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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 17 dicembre 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 dicembre 2020.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Massimo Enrico Baroni, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Fusacchia, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grimaldi, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Marattin, Mauri, Melilli, Molinari, Morani, Morassut, Nardi, Nevi, Orrico, Paita, Pallini, Parolo, Perantoni, Pittalis, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 10 dicembre 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GAVA: «Disposizioni per l'istituzione, presso le regioni, di un elenco dei soggetti cui può essere attribuita la reggenza temporanea delle funzioni di segretario comunale nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti» (2821);
   GARAVAGLIA ed altri: «Modifiche agli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di indennità della magistratura onoraria» (2822).

  In data 14 dicembre 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
   CARETTA: «Modifiche all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali» (2825).

  In data 15 dicembre 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   POTENTI: «Interventi in favore dei familiari delle vittime del disastro della nave “Moby Prince” e per il finanziamento di iniziative per conservarne la memoria» (2826).

  In data 16 dicembre 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PATASSINI e PRETTO: «Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, concernenti l'estensione del credito di imposta alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di proprietà privata e di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose» (2829);
   D'ETTORE: «Modifica all'articolo 366 del codice di procedura civile, in materia di contenuto del ricorso per cassazione» (2830);
   CARDINALE: «Disposizioni per il riconoscimento dell'accesso anticipato al trattamento di quiescenza previsto per lavori particolarmente usuranti in favore dei lavoratori che prestano attività di assistenza e cura a familiari invalidi o affetti dal morbo di Alzheimer» (2831);
   CARDINALE: «Disposizioni per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile» (2832);
   CARDINALE: «Disposizioni per assicurare la prestazione di interventi di primo soccorso in mare e di salvaguardia dell'ambiente marino» (2833).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 11 dicembre 2020 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

   dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale:
  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019» (2823);

   dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa:
  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020» (2824).

  Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CIABURRO ed altri: «Conferimento della medaglia d'oro al valor militare alla memoria del personale delle Forze armate e di polizia caduto a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (2628) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rampelli.

  La proposta di legge costituzionale CIRIELLI ed altri: «Introduzione dell'articolo 74-bis della Costituzione, in materia di promozione della questione di legittimità costituzionale da parte di una minoranza parlamentare» (2793) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Caretta.

  La proposta di legge MASCHIO ed altri: «Disciplina del volo da diporto o sportivo» (2804) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Caretta.

Trasmissione dal Senato.

  In data 15 dicembre 2020 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
   S. 1961. – Senatori PIARULLI ed altri: «Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”» (approvata dalla 2ª Commissione permanente del Senato) (2827).

  In data 16 dicembre 2020 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 1994. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (approvato dal Senato) (2828).

  Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  TIRAMANI ed altri: «Istituzione della medaglia al merito dei sindaci d'Italia per l'impegno profuso verso la cittadinanza in occasione dell'epidemia di COVID-19» (2780) Parere delle Commissioni V e XII.

   II Commissione (Giustizia):
  COLLETTI ed altri: «Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di specializzazione e di accesso alla professione forense, nonché delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di difesa tecnica affidata a professionisti diversi dagli avvocati» (2810) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, X, XI e XIV.

   III Commissione (Affari esteri):
  «Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001» (2806) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   V Commissione (Bilancio e Tesoro):
  ZIELLO ed altri: «Istituzione di una zona economica speciale nel territorio di Pisa» (2783) Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VI Commissione (Finanze):
  GUSMEROLI ed altri: «Disposizioni e delega al Governo in materia di semplificazione e abolizione di adempimenti fiscali per le persone fisiche e le imprese» (2784) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):
  TOCCALINI ed altri: «Introduzione dell'insegnamento dei testi di Oriana Fallaci nell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado» (2768) Parere delle Commissioni I e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   X Commissione (Attività produttive):
  GARAVAGLIA ed altri: «Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente l'istituzione di una piattaforma telematica per la compensazione dei crediti commerciali documentati mediante fattura elettronica» (2777) Parere delle Commissioni I, II, V, VI e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali):
  GERARDI ed altri: «Disposizioni concernenti l'estensione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza in favore delle vittime di reati intenzionali violenti» (2771) Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
  S. 1961. – Senatori PIARULLI ed altri: «Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”» (2827) Parere delle Commissioni I e V.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  CENNI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione economica e sociale delle donne, sulle pari opportunità e sull'attuazione delle politiche di genere in Italia» (Doc XXII, n. 46) Parere delle Commissioni II, V, VII, XI e XII.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali in materia di servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2020, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, nei confronti della società Fastweb Spa in relazione ad accordi con ZTE Italia Srl per l'acquisto di site router e la relativa componente di servizio di supporto tecnico tramite TAC (Technical Assistance Center) di III livello (procedimento n. 184/2020).

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2020, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni, nei confronti della società Leonardo Spa in relazione alla potenziale concessione di licenze d'uso dei diritti di proprietà intellettuale del Modulo sicuro PRS in favore dell'Unione europea, dell'Agenzia spaziale europea e dell’European Global Navigation Satellite Systems (procedimento n. 221/2020).

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2020, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni, nei confronti della società Leonardo Spa in relazione al potenziale trasferimento di know-how e concessione di una licenza d'uso in favore del Governo della Repubblica di Singapore (procedimento n. 222/2020).

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2020, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni, nei confronti delle società Forgital Italy Spa, Forgital Sumec Srl, Forgital Rimach Srl, TDM Srl e F-Brasile Spa in relazione alla fusione per incorporazione di Forgital Sumec Srl, Forgital Rimach Srl e TDM Srl in Forgital Italy Spa (procedimento n. 237/2020).

  Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2020, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni, nei confronti della società Interconsulting Srl in relazione al progetto di scissione mediante trasferimento di parte del patrimonio di Interconsulting Srl in favore di Interconsulting Engineering Srl (procedimento n. 248/2020).

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2020, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, nei confronti della società Infinity Investments SA in relazione all'acquisizione di una partecipazione di minoranza da parte di Infinity LP1 in Teemo Topco Sàrl (procedimento n. 205/2020).

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2020, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, nei confronti della società Marbles Srl in relazione all'acquisizione di una partecipazione complessiva pari al 24,09 per cento nel capitale sociale di Retelit Spa da parte di Marbles Srl (procedimento n. 218/2020).

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  sentenza n. 263 del 21 ottobre – 4 dicembre 2020 (Doc. VII, n. 572),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, della legge della Regione Siciliana 11 giugno 2014, n. 13, recante «Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale”. Disposizioni varie», e dell'articolo 1, comma 3, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2016, n. 28 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017. Disposizioni finanziarie), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana:
   alla XI Commissione (Lavoro);

  sentenza n. 264 del 22 ottobre – 4 dicembre 2020 (Doc. VII, n. 573),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 3, secondo periodo, della legge della Regione Siciliana 11 giugno 2014, n. 13, recante «Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale”. Disposizioni varie», come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 17 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 36, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro:
   alla XI Commissione (Lavoro);

  sentenza n. 265 del 17 novembre – 4 dicembre 2020 (Doc. VII, n. 574),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 13, e 2, commi 4, 5 e 6, della legge della Regione Calabria 16 dicembre 2019, n. 56, recante «Adeguamento della normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria)», promosse, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla VIII Commissione (Ambiente);

  sentenza n. 268 del 19 novembre – 11 dicembre 2020 (Doc. VII, n. 576),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 35 e 117 primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 6, 13 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché agli articoli 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dalla Corte di appello di Napoli, sezione lavoro;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 35 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 6, 13 e 14 della CEDU, nonché agli articoli 21 e 47 della CDFUE, dalla Corte di appello di Napoli, sezione lavoro:
   alla II Commissione (Giustizia).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  in data 4 dicembre 2020, Sentenza n. 262 del 19 novembre – 4 dicembre 2020 (Doc. VII, n. 571),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui dispone che, anche per gli immobili strumentali, l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte sui redditi d'impresa:
   alla VI Commissione (Finanze);

  in data 9 dicembre 2020, Sentenza n. 267 del 18 novembre – 9 dicembre 2020 (Doc. VII, n. 575),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa:
   alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 11 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 360).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 11 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 361).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera pervenuta in data 11 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 14 del 2020 del 28 ottobre-7 dicembre 2020, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente «La mobilità sanitaria: l'assistenza transfrontaliera».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

  Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con lettera in data 9 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la relazione concernente lo stato degli investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti relativi agli interventi di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale finanziati con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per quanto concerne i progetti «Polo strategico nazionale», «IO» e «Sviluppo software pagoPA», aggiornata al 30 novembre 2020 (Doc. CCXL-bis, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 9 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 23-29 novembre 2020, nonché i verbali del 4 dicembre 2020 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 e del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

  Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 9 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le ordinanze 5 dicembre 2020, recanti rispettivamente «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Trento» e «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria».

Queste ordinanze sono depositate presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 11 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il decreto ministeriale 7 dicembre 2020 individuazione delle opere infrastrutturali da realizzare al fine da garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

  Questo decreto è trasmesso alla VII Commissione (Cultura) e alla VIII (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21, comma 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la nota tecnico-illustrativa allegata al disegno recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (Atto Camera n. 2790).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), nonché a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 10, 11, 14, 15 e 16 dicembre 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341 (COM(2020) 596 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2020) 204 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea – Un pacchetto di opportunità (COM(2020) 710 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sulla cittadinanza 2020 – Rafforzare il ruolo dei cittadini e proteggere i loro diritti (COM(2020) 730 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni a norma dell'articolo 25 del TFUE sui progressi verso l'effettiva cittadinanza dell'Unione europea 2016-2020 (COM(2020) 731 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito all'adozione del bilancio della Comunità dei trasporti per il 2021 (COM(2020) 759 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 759 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato (COM(2020) 794 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 794 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sulle autorizzazioni all'esportazione comunicate nel 2019 a norma del regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2020) 799 final), corredata dai relativi allegati (COM(2020) 799 final – Annexes 1 to 6), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta di decisione dell'organo esecutivo sulla metodologia per eseguire gli adeguamenti conseguenti a una mutata composizione dell'Unione europea in vista della 41ª sessione dell'organo esecutivo costituito dalla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, e relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in detta sessione (COM(2020) 801 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 801 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (COM(2020) 802 final), corredata dai relativi allegati (COM(2020) 802 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo sulle attività e le consultazioni del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2020) 803 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale 2020 sull'attuazione degli strumenti dell'Unione europea per il finanziamento delle azioni esterne nel 2019 (COM(2020) 804 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (COM(2020) 805 final), che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 278-bis del codice doganale dell'Unione sui progressi compiuti nello sviluppo dei sistemi elettronici previsti dal codice (COM(2020) 806 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività della Fondazione IFRS, dell'EFRAG e del PIOB nel 2019 (COM(2020) 807 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'efficacia dell'attuazione del numero unico di emergenza europeo «112» (COM(2020) 808 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 (COM(2020) 809 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio nella quale si valutano i principali risultati degli studi pilota disposti dal regolamento (UE) 2016/792 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni (COM(2020) 810 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni atte a garantire i collegamenti di base per il trasporto di merci e di passeggeri su strada dopo la fine del periodo di transizione di cui all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (COM(2020) 826 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 15 dicembre 2020;
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni atte a garantire la connettività di base del trasporto aereo dopo la fine del periodo di transizione di cui all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (COM(2020) 827 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 dicembre 2020;
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione alla fine del periodo di transizione di cui all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (COM(2020) 828 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 828 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 16 dicembre 2020;
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione (COM(2020) 830 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su misure di emergenza mirate in mancanza di accordo di futuro partenariato con il Regno Unito (COM(2020) 831 final), corredata dai relativi allegati (COM(2020) 831 final – Annex 1 e Annex 2), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Secondo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2021 – Introduzione generale (COM(2020) 836 final/2), che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (COM(2020) 843 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Una nuova agenda UE-USA per il cambiamento globale (JOIN(2020) 22 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Consiglio dell'Unione europea, in data 14 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (9980/1/20 REV 1), corredata dalla relativa motivazione (9980/1/20 REV 1 ADD 1), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 10 e 15 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con le predette comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per rafforzare l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2020) 711 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Garantire la giustizia nell'Unione europea – Una strategia europea di formazione giudiziaria per il periodo 2021-2024 (COM(2020) 713 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (COM(2020) 725 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (COM(2020) 726 final);
   Unione europea della salute – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (COM(2020) 727 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Qualità della benzina e del combustibile diesel utilizzati per il trasporto stradale nell'Unione europea (Anno di riferimento 2018) (COM(2020) 742 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027 (COM(2020) 758 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati (Atto sulla governance dei dati) (COM(2020) 767 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (regolamento INN) (COM(2020) 772 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Avviare la transizione verso un'Europa a impatto climatico zero entro il 2050 – Relazione 2020 sui progressi relativi all'azione per il clima dell'Unione europea (COM(2020) 777 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Restare al riparo dalla COVID-19 durante l'inverno (COM(2020) 786 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d'azione per la democrazia europea (COM(2020) 790 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni atte a garantire i collegamenti di base per il trasporto di merci e di passeggeri su strada dopo la fine del periodo di transizione di cui all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (COM(2020) 826 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione alla fine del periodo di transizione di cui all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (COM(2020) 828 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione (COM(2020) 830 final);
   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Una nuova agenda UE-USA per il cambiamento globale (JOIN(2020) 22 final).

Annunzio di risoluzioni e raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

  L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 11 novembre 2020, il testo delle seguenti raccomandazioni e risoluzioni, adottate dall'Assemblea stessa nel corso della riunione della Commissione permanente, tenutasi in videoconferenza nelle giornate del 12, 13, 22 e 23 ottobre 2020, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Raccomandazione n. 2177 – Politica in materia di droga e diritti umani in Europa: uno studio di riferimento (Doc. XII-bis, n. 199) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);
   Raccomandazione n. 2178 – Tempo di agire: la risposta politica dell'Europa per combattere la manipolazione delle competizioni sportive (Doc. XII-bis, n. 200) – alla VII Commissione (Cultura);
   Raccomandazione n. 2179 – Le democrazie di fronte dalla pandemia di COVID-19 (Doc. XII-bis, n. 201) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Raccomandazione n. 2180 – L'impatto della pandemia di COVID-19 sui diritti umani e lo stato di diritto (Doc. XII-bis, n. 202) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali);
   Raccomandazione n. 2181 – La necessità di una governance democratica dell'intelligenza artificiale (Doc. XII-bis, n. 203) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Raccomandazione n. 2182 – Giustizia tramite algoritmo – Il ruolo dell'intelligenza artificiale nei sistemi di polizia e giustizia penale (Doc. XII-bis, n. 204) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
   Raccomandazione n. 2183 – Prevenire le discriminazioni derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale (Doc. XII-bis, n. 205) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Raccomandazione n. 2184 – L'interfaccia cervello-macchina: nuovi diritti o nuovi pericoli per le libertà fondamentali ? (Doc. XII-bis, n. 206) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali);
   Raccomandazione n. 2185 – Intelligenza artificiale e salute: future sfide mediche, giuridiche ed etiche (Doc. XII-bis, n. 207) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   Raccomandazione n. 2186 – Intelligenza artificiale e mercati del lavoro: amici o nemici ? (Doc. XII-bis, n. 208) – alla XI Commissione (Lavoro);
   Raccomandazione n. 2187 – Aspetti giuridici dei «veicoli autonomi» (Doc. XII-bis, n. 209) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti);
   Raccomandazione n. 2188 – Princìpi e garanzie applicabili all'avvocatura (Doc. XII-bis, n. 210) – alla II Commissione (Giustizia);
   Risoluzione n. 2335 – Politica in materia di droga e diritti umani in Europa: uno studio di riferimento (Doc. XII-bis, n. 211) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);
   Risoluzione n. 2336 – Tempo di agire: la risposta politica dell'Europa per combattere la manipolazione delle competizioni sportive (Doc. XII-bis, n. 212) – alla VII Commissione (Cultura);
   Risoluzione n. 2337 – Le democrazie davanti alla pandemia di COVID-19 (Doc. XII-bis, n. 213) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione n. 2338 – L'impatto della pandemia di COVID-19 sui diritti umani e lo stato di diritto (Doc. XII-bis, n. 214) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali);
   Risoluzione n. 2339 – Sostenere i diritti umani in tempi di crisi e pandemie: genere, uguaglianza e non discriminazione (Doc. XII-bis, n. 215) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione n. 2340 – Le conseguenze umanitarie della pandemia da COVID-19 per i migranti e i rifugiati (Doc. XII-bis, n. 216) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione n. 2341 – La necessità di una governance democratica dell'intelligenza artificiale (Doc. XII-bis, n. 217) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione n. 2342 – Giustizia tramite algoritmo – Il ruolo dell'intelligenza artificiale nei sistemi di polizia e giustizia penale (Doc. XII-bis, n. 218) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
   Risoluzione n. 2343 – Prevenire le discriminazioni derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale (Doc. XII-bis, n. 219) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione n. 2344 – L'interfaccia cervello-macchina: nuovi diritti o nuovi pericoli per le libertà fondamentali ? (Doc. XII-bis, n. 220) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali);
   Risoluzione n. 2345 – Intelligenza artificiale e mercati del lavoro: amici o nemici ? (Doc. XII-bis, n. 221) – alla XI Commissione (Lavoro);
   Risoluzione n. 2346 – Aspetti giuridici dei «veicoli autonomi» (Doc. XII-bis, n. 222) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti);
   Risoluzione n. 2347 – Nuovo giro di vite contro l'opposizione politica e il dissenso civile in Turchia: l'urgenza di salvaguardare le norme del Consiglio d'Europa (Doc. XII-bis, n. 223) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2348 – Princìpi e garanzie applicabili all'avvocatura (Doc. XII-bis, n. 224) – alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di risoluzioni e dichiarazioni dell'Assemblea parlamentare della NATO.

  L'Assemblea parlamentare della NATO ha trasmesso, in data 3 dicembre 2020, seguenti dichiarazione e risoluzioni, adottate dall'Assemblea nel corso della sessione plenaria, svoltasi in videoconferenza il 23 novembre 2020, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Dichiarazione n. 460 – NATO 2030: un'Alleanza più unita e più forte sulla scena mondiale (Doc. XII-quater, n. 25) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione n. 461 – Promuovere l'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e l'agenda su donne, pace e sicurezza (Doc. XII-quater, n. 26) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
   Risoluzione n. 462 – Il mantenimento della dinamica degli investimenti alleati nel campo della difesa dopo il COVID-19 (Doc. XII-quater, n. 27) – alla IV Commissione (Difesa);
   Risoluzione n. 463 – Resilienza economica e pandemia (Doc. XII-quater, n. 28) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XII (Affari sociali);
   Risoluzione n. 464 – Una strategia transatlantica per la Cina (Doc. XII-quater, n. 29) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione n. 465 – L'innovazione nel campo della difesa (Doc. XII-quater, n. 30) – alle Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 1o dicembre 2020, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Sentenza della Corte (Grande sezione) del 10 novembre 2020, causa C-644/18, Commissione europea contro Repubblica italiana. Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell'aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone e agglomerati italiani – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento «il più breve possibile» – Misure appropriate (Doc. XIX, n. 109) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   Ordinanza della Corte (Nona sezione) del 26 novembre 2020, causa C-835/19, Autostrada Torino Ivrea Valle D'Aosta – Ativa Spa contro Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze, Autorità di regolazione dei trasporti, nei confronti di Autorità di bacino del Po. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Aggiudicazione di contratti di concessione – Direttiva 2014/23/UE – Articolo 2, paragrafo 1, primo comma – Articolo 30 – Libertà delle amministrazioni aggiudicatrici di definire e organizzare la procedura di selezione del concessionario – Normativa nazionale che vieta di ricorrere alla finanza di progetto per i contratti di concessione autostradale (Doc. XIX, n. 110) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 25 novembre 2020, causa C-302/19, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contro WS. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. Direttiva 2011/98/UE – Diritti dei lavoratori di Paesi terzi titolari di un permesso unico – Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Sicurezza sociale – Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i familiari del titolare di un permesso unico che non risiedono nel territorio di tale Stato membro (Doc. XIX, n. 111) – alla XI Commissione (Lavoro);
   Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 25 novembre 2020, causa C-303/19, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contro VR. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Articolo 11 – Diritto alla parità di trattamento – Sicurezza sociale – Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i familiari del soggiornante di lungo periodo che non risiedono nel territorio di tale Stato membro (Doc. XIX, n. 112) – alla XI Commissione (Lavoro);
   Sentenza della Corte (Nona sezione) del 18 novembre 2020, causa C-299/19, Techbau Spa contro Azienda sanitaria locale AL. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino. Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2000/35/CE – Nozione di «transazione commerciale» Nozioni di «consegna di merci» e di «prestazione di servizi» – Articolo 1 e articolo 2, punto 1, primo comma – Appalto pubblico di lavori (Doc. XIX, n. 113) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 11 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di 5 sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) Kronos Grand Mobile High Power (GM HP) (235).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 26 gennaio 2021. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 6 gennaio 2021.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1994 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137, RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE, SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE IMPRESE, GIUSTIZIA E SICUREZZA, CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2828)

A.C. 2828 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2828 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149, 23 novembre 2020, n. 154, e 30 novembre 2020, n. 157.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Articolo 1.
(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
  2. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.
  3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1o gennaio 2019.
  5. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
  6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.
  7. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto.
  8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.
  9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
  10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione.
  12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  13. È abrogato l'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.458 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 2.
(Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 3.
(Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

  1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche», con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziate sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 4.
(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa)

  1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2020». È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 5.
(Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura)

  1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il fondo di cui all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
  4. Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entra in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Agli oneri di cui dai commi 1, 2 e 3, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  6. All'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «Per il periodo di imposta 2020 è riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi di imposta 2020 e 2021 è riconosciuto, una sola volta,» e le parole «1 luglio al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1 luglio 2020 al 30 giugno 2021»;
   b) dopo il comma 5, è inserito il seguente «5-bis. Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità applicative già definite ai sensi del comma 6».

  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021 e a 122,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 280 milioni per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 34, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 72,50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 6.
(Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali)

  1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementata di euro 200 milioni per l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.
  3. All'articolo 91, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola «capitali» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale»;
    2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1 marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 7.
(Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 8.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 9.
(Cancellazione della seconda rata IMU)

  1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 101,6 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 121,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 10.
(Proroga del termine per la presentazione del modello 770)

  1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 11.
(Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica)

  1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 12 nonché l'accesso anche nell'anno 2021 a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei limiti delle risorse disponibili, all'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non trovano applicazione per l'importo complessivo di 3.588,4 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in relazione ai quali è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo.».

Articolo 12.
(Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)

  1. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane, secondo le modalità previste al comma 2. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.
  2. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:
   a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
   b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

  3. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive di cui al comma 2.
  4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui al comma 1, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 2. L'Inps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.
  5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge.
  6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
  7. La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1o e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.
  8. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito complessivamente nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2021 ed è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
  10. Fino alla stessa data di cui al comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
  11. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
  12. Il trattamento di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 473,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  13. All'onere derivante dai commi 8 e 12, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1.
  14. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
  15. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo.
  16. Il beneficio previsto dai commi 14 e 15 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  17. Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 3 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 13.
(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

  1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
  2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dall'Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
  3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
  4. I benefìci del presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 14.
(Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)

  1. Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza (di seguito «Rem») di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020, nonché per il mese di dicembre 2020.
  2. Il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle mensilità di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
   a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
   b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 15 del presente decreto-legge;
   c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.

  3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 2 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
  4. Il riconoscimento delle quote del Rem di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2020 nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alla quale resta in ogni caso ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

Articolo 15.
(Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo)

  1. Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata una tantum.
  2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
   a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
   b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
   c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
   d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

  4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
   a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
   b) titolari di pensione.

  5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:
   a) titolarità nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
   b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
   c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

  6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1o gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità, pari a 1000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1o gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
  7. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 14. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
  8. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  9. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  10. L'autorizzazione di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 9,1 milioni di euro per l'anno 2020.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 559,1 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 16.
(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
  2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.
  3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  4. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
  5. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.
  6. L'INPS è chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività identificate dai codici ATECO, nell'ambito delle filiere di cui al comma 1.
  7. Agli oneri del presente articolo, valutati in 273 milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 17.
(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

  1. Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 e dal presente decreto-legge. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
  2. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.
  3. Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i quali permangano i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.
  4. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 3 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 124 milioni di euro per l'anno 2020.
  5. Ai fini dell'erogazione automatica dell'indennità prevista dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.
  6. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1 Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute s.p.a. nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 1 trova applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  7. Agli oneri del presente articolo, pari a 124 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

TITOLO III
MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

Articolo 18.
(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

  1. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 30.000.000.
  2. Alla spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna regione e provincia autonoma negli importi di cui alla Tabella 1 al presente decreto, tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valere sul finanziamento sanitario corrente già disposto e assegnato per l'anno 2020 ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 19.
(Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

  1. Per l'implementazione del sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi di cui all'articolo 18, le regioni e le province autonome comunicano al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i quantitativi dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, i quali, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, utilizzando le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonché delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica, individuate con il decreto di cui al comma 2. Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile immediatamente:
   a) all'assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e, per agevolarne la consultazione, anche attraverso una piattaforma nazionale gestita dal Sistema Tessera Sanitaria (TS) e integrata con i singoli sistemi regionali;
   b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, attraverso la piattaforma nazionale di cui alla lettera a), il referto elettronico, con esito positivo;
   c) al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o provincia autonoma,
   d) alla piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del COVID-19.

  2. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 20.
(Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria)

  1. Il Ministero della salute svolge attività di contact tracing e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali. A tal fine, il Ministero della salute attiva un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione «Immuni» di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività. A tal fine i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 sono resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità, i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività. A tal fine i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 sono resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità.
  3. Il Ministro per la salute può delegare la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di cui al comma 1 al commissario straordinario per l'emergenza di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 oppure provvedervi con proprio decreto.
  4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 21.
(Misure per la didattica digitale integrata)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, istituito nel bilancio del Ministero dell'istruzione, è incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socio-economico delle famiglie.
  4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  5. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.
  6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.
  7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 22.
(Scuole e misure per la famiglia)

  1. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «, minore di anni quattordici,» sono sostituite dalle seguenti: «, minore di anni sedici» e dopo le parole: «sia pubblici che privati» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici»;
   b) al comma 3, dopo le parole: «plesso scolastico» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.».
   c) al comma 7, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «93 milioni di euro».
   d) al comma 8, le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 45,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 23.
(Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da CIVID-19)

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo.
  2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 4. Con le medesime modalità di cui al presente comma il giudice può procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale.
  3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.
  4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.
  5. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli articoli 441 e 523 del codice di procedura penale e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali.
  6. Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare.
  7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.
  8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalità di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.

Articolo 24.
(Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. In deroga a quanto prevista dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.
  2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.
  3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.
  4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.
  5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.
  6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.

Articolo 25.
(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo)

  1. Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresì alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.
  2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto dal comma 1, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.
  3. Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione orale, di cui al quarto periodo dell'articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale.

Articolo 26.
(Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica)

  1. Ferma restando l'applicabilità dell'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dell'articolo 26-ter del decreto-legge 14 agosto n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
  2. All'articolo 257, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «termine dell'emergenza epidemiologica in corso»;
   b) le lettere «in corso» sono soppresse;
   c) dopo le parole «personale della Corte dei conti» sono inserite le parole «, ivi incluso quello di magistratura».

  Dalle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 27.
(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)

  1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.
  2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.
  3. I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.
  4. Salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.

Articolo 28.
(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal comma 1 predetto l'articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
  2. In ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 dicembre 2020.

Articolo 29.
(Durata straordinaria dei permessi premio)

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e che siano già stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi uno e due dell'articolo 30-ter.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione.

Articolo 30.
(Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

  1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:
   a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;
   b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
   c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
   d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
   e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
   f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

  2. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
  3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.
  4. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.
  5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorità competenti. L'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali è necessario attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati.
  6. Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma 1, la direzione dell'istituto penitenziario può omettere la relazione prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 novembre 2010, n. 199. La direzione è in ogni caso tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo, nonché a trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
  7. Per il condannato minorenne nei cui confronti è disposta l'esecuzione della pena detentiva con le modalità di cui al comma 1, l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto penitenziario, provvederà, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione.
  8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro la scadenza del termine indicato nel comma 1.

Articolo 31.
(Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia)

  1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento adottato dal consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia.
  2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.
  3. Il consiglio nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 32.
(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 67.761.547, di cui euro 52.457.280 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 15.304.267 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
  2. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 734.208 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.
  3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente ad euro 68.495.755, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 33.
(Fondo anticipazione di liquidità)

  1. Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 83 milioni di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante ai sensi dell'articolo 34.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 246 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Le minori entrate derivanti dal comma 3, lettera a), sono valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, comma 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 32 e 33, e dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati complessivamente in 5.553,096 milioni di euro per l'anno 2020, 612 milioni di euro per l'anno 2021, 161 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 881,4 milioni di euro per l'anno per l'anno 2021, 298 milioni di euro per l'anno per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno per l'anno 2023 e in 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:
   a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
   b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
   c) quanto a 1.320 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
   d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
   e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
   f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
   g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
   h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefìci di cui all'articolo 2 dello stesso decreto interministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo; modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefìci di cui all'articolo 2 dello stesso decreto ministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo;
   i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
   l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
   n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   o) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   p) quanto a 887,8 milioni di euro per l'anno 2021, 53,8 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno di 34,43 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, 12, 13, 22, 32 e dal comma 3, lettera a) del presente articolo;

  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo, 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
  5. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
  6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 35.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
(Articolo 1)

Codice ATECO %
493210 – Trasporto con taxi 100,00%
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00%
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200,00%
551000 – Alberghi 150,00%
552010 – Villaggi turistici 150,00%
552020 – Ostelli della gioventù 150,00%
552030 – Rifugi di montagna 150,00%
552040 – Colonie marine e montane 150,00%
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%
561011 – Ristorazione con somministrazione 200,00%
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%
561030 – Gelaterie e pasticcerie 150,00%
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
561042 – Ristorazione ambulante 200,00%
561050 – Ristorazione su treni e navi 200,00%
562100 – Catering per eventi, banqueting 200,00%
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00%
591400 – Attività di proiezione cinematografica 200,00%
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento 200,00%
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200,00%
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%
823000 – Organizzazione di convegni e fiere 200,00%
855209 – Altra formazione culturale 200,00%
900101 – Attività nel campo della recitazione 200,00%
900109 – Altre rappresentazioni artistiche 200,00%
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200,00%
931110 – Gestione di stadi 200,00%
931120 – Gestione di piscine 200,00%
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%
931200 – Attività di club sportivi 200,00%
931300 – Gestione di palestre 200,00%
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
931999 – Altre attività sportive nca 200,00%
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%
932930 – Sale giochi e biliardi 200,00%
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00%
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00%
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200,00%
960420 – Stabilimenti termali 200,00%
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%

Tabella 1
(Articolo 18)

REGIONI QUOTA ACCESSO 2020 RISORSE PER MMG TAMPONI RAPIDI
PIEMONTE 7,36% 2.209.433,59
V D'AOSTA 0,21% 63.013,50
LOMBARDIA 16,64% 4.993.267,96
BOLZANO 0,86% 257.461,47
TRENTO 0,89% 267.069,57
VENETO 8,14% 2.442.545,00
FRIULI 2,06% 619.330,03
LIGURIA 2,68% 804.230,97
E ROMAGNA 7,46% 2.237.377,56
TOSCANA 6,30% 1.889.704,34
UMBRIA 1,49% 447.008,12
MARCHE 2,56% 769.003,80
LAZIO 9,68% 2.903.510,03
ABRUZZO 2,19% 656.940,83
MOLISE 0,51% 153.958,45
CAMPANIA 9,30% 2.790.545,16
PUGLIA 6,62% 1.986.526,10
BASILICATA 0,93% 280.312,58
CALABRIA 3,19% 957.153,68
SICILIA 8,16% 2.448.426,26
SARDEGNA 2,74% 823.181,00
TOTALE 100% 30.000.000,00

A.C. 2828 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:
   al comma 1, dopo le parole: «24 ottobre 2020» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020,»;
   il comma 2 è soppresso;
   al comma 4, le parole: «di cui al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3» e le parole: «soggetti riportati nell'Allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1»;
   al comma 5, le parole: «che non abbiano restituito il predetto ristoro» sono sostituite dalle seguenti: «che non abbiano restituito il predetto contributo indebitamente percepito»;
   al comma 6, le parole: «procedura web» sono sostituite dalle seguenti: «procedura telematica»;
   al comma 7, dopo le parole: «sia superiore a 5 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
   al comma 9, le parole: «e a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2.000 euro»;
   al comma 11, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;
   il comma 14 è sostituito dal seguente:
  «14. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-Gelaterie e pasticcerie, 561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, e dell'articolo 19-bis del presente decreto, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1»;
   dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
  «14-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11.
  14-ter. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 14-bis, per i soggetti di cui al medesimo comma 14-bis che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al predetto comma 14-bis è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo. Per i soggetti di cui al comma 14-bis che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano tra quelli riportati nell'Allegato 1, il contributo di cui al comma 14-bis spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  14-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede, quanto a 2.930 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34 e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.
  14-quinquies. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo periodo è soppresso».

  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 1-bis. – (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020) – 1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
  2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  Art. 1-ter.(Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche) – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4 al presente decreto.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 338 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  Art. 1-quater.(Fondo perequativo) – 1. Per l'anno 2021 è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, alimentato con quota parte delle maggiori entrate fiscali e contributive di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-septies e 13-novies del presente decreto, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, nonché del presente decreto, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che registrino una significativa perdita di fatturato. Per tali soggetti può essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base dei parametri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro sette giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere adottato. Ai relativi oneri, pari a 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  Art. 1-quinquies. – (Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale) – 1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-bis, come introdotto dall'articolo 19-bis del presente decreto, è aggiunto il seguente:
  «16-ter. L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti già adottati conformemente ai princìpi definiti dal presente comma».
  Art. 1-sexies. – (Controlli antimafia) – 1. Le previsioni del protocollo d'intesa di cui al comma 9 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, si applicano anche in relazione ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto.
  Art. 1-septies. – (Imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati) – 1. L'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
  «Art. 14. – (Cooperative sociali, imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati) – 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.
  2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
   a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
   b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale; l'individuazione dei disabili è curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
   c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale;
   d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e dalle imprese sociali;
   e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e delle imprese sociali;
   f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13, di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
   g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.
  3. Qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali, realizzato ai sensi dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base all'esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge, cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale e nell'impresa sociale è verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.
  4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

  All'articolo 2:
   al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;
   al comma 2, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
   alla rubrica, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma».

  All'articolo 3:
   al comma 1, le parole: «Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche» e le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «142 milioni»;
   al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono stabiliti con il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone la loro erogazione»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Le risorse di cui all'articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1».

  All'articolo 4:
   alla rubrica, le parole: «nella prima casa» sono sostituite dalle seguenti: «sulla prima casa».

  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 4-bis. – (Modifiche in materia di fondo di garanzia per la prima casa) – 1. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la lettera a) è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riacquistano efficacia le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 104 del 2020.
  Art. 4-ter. – (Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti) – 1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
  «b) per ‘consumatore’: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali»;
   b) all'articolo 7:
    1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;
    2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
   «d-bis) ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
   d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
   d-quater) limitatamente all'accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori»;
    3) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
  «2-ter. L'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili»;
   c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
  «Art. 7-bis. – (Procedure familiari)1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.
  2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
  3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
  4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
  5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi»;
   d) all'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.
  1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
  1-quater. Quando l'accordo è proposto da un soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
  1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti»;
   e) all'articolo 9:
    1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:
   a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
   b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
   c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
   d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
   e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159»;
    2) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
  «3-bis.1. Alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:
   a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
   b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
   c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
   d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
   e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
   f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
   g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.
  3-bis.2. L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-bis.
  3-bis.3. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti»;
   f) all'articolo 12, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
  «3-ter. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i princìpi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
  3-quater. Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria»;
   g) all'articolo 12-bis:
    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato»;
    2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i princìpi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore»;
    3) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e comma 3-bis»;
   h) all'articolo 13:
    1) al comma 3, le parole: «e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 4-bis, dopo le parole: «di cui alla presente sezione» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti,»;
   i) all'articolo 14-ter, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili»;
   l) l'articolo 14-decies è sostituito dal seguente:
  «Art. 14-decies. – (Azioni del liquidatore)1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendente, prosegue ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
  2. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
  3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori»;
   m) dopo l'articolo 14-terdecies è inserito il seguente:
  «Art. 14-quaterdecies. – (Debitore incapiente)1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. Non sono considerati utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
  2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  3. La domanda di esdebitazione è presentata per il tramite dell'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
   a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
   b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
   c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
   d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
  4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:
   a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
   b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
   c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
   d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
  5. L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.
  6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.
  7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
  8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti e il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale; del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
  9. L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il debitore può presentare, fino all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità a quanto previsto dal presente articolo. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
  4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano, deposita fino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 o di cui all'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.
  Art. 4-quater.(Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia) – 1. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinati al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo non sono altresì da ricomprendere nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano fino al 31 marzo 2021».

  All'articolo 5:
   al comma 1, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;
   al comma 4, le parole: «dalla data di entra» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata»;
   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «esistenti almeno dal 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura» e le parole: «fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta»;
   b) il comma 4 è abrogato.
  4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»;
   al comma 6, lettera a), le parole: «1 luglio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio»;
   al comma 7, le parole: «pari a» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in» e le parole: «e a» sono sostituite dalle seguenti: « e in»;
   dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020».

  All'articolo 6:
   al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;
   al comma 3, numero 2), dopo le parole: «vigenti disposizioni» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea» e le parole: «1 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «1o marzo».

  Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis. – (Misure urgenti per il sostegno dei settori del turismo e della cultura e per l'internazionalizzazione) – 1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «accompagnatori turistici» sono inserite le seguenti: «e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00,».
  3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.
  4. Il fondo di cui al comma 3 è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2021 per il ristoro, nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima, delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.
  5. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: «i festival musicali e operistici italiani» sono inserite le seguenti: «e le orchestre giovanili italiane» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, a decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini».
  6. Nel titolo della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: «dei festival musicali ed operistici italiani» sono inserite le seguenti: «e delle orchestre giovanili italiane».
  7. All'onere derivante dal comma 5 si provvede a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
  8. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «a decorrere dalla data di pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della pubblicazione».
  9. I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d), e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 91, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  10. Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 9, i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.
  11. Per il ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, situati nei territori dei comuni anche aderenti all'Associazione nazionale città delle Grotte, in conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere l'epidemia da COVID-19, nel limite di spesa di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021.
  12. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse agli enti gestori dei siti, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
  13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.
  14. Per il sostegno dell'internazionalizzazione le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2020, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.
  15. Al fine di sostenere, nel limite dello stanziamento di cui al presente comma, le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede, ai collegi universitari di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
  16. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di attuazione del comma 15.
  17. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.
  18. All'articolo 27, comma 6, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare».
  19. L'articolo 27, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.
  20. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 14 del presente articolo, pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  Art. 6-ter.(Misure urgenti a sostegno dell'attività di rivendita di giornali e riviste) – 1. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 1.000 euro, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto».

  L'articolo 7 è soppresso.

  Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
  «Art. 7-bis. – (Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro) – 1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono destinate, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2 del presente articolo, anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi alle imprese di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.
  2. Ai fini indicati dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2, che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto».

  All'articolo 8:
   al comma 1, le parole: «riportati nella tabella di cui all'Allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1»;
   al comma 4, le parole: «in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «in 274,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,5 milioni di euro per l'anno 2021».

  Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 8-bis. – (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020) – 1. Alle imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del presente decreto, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 234,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  Art. 8-ter. – (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche) – 1. Ai fini di ridurre nell'anno 2021 la spesa sostenuta dai titolari delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli Allegati al presente decreto, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Per l'attuazione del comma 1, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, definendo altresì il periodo temporale di rideterminazione delle tariffe e delle componenti e le relative modalità attuative ai fini del rispetto della spesa autorizzata di cui al comma 1, in modo che:
   a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel terzo trimestre dell'anno 2020, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
   b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel terzo trimestre dell'anno 2020, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a versare l'importo di cui al comma 1 sul conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, nella misura del 50 per cento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, per il restante 50 per cento, entro il 30 maggio 2021. L'ARERA assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e di misura di cui al comma 2 e degli oneri generali di sistema».

  All'articolo 9:
   al comma 1, le parole: «indicate nella tabella di cui all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1»;
   al comma 3, al primo periodo, la parola: «101,6» è sostituita dalla seguente: «112,7» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020»;
   al comma 4, la parola: «121,3» è sostituita dalla seguente: «137»;
   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1».

  Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 9-bis. – (Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2) – 1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 9 del presente decreto, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate, alla data del 26 novembre 2020, con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto.
  2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  Art. 9-ter.(Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio) – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e agli articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1, del presente decreto si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria (IMU), come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.
  2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1o maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1o gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1o marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1o gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.
  4. A far data dal 1o gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1o gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.
  7. All'onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.
  8. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «adiacenti» è sostituita dalla seguente: «prospicienti»;
   b) la parola: «particolare» è sostituita dalla seguente: «eccezionale».
  Art. 9-quater. – (Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali) – 1. Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
  2. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 2.
  4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.
  Art. 9-quinquies. – (Estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale) – 1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,8 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

  Nel titolo I, dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 10-bis. – (Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19) – 1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe.
  Art. 10-ter. – (Proroga dell'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica) – 1. Ai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021».

  All'articolo 11:
   al comma 1, le parole: «in relazione ai quali» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione al quale».

  All'articolo 12:
   al comma 1, ultimo periodo, le parole: «sei settimane del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sei settimane di cui al presente comma»;
   al comma 3, le parole: «primo gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio» e le parole: «di cui al comma 2» sono soppresse;
   il comma 7 è soppresso;
   al comma 12, dopo le parole: «Cassa integrazione in deroga» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;
   al comma 14, dopo le parole: «14 agosto 2020, n. 104,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,»;
   al comma 15, dopo le parole: «14 agosto 2020, n. 104,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio»;
   dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:
  «16-bis. All'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui al presente comma è attribuito anche, per un periodo massimo di dodici mesi ed entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1o gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021».
  16-ter. Agli oneri di cui al comma 16-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto»;
   al comma 17, le parole: «valutate in 3 milioni di» sono sostituite dalle seguenti: «, valutate in 3 milioni di euro»;
   alla rubrica, le parole: «per aziende» sono sostituite dalle seguenti: «per datori di lavoro».

  Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 12-bis. – (Misure in materia di integrazione salariale) – 1. Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1o e il 30 settembre 2020.
  2. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.
  3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro, ripartito in 41,1 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 16,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  4. Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 34 e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  Art. 12-ter.(Ulteriori misure in materia di integrazione salariale) – 1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, nel limite di 35,1 milioni di euro, ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35,1 milioni di euro per l'anno 2021 e valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  Art. 12-quater. – (Misure in favore degli operatori volontari del servizio civile universale) – 1. In deroga a quanto previsto all'articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nell'anno 2021 sono ammessi a svolgere il servizio civile universale i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età, a condizione che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile nell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

  All'articolo 13:
   al comma 1, dopo le parole: «assicurazione obbligatoria» sono inserite le seguenti: «contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» ed è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»;
   al comma 2, le parole: «a cura dall'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «a cura dell'Agenzia»;
   alla rubrica, dopo le parole: «l'assicurazione» è inserita la seguente: «obbligatoria».

  Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
  « Art. 13-bis. – (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2) – 1. La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all'articolo 13, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.
  2. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2.
  3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori di lavoro sono comunicati, a cura dell'Agenzia delle entrate, all'INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
  4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
  5. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  Art. 13-ter. – (Sospensione dei versamenti tributari) – 1. Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, nonché per i soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
   a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
   b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.
  2. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  Art. 13-quater.(Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre) – 1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
   a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
   b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
   c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
  2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, nonché ai soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto.
  4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.925 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  Art. 13-quinquies. – (Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP) – 1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.
  2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 9-quinquies del presente decreto, che disciplinano la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
  3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021.
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto.
  5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  6. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».
  7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, valutati in 1.759 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  Art. 13-sexies. – (Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP) – 1. Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020.
  Art. 13-septies. – (Proroga del termine per le definizioni agevolate) – 1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «10 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o marzo 2021».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  Art. 13-octies. – (Proroga dell'accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini) – 1. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
   b) al comma 2-bis, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  Art. 13-novies. – (Proroga dei termini per i versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) – 1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 è effettuato in misura pari al 20 per cento del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza entro il 18 dicembre 2020. La restante quota, pari all'80 per cento, può essere versata con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata è versata entro il 30 giugno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 559 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  Art. 13-decies. – (Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione) – 1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:
  «1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:
   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
   b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
   c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive»;
   b) dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:
  «1-quater.1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.
  1-quater.2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati».

  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020.
  3. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.
  4. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al comma 3, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.
  5. I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è intervenuta la decadenza dal beneficio possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4.
  6. All'articolo 68, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, e all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute».
  Art. 13-undecies. – (Disposizioni in materia di contribuzione volontaria) – 1. In via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari all'INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.
  Art. 13-duodecies. – (Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee) – 1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 19-bis.
  2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-quinquies, 13-bis, 13-ter, 13-terdecies e 22-bis, anche in conseguenza delle ordinanze del Ministro della salute del 10 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020, e del 20 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 21 novembre 2020, nonché in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 19-bis, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.790 milioni di euro per l'anno 2020 e 190,1 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: «Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio». In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 9-bis, 13-bis, 13-terdecies e 22-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 2, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
  4. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 2 anche negli esercizi successivi.
  5. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis e 9-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  Art. 13-terdecies. – (Bonus baby-sitting) – 1. A decorrere dalla data del 9 novembre 2020 limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La fruizione del bonus di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
  2. Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.
  4. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.
  5. Il bonus è erogato mediante il Libretto Famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La fruizione del bonus di cui al presente articolo è incompatibile con la fruizione del bonus per la frequenza di asili nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS procede al rigetto delle ulteriori domande presentate.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  Art. 13-quaterdecies.(Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore) – 1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le regioni e le province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.
  3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente articolo non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  Art. 13-quinquiesdecies. – (Rifinanziamento dei CAF) – 1. Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini dell'ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale (CAF), è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all'INPS. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono altresì utilizzate le risorse residue di cui al comma 10 dell'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, per la parte non già utilizzata ai fini del Reddito di emergenza.
  Art. 13-sexiesdecies. – (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1833 e della direttiva (UE) 2020/739) – 1. Gli allegati XLVII e XLVIII annessi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

«ALLEGATO XLVII

INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO
  Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.
  Nella tabella, “raccomandato” significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento

B. Livelli di contenimento

  2

  3

  4

  Luogo di lavoro

  1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio

  No

  Raccomandato

  Sì

  2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione

  No

  Raccomandato

  Sì

  Impianti

  3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento

  Se del caso

  Sì, in caso di infezione trasmessa per via aerea

  Sì

  Attrezzature

  4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA(1) o simile

  No

  Sì, per l'aria in entrata e in uscita

  Sì, per l'aria in uscita

  5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire

  Sì, per bancone e pavimento

  Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio

  Sì per bancone, pareti, pavimento e soffitto

  6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica

  No

  Raccomandato

  Sì

  7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti

  Raccomandato

  Sì

  Sì

  Sistema di funzionamento

  8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti

  Raccomandato

  Sì

  Sì, attraverso una zona filtro (airlock)(2)

  9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti

  Raccomandato

  Sì

  Sì

  10. Procedure specifiche di disinfezione

  Sì

  Sì

  Sì

  11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico

  Sì

  Sì

  Sì, stoccaggio in condizioni di sicurezza

  12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento

  No

  Raccomandato

  Raccomandato

  Rifiuti

  13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali

  Raccomandato

  Sì, sul sito o fuori sito

  Sì, sul sito

  Altre misure

  14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura

  No

  Raccomandato

  Sì

  15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti

  Raccomandato

  Raccomandato

  Sì

  (1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza
  (2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti.

ALLEGATO XLVIII
CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI
  Nella tabella, “raccomandato” significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1

  Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

  Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

  A. Misure di contenimento

  B. Livelli di contenimento

  2

  3

  4

  Informazioni generali

  1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente

  Sì

  Sì

  Sì

  2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:

  minimizzare la dispersione

  impedire la dispersione

  impedire la dispersione

  3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:

  minimizzare la dispersione

  impedire la dispersione

  impedire la dispersione

  4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati:

  inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

  inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

  inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

  5. I sigilli devono essere progettati in modo da:

  minimizzare la dispersione

  impedire la dispersione

  impedire la dispersione

  6. L'area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l'intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita

  No

  Raccomandato

  Sì

  7. L'area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione

  No

  Raccomandato

  Sì

  Impianti

  8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio

  Sì

  Sì

  Sì

  Attrezzature

  9. L'aria in entrata e in uscita dall'area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA (1)

  No

  Raccomandato

  Sì

  10. L'area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica

  No

  Raccomandato

  Sì

  11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria

  Raccomandato

  Raccomandato

  Sì

  Sistema di funzionamento

  12. I sistemi chiusi (2) devono essere situati all'interno di un'area controllata

  Raccomandato

  Raccomandato

  Sì, e costruiti a tal fine

  13. Affissione di avvisi di pericolo biologico

  Raccomandato

  Sì

  Sì

  14. L'accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto

  Raccomandato

  Sì

  Sì, attraverso una zona filtro (airlock) (3)

  15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata

  No

  Raccomandato

  Sì

  16. Il personale deve indossare indumenti protettivi

  Sì, indumenti da lavoro

  Sì

  Sì, cambio completo di indumenti

  Rifiuti

  17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico

  No

  Raccomandato

  Sì

  18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale

  Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

  Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

  Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

  (1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air Filter)
  (2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
  (3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti».

  Art. 13-septiesdecies.(Modifiche all'articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) – 1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «21 dicembre 2020» sono inserite le seguenti: «o scaduti nelle annualità 2018 e 2019» e dopo le parole: «sono effettuati» sono inserite le seguenti: «, nel limite del 40 per cento dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ‘de minimis’, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ‘de minimis’ nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ‘de minimis’ nel settore della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni a far data dal 9 novembre 2020».
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  Art. 13-duodevicies. – (Proroga della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL) – 1. La disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2021.
  2. Al relativo onere, pari ad euro 20.000.000, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  Art. 13-undevicies. – (Finanziamento dei fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per l'erogazione dell'assegno ordinario COVID-19) – 1. I fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono autorizzati ad utilizzare le somme stanziate dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020».

  All'articolo 14:
   al comma 2, alinea, le parole: «relative alle mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «relativa alle mensilità»;
   al comma 4, le parole: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo decreto-legge n. 34 del 2020».

  All'articolo 15:
   al comma 6, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: «dal 1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio»;
   al comma 8, le parole: «trova applicazione di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «si applica quanto previsto»;
   al comma 10, dopo le parole: «L'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «di spesa».

  Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
  «Art. 15-bis. – (Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite nonché disposizioni per promuovere l'occupazione giovanile) – 1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 1, è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a 1.000 euro.
  2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data del 30 novembre 2020, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data del 30 novembre 2020.
  3. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
   a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
   b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
   c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 30 novembre 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
   d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
   a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
   b) titolari di pensione.
  5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:
   a) titolarità nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
   b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
   c) assenza di titolarità, alla data del 30 novembre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
  6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1o gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 1.000 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1o gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.
  7. Il requisito di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto anche ai sensi dell'articolo 84, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si riferisce esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato.
  8. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'INPS entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
  9. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  10. Le indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere richieste, a pena di decadenza, entro quindici giorni a decorrere dal 30 novembre 2020.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo ad esclusione del comma 12, pari a 466,5 milioni di euro per l'anno 2020 e, in soli termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 26,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  12. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2021, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2021, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  13. All'onere derivante dal comma 12, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 3,3 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
   a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto;
   b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1 milione di euro per l'anno 2023, 1,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 12».

  All'articolo 16:
   al comma 1, secondo periodo, le parole: «previsti dalla normativa» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalla normativa».

  Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 16-bis. – (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 3) – 1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO riportati nell'Allegato 3, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.
  2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  Art. 16-ter. – (Quarta gamma) – 1. L'articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:
  «Art. 58-bis. – (Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta) – 1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.
  2. Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni a far data dal 9 novembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché la procedura di revoca del contributo nel caso in cui non sia rispettata la condizione di cui al comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.
  4. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

  All'articolo 17:
   al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «Comitato Olimpico Nazionale» è inserita la seguente: «Italiano» e, al secondo periodo, le parole da: «decreto-legge 14agosto 2020» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto»;
   al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 5 del decreto» la parola: «ministeriale» è soppressa e le parole: «dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI)» sono sostituite dalle seguenti: «dal CONI»;
   al comma 3, le parole: «decreto-legge 9 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 19 maggio 2020»;
   al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di spesa di cui al presente articolo è incrementato degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio di Sport e Salute S.p.A. verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o di cui all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, o di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»;
   al comma 5, le parole: «decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104»;
   dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al presente articolo, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati»;
   al comma 6, ultimo periodo, le parole: «trova applicazione di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «si applica quanto previsto»;
   alla rubrica, la parola: «sportivi» è sostituita dalle seguenti: «dello sport».

  Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 17-bis. – (Ulteriori disposizioni a favore dei lavoratori dello sport) – 1. Per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del Reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
  2. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate, entro il 7 dicembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute S.p.A. che, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal CONI sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.
  3. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o di cui all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, o di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, o di cui all'articolo 17 del presente decreto, per i quali permangano i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di dicembre 2020.
  4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 le risorse trasferite a Sport e Salute S.p.A. per l'anno 2020 sono incrementate di 170 milioni di euro. Per le stesse finalità di cui ai commi da 1 a 3, Sport e Salute S.p.A. impiega, ove necessario in considerazione del numero delle domande pervenute, gli eventuali avanzi di spesa verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o di cui all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, o di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, o di cui all'articolo 17 del presente decreto. Entro il 31 dicembre 2020, le eventuali risorse residue, di cui al presente comma, sono ripartite da Sport e Salute S.p.A., tra tutti gli aventi diritto, in parti uguali, ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di dicembre 2020.
  5. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi da 1 a 3, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.
  6. Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1, Sport e Salute S.p.A. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo provvede Sport e Salute S.p.A. nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  Art. 17-ter. – (Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali) – 1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, in materia di requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici-ecobonus, nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia di efficienza energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo a questi ultimi di osservare le disposizioni in materia di disciplina dell'equo compenso previste dall'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nei riguardi dei professionisti incaricati degli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi ordini o collegi professionali.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione, garantisce le misure di vigilanza ai sensi del comma 1, segnalando eventuali violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo».

  All'articolo 18:
   al comma 2, dopo le parole: «di cui alla Tabella 1» è inserita la seguente: «allegata».

  Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 19-bis. – (Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive) – 1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:
  «16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblica nel proprio sito internet istituzionale e comunica ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, può individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento in materia di ‘Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale’, di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresì sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, una o più regioni nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Le ordinanze di cui al secondo periodo sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei quali sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo. I verbali del Comitato tecnico scientifico e della cabina di regia di cui al presente articolo sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa è stata adottata sono pubblicati entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
  Art. 19-ter. – (Prestazioni acquistate dal Servizio sanitario nazionale da privati accreditati) – 1. All'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le» sono sostituite dalla seguente: «Le»;
   b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.
  5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio-sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020».
  Art. 19-quater. – (Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19) – 1. Al fine di procedere all'acquisto e alla distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare agli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  Art. 19-quinquies. – (Disposizioni urgenti per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi) – 1. Al fine di sostenere e implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i costi massimi per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le strutture sanitarie private accreditate.
  Art. 19-sexies. – (Disposizioni in materia di attività svolte presso le Unità speciali di continuità assistenziale e le scuole di specializzazione in medicina) – 1. Lo svolgimento dell'attività presso le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è compatibile con lo svolgimento dell'attività di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina.
  Art. 19-septies. – (Disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri) – 1. Al fine di favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani, alle farmacie che operano nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun soggetto beneficiario e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 6, delle spese per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011.
  2. Le prestazioni di telemedicina di cui al presente articolo possono essere erogate presso le farmacie di cui al comma 1 previo accordo con l'azienda sanitaria di riferimento che definisce il tetto massimo di prestazioni annuali e, nei limiti dello stesso, sulla base di prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, applicando le tariffe stabilite dal nomenclatore tariffario regionale ovvero l'eventuale regime di esenzione previsto, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario regionale.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, alle procedure di concessione e di utilizzo del contributo, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,715 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.
  Art. 19-octies. – (Finanziamento della diagnostica molecolare) – 1. Per consentire il miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo.
  2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche con riguardo alla destinazione e distribuzione delle risorse allocate ai sensi del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.
  Art. 19-novies. – (Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali) – 1. Al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020, e di altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del Terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministero della salute da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1 secondo linee guida che consentano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1 e di tener conto della demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale. All'onere di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.
  Art. 19-decies. – (Misure urgenti di solidarietà alimentare) – 1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro per l'anno 2020, da erogare a ciascun comune, entro sette giorni a far data dal 24 novembre 2020, sulla base degli allegati 1 e 2 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.
  2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.
  3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza da COVID-19 possono essere stabilite dagli enti locali fino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  Art. 19-undecies. – (Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari) – 1. Per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2021 è autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:
   a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare;
   b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.
  2. Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa procedura da parte della Direzione generale del personale militare sul portale online del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e sono definite entro i successivi venti giorni.
  3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.
  4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  5. All'articolo 2197-ter.1, comma 2, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «la professione sanitaria infermieristica» sono sostituite dalle seguenti: «le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1,».
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  Art. 19-duodecies. – (Potenziamento della Sanità militare per l'emergenza da COVID-19) – 1. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presìdi igienico-sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura, è autorizzata la spesa complessiva di 7.800.000 euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7.800.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto».

  All'articolo 20:
   al comma 1, al primo periodo, le parole: « contact tracing» sono sostituite dalle seguenti: «tracciamento dei contatti» e, al secondo periodo, le parole: «contatti stretti o casuali» sono sostituite dalle seguenti: «contatti così come definiti dalla circolare del Ministero della salute n. 18584 del 29 maggio 2020, e successivi aggiornamenti,» e dopo le parole: «decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70,»;
   il comma «3» è rinumerato comma «2» e, al comma 2, le parole: «Ministro per la salute» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della salute» e le parole: «articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,»;
   il comma «4» è rinumerato comma «3»;
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Dal 1o gennaio 2021 e fino al termine di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le attività dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento della piattaforma e dell'applicazione «Immuni», di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, sono realizzate dalla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri».

  Dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 20-bis. – (Disposizioni in materia di attività degli psicologi) – 1. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nell'eccezionale situazione causata dall'epidemia da COVID-19 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini e agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) ai fini dell'applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2006, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale possono organizzare l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale.
  Art. 20-ter. – (Contratti d'opera da parte di aziende sanitarie pubbliche nella regione Trentino-Alto Adige) – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 449 è inserito il seguente:
  «449-bis. Per il triennio 2020-2022, i contratti di cui al comma 449 possono essere rinnovati per un'ulteriore annualità nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato».

  All'articolo 21:
   al comma 1, le parole da: «Il Fondo» fino a «è incrementato» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata»;
   dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
  «6-bis. In conseguenza anche dei periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza negli istituti scolastici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo per il recupero dei gap formativi, con una dotazione pari a 5.532.195 euro per l'anno 2021.
  6-ter. Le risorse di cui al comma 6-bis sono destinate esclusivamente all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, volte anche a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale dell'offerta formativa.
  6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità di presentazione delle istanze da parte delle singole istituzioni scolastiche per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 6-bis, impiegate per la remunerazione del personale docente, secondo la disciplina contrattuale vigente, a titolo di attività aggiuntive di insegnamento, nonché i criteri per il riparto delle medesime, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione che, sulla base dei dati relativi ai livelli di apprendimento degli studenti, si trovano in una situazione di maggiore svantaggio.
  6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5.532.195 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto»;
   dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato con delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, sono stanziati, per le finalità di cui al comma 2, 2 milioni di euro per l'anno 2021 da trasferire alla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto, nei limiti delle risorse disponibili, in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del presente decreto».

  Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
  «Art. 21-bis. – (Misure per la proroga dei dottorati di ricerca) – 1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi dell'ultimo anno di corso che abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 236, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 21,6 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 21,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto. Le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalità sono rese disponibili per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università».

  All'articolo 22:
   al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   « b-bis) al comma 5, le parole: “minori di anni quattordici” sono sostituite dalle seguenti: “minori di anni sedici”».

  Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
  « Art. 22-bis. – (Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado) – 1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
  3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
  4. I benefìci di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS procede al rigetto delle ulteriori domande presentate.
  5. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui ai commi da 1 a 3, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  Art. 22-ter. – (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) – 1. All'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostitute dalle seguenti: «nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021».
  2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 390 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al comma 3. Per i servizi aggiuntivi, le regioni e i comuni, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni a far data dal 9 novembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 2 nonché per l'utilizzo delle residue risorse, tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 340 dell'11 agosto 2020.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 34».

  All'articolo 23:
   al comma 1, al primo periodo, le parole: «da 2 a 9» sono sostituite dalle seguenti: «da 2 a 9-ter» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Resta ferma» sono inserite le seguenti: «fino alla scadenza del medesimo termine»;
   al comma 5, al sesto periodo, le parole: «o formata» sono sostituite dalle seguenti: «o fermata» e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi acconsentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523 del codice di procedura penale»;
   al comma 6, le parole: «legge 1 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «legge 1o dicembre»;
   dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  «8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le conclusioni ai difensori delle parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dalla predetta data di entrata in vigore»;
   al comma 9, primo periodo, le parole: «camera di consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «camera di consiglio»;
   dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
  «9-bis. La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale.
  9-ter. In ragione delle limitazioni poste dalle misure antipandemiche, l'incolpato e il suo difensore possono partecipare all'udienza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, mediante collegamento da remoto, a mezzo dei sistemi informativi individuati e resi disponibili con provvedimento del direttore dell'ufficio dei sistemi informativi del Consiglio superiore della magistratura. Prima dell'udienza, la sezione disciplinare fa comunicare all'incolpato e al difensore, che abbiano fatto richiesta di partecipare da remoto, giorno, ora e modalità del collegamento»;
   dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
  «10-bis. All'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, il numero 33-bis è abrogato.
  10-ter. All'articolo 190 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. Nel processo amministrativo le modalità di pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle previste nelle forme e con le modalità disciplinate dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato».
  10-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
   alla rubrica, le parole: «da CIVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «da COVID-19».

  Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
  « Art. 23-bis.(Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19) – 1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.
  2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto.
  3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.
  4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.
  5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 2020.
  6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre 2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020.
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e all'articolo 310 del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza.
  Art. 23-ter. – (Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19) – 1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale.
  2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo, in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.
  3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1.
  4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, è sospeso durante il tempo in cui il procedimento disciplinare è rinviato per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Agli effetti della durata della sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2.
  Art. 23-quater. – (Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche) – 1. Agli enti indicati nell'elenco 1 annesso al presente decreto, in quanto unità che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.
  2. All'articolo 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole: «operata dall'ISTAT» sono aggiunte le seguenti: «, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica».
  Art. 23-quinquies.(Estensione delle risorse finanziarie ai soggetti accolti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza) – 1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, di rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da COVID-19 e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato».

  All'articolo 24:
   al comma 1, primo periodo, le parole: «a quanto prevista» sono sostituite dalle seguenti: «a quanto previsto», le parole: «dalla legge 77» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge n. 77» e le parole: «nel decreto stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nel medesimo provvedimento»;
   al comma 4:
    al primo periodo, le parole da: «mediante posta» fino a «Ministro della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia»;
    al secondo periodo, le parole: «e pubblicato sul Portale» sono sostituite dalle seguenti: «, pubblicato nel portale»;
    all'ultimo periodo, dopo le parole: «relative ai formati degli atti» sono inserite le seguenti: «e alla sottoscrizione digitale»;
    sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza»;
   al comma 5, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4» e dopo le parole: «nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio» sono aggiunte le seguenti: «e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza»;
   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.
  6-ter. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale.
  6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.
  6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.
  6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile:
   a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
   b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;
   c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4;
   d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
   e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.
  6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.
  6-octies. Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies.
  6-novies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 6-bis a 6-quinquies e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.
  6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4.
  6-undecies. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 25:
   al comma 1, le parole da: «convertito» fino a «n. 70» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70»;
   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «codice del processo amministrativo,» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,»;
   al comma 3, le parole: «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1 del citato articolo 4».

  All'articolo 26:
   al comma 1, le parole da: «dell'articolo 85» fino a «n. 126» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» e le parole: «articolo 91, comma 2, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 2, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto»;
   al comma 2, all'alinea, le parole: «All'articolo 257» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 257» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «All'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 27:
   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 28:
   al comma 1, le parole: «prevista dal comma 1 predetto l'articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal primo comma del predetto articolo 52»;
   al comma 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».

  All'articolo 29:
   al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021», le parole: «e che siano stati già assegnati» sono sostituite dalle seguenti: «o che siano stati assegnati», le parole: «all'articolo 30-tersono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975,» e le parole: «commi uno e due dell'articolo 30-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter»;
   al comma 2, le parole: «rispetto ai delitti» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento ai condannati per delitti» e le parole: «agli articoli 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 416-bis».

  All'articolo 30:
   al comma 1:
    all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
    alla lettera a), le parole: «rispetto ai delitti» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento ai condannati per delitti» e le parole: «agli articoli 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 416-bis»;
   al comma 4, dopo le parole: «La procedura di controllo» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 3»;
   al comma 6, le parole: «Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'esecuzione della pena detentiva con le modalità di cui al comma 1»;
   dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  «9-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 31:
   al comma 1, le parole: «con regolamento adottato dal» sono sostituite dalle seguenti: «con regolamento del».

  Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti:
  « Art. 31-bis.(Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali) – 1. All'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «programmati sino al 30 settembre 2020» sono soppresse.
  2. Il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi professionali, nazionali e territoriali, può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei princìpi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.
  3. Il consiglio nazionale dell'ordine o del collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottare, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.
  4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il consiglio nazionale dell'ordine o del collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data del 9 novembre 2020, per un periodo non superiore a novanta giorni dalla medesima data.
  5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli ordini e collegi territoriali e nazionali scaduti.
  Art. 31-ter.(Differimento dell'entrata in vigore della class action) – 1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole: «diciannove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque mesi».
  Art. 31-quater. – (Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020) – 1. In considerazione della grave recrudescenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di contenere il carattere particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dall'articolo 21-ter, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31 marzo 2021.
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad essa si provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Art. 31-quinquies. – (Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale) – 1. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgono entro il 15 aprile 2022.
  2. Gli appositi accordi di cui all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie possono prevedere il ricorso a modalità telematiche in funzione dello snellimento delle procedure, anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali.
  Art. 31-sexies. – (Rinvio del federalismo fiscale) – 1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «2021», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2023»;
   b) all'articolo 4:
    1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2022» e le parole: «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2023»;
    2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2023»;
   c) all'articolo 7:
    1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2023»;
    2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2022»;
   d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2023».
  Art. 31-septies. – (Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa) – 1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da: «che, sulla base» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e sono svolte sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica, definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti. Ciascun Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per il Dipartimento delle finanze relativamente al Sistema informativo della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, stipula un apposito accordo con la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettività e per l'erogazione dei connessi servizi, secondo il modello relazionale definito dal Dipartimento. Analoga facoltà è riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti per quanto concerne i sistemi informativi attinenti al sistema di finanza pubblica. A partire dal 1o gennaio 2021 con uno o più provvedimenti del Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, sentita la SOGEI Spa, gli importi dei corrispettivi previsti dalla convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato 2013-2016 sono rideterminati, in conseguenza della sottoscrizione degli accordi e dei disciplinari stipulati dai singoli Dipartimenti, secondo criteri di ripartizione definiti ed applicati nell'ambito della convenzione, ivi inclusi quelli applicati nell'ambito delle attività di customer satisfaction, approvati dal Comitato di governo della convenzione relativamente all'anno precedente. Gli effetti della convenzione di cui al quarto periodo e degli altri accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati cessano a seguito dell'efficacia di tutti gli accordi previsti al secondo e al terzo periodo. Il Dipartimento delle finanze, ai sensi dall'articolo 56, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stipula, d'intesa con le Agenzie fiscali e gli altri enti della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto regolativo con la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il Sistema informativo della fiscalità. Fino alla stipula del nuovo atto regolativo, continuano ad avere vigore gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la SOGEI Spa».
  Art. 31-octies. – (Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e risoluzione delle controversie internazionali) – 1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, in deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e all'articolo 17, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui al citato articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.
  2. Al fine di definire modalità semplificate per l'inserimento degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui all'articolo 52, comma 6, e all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro il 31 dicembre 2022.
  3. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e» sono sostituite dalle seguenti: «vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi,»;
   b) dopo le parole: «legge 22 marzo 1993, n. 99,» sono inserite le seguenti: «e dalla direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli,».
  4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi».
  Art. 31-novies. – (Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati) – 1. I gestori di fondi di investimento alternativi che, ai sensi delle previsioni di legge e del regolamento del fondo, gestiscono fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, possono, entro il 31 dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo secondo le procedure di cui al presente articolo, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti (la «Proroga Straordinaria»). Tale modifica del regolamento è possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data del 30 novembre 2020, anche nel caso in cui: 1) il relativo regolamento di gestione già preveda la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30 (il «Periodo di Grazia»), ma tale facoltà non sia stata ancora esercitata alla data del 30 novembre 2020, fermo restando che in tal caso i gestori dovranno eventualmente avvalersi prima della Proroga Straordinaria e, solo in seguito, della proroga di cui al Periodo di Grazia; 2) sia già stata deliberata la proroga della durata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30 («Periodo di Grazia»), ovvero i fondi immobiliari anzidetti si trovino nel Periodo di Grazia; 3) il relativo regolamento di gestione già preveda la possibilità di avvalersi della proroga straordinaria di cui all'articolo 22, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 4) la loro scadenza ricorra entro il 31 dicembre 2020. L'eventuale adozione della Proroga Straordinaria vale come revoca del Periodo di Grazia, a partire dalla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria, fermo restando che una volta scaduto il termine della Proroga Straordinaria i gestori possono eventualmente avvalersi nuovamente del Periodo di Grazia solo ed esclusivamente per un termine pari alla durata residua del Periodo di Grazia alla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria.
  2. I gestori esercitano i poteri di eventuale Proroga Straordinaria di cui al comma 1, previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti dei fondi. I gestori possono prevedere la riunione ed il voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei termini e delle condizioni, quanto alle modalità di svolgimento, di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'avviso di convocazione dell'assemblea è pubblicato, anche in deroga ai termini di preavviso previsti nei regolamenti di gestione, con un preavviso minimo di sette giorni di calendario. Durante il periodo di Proroga Straordinaria e, nel caso in cui il gestore vi faccia ricorso, nel successivo Periodo di Grazia, la misura della commissione di gestione su base annuale è ridotta di due terzi rispetto alla commissione di gestione originariamente indicata nel relativo regolamento al momento dell'istituzione del fondo gestito ed è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo.
  3. In quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi da 5-quater a 5-novies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  4. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformità al presente articolo si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015.
  Art. 31-decies. – (Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) – 1. All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono limite di spesa. Le risorse relative all'anno 2021 concorrono al finanziamento e all'integrazione delle istanze di contributo già presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020 nonché al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalità e procedure di cui al comma 6 del presente articolo e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020. Al fine di un celere avvio delle procedure di erogazione del contributo ivi previsto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della misura di cui all'articolo 6 del citato decreto ministeriale 27 ottobre 2020, entro il 31 dicembre 2020, un importo pari a 250 milioni di euro»;
   b) al comma 2, le parole da: «con codice ATECO prevalente» fino a «materia prima di territorio» sono sostituite dalle seguenti: «con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, nonché con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Gli ittiturismi, ai soli fini della presente procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12».
  2. L'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020, è conseguentemente adeguato a quanto previsto al comma 1, lettera a).
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
  Art. 31-undecies. – (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali) – 1. In relazione alle infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società in house esistenti nel ruolo di concessionari ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la società da essi a tale fine individuata può procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità, alla data del 30 novembre 2020, di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di riscatto, i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dall'articolo 2437-quater, secondo comma, del codice civile sono ridotti rispettivamente a cinque giorni e a dieci giorni e il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo 2437-quater è ridotto a venti giorni. Relativamente all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  Art. 31-duodecies. – (Utilizzo dei materiali legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua) – 1. Al fine di garantire la riduzione degli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti locali e degli altri enti competenti, nonché la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomassa, il materiale e i residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua realizzati in base a progetti autorizzati dagli enti pubblici preposti, contenenti l'indicazione topografica e la stima dei materiali ritratti, rispondono ai criteri della tracciabilità e rintracciabilità di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, e sono conseguentemente considerati «biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali» ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto nonché inclusi nella tabella B del medesimo decreto.
  Art. 31-terdecies. – (Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139) – 1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale»;
   b) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:
    «m-bis) predispone l'elenco dei soggetti, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, da trasmettere al presidente del tribunale nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato»;
   c) all'articolo 21, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto»;
   d) all'articolo 25, comma 6, dopo le parole: «nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e dell'equilibrio tra i generi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali devono riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato»;
   e) all'articolo 26, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale pari opportunità, i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai Comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), non si applicano ai procedimenti elettorali già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  Dopo articolo 32 sono inseriti i seguenti:
  « Art. 32-bis. – (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e del Corpo di polizia penitenziaria, nonché per l'emersione del lavoro irregolare) –1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 62.296.824, di cui euro 48.522.984 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
  2. Al fine di garantire la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1o novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di biocontenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 5.325.302 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  3. A decorrere dal 31 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.507.485, di cui euro 4.338.323 per l'anno 2020 ed euro 2.169.162 per l'anno 2021. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
  4. All'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 23, primo periodo, le parole: «24.615.384 euro per il 2020 e di 5.384.616 euro per il 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30.000.000 di euro per l'anno 2021»;
   b) al comma 25, primo periodo, le parole: «euro 24.615.384 per l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «30.000.000 di euro per l'anno 2021».

  5. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 3.636.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede, per l'anno 2020, quanto a euro 571.500, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, quanto a euro 3.065.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  7. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a 71,96 milioni di euro per l'anno 2020 e a 26,78 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

  Art. 32-ter. – (Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari) – 1. Al fine della corresponsione dell'indennità di udienza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza.
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Art. 32-quater. – (Contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19) – 1. Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020. Il contributo non concorre alla determinazione del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza da COVID-19 possono essere stabilite dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta. Ai relativi oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 250 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Tabella A

Regioni

Percentuale di riparto

Riparto del contributo per la riduzione del debito

  Abruzzo

3,16%

7.906.447,37

  Basilicata

2,50%

6.246.447,37

  Calabria

4,46%

11.151.447,37

  Campania

10,54%

26.349.605,26

  Emilia-Romagna

8,51%

21.266.447,37

  Lazio

11,70%

29.258.289,47

  Liguria

3,10%

7.751.973,68

  Lombardia

17,48%

43.706.315,79

  Marche

3,48%

8.705.921,05

  Molise

0,96%

2.393.026,32

  Piemonte

8,23%

20.568.026,32

  Puglia

8,15%

20.381.710,53

  Toscana

7,82%

19.543.289,47

  Umbria

1,96%

4.905.131,58

  Veneto

7,95%

19.865.921,05

  TOTALE

100,00%

250.000.000,00

  2. Per l'anno 2021 è assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19. Il riparto del contributo fra le regioni è effettuato, sulla base della proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 gennaio 2021 sulla base dei seguenti criteri:
   a) quanto a 90 milioni di euro:
    1) nella misura del 50 per cento per le regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato;
    2) nella misura del 30 per cento per le regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato;
    3) nella misura del 20 per cento per le regioni non rientranti nelle categorie di cui ai numeri 1) e 2);
   b) quanto a 20 milioni di euro considerando le regioni destinatarie di ordinanze regionali più restrittive rispetto a quanto disposto dai provvedimenti governativi, adottate fino alla data della proposta di cui al presente comma.
  3. All'onere derivante dal comma 2, pari a 110 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.
  Art. 32-quinquies. – (Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori) – 1. In considerazione del fatto che l'approvvigionamento idrico delle isole minori è più oneroso rispetto alla media nazionale, a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa nei limiti dello stanziamento di cui al presente articolo, allo scopo di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie residenti e alle imprese locali, è disposta la concessione di un trasferimento ai comuni delle isole minori di euro 3 milioni per l'anno 2021.
  2. Il riparto delle risorse di cui al comma 1 è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.
  Art. 32-sexies.(Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP – Emergenza Palermo) – 1. Gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro di personale con contratto di lavoro atipico appartenente al bacino PIP – Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in essere o scaduti nell'anno 2020, fino al 31 dicembre 2021.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 33:
   al comma 1, le parole: «mediante ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi».

  Nel titolo III, dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente:
  « Art. 33-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

  L'articolo 34 è sostituito dal seguente:
  « Art. 34. – (Disposizioni finanziarie) – 1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 16 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2025.
  3. Le minori entrate derivanti dal comma 7, lettera a), sono valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.
  4. In considerazione delle necessità connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 la dotazione finanziaria complessiva del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, può essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle spese di funzionamento, comunque denominate, relative, prioritariamente, al sistema di cui all'articolo 32-ter del citato decreto legislativo n. 58 del 1998.
  5. Gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-ter, 1-quater, 3, 6-bis, 12-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13-septies, 13-novies, 15-bis, 17-bis, 31-decies, 32-bis e 32-quater e dai commi 6, 10 e 11 del presente articolo sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. All'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli importi, per l'anno 2020, sono rideterminati come indicato nell'Allegato 5 al presente decreto.
  6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 610 milioni di euro per l'anno 2021.
  7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2, 3, 5, comma 5, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-quinquies, 12-bis, 12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13-septies, 13-novies, 13-duodecies, 13-terdecies, 13-quaterdecies, 13-quinquiesdecies, 13-septiesdecies, 13-duodevicies, 15, 15-bis, 16, 16-bis, 17, 17-bis, 19-quater, 19-decies, 19-undecies, 20, 21, 22-bis, 22-ter, 31-decies, 32, 32-bis, 32-quater e 33 e dai commi 1, 2, 3, 6, 10 e 11 del presente articolo, determinati complessivamente in 19.021,356 milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni di euro per l'anno 2021, 161,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni di euro per l'anno 2021, in 298,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024 e in 23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
   a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
   b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
   c) quanto a 3.390 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
   d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
   e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
   f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
   g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
   h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefìci di cui all'articolo 2 dello stesso decreto ministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo;
   i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
   l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 93,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
   n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   o) quanto a 30,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   p) quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 69,331 milioni di euro per l'anno 2020, 8.876,522 milioni di euro per l'anno 2021 e 53,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 5, 9-quinquies, 12, 12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-septies, 13-novies, 19-undecies, 22, 32 e 32-bis e dalla lettera a) del presente comma;
   q) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
   r) quanto a 5.260 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
   s) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;
   t) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 9 novembre 2020, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;
   u) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;
   v) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
   z) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   aa) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
   bb) quanto a 157 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
   cc) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli effetti dell'articolo 13-duodecies;
   dd) quanto a 24.615.384 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 32-bis, comma 4, lettera b);
   ee) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 31-decies, comma 1, lettera a);
   ff) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di cassa, mediante corrispondente riduzione della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   gg) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 5.
  8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le relative risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  9. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
  10. Il Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di accelerare nel 2020 l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  11. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10-bis, e 229, commi 2-bis e 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 85, comma 1, 88, comma 2, e 89, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l'anno 2020 è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo. Conseguentemente, per tale importo, la previsione di cui all'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è da intendersi riferita all'anno 2021.
  12. Ai fini dell'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si considerano utilizzate, oltre alle somme impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche quelle per le quali le amministrazioni destinatarie delle risorse di cui al comma 8 del citato articolo 265, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data del 20 dicembre 2020, abbiano adottato gli atti presupposti all'impegno delle risorse. Per gli interventi di conto capitale non si applica quanto disposto dall'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, relativamente ai termini di cui al comma 3 dell'articolo 34-bis della legge n. 196 del 2009.
  13. Le somme destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria previste ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti indicati al comma 8 dell'articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono impegnate per la necessaria regolarizzazione.
  14. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 12 e 13 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da impegni di spesa delegata per le quali non ricorrono i presupposti di cui al comma 12. I competenti organi di controllo vigilano sulla corretta applicazione del presente comma.
  15. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa».

  L'allegato 1 è sostituito dal seguente:
«Allegato 1
(articolo 1)

Codice ATECO %
493210 – Trasporto con taxi 100,00%
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00%
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200,00%
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA 100,00%
551000 – Alberghi 150,00%
552010 – Villaggi turistici 150,00%
552020 – Ostelli della gioventù 150,00%
552030 – Rifugi di montagna 150,00%
552040 – Colonie marine e montane 150,00%
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%
561011 – Ristorazione con somministrazione 200,00%
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%
561030 – Gelaterie e pasticcerie 150,00%
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
561042 – Ristorazione ambulante 200,00%
561050 – Ristorazione su treni e navi 200,00%
562100 – Catering per eventi, banqueting 200,00%
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00%
591400 – Attività di proiezione cinematografica 200,00%
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento 200,00%
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200,00%
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%
823000 – Organizzazione di convegni e fiere 200,00%
855209 – Altra formazione culturale 200,00%
900101 – Attività nel campo della recitazione 200,00%
900109 – Altre rappresentazioni artistiche 200,00%
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo 200,00%
931110 – Gestione di stadi 200,00%
931120 – Gestione di piscine 200,00%
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%
931200 – Attività di club sportivi 200,00%
931300 – Gestione di palestre 200,00%
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
931999 – Altre attività sportive nca 200,00%
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%
932930 – Sale giochi e biliardi 200,00%
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00%
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00%
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200,00%
960420 – Stabilimenti termali 200,00%
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%
493909 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 100,00%
503000 – Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) 100,00%
619020 – Posto telefonico pubblico ed Internet Point 50,00%
742011 – Attività di fotoreporter 100,00%
742019 – Altre attività di riprese fotografiche 100,00%
855100 – Corsi sportivi e ricreativi 200,00%
855201 – Corsi di danza 100,00%
920002 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone 100,00%
960110 – Attività delle lavanderie industriali 100,00%
477835 – Commercio al dettaglio di bomboniere 100,00%
522130 – Gestione di stazioni per autobus 100,00%
931992 – Attività delle guide alpine 200,00%
743000 – Traduzione e interpretariato 100,00%
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 50,00%
910100 – Attività di biblioteche ed archivi 200,00%
910200 – Attività di musei 200,00%
910300 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 200,00%
910400 – Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 200,00%
205102 – Fabbricazione di articoli esplosivi 100,00%

».

  Dopo l'allegato 1 sono aggiunti i seguenti:
«Allegato 2
(articolo 1-bis)

Codice ATECO Descrizione %
47.19.10 Grandi magazzini 200%
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 200%
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa 200%
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 200%
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 200%
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 200%
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 200%
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 200%
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 200%
47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 200%
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 200%
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 200%
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 200%
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 200%
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 200%
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico 200%
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 200%
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 200%
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 200%
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 200%
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 200%
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 200%
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 200%
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 200%
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) 200%
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato 200%
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 200%
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 200%
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) 200%
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 200%
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 200%
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 200%
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 200%
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 200%
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 200%
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 200%
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 200%
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 200%
47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) 200%
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 200%
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 200%
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 200%
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 200%
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 200%
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 200%
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 200%
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio 200%
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso 200%
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 200%
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 200%
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 200%
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) 200%
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 200%
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 200%
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 200%
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro 200%
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 200%
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 200%

Allegato 3
(articolo 16-bis)

Codice Ateco Descrizione
01.xx.xx Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx Pesca e acquacoltura
11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00 Produzione di birra
46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

Allegato 4
(articolo 1-ter)

CODICE CODICE ATECO DESCRIZIONE %
461201 46 12 01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti 100%
461403 46 14 03 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio 100%
461501 46 15 01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche 100%
461503 46 15 03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera 100%
461505 46 15 05 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili 100%
461506 46 15 06 Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta 100%
461507 46 15 07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta 100%
461601 46 16 01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento 100%
461602 46 16 02 Agenti e rappresentanti di pellicce 100%
461603 46 16 03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria) 100%
461604 46 16 04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima 100%
461605 46 16 05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori 100%
461606 46 16 06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valigie ed articoli da viaggio 100%
461607 46 16 07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi 100%
461608 46 16 08 Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 100%
461609 46 16 09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 100%
461701 46 17 01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati 100%
461702 46 17 02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi 100%
461703 46 17 03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi 100%
461704 46 17 04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari 100%
461705 46 17 05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari 100%
461706 46 17 06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi 100%
461707 46 17 07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco 100%
461708 46 17 08 Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco 100%
461709 46 17 09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco 100%
461822 46 18 22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici 100%
461892 46 18 92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria 100%
461893 46 18 93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi 100%
461896 46 18 96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria 100%
461897 46 18 97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) 100%
461901 46 19 01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 100%
461902 46 19 02 Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 100%
461903 46 19 03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno 100%

Allegato 5
(articolo 34, comma 5)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI
COMPETENZA –
Descrizione risultato differenziale 2020
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-341.000

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

599.840

– CASSA –
Descrizione risultato differenziale 2020
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-389.000

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

647.840

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

».

  Dopo l'allegato 5 è aggiunto il seguente elenco:

«Elenco 1
(articolo 23-
quater, comma 1)

  Elenco di enti per i quali la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata ai sensi del SEC 2010 per l'anno 2019:
  1. Acquirente unico Spa
  2. Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo – Finest
  3. Trentino Sviluppo Spa
  4. Finlombarda – Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia società per azioni – Finlombarda Spa
  5. Garanzia partecipazioni e finanziamenti Spa – GEPAFIN Spa
  6. Finanziaria regionale Valle d'Aosta – Società per azioni – Finaosta Spa
  7. Fondazione Teatro alla Scala di Milano
  8. Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia».

Proposte emendative

ART. 1.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.
(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

  1. Al fine di sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della proroga del Temporary Framework adottata dalla Commissione europea il 13 ottobre 2020 e nei limiti ivi previsti, dal 1o gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, comunque determinato, titolari di partita Iva, un risarcimento dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato, erogato mensilmente e proporzionalmente commisurato alla perdita di fatturato o di corrispettivi rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
  2. Il risarcimento spetta ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico, nonché ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico. Non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 dicembre 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 e ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico.
  3. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre fonti o misure di sostegno e consistono nei costi per il godimento di beni di terzi, nei costi effettivamente sostenuti per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, negli ammortamenti materiali e immateriali, negli oneri di gestione e nelle imposte immobiliari e di registro.
  4. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o gennaio 2020, nel limite del 30 per cento dei costi fissi.
  5. L'ammontare del risarcimento è determinato tenendo conto della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi per ciascun mese dell'anno 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019 e applicando ai costi fissi sostenuti una percentuale pari al:
   a) 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 70 per cento;
   b) 80 per cento per le micro e piccole imprese e al 60 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 60 per cento;
   c) 70 per cento per le micro e piccole imprese e al 50 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore ai 50 per cento;
   d) 60 per cento per le micro e piccole imprese e al 40 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 40 per cento;
   e) 50 per cento per le micro e piccole imprese e al 30 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 30 per cento;

  6. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 3 milioni di euro a impresa, riferiti al periodo considerato e comunque nel limite massimo complessivo di 30 miliardi di euro per l'anno 2021. Ove sia presumibile che detto importo sia superato, gli accrediti mensili sono rapportati al suddetto limite, salvo conguaglio finale, sino a concorrenza dello stesso. La misura non si cumula con le altre forme di aiuto ammissibili. L'ammontare del risarcimento è in ogni caso riconosciuto ai soggetti beneficiari per un importo mensile non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Le somme spettanti sono accreditate entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
  7. I costi fissi ammessi a risarcimento, le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Per il trattamento fiscale del risarcimento, l'accredito delle somme e i controlli si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  9. Per l'attuazione dei commi da 1 a 8 è autorizzata la spesa di 30 miliardi di euro per il 2021. Al relativo onere si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 30 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati.
01.01. Gelmini, Barelli, Martino, Porchietto, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Brunetta, Perego Di Cremnago.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: aprile 2020 aggiungere le seguenti: ovvero di marzo 2020, qualora i soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale. Conseguentemente, dopo le parole: aprile 2019 aggiungere le seguenti: ovvero di marzo 2019, qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale,.
1.1. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 3 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Per le associazioni o le società sportive dilettantistiche (ASD o SSD) nel calcolo del contributo si tiene conto anche dei ricavi istituzionali.
1.2. Ripani, Barelli, Martino.

ART. 1-septies.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Misure di sostegno alle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

  1. Sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», in quanto indirettamente pregiudicate dalle limitazioni imposte.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi del comma 3
  4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «6 per cento».
1-septies.01. Barelli, Martino, Porchietto.

ART. 2.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140)

  1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per gli anni 2021 e 2022 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.01. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 3.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sospensione delle attività sportive aggiungere le seguenti: adottati a decorrere dal 1o marzo 2020.
3.1. Ripani, Barelli, Martino.

  Dopo il comma 2 aggiungere:
  2-bis. Al fine di risarcire gli iscritti delle associazioni e società sportive dilettantistiche in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a favore delle suddette società, pari al 100 per cento delle somme versate dagli iscritti nel periodo dal 1o settembre 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le società e le associazioni provvedono al risarcimento a favore dei tesserati in misura pari al 100 per cento della quota d'iscrizione. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.2. Ripani, Barelli, Martino.

  Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
  2-ter. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «comunque non superiore a ulteriori tre anni» sono sostituite dalle parole: «comunque non superiore a ulteriori dieci anni».
3.3. Ripani, Barelli, Martino.

  Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
  2-ter. La proroga della moratoria dei mutui bancari di cui all'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 30 giugno 2021 anche ai leasing operativi e ai canoni di assistenza delle associazioni o delle società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), nonché delle società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, riferiti all'approvvigionamento dei macchinari di allenamento e delle attrezzature tecniche necessarie alla conduzione dell'attività sportiva.
3.4. Ripani, Barelli, Martino.

  Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
  2-ter. Al comma 3 dell'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo le parole: «da marzo 2020 a luglio 2020» aggiungere le seguenti: «nonché da novembre 2020 a marzo 2021».
3.5. Ripani, Barelli, Martino.

  Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
  2-ter. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche con riferimento ai mesi tra novembre 2020 e gennaio 2021. In caso di proroga dello stato di emergenza, le disposizioni medesime sono automaticamente prorogate sino ai termine dello stesso.
3.6. Ripani, Barelli, Martino.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure fiscali a favore delle attività sportive)

  1. Limitatamente all'anno 2021, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad attività sportive gestite da associazioni o le società sportive dilettantistiche (ASD o SSD) o da società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, si intendono interamente detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non trovano altresì applicazione il limite di importo massimo oggetto di detrazione né il limite di età di cui al medesimo articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.01. Ripani, Barelli, Martino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per il sostegno alle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale)

  1. A seguito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere le imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 del 27 dicembre 2014, n. 190.
3.02. Barelli, Martino, Porchietto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sostegno alla cultura)

  1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario alle imprese che svolgono tali attività per le spese da esse sostenute nell'ambito dello svolgimento della propria attività nell'anno 2020, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.
  2. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.
  3. Le imprese che intendono beneficiare del credito devono dimostrare di aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.
  4. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente disposizione, nei limiti di Spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.
3.03. Casciello, Palmieri.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulle abitazioni principali e sui beni strumentali all'esercizio dell'impresa)

  1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno del 2021»; e le parole: «che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore» con «che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore e gli immobili così detti beni strumentali e merci, del debitore». È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale e gli immobili così detti beni strumentali e così detti merci del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4.1. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sisto, Rossello.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2020 con le seguenti: fino alla revoca dello stato di emergenza.
4.2. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sisto, Rossello.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: È inefficace con le seguenti: È sospesa l'efficacia di.
4.3. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sisto, Rossello.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 05 giugno 2020, n. 40 le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
4.01. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sisto, Rossello.

ART. 4-bis.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 08 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 05 giugno 2020, n. 40 le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
4-bis.1. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sisto, Rossello.

ART. 4-quater.

  Dopo l'articolo 4-quater, aggiungere il seguente:

4-quinquies.
(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

  1. All'articolo 10, comma 1, dei decreto-legge 08 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 05 giugno 2020, n. 40 le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
4-quater.01. Barelli, Martino, Porchietto.

ART. 5.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4.1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.» sono sostituite con le seguenti: «e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;
   b) il comma 2 è abrogato.
5.1. Casciello, Pettarin, Barelli, Porchietto.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  7-ter. Alla copertura dell'onere di spesa derivante dal comma 7-bis si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dai presente comma, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34 comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: 246 milioni, con le seguenti: 216 milioni.
5.2. Casciello, Palmieri.

  Dopo il comma 7-bis aggiungere i seguenti:
  7-ter. All'articolo 28 del decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis. I credito d'imposta di cui al comma 1 e 2 spetta altresì alle imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi e manifestazioni fieristiche indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.3. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 6.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  «4-bis. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
   4-ter. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, ai soggetti gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
   4-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2 sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dai presente articolo, in proporzione alle perdite di fatturato subite per le manifestazioni annullate e/o rinviate nel corso del 2020.
   4-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
6.1. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Misure di sostegno agli impianti di innevamento programmato e piste da sci)

  1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  2. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, dopo le parole: «impianti a fune» aggiungere le seguenti: «nonché degli impianti di innevamento programmato e delle piste da sci».
  3. All'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, il comma 3, è sostituito dal seguente:
  «3. L'erogazione avviene in un'unica tranche annuale sulla base criteri di ripartizione stabiliti dalla Conferenza Stato-regioni e a condizione che le singole regioni intervengano con un contributo almeno pari a quello stabilito da detta ripartizione.».

  4. I termini di cui all'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativi agli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico, sono ulteriormente prorogati di 6 mesi.
  5. Le installazioni necessarie alla messa in sicurezza delle piste da sci al fine di proteggere gli utenti da ostacoli atipici, da tratti scoscesi e in ogni caso idonei a garantire la sicurezza degli sciatori, ancorché ancorate al suolo tramite apposite installazioni, rientrano nel campo delle attività di edilizia libera di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.
  5 Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.01. Porchietto, Barelli, Martino, Baratto, Sandra Savino, Mugnai, Bergamini, Bond, Giacometto, Mandelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Misure di sostegno al settore turistico della neve)

  1. È istituito presso il Ministro dell'economia e delle finanze un Fondo di ristoro degli operatori del turismo invernale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia COVID-19, dotato di 1,500 milioni di euro per l'anno 2021. La misura si applica mediante erogazione di un contributo a fondo perduto agli operatori economici aventi sede legale o operativa nelle aree sciistiche e del turismo invernale, esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita Iva che abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi per ciascuno dei mesi da novembre 2020 a aprile 2021 pari ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei corrispondenti mesi dell'anno 2019.
  2. L'ammontare del contributo a fondo perduto mensilmente spettante è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, dei corrispondenti mesi come segue:
   a) 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta 2019;
   b) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta 2019;
   b) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
   c) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a cinque di euro nel periodo d'imposta 2019.

  3. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
6.02. Porchietto, Barelli, Martino, Baratto, Sandra Savino, Mugnai, Bergamini, Bond, Giacometto, Mandelli.

ART. 6-ter.

  Dopo l'articolo 6-ter aggiungere il seguente:

Art. 6-quater.
(Fondo per il rimborso delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate)

  1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto delle spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 9, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le disposizioni attuative ai fini della fissazione di criteri e modalità per il conseguimento del rimborso, nonché dell'individuazione delle spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6-ter.01. Barelli, Martino, Porchietto.

  Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:

Art. 6-quater.
(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di ART-BONUS)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «nella misura del 65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento».
  2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dal 2021. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
6-ter.02. Casciello, Martino, Barelli.

ART. 8.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato, nel periodo d imposta precedente e indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 20-0, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel periodo d'imposta 2020 ovvero nel periodo d'imposta 2021.
8.1. Ripani, Barelli, Martino.

  Al comma 1 dopo la parola: dicembre. aggiungere il seguente periodo: Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali e stanziato un contributo 200 per cento indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d imposte precedente il credito del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto e settembre. All'onere di cui al presente periodo pari a in 9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 99 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.2. Ripani, Barelli, Martino.

ART. 9-ter.

  Al comma 1, aggiungere, in fine le parole: nonché agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di cui all'Allegato 1 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
9-ter.1. Porchietto, Barelli.

ART. 9-quinquies.

  Dopo l'articolo 9-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 9-sexies.
(Cancellazione della TARI per il 2021 per le imprese del comparto turistico)

  1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), I), m e r) del decreto-legge 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n, 147, non è dovuta per l'anno 2021.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:
   a) quanto a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
9-quinquies.01. Martino, Porchietto, Barelli.

  Dopo l'articolo 9-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 9-sexies.
(Fondo emergenze emittenti locali)

  1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
9-quinquies.02. Casciello, Barelli, Martino.

ART. 10-ter.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 10-quater.
(Salvaguardia delle attività economiche dalla crisi da Covid-19 che insistono in un territorio interessato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

  1. L'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non è dovuta fino al termine dell'emergenza sanitaria nazionale, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
10-ter.01. Barelli, Martino, Porchietto, Nevi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 10-quater.

  1. Tutte le autorizzazioni ambientali comunque denominate in scadenza nel periodo dal 1o agosto 2020 al 31 luglio 2021 si intendono automaticamente prorogate per un periodo di 3 anni.
10-ter.02. Cortelazzo, Mazzetti, Ferraioli.

ART. 11.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni a favore dei medici fiscali INPS)

  1. A seguito della totale sospensione, a causa della pandemia da COVID-19, della effettuazione degli accertamenti medico legali sui lavoratori pubblici e privati assenti per malattia, l'INPS corrisponde, ai medici fiscali inseriti nelle liste speciali, il cui rapporto con l'Istituto è a prestazione in convenzione, in attività durante i periodi di sospensione del servizio, una indennità mensile, o frazione di mese, pari al 70% di 1/12 del compenso percepito da ciascun medico dall'INPS nel 2019 e riconosciuto, a far data da febbraio 2020 e fino al termine dell'emergenza sanitaria, per tutti i periodi di sospensione dell'attività.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'INPS provvede a valere per 50 milioni di euro sulle risorse stabilite all'articolo 22, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, finalizzate esclusivamente agli accertamenti medico legali di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per 18 milioni di euro nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili annualmente nel proprio bilancio destinate all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Gli importi sono riconosciuti al netto di eventuali sussidi erogati, a qualsiasi titolo, ai medici di cui al primo periodo, i quali sono tenuti, a riguardo, al rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000.
11.01. Bagnasco, Novelli, Versace.

ART. 12.

  Dopo il comma 16-ter aggiungere il seguente:
  16-quater. In considerazione dell'emergenza COVID è prorogata per l'anno 2021 la possibilità delle amministrazioni pubbliche di assumere a tempo indeterminato i lavoratori socialmente utili che stanno utilizzando. A tal fine al comma 495 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2020, le parole: «per il solo 2020» sono sostituite dalle parole: «per i soli anni 2020 e 2021».
12.1. Siracusano, Martino, Barelli.

ART. 12-quater.

  Dopo l'articolo 12-quater, aggiungere il seguente:

Art. 12-quinquies.
(Estensione ai professionisti iscritti alle casse di previdenza del contributo a fondo perduto COVID-19)

  1. Al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole «e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103» sono abrogate.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
12-quater.01. Martino, Porchietto, Baratto.

ART. 13.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Sono altresì sospesi, ai sensi del comma 3-ter, i termini di versamento scadenti dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede ai sensi del comma 3-quater.
  3-quater. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «6 per cento».
13.1. Ripani, Barelli, Martino.

ART. 13-quater.

  Al comma 3, dopo la parola: ristorazione, inserire le seguenti: ivi compresi quelli forniti dagli agriturismi e dopo la parola: alberghiera, inserire le seguenti: ivi compresi i servizi di alloggio forniti dagli agriturismi.
13-quater.1. Spena, Barelli, Martino.

ART. 15-bis.

  Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.
(Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)

  1. Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso sulla decisione di esecuzione UE 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della decisione di esecuzione UE 2015/103 restano a carico dello Stato membro.
15-bis.01. Anna Lisa Baroni, Nevi.

ART. 16-bis.

  Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.1.
(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 4, del decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, si applicano anche alle società per azioni con più di 50 soci che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.
16-bis.01. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sisto, Rossello.

ART. 17-bis.

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.1.
(Misure urgenti in materia di promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, ritenuto necessario ed urgente porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
  5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 225.000 euro per l'anno 2020 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
17-bis.01. Ripani, Barelli, Martino.

  Dopo l'articolo 17-bis aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.1.
(Misure di sostegno alle società ed associazioni sportive)

  1. Al fine di sostenere le società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili che hanno sostenuto spese per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19 è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per il 2020.
  2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.
  3. Il contributo di cui al comma 1 spetta alle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Il contributo di cui al comma 1 spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti di cui al presente comma che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o gennaio 2019.
  4. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2020, sì provvede: quanto a 25 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 25 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.
17-bis.02. Ripani, Barelli, Martino.

  Dopo l'articolo 17-bis aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.1.
(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro, A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. Sono compresi nel presente comma i soggetti di cui al presente comma che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o gennaio 2019.
  2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 20 milioni di euro per Fanno 2020.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020, si provvede quanto a 35 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 35 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte, le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.
17-bis.03. Ripani, Barelli, Martino.

  Dopo l'articolo 17-bis aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.1.

  1. Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:
   a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1o ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;
   b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1o ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;
   c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;
   d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1o ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

  2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 31 gennaio 2021.
17-bis.04. Ripani, Barelli, Martino.

ART. 17-ter.

  Dopo l'articolo 17-ter, aggiungere il seguente:

Art. 17-quater.
(Disposizioni per il personale con contratto a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016)

  1. All'articolo 57, della legge n. 126 del 2020, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1o gennaio 2021, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri che abbiano maturato 36 mesi di anzianità di servizio anche in enti diversi purché presenti nell'allegato 1, 1-bis e 2 della legge n. 189 del 2016 entro e non oltre il 1o gennaio 2027. Le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni, di cui al presente comma, provvedono alle assunzioni con le risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri di spesa per lo Stato.».
17-ter.01. Cortelazzo, Mazzetti, Nevi.

  Dopo l'articolo 17-ter, aggiungere il seguente:

Art. 17-quater.
(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

  1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.500 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.
  3. Il contributo si cumula con le indennità percepite dal magistrato onorario ed è dovuto, anche nel periodo di sospensione feriale, indipendentemente dalla percezione o meno di altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo.
  4. Il contributo economico di cui al comma 1 è versato, con cadenza mensile, indipendentemente dalle indennità corrisposte per le attività eventualmente svolte.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – Azione magistratura onoraria» dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.
17-ter.02. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sisto, Rossello.

ART. 18.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Tra le spese sostenute per «altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti», di cui al comma 1 dell'articolo 125 del decreto-legge, n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per le quali è riconosciuto il credito di imposta, rientrano anche quelle relative ai test sierologici e ai tamponi fatti eseguire, anche periodicamente, dai datori di lavoro ai propri lavoratori.
18.1. Zangrillo, Polverini, Fatuzzo.

ART. 20-ter.

  Dopo l'articolo 20-ter, aggiungere il seguente:

Art. 20-quater.
(Ammodernamento tecnologico mammografi)

  1. Al fine di migliorare l'accessibilità, l'appropriatezza, l'efficienza, l'efficacia e la sicurezza nelle prestazioni di prevenzione e diagnosi di tumore al seno, è autorizzata per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2020, la spesa di euro 121.500.000 a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 come rifinanziato da ultimo dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1, comma 555, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni per l'acquisto di mammografi con cui sostituire quelli di vecchia generazione ossia aventi un'età superiore a 10 anni. I trasferimenti in favore delle regioni saranno disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
  2. Entro 30 giorni dall'adozione del decreto ministeriale di cui al comma precedente, CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica dovrà indire una gara a procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016 per l'affidamento di un Accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi per il valore massimo stimato di cui al comma 1 e per il numero e tipologia di mammografi di cui al piano dei fabbisogni del precedente comma.
20-ter.01. Bagnasco, Versace, Novelli, Mugnai.

  Dopo l'articolo 20-ter, aggiungere il seguente:

Art. 20-quater.
(Disposizioni in materia di dispensazione d'urgenza)

  1. Qualora sia richiesto un medicinale per la necessità di assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica ovvero la richiesta riguardi un paziente che necessiti di non interrompere un trattamento, il farmacista può procedere alla dispensazione di medicinali soggetti a prescrizione medica, anche in assenza della stessa, ad eccezione di quelli inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.
  2. Il farmacista, sulla base delle condizioni del caso, individua la durata della terapia che non può essere superiore a trenta giorni.
  3. Di tale dispensazione è effettuata specifica annotazione esclusivamente nel fascicolo sanitario elettronico del paziente ovvero, qualora lo stesso non sia attivo, il farmacista conserva per quaranta giorni un documento di consegna nel quale sono indicati codice fiscale del paziente, farmaco dispensato, numero di confezioni e data della consegna e ne dà tempestivamente notizia al medico di riferimento.
  4. Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 31 marzo 2008 in contrasto con le previsioni di cui al comma 1, 2 e 3 del presente articolo.
20-ter.02. Bagnasco, Versace, Novelli, Mugnai.

ART. 23.

  Al comma 5, sostituire le parole: alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523 del codice di procedura penale con le seguenti: alle discussioni di cui agli articoli 441, 523 e 602 del codice di procedura penale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, infine, il seguente periodo: È escluso altresì l'incidente probatorio di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale.
23.1. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sisto, Rossello.

  Al comma 6, dopo le parole: Il giudice aggiungere le seguenti:, ove sia assolutamente impossibile effettuare udienze in presenza,.
23.2. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sisto, Rossello.

  Sopprimere il comma 7.
23.3. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sisto, Rossello.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Lo stato di contagio, quarantena, o isolamento fiduciario costituisce causa di rimessione in termini ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 153 e 294 del codice di procedura civile.
23.4. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sisto, Rossello.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'articolo 83 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
  «83. Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, stabilendo che tra la chiamata di una causa e quella dell'altra trascorra non meno di mezz'ora, e dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini (163-bis codice procedura civile) e quelle rinviate a norma degli articoli precedenti.».
23.5. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sisto, Rossello.

  Sopprimere il comma 9.
23.6. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sisto, Rossello.

  Dopo il comma 10-bis, inserire i seguenti:
  10-bis1. Agli effetti di cui al comma 5 dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, per eventi connessi al contagio da COVID-19, il difensore che produca documentazione sanitaria comprovante il proprio isolamento domiciliare o la propria sottoposizione a quarantena, si ritiene legittimamente impedito a comparire.
  10-bis2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 175 del codice di procedura penale, si intende per forza maggiore anche l'isolamento domiciliare o la sottoposizione a quarantena, comprovati da documentazione sanitaria, per eventi connessi al contagio da COVID-19.
  10-bis3. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenza a causa di isolamento domiciliare o sottoposizione a quarantena, comprovati da documentazione sanitaria, per eventi connessi al contagio da COVID-19, può chiedere al giudice di essere rimessa in termini ai sensi del comma 2 dell'articolo 153 del codice di procedura civile.
23.7. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sisto, Rossello.

ART. 23-bis.

  Sopprimerlo.
23-bis.1. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sisto, Rossello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23-bis.
(Fondo per l'incentivazione straordinaria della risoluzione stragiudiziale del contenzioso civile e commerciale)

  1. Al fine di incentivare la deflazione straordinaria dei carichi giudiziari e la risoluzione stragiudiziale del contenzioso anche derivante dagli effetti economici della pandemia COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'incentivazione straordinaria della risoluzione stragiudiziale del contenzioso civile e commerciale» con una dotazione di 5 milioni per l'anno 2020 e 45 milioni per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.
  2. Alle parti che attivano, o che aderiscono, entro il 31 dicembre 2021 un procedimento di mediazione, anche svolto in modalità telematica, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 è riconosciuto il raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  3. Alle parti che partecipano di persona con l'assistenza di un avvocato alle procedure di mediazione di cui al precedente comma è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento, fino ad un importo totale annuo di euro 2.500 per anno d'imposta per persona fisica ed euro 5.000 per persona giuridica, del compenso corrisposto agli avvocati per la loro assistenza e per l'attestazione e certificazione della conformità degli accordi alle norme imperative e all'ordine pubblico ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  4. A seguito del successo della mediazione, avviata ai sensi del comma 2 del presente articolo, e della cancellazione al ruolo dell'eventuale relativa causa civile pendente presso un qualsiasi ufficio giudiziario, alle parti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento del Contributo Unificato già eventualmente corrisposto.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni per l'anno 2020 e 45 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23-bis.2. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sisto, Rossello.

ART. 23-ter.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sopprimere le parole da: dovendosi fino alla fine del periodo;
   sopprimere il comma 3.
23-ter.1. Costa.

ART. 23-quinquies.

  Dopo l'articolo 23-quinquies, inserire il seguente:

Art. 23-sexies.

  1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE.
23-quinquies.1. Casino, Barelli, Porchietto.

ART. 24.

  Al comma 1, sopprimere la parola: esclusivamente.
24.1. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sisto, Rossello.

  Al comma 1, sostituire la parola: esclusivamente, con le seguenti: mediante posta elettronica certificata ovvero,.
24.2. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sisto, Rossello.

ART. 27.

  Sopprimere il comma 2.
27.1. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sisto, Rossello.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Qualora anche una sola parte ribadisca la richiesta di pubblica udienza con trattazione orale in presenza, già tempestivamente formulata nelle forme di legge, la causa sarà rinviata a nuovo ruolo e l'udienza sarà fissata dopo la cessazione del periodo emergenziale.
27.2. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sisto, Rossello.

  Sopprimere il comma 3.
27.3. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sisto, Rossello.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Misure straordinarie per incentivare la composizione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali in mediazione anche tramite procedure telematiche)

  1. Al fine di favorire la ripresa economica e contribuire allo smaltimento delle cause pendenti presso gli uffici giudiziari anche a causa dell'emergenza sanitaria, in tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza sanitaria, o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, il giudice di pace, di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. La mediazione potrà essere svolta anche mediante procedure telematiche secondo la normativa vigente in materia. Per l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari, l'università, gli ordini forensi, gli organismi di mediazione iscritti al registro del Ministero della giustizia, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio.
  2. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 5, comma 1-bis, primo periodo, le parole «contratti assicurativi, bancari e finanziari» sono sostituite con le seguenti: «nonché fino al 31 dicembre 2022 come misura straordinaria anche in materia di contratti e obbligazioni varie di ogni tipo e natura, di responsabilità extra contrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese»;
   b) all'articolo 8, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le parti devono prendere parte all'intero procedimento di persona oppure, per gravi e giustificati motivi, posso delegare nelle forme ritenute più adeguate nel rispetto dei poteri delegati, un rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in mediazione. Il rappresentante deve essere a conoscenza dei fatti e munito di adeguati poteri utili alla soluzione della controversia. Per i soggetti diversi dalla persona fisica è richiesta la partecipazione tramite un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia.»;
   c) all'articolo 8, al fine del comma 4, è aggiunta la seguente frase: «Prima della nomina del consulente, le parti possono convenire che la relazione tecnica sia acquisibile agli atti dell'eventuale successivo giudizio.»;
   d) all'articolo 17, il comma 5-ter è sostituito dal seguente: «5-ter. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, in particolare dal comma 4 e dal decreto previsto dall'articolo 16 comma 2, per il primo incontro, nei casi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo, oltre alle spese di avvio e vive, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro, di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 200 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro tale importo sarà considerato a titolo di spese di mediazione. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione. Per lo svolgimento della procedura, le parti e l'organismo possono concordare, purché in forma scritta, criteri di calcolo e indennità di mediazione complessivi diversi da quelli indicati dal presente articolo considerata la natura, la complessità della mediazione e gli incontri di mediazione svolti.».
27.01. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sisto, Rossello.

  Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Responsabilità dei soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Le condotte dei soggetti preposti, a qualsiasi titolo, alla gestione della crisi sanitaria derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 non determinano responsabilità di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa in quanto giustificate dalla necessità di salvaguardare dal pericolo attuale di un danno grave alle persone, sempre che le condotte siano proporzionate al pericolo.
27.02. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sisto, Rossello.

ART. 30.

  Al comma 1, sostituire le parole: del 31 dicembre 2020 con le seguenti: di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera d), dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono aggiunte le seguenti: salvo che il provvedimento disciplinare sia stato annullato dal magistrato di sorveglianza;
   alla lettera e), dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono aggiunte le seguenti: salvo che al rapporto disciplinare non abbia fatto seguito l'irrogazione di alcuna sanzione. In tal caso l'istanza può essere riproposta;
   al comma 3, le parole: è applicata sono sostituite con le seguenti: può essere applicata, su richiesta del magistrato di sorveglianza che ha adottato la misura;
   al comma 6, dopo le parole: alla attivazione delle procedure di controllo sono inserite le seguenti: ove previste nel provvedimento concessivo.
30.1. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sisto, Rossello.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera d), dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono aggiunte le seguenti:, salvo che il provvedimento disciplinare sia stato annullato dal magistrato di sorveglianza;
   alla lettera e), dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono aggiunte le seguenti: salvo che al rapporto disciplinare non abbia fatto seguito l'irrogazione di alcuna sanzione. In tal caso l'istanza può essere riproposta;
   al comma 3, le parole: è applicata sono sostituite le seguenti: può essere applicata, su richiesta del magistrato di sorveglianza che ha adottato la misura;
   al comma 6, dopo le parole: alla attivazione delle procedure di controllo sono inserite le seguenti: ove previste nel provvedimento concessivo.
30.2. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sisto, Rossello.

ART. 31.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, le assemblee degli iscritti convocate per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi in forma telematica, secondo le seguenti modalità:
   i mezzi di telecomunicazione utilizzati devono garantire l'identificazione dei partecipanti;
   la partecipazione alle assemblee da parte degli iscritti avviene previa prenotazione effettuata on-line;
   l'espressione del voto da parte degli iscritti avviene in forma elettronica;
   non è necessaria la presenza fisica dei soggetti coinvolti nel procedimento di approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola: giustizia aggiungere le seguenti: nonché in materia di svolgimento delle assemblee di approvazione dei bilanci degli organi territoriali.
31.1. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sisto, Rossello.

ART. 31-decies.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al fine di agevolare il recupero dei crediti vantati, per la vendita di prodotti agroalimentari, dalle imprese agricole nei confronti di imprenditori assoggettati a procedure concorsuali, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis del codice civile è riconosciuto anche per i crediti vantati dagli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i corrispettivi della vendita dei prodotti agricoli.
31-decies.1. Nevi, Spena, Barelli, Martino.

  Dopo l'articolo 31-decies, aggiungere il seguente:

Art. 31-decies.1.
(Disposizione a sostegno delle società agricole)

  1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), all'articolo 16-ter del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 3,» sono inserite le seguenti: «nonché all'articolo 2, comma 4-bis».
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
31-decies.01. Nevi, Spena, Porchietto, Barelli.

  Dopo l'articolo 31-decies, aggiungere il seguente:

Art. 31-decies.1.
(Disposizioni a sostegno del settore della ristorazione e della birra)

  1. Al fine di sostenere la ripresa economica e la continuità delle attività di ristorazione e di produzione della birra, alle imprese esercenti attività di somministrazione di pasti e bevande, in attività alla data di entrata in vigore della presente in legge, è riconosciuto un credito di imposta per le spese sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di birra come definita ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 e successive modificazioni.
  2. Il credito di imposta di cui al precedente comma 1 è pari al 10 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di birre artigianali, come definite dall'articolo 2, comma 4-bis, della citata legge n. 1354 del 1962, e al 5 per cento delle spese sostenute nel medesimo anno per l'acquisto di tipologie di birre diverse da quelle artigianali. Il credito di imposta non può essere comunque superiore a 10 mila euro.
  3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i codici ATECO delle attività esercitate dai soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al precedente comma 1, nonché le modalità attuati ve del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal successivo comma 5.
  5. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare minori entrate superiori a 25 milioni di euro.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
31-decies.02. Mulè, Spena, Porchietto, Barelli.

  Dopo l'articolo 31-decies, aggiungere il seguente:

Art. 31-decies.1.
(Promozione dei prodotti vitivinicoli e brassicoli italiani)

  1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione nel mercato interno dell'Unione Europea dei vini e delle birre artigianali di produzione italiana, alle imprese agricole esistenti alla data del 1o gennaio 2020 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2021 e 2022, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 30.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche che si svolgono all'estero in Paesi dell'Unione Europea, nonché per quelle relative all'organizzazione di iniziative promozionali, ivi compresi incontri con operatori del settore anche finalizzati allo svolgimento di attività di degustazione, nonché per le attività pubblicitarie e di comunicazione connesse alle predette attività.
  3. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari.
  4. Al fine di sostenere la partecipazione a fiere digitali del settore agroalimentare da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1 per la promozione dei prodotti ivi indicati, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per il 2021. Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto in forma di voucher per il rimborso fino all'80 per cento delle spese sostenute per la partecipazione alle fiere virtuali.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 ed il contributo di cui al comma 4 sono erogati nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis.
  6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente articolo.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni per il 2021 e 10 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
31-decies.03. Mulè, Spena, Porchietto, Barelli.

ART. 33.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33. 1.
(Misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi)

  1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità delle attività di impresa, i termini non ancora scaduti per l'ottemperanza a provvedimenti amministrativi che impongano l'adozione di misure attuative e di adeguamento, ivi compresa la cessione di beni e servizi, possono essere sospesi fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. I soggetti obbligati hanno diritto alla sospensione ove dichiarino di volersene avvalere.
  2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 trova applicazione anche per i provvedimenti amministrativi adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e decorre fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
  3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica e dell'ambiente.
33.01. Sisto, D'Ettore, Calabria, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33. 1.
(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)

  1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, interventi per la riduzione del rischio di contagio.
  2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.
  3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 5.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
  6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'istituto.
33.02. Sisto, D'Ettore, Calabria, Tartaglione.