astenersi dall'attività lavorativa, minimizzando le occasioni di contagio e tutelando il loro stato di salute, è venuta a cessare definitivamente in data 31 luglio 2020;
    a partire da tale data, dunque, i lavoratori fragili sono rimasti completamente privi di tutele e, in assenza di ferie o della possibilità di usufruire di ulteriori giorni di malattia, si sono trovati costretti a prendere una decisione difficilissima: rimanere a casa, mettendo a rischio il proprio posto di lavoro, ovvero riprendere servizio, mettendo in questo caso a repentaglio la propria incolumità;
    i lavoratori appartenenti alle ridette categorie e le associazioni che si occupano della tutela dei loro diritti e interessi hanno denunciato, più volte, la descritta criticità, anche pubblicamente, senza peraltro ricevere la dovuta attenzione da parte del Governo;
    è evidente la contraddittorietà in parte qua dell'azione dell'esecutivo, il quale prima invoca la situazione di emergenza, quando si tratta di prorogare lo stato di eccezione e avocare a sé i pieni poteri, e poi se ne dimentica clamorosamente, quando si tratta, invece, di tutelare i diritti dei più fragili che, in virtù della loro condizione, avrebbero dovuto essere salvaguardati fino al completo superamento del pericolo epidemiologico,

impegna il Governo

a tutelare adeguatamente i diritti dei lavoratori fragili, maggiormente esposti alle complicanze derivanti dall'infezione da COVID-19, ripristinando le tutele previste dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, anche per il periodo successivo al 31 luglio 2020.
9/2617-A/2Locatelli, Boldi, Comaroli, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Aula reca misure urgenti connesse alla proroga dello stato di emergenza epidemiologica, deliberata dal Consiglio del ministri nella seduta del 29 luglio 2020;
    l'elenco allegato al decreto-legge, nel prorogare i termini previsti dalle più disparate previsioni normative, ha dimenticato di menzionare la disposizione di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
    la suddetta disposizione, com’è noto, aveva previsto una forma di tutela essenziale per i lavoratori maggiormente esposti alle conseguenze derivanti dall'infezione da COVID-19, stabilendo, in particolare, che: «fino al 31 luglio 2020, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto»;
    come ben si vede, l'efficacia della norma sopra citata, che ha consentito ai lavoratori fragili di astenersi dall'attività lavorativa, minimizzando le occasioni di contagio e tutelando il loro stato di salute, è venuta a cessare definitivamente in data 31 luglio 2020;
    a partire da tale data, dunque, i lavoratori fragili sono rimasti completamente privi di tutele e, in assenza di ferie o della possibilità di usufruire di ulteriori giorni di malattia, si sono trovati costretti a prendere una decisione difficilissima: rimanere a casa, mettendo a rischio il proprio posto di lavoro, ovvero riprendere servizio, mettendo in questo caso a repentaglio la propria incolumità;
    i lavoratori appartenenti alle ridette categorie e le associazioni che si occupano della tutela dei loro diritti e interessi hanno denunciato, più volte, la descritta criticità, anche pubblicamente, senza peraltro ricevere la dovuta attenzione da parte del Governo,

impegna il Governo

a tutelare adeguatamente i diritti dei lavoratori fragili, maggiormente esposti alle complicanze derivanti dall'infezione da COVID-19, ripristinando le tutele previste dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, anche per il periodo successivo al 31 luglio 2020.
9/2617-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Locatelli, Boldi, Comaroli, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il 9 luglio il ministro della Salute Roberto Speranza ha emanato l'ordinanza concernente «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» che vieta l'ingresso in Italia fino al 31 luglio a chi, nei 14 giorni antecedenti, abbia soggiornato o transitato per alcuni Paesi ritenuti a rischio. A oggi nella lista nera ci sono sedici Stati. Il decreto prevede l'eccezione per i cittadini italiani fuori confine, ma solo «a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020»;
    la disposizione consente quindi il rientro a tutti i cittadini italiani che si trovino temporaneamente in uno degli Stati interdetti, ma non a quei cittadini italiani che si trovino all'estero e siano iscritti all'A.I.R.E., registro degli italiani residenti all'estero;
    non si comprende per quale motivo un cittadino italiano Aire, pur seguendo le stesse procedure e regole di altri cittadini italiani (non Aire) non possa rientrare nel proprio Paese;
    la previsione normativa sta impedendo il ricongiungimento di interi nuclei familiari di cittadini italiani determinando situazioni paradossali e coinvolgendo anche minori figli di genitori separati e impossibilitati a rientrare in Italia dal genitore che vi residente, poiché iscritti all'A.I.R.E. insieme al genitore affidatario;
    nell'ambito dell'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 83 del 2020 «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.» A.C. 2617, la I Commissione ha sollevato la questione esprimendo, nel proprio parere, l'invito alla Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere, per i soggetti non residenti provenienti da Stati dai quali viga il divieto di ingresso nel territorio italiano, la possibilità di entrare in Italia per ragioni di ricongiungimento familiare con soggetti residenti nel medesimo territorio nazionale, fermi restando l'obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario e gli altri obblighi e limitazioni vigenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare quanto prima tutte le misure di competenza volte a rimuovere la disparità di trattamento determinata dall'Ordinanza 9 luglio 2020 a carico dei cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. rispetto ai cittadini italiani residenti in Italia, con particolare riferimento ai minori.
9/2617-A/3Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame dispone misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
    in particolare, il decreto è volto a prorogare fino al 15 ottobre 2020 l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure di contenimento dirette a contrastare l'espandersi dell'epidemia e il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure stabilite dalle disposizioni elencate nell'allegato 1 al decreto medesimo;
    nell'ambito dell'esame in XII Commissione, sono stati respinti gli emendamenti Gemmato 1.30, Comaroli 1.16 e Bagnasco 1.33 che prevedevano la tutela dei cosiddetti «lavoratori fragili» nel periodo dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus SARS-COV-2;
    in particolare, gli emendamenti erano volti alla proroga dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che disponeva quanto segue: «2. Fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.»;
    nel corso dell'esame del decreto in XII Commissione, il Relatore, evidenziò in due occasioni la condivisione delle giuste finalità di intervento degli emendamenti in questione ma, tuttavia, invitò i presentatori al ritiro degli stessi in quanto non fu possibile «... completare l'istruttoria relativa alle problematiche legate all'invarianza finanziaria...»; il Relatore, al contempo, auspicò la risoluzione della questione in senso positivo «..prima dell'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea...»;
    appare evidente, dunque, che la problematica esposta e la necessità di individuare una adeguata soluzione in favore dei lavoratori fragili sia largamente condivisa;
    tuttavia, il decreto non prevede né la proroga dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 né altre misure alternative di tutela della salute dei lavoratori fragili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere provvedimenti di propria competenza e ogni utile iniziativa al fine di prevedere misure volte a tutelare la salute, nell'ambito lavorativo e nel corso dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus SARS-COV-2, dei cosiddetti «lavoratori fragili» ovvero dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992.
9/2617-A/4Gemmato, Bellucci, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame e diretto a prorogare, a seguito dell'estensione fino al 15 ottobre dello stato di emergenza, l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia da COVID-19 ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica;
    come ben sappiamo, questo lungo periodo di emergenza sanitaria ha messo a dura prova, in particolare, le famiglie, costrette ad affrontare la sospensione delle attività didattiche e il proseguimento dell'anno scolastico mediante la Didattica a Distanza:
    nonostante lo straordinario impegno degli insegnanti, la Didattica a Distanza non si è rivelata accessibile per molti alunni e alunne con disabilità e per i ragazzi e che hanno alle spalle famiglie fragili, con pochi strumenti culturali e digitali, per i quali si sono determinate condizioni di disparità, fino a vere e proprie forme di discriminazione, lesive del diritto allo studio;
    la scuola è il luogo principe per garantire le pari opportunità, deve essere aperta e inclusiva, deve operare per ridurre le disuguaglianze e non produrne di nuove e, invece; rischiamo che proprio l'istituzione perda questo ruolo perché non in grado di colmare il divario sociale che la didattica a distanza ha acuito e garantire le medesime opportunità per tutti i bambini;
    tutto è stato delegato, peraltro, alle famiglie, ai Caregiver familiari, già provati dalla cronica assenza di supporto e giusto riconoscimento da parte delle istituzioni, che, in tale situazione, hanno dovuto vicariare altresì l'assenza di insegnanti, psicologi, operatori, tecnici della riabilitazione, assistenti alla comunicazione, compagni di scuola, educatori;
    oltre a tali considerazioni, non bisogna dimenticare che, soprattutto con riferimento all'età evolutiva, l'interazione in presenza è importante per un pieno sviluppo delle relazioni umane;
    a distanza di pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico genitori e presidi noti sanno ancora come si tornerà a scuola, regna l'incertezza su orari, organici, rientri pomeridiani, mascherine, classi scaglionate e mense,

impegna il Governo

a garantire che la ripresa dei servizi educativi e delle attività didattiche delle scuole statali e paritarie private e degli enti locali di ogni ordine e grado avvenga con modalità idonee ad assicurare l'insegnamento attraverso la didattica in presenza con gruppi ristretti di alunni e studenti, a tutela, in particolare, del principio di integrazione scolastica, fondamentale nel percorso di crescita dei nostri ragazzi.
9/2617-A/5Bellucci, Gemmato, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che;
    il provvedimento detta disposizioni emergenziali ed urgenti dirette a contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
    all'articolo 1, al comma 1 viene estesa fino al 15 ottobre 2020 la facoltà di adottare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, una o più misure allo scopo di contrastare i rischi sanitari derivanti da COVID-19;
    giovedì 6 agosto il sito della Fondazione Luigi Einaudi ha pubblicato alcuni verbali delle riunioni del Comitato tecnico-scientifico, l'organismo consultivo del Governo su questioni sanitarie – e in particolare, negli ultimi mesi, per le decisioni da prendere per fermare l'epidemia di COVID-19;
    nel verbale del 7 marzo 2020, il Comitato tecnico-scientifico proponeva di «definire due livelli di misure di contenimento da applicarsi: uno nei territori in cui si è osservata ad oggi maggiore diffusione del virus, l'altro, sull'intero territorio nazionale», nello specifico venivano consigliate misure più rigorose in Lombardia e nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini e Modena, Pesaro Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria e Asti;
    il 9 marzo il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte decise invece per il lockdown generalizzato su tutto il territorio nazionale;
    ad oggi sono stati pubblicati soltanto 5 verbali a fronte delle numerose riunioni del Comitato tecnico-scientifico della Presidenza del Consiglio dei ministri;
    non è stato chiarito se la decisione sull'applicazione del lockdown nazionale fu una scelta meramente discrezionale del governo o avvenne sotto il parere;
    il 30 agosto Repubblica ha pubblicato uno studio di Stefano Merler della Fondazione Bruno Kessler dal titolo «Scenari di diffusione di 2019-NCOV in Italia e impatto sul servizio sanitario, in caso il virus non possa essere contenuto localmente», già presentato al Comitato Tecnico scientifico e quindi al Governo, il 12 febbraio;
    Merler delineò due scenari: nel primo 1 casi di contagio in Italia sarebbero stati circa un milione, nel secondo, addirittura due. Di questi, i casi gravi che richiedono cure, oscillano fra 200 e 400 mila. Il fabbisogno totale di letti in terapia intensiva varia fra 60 e 120 mila. Nel momento di picco, dice lo studio, ci sarebbe stato un gap di circa 10 mila letti nei reparti di terapia intensiva. Il documento non fa stime sul numero di morti, ma secondo Merler, il tasso di letalità registrato in quel momento in Cina applicato agli scenari italiani, produceva un risultato fra 35 e 60 mila morti da COVID-19;
    questo documento, dapprima svelato dal direttore generale della programmazione del ministero della Salute Andrea Urbani, è rimasto secretato fino allo scoop di Repubblica;
    già la sentenza n. 8615/20 emessa dal Tribunale Amministrativo del Lazio sanciva che, in base alle norme sull'accesso civico, la Presidenza del Consiglio dei ministri è obbligata a consentire la visione e la copia dei verbali del Comitato tecnico-scientifico citati nelle premesse del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o marzo 2020,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rendere pubblici tutti gli atti del Comitato tecnico-scientifico.
9/2617-A/6Mollicone, Rampelli, Bellucci, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame di conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, reca misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
    il provvedimento è diretto a prorogare fino al 15 ottobre 2020, ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure di contenimento dirette a contrastare l'espandersi dell'epidemia e il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune dettagliate misure;
    l'emergenza sanitaria ha causato enormi disagi soprattutto nel mondo della scuola e al suo indotto, in questi mesi di lockdown, la scuola si è riorganizzata, reinventandosi e reinventando nuove modalità per mantenere vivo il rapporto con gli alunni e portare avanti la progettazione didattica, affrontando grandi difficoltà organizzative;
    occorrerà fronteggiare l'inevitabile carenza di organico necessario a supportare le nuove richieste in grado di fronteggiare l'emergenza sanitaria in modo adeguato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di utilizzare nelle scuole di ogni ordine e grado con una massiccia carenza di organico del personale Collaboratore Scolastico, nelle more della copertura a tempo indeterminato o determinato dei posti, i percettori di reddito di cittadinanza non ancora occupati, quali supporto per le quotidiane e intensificate attività di sorveglianza, igienizzazione e pulizia arredi e locali scolastici, al fine di garantire la costante erogazione di tale complessa, delicata e indefettibile attività, da espletare incessantemente in specie in relazione all'emergenza da Covid.
9/2617-A/7Bucalo, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame di conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, reca misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
    il provvedimento e diretto a prorogare fino al 15 ottobre 2020, ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure di contenimento dirette a contrastare l'espandersi dell'epidemia e il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune dettagliate misure;
    l'emergenza sanitaria ha causato disagi drammatici nella scuola con ripercussioni inevitabili su tutto il personale impiegato, sulle famiglie e sugli alunni;
    le evidenze scientifiche hanno evidenziato come ancora a distanza di numerose settimane si possa risultare positivi al virus e casi di reinfezioni a distanza di mesi dalla guarigione. Soprattutto i bambini nella fascia 3-10 anni sono difficilmente controllabili nel rispetto delle rigide norme igieniche, nell'uso dei dispositivi di protezione individuale e nel distanziamento interpersonale, necessari per una eventuale frequentazione in presenza della scuola a settembre, inoltre, queste regole sono di difficile gestione anche nelle ulteriori fasce di età,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere per tutto il personale impiegato nelle scuole di ogni ordine e grado che sia sottoposto obbligatoriamente e in maniera totalmente gratuita ad un test sierologico per individuare le persone che sono entrate in contatto con il virus e hanno sviluppato anticorpi, anche in assenza di sintomi e a ripetere detti Test periodicamente durante l'anno scolastico, al fine di garantire una maggiore sicurezza per professori, studenti e anche per le famiglie.
9/2617-A/8Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ha previsto sia la revoca di tutte le misure limitative della circolazione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
    sia la possibilità che tali misure possano essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica;
    in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera c) del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ha previsto la possibilità di adottare limitazioni e/o divieti di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali e che il decreto Legge in discussione ha esteso la possibilità di adottare tali misure dal termine del 31 luglio 2020 al prossimo 31 ottobre;
   considerato che:
    il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, alla vigilia della riapertura dei trasferimenti tra le Regioni, aveva chiesto al Governo – al fine di mantenere al minimo l'incidenza dell'epidemia in atto nel territorio regionale sardo, nonché tenuto conto della peculiarità del territorio regionale, degli annosi problemi di collegamento con il resto della nazione e, quindi, della difficoltà di ricorrere, eventualmente, allo spostamento in altre regioni di soggetti risultati positivi – di essere autorizzato a richiedere ai soggetti che intendessero far accesso al territorio in questione di sottoporsi ad apposito test, nei giorni immediatamente antecedenti all'arrivo in Sardegna o in apposite strutture da allestire negli scali portuali e aeroportuali;
    il Governo si oppose a tale richiesta e che, in ragione del flusso turistico nella stagione estiva e, quindi, a fronte dell'arrivo di un numero rilevante di soggetti dalle altre regioni, la Sardegna è stata interessata da un aumento dei soggetti positivi al virus in questione: cosa che avrebbe potuto certamente essere evitata qualora fosse stata accolta positivamente la suindicata richiesta avanzata, a suo tempo, dal Presidente della Regione;
   ritenuto che:
    solo recentissimamente il Governo, a fronte del citato aumento dei contagi in Sardegna – peraltro notevolmente inferiori a quelli accertati in altre regioni – ha ipotizzato l'adozione di una misura analoga, stavolta, però, per i soggetti che dalla Sardegna intendessero raggiungere altre parti del territorio nazionale;
    a fronte di ciò, la misura a suo tempo ritenuta dal Governo finanche incostituzionale, ad oggi risulterebbe invece ipotizzabile e che, dunque, appare comunque opportuna la sua adozione, seppure tardiva, per il transito tra tutte le Regioni, anche al fine di contenere l'ipotizzata «seconda ondata» prevista per la prossima stagione autunnale,

impegna il Governo

a porre in essere ogni opportuna iniziativa al fine accogliere la richiesta già avanzata a suo tempo dalla Giunta regionale Sarda prevedendo, conseguentemente, che tutti i soggetti che intendano transitare tra le diverse Regioni siano sottoposti ad apposito test.
9/2617-A/9Deidda.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ha previsto sia la revoca di tutte le misure limitative della circolazione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
    sia la possibilità che tali misure possano essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica;
    in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera c) del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ha previsto la possibilità di adottare limitazioni e/o divieti di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali e che il decreto Legge in discussione ha esteso la possibilità di adottare tali misure dal termine del 31 luglio 2020 al prossimo 31 ottobre;
   considerato che:
    il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, alla vigilia della riapertura dei trasferimenti tra le Regioni, aveva chiesto al Governo – al fine di mantenere al minimo l'incidenza dell'epidemia in atto nel territorio regionale sardo, nonché tenuto conto della peculiarità del territorio regionale, degli annosi problemi di collegamento con il resto della nazione e, quindi, della difficoltà di ricorrere, eventualmente, allo spostamento in altre regioni di soggetti risultati positivi – di essere autorizzato a richiedere ai soggetti che intendessero far accesso al territorio in questione di sottoporsi ad apposito test, nei giorni immediatamente antecedenti all'arrivo in Sardegna o in apposite strutture da allestire negli scali portuali e aeroportuali;
    il Governo si oppose a tale richiesta e che, in ragione del flusso turistico nella stagione estiva e, quindi, a fronte dell'arrivo di un numero rilevante di soggetti dalle altre regioni, la Sardegna è stata interessata da un aumento dei soggetti positivi al virus in questione: cosa che avrebbe potuto certamente essere evitata qualora fosse stata accolta positivamente la suindicata richiesta avanzata, a suo tempo, dal Presidente della Regione;
   ritenuto che:
    solo recentissimamente il Governo, a fronte del citato aumento dei contagi in Sardegna – peraltro notevolmente inferiori a quelli accertati in altre regioni – ha ipotizzato l'adozione di una misura analoga, stavolta, però, per i soggetti che dalla Sardegna intendessero raggiungere altre parti del territorio nazionale;
    a fronte di ciò, la misura a suo tempo ritenuta dal Governo finanche incostituzionale, ad oggi risulterebbe invece ipotizzabile e che, dunque, appare comunque opportuna la sua adozione, seppure tardiva, per il transito tra tutte le Regioni, anche al fine di contenere l'ipotizzata «seconda ondata» prevista per la prossima stagione autunnale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni opportuna iniziativa al fine accogliere la richiesta già avanzata a suo tempo dalla Giunta regionale Sarda prevedendo, conseguentemente, che tutti i soggetti che intendano transitare tra le diverse Regioni siano sottoposti ad apposito test.
9/2617-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Deidda.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
    il comma 6 dell'articolo 1 stabilisce che il rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, ossia DIS. AISE e AISI, può essere disposto per più di una volta con successivi provvedimenti e per al massimo ulteriori quattro anni. Si modifica in sostanza l'articolo 4, comma 5, l'articolo 6, comma 7, e l'articolo 7, comma 7, della legge n. 124 del 2007, relativi alle modalità di nomina, sostituendo le parole; «per una sola volta» con le parole; «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;
    l'elemento di flessibilità che il Governo introduce, nell'intento di garantire la continuità e la funzionalità della guida degli apparati intelligence per la tutela della sicurezza nazionale, ci sembra sia un po’ troppo discrezionale e che vada a ledere l'inviolabile principio di alternanza che proprio per le nomine in organismi dalle mansioni molto delicate, quali quelli oggetto della proroga, è assolutamente importante rispettare,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire che le nomine dei direttori in premessa abbiano una durata massima di quattro anni, non rinnovabili, allo scopo di consentirgli di svolgere efficacemente i rispettivi mandati e, nel contempo, assicurare il necessario controllo politico istituzionale attraverso un regolare ricambio dei vertici del comparto intelligence.
9/2617-A/10Lollobrigida, Foti, Ferro, Acquaroli, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Meloni, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame di conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, reca misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
    il provvedimento è diretto a prorogare fino al 15 ottobre 2020, ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure di contenimento dirette a contrastare l'espandersi dell'epidemia e il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune dettagliate misure;
    per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus (COVID-19), per un lungo periodo sono stati sospesi, su tutto il territorio nazionale, i servizi di apertura al pubblico degli istituti e luoghi della cultura, nonché gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali e cinematografici con enorme difficoltà per gli operatori del settore;
    successivamente, è stata consentita, a determinate condizioni, la graduale ripresa degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi e il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e sono stati adottati interventi per la ripresa e il rilancio del settore;
    tuttavia a seguito della proroga dello stato di emergenza continuano a persistere pesanti limitazioni per gli operatori dei settori citati, con grave pregiudizio economico anche per il proseguo delle attivata culturali in genere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire per gli operatori del settore di eventi teatrali, di manifestazioni pubbliche e culturali in genere la possibilità di gestire al meglio le disposizioni anti Covid previste attraverso protocolli meno stringenti atti ad assicurare la ripresa e il rilancio del settore.
9/2617-A/11Rotelli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame di conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, reca misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
    il provvedimento è diretto a prorogare fino al 15 ottobre 2020, ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure di contenimento dirette a contrastare l'espandersi dell'epidemia e il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune dettagliate misure;
    nei mesi estivi non si sono fermati gli sbarchi di migranti soccorsi dalle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza, non tutti rintracciabili dai carabinieri e tanti, nell'isola di Lampedusa scappati dagli hotspot, senza la possibilità di alcun tipo di controllo sanitario;
    diversi i casi di migranti risultati positivi al Coronavirus nelle prime settimane di Agosto, così come comunicato, tra gli altri dall'assessore alla salute della regione Sicilia, denunciando la necessità di un protocollo sanitario e di pesanti sottovalutazioni del fenomeno che stanno contribuendo drasticamente al contagio continuo dei migranti tra loro con pesanti ripercussioni in termini di sicurezza,

impegna il Governo

a sospendere ogni procedura di ingresso, in acque italiane, di migranti provenienti da aree a rischio epidemiologico e garantire con ogni strumento normativo necessario, qualora si ravvisi il rischio di infezione da COVID per coloro già in territorio italiano, il divieto di spostamenti fino al termine della quarantena prevista per legge.
9/2617-A/12Montaruli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame di conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, reca misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
    il provvedimento è diretto a prorogare fino al 15 ottobre 2020, ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure di contenimento dirette a contrastare l'espandersi dell'epidemia e il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune dettagliate misure;
    nello specifico il testo contiene la proroga dell'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
    la disposizione prevede al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscano le unità speciali di continuità assistenziale (USCA), entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero;
    appare necessario porre maggiore attenzione alla Scuola ed al personale scolastico, soprattutto in questo delicato frangente di ripresa delle attività scolastica,

impegna il Governo

ad emanare opportuni correttivi al fine di pervenire alla creazione del Pediatra Scolastico e del Medico Scolastico, figure necessarie per un adeguato sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico e all'introduzione dell'educazione sanitaria come materia d'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, dall'asilo alle medie superiori.
9/2617-A/13Osnato, Delmastro Delle Vedove, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame di conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, reca misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
    il provvedimento è diretto a prorogare fino al 15 ottobre 2020, ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure di contenimento dirette a contrastare l'espandersi dell'epidemia e il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune dettagliate misure;
    nello specifico il testo contiene la proroga dell'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
    la disposizione prevede al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscano le unità speciali di continuità assistenziale (USCA), entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero;
    appare necessario porre maggiore attenzione alla Scuola ed al personale scolastico, soprattutto in questo delicato frangente di ripresa delle attività scolastica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di emanare opportuni correttivi al fine di pervenire alla creazione del Pediatra Scolastico e del Medico Scolastico, figure necessarie per un adeguato sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico e all'introduzione dell'educazione sanitaria come materia d'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, dall'asilo alle medie superiori.
9/2617-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Osnato, Delmastro Delle Vedove, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento contiene la proroga dell'articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
    si proroga il termine previsto dall'articolo 232, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 entro il quale gli enti locali possono procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica durante la fase di emergenza da COVID-19;
    viene, altresì, prorogato il regime di semplificazione procedurale, già previsto dal medesimo articolo 232, comma 5, al fine di consentire l'immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti di assegnazione delle risorse sempre in materia di edilizia scolastica;
    con l'avvio dell'anno scolastico è emersa prepotentemente la questione atavica della carenza di spazi dei nostri istituti scolastici;
    il Demanio ha in dotazione beni che potrebbero essere adibiti a classi con un notevole risparmio per le casse dello Stato e con una prospettiva, in taluni casi, di risoluzione strutturale del problema delle «classi pollaio»,

impegna il Governo

ad individuare gli immobili demaniali idonei da destinare strutturalmente, previa riqualificazione, all'esercizio della didattica.
9/2617-A/14Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame è diretto a prorogare, a seguito dell'estensione fino al 15 ottobre dello stato di emergenza, l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia da COVID-19 ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica;
    in questi mesi gli ospedali sono stati ridisegnati per far fronte all'emergenza e i pazienti malati di altre patologie, che certo non hanno smesso di colpire, hanno sofferto le limitazioni imposte dalla situazione: molte strutture hanno, intatti, sospeso l'attività ordinaria, mentre altre hanno dovuto riconvertire i propri reparti per accogliere i pazienti COVID in terapia intensiva;
    in particolare, si contano i danni per i malati oncologici: secondo le stime di Stefania Gori, presidente della fondazione Aiom, l'associazione dei medici oncologi, 230 mila persone hanno dovuto ritardare gli accertamenti o rinviare a data da destinarsi le verifiche;
    non secondaria è la tematica degli screening, la diagnosi precoce, di virale importanza per combattere i tumori: secondo un recente studio di Nomisma, sono quasi 4 milioni i test che dovranno essere effettuati per mettersi «in pari» con gli anni precedenti;
    nonostante si tratti di malati fragili, che rischiano di ritrovarsi esposti a complicanze più serie di altri, proprio perché le basse difese immunitarie potrebbero avere conseguenze letali, se dovessero contrarre il virus o qualunque altro tipo di malattia, non si è pensato di attivare protocolli per l'assistenza domiciliare;
    è urgente mettere mano a un piano straordinario per l'oncologia e i pazienti più fragili,

impegna il Governo

a garantire, anche e soprattutto durante lo stato di emergenza, un corretto funzionamento delle reti oncologiche regionali, promuovendone l'attuazione nelle regioni in cui non sono ancora formalizzate, e incentivare la figura e il valore dello psiconcologo, anello di congiunzione tra paziente, famiglia e struttura sanitaria.
9/2617-A/15Lucaselli, Bellucci, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame e diretto a prorogare, a seguito dell'estensione fino al 15 ottobre dello stato di emergenza, l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia da COVID-19 ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica;
    l'emergenza sanitaria ha imposto alle regioni un impegno straordinario per la tutela della salute dei cittadini da cui dipende anche la ripartenza dell'economia;
    in particolare, la regione siciliana sta attraversando un'emergenza nell'emergenza scatenata dai continui sbarchi di migranti lungo le sue coste, che da mesi continua senza sosta e rischia di mettere in crisi la tenuta sanitaria e sociale;
    al di là della posizione ideologica, un dato dovrebbe essere chiaro a tutti: gli hotspot siciliani sono al collasso e continuano a ospitare un numero di migranti anche dieci volte maggiore la capienza massima consentita;
    il 22 agosto scorso il governatore della Sicilia ha emanato un'importante ordinanza che prevedeva la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti presenti sull'isola, oggi sospesa a seguito dell'impugnazione da parte del Governo che ne ha, di fatto, avocato a sé la gestione;
    la legge 23 dicembre 1978, n. 833 assegna anche ai presidenti di regione poteri straordinari in materia di tutela della salute pubblica e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ve ne ha trasferito le funzioni amministrative; poteri straordinari che, oggi, a maggior ragione, nell'odierno contesto di emergenza sanitaria, devono trovare applicazione;
    a riguardo, l'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante « Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», ha attribuito anche ai governatori regionali il «dovere» di adottare ogni misura per evitare il propagarsi dell'epidemia, anche con riferimento all'accesso di merci e persone a mezzo di imbarcazioni (articolo 1, lettera m));
    l'ordinanza del presidente della regione siciliana appare coerente sia con l'articolo 32 della Costituzione, sia con l'azione del governo centrale, i cui rapporti, ex articolo 120 Costituzione, devono essere di leale collaborazione;
    secondo l'opinione di noti costituzionalisti, lo stesso articolo 118, comma 3, della nostra Carta costituzionale sembra aprire a forme di coordinamento fra Stato e regioni, anche in materia di immigrazione,

impegna il Governo

in considerazione della proroga dello stato di emergenza, a consentire alle regioni di adottare ogni misura necessaria per evitare il propagarsi dell'epidemia, qualora tali misure riguardino esclusivamente o prioritariamente il territorio di competenza.
9/2617-A/16Varchi, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame e diretto a prorogare, a seguito dell'estensione fino al 15 ottobre dello stato di emergenza, l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia da COVID-19 ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica;
    l'emergenza sanitaria ha imposto alle regioni un impegno straordinario per la tutela della salute dei cittadini da cui dipende anche la ripartenza dell'economia;
    in particolare, la regione siciliana sta attraversando un'emergenza nell'emergenza scatenata dai continui sbarchi di migranti lungo le sue coste, che da mesi continua senza sosta e rischia di mettere in crisi la tenuta sanitaria e sociale;
    al di là della posizione ideologica, un dato dovrebbe essere chiaro a tutti: gli hotspot siciliani sono al collasso e continuano a ospitare un numero di migranti anche dieci volte maggiore la capienza massima consentita;
    il 22 agosto scorso il governatore della Sicilia ha emanato un'importante ordinanza che prevedeva la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti presenti sull'isola, oggi sospesa a seguito dell'impugnazione da parte del Governo che ne ha, di fatto, avocato a sé la gestione;
    la legge 23 dicembre 1978, n. 833 assegna anche ai presidenti di regione poteri straordinari in materia di tutela della salute pubblica e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ve ne ha trasferito le funzioni amministrative; poteri straordinari che, oggi, a maggior ragione, nell'odierno contesto di emergenza sanitaria, devono trovare applicazione;
    a riguardo, l'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante « Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», ha attribuito anche ai governatori regionali il «dovere» di adottare ogni misura per evitare il propagarsi dell'epidemia, anche con riferimento all'accesso di merci e persone a mezzo di imbarcazioni (articolo 1, lettera m));
    l'ordinanza del presidente della regione siciliana appare coerente sia con l'articolo 32 della Costituzione, sia con l'azione del governo centrale, i cui rapporti, ex articolo 120 Costituzione, devono essere di leale collaborazione;
    secondo l'opinione di noti costituzionalisti, lo stesso articolo 118, comma 3, della nostra Carta costituzionale sembra aprire a forme di coordinamento fra Stato e regioni, anche in materia di immigrazione,

impegna il Governo

in considerazione della proroga dello stato di emergenza, a consentire alle regioni, ferme restando le materie di competenza statuale, di adottare ogni misura necessaria per evitare il propagarsi dell'epidemia, qualora tali misure riguardino esclusivamente o prioritariamente il territorio di competenza.
9/2617-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Varchi, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
    a fronte del persistere dell'emergenza sanitaria, le associazioni e società sportive dilettantistiche dovranno pianificare, organizzare ed eseguire nuove ed ulteriori attività finalizzate a prevenire e contenere eventuali contagi;
    al riguardo, sono stati trasmessi i protocolli contenenti le indicazioni per la ripresa delle attività sportive, che specificano, innanzitutto, la necessità di eseguire gli screening sierologici prima dell'inizio dei campionati e gli ulteriori test, in caso di positività. Si stabilisce poi che, in tempi successivi, sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, in accordo con le autorità sanitarie e governative, le tipologie di test e la periodicità degli accertamenti potranno subire variazioni rispetto a quanto attualmente stabilito dalle linee guida;
    si ritiene che il Governo debba garantire aiuti concreti per tali realtà sportive e per i giovani che le praticano, affinché non siano onerati dei costi necessari per svolgere i test di prevenzione e contenimento del virus. Ciò anche per assicurare a tutti la possibilità di ripresa degli sport, che svolgono notoriamente una funzione fondamentale, da un punto di vista sociale e di formazione giovanile,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa necessaria, affinché i costi relativi ai test sierologici e di altra tipologia, che dovranno essere effettuati per consentire la ripresa e la continuazione delle attività sportive e dei campionati, non restino a carico delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, né tanto meno delle famiglie, ciò anche valutando se necessario l'istituzione di un fondo ad hoc.
9/2617-A/17Rizzetto, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
    a fronte del persistere dell'emergenza sanitaria, le associazioni e società sportive dilettantistiche dovranno pianificare, organizzare ed eseguire nuove ed ulteriori attività finalizzate a prevenire e contenere eventuali contagi;
    al riguardo, sono stati trasmessi i protocolli contenenti le indicazioni per la ripresa delle attività sportive, che specificano, innanzitutto, la necessità di eseguire gli screening sierologici prima dell'inizio dei campionati e gli ulteriori test, in caso di positività. Si stabilisce poi che, in tempi successivi, sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, in accordo con le autorità sanitarie e governative, le tipologie di test e la periodicità degli accertamenti potranno subire variazioni rispetto a quanto attualmente stabilito dalle linee guida;
    si ritiene che il Governo debba garantire aiuti concreti per tali realtà sportive e per i giovani che le praticano, affinché non siano onerati dei costi necessari per svolgere i test di prevenzione e contenimento del virus. Ciò anche per assicurare a tutti la possibilità di ripresa degli sport, che svolgono notoriamente una funzione fondamentale, da un punto di vista sociale e di formazione giovanile,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere ogni iniziativa necessaria, affinché i costi relativi ai test sierologici e di altra tipologia, che dovranno essere effettuati per consentire la ripresa e la continuazione delle attività sportive e dei campionati, non restino a carico delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, né tanto meno delle famiglie, ciò anche valutando se necessario l'istituzione di un fondo ad hoc.
9/2617-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Rizzetto, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    mancano meno di tre settimane all'inizio del nuovo anno scolastico, che farà tornare nelle aule circa 8,5 milioni di studenti e studentesse dopo oltre sei mesi in cui le scuole sono rimaste chiuse per via dell'epidemia da coronavirus;
    alcuni aspetti che regoleranno la riapertura in sicurezza delle scuole sono ancora poco chiari mentre altri risultano essere ancora controversi e messi in discussione dagli esperti;
    alcune questioni devono ancora essere decise e comunicate dal Ministero dell'istruzione, tra le quali il problema degli insegnati e dei test sierologici;
    a partire dal 24 agosto è stata avviata una campagna di test sierologici a cui può aderire volontariamente e gratuitamente il personale scolastico, fino al 7 settembre ed a tale scopo sono stati consegnati alle regioni 2 milioni di kit;
    ma la campagna dei test sierologici sui docenti, promossa dal Ministero della salute, si scontra con il problema di coloro che non vogliono farsi analizzare;
    dai primi test effettuati risultano positivi 159 insegnanti (16 in Veneto, 12 in Lombardia, 20 in Umbria, 4 in Trentino e 107 in Alto Adige, dove la scuola inizia già il 7 settembre);
    circa un terzo dei docenti e dei personale ATA finora hanno preferito non fare il test, dato che è su base volontaria. «Si tratta di un'operazione di civiltà collettiva», ha sottolineato il presidente dell'Associazione nazionale dei presidi, Antonello Giannelli, che in una recente intervista ha invitato i professori a sottoporsi al test,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di inserire l'obbligatorietà dei test sierologici per il personale della scuola al fine di garantire condizioni di sicurezza per il personale scolastico medesimo e per gli studenti;
   a valutare l'opportunità di programmare una campagna di informazione in tutte le scuole di ogni ordine grado, a favore della adesione ai test sierologici sia per il personale docente che per gli studenti ed il personale ATA.
9/2617-A/18De Filippo, Noja, Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto detta disposizioni urgenti dirette a contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche a seguito dell'estensione (con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio) fino al 15 ottobre dello stato di emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia. In tal senso, il provvedimento è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19/2020 e nel decreto-legge 33/2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica. Inoltre, il provvedimento in esame proroga i termini di efficacia di alcune misure elencate nelle disposizioni indicate nell'allegato 1 al decreto medesimo;
    con l'articolo 74 del decreto-legge 34/2020 è stata estesa al 31 luglio 2020 la disposizione di legge prevista dall'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 18/2020, secondo cui «per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero»;
    tuttavia, nelle disposizioni prorogate dal decreto-legge in esame, non ve n’è nessuna che consenta di prolungare ulteriormente la suddetta norma e, pertanto, dal 1o agosto, per tali lavoratori, è stato ripristinato il trattamento ordinario previsto dalla normativa legislativa e contrattuale vigente in materia di malattia;
    si tratta di lavoratori che dovrebbero essere tutelati proprio in ragione della loro fragilità che li espone a un elevato rischio sanitario e che, invece, attualmente si trovano privi di tutela,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, nel primo provvedimento utile, l'efficacia della disposizione sopra richiamata già prevista dall'articolo 26 del decreto-legge 18/2020 ovvero ad adottare misure in grado di assicurare tutele analoghe in favore dei lavoratori «fragili».
9/2617-A/19Noja, De Filippo, Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene al fine di prorogare fino al 15 ottobre lo stato di emergenza, che era stato dichiarato lo scorso 31 gennaio in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;
    in conseguenza della proroga dello stato di emergenza si provvede a prorogare l'efficacia di molte norme e disposizioni di legge, la gran parte delle quali sono in materia sanitaria; tra le disposizioni sanitarie che beneficiano di detta proroga sono ricomprese quelle che consentono di assumere personale sanitario iscritto all'ultimo o al penultimo anno di specializzazione; in particolare il disegno di legge in esame, prevede la proroga delle norme di cui all'articolo 2-bis del D.L 17 marzo 2020, n. 18, che riguardano tra l'altro la deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di professionisti sanitari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale;
    sotto questo aspetto è evidente la difficoltà per la nostra sanità pubblica nel garantire il fondamentale diritto alla salute che ha sempre caratterizzato il servizio sanitario nazionale;
    in questa lunga fase di emergenza sanitaria tutti gli appartenenti alla cosiddetta area sanitaria, e quindi non solo medica, si sono rivelati fondamentali per il funzionamento delle terapie e la cura dei pazienti, così come è risultata evidente la carenza dei professionisti sanitari;
    nel decreto-legge 34 del 2020, cd. Decreto «rilancio», sono state previste delle risorse volte ad aumentare, seppure in misura insufficiente, il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici;
    il Governo però si è finora occupato solo degli specializzandi dell'area medica, laddove invece gli specializzandi impegnati nella gestione dell'emergenza Covid sono anche farmacisti, veterinari, psicologi, biologi, biotecnologi, chimici, fisici. E pur avendo diritto come i medici ai contratti di formazione specialistica, alla fine fanno tutto senza alcun rimborso perché le risorse, previste, in realtà non ci sono. È evidente che tutti gli specializzandi di area sanitaria dovrebbero poter beneficiare delle medesime tutele economiche e contrattuali, dei colleghi medici,

impegna il Governo

ad avviare tutte le iniziative legislative necessarie volte a finanziare nuove borse di studio per i laureati iscritti alle scuole post-laurea di specializzazione in ambito ospedaliero dell'area sanitaria per professioni non mediche, prevedendo per i suddetti laureati le medesime tutele e il medesimo trattamento contrattuale di formazione specialistica dei colleghi medici.
9/2617-A/20Saccani Jotti, Mandelli.


   La Camera,
   premesso che:
    nei mesi di gennaio e febbraio – quando sono stati riscontrati i primi casi di contagio da coronavirus – in Italia si assisteva al picco dell'influenza stagionale, pertanto, una più corposa campagna vaccinale contro l'influenza avrebbe comportato un alleggerimento della pressione sui Pronto Soccorso e anche una maggiore facilità di individuare i pazienti contagiati dal coronavirus da quelli che avevano contratto un virus influenzale;
    secondo i dati più aggiornati di InfluNet (il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza, coordinato dal Ministero della salute con la collaborazione dell'ISS), da ottobre 2019 allo scorso 26 aprile, il numero di casi stimati di sindrome similinfluenzale è pari a circa 7 milioni e 595 mila casi;
    l'influenza colpisce mediamente ogni anno il 9 per cento della popolazione italiana;
    la vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dell'influenza ed è ricompresa nel calendario vaccinale nazionale tra le quelle previste nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
    la vaccinazione antinfluenzale, in accordo con gli obiettivi della pianificazione sanitaria nazionale e con il perseguimento degli obiettivi specifici del programma di immunizzazione contro l'influenza, viene offerta attivamente e gratuitamente alle persone che, per le loro condizioni personali, corrono un maggior rischio di andare incontro a complicanze nel caso contraggano l'influenza;
    il Ministero della salute, nella Circolare del 4 giugno 2020, Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2020-2021, fornisce raccomandazioni per la prevenzione dell'influenza attraverso la vaccinazione;
    nel documento si sottolinea l'importanza della vaccinazione antinfluenzale, in particolare nelle persone ad alto rischio di tutte le età, per semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti di COVID-19, dati i sintomi simili tra COVID-19 e Influenza; vaccinando contro l'influenza, inoltre, si riducono le complicanze da influenza nei soggetti a rischio e gli accessi al pronto soccorso;
    peraltro, vista l'attuale situazione epidemiologica relativa alla circolazione di SARS-CoV-2, il documento raccomanda di anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall'inizio di ottobre e offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione;
    in tal senso, molte regioni stanno valutando l'opportunità di svolgere più corpose campagne vaccinali;
    la Società Italiana di Medicina Pediatrica, in vista della riapertura delle scuole, auspica che, nella campagna vaccinale 2020-2021, siano inseriti anche i bambini dai 6 ai 14 anni;
    le farmacie, in ragione della loro funzione di presidi sanitari polifunzionali del territorio, nell'ambito del progetto di «Farmacia dei Servizi», possono essere individuate come siti vaccinali permanenti, previa disponibilità di strutture idonee sotto il profilo igienico-sanitario per rendere efficiente, efficace e sicura l'attività di vaccinazione;
    in considerazione del numero di cittadini da immunizzare e tenuto conto dei tempi ridotti a disposizione, tale previsione consentirebbe una più estesa, tempestiva e agevole copertura vaccinale della popolazione, grazie anche alla capillare distribuzione delle farmacie sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le aree rurali e periferiche che sono prevalentemente sguarnite di presidi sanitari e grazie al ruolo ricoperto dalle farmacie nelle campagne di prevenzione e nella partecipazione agli screening;
    attraverso l'incremento dei punti di somministrazione dei vaccini è, pertanto, possibile estendere il più possibile la copertura immunitaria alla popolazione, misura profilattica di estrema importanza nella fase emergenziale in atto;
    i test sierologici sono uno strumento importante per stimare la diffusione del nuovo coronavirus in una comunità, permettendo di individuare la presenza di anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta al virus;
    attraverso il test sierologico è, infatti, possibile identificare le persone che sono entrate in contatto con il virus e hanno sviluppato anticorpi, anche in assenza di sintomi;
    il 24 luglio 2020, con l'Ordinanza n. 17 (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 27 luglio 2020), il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha fornito una serie di indicazioni operative finalizzate all'effettuazione su base volontaria del programma di test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell'intero territorio nazionale;
    con successiva circolare del Ministero della salute del 7 agosto 2020 sono stati diffusi anche indirizzi operativi per l'effettuazione su base volontaria dei suddetti test,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, in considerazione della situazione emergenziale decretata, di utilizzare le farmacie aperte al pubblico, dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario e atti a garantire la tutela della privacy, per la somministrazione dei vaccini sotto la supervisione di medici assistiti da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, al fine di ottenere la più ampia copertura vaccinale nella popolazione;
   a valutare l'opportunità che i farmacisti possano effettuare test sierologici al personale scolastico o a categorie di soggetti di volta in volta individuate, al fine di potenziare e velocizzare l'attività di screening.
9/2617-A/21Mandelli, Saccani Jotti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in esame, è finalizzato a prorogare fino al 15 ottobre lo stato di emergenza, che il Governo aveva deliberato lo scorso 31 gennaio in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da virus SARS-CoV-2;
    in conseguenza della proroga dello stato di emergenza sanitaria si provvede a prorogare l'efficacia di molte norme e disposizioni di legge, la gran parte delle quali sono in materia sanitaria;
    in questo momento però, la vera emergenza è quella legata alla necessità di sostenere il nostro sistema produttivo ormai in ginocchio e, come mostrano le cronache di questi giorni, al non aver programmato e per tempo la riapertura dell'anno scolastico;
    in questo ambito è indispensabile garantire l'attività scolastica in piena sicurezza per gli studenti e per il personale docente e ATA, e far sì che la scuola e i servizi educativi per l'infanzia, garantiscano il più possibile riguardo al rischio contagi e diffusione del virus,

impegna il Governo

a prevedere, al fine di garantire al meglio la sorveglianza epidemiologica delle infezioni da COVID 19, e consentire in sicurezza lo svolgimento delle attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, l'obbligo di effettuazione dei test sierologici e, laddove necessario, dei test molecolari, a tutto il personale ivi impiegato.
9/2617-A/22Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Versace, Spena, Marrocco, Bagnasco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in esame, è finalizzato a prorogare fino al 15 ottobre lo stato di emergenza, che il Governo aveva deliberato lo scorso 31 gennaio in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da virus SARS-CoV-2;
    in conseguenza della proroga dello stato di emergenza sanitaria si provvede a prorogare l'efficacia di molte norme e disposizioni di legge, la gran parte delle quali sono in materia sanitaria;
    in questo momento però, la vera emergenza è quella legata alla necessità di sostenere il nostro sistema produttivo ormai in ginocchio e, come mostrano le cronache di questi giorni, al non aver programmato e per tempo la riapertura dell'anno scolastico;
    in questo ambito è indispensabile garantire l'attività scolastica in piena sicurezza per gli studenti e per il personale docente e ATA, e far sì che la scuola e i servizi educativi per l'infanzia, garantiscano il più possibile riguardo al rischio contagi e diffusione del virus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di garantire al meglio la sorveglianza epidemiologica delle infezioni da COVID 19, e consentire in sicurezza lo svolgimento delle attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, l'obbligo di effettuazione dei test sierologici e, laddove necessario, dei test molecolari, a tutto il personale ivi impiegato.
9/2617-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Versace, Spena, Marrocco, Bagnasco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento dispone la proroga fino ai 15 ottobre dello stato di emergenza, che era stato dichiarato lo scorso 31 gennaio in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;
    al fine di garantire una effettiva tempestività nel monitoraggio e controllo della diffusione della Sars-Cov-2, è indispensabile effettuare un numero assai maggiore di tamponi rispetto a quelli che oggi vengono mediamente effettuati quotidianamente;
    soprattutto in queste ultime settimane, con il rientro di tanti italiani dalle vacanze, ai fini del controllo della diffusione del coronavirus, si è rilevata decisiva la possibilità di effettuare tempestivamente i tamponi e nell'avere i relativi risultati;
    i prevedibili focolai «di ritorno» delle infezioni da COVID-19, fanno emergere la necessità di assicurare, in tempi ed a costi contenuti, la diagnosi basata sulla ricerca, nel tampone rino-faringeo, dell'RNA virale con metodiche di biologia molecolare, ovvero quella rapida basata sulla sola ricerca dell'antigene, molto più che la diagnosi retrospettiva basata sulla ricerca degli anticorpi (test sierologico);
    è ragionevole ritenere che tale necessità troverà ulteriore conferma nella imminente ripresa delle attività lavorative e scolastiche; la riapertura dei confini ai viaggi di lavoro, potrà richiedere agli operatori di certificare, tramite diagnosi rapida alla vigilia della partenza, la negatività di infezioni in atto. E i viaggi di lavoro sono spesso programmati a brevissimo termine;
    su tutti i suddetti aspetti, le regioni hanno adottato disposizioni divergenti: talune consentono ai privati, almeno organizzati in nosocomi, di eseguire i test in questione, altre, come la regione Lazio, hanno posizioni pregiudizialmente contrarie. Diverse regioni prevedono la possibilità di effettuare i tamponi e i test sierologici anche per i laboratori privati, purché in possesso di tutti i requisiti necessari, al pari dei laboratori pubblici, definendo per tutti un percorso omogeneo da seguire, dal momento del prelievo a quello della refertazione;
    sotto questo aspetto risulterebbe invece decisiva e diffusa su tutto il territorio nazionale, la collaborazione tra il nostro sistema sanitario nazionale, le regioni e le strutture private (ambulatori e case di cura), al fine poter effettuare tutti i tamponi necessari, così come avvenuto per i test sierologici;
    se quindi molte regioni si sono già attivate nel coinvolgere anche i laboratori privati ai fini dell'effettuazione di tamponi e test sierologici, nel Lazio sembra che si stia mettendo in atto una sorta di ostruzionismo ideologico verso queste strutture private. Un comportamento poco comprensibile, con il risultato di ritardi laddove il fattore tempio sarebbe invece determinante. Peraltro a Fiumicino i tamponi non vengono eseguiti h24. Se si atterra tra le 9 e le 18 si può effettuarlo in aeroporto, in caso contrario il tutto viene delegato al senso di responsabilità del viaggiatore, che si deve recare autonomamente in una struttura per poter fare il test,

impegna il Governo

ad attivarsi, nell'ambito delle proprie prerogative, nell'obiettivo di garantire che in tutte le regioni anche i laboratori e le strutture diagnostiche private in possesso di tutti i requisiti necessari, possano effettuare i test sierologici e soprattutto i tamponi quale strumento diagnostico effettivamente affidabile, al fine di consentire che i tamponi siano effettuati nel maggior numero e minor tempo possibile, a garanzia di una effettiva tempestività nel monitoraggio e controllo della diffusione della Sars-Cov-2.
9/2617-A/23Spena, Bagnasco, Versace, Bond.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza conseguente alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, nonché, sempre fino al 15 ottobre, l'efficacia di numerose disposizioni di legge che hanno disciplinato l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica;
    con l'Allegato I, si provvede a indicare in maniera puntuale le diverse norme di legge che beneficiano della proroga dei termini di efficacia. Accanto a molte norme che hanno carattere sanitario, molte riguardano anche la proroga di disposizioni che attengono ad altri ambiti;
    il decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto «Cura Italia»), all'articolo 26, comma 2, ha previsto che fino al 31 luglio 2020, per alcune tipologie di lavoratori pubblici e privati il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero. La norma riguarda i lavoratori a cui sia stata riconosciuta una disabilità con connotazione di gravità e i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
    il provvedimento in esame non prevede la proroga di questa importante norma che rappresenta lo strumento giuridico necessario per evitare che i suddetti lavoratori possano essere costretti a tornare al lavoro, nelle ipotesi in cui non possano svolgere le proprie mansioni con le modalità di lavoro agile,

impegna il Governo

a prevedere una proroga della norma del «Cura Italia» di cui in premessa, al fine di tutelare i lavoratori fragili, prevedendo che l'efficacia della disposizione rimane valida anche nel periodo compreso tra il 1o agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 83/2020 in esame.
9/2617-A/24Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in esame, provvede a prorogare fino al 15 ottobre lo stato di emergenza sanitaria per il rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2. Conseguentemente con l'Allegato I, viene prorogata l'efficacia di molte norme di legge, che riguardano sia l'ambito sanitario che altre materie;
    sia l'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (cosiddetto decreto liquidità) che l'articolo 33, commi 1 e 2. del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (cosiddetto decreto rilancio) prevedono la possibilità di concludere contratti a distanza con modalità semplificate. L'articolo 4 del decreto-legge liquidità dispone infatti che, fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza) i contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che risultino rispettate alcune specifiche condizioni. Allo stesso modo, l'articolo 33 del decreto-legge rilancio ha esteso tali modalità semplificate anche ai contratti relativi alla prestazione di servizi finanziari e assicurativi;
    le due disposizioni si sono rivelate estremamente utili dal momento che hanno permesso alle banche di fornire servizi adeguati alla clientela, senza aggravi procedurali che ne avrebbero minato l'operatività nel periodo di emergenza dovuto alla diffusione del virus COVID-19; sarebbe pertanto importante, in virtù del perdurare dell'emergenza sanitaria, prorogare la validità delle suddette previsioni,

impegna il Governo

a prevedere una proroga delle modalità semplificate di sottoscrizione degli atti a distanza di cui in premessa, al fine di consentire alle banche di fornire servizi adeguati alla clientela, senza aggravi procedurali che avrebbero minato l'operatività nel periodo di emergenza dovuto alla diffusione dei virus COVID-19, facendo salvi la validità degli atti posti in essere e dei contratti conclusi nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, nel periodo compreso tra il 1o agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
9/2617-A/25Giacomoni, Bagnasco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in esame, provvede a prorogare fino al 15 ottobre lo stato di emergenza sanitaria per il rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2. Conseguentemente con l'Allegato I, viene prorogata l'efficacia di molte norme di legge, che riguardano sia l'ambito sanitario che altre materie;
    sia l'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (cosiddetto decreto liquidità) che l'articolo 33, commi 1 e 2. del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (cosiddetto decreto rilancio) prevedono la possibilità di concludere contratti a distanza con modalità semplificate. L'articolo 4 del decreto-legge liquidità dispone infatti che, fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza) i contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che risultino rispettate alcune specifiche condizioni. Allo stesso modo, l'articolo 33 del decreto-legge rilancio ha esteso tali modalità semplificate anche ai contratti relativi alla prestazione di servizi finanziari e assicurativi;
    le due disposizioni si sono rivelate estremamente utili dal momento che hanno permesso alle banche di fornire servizi adeguati alla clientela, senza aggravi procedurali che ne avrebbero minato l'operatività nel periodo di emergenza dovuto alla diffusione del virus COVID-19; sarebbe pertanto importante, in virtù del perdurare dell'emergenza sanitaria, prorogare la validità delle suddette previsioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere una proroga delle modalità semplificate di sottoscrizione degli atti a distanza di cui in premessa, al fine di consentire alle banche di fornire servizi adeguati alla clientela, senza aggravi procedurali che avrebbero minato l'operatività nel periodo di emergenza dovuto alla diffusione dei virus COVID-19, facendo salvi la validità degli atti posti in essere e dei contratti conclusi nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, nel periodo compreso tra il 1o agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
9/2617-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Giacomoni, Bagnasco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo n. 98 del 29 maggio 2017 ha previsto, a decorrere dal primo gennaio 2020 l'entrata in vigore del documento unico di circolazione e di proprietà degli autoveicoli e dei motoveicoli ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione 1, del codice civile;
    il medesimo provvedimento, all'articolo 1, comma 4-bis prevede altresì che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o più decreti definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completare comunque entro il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli Sportelli telematici dell'automobilista (STA) appositamente individuati dal medesimo Ministero; a seguito dell'esplosione della pandemia da COVID-19 è stato impossibile attuare la fase transitoria per il rilascio del documento unico di circolazione e proprietà, anche a seguito delle misure relative allo svolgimento del lavoro in modalità agile previste per il personale degli uffici della motorizzazione civile;
    anche a seguito del perdurare dello stato di emergenza previsto dal provvedimento in esame e delle misure ad esso connesse, allo stato per le imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è estremamente difficile adempiere alle disposizioni in materia di documento unico di circolazione a decorrere dalla data del prossimo 31 ottobre;
    a tal fine nella risoluzione unitaria 8-00079, approvata all'unanimità dalla Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati il 29 luglio 2020, uno degli impegni chiedeva al Governo di valutare l'opportunità di adottare iniziative per disporre il differimento dell'obbligatorietà delle procedure prescritte dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, per il rilascio del documento unico di circolazione (Duc), quale misura di sostegno e semplificazione per cittadini ed imprese del settore;
    la medesima Commissione nel parere approvato al provvedimento in esame ha inserito un'osservazione in cui si ribadiva valuti l'opportunità di disporre il differimento dell'obbligatorietà delle procedure prescritte dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. per il rilascio del documento unico di circolazione (Due), quale misura di sostegno e semplificazione per cittadini ed imprese del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre il differimento dell'obbligatorietà delle procedure prescritte dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, per il rilascio del documento unico di circolazione (Duc), quale misura di sostegno e semplificazione per cittadini ed imprese del settore.
9/2617-A/26Zanella, Novelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone la proroga fino al 15 ottobre prossimo della dichiarazione dello stato di emergenza che scadeva il 31 luglio, prorogando contestualmente le scadenze dei termini previsti da disposizioni di rango primario adottate in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    nell'allegato I vengono riportate le norme di legge e le disposizioni il cui termine viene prorogato: nel suddetto Allegato I non è contenuta la proroga della disposizione di cui all'articolo 30-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto decreto liquidità);
    al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, il suddetto articolo 30-bis del decreto-legge 23/2020 dispone che fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato presso le strutture sanitarie pubbliche e private, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani,

impegna il Governo

a prevedere o comunque a chiarire che la disposizione di cui all'articolo 30-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 esposta in premessa, ha efficacia fino ai trenta giorni successivi il 15 ottobre 2020, data ultima della vigenza dello stato di emergenza.
9/2617-A/27Cortelazzo, Bagnasco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza conseguente alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, nonché, l'efficacia di numerose disposizioni di legge. In particolare, con l'Allegato I, vengono elencate le numerose disposizioni di legge che beneficiano della proroga della loro efficacia;
    il decreto-legge 18 del 2020, il cosiddetto decreto «Cura Italia», all'articolo 24 ha previsto un incrementato di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, del numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa,

impegna il Governo

a prevedere la proroga dell'efficacia dell'articolo 24 del decreto-legge 18 del 2020, al fine di protrarre il beneficio per i lavoratori che assistono persone con grave disabilità relativamente all'estensione della durata dei permessi retribuiti coperti da contribuzione figurativa.
9/2617-A/28Versace, Novelli, Mugnai.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza conseguente alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, nonché, l'efficacia di numerose disposizioni di legge. In particolare, con l'Allegato I, vengono elencate le numerose disposizioni di legge che beneficiano della proroga della loro efficacia;
    il decreto-legge 18 del 2020, il cosiddetto decreto «Cura Italia», all'articolo 24 ha previsto un incrementato di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, del numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la proroga dell'efficacia dell'articolo 24 del decreto-legge 18 del 2020, al fine di protrarre il beneficio per i lavoratori che assistono persone con grave disabilità relativamente all'estensione della durata dei permessi retribuiti coperti da contribuzione figurativa.
9/2617-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta) Versace, Novelli, Mugnai.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83/2020, modificando l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19/2020, estende fino al 15 ottobre 2020 la facoltà di adottare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, una o più misure (tra quelle indicate al comma 2, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 19/2020) volte a contrastare i rischi sanitari derivanti da COVID-19;
    l'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 630 del 2020 disponeva che quest'ultimo, per il superamento dell'emergenza in questione si avvalesse di un Comitato tecnico-scientifico, in seguito istituito con decreto n. 371 del 5 febbraio 2020 del predetto Capo del Dipartimento della protezione civile. La composizione del Comitato tecnico, dalla data di istituzione, veniva più volte integrata da esperti in relazione a specifiche esigenze, da ultimo con ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020;
    dall'inizio dell'emergenza sanitaria ad oggi sono stati resi consultabili – su insistente richiesta dei gruppi parlamentari d'opposizione e del Copasir – soltanto cinque dei verbali, redatti a seguito delle riunioni del succitato Comitato tecnico-scientifico, in cui sono indicate le raccomandazioni fondamentali per l'adozione da parte del Governo delle misure indispensabili a fare fronte all'emergenza sanitaria,

impegna il Governo

a volere assumere, con la massima urgenza, ogni utile iniziativa volta a disporre la pubblicazione di tutti i verbali stilati dal Comitato tecnico-scientifico di cui in premessa.
9/2617-A/29Foti, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Mantovani.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» il Governo ha disposto l'estensione dello stato di emergenza da COVID-19 fino al 15 ottobre 2020;
    nei considerando del predetto decreto si riporta che: «Considerato che la curva dei contagi in Italia pur ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus»;
    come evidenziato a mezzo stampa e dai recenti fatti di cronaca, i livelli di traffico migratorio sulle coste italiane, segnatamente in Sicilia, si sono intensificati, creando forti tensioni con i cittadini locali, anche a causa dei gran numero di immigrati asintomatici che sbarcano sul suolo italiano;
    come emerso da fatti di cronaca, sono vari i casi di immigrati arrivati in Italia, positivi al COVID-19, che decidono di fuggire dalle strutture di cura e di accoglienza dove sono stati ubicati;
    sono altresì sempre più numerosi i casi in cui la mancata tempestività in materia di controlli igienico-sanitari nei confronti di immigrati sbarcati in Italia si ripercuote nel contagio ai danni degli operatori sociali e sanitari;
    considerando il notevole aumento di casi di COVID-19 nelle varie nazioni europee, le crescenti tensioni nella Regione siciliana, ormai al collasso per i continui sbarchi, ed il prolungamento dello Stato di emergenza nel Paese, occorrono misure che salvaguardino la salute dei cittadini italiani,

impegna il Governo:

   a) a bloccare gli approdi di imbarcazioni appartenenti ad organizzazioni non governative (ONG), recanti immigrati extraeuropei sulle coste italiane fino alla diffusione ed implementazione di un vaccino contro il COVID-19;
   b) a disporre tempestivi controlli sanitari in tutte le strutture ospitanti immigrati extraeuropei sul suolo nazionale.
9/2617-A/30Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» il Governo ha disposto l'estensione dello stato di emergenza da COVID-19 fino al 15 ottobre 2020;
    nei considerando del predetto decreto si riporta che: «Considerato che la curva dei contagi in Italia pur ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus»;
    come evidenziato a mezzo stampa e dai recenti fatti di cronaca, i livelli di traffico migratorio sulle coste italiane, segnatamente in Sicilia, si sono intensificati, creando forti tensioni con i cittadini locali, anche a causa dei gran numero di immigrati asintomatici che sbarcano sul suolo italiano;
    come emerso da fatti di cronaca, sono vari i casi di immigrati arrivati in Italia, positivi al COVID-19, che decidono di fuggire dalle strutture di cura e di accoglienza dove sono stati ubicati;
    sono altresì sempre più numerosi i casi in cui la mancata tempestività in materia di controlli igienico-sanitari nei confronti di immigrati sbarcati in Italia si ripercuote nel contagio ai danni degli operatori sociali e sanitari;
    considerando il notevole aumento di casi di COVID-19 nelle varie nazioni europee, le crescenti tensioni nella Regione siciliana, ormai al collasso per i continui sbarchi, ed il prolungamento dello Stato di emergenza nel Paese, occorrono misure che salvaguardino la salute dei cittadini italiani,

impegna il Governo

a disporre tempestivi controlli sanitari in tutte le strutture ospitanti immigrati extraeuropei sul suolo nazionale.
9/2617-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta) Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» il Governo ha disposto l'estensione dello stato di emergenza da COVID-19 fino al 15 ottobre 2020;
    l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con delibere n. 148/2020/R/COM e 149/020/R/COM, datate 30 aprile 2020, ha deliberato una proroga dei distacchi di elettricità, gas ed acqua fino al 17 maggio 2020, in seguito all'emergenza liquidità provocata dalla crisi economico-sociale da COVID-19;
    con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto «Decreto Rilancio» il Governo ha disposto l'abbattimento di quote fisse quali «trasporto e gestione» e «oneri generali di sistema» nelle bollette elettriche unicamente per le utenze non domestiche per i mesi da maggio a luglio 2020;
    nel decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, cosiddetto «Decreto Agosto» non figurano misure di sostegno per il pagamento delle utenze energetiche per le famiglie;
    con il predetto decreto è stata fatta salva la scadenza del 16 settembre 2020 come scadenza per il pagamento di ritenute IRPEF, IVA e contributi INPS di marzo, aprile e maggio,
    il predetto decreto, modificando quanto già disposto dal decreto-legge n. 34/2020, ha esteso fino al 15 ottobre 2020 il divieto di notificare cartelle di pagamento ma anche di promuovere nuove azioni esecutive o cautelari, nonché la sospensione di tutte le dilazioni esattoriali in corso,

impegna il Governo:

   a) a rinviare la scadenza per il pagamento di tutti gli oneri fiscali precedentemente sospesi almeno a gennaio 2021, includendo anche le dilazioni esattoriali in corso ed altri obblighi in materia di riscossione già oggetto di sospensione;
   b) a disporre la sospensione delle quote di «trasporto e gestione» ed «oneri generali di sistema» delle bollette elettriche con riferimento alle utenze domestiche almeno fino a gennaio 2021 per le famiglie meno abbienti;
   c) a sospendere in ogni caso i distacchi per morosità di elettricità, gas ed acqua per morosità fino al 31 gennaio 2021.
9/2617-A/31Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» il Governo ha disposto l'estensione dello stato di emergenza da COVID-19 fino al 15 ottobre 2020;
    l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con delibere n. 148/2020/R/COM e 149/020/R/COM, datate 30 aprile 2020, ha deliberato una proroga dei distacchi di elettricità, gas ed acqua fino al 17 maggio 2020, in seguito all'emergenza liquidità provocata dalla crisi economico-sociale da COVID-19;
    con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto «Decreto Rilancio» il Governo ha disposto l'abbattimento di quote fisse quali «trasporto e gestione» e «oneri generali di sistema» nelle bollette elettriche unicamente per le utenze non domestiche per i mesi da maggio a luglio 2020;
    nel decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, cosiddetto «Decreto Agosto» non figurano misure di sostegno per il pagamento delle utenze energetiche per le famiglie;
    con il predetto decreto è stata fatta salva la scadenza del 16 settembre 2020 come scadenza per il pagamento di ritenute IRPEF, IVA e contributi INPS di marzo, aprile e maggio,
    il predetto decreto, modificando quanto già disposto dal decreto-legge n. 34/2020, ha esteso fino al 15 ottobre 2020 il divieto di notificare cartelle di pagamento ma anche di promuovere nuove azioni esecutive o cautelari, nonché la sospensione di tutte le dilazioni esattoriali in corso,

impegna il Governo:

   a) a valutare l'opportunità di rinviare la scadenza per il pagamento di tutti gli oneri fiscali precedentemente sospesi almeno a gennaio 2021, includendo anche le dilazioni esattoriali in corso ed altri obblighi in materia di riscossione già oggetto di sospensione;
   b) a valutare l'opportunità di disporre la sospensione delle quote di «trasporto e gestione» ed «oneri generali di sistema» delle bollette elettriche con riferimento alle utenze domestiche almeno fino a gennaio 2021 per le famiglie meno abbienti;
   c) a valutare l'opportunità di sospendere in ogni caso i distacchi per morosità di elettricità, gas ed acqua per morosità fino al 31 gennaio 2021.
9/2617-A/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento detta disposizioni urgenti dirette a contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19 estendendo fino al 15 ottobre dello stato di emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia;
    il provvedimento in esame è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge 33/2020;
    il comma 6 del decreto-legge in esame modifica l'articolo 4, comma 5, l'articolo 6, comma 7, e l'articolo 7, comma 7, della legge n. 124 del 2007, relativi alle modalità di nomina, sostituendo le parole; «per una sola volta» con le parole: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;
    il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è l'insieme degli organi e delle autorità che nel nostro Paese hanno il compito di assicurare le attività informative allo scopo di salvaguardare la Repubblica dai pericoli e dalle minacce provenienti sia dall'interno sia dall'esterno;
    la relazione illustrativa motiva l'intervento normativo di cui sopra secondo una ratio che privilegia la flessibilità perseguendo l'intento di garantire nelle diverse situazioni e possibili contesti, come ad esempio nell'attuale stato di emergenza sanitaria, la continuità e la funzionalità della guida degli apparati intelligence;
    tale motivazione rappresenta un'interpretazione che è da ritenersi eccessiva per il tipo di intervento e scollegata rispetto alle prerogative di questo Decreto e all'estensione temporale dello stato di emergenza sanitaria,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di modificare con il primo provvedimento utile e comunque entro il termine dello stato di emergenza sanitaria quanto previsto all'articolo 1 comma 6.
9/2617-A/32Mantovani.


   La Camera,
   premesso che:
    esiste il fondato rischio per gli italiani all'estero del mancato esercizio di uno dei diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione: quello di votare e al tempo stesso di essere coerentemente e tempestivamente informati sulle ragioni del «si» o del «no» in occasione della prossima consultazione referendaria del 20 e 21 settembre 2020;
    sono circa sei milioni i connazionali iscritti all'AIRE e le aperture a singhiozzo di numerosi consolati potrebbero non far arrivare a destinazione il «plico» del materiale elettorale entro i termini di legge né permettere un'ordinata espressione di voto;
    sussiste, inoltre, anche il probabile pericolo di contagio nei prevedibili assembramenti alle operazioni di scrutinio. La questione critica del voto postale è altresì evidente: soprattutto in Paesi popolosi come, ad esempio. Stati Uniti e Brasile esso è reso particolarmente difficile dalla situazione della pandemia COVID-19. Anche in questo caso la presumibile conseguenza prodotta sarà quella di milioni di italiani all'estero impossibilitati a votare o con grosse difficoltà a farlo,

impegna il Governo

a considerare con particolare attenzione la complessa situazione del voto degli italiani all'estero valutando al contempo di adottare tutte le iniziative utili a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto anche nei Paesi maggiormente colpiti dal Coronavirus, nonché il relativo scrutinio.
9/2617-A/33Ungaro, Carè, Fusacchia, La Marca, Fitzgerald Nissoli, Schirò, Siragusa.


   La Camera,
   considerato che:
    il provvedimento in esame contiene misure urgenti per la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
    tra i settori più colpiti dall'emergenza vi è lo sport, in tale ambito numerose discipline traggono il proprio sostentamento economico dalla presenza di un pubblico pagante. In particolare la partecipazione popolare alle manifestazioni sportive che si svolgono negli stadi sotto forma di campionati (calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e altro) si esplica tramite abbonamenti che vengono sottoscritti già mesi prima dell'avvio dei campionati medesimi;
    l'abbonato è un socio sostenitore, un tifoso presente e solido, diverso dal tifoso televisivo che è liquido, incostante e collocato ad una superiore distanza rispetto all'oggetto del sentimento. Si tratta di rapporti consolidati e duraturi nel tempo che danno corpo e anima alle società sportive che si occupano di sport di squadra;
    la pandemia di COVID-19 ha provocato una significativa riduzione delle entrate nel calcio italiano che muove un volume di affari pari a 2,5 miliardi di euro, il ritorno al calcio giocato sarà importante per limitare l'impatto finanziario determinato dall'emergenza sanitaria, ma rimane incertezza sui tempi del ritorno dei tifosi;
    l'effetto della proroga dello stato di emergenza potrebbe comportare un drastico calo degli abbonamenti che tutt'ora rappresentano almeno il 20 per cento delle entrate dei club calcistici;
    nel calcio le misure relativa alla sicurezza negli stadi hanno quanto meno avuto il merito di rendere tracciabili i 350 mila cittadini che si sono abbonati al campionato 2019-2020,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consentire il ritorno negli stadi degli abbonati agli eventi calcistici, nel rispetto delle regole di distanziamento sociale, prima del termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione del fatto che essi sono tutti nominativamente individuali e tracciabili.
9/2617-A/34Bond, Barelli, Versace, Bagnasco, Baldini, Dall'Osso, Novelli, Cortelazzo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 28 del 2020 reca Sistema di allerta COVID-19). La proroga in esame concerne il termine finale per l'utilizzo dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare e della piattaforma relative alla gestione di un sistema di allerta (cosiddetta app Immuni), in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus COVID-19, nonché il termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati;
    il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato il 21 aprile 2020 le Linee guida sull'uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto dell'emergenza legata al COVID-19. Il documento afferma, tra l'altro, che; la disciplina europea sulla protezione dei dati reca «norme specifiche che consentono l'uso di dati anonimi o personali per sostenere le autorità pubbliche e altri soggetti, a livello nazionale e dell'Unione europea, nel monitoraggio e nel contenimento della diffusione del virus SAR-CoV-22»; il ricorso agli strumenti in esame per il tracciamento dei contatti «dovrebbe essere volontario e non dovrebbe basarsi sulla tracciabilità dei movimenti individuali, bensì sulle informazioni di prossimità relative agli utenti». Il 13 maggio 2020 gli Stati membri dell'Unione europea, con il sostegno della Commissione europea, hanno concordato gli orientamenti per l'interoperabilità transfrontaliera delle applicazioni di tracciamento nell'Unione europea. Gli orientamenti sono stati adottati dagli Stati membri nella sede dell’eHealth Network, una rete che collega le autorità nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria online designate dagli Stati membri, istituita sulla base dell'articolo 14 della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011 (direttiva concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera). Tali orientamenti fanno seguito al «pacchetto di strumenti (toolbox) per l'uso di applicazioni mobili di tracciamento dei contatti e allerta in risposta alla pandemia di COVID-19», definito il 15 aprile 2020 nella medesima sede dell’eHealth Network; quest'ultimo documento ha indicato i seguenti requisiti essenziali per le applicazioni mobili di tracciamento dei contatti e allerta: volontarietà, trasparenza, carattere temporaneo, cyber security, uso di dati anonimizzati e della tecnologia Bluetooth, interoperabilità transfrontaliera e fra sistemi operativi. In base ai suddetti orientamenti concordati il 13 maggio – che intendono guidare nella progettazione e implementazione delle app e delle soluzioni di back end –, l'interoperabilità si riferisce ad app che siano in grado di scambiare le informazioni minime necessarie in modo che gli utenti, ovunque si trovino nell'Unione europea, siano avvisati se siano stati in prossimità di un altro utente risultato positivo al virus COVID-19,

impegna il Governo

a rendere effettivamente intelligibile la portata applicativa della disposizione e pertanto chiarire espressamente che la notifica e il follow-up devono essere conformi alle procedure definite dalle autorità sanitarie pubbliche, tenuto conto delle implicazioni relative alla privacy ed alla sicurezza dei dati.
9/2617-A/35Morrone, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 28 del 2020 reca Sistema di allerta COVID-19). La proroga in esame concerne il termine finale per l'utilizzo dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare e della piattaforma relative alla gestione di un sistema di allerta (cosiddetta app Immuni), in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus COVID-19, nonché il termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati;
    tra i provvedimenti adottati dal Ministero della salute per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus si annovera l'introduzione di un sistema di tracciamento digitale dei contatti, cosiddetto «Sistema di allerta COVID-19», istituito all'articolo n. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 come sistema complementare alle modalità di tracciamento tradizionali di cui si serve il Sistema Sanitario Nazionale. Esso risulta in grado di raggiungere potenzialmente milioni di utenti, sfruttando una piattaforma digitale unica nazionale, comunemente denominata «App immuni», generata con lo specifico intento di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute. È indubbio, quindi, che per il funzionamento del presente Sistema sia necessario accedere ad alcuni dati personali dell'utente, motivo per il quale il Ministero della salute, quale titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ha provveduto a trasmettere al Garante per la privacy una nota del 28 maggio 2020 contenente la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, al fine di essere autorizzato ad avviare il Sistema e la relativa applicazione,
    a seguito della ricezione e dell'attenta valutazione della nota ministeriale contenente la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, il Garante ha ritenuto legittimo e proporzionato il trattamento dei dati personali effettuato dal Sistema di allerta dell'App Immuni, in quanto rispettoso dei diritti e delle libertà degli interessati ed in particolare della trasparenza, correttezza e sicurezza in ogni fase di trattamento;
    tuttavia nel provvedimento il Garante non si limita ad autorizzare il Sistema di allerta, in quanto provvisto di misure idonee ad attenuare i rischi di lesione derivanti dal trattamento dei dati personali, ma procede altresì all'indicazione di prescrizioni volte a rafforzare le garanzie degli utenti. In particolare, si richiede al Ministero della salute di adoperarsi affinché siano adottate, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento del Garante, diverse prescrizioni,

impegna il Governo

sulla base delle precisazioni fornite dal Garante di cui nelle premesse, alla puntuale integrazione della indicazione nella valutazione d'impatto, con costante aggiornamento, dei criteri epidemiologici di rischio e i modelli probabilistici su cui si basa l'algoritmo utilizzato dal Sistema di allerta;
9/2617-A/36Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 28 del 2020 reca Sistema di allerta COVID-19). La proroga in esame concerne il termine finale per l'utilizzo dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare e della piattaforma relative alla gestione di un sistema di allerta (cosiddetta app Immuni), in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus COVID-19, nonché il termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati;
    tra i provvedimenti adottati dal Ministero della salute per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus si annovera l'introduzione di un sistema di tracciamento digitale dei contatti, cosiddetto «Sistema di allerta COVID-19», istituito all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 come sistema complementare alle modalità di tracciamento tradizionali di cui si serve il Sistema Sanitario Nazionale. Esso risulta in grado di raggiungere potenzialmente milioni di utenti, sfruttando una piattaforma digitale unica nazionale, comunemente denominata «App immuni», generata con lo specifico intento di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute. È indubbio, quindi, che per il funzionamento del presente Sistema sia necessario accedere ad alcuni dati personali dell'utente, motivo per il quale il Ministero della salute, quale titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ha provveduto a trasmettere al Garante per la privacy una nota del 28 maggio 2020 contenente la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, al fine di essere autorizzato ad avviare il Sistema e la relativa applicazione;
    a seguito della ricezione e dell'attenta valutazione della nota ministeriale contenente la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, il Garante ha ritenuto legittimo e proporzionato il trattamento dei dati personali effettuato dal Sistema di allerta dell'App Immuni, in quanto rispettoso dei diritti e delle libertà degli interessati ed in particolare della trasparenza, correttezza e sicurezza in ogni fase di trattamento;
    tuttavia nel provvedimento il Garante non si limita ad autorizzare il Sistema di allerta, in quanto provvisto di misure idonee ad attenuare i rischi di lesione derivanti dai trattamento dei dati personali, ma procede altresì all'indicazione di prescrizioni volte a rafforzare le garanzie degli utenti. In particolare, si richiede al Ministero della salute di adoperarsi affinché siano adottate, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento del Garante, diverse prescrizioni,

impegna il Governo

sulla base delle precisazioni fornite dal Garante di cui nelle premesse, alla puntuale integrazione della informazione adeguata degli utenti della possibilità di riscontrare dei «falsi positivi o negativi» dovuti ad errori intrinseci dell'app che potrebbe generare notifiche non sempre corrispondenti ad un'effettiva condizione di rischio.
9/2617-A/37Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 28 del 2020 reca Sistema di allerta COVID-19). La proroga in esame concerne il termine finale per l'utilizzo dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare e della piattaforma relative alla gestione di un sistema di allerta (cosiddetta app Immuni), in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus Covid-19, nonché il termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati;
    tra i provvedimenti adottati dal Ministero della salute per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus si annovera l'introduzione di un sistema di tracciamento digitale dei contatti, cosiddetto «Sistema di allerta Covid-19», istituito all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 come sistema complementare alle modalità di tracciamento tradizionali di cui si serve il Sistema Sanitario Nazionale. Esso risulta in grado di raggiungere potenzialmente milioni di utenti, sfruttando una piattaforma digitale unica nazionale, comunemente denominata «App immuni», generata con lo specifico intento di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute. È indubbio, quindi, che per il funzionamento del presente Sistema sia necessario accedere ad alcuni dati personali dell'utente, motivo per il quale il Ministero della salute, quale titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ha provveduto a trasmettere al Garante per la privacy una nota del 28 maggio 2020 contenente la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, al fine di essere autorizzato ad avviare il Sistema e la relativa applicazione;
    a seguito della ricezione e dell'attenta valutazione della nota ministeriale contenente la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, il Garante ha ritenuto legittimo e proporzionato il trattamento dei dati personali effettuato dal Sistema di allerta dell'App immuni, in quanto rispettoso dei diritti e delle libertà degli interessati ed in particolare della trasparenza, correttezza e sicurezza in ogni fase di trattamento;
    tuttavia nel provvedimento il Garante non si limita ad autorizzare il Sistema di allerta, in quanto provvisto di misure idonee ad attenuare i rischi di lesione derivanti dal trattamento dei dati personali, ma procede altresì all'indicazione di prescrizioni volte a rafforzare le garanzie degli utenti. In particolare, si richiede al Ministero della salute di adoperarsi affinché siano adottate, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento del Garante, diverse prescrizioni,

impegna il Governo

sulla base delle precisazioni fornite dal Garante di cui nelle premesse, alla puntuale integrazione della informazione degli utenti della possibilità di disattivare temporaneamente l'applicazione, facilitando tale operazione attraverso una funzione facilmente accessibile dalla schermata principale.
9/2617-A/38Marchetti, Bisa, Di Muro, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 28 del 2020 reca Sistema di allerta Covid-19 la proroga in esame concerne il termine finale per l'utilizzo dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare e della piattaforma relative alla gestione di un sistema di allerta (cosiddetta app Immuni), in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus Covid-19, nonché il termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati;
    tra i provvedimenti adottati dal Ministero della salute per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus si annovera l'introduzione di un sistema di tracciamento digitale dei contatti, cosiddetto «Sistema di allerta Covid-19», istituito all'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 come sistema complementare alle modalità di tracciamento tradizionali di cui si serve il Sistema Sanitario Nazionale. Esso risulta in grado di raggiungere potenzialmente milioni di utenti, sfruttando una piattaforma digitale unica nazionale, comunemente denominata «App immuni», generata con lo specifico intento di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute. È indubbio, quindi, che per il funzionamento del presente Sistema sta necessario accedere ad alcuni dati personali dell'utente, motivo per il quale il Ministero della salute, quale titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ha provveduto a trasmettere al Garante per la privacy una nota del 28 maggio 2020 contenente la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, al fine di essere autorizzato ad avviare il Sistema e la relativa applicazione;
    a seguito della ricezione e dell'attenta valutazione della nota ministeriale contenente la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, il Garante ha ritenuto legittimo e proporzionato il trattamento dei dati personali effettuato dal Sistema di allerta dell'App Immuni, in quanto rispettoso dei diritti e delle libertà degli interessati ed in particolare della trasparenza, correttezza e sicurezza in ogni fase di trattamento;
    tuttavia nel provvedimento il Garante non si limita ad autorizzare il Sistema di allerta, in quanto provvisto di misure idonee ad attenuare i rischi di lesione derivanti dal trattamento dei dati personali, ma procede altresì all'indicazione di prescrizioni volte a rafforzare le garanzie degli utenti. In particolare, si richiede al Ministero della salute di adoperarsi affinché siano adottate, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento del Garante, diverse prescrizioni,

impegna il Governo

sulla base delle precisazioni fornite dal Garante di cui nelle premesse, alla puntuale integrazione delle modalità e tempistiche adeguate di protezione delle informazioni raccolte nell'applicazione e precisarle (soprattutto per cautelare minori ultra quattordicenni), evitando da un lato la riassociazione a soggetti identificabili e dall'altro garantendone l'anonimato.
9/2617-A/39Pretto, Di Muro, Bisa, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 28 del 2020 reca Sistema di allerta COVID-19). La proroga in esame concerne il termine finale per l'utilizzo dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare e della piattaforma relative alla gestione di un sistema di allerta (cosiddetta app Immuni), in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus COVID-19, nonché il termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati;
    tra i provvedimenti adottati dal Ministero della salute per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus si annovera l'introduzione di un sistema di tracciamento digitale dei contatti, cosiddetto «Sistema di allerta Covid-19», istituito all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 come sistema complementare alle modalità di tracciamento tradizionali di cui si serve il Sistema Sanitario Nazionale. Esso risulta in grado di raggiungere potenzialmente milioni di utenti, sfruttando una piattaforma digitale unica nazionale, comunemente denominata «App immuni», generata con lo specifico intento di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute. È indubbio, quindi, che per il funzionamento del presente Sistema sia necessario accedere ad alcuni dati personali dell'utente, motivo per il quale il Ministero della salute, quale titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ha provveduto a trasmettere al Garante per la privacy una nota del 28 maggio 2020 contenente la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, al fine di essere autorizzato ad avviare il Sistema e la relativa applicazione;
    a seguito della ricezione e dell'attenta valutazione della nota ministeriale contenente la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, il Garante ha ritenuto legittimo e proporzionato il trattamento dei dati personali effettuato dal Sistema di allerta dell'App Immuni, in quanto rispettoso dei diritti e delle libertà degli interessati ed in particolare della trasparenza, correttezza e sicurezza in ogni fase di trattamento;
    tuttavia nel provvedimento il Garante non si limita ad autorizzare il Sistema di allerta, in quanto provvisto di misure idonee ad attenuare i rischi di lesione derivanti dai trattamento dei dati personali, ma procede altresì all'indicazione di prescrizioni volte a rafforzare le garanzie degli utenti. In particolare, si richiede al Ministero della salute di adoperarsi affinché siano adottate, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento del Garante, diverse prescrizioni,

impegna il Governo

sulla base delle precisazioni fornite dal Garante di cui nelle premesse, alla puntuale integrazione delle adeguate informazioni agli utenti in relazione alle caratteristiche della fase di sperimentazione, avviata in alcune Regioni e province autonome.
9/2617-A/40Cantalamessa, Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 28 del 2020 reca Sistema di allerta COVID-19. La proroga in esame concerne il termine finale per l'utilizzo dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare e della piattaforma relative alla gestione di un sistema di allerta (cosiddetta app Immuni), in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus COVID-19, nonché il termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati;
    tra i provvedimenti adottati dal Ministero della salute per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus si annovera l'introduzione di un sistema di tracciamento digitale dei contatti, cosiddetto «Sistema di allerta COVID-19», istituito all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 come sistema complementare alle modalità di tracciamento tradizionali di cui si serve il Sistema Sanitario Nazionale. Esso risulta in grado di raggiungere potenzialmente milioni di utenti, sfruttando una piattaforma digitale unica nazionale, comunemente denominata «App immuni», generata con lo specifico intento di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute. È indubbio, quindi, che per il funzionamento del presente Sistema sia necessario accedere ad alcuni dati personali dell'utente, motivo per il quale il Ministero della salute, quale titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ha provveduto a trasmettere al Garante per la privacy una nota del 28 maggio 2020 contenente la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, al fine di essere autorizzato ad avviare il Sistema e la relativa applicazione;
    a seguito della ricezione e dell'attenta valutazione della nota ministeriale contenente la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, il Garante ha ritenuto legittimo e proporzionato il trattamento dei dati personali effettuato dai Sistema di allerta dell'App Immuni, in quanto rispettoso dei diritti e delle libertà degli interessati ed in particolare della trasparenza, correttezza e sicurezza in ogni fase di trattamento;
    tuttavia nel provvedimento il Garante non si limita ad autorizzare il Sistema di allerta, in quanto provvisto di misure idonee ad attenuare i rischi di lesione derivanti dal trattamento dei dati personali, ma procede altresì all'indicazione di prescrizioni volte a rafforzare le garanzie degli utenti. In particolare, si richiede al Ministero della salute di adoperarsi affinché siano adottate, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento del Garante, diverse prescrizioni,

impegna il Governo

sulla base delle precisazioni fornite dal Garante di cui nelle premesse, alla puntuale integrazione della valutazione d'impatto e l'informativa in relazione alle modalità di esercizio del diritto di cancellazione e di opposizione.
9/2617-A/41Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 28/2020 reca Sistema di allerta COVID-19. La proroga in esame concerne il termine finale per l'utilizzo dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare e della piattaforma relative alla gestione di un sistema di allerta (cosiddetta app Immuni), in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus COVID-19, nonché il termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati;
    tra i provvedimenti adottati dal Ministero della salute per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus si annovera l'introduzione di un sistema di tracciamento digitale dei contatti, cosiddetto «Sistema di allerta COVID-19», istituito all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 come sistema complementare alle modalità di tracciamento tradizionali di cui si serve il Sistema Sanitario Nazionale. Esso risulta in grado di raggiungere potenzialmente milioni di utenti, sfruttando una piattaforma digitale unica nazionale, comunemente denominata «App immuni», generata con lo specifico intento di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute. È indubbio, quindi, che per il funzionamento del presente Sistema sia necessario accedere ad alcuni dati personali dell'utente, motivo per il quale il Ministero della salute, quale titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ha provveduto a trasmettere al Garante per la privacy una nota del 28 maggio 2020 contenente la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, al fine di essere autorizzato ad avviare il Sistema e la relativa applicazione;
    a seguita della ricezione e dell'attenta valutazione della nota ministeriale contenente la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, il Garante ha ritenuto legittimo e proporzionato il trattamento dei dati personali effettuato dal Sistema di allerta dell'App Immuni, in quanto rispettoso dei diritti e delle libertà degli interessati ed in particolare della trasparenza, correttezza e sicurezza in ogni fase di trattamento;
    tuttavia nel provvedimento il Garante non si limita ad autorizzare il Sistema di allerta, in quanto provvisto di misure idonee ad attenuare i rischi di lesione derivanti dal trattamento dei dati personali, ma procede altresì all'indicazione di prescrizioni volte a rafforzare le garanzie degli utenti. In particolare, si richiede al Ministero della salute di adoperarsi affinché siano adottate, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento del Garante, diverse prescrizioni,

impegna il Governo

sulla base delle precisazioni fornite dal Garante di cui nelle premesse, alla puntuale integrazione, sulla base del principio di responsabilizzazione della valutazione d'impatto con l'indicazione di tutti i soggetti coinvolti nel Sistema, rendendo noto il loro ruolo, le loro competenze egli eventuali rischi per l'interessato.
9/2617-A/42Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 28/2020 reca Sistema di allerta COVID-19. La proroga in esame concerne il termine finale per l'utilizzo dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare e della piattaforma relative alla gestione di un sistema di allerta (cosiddetta app Immuni), in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus COVID-19, nonché il termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati;
    tra i provvedimenti adottati dal Ministero della salute per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus sì annovera l'introduzione di un sistema di tracciamento digitale dei contatti, cosiddetto «Sistema di allerta COVID-19», istituito all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 come sistema complementare alle modalità di tracciamento tradizionali di cui si serve il Sistema Sanitario Nazionale. Esso risulta in grado di raggiungere potenzialmente milioni di utenti, sfruttando una piattaforma digitale unica nazionale, comunemente denominata «App immuni», generata con lo specifico intento di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute. È indubbio, quindi, che per il funzionamento del presente Sistema sia necessario accedere ad alcuni dati personali dell'utente, motivo per il quale il Ministero della salute, quale titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ha provveduto a trasmettere al Garante per la privacy una nota del 28 maggio 2020 contenente la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, al fine di essere autorizzato ad avviare il Sistema e la relativa applicazione;
    a seguito della ricezione e dell'attenta valutazione della nota ministeriale contenente la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, il Garante ha ritenuto legittimo e proporzionato il trattamento dei dati personali effettuato dal Sistema di allerta dell'App Immuni, in quanto rispettoso dei diritti e delle libertà degli interessati ed in particolare della trasparenza, correttezza e sicurezza in ogni fase di trattamento;
    tuttavia nel provvedimento il Garante non si limita ad autorizzare il Sistema di allerta, in quanto provvisto di misure idonee ad attenuare i rischi di lesione derivanti dal trattamento dei dati personali, ma procede altresì all'indicazione di prescrizioni volte a rafforzare le garanzie degli utenti. In particolare, si richiede al Ministero della salute di adoperarsi affinché siano adottate, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento del Garante, diverse prescrizioni,

impegna il Governo

ad introdurre misure volte ad assicurare sia il tracciamento delle operazioni compiute dagli amministratori di sistema sui sistemi operativi, sulla rete e sulle basi dati, sia la mitigazione dei rischi derivanti da errori materiali o diagnostici.
9/2617-A/43Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 28/2020 reca Sistema di allerta COVID-19. La proroga in esame concerne il termine finale per l'utilizzo dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare e della piattaforma relative alla gestione di un sistema di allerta (cosiddetta app Immuni), in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus COVID-19, nonché il termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati;
    tra i provvedimenti adottati dal Ministero della salute per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus sì annovera l'introduzione di un sistema di tracciamento digitale dei contatti, cosiddetto «Sistema di allerta COVID-19», istituito all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 come sistema complementare alle modalità di tracciamento tradizionali di cui si serve il Sistema Sanitario Nazionale. Esso risulta in grado di raggiungere potenzialmente milioni di utenti, sfruttando una piattaforma digitale unica nazionale, comunemente denominata «App immuni», generata con lo specifico intento di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute. È indubbio, quindi, che per il funzionamento del presente Sistema sia necessario accedere ad alcuni dati personali dell'utente, motivo per il quale il Ministero della salute, quale titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ha provveduto a trasmettere al Garante per la privacy una nota del 28 maggio 2020 contenente la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, al fine di essere autorizzato ad avviare il Sistema e la relativa applicazione;
    a seguito della ricezione e dell'attenta valutazione della nota ministeriale contenente la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, il Garante ha ritenuto legittimo e proporzionato il trattamento dei dati personali effettuato dal Sistema di allerta dell'App Immuni, in quanto rispettoso dei diritti e delle libertà degli interessati ed in particolare della trasparenza, correttezza e sicurezza in ogni fase di trattamento;
    tuttavia nel provvedimento il Garante non si limita ad autorizzare il Sistema di allerta, in quanto provvisto di misure idonee ad attenuare i rischi di lesione derivanti dal trattamento dei dati personali, ma procede altresì all'indicazione di prescrizioni volte a rafforzare le garanzie degli utenti. In particolare, si richiede al Ministero della salute di adoperarsi affinché siano adottate, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento del Garante, diverse prescrizioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre misure volte ad assicurare sia il tracciamento delle operazioni compiute dagli amministratori di sistema sui sistemi operativi, sulla rete e sulle basi dati, sia la mitigazione dei rischi derivanti da errori materiali o diagnostici.
9/2617-A/43. (Testo modificato nel corso della seduta) Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto che il provvedimento è finalizzato a prorogare le scadenze di alcuni termini previsti da disposizioni di rango primario adottate in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, elencate nell'Allegato 1 al decreto-legge;
    l'articolo 2-bis, commi 1 e 5, reca Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario. Le norme oggetto della presente proroga, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernono sia il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie ed agli operatori socio-sanitari (comma 1, lettera a), e commi da 2 a 44) ovvero a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza (comma 5) sia (al comma 1, lettera b) una deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di professionisti sanitari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto;
    la fattispecie di cui al comma 5 è stabilita in deroga alle norme che, per le pubbliche amministrazioni, limitano le possibilità sia di ricorso a tale tipo di contratti sia di conferimento di incarichi a soggetti già titolari di un trattamento di quiescenza. Gli incarichi di lavoro autonomo oggetto delle deroghe in esame non possono avere una durata superiore a sei mesi;
    il comma 5 fa anche riferimento al limite temporale costituito dal termine dello stato di emergenza prorogato al 15 ottobre 2020, termine che coincide con le misure di proroga di cui al presente decreto-legge,

impegna il Governo

a rendere effettivamente intelligibile la portata applicativa della disposizione e pertanto chiarire se quest'ultimo limite sia posto con riferimento alla durata dell'incarico o al conferimento del medesimo.
9/2617-A/44Gobbato, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto che il provvedimento è finalizzato a prorogare le scadenze di alcuni termini previsti da disposizioni di rango primario adottate in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, elencate nell'Allegato 1 al decreto-legge;
    l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 28/2020 reca Sistema di allerta COVID-19. La proroga in esame concerne il termine finale per l'utilizzo dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare e della piattaforma relative alla gestione di un sistema di allerta (cosiddetta app Immuni), in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus COVID-19, nonché il termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati;
    il comma 6 reca i termini – ora prorogati, come detto, al 15 ottobre 2020 – per l'utilizzo dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare e della piattaforma relative alla gestione del sistema di allerta, nonché per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati;
    tale previsione, come sottolinea la stessa relazione illustrativa, riprende le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, espresse dapprima nel parere reso in data 2 febbraio 2020 sulla bozza di ordinanza del Dipartimento della protezione civile e successivamente ribadite nella ricordata audizione parlamentare dell'8 aprile. In quest'ultima sede il Garante nel richiamare anche la giurisprudenza costituzionale sulle disposizioni emergenziali, ha sottolineato «è fondamentale l'efficacia temporalmente limitata della norma, da revocare non appena terminato lo stato di necessità o comunque, ove la prassi ne dimostri la scarsa utilità». Il Garante della privacy (nel già citato intervento in Commissione trasporti della Camera dell'8 aprile) ha inoltre sottolineato l'importanza di «sancire (con il presidio di sanzioni adeguate) l'obbligo di cancellazione dei dati decorso il periodo di potenziale utilizzo... e l'illiceità di qualsiasi riutilizzo dei dati per fini diversi da quelli di tracciamento dei contatti»,

impegna il Governo

a rendere effettivamente intelligibile la portata applicativa della disposizione e pertanto chiarire espressamente a chi competa assicurare la cancellazione (o la conversione in forma anonima definitiva) dei dati personali trattati.
9/2617-A/45Paolin, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame si propone di attuare provvedimenti urgenti in materia di edilizia scolastica;
    molte scuole italiane hanno almeno 100 anni di vita, e un edificio su quattro non è stato costruito per ospitare un istituto scolastico ma è stato riadattato successivamente, soprattutto in Campania, Emilia-Romagna, Umbria, Calabria, Lazio, Liguria e Puglia;
    questo è quanto emerge dal report dell’«Osservatorio Povertà educativa minorile #conibambini» che, insieme con Openpolis, indaga sullo stato dell'edilizia scolastica in vista del rientro degli studenti nelle scuole a settembre poiché le regole di distanziamento fisico imposte dall'emergenza Coronavirus obbligano ad un diverso utilizzo degli spazi scolastici;
    le scuole «ultracentenarie» sono presenti in particolare in Liguria (20 per cento) e Piemonte (16 per cento). In Puglia, Molise, Calabria e Sardegna, circa la metà del patrimonio di edilizia scolastica è stato costruito dopo il 1976,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di propria competenza al fine di consentire il più rapido e celere rinnovamento degli edifici destinati a istituti scolastici, al fine di garantire la sicurezza di alunni e docenti.
9/2617-A/46Giglio Vigna, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame si propone di attuare misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
    mancano meno di dodici giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico ed è presumibile che le Province e le Città metropolitane non riusciranno a realizzare tali interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico sui 40.000 edifici dei quali oltre il 60 per cento sono stati costruiti prima del 1976 e la maggioranza delle scuole sono collocate in zona sismica, in cui, tra l'altro, gli stessi dovranno fare i conti con la procedura burocratica legata ai contratti pubblici che impone del tempi e delle norme da rispettare;
    in tale contesto sono da inserire la sicurezza degli edifici scolastici e l'uso dei locali scolastici;
    il primo previsto dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 81/2008 secondo cui gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni, ivi compresi le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta;
    in tale caso gli obblighi si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. Sul secondo punto (l'uso dei locali scolastici) è necessario fare qualche considerazione più dettagliata. I locali scolastici, in quanto direttamente destinati al servizio pubblico, sono soggetti al vincolo di destinazione specifica;
    la fase emergenziale ha portato in risalto anche altri aspetti legati alla materia della sicurezza nei luoghi di lavoro, già disciplinati dal decreto legislativo 81/2008;
    difatti, con l'adeguamento e l'adattamento degli spazi e degli ambienti si renderà necessario aggiornare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) che, in base all'articolo 28, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi gli studenti;
    la giurisprudenza ha più volte chiarito, in varie e diverse sedi giurisdizionali che anche la sola incompletezza del DVR può concretizzare un'ipotesi di reato considerato che, diversamente opinandosi, la redazione del documento assumerebbe un significato soltanto formale/burocratico,

impegna il Governo

ad individuare modalità e procedure realistiche e realizzabili che consentano la piena operatività del sistema scolastico, essendo evidenti i segni di difficoltà per l'avvio del nuovo anno con la partenza in presenza nel pieno rispetto della sicurezza.
9/2617-A/47Maturi, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame si propone di attuare misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
    mancano meno di dodici giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico ed è presumibile che le Province e le Città metropolitane non riusciranno a realizzare tali interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico sui 40.000 edifici dei quali oltre il 60 per cento sono stati costruiti prima del 1976 e la maggioranza delle scuole sono collocate in zona sismica, in cui, tra l'altro, gli stessi dovranno fare i conti con la procedura burocratica legata ai contratti pubblici che impone del tempi e delle norme da rispettare;
    in tale contesto sono da inserire la sicurezza degli edifici scolastici e l'uso dei locali scolastici;
    il primo previsto dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 81/2008 secondo cui gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni, ivi compresi le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta;
    in tale caso gli obblighi si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. Sul secondo punto (l'uso dei locali scolastici) è necessario fare qualche considerazione più dettagliata. I locali scolastici, in quanto direttamente destinati al servizio pubblico, sono soggetti al vincolo di destinazione specifica;
    la fase emergenziale ha portato in risalto anche altri aspetti legati alla materia della sicurezza nei luoghi di lavoro, già disciplinati dal decreto legislativo 81/2008;
    difatti, con l'adeguamento e l'adattamento degli spazi e degli ambienti si renderà necessario aggiornare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) che, in base all'articolo 28, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi gli studenti;
    la giurisprudenza ha più volte chiarito, in varie e diverse sedi giurisdizionali che anche la sola incompletezza del DVR può concretizzare un'ipotesi di reato considerato che, diversamente opinandosi, la redazione del documento assumerebbe un significato soltanto formale/burocratico,

impegna il Governo

ad individuare modalità e procedure realistiche e realizzabili che consentano la piena operatività del sistema scolastico, nel pieno rispetto della sicurezza.
9/2617-A/47. (Testo modificato nel corso della seduta) Maturi, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame si propone di attuare provvedimenti urgenti in materia di edilizia scolastica;
    basti pensare che l'età media delle oltre 40 mila sedi scolastiche statali (alle quali se ne aggiungono circa 12 mila paritarie) è di 52 anni, inoltre per il 4 per cento circa degli edifici non si dispone di alcuna informazione circa l'origine. In numeri assoluti si tratta di 1.500 edifici «senza età». Sempre secondo il Rapporto che ha elaborato i dati AES, sono 3.110 gli edifici con problemi strutturali come a esempio la compromissione delle strutture portanti verticali, dei solai o delle coperture;
    senza considerare poi che la maggior parte delle scuole si trova nei centri urbani ad alta densità di utenza ed è legata a schemi progettuali che erano la risposta a modelli didattici ed educativi di parecchi decenni fa. Le esperienze di questi ultimi anni, a cominciare da quella delle 11.32 del 31 ottobre 2002 quando il terremoto fece crollare una scuola a San Giuliano di Puglia in cui morirono 27 bambini e una maestra hanno insegnato poco e nulla;
    sono 140 milioni di metri quadri di scuole, di cui il 60 per cento ha più di 50 anni: sono circa 80 milioni di metri quadri, questo fa capire che fino ad oggi siano state spese noccioline per risolvere il problema,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di propria competenza affinché siano resi disponibili idonei finanziamenti anche per il solo adeguamento leggero delle infrastrutture, con l'individuazione del responsabile deputato alla predisposizione delle opere effettuate, al fine di avere certezza su eventuali responsabilità.
9/2617-A/48Giaccone, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame si propone di attuare provvedimenti urgenti in materia di edilizia scolastica;
    basti pensare che l'età media delle oltre 40 mila sedi scolastiche statali (alle quali se ne aggiungono circa 12 mila paritarie) è di 52 anni, inoltre per il 4 per cento circa degli edifici non si dispone di alcuna informazione circa l'origine. In numeri assoluti si tratta di 1.500 edifici «senza età». Sempre secondo il Rapporto che ha elaborato i dati AES, sono 3.110 gli edifici con problemi strutturali come a esempio la compromissione delle strutture portanti verticali, dei solai o delle coperture;
    senza considerare poi che la maggior parte delle scuole si trova nei centri urbani ad alta densità di utenza ed è legata a schemi progettuali che erano la risposta a modelli didattici ed educativi di parecchi decenni fa. Le esperienze di questi ultimi anni, a cominciare da quella delle 11.32 del 31 ottobre 2002 quando il terremoto fece crollare una scuola a San Giuliano di Puglia in cui morirono 27 bambini e una maestra hanno insegnato poco e nulla;
    sono 140 milioni di metri quadri di scuole, di cui il 60 per cento ha più di 50 anni: sono circa 80 milioni di metri quadri, questo fa capire che fino ad oggi siano state spese noccioline per risolvere il problema,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative di propria competenza affinché siano resi disponibili idonei finanziamenti anche per il solo adeguamento leggero delle infrastrutture, con l'individuazione del responsabile deputato alla predisposizione delle opere effettuate, al fine di avere certezza su eventuali responsabilità.
9/2617-A/48. (Testo modificato nel corso della seduta) Giaccone, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame si propone di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
    a tal proposito è stato predisposto un nuovo piano prevede l'aumento della capienza massima dei mezzi per il trasporto degli alunni all'80 per cento, aumentando i posti a sedere e una maggiore riduzione di quelli in piedi. Un limite che potrà essere superato, arrivando quasi al 100 per cento, installando «separazioni removibili» tra i sedili, come si legge nelle linee guida. La capienza massima, inoltre, potrà essere raggiunta per i tragitti che non superino i 15 minuti;
    i mezzi, sui quali bisognerà continuare ad indossare la mascherina, dovranno essere forniti di dispenser per l'igienizzazione e dovranno essere sanificati garantendo un ottimo ricambio d'aria. Il Governo, inoltre, stanzierà nella legge di Bilancio 200 milioni per le regioni e 150 per comuni e province per i servizi aggiuntivi di trasporto ritenuti indispensabili per l'avvio dell'anno scolastico;
    sui mezzi si dovrà viaggiare ovviamente con la mascherina e mantenendo il distanziamento di un metro; la regola della distanza non vale «quando si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili». In presenza di contestazioni, gli eventuali conviventi potranno dare garanzie attraverso un'autodichiarazione;
    le linee guida prevedono inoltre la misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico e «l'assoluto divieto di far salire sul mezzo dedicato gli alunni in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui siano stati in diretto contatto con persone affette da Covid-19 nei quattordici giorni precedenti»;
    al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto «potranno essere installati separazioni removibili tra i sedili». Il Mit sta lavorando a un accordo con l'Inail per individuare il materiale idoneo per consentire l'installazione di «separatori» tra una seduta e l'altra, al fine di consentire un indice di riempimento dei mezzi pressoché totale. Le aziende di trasporto possono avviare forme autonome di individuazione di materiale idoneo da sottoporre alla certificazione sanitaria del ministero,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di propria competenza affinché siano resi disponibili adeguati finanziamenti per contribuire all'aumento dei costi che gli enti locali saranno obbligati a sostenere, raddoppiati se non in alcuni casi triplicati, che andrebbero ad aggiungersi al saldo delle spese, nei limiti del 40 per cento, per il trasporto degli alunni nell'anno 2019/2020, anche se non usufruito.
9/2617-A/49Vanessa Cattoi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame si propone di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
    a tal proposito è stato predisposto un nuovo piano prevede l'aumento della capienza massima dei mezzi per il trasporto degli alunni all'80 per cento, aumentando i posti a sedere e una maggiore riduzione di quelli in piedi. Un limite che potrà essere superato, arrivando quasi al 100 per cento, installando «separazioni removibili» tra i sedili, come si legge nelle linee guida. La capienza massima, inoltre, potrà essere raggiunta per i tragitti che non superino i 15 minuti;
    i mezzi, sui quali bisognerà continuare ad indossare la mascherina, dovranno essere forniti di dispenser per l'igienizzazione e dovranno essere sanificati garantendo un ottimo ricambio d'aria. Il Governo, inoltre, stanzierà nella legge di Bilancio 200 milioni per le regioni e 150 per comuni e province per i servizi aggiuntivi di trasporto ritenuti indispensabili per l'avvio dell'anno scolastico;
    sui mezzi si dovrà viaggiare ovviamente con la mascherina e mantenendo il distanziamento di un metro; la regola della distanza non vale «quando si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili». In presenza di contestazioni, gli eventuali conviventi potranno dare garanzie attraverso un'autodichiarazione;
    le linee guida prevedono inoltre la misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico e «l'assoluto divieto di far salire sul mezzo dedicato gli alunni in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui siano stati in diretto contatto con persone affette da Covid-19 nei quattordici giorni precedenti»;
    al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto «potranno essere installati separazioni removibili tra i sedili». Il Mit sta lavorando a un accordo con l'Inail per individuare il materiale idoneo per consentire l'installazione di «separatori» tra una seduta e l'altra, al fine di consentire un indice di riempimento dei mezzi pressoché totale. Le aziende di trasporto possono avviare forme autonome di individuazione di materiale idoneo da sottoporre alla certificazione sanitaria del ministero,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative di propria competenza affinché siano resi disponibili adeguati finanziamenti per contribuire all'aumento dei costi che gli enti locali saranno obbligati a sostenere, raddoppiati se non in alcuni casi triplicati, che andrebbero ad aggiungersi al saldo delle spese, nei limiti del 40 per cento, per il trasporto degli alunni nell'anno 2019/2020, anche se non usufruito.
9/2617-A/49. (Testo modificato nel corso della seduta) Vanessa Cattoi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame si propone di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
    alcune delle misure previste dal protocollo di sicurezza sono gli orari scaglionati per evitare gli assembramenti, igienizzazione e sanificazione di tutti i locali e spazi usati dagli studenti, supporto psicologico per gli studenti, una commissione per gestire l'emergenza, isolamento immediato dei casi sospetti con attivazione della procedura di emergenza con il Dipartimento di Asl competente, limitazione serrata degli ingressi di persone estranee al contesto scolastico;
    le istituzioni scolastiche con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, occorre provvedere, si legge nel protocollo, alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale;
    ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano ingresso e uscita in modo da integrare il regolamento di istituto, con l'eventuale previsione di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi differenziati per entrata e uscita. Sarà limitato l'accesso a visitatori ed esterni,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di propria competenza affinché sia reso disponibile agli istituti scolastici il personale essenziale per la gestione delle ulteriori attività necessarie previste dal Protocollo, tra cui gli ingressi anticipati e le uscite posticipate, risultando sin da ora il personale Ata insufficiente.
9/2617-A/50Zicchieri, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame si propone di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
    alcune delle misure previste dal protocollo di sicurezza sono gli orari scaglionati per evitare gli assembramenti, igienizzazione e sanificazione di tutti i locali e spazi usati dagli studenti, supporto psicologico per gli studenti, una commissione per gestire l'emergenza, isolamento immediato dei casi sospetti con attivazione della procedura di emergenza con il Dipartimento di Asl competente, limitazione serrata degli ingressi di persone estranee al contesto scolastico;
    le istituzioni scolastiche con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, occorre provvedere, si legge nel protocollo, alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale;
    ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano ingresso e uscita in modo da integrare il regolamento di istituto, con l'eventuale previsione di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi differenziati per entrata e uscita. Sarà limitato l'accesso a visitatori ed esterni,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di propria competenza affinché sia reso disponibile agli istituti scolastici il personale essenziale per la gestione delle ulteriori attività necessarie previste dal Protocollo, tra cui gli ingressi anticipati e le uscite posticipate.
9/2617-A/50. (Testo modificato nel corso della seduta) Zicchieri, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame si propone di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
    secondo i sindacati della scuola, servono 250 mila supplenti per la ripartenza o sarà il caos negli istituti di ogni ordine e grado;
    se le risorse non arriveranno in tempo si rischia «seriamente» di dover ridurre l'orario scolastico o di riaprire a giorni alterni, almeno in Lombardia. Parlando soltanto di «organico COVID il budget assegnato alle regioni è di almeno il 15 o 20 per cento in meno delle richieste», mentre nella regione «servivano 220 milioni», ma ne arriveranno a malapena 205. «Si è lasciato alle singole scuole di gestire gli organici e si procederà con assegnazioni d'ufficio, ma crediamo che dopo i primi 15 giorni si andrà in difficoltà»;
    a Milano, in modo particolare, viene specificato, «per la scuola primaria il 96 per cento delle famiglie ha chiesto il tempo pieno», che nel «91 per cento dei casi è stato autorizzato», ma «l'organico è insufficiente e c’è il serio pericolo che non sarà possibile garantire il servizio». Non va meglio per la scuola dell'infanzia «dove se non arriva un congruo numero di persone si sarà costretti a procedere con l'orario ridotto»;
    in Lombardia, i numeri sono rilevanti: «le scuole dell'infanzia hanno bisogno di 4.250 docenti, 400 per la scuola primaria, 200 per la secondaria primo grado, 750 diplomati di secondo grado e 5.800 collaboratori scolastici», ma «allo stato attuale la copertura è al massimo del 60 per cento»;
    stesso discorso in Piemonte dove su 2.800 posti vacanti solo 2 sono le assegnazioni: le altre cattedre rischiano di rimanere senza professori;
    centinaia di lavoratori della scuola, tra docenti e personale amministrativo, hanno chiesto di non rientrare a scuola il 14 settembre. Diabete, asma, allergie, malattie immuni trasformano anche i docenti nei cosiddetti «lavoratori fragili» per i quali vi è l'attenzione del legislatore e si permette ad esempio di mantenere il lavoro a distanza,

impegna il Governo

ad individuare modalità e procedure, al fine di reclutare il personale scolastico necessario per il corretto svolgimento delle lezioni, consentendo la regolare apertura dell'anno scolastico.
9/2617-A/51Bianchi, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame si propone di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
    ormai da mesi ci sono migliaia di coppie e famiglie italiane, sparse in tutto il mondo e definite «binazionali», cioè originarie e residenti in due Paesi diversi, che prima a causa delle misure del lockdown dovute al COVID-19, e poi per le altre misure adottate ancora oggi attendono la possibilità di ricongiungersi;
    questa situazione, che coinvolge tantissimi connazionali, ha avuto grande eco e ha dato vita anche ad un movimento denominato « love is not tourism», che ha coinvolto madri e padri separati da mesi dai loro figli, coppie che ancora chiedono di vedersi riconoscere il diritto di riabbracciare la persona amata, a prescindere dallo stato civile;
    difatti, tali diritti vengono negati ancora oggi a molte coppie che non sono ufficialmente sposate poiché, in questo caso, le persone provenienti da Paesi extra Schengen possono entrare in Italia solo se hanno un visto di lavoro o per motivi di salute o se sono sposati con cittadini dell'area;
    il Governo non ha finora dato alcun riscontro a tali istanze e legittime richieste, nonostante la disponibilità dei richiedenti a sottoporsi alle misure anti COVID-19 per evitare il periodo di quarantena, facendo a spese loro il test all'arrivo e in partenza, con controlli periodici settimanali e l'obbligo costante della mascherina;
    sempre l'attuale Governo sta consentendo di fatto a migliaia di immigrati di entrare irregolarmente in Italia dal resto del mondo, mentre, invece, non sta ancora permettendo a delle famiglie di stare di nuovo insieme;
    come si apprende dalla stampa, dal 1o luglio 2020 l'area Schengen ha riaperto i suoi confini interni e con altri determinati Paesi, ma quelli con Russia, Stati Uniti e tantissimi altri non sono stati affatto contemplati, mentre i Governi di Danimarca, Austria, Norvegia e Olanda hanno già provveduto ad inserire queste coppie nell'ambito di quelle esenti dal divieto,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di propria competenza al fine di consentire ed agevolare il ricongiungimento delle coppie binazionali, anche non sposate, di cui in premessa e per dare riscontro alle istanze dei nostri connazionali avanzate ormai da mesi in tal senso.
9/2617-A/52Bazzaro, Fogliani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame si propone di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
    i protocolli universali adottati nelle scuole vogliono che al messaggio «inizio esercitazione terremoto» gli allievi e gli insegnanti si porteranno sotto i banchi (cattedra o architrave per gli adulti). Gli altri lavoratori troveranno riparo sotto i tavoli o vicino muri portanti;
    con i nuovi banchi tutto questo ovviamente non sarà più possibile. Verrà meno uno strumento tradizionale di protezione per gli studenti soprattutto nelle aree più a rischio in caso di terremoti. Come è noto il piano di emergenza a scuola è di fatto un mero strumento operativo in cui vengono definiti i compiti ed i ruoli che vengono assunti in caso di emergenza ed i comportamenti da adottare. La normativa di riferimento riguardante la sicurezza scolastica è il Decreto 26 agosto 1992 del Ministero dell'interno che è quello per le norme anti incendio ed al punto 12 del decreto ministeriale si riporta in modo chiaro che devono essere effettuate almeno due prove di evacuazione nel corso dell'anno scolastico;
    sul quando, saranno le scuole a decidere, ma è evidente che lì dove verranno adottati i nuovi banchi sarà necessario aggiornare anche i protocolli di sicurezza e le procedure in caso di evacuazione ed ovviamente il Documento della Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di propria competenza affinché sia nuovamente e diversamente disciplinata la responsabilità per cui, in base all'articolo 2087 del codice civile, il dirigente scolastico deve adottare tutte le misure idonee a prevenire rischi insiti all'ambiente di lavoro affinché si possa salvaguardare l'integrità psicofisica del docente.
9/2617-A/53Caparvi, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame si propone di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
    i protocolli universali adottati nelle scuole vogliono che al messaggio «inizio esercitazione terremoto» gli allievi e gli insegnanti si porteranno sotto i banchi (cattedra o architrave per gli adulti). Gli altri lavoratori troveranno riparo sotto i tavoli o vicino muri portanti;
    con i nuovi banchi tutto questo ovviamente non sarà più possibile. Verrà meno uno strumento tradizionale di protezione per gli studenti soprattutto nelle aree più a rischio in caso di terremoti. Come è noto il piano di emergenza a scuola è di fatto un mero strumento operativo in cui vengono definiti i compiti ed i ruoli che vengono assunti in caso di emergenza ed i comportamenti da adottare. La normativa di riferimento riguardante la sicurezza scolastica è il Decreto 26 agosto 1992 del Ministero dell'interno che è quello per le norme anti incendio ed al punto 12 del decreto ministeriale si riporta in modo chiaro che devono essere effettuate almeno due prove di evacuazione nel corso dell'anno scolastico;
    sul quando, saranno le scuole a decidere, ma è evidente che lì dove verranno adottati i nuovi banchi sarà necessario aggiornare anche i protocolli di sicurezza e le procedure in caso di evacuazione ed ovviamente il Documento della Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di propria competenza affinché sia aggiornata la disciplina relativa alla responsabilità con specifico riferimento all'emergenza COVID.
9/2617-A/53. (Testo modificato nel corso della seduta) Caparvi, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame si propone di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
    il ritorno a scuola, previsto per il prossimo 14 settembre, coinciderà anche con la ripresa della somministrazione dei pasti ad alunni e professori nelle mense scolastiche;
    una delle soluzioni proposte prevede l'utilizzo di piatti e posate monouso, da sfruttare una volta e da gettare subito via per scongiurare il rischio di contagio attraverso oggetti in condivisione. Parlando di cibo e di COVID-19 occorre innanzitutto sottolineare che l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il massimo organo in fatto di salute pubblica a livello globale, ritiene «la contaminazione attraverso il cibo altamente improbabile» e che mai, nel documento intitolato COVID-19 and Food Safety: Guidance for Food Businesses, viene sconsigliato l'utilizzo di contenitori riutilizzabili, né tanto meno viene caldeggiato il ricorso a materiale monouso;
    nelle linee guida dell'Oms, anzi, si legge che «è improbabile che i lavoratori del settore alimentare nei locali di vendita al dettaglio contaminino gli alimenti se seguono pratiche standard di buona igiene personale che riducono il rischio di trasmissione della maggior parte delle malattie di origine alimentare». Un discorso che si può facilmente estendere alle mense, al quale è dedicato un paragrafo intitolato « Food workers: staff canteens», nel quale non si fa alcun riferimento a materiale e a porzioni monouso;
    occorre, aumentare le misure igieniche adottate dal personale che manipola il cibo. Evitare di ricorrere a oggetti monouso non significa abbassare la guardia, anzi si reputa sia indispensabile procedere secondo i più rigorosi protocolli in materia di sicurezza igienica, specialmente nel caso di contenitori riutilizzabili, consci tuttavia che il contatto con una superficie come quella di un piatto è inevitabile, sia che si tratti di un oggetto monouso sia di qualcosa di riutilizzabile,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di propria competenza affinché sia reso disponibile agli istituti scolastici il personale essenziale per la gestione delle ulteriori attività necessarie previste dal Protocollo, nonché le adeguate risorse per fare fronte agli inevitabili aumenti dei costi che i comuni saranno costretti a sostenere.
9/2617-A/54Ziello, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, al comma 1, modificando l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, estende fino al 15 ottobre 2020 la facoltà di adottare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, una o più misure (tra quelle indicate al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020) allo scopo di contrastare i rischi sanitari derivanti da COVID-19;
    l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020 definisce le misure che possono essere adottate per contrastare l'emergenza sanitaria e l'elenco ha carattere esaustivo (e non esemplificativo), fermo restando che, a seconda delle diverse situazioni, territoriali o temporali, può essere disposta o meno l'applicazione delle misure elencate;
    in particolare, la prosecuzione del servizio di trasporto delle persone è consentita solo se il gestore del servizio predisponga le condizioni affinché sia rispettata una distanza interpersonale di sicurezza, predeterminata e adeguata;
    per il bonus biciclette e monopattini il governo, tramite il decreto Rilancio, ha messo a disposizione 120 milioni di euro mentre in questi giorni non era in grado di fornire un piano credibile per il trasporto pubblico alla ripresa delle attività scolastiche, il Decreto in esame avrebbe potuto essere l'occasione per l'approvazione di una nuova normativa che destinasse i fondi già previsti per il cosiddetto bonus monopattini al trasporto pubblico locale,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche di carattere normativo nel primo provvedimento utile, volte a destinare le somme già previste per il bonus mobilità all'implementazione del trasporto pubblico locale in sede di riapertura dell'anno scolastico 2020/2021.
9/2617-A/55Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    le misure a sostegno contenute nel presente decreto riguardano, principalmente il provvedimento è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti-legge n. 19/2020, e nel decreto-legge 33/2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica;
    il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza e con provvedimenti economici, fiscali, sanitari, etc., correlati all'emergenza epidemiologica, hanno inevitabilmente accantonato altre necessità di interventi legislativi come, ad esempio l'approvazione di una soluzione straordinaria alla situazione nella quale versano le Motorizzazioni Civili;
    gli Uffici delle motorizzazioni civili di tutta Italia soffrono da tempo una gravissima mancanza di personale, che non consente più l'espletamento in tempi rapidi dei compiti istituzionali cui gli uffici sono preposti, quali – ad esempio – rilascio e rinnovo patenti, revisioni e collaudi di veicoli. In particolare, la disponibilità di servizi non è sufficiente a coprire le richieste che provengono dal territorio, nonché da autoscuole, studi di consulenza, autotrasportatori, costruttori e installatori veicoli; su tale situazione di disagio – già ampiamente e ripetutamente significata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in numerosi atti parlamentari – si è innestato il fermo delle attività a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
    dall'inizio del 2018 alla fine del 2019 in molti uffici delle motorizzazioni civili sparsi sul territorio nazionale i tempi medi di attesa sono passati da 2 a 4/5 mesi per gli esami di guida, e fino a 6 mesi per l'emissione del duplicato della patente, senza considerare che – in taluni uffici – i tempi di attesa per l'effettuazione della revisione di un veicolo pesante o del collaudo di un impianto a Gpl arrivano anche ad un anno. Con la sospensione delle attività dovuta al COVID-19 tali tempi di attesa sono ulteriormente aumentati, oltre le più ragionevoli aspettative;
    i ritardi accumulatisi nell'evasione delle pratiche presso gli uffici delle motorizzazioni civili si riflettono su tutti gli utenti professionali, i quali sono stati già pesantemente colpiti dalla sospensione delle attività dovuta al COVID-19, e che hanno pertanto necessità di lavorare il numero più elevato possibile di pratiche per compensare i mancati introiti patiti nel periodo di chiusura forzata e per superare il concreto pericolo di licenziamento del personale impiegato;
    le autoscuole e gli studi di consulenza automobilistica sono inoltre aggravati dalle nuove procedure prescritte dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, per il rilascio del documento unico di circolazione (Due), divenute obbligatorie dal 1o giugno 2020;
    una possibile soluzione a quanto esposto avrebbe potuto essere quella di coinvolgere, seppur temporaneamente, personale qualificato abilitato o da abilitare, proveniente anche da altre istituzioni, magari dai corpi armati o dalle forze di polizia, per smaltire buona parte delle pratiche arretrate, specie quelle relative agli esami pratici di guida,

impegna il Governo

ad adottare iniziative per definire soluzioni temporanee atte a smaltire il cronico arretrato degli uffici delle motorizzazioni civili, specie per quanto concerne gli esami di guida, eventualmente coinvolgendo personale qualificato proveniente da altre istituzioni, magari dai corpi armati o dalle forze di polizia, o delegando l'effettuazione di alcuni procedimenti in seno alle autoscuole.
9/2617-A/56Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo estende al 15 ottobre 2020 la facoltà del Presidente del Consiglio di adottare decreti del Presidente del Consiglio dei ministri allo scopo di contrastare i rischi sanitari derivanti da COVID-19;
    tale proroga non fa altro che alimentare il clima di paura nei cittadini e tra gli esercenti attività commerciali, confermando una massiccia e quasi esclusiva attenzione alla malattia da COVID-19 a scapito delle altre patologie esistenti e dell'attenzione verso i soggetti affetti da altre patologie;
    in proposito, si evidenzia la P.A.N.D.A.S., acronimo di « Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder associated with A Streptococci», ovvero: «disordine pediatrico autoimmune associato allo streptococco beta-emolitico di gruppo A», malattia pediatrica rara non ancora ufficialmente riconosciuta – tant’è che si parla di sindrome – ma che colpisce in maniera silenziosa numerosi bambini, insorgendo dai 3 anni all'età prepubere, con un picco massimo intorno ai 5-7 anni;
    molti genitori dei bambini colpiti si ritrovano improvvisamente in un incubo, in attesa di un riconoscimento della malattia, di una nuova terapia, di un nuovo trattamento risolutivo, posto che al momento la sola cura è la benzilpenicillina benzatinica come soluzione iniettabile per uso intramuscolare di difficile e dolorosa somministrazione soprattutto per i bambini che devono ripeterne l'uso almeno ogni 21 giorni, mentre sul mercato estero è disponibile un medicinale più diluito e di somministrazione meno dolorosa denominato «Lentocilin S» che viene utilizzato da tutti i malati che se ne approvvigionano soprattutto nelle farmacie della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;
    l'articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge n. 23 del 2020, la cui proroga è contenuta al punto 27 dell'Allegato I al decreto-legge in esame, si ricorda prevede la sperimentazione e l'uso compassionevole dei medicinali in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

impegna il Governo

ad attivarsi per il riconoscimento della «P.A.N.D.A.S.» quale malattia e per garantire un più facile reperimento della benzilpenicillina benzatinica con forma farmaceutica più diluita e di somministrazione meno dolorosa, consentendo una disponibilità del suddetto farmaco in tutte le farmacie d'Italia.
9/2617-A/57Cavandoli, Boldi.


   La Camera,
   premesso che:
    le misure a sostegno contenute nel presente decreto riguardano, principalmente la proroga dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19/2020, e nel decreto-legge 33/2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica;
    il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza e con provvedimenti economici, fiscali, sanitari, etc., correlati all'emergenza epidemiologica, hanno inevitabilmente accantonato altre necessità di interventi legislativi come, ad esempio a sostenere uno dei settori produttivi più colpiti dall'emergenza sanitaria: lo spettacolo dal vivo di musica popolare contemporanea. In particolare al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore degli spettacoli dal vivo di musica popolare contemporanea a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nel perseguire il rispetto delle stesse, il Governo avrebbe potuto sostenere uno dei settori produttivi più colpiti dall'emergenza sanitaria: lo spettacolo dal vivo di musica popolare contemporanea. In particolare, offrendo ai comuni italiani un sostegno economico diretto, proporzionato alla dimensione degli stessi, finalizzato al finanziamento di concerti o festival musicali attraverso strumenti di condivisione digitale, affinché il concerto sia fruibile dagli spettatori a distanza, in sicurezza,

impegna il Governo

ad intervenire, in occasione della prossima manovra economica, assegnando ai comuni contributi per investimenti nella realizzazione di concerti e festival musicali attraverso gli strumenti di condivisione digitale.
9/2617-A/58Giacometti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    le misure a sostegno contenute nel presente decreto riguardano principalmente la proroga dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19/2020, e nel decreto-legge 33/2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica;
    il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza e con provvedimenti economici, fiscali, sanitari, etc., correlati all'emergenza epidemiologica, hanno inevitabilmente accantonato altre necessità di interventi legislativi come, ad esempio quello della digitalizzazione di alcuni atti dello stato civile. L'emergenza COVID ha mostrato a tutti le tragiche immagini di bare trasportate da convogli militari, ma quello che non si è visto in televisione è stata l'impossibilità per alcuni comuni di stampare gli atti di morte per via dell'utilizzo di un mezzo obsoleto quale quello della stampante ad aghi;
    l'ufficio di stato civile è dotato di una stampante ad aghi, per produzione degli atti di stato civile, non attualmente riproducibili su stampanti laser causa dimensioni del formato dei fogli (già numerati e vidimati dalla Prefettura) dei registri di stato civile;
    una stampante di questo tipo costa tra 800 e 1.000 euro, per 8.000 comuni sono 8 milioni di euro assolutamente inutili. Un'adeguata soluzione sarebbe stata quella di autorizzare le amministrazioni pubbliche locali ad inviare alle Prefettura gli atti di morte direttamente in formato digitale,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche di carattere normativo nel primo provvedimento utile, volte ad autorizzare i Comuni a depositare presso gli Uffici Territoriali del Governo gli atti anagrafici e di stato civile in versione digitale.
9/2617-A/59Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    le misure a sostegno contenute nel presente decreto riguardano principalmente la proroga dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19/2020, e nel decreto-legge 33/2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica;
    il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza e con provvedimenti economici, fiscali, sanitari, etc., correlati all'emergenza epidemiologica, hanno inevitabilmente accantonato altre necessità di interventi legislativi come, ad esempio quello di un'adeguata formazione per i dipendenti pubblici;
    a causa della necessità di flessibilità, dovuta all'emergenza COVID-19, il lavoro agile è diventato la modalità ordinaria di lavoro nella Pubblica Amministrazione fino alla fine del periodo emergenziale, in funzione del contenimento sanitario e della modernizzazione dell'amministrazione pubblica;
    il lavoro agile è concepito come una leva di cambiamento per le pubbliche amministrazioni e i suoi lavoratori in quanto permetterebbe di combattere la cosiddetta «burocrazia difensiva» promuovendo la collaborazione, la programmazione, e i risultati;
    nella sua dimensione ideale il lavoro agile mette al centro le persone e punta sulla valorizzazione dei singoli e aumento di fiducia tra lavoratori e amministrazione,

impegna il Governo

ad intervenire, in occasione della prossima manovra economica, assegnando ai comuni contributi per investimenti volti alla formazione professionale dei dipendenti della pubblica amministrazione.
9/2617-A/60Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    le misure a sostegno contenute nel presente decreto riguardano principalmente la proroga dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19/2020, e nel decreto-legge n. 33/2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica;
    con la sospensione delle attività dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli uffici del Fra sono rimasti chiusi fino a qualche settimana fa e oggi osservano orari di apertura ridottissimi;
    come noto la radiazione per demolizione di un veicolo presuppone la presentazione di apposita istanza di cancellazione del veicolo dal pubblico registro automobilistico (Pra) da parte del centro di raccolta autorizzato e incaricato della medesima radiazione;
    la cancellazione del veicolo dal pubblico registro automobilistico (Pra) è prodromica all'espletamento delle pratiche vere e proprio di smaltimento del veicolo pertanto la mancata evasione delle pratiche di cancellazione fa sì che i centri di raccolta si trovino ora a dover gestire un numero sempre più elevato di mezzi la demolizione dei quali non è più procrastinabile, così ponendo i medesimi centri in serie difficoltà operative con la conseguenza che i diversi centri di raccolta di tutta Italia si trovano ad avere pratiche di cancellazione bloccate dal mese di febbraio 2020,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa ritenuta più opportuna, anche di carattere normativo, al fine di velocizzare l'evasione delle pratiche di cancellazione.
9/2617-A/61Tombolato, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    le misure a sostegno contenute nel presente decreto riguardano principalmente la proroga dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19/2020, e nel decreto-legge 33/2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica;
    le linee guida sulla riapertura delle scuole stabilite dal Ministero dell'istruzione prevedono, tra l'altro, di trovare spazi alternativi dove svolgere le lezioni, come ad esempio palestre scolastiche da utilizzare come aule;
    l'utilizzo delle palestre come aule pregiudicherebbe non solo le lezioni di educazione motoria, ma anche l'attività di quelle realtà sportive che utilizzano tali strutture negli orari extrascolastici;
    molti comuni, infatti, concedono l'utilizzo delle palestre delle scuole negli orari successivi alla quotidiana attività scolastica ad associazioni del territorio per attività cosiddette «ludico-sportive», la cui frequentazione comprende varie fasce di età; inoltre, in molti comuni, le palestre scolastiche costituiscono l'unico spazio disponibile per quelle realtà locali che agiscono nel contesto del volontariato sportivo non potendo disporre di altri spazi specifici;
    trattasi di attività che, normalmente, si svolgono al pomeriggio e alla sera per consentire la mattina dopo il ritorno in classe degli studenti; in tal modo, però, non ci sarebbe il tempo per sanificare l'ambiente, come previsto dal protocollo di sicurezza;
    è indubbio quindi che il combinato dell'utilizzo delle palestre come aule scolastiche insieme agli obblighi di sanificazione ambientale mette a rischio un'importante realtà sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa ritenuta più opportuna, anche di carattere normativo, al fine di trovare spazi alternativi dove svolgere le lezioni scolastiche.
9/2617-A/62Zordan, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, al comma 6, stabilisce che il rinnovo dell'Incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, DIS, AISE e AISI, può essere disposto per più di una volta con successivi provvedimenti e per al massimo ulteriori quattro anni;
    i decreti di emergenza mancano spesso di un disegno, di una visione e, specialmente durante la pandemia da COVID-19, tanti interventi non coordinati uno all'altro e non rispondenti a una finalità preordinata e ad un piano di lungo periodo rischiano di non delineare una vera strategia per il Paese;
    l'aggiornamento della legge 124 del 2007 è un'esigenza trasversalmente riconosciuta, al fine di adeguarla alle condizioni politiche attuali, sia nazionali che internazionali, attraverso una definizione di interesse nazionale condivisa,

impegna il Governo

a farsi promotore, in collaborazione con gli organi parlamentari di riferimento del comparto e cercando la più ampia condivisione parlamentare, di proposte finalizzate a riformare un settore particolarmente delicato quale quello preposto alla tutela della sicurezza nazionale.
9/2617-A/63Durigon, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, al comma 6, stabilisce che il rinnovo dell'Incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, DIS, AISE e AISI, può essere disposto per più di una volta con successivi provvedimenti e per al massimo ulteriori quattro anni;
    l'aggiornamento della legge 124 del 2007 è un'esigenza trasversalmente riconosciuta, al fine di adeguarla alle condizioni politiche attuali, sia nazionali che internazionali, attraverso una definizione di interesse nazionale condivisa,

impegna il Governo

a farsi promotore, in collaborazione con gli organi parlamentari di riferimento del comparto e cercando la più ampia condivisione parlamentare, di proposte finalizzate a riformare un settore particolarmente delicato quale quello preposto alla tutela della sicurezza nazionale.
9/2617-A/63. (Testo modificato nel corso della seduta) Durigon, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, oggetto del procedimento di conversione in legge di cui all'atto 2617-A al vaglio dell'assemblea, contiene importanti disposizioni correttive della Legge 3 agosto 2007, n. 124 e successive modificazioni;
    le innovazioni, che tendono a permettere la continuità di posizioni apicali altrimenti non rinnovabili seppure ancora nel limite temporale previsto, sarebbero giustificate dall'esigenza di garantire la stabilità del sistema informativo per la sicurezza nazionale, tanto più necessaria in questo momento al paese a causa del protrarsi dell'emergenza legata al SARS CoV-2;
    la delicatezza della materia consiglierebbe l'utilizzo di un vettore normativo atto a consentire un più ampio dibattito tra le forze politiche,

impegna il Governo

a farsi promotore, in tempi brevi, in collaborazione con gli organi parlamentari di riferimento del comparto e cercando la più ampia condivisione parlamentare, di un'iniziativa legislativa contenente gli interventi ordinamentali ritenuti più opportuni al fine di adeguare l'assetto normativo dei servizi informativi per la sicurezza nazionale alle lezioni apprese nei primi tredici anni di vigenza della legge 124/2007 e soprattutto alla natura inedita delle sfide sollevate dalla pandemia in atto.
9/2617-A/64Iezzi, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, oggetto del procedimento di conversione in legge di cui all'atto 2617-A al vaglio dell'assemblea, contiene importanti disposizioni correttive della Legge 3 agosto 2007, n. 124 e successive modificazioni;
    le innovazioni, che tendono a permettere la continuità di posizioni apicali altrimenti non rinnovabili seppure ancora nel limite temporale previsto, sarebbero giustificate dall'esigenza di garantire la stabilità del sistema informativo per la sicurezza nazionale, tanto più necessaria in questo momento al paese a causa del protrarsi dell'emergenza legata al SARS CoV-2;
    la delicatezza della materia consiglierebbe l'utilizzo di un vettore normativo atto a consentire un più ampio dibattito tra le forze politiche,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di farsi promotore, in tempi brevi, in collaborazione con gli organi parlamentari di riferimento del comparto e cercando la più ampia condivisione parlamentare, di un'iniziativa legislativa contenente gli interventi ordinamentali ritenuti più opportuni al fine di adeguare l'assetto normativo dei servizi informativi per la sicurezza nazionale alle lezioni apprese nei primi tredici anni di vigenza della legge 124/2007 e soprattutto alla natura inedita delle sfide sollevate dalla pandemia in atto.
9/2617-A/64. (Testo modificato nel corso della seduta) Iezzi, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, al comma 3 dispone la proroga fino al 15 ottobre dei termini indicati nell'Allegato 1 del decreto in esame;
    il numero 15 dell'allegato 1 proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 l'autorizzazione all'erogazione di sussidi a connazionali all'estero in situazione di difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prorogando di fatto la disposizione contenuta dall'articolo 72, comma 4-bis del decreto-legge n. 18, tramite l'approvazione di un emendamento durante l'iter di conversione;
    in particolare è stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale, e di 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità;
    la disposizione si riferisce ad una norma in vigore che già prevede che l'ufficio consolare possa concedere, ai cittadini che versano in stato di indigenza, nei limiti delle disponibilità fissate annualmente dal MAECI, sussidi e, in via eccezionale, erogazioni in danaro, in caso di comprovata urgenza, nel caso vi sia uno stato di occasionale grave necessità non altrimenti fronteggiabile. Inoltre, in casi eccezionali, il capo dell'ufficio consolare può chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali,

impegna il Governo

a riferire nelle Commissioni di merito sull'utilizzo e i criteri utilizzati nell'applicazione di tale norma, al fine di stabilire delle best practice che possano diventare il modello a cui fare riferimento in caso di una eventuale recrudescenza della pandemia da COVID-19.
9/2617-A/65Formentini, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Picchi, Ribolla, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, al comma 3 dispone la proroga fino al 15 ottobre dei termini indicati nell'Allegato 1 del decreto in esame;
    il numero 15 dell'allegato 1 proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 l'autorizzazione all'erogazione di sussidi a connazionali all'estero in situazione di difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prorogando di fatto la disposizione contenuta dall'articolo 72, comma 4-bis del decreto-legge n. 18, tramite l'approvazione di un emendamento durante l'iter di conversione;
    in particolare è stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale, e di 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità;
    la disposizione si riferisce ad una norma in vigore che già prevede che l'ufficio consolare possa concedere, ai cittadini che versano in stato di indigenza, nei limiti delle disponibilità fissate annualmente dal MAECI, sussidi e, in via eccezionale, erogazioni in danaro, in caso di comprovata urgenza, nel caso vi sia uno stato di occasionale grave necessità non altrimenti fronteggiabile. Inoltre, in casi eccezionali, il capo dell'ufficio consolare può chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di riferire nelle Commissioni di merito sull'utilizzo e i criteri utilizzati nell'applicazione di tale norma, al fine di stabilire delle best practice che possano diventare il modello a cui fare riferimento in caso di una eventuale recrudescenza della pandemia da COVID-19.
9/2617-A/65. (Testo modificato nel corso della seduta) Formentini, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Picchi, Ribolla, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, al comma 3 dispone la proroga fino al 15 ottobre dei termini indicati nell'Allegato 1 del decreto in esame;
    il numero 15 dell'allegato 1 proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 l'autorizzazione all'erogazione di sussidi a connazionali all'estero in situazione di difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prorogando di fatto la disposizione contenuta dall'articolo 72, comma 4-bis del decreto-legge n. 18, tramite l'approvazione di un emendamento durante l'iter di conversione;
    in particolare è stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale, e di 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità;
    la disposizione si riferisce ad una norma in vigore che già prevede che l'ufficio consolare possa concedere, ai cittadini che versano in stato di indigenza, nei limiti delle disponibilità fissate annualmente dal MAECI, sussidi e, in via eccezionale, erogazioni in danaro, in caso di comprovata urgenza, nel caso vi sia uno stato di occasionale grave necessità non altrimenti fronteggiabile. Inoltre, in casi eccezionali, il capo dell'ufficio consolare può chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali;
    il protrarsi dell'emergenza e l'eventuale arrivo di una seconda ondata di contagi patologicamente gravi potrebbe generare un'accresciuta pressione da parte di cittadini italiani all'estero che desiderano rimpatriare,

impegna il Governo

a predisporre un piano di emergenza, accantonando all'uopo ulteriori risorse, per il caso in cui la recrudescenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, particolarmente evidente in Francia e Gran Bretagna, generi una nuova domanda di sostegno al rimpatrio da parte di italiani che si trovino all'estero.
9/2617-A/66Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Ribolla, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, al comma 3 dispone la proroga fino al 15 ottobre dei termini indicati nell'Allegato 1 del decreto in esame;
    il numero 15 dell'allegato 1 proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 l'autorizzazione all'erogazione di sussidi a connazionali all'estero in situazione di difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prorogando di fatto la disposizione contenuta dall'articolo 72, comma 4-bis del decreto-legge n. 18, tramite l'approvazione di un emendamento durante l'iter di conversione;
    in particolare è stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale, e di 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità;
    la disposizione si riferisce ad una norma in vigore che già prevede che l'ufficio consolare possa concedere, ai cittadini che versano in stato di indigenza, nei limiti delle disponibilità fissate annualmente dal MAECI, sussidi e, in via eccezionale, erogazioni in danaro, in caso di comprovata urgenza, nel caso vi sia uno stato di occasionale grave necessità non altrimenti fronteggiabile. Inoltre, in casi eccezionali, il capo dell'ufficio consolare può chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali,

impegna il Governo

a rivalutare rapidamente la congruità delle risorse messe a disposizione per permettere i rimpatri degli italiani che venissero bloccati all'estero, qualora la eventuale recrudescenza del morbo inducesse parte della comunità internazionale ad imporre nuove quarantene e restrizioni alla libertà di movimento.
9/2617-A/67Coin, Billi, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Ribolla, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, al comma 3 dispone la proroga fino al 25 ottobre dei termini indicati nell'Allegato 1 del decreto in esame;
    il numero 15 dell'allegato 1 proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 l'autorizzazione all'erogazione di sussidi a connazionali all'estero in situazione di difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prorogando di fatto la disposizione contenuta dall'articolo 72, comma 4-bis del decreto-legge n. 18, tramite l'approvazione di un emendamento durante l’iter di conversione;
    in particolare è stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale, e di 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità;
    la disposizione si riferisce ad una norma in vigore che già prevede che l'ufficio consolare possa concedere, ai cittadini che versano in stato di indigenza, nei limiti delle disponibilità fissate annualmente dal MAECI, sussidi e, in via eccezionale, erogazioni in danaro, in caso di comprovata urgenza, nel caso vi sia uno stato di occasionale grave necessità non altrimenti fronteggiabile. Inoltre, in casi eccezionali, il capo dell'ufficio consolare può chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali,

impegna il Governo

a riferire nelle Commissioni di merito sull'utilizzo e i criteri utilizzati nell'applicazione di tale norma, al fine di stabilire delle best practice che possano diventare il modello a cui fare riferimento in caso di una eventuale recrudescenza della pandemia da COVID-19.
9/2617-A/68Picchi, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Ribolla, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, al comma 3 dispone la proroga fino al 15 ottobre dei termini indicati nell'Allegato 1 del decreto in esame;
    il numero 15 dell'allegato 1 proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 l'autorizzazione all'erogazione di sussidi a connazionali all'estero in situazione di difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prorogando di fatto la disposizione contenuta dall'articolo 72, comma 4-bis del decreto-legge n. 18, tramite l'approvazione di un emendamento durante l’iter di conversione;
    in particolare è stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale, e di 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità;
    la disposizione si riferisce ad una norma in vigore che già prevede che l'ufficio consolare possa concedere, ai cittadini che versano in stato di indigenza, nei limiti delle disponibilità fissate annualmente dal MAECI, sussidi e, in via eccezionale, erogazioni in danaro, in caso di comprovata urgenza, nel caso vi sia uno stato di occasionale grave necessità non altrimenti fronteggiabile. Inoltre, in casi eccezionali, Il capo dell'ufficio consolare può chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali,

impegna il Governo

a fornire mensilmente alle competenti commissioni parlamentari un resoconto dettagliato degli interventi promossi in favore dei cittadini italiani richiedenti il rimpatrio a causa dell'emergenza determinata dal SARS-CoV-2, comprensivo del calcolo delle risorse spese e dell'indicazione dei vettori utilizzati per riportarli nel territorio dello Stato.
9/2617-A/69Comencini, Billi, Coin, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Ribolla, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, al comma 3 dispone la proroga fino al 15 ottobre del termini indicati nell'Allegato 1 del decreto in esame;
    il numero 15 dell'allegato 1 proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 l'autorizzazione all'erogazione di sussidi a connazionali all'estero in situazione di difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prorogando di fatto la disposizione contenuta dall'articolo 72, comma 4-bis del decreto-legge n. 18, tramite l'approvazione di un emendamento durante l’iter di conversione;
    in particolare è stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale, e di 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità;
    la disposizione si riferisce ad una norma in vigore che già prevede che l'ufficio consolare possa concedere, ai cittadini che versano in stato di indigenza, nei limiti delle disponibilità fissate annualmente dal MAECI, sussidi e, in via eccezionale, erogazioni in danaro, in caso di comprovata urgenza, nel caso vi sia uno stato di occasionale grave necessità non altrimenti fronteggiabile. Inoltre, in casi eccezionali, il capo dell'ufficio consolare può chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, all'atto di cessazione dell'emergenza da SARS-CoV-2, un documento consultivo quantitativamente esaustivo, che indichi il numero degli interventi di assistenza al rimpatrio realizzati, il numero dei beneficiari, la loro ripartizione per paese di provenienza, i costi sostenuti complessivamente e pro capite per riportarli nel territorio dello Stato, nonché i vettori cui si è fatto ricorso.
9/2617-A/70Ribolla, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, al comma 3 dispone la proroga fino al 15 ottobre dei termini indicati nell'Allegato 1 del decreto in esame;
    il numero 15 dell'allegato 1 proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 l'autorizzazione all'erogazione di sussidi a connazionali all'estero in situazione di difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prorogando di fatto la disposizione contenuta dall'articolo 72, comma 4-bis del decreto-legge n. 18, tramite l'approvazione di un emendamento durante l’iter di conversione;
    in particolare è stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale, e di 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità;
    la disposizione si riferisce ad una norma in vigore che già prevede che l'ufficio consolare possa concedere, ai cittadini che versano in stato di indigenza, nei limiti delle disponibilità fissate annualmente dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sussidi e, in via eccezionale, erogazioni in danaro, in caso di comprovata urgenza, nel caso vi sia uno stato di occasionale grave necessità non altrimenti fronteggiabile. Inoltre, in casi eccezionali, il capo dell'ufficio consolare può chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali,

impegna il Governo

a valutare, ad emergenza da SARS-CoV-2 terminata, l'opportunità di espandere, tramite riorganizzazione interna, il personale e le dotazioni allocati all'unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, struttura rivelatasi ancora una volta strategica nella tutela dei cittadini italiani all'estero.
9/2617-A/71Zoffili, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Ribolla.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, al comma 3 dispone la proroga fino al 15 ottobre dei termini indicati nell'Allegato 1 del decreto in esame;
    il numero 15 dell'allegato 1 proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 l'autorizzazione abrogazione di sussidi a connazionali all'estero in situazione di difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prorogando di fatto la disposizione contenuta dall'articolo 72, comma 4-bis del decreto-legge n. 18, tramite l'approvazione di un emendamento durante l’iter di conversione;
    in particolare è stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale, e di 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità;
    la disposizione si riferisce ad una norma in vigore che già prevede che l'ufficio consolare possa concedere, ai cittadini che versano in stato di indigenza, nei limiti delle disponibilità fissate annualmente dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sussidi e, in via eccezionale, erogazioni in danaro, in caso di comprovata urgenza, nel caso vi sia uno stato di occasionale grave necessità non altrimenti fronteggiabile. Inoltre, in casi eccezionali, il capo dell'ufficio consolare può chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali;
    il protrarsi dell'emergenza e l'eventuale arrivo di una seconda ondata di contagi patologicamente gravi potrebbe generare un'accresciuta pressione da parte di cittadini italiani all'estero che desiderano rimpatriare,

impegna il Governo

a predisporre un piano di emergenza, per far fronte alla dilagante pandemia da COVID-19, originata in Cina, che sta colpendo in questi giorni in modo particolare il continente americano, creando una nuova domanda di sostegno al rimpatrio da parte della vasta comunità di cittadini italiani che vi si trovano.
9/2617-A/72Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Billi, Coin, Comencini, Formentini, Picchi, Ribolla, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, al comma 3 dispone la proroga fino al 15 ottobre dei termini indicati nell'Allegato 1 del decreto in esame;
    il numero 15 dell'allegato 1 proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 l'autorizzazione all'erogazione di sussidi a connazionali all'estero in situazione di difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prorogando di fatto la disposizione contenuta dall'articolo 72, comma 4-bis del decreto-legge n. 18, tramite l'approvazione di un emendamento durante l’iter di conversione;
    in particolare è stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale, e di 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità;
    la disposizione si riferisce ad una norma in vigore che già prevede che l'ufficio consolare possa concedere, ai cittadini che versano in stato di indigenza, nei limiti delle disponibilità fissate annualmente dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sussidi e, in via eccezionale, erogazioni in danaro, in caso di comprovata urgenza, nel caso vi sia uno stato di occasionale grave necessità non altrimenti fronteggiabile. Inoltre, in casi eccezionali, il capo dell'ufficio consolare può chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali,

impegna il Governo

ad espandere la collaborazione con i paesi amici ed alleati per realizzare interventi in favore dei cittadini italiani all'estero che non possano rivolgersi ad uffici consolari nazionali per ottenere l'assistenza al rimpatrio, qualora l'emergenza da SARS-CoV-2 faccia registrare una recrudescenza, garantendo altresì agli Stati esteri coinvolti la reciprocità del sostegno.
9/2617-A/73Ferrari, Boniardi, Gobbato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento intende prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure contenute nelle disposizioni elencate nell'allegato 1 al decreto;
    in conseguenza delle misure emergenziali che è stato necessario adottare per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus COVID-19, le imprese dei vari settori produttivi accusano eccezionali difficoltà finanziarie;
    per supportare le imprese del territorio sarebbe opportuno realizzare una specifica modalità di adeguamento ai principi contabili dell'armonizzazione dei bilanci pubblici limitatamente alla concessione di anticipazioni agli strumenti finanziari regionali costituiti attraverso gestioni fuori bilancio, visto che questi ultimi rappresentano una modalità molto efficace con cui le regioni possono intervenire a supporto del sistema economico nell'attuale situazione di difficoltà conseguente all'emergenza COVID-19;
    l'eccezionalità dell'emergenza richiede, infatti, soluzioni conformi e coerenti per tipologia e dimensioni e giustifica l'adeguamento dei principi contabili per consentire alle regioni di utilizzare in maniera proficua la propria liquidità;
    si dovrebbe consentire la messa a disposizione degli strumenti finanziari di anticipazioni per le quali è prevista la restituzione al bilancio regionale, prevedendo che l'accertamento della restituzione delle anticipazioni avvenga nell'esercizio stesso in cui le stesse sono state concesse e derogando, quindi, alla necessità di individuare una copertura «per competenza» all'operazione; in tal modo sarebbe possibile incrementare le dotazioni finanziarie degli strumenti finanziari in misura più adeguata alle tipologie di richieste di intervento che arrivano dal sistema produttivo e che riguardano principalmente le esigenze di liquidità del sistema stesso;
    a normativa vigente il bilancio regionale è già nelle condizioni di «anticipare» somme agli strumenti finanziari in modo che le stesse siano immesse velocemente nella liquidità delle imprese. L'operazione è realizzata all'origine «in pareggio di bilancio», senza aspettare cioè l'effettiva restituzione dell'anticipazione, a condizione tuttavia sia previsto che gli strumenti restituiscano l'anticipazione al bilancio entro l'anno,

impegna il Governo

a prevedere, limitatamente alle gestioni fuori bilancio, in via straordinaria e temporanea e al fine di far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria in corso, la sopramenzionata deroga ai principi contabili di armonizzazione dei bilanci pubblici, in materia di accertamenti ed impegni che, allo stato attuale, inibiscono l'impiego delle liquidità delle regioni, per realizzare in tal modo anticipazioni finanziarie a favore degli strumenti finanziari con salvaguardia del pareggio di bilancio, pur prevedendo che il rientro delle anticipazioni avvenga in esercizi successivi. Questo permetterebbe di «liberare» l'impiego liquidità di cassa delle regioni altrimenti ingessate e di alimentare conseguentemente strumenti per il sostegno delle necessità di liquidità delle aziende supportando efficacemente il sistema produttivo nell'attuale emergenza epidemiologica prorogata dal decreto-legge all'esame.
9/2617-A/74Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento intende prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure contenute nelle disposizioni elencate nell'allegato 1 al decreto;
    il decreto all'esame proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le misure straordinarie adottate dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (Decreto cura Italia) per la produzione, importazione e immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI);
    per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale – almeno un metro e divieto di assembramento – e prevenire o ridurre il rischio di contagio si devono utilizzare i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie ovvero le mascherine di vario tipo;
    esistono però delle problematicità per l'uso diffuso di questi dispositivi di protezione individuate soprattutto da parte di soggetti con difficoltà, come le persone non udenti, in quanto questi in un momento di grande emergenza come quello che stiamo vivendo per poter comunicare con gli altri hanno bisogno dell'aiuto del labiale per farsi capire e per capire a loro volta vedendo così aumentate le loro difficoltà in termini di socialità e comunicazione;
    in Italia le persone con problemi di udito sono circa un milione; il problema della possibilità di lettura del labiale con le mascherine era già stato sollevato dall'Ente nazionale sordi e già diverse aziende avevano chiesto al Ministero dello sviluppo economico di poter produrre ausili adatti alle persone non udenti;
    in Italia si stanno realizzando dispositivi che permettono ai sordi di leggere il labiale; il progetto realizzato da cooperative equo solidali, da onlus, da imprenditori che hanno convertito le loro linee produttive e da tante altre realtà locali che stanno consegnando gratuitamente forniture di prototipi di mascherine per persone sorde;
    si tratta di speciali mascherine in tnt dotate di un'apertura in nylon trasparente in corrispondenza della bocca che permette la lettura delle labbra e del linguaggio dei segni;
    questo tipo di dispositivi è indispensabile per la vita quotidiana delle persone sorde. Andare al supermercato, dal panettiere o dal macellaio non riuscendo a leggere il labiale, l'unico modo che rimane è farsi capire a gesti ma non sempre questo è possibile;
    in Italia la lingua dei segni non è considerata lingua vera e propria, a differenza di altri Paesi in cui da anni è stata approvata come tale,

impegna il Governo

a prevedere disposizioni che permettano su scala nazionale la produzione e distribuzione di mascherine speciali per persone sorde che permettono la lettura delle labbra e del linguaggio dei segni al fine di rendere più accessibile la comunicazione tra sordi e non.
9/2617-A/75Cecchetti, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento intende prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure contenute nelle disposizioni elencate nell'allegato 1 al decreto;
    il 14 settembre dovrebbe essere il giorno della riapertura delle scuole che interessa milioni di famiglie. Il condizionale in questa situazione è d'obbligo perché ancora ci sono molteplici incertezze sulle modalità di riapertura. A meno di quindici giorni dall'avvio del nuovo anno scolastico genitori e alunni ancora non sanno con quali modalità i propri figli rientreranno in classe;
    basti solo pensare che in molteplici istituti ancora non si conoscono le formazioni delle classi, se il corpo docente è al completo o meno e addirittura quali libri verranno adottati, tutto questo perché ancora non sono chiare le modalità di rientro in classe;
    però di contro milioni di genitori sono tornati a lavoro e anche se questo provvedimento prevede la proroga dello smart working al 15 ottobre 2020 limitatamente ai lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio COVID-19, e al 14 settembre 2020 per i genitori di figli minori di 14 anni, molti lavoratori non ne potranno usufruire e quindi sono alle prese con l'organizzazione di dove e a chi lasciare i figli;
    è un dovere dare certezza alle famiglie, soprattutto dove entrambi i genitori lavorano, di come si riprenderà il nuovo anno scolastico. Dobbiamo permettere alle famiglie di potersi organizzare per tempo e nel miglior modo possibile;
    nessuna didattica a distanza potrà mai sostituire il rapporto, che si crea tra insegnanti e alunni e tra alunni stessi; della mancanza di questi rapporti ne stanno soffrendo particolarmente quegli studenti che si troveranno a dover cambiare corso di studi, pensiamo ai bambini delle classi quinte della scuola primaria o quelli delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, che dovranno costruire ex novo il rapporto con i nuovi insegnanti e compagni;
    la didattica a distanza è uno strumento sì necessario in un momento difficile della nostra storia, ma va anche utilizzato correttamente, e non potrà mai essere in grado di creare quel rapporto che all'inizio di un ciclo è fondamentale per poter affrontare il prosieguo degli studi,

impegna il Governo

a dare indicazioni certe, precise e soprattutto durature, sulle modalità di ripresa del nuovo anno scolastico tenendo in debita considerazione sia le esigenze delle famiglie, soprattutto dove entrambi i genitori lavorano, che permettere agli studenti di riprendere quel rapporto o iniziare quel rapporto insegnanti/alunni che è fondamentale per la crescita dell'individuo e di conseguenza della società perché la scuola è il pilastro della crescita.
9/2617-A/76Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento intende prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure contenute nelle disposizioni elencate nell'allegato 1 al decreto;
    il decreto-legge n. 23 del 2020 convertito, con modificazioni, nella legge n. 40 del 2020 dispone che SACE S.p.A. conceda, al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese, nonché, contiene misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese, anche agricole;
    il settore ortofrutticolo, al pari degli altri settori agricoli, ha sofferto e sta soffrendo la crisi prodotta dal COVID-19 che purtroppo continuerà nei prossimi mesi a causa del rallentamento dell'economia;
    nonostante il settore abbia garantito l'approvvigionamento ai consumatori questo ha subito, comunque, ripercussioni economiche ed aumenti dei costi di produzione e di lavorazione e, soprattutto ha visto un aumento dei prodotti invenduti a causa della chiusura del canale Ho.re.ca.;
    sarebbero utili per il settore ortofrutticolo interventi straordinari finalizzati al rafforzamento societario delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli (OP) da realizzare con risorse economiche adeguate utilizzando i meccanismi di erogazione già rodati dell'aiuto finanziario nazionale (AFN) – articolo 35 del Regolamento 1308/2013 – che ci consentirebbero tempi di erogazione certi e veloci;
    l'articolo 35 del Regolamento UE 1308/2013 prevede che nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso la Commissione può adottare atti di esecuzione che autorizzino gli Stati membri che presentino una richiesta debitamente giustificata a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 per cento dei contributi finanziari e, che nelle regioni degli Stati membri in cui le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le associazioni e organizzazioni di produttori commercializzano meno del 15 per cento del valore della produzione ortofrutticola delle stesse regioni e qualora detta produzione rappresenti almeno il 15 per cento della produzione agricola totale delle medesime regioni, l'aiuto finanziario nazionale (AFN) può essere rimborsato dall'Unione su richiesta dello Stato membro interessato,

impegna il Governo

a chiedere nelle opportune sedi europee, l'attivazione per l'anno 2020 o quantomeno per la durata dell'emergenza così come prorogata dal decreto-legge all'esame, dell'articolo 35 del Regolamento UE 1308/2013 che consentirebbe di utilizzare i meccanismi di erogazione dell'AFN nonché reperire risorse da destinare alla capitalizzazione delle OP affinché si realizzi un intervento concreto e con tempi certi, cose di cui il settore ha bisogno e a seguito delle conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria in atto.
9/2617-A/77Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, all'articolo 1 dispone la proroga fino al 15 ottobre 2020 delle prescrizioni già previste nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020 nonché dei termini di efficacia di alcune misure elencate nell'allegato 1 del medesimo decreto al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti alla diffusione dell'infezione;
    dalla dichiarazione dello stato d'emergenza dello scorso gennaio ad oggi sono stati adottati diversi provvedimenti che hanno disposto misure più o meno stringenti, a seconda dell'andamento della situazione epidemiologica, a cui tutti i cittadini con grandi sacrifici e senso civico si sono sempre attenuti per limitare l'epidemia in corso;
    la dichiarata necessità di prorogare ulteriormente tali misure di cui al decreto all'esame sembrano contrastare con le azioni dall'attuale maggioranza in materia di immigrazione di questi ultimi mesi nei quali invece è stato consentito l'ingresso incontrollato in Italia a migliaia di immigrati clandestini;
    contestualmente a tale politica, che ha portato ad una situazione di gravissimo rischio nel nostro paese sia dal punto di vista sanitario che della sicurezza, si ha invece notizia che sia al momento al vaglio del Ministro della salute l'ipotesi di istituire controlli sanitari obbligatori in entrata e in uscita al confine tra Italia e Francia mediante l'utilizzo di tamponi;
    tale decisione, che riguarderebbe non solo i turisti ma anche i lavoratori frontalieri italiani, rischia oggi di avere pesantissime ripercussioni sull'economia del territorio ligure e di quello della vicina Costa Azzurra;
    seppure condivisibile il fine di prevenire e combattere la diffusione del contagio da COVID-19, la soluzione proposta così come riportata dagli organi di stampa sarebbe tanto impraticabile quanto dannosa poiché aggraverebbe una situazione già problematica per chi si deve recare in Francia e nel Principato di Monaco quotidianamente;
    tale soluzione, inoltre, rappresenterebbe un duro colpo per i trasporti, per il commercio e le imprese del territorio ligure, già alle prese con numerose difficoltà e pesantemente colpiti dal lockdown degli scorsi mesi e dalla crisi conseguente, nonché per il lavoro di migliaia di frontalieri italiani, senza considerare le ricadute negative sul turismo locale, già da mesi in grande sofferenza per via dell'epidemia e delle restrizioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, qualora venissero effettivamente introdotti i controlli sanitari al confine tra Italia e Francia, di concordare tali misure in condizione di reciprocità nonché di prevedere, contestualmente, procedure agevolate e riservate ai lavoratori frontalieri per facilitare i loro spostamenti e non creare ulteriori disagi al traffico veicolare tra i due paesi.
9/2617-A/78Di Muro, Foscolo, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento intende prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure contenute nelle disposizioni elencate nell'allegato 1 al decreto;
    l'imminente, si auspica, avvio dell'anno scolastico 2020-2021 sembra prevedere almeno fin quando tutte le scuole non saranno state dotate di banchi monoposto, che dovrebbero riuscire a garantire il distanziamento fisico – si stima che entro la fine di ottobre tutte le scuole dovrebbero averne – l'uso in classe dei dispositivi di protezione individuale, le cosiddette mascherine sia per insegnanti che per alunni;
    il ritorno a scuola è importantissimo per i bambini e ragazzi che in questi periodi di isolamento hanno perso il contatto con i coetanei, i compagni di classe e gli insegnanti. Sappiamo tutti che, come dicono i pediatri, i bambini sono «animali sociali» e quindi è fondamentale per la loro crescita, non solo culturale, ma anche psicologica e sociale, tornare a frequentare la scuola;
    l'uso della mascherina per 6/8 ore e il divieto di un contatto tra insegnanti ed alunni, pensiamo ai bambini più piccoli che approcciano per la prima volta a questa nuova modalità fredda e impersonale, nega anche un solo sorriso da parte dell'insegnante perché celato da una mascherina;
    esistono e sono prodotte da diverse aziende speciali mascherine in tnt dotate di un'apertura in nylon trasparente in corrispondenza della bocca che permette di vedere la bocca; un sorriso ad un bambino che si trova in difficoltà può aiutare molto in questa fase,

impegna il Governo

a prevedere disposizioni che permettano su scala nazionale la produzione e distribuzione di mascherine speciali che permettono di visualizzare le labbra al fine di rendere meno asettica la relazione tra insegnante ed alunno.
9/2617-A/79Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento intende prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure contenute nelle disposizioni elencate nell'allegato 1 al decreto;
    l'imminente, si auspica, avvio dell'anno scolastico 2020-2021 sembra prevedere almeno fin quando tutte le scuole non saranno state dotate di banchi monoposto, che dovrebbero riuscire a garantire il distanziamento fisico – si stima che entro la fine di ottobre tutte le scuole dovrebbero averne – l'uso in classe dei dispositivi di protezione individuale, le cosiddette mascherine sia per insegnanti che per alunni;
    il ritorno a scuola è importantissimo per i bambini e ragazzi che in questi periodi di isolamento hanno perso il contatto con i coetanei, i compagni di classe e gli insegnanti. Sappiamo tutti che, come dicono i pediatri, i bambini sono «animali sociali» e quindi è fondamentale per la loro crescita, non solo culturale, ma anche psicologica e sociale, tornare a frequentare la scuola;
    l'uso della mascherina per 6/8 ore e il divieto di un contatto tra insegnanti ed alunni, pensiamo ai bambini più piccoli che approcciano per la prima volta a questa nuova modalità fredda e impersonale, nega anche un solo sorriso da parte dell'insegnante perché celato da una mascherina;
    esistono e sono prodotte da diverse aziende speciali mascherine in tnt dotate di un'apertura in nylon trasparente in corrispondenza della bocca che permette di vedere la bocca; un sorriso ad un bambino che si trova in difficoltà può aiutare molto in questa fase,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni che permettano su scala nazionale la produzione e distribuzione di mascherine speciali che permettono di visualizzare le labbra al fine di rendere meno asettica la relazione tra insegnante ed alunno.
9/2617-A/79. (Testo modificato nel corso della seduta) Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento intende prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure contenute nelle disposizioni elencate nell'allegato 1 al decreto;
    il decreto-legge n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, in legge n. 27 del 2020, prevede che i versamenti e gli adempimenti relativi alle ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico fino ai 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1o aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020;
    il settore florovivaistico è un comparto di assoluta rilevanza, un settore vitale dell'economia italiana, che rappresenta il 5 per cento della produzione agricola totale in Italia e si estende su una superficie di quasi 30 mila ettari, conta 23 mila aziende e 100 mila addetti, il 15 per cento della produzione europea;
    il settore florovivaistico è stato colpito proprio nel periodo dell'anno dove tradizionalmente, con l'avvio della stagione primaverile, si concentra il massimo del fatturato annuo per le imprese (oltre il 75 per cento) con la produzione e vendita di piante in vaso, fiori recisi e aromatiche;
    vogliamo ricordare che per il solo settore del florovivaismo si è stimata una perdita di almeno il 70 per cento del fatturato su di un valore complessivo di 2,5 miliardi di euro;
    nonostante ci siano segnali di parziale recupero per alcuni settori, come quello delle piante da giardinaggio, il quadro generale mostra un forte calo dell'attività economica con forti discrepanze nel mercato unico,

impegna il Governo

a prevedere misure urgenti, anche di natura economica, poiché il comparto florovivaistico è tra quelli maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica e risulta essenziale intervenire in tempi rapidissimi con misure mirate, senza far attendere ulteriormente gli operatori al fine di assicurare la continuità aziendale delle imprese e favorire la ripresa del settore.
9/2617-A/80Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento intende prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure contenute nelle disposizioni elencate nell'allegato 1 al decreto;
    il decreto-legge n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, in legge n. 27 del 2020, prevede che i versamenti e gli adempimenti relativi alle ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico fino ai 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1o aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020;
    il settore florovivaistico è un comparto di assoluta rilevanza, un settore vitale dell'economia italiana, che rappresenta il 5 per cento della produzione agricola totale in Italia e si estende su una superficie di quasi 30 mila ettari, conta 23 mila aziende e 100 mila addetti, il 15 per cento della produzione europea;
    il settore florovivaistico è stato colpito proprio nel periodo dell'anno dove tradizionalmente, con l'avvio della stagione primaverile, si concentra il massimo del fatturato annuo per le imprese (oltre il 75 per cento) con la produzione e vendita di piante in vaso, fiori recisi e aromatiche;
    vogliamo ricordare che per il solo settore del florovivaismo si è stimata una perdita di almeno il 70 per cento del fatturato su di un valore complessivo di 2,5 miliardi di euro;
    nonostante ci siano segnali di parziale recupero per alcuni settori, come quello delle piante da giardinaggio, il quadro generale mostra un forte calo dell'attività economica con forti discrepanze nel mercato unico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure urgenti, anche di natura economica, poiché il comparto florovivaistico è tra quelli maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica e risulta essenziale intervenire in tempi rapidissimi con misure mirate, senza far attendere ulteriormente gli operatori al fine di assicurare la continuità aziendale delle imprese e favorire la ripresa del settore.
9/2617-A/80. (Testo modificato nel corso della seduta) Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento intende prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti-legge n. 19/2020 e n. 33/2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure contenute nelle disposizioni elencate nell'allegato 1 al decreto;
    il 14 settembre dovrebbe essere il giorno della riapertura delle scuole che interessa milioni di famiglie. Il condizionale in questa situazione è d'obbligo perché ancora ci sono molteplici incertezze sulle modalità di riapertura. I dirigenti scolastici, insegnanti e personale Ata, sono alle prese nel calcolare i metri quadrati, nello spostare armadi e scrivanie, cercando di trovare la soluzione ottimale che possa mettere in sicurezza alunni ed insegnanti, barcamenandosi anche tra orari di ingresso e di uscita e calendari delle materie;
    è doveroso riprendere in presenza e in sicurezza, ma sappiamo già che in molti istituti non c’è lo spazio sufficiente per milioni di ragazzi, e i fondi stanziati dal Governo sono palesemente insufficienti;
    il lockdown durante lo scorso anno scolastico ha messo in evidenza molteplici disuguaglianze. Abbiamo avuto una dispersione scolastica del 13,7 per cento e il mancato accesso di molti alunni alla didattica a distanza, visto che il 12,3 per cento non ha il computer e il 57 per cento lo condivide con i familiari;
    nessuna didattica a distanza potrà mai sostituire il rapporto, che si crea tra insegnanti e alunni e tra alunni stessi; della mancanza di questi rapporti ne stanno soffrendo particolarmente quegli studenti che si troveranno a dover cambiare corso di studi, pensiamo ai bambini che escono dalle classi quinte della scuola primaria o quelli delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, che dovranno costruire ex novo il rapporto con i nuovi insegnanti e compagni;
    se si dovessero fallire le modalità di avvio del nuovo anno scolastico e ci si trovasse nella inevitabile condizione di riavviare la «fantomatica» didattica a distanza dobbiamo anche pensare che questa non costerà solo economicamente a milioni di famiglie in termini di reddito perduto e costi inattesi ma anche in termini di insufficienza nell'apprendimento in quanto è stato dimostrato che la DAD porta alla metà di quanto si potrebbe imparare in classe e dall'interazione con i compagni,

impegna il Governo

a prevedere nuove ed ulteriori misure, anche di natura economica, per dotare adeguatamente le scuole di apparecchiature da fornire alle famiglie che ne sono sprovviste, se l'anno scolastico dovrà necessariamente prevedere anche la didattica a distanza, perché il diritto allo studio è un diritto inalienabile garantito dalla Costituzione.
9/2617-A/81Lolini, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento intende prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti-legge n. 19/2020 e 33/2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure contenute nelle disposizioni elencate nell'allegato 1 al decreto;
    il decreto-legge 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 77/2020 introduce due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, nella cura della persona e nel lavoro domestico;
    a differenza di precedenti provvedimenti di regolarizzazione, ove si legava il permesso ad un contratto di lavoro già in essere (emersione del lavoro nero), in questo caso il permesso semestrale verrà rilasciato anche senza un contratto di lavoro o il datore di lavoro potrà ex novo fare un contratto;
    la sanatoria ivi contemplata, a dire del Governo ideata per esigenze legate al comparto principalmente agricolo, nonostante le diverse richieste provenienti dalle associazioni di categoria che chiedevano invece voucher e corridoi verdi sulla falsariga di altri Stati europei, sia nei numeri che negli effetti si è rivelata fallimentare questo a dimostrazione di come la sanatoria sia un provvedimento solo ideologico e totalmente inutile per il settore;
    infatti, delle 220.000 domande previste della sanatoria, dal 1o al 29 giugno, sono state 3.231 le richieste di permesso di soggiorno temporaneo presentate agli sportelli postali da cittadini stranieri ai sensi del decreto-legge 34/2020;
    di contro, il risultato più evidente è stato quello di incentivare gli arrivi di immigrati irregolari allettati dalla speranza di trovare un lavoro nel nostro Paese, invero già pesantemente in crisi a seguito dell'emergenza da COVID;
    si è deciso di concedere a migliaia di immigrati irregolari in Italia un permesso di soggiorno temporaneo per cercare una occupazione lavorativa nel nostro Paese, anziché prevedere misure di ricollocamento lavorativo per quei cittadini che hanno perso la propria attività in questi ultimi mesi o sono a rischio di perdita del proprio posto di lavoro;
    era stata presentata quasi come una riforma epocale, doveva rappresentare un sigillo alla lotta al caporalato, al lavoro nero e doveva al tempo stesso andare a risolvere il problema della mancanza di manodopera nelle campagne;
    in Francia i disoccupati che hanno richiesto di lavorare in agricoltura sono stati più dei fabbisogno ovvero circa 207.000; anche la Spagna ha coinvolto i propri disoccupati in un progetto di riconversione dei lavoro verso l'agricoltura; la Germania ha attivato i «corridoi verdi» che hanno permesso il passaggio agevole nel Paese da parte dei lavoratori agricoli provenienti da Polonia, Bulgaria e Ucraina, impiegando così nei campi circa 80.000 lavoratori stagionali;
    i voucher in agricoltura sono sempre stati considerati dagli imprenditori agricoli un mezzo adatto a facilitare e semplificare il rapporto di lavoro;
    anche le associazioni di categoria hanno espresso, in varie occasioni, forti perplessità che la sanatoria avesse portato dei benefici al settore agricolo, questa poteva essere l'ultima opzione, in caso di prolungamento della crisi. La proposta di diversi addetti ai lavori era quella di favorire dei corridoi per il ritorno in Italia dei braccianti stranieri comunitari,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina recata dal decreto-legge 34/2020, al fine di prevedere, per il settore dell'agricoltura, misure alternative alle disposizioni previste, valutando la necessità di ridefinire gli aspetti legati al lavoro occasionale in agricoltura anche al fine di rivedere la normativa già esistente sui voucher, in quanto la regolarizzazione si è dimostrata fallimentare e rischia di andare ad alimentare, anziché contrastare, il mercato illegale dello sfruttamento e la tratta degli esseri umani.
9/2617-A/82Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento intende prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti-legge n. 19/2020 e 33/2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure contenute nelle disposizioni elencate nell'allegato 1 al decreto;
    il decreto-legge 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 77/2020 introduce due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, nella cura della persona e nel lavoro domestico;
    a differenza di precedenti provvedimenti di regolarizzazione, ove si legava il permesso ad un contratto di lavoro già in essere (emersione del lavoro nero), in questo caso il permesso semestrale verrà rilasciato anche senza un contratto di lavoro o il datore di lavoro potrà ex novo fare un contratto;
    la sanatoria ivi contemplata, a dire del Governo ideata per esigenze legate al comparto principalmente agricolo, nonostante le diverse richieste provenienti dalle associazioni di categoria che chiedevano invece voucher e corridoi verdi sulla falsariga di altri Stati europei, sia nei numeri che negli effetti si è rivelata fallimentare questo a dimostrazione di come la sanatoria sia un provvedimento solo ideologico e totalmente inutile per il settore;
    infatti, delle 220.000 domande previste della sanatoria, dal 1o al 29 giugno, sono state 3.231 le richieste di permesso di soggiorno temporaneo presentate agli sportelli postali da cittadini stranieri ai sensi del decreto-legge 34/2020;
    di contro, il risultato più evidente è stato quello di incentivare gli arrivi di immigrati irregolari allettati dalla speranza di trovare un lavoro nel nostro Paese, invero già pesantemente in crisi a seguito dell'emergenza da COVID;
    si è deciso di concedere a migliaia di immigrati irregolari in Italia un permesso di soggiorno temporaneo per cercare una occupazione lavorativa nel nostro Paese, anziché prevedere misure di ricollocamento lavorativo per quei cittadini che hanno perso la propria attività in questi ultimi mesi o sono a rischio di perdita del proprio posto di lavoro;
    era stata presentata quasi come una riforma epocale, doveva rappresentare un sigillo alla lotta al caporalato, al lavoro nero e doveva al tempo stesso andare a risolvere il problema della mancanza di manodopera nelle campagne;
    in Francia i disoccupati che hanno richiesto di lavorare in agricoltura sono stati più dei fabbisogno ovvero circa 207.000; anche la Spagna ha coinvolto i propri disoccupati in un progetto di riconversione dei lavoro verso l'agricoltura; la Germania ha attivato i «corridoi verdi» che hanno permesso il passaggio agevole nel Paese da parte dei lavoratori agricoli provenienti da Polonia, Bulgaria e Ucraina, impiegando così nei campi circa 80.000 lavoratori stagionali;
    i voucher in agricoltura sono sempre stati considerati dagli imprenditori agricoli un mezzo adatto a facilitare e semplificare il rapporto di lavoro;
    anche le associazioni di categoria hanno espresso, in varie occasioni, forti perplessità che la sanatoria avesse portato dei benefici al settore agricolo, questa poteva essere l'ultima opzione, in caso di prolungamento della crisi. La proposta di diversi addetti ai lavori era quella di favorire dei corridoi per il ritorno in Italia dei braccianti stranieri comunitari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di valutare gli effetti applicativi della disciplina recata dal decreto-legge 34/2020, al fine di prevedere, per il settore dell'agricoltura, misure alternative alle disposizioni previste, valutando la necessità di ridefinire gli aspetti legati al lavoro occasionale in agricoltura anche al fine di rivedere la normativa già esistente sui voucher, in quanto la regolarizzazione si è dimostrata fallimentare e rischia di andare ad alimentare, anziché contrastare, il mercato illegale dello sfruttamento e la tratta degli esseri umani.
9/2617-A/82. (Testo modificato nel corso della seduta) Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento intende prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti-legge n. 19/2020 e n. 33/2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure contenute nelle disposizioni elencate nell'allegato 1 al decreto;
    il decreto-legge n. 23/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020 reca norme per la semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca. La disposizione ha l'obbiettivo di velocizzare al massimo le procedure di liquidazione degli aiuti per l'arresto temporaneo obbligatorio riferiti agli anni 2017, 2018 e 2019. Per fare questo l'articolo introduce la possibilità per il beneficiario di ricevere direttamente da un istituto di credito la liquidazione della somma spettante;
    le imprese della pesca, durante il lockdown hanno sospeso o hanno ridotto significativamente le loro attività a causa dell'emergenza dovuta al COVID-19 ma anche per i prezzi bassi al mercato, per la forte riduzione della domanda nei canali della distribuzione tradizionale (mercati rionali, pescherie), e per il quasi totale invenduto, dovuto al crollo della domanda;
    la normativa vigente prevede una serie di benefici fiscali e previdenziali per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari sotto forma di crediti di imposta e di abbattimento del reddito derivante dall'esercizio della pesca, ai fini delle imposte sui redditi, nonché come sgravio dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
    per poter dare un ulteriore e importante sostegno al comparto della pesca, che nella fattispecie ricomprenderebbe anche coloro che effettuano la pesca nelle acque interne e lagunari, sarebbe, quindi, quanto mai necessario e urgente intervenire anche sotto il punto di vista fiscale e previdenziale prevedendo un aumento delle agevolazioni attualmente previste,

impegna il Governo

a riconoscere, per tutta la durata del periodo di emergenza dovuto dal Covid-19, così come prorogata dal decreto-legge all'esame, un alleggerimento dell'attuale pressione fiscale e contributiva per le imprese della pesca professionale, in acque marittime, interne e lagunari nonché accelerare le procedure di liquidazione alle imprese di pesca interessate i contributi FEAMP per i periodi di arresto temporaneo obbligatorio effettuati negli anni antecedenti al 2020 e tuttora inevasi al fine di assicurare la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, e per poter dare ossigeno e la necessaria liquidità dovuta ad uno dei settori più colpiti dalla crisi epidemiologica da COVID-19.
9/2617-A/83Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento intende prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti-legge n. 19/2020 e n. 33/2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure contenute nelle disposizioni elencate nell'allegato 1 al decreto;
    il decreto-legge n. 23/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020 reca norme per la semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca. La disposizione ha l'obbiettivo di velocizzare al massimo le procedure di liquidazione degli aiuti per l'arresto temporaneo obbligatorio riferiti agli anni 2017, 2018 e 2019. Per fare questo l'articolo introduce la possibilità per il beneficiario di ricevere direttamente da un istituto di credito la liquidazione della somma spettante;
    le imprese della pesca, durante il lockdown hanno sospeso o hanno ridotto significativamente le loro attività a causa dell'emergenza dovuta al COVID-19 ma anche per i prezzi bassi al mercato, per la forte riduzione della domanda nei canali della distribuzione tradizionale (mercati rionali, pescherie), e per il quasi totale invenduto, dovuto al crollo della domanda;
    la normativa vigente prevede una serie di benefici fiscali e previdenziali per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari sotto forma di crediti di imposta e di abbattimento del reddito derivante dall'esercizio della pesca, ai fini delle imposte sui redditi, nonché come sgravio dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
    per poter dare un ulteriore e importante sostegno al comparto della pesca, che nella fattispecie ricomprenderebbe anche coloro che effettuano la pesca nelle acque interne e lagunari, sarebbe, quindi, quanto mai necessario e urgente intervenire anche sotto il punto di vista fiscale e previdenziale prevedendo un aumento delle agevolazioni attualmente previste,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di bilancio, a valutare la possibilità di riconoscere, per tutta la durata del periodo di emergenza dovuto dal Covid-19, così come prorogata dal decreto-legge all'esame, un alleggerimento dell'attuale pressione fiscale e contributiva per le imprese della pesca professionale, in acque marittime, interne e lagunari nonché di accelerare le procedure di liquidazione alle imprese di pesca interessate i contributi FEAMP per i periodi di arresto temporaneo obbligatorio effettuati negli anni antecedenti al 2020 e tuttora inevasi al fine di assicurare la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, e per poter dare ossigeno e la necessaria liquidità dovuta ad uno dei settori più colpiti dalla crisi epidemiologica da COVID-19.
9/2617-A/83. (Testo modificato nel corso della seduta) Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame detta disposizioni urgenti dirette a contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
    il provvedimento è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19/2020, e nel decreto-legge n. 33/2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica;
    il permanere di una situazione di allerta sanitaria per il Covid-19 imporrà, alla riapertura delle scuole il prossimo 14 settembre, l'esigenza di tenere distanziati gli studenti e ciò comporterà un inevitabile necessità di reperire maggiori spazi, ma soprattutto un maggior numero di insegnanti;
    una situazione inedita come fattuale legittima perdo l'istituzione di uno strumento aggiuntivo per il reclutamento dei docenti al fine di garantire in tempo utile l'assegnazione dei docenti alle classi: la creazione di una maxi-graduatoria finalizzata alle immissioni in ruolo, che utilizzi solo ed esclusivamente i punteggi con cui gli aspiranti sono inclusi nelle rispettive liste,

impegna il Governo

in considerazione dell'emergenza Covid-19 a valutare di procedere alla immediata stabilizzazione di tutti i docenti che possiedono il requisito minimo di servizio precario in scuole statali, previsto dalla normativa comunitaria, senza alcun passaggio concorsuale, ma avendo a solo riferimento il periodo di servizio già prestato e i titoli culturali e professionali posseduti dal docente.
9/2617-A/84Sasso, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame detta disposizioni urgenti dirette a contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
    il provvedimento è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19/2020, e nel decreto-legge n. 33/2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica;
    a causa dell'emergenza Coronavirus le lezioni on-line nelle università hanno permesso di proseguire il programma di studi e le sessioni di esami, nonostante l'università virtuale non può sostituirsi a quella reale;
    le università classiche, incentrate sulla didattica in presenza, si sono dovute attrezzare per offrire una completa offerta formativa a distanza per l'emergenza;
    il Ministro dell'Università ha recentemente dichiarato che le lezioni da remoto potrebbero continuare fino all'inizio del 2021;
    la didattica on-line, non presenta quelle caratteristiche positive proprie della didattica in presenza del docente e incide negativamente sulle ricerche e – di conseguenza – sui brevetti che come noto, a loro volta, portano ricchezza e impattano sulle imprese,

impegna il Governo

a ripristinare la regolare attività accademica in presenza sin dal mese di Ottobre 2020 nel rispetto delle misure di sicurezza.
9/2617-A/85Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame detta disposizioni urgenti dirette a contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
    la scuola è tra i settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria, in particolare le scuole paritarie;
    ad un mese e mezzo dall'approvazione del decreto Rilancio, i 300 milioni per le scuole paritarie sono ancora bloccati;
    nel frattempo le scuole hanno già dovuto impiegare queste risorse per la sanificazione e l'organizzazione degli spazi in vista della ripresa delle lezioni il 14 settembre prossimo;
   considerato che:
    sono già 96 le scuole paritarie che hanno dichiarato la chiusura, obbligando in tal modo a trovare una collocazione negli istituti statali a circa 3.833 alunni per un costo complessivo di 32 milioni di euro,

impegna il Governo

a sbloccare in tempi rapidi i 300 milioni previsti dal decreto Rilancio, di cui 180 per nidi e materne e 120 per le scuole dalla primaria alla secondaria di secondo grado.
9/2617-A/86Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame detta disposizioni urgenti dirette a contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
    il provvedimento è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19/2020, e nel decreto-legge n. 33/2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica;
    la situazione emergenziale richiede di poter agevolare le procedure abitative per le professioni di psicologo, farmacista e biologo;
    le difficoltà e i sacrifici economici, derivanti dalla situazione emergenziale, rendono particolarmente oneroso il pagamento della tassa di iscrizione agli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni ordinistiche. Si tratterebbe di versare di una somma fino ad un ammontare di 500 euro, in un momento di crisi economica come questo che graverebbe ulteriormente sui nuclei familiari;
    in attesa di una riconsiderazione dei suddetti corsi di laurea che possa portare a valutare la possibilità di un intervento normativo di più ampio respiro, che tenga conto della possibilità di istituire tirocini professionalizzanti all'interno dei corsi stessi, senza dover sostenere necessariamente l'esame di Stato, così come è stato di recente stabilito per le professioni mediche dall'articolo 102, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27,

impegna il Governo

a prevedere, per l'anno 2020, l'abolizione dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo rendendo abilitante alla professione il completamento e la certificazione del tirocinio professionalizzante post-lauream ad opera delle Università.
9/2617-A/87Patelli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Racchella, Sasso, Toccalini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame detta disposizioni urgenti dirette a contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
    la data del 14 settembre è molto vicina, tuttavia molti sono gli interrogativi sul destino del prossimo anno scolastico che sarà largamente condizionato dagli sviluppi della pandemia in corso;
    tra i molti interrogativi vi sono gli alunni fragili che rischiano di essere dimenticati, il tempo scuola fortemente ridotto e il crollo del tempo pieno;
    una pesante riduzione degli orari di lezione è il prezzo che pagheranno gli studenti in tutti i casi non sarà stato possibile organizzare il servizio in condizioni di sicurezza, per mancanza di spazi o di personale aggiuntivo;
    tale prezzo potrebbe essere molto gravoso sui livelli di apprendimento degli studenti, soprattutto quelli più fragili e non sostenuti dalle famiglie, già fortemente penalizzati dal lockdown;
    l'anno che sta per iniziare, vedrà poi un crollo del tempo pieno, perché tante scuole non riusciranno a organizzare il servizio di 40 ore settimanali inclusa la mensa,

impegna il Governo

a orientare gli sforzi compiuti per l'avvio dell'anno scolastico al recupero delle criticità espresse in premessa.
9/2617-A/88De Angelis, Belotti, Basini, Colmellere, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame detta disposizioni urgenti dirette a contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
    tra i temi principali che caratterizzano quest'anno la ripresa dell'anno scolastico vi è quello della necessità del distanziamento sociale tra gli studenti;
    al fine di rispettare tale obbligo occorre ridurre il numero degli alunni per classe, e affrontare quindi il tema delle classi pollaio che sono ancora numerose:
    infatti, le nostre scuole sono spesso formate da classi di non meno di 30 alunni,

impegna il Governo

a rivedere la normativa attuale sul numero di alunni per classe, prevedendo altresì un piano di aumento degli organici.
9/2617-A/89Latini, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame detta disposizioni urgenti dirette a contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
    il provvedimento è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19/2020, e nel decreto-legge n. 33/2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica;
    il settore dello spettacolo ha avuto gravi conseguenze a seguito del lockdown;
    grandi preoccupazioni sono state manifestate in particolare dagli iscritti alla SIAE, Società italiana degli Autori ed Editori, molti dei quali con redditi annuali che non superano i 10.000 euro e che fanno dei proventi dell'utilizzazione delle proprie opere il loro unico mezzo di sostentamento;
    tali proventi in quanto crediti pecuniari, non sono configurabili alla stregua di stipendi o altre indennità da rapporto di lavoro o d impiego, restando interamente pignorabili presso terzi ai sensi dell'articolo 111, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto d'autore;
    in tal modo la possibile attivazione delle procedure esecutive nei confronti di tali soggetti rischierebbe di mettere molti giovani professionisti in serie difficoltà economiche,

impegna il Governo

ad adottare, già nel prossimo provvedimento utile, disposizioni urgenti che dispongano l'impignorabilità dei crediti pecuniari, quantomeno con riferimento alle posizioni debitorie che i soggetti in questione assumono nei confronti della Pubblica Amministrazione e affidate all'Agenzia delle entrate, così da poter limitare gli eventuali pignoramenti e consentire la sopravvivenza di una categoria troppo spesso dimenticata dalle strategie di intervento pubblico.
9/2617-A/90Racchella, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Sasso, Toccalini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge contiene la proroga dell'efficacia delle misure per contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche a seguito all'estensione, fino al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza;
    nell'allegato in cui sono elencate le disposizioni il cui termine è prorogato figura, al numero 7, la proroga dell'articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, che autorizza taluni soggetti ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al codice dei contratti pubblici;
    la formulazione finora vigente consente la deroga al codice dei contratti pubblici fino alla durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ora posticipata al 15 ottobre 2020;
    la deroga è intesa a facilitare ed accelerare le relative procedure contrattuali e di pagamento e va a favore dei fornitori e produttori di dispositivi medicali, a garanzia della pronta disponibilità di dispositivi idonei a proteggere gli operatori sanitari,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di specifiche deroghe al codice dei contratti pubblici, dirette ad accelerare le relative procedure contrattuali e di pagamento per la fornitura di dispositivi idonei a proteggere gli operatori sanitari, anche successivamente alla scadenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ora posticipata al 15 ottobre 2020.
9/2617-A/91Benvenuto, Vallotto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge contiene la proroga dell'efficacia delle misure per contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche a seguito all'estensione, fino al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza;
    nell'allegato in cui sono elencate le disposizioni il cui termine è prorogato figura, al numero 7, la proroga dell'articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, che autorizza taluni soggetti ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al codice dei contratti pubblici;
    la formulazione finora vigente consente la deroga al codice dei contratti pubblici fino alla durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ora posticipata al 15 ottobre 2020;
    la deroga è intesa a facilitare ed accelerare le relative procedure contrattuali e di pagamento e va a favore dei fornitori e produttori di dispositivi medicali, a garanzia della pronta disponibilità di dispositivi idonei a proteggere gli operatori sanitari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere la possibilità di specifiche deroghe al codice dei contratti pubblici, dirette ad accelerare le relative procedure contrattuali e di pagamento per la fornitura di dispositivi idonei a proteggere gli operatori sanitari, anche successivamente alla scadenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ora posticipata al 15 ottobre 2020.
9/2617-A/91. (Testo modificato nel corso della seduta) Benvenuto, Vallotto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge contiene la proroga dell'efficacia delle misure per contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche a seguito all'estensione, fino al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza;
    nell'allegato in cui sono elencate le disposizioni il cui termine è prorogato figura, al numero 20, la proroga dell'articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in merito all'operato del Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da COVID-19, che opera fino alla scadenza del predetto stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe,

impegna il Governo

ad adottare tutte opportune misure per agevolare la produzione e la distribuzione di beni strumentali utili a contenere e a contrastare l'emergenza, come le apparecchiature e i dispositivi medici di protezione individuale, e per potenziare la capienza delle strutture ospedaliere, con specifico riferimento ai reparti di terapia intensiva e subintensiva, nonché a rafforzare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto al COVID-19, indipendentemente dalla scadenza dello stato di emergenza.
9/2617-A/92Badole, Vallotto, Lucchini, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge contiene la proroga dell'efficacia delle misure per contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche a seguito all'estensione, fino al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza;
    nell'allegato in cui sono elencate le disposizioni il cui termine è prorogato figura, al numero 33, la proroga fino al 15 ottobre 2020, quanto disposto dall'articolo 232, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 che autorizza gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cosiddetto SAI), per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto;
    l'articolo 232, comma 4, appare in linea con la richiesta formulata nella segnalazione ANAC n. 5/2020, ove si sottolinea che è necessario consentire «alle stazioni appaltanti di emettere lo stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione dei lavori a causa dell'epidemia in corso»;
    tale disposizione rappresenta infatti uno strumento di aiuto particolarmente efficace per gli operatori economici per affrontare la carenza di liquidità connessa alla sospensione delle attività dei mesi scorsi,

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative per garantire immediata liquidità agli operatori economici.
9/2617-A/93D'Eramo, Vallotto, Lucchini, Badole, Benvenuto, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge contiene la proroga dell'efficacia delle misure per contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche a seguito all'estensione, fino al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza;
    nell'allegato in cui sono elencate le disposizioni il cui termine è prorogato figura, al numero 34, la proroga fino al 15 ottobre 2020, dell'efficacia di alcune previsioni finalizzate ad accelerare ulteriormente l'esecuzione degli, interventi di edilizia scolastica, di cui all'articolo 232, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte siano acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale;
    decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro sette giorni dalla sua indizione; la determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, al fine di permettere al Ministro dell'istruzione di procede all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza; è previsto il silenzio assenso delle amministrazioni che non partecipano alla conferenza,

impegna il Governo

ad applicare il silenzio assenso anche qualora a non partecipare alla conferenza sia un'amministrazione preposta alla tutela ambientale o paesaggistico-territoriale e dei beni culturali.
9/2617-A/94Raffaelli, Vallotto, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Valbusa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge contiene la proroga dell'efficacia delle misure per contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche a seguito all'estensione, fino al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza;
    nell'allegato in cui sono elencate le disposizioni il cui termine è prorogato figura, al numero 34, la proroga fino al 15 ottobre 2020, dell'efficacia di alcune previsioni finalizzate ad accelerare ulteriormente l'esecuzione degli, interventi di edilizia scolastica, di cui all'articolo 232, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte siano acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale;
    decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro sette giorni dalla sua indizione; la determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, al fine di permettere al Ministro dell'istruzione di procede all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza; è previsto il silenzio assenso delle amministrazioni che non partecipano alla conferenza,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di applicare il silenzio assenso anche qualora a non partecipare alla conferenza sia un'amministrazione preposta alla tutela ambientale o paesaggistico-territoriale e dei beni culturali.
9/2617-A/94. (Testo modificato nel corso della seduta) Raffaelli, Vallotto, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Valbusa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge contiene la proroga dell'efficacia delle misure per contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche a seguito all'estensione, fino al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza;
    al numero 34 dell'allegato 1 si prevede la proroga fino al 15 ottobre 2020, dell'efficacia di alcune previsioni finalizzate ad accelerare ulteriormente l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, di cui all'articolo 232, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte siano acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale;
    decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro sette giorni dalla sua indizione; la determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, al fine di permettere al Ministro dell'istruzione di procede all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza; è previsto il silenzio assenso delle amministrazioni che non partecipano alla conferenza;
    c’è da tenere conto che tutto il settore edile chiede semplificazioni e abbreviazioni dei termini burocratici, per ripristinare urgentemente l'operatività dei cantieri nelle opere pubbliche e in quelle private,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative dirette all'immediata adozione per tutte le opere edili pubbliche e private procedure acceleratorie delle conferenze di servizi simili a quelle previste per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 232, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020.
9/2617-A/95Parolo, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge contiene la proroga dell'efficacia delle misure per contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche a seguito all'estensione, fino al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza;
    al numero 34 dell'allegato 1 si prevede la proroga fino al 15 ottobre 2020, dell'efficacia di alcune previsioni finalizzate ad accelerare ulteriormente l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, di cui all'articolo 232, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte siano acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale;
    decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro sette giorni dalla sua indizione; la determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, al fine di permettere al Ministro dell'istruzione di procede all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza; è previsto il silenzio assenso delle amministrazioni che non partecipano alla conferenza;
    c’è da tenere conto che tutto il settore edile chiede semplificazioni e abbreviazioni dei termini burocratici, per ripristinare urgentemente l'operatività dei cantieri nelle opere pubbliche e in quelle private,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere le opportune iniziative dirette all'immediata adozione per tutte le opere edili pubbliche e private procedure acceleratorie delle conferenze di servizi simili a quelle previste per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 232, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020.
9/2617-A/95. (Testo modificato nel corso della seduta) Parolo, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge contiene la proroga dell'efficacia delle misure per contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche a seguito all'estensione, fino al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza;
    nell'allegato in cui sono elencate le disposizioni il cui termine è prorogato figura, al numero 20, la proroga dell'articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in merito all'operato del Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da COVID-19, che opera fino alla scadenza del predetto stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe, garantendo la produzione e la distribuzione di beni strumentali utili a contenere e a contrastare l'emergenza, come le apparecchiature e i dispositivi medici di protezione individuale;
    è necessario, al fine di assicurare continuità alle attività di gestione dei rifiuti in periodo di emergenza sanitaria, garantire agli operatori ecologici e gli addetti alla raccolta e alla separazione di rifiuti, la disponibilità dei necessari dispositivi di protezione individuale (DPI) per garantire le condizioni igieniche primarie di sicurezza degli stessi lavoratori e di tutta la comunità. Gli operatori ecologici e gli addetti alla raccolta e alla separazione di rifiuti rientrano infatti tra le categorie di lavoratori maggiormente esposti a rischi sanitari. Tali rischi sono resi ancora più seri a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

impegna il Governo

ad adottare tutte opportune misure, anche di carattere legislativo, per garantire nel presente periodo di emergenza da Covid-19 e in quello di post emergenza, la continuità del servizio essenziale della gestione dei rifiuti urbani e di quelli speciali e sanitari, garantendo, nel contempo, la tutela e la sicurezza dei lavoratori ecologici.
9/2617-A/96Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge contiene la proroga dell'efficacia delle misure per contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche a seguito all'estensione, fino al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza;
    nell'allegato in cui sono elencate le disposizioni il cui termine è prorogato figura, al numero 20, la proroga dell'articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in merito all'operato del Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da COVID-19, che opera fino alla scadenza del predetto stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe;
    occorrono misure urgenti dirette a consentire alle aziende che operano nel settore dei servizi di pubblica utilità in campo ambientale, quali bonifiche, recupero di materia da rifiuto e produzione di energia elettrica da biomassa, di recuperare liquidità immediata e di «sopravvivere» alla fase emergenziale, garantendo la continuità di servizi essenziali,

impegna il Governo

ad assumere misure urgenti dirette a consentire alle aziende che operano nel settore dei servizi di pubblica utilità in campo ambientale, quali bonifiche, recupero di materia da rifiuto e produzione di energia elettrica da biomassa, di recuperare liquidità immediata, per poter «sopravvivere» alla fase emergenziale e post emergenziale, anche attraverso il riconoscimento dei crediti da spese correnti e investimenti, maturati da parte delle imprese verso la Pubblica Amministrazione.
9/2617-A/97Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge contiene la proroga dell'efficacia delle misure per contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche a seguito all'estensione, fino al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza;
    nell'allegato in cui sono elencate le disposizioni il cui termine è prorogato figura, al numero 11, la proroga dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 recante ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività;
    tale proroga concerne le norme transitorie relative all'uso, in determinati contesti, delle mascherine chirurgiche e alle relative tipologie, nonché alle tipologie delle mascherine filtranti ammesse nell'ambito dell'intera collettività;
    il fabbisogno giornaliero di mascherine solo in Italia è di circa 37,5 milioni di pezzi e 80 milioni di guanti, che costituirebbero circa 1.240 tonnellate di rifiuti al giorno, A fine anno solo per questi due dispositivi di protezione avremo incrementato l'ammontare dei rifiuti in Italia di circa 300 mila tonnellate che, su indicazione dell'Istituto superiore di Sanità e di ISPRA, vanno nella raccolta indifferenziata;
    tale produzione di rifiuti si somma al totale di produzione di rifiuti urbani che sono di 30,1 milioni di tonnellate, di cui 12,6 milioni di tonnellate di rifiuti indifferenziati. Certamente, i rifiuti legati al COVID-19 non sono di quantità tale da rappresentare un problema di per sé, ma si tratta di quantità di rifiuti che incidono su un ciclo di smaltimento già in difficoltà da anni, in particolare in alcune aree del Paese,

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, per evitare la crisi del sistema di smaltimento dei rifiuti, anche individuando semplificazioni amministrative e incentivi economici per la realizzazione di nuovi impianti, anche per il recupero energetico dei rifiuti in particolare nei territori in cui tale assenza comporta trasferimenti di rifiuti dal Sud al Nord del Paese in completo disaccordo con il concetto di prossimità.
9/2617-A/98Vallotto, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza COVID-19 e l'attuazione delle misure di contenimento che sono state imposte negli ultimi mesi hanno determinato una crisi molto grave – tra l'altro – nel settore degli asili privati e convenzionati; in seguito alla chiusura forzata, le strutture hanno sospeso il pagamento delle rette; si è, quindi, determinato un azzeramento delle entrate in bilancio, sul quale peraltro continuano tuttora a gravare gli ingenti costi fissi delle attività;
    l'articolo 1, comma 3, del presente decreto prevede, tra le misure prorogabili, la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017;
    le associazioni di categoria hanno segnalato la gravità della situazione e il numero elevatissimo di strutture che attualmente si trovano a rischio chiusura definitiva, richiedendo ulteriori interventi urgenti in grado di assicurare un sostegno concreto sino al termine dell'emergenza;
    gli asili privati e convenzionati sopperiscono numericamente alle carenze della rete dei servizi pubblici; tali strutture vanno sostenute anche al fine di evitare che, all'indomani della crisi, si possa creare un vuoto nell'offerta di un servizio essenziale,

impegna il Governo

a prevedere, con una netta accelerazione delle tempistiche, ulteriori forme di sostegno in favore degli asili nido privati e convenzionati, per garantire il sostentamento delle strutture in questione nelle more dell'emergenza COVID-19, qualora le risorse stanziate con i provvedimenti precedenti risultassero insufficienti al termine dello stato di emergenza.
9/2617-A/99Comaroli, Basini, Belotti, Colmellere, Latini, Patelli, Toccalini, Racchella, Sasso, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza COVID-19 e l'attuazione delle misure di contenimento che sono state imposte negli ultimi mesi hanno determinato una crisi molto grave – tra l'altro – nel settore degli asili privati e convenzionati; in seguito alla chiusura forzata, le strutture hanno sospeso il pagamento delle rette; si è, quindi, determinato un azzeramento delle entrate in bilancio, sul quale peraltro continuano tuttora a gravare gli ingenti costi fissi delle attività;
    l'articolo 1, comma 3, del presente decreto prevede, tra le misure prorogabili, la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017;
    le associazioni di categoria hanno segnalato la gravità della situazione e il numero elevatissimo di strutture che attualmente si trovano a rischio chiusura definitiva, richiedendo ulteriori interventi urgenti in grado di assicurare un sostegno concreto sino al termine dell'emergenza;
    gli asili privati e convenzionati sopperiscono numericamente alle carenze della rete dei servizi pubblici; tali strutture vanno sostenute anche al fine di evitare che, all'indomani della crisi, si possa creare un vuoto nell'offerta di un servizio essenziale,

impegna il Governo

nei limiti delle risorse di bilancio, a prevedere, con una netta accelerazione delle tempistiche, ulteriori forme di sostegno in favore degli asili nido privati e convenzionati, per garantire il sostentamento delle strutture in questione nelle more dell'emergenza COVID-19, qualora le risorse stanziate con i provvedimenti precedenti risultassero insufficienti al termine dello stato di emergenza.
9/2617-A/99. (Testo modificato nel corso della seduta) Comaroli, Basini, Belotti, Colmellere, Latini, Patelli, Toccalini, Racchella, Sasso, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo contiene misure speciali per il contrasto all'epidemia, al contenimento della diffusione del contagio sul territorio nazionale nonché le rispettive misure di esecuzione; inoltre, è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti-legge n. 19/2020, e nel decreto-legge n. 33/2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica; non risultando opinabili le attuali difficoltà legate alla situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19, appare condivisibile la necessità di adottare iniziative che potrebbero sostenere economicamente le Amministrazioni locali;
    in particolare, si evidenzia che la necessità non solo di contrastare la crisi epidemiologica, ma anche di rispondere alle tutte le altre esigenze sanitarie, determinerebbe l'opportunità di prevedere ulteriori risorse che concorrano al finanziamento della spesa sanitaria;
    peraltro, va sottolineato che le misure di controllo del territorio nazionale non possono tradursi in un ostacolo alla ripresa economica del Paese,

impegna il Governo

a prevedere, con una netta accelerazione delle tempistiche, maggiori e adeguate risorse in favore delle autonomie territoriali ai fini della tutela dei livelli essenziali di assistenza.
9/2617-A/100Cestari, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premessa che:
    il provvedimento in titolo contiene misure speciali per il contrasto all'epidemia, al contenimento della diffusione del contagio sul territorio nazionale nonché le rispettive misure di esecuzione; inoltre, è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19 del 2020, e nel decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica;
    l'articolo 1, comma 3, del presente decreto prevede, tra le misure prorogabili, la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo;
    l'emergenza Covid-19 e l'attuazione delle misure di contenimento che sono state imposte negli ultimi mesi hanno determinato una crisi molto grave – tra l'altro – nel settore culturale e dell'intrattenimento; in seguito alla chiusura forzata, si è determinato un azzeramento delle entrate in bilancio, sul quale peraltro continuano tuttora a gravare gli ingenti costi fissi delle attività,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, maggiori e adeguate risorse in favore delle aziende che operano nel settore dell'intrattenimento e dello spettacolo.
9/2617-A/101Frassini, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Ribolla.


   La Camera,
   premessa che:
    il provvedimento in titolo contiene misure speciali per il contrasto all'epidemia, al contenimento della diffusione del contagio sul territorio nazionale nonché le rispettive misure di esecuzione; inoltre, è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19 del 2020, e nel decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica;
    l'articolo 1, comma 3, del presente decreto prevede, tra le misure prorogabili, la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo;
    l'emergenza Covid-19 e l'attuazione delle misure di contenimento che sono state imposte negli ultimi mesi hanno determinato una crisi molto grave – tra l'altro – nel settore culturale e dell'intrattenimento; in seguito alla chiusura forzata, si è determinato un azzeramento delle entrate in bilancio, sul quale peraltro continuano tuttora a gravare gli ingenti costi fissi delle attività,

impegna il Governo

nei limiti delle risorse di bilancio, a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, maggiori e adeguate risorse in favore delle aziende che operano nel settore dell'intrattenimento e dello spettacolo.
9/2617-A/101. (Testo modificato nel corso della seduta) Frassini, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Ribolla.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo contiene misure speciali per il contrasto all'epidemia, al contenimento della diffusione del contagio sul territorio nazionale nonché le rispettive misure di esecuzione; inoltre, è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19 del 2020, e nel decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica; l'articolo 1, comma 3, del presente decreto prevede, tra le misure prorogabili, la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;
    com’è noto, la crisi epidemiologica da Covid-19 ha determinato, oltre alla situazione di emergenza sanitaria, anche una grave crisi di natura economica;
    l'attuazione delle misure di contenimento che sono state imposte negli ultimi mesi ha determinato una crisi molto grave – tra l'altro – nel settore sportivo; in seguito alla chiusura forzata degli impianti sportivi, si è determinato un azzeramento delle entrate in bilancio, sul quale peraltro continuano tuttora a gravare gli ingenti costi fissi delle attività,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, ulteriori risorse in favore delle federazioni sportive nazionali, negli enti di promozione sportiva, nelle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, qualora le risorse stanziate con i provvedimenti precedenti risultassero insufficienti al termine dello stato di emergenza.
9/2617-A/102Belotti, Morrone, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo contiene misure speciali per il contrasto all'epidemia, al contenimento della diffusione del contagio sul territorio nazionale nonché le rispettive misure di esecuzione; inoltre, è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19 del 2020, e nel decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica; l'articolo 1, comma 3, del presente decreto prevede, tra le misure prorogabili, la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;
    com’è noto, la crisi epidemiologica da Covid-19 ha determinato, oltre alla situazione di emergenza sanitaria, anche una grave crisi di natura economica;
    l'attuazione delle misure di contenimento che sono state imposte negli ultimi mesi ha determinato una crisi molto grave – tra l'altro – nel settore sportivo; in seguito alla chiusura forzata degli impianti sportivi, si è determinato un azzeramento delle entrate in bilancio, sul quale peraltro continuano tuttora a gravare gli ingenti costi fissi delle attività,

impegna il Governo

nei limiti delle risorse di bilancio, a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, ulteriori risorse in favore delle federazioni sportive nazionali, negli enti di promozione sportiva, nelle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, qualora le risorse stanziate con i provvedimenti precedenti risultassero insufficienti al termine dello stato di emergenza.
9/2617-A/102. (Testo modificato nel corso della seduta) Belotti, Morrone, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo contiene misure speciali per il contrasto all'epidemia, al contenimento della diffusione del contagio sul territorio nazionale nonché le rispettive misure di esecuzione; inoltre, è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19 del 2020, e nei decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica;
    il decreto in esame prevede che le attività economiche, produttive e sodali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottati dalle regioni a dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali; eventuali misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o mediante provvedimenti regionali, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sui territorio;
    non risultando opinabili le attuali difficoltà legate alla situazione emergenziale causata dalla pandemia da Covid-19, appare condivisibile la necessità di adottare ulteriori iniziative che potrebbero sostenere i soggetti che hanno subito gravi pregiudizi economici causati dalla chiusura delle proprie attività;
    in particolare, occorrerebbe implementare le misure operative a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti atte a favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19;
    nell'attuale momento di difficoltà economica è opportuno dare un segnale di incoraggiamento, che permetta un'adeguata ripartenza dell'intero sistema produttivo,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, tutte le iniziative di competenza per fornire maggiori e adeguate risorse al sistema produttivo al fine di garantire la competitività ed incentivare lo sviluppo delle imprese italiane.
9/2617-A/103Paternoster, Frassini, Cestari, Cavandoli, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo contiene misure speciali per il contrasto all'epidemia, al contenimento della diffusione del contagio sul territorio nazionale nonché le rispettive misure di esecuzione; inoltre, è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19 del 2020, e nei decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica;
    il decreto in esame prevede che le attività economiche, produttive e sodali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottati dalle regioni a dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali; eventuali misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o mediante provvedimenti regionali, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sui territorio;
    non risultando opinabili le attuali difficoltà legate alla situazione emergenziale causata dalla pandemia da Covid-19, appare condivisibile la necessità di adottare ulteriori iniziative che potrebbero sostenere i soggetti che hanno subito gravi pregiudizi economici causati dalla chiusura delle proprie attività;
    in particolare, occorrerebbe implementare le misure operative a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti atte a favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19;
    nell'attuale momento di difficoltà economica è opportuno dare un segnale di incoraggiamento, che permetta un'adeguata ripartenza dell'intero sistema produttivo,

impegna il Governo

nei limiti delle risorse di bilancio, a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, tutte le iniziative di competenza per fornire maggiori e adeguate risorse al sistema produttivo al fine di garantire la competitività ed incentivare lo sviluppo delle imprese italiane.
9/2617-A/103. (Testo modificato nel corso della seduta) Paternoster, Frassini, Cestari, Cavandoli, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo contiene misure speciali per il contrasto all'epidemia, al contenimento della diffusione del contagio sul territorio nazionale nonché le rispettive misure di esecuzione; inoltre, è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19 del 2020, e nel decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica;
    per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), ha previsto un piano straordinario di assunzioni di medici, infermieri e di operatori socio-sanitari, nonché la laurea in Medicina abilitante alla professione di medico;
    l'articolo 1, comma 3, del presente decreto prevede, fra le misure prorogabili, l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitari;
    appare evidente che in tutto il Paese non solo c’è stato un evidente problema strutturale, determinato dalla mancanza di attrezzature mediche limitate, ma anche e soprattutto un problema determinato dalla carenza di medici specialisti che attualmente, invece, sarebbero fondamentali nel contrasto alla pandemia in atto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere provvedimenti volti all'aumento del numero dei posti disponibili previsti dai bandi di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione, e a predisporre un piano di assunzioni strutturale e ben definito nel comparto sanitario per il prossimo decennio che affronti oltremodo l'urgente questione dei turnover negli ospedali italiani.
9/2617-A/104Caffaratto, Alessandro Pagano, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo contiene misure speciali per il contrasto all'epidemia, al contenimento della diffusione del contagio sul territorio nazionale nonché le rispettive misure di esecuzione; inoltre, è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19/2020, e nel decreto-legge n. 33/2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica;
    per effetto di quanto disposto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi individuali a tempo determinato, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a),

impegna il Governo

a rafforzare le misure di sostegno economico alle strutture e agli enti che prestano particolare assistenza alle persone con disabilità o comunque che hanno bisogno di un supporto permanente per lo svolgimento delle più elementari azioni quotidiane; contestualmente, implementare le misure di sostegno lavorativo in favore dei caregiver familiari, in particolare quelli appartenenti alla categoria dei lavoratori autonomi, che assistono e si prendono cura di persona con mobilità ridotta.
9/2617-A/105Eva Lorenzoni, Gobbato, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo contiene misure speciali per il contrasto all'epidemia, al contenimento della diffusione del contagio sul territorio nazionale nonché le rispettive misure di esecuzione; inoltre, è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19/2020, e nel decreto-legge n. 33/2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica;
    per effetto di quanto disposto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi individuali a tempo determinato, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a),

impegna il Governo

nei limiti delle risorse di bilancio: a rafforzare le misure di sostegno economico alle strutture e agli enti che prestano particolare assistenza alle persone con disabilità o comunque che hanno bisogno di un supporto permanente per lo svolgimento delle più elementari azioni quotidiane; contestualmente, a implementare le misure di sostegno lavorativo in favore dei caregiver familiari, in particolare quelli appartenenti alla categoria dei lavoratori autonomi, che assistono e si prendono cura di persona con mobilità ridotta.
9/2617-A/105. (Testo modificato nel corso della seduta) Eva Lorenzoni, Gobbato, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza correlata alla diffusione del virus COVID-19, in principio esclusivamente sanitaria, ha innescato una situazione di grave crisi sul piano economico e occupazionale che, inevitabilmente, si ripercuote sulla maggioranza delle famiglie e delle imprese italiane;
    per effetto delle misure restrittive adottate da Governo per contenere la diffusione del COVID-19 molte di queste persone non hanno potuto svolgere la propria attività lavorativa e si trovano quindi in grande difficoltà economica, risultando oltretutto insufficienti le misure di assistenza messe in campo dal Governo;
    è fondamentale, soprattutto in questa fase, porre in essere nuove e coraggiose politiche economiche, fiscali e tributarie che possono agevolare la ripresa dei contribuenti italiani,

impegna il Governo

a prevedere, contestualmente a misure di carattere sanitario per fronteggiare l'emergenza COVID-19, anche quelle di natura economica, rivolte specificamente alle famiglie italiane, quindi all'istituzione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali per gli incrementi di reddito realizzati rispetto all'anno precedente.
9/2617-A/106Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza correlata alla diffusione del virus COVID-19, in principio esclusivamente sanitaria, ha innescato una situazione di grave crisi sul piano economico e occupazionale che, inevitabilmente, si ripercuote sulla maggioranza delle famiglie e delle imprese italiane;
    per effetto delle misure restrittive adottate da Governo per contenere la diffusione del COVID-19 molte di queste persone non hanno potuto svolgere la propria attività lavorativa e si trovano quindi in grande difficoltà economica, risultando oltretutto insufficienti le misure di assistenza messe in campo dal Governo;
    è fondamentale, soprattutto in questa fase, porre in essere nuove e coraggiose politiche economiche, fiscali e tributarie che possono agevolare la ripresa dei contribuenti italiani,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di bilancio, a valutare la possibilità di prevedere, contestualmente a misure di carattere sanitario per fronteggiare l'emergenza COVID-19, anche quelle di natura economica, rivolte specificamente alle famiglie italiane, quindi all'istituzione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali per gli incrementi di reddito realizzati rispetto all'anno precedente.
9/2617-A/106. (Testo modificato nel corso della seduta) Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo contiene misure speciali per il contrasto all'epidemia, al contenimento della diffusione del contagio sui territorio nazionale nonché le rispettive misure di esecuzione; inoltre, è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19 del 2020, e nel decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica;
    in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge n. 19 del 2020, il quale consente «la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto», anche se la lettera h-bis) del medesimo comma 2, introdotta nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge, prevede l’«adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza», si rileva come la possibilità di sospensione delle cerimonie religiose sia apparsa poi superata dall'articolo 1, comma 11, dei decreto-legge n. 33 del 2020, il quale dispone che «le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio»;
    per effetto della proroga disposta dal decreto-legge in esame, non è possibile attuare, ai sensi del decreto-legge n. 19, provvedimenti di sospensione delle cerimonie religiose;
    l'emergenza epidemiologica e conseguente di sospensione delle cerimonie religiose e civili ha causato il blocco del settore del wedding, articoli da regalo e fotografia d'artista,

impegna il Governo

a prevedere, contestualmente a misure di carattere sanitario per fronteggiare l'emergenza Covid-19, anche quelle di natura economica, e specificatamente incentivi economici e fiscali per le imprese che hanno registrato un calo di fatturato strettamente connesso alle attività di cui in premessa, da svilupparsi nell'arco del prossimo biennio in maniera strutturale e circostanziata al settore.
9/2617-A/107Tarantino, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo contiene misure speciali per il contrasto all'epidemia, al contenimento della diffusione del contagio sui territorio nazionale nonché le rispettive misure di esecuzione; inoltre, è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19 del 2020, e nel decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica;
    in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge n. 19 del 2020, il quale consente «la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto», anche se la lettera h-bis) del medesimo comma 2, introdotta nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge, prevede l’«adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza», si rileva come la possibilità di sospensione delle cerimonie religiose sia apparsa poi superata dall'articolo 1, comma 11, dei decreto-legge n. 33 del 2020, il quale dispone che «le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio»;
    per effetto della proroga disposta dal decreto-legge in esame, non è possibile attuare, ai sensi del decreto-legge n. 19, provvedimenti di sospensione delle cerimonie religiose;
    l'emergenza epidemiologica e conseguente di sospensione delle cerimonie religiose e civili ha causato il blocco del settore del wedding, articoli da regalo e fotografia d'artista,

impegna il Governo

nei limiti delle risorse di bilancio, a valutare la possibilità di prevedere, contestualmente a misure di carattere sanitario per fronteggiare l'emergenza Covid-19, anche quelle di natura economica, e specificatamente incentivi economici e fiscali per le imprese che hanno registrato un calo di fatturato strettamente connesso alle attività di cui in premessa, da svilupparsi nell'arco del prossimo biennio in maniera strutturale e circostanziata al settore.
9/2617-A/107. (Testo modificato nel corso della seduta) Tarantino, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo contiene misure speciali per il contrasto all'epidemia, al contenimento della diffusione dei contagio sul territorio nazionale nonché le rispettive misure di esecuzione; inoltre, è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19 del 2020, e nel decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica;
    in particolare, l'articolo 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha istituito per l'anno 2020 un fondo denominato «Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca» con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca;
    è innegabile, oltre che di stretta attualità, la difficoltà organizzativa circa la ordinaria didattica degli atenei: si sono dovuti trasformare in università telematiche nel giro di pochissimi giorni fornendo lezioni on-line; didattica che, però, non può sfruttare tutti gli elementi positivi che si ritrovano nell'insegnamento in presenza del docente, a volte si assiste semplicemente a lezioni condotte davanti al computer, con gli studenti dall'altra parte dello scherno che dovrebbero ascoltare ma che non possono esser visti dai docenti e, di conseguenza, non possono entrare in contatto se non tramite chat telefonica;
    recenti dichiarazioni del Ministero dell'università e della ricerca non hanno escluso che la didattica possa continuare in modalità telematica almeno fino al gennaio 2021,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa atta a ripristinare l'ordinaria attività accademica — coniugando flessibilità e sicurezza — sin dal mese di ottobre 2020.
9/2617-A/108Toccalini, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 all'esame dell'Assemblea è volto a prorogare al 15 ottobre le misure urgenti connesse con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, deliberato il 31 gennaio 2020, con raggiunta del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica;
    il presente decreto-legge, ignorando tutti i dibattiti parlamentari, quelli degli esperti di diritto costituzionale, nonché gli atti di indirizzo politico presentati sulla limitazione delle libertà costituzionali che il Popolo italiano ha dovuto sopportare con decreti del Presidente dei Consiglio che sfuggono al controllo parlamentare e al vaglio del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale, ripropone ora la proroga dello stato di emergenza adottando lo stesso schema normativo e utilizzando la sola cornice normativa della deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020 e il dibattito che si è svolto in Parlamento in occasione delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulle ulteriori iniziative in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al Senato il 28 luglio e alla Camera lo scorso 29 luglio;
    il novero delle materie, sulle quali il Presidente del Consiglio potrà statuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in luogo del decreto-legge come prevede invece la Costituzione all'articolo 77, è infatti ancora molto ampio, diversamente dall'impegno che il Governo ha assunto con la Risoluzione n. 6-00119 presentata dalla stessa maggioranza che sostiene il Governo,

impegna il Governo

a non adottare eventuali nuove misure limitative o sospensive delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili previsti e tutelati dalla Costituzione, anche se consequenziali e correlate allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, se non esclusivamente con legge o atto avente forza di legge.
9/2617-A/109Vinci, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che;
    il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 all'esame dell'Assemblea è volto a prorogare al 15 ottobre le misure urgenti connesse con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, deliberato il 31 gennaio 2020, con l'aggiunta del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica;
    con riguardo al tema della sicurezza sanitaria derivante dal fenomeno dell'immigrazione clandestina, sono noti i fatti relativi agli sbarchi di migranti nel Sud-Italia e agli arrivi via terra dai confini del Nord Italia, in particolare da Paesi con alti tassi di contagio della rotta balcanica, che poi risultano positivi al Covid-19, con un largo impiego delle Forze dell'Ordine al fine di garantire l'isolamento dei soggetti positivi;
    relativamente alla cosiddetta rotta Balcanica, ove l'Italia è il primo paese confinante con nazioni non appartenenti all'area Schengen e, nonostante la responsabilità della Slovenia di effettuare tutti i controlli relativamente ai flussi migratori illegali, ancora oggi, tuttavia, la gestione di tali flussi risulta in capo esclusivamente all'Italia;
    il Friuli-Venezia Giulia è alle prese con l'arrivo di un abbondante flusso di migranti da sistemare in strutture di accoglienza, spesso dovendo gestire casi di migranti positivi al Covid-19 che dovrebbero stare in isolamento domiciliare e che, invece, tentano di scappare o scappano mettendo a rischio la sicurezza sanitaria dei cittadini friulani,

impegna il Governo

a chiudere tutti i valichi minori con la Slovenia e l'Austria così da presidiare quelli maggiori e utilizzare strumenti tecnologici per monitorare le aree di confine al fine di tutelare in tal modo la sicurezza sanitaria nazionale in tempi di pandemia e non vanificare così tutti gli sforzi compiuti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.
9/2617-A/110Panizzut, Bubisutti, Gava, Moschioni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 all'esame dell'Assemblea è volto a prorogare al 15 ottobre le misure urgenti connesse con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberato il 31 gennaio 2020, con l'aggiunta del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica;
    l'incontrollabile crescita dei flussi migratori, con picchi allarmanti nel mese di agosto, contrasta con le finalità che il decreto all'esame intende perseguire, azzerando ogni sforzo ed ogni misura atta a contenere il rischio di contagi da COVID-19;
    con riguardo al tema della sicurezza sanitaria derivante dal fenomeno dell'immigrazione clandestina, sono noti i fatti relativi agli sbarchi di migranti nel Sud-Italia e agli arrivi via terra dai confini del Nord Italia, in particolare da Paesi con alti tassi di contagio della rotta balcanica, che poi risultano positivi al COVID-19, con un largo impiego delle Forze dell'Ordine al fine di garantire l'isolamento dei soggetti positivi;
    la situazione relativamente alla cosiddetta rotta Balcanica si è aggravata con l'avvio della cosiddetta fase 2 grave, ove l'Italia è il primo Paese confinante con nazioni non appartenenti all'area Schengen e, nonostante la responsabilità della Slovenia di effettuare tutti i controlli relativamente ai flussi migratori illegali, ancora oggi, tuttavia, la gestione di tali flussi risulta in capo esclusivamente all'Italia;
    il Friuli-Venezia Giulia, conseguentemente, è alle prese con l'arrivo di un abbondante flusso di migranti da sistemare in strutture di accoglienza, spesso dovendo gestire casi di migranti positivi al COVID-19 che dovrebbero stare in isolamento domiciliare e che, invece, tentano di scappare o scappano mettendo a rischio la sicurezza sanitaria dei cittadini friulani,

impegna il Governo

nell'ambito delle iniziative di propria competenza, a istituire un apposito hotspot a Trieste, anche potenziando l'ufficio immigrazione della Questura e il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di Trieste con personale aggregato, al fine di garantire la sicurezza sanitaria anche alla frontiera con la Slovenia.
9/2617-A/111Gava, Fogliani, Bubisutti, Moschioni, Panizzut.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 all'esame dell'Assemblea è volto a prorogare al 15 ottobre le misure urgenti connesse con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberato il 31 gennaio 2020, con l'aggiunta del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica;
    l'incontrollabile crescita dei flussi migratori, con picchi allarmanti nel mese di agosto, contrasta con le finalità che il decreto all'esame intende perseguire, azzerando ogni sforzo ed ogni misura atta a contenere il rischio di contagi da COVID-19;
    con riguardo al tema della sicurezza sanitaria derivante dal fenomeno dell'immigrazione clandestina, sono noti i fatti relativi agli sbarchi di migranti nel Sud-Italia e agli arrivi via terra dai confini del Nord Italia, in particolare da Paesi con alti tassi di contagio della rotta balcanica, che poi risultano positivi al COVID-19, con un largo impiego delle Forze dell'Ordine al fine di garantire l'isolamento dei soggetti positivi;
    la situazione relativamente alla cosiddetta rotta Balcanica si è aggravata con l'avvio della cosiddetta fase 2 grave, ove l'Italia è il primo Paese confinante con nazioni non appartenenti all'area Schengen e, nonostante la responsabilità della Slovenia di effettuare tutti i controlli relativamente ai flussi migratori illegali, ancora oggi, tuttavia, la gestione di tali flussi risulta in capo esclusivamente all'Italia;
    il Friuli-Venezia Giulia, conseguentemente, è alle prese con l'arrivo di un abbondante flusso di migranti da sistemare in strutture di accoglienza, spesso dovendo gestire casi di migranti positivi al COVID-19 che dovrebbero stare in isolamento domiciliare e che, invece, tentano di scappare o scappano mettendo a rischio la sicurezza sanitaria dei cittadini friulani,

impegna il Governo

nell'ambito delle iniziative di propria competenza, a valutare la possibilità di istituire un apposito hotspot a Trieste, anche potenziando l'ufficio immigrazione della Questura e il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di Trieste con personale aggregato, al fine di garantire la sicurezza sanitaria anche alla frontiera con la Slovenia.
9/2617-A/111. (Testo modificato nel corso della seduta) Gava, Fogliani, Bubisutti, Moschioni, Panizzut.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 all'esame dell'Assemblea è volto a prorogare al 15 ottobre le misure urgenti connesse con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberato il 31 gennaio 2020, con l'aggiunta del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica;
    il presente decreto-legge, ignorando tutti i dibattiti parlamentari, quelli degli esperti di diritto costituzionale, nonché gli atti di indirizzo politico presentati sulla limitazione delle libertà costituzionali che il Popolo italiano ha dovuto sopportare con decreti del Presidente del Consiglio che sfuggono al controllo parlamentare e al vaglio del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale, ripropone ora la proroga dello stato di emergenza adottando lo stesso schema normativo e utilizzando la sola cornice normativa della deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020 e il dibattito che si è svolto in Parlamento in occasione delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulle ulteriori iniziative in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al Senato il 28 luglio e alla Camera lo scorso 29 luglio;
    il novero delle materie di cui all'Allegato 1 del decreto-legge, sulle quali il Presidente del Consiglio potrà statuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in luogo del decreto-legge come prevede invece la Costituzione all'articolo 77, è infatti ancora molto ampio, diversamente dall'impegno che il Governo ha assunto con la Risoluzione n. 6-00119 presentata dalla stessa maggioranza che sostiene il Governo;
    in nome della suprema tutela della salute pubblica, sia nei confronti del singolo sia con riguardo alla collettività, con l'apertura della fase emergenziale decretata il 31 gennaio, e che viene ora prorogata al 15 ottobre, sono stati adottati numerosi provvedimenti sostanzialmente amministrativi, fortemente restrittivi della libertà di circolazione (articolo 16 della Costituzione), di riunione (articolo 17 della Costituzione), di esercizio dei culti religiosi (articolo 19 della Costituzione), di insegnamento e di istruzione (articoli 33 e 34 della Costituzione), oltre che della libertà di iniziativa economica (articolo 41, primo comma della Costituzione), che ora si intende procrastinare ulteriormente, nonostante il Paese, fortunatamente, oggi, non abbia più i presupposti dal punto di vista sanitario di una situazione di emergenza tale da giustificare i poteri assoluti che il Governo si è preso fino al 15 ottobre;
    l'articolo 77 della Costituzione prevede uno specifico strumento normativo da adottare in condizioni di necessità e urgenza: il decreto-legge, in quanto è sottoposto al vaglio dei Capo dello Stato, proprio per la sua importanza di intervento in situazioni straordinarie e, soprattutto, al vaglio del Parlamento deputato alla sua conversione e la nostra Costituzione prevede quindi, anche in casi straordinari ed urgenti, un ruolo attivo del Parlamento per garantire l'equilibrio fra i poteri, mentre appositamente non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza sul modello dell'articolo 16 della Costituzione francese, oppure dell'articolo 116 della Costituzione spagnola o ancora dell'articolo 48 della Costituzione ungherese, proprio al fine di scongiurare pericolose derive autoritarie,

impegna il Governo

a non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza determinato dall'epidemia da COVID-19, utilizzando gli ordinari strumenti legislativi disposti dalla Costituzione e dall'Ordinamento giuridico italiano, in luogo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, per gestire la nuova fase della convivenza con il virus da COVID-19.
9/2617-A/112Stefani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 all'esame dell'Assemblea è volto a prorogare al 15 ottobre le misure urgenti connesse con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberato il 31 gennaio 2020, con l'aggiunta del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica;
    il presente decreto-legge, ignorando tutti i dibattiti parlamentari, quelli degli esperti di diritto costituzionale, nonché gli atti di indirizzo politico presentati sulla limitazione delle libertà costituzionali che il Popolo italiano ha dovuto sopportare con decreti del Presidente del Consiglio che sfuggono al controllo parlamentare e al vaglio del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale, ripropone ora la proroga dello stato di emergenza adottando lo stesso schema normativo e utilizzando la sola cornice normativa della deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020 e il dibattito che si è svolto in Parlamento in occasione delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulle ulteriori iniziative in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al Senato il 28 luglio e alla Camera lo scorso 29 luglio;
    il novero delle materie sulle quali il Presidente del Consiglio potrà statuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in luogo del decreto-legge come prevede invece la Costituzione all'articolo 77, è infatti ancora molto ampio, diversamente dall'impegno che il Governo ha assunto con la Risoluzione n. 6-00119 presentata dalla stessa maggioranza che sostiene il Governo,

impegna il Governo

ad attenersi scrupolosamente agli impegni assunti nell'Assemblea della Camera il 19 maggio scorso con riguardo al dibattito svolto sulle mozioni concernenti iniziative volte al superamento delle limitazioni delle libertà costituzionalmente garantite e delle criticità normative emerse in relazione alla gestione dell'emergenza da COVID-19.
9/2617-A/113Fogliani, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 all'esame dell'Assemblea è volto a prorogare al 15 ottobre le misure urgenti connesse con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberato il 31 gennaio 2020, con l'aggiunta del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica,

impegna il Governo

ad attenersi scrupolosamente agli impegni assunti nell'Assemblea della Camera il 19 maggio scorso con riguardo al dibattito svolto sulle mozioni concernenti iniziative volte al superamento delle limitazioni delle libertà costituzionalmente garantite e delle criticità normative emerse in relazione alla gestione dell'emergenza da COVID-19.
9/2617-A/113. (Testo modificato nel corso della seduta) Fogliani, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, all'articolo 1 dispone la proroga fino al 15 ottobre 2020 delle prescrizioni già previste nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020 nonché dei termini di efficacia di alcune misure elencate nell'allegato 1 del medesimo decreto al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti alla diffusione dell'infezione;
    dalla dichiarazione dello stato di emergenza dello scorso 31 gennaio sono state adottate negli scorsi mesi una serie di misure urgenti con successivi decreti-legge e decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nonché con ordinanze e decreti ministeriali, che di volta in volta hanno aggravato e diversamente modulato le misure applicabili in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica in atto;
    le finalità del provvedimento in oggetto sembrano tuttavia contrastare con la politica dell'attuale maggioranza in materia di immigrazione;
    mentre l'attuale Governo ha chiesto in questi mesi ai cittadini enormi sacrifici, sia personali che economici, per far fronte all'emergenza epidemiologica sostenendo la necessità di adottare le suddette misure di contenimento, nel contempo si è consentito l'ingresso incontrollato in Italia a migliaia di immigrati irregolari fino ad arrivare ad una situazione che ormai è oggi fuori controllo e gravissima per i rischi anche sanitari a cui si sta esponendo la popolazione;
    secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno, attraverso la rotta del Mediterraneo gli arrivi dal primo gennaio al primo settembre sarebbero quadruplicati rispetto allo scorso anno, passando dai 5.253 del 2019 agli attuali 19.379, di cui più di 12.000 nei soli due mesi di luglio ed agosto;
    in conseguenza dell'aumento dei flussi migratori illegali nel nostro Paese si stanno registrando fortissime e preoccupanti criticità, stante l'assolta mancanza dei necessari requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei centri individuati per l'accoglienza e per il prescritto periodo di quarantena degli immigrati, come dimostrano le condizioni di sovraffollamento delle stesse, le continue rivolte al loro interno e le numerose fughe da tali strutture riportate quotidianamente dalle cronache;
    proprio con riguardo alla necessità indicata nel decreto-legge in esame di prevedere una ulteriore proroga delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti alla diffusione dell'infezione, quanto sopra rappresenta invece un ingiustificato e gravissimo rischio di contagio a cui vengono ulteriormente esposti i cittadini,

impegna il Governo

a garantire l'attuazione e l'effettiva operatività delle misure già previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, in linea con le misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica.
9/2617-A/114Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, all'articolo 1 dispone la proroga fino al 15 ottobre 2020 delle prescrizioni già previste nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020 nonché dei termini di efficacia di alcune misure elencate nell'allegato 1 del medesimo decreto;
    tale proroga viene disposta al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti alla diffusione dell'infezione da COVID-19 sebbene la ratio del provvedimento in oggetto sembri andare in direzione opposta rispetto alla politica dell'attuale maggioranza in materia di immigrazione;
    secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno, nonostante l'emergenza da COVID-19 anche negli ultimi mesi gli ingressi illegali nel nostro Paese, peraltro rilevati solo via mare, sono aumentati vertiginosamente rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, passando dai 5.253 del 2019 agli attuali 19.379;
    conseguentemente all'incremento degli arrivi, le strutture individuate per l'accoglienza degli immigrati si sono rivelate del tutto inidonee e prive dei requisiti igienico e di sicurezza necessari per garantire l'obbligatorio periodo di quarantena e l'isolamento, come attestano le ripetute fughe dai centri di soggetti in isolamento o trovati positivi ai COVID-19 che espongono la popolazione ad elevatissimi rischi di contagio;
    emblematico il caso della Sicilia e di Lampedusa dove ormai la situazione è da mesi fuori controllo e ormai al collasso, in cui in un solo giorno, ossia domenica 30 agosto, sono sbarcati oltre cinquecento immigrati quando l’hotspot dell'isola, che può contenere meno di 200 persone, ne aveva già oltre mille;
    diverse inchieste giornalistiche hanno documentato negli ultimi mesi ripetute fughe dai suddetti centri anche di soggetti positivi al virus e, stante i numeri sopra riportati e considerato il trend degli arrivi di immigrati irregolari che solo nei mesi di luglio e agosto sono stati oltre 12.000, è di tutta evidenza che tale situazione rappresenta un gravissimo rischio sanitario in primis per la popolazione locale ed in generale per tutta la cittadinanza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, in linea con le misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica, ogni iniziativa ritenuta più opportuna per fermare i flussi migratori illegali verso il nostro Paese e le coste della regione Sicilia al fine di salvaguardare realmente e fattivamente la salute dei cittadini italiani.
9/2617-A/115Alessandro Pagano, Minardo, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, all'articolo 1 dispone la proroga fino al 15 ottobre 2020 delle prescrizioni già previste nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020 nonché dei termini di efficacia di alcune misure elencate nell'allegato 1 del medesimo decreto;
    le disposizioni in esso previste al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti alla diffusione dell'infezione da COVID-19 sembrano andare in direzione opposta rispetto alla politica dell'attuale maggioranza in materia di immigrazione;
    l'emergenza degli arrivi di immigrati irregolari sulle coste meridionali della Sardegna che sta continuando senza sosta ormai da mesi nonché i gravissimi problemi di gestione e sicurezza, in particolare, dei centro di accoglienza di Monastir per le condizioni di promiscuità al suo interno e per le ripetute fughe degli immigrati ivi trattenuti stanno esponendo la popolazione locale ad inevitabili e ingiustificati rischi sanitari;
    proprio il 28 agosto scorso il centro è stato teatro di una violenta rivolta da parte degli immigrati ospitati al suo interno, poi rientrata grazie all'intervento della polizia, con il danneggiamento del reparto di infermeria e la fuga di dodici immigrati, alcuni positivi al COVID-19, mentre il giorno prima un altro gruppo di nove algerini è riuscito a scappare da un altro centro a Vallermosa, nelle campagne di Tuvoi;
    quanto sopra evidenziato sta ovviamente esponendo la popolazione sarda, nonostante i sacrifici dei mesi scorsi e le conseguenti pesanti ripercussioni economiche, ad ingiustificabili rischi sia in termini di sicurezza ma soprattutto sotto il profilo sanitario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare nell'immediato, in linea con le misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica, adeguate misure per garantire il controllo dei confini marittimi e fermare i flussi migratori illegali che continuano a riversarsi sulle coste della Sardegna nonché per procedere all'immediato rimpatrio degli immigrati irregolari finora giunti illegalmente sull'isola.
9/2617-A/116De Martini, Zoffili, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, all'articolo 1 dispone la proroga fino al 15 ottobre 2020 delle prescrizioni già previste nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020 nonché dei termini di efficacia di alcune misure elencate nell'allegato 1 del medesimo decreto;
    le disposizioni adottate con il fine di contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti alla diffusione dell'infezione da COVID-19 sembrano in contrasto con le misure adottate dall'attuale invece in materia di immigrazione;
    l'allarmante aumento degli sbarchi di immigrati irregolari sulle nostre coste, con ben oltre 12.000 arrivi solo nei mesi di luglio e agosto, e la mancata adozione di opportune misure per fermare i continui flussi migratori illegali anche in questo periodo di emergenza epidemiologica, stanno suscitando enorme preoccupazione per gli elevati rischi sanitari a cui si sta così esponendo non solo tutta la popolazione ma anche, in particolare, gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, i quali vengono quotidianamente inviati in prima linea a gestire le operazioni di sbarco, a presidiare i centri di accoglienza e al rintraccio degli immigrati fuggiti da tali strutture;
    i numerosi casi riportati anche dalla stampa di agenti di polizia posti in quarantena a seguito di contatto con immigrati risultati anche successivamente positivi al virus non fa che confermare l'ingiustificato e gravissimo rischio di contagio a cui quotidianamente viene esposta la salute non solo dei poliziotti, nell'adempimento con spirito di servizio al proprio dovere e alle direttive impartite, ma, inevitabilmente, anche quella delle loro famiglie;
    questa situazione, oltre ad essere già di per sé gravissima sotto il profilo della dovuta tutela dal punto di vista sanitario che dovrebbe essere garantita agli agenti delle forze dell'ordine, comporta, altresì, evidentemente ulteriori problemi anche dal punto di vista della sicurezza, poiché con tali modalità si sta privando il territorio di risorse indispensabili per assicurarne il presidio a favore della collettività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ulteriori provvedimenti, in linea con le misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica, al fine di implementare le misure a tutela dell'incolumità e della salute degli agenti delle forze dell'ordine, in particolare di quelli impegnati quotidianamente nelle operazioni successive agli sbarchi che si stanno susseguendo illegalmente sulle coste del nostro paese, per prevenire il rischio di contagio da COVID-19 degli agenti medesimi ed anche a tutela delle loro famiglie.
9/2617-A/117Molteni, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, all'articolo 1 dispone la proroga fino al 15 ottobre 2020 delle prescrizioni già previste nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020 nonché dei termini di efficacia di alcune misure elencate nell'allegato 1 del medesimo decreto;
    i numerosi casi riportati anche dalla stampa di agenti di polizia posti in quarantena a seguito di contatto con immigrati risultati anche successivamente positivi al virus non fa che confermare l'ingiustificato e gravissimo rischio di contagio a cui quotidianamente viene esposta la salute non solo dei poliziotti, nell'adempimento con spirito di servizio al proprio dovere e alle direttive impartite, ma, inevitabilmente, anche quella delle loro famiglie;
    questa situazione, oltre ad essere già di per sé gravissima sotto il profilo della dovuta tutela dal punto di vista sanitario che dovrebbe essere garantita agli agenti delle forze dell'ordine, comporta, altresì, evidentemente ulteriori problemi anche dal punto di vista della sicurezza, poiché con tali modalità si sta privando il territorio di risorse indispensabili per assicurarne il presidio a favore della collettività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ulteriori provvedimenti, in linea con le misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica, al fine di implementare le misure a tutela dell'incolumità e della salute degli agenti delle forze dell'ordine, in particolare di quelli impegnati quotidianamente nelle operazioni successive agli sbarchi che si stanno susseguendo illegalmente sulle coste del nostro paese, per prevenire il rischio di contagio da COVID-19 degli agenti medesimi ed anche a tutela delle loro famiglie.
9/2617-A/117. (Testo modificato nel corso della seduta) Molteni, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, all'articolo 1 dispone la proroga fino al 15 ottobre 2020 delle prescrizioni già previste nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020 nonché dei termini di efficacia di alcune misure elencate nell'allegato 1 del medesimo decreto;
    la ratio del provvedimento in oggetto, che dispone la proroga di tali misure al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti alla diffusione dell'infezione da COVID-19, sembra essere in contrasto con la politica dell'attuale maggioranza in materia di immigrazione;
    l'aumento dei flussi migratori illegali verso il nostro Paese e la mancata attuazione delle misure già previste dal nostro ordinamento, ed in particolare agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, in materia di contrasto all'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani, ha generato una situazione di grave rischio per la salute dei cittadini, stante l'impossibilità di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza per il controllo e il contenimento dell'epidemia in corso;
    anche più recenti fatti di cronaca riportano episodi di rivolte all'interno delle strutture di accoglienza e di ripetute fughe dai centri ove gli immigrati dovrebbero rimanere per il prescritto periodo di quarantena e per l'effettuazione degli esami volti a verificare l'eventuale contagio da COVID-19;
    l'ultimo e gravissimo episodio si è verificato pochi giorni fa presso l'ospedale militare del Celio a Roma, dove alcuni immigrati nigeriani, ricoverati da qualche giorno nel nosocomio perché positivi al COVID-19, pretendevano invece di essere dimessi ed al rifiuto dei sanitari hanno reagito con violenza aggredendo, anche a morsi, ufficiali e personale medico e tentando di evadere dalla struttura;
    solo grazie al tempestivo intervento del personale militare e alle forze dell'ordine è stata impedita la fuga dei tre nigeriani positivi al virus ed i rischi di un possibile contagio tra la popolazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonee misure, in linea con le misure di contenimento e prevenzione per emergenza epidemiologica, volte a implementare le condizioni di sicurezza nei centri di accoglienza e nelle strutture individuate per il trattenimento degli immigrati per il prescritto periodo di quarantena e per gli accertamenti medici volti ad accertare l'eventuale contagio da COVID-19 al fine di garantire effettiva tutela alla salute degli italiani.
9/2617-A/118Gerardi, Basini, De Angelis, Durigon, Saltamartini, Zicchieri, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, all'articolo 1 dispone la proroga fino al 15 ottobre 2020 delle prescrizioni già previste nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020 nonché dei termini di efficacia di alcune misure elencate nell'allegato 1 del medesimo decreto;
    la ratio del provvedimento in oggetto, che dispone la proroga di tali misure al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti alla diffusione dell'infezione da COVID-19, sembra essere in contrasto con la politica dell'attuale maggioranza in materia di immigrazione;
    anche più recenti fatti di cronaca riportano episodi di rivolte all'interno delle strutture di accoglienza e di ripetute fughe dai centri ove gli immigrati dovrebbero rimanere per il prescritto periodo di quarantena e per l'effettuazione degli esami volti a verificare l'eventuale contagio da COVID-19;
    l'ultimo e gravissimo episodio si è verificato pochi giorni fa presso l'ospedale militare del Celio a Roma, dove alcuni immigrati nigeriani, ricoverati da qualche giorno nel nosocomio perché positivi al COVID-19, pretendevano invece di essere dimessi ed al rifiuto dei sanitari hanno reagito con violenza aggredendo, anche a morsi, ufficiali e personale medico e tentando di evadere dalla struttura;
    solo grazie al tempestivo intervento del personale militare e alle forze dell'ordine è stata impedita la fuga dei tre nigeriani positivi al virus ed i rischi di un possibile contagio tra la popolazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonee misure, in linea con le misure di contenimento e prevenzione per emergenza epidemiologica, volte a implementare le condizioni di sicurezza nei centri di accoglienza e nelle strutture individuate per il trattenimento degli immigrati per il prescritto periodo di quarantena e per gli accertamenti medici volti ad accertare l'eventuale contagio da COVID-19 al fine di garantire effettiva tutela alla salute degli italiani.
9/2617-A/118. (Testo modificato nel corso della seduta) Gerardi, Basini, De Angelis, Durigon, Saltamartini, Zicchieri, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, all'articolo 1 dispone la proroga fino al 15 ottobre 2020 delle prescrizioni già previste nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020 nonché dei termini di efficacia di alcune misure elencate nell'allegato 1 del medesimo decreto;
    tale proroga viene disposta al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti alla diffusione dell'infezione da COVID-19 sebbene la ratio del provvedimento in oggetto sembri andare in direzione opposta rispetto alla politica dell'attuale maggioranza riguardo alla gestione dei flussi migratori verso il nostro Paese;
    i dati forniti dal Ministero dell'interno sul sito istituzionale relativamente al numero degli sbarchi irregolari, quadruplicati rispetto allo scorso anno, e le ripetute fughe dai centri in cui gli immigrati dovrebbero rimanere per il prescritto periodo di quarantena o in isolamento perché positivi al COVID-19 delineano una situazione ormai completamente fuori controllo e ad elevato rischio per la salute dei cittadini;
    anche in conseguenza dell'aumento esponenziale degli sbarchi sulle nostre coste, ancora più grave appare la situazione al confine con la Francia, in particolare a Ventimiglia, già da anni meta di immigrati clandestini che qui sostano in bivacchi e accampamenti abusivi in attesa di varcare il confine e raggiungere il paese d'oltralpe ed ora maggiormente esposta agli arrivi migratori illegali con conseguenti rischi anche di tipo sanitario per la popolazione locale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa affinché, in linea con le misure di contenimento e prevenzione per emergenza epidemiologica, sia garantita la sicurezza della salute dei cittadini anche nelle zone di confine con la Francia attraverso il potenziamento del personale delle forze dell'ordine e di quello aggregato all'ufficio immigrazione della Questura di Ventimiglia.
9/2617-A/119Foscolo, Di Muro, Viviani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, all'articolo 1 dispone la proroga fino al 15 ottobre 2020 delle prescrizioni già previste nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020 nonché dei termini di efficacia di alcune misure elencate nell'allegato 1 del medesimo decreto;
    tale proroga viene disposta al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti alla diffusione dell'infezione da COVID-19 sebbene la ratio del provvedimento in oggetto sembri andare in direzione opposta rispetto alla politica dell'attuale maggioranza riguardo alla gestione dei flussi migratori verso il nostro Paese;
    anche in conseguenza dell'aumento esponenziale degli sbarchi sulle nostre coste, ancora più grave appare la situazione al confine con la Francia, in particolare a Ventimiglia, già da anni meta di immigrati clandestini che qui sostano in bivacchi e accampamenti abusivi in attesa di varcare il confine e raggiungere il paese d'oltralpe ed ora maggiormente esposta agli arrivi migratori illegali con conseguenti rischi anche di tipo sanitario per la popolazione locale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa affinché, in linea con le misure di contenimento e prevenzione per emergenza epidemiologica, sia garantita la sicurezza della salute dei cittadini anche nelle zone di confine con la Francia attraverso il potenziamento del personale delle forze dell'ordine e di quello aggregato all'ufficio immigrazione della Questura di Ventimiglia.
9/2617-A/119. (Testo modificato nel corso della seduta) Foscolo, Di Muro, Viviani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, all'articolo 1 dispone la proroga fino al 15 ottobre 2020 delle prescrizioni già previste nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020 nonché dei termini di efficacia di alcune misure elencate nell'allegato 1 del medesimo decreto;
    il provvedimento che dispone la proroga delle misure sopra indicate al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti alla diffusione dell'infezione da COVID-19, sembra tuttavia essere in contrasto rispetto alla politica dell'attuale maggioranza in materia di immigrazione;
    la crescita esponenziale dei flussi immigratori verso le coste del nostro Paese e l'assoluta mancanza di adeguate misure per garantire l'isolamento e il prescritto periodo di quarantena degli immigrati positivi o potenzialmente tali al COVID-19 successivamente al loro arrivo, come attestano le numerose fughe dai centri di accoglienza, stanno esponendo i cittadini ad ingiustificati rischi sanitari;
    secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno, dal primo gennaio ad oggi gli sbarchi illegali sulle nostre coste sarebbero quadruplicati rispetto allo scorso anno, passando dai 5.253 del 2019 agli attuali 19.379, mentre il Bangladesh, in cui l'emergenza epidemiologia da COVID-19 continua ad avanzare in misura sostenuta ed allarmante, è il secondo paese di origine per numero di arrivi;
    la prima nazionalità riguardo al numero degli immigrati sbarcati è invece quella tunisina e diverse inchieste giornalistiche hanno più volte denunciato l'esistenza di organizzazioni criminali locali che, anche mediante l'utilizzo dei social network, organizzano dietro pagamento i viaggi clandestini per raggiungere le coste italiane;
    a fronte della dichiarata necessità di una ulteriore proroga delle misure già disposte con i precedenti decreti sopra richiamati, è di tutta evidenza anche la necessità di fermare i flussi migratori illegali verso l'Italia per le gravissime conseguenze ed i rischi anche dal punto vista sanitario a cui viene esposta la popolazione delle zone interessate dagli ingressi sia marittimi che terrestri ma in generale tutto il Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di implementare le misure e le attività investigative nazionali e internazionali per il contrasto all'immigrazione clandestina e conseguentemente al traffico di migranti e alla tratta degli esseri umani ad essa strettamente connessi.
9/2617-A/120Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, all'articolo 1 dispone la proroga fino al 15 ottobre 2020 delle prescrizioni già previste nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020 nonché dei termini di efficacia di alcune misure elencate nell'allegato 1 del medesimo decreto;
    il provvedimento che dispone la proroga delle misure sopra indicate al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti alla diffusione dell'infezione da COVID-19, sembra tuttavia essere in contrasto rispetto alla politica dell'attuale maggioranza in materia di immigrazione;
    secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno, dal primo gennaio ad oggi gli sbarchi illegali sulle nostre coste sarebbero quadruplicati rispetto allo scorso anno, passando dai 5.253 del 2019 agli attuali 19.379, mentre il Bangladesh, in cui l'emergenza epidemiologia da COVID-19 continua ad avanzare in misura sostenuta ed allarmante, è il secondo paese di origine per numero di arrivi;
    la prima nazionalità riguardo al numero degli immigrati sbarcati è invece quella tunisina e diverse inchieste giornalistiche hanno più volte denunciato l'esistenza di organizzazioni criminali locali che, anche mediante l'utilizzo dei social network, organizzano dietro pagamento i viaggi clandestini per raggiungere le coste italiane;
    a fronte della dichiarata necessità di una ulteriore proroga delle misure già disposte con i precedenti decreti sopra richiamati, è di tutta evidenza anche la necessità di fermare i flussi migratori illegali verso l'Italia per le gravissime conseguenze ed i rischi anche dal punto vista sanitario a cui viene esposta la popolazione delle zone interessate dagli ingressi sia marittimi che terrestri ma in generale tutto il Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di implementare le misure e le attività investigative nazionali e internazionali per il contrasto all'immigrazione clandestina e conseguentemente al traffico di migranti e alla tratta degli esseri umani ad essa strettamente connessi.
9/2617-A/120. (Testo modificato nel corso della seduta) Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, all'articolo 1 dispone la proroga fino al 15 ottobre 2020 delle prescrizioni già previste nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020 nonché dei termini di efficacia di alcune misure elencate nell'allegata 1 del medesimo decreto;
    il provvedimento con cui viene disposta la proroga delle misure al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti alla diffusione dell'infezione da Covid-19, sembra tuttavia essere in contrasto con le politiche dell'attuale maggioranza in tema di immigrazione che invece in questi mesi hanno incentivato gli sbarchi sulle coste itale;
    la crescita esponenziale dei flussi immigratori verso le coste del nostro Paese e l'assoluta mancanza di adeguate misure per garantire l'isolamento e il prescritto periodo di quarantena degli immigrati stanno esponendo i cittadini, ai quali nei mesi scorsi ed ancora per i prossimi il Governo ha chiesto enormi sacrifici, ad ingiustificati rischi sanitari;
    la regione Puglia, in quanto zona di approdo dai paesi di transito quali la Turchia e la Grecia, è particolarmente esposta ai flussi migratori irregolari e negli ultimi mesi nella regione gli sbarchi di immigrati clandestini si sono susseguiti senza sosta così come l'arrivo di soggetti trovati positivi al Covid-19, come accaduto giorni fa in occasione di uno sbarco nella zona del Salento;
    in particolare a Gallipoli, sempre nel Salente, nella notte di lunedì scorso sono giunti a bordo di un veliero altri 77 immigrati clandestini, successivamente trasferiti presso il centro d'accoglienza Don Tonino Bello a Otranto per le operazioni di identificazione e i necessari controlli sanitari;
    tale situazione non solo sta esponendo la popolazione della regione Puglia a gravissimi rischi sanitari ma anche vanificando gli enormi sacrifici personali ed economici che i cittadini hanno già sostenuto negli scorsi mesi e che ancora oggi vengono agli stessi richiesti per contenere e contrastare la diffusione del Covid-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare nell'immediato, in linea con le misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica, adeguate misure per il presidio e il controllo dei confini marittimi della Puglia al fine di fermare i flussi migratori illegali verso le coste della regione.
9/2617-A/121Tateo, Sasso, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, al suo articolo 1, comma 1, prevede che su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possano essere adottate misure correlate allo stato di emergenza tra cui la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso e di limitazione o sospensione dello svolgimento di fiere e mercati, ad eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
    già con il D.P.C.M. 11 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6», recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus è stata adottata, sull'intero territorio nazionale, la sospensione di tutte le attività commerciali salvo quelle espressamente previste;
    dall'analisi fatta sul retail italiano emerge come l'intero comparto sia destinato a perdere in un anno tra il 15 per cento ed il 25 per cento mentre verosimilmente si ipotizza una crescita del 20 per cento del mercato « online» che penalizzerà ulteriormente i negozi fisici, «costretti ad abbassare le saracinesche»: le vendite «reali» e non virtuali della primavera/estate 2020 rischiano di avere un calo del 65 per cento e del 40 per cento per l'autunno inverno, con il pericolo concreto che la merce resti in magazzino, le cosiddette rimanenze, cioè milioni di euro completamente fermi: tra 16 per cento ed il 21 per cento per un «top store», il 40 per cento per «middle store» e per uno «store indipendente» fino al 55 per cento;
    gli esercenti che operano nel settore della vendita, soprattutto dell'abbigliamento al dettaglio, vivono di stagionalità e la chiusura totale dei negozi per un periodo di più di tre mesi, comporterà la perdita di gran parte della vendita del prodotto primaverile, per non parlare poi di tutti quei prodotti legati alle cerimonie che generalmente rappresentano una delle voci più redditizie dell'intero anno contabile;
    nel commercio al dettaglio di carattere stagionale (oltre che all'abbigliamento sì pensi anche ai negozi di attrezzature sportive o a quelli che vendono prodotti per la persona) le giacenze delle merci sono invendibili e molti titolari dei negozi, non riuscendo a far fronte al pagamento delle utenze, dei canoni di locazione e agli impegni assunti con i fornitori, hanno preferito non riaprire l'attività per evitare il fallimento. La reintroduzione di misure restrittive porterebbe alla chiusura definitiva di gran parte di queste attività che peraltro fanno affidamento anche sulla ripresa delle cerimonie e degli eventi cui è strettamente legata all'attività del commercio stagionale,

impegna il Governo:

   a) a ponderare con grande attenzione eventuali nuove misure restrittive per le attività del settore retail, tenendo presente le drammatiche conseguenze che potrebbero determinare;
   b) ad individuare misure che supportino la ripresa del settore retail, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo per le motivazioni illustrate in premessa risorse a fondo perduto ed eventuali agevolazioni di natura fiscale che compensino le perdite subite dagli esercenti per la svalutazione della merce stagionale invenduta.
9/2617-A/122Colla, Andreuzza, Binelli, Galli, Guidesi, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, al suo articolo 1, comma 1, prevede che su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possano essere adottate misure correlate allo stato di emergenza tra cui la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso e di limitazione o sospensione dello svolgimento di fiere e mercati, ad eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
    già con il D.P.C.M. 11 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6», recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus è stata adottata, sull'intero territorio nazionale, la sospensione di tutte le attività commerciali salvo quelle espressamente previste;
    dall'analisi fatta sul retail italiano emerge come l'intero comparto sia destinato a perdere in un anno tra il 15 per cento ed il 25 per cento mentre verosimilmente si ipotizza una crescita del 20 per cento del mercato « online» che penalizzerà ulteriormente i negozi fisici, «costretti ad abbassare le saracinesche»: le vendite «reali» e non virtuali della primavera/estate 2020 rischiano di avere un calo del 65 per cento e del 40 per cento per l'autunno inverno, con il pericolo concreto che la merce resti in magazzino, le cosiddette rimanenze, cioè milioni di euro completamente fermi: tra 16 per cento ed il 21 per cento per un «top store», il 40 per cento per «middle store» e per uno «store indipendente» fino al 55 per cento;
    gli esercenti che operano nel settore della vendita, soprattutto dell'abbigliamento al dettaglio, vivono di stagionalità e la chiusura totale dei negozi per un periodo di più di tre mesi, comporterà la perdita di gran parte della vendita del prodotto primaverile, per non parlare poi di tutti quei prodotti legati alle cerimonie che generalmente rappresentano una delle voci più redditizie dell'intero anno contabile;
    nel commercio al dettaglio di carattere stagionale (oltre che all'abbigliamento sì pensi anche ai negozi di attrezzature sportive o a quelli che vendono prodotti per la persona) le giacenze delle merci sono invendibili e molti titolari dei negozi, non riuscendo a far fronte al pagamento delle utenze, dei canoni di locazione e agli impegni assunti con i fornitori, hanno preferito non riaprire l'attività per evitare il fallimento. La reintroduzione di misure restrittive porterebbe alla chiusura definitiva di gran parte di queste attività che peraltro fanno affidamento anche sulla ripresa delle cerimonie e degli eventi cui è strettamente legata all'attività del commercio stagionale,

impegna il Governo:

   a) a ponderare con grande attenzione eventuali nuove misure restrittive per le attività del settore retail, tenendo presente le drammatiche conseguenze che potrebbero determinare;
   b) a valutare l'opportunità di individuare, nell'ambito delle risorse di bilancio, misure che supportino la ripresa del settore retail, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo per le motivazioni illustrate in premessa risorse a fondo perduto ed eventuali agevolazioni di natura fiscale che compensino le perdite subite dagli esercenti per la svalutazione della merce stagionale invenduta.
9/2617-A/122. (Testo modificato nel corso della seduta) Colla, Andreuzza, Binelli, Galli, Guidesi, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, al suo articolo 1, comma 1, prevede che su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possano essere adottate misure correlate allo stato di emergenza tra cui la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;
    con il Decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020 venivano sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle istituzioni scolastiche. Le spese sostenute per i viaggi di istruzione annullati potevano comunque essere rimborsate ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del Codice del turismo che prevede il recesso senza penale prima dell'inizio del pacchetto di viaggio;
    il turismo scolastico è un business da 316 milioni di euro. Un settore che negli ultimi anni aveva già risentito di un forte ridimensionamento: nel 2009 partivano 6 classi su 10, oggi soltanto 4. A rinunciare sono soprattutto le scuole medie, anche perché è spesso difficile trovare professori-accompagnatori. Si tratta di viaggi che in media prevedono dai 2-4 pernottamenti fuori casa e, nel caso delle scuole superiori, per metà sono gite all'estero;
    le attività del settore turistico sono, ad oggi, quelle più colpite dall'emergenza COVID-19: non hanno alcuna garanzia di immediata ripresa e soffrono le grosse perdite generate da cancellazione di viaggi e mancate prenotazioni. La reintroduzione di misure restrittive dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche, determinerebbe ulteriori danni all'intero comparto che confida in una ripresa delle attività nei prossimi mesi;
    sarebbe pertanto utile non invalidare le procedure di affidamento e di aggiudicazione perlomeno dei viaggi scolastici in Italia già programmati nei mesi di lockdown, che hanno comunque creato un legittimo affidamento nei gestori di imprese turistiche e di trasporto, i quali hanno già sostenuto delle spese per poter assicurare l'adempimento degli obblighi assunti, permettendo in ogni caso agli istituti scolastici di poter riorganizzare i viaggi modificandone date e destinazioni entro il 30 maggio 2021,

impegna il Governo:

   a) a ponderare con grande attenzione eventuali nuove misure restrittive per le attività del commercio ambulante, tenendo presente le drammatiche conseguenze che potrebbero determinare;
   b) ad individuare modalità e procedure che consentano di fare salvi gli effetti delle aggiudicazioni e degli affidamenti intervenuti alla data del 24 febbraio 2020 con riguardo ai viaggi di istruzione, iniziative di scambi o gemellaggio, visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con possibilità per gli Istituti Scolastici committenti di riprogrammarli modificandone date e destinazioni, entro il 30 maggio 2021.
9/2617-A/123Binelli, Andreuzza, Colla, Galli, Guidesi, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, al suo articolo 1, comma 1, prevede che su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possano essere adottate misure correlate allo stato di emergenza tra cui la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;
    con il Decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020 venivano sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle istituzioni scolastiche. Le spese sostenute per i viaggi di istruzione annullati potevano comunque essere rimborsate ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del Codice del turismo che prevede il recesso senza penale prima dell'inizio del pacchetto di viaggio;
    il turismo scolastico è un business da 316 milioni di euro. Un settore che negli ultimi anni aveva già risentito di un forte ridimensionamento: nel 2009 partivano 6 classi su 10, oggi soltanto 4. A rinunciare sono soprattutto le scuole medie, anche perché è spesso difficile trovare professori-accompagnatori. Si tratta di viaggi che in media prevedono dai 2-4 pernottamenti fuori casa e, nel caso delle scuole superiori, per metà sono gite all'estero;
    le attività del settore turistico sono, ad oggi, quelle più colpite dall'emergenza COVID-19: non hanno alcuna garanzia di immediata ripresa e soffrono le grosse perdite generate da cancellazione di viaggi e mancate prenotazioni. La reintroduzione di misure restrittive dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche, determinerebbe ulteriori danni all'intero comparto che confida in una ripresa delle attività nei prossimi mesi;
    sarebbe pertanto utile non invalidare le procedure di affidamento e di aggiudicazione perlomeno dei viaggi scolastici in Italia già programmati nei mesi di lockdown, che hanno comunque creato un legittimo affidamento nei gestori di imprese turistiche e di trasporto, i quali hanno già sostenuto delle spese per poter assicurare l'adempimento degli obblighi assunti, permettendo in ogni caso agli istituti scolastici di poter riorganizzare i viaggi modificandone date e destinazioni entro il 30 maggio 2021,

impegna il Governo:

   a) a ponderare con grande attenzione eventuali nuove misure restrittive per le attività del commercio ambulante, tenendo presente le drammatiche conseguenze che potrebbero determinare;
   b) a valutare l'opportunità di individuare modalità e procedure che consentano di fare salvi gli effetti delle aggiudicazioni e degli affidamenti intervenuti alla data del 24 febbraio 2020 con riguardo ai viaggi di istruzione, iniziative di scambi o gemellaggio, visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con possibilità per gli Istituti Scolastici committenti di riprogrammarli modificandone date e destinazioni, entro il 30 maggio 2021.
9/2617-A/123. (Testo modificato nel corso della seduta) Binelli, Andreuzza, Colla, Galli, Guidesi, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, al suo articolo 1, comma 1, prevede che su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possano essere adottate misure correlate allo stato di emergenza tra cui la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso e di limitazione o sospensione dello svolgimento di fiere e mercati, ad eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
    già con il D.P.C.M. 11 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6», recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus è stata adottata, sull'intero territorio nazionale, la sospensione di tutte le attività commerciali salvo quelle espressamente previste;
    con il lock down imposto dal Governo il settore del commercio in sede fissa e ambulante ha registrato ingenti perdite e anche il lento e confuso avvio della cosiddetta Fase 2 non ha offerto nessuna certezza sul futuro di queste attività. Il comparto del commercio già indebolito dalla grande distribuzione, dalle piattaforme online e dai centri commerciali, con le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha subito una brusca battuta di arresto, dalla quale molte piccole attività anche a gestione familiare non riusciranno a riprendersi;
    nella mattinata di sabato 9 maggio 2020 numerosi cittadini appartenenti anche al settore del commercio ambulante hanno manifestato in piazza a Pisa per chiedere di poter tornare a lavorare, potendo loro garantire già da subito il rispetto delle principali disposizioni in ordine alla distanza fisica piuttosto che l'igiene degli avventori;
    a Napoli invece erano circa 200 i venditori ambulanti dei mercati che hanno manifestato, esponendo simbolicamente una bara come segnale di grande sofferenza dell'intera categoria, per chiedere la riapertura dei mercati;
    ancora a Torino centinaia di commercianti ambulanti che vendono generi non alimentari si sono radunati in piazza Castello a Torino, davanti alla Prefettura, in segno di protesta chiedendo, tra le altre cose, lo stop al contingentamento degli ingressi nei mercati cittadini all'aperto e agevolazioni sulle tasse;
    con parere favorevole all'ordine del giorno n. 9/2447-A/99 presentato in sede di conversione del decreto-legge n. 19/2020 il Governo, riconoscendo l'importanza di riavviare immediatamente il settore del commercio ambulante, si era da subito impegnato «a valutare l'opportunità di consentire ai venditori ambulanti di tornare da subito ad esercitare la loro attività, garantendo comunque la sicurezza sanitaria tanto degli operatori commerciali quanto dei clienti attraverso il distanziamento sociale e le misure di protezione individuale già adottate a livello nazionale»;
    qualora per esigenze sanitarie si dovessero reintrodurre delle limitazione alle attività del commercio ambulante la maggior parte di queste ultime potrebbero chiudere per sempre con una enorme perdita in termini economici e occupazionali,

impegna il Governo:

   a) a ponderare con grande attenzione eventuali nuove misure restrittive per le attività del commercio ambulante, tenendo presente le drammatiche conseguenze che potrebbero determinare;
   b) ad individuare un piano per la ripresa del settore del commercio ambulante, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo misure e risorse specifiche che consentano di riorganizzare l'attività dell'intero settore e stimolare la domanda da parte della clientela.
9/2617-A/124Saltamartini, Legnaioli, Belotti, Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla, Galli, Guidesi, Patassini, Pettazzi, Piastra.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, al suo articolo 1, comma 1, prevede che su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possano essere adottate misure correlate allo stato di emergenza tra cui la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso e di limitazione o sospensione dello svolgimento di fiere e mercati, ad eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
    già con il D.P.C.M. 11 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6», recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus è stata adottata, sull'intero territorio nazionale, la sospensione di tutte le attività commerciali salvo quelle espressamente previste;
    con il lock down imposto dal Governo il settore del commercio in sede fissa e ambulante ha registrato ingenti perdite e anche il lento e confuso avvio della cosiddetta Fase 2 non ha offerto nessuna certezza sul futuro di queste attività. Il comparto del commercio già indebolito dalla grande distribuzione, dalle piattaforme online e dai centri commerciali, con le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha subito una brusca battuta di arresto, dalla quale molte piccole attività anche a gestione familiare non riusciranno a riprendersi;
    nella mattinata di sabato 9 maggio 2020 numerosi cittadini appartenenti anche al settore del commercio ambulante hanno manifestato in piazza a Pisa per chiedere di poter tornare a lavorare, potendo loro garantire già da subito il rispetto delle principali disposizioni in ordine alla distanza fisica piuttosto che l'igiene degli avventori;
    a Napoli invece erano circa 200 i venditori ambulanti dei mercati che hanno manifestato, esponendo simbolicamente una bara come segnale di grande sofferenza dell'intera categoria, per chiedere la riapertura dei mercati;
    ancora a Torino centinaia di commercianti ambulanti che vendono generi non alimentari si sono radunati in piazza Castello a Torino, davanti alla Prefettura, in segno di protesta chiedendo, tra le altre cose, lo stop al contingentamento degli ingressi nei mercati cittadini all'aperto e agevolazioni sulle tasse;
    con parere favorevole all'ordine del giorno n. 9/2447-A/99 presentato in sede di conversione del decreto-legge n. 19/2020 il Governo, riconoscendo l'importanza di riavviare immediatamente il settore del commercio ambulante, si era da subito impegnato «a valutare l'opportunità di consentire ai venditori ambulanti di tornare da subito ad esercitare la loro attività, garantendo comunque la sicurezza sanitaria tanto degli operatori commerciali quanto dei clienti attraverso il distanziamento sociale e le misure di protezione individuale già adottate a livello nazionale»;
    qualora per esigenze sanitarie si dovessero reintrodurre delle limitazione alle attività del commercio ambulante la maggior parte di queste ultime potrebbero chiudere per sempre con una enorme perdita in termini economici e occupazionali,

impegna il Governo:

   a) a ponderare con grande attenzione eventuali nuove misure restrittive per le attività del commercio ambulante, tenendo presente le drammatiche conseguenze che potrebbero determinare;
   b) a valutare l'opportunità di individuare, in equilibrio con le risorse finanziarie, un piano per la ripresa del settore del commercio ambulante, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo misure e risorse specifiche che consentano di riorganizzare l'attività dell'intero settore e stimolare la domanda da parte della clientela.
9/2617-A/124. (Testo modificato nel corso della seduta) Saltamartini, Legnaioli, Belotti, Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla, Galli, Guidesi, Patassini, Pettazzi, Piastra.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, al suo articolo 1, comma 1, prevede che su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possano essere adottate misure correlate allo stato di emergenza tra cui la limitazione o sospensione di altre attività d'impresa ivi comprese quelle del settore turistico;
    a seguito del lock down la stagione estiva 2020 per le attività turistiche italiane è cominciata con il segno meno e le presenze registrate nei mesi di giugno e luglio rispetto allo stesso periodo del 2019 erano in netto in calo in tutte le regioni: le perdite più gravi si sono registrate in Sardegna con una riduzione degli arrivi dell'80 per cento, a seguire nel Lazio e nel Molise con un meno 75 per cento e in Campania e Basilicata dove il calo registrato è stato del 70 per cento. Non andava meglio purtroppo in Friuli Venezia Giulia dove le presenze erano scese del 65 per cento e ancora in Sicilia con meno 60 per cento, Calabria con meno 55 per cento, Veneto e Abruzzo con una riduzione di turisti del 50 per cento rispetto al 2019. Cali poi del 45 per cento in Liguria e nelle Marche, del 40 per cento in Emilia Romagna e Puglia, del 30 per cento in Toscana;
    ad agosto vi è stata invece un'inversione di tendenza e si sono registrate, sulle spiagge italiane, 35 milioni di presenze. Puglia, Toscana ed Emilia-Romagna le regioni più gettonate. Sardegna, Lazio e Campania a ridosso. È quanto emerge da uno studio di Cna Turismo secondo cui è «un dato che conforta rispetto all'andamento molto negativo di giugno e luglio. E può rappresentare – sperano gli operatori – il primo passo del lungo cammino verso l'auspicata ripresa di uno dei settori più martoriati dall'emergenza sanitaria: il turismo»;
    qualora per esigenze sanitarie si dovessero adottare nuove limitazione alle attività del comparto turistico non solo molte di queste dopo gli innumerevoli sforzi fatti per recuperare le perdite conseguenti il lock down potrebbero chiudere per sempre, ma l'intero indotto ne subirebbe gravissime conseguenze in termini economici e occupazionali,

impegna il Governo

a ponderare con grande attenzione eventuali nuove misure restrittive per le attività del comparto turistico, tenendo presente le drammatiche conseguenze che potrebbero determinare in termini economici e occupazionali.
9/2617-A/125Andreuzza, Binelli, Colla, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, al suo articolo 1, comma 1, prevede che su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possano essere adottate misure correlate allo stato di emergenza tra cui la limitazione o sospensione di altre attività d'impresa ivi comprese quelle del settore turistico;
    a seguito del lock down la stagione estiva 2020 per le attività turistiche italiane è cominciata con il segno meno e le presenze registrate nei mesi di giugno e luglio rispetto allo stesso periodo del 2019 erano in netto in calo in tutte le regioni: le perdite più gravi si sono registrate in Sardegna con una riduzione degli arrivi dell'80 per cento, a seguire nel Lazio e nel Molise con un meno 75 per cento e in Campania e Basilicata dove il calo registrato è stato del 70 per cento. Non andava meglio purtroppo in Friuli Venezia Giulia dove le presenze erano scese del 65 per cento e ancora in Sicilia con meno 60 per cento, Calabria con meno 55 per cento, Veneto e Abruzzo con una riduzione di turisti del 50 per cento rispetto al 2019. Cali poi del 45 per cento in Liguria e nelle Marche, del 40 per cento in Emilia Romagna e Puglia, del 30 per cento in Toscana;
    ad agosto vi è stata invece un'inversione di tendenza e si sono registrate, sulle spiagge italiane, 35 milioni di presenze. Puglia, Toscana ed Emilia-Romagna le regioni più gettonate. Sardegna, Lazio e Campania a ridosso. È quanto emerge da uno studio di Cna Turismo secondo cui è «un dato che conforta rispetto all'andamento molto negativo di giugno e luglio. E può rappresentare – sperano gli operatori – il primo passo del lungo cammino verso l'auspicata ripresa di uno dei settori più martoriati dall'emergenza sanitaria: il turismo»;
    qualora per esigenze sanitarie si dovessero adottare nuove limitazione alle attività del comparto turistico non solo molte di queste dopo gli innumerevoli sforzi fatti per recuperare le perdite conseguenti il lock down potrebbero chiudere per sempre, ma l'intero indotto ne subirebbe gravissime conseguenze in termini economici e occupazionali,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di bilancio, a ponderare con grande attenzione eventuali nuove misure restrittive per le attività del comparto turistico, tenendo presente le drammatiche conseguenze che potrebbero determinare in termini economici e occupazionali.
9/2617-A/125. (Testo modificato nel corso della seduta) Andreuzza, Binelli, Colla, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, al suo articolo 1, comma 1, prevede che su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possano essere adottate misure correlate allo stato di emergenza tra cui la imitazione o sospensione di altre attività d'impresa;
    ove tali misure dovessero essere adottate si determinerebbe una situazione drammatica sotto il profilo sia economico che occupazionale;
    per dare ossigeno alla nostra economia profondamente colpita dalla crisi epidemiologica già in sede di conversione del cosiddetto Decreto Rilancio è stato dato parere favorevole all'ordine del giorno n. 9/2500-AR/242 con cui si impegnava il Governo «a valutare l'opportunità di adottare misure che consentano, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e di favorire la ripresa di investimenti significativi nel settore delle attività di prospezione e ricerca nei mari italiani, fondamentali per dare un segnale di sostegno al nostro sistema produttivo»;
    sarebbe opportuno, pertanto oggi più che mai, sospendere la moratoria sulle attività di prospezione e ricerca introdotta dall'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 13 – convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e prorogata in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, fino all'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI);
    tale sospensione consentirebbe da un lato di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, mettendo al riparo il nostro Paese dai rischi derivanti dall'attuale congiuntura internazionale, caratterizzata da oscillazioni e crolli del prezzo del petrolio, con un elevato rischio di speculazione nei casi di elevata dipendenza dalle forniture estere; dall'altro di favorire la ripresa di investimenti significativi, utili per il sostegno al nostro sistema produttivo, fortemente penalizzato dalla crisi epidemiologica da COVID-19 e dalle misure restrittive adottate dall'inizio della pandemia;
    il tema della ricerca finalizzata alla produzione energetica è correlato alla possibilità di generare significativi flussi di investimenti, trattandosi della ripartenza di attività della filiera energetica che hanno la maggiore intensità di capitale. Una eventuale sospensione della moratoria consentirebbe infatti l'attivazione di un flusso di investimenti connessi alla ripresa dei progetti di ricerca di 32 operatori – italiani e stranieri – titolari di permessi e istanze di ricerca sottoposti a sospensione. A titolo esemplificativo basti pensare che la ripresa dei soli progetti di ricerca di cui sono titolari i 13 operatori aderenti all'associazione Energia Nazionale avrebbe un flusso di investimenti pari a 1.9 miliardi di euro. La ripresa dell'attività consentirebbe inoltre anche un aumento degli occupati: assumendo la stima conservativa di 6 occupati per milione di euro investito, il totale degli investimenti nazionali prospettati dai soli associati di Energia Nazionale avrebbe un impatto occupazionale pari a 11.400 addetti, che salirebbero a 20.900, se si considera l'indotto, per cui è previsto un rapporto di ulteriori 5 occupati per ogni milione di euro investito;
    inoltre all'attrazione degli investimenti si andrebbero ad aggiungere anche i risparmi, in termini di riduzione delle importazioni: attualmente il costo annuale per importazioni è pari a circa 35-40 miliardi di euro e la ripresa della produzione domestica consentirebbe un risparmio di più di 3 miliardi di euro sulla fattura energetica del Paese;
    lo sblocco dei progetti consentirebbe altresì un incremento del gettito attraverso le maggiori entrate derivanti dal pagamento dei canoni – aumentati dal citato articolo 11-ter del decreto n. 135 del 2018 per i permessi di ricerca attualmente sospesi – a cui sarebbero da aggiungere le entrate per le istanze di permessi di ricerca: nel dettaglio, per effetto della moratoria della sospensione delle attività di ricerca e del conseguente versamento dei canoni maggiorati, si determinerebbero risorse economiche aggiuntive stimate in oltre 46 milioni di euro per il biennio 2020-2021, a cui verrebbero a sommarsi i versamenti dei canoni per le attività di ricerca, attualmente sospesi, adeguate ai nuovi importi – per un'entrata aggiuntiva annua calcolata in oltre 3 milioni di euro – e le entrate da canoni generate per effetto dell'accelerazione delle procedure per le istanze di permesso di ricerca in fase avanzata e attualmente sospese, quindi non soggette a versamento. Si tratta di risorse economiche aggiuntive che si potrebbero assegnare ad un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare finalizzato, su richiesta dei comuni o dei soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica;
    l'adozione di nuove misure connesse allo stato di emergenza da COVID-19, previste nel provvedimento in esame, potrebbe determinare una gravissima crisi con ingenti perdite in termini produttivi e occupazionali,

impegna il Governo

ad accelerare l'attuazione di quanto già accolto con l'ordine del giorno citato in premessa e ribadito in questa sede, al fine di dare un nuovo slancio all'economia del nostro Paese.
9/2617-A/126Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione dei virus COVID-19, al suo articolo 1, comma 1, prevede che su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possano essere adottate misure correlate allo stato di emergenza tra cui la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, ad eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità, da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
    già in sede di esame del cosiddetto Decreto Liquidità, con l'ordine del giorno n. 9/2461-AR/177, e successivamente con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 9/2500-AR/243 al Decreto Rilancio, il Governo si era impegnato a «valutare l'opportunità di individuare misure che supportino la ripresa del settore orafo-argentiero-gioielliero, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo per le motivazioni illustrate in premessa delle risorse a fondo perduto ed eventuali incentivi di natura fiscale»;
    il settore orafo, di fronte all'impatto del coronavirus, nel primo trimestre ha realizzato un fatturato che è risultato inferiore del 42,6 per cento a quello del corrispondente periodo del 2019. Il 53 per cento delle aziende orafe, monitorate a campione in una recente ricerca del Centro Studi di Confindustria Moda, ha accusato un calo del fatturato compreso tra il –20 per cento e il –50 per cento, il 29 per cento ha registrato una flessione superiore al –50 per cento e la flessione media del fatturato è stata pari a –42,6 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019. Si calcola un decremento medio degli ordinativi pari al –43,2 per cento sempre rispetto al medesimo periodo del 2019. Ancora, l'80 per cento delle aziende orafe a campione prevede il ricorso agli ammortizzatori sociali, coinvolgendo nell'88 per cento dei casi oltre l'80 per cento dei lavoratori, e la percentuale di dipendenti che potrebbe usufruire di ammortizzatori sociali è pari al 90,1 per cento della forza lavoro totale delle aziende rispondenti;
    in considerazione del sistema artigianale microdiffuso e delle piccole dimensioni delle imprese, il settore orafo deve normalmente far fronte ai costi elevati delle materie prime e dei semilavorati nonché delle attrezzature di uso corrente, registrando anche una progressiva perdita delle migliori professionalità in quanto gli operatori anziani non hanno la possibilità di trasmettere ai giovani le proprie esperienze a causa dell'abbassamento tecnico delle lavorazioni e della discontinuità della domanda;
    inoltre già negli ultimi anni si era registrato un preoccupante calo della domanda mondiale di preziosi, non più considerati un bene-rifugio, con l'inevitabile «guerra al ribasso»: ciò ha portato molti operatori, che in tempi relativamente recenti progettavano e producevano proprie linee di gioielleria, a lavorare quasi esclusivamente in conto lavoro per grossi clienti, con bassi ricarichi sugli articoli prodotti a causa della carenza di un marchio di stile affermato e pubblicizzato, che differenzi in modo chiaro il prodotto di gioielleria dalla variegata offerta di articoli di scarso valore;
    per il settore orafo gli effetti del coronavirus sono iniziati molto prima, con il prezzo del metallo alle stelle che ha fortemente penalizzato l'intero distretto manifatturiero. Qualora per esigenze sanitarie si dovessero adottare nuove limitazione commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso di gioielli e preziosi l'intera filiera ne potrebbe essere pregiudicata per sempre,

impegna il Governo:

   a) a ponderare con grande attenzione eventuali nuove misure restrittive per il settore fieristico tenendo presente le drammatiche conseguenze che potrebbero determinare;
   b) ad accelerare l'attuazione di quanto già accolto con gli ordini del giorno citati in premessa e ribaditi in questa sede.
9/2617-A/127Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Colla, Galli, Guidesi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, al suo articolo 1, comma 1, prevede che su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possano essere adottate misure correlate allo stato di emergenza tra cui la limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, comprese le attività di bar e ristoranti;
    già in sede di esame del cosiddetto Decreto Liquidità il Governo, con l'approvazione del solo dispositivo dell'ordine del giorno n. 9/2461-AR/122, si era impegnato a «valutare l'opportunità di individuare misure, anche di carattere normativo, volte a conservare l'occupazione, sostenere la liquidità e dare sollievo finanziario alle imprese del settore Ho.re.ca., eventualmente attraverso l'istituzione di un apposito fondo» e con il parere favorevole all'ordine del giorno n. 9/2500-AR/244 in sede di approvazione del Decreto Rilancio aveva confermato tale impegno;
    nell'ultimo studio di Bain & Company è stata calcolata per il periodo tra marzo e metà maggio 2020 una perdita di fatturato pari a 14 miliardi di euro (che corrisponde a circa 1,6 miliardi in minori entrate fiscali) per la chiusura di bar e ristoranti e la probabile chiusura di circa il 15 per cento dei pubblici esercizi e la contrazione occupazionale del 25/30 per cento: la ricerca, condotta su 40 mila punti vendita, ha evidenziato che con le misure restrittive sulla riapertura, l'impatto sull'intero 2020 arriverebbe a oltre 30 miliardi e, considerando gli effetti duraturi del lockdown e includendo le aziende che potrebbero non sopravvivere alla crisi, sarebbe una perdita del 40-50 per cento di fatturato per il comparto di bar e ristorazione, ovvero circa 2 punti di Pil persi con circa 250-300 mila posti di lavoro a rischio, ovvero con quasi 100 mila bar o ristoranti in pericolo. Questo si tradurrebbe anche in minori entrate fiscali fino a 5,0 miliardi di euro, l'equivalente di circa il 15 per cento della manovra di bilancio 2020;
    la filiera ricettiva e della ristorazione ricomprende anche l'intero universo dei grossisti dell'Ho.re.ca., (ovvero hotel, ristoranti e catering), che vantano un giro d'affari nel settore food di oltre 2 miliardi di euro, e di tutte le oltre 1.800 imprese italiane operanti nel settore delle forniture a ristoranti, bar e hotel, con un giro d'affari di 11 miliardi e un'occupazione che, con l'indotto, supera i 100 mila addetti;
    con la chiusura pressoché totale per quasi tre mesi degli operatori della filiera del turismo come alberghi, ristoranti e pubblici esercizi i grossisti del settore Ho.re.ca. e i fornitori di prodotti di ristorazione, con un business concentrato sui canali del consumo «fuori casa» hanno registrato un crollo del 90 per cento dei fatturati e oggi temono l'ingresso sul mercato interno dei grandi big stranieri della distribuzione;
    qualora per esigenze sanitarie si dovessero adottare nuove limitazione alle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, comprese le attività di bar e ristoranti non solo queste ultime potrebbero chiudere per sempre ma l'intera filiera del food e del turismo ne verrebbe drammaticamente danneggiata,

impegna il Governo:

   a) a ponderare con grande attenzione eventuali nuove misure restrittive per le attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, comprese le attività di bar e ristoranti, tenendo presente le drammatiche conseguenze che potrebbero determinare;
   b) ad adottare sin da subito e in tempi rapidi tutte le iniziative necessarie per dare seguito agli impegni già assunti con gli ordini del giorno citati in premessa e ribaditi in questa sede.
9/2617-A/128Minardo, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, al suo articolo 1, comma 1, prevede che su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possano essere adottate misure correlate allo stato di emergenza tra cui la limitazione o sospensione dello svolgimento di fiere e mercati, ad eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
    il cosiddetto decreto Rilancio, con il suo articolo 46-bis, introdotto nel corso dei lavori della Commissione Bilancio, prevede anche un «Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali»;
    già durante i lavori delle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive sul cosiddetto Decreto Liquidità si è voluto precisare che sono da considerare strategici ai fini dell'internazionalizzazione del Paese anche lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti made in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere io sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare;
    il Governo con parere favorevole all'ordine del giorno n. 9/2461-AR/179 in sede di esame del Decreto Liquidità, e al successivo ordine del giorno n. 9/2500-AR/245 in sede di approvazione del Decreto Rilancio si era impegnato «a valutare l'opportunità di mettere in campo di tutte le azioni necessarie, compresa l'eventuale istituzione di un apposito fondo nazionale, per consentire il rilancio del sistema fieristico, quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, e per sostenere le imprese e i lavoratori dell'intero comparto oggi in grande difficoltà a causa alla cancellazione di centinaia di eventi su tutto il territorio nazionale e delle conseguenti perdite in termini di mancati introiti e costi sostenuti»;
    le misure fino ad oggi adottate evidenziano un forte interesse del Parlamento verso queste iniziative di promozione del made in Italy, ma purtroppo le norme contenute sia nel Decreto Liquidità sia nel provvedimento in esame non sono sufficienti a rilanciare un comparto che oltre alla sua funzione espositiva riveste un ruolo strategico in termini di attrazione degli investimenti e di bacino occupazionale: nella sola regione Emilia-Romagna sono tantissimi gli appuntamenti fieristici e congressuali rinviati a causa del « Lock down» e, tuttora, gli operatori del settore fieristico risentono dell'impossibilità di riorganizzare gli eventi saltati, a causa delle difficoltà nel garantire le misure di sicurezza e di contenimento necessarie. Numerose aziende organizzatrici si trovano oggi in una situazione di stallo, dal momento che la pianificazione e la realizzazione degli eventi necessita di mesi di lavoro, svolti in sinergia con altri settori, dalla logistica al catering: ciò ha comportato il ricorso alla cassa integrazione per la maggior parte del personale impiegato in questo settore, senza alcuna prospettiva di una prossima ripartenza;
    si calcola che l'attività fieristica e congressuale italiana si concentri soprattutto nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, dove si colloca il 65 per cento degli eventi fieristici nazionali, ed il 75 per cento di quelli internazionali. La perdita economica provocata dalla cancellazione degli eventi da febbraio e per il resto del 2020 è stimabile in 700 milioni di euro, ma raggiunge il miliardo di euro se si considera l'indotto complessivo;
    qualora per esigenze sanitarie si dovessero adottare nuove limitazione o sospensione dello svolgimento di fiere e mercati questo importante settore gli sforzi fino ad oggi messi in campo sarebbero del tutto vanificati con una drammatica perdita in termini economici, produttivi e occupazionali,

impegna il Governo:

   a) a ponderare con grande attenzione eventuali nuove misure restrittive per il settore fieristico tenendo presente le drammatiche conseguenze che potrebbero determinare;
   b) ad adottare sin da subito e in tempi rapidi tutte le iniziative necessarie per dare seguito agli impegni già assunti con gli ordini del giorno citati in premessa e ribaditi in questa sede.
9/2617-A/129Piastra, Andreuzza, Binelli, Colla, Galli, Guidesi, Pettazzi, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, al suo articolo 1, comma 1, prevede che su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possano essere adottate misure correlate allo stato di emergenza tra cui la imitazione o sospensione di altre attività d'impresa;
    ove tali misure dovessero essere adottate si determinerebbe una situazione drammatica sotto il profilo sia economico che occupazionale;
    come evidenziato dal modo imprenditoriale nell'emergenza coronavirus la salute è prioritaria, ma occorre programmare la ripartenza delle aziende, perché dopo il lockdown il sistema economico è a rischio collasso: si deve costruire un modello che garantisca sicurezza, salute e un effettivo rilancio economico, individuando misure mirate che favoriscano la ripresa anche e soprattutto mediante la semplificazione degli adempimenti, la riduzione del peso fiscale e maggiore liquidità per il settore produttivo;
    sarebbe pertanto utile adottare un piano di rilancio che coniughi importanti misure fiscali e di semplificazione ad incentivi a fondo perduto al fine di favorire la ripartenza del sistema imprenditoriale piacentino, in chiave di maggiore attenzione per la specificità dei comparti produttivi in sofferenza;
    l'obiettivo è quello di accelerare la ripresa economica del territorio soprattutto attraverso la riapertura in sicurezza di specifici settori di attività che fungano da leva economica per l'intero indotto, l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche che favoriscano l'incremento di produzione, il rilancio della competitività dell'intero sistema produttivo del territorio, il livello delle agevolazioni potrebbe essere modulato a seconda delle zone, tenendo presente i diversi fattori che le caratterizzano e puntando sull'offerta dei diversi distretti produttivi, su un mercato del lavoro competitivo con manodopera qualificata e su una burocrazia semplificata. Tutto ciò consentirebbe la ripartenza di un'area che da sempre ha una forte vocazione allo sviluppo, grazie al superamento delle attuali difficoltà legate alla carenza di liquidità e agli ostacoli burocratici;
    queste misure darebbero una spinta eccezionale all'economia italiana fortemente penalizzata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19: il sistema di agevolazioni potrebbe favorire la riapertura delle aziende già esistenti e l'eventuale riconversione produttiva di quelle che hanno subito maggiori danni dal lockdown rischiando, vista la permanenza delle esigenze di distanziamento, di non riaprire più. Oltre a questo, una specifica attenzione al rilancio produttivo dell'area incentiverebbe anche l'insediamento di sedi delocalizzate di imprese straniere avviando un percorso virtuoso di attrazione degli investimenti dall'estero,

impegna il Governo:

   a) a ponderare con grande attenzione eventuali nuove misure restrittive per il settore imprenditoriale tenendo presente le drammatiche conseguenze che potrebbero determinare;
   b) ad individuare un modello che favorisca la ripresa del settore produttivo della provincia di Piacenza gravemente danneggiato dall'emergenza Covid-19 attraverso misure di natura fiscale, di semplificazione burocratica e di accesso al credito a fondo perduto, modulate sulle diverse esigenze imprenditoriali e dei singoli comparti produttivi, al fine di contrastare la crisi economica che ha colpito queste aree, e soprattutto quel tessuto di piccole e medie industrie che ha fatto dell'Italia la seconda potenza manifatturiera d'Europa.
9/2617-A/130Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in titolo ha prorogato l'efficacia di moltissime disposizioni normative, adottate in relazione all'emergenza COVID-19;
    nel fare ciò, tuttavia, esso ha dimenticato di consolidare e di rendere strutturale nel tempo gli effetti di una misura assai innovativa, attuata nelle more dell'emergenza COVID-19, che riguarda il processo di dematerializzazione delle ricette mediche e di abbandono del relativo promemoria cartaceo;
    un'accelerazione al predetto processo di dematerializzazione delle ricette mediche è stata impressa con l'ordinanza del capo della protezione civile del 19 marzo 2020, la quale ha introdotto una disciplina transitoria speciale, con l'obiettivo di ridurre gli accessi presso gli studi medici e limitare, per quanto possibile, le potenziali occasioni di contagio;
    più di recente, con nota del 14 maggio 2020, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno puntualizzato l'ambito applicativo della suddetta ordinanza, chiarendo che sono prescrivibili con ricetta dematerializzata anche i medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D, E della tabella dei medicinali e i medicinali con forte attività analgesica, previsti dall'allegato III-bis, per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, contrassegnati nella sezione A della tabella dei medicinali con (**);
    a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, le attuali procedure andrebbero recepite formalmente sul piano normativo, garantendo importanti benefici, sia per gli assistiti sia per i rispettivi medici di base, eliminando inutili incombenze a loro carico;
    tale esigenza è stata valutata positivamente dall'Aula in sede di approvazione dell'ordine del giorno n. 9/02461-AR/150, discusso nella seduta del 27 maggio 2020, in fase di conversione del decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto decreto-legge «liquidità»),

impegna il Governo

a dare seguito all'impegno assunto con l'approvazione dell'ordine giorno indicato in premessa, adottando adeguate iniziative, anche di carattere normativo, per portare a compimento e rendere finalmente strutturale nel tempo l'avviato processo di dematerializzazione delle ricette mediche e di superamento dei promemoria cartaceo, anche all'indomani dell'emergenza COVID-19, assicurando comunque, nel bilanciamento degli interessi, la piena tutela dei dati personali degli assistiti e delle particolari esigenze della fascia più anziana della popolazione, meno avvezza all'utilizzo dei moderni sistemi di comunicazione.
9/2617-A/131Lazzarini, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Molteni, Panizzut, Sutto, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 83 del 2020 reca disposizioni urgenti connesse con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 29 luglio 2020;
    il citato decreto-legge e l'elenco ad esso allegato non contemplano neppure una misura in materia di sostegno alle persone con disabilità o gravi patologie, i cui bisogni si sono accentuati nelle more della predetta emergenza COVID-19;
    per migliorare la qualità della vita di tali persone e, in particolare, dei bambini appartenenti a queste categorie sarebbe opportuno incentivare le attività terapeutiche complementari che, negli ultimi anni a questa parte, sono state sperimentate con successo, al fine di accrescere il loro senso di autonomia e migliorare il loro benessere psicofisico;
    tra le attività in questione, ha riscontrato particolare interesse la «mototerapia», – o FMX Therapy (acronimo di Freestyle Motocross Therapy) – la quale prevede lo svolgimento di esibizioni di motocross freestyle per i ragazzi con disabilità e i pazienti, in particolare pediatrici, con gravi patologie, nonché l'opportunità per gli stessi di salire in sella a una moto (a trazione elettrica, in caso di ingresso negli ospedali) per vivere un'esperienza nuova, sotto il controllo di un pilota esperto, in accordo con i genitori e i medici curanti;
    il progetto, nato da un'idea del campione di motocross freestyle Vanni Oddera, è stato recentemente oggetto di studio da parte dell’équipe medica diretta dalla dottoressa Franca Fagioli, presso il reparto di oncologia pediatrica dell'Ospedale Regina Margherita di Torino;
    i risultati dell'indagine, pubblicati sulla rivista European Journal Of Integrative Medicine, hanno confermato gli importanti benefici assicurati dalla mototerapia in termini di riduzione nella percezione del dolore, per quanto riguarda i pazienti, nonché di riduzione del livello di stress, per quanto riguarda i genitori, con aumento per gli uni e per gli altri delle emozioni positive a discapito di quelle negative;
    è chiara l'esigenza di incentivare simili progetti nell'interesse dei moltissimi bambini e ragazzi più deboli e delle loro famiglie,

impegna il Governo

a riconoscere formalmente la mototerapia e gli importanti benefici in ambito sociosanitario ad essa correlati, formulando protocolli condivisi con le associazioni e gli enti locali al fine di incentivarne la più ampia diffusione in ambito ospedaliero e domiciliare, garantendo comunque il rispetto delle necessarie misure di sicurezza, l'accordo di genitori e medici curanti e la partecipazione riservata a piloti esperti, facendo in tal modo, fronte ai bisogni delle persone con disabilità o gravi patologie, che si sono accentuati durante l'emergenza COVID-19.
9/2617-A/132Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Molteni, Panizzut, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge di cui si discute la conversione reca misure urgenti connesse con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica, deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 29 luglio 2020;
    l'elenco allegato al decreto-legge, nel disporre la proroga dei termini previsti da numerose disposizioni normative, adottate in relazione all'emergenza COVID-19, non menziona le misure finalizzate alla tutela dei lavoratori con disabilità e dei loro familiari;
    le associazioni rappresentative delle persone con disabilità hanno denunciato, in parte qua, la palese contraddittorietà dell'operato del Governo, il quale ha dapprima disposto la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 e, poi, ne ha disconosciuto gli effetti nei riguardi delle persone più fragili, omettendo di prorogare l'operatività delle tutele previste in loro favore dalla legge;
    in tale ottica, ha suscitato particolare preoccupazione la mancata estensione dei permessi lavorativi previsti dalla legge n. 104 del 1992, che i decreti-legge «cura Italia» e «rilancio» avevano riconosciuto fino al mese di giugno 2020;
    tale misura non è stata prorogata dal decreto-legge in esame, nonostante risulti strettamente correlata alla proroga dello stato di emergenza epidemiologica,

impegna il Governo

a prevedere l'estensione dei permessi lavorativi previsti dalla legge n. 104 del 1992, anche per il periodo successivo al mese di giugno 2020, chiara essendo l'esigenza di garantire una maggiore flessibilità a tutti i lavoratori che, nelle more della pandemia, assistono una persona affetta da disabilità grave.
9/2617-A/133Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Molteni, Panizzut, Sutto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge di cui si discute la conversione reca misure urgenti connesse con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica, deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 29 luglio 2020;
    l'elenco allegato al decreto-legge, nel disporre la proroga dei termini previsti da numerose disposizioni normative, adottate in relazione all'emergenza COVID-19, non menziona le misure finalizzate alla tutela dei lavoratori con disabilità e dei loro familiari;
    le associazioni rappresentative delle persone con disabilità hanno denunciato, in parte qua, la palese contraddittorietà dell'operato del Governo, il quale ha dapprima disposto la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 e, poi, ne ha disconosciuto gli effetti nei riguardi delle persone più fragili, omettendo di prorogare l'operatività delle tutele previste in loro favore dalla legge;
    in tale ottica, ha suscitato particolare preoccupazione la mancata estensione dei permessi lavorativi previsti dalla legge n. 104 del 1992, che i decreti-legge «cura Italia» e «rilancio» avevano riconosciuto fino al mese di giugno 2020;
    tale misura non è stata prorogata dal decreto-legge in esame, nonostante risulti strettamente correlata alla proroga dello stato di emergenza epidemiologica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'estensione dei permessi lavorativi previsti dalla legge n. 104 del 1992, anche per il periodo successivo al mese di giugno 2020, chiara essendo l'esigenza di garantire una maggiore flessibilità a tutti i lavoratori che, nelle more della pandemia, assistono una persona affetta da disabilità grave.
9/2617-A/133. (Testo modificato nel corso della seduta) Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Molteni, Panizzut, Sutto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Aula e le disposizioni da esso prorogate si pongono l'obiettivo di potenziare i servizi sanitari regionali e le relative dotazioni strutturali e di personale, nell'ottica di preparare le reti assistenziali ad essi afferenti alla gestione di una eventuale seconda ondata di contagi;
    nella regione Calabria, a differenza di quanto accade nelle altre regioni, la priorità della struttura commissariate deputata alla gestione del SSR, pare essere diametralmente opposta a quella sopra indicata e puntare unicamente alla fantomatica razionalizzazione della spesa sanitaria;
    ne costituisce l'ennesima riprova il contenuto della deliberazione n. 496 del 25 agosto 2020, con il quale la Commissione straordinaria dell'ASP di Catanzaro – in piena emergenza COVID-19 – ha pensato bene di attuare un processo di sedicente riorganizzazione dei laboratori situati nel territorio provinciale, recependo in parte qua le disposizioni contenute nel decreto del Commissario ad acta n. 62 del 6 marzo 2020;
    la suddetta deliberazione ha previsto, in particolare e tra l'altro: (i) la riclassificazione del laboratorio di patologia clinica del presidio ospedaliero di Lamezia Terme da struttura complessa a struttura semplice; (ii) la trasformazione del laboratorio di tossicologia e patologia clinica, afferente alla struttura semplice dipartimentale medicina legale, in mero punto prelievo, con attività trasferita nel laboratorio di patologia clinica dell'ospedale spoke di Lamezia Terme; (iii) il trasferimento dell'attività del laboratorio di neurogenetica, afferente al centro regionale di neurogenetica del presidio ospedaliero di Lamezia Terme, al laboratorio della struttura complessa di genetica dell'Azienda ospedaliera universitaria «Mater Domini» di Catanzaro;
    a parere dello scrivente, la deliberazione in commento ha profondamente ridimensionato, più che riorganizzato, la rete dei laboratori al servizio degli assistiti della città di Lamezia Terme e del suo vasto hinterland;
    il depotenziamento di questi laboratori determinerà, inevitabilmente, una pesante riduzione delle prestazioni erogate alla cittadinanza locale, con grave vulnus alla tutela del diritta alla salute costituzionalmente garantito, la cui compressione non può essere giustificata in nome delle esigenze di contenimento della spesa, tanto più nell'attuale situazione caratterizzata dall'emergenza COVID-19;
    le decisioni prese dalla struttura commissariale denotano la lontananza siderale di tali organismi dal tessuto sociale e anche la mancata comprensione da parte degli stessi dell'attuale situazione epidemiologica, non essendo chiaramente concepibile l'adozione di una deliberazione come quella sopra citata, che ridimensiona la rete dei laboratori, nel mezzo di una pandemia mondiale,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a garantire (a tutela del diritto alla salute dei cittadini calabresi e a rilanciare il relativo Servizio sanitario regionale, ripristinando la guida della sanità in capo alla Regione e archiviando definitivamente la stagione dei commissari assieme ai risultati fallimentari da essi conseguiti.
9/2617-A/134Furgiuele.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Aula e le disposizioni da esso prorogate si pongono l'obiettivo di potenziare i servizi sanitari regionali e le relative dotazioni strutturali e di personale, nell'ottica di preparare le reti assistenziali ad essi afferenti alla gestione di una eventuale seconda ondata di contagi;
    nella regione Calabria, a differenza di quanto accade nelle altre regioni, la priorità della struttura commissariate deputata alla gestione del SSR, pare essere diametralmente opposta a quella sopra indicata e puntare unicamente alla fantomatica razionalizzazione della spesa sanitaria;
    ne costituisce l'ennesima riprova il contenuto della deliberazione n. 496 del 25 agosto 2020, con il quale la Commissione straordinaria dell'ASP di Catanzaro – in piena emergenza COVID-19 – ha pensato bene di attuare un processo di sedicente riorganizzazione dei laboratori situati nel territorio provinciale, recependo in parte qua le disposizioni contenute nel decreto del Commissario ad acta n. 62 del 6 marzo 2020;
    la suddetta deliberazione ha previsto, in particolare e tra l'altro: (i) la riclassificazione del laboratorio di patologia clinica del presidio ospedaliero di Lamezia Terme da struttura complessa a struttura semplice; (ii) la trasformazione del laboratorio di tossicologia e patologia clinica, afferente alla struttura semplice dipartimentale medicina legale, in mero punto prelievo, con attività trasferita nel laboratorio di patologia clinica dell'ospedale spoke di Lamezia Terme; (iii) il trasferimento dell'attività del laboratorio di neurogenetica, afferente al centro regionale di neurogenetica del presidio ospedaliero di Lamezia Terme, al laboratorio della struttura complessa di genetica dell'Azienda ospedaliera universitaria «Mater Domini» di Catanzaro;
    a parere dello scrivente, la deliberazione in commento ha profondamente ridimensionato, più che riorganizzato, la rete dei laboratori al servizio degli assistiti della città di Lamezia Terme e del suo vasto hinterland;
    il depotenziamento di questi laboratori determinerà, inevitabilmente, una pesante riduzione delle prestazioni erogate alla cittadinanza locale, con grave vulnus alla tutela del diritta alla salute costituzionalmente garantito, la cui compressione non può essere giustificata in nome delle esigenze di contenimento della spesa, tanto più nell'attuale situazione caratterizzata dall'emergenza COVID-19;
    le decisioni prese dalla struttura commissariale denotano la lontananza siderale di tali organismi dal tessuto sociale e anche la mancata comprensione da parte degli stessi dell'attuale situazione epidemiologica, non essendo chiaramente concepibile l'adozione di una deliberazione come quella sopra citata, che ridimensiona la rete dei laboratori, nel mezzo di una pandemia mondiale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a garantire (a tutela del diritto alla salute dei cittadini calabresi e a rilanciare il relativo Servizio sanitario regionale, ripristinando la guida della sanità in capo alla Regione e archiviando definitivamente la stagione dei commissari assieme ai risultati fallimentari da essi conseguiti.
9/2617-A/134. (Testo modificato nel corso della seduta) Furgiuele.


   La Camera,
   premesso che:
    per i servizi di trasporto pubblico locale, ai presidenti di Regione è riservata la programmazione, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, con erogazione modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti;
    con le ultime disposizioni del MIT a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale, dei mezzi del trasporto ferroviario regionale e degli scuolabus del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore all'80 per cento, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti;
    tale coefficiente di riempimento – si legge in una nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – è consentito anche in relazione al ricambio dell'aria interna dei veicoli di superficie e dei treni metropolitani. Infatti la maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata dall'esterno e un ricambio ad ogni apertura delle porte in fermata,

impegna il Governo

ad assumere misure urgenti dirette ad integrare il parco mezzi circolanti con Bus/Pullman privati per garantire il giusto numero di frequenza sulle linee e sostenere il settore fortemente in crisi del trasporto privato.
9/2617-A/135Boniardi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    per i servizi di trasporto pubblico locale, ai presidenti di Regione è riservata la programmazione, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, con erogazione modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti;
    con le ultime disposizioni del MIT a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale, dei mezzi del trasporto ferroviario regionale e degli scuolabus del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore all'80 per cento, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti;
    tale coefficiente di riempimento – si legge in una nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – è consentito anche in relazione al ricambio dell'aria interna dei veicoli di superficie e dei treni metropolitani. Infatti la maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata dall'esterno e un ricambio ad ogni apertura delle porte in fermata,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere misure urgenti dirette ad integrare il parco mezzi circolanti con Bus/Pullman privati per garantire il giusto numero di frequenza sulle linee e sostenere il settore fortemente in crisi del trasporto privato.
9/2617-A/135. (Testo modificato nel corso della seduta) Boniardi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica per la formazione medico specialistica è istituito dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999;
    tale organo è composto da tre rappresentanti del Ministero della salute, tre rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca, tre Presidi della Facoltà di Medicina, tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei medici di formazione specialistica;
    lo scopo dell'istituzione è quello di definire i criteri di accreditamento per le strutture universitarie e ospedaliere e verificare, delle stesse, l'idoneità a formare i medici specializzandi;
    ad oggi, tuttavia, non sono stati nominati i componenti dell'Osservatorio per la valutazione dei criteri di accreditamento delle strutture ospedaliere per la formazione degli specializzandi e non è nota con ufficialità la data in cui i medici abilitati potranno sostenere il concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione;
    tenendo presente, a riguardo, che i tempi di costituzione dell'Osservatorio non sono brevi, e che le procedure di accreditamento hanno bisogno di essere svolte con serietà e molta attenzione, tutto fa pensare che il concorso verrà svolto dopo l'estate oppure sarà svolto a luglio con il pericolo che la rete formativa da utilizzare sarebbe quella utilizzata lo scorso anno;
    sostenere nuovi test e quindi iniziare un nuovo percorso di formazione specialistica senza un nuovo Osservatorio equivale a far formare nuovi medici in strutture che lo scorso anno soddisfacevano determinati criteri ma non è detto che lo facciano anche quest'anno;
    in tal modo ne risentirebbe la qualità formativa dei medici specialisti;
    la formazione specialistica dei medici neo-laureati investe fortemente la nostra società perché da essa dipende la qualità della salute futura di tutti noi, oltreché l'inserimento nel mondo del lavoro di molti giovani medici;
    negli ultimi tempi si parla di una carenza di medici specialisti in molte discipline, e l'impegno dello Stato nella formazione diventa cruciale anche al fine di realizzare un adeguato e qualificato ricambio generazionale,

impegna il Governo

ad adottare, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, le opportune misure di sostegno dei medici specializzandi anche attraverso il potenziamento dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica.
9/2617-A/136Andrea Crippa, Toccalini, Marchetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è l'insieme degli organi e delle autorità che nel nostro Paese hanno il compito di assicurare le attività informative allo scopo di salvaguardare la Repubblica dai pericoli e dalle minacce provenienti sia dall'interno sia dall'esterno; disciplinato principalmente dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità eventualmente delegata dai Presidente del Consiglio, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e dai servizi di informazione: Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI);
    il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) presso la Presidenza del Consiglio ha come compito principale quello di coordinare il complesso delle attività informative e di assicurare l'unitarietà dell'azione dei servizi di informazione per la sicurezza verificando altresì i risultati delle attività svolte da:
     l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) operante all'estero (legge n. 124 del 2007, articolo 6);
     l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) che agisce sul territorio nazionale (articolo 7);
    in base alla legge n. 124 del 2017, il Presidente dei Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE e il direttore dell'AISI, scelti tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR (articolo 1, comma 1, lettera e); articolo 6, comma 7 e articolo 7, comma 7, legge n. 124 del 2007);
    il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il Presidente del Copasir circa le nomine del direttore generale del DIS e dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza (articolo 32, comma 2, legge n. 124 del 2007); il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), composto da cinque deputati e cinque senatori, è l'organo di controllo parlamentare della legittimità e della correttezza costituzionale dell'attività degli organismi informativi (articoli 30-38, legge n. 124 del 2007);
    l'articolo 1 del decreto-legge in conversione, al comma 6, stabilisce che il rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, ossia DIS, AISE e AISI, può essere disposto per più di una volta con successivi provvedimenti e per al massimo ulteriori quattro anni; secondo la legge n. 124 del 2007, l'incarico dei direttori, della durata massima di quattro anni, può essere rinnovato invece per una sola volta (articolo 4, comma 5; articolo 6, comma 7 e articolo 7, comma 7);
    nel corso dell'esame referente, il titolo del decreto-legge in questione è stato integrato per dar conto delle disposizioni di cui al citato comma 6 e attualmente è il seguente: «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
    nella relazione illustrativa al decreto, si evidenzia che la disposizione introduce un elemento di flessibilità nell'intento di garantire nelle diverse situazioni e possibili contesti, come ad esempio nell'attuale stato di emergenza sanitaria, la continuità e la funzionalità della guida degli apparati intelligence, così da evitare possibili pregiudizi in un settore particolarmente delicato quale quello preposto alla tutela della sicurezza nazionale,

impegna il Governo

a introdurre, nel primo provvedimento utile, modifiche normative atte a prevedere, per il rinnovo e per la proroga degli incarichi dei direttori di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, così come modificata dall'articolo 1 comma 6 del decreto-legge in conversione, idonee procedure di informazione al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica.
9/2617-A/137Dieni, Baldino, Maurizio Cattoi, Elisa Tripodi, Alaimo, Nesci, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è l'insieme degli organi e delle autorità che nel nostro Paese hanno il compito di assicurare le attività informative allo scopo di salvaguardare la Repubblica dai pericoli e dalle minacce provenienti sia dall'interno sia dall'esterno; disciplinato principalmente dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità eventualmente delegata dai Presidente del Consiglio, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e dai servizi di informazione: Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI);
    il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) presso la Presidenza del Consiglio ha come compito principale quello di coordinare il complesso delle attività informative e di assicurare l'unitarietà dell'azione dei servizi di informazione per la sicurezza verificando altresì i risultati delle attività svolte da:
     l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) operante all'estero (legge n. 124 del 2007, articolo 6);
     l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) che agisce sul territorio nazionale (articolo 7);
    in base alla legge n. 124 del 2017, il Presidente dei Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE e il direttore dell'AISI, scelti tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR (articolo 1, comma 1, lettera e); articolo 6, comma 7 e articolo 7, comma 7, legge n. 124 del 2007);
    il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il Presidente del Copasir circa le nomine del direttore generale del DIS e dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza (articolo 32, comma 2, legge n. 124 del 2007); il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), composto da cinque deputati e cinque senatori, è l'organo di controllo parlamentare della legittimità e della correttezza costituzionale dell'attività degli organismi informativi (articoli 30-38, legge n. 124 del 2007);
    l'articolo 1 del decreto-legge in conversione, al comma 6, stabilisce che il rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, ossia DIS, AISE e AISI, può essere disposto per più di una volta con successivi provvedimenti e per al massimo ulteriori quattro anni; secondo la legge n. 124 del 2007, l'incarico dei direttori, della durata massima di quattro anni, può essere rinnovato invece per una sola volta (articolo 4, comma 5; articolo 6, comma 7 e articolo 7, comma 7);
    nel corso dell'esame referente, il titolo del decreto-legge in questione è stato integrato per dar conto delle disposizioni di cui al citato comma 6 e attualmente è il seguente: «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
    nella relazione illustrativa al decreto, si evidenzia che la disposizione introduce un elemento di flessibilità nell'intento di garantire nelle diverse situazioni e possibili contesti, come ad esempio nell'attuale stato di emergenza sanitaria, la continuità e la funzionalità della guida degli apparati intelligence, così da evitare possibili pregiudizi in un settore particolarmente delicato quale quello preposto alla tutela della sicurezza nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre modifiche normative atte a prevedere, per il rinnovo e per la proroga degli incarichi dei direttori di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, così come modificata dall'articolo 1 comma 6 del decreto-legge in conversione, idonee procedure di informazione al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica.
9/2617-A/137. (Testo modificato nel corso della seduta) Dieni, Baldino, Maurizio Cattoi, Elisa Tripodi, Alaimo, Nesci, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento detta misure necessarie ed urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
    tali misure sono essenziali per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, perché, come dimostra l'andamento dei contagi rilevato negli ultimi giorni, al rientro dalla pausa estiva, persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti;
   considerato che:
    in relazione alla delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che ha esteso fino al 15 ottobre lo stato di emergenza, il decreto in esame proroga l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure di contenimento dirette a contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure elencate nell'allegato 1 del decreto al nostro esame;
    l'articolo 1, al comma 5, dispone che nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle Regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto al nostro esame, continui ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020;
   sottolineato che:
    in merito al riparto di competenze tra Stato e regioni, mentre le materie ordinamento civile e profilassi internazionale, sono di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q) della Costituzione, sono di assoluto rilievo le competenze concorrenti in materia di istruzione, tutela della salute, tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma) e quella regionale in materia di commercio e attività produttive (articolo 117, quarto comma della Costituzione);
    l'articolo 18 del decreto-legge 76 del 2020 (cosiddetto «DL Semplificazioni»), ha abrogato l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 19, restituendo così pieno ed autonomo potere d'ordinanza ai sindaci, a norma della legge n. 833 del 1978 e del decreto legislativo n. 112 del 1998;
    appare necessario coordinare quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19 che prevede che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione delle misure previste dell'articolo 1 del medesimo decreto, le regioni possano adottare unicamente misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti e quanto disposto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 che consente invece alle regioni, con riferimento allo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali, di introdurre misure sia estensive sia più restrittive rispetto a quanto previsto a livello nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'adozione di successivi provvedimenti, nel rispetto delle specificità dei singoli territori, di sentire i Presidenti delle regioni interessate, anche al fine delle necessarie intese, nel caso in cui le misure riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero di sentire il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, nel caso in cui tali provvedimenti si applichino sull'intero territorio nazionale.
9/2617-A/138Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento detta misure necessarie ed urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
    tali misure sono essenziali per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, perché, come dimostra l'andamento dei contagi rilevato negli ultimi giorni, al rientro dalla pausa estiva, persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti;
   considerato che:
    in relazione alla delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che ha esteso fino al 15 ottobre lo stato di emergenza, il decreto in esame proroga l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure di contenimento dirette a contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure elencate nell'allegato 1 del decreto al nostro esame;
    l'articolo 1, al comma 5, dispone che nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle Regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto al nostro esame, continui ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020;
   sottolineato che:
    in merito al riparto di competenze tra Stato e regioni, mentre le materie ordinamento civile e profilassi internazionale, sono di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q) della Costituzione, sono di assoluto rilievo le competenze concorrenti in materia di istruzione, tutela della salute, tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma) e quella regionale in materia di commercio e attività produttive (articolo 117, quarto comma della Costituzione);
    l'articolo 18 del decreto-legge 76 del 2020 (cosiddetto «DL Semplificazioni»), ha abrogato l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 19, restituendo così pieno ed autonomo potere d'ordinanza ai sindaci, a norma della legge n. 833 del 1978 e del decreto legislativo n. 112 del 1998;
    appare necessario coordinare quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19 che prevede che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione delle misure previste dell'articolo 1 del medesimo decreto, le regioni possano adottare unicamente misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti e quanto disposto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 che consente invece alle regioni, con riferimento allo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali, di introdurre misure sia estensive sia più restrittive rispetto a quanto previsto a livello nazionale,

impegna il Governo

ferme restando le competenze esclusive dello Stato, a valutare l'opportunità, nell'adozione di successivi provvedimenti, nel rispetto delle specificità dei singoli territori, di sentire i Presidenti delle regioni interessate, anche al fine delle necessarie intese, nel caso in cui le misure riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero di sentire il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, nel caso in cui tali provvedimenti si applichino sull'intero territorio nazionale.
9/2617-A/138. (Testo modificato nel corso della seduta) Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in conversione del 30 luglio 2020, n. 83, introduce misure urgenti connesse alla scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;
    all'articolo 1 sono prorogati, fino al 15 ottobre 2020, alcuni termini tra i quali si include anche la disciplina transitoria posta dall'articolo 40 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 – sulla sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché sull'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti;
    da un recente studio, condotto da ricercatori dell'Università di Lethbridge, in Canada, è reso noto come la cannabis con alte concentrazioni di CBD possa alleviare i sintomi da COVID-19 e svolgere altresì funzioni preventive, volte a contrastare la probabilità di essere infettati;
    su un campione di 80 differenti tipologie di cannabis, ad alta concentrazione di cannabidiolo (cbd), su modelli 3D di tessuti umani, è stata osservata una diminuzione fino al 70 per cento dell'espressione delle proteine Ace2 e Tmprss2, proteine usate dal coronavirus per entrare all'interno delle cellule;
    il sistema endocannabinoide, infatti, svolge un'azione molto efficace proprio sul sistema immunitario, rappresentando dunque uno strumento utile per contrastare, diversamente dagli antivirali, il quadro clinico dovuto all'insorgere del nuovo coronavirus;
    la Cannabis terapeutica, peraltro, pur non essendo un farmaco, rappresenta per tanti malati l'unica alternativa valida per contrastare alcune gravi patologie quali: sclerosi multipla, dolore oncologico e cranico, cachessia (in anoressia, HIV, chemioterapia), vomito e inappetenza da chemioterapici, glaucoma, Sindrome di Tourette;
    giova ricordare che il nostro Paese conta il più alto numero di pazienti facente uso di marijuana medica, all'incirca 5.000 persone, e che la sperimentazione clinica e le attività di ricerca sul tema si trovano ancora in una fase embrionale,

impegna il Governo:

   a continuare a garantire l'utilizzo per fini terapeutici della cannabis e dei suoi derivati ai pazienti che ne fanno abitualmente uso e di aumentarne la disponibilità;
   a valutare l'opportunità di avviare una fase di sperimentazione clinica della cannabis e dei suoi derivati contro i sintomi da COVID-19 sui pazienti in terapia con tali prodotti.
9/2617-A/139Sodano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento è diretto a prorogare l'efficacia fino al 15 ottobre 2020 delle disposizioni contenute nei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 marzo 2020, n. 33, che hanno disciplinato rispettivamente l'applicazione delle misure di contenimento dirette a contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, allo scopo di contrastare i rischi sanitari derivanti da COVID-19;
    durante il periodo emergenziale, l'Italia ha giocato il fondamentale ruolo di apripista nella battaglia contro il virus, adottando per prima le inevitabili misure di sicurezza, successivamente intraprese in tutto il mondo in risposta alla pandemia da COVID-19;
    tali misure hanno stravolto lo svolgimento della vita quotidiana, incidendo non solo su imprese e turismo, ma anche sulle relazioni personali;
    in particolare, da febbraio, con la chiusura delle frontiere, migliaia di coppie binazionali non sposate – in cui uno dei due partner è cittadino extra UE – ha visto negata la possibilità di ricongiungersi;
    la scelta di chiudere le frontiere per contrastare l'emergenza sanitaria è stata – ed è tuttora – comprensibile e necessaria; tuttavia, ai fini del riconoscimento del diritto a spostarsi, una relazione stabile non può essere equiparata ad una vacanza;
    al riguardo, si ricorda che il diritto al ricongiungimento è previsto dagli articoli 2 (2) e 3 (2) (b) della Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e che l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo garantisce a tutti i cittadini europei, tra l'altro, il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare;
    molti stati europei (tra cui Danimarca, Svezia, Austria, Norvegia, Francia e Germania) hanno già adeguato la propria normativa per garantire tale diritto anche alle coppie non sposate di diversa nazionalità;
    di recente, anche la Commissione europea si è ufficialmente pronunciata in favore della causa, incoraggiando tutti i paesi membri ad adottare regole di ricongiungimento per le coppie non sposate in cui un partner è cittadino o residente nell'Unione e l'altro no;
    peraltro, sono varie le petizioni con migliaia di firme in ogni parte del mondo e anche giornali e siti web hanno scritto diversi articoli sull'argomento;
    rileva come la problematica sia emersa anche in seno all'esame del provvedimento, come si evince dall'osservazione della I Commissione Affari costituzionali della Camera: « b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, per i soggetti non residenti provenienti da Stati dai quali viga il divieto di ingresso nel territorio italiano, la possibilità di entrare in Italia per ragioni di ricongiungimento familiare con soggetti residenti nel medesimo territorio nazionale, fermi restando l'obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario e gli altri obblighi e limitazioni vigenti»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti che favoriscano la possibilità di ricongiungimento familiare tra le coppie non sposate di diversa nazionalità, in cui uno dei partner non sia residente e provenga da uno Stato in cui vige il divieto di ingresso nel territorio italiano, fermi restando l'obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario e gli altri obblighi e limitazioni vigenti, nonché prevedendo che il cittadino non comunitario attesti l'esistenza e la stabilità della relazione, oltre alla negatività al COVID-19.
9/2617-A/140Perantoni, Scanu, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    successivamente alla pandemia influenzale del 2009 i singoli Paesi e le organizzazioni internazionali decisero di avviare un processo di valutazione della propria capacità di risposta a eventi straordinari e di revisione dei Piani pandemici nazionali;
    si crede sia opportuno condividere a tutti i livelli sia del settore sanitario che amministrativo della macchina statale quanto appreso dall'esperienza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ed allo stesso tempo sensibilizzare anche una risposta del cittadino più consapevole alle emergenze sanitarie al fine rafforzare la pandemic prepardness (preparazione alle pandemie) a livello nazionale;
   considerato che:
    una preparazione più efficace della popolazione nazionale a nuove eventuali pandemie, da costruire sulla base di una coscienza acquisita durante questa emergenza sanitaria, sia uno strumento che serva in generale alla preparazione di eventi inattesi migliorando la sorveglianza epidemiologica e rendendola più tempestiva;
    costituire una rete a livello nazionale dedicata al controllo dei focolai epidemici con un approccio multi-disciplinare potrebbe risultare oltremodo vantaggiosa nella complessa gestione di una eventuale emergenza sanitaria;
    è di tutta evidenza che anche nei mesi a venire sarà necessario prevedere sistemi di prevenzione che riducano il più possibile il sovraffollamento nei principali snodi di collegamento,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative al fine di mettere a punto ulteriori strumenti per monitorare casi di influenza attribuibili a nuovi ceppi virali, di un'eventuale pandemia e di ridurre l'impatto della stessa sui servizi sanitari e sociali ed assicurare il mantenimento dei servizi essenziali;
   a valutare già nel prossimo provvedimento utile, degli incentivi per la formazione degli operatori impegnati nelle diverse fasi di applicazione del Piano Pandemico perché si concretizzi in un'attività essenziale da organizzare e realizzare prima del verificarsi dell'eventuale emergenza sanitaria.
9/2617-A/141Grippa.


   La Camera,
   premesso che:
    in previsione della prossima apertura dell'anno scolastico 2020-2021, sono state previste dal Governo una serie di misure atte a prevenire e contrastare la trasmissione dei virus negli ambienti scolastici e sono state fornite le indicazioni pratiche a cui dovrebbero attenersi i diversi istituti scolastici al riavvio dell'anno scolastico per fronteggiare l'epidemia di Sars-COV-2, contenute nel rapporto n. 58/2020 pubblicato dall'Istituto Superiore della Sanità (ISS);
    lo stesso Governo, all'articolo 232 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha destinato con apposito capitolo di bilancio, una serie di risorse per rilanciare e avviare la scuola in previsione della prossima apertura del nuovo anno scolastico;
    nel su richiamato documento dell'ISS è previsto che, ferme restando le competenze di diagnosi e cura dei medici, sia identificato un referente scolastico per il COVID-19 adeguatamente formato, che tenga un registro degli eventuali contatti tra alunni e/o personale di classi diverse, che richieda la collaborazione dei genitori per misurare ogni giorno la temperatura del bambino e segnali eventuali assenze per motivi di salute riconducibili ai COVID-19;
    tale referente viene identificato anche tra assistenti sanitari, infermieri, medici presenti nei dipartimenti di prevenzione con il compito, in collegamento funzionale con i medici curanti degli alunni, di supportare la scuola e i medici curanti per le attività del protocollo per l'assistenza a scuola. Il referente farà da riferimento per un contatto diretto con il dirigente scolastico o un suo incaricato (referente scolastico per COVID-19) e con il medico che ha in carico il paziente;
    per consentire una riapertura in maggiore sicurezza delle scuole, si ravvisa l'opportunità di affidare i suddetti compiti di controllo sanitario negli Istituti di istruzione all'infermiere scolastico, figura già istituita per legge in Spagna, diffusa negli Stati Uniti e comune a molti altri paesi europei;
    nel corso di tutta l'emergenza sanitaria gli infermieri hanno dato prova di grande professionalità e coraggio ed anche in questa nuova e delicata fase, sarebbero di certo all'altezza della sfida proposta, contribuendo con le loro competenze ad offrire, tramite riconoscimento di un ruolo specifico, un servizio di estrema utilità a tutela degli studenti e, di conseguenza, delle loro famiglie;
    oltre alle funzioni di supporto sanitario, l'infermiere scolastico potrebbe occuparsi del monitoraggio sulla corretta applicazione delle misure anti-COVID per prevenire i contagi, dei bisogni assistenziali degli alunni (con particolare attenzione ai portatori di disabilità) allertando e attivando in caso di necessità il medico del dipartimento di prevenzione a cui il plesso scolastico fa riferimento; potrebbe inoltre rivestire ruoli di docenza attraverso percorsi didattici di educazione alla salute, promuovendo stili di viti salutari, basati su corrette abitudini alimentari e attività sportive;
    inoltre, secondo l’American Academy of Pediatrics, nell'epoca attuale il ruolo dell'infermiere scolastico dovrebbe riguardare anche la valutazione dei problemi di salute, l'assistenza agli studenti con speciali esigenze di assistenza sanitaria, la partecipazione alla gestione delle emergenze e delle situazioni urgenti, la gestione dello screening sanitario, l'immunizzazione e la segnalazione di malattie infettive;
   considerato che:
    le funzioni dell'infermiere scolastico, così come delineate, trovano una naturale collocazione in quelle proprie dell'infermiere di famiglia e comunità, figura introdotta dal Patto per la Salute, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e già prevista in una precedente proposta di legge della prima firmataria di questo atto, proprio per la caratteristica di «comunità» insita nelle scuole;
    l'inserimento dell'infermiere scolastico negli organici degli Istituti di Istruzione è stata auspicata anche dalla FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche) attraverso la proposta di dotare ogni istituzione scolastica di un infermiere scolastico con un ruolo proattivo rispetto alla salute degli alunni;
    alla luce delle suddette osservazioni è evidente il ruolo chiave che andrebbe a rivestire la figura dell'infermiere scolastico all'interno degli istituti scolastici in termini di tutela dei diritti alla salute degli studenti e di sicurezza per essi e per le proprie famiglie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di garantire il rispetto del diritto alla salute degli alunni degli istituti scolastici e dei servizi educativi per l'infanzia, l'istituzione della figura dell'infermiere scolastico ed il suo conseguente inserimento nell'organico degli Istituti scolastici.
9/2617-A/142Mammì.


   La Camera,
   premesso che:
    le evidenze scientifiche indicano che i pazienti immunodepressi, come ad esempio le persone con immunodeficienze congenite o secondarie, le persone trapiantate, le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva, così come le persone con malattie oncologiche o oncoematologiche, sono particolarmente a rischio, sia per quanto riguarda la morbilità che la mortalità in caso d'infezione da virus respiratori;
    il Ministero della salute, su iniziativa del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, nell'ambito dell'emergenza determinata dalla diffusione dei COVID-19, il 27 marzo, aveva emanato una circolare contenente raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi;
    l'articolo 26, comma 2 del decreto n. 18 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, al comma 2 prevede che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo della succitata legge, ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato;
    tale disposizione è stata prorogata dal 30 aprile al 31 luglio 2020 dall'articolo 74 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
    l'attenzione sull'emergenza epidemiologica resta alta, come dimostrano i dati flusso dell'Istituto Superiore della Sanità che confermano un aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la quarta settimana consecutiva con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 gg (periodo 10/8—23/8) di 14.93 per 100.000 abitanti, in aumento dal periodo 6/7-19/7 e simile ai livelli osservati all'inizio di giugno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tutelare adeguatamente i lavoratori più fragili (disabili, immunodepressi, con patologie gravi), durante il periodo di assenza dal lavoro per motivazioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche reintroducendo misure finalizzate ad equiparare il periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, come già previste all'articolo 26, comma 2 del decreto n. 18 del 17 marzo 2020.
9/2617-A/143D'Arrando, Lorefice, Mammì, Menga, Nesci, Nappi, Provenza, Ruggiero, Sapia, Sarli, Sportiello, Massimo Enrico Baroni, Ianaro, Lapia, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti dirette a contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19 nel nostro Paese prevedendo la proroga dell'efficacia di alcune disposizioni contenute nei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica;
    una delle misure previste nel corso dell'emergenza epidemiologica è quella prevista dall'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 così come prorogato dall'articolo 74 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 74 riguardante la tutela dei lavoratori fragili ovvero sia la disciplina dell'assenze dal servizio di lavoratori pubblici e privati in relazione ad alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute;
    in particolare il comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 18/2020 così prorogato dall'articolo 74 del decreto-legge 34/2020 prevedeva fino al 31 luglio 2020 che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio fosse equiparato al ricovero ospedaliero;
    la mancata proroga, a partire dal 1o agosto, pur essendo ancora in vigore lo stato di emergenza sanitaria comporta per questi lavoratori il ritorno all'applicazione del trattamento ordinario previsto dalla normativa legislativa e contrattuale vigente in materia di malattia e pertanto non si prevede più la possibilità di imputare il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero;
    dal 1o agosto, quindi, i lavoratori che hanno una grave patologia e che non possono rientrare in servizio perché è ancora troppo alta la possibilità di contagio, possono decidere di stare a casa solo se hanno ancora ferie o giorni di malattia da poter utilizzare altrimenti sono costretti a rientrare al lavoro, con il rischio di contrarre il virus e aggravare la loro già difficile condizione di salute,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel primo provvedimento utile una disciplina ad hoc che stabilisca criteri e controlli volti a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori fragili, almeno fino alla fine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto nel nostro Paese, anche eventualmente prorogando le disposizioni già contenute nell'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 e in raccordo con la normativa relativa alla sorveglianza epidemiologica così come prevista dall'articolo 83 del decreto n. 34 del 2020.
9/2617-A/144Carnevali, Rizzo Nervo, Serracchiani, Gribaudo, Siani, Schirò.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Aula reca misure urgenti correlate alla proroga dello stato di emergenza epidemiologica, deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 29 luglio 2020;
    l'allegato al decreto-legge, nel disporre la proroga dei termini previsti da numerose disposizioni normative, emanate in relazione all'emergenza COVID-19, non menziona la previsione di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente l'applicazione del bonus per l'acquisto dei servizi di baby sitting;
    ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, il bonus in questione necessiterebbe di essere prorogato, al pari delle altre misure emergenziale, anche in relazione alle prestazioni effettuate successivamente al 31 luglio 2020 – termine ultimo previsto dalla normativa vigente – tenuto conto della necessità di supportare i nuclei familiari con figli ed evitare che le eventuali interruzioni o intermittenze dei servizi scolastici, che potrebbero presentarsi nel corso dell'anno, possano impedire ai genitori stessi di proseguire fattività lavorativa,

impegna il Governo

a prorogare e rifinanziare il bonus per l'acquisto dei servizi di baby sitting consentendo ai genitori lavoratori, pubblici e privati, di usufruire di tale misura anche in relazione alle prestazioni effettuate successivamente ai 31 luglio 2020.
9/2617-A/145Legnaioli, De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Molteni, Sutto, Panizzut, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Aula reca misure urgenti correlate alla proroga dello stato di emergenza epidemiologica, deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 29 luglio 2020;
    l'allegato al decreto-legge, nel disporre la proroga dei termini previsti da numerose disposizioni normative, emanate in relazione all'emergenza COVID-19, non menziona la previsione di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente l'applicazione del bonus per l'acquisto dei servizi di baby sitting;
    ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, il bonus in questione necessiterebbe di essere prorogato, al pari delle altre misure emergenziale, anche in relazione alle prestazioni effettuate successivamente al 31 luglio 2020 – termine ultimo previsto dalla normativa vigente – tenuto conto della necessità di supportare i nuclei familiari con figli ed evitare che le eventuali interruzioni o intermittenze dei servizi scolastici, che potrebbero presentarsi nel corso dell'anno, possano impedire ai genitori stessi di proseguire fattività lavorativa,

impegna il Governo

nei limiti di bilancio, a prorogare e rifinanziare il bonus per l'acquisto dei servizi di baby sitting consentendo ai genitori lavoratori, pubblici e privati, di usufruire di tale misura anche in relazione alle prestazioni effettuate successivamente ai 31 luglio 2020.
9/2617-A/145. (Testo modificato nel corso della seduta) Legnaioli, De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Molteni, Sutto, Panizzut, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Aula reca misure urgenti connesse con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica, deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 29 luglio 2020;
    una misura che potrebbe certamente risultare utile ai fini della corretta gestione dell'emergenza e che, tuttavia, non si rinviene nel decreto-legge in esame concerne la dematerializzazione dei buoni per l'acquisto degli alimenti glutenfree specificamente formulati per i soggetti affetti da celiachia;
    come ha più volte riconosciuto il Governo, infatti, l'emergenza epidemiologica impone di accelerare i processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, come quello in discussione, per ridurre gli adempimenti a carico dei medici e degli assistiti, eliminare gli spostamenti non necessari e limitare, per tal via, le potenziali occasioni di contagio;
    in molte regioni, l'erogazione degli alimenti glutenfree specificamente formulati per i soggetti affetti da celiachia continua a rimanere subordinata alla consegna di buoni in formato cartaceo che vengono rilasciati periodicamente da parte dell'azienda sanitaria di pertinenza;
    il sistema in questione, tuttavia, è estremamente macchinoso, genera lunghi tempi di attesa e costringe i cittadini a spostamenti inutili che, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, andrebbero sicuramente essere evitati;
    il passaggio al buono dematerializzato, per il quale il Gruppo Lega ha presentato un'apposita proposta di legge (Atto Camera n. 1232), risolverebbe gran parte delle anzidette criticità, garantendo al contempo una rendicontazione istantanea e trasparente degli acquisti, la circolarità del beneficio nelle varie regioni, nonché una minore spesa complessiva grazie alla riduzione dei costi di carta, attività burocratiche e personale, con possibilità di reimpiegare le risorse liberate in favore dei pazienti celiaci;
    la dematerializzazione del buono in discussione, sebbene coerente con le misure adottate in tempo di pandemia (si v., tra le altre, il superamento del promemoria cartaceo delle ricette mediche), non è stata considerata nel decreto-legge in esame,

impegna il Governo

a prevedere adeguate iniziative, anche sul piano normativo, per consentire che l'acquisto dei prodotti senza glutine specificamente formulati per i soggetti affetti da celiachia, nelle farmacie e presso gli esercizi commerciali, possa avvenire mediante l'utilizzo di buoni elettronici spendibili sull'intero territorio nazionale, direttamente accreditati sulla tessera sanitaria dell'assistito.
9/2617-A/146Piccolo, Foscolo, Murelli, Eva Lorenzoni, Boldi, De Martini, Lazzarini, Molteni, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani.