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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 27 ottobre 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 27 ottobre 2020.

  Ascani, Azzolina, Battelli, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giglio Vigna, Giordano, Giorgis, Gobbato, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Marattin, Mauri, Milanato, Molinari, Mollicone, Morani, Morassut, Muroni, Nardi, Occhionero, Orrico, Pallini, Palmisano, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Siani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Traversi, Maria Tripodi, Ungaro, Vignaroli, Villarosa, Viscomi, Raffaele Volpi, Zicchieri, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Ascani, Azzolina, Battelli, Berti, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Cancelleri, Cappellani, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Ferraresi, Fiano, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Galizia, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giglio Vigna, Giordano, Giorgis, Gobbato, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Marattin, Mauri, Milanato, Molinari, Mollicone, Morani, Morassut, Muroni, Nardi, Occhionero, Orrico, Orsini, Pallini, Palmisano, Parolo, Perantoni, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sapia, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Siani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Traversi, Maria Tripodi, Ungaro, Vignaroli, Villarosa, Viscomi, Raffaele Volpi, Zicchieri, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 26 ottobre 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   FRASSINETTI ed altri: «Norme per la tutela degli equini e riconoscimento della qualifica di animale agricolo e di affezione» (2740);
   BITONCI e DURIGON: «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni e dei servizi professionali» (2741);
   SIRACUSANO: «Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, in materia di destinazione di una quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle attività di informazione svolte dalle testate quotidiane e periodiche e dalle agenzie di stampa» (2742);
   VERSACE ed altri: «Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS)» (2743);
   UNGARO: «Modifica all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, in materia di rilevazione dei cittadini italiani all'estero» (2744);
   CASCIELLO ed altri: «Interventi in favore dei lavoratori dello spettacolo e istituzione del registro dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago» (2745).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 26 ottobre 2020 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
  dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa:
    «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017» (2746).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge costituzionale MAGI ed altri: «Modifiche agli articoli 72 e 79 della Costituzione, in materia di concessione di amnistia e indulto» (2456) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Pezzopane.

  La proposta di legge TERMINI ed altri: «Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriale mediante la rimozione delle barriere alla comunicazione e all'informazione» (2612) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Perconti.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri):
  PALAZZOTTO ed altri: «Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni» (Doc XXII, n. 45) – Parere delle Commissioni I e V.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla VI Commissione (Finanze), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
   in data 23 ottobre 2020, Sentenza n. 222 del 22 settembre - 23 ottobre 2020 (Doc. VII, n. 539), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 54, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla II Commissione (Giustizia), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
   Sentenza n. 223 del 23 settembre - 23 ottobre 2020 (Doc. VII, n. 540), con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 117, primo comma, della Costituzione – quest'ultimo in relazione all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, e all'articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, entrambi ratificati e resi esecutivi con legge 4 agosto 1955, n. 848 – dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Napoli Nord;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 159 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Napoli Nord.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Corte dei conti europea, in data 22 ottobre 2020, ha comunicato la pubblicazione della relazione annuale della Corte sulle agenzie dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2019, corredata delle dettagliate dichiarazioni di affidabilità per ciascuna agenzia, e la relazione speciale 22/2020, intitolata «Il futuro delle agenzie dell'Unione europea: sono possibili una maggiore flessibilità e cooperazione». Questi documenti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Commissione europea, in data 26 ottobre 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (COM(2020) 669 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 ottobre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti (199).

  Questa richiesta è assegnata, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. È altresì assegnata, ai sensi del medesimo comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio). Tali Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro l'11 novembre 2020.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Iniziative per superare la carenza di organico nel ruolo dei segretari comunali, adeguandone il numero al reale fabbisogno nazionale – 3-00986

A) Interrogazione

   DEIDDA. — Al Ministro dell'interno, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 97 del Testo unico degli enti locali prevede espressamente che il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98, il quale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
   la citata figura appare dunque di fondamentale importanza, oltre che necessaria, in particolare nei piccoli comuni, i quali sono spesso sprovvisti di figure dirigenziali, anche in ragione del fatto che il segretario: a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi; c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia; e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4;
   di recente, la comunità montana «Gennargentu-Mandrolisai» ha approvato un documento nel quale si segnala la grave situazione dei comuni ricompresi nello stesso territorio, determinata dalla carenza di segretari comunali: carenza che, di fatto, impedisce alle citate amministrazioni di poter adempiere ai propri compiti, con conseguente paralisi dell'attività amministrativa;
   in particolare, degli undici comuni ricompresi nell'area in questione, solo tre possono vantare la presenza di un segretario comunale in convenzione, seppure per pochissime ore al mese, e altri comuni, per effetto del prossimo pensionamento in ragione della recente riforma pensionistica intervenuta, si troveranno a dover affrontare la medesima situazione;
   non appare più possibile per i comuni programmare l'attività amministrativa facendo ricorso al mero supporto di segretari comunali «a scavalco», i quali, pur se assolutamente responsabili e competenti, non possono garantire una presenza tale da far fronte alla moltitudine di istanze che la cittadinanza riversa quotidianamente sul singolo ente locale;
   la carenza in questione appare ancora più grave nelle zone interne dove gli amministratori sono chiamati a sopperire alla carenza di personale e alle ristrettezze dei bilanci e tale situazione contrasta con il ripetutamente annunciato rilancio delle zone in questione;
   la pubblicazione del diario delle prove preselettive relative all'ultimo concorso per l'accesso all'albo nazionale dei segretari è intervenuta solamente di recente, dopo i due rinvii del 23 luglio 2019 e del 28 maggio 2019;
   il suindicato ritardo appare del tutto in contrasto con la necessità di scongiurare un vero e proprio collasso amministrativo e, di contro, si rende necessario programmare azioni straordinarie, per consentire alle amministrazioni comunali di poter espletare i propri compiti istituzionali nell'esclusivo interesse dei cittadini, se del caso, anche aumentando il numero delle borse che verranno assegnate in ragione del citato concorso –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti sopraesposti e quali iniziative di competenza intendano assumere al fine di adeguare il numero dei segretari comunali al reale fabbisogno nazionale. (3-00986)


Iniziative volte a prevedere la proroga dell'affidamento a società di vigilanza privata del servizio di antipirateria marittima, nelle more dell'attivazione dei corsi di abilitazione – 3-01725

B) Interrogazione

   DEIDDA, PRISCO, ROTELLI, GALANTINO, BUTTI e CIABURRO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   l'esposizione delle imprese italiane operanti all'estero ad atti di criminalità endemica o terroristica rappresenta un problema diffuso e le stesse imprese, operanti in Stati e in regioni a rischio, hanno il dovere di proteggere il proprio personale, sia avuto riguardo ai rischi insiti nell'ambiente lavorativo che a quelli derivanti da fattori esterni;
   in un simile contesto, le stesse imprese non posso prescindere dall'affidamento all'esterno dei servizi di sicurezza, al punto che, allo stato, nel mondo operano grandi società private americane e britanniche, ma anche francesi, israeliane, russe e sudafricane, costituite in massima parte da ex militari professionisti, mentre non risulta che vi siano società italiane operanti in tale delicato e importante settore;
   attualmente, la legislazione vigente non prevede alcuna regolamentazione, fatta eccezione per quanto concerne il servizio di antipirateria marittima, svolto da istituti di vigilanza autorizzati, regolato, appunto dall'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, a fronte del quale è stato previsto, però, che il personale impiegato in tali attività debba ottenere un'abilitazione apposita, conseguente ad appositi corsi attivati dal Ministero dell'interno;
   nelle more dell'attivazione di tali corsi, fin dal 2012 e fino al 30 giugno 2020, data di scadenza dell'ultima proroga, è stato previsto, in deroga al possesso della citata abilitazione che le società private possano svolgere tali servizi antipirateria, avvalendosi di guardie giurate, ex appartenenti alle Forze armate, che abbiano partecipato, per almeno sei mesi, alle missioni internazionali in incarichi operativi;
   da quel che risulta, il Ministero avrebbe recentemente comunicato ad alcune associazioni di categoria che il citato personale, in mancanza dell'abilitazione in questione, a decorrere dalla scadenza del 30 giugno, non avrebbe più potuto esercitare tale attività: e ciò nonostante i corsi in questione non siano mai stati attivati, a distanza di otto anni, dal competente Ministero;
   la mancata proroga ha obbligato il personale in questione all'abbandono delle imbarcazioni, determinando il fermo di un'attività di estrema importanza per la tutela dei nostri traffici commerciali marittimi, con gravi conseguenze per gli stessi armatori italiani che saranno costretti a rivolgersi a società straniere operanti nel medesimo settore, al fine di tutelare le proprie imbarcazioni;
   la previsione della proroga in questione avrebbe dovuto rappresentare una priorità per il Governo, al fine di salvaguardare l'attività economica delle aziende italiane del settore, le quali, invece, si vedranno costrette a perdere decine di milioni di fatturato, in favore di società straniere: e ciò, nonostante l'impiego di personale italiano rappresenti una maggiore garanzia per il controllo dei flussi informativi, anche al fine di tutelare maggiormente gli interessi nazionali –:
   se sia a conoscenza dei fatti sopraesposti e quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di prevedere, immediatamente, la proroga in questione, consentendo al personale in possesso dei requisiti in deroga previsti fino ad oggi, di continuare ad operare per la tutela dei traffici commerciali nazionali. (3-01725)


Iniziative in ordine all'importazione di carni suine provenienti dalla Germania, alla luce dei casi di peste suina ivi recentemente riscontrati, e per il superamento delle restrizioni commerciali imposte alla Sardegna con riguardo a tale mercato – 2-00953

C) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per sapere – premesso che:
   nel corso del mese di settembre 2020 in Germania è stato riscontrato un focolaio di peste suina africana; in particolare, il 23 settembre 2020 il Governo tedesco ha annunciato ulteriori 20 casi di peste suina (Psa) che seguono al primo caso rilevato su un cinghiale nel Brandeburgo. Stando a quanto dichiarato dagli scienziati del Friedrich-Loeffler-Institut questo sarebbe solo l'inizio di un'epidemia in corso, tenuto conto che negli ultimi giorni sono stati trovati altri 8 casi, uno dei quali è stato quello di un cinghiale ucciso da un cacciatore nei pressi del comune di Neuzelle, nel distretto di Oder-Spree. Questi ritrovamenti evidenziano come questa epidemia si sta spostando pericolosamente. Da venerdì 11 settembre 2020 la Corea del Sud ha deciso di vietare le importazioni di carne suina tedesca e successivamente i divieti si sono allargati alla Cina, Giappone, Corea del Sud, Filippine e Brasile. Nonostante la Germania abbia immediatamente attivato un team di gestione della crisi, 20 campioni hanno confermato l'infezione, e ad oggi è impossibile stimare quanti animali infetti ci siano e quanto sia estesa la malattia. Se il virus raggiungesse gli allevamenti industriali del Paese, l'intero mercato europeo potrebbe essere colpito. Il morbo della Psa è presente in Europa da diversi decenni e in Italia dal 1978, con interessamento esclusivo della regione Sardegna che da oltre 40 anni è sottoposta ad una significativa restrizione relativa alla commercializzazione delle carni suine. Infatti, già da tempo la regione Sardegna è impegnata alacremente nell'eradicazione del morbo della Psa e in particolare negli ultimi anni, grazie anche all'istituzione di una unità di progetto, si è riusciti, con azioni mirate, a ridurre sensibilmente i casi di Psa tanto che si potrebbe anche affermare che oggi la Psa in Sardegna è stata debellata. Ma con riguardo ai casi riscontrati ultimamente in nord Europa, giova evidenziare che la Sardegna attualmente importa sia animali vivi che carni dalla Germania e l'arrivo di una nuova contaminazione veicolata anche attraverso questi suini sarebbe un colpo letale per la suinicoltura sarda, già alle prese con difficoltà economiche e che proprio in questi giorni chiedeva a gran voce lo sblocco della movimentazione e la revoca delle restrizioni commerciali. Dopo decenni di contrasto finalmente gli allevatori vedono uno spiraglio sulla fine delle restrizioni alla commercializzazione. Pertanto, dovrebbe essere prioritario attivare tutti i protocolli necessari affinché l'introduzione di materiale infetto possa riportare la Sardegna alle stesse condizioni del 1978. La recente pandemia da Covid-19 ha mostrato come la Sardegna sia particolarmente sensibile rispetto ad altre ai contagi esterni, visto il suo isolamento geografico –:
   quali iniziative il Governo abbia intenzione di adottare in ordine all'importazione in Italia e, in particolare, in Sardegna di carni suine provenienti dalla Germania, ovvero se sia in programma l'adozione di misure restrittive contro l'importazione delle carni vive e/o morte di suini prevenienti dalla Germania; se sia intenzione del Governo, attesi gli effetti che i nuovi focolai di Psa in Germania hanno avuto sul mercato internazionale delle carni suinicole, nonché i conseguenti blocchi commerciali imposti dai Paesi terzi, di adottare iniziative per la eliminazione delle restrizioni commerciali imposte alla Sardegna, considerata la completa eradicazione del morbo dall'isola, a fine di coprire il vuoto creatosi nel mercato suinicolo europeo a causa dei focolai tedeschi di Psa.
(2-00953) «Alberto Manca, Cillis, Cadeddu, Del Sesto, Scanu, Perantoni, Deiana, Maglione, Gagnarli».


Chiarimenti e iniziative di competenza in ordine alla disciplina derivante dalle nuove linee guida per la somministrazione della pillola abortiva Ru486, in rapporto alla delibera Aifa del 30 luglio 2009, nonché a successive delibere – 3-01733; 3-01835

D) Interrogazioni

   MONTARULI, VARCHI, DEIDDA, CARETTA, OSNATO e CIABURRO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   il Ministero della salute ha pubblicato nuove linee guida per la somministrazione della pillola abortiva Ru486;
   esse prevedono la possibilità di somministrare la Ru486 in regime di day hospital e anche fino alla nona settimana di gestazione;
   le linee guida si fondano sul parere del Consiglio superiore di sanità del 4 agosto 2020;
   nel suddetto documento, a pagina 11, il Consiglio superiore di sanità, pur esprimendo parere favorevole afferma che «tuttavia l'applicazione delle nuove linee di indirizzo potrebbe essere limitata dalla vigenza della delibera Aifa n. 14 del 30 luglio 2009», che, per rispetto della legge n. 194 del 1978, prevede il ricovero ospedaliero per l'aborto, nonché la somministrazione del farmaco entro la settima settimana di amenorrea;
   pertanto, il Ministro interrogato annunciava il regime di day hospital, ad avviso degli interroganti in pieno contrasto rispetto alla delibera Aifa;
   il 12 agosto 2020, ben dopo l'annuncio delle nuove linee guida da parte del Ministero, veniva emanata determina da parte dell'Aifa n. 865 con la quale venivano modificate «le precedenti limitazioni»;
   la suddetta determina, contrariamente a quanto richiamato dal Ministero della salute, non supera ad avviso degli interroganti la delibera dell'organo collegiale, consiglio amministrazione, dell'Aifa il quale non si è ulteriormente espresso;
   in particolare, la delibera richiamata vincola il mandato al direttore generale di esplicitare «i seguenti vincoli nel percorso del farmaco e del monitoraggio dei relativi rischi e esiti: [...] in particolare deve essere garantito il ricovero in una delle strutture sanitarie di cui all'articolo 8 della legge n. 194 del 1978 dal momento dell'assunzione del farmaco al momento dell'espulsione del prodotto del concepimento»;
   pertanto, ad avviso degli interroganti la delibera dell'Aifa ostativa alle modifiche delle linee guida sull'applicazione della Ru486 rimane vigente, mentre la determina del 12 agosto 2020 violerebbe i limiti del mandato al direttore generale;
   in ogni caso un diverso regime di ospedalizzazione in tema di aborto ad avviso degli interroganti può solo avvenire a seguito della modifica della legge n. 194 del 1978, non potendo le linee guida ministeriali derogare a una legge approvata dal Parlamento –:
   se non intenda ritirare le linee guida sulla somministrazione della Ru486 a fronte di quelle che agli interroganti appaiono delle gravi carenze giuridiche in termini di contrasto alla delibera Aifa n. 14 del 30 luglio 2009, oltre che della legge n. 194 del 1978. (3-01733)


   BELLUCCI, ROTELLI, BIGNAMI, VARCHI, RAMPELLI e LUCASELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   l'Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera alla vendita della pillola dei «5 giorni dopo», EllaOne, il farmaco utilizzato per la contraccezione di emergenza fino a cinque giorni dopo il rapporto, abolendo l'obbligo della ricetta medica anche alle minorenni;
   in Italia sono due i contraccettivi d'emergenza in commercio: la pillola del giorno dopo, da assumere entro 72 ore dal rapporto non protetto, ed EllaOne, entro 120 ore, liberalizzata dall'Aifa per le donne maggiorenni nel 2015;
   con determina n. 998 dell'8 ottobre 2020, il direttore generale dell'Agenzia ha motivato la decisione con una scelta etica «in quanto consente di evitare momenti critici che di solito sono a carico solo delle ragazze»;
   sempre secondo Aifa, le ragazze sono esposte a situazioni di rischio legate alle difficoltà di accedere ai servizi materno infantili e il problema si è aggravato durante il lockdown: a Milano si è registrato un raddoppio dei casi di gravidanze in ragazze con meno di 15 anni e le conseguenze sono anche sociali, perché «Le madri adolescenti hanno meno possibilità di terminare gli studi, di trovare lavoro»;
   sono dure, ma condivisibili, le parole del professore Giuseppe Noia, ginecologo, docente di medicina prenatale e responsabile Hospice perinatale del Policlinico Gemelli, secondo il quale «Questa decisione dell'Aifa continua in maniera imperterrita a rilanciare un messaggio di futilità e di irresponsabilità, proponendo un tipo di soluzione al possibile concepimento che non può essere definito contraccettivo, ma è abortivo, perché i dati scientifici ci dicono che 5 giorni dopo il concepimento è già embrione di 7-10 cellule. È una banalizzazione della sessualità e della fecondità, pensando che ciò che è piccolo non ha nessuna percezione. Ma sempre di aborto si tratta»;
   a tali parole fa eco il commento del professore Antonio G. Spagnolo, docente di bioetica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore: «Nella delibera dell'Aifa c’è scritto che all'atto della vendita del farmaco ci saranno anche le istruzioni per spiegare il significato della contraccezione informata ed efficace ed evitare un uso inappropriato: ma chi aiuterà le adolescenti a capire quale è l'uso appropriato e se sarà efficace ? E soprattutto saranno informate anche di tutti i meccanismi con cui agisce il farmaco, e cioè non solo il blocco dell'ovulazione per impedire la fecondazione ma anche il possibile meccanismo microabortivo quando si assume il farmaco quando l'ovulazione è già avvenuta ? Purtroppo, come per l'Ru486 anche qui c’è l'orientamento da parte della società di lasciare sole le donne in momenti molto delicati come quelli che possono seguire ad un rapporto sessuale magari occasionale»;
   tale decisione arriva, infatti, a distanza di pochi mesi dall'aggiornamento delle linee guida che hanno annullato l'obbligo di ricovero per l'assunzione della RU486 e si innesta nel solco di una deriva ideologica e sociale che, di fatto, abbandona le nuove generazioni ad una solitudine esistenziale, ad assumersi responsabilità enormi, senza la possibilità di un percorso educativo agli affetti e alla vita di relazione e senza la necessità di un confronto con la famiglia, esclusa dal percorso di cura e crescita dei figli;
   l'accesso diretto alla pillola abortiva, peraltro, oltre all'elevato rischio di abuso farmacologico potrebbe spingere le adolescenti in un'area grigia dove eventuali condizioni di abuso, di sfruttamento sessuale potrebbero restare completamente sommerse –:
   se e quali immediate iniziative di competenza intenda adottare il Governo affinché sia rivisto il provvedimento dell'Aifa di rendere liberamente accessibile a ragazze minorenni un medicinale che potrebbe comportare rischi ed effetti collaterali sulla salute. (3-01835)


Chiarimenti sulla posizione dell'Italia in ordine all'adesione all’«Iniziativa Europea d'Intervento» – 3-01009

E) Interrogazione

   CAIATA. — Al Ministro della difesa, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro per gli affari europei. — Per sapere – premesso che:
   il 25 giugno 2019, a seguito del Consiglio dell'Unione europea per gli affari esteri, i Ministri della difesa di nove Paesi europei (Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Olanda, Portogallo, Regno Unito e Spagna), hanno firmato a Lussemburgo una lettera d'intenti per avviare la «Iniziativa Europea di Intervento» (Iniziative Européenne d'Intervention – IEI), come struttura esterna all'Unione europea e alla Nato;
   il progetto, fortemente voluto dal Presidente francese Macron, volge alla creazione di una forza d'intervento comune tra gli Stati aderenti e prevede la partecipazione congiunta degli stessi a missioni militari, la condivisione delle informazioni e l'organizzazione di esercitazioni congiunte con l'obiettivo finale di rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa;
   il 19 settembre 2019, in seguito ad un comunicato sul sito ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri, viene ufficializzata l'adesione dell'Italia all'iniziativa europea d'intervento, «European Intervention Initiative EI2», nella quale l'Italia si impegnerà a fornire la peculiare competenza nazionale nel settore securitario nella regione del Mediterraneo. L'iniziativa nata a Lussemburgo ha ovviamente originato critiche e polemiche in ambito dell'Unione europea, in quanto è stata valutata come un ulteriore tentativo del Presidente Macron di assumere la leadership a livello europeo con la creazione di un'altra struttura che si sovrappone a quelle già esistenti nel settore della sicurezza e della difesa –:
   se il Governo intenda chiarire se l'Italia intende aderire alla succitata iniziativa e se intenda fornire elementi circa le motivazioni ed i contenuti della European Intervention Initiative EI2. (3-01009)


Iniziative di competenza per contrastare il grave stato di inquinamento del fiume Sarno e dei territori circostanti – 3-01599

F) Interrogazione

   MANZO e VILLANI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   la riapertura di molte attività produttive, contemplata dalla cosiddetta «Fase due» dell'emergenza Covid-19, ha immediatamente riportato all'attenzione un grave problema relativo all'inquinamento, ormai cronico, del fiume Sarno;
   durante il periodo di lockdown, le acque di alcuni affluenti sono tornate a scorrere limpide, lo stesso fiume Sarno non era più caratterizzato dall'odore acre dovuto evidentemente all'alta presenza di sostanze chimiche in sospensione. Una condizione di abbattimento degli inquinanti rilevata anche dalle popolazioni residenti nei territori attraversati dal fiume e confermata dalle analisi operate dagli uomini delle forze dell'ordine e dalle Agenzie per l'ambiente;
   tale circostanza ha evidenziato le due condizioni di base che provocano l'inquinamento del fiume Sarno: lo sversamento incontrollato delle acque fognarie urbane non trattate attraverso impianti di depurazione e lo sversamento di scarichi industriali, abusivi, non trattati e nocivi alla sopravvivenza di qualsiasi essere organico o vegetale;
   si tratta di uno stato di inquinamento grave che produce devastanti effetti negativi sull'ambiente circostante, un territorio vastissimo che comprende 42 comuni, le tre province di Napoli, Salerno ed Avellino, e si estende per circa 500 chilometri quadrati, dai Monti Picentini ai Monti Lattari ad est e a sud, dai Monti Lauro e dal complesso Somma-Vesuvio a nord;
   in questa vasta area della regione Campania vivono quasi un milione di persone, la cui salute è messa a rischio ogni giorno dall'inquinamento del fiume Sarno –:
   quali iniziative intenda assumere il Governo, per quanto di competenza, al fine di ridurre la condizione di inquinamento in cui versa il fiume Sarno e per salvaguardare l'ambiente circostante e soprattutto tutelare la salute dei cittadini di quest'area. (3-01599)


Iniziative di competenza in ordine alla presenza nel Mediterraneo della specie invasiva «noce di mare» e per ridurre il danno economico subito dagli operatori della pesca – 3-01651

G) Interrogazione

   CADEDDU, ALBERTO MANCA, SCANU, MAGLIONE, DEL SESTO e CILLIS. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   negli ultimi anni nel Mar Mediterraneo si è manifestata in misura sempre maggiore la presenza della «Mnemiopsis leidyi», ctenoforo appartenente alla famiglia Bolinopsidae, comunemente conosciuto come noce di mare, una specie aliena e altamente invasiva, compresa nella lista delle prime 100 specie invasive a livello mondiale;
   originaria dell'Atlantico, introdotta con l'acqua di zavorra delle navi cisterna nel Mar Nero, nel Baltico e nel Caspio, con il tempo ha colonizzato anche altri mari fino a raggiungere il Mediterraneo e anche l'Adriatico; in particolare, è stata trovata in diverse lagune italiane come Orbetello, Grado, Marano e le Lagune Oristanesi e la Laguna di Venezia;
   è una specie divoratrice di zooplancton, uova e larve delle specie ittiche, pertanto può alterare la catena trofica, riducendo l'abbondanza degli stock ittici; è ermafrodita caratterizzata da un'impressionante capacità riproduttiva; in sole due settimane diventa adulto (un solo individuo può produrre migliaia di uova al giorno) ed è adattabile in tutti gli ambienti a qualsiasi latitudine e a diversa salinità;
   le noci di mare sono inoltre dannose per alcuni sistemi di pesca peculiari delle lagune (la pesca lagunare utilizza attrezzi da posta fissi), in quanto ostacolano l'operatività degli attrezzi per occlusione meccanica: essendo gelatinosi gli ctenofori si attaccano alle reti con la conseguente impossibilità di catturare le specie ittiche di interesse commerciale. Inoltre, l'ammasso di ctenofori nelle reti produce bagliori fluorescenti che allontanano i pesci;
   oltre alle ripercussioni ecologiche sulle risorse ittiche, dunque, se la noce di mare dovesse continuare a proliferare in maniera così massiva, nell'arco di pochi anni potrebbe causare grossi danni all'economia di tutto il comparto ittico, dalla pesca alla molluschicoltura, com’è successo nel Mar Nero, dove, alla fine degli anni ’80, la biomassa ittica diminuì drasticamente da circa 0,9 a 0,3 milioni di tonnellate;
   in Italia sono stati avviati monitoraggi e campionamenti su questa particolare specie ma solo a livello regionale, come il progetto «noce di mare», un programma di osservazioni e di ricerca in laguna di Marano e Grado, finanziato dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia. È necessario, però, che il problema, vista la natura estremamente aggressiva della specie, venga affrontato a livello nazionale ed europeo;
   il 26 febbraio 2020, la Commissione europea, in risposta all'interrogazione sulla medesima questione (caso E-004283/2019) presentata dall'eurodeputato Ignazio Corrao, ha affermato di essere a conoscenza della comparsa e diffusione della noce di mare nel Mediterraneo e negli altri mari europei, nonché del suo potenziale impatto sugli stock ittici e sugli ecosistemi marini;
   il regolamento 1143/2014 stabilisce il quadro dell'Unione europea per intervenire nei confronti delle specie esotiche invasive. In particolare, l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento descrive i criteri per l'inserimento delle specie nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e le misure da applicare per farvi fronte. Ad oggi, però, la Mnemiopsis leidyi non è stata proposta per l'inserimento nell'elenco dell'Unione;
   la Commissione conclude dicendo che: «Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca potrebbe fornire opportunità per misure a sostegno della protezione e del ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini nell'ambito di attività di pesca sostenibili. Un sostegno finanziario è potenzialmente disponibile anche attraverso il programma dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e i fondi della politica di coesione, indipendentemente dall'inserimento della specie nell'elenco dell'Unione» –:
   se, in relazione alla gravità del problema esposto, il Governo intenda promuovere degli interventi nazionali finalizzati a definire l'entità del fenomeno descritto in termini di diffusione e di incidenza sulla biodiversità;
   se, il Governo ritenga opportuno presentare alla Commissione europea la richiesta di iscrizione della Mnemiopsis leidyi nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale;
   quali iniziative il Governo abbia intrapreso o intenda intraprendere per contenere la presenza di questa specie altamente invasiva e per ridurre il danno economico subìto dagli operatori della pesca, anche alla luce delle opportunità proposte dalla suddetta risposta della Commissione europea. (3-01651)


Iniziative a tutela del marchio storico e dei servizi di utilità sociale dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù – 2-00875; 3-00378; 3-01836

H) Interpellanza e interrogazioni

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, per sapere – premesso che:
   l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (Aig), ente storico e patrimonio del Paese, è stato costituito con l'intervento, tra gli altri, dei rappresentanti del Ministero dell'interno, del Commissario straordinario dell'Ente nazionale industrie turistiche, della direzione generale del turismo, del commissario nazionale gioventù italiana, con un apporto economico iniziale da parte dello Stato, come fondo di dotazione;
   l'associazione è ente morale a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 1o giugno 1948, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari esteri, nonché riconosciuto quale ente assistenziale a carattere nazionale con decreto del Ministro dell'interno 6 novembre 1959, n. 10.18404/12000o40; infine, con il decreto-legge n. 97 del 1995, è stato riconosciuto definitivamente ente culturale;
   inoltre, l'associazione è inclusa tra le «organizzazioni non governative» segnalate dall'Onu tra gli enti di sviluppo sociale;
   l'Italia, anche grazie ad Aig, è da sempre Paese membro qualificato della International Youth Hostel Federation, di cui fanno parte oltre 80 nazioni;
   l'Associazione si è sempre occupata di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio dell'Unesco, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation;
   dal 1o luglio 2019 l'Aig si trova in procedura fallimentare (n. 492 del 2019), avviata dal tribunale fallimentare di Roma;
   il 26 giugno 2019 il tribunale fallimentare di Roma ha respinto la domanda di un'omologa di concordato in continuità avviata con ricorso ai sensi dell'articolo 161 della legge fallimentare, di cui al regio decreto n. 267 del 1942, e depositata in data 30 giugno 2017, nonostante l'approvazione del piano da parte della maggioranza dei creditori, pronunciatisi a favore di Aig e della sua solvibilità, oltre che a favore della concreta possibilità di un suo pronto rilancio e sviluppo;
   l'Agenzia delle entrate e l'Inps hanno espresso il proprio assenso all'omologazione del piano, anche in virtù dell'elevata patrimonializzazione dell'ente, dell'interesse sociale e della salvaguardia del livello occupazionale;
   il valore del patrimonio immobiliare dell'ente, a quanto consta agli interpellanti, ammonta a oltre 21 milioni di euro e la stessa associazione, anche recentemente, è stata oggetto di lasciti testamentari;
   l'ente si è opposto alla procedura fallimentare, depositando il reclamo presso la corte d'appello, in pendenza già di un ricorso per regolamento di giurisdizione presso la Corte di cassazione e di un secondo ricorso presso la stessa Corte d'appello ed è, ad oggi, in attesa di una risolutiva e definitiva via d'uscita;
   dopo quasi 75 anni di ininterrotta e preziosa attività al servizio del turismo giovanile, scolastico e sociale, l'Aig rischia la definitiva chiusura;
   si aggiunga, peraltro, che la procedura fallimentare sta determinando il graduale licenziamento del personale diretto e indiretto, oltre 200 persone con relative famiglie. Occorre, inoltre, evidenziare le pesanti ricadute per l'indotto dovute alla subitanea messa in vendita dell'ingente patrimonio immobiliare dell'ente, nonché alla dismissione del suo importante «brand» nazionale ed internazionale;
   in fase di conversione del decreto-legge «Salva imprese», fu approvata all'unanimità nelle Commissioni riunite 10a e 11a del Senato della Repubblica, su conforme parere espresso dal Governo, una norma che introduceva misure urgenti a salvaguardia del valore e delle funzioni dell'ente e tale norma fu stralciata dal maxi-emendamento con l'impegno assunto dal Governo a ripresentarla in successivo provvedimento;
   con atto n. 9/2305/99, la Camera dei deputati ha impegnato il Governo ad adottare le misure necessarie a salvaguardia delle attività sociali e assistenziali portate avanti dall'Aig;
   la situazione è stata aggravata dalla pandemia da Covid-19 ed anche per questo un intervento si rende ancora più urgente, al fine di non depauperare il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente;
   a causa della gravissima crisi economica che riguarderà l'Italia per il Covid-19 sarà necessario adottare misure e strumenti di sostegno al turismo e in particolare delle categorie più svantaggiate, tra cui rientrano quelle giovanili e quelli a basso reddito –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano i suoi orientamenti in merito;
   se siano stati attivati gli ammortizzatori sociali per tutti i dipendenti non più in servizio;
   quali iniziative siano state adottate a tutela del marchio storico e dei servizi di utilità sociali dell'Ente;
   se il Governo intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, a tutela del patrimonio immobiliare dell'ente;
   se il Governo, anche a seguito delle reiterate sollecitazioni da parte del Parlamento (compreso un ordine del giorno accolto alla Camera), non ritenga opportuno adoperarsi al fine di salvaguardare le funzioni di un ente (e i relativi posti di lavoro) la cui rete di strutture, la distribuzione e il radicamento in ogni regione italiana svolgono un prezioso ruolo sociale ed educativo, oltre ad essere opportunità di conoscenza del nostro Paese, a livello nazionale e internazionale, garantendone anche crescita e coesione sociale.
(2-00875) «Pezzopane, Bruno Bossio, La Marca, Schirò, Viscomi, Morgoni, Ciampi, Sensi».


   CANCELLERI e MANZO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (Aig) è un ente a carattere nazionale e senza finalità di lucro, costituita nel 1945 allo scopo di contribuire al miglioramento morale, intellettuale e fisico della gioventù attraverso la pratica del turismo e dei viaggi individuali e di gruppo;
   l'Aig è inclusa tra le Organizzazioni non governative segnalate dall'Onu tra gli enti di sviluppo sociale; a livello internazionale l'Aig è membro e unico rappresentante per l'Italia della Federazione internazionale degli ostelli per la gioventù (HI – Hostelling International), massimo organismo mondiale competente per la ricettività dei giovani, con status consultivo presso l'Unesco;
   l'Aig – Associazione italiana alberghi per la gioventù – ha gestito ininterrottamente l'ostello per la gioventù di Roma (denominato Ostello del Foro Italico) sito nel complesso del Foro Italico, in viale delle Olimpiadi 61 dall'anno 1966 all'anno 2011;
   detto immobile, attualmente di proprietà del demanio statale, fu a suo tempo concesso in locazione all'Aig dall'Ente gioventù italiana (ex G.I.L.), soppresso nel 1975. Di seguito, l'immobile fu trasferito allo Stato (Ministero dell'economia e delle finanze – demanio);
   con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 giugno 2005 n. 71856, sono stati conferiti alla Coni Servizi spa in usufrutto trentennale alcuni beni patrimoniali dello Stato, ivi compreso l'immobile sede dell'Ostello. La Coni Servizi spa presentò un progetto di ristrutturazione dell'intera area del Foro Italico, nel quale la struttura in questione veniva destinata ad area commerciale. Progetto ad oggi mai realizzato;
   nel settembre 2005, venne sottoscritto un protocollo di intesa tra Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Lazio, il comune di Roma e la Coni Servizi spa per la realizzazione di un programma di interventi il recupero e di valorizzazione del Foro Italico (incluso l'immobile sede dell'Ostello della Gioventù), con l'impegno a cooperare per individuare una nuova sede idonea per il ricollocamento dell'Ostello;
   con delibera n. 294 del 6 ottobre 2005 il consiglio comunale di Roma approvava, nell'ambito della valorizzazione dell'area del Foro Italico, una ricollocazione dell'ostello della gioventù all'interno della stessa area;
   ciò nonostante, in data 6 dicembre 2007, la Coni Servizi spa comunicava il proprio intendimento a non voler rinnovare la concessione, richiedendo il rilascio dell'immobile alla scadenza della stessa (7 ottobre 2008), nonostante l'impegno precedentemente assunto a trovare una struttura alternativa;
   nel 2009 la Coni Servizi spa citava in giudizio l'associazione per ottenere la disponibilità dell'immobile e il pagamento di tutte le indennità di occupazione per il periodo successivo alla data del 7 ottobre 2008;
   il contenzioso si è chiuso nel dicembre 2010 con un atto di transazione, che ha costretto l'associazione procedere al rilascio della struttura;
   la situazione dell'ostello del Foro Italico, che già non era adeguato, sia in termini di capacità ricettiva che di standard qualitativi, alle realtà delle altre capitali europee, quali Londra, Parigi e Berlino, dove le associazioni consorelle dell'Aig dispongono mediamente di 4/5 ostelli per la gioventù con una capacità ricettiva complessiva rispettivamente di 1299, 1056 e 749 posti letto, è pertanto divenuta insostenibile e ha comportato la chiusura dell'Ostello di Roma;
   pertanto, l'Italia è attualmente l'unico Paese europeo la cui capitale non dispone di un ostello per la gioventù, gestito senza fini di lucro, del network della International Youth Hostel Federation;
   tale chiusura ha comportato inoltre l'attivazione della cassa integrazione straordinaria in deroga per i 15 dipendenti in servizio presso l'Ostello, oltre alle conseguenze negative sull'indotto generato dai flussi turistici dell'ostello –:
   quali iniziative il Governo intenda adottare, per quanto di competenza, in merito alla mancata ristrutturazione da parte di Coni Servizi spa nell'area presso il Foro italico che, ab origine, avrebbe dovuto essere destinata ad area commerciale e foresteria per gli atleti in vista di un'olimpiade per altro mai svolta;
   quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per dotare la capitale italiana di almeno un ostello per la gioventù che possa essere gestito senza fini di lucro, dall'Associazione italiana alberghi per la gioventù e dalla International Youth Hostel Federation. (3-00378)


   FERRI. — Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:
   l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (Aig), ente storico e patrimonio del Paese, è stata costituita con l'intervento, tra gli altri, dei rappresentanti del Ministero dell'interno, del commissario straordinario dell'Ente nazionale industrie turistiche, della direzione generale del turismo, del commissario nazionale gioventù italiana, con un apporto economico iniziale da parte dello Stato, come fondo di dotazione;
   l'associazione è ente morale a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 1o giugno 1948, nonché riconosciuto quale ente assistenziale a carattere nazionale con decreto del Ministro dell'interno 6 novembre 1959, n. 10.18404/12000o40, infine, con il decreto-legge n. 97 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1995, è stato riconosciuto definitivamente ente culturale;
   è inclusa, inoltre, tra le «organizzazioni non governative» segnalate dall'Onu tra gli enti di sviluppo sociale;
   l'associazione si è sempre occupata di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio Unesco, anche attraverso la rete della International youth hostel federation;
   dal 1o luglio 2019 l'Aig si trova in procedura fallimentare (n. 492/2019), avviata dal tribunale fallimentare di Roma;
   il 26 giugno 2019 il tribunale ha respinto la domanda di un'omologa di concordato in continuità avviata con ricorso ai sensi dell'articolo 161 della legge fallimentare, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e depositata in data 30 giugno 2017, nonostante l'approvazione del piano dalla maggioranza dei creditori, pronunciatisi a favore di Aig e della sua solvibilità, oltre che a favore della concreta possibilità di un suo pronto rilancio e sviluppo;
   l'Agenzia delle entrate e l'Inps hanno espresso il proprio assenso all'omologazione del piano;
   l'ente si è opposto alla procedura fallimentare, depositando il reclamo presso la Corte d'appello, in pendenza già di un ricorso per regolamento di giurisdizione presso la Corte di cassazione e di un secondo ricorso presso la stessa Corte d'appello;
   dopo quasi 75 anni di ininterrotta e preziosa attività, l'Aig rischia la definitiva chiusura;
   la procedura fallimentare sta determinando il licenziamento del personale diretto e indiretto;
   in fase di conversione del decreto «salva imprese», fu approvata all'unanimità nelle Commissioni riunite 10a e 11a del Senato della Repubblica, su conforme parere espresso dal Governo, una norma che introduceva misure urgenti a salvaguardia del valore e delle funzioni dell'ente, ma tale norma fu stralciata dal maxiemendamento con l'impegno assunto dal Sottosegretario di turno a ripresentarla in successivo provvedimento;
   con atto n. 9/2305/99, la Camera dei deputati ha impegnato il Governo ad adottare le misure necessarie a salvaguardia delle attività sociali e assistenziali portate avanti dall'Aig;
   in proposito, è già stato presentato un atto di sindacato ispettivo (n. 3-01560) nella seduta n. 216 del Senato da parte del senatore Comincini;
   la situazione è stata aggravata dalla pandemia da Covid-19 e sarà necessario adottare misure e strumenti di sostegno al turismo e, in particolare, delle categorie più svantaggiate, tra cui rientrano quelle giovanili e dei viaggiatori a basso reddito –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano i loro orientamenti in merito;
   se siano stati attivati gli ammortizzatori sociali per tutti i dipendenti non più in servizio;
   quali iniziative siano state adottate a tutela del marchio storico e dei servizi di utilità sociali dell'ente;
   se il Governo non ritenga opportuno adoperarsi al fine di salvaguardare le funzioni di un ente (e i relativi posti di lavoro) che svolge un prezioso ruolo sociale ed educativo. (3-01836)


MOZIONI INVIDIA, BRUNO BOSSIO, NOBILI, STUMPO ED ALTRI N. 1-00377, LOLLOBRIGIDA ED ALTRI N. 1-00384, CAPITANIO ED ALTRI N. 1-00385 E MANDELLI ED ALTRI N. 1-00388 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE ALL'INTRODUZIONE DI APPOSITI INDICATORI DEL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE (INDICE «DESI») NELL'AMBITO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    l'indice Desi (Indice di digitalizzazione dell'economia e della società) è lo strumento mediante cui la Commissione europea monitora la competitività digitale degli Stati membri dal 2015. L'insieme di relazioni si compone di profili nazionali e di capitoli tematici;
    le relazioni nazionali Desi raccolgono prove quantitative derivanti dagli indicatori Desi sotto i cinque aspetti dell'indice, con approfondimenti specifici per Paese riguardanti le politiche e le migliori prassi. Un capitolo di approfondimento in materia di telecomunicazioni è allegato alla relazione di ciascuno Stato membro;
    l'indice Desi è strutturato su 5 fattori, quali: 1) la connettività; 2) il capitale umano; 3) l'uso di servizi web; 4) l'integrazione con le tecnologie digitali; 5) i servizi pubblici digitali;
    il livello di accesso ad internet tramite banda larga e ultra larga, il grado di competenze digitali, il numero di attività che vengono svolte in via informatica e digitale, in sintesi il livello di innovazione tecnologica, costituisce un indicatore indispensabile per valutare le potenzialità di sviluppo e di crescita economica di un Paese, soprattutto durante la quarta rivoluzione industriale;
    appare quanto mai opportuno, anche ai fini della predisposizione della manovra di finanza pubblica, dotarsi di un indice interno equivalente all'indice Desi, in modo non dissimile da quanto fatto durante la scorsa legislatura con il Bes (Indice del benessere equo e sostenibile), introdotto dalla legge n. 163 del 2016,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative normative per prevedere, a decorrere dall'anno 2021, l'integrazione del Documento di economia e finanza, in coerenza con il Programma nazionale di ripresa e resilienza, con un allegato che illustri:
a) l'andamento dell'indice di digitalizzazione e innovazione Desi, delle sue componenti e sotto-indicatori in base ai dati forniti dall'Istat, al fine di analizzare l'andamento recente dello sviluppo tecnologico e digitale del Paese e valutare gli impatti delle politiche attuate dal Governo;
b) gli obiettivi del Governo relativamente all'indicatore Desi e alle sue componenti per il triennio successivo, anche alla luce delle politiche digitali dell'Unione europea e degli andamenti negli Stati membri evidenziati dalle statistiche Desi dell'Eurostat, e l'indicazione della strategia che intende perseguire per raggiungere tali obiettivi.
(1-00377)
(Ulteriore nuova formulazione) «Invidia, Bruno Bossio, Nobili, Stumpo, Currò, Madia, Paita, Manzo, Gariglio, Carabetta, Zanichelli, Raduzzi, Giuliodori, Sodano, Barzotti, Ehm, Suriano».


   La Camera,
   premesso che:
    l'indice Desi (Indice di digitalizzazione dell'economia e della società) è lo strumento mediante cui la Commissione europea monitora la competitività digitale degli Stati membri dal 2015. L'insieme di relazioni si compone di profili nazionali e di capitoli tematici;
    le relazioni nazionali Desi raccolgono prove quantitative derivanti dagli indicatori Desi sotto i cinque aspetti dell'indice, con approfondimenti specifici per Paese riguardanti le politiche e le migliori prassi. Un capitolo di approfondimento in materia di telecomunicazioni è allegato alla relazione di ciascuno Stato membro;
    l'indice Desi è strutturato su 5 fattori, quali: 1) la connettività; 2) il capitale umano; 3) l'uso di servizi web; 4) l'integrazione con le tecnologie digitali; 5) i servizi pubblici digitali;
    il livello di accesso ad internet tramite banda larga e ultra larga, il grado di competenze digitali, il numero di attività che vengono svolte in via informatica e digitale, in sintesi il livello di innovazione tecnologica, costituisce un indicatore indispensabile per valutare le potenzialità di sviluppo e di crescita economica di un Paese, soprattutto durante la quarta rivoluzione industriale;
    appare quanto mai opportuno, anche ai fini della predisposizione della manovra di finanza pubblica, dotarsi di un indice interno equivalente all'indice Desi, in modo non dissimile da quanto fatto durante la scorsa legislatura con il Bes (Indice del benessere equo e sostenibile), introdotto dalla legge n. 163 del 2016,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative normative per prevedere, a decorrere dall'anno 2021, l'integrazione del Documento di economia e finanza, in coerenza con il Programma nazionale di ripresa e resilienza, con un allegato che illustri:
a) l'andamento dell'indice di digitalizzazione e innovazione Desi, delle sue componenti e sotto-indicatori in base ai dati forniti dall'Istat, al fine di analizzare l'andamento recente dello sviluppo tecnologico e digitale del Paese e valutare gli impatti delle politiche attuate dal Governo;
b) gli obiettivi del Governo relativamente all'indicatore Desi e alle sue componenti, anche alla luce delle politiche digitali dell'Unione europea e degli andamenti negli Stati membri evidenziati dalle statistiche Desi dell'Eurostat, e l'indicazione della strategia che intende perseguire per raggiungere tali obiettivi.

2) a informare il Parlamento circa i criteri di ripartizione e le politiche di sostegno dei progetti di digitalizzazione.
(1-00377)
(Ulteriore nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta) «Invidia, Bruno Bossio, Nobili, Stumpo, Currò, Madia, Paita, Manzo, Gariglio, Carabetta, Zanichelli, Raduzzi, Giuliodori, Sodano, Barzotti, Ehm, Suriano».


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi anni il tema dell'innovazione ha assunto connotati sempre più rilevanti, e la digitalizzazione è diventata progressivamente un vero e proprio fattore trasversale della produzione, assegnando efficienza, velocità ed affidabilità a tutti i settori della vita organizzata, dalla pubblica amministrazione alla produzione industriale, dalla salute alla scuola, dalla giustizia all'agricoltura, presentandosi come elemento necessario per sviluppare la competitività, rafforzare le dinamiche di mercato, assicurare cambiamento e sviluppo economico;
    l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha più volte sottolineato, nei propri report, come i Governi siano sempre più consapevoli delle opportunità e delle sfide che accompagnano la trasformazione digitale, che, con la sua capacità di stimolare le economie, è considerata come una delle principali priorità dell'agenda politica globale;
    la crisi sanitaria generata dall'emergenza Covid-19 ha mostrato in tutta la sua pervasività l'importanza che l'innovazione riveste nella vita quotidiana, rivelatasi vitale per la continuazione delle principali attività;
    in Europa, inoltre, si sta affermando sempre più nel dibattito pubblico il tema della sovranità digitale, concetto legato alla tutela della sovranità nazionale, alla autonomia delle potenzialità tecnologiche nazionali, al ruolo geopolitico dell'Italia e dell'Europa e alla protezione dei diritti individuali nello spazio del web;
    a livello nazionale, l'Italia ha adottato la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia per la banda ultra larga nel marzo 2015, mentre nel settembre del 2016 l'Italia ha sviluppato la propria strategia Industria 4.0, ribattezzata «Piano nazionale Impresa 4.0» nel 2017, al fine di riflettere meglio l'ampia portata dell'iniziativa, includendo sia le imprese del settore dei servizi sia quelle del settore industriale;
    l'Agenda digitale europea rappresenta una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020, tanto che per il periodo 2014-2020, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo di coesione, sono stati stanziati oltre venti miliardi di euro per investimenti in tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Ict) per gli Stati membri, e fissati i principali obiettivi di sviluppo di tali tecnologie, quali l'ampliamento della diffusione della banda larga e l'introduzione di reti ad alta velocità, lo sviluppo di prodotti e servizi Ict e dell’e-commerce, il potenziamento delle applicazioni Ict per la pubblica amministrazione on-line, l’e-learning, l'inclusione digitale, la cultura digitale e la sanità elettronica;
    in tale contesto, gli Stati membri sono costantemente monitorati attraverso indicatori che classificano il grado di digitalizzazione di ciascun Stato: il Digital economy society index (Desi);
    come indica la Commissione europea, «le relazioni Desi (Indice di digitalizzazione dell'economia e della società) sono lo strumento mediante cui la Commissione Europea monitora la competitività digitale degli Stati membri dal 2015. (...) Le relazioni nazionali Desi raccolgono prove quantitative derivanti dagli indicatori Desi sotto i cinque aspetti dell'indice, con approfondimenti specifici per paese riguardanti le politiche e le migliori prassi»;
    con la legge 4 agosto 2016, n. 163, il legislatore ha voluto prevedere l'introduzione nel Documento di economia e finanza e nella legge di bilancio dello Stato, di indicatori di benessere equo e sostenibile, volti a valutare il progresso di una società non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale e corredato da misure di valutazione della disuguaglianza e sostenibilità;
    nell'indice Desi 2020 della Commissione europea, l'Italia risulta alla venticinquesima posizione su ventotto Stati membri dell'Ue, davanti solo a Romania, Grecia e Bulgaria, e il punteggio italiano risulta essere inferiore alla media europea di ben nove punti (43,6 rispetto a 52,6);
    la Corte dei conti, nel referto sull'informatica pubblica, ha evidenziato come la pluralità delle figure istituzionali chiamate ad operare per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione sia tale da rendere necessaria una riflessione sulla esigenza di una governance più coesa e strutturata, che riesca a coordinare la complessa articolazione di competenze;
    in particolare, la magistratura contabile ha sottolineato come l'istituzione del Ministero dell'innovazione e del dipartimento per la trasformazione digitale, che sono chiamati a garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana in coerenza con l'Agenda digitale europea, e ad assicurare lo svolgimento dei compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti in materia di innovazione tecnologica e digitale, nonché il coordinamento operativo tra le amministrazioni dello Stato interessate, a vario titolo, al perseguimento degli obiettivi di Governo in materia di innovazione e digitalizzazione, rischi sovrapposizioni di competenze con l'Agenzia per l'Italia digitale, soggetto responsabile dell'attuazione dell'Agenda digitale e il dipartimento della funzione pubblica nel suo attuale ruolo di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dello stato di attuazione della strategia digitale dell'amministrazione pubblica;
    inoltre, andrebbe meglio chiarita la ripartizione di competenze tra l'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero dello sviluppo economico, entrambi titolari di funzioni destinate ad incidere sulle strategie per il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea;
    appare, quindi, necessario e urgente dotare l'ordinamento di indicatori quantitativi di valutazione dello stato delle politiche dell'innovazione in Italia e della loro attuazione, così come di una generale riorganizzazione del governo delle politiche della digitalizzazione e dell'innovazione;
    al settore del digitale, sia nella componente pubblica che industriale (ripartizione che l'Unione europea riconosce come prerogativa dei singoli Stati), è destinato il 20 per cento dell'intero ammontare delle risorse finanziarie del Recovery fund, pari a circa 40 miliardi di euro, ma al momento non sembrano esistere né liste di progetti, né alcuna comunicazione in merito da parte del Governo;
    tali risorse, che saranno destinate in parte alle infrastrutture e in parte ai servizi, rappresentano una importante opportunità per sostenere il lancio del 5G in Italia, in vistoso ritardo, e, nell'area dei servizi quali applicazioni abilitanti, ma anche e innanzitutto cloud computing, per sollecitare il sostegno alle imprese italiane, attraverso un meccanismo selettivo che privilegi la forza d'urto del patrimonio nazionale delle piccole e medie imprese innovative e anche delle microimprese, fortemente presenti in questo settore,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per definire nel più stretto arco di tempo, in piena correttezza e totale trasparenza, i contenuti e le modalità con cui affrontare il tema della ripartizione ed assegnazione delle risorse finanziarie del Recovery fund (NextGenerationEU) destinate al settore digitale;

2) a coinvolgere il Parlamento in tutte le fasi di scelta delle modalità di ripartizione tra i settori di destinazione degli investimenti previsti e nell'individuazione dei criteri di selezione delle piccole e medie imprese e micro imprese italiane, considerato che l'intera procedura dovrà correttamente essere oggetto di un coinvolgimento del Parlamento, perché le soluzioni adottate possano rappresentare il più alto livello di condivisione tra le forze rappresentative della Nazione;

3) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, per prevedere l'integrazione del Documento di economia e finanza con appositi indicatori del livello di digitalizzazione e innovazione (indice Desi), sulla base dei dati forniti dall'Istat, con monitoraggio annuale dell'andamento dello sviluppo tecnologico e della digitalizzazione della pubblica amministrazione, sulla base degli obiettivi di politica economica e dei contenuti del programma nazionale di riforma, anche al fine di garantire la sovranità digitale nazionale;

4) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, per la semplificazione del governo e dell'amministrazione delle politiche pubbliche per l'innovazione e la digitalizzazione, con una governance unitaria (come il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, AgID, dipartimento per la trasformazione digitale) dotata di poteri concreti nella definizione delle strategie di digitalizzazione, e di coordinamento effettivo delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche;

5) ad adottare iniziative affinché tale governance unitaria, con compiti chiari e definiti, sia in grado di tradurre le politiche di settore in azioni che ne assicurino l'attuazione a livello nazionale, e con sistemi di misurazione che rivelino il decorso di ogni fase realizzativa, con la prerogativa di sostenere, anche in questo caso, le strutture aziendali italiane nel campo delle piccole, medie e microimprese.
(1-00384) «Lollobrigida, Meloni, Mollicone, Butti, Acquaroli, Bellucci, Bignami, Bucalo, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi anni il tema dell'innovazione ha assunto connotati sempre più rilevanti, e la digitalizzazione è diventata progressivamente un vero e proprio fattore trasversale della produzione, assegnando efficienza, velocità ed affidabilità a tutti i settori della vita organizzata, dalla pubblica amministrazione alla produzione industriale, dalla salute alla scuola, dalla giustizia all'agricoltura, presentandosi come elemento necessario per sviluppare la competitività, rafforzare le dinamiche di mercato, assicurare cambiamento e sviluppo economico;
    l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha più volte sottolineato, nei propri report, come i Governi siano sempre più consapevoli delle opportunità e delle sfide che accompagnano la trasformazione digitale, che, con la sua capacità di stimolare le economie, è considerata come una delle principali priorità dell'agenda politica globale;
    la crisi sanitaria generata dall'emergenza Covid-19 ha mostrato in tutta la sua pervasività l'importanza che l'innovazione riveste nella vita quotidiana, rivelatasi vitale per la continuazione delle principali attività;
    in Europa, inoltre, si sta affermando sempre più nel dibattito pubblico il tema della sovranità digitale, concetto legato alla tutela della sovranità nazionale, alla autonomia delle potenzialità tecnologiche nazionali, al ruolo geopolitico dell'Italia e dell'Europa e alla protezione dei diritti individuali nello spazio del web;
    a livello nazionale, l'Italia ha adottato la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia per la banda ultra larga nel marzo 2015, mentre nel settembre del 2016 l'Italia ha sviluppato la propria strategia Industria 4.0, ribattezzata «Piano nazionale Impresa 4.0» nel 2017, al fine di riflettere meglio l'ampia portata dell'iniziativa, includendo sia le imprese del settore dei servizi sia quelle del settore industriale;
    l'Agenda digitale europea rappresenta una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020, tanto che per il periodo 2014-2020, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo di coesione, sono stati stanziati oltre venti miliardi di euro per investimenti in tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Ict) per gli Stati membri, e fissati i principali obiettivi di sviluppo di tali tecnologie, quali l'ampliamento della diffusione della banda larga e l'introduzione di reti ad alta velocità, lo sviluppo di prodotti e servizi Ict e dell’e-commerce, il potenziamento delle applicazioni Ict per la pubblica amministrazione on-line, l’e-learning, l'inclusione digitale, la cultura digitale e la sanità elettronica;
    in tale contesto, gli Stati membri sono costantemente monitorati attraverso indicatori che classificano il grado di digitalizzazione di ciascun Stato: il Digital economy society index (Desi);
    come indica la Commissione europea, «le relazioni Desi (Indice di digitalizzazione dell'economia e della società) sono lo strumento mediante cui la Commissione Europea monitora la competitività digitale degli Stati membri dal 2015. (...) Le relazioni nazionali Desi raccolgono prove quantitative derivanti dagli indicatori Desi sotto i cinque aspetti dell'indice, con approfondimenti specifici per paese riguardanti le politiche e le migliori prassi»;
    con la legge 4 agosto 2016, n. 163, il legislatore ha voluto prevedere l'introduzione nel Documento di economia e finanza e nella legge di bilancio dello Stato, di indicatori di benessere equo e sostenibile, volti a valutare il progresso di una società non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale e corredato da misure di valutazione della disuguaglianza e sostenibilità;
    nell'indice Desi 2020 della Commissione europea, l'Italia risulta alla venticinquesima posizione su ventotto Stati membri dell'Ue, davanti solo a Romania, Grecia e Bulgaria, e il punteggio italiano risulta essere inferiore alla media europea di ben nove punti (43,6 rispetto a 52,6);
    la Corte dei conti, nel referto sull'informatica pubblica, ha evidenziato come la pluralità delle figure istituzionali chiamate ad operare per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione sia tale da rendere necessaria una riflessione sulla esigenza di una governance più coesa e strutturata, che riesca a coordinare la complessa articolazione di competenze;
    in particolare, la magistratura contabile ha sottolineato come l'istituzione del Ministero dell'innovazione e del dipartimento per la trasformazione digitale, che sono chiamati a garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana in coerenza con l'Agenda digitale europea, e ad assicurare lo svolgimento dei compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti in materia di innovazione tecnologica e digitale, nonché il coordinamento operativo tra le amministrazioni dello Stato interessate, a vario titolo, al perseguimento degli obiettivi di Governo in materia di innovazione e digitalizzazione, rischi sovrapposizioni di competenze con l'Agenzia per l'Italia digitale, soggetto responsabile dell'attuazione dell'Agenda digitale e il dipartimento della funzione pubblica nel suo attuale ruolo di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dello stato di attuazione della strategia digitale dell'amministrazione pubblica;
    inoltre, andrebbe meglio chiarita la ripartizione di competenze tra l'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero dello sviluppo economico, entrambi titolari di funzioni destinate ad incidere sulle strategie per il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea;
    appare, quindi, necessario e urgente dotare l'ordinamento di indicatori quantitativi di valutazione dello stato delle politiche dell'innovazione in Italia e della loro attuazione, così come di una generale riorganizzazione del governo delle politiche della digitalizzazione e dell'innovazione;
    al settore del digitale, sia nella componente pubblica che industriale (ripartizione che l'Unione europea riconosce come prerogativa dei singoli Stati), è destinato il 20 per cento dell'intero ammontare delle risorse finanziarie del Recovery fund, pari a circa 40 miliardi di euro, ma al momento non sembrano esistere né liste di progetti, né alcuna comunicazione in merito da parte del Governo;
    tali risorse, che saranno destinate in parte alle infrastrutture e in parte ai servizi, rappresentano una importante opportunità per sostenere il lancio del 5G in Italia, in vistoso ritardo, e, nell'area dei servizi quali applicazioni abilitanti, ma anche e innanzitutto cloud computing, per sollecitare il sostegno alle imprese italiane, attraverso un meccanismo selettivo che privilegi la forza d'urto del patrimonio nazionale delle piccole e medie imprese innovative e anche delle microimprese, fortemente presenti in questo settore,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative normative per prevedere, a decorrere dall'anno 2021, l'integrazione del Documento di economia e finanza, in coerenza con il Programma nazionale di ripresa e resilienza, con un allegato che illustri:
a) l'andamento dell'indice di digitalizzazione e innovazione Desi, delle sue componenti e sotto-indicatori in base ai dati forniti dall'Istat, al fine di analizzare l'andamento recente dello sviluppo tecnologico e digitale del Paese e valutare gli impatti delle politiche attuate dal Governo;
b) gli obiettivi del Governo relativamente all'indicatore Desi e alle sue componenti per il triennio successivo, anche alla luce delle politiche digitali dell'Unione europea e degli andamenti negli Stati membri evidenziati dalle statistiche Desi dell'Eurostat, e l'indicazione della strategia che intende perseguire per raggiungere tali obiettivi.

2) a informare il Parlamento circa i criteri di ripartizione e le politiche di sostegno dei progetti di digitalizzazione.
(1-00384)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Lollobrigida, Meloni, Mollicone, Butti, Acquaroli, Bellucci, Bignami, Bucalo, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».


   La Camera,
   premesso che:
    le relazioni Desi (Indice di digitalizzazione dell'economia e della società) rappresentano lo strumento mediante cui la Commissione europea monitora il progresso digitale degli Stati membri dal 2014. Le relazioni Desi comprendono sia profili nazionali che capitoli tematici. Alla relazione, per ciascuno Stato membro, è allegato anche un capitolo di approfondimento dedicato alle telecomunicazioni;
    da tali relazioni, emerge, purtroppo, che il nostro Paese si posiziona sempre tra gli ultimi nelle graduatorie internazionali evidenziando la necessità di una forte accelerazione dello sviluppo tecnologico;
    nell'indice Desi 2020 della Commissione europea l'Italia, infatti, risulta in 25o posizione su 28 Stati membri dell'Unione europea, davanti solo a Romania, Grecia e Bulgaria. Il punteggio italiano è di ben 9 punti inferiore alla media dell'Unione europea (43,6 vs 52,6); non migliora purtroppo neanche nelle singole composizioni dello stesso indice Desi;
    la dimensione «Capitale umano», ad esempio, ovvero quella che riguarda le competenze digitali, porta l'Italia a collocarsi all'ultimo posto nell'Unione europea; parimenti per la dimensione «Uso dei servizi Internet», l'Italia risulta al 26o posto e il gap con il resto dell'Unione europea è particolarmente evidente: il 17 per cento delle persone non ha mai utilizzato Internet (9 per cento in Unione europea, 5 per cento in Germania); solo il 48 per cento utilizza servizi bancari online (66 per cento in Unione europea e in Germania);
    nella dimensione «Integrazione delle tecnologie digitali», ovvero quella che riguarda la digitalizzazione nelle imprese, l'Italia si pone ben al di sotto la media dell'Unione europea, al 22o posto su 28 Paesi. Le imprese italiane presentano ritardi soprattutto nel commercio online: solo il 10 per cento delle piccole e medie imprese italiane vende on-line (18 per cento in Unione europea, 17 per cento in Germania); il 6 per cento effettua vendite transfrontaliere in altri Paesi dell'Unione europea (8 per cento in Unione europea, 10 per cento in Germania); sul totale del fatturato delle piccole e medie imprese, solo l'8 per cento è realizzato online (11 per cento nell'Unione europea, 10 per cento in Germania);
    anche, per la dimensione «Servizi pubblici digitali», l'Italia si colloca al 19o posto, al di sotto della media dell'Unione europea. La bassa posizione è dovuta allo scarso livello di interazione on-line tra le autorità pubbliche e il pubblico in generale: solo il 32 per cento degli utenti italiani on-line usufruisce attivamente dei servizi di e-government (67 per cento in Unione europea, 49 per cento in Germania);
    minimamente migliore risulta la dimensione «Connettività», per la quale l'Italia si posiziona diciassettesima, in linea con la media dell'Unione europea. Tra il 2018 e il 2019 la percentuale delle famiglie che ha accesso alla banda ultra-larga è salita dal 9 per cento al 13 per cento (26 per cento in Unione europea, 21 per cento in Germania);
    il ritardo nella copertura digitale è, dunque, uno dei nodi più impellenti e una delle maggiori cause di disuguaglianza all'interno del Paese; basti pensare che, secondo l'Istat, meno della metà (il 41 per cento) delle pubbliche amministrazioni locali, scuole comprese, accede a internet con connessioni veloci (almeno 30 Mbps), e solo il 17,4 per cento con quelle ultraveloci (almeno 100 Mbps);
    la stima dell'inefficienza pubblica, secondo i dati di Confindustria digitale, costa all'Italia circa 30 miliardi di euro l'anno, pari a 2 punti di Pil. I benefìci della digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana, invece, li ha calcolati il Politecnico di Milano: 25 miliardi di euro l'anno al bilancio dello Stato;
    grave, in questo quadro, il ritardo nella attuazione del piano per la banda ultra larga: nelle aree bianche, secondo le migliori previsioni attuali, saranno completate solo nel 2023, con circa 3 anni di ritardo rispetto agli obiettivi fissati inizialmente dai bandi. Al 31 luglio 2020, il collaudo dei cantieri in fibra è stato positivamente effettuato solo nel 2 per cento dei comuni sul totale dei comuni previsto dai bandi del piano su scala nazionale (7.121), con i casi estremi di Calabria, Liguria, Molise, Puglia e Sardegna dove nessun cantiere in fibra è stato terminato, a cui si aggiunge un 6 per cento di comuni in attesa di collaudo (collaudabili). Ancora più bassi sono i dati relativi ai comuni in cui il bando prevedeva interventi in Fwa in cui i lavori risultano terminati solo in 1 comune e la fase di collaudo si limita a circa 600;
    il ritardo nella realizzazione del piano fa sì che la connettività complessiva del Paese, monitorata dall'indice Desi progredisca più lentamente del previsto e che il divario digitale in questi territori sia ancora oggi significativo: 204 comuni italiani presentano oltre il 10 per cento degli indirizzi civici, senza nessuna possibilità di connessione a internet da postazione fissa (anche includendo accessi tramite Fwa), di cui 130 con percentuale superiore al 20 per cento. Inoltre, nel periodo 2017-2019 nei comuni il cui territorio ricade interamente in aree bianche, le linee totali in banda larga e banda ultra larga sono rimaste costanti, o addirittura in leggera decrescita, a fronte di una crescita di circa 700.000 unità visibile nel resto d'Italia;
    l'emergenza COVID-19 ha costretto il sistema scolastico a ricorrere alla Dad, didattica a distanza, rendendo indispensabile negli istituti e nelle abitazioni l'accesso a una rete internet veloce. Oggi ancora uno studente su cinque non possiede un device;
    in questa situazione è paradossale che, mentre ci si appresta a chiedere alla Commissione europea circa 6 miliardi di euro nell'ambito del Recovery Plan, l'Italia faccia slittare di due anni l'impiego di 1,1 miliardi di euro già stanziati per il piano banda ultralarga, come risulta dalla delibera Cipe n. 33 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 2 settembre 2020. Si tratta di risorse del Fondo sviluppo e di coesione 2014-2020 riprogrammate per essere utilizzate nel 2020 a copertura di interventi per l'emergenza economica innescata dall'epidemia;
    in tale delibera il Cipe rimodula i profili finanziari annuali del Piano banda ultralarga finanziato con fondi del Fondo per lo sviluppo e la coesione per complessivi 3,5 miliardi di euro, varando altresì un'operazione analoga per 1 miliardo di euro relativo ai «Patti per il Sud»;
    ne consegue, pertanto, che per il 2020 avanzano soltanto 500 milioni di euro rispetto agli 1,6 miliardi di euro previsti; gli 1,1 miliardi di euro stornati verranno restituiti al Piano solo nel 2022 (500 milioni), nel 2023 (400 milioni) e nel 2024 (200 milioni);
    tale slittamento consegue il paradossale risultato di ritardare la cablatura del Paese e sembrerebbe dettato non tanto dall'esigenza di reperire risorse per l'emergenza economica in corso, quanto piuttosto dalla volontà di temporeggiare in attesa della costituzione della rete unica Tim-Open Fiber con il futuro veicolo societario AccessCo, evitando così il rischio di lanciare i bandi di gara nella seconda parte del 2020 o anche nella prima parte del 2021, senza che esista ancora il soggetto logicamente deputato a impiegare le risorse;
    l'eventuale integrazione di Tim con Open fiber invece, dovrebbe dare maggiore impulso alla realizzazione della rete unica e non rallentarne ulteriormente il già accidentato percorso;
    per quanto riguarda l'impatto sull'economia secondo i risultati di uno studio presentato al Forum Ambrosetti, la realizzazione delle reti a banda ultralarga può generare fino a 180 miliardi di euro di Pil aggiuntivo entro il 2030. Considerando l'aumento di copertura in banda ultra larga in linea con le previsioni correnti e il conseguente aumento della velocità media di connessione, oltre che del numero di sottoscrizioni, si stima che il pieno dispiegamento della rete possa generare benefici incrementali per il sistema-Paese quantificabili in più di 96,5 miliardi di euro di Pil cumulati tra il 2020 e il 2025 e oltre 180,5 miliardi di euro cumulati tra il 2020 e il 2030;
    l'attuale pandemia da Covid-19 e la correlata necessità di prosecuzione dell'attività lavorativa, scolastica, economica, in modalità smart e a distanza, ha dimostrato quanto le risorse digitali siano diventate fondamentali per la nostra società,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative normative per prevedere l'integrazione del Documento di economia e finanza a tutti i livelli con appositi indicatori del livello di digitalizzazione e innovazione (indice Desi), sulla base dei dati forniti dall'Istat, al fine di monitorare l'andamento dello sviluppo tecnologico nell'arco di un triennio, nonché le previsioni sull'evoluzione dello stesso nel periodo di riferimento, anche sulla base degli obiettivi di politica economica e dei contenuti dello schema del programma nazionale di riforma;

2) ad adottare iniziative volte alla creazione di un unico data base nel quale far confluire i dati provenienti da tutte le amministrazioni nazionali e locali per la determinazione in un unico indice nazionale di digitalizzazione;

3) ad adottare iniziative per accelerare il dispiegamento della rete nelle aree bianche con un modello che faccia leva su tutte le tecnologie disponibili;

4) ad adottare iniziative per prevedere per le aree grigie meccanismi per cui il ricorso al co-investimento debba essere elemento qualificante per l'infrastrutturazione, previa manifestazione di interesse tra tutti gli operatori;

5) ad adottare iniziative normative e finanziarie che incentivino la transizione degli operatori di mercato verso soluzioni FTTH (Fiber to the home);

6) ad adottare iniziative volte ad estendere entro la fine del 2020 la copertura con banda ultra larga alla totalità delle scuole, delle strutture ospedaliere e sanitarie;

7) ad adottare iniziative per prevedere un nuovo meccanismo di procurement in base al quale gli operatori siano in grado di stimolare presso le amministrazioni pubbliche l'adozione di nuove tecnologie premiando gli investimenti fatti in Italia da parte dell'operatore per abilitare un'offerta di servizio quanto più innovativa, completa e resiliente;

8) ad adottare iniziative per prevedere un piano di formazione delle competenze digitali, soprattutto nella pubblica amministrazione, che consenta di valorizzare al massimo l'offerta di connettività a banda ultra larga che si sta consolidando.
(1-00385) «Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Ziello».


   La Camera,
   premesso che:
    le relazioni Desi (Indice di digitalizzazione dell'economia e della società) rappresentano lo strumento mediante cui la Commissione europea monitora il progresso digitale degli Stati membri dal 2014. Le relazioni Desi comprendono sia profili nazionali che capitoli tematici. Alla relazione, per ciascuno Stato membro, è allegato anche un capitolo di approfondimento dedicato alle telecomunicazioni;
    da tali relazioni, emerge, purtroppo, che il nostro Paese si posiziona sempre tra gli ultimi nelle graduatorie internazionali evidenziando la necessità di una forte accelerazione dello sviluppo tecnologico;
    nell'indice Desi 2020 della Commissione europea l'Italia, infatti, risulta in 25o posizione su 28 Stati membri dell'Unione europea, davanti solo a Romania, Grecia e Bulgaria. Il punteggio italiano è di ben 9 punti inferiore alla media dell'Unione europea (43,6 vs 52,6); non migliora purtroppo neanche nelle singole composizioni dello stesso indice Desi;
    la dimensione «Capitale umano», ad esempio, ovvero quella che riguarda le competenze digitali, porta l'Italia a collocarsi all'ultimo posto nell'Unione europea; parimenti per la dimensione «Uso dei servizi Internet», l'Italia risulta al 26o posto e il gap con il resto dell'Unione europea è particolarmente evidente: il 17 per cento delle persone non ha mai utilizzato Internet (9 per cento in Unione europea, 5 per cento in Germania); solo il 48 per cento utilizza servizi bancari online (66 per cento in Unione europea e in Germania);
    nella dimensione «Integrazione delle tecnologie digitali», ovvero quella che riguarda la digitalizzazione nelle imprese, l'Italia si pone ben al di sotto la media dell'Unione europea, al 22o posto su 28 Paesi. Le imprese italiane presentano ritardi soprattutto nel commercio online: solo il 10 per cento delle piccole e medie imprese italiane vende on-line (18 per cento in Unione europea, 17 per cento in Germania); il 6 per cento effettua vendite transfrontaliere in altri Paesi dell'Unione europea (8 per cento in Unione europea, 10 per cento in Germania); sul totale del fatturato delle piccole e medie imprese, solo l'8 per cento è realizzato online (11 per cento nell'Unione europea, 10 per cento in Germania);
    anche, per la dimensione «Servizi pubblici digitali», l'Italia si colloca al 19o posto, al di sotto della media dell'Unione europea. La bassa posizione è dovuta allo scarso livello di interazione on-line tra le autorità pubbliche e il pubblico in generale: solo il 32 per cento degli utenti italiani on-line usufruisce attivamente dei servizi di e-government (67 per cento in Unione europea, 49 per cento in Germania);
    minimamente migliore risulta la dimensione «Connettività», per la quale l'Italia si posiziona diciassettesima, in linea con la media dell'Unione europea. Tra il 2018 e il 2019 la percentuale delle famiglie che ha accesso alla banda ultra-larga è salita dal 9 per cento al 13 per cento (26 per cento in Unione europea, 21 per cento in Germania);
    il ritardo nella copertura digitale è, dunque, uno dei nodi più impellenti e una delle maggiori cause di disuguaglianza all'interno del Paese; basti pensare che, secondo l'Istat, meno della metà (il 41 per cento) delle pubbliche amministrazioni locali, scuole comprese, accede a internet con connessioni veloci (almeno 30 Mbps), e solo il 17,4 per cento con quelle ultraveloci (almeno 100 Mbps);
    la stima dell'inefficienza pubblica, secondo i dati di Confindustria digitale, costa all'Italia circa 30 miliardi di euro l'anno, pari a 2 punti di Pil. I benefìci della digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana, invece, li ha calcolati il Politecnico di Milano: 25 miliardi di euro l'anno al bilancio dello Stato;
    grave, in questo quadro, il ritardo nella attuazione del piano per la banda ultra larga: nelle aree bianche, secondo le migliori previsioni attuali, saranno completate solo nel 2023, con circa 3 anni di ritardo rispetto agli obiettivi fissati inizialmente dai bandi. Al 31 luglio 2020, il collaudo dei cantieri in fibra è stato positivamente effettuato solo nel 2 per cento dei comuni sul totale dei comuni previsto dai bandi del piano su scala nazionale (7.121), con i casi estremi di Calabria, Liguria, Molise, Puglia e Sardegna dove nessun cantiere in fibra è stato terminato, a cui si aggiunge un 6 per cento di comuni in attesa di collaudo (collaudabili). Ancora più bassi sono i dati relativi ai comuni in cui il bando prevedeva interventi in Fwa in cui i lavori risultano terminati solo in 1 comune e la fase di collaudo si limita a circa 600;
    il ritardo nella realizzazione del piano fa sì che la connettività complessiva del Paese, monitorata dall'indice Desi progredisca più lentamente del previsto e che il divario digitale in questi territori sia ancora oggi significativo: 204 comuni italiani presentano oltre il 10 per cento degli indirizzi civici, senza nessuna possibilità di connessione a internet da postazione fissa (anche includendo accessi tramite Fwa), di cui 130 con percentuale superiore al 20 per cento. Inoltre, nel periodo 2017-2019 nei comuni il cui territorio ricade interamente in aree bianche, le linee totali in banda larga e banda ultra larga sono rimaste costanti, o addirittura in leggera decrescita, a fronte di una crescita di circa 700.000 unità visibile nel resto d'Italia;
    l'emergenza COVID-19 ha costretto il sistema scolastico a ricorrere alla Dad, didattica a distanza, rendendo indispensabile negli istituti e nelle abitazioni l'accesso a una rete internet veloce. Oggi ancora uno studente su cinque non possiede un device;
    in questa situazione è paradossale che, mentre ci si appresta a chiedere alla Commissione europea circa 6 miliardi di euro nell'ambito del Recovery Plan, l'Italia faccia slittare di due anni l'impiego di 1,1 miliardi di euro già stanziati per il piano banda ultralarga, come risulta dalla delibera Cipe n. 33 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 2 settembre 2020. Si tratta di risorse del Fondo sviluppo e di coesione 2014-2020 riprogrammate per essere utilizzate nel 2020 a copertura di interventi per l'emergenza economica innescata dall'epidemia;
    in tale delibera il Cipe rimodula i profili finanziari annuali del Piano banda ultralarga finanziato con fondi del Fondo per lo sviluppo e la coesione per complessivi 3,5 miliardi di euro, varando altresì un'operazione analoga per 1 miliardo di euro relativo ai «Patti per il Sud»;
    ne consegue, pertanto, che per il 2020 avanzano soltanto 500 milioni di euro rispetto agli 1,6 miliardi di euro previsti; gli 1,1 miliardi di euro stornati verranno restituiti al Piano solo nel 2022 (500 milioni), nel 2023 (400 milioni) e nel 2024 (200 milioni);
    tale slittamento consegue il paradossale risultato di ritardare la cablatura del Paese e sembrerebbe dettato non tanto dall'esigenza di reperire risorse per l'emergenza economica in corso, quanto piuttosto dalla volontà di temporeggiare in attesa della costituzione della rete unica Tim-Open Fiber con il futuro veicolo societario AccessCo, evitando così il rischio di lanciare i bandi di gara nella seconda parte del 2020 o anche nella prima parte del 2021, senza che esista ancora il soggetto logicamente deputato a impiegare le risorse;
    l'eventuale integrazione di Tim con Open fiber invece, dovrebbe dare maggiore impulso alla realizzazione della rete unica e non rallentarne ulteriormente il già accidentato percorso;
    per quanto riguarda l'impatto sull'economia secondo i risultati di uno studio presentato al Forum Ambrosetti, la realizzazione delle reti a banda ultralarga può generare fino a 180 miliardi di euro di Pil aggiuntivo entro il 2030. Considerando l'aumento di copertura in banda ultra larga in linea con le previsioni correnti e il conseguente aumento della velocità media di connessione, oltre che del numero di sottoscrizioni, si stima che il pieno dispiegamento della rete possa generare benefici incrementali per il sistema-Paese quantificabili in più di 96,5 miliardi di euro di Pil cumulati tra il 2020 e il 2025 e oltre 180,5 miliardi di euro cumulati tra il 2020 e il 2030;
    l'attuale pandemia da Covid-19 e la correlata necessità di prosecuzione dell'attività lavorativa, scolastica, economica, in modalità smart e a distanza, ha dimostrato quanto le risorse digitali siano diventate fondamentali per la nostra società,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative normative per prevedere, a decorrere dall'anno 2021, l'integrazione del Documento di economia e finanza, in coerenza con il Programma nazionale di ripresa e resilienza, con un allegato che illustri:
a) l'andamento dell'indice di digitalizzazione e innovazione Desi, delle sue componenti e sotto-indicatori in base ai dati forniti dall'Istat, al fine di analizzare l'andamento recente dello sviluppo tecnologico e digitale del Paese e valutare gli impatti delle politiche attuate dal Governo;
b) gli obiettivi del Governo relativamente all'indicatore Desi e alle sue componenti, anche alla luce delle politiche digitali dell'Unione europea e degli andamenti negli Stati membri evidenziati dalle statistiche Desi dell'Eurostat, e l'indicazione della strategia che intende perseguire per raggiungere tali obiettivi.

2) a informare il Parlamento circa i criteri di ripartizione e le politiche di sostegno dei progetti di digitalizzazione.
(1-00385)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Ziello».


   La Camera,
   premesso che:
    il Digital economy and society index (Desi) è un indicatore adottato dalla Commissione europea che misura, prevalentemente sulla base di dati Eurostat, i progressi compiuti dagli Stati membri dell'Unione europea verso un'economia e una società digitali, aiutandoli così a individuare i settori cui destinare in via prioritaria investimenti e interventi. L'indice Desi costituisce anche lo strumento chiave per l'analisi degli aspetti digitali nel semestre europeo;
    l'indice Desi comprende un'analisi dettagliata delle politiche digitali nazionali che passa in rassegna i progressi compiuti e l'attuazione delle politiche da parte degli Stati membri. Un capitolo più dettagliato sulle telecomunicazioni è allegato alle relazioni per ciascuno Stato membro. Per consentire un confronto più agevole tra i Paesi dell'Unione europea, l'indice Desi effettua anche analisi tra Paesi in tema di connettività, competenze, uso dei servizi Internet, diffusione delle tecnologie digitali tra le imprese, servizi pubblici digitali, investimenti per innovazione, ricerca e sviluppo nelle Tic e uso dei fondi del programma di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» da parte degli Stati membri;
    l'indice è la sintesi di diversi indicatori raccolti in 5 aree principali:
     a) connettività: misura lo sviluppo della banda larga, la sua qualità e l'accesso fatto dai vari stakeholder;
     b) capitale umano: misura le competenze necessarie a trarre vantaggio dalle possibilità offerte dalla società digitale;
     c) uso di internet: misura le attività che i cittadini compiono grazie a internet, connettività e competenze digitali;
     d) integrazione delle tecnologie digitali: misura la digitalizzazione delle imprese e l'impiego del canale on-line per le vendite;
     e) servizi pubblici digitali: misura la digitalizzazione della pubblica amministrazione, con un focus sull’e-Government;
    l'indice Desi è un indicatore importante e soprattutto istituzionalizzato a livello europeo, ma come tutti gli indicatori presenta anche limiti poiché non misura precisamente l'attuazione dell'Agenda digitale, in quanto utilizza dati non completamente aggiornati. Inoltre, non sembra essere pienamente in grado di fornire indicazioni utili a quei Paesi, come l'Italia, che ha bisogno di individuare in via prioritaria in quali aree investire risorse per migliorare il proprio livello di digitalizzazione;
    l'Osservatorio Agenda Digitale del politecnico di Milano, a tal fine, ha elaborato nel corso degli anni il Digital maturity index (Dmi) un sistema di 118 indicatori (inclusi i 34 che formano il Desi) raggruppati nelle 4 aree di attuazione dell'Agenda digitale:
     a) infrastrutture – diffusione e utilizzo di banda larga, sia fissa che mobile, tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione;
     b) pubblica amministrazione – diffusione e utilizzo di servizi di e-government;
     c) cittadini – diffusione e utilizzo di strumenti digitali/internet e competenze digitali;
     d) imprese – diffusione e utilizzo di tecnologie digitali nei processi di produzione e vendita di prodotti e servizi;
    ciascuna area viene poi studiata in base ai fattori abilitanti (utili a misurare gli sforzi e gli investimenti fatti per rendere più digitale l'area) e i risultati ottenuti (per monitorare l'esito di tali iniziative di digitalizzazione). Lo scopo dei Dmi, in sostanza, è quello di consentire valutazioni più complete e mirate, offrendo ai decisori politici una migliore comprensione delle dinamiche di sviluppo e orientamento degli interventi di digitalizzazione;
    il livello di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di un Paese costituisce un indicatore delle potenzialità economiche e di crescita in una prospettiva di medio e lungo periodo. Come tale è certamente opportuno che i documenti di programmazione economica ricompresi nella decisione di Bilancio prevedano appositi strumenti che consentano di monitorare adeguatamente lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e digitale, anche al fine di consentire investimenti mirati e l'elaborazione di specifiche politiche di settore;
    nel caso specifico dell'Italia che, come dimostra anche l'indice Desi della Commissione europea relativo all'anno 2020, è in forte ritardo rispetto agli altri Paesi nello sviluppo del livello di digitalizzazione, attestandosi al 25o posto su 28 e con un punteggio inferiore di 9 punti alla media dell'Unione europea, sarebbe opportuno evitare la parcellizzazione di competenze e di risorse tra più soggetti in ambito amministrativo, al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni e diseconomie, come paventato dalla Corte dei conti nell'ultimo referto sull'informatica pubblica,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di integrare il Documento di economia e finanza con appositi indicatori del livello di digitalizzazione e innovazione, sulla base dei dati forniti dall'Istat, anche tenendo conto degli studi già sviluppati in materia nel nostro Paese, al fine di monitorare l'andamento dello sviluppo tecnologico nell'arco di un triennio, nonché le previsioni sull'evoluzione dello stesso nel periodo di riferimento, anche sulla base degli obiettivi di politica economica e dei contenuti dello schema del programma nazionale di riforma;

2) a valutare l'opportunità di individuare le forme e gli strumenti più opportuni al fine di realizzare una governance più coesa e strutturata coordinando in maniera più efficace la complessa articolazione di competenze nel settore delle politiche relative alla digitalizzazione e all'innovazione tecnologica.
(1-00388) «Mandelli, Bergamini, D'Attis, Zanella, Occhiuto, Sozzani, Pella, D'Ettore, Mulè, Paolo Russo, Pentangelo, Rosso, Giacomoni, Saccani Jotti».


   La Camera,
   premesso che:
    il Digital economy and society index (Desi) è un indicatore adottato dalla Commissione europea che misura, prevalentemente sulla base di dati Eurostat, i progressi compiuti dagli Stati membri dell'Unione europea verso un'economia e una società digitali, aiutandoli così a individuare i settori cui destinare in via prioritaria investimenti e interventi. L'indice Desi costituisce anche lo strumento chiave per l'analisi degli aspetti digitali nel semestre europeo;
    l'indice Desi comprende un'analisi dettagliata delle politiche digitali nazionali che passa in rassegna i progressi compiuti e l'attuazione delle politiche da parte degli Stati membri. Un capitolo più dettagliato sulle telecomunicazioni è allegato alle relazioni per ciascuno Stato membro. Per consentire un confronto più agevole tra i Paesi dell'Unione europea, l'indice Desi effettua anche analisi tra Paesi in tema di connettività, competenze, uso dei servizi Internet, diffusione delle tecnologie digitali tra le imprese, servizi pubblici digitali, investimenti per innovazione, ricerca e sviluppo nelle Tic e uso dei fondi del programma di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» da parte degli Stati membri;
    l'indice è la sintesi di diversi indicatori raccolti in 5 aree principali:
     a) connettività: misura lo sviluppo della banda larga, la sua qualità e l'accesso fatto dai vari stakeholder;
     b) capitale umano: misura le competenze necessarie a trarre vantaggio dalle possibilità offerte dalla società digitale;
     c) uso di internet: misura le attività che i cittadini compiono grazie a internet, connettività e competenze digitali;
     d) integrazione delle tecnologie digitali: misura la digitalizzazione delle imprese e l'impiego del canale on-line per le vendite;
     e) servizi pubblici digitali: misura la digitalizzazione della pubblica amministrazione, con un focus sull’e-Government;
    l'indice Desi è un indicatore importante e soprattutto istituzionalizzato a livello europeo, ma come tutti gli indicatori presenta anche limiti poiché non misura precisamente l'attuazione dell'Agenda digitale, in quanto utilizza dati non completamente aggiornati. Inoltre, non sembra essere pienamente in grado di fornire indicazioni utili a quei Paesi, come l'Italia, che ha bisogno di individuare in via prioritaria in quali aree investire risorse per migliorare il proprio livello di digitalizzazione;
    l'Osservatorio Agenda Digitale del politecnico di Milano, a tal fine, ha elaborato nel corso degli anni il Digital maturity index (Dmi) un sistema di 118 indicatori (inclusi i 34 che formano il Desi) raggruppati nelle 4 aree di attuazione dell'Agenda digitale:
     a) infrastrutture – diffusione e utilizzo di banda larga, sia fissa che mobile, tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione;
     b) pubblica amministrazione – diffusione e utilizzo di servizi di e-government;
     c) cittadini – diffusione e utilizzo di strumenti digitali/internet e competenze digitali;
     d) imprese – diffusione e utilizzo di tecnologie digitali nei processi di produzione e vendita di prodotti e servizi;
    ciascuna area viene poi studiata in base ai fattori abilitanti (utili a misurare gli sforzi e gli investimenti fatti per rendere più digitale l'area) e i risultati ottenuti (per monitorare l'esito di tali iniziative di digitalizzazione). Lo scopo dei Dmi, in sostanza, è quello di consentire valutazioni più complete e mirate, offrendo ai decisori politici una migliore comprensione delle dinamiche di sviluppo e orientamento degli interventi di digitalizzazione;
    il livello di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di un Paese costituisce un indicatore delle potenzialità economiche e di crescita in una prospettiva di medio e lungo periodo. Come tale è certamente opportuno che i documenti di programmazione economica ricompresi nella decisione di Bilancio prevedano appositi strumenti che consentano di monitorare adeguatamente lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e digitale, anche al fine di consentire investimenti mirati e l'elaborazione di specifiche politiche di settore;
    nel caso specifico dell'Italia che, come dimostra anche l'indice Desi della Commissione europea relativo all'anno 2020, è in forte ritardo rispetto agli altri Paesi nello sviluppo del livello di digitalizzazione, attestandosi al 25o posto su 28 e con un punteggio inferiore di 9 punti alla media dell'Unione europea, sarebbe opportuno evitare la parcellizzazione di competenze e di risorse tra più soggetti in ambito amministrativo, al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni e diseconomie, come paventato dalla Corte dei conti nell'ultimo referto sull'informatica pubblica,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative normative per prevedere, a decorrere dall'anno 2021, l'integrazione del Documento di economia e finanza, in coerenza con il Programma nazionale di ripresa e resilienza, con un allegato che illustri:
a) l'andamento dell'indice di digitalizzazione e innovazione Desi, delle sue componenti e sotto-indicatori in base ai dati forniti dall'Istat, al fine di analizzare l'andamento recente dello sviluppo tecnologico e digitale del Paese e valutare gli impatti delle politiche attuate dal Governo;
b) gli obiettivi del Governo relativamente all'indicatore Desi e alle sue componenti, anche alla luce delle politiche digitali dell'Unione europea e degli andamenti negli Stati membri evidenziati dalle statistiche Desi dell'Eurostat, e l'indicazione della strategia che intende perseguire per raggiungere tali obiettivi.

2) a informare il Parlamento circa i criteri di ripartizione e le politiche di sostegno dei progetti di digitalizzazione.
(1-00388)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Mandelli, Bergamini, D'Attis, Zanella, Occhiuto, Sozzani, Pella, D'Ettore, Mulè, Paolo Russo, Pentangelo, Rosso, Giacomoni, Saccani Jotti».


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: BOLDRINI E SPERANZA; ZAN ED ALTRI; SCALFAROTTO ED ALTRI; PERANTONI ED ALTRI; BARTOLOZZI: MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISCRIMINAZIONE E DELLA VIOLENZA PER MOTIVI LEGATI AL SESSO, AL GENERE, ALL'ORIENTAMENTO SESSUALE E ALL'IDENTITÀ DI GENERE (A.C. 107-569-868-2171-2255-A)

A.C. 107-A – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

  La Camera,
   premesso che:
    il Testo unificato delle proposte di legge C. 107, C. 569, C. 868, C. 2171 e C. 2255, recante Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, introduce diverse norme che violano la Costituzione italiana;
    alcune di tali violazioni sono state evidenziate nel parere reso, il 23 luglio 2020, all'unanimità, dal Comitato per la legislazione. Esso ha messo in luce come il provvedimento, nell'introdurre forme di tutela penale contro atti discriminatori fondati «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere», non fornisce apposite definizioni, ai fini dell'applicazione della legge, di tali distinti concetti, né le definizioni risultano presenti nella legislazione vigente. Ciò è ancor più grave in un tessuto costituzionale che si fonda sui concetti di sesso (articoli 3 e 51 della Costituzione), uomo, donna (articoli 31, 37 , 48, 51 e 117 della Costituzione);
    il Comitato aveva posto come condizione per la conformità del provvedimento ai parametri stabiliti nell'articolo 16-bis del Regolamento della Camera la formulazione, da parte della Commissione giustizia, di specifiche definizioni dei concetti sopra richiamati. Questa condizione è stata, tuttavia, disattesa;
    il provvedimento è anche stato approvato senza rispettare le condizioni fissate nel parere della I Commissione affari costituzionali del 29 luglio 2020. Essa aveva richiesto alla Commissione giustizia «di chiarire maggiormente i confini tra le condotte discriminatorie fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» e di riformulare l'articolo 3 del provvedimento, «nel senso di chiarire più puntualmente che non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all'odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti e attuali»;
    come emerge dai pareri ora richiamati del Comitato per la legislazione e della Commissione affari costituzionale, il provvedimento non indica con sufficiente determinatezza le «condotte discriminatorie fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere». Esso, pertanto, lede il principio di tassatività della fattispecie penale garantito dall'articolo 25, comma secondo, della Costituzione, principio di civiltà giuridica per cui si devono conoscere in anticipo, prima della commissione del fatto, i comportamenti vietati;
    il provvedimento, all'articolo 1, introduce un reato di opinione, mirando a punire manifestazioni del pensiero che proclamino la «superiorità» di un orientamento sessuale. In tal modo, in contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, rischierebbe di essere punito con il carcere fino a 18 mesi colui che affermasse che un orientamento sessuale è sbagliato o non condivisibile, sia pure senza che tale affermazione sia volta a istigare alla commissione di atti violenti;
    il provvedimento nel punire, all'articolo 1, come tale «l'atto discriminatorio» fondato «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» stabilisce regole che possono porsi in contrasto con numerosi diritti di libertà garantiti dalla Costituzione: tra di essi la libertà di riunione, la libertà di associazione, la libertà religiosa, la libertà d'educazione, la libertà d'iniziativa economica. Ad esempio, potrebbe essere punita con il carcere fino a 18 mesi, in violazione degli articoli 17 e 29 della Costituzione, l'organizzazione di un incontro riservato alle famiglie fondate sul matrimonio. Quest'ultimo, infatti, va considerato come unione di un uomo e di una donna, secondo una prospettiva più che bimillenaria, basata sul diritto naturale e recepita dall'articolo 29 della Costituzione, come sempre confermato anche dalla Corte costituzionale (cfr., tra le tante, Corte cost. sentenza n. 138 del 2010 e, da ultimo, Corte costituzionale, sentenza n. 221 del 2019). Del pari potrebbe essere punito con il carcere fino a 18 mesi, in contrasto con gli articoli 7 e 19 della Costituzione, il Vescovo o il Rettore di un Seminario che escludesse dallo stesso un seminarista per il suo orientamento sessuale. Potrebbe essere punito con il carcere fino a 18 mesi, in contrasto con l'articolo 30 della Costituzione, un genitore alla ricerca di una baby sitter, che rifiutasse di assumere per tale posto un uomo che si sentisse di genere femminile. Alla stessa pena potrebbe essere condannato, in contrasto con gli articoli 2, 41 e 42 della Costituzione, il proprietario di un immobile che intendesse affittarlo a sole donne o a soli uomini, escludendo, ad esempio, persone di sesso biologico diverso che, però, si sentissero del medesimo genere dei destinatari della proposta d'affitto;
    tutti gli esempi sopra formulati costituiscono legittimo esercizio di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione repubblicana e potrebbero, invece, essere sanzionati dalla normativa introdotta dal provvedimento, senza che abbiano alcun legame con la commissione o l'istigazione alla commissione di atti violenti;
    il provvedimento vieta, all'articolo 1, «ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione» per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale o all'identità di genere. Punisce la partecipazione a tali formazioni sociali con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la loro organizzazione o direzione con il carcere da 1 a 6 anni. In tal modo esso potrebbe sanzionare, in contrasto con gli articoli 2, 18, 19 e 29 della Costituzione, la organizzazione o la partecipazione a formazioni sociali che s'impegnano a promuovere la famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio», da intendersi, come detto, come unione di un uomo e di una donna, secondo il modello costituzionale,

delibera

di non procedere all'esame del Testo unificato delle proposte di legge nn. 107-569-868-2171-2255-A.
N. 1. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Alessandro Pagano.

  La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato delle proposte di legge introduce «Misure di prevenzione e contrasto della violenza e della discriminazione per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere», e a tal fine nei suoi primi due articoli estende la portata degli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, che recepiscono le norme del decreto-legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 1993 n. 205;
    tale estensione confligge gravemente con più disposizioni della Costituzione;
    anzitutto con l'articolo 21 della Costituzione, poiché – come è stato spiegato in più audizioni svolte dai giuristi intervenuti in Commissione Giustizia – essa rende ancora più ampia nell'ordinamento una fattispecie generale di reato d'opinione basata sul presunto movente d'odio, del tutto disancorato dal fatto: una fattispecie che prescinde da un evento di danno provocato da un comportamento volontario, e si fonda esclusivamente nella disposizione interiore di un soggetto (disposizione interiore a sua volta non discernibile da parte di un osservatore esterno). Costruisce quindi un reato senza una base empirica accertabile dal giudice, il quale viene chiamato a punire perché attribuisce all'accusato una malvagia disposizione d'animo, l'odio appunto;
    in tal modo l'anzidetta estensione del reato d'odio alla manifestazione di idee per motivi di orientamento sessuale o di identità di genere segna l'inammissibile passaggio del diritto penale verso un modello che punisce la manifestazione di idee per correggere gli individui in ordine alla loro disposizione interiore;
    non v’è alcuna base oggettiva – né il testo all'esame contiene precisazioni in tal senso – per distinguere tra giudizi espressi sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere per ragioni d'odio, da un lato, ovvero, da un altro lato, per ragioni religiose, metafisiche, etiche e sociali. Ciò fa emergere l'assurdità della creazione di un reato basato sui motivi d'odio: chi esprime opinioni critiche sulla tendenza omosessuale per ragioni metafisiche o sugli atti omosessuali per ragioni etiche, psicologiche, mediche o sociali, non per ciò è indotto a tali critiche per ragioni d'odio. Ancora più assurdo è conferire a un giudice il compito di decidere se una determinata opinione sia stata espressa per convinzione scientifica, per convinzione religiosa, per scelta culturale, per tradizione familiare, ovvero per odio. L'effetto paralizzante della stessa discussione scientifica in ordine alle problematiche del gender sarebbe devastante sul piano culturale, creando una sorta di riserva protetta per coloro che sostengono determinate teorie e propongono forme educative corrispondenti alle teorie relative alla fluidità dell'identità sessuale. E poi, odio verso chi ? Verso una tendenza, un orientamento, una dottrina, una opinione o verso delle persone in carne e ossa ? Anche qui la distinzione tra l'oggetto del presunto stato d'animo d'odio non può essere precisata se non attraverso una critica delle intenzioni, del tutto estranea al diritto penale, poiché non è il giudice che può discriminare tra le intenzioni buone e quelle cattive;
    l'articolo 21 della Costituzione tutela l'espressione di tutte le opinioni che non abbiano in sé stesse, per le modalità espressive e per la minaccia almeno implicita rivolta a terzi, un effetto diretto di istigazione a commettere delitti. Già per le fattispecie di istigazione presenti nel codice penale (articolo 414 e 415), dottrina e giurisprudenza hanno da tempo evidenziato il rischio che tali norme dessero rilevanza penale a mere manifestazioni del pensiero non allineato, che debbono invece ritenersi legittime nell'ambito di un confronto anche acceso e conflittuale tra idee e convinzioni diverse, tutte tutelate dall'articolo 21 Cost. Varie sentenze costituzionali hanno riconosciuto la necessità che la norma penale individui le connotazioni che consentono di distinguere una mera manifestazione del pensiero da un «principio di azione» di ulteriori fattispecie di reato: basta ricordare la sentenza 23 aprile 1974 n. 108 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità del reato di istigazione all'odio tra le classi sociali (articolo 415 cod.pen.) – l'unica fattispecie di odio presente nel codice – «nella parte in cui non specifica che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità»;
    il codice penale all'articolo 115 stabilisce che nessuna pena può essere irrogata in caso di istigazione a commettere un reato, se dall'istigazione non deriva la commissione di alcun fatto previsto dalla legge come reato. Se invece all'istigazione segua la commissione del reato, l'istigatore, pur non avendo compiuto materialmente alcunché, viene punito come concorrente morale nel reato, ai sensi degli articolo 110 ss. Qualora l'istigazione non sia stata accolta e si sia trattato d'istigazione a un delitto, come stabilisce l'articolo 115, ultimo comma, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza perché la condotta istigativa è indice di pericolosità sociale;
    il legislatore esclude pertanto in via generale la punibilità dell'istigazione perché, in ossequio a princìpi irrinunciabili di ogni ordinamento penale che non voglia assurgere a strumento di un sistema illiberale, sceglie di rimanere strettamente ancorato al diritto penale del fatto, a un diritto penale, cioè, che punisce non idee, ma offese concrete di beni suscettibili di percezione ed apprensione da parte dei consociati. Assegnare rilevanza penale ad un'idea, a un modo di pensare, e alla sua manifestazione esterna comporta un rischio liberticida per la società perché va a minare i presupposti del vivere insieme degli uomini;
    la Corte europea dei diritti dell'uomo ritiene che la libertà di espressione è a fondamento della società democratica ed è condizione per il compimento della personalità individuale (« each individual's self-fulfilment»). I limiti imposti alla libertà di manifestazione del pensiero ex articolo 10 par. 2 CEDU non costituiscono mai la regola, bensì l'eccezione, che deve risultare proporzionata e adeguata agli scopi di tutela: la parola pubblicamente pronunciata, pertanto, non può essere libera solo quando è inoffensiva o verte su di un tema indifferente, ma, in un contesto pluralista e tollerante, deve essere garantita – come si legge nella sentenza Handyside v. United Kingdom del 1976 – anche se le idee offendono, provocano shock o disturbano. Da ciò discende che le eventuali restrizioni alla libertà di espressione, se risultano necessarie per tutelare altri beni meritevoli di protezione, devono essere previste tassativamente e devono essere conformi a un canone di ragionevolezza;
    nel 2012, con la legge n. 172, in attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale del 2007 Convenzione di Lanzarote, il legislatore italiano ha previsto una ipotesi speciale di pubblica istigazione e apologia, inserita nell'articolo 414-bis cod. pen.: si tratta dell'istigazione e dell'apologia a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, delitti per i quali non sono invocabili, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume. Ma tali delitti richiedono espressamente, quale elemento costitutivo della fattispecie, il requisito della pubblicità della condotta. Pur trattandosi di un modello di tutela anticipata rispetto alla commissione del reato istigato, la ratio di tutela è in questo caso fermamente ancorata all'esistenza di un pericolo concreto per la commissione di fatti offensivi per il bene comune (quali sono i reati) perché a) la comunicazione non può rimanere circoscritta ad un ambito privato e b) deve provocare un reale pericolo di commissione dei reati. Diversamente da tale modello di incriminazione, l'articolo 604-bis cod.pen. nella parte in cui punisce condotte istigatorie presenta già allo stato attuale forti tensioni con il principio del diritto penale del fatto perché, nel tipizzare la condotta punita, non richiede la pubblicità della condotta, che rappresenta invece un elemento costante delle istigazioni che assurgono a delitti contro l'ordine pubblico;
    il sistema delle leggi Reale e Mancino, trasfuso negli articolo 604-bis e 604-ter del codice penale, che il testo in esame punta a estendere, è stato da sempre oggetto di letture critiche da parte della dottrina penalista, e considerato ai limiti della compatibilità con la Costituzione. La Corte costituzionale ha ritenuto accettabile il bilanciamento realizzato tra la libertà di espressione del pensiero e l'anticipazione della difesa penale in quanto le opinioni incriminate sono oggettivamente riconosciute come errate e pericolose, poiché individuano nella razza, nella provenienza etnica o nazionale e nella religione professata motivo per differenziare il godimento dei diritti e delle libertà della persona; e poiché chi nega il godimento dei diritti e delle libertà per motivi di razza, provenienza e religione si ritiene in generale espressione di una minoranza estremista, pronta all'uso della minaccia e della violenza per affermare le proprie idee. L'estensione che viene proposta all'orientamento sessuale e all'identità di genere fa saltare questo già precario e conduce a una deriva che rischia di sanzionare non già la discriminazione, bensì l'espressione di una legittima opinione;
    orientamento sessuale e identità di genere sono al centro di un dibattito aperto: in Italia, come in ogni altro Paese democratico, una parte della popolazione ritiene che due persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio e adottare bambini; altra parte lo nega. La stessa Corte Costituzionale ha affermato che « le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio» (sent. n. 138/2010), che è lecito impedire alle persone omosessuali l'accesso alla procreazione medicalmente assistita (sent. n. 221/2019), e, secondo l'interpretazione dei presentatori sulla sentenza 76/2016, che è ammissibile la preclusione legislativa in materia di adozioni (sent. n. 76/2016). Non sussiste quindi per tali controverse questioni quel requisito della obiettiva erroneità delle tesi che prospettano un trattamento differenziato per certe situazioni rispetto ad altre, che ha permesso alla Consulta di ritenere costituzionalmente legittima la legge Reale-Mancino nella sua originaria stesura;
    ma per tali questioni non sussiste nemmeno il secondo requisito presupposto dalla legge Reale-Mancino, cioè il carattere violento di chi esprime idee contrarie all'estensione di determinati diritti agli omosessuali: le molteplici manifestazioni pro family che si sono svolte e che si svolgono dentro e fuori Italia negli ultimi anni possono condividersi o meno nei contenuti e negli slogan, ma nella stragrande maggioranza coinvolgono famiglie con bambini. Si presentano con modalità non violente, tali da non esortare neanche implicitamente a condotte minacciose, o lesive, di persone omosessuali;
    con la sentenza della Sez. 5 n. 25138 del 21/02/2007 dep. 02/07/2007 Rv. 237248–01 imputati Feltri e altro, il Giudice di legittimità ha ricordato che « la libertà di manifestazione del (proprio) pensiero garantito dall’articolo 21 Cost. come dall'articolo 10 Convenzione EDU, include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee o critiche su temi d'interesse pubblico, dunque soprattutto sui modi d'esercizio del potere qualunque esso sia, senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche. La natura di diritto individuale di libertà ne consente, in campo penale, l'evocazione per il tramite dell’articolo 51 c.p., e non v’è dubbio che esso costituisca diritto fondamentale in quanto presupposto fondante la democrazia e condizione dell'esercizio di altre libertà. Né l’articolo 21 Cost., analogamente all'articolo 10 CEDU, protegge unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti – nei confronti delle quali non si porrebbe invero alcuna esigenza di tutela –, essendo al contrario principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che “urtano, scuotono o inquietano” (secondo la formula usata dalla Corte EDU). Qualunque proposizione valutativa, rappresentando un giudizio di valore, comporta d'altro canto l'esistenza di postulati o proposizioni indimostrabili (“non misurabili” quali, per stare alla materia, la giustizia o l'ingiustizia, la correttezza o la scorrettezza, l'utilità sociale o la disutilità delle scelte operate) dei quali non può predicarsi un controllo se non nei limiti della continenza espositiva e cioè della adeguatezza – funzionalità allo scopo dialettico perseguito»;
    il testo in esame contrasta altresì con il fondamento del sistema penalistico, il principio di legalità, di cui all'articolo 25 co. 2 Cost., in virtù del quale la precisione e la determinatezza dell'oggetto della norma penale qualifica quest'ultima come costituzionalmente legittima. Non è un caso se le proposte di legge confluite nel testo unificato in esame, pur vertendo intorno al medesimo tema, abbiano utilizzato espressioni diverse per qualificarlo. AC n. 107 Boldrini fa riferimento alla identità sessuale; AC n. 569 Zan e AC n. 2171 Perantoni si correlano invece all'orientamento sessuale e alla identità di genere; AC n. 2255 Bartolozzi parla di motivi di genere; AC n. 868 Scalfarotto rinvia a motivi fondati su omofobia e transfobia. La vaghezza e l'indeterminatezza dei concetti utilizzati per delimitare la fattispecie incriminatrice e l'aggravante rendono non ragionevolmente prevedibile la portata applicativa delle novelle proposte. Il t.u. non ha operato una scelta, ma estende sia la fattispecie di reato di cui all'articolo 604-bis, sia la circostanza aggravante di cui all'articolo 604-ter agli atti discriminatori « fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»: mette insieme tutte le espressioni usate nelle differenti p.d.l., e quindi lascia al giudice, nell'applicazione delle nuove disposizioni, il potere più ampio, oltre il limite dell'arbitrio, per riempire di senso e di contenuto le categorie adoperate, in palese violazione dell'articolo. 25, secondo comma della Costituzione;
    il riferimento all'articolo 25 secondo comma della Costituzione è fondamentale, perché il contesto è quello non già di una accademia, al cui interno dilettarsi su come intendere l’«identità di genere» o l’«orientamento sessuale», bensì di giustizia penale, che prevede sanzioni fino a un massimo di sei anni di reclusione; sanzioni che, oltre a essere in sé pesanti, permettono di utilizzare strumenti di indagine come le intercettazioni (per le quali è sufficiente un limite sanzionatorio massimo di cinque anni) e di imporre misure cautelari restrittive della libertà, fino al carcere. Per fare un esempio concreto, se – in virtù dell'arbitrio che viene concesso al giudice – una associazione pro family o pro life ha nello statuto come propria finalità la diffusione del modello di famiglia esclusivamente come unione di un uomo e di una donna finalizzato al mutuo aiuto fra coniugi e alla procreazione naturale, nessuno oggi può garantire che, in virtù dell'articolo 604-bis cod. pen., come ridisegnato dal testo in esame, un pubblico ministero non attivi mezzi invasivi di indagine – intercettazioni telefoniche e ambientali – e non proponga misure restrittive della libertà;
    il requisito di sufficiente determinatezza della norma incriminatrice, corollario della legalità penale (articolo 25, co. 2 Cost.) è posto a salvaguardia della conoscibilità ex ante della norma penale, e quindi delle condotte vietate, e svolge una irrinunciabile funzione di libertà, posto che, in sua assenza, il giudice potrebbe attribuire alla norma un significato del tutto discrezionale e variabile, riconducendo sotto la stessa situazioni di vita non prevedibili, con sostanziale violazione dell'eguaglianza di fronte alla legge (articolo 3 Cost.) e della stessa irretroattività della legge penale (articolo 25, co. 2, Cost.);
    in proposito la Corte costituzionale, allorché con la sentenza n. 96 del 1981 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 603 cod.pen., affermò che compito della legge penale è « determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile. Tale onere richiede una descrizione intellegibile della fattispecie astratta, sia pure attraverso l'impiego di espressioni indicative o di valore e risulta soddisfatto fintantoché nelle norme penali vi sia riferimento a fenomeni la cui possibilità di realizzarsi sia stata accertata in base a criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiano verificabili. [...] E pertanto nella dizione dell'articolo 25 [Cost.] che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intellegibilità dei termini impiegati, deve logicamente ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà»;
    la Corte europea dei diritti dell'uomo ritiene che il principio del no punishment without law di cui all'articolo 7 CEDU richieda il rispetto dei due corollari dell’accessibilità del precetto e della prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie della propria condotta;
    nella relazione al testo unificato proposta per la Commissione sono operati plurimi riferimenti a documenti internazionali, a decisioni di Corti europee e a pronunce della Corte costituzionale italiana, per convincere che non si deroga al criterio della tassatività delle norme penali. E però la lettura integrale e attenta delle fonti di riferimento – sono citate, fra le altre, « la sentenza n. 221/2015 della Corte costituzionale, che ha riconosciuto il “diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona” (così il par. 4.1 del Considerato in diritto)» e la sentenza della Corte costituzionale n. 138/2010, per il riferimento che essa fa « all'orientamento sessuale come dimensione della personalità meritevole di protezione» – va nella direzione esattamente contraria;
    con la prima la Consulta, nel dichiarare non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Trento, mirante a una estensione della legge sul cambiamento di sesso, utilizza l'espressione «identità di genere», non altre, in un contesto di trasformazione della identità sessuale della persona, con o senza il passaggio dell'intervento chirurgico, e non sfiora neanche l'utilizzo di quella espressione in ambito penalistico. Con la seconda (sent. 138/2010) la Consulta ha dichiarato per un verso inammissibili (quanto al confronto con l'articolo 2 Cost.), per altro verso non fondate (quanto al confronto con gli articoli 3 e 29 Cost.), le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di appello di Venezia e dal Tribunale di Trento nei confronti delle norme del codice civile che impediscono di equiparare al matrimonio l'unione fra persone dello stesso sesso !;
    i rilievi di costituzionalità fin qui riassunti hanno trovato parziale eco nel parere espresso dalla Commissione Affari Costituzionali, che è stato formulato in termini favorevoli con una serie di osservazioni e con due condizioni, attinenti precisamente al rispetto dell'articolo 21 Cost., e alla libera espressione e manifestazione di convincimenti, e al rispetto dell'articolo 25 Cost., quanto alle incertezze applicative derivanti dalle espressioni di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere e al collegamento di esse con condotte discriminatorie. Nè le osservazioni né le condizioni hanno avuto alcun seguito da parte della Commissione di merito;
    maggiore chiarezza e precisione non deriva dall'emendamento approvato in Commissione Giustizia, per il quale «ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte»: esso lascia in realtà ancora più esteso margine all'arbitrio del magistrato, cui si demanda di stabilire la linea di confine che è prevedibile immaginare ogni volta diversa, fra «la libera espressione di convincimenti od opinioni» e la «propaganda» antiomofoba;
    ulteriore contrasto con l'ordinamento costituzionale, e in particolare con l'articolo 117 co. 1, nella parte in cui fa riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, si riscontro all'articolo 3 del testo in esame che, come spiega la relazione in Commissione « introduce la possibilità di svolgere le attività non retribuite a favore della collettività previste (...) anche nell'ipotesi di sospensione condizionale della pena e di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (...). prevede che l'attività possa essere svolta anche presso associazioni e organizzazioni che si occupano della tutela delle vittime dei reati di cui all'articolo 604-bis». Dunque, nell'ipotesi di condanna a pena inferiore a due anni di reclusione, che è il limite per fruire della sospensione della pena, la concessione di quest'ultima può essere subordinata – come pure per applicare l'istituto della messa in prova – alla prestazione di lavoro gratuito alle dipendenze di associazioni LGBT. L'estensione di questa ulteriore previsione della «legge Mancino» suona come ulteriormente discriminatoria: irrogare la condanna a svolgere un'attività di lavoro non retribuito, senza il consenso dell'interessato, si pone in evidente contrasto con il divieto di lavori forzati di cui all'articolo 4 CEDU,

delibera

di non procedere all'esame del Testo unificato delle proposte di legge nn. 107-569-868-2171-2255-A.
N. 2. Varchi, Maschio, Lollobrigida, Bignami.

A.C. 107-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 107-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

  dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
  al comma 2, dopo le parole: sono determinate aggiungere le seguenti:, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1-bis;

  All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

  al comma 3, sopprimere le parole:, anche da parte delle amministrazioni pubbliche e nelle scuole, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le scuole e le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

   sopprimere il comma 4;

  All'articolo 7, al comma 1, dopo il capoverso 2-bis aggiungere il seguente:
  2-ter. All'attuazione delle misure e degli specifici interventi di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo del comma 2-bis, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.

  Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8.
(Modifica all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale a dall'identità di genere)

  1. All'articolo 105-quater, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» sono sostituite dalle seguenti: «dei reati previsti dagli articoli 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice penale».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.291, 6.179, 6.194, 6.195, 6.210, 6.407, 6.472, 7.28, 7.29, 7.30, 7.403, 7.471, 7.480, 8.7, 8.13, 8.14, 8.15, 8.25, 8.402, 9.9, 9.12, 9.13, 10.400, 10.401, 10.402, 10.403 e 10.404 e sugli articoli aggiuntivi 4.03, 7.0404 e 8.0400, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

Sulle restanti proposte emendative.

Proposte emendative

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale)

  All'articolo 1, premettere il seguente:
  Art. 01. (Definizioni). – 1. Ai fini della presente legge:
   a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
   b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
   c) per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
   d) per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione.
01. 0401. Annibali, Bazoli, Conte, Giuliano, Bartolozzi.
(Approvato)

  All'articolo 1, premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. Ai fini della presente legge non costituisce atto di discriminazione, né istigazione o incitamento alla discriminazione, la libera espressione del pensiero o la manifestazione di semplici convincimenti od opinioni, culturali, religiosi o di qualunque altra natura, verso l'orientamento sessuale, che non si traducano in un'effettiva e inequivoca violenza alla persona o incitamento alla violenza.
01. 06. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi.

  All'articolo 1, premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. Ai fini della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione di convincimenti o di opinioni, nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte, purché non istighino all'odio o alla violenza.
01. 0400. Costa.

  Sopprimerlo.
*1. 1. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Sopprimerlo.
*1. 2. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Sopprimerlo.
*1. 3. Palmieri, Orsini, Squeri, Mandelli, Calabria, Occhiuto, Cattaneo, Aprea, Bagnasco, Paolo Russo, D'Attis, Spena, Ruggieri, Maria Tripodi, Nevi, Giacometto, Della Frera, Labriola, D'Ettore, Novelli, Cannatelli, Sozzani, Giacomoni.

  Sopprimerlo.
*1. 4. Rospi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 61 del codice penale)

  1. All'articolo 61, è aggiunto infine il seguente numero:
    «11-octies) l'avere commesso un delitto non colposo per motivi razziali, etnici o religiosi oppure manifestamente fondati su convinzioni o condizioni personali o sociali, sulla disabilità, sull'età, sul sesso, o sull'orientamento sessuale».

  2. Gli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale sono abrogati.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 8. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 604-bis del codice penale è sostituito con il seguente:
  «Art. 604-bis. – (Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi oppure fondati su convinzioni o condizioni personali o sociali, sulla disabilità, sull'età, sul sesso o sull'orientamento sessuale).
   Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
   a) con la multa fino a 4.000 euro chi pubblicamente propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero pubblicamente istiga in modo concretamente idoneo a commettere o commette atti gravi, concreti e attuali, di discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi oppure fondati su convinzioni o condizioni personali o sociali, sulla disabilità, sull'età, sul sesso o sull'orientamento sessuale;
   b) con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da 2.000 a 6.000 euro chi pubblicamente istiga in modo concretamente idoneo a commettere violenza o atti gravi, concreti e attuali, di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi oppure fondati su convinzioni o condizioni personali o sociali, sulla disabilità, sull'età, sul sesso o sull'orientamento sessuale.
   È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'istigazione alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi oppure fondati su convinzioni o condizioni personali o sociali, sulla disabilità, sull'età, sul sesso o sull'orientamento sessuale. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da 2.000 a 6.000 euro. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a 3 anni o con la multa.
   Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni se l'istigazione, commessa in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fonda sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale».
1. 394. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 604-bis del codice penale è sostituito con il seguente:
  «Art. 604-bis. – (Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere).
   Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
   a) con la multa fino a 4000 euro chi pubblicamente propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero pubblicamente istiga con atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere in modo concretamente idoneo o commette atti gravi concreti e attuali di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;
   b) con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da 2000 a 6000 euro chi, in qualsiasi modo, pubblicamente istiga con atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere o commette violenza o atti gravi, concreti e attuali di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;
   È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'istigazione alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere; Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da 2000 a 6000 euro. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a tre anni o con la multa da 4000 a 8000 euro.
   Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni se l'istigazione commessa in modo che derivi concreto pericolo di diffusione si fonda in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale».
1. 417. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
1. 11. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
1. 12. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).
1. 13. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) al primo comma, lettera a), le parole: «con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o» sono soppresse e la parola: «6000» è sostituita dalla seguente: «4000»
1. 419. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) al primo comma, lettera a), dopo la parola: «chi» è aggiunta la seguente. «pubblicamente».
1. 420. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) al primo comma, lettera a), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «con atti idonei e diretti in modo non equivoco».
1. 421. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) al primo comma, lettera a), dopo la parola: «commettere» sono aggiunte le seguenti: «in modo concretamente idoneo».
1. 422. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 18. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 19. Palmieri, Orsini, Squeri, Mandelli, Calabria, Occhiuto, Cattaneo, Aprea, Bagnasco, Paolo Russo, D'Attis, Spena, Ruggieri, Maria Tripodi, Nevi, Giacometto, Della Frera, Labriola, D'Ettore, Novelli, Cannatelli, Sozzani, Giacomoni.

  Al comma 1, lettere a), dopo le parole: lettera a), aggiungere le seguenti: dopo la parola: «atti» sono aggiunte le seguenti: «gravi, concreti e attuali» e .

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: lettera b), aggiungere le seguenti: dopo la parola: «atti» sono aggiunte le seguenti: «gravi, concreti e attuali» e .
**1. 390. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Rossello, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 1, lettere a), dopo le parole: lettera a), aggiungere le seguenti: dopo la parola: «atti» sono aggiunte le seguenti: «gravi, concreti e attuali» e .

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: lettera b), aggiungere le seguenti: dopo la parola: «atti» sono aggiunte le seguenti: «gravi, concreti e attuali» e.
**1. 429. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettere a), sostituire le parole: oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o fondati su caratteristiche fisiche o estetiche, sulle condizioni economiche, lavorative, sociali o sull'orientamento sessuale, politico o culturale o sulla disabilità;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o fondati su caratteristiche fisiche o estetiche, sulle condizioni economiche, lavorative, sociali o sull'orientamento sessuale, politico o culturale o sulla disabilità;
   sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, nazionale, religiosa o fondata su caratteristiche fisiche o estetiche, sulle condizioni economiche, lavorative, sociali o sull'orientamento sessuale, politico o culturale o sulla disabilità
   dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente.
   Art. 1-bis.- 1. Il Titolo della sezione I-bis del Libro Secondo del codice penale è sostituito dal seguente: «Dei delitti contro le discriminazioni».
1. 7. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettere a), sostituire le parole: oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o fondati sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, bisessuali, eterosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera b), sostituire le parole: oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o fondati sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, bisessuali, eterosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé.
   alla lettera c), sostituire le parole: oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o fondati sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, bisessuali, eterosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé.
   alla lettera d), sostituire le parole: o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o fondati sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, bisessuali, eterosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé.
1. 20. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: sul sesso, sul genere,.

  Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere le parole: sul sesso, sul genere,.
1. 34. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettere a), sostituire le parole: sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: su convinzioni o condizioni personali o sociali, sulla disabilità, sull'età, sul sesso, sull'orientamento sessuale.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera b) sostituire le parole: sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: su convinzioni o condizioni personali o sociali, sulla disabilità, sull'età, sul sesso, sull'orientamento sessuale.
   alla lettera c) sostituire le parole: sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: su convinzioni o condizioni personali o sociali, sulla disabilità, sull'età, sul sesso, sull'orientamento sessuale.
   alla lettera d), sostituire le parole da: o fondati fino alla fine della lettera con le seguenti: oppure fondati su convinzioni o condizioni personali o sociali, sulla disabilità, sull'età, sul sesso, sull'orientamento sessuale
1. 21. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettere a), sostituire le parole: sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché sulla disabilità fisica o psichica.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera b), sostituire le parole: sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché sulla disabilità fisica o psichica.
   alla lettera c) sostituire le parole: sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché sulla disabilità fisica o psichica.
   sostituire la lettera d) con la seguente: d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di orientamento sessuale o identità di genere, nonché per motivi di disabilità fisica o psichica».
1. 35. Bellucci, Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: sul genere,

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera b), sopprimere le parole: sul genere,
   lettera c), sopprimere le parole: sul genere,
   lettera d), sopprimere le parole: sul genere,
1. 10. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Rossello, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sull'orientamento sessuale.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera b), sostituire le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sull'orientamento sessuale.
   lettera c), sostituire le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sull'orientamento sessuale.
   lettera d), sostituire le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sull'orientamento sessuale.
1. 445. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sul genere femminile.
1. 44. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sull'orientamento sessuale.
1. 30. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o sull'identità di genere con le seguenti:, sull'identità di genere o sulla disabilità.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera b), sostituire le parole: o sull'identità di genere con le seguenti: , sull'identità di genere o sulla disabilità;
   alla lettera c), sostituire le parole: o sull'identità di genere con le seguenti: , sull'identità di genere o sulla disabilità;
   alla lettera d), sostituire le parole: o sull'identità di genere con le seguenti: , sull'identità di genere o sulla disabilità.
1. 450. Noja, Massimo Enrico Baroni, Carnevali, Stumpo.

  Al comma 1, lettere a), aggiungere, in fine, le parole: nonché sulla disabilità fisica o psichica.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché sulla disabilità fisica o psichica.
   alla lettera c) aggiungere, in fine, le parole: nonché sulla disabilità fisica o psichica.
   alla lettera d) aggiungere, in fine, le parole: nonché sulla disabilità fisica o psichica.
1. 433. Novelli, Versace.

  Al comma 1, lettere a), aggiungere, in fine, le parole: nonché sull'aspetto fisico, sul peso e sulla presenza di handicap.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché sull'aspetto fisico, sul peso e sulla presenza di handicap.
   alla lettera c) aggiungere, in fine, le parole: nonché sull'aspetto fisico, sul peso e sulla presenza di handicap.
   alla lettera d) aggiungere, in fine, le parole: nonché sull'aspetto fisico, sul peso e sulla presenza di handicap.
1. 434. Novelli, Versace.

  Al comma 1, lettere a), aggiungere, in fine, le parole: oppure fondati sulla stazza, il peso, il modo di parlare e di comportarsi, le abitudini alimentari, la provenienza geografica, la carenza di cultura e di educazione, la presenza di handicap evidenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera b), aggiungere, in fine, le parole: oppure fondati sulla stazza, il peso, il modo di parlare e di comportarsi, le abitudini alimentari, la provenienza geografica, la carenza di cultura e di educazione, la presenza di handicap evidenti.
   lettera c), aggiungere, in fine, le parole: oppure fondati sulla stazza, il peso, il modo di parlare e di comportarsi, le abitudini alimentari, la provenienza geografica, la carenza di cultura e di educazione, la presenza di handicap evidenti.
1. 395. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi.

  Al comma 1 lettera a), aggiungere in fine, le parole: se idonei a costituire una minaccia per l'ordine pubblico.
1. 104. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito: di percorsi formativi professionali comunque denominati e/o di percorsi scolastici dei cicli dell'infanzia, primario e secondario pubblici e/o di percorsi scolastici in istituti o enti che hanno domandato o ottenuto la parità e/o nell'ambito di percorsi universitari e/o di percorsi universitari promossi da istituti o enti che abbiano chiesto o ottenuto un riconoscimento legale e/o di attività di docenza o insegnamento comunque denominate, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 396. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito: di comunicazioni destinate al pubblico e/o di attività convegnistiche comunque denominate e di ogni livello e/o di attività aventi natura istituzionale e/o di attività aventi natura politica, partitica e/o di relazioni tra appartenenti a una stessa comunità, e/o di relazioni fra associati di una medesima associazione, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 397. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni inerenti la condivisione di percorsi aventi natura religiosa, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 75. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al primo comma, lettera b), le parole: «a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni o con la multa da 2000 a 6000 euro»
1. 418. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al primo comma, lettera b) dopo le parole: «in qualsiasi modo» è aggiunta la seguente: «pubblicamente» e dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «con atti idonei e diretti in modo non equivoco»
1. 423. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
1. 14. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).
1. 15. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 142. Palmieri, Orsini, Squeri, Mandelli, Calabria, Occhiuto, Cattaneo, Aprea, Bagnasco, Paolo Russo, D'Attis, Spena, Ruggieri, Maria Tripodi, Nevi, Giacometto, Della Frera, Labriola, D'Ettore, Novelli, Cannatelli, Sozzani, Giacomoni.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 143. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sull'orientamento sessuale.
1. 147. Alessandro Pagano, Turri, Paolini, Potenti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo, Tomasi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito: di percorsi formativi professionali comunque denominati e/o di percorsi scolastici dei cicli dell'infanzia, primario e secondario pubblici e/o di percorsi scolastici in istituti o enti che hanno domandato o ottenuto la parità e/o nell'ambito di percorsi universitari e/o di percorsi universitari promossi da istituti o enti che abbiano chiesto o ottenuto un riconoscimento legale e/o di attività di docenza o insegnamento comunque denominate, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 400. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito: di comunicazioni destinate al pubblico e/o di attività convegnistiche comunque denominate e di ogni livello e/o di attività aventi natura istituzionale e/o di attività aventi natura politica, partitica e/o di relazioni tra appartenenti a una stessa comunità, e/o di relazioni fra associati di una medesima associazione, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 402. Alessandro Pagano.

  Al comma 1 lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni inerenti la condivisione di percorsi aventi natura religiosa, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 213. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al primo comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   « c) è punito dai due ai sei anni chi in qualsiasi modo applica pratiche di neutralità di genere (theyby) nei confronti di minori di anni 18. La pena è aumentata se il minore ha meno di anni 10.»
1. 352. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
    b-bis) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le violazioni di cui al primo comma lettere a) e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono escluse se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni parentali e/o familiari, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose;».
1. 406. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
  «Le violazioni di cui al primo comma lettere a) e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono escluse se il fatto è avvenuto nell'ambito: di percorsi formativi professionali comunque denominati e/o di percorsi scolastici dei cicli dell'infanzia, primario e secondario pubblici e/o di percorsi scolastici in istituti o enti che hanno domandato o ottenuto la parità e/o nell'ambito di percorsi universitari e/o di percorsi universitari promossi da istituti o enti che abbiano chiesto o ottenuto un riconoscimento legale e/o di attività di docenza o insegnamento comunque denominate, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.»
1. 407. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
  «L'istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione e di violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono punibili a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».
1. 391. Bartolozzi, Cristina, Rossello, Palmieri.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al secondo comma, primo periodo, le parole: «incitamento alla discriminazione o» sono sostituite dalle seguenti: «l'istigazione alla discriminazione e»
1. 424. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).
1. 16. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 239. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 240. Palmieri, Orsini, Squeri, Mandelli, Calabria, Occhiuto, Cattaneo, Aprea, Bagnasco, Paolo Russo, D'Attis, Spena, Ruggieri, Maria Tripodi, Nevi, Giacometto, Della Frera, Labriola, D'Ettore, Novelli, Cannatelli, Sozzani, Giacomoni.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: , sull'orientamento sessuale.
1. 404. Alessandro Pagano, Turri, Paolini, Potenti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo, Tomasi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito: di percorsi formativi professionali comunque denominati e/o di percorsi scolastici dei cicli dell'infanzia, primario e secondario pubblici e/o di percorsi scolastici in istituti o enti che hanno domandato o ottenuto la parità e/o nell'ambito di percorsi universitari e/o di percorsi universitari promossi da istituti o enti che abbiano chiesto o ottenuto un riconoscimento legale e/o di attività di docenza o insegnamento comunque denominate.
1. 408. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e al secondo periodo, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti «due anni o con la multa da 2000 a 6000 euro»
1. 430. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e al terzo periodo, le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti «tre anni o con la multa da 4000 a 8000 euro»
1. 431. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al presente comma è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione alla partecipazione politica»;.
1. 410. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al presente comma è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità religiose»;.
1. 411. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al presente comma è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione culturale»;.
1. 412. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al presente comma è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione della solidarietà sociale»;.
1. 413. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «In ogni caso non integra il reato la condotta fondata sul mero sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni eventualmente anche attinenti alla razza, alla nazionalità, alla religione, al sesso o all'identità di genere.».
1. 351. Montaruli, Maschio, Varchi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «È ritenuta discriminatoria qualsiasi differenza di trattamento se non fondata su una giustificazione obiettiva e ragionevole, ovvero se non persegue uno scopo legittimo e se non sussiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo che si vuole raggiungere.».
1. 432. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al terzo comma le parole: «da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni se l'istigazione, commessa in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fonda»
1. 425. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1 sopprimere la lettera d).
*1. 331. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*1. 446. Palmieri, Orsini, Squeri, Mandelli, Calabria, Occhiuto, Cattaneo, Aprea, Bagnasco, Paolo Russo, D'Attis, Spena, Ruggieri, Maria Tripodi, Nevi, Giacometto, Della Frera, Labriola, D'Ettore, Novelli, Cannatelli, Sozzani, Giacomoni.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti:, sull'orientamento sessuale;
1. 405. Alessandro Pagano, Turri, Paolini, Potenti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo, Tomasi.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 392. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).
1. 17. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 435. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, lettere a), dopo le parole: lettera a), aggiungere le seguenti: dopo la parola: «atti» sono aggiunte le seguenti: «gravi, concreti e attuali» e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: lettera b), aggiungere le seguenti: dopo la parola: «atti» sono aggiunte le seguenti: «gravi, concreti e attuali» e.
1. 443. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: sul sesso.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   a) alla lettera b), sopprimere le parole: sul sesso;
   b) alla lettera c), sopprimere le parole: sul sesso.
1. 23. Rospi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: sul sesso,.

  Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere le parole: sul sesso.
1. 32. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sul genere.
1. 42. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
*1. 31. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
*1. 43. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: sul genere,.

  Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere le parole: sul genere,.
1. 33. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sul genere femminile.
1. 39. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sul genere.
1. 45. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: , sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sull'orientamento sessuale.
1. 37. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera b), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.;
   lettera c), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.
1. 22. Rospi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera b), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.;
   lettera c), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.
1. 438. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.
1. 439. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o sull'identità con le seguenti: e sull'identità.
1. 46. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto in un contesto aziendale e/o professionale, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 76. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito di attività redazionali e/o editoriali di qualunque tipologia e/o comunicazioni destinate alla stampa, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 398. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni fra appartenenti a una stessa opera sociale, ONLUS o realtà no profit, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 74. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni parentali e/o familiari, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 399. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al Capo II del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, che deve essere proposto entro 60 giorni dal fatto;.
1. 63. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al Capo II del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, che deve essere proposto entro 50 giorni dal fatto;.
1. 62. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al Capo II decreto-legge n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, che deve essere proposto entro 40 giorni dal fatto;.
1. 61. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al Capo II decreto-legge n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, che deve essere proposto entro 30 giorni dal fatto;.
1. 53. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al Capo II decreto-legge n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, deve essere proposto entro 20 giorni dal fatto;.
1. 52. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al Capo II decreto-legge n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, che deve essere proposto entro 10 giorni dal fatto;.
1. 51. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi scolastici dei cicli dell'infanzia, primario e secondario;.
1. 92. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi scolastici dei cicli dell'infanzia, primario e secondario in istituti o enti che hanno domandato o ottenuto la parità;.
1. 93. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi universitari;
1. 94. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi universitari promossi da istituti o enti che abbiano chiesto o ottenuto un riconoscimento legale;.
1. 95. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi formativi professionali comunque denominati.
1. 96. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione della famiglia;.
1. 97. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione della solidarietà sociale;.
1. 98. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione del principio di sussidiarietà.
1. 99. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione culturale;.
1. 100. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità religiose;.
1. 101. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione alla partecipazione politica;.
1. 102. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione di iniziative editoriali;.
1. 103. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione o per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi;.
1. 126. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 5 anni;.
1. 127. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 34 mesi;.
1. 128. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 26 mesi;.
1. 129. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 24 mesi;.
1. 130. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 18 mesi;.
1. 131. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 14 mesi;.
1. 132. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 10 mesi;.
1. 133. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi;.
1. 134. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 36 mesi;.
1. 135. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 30 mesi.
1. 136. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 24 mesi.
1. 137. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 18 mesi.
1. 138. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 12 mesi.
1. 139. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla precedente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 6 mesi.
1. 140. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 c.p. da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 90 giorni dalla notizia del fatto;.
1. 110. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 c.p. da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 70 giorni dalla notizia del fatto;.
1. 109. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 c.p. da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 60 giorni dalla notizia del fatto;.
1. 108. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 c.p. da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 50 giorni dalla notizia del fatto;.
1. 107. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 c.p. da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 40 giorni dalla notizia del fatto;.
1. 106. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere avviata solo Eseguito di querela ai sensi dell'articolo 120 c.p., da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 30 giorni dalla notizia del fatto;.
1. 105. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso di violazioni di cui alla presente lettera fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo a seguito di proposizione di querela ai sensi dell'articolo 120 del codice penale.
1. 85. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso di violazioni di cui alla presente lettera fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo a seguito dell'esperimento del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e ss.mm.ii, che deve essere avviato entro 60 gg dal fatto;.
1. 116. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso di violazioni del presente articolo per ipotesi di cui alla lettera a) fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo a seguito dell'esperimento del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e ss.mm.ii, che deve essere avviato entro 50 giorni dal fatto;.
1. 115. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso di violazioni del presente articolo per ipotesi di cui alla lettera a) fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo a seguito dell'esperimento del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e ss.mm.ii, che deve essere avviato entro 40 gg dal fatto;.
1. 114. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso di violazioni del presente articolo per ipotesi di cui lettera a) fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo a seguito dell'esperimento del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e ss.mm.ii, che deve essere avviato entro 30 gg dal fatto;.
1. 113. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso di violazioni del presente articolo per ipotesi di cui lettera a) fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo a seguito dell'esperimento del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e ss.mm.ii, che deve essere avviato entro 20 gg dal fatto;.
1. 112. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso di violazioni del presente articolo per ipotesi di cui lettera a) fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo a seguito dell'esperimento del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e ss.mm.ii, che deve essere avviato entro 10 gg dal fatto;.
1. 111. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

  Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
1. 141. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 436. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1 lettera b), sopprimere le parole: sul sesso, sul genere,.

  Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere le parole: sul sesso, sul genere,.
1. 146. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1 lettera b), sopprimere le parole: sul sesso,.

  Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere le parole: sul sesso,.
1. 144. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sul genere;.
1. 149. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere
*1. 153. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere
*1. 158. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: sul genere,.

  Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere le parole: sul genere,.
1. 145. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sul genere femminile;.
*1. 151. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sul genere femminile;.
*1. 156. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sul genere;.
1. 157. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole:, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sull'orientamento sessuale;
1. 148. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.
1. 440. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: o sull'identità con le seguenti: e sull'identità.
1. 159. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni parentali e/o familiari, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 401. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito di attività redazionali e/o editoriali di qualunque tipologia e/o, comunicazioni destinate alla stampa, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 403. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nel caso di violazioni del presente articolo per ipotesi di cui alla lettera a) fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo a seguito dell'esperimento del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e ss.mm.ii, che deve essere avviato entro 60 giorni dal fatto.
1. 201. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nel caso di violazioni del presente articolo per ipotesi di cui alla lettera a) fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo a seguito dell'esperimento del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e ss.mm.ii, che deve essere avviato entro 50 giorni dal fatto.
1. 200. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nel caso di violazioni del presente articolo per ipotesi di cui alla lettera a) fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo a seguito dell'esperimento del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e ss.mm.ii, che deve essere avviato entro 40 giorni dal fatto.
1. 199. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nel caso di violazioni del presente articolo per ipotesi di cui alla lettera a) fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo a seguito dell'esperimento del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e ss.mm.ii, che deve essere avviato entro 30 giorni dal fatto.
1. 198. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al capo II decreto-legge n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014, che deve essere avviato entro 60 giorni dal fatto.
1. 177. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al capo II decreto-legge n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014, che deve essere avviato entro 50 giorni dal fatto.
1. 176. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al capo II decreto-legge n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014, che deve essere avviato entro 40 giorni dal fatto.
1. 175. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al capo II decreto-legge n. 132/2014 convertito in legge n. 162/ 2014, che deve essere avviato entro 30 giorni dal fatto.
1. 174. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al capo II decreto-legge n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014, deve essere avviato entro 20 giorni dal fatto.
1. 161. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al capo II decreto-legge n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014, che deve essere avviato entro 10 giorni dal fatto.
1. 160. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi scolastici dei cicli dell'infanzia, primario e secondario.
1. 178. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi scolastici dei cicli dell'infanzia, primario e secondario in istituti o enti che hanno domandato o ottenuto la parità.
1. 179. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi universitari promossi da istituti o enti che abbiano chiesto o ottenuto un riconoscimento legale.
1. 181. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi universitari.
1. 180. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi formativi professionali comunque denominati.
1. 182. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione della famiglia.
1. 183. Maschio.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione della solidarietà sociale.
1. 184. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione del principio di sussidiarietà.
1. 185. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione culturale.
1. 186. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità religiose.
1. 187. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione alla partecipazione politica.
1. 188. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione di iniziative editoriali.
1. 189. Maschio, Varchi.

  Al comma 1 lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni fra appartenenti a una stessa opera sociale, ONLUS o realtà no profit, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 212. Alessandro Pagano.

  Al comma 1 lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto in un contesto aziendale o professionale, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 214. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 c.p. da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 90 giorni dalla notizia del fatto.
1. 195. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 c.p. da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 70 giorni dalla notizia del fatto.
1. 194. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 c.p. da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 60 giorni dalla notizia del fatto.
1. 193. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 c.p. da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 50 giorni dalla notizia del fatto.
1. 192. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 c.p. da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 40 giorni dalla notizia del fatto.
1. 191. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 c.p. da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 30 giorni dalla notizia del fatto.
1. 190. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.
1. 231. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 36 mesi.
1. 232. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 30 mesi.
1. 233. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 24 mesi.
1. 234. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 18 mesi.
1. 237. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 12 mesi.
1. 236. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 6 mesi.
1. 235. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione o per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi;.
1. 223. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 5 anni;.
1. 224. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 34 mesi;.
1. 225. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 26 mesi;.
1. 226. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 24 mesi;
1. 227. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 18 mesi;
1. 228. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 14 mesi;
1. 229. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 10 mesi.
1. 230. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
  «Le violazioni di cui al primo comma, lettere a) e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono escluse se il fatto è avvenuto in un contesto aziendale o professionale, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose».
1. 50. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).
1. 238. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 437. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: sul sesso, sul genere,.

  Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere le parole: sul sesso, sul genere,.
1. 265. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: sul sesso,.

  Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere le parole: sul sesso,.
1. 266. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sul genere.
1. 273. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere
1. 272. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: sul genere,.

  Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere le parole: sul genere,.
1. 267. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti:, o sul genere femminile.
1. 271. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sul genere.
1. 269. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sull'orientamento sessuale.
1. 274. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.
1. 441. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: o sull'identità con le seguenti: e sull'identità.
1. 268. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione di iniziative editoriali;.
1. 275. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito di attività redazionali e/o editoriali di qualunque tipologia e/o comunicazioni destinate alla stampa, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 409. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione alla partecipazione politica;.
1. 276. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità religiose;.
1. 277. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione culturale;.
1. 278. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione del principio di sussidiarietà;.
1. 279. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione della solidarietà sociale;.
1. 280. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione della famiglia;.
1. 281. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione della famiglia;.
1. 414. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi formativi professionali comunque denominati;.
1. 282. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi universitari promossi da istituti o enti che abbiano chiesto o ottenuto un riconoscimento legale.
1. 283. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi scolastici dei cicli dell'infanzia, primario e secondario.
1. 286. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi scolastici dei cicli dell'infanzia, primario e secondario in istituti o enti che hanno domandato o ottenuto la parità.
1. 285. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi universitari;.
1. 284. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione o per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.
1. 330. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 5 anni.
1. 329. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 34 mesi.
1. 328. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 26 mesi.
1. 327. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 24 mesi.
1. 326. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 18 mesi.
1. 325. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 14 mesi.
1. 324. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 10 mesi.
1. 323. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.
1. 322. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 36 mesi;.
1. 321. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 30 mesi;.
1. 320. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 24 mesi;.
1. 319. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 18 mesi;.
1. 318. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 12 mesi;.
1. 317. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazione associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 6 mesi;.
1. 316. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera c) dopo le parole: oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, aggiungere il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al capo II del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, che deve essere proposto entro 60 giorni dal fatto.
1. 287. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c) dopo le parole: oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, aggiungere il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al capo II del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, che deve essere proposto entro 50 giorni dal fatto.
1. 288. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c) dopo le parole: oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, aggiungere il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al capo II del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, che deve essere proposto entro 40 giorni dal fatto.
1. 289. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c) dopo le parole: oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, aggiungere il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al capo II del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, che deve essere proposto entro 30 giorni dal fatto
1. 290. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, aggiungere il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al capo II del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, deve essere proposto entro 20 giorni dal fatto.
1. 291. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, aggiungere il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al capo II del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, che deve essere proposto entro 10 giorni dal fatto.
1. 292. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 del codice penale da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 90 giorni dalla notizia del fatto.
1. 298. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 del codice penale da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 70 giorni dalla notizia del fatto.
1. 299. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 del codice penale da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 60 giorni dalla notizia del fatto.
1. 300. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 del codice penale da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 50 giorni dalla notizia del fatto.
1. 301. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 del codice penale da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 40 giorni dalla notizia del fatto.
1. 302. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 c.p. da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 30 giorni dalla notizia del fatto.
1. 303. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «la condotta è discriminatoria ed integra il reato di cui ai precedenti commi solo quando si fonda proprio sulla qualità personale del soggetto, e non invece, sui suoi comportamenti.».
1. 350. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) è aggiunto in fine il seguente comma: «I reati di cui al presente articolo sono perseguibili a querela di parte presentata entro 15 giorni dall'accadimento del fatto».
1. 353. Rospi.

  Al comma 1 sopprimere la lettera d).
1. 332. Montaruli, Maschio, Varchi.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di orientamento sessuale o identità di genere».
1. 336. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda, istigazione a delinquere e atti discriminatori o violenti per motivi di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di orientamento sessuale e identità di genere».
1. 338. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda, istigazione a delinquere e atti discriminatori o violenti per motivi di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di orientamento sessuale o identità di genere».
1. 337. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di orientamento sessuale e identità di genere».
1. 335. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico con le seguenti: della superiorità o odio razziale o etnico.
1. 340. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: sulla superiorità o.
1. 333. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: o sull'odio con le seguenti: e sull'odio.
1. 343. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: istigazione a delinquere e,.
1. 334. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole:, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sull'orientamento sessuale;
1. 348. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sul genere;
1. 345. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sul genere femminile;
1. 346. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sul genere;.
1. 342. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole:, sul genere, sull'ordinamento sessuate o sull'identità di genere con le seguenti:.
1. 344. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.
1. 442. Lupi, Giannone, Silli.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Ai sensi della presente legge non sono punibili i comportamenti fondati sulla libera espressione o manifestazione di convincimenti e opinioni riconducibili al pluralismo delle idee e comunque inidonei a realizzare il pubblico incitamento all'odio omofobico o transfobico ovvero alla violenza.
1. 08. Alessandro Pagano, Turri, Paolini, Potenti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo, Tomasi.