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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 12 ottobre 2020

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE SULL'INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ NELL'UTILIZZO DEL RECOVERY FUND (DOC. XVI, N. 4)

Relazione della V Commissione sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery fund (Doc. XVI, n. 4)

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 5 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 20 minuti
Gruppi 2 ore e 23 minuti
(discussione)
1 ora e 22 minuti
(dichiarazioni di voto)
 MoVimento 5 Stelle 31 minuti 10 minuti
 Lega – Salvini premier 24 minuti 10 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
20 minuti 10 minuti
 Partito Democratico 19 minuti 10 minuti
 Fratelli d'Italia 13 minuti 10 minuti
 Italia Viva 13 minuti 10 minuti
 Liberi e Uguali 11 minuti 10 minuti
 Misto: 12 minuti 12 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI-
  CAMBIAMO!-Alleanza di Centro
4 minuti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti
  Centro Democratico-Radicali
  Italiani-+Europa
2 minuti 2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
2 minuti 2 minuti
  Popolo Protagonista –
  Alternativa Popolare
2 minuti 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 12 ottobre 2020.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Buratti, Carfagna, Casa, Cassinelli, Castelli, Cirielli, Colletti, Comaroli, Davide Crippa, D'Ambrosio, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Donno, Fantuz, Faro, Fassino, Ferraresi, Flati, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gariglio, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grillo, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lucaselli, Lupi, Maggioni, Maniero, Marattin, Mauri, Misiti, Molinari, Morani, Morassut, Nardi, Orrico, Paita, Palazzotto, Palmisano, Parolo, Pastorino, Perantoni, Pini, Quartapelle Procopio, Raduzzi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Traversi, Ungaro, Vignaroli, Villarosa, Viscomi, Raffaele Volpi, Zicchieri, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Buratti, Carfagna, Casa, Cassinelli, Castelli, Cirielli, Colletti, Comaroli, Davide Crippa, D'Ambrosio, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Angelis, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Donno, Epifani, Fantuz, Faro, Fassino, Ferraresi, Flati, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Fratoianni, Frusone, Gallinella, Gariglio, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lucaselli, Lupi, Maggioni, Maniero, Marattin, Mauri, Melilli, Minniti, Misiti, Molinari, Morani, Morassut, Nardi, Orlando, Orrico, Paita, Palazzotto, Palmisano, Parolo, Pastorino, Perantoni, Quartapelle Procopio, Raduzzi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Soverini, Spadafora, Spadoni, Speranza, Stumpo, Tasso, Tofalo, Tomasi, Traversi, Ungaro, Vignaroli, Villarosa, Viscomi, Raffaele Volpi, Zicchieri, Zoffili.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Buratti, Carfagna, Casa, Cassinelli, Castelli, Cirielli, Colletti, Comaroli, Davide Crippa, D'Ambrosio, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Angelis, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Donno, Epifani, Fantuz, Faro, Fassino, Ferraresi, Flati, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Fratoianni, Frusone, Gallinella, Gariglio, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Marattin, Mauri, Minniti, Misiti, Molinari, Morani, Morassut, Nardi, Orrico, Paita, Palazzotto, Palmisano, Parolo, Pastorino, Perantoni, Quartapelle Procopio, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Soverini, Spadafora, Spadoni, Speranza, Stumpo, Tasso, Tofalo, Tomasi, Traversi, Ungaro, Vignaroli, Villarosa, Viscomi, Raffaele Volpi, Zicchieri, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 8 ottobre 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BARTOLOZZI: «Introduzione dell'articolo 105-bis della Costituzione, concernente l'istituzione dell'Alta Corte di giustizia della magistratura, competente per i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati» (2709);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BARTOLOZZI: «Modifica dell'articolo 112 della Costituzione, concernente l'esercizio dell'azione penale» (2710);
   CASSESE: «Disposizioni concernenti l'istituzione di una commissione di studio per le aree edificabili» (2711).

  In data 9 ottobre 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   ZIELLO: «Modifica all'articolo 95 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente l'applicazione del criterio della territorialità nella valutazione delle offerte» (2712).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MACINA ed altri: «Disposizioni in materia di conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione» (1461) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Spadoni.

  La proposta di legge CARFAGNA ed altri: «Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano» (2599) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fassina.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  ROSATO ed altri: «Introduzione degli articoli 55-bis e 55-ter della Costituzione, recanti disposizioni per assicurare la funzionalità delle Camere nel caso di emergenza nazionale» (2438);
  LONGO: «Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'unita nazionale e delle Forze armate» (2649) Parere delle Commissioni IV, V e XI.

   II Commissione (Giustizia):
  DE LUCA: «Modifica all'articolo 358 del codice penale, in materia di attribuzione della qualifica di incaricato di un pubblico servizio agli operatori ecologici nell'esercizio delle loro funzioni» (2660) Parere delle Commissioni I, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VI Commissione (Finanze):
  COLLETTI e RIZZONE: «Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e alla legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di limiti alle commissioni interbancarie e di tassi usurari» (2651) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XIV.

   VII Commissione (Cultura):
  GALLO ed altri: «Istituzione dei patti educativi di comunità per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico e per ridurre i fattori di disagio sociale e di devianza dei minori» (2588) Parere delle Commissioni I, II, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):
  PAROLO ed altri: «Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante la progettazione, l'approvazione, le procedure di affidamento e l'esecuzione delle opere pubbliche» (2616) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, IX, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Adesione di deputati ad una proposta di modificazione al Regolamento.

  La proposta di modificazione al Regolamento, Doc. II, n. 15: «Articolo 48-ter: Partecipazione ai lavori parlamentari ed esercizio del voto secondo procedure telematiche», presentata dal deputato Ceccanti ed altri (annunziata nella seduta del 2 ottobre 2020), è stata successivamente sottoscritta anche dalle deputate COSTANZO e ROTTA.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 6 ottobre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali in materia di servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, i seguenti documenti:
   estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, nei confronti della società Fastweb Spa in relazione alla stipula di un contratto con la società Lumit Spa per l'implementazione della funzionalità Security Gateway e SCTP Firewall, a supporto dell'attuale core 5G NSA (procedimento n. 101/2020);
   estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2020, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, nei confronti della società Wind Tre Spa in relazione alla sottoscrizione di due contratti con Ampercom ed Ericsson per l'utilizzo di sonde passive per l'analisi e il monitoraggio del traffico della Core Network ricevuto da dispositivi ottici passivi (TAP) o da mirroring degli apparati di trasporto (procedimento n. 117/2020).

  Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 ottobre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2020, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni, nei confronti della società Leonardo Spa in relazione al potenziale trasferimento di know-how e concessione di una licenza d'uso in favore dell'Aeronautica tunisina nell'ambito del programma «Tunisian Improved Air Defense System» (procedimento n. 172/2020).

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 6 ottobre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 336).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 ottobre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CONI Servizi Spa (ora Sport e salute Spa), per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 337).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 1o ottobre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629, il conto consuntivo degli Archivi notarili per l'anno finanziario 2019.

  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 5 ottobre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria, riferita all'anno 2019, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettere in data 5 ottobre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le ordinanze 21 settembre 2020 e 25 settembre 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  Queste ordinanze sono depositate presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Ministero della giustizia.

  Il Ministero della giustizia, con lettera del 6 ottobre 2020, ha trasmesso le note relative all'attuazione data agli ordini del giorno FRASSINETTI n. 9/2547/17, sulla reale portata applicativa dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, concernente il preventivo esperimento del procedimento di mediazione nelle controversie per inadempimenti o ritardi dovuti al rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19, e ANNIBALI n. 9/2547/44, sull'opportunità di adottare ogni misura utile a compensare il pregiudizio economico subìto dalla magistratura onoraria a causa dell'interruzione dell'attività giudiziaria dovuta all'epidemia da Covid-19, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 giugno 2020.
  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 ottobre 2020, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta dell'8 ottobre 2020, sul disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020» (atto Camera n. 2670).

  Questo parere è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 8 ottobre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti (COM(2020) 496 final).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dall'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

  L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con lettera in data 6 ottobre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dell'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi e delle azioni previsti dal Piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, aggiornata al primo semestre del 2020 (Doc. CXLIII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 8 e 9 ottobre 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   proposta di raccomandazione del Consiglio sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom (COM(2020) 621 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione nel 2018, da parte delle istituzioni, dei regolamenti del Consiglio n. 495/77, modificato da ultimo dal regolamento n. 1945/2006 (sulle permanenze), n. 858/2004 (su taluni lavori di carattere gravoso) e n. 300/76, modificato da ultimo dal regolamento n. 1873/2006 (sul servizio continuo o a turni) (COM(2020) 634 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, riguardo all'adozione del suo regolamento interno (COM(2020) 636 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   comunicazione della Commissione al Consiglio – Informazioni finanziarie sul Fondo europeo di sviluppo – Fondo europeo di sviluppo (FES): previsioni relative agli impegni, ai pagamenti e ai contributi degli Stati membri per il 2020, il 2021 e il 2022 e previsioni non vincolanti per il 2023 e il 2024 (COM(2020) 638 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2022, l'importo annuo per il 2021, la prima frazione per il 2021 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2023 e 2024 (COM(2020) 639 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 639 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza frazione per il 2020 (COM(2020) 640 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 640 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023 (COM(2020) 648 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che concede all'Ungheria sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 (COM(2020) 651 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   documenti di lavoro dei servizi della Commissione – Relazione sullo Stato di diritto 2020 – Capitoli sulla situazione dello Stato di diritto in Belgio (SWD(2020) 300 final), in Bulgaria (SWD(2020) 301 final), in Cechia (SWD(2020) 302 final), in Danimarca (SWD(2020) 303 final), in Germania (SWD(2020) 304 final), in Estonia (SWD(2020) 305 final), in Irlanda (SWD(2020) 306 final), in Grecia (SWD(2020) 307 final), in Spagna (SWD(2020) 308 final), in Francia (SWD(2020) 309 final), in Croazia (SWD(2020) 310 final), a Cipro (SWD(2020) 312 final), in Lettonia (SWD(2020) 313 final), in Lituania (SWD(2020) 314 final), in Lussemburgo (SWD(2020) 315 final), in Ungheria (SWD(2020) 316 final), a Malta (SWD(2020) 317 final), nei Paesi Bassi (SWD(2020) 318 final), in Austria (SWD(2020) 319 final), in Polonia (SWD(2020) 320 final), in Portogallo (SWD(2020) 321 final), in Romania (SWD(2020) 322 final), in Slovenia (SWD(2020) 323 final), in Slovacchia (SWD(2020) 324 final), in Finlandia (SWD(2020) 325 final) e in Svezia (SWD(2020) 326 final), che accompagnano il documento comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sullo Stato di diritto 2020 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea, che sono assegnati in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 8 ottobre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Valutazione a livello dell'Unione dei piani nazionali per l'energia e il clima – Impulso alla transizione verde e promozione della ripresa economica attraverso la pianificazione integrata delle misure nei settori dell'energia e del clima (COM(2020) 564 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'Unione europea contro il razzismo 2020-2025 (COM(2020) 565 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1925 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104, RECANTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2700)

A.C. 2700 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame rappresenta un ulteriore strumento adottato dal Governo per la ripresa economica a seguito della crisi generata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
    l'articolo 32 prevede misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021;
    il nostro Paese già precedentemente condannato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo dalla sentenza del 10 settembre 2020, n. 59751/15 per violazione dell'articolo 2 del protocollo n. 1 alla Convenzione dei diritti dell'uomo che assicura il diritto all'istruzione e dell'articolo 14 della Convenzione che vieta ogni discriminazione, nonostante la legge n. 104 del 1992 assicuri un adeguato sostegno ai soggetti più fragili della nostra società – quali le persone con disabilità – continua a registrare un netto ritardo nella stabilizzazione dei docenti precari e in particolar modo per il sostegno;
    l'emergenza generata da COVID-19 ha evidenziato con maggiore forza la fragilità di un sistema scolastico affetto dalla carenza di docenti e dirigenti scolastici, paralizzato da un groviglio normativo incapace di dare risposte immediate per la stabilizzazione e la ripartenza del sistema dell'istruzione nel nostro Paese, volto in primo luogo alla tutela delle fasce più deboli,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di utilizzare le graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, per le assunzioni in ruolo dei docenti specializzati sul sostegno, sui posti vacanti e disponibili di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado all'esito delle operazioni di immissione in ruolo previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
   a valutare l'opportunità di prevedere lo svolgimento di un corso intensivo di formazione, con prova finale al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017.
9/2700/1Fioramonti, Ferri, De Toma, Rachele Silvestri, Dall'Osso, Frate.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 57-bis del decreto in esame prevede che ai comuni dei territori colpiti da eventi sismici la detrazione al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche (cosiddetto Superbonus) spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali, inoltre, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009;
    il comma 1 dell'articolo 57-bis modifica l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 introducendo due nuovi commi (1-bis e 4-ter) che mirano a disciplinare specificamente la fruizione della citata detrazione nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici. L'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). Il nuovo comma 1-bis del citato articolo 119 stabilisce che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici l'incentivo fiscale della detrazione al 110 per cento spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. Il nuovo comma 4-ter, comma 1, prevede che i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento negli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) e del 2009 (decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39);
    sono misure importanti, che potranno permettere a tanti cittadini colpiti dal terremoto di sistemare tanti edifici e di rilanciare il settore edilizio, gravemente colpito dalla crisi economica. Gli elenchi a cui il testo fa riferimento, però, non annoverano tra le aree beneficiarie delle misure, i territori etnei colpiti dal terremoto del 26 dicembre 2018. Detta esclusione appare illogica, tenuto conto della importanza che queste misure rivestirebbero per il superamento di molti dei problemi della ricostruzione siciliana, nonché ingiusta, perché rende disomogeneo l'impegno nella ricostruzione post sisma sul territorio italiano,

impegna il Governo

ad inserire, nel prossimo provvedimento utile, anche per i comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, le misure previste dal presente decreto-legge e, in particolare, l'aumento del 50 per cento delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus.
9/2700/2Epifani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 57-bis del decreto in esame prevede che ai comuni dei territori colpiti da eventi sismici la detrazione al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche (cosiddetto Superbonus) spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali, inoltre, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009;
    il comma 1 dell'articolo 57-bis modifica l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 introducendo due nuovi commi (1-bis e 4-ter) che mirano a disciplinare specificamente la fruizione della citata detrazione nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici. L'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). Il nuovo comma 1-bis del citato articolo 119 stabilisce che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici l'incentivo fiscale della detrazione al 110 per cento spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. Il nuovo comma 4-ter, comma 1, prevede che i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento negli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) e del 2009 (decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39);
    sono misure importanti, che potranno permettere a tanti cittadini colpiti dal terremoto di sistemare tanti edifici e di rilanciare il settore edilizio, gravemente colpito dalla crisi economica. Gli elenchi a cui il testo fa riferimento, però, non annoverano tra le aree beneficiarie delle misure, i territori etnei colpiti dal terremoto del 26 dicembre 2018. Detta esclusione appare illogica, tenuto conto della importanza che queste misure rivestirebbero per il superamento di molti dei problemi della ricostruzione siciliana, nonché ingiusta, perché rende disomogeneo l'impegno nella ricostruzione post sisma sul territorio italiano,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad inserire, nel prossimo provvedimento utile, anche per i comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, le misure previste dal presente decreto-legge e, in particolare, l'aumento del 50 per cento delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus.
9/2700/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Epifani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 31 del provvedimento reca disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), autorizzando un incremento della dotazione organica dell'Agenzia relativamente al ruolo dell'Agenas nelle azioni di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in ordine all'adozione di piani di potenziamento e di riorganizzazione della rete assistenziale, territoriale e ospedaliera;
    nello specifico, nei commi 1-4, si autorizza l'Agenas ad assumere a tempo indeterminato: n. 1 statistico; n. 2 ingegneri gestionali; n. 3 ingegneri ambientali; n. 3 ingegneri clinici; n. 3 ingegneri informatici; n. 4 infermieri con laurea magistrale, inquadrati come personale non dirigenziale nella categoria D; n. 6 dirigenti medici; n. 1 dirigente statistico ex Area III di contrattazione e n. 1 dirigente ingegnere gestionale;
    nell'organico di Agenas al momento risultano circa 85 persone assunte con contratto a tempo determinato in scadenza entro il 2020, reclutate a fine 2019 a seguito di procedura selettiva pubblica;
    per tali risorse, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita negli anni, nonché per la necessità di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali, sarebbe opportuno prevedere misure specifiche di stabilizzazione;
    andrebbe avviata, in ragione del riconosciuto ruolo dell'Agenzia anche nelle azioni di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, una procedura straordinaria di stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di disporre procedure specifiche e straordinarie di stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Agenas, al fine di ridurre il ricorso al precariato, valorizzare professionalità acquisite e già interne all'Agenzia, e garantire la prosecuzione delle attività svolte finora.
9/2700/3Conte.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 31 del provvedimento reca disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), autorizzando un incremento della dotazione organica dell'Agenzia relativamente al ruolo dell'Agenas nelle azioni di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in ordine all'adozione di piani di potenziamento e di riorganizzazione della rete assistenziale, territoriale e ospedaliera;
    nello specifico, nei commi 1-4, si autorizza l'Agenas ad assumere a tempo indeterminato: n. 1 statistico; n. 2 ingegneri gestionali; n. 3 ingegneri ambientali; n. 3 ingegneri clinici; n. 3 ingegneri informatici; n. 4 infermieri con laurea magistrale, inquadrati come personale non dirigenziale nella categoria D; n. 6 dirigenti medici; n. 1 dirigente statistico ex Area III di contrattazione e n. 1 dirigente ingegnere gestionale;
    nell'organico di Agenas al momento risultano circa 85 persone assunte con contratto a tempo determinato in scadenza entro il 2020, reclutate a fine 2019 a seguito di procedura selettiva pubblica;
    per tali risorse, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita negli anni, nonché per la necessità di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali, sarebbe opportuno prevedere misure specifiche di stabilizzazione;
    andrebbe avviata, in ragione del riconosciuto ruolo dell'Agenzia anche nelle azioni di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, una procedura straordinaria di stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di disporre procedure specifiche e straordinarie di stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Agenas, al fine di ridurre il ricorso al precariato, valorizzare professionalità acquisite e già interne all'Agenzia, e garantire la prosecuzione delle attività svolte finora nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
9/2700/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Conte.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 62 del decreto-legge n. 104 del 2020 (A.C. 2700) prevede aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese. Tra l'altro l'articolo 62 è inserito nel Capo VI del decreto-legge in esame intitolato Sostegno e Rilancio dell'Economia. È inoltre da sottolineare come l'articolo 61-bis del medesimo decreto-legge contenga misure per la semplificazione burocratico-amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di giovani al di sotto dei 30 anni di età. Inoltre l'articolo 64 prevede misure per il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le medie e piccole imprese;
    è necessario non considerare il rating finanziario adottato dagli Intermediari finanziari quale strumento principale per valutare l'affidabilità e la solvibilità dei soggetti danneggiati, poiché gli stessi si trovano ad avere i bilanci «inquinati» a causa degli eventi criminosi e dunque non rispecchiano le reali condizioni finanziarie delle aziende;
    le Banche sono impegnate a far arrivare la liquidità a tutte le imprese che ne hanno bisogno nel modo più rapido possibile. I soggetti o l'impresa richiedenti aiuti finanziari (prestiti economici) che presentino inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute oppure esposizioni deteriorate e classificate come sofferenti alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e in tutte le banche dati pubbliche e private, non devono, alla data di richiesta, essere considerate come non ammissibili al rilascio della garanzia di MCC, purché le stesse abbiano ricevuto il beneficio sospensivo ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 44 del 1999 e legge n. 108 del 1996 rilasciato dalla Procura competente;
    tra l'altro è fondamentale per le garanzie pregresse che gli Intermediari ed il Fondo di garanzia non debbano tenere conto delle pregresse garanzie rilasciate dal Fondo di MCC e non debbano altresì considerare pregiudizievoli eventuali prolungamenti di garanzia in presenza della sospensione dei termini ai sensi della legge n. 44 del 1999 e legge n. 108 del 1996,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, con successivo provvedimento legislativo:
    1) di introdurre la garanzia da parte del MCC al 100 per cento: a favore delle imprese denuncianti il racket e l'usura, poiché la mancata applicazione e il mal funzionamento della legge n. 108 del 1996 e della legge n. 44 del 1999 comportano gravi problematiche collegate alle diverse scadenze per gli imprenditori i quali non possono attendere i tempi delle richieste sui diversi risarcimenti previsti dal Fondo di rotazione istituito dal Governo soprattutto per garantire l'attività economica delle medesime imprese denuncianti il racket e l'usura;
    2) di far sì, per le pregresse garanzie, che gli intermediari e il Fondo di garanzia non tengano conto delle medesime pregresse garanzie rilasciate dal medesimo Fondo di MCC e di non considerare pregiudizievoli eventuali prolungamenti di garanzia in presenza della sospensione dei termini ai sensi delle leggi n. 44 del 1999 e n. 108 del 1996;
    3) di non considerare come non ammissibili al rilascio della garanzia del MCC i soggetti e le imprese richiedenti che presentino inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute oppure esposizioni deteriorate e classificate come sofferenti alla Centrale rischi della Banca d'Italia (come evidenziato in premessa);
    4) di non considerare il rating finanziario adottato dagli intermediari finanziari quale strumento principale per valutare l'affidabilità e la solvibilità dei soggetti (imprese od operatori economici) che si trovino ad avere bilanci «inquinati» da eventi criminosi e pertanto che non rispecchiano le reali condizioni finanziarie delle medesime imprese.
9/2700/4Piera Aiello, Ermellino, Trano, Giannone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 62 del decreto-legge n. 104 del 2020 (A.C. 2700) prevede aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese. Tra l'altro l'articolo 62 è inserito nel Capo VI del decreto-legge in esame intitolato Sostegno e Rilancio dell'Economia. È inoltre da sottolineare come l'articolo 61-bis del medesimo decreto-legge contenga misure per la semplificazione burocratico-amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di giovani al di sotto dei 30 anni di età. Inoltre l'articolo 64 prevede misure per il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le medie e piccole imprese;
    è necessario non considerare il rating finanziario adottato dagli Intermediari finanziari quale strumento principale per valutare l'affidabilità e la solvibilità dei soggetti danneggiati, poiché gli stessi si trovano ad avere i bilanci «inquinati» a causa degli eventi criminosi e dunque non rispecchiano le reali condizioni finanziarie delle aziende;
    le Banche sono impegnate a far arrivare la liquidità a tutte le imprese che ne hanno bisogno nel modo più rapido possibile. I soggetti o l'impresa richiedenti aiuti finanziari (prestiti economici) che presentino inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute oppure esposizioni deteriorate e classificate come sofferenti alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e in tutte le banche dati pubbliche e private, non devono, alla data di richiesta, essere considerate come non ammissibili al rilascio della garanzia di MCC, purché le stesse abbiano ricevuto il beneficio sospensivo ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 44 del 1999 e legge n. 108 del 1996 rilasciato dalla Procura competente;
    tra l'altro è fondamentale per le garanzie pregresse che gli Intermediari ed il Fondo di garanzia non debbano tenere conto delle pregresse garanzie rilasciate dal Fondo di MCC e non debbano altresì considerare pregiudizievoli eventuali prolungamenti di garanzia in presenza della sospensione dei termini ai sensi della legge n. 44 del 1999 e legge n. 108 del 1996,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, ove compatibile con il quadro europeo di riferimento, in particolare del Temporary Framework, con successivo provvedimento legislativo:
    1) di introdurre la garanzia da parte del MCC al 100 per cento: a favore delle imprese denuncianti il racket e l'usura, poiché la mancata applicazione e il mal funzionamento della legge n. 108 del 1996 e della legge n. 44 del 1999 comportano gravi problematiche collegate alle diverse scadenze per gli imprenditori i quali non possono attendere i tempi delle richieste sui diversi risarcimenti previsti dal Fondo di rotazione istituito dal Governo soprattutto per garantire l'attività economica delle medesime imprese denuncianti il racket e l'usura;
    2) di far sì, per le pregresse garanzie, che gli intermediari e il Fondo di garanzia non tengano conto delle medesime pregresse garanzie rilasciate dal medesimo Fondo di MCC e di non considerare pregiudizievoli eventuali prolungamenti di garanzia in presenza della sospensione dei termini ai sensi delle leggi n. 44 del 1999 e n. 108 del 1996;
    3) di non considerare come non ammissibili al rilascio della garanzia del MCC i soggetti e le imprese richiedenti che presentino inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute oppure esposizioni deteriorate e classificate come sofferenti alla Centrale rischi della Banca d'Italia (come evidenziato in premessa);
    4) di non considerare il rating finanziario adottato dagli intermediari finanziari quale strumento principale per valutare l'affidabilità e la solvibilità dei soggetti (imprese od operatori economici) che si trovino ad avere bilanci «inquinati» da eventi criminosi e pertanto che non rispecchiano le reali condizioni finanziarie delle medesime imprese.
9/2700/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Piera Aiello, Ermellino, Trano, Giannone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 62 del decreto-legge n. 104 del 2020 (A.C. 2700) prevede (Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese). Tra l'altro l'articolo 62 è inserito nel Capo VI del decreto-legge in esame intitolato Sostegno e Rilancio dell'Economia. È inoltre da sottolineare come l'articolo 61-bis del medesimo decreto-legge contenga misure per la semplificazione burocratico-amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di giovani al di sotto dei 30 anni di età;
    diversi sono stati i solleciti che riguardano imprenditori vittime di estorsione ed usura, i quali rimangono emarginati dal mercato poiché non possiedono i requisiti per la regolarità del DURC, documento indispensabile per la partecipazione in gare d'appalto ed incasso di pagamenti. Va precisato che gli imprenditori vittime di estorsione e usura godono della sospensione dei termini. Quest'ultima sospende i pagamenti per tre anni a far data dalla data di rilascio;
    l'operatore economico che ne gode, vista la sua grave difficoltà finanziaria, non è obbligato al pagamento delle imposte dovute e scadute durante il periodo della sospensione poiché nella volontà del Legislatore vi era quella di favorire il medesimo operatore economico evitando problematiche relative alle diverse scadenze e semplificando pertanto gli adempimenti del medesimo operatore economico;
    in particolare è fondamentale non considerare pregiudizievoli i mancati pagamenti durante il periodo di efficacia della sospensione e consentire alle aziende beneficiarie della sospensione dei termini ai sensi della legge n. 44 del 1999 e legge n. 108 del 1996, di poter ottenere il rilascio DURC regolare alla prima richiesta semplicemente esibendo il certificato di godimento della sospensione dei termini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con un successivo provvedimento legislativo, di consentire alle aziende beneficiarie della sospensione dei termini (come evidenziato in premessa) ai sensi della legge n. 44 del 1999 e della legge n. 108 del 1996 di poter ottenere il rilascio del DURC alla prima richiesta esibendo il certificato di godimento della sospensione dei termini evitando e semplificando le gravi problematiche relative alle diverse scadenze in modo da agevolare gli imprenditori vittime di estorsione ed usura.
9/2700/5Ermellino, Piera Aiello, Trano, Giannone.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il rilancio dell'economia, è emersa la necessità di adeguare le misure finanziarie per consentire agli enti locali di porre in essere interventi atti a rafforzare lo sviluppo delle aree interne, articolo 32, e ad incrementare il Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali Capo V, articoli 39 e seguenti;
    nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 ottobre 2020 il maltempo ha causato gravi danni in diverse zone del Piemonte, in particolare nelle province di Cuneo, Biella, Vercelli, Novara e del Verbano-Cusio-Ossola;
    la Provincia di Cuneo è forse quella che sta pagando il prezzo più alto, con una conta dei danni che raggiunge diverse centinaia di milioni di euro;
    in questo contesto, vanno segnalati i casi dei Comuni di Garessio e Limone Piemonte, oltre che Ceva, Ormea ed altri piccoli centri ove sono state oggetto di danni ingentissimi attività imprenditoriali e commerciali;
    nonostante l'importante impegno in termini di risorse umane, economiche e progettuali messo in campo negli ultimi decenni, dal 1994 ad oggi sono stati ben 3 gli eventi calamitosi le cui conseguenze continuano a recare importanti danni al territorio ed alla popolazione cuneese;
    la Regione Piemonte ha formalmente richiesto al Governo la dichiarazione dello stato d'emergenza;
    il nostro Paese è soggetto ad eventi calamitosi di grande entità e che il dissesto idrogeologico è da anni una emergenza di rilievo nazionale;
    è fondamentale consentire ai Comuni di agire con immediatezza, e di disporre delle risorse necessarie a disporre interventi di somma urgenza e sostenere i costi relativi alla progettazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avanzare una iniziativa normativa che consenta ai Comuni facenti parte delle Unioni Montane a rischio alluvione di trattenere l'intero gettito generato dall'IMU al fine di costituire un «Fondo Comunale contro il dissesto idrogeologico» che consenta, da un lato, di intervenire in somma urgenza durante eventuali contesti alluvionali e, dall'altro, di sostenere i costi della progettazione delle opere utili a prevenire i danni da maltempo.
9/2700/6Costa.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il rilancio dell'economia, è emersa la necessità di adeguare le misure finanziarie per consentire agli enti locali di porre in essere interventi atti a rafforzare lo sviluppo delle aree interne, articolo 32, e ad incrementare il Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali Capo V, articoli 39 e seguenti;
    nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 ottobre 2020 il maltempo ha causato gravi danni in diverse zone del Piemonte, in particolare nelle province di Cuneo, Biella, Vercelli, Novara e del Verbano-Cusio-Ossola;
    la Provincia di Cuneo è forse quella che sta pagando il prezzo più alto, con una conta dei danni che raggiunge diverse centinaia di milioni di euro;
    in questo contesto, vanno segnalati i casi dei Comuni di Garessio e Limone Piemonte, oltre che Ceva, Ormea ed altri piccoli centri ove sono state oggetto di danni ingentissimi attività imprenditoriali e commerciali;
    nonostante l'importante impegno in termini di risorse umane, economiche e progettuali messo in campo negli ultimi decenni, dal 1994 ad oggi sono stati ben 3 gli eventi calamitosi le cui conseguenze continuano a recare importanti danni al territorio ed alla popolazione cuneese;
    la Regione Piemonte ha formalmente richiesto al Governo la dichiarazione dello stato d'emergenza;
    il nostro Paese è soggetto ad eventi calamitosi di grande entità e che il dissesto idrogeologico è da anni una emergenza di rilievo nazionale;
    è fondamentale consentire ai Comuni di agire con immediatezza, e di disporre delle risorse necessarie a disporre interventi di somma urgenza e sostenere i costi relativi alla progettazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avanzare una iniziativa normativa che consenta ai Comuni facenti parte delle Unioni Montane a rischio alluvione di trattenere l'intero gettito generato dall'IMU, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, al fine di costituire un «Fondo Comunale contro il dissesto idrogeologico» che consenta, da un lato, di intervenire in somma urgenza durante eventuali contesti alluvionali e, dall'altro, di sostenere i costi della progettazione delle opere utili a prevenire i danni da maltempo.
9/2700/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Costa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in conversione garantisce ulteriori misure urgenti per il rilancio ed il sostegno dell'economia nazionale, e che in materia di infrastrutture stradali e autostradali, all'articolo 49, reca l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti già esistenti e per la realizzazione di nuovi in sostituzione di quelli con problemi strutturali di sicurezza;
    la dotazione di cui al predetto fondo ammonta ad un importo di circa 200 milioni di euro per ciascuno degli anni a partire dall'anno 2021 fino all'anno 2023;
    dopo il crollo del ponte Morandi di Genova, si è alimentato, a giusta ragione, l'allarme nazionale per le condizioni dei viadotti italiani. Timori fondati come dimostrano gli studi dell'Upi che ha stimato più di 5.931 opere a rischio tra viadotti, ponti e gallerie italiane, da nord a sud;
    in Sicilia risulterebbero allo stato circa 1.600 tra ponti e viadotti e che, a detta di Anas, la programmazione pluriennale (2016-2020) raggiungerà valori economici molto elevati, pari a quasi 5,9 miliardi di euro;
    per quanto riguarda l'avanzamento degli interventi di manutenzione e riqualificazione, questi sarebbero condizionati dall'esigenza di trovare un compromesso tra l'attivazione di più cantieri contemporanei e l'opportunità di attenuare i disagi alla circolazione stradale che gli stessi cantieri inevitabilmente creano, limitandone quindi il numero;
    nei mesi scorsi, con un'interrogazione a mia prima firma, ho chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di sollecitare la ripartenza dei lavori di messa in sicurezza e di rifacimento del viadotto Akragas (meglio conosciuto come ponte Morandi di Agrigento) chiuso da circa tre anni;
    recentemente sono ripartiti i lavori di manutenzione, ma è necessario installare un sistema di monitoraggio, indispensabile per tenere sotto controllo le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura quando sarà definitivamente riaperta;
    il costante traffico sull'arteria stradale ed i continui passaggi sopra il ponte di mezzi pesanti a forte velocità rischiano, infatti, di abbassare la vita media della struttura se non adeguatamente messa in sicurezza;
    tanto premesso, stante il deficit infrastrutturale che da sempre caratterizza la Sicilia e la necessità di intervenire quanto prima per garantire la riapertura e la messa in sicurezza di queste importanti arterie stradali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare priorità, nella ripartizione del fondo di cui al decreto in conversione, alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di ponti e viadotti già esistenti nella regione Sicilia.
9/2700/7Sodano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 46-bis del decreto-legge, introdotto dal Senato, reca «misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi»;
    le frane e smottamenti verificatisi sulle strade statali e locali durante le recenti disastrose avversità atmosferiche che hanno colpito le regioni Liguria e Piemonte, il 3 e 4 ottobre 2020, hanno messo in evidenza la necessità di bloccare il traffico su una serie di tratti stradali danneggiati, per effettuare soccorsi e lavori, e dirottarlo sulle arterie autostradali;
    si tratta di situazioni che si ripetono spesso negli ultimi anni essendo il nostro Paese particolarmente fragile dal punto di vista idrogeologico e sottomesso all'aggressività delle piogge torrenziali dei cambiamenti climatici in corso;
    pertanto, gli automobilisti e autotrasportatori sono spesso obbligati a percorrere tratti autostradali fino alla fine dei lavori sui corrispondenti tratti interrotti, sottoponendosi al pagamento dei pedaggi, oltre che ad essere costretti a sopportare estenuanti code chilometriche nei caselli e barriere, anche perché, spesso, l'autostrada è l'unica alternativa al tratto della strada interrotta;
    si tratta di disagi che si aggiungono alle difficoltà e problemi che devono affrontare i cittadini colpiti dalla calamità naturale,

impegna il Governo:

   ad adottare tutte le opportune iniziative di propria competenza, affinché le società concessionarie autostradali possano prevedere l'esenzione del pedaggio per l'entrata e uscita dai caselli e il passaggio alle barriere, in tutti i casi in cui l'esecuzione di lavori su strade danneggiate da calamità naturali rendono obbligatorio il riversarsi del traffico sulle arterie autostradali, allo scopo di permettere il libero transito degli automobilisti e autotrasportatori fino al ripristino al traffico delle corrispondenti tratte viarie;
   a stabilire un criterio di automaticità all'esenzione del pedaggio nei casi di calamità naturali come sopra illustrati, da inserire nei bandi di gara da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, per tutte le future gare per l'affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza.
9/2700/8Gusmeroli, Liuni, Di Muro, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 46-bis del decreto-legge, introdotto dal Senato, reca «misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi»;
    le frane e smottamenti verificatisi sulle strade statali e locali durante le recenti disastrose avversità atmosferiche che hanno colpito le regioni Liguria e Piemonte, il 3 e 4 ottobre 2020, hanno messo in evidenza la necessità di bloccare il traffico su una serie di tratti stradali danneggiati, per effettuare soccorsi e lavori, e dirottarlo sulle arterie autostradali;
    si tratta di situazioni che si ripetono spesso negli ultimi anni essendo il nostro Paese particolarmente fragile dal punto di vista idrogeologico e sottomesso all'aggressività delle piogge torrenziali dei cambiamenti climatici in corso;
    pertanto, gli automobilisti e autotrasportatori sono spesso obbligati a percorrere tratti autostradali fino alla fine dei lavori sui corrispondenti tratti interrotti, sottoponendosi al pagamento dei pedaggi, oltre che ad essere costretti a sopportare estenuanti code chilometriche nei caselli e barriere, anche perché, spesso, l'autostrada è l'unica alternativa al tratto della strada interrotta;
    si tratta di disagi che si aggiungono alle difficoltà e problemi che devono affrontare i cittadini colpiti dalla calamità naturale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:
   adottare tutte le opportune iniziative di propria competenza, affinché le società concessionarie autostradali possano prevedere l'esenzione del pedaggio per l'entrata e uscita dai caselli e il passaggio alle barriere, in tutti i casi in cui l'esecuzione di lavori su strade danneggiate da calamità naturali rendono obbligatorio il riversarsi del traffico sulle arterie autostradali, allo scopo di permettere il libero transito degli automobilisti e autotrasportatori fino al ripristino al traffico delle corrispondenti tratte viarie;
   stabilire un criterio di automaticità all'esenzione del pedaggio nei casi di calamità naturali come sopra illustrati, da inserire nei bandi di gara da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, per tutte le future gare per l'affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza.
9/2700/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Gusmeroli, Liuni, Di Muro, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che,
    l'articolo 90 modifica il regime del buono viaggio, introdotto dall'articolo 200-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, portando a 35 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo, originariamente pari a 5 milioni di euro, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di un buono viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente in favore di persone in situazioni di disagio;
    l'articolo modifica anche le modalità di ripartizione del Fondo tra gli enti locali destinatari delle risorse precisando le modalità secondo le quali i comuni procedono all'erogazione dei buoni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare al 31 dicembre 2021 la scadenza dell'utilizzo del buono viaggio e a prevedere, nel primo provvedimento utile, che i servizi di taxi o noleggio con conducente, fruiti da cittadini nelle condizioni previste dal testo del decreto-legge n. 34 del 2020, dal 15 luglio 2020 alla data di entrata in vigore della presente disposizione, formino oggetto del buono viaggio.
9/2700/9De Maria.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame costituisce un ulteriore ed importante passo nell'azione di sostegno all'economia a fronte della crisi innescata dalla pandemia da virus COVID-19. In particolare, diverse norme inserite nel provvedimento recepiscono le richieste di ulteriore intervento economico nei confronti dei Comuni e degli enti locali in genere, sia sotto il profilo del sostegno alla crisi delle entrate correnti, sia nel campo del rafforzamento dei contributi agli investimenti;
    sussistono però alcune evidenti criticità che non sono state risolte dalla discussione parlamentare;
    l'articolo 59 del decreto riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
    i capoluoghi di provincia e le città metropolitane non sono le uniche località che stanno soffrendo a causa del blocco dei flussi dall'estero e che sono molti i sistemi economici locali che vivono di turismo internazionale e che, in mancanza di interventi, rischiano la desertificazione;
    il suddetto contributo dovrebbe essere esteso anche ai piccoli comuni che sono la meta di moltissimi turisti in arrivo dall'estero e che, avendo subito pesanti ricadute in termini economici a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno necessità di ricevere un supporto concreto a sostegno al settore turistico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere nel primo provvedimento utile il contributo previsto dall'articolo 59 del provvedimento in esame anche a quei comuni che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri in numero pari al doppio di quello dei residenti negli stessi comuni.
9/2700/10Cenni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame costituisce un ulteriore ed importante passo nell'azione di sostegno all'economia a fronte della crisi innescata dalla pandemia da virus COVID-19. In particolare, diverse norme inserite nel provvedimento recepiscono le richieste di ulteriore intervento economico nei confronti dei Comuni e degli enti locali in genere, sia sotto il profilo del sostegno alla crisi delle entrate correnti, sia nel campo del rafforzamento dei contributi agli investimenti;
    sussistono però alcune evidenti criticità che non sono state risolte dalla discussione parlamentare;
    l'articolo 59 del decreto riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
    i capoluoghi di provincia e le città metropolitane non sono le uniche località che stanno soffrendo a causa del blocco dei flussi dall'estero e che sono molti i sistemi economici locali che vivono di turismo internazionale e che, in mancanza di interventi, rischiano la desertificazione;
    il suddetto contributo dovrebbe essere esteso anche ai piccoli comuni che sono la meta di moltissimi turisti in arrivo dall'estero e che, avendo subito pesanti ricadute in termini economici a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno necessità di ricevere un supporto concreto a sostegno al settore turistico,

impegna il Governo

individuando preventivamente le necessarie risorse finanziarie, a valutare l'opportunità di estendere nel primo provvedimento utile il contributo previsto dall'articolo 59 del provvedimento in esame anche a quei comuni che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri in numero pari al doppio di quello dei residenti negli stessi comuni.
9/2700/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Cenni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo in titolo prevede il credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche; in particolare, per il solo anno 2020, in favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive (che presentano le caratteristiche espressamente indicate dal decreto) è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 50 per cento degli investimenti effettuati a decorrere dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un investimento minimo di 10.000 euro;
    l'agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti previsti dai Regolamenti dell'Unione europea in tema di aiuti « de minimis», inoltre alle associazioni e alle società, professionistiche e dilettantistiche, è richiesto di certificare lo svolgimento di attività sportiva giovanile;
    la misura in esame ha una platea molto ampia in termini di soggetti che ne possono usufruire (aziende, lavoratori autonomi, enti non commerciali), ma lo stesso non vale per quanto riguarda i soggetti che possono essere sponsorizzati, indicati in modo preciso dalla normativa, e precisamente: leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche; società sportive professionistiche operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline olimpiche e paraolimpiche che svolgono attività sportiva giovanile;
    pur tuttavia, non è sufficiente che il soggetto sponsorizzato appartenga a una di queste categorie, la norma prevede anche delle cause di esclusione,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riconsiderare l'impatto della norma citata in premessa sulla platea delle società sportive dilettantistiche che possono accedere agli investimenti in campagna pubblicitarie e sponsorizzazioni, anche considerando l'opportunità di abbassare ulteriormente la soglia dei ricavi a 100.000 euro, nonché estendere la misura ivi prevista ai soggetti che applicano la legge n. 398 del 1991 i quali rappresentano la quasi totalità delle associazioni sportive dilettantistiche.
9/2700/11Furgiuele, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo in titolo prevede il credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche; in particolare, per il solo anno 2020, in favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive (che presentano le caratteristiche espressamente indicate dal decreto) è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 50 per cento degli investimenti effettuati a decorrere dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un investimento minimo di 10.000 euro;
    l'agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti previsti dai Regolamenti dell'Unione europea in tema di aiuti « de minimis», inoltre alle associazioni e alle società, professionistiche e dilettantistiche, è richiesto di certificare lo svolgimento di attività sportiva giovanile;
    la misura in esame ha una platea molto ampia in termini di soggetti che ne possono usufruire (aziende, lavoratori autonomi, enti non commerciali), ma lo stesso non vale per quanto riguarda i soggetti che possono essere sponsorizzati, indicati in modo preciso dalla normativa, e precisamente: leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche; società sportive professionistiche operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline olimpiche e paraolimpiche che svolgono attività sportiva giovanile;
    pur tuttavia, non è sufficiente che il soggetto sponsorizzato appartenga a una di queste categorie, la norma prevede anche delle cause di esclusione,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riconsiderare l'impatto della norma citata in premessa sulla platea delle società sportive dilettantistiche che possono accedere agli investimenti in campagna pubblicitarie e sponsorizzazioni, anche considerando l'opportunità di estendere la misura ivi prevista ai soggetti che applicano la legge n. 398 del 1991 i quali rappresentano la quasi totalità delle associazioni sportive dilettantistiche.
9/2700/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Furgiuele, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    già in sede di esame del cosiddetto decreto Rilancio, il Governo, esprimendo parere favorevole all'ordine del giorno 9/2500-AR/305, si è impegnato a «valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine, nell'ambito dei prossimi provvedimenti di carattere normativo, di rivedere l'articolo 17-bis del decreto in esame che prevede la proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo, anche bilanciando con appositi indennizzi le perdite subite dai proprietari degli immobili che non possono entrare in possesso della loro proprietà privata, per non penalizzare i proprietari immobiliari i quali non sono una categoria di “privilegiati” ma hanno fatto investimenti con sacrifici»;
    il blocco degli sfratti fino al 31 dicembre 2020 garantisce sì il diritto di godimento della casa ai locatori, ma ripone ai proprietari degli immobili le inevitabili conseguenze economiche; sovente, infatti, gli affittuari morosi non pagano e i proprietari non possono fare nulla, né recuperare nell'immediato le spettanze contrattuali;
    verosimilmente, a legislazione vigente, l'esecuzione di un eventuale sfratto avverrà solo a partire dall'estate 2021. Invero, prima dovranno formalizzarsi davanti ai tribunali le procedure di sfratto e poi, una volta concluse, si potrà pensare alla loro esecuzione;
    è doveroso tutelare il diritto all'abitazione, ma anche il diritto di chi possiede un immobile acquistato con tanti sacrifici e che vive grazie all'incasso delle mensilità di un affitto; oltretutto, gli effetti di queste sospensioni destabilizzano il mercato, deprezzando il valore degli immobili e disincentivando il proprietario dall'affitto immobiliare;
    sarebbe stato, pertanto, necessario in contemporanea alla sospensione degli sfratti, anche qualche misura di sostegno ai proprietari di abitazioni affittate a turisti e studenti, che hanno perso quella che il più delle volte era l'unica fonte di reddito e ai quali non è stato neppure risparmiato il versamento dell'Imu;
    inoltre, si ricorda, nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge del presente decreto-legge, con giudizio insindacabile della presidenza del Senato, è stato stralciato l'emendamento che avrebbe limitato il regime fiscale degli affitti brevi a coloro che gestiscono più di tre appartamenti, definiti assurdamente come «attività di impresa» e quindi non usufruibili della cedolare secca al 21 per cento,

impegna il Governo

ad attivare tempestivamente tutte le dovute procedure organizzative che permettano agli ufficiali giudiziari di calendarizzare già gli sfratti a partire dal 1o gennaio 2021, così da tutelare e bilanciare i legittimi diritti delle controparti, senza però gravare ulteriormente sui proprietari immobiliari.
9/2700/12Bianchi, Cavandoli, Gusmeroli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo in titolo prevede il raddoppio, per il solo periodo di imposta 2020, del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore; tale limite viene quindi elevato, per il suddetto periodo di imposta, da 258,23 euro a 516,46 euro;
    resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l'intero valore concorre a formare il reddito imponibile;
    la legge n. 208 del 2015, oltre a ridisegnare il panorama del cosiddetto « welfare aziendale», ha introdotto un nuovo meccanismo di incentivazione per i premi di risultato/produzione, sostitutivo delle precedenti agevolazioni in materia, tuttavia la riforma ha generato diversi dubbi in fase applicativa, rendendo necessari anche molteplici interventi dell'Agenzia delle entrate;
    la detassazione prevista dalla predetta legge riguarda «premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione»;
    l'emergenza economica correlata a quella pandemica da COVID-19, in molti casi, ha determinato l'impossibilità di poter raggiungere gli obiettivi previsti negli accordi aziendali sui premi di risultato, che in alcuni casi determinavano la detassazione dei relativi emolumenti,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere per il prossimo biennio, in via transitoria la detassazione anche delle somme corrisposte dal datore di lavoro ai propri dipendenti come premio, pur in assenza del raggiungimento degli incrementi previsti come da legislazione ordinaria vigente.
9/2700/13Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo in titolo prevede il raddoppio, per il solo periodo di imposta 2020, del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore; tale limite viene quindi elevato, per il suddetto periodo di imposta, da 258,23 euro a 516,46 euro;
    resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l'intero valore concorre a formare il reddito imponibile;
    la legge n. 208 del 2015, oltre a ridisegnare il panorama del cosiddetto « welfare aziendale», ha introdotto un nuovo meccanismo di incentivazione per i premi di risultato/produzione, sostitutivo delle precedenti agevolazioni in materia, tuttavia la riforma ha generato diversi dubbi in fase applicativa, rendendo necessari anche molteplici interventi dell'Agenzia delle entrate;
    la detassazione prevista dalla predetta legge riguarda «premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione»;
    l'emergenza economica correlata a quella pandemica da COVID-19, in molti casi, ha determinato l'impossibilità di poter raggiungere gli obiettivi previsti negli accordi aziendali sui premi di risultato, che in alcuni casi determinavano la detassazione dei relativi emolumenti,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere per il prossimo biennio, in via transitoria la detassazione anche delle somme corrisposte dal datore di lavoro ai propri dipendenti come premio, pur in assenza del raggiungimento degli incrementi previsti come da legislazione ordinaria vigente.
9/2700/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza epidemiologica ha messo a dura prova la stabilità del settore culturale e dello spettacolo dal vivo in considerazione soprattutto degli effetti del contenimento della diffusione del virus e del distanziamento sociale;
    le diverse misure di sostegno al reddito, previste anche dal suddetto decreto in favore dei lavoratori atipici – tra cui i lavoratori delle attività circensi e spettacoli viaggianti – non risultano adeguate e proporzionate, creando così pericolose disparità di trattamento;
    nella prospettiva di un graduale riavvio delle attività di intrattenimento, occorre pertanto sostenere il settore delle attrazioni, dei trattenimenti dello spettacolo viaggiante, nonché i parchi di divertimento quali i giochi gonfiabili,

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione di un Fondo ad hoc le cui risorse finanziarie siano destinate a mitigare gli effetti negativi di carattere economico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 subiti dagli operatori del settore circense e degli spettacoli viaggianti, nonché dai lavoratori delle attività spettacolari, di attrazione e di divertimento dei giochi gonfiabili.
9/2700/14Ziello, Caparvi, Gerardi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza epidemiologica ha messo a dura prova la stabilità del settore culturale e dello spettacolo dal vivo in considerazione soprattutto degli effetti del contenimento della diffusione del virus e del distanziamento sociale;
    le diverse misure di sostegno al reddito, previste anche dal suddetto decreto in favore dei lavoratori atipici – tra cui i lavoratori delle attività circensi e spettacoli viaggianti – non risultano adeguate e proporzionate, creando così pericolose disparità di trattamento;
    nella prospettiva di un graduale riavvio delle attività di intrattenimento, occorre pertanto sostenere il settore delle attrazioni, dei trattenimenti dello spettacolo viaggiante, nonché i parchi di divertimento quali i giochi gonfiabili,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

a prevedere l'istituzione di un Fondo ad hoc le cui risorse finanziarie siano destinate a mitigare gli effetti negativi di carattere economico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 subiti dagli operatori del settore circense e degli spettacoli viaggianti, nonché dai lavoratori delle attività spettacolari, di attrazione e di divertimento dei giochi gonfiabili.
9/2700/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Ziello, Caparvi, Gerardi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo in titolo prevede agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro operanti in alcune aree territoriali del paese; in particolare, per il periodo 1o ottobre 2020 – 31 dicembre 2020, è stato disposto un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
    l'agevolazione fiscale così come intesa, sviluppata per contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico, lascia perplessità applicative di merito e di metodo poiché sottovaluta le condizioni generali dell'intero territorio nazionale;
    a sconfessare la strategia della misura sono anche le previsioni regionali SVIMEZ 2020/2021 su «L'impatto economico e sociale del covid-19: mezzogiorno e centro-nord»; i dati, infatti, dimostrano che nel 2020 il Pil si contrarrà dell'8,2 per cento nel Mezzogiorno e del 9,6 per cento nel centro-nord, contro una media dell'intera penisola pari a –9,3 per cento. Il calo del Pil, si evidenzia, è più accentuato al centro-nord risentendo in misura maggiore del blocco produttivo imposto per contenere la diffusione della pandemia;
    ne conviene, affinché la stessa agevolazione fiscale abbia effetti duraturi, che andrebbe applicata per un periodo di gran lunga superiore al 31 dicembre 2020 ed estesa tutte le regioni italiane;
    per contro, la spesa pubblica per ammodernamento delle infrastrutture, materiali e immateriali è stata fortemente ridotta negli anni della crisi, in particolare nel centro-nord, laddove gli investimenti pubblici sono stati insufficienti e disomogenei, risultando sistematicamente inferiori rispetto alle esigenze del territorio imprenditoriale stesso,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti della presente disposizione di legge ed intervenire – ove necessario, anche al fine di evitare fattispecie di concorrenza sleale tra le imprese operanti nelle macroregioni italiane – con gli opportuni interventi correttivi a salvaguardia delle peculiari esigenze del tessuto produttivo del centro-nord Italia.
9/2700/15Tarantino, Bianchi, Galli.


   La Camera,
   premesso che:
    risultano evidenti le numerose criticità ed i continui ritardi con riferimento all'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione e assegni ordinari con causale COVID-19, che hanno portato oltre 2 milioni di lavoratori a non percepire nei tempi dovuti il trattamento di integrazione salariale;
    in seguito alla crisi epidemiologica da COVID-19, assumono carattere ancor più prioritario azioni mirate al sostegno della competitività del sistema produttivo nazionale, all'attrazione di nuovi investimenti nonché alla salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale;
    sebbene il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2016 riconosca quale area di crisi industriale complessa l'area della Val Vibrata – Valle del Tronto – Piceno, il suddetto territorio risulta escluso dallo stanziamento di risorse per l'anno 2020 previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 5 del 5 aprile 2019 a favore delle aree di crisi industriale complessa italiane;
    il suddetto stanziamento rappresenta una misura indispensabile per garantire, in un territorio che – allo stato dei fatti – risulta fortemente penalizzato, la continuità del reddito ai lavoratori sospesi o a orario ridotto, dipendenti dalle aziende in crisi nei casi prescritti dalla normativa di settore, ovvero ai lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale,

impegna il Governo

a reperire le dovute risorse per uno stanziamento in favore della Regione Marche, nel cui territorio è situata l'area di crisi industriale complessa sopramenzionata, per le finalità di cui in premessa.
9/2700/16Latini.


   La Camera,
   premesso che:
    risultano evidenti le numerose criticità ed i continui ritardi con riferimento all'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione e assegni ordinari con causale COVID-19, che hanno portato oltre 2 milioni di lavoratori a non percepire nei tempi dovuti il trattamento di integrazione salariale;
    in seguito alla crisi epidemiologica da COVID-19, assumono carattere ancor più prioritario azioni mirate al sostegno della competitività del sistema produttivo nazionale, all'attrazione di nuovi investimenti nonché alla salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale;
    sebbene il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2016 riconosca quale area di crisi industriale complessa l'area della Val Vibrata – Valle del Tronto – Piceno, il suddetto territorio risulta escluso dallo stanziamento di risorse per l'anno 2020 previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 5 del 5 aprile 2019 a favore delle aree di crisi industriale complessa italiane;
    il suddetto stanziamento rappresenta una misura indispensabile per garantire, in un territorio che – allo stato dei fatti – risulta fortemente penalizzato, la continuità del reddito ai lavoratori sospesi o a orario ridotto, dipendenti dalle aziende in crisi nei casi prescritti dalla normativa di settore, ovvero ai lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

a reperire le dovute risorse per uno stanziamento in favore della Regione Marche, nel cui territorio è situata l'area di crisi industriale complessa sopramenzionata, per le finalità di cui in premessa.
9/2700/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Latini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 61 del provvedimento in esame reca «Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio» e si ripropone di agevolare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
    la riforma delle Camere di Commercio introdotta dal decreto legislativo n. 219 del 2016 a seguito della delega ex articolo 10 della cosiddetta «legge Madia», ha evidenziato sin da subito molti elementi di criticità. La creazione di 60 Camere, prevista dall'attuale normativa, rispetto alla situazione previgente di una Camera per Provincia, è frutto di una mediazione politica che ha generato profonde tensioni geografiche e risultati aberranti, con Enti formati da province non contigue o diversissime per tessuto economico e produttivo. Il limite delle 75.000 imprese non trova poi alcun fondamento logico, né di efficienza né di rappresentatività: la stessa legge delega, stabilisce disposizioni di deroga a questo limite ma sempre nella garanzia del numero massimo di 60 Camere, anche a prezzo di una lunga fase di incertezza e di impasse che ha vissuto e sta ancora vivendo tutto il sistema con le problematiche sollevate dal 25 per cento delle attuali Camere innanzi al TAR del Lazio;
    anche i presunti obiettivi di «razionalizzazione e recupero di economicità», hanno di fatto prodotto gravi conseguenze. Nel 2014 la legge ha disposto il dimezzamento delle entrate delle Camere di commercio: una misura che avrebbe portato al fallimento molte imprese. Le Camere hanno tutte resistito, seppur con tagli significativi su ogni tipo di spesa, e anche in questa fase di difficile contingenza sono comunque rimaste aperte garantendo tutti i servizi anagrafico certificativi ma riducendo drasticamente quelli promozionali;
    oggi più che mai appare evidente come la tutela della governance locale sia funzionale all'espressione e soddisfazione degli interessi dei singoli territori e quindi di un principio di democraticità dell'ordinamento, salvaguardando la rappresentanza delle istanze dei territori e favorendo un efficace intervento delle Camere di commercio sull'economia locale. Per questo motivo sarebbe opportuno tener ferma la possibilità di effettuare accorpamenti su base volontaria, lasciando al livello locale la possibilità di individuare la soglia di rappresentanza più funzionale ad una efficace espressione e tutela degli interessi economici di ciascun territorio, e confermando gli accorpamenti già operativi nel sistema camerale;
    altrettanto urgente, per far fronte alle molte competenze assegnate alle Camere di Commercio, è lo sblocco delle assunzioni, ormai perdurante da molti anni, che ha portato ad una fuga più o meno disperata di personale, a seconda delle opportunità alternative offerte dai singoli territori o dall'età, con grave pregiudizio anche per la stessa continuità di qualche ente;
    la pandemia e il conseguente blocco delle attività economiche hanno evidenziato il ruolo strategico assunto dalle Camere di Commercio nei singoli territori al fianco delle Prefetture e delle forze dell'ordine per il presidio della legalità oltre che per il sostegno alla liquidità delle micro e piccole imprese;
    in gran parte dei territori italiani, soprattutto in quelli più colpiti dalla crisi sanitaria ed economica, non può venire a mancare il presidio della principale istituzione vocata all'economia, per sostenere le imprese in percorsi di digitalizzazione, semplificazione, promozione delle filiere e per la tutela del made in Italy. In quest'ottica, pertanto, è impensabile bloccare le Camere di commercio in complesse procedure amministrative, organizzative e funzionali per gli accorpamenti, o ancor peggio limitare la loro rappresentanza politica con la nomina di commissari in attesa che le vicende della giustizia amministrativa giungano al termine; in questo momento di grave crisi economica dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 occorre quindi potenziare l'operatività di questi enti per renderli sempre più vicini alle imprese e ai singoli territori e a tal fine non si deve accelerare il processo di accorpamento già avviato in attuazione della «riforma Madia» ma semmai occorre sospenderlo e, ove possibile, procedere ad una revisione dell'intera disciplina,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere il superamento dell'obbligatorietà degli accorpamenti tra Camere e la sospensione di quelli in corso fino alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali che dovrà essere definita previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo superamento del numero di 60 Camere privo di ogni fondamento sostanziale.
9/2700/17Morrone, Guidesi, Cavandoli, Cestari, Furgiuele, Ziello, Dara, Fiorini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 229 del cosiddetto decreto Rilancio reca «Misure per incentivare la mobilità sostenibile» e tra queste l'introduzione del bonus mobilità. Quest'ultimo prevede, in particolare, che chiunque viva in un capoluogo di regione, in una città metropolitana (compresi dunque i comuni dell'hinterland che ne fanno parte), in un capoluogo di provincia o comunque in un comune con una popolazione superiore a 50 mila abitanti possa usufruire di un rimborso pari al pari al 60 per cento della spesa sostenuta – fino a un massimo di 500 euro – per l'acquisto, a partire dal 4 maggio scorso, di una bicicletta, anche a pedalata assistita, o di altri piccoli veicoli elettrici come i monopattini;
    nel mese di maggio 2020 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare segnalava che le risorse messe a disposizione dal Governo nel decreto Rilancio, pari a 120 milioni di euro, non sarebbero state sufficienti a riconoscere il bonus in favore di tutti coloro che avevano già effettuato un acquisto, pertanto in vista del lancio dell’app tramite cui ottenere il rimborso o un buono spesa digitale si paventava la possibilità di ricorrere al clic day, con buona pace di tutti coloro che pur avendo anticipato tali spese non si sarebbero collocati in una posizione utile in graduatoria ai fini della fruizione del bonus mobilità;
    lo scorso 5 settembre il decreto attuativo per il bonus mobilità è stato registrato alla Corte dei conti e nonostante i numerosi intoppi amministrativi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha annunciato l'incremento del relativo Fondo da 120 milioni a 210 milioni di euro per consentire nei 60 giorni successivi l'accesso al portale per la richiesta del bonus a chiunque vi abbia diritto;
    dal 3 novembre prossimo si dovrebbe quindi poter richiedere il bonus mobilità previsto dal decreto Rilancio. In particolare si prevedono due diverse fasi per l'incentivo: nella prima, dovrebbero essere rimborsati i cittadini che hanno acquistato il mezzo a prezzo pieno, ed hanno presentato l'apposita richiesta tramite il portale creato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella seconda fase, invece, l'acquirente potrà acquistare il veicolo direttamente a prezzo scontato, una volta attivato il fondo;
    i tempi si sono dunque allungati rispetto ai due mesi di tempo previsti dal decreto Rilancio per la completa attuazione del fondo e del portale, ma è auspicabile che entro il mese di novembre i cittadini possano finalmente usufruire del tanto atteso bonus mobilità,

impegna il Governo

a mantener fede a quanto disposto dal decreto attuativo dello scorso 5 settembre rispettando i tempi e le modalità di accesso al bonus mobilità in esso previsti.
9/2700/18Galli, Bianchi, Bazzaro, Dara.


   La Camera

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi del decreto dello scorso 5 settembre 2020 in materia di bonus mobilità, con particolare riguardo ai tempi e alle modalità di accesso al medesimo bonus.
9/2700/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Galli, Bianchi, Bazzaro, Dara.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce diverse disposizioni volte ad incrementare l'efficienza energetica del Paese e già da tempo sono previste delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica;
    per una piena coerenza delle disposizioni normative in vigore sarebbe, tuttavia, utile estendere l'attuale regime di ecobonus anche agli interventi per il risparmio idrico e alle ceramiche sanitarie: lavandini, wc, vasche da bagno e docce, ma anche rubinetteria e impianti;
    nello specifico, occorre tener conto che il risparmio idrico rappresenta uno dei principali obiettivi della politica ambientale del Paese. Nei dati ISTAT (nota 22 marzo 2019) l'Italia è al primo posto nell'Unione europea per i prelievi di acqua a uso potabile: 9,5 miliardi di metri cubi ogni anno, pari a quasi 430 litri per abitante al giorno. Poco meno della metà del volume di acqua prelevata alla fonte (47,9 per cento) non raggiunge gli utenti finali a causa delle dispersioni idriche dalle reti di adduzione e distribuzione. Anche a causa degli altissimi costi di questa inefficienza, una famiglia tipo di tre componenti in Italia spende oltre 400 euro all'anno per il servizio idrico integrato: 175 euro in più di dieci anni fa. Il 30 per cento di questo consumo è relativo all'uso di vasi sanitari, il restante è condizionato dalla rubinetteria utilizzata. I vasi sanitari e la rubinetteria esistenti in Italia spesso presentano bassi livelli di efficienza perché datati: solo il 51 per cento dei vasi è stato posato dopo il 1990, il 17 per cento risale addirittura a prima del 1970, dunque, in Italia sono installati più di 57 milioni di apparecchi sanitari e quasi la metà ha superato i 30 anni di vita;
    si tratta di attrezzature inefficienti sotto il profilo del consumo idrico, con performance gravemente inferiori rispetto a quelle di prodotti più innovativi: per i rubinetti, miscelatori, soffioni doccia si passa da 9/12 litri al minuto a 6 litri al minuto o meno; per wc e cassette di scarico, da 12/15 litri a consumi anche inferiori ai 3,5 litri al minuto. Ipotizzando un risparmio idrico medio del 50 per cento, secondo le elaborazioni del centro studi di FederlegnoArredo, intervenendo ogni anno sul 5 per cento del parco attrezzature sanitarie installate in 5 anni si potrebbero risparmiare: circa 453 milioni di euro per le utenze residenziali; circa 638 milioni di euro per le utenze non residenziali; per wc e cassette di scarico, da 12/15 litri a consumi anche inferiori ai 3,5 litri al minuto;
    ogni anno nel nostro paese gli edifici consumano quasi 4,5 miliardi di m3 d'acqua, di cui 1,4 miliardi per i soli usi sanitari; una quantità enorme di preziosa acqua potabile, che potrebbe essere ridotta in modo strutturale sostituendo gli apparecchi con nuove ceramiche sanitarie più efficienti. La loro sostituzione comporterebbe un notevole risparmio e allo stesso tempo rappresenterebbe un incentivo importante per il settore della ceramica sanitaria e del comparto edilizio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni atto normativo di competenza finalizzato ad estendere le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico anche agli interventi di sostituzione del parco attrezzature sanitarie che producano un risparmio idrico significativo.
9/2700/19Fiorini, Dara.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce diverse disposizioni volte ad incrementare l'efficienza energetica del Paese e già da tempo sono previste delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica;
    per una piena coerenza delle disposizioni normative in vigore sarebbe, tuttavia, utile estendere l'attuale regime di ecobonus anche agli interventi per il risparmio idrico e alle ceramiche sanitarie: lavandini, wc, vasche da bagno e docce, ma anche rubinetteria e impianti;
    nello specifico, occorre tener conto che il risparmio idrico rappresenta uno dei principali obiettivi della politica ambientale del Paese. Nei dati ISTAT (nota 22 marzo 2019) l'Italia è al primo posto nell'Unione europea per i prelievi di acqua a uso potabile: 9,5 miliardi di metri cubi ogni anno, pari a quasi 430 litri per abitante al giorno. Poco meno della metà del volume di acqua prelevata alla fonte (47,9 per cento) non raggiunge gli utenti finali a causa delle dispersioni idriche dalle reti di adduzione e distribuzione. Anche a causa degli altissimi costi di questa inefficienza, una famiglia tipo di tre componenti in Italia spende oltre 400 euro all'anno per il servizio idrico integrato: 175 euro in più di dieci anni fa. Il 30 per cento di questo consumo è relativo all'uso di vasi sanitari, il restante è condizionato dalla rubinetteria utilizzata. I vasi sanitari e la rubinetteria esistenti in Italia spesso presentano bassi livelli di efficienza perché datati: solo il 51 per cento dei vasi è stato posato dopo il 1990, il 17 per cento risale addirittura a prima del 1970, dunque, in Italia sono installati più di 57 milioni di apparecchi sanitari e quasi la metà ha superato i 30 anni di vita;
    si tratta di attrezzature inefficienti sotto il profilo del consumo idrico, con performance gravemente inferiori rispetto a quelle di prodotti più innovativi: per i rubinetti, miscelatori, soffioni doccia si passa da 9/12 litri al minuto a 6 litri al minuto o meno; per wc e cassette di scarico, da 12/15 litri a consumi anche inferiori ai 3,5 litri al minuto. Ipotizzando un risparmio idrico medio del 50 per cento, secondo le elaborazioni del centro studi di FederlegnoArredo, intervenendo ogni anno sul 5 per cento del parco attrezzature sanitarie installate in 5 anni si potrebbero risparmiare: circa 453 milioni di euro per le utenze residenziali; circa 638 milioni di euro per le utenze non residenziali; per wc e cassette di scarico, da 12/15 litri a consumi anche inferiori ai 3,5 litri al minuto;
    ogni anno nel nostro paese gli edifici consumano quasi 4,5 miliardi di m3 d'acqua, di cui 1,4 miliardi per i soli usi sanitari; una quantità enorme di preziosa acqua potabile, che potrebbe essere ridotta in modo strutturale sostituendo gli apparecchi con nuove ceramiche sanitarie più efficienti. La loro sostituzione comporterebbe un notevole risparmio e allo stesso tempo rappresenterebbe un incentivo importante per il settore della ceramica sanitaria e del comparto edilizio,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni atto normativo di competenza finalizzato ad estendere le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico anche agli interventi di sostituzione del parco attrezzature sanitarie che producano un risparmio idrico significativo.
9/2700/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Fiorini, Dara.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha istituito un Fondo a sostegno di agenzie di viaggio, tour operator e guide e gli accompagnatori turistici, con una dotazione iniziale per l'anno 2020 di 25 milioni di euro, successivamente elevata a 265 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
    con decreto ministeriale n. 403 del 12 agosto 2020, sono state adottate le disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui al citato articolo 182 del decreto n. 34 del 2020;
    i servizi offerti dai beneficiari del contributo sono diversi e variegati e determinano l'applicazione di un sistema di fatturazione differente rispetto al servizio, con la conseguenza che l'assegnazione delle risorse sopra indicate, calcolata solo sulla base dei ricavi registrati, possa determinare uno squilibrio di mercato; sarebbe opportuno che nell'ambito delle procedure di riassegnazione delle risorse aggiuntive stanziate con il decreto-legge n. 104 del 2020 venissero adottati criteri atti a ristabilire un equilibrio di mercato fra i diversi soggetti interessati dal beneficio,

impegna il Governo

in sede di rideterminazione delle somme eccedenti rispetto ai 25 milioni di euro già stanziati con il decreto-legge n. 34 del 2020, a voler tenere conto, oltre che all'indicazione dei ricavi, anche dell'indicazione dei costi sostenuti, entrambi su base annua, come rilevato da ultimo bilancio depositato, riconsiderando tra i beneficiari esclusivamente i soggetti già in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020.
9/2700/20Andreuzza, Bazzaro, Dara.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 100 del provvedimento in esame reca delle modifiche alla disciplina sulle «Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale», prevedendo in particolare al suo comma 4 che «dal 1o gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500»;
    il tenore generico del citato comma fa temere l'applicazione del medesimo anche ai canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura, settori questi già fortemente colpiti dalla emergenza epidemiologica e per i quali un incremento così significativo dei costi concessori determinerebbe conseguenze gravissime in termini economici ed occupazionali. I pescatori ad esempio si troverebbero a pagare un canone maggiorato di cinque volte rispetto a quello attualmente previsto per l'esercizio dell'attività di pesca che, in quanto attività lavorativa, in un periodo di grande difficoltà del sistema Paese, andrebbe semmai supportata e incentivata con misure agevolative mirate;
    con il periodo di lockdown l'intera filiera della pesca e dell'acquacoltura ha registrato ingenti perdite legate soprattutto alla chiusura di alberghi, mense e ristoranti. Sì calcola che nel primo semestre del 2020 vi sia stata una riduzione del 50 per cento dei guadagni rispetto a quelli dell'anno precedente e anche nei prossimi mesi il rischio di possibili restrizioni dell'orario di apertura dei ristoranti, dei centri commerciali, dei mercati e la proroga dello smart work in gran parte degli uffici pubblici con la conseguente chiusura delle mense porterà a una ulteriore diminuzione del consumo di prodotti ittici,

impegna il Governo

a chiarire la portata del comma 4 dell'articolo 100 del decreto in esame escludendone espressamente l'applicazione ai canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura, evitando così che tale disposizione possa penalizzare ulteriormente questi settori produttivi già fortemente colpiti dall'emergenza epidemiologica.
9/2700/21Viviani, Dara.


   La Camera,
   premesso che,
    l'articolo 95 come modificato in fase di discussione al Senato, istituisce l'Autorità per la Laguna di Venezia con sede in Venezia, attribuendo all'Autorità la natura di ente pubblico non economico di rilevanza nazionale;
    la norma proposta individua tra le funzioni e le competenze attribuite all'Autorità l'approvazione del programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, del programma unico integrato e del programma di gestione e manutenzione dell'opera MOSE, nonché lo svolgimento di attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare ed il coordinamento e alta sorveglianza sugli interventi di salvaguardia dell'ambito lagunare;
    come indicato nella Relazione Tecnica al provvedimento in esame le funzioni attribuite all'Autorità assorbono ampliandole le competenze già conferite e svolte in passato dal Magistrato alle Acque di Venezia, un organo, soppresso nel 2014, istituito con la legge n. 257 del 5 maggio 1907. Competenze di cui attualmente risulta titolare il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto;
    considerata l'importanza e la storia legata all'antica istituzione del Magistrato alle Acque, creata dalla Serenissima, e le competenze attribuite alla nuova Autorità istituita dal provvedimento in esame,

impegna il Governo

a denominare la nuova Autorità di cui all'articolo 95 «Magistrato alle Acque di Venezia» al fine di dare seguito alla storia e all'attività svolta da una delle più antiche istituzioni della città, creata dalla Repubblica di Venezia.
9/2700/22Pellicani.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame si propone di convertire in legge, con modificazioni, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
    il sistema economico italiano si è trovato ad affrontare un lockdown generalizzato e prolungato che ha avuto e avrà conseguenze molto pesanti sulla tenuta del nostro tessuto imprenditoriale, sulla sua capacità di preservare l'integrità delle catene del valore e sulla capacità delle nostre aziende di ritornare ai livelli produttivi ed occupazionali ante virus anche nel comparto ferroviario merci;
    appare strategico e necessario implementare e promuovere azioni a supporto di tutta la filiera del trasporto ferroviario merci anche e soprattutto in virtù di un sano principio di equità tra imprese e di tutela della concorrenza;
    queste stesse imprese hanno dimostrato straordinaria resilienza e determinano un volano per la competitività del nostro Paese anche rispetto allo scenario europeo;
    il permanere di disuniformità nel mercato potrebbe far insorgere criticità nel valutare compatibili con la legislazione europea norme di rango primario già approvate in favore di imprese ferroviarie;
    valutato che:
     il settore ferroviario è un settore strategico per l'economia nazionale;
     che il trasporto ferroviario, intermodale e convenzionale rappresenta il futuro per la competitività della nostra industria e per la salvaguardia dell'ambiente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con un prossimo provvedimento di carattere normativo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, lo stanziamento di adeguate risorse economiche al fine di sostenere, mediante contributi straordinari, le imprese dell'intera filiera del trasporto ferroviario quali le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale (MTO) limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 e registrati a partire dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020.
9/2700/23Andrea Romano.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame si propone di convertire in legge, con modificazioni, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
    tra le disposizioni introdotte dal Governo rileva, in particolare, quanto disposto dall'articolo 86 del decreto-legge, che, apportando alcune modificazioni alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha previsto l'allocazione di 53 milioni di euro a sostengo dei soggetti esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggetti a obbligo di servizio pubblico, rinviando ad una disciplina prevista dalla suddetta legge di bilancio che non appare immediatamente applicabile al settore del trasporto turistico;
    le risorse, ancorché cospicue, costituiscono una parte di disponibilità economiche a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sono sufficienti, anche tenuto conto dell'effetto della crisi pandemica sul settore del trasporto turistico, a garantite un effettivo sostegno al settore, così rilevante ai fini del Prodotto interno lordo del Paese;
   considerato che:
    lo strumento di sostegno previsto dall'articolo 86 del decreto-legge, originariamente disciplinato dai commi 113 e seguenti della legge di bilancio 2020, prevede alcune limitazioni e condizioni all'accesso ai benefici tra i quali (i) la non cumulabilità con altre agevolazioni, (ii) la condizione di procedere alla rottamazione dei veicoli, (iii) la destinazione delle somme riconosciute e, da ultimo (iv) la tipologia dei veicoli per i quali il beneficio può essere richiesto e fruito; in particolare si sottolinea come la previsione della rottamazione rappresenti un limite non congruo, poiché gli autobus di trasporto turistico vengono ammortizzati, in otto anni e sostituiti dalle imprese quando ancora hanno un significativo valore economico, per cui vengono spesso alienati all'estero e non rottamati;
    anche in ragione del contingentamento dei lavori parlamentari di conversione in legge del decreto-legge, non è stato possibile apportare alcuna modificazione al testo della disposizione introdotta dal Governo;
    appare assolutamente necessario provvedere, anche nel prossimo provvedimento utile, ad un incremento delle risorse destinare al settore e, soprattutto, alla strutturazione di uno strumento nuovo e particolare per sostenere le imprese titolari di autorizzazioni al trasporto persone ex decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di procedere, nell'ambito del prossimo provvedimento utile, a destinare alle imprese che effettuano servizi di noleggio autobus con conducente ulteriori risorse nell'ambito del Fondo investimenti 2020 ed a prevedete che tali risorse non siano vincolate alla rottamazione degli autobus sostituiti, siano volte al ristoro dei costi di ammortamento o dei canoni di leasing relativi a tutti i veicoli acquistati ed iscritti nei bilanci societari a decorrere dal 1o gennaio 2016, e siano cumulabili — esclusivamente per il passato – con i benefici della cosiddetta «legge Sabatini» e successive modificazioni e integrazioni.
9/2700/24Gariglio, Ficara.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame si propone di convertire in legge, con modificazioni, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
    tra le disposizioni introdotte dal Governo rileva, in particolare, quanto disposto dall'articolo 86 del decreto-legge, che, apportando alcune modificazioni alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha previsto l'allocazione di 53 milioni di euro a sostengo dei soggetti esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggetti a obbligo di servizio pubblico, rinviando ad una disciplina prevista dalla suddetta legge di bilancio che non appare immediatamente applicabile al settore del trasporto turistico;
    le risorse, ancorché cospicue, costituiscono una parte di disponibilità economiche a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sono sufficienti, anche tenuto conto dell'effetto della crisi pandemica sul settore del trasporto turistico, a garantite un effettivo sostegno al settore, così rilevante ai fini del Prodotto interno lordo del Paese;
   considerato che:
    lo strumento di sostegno previsto dall'articolo 86 del decreto-legge, originariamente disciplinato dai commi 113 e seguenti della legge di bilancio 2020, prevede alcune limitazioni e condizioni all'accesso ai benefici tra i quali (i) la non cumulabilità con altre agevolazioni, (ii) la condizione di procedere alla rottamazione dei veicoli, (iii) la destinazione delle somme riconosciute e, da ultimo (iv) la tipologia dei veicoli per i quali il beneficio può essere richiesto e fruito; in particolare si sottolinea come la previsione della rottamazione rappresenti un limite non congruo, poiché gli autobus di trasporto turistico vengono ammortizzati, in otto anni e sostituiti dalle imprese quando ancora hanno un significativo valore economico, per cui vengono spesso alienati all'estero e non rottamati;
    anche in ragione del contingentamento dei lavori parlamentari di conversione in legge del decreto-legge, non è stato possibile apportare alcuna modificazione al testo della disposizione introdotta dal Governo;
    appare assolutamente necessario provvedere, anche nel prossimo provvedimento utile, ad un incremento delle risorse destinare al settore e, soprattutto, alla strutturazione di uno strumento nuovo e particolare per sostenere le imprese titolari di autorizzazioni al trasporto persone ex decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di procedere, nell'ambito del prossimo provvedimento utile, a destinare alle imprese che effettuano servizi di noleggio autobus con conducente ulteriori risorse nell'ambito del Fondo investimenti 2020 ed a prevedete che tali risorse non siano vincolate alla rottamazione degli autobus sostituiti, siano volte al ristoro dei costi di ammortamento o dei canoni di leasing relativi a tutti i veicoli acquistati ed iscritti nei bilanci societari a decorrere dal 1o gennaio 2016, e siano cumulabili — esclusivamente per il passato – con i benefici della cosiddetta «legge Sabatini» e successive modificazioni e integrazioni.
9/2700/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Gariglio, Ficara.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame si propone di convertire in legge, con modificazioni, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
    tra le disposizioni introdotte dal Governo rileva, in particolare, quanto disposto dall'articolo 85 del decreto-legge che, al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, istituisce un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti detti servizi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni regionali, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio»;
    l'efficacia della disposizione è subordinata alle opportune valutazioni della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea,
   considerato che:
    anche in ragione del contingentamento dei lavori parlamentari di conversione in legge del decreto-legge, non è stato possibile apportare alcuna modificazione al testo della disposizione introdotta dal Governo;
    la materia sulla quale interviene la norma in esame è disciplinata, in particolare, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, a tenore del cui articolo 7 le leggi regionali di attuazione possono conferire a province, comuni e altri enti locali tutte le funzioni e i compiti, regionali, tra cui anche le autorizzazioni allo svolgimento dei servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio pubblico,

impegna il Governo

chiarendo che la disposizione è riferita anche ai titolari di autorizzazioni rilasciate dai comuni e dagli altri enti locali in ottemperanza alle leggi regionali attuative del decreto legislativo 422 del 1997, nonché dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1073, a procedere celermente, anche valutando la possibilità di un incremento di risorse — compatibilmente con le procedure previste dalle norme attuative dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – all'attuazione della norma.
9/2700/25Cantini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame si propone di convertire in legge, con modificazioni, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
    tra le disposizioni introdotte dal Governo rileva, in particolare, quanto disposto dall'articolo 85 del decreto-legge che, al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, istituisce un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti detti servizi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni regionali, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio»;
    l'efficacia della disposizione è subordinata alle opportune valutazioni della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea,
   considerato che:
    anche in ragione del contingentamento dei lavori parlamentari di conversione in legge del decreto-legge, non è stato possibile apportare alcuna modificazione al testo della disposizione introdotta dal Governo;
    la materia sulla quale interviene la norma in esame è disciplinata, in particolare, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, a tenore del cui articolo 7 le leggi regionali di attuazione possono conferire a province, comuni e altri enti locali tutte le funzioni e i compiti, regionali, tra cui anche le autorizzazioni allo svolgimento dei servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio pubblico,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

chiarendo che la disposizione è riferita anche ai titolari di autorizzazioni rilasciate dai comuni e dagli altri enti locali in ottemperanza alle leggi regionali attuative del decreto legislativo 422 del 1997, nonché dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1073, a procedere celermente, anche valutando la possibilità di un incremento di risorse — compatibilmente con le procedure previste dalle norme attuative dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – all'attuazione della norma.
9/2700/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Cantini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, in conseguenza della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, reca misure in materia di lavoro, salute, scuola, enti territoriali, nonché misure di sostegno e rilancio dell'economia e misure fiscali;
    l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha colpito molto duramente gli anziani, non solo dal punto di vista sanitario ed economico, ma, alla luce dei provvedimenti di contenimento e contrasto adottati in questi mesi, anche dal punto di vista sociale. L'isolamento imposto ha infatti accentuato il fenomeno già presente della solitudine delle persone fragili e anziane;
   considerato che:
    secondo gli indici demografici ISTAT del 2020, prosegue il lento scivolamento dell'età media della popolazione verso le età più anziane, nell'ultimo decennio, infatti, gli individui con età superiore ai 65 anni sono aumentati da 12,1 a 13,9 milioni;
    in questo particolare contesto sociosanitario, le case di riposo, ancor più delle RSA e delle case di cura che offrono servizi di tipo più marcatamente medico-sanitario, hanno svolto, e svolgeranno sempre di più un ruolo fondamentale di assistenza e sostegno a questa categoria, proprio con riferimento al tema dell'inclusione sociale, tema che lo stesso Governo pone tra le tre linee strategiche del proprio Piano di Rilancio del Paese,

impegna il Governo

a prevedere, già dal prossimo provvedimento utile, lo stanziamento di risorse a sostegno della rete delle case di riposo, al fine di potergli consentire l'efficace svolgimento della propria funzione nel tessuto sociale nazionale.
9/2700/26Comaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, in conseguenza della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, reca misure in materia di lavoro, salute, scuola, enti territoriali, nonché misure di sostegno e rilancio dell'economia e misure fiscali;
    l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha colpito molto duramente gli anziani, non solo dal punto di vista sanitario ed economico, ma, alla luce dei provvedimenti di contenimento e contrasto adottati in questi mesi, anche dal punto di vista sociale. L'isolamento imposto ha infatti accentuato il fenomeno già presente della solitudine delle persone fragili e anziane;
   considerato che:
    secondo gli indici demografici ISTAT del 2020, prosegue il lento scivolamento dell'età media della popolazione verso le età più anziane, nell'ultimo decennio, infatti, gli individui con età superiore ai 65 anni sono aumentati da 12,1 a 13,9 milioni;
    in questo particolare contesto sociosanitario, le case di riposo, ancor più delle RSA e delle case di cura che offrono servizi di tipo più marcatamente medico-sanitario, hanno svolto, e svolgeranno sempre di più un ruolo fondamentale di assistenza e sostegno a questa categoria, proprio con riferimento al tema dell'inclusione sociale, tema che lo stesso Governo pone tra le tre linee strategiche del proprio Piano di Rilancio del Paese,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

a prevedere, già dal prossimo provvedimento utile, lo stanziamento di risorse a sostegno della rete delle case di riposo, al fine di potergli consentire l'efficace svolgimento della propria funzione nel tessuto sociale nazionale.
9/2700/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Comaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 58-ter del provvedimento all'esame modifica alcuni profili normativi relativi alla disciplina del settore apistico; in particolare, il comma 1 novella la legge n. 313 del 2004 (Disciplina dell'apicoltura), e la lettera c) interviene sui principi relativi all'adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere, in base ai quali lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo. In particolare, la novella all'articolo 1, comma 2, lettera a) elimina il principio relativo al preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria (decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni);
    più precisamente si introduce il principio che la pratica economico-produttiva del nomadismo sia esonerata dall'accertamento sanitario degli alveari in movimento, con la possibile conseguenza che si possano diffondere le malattie delle api. Un esempio, per comprendere la portata della disposizione all'esame, il coleottero esotico degli alveari Aethina tumida, per anni circoscritto sul territorio della Regione Calabria (unico caso in Europa), potrebbe diffondersi su tutto il territorio nazionale senza che le Autorità sanitarie possano effettuare controlli preventivi sugli allevamenti in movimento da e verso le zone di presenza di tali patologie;
    in Italia ci sono 56.665 proprietari di alveari, con 1.835.776 colonie (1.579.776 alveari e 256.000 sciami, 2 milioni di api regine e 80 miliardi di api operaie);
    sopprimere, con la norma all'esame, dalla disciplina dell'apicoltura l'obbligo di rispetto del Regolamento di polizia veterinaria potrebbe voler dire dare la possibilità di movimentare alveari che potrebbero essere malati causando in questo modo la diffusione di patologie pericolose per la salute del patrimonio apistico nazionale,

impegna il Governo

a prevedere l'emanazione di una circolare ministeriale che chiarisca la portata e gli eventuali effetti della disposizione prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 58-ter, in quanto questa norma potrebbe condurre a conseguenze rilevanti per il patrimonio apistico nazionale.
9/2700/27Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Anna Lisa Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 58-ter del provvedimento all'esame modifica alcuni profili normativi relativi alla disciplina del settore apistico; in particolare, il comma 1 novella la legge n. 313 del 2004 (Disciplina dell'apicoltura), e la lettera c) interviene sui principi relativi all'adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere, in base ai quali lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo. In particolare, la novella all'articolo 1, comma 2, lettera a) elimina il principio relativo al preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria (decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni);
    più precisamente si introduce il principio che la pratica economico-produttiva del nomadismo sia esonerata dall'accertamento sanitario degli alveari in movimento, con la possibile conseguenza che si possano diffondere le malattie delle api. Un esempio, per comprendere la portata della disposizione all'esame, il coleottero esotico degli alveari Aethina tumida, per anni circoscritto sul territorio della Regione Calabria (unico caso in Europa), potrebbe diffondersi su tutto il territorio nazionale senza che le Autorità sanitarie possano effettuare controlli preventivi sugli allevamenti in movimento da e verso le zone di presenza di tali patologie;
    in Italia ci sono 56.665 proprietari di alveari, con 1.835.776 colonie (1.579.776 alveari e 256.000 sciami, 2 milioni di api regine e 80 miliardi di api operaie);
    sopprimere, con la norma all'esame, dalla disciplina dell'apicoltura l'obbligo di rispetto del Regolamento di polizia veterinaria potrebbe voler dire dare la possibilità di movimentare alveari che potrebbero essere malati causando in questo modo la diffusione di patologie pericolose per la salute del patrimonio apistico nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'emanazione di una circolare ministeriale che chiarisca la portata e gli eventuali effetti della disposizione prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 58-ter, in quanto questa norma potrebbe condurre a conseguenze rilevanti per il patrimonio apistico nazionale.
9/2700/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Anna Lisa Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca, all'articolo 11, misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto, per le esigenze di funzionalità e di compatibilità ambientale, autorizzando il Ministero della difesa ad assumere, per il triennio 2020-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa;
    il parere approvato dalla Commissione Difesa recita, nelle premesse: «apprezzata tale misura e auspicato che nel prosieguo interventi di tal genere possano interessare anche gli altri Arsenali militari insistenti sul territorio nazionale e, in particolare, quelli di Brindisi, La Spezia e di Augusta, in ragione della particolare urgenza che si riscontra in tali realtà relativamente alla carenza di organico»;
    il Polo Mantenimento Armamento Leggero di Terni ha il compito di assicurare l'efficienza di materiali, mezzi e equipaggiamenti in dotazione alle Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato con particolare riferimento alle armi leggere, alle protezioni balistiche individuali e veicolari, agli strumenti verificatori ed alle attrezzature balistiche in genere;
    il suddetto Polo conta circa cento unità in meno rispetto all'organico necessario e nei prossimi anni dovrà affrontare decine di pensionamenti,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, ulteriori risorse in favore del Polo Mantenimento Armamento Leggero di Terni al fine di assicurarne la funzionalità.
9/2700/28Pretto, Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Zicchieri, Caparvi, Marchetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca, all'articolo 11, misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto, per le esigenze di funzionalità e di compatibilità ambientale, autorizzando il Ministero della difesa ad assumere, per il triennio 2020-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa;
    il parere approvato dalla Commissione Difesa recita, nelle premesse: «apprezzata tale misura e auspicato che nel prosieguo interventi di tal genere possano interessare anche gli altri Arsenali militari insistenti sul territorio nazionale e, in particolare, quelli di Brindisi, La Spezia e di Augusta, in ragione della particolare urgenza che si riscontra in tali realtà relativamente alla carenza di organico»;
    il Polo Mantenimento Armamento Leggero di Terni ha il compito di assicurare l'efficienza di materiali, mezzi e equipaggiamenti in dotazione alle Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato con particolare riferimento alle armi leggere, alle protezioni balistiche individuali e veicolari, agli strumenti verificatori ed alle attrezzature balistiche in genere;
    il suddetto Polo conta circa cento unità in meno rispetto all'organico necessario e nei prossimi anni dovrà affrontare decine di pensionamenti,

impegna il Governo

nell'ambito delle valutazioni sulle priorità da realizzare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, ulteriori risorse in favore del Polo Mantenimento Armamento Leggero di Terni al fine di assicurarne la funzionalità.
9/2700/28. (Testo modificato nel corso della seduta) Pretto, Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Zicchieri, Caparvi, Marchetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca, all'articolo 11, misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto, per le esigenze di funzionalità e di compatibilità ambientale, autorizzando il Ministero della difesa ad assumere, per il triennio 2020-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale;
    il parere approvato dalla Commissione Difesa recita, nelle premesse: «apprezzata tale misura e auspicato che nel prosieguo interventi di tal genere possano interessare anche gli altri Arsenali militari insistenti sul territorio nazionale e, in particolare, quelli di Brindisi, La Spezia e di Augusta, in ragione della particolare urgenza che si riscontra in tali realtà relativamente alla carenza di organico», bandito dal Centro di formazione della difesa;
    l'Arsenale militare marittimo di La Spezia dispone di un organico già oggi inferiore rispetto ai carichi di lavoro di almeno 100 unità e che nei prossimi anni dovrà affrontare decine di pensionamenti,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, ulteriori risorse in favore dell'Arsenale militare marittimo di La Spezia al fine di assicurarne la funzionalità.
9/2700/29Lorenzo Fontana, Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Di Muro, Foscolo, Rixi, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca, all'articolo 11, misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto, per le esigenze di funzionalità e di compatibilità ambientale, autorizzando il Ministero della difesa ad assumere, per il triennio 2020-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale;
    il parere approvato dalla Commissione Difesa recita, nelle premesse: «apprezzata tale misura e auspicato che nel prosieguo interventi di tal genere possano interessare anche gli altri Arsenali militari insistenti sul territorio nazionale e, in particolare, quelli di Brindisi, La Spezia e di Augusta, in ragione della particolare urgenza che si riscontra in tali realtà relativamente alla carenza di organico», bandito dal Centro di formazione della difesa;
    l'Arsenale militare marittimo di La Spezia dispone di un organico già oggi inferiore rispetto ai carichi di lavoro di almeno 100 unità e che nei prossimi anni dovrà affrontare decine di pensionamenti,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, ulteriori risorse in favore dell'Arsenale militare marittimo di La Spezia al fine di assicurarne la funzionalità.
9/2700/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Lorenzo Fontana, Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Di Muro, Foscolo, Rixi, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca, all'articolo 11, misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto, per le esigenze di funzionalità e di compatibilità ambientale, autorizzando il Ministero della difesa ad assumere, per il triennio 2020-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa;
    il parere approvato dalla Commissione Difesa recita, nelle premesse: «apprezzata tale misura e auspicato che nel prosieguo interventi di tal genere possano interessare anche gli altri Arsenali militari insistenti sul territorio nazionale e, in particolare, quelli di Brindisi, La Spezia e di Augusta, in ragione della particolare urgenza che si riscontra in tali realtà relativamente alla carenza di organico»;
    lo storico presidio dell'Arsenale militare di Brindisi dispone di un organico già oggi inferiore rispetto ai carichi di lavoro,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, ulteriori risorse in favore dell'Arsenale militare di Brindisi al fine di assicurarne la funzionalità.
9/2700/30Castiello, Ferrari, Boniardi, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Sasso, Tateo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca, all'articolo 11, misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto, per le esigenze di funzionalità e di compatibilità ambientale, autorizzando il Ministero della difesa ad assumere, per il triennio 2020-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa;
    il parere approvato dalla Commissione Difesa recita, nelle premesse: «apprezzata tale misura e auspicato che nel prosieguo interventi di tal genere possano interessare anche gli altri Arsenali militari insistenti sul territorio nazionale e, in particolare, quelli di Brindisi, La Spezia e di Augusta, in ragione della particolare urgenza che si riscontra in tali realtà relativamente alla carenza di organico»;
    lo storico presidio dell'Arsenale militare di Brindisi dispone di un organico già oggi inferiore rispetto ai carichi di lavoro,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, ulteriori risorse in favore dell'Arsenale militare di Brindisi al fine di assicurarne la funzionalità.
9/2700/30. (Testo modificato nel corso della seduta) Castiello, Ferrari, Boniardi, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Sasso, Tateo.


   La Camera,
   premesso che;
    il provvedimento all'esame reca, all'articolo 11, misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto, per le esigenze di funzionalità e di compatibilità ambientale, autorizzando il Ministero della difesa ad assumere, per il triennio 2020-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa;
    il parere approvato dalla Commissione Difesa recita, nelle premesse: «apprezzata tale misura e auspicato che nel prosieguo interventi di tal genere possano interessare anche gli altri Arsenali militari insistenti sul territorio nazionale e, in particolare, quelli di Brindisi, La Spezia e di Augusta, in ragione della particolare urgenza che si riscontra in tali realtà relativamente alla carenza di organico»;
    l'Arsenale militare di Augusta necessita di risorse ulteriori, in uomini e mezzi al fine di realizzare i lavori di dragaggio e bonifica dei fondali antistanti le banchine, necessari per lo stazionamento e l'ormeggio delle nuove unità navali (Fremm), che necessitano di un maggior pescaggio rispetto alle attuali,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, ulteriori risorse in favore dell'Arsenale militare di Augusta al fine di assicurarne la funzionalità.
9/2700/31Gobbato, Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Alessandro Pagano, Minardo.


   La Camera,
   premesso che;
    il provvedimento all'esame reca, all'articolo 11, misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto, per le esigenze di funzionalità e di compatibilità ambientale, autorizzando il Ministero della difesa ad assumere, per il triennio 2020-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa;
    il parere approvato dalla Commissione Difesa recita, nelle premesse: «apprezzata tale misura e auspicato che nel prosieguo interventi di tal genere possano interessare anche gli altri Arsenali militari insistenti sul territorio nazionale e, in particolare, quelli di Brindisi, La Spezia e di Augusta, in ragione della particolare urgenza che si riscontra in tali realtà relativamente alla carenza di organico»;
    l'Arsenale militare di Augusta necessita di risorse ulteriori, in uomini e mezzi al fine di realizzare i lavori di dragaggio e bonifica dei fondali antistanti le banchine, necessari per lo stazionamento e l'ormeggio delle nuove unità navali (Fremm), che necessitano di un maggior pescaggio rispetto alle attuali,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, ulteriori risorse in favore dell'Arsenale militare di Augusta al fine di assicurarne la funzionalità.
9/2700/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Gobbato, Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Alessandro Pagano, Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca, all'articolo 35, una proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'incremento delle 753 unità rispetto al contingente base autorizzato dalla legge di bilancio 2020, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19;
    dalle numerose audizioni tenutesi in Commissione Difesa alla Camera nel corso dell'indagine conoscitiva su «Strade sicure», è emerso che un utilizzo con modalità statica del personale militare che ne fa parte, spesso non è compatibile con le peculiarità d'impiego delle Forze armate e che la riqualificazione del contributo di tale personale militare sia già oggetto di proposte di misure di rimodulazione in senso dinamico, da adottare di concerto con i prefetti,

impegna il Governo

a predisporre quanto prima un impiego del personale militare impegnato nell'operazione «Strade Sicure» privilegiando lo svolgimento di servizi maggiormente dinamici.
9/2700/32Boniardi, Ferrari, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca, all'articolo 35, una proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'incremento delle 753 unità rispetto al contingente base autorizzato dalla legge di bilancio 2020, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19;
    dalle numerose audizioni tenutesi in Commissione Difesa alla Camera nel corso dell'indagine conoscitiva su «Strade sicure», è emerso che un utilizzo con modalità statica del personale militare che ne fa parte, spesso non è compatibile con le peculiarità d'impiego delle Forze armate e che la riqualificazione del contributo di tale personale militare sia già oggetto di proposte di misure di rimodulazione in senso dinamico, da adottare di concerto con i prefetti,

impegna il Governo

nel quadro di una compiuta valutazione di tutti gli aspetti attinenti alla sicurezza, a valutare l'opportunità di predisporre quanto prima un impiego del personale militare impegnato nell'operazione «Strade Sicure» privilegiando lo svolgimento di servizi maggiormente dinamici.
9/2700/32. (Testo modificato nel corso della seduta) Boniardi, Ferrari, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca, all'articolo 35, una proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'incremento delle 753 unità rispetto al contingente base autorizzato dalla legge di bilancio 2020, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19;
    lo stesso articolo reca, allo scopo di soddisfare le esigenze della proroga, l'autorizzazione di un'ulteriore spesa per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale militare del contingente;
    i militari impiegati nell'operazione «Strade Sicure» sono autorizzati a svolgere al massimo 40 ore di straordinario mensile solo da quando sono impiegati a fronteggiare la pandemia da COVID-19. Prima ne avevano a disposizione 21 e le superavano sistematicamente perché impiegati in qualsiasi emergenza, salvo poi non avere il tempo neppure di recuperarle;
    le forze di polizia impegnate nello stesso lavoro, sono autorizzate a svolgere fino a 70 ore di straordinario mensile,

impegna il Governo

ad elevare, nel prossimo provvedimento utile, a 70 ore mensili l'obiettivo ottimale di straordinari per i militari impiegati nel contingente «Strade Sicure».
9/2700/33Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca, all'articolo 35, una proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'incremento delle 753 unità rispetto al contingente base autorizzato dalla legge di bilancio 2020, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19;
    lo stesso articolo reca, allo scopo di soddisfare le esigenze della proroga, l'autorizzazione di un'ulteriore spesa per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale militare del contingente;
    i militari impiegati nell'operazione «Strade Sicure» sono autorizzati a svolgere al massimo 40 ore di straordinario mensile solo da quando sono impiegati a fronteggiare la pandemia da COVID-19. Prima ne avevano a disposizione 21 e le superavano sistematicamente perché impiegati in qualsiasi emergenza, salvo poi non avere il tempo neppure di recuperarle;
    le forze di polizia impegnate nello stesso lavoro, sono autorizzate a svolgere fino a 70 ore di straordinario mensile,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

ad elevare, nel prossimo provvedimento utile, a 70 ore mensili l'obiettivo ottimale di straordinari per i militari impiegati nel contingente «Strade Sicure».
9/2700/33. (Testo modificato nel corso della seduta) Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca, all'articolo 44-bis, un incremento delle risorse a disposizione per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, nell'anno 2020, del personale militare del contingente autorizzato dalla legge di bilancio 2020;
    tali risorse sono state stanziate al fine di garantire ai militari impiegati nell'operazione «Strade Sicure» lo svolgimento di 40 ore di straordinario mensile fino al 31 dicembre 2020;
    prima di essere impiegati a fronteggiare la pandemia da COVID-19, i militari avevano a disposizione 21 ore al mese di straordinari e le superavano sistematicamente perché impiegati in qualsiasi emergenza, salvo poi non avere il tempo neppure di recuperarle;
    le forze di polizia impegnate nello stesso lavoro, sono autorizzate a svolgere fino a 70 ore di straordinario mensile,

impegna il Governo

a stanziare, nel prossimo provvedimento utile, risorse sufficienti a garantire la spesa di straordinari di 70 ore mensili per i militari impiegati nel contingente «Strade Sicure», onde non perpetuare la differenza con le forze di polizia impegnate nello stesso lavoro.
9/2700/34Piccolo, Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Pretto, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca, all'articolo 44-bis, un incremento delle risorse a disposizione per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, nell'anno 2020, del personale militare del contingente autorizzato dalla legge di bilancio 2020;
    tali risorse sono state stanziate al fine di garantire ai militari impiegati nell'operazione «Strade Sicure» lo svolgimento di 40 ore di straordinario mensile fino al 31 dicembre 2020;
    prima di essere impiegati a fronteggiare la pandemia da COVID-19, i militari avevano a disposizione 21 ore al mese di straordinari e le superavano sistematicamente perché impiegati in qualsiasi emergenza, salvo poi non avere il tempo neppure di recuperarle;
    le forze di polizia impegnate nello stesso lavoro, sono autorizzate a svolgere fino a 70 ore di straordinario mensile,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

a stanziare, nel prossimo provvedimento utile, risorse sufficienti a garantire la spesa di straordinari di 70 ore mensili per i militari impiegati nel contingente «Strade Sicure», onde non perpetuare la differenza con le forze di polizia impegnate nello stesso lavoro.
9/2700/34. (Testo modificato nel corso della seduta) Piccolo, Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Pretto, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, all'articolo 36 autorizza, per l'anno 2020, il Ministero della difesa ad avviare le procedure straordinarie di stabilizzazione – nel limite di 145 unità – del personale civile, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, operante presso i reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare;
    il parere approvato dalla Commissione Difesa recita, nelle premesse: «ritenuto, al riguardo, opportuno procedere, nel primo provvedimento utile, alla stabilizzazione delle eventuali residue unità di personale civile a tempo determinato del Genio campale dell'Aeronautica militare»,

impegna il Governo

a procedere, nel primo provvedimento utile, alla stabilizzazione delle eventuali residue unità di personale civile a tempo determinato del Genio campale dell'Aeronautica militare.
9/2700/35Fantuz, Ferrari, Boniardi, Castiello, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, all'articolo 36 autorizza, per l'anno 2020, il Ministero della difesa ad avviare le procedure straordinarie di stabilizzazione – nel limite di 145 unità – del personale civile, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, operante presso i reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare;
    il parere approvato dalla Commissione Difesa recita, nelle premesse: «ritenuto, al riguardo, opportuno procedere, nel primo provvedimento utile, alla stabilizzazione delle eventuali residue unità di personale civile a tempo determinato del Genio campale dell'Aeronautica militare»,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

a procedere, nel primo provvedimento utile, alla stabilizzazione delle eventuali residue unità di personale civile a tempo determinato del Genio campale dell'Aeronautica militare.
9/2700/35. (Testo modificato nel corso della seduta) Fantuz, Ferrari, Boniardi, Castiello, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, all'articolo 42-bis dispone la sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché specifici interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca dei comuni di Lampedusa e Linosa e stanzia risorse per i comuni siciliani di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta individuati come quelli maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori;
    a tale riguardo ed in conseguenza delle politiche dell'attuale maggioranza in materia migratoria si è registrato un aumento esponenziale degli sbarchi illegali che hanno ormai raggiunto nel 2020 il numero di oltre venticinquemila rispetto ai settemila dello scorso anno, con una crescita esponenziale nonostante l'emergenza sanitaria degli scorsi mesi e quella recentemente prorogata fino al 31 gennaio del 2021;
    l'ulteriore emergenza conseguente a tali flussi migratori irregolari, vista anche la consistenza numerica degli stessi, ha ovviamente riguardato non soltanto il comune di Lampedusa e Linosa ma altresì tanti altri comuni del litorale calabrese, pugliese e della Sardegna, come attestano i diversi arrivi di immigrati irregolari registrati negli scorsi mesi a Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Roccella Joinica, Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Crotone, susseguitesi negli scorsi mesi di notte e di giorno, anche durante la stagione turistica e in alcuni casi anche direttamente sulle spiagge, tra lo stupore dei bagnanti;
    nonostante il cruscotto statistico giornaliero pubblicato sul sito del Ministero dell'interno non riporti gli arrivi di immigrati irregolari dai confini terrestri, diverse inchieste giornalistiche e le denunce dei Governatori regionali hanno invece evidenziato in questi ultimi mesi una situazione ormai completamente fuori controllo dovuta ai flussi migratori irregolari provenienti sia dalla rotta balcanica che dal confine con la Francia che hanno altresì inciso negativamente sull'economia e sicurezza della popolazione in particolare a Ventimiglia, Como, Udine e Trieste,

impegna il Governo

a tener conto di tutti i comuni che negli scorsi mesi ed ancora oggi sono maggiormente esposti ai flussi migratori irregolari verso il nostro Paese, prevedendo anche per essi, attraverso ulteriori iniziative normative, misure di ristoro al fine di riservare a tutti i comuni e territori colpiti uguale trattamento rispetto a quanto disposto a favore di Lampedusa e Linosa.
9/2700/36Di Muro, Zoffili, Gava, Bubisutti, Moschioni, Panizzut, Foscolo, Rixi, Viviani, Sasso, Tateo, Furgiuele, De Martini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 21-bis, inserito dal Senato, riconosce il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile o, qualora non potesse essere svolta in tal modo, ad un congedo straordinario, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici;
    per i periodi di congedo fruiti viene riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la copertura da contribuzione figurativa;
    si tratta di misure indispensabili per la tutela delle famiglie in caso di quarantena dei figli, ma non appaiono sufficienti per sostenere in modo adeguato le famiglie ad affrontare in tranquillità e sicurezza le sfide dei prossimi mesi;
    al fine di poter conciliare al meglio la cura e l'assistenza ai figli con il lavoro si ritiene che i genitori, dipendenti del settore pubblico o privato, dovrebbero poter far ricorso a loro scelta al congedo parentale straordinario o al lavoro agile;
    sarebbe inoltre necessario innalzare l'indennità riconosciuta in caso congedo parentale per limitare le perdite economiche per le famiglie, già messe duramente alla prova durante la prima ondata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di apportare, con il prossimo provvedimento utile, modifiche al suddetto articolo 21-bis, volte a consentire ai genitori di scegliere tra svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile e congedo straordinario e, in quest'ultimo caso, di aumentare l'indennità riconosciuta.
9/2700/37Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il rilancio dell'economia, è emerso con dati allarmanti che la pandemia di COVID-19 in corso sta avendo effetti deleteri sull'economia nazionale, con una riduzione del PIL stimata, secondo gli ultimi dati, oltre il 12 per cento;
    la spesa di investimento in infrastrutture costituisce un evidente volano per la ripresa economica, consentendo nell'immediato di creare posti di lavoro e, nel medio-lungo periodo, di creare le condizioni favorevoli per il fiorire di nuove attività di impresa e per la crescita delle esistenti;
    un adeguato piano di sviluppo, monitoraggio e ristrutturazione della rete infrastrutturale costituisce, infatti, evidente catalizzatore del rilancio economico, creando le condizioni migliori per l'esercizio e il rilancio della loro attività;
    i provvedimenti per il rilancio economico devono dunque essere l'occasione per predisporre un piano straordinario di investimenti sulle infrastrutture, che consenta l'implementazione di reti, anche tecnologiche, adeguate a sostenere l'auspicato rapido rilancio dell'economia del Paese;
    il notevole afflusso di risorse, anche europee, conseguente alle misure per il superamento delle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria costituisce un'occasione imperdibile per avviare finalmente il processo di ammodernamento delle infrastrutture del nostro Paese,

impegna il Governo

al fine di creare i presupposti per un rapido e consistente rilancio economico, a valutare l'opportunità di predisposizione di un piano straordinario di risorse da destinare allo sviluppo, monitoraggio e ristrutturazione delle infrastrutture, anche tecnologiche, del nostro Paese.
9/2700/38Sorte, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il rilancio dell'economia, è emerso con dati allarmanti che la pandemia di COVID-19 in corso sta avendo effetti deleteri sull'economia nazionale, con una riduzione del PIL stimata, secondo gli ultimi dati, oltre il 12 per cento;
    la spesa di investimento in infrastrutture costituisce un evidente volano per la ripresa economica, consentendo nell'immediato di creare posti di lavoro e, nel medio-lungo periodo, di creare le condizioni favorevoli per il fiorire di nuove attività di impresa e per la crescita delle esistenti;
    un adeguato piano di sviluppo, monitoraggio e ristrutturazione della rete infrastrutturale costituisce, infatti, evidente catalizzatore del rilancio economico, creando le condizioni migliori per l'esercizio e il rilancio della loro attività;
    i provvedimenti per il rilancio economico devono dunque essere l'occasione per predisporre un piano straordinario di investimenti sulle infrastrutture, che consenta l'implementazione di reti, anche tecnologiche, adeguate a sostenere l'auspicato rapido rilancio dell'economia del Paese;
    il notevole afflusso di risorse, anche europee, conseguente alle misure per il superamento delle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria costituisce un'occasione imperdibile per avviare finalmente il processo di ammodernamento delle infrastrutture del nostro Paese,

impegna il Governo, individuando preventivamente le necessarie risorse finanziarie

al fine di creare i presupposti per un rapido e consistente rilancio economico, a valutare l'opportunità di predisposizione di un piano straordinario di risorse da destinare allo sviluppo, monitoraggio e ristrutturazione delle infrastrutture, anche tecnologiche, del nostro Paese.
9/2700/38. (Testo modificato nel corso della seduta) Sorte, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il rilancio dell'economia, è emersa la necessità, palesata da anni, di «sburocratizzare» e semplificare le procedure amministrative, avviando un'imponente opera di riordino e snellimento della macchina pubblica ed attuando una drastica semplificazione di tutte le complesse procedure amministrative legate a fisco, edilizia, autorizzazioni di inizio attività d'impresa e contratti pubblici;
    la pandemia di COVID-19 in corso, con le devastanti ricadute che ha avuto sull'economia nazionale, ha reso necessario accelerare questo percorso e predisporre nel più breve tempo possibile le condizioni utili a determinare una rapida e consistente ripresa che deve necessariamente passare da un repentino intervento legislativo volto a semplificare le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la riapertura dei cantieri sospesi;
    il decreto-legge n. 76 del 2020 ha segnato un primo passo verso la semplificazione dei numerosissimi oneri procedimentali che rallentano notevolmente le attività, soprattutto di investimento, di soggetti pubblici e privati;
    permangono tuttavia tutta una serie di adempimenti, estremamente gravosi e spesso sostanzialmente inutili, che frenano e talvolta disincentivano le predette attività
    la burocrazia, del resto, è unanimemente riconosciuta come una delle cause principali del freno alla ripresa economica ed alla crescita;
    ad oggi, in Italia, sono bloccati per questioni meramente burocratiche lavori pubblici per un importo totale, già stanziato, pari a circa 70 miliardi di euro. Questi cantieri devono partire il prima possibile per riavviare tutta l'economia del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare immediatamente una definitiva opera di riordino e snellimento della macchina pubblica, attuando una drastica semplificazione di tutte le complesse procedure amministrative, in particolare legate a fisco, edilizia, autorizzazioni di inizio attività d'impresa, contratti pubblici, nonché in materia di lavoro e previdenza, non toccate dal decreto-legge «Semplificazioni», che costringono imprese e cittadini a destinare tempo e risorse agli adempimenti legati alla burocrazia, sottraendole ad impieghi maggiormente produttivi.
9/2700/39Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il rilancio dell'economia, è emersa la necessità, palesata da anni, di «sburocratizzare» e semplificare le procedure amministrative, avviando un'imponente opera di riordino e snellimento della macchina pubblica ed attuando una drastica semplificazione di tutte le complesse procedure amministrative legate a fisco, edilizia, autorizzazioni di inizio attività d'impresa e contratti pubblici;
    la pandemia di COVID-19 in corso, con le devastanti ricadute che ha avuto sull'economia nazionale, ha reso necessario accelerare questo percorso e predisporre nel più breve tempo possibile le condizioni utili a determinare una rapida e consistente ripresa che deve necessariamente passare da un repentino intervento legislativo volto a semplificare le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la riapertura dei cantieri sospesi;
    il decreto-legge n. 76 del 2020 ha segnato un primo passo verso la semplificazione dei numerosissimi oneri procedimentali che rallentano notevolmente le attività, soprattutto di investimento, di soggetti pubblici e privati;
    permangono tuttavia tutta una serie di adempimenti, estremamente gravosi e spesso sostanzialmente inutili, che frenano e talvolta disincentivano le predette attività
    la burocrazia, del resto, è unanimemente riconosciuta come una delle cause principali del freno alla ripresa economica ed alla crescita;
    ad oggi, in Italia, sono bloccati per questioni meramente burocratiche lavori pubblici per un importo totale, già stanziato, pari a circa 70 miliardi di euro. Questi cantieri devono partire il prima possibile per riavviare tutta l'economia del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare ulteriore impulso all'opera di riordino e snellimento della macchina pubblica, attuando una drastica semplificazione di tutte le complesse procedure amministrative, in particolare legate a fisco, edilizia, autorizzazioni di inizio attività d'impresa, contratti pubblici, nonché in materia di lavoro e previdenza, non toccate dal decreto-legge «Semplificazioni».
9/2700/39. (Testo modificato nel corso della seduta) Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il rilancio dell'economia, è emerso ancora una volta che il dissesto idrogeologico rappresenta ed è riconosciuto come una delle più gravi problematiche che affligge il nostro Paese;
    si stimano in più del 90 per cento i comuni fragili dal punto di vista del dissesto idrogeologico, costituenti quasi l'80 per cento del territorio italiano;
    i recenti eventi che hanno colpito, in particolare, la Liguria e la provincia di Bergamo hanno messo in evidenza, per l'ennesima volta, l'estrema fragilità di parti consistenti del territorio della penisola;
    il problema diventa via via più grave e frequente con l'intensificarsi dei fenomeni meteorologici e con il progressivo «invecchiamento» di quei manufatti, in particolare strade e ponti, particolarmente esposti a tali eventi;
    i sempre più frequenti smottamenti, frane e alluvioni richiedono il continuo impiego di una notevole mole di risorse necessarie ad eseguire le urgenti opere di ripristino;
    nel medio periodo, le risorse complessivamente destinate agli interventi di ripristino superano di gran lunga quanto sarebbe necessario ad attuare un serio piano di sistemazione e messa in sicurezza definitiva dei territori soggetti a rischio idrogeologico;
    questi eventi, inoltre, creano un danno economico notevole, determinando sovente la sospensione delle attività delle imprese attive nei territori colpiti;
    il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Costa ha recentemente dichiarato che sono disponibili oltre 7 miliardi di euro per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza del territorio, ma che tali risorse sono attualmente bloccate a causa di vincoli burocratici;
    l'afflusso di nuove risorse, anche europee, conseguente alle misure per il superamento delle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria costituisce peraltro un'occasione imperdibile per avviare finalmente un importante piano di messa in sicurezza del territorio soggetto a rischio idrogeologico;
    le evidenti conseguenze del dissesto idrogeologico rendono necessario considerare gli interventi di messa in sicurezza come prioritari nella destinazione di tali risorse,

impegna il Governo

a valutare con urgenza l'opportunità di predisporre tempestivamente un piano straordinario di interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza dei territori soggetti a rischio idrogeologico, considerando il finanziamento di tali interventi prioritario nell'ambito della destinazione delle risorse stanziate, anche a livello europeo, nell'ambito delle misure volte a consentire la ripresa economica in seguito alla grave crisi causata dalla pandemia in corso.
9/2700/40Benigni, Gagliardi, Sorte, Pedrazzini, Silli.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il rilancio dell'economia, è emerso ancora una volta che il dissesto idrogeologico rappresenta ed è riconosciuto come una delle più gravi problematiche che affligge il nostro Paese;
    si stimano in più del 90 per cento i comuni fragili dal punto di vista del dissesto idrogeologico, costituenti quasi l'80 per cento del territorio italiano;
    i recenti eventi che hanno colpito, in particolare, la Liguria e la provincia di Bergamo hanno messo in evidenza, per l'ennesima volta, l'estrema fragilità di parti consistenti del territorio della penisola;
    il problema diventa via via più grave e frequente con l'intensificarsi dei fenomeni meteorologici e con il progressivo «invecchiamento» di quei manufatti, in particolare strade e ponti, particolarmente esposti a tali eventi;
    i sempre più frequenti smottamenti, frane e alluvioni richiedono il continuo impiego di una notevole mole di risorse necessarie ad eseguire le urgenti opere di ripristino;
    nel medio periodo, le risorse complessivamente destinate agli interventi di ripristino superano di gran lunga quanto sarebbe necessario ad attuare un serio piano di sistemazione e messa in sicurezza definitiva dei territori soggetti a rischio idrogeologico;
    questi eventi, inoltre, creano un danno economico notevole, determinando sovente la sospensione delle attività delle imprese attive nei territori colpiti;
    il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Costa ha recentemente dichiarato che sono disponibili oltre 7 miliardi di euro per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza del territorio, ma che tali risorse sono attualmente bloccate a causa di vincoli burocratici;
    l'afflusso di nuove risorse, anche europee, conseguente alle misure per il superamento delle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria costituisce peraltro un'occasione imperdibile per avviare finalmente un importante piano di messa in sicurezza del territorio soggetto a rischio idrogeologico;
    le evidenti conseguenze del dissesto idrogeologico rendono necessario considerare gli interventi di messa in sicurezza come prioritari nella destinazione di tali risorse,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

a valutare con urgenza l'opportunità di predisporre tempestivamente un piano straordinario di interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza dei territori soggetti a rischio idrogeologico, considerando il finanziamento di tali interventi prioritario nell'ambito della destinazione delle risorse stanziate, anche a livello europeo, nell'ambito delle misure volte a consentire la ripresa economica in seguito alla grave crisi causata dalla pandemia in corso.
9/2700/40. (Testo modificato nel corso della seduta) Benigni, Gagliardi, Sorte, Pedrazzini, Silli.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il rilancio dell'economia, è emersa con forza che la pandemia di COVID-19 in corso sta avendo effetti deleteri sull'economia nazionale, con una riduzione del PIL stimata, secondo gli ultimi dati, oltre il 12 per cento;
    la crisi economica porta con sé il grave rischio di una contrazione dei consumi e degli investimenti;
    in un tale contesto, è fondamentale che cittadini ed imprese possano usufruire della maggiore quantità possibile di risorse, per evitare che tale rischio diventi realtà;
    l'elevata pressione fiscale, sottraendo importanti e rilevanti risorse a cittadini e imprese, costituisce con ogni evidenza un grave freno al rilancio economico;
    è quanto mai necessaria, dunque, una decisa riforma del sistema fiscale, che preveda una drastica riduzione delle imposte;
    appare opportuno che una parte consistente dei fondi destinati al nostro Paese nell'ambito degli interventi studiati per il rilancio economico in seguito all'emergenza sanitaria venga destinata, con l'obiettivo di rilanciare immediatamente consumi ed investimenti, a consentire una riduzione della pressione fiscale gravante su cittadini ed imprese,

impegna il Governo

a valutare seriamente l'opportunità di impiegare una parte dei fondi destinati al nostro Paese nell'ambito degli interventi messi in atto per il rilancio economico in seguito all'emergenza sanitaria, per l'attuazione una radicale riforma del sistema fiscale, che preveda altresì una significativa riduzione delle imposte a carico di famiglie e imprese.
9/2700/41Silli, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il rilancio dell'economia, è emersa con forza che la pandemia di COVID-19 in corso sta avendo effetti deleteri sull'economia nazionale, con una riduzione del PIL stimata, secondo gli ultimi dati, oltre il 12 per cento;
    la crisi economica porta con sé il grave rischio di una contrazione dei consumi e degli investimenti;
    in un tale contesto, è fondamentale che cittadini ed imprese possano usufruire della maggiore quantità possibile di risorse, per evitare che tale rischio diventi realtà;
    l'elevata pressione fiscale, sottraendo importanti e rilevanti risorse a cittadini e imprese, costituisce con ogni evidenza un grave freno al rilancio economico;
    è quanto mai necessaria, dunque, una decisa riforma del sistema fiscale, che preveda una drastica riduzione delle imposte;
    appare opportuno che una parte consistente dei fondi destinati al nostro Paese nell'ambito degli interventi studiati per il rilancio economico in seguito all'emergenza sanitaria venga destinata, con l'obiettivo di rilanciare immediatamente consumi ed investimenti, a consentire una riduzione della pressione fiscale gravante su cittadini ed imprese,

impegna il Governo, nell'ambito delle valutazioni sulle priorità da realizzare compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

a valutare seriamente l'opportunità di impiegare una parte dei fondi destinati al nostro Paese nell'ambito degli interventi messi in atto per il rilancio economico in seguito all'emergenza sanitaria, per l'attuazione una radicale riforma del sistema fiscale, che preveda altresì una significativa riduzione delle imposte a carico di famiglie e imprese.
9/2700/41. (Testo modificato nel corso della seduta) Silli, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il rilancio dell'economia, è stato ancora una volta evidenziato che a causa dell'incerto quadro economico, molte famiglie e imprese si sono viste costrette a differire i programmati interventi di ristrutturazione dei propri immobili;
    inoltre, i lavori già iniziati hanno subito un notevole rallentamento per effetto delle misure costituenti il cosiddetto lockdown;
    ciò comporta il rischio per famiglie ed imprese di perdere la possibilità di accedere agli importanti benefìci fiscali disponibili;
    l'oggettiva contrazione del reddito delle famiglie derivante dalle attuali condizioni economiche, inoltre, porta con sé il rischio di non poter recuperare interamente, nei tempi stabiliti, le detrazioni fiscali per gli interventi già ultimati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti normativi volti a prevedere una proroga, di almeno 24 mesi, di tutte le scadenze attualmente previste per usufruire degli incentivi e bonus legati all'esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia, nonché del periodo di tempo entro il quale è attualmente ammesso il recupero fiscale degli interventi già portati.
9/2700/42Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il rilancio dell'economia, è stato ancora una volta evidenziato che a causa dell'incerto quadro economico, molte famiglie e imprese si sono viste costrette a differire i programmati interventi di ristrutturazione dei propri immobili;
    inoltre, i lavori già iniziati hanno subito un notevole rallentamento per effetto delle misure costituenti il cosiddetto lockdown;
    ciò comporta il rischio per famiglie ed imprese di perdere la possibilità di accedere agli importanti benefìci fiscali disponibili;
    l'oggettiva contrazione del reddito delle famiglie derivante dalle attuali condizioni economiche, inoltre, porta con sé il rischio di non poter recuperare interamente, nei tempi stabiliti, le detrazioni fiscali per gli interventi già ultimati,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti normativi volti a prevedere una proroga, di almeno 24 mesi, di tutte le scadenze attualmente previste per usufruire degli incentivi e bonus legati all'esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia, nonché del periodo di tempo entro il quale è attualmente ammesso il recupero fiscale degli interventi già portati.
9/2700/42. (Testo modificato nel corso della seduta) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.


   La Camera,
   premesso che:
    l'atto in esame riporta «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia». Il provvedimento stanzia ulteriori risorse economiche da utilizzare per proseguire e rafforzare l'azione di ripresa dalle conseguenze negative dell'epidemia da COVID-19 e sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese;
    sono molteplici gli allarmi lanciati negli ultimi mesi riguardo la penetrazione delle mafie nel tessuto socio-economico del Paese, fortemente provato prima dal lockdown ed in seguito dalle successive limitazioni. Tale situazione ha portato ad una vera e propria ristrutturazione degli affari illeciti delle consorterie mafiose presenti in Italia, la cui intenzione è quella di adattarsi – ponendo in essere vere e proprie strategie predatorie – a quella che viene correntemente definita economia di guerra, in relazione alle condizioni ed alle conseguenti risposte emergenziali alle problematiche emerse a causa del COVID-19;
    la crisi socio-economica ha colpito duramente tutto il comparto economico del Paese, a partire dalle piccole e medie imprese, dagli artigiani, dai commercianti. In questo scenario estremamente preoccupante, le mafie si inseriscono prepotentemente e prevalentemente, da un lato erogando prestiti ed agendo come usurai – avendo a disposizione grande liquidità – e dall'altro avendo la capacità di intercettare fondi in via di erogazione. Il costo sociale ed imprenditoriale di queste dinamiche risulta essere alto, provocando un'alterazione del mercato, l'estromissione di imprese sane, il riciclaggio, il fallimento di molti imprenditori ma anche l'appropriazione indebita di fondi pubblici destinati ad imprese legali in difficoltà. Appare dunque essenziale implementare una più ampia e celere attività di controllo e monitoraggio;
    in particolare, le attività di monitoraggio e il controllo preventivo del settore bancario e le attività di antiriciclaggio riconducibili all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) si sostanziano principalmente nelle Segnalazioni di Operazioni Sospette – SOS, che vengono inviate in maniera tempestiva alla Guardia di Finanza ed alla Direzione Investigativa Antimafia. Queste costituiscono fondamentali presidi a tutela della legalità delle citate operazioni di finanziamento, così come evidenziato nel primo rapporto dell'Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso;
    l'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – concernente l'attuazione della direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio – impone ad un'ampia platea di soggetti di natura principalmente economica e finanziaria di portare a conoscenza della UIF, attraverso l'invio di una SOS, le operazioni per le quali «sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa»;
    al momento attuale il sistema delle SOS rappresenta uno strumento evoluto e già operativo da impiegarsi con la massima effettività, valutando l'opportunità di apportare ulteriori miglioramenti volti a migliorarne e velocizzarne l'efficacia in relaziona al contrasto alle attività di natura criminale;
    per tale motivo, attraverso appositi strumenti di soft law, si ritiene opportuna la creazione di un canale preferenziale – una sorta di Codice Rosso delle SOS – capace di garantire un approccio ancora più tempestivo mettendo in connessione diretta le articolazioni specialistiche della Guardia di Finanza e della Direzione Investigativa Antimafia con gli uffici giudiziari, permettendo che questi possano avviare direttamente attività investigative oltre che continuare ad alimentare le indagini già in atto;
    nel quadro di un meccanismo aggiuntivo che possa sostenere il sistema delle SOS, si ritiene funzionale la definizione di un obbligo per le imprese – che richiedono accesso al credito – di dichiarare i loro organigramma e creare poi percorsi di verifica nominativa presso i diversi enti per l'emersione di eventuali positività nelle banche dati, così come suggerito nel già menzionato rapporto. Si tratta di controlli non condizionanti né sospensivi e che avrebbero dunque natura di accertamenti ad accompagnamento dell'erogazione del credito,

impegna il Governo

nel quadro del rafforzamento delle misure di prevenzione e di contrasto di attività di riciclaggio e di accesso al credito anche da parte delle imprese che possono essere «inquinate da parte delle organizzazioni criminali», – a porre in essere adeguati strumenti di soft law capaci di rendere le SOS destinate alla UIF capaci di generare indagini e non solo di alimentare indagini già instaurate, e di definire un obbligo le imprese che accederanno al credito di dichiarare i loro organigramma e creare poi percorsi di verifica nominativa presso i diversi enti per l'emersione di eventuali positività nelle banche dati.
9/2700/43Lattanzio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma n. 1076, della legge n. 205 del 2017 autorizza per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023; la stessa legge n. 205 del 2017 prevede al successivo comma n. 1077 un successivo decreto da emanare a cura del ministero delle infrastrutture e dei trasporti che preveda, quali criteri cardine dell'assegnazione dei fondi la «consistenza della rete viaria», il «tasso di incidentalità» e la «vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico»;
    la proposta contenuta nell'articolo 49, comma 1 del provvedimento in esame, come emendato in sede di approvazione presso il Senato della Repubblica, reca misure per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza ed «istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023»;
    «il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo, a favore delle Città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sarà definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2021, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali», mentre per i criteri di assegnazione si fa riferimento sempre a quelli contenuti nella legge n. 205 del 2017 ed al «rischio valutato»; che invece vi sono arterie costiere di collegamento tra le regioni che in assenza di tracciati autostradali supportano una notevole mole di traffico; che tali collegamenti, nati come strade panoramiche negli anni cinquanta del secolo scorso, vedono il contemporaneo passaggio di mezzi pesanti in transito e code chilometriche per il turismo balneare e quello destagionalizzato; che vi sono casi in cui in uno stesso comune vi sono anche una decina di ponti o viadotti già soggetti a limitazioni del traffico per ammaloramento o di cui comunque il comune competente non è in grado di fare studi approfonditi sulle condizioni a causa delle ingenti risorse occorrenti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere con successivo provvedimento legislativo adeguate risorse economiche per i comuni che abbiano sul loro territorio molti ponti e viadotti e non abbiano a disposizione adeguati stanziamenti economici per la loro manutenzione o che si trovino nella condizione e secondo i criteri evidenziati nell'ultimo periodo della premessa di questo ordine del giorno (ad esempio arterie costiere di collegamento tra le regioni o comuni che abbiano molti ponti o viadotti e non sono in grado di effettuare studi approfonditi sulle loro condizioni a causa delle ingenti risorse occorrenti). Ciò al fine di favorire soprattutto i comuni con una rete viaria non adeguata che presenta problematiche relative al transito soprattutto di mezzi pesanti ed i comuni di natura prettamente turistica;
   a valutare l'opportunità, se possibile, di favorire, i comuni come indicati nel primo impegno di questo dispositivo, con una parte delle risorse stanziate dall'articolo 49 del decreto-legge in esame, tramite il decreto attuativo del medesimo articolo 49 ed inserendo nel decreto attuativo di cui all'articolo 49 anche ulteriori criteri come indicati nell'ultimo periodo della premessa del presente ordine del giorno.
9/2700/44Trano, Giannone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma n. 1076, della legge n. 205 del 2017 autorizza per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023; la stessa legge n. 205 del 2017 prevede al successivo comma n. 1077 un successivo decreto da emanare a cura del ministero delle infrastrutture e dei trasporti che preveda, quali criteri cardine dell'assegnazione dei fondi la «consistenza della rete viaria», il «tasso di incidentalità» e la «vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico»;
    la proposta contenuta nell'articolo 49, comma 1 del provvedimento in esame, come emendato in sede di approvazione presso il Senato della Repubblica, reca misure per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza ed «istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023»;
    «il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo, a favore delle Città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sarà definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2021, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali», mentre per i criteri di assegnazione si fa riferimento sempre a quelli contenuti nella legge n. 205 del 2017 ed al «rischio valutato»; che invece vi sono arterie costiere di collegamento tra le regioni che in assenza di tracciati autostradali supportano una notevole mole di traffico; che tali collegamenti, nati come strade panoramiche negli anni cinquanta del secolo scorso, vedono il contemporaneo passaggio di mezzi pesanti in transito e code chilometriche per il turismo balneare e quello destagionalizzato; che vi sono casi in cui in uno stesso comune vi sono anche una decina di ponti o viadotti già soggetti a limitazioni del traffico per ammaloramento o di cui comunque il comune competente non è in grado di fare studi approfonditi sulle condizioni a causa delle ingenti risorse occorrenti,

impegna il Governo, nell'ambito delle valutazioni sulle priorità da realizzare compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

a valutare l'opportunità di prevedere con successivo provvedimento legislativo adeguate risorse economiche per i comuni che abbiano sul loro territorio molti ponti e viadotti e non abbiano a disposizione adeguati stanziamenti economici per la loro manutenzione o che si trovino nella condizione e secondo i criteri evidenziati nell'ultimo periodo della premessa di questo ordine del giorno (ad esempio arterie costiere di collegamento tra le regioni o comuni che abbiano molti ponti o viadotti e non sono in grado di effettuare studi approfonditi sulle loro condizioni a causa delle ingenti risorse occorrenti). Ciò al fine di favorire soprattutto i comuni con una rete viaria non adeguata che presenta problematiche relative al transito soprattutto di mezzi pesanti ed i comuni di natura prettamente turistica.
9/2700/44. (Testo modificato nel corso della seduta) Trano, Giannone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 104 del 2020 (a.c. 2700) contiene al Capo I Disposizioni in materia di lavoro;
    è fondamentale, anche per la preparazione agli investimenti (prestiti e sovvenzioni) che verranno effettuati nel nostro Paese tramite il Recovery Plan e che saranno indirizzati prioritariamente nei settori della digitalizzazione e dell'innovazione, formare i lavoratori in modo costante e continuo perché acquisiscano le opportune conoscenze tecnologiche necessarie per poter operare nel «mondo» del lavoro una volta che i medesimi investimenti saranno «a regime»;
    pertanto è fondamentale procedere, fin dalla prossima legge di bilancio, a stanziare adeguate risorse economiche per la formazione continua dei lavoratori nelle imprese che utilizzeranno le nuove conoscenze tecnologiche. In particolare la formazione lavorativa deve essere indirizzata verso le piccole e medie imprese che operano nel Mezzogiorno. Ciò consentirà, tramite le risorse economiche del Piano europeo, di superare il divario economico-sociale ed occupazionale del sud del Paese che costituisce «l'anello debole» della nostra crescita economica. Infatti solo tramite il Recovery Plan (con gli investimenti mirati e le riforme strutturali) il nostro Paese potrà superare la grave crisi economico-sociale generata dal diffondersi della pandemia COVID-19 e intraprendere il percorso della ripresa;
    è necessario, pertanto, fin da subito agevolare le imprese, soprattutto quelle che operano nel sud del Paese, fornendo loro gli strumenti necessari, tramite adeguate risorse economiche, perché effettuino una formazione continua e costante del proprio personale indirizzandolo verso la conoscenza delle nuove tecnologie necessarie alle imprese che utilizzeranno per la loro attività digitalizzazione ed innovazione;
    altra importante riforma può essere quella di favorire gli istituti tecnici professionali con agevolazioni perché rappresentano un importante punto di riferimento per le imprese che operano nei diversi settori produttivi;
    pertanto, come detto, è necessario intraprendere da subito il percorso relativo allo stanziamento di risorse economiche per le imprese in modo che le medesime possano formare i lavoratori e adeguarsi pertanto ai modelli di azienda che utilizzano le nuove tecnologie come industria 4.0,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di investire in modo costante e continuo sulla formazione dei lavoratori in vista dell'attuazione del Recovery Plan i cui investimenti saranno prioritariamente diretti all'innovazione ed alla digitalizzazione, stanziando, in particolare, fin dalla prossima legge di bilancio, risorse economiche adeguate ed aggiuntive rispetto a quelle previste per la formazione del lavoratori nel medesimo Recovery Plan, con riferimento soprattutto ai territori del sud del Paese per superare gli «squilibri» economico sociali e produttivi ed eliminare il divario oggi esistente tra nord e sud che «frena» la crescita del prodotto interno lordo.
9/2700/45Giannone, Mollicone, Trano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 104 del 2020 (a.c. 2700) contiene al Capo I Disposizioni in materia di lavoro;
    è fondamentale, anche per la preparazione agli investimenti (prestiti e sovvenzioni) che verranno effettuati nel nostro Paese tramite il Recovery Plan e che saranno indirizzati prioritariamente nei settori della digitalizzazione e dell'innovazione, formare i lavoratori in modo costante e continuo perché acquisiscano le opportune conoscenze tecnologiche necessarie per poter operare nel «mondo» del lavoro una volta che i medesimi investimenti saranno «a regime»;
    pertanto è fondamentale procedere, fin dalla prossima legge di bilancio, a stanziare adeguate risorse economiche per la formazione continua dei lavoratori nelle imprese che utilizzeranno le nuove conoscenze tecnologiche. In particolare la formazione lavorativa deve essere indirizzata verso le piccole e medie imprese che operano nel Mezzogiorno. Ciò consentirà, tramite le risorse economiche del Piano europeo, di superare il divario economico-sociale ed occupazionale del sud del Paese che costituisce «l'anello debole» della nostra crescita economica. Infatti solo tramite il Recovery Plan (con gli investimenti mirati e le riforme strutturali) il nostro Paese potrà superare la grave crisi economico-sociale generata dal diffondersi della pandemia COVID-19 e intraprendere il percorso della ripresa;
    è necessario, pertanto, fin da subito agevolare le imprese, soprattutto quelle che operano nel sud del Paese, fornendo loro gli strumenti necessari, tramite adeguate risorse economiche, perché effettuino una formazione continua e costante del proprio personale indirizzandolo verso la conoscenza delle nuove tecnologie necessarie alle imprese che utilizzeranno per la loro attività digitalizzazione ed innovazione;
    altra importante riforma può essere quella di favorire gli istituti tecnici professionali con agevolazioni perché rappresentano un importante punto di riferimento per le imprese che operano nei diversi settori produttivi;
    pertanto, come detto, è necessario intraprendere da subito il percorso relativo allo stanziamento di risorse economiche per le imprese in modo che le medesime possano formare i lavoratori e adeguarsi pertanto ai modelli di azienda che utilizzano le nuove tecnologie come industria 4.0,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di investire in modo costante e continuo sulla formazione dei lavoratori in vista dell'attuazione del Recovery Plan i cui investimenti saranno prioritariamente diretti all'innovazione ed alla digitalizzazione.
9/2700/45. (Testo modificato nel corso della seduta) Giannone, Mollicone, Trano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
    l'articolo 57-bis recando una serie di modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, in materia del così detto «super bonus» detta una normativa di particolare vantaggio per i territori colpiti da eventi sismici;
    nello specifico si prevede che la detrazione al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche spetti per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. Inoltre i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009, in alternativa al contributo per la ricostruzione;
    nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 ottobre 2020 il maltempo ha provocato gravissimi danni in ampie zone della regione Piemonte, ed in particolare nelle province di Cuneo, Biella, Vercelli, Novara e del Verbano-Cusio-Ossola;
    numerosissime attività imprenditoriali, così come abitazioni private, hanno subito danni ingenti, stimabili in milioni di euro. Tali danni andranno inevitabilmente ad aggravare una situazione economica già fortemente depressa dalla crisi prodotta dalla pandemia da COVID-19;
    è quanto mai urgente che il governo dichiari quanto prima lo stato di emergenza per fronteggiare i danni prodotti dall'alluvione del 2 e 3 ottobre,

impegna il Governo

a prevedere l'adozione, nella prossima legge di bilancio, di misure simili a quelle di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge in esame in favore dei territori del Piemonte colpiti dall'alluvione del 2 e 3 ottobre.
9/2700/46Rosso, Zangrillo, Giacometto, Napoli, Pella, Porchietto, Ruffino, Sozzani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
    l'articolo 57-bis recando una serie di modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, in materia del così detto «super bonus» detta una normativa di particolare vantaggio per i territori colpiti da eventi sismici;
    nello specifico si prevede che la detrazione al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche spetti per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. Inoltre i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009, in alternativa al contributo per la ricostruzione;
    nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 ottobre 2020 il maltempo ha provocato gravissimi danni in ampie zone della regione Piemonte, ed in particolare nelle province di Cuneo, Biella, Vercelli, Novara e del Verbano-Cusio-Ossola;
    numerosissime attività imprenditoriali, così come abitazioni private, hanno subito danni ingenti, stimabili in milioni di euro. Tali danni andranno inevitabilmente ad aggravare una situazione economica già fortemente depressa dalla crisi prodotta dalla pandemia da COVID-19;
    è quanto mai urgente che il governo dichiari quanto prima lo stato di emergenza per fronteggiare i danni prodotti dall'alluvione del 2 e 3 ottobre,

impegna il Governo, nell'ambito delle valutazioni sulle priorità da realizzare compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

a prevedere l'adozione, nella prossima legge di bilancio, di misure simili a quelle di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge in esame in favore dei territori del Piemonte colpiti dall'alluvione del 2 e 3 ottobre.
9/2700/46. (Testo modificato nel corso della seduta) Rosso, Zangrillo, Giacometto, Napoli, Pella, Porchietto, Ruffino, Sozzani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
    l'articolo 57-bis recando una serie di modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020, in materia di così detto «super bonus» detta una normativa di particolare vantaggio per i territori colpiti da eventi sismici;
    nello specifico si prevede che la detrazione al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche spetti per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. Inoltre i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009, in alternativa al contributo per la ricostruzione;
    nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 ottobre 2020 il maltempo ha provocato gravissimi danni in ampie zone della regione Liguria. Tra le zone più flagellate vi sono i comuni della provincia di Imperia e in particolare la città di Ventimiglia;
    numerosissime attività imprenditoriali, così come abitazioni private, hanno subito danni ingenti, stimabili in milioni di euro. Tali danni andranno inevitabilmente ad aggravare una situazione economica già fortemente depressa dalla crisi prodotta dalla pandemia da COVID-19;
    è quanto mai urgente che il governo dichiari quanto prima lo stato di emergenza per fronteggiare i danni prodotti dall'alluvione del 2 e 3 ottobre,

impegna il Governo

a prevedere l'adozione, nella prossima legge di bilancio, di misure simili a quelle di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge in esame in favore dei territori della Liguria colpiti dall'alluvione del 2 e 3 ottobre.
9/2700/47Mulè.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
    l'articolo 57-bis recando una serie di modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020, in materia di così detto «super bonus» detta una normativa di particolare vantaggio per i territori colpiti da eventi sismici;
    nello specifico si prevede che la detrazione al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche spetti per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. Inoltre i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009, in alternativa al contributo per la ricostruzione;
    nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 ottobre 2020 il maltempo ha provocato gravissimi danni in ampie zone della regione Liguria. Tra le zone più flagellate vi sono i comuni della provincia di Imperia e in particolare la città di Ventimiglia;
    numerosissime attività imprenditoriali, così come abitazioni private, hanno subito danni ingenti, stimabili in milioni di euro. Tali danni andranno inevitabilmente ad aggravare una situazione economica già fortemente depressa dalla crisi prodotta dalla pandemia da COVID-19;
    è quanto mai urgente che il governo dichiari quanto prima lo stato di emergenza per fronteggiare i danni prodotti dall'alluvione del 2 e 3 ottobre,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

a prevedere l'adozione, nella prossima legge di bilancio, di misure simili a quelle di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge in esame in favore dei territori della Liguria colpiti dall'alluvione del 2 e 3 ottobre.
9/2700/47. (Testo modificato nel corso della seduta) Mulè.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
    tra le disposizioni previste ve ne sono alcune in materia di trasporto aereo e attività aeroportuale oltre;
    l’handling è un servizio pubblico essenziale soggetto alle disposizioni della legge 146 del 1990, strettamente legato al trasporto aereo erogato dalle Compagnie aree;
    come tutto il settore del trasporto aereo, anche l’handling è stato fortemente colpito dalla crisi prodotta dall'epidemia di COVID-19, che ha fortemente abbattuto ed in alcuni casi completamente azzerato il volume di affari delle imprese operanti nel settore;
    le imprese di handling a seguito dei cospicui danni subiti rischiano di dover ricorrere a numerosi licenziamenti di personale con gravi ricadute in ambito sociale qualora non siano adottate misure specifiche a sostegno del settore;
    nel corso della seduta della Camera dei deputati del 9 luglio scorso il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2500-AR/382 con l'impegno a valutare l'opportunità di adottare misure in favore delle imprese di handling anche con riguardo all'accesso alla cassa integrazione dei loro dipendenti;
    ad oggi non sono state adottate misure specifiche volte a sostenere il settore dell’handling ed in particolare i lavoratori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire l'accesso alla cassa integrazione ai dipendenti dalle imprese di handling in essere alla data del 17 marzo 2020, anche in assenza del requisito di anzianità di novanta giorni di effettivo lavoro svolto presso l'unità produttiva, ad escludere dal computo dei limiti massimi temporali previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015 i periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria richiesti a seguito della crisi prodotta dalla pandemia da COVID-19, nonché a prevedere una deroga al contributo previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015 in merito al contributo del 9 per cento sui trattamenti di integrazione salariale ad oggi a carico delle aziende del settore su cui gravano, in situazioni di mercato normali, costi del personale nell'ordine del 70 per cento dei ricavi.
9/2700/48Sozzani, Versace, Zangrillo, Mulè, Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
    il capo I e III dettano rispettivamente norme in materia di lavoro e di salute;
    la legge 208 del 2015, all'articolo 1, comma 277 ha istituito un apposito Fondo presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di riconoscere i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario esposti, nella loro attività alle polveri di amianto in assenza di adeguati equipaggiamenti di protezione;
    a seguito della disposizione di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 maggio 2016, attuativo della norma sopra citata, ad oggi nessuno dei lavoratori per i quali il legislatore aveva previsto il beneficio pensionistico vi ha potuto avere accesso;
    a seguito di una lunga interlocuzione tra le rappresentanze sindacali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Inps e Inail è stata individuata una soluzione simile a quella adottata in occasione delle iniziative di salvaguardia pensionistica per i così detti esodati;
    a seguito del confronto sopra descritto è stata individuata una platea di 260 persone che avrebbero potuto accedere al trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2020, individuando il relativo onere finanziario in 3 milioni di euro per l'anno 2020, 5,2 milioni di euro per l'anno 2021, 4,5 milioni di euro per l'anno 2022, con un progressivo décalage per gli anni successivi,

impegna il Governo

ad individuare le risorse necessarie nella prossima legge di bilancio al fine di consentire l'attuazione normativa della soluzione individuata dalle rappresentanze sindacali e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'accesso al trattamento pensionistico entro l'anno 2020 dei 260 lavoratori di cui in premessa, in deroga all'articolo 7 del decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali.
9/2700/49Polverini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, prevede diversi interventi finalizzati al contrasto al dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza degli edifici;
    la fortissima ondata di maltempo che dal 2 ottobre ha colpito il nord ovest e in particolare il Piemonte e la Liguria, ha provocato morti e ingentissimi danni ai territori e alle infrastrutture: ponti ed immobili crollati, interi paesi isolati, frane, strade portate via dalla corrente delle acque;
    nel solo Piemonte, numeri non definitivi, parlavano di 108 comuni che hanno subito danni. Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha stimato in 1 miliardo le risorse necessarie per gli interventi di ripristino e ricostruzione;
    per l'ennesima volta in occasione di forti e persistenti piogge, il nostro Paese si trova a dover fare i conti con morti, frane, esondazioni dei corsi d'acqua, comuni isolati, crolli di ponti e infrastrutture, a dimostrazione di un territorio fragile ad alto rischi idrogeologico;
    le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico sono fortemente indebolite anche da un quadro non chiaro in termini di responsabilità e competenze, e con strozzature e farraginosità negli iter per la cantierizzazione e l'esecuzione delle opere necessarie per la messa in sicurezza del nostro territorio;
    da troppo tempo vengono denunciati i tempi troppo lenti di approvazione dei progetti per le complesse procedure di messa in gara dei lavori, e che questo comporta un insostenibile allungamento dei tempi. Tempi che troppo spesso non sono compatibili con la messa in sicurezza dei territori più vulnerabili e a rischio;
    sotto questo aspetto è indispensabile snellire i relativi tempi amministrativi e gli iter autorizzativi,

impegna il Governo

a implementare quanto prima le misure volte a velocizzare la cantierizzazione dei lavori per gli interventi di ricostruzione e di messa in sicurezza dei territori, anche garantendo un ruolo centrale, rispetto a quello attualmente previsto, per i sindaci dei comuni interessati da eventi calamitosi al fine di poter assegnare loro compiti di commissario straordinario in affiancamento ai compiti svolti dal presidente della regione interessata.
9/2700/50Ruffino.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, prevede diversi interventi finalizzati al contrasto al dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza degli edifici;
    la fortissima ondata di maltempo che dal 2 ottobre ha colpito il nord ovest e in particolare il Piemonte e la Liguria, ha provocato morti e ingentissimi danni ai territori e alle infrastrutture: ponti ed immobili crollati, interi paesi isolati, frane, strade portate via dalla corrente delle acque;
    nel solo Piemonte, numeri non definitivi, parlavano di 108 comuni che hanno subito danni. Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha stimato in 1 miliardo le risorse necessarie per gli interventi di ripristino e ricostruzione;
    per l'ennesima volta in occasione di forti e persistenti piogge, il nostro Paese si trova a dover fare i conti con morti, frane, esondazioni dei corsi d'acqua, comuni isolati, crolli di ponti e infrastrutture, a dimostrazione di un territorio fragile ad alto rischi idrogeologico;
    le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico sono fortemente indebolite anche da un quadro non chiaro in termini di responsabilità e competenze, e con strozzature e farraginosità negli iter per la cantierizzazione e l'esecuzione delle opere necessarie per la messa in sicurezza del nostro territorio;
    da troppo tempo vengono denunciati i tempi troppo lenti di approvazione dei progetti per le complesse procedure di messa in gara dei lavori, e che questo comporta un insostenibile allungamento dei tempi. Tempi che troppo spesso non sono compatibili con la messa in sicurezza dei territori più vulnerabili e a rischio;
    sotto questo aspetto è indispensabile snellire i relativi tempi amministrativi e gli iter autorizzativi,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

a implementare quanto prima le misure volte a velocizzare la cantierizzazione dei lavori per gli interventi di ricostruzione e di messa in sicurezza dei territori, anche garantendo un ruolo centrale, rispetto a quello attualmente previsto, per i sindaci dei comuni interessati da eventi calamitosi al fine di poter assegnare loro compiti di commissario straordinario in affiancamento ai compiti svolti dal presidente della regione interessata.
9/2700/50. (Testo modificato nel corso della seduta) Ruffino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia; il Capo I detta norme in materia di lavoro e di salute;
    l'articolo 8 prevede una deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, consentendo fino al 31 dicembre 2020 la proroga di un contratto di lavoro per una durata massima di 12 mesi e nell'arco della durata complessiva di 24 mesi, anche in assenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo;
    la crisi economica provocata dalla pandemia da COVID-19 sta facendo sentire i suoi effetti principalmente sul mercato del lavoro, effetti che purtroppo sono destinati a crescere in futuro;
    gli ultimi dati in materia di occupazione, riferiti al mese di agosto, confermano questa tendenza. Nonostante l'adozione di misure normative volte a imporre il divieto di licenziamento dei lavoratori, disposizioni ulteriormente prorogate dal decreto-legge in esame, dal mese di Febbraio sono stati persi trecentosessantamila posti di lavoro;
    stante l'attuale quadro normativo la perdita di occupazione riguarda nella quasi totalità la mancata attivazione di posti di lavoro e il mancato rinnovo di contratti in scadenza, colpendo dunque proprio i lavoratori con contratto a tempo determinato;
    tralasciando ulteriori valutazioni di natura politica e di merito, è di tutta evidenza che nell'attuale fase economica, connotata da una forte depressione e incertezza di prospettive, la riforma della legislazione in materia di contratti a tempo determinato operata dal così detto decreto «dignità» sta danneggiando proprio quei soggetti, i lavoratori a tempo determinato, che il legislatore voleva tutelare e rafforzare;
    tale evidenza è confermata dallo stesso governo che, in occasione di ciascuno dei decreti legge adottati per fronteggiare l'emergenza COVID-19, ha apportato modifiche transitorie alla normativa in materia di contratti a termine. Modifiche che, però, come quella recata nel provvedimento in esame, sono sempre state insufficienti, perché troppo limitate temporalmente, ad affrontare compiutamente la criticità relativa ai lavoratori a tempo determinato,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere la deroga recata dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge in esame a tutto l'anno 2021 al fine di tutelare, concretamente, i lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, e consentire ai datori di lavoro di assumere e di contribuire alla indispensabile ripresa economica.
9/2700/51Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia; il Capo I detta norme in materia di lavoro e di salute;
    l'articolo 8 prevede una deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, consentendo fino al 31 dicembre 2020 la proroga di un contratto di lavoro per una durata massima di 12 mesi e nell'arco della durata complessiva di 24 mesi, anche in assenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo;
    la crisi economica provocata dalla pandemia da COVID-19 sta facendo sentire i suoi effetti principalmente sul mercato del lavoro, effetti che purtroppo sono destinati a crescere in futuro;
    gli ultimi dati in materia di occupazione, riferiti al mese di agosto, confermano questa tendenza. Nonostante l'adozione di misure normative volte a imporre il divieto di licenziamento dei lavoratori, disposizioni ulteriormente prorogate dal decreto-legge in esame, dal mese di Febbraio sono stati persi trecentosessantamila posti di lavoro;
    stante l'attuale quadro normativo la perdita di occupazione riguarda nella quasi totalità la mancata attivazione di posti di lavoro e il mancato rinnovo di contratti in scadenza, colpendo dunque proprio i lavoratori con contratto a tempo determinato;
    tralasciando ulteriori valutazioni di natura politica e di merito, è di tutta evidenza che nell'attuale fase economica, connotata da una forte depressione e incertezza di prospettive, la riforma della legislazione in materia di contratti a tempo determinato operata dal così detto decreto «dignità» sta danneggiando proprio quei soggetti, i lavoratori a tempo determinato, che il legislatore voleva tutelare e rafforzare;
    tale evidenza è confermata dallo stesso governo che, in occasione di ciascuno dei decreti legge adottati per fronteggiare l'emergenza COVID-19, ha apportato modifiche transitorie alla normativa in materia di contratti a termine. Modifiche che, però, come quella recata nel provvedimento in esame, sono sempre state insufficienti, perché troppo limitate temporalmente, ad affrontare compiutamente la criticità relativa ai lavoratori a tempo determinato,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere la deroga recata dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge in esame a tutto l'anno 2021 al fine di tutelare, concretamente, i lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, e consentire ai datori di lavoro di assumere e di contribuire alla indispensabile ripresa economica.
9/2700/51. (Testo modificato nel corso della seduta) Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca diversi interventi indirizzati a garantire la ripresa in sicurezza e il regolare svolgimento dell'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021, non solo attraverso la destinazione di ulteriori risorse, ma anche attraverso la deroga ad alcune previsioni vigenti;
    l'emergenza coronavirus ha complicato, in questi mesi, non solo l'attività didattica ma ha messo a rischio anche l'attività di moltissime società sportive ospitate in palestre scolastiche;
    le «linee guida Protocollo scolastico sicurezza COVID» ribadiscono la competenza degli Enti locali nella concessione delle palestre e di altri locali afferenti alle istituzioni scolastiche di competenza nel rispetto delle indicazioni recate dal documento tecnico del CTS, purché, all'interno degli accordi con le associazioni concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia approfondita e igienizzazione, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al personale della scuola;
    ad oggi la situazione risulta molto differenziata sul territorio nazionale, con zone del Paese in cui non è stato possibile garantire una la ripresa della normale attività sportiva all'interno delle palestre l'attività sportiva di base e in particolare discipline come pallavolo, pallacanestro, ginnastica, arti marziali e danza sportiva, etc.;
    in particolare, si registra un forte timore da parte dei dirigenti scolastici, che, per legge, hanno la responsabilità, anche penale, di quanto accade nelle strutture scolastiche dedicate all'attività motoria, anche in orario extra-scolastico;
    tale situazione rischia di determinare conseguenze drammatiche per molte società sportive impossibilitate ad avviare i corsi di base,

impegna il Governo:

   ad intervenire, eventualmente anche normativamente, al fine di meglio disciplinare l'utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle società sportive in modo da consentire una diffusa e uniforme ripresa delle attività di base sull'intero territorio nazionale;
   a prevedere, a partire dalla prossima legge di bilancio, misure specifiche di sostegno per le associazioni sportive ospitate in palestre scolastiche volte a sostenerle nelle spese aggiuntive sopportate collegate al rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza COVID.
9/2700/52Versace.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca diversi interventi indirizzati a garantire la ripresa in sicurezza e il regolare svolgimento dell'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021, non solo attraverso la destinazione di ulteriori risorse, ma anche attraverso la deroga ad alcune previsioni vigenti;
    l'emergenza coronavirus ha complicato, in questi mesi, non solo l'attività didattica ma ha messo a rischio anche l'attività di moltissime società sportive ospitate in palestre scolastiche;
    le «linee guida Protocollo scolastico sicurezza COVID» ribadiscono la competenza degli Enti locali nella concessione delle palestre e di altri locali afferenti alle istituzioni scolastiche di competenza nel rispetto delle indicazioni recate dal documento tecnico del CTS, purché, all'interno degli accordi con le associazioni concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia approfondita e igienizzazione, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al personale della scuola;
    ad oggi la situazione risulta molto differenziata sul territorio nazionale, con zone del Paese in cui non è stato possibile garantire una la ripresa della normale attività sportiva all'interno delle palestre l'attività sportiva di base e in particolare discipline come pallavolo, pallacanestro, ginnastica, arti marziali e danza sportiva, etc.;
    in particolare, si registra un forte timore da parte dei dirigenti scolastici, che, per legge, hanno la responsabilità, anche penale, di quanto accade nelle strutture scolastiche dedicate all'attività motoria, anche in orario extra-scolastico;
    tale situazione rischia di determinare conseguenze drammatiche per molte società sportive impossibilitate ad avviare i corsi di base,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di intervenire, eventualmente anche normativamente, al fine di meglio disciplinare l'utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle società sportive in modo da consentire una diffusa e uniforme ripresa delle attività di base sull'intero territorio nazionale;
   a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di prevedere, a partire dalla prossima legge di bilancio, misure specifiche di sostegno per le associazioni sportive ospitate in palestre scolastiche volte a sostenerle nelle spese aggiuntive sopportate collegate al rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza COVID.
9/2700/52. (Testo modificato nel corso della seduta) Versace.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca una serie di misure a sostegno di settori commerciali e produttivi particolarmente colpiti dalla pandemia da coronavirus, prevedendo, inoltre, il rifinanziamento e l'estensione di taluni interventi straordinari a sostegno della liquidità delle imprese. In particolare, le garanzie straordinarie del Fondo di garanzia PMI previste fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 vengono estese anche alle imprese che hanno ottenuto, su operazioni garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà. Inoltre, il provvedimento in esame interviene sulla norma che ammette, sino al 31 dicembre 2020, all'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI, le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (imprese cosiddette «mid cap»). L'articolo specifica che i 499 dipendenti sono determinati sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019 (articolo 64-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato);
   considerato che:
    la situazione coronavirus in Italia è migliore di altri Paesi, ma come ricordato recentemente dal Ministro della salute, On. Roberto Speranza, bisogna «tenere alta la soglia di attenzione e non bisogna farsi illusioni»;
    la Camera dei deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza con la quale ritiene opportuna la proroga dello stato d'emergenza al 31 gennaio del prossimo anno e il varo di ulteriori misure restrittive per contenere
    il contagio da COVID-19;
    il perdurare della fase epidemiologica che stiamo attraversando, e che ha già sottoposto l'intera economia nazionale e internazionale ad uno stress economico che non ha precedenti, potrebbe rendere parzialmente inutili le misure di sostegno finanziarie a imprese e famiglie già prese con i precedenti provvedimenti;
    come evidenziato nella NADEF 2020, il valore complessivo delle risorse stanziate nel 2020 per gli «interventi per la continuità delle imprese» durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 sarà di 19,6 miliardi di euro, che non esauriranno il loro impatto unicamente nel 2020 ma, seppur in termini residuali, avranno effetti finanziari nel corso anche del triennio successivo;
   considerato ancora che;
    l'articolo 13 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, prevede che, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con un numero di dipendenti fino a 499, colpite dall'epidemia COVID-19, il Fondo Centrale di Garanzia rilasci – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie su finanziamenti bancari entro un importo massimo garantibile pari a 5 milioni di euro;
    sono complessivamente 1.141.519 le richieste di garanzie pervenute dagli intermediari al Fondo centrale di Garanzia nel periodo dal 17 marzo al 6 ottobre 2020 relative ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 88,5 miliardi di euro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa al fine di valutare l'opportunità di adottare iniziative normative finalizzate ad estendere in via strutturale l'operatività del Fondo centrale di garanzia alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, innalzare l'importo massimo della garanzia concedibile fino a 5 milioni di euro per singolo soggetto beneficiario e, infine, a prolungare per ulteriori sei mesi la possibilità che la garanzia del Fondo Centrale di garanzia venga rilasciata secondo quanto previsto dal citato articolo 13 senza applicazione del modello di valutazione del Fondo stesso e in misura fissa pari all'1,80 per cento dell'esposizione.
9/2700/53Giacomoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca una serie di misure a sostegno di settori commerciali e produttivi particolarmente colpiti dalla pandemia da coronavirus, prevedendo, inoltre, il rifinanziamento e l'estensione di taluni interventi straordinari a sostegno della liquidità delle imprese. In particolare, le garanzie straordinarie del Fondo di garanzia PMI previste fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 vengono estese anche alle imprese che hanno ottenuto, su operazioni garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà. Inoltre, il provvedimento in esame interviene sulla norma che ammette, sino al 31 dicembre 2020, all'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI, le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (imprese cosiddette «mid cap»). L'articolo specifica che i 499 dipendenti sono determinati sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019 (articolo 64-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato);
   considerato che:
    la situazione coronavirus in Italia è migliore di altri Paesi, ma come ricordato recentemente dal Ministro della salute, On. Roberto Speranza, bisogna «tenere alta la soglia di attenzione e non bisogna farsi illusioni»;
    la Camera dei deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza con la quale ritiene opportuna la proroga dello stato d'emergenza al 31 gennaio del prossimo anno e il varo di ulteriori misure restrittive per contenere
    il contagio da COVID-19;
    il perdurare della fase epidemiologica che stiamo attraversando, e che ha già sottoposto l'intera economia nazionale e internazionale ad uno stress economico che non ha precedenti, potrebbe rendere parzialmente inutili le misure di sostegno finanziarie a imprese e famiglie già prese con i precedenti provvedimenti;
    come evidenziato nella NADEF 2020, il valore complessivo delle risorse stanziate nel 2020 per gli «interventi per la continuità delle imprese» durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 sarà di 19,6 miliardi di euro, che non esauriranno il loro impatto unicamente nel 2020 ma, seppur in termini residuali, avranno effetti finanziari nel corso anche del triennio successivo;
   considerato ancora che;
    l'articolo 13 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, prevede che, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con un numero di dipendenti fino a 499, colpite dall'epidemia COVID-19, il Fondo Centrale di Garanzia rilasci – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie su finanziamenti bancari entro un importo massimo garantibile pari a 5 milioni di euro;
    sono complessivamente 1.141.519 le richieste di garanzie pervenute dagli intermediari al Fondo centrale di Garanzia nel periodo dal 17 marzo al 6 ottobre 2020 relative ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 88,5 miliardi di euro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa al fine di valutare l'opportunità di adottare iniziative normative finalizzate ad estendere in via strutturale l'operatività del Fondo centrale di garanzia alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, innalzare l'importo massimo della garanzia concedibile fino a 5 milioni di euro per singolo soggetto beneficiario e, infine, a valutare la possibilità di prolungare per ulteriori sei mesi la possibilità che la garanzia del Fondo Centrale di garanzia venga rilasciata secondo quanto previsto dal citato articolo 13 senza applicazione del modello di valutazione del Fondo stesso e in misura fissa pari all'1,80 per cento dell'esposizione.
9/2700/53. (Testo modificato nel corso della seduta) Giacomoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge Atto Camera 2700, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 14 agosto, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, affronta un ambito particolarmente vasto di materie, disponendo un ventaglio molto articolato di misure che hanno la finalità di predisporre gli strumenti per consentire il superamento, in tutti i settori, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto quello economico e sociale;
    tra le diverse misure adottate per far fronte all'emergenza epidemiologica, di sicuro impatto è l'attività diagnostica precoce di infezione da SARS-CoV-2. L'esecuzione dei test va assicurata al maggior numero di persone, al fine di garantire l'efficacia nella strategia di ricerca dei casi e dei contatti e la tempestività di accertamento del maggior numero di positivi;
    l'aggravarsi dell'emergenza sta aumentando la richiesta della popolazione di effettuare i test di riscontro e, per far fronte a tale richiesta, molte regioni hanno dato la possibilità ai laboratori privati di poter eseguire la diagnosi per casi di infezione da SARS-CoV-2, nel pieno rispetto delle modalità concordate con il Laboratorio di Riferimento Nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità e delle procedure da ultimo riportate nella circolare n. 9774 del 20 marzo 2020;
    nonostante la particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e nonostante la rapida recrudescenza epidemiologica della pandemia a cui si sta assistendo proprio in questi giorni, in alcune regioni d'Italia, tuttavia, non è ancora possibile effettuare i test diagnostici presso i laboratori privati di analisi cliniche, con conseguente sovraffollamento delle strutture pubbliche,

impegna il Governo

nel rispetto dell'autonomia delle regioni e delle norme previste dal Ministero della salute, a valutare la possibilità di porre in essere ogni opportuna iniziativa, anche normativa, volta a estendere su tutto il territorio nazionale, ed in particolare in quelle regioni che ancora non vi hanno provveduto, la possibilità per i laboratori privati di analisi cliniche di effettuare i test diagnostici basati sul rilevamento del virus con test molecolari o PCR, test antigenici e test sierologici tradizionali o rapidi, al fine di permettere un decongestionamento delle strutture sanitarie pubbliche e maggiore rapidità di riscontro diagnostico.
9/2700/54Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in oggetto reca la conversione in legge di un decreto-legge i cui contenuti sono volti anche a dettare disposizioni sull'implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza;
    il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, ha introdotto nel codice penale l'articolo 612-bis che punisce lo stalking, il reato di atti persecutori. Col nuovo reato, punito a querela della persona offesa, con un termine di proposizione della querela pari a sei mesi, si persegue chi, tramite condotte reiterate di minaccia o molestia, provoca in un soggetto uno stato di grave ansia o paura tale da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona legata da relazione affettiva;
    il decreto del 2009 che ha istituito il reato di stalking ha sicuramente migliorato la condizione di vita di molte donne, ma è carente per quanto riguarda le azioni da mettere in campo per il recupero delle persone violente. Così come insufficiente è il milione di euro destinato dal decreto in corso di conversione all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti;
    sarebbe necessario sostenere l'istituzione su tutto il territorio nazionale di centri di recupero per gli uomini maltrattanti, promuoverne l'accesso e obbligare alla frequenza dei corsi chi incorre nell'ammonimento del questore o nella condanna ai sensi dell'articolo 612-bis del codice penale,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche legislativa, affinché sia promossa la costituzione di almeno un centro per il recupero degli uomini autori di violenza in ogni provincia o città metropolitana, prevedendone la frequenza obbligatoria per chi incorre nell'ammonimento del questore o nella condanna ai sensi dell'articolo 612-bis del codice penale.
9/2700/55Sandra Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 29-bis, introdotto dal Senato, prevede, al comma 1, il potenziamento e la riorganizzazione della rete di assistenza territoriale per fronteggiare l'emergenza pandemica in corso, stabilendo l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di appositi piani, a partire dal distretto sanitario di base;
    a tal fine il Ministero della salute dovrà provvedere all'emanazione di specifiche linee di indirizzo finalizzate all'adozione, da parte di regioni e province autonome, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale volto a definire le buone pratiche di salute mentale di comunità e di tutela delle fragilità psicosociali in linea con alcuni principi di riferimento, tra i quali quello indicato alla lettera c) che prevede «la costruzione di una rete di servizi e di strutture di prossimità, con il coinvolgimento dei dipartimenti di salute mentale, delle istituzioni presenti nel territorio e degli enti del Terzo settore, per garantire l'attuazione dei più appropriati modelli di intervento e la qualità delle prestazioni erogate attraverso la coprogettazione;»;
    come indicato anche nel piano del Governo, redatto dal comitato di esperti in materia economica e sociale, contenente le «Iniziative per il rilancio Italia 2020- 2022», la crisi derivante dall'emergenza COVID-19 ha evidenziato la necessità di attivare strumenti per potenziare rapidamente e significativamente il welfare inclusivo e territoriale di prossimità, per garantire un sostegno più efficace e personalizzato a tutti coloro che inevitabilmente si trovano ad affrontare difficoltà straordinarie ma anche per promuovere la coesione sociale;
    in particolare, con riferimento all'assistenza socio-sanitaria, è improcrastinabile la pianificazione e lo stanziamento di adeguate risorse da destinare ad alternative alla presa in carico ospedaliera, con una riorganizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici che poggia sul sistema familiare e a tale scopo risulta indispensabile il riconoscimento e il sostegno alla figura del caregiver familiare;
    la figura del caregiver familiare è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed è identificata con la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
    proprio a supporto di tale figura, di cui è riconosciuto il valore sociale ed economico, è stato istituito un fondo di 20 milioni l'anno per il triennio 2018-2020, integrato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145 con altri 5 milioni annui per il triennio 2019-2021;
    le risorse disponibili del suddetto Fondo, indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari nelle sue componenti e problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità della persona con disabilità e del suo caregiver familiare, benché insufficienti, ad oggi, non risultano ancora essere state impiegate,

impegna il Governo:

   a valutare la necessita di prevedere nella prossima legge di bilancio un'integrazione allo stanziamento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare;
   a valutare l'opportunità di riconoscere, nelle more della definizione del meccanismo di riparto del suddetto Fondo, e, in ogni caso, fino alla durata dello stato di emergenza, prorogato al 31 gennaio 2021, un contributo mensile ad un caregiver familiare per nucleo erogato dall'INPS pari ad almeno 600 euro non concorrente alla formazione del reddito e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
9/2700/56Carfagna.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 29-bis, introdotto dal Senato, prevede, al comma 1, il potenziamento e la riorganizzazione della rete di assistenza territoriale per fronteggiare l'emergenza pandemica in corso, stabilendo l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di appositi piani, a partire dal distretto sanitario di base;
    a tal fine il Ministero della salute dovrà provvedere all'emanazione di specifiche linee di indirizzo finalizzate all'adozione, da parte di regioni e province autonome, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale volto a definire le buone pratiche di salute mentale di comunità e di tutela delle fragilità psicosociali in linea con alcuni principi di riferimento, tra i quali quello indicato alla lettera c) che prevede «la costruzione di una rete di servizi e di strutture di prossimità, con il coinvolgimento dei dipartimenti di salute mentale, delle istituzioni presenti nel territorio e degli enti del Terzo settore, per garantire l'attuazione dei più appropriati modelli di intervento e la qualità delle prestazioni erogate attraverso la coprogettazione;»;
    come indicato anche nel piano del Governo, redatto dal comitato di esperti in materia economica e sociale, contenente le «Iniziative per il rilancio Italia 2020- 2022», la crisi derivante dall'emergenza COVID-19 ha evidenziato la necessità di attivare strumenti per potenziare rapidamente e significativamente il welfare inclusivo e territoriale di prossimità, per garantire un sostegno più efficace e personalizzato a tutti coloro che inevitabilmente si trovano ad affrontare difficoltà straordinarie ma anche per promuovere la coesione sociale;
    in particolare, con riferimento all'assistenza socio-sanitaria, è improcrastinabile la pianificazione e lo stanziamento di adeguate risorse da destinare ad alternative alla presa in carico ospedaliera, con una riorganizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici che poggia sul sistema familiare e a tale scopo risulta indispensabile il riconoscimento e il sostegno alla figura del caregiver familiare;
    la figura del caregiver familiare è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed è identificata con la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
    proprio a supporto di tale figura, di cui è riconosciuto il valore sociale ed economico, è stato istituito un fondo di 20 milioni l'anno per il triennio 2018-2020, integrato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145 con altri 5 milioni annui per il triennio 2019-2021;
    le risorse disponibili del suddetto Fondo, indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari nelle sue componenti e problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità della persona con disabilità e del suo caregiver familiare, benché insufficienti, ad oggi, non risultano ancora essere state impiegate,

impegna il Governo nell'ambito delle valutazioni sulle priorità da realizzare compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica:
   a valutare la necessita di prevedere nella prossima legge di bilancio un'integrazione allo stanziamento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare;
   a valutare l'opportunità di riconoscere, nelle more della definizione del meccanismo di riparto del suddetto Fondo, e, in ogni caso, fino alla durata dello stato di emergenza, prorogato al 31 gennaio 2021, un contributo mensile ad un caregiver familiare per nucleo erogato dall'INPS pari ad almeno 600 euro non concorrente alla formazione del reddito e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
9/2700/56. (Testo modificato nel corso della seduta) Carfagna.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
    i dati macroeconomici riportati nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (NADEF) prevedono per l'anno 2020 un calo del PIL pari a 9 punti percentuali, calo che, nello scenario più sfavorevole in cui si verifichi una recrudescenza dei contagi da COVID-19, potrebbe attestarsi al 10,1 per cento;
    tra i disegni di legge collegati alla decisione di bilancio individuati dalla NADEF, il governo ha inserito un disegno di legge in materia di riforma degli ammortizzatori sociali;
    da recenti dichiarazioni di stampa rilasciate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in ordine al risultato prodotto dall'apposita commissione di studio istituita, la riforma degli ammortizzatori sociali riguarderebbe esclusivamente gli strumenti di integrazione salariale, consistente per altro in una loro estensione generalizzata che, almeno sulla base delle notizie riportate suscita più di una perplessità;
    la riforma al contrario, sempre a quanto si apprende dalle anticipazioni, non toccherebbe in alcun modo il settore delle politiche attive del lavoro, che invece è parte strategica e fondamentale per un efficiente funzionamento del settore del lavoro, e che non può essere scissa dal sistema degli strumenti di integrazione salariale,

impegna il Governo:

   a prevedere una riforma complessiva e organica dei così detti ammortizzatori sociali, all'interno della quale siano ricomprese anche le politiche attive del lavoro;
   nell'ambito di detta riforma ad efficentare il sistema degli strumenti di integrazione salariale limitando il ricorso a tali strumenti solo per i casi in cui i piani industriali garantiscano l'effettiva prosecuzione dell'attività di impresa, ovvero la sua riconversione in altra attività;
   a prevedere un effettivo efficientamento delle attuali politiche attive del lavoro attraverso un coinvolgimento maggiore di soggetti privati e un prevedendo adeguati ed effettivi percorsi di formazione professionale obbligatori ai fini dell'accesso da parte del lavoratore all'indennità di disoccupazione.
9/2700/57Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Musella.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 61 contiene misure volte ad accelerare il processo di riorganizzazioni delle Camere di commercio;
    in tale ambito va evidenziata l'opportunità, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, di garantire da parte delle Camere di commercio alle imprese dei rispettivi territori il più ampio sostegno per la lunga fase critica della ripartenza e per l'implementazione del Recovery Plan;
    si è posta altresì la necessità di assicurare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche delle diverse aree del Paese secondo un modello che tenga conto delle suddivisioni amministrative del territorio e delle conseguenti gestioni politiche, quale presupposto indispensabile per il rilancio delle relative economie, in particolare nelle regioni meridionali;
    tale impostazione assume particolare rilevanza per le città metropolitane definite come «enti territoriali di area vasta», nate espressamente per assicurare a quei territori una gestione complessiva e coordinata;
    nel corso della discussione del decreto-legge in esame, al Senato è stato approvato l'ordine del giorno G/1925/81/5 che ha impegnato il Governo a costituire un Tavolo, con la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali e imprenditoriali interessati, finalizzato a promuovere, sulla base di criteri oggettivi, un assetto più efficace del sistema camerale, individuando i conseguenti interventi normativi correttivi,

impegna il Governo

in sede di esame delle proposte avanzate nel Tavolo individuato in premessa, a valutare l'esigenza di assicurare la presenza di una Camera di commercio in ciascuna delle città metropolitane individuate ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, con una circoscrizione territoriale coincidente alla perimetrazione della città metropolitana, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di sostenibilità economico-finanziaria.
9/2700/58Prestigiacomo, Ficara.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
    l'articolo 79 del decreto-legge 18 del 2020 prevede la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci;
    la costituzione della società è demandata ad un decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
    a seguito della modifica apportata dall'articolo 87 del decreto in esame, in sede di prima applicazione la costituzione della società è autorizzata anche ai fini dell'elaborazione del piano industriale, piano che, tra l'altro può prevedere l'acquisto o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria;
    il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha più volte ribadito pubblicamente, anche nel corso di un'audizione parlamentare, che il decreto è alla firma dei ministri interessati;
    il Governo ha ribadito, in risposta all'atto di sindacato ispettivo 2-00942, che «il testo è definitivo e si sta avviando la fase della sua formalizzazione»;
    il commissario straordinario di Alitalia, avvocato Giuseppe Leogrande, nel corso dell'audizione svolta presso la commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati il 7 ottobre 2020 ha dichiarato che è necessario dare corso il prima possibile alle disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge 18 del 2020 per garantire la continuità aziendale di Alitalia, con evidente riferimento alla effettiva costituzione della così detta Newco, senza la quale è impossibile procedere alla cessione della stessa Alitalia,

impegna il Governo

ad adottare il decreto interministeriale di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
9/2700/59Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene misure volte ad assicurare il corretto funzionamento degli istituti scolastici e la prosecuzione dell'anno scolastico in assenza di ulteriori disagi per lavoratori e studenti;
    sulla base del Piano scuola 2020-2021 per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, adottato il 6 giugno 2020 e delle linee guida per la didattica digitale integrata, è previsto che la didattica digitale deve essere adottata in modalità complementare alla didattica in presenza e che, nel caso di nuove misure di contenimento del contagio che comprendano la sospensione delle attività didattiche in presenza, si dovrà nuovamente far ricorso alla didattica a distanza;
    se un alunno risulta positivo al test il protocollo prevede i compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi potranno essere posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato;
    ad oggi sono più di 1.200 le scuole in cui è stato riscontrato almeno un caso di positività al COVID-19 che coinvolge anche i soggetti risultati negativi che si trovano in cosiddetta quarantena volontaria;
    a ciò si aggiungono problemi organizzativi derivanti dalla mancata copertura delle cattedre, dai procedimenti di assegnazione del personale cosiddetto COVID-19, dal ritardo nelle assegnazioni dei banchi e dalla predisposizione degli ulteriori spazi che stanno determinando una vera e propria emorragia di ore di lezione perse dalle studentesse e dagli studenti;
    nonostante l'adozione della DAD nel periodo di lockdown, la previsione della didattica a distanza quale forma complementare a quella in presenza, il rischio di dover nuovamente prevedere la sospensione delle lezioni in presenza, ancora non è stato avviato un serio e capillare piano di formazione del personale docente,

impegna il Governo

ad avviare nel più breve tempo possibile un organico e capillare piano di formazione in servizio obbligatoria del personale docente sulla didattica digitale e a prevedere la fornitura a tutti i soggetti interessati, di strumentazione tecnologica e di connessione veloce al fine di poter assicurare il reale godimento del diritto allo studio attraverso la DAD anche a quegli studenti che si trovano in quarantena volontaria, ai soggetti fragili e, nel caso di nuova sospensione, di poter agire al di fuori di una logica meramente emergenziale.
9/2700/60Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene misure volte ad assicurare il corretto funzionamento degli istituti scolastici e la prosecuzione dell'anno scolastico in assenza di ulteriori disagi per lavoratori e studenti;
    sulla base del Piano scuola 2020-2021 per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, adottato il 6 giugno 2020 e delle linee guida per la didattica digitale integrata, è previsto che la didattica digitale deve essere adottata in modalità complementare alla didattica in presenza e che, nel caso di nuove misure di contenimento del contagio che comprendano la sospensione delle attività didattiche in presenza, si dovrà nuovamente far ricorso alla didattica a distanza;
    se un alunno risulta positivo al test il protocollo prevede i compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi potranno essere posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato;
    ad oggi sono più di 1.200 le scuole in cui è stato riscontrato almeno un caso di positività al COVID-19 che coinvolge anche i soggetti risultati negativi che si trovano in cosiddetta quarantena volontaria;
    a ciò si aggiungono problemi organizzativi derivanti dalla mancata copertura delle cattedre, dai procedimenti di assegnazione del personale cosiddetto COVID-19, dal ritardo nelle assegnazioni dei banchi e dalla predisposizione degli ulteriori spazi che stanno determinando una vera e propria emorragia di ore di lezione perse dalle studentesse e dagli studenti;
    nonostante l'adozione della DAD nel periodo di lockdown, la previsione della didattica a distanza quale forma complementare a quella in presenza, il rischio di dover nuovamente prevedere la sospensione delle lezioni in presenza, ancora non è stato avviato un serio e capillare piano di formazione del personale docente,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

ad avviare nel più breve tempo possibile un organico e capillare piano di formazione in servizio obbligatoria del personale docente sulla didattica digitale e a prevedere la fornitura a tutti i soggetti interessati, di strumentazione tecnologica e di connessione veloce al fine di poter assicurare il reale godimento del diritto allo studio attraverso la DAD anche a quegli studenti che si trovano in quarantena volontaria, ai soggetti fragili e, nel caso di nuova sospensione, di poter agire al di fuori di una logica meramente emergenziale.
9/2700/60. (Testo modificato nel corso della seduta) Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 81 del provvedimento in esame contiene misure volte riconoscere un credito di imposta per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per investimenti in campagne pubblicitarie a favore delle leghe ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che rispondono a determinati requisiti tra cui l'obbligo di svolgere attività sportiva giovanile;
    tra i suddetti requisiti è compreso uno specifico riferimento ai ricavi delle leghe, SSD e ADS a favore delle quali è possibile attivare la sponsorizzazione che devono essere prodotti in Italia e compresi tra 150.000 euro fino ad un massimo di 15 milioni;
    i soggetti che operano nel settore dello sport, con particolare attenzione a quello locale, attraversano un periodo di forti difficoltà finanziarie in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tali da metterne a rischio la sopravvivenza;
    lo sport esercita una significativa funzione sociale soprattutto sui più giovani e tale misura può agire da moltiplicatore a sostegno degli operatori dello sport,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di eliminare, nel primo provvedimento utile in esame, qualsiasi riferimento alla quota minima di ricavi necessari per poter essere destinatari di campagne pubblicitarie o di sponsorizzazioni nonché a prevedere un incremento delle risorse destinate a tale misura pari almeno a 200 milioni di euro.
9/2700/61Marin, Barelli, Bond, Pella, Pettarin, Sibilia, Versace.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 81 del provvedimento in esame contiene misure volte riconoscere un credito di imposta per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per investimenti in campagne pubblicitarie a favore delle leghe ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che rispondono a determinati requisiti tra cui l'obbligo di svolgere attività sportiva giovanile;
    tra i suddetti requisiti è compreso uno specifico riferimento ai ricavi delle leghe, SSD e ADS a favore delle quali è possibile attivare la sponsorizzazione che devono essere prodotti in Italia e compresi tra 150.000 euro fino ad un massimo di 15 milioni;
    i soggetti che operano nel settore dello sport, con particolare attenzione a quello locale, attraversano un periodo di forti difficoltà finanziarie in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tali da metterne a rischio la sopravvivenza;
    lo sport esercita una significativa funzione sociale soprattutto sui più giovani e tale misura può agire da moltiplicatore a sostegno degli operatori dello sport,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di eliminare, nel primo provvedimento utile in esame, qualsiasi riferimento alla quota minima di ricavi necessari per poter essere destinatari di campagne pubblicitarie o di sponsorizzazioni nonché a prevedere un incremento delle risorse destinate a tale misura pari almeno a 200 milioni di euro.
9/2700/61. (Testo modificato nel corso della seduta) Marin, Barelli, Bond, Pella, Pettarin, Sibilia, Versace.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene misure volte ad assicurare il corretto funzionamento degli istituti scolastici e la prosecuzione dell'anno scolastico in assenza di ulteriori disagi per lavoratori e studenti;
    il 7 agosto 2020 il Ministero dello sviluppo economico ha approvato il Piano scuola banda larga sulla base della strategia italiana per la banda larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015 in coerenza con l'Agenda digitale europea 2020;
    nella premessa al decreto di approvazione 7 agosto 2020 del Ministero dello sviluppo economico si legge che «la proposta di destinare in modo prioritario le risorse disponibili alle scuole statali» sia stata avanzata dal Ministro dell'istruzione che ha evidentemente dimenticato, in quella sede, la specificità del sistema nazionale di istruzione italiano che comprende scuole statali e paritarie;
    il Piano scuola banda larga è stato adottato il piano nazionale per il collegamento in rete delle scuole italiane è indirizzato a 32.213 sedi (o plessi) di istituti scolastici (81,4 per cento del totale);
    l'esclusione delle scuole paritarie dagli interventi del piano costituisce un gravissimo vulnus nei confronti di istituti scolastici che a tutti gli effetti fanno parte del sistema nazionale di istruzione ma soprattutto nei confronti di quelle famiglie che scelgono per i propri figli, sulla base di una legge dello Stato – la legge n. 62 del 2000 sulla parità scolastica – un percorso scolastico svolto in scuole paritarie;
    quanto su indicato è tanto più evidente se si considera che l'emergenza sanitaria e le sue ripercussioni sulla società, l'economia e la vita quotidiana dei cittadini, hanno evidenziato la rilevanza, in termini di opportunità e di utilità, del poter disporre di una connessione veloce e efficiente al punto che la possibilità concreta di accedere a una rete veloce può essere considerato un servizio universale e, in quanto tale deve essere riconosciuto ma soprattutto assicurato, a tutti i cittadini e in ogni zona del territorio nazionale;
    la mancata considerazione degli istituti paritari quali destinatari del piano scuola BUL costituisce una grave violazione del diritto di uguaglianza tra cittadini e di fatto opera una suddivisione tra studenti di serie A e studenti di serie B,

impegna il Governo

a intervenire quanto prima affinché il Piano scuola banda ultra larga sia esteso anche alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, quali scuole del sistema nazionale di istruzione e nel rispetto del diritto di tutte le studentesse e tutti gli studenti di poter accedere a una rete di connessione super veloce ed efficiente.
9/2700/62Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene misure volte ad assicurare il corretto funzionamento degli istituti scolastici e la prosecuzione dell'anno scolastico in assenza di ulteriori disagi per lavoratori e studenti;
    il 7 agosto 2020 il Ministero dello sviluppo economico ha approvato il Piano scuola banda larga sulla base della strategia italiana per la banda larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015 in coerenza con l'Agenda digitale europea 2020;
    nella premessa al decreto di approvazione 7 agosto 2020 del Ministero dello sviluppo economico si legge che «la proposta di destinare in modo prioritario le risorse disponibili alle scuole statali» sia stata avanzata dal Ministro dell'istruzione che ha evidentemente dimenticato, in quella sede, la specificità del sistema nazionale di istruzione italiano che comprende scuole statali e paritarie;
    il Piano scuola banda larga è stato adottato il piano nazionale per il collegamento in rete delle scuole italiane è indirizzato a 32.213 sedi (o plessi) di istituti scolastici (81,4 per cento del totale);
    l'esclusione delle scuole paritarie dagli interventi del piano costituisce un gravissimo vulnus nei confronti di istituti scolastici che a tutti gli effetti fanno parte del sistema nazionale di istruzione ma soprattutto nei confronti di quelle famiglie che scelgono per i propri figli, sulla base di una legge dello Stato – la legge n. 62 del 2000 sulla parità scolastica – un percorso scolastico svolto in scuole paritarie;
    quanto su indicato è tanto più evidente se si considera che l'emergenza sanitaria e le sue ripercussioni sulla società, l'economia e la vita quotidiana dei cittadini, hanno evidenziato la rilevanza, in termini di opportunità e di utilità, del poter disporre di una connessione veloce e efficiente al punto che la possibilità concreta di accedere a una rete veloce può essere considerato un servizio universale e, in quanto tale deve essere riconosciuto ma soprattutto assicurato, a tutti i cittadini e in ogni zona del territorio nazionale;
    la mancata considerazione degli istituti paritari quali destinatari del piano scuola BUL costituisce una grave violazione del diritto di uguaglianza tra cittadini e di fatto opera una suddivisione tra studenti di serie A e studenti di serie B,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

a intervenire quanto prima affinché il Piano scuola banda ultra larga sia esteso anche alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, quali scuole del sistema nazionale di istruzione e nel rispetto del diritto di tutte le studentesse e tutti gli studenti di poter accedere a una rete di connessione super veloce ed efficiente.
9/2700/62. (Testo modificato nel corso della seduta) Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene misure volte ad assicurare il corretto funzionamento degli istituti scolastici e la prosecuzione dell'anno scolastico in assenza di ulteriori disagi per lavoratori e studenti;
    il comma 6-quinquies dell'articolo 32 contiene misure in materia di continuità del progetto educativo e didattico;
    il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati costituisce uno degli obiettivi da realizzare per una scuola più inclusiva:
    la continuità didattica deve essere garantita per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, tanto più per coloro con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica e tale continuità può essere assicurata solo intervenendo sul personale docente con titoli di specializzazione;
    la figura dell'insegnante di sostegno è tra le più richieste attualmente nelle scuole Italiane e il suo compito è quello di seguire e sostenere nell'apprendimento alunni con bisogni educativi speciali che rientrano nella fascia di ragazzi o bambini con disturbi o deficit nell'apprendimento a seguito di opportuni esami medici;
    al fine di assicurare la continuità per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali appare fondamentale intervenire sul sistema di assegnazione dei posti sul sostegno in modo tale che non sia correlata al possesso di specifica abilitazione su altra classe di concorso,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie affinché l'assegnazione dei posti di sostegno sia scissa da altre classi di concorso prevedendo che per accedere a tali posti i docenti siano in possesso di laurea magistrale e specializzazione sul sostegno.
9/2700/63Pittalis, Vietina.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene misure volte ad assicurare il corretto funzionamento degli istituti scolastici e la prosecuzione dell'anno scolastico in assenza di ulteriori disagi per lavoratori e studenti;
    il comma 6-quinquies dell'articolo 32 contiene misure in materia di continuità del progetto educativo e didattico;
    il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati costituisce uno degli obiettivi da realizzare per una scuola più inclusiva:
    la continuità didattica deve essere garantita per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, tanto più per coloro con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica e tale continuità può essere assicurata solo intervenendo sul personale docente con titoli di specializzazione;
    la figura dell'insegnante di sostegno è tra le più richieste attualmente nelle scuole Italiane e il suo compito è quello di seguire e sostenere nell'apprendimento alunni con bisogni educativi speciali che rientrano nella fascia di ragazzi o bambini con disturbi o deficit nell'apprendimento a seguito di opportuni esami medici;
    al fine di assicurare la continuità per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali appare fondamentale intervenire sul sistema di assegnazione dei posti sul sostegno in modo tale che non sia correlata al possesso di specifica abilitazione su altra classe di concorso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le misure necessarie affinché l'assegnazione dei posti di sostegno sia scissa da altre classi di concorso prevedendo che per accedere a tali posti i docenti siano in possesso di laurea magistrale e specializzazione sul sostegno.
9/2700/63. (Testo modificato nel corso della seduta) Pittalis, Vietina.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene misure volte ad assicurare il corretto funzionamento degli istituti scolastici e la prosecuzione dell'anno scolastico in assenza di ulteriori disagi per lavoratori e studenti;
    la dotazione di mascherine arriva a singhiozzo e, inoltre, vengono oggi consegnate in pacchi contenenti 50 pezzi il che è fonte di problematicità in quanto la divisione e la distribuzione di questi ausili comporta numerosi passaggi di mano e quindi una compromissione del rispetto delle norme sanitarie e della sicurezza;
    le mascherine sono destinate a una platea di persone che sono estremamente differenti per età e dimensioni con la conseguenza che, se ordinate tutte nella stessa misura, saranno grandi per alcuni e piccoli per altri;
    ad oggi sono state distribuite 332.940.820 mascherine chirurgiche su tutto il territorio nazionale con una media giornaliera di 2.294.531 ai bambini e 9.186.187 a adulti;
    se si pensa, nello specifico, alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie superiori in molti plessi scolastici si sta presentando il problema della inadeguatezza della misura delle mascherine che aggiunge disagio ulteriore alla difficoltà di doverle indossare per ore;
    a questo si aggiunge che molte scuole lamentano la insufficienza anche della quantità di flaconi di gel disinfettante messi a disposizione del personale e degli studenti;
    sono numerose le incombenze in materia di sicurezza e di rispetto delle norme sanitarie volte ad evitare la diffusione del contagio competono alle scuole, con i dirigenti scolastici particolarmente esposti in quanto non coperti da scudo penale, che non possono essere lasciate sole ad affrontare la mole di problemi connessi sia con l'aspetto sanitario che con quello organizzativo;
    il corretto uso delle mascherine e dell'igiene delle mani è indicato da autorevoli fonti sanitarie quali il prioritario sistema di prevenzione da contagio del COVID-19,

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione a regime di presidi sanitari a disposizione delle reti scolastiche al fine di avviare una collaborazione continua e costante tra istituzioni e non lasciare le scuole da sole a confrontarsi con le problematiche di natura sanitaria – comprese quelle di natura logistica espresse in premessa – fino ad arrivare a prevedere la reintroduzione della figura del medico scolastico.
9/2700/64Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene misure volte ad assicurare il corretto funzionamento degli istituti scolastici e la prosecuzione dell'anno scolastico in assenza di ulteriori disagi per lavoratori e studenti;
    la dotazione di mascherine arriva a singhiozzo e, inoltre, vengono oggi consegnate in pacchi contenenti 50 pezzi il che è fonte di problematicità in quanto la divisione e la distribuzione di questi ausili comporta numerosi passaggi di mano e quindi una compromissione del rispetto delle norme sanitarie e della sicurezza;
    le mascherine sono destinate a una platea di persone che sono estremamente differenti per età e dimensioni con la conseguenza che, se ordinate tutte nella stessa misura, saranno grandi per alcuni e piccoli per altri;
    ad oggi sono state distribuite 332.940.820 mascherine chirurgiche su tutto il territorio nazionale con una media giornaliera di 2.294.531 ai bambini e 9.186.187 a adulti;
    se si pensa, nello specifico, alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie superiori in molti plessi scolastici si sta presentando il problema della inadeguatezza della misura delle mascherine che aggiunge disagio ulteriore alla difficoltà di doverle indossare per ore;
    a questo si aggiunge che molte scuole lamentano la insufficienza anche della quantità di flaconi di gel disinfettante messi a disposizione del personale e degli studenti;
    sono numerose le incombenze in materia di sicurezza e di rispetto delle norme sanitarie volte ad evitare la diffusione del contagio competono alle scuole, con i dirigenti scolastici particolarmente esposti in quanto non coperti da scudo penale, che non possono essere lasciate sole ad affrontare la mole di problemi connessi sia con l'aspetto sanitario che con quello organizzativo;
    il corretto uso delle mascherine e dell'igiene delle mani è indicato da autorevoli fonti sanitarie quali il prioritario sistema di prevenzione da contagio del COVID-19,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

a prevedere l'istituzione a regime di presidi sanitari a disposizione delle reti scolastiche al fine di avviare una collaborazione continua e costante tra istituzioni e non lasciare le scuole da sole a confrontarsi con le problematiche di natura sanitaria – comprese quelle di natura logistica espresse in premessa – fino ad arrivare a prevedere la reintroduzione della figura del medico scolastico.
9/2700/64. (Testo modificato nel corso della seduta) Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene misure volte ad assicurare il corretto funzionamento degli istituti scolastici e la prosecuzione dell'anno scolastico in assenza di ulteriori disagi per lavoratori e studenti;
    a tal fine interviene anche in materia di condizioni di lavoro del personale docente delle istituzioni scolastiche;
    contiene inoltre norme volte a disciplinare la didattica nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
    non è più procrastinabile un intervento volto a sanare la situazione di palese disconoscimento e mancata valorizzazione della professionalità dei docenti di accompagnamento pianistico che subiscono una forma di discriminazione sia sul piano professionale che su quello economico;
    i docenti di accompagnamento pianistico sono gli unici titolari del settore Codi-25 nell'ambito del quale svolgono funzioni didattiche, di produzione e ricerca finalizzate ad una piena conoscenza dei repertori dell'accompagnamento e della collaborazione pianistica oltre che delle prassi esecutive negli ambiti della musica vocale e strumentale dei diversi stili ed epoche;
    pur essendo gli unici titolari di cattedra e svolgendo le stesse funzioni didattiche dei colleghi, i docenti in parola sono gli unici con inquadramento giuridico-economico in seconda fascia, in quanto per il settore disciplinare CODI/25 non è prevista la prima fascia;
    la selezione dei docenti di accompagnamento pianistico avviene in base agli stessi criteri di valutazione dei titoli di studio, didattici e artistici degli altri docenti;
    gli insegnanti danno prova sul campo di conoscere approfonditamente i contenuti delle discipline che oggi insegnano, al pari di ogni altro collega di prima fascia e svolgono le stesse funzioni didattiche di produzione e ricerca con pari competenze professionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie misure al fine di conferire agli insegnanti del settore Codi-25 la qualifica di docenti di prima fascia, considerato che tale riconoscimento non comporterebbe passaggio di funzioni o diversa responsabilità, equiparando il loro trattamento economico a quello dei colleghi che svolgono analoghe mansioni.
9/2700/65Vietina.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene misure volte ad assicurare il corretto funzionamento degli istituti scolastici e la prosecuzione dell'anno scolastico in assenza di ulteriori disagi per lavoratori e studenti;
    a tal fine interviene anche in materia di condizioni di lavoro del personale docente delle istituzioni scolastiche;
    contiene inoltre norme volte a disciplinare la didattica nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
    non è più procrastinabile un intervento volto a sanare la situazione di palese disconoscimento e mancata valorizzazione della professionalità dei docenti di accompagnamento pianistico che subiscono una forma di discriminazione sia sul piano professionale che su quello economico;
    i docenti di accompagnamento pianistico sono gli unici titolari del settore Codi-25 nell'ambito del quale svolgono funzioni didattiche, di produzione e ricerca finalizzate ad una piena conoscenza dei repertori dell'accompagnamento e della collaborazione pianistica oltre che delle prassi esecutive negli ambiti della musica vocale e strumentale dei diversi stili ed epoche;
    pur essendo gli unici titolari di cattedra e svolgendo le stesse funzioni didattiche dei colleghi, i docenti in parola sono gli unici con inquadramento giuridico-economico in seconda fascia, in quanto per il settore disciplinare CODI/25 non è prevista la prima fascia;
    la selezione dei docenti di accompagnamento pianistico avviene in base agli stessi criteri di valutazione dei titoli di studio, didattici e artistici degli altri docenti;
    gli insegnanti danno prova sul campo di conoscere approfonditamente i contenuti delle discipline che oggi insegnano, al pari di ogni altro collega di prima fascia e svolgono le stesse funzioni didattiche di produzione e ricerca con pari competenze professionali,

impegna il Governo, individuando preventivamente le risorse finanziarie

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie misure al fine di conferire agli insegnanti del settore Codi-25 la qualifica di docenti di prima fascia, considerato che tale riconoscimento non comporterebbe passaggio di funzioni o diversa responsabilità, equiparando il loro trattamento economico a quello dei colleghi che svolgono analoghe mansioni.
9/2700/65. (Testo modificato nel corso della seduta) Vietina.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 77 del provvedimento in esame proroga i crediti d'imposta relativo ai canoni di locazione commerciale riconosciuto dal decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020, articolo 28) per il 60 per cento (50 per cento in taluni casi) dell'ammontare mensile del canone di locazione sia per gli immobili commerciali che per le attività turistiche. Gli oneri delle misure sin qui adottate hanno superato i 1.500 milioni di euro;
    nel settore del commercio l'onda d'urto causata dall'emergenza sanitaria è stata enorme in particolare per le città turistiche e molte imprese si sono viste costrette a chiudere per sempre. Al momento non ci sono dati nazionali che riepilogano la crisi del commercio indotta dal COVID-19, ma ci si trova di fronte a una miriade di eventi puntuali;
    a Roma un sondaggio realizzato per Confesercenti da SWG segnala che nel commercio e nella ristorazione, ci sono circa 90 mila imprese a rischio chiusura già da questo autunno, anche al netto di nuovi lockdown. Secondo la CNA, Roma sono a rischio 35 mila negozi e 100 mila posti di lavoro, dei quali 50 mila sarebbero già persi; FIPE-Confcommercio parla di un calo dei fatturati dei propri associati, in media, di circa il 40 per cento e denuncia ormai da mesi la necessità di ride finire gli accordi sui canoni di locazioni;
    a Firenze, il centro studi della CGIL stima una perdita di posti di lavoro tra i 70 mila e i 100 mila nel 2020, con conseguenze particolarmente dure per il commercio. L'associazione Ristoratori toscani afferma che, dei propri associati, entro marzo 2021 il 70 per cento sarà a casa. Sono a rischio le botteghe storiche di Ponte Vecchio, che pagano fitti a quattro zeri, per le quali si stanno facendo avanti gruppi stranieri;
    a Milano un'indagine di Confcommercio ha rivelato che il 30 per cento dei negozianti associati pensa che la propria attività potrebbe chiudere entro la fine del 2020;
    Confesercenti Campania parla di 20 mila saracinesche già chiuse. Altre 47 mila si avviano alla chiusura nei prossimi mesi;
    secondo l'Associazione «Piazza San Marco», a Venezia, un'attività su 4, tra quelle associate, ha chiuso;
    in particolare nelle tre città d'arte, Roma Firenze e Venezia le associazioni di settore puntano il dito contro i fitti commerciali, rimasti a livello pre lockdown;
    il credito d'imposta locazione sopra citato, è riferito alle somme pagate e dev'essere utilizzato entro la dichiarazione dei redditi dell'anno in cui e maturato. Pertanto è necessario pagare il fitto e poi attendere le scadenze fiscali per recuperarlo. Occorre considerare che in un anno di crisi le imposte da pagare sono molto basse, pertanto è alto il rischio, in particolare per le piccolissime imprese, che il credito d'imposta vada in parte perso. Tali condizioni, assieme alla difficoltà di cessione al locatore o alle banche, ne rendono problematico l'utilizzo;
    avverso il mancato pagamento dei canoni le proprietà si stanno muovendo in sede giudiziaria, con richieste di danni e sfratto. I decreti-legge anti COVID-19 hanno bloccato l'esecuzione degli sfratti fino al 31 dicembre 2020, ma non i procedimenti per la convalida;
    una ordinanza del Tribunale di Roma del 27 agosto 2020 ha imposto ad un proprietario di ridurre il canone di locazione ad un ristoratore sino a marzo 2021, non potendosi imputare il calo di fatturato al rischio di impresa, quanto piuttosto alla situazione emergenziale;
    il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 28 luglio ha respinto l'istanza di sfratto per morosità del conduttore nei mesi del lockdown. Inoltre il giudice, anche per preservare la continuità dell'attività e i posti di lavoro, ha assegnato alle parti un termine di 15 giorni per avviare una mediazione e ha fissato una udienza (in caso di fallimento della mediazione) per determinare nel contraddittorio delle parti la riduzione del canone;
    l'articolo 91 del decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia) consente al giudice di valutare le misure anti COVID-19 per giustificare i ritardi dei pagamenti, ma non interviene in materia di riduzione dei canoni, che devono essere pagati anche in caso di riduzione significativa del volume di affari non dipendenti dal rischio d'impresa;
    viceversa l'articolo 216 del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione ai canoni pagati per gli impianti sportivi, prevede la possibilità di «rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite... in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati.»;
    nel Piano Colao «strategia per la rinascita del Paese» del giugno 2020, la Scheda IX. Sostenere la stagione turistica 2020, Voce 43: Protezione del settore e dell'occupazione, si afferma al punto ii): «Prevedere per legge una ripartizione del rischio tra locatore e conduttore nella forma di presunzione o in alternativa incentivazione (tramite riduzione IMU e TARI) della rinegoziazione dei canoni commerciali»;
    sulle tematiche sopra illustrate, è di tutta evidenza che i Tribunali stanno supplendo negli ambiti propri del legislativo, con il conseguente rischio di decisioni differenziate a fronte di situazioni similari,

impegna il Governo:

   a prevedere attraverso ulteriori iniziative normative che il credito d'imposta per i canoni di locazione diversa dall'abitativa di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 sia usufruibile anche con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, al fine di impedire i rischi di perdita dei crediti maturati da parte degli aventi diritto;
   ad individuare, per i mesi successivi a quelli coperti dall'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 e fino al termine dell'emergenza sanitaria, specifiche forme di rinegoziazione dei canoni di locazione per i settori commerciali e turistici maggiormente colpiti in termini di perdita di fatturato, al fine di consentire una equa ripartizione del peso della crisi indotta dal COVID-19 tra Stato, locatori e conduttori e di ridurre gli impatti sull'erario che gli interventi diretti hanno sin qui generato.
9/2700/66Squeri, Della Frera.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede numerose disposizioni in ambito sanitario e strettamente collegate alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    così come diverse sono le misure finalizzate ad aumentare la sicurezza nelle scuole e ridurre i rischi di diffusione del virus, a cominciare dagli interventi volti a facilitare il reperimento e la messa a disposizione di ulteriori spazi per lo svolgimento dell'attività didattica;
    nell'ambito delle disposizioni volte al contenimento del virus e con particolare riguardo al mondo della scuola, si segnala la necessità di limitare al massimo i rischi più che concreti, di una chiusura di numerose scuole, come già accaduto in numerosi Paesi. Basti pensare che dall'avvio delle lezioni gli studenti positivi in Italia sono circa 1.500;
    la Società italiana Sistema 118, nelle scorse settimane, al fine di poter individuare il più velocemente possibile un caso sospetto di COVID-19 in ambito scolastico, ha proposto delle linee di indirizzo più stringenti di quelle vigenti, chiedendo tra l'altro che la misurazione dei parametri vitali, dalla temperatura alla saturazione del sangue, venga effettuata già in ambito scolastico;
    anche per quanto suesposto, sarebbe necessario avviare un confronto costruttivo con la Società italiana Sistema 118 al fine di individuare le misure più efficaci per implementare le attività di contrasto alla diffusione del coronavirus,

impegna il Governo:

   a prevedere, come chiesto anche dal SIS 118, che la misurazione dei parametri vitali, dalla temperatura alla saturazione del sangue, venga effettuata a scuola anche attraverso l'obbligo di dotazione del saturimetro; della misurazione della temperatura; dell'utilizzo della visiera para-droplets, nonché la mascherina qualora il distanziamento risulta impossibile; dell'aumento laddove possibile a un metro e mezzo della distanza in classe tra gli studenti, prevedendo la richiesta di intervento del 118 in caso di riscontro positivo all'infezione, al fine di accompagnare in condizioni di elevato biocontenimento, la persona positiva al proprio domicilio;
   a valutare l'opportunità di avviare una proficua e costante interlocuzione tra il Comitato tecnico scientifico, il ministero della salute e la Società italiana Sistema 118 al fine di individuare le misure più efficaci per implementare le attività di contrasto alla diffusione del coronavirus.
9/2700/67Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede numerose disposizioni in ambito sanitario e strettamente collegate alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    così come diverse sono le misure finalizzate ad aumentare la sicurezza nelle scuole e ridurre i rischi di diffusione del virus, a cominciare dagli interventi volti a facilitare il reperimento e la messa a disposizione di ulteriori spazi per lo svolgimento dell'attività didattica;
    nell'ambito delle disposizioni volte al contenimento del virus e con particolare riguardo al mondo della scuola, si segnala la necessità di limitare al massimo i rischi più che concreti, di una chiusura di numerose scuole, come già accaduto in numerosi Paesi. Basti pensare che dall'avvio delle lezioni gli studenti positivi in Italia sono circa 1.500;
    la Società italiana Sistema 118, nelle scorse settimane, al fine di poter individuare il più velocemente possibile un caso sospetto di COVID-19 in ambito scolastico, ha proposto delle linee di indirizzo più stringenti di quelle vigenti, chiedendo tra l'altro che la misurazione dei parametri vitali, dalla temperatura alla saturazione del sangue, venga effettuata già in ambito scolastico;
    anche per quanto suesposto, sarebbe necessario avviare un confronto costruttivo con la Società italiana Sistema 118 al fine di individuare le misure più efficaci per implementare le attività di contrasto alla diffusione del coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare una proficua e costante interlocuzione tra il Comitato tecnico scientifico, il ministero della salute e la Società italiana Sistema 118 al fine di individuare le misure più efficaci per implementare le attività di contrasto alla diffusione del coronavirus, nel quadro degli interventi programmati con le risorse all'uopo già stanziate.
9/2700/67. (Testo modificato nel corso della seduta) Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
    il capo VII del provvedimento contiene disposizioni recanti misure fiscali;
    la legge n. 340 del 2000 reca disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi;
    l'articolo 31, comma 2-quinquies prevede, tra l'altro, che gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che i medesimi soggetti di cui in premessa possano presentare atti societari non notarili su incarico dei legali rappresentanti, documentando tale incarico, in base alle stesse indicazioni operative che seguono i tributaristi certificati UNI 11511, e di prevedere altresì che questi ultimi possano richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese per tutti gli atti societari per cui non è previsto l'intervento di un notaio.
9/2700/68Paolo Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
    il decreto-legge n. 18 del 2020 agli articoli 23 e 25 ha previsto un apposito bonus denominato baby sitter a favore di lavoratori privati, nonché di lavoratori del settore sanitario pubblico e privato con figli minori di anni 12, da destinare all'acquisto di servizi di baby-sitting;
    la pandemia da COVID-19 ha messo fortemente a rischio la popolazione più anziana ed in particolare le persone ultrasettantenni che nel periodo del lockdown molto più di altre persone hanno dovuto proteggere la propria salute rimanendo all'interno delle proprie abitazioni;
    tale condizione ha sollevato numerose criticità in quei nuclei familiari in cui pur in presenza di una persona ultrasettantacinquenne, nessuno degli altri componenti poteva rimanere a casa per ragioni di lavoro, e criticità ancora maggiori ha creato ad anziani soli;
    anche alla luce della proroga dello stato di emergenza e del risalire dei contagi sarebbe opportuno prevedere un'estensione del bonus già previsto dagli articoli 23 e 25 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche a favore dei nuclei familiari ove vi sia la presenza di una persona anziana ultrasettantacinquenne per l'acquisto di servizi di cura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere il cosiddetto bonus baby sitter anche a favore dei nuclei familiari in cui vi sia la presenza di una persona anziana ultrasettantacinquenne nonché dei nuclei monofamiliari composti da una persona ultrasettantacinquenne, individuando i limiti di reddito per l'accesso al beneficio.
9/2700/69Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
    il decreto-legge n. 18 del 2020 agli articoli 23 e 25 ha previsto un apposito bonus denominato baby sitter a favore di lavoratori privati, nonché di lavoratori del settore sanitario pubblico e privato con figli minori di anni 12, da destinare all'acquisto di servizi di baby-sitting;
    la pandemia da COVID-19 ha messo fortemente a rischio la popolazione più anziana ed in particolare le persone ultrasettantenni che nel periodo del lockdown molto più di altre persone hanno dovuto proteggere la propria salute rimanendo all'interno delle proprie abitazioni;
    tale condizione ha sollevato numerose criticità in quei nuclei familiari in cui pur in presenza di una persona ultrasettantacinquenne, nessuno degli altri componenti poteva rimanere a casa per ragioni di lavoro, e criticità ancora maggiori ha creato ad anziani soli;
    anche alla luce della proroga dello stato di emergenza e del risalire dei contagi sarebbe opportuno prevedere un'estensione del bonus già previsto dagli articoli 23 e 25 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche a favore dei nuclei familiari ove vi sia la presenza di una persona anziana ultrasettantacinquenne per l'acquisto di servizi di cura,

impegna il Governo, individuando preventivamente le necessarie risorse

a valutare l'opportunità di estendere il cosiddetto bonus baby sitter anche a favore dei nuclei familiari in cui vi sia la presenza di una persona anziana ultrasettantacinquenne nonché dei nuclei monofamiliari composti da una persona ultrasettantacinquenne, individuando i limiti di reddito per l'accesso al beneficio.
9/2700/69. (Testo modificato nel corso della seduta) Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame prevede diverse disposizioni volte a salvaguardare le famiglie e le imprese. Sotto questo aspetto è centrale, in questa fase di difficoltà, la funzione economica e sociale svolta dal mercato delle locazioni anche con riguardo al settore degli immobili ad uso commerciale;
    l'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto rilancio), ha introdotto, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione – commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio – di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (salvo che per le «strutture alberghiere e agrituristiche», alle quali il credito d'imposta si applica indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente);
    l'articolo 77 del provvedimento in esame, estende di un mese il periodo da prendere in considerazione ai fini del medesimo credito di imposta previsto dal suddetto articolo 28 del decreto rilancio. Nel corso dell’iter al Senato, è stata introdotta la previsione per cui, per le sole imprese turistico ricettive, il credito d'imposta spetta sino al 31 dicembre 2020;
    come chiedono Confcommercio e Confedilizia, con soli 500 milioni, sui 25 miliardi del decreto in esame, si sarebbe potuto garantire fino alla fine dell'anno tale misura per le locazioni di tutte le attività, per salvare le attività commerciali e di ristorazione, da sostituire per gli anni prossimi con l'introduzione della cedolare secca,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere attraverso ulteriori iniziative normative l'ampliamento del credito di imposta di cui in premessa, fino alla fine del 2020 per tutte le attività.
9/2700/70Mazzetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame prevede diverse disposizioni volte a salvaguardare le famiglie e le imprese. Sotto questo aspetto è centrale, in questa fase di difficoltà, la funzione economica e sociale svolta dal mercato delle locazioni anche con riguardo al settore degli immobili ad uso commerciale;
    l'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto rilancio), ha introdotto, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione – commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio – di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (salvo che per le «strutture alberghiere e agrituristiche», alle quali il credito d'imposta si applica indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente);
    l'articolo 77 del provvedimento in esame, estende di un mese il periodo da prendere in considerazione ai fini del medesimo credito di imposta previsto dal suddetto articolo 28 del decreto rilancio. Nel corso dell’iter al Senato, è stata introdotta la previsione per cui, per le sole imprese turistico ricettive, il credito d'imposta spetta sino al 31 dicembre 2020;
    come chiedono Confcommercio e Confedilizia, con soli 500 milioni, sui 25 miliardi del decreto in esame, si sarebbe potuto garantire fino alla fine dell'anno tale misura per le locazioni di tutte le attività, per salvare le attività commerciali e di ristorazione, da sostituire per gli anni prossimi con l'introduzione della cedolare secca,

impegna il Governo, individuando preventivamente le necessarie risorse

a valutare l'opportunità di prevedere attraverso ulteriori iniziative normative l'ampliamento del credito di imposta di cui in premessa, fino alla fine del 2020 per tutte le attività.
9/2700/70. (Testo modificato nel corso della seduta) Mazzetti.


   La Camera,
   considerato che:
    il provvedimento in esame contiene diverse misure urgenti in materia di turismo in particolare che risulta essere il settore più colpito dalla crisi pandemica. Secondo le recenti valutazioni di Banca d'Italia il turismo peserà in modo rilevante sulla recessione in corso. All'effetto diretto sul PIL delle minori esportazioni nette di servizi legati al turismo si sommano quelli indiretti dati dalla riduzione dell'occupazione nel settore. L'impatto negativo è stimato in 2,5 punti percentuali di PIL quest'anno – valutabile in 41 miliardi di euro di minore PIL a prezzi correnti. Le previsioni per il 2020 indicano una flessione del 44 per cento dei visitatori internazionali e nazionali, equivalenti a 51 milioni di visitatori in meno, di questi 35 milioni sono visitatori stranieri (che calano del 55 per cento) e 16 milioni sono visitatori italiani (calo che si ferma al 31 per cento);
    l'articolo 59 del presente decreto-legge prevede un contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali dei centri storici delle città con maggiore presenza turistica. Una misura importante, ma che, in base ai criteri di selezione adottati, esclude numerose località nelle quali la presenza turistica è decisiva per l'economia locale;
    dal «Conto delle attività satelliti del turismo» elaborato dall'ISTAT si apprende che l'apporto all'economia nazionale del settore turistico non si limita ai soli servizi ricettivi, tour operator o trasporto aereo, ma riguarda anche altri settori in particolare lo shopping (abbigliamento, artigianato), l'agroalimentare e la ristorazione;
    secondo Confartigianato le imprese commerciali e artigiane operanti in attività interessate dalla domanda turistica sono 204.707, pari al 15,9 per cento del totale e danno lavoro a 699.672 addetti;
    per intervenire in favore di questo settore, con l'articolo 182, comma 2-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 è stata introdotta la previsione di individuare dei criteri volti a definire le zone ad alta densità turistica, rispondenti a definiti indicatori di turisticità, al fine di includere tutte le imprese operanti in quelle zone, in qualunque settore operanti, in una classificazione ATECO che le identifichi prevalentemente, se non esclusivamente, come rivolte a un pubblico turistico (straniero o comunque non residente);
    in tal modo le imprese così individuate vengono classificate anche come aziende satelliti al comparto turistico e, in quanto tali, possibili destinatarie di strumenti di sostegno;
    con il comunicato del 30 settembre 2020 l'ISTAT ha reso noto di avere redatto la classificazione dei comuni in base alla densità turistica necessaria all'attribuzione di un codice ATECO, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 182, comma 2-bis del decreto-legge n. 34 del 2020,

impegna il Governo

sulla base della classificazione predisposta dall'ISTAT citata in premessa, a provvedere con sollecitudine ad individuare le aree nell'ambito delle quali assegnare alle attività economiche e commerciali ivi insistenti la classificazione ATECO che le classifichi come attività a valenza turistica.
9/2700/71Spena.


   La Camera,
   considerato che:
    il provvedimento in esame contiene diverse misure urgenti in materia di turismo in particolare che risulta essere il settore più colpito dalla crisi pandemica. Secondo le recenti valutazioni di Banca d'Italia il turismo peserà in modo rilevante sulla recessione in corso. All'effetto diretto sul PIL delle minori esportazioni nette di servizi legati al turismo si sommano quelli indiretti dati dalla riduzione dell'occupazione nel settore. L'impatto negativo è stimato in 2,5 punti percentuali di PIL quest'anno – valutabile in 41 miliardi di euro di minore PIL a prezzi correnti. Le previsioni per il 2020 indicano una flessione del 44 per cento dei visitatori internazionali e nazionali, equivalenti a 51 milioni di visitatori in meno, di questi 35 milioni sono visitatori stranieri (che calano del 55 per cento) e 16 milioni sono visitatori italiani (calo che si ferma al 31 per cento);
    l'articolo 59 del presente decreto-legge prevede un contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali dei centri storici delle città con maggiore presenza turistica. Una misura importante, ma che, in base ai criteri di selezione adottati, esclude numerose località nelle quali la presenza turistica è decisiva per l'economia locale;
    dal «Conto delle attività satelliti del turismo» elaborato dall'ISTAT si apprende che l'apporto all'economia nazionale del settore turistico non si limita ai soli servizi ricettivi, tour operator o trasporto aereo, ma riguarda anche altri settori in particolare lo shopping (abbigliamento, artigianato), l'agroalimentare e la ristorazione;
    secondo Confartigianato le imprese commerciali e artigiane operanti in attività interessate dalla domanda turistica sono 204.707, pari al 15,9 per cento del totale e danno lavoro a 699.672 addetti;
    per intervenire in favore di questo settore, con l'articolo 182, comma 2-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 è stata introdotta la previsione di individuare dei criteri volti a definire le zone ad alta densità turistica, rispondenti a definiti indicatori di turisticità, al fine di includere tutte le imprese operanti in quelle zone, in qualunque settore operanti, in una classificazione ATECO che le identifichi prevalentemente, se non esclusivamente, come rivolte a un pubblico turistico (straniero o comunque non residente);
    in tal modo le imprese così individuate vengono classificate anche come aziende satelliti al comparto turistico e, in quanto tali, possibili destinatarie di strumenti di sostegno;
    con il comunicato del 30 settembre 2020 l'ISTAT ha reso noto di avere redatto la classificazione dei comuni in base alla densità turistica necessaria all'attribuzione di un codice ATECO, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 182, comma 2-bis del decreto-legge n. 34 del 2020,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere, sulla base della classificazione predisposta dall'Istat citata in premessa, ad individuare le aree nell'ambito delle quali assegnare alle attività economiche e commerciali ivi insistenti la classificazione ATECO che le classifichi come attività a valenza turistica.
9/2700/71. (Testo modificato nel corso della seduta) Spena.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 33-bis prevede misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute, con riferimento alle attività in favore di soggetti con povertà educativa nonché all'accompagnamento delle persone con fragilità esistenziale;
    con il decreto «Cura Italia» si è stabilito che la laurea in medicina è abilitante all'esercizio della professione medica. Grazie alla laurea abilitante il neomedico potrà esercitare la professione subito dopo aver conseguito il titolo, mentre in precedenza era necessario l'esame di Stato;
    il Ministro dell'università e della ricerca ha annunciato la proposta di volere rendere abilitante la laurea in psicologia, al fine di accedere più rapidamente al mondo del lavoro;
    in sede di presentazione della NADEF, con riferimento completamento della manovra di bilancio 2020-2022, il Governo ha individuato tra collegati alla decisione di bilancio un disegno di legge in materia di titoli universitari abilitanti,

impegna il Governo

a procedere con sollecitudine ad adottare i provvedimenti necessari a rendere abilitanti le lauree individuate dal Ministro dell'università e della ricerca, con particolare riferimento alla laurea in psicologia.
9/2700/72Torromino.


   La Camera,
   considerato che:
    il Fondo per l'incentivazione all'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale è stata prevista dalla legge di bilancio n. 145 del 2018, con l'obiettivo di incentivare l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi, in conformità con la politica europea in tema di tutela ambientale e decarbonizzazione;
    successivamente, l'articolo 44 del decreto «Rilancio» ha disciplinato l'incremento del Fondo prevedendo, contributi articolati su più fasce di emissioni di CO2;
    il Fondo automotive è stato poi rifinanziato con ulteriori 400 milioni di euro dall'articolo 74 del decreto-legge in esame, suddividendo la fascia di emissioni CO2 61-110 g/km, introdotta con il decreto «Rilancio», in due fasce di emissioni di CO2 comprese tra 61-90 g/km e 91-110 g/km;
    in particolare, sono stati stanziati 100 milioni per l'originario ecobonus introdotto con la legge di bilancio 2019, per l'acquisto di autovetture comprese nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2, e 50 milioni per l'erogazione dei contributi aggiuntivi introdotti con il decreto «Rilancio» per le medesime fasce;
    sono inoltre stanziati 150 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-90 g/km CO2, acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e 100 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli maggiormente inquinanti, compresi nella fascia 91-110 g/km CO2, acquistati a decorrere dalla metà di agosto, cioè dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;
    nei primi 8 mesi del 2020, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, il crollo del mercato dell'auto è stato pesantissimo con un calo del 38,9 per cento delle immatricolazioni pari a 516.000 unità in meno. Grazie agli incentivi il mercato è ripartito ad agosto e settembre, mese nel quale si sono registrate il 9,5 per cento in più di immatricolazioni rispetto allo stesso mese del 2019;
    tuttavia come risulta dal sito del Ministero dello sviluppo economico che, mentre le risorse per il 2020 sono di nuovo esaurite per la fascia da 91 a 110 g/km CO2, restano ancora disponibili per il 2020 quasi 300 milioni di euro, nelle altre fasce emissive incentivate;
    questo accade perché i Fondi sono rigidamente contingentati in funzione delle emissioni di CO2, con il risultato che i relativi accantonamenti risultano esauriti per alcune categorie di auto e in sovrabbondanza per altre,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di un travaso di risorse tra i Fondi destinati alle varie fasce di veicoli, al fine di consentire il rilancio del settore automotive nazionale.
9/2700/73Porchietto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per il rilancio e il sostegno dell'economia;
    il settore dello sport – soprattutto quello di base – appare tra i più colpiti dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria da COVID-19 sia a causa del lungo periodo di inattività, sia per le disposizioni in materia di distanziamento che hanno comportato un aumento dei costi di gestione e una contestuale diminuzione dell'offerta in conseguenza della contrazione degli spazi e del numero dei frequentatori;
    per rilanciare il settore è necessario incrementare le misure di sostegno, aiuto e stimolo della pratica sportiva e destinare importanti risorse e investimenti per il settore dello sport, con particolare attenzione per la pratica sportiva di base, da finalizzare al potenziamento delle strutture e al sostegno dei soggetti che operano nel settore e ne permettono il funzionamento;
    appaiono prioritari interventi volti alla riqualificazione degli impianti sportivi esistenti e alla realizzazione di nuovi,

impegna il Governo

a prevedere l'estensione a tutti gli interventi effettuati sugli impianti sportivi, della normativa in materia di detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche (cosiddetto superbonus), di cui all'articolo 119, comma 9, lettera e), del decreto-legge n. 34 del 2020.
9/2700/74Barelli, Marin, Bond, Pella, Pettarin, Cosimo Sibilia, Versace.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per il rilancio e il sostegno dell'economia;
    il settore dello sport – soprattutto quello di base – appare tra i più colpiti dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria da COVID-19 sia a causa del lungo periodo di inattività, sia per le disposizioni in materia di distanziamento che hanno comportato un aumento dei costi di gestione e una contestuale diminuzione dell'offerta in conseguenza della contrazione degli spazi e del numero dei frequentatori;
    per rilanciare il settore è necessario incrementare le misure di sostegno, aiuto e stimolo della pratica sportiva e destinare importanti risorse e investimenti per il settore dello sport, con particolare attenzione per la pratica sportiva di base, da finalizzare al potenziamento delle strutture e al sostegno dei soggetti che operano nel settore e ne permettono il funzionamento;
    appaiono prioritari interventi volti alla riqualificazione degli impianti sportivi esistenti e alla realizzazione di nuovi,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

a prevedere l'estensione a tutti gli interventi effettuati sugli impianti sportivi, della normativa in materia di detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche (cosiddetto superbonus), di cui all'articolo 119, comma 9, lettera e), del decreto-legge n. 34 del 2020.
9/2700/74. (Testo modificato nel corso della seduta) Barelli, Marin, Bond, Pella, Pettarin, Cosimo Sibilia, Versace.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 32-ter dispone innanzitutto in materia di immissione in ruolo, all'esito del concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge n. 205 del 2017, di personale del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA) e introduce una procedura per la «chiamata veloce»;
    il medesimo articolo, al comma 5 prevede, inoltre, la definizione di una nuova disciplina per lo svolgimento delle procedure concorsuali a posti di DSGA;
    in argomento, si ricorda che l'articolo 1, comma 605, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) ha previsto che entro il 2018 fosse bandito un concorso per l'assunzione di DSGA, al quale potevano partecipare anche gli assistenti amministrativi che, pur in mancanza dello specifico titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale di DSGA, avevano maturato, alla data di entrata in vigore della legge, almeno 3 interi anni di servizio negli ultimi 8 anni, esercitando le mansioni di DSGA;
    è necessario dare continuità alle procedure concorsuali per il reclutamento dei DSGA, come richiamato dal citato comma 5,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere – in fase di definizione delle prossime procedure concorsuali di cui al comma 5 dell'articolo 32-bis – l'accesso a dette procedure degli assistenti amministrativi che abbiano esercitato le mansioni di DSGA, in modo tale da valorizzare il servizio già svolto, anche in deroga al possesso del titolo di studio specifico come già previsto dall'articolo 1, comma 605, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) e disciplinato con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018.
9/2700/75Piccoli Nardelli, Prestipino, Ciampi, Di Giorgi, Rossi, Orfini, Lattanzio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 96 del provvedimento in esame contiene misure in materia di editoria;
    il cosiddetto «bonus cultura», introdotto per la prima volta con la legge di bilancio per il 2016 e da ultimo rinnovato con l'articolo 1, comma 357, della legge di bilancio per il 2020, è uno strumento volto a sostenere i consumi culturali in Italia;
    secondo gli ultimi dati disponibili di fonte Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, su una platea annua potenziale di circa 500 mila fruitori il numero dei diciottenni che hanno usufruito del plafond annuale di euro 500 è cresciuto nel tempo, dai circa 356 mila nel 2016 ai circa 450 mila nel 2019;
    nel nostro Paese vi sono indici di lettura in costante calo, come certificato dall'ISTAT da ultimo nel dicembre 2018, con un declino molto consistente dell'abitudine alla lettura di giornali quotidiani e periodici;
    mentre le spese per l'acquisto di abbonamenti cartacei e digitali ai quotidiani sono state inserite tra quelle per le quali i neo-diciottenni possono utilizzare il «bonus cultura» in virtù del citato articolo 1, comma 357, della legge di bilancio per il 2020, non avviene lo stesso per le spese per l'acquisto di abbonamenti cartacei e digitali ai periodici;
    oltre che necessario ad incentivare i giovani ad accedere a un ulteriore strumento di informazione e approfondimento mettendo a loro disposizione una opzione in più per l'utilizzo del «bonus cultura» senza oneri aggiuntivi per lo Stato, l'inclusione delle spese per gli abbonamenti ai periodici tra quelle ammissibili costituirebbe anche un segnale di attenzione alla crisi di vendite dei periodici;
    secondo le rilevazioni di Accertamento Diffusione Stampa che elabora i dati comunicati dagli editori, con riferimento all'ultimo mese su cui sono disponibili dati, maggio 2020, le vendite totali cartacee e digitali (escluse quindi le copie diffuse di testate registrate in abbinamento all'iscrizione ad associazioni o enti professionali) dei principali mensili monitorati sono calate su base annua di circa il 30 per cento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in sede di rifinanziamento e proroga del «bonus cultura» per l'anno 2021, di includere, tra le spese ammissibili ai fini della suddetta misura, quelle per l'acquisto di abbonamenti cartacei e digitali ai giornali periodici, in aggiunta alle spese per l'acquisto di abbonamenti ai giornali quotidiani, già ammesse per l'anno in corso.
9/2700/76Rossi, Prestipino, Ciampi, Di Giorgi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 104 del 2020 attualmente al nostro esame contiene alcuni interventi destinati ai soggetti rientranti in condizioni di disabilità: l'articolo 21-ter proroga la modalità di lavoro agile per i genitori con un figlio disabile, l'articolo 26, comma 1-bis, prevede la proroga del lavoro agile per i soggetti disabili o a rischio per la salute, l'articolo 26, comma 1-ter, autorizza una spesa di 54 milioni per la sostituzione del personale docente educativo e Ata delle istituzioni scolastiche anche per i lavoratori in cui è stato riconosciuto lo stato di disabilità grave, l'articolo 32, comma 6-quinquies, per la continuità didattica per gli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica;
    purtroppo nulla è stato previsto in questo provvedimento, per le persone con disabilità motoria e le difficoltà che le stesse incontrano nell'accessibilità agli impianti di distribuzione carburanti e dei luoghi ove questi insistono, nonostante l'approvazione di una risoluzione con voto favorevole di tutte le forze parlamentari;
    mercoledì 4 dicembre 2019 in Commissione X (Attività produttive) veniva approvata, la Risoluzione 8-00055 a firma De Toma e altri «Iniziative urgenti in favore del settore della distribuzione dei carburanti», con la quale si impegnava il Governo ad assumere iniziative urgenti in grado di contrastare le numerose e articolate criticità che sta affrontando il settore della distribuzione dei carburanti, i cui fattori di debolezza rischiano di aggravare le condizioni economiche ed occupazionali degli operatori nonché ad assumere, per quanto di competenza, iniziative volte in particolare alla razionalizzazione e all'ammodernamento della rete distributiva, con una revisione del piano e degli indirizzi di ristrutturazione della stessa prevedendo la chiusura dei punti vendita obsoleti ed inefficienti;
    ad oggi il Governo non ha ancora avviato nessuna delle iniziative necessarie a dare corso agli impegni dettati all'Esecutivo dal Parlamento con la Risoluzione 8-00055;
    successivamente alla data di approvazione della risoluzione in parola il Paese, a partire dal 31 gennaio 2020, è stato posto in uno stato di emergenza che è stato prorogato sino al prossimo 31 gennaio 2021. Lo stato di emergenza e le disposizioni adottate hanno portato ad una generalizzata contrazione dei consumi e dei livelli occupazionali anche per il settore della distribuzione dei carburanti, che ha visto diminuire sensibilmente i volumi di prodotto erogato in conseguenza della diminuzione di utenza;
    tutto ciò ha reso ancora più urgente la messa in atto di quanto previsto nella risoluzione parlamentare;
    tra i soggetti che hanno ridotto o annullato la loro presenza presso i punti vendita carburante vi sono le persone con disabilità, anche motoria o che si trovano costrette su sedia a ruote, per le quali il veicolo rappresenta il solo ausilio alla mobilità e all'autonomia personale;
    le persone con disabilità si sono trovate difronte a grandi difficoltà ascrivibili alle diffuse carenze strutturali di accessibilità degli impianti. Queste erano sopperite, sino all'introduzione delle misure di distanziamento sociale, dalla presenza degli addetti al servizio di erogazione in modalità «servito» la cui presenza è sensibilmente diminuita, sia per la progressiva selfizzazione degli impianti (automazione) sia, da ultimo, per effetto della crisi dei consumi;
    tale situazione ha di fatto evidenziato ancor di più le carenze strutturali e la non rispondenza ai criteri di accessibilità universale degli impianti di distribuzione carburanti e dei luoghi ove questi insistono;
    come emerge da numerose comunicazioni di Cittadini con disabilità, ricevute dall'ANGLAT, l'associazione nazionale per la tutela delle persone con disabilità, i punti vendita carburanti, soprattutto quelli non adeguati alla normativa in materia di accessibilità possono rappresentare un ostacolo al pieno esercizio del diritto alla mobilità specialmente quando il distributore è chiuso e dunque non vi è il personale addetto. Tale fatto rientra nelle limitazioni all'autonomia della persona con disabilità e richiederebbe un serio intervento, non fosse altro per rispetto della CRPD che è legge dello Stato n. 18 del 2009;
    le maggiori difficoltà segnalate sono dovute alla progettazione degli impianti di rifornimento, le cui colonnine di erogazione e per il pagamento sono spesso poste su di un marciapiede e dunque ad un'altezza superiore a quella accessibile per noi persone in carrozzina. Anche gli spazi di manovra non consentono di effettuare il rifornimento della vettura in piena sicurezza, cioè lo scendere dalla vettura con la carrozzina, soprattutto se l'impianto di distribuzione dei carburanti insiste sulla carreggiata e non in uno spazio più arretrato e dotato di una adeguata piazzola. Talvolta anche la pistola di rifornimento può rappresentare un problema nel caso si debba parcheggiare ad una certa distanza dalla colonnina, per scendere in sicurezza con la carrozzina, per poi accorgersi che il tubo non arriva al serbatoio;
    il diritto alla mobilità delle persone con disabilità non si estrinseca e si realizza solo nella libertà di poter fare agevolmente rifornimento di carburante alla propria vettura, ma si realizza più in generale, attraverso una attenta progettazione dei luoghi e degli spazi urbani ed extraurbani, degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in conformità ai criteri di accessibilità e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. La prevista ristrutturazione della rete carburanti di cui alla risoluzione in premessa, potrebbe quindi rappresentare un momento importante per adeguare gli impianti anche ai criteri di accessibilità in favore delle persone con disabilità;
    al fine di garantire il diritto all'accessibilità universale e alla mobilità delle persone con disabilità, come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, appare inoltre necessario, adottare una visione di sistema, cogliendo l'opportunità del super bonus al 110 per cento introdotto dall'attuale Governo per dare impulso al settore dell'edilizia pubblica e privata, integrare gli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rendendo possibile l'applicazione delle previsioni in essi contenute agli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62,

impegna il Governo:

   a dare esecuzione alla Risoluzione di cui in premessa in favore del settore della distribuzione dei carburanti;
   ad assicurare, in conformità alla previsione di cui all'articolo 4 comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità di cui alla legge di ratifica, 3 marzo 2009, n. 18, e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il pieno coinvolgimento dell'Anglat, per la definizione dei criteri di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche, nella definizione delle misure atte alla razionalizzazione e all'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti al fine di assicurare il diritto alla piena accessibilità e mobilità delle persone con disabilità;
   ad assicurare il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, mediante l'adozione, per quanto di competenza, di provvedimenti necessari ad istituire un vincolo di destinazione, ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, delle sanzioni per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
   ad assicurare il diritto alla accessibilità e alla mobilità delle persone con disabilità, introducendo, per quanto di competenza, modifiche agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di integrare le previsioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 119, prevedendo che esse si applichino anche agli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, e conseguentemente all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera b), sia inserita la previsione di una nuova lettera in materia di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, in raccordo a quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 119.
9/2700/77De Toma, Dall'Osso, Fioramonti, Bellucci, Ferro, Rotelli, Lucaselli, Trancassini, Rachele Silvestri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera 2700 prevede disposizioni in materia di cultura e spettacolo anche attraverso lo stanziamento di finanziamenti a favore della cultura su tutto il territorio italiano;
    la città di Matera negli ultimi anni è risultato il centro culturale dell'intera penisola e dell'Europa attraverso la manifestazione culturale «Matera 2019 capitale europea della cultura»;
    la manifestazione ha coinvolto tra gli attori protagonisti: 17 mila studenti, 1.500 volontari, 18 mila persone che hanno partecipato alle produzioni culturali in trentasette progetti di comunità, con un totale di 1.228 eventi di cui 410 tutti organizzati nel territorio regionale. Un grande risultato non solo per la Basilicata ma per l'intero Mezzogiorno. Basti pensare che Matera risulta essere la capitale europea della cultura al primo posto per percentuale di crescita del turismo nella storia della manifestazione;
    a causa della pandemia globale da COVID-19 anche la città dei Sassi come l'intero territorio nazionale e in particolare le città d'arte ha accusato un calo nel numero di visitatori e delle attività culturali svolte;
    vi è la necessità di tutelare il nostro patrimonio artistico culturale soprattutto nelle città d'arte attraverso politiche che guardano alla tutela e alla valorizzazione dell'intero patrimonio culturale anche attraverso un sostegno economico da parte delle istituzioni che possa far ripartire l'intero settore della cultura,

impegna il Governo:

   a prevedere un fondo speciale per la città di Matera al fine di non disperdere tutto il patrimonio culturale e artistico costruito negli ultimi anni e a rilanciare la cultura, l'industria creativa e tutto l'indotto a partire dalla capitale europea della cultura «Matera 2019»;
   a prevedere la nomina di un commissario, sul modello Genova, che porti a compimento quanto prima tutte le opere infrastrutturali previste nel dossier Matera 2019.
9/2700/78Rospi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 49 del provvedimento in esame stanzia ulteriori risorse per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti nonché per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli che presentano problemi strutturali di sicurezza;
    nel «Patto per Palermo» risultano stanziati circa 51 milioni di euro per due interventi infrastrutturali fondamentali per la sicurezza e l'economia della città, la realizzazione delle bretelle laterali del ponte Corleone e quella dello svincolo Perpignano, entrambi relativi alla circonvallazione; di queste risorse circa 41 milioni fanno riferimento a fondi ex Agensud gestiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha formalmente chiarito, nei mesi scorsi, che ad oggi per questi interventi non vi sono sufficienti stanziamenti nel capitolo di spesa dedicato, mentre il Provveditore alle opere pubbliche Sicilia e Calabria, in risposta all'interpellanza n. 2-00842, ha ribadito l'urgenza di finanziare tali interventi, soprattutto considerando lo stato preoccupante del ponte Corleone. Ha inoltre sostenuto l'importanza di stipulare una convenzione con ANAS per la tempestiva realizzazione degli interventi;
    considerato il volume di mezzi che attraversano quotidianamente il ponte Corleone è necessario prevenire qualsiasi situazione di pericolo per gli utenti ed evitare prefigurabili tragedie; inoltre, occorre considerare che, qualora si fosse costretti a chiudere il ponte Corleone per motivi di sicurezza, la città di Palermo avrebbe un danno economico considerevole;
    la revisione del progetto esecutivo del raddoppio del ponte Corleone e la progettazione dello svincolo Perpignano sono prossime all'aggiudicazione da parte del comune. È necessario garantire che l’iter la definizione della progettazione esecutiva e la gara per la realizzazione dei lavori si svolga senza interruzione e in tempi certi; inoltre, al fine di stipulare la convenzione con ANAS risulta necessario garantire completa copertura finanziaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare nella prossima legge di bilancio le risorse necessarie per garantire la realizzazione degli interventi sul ponte Corleone e dello svincolo Perpignano, al fine di procedere immediatamente alla messa in sicurezza della circonvallazione di Palermo.
9/2700/79Varrica, Alaimo, D'Orso.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 49 del provvedimento in esame stanzia ulteriori risorse per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti nonché per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli che presentano problemi strutturali di sicurezza;
    nel «Patto per Palermo» risultano stanziati circa 51 milioni di euro per due interventi infrastrutturali fondamentali per la sicurezza e l'economia della città, la realizzazione delle bretelle laterali del ponte Corleone e quella dello svincolo Perpignano, entrambi relativi alla circonvallazione; di queste risorse circa 41 milioni fanno riferimento a fondi ex Agensud gestiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha formalmente chiarito, nei mesi scorsi, che ad oggi per questi interventi non vi sono sufficienti stanziamenti nel capitolo di spesa dedicato, mentre il Provveditore alle opere pubbliche Sicilia e Calabria, in risposta all'interpellanza n. 2-00842, ha ribadito l'urgenza di finanziare tali interventi, soprattutto considerando lo stato preoccupante del ponte Corleone. Ha inoltre sostenuto l'importanza di stipulare una convenzione con ANAS per la tempestiva realizzazione degli interventi;
    considerato il volume di mezzi che attraversano quotidianamente il ponte Corleone è necessario prevenire qualsiasi situazione di pericolo per gli utenti ed evitare prefigurabili tragedie; inoltre, occorre considerare che, qualora si fosse costretti a chiudere il ponte Corleone per motivi di sicurezza, la città di Palermo avrebbe un danno economico considerevole;
    la revisione del progetto esecutivo del raddoppio del ponte Corleone e la progettazione dello svincolo Perpignano sono prossime all'aggiudicazione da parte del comune. È necessario garantire che l’iter la definizione della progettazione esecutiva e la gara per la realizzazione dei lavori si svolga senza interruzione e in tempi certi; inoltre, al fine di stipulare la convenzione con ANAS risulta necessario garantire completa copertura finanziaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare nella prossima legge di bilancio, ove ne ricorrano le condizioni economico-finanziarie, le risorse necessarie per garantire la realizzazione degli interventi sul ponte Corleone e dello svincolo Perpignano, al fine di procedere immediatamente alla messa in sicurezza della circonvallazione di Palermo.
9/2700/79. (Testo modificato nel corso della seduta) Varrica, Alaimo, D'Orso.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 51 del provvedimento in esame prevede misure volte a contenere il dissesto idrogeologico e l'articolo 95 misure finalizzate alla gestione del rischio di alluvioni;
    la regione autonoma della Valle d'Aosta, a partire dalla giornata del 2 ottobre 2020, è stata letteralmente funestata dal maltempo a causa delle forti ed abbondanti precipitazioni che hanno purtroppo causato la morte del volontario dei vigili del fuoco del distaccamento di Arnad, Rinaldo Challancin e provocato ingenti danni a beni e strutture;
    la situazione più grave in Valle d'Aosta riguarda la valle del Lys, dove nel comune di Gaby è crollato il ponte sulla strada regionale a metà del paese, non lontano dal municipio;
   considerato che:
    l'ondata di maltempo che si è abbattuta negli ultimi giorni sulla regione alpina ha provocato danni anche al settore agricolo; il presidente di Coldiretti Valle d'Aosta, Alessio Nicoletta, ha dichiarato che: «da un primo monitoraggio i danni all'agricoltura sono ingenti: il vento forte ha scoperchiato intere serre e due stalle sono state evacuate in bassa Valle. Le raffiche di vento hanno poi distrutto alcuni frutteti arrivando a sradicare dal terreno i pali che sostenevano le piante». Prosegue Elio Gasco, direttore di Coldiretti Vda: «Le segnalazioni che stiamo raccogliendo in queste ore dai nostri associati ci raccontano di interi campi distrutti nei comuni di Hône, Arnad, Bard, di piante cadute e di aziende isolate nella zona di Lys.»;
    a fronte di tale situazione emergenziale, mai verificatasi prima, il Presidente della regione autonoma della Valle d'Aosta con decreto n. 389 del 5 ottobre 2020 ha dichiarato, sull'intero territorio della regione, lo stato di calamità conseguente ad una situazione di emergenza derivata da forti precipitazioni a partire dalla giornata del 2 ottobre 2020;
    visto il Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli articolo 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis,

impegna il Governo

a prevedere, per quanto di competenza, nei successivi interventi normativi, lo stanziamento di adeguate risorse finanziare destinate a fronteggiare tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza dell'intero territorio valdostano ed, in particolare, dei comuni duramente colpiti dalla furia degli ultimi eventi climatici che hanno provocato gravissime conseguenze all'intera filiera economica.
9/2700/80Forciniti, Elisa Tripodi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 51 del provvedimento in esame prevede misure volte a contenere il dissesto idrogeologico e l'articolo 95 misure finalizzate alla gestione del rischio di alluvioni;
    la regione autonoma della Valle d'Aosta, a partire dalla giornata del 2 ottobre 2020, è stata letteralmente funestata dal maltempo a causa delle forti ed abbondanti precipitazioni che hanno purtroppo causato la morte del volontario dei vigili del fuoco del distaccamento di Arnad, Rinaldo Challancin e provocato ingenti danni a beni e strutture;
    la situazione più grave in Valle d'Aosta riguarda la valle del Lys, dove nel comune di Gaby è crollato il ponte sulla strada regionale a metà del paese, non lontano dal municipio;
   considerato che:
    l'ondata di maltempo che si è abbattuta negli ultimi giorni sulla regione alpina ha provocato danni anche al settore agricolo; il presidente di Coldiretti Valle d'Aosta, Alessio Nicoletta, ha dichiarato che: «da un primo monitoraggio i danni all'agricoltura sono ingenti: il vento forte ha scoperchiato intere serre e due stalle sono state evacuate in bassa Valle. Le raffiche di vento hanno poi distrutto alcuni frutteti arrivando a sradicare dal terreno i pali che sostenevano le piante». Prosegue Elio Gasco, direttore di Coldiretti Vda: «Le segnalazioni che stiamo raccogliendo in queste ore dai nostri associati ci raccontano di interi campi distrutti nei comuni di Hône, Arnad, Bard, di piante cadute e di aziende isolate nella zona di Lys.»;
    a fronte di tale situazione emergenziale, mai verificatasi prima, il Presidente della regione autonoma della Valle d'Aosta con decreto n. 389 del 5 ottobre 2020 ha dichiarato, sull'intero territorio della regione, lo stato di calamità conseguente ad una situazione di emergenza derivata da forti precipitazioni a partire dalla giornata del 2 ottobre 2020;
    visto il Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli articolo 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

a prevedere, per quanto di competenza, nei successivi interventi normativi, lo stanziamento di adeguate risorse finanziare destinate a fronteggiare tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza dell'intero territorio valdostano ed, in particolare, dei comuni duramente colpiti dalla furia degli ultimi eventi climatici che hanno provocato gravissime conseguenze all'intera filiera economica.
9/2700/80. (Testo modificato nel corso della seduta) Forciniti, Elisa Tripodi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 26-ter del decreto-legge in esame tende a prorogare talune misure organizzative relative alla Corte dei conti per garantire la massima sicurezza al relativo personale;
    la disposizione recata dall'articolo 85, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020 prevede in via permanente, e non solo limitatamente all'emergenza COVID-19, la possibilità di organizzare da remoto le udienze, le adunanze e le camere di consiglio di competenza della magistratura contabile;
   ritenuto che:
    tale modus operandi sia quello più idoneo, anche dopo il termine dell'emergenza epidemiologica in atto, per conciliare al meglio le esigenze di giustizia con il massimo grado di tutela della salute pubblica, peraltro limitando al minimo possibile lo spostamento fisico delle persone, soprattutto nelle grandi aree urbane,

impegna il Governo

ad adottare iniziative concrete nell'ambito delle proprie competenze al fine di ottimizzare i servizi telematici impiegati dalla Corte dei conti per svolgere le proprie funzioni istituzionali.
9/2700/81Baldino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 26-ter del decreto-legge in esame tende a prorogare talune misure organizzative relative alla Corte dei conti per garantire la massima sicurezza al relativo personale;
    la disposizione recata dall'articolo 85, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020 prevede in via permanente, e non solo limitatamente all'emergenza COVID-19, la possibilità di organizzare da remoto le udienze, le adunanze e le camere di consiglio di competenza della magistratura contabile;
   ritenuto che:
    tale modus operandi sia quello più idoneo, anche dopo il termine dell'emergenza epidemiologica in atto, per conciliare al meglio le esigenze di giustizia con il massimo grado di tutela della salute pubblica, peraltro limitando al minimo possibile lo spostamento fisico delle persone, soprattutto nelle grandi aree urbane,

impegna il Governo

ad adottare iniziative concrete nell'ambito delle proprie competenze al fine di ottimizzare i servizi telematici impiegati dalla Corte dei conti per svolgere le proprie funzioni istituzionali, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti a legislazione vigente per tali finalità.
9/2700/81. (Testo modificato nel corso della seduta) Baldino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, (cosiddetto Decreto Agosto), recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» prevede, all'articolo 1, nuove norme in materia di «Trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga» e all'articolo 16 dispone l'incremento, per un importo di 500 milioni di euro, delle risorse per l'erogazione, da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, dell'assegno ordinario di integrazione salariale;
    in particolare, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, vengono concesse ulteriori diciotto settimane di trattamento salariale integrativo nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che si sommano alle 18 settimane precedentemente autorizzate secondo quanto disposto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Decreto Liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
    dati forniti dall'INPS, ed aggiornati al 29 settembre 2020, indicano in oltre dodici milioni il numero di integrazioni salariali pagate direttamente dall'istituto ed evidenziano che su un totale di 3.445.782 beneficiari i lavoratori pagati sono stati 3.425.319 pari al 99,4 per cento del totale;
    i numeri sopra richiamati evidenziano la situazione di straordinaria eccezionalità dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il conseguente ampio ricorso agli ammortizzatori sociali quali strumenti essenziali non solo per la tutela reddituale dei lavoratori ma per il sostegno alle aziende che ne hanno fatto richiesta;
    anche in conseguenza della situazione di assoluta eccezionalità si sono verificati ritardi nell'erogazione delle prestazioni integrative che hanno interessato, in particolare, i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte all'Ente Bilaterale Nazionale Artigianato (EBNA) e al Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato (FSBA);
    l'FSBA, istituito dalle Parti Sociali Nazionali in attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cosiddetto Riforma Fornero), e dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 148/2015, interviene, a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte ad EBNA/FSBA, con prestazioni integrative per assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporti di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa;
    in conseguenza dell'esaurimento delle risorse proprie, utilizzate per far fronte alle richieste di prestazioni integrative per la mensilità di marzo, il Fondo ha dovuto attendere l'accredito, avvenuto ad inizio luglio, delle risorse stanziate dal Governo e previste dal cosiddetto «Decreto Rilancio» e quantificabili in oltre 516 milioni di euro;
    le risorse stanziate hanno permesso di coprire le prestazioni del mese di aprile per tutti i lavoratori dipendenti del settore artigiano che nella sola regione Toscana ammontano a circa 100 mila unità distribuite in 29 mila aziende;
    ulteriori ritardi si sono verificati nell'erogazione all'FSBA delle risorse previste dal cosiddetto «Decreto Agosto», accredito finalmente avvenuto in data 5 ottobre 2020, corrispondenti a 375 milioni di euro necessari per coprire le prestazioni integrative delle mensilità di maggio, giugno e parte di luglio che nella sola regione Toscana interessano circa 30 mila lavoratori per un importo complessivo di circa 3,8 milioni di euro;
    i dati riportati nel VI Rapporto Economico sul Settore Artigiano Toscano realizzato dall'Osservatorio Imprese Artigiane dell'Ente Bilaterale dell'Artigianato Toscano (EBRET) evidenziano che alla fine del mese di marzo, l'Ente aveva già autorizzato circa quattro milioni di ore di integrazione salariale, un ammontare che, con riferimento al solo primo mese di lockdown, risulta pari a otto volte quanto complessivamente autorizzato nell'intera annualità 2019;
    secondo le stime fornite dall'EBRET le misure di sospensione dell'attività hanno riguardato il 58 per cento delle imprese artigiane (con dipendenti) e il 53 per cento dei relativi lavoratori e a suscitare profonda preoccupazione è l'indagine condotta al fine di valutare le aspettative espresse dagli imprenditori per l'anno 2020;
    la rilevazione sopra menzionata conferma che il 2020 si caratterizzerà per ampi e diffusi cali di fatturato che, secondo le previsioni degli imprenditori intervistati, rispetto al 2019 subirà una contrazione del 29,7 per cento accompagnato dal crollo della propensione ad investire considerato che solo l'11 per cento delle imprese prevede di effettuare investimenti, meno di un terzo rispetto a quanto rilevato a consuntivo per il medio del biennio 2018-2019 (36 per cento);
    come già evidenziato dall'ampio ricorso agli ammortizzatori sociali, profonde e diffuse appaiono le ripercussioni sull'occupazione e nella sola regione Toscana quasi un'impresa artigiana su quattro (23 per cento) prevede di ridurre i propri organici nel 2020, con una conseguente perdita occupazionale pari al 11,6 per cento quantificabile, in numero assoluto, nella perdita di circa 13 mila posizioni lavorative fra lavoratori dipendenti e indipendenti;
    i dati sopra richiamati evidenziano l'urgenza di intervenire per sostenere e rilanciare l'economia nazionale, principale finalità del cosiddetto «Decreto Agosto», ma altresì impongono e rendono imprescindibile una gestione più efficiente degli ammortizzatori sociali avente l'obiettivo di erogare tempestivamente le prestazioni integrative essenziali per decine di migliaia di famiglie che attualmente versano in condizioni di seria difficoltà economica essendo impossibilitate, in numerosi casi, a far fronte anche alle spese quotidiane e di prima necessità,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di mettere in atto tutte le misure per favorire, anche attraverso una semplificazione burocratico-amministrativa, il rapido trasferimento delle risorse ai Fondi di solidarietà bilaterale alternativi, necessarie per l'erogazione dell'assegno ordinario di integrazione salariale concesso a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
   a valutare la possibilità di utilizzare una parte degli stanziamenti europei destinati al nostro paese e facenti parte del meccanismo «Sure» (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), quantificabili in 27,4 miliardi di euro, per assicurare ai Fondi di solidarietà bilaterale alternativi le risorse necessarie per l'erogazione tempestiva delle prestazioni di integrazione salariale concesse a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/2700/82Berti.


   La Camera,
   premesso che:
    tra le misure contemplate dal provvedimento in esame, diverse riguardano specificatamente il rilancio del patrimonio culturale ed educativo del nostro Paese ed in particolare l'intero Capo IV concerne «Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza»;
    tra questi, particolare importanza riveste l'articolo 32 rubricato «Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021», il quale, al comma 2, lettera b) prevede che lo stanziamento di 32 milioni di euro nell'anno 2020 e di 48 milioni di euro nell'anno 2021, sia destinato anche «alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo»;
    la norma in parola costituisce sicuramente un importante strumento di supporto alle famiglie e alle nostre comunità, che stanno soffrendo l'attuale gestione della crisi epidemiologica da COVID-19, e costituisce anche un importante passo verso una maggiore valorizzazione del ruolo della scuola nella nostra società;
    purtuttavia, si rappresenta che questa norma dovrebbe costituire solo un punto di partenza e non un'esperienza a sé stante che si concluderà con l'esaurirsi, si spera in tempi brevi, della crisi: infatti, i patti di comunità dovrebbero rappresentare solo un primo passo nella lotta per contrastare le povertà educativa che ancora dilaga nel nostro Paese;
    è necessario combattere fenomeni quali le piaghe dell'abbandono e della dispersione scolastica, il dilagare della criminalità minorile, l'esclusione sociale, il divario educativo tra nord e sud, le inevitabili conseguenze sul piano educativo della povertà;
    per condurre questa battaglia è fondamentale perseguire un'azione che coinvolga la comunità scolastica, fatta di studenti, famiglie e personale scolastico, e tutti gli attori extrascolastici che ruotano attorno a questo mondo, come università, enti locali, regioni, ministero e il fondamentale apporto del terzo settore e dei professionisti;
    per fare ciò, è necessario valorizzare e potenziare l'adozione dei patti educativi di comunità che hanno il fine di contrastare ogni forma di esclusione e dispersione scolastica, di degrado e di criminalità minorile nonché di promuovere l'integrazione e l'inclusione degli alunni e degli studenti, potenziando le attività dei presìdi culturali ed educativi presenti sui territori, ai sensi di quanto disposto dal Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione n. 39 del 26 giugno 2020;
    eradicare la povertà educativa nel nostro Paese è una battaglia per il progresso e il benessere dell'intero sistema Paese, per il nostro presente e per il nostro futuro. Infatti, il fallimento nel garantire oggi adeguate opportunità educative ai nostri ragazzi, significherebbe non avere prospettive di crescita e sviluppo per il domani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative, anche di tipo normativo, regolamentare o puramente organizzativo, volte a garantire la valorizzazione dei patti educativi di comunità al fine di contrastare ogni forma di esclusione e dispersione scolastica, di degrado e di criminalità minorile nonché di promuovere l'integrazione e l'inclusione degli alunni e degli studenti, potenziando le attività dei presìdi culturali ed educativi presenti sui territori, ai sensi di quanto disposto dal Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione n. 39 del 26 giugno 2020.
9/2700/83Iorio, Gallo, Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, e anche interventi specifici per favorire il recupero e la ripresa di specifici settori, come quello agricolo;
    l'attuale fase di emergenza sanitaria ha reso ancor più urgente intervenire sulle situazioni critiche, in particolare quando queste interessano l'intero sistema produttivo di una vasta area; in Sardegna è in corso da tempo una grave crisi del settore agro-pastorale; circa 5 mila aziende sono giunte nella fase terminale, la più drammatica, di una lunga vertenza fra istituti di credito e agricoltori, che ha generato, proprio in questi giorni, procedure esecutive che stanno distruggendo il patrimonio produttivo di intere generazioni;
    la causa di questa grave crisi è legata all'errata applicazione di alcune leggi regionali di finanziamento del settore che hanno portato gli istituti di credito coinvolti nella concessione dei mutui a partecipazione regionale a incassare ingenti somme non dovute, a danno sia delle casse regionali che delle aziende stesse; esemplare il caso della legge regionale 44 del 1988 che consentiva l'abbattimento dei tassi di interesse per i mutui fino a 15 anni in favore degli imprenditori agricoli che si trovavano in difficoltà economiche per circostanze avverse; tale legge, notificata dalle regione Sardegna all'Unione Europea con 4 anni di ritardo, è stata dichiarata incompatibile con la normativa comunitaria sulla concorrenza nel 1997. Senza comunicare nulla della decisione europea ai beneficiari dei mutui, la regione Sardegna non ha più erogato il contributo in conto interessi a suo tempo concesso, determinando un enorme incremento dei debiti degli agricoltori nei confronti delle banche, gravati da tassi di interesse inizialmente pari a circa 2-5 per cento e, dopo la revoca degli aiuti, del 13 o anche del 18 per cento; molti imprenditori, a questo proposito, hanno presentato alle procure di Tempio Pausania e di Cagliari querele finalizzate a verificare la liceità dell'operato degli istituti di credito coinvolti, ipotizzando i reati di usura, di evasione fiscale, truffa e appropriazione indebita;
    la situazione è gravemente degenerata: l'ingiusto sovraindebitamento delle imprese ha raggiunto livelli insostenibili e l'inevitabile insolvenza dei mutuatari ha determinato procedure esecutive a danno delle aziende;
    mentre nella prima fase il ruolo di custode del bene all'asta è stato affidato allo stesso imprenditore, a tutela dell'integrità del bene e per garantire la continuità dell'impresa, il tribunale nell'ultimo anno, e perfino in questo drammatico periodo di emergenza, sta procedendo alla nomina di custodi tramite l'istituto di vendite giudiziarie; in tal modo, si rende di fatto impossibile la prosecuzione dell'attività, con grave pregiudizio del bestiame allevato, delle coltivazioni, dell'integrità dell'intero patrimonio dell'impresa, con la perdita del lavoro degli occupati e dei mezzi di sostentamento di tutti i soggetti coinvolti, paradossalmente proprio in una fase in cui tutto il sistema produttivo e i lavoratori, giustamente e con dispositivi di urgenza, ricevono sussidi e provvidenze;
    le iniziative sin qui adottate per risolvere la grave situazione non hanno avuto alcun esito: la commissione istituita dalla legge n. 244 del 2007, che avrebbe dovuto formulare proposte di ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari, non hai mai portato a termine questo compito; nel frattempo i debitori in difficoltà sono stati obbligati, con decreti ingiuntivi e azioni esecutive, a restituire i finanziamenti, con enorme carico di interessi, a banche che avanzavano indebite pretese; l'assessorato all'agricoltura della regione Sardegna, infatti, nonostante la revoca del contratto di mutuo da parte dell'istituto di credito, aveva concesso e liquidato a quest'ultimo il concorso regionale di interessi per tutte le 30 semestralità di ammortamento, fino a determinare una situazione paradossale: il concorso regionale sugli interessi, puntualmente liquidato dall'ente pubblico alla banca entro i primi tre anni dalla concessione del mutuo, risulta superiore all'originario finanziamento ottenuto dagli imprenditori, cosa che si spiega con interessi molto elevati in quella fase e contributi in conto interessi proporzionati;
    l'istituto di credito ha rivendicato e rivendica tutt'oggi, in danno al contraente, per il residuo debito capitale risultante dalla data di revoca del contratto di mutuo, il tasso d'interesse complessivo, non previsto dal contratto di mutuo;
   considerato che:
    la Commissione UE, con comunicazione del 6 giugno 2013, ha riconosciuto la legittimità del regime di aiuti di cui alla legge regionale n. 44 del 1988, perché entro la soglia del «de minimis»;
    le banche hanno ricevuto in anticipo, in conto interessi, a tassi elevatissimi, somme molto superiori a quanto hanno erogato in conto capitale ai mutuatari; ciononostante hanno disposto azioni esecutive e collocato sul mercato gli NPL con le aziende confiscate e gli ulteriori beni a garanzia;
    le banche e i soggetti cessionari, che hanno ricevuto tali crediti come Non Performing Loans, li valutano crediti deteriorati di cui liberarsi subito, facendo cassa, non considerando né il valore reale delle imprese né le ricadute sociali, cosa tanto più grave perché si tratta di un patrimonio identitario che rappresenta la storia, la tradizione e la civiltà dell'isola;
    la complessità del lavoro di analisi della questione, rende necessario porre in capo ad un unico soggetto la valutazione e la soluzione del problema, i riflessi socio-economici sul territorio e sull'intero comparto aziendale nonché le implicazioni occupazionali, particolarmente rilevanti nell'attuale fase emergenziale;
   sarebbe opportuno sospendere, con estrema urgenza, anche in considerazione del permanere della fase di emergenza, i giudizi pendenti e l'avvio di nuovi giudizi, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose su immobili ipotecati, beni e diritti immobiliari delle aziende agricole in contenzioso con gli istituti di credito in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione del 16 aprile 1997;

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di istituire, un Commissario ad acta, in carica fino al 31 luglio 2021 con il compito di procedere all'istruttoria e al superamento delle situazioni debitorie gravanti sulle aziende sarde nonché alla valutazione dei danni subiti dall'intero comparto in Sardegna;
   a valutare l'opportunità di regolare, anche con opportune e urgenti disposizioni normative, considerati gli esiti e il rendiconto dell'attività di tale Commissario, le modalità e i criteri per il superamento della situazione debitoria degli imprenditori sardi al fine di garantire la continuità delle aziende, la tutela dei lavoratori occupati e del patrimonio produttivo della Sardegna.
9/2700/84Cabras, Marino, Perantoni.


   La Camera,
   premesso che:
    in particolare, l'articolo 32 del provvedimento in esame, dispone un incremento del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 istituito dall'articolo 235 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, presso il Ministero dell'istruzione, destinando quota parte delle risorse per l'attuazione di misure di edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020/2021;
    inoltre, l'articolo 32-bis, istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021 in favore degli enti locali, al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per lo svolgimento dell'attività didattica e per far fronte alle relative spese di conduzione e adattamento;
    nell'attuale formulazione, il testo esclude la regione autonoma della Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste e le province autonome di Trento e di Bolzano dalla possibilità di accedere alle risorse economiche previste dai suddetti articoli 32 e 32-bis del provvedimento in esame;
    in base all'articolo 3 dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta, la regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica nella materia dell'istruzione materna, elementare e media. Pertanto, la stessa regione, per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le diverse misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse, ha stanziato somme al fine di riprendere lo svolgimento delle attività scolastiche in condizioni di protezione e di assoluta sicurezza;
    tuttavia, nel perdurare dell'attuale condizione emergenziale, appare quantomeno difficile ipotizzare che una singola regione possa sostenere l'onere derivante dagli adempimenti connessi alla ripresa dell'anno scolastico 2020/2021 avvalendosi esclusivamente di risorse proprie e, pertanto, si ritiene necessario che ci sia la volontà dello Stato di trasferire anche alla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle province autonome di Trento e Bolzano le risorse necessarie a rendere possibile la ripresa delle attività scolastiche nel pieno rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad autorizzare anche la regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le province autonome di Trento e Bolzano ad accedere al fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, così come previsto dagli articoli 32 e 32-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, al fine primario di riprendere lo svolgimento delle attività scolastiche in condizioni di protezione e assoluta sicurezza.
9/2700/85Elisa Tripodi.


   La Camera,
   premesso che:
    in particolare, l'articolo 32 del provvedimento in esame, dispone un incremento del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 istituito dall'articolo 235 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, presso il Ministero dell'istruzione, destinando quota parte delle risorse per l'attuazione di misure di edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020/2021;
    inoltre, l'articolo 32-bis, istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021 in favore degli enti locali, al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per lo svolgimento dell'attività didattica e per far fronte alle relative spese di conduzione e adattamento;
    nell'attuale formulazione, il testo esclude la regione autonoma della Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste e le province autonome di Trento e di Bolzano dalla possibilità di accedere alle risorse economiche previste dai suddetti articoli 32 e 32-bis del provvedimento in esame;
    in base all'articolo 3 dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta, la regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica nella materia dell'istruzione materna, elementare e media. Pertanto, la stessa regione, per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le diverse misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse, ha stanziato somme al fine di riprendere lo svolgimento delle attività scolastiche in condizioni di protezione e di assoluta sicurezza;
    tuttavia, nel perdurare dell'attuale condizione emergenziale, appare quantomeno difficile ipotizzare che una singola regione possa sostenere l'onere derivante dagli adempimenti connessi alla ripresa dell'anno scolastico 2020/2021 avvalendosi esclusivamente di risorse proprie e, pertanto, si ritiene necessario che ci sia la volontà dello Stato di trasferire anche alla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle province autonome di Trento e Bolzano le risorse necessarie a rendere possibile la ripresa delle attività scolastiche nel pieno rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, nel quadro delle risorse disponibili, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad autorizzare anche la regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le province autonome di Trento e Bolzano ad accedere al fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, così come previsto dagli articoli 32 e 32-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, al fine primario di riprendere lo svolgimento delle attività scolastiche in condizioni di protezione e assoluta sicurezza.
9/2700/85. (Testo modificato nel corso della seduta) Elisa Tripodi.


   La Camera,
   premesso che:
    la pandemia del Coronavirus ha avuto effetti devastanti sull'economia italiana, in particolare nel sud, già in recessione e segnato da una condizione storica di grave svantaggio;
    dall'ultimo rapporto della Svimez (l'Associazione per lo Sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno) emerge che questa area del Paese dall'inizio del 2020 ha già perso 380 mila posti di lavoro (-6 per cento), superiore dunque a quella subita nel quinquennio 2009-2013;
    da tale studio emerge altresì la drammatica previsione per il Mezzogiorno di una ripresa dimezzata nel 2021 (PIL +2,3 per cento) rispetto al centro-nord (+5,4 per cento);
    il Governo, nell'ambito di una strategia complessiva di sviluppo del Mezzogiorno, ha promosso numerose iniziative, come la formulazione del «Piano Sud 2030 – Sviluppo e Coesione per l'Italia» ed ha previsto nei diversi decreti misure specifiche per il sud al fine di fronteggiare la gravissima crisi da COVID-19 e rilanciare l'economia delle aree svantaggiate del Paese, tra cui quelle contenute nel provvedimento in titolo: nell'articolo 27 inerente la fiscalità di vantaggio con agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro operanti nelle regioni del Mezzogiorno, e nell'articolo 64 inerente interventi a sostegno delle imprese e della occupazione anche nel Mezzogiorno;
    lo scorso 21 luglio il Consiglio europeo straordinario ha approvato il Recovery Fund (Next generation EU), un Fondo di circa 750 miliardi finalizzati a rilanciare le economie dei 27 Paesi membri travolte dalla crisi del COVID-19, destinando all'Italia 209 miliardi; la ripartizione delle risorse globali per Stato membro è avvenuta in considerazione dei seguenti fattori: popolazione residente, PIL pro-capite e tasso di disoccupazione medio degli ultimi 5 anni; tale criterio favorisce il perseguimento di uno dei fondamentali obiettivi dell'UE: ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali all'interno degli Stati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere ogni utile iniziativa per potenziare gli interventi volti a ridurre il divario economico e infrastrutturale del Mezzogiorno con il resto del Paese, mediante un utilizzo quanto più efficace ed equo delle risorse del Recovery Fund messe a disposizione dall'Unione Europea, anche attraverso l'individuazione di criteri di riparto delle risorse – sulla base di parametri, quali la popolazione residente, il PIL pro-capite e il tasso di disoccupazione – che, in linea con le indicazioni e i parametri formulati dalla Commissione europea, assicurino un maggiore afflusso di risorse nei territori storicamente svantaggiati.
9/2700/86Cassese, Galizia, Pignatone, Cillis, Parentela, Del Sesto, Alberto Manca, Lombardo, Cadeddu, Cancelleri, Marzana.


   La Camera,
   premesso che:
    la pandemia del Coronavirus ha avuto effetti devastanti sull'economia italiana, in particolare nel sud, già in recessione e segnato da una condizione storica di grave svantaggio;
    dall'ultimo rapporto della Svimez (l'Associazione per lo Sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno) emerge che questa area del Paese dall'inizio del 2020 ha già perso 380 mila posti di lavoro (-6 per cento), superiore dunque a quella subita nel quinquennio 2009-2013;
    da tale studio emerge altresì la drammatica previsione per il Mezzogiorno di una ripresa dimezzata nel 2021 (PIL +2,3 per cento) rispetto al centro-nord (+5,4 per cento);
    il Governo, nell'ambito di una strategia complessiva di sviluppo del Mezzogiorno, ha promosso numerose iniziative, come la formulazione del «Piano Sud 2030 – Sviluppo e Coesione per l'Italia» ed ha previsto nei diversi decreti misure specifiche per il sud al fine di fronteggiare la gravissima crisi da COVID-19 e rilanciare l'economia delle aree svantaggiate del Paese, tra cui quelle contenute nel provvedimento in titolo: nell'articolo 27 inerente la fiscalità di vantaggio con agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro operanti nelle regioni del Mezzogiorno, e nell'articolo 64 inerente interventi a sostegno delle imprese e della occupazione anche nel Mezzogiorno;
    lo scorso 21 luglio il Consiglio europeo straordinario ha approvato il Recovery Fund (Next generation EU), un Fondo di circa 750 miliardi finalizzati a rilanciare le economie dei 27 Paesi membri travolte dalla crisi del COVID-19, destinando all'Italia 209 miliardi; la ripartizione delle risorse globali per Stato membro è avvenuta in considerazione dei seguenti fattori: popolazione residente, PIL pro-capite e tasso di disoccupazione medio degli ultimi 5 anni; tale criterio favorisce il perseguimento di uno dei fondamentali obiettivi dell'UE: ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali all'interno degli Stati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere ogni utile iniziativa per potenziare gli interventi volti a ridurre il divario economico e infrastrutturale del Mezzogiorno con il resto del Paese.
9/2700/86. (Testo modificato nel corso della seduta) Cassese, Galizia, Pignatone, Cillis, Parentela, Del Sesto, Alberto Manca, Lombardo, Cadeddu, Cancelleri, Marzana.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in esame recante misure urgenti recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
    per far fronte all'emergenza da COVID-19, sono state adottate alcune misure che interessano le pubbliche amministrazioni;
    il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha disciplinato il ciclo della performance per le amministrazioni pubbliche che si articola in diverse fasi consistenti nella definizione e nell'assegnazione degli obiettivi, nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse, nel monitoraggio costante e nell'attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nell'utilizzo dei sistemi premianti;
    il Piano della performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2009 è un documento programmatico triennale definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno; il Piano individua gli obiettivi operativi da perseguire annualmente e definisce le risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
    la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 è un documento che evidenzia, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti: tale documento, da redigere secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica, è adottato dalle amministrazioni e validato dall'Organismo Indipendente di valutazione entro il 30 giugno di ogni anno e fa riferimento al ciclo della performance avviato con il Piano dell'anno precedente;
    allo scopo di valutare la qualità del lavoro della pubblica amministrazione, il decreto legislativo n. 150 del 2009 ha dunque istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione che svolge le importanti funzioni di: monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni; garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, proporre, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;
    i componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale istituito dal Dipartimento della funzione pubblica con decreto ministeriale del 2 dicembre 2016;
   considerato che:
    nonostante le riforme susseguitesi nel tempo, non si è riusciti ad eliminare la forte discrezionalità che sussiste nella scelta dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, in quanto sono stati fissati dei requisiti molto deboli, i quali non sono in grado di assicurare la neutralità dei componenti;
    la composizione di tali organismi, infatti, sembrerebbe non soddisfare i principi fondamentali di trasparenza, indipendenza ed imparzialità;
    è emersa la necessità di garantire maggiormente l'imparzialità dei soggetti chiamati a svolgere delicate funzioni collegate al ciclo di gestione della performance delle amministrazioni pubbliche e, conseguentemente, l'esigenza di assicurare una maggiore indipendenza degli organismi stessi rispetto alle amministrazioni presso le quali operano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare la disciplina relativa alla nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di Valutazione della performance al fine di aumentare il livello di indipendenza e imparzialità dei componenti medesimi nelle amministrazioni nelle quali operano e di rafforzare il ruolo di vigilanza svolto dal Dipartimento della funzione pubblica.
9/2700/87Alaimo, Martinciglio, Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    si pone come sempre più urgente la necessità di mettere mano all'ormai vetusto istituto dei canoni di enfiteusi perpetui o temporanei e alle altre prestazioni fondiarie perpetue;
    infatti, dopo le pronunce della Corte Costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità dei criteri di calcolo del canone, dettando, quale vero e proprio principio generale della materia, la regola per cui i canoni devono essere periodicamente aggiornati mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei «a mantenere adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica», si attende da tempo il varo di una regolamentazione della materia;
    negli ultimi anni, l'enfiteusi è tornata all'attenzione delle cronache locali in diverse parti d'Italia, perché gli eredi di vecchi concedenti sono tornati a chiedere a piccoli proprietari (per lo più braccianti o contadini) il pagamento di un canone enfiteutico in base a contratti di cui spesso neppure si trova traccia e che comunque risalgono ad almeno 70 anni addietro;
    l'assenza di interventi normativi, ha causato incertezza nel dirimere le controversie in atto, lasciando alla libera interpretazione dell'organo giudicante la possibilità di adottare criteri contrapposti e determinando, in tal modo, disparità di trattamento a fronte di fattispecie analoghe,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una regolamentazione dell'istituto dell'enfiteusi, seguendo linee guida basate sul rispetto dei principi sanciti dall'articolo 42 della Costituzione.
9/2700/88Aresta, Cassese, Palmisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 102 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetto Legge Fallimentare) e l'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 non tutelano adeguatamente i lavoratori, nell'ipotesi in cui gli stessi non siano in possesso di titolo giudiziario che accerti i loro crediti;
    per la normativa vigente, infatti, solo un accertamento giudiziario del credito permette l'intervento delle garanzie INPS consistenti nel pagamento del TFR, della retribuzione afferente alle ultime tre mensilità e della contribuzione a fondo per pensione integrativa;
    nell'ipotesi in cui manchi l'accertamento giudiziale del credito i lavoratori hanno quindi un grave pregiudizio e sono fortemente penalizzati, in quanto non possono accedere al fondo di garanzia INPS;
    per l'INPS, infatti, mancando il titolo esecutivo, non sarebbero soddisfatti nemmeno tutti i presupposti richiesti dalla circolare n. 31 del 2010 e ciò indipendentemente dal fatto che vi siano le regolari buste paga o il Cud ad attestare la sussistenza del credito;
    la Direttiva CE 987/80 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro si pone invece l'obiettivo di apprestare una garanzia totale al dipendente di imprese insolventi per il pagamento del trattamento di fine rapporto, sia nel caso in cui queste siano sottoposte alla procedura fallimentare, sia nel caso in cui tale procedura fin dall'inizio non venga aperta per mancanza dei presupposti oggettivi e/o soggettivi,

impegna il Governo

quale ulteriore misura di sostegno nel contrasto della crisi determinata dall'emergenza COVID-19, a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 102 della Legge Fallimentare garantendo, oltre alla soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura, anche il pagamento del TFR, della retribuzione afferente alle ultime tre mensilità e della contribuzione a fondo per pensione integrativa mediante l'espletamento della verifica dello stato passivo, in modo da consentire l'intervento del Fondo di Garanzia presso l'Inps e, quindi, tutelare uniformemente i dipendenti nel caso in cui gli stessi, in ipotesi di fallimento della società datrice di lavoro, non si siano attivati per ottenere dal giudice del lavoro il riconoscimento del proprio credito attraverso un titolo esecutivo.
9/2700/89Barzotti, Barbuto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
    in sede di conversione del decreto-legge, sono state approvate alcune norme in materia di contrasto alla violenza di genere, tra i quali l'articolo 26-bis, rubricato «Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza», con una dotazione di 1 milione di euro, nonché l'articolo 38-bis rubricato «Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», che istituisce «un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere»;
    con riguardo al contrasto alla violenza di genere, vi sono alcuni vuoti normativi che rischiano di vanificare i recenti interventi normativi e le ingenti risorse finanziarie che lo Stato impegna ogni anno in questa battaglia;
    l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente – Anpr, quale base di dati di interesse nazionale, che subentra ai precedenti registri anagrafici della popolazione residente in Italia e degli italiani all'estero, e contiene l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni;
    attualmente, vi è la possibilità di fare richiesta motivata di accesso ai documenti e alle informazioni contenute nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, anche da parte dei cittadini: vi è dunque la possibilità, pagando una modica cifra, di poter accedere ed estrarre copia dei documenti relativi all'anagrafe della popolazione residente;
    vi sarebbe, dunque, a prescindere dalla motivazione della richiesta di accesso, la possibilità che questo strumento possa essere utilizzato anche verso controinteressati vittime di vigilanza di genere;
    infatti, potrebbe verificarsi il caso di una richiesta di accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente da parte dell'autore di un reato di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69, cosiddetto Codice rosso, per ottenere informazioni e documenti persino relativi alla residenza della vittima di tali reati;
    ciò pone problemi di sicurezza personale delle vittime di violenza di genere estremamente allarmanti, oltre a rendere del tutto vani gli sforzi compiuti dalle autorità pubbliche e dalle associazioni per tutelare queste persone e persino le scelte individuali delle stesse vittime di cambiare casa, anche in altri comuni, province o regioni, per ricominciare una nuova vita, lontano dai propri aguzzini;
    quanto sopra descritto pone dei quesiti attuali e urgenti da risolvere;
    l'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», rubricato «Esclusione dal diritto di accesso», stabilisce, al comma 6, lettera d): «6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: [...] d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte quelle iniziative, anche di tipo normativo, regolamentare o puramente organizzativo, volte a garantire che sia precluso l'accesso da parte di terzi alle informazioni relative alla residenza delle vittime di reati, di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in particolar modo da parte degli autori, presunti tali, dei reati medesimi, anche tramite l'utilizzo della potestà regolamentare del Governo, di cui all'articolo 24, comma 6, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241.
9/2700/90Ascari, Sarli, Zanichelli, Martinciglio, Frate, Spadoni, Boldrini, Grippa, Deiana, Villani, Elisa Tripodi, Gagnarli, Papiro, Barbuto, Ehm, Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, ha disposto l'impiego delle guardie giurate a bordo delle navi per la difesa da atti di pirateria;
    tale servizio può essere svolto esclusivamente dopo il superamento di corsi teorico-pratici, di cui all'articolo 6, del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154;
    il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, nel novellare l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, ha disposto fino al 31 dicembre 2012, la possibilità d'impiego anche di coloro i quali non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa;
    predetto termine è stato oggetto di successive proroghe fino al 30 giugno 2020 e, da ultimo, il decreto-legge in esame, all'articolo 38, ne dispone un'ulteriore proroga fino al 31 giugno 2021;
    con la circolare del 18 marzo 2020, il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, ha invitato le commissioni prefettizie, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, a programmare dedicate sessioni di esami al fine di consentire alle guardie giurate di sostenere l'esame finale di abilitazione allo svolgimento dell'attività in questione;
    le deroghe che hanno permesso l'impiego delle guardie giurate a bordo delle navi per la difesa da atti di pirateria sono altresì sempre state motivate dalla completa assenza dei menzionati corsi teorico-pratici che, seppur previsti dalla normativa vigente, non sono mai stati attivati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative urgenti volte ad attivare i corsi teorico-pratici, di cui in premessa, al fine di consentire il pieno impiego delle guardie giurate a bordo delle navi per la difesa da atti di pirateria.
9/2700/91Frusone.


   La Camera,
   premesso che:
    le Forze Armate sono state largamente impiegate nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, svolgendo un ruolo fondamentale di supporto al Servizio sanitario nazionale e mettendo a disposizione personale altamente qualificato e dotazioni strumentali;
    in tale contesto, sarebbe opportuno potenziare lo strumento militare in modo mirato affinché possa perseguire in modo sempre più efficiente le sue finalità e partecipare attivamente alla fase di rilancio del Paese;
    il potenziamento auspicato dovrebbe andare nella direzione di ammodernamento e rinnovamento dello strumento militare, con particolare attenzione all'innovazione e alla digitalizzazione, ambiti in cui possono ottenersi importanti ricadute sullo sviluppo di nuove tecnologie, sulla competitività e sui livelli occupazionali del sistema Paese;
    la situazione attuale rende necessario valorizzare alcuni settori della Difesa, in particolare quelli specializzati nel contrasto dei rischi derivanti da attacchi nucleari, biologici e chimici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a potenziare lo strumento militare, sviluppando programmi per l'ammodernamento delle infrastrutture materiali e immateriali del comparto Difesa, con particolare attenzione ai reparti specializzati nella difesa nucleare, biologica e chimica.
9/2700/92D'Uva, Zanichelli.


   La Camera,
   premesso che:
    le Forze Armate sono state largamente impiegate nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, svolgendo un ruolo fondamentale di supporto al Servizio sanitario nazionale e mettendo a disposizione personale altamente qualificato e dotazioni strumentali;
    in tale contesto, sarebbe opportuno potenziare lo strumento militare in modo mirato affinché possa perseguire in modo sempre più efficiente le sue finalità e partecipare attivamente alla fase di rilancio del Paese;
    il potenziamento auspicato dovrebbe andare nella direzione di ammodernamento e rinnovamento dello strumento militare, con particolare attenzione all'innovazione e alla digitalizzazione, ambiti in cui possono ottenersi importanti ricadute sullo sviluppo di nuove tecnologie, sulla competitività e sui livelli occupazionali del sistema Paese;
    la situazione attuale rende necessario valorizzare alcuni settori della Difesa, in particolare quelli specializzati nel contrasto dei rischi derivanti da attacchi nucleari, biologici e chimici,

impegna il Governo, tenuto conto delle esigenze dell'intero strumento militare

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a potenziare lo strumento militare, sviluppando programmi per l'ammodernamento delle infrastrutture materiali e immateriali del comparto Difesa, con particolare attenzione ai reparti specializzati nella difesa nucleare, biologica e chimica.
9/2700/92. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Uva, Zanichelli.


   La Camera,
   premesso che:
    la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata dal Governo, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini e a sostegno delle attività economiche;
    con il provvedimento in esame il Governo ha ulteriormente inteso fronteggiare la grave crisi economica e sanitaria determinata dalla diffusione pandemica, attraverso una molteplicità di misure afferenti ogni segmento del sistema economico e produttivo del Paese;
    le conseguenze dell'epidemia si sono infatti riverberate in modo particolarmente significativo sull'andamento delle imprese italiane, costrette ad affrontare difficoltà economiche e organizzative;
    lo sviluppo presente e futuro delle nostre imprese è innegabilmente, ora più che mai, legato anche al ruolo del sistema fieristico nazionale che rispecchia la struttura produttiva industriale del nostro Paese e che trova nella specializzazione di settore è nella specificità di distretto la base per lo sviluppo della sua grandezza internazionale;
    le fiere continuano a rappresentare uno degli strumenti principali a disposizione delle imprese – e in particolare delle piccole e medie imprese – per entrare in contatto diretto con il mercato: nuovi prodotti e nuovi clienti si incontrano e, attraverso la presenza della propria azienda in fiera, si creano opportunità di collaborazione tra le imprese e si rafforza il confronto competitivo;
    per il 75,4 per cento delle imprese italiane le fiere rappresentano uno strumento indispensabile, a costi contenuti, per la promozione e la diffusione dei loro prodotti, sia sul mercato interno che all'estero, e per la crescita del proprio business;
    la pandemia in atto ha avuto pesanti ripercussioni su questo comparto: in particolare le manifestazioni fieristiche, che ogni anno coinvolgono circa 200 mila espositori e 20 milioni di visitatori, generano affari per 60 miliardi di euro e danno origine al 50 per cento delle esportazioni delle imprese che vi partecipano, hanno subito grandi ripercussioni non solo sotto il profilo economico, ma anche dal punto di vista dell'occupazione e dell'indotto generato sui territori, in particolari quelli del Sud del Paese;
    la situazione in cui il Paese si troverà a dover operare a causa dell'emergenza da COVID-19 sarà certamente complessa e necessita di nuovo slancio produttivo;
    nell'ottica di rilancio e valorizzazione delle attività produttive del Sud Italia, e in particolare in Puglia, di fondamentale importanza sarebbe il recupero e la ristrutturazione del quartiere fieristico di Galatina (LE), che è nato negli anni ottanta per ospitare la Fiera Nazionale di Galatina ed ha ospitato (fino alla chiusura alcuni anni fa a causa di una gestione inadeguata) importantissimi eventi fieristi e non, di carattere nazionale ed internazionale;
    questo quartiere fieristico potrebbe rappresentare un volano per l'economia del Salento, della Puglia e del Sud Italia, attraverso l'organizzazione di manifestazioni fieristiche volte alla promozione e valorizzazione della produzione, artigianato e industria, delle eccellenze del Meridione con possibilità, in considerazione della grandezza della struttura, di svolgere manifestazioni settoriali di interesse nazionale e internazionale, nonché spettacoli dal vivo, convegni locali, nazionali ed internazionali;
    risulta fondamentale valorizzare ogni opportunità di investimenti che vadano nella direzione di accompagnare le prospettive di crescita dei territori, soprattutto nel Sud Italia; in quest'ottica il comparto turistico, del commercio, dell'artigianato, degli spettacoli dal vivo, nonché la promozione dei prodotti tipici locali e delle arti e tradizioni potranno sicuramente fungere da volano per i vari territori, attirando turisti nazionali ed internazionali;
    il recupero ed il rilancio della struttura di Galatina (LE) avrebbe senza dubbio ricadute importanti dal punto di vista turistico e, di riflesso, occupazionale, anche in considerazione della posizione centrale di Galatina nel Salento e nella Puglia in generale,

impegna il Governo

a predisporre iniziative volte a sostenere e potenziare il sistema fieristico nazionale, i quartieri fieristici localizzati nel Sud del Paese attualmente inattivi, con particolare riferimento alla struttura esistente del Quartiere Fieristico di Galatina, di proprietà del comune di Galatina, prevedendo investimenti urgenti per la messa in sicurezza e la riattivazione.
9/2700/93Donno, Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata dal Governo, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini e a sostegno delle attività economiche;
    con il provvedimento in esame il Governo ha ulteriormente inteso fronteggiare la grave crisi economica e sanitaria determinata dalla diffusione pandemica, attraverso una molteplicità di misure afferenti ogni segmento del sistema economico e produttivo del Paese;
    le conseguenze dell'epidemia si sono infatti riverberate in modo particolarmente significativo sull'andamento delle imprese italiane, costrette ad affrontare difficoltà economiche e organizzative;
    lo sviluppo presente e futuro delle nostre imprese è innegabilmente, ora più che mai, legato anche al ruolo del sistema fieristico nazionale che rispecchia la struttura produttiva industriale del nostro Paese e che trova nella specializzazione di settore è nella specificità di distretto la base per lo sviluppo della sua grandezza internazionale;
    le fiere continuano a rappresentare uno degli strumenti principali a disposizione delle imprese – e in particolare delle piccole e medie imprese – per entrare in contatto diretto con il mercato: nuovi prodotti e nuovi clienti si incontrano e, attraverso la presenza della propria azienda in fiera, si creano opportunità di collaborazione tra le imprese e si rafforza il confronto competitivo;
    per il 75,4 per cento delle imprese italiane le fiere rappresentano uno strumento indispensabile, a costi contenuti, per la promozione e la diffusione dei loro prodotti, sia sul mercato interno che all'estero, e per la crescita del proprio business;
    la pandemia in atto ha avuto pesanti ripercussioni su questo comparto: in particolare le manifestazioni fieristiche, che ogni anno coinvolgono circa 200 mila espositori e 20 milioni di visitatori, generano affari per 60 miliardi di euro e danno origine al 50 per cento delle esportazioni delle imprese che vi partecipano, hanno subito grandi ripercussioni non solo sotto il profilo economico, ma anche dal punto di vista dell'occupazione e dell'indotto generato sui territori, in particolari quelli del Sud del Paese;
    la situazione in cui il Paese si troverà a dover operare a causa dell'emergenza da COVID-19 sarà certamente complessa e necessita di nuovo slancio produttivo;
    nell'ottica di rilancio e valorizzazione delle attività produttive del Sud Italia, e in particolare in Puglia, di fondamentale importanza sarebbe il recupero e la ristrutturazione del quartiere fieristico di Galatina (LE), che è nato negli anni ottanta per ospitare la Fiera Nazionale di Galatina ed ha ospitato (fino alla chiusura alcuni anni fa a causa di una gestione inadeguata) importantissimi eventi fieristi e non, di carattere nazionale ed internazionale;
    questo quartiere fieristico potrebbe rappresentare un volano per l'economia del Salento, della Puglia e del Sud Italia, attraverso l'organizzazione di manifestazioni fieristiche volte alla promozione e valorizzazione della produzione, artigianato e industria, delle eccellenze del Meridione con possibilità, in considerazione della grandezza della struttura, di svolgere manifestazioni settoriali di interesse nazionale e internazionale, nonché spettacoli dal vivo, convegni locali, nazionali ed internazionali;
    risulta fondamentale valorizzare ogni opportunità di investimenti che vadano nella direzione di accompagnare le prospettive di crescita dei territori, soprattutto nel Sud Italia; in quest'ottica il comparto turistico, del commercio, dell'artigianato, degli spettacoli dal vivo, nonché la promozione dei prodotti tipici locali e delle arti e tradizioni potranno sicuramente fungere da volano per i vari territori, attirando turisti nazionali ed internazionali;
    il recupero ed il rilancio della struttura di Galatina (LE) avrebbe senza dubbio ricadute importanti dal punto di vista turistico e, di riflesso, occupazionale, anche in considerazione della posizione centrale di Galatina nel Salento e nella Puglia in generale,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

a predisporre iniziative volte a sostenere e potenziare il sistema fieristico nazionale, i quartieri fieristici localizzati nel Sud del Paese attualmente inattivi, con particolare riferimento alla struttura esistente del Quartiere Fieristico di Galatina, di proprietà del comune di Galatina, prevedendo investimenti urgenti per la messa in sicurezza e la riattivazione.
9/2700/93. (Testo modificato nel corso della seduta) Donno, Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame definisce una serie di misure idonee al sostegno e al rilancio dell'economia, necessarie nell'ambito dell'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19 che ancora stiamo vivendo;
    molte persone, ad oggi, si trovano in difficoltà economiche dovute proprio all'emergenza epidemiologica e non riescono a garantire i livelli essenziali di assistenza e cura ai loro animali di affezione, con la conseguenza dell'aumento di casi di abbandono e del fenomeno del randagismo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre un meccanismo di credito di imposta delle spese sostenute e documentate nel 2020 per le prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione e per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici atti a garantire la tutela del benessere e della salute degli animali di affezione.
9/2700/94Flati, Zanichelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame definisce una serie di misure idonee al sostegno e al rilancio dell'economia, necessarie nell'ambito dell'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19 che ancora stiamo vivendo;
    molte persone, ad oggi, si trovano in difficoltà economiche dovute proprio all'emergenza epidemiologica e non riescono a garantire i livelli essenziali di assistenza e cura ai loro animali di affezione, con la conseguenza dell'aumento di casi di abbandono e del fenomeno del randagismo,

impegna il Governo, individuando preventivamente le risorse

a valutare l'opportunità di introdurre un meccanismo di credito di imposta delle spese sostenute e documentate nel 2020 per le prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione e per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici atti a garantire la tutela del benessere e della salute degli animali di affezione.
9/2700/94. (Testo modificato nel corso della seduta) Flati, Zanichelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza determinata dalla diffusione del virus COVID-19 ha colpito fortemente numerosi asset economici del Paese e, ad oggi, il settore turistico è certamente tra quelli che ha subito le maggiori perdite in termini di fatturato, vivendo momenti di grave difficoltà;
    gli studi commissionati da Confcommercio, Confturismo e Assoturismo certificano una perdita di fatturato quantificabile in 100 miliardi di euro con 65 milioni di presenze in meno per la sola stagione estiva giugno-agosto 2020;
    queste perdite trovano una giustificazione nella paura dei viaggiatori verso la pandemia in atto, che ha determinato anche un cambiamento delle abitudini di viaggio;
    il bilancio della stagione estiva 2020 ha visto il suo momento più buio certamente nel mese di giugno, in cui le incertezze generate dalla diffusione del virus COVID-19 e il timore del contagio hanno azzerato completamente il fatturato;
    invece, la timida ripresa dei mesi di luglio e agosto ha visto protagonista il solo turismo domestico con la quasi totale assenza di turisti stranieri, ma in ogni caso i dati reali si sono fermati al di sotto delle aspettative;
    tale situazione ha alimentato la crisi del settore turistico che, nonostante gli importanti strumenti di sostegno introdotti dal Governo col Decreto Rilancio e col Decreto Agosto, stenta a ripartire;
    è necessario oggi tutelare l'importante l’asset economico rappresentato dalle imprese turistiche e dall'intero indotto per evitare di perdere un segmento fondamentale del nostro Pil;
    pertanto, per tutelare l'impresa turistica e il fatturato che ne consegue è importante adeguare l'offerta ai nuovi standard qualitativi richiesti dal mercato. Le aziende della filiera turistica saranno necessariamente chiamate a riqualificare il proprio personale, ad investire nella formazione per l’incoming, nella promozione dei servizi offerti attraverso pubblicità mirate ed infine nel potenziamento della digitalizzazione dei servizi all'interno di un mercato a concorrenza perfetta;
    attesa quindi la necessità di sostenere tutti i soggetti della filiera turistica al fine di garantire una ripartenza veloce con offerte qualitative sempre più competitive, è utile prevedere ulteriori interventi a sostegno del turismo nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, misure di carattere economico atte a far ripartire il settore turistico nazionale, anche attraverso la previsione di un credito di imposta a copertura totale o parziale degli investimenti sostenuti dalle aziende della filiera turistica nazionale e rivolti alla formazione per il settore dell’incoming, alla riqualificazione del proprio personale, alla promozione e digitalizzazione dei servizi offerti, al fine di intercettare tutte le esigenze dei consumatori provenienti dal mercato turistico nazionale ed internazionale.
9/2700/95Faro, Martinciglio, Villani, Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, all'articolo 27, ha introdotto la cosiddetta «Decontribuzione Sud», una misura che fissa, in relazione al Pil pro-capite regionale, inferiore al 90 per cento rispetto alla media europea, ed al basso tasso di occupazione regionale, inferiore alla media nazionale del 2018 (58,5 per cento), uno sconto del 30 per cento dei contributi previdenziali dei dipendenti per i datori di lavoro che operano nelle Regioni dalle caratteristiche sopracitate;
    tale provvedimento non fa alcuna distinzione tra le cosiddette «Regioni meno sviluppate» e «Regioni in transizione», non prevedendo una decontribuzione progressiva e graduale tra territori dalle diverse caratteristiche economiche;
    tale provvedimento è costruito attorno a 2 parametri, quello del Pil pro-capite e del tasso di occupazione, dimensionati su base regionale, senza tenere conto di realtà che hanno questi parametri profondamente influenzati dalla presenza delle città metropolitane e da un tessuto regionale non omogeneo;
    un parametro largamente più equo da considerare è costituito dal calcolo del Pil pro-capite provinciale in luogo del Pil pro-capite regionale, dove ad esempio, prendendo in esame le province del Lazio, si nota che le province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone rientrerebbero nei requisiti dell'agevolazione prevista nelle regioni del Mezzogiorno, ossia un tasso di occupazione provinciale inferiore alla media nazionale e il Pil pro-capite provinciale inferiore al 90 per cento della media europea EU27. Tuttavia, la presenza di Roma, con i suoi numeri da economia di grande metropoli e Capitale d'Italia, condiziona ed innalza la media regionale impedendo così agli imprenditori che lavorano nelle altre province del Lazio di poter accedere alle agevolazioni;
    la discrepanza risulta ancora più netta se si prendono in considerazione i comuni colpiti dal sisma del centro Italia del 2016 di Marche, Lazio e Umbria che versano ancora in condizioni critiche sotto il profilo socio-economico, ma non possono usufruire delle predette agevolazioni, pur a pochi chilometri di distanza dal confine con le Regioni individuate dalla misura, facendo venir meno il principio della coesione e della omogeneità territoriale rispetto al Cratere Sismico del vicino Abruzzo; del resto anche altre misure conosciute come «Resto al Sud», il programma « Smart and Start» di Invitalia per le start-up e il «Credito di Imposta Mezzogiorno» sono già stati estesi alle zone del sisma del 2016 riconoscendo questa esigenza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare la misura cosiddetta «Decontribuzione Sud», ridimensionando i criteri sopracitati su base provinciale e non su base regionale per i motivi di cui in premessa, e ricomprendere all'interno della decontribuzione i comuni del cratere sismico del Centro Italia 2016 di Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2, 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con legge del 15 dicembre 2016 n. 229.
9/2700/96Gabriele Lorenzoni, Cataldi, Ilaria Fontana, Frusone, Gallinella, Grande, Segneri, Terzoni, Parisse, Giuliodori, Emiliozzi, Roberto Rossini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, all'articolo 27, ha introdotto la cosiddetta «Decontribuzione Sud», una misura che fissa, in relazione al Pil pro-capite regionale, inferiore al 90 per cento rispetto alla media europea, ed al basso tasso di occupazione regionale, inferiore alla media nazionale del 2018 (58,5 per cento), uno sconto del 30 per cento dei contributi previdenziali dei dipendenti per i datori di lavoro che operano nelle Regioni dalle caratteristiche sopracitate;
    tale provvedimento non fa alcuna distinzione tra le cosiddette «Regioni meno sviluppate» e «Regioni in transizione», non prevedendo una decontribuzione progressiva e graduale tra territori dalle diverse caratteristiche economiche;
    tale provvedimento è costruito attorno a 2 parametri, quello del Pil pro-capite e del tasso di occupazione, dimensionati su base regionale, senza tenere conto di realtà che hanno questi parametri profondamente influenzati dalla presenza delle città metropolitane e da un tessuto regionale non omogeneo;
    un parametro largamente più equo da considerare è costituito dal calcolo del Pil pro-capite provinciale in luogo del Pil pro-capite regionale, dove ad esempio, prendendo in esame le province del Lazio, si nota che le province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone rientrerebbero nei requisiti dell'agevolazione prevista nelle regioni del Mezzogiorno, ossia un tasso di occupazione provinciale inferiore alla media nazionale e il Pil pro-capite provinciale inferiore al 90 per cento della media europea EU27. Tuttavia, la presenza di Roma, con i suoi numeri da economia di grande metropoli e Capitale d'Italia, condiziona ed innalza la media regionale impedendo così agli imprenditori che lavorano nelle altre province del Lazio di poter accedere alle agevolazioni;
    la discrepanza risulta ancora più netta se si prendono in considerazione i comuni colpiti dal sisma del centro Italia del 2016 di Marche, Lazio e Umbria che versano ancora in condizioni critiche sotto il profilo socio-economico, ma non possono usufruire delle predette agevolazioni, pur a pochi chilometri di distanza dal confine con le Regioni individuate dalla misura, facendo venir meno il principio della coesione e della omogeneità territoriale rispetto al Cratere Sismico del vicino Abruzzo; del resto anche altre misure conosciute come «Resto al Sud», il programma « Smart and Start» di Invitalia per le start-up e il «Credito di Imposta Mezzogiorno» sono già stati estesi alle zone del sisma del 2016 riconoscendo questa esigenza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare la misura cosiddetta «Decontribuzione Sud», ridimensionando i criteri sopracitati su base provinciale e non su base regionale per i motivi di cui in premessa, e ricomprendere all'interno della decontribuzione i comuni del cratere sismico del Centro Italia 2016 di Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2, 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con legge del 15 dicembre 2016 n. 229.
9/2700/96. (Testo modificato nel corso della seduta) Gabriele Lorenzoni, Cataldi, Ilaria Fontana, Frusone, Gallinella, Grande, Segneri, Terzoni, Parisse, Giuliodori, Emiliozzi, Roberto Rossini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame rappresenta un ulteriore strumento adottato dal Governo per la ripresa economica a seguito della crisi generata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
    l'articolo 99 del decreto-legge in esame proroga dal 31 agosto al 15 ottobre i termini di sospensione di versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali, tuttavia senza una nuova proroga, dal 16 ottobre il fisco potrà riprendere i pignoramenti su stipendi o pensioni;
    cessati gli effetti della sospensione, pertanto, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito;
    ci sono circa 130 milioni di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivo che compongono il magazzino residuo ancora da recuperare, mentre i contribuenti con debiti residui da riscuotere sono complessivamente circa 17,9 milioni, di cui 3 milioni sono persone giuridiche (società, fondazioni, enti, associazioni, eccetera) e i restanti 14,9 milioni rappresentati da persone fisiche, di cui quasi 2,5 milioni con una attività economica (artigiani, liberi professionisti eccetera),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente, attraverso ulteriori iniziative normative, i termini per gli atti della riscossione o prevedere in alternativa un metodo che consenta di dilazionare l'invio delle notifiche dando priorità agli atti urgenti ed indifferibili.
9/2700/97Maglione, Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, approvato in prima lettura dal Senato, prevede all'articolo 73, comma 1, lettera b), l'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, oltre che gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso (nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290 della legge di bilancio medesima);
    a tal fine, la suesposta disposizione, costituisce un importante intervento normativo, finalizzato sia a stimolare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici – e premiare al contempo, coloro che adottano strumenti digitali negli acquisti – , che le misure di contrasto all'evasione fiscale;
    conseguentemente, tale misura deve essere percepita come una decisione legislativa condivisibile e vantaggiosa, in grado di renderla estesa alla più ampia platea di cittadini possibile, su scala nazionale;
    le misure premiali modificate dal presente decreto-legge, s'inseriscono, pertanto, all'interno del quadro degli interventi previsti dalla legge di bilancio 2020, integrando le decisioni del Governo in materia di rilancio dei consumi e dei pagamenti elettronici e disincentivare allo stesso tempo, l'utilizzo del denaro contante;
    al riguardo, nell'ambito delle modalità attuative previste dalle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, si ravvisa la necessità di considerare, quale criterio prevalente per l'attribuzione del rimborso, la frequenza di utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, piuttosto che il volume di spesa, al fine di garantire a tutti, indipendentemente dalla capacità di spesa, di accedere al beneficio;
    si evidenzia altresì l'esigenza di prevedere i rimborsi su base mensile o più frequente, considerando sempre un numero minimo di transazioni necessarie, in modo da rendere più immediati gli effetti percepiti del provvedimento e potenzialmente stimolare l'utilizzo degli strumenti in oggetto,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di considerare, nell'ambito dell'emanazione dei prossimi decreti attuativi in precedenza esposti, le indicazioni citate nella premessa al fine di considerare quale criterio prevalente per l'attribuzione del rimborso la frequenza di utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici piuttosto che il volume di spesa;
   fatto salvo il periodo di avvio della misura, a prevedere rimborsi su base mensile o più frequente, considerato sempre un numero minimo di transazioni necessarie, in modo tale da rendere più immediati gli effetti percepiti del provvedimento e potenzialmente stimolare l'utilizzo degli strumenti in oggetto.
9/2700/98Zanichelli, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, approvato in prima lettura dal Senato, prevede all'articolo 73, comma 1, lettera b), l'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, oltre che gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso (nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290 della legge di bilancio medesima);
    a tal fine, la suesposta disposizione, costituisce un importante intervento normativo, finalizzato sia a stimolare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici – e premiare al contempo, coloro che adottano strumenti digitali negli acquisti – , che le misure di contrasto all'evasione fiscale;
    conseguentemente, tale misura deve essere percepita come una decisione legislativa condivisibile e vantaggiosa, in grado di renderla estesa alla più ampia platea di cittadini possibile, su scala nazionale;
    le misure premiali modificate dal presente decreto-legge, s'inseriscono, pertanto, all'interno del quadro degli interventi previsti dalla legge di bilancio 2020, integrando le decisioni del Governo in materia di rilancio dei consumi e dei pagamenti elettronici e disincentivare allo stesso tempo, l'utilizzo del denaro contante;
    al riguardo, nell'ambito delle modalità attuative previste dalle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, si ravvisa la necessità di considerare, quale criterio prevalente per l'attribuzione del rimborso, la frequenza di utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, piuttosto che il volume di spesa, al fine di garantire a tutti, indipendentemente dalla capacità di spesa, di accedere al beneficio;
    si evidenzia altresì l'esigenza di prevedere i rimborsi su base mensile o più frequente, considerando sempre un numero minimo di transazioni necessarie, in modo da rendere più immediati gli effetti percepiti del provvedimento e potenzialmente stimolare l'utilizzo degli strumenti in oggetto,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di considerare, nell'ambito dell'emanazione dei prossimi decreti attuativi in precedenza esposti, le indicazioni citate nella premessa al fine di considerare quale criterio prevalente per l'attribuzione del rimborso la frequenza di utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici piuttosto che il volume di spesa;
   fatto salvo il periodo di avvio della misura, a prevedere rimborsi su base semestrale o più frequente, considerato sempre un numero minimo di transazioni necessarie, in modo tale da rendere più immediati gli effetti percepiti del provvedimento e potenzialmente stimolare l'utilizzo degli strumenti in oggetto.
9/2700/98. (Testo modificato nel corso della seduta) Zanichelli, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 65 del provvedimento in esame, estende fino al 31 gennaio 2021, la durata della moratoria straordinaria sui mutui e sulle scadenze relative alle esposizioni debitorie delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) che si trovano in una situazione di temporanea carenza di liquidità, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia, le cui misure erano originariamente previste dal decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto «decreto Cura Italia»;
    al riguardo, si evidenzia che dalle misure di sostegno in precedenza riportate, attualmente restano esclusi i soggetti di cui all'articolo 2362 del codice civile, ovvero i soci di società unipersonali (srl o spa) che, come gli altri, sono stati gravemente colpiti dalla crisi economico-finanziaria seguita dalla diffusione epidemiologica del COVID-19:
    le società unipersonali, costituiscono attualmente un'opportunità valida ed efficace, per coloro che vogliono intraprendere un'attività di impresa individuale, ma anche per «trasformare» in società, un'impresa individuale esistente, approfittando del regime fiscale conveniente, la cui tipologia giuridica, proprio nell'attuale contesto di emergenza socioeconomica, necessità di essere sostenuta e tutelata dai gravissimi effetti finanziari, sull'attività d'impresa determinati dall'emergenza epidemiologica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'introdurre, nei prossimi provvedimenti normativi, l'estensione per i soggetti indicati in premessa, attualmente non destinatari dei benefici originariamente previsti dall'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 e prorogati dall'articolo 65 del decreto-legge all'esame, della possibilità di sospensione delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa, di cui al cosiddetto «Fondo Gasparrini» e successivamente disciplinate dal decreto-legge n. 18 del 2020 cosiddetto Cura Italia.
9/2700/99Businarolo, Martinciglio, Zanichelli, Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 65 del provvedimento in esame, estende fino al 31 gennaio 2021, la durata della moratoria straordinaria sui mutui e sulle scadenze relative alle esposizioni debitorie delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) che si trovano in una situazione di temporanea carenza di liquidità, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia, le cui misure erano originariamente previste dal decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto «decreto Cura Italia»;
    al riguardo, si evidenzia che dalle misure di sostegno in precedenza riportate, attualmente restano esclusi i soggetti di cui all'articolo 2362 del codice civile, ovvero i soci di società unipersonali (srl o spa) che, come gli altri, sono stati gravemente colpiti dalla crisi economico-finanziaria seguita dalla diffusione epidemiologica del COVID-19:
    le società unipersonali, costituiscono attualmente un'opportunità valida ed efficace, per coloro che vogliono intraprendere un'attività di impresa individuale, ma anche per «trasformare» in società, un'impresa individuale esistente, approfittando del regime fiscale conveniente, la cui tipologia giuridica, proprio nell'attuale contesto di emergenza socioeconomica, necessità di essere sostenuta e tutelata dai gravissimi effetti finanziari, sull'attività d'impresa determinati dall'emergenza epidemiologica,

impegna il Governo, in un quadro di compatibilità con la normativa comunitaria di riferimento

a valutare l'opportunità d'introdurre, nei prossimi provvedimenti normativi, l'estensione per i soggetti indicati in premessa, attualmente non destinatari dei benefici originariamente previsti dall'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 e prorogati dall'articolo 65 del decreto-legge all'esame, della possibilità di sospensione delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa, di cui al cosiddetto «Fondo Gasparrini» e successivamente disciplinate dal decreto-legge n. 18 del 2020 cosiddetto Cura Italia.
9/2700/99. (Testo modificato nel corso della seduta) Businarolo, Martinciglio, Zanichelli, Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, approvato in prima lettura dal Senato, contiene una pluralità di disposizioni finalizzate a sostenere il sistema-Paese, all'interno della strategia generale di risposta alla pandemia COVID-19 e si colloca nel passaggio tra l'emergenza e la continuità con i provvedimenti precedenti, per dare seguito ad una serie di misure anche di prospettiva, che il Parlamento sarà chiamato ad affrontare, quali la legge di bilancio 2021 e il recovery fund;
    in tale ambito, il provvedimento d'urgenza prevede una serie di misure d'incentivo che agiscono sul sistema fiscale, volte ad agevolare la ripresa economica, in favore delle attività produttive incluse quelle culturali che hanno subito gravissime ricadute economiche e occupazionali, causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    a tal fine, l'articolo 80, commi 6-bis e 6-ter, estende l'ambito di applicazione del credito di imposta al 30 per cento delle spese effettuate dalle imprese di produzione musicale per la promozione, distribuzione e sponsorizzazione della musica e degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore, duramente colpito dalla pandemia;
    all'interno di tale quadro normativo, si ravvisa la necessità di affiancare ulteriori misure di sostegno, in favore delle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo, in particolare quelle che realizzano festival, concerti, meeting, congressi, fiere, convention, grandi eventi e che, nello specifico, si occupano di noleggio ed allestimenti di impianti (audio, video, luci e strutture), estendendo gli interventi già previsti dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto Rilancio, in materia di ecobonus – che introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica – nella identica misura per gli investimenti effettuati, nonché per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute in un arco temporale di almeno due anni, o in alternativa mediante l'opzione per la cessione o lo sconto sul corrispettivo dovuto,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti di natura fiscale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, un intervento normativo volto ad ampliare, anche per le specifiche imprese operanti nel settore riportato in premessa, le misure previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di detrazione pari al 110 per cento, per gli investimenti effettuati, nonché per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o settembre 2020 fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo;
   in alternativa, a stabilire un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
9/2700/100Martinciglio, Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, approvato in prima lettura dal Senato, contiene una pluralità di disposizioni finalizzate a sostenere il sistema-Paese, all'interno della strategia generale di risposta alla pandemia COVID-19 e si colloca nel passaggio tra l'emergenza e la continuità con i provvedimenti precedenti, per dare seguito ad una serie di misure anche di prospettiva, che il Parlamento sarà chiamato ad affrontare, quali la legge di bilancio 2021 e il recovery fund;
    in tale ambito, il provvedimento d'urgenza prevede una serie di misure d'incentivo che agiscono sul sistema fiscale, volte ad agevolare la ripresa economica, in favore delle attività produttive incluse quelle culturali che hanno subito gravissime ricadute economiche e occupazionali, causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    a tal fine, l'articolo 80, commi 6-bis e 6-ter, estende l'ambito di applicazione del credito di imposta al 30 per cento delle spese effettuate dalle imprese di produzione musicale per la promozione, distribuzione e sponsorizzazione della musica e degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore, duramente colpito dalla pandemia;
    all'interno di tale quadro normativo, si ravvisa la necessità di affiancare ulteriori misure di sostegno, in favore delle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo, in particolare quelle che realizzano festival, concerti, meeting, congressi, fiere, convention, grandi eventi e che, nello specifico, si occupano di noleggio ed allestimenti di impianti (audio, video, luci e strutture), estendendo gli interventi già previsti dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto Rilancio, in materia di ecobonus – che introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica – nella identica misura per gli investimenti effettuati, nonché per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute in un arco temporale di almeno due anni, o in alternativa mediante l'opzione per la cessione o lo sconto sul corrispettivo dovuto,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti di natura fiscale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, un intervento normativo volto ad ampliare, anche per le specifiche imprese operanti nel settore riportato in premessa, le misure previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di detrazione pari al 110 per cento, per gli investimenti effettuati, nonché per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o settembre 2020 fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo;
   in alternativa, compatibilmente con le risorse finanziare, a stabilire un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
9/2700/100. (Testo modificato nel corso della seduta) Martinciglio, Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo normativo in oggetto all'articolo 24 affronta il tema della necessità di assunzioni all'interno del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), disciplinando in diversi commi (1, 3, 5, 11, 12, 13) procedure di accesso e conferimento di incarichi di collaborazione per svariate figure professionali;
    il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo soffre già da tempo di una grave carenza di personale, circa un terzo in meno rispetto all'organico necessario nei diversi uffici competenti a livello centrale, ma soprattutto a livello periferico, causando mancanze e difficoltà in diverse aree della Pubblica Amministrazione e nei relativi procedimenti;
    ragion per cui, già sotto il governo Conte I, il Ministro Bonisoli, ha elaborato un Piano triennale 2019-2021 per le assunzioni di circa 6.000 unità professionali; secondo l'ultima programmazione, il Piano sopra citato, dovrebbe condurre nell'arco del triennio, all'assunzione, attraverso concorsi pubblici, di un contingente di circa 5.920 professionisti;
    allo stato attuale risultano avviate le seguenti procedure concorsuali: 1052 assistenti alla fruizione (procedura concorsuale interrotta a causa dell'emergenza COVID-19); 500 operatori alla custodia, vigilanza e accoglienza (procedura concorsuale bandita, ma prove non ancora iniziate); 250 funzionari amministrativi (Concorso Ripam bandito, ma prove non ancora avviate);
    tuttavia si fa presente che, nelle more delle procedure concorsuali interrotte e posticipate a causa dell'emergenza COVID-19, le disposizioni previste all'articolo 24 come sopra esposto, prevedono principalmente procedure di assunzione di personale fino al 31 dicembre 2021, quindi a tempo determinato, procedure non risolutive delle diverse problematiche inerenti la carenza di professionisti e la presenza di personale di età medio-alta, 55 anni circa,

impegna il Governo:

   ad avviare, il prima possibile e secondo criteri di consolidata sicurezza, le procedure concorsuali già bandite, nonché a pubblicare i bandi di concorso per i posti già programmati, auspicando la conclusione di tutte le procedure e la conseguente assunzione delle diverse figure previste nel triennio entro la fine del 2021;
   a programmare un Piano specifico di assunzioni, tramite concorsi pubblici, per il triennio successivo 2022-2024, che tenga conto, nel complesso, anche delle diverse previsioni di pensionamento e delle eventuali carenze residue di personale.
9/2700/101Vacca, Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo normativo in oggetto all'articolo 24 affronta il tema della necessità di assunzioni all'interno del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), disciplinando in diversi commi (1, 3, 5, 11, 12, 13) procedure di accesso e conferimento di incarichi di collaborazione per svariate figure professionali;
    il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo soffre già da tempo di una grave carenza di personale, circa un terzo in meno rispetto all'organico necessario nei diversi uffici competenti a livello centrale, ma soprattutto a livello periferico, causando mancanze e difficoltà in diverse aree della Pubblica Amministrazione e nei relativi procedimenti;
    ragion per cui, già sotto il governo Conte I, il Ministro Bonisoli, ha elaborato un Piano triennale 2019-2021 per le assunzioni di circa 6.000 unità professionali; secondo l'ultima programmazione, il Piano sopra citato, dovrebbe condurre nell'arco del triennio, all'assunzione, attraverso concorsi pubblici, di un contingente di circa 5.920 professionisti;
    allo stato attuale risultano avviate le seguenti procedure concorsuali: 1052 assistenti alla fruizione (procedura concorsuale interrotta a causa dell'emergenza COVID-19); 500 operatori alla custodia, vigilanza e accoglienza (procedura concorsuale bandita, ma prove non ancora iniziate); 250 funzionari amministrativi (Concorso Ripam bandito, ma prove non ancora avviate);
    tuttavia si fa presente che, nelle more delle procedure concorsuali interrotte e posticipate a causa dell'emergenza COVID-19, le disposizioni previste all'articolo 24 come sopra esposto, prevedono principalmente procedure di assunzione di personale fino al 31 dicembre 2021, quindi a tempo determinato, procedure non risolutive delle diverse problematiche inerenti la carenza di professionisti e la presenza di personale di età medio-alta, 55 anni circa,

impegna il Governo:

   nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili:

    ad avviare, il prima possibile e secondo criteri di consolidata sicurezza, le procedure concorsuali già bandite, nonché a pubblicare i bandi di concorso per i posti già programmati, auspicando la conclusione di tutte le procedure e la conseguente assunzione delle diverse figure previste nel triennio entro la fine del 2021;
    a programmare un Piano specifico di assunzioni, tramite concorsi pubblici, per il triennio successivo 2022-2024, che tenga conto, nel complesso, anche delle diverse previsioni di pensionamento e delle eventuali carenze residue di personale.
9/2700/101. (Testo modificato nel corso della seduta) Vacca, Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 32, comma 6-quinquies, fissa il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto per l'adozione dei provvedimenti con cui si attuano le disposizioni volte ad assicurare la continuità per gli studenti con disabilità previste dal decreto legislativo n. 66 del 2017;
    in particolare, secondo l'articolo 14 del succitato decreto legislativo, la continuità didattica e l'inclusione scolastica è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal Piano educativo individualizzato (PEI);
    invero, alla piena realizzazione del diritto all'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità concorrono, ognuno con proprie competenze, anche le regioni, gli Enti locali e il Servizio Sanitario Nazionale;
    proprio sul tema del riparto delle competenze tra Stato e regione è intervenuto un recentissimo parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, la n. 115 del 2020, che nel demarcare la ripartizione di competenze tra Stato e regioni in materia di assistenza igienico-sanitaria in favore dei soggetti diversamente abili ha auspicato un confronto di leale collaborazione tra i suddetti organi sottolineando altresì la necessità di affrontare in maniera efficace e tempestiva la vicenda dell'assistenza igienica personale che nel contratto collettivo nazionale del lavoro di categoria è assegnata in capo agli ATA ma nel cui mansionario però non è contemplata l'assistenza specialistica;
    infatti in Sicilia, unicum in Italia, fino ad oggi l'assistenza igienico sanitaria è stata svolta da personale esterno all'amministrazione scolastica quando ricade invece tra le competenze del personale ATA che però non può, senza una adeguata formazione ed in un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo, svolgere compiti che mai prima di adesso ha svolto a potenziale nocumento dei nostri studenti e delle nostre studentesse più fragili;
    inoltre i lavoratori che fino ad oggi hanno affiancato e supportato il personale ATA presso le scuole di primo e secondo grado si vedrebbero improvvisamente espulsi da tale circuito lavorativo con gravi ripercussioni economiche personali e familiari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere le più idonee e tempestive iniziative, per quanto di propria competenza, volte a superare le criticità esposte in premessa che penalizzano principalmente gli alunni e le alunne con disabilità della Regione siciliana oltre che i lavoratori del settore.
9/2700/102Casa, Martinciglio, Alaimo, Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 22-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge n. 96 del 2017, dispone l'avvio di un processo di graduale statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti non statali e di una parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali;
    il decreto interministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha definito le modalità di avvio e di attuazione del processo di statizzazione;
    l'articolo 2, comma 5, del predetto decreto interministeriale prevede che: «La statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1o gennaio dell'anno successivo. Al predetto decreto sono allegati lo statuto, la convenzione di cui al comma 3, lettera a), e la tabella relativa alla dotazione organica di cui al comma 3, lettera b)»;
    il comma 2-ter dell'articolo 33 del decreto-legge n. 104 del 2020, introdotto dal Senato della Repubblica, apporta modifiche al terzo periodo dell'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevedendo che: «Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017, ivi compreso il personale con contratti di lavoro flessibile, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato di tale personale in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione, che deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021, e comunque nei limiti delle predette dotazioni organiche»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare immediato impulso al processo di statizzazione delle Accademie di Belle Arti non statali e degli Istituti superiori di studi musicali non statali in modo da consentire agli stessi l'avvio delle attività con la nuova configurazione, di cui in premessa, in un tempo significativamente antecedente al termine ultimo perentorio del 31 dicembre 2021.
9/2700/103Dori.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame rappresenta un ulteriore strumento adottato dal Governo per la ripresa economica a seguito della crisi generata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
    a seguito dell'emergenza da Coronavirus, per un lungo periodo sono stati sospesi su tutto il territorio nazionale i servizi di apertura al pubblico degli istituti e luoghi della cultura, nonché gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali e cinematografici. Tra le filiere maggiormente interessate dalla crisi rientra, pertanto, quella dello spettacolo;
    il fenomeno ha una portata economica e sociale enorme, di cui talvolta non si coglie pienamente la dimensione, si tratta di un settore in grado di generare un volume di affari di 65,5 miliardi di euro, con un impatto sul Pil di 36,2 miliardi di euro. La filiera conta circa 569 mila addetti e i fruitori degli eventi svolti in Italia sono stimati in circa 56,4 milioni;
    all'interno della suddetta filiera, oltre agli artisti e agli operatori del settore, rientrano anche tutte quelle imprese e quegli imprenditori che si occupano degli allestimenti dello spettacolo, siano essi televisivi, fieristici, teatrali, musicali;
   considerato che:
    le imprese che operano nel mondo dello spettacolo rischiano di subire più di altre il contraccolpo della crisi, a fronte delle stringenti limitazioni imposte dall'attuale emergenza sanitaria e necessitano, pertanto, di misure ad hoc, finalizzate al sostegno di un indotto spesso sconosciuto e poco valorizzato,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di attribuire un codice ATECO specifico nell'ambito delle suddette attività di allestimento dello spettacolo, mediante l'introduzione di un elemento ulteriore nella attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche;
   a valutare l'opportunità di individuare, alla luce della grave crisi che ha colpito il settore, misure di sostegno mirate, per le imprese operanti nel settore dell'allestimento degli spettacoli.
9/2700/104Cimino, Mollicone, Martinciglio, Cancelleri, Gagnarli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame rappresenta un ulteriore strumento adottato dal Governo per la ripresa economica a seguito della crisi generata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
    a seguito dell'emergenza da Coronavirus, per un lungo periodo sono stati sospesi su tutto il territorio nazionale i servizi di apertura al pubblico degli istituti e luoghi della cultura, nonché gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali e cinematografici. Tra le filiere maggiormente interessate dalla crisi rientra, pertanto, quella dello spettacolo;
    il fenomeno ha una portata economica e sociale enorme, di cui talvolta non si coglie pienamente la dimensione, si tratta di un settore in grado di generare un volume di affari di 65,5 miliardi di euro, con un impatto sul Pil di 36,2 miliardi di euro. La filiera conta circa 569 mila addetti e i fruitori degli eventi svolti in Italia sono stimati in circa 56,4 milioni;
    all'interno della suddetta filiera, oltre agli artisti e agli operatori del settore, rientrano anche tutte quelle imprese e quegli imprenditori che si occupano degli allestimenti dello spettacolo, siano essi televisivi, fieristici, teatrali, musicali;
   considerato che:
    le imprese che operano nel mondo dello spettacolo rischiano di subire più di altre il contraccolpo della crisi, a fronte delle stringenti limitazioni imposte dall'attuale emergenza sanitaria e necessitano, pertanto, di misure ad hoc, finalizzate al sostegno di un indotto spesso sconosciuto e poco valorizzato,

impegna il Governo:

   individuando preventivamente le necessarie risorse finanziarie:
    a valutare l'opportunità di attribuire un codice ATECO specifico nell'ambito delle suddette attività di allestimento dello spettacolo, mediante l'introduzione di un elemento ulteriore nella attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche;
    a valutare l'opportunità di individuare, alla luce della grave crisi che ha colpito il settore, misure di sostegno mirate, per le imprese operanti nel settore dell'allestimento degli spettacoli.
9/2700/104. (Testo modificato nel corso della seduta) Cimino, Mollicone, Martinciglio, Cancelleri, Gagnarli.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
    considerate significative le misure a sostegno del lavoro e, in particolare, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica; la semplificazione del contratto a termine; l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo; la promozione del lavoro agile; la previsione di alcuni sgravi contributivi per i datori di lavoro;
    rilevata la complicata, quanto annosa, situazione di molti lavoratori impegnati in progetti socialmente utili da parte delle amministrazioni pubbliche;
    considerata altresì la particolare condizione di alcuni ex dipendenti di aziende beneficiarie di ammortizzatori sociali in deroga ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1o ottobre 1996 n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 che, per il periodo in cui hanno usufruito di tali prestazioni – per espressa previsione delle medesime norme – sono stati impiegati presso enti locali in progetti di lavori socialmente utili;
    constatato che si tratta di lavoratori che dal 1o gennaio 2017 sono rimasti privi di sostegno al reddito ed esclusi dalle opportunità di stabilizzazione occupazionale previste per i soggetti ugualmente utilizzati da comuni in lavori socialmente utili dopo che è cessata la possibilità di prorogare le suddette prestazioni ed i relativi progetti;
    ritenuto che una tale stabilizzazione appare importante, specie nell'ottica di un sostegno al mondo del lavoro in un momento particolare come quello legato all'emergenza causata dal COVID-19,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire, attraverso specifiche modifiche normative, al fine di stabilizzare i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1o ottobre 1996 n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e che non sono poi stati assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici a quella data.
9/2700/105Del Sesto.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
    considerate significative le misure a sostegno del lavoro e, in particolare, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica; la semplificazione del contratto a termine; l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo; la promozione del lavoro agile; la previsione di alcuni sgravi contributivi per i datori di lavoro;
    rilevata la complicata, quanto annosa, situazione di molti lavoratori impegnati in progetti socialmente utili da parte delle amministrazioni pubbliche;
    considerata altresì la particolare condizione di alcuni ex dipendenti di aziende beneficiarie di ammortizzatori sociali in deroga ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1o ottobre 1996 n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 che, per il periodo in cui hanno usufruito di tali prestazioni – per espressa previsione delle medesime norme – sono stati impiegati presso enti locali in progetti di lavori socialmente utili;
    constatato che si tratta di lavoratori che dal 1o gennaio 2017 sono rimasti privi di sostegno al reddito ed esclusi dalle opportunità di stabilizzazione occupazionale previste per i soggetti ugualmente utilizzati da comuni in lavori socialmente utili dopo che è cessata la possibilità di prorogare le suddette prestazioni ed i relativi progetti;
    ritenuto che una tale stabilizzazione appare importante, specie nell'ottica di un sostegno al mondo del lavoro in un momento particolare come quello legato all'emergenza causata dal COVID-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, attraverso specifiche modifiche normative, al fine di stabilizzare i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1o ottobre 1996 n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e che non sono poi stati assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici a quella data.
9/2700/105. (Testo modificato nel corso della seduta) Del Sesto.


   La Camera,
   premesso che:
    le recenti misure e linee guida emanate rispettivamente dal Governo e dal Ministero dell'università e della ricerca per contrastare il prosieguo dell'emergenza COVID-19 contemplano ancora la possibilità dell'ibridazione per le università tra didattica in presenza e didattica a distanza, certo utile a mantenere il contagio sotto controllo ma spesso insufficiente per garantire l'interezza delle possibilità e dei servizi che una sede accademica deve offrire agli studenti universitari;
    date le circostanze socio-sanitarie numerosi studenti sul territorio nazionale stanno adoperandosi nel nuovo semestre al fine di rimanere o ritornare presso università vicine ai loro luoghi di residenza. Il che sembra avviare un movimento di rientro degli studenti presso le sedi universitarie del Sud e delle aree interne, territori negli anni passati abbandonati da molta parte dei giovani e così privati delle principali capacità produttive e di sviluppo per il futuro;
    le complicazioni relative a possibili restrizioni della mobilità tra regioni e tra territori, dovute anche alle scoperte di focolai e di flussi di contagio, rendono più difficili la vita e i servizi specialmente per gli studenti fuorisede e pendolari, già colpiti da disagi economici e sociali dovuti al periodo di lockdown;
    l'emergenza ha posto in evidenza la necessità per il diritto allo studio di un'uniformità nazionale di livelli d'assistenza, non derogabile in toto alle regioni almeno per la definizione delle tipologie di studenti (fuorisede, pendolari, in sede) e gli importi minimi delle borse di studio a sostegno degli studenti in difficoltà. I Livelli essenziali di prestazione (LEP) erano stati indicati come fondamentali dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ma ancora ad oggi manca il decreto interministeriale richiesto almeno dall'articolo 7 dello stesso decreto legislativo, il quale permetterebbe di attuare questa uniformità nazionale per il diritto allo studio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire normativamente per:
   a) favorire in maniera uniforme nel Paese il rientro del maggior numero di studenti possibili nelle università statali, così che possano far uso sia dei servizi corollari (biblioteche, laboratori, etc.) sia dei necessari strumenti del diritto allo studio afferenti alle sedi accademiche. Assicurando almeno in parte la modalità delle lezioni in presenza e garantendo un'equa disponibilità dei servizi a distanza per gli studenti sfavoriti da collocazione territoriale e situazione economica;
   b) agevolare quegli studenti universitari che vogliano iniziare o rimanere a studiare e formarsi presso le università statali del Sud, delle aree interne, o comunque di quei territori che hanno visto negli scorsi anni e decenni uno spopolamento in favore di luoghi più ricchi e con maggiori possibilità lavorative;
   c) sostenere gli studenti in difficoltà economiche, in particolare fuorisede e pendolari, che in questa situazione di criticità ancora diffusa si ritrovano dinanzi ostacoli ulteriori come l'affitto, il voto per le elezioni regionali e il referendum, gli spostamenti contingentati;
   d) attuare l'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di stabilire in maniera dettagliata i LEP nazionali per il diritto allo studio, tra cui l'importo annuale minimo delle borse di studio per tutte le regioni e una definizione adeguata delle tipologie di studenti con relativi servizi a supporto, tra fuorisede, pendolari e in sede.
9/2700/106Iovino.


   La Camera,
   premesso che:
    le recenti misure e linee guida emanate rispettivamente dal Governo e dal Ministero dell'università e della ricerca per contrastare il prosieguo dell'emergenza COVID-19 contemplano ancora la possibilità dell'ibridazione per le università tra didattica in presenza e didattica a distanza, certo utile a mantenere il contagio sotto controllo ma spesso insufficiente per garantire l'interezza delle possibilità e dei servizi che una sede accademica deve offrire agli studenti universitari;
    date le circostanze socio-sanitarie numerosi studenti sul territorio nazionale stanno adoperandosi nel nuovo semestre al fine di rimanere o ritornare presso università vicine ai loro luoghi di residenza. Il che sembra avviare un movimento di rientro degli studenti presso le sedi universitarie del Sud e delle aree interne, territori negli anni passati abbandonati da molta parte dei giovani e così privati delle principali capacità produttive e di sviluppo per il futuro;
    le complicazioni relative a possibili restrizioni della mobilità tra regioni e tra territori, dovute anche alle scoperte di focolai e di flussi di contagio, rendono più difficili la vita e i servizi specialmente per gli studenti fuorisede e pendolari, già colpiti da disagi economici e sociali dovuti al periodo di lockdown;
    l'emergenza ha posto in evidenza la necessità per il diritto allo studio di un'uniformità nazionale di livelli d'assistenza, non derogabile in toto alle regioni almeno per la definizione delle tipologie di studenti (fuorisede, pendolari, in sede) e gli importi minimi delle borse di studio a sostegno degli studenti in difficoltà. I Livelli essenziali di prestazione (LEP) erano stati indicati come fondamentali dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ma ancora ad oggi manca il decreto interministeriale richiesto almeno dall'articolo 7 dello stesso decreto legislativo, il quale permetterebbe di attuare questa uniformità nazionale per il diritto allo studio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, individuando preventivamente le necessarie risorse finanziarie, di intervenire normativamente per:
   a) favorire in maniera uniforme nel Paese il rientro del maggior numero di studenti possibili nelle università statali, così che possano far uso sia dei servizi corollari (biblioteche, laboratori, etc.) sia dei necessari strumenti del diritto allo studio afferenti alle sedi accademiche. Assicurando almeno in parte la modalità delle lezioni in presenza e garantendo un'equa disponibilità dei servizi a distanza per gli studenti sfavoriti da collocazione territoriale e situazione economica;
   b) agevolare quegli studenti universitari che vogliano iniziare o rimanere a studiare e formarsi presso le università statali del Sud, delle aree interne, o comunque di quei territori che hanno visto negli scorsi anni e decenni uno spopolamento in favore di luoghi più ricchi e con maggiori possibilità lavorative;
   c) sostenere gli studenti in difficoltà economiche, in particolare fuorisede e pendolari, che in questa situazione di criticità ancora diffusa si ritrovano dinanzi ostacoli ulteriori come l'affitto, il voto per le elezioni regionali e il referendum, gli spostamenti contingentati;
   d) attuare l'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di stabilire in maniera dettagliata i LEP nazionali per il diritto allo studio, tra cui l'importo annuale minimo delle borse di studio per tutte le regioni e una definizione adeguata delle tipologie di studenti con relativi servizi a supporto, tra fuorisede, pendolari e in sede.
9/2700/106. (Testo modificato nel corso della seduta) Iovino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 32-bis, inserito con l'approvazione in Senato degli identici emendamenti 32.0.11 T2 e 32.0.12 T2, dispone in materia di immissione in ruolo di personale del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA), all'esito del concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge n. 205 del 2017, introducendo – tra l'altro – una procedura per la «chiamata veloce»;
    in particolare, il comma 1 dispone che al fine di garantire la piena operatività delle istituzioni scolastiche nell'anno scolastico 2020/2021, nelle regioni in cui l'approvazione della graduatoria di merito del concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi bandito nel dicembre 2018 (ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 205 del 2017), non sia intervenuta entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori possono avvenire, a seguito dell'approvazione della stessa graduatoria di merito, anche successivamente, purché entro il 31 dicembre 2020, nel limite dei posti autorizzati per l'anno scolastico 2020/2021;
    l'articolo 9, del bando di concorso aveva stabilito che le graduatorie regionali di merito sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso su base regionale, aumentato di una quota pari al 20 per cento dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore;
    in seguito, l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 126 del 2019 (legge n. 159 del 2019) ha stabilito che la percentuale degli idonei è elevata (dal 20 per cento) al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore;
    ai sensi dei commi 2 e 3, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili nella singola regione dopo le operazioni di immissione in ruolo, sono destinati alle immissioni in ruolo dei soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso del 2018 – nei limiti della quota degli idonei, elevata ora (dal 30 per cento) al 50 per cento dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore – che presentino istanza per i posti residuati in una o più regioni, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3 e 3-bis, della legge n. 449 del 1997 e il limite delle facoltà assunzionali annualmente previste, oltre al vincolo di permanenza nella sede per 5 anni, previsto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
    tuttavia, nonostante l'apprezzabile innalzamento della quota massima di idonei da inserire nella graduatoria finale di merito degli idonei, dal 30 per cento al 50 per cento, potrebbero configurarsi delle situazioni irragionevolmente discriminatorie in capo ai candidati non rientranti nella graduatoria finale, ma pur sempre risultati idonei;
    in particolare, è il caso dei candidati non rientranti nella graduatoria definitiva del concorso, pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale delle regioni Sardegna, Campania, Toscana, Sicilia, Puglia e Marche;
    in Sardegna, ad esempio, resterebbero esclusi 4 candidati comunque meritevoli in quanto idonei;
    ciò comporta, evidentemente, uno spreco di risorse pubbliche, considerato che all'esito della prova orale della procedura concorsuale, un numero elevato di partecipanti – pur riportando una valutazione positiva – non figurerà nella graduatoria di merito;
    detta situazione appare chiaramente pregiudizievole tanto per la pubblica amministrazione, quanto per gli stessi candidati;
    peraltro, è più che probabile che all'esito della procedura concorsuale in oggetto non si riuscirà comunque a coprire il proprio fabbisogno assunzionale, anche a causa del vincolo autoimposto con riferimento al numero di idonei;
    quindi, nonostante vi siano candidati in possesso dei titoli che hanno superato tutte le prove del concorso, per ovviare alla carenza di organico probabilmente sarà necessario continuare ad applicare al ruolo dipendenti del Miur, in larga parte non in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire agli Uffici scolastici regionali di poter attingere alle graduatorie degli idonei anche oltre il limite della quota del 50 per cento dei posti messi a bando per la singola regione, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3 e 3-bis, della legge n. 449 del 1997 e il limite delle facoltà assunzionali annualmente previste, oltre al vincolo di permanenza nella sede per 5 anni, previsto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9/2700/107Perantoni, Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    per i lavoratori dello spettacolo, senza che abbia rilievo la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione (confrontare articolo 2, decreto legislativo C.P.S. n. 708 del 1947), il diritto all'indennità economica di malattia è subordinato al requisito di 100 contributi giornalieri al F.p.l.s. dal 1o gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso;
    a fronte del suddetto requisito contributivo, è prevista per i lavoratori dello spettacolo una tutela di maggior favore con riguardo sia alle percentuali da applicare ai fini del calcolo dell'indennità economica, sia al riconoscimento del diritto anche oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro, relativamente ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro di durata limitata, di natura subordinata o autonoma (articolo 5, comma 7, secondo periodo del citato decreto-legge n. 463 del 1983 convertito in legge n. 638 del 1983);
    per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, infatti, il limite di giornate indennizzabili previsto è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi. Qualora sia reperibile almeno una giornata di prestazione lavorativa l'indennità economica è concessa per un periodo massimo di 30 giorni (circ. 160 del 1983);
    l'ipotesi di omogeneizzazione con le regole generali del lavoro a tempo determinato, seppure auspicabile in astratto, produrrebbe paradossalmente effetti negativi sul livello di tutele della categoria. Infatti, soprattutto la possibilità di fruire di indennità di malattia anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro è una tutela specifica e approntata proprio per le peculiarità del settore, con il suo frequente ricorrere di rapporti di lavoro saltuari e di durata molto breve;
    nell'ottica di ricercare percorsi di adeguamento della tutela di malattia che assumano in considerazione le specificità delle prestazioni lavorative artistiche, occorrerebbe ridurre il requisito minimo di accesso alla prestazione (100 giornate lavorative al F.p.l.s. dal 1o gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso);
    inoltre, si potrebbe valutare l'innalzamento della retribuzione massima giornaliera di riferimento di cui all'articolo 6, comma 15, decreto-legge n. 536 del 1987, convertito in legge n. 48 del 1988. Infatti, ai sensi della citata disposizione, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero autonomo, i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera allo stato pari ad euro 67,14. Detta regola determina, proprio in relazione ai soggetti con rapporto di lavoro saltuario e discontinuo, livelli di prestazione che risultano decisamente non adeguati anche assumendo a riferimento i compensi giornalieri medi del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rimodulare il requisito minimo di accesso alla prestazione di malattia (100 giornate lavorative al F.p.l.s. dal 1o gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso) e a valutare l'innalzamento della retribuzione massima giornaliera di riferimento di cui all'articolo 6, comma 15, decreto-legge n. 536 del 1987, convertito in legge n. 48 del 1988.
9/2700/108Carbonaro, Grippa, Serritella.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
   considerato che:
    l'articolo 57 prevede la possibilità per gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri;
    la pianta organica dell'Ente parco dell'Asinara è costituita da 7 posizioni di cui solo 2 unità amministrative (n. 1 dipendente area B vacante e n. 1 dipendente area C) e che in raffronto con altri parchi di dimensione equivalente è evidente che l'organico è effettivamente carente, in particolare per gli aspetti amministrativi;
    si rende necessario procedere alla stabilizzazione del personale precario, assunto con contratto a tempo determinato, considerata peraltro la necessità di ulteriore personale a tempo pieno e determinato da parte dell'ente per assolvere ai compiti che negli anni hanno visto aumentare le attività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonei strumenti normativi volti a consentire che l'Ente parco nazionale Asinara, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, sia autorizzato, nel biennio 2020/2021, a procedere alla stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'Ente medesimo.
9/2700/109Deiana.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
   considerato che:
    l'articolo 57 prevede la possibilità per gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri;
    la pianta organica dell'Ente parco dell'Asinara è costituita da 7 posizioni di cui solo 2 unità amministrative (n. 1 dipendente area B vacante e n. 1 dipendente area C) e che in raffronto con altri parchi di dimensione equivalente è evidente che l'organico è effettivamente carente, in particolare per gli aspetti amministrativi;
    si rende necessario procedere alla stabilizzazione del personale precario, assunto con contratto a tempo determinato, considerata peraltro la necessità di ulteriore personale a tempo pieno e determinato da parte dell'ente per assolvere ai compiti che negli anni hanno visto aumentare le attività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonei strumenti normativi volti a consentire che l'Ente parco nazionale Asinara, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, sia autorizzato, nel biennio 2020/2021, a procedere alla stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'Ente medesimo, nel rispetto comunque del principio del concorso di cui all'articolo 97 della Costituzione.
9/2700/109. (Testo modificato nel corso della seduta) Deiana.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104» prevede diverse misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
    l'articolo 37-sexies del provvedimento in esame prevede misere volte al sostegno dei servizi di soccorso ed elisoccorso;
    l'Italia negli ultimi anni ha visto aumentare il suo patrimonio boschivo a differenza di altri paesi europei. Sul nostro territorio, infatti, si contano oltre 11 milioni di ettari di superficie coperta da boschi e foreste, pari al 36,5 per cento del territorio nazionale che risulta essere il 31 per cento in più rispetto alla media mondiale. Emerge, pertanto in maniera inequivocabile che il nostro patrimonio boschivo nazionale rappresenta una enorme risorsa ambientale, non solo per il nostro paese ma anche per l'Europa intera. Tali dati indicano, in primo luogo che la manutenzione di boschi e foreste è eseguita adeguatamente e in secondo luogo che il patrimonio boschivo nazionale costituisce una risorsa economica dall'enorme potenziale, quindi va tutelata;
    i boschi e le foreste svolgono diverse funzioni che, oggi soprattutto, rivestono un ruolo fondamentale nel tessuto economico del Paese. Infatti il bosco può essere utilizzato come una risorsa passiva e quindi utile a compensare gli effetti delle emissioni fossili, ma può anche essere utilizzato come una risorsa attiva, ovvero fornire legna per la combustione o per l'edilizia, purché lo sfruttamento di tale risorsa sia in ogni caso sostenibile. Non a caso, in Italia gran parte dei fondi che sono gravati da uso civico, sono aree boschive, su cui il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha esteso un vincolo paesaggistico e culturale in quanto custodi della cultura delle singole comunità;
    oltre a quanto detto, evidenziato che il nostro patrimonio boschivo rappresenta una dei principali attrattori turistici, anche per la varietà dei paesaggi offerti nei diversi angoli del Paese. La risorsa boschiva, quindi, va tutelata adeguatamente da tutti quei fattori possano compromettere il normale sviluppo e conservazione di tale bene prezioso;
    a riguardo, in tema di attività di contrasto agli incendi boschivi, va evidenziato che l'Italia possiede una flotta di 19 aerei Canadair che vengono abitualmente utilizzati per lo spegnimento degli incendi boschivi. Tale flotta è altresì gestita, a seguito di un appalto conferito dal Ministero dell'interno, da Babcock MCS Italia S.p.A che è la società controllata dalla multinazionale inglese Babcock International. La citata società è stata già oggetto di attenzione da parte del Ministero dell'interno a causa della progressiva riduzione dello staff tecnico deputato al controllo e alla manutenzione dei mezzi aerei, tanto da destare preoccupazione sull'adeguatezza delle risorse umane disponibili al fine di onorare le prestazioni oggetto dell'appalto stesso, generando malumori anche tra i dipendenti;
    a seguito dello sciopero che si è tenuto nella giornata del 6 settembre 2020, che ha visto a terra i piloti dei Canadair per ottenere una revisione del proprio contratto di lavoro e visto l'atteggiamento della Babcock MCS Italia S.p.A. che ha mostrato in più occasioni ostilità verso le richieste dei lavoratori, sembrano lecite tutte le preoccupazioni circa la qualità di un servizio che deve essere considerato strategico per la lotta antincendio e a salvaguardia del patrimonio boschivo,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di attivare un Servizio Nazionale deputato alla gestione della flotta di Canadair tale da evitare di concedere i servizi di gestione e manutenzione in appalto a società private che non tutelino i diritti dei lavoratori, la sicurezza dei cittadini e la corretta prestazione dei servizi nei quali sono impiegati.
9/2700/110Alberto Manca, Alaimo.


   La Camera,
   premesso che:
    la messa in sicurezza e la cura del territorio si conferma una improrogabile riforma sociale, culturale ed economica del Paese;
    la cura dell'Italia, la sua messa in sicurezza, deve considerarsi la vera, più grande opera pubblica a garanzia del futuro del Paese. Un grande progetto di sviluppo e di crescita, una formidabile opportunità in termini di occupazione, di ricerca, di coinvolgimento soprattutto delle piccole e medie imprese attive su tutto il territorio nazionale;
    è questo il più importante e prioritario investimento pubblico nel nostro Paese, perché con la messa in sicurezza del territorio, sia quello naturale che quello urbanizzato e produttivo, si darebbe anche la migliore risposta alla necessità di un rilancio economico e occupazionale dell'Italia attraverso un intervento diffuso sul territorio, ad alta intensità occupazionale, oltre che ad elevata qualificazione professionale;
    in questo frangente, in particolare, in cui l'economia del Paese è messa a dura prova dalla pandemia connessa alla diffusione del COVID-19 è ancor più necessario grande investimento pubblico che, manutenendo e salvaguardando il territorio, finalmente rilanci la nostra economia e rimetta in moto le migliori energie del Paese, in particolare quelle giovanili;
    in questa prospettiva il decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 in esame reca numerose misure in materia, tra le quali l'istituzione – ai sensi dell'articolo 46-bis – di un fondo, presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure in favore dei territori delle province di Verona, Vicenza e Padova, colpiti dagli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020;
    il 22 settembre 2020 una eccezionale ondata di maltempo si è abbattuta sui territori dei comuni della provincia di Bari, causando ingenti danni al manto stradale, il crollo di mura cittadine e distruzione delle colture;
    quello citato è solo l'ultimo episodio in ordine di tempo di eccezionali fenomeni atmosferici avversi ed estremi che hanno interessato la regione Puglia nel periodo gennaio-settembre 2020-,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di intraprendere idonee iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a sostenere la messa in sicurezza dei territori dei comuni della provincia di Bari colpiti dagli eccezionali fenomeni atmosferici avversi del 22 settembre 2020.
9/2700/111Masi.


   La Camera,
   premesso che:
    le misure urgenti rispondono alla necessità di sostenere e rilanciare l'economia anche e soprattutto nelle aree già fortemente provate da eventi calamitosi;
    tenuto conto che la città di Olbia, travolta nel 2013 da una devastante alluvione che causò vittime e devastazione, a distanza di sette anni continua a vedere irrisolti i gravissimi problemi di carattere idrogeologico a causa dei quali circa il 70 per cento del tessuto urbano è tuttora sottoposto a vincolo di inedificabilità con conseguente limitazione pressoché totale di sviluppo dell'economia;
   considerato che l'alluvione del 2013, seguita da un secondo evento di minore entità nel 2015, ha comportato il crollo di ponti e viadotti, distrutto attività imprenditoriali e abitazioni, compromesso numerose attività economiche e prodotto una cicatrice indelebile nella comunità, unita al rischio sempre presente di trovarsi in condizioni di assoluta insicurezza rispetto a eventuali eventi climatici estremi;
    reso noto che l’iter del piano anti alluvione, già interamente finanziato e denominato Piano Mancini, contenente le misure indispensabili per ridurre il rischio idraulico, non è ancora giunto a conclusione a causa di contrasti legati all'opposizione manifestata dal sindaco della città e dal tergiversare della regione Sardegna, soggetto attuatore del piano considerata la preannunciata, ma ancora ufficiosa, bocciatura del piano in questione da parte del Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali dell'assessorato regionale dell'ambiente che rischia di compromettere i cospicui fondi che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha destinato alla realizzazione delle opere di mitigazione idraulica;
    preso atto che la regione Sardegna ha recentemente presentato il proprio piano di interventi contro il dissesto idrogeologico da finanziare attraverso le risorse del Recovery Plan all'interno del quale non figurano opere relative alla città di Olbia,

impegna il Governo

a valutare il necessario vincolo dei fondi già destinati alle opere esposte affinché non vi sia alcun rischio che i 150 milioni di euro destinati a Olbia vengano indirizzati altrove e a svolgere un'attenta ricognizione sulle cause che hanno prodotto tale situazione di stallo affinché la città di Olbia possa finalmente essere messa al riparo dal rischio idrogeologico.
9/2700/112Marino.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 prevede diverse misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
    il provvedimento in esame contiene ulteriori disposizioni per la tutela della salute in relazione alla straordinaria situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19;
   considerato che:
    per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività derivanti dall'evoluzione e l'emergenza epidemiologica non si può prescindere dal garantire a tutti i cittadini accesso all'acqua, e dunque a servizi igienici adeguati, ed una regolare distribuzione di energia elettrica e gas;
    tali misure sono tanto più necessarie se si consideri che i periodi di quarantena obbligatoria richiedono una permanenza maggiore in ambiente domestico e più frequenti interventi di pulizia e sanificazione dell'unità abitativa;
    l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arerà), con la Delibera 117/2020/R/com del 2 aprile 2020, ha già prorogato fino al 13 aprile 2020 il blocco di tutte le eventuali procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua per morosità – di famiglie e imprese – avviato dallo scorso 10 marzo;
    l'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, ha già prodotto e produrrà per molte famiglie nei prossimi mesi una consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In questa situazione molti soggetti si troveranno nella condizione temporanea di non poter pagare le utenze. È necessario, pertanto, predisporre misure volte a garantire che le famiglie siano ugualmente tutelate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa volta a garantire la sospensione fino al termine dello stato di emergenza delle procedure di limitazione, sospensione o disattivazione delle forniture idriche, di energia elettrica e gas già avviate, o in fase di attivazione.
9/2700/113Daga, Martinciglio, Zanichelli, Villani, Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 prevede diverse misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
    il provvedimento in esame contiene ulteriori disposizioni per la tutela della salute in relazione alla straordinaria situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19;
   considerato che:
    per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività derivanti dall'evoluzione e l'emergenza epidemiologica non si può prescindere dal garantire a tutti i cittadini accesso all'acqua, e dunque a servizi igienici adeguati, ed una regolare distribuzione di energia elettrica e gas;
    tali misure sono tanto più necessarie se si consideri che i periodi di quarantena obbligatoria richiedono una permanenza maggiore in ambiente domestico e più frequenti interventi di pulizia e sanificazione dell'unità abitativa;
    l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arerà), con la Delibera 117/2020/R/com del 2 aprile 2020, ha già prorogato fino al 13 aprile 2020 il blocco di tutte le eventuali procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua per morosità – di famiglie e imprese – avviato dallo scorso 10 marzo;
    l'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, ha già prodotto e produrrà per molte famiglie nei prossimi mesi una consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In questa situazione molti soggetti si troveranno nella condizione temporanea di non poter pagare le utenze. È necessario, pertanto, predisporre misure volte a garantire che le famiglie siano ugualmente tutelate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa volta ad approfondire soluzioni finalizzate, anche a seconda dei singoli casi specifici, a prevedere la sospensione fino al termine dello stato di emergenza delle procedure di limitazione, sospensione o disattivazione delle forniture idriche, di energia elettrica e gas già avviate, o in fase di attivazione.
9/2700/113. (Testo modificato nel corso della seduta) Daga, Martinciglio, Zanichelli, Villani, Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 44-bis, introdotto al Senato, prevede modifiche all'articolo 214 del decreto-legge Rilancio n. 34 del 2020, in materia di contributo alle imprese ferroviarie per i servizi di trasporto passeggeri e merci in regime di libero mercato per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19, differendo al 31 ottobre 2020 il termine entro cui le imprese devono rendicontare gli effetti economici subiti fino al 31 luglio 2020, e prevedendo altresì, l'assegnazione alle imprese delle risorse che residuino, anche per gli effetti economici subiti a partire dal 1o agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020;
    il sistema economico italiano si è trovato ad affrontare un lockdown generalizzato e prolungato che ha avuto e avrà conseguenze molto pesanti sulla tenuta del nostro tessuto imprenditoriale, sulla sua capacità di preservare l'integrità delle catene del valore e sulla capacità delle nostre aziende di ritornare ai livelli produttivi ed occupazionali ante virus anche nel comparto ferroviario merci;
    appare strategico e necessario implementare e promuovere azioni a supporto di tutta la filiera del trasporto ferroviario merci anche e soprattutto in virtù di un sano principio di equità tra imprese e di tutela della concorrenza;
    queste stesse imprese hanno dimostrato straordinaria resilienza e determinano un volano per la competitività del nostro Paese anche rispetto allo scenario europeo;
    il permanere di disuniformità nel mercato potrebbe far insorgere criticità nel valutare compatibili con la legislazione europea norme di rango primario già approvate in favore di imprese ferroviarie;
   valutato che;
    il settore ferroviario è un settore strategico per l'economia nazionale e il trasporto ferroviario, intermodale e convenzionale rappresenta il futuro per la competitività della nostra industria e per la salvaguardia dell'ambiente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con un prossimo provvedimento di carattere normativo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, lo stanziamento di adeguate risorse economiche al fine di sostenere, mediante contributi straordinari, le imprese dell'intera filiera del trasporto ferroviario quali le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale (MTO) limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 e registrati a partire dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020.
9/2700/114De Girolamo.


   La Camera,
   premesso che:
    lo stato di emergenza in cui versa il nostro Paese ha avuto e sta avendo un impatto enorme sul traffico aeroportuale visto che si sono ridotti drasticamente i flussi di passeggeri provenienti dai Paesi esteri e gli spostamenti nazionali via aerea;
    le «imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale», così come definite all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, stanno vivendo un periodo di forte crisi e le prospettive sono fortemente penalizzanti per la sopravvivenza stessa di molte aziende del comparto aeroportuale;
    per questo motivo sono molti i lavoratori delle suddette aziende che in questi mesi di crisi hanno visto sospesa o ridotta la propria attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19;
    le imprese del settore del trasporto aereo accedono alle prestazioni previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269, che disciplina il fondo per le indennità di mobilità, per l'indennità ASpl/NASpI e per il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere il beneficio del trattamento di integrazione salariale ai percettori di cassa integrazione in deroga delle imprese del settore aeroportuale.
9/2700/115Suriano, Alaimo.


   La Camera,
   premesso che:
    lo stato di emergenza in cui versa il nostro Paese ha avuto e sta avendo un impatto enorme sul traffico aeroportuale visto che si sono ridotti drasticamente i flussi di passeggeri provenienti dai Paesi esteri e gli spostamenti nazionali via aerea;
    le «imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale», così come definite all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, stanno vivendo un periodo di forte crisi e le prospettive sono fortemente penalizzanti per la sopravvivenza stessa di molte aziende del comparto aeroportuale;
    per questo motivo sono molti i lavoratori delle suddette aziende che in questi mesi di crisi hanno visto sospesa o ridotta la propria attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19;
    le imprese del settore del trasporto aereo accedono alle prestazioni previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269, che disciplina il fondo per le indennità di mobilità, per l'indennità ASpl/NASpI e per il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria,

impegna il Governo

individuando preventivamente le necessarie risorse finanziarie, a valutare l'opportunità di estendere il beneficio del trattamento di integrazione salariale ai percettori di cassa integrazione in deroga delle imprese del settore aeroportuale.
9/2700/115. (Testo modificato nel corso della seduta) Suriano, Alaimo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 44-bis – recante «Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34» prevede modifiche in materia di contributo alle imprese ferroviarie per i servizi di trasporto passeggeri e merci in regime di libero mercato per compensare gli effetti subiti dall'emergenza COVID-19;
   considerato che:
    il settore del trasporto ferroviario, specie del comparto merci, chiede da anni modifiche e semplificazioni per incrementare tale modalità di trasporto;
    in particolare, si rileva che progressi tecnologici hanno portato il settore ferroviario a sviluppare sistemi di assistenza alla guida dei macchinisti e di controllo della marcia del treno molto evoluti (ERTMS, SCMT, SCC) che intervengono in modo automatico fermando il convoglio qualora non vengano rispettati i vincoli di sicurezza. Tali sistemi garantiscono, anche nel caso di condotta con un solo macchinista, standard di sicurezza molto elevati e superiori a quelli registrati sinora con il modulo di condotta con due agenti in cabina di guida;
    a fronte di tale contesto che consente quindi, dal punto di vista tecnologico, di far viaggiare i treni in sicurezza anche con un solo agente, al momento in Italia gran parte dei convogli prevede ancora l'equipaggio di guida composto da due macchinisti. Ciò è dovuto alla disciplina relativa al primo soccorso sanitario che, nell'interpretazione seguita dagli organismi di controllo, comporta, in sostanza, un vincolo a mantenere il doppio agente in quanto, la presenza di due macchinisti sui convogli ferroviari per il trasporto merci, consentirebbe, secondo la richiamata interpretazione, di prestare un soccorso maggiormente tempestivo e di condurre il convoglio ferroviario in prossimità del primo varco utile a consentire l'intervento del personale sanitario;
    in particolare, la normativa di riferimento, richiamata nell'interpretazione seguita dagli organismi di controllo è la seguente:
    decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 e dal relativo allegato (Comunicato 87 – documento del gruppo di lavoro Stato-regioni, punto «B») che, nel disciplinare il sistema delle emergenze sanitarie, stabilisce il periodo di tempo entro cui deve estrinsecarsi il soccorso sanitario primario in 8 minuti per gli interventi in area urbana e in 20 minuti per le aree extra-urbane (salvo particolari situazioni di complessità orografica);
    decreto interministeriale 19 gennaio 2011 (recante «Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del Decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81»), che regola le modalità di applicazione del «pronto soccorso» in ambito ferroviario, e, tra l'altro, stabilisce che «i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati»;
    tale situazione comporta, per il settore ferroviario italiano, un gap competitivo sia rispetto alle imprese ferroviarie europee sia rispetto ad altre modalità di trasporto. Negli anni scorsi è stato stimato che il gap complessivo con l'Europa vale il 25-35 per cento del costo di trasporto delle merci e che il 10-15 per cento di tale differenza complessiva sia da attribuire alla necessità del doppio macchinista;
    atteso che il nostro Paese sostiene finanziariamente la compensazione economica per tale differenza, attraverso lo stanziamento di risorse pubbliche con le misure cosiddette «sconto pedaggio» e «ferrobonus»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune misure di competenza volte ad avere anche in Italia per il trasporto ferroviario delle merci l'agente unico alla conduzione dei treni, come già accade nel resto d'Europa nonché in tutti i treni circolanti sul territorio nazionale per il trasporto di persone.
9/2700/116De Lorenzis, Zanichelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, tra le quali l'articolo 10, il quale destina ai lavoratori marittimi, a determinate condizioni, un'indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020;
    in questi mesi segnati dalla crisi epidemiologica globale, questi lavoratori sono stati duramente colpiti ma le criticità che la categoria si trova ad affrontare sono molteplici e, parte di queste, sono dovute a norme non o mal applicate e ad una burocrazia farraginosa e arretrata, sicuramente non al passo con l'evoluzione della pubblica amministrazione, verso la semplificazione delle procedure amministrative e nella direzione di una sempre maggiore digitalizzazione;
    in primo luogo, direttamente connesso al tema del reddito dei lavoratori marittimi è l'obbligo di partecipazione degli stessi a corsi ed attività di formazione obbligatorie per l'ottenimento nonché il rinnovo di certificati e attestati di qualificazione professionale: queste spese sono poste totalmente a carico dei lavoratori stessi, causando, di fatto, una conseguente contrazione del proprio reddito, al solo fine di poter continuare a svolgere il proprio lavoro;
    in effetti, una politica fiscale di favore, che permetta di dedurre questi costi dalla propria dichiarazione redditi, ne ridurrebbe l'impatto finanziario;
    detti certificati di addestramento STCW, laddove conseguiti in Centri di Addestramento stranieri in ambito IMO (International Maritime Organizzation) e non da centri posti sul territorio nazionale riconosciuti dal Ministero dei trasporti/Comando Generale Capitanerie di Porto, spesso non sono riconosciuti in Italia: infatti, sembrerebbe prassi che le Capitanerie di Porto richiedano un'ulteriore certificazione «italiana» a marittimi già in possesso dei requisiti accertati da centri di addestramento internazionali e, nello specifico, della Comunità Europea, contravvenendo alle Regole I/10 – Riconoscimento dei certificati, e I/2 – Certificazioni e convalide (endorsement) della convenzione medesima;
    queste regole vengono, invece, rispettate per quanto riguarda il GMDSS (Global Maritime Distress Safety System) ottenuto all'estero, per il quale è sufficiente una semplice domanda al Ministero dello sviluppo economico per ottenerne immediatamente il riconoscimento tramite « endorsement» e che potrebbe essere preso ad esempio;
    in secondo luogo, l'articolo 10 del Decreto in parola, come specifica la relazione tecnica di accompagnamento, ha riservato per le indennità ai lavoratori marittimi 26,4 milioni di euro per l'anno 2020, tenuto conto che «la valutazione è stata effettuata estraendo dagli archivi INPS i lavoratori marittimi», da cui è emerso «che i soggetti interessati siano 22.000»; evidenziando un annoso problema relativo alla organizzazione degli Uffici della Gente di Mare dei vari Compartimenti marittimi, competenti per la gestione delle Matricole di tali lavoratori; purtroppo tuttora largamente gestiti su registri cartacei di modelli organizzativi di epoca borbonica e non database centralizzati con controllo e verifica di accessi, rendendo impossibile una reale precisa ed aggiornata anagrafe nazionale di tali matricole dei lavoratori, ai quali poter attingere anche per un ordinato e coerente albo utile al mercato del lavoro;
    tuttavia, ad oggi non è disponibile un numero certo dei lavoratori impegnati nel Cluster marittimo in Italia: da uno studio congiunto del 2019 di INPS e CNEL, emerge che il numero di «lavoratori marittimi cui si applica il CCNL» del settore privato dell'industria armatoriale è pari a 32.893 unità, cui si aggiungono coloro cui si applica il contratto cosiddetto Fedarlinea, pari a 3.090 unità, per un totale di 35.983 unità, che dovrebbero essere aumentati a 38.000 in virtù delle rotazioni necessarie a garantire i riposi a terra;
    per avere una migliore conoscenza dei numeri dei lavoratori marittimi, sarebbe opportuno creare un'Anagrafe informatica unica della «Gente di mare», gestita tramite un portale organizzato dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, in cui tutte le varie capitanerie di porto e i lavoratori medesimi possono immettere dati, istanze, segnalazioni, dichiarazioni, comunicazioni e documentazione, concernenti i procedimenti e gli adempimenti necessari ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i relativi documenti tecnici, professionali e medico-sanitari;
    un siffatto sistema consentirebbe di avere una conoscenza dettagliata e aggiornata di questa platea di lavoratori, e garantirebbe la possibilità di espletare in maniera rapida e sicura una serie di gravosi adempimenti burocratici, come ad esempio: a) fornire servizi informativi e operativi alle capitanerie di porto, al personale della gente di mare e agli armatori per l'espletamento per attività e adempimenti; b) pagare diritti, imposte e oneri comunque denominati relativi a procedimenti e adempimenti; c) espletare telematicamente le pratiche relative al rapporto di lavoro marittimo e le connesse certificazioni ed abilitazioni con le amministrazioni pubbliche e gli istituti di previdenza e assistenza; d) verificare tempestivamente la sussistenza dei requisiti professionali e sanitari necessari all'imbarco; e) prenotare telematicamente le visite mediche di idoneità;
    l'anagrafe digitale agevolerebbe poi l'istituzione dell'Osservatorio del mercato del lavoro marittimo, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, il cui fine è quello di «formulare proposte sulla composizione degli equipaggi delle navi iscritte nel Registro internazionale e sulla formazione professionale della gente di mare»; osservatorio che, tuttavia, non è mai entrato effettivamente in funzione, quando, invece, la sua attività in questi anni avrebbe potuto, e potrebbe per l'avvenire, fornire soluzioni alle criticità del settore, anche con riguardo agli effetti della crisi epidemiologica sulla categoria;
    una forte criticità che riguarda il mercato del lavoro del settore marittimo è la mancata attuazione dell'articolo 27 (Collocamento della gente di mare) di cui al Decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150, che prevedeva la possibilità, da parte delle Capitanerie di porto, di svolgere attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, in raccordo con le strutture regionali e con l'ANPAL, sulla base di specifiche convenzioni tra quest'ultima e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; convenzioni che, tuttavia, non sono mai state siglate, lasciando inapplicata la norma;
    inoltre, esiste una grande problematica evidenziata dal periodo di lockdown; l'impossibilità di una formazione STCW in modalità remota, non prevista da alcuna norma ministeriale. Per oltre tre mesi i Centri di formazione sono stato chiusi, per disposizioni Nazionali e regionali, impossibilitati a gestire tale attività, come rappresentato anche dalla associazione Nazionale dei centri di formazione in una videoconferenza con Rappresentanti del Comando Generale, del mondo armatoriale e del sottosegretario Traversi. Questa ulteriore penalizzazione dei lavoratori marittimi italiani nei confronti dei loro colleghi internazionali li rende ancor più vulnerabili, in un mondo del lavoro dinamico, internazionale e sempre più lontano dalle logiche di un ministero ancorato a dogmi vetusti. Questo rende ovviamente più difficile anche l'operatività degli armatori nella certificazione e rotazione degli equipaggi;
    questo ulteriore gap, tecnico e di opportunità, stride, tra l'altro anche con le indicazioni della convenzione STCW 78, firmati dal Governo italiano, che prevedeva l'utilizzo della formazione marittima internazionale con le tecnologie della formazione a distanza, al fine di fornire opportunità ai lavoratori del mare;
    ovviamente, questa opportunità, già largamente adottata da gran parte degli Stati europei, (UK, Olanda, Norvegia, Lituania, ed altri) è parte integrante dei sistemi formativi STCW di moltissime nazioni con cultura marittima, anche di livello storico meno rilevante, ma più dinamico;
    per concludere, una criticità intimamente legata al pagamento delle indennità dei marittimi, particolarmente sentita dai marittimi arruolati su navi che percorrono rotte di lungo corso, riguarda quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 910-914, che ha introdotto il divieto per il datore di lavoro di pagare in contanti i propri lavoratori al fine di evitare abusi;
    il comma 913 della suddetta legge individua alcune categorie di lavoratori esentati dalla predetta normativa in quanto, per le caratteristiche peculiari del lavoro svolto, tale divieto avrebbe arrecato un danno anziché una tutela e un beneficio, tra le quali non figurano i lavoratori marittimi; lavoratori che, invece, per la specificità del lavoro svolto in navigazione, si trovano sovente in situazioni in cui le navi da carico approdano in porti «disagiati» ove non è possibile effettuare prelievi bancomat ovvero utilizzare carte di pagamento elettroniche;
    tale situazione di oggettivo disagio è stata riconosciuta dallo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, con nota protocollo n. 17034 del 26 giugno 2018, ha auspicato un'esclusione dei lavoratori marittimi dal campo dell'applicazione della predetta normativa;
    l'economia del mare rappresenta per il nostro Paese una grande possibilità di crescita industriale di creazione di posti di lavoro, di visibilità scientifica internazionale, di leadership politica ed economica,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere la deduzione dei costi sostenuti dai lavoratori marittimi per la partecipazione a corsi ed attività di formazione inerenti la propria attività lavorativa;
   a valutare l'opportunità, di dare indirizzo al Corpo delle Capitanerie di Porto di far rispettare i trattati internazionali, in particolare il riconoscimento in Italia dei Certificati di Addestramento svolti in centri abilitati dall'IMO presso stati membri della Comunità Europea, dietro accertamento di autenticità;
   a valutare l'opportunità di implementare un'Anagrafe Unica della gente di mare, tramite un portale informatico in capo al Comando generale delle capitanerie di porto, che possa garantire una maggiore contezza del numero dei lavoratori marittimi e dello stato del settore, nonché fornire una serie di servizi telematici, al fine di semplificare, velocizzare e sburocratizzare il settore, come esposto in premessa, e di istituire l'Osservatorio del mercato del lavoro marittimo, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457;
   a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative necessarie al fine di adottare le convenzioni tra ANPAL e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   a valutare l'opportunità di prevedere l'esenzione dei lavoratori marittimi dall'applicazione dei commi da 910 a 914 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, quantomeno limitatamente alla possibilità di ricevere anticipi sullo stipendio nei periodi di navigazione;
   ad individuare le modalità più opportune per adeguare il sistema di modernizzazione della formazione marittima alle convenzioni internazionali ed alle numerose opportunità fornite dalle tecnologie della formazione a distanza, ai massimi criteri di sicurezza e controllo delle varie fasi della formazione, valutazione e certificazione.
9/2700/117Gallo, Scagliusi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, tra le quali l'articolo 10, il quale destina ai lavoratori marittimi, a determinate condizioni, un'indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020;
    in questi mesi segnati dalla crisi epidemiologica globale, questi lavoratori sono stati duramente colpiti ma le criticità che la categoria si trova ad affrontare sono molteplici e, parte di queste, sono dovute a norme non o mal applicate e ad una burocrazia farraginosa e arretrata, sicuramente non al passo con l'evoluzione della pubblica amministrazione, verso la semplificazione delle procedure amministrative e nella direzione di una sempre maggiore digitalizzazione;
    in primo luogo, direttamente connesso al tema del reddito dei lavoratori marittimi è l'obbligo di partecipazione degli stessi a corsi ed attività di formazione obbligatorie per l'ottenimento nonché il rinnovo di certificati e attestati di qualificazione professionale: queste spese sono poste totalmente a carico dei lavoratori stessi, causando, di fatto, una conseguente contrazione del proprio reddito, al solo fine di poter continuare a svolgere il proprio lavoro;
    in effetti, una politica fiscale di favore, che permetta di dedurre questi costi dalla propria dichiarazione redditi, ne ridurrebbe l'impatto finanziario;
    detti certificati di addestramento STCW, laddove conseguiti in Centri di Addestramento stranieri in ambito IMO (International Maritime Organizzation) e non da centri posti sul territorio nazionale riconosciuti dal Ministero dei trasporti/Comando Generale Capitanerie di Porto, spesso non sono riconosciuti in Italia: infatti, sembrerebbe prassi che le Capitanerie di Porto richiedano un'ulteriore certificazione «italiana» a marittimi già in possesso dei requisiti accertati da centri di addestramento internazionali e, nello specifico, della Comunità Europea, contravvenendo alle Regole I/10 – Riconoscimento dei certificati, e I/2 – Certificazioni e convalide (endorsement) della convenzione medesima;
    queste regole vengono, invece, rispettate per quanto riguarda il GMDSS (Global Maritime Distress Safety System) ottenuto all'estero, per il quale è sufficiente una semplice domanda al Ministero dello sviluppo economico per ottenerne immediatamente il riconoscimento tramite « endorsement» e che potrebbe essere preso ad esempio;
    in secondo luogo, l'articolo 10 del Decreto in parola, come specifica la relazione tecnica di accompagnamento, ha riservato per le indennità ai lavoratori marittimi 26,4 milioni di euro per l'anno 2020, tenuto conto che «la valutazione è stata effettuata estraendo dagli archivi INPS i lavoratori marittimi», da cui è emerso «che i soggetti interessati siano 22.000»; evidenziando un annoso problema relativo alla organizzazione degli Uffici della Gente di Mare dei vari Compartimenti marittimi, competenti per la gestione delle Matricole di tali lavoratori; purtroppo tuttora largamente gestiti su registri cartacei di modelli organizzativi di epoca borbonica e non database centralizzati con controllo e verifica di accessi, rendendo impossibile una reale precisa ed aggiornata anagrafe nazionale di tali matricole dei lavoratori, ai quali poter attingere anche per un ordinato e coerente albo utile al mercato del lavoro;
    tuttavia, ad oggi non è disponibile un numero certo dei lavoratori impegnati nel Cluster marittimo in Italia: da uno studio congiunto del 2019 di INPS e CNEL, emerge che il numero di «lavoratori marittimi cui si applica il CCNL» del settore privato dell'industria armatoriale è pari a 32.893 unità, cui si aggiungono coloro cui si applica il contratto cosiddetto Fedarlinea, pari a 3.090 unità, per un totale di 35.983 unità, che dovrebbero essere aumentati a 38.000 in virtù delle rotazioni necessarie a garantire i riposi a terra;
    per avere una migliore conoscenza dei numeri dei lavoratori marittimi, sarebbe opportuno creare un'Anagrafe informatica unica della «Gente di mare», gestita tramite un portale organizzato dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, in cui tutte le varie capitanerie di porto e i lavoratori medesimi possono immettere dati, istanze, segnalazioni, dichiarazioni, comunicazioni e documentazione, concernenti i procedimenti e gli adempimenti necessari ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i relativi documenti tecnici, professionali e medico-sanitari;
    un siffatto sistema consentirebbe di avere una conoscenza dettagliata e aggiornata di questa platea di lavoratori, e garantirebbe la possibilità di espletare in maniera rapida e sicura una serie di gravosi adempimenti burocratici, come ad esempio: a) fornire servizi informativi e operativi alle capitanerie di porto, al personale della gente di mare e agli armatori per l'espletamento per attività e adempimenti; b) pagare diritti, imposte e oneri comunque denominati relativi a procedimenti e adempimenti; c) espletare telematicamente le pratiche relative al rapporto di lavoro marittimo e le connesse certificazioni ed abilitazioni con le amministrazioni pubbliche e gli istituti di previdenza e assistenza; d) verificare tempestivamente la sussistenza dei requisiti professionali e sanitari necessari all'imbarco; e) prenotare telematicamente le visite mediche di idoneità;
    l'anagrafe digitale agevolerebbe poi l'istituzione dell'Osservatorio del mercato del lavoro marittimo, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, il cui fine è quello di «formulare proposte sulla composizione degli equipaggi delle navi iscritte nel Registro internazionale e sulla formazione professionale della gente di mare»; osservatorio che, tuttavia, non è mai entrato effettivamente in funzione, quando, invece, la sua attività in questi anni avrebbe potuto, e potrebbe per l'avvenire, fornire soluzioni alle criticità del settore, anche con riguardo agli effetti della crisi epidemiologica sulla categoria;
    una forte criticità che riguarda il mercato del lavoro del settore marittimo è la mancata attuazione dell'articolo 27 (Collocamento della gente di mare) di cui al Decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150, che prevedeva la possibilità, da parte delle Capitanerie di porto, di svolgere attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, in raccordo con le strutture regionali e con l'ANPAL, sulla base di specifiche convenzioni tra quest'ultima e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; convenzioni che, tuttavia, non sono mai state siglate, lasciando inapplicata la norma;
    inoltre, esiste una grande problematica evidenziata dal periodo di lockdown; l'impossibilità di una formazione STCW in modalità remota, non prevista da alcuna norma ministeriale. Per oltre tre mesi i Centri di formazione sono stato chiusi, per disposizioni Nazionali e regionali, impossibilitati a gestire tale attività, come rappresentato anche dalla associazione Nazionale dei centri di formazione in una videoconferenza con Rappresentanti del Comando Generale, del mondo armatoriale e del sottosegretario Traversi. Questa ulteriore penalizzazione dei lavoratori marittimi italiani nei confronti dei loro colleghi internazionali li rende ancor più vulnerabili, in un mondo del lavoro dinamico, internazionale e sempre più lontano dalle logiche di un ministero ancorato a dogmi vetusti. Questo rende ovviamente più difficile anche l'operatività degli armatori nella certificazione e rotazione degli equipaggi;
    questo ulteriore gap, tecnico e di opportunità, stride, tra l'altro anche con le indicazioni della convenzione STCW 78, firmati dal Governo italiano, che prevedeva l'utilizzo della formazione marittima internazionale con le tecnologie della formazione a distanza, al fine di fornire opportunità ai lavoratori del mare;
    ovviamente, questa opportunità, già largamente adottata da gran parte degli Stati europei, (UK, Olanda, Norvegia, Lituania, ed altri) è parte integrante dei sistemi formativi STCW di moltissime nazioni con cultura marittima, anche di livello storico meno rilevante, ma più dinamico;
    per concludere, una criticità intimamente legata al pagamento delle indennità dei marittimi, particolarmente sentita dai marittimi arruolati su navi che percorrono rotte di lungo corso, riguarda quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 910-914, che ha introdotto il divieto per il datore di lavoro di pagare in contanti i propri lavoratori al fine di evitare abusi;
    il comma 913 della suddetta legge individua alcune categorie di lavoratori esentati dalla predetta normativa in quanto, per le caratteristiche peculiari del lavoro svolto, tale divieto avrebbe arrecato un danno anziché una tutela e un beneficio, tra le quali non figurano i lavoratori marittimi; lavoratori che, invece, per la specificità del lavoro svolto in navigazione, si trovano sovente in situazioni in cui le navi da carico approdano in porti «disagiati» ove non è possibile effettuare prelievi bancomat ovvero utilizzare carte di pagamento elettroniche;
    tale situazione di oggettivo disagio è stata riconosciuta dallo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, con nota protocollo n. 17034 del 26 giugno 2018, ha auspicato un'esclusione dei lavoratori marittimi dal campo dell'applicazione della predetta normativa;
    l'economia del mare rappresenta per il nostro Paese una grande possibilità di crescita industriale di creazione di posti di lavoro, di visibilità scientifica internazionale, di leadership politica ed economica,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica:
   a valutare l'opportunità di prevedere la deduzione dei costi sostenuti dai lavoratori marittimi per la partecipazione a corsi ed attività di formazione inerenti la propria attività lavorativa;
   a valutare l'opportunità, di dare indirizzo al Corpo delle Capitanerie di Porto di far rispettare i trattati internazionali, in particolare il riconoscimento in Italia dei Certificati di Addestramento svolti in centri abilitati dall'IMO presso stati membri della Comunità Europea, dietro accertamento di autenticità;
   a valutare l'opportunità di implementare un'Anagrafe Unica della gente di mare, tramite un portale informatico in capo al Comando generale delle capitanerie di porto, che possa garantire una maggiore contezza del numero dei lavoratori marittimi e dello stato del settore, nonché fornire una serie di servizi telematici, al fine di semplificare, velocizzare e sburocratizzare il settore, come esposto in premessa, e di istituire l'Osservatorio del mercato del lavoro marittimo, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457;
   a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative necessarie al fine di adottare le convenzioni tra ANPAL e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   a valutare l'opportunità di prevedere l'esenzione dei lavoratori marittimi dall'applicazione dei commi da 910 a 914 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, quantomeno limitatamente alla possibilità di ricevere anticipi sullo stipendio nei periodi di navigazione;
   ad individuare le modalità più opportune per adeguare il sistema di modernizzazione della formazione marittima alle convenzioni internazionali ed alle numerose opportunità fornite dalle tecnologie della formazione a distanza, ai massimi criteri di sicurezza e controllo delle varie fasi della formazione, valutazione e certificazione.
9/2700/117. (Testo modificato nel corso della seduta) Gallo, Scagliusi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame reca al Capo VI misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia tra cui figurano il potenziamento degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni e altre misure per il settore automotive;
    al fine di contribuire agli obiettivi dell'accordo di Parigi, la trasformazione dell'intero settore dei trasporti verso il livello zero di emissioni deve essere accelerata, considerando la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2018 dal titolo «Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra», che delinea una visione delle trasformazioni economiche e sociali che, con la partecipazione di tutti i settori dell'economia e della società, devono essere intraprese per realizzare la transizione verso quota zero emissioni nette entro il 2050;
    risulta cruciale per ridurre drasticamente e senza indugi le emissioni degli inquinanti atmosferici dei trasporti e tutelare la salute umana e l'ambiente, ridurre ulteriormente le emissioni dei veicoli con motori a combustione convenzionali e favorire la conquista di una significativa quota di mercato entro il 2030 di veicoli a zero emissioni per poi prevedere, dopo il 2030, ulteriori riduzioni delle emissioni di CO2 per le autovetture;
    le comunicazioni della Commissione del 31 maggio 2017 dal titolo «L'Europa in movimento — Un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti» e dell'8 novembre 2017 dal titolo «Mobilità o basse emissioni: manteniamo gli impegni — Un'Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori» evidenziano che i livelli di prestazione delle emissioni di CO2 delle autovetture rappresentano un forte incentivo per l'innovazione e l'efficienza e contribuiranno a rafforzare la competitività dell'industria automobilistica e a preparare il terreno per l'introduzione di veicoli a zero in modo tecnologicamente neutro;
    il regolamento UE 2019/631 incentiva l'industria automobilistica ad investire nelle nuove tecnologie e promuove attivamente l'ecoinnovazione: l'esperienza infatti dimostra che le ecoinnovazioni hanno contribuito positivamente all'efficienza in termini di costi dell'attuazione dei regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 e alla riduzione delle emissioni reali di CO2;
   considerato che:
    i Governi di molti Paesi europei stanno abbracciando l'idea della mobilità elettrica quale unica strada da seguire in futuro e per questo hanno definito date limite per porre fine alla commercializzazione di nuovi veicoli di categoria M1 a benzina e diesel (come ad esempio Francia, Norvegia, Germania, Olanda, Irlanda e Paesi Bassi e Regno Unito);
    la mobilità elettrica può fungere da leva economica per accelerare la ripresa del Paese provato duramente dallo scoppio della pandemia e dare una nuova prospettiva di vita all'industria automobilistica nazionale;
    il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) prevede, entro il 2030, una crescita estremamente rilevante delle auto Full Electric;
    è importante che sia garantita all'industria automobilistica prevedibilità e certezza per il parco autovetture nuovo in termini di pianificazione per la riconversione, la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori del comparto nonché che siano avviate iniziative di formazione e di ricerca in stretta collaborazione con le parti sociali e le autorità competenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, adottare interventi normativi finalizzati a disciplinare, sul territorio nazionale, a partire dal 2035, il divieto di commercializzazione di nuovi autoveicoli di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori ai livelli definiti dall'articolo 3, lettera m) del Regolamento (UE) 2019/631, garantendo altresì all'industria automobilistica nazionale di pianificare la riconversione, la riqualificazione e l'aggiornamento delle proprie competenze.
9/2700/118Chiazzese, Sut, Zanichelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
    la crisi derivata dall'epidemia da COVID-19 e la conseguente fase di lockdown hanno messo a dura prova il tessuto produttivo italiano, con pesanti ripercussioni sul settore delle costruzioni e su tutta la filiera dell'edilizia;
    storicamente nel nostro Paese l'edilizia ha sempre rappresentato il «motore» della ripresa e proprio per questo motivo con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio), il Governo ha potenziato le detrazioni per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici elevando l'aliquota al 110 per cento per le spese sostenute a partire dal 1o luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021 (e solo per gli IACP e per gli Enti aventi le medesime finalità, e limitatamente all'Ecobonus, sino al 30 giugno 2022);
    in particolare, la misura è nata con il duplice obiettivo di cogliere la sfida del Green New Deal e di stimolare una ripresa della nostra economia;
    in questa prospettiva il Governo ha deciso di puntare su uno dei settori più duramente colpiti dalla crisi COVID-19, quello dell'edilizia, e utilizzare la leva della transizione energetica come volano di crescita: gli edifici infatti rappresentano circa il 40 per cento dei consumi di energia e un terzo delle emissioni climalteranti, mentre l'indotto dà lavoro a diverse centinaia di migliaia di persone;
   considerato che:
    gli interventi di efficientamento e ristrutturazione del parco edilizio esistente costituiscono una assoluta priorità sia per diminuire l'impatto ambientale del semplice abitare, sia per ridurre significativamente la bolletta energetica delle famiglie;
    risulta cruciale far conoscere ai cittadini, ai condomini e ai professionisti del settore come utilizzare il nuovo incentivo fiscale e le opportunità legate all'utilizzo dello stesso per realizzare a basso costo e in tempi rapidi efficaci interventi di ristrutturazione e riqualificazione della propria casa e di interi condomini;
    si rende necessario intervenire su un patrimonio immobiliare che non risponde più alle esigenze di salute e sicurezza dei cittadini e che necessita dunque di un profondo rinnovamento non solo per migliorare la qualità della vita, ma anche per prevenire danni e rischi per le persone,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, favorire iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario, anche nell'ambito dei palinsesti delle reti nazionali, al fine di fornire informazioni imparziali ed esaustive e sensibilizzare cittadini, condomini e professionisti sulle opportunità e le novità introdotte con il cosiddetto superbonus 110 per cento e circa i nuovi meccanismi di cedibilità del credito per accelerare il processo di riqualificazione energetica del parco immobiliare esistente.
9/2700/119Sut, Zanichelli, Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    in attuazione dell'articolo 10 della legge delega 7 agosto 2015 n. 124 di riforma delle pubbliche amministrazioni, il decreto legislativo n. 219 del 2016 ha riformato il sistema delle funzioni e dell'organizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
    nello specifico, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 ha previsto la riduzione del numero delle Camere di Commercio mediante l'accorpamento secondo alcuni criteri, indipendentemente dal numero delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;
    l'articolo 61 del decreto-legge in esame prevede che i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, si concludono con l'insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro il 30 novembre 2020, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche giacenti presso gli Enti Camerali;
    ad oggi solo alcuni Enti Camerali hanno portato a termine i processi di accorpamento e diverse Camere di Commercio hanno espresso forti riserve circa la rappresentatività di alcuni territori rispetto ad altri coinvolti dall'accorpamento;
    il decreto in esame, prendendo atto di tali riserve, ha previsto dei correttivi e, nello specifico, per ciò che riguarda le sedi, al comma 4 dell'articolo 61 ha previsto che per le camere di commercio di cui all'allegato B) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018 (Camere di commercio accorpate) sono sedi delle camere di commercio le sedi legali e tutte le sedi delle camere di commercio accorpate;
    per ciò che riguarda la nomina dei componenti della Giunta, lo stesso decreto del Ministero dello sviluppo economico, al comma 6 lettera a) ha previsto che le Giunte delle Camere di commercio, costituite a seguito di processi di accorpamento conclusi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, nominano tra i propri membri uno o più vice presidenti al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte nei medesimi processi di accorpamento;
    così procedendo, si escludono dalla garanzia dell'equilibrata rappresentanza delle circoscrizioni territoriali interessate dall'accorpamento le camere di commercio che hanno diligentemente portato a termine il processo di accorpamento pur rischiando in alcune realtà di essere in parte o del tutto assorbite dalle strutture delle camere di commercio maggiori a danno delle altre;
    le Camere di commercio di cui all'allegato A) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018 che hanno completato il processo di riforma sono in tutto 42, di queste, solo 14 accorpano due o più camere e resterebbero penalizzate rispetto a quelle oggetto del decreto-legge in esame,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica opportune iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate ad estendere a tutte le Camere di Commercio, quindi anche a quelle che hanno già portato a termine il processo di accorpamento, i correttivi di cui in premessa, al fine di ristabilire un corretto equilibrio anche in quelle realtà che hanno portato a termine il processo di accorpamento e che, ad oggi, per alcuni aspetti, subiscono degli squilibri che potrebbero comportare una minore attenzione alle esigenze provenienti da un territorio piuttosto che un altro.
9/2700/120Ficara, Marzana, Scerra, Barbuto, Berti, Lombardo, Parentela, Martinciglio, Prestigiacomo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, alcune delle quali riguardano in maniera specifica il settore termale;
    tra queste, infatti, si possono elencare gli articoli 7 (Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali), 9 (Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo), 77 (Misure urgenti per il settore turistico), 78 (Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo), 79 (Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale);
    ad esse si aggiunge la previsione di cui all'articolo 29-bis – introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato – relativa all'istituzione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 18 milioni per l'anno 2021, finalizzato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali;
    tra i vari complessi termali italiani, quello di Castellammare di Stabia (NA), preziosa risorsa storico-culturale del territorio campano, costituisce un chiaro esempio di spreco, inefficienza e mancanza di una visione lungimirante da parte degli amministratori locali e degli operatori economici che si sono succeduti nel tempo;
    le Terme di Stabia sono formate da due stabilimenti, noti come «Antiche terme» e «Nuove terme», accompagnati, in passato, da complessi minori, attualmente abbandonati o distrutti, e da fontane ancora funzionanti per la mescita delle acque termali;
    nonostante costituiscano uno dei più noti complessi termali italiani per numero e qualità delle acque, note e usate sin dall'epoca romana, le strutture sono vuote e abbandonate a sé stesse, dopo la fallimentare gestione pubblica, in capo alla municipalizzata locale, SINT;
    sono stati numerosi i tentativi, in questi ultimi anni, di rianimare il complesso termale, anche tramite contatti esplorativi con privati, senza che, tuttavia, questo abbia prodotto risultato alcuno;
    le ricadute positive sul territorio di una eventuale riapertura sarebbero svariate: innanzitutto, un netto e immediato incremento dell'occupazione, sia con riguardo ai lavoratori diretti che, soprattutto, dell'indotto. Una variabile non di poco conto in un'area dove il tasso di disoccupazione e di occupazione toccano livelli negativi da record;
    ciò consentirebbe di recuperare e non disperdere definitivamente quelle conoscenze che per anni sono state sviluppate proficuamente in loco, garantendone la trasmissione anche alle future generazioni di lavoratori termali;
    il settore termale stabiese potrebbe, inoltre, fungere da traino per risollevare più in generale il settore turistico locale, soprattutto se messo a sistema con le altre preziose attrazioni presenti sul territorio, quali le importantissimi scavi archeologici di Stabiae, siti nella collina di Varano, la bellissima costa e la prossimità con le famose località turistiche della penisola sorrentina, il patrimonio naturalistico unico nel suo genere, che si ritrova sul Monte Faito e nel Parco Regionale dei Monti Lattari, solo per citarne alcuni;
    non secondario è l'aspetto più squisitamente sanitario: sono rinomate e indiscusse le proprietà benefiche delle acque termali stabiesi, le quali, se adeguatamente valorizzate, potrebbero essere impiegate per anche in ambito sanitario, facendo di questo polo termale un luogo di eccellenza e di avanguardia nel suo genere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte a valorizzare, attraverso la fattiva collaborazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, gli stabilimenti termali stabiesi, anche tramite l'impiego dello strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo.
9/2700/121Di Lauro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza legata alla pandemia da Coronavirus ha generato conseguenze economiche negative per imprese, lavoratori e famiglie;
    il disegno di legge in titolo, all'articolo 1, comma 10, proroga i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020 al 30 settembre 2020;
   considerato che il decreto-legge in esame è stato pubblicato il 14 agosto e che la proroga in esso iscritta prevedeva di conseguenza un lasso di tempo troppo breve, sia rispetto all'obiettivo prefissato dalla norma, sia in considerazione del periodo festivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente, in futuri provvedimenti a carattere normativo, i suddetti termini perentori.
9/2700/122Cancelleri, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce misure a sostegno del Paese per fare fronte all'emergenza sanitaria, nonché alle connesse ricadute economiche nell'ambito del lavoro, causate dal COVID-19, misure che spaziano dalla messa a disposizione di ulteriori 9 settimane di integrazione salariale con causale COVID-19 al finanziamento di nuove indennità per liberi professionisti, lavoratori stagionali, sportivi e dello spettacolo, alle nuove misure previste per i contratti a termine in deroga al regime ordinario rappresentato dal decreto legislativo n. 81 del 2015;
    il provvedimento costituisce un ulteriore ed importante passo nell'azione di sostegno ai lavoratori e alle imprese attraverso la continuità di un sistema di protezione per coprire tutti i lavoratori in situazioni di difficoltà, altrimenti non coperti da tutele, un sistema che indubbiamente ha garantito tutele significative a fronte della crisi innescata dalla pandemia da virus COVID-19 ma se consideriamo la crisi attuale, una tra le peggiori dell'ultimo secolo, saranno altresì necessarie alcune soluzioni non transitorie che incoraggino non solo gli investimenti aziendali ma anche l'inserimento lavorativo attraverso una formazione professionale dei giovani e delle donne, categorie più fragili soprattutto nelle aree del Mezzogiorno in cui il tasso di disoccupazione giovanile e femminile è tanto alto da lacerare la coesione sociale e intergenerazionale;
   considerato che:
    la situazione dei giovani italiani resta tra le più difficili in Europa poiché manca una «qualificazione professionale» considerato che la nostra economia, infatti, è bloccata in un equilibrio di bassa offerta di competenze da parte dei lavoratori e di bassa domanda da parte delle imprese considerando inoltre che, circa il 35 per cento dei lavoratori italiani è impiegato in settori che non corrispondono alla propria area di studio e un buon numero di imprese, soprattutto quelle medio-piccole, non ha adattato i processi produttivi mostrando, altresì, competenze manageriali molto basse e inoltre, a differenza degli altri Paesi, le nostre imprese dedicano alla formazione formale solo lo 0,3 per cento del monte salari, contro l'1 per cento della Francia o il 2,5 per cento del Regno Unito;
    gli anelli più deboli rimangono l'apprendistato e la formazione continua che nel nostro Paese, toccano ancora un numero limitato di persone e inoltre, la qualità delle formazioni proposte resta spesso bassa o limitata al minimo previsto per legge cosicché la combinazione di bassa offerta e bassa domanda di competenze si riflette in una produttività che fatica a crescere;
    un fronte decisivo è quello della formazione e della riqualificazione professionale e il provvedimento in esame con l'articolo 4, ha incrementato con ulteriori 500 milioni di euro il «Fondo Nuove Competenze» a supporto della formazione, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori, in considerazione del continuo cambiamento del «lavoro» in conseguenza dell'epidemia e della necessità di adattare competenze e professionalità dei lavoratori alle nuove esigenze, inoltre, un'altra misura importante riguarda la disposizione contenuta all'articolo 27 che prevede l'agevolazione contributiva per contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia nelle aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, nonché intesa a tutelare i livelli occupazionali;
   ritenuto inoltre che:
    il nostro Paese e in particolar modo il Mezzogiorno ha necessità di diventare più attrattivo per le imprese, spesso i posti di lavoro rimangono permanentemente scoperti per mancanza di formazione professionale qualificata al punto che molte multinazionali tendono a dislocare i propri nuovi impianti là dove trovano la manodopera che meglio soddisfa le loro esigenze e sarà sempre più necessario rendere il sistema della formazione professionale capace di soddisfare la domanda di manodopera qualificata e specializzata espressa dalle nuove imprese e dai nuovi lavori sempre più innovativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere ulteriori misure volte a rafforzare ed implementare il sistema delle politiche attive del lavoro a supporto della formazione professionale in una prospettiva di propulsione che sia funzionale all'inserimento lavorativo relativo all'occupazione giovanile e femminile, al fine di aggredire il cronico problema dei tassi di disoccupazione dei giovani e delle donne che nelle regioni del Mezzogiorno, assume connotati più drammatici alla luce dell'attuale c risi economica innescata dall'emergenza epidemiologica.
9/2700/123Amitrano, Villani, Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 21-bis del provvedimento in titolo riconosce il diritto per il genitore lavoratore dipendente, pubblico e privato, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o, in alternativa, il diritto ad un congedo straordinario per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici, a seguito di contatto verificatosi in ambito scolastico o in altre strutture, durante lo svolgimento di attività educative;
    al fine di contenere il contagio del COVID-19 all'interno dei plessi scolastici, le Linee Guida del Ministero dell'istruzione hanno previsto la possibilità di prevedere lo scaglionamento degli studenti, attraverso la turnazione degli orari di insegnamento;
    la succitata norma non prevede la possibilità di lavoro in smart-working, né congedi straordinari nell'ipotesi in cui i figli minori di 14 anni, pur non essendo stati contagiati dal virus COVID-19, necessitino dell'imprescindibile presenza di almeno uno dei genitori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, attraverso interventi di carattere normativo, nei prossimi utili provvedimenti, il congedo straordinario o la modalità di lavoro in forma agile per i genitori nell'ipotesi in cui i figli minori siano tenuti a frequentare l'attività didattica, in base alla turnazione stabilità dalla scuola.
9/2700/124Segneri, Bilotti, Zanichelli, Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 21-bis riconosce, a determinate condizioni, il diritto per il genitore lavoratore dipendente, pubblico e privato, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o, in alternativa e ove la natura dell'attività lavorativa non lo consenta, il diritto ad un congedo straordinario con riconoscimento di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della competente ASL, a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico o nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, o all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;
    in particolare, il comma 5 prevede espressamente che «per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3»;
    la suddetta disposizione prevede il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario, solo per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio;
    la norma limita il diritto al lavoro agile o al congedo straordinario ad un solo genitore ed inoltre non prevede il ricorso ad una delle due misure, nell'ipotesi in cui il minore, pur non essendo entrato in contatto con un soggetto positivo accertato e non essendo quindi destinatario di un obbligo di quarantena, manifesti una sintomatologia assimilabile al COVID-19 che gli precluda comunque l'accesso a scuola, in attesa di conoscere l'esito del tampone;
    ebbene, alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso nel nostro Paese e a rischio peggioramento nei prossimi mesi secondo gli esperti, sarebbe opportuno estendere ad entrambi i genitori il diritto alla prestazione del lavoro in modalità agile a entrambi i genitori il diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o del congedo straordinario, e non solo per il periodo della quarantena, ma anche per l'intervallo temporale in cui il minore che manifesti una sintomatologia assimilabile al COVID-19 che gli precluda comunque l'accesso a scuola in attesa del tampone;
    tuttavia appare necessario estendere tali misure ad entrambi i genitori, ai fini del contenimento del grave fenomeno epidemiologico in corso e, soprattutto, a tutela della salute «come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina richiamata in premessa, al fine di considerare l'opportunità di provvedere, per quanto di propria competenza, con idonee iniziative, anche di carattere normativo, ad apportare le modifiche opportune all'articolo 21-bis del presente provvedimento affinché entrambi i genitori possano fruire contemporaneamente del diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o, in alternativa, del congedo straordinario, e non solo per il periodo della quarantena, ma anche per l'intervallo temporale in cui il minore che manifesti una sintomatologia assimilabile alla patologia COVID-19 sia posto in isolamento in attesa del tampone.
9/2700/125D'Orso, Segneri, Martinciglio, Zanichelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 21-bis riconosce, a determinate condizioni, il diritto per il genitore lavoratore dipendente, pubblico e privato, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o, in alternativa e ove la natura dell'attività lavorativa non lo consenta, il diritto ad un congedo straordinario con riconoscimento di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della competente ASL, a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico o nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, o all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;
    in particolare, il comma 5 prevede espressamente che «per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3»;
    la suddetta disposizione prevede il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario, solo per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio;
    la norma limita il diritto al lavoro agile o al congedo straordinario ad un solo genitore ed inoltre non prevede il ricorso ad una delle due misure, nell'ipotesi in cui il minore, pur non essendo entrato in contatto con un soggetto positivo accertato e non essendo quindi destinatario di un obbligo di quarantena, manifesti una sintomatologia assimilabile al COVID-19 che gli precluda comunque l'accesso a scuola, in attesa di conoscere l'esito del tampone;
    ebbene, alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso nel nostro Paese e a rischio peggioramento nei prossimi mesi secondo gli esperti, sarebbe opportuno estendere ad entrambi i genitori il diritto alla prestazione del lavoro in modalità agile a entrambi i genitori il diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o del congedo straordinario, e non solo per il periodo della quarantena, ma anche per l'intervallo temporale in cui il minore che manifesti una sintomatologia assimilabile al COVID-19 che gli precluda comunque l'accesso a scuola in attesa del tampone;
    tuttavia appare necessario estendere tali misure ad entrambi i genitori, ai fini del contenimento del grave fenomeno epidemiologico in corso e, soprattutto, a tutela della salute «come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina richiamata in premessa, al fine di considerare l'opportunità di provvedere, per quanto di propria competenza, con idonee iniziative, anche di carattere normativo, ad apportare le modifiche opportune all'articolo 21-bis del presente provvedimento affinché entrambi i genitori possano fruire contemporaneamente del diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o, in alternativa, del congedo straordinario, e non solo per il periodo della quarantena, ma anche per l'intervallo temporale in cui il minore che manifesti una sintomatologia assimilabile alla patologia COVID-19 sia posto in isolamento in attesa del tampone, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica.
9/2700/125. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Orso, Segneri, Martinciglio, Zanichelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 18 del decreto-legge in esame aumenta, a decorrere dall'esercizio finanziario del 2020, di venti milioni di euro annui gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento dei patronati;
   considerato che:
    non smette di destare clamore mediatico, a causa dei recenti sviluppi giudiziari, la vicenda di Antonio Giacchetta, dirigente del patronato Inca-Cgil svizzero fino al 2009, anno del suo arresto. Il dirigente, disponendo del denaro affidatogli dai suoi clienti mise in atto, dal 2001, una colossale truffa ai loro danni, per una cifra che si aggirava intorno ai 35 milioni di franchi svizzeri; denari che, finiti su conti privati, erano poi utilizzati da Giachetta per spese personali;
    dichiarata fallita a seguito dello scandalo, l'Inca-Cgil svizzera fu chiusa nel 2013, per poi essere nuovamente aperta l'anno dopo;
    nel 2015 l'ex direttore del patronato elvetico, accusato di truffa per mestiere, appropriazione indebita e ripetuta falsità in documenti, venne condannato a nove anni di reclusione;
    nell'agosto scorso, infine, il tribunale civile di Roma ha deciso di condannare l'Inca al risarcimento una delle vittime: quasi 238 mila euro a cui andranno aggiunti 15.300 euro di spese legali, oltre agli interessi a partire dal 2010. Come rilevato infatti dal giudice di primo grado, Alfredo Matteo Sacco, non risulta che l'Inca «abbia mai eccepito sulle funzioni» di Giachetta, «per lungo tempo svolte»; inoltre, l'Inca Svizzera era «una mera articolazione operativa, priva di autonomia funzionale e autosufficienza finanziaria» del patronato italiano della Cgil, il quale quindi «deve rispondere direttamente e patrimonialmente dell'agire illecito dell'Inca-Cgil Svizzera». A seguito della sentenza, Inca-Cgil ha quindi, recentemente, presentato ricorso;
    parecchie altre cause starebbero per esser intentate da parte di altre vittime della truffa; ricordiamo infatti che la procura di Zurigo conta 239 casi di truffati;
   considerato inoltre che:
    la vicenda è stata oggetto di un'indagine conoscitiva, svolta su proposta del Comitato per le questioni degli italiani all'estero; autorizzata dal Presidente del Senato il 10 ottobre 2014, si è conclusa nel 2016. Al termine delle numerose audizioni svolte, nelle conclusioni del suddetto documento si rileva che «per evitare che in futuro possano ripresentarsi situazioni poco chiare e difficilmente interpretabili, risulta necessaria una immediata proposta di riforma sull'attività dei patronati»,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di intensificare la vigilanza sugli istituti di patronato, modificando le norme che attualmente disciplinano le verifiche ispettive, oltre che il funzionamento e il finanziamento dei patronati operanti in territorio estero, prevedendo quindi una riforma complessiva sulla loro attività, volta ad una migliore certificazione del lavoro da essi svolto;
   a considerare la possibilità di ridurre le somme destinate a enti che si sono resi responsabili in passato di condotte illecite;
   a prevedere l'opportunità di riservare parte degli stanziamenti statali disposti in favore dei patronati alla creazione di un Fondo, destinato in via esclusiva al ristoro e all'indennizzo delle vittime di reati commessi dagli operatori, direttori e legali rappresentanti degli istituti di patronato e assistenza, operanti anche all'estero.
9/2700/126Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, De Carlo, Colletti, Emiliozzi, Suriano, Zanichelli, Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 18 del decreto-legge in esame aumenta, a decorrere dall'esercizio finanziario del 2020, di venti milioni di euro annui gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento dei patronati;
   considerato che:
    non smette di destare clamore mediatico, a causa dei recenti sviluppi giudiziari, la vicenda di Antonio Giacchetta, dirigente del patronato Inca-Cgil svizzero fino al 2009, anno del suo arresto. Il dirigente, disponendo del denaro affidatogli dai suoi clienti mise in atto, dal 2001, una colossale truffa ai loro danni, per una cifra che si aggirava intorno ai 35 milioni di franchi svizzeri; denari che, finiti su conti privati, erano poi utilizzati da Giachetta per spese personali;
    dichiarata fallita a seguito dello scandalo, l'Inca-Cgil svizzera fu chiusa nel 2013, per poi essere nuovamente aperta l'anno dopo;
    nel 2015 l'ex direttore del patronato elvetico, accusato di truffa per mestiere, appropriazione indebita e ripetuta falsità in documenti, venne condannato a nove anni di reclusione;
    nell'agosto scorso, infine, il tribunale civile di Roma ha deciso di condannare l'Inca al risarcimento una delle vittime: quasi 238 mila euro a cui andranno aggiunti 15.300 euro di spese legali, oltre agli interessi a partire dal 2010. Come rilevato infatti dal giudice di primo grado, Alfredo Matteo Sacco, non risulta che l'Inca «abbia mai eccepito sulle funzioni» di Giachetta, «per lungo tempo svolte»; inoltre, l'Inca Svizzera era «una mera articolazione operativa, priva di autonomia funzionale e autosufficienza finanziaria» del patronato italiano della Cgil, il quale quindi «deve rispondere direttamente e patrimonialmente dell'agire illecito dell'Inca-Cgil Svizzera». A seguito della sentenza, Inca-Cgil ha quindi, recentemente, presentato ricorso;
    parecchie altre cause starebbero per esser intentate da parte di altre vittime della truffa; ricordiamo infatti che la procura di Zurigo conta 239 casi di truffati;
   considerato inoltre che:
    la vicenda è stata oggetto di un'indagine conoscitiva, svolta su proposta del Comitato per le questioni degli italiani all'estero; autorizzata dal Presidente del Senato il 10 ottobre 2014, si è conclusa nel 2016. Al termine delle numerose audizioni svolte, nelle conclusioni del suddetto documento si rileva che «per evitare che in futuro possano ripresentarsi situazioni poco chiare e difficilmente interpretabili, risulta necessaria una immediata proposta di riforma sull'attività dei patronati»,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di intensificare la vigilanza sugli istituti di patronato, modificando le norme che attualmente disciplinano le verifiche ispettive, oltre che il funzionamento e il finanziamento dei patronati operanti in territorio estero, prevedendo quindi una riforma complessiva sulla loro attività, volta ad una migliore certificazione del lavoro da essi svolto;
   a considerare la possibilità di ridurre le somme destinate a enti che si sono resi responsabili in passato di condotte illecite;
   a valutare l'opportunità di riservare parte degli stanziamenti statali disposti in favore dei patronati alla creazione di un Fondo, destinato in via esclusiva al ristoro e all'indennizzo delle vittime di reati commessi dagli operatori, direttori e legali rappresentanti degli istituti di patronato e assistenza, operanti anche all'estero.
9/2700/126. (Testo modificato nel corso della seduta) Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, De Carlo, Colletti, Emiliozzi, Suriano, Zanichelli, Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 prevede un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, in favore dei lavoratori marittimi che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro;
    ai lavoratori marittimi, spettano diverse incombenze legate all'aggiornamento e la regolarizzazione del libretto di navigazione come, a titolo esemplificativo, l'obbligo di recarsi all'ufficio gente di mare presso la capitaneria di porto prima e dopo ogni imbarco;
    a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si è amplificata la necessità di introdurre semplificazioni e sburocratizzazioni, anche al fine di agevolare il distanziamento interpersonale e ridurre forme di assembramento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare con i prossimi provvedimenti normativi, una semplificazione burocratica-amministrativa dei procedimenti di aggiornamento e regolarizzazione del libretto di navigazione con l'introduzione di procedure e strumenti telematici.
9/2700/127Davide Aiello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 29 del provvedimento all'esame, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica e allo scopo di ridurre le liste di attesa, dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto all'esame e sino al 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono ricorrere a prestazioni aggiuntive sia per della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e sia per il personale non dirigenziale ovvero al reclutamento di personale, attraverso assunzioni a tempo determinato o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa;
    le regioni e le province autonome possono ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari sopra citati, nei limiti di spesa indicati nella disposizione all'esame e con le risorse all'uopo autorizzate; per accedere alle risorse le regioni e le province autonome provvedono a presentare un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse, da presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze; tali Piani saranno oggetto di successivo monitoraggio;
    nell'ambito dei piani operativi regionali per il recupero delle liste di attesa appare auspicabile l'adozione di modelli organizzativi che includano anche la telemedicina che rappresenta un utile strumento proprio per la gestione delle malattie croniche non trasmissibili, in pediatria, nell'adulto e nell'anziano fragile e durante la riabilitazione, che ancor più in situazioni emergenziali come quella che viviamo, rappresenta la principale debolezza del nostro sistema sanitario; al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è auspicabile dunque una collaborazione permanente tra il Ministero dell'innovazione tecnologica e il Ministero della salute, finalizzata all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di un protocollo uniforme di tipo informatico, in materia di gestione terapeutica dei pazienti;
    il protocollo citato appare lo strumento idoneo per delineare le modalità per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza, attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle piattaforme informatiche e degli strumenti diagnostici adeguati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare delle linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, su tutto il territorio nazionale, nell'ambito dei piani operativi regionali per il recupero delle liste di attesa di cui all'articolo 29 del provvedimento all'esame, di un protocollo uniforme di tipo informatico, in materia di gestione assistenziale-terapeutica dei pazienti, ed al fine di promuovere l'impiego della telemedicina, anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle piattaforme informatiche e degli strumenti diagnostici adeguati per tali finalità nonché di ulteriori strumentazioni di tipo informatico per un corretto compendio dei piani terapeutici individualizzati.
9/2700/128Provenza, Sarli, Ianaro, Lorefice, Nappi, D'Arrando, Lapia, Mammì, Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 29 del provvedimento all'esame, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica e allo scopo di ridurre le liste di attesa, dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto all'esame e sino al 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono ricorrere a prestazioni aggiuntive sia per della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e sia per il personale non dirigenziale ovvero al reclutamento di personale, attraverso assunzioni a tempo determinato o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa;
    le regioni e le province autonome possono ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari sopra citati, nei limiti di spesa indicati nella disposizione all'esame e con le risorse all'uopo autorizzate; per accedere alle risorse le regioni e le province autonome provvedono a presentare un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse, da presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze; tali Piani saranno oggetto di successivo monitoraggio;
    nell'ambito dei piani operativi regionali per il recupero delle liste di attesa appare auspicabile l'adozione di modelli organizzativi che includano anche la telemedicina che rappresenta un utile strumento proprio per la gestione delle malattie croniche non trasmissibili, in pediatria, nell'adulto e nell'anziano fragile e durante la riabilitazione, che ancor più in situazioni emergenziali come quella che viviamo, rappresenta la principale debolezza del nostro sistema sanitario; al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è auspicabile dunque una collaborazione permanente tra il Ministero dell'innovazione tecnologica e il Ministero della salute, finalizzata all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di un protocollo uniforme di tipo informatico, in materia di gestione terapeutica dei pazienti;
    il protocollo citato appare lo strumento idoneo per delineare le modalità per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza, attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle piattaforme informatiche e degli strumenti diagnostici adeguati,

impegna il Governo

individuando preventivamente le necessarie risorse finanziarie, a valutare l'opportunità di adottare delle linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, su tutto il territorio nazionale, nell'ambito dei piani operativi regionali per il recupero delle liste di attesa di cui all'articolo 29 del provvedimento all'esame, di un protocollo uniforme di tipo informatico, in materia di gestione assistenziale-terapeutica dei pazienti, ed al fine di promuovere l'impiego della telemedicina, anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle piattaforme informatiche e degli strumenti diagnostici adeguati per tali finalità nonché di ulteriori strumentazioni di tipo informatico per un corretto compendio dei piani terapeutici individualizzati.
9/2700/128. (Testo modificato nel corso della seduta) Provenza, Sarli, Ianaro, Lorefice, Nappi, D'Arrando, Lapia, Mammì, Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    le evidenze scientifiche indicano che i pazienti immunodepressi, come ad esempio le persone con immunodeficienze congenite o secondarie, le persone trapiantate, le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva, così come le persone con malattie oncologiche o oncoematologiche, sono particolarmente a rischio, sia per quanto riguarda la morbilità che la mortalità in caso d'infezione da virus respiratori;
    il Ministero della salute, su iniziativa del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, nell'ambito dell'emergenza determinata dalla diffusione dei COVID-19, il 27 marzo, aveva emanato una circolare contenente raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi; l'articolo 26, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, al comma 2 prevede che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo della succitata legge, ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato;
    tale disposizione è stata prorogata dal 30 aprile al 31 luglio 2020 dall'articolo 74 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; il provvedimento all'esame, modificando l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, protrae la suddetta disposizione al 15 ottobre 2020, ovvero fino al termine della proroga dello stato di emergenza adottata con delibera del Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 luglio;
    nella seduta del 7 ottobre 2020 la Camera ha approvato la risoluzione n. 6-00129 che impegna a disporre la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio 2021 e a verificare, avvalendosi del Comitato tecnico-scientifico, in considerazione dei dati epidemiologici che evidenziano una significativa crescita dei contagi dell'infezione da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, la necessità di individuare ulteriori misure di prevenzione per il contrasto alla diffusione del virus, in linea con gli indirizzi che il Parlamento riterrà di formulare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tutelare adeguatamente i lavoratori più fragili (persone con disabilità, immunodepressi, con patologie gravi), durante il periodo di assenza dal lavoro per motivazioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, estendendo le misure finalizzate ad equiparare il periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, come previste dal decreto-legge n. 104 del 2020, fino al termine dello stato di emergenza.
9/2700/129D'Arrando, Nappi, Sarli, Ianaro, Lorefice, Lapia, Mammì, Zanichelli, Spadoni, Grippa, Serritella, Ehm.


   La Camera,
   premesso che:
    le evidenze scientifiche indicano che i pazienti immunodepressi, come ad esempio le persone con immunodeficienze congenite o secondarie, le persone trapiantate, le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva, così come le persone con malattie oncologiche o oncoematologiche, sono particolarmente a rischio, sia per quanto riguarda la morbilità che la mortalità in caso d'infezione da virus respiratori;
    il Ministero della salute, su iniziativa del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, nell'ambito dell'emergenza determinata dalla diffusione dei COVID-19, il 27 marzo, aveva emanato una circolare contenente raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi; l'articolo 26, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, al comma 2 prevede che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo della succitata legge, ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato;
    tale disposizione è stata prorogata dal 30 aprile al 31 luglio 2020 dall'articolo 74 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; il provvedimento all'esame, modificando l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, protrae la suddetta disposizione al 15 ottobre 2020, ovvero fino al termine della proroga dello stato di emergenza adottata con delibera del Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 luglio;
    nella seduta del 7 ottobre 2020 la Camera ha approvato la risoluzione n. 6-00129 che impegna a disporre la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio 2021 e a verificare, avvalendosi del Comitato tecnico-scientifico, in considerazione dei dati epidemiologici che evidenziano una significativa crescita dei contagi dell'infezione da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, la necessità di individuare ulteriori misure di prevenzione per il contrasto alla diffusione del virus, in linea con gli indirizzi che il Parlamento riterrà di formulare,

impegna il Governo

individuando preventivamente le necessarie risorse finanziarie, a valutare l'opportunità di tutelare adeguatamente i lavoratori più fragili (persone con disabilità, immunodepressi, con patologie gravi), durante il periodo di assenza dal lavoro per motivazioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, estendendo le misure finalizzate ad equiparare il periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, come previste dal decreto-legge n. 104 del 2020, fino al termine dello stato di emergenza.
9/2700/129. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Arrando, Nappi, Sarli, Ianaro, Lorefice, Lapia, Mammì, Zanichelli, Spadoni, Grippa, Serritella, Ehm.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 34 del provvedimento all'esame stabilisce un incremento di 580 milioni per l'anno 2020 e di 300 milioni per l'anno 2021 del Fondo per le emergenze nazionali;
    le succitate risorse aggiuntive sono destinate, per il 2020, ad attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ivi incluse quelle connesse all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
    una quota delle anzidette risorse, pari ad 80 milioni per il 2020 e a 300 milioni per il 2021 è riservata alla ricerca, sviluppo e acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie del settore, anche attraverso l'acquisizione di quote di capitale a condizioni di mercato; pertanto le risorse aggiuntive per il 2021 sono per intero destinate alle suddette attività del Commissionario relative alla ricerca, sviluppo e acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali;
    la disposizione citata prevede altresì che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Commissario straordinario, sono individuati e disciplinati gli interventi di acquisizione di quote di capitale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità rendere pubblici i criteri nonché l'elenco delle eventuali acquisizioni delle quote di capitale, a condizioni di mercato, delle industrie operanti nel settore dei vaccini, secondo modalità disciplinate con decreto ministeriale, sul sito del Ministero della salute nel rispetto dei principi di trasparenza amministrativa.
9/2700/130Lapia, Sarli, Ianaro, Lorefice, Nappi, D'Arrando, Mammì.


   La Camera,
   premesso che:
    i Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 ha fissato i nuovi Livelli essenziali di assistenza. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione individua tre grandi Livelli: 1) Prevenzione collettiva e sanità pubblica, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli; 2) Assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e socio-sanitari diffusi sul territorio; 3) Assistenza ospedaliera. Inoltre, il decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 definisce gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;
   considerato che:
    il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, all'Allegato 1, articolo 2.3, stabilisce che i presidi ospedalieri di I livello, con bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti, sono strutture sede di Dipartimento di Emergenza Accettazione (DEA) di I livello, dotate delle seguenti specialità: Medicina Interna, Chirurgia Generale, Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia (se prevista per numero di parti/anno), Pediatria, Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (U.T.I.C.), Neurologia, Psichiatria, Oncologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Urologia, con servizio medico di guardia attiva e/o di reperibilità oppure in rete per le patologie che la prevedono;
    l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ancora in atto, ha finito, spesso, per sacrificare l'operatività delle suddette specialità nelle strutture ospedaliere classificate DEA di I Livello, a scapito di «aree COVID» non adeguatamente allestite, violando quanto disposto dal decreto in questione,

impegna il Governo

a disporre, sulla base delle prerogative e facoltà costituzionalmente previste, tutte le misure atte a garantire all'interno delle regioni il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché il rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 in merito agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, soprattutto nelle strutture classificate DEA di I Livello.
9/2700/131Maraia, Ianaro, Lorefice, Nappi, D'Arrando, Lapia, Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    i Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 ha fissato i nuovi Livelli essenziali di assistenza. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione individua tre grandi Livelli: 1) Prevenzione collettiva e sanità pubblica, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli; 2) Assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e socio-sanitari diffusi sul territorio; 3) Assistenza ospedaliera. Inoltre, il decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 definisce gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;
   considerato che:
    il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, all'Allegato 1, articolo 2.3, stabilisce che i presidi ospedalieri di I livello, con bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti, sono strutture sede di Dipartimento di Emergenza Accettazione (DEA) di I livello, dotate delle seguenti specialità: Medicina Interna, Chirurgia Generale, Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia (se prevista per numero di parti/anno), Pediatria, Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (U.T.I.C.), Neurologia, Psichiatria, Oncologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Urologia, con servizio medico di guardia attiva e/o di reperibilità oppure in rete per le patologie che la prevedono;
    l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ancora in atto, ha finito, spesso, per sacrificare l'operatività delle suddette specialità nelle strutture ospedaliere classificate DEA di I Livello, a scapito di «aree COVID» non adeguatamente allestite, violando quanto disposto dal decreto in questione,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a disporre, sulla base delle prerogative e facoltà costituzionalmente previste, tutte le misure atte a garantire all'interno delle regioni il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché il rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 in merito agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, soprattutto nelle strutture classificate DEA di I Livello.
9/2700/131. (Testo modificato nel corso della seduta) Maraia, Ianaro, Lorefice, Nappi, D'Arrando, Lapia, Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 31-ter del decreto-legge in esame dispone l'incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2020, della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico;
    il disturbo dello spettro autistico rientra tra le condizioni di disabilità gravissima o comunque definite di non autosufficienza individuate dall'articolo 3 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, che ripartisce tra le regioni le risorse del Fondo Nazionale per le non Autosufficienze (FNA). Tale condizione è ribadita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la non Autosufficienza e definito il riparto delle risorse del Fondo per il triennio 2019-2021;
    il Fondo nazionale per le non autosufficienze, previsto dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge di bilancio 2007), è stato istituito con l'intento di fornire un supporto a persone con gravissima disabilità e anziani non autosufficienti presso il proprio domicilio, nonché garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali. Dal 2014 una quota dello stesso fondo, pari a 10 milioni di euro, viene attribuita al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di incentivare iniziative e progetti di carattere sperimentale, proposti da regioni e province autonome, volti a promuovere la vita indipendente e l'inclusione sociale delle persone con disabilità. Nel corrente anno il Fondo Nazionale per le non Autosufficienze può contare su una dotazione di 621 milioni di euro, ai quali si sono aggiunti i 90 milioni di euro previsti dal decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nel periodo di piena emergenza pandemica;
    tali risorse, sulla scia di quanto avvenuto anche negli anni scorsi, sono state attribuite a ciascuna regione in funzione della popolazione residente e degli indicatori socio-economici, criteri che hanno generato in gran parte del territorio nazionale una iniqua ripartizione delle risorse tra gli anziani non autosufficienti, a causa di Alzheimer, morbo di Parkinson e altre patologie, e i ragazzi che si trovano in condizioni di disabilità gravi e permanenti fin dalla nascita, con una sistematica prevalenza dei primi sui secondi nelle relative graduatorie. Si è creata, di fatto, una vera e propria «guerra tra poveri», scenario che non si sarebbe dovuto verificare in quanto si è di fronte a soggetti che hanno tutti diritto a tutela e assistenza. Inoltre, molte associazioni operanti sul territorio nazionale hanno più volte evidenziato la scarsa propensione di alcune regioni a utilizzare le risorse del Fondo Nazionale per le non Autosufficienze per la concreta attivazione di prestazioni di assistenza a favore di coloro che ne hanno bisogno o, in alcuni casi, addirittura la volontà di destinarle ad altro. Tali problematiche hanno generato criticità e distorsioni nella distribuzione delle risorse, oltre a un'attivazione di prestazioni e servizi di assistenza da parte di alcune regioni scarsamente rispondente ai programmi e previsioni precedentemente adottati;
    la soluzione di tali criticità – secondo quanto appurato da una serie di incontri con le associazioni di tutela dei disabili – è la quantificazione del fabbisogno e la previsione di distinte graduatorie per le due categorie di cui sopra, nonché la necessità di introdurre un riconoscimento premiale per quelle regioni che, a seguito di un controllo ex post, abbiano registrato la più alta corrispondenza tra quanto definito nei programmi previsionali e le prestazioni e i servizi di assistenza realmente attivati,

impegna il Governo

nell'ambito delle proprie competenze a mettere in atto ogni utile iniziativa, di carattere normativo o ricadente nell'attività di aggiornamento del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2019-2021, volta a garantire una più equa ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le non Autosufficienze tra gli anziani non autosufficienti e i ragazzi che si trovano in condizioni di disabilità gravi e permanenti fin dalla nascita, nonché a prevedere strumenti di controllo e monitoraggio più efficaci sull'utilizzo delle risorse del fondo da parte delle regioni, al fine di garantire l'effettiva attivazione dei servizi di assistenza e supporto in favore di soggetti non autosufficienti o con disabilità grave e permanente e premiare le regioni più virtuose.
9/2700/132Testamento, Ianaro, Lorefice, Nappi, D'Arrando, Lapia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 31-ter del decreto-legge in esame dispone l'incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2020, della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico;
    il disturbo dello spettro autistico rientra tra le condizioni di disabilità gravissima o comunque definite di non autosufficienza individuate dall'articolo 3 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, che ripartisce tra le regioni le risorse del Fondo Nazionale per le non Autosufficienze (FNA). Tale condizione è ribadita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la non Autosufficienza e definito il riparto delle risorse del Fondo per il triennio 2019-2021;
    il Fondo nazionale per le non autosufficienze, previsto dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge di bilancio 2007), è stato istituito con l'intento di fornire un supporto a persone con gravissima disabilità e anziani non autosufficienti presso il proprio domicilio, nonché garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali. Dal 2014 una quota dello stesso fondo, pari a 10 milioni di euro, viene attribuita al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di incentivare iniziative e progetti di carattere sperimentale, proposti da regioni e province autonome, volti a promuovere la vita indipendente e l'inclusione sociale delle persone con disabilità. Nel corrente anno il Fondo Nazionale per le non Autosufficienze può contare su una dotazione di 621 milioni di euro, ai quali si sono aggiunti i 90 milioni di euro previsti dal decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nel periodo di piena emergenza pandemica;
    tali risorse, sulla scia di quanto avvenuto anche negli anni scorsi, sono state attribuite a ciascuna regione in funzione della popolazione residente e degli indicatori socio-economici, criteri che hanno generato in gran parte del territorio nazionale una iniqua ripartizione delle risorse tra gli anziani non autosufficienti, a causa di Alzheimer, morbo di Parkinson e altre patologie, e i ragazzi che si trovano in condizioni di disabilità gravi e permanenti fin dalla nascita, con una sistematica prevalenza dei primi sui secondi nelle relative graduatorie. Si è creata, di fatto, una vera e propria «guerra tra poveri», scenario che non si sarebbe dovuto verificare in quanto si è di fronte a soggetti che hanno tutti diritto a tutela e assistenza. Inoltre, molte associazioni operanti sul territorio nazionale hanno più volte evidenziato la scarsa propensione di alcune regioni a utilizzare le risorse del Fondo Nazionale per le non Autosufficienze per la concreta attivazione di prestazioni di assistenza a favore di coloro che ne hanno bisogno o, in alcuni casi, addirittura la volontà di destinarle ad altro. Tali problematiche hanno generato criticità e distorsioni nella distribuzione delle risorse, oltre a un'attivazione di prestazioni e servizi di assistenza da parte di alcune regioni scarsamente rispondente ai programmi e previsioni precedentemente adottati;
    la soluzione di tali criticità – secondo quanto appurato da una serie di incontri con le associazioni di tutela dei disabili – è la quantificazione del fabbisogno e la previsione di distinte graduatorie per le due categorie di cui sopra, nonché la necessità di introdurre un riconoscimento premiale per quelle regioni che, a seguito di un controllo ex post, abbiano registrato la più alta corrispondenza tra quanto definito nei programmi previsionali e le prestazioni e i servizi di assistenza realmente attivati,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, nell'ambito delle proprie competenze a mettere in atto ogni utile iniziativa, di carattere normativo o ricadente nell'attività di aggiornamento del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2019-2021, volta a garantire una più equa ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le non Autosufficienze tra gli anziani non autosufficienti e i ragazzi che si trovano in condizioni di disabilità gravi e permanenti fin dalla nascita, nonché a prevedere strumenti di controllo e monitoraggio più efficaci sull'utilizzo delle risorse del fondo da parte delle regioni, al fine di garantire l'effettiva attivazione dei servizi di assistenza e supporto in favore di soggetti non autosufficienti o con disabilità grave e permanente e premiare le regioni più virtuose.
9/2700/132. (Testo modificato nel corso della seduta) Testamento, Ianaro, Lorefice, Nappi, D'Arrando, Lapia.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia e, agli articoli da 29 a 31 (Capo III), reca specifiche disposizioni in materia di sanità;
    in particolare, il comma 5 dell'articolo 29 definisce l'ambito delle attività assistenziali che possono essere svolte dai medici specializzandi fino al 31 dicembre 2020, intese alla riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19;
    i medici specializzandi, nell'espletamento delle attività assistenziali, fermo restando la supervisione di un tutor, possono stilare i referti esclusivamente di visite, esami e prestazioni di controllo ambulatoriali. Mentre la refertazione delle prime visite, dei primi esami e delle prime prestazioni specialistiche è riservata al medico specialista;
    con il ricorso all'operato dei medici specializzandi si è cercato di porre rimedio all'annosa questione della mancanza di medici specialisti nel Sistema Sanitario Nazionale, specie in ragione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria che il nostro Paese si trova ad attraversare;
    al fine di garantire maggiori occupati nel settore sanitario, anche in caso di una seconda ondata di Coronavirus, lo scorso 22 settembre è stato indetto il concorso per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020;
    il 5 ottobre, sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stata resa nota la disposizione per il rinvio della data di pubblicazione della graduatoria per il concorso, prevista per la medesima giornata. La decisione è stata presa in seguito a numerosi ricorsi giurisdizionali presentati da medici appartenenti a categorie escluse dal bando di concorso e dalla necessità di procedere alla corretta formazione della graduatoria nel rispetto del dictum cautelare dell'autorità giudiziaria;
    sarebbero oltre 22 mila – su un totale di 14.455 borse di studio – i giovani laureati in medicina che, dopo mesi di preparazione e dopo aver affrontato la prova per accedere alla scuola di specializzazione, attendono con grande apprensione la pubblicazione dei risultati. Una loro rappresentanza, convocato il prossimo 13 ottobre al Ministero dell'università e della ricerca, chiederà l'immediato sblocco della graduatoria in attesa dei risultati dei ricorsi e, successivamente uno stanziamento straordinario di borse aggiuntive volto a garantire la formazione di chi risultasse averne diritto,

impegna il Governo:

   a considerare ogni possibile soluzione e ulteriore intervento affinché, oltre ai laureati in medicina risultati vincitori del concorso per l'accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020, secondo le regole stabilite dal bando e presenti nella graduatoria del 5 ottobre, possano accedere in tempi brevi alle scuole di specializzazione di area sanitaria e nel rispetto del pronunciamento dell'autorità giudiziaria, anche i ricorrenti aventi diritto;
   a valutare l'opportunità di individuare modalità e interventi, anche di carattere normativo, per superare definitivamente le problematiche che emergono annualmente relative alla formazione post laurea dei laureati in medicina che, oltre ad essere causa di precarietà e insicurezza per il loro percorso lavorativo, rappresentano una grave carenza strutturale di medici specialisti a disposizione del Sistema Sanitario Nazionale.
9/2700/133Ianaro, Sarli, Lorefice, Nappi, D'Arrando, Lapia, Mammì.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia e, agli articoli da 29 a 31 (Capo III), reca specifiche disposizioni in materia di sanità;
    in particolare, il comma 5 dell'articolo 29 definisce l'ambito delle attività assistenziali che possono essere svolte dai medici specializzandi fino al 31 dicembre 2020, intese alla riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19;
    i medici specializzandi, nell'espletamento delle attività assistenziali, fermo restando la supervisione di un tutor, possono stilare i referti esclusivamente di visite, esami e prestazioni di controllo ambulatoriali. Mentre la refertazione delle prime visite, dei primi esami e delle prime prestazioni specialistiche è riservata al medico specialista;
    con il ricorso all'operato dei medici specializzandi si è cercato di porre rimedio all'annosa questione della mancanza di medici specialisti nel Sistema Sanitario Nazionale, specie in ragione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria che il nostro Paese si trova ad attraversare;
    al fine di garantire maggiori occupati nel settore sanitario, anche in caso di una seconda ondata di Coronavirus, lo scorso 22 settembre è stato indetto il concorso per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020;
    il 5 ottobre, sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stata resa nota la disposizione per il rinvio della data di pubblicazione della graduatoria per il concorso, prevista per la medesima giornata. La decisione è stata presa in seguito a numerosi ricorsi giurisdizionali presentati da medici appartenenti a categorie escluse dal bando di concorso e dalla necessità di procedere alla corretta formazione della graduatoria nel rispetto del dictum cautelare dell'autorità giudiziaria;
    sarebbero oltre 22 mila – su un totale di 14.455 borse di studio – i giovani laureati in medicina che, dopo mesi di preparazione e dopo aver affrontato la prova per accedere alla scuola di specializzazione, attendono con grande apprensione la pubblicazione dei risultati. Una loro rappresentanza, convocato il prossimo 13 ottobre al Ministero dell'università e della ricerca, chiederà l'immediato sblocco della graduatoria in attesa dei risultati dei ricorsi e, successivamente uno stanziamento straordinario di borse aggiuntive volto a garantire la formazione di chi risultasse averne diritto,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di considerare ogni possibile soluzione e ulteriore intervento affinché, oltre ai laureati in medicina risultati vincitori del concorso per l'accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020, secondo le regole stabilite dal bando e presenti nella graduatoria del 5 ottobre, possano accedere in tempi brevi alle scuole di specializzazione di area sanitaria e nel rispetto del pronunciamento dell'autorità giudiziaria, anche i ricorrenti aventi diritto;
   a valutare l'opportunità di individuare modalità e interventi, anche di carattere normativo, per superare definitivamente le problematiche che emergono annualmente relative alla formazione post laurea dei laureati in medicina che, oltre ad essere causa di precarietà e insicurezza per il loro percorso lavorativo, rappresentano una grave carenza strutturale di medici specialisti a disposizione del Sistema Sanitario Nazionale.
9/2700/133. (Testo modificato nel corso della seduta) Ianaro, Sarli, Lorefice, Nappi, D'Arrando, Lapia, Mammì.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame intende rappresentare un ulteriore strumento del Governo per rilanciare l'economia del Paese e sostenere le famiglie;
    il capo III del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di salute;
   considerato che:
    nel corso dell'epidemia, sono state sospese o mai iniziate le cosiddette «procedure sanitarie differibili» ed è stata giustamente data la priorità a ricoveri e accertamenti legati alla gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, predisponendo risorse economiche da destinare alle strutture, al personale e ai presidi necessari. Allo stesso tempo, è stata del tutto bloccata la mobilità sanitaria regionale passiva per impedire o quantomeno ridurre il contagio;
    in considerazione della persistenza dell'epidemia da COVID-19 e della crescita della curva epidemiologica, sia in Italia che nel resto del mondo, la Camera dei Deputati in data 7 ottobre 2020 ha approvato la risoluzione con la quale ha ritenuto opportuna la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio 2021 e il conseguente varo di ulteriori misure restrittive per il contenimento dell'epidemia. Di conseguenza il servizio sanitario necessiterà una riorganizzazione complessiva privilegiando la rete ospedaliera e la rete assistenziale territoriale, rendendo indispensabile il potenziamento della sanità territoriale e della sua capacità di prendere in carico il paziente;
    ad oggi, in una fase in cui persistono il rischio di contagio e le conseguenti necessità di ridurre le occasioni di trasmissione del virus, si rende necessario rafforzare l'offerta del servizio sanitario in tutto il territorio italiano, così da poter fornire le prestazioni indispensabili. Tra esse sono comprese le prestazioni nell'ambito della procreazione medicalmente assistita, che contribuiscono fortemente all'incremento della natalità nel nostro Paese e sono già inserite anche nei nuovi Livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);
    all'articolo 24 del citato decreto è disposto che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi di sterilità e infertilità e per procreazione medicalmente assistita; l'elenco delle prestazioni ambulatoriali specialistiche include, infatti, l'inseminazione artificiale, la FIVET ed ICSI (fecondazione in vitro), fecondazione eterologa (con donazione di gameti) e il trasferimento in utero degli embrioni ottenuti con queste tecniche;
    dall'ultima Relazione del Ministro della salute (2019 – con dati del 2017) risulta che sono 366 i centri di PMA attivi nel 2017; 78.366 le coppie trattate con tecniche di procreazione medicalmente assistita di primo, secondo e terzo livello; 97.888 i cicli di trattamento iniziati; 18.871 le gravidanze ottenute; 12.490 i parti ottenuti; 13.973 i bambini nati vivi che rappresentano il 3,0 per cento del totale dei nati in Italia nel 2017 (458.151 nati vivi, fonte ISTAT);
    in un Paese a bassa natalità, il settore della PMA appare strategico anche per l'attività di prevenzione e di preservazione della fertilità, oltre che di cura dell'infertilità e della sterilità;
    tuttavia, il settore della PMA è caratterizzato ad oggi da una rilevante mobilità interregionale (arrivata nel 2017 a più del 27 per cento), nonché verso altri Paesi europei (ad esempio Spagna e Grecia), determinando un aggravio di spese per lo stesso sistema sanitario e per le regioni più deboli (a causa dei rimborsi e anche per le difformità di tariffazione esistenti);
    la persistenza della pandemia determina l'impossibilità per le coppie di conseguire il proprio progetto genitoriale contribuendo così ad un ulteriore decremento della natalità;
    al fine di promuovere la sanità territoriale e consentire di fornire prestazioni essenziali, una possibile soluzione al problema appare identificabile nell'accesso alle prestazioni nell'ambito della PMA nella regione di residenza del paziente, garantendo una reale presa in carico del medesimo e salvaguardando gli stessi operatori sanitari da potenziali occasioni di contagio riconducibili alla mobilità passiva;
    in particolare, la riduzione del ricorso alla mobilità passiva potrebbe essere ottenuta tramite l'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale di strutture sanitarie private dotate di autorizzazione specifica per coprire il fabbisogno di prestazioni nell'ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare misure che riducano la mobilità sanitaria regionale passiva per la fruizione di prestazioni sanitarie all'interno dei Centri di procreazione medicalmente assistita;
   a valutare l'opportunità di rendere applicabili i nuovi LEA relativi alla procreazione medicalmente assistita come definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni sul territorio in modo uniforme e poter procedere anche all'accreditamento e al convenzionamento con i centri pubblici e privati per garantire la procreazione medicalmente assistita.
9/2700/134Mammì, Ianaro, Lorefice, Nappi, D'Arrando.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame intende rappresentare un ulteriore strumento del Governo per rilanciare l'economia del Paese e sostenere le famiglie;
    il capo III del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di salute;
   considerato che:
    nel corso dell'epidemia, sono state sospese o mai iniziate le cosiddette «procedure sanitarie differibili» ed è stata giustamente data la priorità a ricoveri e accertamenti legati alla gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, predisponendo risorse economiche da destinare alle strutture, al personale e ai presidi necessari. Allo stesso tempo, è stata del tutto bloccata la mobilità sanitaria regionale passiva per impedire o quantomeno ridurre il contagio;
    in considerazione della persistenza dell'epidemia da COVID-19 e della crescita della curva epidemiologica, sia in Italia che nel resto del mondo, la Camera dei Deputati in data 7 ottobre 2020 ha approvato la risoluzione con la quale ha ritenuto opportuna la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio 2021 e il conseguente varo di ulteriori misure restrittive per il contenimento dell'epidemia. Di conseguenza il servizio sanitario necessiterà una riorganizzazione complessiva privilegiando la rete ospedaliera e la rete assistenziale territoriale, rendendo indispensabile il potenziamento della sanità territoriale e della sua capacità di prendere in carico il paziente;
    ad oggi, in una fase in cui persistono il rischio di contagio e le conseguenti necessità di ridurre le occasioni di trasmissione del virus, si rende necessario rafforzare l'offerta del servizio sanitario in tutto il territorio italiano, così da poter fornire le prestazioni indispensabili. Tra esse sono comprese le prestazioni nell'ambito della procreazione medicalmente assistita, che contribuiscono fortemente all'incremento della natalità nel nostro Paese e sono già inserite anche nei nuovi Livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);
    all'articolo 24 del citato decreto è disposto che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi di sterilità e infertilità e per procreazione medicalmente assistita; l'elenco delle prestazioni ambulatoriali specialistiche include, infatti, l'inseminazione artificiale, la FIVET ed ICSI (fecondazione in vitro), fecondazione eterologa (con donazione di gameti) e il trasferimento in utero degli embrioni ottenuti con queste tecniche;
    dall'ultima Relazione del Ministro della salute (2019 – con dati del 2017) risulta che sono 366 i centri di PMA attivi nel 2017; 78.366 le coppie trattate con tecniche di procreazione medicalmente assistita di primo, secondo e terzo livello; 97.888 i cicli di trattamento iniziati; 18.871 le gravidanze ottenute; 12.490 i parti ottenuti; 13.973 i bambini nati vivi che rappresentano il 3,0 per cento del totale dei nati in Italia nel 2017 (458.151 nati vivi, fonte ISTAT);
    in un Paese a bassa natalità, il settore della PMA appare strategico anche per l'attività di prevenzione e di preservazione della fertilità, oltre che di cura dell'infertilità e della sterilità;
    tuttavia, il settore della PMA è caratterizzato ad oggi da una rilevante mobilità interregionale (arrivata nel 2017 a più del 27 per cento), nonché verso altri Paesi europei (ad esempio Spagna e Grecia), determinando un aggravio di spese per lo stesso sistema sanitario e per le regioni più deboli (a causa dei rimborsi e anche per le difformità di tariffazione esistenti);
    la persistenza della pandemia determina l'impossibilità per le coppie di conseguire il proprio progetto genitoriale contribuendo così ad un ulteriore decremento della natalità;
    al fine di promuovere la sanità territoriale e consentire di fornire prestazioni essenziali, una possibile soluzione al problema appare identificabile nell'accesso alle prestazioni nell'ambito della PMA nella regione di residenza del paziente, garantendo una reale presa in carico del medesimo e salvaguardando gli stessi operatori sanitari da potenziali occasioni di contagio riconducibili alla mobilità passiva;
    in particolare, la riduzione del ricorso alla mobilità passiva potrebbe essere ottenuta tramite l'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale di strutture sanitarie private dotate di autorizzazione specifica per coprire il fabbisogno di prestazioni nell'ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita,

impegna il Governo:

  individuando preventivamente le necessarie risorse finanziarie:
   a valutare l'opportunità di adottare misure che riducano la mobilità sanitaria regionale passiva per la fruizione di prestazioni sanitarie all'interno dei Centri di procreazione medicalmente assistita;
   a valutare l'opportunità di rendere applicabili i nuovi LEA relativi alla procreazione medicalmente assistita come definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni sul territorio in modo uniforme e poter procedere anche all'accreditamento e al convenzionamento con i centri pubblici e privati per garantire la procreazione medicalmente assistita.
9/2700/134. (Testo modificato nel corso della seduta) Mammì, Ianaro, Lorefice, Nappi, D'Arrando.


   La Camera,
   premesso che:
    il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre 2020 deliberando la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021, ha approvato il decreto-legge recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
    il comma 796 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 disciplina la capillarità dei piani regionali di riorganizzazione delle strutture eroganti prestazioni di diagnostica di laboratorio, necessarie per il monitoraggio, cura e prevenzione della popolazione esplicitando alla lettera o) «fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate»;
    con circolare del 3 aprile 2020 emanata dal Ministero della salute, vengono definiti gli aggiornamenti necessari per le indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità e l'aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio. Il documento, seguendo le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e della Commissione europea (EUCOMM), ravvisa la necessità di adattare una strategia che individui priorità per l'esecuzione dei test diagnostici per il nuovo coronavirus al fine di assicurare un uso ottimale delle risorse e alleviare la pressione sui laboratori designati dalle regioni/province autonome (PA),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire, il massimo livello di assistenza, considerata la necessità di attività costante di monitoraggio del rischio sanitario dovuto alla seconda ondata di diffusione del virus Sars-Cov-2, attraverso la presenza di una struttura di laboratorio ogni 10.000 abitanti o laddove non fosse possibile, attraverso l'espletazione dell'intero processo di laboratorio, prelievo e analisi, indipendentemente dal criterio della soglia minima di prestazioni annue.
9/2700/135Trizzino, Ianaro, Lorefice, Nappi, D'Arrando, Martinciglio, Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre 2020 deliberando la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021, ha approvato il decreto-legge recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
    il comma 796 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 disciplina la capillarità dei piani regionali di riorganizzazione delle strutture eroganti prestazioni di diagnostica di laboratorio, necessarie per il monitoraggio, cura e prevenzione della popolazione esplicitando alla lettera o) «fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate»;
    con circolare del 3 aprile 2020 emanata dal Ministero della salute, vengono definiti gli aggiornamenti necessari per le indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità e l'aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio. Il documento, seguendo le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e della Commissione europea (EUCOMM), ravvisa la necessità di adattare una strategia che individui priorità per l'esecuzione dei test diagnostici per il nuovo coronavirus al fine di assicurare un uso ottimale delle risorse e alleviare la pressione sui laboratori designati dalle regioni/province autonome (PA),

impegna il Governo

individuando preventivamente le necessarie risorse finanziarie, a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire, il massimo livello di assistenza, considerata la necessità di attività costante di monitoraggio del rischio sanitario dovuto alla seconda ondata di diffusione del virus Sars-Cov-2, attraverso la presenza di una struttura di laboratorio ogni 10.000 abitanti o laddove non fosse possibile, attraverso l'espletazione dell'intero processo di laboratorio, prelievo e analisi, indipendentemente dal criterio della soglia minima di prestazioni annue.
9/2700/135. (Testo modificato nel corso della seduta) Trizzino, Ianaro, Lorefice, Nappi, D'Arrando, Martinciglio, Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca disposizioni di competenza del Ministero della salute e durante l'esame in sede referente sono state introdotte disposizioni diffuse in materia di salute, anche al fine di meglio garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e ridurre le liste di attesa;
    al fine di superare la grave emergenza di natura prestazionale, per le regioni sottoposte al piano di rientro, è auspicabile un intervento volto all'adozione di un piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato di personale medico e infermieristico, sulla base del fabbisogno rilevato dalle singole regioni, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del servizio sanitario nazionale, inclusi i limiti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito dalla legge di conversione 25 giugno 2019, n. 60 (cosiddetto Decreto Calabria),

impegna il Governo

al fine di superare le forti disuguaglianze esistenti nel Paese in termini di accesso alle cure e rispondere alla domanda di salute e al diversificato bisogno della comunità, a valutare l'opportunità di procedere, con un incremento non inferiore al 5 per cento delle dotazioni organiche vigenti, all'assunzione straordinaria di personale medico e infermieristico, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo anzitutto ricorso agli idonei delle graduatorie in vigore.
9/2700/136Nesci, Ianaro, Lorefice, Nappi, D'Arrando, Mammì.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca disposizioni di competenza del Ministero della salute e durante l'esame in sede referente sono state introdotte disposizioni diffuse in materia di salute, anche al fine di meglio garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e ridurre le liste di attesa;
    al fine di superare la grave emergenza di natura prestazionale, per le regioni sottoposte al piano di rientro, è auspicabile un intervento volto all'adozione di un piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato di personale medico e infermieristico, sulla base del fabbisogno rilevato dalle singole regioni, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del servizio sanitario nazionale, inclusi i limiti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito dalla legge di conversione 25 giugno 2019, n. 60 (cosiddetto Decreto Calabria),

impegna il Governo

individuando preventivamente le necessarie risorse finanziarie, al fine di superare le forti disuguaglianze esistenti nel Paese in termini di accesso alle cure e rispondere alla domanda di salute e al diversificato bisogno della comunità, a valutare l'opportunità di procedere, con un incremento non inferiore al 5 per cento delle dotazioni organiche vigenti, all'assunzione straordinaria di personale medico e infermieristico, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo anzitutto ricorso agli idonei delle graduatorie in vigore.
9/2700/136. (Testo modificato nel corso della seduta) Nesci, Ianaro, Lorefice, Nappi, D'Arrando, Mammì.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, tra le altre, importanti disposizioni in favore della filiera agroalimentare Made in Italy, messa a dura prova dalla crisi economica, dal crollo del turismo e dal drastico ridimensionamento dei consumi fuori casa derivanti dall'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19;
    con riferimento alle misure per la tutela dei lavoratori del settore, l'articolo 1, comma 8, dispone la concessione del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
   considerato che:
    nella regione Puglia, i lavoratori agricoli a tempo determinato delle province di Lecce e di Brindisi – già in grande difficoltà a causa dell'emergenza occupazionale connessa alla diffusione della « Xylella fastidiosa» per la quale hanno perso oltre 200 mila giornate di lavoro nel biennio 2016-2018 – hanno visto peggiorare significativamente la loro situazione in seguito all'esplosione della pandemia da COVID-19;
    la citata categoria di lavoratori agricoli oltre a doversi confrontare con la perdita del salario giornaliero, sconta altresì l'impossibilità di accedere agli ammortizzatori sociali visto l'esiguo numero di giornate lavorate derivante dalle necessarie misure di contenimento della pandemia adottate dal Governo per contrastare l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanze pubblica di intraprendere idonee e tempestive iniziative, anche di natura normativa, finalizzate a prevedere specifici strumenti di tutela in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato, con particolare riferimento agli operatori delle province di Lecce e di Brindisi.
9/2700/137Alemanno.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame contiene disposizioni volte a supportare e rilanciare l'economia del Paese, dopo la crisi indotta dal lockdown connesso all'epidemia da COVID-19;
    nello specifico, il Capo I reca disposizioni in materia di lavoro ed il Capo VI misure a sostegno e rilancio dell'economia;
    nei precedenti provvedimenti straordinari, recanti misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e interventi in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al lavoro ed all'economia, in materia di politiche sociali nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori, sono state previste misure a sostegno della cassa integrazione in deroga;
    alcune regioni non sono riuscite a procedere con le erogazioni o sono in ritardo con i pagamenti della suddetta cassa integrazione;
    si ritiene necessario ed urgente assicurare il minimo soddisfacimento delle esigenze vitali delle famiglie dei lavoratori, in particolar modo in questo delicato periodo di ripresa economica;
    alla luce di quanto esposto, considerate le difficoltà economiche legate alla pandemia, appurati i disagi vissuti dalle famiglie dei lavoratori in cassa integrazione nel periodo di lockdown e nel successivo periodo di emergenza straordinaria, relativamente alle problematiche connesse a garantire una vita dignitosa, si ritiene indispensabile un dettato normativo che definisca in tempi rapidi ed intervenga in maniera immediata delle misure alternative alla mancata erogazione della cassa integrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere i benefici del reddito di emergenza (REM) misura di sostegno economico istituita con l'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche agli aventi diritto alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, trascorsi infruttuosamente 30 giorni dalla presentazione della domanda se la stessa meritevole di accoglimento non è stata soddisfatta con la relativa erogazione finanziaria.
9/2700/138Papiro, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame contiene disposizioni volte a supportare e rilanciare l'economia del Paese, dopo la crisi indotta dal lockdown connesso all'epidemia da COVID-19, recando a tal fine misure urgenti che favoriscano, tra le altre cose, una continuità delle attività del sistema della formazione superiore e ulteriori interventi finalizzati a sostenere il diritto allo studio;
    nel panorama formativo nazionale, un ruolo di primo piano è certamente quello ricoperto dagli Istituti Tecnici Superiori – I.T.S in quanto espressione di una nuova strategia che unisce le politiche d'istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali del Paese;
    nell'ambito di tale finalità, gli I.T.S rappresentano infatti scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, riferite a quelle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, realizzate secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione in collaborazione con imprese, università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo;
    per rispondere con continuità alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo italiano, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispongono che il Miur assegni le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente alle regioni, che, a loro volta, le riversano agli istituti tecnici superiori che nell'annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015;
    inoltre, sempre con riferimento agli Istituti di istruzione, si stabilisce all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – sull’«Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» – in merito ai regimi particolari di autorizzazione che siano autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione: gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
    infine, all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché all'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si dispone nell'ambito delle misure per la ricerca scientifica e tecnologica che siano soggetti ammissibili le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere, nell'ambito degli auspicati interventi di velocizzazione e semplificazione burocratica, le necessarie iniziative, anche normative, finalizzate a rafforzare la rete e il ruolo degli I.T.S. nell'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, anche attraverso l'anticipazione al 30 maggio dell'attuale termine previsto per l'assegnazione agli I.T.S. delle risorse loro destinate, al fine di consentire la tempestiva attivazione dei processi di orientamento, selezione e preparazione dei corsi, così come la previsione del trasferimento delle risorse direttamente agli Istituti, evitando in tal modo l'allungamento dei tempi conseguente alla preventiva assegnazione di tali risorse alle regioni e ricomprendendo altresì gli Istituti Tecnici Superiori, insieme agli altri organismi di istruzione e ricerca, tra i soggetti ammissibili agli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale nonché di ricerca industriale e delle connesse attività di formazione per la valorizzazione del capitale umano.
9/2700/139Galizia, Cassese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame contiene disposizioni volte a supportare e rilanciare l'economia del Paese, dopo la crisi indotta dal lockdown connesso all'epidemia da COVID-19, recando a tal fine misure urgenti che favoriscano, tra le altre cose, una continuità delle attività del sistema della formazione superiore e ulteriori interventi finalizzati a sostenere il diritto allo studio;
    nel panorama formativo nazionale, un ruolo di primo piano è certamente quello ricoperto dagli Istituti Tecnici Superiori – I.T.S in quanto espressione di una nuova strategia che unisce le politiche d'istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali del Paese;
    nell'ambito di tale finalità, gli I.T.S rappresentano infatti scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, riferite a quelle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, realizzate secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione in collaborazione con imprese, università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo;
    per rispondere con continuità alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo italiano, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispongono che il Miur assegni le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente alle regioni, che, a loro volta, le riversano agli istituti tecnici superiori che nell'annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015;
    inoltre, sempre con riferimento agli Istituti di istruzione, si stabilisce all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – sull’«Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» – in merito ai regimi particolari di autorizzazione che siano autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione: gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
    infine, all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché all'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si dispone nell'ambito delle misure per la ricerca scientifica e tecnologica che siano soggetti ammissibili le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale,

impegna il Governo

individuando preventivamente le necessarie risorse finanziarie, a valutare l'opportunità di intraprendere, nell'ambito degli auspicati interventi di velocizzazione e semplificazione burocratica, le necessarie iniziative, anche normative, finalizzate a rafforzare la rete e il ruolo degli I.T.S. nell'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, anche attraverso l'anticipazione al 30 maggio dell'attuale termine previsto per l'assegnazione agli I.T.S. delle risorse loro destinate, al fine di consentire la tempestiva attivazione dei processi di orientamento, selezione e preparazione dei corsi, così come la previsione del trasferimento delle risorse direttamente agli Istituti, evitando in tal modo l'allungamento dei tempi conseguente alla preventiva assegnazione di tali risorse alle regioni e ricomprendendo altresì gli Istituti Tecnici Superiori, insieme agli altri organismi di istruzione e ricerca, tra i soggetti ammissibili agli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale nonché di ricerca industriale e delle connesse attività di formazione per la valorizzazione del capitale umano.
9/2700/139. (Testo modificato nel corso della seduta) Galizia, Cassese.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame da parte del Senato è stato approvato un emendamento (articolo 80-bis) che prevede l'istituzione del Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020;
    con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge, dovranno essere stabilite le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo, nonché i soggetti destinatari, le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di destinare gli stanziamenti di cui all'articolo 80-bis a interventi rivolti, fra l'altro:
   a) a realizzare un Memoriale dedicato alla vicenda dei ragazzi ebrei accolti e salvati a Villa Emma a Nonantola (MO) tra il 1942 e il 1943;
   b) al restauro e al recupero funzionale del monumento Osteria di Centocelle, edificio di origini romane;
   c) al restauro per la conservazione e la valorizzazione del Palazzo Ducale di Lucca;
   d) alla ristrutturazione della Cascina comunale denominata «Il Castello», nel comune di Mornico al Serio (Provincia di Bergamo) e al miglioramento della sua fruizione;
   e) alla ristrutturazione dell'edificio di proprietà comunale Casa della Scuola a Campobasso, per la realizzazione di un polo culturale integrato in collaborazione con il Mibact con l'Università degli studi del Molise.
9/2700/140Buratti, Ciampi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca ulteriori misure per il sostegno e il rilancio dell'economia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso l'impiego degli ulteriori 25 miliardi di euro di scostamento di bilancio approvati dal Parlamento lo scorso 29 luglio;
    tra le principali novità, figurano alcune modifiche alla disciplina prevista per l'applicazione della detrazione al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici;
    in particolare, nel tentativo di aumentare la portata del cosiddetto Superbonus, sono state introdotte alcune semplificazioni, prevedendo, in particolare, che le difformità urbanistiche e catastali di singole unità abitative non pregiudicano la possibilità di ottenere il credito di imposta sui lavori relativi alle parti comuni di edifici plurifamiliari;
    il nuovo comma 3-quinquies dell'articolo 51, infatti, introduce una semplificazione per la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni disponendo che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili sono da riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi;
    oggi, chiunque potrà beneficiare del Superbonus, al pari di chi, invece, fino all'approvazione del provvedimento in esame, aveva dovuto sanare eventuali difformità del proprio immobile con costi che si aggirano intorno a 3.000 euro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 51, comma 3-quinquies, del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire uniformità di trattamento tra chi ha dovuto sanare le difformità urbanistiche e catastali della propria unità abitativa per usufruire della detrazione al 110 per cento e chi, invece, non vi è più tenuto.
9/2700/141Galantino, Ferro, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone, all'articolo 30-bis – Misure urgenti per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, quanto segue: «1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
     “2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età”»;
    in data 5 ottobre 2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in un comunicato annunciava quanto segue: «Con riferimento al Concorso per l'accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020, si comunica che risultano intentati numerosi ricorsi giurisdizionali da parte dei medici appartenenti alle categorie individuate dall'articolo 7, comma 2, lettera c) del bando di concorso, il quale prevede che in applicazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, i punteggi di cui al presente comma 2 non possono essere attribuiti ai candidati che alla data di presentazione della domanda si trovino in una delle seguenti condizioni: già in possesso di un diploma di scuola di specializzazione universitaria di area sanitaria; già in possesso di diploma di formazione specifica per medico di medicina generale; già titolari di un contratto di formazione medica; dipendente medico chirurgo di strutture del Servizio sanitario nazionale o di strutture private con esso accreditate».
    Pertanto, dovendo dare esecuzione ai provvedimenti cautelari che sono pervenuti, e continuano a pervenire nelle ultime ore presso il Ministero — sentita anche l'Avvocatura dello Stato — si dispone un rinvio della data di pubblicazione della graduatoria prevista in data odierna lunedì 5 ottobre, in considerazione della necessità di procedere alla corretta formazione della graduatoria nel rispetto del dictum cautelare dell'autorità giudiziaria;
    posto che è acclarata ormai da anni la mancanza di specialisti in campo sanitario, necessari soprattutto nella attuale emergenza sanitaria, appare dunque evidente che mentre da un lato si tenta di «...fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi...» chiedendo ai dirigenti medici e sanitari di trattenersi «...in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età...», dall'altro sussiste addirittura il ritardo della pubblicazione delle graduatorie per il Concorso per l'accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020 che non consente nemmeno l'avvio della formazione specialistica;
    inoltre, il numero dei contratti di formazione-lavoro previsti dai bandi di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria appare ancora insufficiente;
    e infatti, secondo quanto si evince da fonti di stampa, al predetto concorso di accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina avrebbero preso parte oltre ventitremila medici a fronte di sole 14.455 borse finanziate tra Stato, regioni e altri enti pubblici e/o privati (fonte Ministero dell'università e della ricerca) e ciò evidenzia che le risorse aggiuntive per aumentare il numero dei contratti di formazione-lavoro previsti dai bandi di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria stanziate nel recente decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, nonostante abbiano contribuito a ridurre il fenomeno del cosiddetto «imbuto formativo», appaiono però ancora insufficienti a consentire a tutti i medici laureati ed abilitati di potersi specializzare e di poter sopperire alla grave mancanza di specialisti in campo sanitario che in questo periodo di emergenza non sono ancora disponibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni utile provvedimento volto a favorire e completare le procedure di pubblicazione delle graduatorie di merito del Concorso per l'accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020 e a comunicare le date per i successivi adempimenti, a partire dalle assegnazioni di Scuola e Sede per ciascun candidato risultato vincitore di concorso, nonché a stanziare ulteriori risorse economiche adeguate ad incrementare i contratti di formazione-lavoro previsti dai bandi di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria in misura tale da consentire a tutti i medici che ancora non hanno avuto l'opportunità di avere accesso alla formazione specialistica.
9/2700/142Gemmato, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone, all'articolo 30-bis – Misure urgenti per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, quanto segue: «1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
     “2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età”»;
    in data 5 ottobre 2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in un comunicato annunciava quanto segue: «Con riferimento al Concorso per l'accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020, si comunica che risultano intentati numerosi ricorsi giurisdizionali da parte dei medici appartenenti alle categorie individuate dall'articolo 7, comma 2, lettera c) del bando di concorso, il quale prevede che in applicazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, i punteggi di cui al presente comma 2 non possono essere attribuiti ai candidati che alla data di presentazione della domanda si trovino in una delle seguenti condizioni: già in possesso di un diploma di scuola di specializzazione universitaria di area sanitaria; già in possesso di diploma di formazione specifica per medico di medicina generale; già titolari di un contratto di formazione medica; dipendente medico chirurgo di strutture del Servizio sanitario nazionale o di strutture private con esso accreditate».
    Pertanto, dovendo dare esecuzione ai provvedimenti cautelari che sono pervenuti, e continuano a pervenire nelle ultime ore presso il Ministero — sentita anche l'Avvocatura dello Stato — si dispone un rinvio della data di pubblicazione della graduatoria prevista in data odierna lunedì 5 ottobre, in considerazione della necessità di procedere alla corretta formazione della graduatoria nel rispetto del dictum cautelare dell'autorità giudiziaria;
    posto che è acclarata ormai da anni la mancanza di specialisti in campo sanitario, necessari soprattutto nella attuale emergenza sanitaria, appare dunque evidente che mentre da un lato si tenta di «...fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi...» chiedendo ai dirigenti medici e sanitari di trattenersi «...in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età...», dall'altro sussiste addirittura il ritardo della pubblicazione delle graduatorie per il Concorso per l'accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020 che non consente nemmeno l'avvio della formazione specialistica;
    inoltre, il numero dei contratti di formazione-lavoro previsti dai bandi di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria appare ancora insufficiente;
    e infatti, secondo quanto si evince da fonti di stampa, al predetto concorso di accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina avrebbero preso parte oltre ventitremila medici a fronte di sole 14.455 borse finanziate tra Stato, regioni e altri enti pubblici e/o privati (fonte Ministero dell'università e della ricerca) e ciò evidenzia che le risorse aggiuntive per aumentare il numero dei contratti di formazione-lavoro previsti dai bandi di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria stanziate nel recente decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, nonostante abbiano contribuito a ridurre il fenomeno del cosiddetto «imbuto formativo», appaiono però ancora insufficienti a consentire a tutti i medici laureati ed abilitati di potersi specializzare e di poter sopperire alla grave mancanza di specialisti in campo sanitario che in questo periodo di emergenza non sono ancora disponibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni utile provvedimento volto a favorire e completare le procedure di pubblicazione delle graduatorie di merito del Concorso per l'accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020 e a comunicare le date per i successivi adempimenti, a partire dalle assegnazioni di Scuola e Sede per ciascun candidato risultato vincitore di concorso, nonché, nell'ambito delle valutazioni sulle priorità da realizzare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a stanziare ulteriori risorse economiche adeguate ad incrementare i contratti di formazione-lavoro previsti dai bandi di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria in misura tale da consentire a tutti i medici che ancora non hanno avuto l'opportunità di avere accesso alla formazione specialistica.
9/2700/142. (Testo modificato nel corso della seduta) Gemmato, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge n. 2700 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, contiene diverse misure a sostegno dei settori duramente colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia ancora in corso;
    tra le categorie più strategiche per la nostra Nazione, ma anche più colpite dalla crisi, vanno annoverate le agenzie di viaggio. Infatti, solo nel secondo trimestre del 2020, come effetto del lockdown, l'Istat ha registrato un calo del fatturato del 93 per cento rispetto al 2015. Un disastro per il settore con conseguenze incalcolabili per i lavoratori, le famiglie e l'economia italiana;
    le agenzie di viaggio rappresentano un valore aggiunto che è stato possibile evidenziare proprio durante il lockdown, dove tutti coloro che avevano prenotato viaggi attraverso le agenzie hanno trovato un volo di ritorno o comunque sono stati tutelati dagli stessi operatori. Non è accaduto nella stessa misura per chi invece ha prenotato ordine, o per conto proprio, sottoposto ad evidenti e oggettive difficoltà, a costi molto elevati e a volte impiegando lunghi mesi prima di riuscire a rientrare;
    occorre sostenere con ogni misura economica un settore che rappresenta un volano per l'economia italiana, e che più di altri fatica nella ripresa:

impegna il Governo,

a garantire tempestivamente con ogni misura la possibilità che le agenzie di viaggio e gli operatori turistici citati in premessa, al pari di tutti coloro che sono stati sostenuti dallo Stato, siano destinatari di specifiche iniziative di sostegno finanziario.
9/2700/143Osnato, Lollobrigida, Prisco, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge n. 2700 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, contiene diverse misure a sostegno dei settori duramente colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia ancora in corso;
    tra le categorie più strategiche per la nostra Nazione, ma anche più colpite dalla crisi, vanno annoverate le agenzie di viaggio. Infatti, solo nel secondo trimestre del 2020, come effetto del lockdown, l'Istat ha registrato un calo del fatturato del 93 per cento rispetto al 2015. Un disastro per il settore con conseguenze incalcolabili per i lavoratori, le famiglie e l'economia italiana;
    le agenzie di viaggio rappresentano un valore aggiunto che è stato possibile evidenziare proprio durante il lockdown, dove tutti coloro che avevano prenotato viaggi attraverso le agenzie hanno trovato un volo di ritorno o comunque sono stati tutelati dagli stessi operatori. Non è accaduto nella stessa misura per chi invece ha prenotato ordine, o per conto proprio, sottoposto ad evidenti e oggettive difficoltà, a costi molto elevati e a volte impiegando lunghi mesi prima di riuscire a rientrare;
    occorre sostenere con ogni misura economica un settore che rappresenta un volano per l'economia italiana, e che più di altri fatica nella ripresa:

impegna il Governo,

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a garantire tempestivamente con ogni misura la possibilità che le agenzie di viaggio e gli operatori turistici citati in premessa, al pari di tutti coloro che sono stati sostenuti dallo Stato, siano destinatari di specifiche iniziative di sostegno finanziario.
9/2700/143. (Testo modificato nel corso della seduta) Osnato, Lollobrigida, Prisco, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge n. 2700 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, interviene su diversi ambiti e a sostegno di settori e lavoratori duramente colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia ancora in corso;
    l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha colpito duramente soprattutto determinate categorie produttive, che continuano ad essere oggi duramente penalizzate per qualsiasi possibilità di ripartenza con una ripresa delle attività senza alcun sostegno e con confuse, tardive, disomogenee indicazioni;
    i lavoratori autonomi a partita Iva, una platea di 3 milioni di lavoratori che produce il 4 per cento del Pil, rappresentano il 14 per cento degli occupati italiani;
    tra i diversi problemi affrontati dai contribuenti con partita iva e conseguenti alla crisi economica in corso vi è quello del mancato pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate del cosiddetto «contributo a fondo perduto»;
    ad oggi tutte le istanze, anche se presentate entro i termini sono bloccate con lo stato «in lavorazione»;
    la mancanza di comunicazioni in merito e soprattutto il ritardo nella possibilità di poter usufruire delle agevolazioni previste, contribuisce ad aggravare una situazione lavorativa già allo stremo,

impegna il Governo,

a garantire, sin dalla prossima manovra, il rifinanziamento del contributo a fondo perduto per le partite Iva e i lavoratori autonomi e soprattutto interventi mirati e a sostegno di questa categoria di lavoratori che costituisce la parte più produttiva e dinamica della Nazione e che potrebbe rappresentare se adeguatamente incentivata la vera leva della ripresa economica.
9/2700/144Lollobrigida, Prisco, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge n. 2700 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, interviene su diversi ambiti e a sostegno di settori e lavoratori duramente colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia ancora in corso;
    l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha colpito duramente soprattutto determinate categorie produttive, che continuano ad essere oggi duramente penalizzate per qualsiasi possibilità di ripartenza con una ripresa delle attività senza alcun sostegno e con confuse, tardive, disomogenee indicazioni;
    i lavoratori autonomi a partita Iva, una platea di 3 milioni di lavoratori che produce il 4 per cento del Pil, rappresentano il 14 per cento degli occupati italiani;
    tra i diversi problemi affrontati dai contribuenti con partita iva e conseguenti alla crisi economica in corso vi è quello del mancato pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate del cosiddetto «contributo a fondo perduto»;
    ad oggi tutte le istanze, anche se presentate entro i termini sono bloccate con lo stato «in lavorazione»;
    la mancanza di comunicazioni in merito e soprattutto il ritardo nella possibilità di poter usufruire delle agevolazioni previste, contribuisce ad aggravare una situazione lavorativa già allo stremo,

impegna il Governo,

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a garantire, sin dalla prossima manovra, il rifinanziamento del contributo a fondo perduto per le partite Iva e i lavoratori autonomi e soprattutto interventi mirati e a sostegno di questa categoria di lavoratori che costituisce la parte più produttiva e dinamica della Nazione e che potrebbe rappresentare se adeguatamente incentivata la vera leva della ripresa economica.
9/2700/144. (Testo modificato nel corso della seduta) Lollobrigida, Prisco, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
    in particolar modo l'articolo 77 del suddetto disegno di legge proroga di un mese, rispetto a quanto già previsto dal «decreto rilancio», il credito d'imposta del 60 per cento sul canone di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, destinato a soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con fatturato non superiore a 5 milioni di euro che nel mese di riferimento abbiano registrato una diminuzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (per le imprese del settore turistico non si applica il limite dei 5 milioni di fatturato);
    in Italia il comparto turistico ha inciso nel 2018 per il 13,2 per cento del Pil nazionale, rappresentando il 14,9 per cento dell'occupazione totale, pari a 3,5 milioni di occupati;
    nel 2019 il settore turistico (alberghi, campeggi, bar, ristoranti, stabilimenti balneari e termali, discoteche e agenzie di viaggi e parchi divertimento) contava, in media d'anno, circa un milione e 300 mila lavoratori dipendenti e 200 mila aziende con almeno un dipendente;
    purtroppo l'arrivo del COVID-19 ha intaccato negativamente uno dei settori più virtuosi della nostra economia. Come confermano dati evidenziati da un recente studio dell'Istituto Demoskopika, il turismo è probabilmente il settore economico maggiormente colpito dal COVID-19. Solo nei primi otto mesi del 2020, infatti, si è riscontrata una contrazione di presenze pari al 52,5 per cento rispetto al 2019, bruciando oltre 16 miliardi di spesa turistica;
    ricordando le problematiche più importanti, gli operatori del settore, al momento della riapertura, hanno dovuto fare i conti soprattutto con i costi fissi come ad esempio gli affitti. Probabilmente è anche per l'impossibilità di poter ottemperare alla copertura dei costi fissi, e dunque anche agli affitti, che molti operatori del settore hanno dovuto chiudere di nuovo dopo un breve periodo di riapertura. Come recentemente ha denunciato Federalberghi Roma, solo nella Capitale hanno già richiuso i battenti circa 280 hotel. Probabilmente ciò è avvenuto per un connubio «letale» rappresentato dal crollo delle prenotazioni e dalla presenza pesante di costi fissi tra cui gli affitti;
    il Governo con il cosiddetto decreto Rilancio ha cercato di far fronte all'emergenza turistica mediante l'introduzione del voucher cosiddetto «bonus vacanze», di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che alla prova dei fatti è risultato inefficace: dei 2,4 miliardi di euro stanziati per questa misura ad oggi è stato utilizzato solo l'8 per cento,

impegna il Governo

ad introdurre, mediante interventi normativi futuri, una misura economica che preveda l'istituzione di un contributo a fondo perduto legato ai contratti di locazione per le aziende del comparto turistico.
9/2700/145Zucconi, Prisco, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    recentissimamente, la Società Eni Rewind ha comunicato, nonostante i significativi investimenti fatti nel recente passato per rilanciare le attività relative alla produzione del cloro soda ad opera della Società controllata, Ing. Luigi Montevecchi, sita in Sardegna, località Macchiareddu, comune di Assemini, che le stesse attività continuano a far registrare, strutturalmente, delle importanti perdite economiche;
    a fronte di tali risultanze, conseguentemente, sarebbe stato avviato dalla stessa Società un confronto preliminare con alcuni operatori qualificati del settore del cloro soda, i quali avrebbero manifestato interesse alla continuità delle produzioni del medesimo sito industriale, riservandosi la presentazione di un valido piano industriale di sviluppo;
   considerato che:
    la UGL Chimici ha evidenziato la mancanza di garanzie in ordine al mantenimento dell'attuale livello occupazionale, sottolineando l'incertezza relativamente ai maggiori investimenti, tenuto conto del fatto che le produzioni del sito in esame, attraverso la rete di distributori locali, costituiscono un elemento fondamentale per l'attività di potabilizzazione delle acque pubbliche, garantendo sul medesimo territorio la disponibilità di prodotti certificati;
    nel biennio 2018/2019, l'ENI — pur avendo avviato le trattative in esame — ha realizzato un polo di produzione energetica fotovoltaica, autorizzato dalla regione, al fine di rendere sostenibili, nonché consolidare le stesse produzioni;
   atteso che:
    l'ENI, nel recente passato, ha assunto analoghe decisioni in merito ad altri poli industriali dislocati in Sardegna, salvaguardando, di contro, le produzioni esistenti nel resto della penisola, manifestando, dunque, platealmente, la volontà di abbandonare la Sardegna, in un momento storico già di per sé complicato per la tenuta generale dei livelli occupazionali;
   rilevato che:
    le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, hanno proclamato, per il prossimo 22 ottobre, uno sciopero generale del polo petrolchimico di Porto Torres, al fine di richiedere alla stessa Società la ripresa degli investimenti annunciati nel settore della chimica verde, in particolare, anche in ragione della sentenza del Tar Sardegna del 27 maggio 2020, che ha indicato nell'Eni — con le sue società, prima Syndial e poi Eni Rewind — il soggetto responsabile del disastro ambientale della stessa area industriale di Porto Torres;
   ritenuto che:
    appare opportuno conoscere le reali intenzioni di ENI avuto riguardo agli impegni precedentemente assunti nell'ambito della regione Sardegna, al fine di pretendere il rispetto dei medesimi impegni, anche in ragione della salvaguardia dei livelli occupazioni del settore che, in Sardegna, versa già in uno stato di grave crisi, determinando estrema preoccupazione nel personale impiegato,

impegna il Governo,

a porre in essere ogni opportuna iniziativa al fine di prevedere, senza ulteriore ritardo, iniziative utili a scongiurare la chiusura dei Poli Industriali di Macchiareddu e Porto Torres, salvaguardando, conseguentemente, gli attuali livelli occupazionali nell'ambito territoriale sardo, se del caso, con l'istituzione di un tavolo di confronto con l'ENI per la verifica dei progetti aziendali relativi ai medesimi siti, con la partecipazione della stessa regione, nonché delle maestranze locali.
9/2700/146Deidda, Prisco, Zoffili, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    recentissimamente, la Società Eni Rewind ha comunicato, nonostante i significativi investimenti fatti nel recente passato per rilanciare le attività relative alla produzione del cloro soda ad opera della Società controllata, Ing. Luigi Montevecchi, sita in Sardegna, località Macchiareddu, comune di Assemini, che le stesse attività continuano a far registrare, strutturalmente, delle importanti perdite economiche;
    a fronte di tali risultanze, conseguentemente, sarebbe stato avviato dalla stessa Società un confronto preliminare con alcuni operatori qualificati del settore del cloro soda, i quali avrebbero manifestato interesse alla continuità delle produzioni del medesimo sito industriale, riservandosi la presentazione di un valido piano industriale di sviluppo;
   considerato che:
    la UGL Chimici ha evidenziato la mancanza di garanzie in ordine al mantenimento dell'attuale livello occupazionale, sottolineando l'incertezza relativamente ai maggiori investimenti, tenuto conto del fatto che le produzioni del sito in esame, attraverso la rete di distributori locali, costituiscono un elemento fondamentale per l'attività di potabilizzazione delle acque pubbliche, garantendo sul medesimo territorio la disponibilità di prodotti certificati;
    nel biennio 2018/2019, l'ENI — pur avendo avviato le trattative in esame — ha realizzato un polo di produzione energetica fotovoltaica, autorizzato dalla regione, al fine di rendere sostenibili, nonché consolidare le stesse produzioni;
   atteso che:
    l'ENI, nel recente passato, ha assunto analoghe decisioni in merito ad altri poli industriali dislocati in Sardegna, salvaguardando, di contro, le produzioni esistenti nel resto della penisola, manifestando, dunque, platealmente, la volontà di abbandonare la Sardegna, in un momento storico già di per sé complicato per la tenuta generale dei livelli occupazionali;
   rilevato che:
    le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, hanno proclamato, per il prossimo 22 ottobre, uno sciopero generale del polo petrolchimico di Porto Torres, al fine di richiedere alla stessa Società la ripresa degli investimenti annunciati nel settore della chimica verde, in particolare, anche in ragione della sentenza del Tar Sardegna del 27 maggio 2020, che ha indicato nell'Eni — con le sue società, prima Syndial e poi Eni Rewind — il soggetto responsabile del disastro ambientale della stessa area industriale di Porto Torres;
   ritenuto che:
    appare opportuno conoscere le reali intenzioni di ENI avuto riguardo agli impegni precedentemente assunti nell'ambito della regione Sardegna, al fine di pretendere il rispetto dei medesimi impegni, anche in ragione della salvaguardia dei livelli occupazioni del settore che, in Sardegna, versa già in uno stato di grave crisi, determinando estrema preoccupazione nel personale impiegato,

impegna il Governo,

a porre in essere ogni opportuna iniziativa al fine di valutare la possibilità di prevedere iniziative utili a scongiurare la chiusura dei Poli Industriali di Macchiareddu e Porto Torres, salvaguardando, conseguentemente, gli attuali livelli occupazionali nell'ambito territoriale sardo, se del caso, con l'istituzione di un tavolo di confronto con l'ENI per la verifica dei progetti aziendali relativi ai medesimi siti, con la partecipazione della stessa regione, nonché delle maestranze locali.
9/2700/146. (Testo modificato nel corso della seduta) Deidda, Prisco, Zoffili, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge n. 2700 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, interviene su diversi ambiti e contiene una molteplicità di misure a sostegno dei settori duramente colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia ancora in corso;
    nello specifico vengono disposte misure a sostegno del lavoro introdotte in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, oltre che la previsione di alcuni sgravi contributivi per i datori di lavoro;
    tuttavia, al fine di contrastare i rischi di contrazione dell'occupazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza, occorrono misure più incisive e investimenti in grado di dare uno slancio concreto all'occupazione messa quotidianamente a dura prova a causa della crescita della curva dei contagi e al rischio di nuove «chiusure selettive»;
    occorre premiare chi lavora e dare sostegno a chi nei mesi precedenti la crisi ha dato prova di lavorare tanto e in maniera produttiva. Il settore delle piccole e medie imprese, importantissimo in Italia, ha risentito enormemente delle restrizioni imposte dal lockdown e ora soffre la domanda debole legata al distanziamento sociale e alla propensione a disinvestire;
    se le imprese più grandi hanno difficoltà a ripartire, quelle più piccole sono costrette a chiudere a causa di perdite di fatturato tali da non compensare i rischi di una ipotetica riapertura. Ad inizio di maggio una piccola e media impresa su 4 ha perso 80 per cento del fatturato;
    per sostenere la ripresa occorre venire incontro sia a lavoratori che a datori di lavoro, un buon punto di partenza potrebbe essere rappresentato da una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di lavoro dipendente e a titolo di incentivo alle imprese al mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza epidemiologica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assicurare, con ogni misura e sin dalla prossima manovra finanziaria, il dimezzamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di lavoro dipendente, per le imprese che, nel trimestre da marzo a maggio del 2020, hanno subito un calo del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo trimestre dell'anno precedente.
9/2700/147Meloni, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge n. 2700 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, interviene su diversi ambiti e contiene una molteplicità di misure a sostegno dei settori duramente colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia ancora in corso;
    nello specifico vengono disposte misure a sostegno del lavoro introdotte in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, oltre che la previsione di alcuni sgravi contributivi per i datori di lavoro;
    tuttavia, al fine di contrastare i rischi di contrazione dell'occupazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza, occorrono misure più incisive e investimenti in grado di dare uno slancio concreto all'occupazione messa quotidianamente a dura prova a causa della crescita della curva dei contagi e al rischio di nuove «chiusure selettive»;
    occorre premiare chi lavora e dare sostegno a chi nei mesi precedenti la crisi ha dato prova di lavorare tanto e in maniera produttiva. Il settore delle piccole e medie imprese, importantissimo in Italia, ha risentito enormemente delle restrizioni imposte dal lockdown e ora soffre la domanda debole legata al distanziamento sociale e alla propensione a disinvestire;
    se le imprese più grandi hanno difficoltà a ripartire, quelle più piccole sono costrette a chiudere a causa di perdite di fatturato tali da non compensare i rischi di una ipotetica riapertura. Ad inizio di maggio una piccola e media impresa su 4 ha perso 80 per cento del fatturato;
    per sostenere la ripresa occorre venire incontro sia a lavoratori che a datori di lavoro, un buon punto di partenza potrebbe essere rappresentato da una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di lavoro dipendente e a titolo di incentivo alle imprese al mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza epidemiologica,

impegna il Governo

individuando preventivamente le necessarie risorse finanziarie, a valutare la possibilità di assicurare, con ogni misura e sin dalla prossima manovra finanziaria, il dimezzamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di lavoro dipendente, per le imprese che, nel trimestre da marzo a maggio del 2020, hanno subito un calo del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo trimestre dell'anno precedente.
9/2700/147. (Testo modificato nel corso della seduta) Meloni, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge n. 2700 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, interviene su diversi settori dell'ordinamento e contiene una molteplicità di misure a sostegno dei settori duramente colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia ancora in corso;
    nello specifico, tra le diverse materie trattate, una disposizione introdotta in Senato (articolo 37-quinquies) prescrive per l'esercizio dell'attività di guardia giurata l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente (rispetto ad un istituto di vigilanza autorizzato o ad altro soggetto parimenti legittimato) e detta disposizione transitoria, per le autorizzazioni ad esercitare l'attività di guardia giurata come lavoratore autonomo che siano state accordate antecedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione;
    la disposizione introdotta fa venir meno la possibilità per la guardia giurata di essere lavoratore autonomo. O più precisamente, tale configurazione è da intendersi «a termine». Infatti si prevede che le autorizzazioni che siano state accordate per esercitare l'attività di guardia giurata in guisa di lavoro autonomo, antecedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione, conservino efficacia fino alla loro scadenza, con rinnovabilità per una sola volta;
    la norma così formulata limita la possibilità dei cittadini di poter fare impresa sancendo disposizioni condizionanti verso gli istituti di vigilanza e facendo venir meno quanto disposto con la sentenza n. 118 del 17 gennaio 2018, il TAR per l'Emilia Romagna – Sezione II che ha annullato l'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale n. 269 del 2010, dando la possibilità di nomina diretta e autonoma ad opera degli istituti di vigilanza delle guardie giurate,

impegna il Governo

a garantire sin dal prossimo provvedimento utile che per gli istituti di vigilanza privata vengano disposti gli opportuni interventi normativi, atti ad assicurare lo svolgimento della loro preziosa attività, soprattutto in questo periodo di crisi da Covid-19, in maniera autonoma e non vincolata.
9/2700/148Silvestroni, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge n. 2700 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, interviene su diversi settori dell'ordinamento e contiene una molteplicità di misure a sostegno dei settori duramente colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia ancora in corso;
    nello specifico, tra le diverse materie trattate, una disposizione introdotta in Senato (articolo 37-quinquies) prescrive per l'esercizio dell'attività di guardia giurata l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente (rispetto ad un istituto di vigilanza autorizzato o ad altro soggetto parimenti legittimato) e detta disposizione transitoria, per le autorizzazioni ad esercitare l'attività di guardia giurata come lavoratore autonomo che siano state accordate antecedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione;
    la disposizione introdotta fa venir meno la possibilità per la guardia giurata di essere lavoratore autonomo. O più precisamente, tale configurazione è da intendersi «a termine». Infatti si prevede che le autorizzazioni che siano state accordate per esercitare l'attività di guardia giurata in guisa di lavoro autonomo, antecedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione, conservino efficacia fino alla loro scadenza, con rinnovabilità per una sola volta;
    la norma così formulata limita la possibilità dei cittadini di poter fare impresa sancendo disposizioni condizionanti verso gli istituti di vigilanza e facendo venir meno quanto disposto con la sentenza n. 118 del 17 gennaio 2018, il TAR per l'Emilia Romagna – Sezione II che ha annullato l'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale n. 269 del 2010, dando la possibilità di nomina diretta e autonoma ad opera degli istituti di vigilanza delle guardie giurate,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di garantire sin dal prossimo provvedimento utile che per gli istituti di vigilanza privata vengano disposti gli opportuni interventi normativi, atti ad assicurare lo svolgimento della loro preziosa attività, soprattutto in questo periodo di crisi da Covid-19, in maniera autonoma e non vincolata.
9/2700/148. (Testo modificato nel corso della seduta) Silvestroni, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
    in base all'attuale formulazione della norma non è previsto alcun esonero contributivo per le imprese che fanno parziale ricorso alla cassa integrazione, ma solo per quelle che non richiedono trattamenti di ammortizzazione sociale;
    questo penalizza moltissimo i datori di lavoro del settore alberghiero che tentano di recuperare la consistenza occupazionale precedente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 pur in presenza di condizioni di mercato assai incerte. Risultano escluse dal beneficio, quindi, le aziende interessate da una maggiore situazione di difficoltà, che sono impossibilitate a riprendere a pieno ritmo l'attività e che potrebbero — se adeguatamente supportate — procedere con una riapertura parziale, richiamando in servizio una parte del personale che attualmente usufruisce del trattamento di integrazione salariale;
    si stima che estendere l'esonero del versamento dei contributi previdenziali anche alle imprese che ricorrono parzialmente alla CIG, potrebbe permettere il rientro in azienda di circa 27.000 lavoratori, con un costo complessivo di 53,6 milioni di euro. Considerando che tali lavoratori, se non rientrassero in azienda, beneficerebbero dell'integrazione salariale per complessivi 103,6 milioni di euro, la norma potrebbe garantire un risparmio per l'erario di 50 milioni di euro,

impegna il Governo

ad estendere, con apposito provvedimento normativo, l'esonero contributivo previsto dal decreto in esame anche ai datori di lavoro del settore alberghiero e termale, che stanno ancora usufruendo del trattamento di integrazione salariale per una parte dei loro dipendenti.
9/2700/149Rotelli, Lollobrigida, Zucconi, Prisco, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca ulteriori misure per il sostegno e il rilancio dell'economia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso l'impiego degli ulteriori 25 miliardi di euro di scostamento di bilancio approvati dal Parlamento lo scorso 29 luglio;
    l'articolo 29-ter, introdotto durante l'esame al Senato, prevede, al comma 1, il potenziamento e la riorganizzazione della rete di assistenza territoriale per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso, stabilendo l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di appositi piani, a partire dal distretto sanitario di base;
    in particolare, la crisi pandemica ha messo in luce la necessità di attuare nuovi modelli di welfare attraverso le cosiddette «strutture di prossimità», come evidenziato nel piano redatto dal Comitato di esperti in materia economica e sociale per il rilancio «Italia 2020-2022», con particolare riguardo all'assistenza socio-sanitaria, mediante adeguate alternative alla presa in carico ospedaliera e con una riorganizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici che trova appoggio sul sistema familiare e domiciliare, con il riconoscimento, ad esempio, della figura del caregiver, e sul Terzo settore;
    i caregivers familiari sono coloro che si prendono cura, al di fuori di un contesto professionale e a titolo gratuito, di una persona cara bisognosa di assistenza a lungo termine in quanto affetta da una malattia cronica, da disabilità o da qualsiasi altra condizione di non autosufficienza;
    la circostanza che, in Italia, a differenza di molti altri Paesi europei, questa figura non sia giuridicamente riconosciuta, né in alcun modo tutelata, rivela in modo inequivocabile quanto il lavoro di cura svolto gratuitamente sia stato invisibile, dato per scontato, e considerato irrilevante;
    pur non esistendo un dato ufficiale, secondo un'indagine di Istat 2015 sarebbero addirittura 7,3 milioni i caregivers familiari in Italia, prevalentemente donne (74 per cento), di cui il 31 per cento di età inferiore a 45 anni, il 38 per cento di età compresa tra 46 e 60, il 18 per cento tra 61 e 70 e ben il 13 per cento oltre i 70;
    lavoratrici e lavoratori a tutti gli effetti, a cui, però, non vengono riconosciuti diritti e che ogni giorno affrontano difficoltà che potrebbero essere superate se solo ci fosse una rete e un riconoscimento dell'importanza sociale della loro attività: vivono con 800 euro di invalidità e accompagno, e, in assenza di una legge di riferimento, si troveranno senza pensione, né ammortizzatori sociali;
    la maggior parte di loro ha perso o lasciato il lavoro perché il carico assistenziale spesso impone l'affiancamento costante, con conseguente impoverimento del nucleo familiare;
    tutti i decreti emergenziali, dal Cura Italia al Liquidità, hanno previsto timide misure solo per i lavoratori che hanno un familiare disabile, estendendo i permessi della legge n. 104 del 1992 e i congedi parentali, mentre nulla è stato previsto per le persone che accudiscono quotidianamente un familiare,

impegna il Governo

a stanziare, in occasione della prossima legge di bilancio, adeguate misure economiche volte a riconoscere un congruo, quanto doveroso, supporto economico ai caregivers familiari, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
9/2700/150Bellucci, De Toma.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca ulteriori misure per il sostegno e il rilancio dell'economia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso l'impiego degli ulteriori 25 miliardi di euro di scostamento di bilancio approvati dal Parlamento lo scorso 29 luglio;
    l'articolo 29-ter, introdotto durante l'esame al Senato, prevede, al comma 1, il potenziamento e la riorganizzazione della rete di assistenza territoriale per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso, stabilendo l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di appositi piani, a partire dal distretto sanitario di base;
    in particolare, la crisi pandemica ha messo in luce la necessità di attuare nuovi modelli di welfare attraverso le cosiddette «strutture di prossimità», come evidenziato nel piano redatto dal Comitato di esperti in materia economica e sociale per il rilancio «Italia 2020-2022», con particolare riguardo all'assistenza socio-sanitaria, mediante adeguate alternative alla presa in carico ospedaliera e con una riorganizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici che trova appoggio sul sistema familiare e domiciliare, con il riconoscimento, ad esempio, della figura del caregiver, e sul Terzo settore;
    i caregivers familiari sono coloro che si prendono cura, al di fuori di un contesto professionale e a titolo gratuito, di una persona cara bisognosa di assistenza a lungo termine in quanto affetta da una malattia cronica, da disabilità o da qualsiasi altra condizione di non autosufficienza;
    la circostanza che, in Italia, a differenza di molti altri Paesi europei, questa figura non sia giuridicamente riconosciuta, né in alcun modo tutelata, rivela in modo inequivocabile quanto il lavoro di cura svolto gratuitamente sia stato invisibile, dato per scontato, e considerato irrilevante;
    pur non esistendo un dato ufficiale, secondo un'indagine di Istat 2015 sarebbero addirittura 7,3 milioni i caregivers familiari in Italia, prevalentemente donne (74 per cento), di cui il 31 per cento di età inferiore a 45 anni, il 38 per cento di età compresa tra 46 e 60, il 18 per cento tra 61 e 70 e ben il 13 per cento oltre i 70;
    lavoratrici e lavoratori a tutti gli effetti, a cui, però, non vengono riconosciuti diritti e che ogni giorno affrontano difficoltà che potrebbero essere superate se solo ci fosse una rete e un riconoscimento dell'importanza sociale della loro attività: vivono con 800 euro di invalidità e accompagno, e, in assenza di una legge di riferimento, si troveranno senza pensione, né ammortizzatori sociali;
    la maggior parte di loro ha perso o lasciato il lavoro perché il carico assistenziale spesso impone l'affiancamento costante, con conseguente impoverimento del nucleo familiare;
    tutti i decreti emergenziali, dal Cura Italia al Liquidità, hanno previsto timide misure solo per i lavoratori che hanno un familiare disabile, estendendo i permessi della legge n. 104 del 1992 e i congedi parentali, mentre nulla è stato previsto per le persone che accudiscono quotidianamente un familiare,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a stanziare, in occasione della prossima legge di bilancio, adeguate misure economiche volte a riconoscere un congruo, quanto doveroso, supporto economico ai caregivers familiari, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
9/2700/150. (Testo modificato nel corso della seduta) Bellucci, De Toma.


   La Camera,
   premesso che:
    nel «decreto agosto» è previsto un nuovo sconto sui contributi per le imprese delle regioni del Sud per il contrasto alla crisi economica provocata dall'epidemia COVID-19;
    l'articolo 27 dello stesso stanzia più di un miliardo di euro per una agevolazione contributiva a favore dei datori di lavoro privati situati nelle aree svantaggiate del Paese, applicabile da ottobre a dicembre 2020. Sono esclusi lavoro agricolo e lavoro domestico e interessa tutti i tipi di contratto sia a tempo determinato che indeterminato di tutti i dipendenti già presenti in azienda (non solo le nuove assunzioni);
    le aree svantaggiate sono individuate nelle regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alle media nazionale;
    si tratta in particolare delle regioni del Sud già interessate dal Bonus Sud cui si aggiunge però anche l'Umbria stando alla relazione tecnica del decreto;
    lo sgravio è fissato al 30 per cento della contribuzione previdenziale;
    va considerato che la regione Marche, già vessata dagli effetti del sisma del 2016, dalla crisi economica e da una lenta ma inesorabile deindustrializzazione, vede applicato alle confinanti regioni Abruzzo ed Umbria lo sgravio contributivo del 30 per cento sui contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti;
    pertanto la regione Marche caratterizzata da aree in serie situazioni di disagio socio-economico e di gravi problemi occupazionali viene fortemente discriminata e non vi vengono applicati gli strumenti di contenimento dei gravi effetti sull'economia e sull'occupazione derivanti dall'epidemia COVID-19,

impegna il Governo

a estendere la misura di agevolazione a tutte le aree colpite dal sisma del 2016, e che venga rivista la situazione delle Marche, già considerata nella geografia dei fondi europei una regione «in transizione» verso quelle meno sviluppate.
9/2700/151Prisco, Trancassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca ulteriori misure per il sostegno e il rilancio dell'economia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso l'impiego degli ulteriori 25 miliardi di euro di scostamento di bilancio approvati dal Parlamento lo scorso 29 luglio;
    in particolare, l'articolo 14 preclude la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto;
    la norma in esame, che ha, di fatto, prorogato il divieto di licenziamento, non fissa una scadenza precisa per la durata stessa della proroga, limitandosi a introdurre tre esplicite deroghe: a) per le imprese che hanno cessato l'attività; b) per le imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l'esercizio provvisorio; c) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
    la formulazione della norma ha, infatti, fatto insorgere più di un dubbio sulla sua portata e, in particolare, sulla durata ulteriore del divieto di licenziamento, richiedendo uno sforzo interpretativo e di coordinamento tra la disposizione originaria del divieto, quella in esame che ne dispone la proroga e quelle richiamate per la determinazione della sua efficacia, connessa alla durata dell'ulteriore periodo di ammortizzatori sociali e di fruizione dell'esonero contributivo;
    anche sulla proroga degli ammortizzatori sociali i professionisti sottolineano la mancanza di chiarezza visto che «fermo l'intento del legislatore del decreto-legge n. 104 del 2020 di disincentivare, se non davvero necessario, l'utilizzo delle ulteriori nove settimane di trattamenti e rammentando le evidenti differenze che sussistono in tema di ammortizzatori sociali tra la normativa ordinaria e quella emergenziale, è tuttavia lecito domandarsi, dal punto di vista prettamente economico, quale percorso sia il più confacente per le aziende che dovessero trovarsi in difficoltà nei prossimi mesi»;
    con riferimento, poi, alla previsione di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, secondo i consulenti del lavoro «non risulta di immediata comprensione perché il legislatore abbia stabilito che l'esonero sia concesso nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. Tale scelta, infatti, risulta oltremodo penalizzante per i datori di lavoro virtuosi che hanno preferito, in tali mesi, concedere primariamente ferie e permessi ai propri dipendenti in luogo dei trattamenti di integrazione salariale. Risulta, peraltro, sfavorevole anche per le aziende che, per motivazioni legate alla loro specifica attività, in tale periodo hanno regolarmente lavorato, scontando tuttavia una fisiologica flessione nel successivo periodo estivo»;
    perplessità tra i tecnici sono emerse rispetto ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo motivati da esigenze che non danno accesso alla cassa COVID-19 come, ad esempio, una riorganizzazione produttiva dell'azienda: secondo un'interpretazione, sarebbe possibile licenziare, per giustificato motivo oggettivo, ma senza accedere alle integrazioni o all'esonero;
    tale tesi, però, potrebbe risultare inconciliabile con una lettura testuale dell'articolo in esame che sembra, invece, considerare superabile il blocco dei licenziamenti solo nei casi di deroga esplicitamente individuati;
    l'articolo 14 risulta, pertanto, fra le misure di maggiore complessità applicativa, rischiando di prestare il fianco a innumerevoli ricorsi da parte dei lavoratori, a danno anche delle imprese che potrebbero incorrere in pesanti sanzioni in caso di errori interpretativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire la portata normativa e temporale dell'articolo 14 del provvedimento in esame, anche attraverso l'emanazione tempestiva di una circolare applicativa.
9/2700/152Lucaselli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
    l'emergenza epidemiologica cui stiamo facendo fronte con difficoltà necessita di provvedimenti che semplifichino tutti gli iter burocratici già molto farraginosi presenti nell'apparato amministrativo del nostro Paese;
    per tutelare le fasce più deboli e i lavoratori, agevolando anche i datori di lavoro nella richiesta della Cassa integrazione, è necessario valutare anche l'entità delle varie aziende, favorendo e sostenendo anche le più piccole;
    pretendere, ad esempio, che anche le aziende sotto i 5 dipendenti si dotino di un accordo sindacale diventa un forte disincentivo all'apertura della procedura di CIG;
    per difendere poi i diritti dei lavoratori, inoltre, non è possibile costringerli all'esaurimento delle ferie residue; così come risulta gravemente penalizzante prevedere la possibilità di accedere alla cassa integrazione in deroga solo per le imprese che siano iscritte ai Fondi bilaterali alternativi;
    la ripresa e il rilancio del nostro Paese, come si prefigge questo decreto già dal titolo, deve passare anche attraverso questi esempi di puro buon senso,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, fin dal prossimo provvedimento utile, di semplificare per le aziende più piccole le procedure di accesso all'erogazione della cassa integrazione, escludendo l'obbligo di iscrizione ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi per le aziende che vogliono richiedere la CIG in deroga e esonerando i lavoratori in CIG dall'obbligo di esaurimento totale delle ferie residue.
9/2700/153Bignami, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    la normativa sull'ecobonus al 110 per cento prevede un arco temporale estremamente breve (1o luglio 2020-31 dicembre 2021), per l'effettuazione dei lavori agevolati e per il materiale pagamento delle spese che danno diritto alla detrazione del 110 per cento;
    le disposizioni di attuazione, che hanno reso concretamente possibile l'applicazione del beneficio, hanno di fatto ridotto ancor di più, quindi di ulteriori tre mesi, il periodo entro cui è possibile fruire della detrazione; inoltre, si stanno già registrando ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni comunali che determineranno un'ulteriore riduzione del periodo di riferimento;
    si fa notare, altresì che anche le avverse condizioni meteorologiche, durante le stagioni invernali, potrebbero rendere di fatto impossibile la materiale esecuzione dei lavori, diminuendo ancora di più il tempo a disposizione;
    per rendere realmente efficace la norma e far in modo che più cittadini possibile possano usufruirne è necessario che sia garantito un sufficiente lasso di tempo per preventivare e poi effettuare i lavori agevolati,

impegna il Governo

a disporre, attraverso ulteriori iniziative normative, la possibilità di un'estensione temporale dell'efficacia della disciplina sull'ecobonus costruzioni al 110 per cento fino al 2023.
9/2700/154Butti, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    la normativa sull'ecobonus al 110 per cento prevede un arco temporale estremamente breve (1o luglio 2020-31 dicembre 2021), per l'effettuazione dei lavori agevolati e per il materiale pagamento delle spese che danno diritto alla detrazione del 110 per cento;
    le disposizioni di attuazione, che hanno reso concretamente possibile l'applicazione del beneficio, hanno di fatto ridotto ancor di più, quindi di ulteriori tre mesi, il periodo entro cui è possibile fruire della detrazione; inoltre, si stanno già registrando ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni comunali che determineranno un'ulteriore riduzione del periodo di riferimento;
    si fa notare, altresì che anche le avverse condizioni meteorologiche, durante le stagioni invernali, potrebbero rendere di fatto impossibile la materiale esecuzione dei lavori, diminuendo ancora di più il tempo a disposizione;
    per rendere realmente efficace la norma e far in modo che più cittadini possibile possano usufruirne è necessario che sia garantito un sufficiente lasso di tempo per preventivare e poi effettuare i