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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 25 novembre 2020

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DOC. LVII-bis, N. 3

Doc. LVII-bis, n. 3 – Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

Tempo complessivo: 3 ore.

Relatore 15 minuti
Governo 20 minuti
Interventi a titolo personale 10 minuti
Gruppi 2 ore e 15 minuti
 MoVimento 5 Stelle 28 minuti
 Lega – Salvini premier 22 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 18 minuti
 Partito Democratico 18 minuti
 Fratelli d'Italia 13 minuti
 Italia Viva 13 minuti
 Liberi e Uguali 11 minuti
 Misto: 12 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI-CAMBIAMO!-
  Alleanza di Centro
4 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Centro Democratico-Radicali
  Italiani-+Europa
2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
2 minuti
  Popolo Protagonista - Alternativa
  Popolare (AP) - Partito Socialista
  Italiano (PSI)
2 minuti

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

Doc. IV, n. 9-A – Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati di comunicazioni nei confronti del deputato Francesco Zicchieri

Tempo complessivo: 2 ore e 30 minuti (*).

Relatore 15 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 19 minuti
(con il limite massimo di 4 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 46 minuti
 MoVimento 5 Stelle 23 minuti
 Lega – Salvini premier 17 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 14 minuti
 Partito Democratico 14 minuti
 Fratelli d'Italia 9 minuti
 Italia Viva 9 minuti
 Liberi e Uguali 8 minuti
 Misto: 12 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI-CAMBIAMO!-
  Alleanza di Centro
4 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Centro Democratico-Radicali
  Italiani-+Europa
2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
2 minuti
  Popolo Protagonista - Alternativa
  Popolare (AP) - Partito Socialista
  Italiano (PSI)
2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 10 minuti per il gruppo di appartenenza del deputato interessato.

Comunicazioni del Ministro della salute sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore.

Governo 30 minuti
Interventi a titolo personale 10 minuti 10 minuti
Gruppi 1 ora e 48 minuti
(discussione)
1 ora e 22 minuti
(dichiarazioni di voto)
 MoVimento 5 Stelle 20 minuti 10 minuti
 Lega – Salvini premier 18 minuti 10 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
15 minuti 10 minuti
 Partito Democratico 15 minuti 10 minuti
 Fratelli d'Italia 10 minuti 10 minuti
 Italia Viva 10 minuti 10 minuti
 Liberi e Uguali 8 minuti 10 minuti
 Misto: 12 minuti 12 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI-
  CAMBIAMO!-Alleanza di Centro
4 minuti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti
  Centro Democratico-Radicali
  Italiani-+Europa
2 minuti 2 minuti
  MAIE-Movimento
  Associativo Italiani all'Estero
2 minuti 2 minuti
  Popolo Protagonista - Alternativa
  Popolare (AP) - Partito Socialista
  Italiano (PSI)
2 minuti 2 minuti

Mozione n. 1-00246 – Iniziative per la cura e il sostegno dei pazienti colpiti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e delle relative famiglie

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
 MoVimento 5 Stelle 56 minuti
 Lega – Salvini premier 44 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 36 minuti
 Partito Democratico 36 minuti
 Fratelli d'Italia 24 minuti
 Italia Viva 23 minuti
 Liberi e Uguali 20 minuti
 Misto: 21 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI-CAMBIAMO!-
  Alleanza di Centro
9 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  Centro Democratico-Radicali
  Italiani-+Europa
3 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
3 minuti
  Popolo Protagonista - Alternativa
  Popolare (AP) - Partito Socialista
  Italiano (PSI)
3 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Mozione n. 1-00404 – iniziative per un ampio programma di investimenti e misure nel settore sanitario in relazione all'emergenza da COVID-19

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
 MoVimento 5 Stelle 56 minuti
 Lega – Salvini premier 44 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 36 minuti
 Partito Democratico 36 minuti
 Fratelli d'Italia 24 minuti
 Italia Viva 23 minuti
 Liberi e Uguali 20 minuti
 Misto: 21 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI-CAMBIAMO!-
  Alleanza di Centro
9 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  Centro Democratico-Radicali
  Italiani-+Europa
3 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
3 minuti
  Popolo Protagonista - Alternativa
  Popolare (AP) - Partito Socialista
  Italiano (PSI)
3 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore.

Governo 30 minuti
Interventi a titolo personale 10 minuti 10 minuti
Gruppi 1 ora e 48 minuti
(discussione)
1 ora e 22 minuti
(dichiarazioni di voto)
 MoVimento 5 Stelle 20 minuti 10 minuti
 Lega – Salvini premier 18 minuti 10 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
15 minuti 10 minuti
 Partito Democratico 15 minuti 10 minuti
 Fratelli d'Italia 10 minuti 10 minuti
 Italia Viva 10 minuti 10 minuti
 Liberi e Uguali 8 minuti 10 minuti
 Misto: 12 minuti 12 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI-
  CAMBIAMO!-Alleanza di Centro
4 minuti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti
  Centro Democratico-Radicali
  Italiani-+Europa
2 minuti 2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
2 minuti 2 minuti
  Popolo Protagonista - Alternativa
  Popolare (AP) - Partito Socialista
  Italiano (PSI)
2 minuti 2 minuti

Mozioni nn. 1-00382 e 1-00383 – Ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del processo di vendita della società Borsa Italiana

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
 MoVimento 5 Stelle 56 minuti
 Lega – Salvini premier 44 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 36 minuti
 Partito Democratico 36 minuti
 Fratelli d'Italia 24 minuti
 Italia Viva 23 minuti
 Liberi e Uguali 20 minuti
 Misto: 21 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI-CAMBIAMO!-
  Alleanza di Centro
9 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  Centro Democratico-Radicali
  Italiani-+Europa
3 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
3 minuti
  Popolo Protagonista - Alternativa
  Popolare (AP) - Partito Socialista
  Italiano (PSI)
3 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 19 ottobre 2020.

Ddl n. 2790-bis – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

Tempo complessivo: 33 ore, di cui:
• discussione sulle linee generali: 11 ore;
• seguito dell'esame: 22 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatori 50 minuti
(complessivamente)
1 ora e 15 minuti
(complessivamente)
Governo 30 minuti 45 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 30 minuti
Tempi tecnici 2 ore
Interventi a titolo personale 1 ora e 46 minuti 3 ore e 15 minuti
(con il limite massimo di 25 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 7 ore e 44 minuti 14 ore e 15 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 11 minuti 2 ore e 28 minuti
 Lega – Salvini premier 1 ora e 43 minuti 3 ore e 2 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
1 ora e 22 minuti 2 ore e 29 minuti
 Partito Democratico 50 minuti 1 ora e 32 minuti
 Fratelli d'Italia 49 minuti 1 ora e 40 minuti
 Italia Viva 37 minuti 1 ora
 Liberi e Uguali 33 minuti 50 minuti
 Misto: 39 minuti 1 ora e 14 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI-
  CAMBIAMO!-Alleanza di Centro
18 minuti 35 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti 12 minuti
  Centro Democratico-Radicali
  Italiani-+Europa
5 minuti 9 minuti
  MAIE-Movimento
  Associativo Italiani all'Estero
5 minuti 9 minuti
  Popolo Protagonista - Alternativa
  Popolare (AP) - Partito Socialista
  Italiano (PSI)
5 minuti 9 minuti

Nota di variazioni

Tempo complessivo: 3 ore

Relatori 20 minuti
(complessivamente)
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 20 minuti
Gruppi 1 ora e 45 minuti
 MoVimento 5 Stelle 22 minuti
 Lega – Salvini premier 17 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 14 minuti
 Partito Democratico 14 minuti
 Fratelli d'Italia 9 minuti
 Italia Viva 9 minuti
 Liberi e Uguali 8 minuti
 Misto: 12 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI-CAMBIAMO!-
  Alleanza di Centro
4 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Centro Democratico-Radicali
  Italiani-+Europa
2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
2 minuti
  Popolo Protagonista - Alternativa
  Popolare (AP) - Partito Socialista
  Italiano (PSI)
2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 25 novembre 2020.

Ascani, Ascari, Azzolina, Massimo Enrico Baroni, Battelli, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Bubisutti, Buffagni, Carè, Carfagna, Casa, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, De Micheli, Del Grosso, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacometto, Giacomoni, Giorgis, Grimaldi, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Marattin, Mauri, Melilli, Micillo, Molinari, Morani, Morassut, Nardi, Novelli, Orrico, Paita, Pallini, Parolo, Perantoni, Pittalis, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rospi, Rotta, Ruocco, Giovanni Russo, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Tondo, Traversi, Versace, Vignaroli, Villarosa, Vinci, Raffaele Volpi, Zoffili, Zordan.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Ascani, Ascari, Azzolina, Massimo Enrico Baroni, Battelli, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Bubisutti, Buffagni, Carfagna, Casa, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, De Micheli, Del Grosso, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacometto, Giacomoni, Giorgis, Grimaldi, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Marattin, Martinciglio, Mauri, Melilli, Micillo, Molinari, Morani, Morassut, Nardi, Novelli, Orrico, Paita, Pallini, Parolo, Perantoni, Pittalis, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rospi, Rotta, Ruocco, Giovanni Russo, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Tondo, Traversi, Versace, Vignaroli, Villarosa, Vinci, Raffaele Volpi, Zoffili, Zordan.

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
   III Commissione (Affari esteri):
  «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019» (2737) Parere delle Commissioni I, II, IV e V.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

  Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettera in data 25 novembre 2020, ha inviato – ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2018, n. 100 – la relazione sulla contaminazione da mercurio del fiume Paglia, approvata dalla medesima Commissione nella seduta del 25 novembre 2020.

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 6).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della corte dei Conti, con lettera in data 19 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ENEL Spa, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 347).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, per gli esercizi 2018 e 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 348).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Studiare Sviluppo Srl, per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 349).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 350).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Corte dei conti ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le relazioni, approvate dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte stessa con le deliberazioni n. 9/2020 del 3-24 giugno 2020 e n. 16 del 12-30 ottobre 2020, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate rispettivamente nel quadrimestre gennaio-aprile 2020 (Doc. XLVIII, n. 8) e nel quadrimestre maggio-agosto 2020 (Doc. XLVIII, n. 9).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 10 agosto e 3 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dell'articolo 1, comma 600, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Questi decreti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, nel periodo dal 7 settembre al 27 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 33, commi 4 e 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate in data 2 e 12 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, autorizzata in data 4 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

  Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con lettera in data 13 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 269 del 1998, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, riferita all'anno 2019 (Doc. CX, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le seguenti relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo:
   relazione d'inchiesta concernente l'incidente occorso a un aeromobile in località Alperolo di Albuzzano (Pavia), in data 17 luglio 2019;
   relazione d'inchiesta concernente l'incidente occorso a un aeromobile presso l'aeroporto di Marina di Campo (Livorno), in data 5 luglio 2020;
   relazione d'inchiesta concernente l'incidente occorso a un aeromobile in prossimità della testata nord dell'aeroporto di Thiene (Vicenza), in data 24 marzo 2019.

  Questi documenti sono trasmessi alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 24 novembre 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento generale dei controlli ufficiali effettuati negli Stati membri (2017-2018) per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (COM(2020) 756 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 24 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia dell'Unione europea per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro climaticamente neutro (COM(2020) 741 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Trasmissione dall'Autorità nazionale anticorruzione.

  Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 20 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettere c) e d), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la segnalazione n. 9 del 2020, adottata con delibera n. 962 dell'11 novembre 2020, concernente la disciplina degli oneri di conferimento a discarica nell'ambito di un appalto di lavori e la disciplina dei sistemi telematici di affidamento dei contratti concernenti forniture e servizi.

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 20 novembre 2020, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del professor Federico Testa a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) nonché del consigliere Tullio Berlenghi e del dottor Giovanni Giuliano a consiglieri di amministrazione della medesima Agenzia.

  Questa comunicazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Richieste di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 23 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Zeno D'Agostino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale (67).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 23 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Pino Musolino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale (68).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 18 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 14 luglio 1993, n. 238, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato italiane Spa e Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) Sas per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione (221).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 dicembre 2020.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 20 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato (222).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 9 dicembre 2020. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 2 dicembre 2020.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 23 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica (223).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 gennaio 2021. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 dicembre 2020.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 23 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2020, relativo all'acquisizione di un veicolo tattico multiruolo per le operazioni speciali (224).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 gennaio 2021. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 dicembre 2020.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1970 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 2020, N. 125, RECANTE MISURE URGENTI CONNESSE CON LA PROROGA DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA DEL SISTEMA DI ALLERTA COVID, NONCHÉ PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2020/739 DEL 3 GIUGNO 2020 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2779)

A.C. 2779 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-bis del provvedimento, introdotto dal Senato, reca la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati intervenendo sull'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020;
    l'inserimento di tale articolo ha comportato, al comma 2 dell'articolo citato al punto precedente, l'esclusione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli atti amministrativi per i quali si prevede la proroga della validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
    la mancata proroga del DURC comporta per moltissime realtà appartenenti a diversi settori, compreso quello dello spettacolo, il mancato accesso ai contributi emergenziali stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali, a causa dell'impossibilità di presentare un DURC regolare dovuta alle chiusure e dalla connesse difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica;
    la verifica di regolarità del DURC è un'operazione propedeutica ai pagamenti erogati da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti di soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione;
    appare incoerente non prevedere la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva che risulta essere fondamentale per le imprese afferenti ai settori, incluso quello culturale, maggiormente colpiti dalla crisi e dalle ultime misure restrittive che, in ragione del gravissimo impatto causato dalla pandemia e dalle misure di contenimento della stessa, si troveranno impossibilitate ad accedere alla maggior parte delle agevolazioni e dei benefìci di matrice pubblica a causa della mancata validità dei DURC,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di prevedere misure dirette ad includere anche il documento unico di regolarità contributiva tra i certificati di cui è ammessa la proroga.
9/2779/1De Filippo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede la facoltà delle Regioni di introdurre misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 in deroga a quelle contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare è consentito alle Regioni, sulla base dell'andamento della situazione epidemiologica nel territorio, di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle disposte da i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri esclusivamente nelle more di adozione di ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e con contestuale informazione nei confronti del Ministro della salute;
    il fatturato del turismo invernale è di alcuni miliardi di euro ed un terzo delle entrate si realizza nel periodo compreso tra le festività dell'Immacolata e dell'Epifania;
    l'attività sciistica produce effetti economici positivi su moltissime attività produttive: dai ristoranti, ai trasporti, agli alberghi e su tanti operatori che si occupano di forniture ed approvvigionamenti;
    le aziende funiviarie sono oltre 400 con 1.500 impianti di risalita di diversa tipologia per i quali è certamente possibile individuare procedure per garantire la sicurezza ed evitare assembramenti;
    la Conferenza delle Regioni ha individuato protocolli e linee guida che potranno rappresentare una base di discussione con il Governo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare tempestivamente un confronto con le Regioni per individuare protocolli e linee guida condivisi che consentano di garantire, d'intesa con il Ministro della salute, l'apertura degli impianti nel rispetto delle regole di sicurezza a tutela della salute.
9/2779/2Costa, Ruffino, Enrico Borghi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede la facoltà delle Regioni di introdurre misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 in deroga a quelle contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare è consentito alle Regioni, sulla base dell'andamento della situazione epidemiologica nel territorio, di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle disposte da i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri esclusivamente nelle more di adozione di ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e con contestuale informazione nei confronti del Ministro della salute;
    il fatturato del turismo invernale è di alcuni miliardi di euro ed un terzo delle entrate si realizza nel periodo compreso tra le festività dell'Immacolata e dell'Epifania;
    l'attività sciistica produce effetti economici positivi su moltissime attività produttive: dai ristoranti, ai trasporti, agli alberghi e su tanti operatori che si occupano di forniture ed approvvigionamenti;
    le aziende funiviarie sono oltre 400 con 1.500 impianti di risalita di diversa tipologia per i quali è certamente possibile individuare procedure per garantire la sicurezza ed evitare assembramenti;
    la Conferenza delle Regioni ha individuato protocolli e linee guida che potranno rappresentare una base di discussione con il Governo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare un confronto con le Regioni per individuare protocolli e linee guida condivisi che consentano di verificare, di intesa con il Ministro della salute, la possibile apertura degli impianti comunque nel rispetto delle regole di sicurezza a tutela della salute e in costante consultazione con i Paesi europei.
9/2779/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Costa, Ruffino, Enrico Borghi.


   La Camera,
   premesso che:
    lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato, da ultimo, prorogato, fino al 31 gennaio 2021, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020;
    con il decreto-legge in esame vengono prorogate, dal 15 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021, le misure di contenimento dell'epidemia previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché – fino al 31 dicembre 2020 — le misure previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2020, dettando ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza e garantire la continuità operativa del sistema di allerta COVID;
    l'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, reca un elenco di norme i cui termini sono stati prorogati al 31 dicembre 2020 (dal 15 ottobre 2020) dallo stesso decreto-legge;
    l'articolo 1, comma 3, lettera b), del provvedimento in esame novella l'allegato al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, al fine di prevedere la proroga, fino al 31 dicembre 2020, di ulteriori disposizioni non contemplate dal citato allegato;
    il punto 1 della lettera b) proroga, sostituendo il numero 16-ter, le disposizioni dei commi 6 e 7, dell'articolo 87, del decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia), che consentono di dispensare temporaneamente il personale delle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali, nonché di collocare d'ufficio tale personale in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione della computabilità di tali giorni di assenza dal tetto massimo dei 45 giorni di licenza straordinaria, in caso di assenza per malattia o quarantena,

impegna il Governo

a dare la priorità alla licenza straordinaria come strumento di dispensa temporanea dal servizio.
9/2779/3Pretto, Ferrari, Boniardi, Gobbato, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge di cui si discute la conversione reca, tra le altre, misure urgenti connesse con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre 2020;
    il medesimo decreto-legge, nel ridefinire i termini di efficacia di numerose previsioni normative, non menziona la disposizione di cui all'articolo 26, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
    la suddetta disposizione – modificata dall'articolo 74 del decreto-legge n. 34 del 2020 e, successivamente, dall'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2020 – aveva previsto una forma di tutela essenziale per i lavoratori maggiormente esposti alle conseguenze derivanti dall'Infezione da COVID-19, stabilendo, in particolare, che: «Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilitò con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero»;
    come ben si vede, l'efficacia della norma sopra citata, che ha consentito ai lavoratori fragili di astenersi dall'attività lavorativa, minimizzando le occasioni di contagio e tutelando il loro stato di salute, è venuta a cessare definitivamente in data 15 ottobre 2020;
    a decorrere dal 16 ottobre in avanti, l'unica tutela riconosciuta ai lavori fragili concerne la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile «attraverso radiazione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto» (cfr. l'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, inserito dall'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020);
    le norme sopra citate lasciano completamente privi di tutele i moltissimi lavoratori fragili per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere l'attività lavorativa in modalità agile;
    a decorrere dal 16 ottobre, infatti, i lavoratori in questione si trovano costretti a prendere una decisione difficilissima: rimanere a casa, mettendo a rischio il proprio posto di lavoro, ovvero riprendere servizio, mettendo in questo caso a repentaglio la propria salute;
    il Governo non perde occasione per ribadire la gravità della situazione epidemiologica, quando si tratta di disporre chiusure e prorogare lo stato di eccezione, ma poi se ne dimentica clamorosamente quando si tratta, invece, di tutelare i diritti dei più fragili che, in virtù della loro condizione, avrebbero dovuto essere salvaguardati con la massima priorità e urgenza;
    sulla medesima questione i firmatari del presente atto hanno presentato numerosi emendamenti e ordine del giorno, l'ultimo dei quali (ordine del giorno n. 9/02617-A/002) è stato accolto nella seduta del 3 settembre 2020,

impegna il Governo:

   a tutelare adeguatamente i diritti dei lavoratori fragili, inclusi i malati cronici maggiormente esposti alle complicanze derivanti dall'infezione da COVID-19, riconoscendo loro la possibilità di accedere alle tutele previste dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, anche per il periodo successivo al 15 ottobre 2020 e, comunque, fino al completo superamento del pericolo epidemiologico;
   ad adottare misure volte a tutelare, in ogni caso, la posizione dei lavoratori fragili per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 18 del 2020;
   a chiarire espressamente che i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, inclusi i malati cronici maggiormente esposti alle complicanze derivanti dall'infezione da COVID-19, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, non sono computabili nel periodo di comporto.
9/2779/4Locatelli, Durigon, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tutelare adeguatamente i lavoratori fragili (con disabilità, immunodepressi, con patologie gravi), durante il periodo di assenza dal lavoro per motivazioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dipendenti dall'oggettiva e comprovata possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile o attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o con specifiche attività di formazione professionale anche da remoto, estendendo al 31 gennaio 2021 l'equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero.
9/2779/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Locatelli, Durigon, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge di cui si discute la conversione reca misure urgenti connesse con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre 2020;
    i commi 4-novies e 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge, introdotti nel corso dell'esame del provvedimento in Senato, prevedono misure in materia di terzo settore, prorogando il termine a disposizione degli enti per l'adeguamento, con modalità semplificate, dei rispettivi statuti alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore;
    gli enti del mondo no profit – che il decreto-legge in esame ha preso in considerazione solamente sotto questo profilo – sono, invero, tra i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia sotto il profilo economico che organizzativo;
    molti di questi enti, che spesso svolgono ruoli essenziali per la collettività, ancor più essenziali nell'attuale contesto sociosanitario, si trovano in situazione di grave difficoltà e rischiano di chiudere definitivamente (ovvero di non ripartire) in assenza di un sostegno concreto;
    peraltro, l'articolo 108 del disegno di legge di bilancio, attualmente all'esame delle Commissioni della Camera, contiene una misura che penalizzerebbe ulteriormente le organizzazioni in questione, già duramente provate dalla crisi economica scaturita dall'emergenza sanitaria;
    il citato articolo 108, ove effettivamente approvato, obbligherebbe gli enti in questione, anche quelli più piccoli, con bilanci da poche migliaia di euro, ad aprire una partita Iva, con tutto ciò che ne consegue in termini di relativi adempimenti fiscali e contabili;
    come hanno evidenziato le associazioni rappresentative del comparto, l'applicazione di tale misura, nell'attuale situazione di crisi, potrebbe dare il «colpo di grazia» agli enti di cui si discute, in particolare quelli più piccoli e meno strutturati, con gravi ricadute sul piano sociale,

impegna il Governo

a potenziare gli strumenti e i fondi previsti a sostegno degli enti del Terzo settore, tenuto conto delle gravi ripercussioni che gli stessi hanno subito e continuano tuttora a subire in conseguenza della pandemia da COVID-19 e dell'applicazione delle relative misure di contenimento.
9/2779/5Ziello, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di potenziare gli strumenti e i fondi previsti a sostegno degli enti del Terzo settore.
9/2779/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Ziello, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, riconosce la sussistenza di condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 e, pertanto, proroga fino al 31 gennaio 2021 le disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenerne la diffusione;
    c’è una parte di cittadini che stanno vivendo una doppia emergenza, essendo sottoposti all'emergenza pandemica da COVID-19, sovrapposta all'emergenza già in essere a causa dei ritardi verificatisi per la ricostruzione dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016-2017;
    in tale particolare situazione sopraggiunge una delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ARERA) in cui viene specificato che non sarà prorogato oltre la scadenza del 31 dicembre 2020 il pagamento delle utenze per le abitazioni danneggiate dalle scosse del 2016 e 2017, ancora in gran parte inagibili, e che, quindi, dal 31 marzo 2021 sarà avviata l'emissione delle relative fatture di conguaglio di quanto dovuto;
    è lampante che l'importo di tutte le utenze sospese sarà troppo alto da pagare per le famiglie, imprese e professionisti, ancora in crisi da un'economia tormentata dalla ricostruzione che ancora stenta a partire, e che gli importi della rateizzazione di 36 mesi, si dimostrerebbero insostenibili per il proprio reddito;
    il 24 luglio 2020, in risposta all'interrogazione 4-04942, il Ministro, alla luce della situazione emergenziale da COVID-19, ha manifestato la propria intenzione «di rendere meno difficoltosa la corresponsione delle fatture sospese in parola, al fine di garantire una piena e rapida ripresa della situazione economica delle famiglie e imprese colpite dal sisma del 2016»;
    con l'articolo 57, comma 18, decreto-legge di agosto, n. 104/2020 (legge 126-2020), in modifica al decreto-legge 189/2016, è stata prevista la proroga dell'agevolazione al 31 dicembre 2020 per tutte le utenze e non solo per quelle relative a fabbricati inagibili, prevedendo anche la possibilità di proroga oltre il termine del 31 dicembre 2020 per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili che entro il 31 ottobre 2020 dichiarino, agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, l'inagibilità del fabbricato o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
    tale norma, che mette in discussione il diritto della proroga dell'agevolazione anche per le utenze già dichiarate inagibili, prevedeva un termine estremamente ravvicinato, di soli 18 giorni dalla data della conversione in legge del decreto, anche tenendo conto delle condizioni in cui vivono i cittadini interessati e la grave pandemia sanitaria ancora in atto;
    risulta all'interrogazione che alla scadenza del termine del 31 ottobre non si riscontrano adesioni da parte dei cittadini, probabilmente, anche per la mancata pubblicizzazione della possibilità di opzione o per il mancato avviso da parte dei gestori dei servizi,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti di propria competenza affinché sia riconosciuta la doppia emergenza in cui vivono i cittadini delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ossia dall'emergenza pandemica da COVID-19 e dalle lentezze verificatisi nella ricostruzione, prevedendo una data maggiormente congrua per la dichiarazione dello stato di permanenza dell'inagibilità dei fabbricati, relativamente alle utenze dei servizi energia elettrica, acqua e gas, i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del decreto-legge 189 del 2016 e successive modificazioni, allo scopo che ARERA possa disciplinare con propri provvedimenti l'ulteriore proroga dell'agevolazione, oltre il 31 dicembre 2020, anche prevedendo la possibilità di una rateizzazione più lunga, per un minimo di 120 mensilità.
9/2779/6Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Basini, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Marchetti, Paolini, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, riconosce la sussistenza di condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 e, pertanto, proroga fino al 31 gennaio 2021 le disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenerne la diffusione;
    c’è una parte di cittadini che stanno vivendo una doppia emergenza, essendo sottoposti all'emergenza pandemica da COVID-19, sovrapposta all'emergenza già in essere a causa dei ritardi verificatisi per la ricostruzione dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016-2017;
    in tale particolare situazione sopraggiunge una delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ARERA) in cui viene specificato che non sarà prorogato oltre la scadenza del 31 dicembre 2020 il pagamento delle utenze per le abitazioni danneggiate dalle scosse del 2016 e 2017, ancora in gran parte inagibili, e che, quindi, dal 31 marzo 2021 sarà avviata l'emissione delle relative fatture di conguaglio di quanto dovuto;
    è lampante che l'importo di tutte le utenze sospese sarà troppo alto da pagare per le famiglie, imprese e professionisti, ancora in crisi da un'economia tormentata dalla ricostruzione che ancora stenta a partire, e che gli importi della rateizzazione di 36 mesi, si dimostrerebbero insostenibili per il proprio reddito;
    il 24 luglio 2020, in risposta all'interrogazione 4-04942, il Ministro, alla luce della situazione emergenziale da COVID-19, ha manifestato la propria intenzione «di rendere meno difficoltosa la corresponsione delle fatture sospese in parola, al fine di garantire una piena e rapida ripresa della situazione economica delle famiglie e imprese colpite dal sisma del 2016»;
    con l'articolo 57, comma 18, decreto-legge di agosto, n. 104/2020 (legge 126-2020), in modifica al decreto-legge 189/2016, è stata prevista la proroga dell'agevolazione al 31 dicembre 2020 per tutte le utenze e non solo per quelle relative a fabbricati inagibili, prevedendo anche la possibilità di proroga oltre il termine del 31 dicembre 2020 per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili che entro il 31 ottobre 2020 dichiarino, agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, l'inagibilità del fabbricato o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
    tale norma, che mette in discussione il diritto della proroga dell'agevolazione anche per le utenze già dichiarate inagibili, prevedeva un termine estremamente ravvicinato, di soli 18 giorni dalla data della conversione in legge del decreto, anche tenendo conto delle condizioni in cui vivono i cittadini interessati e la grave pandemia sanitaria ancora in atto;
    risulta all'interrogazione che alla scadenza del termine del 31 ottobre non si riscontrano adesioni da parte dei cittadini, probabilmente, anche per la mancata pubblicizzazione della possibilità di opzione o per il mancato avviso da parte dei gestori dei servizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti di propria competenza affinché sia riconosciuta la doppia emergenza in cui vivono i cittadini delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ossia dall'emergenza pandemica da COVID-19 e dalle lentezze verificatisi nella ricostruzione, prevedendo una data maggiormente congrua per la dichiarazione dello stato di permanenza dell'inagibilità dei fabbricati, relativamente alle utenze dei servizi energia elettrica, acqua e gas, i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del decreto-legge 189 del 2016 e successive modificazioni, allo scopo che ARERA possa disciplinare con propri provvedimenti l'ulteriore proroga dell'agevolazione, oltre il 31 dicembre 2020, anche prevedendo la possibilità di una rateizzazione più lunga, per un minimo di 120 mensilità.
9/2779/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Basini, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Marchetti, Paolini, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato, da ultimo, prorogato, fino al 31 gennaio 2021, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020;
    con il decreto-legge in esame vengono prorogate, dal 15 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021, le misure di contenimento dell'epidemia previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché – fino al 31 dicembre 2020 – le misure previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2020, dettando ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza e garantire la continuità operativa del sistema di allerta COVID;
    l'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, reca un elenco di norme i cui termini sono stati prorogati al 31 dicembre 2020 (dal 15 ottobre 2020) dallo stesso decreto-legge;
    l'articolo 1, comma 3, lettera b), del provvedimento in esame novella l'allegato al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, al fine di prevedere la proroga, fino al 31 dicembre 2020, di ulteriori disposizioni non contemplate dal citato allegato;
    il punto 8 della lettera b) inserisce, nell'allegato, al numero 34-bis, le disposizioni contenute all'articolo 35 del decreto-legge n. 104 del 2020 (decreto «Agosto»), garantendo fino al 31 dicembre 2020 l'incremento delle 753 unità di personale, aggiuntive alle 7.050 unità del contingente ordinario impiegato nel dispositivo di ordine pubblico «Strade Sicure» e permettendo la corresponsione, anche a tale personale, delle 40 ore di straordinario mensile a pagamento;
    come emerso dagli esili delle numerose audizioni svolte dalla Commissione Difesa della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul contingente militare di «Strade sicure», il monte ore di straordinari pagati al personale che ne fa parte, dovrebbe convergere fino ad arrivare ad un massimo di 70 ore mensili con valori e livelli paritetici a quelli delle altre Forze di Polizia;
    la Commissione Difesa ha espresso in sede consultiva un parere con la seguente osservazione: «valuti il Governo l'opportunità di elevare, auspicabilmente fino a 70 ore, il numero di ore di straordinario a favore del personale delle Forze Armate impiegato nell'ambito del dispositivo di ordine pubblico “Strade sicure”»,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori provvedimenti, anche a carattere normativo, per elevare fino a 70 ore mensili pagate, fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il monte ore di straordinario a disposizione del personale delle Forze Armate impiegato nell'ambito del dispositivo di ordine pubblico «Strade sicure».
9/2779/7Boniardi, Ferrari, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato, da ultimo, prorogato, fino al 31 gennaio 2021, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020;
    con il decreto-legge in esame vengono prorogate, dal 15 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021, le misure di contenimento dell'epidemia previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché – fino al 31 dicembre 2020 – le misure previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2020, dettando ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza e garantire la continuità operativa del sistema di allerta COVID;
    l'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, reca un elenco di norme i cui termini sono stati prorogati al 31 dicembre 2020 (dal 15 ottobre 2020) dallo stesso decreto-legge;
    l'articolo 1, comma 3, lettera b), del provvedimento in esame novella l'allegato al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, al fine di prevedere la proroga, fino al 31 dicembre 2020, di ulteriori disposizioni non contemplate dal citato allegato;
    il punto 8 della lettera b) inserisce, nell'allegato, al numero 34-bis, le disposizioni contenute all'articolo 35 del decreto-legge n. 104 del 2020 (decreto «Agosto»), garantendo fino al 31 dicembre 2020 l'incremento delle 753 unità di personale, aggiuntive alle 7.050 unità del contingente ordinario impiegato nel dispositivo di ordine pubblico «Strade Sicure» e permettendo la corresponsione, anche a tale personale, delle 40 ore di straordinario mensile a pagamento;
    come emerso dagli esili delle numerose audizioni svolte dalla Commissione Difesa della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul contingente militare di «Strade sicure», il monte ore di straordinari pagati al personale che ne fa parte, dovrebbe convergere fino ad arrivare ad un massimo di 70 ore mensili con valori e livelli paritetici a quelli delle altre Forze di Polizia;
    la Commissione Difesa ha espresso in sede consultiva un parere con la seguente osservazione: «valuti il Governo l'opportunità di elevare, auspicabilmente fino a 70 ore, il numero di ore di straordinario a favore del personale delle Forze Armate impiegato nell'ambito del dispositivo di ordine pubblico “Strade sicure”»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo volte a elevare il numero di ore di straordinario a favore del personale delle Forze Armate impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/2779/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Boniardi, Ferrari, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    lo stato di emergenza nazionale conseguente al protrarsi dell'epidemia da SARS-CoV-2 è stato, da ultimo, prorogato, fino al 31 gennaio 2021, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020;
    con il decreto-legge in esame vengono prorogate, dal 15 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021, le misure di contenimento dell'epidemia previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché – fino al 31 dicembre 2020 – le misure previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2020, dettando ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza e garantire la continuità operativa del sistema di allerta COVID;
    all'articolo 1, comma 1, lettera b) il decreto-legge oggetto del procedimento di conversione in atto prevede l'irrigidimento delle misure precauzionali che le persone residenti nel territorio dello Stato sono tenute a rispettare per frenare la diffusione dei contagi, introducendo tra l'altro l'obbligo di portare con sé un dispositivo individuale di protezione e quello di indossarlo ovunque, al chiuso ed all'aperto, ove non sia possibile assicurare la condizione di isolamento;
    la finalità del provvedimento oggetto del procedimento di conversione in corso è l'adeguamento di alcune norme che regolano la vita sociale, economica ed amministrativa al protrarsi dell'emergenza epidemiologica, con la finalità di proteggere la salute della collettività;
    l'esigenza di tutelare la salute esiste anche negli istituti di formazione delle Forze Armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare, nei quali l'attività didattica sta andando avanti in presenza anche quando sono riscontrati contagi tra allievi e cadetti;
    sarebbe opportuna la definizione di una soglia in termini di quantità di contagi, raggiunta la quale disporre automaticamente la transizione alla didattica on line anche negli istituti di formazione delle Forze Armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare,

impegna il Governo

ad introdurre quanto prima negli istituti di formazione delle Forze Armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare l'obbligo di adottare la didattica a distanza ogni qual volta sia raggiunto un numero di casi attivo pari ad almeno un decimo dei frequentatori.
9/2779/8Gobbato, Ferrari, Boniardi, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 reca misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
    la situazione epidemiologica è in continua evoluzione e lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 gennaio 2021; ne conviene, al fine di garantire anche misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza economica, sono stati previsti contributi a fondo perduto a beneficio di imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa che si trovano di fronte a una carenza o indisponibilità di liquidità;
    l'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha riconosciuto contributi a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro;
    nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 giugno 2020 è stata altresì definita la compatibilità tra i contributi a fondo perduto e la normativa europea sugli aiuti di Stato esplicitando le restrizioni dei requisiti soggettivi per poter usufruire del suddetto contributo;
    nello specifico, in base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, alle imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019 non possono essere concessi i contributi previsti poiché rientranti nella definizione di «impresa in difficoltà», quindi non compatibili con il mercato interno;
    il presupposto negatorio sarebbe l'interpretazione di cui alla lettera a) del punto 18, ovvero «nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto»;
    è verosimile, visto anche il perdurare della situazione emergenziale, che molte attività rimarranno a lungo in difficoltà di liquidità: la maggior parte delle imprese, poi, soprattutto quelle medio-piccole, con i minimi guadagni di questi mesi o i piccoli accantonamenti fatti, li hanno perlopiù investiti nelle misure di contenimento al contagio di COVID-19 così come prescritto delle disposizioni governative; è pertanto giustificato e comprensibile che molte perdite registrate nel 2019 non sono state compensate nel corso del 2020, anno in cui si è lavorato poco e con incassi minimi,

impegna il Governo

a prevedere nei prossimi decreti emergenziali specifiche deroghe sui requisiti derivanti dalla legislazione europea in materia di aiuti di Stato, sì da concedere anche alle microimprese e piccole imprese i benefici di aiuti al finanziamento, anche quando è stata persa più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate nell'anno precedente.
9/2779/9Furgiuele.


   La Camera,
    in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, premesso che:
    l'articolo 5-bis, modificando l'articolo 66, sesto comma delle disposizioni attuative del codice civile, interviene sul quorum necessario per consentire la partecipazione alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza;
    in particolare, la norma, anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, dispone, previo consenso della maggioranza dei condomini, la possibilità di partecipare all'assemblea condominiale in modalità di videoconferenza, in tal caso il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, deve essere trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione;
    si tratta di una disposizione importantissima specialmente nell'attuale periodo di emergenza, ove le limitazioni imposte per evitare gli assembramenti impediscono la convocazione delle assemblee, e ciò rischia di bloccare gli investimenti e vanificare la possibilità di adesione dei condomini agli importanti incentivi del superbonus 110 per cento per l'efficientamento energetico degli edifici, che rappresenta uno degli incentivi più importanti al sistema economico in crisi del nostro Paese;
    si ritiene pertanto opportuno chiarire le modalità con le quali deve essere acquisito il preventivo consenso dei condomini per la l'assemblea in videoconferenza sia per permettere l'attuazione della norma sia per evitare l'emergere di contenziosi, prevedendo, in particolare, che tale consenso deve essere espresso in forma scritta,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di interpretazione della norma prevista dall'articolo 5-bis del presente decreto, allo scopo di specificare che il consenso preventivo della maggioranza dei condomini per la partecipazione all'assemblea condominiale in modalità di videoconferenza, deve essere espresso in forma scritta.
9/2779/10Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in conversione reca ulteriori misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in considerazione della situazione emergenziale che è in continua evoluzione, con l'articolo 1 del provvedimento in esame, si è provveduto a prorogare lo stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021;
    nei mesi scorsi, nell'ambito del mondo del lavoro si è posta la problematica della tutela dei lavoratori cosiddetti «fragili», ovvero dipendenti, pubblici e privati, appartenenti a due distinte grandi categorie: da una parte coloro i quali sono in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall'altra tutti i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della medesima legge n. 104 del 1992;
    questi lavoratori, a causa della condizione fisica di fragilità derivante da disabilità o da immunodepressione, a cui si aggiunge spesso anche l'età, sono da considerarsi maggiormente esposti al rischio di contagio sul posto di lavoro, nonché in caso dello stesso, a un esito grave e potenzialmente infausto del decorso della malattia SARS-COV-2 e quindi meritevoli di apposita disciplina normativa volta a riconoscere una tutela specifica in relazione alla pandemia in atto;
    le misure finora adottate dal Governo a tutela dei lavoratori fragili e a maggior rischio di contagio, sono state quelle dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo, prorogato al 31 luglio con il decreto-legge n. 34; l'articolo 74 del 19 maggio 2020; infine la conversione del decreto-legge agosto nella legge n. 126 del 13 ottobre 2020, che ha prorogato il predetto beneficio fino al 15 ottobre 2020 prevedendo altresì per i lavoratori fragili anche lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile;
   considerato che:
    l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, ha istituito una specifica tutela per i lavoratori in premessa, prevedendo che ai lavoratori con certificazione di handicap o con patologie che comportano immunodepressione, i medici di assistenza primaria che hanno in carico il paziente possono riconoscere un adeguato periodo di astensione dal lavoro che viene equiparato a ricovero ospedaliero, pertanto molti dei lavoratori interessati, spesso impegnati in attività essenziali, avevano la possibilità di essere esentati dal lavoro in caso di rischio, senza poter intaccare i giorni di malattia «ordinaria»;
   rilevato che:
    nonostante la proroga al 31 dicembre 2020, disposta con il comma 3, lettera a), dell'articolo 1, del provvedimento in esame, sul diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, prioritariamente in favore di soggetti rientranti in condizioni di disabilità o rischio per la salute, ad oggi questi lavoratori fragili, si vedono spesso rifiutare la possibilità di lavoro agile sia nel settore privato che in quello pubblico, molte aziende ed Enti, infatti, pur potendo attuare lo smart-working, non hanno concesso questa modalità e tali lavoratori, si sono ritrovati nella condizione di dover ricorrere alle ferie, al recupero ore o alla malattia ordinaria che va ad inficiare nel computo della retribuzione, con gravi conseguenze anche sulla stessa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, anche mediante apposito stanziamento nella prossima legge di bilancio, la misura di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di tutelare i lavoratori in condizione di fragilità e/o immunodepressione fino al termine del perdurare dello stato di emergenza da Sars-Cov-2.
9/2779/11Amitrano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in conversione reca ulteriori misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in considerazione della situazione emergenziale che è in continua evoluzione, con l'articolo 1 del provvedimento in esame, si è provveduto a prorogare lo stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021;
    nei mesi scorsi, nell'ambito del mondo del lavoro si è posta la problematica della tutela dei lavoratori cosiddetti «fragili», ovvero dipendenti, pubblici e privati, appartenenti a due distinte grandi categorie: da una parte coloro i quali sono in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall'altra tutti i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della medesima legge n. 104 del 1992;
    questi lavoratori, a causa della condizione fisica di fragilità derivante da disabilità o da immunodepressione, a cui si aggiunge spesso anche l'età, sono da considerarsi maggiormente esposti al rischio di contagio sul posto di lavoro, nonché in caso dello stesso, a un esito grave e potenzialmente infausto del decorso della malattia SARS-COV-2 e quindi meritevoli di apposita disciplina normativa volta a riconoscere una tutela specifica in relazione alla pandemia in atto;
    le misure finora adottate dal Governo a tutela dei lavoratori fragili e a maggior rischio di contagio, sono state quelle dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo, prorogato al 31 luglio con il decreto-legge n. 34; l'articolo 74 del 19 maggio 2020; infine la conversione del decreto-legge agosto nella legge n. 126 del 13 ottobre 2020, che ha prorogato il predetto beneficio fino al 15 ottobre 2020 prevedendo altresì per i lavoratori fragili anche lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile;
   considerato che:
    l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, ha istituito una specifica tutela per i lavoratori in premessa, prevedendo che ai lavoratori con certificazione di handicap o con patologie che comportano immunodepressione, i medici di assistenza primaria che hanno in carico il paziente possono riconoscere un adeguato periodo di astensione dal lavoro che viene equiparato a ricovero ospedaliero, pertanto molti dei lavoratori interessati, spesso impegnati in attività essenziali, avevano la possibilità di essere esentati dal lavoro in caso di rischio, senza poter intaccare i giorni di malattia «ordinaria»;
   rilevato che:
    nonostante la proroga al 31 dicembre 2020, disposta con il comma 3, lettera a), dell'articolo 1, del provvedimento in esame, sul diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, prioritariamente in favore di soggetti rientranti in condizioni di disabilità o rischio per la salute, ad oggi questi lavoratori fragili, si vedono spesso rifiutare la possibilità di lavoro agile sia nel settore privato che in quello pubblico, molte aziende ed Enti, infatti, pur potendo attuare lo smart-working, non hanno concesso questa modalità e tali lavoratori, si sono ritrovati nella condizione di dover ricorrere alle ferie, al recupero ore o alla malattia ordinaria che va ad inficiare nel computo della retribuzione, con gravi conseguenze anche sulla stessa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tutelare adeguatamente i lavoratori fragili (con disabilità, immunodepressi, con patologie gravi), durante il periodo di assenza dal lavoro per motivazioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dipendenti dall'oggettiva e comprovata possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile o attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o con specifiche attività di formazione professionale anche da remoto, estendendo al 31 gennaio 2021 l'equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero.
9/2779/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Amitrano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 prevede misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19;
    l'articolo 3 reca disposizione per la proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, nonché applicazione di norme in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi;
   considerato che:
    l'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha previsto che, fino al 15 ottobre 2020, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di certificazione che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i disabili gravi. Tale periodo, inoltre, non è computato ai fini del periodo comporto;
    la medesima norma ha disposto che dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 i suddetti lavoratori «svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto»;
    si tratta dei cosiddetti lavoratori «fragili» che presentano una particolare condizione di vulnerabilità fisica che li espone a rischi molto alti in caso di contagio da COVID-19;
    tuttavia accade che molti lavoratori appartenenti a tale categoria si trovano nella situazione di non poter svolgere la loro prestazione lavorativa nemmeno in modalità agile e dunque devono far ricorso alle ferie e ai permessi, alle assenze per malattia, oppure, addirittura, a rientrare al lavoro mettendo a rischio la propria salute;
    lo stato di emergenza epidemiologica è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 ed attualmente l'indice di trasmissione del contagio rimane ancora molto elevato sull'intero territorio dello Stato;
    in tale situazione appare opportuno valutare l'adozione di più efficaci tutele a favore di tali lavoratori,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prorogare il regime giuridico di equiparazione dell'assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in condizioni di fragilità di cui in premessa;
   ad adottare ogni altra misura idonea a proteggere e tutelare i lavoratori fragili fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica.
9/2779/12Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 prevede misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19;
    l'articolo 3 reca disposizione per la proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, nonché applicazione di norme in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi;
   considerato che:
    l'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha previsto che, fino al 15 ottobre 2020, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di certificazione che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i disabili gravi. Tale periodo, inoltre, non è computato ai fini del periodo comporto;
    la medesima norma ha disposto che dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 i suddetti lavoratori «svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto»;
    si tratta dei cosiddetti lavoratori «fragili» che presentano una particolare condizione di vulnerabilità fisica che li espone a rischi molto alti in caso di contagio da COVID-19;
    tuttavia accade che molti lavoratori appartenenti a tale categoria si trovano nella situazione di non poter svolgere la loro prestazione lavorativa nemmeno in modalità agile e dunque devono far ricorso alle ferie e ai permessi, alle assenze per malattia, oppure, addirittura, a rientrare al lavoro mettendo a rischio la propria salute;
    lo stato di emergenza epidemiologica è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 ed attualmente l'indice di trasmissione del contagio rimane ancora molto elevato sull'intero territorio dello Stato;
    in tale situazione appare opportuno valutare l'adozione di più efficaci tutele a favore di tali lavoratori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tutelare adeguatamente i lavoratori fragili (con disabilità, immunodepressi, con patologie gravi), durante il periodo di assenza dal lavoro per motivazioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dipendenti dall'oggettiva e comprovata possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile o attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o con specifiche attività di formazione professionale anche da remoto, estendendo al 31 gennaio 2021 l'equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero.
9/2779/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 reca, tra le altre, misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
    il decreto in esame si è reso necessario in quanto la fase emergenziale della risposta alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 che stiamo vivendo, diversamente da quanto si poteva pensare questa estate, è ben lontana dall'essere terminata, e, anzi, sta avendo una grave recrudescenza nelle ultime settimane;
    va dato atto a questo governo di aver agito correttamente e tempestivamente nel corso dell'inverno e della primavera di quest'anno, salvando decine di migliaia di vittime, mettendo la salute della popolazione come principale priorità dell'azione di governo, e, contestualmente, mettendo in campo adeguati mezzi finanziari per far fronte alla crisi economica che è scaturita;
    secondo uno studio di Nature del giugno 2020, senza l'applicazione del cosiddetto lockdown a livello nazionale da parte del governo italiano, dall'inizio dell'anno fino al 4 maggio si sarebbero contate ulteriori 600 mila vittime;
    questa cosiddetta seconda ondata che stiamo vivendo sembra avere una connotazione per certi versi peggiore rispetto alla prima, anche se le istituzioni sono oggi più preparate, dotate di una migliore conoscenza di questo fenomeno epidemiologico, dotate di personale, strutture e mezzi più adeguati, nonostante i ritardi e le lacune di alcune regioni nell'implementazione delle dovute politiche di prevenzione e contrasto;
    le gravissime ricadute economiche di questa crisi sono state faticosamente arginate nel corso della primavera ed estate scorse solo grazie all'enorme sforzo politico ed economico del Governo;
    un ulteriore lockdown totale durante questa seconda ondata potrebbe rischiare di essere un punto di non ritorno per il nostro Paese;
    similmente, la chiusura parziale o totale di intere attività produttive rischia di mettere a dura prova interi segmenti economici del Paese;
    per questo, come tra l'altro suggerito da numerosi ricercatori, si potrebbero esplorare altre strade alternative ad un lockdown totale ovvero a misure eccessivamente restrittive di chiusura totale a parziale di intere attività economica, che potrebbero dare risultati similari in termini di contenimento della diffusione del virus ma, contestualmente, un minor costo economico e sociale;
    in particolare, si potrebbe valutare la possibilità di permettere di mantenere aperte determinate attività commerciali, ove è consentito, con un ragionevole grado di sicurezza, evitare assembramenti e code all'interno e all'esterno delle suddette attività o comunque evitare situazioni che possano facilitare la diffusione del virus;
    contestualmente, al fine di contenere rischi per la sicurezza pubblica, si potrebbero intensificare i controlli, da parte dei soggetti preposti, verso i gestori di esercizi commerciali, imponendo chiusure temporanee, anche fino al termine dello stato di emergenza, degli esercizi che siano inottemperanti alle prescrizioni di sicurezza;
    in un contesto epidemiologico non ulteriormente aggravato, adottando questi accorgimenti, si chiuderebbero esclusivamente gli esercizi pubblici che non abbiano ottemperato alle prescrizioni sanitarie, salvaguardando le imprese responsabili che hanno ottemperato alle linee guida del comitato tecnico-scientifico, contenendo così gli effetti della diffusione del virus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'apertura di altre attività commerciali in zona rossa e arancione; a valutare l'opportunità di intensificare una campagna comunicativa della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero della salute attraverso le reti RAI Radiotelevisione Italiana affinché sia costantemente aggiornata sui dati della diffusione del virus e le misure corrette per contenere la sua diffusione.
9/2779/13Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 reca, tra le altre, misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
    il decreto in esame si è reso necessario in quanto la fase emergenziale della risposta alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 che stiamo vivendo, diversamente da quanto si poteva pensare questa estate, è ben lontana dall'essere terminata, e, anzi, sta avendo una grave recrudescenza nelle ultime settimane;
    va dato atto a questo governo di aver agito correttamente e tempestivamente nel corso dell'inverno e della primavera di quest'anno, salvando decine di migliaia di vittime, mettendo la salute della popolazione come principale priorità dell'azione di governo, e, contestualmente, mettendo in campo adeguati mezzi finanziari per far fronte alla crisi economica che è scaturita;
    secondo uno studio di Nature del giugno 2020, senza l'applicazione del cosiddetto lockdown a livello nazionale da parte del governo italiano, dall'inizio dell'anno fino al 4 maggio si sarebbero contate ulteriori 600 mila vittime;
    questa cosiddetta seconda ondata che stiamo vivendo sembra avere una connotazione per certi versi peggiore rispetto alla prima, anche se le istituzioni sono oggi più preparate, dotate di una migliore conoscenza di questo fenomeno epidemiologico, dotate di personale, strutture e mezzi più adeguati, nonostante i ritardi e le lacune di alcune regioni nell'implementazione delle dovute politiche di prevenzione e contrasto;
    le gravissime ricadute economiche di questa crisi sono state faticosamente arginate nel corso della primavera ed estate scorse solo grazie all'enorme sforzo politico ed economico del Governo;
    un ulteriore lockdown totale durante questa seconda ondata potrebbe rischiare di essere un punto di non ritorno per il nostro Paese;
    similmente, la chiusura parziale o totale di intere attività produttive rischia di mettere a dura prova interi segmenti economici del Paese;
    per questo, come tra l'altro suggerito da numerosi ricercatori, si potrebbero esplorare altre strade alternative ad un lockdown totale ovvero a misure eccessivamente restrittive di chiusura totale a parziale di intere attività economica, che potrebbero dare risultati similari in termini di contenimento della diffusione del virus ma, contestualmente, un minor costo economico e sociale;
    in particolare, si potrebbe valutare la possibilità di permettere di mantenere aperte determinate attività commerciali, ove è consentito, con un ragionevole grado di sicurezza, evitare assembramenti e code all'interno e all'esterno delle suddette attività o comunque evitare situazioni che possano facilitare la diffusione del virus;
    contestualmente, al fine di contenere rischi per la sicurezza pubblica, si potrebbero intensificare i controlli, da parte dei soggetti preposti, verso i gestori di esercizi commerciali, imponendo chiusure temporanee, anche fino al termine dello stato di emergenza, degli esercizi che siano inottemperanti alle prescrizioni di sicurezza;
    in un contesto epidemiologico non ulteriormente aggravato, adottando questi accorgimenti, si chiuderebbero esclusivamente gli esercizi pubblici che non abbiano ottemperato alle prescrizioni sanitarie, salvaguardando le imprese responsabili che hanno ottemperato alle linee guida del comitato tecnico-scientifico, contenendo così gli effetti della diffusione del virus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intensificare una campagna comunicativa della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero della salute attraverso le reti RAI Radiotelevisione Italiana affinché sia costantemente aggiornata sui dati della diffusione del virus e le misure corrette per contenere la sua diffusione.
9/2779/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    per il perdurare dello stato di emergenza derivante dall'andamento dell'epidemia da COVID-19 il provvedimento all'esame dell'Aula dispone la conversione dei decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020, ed estende fino ai 31 gennaio 2021 la possibilità di adottare misure di contrasto dell'epidemia nell'ambito dello stato di emergenza, anch'esso prorogato al 31 gennaio 2021, estendendo quindi l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreto-legge, n. 19/2020 e decreto-legge n. 33/2020;
    il termine di fine gennaio 2021 sta creando grandi speranze e aspettative per l'inizio delle campagne di vaccinazione anti-Covid in tutto il mondo, dove si contano fino ad oggi 45 sperimentazione sull'uomo, 3 dei quali in fase conclusiva di studio (Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca);
    in Italia, nei primi mesi del 2021 le vaccinazioni saranno dedicate alle categorie più esposte come i professionisti sanitari, i soggetti fragili e gli anziani. L'AIFA preannuncia dieci milioni di dosi entro marzo/aprile del 2021 e una campagna di massa che partirà durante l'estate;
    secondo gli ultimi dati diffusi dalla Johns Hopkins University, i casi di Covid a livello globale hanno superato i 58 milioni mentre i decessi confermati sono 1.380.636 dall'inizio della pandemia;
    la diffusione del virus sta avendo un impatto drammatico in alcune aree del mondo, soprattutto dove la popolazione è più povera. Qui i nuovi farmaci biologici, compresi gli anticorpi monoclonali e gli antivirali attualmente riproposti in studi clinici sul COVID-19, sono protetti da brevetto e quindi inaccessibili, con effetti devastanti non solo sanitari ma anche di natura economico-sociale;
    per questo motivo il 2 ottobre 2020 i governi di India e Sudafrica hanno inviato all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) una proposta congiunta con la quale chiedono una deroga ai brevetti e agli altri diritti di proprietà intellettuale in relazione a farmaci, vaccini, diagnostici, dispositivi di protezione personale, e le altre tecnologie medicali per tutta la durata della pandemia. I due Stati hanno avanzato una richiesta di sospensione temporanea di tutti gli obblighi contenuti nella Sezione I, Parte II dell'Accordo Trips – quella concernente copyrights, disegni industriali, brevetti, protezione di informazione non condivisa; deroga prevista in base dell'articolo IX comma 3 e 4 dell'Accordo di Marrakech che ha costituito l'Organizzazione mondiale del commercio;
    il Ministro della salute, al termine del suo intervento alla 73esima Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del 18 maggio 2020, ha espresso la posizione del Governo italiano riguardo all'importanza che il vaccino per il COVID-19 sia considerato «un bene pubblico e globale, un diritto di tutti e non un privilegio per pochi»,

impegna il Governo:

   a sostenere in sede europea e in ogni contesto internazionale la proposta di India e Sudafrica che rappresenta una fondamentale soluzione per aiutare ogni Nazione a superare l'emergenza da COVID-19 e le conseguenze sociali ed economiche ad essa collegate;
   a valutare l'opportunità di promuovere in ambito europeo, con gli altri Paesi membri, modalità e criteri di intervento, per una sospensione temporanea degli obblighi contenuti nella Sezione I, Parte II dell'Accordo Trips, più efficaci ed efficienti per rendere i vaccini un bene pubblico e globale nei casi in cui, in futuro, si dovessero verificare altre emergenze sanitarie globali e fosse necessario intervenire tempestivamente.
9/2779/14Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto oggetto di conversione, modifica l'allegato al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, prevedendo la proroga di ulteriori disposizioni fino al 31 dicembre 2020;
    in particolare, il punto 8, della lettera b) inserisce, nell'allegato citato, al numero 34-bis, la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 35, del decreto-legge n. 104 del 2020, garantendo fino al 31 dicembre 2020 l'incremento delle 753 unità di personale aggiuntive rispetto al contingente ordinario impiegato nel dispositivo «Strade Sicure» e per le quali sono previste anche le 40 ore di straordinario a pagamento;
   considerato che:
    nella situazione emergenziale in atto, i militari del dispositivo di ordine pubblico «Strade sicure», come rimodulato al fine di essere ancora più efficace nell'azione di contenimento e diffusione del virus SARS-CoV-2, svolgono un ruolo di supporto fondamentale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo volte a elevare, auspicabilmente fino a 70 ore, il numero di ore di straordinario a favore del personale delle Forze Armate impiegato nell'ambito del dispositivo di ordine pubblico «Strade sicure», al fine di garantire una equità di trattamento con le Forze di polizia impegnate nelle medesime attività.
9/2779/15Aresta, Corda, Giovanni Russo, Dori, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Iovino, Del Monaco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto oggetto di conversione, modifica l'allegato al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, prevedendo la proroga di ulteriori disposizioni fino al 31 dicembre 2020;
    in particolare, il punto 8, della lettera b) inserisce, nell'allegato citato, al numero 34-bis, la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 35, del decreto-legge n. 104 del 2020, garantendo fino al 31 dicembre 2020 l'incremento delle 753 unità di personale aggiuntive rispetto al contingente ordinario impiegato nel dispositivo «Strade Sicure» e per le quali sono previste anche le 40 ore di straordinario a pagamento;
   considerato che:
    nella situazione emergenziale in atto, i militari del dispositivo di ordine pubblico «Strade sicure», come rimodulato al fine di essere ancora più efficace nell'azione di contenimento e diffusione del virus SARS-CoV-2, svolgono un ruolo di supporto fondamentale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo volte a elevare il numero di ore di straordinario a favore del personale delle Forze Armate impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/2779/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Aresta, Corda, Giovanni Russo, Dori, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Iovino, Del Monaco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 125 del 2020, si iscrive in una sequenza di atti normativi, con i quali è stata affrontata l'epidemia da Covid-19. Questa successione normativa, nella quale è scandita la risposta dell'ordinamento giuridico innanzi ad un evento dirompente quale l'epidemia, è scandita secondo «fasi» diverse. In un primo momento, l'epidemia è stata affrontata quale emergenza di protezione civile, secondo la strumentazione giuridica offerta dal Codice di protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018). Il decreto-legge in esame reca la tipizzazione e la previsione di una estensione temporale dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché di una direzione restrittiva (o ampliativa ma solo a determinate condizioni, indicate con decreto del Ministero della salute) delle misure derogatorie che le Regioni possono introdurre onde garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali;
   considerato che:
    l'emergenza COVID-19 che il Paese sta affrontando, attualmente nella fase di seconda ondata del contagio, ha messo in evidenza l'importanza di un solido Sistema Sanitario nazionale, diffuso territorialmente, qualitativamente e quantitativamente omogeneo, il contagio ha colpito duramente tutti i territori del Paese, ed oltre ad evidenziare una generale e strutturale inadeguatezza nell'attuale ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, ha acuito il divario tra le Regioni, in termini di dotazione di personale ed infrastrutture sanitarie. La protezione dalle epidemie, come il diritto alla salute, va garantita a tutti i cittadini, secondo i principi ex articolo 32 della Costituzione, e, in particolare, in attuazione dei doveri di solidarietà sociale ex articolo 2 e del principio di uguaglianza sostanziale ex articolo 3. Tale emergenza, in particolare, ha fatto emergere la necessità di intervenire in maniera più incisiva anche sulle scelte operate da Regioni ed aziende sanitarie locali per quanto riguarda le assunzioni di personale medico e para-medico nelle strutture sanitarie,

impegna il Governo:

   a disporre provvedimenti al fine di implementare e velocizzare le procedure per l'assunzione di ulteriore personale medico e para-medico, nonché di assicurarne un'equa e proporzionata ripartizione in tutte le Regioni, anche in diretto coordinamento con le aziende sanitarie locali;
   ad agire, di conseguenza, in forza degli articoli 117 e 120 della Costituzione, per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in stretto collegamento con le stesse Regioni ed aziende sanitarie locali.
9/2779/16Maraia.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 125 del 2020, si iscrive in una sequenza di atti normativi, con i quali è stata affrontata l'epidemia da Covid-19. Questa successione normativa, nella quale è scandita la risposta dell'ordinamento giuridico innanzi ad un evento dirompente quale l'epidemia, è scandita secondo «fasi» diverse. In un primo momento, l'epidemia è stata affrontata quale emergenza di protezione civile, secondo la strumentazione giuridica offerta dal Codice di protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018). Il decreto-legge in esame reca la tipizzazione e la previsione di una estensione temporale dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché di una direzione restrittiva (o ampliativa ma solo a determinate condizioni, indicate con decreto del Ministero della salute) delle misure derogatorie che le Regioni possono introdurre onde garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali;
   considerato che:
    l'emergenza COVID-19 che il Paese sta affrontando, attualmente nella fase di seconda ondata del contagio, ha messo in evidenza l'importanza di un solido Sistema Sanitario nazionale, diffuso territorialmente, qualitativamente e quantitativamente omogeneo, il contagio ha colpito duramente tutti i territori del Paese, ed oltre ad evidenziare una generale e strutturale inadeguatezza nell'attuale ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, ha acuito il divario tra le Regioni, in termini di dotazione di personale ed infrastrutture sanitarie. La protezione dalle epidemie, come il diritto alla salute, va garantita a tutti i cittadini, secondo i principi ex articolo 32 della Costituzione, e, in particolare, in attuazione dei doveri di solidarietà sociale ex articolo 2 e del principio di uguaglianza sostanziale ex articolo 3. Tale emergenza, in particolare, ha fatto emergere la necessità di intervenire in maniera più incisiva anche sulle scelte operate da Regioni ed aziende sanitarie locali per quanto riguarda le assunzioni di personale medico e para-medico nelle strutture sanitarie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti al fine di implementare e velocizzare le procedure per l'assunzione di ulteriore personale sanitario, anche per assicurare un'equa e proporzionata ripartizione in tutte le Regioni, anche in diretto coordinamento con le aziende sanitarie locali.
9/2779/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Maraia.


   La Camera,
   premesso che:
    le evidenze scientifiche indicano che i pazienti immunodepressi, come ad esempio le persone con immunodeficienze congenite o secondarie, le persone trapiantate, le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva, così come le persone con malattie oncologiche o oncoematologiche, sono particolarmente a rischio, sia per quanto riguarda la morbilità che la mortalità in caso d'infezione da virus respiratori;
    il Ministero della salute, su iniziativa del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, nell'ambito dell'emergenza determinata dalla diffusione dei COVID-19, il 27 marzo, aveva emanato una circolare contenente raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi;
    l'articolo 26, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, al comma 2 prevedeva che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo della succitata legge, ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato;
    tale disposizione è stata prorogata dal 30 aprile al 31 luglio 2020 dall'articolo 74 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
    la legge 13 ottobre 2020 n. 126, modificando l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha protratto la suddetta disposizione al 15 ottobre 2020, ovvero fino al termine della proroga dello stato di emergenza che era stata adottata con delibera del Consiglio dei ministri nella seduta del 29 luglio. Lo stesso provvedimento, prevede che a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
    il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tutelare adeguatamente i lavoratori fragili (con disabilità, immunodepressi, con patologie gravi), durante il periodo di assenza dal lavoro per motivazioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dipendenti dall'oggettiva e comprovata impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile o attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o con specifiche attività di formazione professionale anche da remoto, estendendo al 31 gennaio 2021 l'equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero.
9/2779/17D'Arrando.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame estende fino al 31 gennaio 2021 la possibilità di adottare misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19 nell'ambito dello stato di emergenza anch'esso prorogato al 31 gennaio;
    la pandemia ha portato ad una grave interruzione dei servizi ospedalieri di routine, come le visite specialistiche ambulatoriali e anche gli interventi chirurgici non indifferibili;
    tale riduzione sta avendo e proseguirà ad avere un impatto sostanziale e cumulativo sui pazienti, portando ad un inevitabile deterioramento della salute e un peggioramento della qualità di vita, soprattutto tra i malati cronici;
    indubbiamente la presente pandemia ha causato una serie di alterazioni nel comportamento corretto nella cura delle patologie croniche, come la fibromialgia, con inevitabili ricadute sullo stato di salute fisico e psichico dei soggetti affetti da questa malattia;
   considerato che:
    la fibromialgia è una malattia reumatica complessa cronica altamente invalidante, provocata da un'alterazione dei neurotrasmettitori a livello del sistema nervoso centrale, caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico diffuso e astenia;
    in base alle più recenti stime le persone affette da questa patologia in Italia sarebbero quasi quattro milioni;
    i sintomi principali della sindrome fibromialgica, quali dolore costante diffuso nel corpo e astenia cronica, compromettono seriamente la vita lavorativa e sociale delle persone che ne vengono colpite, le quali lamentano di frequente ulteriori disturbi associati alla malattia, altrettanto lesivi, quali rigidità muscolare, formicolii e diminuzione della sensibilità, disturbi del sonno, cefalea, alterazioni dell'equilibrio, acufeni, tachicardia, disturbi cognitivi, allergie, disturbi d'ansia e depressione;
    nel corso degli anni è stata esclusa l'origine psicosomatica della patologia grazie a numerosi studi che hanno dimostrato come attraverso un approccio multidisciplinare caratterizzato da terapie farmacologiche e trattamenti meno convenzionali, sia possibile curare la malattia con effetti soddisfacenti;
    tuttavia, nonostante che la fibromialgia sia stata riconosciuta come patologia nel 1992 dall'organizzazione Mondiale della Sanità, prevedendone l'inserimento nel Manuale di classificazione internazionale delle malattie e sebbene altre organizzazioni mediche di carattere internazionale l'abbiano anch'esse considerata una malattia cronica, solo parte dei Paesi europei ha condiviso tali posizioni e tra questi non rientra l'Italia, dove non è stata ancora riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale, con la conseguenza che le spese sanitarie restano a carico dei malati;
   rilevato ancora che:
    seppur in ambito nazionale siano state avanzate alcune iniziative legislative tese a riconoscere la fibromialgia come malattia invalidante e la stessa proponente il presente atto abbia presentato a prima firma un'apposita proposta di legge per chiederne il riconoscimento; sebbene anche a livello regionale siano state avanzate numerose proposte tese all'inclusione di tale patologia nell'elenco delle patologie croniche e dunque nei Lea (livelli essenziali di assistenza); in particolare, si segnala l'approvazione di una mozione presso il Consiglio Regionale della Lombardia avente ad oggetto la richiesta di inserimento delle prestazioni mediche relative alla diagnosi e alla cura della fibromialgia all'interno dei livelli essenziali di assistenza (LEA); sebbene anche il Consiglio superiore della sanità ha recentemente espresso un parere favorevole quanto all'inserimento della fibromialgia nell'elenco delle malattie croniche invalidanti meritevoli di esenzione dai ticket;
    nonostante ciò, ad oggi la fibromialgia risulta ancora assente dal nomenclatore del Ministero della Salute e non è prevista alcuna forma di esenzione alla partecipazione di spesa, pertanto,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di porre in essere azioni volte all'inserimento delle prestazioni mediche relative alla diagnosi e alla cura della fibromialgia all'interno dei livelli essenziali di assistenza (LEA);
   a garantire il pieno riconoscimento della fibromialgia tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione del ticket sanitario.
9/2779/18Mammì.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame estende fino al 31 gennaio 2021 la possibilità di adottare misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19 nell'ambito dello stato di emergenza anch'esso prorogato al 31 gennaio;
    la pandemia ha portato ad una grave interruzione dei servizi ospedalieri di routine, come le visite specialistiche ambulatoriali e anche gli interventi chirurgici non indifferibili;
    tale riduzione sta avendo e proseguirà ad avere un impatto sostanziale e cumulativo sui pazienti, portando ad un inevitabile deterioramento della salute e un peggioramento della qualità di vita, soprattutto tra i malati cronici;
    indubbiamente la presente pandemia ha causato una serie di alterazioni nel comportamento corretto nella cura delle patologie croniche, come la fibromialgia, con inevitabili ricadute sullo stato di salute fisico e psichico dei soggetti affetti da questa malattia;
   considerato che:
    la fibromialgia è una malattia reumatica complessa cronica altamente invalidante, provocata da un'alterazione dei neurotrasmettitori a livello del sistema nervoso centrale, caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico diffuso e astenia;
    in base alle più recenti stime le persone affette da questa patologia in Italia sarebbero quasi quattro milioni;
    i sintomi principali della sindrome fibromialgica, quali dolore costante diffuso nel corpo e astenia cronica, compromettono seriamente la vita lavorativa e sociale delle persone che ne vengono colpite, le quali lamentano di frequente ulteriori disturbi associati alla malattia, altrettanto lesivi, quali rigidità muscolare, formicolii e diminuzione della sensibilità, disturbi del sonno, cefalea, alterazioni dell'equilibrio, acufeni, tachicardia, disturbi cognitivi, allergie, disturbi d'ansia e depressione;
    nel corso degli anni è stata esclusa l'origine psicosomatica della patologia grazie a numerosi studi che hanno dimostrato come attraverso un approccio multidisciplinare caratterizzato da terapie farmacologiche e trattamenti meno convenzionali, sia possibile curare la malattia con effetti soddisfacenti;
    tuttavia, nonostante che la fibromialgia sia stata riconosciuta come patologia nel 1992 dall'organizzazione Mondiale della Sanità, prevedendone l'inserimento nel Manuale di classificazione internazionale delle malattie e sebbene altre organizzazioni mediche di carattere internazionale l'abbiano anch'esse considerata una malattia cronica, solo parte dei Paesi europei ha condiviso tali posizioni e tra questi non rientra l'Italia, dove non è stata ancora riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale, con la conseguenza che le spese sanitarie restano a carico dei malati;
   rilevato ancora che:
    seppur in ambito nazionale siano state avanzate alcune iniziative legislative tese a riconoscere la fibromialgia come malattia invalidante e la stessa proponente il presente atto abbia presentato a prima firma un'apposita proposta di legge per chiederne il riconoscimento; sebbene anche a livello regionale siano state avanzate numerose proposte tese all'inclusione di tale patologia nell'elenco delle patologie croniche e dunque nei Lea (livelli essenziali di assistenza); in particolare, si segnala l'approvazione di una mozione presso il Consiglio Regionale della Lombardia avente ad oggetto la richiesta di inserimento delle prestazioni mediche relative alla diagnosi e alla cura della fibromialgia all'interno dei livelli essenziali di assistenza (LEA); sebbene anche il Consiglio superiore della sanità ha recentemente espresso un parere favorevole quanto all'inserimento della fibromialgia nell'elenco delle malattie croniche invalidanti meritevoli di esenzione dai ticket;
    nonostante ciò, ad oggi la fibromialgia risulta ancora assente dal nomenclatore del Ministero della Salute e non è prevista alcuna forma di esenzione alla partecipazione di spesa, pertanto,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di porre in essere azioni volte all'inserimento delle prestazioni mediche relative alla diagnosi e alla cura della fibromialgia all'interno dei livelli essenziali di assistenza (LEA);
   a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di garantire il pieno riconoscimento della fibromialgia tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione del ticket sanitario.
9/2779/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Mammì.


   La Camera,
   premesso che:
    stante il perdurare dello stato di emergenza derivante dall'epidemia da COVID-19, il provvedimento all'esame dell'Aula dispone la conversione del decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020, ed estende fino al 31 gennaio 2021 la possibilità di adottare misure di contrasto dell'epidemia nell'ambito dello stato di emergenza, anch'esso prorogato al 31 gennaio 2021, estendendo quindi l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreto-legge n. 19 del 2020 e decreto-legge n. 33 del 2020;
    la pandemia ha messo in luce le gravi carenze nell'ambito dell'assistenza sanitaria territoriale con conseguenze devastanti sul piano dell'azione, dell'impiego e della disponibilità dei servizi;
    si sono verificati enormi disagi sul piano della prevenzione, dell'erogazione dei servizi di screening, disservizi che a macchia d'olio hanno stravolto un sistema sanitario territoriale già gravemente colpito dai numerosi tagli alla spesa che si sono susseguiti negli anni;
    questa pandemia ha messo in luce il grave problema della carenza di medici, di personale specializzato, sottolineando altresì la mancanza di un fiducioso dialogo tra il Ministero della salute ed i servizi sanitari all'interno dei distretti territoriali andando a creare spesso confusione nella programmazione, nelle direttive, nell'unidirezionalità dell'azione medica;
   considerato che:
    le disfunzioni della medicina territoriale sono dovute principalmente al:
    blocco dei turn over;
    mancanza di assunzioni;
    impiego sott'orario dei medici di continuità assistenziale, di guardia medica, personale integrato del 118;
    mancanza di dialogo con le istituzioni;
   rilevato ancora che:
    allo stato è fondamentale ai fini del riequilibrio dei servizi territoriali, aumentare il monte ore e riportarlo a tempo pieno (38 ore settimanali) per tutti i medici di continuità assistenziale, i medici della guardia medica ed il personale integrativo del 118 garantendo così la possibilità di impiegare tali unità, che già si trovano contrattualizzate all'interno del SSN o in altri enti ad esso collegati, ai fini dell'esecuzione di tutta una serie di servizi che ad oggi più pagano lo scotto di questa pandemia quali: servizi vaccinali, effettuazione di tamponi, consulti telefonici, implementazione delle USCA, tracciamento dei contatti con COVID positivi;
    con l'ausilio di queste unità operative così dimensionate sarà altresì possibile migliorare i servizi di telemedicina, garantendo ai pazienti la possibilità di essere accuratamente seguiti in caso di isolamento presso il proprio domicilio;
    è necessario stanziare adeguate risorse per portare avanti con forza campagne di prevenzione nell'ambito delle strutture scolastiche, affinché i nostri ragazzi abbiano gli strumenti per agire consapevolmente e vivere questa nuova quotidianità in maniera serena ma consapevole,

impegna il Governo

a valutare concretamente la possibilità di usufruire delle unità operative già disponibili ed integrate all'interno del servizio sanitario nazionale, aumentando il monte ore sottodimensionati e favorendo un corretto impiego di queste importanti risorse all'interno di servizi territoriali che ormai sono al collasso.
9/2779/19Nappi.


   La Camera,
   premesso che:
    stante il perdurare dello stato di emergenza derivante dall'epidemia da COVID-19, il provvedimento all'esame dell'Aula dispone la conversione del decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020, ed estende fino al 31 gennaio 2021 la possibilità di adottare misure di contrasto dell'epidemia nell'ambito dello stato di emergenza, anch'esso prorogato al 31 gennaio 2021, estendendo quindi l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreto-legge n. 19 del 2020 e decreto-legge n. 33 del 2020;
    la pandemia ha messo in luce le gravi carenze nell'ambito dell'assistenza sanitaria territoriale con conseguenze devastanti sul piano dell'azione, dell'impiego e della disponibilità dei servizi;
    si sono verificati enormi disagi sul piano della prevenzione, dell'erogazione dei servizi di screening, disservizi che a macchia d'olio hanno stravolto un sistema sanitario territoriale già gravemente colpito dai numerosi tagli alla spesa che si sono susseguiti negli anni;
    questa pandemia ha messo in luce il grave problema della carenza di medici, di personale specializzato, sottolineando altresì la mancanza di un fiducioso dialogo tra il Ministero della salute ed i servizi sanitari all'interno dei distretti territoriali andando a creare spesso confusione nella programmazione, nelle direttive, nell'unidirezionalità dell'azione medica;
   considerato che:
    le disfunzioni della medicina territoriale sono dovute principalmente al:
    blocco dei turn over;
    mancanza di assunzioni;
    impiego sott'orario dei medici di continuità assistenziale, di guardia medica, personale integrato del 118;
    mancanza di dialogo con le istituzioni;
   rilevato ancora che:
    allo stato è fondamentale ai fini del riequilibrio dei servizi territoriali, aumentare il monte ore e riportarlo a tempo pieno (38 ore settimanali) per tutti i medici di continuità assistenziale, i medici della guardia medica ed il personale integrativo del 118 garantendo così la possibilità di impiegare tali unità, che già si trovano contrattualizzate all'interno del SSN o in altri enti ad esso collegati, ai fini dell'esecuzione di tutta una serie di servizi che ad oggi più pagano lo scotto di questa pandemia quali: servizi vaccinali, effettuazione di tamponi, consulti telefonici, implementazione delle USCA, tracciamento dei contatti con COVID positivi;
    con l'ausilio di queste unità operative così dimensionate sarà altresì possibile migliorare i servizi di telemedicina, garantendo ai pazienti la possibilità di essere accuratamente seguiti in caso di isolamento presso il proprio domicilio;
    è necessario stanziare adeguate risorse per portare avanti con forza campagne di prevenzione nell'ambito delle strutture scolastiche, affinché i nostri ragazzi abbiano gli strumenti per agire consapevolmente e vivere questa nuova quotidianità in maniera serena ma consapevole,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare la possibilità di usufruire delle unità operative già disponibili ed integrate all'interno del servizio sanitario nazionale, aumentando il monte ore sottodimensionati e favorendo un corretto impiego di queste importanti risorse all'interno di servizi territoriali che ormai sono al collasso.
9/2779/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Nappi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in conversione n. 125 del 7 ottobre 2020, estende Fino al 31 gennaio 2021 la possibilità di adottare misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19 nell'ambito dello stato di emergenza anch'esso prorogato al 31 gennaio (come da Delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020);
    è stata disposta la proroga di numerose misure di carattere sanitario tra cui l'obbligatorietà dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie – quali la mascherina facciale – con possibilità di prevederne l'utilizzo nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi, o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;
    la ripresa dell'emergenza sanitaria sta di nuovo mettendo a dura prova la tenuta psicologica delle persone più fragili angustiate da una situazione drammatica sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista sociale;
    secondo alcuni studi l'effetto collaterale, di frequente connesso al lockdown, anche tra coloro i quali non hanno mai sofferto di disturbi psicologici particolari, è la cosiddetta sindrome da capanna o del prigioniero, che si manifesta con la paura di abbandonare le mura domestiche e di riapprocciare gradualmente alla quotidianità;
    ansia, paura e senso di frustrazione prendono il sopravvento nello stato d'animo delle persone colpite che, oltre tutto, manifestano, contestualmente, anche disturbi del sonno, depressione e tendenza alla irascibilità;
    non è da sottovalutarsi la gravità di questa sindrome che più tende a cronicizzarsi più rischia di lasciare segni permanenti nei soggetti più colpiti quali: persone con minor capacità di adattamento ai cambiamenti, soggetti inclini all'ansia e all'ipocondria (con eccessiva apprensione verso il proprio stato di salute) o coloro i quali, già in precedenza, manifestavano fobie ed altri disturbi psichiatrici;
    gli effetti del coronavirus sull'economia e le incertezze professionali derivatene hanno ulteriormente intaccato le sicurezze di moltissime persone che, pur di non far ritorno alla normalità, preferiscono propendere per una permanenza sicura tra le mura domestiche;
    ad aggravare ulteriormente la situazione si aggiungono il disagio, l'inadeguatezza, e lo stato di affanno vissuto dalle strutture e dalle professionalità del Servizio Sanitario Nazionale che non sempre riescono a garantire una tempestiva assistenza ed un adeguato supporto psicologico, anche meramente telefonico;
    tanto premesso, avendo altresì constatato che il servizio di supporto psicologico del Ministero della Salute (numero verde nazionale 800.833.833) non è più attivo per «cessata attività»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ripristinare il servizio di supporto psicologico nazionale e di incrementare, anche a livello locale, un servizio di assistenza psicologica gratuita per tutti i cittadini affetti da disturbi psicologici connessi all'emergenza pandemica.
9/2779/20Sodano, Corneli.


   La Camera,
   premesso che:
    in particolare, l'articolo 1-ter proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine temporale per le possibilità di alcune assunzioni da parte di pubbliche amministrazioni derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi in specifici anni;
    in data 8 novembre 2019, con decreto del Ministero dell'interno, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, di 200 posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia;
    con riferimento alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, per far fronte all'emergenza da COVID-19, sono state adottate una serie di misure tra cui la sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego in una prima fase e, successivamente, la semplificazione delle procedure attraverso l'uso della tecnologia digitale e il decentramento delle sedi;
    difatti, al fine di ridurre i rischi di contagio dell'epidemia, in un primo momento con il decreto-legge 17 marzo del 2020 n. 18 (cosiddetto Cura Italia) all'articolo 87, comma 5 è stata stabilita la sospensione per sessanta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego; dalla sospensione restavano escluse però le procedure nelle quali la valutazione dei candidati poteva avvenire su base curriculare o in modalità telematica;
    successivamente, sulla materia è intervenuto anche il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto «Rilancio») attraverso l'introduzione di altre semplificazioni per lo svolgimento delle procedure concorsuali;
    in particolare, l'articolo 247 del decreto «Rilancio» ha stabilito che le procedure concorsuali per il reclutamento del personale non dirigenziale possono essere svolte presso sedi decentrate e anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale;
    in seguito, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto decreto «Agosto»), ha reso definitive le nuove modalità di selezione, indicate nell'articolo 247 del decreto «Rilancio», sia per i concorsi pubblici in atto che per i nuovi concorsi che saranno banditi nel 2021;
    con riferimento al concorso per titoli ed esami, di 200 posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 3 del 12 gennaio 2021 saranno rese note tutte le comunicazioni inerenti alla pubblicazione dei quesiti oggetto della prova preselettiva ed alle modalità di svolgimento della prova;
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, all'articolo 1, lettera z), stabilisce la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, escludendo però i casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
    tenuto conto che su tutto il territorio nazionale si registra una carenza di personale all'interno delle Prefetture e che tale situazione potrebbe compromettere la regolarità e la tempestività delle attività ministeriali;
    inoltre, considerato l'importante ruolo svolto dalle Prefetture anche nella gestione dell'emergenza epidemiologica in corso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa finalizzata a attivare l'iter necessario a consentire quanto prima lo svolgimento delle prove preselettive del concorso a duecento posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia indetto con Bando dell'8 novembre 2019 in modalità decentrata e telematica.
9/2779/21Alaimo.


   La Camera,
   premesso che:
    in particolare, l'articolo 1-ter proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine temporale per le possibilità di alcune assunzioni da parte di pubbliche amministrazioni derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi in specifici anni;
    in data 8 novembre 2019, con decreto del Ministero dell'Interno, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, di 200 posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia;
    con riferimento alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, per far fronte all'emergenza da COVID-19, sono state adottate una serie di misure tra cui la sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego in una prima fase e, successivamente, la semplificazione delle procedure attraverso l'uso della tecnologia digitale e il decentramento delle sedi;
    difatti, al fine di ridurre i rischi di contagio dell'epidemia, in un primo momento con il decreto-legge 17 marzo del 2020 n. 18 (cosiddetto Cura Italia) all'articolo 87, comma 5 è stata stabilita la sospensione per sessanta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego; dalla sospensione restavano escluse però le procedure nelle quali la valutazione dei candidati poteva avvenire su base curriculare o in modalità telematica;
    successivamente, sulla materia è intervenuto anche il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto «Rilancio») attraverso l'introduzione di altre semplificazioni per lo svolgimento delle procedure concorsuali;
    in particolare, l'articolo 247 del decreto «Rilancio» ha stabilito che le procedure concorsuali per il reclutamento del personale non dirigenziale possono essere svolte presso sedi decentrate e anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale;
    in seguito, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto decreto «Agosto»), ha reso definitive le nuove modalità di selezione, indicate nell'articolo 247 del decreto «Rilancio», sia per i concorsi pubblici in atto che per i nuovi concorsi che saranno banditi nel 2021;
    con riferimento al concorso per titoli ed esami, di 200 posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 3 del 12 gennaio 2021 saranno rese note tutte le comunicazioni inerenti alla pubblicazione dei quesiti oggetto della prova preselettiva ed alle modalità di svolgimento della prova;
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, all'articolo 1, lettera z), stabilisce la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, escludendo però i casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
    tenuto conto che su tutto il territorio nazionale si registra una carenza di personale all'interno delle Prefetture e che tale situazione potrebbe compromettere la regolarità e la tempestività delle attività ministeriali;
    inoltre, considerato l'importante ruolo svolto dalle Prefetture anche nella gestione dell'emergenza epidemiologica in corso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa finalizzata a attivare l'iter necessario a consentire quanto prima lo svolgimento delle prove preselettive del concorso a duecento posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia indetto con Bando dell'8 novembre 2019 in modalità decentrata.
9/2779/21. (Testo modificato nel corso della seduta) Alaimo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge, all'esame dell'assemblea, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
    il provvedimento in esame detta alcune disposizioni in materia di giustizia, con particolare riferimento al processo telematico, e alla partecipazione da remoto alle udienze civili;
    in questo momento di emergenza si riscontrano delle gravi criticità, specie di organizzazione, all'interno degli uffici giudiziari del territorio nazionale. Tra l'altro, nel mese di novembre in particolare, si stanno verificando numerosi disservizi consistenti in rallentamenti e interruzioni nella lavorazione dei depositi telematici nel processo civile (es. duplicazioni di depositi e rallentamenti nella ricezione della PEC), causando ritardi e disagi a tutti gli operatori della Giustizia nella gestione quotidiana degli adempimenti. I servizi funzionano a singhiozzo e per diversi giorni l'accesso alle cancellerie telematiche è stato praticamente precluso;
    gli avvocati sono in evidente affanno a causa della difficoltà di rispettare i termini di scadenza per il deposito degli atti difensivi, tanto che molti richiedono che si disponga ex lege addirittura una rimessione in termini generalizzata;
    a tutto ciò si aggiunga che il personale dipendente in presenza nelle cancellerie risulta ridotto anche a causa delle assenze legate al Covid o perché in smart working, ed è comprensibilmente sotto pressione non solo per la mole di arretrato accumulatosi in questo periodo emergenziale, ma anche per i predetti malfunzionamenti del sistema PCT verificatisi negli ultimi giorni. In molte cancellerie il personale è costretto a limitare, se non ad escludere, il ricevimento telefonico per dedicarsi esclusivamente alla ricezione dei depositi telematici e concentrarsi nelle verifiche e negli adempimenti conseguenti. D'altra parte, però, l'accesso fisico agli uffici è nei fatti quasi precluso ad avvocati, consulenti e cittadini a causa delle misure organizzative volte al contenimento del contagio da COVID-19; impedire agli stessi anche il ricevimento telefonico appare francamente oltremodo pregiudizievole al corretto e sereno esercizio del mandato professionale;
    è evidente che in un momento di grave emergenza come quello che stiamo vivendo, oltre ad implementare il servizio di digitalizzazione del mondo della giustizia, affinché funzioni in maniera corretta ed efficiente per permettere agli avvocati e al personale delle cancellerie di effettuare gli adempimenti tramite la modalità telematica, occorre anche provvedere ad una riorganizzazione degli stessi uffici giudiziari, in modo da continuare a garantire, per quanto possibile, un servizio completo al cittadino e agli operatori della giustizia. In merito a quest'ultimo aspetto, sarebbe opportuno provvedere ad una redistribuzione dei carichi di lavoro attraverso una rimodulazione dell'orario di lavoro, introducendo, previa concertazione con le rappresentanze sindacali del personale dipendente, una turnazione tra la mattina e il pomeriggio, sia con riguardo al personale che con riguardo alla tipologia dell'attività da svolgere. Potrebbe, ad esempio, prevedersi che le ore antimeridiane siano dedicate al ricevimento fisico, quando ancora consentito e solo per appuntamento, al ricevimento, telefonico e alle attività di supporto e ausilio dei magistrati in udienza, mentre nelle ore pomeridiane sarebbe opportuno concentrate le attività più propriamente interne di accettazione dei depositi telematici, trasmissioni di notifiche e comunicazioni e tutti gli adempimenti di cancelleria;
    peraltro, un'articolazione in due fasce orarie distinte sarebbe più rispondente alle esigenze di distanziamento all'interno delle cancellerie che non di rado si trovano in stanze piccole e poco arieggiate, specie nei mesi invernali, consentendo al contempo di aumentare il personale in presenza,

impegna il Governo

a valutare, attraverso gli uffici tecnici del competente Ministero della giustizia, previa concertazione con le rappresentanze sindacali del personale dipendente del settore, l'opportunità di provvedere, con idonee iniziative di propria competenza (contestualmente alla implementazione dei servizi telematici) alla riorganizzazione degli uffici giudiziari, attraverso una rimodulazione dell'orario di lavoro per contemperare le esigenze di distanziamento sociale e sicurezza, garantendo l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché una riduzione della pressione sul personale dipendente ed il sereno svolgimento del mandato difensivo da parte degli avvocati.
9/2779/22D'Orso.


   La Camera,
   premesso che:
    la pandemia da virus COVID-19 ha causato un'emergenza internazionale non solo sanitaria, ma che investe anche tutti i settori del sistema economico;
    la diffusione dell'epidemia da coronavirus ha innescato in Italia una crisi senza precedenti, che sta esponendo il nostro Paese ad una prova durissima e ha reso necessaria l'adozione di provvedimenti economici che prevedono imponenti misure economiche di sostegno;
    al cessare dell'epidemia, le ripercussioni economiche e finanziarie di tale evento eccezionale non verranno meno a breve termine, ma verosimilmente si protrarranno per un periodo temporale piuttosto ampio;
    il comma 1-bis dell'articolo 3 del provvedimento all'esame dell'Assemblea interviene sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con l'obiettivo di agevolare le imprese nel corso delle procedure di concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti;
    tale modifica si configura come una risposta alla crisi economica e sociale scatenata dall'emergenza sanitaria in corso e dovrebbe consentire a molte imprese in difficoltà di evitare il fallimento, percorrendo a determinate condizioni soluzioni alternative;
    l'articolo 3 comma 1-bis consente, infatti, ai tribunali di omologare il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche se la mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali o assistenziali determini il mancato raggiungimento delle relative percentuali minime. In tal caso è sufficiente che dalla relazione del professionista designato dal debitore risulti che la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti previdenziali o assistenziali sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;
    il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 – recante «Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» – ha modificato l'articolo 48 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in materia di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, stabilendo al comma 5 del predetto articolo 48 che: «Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, 60 comma 1, e 109, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.»;
    l'articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'articolo 9 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, al comma 2 ultimo periodo, in materia di transazione e accordi su crediti contributivi, stabilisce che: «Ai fini dell'articolo 48 comma 5, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione»;
    la disciplina di cui agli articoli 48 e 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificata dal decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 entrerà in vigore con decorrenza dal 1 settembre 2021;
    l'articolo 3 comma 1-bis del provvedimento in esame contiene una previsione dello stesso tenore di quella prevista dall'articolo 48 comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147;
    a differenza da quanto previsto in materia di transazione e accordi su crediti contributivi dall'articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 3, comma 1-bis, del provvedimento all'esame dell'Assemblea non prevede un termine entro il quale l'amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali o assistenziali possano esprimere l'assenso o il diniego rispetto alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti;
    l'assenza di un limite temporale all'espressione dell'assenso o del diniego da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali o assistenziali rispetto agli accordi di ristrutturazione dei debiti proposti potrebbe rendere difficoltosa l'applicazione della previsione contenuta nel citato articolo 3 comma 1-bis,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un limite temporale all'espressione dell'assenso o del diniego da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali o assistenziali rispetto alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, analogamente a quanto previsto in materia di transazione e accordi su crediti contributivi dall'articolo 63, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, così come modificato dal decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, stabilendo un limite temporale superato il quale il silenzio dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali o assistenziali venga considerato quale mancata adesione all'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto.
9/2779/23Giuliano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 reca, tra le altre, misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
    a causa dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 in Italia sono state attuate misure restrittive della libertà di movimento, differenziate su base territoriale a seconda della gravità dell'emergenza riscontrata, che, seppur ampiamente giustificate, determinano effetti collaterali sulla sicurezza delle vittime di abusi all'interno delle mura domestiche;
    già nel corso della c.d. prima ondata, nel corso della primavera scorsa, stando ai dati forniti da Telefono Rosa, il numero delle richieste di aiuto telefonico rispetto allo stesso periodo del 2019, sono drasticamente diminuite, mostrando come l'isolamento può amplificare esponenzialmente il rischio a cui le donne più fragili sono esposte, trovandosi a dover condividere per tutto il giorno gli spazi familiari con il proprio aggressore;
    come dichiarato dallo stesso procuratore aggiunto di Milano, Maria Letizia Mannella, nel corso della primavera scorsa, «C’è stato un calo nelle denunce per maltrattamenti. È ancora presto per avere dei dati certi, ma possiamo dire che le convivenze forzate con i compagni, mariti e con i figli, in questo periodo, scoraggiano le donne dal telefonare o recarsi personalmente dalle forze dell'ordine»;
    l'attuale situazione emergenziale in cui si trovano centinaia di vittime sta facendo affiorare anche alcuni problemi di tipo tecnico-burocratico, che si aggiungono alla già complessa situazione che devono affrontare;
    in particolare, vi sarebbe la possibilità di fare richiesta motivata di accesso ai documenti e alle informazioni contenute nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, pagando una modica cifra, anche da parte degli autori di vittime di vigilanza di genere in relazione alle informazione delle vittime stesse;
    si tratterebbe di un vulnus burocratico incomprensibile che, soprattutto in un periodo di restrizioni ai movimenti, potrebbe aumentare colpevolmente il rischio di ulteriori violenze sulle vittime, esponendo ai possibili aggressori dati sensibili come l'indirizzo di residenza delle vittime, magari cambiato proprio per sfuggire alle violenze stesse;
    inoltre, renderebbe del tutto vani gli sforzi compiuti dalle autorità pubbliche e dalle associazioni per tutelare queste persone e persino le scelte individuali delle stesse vittime di cambiare casa, anche in altri comuni, province o regioni, per ricominciare una nuova vita, lontano dai propri aguzzini;
    dunque, per ovviare almeno in parte a questo problema, si potrebbe imporre un divieto specifico all'accesso alle informazioni da parte degli autori o presunti tali di violenza in relazione alle vittime medesime, sin dal momento in cui viene esercitata l'azione penale fino all'eventuale sentenza di non colpevolezza o archiviazione dell'azione penale, modificando il «Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte quelle iniziative, anche di tipo normativo, regolamentare o puramente organizzativo, volte a garantire che sia precluso l'accesso da parte di terzi alle informazioni relative alla residenza delle vittime di reati, o presunti tali, di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in particolar modo da parte degli autori, presunti tali, dei reati medesimi, sin dal momento in cui viene esercitata l'azione penale fino all'eventuale sentenza di non colpevolezza o archiviazione dell'azione penale, eventualmente anche tramite la modifica del «Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
9/2779/24Ascari.


   La Camera,
   premesso che:
    già il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, che reca misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19, aveva attribuito alle Regioni il compito di monitoraggio quotidiano dell'andamento della situazione epidemiologica sui territori, con la condivisione dei dati acquisiti insieme al Ministero della Salute, con l'Istituto Superiore di Sanità e il Comitato Tecnico Scientifico, con cadenza giornaliera;
    il medesimo decreto aveva previsto, inoltre, all'articolo 2, comma 11, che nei casi in cui fosse emerso un aggravamento del rischio sanitario, il presidente della Regione avrebbe potuto proporre tempestivamente al Ministro della salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento e ciò sulla base dei principi per il monitoraggio del rischio sanitario stabiliti nell'allegato 10, nonché secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute con decreto del 30 aprile 2020;
    negli stessi termini, poi anche il cosiddetto decreto Riaperture (n. 33 del 2020), all'articolo 1, comma 16, ha contemplato espressamente il potere delle singole Regioni di introdurre misure più restrittive di quelle imposte a livello centrale, laddove vi fosse l'esigenza in tal senso in base ai risultati del monitoraggio, seppur informando contestualmente il Ministro della salute; tale disposizione è stata peraltro successivamente prorogata dal primo cosiddetto «decreto proroghe» (decreto-legge n. 83 del 2020), emanato proprio in ragione dell'aggravato quadro epidemiologico nazionale;
    il compito di monitoraggio territoriale dei dati epidemiologici attribuito alle Regioni è stato recepito altresì dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (cosiddetto decreto Ristori bis), che hanno stabilito che l'inclusione delle Regioni nelle diverse «zone» attraverso ordinanza del ministero della salute, sentite le Regioni, sia basata sui dati elaborati dalla cabina di regia (di cui fanno parte anche le Regioni) in coerenza col documento dell'Istituto superiore di sanità, che a sua volta richiama il decreto del Ministro della salute del 30 aprile. Da ciò emerge, pertanto, che le Regioni siano tenute a applicare i criteri e metodi di valutazione stabiliti con tale ultimo decreto per quel che riguarda i propri dati epidemiologici, alla stregua di quanto avviene a livello centrale;
    nonostante l'utilizzo degli stessi dati e stessa metodologia, i presidenti di regione hanno ritenuto di adottare soluzioni più stringenti di quelle stabilite a livello centrale, pure concordate e coordinate con il Governo. Ne sono un esempio, infatti, le ordinanze del Presidente della regione Puglia e della Regione Campania, che hanno deciso per la chiusura indiscriminata delle scuole primarie e secondarie, in deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre scorso che, invece, ha limitato la chiusura delle scuole con ricorso a didattica a distanza solo per le scuole superiori secondarie per le zone gialle ed arancioni, ed anche per la seconda e terza media nelle zone considerate rosse;
    ne consegue che, da una parte, è condiviso lo strumento di valutazione basato sui noti 21 indicatori e la assegnazione di una regione ad una zona rossa, arancione o gialla (con tutte le limitazioni che ne conseguono) è il frutto della valutazione e dei dati forniti dalle stesse regioni cui segue la classificazione e la determinazione del grado di rischio quasi in maniera automatica; dall'altra, è consentito alle regioni determinarsi diversamente ed assumere determinazioni più restrittive basandosi sugli stessi dati (sintetizzati nei 21 indicatori). Tale possibilità lasciata nelle pieghe della normativa vigente rischia di vanificare tutto il sistema di classificazione basato sui 21 indicatori, generando talvolta incomprensibili disparità di trattamento sul territorio nazionale a parità di condizioni, oltre a situazioni di confusione sulle norme vigenti e su ciò che è consentito e non consentito in regioni di pari classificazione di rischio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilire specifici strumenti per garantire l'effettiva proporzionalità e adeguatezza delle misure restrittive messe in atto da ciascuna Regione, prevedendo precipui oneri a carico delle Regioni che ritengano di adottare misure più restrittive rispetto a quelle stabilite e concordate a livello centrale sulla base di dati comunicati dalle stesse regioni al Governo, prevedendo un obbligo di aggiornamento dei dati preventivo rispetto alla assunzione di una determinazione più restrittiva e una specifica motivazione di tali decisioni attraverso determinati indicatori oggettivi, così da assicurare la coerenza rispetto ai principi informatori dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.
9/2779/25Macina.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 reca, tra le altre, misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
    si è rilevato in questi mesi un grosso problema di rischio di diffusione del COVID-19 in tutto il mondo all'interno degli allevamenti animali: in Europa, ad esempio, sono stati rilevati focolai umani di nuovo Coronavirus in più di 250 allevamenti;
    nelle scorse settimana è iniziato l'abbattimento di milioni di visoni in Danimarca in quanto trovati positivi per una variante mutata del nuovo Coronavirus (SARS-COV-2) già trasmessa a centinaia di persone e che potrebbe determinare l'inefficacia dei vaccini umani contro il SARS-COV-2 in corso di sperimentazione;
    anche nel nostro paese, in cui vi sono complessivamente 8 allevamenti di visoni (3 in Lombardia, 2 in Veneto, 2 in Emilia-Romagna, 1 in Abruzzo), sarebbero state riscontrate positività al SARS-COV-2 di visoni in un allevamento lombardo e sono state riscontrate situazioni con misure igieniche non adeguate in altri allevamenti dello stesso tipo che potrebbero portare a contagi fra specie;
    la popolazione dei visoni ammonta a oltre 60 mila animali che, ogni anno, vengono fatti nascere tra aprile e maggio per poi essere uccisi, col gas, tra dicembre e gennaio per ricavarne la pelliccia;
    non è ancora nota la catena di trasmissione originaria del SARS-COV-2 fino all'essere umano, tuttavia non si esclude la possibilità che sia partito dai pipistrelli e la presenza di un ospite intermedio nel verosimile spill over alla nostra specie;
    Sergio Abrignani, immunologo, ordinario di Patologia generale all'Università Statale di Milano fa notare: «Il coronavirus ha questo “brutto vizio” di fare il salto di specie e non lo fa solo in una direzione: pensare che l'uomo fosse l'ospite finale è sbagliato. Nel caso degli allevamenti, in questo caso di visoni, il virus ha trovato una situazione estremamente “fertile” perché il virus ha bisogno di avere tantissimi ospiti tutti vicini, dove il distanziamento non c’è. Gli animali sono migliaia in una gabbia, sono accatastati e questi virus replicano continuamente. Tanto più replicano, tanto più possono generarsi mutazioni che possono diventare “vincenti” per il virus stesso e sfavorevoli per noi»;
    la presenza di animali ammassati, come nel caso di allevamenti intensivi da carne o da pelliccia, può favorire le mutazioni del SARS-COV-2 e di altri virus, a differenza degli umani in lock down gli animali continuano a vivere uno vicino all'altro negli allevamenti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare tutte quelle iniziative volte a stimolare specifici accertamenti sugli allevamenti nazionali da pelliccia e non;
   a valutare l'opportunità di adottare tutte quelle iniziative volte a perseguire la chiusura degli allevamenti di animali da pelliccia in Italia;
   a valutare l'opportunità di fornire dati aggiornati in merito alla catena di trasmissione originaria del nuovo Coronavirus, nonché fornire eventuali informazioni in merito al passaggio del SARS-COV-2 da animali a uomo anche in Italia e se si tratti di versione mutata;
   a valutare l'opportunità di fornire dati in merito agli accertamenti veterinari eseguiti nel nostro Paese in merito alla presenza di SARS-COV-2.
9/2779/26Di Lauro.


   La Camera,
   premesso che:
    come annunciato dal commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Domenico Arcuri, le prime dosi di vaccino dovrebbero essere disponibili in Italia a metà gennaio 2021;
    la campagna vaccinale, che riguarderà l'intera popolazione italiana, imporrà uno sforzo organizzativo e operativo mai verificatosi in tempi recenti in ambito sanitario;
    le caratteristiche del vaccino, che dovrà essere conservato ad una temperatura estremamente bassa, pari a circa – 70 gradi centigradi, rende impossibile lo stoccaggio, imponendo una catena di distribuzione estremamente celere ed efficiente in grado di garantire in un arco di quattro o cinque giorni il passaggio dal produttore al soggetto che procederà all'inoculazione;
    si rende dunque necessario l'approntamento in tempi celeri di un articolato piano di distribuzione che individui le strutture sanitarie deputate all'effettuazione dei vaccini, il contingente di personale sanitario necessario e gli operatori del settore della logistica cui affidare il trasporto delle dosi sul territorio nazionale;
    alcuni paesi europei, tra i quali la Germania hanno già provveduto a predisporre in maniera dettagliata il piano operativo di distribuzione,

impegna il Governo

ad informare il Parlamento sul cronoprogramma per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini.
9/2779/27Baldelli, Mandelli, Saccani Jotti, Labriola, Paita.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 104 del 2020, cosiddetto decreto agosto, al comma 1-bis dell'articolo 63, ha consentito anche ove non previsto dal regolamento condominiale la possibilità, previo consenso di tutti i condomini, di partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza;
    la necessità prevista dal decreto «agosto», del consenso di tutti quanti i condomini per autorizzare l'assemblea in videoconferenza, rischiava di rendere assai difficile la sua applicabilità;
    il provvedimento in esame, all'articolo 5-bis, intervenendo sulla norma vigente, abbassa il quorum necessario per consentire la partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza. Ora con la modifica apportata dal disegno di legge in esame, si può ricorrere alla modalità videoconferenza, previo consenso della maggioranza dei condomini, e quindi non più della totalità dei medesimi;
    peraltro la possibilità che per ricorrere alla modalità videoconferenza, sia sufficiente la maggioranza dei condomini se certamente elimina positivamente la previsione dell'unanimità, dall'altra può obiettivamente penalizzare quei condomini che sono nell'impossibilità o difficoltà di utilizzare mezzi telematici, e di partecipare a distanza alle riunioni di condominio,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a regolamentare in maniera chiara le assemblee condominiali di cui in premessa al fine di consentire il loro svolgimento e la loro validità anche in forma mista, in modo da consentire la partecipazione in videoconferenza secondo il quorum di cui all'articolo 5-bis citato in premessa, autorizzando altresì la partecipazione in presenza per quei condominiche sono nell'impossibilità o nella difficoltà di utilizzare gli strumenti telematici.
9/2779/28Rosso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 1, commi da 4-terdecies a 4-septiesdecies, reca disposizioni attinenti le consultazioni elettorali per l'anno 2020. È evidenza comune che, a causa della pandemia in corso, lo svolgimento delle consultazioni elettorali necessita di uno sforzo che deve necessariamente riguardare anche la semplificazione di alcune procedure elettorali, che risultano avere regole di carattere tecnico e operativo non di sempre agevole fruizione;
    sarebbe opportuno porre fine ad una rilevante questione pratica che si è venuta a creare nel corso delle recenti consultazioni elettorali: come noto, in base a quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 1 della legge 3/2019, in occasione di competizioni elettorali di qualunque genere («escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti»), i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, oltre al curriculum vitae dei propri candidati, anche il relativo certificato penale rilasciato a ciascun candidato dal casellario giudiziale territorialmente competente;
    la norma è condivisibile nelle finalità, ma le difficoltà di adempimento pratico circa la produzione del certificato penale sono state numerose, aggravate dalla condizione di emergenza sanitaria che ha comportato, molto spesso, la chiusura degli uffici giudiziari, senza possibilità di ottenere il rilascio del documento per via telematica. Tuttavia, allo stato dell'arte, basterebbe che il Governo operasse una modifica della disposizione dirigenziale contenuta nel Decreto 25 gennaio 2007, ex articolo 26, che disciplina la modalità per la richiesta del certificato del casellario giudiziale e che attualmente ne prevede il rilascio solo al diretto interessato;
    tale modifica della disposizione dirigenziale porrebbe fine peraltro alla palese distonia che si viene a creare tra la responsabilità di chi è tenuto ad adempiere al dettato della norma – ossia il singolo candidato – e chi se ne assume la responsabilità amministrativa, oltre che pecuniaria, nel caso di inadempimento, ossia il partito di appartenenza;
    bisognerebbe altresì tener conto delle difficoltà in cui spesso il candidato incorre in quanto il termine ultimo per ottemperare alla pubblicazione sul sito internet nazionale del partito o del movimento di appartenenza ricorra nella giornata di domenica, e ci si trovi a dover affrontare un imprevisto con gli uffici giudiziari già chiusi dal venerdì,

impegna il Governo:

   a porre in essere, già a partire dalle prossime competizioni elettorali, tutte le opportune iniziative volte a prevedere, in occasione della produzione dei certificati richiesti al Casellario Giudiziale per la presentazione delle liste elettorali, che gli stessi siano resi disponibili in formato elettronico e rilasciati, in alternativa, al diretto interessato oppure ai delegati rappresentanti dei partiti provinciali, regionali o nazionali che ne facciano richiesta, entro i termini di legge, per le finalità relative all'adempimento delle norme sulla legge per la trasparenza, di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 3 del 9 gennaio 2019;
   esclusivamente al fine di poter adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, a prevedere l'apertura di almeno un ufficio del casellario giudiziale per regione nei giorni prefestivi e festivi prospicienti al termine ultimo di scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature, secondo quanto previsto dal primo periodo del comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 3 del 9 gennaio 2019.
9/2779/29Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge n. 162 del 2019, introduce disposizioni inerenti la disciplina del rapporto concessorio in capo alla Società Autostrada Tirrenica relativo all'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia;
    la realizzazione di questo asse viario va considerata assolutamente nodale per lo sviluppo economico e la crescita del territorio interessato che, da decenni, attende questa opera che, tra l'altro, è stata inclusa nell'intesa generale quadro tra Governo e Regione Lazio del 20 marzo 2002 ed in quella tra Governo e Regione Toscana del 18 aprile 2003;
    a seguito del perfezionamento delle procedure di valutazione ambientale, l'opera è stata inclusa negli allegati alla delibera CIPE N.10/2009 per un importo di 3.787,8 milioni;
    il primo periodo del comma in esame, richiamato sopra, prevede l'abrogazione dell'articolo 9 della legge n. 531 del 1982 che ha autorizzato la SAT Spa a realizzare l'autostrada Livorno-Grosseto-Civitavecchia;
    il secondo periodo prevede che, in conseguenza di tale abrogazione la SAT Spa, in forza della Convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, fino al 31 ottobre 2028 provvede esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali relative al collegamento autostradale A 12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
    il terzo periodo prevede invece che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la SAT Spa procedono alla revisione della convenzione unica succitata, tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici nonché di quanto disposto dal primo periodo, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti;
    quanto previsto da questo comma tiene conto anche della sentenza del 18 settembre 2019, nella quale la Corte di Giustizia Europea ha statuito che «la Repubblica Italiana, avendo prorogato dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 la concessione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 58 della direttiva 2004/18»;
    nel cosiddetto decreto «Piano Italia Veloce», svanita la possibilità di realizzare un'autostrada e ridimensionato il progetto su una superstrada a quattro corsie, si cita comunque come prioritaria l'opera di cui sopra che ora ha pure cambiato nome: si chiama Tarquinia-San Pietro in Palazzi, visto che i tratti a nord di San Pietro e a sud di Tarquinia sono già stati realizzati (in forma autostradale);
    nel cosiddetto decreto «Piano Italia Veloce» (luglio 2020) viene indicata la necessità di portare avanti l'opera attraverso la nomina urgente di un commissario straordinario per sbloccare l'impasse, più che decennale,

impegna il Governo:

   ad accelerare le procedure per la realizzazione, in questo tratto Livorno-Civitavecchia, delle opere strutturali suindicate, che possono rappresentare un volano importante per la crescita economica dell'intera area interessata e costituirebbero un indubbio e riconosciuto miglioramento della viabilità in questo nevralgico quadrante;
   a monitorare attentamente la situazione, attraverso il Ministero dei Trasporti, per garantire anche una manutenzione ordinaria soddisfacente in attesa della realizzazione complessiva dell'intervento.
9/2779/30Battilocchio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-bis del provvedimento in esame, reca la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati. Si prevede altresì l'esclusione, da tale disciplina, del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    si ricorda che la legge 296 del 2006, ha disposto che i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale siano subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    si segnala che il comune di Messina ha deliberato una misura a sostegno delle imprese i cui codici ATECO sono indicati nel decreto-legge n. 149 del 2020 denominato «ristori bis»;
    l'impresa beneficiaria, all'atto della domanda di partecipazione all'avviso per l'ottenimento del contributo, può autocertificare di essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali; la possibilità di autocertificare tale situazione era consentita anche in passato ed è stata ribadita dall'articolo 264 del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha anche inasprito le sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere;
    in relazione ai successivi controlli che l'Amministrazione dovrà eseguire sulla regolarità del DURC dei beneficiari, il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ha previsto all'articolo 11 una temporanea esenzione dal versamento dei contributi previdenziali per alcune le imprese, aventi codice ATECO indicato nella norma e sede in zona rossa o arancione, per il periodo di novembre 2020;
    sarà dunque l'amministrazione comunale a dover verificare il DURC del beneficiario nella fase di istruttoria dell'Avviso;
    qualora l'impresa «legittimamente» non abbia effettuato i versamenti all'INPS – in quanto esonerata dalla legge e rientrante in tutti i parametri – la stessa potrà considerarsi in regola;
    l'Amministrazione, in altri termini, dovrà valutare la posizione dell'impresa caso per caso, a seconda del codice ATECO, della sede, nonché alla luce di eventuali nuovi provvedimenti che potrebbero essere presi in sede di conversione del decreto-legge;
    la circolare INPS del 13 novembre 2020, n. 129 chiarisce la portata della norma, in relazione alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto Ristori) e del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (decreto Ristori-bis);
    a seguito delle disposizioni normative sopracitate non è chiaro quale sia allo stato il termine di validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche alla luce delle ultime istruzioni operative pubblicate da Inail alla data del 3 agosto che specificano che i DURC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 è prorogata alla data del 29 ottobre 2020,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere che la validità del Durc venga prorogata fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale dichiarato a seguito della pandemia da COVID-19.
9/2779/31Siracusano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-bis del provvedimento in esame, reca la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati. Si prevede altresì l'esclusione, da tale disciplina, del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    si ricorda che la legge 296 del 2006, ha disposto che i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale siano subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    si segnala che il comune di Messina ha deliberato una misura a sostegno delle imprese i cui codici ATECO sono indicati nel decreto-legge n. 149 del 2020 denominato «ristori bis»;
    l'impresa beneficiaria, all'atto della domanda di partecipazione all'avviso per l'ottenimento del contributo, può autocertificare di essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali; la possibilità di autocertificare tale situazione era consentita anche in passato ed è stata ribadita dall'articolo 264 del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha anche inasprito le sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere;
    in relazione ai successivi controlli che l'Amministrazione dovrà eseguire sulla regolarità del DURC dei beneficiari, il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ha previsto all'articolo 11 una temporanea esenzione dal versamento dei contributi previdenziali per alcune le imprese, aventi codice ATECO indicato nella norma e sede in zona rossa o arancione, per il periodo di novembre 2020;
    sarà dunque l'amministrazione comunale a dover verificare il DURC del beneficiario nella fase di istruttoria dell'Avviso;
    qualora l'impresa «legittimamente» non abbia effettuato i versamenti all'INPS – in quanto esonerata dalla legge e rientrante in tutti i parametri – la stessa potrà considerarsi in regola;
    l'Amministrazione, in altri termini, dovrà valutare la posizione dell'impresa caso per caso, a seconda del codice ATECO, della sede, nonché alla luce di eventuali nuovi provvedimenti che potrebbero essere presi in sede di conversione del decreto-legge;
    la circolare INPS del 13 novembre 2020, n. 129 chiarisce la portata della norma, in relazione alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto Ristori) e del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (decreto Ristori-bis);
    a seguito delle disposizioni normative sopracitate non è chiaro quale sia allo stato il termine di validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche alla luce delle ultime istruzioni operative pubblicate da Inail alla data del 3 agosto che specificano che i DURC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 è prorogata alla data del 29 ottobre 2020,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure dirette ad includere anche il documento unico di regolarità contributiva tra i certificati di cui è ammessa la proroga.
9/2779/31. (Testo modificato nel corso della seduta)  Siracusano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 9, lettera s) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 dispone che, nell'ambito delle misure di contenimento, sono «consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; ed inoltre si prevede che «in presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove»;
    in data 5 novembre 2020, nonostante la chiarezza della norma, il Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Reggio Calabria ha disposto la sospensione degli esami di guida e di teoria;
    in data 11 novembre il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, on. Paola De Micheli, ha emanato il decreto n. 507, reso nolo solo il giorno successivo, con cui ha sospeso, ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e fino al 21 novembre gli esami di guida in Piemonte, Lombardia, Calabria e Valle D'Aosta, regioni che a quella data si trovavano in «zona rossa»; tale sospensione è stata poi prorogata fino al 3 dicembre 2020 con il decreto ministeriale n. 522 del 23 novembre;
    con il decreto ministeriale n. 514 del 17 novembre 2020 la sospensione degli esami di guida è stata altresì disposta anche per le Regioni Campania, Toscana e Provincia Autonoma di Bolzano, nel frattempo entrate in «zona rossa», fino al 29 novembre 2020;
    migliaia di persone attendono da mesi di poter sostenere l'esame per conseguire la patente, spesso necessaria per l'attività lavorativa, con inevitabili conseguenze di ordine economico;
    la disposta sospensione degli esami aggrava ulteriormente i cronici ritardi di molti uffici della Motorizzazione Civile e penalizza fortemente il settore delle autoscuole, che – dopo mesi di difficoltà per le misure di contenimento adottate nel marzo 2020 – oggi si trovano con l'attività ridotta del 50 per cento senza neanche la possibilità di accedere ad alcun contributo perché mantenute in attività dal citato DPCM e quindi escluse da qualunque misura di ristoro,

impegna il Governo:

   a) a prevedere, nel decreto del Presidente del Consiglio di prossima emanazione, che non siano oggetto di sospensione almeno gli esami pratici per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, C, D ed E, lo svolgimento dei quali può aver luogo senza specifici problemi di distanziamento fra candidati ed esaminatori;
   b) a ridurre da 4 a 2 metri quadri la misura di distanziamento per lo svolgimento delle prove teoriche all'interno degli uffici delle Motorizzazioni civili prescritta dal decreto ministeriale n. 178 del 20 maggio 2020;
   c) a disporre la proroga della possibilità, di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di utilizzare le graduatorie di concorsi pubblici già espletati per le necessarie assunzioni presso gli uffici delle Motorizzazioni civili;
   d) a valutare la necessità di una riforma organica delle disposizioni di cui alla legge 1o dicembre 1986, n. 870, ed in particolare delle norme sul ruolo e funzioni degli esaminatori di cui all'articolo 19 della predetta legge;
   e) ad adottare i provvedimenti necessari a dare attuazione agli articoli 75, comma 5, e 78, comma 1, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per come modificati dall'articolo 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
9/2779/32Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi da 4 a 6 dell'articolo 1-bis prevedono la sospensione di adempimenti e versamenti nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche il 1o settembre 2020;
    in particolare, si sospende, dal 1o settembre al 31 dicembre 2020, i termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, dovuti dagli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1o settembre 2020;
    i versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2021 mediante corresponsione del 70 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si procede alla restituzione delle somme eventualmente versate eccedenti il 70 per cento;
    questa disposizione, non aiuta affatto le famiglie che si trovano in questo momento senza reddito e mezzi di sostentamento per far fronte alle necessità quotidiane perché anche le imbarcazioni sono state sequestrate;
    sarebbe stato opportuno garantire in favore dei familiari dei 18 marittimi italiani, intercettati e fermati dalle autorità marittime libiche, un adeguato supporto economico per tutta la durata del sequestro come risarcimento per il mancato reddito derivante dalla coercitiva sospensione dell'attività di pesca, nonché un risarcimento per le 2 imbarcazioni che ad oggi sono ancora in mani libiche che, da stime effettuate, considerato il buon stato d'uso e di manutenzione, degli accessori, dotazioni e pertinenze, nonché della licenza di pesca ad essi associati, hanno un valore commerciale di 1 milione di euro cadauna;
    il fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, è destinato alla corresponsione di contributi agli eredi dei marittimi deceduti in mare, ma potrebbe essere esteso anche ai casi di pescatori che vengono sequestrati da autorità;
    sappiamo che in quelle acque esiste la cosiddetta «Guerra del pesce» nel Mediterraneo che andrebbe avanti da decenni senza una definitiva soluzione, e l'episodio non sarebbe che l'ultimo di una serie di sequestri o tentativi di sequestro di pescherecci mazzaresi sorpresi a pescare all'interno della cosiddetta «Zona economica esclusiva», istituita unilateralmente dal Governo di Tripoli nel 2005 e nella quale la pesca sarebbe interdetta,

impegna il Governo:

   a prevedere misure economiche più efficaci per assistere i familiari dei marittimi italiani sequestrati in Libia nonché per le società armatrici coinvolte;
   ad intraprendere azioni volte a risolvere rapidamente questa situazione angosciante per i pescatori coinvolti, le loro famiglie e per i tanti pescatori che si trovano ad operare in queste zone del Mediterraneo, dove azioni piratesche a scopo ricattatorio, inaccettabili e da condannare, continuano ad avvenire in palese violazione del diritto internazionale.
9/2779/33Viviani, Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge all'esame di conversione del decreto-legge n. 125 del 2020, è parte integrante di un complesso e articolato numero di provvedimenti normativi dettati dall'urgenza della situazione pandemica, che hanno portato il Governo ad assumere iniziative e ad adottare provvedimenti rispetto alla vicenda COVID-19;
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, si prevedono restrizioni differenziate da regione a regione in base alla fascia di rischio di contagio da Coronavirus, fra gialle, arancioni e rosse. Suddetti provvedimenti, ad eccezione delle zone gialle, vietano gli spostamenti fra comuni, se non per specifiche esigenze e con autocertificazione;
    quando si vuole adottare un cane, gatto, o altro animale normalmente ci si affida a un'associazione di volontariato che si occupa di trovare ricovero sicuro a «chi cerca famiglia», solitamente si fa il cosiddetto controllo «pre» e «post affido», per verificare l'idoneità dell'adottante e, una volta in casa, lo stato di benessere dell'animale;
    è possibile che l'associazione faccia compilare un modulo, mediante il quale l'adottante si impegna ad aggiornare i volontari sullo stato del cane/gatto (o degli altri animali) e di provvedere a tutte le cure necessarie; prassi, quest'ultima, molto corretta al fine di garantire all'animale affidato una vita sicura e non lasciarlo in mani sbagliate;
    il controllo «pre-affido» è una sana pratica messa in atto da volontari e operatori di canile per valutare le famiglie che dovranno accogliere l'animale in adozione che dovranno poi instaurare con l'animale un rapporto;
    il controllo si effettua sia nei canili che andando a trovare la famiglia per valutare contesto e persone coinvolte. Chiaramente il controllo pre-affido deve avvenire prima di affidare l'animale; è importante capire se la famiglia si rende conto di cosa significhi accogliere un cane in casa, perché gli animali da affezione non sono un oggetto ma esseri senzienti e che diventeranno parte integrante del nucleo familiare;
    a causa delle limitazioni decretate con il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le procedure di adozione risultano essere più complesse e rallentate, soprattutto nella fase fondamentale del pre affido, quella più delicata e importante per l'animale, proprio per l'impossibilità dei volontari, iscritti o meno alle associazioni, di muoversi tra comuni;
    per far sì, soprattutto nella fase più delicata del pre affido, che i volontari possano verificare l'idoneità e la bontà dell'adottante, è necessario permettere ad essi di potersi muovere sull'intero territorio nazionale, in deroga alle disposizioni previste dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovviamente accompagnati da idonea documentazione che attesti le motivazioni del loro spostamento quali, ad esempio, la richiesta di adozione redatta dall'adottante e relativa copia del documento di identità nonché autocertificazione attestante tale operazione;
    altra fase importante nelle adozioni è il controllo post-affido. Si tratta anche di andare a trovare la famiglia a sorpresa per valutare realmente la vita del cane e le sue condizioni;
    il compito dei volontari non è semplice e soprattutto è di grande responsabilità. Se la valutazione della persona è sbagliata, magari perché non si sono potuti effettuare tutti i controlli necessari a causa delle limitazioni negli spostamenti da parte dei volontari, non solo il cane passerà un periodo in una casa in cui non è amato, ma dovrà subire anche un rientro in canile,

impegna il Governo

a consentire lo spostamento su tutto il territorio nazionale, in deroga alle disposizioni previste per le zone rosse e gialle, dei volontari, iscritti o meno alle associazioni animaliste, nel rispetto delle procedure di sicurezza, per far sì che possano effettuare i dovuti controlli pre e post affido al fine di garantire all'animale dato in adozione un luogo ottimale.
9/2779/34Maturi.


   La Camera,
   considerato che:
    evidenziato che lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato, da ultimo, prorogato, fino al 31 gennaio 2021, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020;
    preso atto che, con il decreto-legge in esame, vengono prorogate, dal 15 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021, le misure di contenimento dell'epidemia previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché – fino al 31 dicembre 2020 – le misure previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2020, dettando ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza e garantire la continuità operativa del sistema di allerta COVID;
    ricordato che il provvedimento in esame è antecedente all'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre scorsa, in virtù del quale sono state adottate ulteriori misure restrittive che hanno comportato, a seguito delle ordinanze del Ministero della salute, la classificazione di talune regioni in «zone rosse» e la conseguente sospensione dalla sera alla mattina dopo di talune attività;
    tra questi maggiormente penalizzati risulta essere il comparto del commercio ambulante, per il quale ad oggi non risulta sia stato previsto alcuna forma di risarcimento,

impegna il Governo

a prevedere tempestivamente, nei successivi provvedimenti correlati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, adeguate misure di sostegno e indennizzo per il comparto del commercio ambulante.
9/2779/35Legnaioli, Ziello, Cecchetti.


   La Camera,
   considerato che:
    evidenziato che lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato, da ultimo, prorogato, fino al 31 gennaio 2021, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020;
    preso atto che, con il decreto-legge in esame, vengono prorogate, dal 15 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021, le misure di contenimento dell'epidemia previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché – fino al 31 dicembre 2020 – le misure previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2020, dettando ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza e garantire la continuità operativa del sistema di allerta COVID;
    ricordato che il provvedimento in esame è antecedente all'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre scorsa, in virtù del quale sono state adottate ulteriori misure restrittive che hanno comportato, a seguito delle ordinanze del Ministero della salute, la classificazione di talune regioni in «zone rosse» e la conseguente sospensione dalla sera alla mattina dopo di talune attività;
    tra questi maggiormente penalizzati risulta essere il comparto del commercio ambulante, per il quale ad oggi non risulta sia stato previsto alcuna forma di risarcimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare ulteriori misure di sostegno e indennizzo per il comparto del commercio ambulante.
9/2779/35. (Testo modificato nel corso della seduta) Legnaioli, Ziello, Cecchetti.


   La Camera,
   premesso che:
    lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato, da ultimo, prorogato, fino al 31 gennaio 2021, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020;
    con il decreto-legge in esame vengono prorogate, dal 15 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021, le misure di contenimento dell'epidemia previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché – fino al 31 dicembre 2020 – le misure previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2020, dettando ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza e garantire la continuità operativa del sistema di allerta COVID;
    l'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, reca un elenco di norme i cui termini sono stati prorogati al 31 dicembre 2020 (dal 15 ottobre 2020) dallo stesso decreto-legge;
    l'articolo 1, comma 3, lettera b), del provvedimento in esame novella l'allegato al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, al fine di prevedere la proroga, fino al 31 dicembre 2020, di ulteriori disposizioni non contemplate dal citato allegato;
    il punto 8 della lettera b) inserisce, nell'allegato, al numero 34-bis, le disposizioni contenute all'articolo 35 del decreto-legge n. 104 del 2020 (decreto «Agosto»), garantendo fino al 31 dicembre 2020 l'incremento delle 753 unità di personale, aggiuntive alle 7.050 unità del contingente ordinario impiegato nel dispositivo di ordine pubblico «Strade Sicure» e permettendo la corresponsione, anche a tale personale, delle 40 ore di straordinario mensile a pagamento; come emerso dagli esiti delle numerose audizioni svolte dalla Commissione Difesa della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul contingente militare di «Strade sicure», il monte ore di straordinari pagati al personale che ne fa parte, dovrebbe convergere fino ad arrivare ad un massimo di 70 ore mensili con valori e livelli paritetici a quelli delle altre Forze di Polizia;
    la Commissione Difesa ha espresso in sede consultiva un parere con la seguente osservazione: «valuti il Governo l'opportunità di elevare, auspicabilmente fino a 70 ore, il numero di ore di straordinario a favore del personale delle Forze Armate impiegato nell'ambito del dispositivo di ordine pubblico “Strade sicure”»,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori provvedimenti, anche a carattere normativo, per elevare fino a 70 ore mensili pagate, il monte ore di straordinario a disposizione del personale delle Forze Armate impiegato nell'ambito del dispositivo di ordine pubblico «Strade sicure», al fine di parificare il trattamento dei militari impiegati nel contingente con i valori e livelli del personale ivi impiegato appartenente alle Forze di Polizia.
9/2779/36Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il Codice ATECO 96.09.04 identifica i Servizi di cura degli animali da compagnia, esclusi i servizi veterinari, quali la presa in pensione, la tolettatura, l'addestramento, la custodia, l'attività dei canili, l'attività dei dog-sitter e i servizi degli accalappiacani;
    circa seimila soggetti in tutta Italia lavorano con partita IVA nel campo della tolettatura per cani, e quelli ubicati nelle zone rosse sono attualmente costretti alla chiusura in base alle più recenti normative in materia di contenimento della diffusione del virus COVID-19;
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, infatti, nel definire «ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto», prevede la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona, seppure con alcune eccezioni;
    tra i servizi alla persona, identificati mediante il numero 96 iniziale del Codice ATECO, rientra incredibilmente anche l'attività di toelettatura degli animali, nonostante gli operatori non abbiano contatti con la persona – se non brevissimi al momento della consegna e del ritiro dell'animale, sono insuscettibili di dar luogo ad assembramenti perché lavorano esclusivamente su appuntamento e spesso da soli, e rispettano tutti gli standard di igiene e sicurezza richiesti dalle vigenti normative,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative di competenza volte a permettere l'esercizio delle attività di toelettatura a distanza nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità.
9/2779/37Donzelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il Codice ATECO 96.09.04 identifica i Servizi di cura degli animali da compagnia, esclusi i servizi veterinari, quali la presa in pensione, la tolettatura, l'addestramento, la custodia, l'attività dei canili, l'attività dei dog-sitter e i servizi degli accalappiacani;
    circa seimila soggetti in tutta Italia lavorano con partita IVA nel campo della tolettatura per cani, e quelli ubicati nelle zone rosse sono attualmente costretti alla chiusura in base alle più recenti normative in materia di contenimento della diffusione del virus COVID-19;
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, infatti, nel definire «ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto», prevede la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona, seppure con alcune eccezioni,
    tra i servizi alla persona, identificati mediante il numero 96 iniziale del Codice ATECO, rientra incredibilmente anche l'attività di toelettatura degli animali, nonostante gli operatori non abbiano contatti con la persona – se non brevissimi al momento della consegna e del ritiro dell'animale, sono insuscettibili di dar luogo ad assembramenti perché lavorano esclusivamente su appuntamento e spesso da soli, e rispettano tutti gli standard di igiene e sicurezza richiesti dalle vigenti normative,

impegna il Governo

a valutare iniziative volte a permettere l'esercizio dell'attività di toelettatura nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità nel rispetto di tutte le misure di sicurezza per lo svolgimento della suddetta attività.
9/2779/37. (Testo modificato nel corso della seduta) Donzelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-bis del presente provvedimento, introdotto dal Senato, reca la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati. Si prevede l'esclusione, da tale disciplina, del documento unico di regolarità contributiva;
    in caso di mancata proroga, tante imprese – anche dello spettacolo, dello sport e del terzo settore – rischiano una grave crisi, come denunciato anche dall'Unione Teatri di Roma;
    la mancata proroga degli effetti del DURC comporta per moltissime realtà appartenenti a diversi settori compreso quello dello spettacolo il mancato accesso ai contributi emergenziali stanziati dal MIBACT e altri ministeri a causa appunto della mancata possibilità di presentazione del DURC regolare. Tale impossibilità deriva infatti dalla imposta chiusura e relativa difficoltà che si è perpetuata da marzo ad oggi causa covid;
    si ricorda infatti che la verifica di regolarità del DURC è operazione propedeutica ai fini di accettazione di ogni tipo di pagamento erogato da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti di soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione;
    inoltre, in considerazione della sospensione dei versamenti contributivi per i settori maggiormente colpiti dalla crisi, risulta incoerente fissare la corretta presentazione del DURC alla fine di ottobre 2020;
    si consideri in tal senso come anche le realtà che a gennaio 2020 mostravano difficoltà nella regolarizzazione del DURC si trovino nella impossibilità, seppur volendo, di poter saldare le proprie posizioni con l'Agenzia delle entrate a causa della sospensione dell'invio delle cartelle;
    con questa previsione, quindi, si impedirebbe alle strutture di sanare le precedenti posizioni pendenti e allo stesso tempo si priverebbero dei contributi ad esse destinabili. Praticamente, tutti quei soggetti in regola per poter ricevere un sostegno vitale, se non l'unico in questo periodo, ne sarebbero di fatto impossibilitati a causa della presentazione di DURC irregolare in ragione della crisi. Tutto ciò, a strutture chiuse, incassi zero e tutt'oggi inattive in ragione della mancata riapertura dovuta sia alla limitata fiducia degli spettatori nel ripopolare le sale di pubblico spettacolo, alla impossibile programmazione delle attività, che alle ingenti spese di sanificazioni e sicurezza per l'adeguamento delle strutture e quindi all'impossibilità di un reale rientro dei costi;
    la necessità della riforma dell'istituto del DURC è stata indicata anche dal presidente dell'INPS Pasquale Tridico nel corso di un'audizione in commissione Cultura presso la Camera dei deputati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni delineate in premessa, al fine di valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a garantire la conservazione della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, con sede operativa nel territorio dello Stato, per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza come rideterminata con Delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020.
9/2779/38Mollicone, Rampelli, Bellucci, Rizzetto, Caiata.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-bis del presente provvedimento, introdotto dal Senato, reca la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati. Si prevede l'esclusione, da tale disciplina, del documento unico di regolarità contributiva;
    in caso di mancata proroga, tante imprese – anche dello spettacolo, dello sport e del terzo settore – rischiano una grave crisi, come denunciato anche dall'Unione Teatri di Roma;
    la mancata proroga degli effetti del DURC comporta per moltissime realtà appartenenti a diversi settori compreso quello dello spettacolo il mancato accesso ai contributi emergenziali stanziati dal MIBACT e altri ministeri a causa appunto della mancata possibilità di presentazione del DURC regolare. Tale impossibilità deriva infatti dalla imposta chiusura e relativa difficoltà che si è perpetuata da marzo ad oggi causa covid;
    si ricorda infatti che la verifica di regolarità del DURC è operazione propedeutica ai fini di accettazione di ogni tipo di pagamento erogato da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti di soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione;
    inoltre, in considerazione della sospensione dei versamenti contributivi per i settori maggiormente colpiti dalla crisi, risulta incoerente fissare la corretta presentazione del DURC alla fine di ottobre 2020;
    si consideri in tal senso come anche le realtà che a gennaio 2020 mostravano difficoltà nella regolarizzazione del DURC si trovino nella impossibilità, seppur volendo, di poter saldare le proprie posizioni con l'Agenzia delle entrate a causa della sospensione dell'invio delle cartelle;
    con questa previsione, quindi, si impedirebbe alle strutture di sanare le precedenti posizioni pendenti e allo stesso tempo si priverebbero dei contributi ad esse destinabili. Praticamente, tutti quei soggetti in regola per poter ricevere un sostegno vitale, se non l'unico in questo periodo, ne sarebbero di fatto impossibilitati a causa della presentazione di DURC irregolare in ragione della crisi. Tutto ciò, a strutture chiuse, incassi zero e tutt'oggi inattive in ragione della mancata riapertura dovuta sia alla limitata fiducia degli spettatori nel ripopolare le sale di pubblico spettacolo, alla impossibile programmazione delle attività, che alle ingenti spese di sanificazioni e sicurezza per l'adeguamento delle strutture e quindi all'impossibilità di un reale rientro dei costi;
    la necessità della riforma dell'istituto del DURC è stata indicata anche dal presidente dell'INPS Pasquale Tridico nel corso di un'audizione in commissione Cultura presso la Camera dei deputati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure dirette ad includere anche il documento unico di regolarità contributiva tra i certificati di cui è ammessa la proroga.
9/2779/38. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone, Rampelli, Bellucci, Rizzetto, Caiata.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, in ragione della proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 proroga fino alla medesima data alcune misure, anche sanitarie, di contrasto dell'epidemia da COVID-19 e, in particolare, l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreto-legge n. 19/2020 e decreto-legge n. 33/2020;
    come noto, l'attività didattica è ripresa in tutte le regioni, prevedendo, però, l'adozione di forme flessibili di organizzazione e l'incremento del ricorso alla didattica a distanza laddove la recrudescenza dei contagi necessitino di misure di più restrittive;
    da ultimo, l'ordinanza 82 del 20 ottobre 2020 del governatore della Campania, invece di attivare la didattica a domicilio attraverso figure preposte o, in carico attraverso gli educatori degli alunni disabili, ha previsto la didattica in presenza solo per gli alunni con disabilità;
    in tempi di pandemia, abbiamo visto adottare scelte «estreme», ma nel caso di specie, quella che può sembrare solo una singolare ordinanza, rischia di aprire la strada alle classi differenziale e a quel principio che da 40 anni in Italia si è cercato di combattere: la scuola speciale dei disabili;
    se ogni ordine delle cose è stato sovvertito in questo periodo eccezionale di emergenza pandemica, la scuola come luogo di integrazione e riduzione delle distanze non può essere messa in discussione;
    l'alunno con disabilità deve potersi confrontare ed interagire con i compagni di classe ma anche con tutti i suoi insegnanti, superando anche quella forma mentis che vede l'alunno con disabilità solo come alunno dell'insegnante di sostegno;
    ogni diversa soluzione negherebbe all'alunno il processo di inclusione e integrazione a cui ha diritto,

impegna il Governo

a garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza, vietando l'istituzione di classi differenziali, anche in forma sperimentale.
9/2779/39Bellucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, in ragione della proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 proroga fino alla medesima data alcune misure, anche sanitarie, di contrasto dell'epidemia da COVID-19 e, in particolare, l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreto-legge n. 19/2020 e decreto-legge n. 33/2020;
    come noto, l'attività didattica è ripresa in tutte le regioni, prevedendo, però, l'adozione di forme flessibili di organizzazione e l'incremento del ricorso alla didattica a distanza laddove la recrudescenza dei contagi necessitino di misure di più restrittive;
    da ultimo, l'ordinanza 82 del 20 ottobre 2020 del governatore della Campania, invece di attivare la didattica a domicilio attraverso figure preposte o, in carico attraverso gli educatori degli alunni disabili, ha previsto la didattica in presenza solo per gli alunni con disabilità;
    in tempi di pandemia, abbiamo visto adottare scelte «estreme», ma nel caso di specie, quella che può sembrare solo una singolare ordinanza, rischia di aprire la strada alle classi differenziale e a quel principio che da 40 anni in Italia si è cercato di combattere: la scuola speciale dei disabili;
    se ogni ordine delle cose è stato sovvertito in questo periodo eccezionale di emergenza pandemica, la scuola come luogo di integrazione e riduzione delle distanze non può essere messa in discussione;
    l'alunno con disabilità deve potersi confrontare ed interagire con i compagni di classe ma anche con tutti i suoi insegnanti, superando anche quella forma mentis che vede l'alunno con disabilità solo come alunno dell'insegnante di sostegno;
    ogni diversa soluzione negherebbe all'alunno il processo di inclusione e integrazione a cui ha diritto,

impegna il Governo

a continuare a garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza, in linea con le disposizioni della normativa vigente in materia.
9/2779/39. (Testo modificato nel corso della seduta) Bellucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 ha disposto un quadro differenziato di contenimento nazionale basato su distinti scenari di rischio, colloquialmente noti come «zona gialla», «zona arancione» e «zona rossa»;
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, nel suo articolato, ha fermato varie attività, tra cui quelle impiantistiche di sci, le quali, data la loro vocazione turistica stagionale, fanno del periodo compreso tra novembre e febbraio la loro principale fonte di guadagno e sostentamento;
    la Confederazione elvetica ha disposto numerosi protocolli di sicurezza per scongiurare la chiusura degli impianti sciistici svizzeri, che non saranno chiusi dal Governo di Berna, mentre la Repubblica francese ha reso noto che la decisione in merito all'apertura o chiusura degli impianti verrà presa entro i primi giorni di dicembre;
    il blocco degli impianti sciistici, al netto del contesto così delineato, non può che determinare la crisi di tutte le attività economiche operanti in tale settore;
    un'apertura degli impianti sciistici nei Paesi confinanti l'Italia costituisce un ancor maggiore pregiudizio economico alle attività italiane, le quali si troverebbero private di importanti quote di mercato,

impegna il Governo

   valutare l'opportunità di:
    a) predisporre un tavolo di lavoro con le Regioni in merito alla riapertura degli impianti sciistici, tenendo in considerazione il contesto di cui in premessa, anche mediante riaperture contingentate, in ogni caso nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie;
    b) disporre apposite misure indennitarie per il comparto sciistico, anche in considerazione del mancato guadagno derivante dalla chiusura degli impianti sciistici.
9/2779/40Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 ha disposto un quadro differenziato di contenimento nazionale basato su distinti scenari di rischio, colloquialmente noti come «zona gialla», «zona arancione» e «zona rossa»;
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, nel suo articolato, ha fermato varie attività, tra cui quelle impiantistiche di sci, le quali, data la loro vocazione turistica stagionale, fanno del periodo compreso tra novembre e febbraio la loro principale fonte di guadagno e sostentamento;
    la Confederazione elvetica ha disposto numerosi protocolli di sicurezza per scongiurare la chiusura degli impianti sciistici svizzeri, che non saranno chiusi dal Governo di Berna, mentre la Repubblica francese ha reso noto che la decisione in merito all'apertura o chiusura degli impianti verrà presa entro i primi giorni di dicembre;
    il blocco degli impianti sciistici, al netto del contesto così delineato, non può che determinare la crisi di tutte le attività economiche operanti in tale settore;
    un'apertura degli impianti sciistici nei Paesi confinanti l'Italia costituisce un ancor maggiore pregiudizio economico alle attività italiane, le quali si troverebbero private di importanti quote di mercato,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di:
    a) avviare un confronto con le Regioni per individuare protocolli e linee guida condivisi che consentano di verificare, d'intesa con il Ministro della salute, la possibile apertura degli impianti comunque nel rispetto delle regole di sicurezza a tutela della salute e in costante consultazione con i Paesi europei;
    b) disporre apposite misure indennitarie per il comparto sciistico, anche in considerazione del mancato guadagno derivante dalla chiusura degli impianti sciistici.
9/2779/40. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 ha disposto un quadro differenziato di contenimento nazionale basato su distinti scenari di rischio, colloquialmente noti come «zona gialla», «zona arancione» e «zona rossa»;
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, nel suo articolato, non ha in alcun modo vietato l'attività venatoria, ed anzi, l'articolo 2, comma 4, lettera b), fa salvi gli spostamenti tra Comuni nelle zone arancioni per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel Comune di residenza, consentendo in tal senso un'interpretazione positiva e permissiva delle disposizioni di cui al predetto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tale da legittimare lo spostamento tra Comuni in zona arancione per lo svolgimento di attività venatoria;
    le regioni Emilia-Romagna e Marche – entrambe zone arancioni – sentite le prefetture di competenza, hanno autorizzato lo spostamento tra comuni per la caccia al cinghiale, anche dato il rilievo di sicurezza che questo tipo di attività ricopre nei confronti delle comunità e dei cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire uniformemente in tutta Italia gli spostamenti tra comuni anche in zona arancione per lo svolgimento dell'attività venatoria atta a contenere la fauna selvatica invasiva quali cinghiali e ungulati come in premessa.
9/2779/41Caretta, Ciaburro.


PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE: PALAZZOTTO ED ALTRI: PROROGA DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI (DOC. XXII, N. 45)

Doc. XXII, n. 45 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

  1. All'articolo 7, comma 1, della deliberazione della Camera dei deputati 30 aprile 2019, le parole da: «entro dodici mesi dalla sua costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventidue mesi dalla sua costituzione».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative in merito alla situazione nelle carceri relativa all'emergenza COVID-19, con particolare riferimento al problema del sovraffollamento e alla prosecuzione dell'attività scolastica – 3-01933

   LUPI, TONDO e COLUCCI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   nelle carceri italiane, a fronte di una capienza di 50.931 posti, sono recluse 53.785 persone. In questa situazione di sovraffollamento e di promiscuità – come ha scritto in un appello al Parlamento la Conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà – «il carcere è una realtà in cui il rischio della diffusione del COVID-19 è molto alto: il fisiologico assembramento di un numero considerevole di persone in uno spazio angusto non permette, infatti, di rispettare le regole minime di distanziamento fisico e di igiene funzionali alla prevenzione del virus. La patologica situazione di sovraffollamento che caratterizza le nostre carceri contribuisce inoltre fatalmente ad accrescere il rischio di diffusione del contagio»;
   secondo i dati diffusi dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, al 22 novembre 2020 risultavano 732 persone positive tra i detenuti, con aumenti significativi nell'ultima settimana, aumenti che si registrano anche tra il personale penitenziario (+ 156);
   l'unica strategia sinora adottata, anche a fronte di richieste in senso inverso da parte di molti direttori degli istituti di pena, è quella di un'ulteriore chiusura delle condizioni di vita dei detenuti, con il rischio di esasperare nuovamente il clima che nel giugno 2020 portò alle violente e tragiche rivolte in molti penitenziari;
   una chiusura, incomprensibile per i detenuti, è quella che riguarda la scuola in carcere, che rappresenta un elemento positivo del dettato costituzionale che parla di percorso di «rieducazione». I 129 centri provinciali di istruzione per gli adulti (scuole che si occupano di educazione degli adulti) e, in particolare, le 449 sezioni carcerarie si occupano proprio di questo percorso educativo. La didattica a distanza ha complicato questo percorso; sul tema è intervenuta la nota del Capo dipartimento istruzione del Ministero dell'istruzione del 5 novembre 2020, che dice: «Per le attività presso le scuole con sedi carcerarie, in particolare con riferimento alle sezioni minorili, va garantito il diritto all'istruzione, secondo le modalità da concordare con i direttori degli istituti penitenziari, tenendo conto della peculiarità dell'utenza e del più generale compito rieducativo affidato dal nostro ordinamento all'istituzione carceraria»;
   altra situazione di sofferenza è quella dello screening epidemiologico, per cui, in assenza di tamponi forniti dall'amministrazione, molti direttori hanno dovuto ingegnarsi personalmente ponendo in essere rapporti con istituzioni ospedaliere locali –:
   se prosegua l'attività scolastica nelle carceri (in presenza o a distanza) e quali iniziative intenda mettere in atto per ovviare al problema del sovraffollamento ed al rischio focolaio che ne consegue.
(3-01933)


Misure a favore della nautica da diporto, con particolare riferimento alla rideterminazione dei canoni di concessione, anche ai fini del rilancio del settore nell'attuale contesto emergenziale – 3-01934

   PASTORINO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, stabilisce che, in luogo dei canoni Omi, alle concessioni relative alla realizzazione e alla gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio, si applicano le misure dei canoni determinati secondo i valori tabellari previsti per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, di cui al comma 2 dello stesso articolo;
   tuttavia, al comma 4 si precisa che dal 1o gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto, quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità, non può, in ogni caso, essere inferiore a 2.500 euro;
   in pratica, il mancato gettito dovuto alla nuova quantificazione dei canoni viene compensato dal nuovo gettito previsto dall'aumento della soglia minima. In tal modo, però, si determina, dall'oggi al domani, una vera e propria stangata per i titolari, circa 20.000 in tutta Italia, di concessioni per piccole aree demaniali, a terra o in mare, i quali pagavano un canone annuo di 362,90 euro e dovranno ora moltiplicare la cifra per sette. Inoltre, tale aumento graverà anche sulle casse delle amministrazioni comunali, titolari di concessioni;
   sebbene sia opportuno il superamento dei canoni Omi per determinate concessioni demaniali, risulta inaccettabile che questa riforma sia pagata dalla fascia più debole dei concessionari. Infatti, trattandosi di un aumento della soglia minima, rappresenta perlopiù un colpo inferto alla piccola nautica da diporto, che comprende un'importante fetta del parco nautico italiano, e alle tradizioni marinare, producendo la rinuncia di molte concessioni divenute spese di rilievo in taluni casi insostenibili, specie se si pensa alle concessioni conservate per consuetudine e tramandate di generazione in generazione nonostante lo scarso utilizzo;
   infine, si rileva che sul territorio nazionale, caratterizzato da un'elevata estensione costiera, sono numerose le piccole realtà dove, in mancanza di un porto vero e proprio, si contano molte concessioni singole di superficie limitata; la norma che, come specificato, aumenta il canone minimo va a colpire anche queste realtà –:
   alla luce di quanto premesso e valutato il grave impatto determinato sul settore della piccola nautica da diporto dalla disposizione sopra richiamata, quali iniziative di competenza intenda adottare, anche al fine di custodire la tradizione marinara italiana, per preservare il settore già colpito dall'emergenza epidemiologica insieme ai relativi comparti imprenditoriali e artigianali. (3-01934)


Tempi di adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal decreto-legge n. 76 del 2020 per l'individuazione degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità e per la nomina dei relativi commissari straordinari – 3-01935

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», ha novellato il cosiddetto «decreto sblocca cantieri» al fine di accelerare il completamento delle opere infrastrutturali;
   ad oggi, tuttavia, non sono ancora stati «individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale» per i quali la norma prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrebbero anche contenere la nomina dei commissari straordinari incaricati della realizzazione;
   la mancata nomina dei commissari si aggiunge al fatto che, dei ben 38 provvedimenti attuativi previsti dal decreto-legge, allo stato ne risulta approvato soltanto uno;
   secondo le più recenti rilevazioni, le opere pubbliche che in Italia sono ancora in attesa di essere avviate e quelle iniziate ma mai concluse sono circa settecentocinquanta e l'elenco predisposto in esecuzione delle norme del «decreto sblocca-cantieri», stando alle notizie di stampa, ne comprenderebbe per ora circa quaranta, di diversa entità e rilevanza;
   il ritardo infrastrutturale danneggia lo sviluppo economico e produttivo e pone l'Italia in una posizione di arretratezza rispetto ai maggiori concorrenti europei e internazionali; secondo la Cgia di Mestre «il nostro sistema di strade, porti, vie di comunicazioni soffre di un “deficit di competitività” che costa 40 miliardi di euro l'anno e comporta una perdita di export che ne vale altri 70» –:
   quando sarà pronto l'elenco delle opere e saranno nominati i commissari.
(3-01935)


Chiarimenti e iniziative di competenza in merito alla quantificazione dei posti letto di terapia intensiva effettivamente operativi in Sicilia – 3-01936

   GIARRIZZO, BALDINO, ALAIMO, LOREFICE, SPORTIELLO, SAITTA, SURIANO, CANCELLERI, SCERRA, LOMBARDO, D'ORSO, CASA, MARTINCIGLIO, DAVIDE AIELLO, PENNA, PAPIRO, RIZZO, PIGNATONE e SODANO. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   in data 21 novembre 2020, su alcuni quotidiani di stampa locale, venivano pubblicati i testi di diversi messaggi audio inviati dal dirigente generale del dipartimento pianificazione strategica della Regione siciliana, dottor Mario La Rocca, nei quali sembrerebbe rivolgersi ai manager ospedalieri e ai direttori delle aziende sanitarie provinciali siciliane, aventi ad oggetto i dati relativi al numero dei posti letto COVID disponibili nelle terapie intensive degli ospedali siciliani, come si evince dallo stesso audio;
   in particolare, il dirigente avrebbe sollecitato gli stessi a velocizzare il caricamento dei dati dei posti letto COVID e di terapia intensiva nelle piattaforme nazionali Cross e Gecos;
   la nota audio risalirebbe al 4 novembre 2020, giorno in cui il Ministero della salute avrebbe comunicato la classificazione delle regioni e, tra i 21 parametri di cui tener conto per definire una regione ad alto rischio o meno, vi era anche quello relativo ai posti letto disponibili nelle terapie intensive;
   con una seconda nota audio, il dirigente La Rocca inviterebbe i direttori delle aziende sanitarie provinciali siciliane e i manager ospedalieri a correggere eventuali errori di caricamento dei dati, come si evince dallo stesso audio;
   secondo alcuni sindacati, tra i numeri ufficiali comunicati dalla Regione siciliana sul numero dei letti in rianimazione e quelli realmente esistenti, ci sarebbe una differenza di posti letto di 210 in meno rispetto agli 815 inseriti nelle piattaforme;
   ad avviso degli interroganti, se i dati sul numero dei posti disponibili in terapia intensiva nelle strutture ospedaliere della Regione siciliana, trasmessi al Governo centrale, non corrispondessero alla realtà, tale situazione non solo sarebbe grave, ma metterebbe seriamente in pericolo la tutela del diritto alla salute, costituzionalmente garantito, inteso come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
   tale situazione denoterebbe una totale assenza di programmazione da parte dell'amministrazione regionale, con eventuali gravi conseguenze in caso di rilevante aumento del numero dei contagi –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere, per quanto di competenza e di concerto con la regione, al fine di fare luce sui fatti illustrati e, nel contempo, verificare la reale corrispondenza tra il numero di posti letto di terapia intensiva, realmente disponibili ed operativi negli ospedali siciliani, e quelli comunicati dalla Regione siciliana alla Protezione civile per l'inserimento nelle piattaforme nazionali. (3-01936)


Intendimenti in merito alla mobilità interregionale, anche in vista del prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'emergenza COVID-19, con particolare riferimento ai ricongiungimenti familiari, agli studenti fuori sede, nonché alle prospettive di rilancio del comparto sciistico e del turismo nelle città d'arte – 3-01937

   NOBILI, DEL BARBA, PAITA, FREGOLENT e D'ALESSANDRO. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   il prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri atteso per il 3 dicembre 2020 potrebbe rappresentare l'occasione, sulla base della valutazione dei dati relativi alla situazione epidemiologica – in particolare l'indice RT, già significativamente sceso negli ultimi giorni – di favorire la riapertura delle scuole, che rimane una priorità espressa più volte anche da membri del Governo;
   la necessità di associare la sicurezza con la doverosa prudenza, legata all'ancora elevata circolazione del virus, deve potersi coniugare con le richieste provenienti dai territori circa: la possibilità di effettuare i ricongiungimenti familiari anche tra residenti in regioni diverse, soprattutto in vista delle prossime festività; l'esigenza per alcuni studenti fuorisede di tornare alle proprie università, laddove siano state mantenute alcune lezioni o esami in presenza; la riapertura degli impianti sciistici in totale sicurezza, per cercare di salvare la stagione ed il comparto ad essa collegato;
   in tal senso vanno anche gli auspici di alcuni presidenti di regione, che si augurano ci possa essere un allargamento delle maglie, anche sui trasferimenti tra le regioni per consentire i ricongiungimenti familiari e per permettere al settore turistico una breve ripresa in vista delle festività di fine anno;
   la stagione sciistica e la riapertura degli impianti coinvolge circa 400 aziende, con 2.000 impianti di risalita, e 15 mila addetti ed un fatturato di 1.100 milioni di euro annui, direttamente coinvolti nel comparto senza contare il settore turistico-alberghiero interessato;
   con senso di responsabilità ma anche facendosi portavoce delle categorie del settore, il 22 novembre 2020 in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome sono state approvate le linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali;
   anche le città d'arte soffrono ormai da mesi per la mancanza del turismo. Dall'inizio della pandemia il settore ha subito una perdita di 23 miliardi di euro di mancati introiti. La mancanza di turisti sta mettendo letteralmente in ginocchio l'economia di città come Roma, Venezia, Firenze, Torino e Milano, che, da sole, valgono oltre un terzo del turismo italiano –:
   quali iniziative di competenza intenda adottare, anche in vista dell'emanazione del prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con particolare riferimento alla mobilità interregionale, che consentano i ricongiungimenti familiari, la possibilità per gli studenti fuori sede di raggiungere la propria università, la possibilità di spostamento verso le città d'arte e l'opportunità di tutelare le aziende del settore alpino e prealpino salvaguardando la stagione invernale. (3-01937)


Intendimenti in ordine alla proposta di ridefinizione dei parametri per la determinazione del rischio sanitario avanzata dalla Conferenza delle regioni – 3-01938

   MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GIORGETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MATURI, MINARDO, MOLTENI, MORELLI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SASSO, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e la conseguente suddivisione delle regioni per colore, ad avviso degli interroganti il Governo sembra abbia avviato una «partita a risiko», persistendo in una gestione casuale e avventata dell'emergenza epidemiologica, poco lungimirante e priva di alcun piano strategico di medio-lungo periodo;
   infatti, in base a ben 21 parametri, attraverso un misterioso «algoritmo» che combina tra loro gli indicatori, il Governo classifica ogni settimana le regioni italiane in gialle, arancioni e rosse, dove i colori corrispondono alle tre diverse intensità delle restrizioni introdotte per mitigare il rischio del contagio da COVID-19: alto nelle zone rosse, medio nelle zone arancioni e basso nelle zone gialle;
   ne consegue che il venerdì – finora è accaduto sempre così – il Ministro della salute, d'intesa con le regioni – le quali però lamentano che l'intesa è solo sulla carta, visto che la notizia arriva dalla stampa o dai canali social, invece che nelle sedi istituzionali – emette un'ordinanza che entra in vigore la domenica, con la quale prevede il cambiamento di colore delle regioni, senza ponderare le conseguenze di un siffatto cambiamento a stretto giro, come la chiusura delle scuole, delle attività commerciali, compresi bar e ristoranti, nonché la necessità di approntare tutti i controlli nelle strade e nelle piazze per accertare il rispetto del divieto di spostamenti;
   questo perdurante modo di procedere lede secondo gli interroganti ogni basilare principio costituzionale e va ben oltre la necessità di agire tempestivamente e con urgenza, in quanto i provvedimenti adottati nell'arco delle 48 ore, peraltro a ridosso del fine settimana, compromettono ulteriormente l'economia del Paese; si pensi, ad esempio, ai ristoratori che il venerdì prendono prenotazioni per la domenica e acquistano la merce necessaria che poi diventa inutilizzabile;
   i presidenti delle regioni, la scorsa settimana, hanno proposto di semplificare il sistema che fa scattare in automatico restrizioni e chiusure, riducendo i 21 parametri a 5: una proposta tecnica del gruppo di lavoro dei dipartimenti di prevenzione della Conferenza delle regioni, in modo che ci sia maggiore trasparenza nella definizione di quali regioni finiscano in zona rossa, piuttosto che in quella arancione o restino in quella gialla –:
   se, in vista dell'annunciato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2020, si intenda dar seguito alla proposta avanzata dalle regioni, volta a superare l'attuale sistema di automatismo nelle restrizioni e chiusure, in modo da rendere il meccanismo utilizzato maggiormente trasparente e più afferente alle realtà territoriali. (3-01938)


Elementi e iniziative di competenza in relazione alla gestione della pandemia da COVID-19 ai vari livelli territoriali, anche nell'ottica del coordinamento istituzionale delle azioni di investimento e sviluppo previste dal piano Next Generation UE – 3-01939

   GARIGLIO, CANTINI, NAVARRA, ZARDINI, GRIBAUDO, ENRICO BORGHI e FIANO. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   l'emergenza causata dalla pandemia da COVID-19 – che nella prima fase ha colpito maggiormente alcune regioni italiane, per poi diffondersi su tutto il territorio nazionale – ha messo in luce diffuse criticità e asimmetrie che hanno inciso sull'azione del Governo e delle regioni, ma che oggi sembra faticosamente avviata nella direzione della proporzionalità, del coordinamento e anche della responsabilizzazione;
   la gravità della situazione richiede, infatti, un poderoso sforzo da parte di tutte le istituzioni che, pur nella diversità dei ruoli – così come delineati dal titolo V della Costituzione – e delle posizioni, resti teso alla tutela dell'interesse generale, che passa per la tenuta – su tutto il territorio nazionale – del sistema sanitario, certamente, ma anche di quello scolastico o di quello infrastrutturale in senso ampio;
   nei prossimi anni, anche grazie alle opportunità collegate all'utilizzo del Recovery fund, sarà essenziale colmare tutti quei gap che ancora affliggono parti, talvolta insospettabili, del Paese per assicurare a tutti i cittadini il pieno godimento dei loro diritti e l'accesso a un livello adeguato di servizi;
   nella prospettiva della ripresa del processo di attuazione dell'autonomia differenziata, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, avviato prima della pandemia, non si potrà non tenere conto di quanto drammaticamente vissuto, ai fini del trasferimento di funzioni che toccano i servizi e le prestazioni essenziali –:
   quali problemi abbia riscontrato, nel corso della sua attività per garantire un'uniforme gestione della pandemia da COVID-19, nel quadro delle competenze e del rapporto Stato-regioni costituzionalmente definiti e nel funzionamento degli attuali strumenti di coordinamento dei livelli istituzionali e come intenda affrontarli nell'ambito del coordinamento istituzionale delle azioni di investimento e sviluppo previste dal piano Next generation Eu.
(3-01939)


Iniziative volte a una più efficiente attività di coordinamento e a una più adeguata programmazione e verifica degli interventi predisposti ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, anche alla luce delle proposte avanzate dalla Fondazione Hume e da Lettera150 – 3-01940

   MARIN, GELMINI, OCCHIUTO, BAGNASCO, BOND, BRAMBILLA, MUGNAI, NOVELLI e VERSACE. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   nell'affrontare la seconda ondata della pandemia da Sars-Cov-2 il Governo secondo gli interroganti non si è dimostrato preparato, nonostante la «tregua estiva» in cui il virus sembrava aver allentato la presa. Purtroppo il Governo ha accumulato gravi ritardi, per esempio sul fronte della sanità, dei trasporti, della scuola e di altri settori in cui invece occorreva programmare e quindi essere pronti ad intervenire tempestivamente. E tutto questo nonostante lo sforzo immane e l'immensa professionalità di medici, infermieri, operatori sanitari a cui va il nostro più grande e riconoscente grazie;
   il 3 novembre 2020 la Fondazione David Hume e il think tank Lettera150 hanno presentato una petizione indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro interrogato rubricata: «COVID-19: il Governo faccia ora quel che non si è fatto prima», che prende avvio dalla cosiddetta «operazione verità» finalizzata alla disamina degli errori commessi nella lotta alla pandemia, dossier pubblicato il 29 ottobre 2020 sempre da Fondazione Hume e Lettera150;
   la petizione, primi firmatari Luca Ricolfi per la Fondazione Hume, Giuseppe Valditara per l'associazione Lettera150 e personalità del mondo della scienza, come Andrea Crisanti, Massimo Galli, Paolo Gasparini ed altri, ha superato le 35 mila firme, raccogliendo adesioni della società civile e del mondo politico, all'insegna di un'ampia trasversalità. Ad oggi, però, non è giunta alcuna risposta;
   è necessario un impegno del Governo per fare quel che non è stato fatto fra maggio e ottobre 2020, senza i tentennamenti e le distrazioni del passato perché non basterà domare la seconda ondata, ma sarà necessaria una svolta radicale per contrastare la diffusione del Sars-Cov-2 all'insegna di una più efficiente organizzazione e di maggiore trasparenza –:
   per quale ragione il Governo non abbia ancora ricevuto né ascoltato i promotori dell'appello richiamato in premessa, perché non abbia mai preso in considerazione le proposte pervenute ispirate ad esempi virtuosi e cosa si stia facendo per affrontare al meglio le prossime fasi, per una più efficiente attività di coordinamento, programmazione degli interventi e un maggiore controllo dell'esecuzione delle misure adottate, per evitare di dover fronteggiare una terza ondata che implicherebbe ennesimi sacrifici per gli italiani. (3-01940)