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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 27 novembre 2020

TESTO AGGIORNATO AL 2 DICEMBRE 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 27 novembre 2020.

  Ascani, Azzolina, Battelli, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Bubisutti, Buffagni, Carfagna, Casa, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Maria, De Micheli, Del Grosso, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gelmini, Giachetti, Giacometto, Giacomoni, Giorgis, Grimaldi, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Maggioni, Marattin, Mauri, Melilli, Micillo, Molinari, Morani, Morassut, Nardi, Novelli, Orrico, Paita, Pallini, Parolo, Perantoni, Pittalis, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Giovanni Russo, Scalfarotto, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tofalo, Tomasi, Tondo, Traversi, Versace, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili, Zordan.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 26 novembre 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   SIANI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione del maltrattamento dei minori» (2801);
   DEL MONACO ed altri: «Delega al Governo per la revisione dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8, concernenti l'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate e l'amministrazione della difesa, nonché proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche del personale delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa» (2802);
   MUSELLA: «Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali» (2803);
   MASCHIO: «Disciplina del volo da diporto o sportivo» (2804).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge D'ORSO ed altri: «Disciplina del rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza nei riguardi di un altro avvocato o di un'associazione professionale o una società tra avvocati» (2722) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Palmisano.

Trasmissione dal Senato.

  In data 26 novembre 2020 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
   S. 1762. – Senatori VALENTE ed altri: «Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere» (Approvata dal Senato) (2805).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  PRESTIGIACOMO: «Disciplina della stipulazione delle intese tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione» (1981) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  PRESTIGIACOMO e VERSACE: «Modifica all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di concessione della cittadinanza per meriti sportivi» (2142) Parere delle Commissioni III, V e VII.
   II Commissione (Giustizia):
  PRESTIGIACOMO: «Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, e altre disposizioni in materia di prostituzione» (1656) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) » e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  POTENTI ed altri: «Modifiche agli articoli 2954, 2955 e 2956 del codice civile, in materia di prescrizioni presuntive» (2729) Parere delle Commissioni I, VII, X, XI e XII;
  BITONCI ed altri: «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni e dei servizi professionali» (2741) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.
   IV Commissione (Difesa):
  CIABURRO ed altri: «Conferimento della medaglia d'oro al valor militare alla memoria del personale delle Forze armate e di polizia caduto a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (2628) Parere delle Commissioni I, V e XII.
   V Commissione (Bilancio e Tesoro):
  CESTARI ed altri: «Disposizioni in materia di cessione a terzi dei crediti commerciali verso gli enti locali» (2734) Parere delle Commissioni I, II, VI e X.
   VII Commissione (Cultura):
  CIABURRO ed altri: «Abolizione del limite numerico minimo di alunni per la formazione delle classi nelle scuole primarie e secondarie dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche» (2613) Parere delle Commissioni I e V;
  NITTI: «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di riconoscimento, tutela e valorizzazione dei beni musicali» (2754) Parere delle Commissioni I e V.
   X Commissione (Attività produttive):
  MADIA ed altri: «Norme per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile» (2626) Parere delle Commissioni I, V, VI, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XII Commissione (Affari sociali):
  GEMMATO: «Modifiche alla disciplina in materia di titolarità dell'esercizio e della gestione delle farmacie» (2260) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XIII Commissione (Agricoltura):
  FRASSINETTI ed altri: «Norme per la tutela degli equini e riconoscimento della qualifica di animale agricolo e di affezione» (2740) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 24 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 2-8 novembre 2020 e alla settimana 9-15 novembre 2020, nonché i verbali del 13, 18 e 20 novembre 2020 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 e i verbali del 13, 19 e 20 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020.

  Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 24 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le ordinanze 13 novembre 2020, 19 novembre 2020 e 20 novembre 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  Queste ordinanze sono depositate presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 25 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010 (COM(2020) 670 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020) 682 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione sulla Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda disposizioni transitorie relative all'imposta sul valore aggiunto per i vaccini contro la COVID-19 e i dispositivi medico-diagnostici in vitro di questa malattia in risposta alla pandemia di COVID-19 (COM(2020) 688 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 26 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 26 novembre 2020, a pagina 12, seconda colonna, alla quattordicesima riga, le parole: «(COM(2020) 755 final)» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «(COM(2020) 774 final)».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 2020, N. 130, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE, MODIFICHE AGLI ARTICOLI 131-BIS, 391-BIS, 391-TER E 588 DEL CODICE PENALE, NONCHÉ MISURE IN MATERIA DI DIVIETO DI ACCESSO AGLI ESERCIZI PUBBLICI ED AI LOCALI DI PUBBLICO TRATTENIMENTO, DI CONTRASTO ALL'UTILIZZO DISTORTO DEL WEB E DI DISCIPLINA DEL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE (A.C. 2727-A)

A.C. 2727-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2727-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera)

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: « , fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
   b) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
   « 1-bis) Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno:
   a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
   b) permesso di soggiorno per calamità, di cui all'articolo 20-bis;
   c) permesso di soggiorno per residenza elettiva, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
   d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo;
   e) permesso di soggiorno per attività sportiva, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p);
   f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o);
   g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui all'articolo 5, comma 2;
   h) permesso di soggiorno per assistenza minori, di cui all'articolo 31, comma 3.»;
   c) all'articolo 11, il comma 1-ter è abrogato;
   d) all'articolo 12, i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater sono abrogati;
   e) all'articolo 19:
    1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
   « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
    2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
   « 1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;
    3) al comma 2, lettera d-bis), al primo periodo, le parole «condizioni di salute di particolare gravità» sono sostituite dalle seguenti: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie»;
   f) all'articolo 20-bis:
    1) al comma 1, le parole « contingente ed eccezionale» sono sostituite dalla seguente: «grave»;
    2) al comma 2, le parole «per un periodo ulteriore di sei mesi» sono soppresse, la parola «eccezionale» è sostituita dalla seguente: «grave» le parole « , ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» sono soppresse;
   g) all'articolo 27-ter, comma 9-bis, le parole «In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo» sono sostitute dalla seguente: «Lo»;
   h) all'articolo 32, comma 1-bis, sono aggiunti, infine i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
   i) all'articolo 36, il comma 3 è sostituito dal seguente:
   « 3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate e consente lo svolgimento di attività lavorativa.».

  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione della Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito al periodo precedente, si applica l'articolo 1102 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e la multa è da euro 10.000 ad euro 50.000.

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale)

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:
   «Art. 28. – (Esame prioritario)1. Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis. La Commissione territoriale informa il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente, all'avvio del colloquio personale di cui all'articolo 12.
   2. La domanda è esaminata in via prioritaria, conformemente ai princìpi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:
   a) ad una prima valutazione, è verosimilmente fondata;
   b) è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;
   c) è esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis.»;
   b) l'articolo 28-bis è sostituito dal seguente:
   «Art. 28-bis. – (Procedure accelerate)1. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di:
   a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);
   b) domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente.
   2. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi:
   a) richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b);
   b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito;
   c) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis;
   d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter;
   e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
   3. Lo Stato italiano può dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 2, lettera a), ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
   4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.
   5. I termini di cui al presente articolo possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.
   6. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati.»;
   c) all'articolo 28-ter, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai richiedenti portatori di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»;
   d) l'articolo 29-bis è sostituito dal seguente:
   «Art. 29-bis. – (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento)1. Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è trasmessa con immediatezza al Presidente della Commissione territoriale competente che procede all'esame preliminare entro tre giorni e contestualmente ne dichiara l'inammissibilità ove non siano stati addotti nuovi elementi, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).»;
   e) all'articolo 32:
    1) il comma 1-bis è abrogato;
    2) al comma 3:
     2.1) al primo periodo, la parola «annuale» è sostituita dalla seguente: «biennale»;
     2.2) al secondo periodo, le parole «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «, fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilità dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
    3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
   « 3.1. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto.
   3.2. Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore.»;
   f) all'articolo 35-bis:
    1) al comma 2, quarto periodo, le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;
    2) al comma 3:
     2.1) alla lettera d), le parole «commi 1-ter e 2, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere c) ed e); »;
     2.2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: « d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b).»;
    3) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) e d-bis), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può tuttavia essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte.»;
    4) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile, per la seconda volta, la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis.».

Articolo 3.
(Disposizioni in materia di trattenimento e modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10-ter, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo straniero è tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.»;
   b) all'articolo 13, comma 5-bis, dopo il dodicesimo periodo, è inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2.»;
   c) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A tal fine effettua richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189.»;
    2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera è disposto con priorità per coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis, nonché per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.»;
    3) al comma 5:
     a) al quinto periodo le parole «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni ed è prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri»;
     b) al sesto periodo la parola «centottanta» è sostituita dalla seguente: «novanta» e dopo le parole «trenta giorni» sono inserite le seguenti: «prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri».

  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:
   «Art. 5-bis.(Iscrizione anagrafica)1. Il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
   2. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, l'iscrizione anagrafica è effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. È fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
   3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato.
   4. Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.»;
   b) all'articolo 6:
    1) al comma 2:
     1.1) alla lettera a), dopo le parole: «legge 14 febbraio 1970, n. 95», sono inserite le seguenti: «o nelle condizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251»;
     1.2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   « a-bis) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
     1.3) alla lettera c), dopo le parole «attività illecite» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;»;
    2) al comma 3-bis), le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni prorogabili per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. »;
    3) al comma 6, primo periodo, le parole «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2».

  3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), numero 1) si applicano nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture diverse e idonee, di cui all'articolo 13, comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  4. All'articolo 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. Lo straniero è trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.»;
   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
   « 2-bis) Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.».

  5. All'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   « f-bis) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti dai soggetti trattenuti nelle strutture di cui alla lettera e). L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;».

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione)

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
   «Art. 8. – (Sistema di accoglienza)1. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale previste dall'articolo 16.
   2. Le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri di cui agli articoli 9 e 11, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le procedure di soccorso e di identificazione dei cittadini stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale.
   3. L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»;
   b) all'articolo 9:
    1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che tengono conto, ai fini della migliore gestione, delle esigenze di contenimento della capienza massima»;
    2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: « 4-bis. Espletati gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente è trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, sulla base delle specifiche esigenze di vulnerabilità, è trasferito nelle strutture di cui al primo periodo in via prioritaria.»;
   c) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1 e nelle strutture di cui all'articolo 11, devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari ed abitativi, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni. Sono altresì erogati, anche con modalità di organizzazione su base territoriale, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui all'articolo 12. Sono inoltre assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri.»;
   d) all'articolo 11, comma 3, le parole «nei centri di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il trasferimento del richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17 è effettuato in via prioritaria»;
   e) all'articolo 22-bis, comma 3, dopo la parola «coinvolgimento» sono inserite le seguenti: «dei richiedenti protezione internazionale e»;

  2. Le attività di cui al comma 1, lettere b), n. 1 e c) sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «(Sistema di accoglienza e integrazione)»;
   b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
   « 1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, anche i richiedenti protezione internazionale e, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per:
   a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 286 del 1998;
   b) protezione sociale, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998;
   c) violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
   d) calamità, di cui all'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
   e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'articolo 22, comma 12-quater del decreto legislativo n. 286 del 1998;
   f) atti di particolare valore civile, di cui all'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
   g) casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132.
   1-bis. Possono essere altresì accolti, nell'ambito dei servizi di cui al precedente periodo, gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.»;
   c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis) Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono previsti:
    a) servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, tra i quali si comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio;
    b) servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1.».

  4. La definizione di «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati», di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presente, in disposizioni di legge o di regolamento, si intende sostituita dalla seguente: «Sistema di accoglienza e di integrazione».
  5. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, l'articolo 9-ter è sostituito dal seguente:
   « 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è fissato in massimo trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda.».

  6. Il termine di cui al comma 4 trova applicazione per le domande di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  7. L'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, è abrogato.

Articolo 5.
(Supporto a percorsi di integrazione)

  1. Per i beneficiari di misure di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla scadenza del periodo di accoglienza previsto dalle norme sul funzionamento del medesimo Sistema, sono avviati ulteriori percorsi di integrazione, a cura delle Amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.
  2. Per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma, per il biennio 2020-2021, il Piano nazionale di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, individua le linee di intervento per realizzare forme di effettiva inclusione sociale volte a favorire l'autonomia individuale dei cittadini stranieri beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo a:
   a) formazione linguistica;
   b) informazione sui diritti e sui doveri individuali e sull'orientamento ai servizi;
  c) orientamento all'inserimento lavorativo.

  3. Il Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, formula proposte in relazione alle iniziative da avviare, in tema di integrazione dei titolari di protezione internazionale.

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri)

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
   « 7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta l'autore del fatto e l'arresto è consentito entro quarantotto ore dal fatto.
   7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini».

Articolo 7.
(Modifica dell'articolo 131-bis del codice penale)

  1. All'articolo 131-bis, secondo comma, secondo periodo, del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, le parole « di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ipotesi di cui all'articolo 343».

Articolo 8.
(Modifica all'articolo 391-bis del codice penale)

  1. All'articolo 391-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni»;
   b) al primo comma le parole «da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;
   c) al secondo comma le parole «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;
   d) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «La pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 il quale comunica con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte.».

Articolo 9.
(Introduzione nel codice penale dell'articolo 391-ter in materia di contrasto all'introduzione e all'utilizzo di dispositivi di comunicazione in carcere)

  1. Dopo l'articolo 391-bis del codice penale è inserito il seguente:
   «Art. 391-ter (Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti). – Fuori dai casi previsti dall'articolo 391-bis, chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine renderlo disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.
   Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.
   Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.».

Articolo 10.
(Modifica dell'articolo 588 del codice penale)

  1. All'articolo 588 del codice penale:
   a) al primo comma la parola «309» è sostituita dalla seguente: «2.000,00»;
   b) al secondo comma le parole «da tre mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a sei anni».

Articolo 11.
(Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento)

  1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
   « 1. Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunzie o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.»;
    2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «La violazione di divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.».
   b) all'articolo 13-bis:
    1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
   « 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati.
   1-bis. Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva.
   1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l'accesso.»;
    2) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
    3) al comma 3, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
    4) al comma 4, le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis»;
    5) al comma 6, le parole «del divieto» sono sostituite dalle seguenti: «dei divieti e delle prescrizioni» e le parole «da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro».

Articolo 12.
(Ulteriori modalità per il contrasto al traffico di stupefacenti via internet)

  1. Al fine di implementare le misure di prevenzione e contrasto dei reati di cui al Titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, forma un elenco costantemente aggiornato dei siti web che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per l'effettuazione sulla rete internet di uno o più reati di cui al presente comma. A tal fine, ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni, su richiesta dell'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 1, della legge 15 gennaio 1991, n. 16, provvede all'inserimento nell'elenco ed a notificare ai fornitori di connettività alla rete internet i siti web per i quali deve essere inibito l'accesso.
  2. I fornitori di connettività alla rete internet provvedono, entro il termine di sette giorni, a impedire l'accesso ai siti segnalati, avvalendosi degli strumenti di filtraggio e delle relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati dal decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, recante requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007.
  3. La violazione degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvedono gli Ispettorati territoriali dello Ministero dello sviluppo economico, a seguito delle comunicazioni da parte dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni di cui al comma 1, che ha accertato la violazione. Non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, in egual misura, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dello sviluppo economico destinati al finanziamento delle spese connesse all'acquisizione dei beni e servizi necessari all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 3.

Articolo 13.
(Modifiche urgenti alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale)

  1. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica e al comma 1 le parole «detenute o» sono soppresse;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il Garante nazionale opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato con legge 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo.»;
   c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5.1 Il Garante nazionale può delegare i garanti territoriali per lo svolgimento di specifici compiti nelle materie di cui al comma 5, con esclusione di quella di cui alla lettera g), quando ricorrano particolari circostanze. La delega ha una durata massima di sei mesi.».

  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, il Garante nazionale in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato per un periodo di due anni oltre la scadenza naturale.

Articolo 14.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attività previste dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2. Nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'eventuale rideterminazione del numero dei posti a disposizione è disposta d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla conseguente verifica della necessaria sussistenza delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1.
  3. L'invarianza della spesa è assicurata, ove necessario, anche mediante variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'U.d.V. 5.1, da adottare con le ordinarie procedure contabili previste a legislazione vigente.

Articolo 15.
(Disposizioni transitorie)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile;
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b, c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali.

Articolo 16.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2727-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:
   al comma 1:
    alla lettera a) è premessa la seguente:
   «0a) all'articolo 3, comma 4, quarto periodo, le parole: “, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato” sono soppresse»;
    la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) all'articolo 5:
    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   “1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38-bis, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti stranieri che sono entrati secondo le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera durata del corso di studio e della relativa dichiarazione di presenza”;
    2) al comma 6, dopo le parole: “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”»;
    alla lettera b), capoverso comma 1-bis):
     all'alinea, la parola: «1-bisè sostituita dalla seguente: «1-bis.»;
     alla lettera a), le parole: «e 16,» sono sostituite dalle seguenti: «e 16»;
     alla lettera d), le parole: «per richiesta asilo» sono sostituite dalle seguenti: «per richiesta di asilo»;
     alla lettera h), le parole: «per assistenza minori» sono sostituite dalle seguenti: «per assistenza di minori»;
     dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
   « h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis)»;
    alla lettera e):
     al numero 1) è premesso il seguente:
    «01) al comma 1, dopo la parola: “sesso,” sono inserite le seguenti: “di orientamento sessuale, di identità di genere,»;
     al numero 1), capoverso 1.1.:
      al primo periodo, dopo le parole: «inumani o degradanti» sono aggiunte le seguenti: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6»;
      al terzo periodo, la parola: «propria» è sostituita dalla seguente: «sua» e le parole da: «non sia necessario» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»;
     il numero 3) è sostituito dal seguente:
    «3) al comma 2, lettera d-bis):
     3.1) al primo periodo, le parole: “condizioni di salute di particolare gravità” sono sostituite dalle seguenti: “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie”;
     3.2) al secondo periodo, le parole: “di salute di particolare gravità” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al periodo precedente” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”»;
    la lettera g) è sostituita dalla seguente:
   « g) all'articolo 27-ter:
    1) al comma 9-bis, le parole: “In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo” sono sostituite dalla seguente: “Lo”;
    2) al comma 9-ter, le parole: “, oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3,” sono soppresse»;
    dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
   « i-bis) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:
  “Art. 38-bis. – (Disposizioni in materia di soggiorni di breve durata per gli studenti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri) – 1. Le disposizioni della legge 28 maggio 2007, n. 68, si applicano agli studenti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, nel caso in cui il soggiorno in Italia dei predetti studenti non sia superiore a centocinquanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 8, del presente testo unico.
  2. Nei casi di cui al comma 1, la dichiarazione di presenza è accompagnata da una dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato che si obbliga a comunicare entro quarantotto ore al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio. Le violazioni delle disposizioni del presente comma sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 2-bis”»;
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformità con le previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare, emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito ai sensi del primo periodo, si applica l'articolo 1102 del codice della navigazione e la multa da euro 10.000 ad euro 50.000».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

  «Art. 1-bis.(Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di assegnazione di beni sequestrati o confiscati) – 1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o a enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Fino all'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del medesimo codice”;
   b) al comma 8-quinquies:
    1) al primo periodo, dopo la parola: “assegnati” sono inserite le seguenti: “in via prioritaria” e dopo le parole: “o trasferiti all'ente” sono inserite le seguenti: “o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al comma 8”;
    2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Resta fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente”».

  All'articolo 2:
   al comma 1:
    alla lettera a) è premessa la seguente:
   «0a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: “dispongono l'audizione dell'interessato” sono inserite le seguenti: “, ove possibile, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni del richiedente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14,”».
    la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:
  “Art. 28. – (Esame prioritario) – 1. Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis. La Commissione territoriale informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente.
  2. La domanda è esaminata in via prioritaria, conformemente ai princìpi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:
   a) ad una prima valutazione, è verosimilmente fondata;
   b) è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;
   c) è esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis”»;
    alla lettera b), capoverso Art. 28-bis:
     al comma 1, lettera b), le parole: «ovvero è stato condannato» sono sostituite dalle seguenti: «o quando il richiedente è stato condannato»;
     al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;
    la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) l'articolo 29-bis è sostituito dal seguente:
  “Art. 29-bis. – (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento) – 1. Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è trasmessa con immediatezza al Presidente della Commissione territoriale competente che procede all'esame preliminare entro tre giorni, valutati anche i rischi di respingimento diretti e indiretti, e contestualmente ne dichiara l'inammissibilità ove non siano stati addotti nuovi elementi, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)”».
    alla lettera f), numero 2.1), le parole: «ed e)sono sostituite dalle seguenti: «ed e)».

  All'articolo 3:
   al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b), la parola: «prorogabile» è sostituita dalla seguente: «, prorogabile»;
   al comma 2:
    alla lettera a), capoverso Art. 5-bis:
     al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ai sensi degli articoli 3, 5 e 7»;
     al comma 3, dopo le parole: «richiedente protezione internazionale» sono inserite le seguenti: «, ospitato nei centri di cui agli articoli 9 e 11, nonché nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,»;
    alla lettera b):
     al numero 1.1), le parole: «o nelle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «, o nelle condizioni»;
     al numero 2), dopo le parole: «novanta giorni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «rimpatri.» è sostituita dalla seguente: «rimpatri»;
     dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
     «3-bis) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
    “10-bis. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi relativi all'età dichiarata da un minore si applicano le disposizioni dell'articolo 19-bis, comma 2”»;
    dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «b-bis) all'articolo 9, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
  “4-ter. La verifica della sussistenza di esigenze particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilità, anche ai fini del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-bis, e dell'adozione di idonee misure di accoglienza di cui all'articolo 10 è effettuata secondo le linee guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'interno e con le altre amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei centri di cui al presente articolo e all'articolo 11”»;
   al comma 4, lettera b), capoverso 2-bis), la parola: «2-bisè sostituita dalla seguente: «2-bis.», le parole: «garante nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Garante nazionale» e le parole: «detenute o» sono soppresse.

  All'articolo 4:
   al comma 1:
    alla lettera b):
     dopo il numero 1) è inserito il seguente:
    «1-bis) al comma 4, dopo le parole: “Il prefetto,” sono inserite le seguenti: “informato il sindaco del comune nel cui territorio è situato il centro di prima accoglienza e”»;
     al numero 2), capoverso 4-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente decreto»;
    alla lettera c), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: « ed abitativi» sono sostituite dalle seguenti: « , abitativi e di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali»;
    la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   « e) all'articolo 22-bis:
    1) al comma 1, dopo la parola: “impiego” sono inserite le seguenti: “di richiedenti protezione internazionale e”;
    2) al comma 3, dopo la parola: “coinvolgimento” sono inserite le seguenti: “dei richiedenti protezione internazionale e”»;
   al comma 2, le parole: «n. 1 e c)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1), e c),»;
   al comma 3:
    alla lettera b):
     al capoverso 1:
      la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
     « a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
     a-bis) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
      alla lettera e), dopo le parole: «comma 12-quater» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
      alla lettera g), le parole: «decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge»;
     al capoverso 1-bis, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
     dopo il capoverso comma 1-bis è aggiunto il seguente:
    «1-ter. L'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno indicati alla lettera b) del comma 1 avviene con le modalità previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica»;
    alla lettera c), capoverso 2-bis), alinea, la parola: «2-bisè sostituita dalla seguente: «2-bis.»;
   al comma 5, capoverso comma 1, sono premesse le seguenti parole: « Art. 9-ter. –» e le parole: «massimo trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi»;
   al comma 6, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 9-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dal comma 5 del presente articolo,».

  All'articolo 5:
   al comma 2:
    all'alinea, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
    le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
    « a) formazione linguistica finalizzata alla conoscenza della lingua italiana almeno di livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
    b) conoscenza dei diritti e dei doveri fondamentali sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana;
    b-bis) orientamento ai servizi pubblici essenziali;
    c) orientamento all'inserimento lavorativo».

  All'articolo 6:
   al comma 1, capoverso 7-bis, le parole: «risulta l'autore» sono sostituite dalle seguenti: «risulta essere autore».

  All'articolo 7:
   al comma 1, le parole: «delle proprie funzioni e» sono sostituite dalle seguenti: «delle proprie funzioni, e».

  All'articolo 8:
   al comma 1, lettera d), capoverso, dopo le parole: «n. 354» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
   alla rubrica, la parola: «Modifica» è sostituita dalla seguente: «Modifiche».

  All'articolo 9:
   al comma 1, capoverso Art. 391-ter, primo comma, le parole: «Fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi» e le parole: «al fine renderlo» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di renderlo».

  All'articolo 10:
   al comma 1, lettera a), la cifra: «2.000,00» è sostituita dalla seguente: «2.000»;
   alla rubrica, le parole: «Modifica dell’» sono sostituite dalle seguenti: «Modifiche all’».

  All'articolo 11:
   al comma 1, lettera a):
    al numero 1), capoverso 1, le parole: «o condannate» sono sostituite dalle seguenti: «o siano state condannate»;
    al numero 2), capoverso, le parole: «La violazione di divieti» sono sostituite dalle seguenti: « 6. La violazione dei divieti».

  All'articolo 12:
   al comma 1, al primo periodo, la parola: «implementare» è sostituita dalla seguente: «rafforzare» e, al secondo periodo, le parole: «all'articolo 1, della» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1 della»;
   al comma 3, terzo periodo, le parole: «all'articolo 16, della» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16 della»;
   al comma 4, dopo le parole: «dalle sanzioni amministrative pecuniarie» sono inserite le seguenti: «irrogate ai sensi del comma 3» e la parola: «riassegnate» è sostituita dalla seguente: «riassegnati».

  All'articolo 13:
   al comma 1:
    alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «contro tortura» sono sostituite dalle seguenti: «contro la tortura» e le parole: «ratificato con legge» sono sostituite dalle seguenti: «ratificato ai sensi della legge»;
    la lettera c) è sostituita dalla seguente:
    « c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
   “5.1. Il Garante nazionale può delegare i garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché alle strutture di cui alla lettera e) del comma 5, quando particolari circostanze lo richiedano. La delega ha una durata massima di sei mesi”»;
    dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
    «c-bis) al comma 5-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2019, n. 89, e con le modalità ivi previste, il Garante nazionale adotta i piani annuali di spesa, in coerenza e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, modulando le voci di spesa in base a criteri oggettivi e funzionali alle necessità dell'ufficio, nell'ambito delle determinazioni adottate ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo”».

  All'articolo 14:
   al comma 3, le parole: « all'U.d.V.» sono sostituite dalle seguenti: « all'unità di voto» e le parole: «con le ordinarie procedure contabili previste a legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

  All'articolo 15:
   al comma 1, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma,» e la parola: «civile;» è sostituita dalla seguente: «civile.».

Proposte emendative

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. In attuazione di quanto disposto dal decreto-legge del 7 ottobre 2020, n. 125 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e fino alla fine dello stesso, non saranno rilasciati permessi di soggiorno.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge di cui al comma 1, le misure di accoglienza per nuovi migranti, non presenti sul suolo nazionale, sono sospese.
  3. Tutti i centri di accoglienza, compresi quelli di permanenza per i rimpatri collocati sul territorio nazionale, sono tenuti a relazionare quotidianamente il prefetto relativamente ad eventuali trasferimenti, revoca di misure di accoglienza, nonché allontanamenti non giustificati.
01. 01. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. In attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e fino alla fine dello stesso, non saranno rilasciati permessi di soggiorno.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge di cui al comma 1, le misure di accoglienza per nuovi migranti, non presenti sul suolo nazionale, sono sospese.
01. 02. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Sopprimerlo.
1. 92. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sopprimere il comma 1.
1. 93. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello

  Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:
   00a) All'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole: «e degli stranieri nel territorio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e alla programmazione del numero massimo di stranieri che lo Stato potrà accogliere nel triennio»;
    2) dopo le parole «Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti» sono aggiunte le seguenti: «e delle condizioni macroeconomiche caratterizzate dai livelli di attività produttiva».
1. 95. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:
   00a) All'articolo 3, comma 1, le parole: «e degli stranieri nel territorio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e alla programmazione del numero massimo di stranieri che lo Stato potrà accogliere nel triennio».
1. 96. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:
   00a) All'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il documento programmatico di cui al comma 1 e le politiche migratorie intraprese dal Governo possono essere interrotte e sospese nei casi emergenziali dovuti a guerra, recessione economica, catastrofi e calamità naturali e pandemie».
1. 97. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:
   00a) All'articolo 3, comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per la realizzazione di hotspot».
1. 98. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:
   00a) All'articolo 3, comma 3, dopo le parole: «flussi di ingresso nel territorio dello Stato,» sono aggiunte le seguenti: «distinguendo i migranti economici dai migranti politici,».
1. 99. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).
*1. 305. Sisto

  Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).
*1. 306. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, dopo la lettera 0a), aggiungere la seguente:
   0a-bis) All'articolo 1, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o in stati emergenziali dovuti a recessione economica, catastrofi e calamità naturali e pandemie».
1. 94. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 102. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 10. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 5, il comma 6 è sostituito dal seguente: «Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla scadenza prevista».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è abrogato.
1. 103. Meloni, Prisco, Donzelli, Delmastro Delle Vedove

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: costituzionali o

  Conseguentemente, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  2-bis. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è abrogato.

  2-ter. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla scadenza prevista.
1. 107. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: dello Stato italiano con le seguenti: dell'Italia.
1. 20. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere in fine, le parole: «, ove ricorrano comprovati motivi di carattere umanitario.»;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera b), capoverso comma 1-bis, sopprimere le lettere b), f) e g);
   sostituire la lettera d), con la seguente: « d) all'articolo 12, il comma 6-bis è abrogato.»;
   lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1, sopprimere gli ultimi due periodi.
1. 105. Corda, Frusone, Iovino, Maniero.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 5-bis, è inserito il seguente:

«Art. 5-ter.
(Misure contro lo sfruttamento lavorativo in agricoltura)

  1. La Questura può autorizzare la permanenza del migrante e il contestuale rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo di tempo determinato della durata massima di 9 mesi, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico, a fronte di contestuale stipula di contratto di lavoro stagionale in agricoltura.
   2. L'autorizzazione alla permanenza è revocata quando vengono a cessare i motivi che ne hanno giustificato il rilascio o per attività del migrante incompatibili con la permanenza in Italia.
   3. Alla naturale scadenza del permesso di soggiorno il migrante avrà l'obbligo di rientro nel proprio Paese, ove non in possesso di altro titolo di permanenza all'interno dello Stato. Il successivo reingresso stagionale è autorizzato, ove ne ricorrano i requisiti, attraverso rilascio di nulla osta al reingresso per la durata concordata dall'attività di lavoro stagionale in agricoltura.
   4. Gli ingressi in tal senso riservati non sono computati all'interno delle quote d'ingresso riservate ai flussi annualmente predisposti».
1. 110. Pella.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 111. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 113. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, alinea, sostituire la parola: Sono con le seguenti: Non sono e sopprimere le parole:, ove ne ricorrano i requisiti,.
1. 21. Vinci, Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, alinea, dopo le parole: ove ne ricorrano i requisiti inserire le seguenti: e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
1. 11. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, alinea, dopo le parole: ove ne ricorrano i requisiti aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis).
1. 115. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sopprimere le lettere a), b), c), d), f), g), e h).
1. 116. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis), sopprimere la lettera a).
*1. 117. Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis), sopprimere la lettera a).
*1. 118. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis).
1. 119. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sopprimere le lettere b), c), d), e), f) e g).
1. 120. Giannone.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sopprimere la lettera b).
*1. 122. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sopprimere la lettera b).
*1. 123. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, capoverso 1-bis), sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) permesso di soggiorno per calamità naturale di cui all'articolo 20-bis, tale da deliberare da parte dello stato di provenienza la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. In ogni caso, il permesso di soggiorno non può avere una durata superiore a centottanta giorni, prorogabile una sola volta di ulteriori sessanta giorni;

  Conseguentemente, al comma 1, lettera f), sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «naturale, tale da deliberare da parte dello stato di provenienza la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale»;
   b) al numero 2) le parole: la parola: «eccezionale» è sostituita dalla seguente: «grave» sono sostituite dalle seguenti: le parole: «eccezionale calamità» sono sostituite dalle seguenti: «grave calamità naturale».
1. 124. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis), lettera b), dopo la parola: calamità aggiungere le seguenti parole: naturale, tale da deliberare da parte dello stato di provenienza la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera f), sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: se sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «naturale, tale da deliberare da parte dello stato di provenienza la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale»;
   b) al numero 2) le parole: la parola: «eccezionale» è sostituita dalla seguente: «grave» sono sostituite dalle seguenti: le parole: «eccezionale calamità» sono sostituite dalle seguenti: «grave calamità naturale».
1. 125. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera b), dopo le parole: per calamità inserire la seguente: naturali.
1. 22. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificatale non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
1. 80. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis).
1. 126. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), al capoverso comma 1-bis, sopprimere la lettera c).
*1. 128. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), al capoverso comma 1-bis, sopprimere la lettera c).
*1. 129. Giannone.

  Al comma 1, lettera b), al capoverso comma 1-bis, sopprimere la lettera c).
*1. 130. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis).
1. 131. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
1. 249. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), al capoverso comma 1-bis sopprimere la lettera d).
1. 132. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera d), sostituire le parole: precedentemente possesso con le seguenti: già titolare.
1. 24. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1 lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
1. 81. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis).
1. 133. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), al capoverso comma 1-bis sopprimere la lettera e).
*1. 134. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), al capoverso comma 1-bis sopprimere la lettera e).
*1. 135. Giannone.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera e), sostituire la parola: sportiva con le seguenti: agonistico-professionale di tipo sportivo.
1. 25. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole: ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis).
1. 255. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera e) aggiungere in fine, le seguenti parole: qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
*1. 250. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera e) aggiungere in fine, le seguenti parole: qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
*1. 307. Bartolozzi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sopprimere la lettera f).
*1. 136. Giannone.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sopprimere la lettera f).
*1. 137. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera f), sopprimere le parole: di tipo.
1. 26. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
1. 82. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis).
1. 138. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), al capoverso comma 1-bis sopprimere la lettera g).
1. 139. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera g) aggiungere in fine le seguenti parole: qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
1. 83. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera g) aggiungere in fine le seguenti parole: ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis).
1. 140. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), al capoverso comma 1-bis sopprimere la lettera h).
*1. 141. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), al capoverso comma 1-bis sopprimere la lettera h).
*1. 142. Bignami, Prisco, Donzelli, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis).
1. 144. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera h) aggiungere in fine, le seguenti parole: qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
1. 251. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), al capoverso comma 1-bis sopprimere la lettera h-bis).
1. 308. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) il comma 1 dell'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:
  «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle dell'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale».
1. 300. Cirielli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   « b-bis): All'articolo 10-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
   “Comma 6-bis: Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, e soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura”»;
1. 86. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis): All'articolo 10-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi.
   L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura»;

  Conseguentemente, al medesimo comma,:sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) all'articolo 12:
    1) dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti commi:
  «9-bis.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il transponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.
   9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, articoli 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.
   9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.
   9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.
   9-bis.5: Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.
   9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto.».
    2) è aggiunto in fine il seguente comma:
  9-opties. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto.
1. 147. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1 sopprimere le lettere c) e d).

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
*1. 149. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1 sopprimere le lettere c) e d).

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
*1. 150. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1 sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni».
    2) al comma 3, le parole: «da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro».
    3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:
   « f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
   g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;
   h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.».
    4) il comma 3-bis, è sostituito dal seguente: «Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo».
    5) il comma 3-ter è soppresso.
    6) al comma 3-quater le parole: «ai commi 3-bis e 3-ter», sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3-bis.».
    7) al comma 3-sexies le parole «commi 3, 3-bis e 3-ter», sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis.».
1. 151. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 252. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 253. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   « c) all'articolo 11, comma 1-ter, dopo le parole: “in servizio governativo non commerciale,”, aggiungere le seguenti parole: “nonché disporre lo schieramento di navi militari su più livelli”.».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
1. 254. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*1. 153. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*1. 156. Meloni, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Varchi, Maschio, Mantovani, Bignami.

  Al comma 1 sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:
   «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».
**1. 152. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1 sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:
   «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».
**1. 157. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni»;
    2) al comma 3, le parole: «da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro»;
    3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:
   « f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
   g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;
   h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.».
    4) il comma 3-bis, è sostituito dal seguente: «Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo»;
    5) il comma 3-ter è soppresso;
    6) al comma 3-quater le parole «ai commi 3-bis e 3-ter», sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3-bis.»:
    7) al comma 3-sexies le parole «commi 3, 3-bis e 3-ter», sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis.».
1. 154. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;
    2) al comma 3, le parole: «da cinque a quindici anni», sono sostituite dalle seguenti: «da sei a diciotto anni»
1. 301. Cirielli.

  Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) all'articolo 12 il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
  «6-bis. È disposta la confisca della nave che effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.»
1. 320. Maniero, Corda, Currò, Raduzzi, Colletti, Zanichelli, Gabriele Lorenzoni, Fantinati, Frusone, Cabras, Berti, Spessotto, Grillo.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) All'articolo 12 dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:
  «9-bis.l. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il transponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.
   9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, articoli 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.
   9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.
   9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.
   9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.
   9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto».
1. 87. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) all'articolo 12, il comma 6-bis è abrogato.
1. 155. Maniero, Corda, Currò, Spessotto, Frusone, Colletti, Raduzzi, Cabras, Fantinati, Zanichelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) all'articolo 12, sostituire il comma 6-ter con il seguente: «La nave oggetto di confisca viene affondata entro 15 giorni dal provvedimento del prefetto».

  Conseguentemente: sopprimere il comma 6-quater.
1. 158. Meloni, Prisco, Donzelli.

  Al, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) all'articolo 12, sostituire il comma 6-ter con il seguente: «La nave oggetto di confisca viene immediatamente affondata».

  Conseguentemente sopprimere il comma 6-quater.
1. 159. Meloni, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) all'articolo 12, al comma 6-bis, dopo le parole: «immediatamente a sequestro cautelare» aggiungere le parole: «e alla interdizione per anni 10 all'ingresso, al transito o alla sosta in acque territoriali italiane a carico del comandante della nave e a carico di qualsivoglia nave del medesimo armatore e del medesimo proprietario».
1. 160. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) all'articolo 12, dopo il comma: «6-quater» aggiungere il seguente: «6-quinquies. Le navi appartenenti a organizzazioni non governative che intendono fare ingresso nelle acque nazionali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'interno le proprie fonti di finanziamento, ricevute a qualunque titolo, e da chi provengono».
1. 161. Montaruli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) all'articolo 12, al comma 6-quater, dopo le parole: «ovvero venduta, anche per parti separate.» aggiungere il seguente periodo: «Il ricavato della vendita di tutta l'imbarcazione o di parti di essa viene destinato al rimpatrio degli stranieri irregolari».
1. 162. Mantovani, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) all'articolo 12, il comma 6-ter è sostituito dal seguente:
  «6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del precedente comma possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali o per integrare, laddove confacente con le necessità operative, la flotta di motopescherecci battente bandiera italiana qualora si verifichino episodi di sequestro del naviglio attraverso azioni unilaterali perpetrate da forze appartenenti a Stati o entità statali non riconosciute dalla comunità internazionale.».
1. 163. Mantovani, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
  1. All'articolo 12 dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti commi:
  9-bis.1: Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il transponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.
  9-bis.2: L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, articoli 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.
  9-bis.3: Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.
  9-bis.4: Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.
  9-bis.5: Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.
  9-bis.6: Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto.
1. 78. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo il comma 9-septies è aggiunto il seguente:
  9-opties. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto.
1. 88. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.».
1. 166. Bignami, Donzelli, Prisco, Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*1. 167. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*1. 168. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) all'articolo 19:
    1) al comma 1, dopo la parola: «persecuzione» sono aggiunte le seguenti: «esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.»;
    3) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente: «1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui al comma 1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui al comma 1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.».
1. 369. Colletti, Maniero.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 01).
*1. 309. Sisto.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 01).
*1. 310. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  All'articolo 1, comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).
**1. 15. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  All'articolo 1, comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).
**1. 172. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  All'articolo 1, comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).
**1. 173. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1., primo periodo, sostituire la parola: ammessi con la seguente: consentiti.
1. 29. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1., primo periodo, sostituire le parole: fondati motivi di con le seguenti: accertati e comprovati motivi di eccezionale gravità per.
1. 34. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1.1., primo periodo, dopo le parole: esistano fondati aggiungere le seguenti parole: e comprovati.
1. 175. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso 1.1., primo periodo, sopprimere le parole: o a trattamenti inumani o degradanti.
1. 13. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1., primo periodo, sopprimere le parole: inumani o.
1. 43. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1, sopprimere le parole: o degradanti.
1. 44. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1., primo periodo, sopprimere le parole: o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
1. 311. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1., secondo periodo, sostituire le parole: Nella valutazione di tali motivi con le seguenti: Ai fini di una puntuale valutazione delle motivazioni di cui al precedente periodo.
1. 31. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1., ovunque ricorrano, sostituire le parole: tiene conto con le seguenti: si considera.
1. 32. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1., secondo periodo, sostituire la parola: sistematiche con la seguente: ricorrenti.
1. 30. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1.1., sopprimere il terzo e quarto periodo.
*1. 180. Lucaselli, Prisco, Donzelli, Montaruli.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1.1., sopprimere il terzo e quarto periodo.
*1. 182. Maniero, Corda, Currò, Spessotto, Frusone, Colletti, Raduzzi, Cabras, Fantinati, Zanichelli.

  Al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso 1.1., terzo periodo, sopprimere le parole da: Non sono altresì ammessi fino a: con il suo Paese d'origine.
1. 14. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1. al terzo periodo sostituire le parole: l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, con le seguenti: l'allontanamento dal territorio nazionale comporti pregiudizio a rapporti familiari.
1. 183. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1., apportare le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo dopo le parole: «nazionale comporti una», aggiungere le parole: «seria e grave»;
   b) al terzo periodo sopprimere le parole: «privata e»;
   c) al quarto periodo dopo le parole: «nel territorio nazionale», aggiungere le seguenti: «della sussistenza di eventuali pregiudizi penali o procedimenti penali in corso,»
1. 174. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1., terzo periodo, sopprimere le parole: privata e.
*1. 184. Giannone.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1., terzo periodo, sopprimere le parole: privata e.
*1. 41. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1., terzo periodo, dopo la parola: familiare aggiungere le seguenti: o stretta relazione personale.
1. 185. Giannone.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1., terzo periodo, dopo le parole: ordine e sicurezza pubblica aggiungere le seguenti: o in caso di violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello stato previste dal presente testo unico.
1. 28. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1., quarto periodo, sostituire le parole: della valutazione con le seguenti: dell'accertamento.
1. 35. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1., quarto periodo, sopprimere le parole: della natura e.
1. 42. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1., quarto periodo, dopo le parole: del suo effettivo inserire le seguenti: e reale.
1. 33. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1., quarto periodo, dopo la parola: effettivo aggiungere le seguenti: e legale.
1. 36. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1., quarto periodo, dopo la parola: sociale aggiungere le seguenti: culturale, lavorativo e linguistico.
1. 37. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1., quarto periodo, dopo la parola: soggiorno aggiungere la seguente: legale.
1. 38. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1.1., quarto periodo, dopo le parole: inserimento sociale in Italia, aggiungere le seguenti: dell'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente, di cui al comma 9 dell'articolo 2,.
1. 187. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1., dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: La valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
1. 39. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1., dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: La valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), di una sufficiente conoscenza dei princìpi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia e, laddove presenti, all'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori.
1. 40. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 2.
1. 84. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso 1.2 sopprimere il primo periodo.
1. 45. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 2, capoverso comma 1.2, primo periodo, sostituire le parole: i requisiti con le seguenti: le condizioni.
1. 47. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso 1.2 sopprimere il secondo periodo.
1. 51. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), al capoverso 1.2, secondo periodo, dopo le parole: i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1 aggiungere le seguenti: e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
1. 55. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), al capoverso 1.2, secondo periodo, dopo le parole: i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1 aggiungere le seguenti: e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
1. 56. Tonelli, Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso 1.2, secondo periodo, dopo le parole: previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aggiungere le seguenti: ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
1. 52. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso 1.2, secondo periodo, dopo le parole: previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aggiungere le seguenti: ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
1. 53. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 3.
*1. 188. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 3.
*1. 189. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera e) sostituire il numero 3) con il seguente:
    3) il comma 1-bis è soppresso.
1. 190. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e) sostituire il numero 3 con il seguente:
    3) al comma 2, lettera d-bis), al secondo periodo, dopo le parole: «tali ipotesi» aggiungere le seguenti: «solo qualora venga dimostrata l'inesistenza di cure per la patologia nel Paese d'origine».
1. 57. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*1. 195. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*1. 196. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   f) l'articolo 20-bis) è soppresso.
1. 197. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 1).
*1. 16. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 1).
*1. 198. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire la parola: grave con la seguente: gravissima.
1. 199. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera f), numero 1, sostituire la parola: grave con le seguenti: occasionale e assolutamente.
1. 59. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera f), numero 1, sostituire la parola: grave con le seguenti attuale e straordinaria.
1. 58. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).
*1. 200. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).
*1. 85. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole da:, la parola fino a: grave.
1. 75. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: grave con: straordinaria.
1. 61. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: grave con: contingente ed eccezionale.
1. 62. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: grave con: inconsueta e singolare.
1. 89. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole da:, le parole fino a: soppresse,.
1. 60. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
   f-bis) All'articolo 22, i commi 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies sono abrogati.
1. 202. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
*1. 17. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
*1. 204. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) all'articolo 27-ter, comma 9-bis, le parole: «reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)» sono sostitute dalle seguenti: «di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)»;
1. 205. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera g) la parola: Lo è sostituita dalle seguenti: Fermi restando i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) e il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo.
1. 63. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   g-bis) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) Al comma 1, lettera a) sostituire: «diciotto» con: «ventuno»;
    2) Al comma 1 sono soppresse le lettere c) e d);
    3) Al comma 1-bis, sostituire le parole: «lettere b), c) e d),» con: «lettera b)»;
    4) Al comma 1-ter le parole: «e d)» sono soppresse;
1. 206. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*1. 208. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*1. 209. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*1. 210. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) all'articolo 32, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il parere deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta e, in mancanza, la valutazione del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 spetta agli organi competenti».
1. 211. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sulla scorta di successive verifiche da parte dell'Amministrazione procedente, in assenza della sussistenza dei requisiti necessari per il rilascio ovvero per il rinnovo del permesso di soggiorno, è fatta salva la possibilità di procedere alla revoca del permesso di soggiorno rilasciato o rinnovato ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
1. 212. Montaruli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   « h-bis) Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

Art. 35-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di contenimento del contagio COVID-19 connesso al fenomeno migratorio)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tutelare la salute di tutte le persone che si trovano sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, per tutti i cittadini di nazionalità extra UE che entrano senza regolare permesso nel territorio italiano, è previsto un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni, da svolgersi all'Interno degli spazi preposti nei centri di prima accoglienza, secondo le modalità già individuate dal Servizio sanitario regionale Dipartimento di prevenzione per l'isolamento domiciliare ed è attivato un sistema di sorveglianza sindromica con l'obiettivo principale di rilevare precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare un'emergenza di salute pubblica ed organizzare una risposta tempestiva e appropriata.
  2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale comunicano al Ministero dell'Interno e al Ministero della Salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio, comprese le disposizioni di cui al comma 1.
  3. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo, ai sensi del comma 2, a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1. 213. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).
*1. 207. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).
*1. 214. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera i), al capoverso comma 3 sopprimere le parole: e consente lo svolgimento di attività lavorativa.
1. 18. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero con le seguenti: per motivi di, ordine, sicurezza e salute pubblica, ovvero di gestione di emergenza sanitarie e di calamità.
1. 224. Colletti, Maniero.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: concretizzano con la seguente: avverano.
1. 67. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: limitatamente con le seguenti: avuto riguardo.
1. 68. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, primo periodo dopo le parole: il Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1o aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia.
1. 64. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo dopo le parole: «di concerto con il Ministro della difesa» aggiungere le seguenti: «il Ministro dell'economia e delle finanze»;
   b) al secondo periodo dopo le parole: «competente per il soccorso marittimo» aggiungere le seguenti: «, che dovrà dichiarare immediatamente e ufficialmente l'evento S.A.R.».
1. 226. Butti, Prisco, Donzelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.
1. 69. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: «può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale» con le seguenti: «può limitare o vietare l'ingresso, il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, anche attraverso lo schieramento, su più livelli, di navi militari»;
   b) sopprimere il secondo periodo;
   c) aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché il sequestro del mezzo e 1 immediata distruzione dello stesso ai sensi dell'articolo 12, commi 8-ter e 8-quater».
1. 227. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: può limitare o vietare con le seguenti: limita e vieta.
1. 66. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, primo periodo dopo la parola: vietare aggiungere le seguenti: l'entrata,.
1. 65. Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Iezzi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: può limitare o vietare aggiungere le seguenti: l'ingresso,.
*1. 228. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: può limitare o vietare aggiungere le seguenti: l'ingresso,.
*1. 229. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, primo periodo dopo le parole: nel mare territoriale aggiungere le seguenti: e lo sbarco.
1. 230. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*1. 19. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*1. 231. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:
   Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso effettuate nel pieno rispetto delle direttive impartite dal Centro di coordinamento marittimo della Guardia costiera italiana, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. Le operazioni di soccorso sono immediatamente comunicate allo Stato di bandiera anche ai fini dell'individuazione del luogo più sicuro di approdo e considerate eventuali emergenze sanitarie nel porto di approdo più vicino.

  Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: al precedente periodo con le seguenti: ai precedenti periodi.
1. 232. Corda, Frusone, Maniero.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo, aggiungere le seguenti: , ove le comunicazioni siano formalmente recepite dall'autorità nazionale al fine della eventuale successiva autorizzazione all'ingresso,
1. 312. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole e allo Stato di bandiera, aggiungere le seguenti:, responsabile in solido e tenuto ad assicurare l'approdo della propria nave nel caso di non autorizzazione all'ingresso da parte dell'autorità nazionale ricevente le comunicazioni o nel caso l'autorità nazionale ricevente le comunicazioni ravvisi la non conformità agli standard internazionali di sicurezza del naviglio impiegato per il salvataggio in mare,
1. 313. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività’ istituzionali Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione.
1. 74. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali.
1. 73. Bordonali, Vinci, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.
1. 72. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito al periodo precedente, si applica l'articolo 1102 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e la multa è pari a un minimo edittale di euro 50.000 e a un massimo edittale pari a euro 250.000 ed erogata in proporzione al patrimonio della persona fisica o giuridica proprietaria dell'imbarcazione.
1. 234. Mantovani, Prisco, Donzelli.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: da euro 10.000 ad euro 50.000. con le seguenti: da euro 200.000 a euro 900.000.
1. 70. Iezzi, Stefani, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: da euro 10.000 ad euro 50.000. con le seguenti: da euro 200.000 a euro 600.000.
1. 71. Molteni, Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: da euro 10.000 ad euro 50.000 con le seguenti: da euro 150.000 ad euro 800.000.
1. 235. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: da euro 10.000 ad euro 50.000 con le seguenti: da euro 100.000 ad euro 500.000.
1. 236. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: da euro 10.000 ad euro 50.000 con le seguenti: «da euro 80.000 ad euro 150.000».
1. 237. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché il sequestro del mezzo e l'immediata distruzione dello stesso ai sensi dell'articolo 12, commi 8-ter e 8-quater.
1. 238. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. In caso di reiterazione dell'inosservanza dei divieti e delle limitazioni imposti dal comma precedente messi in atto dalla stessa nave si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40.000 a euro 80.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore della nave. È disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare.
1. 241. Corda, Frusone, Maniero.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto e alla sorveglianza aeronavale nella zona marittima di ricerca e soccorso.
*1. 243. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto e alla sorveglianza aeronavale nella zona marittima di ricerca e soccorso.
*1. 350. Bartolozzi

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto nella zona marittima di ricerca e soccorso.
**1. 244. Iezzi, Molteni, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto nella zona marittima di ricerca e soccorso.
**1. 351. Bartolozzi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati alla sorveglianza aeronavale nella zona marittima di ricerca e soccorso.
*1. 245. Bordonali, Molteni, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati alla sorveglianza aeronavale nella zona marittima di ricerca e soccorso.
*1. 352. Bartolozzi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al fine di realizzare la condivisione delle informazioni necessarie a garantire la sicurezza delle frontiere marittime nazionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale del Dispositivo Integrato Interministerale per la Sorveglianza Marittima (DISM), costituito sulla base delle capacità esistenti presso il comando in capo della squadra navale cui concorrono e di cui usufruiscono per lo svolgimento dei compiti di istituto le Amministrazioni interessate.
1. 314. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1100 del codice della navigazione le parole «da guerra» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalla seguente: «militare».
1. 315. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante Codice della Navigazione sono apportate le seguenti modifiche:
    1) dopo l'articolo 1099 è aggiunto il seguente:

Art. 1099-bis.
(Disobbedienza a nave militare o in servizio di polizia)

  1. Il comandante della nave che viola un ordine di una nave equipaggiata con personale militare di polizia o appartenente a un corpo di Polizia, risponde del reato di disobbedienza a nave da guerra di cui all'articolo 1099 del codice della navigazione.
    2) dopo l'articolo 1100 del Codice della Navigazione, è aggiunto il seguente:

Art. 1100-bis.
(Resistenza a nave equipaggiata con personale militare o in servizio di polizia)

  1. Il Comandante di una nave o un componente dell'equipaggio che commette atti diretti a resistere a un ordine impartito da una nave equipaggiata con personale militare o appartenente a un corpo di polizia, risponde salvo più grave reato, di violazione all'articolo 1100 del codice della navigazione.
1. 246. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 9, comma 1, dopo le parole: «lo straniero è accolto» sono aggiunte le seguenti«, sentito il Sindaco del Comune e il Presidente della Provincia,».
1. 353. Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere)

  1. Al fine, di assicurare una maggiore celerità ed efficacia alle attività di prevenzione e contrasto delle nuove forme di criminalità organizzata, anche in relazione alle straordinarie esigenze connesse al fenomeno crescente dell'immigrazione illegale e dell'infiltrazione, nel territorio italiano, di gruppi criminali nigeriani e cinesi, sono istituite – presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello – sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere.
  2. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti per i reati connessi a specifiche attività illecite, quali la tratta di esseri umani, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, anche minorile, e dell'accattonaggio, lo sfruttamento del lavoro; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riciclaggio per almeno cinque anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia.
  3. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti di cui al comma 2 e per quelli che presentano ragioni di connessione con essi e si avvalgono di appositi nuclei operativi speciali istituiti all'interno delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica.
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.
1. 05. Meloni, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 53 del 14 giugno 2019, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, le parole: «500.000 euro per l'anno 2019, di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e di 1.500.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000 euro per l'anno 2019, di 2.000.000 di euro per l'anno 2020 e di 3.000.000 euro per l'anno 2021».
1. 06. Rampelli, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni straordinarie in materia di espulsione amministrativa)

  1. Fino al termine dello stato di emergenza, al fine di garantire la sicurezza e la salute pubblica, nei confronti dello straniero irregolarmente presente nel territorio che viola le disposizioni normative introdotte per prevenire e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2, il provvedimento di espulsione adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sempre eseguito dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
1. 0300. Cirielli.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 98. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale)

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3 comma 2, le parole: «frontiera e la questura» sono sostituite dalle parole: «frontiera, la questura e le autorità consolari e diplomatiche italiane»;
   b) all'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. La domanda di protezione internazionale deve essere presentata, a pena di nullità della richiesta:
   a) per i richiedenti aventi nazionalità di Paesi e territori esenti dall'obbligo di visto per l'ingresso in Italia per soggiorni della durata massima di 90 giorni, personalmente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso gli uffici delle autorità consolari e diplomatiche italiane presenti nello Stato d'origine o di transito dello straniero;
   b) per i richiedenti di qualsiasi nazionalità già presenti regolarmente sul territorio nazionale, personalmente presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora;
   c) per i richiedenti non rientranti nelle predette categorie, personalmente presso gli uffici delle autorità consolari e diplomatiche italiane presenti nello Stato d'origine o di transito dello straniero.»;
   d) all'articolo 7 è aggiunta la seguente lettera: «f) agli stranieri che abbiano fatto ingresso sul territorio nazionale attraverso atti che hanno messo in pericolo la propria vita oppure quella di altre persone;»;
   e) il comma 1 dell'articolo 8 è abrogato;
   f) all'articolo 10, è aggiunto il seguente comma; «1-ter) Il Ministero degli Interni si avvale delle strutture delle autorità consolari e diplomatiche italiane presenti nello Stato d'origine o di transito dello straniero per le attività di notifica, scambio di documenti e informazioni nonché per lo svolgimento delle interviste al richiedente.»;
   g) all'articolo 26, comma 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: «La domanda d'asilo è presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della presente legge.».
   h) all'articolo 29, comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole: «il richiedente è stato riconosciuto rifugiato» sono sostituite dalle seguenti: «al richiedente è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria»;
    2) dopo le parole: «Convenzione di Ginevra e» sono inserite le seguenti: «lo stesso».
2. 99. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Donzelli.

  Sopprimere il comma 1.
2. 10. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:
   0a) All'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: «oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente»;
   00a) All'articolo 10:
  1. al comma 1, dopo le parole: «l'ufficio di polizia competente» sono aggiunte: «o l'ufficio consolare o diplomatico competenti»;

  2. al comma 1-bis, dopo le parole: «ufficio di polizia» sono aggiunte: «e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Ue in cui si trovi il richiedente».
2. 74. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:
   0a) All'articolo 10:
  1. al comma 1 dopo le parole: «l'ufficio di polizia competente» sono aggiunte: «o l'ufficio consolare o diplomatico competenti»;

  2. al comma 1-bis, dopo le parole: «ufficio di polizia» sono aggiunte: «e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente».
   00a) All'articolo 13, comma 1 dopo le parole: «seduta non pubblica» sono aggiunte: «anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente».
2. 75. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:
   0a) All'articolo 13, comma 1 dopo le parole: «seduta non pubblica» sono aggiunte: «anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente».
   00a) All'articolo 26:
  1. al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero agli uffici consolari a diplomatici italiani dello Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente»;

  2. al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «La questura» sono aggiunte: le seguenti parole: «o l'ufficio consolare o diplomatico Italiano competente dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente».
2. 76. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:
   0a) All'articolo 10, al comma 1-bis, dopo le parole: «ufficio di polizia» sono aggiunte: «e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Ue in cui si trovi il richiedente»;
   00a) All'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero agli uffici consolari a diplomatici italiani dello Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente».
2. 80. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:
   0a) All'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: «oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente»;
   00a) All'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente».
2. 81. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:
   0a) All'articolo 10:
  1. al comma 1, dopo le parole: «l'ufficio di polizia competente» sono aggiunte: «o l'ufficio consolare o diplomatico competenti»;

  2. al comma 1-bis, dopo le parole: «ufficio di polizia» sono aggiunte: «e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Ue in cui si trovi il richiedente».
   00a) All'articolo 26, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «La questura» sono aggiunte le seguenti parole: «o l'ufficio consolare a diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente».
2. 82. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   0a) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:
  2-bis. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui al presente articolo sono fornite soltanto nelle procedure di impugnazione dinanzi a un giudice di primo grado e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dall'ordinamento.
2. 18. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   0a) All'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: «l'ufficio di polizia competente» sono aggiunte: «o l'ufficio consolare o diplomatico competenti».
2. 78. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente;
   0a) All'articolo 10, al comma 1-bis, dopo le parole: «ufficio di polizia» sono aggiunte: «e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Ue in cui si trovi il richiedente».
2. 79. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   0a): All'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: «oppure presso il Consolato italiano a la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente»;
2. 63. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   0a) All'articolo 10:
  1. al comma 1, dopo le parole: «l'ufficio di polizia competente» sono aggiunte: «o l'ufficio consolare o diplomatico competenti»;

  2. al comma 1-bis, dopo le parole: «ufficio di polizia» sono aggiunte: «e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Ue in cui si trovi il richiedente».
2. 64. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   0a) All'articolo 13, comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: dopo le parole: «seduta non pubblica» sono aggiunte: «anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente».
2. 65. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
2. 107. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c)
2. 71. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) ed e).
2. 72. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) ed f).
2. 73. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).
*2. 11. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).
*2. 108. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) All'articolo 26:
    1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente»;
    2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «La questura» sono aggiunte le seguenti parole: «o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente».
   a-bis) All'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:
   « d) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-bis dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
2. 77. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) All'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: «oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente»;
   a-bis) All'articolo 10:
    1) al comma 1, dopo le parole: «l'ufficio di polizia competente» sono aggiunte: «o l'ufficio consolare o diplomatico competenti»;
    2) al comma 1-bis, dopo le parole: «ufficio di polizia» sono aggiunte: «e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Ue in cui si trovi il richiedente».
   a-ter) All'articolo 13, comma 1 dopo le parole: «seduta non pubblica» sono aggiunte le seguenti: «anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente».
   a-quater) All'articolo 26:
    1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente»;
    2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «La questura» sono aggiunte le seguenti parole: «o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente».
   a-quinquies) All'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:
   d) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-bis dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. 100. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) All'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:
   « d) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-bis dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
2. 67. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 28, al comma 1, sostituire le parole: Il presidente della Commissione con le seguenti: La Commissione.
2. 110. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 28, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: previo esame preliminare delle domande con le seguenti: sulla base della documentazione in atti.
2. 88. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 28, comma 1, primo periodo dopo la parola: domande aggiungere le seguenti: di protezione internazionale.
2. 33. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 28, comma 1, primo periodo sostituire la parola: domande con la seguente: istanze.
2. 34. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 28, comma 1, primo periodo le parole: previo esame sono sostituite con le seguenti: previa valutazione.
2. 35. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 28, comma 1, primo periodo sostituire la parola: determina con la seguente: indica.
2. 21. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 28, comma 1, primo periodo sostituire la parola: determina con la seguente: propone.
2. 22. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 28, comma 1, primo periodo sostituire la parola: procedura con la seguente: trattazione.
2. 25. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 28, comma 1, secondo periodo sostituire la parola: determinazioni con la seguente: decisioni.
2. 28. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 28, comma 2, lettera a) sostituire la parola: verosimilmente con la seguente: palesemente.
2. 29. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 28, comma 2, lettera a) sopprimere le parole: a una prima valutazione.
2. 30. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 28, al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis.
2. 12. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 28, al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. 89. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 111. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 28-bis, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale ovvero condannato anche con sentenza non definitiva, previa audizione del richiedente;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, alinea, dopo le parole: provvede all'audizione aggiungere le seguenti: anche mediante collegamenti, audiovisivi a distanza.
2. 115. Colletti, Maniero.

  Al comma 1, lettera b) capoverso Art. 28-bis, comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente lettera:
   b-bis) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 2 sopprimere la lettera c).
2. 13. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 28-bis, comma 2, lettera b) dopo le parole: o nelle zone di transito aggiungere le seguenti: o in una delle città di frontiera;

  Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 4, dopo le parole: o di transito aggiungere le seguenti: o le città di frontiera.
2. 119. Butti, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 28-bis, comma 2, sopprimere la lettera e);

  Conseguentemente al medesimo capoverso, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Non si procede all'esame della domanda ed è disposta l'espulsione immediata se vi è il fondato motivo di ritenere che il richiedente presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.».
2. 122. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 28-bis, comma 2, lettera e), sostituire le parole: ritardare o impedire con le seguenti: ritardare, intralciare o impedire.
2. 36. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 28-bis, comma 2, lettera e), dopo la parola: ritardare inserire la seguente: ostacolare.
2. 37. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 28-bis, comma 4, primo periodo, dopo le parole: lettera b) inserire: e c).
2. 14. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  All'articolo 2, comma 1, lettera b), al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Con il medesimo decreto possono essere istituite è soppresso il periodo fino a: suddetto comma ed è sostituito dal seguente: in ciascuna provincia del territorio, una Commissione territoriale, di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.
2. 123. Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera b) capoverso Art. 28-bis, sopprimere i commi 5 e 6.
2. 124. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 28-bis, sopprimere il comma 5.
2. 83. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 28-bis, comma 5. primo periodo sostituire le parole: ove necessario con le seguenti: solo ed esclusivamente.
2. 39. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 28-bis, comma 5, primo periodo sostituire le parole: un esame con le seguenti: un'istruttoria.
2. 38. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 28-bis, sopprimere il comma 6.
2. 84. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 28-bis, comma 6, dopo le parole: non si applicano ai minori aggiungere la seguente: accertati.
2. 128. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   « b-bis) all'articolo 13, comma 13-bis, le parole “della reclusione da uno a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “della reclusione da tre a sette anni”;».
2. 131. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, sopprimere le lettere c), e) ed f).
2. 132. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).
2. 70. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed f).
2. 69. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*2. 15. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*2. 133. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   « c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
   b-bis) il richiedente proviene da un Paese ritenuto sicuro, individuato con decreto emesso dal Ministero degli Affari Esteri, di concerto con i Ministeri dell'Interno e della Giustizia, sulla base di informazioni della Commissione Nazionale, Easo, UNHCR e Consiglio d'Europa, aggiornato annualmente;».
2. 40. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   « c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
   b-bis) il richiedente costituisce un pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica;».
2. 41. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*2. 137. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*2. 139. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*2. 140. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis sostituire le parole: lo straniero con le seguenti: il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia.
2. 7. Molteni, Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis sostituire le parole: lo straniero con le seguenti: l'immigrato irregolare
2. 8. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis sostituire le parole: lo straniero con le seguenti: il cittadino di Paese terzo il cui soggiorno è irregolare.
2. 9. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis, sostituire la parola: straniero con la seguente: immigrato rintracciato in posizione irregolare.
2. 49. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis, sostituire la parola: straniero con la seguente: immigrato.
2. 48. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera d) capoverso Art. 29-bis, sostituire le parole: lo straniero con le seguenti: il cittadino di Paese terzo.
2. 50. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis, sostituire la parola: domanda con la seguente: istanza.
2. 52. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis, dopo la parola: domanda aggiungere le seguenti: di protezione internazionale.
2. 51. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis sostituire le parole da: trasmessa sino a: lettera b). con le seguenti: considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29.
2. 46. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis, sostituire le parole: con immediatezza con le seguenti: contestualmente.
2. 53. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis sopprimere le parole da: procede sino a: tre giorni.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis, sostituire le parole da: ove sino a: lettera b) con le seguenti: in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso.
2. 47. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis, sostituire le parole da: procede sino a: lettera b). con le seguenti: ne dichiara l'inammissibilità in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29.
2. 32. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis sostituire le parole da: procede sino a: lettera b) con le seguenti: ne dichiara l'inammissibilità senza procedere all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29 in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso.
2. 45. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis, sostituire le parole: entro tre giorni con le seguenti: entro 24 ore.
2. 43. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis, sostituire la parola: tre con la seguente: due.
2. 56. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis, sopprimere le parole: valutati anche i rischi di respingimento diretti e indiretti,.
2. 300. Sisto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*2. 16. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*2. 142. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere i numeri 1) e 2).
2. 144. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1 lettera e)sopprimere i numeri 1) e 2.1).
2. 145. Colletti, Maniero.

  Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).
*2. 17. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).
*2. 146. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 2).
**2. 147. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 2).
**2. 148. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere il numero 2.1).
*2. 149. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere il numero 2.1).
*2. 150. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 2, sostituire il numero 2.1) con il seguente:
  2.1) dopo le parole: «è rinnovabile» sono aggiunte le seguenti: «, per una sola volta,».
2. 151. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire la parola: biennale con la seguente: trimestrale.
2. 58. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire la parola: biennale con la seguente: semestrale.
2. 57. Bordonali, Molteni, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), al numero 2), sopprimere il numero 2.2).
2. 152. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).
2. 87. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 3.1 dopo le parole: Commissione territoriale aggiungere: competente.
2. 91. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 3.2, sostituire le parole: Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta con le seguenti: Nei casi di diniego della domanda di protezione internazionale.
2. 93. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 3.2, sostituire la parola: procedimento con: esame.
2. 94. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), numero 3) dopo il capoverso 3.2., aggiungere il seguente capoverso: «3.2-bis. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale il richiedente non può presentare una nuova domanda».
2. 153. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*2. 155. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*2. 95. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera f), numero 3) sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 con le seguenti: dal tribunale in composizione monocratica.
2. 157. Zanettin, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano.

  All'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 4, sopprimere le parole: per la seconda volta.
2. 301. Bartolozzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel presente comma, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana.
   5-ter. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
   5-quater. Al di fuori dei casi previsti al comma 5-ter, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
   5-quinquies. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-ter, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta, la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri».

  1-ter: Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'articolo 2 è abrogato.
  1-quater: Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'articolo 3, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.
  1-quinquies: All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione».

  1-sexies. All'articolo 18 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio».
2. 160. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'articolo 2 è abrogato.
2. 96. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'articolo 3, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.
2. 97. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
  «4-bis. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, e disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio».
2. 61. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1o settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:
  5-bis: 1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione.
2. 60. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
  5-bis: I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificatili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel presente comma, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità i consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge Italiana.
  5-ter: I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificatili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
  5-quater: Al di fuori dei casi previsti al comma 5-ter, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
  5-quinquies. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-ter, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
2. 62. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche alle disposizioni in materia accesso alla procedura di domanda di protezione internazionale)

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «di frontiera» inserire le seguenti: «ed esclusivamente»;
   b) le parole da: «o presso l'ufficio della questura», fino alla fine del periodo sono soppresse.
    2) all'articolo 8, il comma 1 è abrogato.
2.04. Meloni, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Introduzione dell'articolo 76-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

  1. Dopo l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

Art. 76-bis.
(Disposizioni sul patrocinio nei processi in materia di immigrazione)

  1. Le condizioni per l'ammissione al patrocinio stabilite dall'articolo 76 del presente testo unico si applicano anche ai ricorsi previsti dagli articoli 13 e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  2. Lo straniero che intenda promuovere un'istanza per accedere al patrocinio ai sensi del comma 1 del presente articolo, qualora sia impossibilitato a produrre la documentazione prevista dall'articolo 79, deve presentare una certificazione rilasciata in originale dall'ambasciata dello Stato straniero d'origine, sia nel caso in cui tale Stato sia noto per la presenza di documenti d'identità sia nel caso in cui tale Stato sia presunto sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessato in assenza di documenti d'identità, che attesti:
   a) le generalità dell'interessato e la sua nazionalità;
   b) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del procedimento a cui si riferisce;
   c) la sussistenza delle condizioni di reddito previste dall'articolo 76 per l'ammissione al patrocinio, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini. La presentazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo contenente dichiarazioni false comporta, per lo straniero interessato, la decadenza delle istanze e dei procedimenti in corso e l'espulsione amministrativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. 05. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Donzelli, Bignami, Varchi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 1, alinea, le parole: «dell'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti. «degli articoli 5 e 9, comma 1, lettera f)»;
   b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Il matrimonio contratto allo scopo di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri in Italia è considerato causa ostativa all'acquisto della cittadinanza e motivo di revoca della cittadinanza eventualmente acquisita in frode.
  2. È considerata matrimonio di comodo, ai fini di cui al comma 1, l'unione che presenta almeno uno dei seguenti requisiti:
   a) mancanza di un rapporto continuativo di convivenza;
   b) assenza di un contributo adeguato alle responsabilità derivanti dal vincolo matrimoniale;
   c) assenza di incontri tra i coniugi prima del loro matrimonio;
   d) mancata o non corretta conoscenza da parte dei coniugi dei dati personali dei loro partner, delle circostanze in cui si sono conosciuti o di altre informazioni essenziali di carattere personale che li riguardano;
   e) mancata conoscenza da parte dei coniugi di una lingua comprensibile per entrambi,
   f) dazione di una somma di denaro affinché il matrimonio sia celebrato, fatte salve le somme corrisposte a titolo di dote qualora si tratti di cittadini dei Paesi terzi nei quali l'apporto di una dote è una prassi consolidata;
   g) presenza di precedenti matrimoni di uno o di ambedue i coniugi con persone che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana in seguito a tali matrimoni.

  3. L'accertamento, in sede istruttoria o giudiziaria, della presenza di almeno uno dei requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo è motivo di espulsione amministrativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   c) all'articolo 9, comma 1, lettera f), dopo la parola: «Repubblica» sono aggiunte le seguenti: «da comprovare esclusivamente mediante l'iscrizione presso i registri anagrafici di un comune italiano»,
   d) all'articolo 9.1:
    1) al comma 1, le parole: «di un'adeguata conoscenza» sono sostituite dalle seguenti: «della conoscenza certificata»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Ferma restando la valutazione complessiva dell'autorità in fase istruttoria sull'opportunità di concedere la cittadinanza allo straniero richiedente, la concessione della cittadinanza ai sensi del presente articolo è sempre preclusa in mancanza della capacità reddituale minima, intesa come quella immediatamente superiore alla soglia reddituale fissata per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, anche in uno solo degli anni compresi nel periodo costituito dal triennio precedente la data di presentazione dell'istanza e l'anno in cui lo straniero presta il giuramento di cui all'articolo 10,».
2. 06. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Obblighi per gli avvocati che assumono incarichi di difesa in materia di protezione umanitaria)

  1. Gli avvocati che assumono incarichi di difesa, nell'ambito del gratuito patrocinio, in materia di ricorsi a seguito di diniego nella concessione della protezione umanitaria o del riconoscimento dello status di rifugiato, sono obbligati a:
   a) tenere un registro ad hoc dei propri assistiti, nel rispetto della vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali;
   b) verificare periodicamente l'esatta corrispondenza dei dati forniti dagli assistiti, controllando annualmente la permanenza dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio;
   c) comunicare, presso l'Ufficio immigrazione della competente Questura l'assunzione dell'incarico.

  2. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 comporta una sanzione di 1000 euro in relazione ad ogni singola violazione.
  3. L'erronea o parziale trasmissione dei dati di cui al comma 1 comporta la sanzione di 500 euro in relazione ad ogni singola violazione.
2. 07. Bignami, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150)

  1. Al decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 18, dopo il comma 4 e aggiunto il seguente:
  4-bis: Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque alla disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio;
    1) all'articolo 19-ter, è aggiunto il seguente:
  5-bis: In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione.
2. 03. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150)

  1. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  5-bis: In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione.
2. 01. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150)

  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis: Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività superiori al limite di cui all'articolo i76 del decreto del Presidente della Repubblica è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.
2. 02. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 98. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sopprimere il comma 1.
3. 26. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b) e i numeri 1) e 2) della lettera c).
3. 100. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3. 27. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: Lo straniero con le seguenti: Il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia.
3. 5. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: tempestivamente.
3. 29. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: tempestivamente con le seguenti: per tempo.
3. 30. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: facoltà aggiungere le seguenti: e dei doveri.
3. 28. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole dal procedimento con le seguenti: dalla procedura.
3. 31. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: conosciuta con la seguente: parlata.
3. 32. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: possibile con la seguente: consentito.
3. 35. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3. 37. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 13, comma 14, al primo e al secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci».
3. 103. Donzelli, Prisco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3. 104. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
3. 38. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire la parola: effettua con la seguente: trasmette.
3. 40. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire la parola: richiesta con la seguente: istanza.
3. 39. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
3. 106. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: dello straniero con le seguenti: dell'immigrato irregolare.
3. 6. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: dello straniero con le seguenti: del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare.
3. 7. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: dello straniero con le seguenti: del migrante irregolare presente e soggiornante in Italia.
3. 8. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: o che siano stati aggiungere le seguenti: indagati o.
3. 45. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: comma 5-bis aggiungere le seguenti: e all'articolo 337 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
3. 41. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: « e all'articolo 341-bis del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398»
3. 42. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: comma 5-bis aggiungere le seguenti: e all'articolo 260 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
3. 43. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).
*3. 107. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).
*3. 108. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  All'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 3), sopprimere la lettera a).
3. 44. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  All'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) al quinto periodo le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
   b) al sesto periodo le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
    2) al comma 3-bis), le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
3. 109. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: « Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dallo stesso, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi.».
3. 111. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a), sostituire la parola: novanta con la seguente: centosettantanove.
3. 48. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a), sostituire la parola: lo straniero con le seguenti: l'immigrato irregolare.
3. 12. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a), sostituire le parole: lo straniero con le seguenti: il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia.
3. 11. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello

  Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a), sostituire le parole: lo straniero con le seguenti: il cittadino di Paese terzo il cui soggiorno è irregolare.
3. 13. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), sopprimere la lettera b).
3. 47. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi.».
3. 49. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: «Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi.»;
3. 112. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b), sostituire la parola: novanta con la seguente: centosettantotto.
3. 50. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire le parole: lo straniero con le seguenti: l'immigrato irregolare.
3. 15. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b), sostituire le parole: lo straniero con le seguenti: il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia.
3. 14. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b), sostituire le parole: lo straniero con le seguenti: il cittadino di Paese terzo il cui soggiorno è irregolare.
3. 16. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. È altresì stanziata la somma di euro 300 milioni annui, a decorrere dall'anno 2020, per gli aumenti stipendiali in favore del personale delle forze armate e di polizia».
3. 113. Montaruli, Prisco, Donzelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza nelle zone di frontiera e nelle zone di transito è istituito, nel novero delle forze di polizia, un nucleo di agenti specializzati per i rimpatri e con funzioni di polizia e di protezione dei confini nazionali.
3. 114. Montaruli, Prisco, Donzelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, le parole: «un ulteriore importo di 38.091.560 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un ulteriore importo di 70.000.000 euro».
3. 115. Deidda, Prisco, Donzelli.

  Sopprimere il comma 2.
3. 116. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*3. 117. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*3. 118. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) l'articolo 5-bis è sostituito dai seguenti:
  «Art. 5-bis. – (Disposizioni in materia di anagrafe dei migranti – richiedenti protezione internazionale). – 1. La residenza anagrafica del richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, è fissata presso la sede della prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Il prefetto individua a tal fine apposite sedi presso le quali collocare il domicilio dello straniero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
   2. Il rilascio della carta d'identità ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica presso la sede della prefettura – UTG competente per territorio, è di esclusiva competenza della medesima prefettura. In particolare, il prefetto verifica il diritto al rilascio o al mantenimento della carta di identità, sulla base delle norme vigenti. La carta d'identità ha una validità limitata al territorio nazionale e la sua durata è vincolata al permesso di soggiorno.
   3. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, è fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza alla competente sede della prefettura entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
   4. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento ingiustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica.
   5. La mancata o tardiva comunicazione di cui al comma 4 da parte del responsabile della convivenza anagrafica, comporta l'erogazione nei suoi confronti di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 250 euro. A tal fine, il verbale di contestazione sarà notificato al legale rappresentante della struttura che, in ogni caso, sarà gravato dell'obbligazione solidale. La sanzione è irrogata dall'autorità amministrativa competente in base alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e la metà dell'importo viene erogata alle Forze di Polizia per il controllo del territorio competente tramite la corrispondente Questura.
   Art. 5-ter. – (Istituzione del Registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale)1. È istituito il registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale.
   2. Lo straniero che richiede la protezione internazionale è identificato ed è sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici. I suoi dati sono inseriti nel registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale e tempestivamente aggiornati dalle questure competenti in caso di novità inerenti la concessione o la revoca del permesso di soggiorno.
   3. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro nazionale di cui al comma 1, attraverso l'utilizzo dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA) del Sistema di accesso di interscambio anagrafico (SAIA) nel rispetto dei principi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
3. 119. Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, sopprimere i commi 1 e 2.
3. 95. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, comma 1, sostituire la parola: rilasciato con la seguente: consegnato.
3. 52. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, comma 1, sopprimere le parole: ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3,.
*3. 51. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, comma 1, sopprimere le parole: ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3,.
*3. 120. Montaruli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, comma 1, sostituire le parole: nell'anagrafe della popolazione residente, a norma con le seguenti: nello schedario della popolazione temporanea a norma dell'articolo 32.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
3. 121. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, sopprimere il comma 2.
3. 53. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, comma 2, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: un giorno.
3. 94. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, comma 2, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: due giorni.
3. 93. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, comma 3, sopprimere le parole: della convivenza anagrafica.
3. 56. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, comma 3, sopprimere la parola: anagrafica.
3. 57. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, comma 3, dopo le parole: protezione internazionale aggiungere le seguenti: per ventiquattro ore.
3. 59. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, comma 3, dopo le parole: protezione internazionale aggiungere le seguenti: e il mancato rientro notturno.
3. 60. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, comma 3, dopo le parole: protezione internazionale aggiungere le seguenti: e il mancato pernottamento notturno.
3. 61. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La mancata immediata comunicazione della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento ingiustificato costituisce causa di risoluzione del contratto di affidamento dei servizi di gestione del centro di accoglienza.
3. 97. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, sopprimere il comma 4.
3. 54. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, comma 4, sostituire le parole da: è rilasciata fino alla fine del periodo con le seguenti: non è rilasciata una carta di identità.
3. 63. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, comma 4, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un mese.
3. 62. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, comma 4, sostituire le parole: tre anni con: due mesi.
3. 55. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, comma 4, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La carta d'identità è rilasciata ai soli fini del riconoscimento del possessore.
3. 124. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, comma 4, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
3. 125. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La carta d'identità è rilasciata ai soli fini del riconoscimento del possessore.
3. 126. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).
3. 128. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).
*3. 64. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).
*3. 132. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire la parola: novanta con la seguente: centosettantanove.
3. 65. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire la parola: novanta con la seguente: centosettantotto.
3. 66. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire le parole: lo straniero con le seguenti: il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia.
3. 17. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire le parole: lo straniero con le seguenti: l'immigrato irregolare.
3. 18. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire le parole: lo straniero con le seguenti: il cittadino di Paese terzo il cui soggiorno è irregolare.
3. 19. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 13 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 è sostituito con il seguente:
  «Art. 13. – (Revoca delle condizioni di accoglienza) – 1. La revoca delle condizioni di accoglienza di cui al presente decreto, adottata con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), con gli effetti di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto avviene per i seguenti motivi:
   a) per allontanamento ingiustificato dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11;
   b) per aver riportato una condanna non definitiva;
   c) per il mancato rispetto delle regole stabilite nelle strutture di accoglienza».
3. 138. Donzelli, Prisco.

  Sopprimere il comma 3.
*3. 67. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sopprimere il comma 3.
*3. 139. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 3 sostituire le parole: nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle con le seguenti: nei centri di permanenza per il rimpatrio e nelle.
3. 68. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sopprimere il comma 4.
3. 69. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 4, lettera a), capoverso comma 2, sostituire le parole: Lo straniero con le seguenti: Il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia.
3. 20. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 4, lettera a), capoverso comma 2, sostituire le parole: Lo straniero con le seguenti: L'immigrato irregolare.
3. 21. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 4, lettera a), capoverso comma 2, sostituire le parole: Lo straniero con le seguenti: Il cittadino di Paese terzo il cui soggiorno è irregolare.
3. 22. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 4, lettera a), capoverso comma 2, sopprimere le parole: e abitativi.
3. 140. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 4, lettera a), capoverso comma 2, sostituire le parole: l'esterno con le seguenti: il difensore.
3. 71. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 4, lettera a), capoverso comma 2, sostituire le parole: l'esterno con le seguenti: il legale.
3. 72. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b). .
*3. 141. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b). .
*3. 142. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 4, lettera b), sopprimere il capoverso comma 2-bis.
3. 73. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 4, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: Lo straniero con le seguenti: Il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia.
3. 23. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 4, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: Lo straniero con le seguenti: L'immigrato irregolare.
3. 24. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 4, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: Lo straniero con le seguenti: Il cittadino di Paese terzo il cui soggiorno è irregolare.
3. 25. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 4, lettera b), capoverso comma 2-bis, dopo la parola: trattenuto inserire le seguenti: nei centri di permanenza per il rimpatrio.
3. 75. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 4, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole: istanze o.
3. 77. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 4, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: istanze o reclami orali o scritti con le seguenti: lettere.
3. 76. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 4, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole: o reclami.
3. 78. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 4, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole: orali o.
3. 79. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 4, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole: o scritti.
3. 80. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 4, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole: ,anche in busta chiusa,.
3. 81. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 4, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: anche in busta chiusa con le seguenti: sempre in busta aperta.
3. 82. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 4, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole da: al garante sino a: personale con le seguenti: al responsabile del centro.
3. 74. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 4, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole: e ai garanti regionali o locali.
3. 83. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: «in un centro di permanenza per i rimpatri» sono aggiunte le seguenti: «previa verifica della mancanza di disponibilità di posti in ognuno di tali centri».
3. 146. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 novembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali.
3. 143. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali.
3. 144. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali.
3. 145. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sopprimere il comma 5.
*3. 147. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Sopprimere il comma 5.
*3. 84. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 5, sopprimere il capoverso lettera f-bis).
3. 85. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 5, capoverso lettera f-bis), dopo la parola: formula aggiungere le seguenti: entro il termine perentorio di cinque giorni.
3. 90. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 5, capoverso lettera f-bis), dopo la parola: formula aggiungere le seguenti: entro il termine perentorio di dieci giorni.
3. 91. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 5, capoverso lettera f-bis), sopprimere la parola: specifiche.
3. 86. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 5, capoverso lettera f-bis), sopprimere le parole da: L'amministrazione sino a: trenta giorni.
3. 87. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 5, capoverso lettera f-bis), sostituire la parola: trenta con la seguente: novanta.
3. 88. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 5, capoverso lettera f-bis), sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.
3. 89. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, comma 1, lettera c), dopo le parole «dagli articoli 336,» sono aggiunte le seguenti «414,»;
   b) all'articolo 16, comma 1, lettera d-bis), dopo le parole «dagli articoli 336,» sono aggiunte le seguenti «414,».
3. 148. Meloni, Prisco, Donzelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, comma 1, lettera c), dopo le parole «del codice penale» sono aggiunte le seguenti «nonché per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.»;
   b) all'articolo 16, comma 1, lettera d-bis), dopo le parole «del codice penale» sono aggiunte le seguenti «nonché per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.».
3. 149. Meloni, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Ammissione al gratuito patrocinio)

  1. Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la documentazione prevista dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è obbligatoria a pena di decadenza dal beneficio.
  2. All'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 2 è abrogato.».
3. 02. Varchi, Maschio, Prisco, Donzelli, Bignami, Delmastro Delle Vedove.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Ammissione al gratuito patrocinio)

  1. Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la documentazione prevista dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è obbligatoria a pena di decadenza dal beneficio.
  2. All'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 2 è abrogato.».
3. 0300. Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Ammissione al gratuito patrocinio)

  1. Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la documentazione prevista dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è obbligatoria a pena di decadenza dal beneficio.
  2. All'articolo 94, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: “di impossibilità” è aggiunta la seguente: “accertata”.».
3. 03. Varchi, Maschio, Prisco, Donzelli, Bignami, Delmastro Delle Vedove.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Incremento fondo rimpatri)

  1. Al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 3.000.000 di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
3. 04. Meloni, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea privi di risorse economiche sufficienti)

  1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto verifica che i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, che abbiano residenza o dimora nel proprio territorio di competenza dispongano della effettiva disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, dichiarata al momento dell'iscrizione anagrafica come previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
  2. Ove accerti la mancanza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, il Prefetto adotta, entro 48 ore, il provvedimento di allontanamento ai sensi del citato decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
3. 05. Meloni, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il trattenimento di cui al presente comma avviene in carcere e fino all'effettuazione dell'allontanamento quando il provvedimento di espulsione sia stato emesso ai sensi dell'articolo 13 comma 1, del presente decreto, ovvero ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 155 del 2005, ovvero ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c), del presente decreto. Lo straniero, gravato da provvedimento di espulsione, a qualunque titolo fermato o individuato sul territorio nazionale, e per il quale il provvedimento di espulsione sia stato emesso ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, è sottoposto a misura detentiva fino alla effettuazione dell'allontanamento.”.
   b) al comma 4, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: “Nei casi in cui lo straniero abbia già riportato in precedenza una condanna penale definitiva, il gratuito patrocinio a spese dello Stato non è ammesso.”;
   c) al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Nei casi in cui il provvedimento di espulsione, oggetto di convalida sia stato emesso ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del presente decreto, ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, ovvero ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c) del presente decreto, il trattenimento avviene in carcere e fino all'effettuazione dell'allontanamento.”.
   d) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non è ammesso il gratuito patrocinio a spese dello Stato”.».
3. 06. Bignami, Prisco, Donzelli, Varchi, Delmastro Delle Vedove.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Durata del fermo per l'accertamento dell'identità personale da parte degli organi di pubblica sicurezza)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «e comunque non oltre le ventiquattro ore» sono soppresse;
   b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
   «Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data notizia entro ventiquattro ore al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi primo e secondo, ordina il rilascio della persona accompagnata entro le successive quarantotto ore.».
3. 07. Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 265. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
4. 266. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).
4. 6. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a) capoverso Art. 8, comma 1 sostituire la parola: sulla con: sul principio di.
4. 7. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso Art. 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel rispetto di tale leale collaborazione, nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. In caso di assenza di parere, il prefetto si intende autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate.
4. 267. Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera a) capoverso Art. 8 sopprimere i commi 2 e 3.
4. 259. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a) capoverso Art. 8 sopprimere il comma 2.
4. 10. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a) capoverso Art. 8, comma 2 dopo la parola: identificazione aggiungere: e di fotosegnalamento.
4. 258. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a) capoverso Art. 8, comma 2 sostituire la parola: nazionale con: italiano.
4. 8. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a) capoverso Art. 8 sopprimere il comma 3.
4. 260. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 8, comma 3, dopo le parole: è assicurata, inserire la seguente: inderogabilmente.
4. 243. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 8, comma 3, dopo le parole: è assicurata, inserire le seguenti: al 22 ottobre 2020.
4. 244. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 8, comma 3, dopo le parole: è assicurata, aggiungere le seguenti: di concerto con le amministrazioni locali interessate e.
4. 400. Bartolozzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 245. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b) numero 1) dopo la parola: esigenze inserire le seguenti: di sicurezza e ordine pubblico e.
4. 246. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: Espletati gli con: Successivamente agli.
4. 248. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 4-bis, le parole da: nei limiti fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. 249. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b) numero 2), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: nei limiti dei posti disponibili fino a: articolo 8, comma 3 con le seguenti: nei centri di cui agli articoli 9 e 11.
4. 247. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: nei limiti dei posti disponibili inserire le seguenti: al 25 ottobre 2020.
4. 13. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: nei limiti dei posti disponibili inserire le seguenti: al 31 ottobre 2020.
4. 250. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 242 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 21. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 243 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 22. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 244 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 23. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 245 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 24. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 246 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 25. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 247 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 26. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 248 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 27. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 249 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 28. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 250 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 29. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 251 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 30. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 252 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 31. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 253 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 32. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 254 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 33. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 255 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 34. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 256 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 35. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 257 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 36. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 258 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 37. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 259 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 38. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 260 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 39. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 261 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 40. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 262 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 41. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 263 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 42. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 264 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 43. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 265 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 44. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 266 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 45. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 267 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 46. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 268 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 47. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 269 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 48. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 49. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-bis del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 50. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-bis.1 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 51. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-ter del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 52. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-quater del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 53. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-quater.1 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 54. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-quinquies del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 55. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-quinquies.1 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 56. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-quinquies.2 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 57. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-sexies del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 58. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-septies del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 59. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 271 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 60. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 272 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 61. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 273 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 261. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 274 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 62. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 275 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 63. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 276 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 64. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 277 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 65. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 278 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 66. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 279 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 67. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 280 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 68. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 281 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 69. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 282 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 70. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 283 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 71. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 284 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 72. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 285 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 73. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 286 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 74. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 287 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 75. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 288 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 76. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 289 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 77. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 290 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 78. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 291 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 79. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 292 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 80. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 294-bis del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 81. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 295 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 82. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 296 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 83. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 297 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 84. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 298 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 85. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 86. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 87. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337-bis del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 88. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 338 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 89. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 341 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 91. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 342 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 92. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 343 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 93. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 344 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 94. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 345 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 95. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 96. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346-bis del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 97. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 347 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 99. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 348 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 100. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 349 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 101. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 351 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 102. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 352 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 103. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 104. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353-bis del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 105. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 354 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 106. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 355 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 107. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 356 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 108. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 363 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 110. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 364 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 109. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 367 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 111. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 368 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 112. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 369 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 113. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 370 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 114. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 371 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 115. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 372 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 116. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 373 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 117. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 374 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 118. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 375 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 119. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 376 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 120. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 377 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 121. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 378 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 122. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 379 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 123. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 380 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 124. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 381 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 125. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 382 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 126. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 383 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 127. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 386 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 128. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 387 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 129. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 130. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388-bis del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 131. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388-ter del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 132. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 389 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 133. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 390 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 134. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 135. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391-bis del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 136. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391-ter del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 137. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 392 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 138. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 393 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 139. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 402 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 140. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 403 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 141. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 404 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 142. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 405 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 143. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 406 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 144. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 407 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 145. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 146. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 409 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 147. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 410 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 148. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 411 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 149. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 412 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 150. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 413 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 151. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 152. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414-bis del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 153. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 415 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 154. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 155. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416-bis del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 157. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416-ter del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 158. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 417 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 156. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 419 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 159. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 420 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 160. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 421 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 161. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 422 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 162. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 423 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 163. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 424 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 164. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 425 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 165. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 426 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 166. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 427 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 167. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 428 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 168. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 429 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 169. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 430 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 170. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 431 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 171. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 432 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 172. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 433 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 173. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 434 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 174. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 435 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 175. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 436 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 176. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 437 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 177. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 438 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 178. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 439 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 179. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 440 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 180. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 182. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 442 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 183. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 444 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 184. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 445 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 185. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-bis del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 186. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-ter del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 187. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-quater del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 188. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-quinquies del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 189. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-sexies del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 190. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-quaterdecies del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 191. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 453 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 192. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 454 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 193. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 455 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 194. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 457 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 195. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 458 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 196. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 459 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 197. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 460 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 198. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 461 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 199. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 462 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 200. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 464 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 201. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 466 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 202. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  2-bis. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 467 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 300. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  2-bis. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 468 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 301. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  2-bis. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 469 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 302. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  2-bis. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 470 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 304. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  2-bis. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 471 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 305. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  2-bis. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 472 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 306. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  2-bis. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 473 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 308. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  2-bis. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 474 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 309. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  2-bis. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 476 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 311. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  2-bis. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 477 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 312. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  2-bis. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 478 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 314. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  2-bis. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 479 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 315. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  2-bis. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 480 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 316. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 481 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 317. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 483 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 318. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 486 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 319. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 487 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 320. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 490 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 321. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 494 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 323. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 495 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 324. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 496 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 325. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 327. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-bis del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 328. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-ter del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 329. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 498 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 330. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 509 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 331. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 332. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513-bis del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 333. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 514 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 334. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 515 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 335. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 516 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 336. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 517 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 337. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 527 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 338. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 528 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 339. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 340. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-ter del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 341. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-quater del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 342. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-quinquies del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 343. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 565 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 344. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 566 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 345. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 567 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 346. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 568 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 347. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 570 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 348. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 571 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 349. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 572 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 350. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 573 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 351. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 574 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 352. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 579 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 353. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 580 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 354. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 581 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 355. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 582 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 356. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-quater del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 357. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-quinquies del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 358. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 586 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 359. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 588 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 360. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 361. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589-bis del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 362. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 590 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 363. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 591 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 364. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 593 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
4. 365. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 241 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».
4. 20. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: igienico-sanitari ed abitativi, inserire le seguenti: di cui al Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e al decreto del Ministro della salute del 5 luglio 1975, e successive modificazioni e integrazioni,.
4. 252. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, primo periodo sostituire le parole: stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni con le seguenti parole: stabiliti con decreto da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro cinque giorni.
4. 271. Varchi, Maschio, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera c) capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: secondo i criteri a: trenta giorni con le seguenti: stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 ottobre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza.
4. 18. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c) capoverso comma 1, primo periodo sostituire le parole da: secondo i criteri a: trenta giorni con le seguenti: stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 dicembre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza.
4. 19. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: unificata.
4. 205. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c) capoverso comma 1, sopprimere il secondo periodo.
4. 15. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, la lettera c), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: erogati con la seguente: offerti.
4. 207. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, la lettera c), capoverso comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: anche con modalità di organizzazione su base territoriale.
4. 208. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e psicologica.
4. 204. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio.
4. 206. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 3, lettera c), capoverso comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: la somministrazione di corsi di lingua italiana.
4. 263. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 3, lettera c), capoverso comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e i servizi di orientamento legale e al territorio.
4. 264. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, quarto periodo dopo le parole: richiedenti e aggiungere: delle forze dell'ordine e.
4. 262. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:
   c-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e al richiedente non è consentita l'uscita dal centro, salvo comprovati motivi di salute. Nei confronti dello straniero che viola il divieto di cui al presente comma è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2.».

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:
   c-bis) ha violato l'obbligo di cui all'articolo 10, comma 2-bis.
4. 274. Varchi, Maschio, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:
   c-bis) all'articolo 11, al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: I soggetti privati che si dichiarano indisponibili all'affidamento diretto alle condizioni economiche previste dalle prefetture-uffici territoriali perdono la possibilità di partecipare ad altri affidamenti sia diretti che tramite le procedure di affidamento dei contratti pubblici per qualsiasi fornitura di servizi per l'accoglienza per i seguenti 5 anni.
4. 275. Donzelli, Prisco.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 11, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «previo parere» aggiungere la seguente: «vincolante».
4. 278. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 11, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «previo parere» aggiungere la seguente: «scritto».
4. 279. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
4. 209. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: il trasferimento con le seguenti: l'assegnazione.
4. 211. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: trasferimento con la seguente: trasporto.
4. 210. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 19-bis:
    1) al comma 2, le parole: «Nei casi di dubbi fondati relativi all'età» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'accertamento dell'età»;
    2) al comma, 3 le parole: «Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico» sono sostituite dalle seguenti: «L'accertamento dell'età dichiarata avviene in via principale attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità munito di fotografia»;
    3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Qualora non sia possibile procedere all'accertamento dell'età ai sensi del precedente comma 3 o si rilevino fondati dubbi circa la validità e autenticità del documento di riconoscimento esibito, l'autorità sanitaria dispone l'accertamento della stessa tramite esami socio-sanitari»;
    4) al comma 7 sono soppresse le parole: «e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento»;
    5) al comma 9 sono soppresse le parole da: «è emesso dal tribunale» fino a: «il provvedimento».
4. 270. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1 sopprimere la lettera e).
4. 394. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera e) dopo le parole: protezione internazionale aggiungere le seguenti: previo accertamento dell'idoneità psico-fisica.
4. 212. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e) dopo le parole: protezione internazionale aggiungere le seguenti: previa esibizione del certificato rilasciato da una autorità sanitaria pubblica di idoneità psico-fisica.
4. 213. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e) dopo le parole: protezione internazionale aggiungere le seguenti: ad esclusione di coloro per i quali sia stati disposto anche precedentemente il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. 214. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e) dopo le parole: protezione internazionale aggiungere le seguenti: ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per i reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
4. 215. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e) dopo le parole: protezione internazionale aggiungere le seguenti: ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. 218. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera e) dopo le parole: protezione internazionale aggiungere le seguenti: ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di cui all'articolo 341-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
   Reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
4. 216. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2 dopo le parole: finanza pubblica aggiungere le seguenti: delle Regioni e degli enti locali.
4. 219. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
4. 280. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione

  Sopprimere il comma 3.
4. 281. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b) e conseguentemente sopprimere il comma 4.
4. 282. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Sopprimere al comma 3 la lettera a).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
4. 227. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 3 sopprimere le lettere a) e b).
4. 283. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 3 sopprimere la lettera a).
4. 221. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: Sistema di accoglienza e integrazione con le seguenti: Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: Sistema di accoglienza e di integrazione con le seguenti: Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati.
4. 257. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: Sistema di accoglienza e integrazione con le seguenti: Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: Sistema di accoglienza e di integrazione con le seguenti: Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati.
4. 256. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: Sistema di accoglienza e integrazione con le seguenti: Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: Sistema di accoglienza e di integrazione con le seguenti: Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati.
4. 228. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
4. 284. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 3 sopprimere la lettera b).
4. 222. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1 sopprimere la lettera a).
4. 286. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1, sopprimere le lettere d) e e).
4. 288. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 3, lettera b) sopprimere il capoverso comma 1-bis.
4. 223. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 3, lettera b), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Nell'ambito del sistema di ripartizione dei soggetti di cui al comma 1, il prefetto richiede, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. In caso di assenza di parere, il prefetto si intende autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate.
4. 291. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 3, lettera c), capoverso lettera a), sopprimere le parole: e psicologica.
4. 255. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 3, lettera c), capoverso lettera a), sopprimere le parole: legale e.
4. 225. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 3, lettera c), capoverso lettera a), sopprimere le parole: e al territorio.
4. 224. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 3, lettera c), capoverso lettera b), sopprimere le parole:, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1.
4. 226. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il costo medio mensile pro capite per l'accoglienza dei richiedenti asilo non può essere superiore all'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, corrisposto ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate.
4. 307. Meloni, Prisco, Donzelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9.1 le parole «ai sensi degli articoli 5 e 9» sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'articolo 9».
4. 322. Fitzgerald Nissoli.

  Sopprimere i commi 5, 6 e 7.
4. 366. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Sopprimere il comma 5.
*4. 367. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Sopprimere il comma 5.
*4. 368. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 5, capoverso comma 1 sostituire la parola: definizione con la seguente: decisione.
4. 229. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 5, capoverso comma 1, dopo le parole: della domanda aggiungere le seguenti: con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie.
4. 378. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 5, capoverso comma 1, dopo le parole: della domanda aggiungere le seguenti: con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.
4. 380. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 5, capoverso comma 1, dopo le parole: della domanda aggiungere le seguenti: con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.
4. 231. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 5, capoverso comma 1, dopo le parole: della domanda aggiungere le seguenti: con possibilità di proroga di ulteriori dieci mesi per esigenze istruttorie.
4. 230. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 5, capoverso comma 1, dopo le parole: della domanda aggiungere le seguenti: d'intesa con le Associazioni regionali dell'Anci e l'Unione delle Province d'Italia.
4. 238. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 5, capoverso comma 1, dopo le parole: della domanda aggiungere le seguenti: d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione delle Province d'Italia.
4. 233. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 5, capoverso comma 1, dopo le parole: della domanda aggiungere le seguenti: d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.
4. 232. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 5, capoverso comma 1, dopo le parole: della domanda aggiungere le seguenti: l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.
4. 234. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 5, capoverso comma 1, dopo le parole: della domanda aggiungere le seguenti: previo accordo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.
4. 235. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 5, capoverso comma 1, dopo le parole: della domanda aggiungere le seguenti: con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie, sentite le Associazioni regionali dell'Anci.
4. 236. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 5, capoverso comma 1, dopo le parole: della domanda aggiungere le seguenti: previo accordo con le Associazioni regionali dell'Anci.
4. 237. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 5, capoverso comma 1, dopo le parole: della domanda aggiungere le seguenti: sentite le Associazioni regionali dell'Anci.
4. 239. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362 il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Ai fini della concessione di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in aggiunta alla documentazione sopra indicata, il richiedente, salvo che sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, deve corredare l'istanza con una certificazione relativa ai redditi, propri ovvero del nucleo familiare, non inferiori all'importo di cui all'assegno sociale previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. Il Ministro dell'Interno è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti».
4. 383. Sisto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
  «1. I cittadini italiani, nati in Italia, che, a seguito di espatrio, hanno perso la cittadinanza italiana in conseguenza di disposizioni legislative previgenti, la riacquistano facendone espressa richiesta all'ufficio consolare italiano che ha giurisdizione nel territorio di residenza estera, purché ciò non sia in contrasto con accordi internazionali in vigore».
4. 385. Fitzgerald Nissoli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
  «1. Può chiedere il riacquisto della cittadinanza italiana, facendo espressa richiesta all'ufficio consolare italiano che ha giurisdizione nel territorio di residenza estera, la donna italiana per nascita che ha perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con uno straniero contratto prima del 1o gennaio 1948.
   2. Il figlio della donna di cui al comma 2, lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, può chiedere l'acquisto della cittadinanza italiana facendo espressa richiesta all'ufficio consolare italiano che ha giurisdizione nel territorio di residenza estera».
4. 386. Fitzgerald Nissoli.

  Sopprimere il comma 6.
4. 240. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 6, sostituire le parole: di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: del 31 gennaio 2021.
4. 242. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 6, sostituire le parole: di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: del 1o gennaio 2021.
4. 241. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'articolo 16 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.
4. 11. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'articolo 86-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato.
4. 12. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  All'articolo 4, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per i cittadini di ceppo italiano di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello status civitatis italiano o che la presenteranno entro il 31 dicembre 2021, è concesso il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, regolata decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3. A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2022. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 392. Prisco, Donzelli.

  All'articolo 4, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di ceppo italiano che presentano richiesta del possesso dello status civitatis italiano è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2022. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 393. Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Introduzione dell'obbligo di deposito cauzionale e istituzione di un contributo speciale a carico degli immigrati irregolari richiedenti asilo o protezione internazionale)

  1. All'atto di ingresso nel territorio dello Stato, l'immigrato irregolare o richiedente asilo è tenuto a dichiarare alle autorità italiane di frontiera l'esatto ammontare di denaro o di carte valori di qualunque natura e specie a sua disposizione, anche tramite l'accesso per via informatica ai propri depositi bancari, e l'elenco degli oggetti di valore in suo possesso.
  2. Le autorità nazionali competenti provvedono a verificare l'autenticità delle dichiarazioni di cui al comma 5.
  3. La comprovata falsità di una delle dichiarazioni rese dallo straniero irregolare comporta l'immediato respingimento della domanda di accesso a qualsiasi forma di tutela internazionale.
  4. Allo straniero irregolare è imposto il deposito cauzionale presso le autorità di frontiera del denaro o delle carte valori che eccedono il limite di 1.000 euro. A tale scopo sono sequestrati anche le carte di credito e tutti i supporti informatici e magnetici utili alla movimentazione del denaro tramite il banking on line o la rete degli sportelli bancari e dei punti di vendita o di altri strumenti atti al trasferimento di denaro.
  5. Al deposito cauzionale si attinge per finanziare in tutto o in parte i sussidi e i benefìci garantiti all'immigrato nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di protezione internazionale o di altra protezione e il suo accoglimento o respingimento.
  6. I richiedenti protezione internazionale che svolgono attività regolarmente retribuita sono tenuti al versamento di un contributo speciale pari al 20 per cento della remunerazione, versato direttamente dal proprio datore di lavoro.
  7. Le somme depositate ai sensi dei precedenti commi confluiscono in eguale misura nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni.
  8. All'atto dell'accoglimento della domanda di asilo o di altra forma di protezione la parte eventualmente residua del deposito effettuato ai sensi della presente legge è restituita allo straniero.
  9. In caso di espulsione o respingimento, la somma residua del deposito è definitivamente avocata dallo Stato, che se ne vale anche per finanziare il rimpatrio dell'immigrato irregolare.
4. 01. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica norme in materia di concessione della cittadinanza)

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 9.1., primo comma, dopo le parole: «lingue (QCER)», aggiungere le parole: «e al rilascio di una dichiarazione scritta che attesti la conoscenza e la condivisione dei principi e dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione».
4. 08. Meloni, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Destinazione fondi FAMI e quote di rimpatrio)

  1. Al fine di ridurre e rendere sostenibile la spesa complessiva per l'accoglienza, nell'ambito del programma nazionale FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione) sono finanziati prioritariamente gli interventi di rimpatrio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento UE n. 516 del 2014. A tale scopo la dotazione finanziaria del FAMI, ivi compreso il cofinanziamento statale, è destinata, nella misura del 60 per cento per l'anno 2021, del 70 per cento per l'anno 2022, dell'80 per cento per l'anno 2023, alle misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio e alle misure di rimpatrio di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento UE n. 516/2014 e per il restante 40 per cento per l'anno 2020, 30 per cento per l'anno 2021, 20 per cento per l'anno 2022, alle altre misure previste dal regolamento medesimo in tema di asilo e integrazione.
  2. Il Ministero dell'interno, in accordo con le Prefetture e sentita la Conferenza Stato-Regioni, stabilisce quote di rimpatrio obbligatorie annue per singola regione definite all'interno di bandi specifici, a tale scopo preposti, redatti dalle Prefetture.
4. 09. Bignami, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Implementazione dei Centri di permanenza per i rimpatri)

  1. Al fine di assicurare la tempestività delle procedure di prima accoglienza, all'articolo 14 comma 1 del decreto legislativo, 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «tra quelli individuati o costituiti» sono aggiunte le seguenti: «almeno uno per ogni regione».
4. 012. Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Dichiarazione dello stato di emergenza per Linosa e Lampedusa)

  1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione Sicilia e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato di emergenza per le isole di Linosa e Lampedusa, fissandone la durata e determinandone 1 estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dal presente articolo.
  2. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 1o gennaio 2022 mediante rateizzazione del 70 per cento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo e sgravio del restante 30 per cento.
  3. Ai fini della riqualificazione e del rilancio dell'offerta turistica, alle imprese che hanno sede nei territori di Linosa e Lampedusa possono essere concessi finanziamenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di 12 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi, e di importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultimo bilancio depositato, ovvero per le imprese costituite dopo il 1o gennaio 2019, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso, in alternativa ai finanziamenti agevolati, un contributo a fondo perduto.
  4. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato la propria attività nel 2019 presso imprese situate nei territori di Linosa e Lampedusa è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.
  6. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato ai sensi del comma 1, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa della regione territorialmente interessata, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.
4. 014. Varchi, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «almeno una volta l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «almeno una volta ogni triennio»;
   b) all'articolo 3:
    1) al comma 4, le parole «salvo quanto previsto dal comma 4-bis», sono soppresse;
    2) il comma 4-bis è soppresso.
4. 0300. Colletti, Maniero.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5. 52. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Sopprimerlo.
*5. 53. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Sopprimere il comma 1.
5. 22. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire le parole: beneficiari di misure di accoglienza con le seguenti: titolari di protezione internazionale.
5. 26. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1 sostituire le parole: beneficiari di misure di accoglienza con le seguenti: titolari di permesso di soggiorno per rifugiati.
5. 28. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1 sostituire le parole: beneficiari di misure di accoglienza con la seguente: rifugiati.
5. 27. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1. dopo le parole: Sistema di accoglienza e integrazione inserire le seguenti: come rinominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto-legge,.
5. 46. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: alla scadenza sino a: medesimo sistema.
5. 38. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire la parola: funzionamento con la seguente: meccanismo.
5. 37. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, dopo le parole: del medesimo Sistema inserire le seguenti: e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
5. 47. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, dopo le parole: del medesimo Sistema aggiungere le seguenti: qualora siano in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
5. 51. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, dopo le parole: del medesimo sistema aggiungere le seguenti: ove soddisfino i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis).
5. 40. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire le parole: sono avviati con le seguenti: qualora vi fosse una richiesta motivata possono essere attivati.
5. 39. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire le parole: sono avviati con le seguenti: possono essere avviati.
5. 35. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere le parole: a cura delle Amministrazioni competenti e.
5. 29. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, sostituire la parola: competenti con la seguente: statali.
5. 30. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire la parola: competenti con la seguente: dello Stato.
5. 31. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire la parola: rispettivi con la seguente: propri.
5. 36. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, dopo le parole: nei rispettivi bilanci aggiungere le seguenti: esclusivamente con le risorse già stanziate per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni e degli enti locali.
5. 32. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, dopo le parole: nei rispettivi bilanci aggiungere le seguenti: esclusivamente con le risorse già stanziate per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni.
5. 33. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, dopo le parole: nei rispettivi bilanci aggiungere le seguenti: esclusivamente con le risorse già stanziate per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico degli enti locali.
5. 34. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, dopo la parola: bilanci aggiungere le seguenti: di previsione.
5. 1. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sopprimere il comma 2.
5. 41. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, alinea, sostituire la parola: intervento con la seguente: indirizzo.
5. 42. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, alinea, sostituire la parola: realizzare con la seguente: poter realizzare.
5. 43. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, alinea, sostituire la parola: favorire con la seguente: stimolare.
5. 44. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
5. 7. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) conoscenza della lingua e della Costituzione italiana;
5. 49. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana.
5. 50. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) apprendimento della carta costituzionale italiana;
5. 2. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
5. 6. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: di trasporto pubblico locale.
5. 3. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: pubblici di trasporto locale.
5. 13. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: di trasporto pubblico,
5. 9. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: alla persona.
5. 4. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: scolastici.
5. 5. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sul territorio.
5. 10. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: online.
5. 11. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: primari.
5. 12. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: pubblici essenziali.
5. 14. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
5. 8. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sopprimere il comma 3.
5. 15. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 3, sostituire la parola: proposte con la seguente: suggerimenti.
5. 16. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 3 sostituire la parola: avviare con la seguente: attivare.
5. 18. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 3, sostituire la parola: integrazione con le seguenti: autonomia finanziaria.
5. 20. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 3, sostituire la parola: integrazione con la seguente: autonomia.
5. 19. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3, sostituire la parola: integrazione con le seguenti: verifica di inserimento.
5. 21. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sopprimere le parole: Supporto a.
5. 23. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale)

  1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera m- quinquies) è inserita la seguente:
   « m-sexies) reato di illegale permanenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
5. 02. Cirielli, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. In considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari nonostante lo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio 2020 e prorogato il 7 ottobre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Pordenone.
  2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
5. 05. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. In considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari nonostante lo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio 2020 e prorogato il 7 ottobre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Udine.
  2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
5. 06. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. In considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari nonostante lo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio 2020 e prorogato il 7 ottobre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Como.
  2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
5. 07. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 5,aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. In considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari nonostante lo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio 2020 e prorogato il 7 ottobre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Treviso.
  2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
5. 08. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. In considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari nonostante lo stato di emergenza – proclamato il 31 gennaio 2020 e prorogato il 7 ottobre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Trieste.
  2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
5. 09. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. In considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari nonostante lo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio 2020 e prorogato il 7 ottobre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Ventimiglia.
  2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
5. 010. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Di Muro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. In considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari nonostante lo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio 2020 e prorogato il 7 ottobre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Sant'Anna Arresi.
  2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
5. 011. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. In considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari nonostante lo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio 2020 e prorogato il 7 ottobre 2020, le deposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Sant'Antioco.
  2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
5. 012. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari nonostante lo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio 2020 e prorogato il 7 ottobre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Roccella Jonica.
  2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
5. 013. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. In considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari nonostante lo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio 2020 e prorogato il 7 ottobre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Gallipoli.
  2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
5. 014. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Riammesso all'unanimità

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. In considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari nonostante lo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio 2020 e prorogato il 7 ottobre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Santa Maria di Leuca.
  2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
5. 015. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. In considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari nonostante lo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio 2020 e prorogato il 7 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Porto Empedocle.
  2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
5. 016. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. In considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari nonostante lo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio 2020 e prorogato il 7 ottobre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Crotone.
  2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
5. 017. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Risorse per i comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

  1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per l'erogazione di contributi straordinari ai comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori.
  2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. 0300. Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Accordi bilaterali di riammissione e fondi per la cooperazione allo sviluppo)

  Dal primo marzo 2021 è fatto divieto di utilizzare qualsiasi fondo di cooperazione allo sviluppo in favore di Stati o progetti ubicati in Stati con i quali non risultino entrati in vigore accordi bilaterali o multilaterali di riammissione.
5. 0301. Colletti, Maniero.

ART. 6.

  Al comma 1, capoverso comma 7-bis, sostituire le parole: Nei casi con le seguenti: in tutti i casi.
6. 1. Turri, Morrone, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Di Muro.

  Al comma 1, capoverso comma 7-bis, sostituire le parole: di documentazione video o fotografica risulta l'autore del fatto con le seguenti: della documentazione video-fotografica sembrerebbe essere l'autore del fatto.
6. 2. Bartolozzi, Rossello.

  Al comma 1, capoverso comma 7-bis sostituire la parola: risulta con la seguente: risulterebbe.
6. 3. Bartolozzi, Rossello.

  Al comma 1, capoverso comma 7-bis sostituire la parola: risulta con le seguenti: appare verosimile essere.
6. 4. Bartolozzi, Rossello.

  Al comma 1, capoverso comma 7-bis, sostituire le parole: è consentito entro quarantotto ore dal fatto con le seguenti parole: è sempre consentito.
6. 9. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, capoverso comma 7-bis, sostituire le parole: entro quarantotto ore con le seguenti parole: entro settantadue ore.
6. 10. Varchi, Maschio, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 7-bis, aggiungere il seguente:
  7-bis.1. Per i delitti indicati nel comma 7-bis le pene previste sono aumentate fino a un terzo.
6. 11. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, capoverso 7-ter sostituire la parola: necessarie con la seguente: utili.
6. 13. Turri, Morrone, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Di Muro.

  Al comma 1, capoverso 7-ter sostituire la parola: necessarie con la seguente: indispensabili.
6. 14. Turri, Morrone, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Di Muro.

  Al comma 1, capoverso 7-ter) sostituire la parola: speciali con la seguente: particolari.
6. 15. Turri, Morrone, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Di Muro.

  Al comma 1, capoverso 7-ter sostituire la parola: speciali con la seguente: approfondite.
6. 16. Turri, Morrone, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Di Muro.

  Al comma 1, dopo il comma 7-ter), aggiungere il seguente:
  7-quater. Nei confronti dei richiedenti asilo che abbiano riportato una o più denunzie o condanne, anche con sentenza non definitiva, negli ultimi tre anni, per delitti di cui al comma 7-bis, sono revocati tutti i permessi di soggiorno eventualmente posseduti, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b), n. 1-bis), lettera a).
6. 17. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:
  7-quater. La sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui sopra e nelle circostanze di cui sopra comporta automaticamente la revoca o il diniego della protezione richiesta. La condanna di primo grado comporta la sospensione della richiesta con conseguente permanenza nel centro sino alla pronuncia definitiva. In alternativa il richiedente protezione potrà richiedere immediatamente il rimpatrio.
6. 18. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione del Garante nazionale dei diritti del personale del Corpo di polizia penitenziaria)

  1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti del personale del Corpo di polizia penitenziaria, di seguito denominato «Garante nazionale».
  2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
  3. I componenti del Garante nazionale non possono assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto a indennità o emolumenti per l'attività prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.
  4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate mediante regolamento adottato dal Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Il Ministero della giustizia comunica al Garante nazionale, anche tramite posta elettronica certificata, le circolari che riguardano i diritti e i doveri del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nonché i compiti istituzionali affidati al medesimo personale. Il Garante nazionale può trasmettere i propri rilievi sul rispetto delle disposizioni di legge vigenti nelle materie di cui al primo periodo.
  6. Il Garante nazionale può essere convocato in audizione dalle Commissioni parlamentari competenti per materia per rappresentare quanto è di sua conoscenza.
  7. Il Garante nazionale assolve le seguenti funzioni:
   a) vigila sulle condizioni di lavoro del personale del Corpo di polizia penitenziaria affinché le prestazioni lavorative siano rese in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti dei lavoratori ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
   b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e ogni altra sede dove opera il personale del Corpo di polizia penitenziaria nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;
   c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di lavoro del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
   d) può sentire i detenuti per i fatti legati a contestazioni nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
   e) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;
   f) riceve i reclami presentati dal personale del Corpo di polizia penitenziaria attinenti alle condizioni di lavoro e di servizio;
   g) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami presentati. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;
   h) trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

  8. il Garante nazionale, nell'assolvimento delle sue funzioni, può essere coadiuvato da garanti regionali nel limite massimo di uno per regione. I garanti regionali sono nominati dal Garante nazionale.
  9. Il Ministro della giustizia, adotta, con uno o più decreti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, le disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.
6. 01. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di immigrazione in funzione deflattiva del contenzioso)

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i commi da 3-bis a 3-undecies sono sostituiti dai seguenti:
  «3-bis. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione.
   3-ter. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
   3-quater. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana, in tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.
   3-quinquies. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
   3-sexies. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale o presso la competente commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.
   3-septies. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
   3-octies. La commissione che ha adottato l'atto impugnato deposita entro il giorno dell'udienza fissata per la comparizione delle parti gli atti nonché i documenti necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.
   3-novies. Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide con decreto motivato. La decisione non è appellabile. La Corte di Cassazione decide, entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dal tribunale.
   3-decies. L'ordinanza di cui al comma 3-novies è comunicata alla cancelleria.
   3-undecies. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza».
6. 02. Zanettin, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam)

  1. Per assicurare il rispetto delle esigenze di sicurezza sono istituiti il Registro pubblico delle moschee e l'Albo nazionale degli imam, presso il Ministero dell'interno. Coloro che esercitano la funzione di imam o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro, mediante apposita domanda presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero dell'interno sono stabiliti i criteri per l'istituzione del Registro pubblico delle moschee e l'ambo nazionale degli imam di cui al comma 1 e la modalità di presentazione della domanda per l'iscrizione al medesimo Registro.
6. 07. Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista)

  1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista, di seguito denominata «Commissione», volta a indagare, accertare e monitorare le dinamiche interne ed esterne dei fenomeni di estremismo violento e terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista che, nelle differenti forme organizzative e ideologiche, minacciano la sicurezza della Repubblica, le sue istituzioni e i suoi cittadini.
  2. In particolare, la Commissione ha i seguenti compiti:
   a) verificare l'impatto della legislazione nazionale in materia di antiterrorismo, con specifico riguardo alle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle misure di carattere amministrativo e alla normativa in materia di espulsioni per motivi di prevenzione di terrorismo, anche mediante l'acquisizione di pareri e documenti e lo svolgimento di audizioni di professionisti operanti nei settori della giustizia, dell'interno e dell’intelligence;
   b) monitorare i risultati conseguiti nella lotta al terrorismo in Italia, l'efficacia delle misure di contrasto, di intelligence e repressive, in riferimento alle nuove forme di eversione da parte di gruppi armati e organizzati improntati all'ideologia nazionalsocialista, nonché delle misure di contrasto, prevenzione e deradicalizzazione in riferimento ai fenomeni di matrice jihadista, anche al fine di elaborare proposte per l'adozione di nuove norme in tale materia, al fine di colmare eventuali lacune dell'ordinamento giuridico nazionale;
   c) raccogliere informazioni e dati sul fenomeno della radicalizzazione jihadista, in particolare in ordine ai luoghi in cui si sviluppa maggiormente il proselitismo o il passaggio a forme diversificate di radicalizzazione, quali carceri, reti internet e luoghi di culto, approfondendo la questione del contemperamento dei princìpi relativi alla libertà personale, religiosa e di opinione con quelli della sicurezza, nonché le problematiche connesse allo specifico fenomeno dei foreign fighter italiani ed europei;
   d) acquisire informazioni e analizzare le diverse esperienze sul campo al fine di individuare gli strumenti più idonei per contrastare sul nascere la radicalizzazione e l'estremismo jihadista, in particolare individuando le strategie volte al recupero di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione, con particolare attenzione al mondo giovanile, in ambito scolastico e universitario;
   e) verificare l'adeguatezza degli interventi di contrasto e prevenzione dei fenomeni di estremismo e radicalizzazione, anche al fine di potenziare le attività di formazione specialistica rivolte agli operatori coinvolti, quali Forze di polizia, amministrazione penitenziaria, Forze armate, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e garanti territoriali, docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, personale universitario, operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e personale dei corpi di polizia locale, al fine di promuovere l'elaborazione di un progetto organico, in grado di combinare le misure repressive con quelle preventive e di riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti più vulnerabili nei confronti dei messaggi jihadisti;
   f) promuovere il coordinamento con rappresentanti delle istituzioni europee e di organismi internazionali operanti nel contrasto dei fenomeni terroristici a carattere sovranazionale e radical-religioso, anche al fine di acquisire dati e informazioni circa l'efficacia della risposta alla minaccia jihadista a livello europeo e internazionale, con particolare attenzione alle iniziative dell'Unione europea e alle esperienze di Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna;
   g) accertare il livello di attenzione, controllo e capacità d'intervento delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche nell'attività di prevenzione delle minacce provenienti dallo spazio cibernetico, anche con particolare riferimento alla radicalizzazione e all'addestramento dei foreign fighter.

  3. La Commissione presenta alle Camere relazioni sui risultati della propria attività ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, al termine dei propri lavori.
  4. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Il gruppo misto del Senato della Repubblica e il gruppo misto della Camera dei deputati sono rappresentati distintamente nella Commissione. I componenti della Commissione sono scelti tenendo conto anche della specificità dei compiti a questa assegnati.
  5. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  6. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  7. Per l'elezione a scrutinio segreto, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 6.
  8. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
  9. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui al comma 8.
  10. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  11. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, compresi le università e gli enti di ricerca, o privati. Con il regolamento interno di cui al comma 8 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.
  12. La Commissione può prendere contatto con istituzioni di altri Paesi nonché con organismi sovranazionali e internazionali ed effettuare missioni in Italia o all'estero.
  13. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  14. La Commissione cura l'archiviazione e l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.
  15. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  16. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto d'ufficio, professionale o bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  17. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  18. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  19. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  20. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia degli atti e dei documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
  21. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto.
  22 La Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente ai compiti della stessa Commissione.
  23. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
  24. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  25. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie a concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui ai commi da 17 a 24.
  26. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
  27 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 26 si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.
  28. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per ciascun anno di attività e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
6. 08. Perego Di Cremnago, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di immigrazione in funzione deflattiva del contenzioso)

  1. All'articolo 7, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: «non sono attribuite alla competenza di altro giudice» sono inserite le seguenti: «e delle controversie di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».
   All'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 311 e seguenti del codice di procedura civile»;
   b) al comma 9 sono soppresse le parole: «Il procedimento è trattato in camera di consiglio.»;
   c) al comma 13 le parole: «Il Tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace».
6. 09. Zanettin, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Reato di integralismo islamico)

  1. Dopo l'articolo 270-septies del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 270-octies. – (Integralismo islamico) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:
   a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;
   b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione o la flagellazione;
   c) la negazione della libertà religiosa;
   d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.
   Nel caso di cui alla lettera d), primo comma, la pena è aumentata ove la condotta di cui al medesimo comma si riferisca a donne o a minori.
   La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.
   È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva da uno Stato straniero o da organizzazioni o soggetti stranieri beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma».
6. 011. Meloni, Prisco, Donzelli.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7. 4. Molteni, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sopprimerlo.
*7. 5. Cirielli, Lollobrigida, Lucaselli, Butti, Montaruli, Prisco, Donzelli, Silvestroni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Modifica dell'articolo 131-bis del codice penale)

  1. All'articolo 131-bis, secondo comma, secondo periodo, del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, le parole: «, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ipotesi di cui all'articolo 343» sono soppresse.
7. 8. Zanettin, Sisto, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1 le parole: di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria sono sostituite dalle seguenti: di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni.
7. 9. Tonelli, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di garanzie funzionali e tutela legale degli appartenenti alle Forza di polizia, nonché di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria)

  1. Nel titolo II del libro quinto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 335 è aggiunto il seguente:
  «Art. 335-bis. – (Fatti relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica commessi in servizio da agenti o ufficiali di pubblica sicurezza, da agenti o ufficiali di polizia giudiziaria o da militari)1. Qualora il pubblico ministero riceva notizia di fatti relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica commessi in servizio da agenti o ufficiali di pubblica sicurezza, agenti o ufficiali di polizia giudiziaria o militari in servizio di pubblica sicurezza, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la Corte d'appello e compie frattanto esclusivamente gli atti urgenti, relativi alla prova di reato, dei quali non è possibile il rinvio.
   2. Il procuratore generale informa il comando del corpo o il capo dell'ufficio da cui dipendono i soggetti di cui al comma 1 affinché ne diano immediata notizia ai medesimi soggetti e all'Avvocatura dello Stato e forma un fascicolo concernente fatti relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica compiuti in servizio dagli appartenenti alle Forze di polizia.
   3. L'Avvocatura dello Stato procede immediatamente agli accertamenti relativi alla legittimità dell'azione degli operatori e, in particolare, al rispetto dei protocolli operativi concernenti l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, se esistenti, avvalendosi, ove necessario, dell'opera di consulenti tecnici e informando senza ritardo il procuratore generale dell'esito dell'attività.
   4. Il procuratore generale, qualora reputi che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che la legge non lo prevede come reato ovvero che ricorre una delle cause di esclusione della pena, previste dagli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale, provvede all'immediata chiusura del procedimento.
   5. Il procuratore generale, quando non provvede alla chiusura del procedimento, esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 405».

  2. Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente: «In questo secondo caso le spese di difesa, comprese quelle relative alle eventuali consulenze tecniche, sono direttamente a carico del Ministero competente, salva rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo».
  3. Le disposizioni dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, come modificato dal presente articolo, e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto appartenente al personale non dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio o convenuti in giudizi per responsabilità civile e amministrativa per i medesimi fatti, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, è anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma che, anche se erogata in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di 10.000 euro per le spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
  5. Nei casi di cui al comma 4, qualora l'amministrazione di appartenenza abbia anticipato le spese del giudizio civile sia stata esclusa la responsabilità dolosa del dipendente e la parte ricorrente sia stata condannata alle spese, la stessa amministrazione esercita l'azione di rivalsa direttamente nei confronti della parte soccombente.
  6. Gli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che accedono a prestazioni erogate in regime di pronto soccorso, la cui condizione e stata codificata come «codice bianco», a seguito di infortunio occorso in servizio, sono esentati dalla quota di compartecipazione al costo delle medesime prestazioni, che è posta a carico dello Stato. L'esenzione di cui a presente comma si applica anche nel caso di successivi esami diagnostici correlati all'infortunio.
7. 01. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Assegnazione di videocamere al personale delle Forze di polizia impiegato in determinati servizi)

  1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale delle Forze di polizia impiegato in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili è dotato di videocamere idonee a registrare l'attività operativa.
  2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, sono installate videocamere negli ambienti in cui vengono trattenute le persone sottoposte a misure di polizia o comunque restrittive della libertà personale.
  3. La registrazione effettuata con le videocamere in dotazione alle Forze di polizia in relazione ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ha valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

  Conseguentemente all'articolo 14, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, della dotazione del Fondo unico giustizia.
7. 03. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche agli articoli 336 e 337 del codice penale)

  1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni»;
   b) al secondo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;
   c) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.000 se la violenza o minaccia è commessa con armi».

  1. All'articolo 337 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.000 se la violenza o minaccia è commessa con armi».
7. 06. Meloni, Prisco, Donzelli, Bignami.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 336 del codice penale)

  1. L'articolo 336 del codice penale è sostituito dai seguenti:
   a) «Art. 336 – (Violenza a pubblico ufficiale). – Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La pena è della reclusione fino a sei anni, se il fatto è commesso per costringere una delle persone di cui al primo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa».
   b) «Art. 336-bis – (Minaccia a un pubblico ufficiale). – La pena è della reclusione da tre a otto anni, se il fatto di cui all'articolo 336 è commesso con minaccia. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, se il fatto è commesso per costringere una delle persone di cui al primo comma dell'articolo 336 a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa».
7. 05. Cirielli, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica dell'articolo 340 del codice penale)
   All'articolo 340 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Salvo che costituisca diverso e più grave delitto si applica la stessa pena a chiunque, con violenza, minaccia od ogni altra condotta avente come finalità la richiesta di denaro o diversa utilità, condiziona o limita all'utenza la fruizione o l'ordinato accesso di un ufficio o servizio di cui al primo comma o l'uso di postazioni automatizzate ad essi funzionali».
7. 011. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica dell'articolo 53 del codice penale, in materia di uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica)

  1. L'articolo 53 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 53. – (Uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica) – Ferme restando le disposizioni degli articoli 51 e 52, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza attiva o passiva all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.
   La stessa disposizione di cui al primo comma si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.
   Quando sono adottati protocolli operativi e il pubblico ufficiale rispetta le raccomandazioni ivi previste, le condotte di cui ai commi primo e secondo sono legittime se le raccomandazioni risultino adeguate alla specificità del caso concreto.
   La legge determina gli altri casi nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica».
7. 014. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di partecipazione a manifestazioni)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è inserito il seguente:
  «2-bis. Nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di partecipazione a manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, espressamente specificate nel provvedimento, individuando altresì modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi a un anno».
7. 015. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 368 del codice penale, in materia di reato di calunnia)

  1. Il primo comma dell'articolo 368 del codice penale è sostituito dal seguente:
   «Chiunque, anche con modalità diverse dalla denuncia, querela, richiesta o istanza e anche se in forma anonima o sotto falso nome, rivolgendosi direttamente all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sia innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a se, anni qualora condotta risulti astrattamente idonea a provocare l'intervento dell'autorità giudiziaria sul fatto denunciato.»
7. 016. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 613-bis del codice penale, in materia di tortura)

  1. Il primo comma dell'articolo 613-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
   «Chiunque, con più violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà, cagiona intenzionalmente acute sofferenze fisiche o un trauma psichico verificabile a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni».
7. 017. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Abrogazione dell'articolo 613-ter del codice penale, in materia di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura)

  1. L'articolo 613-ter del codice penale è abrogato.
7. 018. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica dell'articolo 337 del codice penale)

  1. Dopo il primo comma dell'articolo 337 codice penale è aggiunto il seguente: «Chiunque, invitato da uno dei soggetti di cui al primo comma a sottoporsi ad un controllo stradale o navale, ad una verifica sul possesso di titoli di viaggio od altro tipo di accertamento, si dia alla fuga per sottrarvisi, è punito con la reclusione fino a sei mesi».
7. 019. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, in materia di procedimento disciplinare connesso con procedimento penale)

  1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, è sostituito dal seguente:

«Art. 11.
(Procedimento disciplinare connesso con procedimento penale)

  1. Quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare e a procedimento penale, il primo deve essere sospeso non appena l'Amministrazione abbia conoscenza dell'iscrizione dell'appartenente nel registro degli indagati.
  2. Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato».
7. 020. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Introduzione dell'articolo 419-bis del codice penale, in materia di danneggiamento grave nell'ambito di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico)

  1. Dopo l'articolo 419 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 419-bis. – (Danneggiamento grave nell'ambito di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico) – Chiunque, nell'occasione di una manifestazione che si svolge in luogo pubblico o aperto al pubblico, con condotte reiterate distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito con la reclusione da tre a sei anni.
   La pena è della reclusione da quattro a otto anni se il fatto è commesso:
  1. con minaccia o violenza alla persona;
  2. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico, ovunque siano ubicate, o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento siano in corso o risultino ultimati, o su una delle cose indicate nel numero 7 del primo comma dell'articolo 625;
  3. su attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive».
7. 021. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi)

  1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   d-bis) ai soggetti condannati per taluno dei delitti di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis del codice penale.
7. 022. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale, in materia di arresto obbligatorio in flagranza)

  1. Dopo la lettera b) del secondo comma dell'articolo 380 del codice di procedura penale è inserita la seguente:
   b-bis) delitto di danneggiamento grave nell'ambito di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico previsto dall'articolo 419-bis del codice penale.
7. 023. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Segnalazione del questore al procuratore della Repubblica sul rischio di reati contro l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico)

  1. Il procuratore della Repubblica, a seguito della segnalazione trasmessa dal questore, sulla base delle risultanze investigative acquisite, circa la possibilità che nel corso di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico si verifichino turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica, può disporre la presenza di magistrati del pubblico ministero in prossimità dei luoghi di svolgimento della manifestazione.
7. 024. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 702-bis del codice di procedura civile, in materia di procedimento sommario di cognizione)

  1. All'articolo 702-bis del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «Quando con sentenza irrevocabile di condanna sia stata accertata la commissione di taluno dei reati di cui agli articoli 419, 419-bis e 635 del codice penale, è sempre proponibile il ricorso al tribunale competente con procedimento sommario di cognizione per i danni causati dai fatti costituenti reato. Nei suddetti casi la polizia giudiziaria, su disposizione dell'ufficio del pubblico ministero, notifica alla persona offesa proprietaria di un bene danneggiato a seguito della commissione dei citati reati la sentenza irrevocabile di condanna che ha accertato tale danno».
7. 025. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Devoluzione delle controversie concernenti il rapporto di lavoro degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile alla giurisdizione del giudice ordinario)

  1. Al comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle controversie concernenti il personale delle Forze di polizia dello Stato a ordinamento civile».
  2. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di polizia dello Stato a ordinamento civile».
7. 026. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Applicazione del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 al personale militare e delle Forze di polizia)

  1. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano al personale militare e delle Forze di polizia dello Stato.
7. 027. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

ART. 8.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
8. 3. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. La legge 14 luglio 2017, n. 110 è abrogata.
8. 01. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

ART. 9.

  Al comma 1, capoverso Art. 391-ter, dopo la parola: comunicazioni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: anche telematiche.
9. 2. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso Art. 391-ter, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, sostituire le parole: da uno a quattro con le seguenti: da due a cinque;
   b) al secondo comma, sostituire le parole: da due a cinque con le seguenti: da tre a sei.
9. 3. Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, capoverso Art. 391-ter, al secondo comma, sostituire le parole: da due a cinque anni con le seguenti: da tre a sette anni.
9. 5. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 391-ter, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente: Se il detenuto è sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena prevista dal primo comma è aumentata fino a un terzo.
9. 7. Ferro, Prisco, Donzelli, Bignami, Delmastro Delle Vedove, Varchi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica dell'articolo 583 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 583 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata» sono sostituite dalle seguenti: «con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata o con posta elettronica certificata» e dopo la parola «atti» sono aggiunte le seguenti: «la ricevuta di ricezione della posta elettronica certificata o»;
   b) al comma 2, le parole: «o del telegramma» sono soppresse.
9. 09. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 583-quater del codice penale)

  1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 583-quinquies.
(Percosse o lesioni personali al personale in servizio nelle strutture penitenziarie)

  1. Nei casi previsti dagli articoli 581 e 582, la pena e aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi contro il personale in servizio nelle strutture penitenziarie, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.».
9. 010. Ferro, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale)

  1. Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale dopo la lettera f-quater è aggiunta la seguente:
   f-quater.1: i reati di cui agli articoli 391-bis e 391-ter del codice penale.
9. 012. Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifica all'articolo 639 del codice penale)

  1. All'articolo 639 del codice penale dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento all'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi il cui decoro urbano sia stato leso durante le manifestazioni di piazza anche per l'imbrattamento di muri ovvero di esercizi commerciali.
10. 03. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, al comma 1, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) all'ultimo comma le parole: «è facoltativo» sono sostituite dalle parole: «è obbligatorio».
10. 08. Montaruli, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al Codice penale in materia di circostanza aggravante di taluni reati)

  1. Dopo l'articolo 590-sexies del codice penale è aggiunto il seguente:
   «c. p. 590-septies. Circostanza aggravante.
   Se i fatti di cui agli articoli 581, 582, 588, 589 e 590 sono commessi da detenuti all'interno di struttura penitenziaria la pena è aumentata da un terzo alla metà».
10. 09. Bignami, Prisco, Donzelli, Delmastro Delle Vedove.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, al comma 1, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Per il reato di cui al presente articolo è obbligatorio l'arresto in flagranza.».
10. 010. Montaruli, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) all'articolo 5:
    1) il secondo e terzo comma sono sostituiti dal seguente: Chiunque viola il divieto di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro;
    2) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
   Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, la pena è della reclusione da due a sei anni e con la multa da 4.000 a 12.000 euro.
   La pena prevista dal comma precedente del presente articolo è aumentata fino a otto anni di reclusione e fino a 15.000 euro di multa quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nell'articolo 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.
10. 011. Cirielli, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, al comma 1, numero 2) sostituire le parole: «l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro» con le parole: «la reclusione da due a tre anni e con la multa da 2000 a 6000 euro».
10. 012. Montaruli, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungete il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «da due a tre anni e con rammenda da 2.000 a 6.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a cinque anni e con l'ammenda da 4.000 a 10.000 euro».
10. 013. Rampelli, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309)

  1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 è introdotto il seguente:
  «5-quater. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorre nel delitto di spaccio di strada chiunque commette i fatti previsti dal comma 5 in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il delitto di cui al presente comma è punito con la reclusione da tre a sei anni. Nel caso di condotta reiterata la pena è aumentata».
10. 014. Bignami, Prisco, Donzelli, Delmastro Delle Vedove.

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento)

  1. Nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, o comunque siano riconosciuti responsabili dei delitti di lesione personale, rissa, violenza privata, vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'interno di locali da ballo, locali di pubblico spettacolo e locali addetti alla ristorazione, o all'esterno e nelle zone di pertinenza degli stessi, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali di tutto il territorio nazionale, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta o al transito di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali stessi.
  2. La questura che ha emesso il provvedimento invia alle questure dell'intero territorio nazionale l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.
  3. Il divieto di accesso di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
  4. La violazione del divieto di accesso di cui al comma 1 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 9.000 a 30.000 euro.
11. 2. Molteni, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, sopprimere le parole: una o più denunzie o.
11. 4. Bartolozzi, Rossello.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, sostituire le parole: una o più denunzie con seguenti: una denunzia.
11. 5. Bartolozzi, Rossello.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, sostituire le parole: nel corso degli ultimi tre anni con le seguenti: nel corso degli ultimi cinque anni.
11. 6. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, sostituire le parole: nel corso degli ultimi tre anni con le seguenti: nel corso degli ultimi quattro anni.
11. 7. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: sedi universitarie aggiungere le seguenti: scuole di ballo, circoli musicali, centri sportivi.
11. 8. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: sedi universitarie aggiungere le seguenti: edifici sportivi e ricreativi.
11. 9. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: sedi universitarie aggiungere le seguenti: circoli sportivi e ricreativi.
11. 10. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: sedi universitarie aggiungere le seguenti: palestre, circoli associativi.
11. 11. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: sedi universitarie aggiungere la seguente: accademie.
11. 12. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: aperti al pubblico aggiungere le seguenti: giardini pubblici, stazioni ferroviarie, fermate di metropolitana, cinema, parcheggi, impianti sportivi, supermercati,.
11. 13. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 14. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 15. Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 16. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 17. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 18. Tonelli, Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 19. Paolini, Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 20. Paolini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 21. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 22. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 23. Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 24. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 25. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 479 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 26. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 480 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 27. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 481 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 28. Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 483 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 29. Invernizzi, Molteni, Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 490 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 30. Stefani, Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 494 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 31. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 496 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 32. Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 497 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 33. Paolini, Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 497-bis del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 34. Bisa, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 497-ter del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 35. Tateo, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 498 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 36. Marchetti, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 509 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 37. Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 513 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 38. Potenti, Paolini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 513-bis del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 39. Stefani, Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 515 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 40. Vinci, Ziello, Potenti, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 515-ter del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 41. Tateo, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 515-quater del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 42. Bisa, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 515-quinquies del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 43. Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 516 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 44. Potenti, Paolini, Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 517 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 45. Bisa, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 46. Tateo, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 47. Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 48. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 49. Invernizzi, Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 50. Paolini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 51. Tateo, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 52. Morrone, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 53. Fogliani, Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 54. Molteni, Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 55. Ziello, Potenti, Paolini, Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 56. Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 57. Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 58. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 59. Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 60. Fogliani, Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 61. Bisa, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 62. Tateo, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: il divieto di accesso agli stessi aggiungere le seguenti: edifici pubblici o privati, ai.
11. 63. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: da sei mesi fino alla fine del periodo, con le seguenti: da cinque a sette anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro.
11. 64. Ziello, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: da sei mesi a due anni con le seguenti: da uno a quattro anni.
11. 65. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: da sei mesi a due anni con le seguenti: da uno a tre anni.
11. 66. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: la multa da 8.000 a 20.000 euro con le seguenti: la multa da 10.000 a 40.000 euro.
11. 67. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: la multa da 8.000 a 20.000 euro con le seguenti: la multa da 10.000 a 35.000 euro.
11. 68. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: la multa da 8.000 a 20.000 euro con le seguenti: la multa da 10.000 a 30.000 euro.
11. 69. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole da: 8.000 con le seguenti: da 10.000.
11. 70. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: a 20.000 euro con le seguenti: a 40.000 euro.
11. 71. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: a 20.000 euro con le seguenti: a 35.000 euro.
11. 72. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: a 20.000 euro con le seguenti: a 30.000 euro.
11. 73. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: metà dell'importo delle sanzioni amministrative di cui al presente comma viene erogata alle Forze di Polizia per il controllo del territorio competente tramite la corrispondente Questura.
11. 74. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1 sostituire le parole: negli ultimi tre anni, con le seguenti: negli ultimi cinque anni.
11. 75. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1 sostituire le parole: negli ultimi tre anni, con le seguenti: negli ultimi quattro anni.
11. 76. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1 sostituire le parole: i pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento con le seguenti: ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.
11. 77. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: pubblico intrattenimento ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti:, stadi o altri impianti sportivi,.
11. 78. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1 lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 123. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1 lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 124. Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1 lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 125. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 126. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 127. Tonelli, Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: per il reato previsto all'articolo 471 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 79. Paolini, Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: per il reato previsto all'articolo 472 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 80. Paolini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Turri.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: per il reato previsto all'articolo 473 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 81. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: per il reato previsto all'articolo 474 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 82. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: per il reato previsto all'articolo 476 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 83. Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: per il reato previsto all'articolo 477 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 84. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: per il reato previsto all'articolo 478 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 85. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 86. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 87. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 88. Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale aggiungere le seguenti, nonché per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 89. Invernizzi, Molteni, Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: , nonché per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 90. Stefani, Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 91. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 92. Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, inserire le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 93. Paolini, Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 94. Bisa, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 95. Tateo, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti:, nonché per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 96. Marchetti, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 97. Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 98. Potenti, Paolini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Turri.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930 n. 1398.
11. 99. Stefani, Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930 n. 1398.
11. 100. Vinci, Ziello, Potenti, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Paolini, Turri.

  Al comma 1 lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 515-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 101. Tateo, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 515-quater del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 102. Bisa, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 515-quinquies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 103. Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 104. Potenti, Paolini, Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 105. Bisa, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 106. Tateo, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1 lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 107. Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1 lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 108. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1 lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 109. Invernizzi, Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1 lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 110. Paolini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Turri.

  Al comma 1 lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 111. Tateo, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1 lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 112. Morrone, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1 lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 113. Fogliani, Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1 lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 114. Molteni, Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1 lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 115. Ziello, Potenti, Paolini, Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1 lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 116. Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1 lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 117. Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani.

  Al comma 1 lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 118. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1 lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 119. Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri

  Al comma 1 lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 120. Fogliani, Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1 lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 121. Bisa, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1 lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
11. 122. Tateo, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,.
11. 128. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: commessi i predetti reati aggiungere le seguenti: della frequentazione di tali luoghi da parte delle vittime dei citati reati.
11. 129. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: l'interessato si associa, sopprimere le seguenti: specificatamente indicati.
11. 130. Bartolozzi, Rossello.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: specificatamente indicati con le seguenti: specificatamente indicate.
11. 131. Bartolozzi, Rossello.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento con le seguenti: ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.
11. 133. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, numero 5, sostituire le parole: da sei mesi a due anni con le seguenti: da uno a quattro anni.
11. 134. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, numero 5, sostituire le parole: da sei mesi a due anni con le seguenti: da uno a tre anni.
11. 135. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, numero 5, sostituire le parole: la multa da 8.000 a 20.000 euro con le seguenti: la multa da 10.000 a 40.000 euro.
11. 136. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, numero 5, sostituire le parole: la multa da 8.000 a 20.000 euro con le seguenti: la multa da 10.000 a 35.000 euro.
11. 137. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, numero 5, sostituire le parole: la multa da 8.000 a 20.000 euro con le seguenti: la multa da 10.000 a 30.000 euro.
11. 138. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, numero 5, sostituire le parole: da 8.000 con le seguenti: da 10.000.
11. 139. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, numero 5, sostituire le parole: a 20.000 euro con le seguenti: a 40.000 euro.
11. 140. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, numero 5, sostituire le parole: a 20.000 euro con le seguenti: a 35.000 euro.
11. 141. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, numero 5, sostituire le parole: a 20.000 euro con le seguenti: a 30.000 euro.
11. 142. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 1-ter, numero 5), sostituire le parole da: 20.000 euro fino alla fine del periodo con le seguenti: 20.000 euro per la prima violazione e da 1 anno a 3 anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro per ogni violazione successiva alla prima.
11. 143. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di divieto di accesso o stanziamento nei pressi di edifici scolastici o universitari, di edifici sportivi o ricreativi, di locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero di pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
11. 144. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica sostituire le parole: agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento con le seguenti: ai locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero ad uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
11. 150. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica sostituire le parole: agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento con le seguenti: o di stazionamento nei pressi di edifici scolastici o universitari, di edifici sportivi e ricreativi, di esercizi pubblici e di locali di pubblico trattenimento e svago.
11. 151. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica sostituire le parole: agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento con le seguenti: pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.
11. 152. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica dopo le parole: divieto di accesso aggiungere le seguenti: agli edifici scolastici o universitari, alle scuole di ballo, ai circoli musicali, ai centri sportivi.
11. 147. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Alla rubrica dopo le parole: divieto di accesso aggiungere le seguenti: agli edifici scolastici o universitari, alle palestre, ai circoli associativi.
11. 145. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica dopo le parole: divieto di accesso aggiungere le seguenti: agli edifici scolastici o universitari, agli edifici sportivi e ricreativi.
11. 148. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica dopo le parole: divieto di accesso aggiungere le seguenti: agli edifici scolastici o universitari, ai circoli sportivi e ricreativi.
11. 149. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Alla rubrica dopo le parole: divieto di accesso aggiungere le seguenti: agli edifici scolastici o universitari, alle accademie.
11. 146. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per il contrasto del commercio abusivo nelle aree urbane)

  1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, è inserito il seguente periodo: «Con ordinanza contingibile e urgente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, il sindaco, al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale, può individuare nel territorio comunale aree di pregio storico-architettonico, ambientale o commerciale nelle quali è vietato l'esercizio del commercio ambulante in ogni sua forma».
  2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.000 chiunque eserciti il commercio abusivo o ambulante nelle zone individuate dal sindaco con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 4.000.
  3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. È punito con la medesima sanzione di cui al primo periodo l'acquirente finale che acquisti a qualsiasi titolo merci offerte da commercianti ambulanti o abusivi nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad 1 milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità attraverso le quali le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2 e 3 sono versate alle entrate del bilancio dei comuni nel territorio dei quali la violazione è accertata.
  5. I commi 7 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

Art. 11-ter.
(Misure di interdizione di competenza del questore)

  1. Il questore può disporre il divieto di accesso alle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 11-bis della presente legge, nei confronti delle persone che risultano recidive per la commissione di reati o responsabili di reiterate sanzioni amministrative nell'esercizio della prostituzione, nell'attività di commercio abusivo e di rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti predisposti dal comune. Al fine di individuare i responsabili, sollecitare ed eseguire la misura del questore, le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la polizia locale hanno facoltà di trattenere, identificare e trasferire al di fuori del territorio comunale i soggetti responsabili.
  2. Contro l'ordinanza di interdizione è proponibile il ricorso innanzi al prefetto. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
  3. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.
  4. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.
11. 01. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

  1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti i corpi della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.».

  2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato. Il riconoscimento dell'infermità è rimessa esclusivamente alla relazione del Comandante provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico.».

  3. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al Capo dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.
  4. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1.».

  5. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 quando connesse con fatti od atti relativi all'espletamento del proprio servizio, o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale.».

  6. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:
  «389-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.».

  7. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «alle omissioni commessi con dolo o colpa grave» sono aggiunte le seguenti: «, salvo siano appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nei quel caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo».
  8. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 l'articolo 12-bis è abrogato. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».
  9. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. 02. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di implementazione delle risorse finanziarie delle Forze di Polizia)

  1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei «Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del suddetto Corpo e il potenziamento del Nuclei investigativi Centrale e regionali e i relativi mezzi della Polizia penitenziaria, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno e del Ministeri della giustizia, la spesa complessiva di 19.000.000 euro per l'anno 2021 e di 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031, da destinare:
   a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2021 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031, alla Polizia di Stato;
   b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2021 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   c) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2021 e a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031, alla Polizia penitenziaria.
11. 03. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di implementazione delle risorse finanziarie delle Forze di Polizia)

  1. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
  2. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
11. 04. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Potenziamento dell'Operazione «Strade Sicure»)

  1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «contrasto della criminalità e del terrorismo», sono inserite le seguenti: «nonché di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e di tutela del decoro urbano anche attraverso la prevenzione delle attività di combustione illecita dei rifiuti»;
   b) al primo periodo, le parole: «limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili», sono sostituite dalle seguenti: «ivi comprese le attività di perlustrazione, pattuglia e vigilanza delle baraccopoli e degli insediamenti, formali e informali, che si sviluppano abusivamente su aree pubbliche».

  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000 unità di personale delle Forze armate destinate specificatamente alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.
  3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 3.000.0000 per l'anno 2019 e di euro 20.000.000 per l'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. 05. Meloni, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Potenziamento dell'Operazione «Strade Sicure»)

  1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: «, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili,» sono soppresse.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2019 e 20.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17.
11. 06. Meloni, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Incremento del contingente impiegato nell'Operazione «Strade Sicure»)

  1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: «pari a 7.050 unità» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 9100».
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2019 e 20.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17.
11. 07. Meloni, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Divieto di consumo immediato di bevande alcoliche e superalcoliche negli esercizi privi di licenza di pubblica sicurezza)

  1. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: «prodotti di gastronomia» sono inserite le seguenti: «diversi dalle bevande alcoliche e superalcoliche»;
   b) all'articolo 4, comma 2-bis, dopo le parole: «prodotti di propria produzione» sono inserite le seguenti: «diversi dalle bevande alcoliche e superalcoliche».
11. 08. Trancassini, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche)

  1. All'articolo 14-bis, comma 2, primo periodo, della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo le parole: «di cui al comma 1,» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le aree oggetto di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'installazione di strutture o attrezzature funzionali all'attività di somministrazione di alimenti e bevande,».
11. 09. Trancassini, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafioso e al terrorismo)

  1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale e per lo svolgimento delle conseguenti indagini anche relative al contrasto della criminalità mafiosa e terroristica, gli ufficiali di polizia; giudiziaria in servizio presso i servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, commi da 2 a 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e archiviate nell'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria. Il relativo accesso è disciplinato da appositi convenzioni da stipularsi tra i ministeri competenti e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
11. 010. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per favorire la sicurezza nei luoghi di privata dimora)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2011, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-sexies. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui al comma 2, lettere a) e b), per le spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nei limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2021. Alla copertura dell'onere del presente comma valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 15 milioni di euro».
11. 011. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sicurezza partecipata)

  1. Ai fini di un più efficace e mirato concorso alle attività di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno di degrado urbano e della criminalità diffusa, con particolare riferimento ai grandi centri urbani, nonché ai comuni compresi nel territorio metropolitano, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, ivi inclusi quelli individuati dalle regioni a statuto speciale, sono convocati dal prefetto competente sul territorio della provincia, con cadenza almeno semestrale e in tutti i casi in cui venga richiesto, i rappresentanti dei comitati di quartiere o altre delegazioni in rappresentanza dei cittadini, alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
  2. All'articolo 20, terzo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il prefetto può altresì chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti dei cittadini».
  3. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di convocazione dei rappresentanti dei cittadini e la normativa di dettaglio sui requisiti richiesti ai soggetti delegati.
11. 012. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Piano del sindaco per la tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche, nonché del commercio autorizzato nel territorio metropolitano)

  1. All'articolo 54, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di concorrere alla tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche e di contrastare il commercio abusivo nel territorio metropolitano, il sindaco metropolitano predispone un piano per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle altre disposizioni in materia. Il piano è sottoposto all'approvazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, anche per garantire il coordinamento con le disposizioni impartite dal Ministero dell'interno — Autorità nazionale di pubblica sicurezza, e la collaborazione delle Forze di polizia statali nel raggiungimento degli obiettivi.».
11. 013. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Interventi urgenti per il Comune di Castel Volturno)

  1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana ed extraurbana nell'area di Castel Volturno, è disposto il trasferimento di un contingente aggiuntivo di agenti di Carabinieri e della Polizia di Stato nelle sedi dislocate in quei territori.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le amministrazioni competenti possono disporre nuove assunzioni in deroga ai limiti assunzionali vigenti.
  3. Il Comune di Castel Volturno può effettuare assunzioni a tempo indeterminato personale di polizia municipale, anche in deroga ai vincoli del Patto di stabilità.
  4. Nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, il contingente di personale militare che opera nella Regione Campania ai sensi dell'articolo 3, commi 2-bis e seguenti, è aumentato di 200 unità con la specifica finalità di contrasto alle organizzazioni criminali straniere, e, in particolare, quella nigeriana, che operano nell'area del litorale domitio e nelle aree limitrofe. Il Ministro dell'interno, di concerto, con il Ministro della difesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con proprio decreto determina le modalità e le specifiche finalità d'impiego del predetto contingente aggiuntivo
  5. Il Ministro dell'interno con propri decreti istituisce una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia nel Comune di Castel Volturno e ne disciplina la dotazione organica e strumentale.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in trenta milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019», allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Me medesime finalità sono inoltre destinate le risorse residue a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91.
11. 016. Meloni, Prisco, Donzelli.

ART. 12.

  Al comma 1, dopo le parole: al presente comma aggiungere le seguenti: nonché dei siti internet che inneggiano al terrorismo di matrice islamica.
12. 47. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, dopo le parole: al presente comma aggiungere le seguenti: nonché dei siti internet che inneggiano al terrorismo di matrice Jihadista.
12. 48. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
   È inoltre prevista la possibilità per l'Autorità di ordinare la rimozione di contenuti contenenti riferimenti al terrorismo interno ed esterno, da piattaforme digitali, siti internet e tutti i canali di diffusione, sia digitali che analogici.
12. 49. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   L'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio.
12. 51. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   L'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti la vendita di esplosivi.
12. 52. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche al fine di incrementare i livelli di sicurezza cibernetica delle imprese e della pubblica amministrazione, per tutelare la sovranità digitale italiana.
12. 50. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: un giorno.
12. 53. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sostituire le parole: a impedire l'accesso ai con le seguenti: a oscurare i.
12. 54. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sostituire le parole: a impedire l'accesso ai con le seguenti: a offuscare i.
12. 55. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sostituire le parole: a impedire l'accesso ai con le seguenti: a eclissare i.
12. 56. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sostituire le parole: a impedire l'accesso ai con le seguenti: a ottenebrare i.
12. 57. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sostituire le parole: a impedire l'accesso ai con le seguenti: a adombrare i.
12. 58. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sostituire le parole: a impedire l'accesso ai con le seguenti: a obnubilare i.
12. 59. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il Ministero dell'interno promuove la realizzazione di un portale informativo sui temi della radicalizzazione e dell'estremismo diretto a diffondere l'informazione e la conoscenza della cultura della convivenza pacifica tra le religioni, le razze e gli orientamenti politici del mondo.
  2-ter. Il portale favorisce la diffusione dei propri contenuti nei social network e in ogni altro strumento di comunicazione elettronica.
  2-quater. Il portale è realizzato utilizzando le ordinarie risorse del bilancio autonomo del Ministero dell'interno.
12. 60. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso il Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista.
  2-ter. Con il decreto di cui al comma 2-bis sono definite le modalità di attuazione del Sistema e di disciplina del suo funzionamento.
12. 61. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I fornitori di servizi di connettività e i media audiovisivi si impegnano a ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione educazione e sensibilizzazione di minori e adulti ad un uso corretto e consapevole di Internet.
12. 62. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I fornitori di servizi media audiovisivi si impegnano a ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco.
12. 63. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I fornitori di servizi media audiovisivi si impegnano a ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dalla droga e in particolare a partecipare a campagne informative che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall'uso di stupefacenti.
12. 64. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con le medesime modalità gli operatori di cui al comma precedente, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che utilizzi i suddetti servizi. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative all'indirizzo IP, data, ora e durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore del sito, pone in essere le suddette operazioni.
12. 65. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Entro sessanta giorni i fornitori di connettività inviano una relazione al Parlamento nella quale riferiscono sulle modalità di attuazione impiegate per impedire l'accesso ai siti segnalati.
12. 66. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La Consob ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o attività di investimento senza esservi abilitato. I destinatari degli ordini comunicati ai sensi del primo periodo hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. La Consob può stabilire con regolamento le modalità e i termini degli adempimenti previsti dal presente comma.
12. 67. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 4, aggiungere, infine, il seguente:
  4-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'assicurazione di un livello elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica.
12. 68. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire la parola: Ulteriori con la seguente: Addizionali.
12. 1. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire la parola: Ulteriori con la seguente: Aggiuntive.
12. 2. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire la parola: Ulteriori con la seguente: Altre.
12. 3. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire la parola: Ulteriori con la seguente: Ultime.
12. 4. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire la parola: Ulteriori con la seguente: Citeriori.
12. 5. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire la parola: Ulteriori con la seguente: Nuove.
12. 6. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire la parola: modalità con la seguente: sistemi.
12. 7. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire la parola: modalità con la seguente: istruzioni.
12. 8. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire la parola: modalità con la seguente: norme.
12. 9. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire la parola: modalità con la seguente: procedure.
12. 10. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire la parola: modalità con la seguente: regole.
12. 11. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire la parola: modalità con la seguente: prassi.
12. 12. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire la parola: modalità con la seguente: regolamenti.
12. 13. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire la parola: modalità con la seguente: atti.
12. 14. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire la parola: contrasto con la seguente: conflitto.
12. 16. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: al traffico con la seguente: narcotraffico.
12. 17. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: al traffico con le seguenti: alla vendita.
12. 18. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: al traffico con le seguenti: alla commercializzazione.
12. 19. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: al traffico con le seguenti: al commercio illecito.
12. 20. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: al traffico con le seguenti: al trasferimento illecito.
12. 21. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire le parole: al traffico con le seguenti: alla circolazione.
12. 22. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire la parola: traffico con la seguente: commercio.
12. 23. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire la parola: traffico con la seguente: contrabbando.
12. 15. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla Rubrica, dopo la parola: di aggiungere la seguente: sostanze.
12. 24. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire la parola: stupefacenti con la seguente: droga.
12. 26. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire la parola: stupefacenti con la seguente: narcotici.
12. 25. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, aggiungere dopo la parola: stupefacenti aggiungere le seguenti: e spaccio.
12. 27. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire la parola: internet con le seguenti: insieme mondiale di reti telematiche interconnesse fra loro.
12. 28. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire la parola: internet con le seguenti: rete interconnesse
12. 29. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire la parola: internet con la seguente: Web
12. 30. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Alla rubrica, sostituire la parola: internet con la seguente: online
12. 31. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni)

  1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio.
12. 03. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modificazioni all'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167)

  1. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti l'Autorità può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Il blocco è limitato al periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Con lo stesso provvedimento può essere ordinato il blocco di una pluralità di contenuti diffusi nella stessa giornata di programmazione o anche in più giornate, qualora si tratti di eventi sportivi».

  2. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari di cui ai commi 1 e 1-bis sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità».
12. 04. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Oscuramento siti)

  1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione dei siti internet interessati. L'ordine di rimozione può avere ad oggetto anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima.
  2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità.
12. 05. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Al fine di assicurare la piena operatività del Corpo di polizia locale per fronteggiare le crescenti richieste d'interventi in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza immigrazione, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e di contenimento dello stesso, per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
12. 06. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. È fatto salvo dalle misure di sospensione delle procedure concorsuali, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, io svolgimento delle prove per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale.
12. 07. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico in materia di stupefacenti)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, comma 1, le parole «cinque tabelle» sono sostituite con le seguenti «due tabelle»;
   b) all'articolo 73:
   i. al comma 1, le parole: «di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni» sono sostituite con le seguenti: «è punito con la reclusione da otto a venticinque anni»;
   ii. al comma 1-bis, lettera b), le parole: «elencate nella tabella II, sezione A,» sono soppresse;
   iii. al comma 2, le parole: «indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni» sono sostituite con le seguenti: «è punito con la reclusione da dieci a ventisette anni»;
   iv. al comma 4, le parole: «ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14» sono soppresse;
   v. al comma 5, le parole: «reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «reclusione da due a otto anni»;
   vi. il comma 5-bis è soppresso.

  2. Il Ministero della salute, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce i nuovi criteri di cui all'articolo 14 per il completamento e l'aggiornamento delle tabelle.
12. 08. Meloni, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni concernenti il finanziamento e la realizzazione di edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi)

  1. Gli enti, nonché associazioni e comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi possono ricevere finanziamenti solo da altri enti persone fisiche o comunque da parti terze, purché tutti residenti nel territorio nazionale. Gli enti di altre confessioni religiose rispetto a quelle con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, devono prevedere all'interno dei relativi statuti, oltre al carattere religioso delle loro finalità istituzionali, anche il rispetto dei princìpi e dei valori della Costituzione italiana.
12. 02. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

ART. 13

  Sopprimerlo.
*13. 9. Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*13. 1. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Soppressione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e devoluzione delle funzioni al Tribunale di sorveglianza)

  1. L'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato.
  2. Le competenze attribuite al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono attribuite al Tribunale di sorveglianza.
13. 3. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146 è abrogato.
13. 10. Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Soppressione, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale)

  1. L'articolo 7 del decreto-legge 3 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato.
13. 2. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della Polizia penitenziaria, di seguito denominato «Garante nazionale».

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della polizia penitenziaria
13. 11. Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: delle persone aggiungere le seguenti: detenute o.
13. 5. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
13. 6. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 4, sopprimere le parole: «che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia».
13. 4. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
13. 7. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello, Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Di Muro.

  Sopprimere il comma 2.
13. 18. Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2 sostituire le parole: è prorogato per un periodo di due anni oltre la scadenza naturale con le seguenti: è prorogato sino a 60 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza da epidemiologica da COVID-19.
13. 19. Colletti, Berti.

  Al comma 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
13. 21. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per la prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione)

  1. All'articolo 20 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «Le domande di approvazione delle nomine dei ministri di culto sono accolte se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
   a) per l'aspirante ministro di culto: cittadinanza e residenza italiana, assenza di qualsiasi collegamento con organizzazioni terroristiche o criminalità organizzata, mancanza di indizi e di precedenti penali che indichino la possibilità di abuso della funzione di ministro di culto, non partecipazione a episodi di incitamento all'odio, sussistenza di almeno trenta persone di cui si dovrà occupare come ministro;
   b) per il culto: assenza di precedenti di incitamento all'odio, di collegamenti con organizzazioni terroristiche o di criminalità organizzata, di finanziamenti da Paesi dove non c’è libertà religiosa a meno che tale culto non ne sia la vittima, sussistenza di almeno centoventi aderenti in Italia».
13. 01. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza nelle stazioni ferroviarie e metropolitane)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
   « a-bis) prevenzione dei fenomeni di terrorismo attraverso l'installazione presso stazioni ferroviarie e metropolitane, di metal-detector (WTMD) controllati direttamente dalle forze dell'ordine e metal-detector portatili (HHMD)».
13. 02. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifica dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77)

  1.All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, sostituire le parole: «2 milioni» con le parole: «4 milioni».
13. 03. Meloni, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifica dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77)

  1. All'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, dopo le parole: «2 milioni» inserire le parole: «e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
13. 04. Meloni, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Introduzione del reato di terrorismo di piazza)

  1. Dopo l'articolo 337-bis del codice penale, aggiungere il seguente articolo:
  «Art. 337-ter. 1. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche, è punito con la reclusione da tre a otto anni.
   2. Se dal fatto di cui al comma 1 deriva una lesione personale grave, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se deriva una lesione è gravissima la pena è della reclusione da otto a sedici anni.
   3. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni vietate o che si svolgono in violazione delle modalità previste dalle disposizioni di cui al T.U.L.P.S., si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.».
13. 05. Meloni, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 341-bis del codice penale concernenti il reato di oltraggio a pubblico ufficiale)

  1. All'articolo 341-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;
   b) il terzo comma è abrogato.
13. 06. Butti, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. L'articolo 613-bis del codice penale è abrogato.
  2. L'articolo 613-ter del codice penale è abrogato.
  3. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
    «11-septies) l'avere commesso il fatto infliggendo a una persona dolore o sofferenze acuti, fisici o psichici, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito».

  4. Il comma 2-bis dell'articolo 191 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 61, numero 11-septies), del codice penale non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».
13. 07. Cirielli, Prisco, Donzelli, Bignami.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi)

  All'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «da 2.000 a 7.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «e la misura dell'allontanamento – ex articoli 9 e 10, decreto-legge del 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48 – dall'intero territorio del Comune ove il fatto è stato commesso».
13. 08. Deidda, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Sgombero e chiusura degli insediamenti abusivi)

  1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, trasmette al Ministro dell'interno l'elenco degli insediamenti abusivi, ivi compresi quelli delle popolazioni nomadi e di etnia tradizionalmente nomade o seminomade, individuati nel territorio di competenza.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro i successivi sessanta giorni, sono stabilite le modalità per le operazioni di sgombero del suolo pubblico di cui al comma 1 che, in ogni caso, devono concludersi entro il 31 dicembre 2021.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
13. 010. Meloni, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifica al testo unico in materia di spese di giustizia)

  1. All'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) per lo straniero indagato, imputato o condannato gravato da provvedimento di espulsione definitivo ed eseguibile o la cui presenza sul territorio nazionale sia irregolare».
13. 011. Bignami, Prisco, Donzelli, Varchi, Delmastro Delle Vedove.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il potenziamento della sicurezza urbana)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «all'attuazione» fino a: «decoro urbano», con le seguenti: «, per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
13. 012. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio anche in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è incrementato di 1.000 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso congiuntamente alle Forze di Polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 15 milioni per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
13. 013. Siracusano.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza urbana)

  1. Al fine di garantire la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico che attiene alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, di recupero delle aree o dei siti, degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, il rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, ai cittadini singoli, associati o organizzati in comitati di quartiere che effettuano interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, i Comuni applicano, approvando entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le procedure amministrative previste dall'articolo 190 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, una riduzione, complessivamente non inferiore all'1 per mille, dell'aliquota dell'Imu e della Tasi ovvero, nei casi in cui l'Imu e la Tasi non siano dovute, una riduzione della Tari non inferiore al 40 per cento dell'importo annuo a carico del singolo contribuente.
13. 014. Spena.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza urbana)

  1. Al fine di garantire la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico che attiene alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, di recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, il rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, per l'anno 2019 è riconosciuto un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro in favore dei cittadini organizzati in comitati di quartiere che effettuano nelle Città Metropolitane interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano,
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno sono disciplinate le modalità di riconoscimento del contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per Vanno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
13. 015. Spena.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza urbana)

  1. Al fine di garantire la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico che attiene alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, di recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, il rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, per l'anno 2019 è riconosciuto un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro in favore dei cittadini organizzati in comitati di quartiere che effettuano nelle Città Metropolitane interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno sono disciplinate le modalità di riconoscimento del contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
13. 016. Spena.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
   a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
   b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

  2. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
  3. Sono altresì agenti di pubblica sicurezza, nell'ambito delle competenze di polizia attribuite al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, i rispettivi Agenti ed Ufficiali di polizia giudiziaria ad esso appartenenti.
13. 0300. Calabria.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. È istituito presso il Ministero dell'interno il tavolo tecnico permanente per la sicurezza di Roma Capitale denominato «Tavolo tecnico».
  2. Il tavolo tecnico è costituito da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante della Regione Lazio, da un rappresentante della Città metropolitana di Roma, da un rappresentante delle maggiori associazioni di Roma Capitale.
  3. Al tavolo tecnico sono attributi, in particolare, i seguenti compiti:
   a) individuare le aree critiche di degrado di Roma Capitale, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza legate anche alla presenza di stranieri;
   b) elaborare misure di contrasto e di prevenzione delle situazioni urbane di degrado anche sociale in cui versa Roma Capitale, in considerazione delle oggettive e perduranti condizioni di criticità e in virtù della speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria nei limiti stabiliti dalla Costituzione, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani, l'incuria e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire l'insorgere di fenomeni criminosi;
   c) elaborare misure per il sostegno del patrimonio associativo esistente e del ruolo fondamentale che esso svolge a sostegno della sicurezza dei cittadini nonché del miglioramento e della crescita del tessuto sociale;
   d) programmare interventi strutturali volti a potenziare la condizione infrastrutturale e la mobilità di Roma Capitale.

  4. Le modalità di funzionamento e le attività del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri. La partecipazione al Tavolo tecnico non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13. 017. Spena.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Il personale sanitario e medico, delle forze di polizia dello Stato e dei corpi di polizia locale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Servizio nazionale della protezione civile nonché i soggetti privati che hanno prestato documentato servizio nel contrasto alla diffusione del Covid-19, che siano deceduti o abbiano riportato un'invalidità permanente a causa del virus sono considerati vittime del dovere ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  2. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2003, n. 243.
13. 018. Meloni, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Risorse per l'acquisizione di equipaggiamenti da destinare al personale delle forze di polizia in servizio di pattugliamento alle frontiere)

  1. Al fine di accrescere la capacità di rilevamento e tracciamento dei movimenti dei migranti, è istituito un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'interno destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di visori notturni e nuovi equipaggiamenti da destinare al personale di tutte le forze di polizia in servizio alle frontiere terrestri, marittime ed aeroportuali dello Stato.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 20 milioni per l'anno 2020.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 020. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Pagamento del lavoro straordinario prestato dal personale militare)

  1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, fino al 31 dicembre 2020, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata I ulteriore spesa di euro 9.921.514,5 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 9.921.514,5 per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 9.921.514,5 per l'anno 2020.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 021. Ferrari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Ulteriori misure organizzative di razionalizzazione)

  1. Allo scopo di permettere al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare di provvedere più efficacemente al monitoraggio e al tracciamento dei movimenti dei migranti irregolari nel territorio nazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato con proprio decreto ad adibire alle funzioni amministrative normalmente da questo espletate contingenti di personale dell'amministrazione all'uopo distaccati presso i presidi dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato.
13. 022. Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Risorse per il riordino dei ruoli delle forze di polizia)

  1. Al fine di migliorare la gestione ed il tracciamento dei migranti irregolari sul territorio nazionale, è autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 100 milioni in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 023. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Valorizzazione della specificità funzionale e di ruolo del personale delle forze armate, dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

  1. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza e difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate), sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.
  2. Le risorse allocate al fondo sono destinate al miglioramento dei trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale e di gestione e tracciamento dei migranti irregolari presenti sul territorio nazionale.
  3. All'onere derivante dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 20 milioni per l'anno 2020, 200 per l'anno 2021 e 250 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per 20 milioni di euro nel 2020, 200 nel 2021 e 250 nel 2022.
  4. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 024. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Risorse per il rinnovo dei contratti del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa)

  1. Una quota pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e 1400 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.
13. 025. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Risorse per il rinnovo dei contratti del personale appartenente al comparto sicurezza)

  1. Una quota pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza.
13. 026. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Risorse per la fruizione del congedo parentale obbligatorio e del congedo facoltativo)

  1. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 e si applica anche al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001»;
   b) al secondo periodo, le parole: «e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per gli anni 2019 e 2020»;
   c) al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020».

  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 400 mila per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 400 mila per l'anno 2020.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 027. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Risorse per la fruizione del congedo per trasferimento)

  1. All'articolo 15 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 dopo la parola: «personale» sono aggiunte le parole: «compreso quello conseguente all'avanzamento nella qualifica o nel ruolo».
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 300 mila per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 300 mila per l'anno 2020.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 028. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo per l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato)

  1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, anche alla luce delle nuove esigenze connesse alla gestione ed al tracciamento dei migranti irregolari soggiornanti nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri da sostenere per procedere all'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato entro il 31 dicembre 2020, nonché per l'organizzazione di specifici corsi di formazione loro destinati. L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47 del D.Lgs. n. 81/2008.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 2 milioni per l'anno 2020.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 029. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuove fondine per il personale delle forze di polizia)

  1. Al fine di accrescerne la capacità e velocità di reazione alle eventuali minacce nel corso delle attività di tracciamento dei migranti irregolari presenti sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di nuove fondine da destinare al personale di tutte le forze di polizia, prevedendone la differenziazione di tipologia in relazione all'utilizzo in servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio e di polizia giudiziaria.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 10 milioni per l'anno 2020.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 030. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti protettivi per le forze di polizia)

  1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia chiamato a concorrere alla gestione e monitoraggio dei migranti irregolari soggiornanti nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di giubbotti anti proiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e di giubbotti anti proiettile sotto camicia.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 50 milioni per l'anno 2020.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 031. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Potenziamento del fondo di premialità)

  1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e incrementata di 50 milioni di euro.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 032. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Risorse per l'acquisizione di ulteriori equipaggiamenti protettivi per le forze di polizia)

  1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, ad integrazione degli stanziamenti già previsti per fronteggiare le nuove esigenze determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di guanti di protezione antitaglio e antipuntura per il personale delle forze di polizia.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 1 milione per l'anno 2020.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 033. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Aggiornamento della formazione antiterroristica)

  1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'istituzione e svolgimento entro il 31 dicembre 2020 di uno specifico corso antiterrorismo, destinato agli appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri impiegati nel controllo del territorio e nel monitoraggio dei migranti irregolari, la cui organizzazione e disciplina sono demandate ad appositi decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 20 milioni per l'anno 2020.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 034. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo per il controllo periodico delle dotazioni delle forze di polizia)

  1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020, destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'attività di controllo periodico dell'efficienza e adeguatezza nonché l'eventuale sostituzione o ristrutturazione degli strumenti e delle dotazioni delle forze di polizia, da attuarsi attraverso l'istituzione di un'apposita commissione paritetica entro il 31 dicembre 2020.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 1 milione per l'anno 2020.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 035. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Camere di sicurezza detentive conformi ai requisiti imposti dalla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2)

  1. Al fine di agevolare l'attività di contrasto e repressione del crimine condotta dalle forze di polizia anche in relazione ai migranti irregolari soggiornanti nel territorio nazionale, tenendo conto delle nuove esigenze di prevenzione epidemiologica determinate dall'insorgenza del SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione entro il 31 dicembre 2020 di camere di sicurezza detentive e la loro regolarizzazione ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 50 milioni per l'anno 2020.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 036. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti protettivi per le forze di polizia)

  1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia impegnato anche nel monitoraggio e tracciamento dei migranti irregolari soggiornanti nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 di caschi u-bot da destinare al personale delle forze dell'ordine fino alla concorrenza della cifra.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentar] e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 2 milioni per l'anno 2020.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 037. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovo armamento destinato alle forze di polizia)

  1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia impegnato anche nel monitoraggio e tracciamento dei migranti irregolari soggiornanti nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto di pistole mitragliatrici fino alla concorrenza della cifra.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 10 milioni per l'anno 2020.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 038. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovo vestiario destinato al personale delle forze di polizia che espleta il servizio in abiti civili)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa e il benessere delle forze di polizia impegnate anche nel monitoraggio e tracciamento dei migranti irregolari soggiornanti nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato al ristoro degli oneri sostenuti dal personale delle Forze di Polizia che espleta il servizio in abiti civili per acquistare capi di vestiario idonei alla funzione svolta.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 1 milione per l'anno 2020.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 039. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Risorse aggiuntive per l'aggiornamento e l'addestramento del personale delle forze di polizia in servizio di ordine pubblico e tracciamento dei migranti irregolari)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa anche nelle nuove condizioni determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'aggiornamento e all'addestramento del personale in servizio di ordine pubblico e tracciamento dei migranti irregolari.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 2 milioni per l'anno 2020.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 040. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Risorse aggiuntive per l'addestramento del personale delle forze di polizia)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi alla manutenzione, all'utilizzo dei poligoni di tiro e all'acquisto delle munizioni necessarie al regolare svolgimento delle sessioni di addestramento al tiro.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 5 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 5 milioni per l'anno 2020.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 041. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Risorse per l'efficienza psicofisica del personale delle forze di polizia)

  1. Al fine di sostenerne il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza psicofisica, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale delle Forze di polizia, con una dotazione iniziale nel 2020 pari ad un milione di euro con la finalità di erogare contributi economici volti a facilitare l'accesso degli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alle palestre e altri luoghi di pratica sportiva, per contribuire altresì al loro rilancio. Le modalità di erogazione sono stabilite con apposito decreto del Ministro competente, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 1 milione per l'anno 2020.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 042. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Indennità per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di docenza ed addestramento)

  1. Dopo l'articolo 60 comma 6 della legge n. 121 del 1981 è introdotto il comma 7:
  7. Al personale chiamato a svolgere attività di docenza e formativa nelle giornate di aggiornamento e addestramento professionale disciplinate dall'Accordo Nazionale Quadro è riconosciuta una specifica indennità di insegnamento. La medesima indennità è riconosciuta per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza durante l'orario di servizio. La misura dell'indennità viene determinata in 10 euro l'ora e tal fine è nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese di euro 1 milione a decorrere dall'anno 2020.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 043. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Risorse per l'acquisizione di riviste professionali e l'accesso a banche dati, codici e prontuari in favore del personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di consentire l'abbonamento a riviste giuridiche e l'acquisto di banche dati, codici e prontuari necessari all'aggiornamento normativo e giurisprudenziale del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale di Vigili del fuoco, imposto anche dalle nuove esigenze determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2 e dal controllo dei migranti irregolari soggiornanti nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 2 milioni per l'anno 2020.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 044. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Risorse per l'acquisizione del sistema di bordo «Mercurio»)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto e all'installazione di 600 apparecchiature costituenti il sistema di bordo «Mercurio» su autovetture della Polizia di Stato.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 3 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 3 milioni per l'anno 2020.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 045. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, dotazioni e vestiario destinati alle forze di polizia)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria dell'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari all'efficienza generale dell'amministrazione e per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 10 milioni per l'anno 2020.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 046. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovo vestiario destinato alle forze di polizia)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di vestiario necessario per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 047. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Risorse per la corresponsione dell'indennità ferroviaria, autostradale e postale alle forze di polizia)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2020 è istituito un Fondo per la corresponsione delle indennità ferroviaria, autostradale e postale spettanti al personale delle forze di polizia, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro. A decorrere dal 1o gennaio 2021 il fondo viene finanziato dal Dipartimento della P.S. attraverso gli emolumenti all'uopo corrisposti dalle Società Concessionarie dei servizi ferroviari, autostradali e postali.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 10 milioni per l'anno 2020.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 048. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovo materiale di cancelleria destinato alle forze di polizia)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 degli articoli di cancelleria necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia e ripianare altresì i consumi straordinari di materiale determinati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalle nuove necessità determinate dal monitoraggio dei migranti irregolari soggiornanti nel territorio nazionale.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 5 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 5 milioni per l'anno 2020.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 049. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Risorse per il godimento del beneficio della mensa obbligatoria di servizio da parte del personale delle forze di polizia)

  1. L'articolo 1, comma 1 lettera d) della legge 18 maggio 1989, n. 203 è interpretato nel senso che il beneficio della mensa obbligatoria è riconosciuto a tutto il personale comunque alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego anche con funzioni di monitoraggio e tracciamento dei migranti irregolari soggiornanti nel territorio nazionale. Per la copertura finanziaria degli oneri connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 600 mila euro per l'anno 2020, 600 mila euro per l'anno 2021 e 600 mila euro per l'anno 2022.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 600 mila per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 600 mila per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 050. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovi impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici sanificati delle forze di polizia)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici sanificati delle Forze di polizia
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 5 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 5 milioni per l'anno 2020.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 051. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, tracciamento e sorveglianza dei migranti irregolari soggiornanti nel territorio nazionale nonché applicazione della normativa di contrasto alla propagazione del SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 1 commi 381 e 389 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. A tale scopo si dispone lo stanziamento di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e di un miliardo per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  3. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017 anche in favore dei candidati che non hanno compiuto 30 anni alla data di scadenza del bando.
  4. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 2 novembre 2017.
  5. Imprevisto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti pernice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto 12 aprile 2019.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad 80 milioni di euro per il 2020 e per 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il –30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
  7. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 052. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Risorse per l'acquisizione di sistemi di videosorveglianza)

  1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 dicembre 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 100 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 100 milioni per l'anno 2020.
  4. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 053. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Contribuito ai comuni per la prevenzione dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nelle località turistiche lacustri)

  1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni sui quali insistono i grandi laghi nazionali un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nelle località lacustri di maggior richiamo turistico, anche in violazione delle norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 agosto 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 10 milioni per l'anno 2020.
  4. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 054. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Contribuito ai comuni per la prevenzione dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nelle località turistiche)

  1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nelle località marittime di maggior richiamo turistico, anche in violazione delle norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 agosto 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 10 milioni per l'anno 2020.
  4. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».
13. 055. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 448/1988)

  1. All'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 sono aggiunti i seguenti commi:
  «5-bis. Il pubblico ministero, entro tre giorni, comunica ai servizi sociali territoriali la notizia dell'arresto o del fermo del minorenne. Entro 30 giorni, i servizi sociali territoriali attivano, sentiti gli esercenti la potestà genitoriale o l'affidatario del minorenne, un percorso di prevenzione dei comportamenti a rischio, prevedendo lo svolgimento di attività extrascolastiche utili allo sviluppo di una sana personalità e delle competenze sociali del minorenne. Nella prestazione di tali attività, il minorenne è seguito e monitorato da personale specializzato.
   5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche nel caso di denuncia a piede libero del minorenne e per i minorenni indagati in stato di libertà.»
13. 0303. Bignami.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Interventi straordinari per il rinnovo dell'equipaggiamento in dotazione al personale di polizia degli istituti penitenziari del Ministero della giustizia)

  1. Al personale di polizia assegnato ai reparti detentivi degli istituti penitenziari del Ministero della Giustizia, è riconosciuto il rinnovo delle dotazioni individuali di vestiario e di equipaggiamento.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria trasmette al Ministero della Giustizia una relazione contenente la quantificazione delle dotazioni necessarie per le finalità di cui al comma 1.
  3. Il Ministero della Giustizia trasferisce al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria le risorse necessarie all'approvvigionamento delle dotazioni individuali di vestiario e di equipaggiamento di cui al comma 1.
13. 0301. Prisco, Delmastro Delle Vedove, Donzelli.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Interventi straordinari per il potenziamento della sorveglianza negli istituti penitenziari del Ministero della giustizia)

  1. È istituito presso ogni istituto penitenziario del Ministero della Giustizia un Gruppo di Intervento Operativo (G.I.O.), costituito da unità di Polizia Penitenziaria debitamente formate, equipaggiate ed addestrate al fine di ripristinare l'ordine e la sicurezza interna in caso di situazioni emergenziali di particolare rilevanza.
  2. La consistenza numerica del personale assegnato al G.I.O. è quantificata nel 10% della forza presente negli istituti. Il personale assegnato al G.I.O. è formato per le finalità di cui al comma 1, con corsi predisposti dall'amministrazione penitenziaria, anche avvalendosi di personale qualificato in tecniche di base previste dal Metodo Globale di Autodifesa.
  3. Il personale assegnato al G.I.O., appositamente addestrato ed in possesso delle abilitazioni in materia di uso delle armi, è dotato dei seguenti dispositivi:
   a) dissuasori elettrici;
   b) dispositivo mobile di video sorveglianza.

  4. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria provvede a redigere apposite linee guida per l'utilizzo dei dispositivi di cui al comma 3.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria trasmette al Ministero della Giustizia una relazione contenente la quantificazione dei dispositivi necessari per le finalità di cui al comma 3.
  6. Il Ministero della giustizia trasferisce al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria le risorse necessarie all'approvvigionamento dei dispositivi di cui al comma 3.
13. 0302. Prisco, Delmastro Delle Vedove, Donzelli.

ART. 14.

  Al comma 3, sostituire le parole: capitoli di bilancio con le seguenti: unità elementari di bilancio.
14. 1. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 3, sostituire le parole: pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'U.d.V. 5.1, con le seguenti: Programma relativo alle spese per i servizi istituzionali di cui all'U.d.V. 6.1,.
14. 7. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 3, dopo le parole: di cui all'unità di voto 5.1, aggiungere le seguenti: ad eccezione della voce «Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC»,.
14. 3. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 3, dopo le parole: di cui all'unità di voto 5.1, aggiungere le seguenti: ad eccezione della voce «Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie»,.
14. 4. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 3, dopo le parole: di cui all'unità di voto 5.1, aggiungere le seguenti: ad eccezione della voce «Spese di personale per il programma»,.
14. 2. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 3, dopo le parole: di cui all'unità di voto 5.1, aggiungere le seguenti: ad eccezione della voce «Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia»,.
14. 5. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e per la durata di inizio, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.
  3-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021 la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  3-quater. Le assunzioni a tempo determinato di personale della polizia locale di durata non superiore ad un anno, effettuate, ai sensi del comma 2, dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14. 8. Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
15. 21. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 31 dicembre 2021.
15. 19. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 1o gennaio 2021.
15. 18. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sopprimere il comma 1.
15. 5. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1 sostituire le parole: Le disposizioni con le seguenti: Le norme.
15. 9. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, dopo le parole: lettere a), e) ed f) aggiungere la parola non e sopprimere la parola: anche.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: lettere a), b), c), d) ed e) aggiungere la parola: non e sopprimere la parola: anche.
15. 22. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1 sostituire le parole: si applicano con le seguenti: non trovano applicazione.
15. 7. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1 sostituire le parole: si applicano con le seguenti: trovano applicazione.
15. 8. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15. 3. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1 sostituire le parole: di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: del 31 gennaio 2021.
15. 15. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1 sostituire le parole: di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: del 31 dicembre 2020.
15. 14. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1 sostituire le parole: di entrata in vigore con le seguenti: di conversione.
15. 10. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1 sopprimere le parole: alle commissioni territoriali.
15. 20. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1, dopo le parole: commissioni territoriali aggiungere le seguenti: per il riconoscimento della protezione internazionale.
15. 13. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

  Al comma 1 sopprimere le parole: al questore.
15. 11. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1 sopprimere le parole: e alle sezioni specializzate dei tribunali.
15. 12. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Sopprimere il comma 2.
15. 2. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 2, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data di entrata di vigore della legge di conversione del presente decreto.
15. 4. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 2 sostituire le parole: di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: del 31 gennaio 2021.
15. 17. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 2 sostituire le parole: di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: del 31 dicembre 2020.
15. 16. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.