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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Domenica 27 dicembre 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 27 dicembre 2020.

  Ascani, Azzolina, Bonafede, Boschi, Buffagni, Cancelleri, Caparvi, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, Dadone, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Frusone, Gebhard, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Invernizzi, Iorio, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Losacco, Lupi, Magi, Marattin, Marchetti, Mauri, Melilli, Molinari, Morassut, Nardi, Nevi, Paita, Pallini, Perantoni, Pittalis, Rosato, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Sisto, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Traversi, Vignaroli, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Ascani, Azzolina, Bonafede, Boschi, Buffagni, Cancelleri, Caparvi, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Uva, Dadone, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gebhard, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grimoldi, Invernizzi, Iorio, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Losacco, Lupi, Magi, Marattin, Marchetti, Mauri, Melilli, Molinari, Morani, Morassut, Nardi, Nevi, Paita, Pallini, Perantoni, Pittalis, Rosato, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Sisto, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Traversi, Vignaroli, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 23 dicembre 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PATASSINI: «Agevolazioni fiscali per la ripresa sociale ed economica dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nell'Italia centrale negli anni 2016 e 2017» (2840);
   PEREGO DI CREMNAGO ed altri: «Istituzione del Dipartimento per la sicurezza della Repubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri» (2841).

  In data 27 dicembre 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   GUSMEROLI ed altri: «Agevolazione fiscale concernente la deduzione dei costi per il personale dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive» (2843).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 23 dicembre 2020 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale:
  «Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell’East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020» (2842).

  Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di sentenze della Corte Costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  Sentenza n. 275 del 17 novembre - 21 dicembre 2020, (Doc. VII, n. 581), con la quale:
   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato:
   alla XI Commissione (Lavoro);
  Sentenza n. 276 del 1o – 21 dicembre 2020, (Doc. VII, n. 582), con la quale:
   dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio;
   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio n. 7 del 2018, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 41, 42 e 117, commi primo e terzo, della Costituzione, dal TAR Lazio:
   alla VIII Commissione (Ambiente);
  Sentenza n. 278 del 18 novembre – 23 dicembre 2020, (Doc. VII, n. 583), con la quale:
   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sollevate, in riferimento all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena;
   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 83, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito in legge, e dell'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40, sollevate, in riferimento all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, dai Tribunali ordinari di Roma e di Spoleto;
   dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 83, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, come convertito, e dell'articolo 36, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, come convertito, sollevata - in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 7 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – dal Tribunale ordinario di Spoleto;
   dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 83, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, come convertito, e dell'articolo 36, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, come convertito, sollevata - in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 7 della CEDU, e all'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – dal Tribunale ordinario di Roma:
   alla II Commissione (Giustizia);
  Sentenza n. 279 del 3 – 23 dicembre 2020, (Doc. VII, n. 584), con la quale:
   dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2019, n. 15 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di autonomie locali), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ed alle «competenze attribuite alla regione Sicilia dallo Statuto speciale»:
   alla XI Commissione (Lavoro).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
   in data 21 dicembre 2020, Sentenza n. 272 del 18 novembre – 21 dicembre 2020 (Doc. VII, n. 578), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Marche 18 settembre 2019, n. 29 (Criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS);
    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge della Regione Marche n. 29 del 2019;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Marche n. 29 del 2019, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Marche n. 29 del 2019, promossa, in riferimento all'articolo 136 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla VIII Commissione (Ambiente);
   in data 21 dicembre 2020, Sentenza n. 273 del 3 – 21 dicembre 2020 (Doc. VII, n. 579), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 108 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale);
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 107, comma 1, lettera b), 109 e 112, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, promosse, in riferimento agli articoli 3, 51, 97, 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla I Commissione (Affari costituzionali);
   in data 21 dicembre 2020, Sentenza n. 274 del 18 novembre - 21 dicembre 2020 (Doc. VII, n. 580), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 3, della legge della Regione Lombardia 22 ottobre 2019, n. 16 (Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione legge regionale 2/2006 e legge regionale 33/2014), nella parte in cui, rinviando all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), prevede che i compensi corrisposti ai volontari della Leva civica lombarda volontaria siano esenti da imposizioni tributarie:
   alla VI Commissione (Finanze);
   in data 23 dicembre 2020, Sentenza n. 281 del 1o – 23 dicembre 2020 (Doc. VII, n. 585), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 77, comma 3-quinquies, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), introdotto dall'articolo 88 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale);
    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 74, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, nonché all'articolo 5, numero 16), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia):
   alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro dello sviluppo economico.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 14 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e dell'articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, la relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, aggiornata al 30 settembre 2020 (Doc. LVIII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 23 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 2001, n. 152, la relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi, riferita all'anno 2019 (Doc. CXCIII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 23 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, la relazione sull'attività svolta per la riforma degli Istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXX, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 23 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 19 marzo 1999, n. 80, la relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo nonché sulla tutela e il rispetto dei diritti umani in Italia, riferita all'anno 2019 (Doc. CXXI, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 23 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 58, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 58 del 2001, concernente l'istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario, riferita all'anno 2019 (Doc. CLXXIII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 23 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 374 del 1997, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, riferita al primo semestre del 2020 (Doc. CLXXXII, n. 6).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri), alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 23 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135, la relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV, riferita all'anno 2018 (Doc. XCVII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Ministro della salute, con lettere in data 23 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le ordinanze 18 dicembre 2020, recante «Ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale» e 20 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

  Queste ordinanze sono depositate presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Ministero della giustizia.

  Il Ministero della giustizia, con lettera del 27 dicembre 2020, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno DORI ed altri n. 9/2463/187, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 aprile 2020, concernente iniziative volte a risolvere le criticità relative alla procedura di liquidazione e pagamento delle spese di giustizia e dei compensi a favore dei difensori, degli ausiliari del magistrato e dei consulenti tecnici di parte.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 (COM(2020) 595 final);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341 (COM(2020) 596 final);
   Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione al fine di determinare il significato dei termini utilizzati in talune disposizioni di tale direttiva (COM(2020) 749 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Patto europeo per il clima (COM(2020) 788 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Banca centrale europea e alla Corte dei conti sulla revisione dell'Unione europea nell'ambito del meccanismo di revisione dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) (COM(2020) 793 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Raccomandazioni agli Stati membri sui relativi piani strategici della politica agricola comune (COM(2020) 846 final).

Comunicazione di nomina governativa.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla nomina del prefetto dottoressa Giovanna Stefania Cagliostro a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2021 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2021-2023 (A.C. 2790-BIS-A/R)

A.C. 2790-bis-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che;
    il provvedimento in esame, l'A.C. 2790-bis, disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», disciplina all'articolo 165 «Disposizioni in materia di personale scolastico» una serie di misure volte ad incrementare e ad agevolare il sistema scolastico;
    la normativa scolastica degli ultimi decenni è stata soggetta ad una importante stratificazione legislativa, in particolare sul reclutamento e la stabilizzazione del personale, che ad oggi non ha ancora trovato una soluzione adeguata in grado di rispondere in maniera soddisfacente alla grande domanda di docenti e di personale, necessaria per l'organizzazione e il funzionamento ottimale del sistema scolastico;
    tale necessità si è accentuata in seguito alla pandemia, che ha reso tangibile la carenza del sopraddetto personale, ma soprattutto ha evidenziato con maggiore forza le distorsioni generate da norme stringenti, come il vincolo quinquennale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 792, lettera m), n. 3), legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di cui all'articolo 1 comma 17-octies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che danneggiano fortemente il nostro personale scolastico, impedendo a sempre più docenti di riavvicinarsi alle proprie vite, se non prima che siano trascorsi cinque anni nel luogo in cui hanno assunto il ruolo,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di procedere all'eliminazione del vincolo quinquennale previsto per tutti quei docenti immessi in ruolo, come disposto all'articolo 1 comma 17-octies del decreto-legge 29 ottobre
   2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e per tutti quei docenti che sono stati immessi in ruolo nel 2018 tramite FIT.
9/2790-bis-AR/1Fioramonti, Trano.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di Bilancio al nostro esame interviene su numerosi ambiti riconducibili alla materia lavoro, famiglia e politiche sociali, dai trattamenti di integrazione salariale agli sgravi contributivi, dal sostegno al reddito alle politiche attive del lavoro;
    in questo ampio spettro di interventi tematici in materia di lavoro si pensava potesse essere possibile inserire un intervento importante, non più procrastinabile, relativo all'assegno sociale, istituito con l'articolo 3, comma 6, della legge 335 del 1995. Per questo motivo è stato presentato un emendamento di modifica della normativa vigente, risultato ammissibile che non si è riusciti, purtroppo, a segnalare visti i numeri assai ridotti degli emendamenti da porre in votazione;
    l'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. D pagamento dell'assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e il beneficio ha un carattere provvisorio. L'importo dell'assegno per il 2020 è pari a 459,83 euro per 13 mensilità. il limite di reddito è pari a 5.977,79 euro annui e 11.955,58 euro, se il soggetto è coniugato;
    la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza avviene annualmente;
    con il Messaggio del 4 agosto 2017, n. 3239 l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti sui requisiti per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale, inerenti cittadinanza, soggiorno decennale e residenza;
    in particolare viene definito che l'assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all'estero per più di 30 giorni. L'assegno non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, quindi non può essere erogato all'estero;
    dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata;
    a decorrere dal 1o gennaio 2019, per ottenere l'assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti: 67 anni di età, stato di bisogno economico, cittadinanza italiana e residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale;
    si ritiene che vi siano alcuni casi in cui si dovrebbe riconoscere un tempo più lungo prima di procedere alla revoca dell'assegno;
    per tutti quei soggetti che operano nei settori dell'assistenza e del volontariato, anche religiosi, all'estero, nonché nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo, si dovrebbe riconoscere la possibilità, anche senza percepire per cinque anni di seguito l'assegno, di mantenere il diritto alla prestazione economica prima della definitiva revoca, se non hanno la residenza o il domicilio effettivo, stabile e continuativo in Italia,

impegna il Governo

a riconoscere a coloro che sono cittadini italiani ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che hanno un'età superiore a 67 anni, si trovano in stato di bisogno economico e che operano nei settori dell'assistenza e del volontariato, anche religiosi, all'estero, nonché nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo, il mantenimento del diritto all'assegno sociale, prima della definitiva revoca, per un periodo di cinque anni, anche senza percepire lo stesso, nel caso in cui non abbiano la residenza o il domicilio effettivo, stabile e continuativo in Italia.
9/2790-bis-AR/2Emanuela Rossini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» presenta all'articolo 134 «Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette»;
    sul territorio italiano a partire dal secondo dopoguerra, comparti tradizionali della produzione industriale hanno subito significative trasformazioni e pesanti contrazioni; in alcuni casi attività caratteristiche di territori geograficamente, marginali hanno subito il sostanziale abbandono; un esempio rappresentativo di questo progressivo abbandono è costituito dalle attività estrattive e di processo connesse con l'industria mineraria del nostro Paese;
    giacimenti minerari, miniere antiche e moderne, impianti e architetture della produzione, insediamenti umani e paesaggi che conservano le tracce antiche e recenti della storia della lavorazione dei metalli racchiudono dunque un valore storico, sociale e costituiscono un patrimonio culturale da valorizzare;
    tuttavia, a causa della rapidità e della vastità dei processi di dismissione delle attività industriali, gli strumenti, le metodologie e le strutture materiali connesse alla produzione, sono inevitabilmente soggette ad abbandono;
    poiché la vastità dei processi di dismissione e la complessità strutturale del luoghi edificati a fini industriali, così come del sottosuolo, non consentono l'integrale conservazione dei beni minerari, occorre definire un quadro legislativo finalizzato a conoscere approfonditamente il patrimonio archeo-minerario, catalogarne gli elementi costitutivi, analizzarne i profili di interesse culturale. Dunque, in prima istanza, selezionare siti, impianti, architetture e paesaggi d'interesse storico per i quali è necessario intervenire con gli strumenti propri della tutela e della valorizzazione;
    in mancanza, in forma sistemica, di un indirizzo legislativo di livello nazionale, sono state numerose le iniziative locali volte alla conservazione della cultura archeo-mineraria. In alcuni casi sono state le regioni a promuovere ricerche sulle attività minerarie dismesse con lo scopo di suscitare attenzioni di tipo storico e possibili processi di recupero turistico-culturale;
    nel corso degli anni novanta e nei primi anni duemila si sono registrate infatti iniziative diffuse in molte zone d'Italia (come ad esempio Piemonte, Lombardia, Toscana, Sardegna, Marche, Sicilia) con l'obiettivo di mantenere viva la memoria del lavoro minerario, prefigurando possibili scenari di recupero ambientale e di valorizzazione di tipo culturale;
    negli anni scorsi, in mancanza di una normativa organica, sono stati comunque istituiti, attraverso singoli decreti ministeriali, alcuni parchi di carattere «minerario»:
    il Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002);
    il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005);
    il Parco museo delle miniere dell'Amiata (Istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002);
    il Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001);
    va comunque specificato che tali organismi, pur godendo del riconoscimento di parchi nazionali, sono però estranei alla legge quadro nazionale sui parchi e non hanno peraltro una dotazione finanziaria stabile per poter programmare attività ed interventi;
    appaiono, quindi, evidenti i limiti della legislazione nazionale del settore che, anche quando ha previsto la possibilità di istituire parchi minerari, non ha concesso la possibilità a questi enti di approvare un proprio piano, prevalente su quello dei comuni che ricadono nel perimetro del parco. Anche i parchi minerari, dunque, a differenza dei parchi istituiti ai sensi della legge numero 394 del 1991, non dispongono di uno strumento autonomo di pianificazione e di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico per il quale sono stati istituiti;
    emerge con tutta la sua urgenza la necessità di colmare quindi la lacuna normativa dei parchi minerari istituiti con decreti ministeriali attraverso il pieno riconoscimento di tali siti quali parchi nazionali, ai sensi della legge numero 394 del 1991, consentendo a tali istituzioni una dotazione di strumenti finanziari, direttivi e di programmazione stabili nel tempo per poter elaborare un piano gestionale, di attività e di recupero concreto, efficace e strutturato,

impegna il Governo

a promuovere, nel prossimo provvedimento utile, il pieno riconoscimento legislativo e giuridico dei «parchi geominerari» di interesse nazionale disponendo altresì una dotazione finanziaria certa e stabile, al fine di consentire una programmazione funzionale delle attività e delle finalità degli enti stessi.
9/2790-bis-AR/3Sani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» presenta all'articolo 134 «Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette»;
    sul territorio italiano a partire dal secondo dopoguerra, comparti tradizionali della produzione industriale hanno subito significative trasformazioni e pesanti contrazioni; in alcuni casi attività caratteristiche di territori geograficamente, marginali hanno subito il sostanziale abbandono; un esempio rappresentativo di questo progressivo abbandono è costituito dalle attività estrattive e di processo connesse con l'industria mineraria del nostro Paese;
    giacimenti minerari, miniere antiche e moderne, impianti e architetture della produzione, insediamenti umani e paesaggi che conservano le tracce antiche e recenti della storia della lavorazione dei metalli racchiudono dunque un valore storico, sociale e costituiscono un patrimonio culturale da valorizzare;
    tuttavia, a causa della rapidità e della vastità dei processi di dismissione delle attività industriali, gli strumenti, le metodologie e le strutture materiali connesse alla produzione, sono inevitabilmente soggette ad abbandono;
    poiché la vastità dei processi di dismissione e la complessità strutturale del luoghi edificati a fini industriali, così come del sottosuolo, non consentono l'integrale conservazione dei beni minerari, occorre definire un quadro legislativo finalizzato a conoscere approfonditamente il patrimonio archeo-minerario, catalogarne gli elementi costitutivi, analizzarne i profili di interesse culturale. Dunque, in prima istanza, selezionare siti, impianti, architetture e paesaggi d'interesse storico per i quali è necessario intervenire con gli strumenti propri della tutela e della valorizzazione;
    in mancanza, in forma sistemica, di un indirizzo legislativo di livello nazionale, sono state numerose le iniziative locali volte alla conservazione della cultura archeo-mineraria. In alcuni casi sono state le regioni a promuovere ricerche sulle attività minerarie dismesse con lo scopo di suscitare attenzioni di tipo storico e possibili processi di recupero turistico-culturale;
    nel corso degli anni novanta e nei primi anni duemila si sono registrate infatti iniziative diffuse in molte zone d'Italia (come ad esempio Piemonte, Lombardia, Toscana, Sardegna, Marche, Sicilia) con l'obiettivo di mantenere viva la memoria del lavoro minerario, prefigurando possibili scenari di recupero ambientale e di valorizzazione di tipo culturale;
    negli anni scorsi, in mancanza di una normativa organica, sono stati comunque istituiti, attraverso singoli decreti ministeriali, alcuni parchi di carattere «minerario»:
    il Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002);
    il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005);
    il Parco museo delle miniere dell'Amiata (Istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002);
    il Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001);
    va comunque specificato che tali organismi, pur godendo del riconoscimento di parchi nazionali, sono però estranei alla legge quadro nazionale sui parchi e non hanno peraltro una dotazione finanziaria stabile per poter programmare attività ed interventi;
    appaiono, quindi, evidenti i limiti della legislazione nazionale del settore che, anche quando ha previsto la possibilità di istituire parchi minerari, non ha concesso la possibilità a questi enti di approvare un proprio piano, prevalente su quello dei comuni che ricadono nel perimetro del parco. Anche i parchi minerari, dunque, a differenza dei parchi istituiti ai sensi della legge numero 394 del 1991, non dispongono di uno strumento autonomo di pianificazione e di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico per il quale sono stati istituiti;
    emerge con tutta la sua urgenza la necessità di colmare quindi la lacuna normativa dei parchi minerari istituiti con decreti ministeriali attraverso il pieno riconoscimento di tali siti quali parchi nazionali, ai sensi della legge numero 394 del 1991, consentendo a tali istituzioni una dotazione di strumenti finanziari, direttivi e di programmazione stabili nel tempo per poter elaborare un piano gestionale, di attività e di recupero concreto, efficace e strutturato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, nel prossimo provvedimento utile, il pieno riconoscimento legislativo e giuridico dei «parchi geominerari» di interesse nazionale disponendo altresì una dotazione finanziaria certa e stabile, al fine di consentire una programmazione funzionale delle attività e delle finalità degli enti stessi.
9/2790-bis-AR/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Sani.


   La Camera,
   premesso che;
    il provvedimento sottoposto ai nostro esame prevede anche misure volte all'attuazione del PNRR Italia riservate a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico;
    in particolare per le missioni strategiche relative all'innovazione e alla coesione sociale e territoriale, sono attribuiti 250 milioni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR Italia al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, e che le risorse vengano utilizzate per erogare contributi agli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature produttive, in misura pari al 40 per cento dell'ammontare complessivo di ciascun investimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, con il primo provvedimento utile allo scopo, ulteriori norme prevedendo, per quanto riguarda il processo di Transizione 4.0, disposizioni che garantiscano liquidità alle imprese che effettuano investimenti in tempi più rapidi, emanando una specifica disposizione volta a prevedere che i soggetti beneficiari del relativo credito d'imposta possano, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
9/2790-bis-AR/4Pentangelo.


   La Camera,
   premesso che
    il provvedimento in esame reca, tra l'altro, norme in materia di impiego del personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale strettamente connesse alla situazione emergenziale e alla impossibilità di far fronte alle richieste di assistenza sanitaria utilizzando esclusivamente personale già in servizio;
    a tal fine, l'articolo 77 del provvedimento proroga quanto disposto dall'articolo 2-bis del DL 17 marzo 2020, n. 18, in merito alla facoltà degli enti e delle aziende del SSN di poter procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, nonché dei medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, mediante il conferimento di incarichi di collaborazione di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi;
    nel corso della cosiddetta seconda ondata di diffusione del contagio del virus SARS-COV-2, al fine di operare il potenziamento delle azioni di contenimento del virus e di far fronte alle esigenze di gestione della ordinaria attività degli ospedali e delle strutture del Servizio sanitario nazionale, sono state coinvolte anche le strutture accreditate con il Servizio sanitario nazionale attivando un modello di cooperazione interregionale, coordinato a livello nazionale, e prevedendo l'utilizzo del personale sanitario in servizio presso dette strutture, nonché dei loro spazi e della loro strumentazione anche ai fini dell'espletamento della funzione assistenziale per i pazienti COVID-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la misura che autorizza il reclutamento dei medici specializzandi iscritti al penultimo e all'ultimo anno dei corsi di specializzazione medica anche alle strutture accreditate coinvolte nel potenziamento delle prestazioni di assistenza e cura proprie del Servizio sanitario nazionale.
9/2790-bis-AR/5Saccani Jotti, Aprea.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza pandemia del COVID-19 e le chiusure forzate connesse alle misure di riduzione della propagazione del virus stanno mettendo a dura prova le aziende e le attività economiche del nostro Paese;
    l'economia generata dal comparto sciistico genera un fatturato tra i 10 e i 12 miliardi di euro annui, occupando circa 300.000 persone in tutta Italia e potendo contare su più di 1.800 impianti di risalita;
    agli operatori economici prettamente inerenti all'attività sciistica si aggiungono migliaia di esercizi commerciali come alimentari, ristorazione, commercio al dettaglio e altro che trovandosi localizzati in comuni di montagna hanno volumi d'affari direttamente legati all'andamento dell'attività sciistica stessa;
    tale economia matura circa 1/3 del proprio fatturato nei soli mesi di dicembre e gennaio, con le vacanze natalizie che rappresentano una primaria ed insostituibile fonte di incassi;
    gli operatori economici del settore si sono attrezzati, sostenendo ulteriori ingenti spese, mettendo in campo tutte le misure di sicurezza e sanificazione dei luoghi di lavoro così da permettere ai propri dipendenti ed utenti le massime garanzie di prevenzione;
    i gestori degli impianti di risalita e dei comprensori di montagna hanno mostrato al Governo piena disponibilità nell'accertare contingentamenti, misure di distanziamento e quant'altri interventi fossero necessari per assicurare l'avvio della stagione, come per altro avvenuto nei principali Paesi UE ed extra-UE caratterizzati da un'economia della montagna rilevante, quali Svizzera. Austria, Svezia, Norvegia. Slovacchia, Polonia ai quali si aggiungerà durante le vacanze di Natale con buone probabilità anche la Francia;
    la Francia, il cui tessuto economico correlato all'attività sciistica è il più facilmente paragonabile a quello italiano, ha previsto un concreto piano di interventi di supporto al mondo della neve da parte del Governo;
    tra i punti principali del pacchetto approvato dal Governo francese troviamo:
    la compensazione del 70 per cento dei costi fissi di gestione per i gestori degli impianti di risalita, sia pubblici che privati, nei quali sono incluse le spese di messa in sicurezza dei comprensori durante il periodo di chiusura, e un'analoga compensazione rispetto al 70 per cento del volume d'affari, il fatturato di riferimento per il periodo di chiusura sarà calcolato sulla base della media del periodo degli ultimi tre anni;
    l'insieme delle attività commerciali situate nelle stazioni sciistiche e nelle corrispondenti vallate, con meno di 50 dipendenti, che giustificheranno una perdita del fatturato superiore al 50 per cento potranno far parte del «piano turismo» e in quanto tali, potranno beneficiare dell'assistenza del fondo di solidarietà fino a 10.000 euro e della cassa integrazione con copertura del 100 per cento;
    i maestri di sci, a titolo individuale, potranno accedere ai fondi di solidarietà con diritto di opzione e richiedere o la compensazione della perdita del fatturato fino a un massimo di 10.000 euro oppure richiedere che gli venga riconosciuto il 20 per cento del fatturato realizzato nello stesso periodo nel 2019;
    con emendamenti presentati al testo in esame, non approvati, è stato chiesto di costituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo di ristoro degli operatori del turismo invernale, con dotazione 1500 milioni di euro per l'anno 2021, necessario per l'erogazione a fondo perduto di un contributo agli operatori economici che abbiano subito una riduzione di fatturato dei mesi da novembre 2020 ad aprile 2021 pari a 2/3 dell'ammontare del fatturato maturato nei mesi da novembre 2019 ad aprile 2020;
    inoltre è stato richiesto lo stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021 finalizzati al miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza le misure necessarie per il sostegno del settore sciistico e dell'economia della montagna, sia in termini di sostegno agli operatori del turismo invernale, che di miglioramento dell'impiantistica.
9/2790-bis-AR/6Porchietto, Mazzetti, Rosso, Zangrillo, Giacometto, Ciaburro, Sandra Savino, Frassinetti, Lollobrigida.


   La Camera,
   premesso che:
    In sede di esame del disegno di legge all'esame dell'Assemblea, che contiene anche disposizioni concernenti misure conseguenti alla diffusione del COVID-19, abbiamo purtroppo constatato una carenza di, personale medico sanitario nelle strutture ospedaliere;
    tra l'altro proprio in questi giorni si è manifestato, anche a Roma, un nuovo ceppo di Sars-Cov-2 chiamato «VUI-202012/01» già isolato a Londra e sembra che questa variante abbia un'aumentata efficacia replicativa rispetto alle precedenti e se ciò fosse confermato la di grave crisi epidemiologica potrebbe in breve tempo peggiorare mandando in tilt le già fragili strutture ospedaliere;
    l'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 introdotto per il «Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazione» prevede che (comma 1) le Amministrazioni possano assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Il detto articolo al comma 2 prevede, inoltre, che le dette Amministrazioni possano bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso ...;
    al fine di rafforzare l'offerta formativa sanitaria per poter fronteggiare l'emergenza epidemiologica, appare evidente la necessità di stabilizzare il personale precario del comparto della sanità, prorogando i requisiti di maturazione previsti dalla norma innanzi richiamata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare i termini di cui al comma 1 lettera c) e comma 2 lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 prevedendo che: a) le Amministrazioni del Servizio sanitario nazionale assumano a tempo indeterminato il personale non dirigenziale che abbia maturato al 31 dicembre 2021, alle dipendenze delle medesime amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, negli ultimo otto anni; b) le Amministrazioni bandiscano procedure concorsuali riservate, in misura non superiore a cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che abbia maturato, alle data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
9/2790-bis-AR/7Aprile, Rizzone, Berardini, Benedetti, Piera Aiello, Ermellino, Trano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca misure volte alle nuove assunzioni di insegnanti di sostegno per il triennio 2021-2024;
    il provvedimento prevede lo scaglionamento delle nuove assunzioni da ripartire in 5000 unità nel 2021, 11000 nel 2022/2023 e 9000 nel 2023/24;
    le cattedre degli insegnati si sostegno quest'anno risultano vacanti al 90 per cento, pertanto vi è l'esigenza di prevedere delle modifiche al fine di aumentare sin dall'anno 2021 l'organico degli insegnati si sostegno all'interno delle scuole italiane,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa al fine di prevedere modifiche in merito alla ripartizione annuale delle nuove assunzioni degli insegnati di sostegno prevedendo 10000 assunzioni per l'anno scolastico 2021/2022, 10000 per l'anno scolastico 2022/2023 e 5000 nel successivo anno scolastico 2023/2024.
9/2790-bis-AR/8Longo, Rospi, Bologna.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca misure volte alle nuove assunzioni di insegnanti di sostegno per il triennio 2021-2024;
    il provvedimento prevede lo scaglionamento delle nuove assunzioni da ripartire in 5000 unità nel 2021, 11000 nel 2022/2023 e 9000 nel 2023/24;
    le cattedre degli insegnati si sostegno quest'anno risultano vacanti al 90 per cento, pertanto vi è l'esigenza di prevedere delle modifiche al fine di aumentare sin dall'anno 2021 l'organico degli insegnati si sostegno all'interno delle scuole italiane,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere modifiche in merito alla ripartizione delle nuove assunzioni anticipandone quanto prima la maggior parte di esse.
9/2790-bis-AR/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Longo, Rospi, Bologna.


   La Camera,
   premesso che:
    la pandemia COVID-19 ha messo in luce le criticità del nostro sistema socio-assistenziale ed ha acceso i riflettori sul mondo degli anziani e dei fragili;
    nel provvedimento all'esame si prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per gli interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;
    la più lunga aspettativa di vita, in Italia, ha come contraltare una popolazione affetta da malattie croniche e complesse;
    le situazioni di fragilità che possono essere accudite nei rispettivi domicili – quelle delle persone con disabilità e degli anziani – trovano oggi tre risposte fondamentali, spesso inadeguate, in ordine: quella delle famiglie stesse, il mercato privato della cura (badanti e assistenti familiari) e il servizio pubblico (ADI e SAD);
    l'impiego di assistenti familiari comporta ingenti spese e costi per le famiglie. Mediamente la spesa è di 20 mila euro l'anno per un'assistente familiare per una persona non autosufficiente. Questi costi spesso non sono sostenibili da tutte le famiglie e, conseguentemente, la cura e l'assistenza continuative del malato o dell'anziano possono comportare la rinuncia di un familiare al proprio lavoro per quella del ruolo di caregiver familiare;
    i dati del secondo Rapporto annuale dell'Osservatorio nazionale Domina sul lavoro domestico, in collaborazione con la Fondazione Leone Moressa, anticipati dalla stampa nazionale, provano come le agevolazioni introdotte quest'anno abbiano dato vita ad un circolo virtuoso contro il lavoro nero;
    lo scorso anno, infatti, i lavoratori domestici regolarmente iscritti all'Inps erano 849 mila (in leggero calo rispetto al 2018), ai quali si sono aggiunte le 177 mila domande di regolarizzazione presentate entro agosto 2020 secondo quanto previsto nel decreto Rilancio. A questi si devono poi aggiungere i saldi positivi tra assunzioni e cessazioni registrati nel primo semestre del 2020 (+18.344), con il boom di assunzioni (+58,5 per cento) verificatosi a marzo all'avvio del primo lockdown. In totale, dunque, si è superato per la prima volta dopo il 2012 il milione di lavoratori e oggi si stima che i regolari siano saliti a 1 milione e 45 mila;
    tale comparto fornisce un apporto significativo al Pil italiano caricando sul budget familiare l'assistenza domiciliare agli anziani. I calcoli di Domina parlano infatti di 7,1 miliardi di euro di spesa delle famiglie per i lavoratori regolari e 8 miliardi per quelli in «nero». Un totale di 15,1 miliardi che genera un gettito fiscale diretto di 1,5 miliardi (potenzialmente di 3,6), un valore aggiunto di 17,9 miliardi, pari all'1,1 per cento del Pil italiano;
    ancora più importante è il budget che le famiglie investono direttamente nella assistenza agli anziani non autosufficienti; ben 10,9 miliardi l'anno. Se un milione circa di ultra ottantenni e disabili venissero invece ricoverati, infatti, la spesa pubblica salirebbe da 22,1 a 33 miliardi di euro pur scontando il risparmio delle relative indennità di accompagnamento;
    dal 1o ottobre 2020 è in vigore il nuovo CCNL per gli assistenti familiari (colf e badanti) con l'obiettivo di far acquisire alla professione più dignità e tutela, oltre che di tutelare le famiglie che le usufruiscono del servizio. L'articolo 34, comma 7 del contratto collettivo prevede una indennità per il lavoratore in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 in corso di validità: trattasi della possibilità di richiedere a un organismo accreditato la certificazione della propria competenza;
    ciononostante l'assistenza necessaria è tanto più complessa e specifica quanto più complesso è il quadro generale degli assistiti e, quindi, tale facoltativa certificazione può non essere sufficiente a garantire standard minimi di qualità e appropriatezza nell'assistenza;
    è necessario quindi promuovere soluzioni che, organizzando e coordinando i servizi pubblici e privati sui territori, anche per il reclutamento degli assistenti in maniera strutturata, riescano ad adattarsi in modo flessibile e personalizzato alle diverse e mutevoli esigenze di assistenza delle persone non autonome con una attenzione alla sostenibilità economica;
    quello del lavoro di assistenza domiciliare è un settore trascurato che potrebbe essere ulteriormente incrementato favorendo l'emersione del lavoro irregolare con conseguente vantaggio per lo Stato, per le famiglie e per i lavoratori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare politiche volte a creare una rete socio-assistenziale strutturata che da un lato, attraverso sgravi in materia fiscale e una maggiore deducibilità per le famiglie delle retribuzioni degli assistenti familiari assunti regolarmente, consenta l'emersione del lavoro irregolare, e dall'altro punti a una formazione specifica dei lavoratori, omogenea nelle regioni, rispondente a standard nazionali definiti e comuni e organizzata per il reclutamento da parte delle famiglie.
9/2790-bis-AR/9Bologna, Rospi, Longo.


   La Camera,
   premesso che:
    quello dell'erosione costiera in Abruzzo è un fenomeno particolarmente evidente ed incisivo, nonostante a partire dagli anni Cinquanta si sia intervenuto con un sistema di opere di difesa realizzato a più riprese, costituito da pennelli e da tre allineamenti di scogliere parallele alla costa;
    gli interventi realizzati lungo la fascia costiera dal 1997 ad oggi hanno causato una profonda alterazione dei sistemi dunali e una interruzione del flusso detritico litoraneo, con conseguenti variazioni negative del profilo della spiaggia emersa e sommersa; nonostante negli ultimi 15 anni si sia speso, per questo tipo di opera, svariati milioni di euro, la crisi erosiva continua ad estendersi a tutto il litorale con le aree costiere di Alba Adriatica e Martinsicuro a nord, quelle di Montesilvano al centro e la Costa dei Trabocchi e Casalbordino a sud, tra i tratti maggiormente colpiti, determinando frequenti problemi per le strutture balneari e le viabilità cittadine, oltre che un ingente danno per l'economia turistica;
    in particolare, il litorale della costa della provincia di Teramo, nel tratto che va dal comune di Martinsicuro, passando per quello di Alba Adriatica, ma con danni anche nei comuni di Pineto e Silvi, è stato devastato negli ultimi anni da sempre più frequenti mareggiate, cancellando quasi totalmente ciò che rimane dell'arenile, arrivando fin sotto le fondamenta degli stabilimenti balneari, con strutture devastate e a rischio crollo; l'ultimo allarmante episodio si è verificato nei giorni scorsi, il 5 e 6 dicembre 2020,

impegna il Governo

valutare l'opportunità di destinare idonee risorse con il primo provvedimento legislativo utile destinandole a grandi opere e interventi strutturali e definitivi a largo raggio antierosione su tutto il litorale abruzzese.
9/2790-bis-AR/10Zennaro, Trano.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di Bilancio all'esame dell'Assemblea contiene misure concernenti il personale della Sanità come ad esempio medici ed infermieri;
    gli Operatori Socio Sanitari sono stati impegnati in prima linea nell'ambito sanitario e socio-assistenziale per combattere pandemia da COVID-19;
    gli OSS che operano nel nostro Paese, secondo una recente stima, sono circa 330.000 e per la loro formazione professionale devono accedere a corsi regionali;
    la loro figura professionale trova origine nella sintesi dei diversi profili professionali degli operatori dell'area sociale e di quella sanitaria e risponde in modo più adeguato all'evoluzione dei servizi alla persona, intesa nella globalità dei suoi bisogni di salute,

impegna il Governo

a valutare di intraprendere tutte le iniziative anche di carattere finanziario e a prevedere uno strumento di risorse per superare la frammentarietà della formazione su base regionale degli OSS e per adeguare la formazione professionale degli Operatori Socio Sanitari alle esperienze più avanzate degli altri Paesi europei.
9/2790-bis-AR/11Lapia, Trano.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge 2790-bis contiene, fra le altre, disposizioni a tutela della salute delle persone, nonché «Misure per il lavoro, la famiglia e politiche sociali» (articolo 51 – Trattamenti di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica; articolo 52 – Piani di recupero occupazionale; articolo 56 – Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica; articolo 64 – Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto) e «Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali» (articolo 113 – Risarcimenti derivanti dalla violazione della Convenzione europea dei diritti umani);
    in data 24 gennaio 2020 la Corte europea dei Diritti umani si è espressa sul ricorso presentato da 180 cittadini di Taranto (Procedimenti riuniti nn. 54414/13 e 54264/15) i quali hanno lamentato gli effetti nocivi sulla salute delle emissioni tossiche dello stabilimento siderurgico di Taranto già denominato ILVA ed attualmente gestito dal colosso industriale franco-indiano «Arcelor-Mittal»;
    la citata sentenza della Corte europea dei Diritti Umani ha stabilito all'unanimità che vi è stata violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dei ricorrenti a seguito della mancata adozione, da parte delle Autorità italiane, di tutte le misure necessarie per salvaguardare efficacemente il diritto in oggetto;
    sempre secondo i giudici della Corte europea dei Diritti umani, il persistente inquinamento causato dalle emissioni dell'ILVA ha messo in pericolo la salute dell'intera popolazione che vive in un'area ritenuta dall'OMS teatro di una gravissima emergenza sanitaria;
    i risultati di importanti studi epidemiologici hanno evidenziato che sino ad oggi i cittadini dell'area Tarantina sono stati privati di tutele concrete ed immediate in materia di salute umana e di ambiente, situazione che ha comportato, soprattutto per ciò che riguarda la fascia d'età pediatrica, l'incremento di tumori di ogni tipo, l'allarmante eccesso di mortalità per tutte le cause e l'ospedalizzazione a seguito di malattie respiratorie acute;
    nel caso in cui lo stabilimento siderurgico ex ILVA, nei giorni scorsi oggetto di un accordo fra lo Stato italiano ed il gruppo franco-indiano «ArcelorMittal» per la sua cogestione, rispettasse alla lettera i prescritti obblighi ambientali, i rischi per la salute umana non sarebbero in alcun modo ridimensionati in ragione della specificità di un'attività industriale altamente inquinante;
    per salvaguardare, da un lato, l'occupazione ed i livelli retributivi riconosciuti ai dipendenti (sia dello stabilimento siderurgico sia dell'indotto) e, dall'altro, la salute dei cittadini e l'ambiente, appare ineludibile procedere ad una convincente e massiva riconversione industriale, per la cui realizzazione si prevede debbano trascorrere ancora molti anni;
    la popolazione dell'area tarantina non può più attendere oltre il verificarsi del mutamento delle modalità a cui si ispira l'attività produttiva dello stabilimento siderurgico, così come è stanca di dover sperimentare sulla propria pelle gli effetti delle cosiddette «esternalità negative» della Grande industria;
    si ritiene opportuno prevedere la creazione di un regime di indennizzo garantito dagli attuali gestori dell'ex ILVA e dall'amministrazione statale per tutte quelle persone che hanno riportato e riportano danni a seguito delle emissioni di sostanze nocive e della dispersione di polveri nell'atmosfera, entrambe conseguenze dirette dell'attività industriale di quella che viene indicata la «più grande acciaieria d'Europa»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo e finanziario, volte a prevedere per l'area di Taranto la creazione e la successiva applicazione di un regime di indennizzo capace di fornire un valido sostegno economico sia alle famiglie che devono fronteggiare spese sanitarie per cure oncologiche, sia a quelle che hanno subito la perdita dei propri cari a seguito di patologie tumorali o comunque collegabili agli effetti dell'attività industriale inquinante.
9/2790-bis-AR/12De Giorgi, Palmisano.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge 2790-bis contiene, fra le altre, disposizioni a tutela della salute delle persone, nonché «Misure per il lavoro, la famiglia e politiche sociali» (articolo 51 – Trattamenti di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica; articolo 52 – Piani di recupero occupazionale; articolo 56 – Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica; articolo 64 – Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto) e «Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali» (articolo 113 – Risarcimenti derivanti dalla violazione della Convenzione europea dei diritti umani);
    in data 24 gennaio 2020 la Corte europea dei Diritti umani si è espressa sul ricorso presentato da 180 cittadini di Taranto (Procedimenti riuniti nn. 54414/13 e 54264/15) i quali hanno lamentato gli effetti nocivi sulla salute delle emissioni tossiche dello stabilimento siderurgico di Taranto già denominato ILVA ed attualmente gestito dal colosso industriale franco-indiano «Arcelor-Mittal»;
    la citata sentenza della Corte europea dei Diritti Umani ha stabilito all'unanimità che vi è stata violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dei ricorrenti a seguito della mancata adozione, da parte delle Autorità italiane, di tutte le misure necessarie per salvaguardare efficacemente il diritto in oggetto;
    sempre secondo i giudici della Corte europea dei Diritti umani, il persistente inquinamento causato dalle emissioni dell'ILVA ha messo in pericolo la salute dell'intera popolazione che vive in un'area ritenuta dall'OMS teatro di una gravissima emergenza sanitaria;
    i risultati di importanti studi epidemiologici hanno evidenziato che sino ad oggi i cittadini dell'area Tarantina sono stati privati di tutele concrete ed immediate in materia di salute umana e di ambiente, situazione che ha comportato, soprattutto per ciò che riguarda la fascia d'età pediatrica, l'incremento di tumori di ogni tipo, l'allarmante eccesso di mortalità per tutte le cause e l'ospedalizzazione a seguito di malattie respiratorie acute;
    nel caso in cui lo stabilimento siderurgico ex ILVA, nei giorni scorsi oggetto di un accordo fra lo Stato italiano ed il gruppo franco-indiano «ArcelorMittal» per la sua cogestione, rispettasse alla lettera i prescritti obblighi ambientali, i rischi per la salute umana non sarebbero in alcun modo ridimensionati in ragione della specificità di un'attività industriale altamente inquinante;
    per salvaguardare, da un lato, l'occupazione ed i livelli retributivi riconosciuti ai dipendenti (sia dello stabilimento siderurgico sia dell'indotto) e, dall'altro, la salute dei cittadini e l'ambiente, appare ineludibile procedere ad una convincente e massiva riconversione industriale, per la cui realizzazione si prevede debbano trascorrere ancora molti anni;
    la popolazione dell'area tarantina non può più attendere oltre il verificarsi del mutamento delle modalità a cui si ispira l'attività produttiva dello stabilimento siderurgico, così come è stanca di dover sperimentare sulla propria pelle gli effetti delle cosiddette «esternalità negative» della Grande industria;
    si ritiene opportuno prevedere la creazione di un regime di indennizzo garantito dagli attuali gestori dell'ex ILVA e dall'amministrazione statale per tutte quelle persone che hanno riportato e riportano danni a seguito delle emissioni di sostanze nocive e della dispersione di polveri nell'atmosfera, entrambe conseguenze dirette dell'attività industriale di quella che viene indicata la «più grande acciaieria d'Europa»,

impegna il Governo

nei limiti dei vincoli di bilancio, a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo e finanziario, volte a prevedere per l'area di Taranto la creazione e la successiva applicazione di un regime di indennizzo capace di fornire un valido sostegno economico sia alle famiglie che devono fronteggiare spese sanitarie per cure oncologiche, sia a quelle che hanno subito la perdita dei propri cari a seguito di patologie tumorali o comunque collegabili agli effetti dell'attività industriale inquinante.
9/2790-bis-AR/12. (Testo modificato nel corso della seduta) De Giorgi, Palmisano.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo all'esame dell'Aula prevede un pacchetto di misure a favore dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile e dei servizi alla famiglia, nonché misure sulla giustizia quali rimborso delle spese legali per gli imputati assolti con sentenza penale divenuta irrevocabile e Fondo per il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case famiglia;
    i dati pubblicati dall'Istat su occupati e disoccupati, confermano i pesantissimi effetti dell'emergenza COVID-19 sul mercato del lavoro in generale, e sulle donne in particolare;
    la pandemia COVID-19 e il distanziamento sociale per prevenire la diffusione del virus, hanno avuto un impatto significativo sull'aumento della violenza domestica e sulla fornitura di servizi sanitari, giudiziari e di polizia essenziali per quelle donne che hanno subito o sono a rischio di violenza;
    come è noto la violenza contro le donne è un importante problema di sanità pubblica, oltre che violazione dei diritti umani;
    è necessario pertanto attivare degli strumenti concreti per fornire percorsi di assistenza legale gratuita alle donne vittime di violenza e maltrattamenti su tutto il territorio nazionale, sulla scia dei progetti già avviati da alcune regioni virtuose tra cui il Lazio,

impegna il Governo:

   ad istituire un Fondo di assistenza legale per le donne vittime di violenza e maltrattamenti, del valore di 3 milioni di euro per il biennio 2021-2022, volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase preliminare all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte;
   ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto attuativo relativo ai criteri e alle modalità di ripartizione del Fondo.
9/2790-bis-AR/13Giannone, Muroni, Deidda, Bellucci, Polidori, Boldrini, Gelmini, Angelucci, Aprea, Bagnasco, Baldelli, Baldini, Baratto, Barelli, Anna Lisa Baroni, Bartolozzi, Battilocchio, Bergamini, Biancofiore, Bond, Brambilla, Brunetta, Calabria, Cannatelli, Cannizzaro, Caon, Cappellacci, Carfagna, Casciello, Casino, Cassinelli, Cattaneo, Cortelazzo, Cristina, Dall'Osso, D'Attis, Della Frera, D'Ettore, Fasano, Fascina, Fatuzzo, Ferraioli, Gregorio Fontana, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Mandelli, Marin, Marrocco, Martino, Mazzetti, Milanato, Mugnai, Mulè, Musella, Napoli, Nevi, Fitzgerald Nissoli, Novelli, Occhiuto, Orsini, Palmieri, Pella, Pentangelo, Perego di Cremnago, Pettarin, Pittalis, Polverini, Porchietto, Prestigiacomo, Ripani, Rossello, Rosso, Rotondi, Ruffino, Ruggieri, Paolo Russo, Saccani Jotti, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Cosimo Sibilia, Siracusano, Sisto, Sozzani, Spena, Squeri, Tartaglione, Torromino, Maria Tripodi, Valentini, Versace, Vietina, Vito, Zanettin, Zangrillo, Lapia, Gagliardi, Caiata, Gemmato, Emanuela Rossini, Frate, Casa, Elisa Tripodi.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo all'esame dell'Aula prevede un pacchetto di misure a favore dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile e dei servizi alla famiglia, nonché misure sulla giustizia quali rimborso delle spese legali per gli imputati assolti con sentenza penale divenuta irrevocabile e Fondo per il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case famiglia;
    i dati pubblicati dall'Istat su occupati e disoccupati, confermano i pesantissimi effetti dell'emergenza COVID-19 sul mercato del lavoro in generale, e sulle donne in particolare;
    la pandemia COVID-19 e il distanziamento sociale per prevenire la diffusione del virus, hanno avuto un impatto significativo sull'aumento della violenza domestica e sulla fornitura di servizi sanitari, giudiziari e di polizia essenziali per quelle donne che hanno subito o sono a rischio di violenza;
    come è noto la violenza contro le donne è un importante problema di sanità pubblica, oltre che violazione dei diritti umani;
    è necessario pertanto attivare degli strumenti concreti per fornire percorsi di assistenza legale gratuita alle donne vittime di violenza e maltrattamenti su tutto il territorio nazionale, sulla scia dei progetti già avviati da alcune regioni virtuose tra cui il Lazio,

impegna il Governo:

   ad istituire nel primo provvedimento utile un Fondo di assistenza legale per le donne vittime di violenza e maltrattamenti, del valore di almeno 3 milioni di euro per il biennio 2021-2022, volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase preliminare all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte;
   ad adottare entro sei mesi dalla data di istituzione un decreto attuativo relativo ai criteri e alle modalità di ripartizione del Fondo.
9/2790-bis-AR/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Giannone, Muroni, Deidda, Bellucci, Polidori, Boldrini, Gelmini, Angelucci, Aprea, Bagnasco, Baldelli, Baldini, Baratto, Barelli, Anna Lisa Baroni, Bartolozzi, Battilocchio, Bergamini, Biancofiore, Bond, Brambilla, Brunetta, Calabria, Cannatelli, Cannizzaro, Caon, Cappellacci, Carfagna, Casciello, Casino, Cassinelli, Cattaneo, Cortelazzo, Cristina, Dall'Osso, D'Attis, Della Frera, D'Ettore, Fasano, Fascina, Fatuzzo, Ferraioli, Gregorio Fontana, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Mandelli, Marin, Marrocco, Martino, Mazzetti, Milanato, Mugnai, Mulè, Musella, Napoli, Nevi, Fitzgerald Nissoli, Novelli, Occhiuto, Orsini, Palmieri, Pella, Pentangelo, Perego di Cremnago, Pettarin, Pittalis, Polverini, Porchietto, Prestigiacomo, Ripani, Rossello, Rosso, Rotondi, Ruffino, Ruggieri, Paolo Russo, Saccani Jotti, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Cosimo Sibilia, Siracusano, Sisto, Sozzani, Spena, Squeri, Tartaglione, Torromino, Maria Tripodi, Valentini, Versace, Vietina, Vito, Zanettin, Zangrillo, Lapia, Gagliardi, Caiata, Gemmato, Emanuela Rossini, Frate, Casa, Elisa Tripodi.


   La Camera,
   premesso che:
    per gli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
     a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
     b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi;
     c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
     d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate,

impegna il Governo

a che le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applichino anche ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, indipendentemente dal fatto che siano o meno anche gestori delle attività economiche indicate dalla medesima lettera b).
9/2790-bis-AR/14Colucci, Lupi, Tondo, Germanà, Giannone, Sangregorio, Gelmini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sul Bilancio per il 2021 contiene disposizioni in materia di sistema scolastico;
    che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private;
    le scuole paritarie rappresentano un importante sistema educativo che supplisce molte volte con grande difficoltà alle esigenze dell'istruzione del nostro Paese anche e soprattutto in questo particolare momento dovuto al diffondersi della pandemia del COVID-19;
    compito dello Stato è quello di intervenire in modo idoneo a sostenere la possibilità per ogni studente, anche e soprattutto quelli con disabilità a poter frequentare la scuola che si ritenga più idonea alla propria educazione,

impegna il Governo

a incrementare le risorse finanziarie destinate a coprire fino al 50 per cento delle spese sostenute dalle Scuole Paritarie che accolgano alunni con disabilità, di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.
9/2790-bis-AR/15Lupi, Colucci, Germanà, Giannone, Sangregorio, Tondo, Gelmini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sul Bilancio per il 2021 contiene disposizioni in materia di sistema scolastico;
    che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private;
    le scuole paritarie rappresentano un importante sistema educativo che supplisce molte volte con grande difficoltà alle esigenze dell'istruzione del nostro Paese anche e soprattutto in questo particolare momento dovuto al diffondersi della pandemia del COVID-19;
    compito dello Stato è quello di intervenire in modo idoneo a sostenere la possibilità per ogni studente, anche e soprattutto quelli con disabilità a poter frequentare la scuola che si ritenga più idonea alla propria educazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare le risorse finanziarie destinate a coprire fino al 50 per cento delle spese sostenute dalle Scuole Paritarie che accolgano alunni con disabilità, di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.
9/2790-bis-AR/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Lupi, Colucci, Germanà, Giannone, Sangregorio, Tondo, Gelmini.


   La Camera,
   premesso che:
    la grave crisi epidemiologica che ha colpito il nostro Paese ha accentuato in molti casi le disuguaglianze già esistenti e ha peggiorato repentinamente la condizione sociale ed economica di persone che in precedenza non conoscevano in modo duraturo e profondo situazioni di disagio di questa natura;
    la complessità delle sfide legate alla pandemia è particolarmente forte nelle città metropolitane dove si rendono necessari interventi per migliorare l'offerta complessiva di interventi e servizi per contrastare le differenze socio economiche, per superare divari infrastrutturali e promuovere la qualità ambientale e lo sviluppo sostenibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, d'intesa con le istituzioni locali, specifiche misure di inclusione e di contrasto alle diseguaglianze socio economiche nelle aree metropolitane, con lo stanziamento di specifiche risorse finanziarie destinate alle Città Metropolitane.
9/2790-bis-AR/16De Maria.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge al nostro esame prevede al Titolo X misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organismi internazionali, al Titolo XI misure in materia di trasporti e ambiente mentre l'articolo 126 contiene disposizioni relative alla promozione della mobilità sostenibile;
    al fine di incidere positivamente sul settore della mobilità, anche sotto il profilo dell'efficienza delle reti distributive di prodotti energetici per autotrazione, il 4 dicembre 2019 in Commissione X (Attività produttive) veniva approvata, la risoluzione 8-00055 a firma De Toma e altri «Iniziative urgenti in favore del settore della distribuzione dei carburanti», con la quale si impegnava il Governo ad assumere iniziative urgenti in grado di contrastare le numerose e articolate criticità che sta affrontando il settore della distribuzione dei carburanti, i cui fattori di debolezza rischiano di aggravare le condizioni economiche ed occupazionali degli operatori nonché ad assumere, per quanto di competenza, iniziative volte in particolare alla razionalizzazione e all'ammodernamento della rete distributiva, con una revisione del piano e degli indirizzi di ristrutturazione della stessa prevedendo la chiusura dei punti vendita obsoleti ed inefficienti;
    il 12 ottobre 2020, in sede di esame del A.C. 2700 il Governo accoglieva l'ordine del giorno 9/02700/077, con l'impegno, tra l'altro, a dare esecuzione alla risoluzione 8-00055 in favore del settore della distribuzione dei carburanti e garantire l'accessibilità degli impianti alle persone con disabilità;
    ad oggi il Governo non ha dato esecuzione alla risoluzione 8-00055 e neanche all'ordine del giorno 9/02700/077 con grave pregiudizio per la messa in sicurezza e per l'efficienza della rete di distribuzione carburanti nonché per il diritto alla mobilità delle persone con disabilità,

impegna il Governo:

   ad adottare provvedimenti urgenti al fine di dare piena attuazione alla risoluzione 8-00055 in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti anche sulla base dei criteri di accessibilità favorendo e sostenendo finanziariamente l'abbattimento delle barriere architettoniche degli impianti per garantire il pieno diritto alla mobilità e all'accessibilità da parte delle persone con disabilità che si recano presso detti impianti;
   ad adottare provvedimenti urgenti al fine di adeguare l'articolo 1, commi 102, 112 e 113 della legge 4 agosto 2017, n. 124 per integrare la previsione delle incompatibilità non più solo in relazione agli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, ma anche in relazione ai criteri per l'eliminazione delle barriere architettoniche al fine del rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503.
9/2790-bis-AR/17De Toma, Rachele Silvestri, Versace.


   La Camera,

impegna il Governo:

   ad adottare provvedimenti urgenti al fine di dare piena attuazione alla risoluzione 8-00055 in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti anche sulla base dei criteri di accessibilità favorendo e sostenendo finanziariamente l'abbattimento delle barriere architettoniche degli impianti per garantire il pieno diritto alla mobilità e all'accessibilità da parte delle persone con disabilità che si recano presso detti impianti;
   ad adottare provvedimenti urgenti al fine di adeguare l'articolo 1, commi 102, 112 e 113 della legge 4 agosto 2017, n. 124 per integrare la previsione delle incompatibilità non più solo in relazione agli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, ma anche in relazione ai criteri per l'eliminazione delle barriere architettoniche al fine del rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503.
9/2790-bis-AR/17. (Testo modificato nel corso della seduta) De Toma, Rachele Silvestri, Versace.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni volte a migliorare e rafforzare l'offerta complessiva del nostro Servizio sanitario nazionale quale risposta all'emergenza sanitaria in atto;
    a causa dell'emergenza pandemica in atto, secondo l'Associazione italiana di oncologia medica, invece, nei primi 5 mesi del 2020 nel nostro Paese sono stati eseguiti circa un milione e quattrocentomila esami di screening per i tumori in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Senza contare l'elevatissimo numero di visite specialistiche rimandate a causa dell'emergenza COVID-19;
    il territorio di Civitavecchia rappresenta un'area particolarmente nevralgica nell'assetto economico del nostro Paese, con la presenza, tra l'altro, del primo porto turistico italiano (con oltre 2 milioni e mezzo di crocieristi nel 2019), del polo energetico di rilevanza nazionale, nonché di enti militari strategici per l'intero comparto Difesa italiano;
    i Comuni di questo territorio, con deliberazioni formali unanimi dei rispettivi consigli comunali, hanno evidenziato la necessità di potenziare l'assistenza sanitaria per i cittadini, chiedendo in particolare, tra le altre cose, l'istituzione urgente presso l'Ospedale di Civitavecchia di un servizio di radioterapia;
    l'assenza di un centro di Radioterapia presso la struttura ospedaliera di Civitavecchia impatta enormemente sulla qualità assistenziale di pazienti oncologici dell'intero territorio comprensoriale;
    in ambito locale si è di recente insediato un tavolo ad hoc, sotto l'egida della locale Fondazione «Ca.Ri.Civ», che ha visto la presenza della Asl Rm 4, dei Comuni del territorio, della Curia vescovile e dei rappresentanti istituzionali e del volontariato (tra cui l'Associazione Adamo Onlus, che da anni è impegnata in questo servizio di assistenza), al fine di promuovere, anche in sinergia ed in collaborazione con la Regione Lazio, un'azione risolutiva per giungere a colmare questo vuoto nell'assistenza sanitaria locale, che costringe un numero enorme di malati oncologici a lunghi spostamenti verso le città di Roma, Viterbo e Grosseto,

impegna il Governo

a garantire nell'ambito delle proprie prerogative, anche alla luce dell'emergenza COVID-19 in atto, il necessario supporto, anche attraverso l'attivazione di risorse specifiche, all'azione promossa dalle istituzioni del territorio indicato per consentire l'istituzione di un servizio di radioterapia presso l'Ospedale di Civitavecchia, la cui attuale assenza impone a un numero elevato di malati oncologici, lunghi spostamenti verso le città di Roma, Viterbo e Grosseto.
9/2790-bis-AR/18Battilocchio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni volte a migliorare e rafforzare l'offerta complessiva del nostro Servizio sanitario nazionale quale risposta all'emergenza sanitaria in atto;
    a causa dell'emergenza pandemica in atto, secondo l'Associazione italiana di oncologia medica, invece, nei primi 5 mesi del 2020 nel nostro Paese sono stati eseguiti circa un milione e quattrocentomila esami di screening per i tumori in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Senza contare l'elevatissimo numero di visite specialistiche rimandate a causa dell'emergenza COVID-19;
    il territorio di Civitavecchia rappresenta un'area particolarmente nevralgica nell'assetto economico del nostro Paese, con la presenza, tra l'altro, del primo porto turistico italiano (con oltre 2 milioni e mezzo di crocieristi nel 2019), del polo energetico di rilevanza nazionale, nonché di enti militari strategici per l'intero comparto Difesa italiano;
    i Comuni di questo territorio, con deliberazioni formali unanimi dei rispettivi consigli comunali, hanno evidenziato la necessità di potenziare l'assistenza sanitaria per i cittadini, chiedendo in particolare, tra le altre cose, l'istituzione urgente presso l'Ospedale di Civitavecchia di un servizio di radioterapia;
    l'assenza di un centro di Radioterapia presso la struttura ospedaliera di Civitavecchia impatta enormemente sulla qualità assistenziale di pazienti oncologici dell'intero territorio comprensoriale;
    in ambito locale si è di recente insediato un tavolo ad hoc, sotto l'egida della locale Fondazione «Ca.Ri.Civ», che ha visto la presenza della Asl Rm 4, dei Comuni del territorio, della Curia vescovile e dei rappresentanti istituzionali e del volontariato (tra cui l'Associazione Adamo Onlus, che da anni è impegnata in questo servizio di assistenza), al fine di promuovere, anche in sinergia ed in collaborazione con la Regione Lazio, un'azione risolutiva per giungere a colmare questo vuoto nell'assistenza sanitaria locale, che costringe un numero enorme di malati oncologici a lunghi spostamenti verso le città di Roma, Viterbo e Grosseto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire nell'ambito delle proprie prerogative, anche alla luce dell'emergenza COVID-19 in atto, il necessario supporto, anche attraverso l'attivazione di risorse specifiche, all'azione promossa dalle istituzioni del territorio indicato per consentire l'istituzione di un servizio di radioterapia presso l'Ospedale di Civitavecchia, la cui attuale assenza impone a un numero elevato di malati oncologici, lunghi spostamenti verso le città di Roma, Viterbo e Grosseto.
9/2790-bis-AR/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Battilocchio.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, prevede diverse misure finalizzate a sostenere il settore produttivo duramente colpito dalla crisi pandemica in atto;
    tra queste, è stato previsto un intervento a sostegno dell'industria del tessile, anche a tutela della filiera e delle attività di ricerca e sviluppo del settore;
    il nostro Paese è tra i primi, se non il primo, tra quelli produttori di moda e beni di lusso al mondo ma, non avendo materie prime, siamo costretti ad importarle (a caro prezzo) da altri Paesi;
    anche per tali motivi, il settore tessile è tra quelli che maggiormente può beneficiare di una crescita dell'economia circolare;
    basta considerare che solamente il distretto del tessile e dell'abbigliamento, comprendente i comuni della provincia di Prato e alcuni comuni limitrofi, raccoglie oltre 6.500 unità locali, con più di 33.000 addetti complessivi, tra tessile ed abbigliamento, e un fatturato stimato vicino ai 5 miliardi di euro, di cui circa la metà da esportazioni;
    il settore tessile, composto soprattutto da piccole e piccolissime imprese, sta sempre più puntando sul recupero di materiali tessili che vengono lavorati per alimentare il ciclo produttivo sia locale che internazionale,

impegna il Governo

al fine di sostenere l'economia circolare e le piccole e piccolissime imprese che svolgono attività nella filiera del settore tessile e in particolare sul recupero e riutilizzo industriale di materiali tessili, a prevedere quanto prima risorse e misure di sostegno a favore dei suddetti soggetti imprenditoriali che hanno accumulato scorte di rimanenze finali di magazzino di prodotti tessili riciclati, a causa della fortissima riduzione dell'attività conseguente all'emergenza sanitaria in atto.
9/2790-bis-AR/19Mazzetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, prevede diverse misure finalizzate a sostenere il settore produttivo duramente colpito dalla crisi pandemica in atto;
    tra queste, è stato previsto un intervento a sostegno dell'industria del tessile, anche a tutela della filiera e delle attività di ricerca e sviluppo del settore;
    il nostro Paese è tra i primi, se non il primo, tra quelli produttori di moda e beni di lusso al mondo ma, non avendo materie prime, siamo costretti ad importarle (a caro prezzo) da altri Paesi;
    anche per tali motivi, il settore tessile è tra quelli che maggiormente può beneficiare di una crescita dell'economia circolare;
    basta considerare che solamente il distretto del tessile e dell'abbigliamento, comprendente i comuni della provincia di Prato e alcuni comuni limitrofi, raccoglie oltre 6.500 unità locali, con più di 33.000 addetti complessivi, tra tessile ed abbigliamento, e un fatturato stimato vicino ai 5 miliardi di euro, di cui circa la metà da esportazioni;
    il settore tessile, composto soprattutto da piccole e piccolissime imprese, sta sempre più puntando sul recupero di materiali tessili che vengono lavorati per alimentare il ciclo produttivo sia locale che internazionale,

impegna il Governo

al fine di sostenere l'economia circolare e le piccole e piccolissime imprese che svolgono attività nella filiera del settore tessile e in particolare sul recupero e riutilizzo industriale di materiali tessili, a valutare l'opportunità di prevedere quanto prima risorse e misure di sostegno a favore dei suddetti soggetti imprenditoriali che hanno accumulato scorte di rimanenze finali di magazzino di prodotti tessili riciclati, a causa della fortissima riduzione dell'attività conseguente all'emergenza sanitaria in atto.
9/2790-bis-AR/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Mazzetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio in esame, introduce disposizioni per l'adozione di un piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
    il piano strategico nazionale dei vaccini, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, sarà adottato dal Ministro della salute con proprio decreto avente natura non regolamentare;
    il suddetto Piano vaccinazione elaborato dal Governo, già all'esame nei giorni scorsi della Conferenza Stato regioni, ha individuato, tra le altre cose, le priorità nella somministrazione delle prime dosi di vaccino;
    al fine di sfruttare l'effetto protettivo diretto dei vaccini, sono state infatti identificate le tre categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali; gli operatori sanitari e sociosanitari, sia pubblici che privati accreditati; i residenti e personale dei presidi residenziali per anziani; le persone di età avanzata, dove sono maggiori i fattori di rischio clinici, visto che la prevalenza di comorbidità aumenta con l'età;
    con l'aumento delle dosi di vaccino si provvederà quindi a sottoporre a vaccinazione le altre categorie di cittadini;
    quello che emerge dal Piano vaccinazioni anti-COVID, relativamente alle priorità di somministrazione delle prime dosi di vaccino, è l'esclusione tra la categoria degli operatori sanitari, dei tantissimi medici libero professionisti – solo gli odontoiatri sono 5.000 – che rischia così di restare esposta al contagio e di diventare involontario veicolo di possibile trasmissione;
    come ha recentemente ricordato il presidente dell'Ordine dei medici di Napoli, Silvestro Scotti, chi è iscritto all'Ordine ha doveri deontologici ma anche diritti, e tra questi vi è sicuramente quello di poter avere somministrato il vaccino al pari degli altri medici, ed essere quindi messo in condizione di lavorare in piena sicurezza,

impegna il Governo

a prevedere che tra gli operatori sanitari, già individuati come categoria da vaccinare in via prioritaria, siano inclusi anche i medici libero professionisti e i medici pensionati.
9/2790-bis-AR/20Fasano, Paolo Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure volte a sostenere il settore della cultura che con la crisi socio economica causata dalla pandemia in atto risulta essere uno dei settori maggiormente colpiti;
    la città di Matera, già capitale della cultura 2019, a causa della pandemia da COVID-19 ha riscontrato un vistoso calo delle attività culturali nell'anno in corso, pertanto vi e la necessita di prorogare fino al 2022 le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 346 e 347 della legge 31 dicembre 2015, n. 208, relative all'assunzione del personale per il completamento delle opere previste nel dossier Matera 2019;
    la chiusura di cinema, teatri, musei e dei luoghi della cultura ha provocato ingenti danni economici e pertanto vi è la necessità di utilizzare nuovi strumenti volti ad incentivare ulteriori investimenti di capitali, anche privati, nel settore della cultura;
    aumentando il credito d'imposta previsto dall’Art-Bonus si creerebbe un effetto traino sull'intero comparto economico del settore producendo nuove risorse anche per gli operatori che quotidianamente operano nel settore;
    questa misura, promuovendo il restauro, la manutenzione e la protezione dei luoghi dell'arte e della cultura, agevolerebbe inoltre la fruizione delle tante opere di inestimabile valore e dei tanti luoghi storici presenti in Italia, che rappresentano la principale cartolina da visita del nostro Paese,

impegna il Governo:

   a prevedere, anche solo per l'anno 2021, ulteriori misure volte ad agevolare il settore della cultura, quali l'aumento fino all'80 per cento del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 e successive modificazioni, c.d. Art-Bonus, che ad oggi prevede un credito d'imposta pari al 65 per cento per le erogazioni liberali effettuate per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici e dei luoghi della cultura;
   a prevedere la proroga fino al 2022 delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi 346 e 347 della legge 31 dicembre 2015, n. 208.
9/2790-bis-AR/21Rospi, Longo, Bologna.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure volte a sostenere il settore della cultura che con la crisi socio economica causata dalla pandemia in atto risulta essere uno dei settori maggiormente colpiti;
    la città di Matera, già capitale della cultura 2019, a causa della pandemia da COVID-19 ha riscontrato un vistoso calo delle attività culturali nell'anno in corso, pertanto vi e la necessita di prorogare fino al 2022 le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 346 e 347 della legge 31 dicembre 2015, n. 208, relative all'assunzione del personale per il completamento delle opere previste nel dossier Matera 2019;
    la chiusura di cinema, teatri, musei e dei luoghi della cultura ha provocato ingenti danni economici e pertanto vi è la necessità di utilizzare nuovi strumenti volti ad incentivare ulteriori investimenti di capitali, anche privati, nel settore della cultura;
    aumentando il credito d'imposta previsto dall’Art-Bonus si creerebbe un effetto traino sull'intero comparto economico del settore producendo nuove risorse anche per gli operatori che quotidianamente operano nel settore;
    questa misura, promuovendo il restauro, la manutenzione e la protezione dei luoghi dell'arte e della cultura, agevolerebbe inoltre la fruizione delle tante opere di inestimabile valore e dei tanti luoghi storici presenti in Italia, che rappresentano la principale cartolina da visita del nostro Paese,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:
    prevedere, anche solo per l'anno 2021, ulteriori misure volte ad agevolare il settore della cultura, quali l'aumento fino all'80 per cento del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 e successive modificazioni, c.d. Art-Bonus, che ad oggi prevede un credito d'imposta pari al 65 per cento per le erogazioni liberali effettuate per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici e dei luoghi della cultura;
    prevedere la proroga fino al 2022 delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi 346 e 347 della legge 31 dicembre 2015, n. 208.
9/2790-bis-AR/21. (Testo modificato nel corso della seduta) Rospi, Longo, Bologna.


   La Camera,
   premesso che:
    il 30 aprile 2021 andranno a scadenza i contratti di collaborazione dei c.d. «Navigator», ossia quei contratti sottoscritti da Anpal Servizi Spa in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2019, n. 181;
    i navigator ricoprono un ruolo fondamentale all'interno del «Reddito di cittadinanza», soprattutto per quanto riguarda il settore delle politiche attive del lavoro;
    appare opportuno fornire una risposta certa e definitiva a migliaia di persone che attendono di conoscere il futuro del proprio percorso lavorativo,

impegna il Governo

ad individuare le risorse finanziarie per prorogare fino al 31 dicembre 2022 i contratti di collaborazione dei c.d. « Navigator», selezionati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2019, n. 181.
9/2790-bis-AR/22Berardini, Benedetti, Trano, Rizzone, De Girolamo, Lapia.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di discussione del disegno di legge 2790 «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», figurano diverse disposizioni in materia di produzione di energia elettrica, però manca del tutto una qualsiasi forma incentivante per la produzione dell'energia da impianti di biogas di piccola taglia;
    sarebbe stato necessario promuovere la continuità della produzione di energia elettrica da parte degli impianti di piccola taglia (non superiore a 300 kW) inseriti in un circuito di agricoltura anche attraverso una proroga dell'accesso agli incentivi per l'anno 2021 per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2016 recante decreto ministeriale 23 giugno 2016 Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;
    ciò anche in considerazione che il Ministero dello sviluppo economico è impegnato nella finalizzazione del Decreto attuativo dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per l'anno 2021 denominato «FER 2»;
    tuttavia, è bene evidenziare che i passaggi formali necessari ed indicati dal Ministero medesimo (consultazione pubblica. Conferenza Stato regioni, parere della Commissione europea, Corte dei conti) necessitano di un tempo congruo al confronto, pertanto per garantire la continuità del settore si propone la proroga dell'attuale sistema di incentivazione sino al 30 giugno 2021;
    del resto, il Governo aveva già provveduto in tal senso attraverso un intervento analogo (proroga di 1 anno) nel decreto Milleproroghe 2020 (legge 28 febbraio 2020, n. 8 – articolo 40-ter);
    un blocco del sistema del biogas di piccola taglia per un periodo così prolungato apporterebbe gravissimi danni al settore agricolo, già provato dall'attuale emergenza, ed all'indotto a esso collegato. Si ritiene, quindi, essenziale poter disporre di un nuovo registro nella prima metà del 2021;
    si tenga altresì conto che favorire la produzione di energia elettrica da biogas agricolo attraverso nuovi impianti, rappresenta anche un importante misura ambientale, soprattutto nel bacino padano, già oggetto di infrazione, per il miglioramento della qualità dell'aria a partire da un'attenta e sostenibile gestione dei reflui,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ricercare tutte le possibili soluzioni per prorogare gli incentivi almeno fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per l'anno 2021 gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le procedure e modalità definite dai commi da 954 a 957 della medesima legge, sono prorogati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9/2790-bis-AR/23Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di discussione del disegno di legge 2790 «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», è emersa l'opportunità di rifinanziare il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
    l'articolo 40, al primo comma, proroga fino al 30 giugno 2021 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo per le PMI, previsto dall'articolo 13, comma 1 del decreto-legge n. 23/2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    relativamente alle imprese vittime di racket ed usura è necessario non considerare il Rating finanziario adottato dagli intermediari finanziari quale strumento principale per valutare l'affidabilità e solvibilità dei soggetti danneggiati, poiché gli stessi si trovano ad avere i bilanci «inquinati» a causa degli eventi criminosi e dunque non rispecchiano le reali condizioni finanziarie delle aziende;
    le Banche sono impegnate a far arrivare la liquidità a tutte le imprese che ne hanno bisogno nel modo più rapido possibile. I soggetti o l'impresa richiedenti aiuti finanziari – prestiti economici – che presentino inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute oppure esposizioni deteriorate e classificate come sofferenti alla Centrale Rischi della Banca d'Italia ed in tutte le banche dati pubbliche e private, non devono, alla data di richiesta, essere considerate come ammissibili al rilascio della garanzia di MCC, purché le stesse abbiano ricevuto il beneficio sospensivo ai sensi dell'articolo 20 della legge 44/99 e della legge n. 108 del 1996 rilasciato dalla Procura competente;
    tra l'altro è fondamentale per le garanzie pregresse che gli intermediari ed il Fondo di garanzia non debbano tenere conto delle pregresse garanzie rilasciate dal Fondo di MCC e non debbano altresì considerare pregiudizievoli eventuali prolungamenti di garanzia in presenza della sospensione dei termini ai sensi della legge n. 44 del 1999 e della legge n. 108 del 1996,

impegna il Governo

al primo provvedimento utile: a) introdurre la garanzia da parte del MCC al 100 per cento a favore delle imprese denuncianti il racket e l'usura, poiché la mancata applicazione e il mal funzionamento delle leggi n. 108 del 1996 e n. 44 del 1999, comportano gravi problematiche collegate alle diverse scadenze per gli imprenditori i quali non possono attendere i tempi delle richieste sui diversi risarcimenti previsti dal Fondo di rotazione istituito dal Governo soprattutto per garantire l'attività economica delle medesime imprese denuncianti il racket e l'usura; b) far sì, per le pregresse garanzie, che gli intermediari ed il Fondo di garanzia non tengano conto delle medesime pregresse garanzie rilasciate dal medesimo Fondo di MCC ed a non considerare pregiudizievoli eventuali prolungamenti di garanzia in presenza della sospensione dei termini ai sensi delle leggi n. 44 del 1999 e n. 108 del 1996; c) non considerare come ammissibili al rilascio della garanzia del MCC i soggetti e le imprese richiedenti che presentino inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute oppure esposizioni deteriorate e classificate come sofferenti alla Centrale rischi della Banca d'Italia; d) non considerare il rating finanziario adottato dagli intermediari finanziari quale strumento principale per valutare l'affidabilità e la solvibilità dei soggetti – imprese e operatori economici – che si trovino ad avere bilanci «inquinati» da eventi criminosi e pertanto che non rispecchiano le reali condizioni finanziarie delle medesime imprese; e) attingere da strumenti finanziari già esistenti come ad es. il Fondo di rotazione di cui alla legge 22 dicembre 1999 n. 512.
9/2790-bis-AR/24Piera Aiello, Ermellino, Rizzone, Benedetti, Trano, Zennaro, Berardini, Aprile, Garavaglia, Boldrini, Pellicani, Sandra Savino, Nesci, Polidori, Gelmini, Angelucci, Aprea, Bagnasco, Baldelli, Baldini, Baratto, Barelli, Anna Lisa Baroni, Bartolozzi, Battilocchio, Bergamini, Biancofiore, Bond, Brambilla, Brunetta, Calabria, Cannatelli, Cannizzaro, Caon, Cappellacci, Carfagna, Casciello, Casino, Cassinelli, Cattaneo, Cortelazzo, Cristina, Dall'Osso, D'Attis, Della Frera, D'Ettore, Fasano, Fascina, Fatuzzo, Ferraioli, Gregorio Fontana, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Mandelli, Marin, Marrocco, Martino, Mazzetti, Milanato, Mugnai, Mulè, Musella, Napoli, Nevi, Fitzgerald Nissoli, Novelli, Occhiuto, Orsini, Palmieri, Pella, Pentangelo, Perego di Cremnago, Pettarin, Pittalis, Polverini, Porchietto, Prestigiacomo, Ripani, Rossello, Rosso, Rotondi, Ruffino, Ruggieri, Paolo Russo, Saccani Jotti, Sarro, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Siracusano, Sisto, Sozzani, Spena, Squeri, Tartaglione, Torromino, Maria Tripodi, Valentini, Versace, Vietina, Vito, Zanettin, Zangrillo, Lapia, Lupi, Annibali, Ferro.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di discussione del disegno di legge 2790 «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», è emersa l'opportunità di rifinanziare il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
    l'articolo 40, al primo comma, proroga fino al 30 giugno 2021 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo per le PMI, previsto dall'articolo 13, comma 1 del decreto-legge n. 23/2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    relativamente alle imprese vittime di racket ed usura è necessario non considerare il Rating finanziario adottato dagli intermediari finanziari quale strumento principale per valutare l'affidabilità e solvibilità dei soggetti danneggiati, poiché gli stessi si trovano ad avere i bilanci «inquinati» a causa degli eventi criminosi e dunque non rispecchiano le reali condizioni finanziarie delle aziende;
    le Banche sono impegnate a far arrivare la liquidità a tutte le imprese che ne hanno bisogno nel modo più rapido possibile. I soggetti o l'impresa richiedenti aiuti finanziari – prestiti economici – che presentino inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute oppure esposizioni deteriorate e classificate come sofferenti alla Centrale Rischi della Banca d'Italia ed in tutte le banche dati pubbliche e private, non devono, alla data di richiesta, essere considerate come ammissibili al rilascio della garanzia di MCC, purché le stesse abbiano ricevuto il beneficio sospensivo ai sensi dell'articolo 20 della legge 44/99 e della legge n. 108 del 1996 rilasciato dalla Procura competente;
    tra l'altro è fondamentale per le garanzie pregresse che gli intermediari ed il Fondo di garanzia non debbano tenere conto delle pregresse garanzie rilasciate dal Fondo di MCC e non debbano altresì considerare pregiudizievoli eventuali prolungamenti di garanzia in presenza della sospensione dei termini ai sensi della legge n. 44 del 1999 e della legge n. 108 del 1996,

impegna il Governo

a integrare le procedure di intervento finanziario di cui alla legge n. 108 del 1996 e alla legge n. 44 del 1999 al fine di salvaguardare le aziende denuncianti il racket e l'usura istituendo, nel primo provvedimento utile, un fondo di garanzia con un corrispondente impegno alla copertura del rischio di insolvenza pari al 100 per cento dell'erogazione finanziaria, compatibilmente con la legislazione nazionale e la normativa europea sugli aiuti di Stato; a prevedere una procedura di erogazione che avvenga esclusivamente in presenza di un piano asseverato nel quale un professionista indipendente attesti la correttezza, la coerenza e la veridicità dei contenuti del piano di risanamento alla situazione economico patrimoniale dell'impresa, l'equilibrio economico finanziario e, più in generale, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica dell'intervento proposto; a non considerare il rating finanziario adottato dagli intermediari quale strumento principale per valutare l'affidabilità e la solvibilità delle aziende soggette a racket e usura, poiché i bilanci di tali aziende inquinati da eventi criminosi potrebbero non rispecchiare le reali condizioni finanziarie delle medesime imprese; ad attingere a strumenti finanziari già esistenti, come ad esempio il fondo di rotazione di cui alla legge 22 dicembre 1999 n. 512
9/2790-bis-AR/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Piera Aiello, Ermellino, Rizzone, Benedetti, Trano, Zennaro, Berardini, Aprile, Garavaglia, Boldrini, Ferro, Baldini, Pellicani, Sandra Savino, Nesci, Polidori, Gelmini, Angelucci, Aprea, Bagnasco, Baldelli, Baldini, Baratto, Barelli, Anna Lisa Baroni, Bartolozzi, Battilocchio, Bergamini, Biancofiore, Bond, Brambilla, Brunetta, Calabria, Cannatelli, Cannizzaro, Caon, Cappellacci, Carfagna, Casciello, Casino, Cassinelli, Cattaneo, Cortelazzo, Cristina, Dall'Osso, D'Attis, Della Frera, D'Ettore, Fasano, Fascina, Fatuzzo, Ferraioli, Gregorio Fontana, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Mandelli, Marin, Marrocco, Martino, Mazzetti, Milanato, Mugnai, Mulè, Musella, Napoli, Nevi, Fitzgerald Nissoli, Novelli, Occhiuto, Orsini, Palmieri, Pella, Pentangelo, Perego di Cremnago, Pettarin, Pittalis, Polverini, Porchietto, Prestigiacomo, Ripani, Rossello, Rosso, Rotondi, Ruffino, Ruggieri, Paolo Russo, Saccani Jotti, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Cosimo Sibilia, Siracusano, Sisto, Sozzani, Spena, Squeri, Tartaglione, Torromino, Maria Tripodi, Valentini, Versace, Vietina, Vito, Zanettin, Zangrillo, Lapia, Lupi, Annibali, Ferro.


   La Camera,
   premesso che:
    le problematiche legate al Coronavirus – dalla difficoltà di mercato alla logistica, fino alla carenza di manodopera – e i problemi connessi alle eccezionali ondate di maltempo hanno prodotto perdite economiche significative all'intero comparto ortofrutticolo,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative più opportune per sostenere il rilancio del comparto ortofrutticolo.
9/2790-bis-AR/25Incerti.


   La Camera,
   premesso che:
    le problematiche legate al Coronavirus – dalla difficoltà di mercato alla logistica, fino alla carenza di manodopera – e i problemi connessi alle eccezionali ondate di maltempo hanno prodotto perdite economiche significative all'intero comparto ortofrutticolo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere tutte le iniziative più opportune per sostenere il rilancio del comparto ortofrutticolo.
9/2790-bis-AR/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Incerti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene misure volte ad aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 è stato adottato lo schema-tipo del contratto di formazione specialistica dei medici;
    nello schema-tipo del contratto di formazione specialistica dei medici, all'articolo 5, comma 1 si vieta l'accesso a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale;
    il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, ha istituito le USCA, unità speciali di continuità assistenziale;
    presso le USCA svolgono attualmente servizio molti medici che tra la fine di dicembre 2020 e le prime settimane di gennaio 2021 dovrebbero cominciare la specializzazione, la cui graduatoria è stata sbloccata con sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 21 dicembre 2020;
    c’è il rischio che le USCA, nel mese di gennaio 2021, rimangano a corto di personale proprio quando le attività di continuità assistenziale sono più necessarie,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie affinché i medici che cominceranno la specializzazione tra la fine di dicembre 2020 e le prime settimane di gennaio 2021, se impegnati presso le USCA, possano continuare a svolgere le prestazioni di continuità assistenziale e che comunque a tali attività resti destinato un adeguato numero di medici.
9/2790-bis-AR/26Novelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene misure volte ad aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 è stato adottato lo schema-tipo del contratto di formazione specialistica dei medici;
    nello schema-tipo del contratto di formazione specialistica dei medici, all'articolo 5, comma 1 si vieta l'accesso a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale;
    il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, ha istituito le USCA, unità speciali di continuità assistenziale;
    presso le USCA svolgono attualmente servizio molti medici che tra la fine di dicembre 2020 e le prime settimane di gennaio 2021 dovrebbero cominciare la specializzazione, la cui graduatoria è stata sbloccata con sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 21 dicembre 2020;
    c’è il rischio che le USCA, nel mese di gennaio 2021, rimangano a corto di personale proprio quando le attività di continuità assistenziale sono più necessarie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie affinché i medici che cominceranno la specializzazione tra la fine di dicembre 2020 e le prime settimane di gennaio 2021, se impegnati presso le USCA, possano continuare a svolgere le prestazioni di continuità assistenziale e che comunque a tali attività resti destinato un adeguato numero di medici.
9/2790-bis-AR/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Novelli.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di bilancio in esame, al primo comma dell'articolo 80-bis introdotto nell'esame in Commissione, impegna il Ministro della salute ad adottare con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale;
    nel corso del suo intervento del 2 dicembre 2020 in Parlamento, il ministro della Salute ha illustrato le linee guida del Piano strategico vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, elaborato da Ministero della salute, Commissario Straordinario per l'emergenza, Istituto Superiore di Sanità AgeNaS e AIFA;
    come affermato in tale documento, nelle fasi iniziali il numero complessivo di dosi di vaccino potrà essere limitato, e pertanto occorrerà fare delle scelte sulle categorie che hanno accesso prioritario ai vaccini (es. operatori sanitari, anziani e individui più vulnerabili);
    è essenziale che tra i destinatari del vaccino in questa prima fase vi siano le persone detenute che, come affermato dall'Unione delle Camere penali nel suo appello, «da un punto di vista sanitario erano già vulnerabili ben prima dell'arrivo del COVID-19 e oggi vivono in uno stato di esposizione “naturale” – o meglio “innaturale” – al virus, per il ridottissimo spazio a loro disposizione, nella maggior parte dei casi, estremamente carente dal punto di vista igienico e, quindi, foriero di ogni tipo di malattia», oltre che il personale dell'amministrazione penitenziaria;
    parliamo di oltre 100.000 persone, che vanno immediatamente protette perché quotidianamente a rischio personale e in quanto potenziali diffusori del virus;
    anche il Comitato nazionale per la bioetica nel suo parere del Novembre scorso si è concentrato sull'accentuarsi di pregresse disuguaglianze fra cittadini/e e sul sorgerne di nuove, con particolare riferimento ad alcuni gruppi particolarmente vulnerabili, come i detenuti, che rappresentano un gruppo «ad alta vulnerabilità bio-psico-sociale», cui va riconosciuto il diritto alle pari opportunità nella tutela della salute tramite «un impegno delle istituzioni, che va rafforzato in questa emergenza»;
    al 7 dicembre scorso, i positivi tra i detenuti erano 958 (868 asintomatici, 52 sintomatici gestiti internamente, 38 gestiti in strutture ospedaliere), tra il personale di polizia penitenziaria 810 (771 in degenza presso il proprio domicilio, 25 presso le caserme, 14 presso strutture ospedaliere), tra il personale amministrativo e la dirigenza 72 (71 in degenza presso il domicilio, 1 in struttura ospedaliera);
    la necessità di inserire i detenuti e il personale carcerario tra le categorie prioritarie è stata sollevata dal Garante nazionale e da diversi Garanti regionali dei detenuti, oltre che dalla senatrice a vita Liliana Segre che ha presentato sulla questione un'interrogazione al Governo,

impegna il Governo

a predisporre un piano operativo per la vaccinazione dei detenuti e del personale che lavora nelle carceri, inserendoli sin dall'inizio fra le categorie sottoposte con priorità alla campagna di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.
9/2790-bis-AR/27Magi, Costa, Frate.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di bilancio in esame, al primo comma dell'articolo 80-bis introdotto nell'esame in Commissione, impegna il Ministro della salute ad adottare con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale;
    nel corso del suo intervento del 2 dicembre 2020 in Parlamento, il ministro della Salute ha illustrato le linee guida del Piano strategico vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, elaborato da Ministero della salute, Commissario Straordinario per l'emergenza, Istituto Superiore di Sanità AgeNaS e AIFA;
    come affermato in tale documento, nelle fasi iniziali il numero complessivo di dosi di vaccino potrà essere limitato, e pertanto occorrerà fare delle scelte sulle categorie che hanno accesso prioritario ai vaccini (es. operatori sanitari, anziani e individui più vulnerabili);
    è essenziale che tra i destinatari del vaccino in questa prima fase vi siano le persone detenute che, come affermato dall'Unione delle Camere penali nel suo appello, «da un punto di vista sanitario erano già vulnerabili ben prima dell'arrivo del COVID-19 e oggi vivono in uno stato di esposizione “naturale” – o meglio “innaturale” – al virus, per il ridottissimo spazio a loro disposizione, nella maggior parte dei casi, estremamente carente dal punto di vista igienico e, quindi, foriero di ogni tipo di malattia», oltre che il personale dell'amministrazione penitenziaria;
    parliamo di oltre 100.000 persone, che vanno immediatamente protette perché quotidianamente a rischio personale e in quanto potenziali diffusori del virus;
    anche il Comitato nazionale per la bioetica nel suo parere del Novembre scorso si è concentrato sull'accentuarsi di pregresse disuguaglianze fra cittadini/e e sul sorgerne di nuove, con particolare riferimento ad alcuni gruppi particolarmente vulnerabili, come i detenuti, che rappresentano un gruppo «ad alta vulnerabilità bio-psico-sociale», cui va riconosciuto il diritto alle pari opportunità nella tutela della salute tramite «un impegno delle istituzioni, che va rafforzato in questa emergenza»;
    al 7 dicembre scorso, i positivi tra i detenuti erano 958 (868 asintomatici, 52 sintomatici gestiti internamente, 38 gestiti in strutture ospedaliere), tra il personale di polizia penitenziaria 810 (771 in degenza presso il proprio domicilio, 25 presso le caserme, 14 presso strutture ospedaliere), tra il personale amministrativo e la dirigenza 72 (71 in degenza presso il domicilio, 1 in struttura ospedaliera);
    la necessità di inserire i detenuti e il personale carcerario tra le categorie prioritarie è stata sollevata dal Garante nazionale e da diversi Garanti regionali dei detenuti, oltre che dalla senatrice a vita Liliana Segre che ha presentato sulla questione un'interrogazione al Governo,

impegna il Governo

a valutare la predisposizione di un piano per la vaccinazione del personale che opera negli istituti penitenziari e dei detenuti nel quadro della programmazione nazionale.
9/2790-bis-AR/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Magi, Costa, Frate.


   La Camera,
   premesso che:
    la pandemia e l'emergenza ambientale ci stanno mostrando come sia essenziale poter contare su un sistema di ricerca pubblica indipendente ed autorevole;
    i cambiamenti della società che ci vengono proposti sollevano numerosi altri temi di tipo socio-economico, umanistico-culturale e tecnico-scientifico e il ruolo svolto su questi argomenti dagli Enti Pubblici di Ricerca e, in maniera differente e complementare, dalle Università merita un'attenzione ed un approccio strutturale;
    anche grazie alle norme inserite nel provvedimento in esame, per il completamento dell'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 negli Enti Pubblici di Ricerca, è stata creata una base per il rinnovo del processo di reclutamento;
    è imperativo perseguire l'obiettivo del miglioramento dell'attrazione delle nuove generazioni verso il mondo della Ricerca e del rientro dei ricercatori attualmente all'estero;
    sottolineando che il decreto legislativo n. 218 del 2016 ha predisposto un primo schema per il riordino del settore, anche di natura amministrativa, e che la legge n. 12 del 2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 1 del 2020 ha separato il Ministero dell'università e della ricerca da quello dell'istruzione, con il chiaro intento di distinguere due settori profondamente differenti;
    nonostante tali interventi, risulta urgente un intervento normativo che permetta di tener conto della specificità del settore e dei richiami ad un adeguato ambiente contrattuale, così come definito dalla direttiva europea 2005/251/CE, da realizzarsi nell'ambito della discussione per la contrattazione nazionale e della prevista ridefinizione dei comparti;
    il settore necessita di un sistema di Governance unitario che, sia pur mantenendo le differenti vigilanze ministeriali per la necessaria attività di controllo, permetta una maggiore omogeneità tra gli Enti, anche attraverso un sistema amministrativo reso più agile e con la costituzione di una cabina di regia interministeriale in sede di Consiglio dei ministri che avvenga parallelamente alla ridefinizione di una agenzia governativa che abbia come scopi sia la distribuzione dei fondi che la verifica del loro utilizzo;
    appare inoltre necessaria la determinazione di modalità di verifica delle attività degli Enti nel rispetto della carta del ricercatore e della citata Direttiva europea nel suo complesso, con l'identificazione delle corrette metodologie atte a garantire la libertà di espressione e ricerca,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, attraverso l'istituzione di un apposito comparto di contrattazione per gli Enti Pubblici di ricerca e un successivo organico riordino degli stessi Enti, di definire una governance unitaria del settore con conseguente definizione anche degli strumenti per la verifica dei risultati, la valutazione dei vertici degli Enti, la definizione delle norme di finanziamento e la verifica del loro utilizzo, nonché della protezione intellettuale dei risultati, anche attraverso la ridefinizione dell'Agenzia Nazionale della Ricerca.
9/2790-bis-AR/28Ciampi, Fioramonti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pur contenendo una serie di misure a favore della disabilità, non è riuscito ancora a mettere a fuoco la grave emergenza occupazionale che colpirà le persone disabili a seguito della pandemia e fra queste, con particolare asprezza, quelle categorie particolari di disabili che, senza un sostegno pubblico, non riusciranno mai ad accedere al mercato del lavoro;
    in occasione del ventesimo anniversario dell'entrata in vigore della legge n. 68 del 12 marzo 1999, non è stato fatto – né in sede governativa, né dal Parlamento – un serio bilancio dei risultati conseguiti attraverso questo importante strumento normativo che tante attese aveva suscitato nel mondo della disabilità. Tale bilancio avrebbe messo in luce un panorama che purtroppo assomiglia molto a quello di un fallimento, soprattutto nelle regioni centromeridionali;
    oggi gli uffici pubblici del cosiddetto «collocamento mirato» istituito, appunto, dalla legge n. 68 del 1999 gestiscono lunghe liste d'attesa (al momento risultano iscritte oltre 800.000 persone) con percentuali davvero basse di inserimenti (annualmente, non più del 3-4 per cento degli iscritti nelle liste);
    inoltre, guardando più da vicino questa realtà, si scopre che la percentuale indicata, già bassa, non accomuna tutti i disabili, ma si abbassa drasticamente per alcune tipologie di disabilità. In particolare, oggi, un disabile grave (con percentuale di disabilità superiore al 79 per cento), un disabile psichico o intellettivo o una persona affetta da malattia rara, che si iscrive alle liste del collocamento mirato, non ha più dello 0,2 per cento di possibilità di essere inserito in un posto di lavoro. Eppure, i soggetti appartenenti alle categorie suddette sono il 70 per cento del totale delle persone disabili iscritte nelle liste;
    questi dati segnano il clamoroso fallimento di una legge che non era certo nata per fare assumere i cd «disabili-abili», come invece purtroppo accade. E come sanno bene tutti coloro che vivono la disabilità,

impegna il Governo

a dare il giusto rilievo – in tutto l'ampio spettro della risposta alla grave crisi pandemica ed economica, a partire dai prossimi interventi di urgenza – al tema dell'inclusione lavorativa dei disabili più gravi, di quelli psichici e intellettivi e di quelli affetti da malattie rare, nonché a colmare una grave lacuna rilevabile nelle bozze del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Next Generation Italia) che non fa alcun cenno alla problematica dell'inclusione lavorativa delle persone disabili, dimenticando che si tratta di soggetti che – senza un lungimirante, coordinato e concreto intervento pubblico, che non escluda riforme della struttura organizzativa e normativa – rimarranno certamente travolte dal cumularsi di inefficienza del collocamento pubblico mirato, debolezza delle politiche attive per il lavoro ed effetti della crisi pandemica.
9/2790-bis-AR/29Tondo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pur contenendo una serie di misure a favore della disabilità, non è riuscito ancora a mettere a fuoco la grave emergenza occupazionale che colpirà le persone disabili a seguito della pandemia e fra queste, con particolare asprezza, quelle categorie particolari di disabili che, senza un sostegno pubblico, non riusciranno mai ad accedere al mercato del lavoro;
    in occasione del ventesimo anniversario dell'entrata in vigore della legge n. 68 del 12 marzo 1999, non è stato fatto – né in sede governativa, né dal Parlamento – un serio bilancio dei risultati conseguiti attraverso questo importante strumento normativo che tante attese aveva suscitato nel mondo della disabilità. Tale bilancio avrebbe messo in luce un panorama che purtroppo assomiglia molto a quello di un fallimento, soprattutto nelle regioni centromeridionali;
    oggi gli uffici pubblici del cosiddetto «collocamento mirato» istituito, appunto, dalla legge n. 68 del 1999 gestiscono lunghe liste d'attesa (al momento risultano iscritte oltre 800.000 persone) con percentuali davvero basse di inserimenti (annualmente, non più del 3-4 per cento degli iscritti nelle liste);
    inoltre, guardando più da vicino questa realtà, si scopre che la percentuale indicata, già bassa, non accomuna tutti i disabili, ma si abbassa drasticamente per alcune tipologie di disabilità. In particolare, oggi, un disabile grave (con percentuale di disabilità superiore al 79 per cento), un disabile psichico o intellettivo o una persona affetta da malattia rara, che si iscrive alle liste del collocamento mirato, non ha più dello 0,2 per cento di possibilità di essere inserito in un posto di lavoro. Eppure, i soggetti appartenenti alle categorie suddette sono il 70 per cento del totale delle persone disabili iscritte nelle liste;
    questi dati segnano il clamoroso fallimento di una legge che non era certo nata per fare assumere i cd «disabili-abili», come invece purtroppo accade. E come sanno bene tutti coloro che vivono la disabilità,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di adottare tutte le iniziative utili per continuare a dare il giusto rilievo al tema dell'inclusione lavorativa dei disabili più gravi, di quelli psichici e intellettivi e di quelli affetti da malattie rare.
9/2790-bis-AR/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Tondo.


   La Camera,
   premesso che:
    a seguito dell'emergenza da COVID-19, da marzo 2020 sono stati sospesi, su tutto il territorio nazionale, i servizi di apertura al pubblico degli istituti e luoghi della cultura, nonché gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali e cinematografici;
    successivamente sono stati consentiti, a determinate condizioni, da maggio 2020, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e, da giugno 2020, lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi;
    a ottobre 2020, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state nuovamente introdotte, progressivamente, le stesse limitazioni disposte precedentemente;
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 è stata nuovamente stabilita la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e ulteriori spazi all'aperto;
    l'osservatorio dello spettacolo SIAE ha fotografato lo scorso 16 novembre le perdite subite a causa della pandemia dall'attività cinematografica, teatrale, concertistica, di ballo, e dal settore delle mostre ed esposizioni: la spesa totale del pubblico per gli spettacoli fra gennaio e giugno 2020 è stata di 654,1 milioni di euro (-66,9 per cento rispetto al 2019), al botteghino di 418,1 milioni (-61,62 per cento). Cifre che nei primi sei mesi 2019 erano rispettivamente di 2,4 e 1,2 miliardi. Il settore dei concerti è quello che ha subito la maggior contrazione, con un calo nei due indici di circa l'86,5 per cento;
    come riportato dal sito Open lo scorso 10 novembre, Assomusica, associazione di produttori e organizzatori di spettacoli di musica dal vivo, ha stimato che sono 250 mila gli addetti al settore live che, attualmente, non possono lavorare a causa delle misure di contenimento del contagio. Comprendendo tutto il comparto, sarebbero circa 570 mila gli operatori impiegati dietro e davanti alle quinte;
    Assomusica segnala la perdita, nel solo periodo che va da febbraio a settembre 2020, di un miliardo e 500 milioni di euro sull'indotto dell'intera filiera collegata agli spettacoli dal vivo. I concerti sospesi sono stati oltre 4.000, 16 i grandi festival rimandati e il settore musicale, da marzo a settembre, ha registrato una contrazione pari a 650 milioni di euro. «La crisi è totale – afferma il Presidente Spera –, i cali di fatturato si attestano intorno al 97 per cento a fine estate. Ma con la chiusura prorogata a tutto il 2020, il calo sarà ancora più forte»;
    risulta evidente come, dopo un così prolungato periodo di chiusura dei luoghi della cultura e dello spettacolo, il pubblico possa essersi disabituato a prendere parte fisicamente ad eventi e rappresentazioni culturali, e come in assenza di precipue forme di incentivo alla partecipazione dal vivo agli eventi di spettacolo si possa determinare un ulteriore danno economico a un settore già martoriato;
    come evidenziato dalla rivista Cahier des arts nell'articolo del 17 dicembre 2020, « Covid o non covid. I drammatici effetti collaterali delle sale chiuse», il rischio più concreto è che «prima costretti tra le mura di casa, ma poi man mano coccolati (o viziati) dal tepore del proprio salotto, gli spettatori rimangano disabituati o lontani dal botteghino (un immane dramma per i lavoratori del settore) e, complici le grandi distribuzioni e i massicci investimenti, preferiscano sempre più le piattaforme streaming, i loro contenuti di elevata qualità, la loro indiscutibile comodità e i convenienti abbonamenti»,

impegna il Governo

ad individuare le risorse per incentivare la partecipazione del pubblico nei luoghi dello spettacolo e della cultura non appena le restrizioni dovute alla diffusione del virus saranno rimosse.
9/2790-bis-AR/30Nitti, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Lattanzio, Ciampi, Orfini.


   La Camera,
   premesso che:
    a seguito dell'emergenza da COVID-19, da marzo 2020 sono stati sospesi, su tutto il territorio nazionale, i servizi di apertura al pubblico degli istituti e luoghi della cultura, nonché gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali e cinematografici;
    successivamente sono stati consentiti, a determinate condizioni, da maggio 2020, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e, da giugno 2020, lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi;
    a ottobre 2020, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state nuovamente introdotte, progressivamente, le stesse limitazioni disposte precedentemente;
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 è stata nuovamente stabilita la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e ulteriori spazi all'aperto;
    l'osservatorio dello spettacolo SIAE ha fotografato lo scorso 16 novembre le perdite subite a causa della pandemia dall'attività cinematografica, teatrale, concertistica, di ballo, e dal settore delle mostre ed esposizioni: la spesa totale del pubblico per gli spettacoli fra gennaio e giugno 2020 è stata di 654,1 milioni di euro (-66,9 per cento rispetto al 2019), al botteghino di 418,1 milioni (-61,62 per cento). Cifre che nei primi sei mesi 2019 erano rispettivamente di 2,4 e 1,2 miliardi. Il settore dei concerti è quello che ha subito la maggior contrazione, con un calo nei due indici di circa l'86,5 per cento;
    come riportato dal sito Open lo scorso 10 novembre, Assomusica, associazione di produttori e organizzatori di spettacoli di musica dal vivo, ha stimato che sono 250 mila gli addetti al settore live che, attualmente, non possono lavorare a causa delle misure di contenimento del contagio. Comprendendo tutto il comparto, sarebbero circa 570 mila gli operatori impiegati dietro e davanti alle quinte;
    Assomusica segnala la perdita, nel solo periodo che va da febbraio a settembre 2020, di un miliardo e 500 milioni di euro sull'indotto dell'intera filiera collegata agli spettacoli dal vivo. I concerti sospesi sono stati oltre 4.000, 16 i grandi festival rimandati e il settore musicale, da marzo a settembre, ha registrato una contrazione pari a 650 milioni di euro. «La crisi è totale – afferma il Presidente Spera –, i cali di fatturato si attestano intorno al 97 per cento a fine estate. Ma con la chiusura prorogata a tutto il 2020, il calo sarà ancora più forte»;
    risulta evidente come, dopo un così prolungato periodo di chiusura dei luoghi della cultura e dello spettacolo, il pubblico possa essersi disabituato a prendere parte fisicamente ad eventi e rappresentazioni culturali, e come in assenza di precipue forme di incentivo alla partecipazione dal vivo agli eventi di spettacolo si possa determinare un ulteriore danno economico a un settore già martoriato;
    come evidenziato dalla rivista Cahier des arts nell'articolo del 17 dicembre 2020, « Covid o non covid. I drammatici effetti collaterali delle sale chiuse», il rischio più concreto è che «prima costretti tra le mura di casa, ma poi man mano coccolati (o viziati) dal tepore del proprio salotto, gli spettatori rimangano disabituati o lontani dal botteghino (un immane dramma per i lavoratori del settore) e, complici le grandi distribuzioni e i massicci investimenti, preferiscano sempre più le piattaforme streaming, i loro contenuti di elevata qualità, la loro indiscutibile comodità e i convenienti abbonamenti»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare le risorse per incentivare la partecipazione del pubblico nei luoghi dello spettacolo e della cultura non appena le restrizioni dovute alla diffusione del virus saranno rimosse.
9/2790-bis-AR/30. (Testo modificato nel corso della seduta) Nitti, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Lattanzio, Ciampi, Orfini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene varie misure per il sostegno e la promozione del patrimonio culturale del Paese;
    la vastità di tale patrimonio culturale e letterario dà origine ogni anno all'organizzazione di decine di migliaia di eventi culturali e iniziative artistico-letterarie. Tali manifestazioni, strettamente legate ai valori e alla storia del territorio e delle sue realtà locali, hanno la specifica finalità di diffondere la storia e la cultura letteraria italiana, favorendo al contempo la conoscenza dei suoi autori e stimolando momenti d'incontro e di riflessione che arricchiscono la vita sociale dell'intera comunità che le promuove;
    fra le proposte di natura culturale e letteraria meritevoli di essere valorizzate si annovera il premio letterario «Cielo D'Alcamo», in memoria del poeta e drammaturgo italiano, fra i più significativi rappresentanti della poesia popolare giullaresca della Scuola siciliana. L'evento – che rappresenta uno dei momenti culturalmente più alti per la città siciliana di Alcamo – rientra nell'ambito del più grande piano «Alcamo, una Città più culturale e vivibile» e mira a mettere in risalto l'importanza che il Contrasto e la Scuola poetica siciliana hanno avuto nella formazione della lingua italiana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere e finanziare la realizzazione di eventi artistico-letterari e iniziative culturali che rappresentano il principale strumento di identità dell'Italia e delle singole comunità locali in grado di dare risalto alle peculiarità del patrimonio culturale di ciascun territorio.
9/2790-bis-AR/31Lombardo.


   La Camera,
   premesso che:
    le Camere di Commercio italiane all'estero (CCIE) riconosciute dallo Stato italiano sono 74, operanti in 53 Paesi del mondo; associano, su base volontaria, 20.000 imprese, sviluppando annualmente più di 300 mila contatti di affari;
    le CCIE sono connesse «a rete» in un sistema di promozione, radicato sui territori esteri, che costituisce un punto di riferimento per le comunità di affari italo-locali e un supporto di servizio alle piccole e medie imprese italiane;
    le CCIE stanno soffrendo per le difficoltà operative poste dall'attuale situazione di emergenza sanitaria collegata al COVID-19, che impone una totale riconversione delle attività di collegamento con le comunità di affari italo-locali e per fornire a distanza il miglior servizio alle piccole e medie imprese italiane;
    le CCIE, ai sensi delle leggi n. 518 del 10 luglio 1970 e n. 549 del 1995, sono destinatarie annualmente di un cofinanziamento sul valore dei programmi di promozione realizzati, nell'ambito delle disponibilità di cui alla Tab. 3 – Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, alla Missione 11 Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 6 Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e il sistema camerale;
    ogni anno viene effettuata la ripartizione delle disponibilità sul capitolo sulla base del valore dei programmi presentati allo stesso Ministro dello sviluppo economico, che anche nel 2020, sulla base di un percorso seguito negli anni precedenti, ha riguardato il 100 per cento dei fondi disponibili pur rimanendo largamente insufficiente a cofinanziare le spese sostenute dalle CCIE;
    sulla base delle percentuali di contribuzione degli scorsi anni, la contribuzione pubblica a favore delle CCIE si è collocata quest'anno, in media, al 25 per cento della spesa rendicontata, rispetto alla previsione normativa di un 50 per cento;
    questa situazione appare foriera di situazioni di dissesto in soggetti che hanno visto, negli ultimi anni, ridurre sensibilmente il valore del cofinanziamento pubblico, mettendo a repentaglio la continuità di servizio, la capacità di rappresentanza degli interessi imprenditoriali all'estero, nonché l'attivo supporto ai processi d'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane;
    nell'anno 2020 il Ministero dello sviluppo economico ha ricevuto programmi di attività delle Camere per una spesa prevista di 38,7 milioni di euro,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di assicurare in sede di ripartizione delle disponibilità alle Camere di commercio italiane all'estero un contributo comunque non inferiore al 95 per cento della dotazione globale del capitolo 2515, per realizzare un più adeguato cofinanziamento della spesa sui programmi promozionali già realizzati nell'anno 2020 con risorse proprie.
9/2790-bis-AR/32La Marca, Ungaro, Schirò, Carè, Fitzgerald Nissoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento reca alcune misure importanti per il sostegno finanziario della salute pubblica per l'emergenza epidemiologica COVID-19;
    il COVID-19 ha reso il mondo intero più fragile anche dal punto di vista psicologico: la morte, la malattia, l'isolamento, la crisi economica e la paura della pandemia stanno provocando gravi ripercussioni psicologiche in moltissime persone. Già diversi studi hanno dimostrando l'impatto della pandemia sulla salute mentale a livello globale: bambini più ansiosi e in diversi paesi c’è un incremento dei casi di depressione e di ansia. La violenza domestica è in aumento e gli operatori sanitari segnalano un crescente bisogno di supporto psicologico;
    un'indagine dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) sul COVID-19 e sui giovani ha rilevato che la pandemia ha significato che un giovane su due (tra i 18 e i 29 anni) è soggetto a depressione e ansia e uno su sei probabilmente ne è colpito. Fino al 20 per cento degli operatori sanitari soffre di ansia e depressione;
    le Nazioni Unite hanno presentato un rapporto con delle linee guida sulla salute mentale e il COVID-19 e hanno sottolineato l'importanza di sostenere psicologicamente i più vulnerabili sia durante sia dopo la pandemia.
    Anche l'Organizzazione mondiale della sanità ha affermato che «affrontare questo problema deve diventare una priorità»,

impegna il Governo

al fine di tutelare la salute dei cittadini in tutti i suoi aspetti, ad adottare, con impellenza, nel prossimo provvedimento utile, le necessarie misure finanziarie per contrastare l'impatto sulla salute mentale sugli individui e sulle nostre comunità in ogni modo possibile e per supportare e implementare l'assistenza specializzata e servizi di supporto per coloro che sono in condizioni di salute mentale più gravi.
9/2790-bis-AR/33Quartapelle Procopio.


   La Camera,
   premesso che:
    gli effetti della pandemia sono stati devastanti anche per il settore dell'editoria giornalistica con particolare ripercussioni sulle imprese editrici di dimensioni minori e non profit, sia per il calo delle vendite che per il crollo della pubblicità;
    la legge n. 160 del 2019 (Bilancio 2020), in previsione di una riforma organica delle misure a tutela del pluralismo dell'informazione che consideri le modifiche introdotte con le nuove modalità di fruizione dell'informazione, ha differito di un anno l'applicazione delle norme che prevedono l'abolizione o la progressiva riduzione, fino all'abolizione, dei contributi a sostegno di imprese editrici di quotidiani e periodici, introdotte con legge n. 145 del 2018 (bilancio 2019);
    l'editoria costituisce un settore fondamentale per le istituzioni democratiche di un Paese sia dal punto di vista della circolazione delle idee e delle informazioni che da quello imprenditoriale e occupazionale e in tale contesto, risulta ancora più importante difendere le voci minori;
    il protrarsi della situazione emergenziale mette a serio rischio la tenuta finanziaria ed economica delle imprese editrici di quotidiani e periodici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare di un anno l'applicazione di alcune norme relative al settore al fine di posticipare, in attesa di una nuova disciplina organica del settore, la riduzione dei contributi diretti all'editoria, di intervenire sulla tempistica e la quantificazione di erogazione dei pagamenti.
9/2790-bis-AR/34Casciello.


   La Camera,
   premesso che:
    il Digital Economy and Society Index – DESI, l'indicatore che riassume il livello di digitalizzazione dei Paesi europei, colloca l'Italia, per il 2019, al venticinquesimo posto tra i 28 Stati che compongono l'Unione europea;
    se si approfondisce lo studio e si prescinde dagli sviluppi legati alla connettività e alla diffusione della telefonia mobile, si apprende che l'Italia rimane ben al di sotto della media europea per quanto riguarda la diffusione delle competenze digitali, che, ancora peggio, il divario tende ad aumentare e che, inoltre, da questo stato delle cose non sono esclusi i più giovani;
    il basso livello delle competenze, con particolare attenzione per quelle digitali, è strettamente connesso all'adeguatezza – in termini sia qualitativi che quantitativi – delle risorse destinate agli investimenti in istruzione;
    dal punto di vista qualitativo il problema del grado di apprendimento degli studenti italiani non all'altezza del confronto internazionale è evidenziato dai risultati che i nostri studenti raggiungono nell'ambito dei test del Programme for International Student Assessment (PISA) che vedono i quindicenni collocarsi al di sotto della media OCSE;
    ci muoviamo ormai in una economia globalizzata in cui i cambiamenti legati alla tecnologia evidenziano le differenze nella comparazione tra paesi in termini di vantaggi e potenzialità di crescita e sviluppo, e in cui l'Italia mostra le debolezze di un modello di sviluppo con bassa propensione all'innovazione, con un capitale umano non in grado di confrontarsi con le nuove competenze e con esigue risorse investite in istruzione, formazione e ricerca;
    il potenziamento dell'investimento in istruzione assume un ruolo determinante e, in questo contesto generale, assume ruolo centrale la formazione dei docenti che per primi devono essere in grado di confrontarsi con le nuove sfide per una scuola del futuro, per l'acquisizione delle competenze digitali, per favorire un nuovo approccio e favorire l'introduzione nel sistema di istruzione di innovazione didattica e metodologica;
    la programmazione informatica – il coding – è una materia fondamentale per le nuove generazioni di studenti per alfabetizzarli ai linguaggi delle tecnologie e dominarle e rappresenta la quarta abilità di base della scuola, in continuità e non in contrapposizione con le abilità tradizionali del leggere, scrivere e far di conto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, per l'anno scolastico 2021-2022, un piano straordinario di formazione per il personale docente sull'innovazione digitale, al fine di sensibilizzarlo all'uso delle nuove metodologie didattiche e per lo sviluppo delle competenze digitali, per promuovere la cultura digitale, la conoscenza e lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale, dell'alfabetizzazione ai linguaggi delle tecnologie al fine anche di introdurre l'insegnamento del coding nelle scuole a partire dall'anno scolastico 2022-2023.
9/2790-bis-AR/35Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


   La Camera,
   premesso che:
    il Digital Economy and Society Index – DESI, l'indicatore che riassume il livello di digitalizzazione dei Paesi europei, colloca I Italia, per il 2019, al venticinquesimo posto tra i 28 Stati che compongono l'Unione europea;
    se si approfondisce lo studio e si prescinde dagli sviluppi legati alla connettività e alla diffusione della telefonia mobile, si apprende che l'Italia rimane ben al di sotto della media europea per quanto riguarda la diffusione delle competenze digitali, che, ancora peggio, il divario tende ad aumentare e che, inoltre, da questo stato delle cose non sono esclusi i più giovani;
    il basso livello delle competenze, con particolare attenzione per quelle digitali, è strettamente connesso all'adeguatezza – in termini sia qualitativi che quantitativi – delle risorse destinate agli investimenti in istruzione;
    dal punto di vista qualitativo il problema del grado di apprendimento degli studenti italiani non all'altezza del confronto internazionale è evidenziato dai risultati che i nostri studenti raggiungono nell'ambito dei test del Programme for International Student Assessment (PISA) che vedono i quindicenni collocarsi al di sotto della media OCSE;
    ci muoviamo ormai in una economia globalizzata in cui i cambiamenti legati alla tecnologia evidenziano le differenze nella comparazione tra paesi in termini di vantaggi e potenzialità di crescita e sviluppo, e in cui l'Italia mostra le debolezze di un modello di sviluppo con bassa propensione all'innovazione, con un capitale umano non in grado di confrontarsi con le nuove competenze e con esigue risorse investite in istruzione, formazione e ricerca;
    il potenziamento dell'investimento in istruzione assume un ruolo determinante e, in questo contesto generale, assume ruolo centrale la formazione dei docenti che per primi devono essere in grado di confrontarsi con le nuove sfide per una scuola del futuro, per l'acquisizione delle competenze digitali, per favorire un nuovo approccio e favorire l'introduzione nel sistema di istruzione di innovazione didattica e metodologica;
    la programmazione informatica – il coding – è una materia fondamentale per le nuove generazioni di studenti per alfabetizzarli ai linguaggi delle tecnologie e dominarle e rappresenta la quarta abilità di base della scuola, in continuità e non in contrapposizione con le abilità tradizionali del leggere, scrivere e far di conto,

impegna il Governo

al fine di promuovere il coding nelle scuole, a valutare l'opportunità di adottare, per l'anno scolastico 2021-2022, un piano straordinario di formazione per il personale docente sull'innovazione digitale, al fine di sensibilizzarlo all'uso delle nuove metodologie didattiche e per lo sviluppo delle competenze digitali, per promuovere la cultura digitale, la conoscenza e lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale, dell'alfabetizzazione ai linguaggi delle tecnologie al fine anche di introdurre l'insegnamento del coding nelle scuole a partire dall'anno scolastico 2022-2023.
9/2790-bis-AR/35. (Testo modificato nel corso della seduta) Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca norme finalizzate all'adozione di un piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 che prevede il coinvolgimento, per lo svolgimento di attività di profilassi vaccinale, dei medici specializzandi già a partire dal primo anno di corso, non prevedendo a tal fine una specifica retribuzione ma configurando tale incombenza quale attività formativa professionalizzante nell'ambito del corso di specializzazione frequentato;
    la campagna vaccinale che l'Italia si accinge ad affrontare richiederà un imponente sforzo organizzativo considerato che si parla, solo per la prima tornata, di 11 milioni di dosi da somministrare nel primo trimestre del 2021;
    l'eccezionalità del momento e la straordinarietà delle misure adottate per superare l'emergenza non giustificano il non riconoscimento dei titoli acquisiti dai medici specializzandi né tanto meno del loro percorso formativo, conclusosi con la laurea in medicina, e di cui la specializzazione rappresenta una fase di ulteriore formazione di professionisti abilitati a prestare servizio nel e per il Servizio sanitario nazionale;
    una buona percentuale di questi professionisti hanno già dato il loro contributo e messo a disposizione le loro competenze per far fronte all'emergenza da COVID-19,

impegna il Governo

pur consapevoli della gravità del momento e della situazione che stiamo vivendo a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19 a garantire apposita ed equa retribuzione per i medici specializzandi che verranno coinvolti nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e a prevedere ulteriori provvidenze per gli specializzandi in relazione alle funzioni ospedaliere assegnate.
9/2790-bis-AR/36D'Ettore, Saccani Jotti, Aprea.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca norme finalizzate all'adozione di un piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 che prevede il coinvolgimento, per lo svolgimento di attività di profilassi vaccinale, dei medici specializzandi già a partire dal primo anno di corso, non prevedendo a tal fine una specifica retribuzione ma configurando tale incombenza quale attività formativa professionalizzante nell'ambito del corso di specializzazione frequentato;
    la campagna vaccinale che l'Italia si accinge ad affrontare richiederà un imponente sforzo organizzativo considerato che si parla, solo per la prima tornata, di 11 milioni di dosi da somministrare nel primo trimestre del 2021;
    l'eccezionalità del momento e la straordinarietà delle misure adottate per superare l'emergenza non giustificano il non riconoscimento dei titoli acquisiti dai medici specializzandi né tanto meno del loro percorso formativo, conclusosi con la laurea in medicina, e di cui la specializzazione rappresenta una fase di ulteriore formazione di professionisti abilitati a prestare servizio nel e per il Servizio sanitario nazionale;
    una buona percentuale di questi professionisti hanno già dato il loro contributo e messo a disposizione le loro competenze per far fronte all'emergenza da COVID-19,

impegna il Governo

pur consapevoli della gravità del momento e della situazione che stiamo vivendo a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19 a valutare l'opportunità di garantire apposita ed equa retribuzione per i medici specializzandi che verranno coinvolti nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e di prevedere ulteriori provvidenze per gli specializzandi in relazione alle funzioni ospedaliere assegnate.
9/2790-bis-AR/36. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Ettore, Saccani Jotti, Aprea.


   La Camera,
   premesso che:
    grazie al Dispositivo Europeo di Ripresa e Resilienza (RRF), che finanzierà il Piano di Ripresa e Resilienza dell'Italia, il nostro Paese nel periodo 2021-26 potrà accedere a circa 65,4 miliardi di euro di sovvenzioni e 127,6 miliardi di euro di prestiti, ovvero 193 miliardi complessivamente;
    l'articolo 184 della legge in esame detta una serie di misure per l'attuazione del Programma Next Generation EU; in particolare al comma 1 viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione Europea, il «Fondo di rotazione per l'attuazione del Programma Next Generation EU», con una dotazione di 34,775 miliardi di euro per il 2021, 41,305 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023 (comma 1);
    per il Recovery and Resilience Facility (RRF) sono stanziate, in via di anticipazione, complessivi 104.471 milioni di euro nel triennio 2021-2023; lo stanziamento è riferito a sovvenzioni e alla componente dei prestiti destinati a finanziare interventi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente;
    tali interventi aggiuntivi dovranno contribuire ad affrontare la sfida che attende il nostro paese, che non consiste solo nel recuperare il terreno perduto con la crisi pandemica, ma anche di recuperare i gap che da oltre 20 anni non le consentono di tenere il passo delle altre economie avanzate, in termini di crescita del prodotto, della produttività e quindi del benessere dei suoi cittadini, tutte risorse da gestire in un'unica strategia coordinata;
    un meccanismo efficiente di organizzazione e gestione del piano e quindi la costruzione di una adeguata governance è il presupposto per la realizzazione dell'intero piano e parte integrante del piano stesso;
    nella bozza di PNRR si prevede che sulla sua attuazione vigilerà con compiti di indirizzo, coordinamento e controllo un Comitato esecutivo, composto da Presidente del Consiglio, Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro dello sviluppo economico. Viene inoltre individuato il Ministro degli affari europei – di intesa con il Ministro degli affari esteri e delle cooperazione internazionale per quanto di competenza – quale referente unico con la Commissione Europea per tutte le attività legate all'attuazione del Piano; sono inoltre nominati sei Responsabili di missione che operano all'interno di una struttura di missione costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato esecutivo, cui è attribuito un contingente di personale di dimensione ancora imprecisata (si è parlato inizialmente di 300 persone, poi 90), anche estraneo alla pubblica amministrazione;
    il coordinamento delle attività e delle azioni della struttura è affidato poi alla Conferenza dei Responsabili di missione, nel cui ambito è nominato un Coordinatore, mentre la gestione amministrativa e operativa della struttura è affidata a un direttore amministrativo; vi è infine un Comitato di responsabilità sociale, composto da rappresentanti delle categorie produttive, del sistema dell'università e della ricerca;
    nella bozza si precisa che i Ministri «esercitano in modo pieno le proprie ordinarie competenze» e che alla competente Autorità politica «resta pur sempre demandata, in ultima istanza, l'attività di verifica circa la corretta attuazione del piano»;
    un modello di « governance di secondo grado» che lascia molti dubbi sulla capacità di effettivo collegamento con la struttura ministeriale responsabile della realizzazione delle politiche del governo, e una frammentazione dei centri di responsabilità che rischia di amplificare le lentezze e le inefficienze che già caratterizzano il nostro apparato burocratico;
    appare quindi preferibile e più rispettoso del nostro sistema costituzionale costruire, nel rispetto delle competenze dei Ministri, una governance snella ed efficace per la programmazione e fuso delle risorse del PNRR che utilizzi le migliori professionalità già esistenti all'interno della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

ad istituire un'unità di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con poteri straordinari e con competenze tecniche interne ed esterne alla pubblica amministrazione per supportare i Ministri nello svolgimento delle loro funzioni, rafforzando al contempo i Ministeri nella programmazione e gestione delle risorse stanziate dalla legge di bilancio, dai provvedimenti approvati finora e dai fondi provenienti dal Dispositivo europeo di ripresa e resilienza (RRF).
9/2790-bis-AR/37Angiola, Costa, Frate, Magi.


   La Camera,
   premesso che:
    grazie al Dispositivo Europeo di Ripresa e Resilienza (RRF), che finanzierà il Piano di Ripresa e Resilienza dell'Italia, il nostro Paese nel periodo 2021-26 potrà accedere a circa 65,4 miliardi di euro di sovvenzioni e 127,6 miliardi di euro di prestiti, ovvero 193 miliardi complessivamente;
    l'articolo 184 della legge in esame detta una serie di misure per l'attuazione del Programma Next Generation EU; in particolare al comma 1 viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione Europea, il «Fondo di rotazione per l'attuazione del Programma Next Generation EU», con una dotazione di 34,775 miliardi di euro per il 2021, 41,305 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023 (comma 1);
    per il Recovery and Resilience Facility (RRF) sono stanziate, in via di anticipazione, complessivi 104.471 milioni di euro nel triennio 2021-2023; lo stanziamento è riferito a sovvenzioni e alla componente dei prestiti destinati a finanziare interventi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente;
    tali interventi aggiuntivi dovranno contribuire ad affrontare la sfida che attende il nostro paese, che non consiste solo nel recuperare il terreno perduto con la crisi pandemica, ma anche di recuperare i gap che da oltre 20 anni non le consentono di tenere il passo delle altre economie avanzate, in termini di crescita del prodotto, della produttività e quindi del benessere dei suoi cittadini, tutte risorse da gestire in un'unica strategia coordinata;
    un meccanismo efficiente di organizzazione e gestione del piano e quindi la costruzione di una adeguata governance è il presupposto per la realizzazione dell'intero piano e parte integrante del piano stesso;
    nella bozza di PNRR si prevede che sulla sua attuazione vigilerà con compiti di indirizzo, coordinamento e controllo un Comitato esecutivo, composto da Presidente del Consiglio, Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro dello sviluppo economico. Viene inoltre individuato il Ministro degli affari europei – di intesa con il Ministro degli affari esteri e delle cooperazione internazionale per quanto di competenza – quale referente unico con la Commissione Europea per tutte le attività legate all'attuazione del Piano; sono inoltre nominati sei Responsabili di missione che operano all'interno di una struttura di missione costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato esecutivo, cui è attribuito un contingente di personale di dimensione ancora imprecisata (si è parlato inizialmente di 300 persone, poi 90), anche estraneo alla pubblica amministrazione;
    il coordinamento delle attività e delle azioni della struttura è affidato poi alla Conferenza dei Responsabili di missione, nel cui ambito è nominato un Coordinatore, mentre la gestione amministrativa e operativa della struttura è affidata a un direttore amministrativo; vi è infine un Comitato di responsabilità sociale, composto da rappresentanti delle categorie produttive, del sistema dell'università e della ricerca;
    nella bozza si precisa che i Ministri «esercitano in modo pieno le proprie ordinarie competenze» e che alla competente Autorità politica «resta pur sempre demandata, in ultima istanza, l'attività di verifica circa la corretta attuazione del piano»;
    un modello di « governance di secondo grado» che lascia molti dubbi sulla capacità di effettivo collegamento con la struttura ministeriale responsabile della realizzazione delle politiche del governo, e una frammentazione dei centri di responsabilità che rischia di amplificare le lentezze e le inefficienze che già caratterizzano il nostro apparato burocratico;
    appare quindi preferibile e più rispettoso del nostro sistema costituzionale costruire, nel rispetto delle competenze dei Ministri, una governance snella ed efficace per la programmazione e fuso delle risorse del PNRR che utilizzi le migliori professionalità già esistenti all'interno della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un'unità di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con poteri straordinari e con competenze tecniche interne ed esterne alla pubblica amministrazione per supportare i Ministri nello svolgimento delle loro funzioni, rafforzando al contempo i Ministeri nella programmazione e gestione delle risorse stanziate dalla legge di bilancio, dai provvedimenti approvati finora e dai fondi provenienti dal Dispositivo europeo di ripresa e resilienza (RRF).
9/2790-bis-AR/37. (Testo modificato nel corso della seduta) Angiola, Costa, Frate, Magi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio al nostro esame interviene con varie misure in favore dell'agricoltura, dai redditi agrari al sostegno di alcune filiere agricole fino all'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina, quest'ultimo approvato durante l'esame in commissione, a testimonianza di un interesse per i settori zootecnico e agricolo in generale;
    a questo proposito le imprese dei settori zootecnico e agricolo delle zone montane svantaggiate del Paese si trovano a fronteggiare maggiori difficoltà dovute ai fenomeni siccitosi straordinari dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2020, e anche ai maggiori costi causati dall'emergenza epidemiologica. In particolare ci si riferisce ai seguenti codici Ateco, che non hanno usufruito di alcun tipo di contributo:
     01.41.0 – allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo;
     01.42.0 – allevamento di bovini e Bufalini da carne;
     01.45.0 – allevamento di ovini e caprini;
     01.50.0 – coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali;
     01.26.0 – coltivazione di frutti oleosi (olivi per olio extravergine e per olive da tavola),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere, nel prossimo decreto «Ristori» annunciato per il mese di gennaio 2021, contributi a fondo perduto per i soggetti contraddistinti dai menzionati codici Ateco, che abbiano subito nell'aprile 2020 una riduzione pari al 30 per cento del fatturato rispetto al fatturato del mese di aprile 2019.
9/2790-bis-AR/38Tasso, Borghese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 81-bis (disposizioni in favore dei lavoratori fragili) inserito nel testo del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» non tutelerebbe tutti i lavoratori fragili perché l'assenza dal lavoro equiparata a ricovero ospedaliero non è stata esplicitamente esclusa dal calcolo del comporto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre rimedio alla discriminazione tra lavoratori fragili, nel primo provvedimento utile, in modo che l'assenza dal lavoro equiparata a ricovero ospedaliero, sia del settore pubblico che del privato, venga esplicitamente esclusa dal computo del periodo di comporto.
9/2790-bis-AR/39Borghese, Tasso.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 81-bis (disposizioni in favore dei lavoratori fragili) inserito nel testo del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» non tutelerebbe tutti i lavoratori fragili perché l'assenza dal lavoro equiparata a ricovero ospedaliero non è stata esplicitamente esclusa dal calcolo del comporto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che l'assenza dal lavoro equiparata a ricovero ospedaliero venga esplicitamente esclusa, sia dal settore pubblico che privato, dal computo del periodo di comporto.
9/2790-bis-AR/39. (Testo modificato nel corso della seduta) Borghese, Tasso.


   La Camera,
   premesso che:
    in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il settore marittimo e portuale è stato oggetto di diverse disposizioni inserite nei diversi decreti-legge n. 34 del 2020, n. 76 del 2020 e n. 104 del 2020 e che vengono ora innovate ai sensi dell'articolo 120 del presente provvedimento;
    il settore della portualità, già attraversato da una profonda ristrutturazione, nel corso dell'anno ha registrato dati davvero allarmanti. Nel primo trimestre del 2020 il valore del commercio via mare italiano è calato del 20 per cento, il traffico in tonnellate è sceso del 25 per cento, mentre il traffico container a livello mondiale ha perso il 7 per cento;
    in tale contesto di difficoltà generalizzata si segnalano alcune realtà che risultano ancor più penalizzate, quale quella del Porto Canale di Cagliari, dove i lavoratori ex dipendenti del Porto Industriale, licenziati lo scorso settembre ed attualmente in Naspi rischiano di rimanere senza prospettive lavorative, laddove non si intervenga tempestivamente, anche normativamente, consentendo la costituzione di un'agenzia portuale di transhipment;
    analoghe soluzioni sono state già adottate con riferimento ad altri scali nazionali dove si era registrata la cessata attività e la messa in liquidazione dell'impresa operante nel transhipment;
    il ritardo nell'individuazione di una soluzione che garantisca continuità lavorativa ed operativa nel porto di Cagliari, accentuerebbe il danno per i lavoratori direttamente interessati per l'economia del territorio e la tenuta sociale oltre che per la prospettiva di ripresa dei traffici contenitori nello scalo cagliaritano che per oltre un decennio ha rappresentato nodo strategico nel contesto mediterraneo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire, d'intesa con le autorità regionali, locali e le parti sociali, ogni iniziativa utile, anche di carattere finanziario volta a consentire e favorire la costituzione di un'agenzia portuale di transhipment nel porto di Cagliari, quale strumento per assicurare la continuità lavorativa per i lavoratori attualmente in Naspi nonché la continuità operativa e il rilancio dello scalo cagliaritano nel settore dei traffici contenitori.
9/2790-bis-AR/40Mura, Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Frailis, Gavino Manca.


   La Camera,
   premesso che:
    in considerazione delle gravi conseguenze economico-sociali determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il provvedimento in oggetto prevede un importante stanziamento, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, per l'attuazione di misure rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma «React EU», al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali;
    il nostro sistema delle politiche attive e degli ammortizzatori sociali ha visto un importante impatto innovativo a seguito dell'entrata in vigore dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 150 e 4 marzo 2015, n. 22;
    tali misure potranno ora contare su nuove e significative risorse finanziarie, nel quadro degli stanziamenti europei, che potranno potenziarne l'efficacia, in linea con i migliori standard vigenti negli altri Paesi europei;
    appare di tutta evidenza che lo sforzo finanziario compiuto per l'anno 2021 necessita di interventi successivi che ne garantiscano la continuità degli investimenti in personale, in tecnologie e in competenze, volti a realizzare anche nel nostro Paese una rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro realmente in grado di sostenere il lavoratore nella ricerca di occupazione stabile e qualificata, in linea con le proprie competenze ed aspirazioni,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa utile, con il coinvolgimento delle regioni e delle parti sociali, per la realizzazione di una governance pubblica di un sistema integrato pubblico-privato di servizi per l'impiego anche attraverso un sistema di convenzioni delle agenzie per il lavoro con i centri per l'impiego;
   a rivedere l'assegno di ricollocazione, remunerando al costo il processo di assessment delle competenze, di individuazione dei bisogni formativi e di orientamento di lavoratrici e lavoratori per favorire la presa in carico delle Api delle fasce più deboli e l'apertura di sportelli nel mezzogiorno del Paese;
   ad investire risorse per la riqualificazione delle competenze di lavoratrici e lavoratori attraverso la rete di enti di formazione pubblici e privati accreditati, gli ITS e le Università;
   valorizzare il ruolo di Anpal, tenendo conto del livello di effettiva attuazione degli obiettivi assegnati al management aziendale e accelerando la stabilizzazione del personale precario come stabilito dalla legge;
   ad assicurare un processo di riorganizzazione ed efficientamento del sistema delle politiche attive e della rete degli uffici del lavoro, anche attraverso l'ingresso di professionalità specificamente qualificate e a tempo indeterminato, che possa contare su risorse finanziarie aggiuntive stabili e significative, colmando il divario che storicamente penalizza il nostro Paese.
9/2790-bis-AR/41Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Lepri, Carla Cantone, Mura, Soverini.


   La Camera,
   premesso che:
    in considerazione delle gravi conseguenze economico-sociali determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il provvedimento in oggetto prevede un importante stanziamento, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, per l'attuazione di misure rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma «React EU», al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali;
    il nostro sistema delle politiche attive e degli ammortizzatori sociali ha visto un importante impatto innovativo a seguito dell'entrata in vigore dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 150 e 4 marzo 2015, n. 22;
    tali misure potranno ora contare su nuove e significative risorse finanziarie, nel quadro degli stanziamenti europei, che potranno potenziarne l'efficacia, in linea con i migliori standard vigenti negli altri Paesi europei;
    appare di tutta evidenza che lo sforzo finanziario compiuto per l'anno 2021 necessita di interventi successivi che ne garantiscano la continuità degli investimenti in personale, in tecnologie e in competenze, volti a realizzare anche nel nostro Paese una rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro realmente in grado di sostenere il lavoratore nella ricerca di occupazione stabile e qualificata, in linea con le proprie competenze ed aspirazioni,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, nei limiti dei vincoli di bilancio, di:
    adottare ogni iniziativa utile, con il coinvolgimento delle regioni e delle parti sociali, per la realizzazione di una governance pubblica di un sistema integrato pubblico-privato di servizi per l'impiego anche attraverso un sistema di convenzioni delle agenzie per il lavoro con i centri per l'impiego;
     rivedere l'assegno di ricollocazione, remunerando al costo il processo di assessment delle competenze, di individuazione dei bisogni formativi e di orientamento di lavoratrici e lavoratori per favorire la presa in carico delle Api delle fasce più deboli e l'apertura di sportelli nel mezzogiorno del Paese;
    investire risorse per la riqualificazione delle competenze di lavoratrici e lavoratori attraverso la rete di enti di formazione pubblici e privati accreditati, gli ITS e le Università;
    valorizzare il ruolo di Anpal, tenendo conto del livello di effettiva attuazione degli obiettivi assegnati al management aziendale e accelerando la stabilizzazione del personale precario come stabilito dalla legge;
    assicurare un processo di riorganizzazione ed efficientamento del sistema delle politiche attive e della rete degli uffici del lavoro, anche attraverso l'ingresso di professionalità specificamente qualificate e a tempo indeterminato, che possa contare su risorse finanziarie aggiuntive stabili e significative, colmando il divario che storicamente penalizza il nostro Paese.
9/2790-bis-AR/41. (Testo modificato nel corso della seduta) Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Lepri, Carla Cantone, Mura, Soverini.


   La Camera,
   premesso che:
    e l'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale, istituito dal decreto legislativo n. 207 del 1996 è stato più volte oggetto di interventi di estensione: tra i recenti interventi, l'articolo 19-ter del decreto-legge n. 185 del 2009, che ha concesso il beneficio ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal citato decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016, e l'articolo 11-ter del decreto-legge n. 101 del 2019 che lo ha esteso anche ai soggetti in possesso, dei suddetti requisiti nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018;
    da ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), ha poi reintrodotto l'indennizzo, facendolo divenire strutturale a decorrere dall'anno 2019, in favore dei soggetti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano più di 62 anni (se uomini) o più di 57 anni (se donne), e siano stati iscritti al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS;
    il provvedimento in oggetto dispone che, dal 1o gennaio 2022, l'aliquota contributiva aggiuntiva prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS sia significativamente incrementata al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale;
    attualmente risultano esclusi dalla possibilità di accedere al suddetto indennizzo coloro che, al momento della domanda, risultino in possesso dei requisiti anagrafici di cui all'articolo 2 del suddetto decreto legislativo n. 207 del 1996, anche per le cessazioni delle attività anteriori 1o gennaio 2017,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a superare la suddetta esclusione, consentendo anche a coloro che hanno cessato l'attività commerciale prima del 2017 l'accesso al previsto indennizzo, qualora abbiano maturato i previsti requisiti al momento della presentazione della domanda.
9/2790-bis-AR/42Carla Cantone, Serracchiani, Viscomi, Lacarra.


   La Camera,
   premesso che:
    e l'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale, istituito dal decreto legislativo n. 207 del 1996 è stato più volte oggetto di interventi di estensione: tra i recenti interventi, l'articolo 19-ter del decreto-legge n. 185 del 2009, che ha concesso il beneficio ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal citato decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016, e l'articolo 11-ter del decreto-legge n. 101 del 2019 che lo ha esteso anche ai soggetti in possesso, dei suddetti requisiti nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018;
    da ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), ha poi reintrodotto l'indennizzo, facendolo divenire strutturale a decorrere dall'anno 2019, in favore dei soggetti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano più di 62 anni (se uomini) o più di 57 anni (se donne), e siano stati iscritti al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS;
    il provvedimento in oggetto dispone che, dal 1o gennaio 2022, l'aliquota contributiva aggiuntiva prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS sia significativamente incrementata al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale;
    attualmente risultano esclusi dalla possibilità di accedere al suddetto indennizzo coloro che, al momento della domanda, risultino in possesso dei requisiti anagrafici di cui all'articolo 2 del suddetto decreto legislativo n. 207 del 1996, anche per le cessazioni delle attività anteriori 1o gennaio 2017,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative volte a superare la suddetta esclusione, consentendo anche a coloro che hanno cessato l'attività commerciale prima del 2017 l'accesso al previsto indennizzo, qualora abbiano maturato i previsti requisiti al momento della presentazione della domanda.
9/2790-bis-AR/42. (Testo modificato nel corso della seduta) Carla Cantone, Serracchiani, Viscomi, Lacarra.


   La Camera,
   premesso che:
    la grave crisi economica ed occupazionale che si è abbattuta sull'economia del nostro Paese a seguito della pandemia nel corso del 2020 rischia di condizionare fortemente anche le prospettive di ripresa almeno per i primi mesi del prossimo anno;
    il Governo è dovuto intervenire con un ampio ventaglio di misure e ingenti risorse finanziarie per alleviare la condizione di milioni di lavoratori e imprese, con strumenti straordinari di sostegno del reddito in costanza del rapporto di lavoro o di proroga del trattamento di disoccupazione;
    è noto che la disciplina del trattamento di cassa integrazione e della Naspi riconosce la possibilità di non perdere il diritto a tali trattamenti qualora il lavoratore presti la propria attività lavorativa in forma occasionale ed entro i limiti di reddito individuati, in via ordinaria, dall'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
    parimenti, anche il datore di lavoro è tenuto a non superare i limiti dei corrispettivi riconosciuti ai prestatori d'opera occasionale ai sensi del citato articolo 54-bis;
    molte analisi hanno evidenziato quanto pesante sia stata la perdita di reddito per i percettori della cassa integrazione nel corso del 2020. Al tempo stesso, molte imprese, nell'incertezza del quadro macroeconomico, non hanno potuto assumere l'onere di un'assunzione di lavoro dipendente;
    il rischio di tali fattori concomitanti è che molti, imprese e lavoratori, siano ricorsi a prestazioni lavorative in nero per non caricarsi di oneri insostenibili in una fase emergenziale o per non perdere i trattamenti di sostegno del reddito;
    appare opportuno rivedere, solo con riferimento alla fase emergenziale per la nostra economia e per l'occupazione a seguito della pandemia da COVID-19, i limiti di reddito e dei compensi ammessi al regime della prestazione occasionale, innalzandone il valore a livelli più congrui,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere, sin dal prossimo provvedimento utile, i limiti previsti dall'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di consentire, in via del tutto straordinaria ed in conseguenza della crisi scatenata dalla pandemia, un loro innalzamento e così permettere di migliorare, nella legalità, i redditi dei lavoratori percettori dei trattamenti di cassa integrazione o di disoccupazione.
9/2790-bis-AR/43Lacarra, Serracchiani, Viscomi.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di discussione del disegno di legge 2790 «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», è emersa l'opportunità di adottare, articolo 102, ulteriori misure a sostegno dell'informazione e dell'editoria;
    Il decreto direttoriale del 13 novembre 2020, previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 ottobre 2020, disciplina le modalità di presentazione della domanda di accesso al contributo straordinario previsto dall'articolo 195 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Fondo emergenze emittenti locali);
    il contributo straordinario, a sostegno delle emittenti locali in virtù dell'emergenza in corso, viene erogato sulla base di una graduatoria approvata nel 2019. L'evolversi della pandemia e la logica direbbero altro, eppure è proprio questo ciò che ha stabilito il provvedimento che ha messo a disposizione 50 milioni come contributo per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19, «al fine – come si legge nel testo – di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori»;
    al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione e l'economia determinati dall'epidemia di COVID-19 e consentire alle emittenti televisive e radiofoniche locali di continuare a svolgere un servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione a beneficio dei cittadini, sarebbe stato necessario prevedere un contributo straordinario per le emittenti radiofoniche e televisive locali con concessione governativa in possesso di testata giornalistica, proporzionalmente al numero di impianti inseriti nel catasto pubblico dell'AGCOM, e non presenti nella graduatoria varata dal Ministero dello sviluppo economico in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146;
    non è difficile immaginare che le emittenti già escluse dalla graduatoria si trovino ora ancor più in difficoltà, proprio a causa della crisi attuale i cui effetti quella norma vorrebbe mitigare;
    le graduatorie del 2019 sono state stilate sulla base di un precedente decreto, decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 2017, 146 (che regola i criteri di distribuzione delle risorse del Fondo per il pluralismo), su cui l'Antitrust ha sollevato rilievi più volte. L'ultima nel maggio scorso; «Presenta criticità sotto il profilo concorrenziale la previsione secondo cui il 95 per cento delle risorse disponibili è assegnato alle prime cento emittenti televisive in graduatoria, mentre il restante 5 per cento è ripartito tra quelle che si collocano dal centunesimo posto in poi. Tale previsione, infatti, è suscettibile di determinare una sperequazione nella distribuzione delle risorse tra emittenti che devono ritenersi caratterizzate da livelli di efficienza confrontabili. In particolare, ciò potrebbe avere implicazioni distorsive della concorrenza»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare ulteriori risorse economiche da destinare alle emittenti radiofoniche e televisive locali più piccole e non incluse nella graduatoria già varata dal Ministero dello sviluppo economico risorse, che potrebbero permettere, alla luce dei nuovi sviluppi del COVID-19, alle reti in difficoltà di continuare a svolgere un servizio di interesse generale sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione a beneficio dei cittadini e della sicurezza del Paese e aprire quindi una riflessione allargata relativamente alla revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, al fine di garantire una maggiore equità di ripartizione delle risorse.
9/2790-bis-AR/44Ermellino, Piera Aiello, Aprile, Benedetti, Berardini, Rizzone, Trano, Zennaro.


   La Camera,
   premesso che:
    alla luce di una recentissima ricerca di Ashley Yaeger su The Scientist del 17 novembre 2020 condotta su 15 donne, il latte di mamma può contenere potenti anticorpi per contrastare l'infezione da SARS-CoV-2. Gli anticorpi del latte materno possono essere utili per proteggere i piccoli lattanti da molti fattori oltre che dal coronavirus;
    gli anticorpi estratti dal latte materno- al contrario dell'utilizzo attualmente diffuso di siero/plasma da pazienti guariti- possono costituire una terapia contro il COVID-19;
    è necessario sostenere la scelta dell'allattamento materno nei primi mesi di vita così come raccomandato sia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che dall'UNICEF poiché il latte materno fornisce tutti i nutrienti di cui il lattante ha bisogno nei primi sei mesi di vita;
    inoltre, l'allattamento al seno costituisce un beneficio per la salute della donna e, gli effetti positivi sulla salute del bambino e della madre, perdurando, fanno della protezione, promozione e sostegno dell'allattamento uno degli interventi di salute pubblica più rilevanti in termini di efficacia e di rapporto costo-beneficio,

impegna il Governo

alla luce dei fatti sopraesposti a valutare l'opportunità di individuare nel primo provvedimento utile risorse economiche adeguate affinché possa essere garantito a quelle mamme che, nei primi sei mesi di vita del bambino, scelgono in via esclusiva tale allattamento dei benefici economici.
9/2790-bis-AR/45Siani, Rizzo Nervo, Carnevali, Pini, Campana, Schirò.


   La Camera,
   premesso che:
    il diritto ad esercitare alla libera professione intra ed extra moenia era originariamente riservata ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale medici, odontoiatri e veterinari nonché agli psicologi che erano stati già equiparati ai medici psichiatri in virtù delle leggi n. 431 del 1968 e n. 515 del 1971;
    a seguito di un intervento dell'Autorità Antitrust e di un ricorso al TAR per la differenza di trattamento tra psicologi psicoterapeuti e i medici psicoterapeuti, l'allora Ministro alla sanità on. Rosy Bindi estese tale diritto a tutti i profili professionali dell'allora personale sanitario laureato, ricompreso nella qualifica di dirigente sanitario (farmacista, biologo, chimico, fisico e psicologo) anche se per loro non vi era nessun esercizio libero professionale riconosciuto per via legislativa o per via giudiziaria;
    è evidente che il diritto ad esercitare la libera professione non è solo della qualifica dirigenziale bensì è una componente di tutta la professione sanitaria e, tra sino all'approvazione della legge n. 3 del 2018 psicologi, biologi, chimici e fisici non erano neanche catalogati tra le professioni sanitarie bensì solo, se dipendenti, inseriti nel ruolo sanitario del personale del Servizio sanitario nazionale;
    gli esercenti le 21 professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nonché la professione sociosanitaria di assistente sociale all'Interno del rapporto di lavoro di dipendenza con il Servizio sanitario nazionale a tempo pieno non possono svolgere attività libero professionale salvo alcuni specifici casi come: 1. supporto all'attività libero-professionale intra moenia della dirigenza medica e sanitaria; 2. rapporto di lavoro a tempo parziale, se regolarmente autorizzata, qualora non vi sia conflitto di interessi, dall'Azienda Sanitaria anche come prestazione occasionale; 3. prestazioni aggiuntive, visto che con gli ultimi decreti estesi a tutte le professioni queste sono assimilabili a prestazioni libero professionali, acquistate dall'Azienda di dipendenza o da altra Azienda oppure RSA;
    le sopraelencate professioni sanitarie e sociosanitarie sono state oggetto e soggetto di una radicale, discontinua se non dirompente rispetto al passato, evoluzione formativa ed ordinamentale:
     il riconoscimento di uno specifico e distinto campo di autonomia professionale che concorre nel trinomio «prevenzione, cura e riabilitazione» ad attuare il diritto alla salute individuale e collettiva, di cui all'articolo 32 della Costituzione ed alle indicazioni dell'OMS;
     superamento e quindi abolizione del rapporto di subordinazione ed ausiliarietà di queste professioni rispetto alle altre, medici compresi;
     formazione, non più svolta a livello regionale, bensì negli Atenei con il medesimo percorso delle altre professioni (laurea triennale, laurea magistrale, master, dottorato di ricerca, specializzazione);
     medesimo impianto ordinistico delle altre professioni sanitarie e sociosanitarie realizzato dalla legge n. 3 del 2018.
    l'evoluzione normativa sopradescritta ha fatto sì che queste professioni siano state inserite nel medesimo alveo delle altre professioni intellettuali e liberali, nella comune e classica accezione;
    ne consegue che la negazione e quindi il non riconoscimento all'esercizio del diritto alla libera professione per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle 21 professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nonché la professione sociosanitaria di assistente sociale non ha più motivo visto che da un punto di vista ordinamentale non vi è differenza salvo che le prime a maggioranza sono collocate contrattualmente tra il personale dei livelli e le altre nell'area dirigenziale, anche se a
    larghissima maggioranza svolgono attività professionale e non dirigenziale nell'accezione gestionale;
    inoltre, per il nuovo quadro epidemiologico e demografico e la conseguente rimodulazione dell'organizzazione del lavoro sanitario e sociosanitario nel Servizio sanitario nazionale, si rende necessario intervenire con una precisa norma per regolamentare l'esercizio della libera professione del personale dipendente infermieristico – ostetrico, tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione nonché di assistente sociale del comparto sanità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre nel primo provvedimento utile l'emanazione di una norma che consenta, alla luce anche delle considerazioni sopraesposte e, come richiesto da tutti i sindacati del comparto sanità, che estenda il diritto all'esercizio della libera professione intramuraria a tutti i dipendenti del Servizio sanitario nazionale, appartenenti alle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione ed alla professione sociosanitaria di assistente sociale.
9/2790-bis-AR/46Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Campana, Schirò.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede norme che consentono la stabilizzazione di personale precario delle pubbliche amministrazioni;
    in tema di stabilizzazione del personale precario delle PA, si ricorda che l'articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2017 dispone che nel triennio 2018- 2020, le amministrazioni, possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
     a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
     b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
    sempre in tema di stabilizzazione del personale diverse sono le norme approvate in sede di esame referente che consentono la stabilizzazione di personale precario presso le pubbliche amministrazioni anche con criteri parzialmente derogatori rispetto alla disciplina generale prevista dal decreto legislativo n. 75 del 2017;
    si ritiene importante, anche per garantire la piena funzionalità delle pubbliche amministrazioni, continuare nel percorso intrapreso dalla cosiddetta legge Madia per stabilizzare il personale precario, data anche l'esperienza professionale acquisita e la sospensione delle procedure concorsuali legata all'emergenza sanitaria da COVID-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di proseguire nel virtuoso percorso di stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni per il triennio 2021-2023, anche consentendo alle amministrazioni interessate di poter bandire procedure concorsuali per l'assunzione di personale non dirigenziale precario in possesso di determinati requisiti, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, in deroga alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale, ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa e in qualità di lavoratori sovrannumerari.
9/2790-bis-AR/47Bordo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede norme che consentono la stabilizzazione di personale precario delle pubbliche amministrazioni;
    in tema di stabilizzazione del personale precario delle PA, si ricorda che l'articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2017 dispone che nel triennio 2018- 2020, le amministrazioni, possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
     a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
     b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
    sempre in tema di stabilizzazione del personale diverse sono le norme approvate in sede di esame referente che consentono la stabilizzazione di personale precario presso le pubbliche amministrazioni anche con criteri parzialmente derogatori rispetto alla disciplina generale prevista dal decreto legislativo n. 75 del 2017;
    si ritiene importante, anche per garantire la piena funzionalità delle pubbliche amministrazioni, continuare nel percorso intrapreso dalla cosiddetta legge Madia per stabilizzare il personale precario, data anche l'esperienza professionale acquisita e la sospensione delle procedure concorsuali legata all'emergenza sanitaria da COVID-19,

impegna il Governo

nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e della dotazione organica esistente, a valutare l'opportunità di proseguire nel virtuoso percorso di stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni per il triennio 2021-2023, anche consentendo alle amministrazioni interessate di poter bandire procedure concorsuali per l'assunzione di personale non dirigenziale precario in possesso di determinati requisiti, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, in deroga alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale, ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa e in qualità di lavoratori sovrannumerari.
9/2790-bis-AR/47. (Testo modificato nel corso della seduta) Bordo.


   La Camera,
   premesso che:
    è ormai necessario che il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo ed operatore sociosanitario già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 3 del 2018 sia invece, collocato nel ruolo sociosanitario;
    si darebbe così il giusto diritto al giusto nome del ruolo nel quale questi operatori e professionisti debbano essere collocati in quanto non svolgono competenze di tipo strettamente tecnico ma atti e funzioni che contribuiscono direttamente alla realizzazione del diritto alla salute come sancito dall'articolo 32 della nostra Costituzione e della conseguente normativa attuativa nazionale e regionale, in integrazione funzionale con le professioni sanitarie, comprese nella citata legge n. 3 del 2018;
    come è noto la finalità del Servizio sanitario nazionale, come definita dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè la tutela della salute come «stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia» fa sì che debba essere attuata non solo in un sistema sanitario in senso stretto bensì dando corso ad un'articolata e complessa attività con più professionisti ed operatori per individuare e conseguentemente modificare quei fattori che influiscono negativamente sulla salute individuale e collettiva promuovendo al contempo quelli favorevoli;
    per supportare tale strategia di promozione del benessere, che trova nel «Patto per la Salute» un torte stimolo attraverso l'integrazione socio-sanitaria, la legge n. 3 del 2018 all'articolo 5 ha istituito una specifica area delle professioni socio-sanitarie, rinnovando quanto già previsto dall'articolo 3-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e prevedendo che nell'immediato confluiscono in detta area i preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale, giusta scelta del legislatore in un settore, quale quello socio-sanitario, ad elevata espansione per l'attuale quadro demografico ed epidemiologico;
    la creazione di questa specifica area delle professioni socio-sanitarie comporta di conseguenza il superamento della desueta articolazione del personale nei quattro ruoli (sanitario, professionale tecnico ed amministrativo) prevista dalla legge n. 833 del 1978, al quale si è aggiunto recentemente il ruolo della ricerca con 1 articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 422 e seguenti, non più aderente all'evoluzione scientifica, tecnologica, normativa e formativa intervenuta nel quarantennio successivo e che ha prodotto l'attuale sistema nel quale prevale la mission di salute più che di sanità in senso stretto;
    purtroppo, infatti, la richiamata norma dell'articolo cinque della legge, in sede di contrattazione collettiva non e sembrata sufficiente per dar corso ad una specifica area delle professioni sociosanitarie, rinviando l'individuazione della soluzione a una specifica Commissione Paritetica, i cui lavori non sono ancora conclusi e comunque la collocazione contrattuale in un'area funzionale sociosanitaria non risolverebbe la collocazione giuridica dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale appartenenti a tali profili che rimarrebbe, con evidente contrasto legislativo, collocati nel ruolo tecnico;
    tale evento ha creato contrarietà tra il personale interessato in particolare tra operatori sociosanitari e assistenti sociali attualmente inquadrati nel ruolo tecnico nonostante i contenuti propriamente sociosanitari dei loro profili nonché la stessa denominazione dei profili, nonché impegnati in prima fila nella lotta al COVID-19 pagando di persona, anche a rischio della vita o a patologie invalidanti;
    da anni si tenta di risolvere l'annosa questione dell'assunzione a tempo indeterminato del dirigente assistente sociale del servizio sociale professionale di cui all'articolo 7 della legge n. 251 del 2000, che prevede solo l'assunzione a tempo determinato, non essendoci analoga definizione per l'assunzione a tempo indeterminato nell'articolo 6 della medesima legge per i dirigenti delle aree professionali infermieristica-ostetrica, tecnico-sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione;
    per ovviare a questa carenza legislativa alcune regioni, invece hanno varato e terminato concorsi per il reclutamento di dirigenti del servizio sociale a tempo indeterminato avvalendosi, per analogia della normativa concorsuale dei dirigenti delle suddette professioni sanitarie,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di istituire con un'apposita norma nel primo provvedimento utile che il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo ed operatore sociosanitario già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 3 del 2018 sia invece, collocato nel ruolo sociosanitario;
   a valutare l'opportunità di inserire nel primo provvedimento utile, di intesa con la Conferenza delle Regioni, una norma che specifichi la direttiva con la quale si indichi alle Aziende Sanitarie e agli altri Enti del Servizio sanitario nazionale che avendo istituito il servizio sociale professionale di cui all'articolo 7 della legge n. 251 del 2000, possono assumere, a tempo indeterminato, il relativo dirigente assistente sociale avvalendosi della medesima normativa concorsuale (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008) già prevista per gli altri dirigenti delle professioni sanitarie dei cui all'articolo 6 della legge n. 251 del 2000 sostituendo solo la tipologia di laurea magistrale con quella specifica di assistente sociale stabilita dall'articolo 7 della legge n. 251 del 2000.
9/2790-bis-AR/48Campana, Carnevali, Schirò, Siani, Pini, Rizzo Nervo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza epidemiologica da covid-19 che ha investito l'Italia ha messo in evidenza ancor di più la fragilità del nostro sistema sanitario e socio-sanitario in particolare per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni e dell'assistenza ai malati cronici, acuti non ospedalizzati, alle persone non autosufficienti agli immunodepressi e alle persone fragili in genere;
    con il decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto rilancio) sono stati stanziati 733 milioni per incrementare le prestazioni di assistenza domiciliare integrata nonché è stato portato a 711 milione il fondo per la non autosufficienza nel 2020 e a 668 a decorrere dal 2021;
    è necessario non solo che le regioni incrementino le prestazioni socio-sanitarie così come individuate dal capo IV del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 ma che garantiscano la continuità delle attività assistenziali in particolare oltre alle persone con patologia cronica , ai pazienti oncologici ed immunodepressi;
    in particolare è necessario implementare e rendere operative a pieno regime quanto prima sull'intero territorio nazionale le reti oncologiche di riferimento per migliorare gli accessi ai servizi da parte dei pazienti e al tempo stesso affrontare le innumerevoli emergenze legate al COVID-19 e non solo;
    nelle prime settimane della pandemia si è dovuto rinviare molti interventi sia diagnostici che terapeutici che potrebbero portare nei prossimi mesi ad un aumento del numero di tumori in stadio avanzato a causa dei mancanti screening del 2020,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di finalizzare il gettito proveniente dall'aumento delle accise sul tabacco compreso quello «riscaldato», degli anni 2022 e 2023 previsto nella legge di bilancio per incrementare e rafforzare le attività di assistenza domiciliare integrata, con particolare attenzione a tutti i soggetti più fragili ed in particolare nei confronti dei pazienti oncologici e l'assistenza domiciliare in capo agli Enti Locali.
9/2790-bis-AR/49Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Schirò.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza epidemiologica da covid-19 che ha investito l'Italia ha messo in evidenza ancor di più la fragilità del nostro sistema sanitario e socio-sanitario in particolare per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni e dell'assistenza ai malati cronici, acuti non ospedalizzati, alle persone non autosufficienti agli immunodepressi e alle persone fragili in genere;
    con il decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto rilancio) sono stati stanziati 733 milioni per incrementare le prestazioni di assistenza domiciliare integrata nonché è stato portato a 711 milione il fondo per la non autosufficienza nel 2020 e a 668 a decorrere dal 2021;
    è necessario non solo che le regioni incrementino le prestazioni socio-sanitarie così come individuate dal capo IV del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 ma che garantiscano la continuità delle attività assistenziali in particolare oltre alle persone con patologia cronica , ai pazienti oncologici ed immunodepressi;
    in particolare è necessario implementare e rendere operative a pieno regime quanto prima sull'intero territorio nazionale le reti oncologiche di riferimento per migliorare gli accessi ai servizi da parte dei pazienti e al tempo stesso affrontare le innumerevoli emergenze legate al COVID-19 e non solo;
    nelle prime settimane della pandemia si è dovuto rinviare molti interventi sia diagnostici che terapeutici che potrebbero portare nei prossimi mesi ad un aumento del numero di tumori in stadio avanzato a causa dei mancanti screening del 2020,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare e rafforzare le attività di assistenza domiciliare integrata, con particolare attenzione a tutti i soggetti più fragili ed in particolare nei confronti dei pazienti oncologici e l'assistenza domiciliare in capo agli Enti Locali.
9/2790-bis-AR/49. (Testo modificato nel corso della seduta) Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Schirò.


   La Camera,
   premesso che:
    il nuovo articolo 12-bis del provvedimento in esame proroga l'applicazione della detrazione al 110 per cento (cosiddetto superbonus) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1o luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021);
    l'edilizia scolastica pubblica e privata è costituita da un patrimonio che presenta gravi carenze dal punto di vista della prevenzione del rischio sismico, del rischio incendio e dell'adeguamento degli stessi alle norme di accessibilità delle persone con handicap motori;
    il 10 per cento della popolazione scolastica frequenta oggi le scuole paritarie, rientranti nel sistema scolastico pubblico;
    la parità scolastica prevede che gli enti gestori non abbiano scopo di lucro e che si iscrivano al Registro degli Enti del Terzo Settore [RUNTS] non appena questo verrà istituito;
    molti interventi da effettuare sulle strutture detenuti da tali enti sono urgenti e coerenti con i piani di riqualificazione del patrimonio di edilizia scolastica del Ministero dell'istruzione,

impegna il Governo

ad adottare quanto prima un iniziativa di tipo normativo volta a specificare attraverso una norma transitoria che, in attesa dell'istituzione del Registro degli Enti del Terzo Settore [RUNTS], le previsioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020 si applicano anche agli enti privati di cui agli articoli 73, comma 1, lettera b) e c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che non abbiano per statuto finalità di lucro diretta ed indiretta, per le unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo appartenenti alle categorie del gruppo P, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, dai medesimi posseduti, anche se non detenute in piena proprietà.
9/2790-bis-AR/50Frate, Angiola, Costa.


   La Camera,
   premesso che:
    il nuovo articolo 12-bis del provvedimento in esame proroga l'applicazione della detrazione al 110 per cento (cosiddetto superbonus) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1o luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021);
    l'edilizia scolastica pubblica e privata è costituita da un patrimonio che presenta gravi carenze dal punto di vista della prevenzione del rischio sismico, del rischio incendio e dell'adeguamento degli stessi alle norme di accessibilità delle persone con handicap motori;
    il 10 per cento della popolazione scolastica frequenta oggi le scuole paritarie, rientranti nel sistema scolastico pubblico;
    la parità scolastica prevede che gli enti gestori non abbiano scopo di lucro e che si iscrivano al Registro degli Enti del Terzo Settore [RUNTS] non appena questo verrà istituito;
    molti interventi da effettuare sulle strutture detenuti da tali enti sono urgenti e coerenti con i piani di riqualificazione del patrimonio di edilizia scolastica del Ministero dell'istruzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare quanto prima un iniziativa di tipo normativo volta a specificare attraverso una norma transitoria che, in attesa dell'istituzione del Registro degli Enti del Terzo Settore [RUNTS], le previsioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020 si applicano anche agli enti privati di cui agli articoli 73, comma 1, lettera b) e c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che non abbiano per statuto finalità di lucro diretta ed indiretta, per le unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo appartenenti alle categorie del gruppo P, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, dai medesimi posseduti, anche se non detenute in piena proprietà.
9/2790-bis-AR/50. (Testo modificato nel corso della seduta) Frate, Angiola, Costa.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha investito il nostro Paese ha messo in evidenza, in modo drammatico, i limiti del nostro Servizio sanitario nazionale primo fra tutti la carenza di medici specialisti e di medici di medicina generale;
    secondo l'ultimo decreto del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno accademico 2019/2020 sono state messe a concorso 4.455 borse tra strutturali e una tantum, oltre 5 mila in più rispetto alle 8.920 dell'anno precedente di cui finanziate dallo Stato 13.400 (le restanti 888 dalle regioni e 167 da altri enti pubblici e privati) a fronte però di 25.259 domande effetto dei ricorsi al TAR negli anni passati che hanno consentito l'aumento estemporaneo del numero chiuso negli anni 2013-2014 e dell'istituzione della laurea abilitante;
    nonostante il provvedimento in corso preveda un ulteriore aumento del numero dei contratti di formazione medica dei medici specializzandi con uno stanziamento di spesa aggiuntivo, rispetto alla normativa vigente, pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109 2 milioni per i restanti anni 2023, 2024 e 2025 che consentiranno la stipula di ulteriori 4.200 contratti per l'anno 2021 e che, l'articolo 1-bis del decreto-legge 34 del 2020 (decreto rilancio) abbia previsto l'accantonamento a decorrere dal 2021, di ulteriori 20 milioni a valere sul finanziamento statale per attivazione di ulteriori borse di studio per medici di medicina generale, queste risorse non sono sufficienti né a colmare quello che viene definito l'imbuto formativo ovvero sia la possibilità per i medici una volta laureati di poter proseguire il loro percorso formativo né di far fronte al tour over del personale sanitario che va in quiescenza;
    in particolare, in questo modo si rischia la cristallizzazione dell'imbuto formativo, che negli anni precedenti ha accumulato in un limbo circa 7.000 giovani medici, destinati a ritentare l'ammissione alle Scuole di Specialità l'anno successivo o a lasciare il nostro Paese per formarsi all'estero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare le risorse destinate alla formazione medica post laurea in particolare prevedendo ulteriori borse di MMG con l'obbiettivo di coprire almeno quelli che sono attualmente gli ambiti vacanti nonché come condizione minimale l'aumento delle borse di studio di specializzazione medica per l'anno 2021 tali da assicurare la stessa disponibilità per il prossimo anno accademico uguale a quella del 2020 utilizzando anche le risorse di un eventuale prossimo scostamento di bilancio e/o le risorse del Recovery pian.
9/2790-bis-AR/51Pini, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Campana, Schirò.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 184 del provvedimento in esame riguarda l'istituzione del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU (NGEU) – Italia, con una dotazione complessiva di 120,7 miliardi per il triennio 2021- 23, di cui 34,7 nel 2021, 41,3 nel 2022, 44,6 nel 2023. Nel fondo sono iscritte le risorse relative alle diverse componenti del Programma NGEU;
    in particolare sono stanziate risorse, in via di anticipazione, per il Recovery and Residence Facility (RRF) per complessivi 104,5 miliardi nel triennio 2021-23 per la quota relativa ai contributi a fondo perduto e per la componente dei prestiti destinati a finanziare interventi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente;
    sono inoltre stanziate nell'ambito del fondo risorse relative al React-EU per complessivi 14,7 miliardi nel triennio 2021-23 e ulteriori 1.982 milioni di euro per gli altri programmi europei di Next Generation EU;
    il comma 18-ter dell'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) che è il frutto di un emendamento Forza Italia approvato all'unanimità dalla Commissione Bilancio prevede che al conto fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio destinato possano affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Inoltre, detto comma dispone che le disponibilità liquide del patrimonio destinato così costituite siano gestite dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa assicurando il massimo coinvolgimento anche delle Società di gestione del risparmio (SGR) italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore private capitali;
    per l'attuazione di quanto previsto dal comma 18-ter si rimanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, ovverosia il 19 luglio 2020;
    al riguardo si segnala che tale decreto, nonostante le rassicurazioni rese dal Governo ad oggi non risulta ancora emanato;
    nell'ambito del disegno di legge di bilancio per il 2021 (C.2790-bis) il Gruppo Forza Italia ha presentato un emendamento classificato con il numero 184.8 con cui si propone che entro il 30 giugno 2021, il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di garantire maggiore competitività del sistema produttivo attraverso la leva finanziaria, in conformità agli atti di indirizzo approvati dal Parlamento sulla individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund, individui le risorse destinate a potenziare le nuove forme di incentivazione fiscale del risparmio, in analogia con quanto già previsto per i Piani individuali di risparmio (PIR) al fine accelerare l'evoluzione del Patrimonio Rilancio in un vero e proprio Fondo sovrano pubblico-privato italiano, o Fondo dei Fondi gestito dalla Gassa Depositi e Prestiti SPA, con il coinvolgimento delle Società di gestione del risparmio (SGR) italiane e delle altre istituzioni finanziarie, in cui oltre alle risorse pubbliche, private e la garanzia offerta dal patrimonio artistico e culturale del nostro Paese, possano confluire parte dei contributi provenienti dall'Unione Europea;
    del resto il Patrimonio Rilancio nella prima fase risponde ai principi del Temporary Framework ed investe in aziende in crisi ad alto rischio in cui non è il caso di coinvolgere il risparmio privato, ma dal 30 settembre 2021, quando verrà meno il regime straordinario derogatorio sugli aiuti di Stato, si potrà operare solo seguendo le regole del mercato e in tale contesto Patrimonio destinato dovrebbe essere trasformato in un Fondo Sovrano italiano pubblico privato, gestito da CDP con il coinvolgimento delle maggiori istituzioni finanziarie italiane,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, nonché ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a garantire il rispetto degli atti di indirizzo approvati dal Parlamento sulla individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund, anche al fine di individuare le risorse destinate a potenziare le nuove forme di incentivazione fiscale del risparmio, in analogia con quanto già previsto per i Piani individuali di risparmio (PIR) al fine accelerare l'evoluzione della fase emergenziale del Patrimonio Rilancio in base ai principi del Temporary Framework, in un vero e proprio intervento strutturale dato dalla piena operatività di un Fondo sovrano pubblico-privato italiano, o Fondo dei Fondi gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa.
9/2790-bis-AR/52Giacomoni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 184 del provvedimento in esame riguarda l'istituzione del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU (NGEU) – Italia, con una dotazione complessiva di 120,7 miliardi per il triennio 2021- 23, di cui 34,7 nel 2021, 41,3 nel 2022, 44,6 nel 2023. Nel fondo sono iscritte le risorse relative alle diverse componenti del Programma NGEU;
    in particolare sono stanziate risorse, in via di anticipazione, per il Recovery and Residence Facility (RRF) per complessivi 104,5 miliardi nel triennio 2021-23 per la quota relativa ai contributi a fondo perduto e per la componente dei prestiti destinati a finanziare interventi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente;
    sono inoltre stanziate nell'ambito del fondo risorse relative al React-EU per complessivi 14,7 miliardi nel triennio 2021-23 e ulteriori 1.982 milioni di euro per gli altri programmi europei di Next Generation EU;
    il comma 18-ter dell'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) che è il frutto di un emendamento Forza Italia approvato all'unanimità dalla Commissione Bilancio prevede che al conto fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio destinato possano affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Inoltre, detto comma dispone che le disponibilità liquide del patrimonio destinato così costituite siano gestite dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa assicurando il massimo coinvolgimento anche delle Società di gestione del risparmio (SGR) italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore private capitali;
    per l'attuazione di quanto previsto dal comma 18-ter si rimanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, ovverosia il 19 luglio 2020;
    al riguardo si segnala che tale decreto, nonostante le rassicurazioni rese dal Governo ad oggi non risulta ancora emanato;
    nell'ambito del disegno di legge di bilancio per il 2021 (C.2790-bis) il Gruppo Forza Italia ha presentato un emendamento classificato con il numero 184.8 con cui si propone che entro il 30 giugno 2021, il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di garantire maggiore competitività del sistema produttivo attraverso la leva finanziaria, in conformità agli atti di indirizzo approvati dal Parlamento sulla individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund, individui le risorse destinate a potenziare le nuove forme di incentivazione fiscale del risparmio, in analogia con quanto già previsto per i Piani individuali di risparmio (PIR) al fine accelerare l'evoluzione del Patrimonio Rilancio in un vero e proprio Fondo sovrano pubblico-privato italiano, o Fondo dei Fondi gestito dalla Gassa Depositi e Prestiti SPA, con il coinvolgimento delle Società di gestione del risparmio (SGR) italiane e delle altre istituzioni finanziarie, in cui oltre alle risorse pubbliche, private e la garanzia offerta dal patrimonio artistico e culturale del nostro Paese, possano confluire parte dei contributi provenienti dall'Unione Europea;
    del resto il Patrimonio Rilancio nella prima fase risponde ai principi del Temporary Framework ed investe in aziende in crisi ad alto rischio in cui non è il caso di coinvolgere il risparmio privato, ma dal 30 settembre 2021, quando verrà meno il regime straordinario derogatorio sugli aiuti di Stato, si potrà operare solo seguendo le regole del mercato e in tale contesto Patrimonio destinato dovrebbe essere trasformato in un Fondo Sovrano italiano pubblico privato, gestito da CDP con il coinvolgimento delle maggiori istituzioni finanziarie italiane,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disposizione citata in premessa e conseguentemente, ove dovesse essere necessario, a valutare l'opportunità di individuare le risorse destinate a potenziare le nuove forme di incentivazione fiscale del risparmio in analogia con quanto previsto per i Piani individuali di risparmio al fine di accelerare l'evoluzione della fase emergenziale del Patrimonio Rilancio in fase ai principi del Temporary Framework.
9/2790-bis-AR/52. (Testo modificato nel corso della seduta) Giacomoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
    nel corso dell'esame in commissione bilancio è stata approvata una proposta emendativa trasversale sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari in materia di lavoratori fragili;
    la norma approvata proroga al 28 febbraio 2021 l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del così detto decreto Cura Italia;
    il comma 2 dell'articolo 26 prevedeva, fino al 15 ottobre, la possibilità per il lavoratore fragile di potersi assentare dal lavoro equiparando tale assenza al ricovero ospedaliero, prevedendo che i giorni di assenza non incidessero il periodo di comporto. Il successivo comma 2-bis, invece, dal 16 ottobre prevede che i lavoratori fragili svolgano di norma attività lavorativa in modalità agile oppure che vengano adibiti a mansione equivalente nell'ambito dello stesso inquadramento contrattuale. Sulla base del regime previsto dal comma 2-bis, l'assenza del lavoratore fragile rientra esclusivamente nel regime della malattia;
    la norma approvata in commissione ed inserita nel provvedimento in esame, prorogando disposizioni che parzialmente hanno portata opposta potrebbe far insorgere dubbi interpretativi in merito all'applicazione concreta delle disposizioni recate;
    appare dunque opportuno chiarire quanto prima se, al ricorrere dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 18 del 2020, il lavoratore in stato di fragilità può comunque assentarsi dal lavoro con l'assenza equiparata al ricovero ospedaliero e, conseguentemente, senza incidere sul periodo di comporto,

impegna il Governo

a chiarire, anche sollecitando, nell'ambito delle proprie competenze, l'emanazione da parte di INPS di una circolare esplicativa, l'applicazione delle disposizioni di cui in premessa, con particolare riferimento all'effetto prodotto dall'assenza dal lavoro del lavoratore fragile ai fini del periodo di comporto, in modo da consentire la piena attuazione della norma dall'entrata in vigore della legge.
9/2790-bis-AR/53Cannatelli, Spena.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
    nel corso dell'esame in commissione bilancio è stata approvata una proposta emendativa trasversale sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari in materia di lavoratori fragili;
    la norma approvata proroga al 28 febbraio 2021 l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del così detto decreto Cura Italia;
    il comma 2 dell'articolo 26 prevedeva, fino al 15 ottobre, la possibilità per il lavoratore fragile di potersi assentare dal lavoro equiparando tale assenza al ricovero ospedaliero, prevedendo che i giorni di assenza non incidessero il periodo di comporto. Il successivo comma 2-bis, invece, dal 16 ottobre prevede che i lavoratori fragili svolgano di norma attività lavorativa in modalità agile oppure che vengano adibiti a mansione equivalente nell'ambito dello stesso inquadramento contrattuale. Sulla base del regime previsto dal comma 2-bis, l'assenza del lavoratore fragile rientra esclusivamente nel regime della malattia;
    la norma approvata in commissione ed inserita nel provvedimento in esame, prorogando disposizioni che parzialmente hanno portata opposta potrebbe far insorgere dubbi interpretativi in merito all'applicazione concreta delle disposizioni recate;
    appare dunque opportuno chiarire quanto prima se, al ricorrere dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 18 del 2020, il lavoratore in stato di fragilità può comunque assentarsi dal lavoro con l'assenza equiparata al ricovero ospedaliero e, conseguentemente, senza incidere sul periodo di comporto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che l'assenza dal lavoro equiparata al ricovero ospedaliero venga esplicitamente esclusa sia dal settore pubblico che privato dal computo del periodo di comparto.
9/2790-bis-AR/53. (Testo modificato nel corso della seduta) Cannatelli, Spena.


   La Camera,
   premesso che:
    la legislazione in materia di fiscalità immobiliare per i residenti all'estero e iscritti
    all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) è stata più volte modificata nel corso degli ultimi anni;
    dal 2020, con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1, commi 738-787, è stata riformulata l'intera materia e non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale per i pensionati all'estero, come previsto precedentemente a partire dal 2015 e, pertanto, per gli iscritti AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti ad imposta senza eccezioni;
    il tema è di particolare rilevanza, considerando il numero sempre più elevato di connazionali residenti all'estero e che molti di loro possiedono almeno una abitazione in Italia;
    è da accogliere positivamente l'approvazione nella presente legge di bilancio dell'emendamento (che inserisce l'articolo aggiuntivo 10-bis: Unità immobiliari possedute da residenti all'estero) finalizzato a ridurre della metà il pagamento dell'Imu e di un terzo il pagamento della Tari per gli italiani all'estero, titolari di una pensione maturata in regime di
    convenzione internazionale con l'Italia residenti in uno stato di assicurazione diversa dall'Italia;
    da anni i nostri connazionali chiedono di superare una disparità di trattamento fiscale degli italiani all'estero, iscritti all'Aire, con quelli residenti in Italia, tenendo conto che i connazionali all'estero pagano alcuni tributi senza usufruire pienamente dei servizi;
    purtuttavia, occorre che tali agevolazioni fiscali in materia immobiliare siano estese anche in favore di tutti coloro che, con una vita di lavoro da emigrante e di risparmi investiti in Italia, dimostrino di mantenere legami familiari e affettivi permanenti con il territorio italiano, nel quale è situata l'unità immobiliare a uso abitativo, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e in presenza di determinati requisiti;
    il riconoscimento di tali sgravi produrrebbe benefici anche per i luoghi di origine, spesso territori o piccoli comuni che soffrono del fenomeno di spopolamento e con poche risorse per mantenere o ristrutturare immobili anche di pregio storico; si potrebbe in tal modo salvaguardare e mantenere vivi i legami culturali ed economici dei cittadini residenti all'estero con i propri territori d'origine, favorendo il c.d. turismo di ritorno, con un incremento degli scambi import/export a vantaggio dell'intero sistema Paese,

impegna il Governo

a prevedere, anche mediante successivi provvedimenti, misure volte ad estendere la riduzione introdotta per IMU e Tari per i pensionati italiani all'estero, anche per gli immobili posseduti da cittadini europei e da cittadini italiani residenti nei paesi extra Ue, con riferimento ad una sola unità immobiliare posseduta a uso abitativo, con relative pertinenze, a titolo di proprietà o di usufrutto, nel rispetto di determinate condizioni e specifici criteri, tra cui rilevano gli accertati legami familiari e affettivi di tali soggetti con l'Italia e con il territorio nel quale è situato l'immobile oggetto di agevolazione, in considerazione della necessità di incentivare il cosiddetto turismo di ritorno, anch'esso colpito dagli effetti connessi alla crisi epidemiologica da COVID-19.
9/2790-bis-AR/54Fitzgerald Nissoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
    il provvedimento contiene disposizioni in materia promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica;
    al fine di ridurre lo spreco di acqua è di fondamentale importanza l'efficienza e la corretta manutenzione degli acquedotti;
    nei territori del ponente della Regione Liguria si registra da lungo periodo una vera e propria emergenza idrica che arreca disagi a cittadini e imprese agricole;
    tale condizione di emergenza potrebbe essere superata con il completamento della nuova condotta dell'acquedotto ligure di ponente il cui progetto è già in fase esecutiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare le risorse finanziarie, finalizzate a sostenere e accelerare la realizzazione del progetto relativo alla nuova condotta dell'acquedotto ligure di ponente nel tratto di territorio tra Imperia e Diano Marina.
9/2790-bis-AR/55Mulè.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
    il provvedimento prevede una deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, consentendo fino al 31 dicembre 2021 la proroga di un contratto di lavoro per una durata massima di 12 mesi e nell'arco della durata complessiva di 24 mesi, anche in assenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo;
    la crisi economica provocata dalla pandemia da COVID-19 sta facendo sentire i suoi effetti principalmente sul mercato del lavoro, effetti che purtroppo sono destinati a crescere in futuro;
    stante l'attuale quadro normativo la perdita di occupazione riguarda nella quasi totalità la mancata attivazione di posti di lavoro e il mancato rinnovo di contratti in scadenza, colpendo dunque proprio i lavoratori con contratto a tempo determinato;
    tralasciando ulteriori valutazioni di natura politica e di merito, è di tutta evidenza che nell'attuale fase economica, connotata da una forte depressione e incertezza di prospettive, la riforma della legislazione in materia di contratti a tempo determinato operata dal così detto decreto «dignità» sta danneggiando proprio quei soggetti, i lavoratori a tempo determinato, che il legislatore voleva tutelare e rafforzare;
    tale evidenza è confermata dallo stesso Governo che, in occasione di ogni provvedimento normativo di portata economica, ha apportato modifiche transitorie alla normativa in materia di contratti a termine. Modifiche che, però, come quella recata nel provvedimento in esame, sono sempre state insufficienti, perché troppo limitate temporalmente, ad affrontare compiutamente la criticità relativa ai lavoratori a tempo determinato,

impegna il Governo

ad estendere la deroga prevista in materia di rinnovo di contratti a tempo determinato a tutto l'anno 2021 al fine di tutelare, concretamente, i lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, e consentire ai datori di lavoro di assumere e di contribuire alla indispensabile ripresa economica.
9/2790-bis-AR/56Zangrillo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
    il provvedimento prevede una deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, consentendo fino al 31 dicembre 2021 la proroga di un contratto di lavoro per una durata massima di 12 mesi e nell'arco della durata complessiva di 24 mesi, anche in assenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo;
    la crisi economica provocata dalla pandemia da COVID-19 sta facendo sentire i suoi effetti principalmente sul mercato del lavoro, effetti che purtroppo sono destinati a crescere in futuro;
    stante l'attuale quadro normativo la perdita di occupazione riguarda nella quasi totalità la mancata attivazione di posti di lavoro e il mancato rinnovo di contratti in scadenza, colpendo dunque proprio i lavoratori con contratto a tempo determinato;
    tralasciando ulteriori valutazioni di natura politica e di merito, è di tutta evidenza che nell'attuale fase economica, connotata da una forte depressione e incertezza di prospettive, la riforma della legislazione in materia di contratti a tempo determinato operata dal così detto decreto «dignità» sta danneggiando proprio quei soggetti, i lavoratori a tempo determinato, che il legislatore voleva tutelare e rafforzare;
    tale evidenza è confermata dallo stesso Governo che, in occasione di ogni provvedimento normativo di portata economica, ha apportato modifiche transitorie alla normativa in materia di contratti a termine. Modifiche che, però, come quella recata nel provvedimento in esame, sono sempre state insufficienti, perché troppo limitate temporalmente, ad affrontare compiutamente la criticità relativa ai lavoratori a tempo determinato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la deroga prevista in materia di rinnovo di contratti a tempo determinato a tutto l'anno 2021 al fine di tutelare, concretamente, i lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, e consentire ai datori di lavoro di assumere e di contribuire alla indispensabile ripresa economica.
9/2790-bis-AR/56. (Testo modificato nel corso della seduta) Zangrillo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
    il provvedimento reca numerose disposizioni in materia di lavoro e di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;
    che numerose graduatorie relative a concorsi per assunzioni nella pubblica amministrazione sono state fatte scadere al fine di bandire nuove procedure concorsuali che, però, a causa della pandemia da COVID-19 o non sono state espletate oppure una volta bandite non sono state portate a compimento;
    tale condizione ha prodotto una riduzione del personale della pubblica amministrazione, anche in settori come quello delle forze di polizia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la proroga fino al 31 dicembre 2021, delle graduatorie approvate a partire dall'anno 2012 delle amministrazioni di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9/2790-bis-AR/57Polverini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
    il provvedimento reca disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
    l'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 30 giugno 2020 ha modificato il precedente provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 relativo alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati di corrispettivi giornalieri, nonché il provvedimento del 31 ottobre 2019 in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati di corrispettivi validi ai fini della lotteria degli scontrini;
    a decorrere dal 1o gennaio 2021 le aziende con vendita al dettaglio dovranno obbligatoriamente adeguare il proprio registratore telematico alle nuove specifiche tecniche per l'invio dei corrispettivi, adeguando il tracciato telematico al nuovo formato XLM7;
    in aggiunta si rende necessario, ai fini della lotteria degli scontrini, un ulteriore adeguamento del registratore telematico, nonché l'acquisto e la messa in opera del software del RT di uno scanner per la lettura del codice cliente;
    tale adempimenti impongo oneri finanziari particolarmente gravoso per le numerose microimprese del settore. Inoltre a decorrere dal 1o gennaio 2021 i file trasmessi dai registratori non adeguati non saranno più accettati dalla Agenzia delle Entrate;
    il rischio è che con l'inizio dell'anno si verifichi una situazione estremamente critica per molti esercenti creando un ulteriore aggravio alla condizione già difficile prodotta dalla pandemia da COVID-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un rinvio dei nuovi adeguamenti tecnici previsti per i registratori telematici ai fini della partecipazione della così detta lotteria degli scontrini.
9/2790-bis-AR/58Ruffino, Napoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, contiene diverse disposizioni a favore delle persone con disabilità;
    le persone con disabilità sono infatti quelle che più di ogni altra stanno patendo questo lungo periodo di pandemia. La carenza di rapporti sociali e l'isolamento di questa terribile fase legata all'emergenza pandemica, incide pesantemente sulle condizioni di queste persone; questa situazione è inoltre fortemente acuita in questa fase di grave emergenza, qualora queste persone siano costrette al ricovero ospedaliero o perché positive e sintomatiche, o per altre patologie;
    in questi casi, come hanno denunciato molti familiari di soggetti con disabilità, la presenza di un familiare in autoambulanza durante il trasporto, così come successivamente in reparto o in terapia l'intensiva è vietata o comunque rientra nelle decisioni e nella piena discrezionalità della struttura sanitaria, che spesso la vieta per una sorta di eccesso di tutela. In realtà mai come in queste situazioni è fondamentale per il disabile poter avere accanto una persona cara, pena il rischio di un crollo psicologico,

impegna il Governo

ad avviare tutte le iniziative e l'adozione di un protocollo in base al quale, tranne specifiche eccezioni, i sanitari debbano consentire alla persona che si prende cura, debitamente formato, a partecipare a tutte le procedure con il paziente disabile, garantendo in caso di ricovero la presenza costante del medesimo soggetto o comunque di una persona familiare.
9/2790-bis-AR/59Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, contiene diverse disposizioni a favore delle persone con disabilità;
    le persone con disabilità sono infatti quelle che più di ogni altra stanno patendo questo lungo periodo di pandemia. La carenza di rapporti sociali e l'isolamento di questa terribile fase legata all'emergenza pandemica, incide pesantemente sulle condizioni di queste persone; questa situazione è inoltre fortemente acuita in questa fase di grave emergenza, qualora queste persone siano costrette al ricovero ospedaliero o perché positive e sintomatiche, o per altre patologie;
    in questi casi, come hanno denunciato molti familiari di soggetti con disabilità, la presenza di un familiare in autoambulanza durante il trasporto, così come successivamente in reparto o in terapia l'intensiva è vietata o comunque rientra nelle decisioni e nella piena discrezionalità della struttura sanitaria, che spesso la vieta per una sorta di eccesso di tutela. In realtà mai come in queste situazioni è fondamentale per il disabile poter avere accanto una persona cara, pena il rischio di un crollo psicologico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nel rispetto dei limiti di competenza, di avviare tutte le iniziative e l'adozione di un protocollo in base al quale, tranne specifiche eccezioni, i sanitari debbano consentire alla persona che si prende cura, debitamente formato, a partecipare a tutte le procedure con il paziente disabile, garantendo in caso di ricovero la presenza costante del medesimo soggetto o comunque di una persona familiare.
9/2790-bis-AR/59. (Testo modificato nel corso della seduta) Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene, fra le altre cose, a modificare in alcune parti il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per valorizzare al massimo lo «strumento militare» in ogni suo aspetto a favore dello sviluppo del sistema-Paese;
    l'articolo 2052, comma 1, del medesimo Codice prevede che «Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico»;
    l'inquadramento economico nel pubblico impiego è strettamente dipendente anche dall'anzianità riconosciuta nel ruolo di appartenenza, in particolar modo per il personale di cui all'articolo 984-bis del medesimo Codice dell'ordinamento militare, transitato nelle varie magistrature;
    allo stato attuale, il periodo di servizio militare svolto viene computato soltanto «per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico», non anche «per l'inquadramento economico»;
    nel parere reso al Governo il 3 ottobre 2012 dalla IV Commissione permanente Difesa della Camera dei deputati in relazione allo schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'ordinamento militare (atto del Governo n. 500), si evidenzia che «appare opportuno, in via generale, individuare strumenti affinché l'esperienza professionale maturata dal personale che ha appartenuto alle Forze armate per un periodo significativo sia adeguatamente valorizzata presso le amministrazioni di destinazione»;
    l'ordine del giorno n. 9/04444-A/087, presentato alla Camera ed accolto dal Governo in data 31 maggio 2017, prevede che venga data piena ed incondizionata effettività anche alla prima parte della citata disposizione di rango primario, tenuto conto di quanto evidenziato dalla competente Commissione parlamentare;
    a distanza di oltre tre anni il citato Ordine del Giorno parlamentare non risulta ancora attuato, benché persista intonsa, anzi rafforzata, l'esigenza di valorizzare adeguatamente, nei nuovi ambiti lavorativi cui accede, la specificità professionale acquisita dal personale militare, in un'ottica meritocratica legata alla consapevolezza che il possesso delle particolari competenze organizzative proprie degli ex Ufficiali, non rinvenibili in altri contesti lavorativi, costituisce un'innegabile e prezioso valore aggiunto per tutti i plessi giudiziari,

impegna il Governo

ad adottare ogni più opportuna iniziativa – innanzitutto di carattere interpretativo del combinato disposto degli articoli 984-bis e 2052, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare – affinché l'intero servizio militare prestato, in particolar modo quello svolto in incarichi di comando destinati a coordinare risorse umane, finanziarie e strumentali, venga sempre e comunque computato per il riconoscimento dell'anzianità, soprattutto retributiva, nelle carriere cui accede, previo superamento del relative concorso pubblico per titoli ed esami, il personale con almeno dieci anni di esperienza militare da Ufficiale in servizio permanente effettivo.
9/2790-bis-AR/60Barelli, Maria Tripodi, D'Attis.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene, fra le altre cose, a modificare in alcune parti il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per valorizzare al massimo lo «strumento militare» in ogni suo aspetto a favore dello sviluppo del sistema-Paese;
    l'articolo 2052, comma 1, del medesimo Codice prevede che «Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico»;
    l'inquadramento economico nel pubblico impiego è strettamente dipendente anche dall'anzianità riconosciuta nel ruolo di appartenenza, in particolar modo per il personale di cui all'articolo 984-bis del medesimo Codice dell'ordinamento militare, transitato nelle varie magistrature;
    allo stato attuale, il periodo di servizio militare svolto viene computato soltanto «per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico», non anche «per l'inquadramento economico»;
    nel parere reso al Governo il 3 ottobre 2012 dalla IV Commissione permanente Difesa della Camera dei deputati in relazione allo schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'ordinamento militare (atto del Governo n. 500), si evidenzia che «appare opportuno, in via generale, individuare strumenti affinché l'esperienza professionale maturata dal personale che ha appartenuto alle Forze armate per un periodo significativo sia adeguatamente valorizzata presso le amministrazioni di destinazione»;
    l'ordine del giorno n. 9/04444-A/087, presentato alla Camera ed accolto dal Governo in data 31 maggio 2017, prevede che venga data piena ed incondizionata effettività anche alla prima parte della citata disposizione di rango primario, tenuto conto di quanto evidenziato dalla competente Commissione parlamentare;
    a distanza di oltre tre anni il citato Ordine del Giorno parlamentare non risulta ancora attuato, benché persista intonsa, anzi rafforzata, l'esigenza di valorizzare adeguatamente, nei nuovi ambiti lavorativi cui accede, la specificità professionale acquisita dal personale militare, in un'ottica meritocratica legata alla consapevolezza che il possesso delle particolari competenze organizzative proprie degli ex Ufficiali, non rinvenibili in altri contesti lavorativi, costituisce un'innegabile e prezioso valore aggiunto per tutti i plessi giudiziari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni più opportuna iniziativa – innanzitutto di carattere interpretativo del combinato disposto degli articoli 984-bis e 2052, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare – affinché l'intero servizio militare prestato, in particolar modo quello svolto in incarichi di comando destinati a coordinare risorse umane, finanziarie e strumentali, venga sempre e comunque computato per il riconoscimento dell'anzianità, soprattutto retributiva, nelle carriere cui accede, previo superamento del relative concorso pubblico per titoli ed esami, il personale con almeno dieci anni di esperienza militare da Ufficiale in servizio permanente effettivo.
9/2790-bis-AR/60. (Testo modificato nel corso della seduta) Barelli, Maria Tripodi, D'Attis.


   La Camera,
   premesso che:
    è improcrastinabile alleggerire il pesante carico fiscale che grava sulla salute e sul benessere delle popolazioni animali del nostro Paese alla luce dell'emergenza sanitaria ed economica nazionale, delle strategie della Commissione europea e delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE);
    nonostante il loro carattere di essenzialità, le prestazioni veterinarie e la cessione dei prodotti alimentari per animali da compagnia continuano ad essere collocati nello scaglione IVA più elevato, al pari di beni e servizi di lusso e/o non essenziali;
    l'imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta il principale ostacolo economico-fiscale e il più rilevante dissuasore sociale al conseguimento dei nuovi obiettivi strategici – nazionali, europei e globali – per la sanità animale e la sanità pubblica;
    nel nostro Paese la persistente disomogeneità di trattamento impositivo rende inefficaci le sinergie del comparto per conseguire obiettivi quali il controllo delle malattie animali trasmissibili all'uomo, la lotta all'antibiotico-resistenza, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi per animali, i benefìci socio-sanitari del possesso di un animale da compagnia, il contrasto al randagismo e all'abbandono e i conseguenti risparmi di spesa pubblica, il possesso e la detenzione responsabile degli animali anche a tutela dell'incolumità pubblica, l'approccio one health e integrato Salute-Agricoltura-Ambiente;
    l'impoverimento economico determinato dall'emergenza COVID-19 renderà ancora più gravoso sopportare il peso fiscale da parte dei contribuenti privati, con il rischio di deprimere la domanda di salute e di benessere animale. In Italia, ci sono 60 milioni di animali da compagnia: su base ISTAT, il rapporto tra gli animali da compagnia e la popolazione italiana è di 1 a 1. Un cittadino per ogni animale da compagnia; 1,5 famiglie italiane su 3;
    il settore della salute e del benessere animale è considerato funzionale ad assicurare la continuità della filiera, servizi di pubblica utilità ed essenziali. Per questa ragione, le attività di questo settore non sono state sospese durante il lockdown,

impegna il Governo

ad allineare le aliquote IVA applicate al settore della salute e del benessere animale, attraverso la collocazione delle prestazioni veterinarie e della cessione degli alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto nello scaglione d'imposta agevolata al 10 per cento.
9/2790-bis-AR/61Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.


   La Camera,
   premesso che:
    è improcrastinabile alleggerire il pesante carico fiscale che grava sulla salute e sul benessere delle popolazioni animali del nostro Paese alla luce dell'emergenza sanitaria ed economica nazionale, delle strategie della Commissione europea e delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE);
    nonostante il loro carattere di essenzialità, le prestazioni veterinarie e la cessione dei prodotti alimentari per animali da compagnia continuano ad essere collocati nello scaglione IVA più elevato, al pari di beni e servizi di lusso e/o non essenziali;
    l'imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta il principale ostacolo economico-fiscale e il più rilevante dissuasore sociale al conseguimento dei nuovi obiettivi strategici – nazionali, europei e globali – per la sanità animale e la sanità pubblica;
    nel nostro Paese la persistente disomogeneità di trattamento impositivo rende inefficaci le sinergie del comparto per conseguire obiettivi quali il controllo delle malattie animali trasmissibili all'uomo, la lotta all'antibiotico-resistenza, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi per animali, i benefìci socio-sanitari del possesso di un animale da compagnia, il contrasto al randagismo e all'abbandono e i conseguenti risparmi di spesa pubblica, il possesso e la detenzione responsabile degli animali anche a tutela dell'incolumità pubblica, l'approccio one health e integrato Salute-Agricoltura-Ambiente;
    l'impoverimento economico determinato dall'emergenza COVID-19 renderà ancora più gravoso sopportare il peso fiscale da parte dei contribuenti privati, con il rischio di deprimere la domanda di salute e di benessere animale. In Italia, ci sono 60 milioni di animali da compagnia: su base ISTAT, il rapporto tra gli animali da compagnia e la popolazione italiana è di 1 a 1. Un cittadino per ogni animale da compagnia; 1,5 famiglie italiane su 3;
    il settore della salute e del benessere animale è considerato funzionale ad assicurare la continuità della filiera, servizi di pubblica utilità ed essenziali. Per questa ragione, le attività di questo settore non sono state sospese durante il lockdown,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di allineare le aliquote IVA applicate al settore della salute e del benessere animale, attraverso la collocazione delle prestazioni veterinarie e della cessione degli alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto nello scaglione d'imposta agevolata al 10 per cento.
9/2790-bis-AR/61. (Testo modificato nel corso della seduta) Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, prevede diverse misure a favore delle persone con disabilità. Tra queste si segnala il contributo di un milione di euro per l'anno 2021 all'Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti Onlus, così come vengono previsti benefìci a favore delle persone con problemi di vista;
    ricordiamo che solo in Italia si stima che vivano poco meno di 1,4 milioni di ipovedenti e oltre 219 mila ciechi, per un totale di oltre 1,6 milioni di persone;
    tra le principali Onlus che si occupano delle persone con problemi di vista, sicuramente c’è la IAPB Italian Onlus;
    la IAPB Italian Onlus Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità è incaricata di costituire con enti e istituti pubblici di ricerca, università, fondazioni ed enti territoriali un consorzio di ricerca e studio che approfondisca e validi apparecchi a tecnologia digitale che, anche attraverso degli Indici visivi, permetta:
    valutazioni di interesse sociale relative ad una corretta abilitazione visiva alla guida e del coefficiente di disabilità visiva per profili di medicina legale, previdenziale ed assistenziale;
    modelli di screening ad alta tecnologia che producano un elevato livello di prevenzione e di diagnosi precoce di malattie oculari su larga scala;
    valutazioni avanzate nel campo della medicina del lavoro al fine di ridurre il tasso di incidenti sul lavoro migliorando la quantizzazione delle capacità visive individuali legate alla specifica attività ruolo lavorativa;
    l'implementazione delle funzioni degli apparecchi a tecnologia digitale per applicazioni nel campo della diagnostica oculare, in quello della guida assistita e dell'innovazione in generale,

impegna il Governo

a stanziare le necessarie risorse al fine di consentire all'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità di poter finanziare le attività nel campo della prevenzione della cecità indicate in premessa.
9/2790-bis-AR/62Paolo Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, prevede diverse misure a favore delle persone con disabilità. Tra queste si segnala il contributo di un milione di euro per l'anno 2021 all'Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti Onlus, così come vengono previsti benefìci a favore delle persone con problemi di vista;
    ricordiamo che solo in Italia si stima che vivano poco meno di 1,4 milioni di ipovedenti e oltre 219 mila ciechi, per un totale di oltre 1,6 milioni di persone;
    tra le principali Onlus che si occupano delle persone con problemi di vista, sicuramente c’è la IAPB Italian Onlus;
    la IAPB Italian Onlus Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità è incaricata di costituire con enti e istituti pubblici di ricerca, università, fondazioni ed enti territoriali un consorzio di ricerca e studio che approfondisca e validi apparecchi a tecnologia digitale che, anche attraverso degli Indici visivi, permetta:
    valutazioni di interesse sociale relative ad una corretta abilitazione visiva alla guida e del coefficiente di disabilità visiva per profili di medicina legale, previdenziale ed assistenziale;
    modelli di screening ad alta tecnologia che producano un elevato livello di prevenzione e di diagnosi precoce di malattie oculari su larga scala;
    valutazioni avanzate nel campo della medicina del lavoro al fine di ridurre il tasso di incidenti sul lavoro migliorando la quantizzazione delle capacità visive individuali legate alla specifica attività ruolo lavorativa;
    l'implementazione delle funzioni degli apparecchi a tecnologia digitale per applicazioni nel campo della diagnostica oculare, in quello della guida assistita e dell'innovazione in generale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare le necessarie risorse al fine di consentire all'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità di poter finanziare le attività nel campo della prevenzione della cecità indicate in premessa.
9/2790-bis-AR/62. (Testo modificato nel corso della seduta) Paolo Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento sottoposto al nostro esame, In materia previdenziale ha previsto alcuni interventi tra i quali l'estensione della possibilità di fruizione della cosiddetta Opzione donna alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2020, in luogo del 31 dicembre 2019, la proroga a tutto il 2021 della sperimentazione della cosiddetta Ape sociale nonché l'equiparazione, dal 2021, dell'aliquota contributiva per il trattamento pensionistico dei professori e ricercatori delle Università private legalmente riconosciute a quella prevista per le stesse categorie di personale in servizio presso le Università statali;
    durante i lavori in Commissione, solo alcuni ulteriori interventi sono stati introdotti sul tema, come l'istituzione del Fondo per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi è dai professionisti o la previsione della nona salvaguardia per i lavoratori che maturano requisiti per il pensionamento al 31 dicembre 2011, non inserendo nel testo alcune misure necessarie, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio della Stato, come la proposta mirante a superare le criticità emerse da parte dell'INPS relative alla possibilità di calcolare, per tutti gli impiegati esattoriali, una pensione aggiuntiva con le regole del sistema contributivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, con il primo provvedimento utile allo scopo, un provvedimento normativo in cui si preveda che tutti i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al Fondo di previdenza per gli impiegati esattoriali, siano valorizzati secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
9/2790-bis-AR/63D'Attis.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza sanitaria che va attraversando il Paese e il globo da ormai un anno ha riverberato i suoi effetti sulla totalità della macchina pubblica, facendo emergere criticità strutturali anche per quel che concerne la struttura di supporto ai nostri connazionali all'estero, con particolare riferimento ai canali comunicativi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
    le informazioni utili ai nostri connazionali, infatti, non sono – come sarebbe da aspettarsi –facilmente reperibili in un unico luogo virtuale, ma si trovano frammentate fra svariati portali della Farnesina, oltre che fra i siti delle varie ambasciate e delle sedi consolari nel mondo, con i relativi canali social, senza menzionare le applicazioni per telefoni cellulari recentemente implementate dal Ministero;
    capita spesso, inoltre, che alcune – fondamentali – informazioni vengano pubblicate solo in alcuni luoghi, e non in altri; rendendo così manifesta l'assenza di un coordinamento e di una strategia comunicativa comune;
    quanto sopra esposto porta inevitabilmente l'utente, già in difficoltà a causa dell'emergenza, a non sapere dove reperire le informazioni. Nel caso dell'attuale crisi, inoltre, sarebbe stato molto utile, per l'utente, poter ricevere automaticamente tutti gli aggiornamenti legati all'emergenza, calibrati per Paese, e direttamente sul proprio dispositivo, anziché doversi destreggiare su diversi siti e canali social alla ricerca di informazioni;
    in occasioni straordinarie, come quella emergenziale, si rende dunque manifesta l'utilità di un unico portale internet, dedicato esclusivamente agli italiani all'estero, con tutte le informazioni loro utili. Al riguardo, si ricorda come, alla Camera, sia già stata depositata una proposta di legge volta alla sua istituzione, e che il 5 agosto 2020 siano state approvate risoluzioni in Commissione Affari esteri sul tema del potenziamento degli strumenti informatici a supporto dei nostri connazionali all'estero, con previsione dell'istituzione del suddetto portale,

impegna il Governo

a istituire entro l'anno 2021 il Portale unico per gli italiani all'estero, rivolto a quei connazionali che intendano trasferire la loro residenza fuori d'Italia, per coloro che all'estero risultino già residenti, nonché per gli italiani rimpatriati.
9/2790-bis-AR/64Siragusa.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza sanitaria che va attraversando il Paese e il globo da ormai un anno ha riverberato i suoi effetti sulla totalità della macchina pubblica, facendo emergere criticità strutturali anche per quel che concerne la struttura di supporto ai nostri connazionali all'estero, con particolare riferimento ai canali comunicativi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
    le informazioni utili ai nostri connazionali, infatti, non sono – come sarebbe da aspettarsi – facilmente reperibili in un unico luogo virtuale, ma si trovano frammentate fra svariati portali della Farnesina, oltre che fra i siti delle varie ambasciate e delle sedi consolari nel mondo, con i relativi canali social, senza menzionare le applicazioni per telefoni cellulari recentemente implementate dal Ministero;
    capita spesso, inoltre, che alcune – fondamentali – informazioni vengano pubblicate solo in alcuni luoghi, e non in altri; rendendo così manifesta l'assenza di un coordinamento e di una strategia comunicativa comune;
    quanto sopra esposto porta inevitabilmente l'utente, già in difficoltà a causa dell'emergenza, a non sapere dove reperire le informazioni. Nel caso dell'attuale crisi, inoltre, sarebbe stato molto utile, per l'utente, poter ricevere automaticamente tutti gli aggiornamenti legati all'emergenza, calibrati per Paese, e direttamente sul proprio dispositivo, anziché doversi destreggiare su diversi siti e canali social alla ricerca di informazioni;
    in occasioni straordinarie, come quella emergenziale, si rende dunque manifesta l'utilità di un unico portale internet, dedicato esclusivamente agli italiani all'estero, con tutte le informazioni loro utili. Al riguardo, si ricorda come, alla Camera, sia già stata depositata una proposta di legge volta alla sua istituzione, e che il 5 agosto 2020 siano state approvate risoluzioni in Commissione Affari esteri sul tema del potenziamento degli strumenti informatici a supporto dei nostri connazionali all'estero, con previsione dell'istituzione del suddetto portale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire una volta stanziate le necessarie risorse il Portale unico per gli italiani all'estero, rivolto a quei connazionali che intendano trasferire la loro residenza fuori d'Italia, per coloro che all'estero risultino già residenti, nonché per gli italiani rimpatriati.
9/2790-bis-AR/64. (Testo modificato nel corso della seduta) Siragusa.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 150 del disegno di legge in esame, AC 2790-bis, istituisce il Fondo per la perequazione infrastrutturale, con una dotazione complessiva di 4,6 miliardi di euro per gli anni dal 2022 al 2033, al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale;
    con il citato articolo, al comma 1, si prevede che entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sia effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali e siano definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi;
    al comma 1-ter si dispone che Investitalia e il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri saranno chiamati a definire, in collaborazione dei Ministeri competenti, gli schemi-tipo per la ricognizione e gli standard;
    al comma 1-quater si dispone che, entro sei mesi dalla ricognizione, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuate le strutture necessarie a colmare il deficit di servizi nonché i criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti;
    l'articolo 150 indica il 30 giugno 2021, come termine massimo per la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali e la definizione degli standard, che appare eccessivo e non determina la data entro la quale gli interventi operativi potranno essere avviati,

impegna il Governo:

   a effettuare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali e a definire gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi, di cui al citato articolo 1, AC 2790, comunque entro e non oltre il 30 marzo 2021;
   a garantire che, entro i successivi tre mesi, partano gli appalti e quindi i lavori per la realizzazione delle infrastrutture, in particolare nel Mezzogiorno, in modo di garantire dal 2022 l'effettivo inizio dei lavori, tenuto anche conto che ci si riferisce a opere essenziali quali: strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonché la rete autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica, digitale e di trasporto e distribuzione del gas.
9/2790-bis-AR/65Conte, De Lorenzo, Muroni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 150 del disegno di legge in esame, AC 2790-bis, istituisce il Fondo per la perequazione infrastrutturale, con una dotazione complessiva di 4,6 miliardi di euro per gli anni dal 2022 al 2033, al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale;
    con il citato articolo, al comma 1, si prevede che entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sia effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali e siano definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi;
    al comma 1-ter si dispone che Investitalia e il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri saranno chiamati a definire, in collaborazione dei Ministeri competenti, gli schemi-tipo per la ricognizione e gli standard;
    al comma 1-quater si dispone che, entro sei mesi dalla ricognizione, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuate le strutture necessarie a colmare il deficit di servizi nonché i criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti;
    l'articolo 150 indica il 30 giugno 2021, come termine massimo per la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali e la definizione degli standard, che appare eccessivo e non determina la data entro la quale gli interventi operativi potranno essere avviati,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di effettuare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali e definire gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi, di cui al citato articolo 1, AC 2790, comunque entro e non oltre il 30 marzo 2021;
   a valutare l'opportunità di garantire che, entro i successivi tre mesi, partano gli appalti e quindi i lavori per la realizzazione delle infrastrutture, in particolare nel Mezzogiorno, in modo di garantire dal 2022 l'effettivo inizio dei lavori, tenuto anche conto che ci si riferisce a opere essenziali quali: strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonché la rete autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica, digitale e di trasporto e distribuzione del gas.
9/2790-bis-AR/65. (Testo modificato nel corso della seduta) Conte, De Lorenzo, Muroni.


   La Camera,
   premesso che:
    con sentenza n. 152/2020 pubblicata in data 20 luglio 2020, la Corte costituzionale si è pronunciata in merito alla incostituzionalità dell'articolo 38 della legge n. 448 del 2001 riguardo alla misura di prestazione assistenziale a favore degli invalidi civili totali;
    la Corte costituzionale ha rilevato che l'importo mensile della pensione di inabilità, di euro 286,81, è «innegabilmente, e manifestamente, insufficiente» ad assicurare agli interessati il «minimo vitale» e non rispetta, dunque, il limite invalicabile del nucleo essenziale e indefettibile del «diritto al mantenimento», garantito ad «ogni cittadino inabile al lavoro» dall'articolo 38, primo comma della Costituzione;
    la Corte costituzionale ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefìci incrementativi di cui al comma 1 sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni»;
    prima con un intervento in sede di conversione del decreto rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020 convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77) e poi con il cosiddetto «decreto Agosto» (decreto-legge n. 104 del 2020) in materia di pensioni di invalidità si è proceduto all'adeguamento dell'importo per il 2020 (ai sensi della circolare Inps 147/2019) fino a 651,51 euro mensili (per un totale annuale, su 13 mensilità);
    l'incremento di maggiorazione per la pensione di invalidità civile al 100 per cento è attualmente assegnato in base ai seguenti requisiti di reddito: – 8.469,63 euro per il pensionato solo, 14.447,42 euro per il pensionato coniugato –;
    in tale contesto si evidenzia che il diritto all'adeguamento della pensione dovrebbe essere garantito con unico riferimento al reddito individuale e non coniugale trattandosi di un diritto legato alla condizione «individuale» sarebbe quindi corretto che l'adeguamento sia correlato alla dimensione del diritto individuale, e quindi andrebbe eliminato ogni riferimento al reddito coniugale;
    le persone invalide al 100 per cento sono 220.189 come rilevato dalla Banca Dati Inps,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, con atto successivo alla approvazione del provvedimento in esame, a disporre che l'adeguamento delle pensioni di invalidità sia previsto con riferimento al reddito individuale e non coniugale in quanto diritto correlato alla condizione individuale, individuando contestualmente le risorse necessarie.
9/2790-bis-AR/66Stumpo.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 ha istituito la Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. Questi sussidi sono stimabili, complessivamente, in 35,7 miliardi di euro, di cui oltre 21,8 miliardi sotto forma diretta e circa 13,8 miliardi in forma indiretta;
    la quota più rilevante dei sussidi diretti riguarda il settore dei trasporti, per 11 miliardi; seguono l'energia con 10,6 e l'agricoltura con 0,1;
    nel 2017 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha presentato il primo «Catalogo dei Sussidi ambientalmente dannosi e favorevoli», aggiornato nel 2019;
    nelle settimane scorse è stato presentato un nuovo rapporto elaborato da Legambiente che illustra la dimensione e l'importanza delle decisioni da prendere. Larga parte di questi sussidi va alle imprese, oltre 23 miliardi, e 12,5 miliardi alle famiglie. La quota più rilevante dei sussidi diretti riguarda il settore dei trasporti, per 11 miliardi; seguono l'energia con 10,6 e l'agricoltura con 0,1;
    nel settore energetico sono 15 i miliardi di euro destinati, nel 2019, a sussidiare il settore energetico fossile del nostro Paese; che diventano 15,8 miliardi per il 2020. Ventisei sussidi diversi, di cui almeno 14 potrebbero essere eliminati subito, per un valore pari a 8,6 miliardi di euro. Sono invece 6,3 i miliardi euro di sussidi che andrebbero rimodulati, in quanto strettamente connessi con settori strategici produttivi o di consumo, come quelli delle isole minori o delle aree geograficamente svantaggiate o ancora la riduzione dell'Iva per imprese e utenti domestici. In particolare, le trivellazioni ricevono sussidi indiretti per 576, 54 milioni di euro, dovuti all'inadeguatezza di royalty e canoni. I contributi a centrali fossili e impianti sono costati, nel 2019, ai contribuenti italiani, 1.316,4 milioni di euro; di cui 412,4 milioni di euro sono andati ai cosiddetti «impianti essenziali» su terra ferma e nelle isole minori; 500 milioni di euro di indennizzo sono andati invece agli interconnector, linee elettriche finanziate da soggetti privati. Al Capacity Market nel 2020 vanno 180 milioni di euro di sussidi diretti, mentre il CIP6 continua a ricevere sussidi per 682 milioni all'anno. I prestiti e le garanzie pubbliche (CDP e SACE) per operazioni a sostegno di investimenti nell’Oil&Gas ammontano a 3.756 milioni di euro. Senza dimenticare gli assurdi sussidi che riceve la ricerca su carbone, gas e petrolio;
    il settore del trasporto è sussidiato complessivamente per 16,2 miliardi di euro. Di cui 5.154 milioni di euro per il differente trattamento fiscale tra benzina e gasolio e 3.757 milioni di euro per quello tra metano, gpl e benzina; l'esenzione dell'accisa sui carburanti per la navigazione aerea ammonta a 1.807,3 milioni di euro; 1.587,5 milioni vanno al rimborso delle accise sul gasolio per trasporti, 400 milioni sussidiano l'olio di palma nei biocarburanti;
    per quanto riguarda il settore agricoltura, alla PAC vanno sussidi per 2.117,47 milioni di euro. Le esenzioni e riduzioni ai prodotti energetici ammontano a 939,2 milioni. Tra i sussidi indiretti, la SACE eroga prestiti e garanzie per 155,6 milioni per un impianto di fertilizzanti in Russia;
    per il settore edilizia esiste il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali, generalmente associati a elevati consumi energetici ed emissioni, vale 617 milioni di euro. L'esenzione dell'IMU per nuovi fabbricati ammonta a 38,3 milioni di euro, sussidiando il consumo di suolo anziché incentivare le ristrutturazioni;
    per il settore canoni e concessioni bisogna evidenziare l'inadeguatezza di concessioni e canoni equivale a un sussidio di 509 milioni, tra acque minerali (262), demanio marittimo (150) e cave (97),

impegna il Governo:

   ad inserire nel Recovery Plan, per realizzare la transizione ecologica ed energetica, la soppressione di tutti i sussidi alle fossili entro il 2030;
   ad eliminare dal 2021 i sussidi diretti alle fossili e per lo sfruttamento dei beni ambientali e aggiornare il Catalogo dei sussidi;
   a rivedere dal 2021 la tassazione sui combustibili fossili per portare trasparenza e legare la fiscalità alle emissioni di gas serra.
9/2790-bis-AR/67Muroni, Palazzotto, Fusacchia, Quartapelle Procopio, Fioramonti, Lattanzio, Magi.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 ha istituito la Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. Questi sussidi sono stimabili, complessivamente, in 35,7 miliardi di euro, di cui oltre 21,8 miliardi sotto forma diretta e circa 13,8 miliardi in forma indiretta;
    la quota più rilevante dei sussidi diretti riguarda il settore dei trasporti, per 11 miliardi; seguono l'energia con 10,6 e l'agricoltura con 0,1;
    nel 2017 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha presentato il primo «Catalogo dei Sussidi ambientalmente dannosi e favorevoli», aggiornato nel 2019;
    nelle settimane scorse è stato presentato un nuovo rapporto elaborato da Legambiente che illustra la dimensione e l'importanza delle decisioni da prendere. Larga parte di questi sussidi va alle imprese, oltre 23 miliardi, e 12,5 miliardi alle famiglie. La quota più rilevante dei sussidi diretti riguarda il settore dei trasporti, per 11 miliardi; seguono l'energia con 10,6 e l'agricoltura con 0,1;
    nel settore energetico sono 15 i miliardi di euro destinati, nel 2019, a sussidiare il settore energetico fossile del nostro Paese; che diventano 15,8 miliardi per il 2020. Ventisei sussidi diversi, di cui almeno 14 potrebbero essere eliminati subito, per un valore pari a 8,6 miliardi di euro. Sono invece 6,3 i miliardi euro di sussidi che andrebbero rimodulati, in quanto strettamente connessi con settori strategici produttivi o di consumo, come quelli delle isole minori o delle aree geograficamente svantaggiate o ancora la riduzione dell'Iva per imprese e utenti domestici. In particolare, le trivellazioni ricevono sussidi indiretti per 576, 54 milioni di euro, dovuti all'inadeguatezza di royalty e canoni. I contributi a centrali fossili e impianti sono costati, nel 2019, ai contribuenti italiani, 1.316,4 milioni di euro; di cui 412,4 milioni di euro sono andati ai cosiddetti «impianti essenziali» su terra ferma e nelle isole minori; 500 milioni di euro di indennizzo sono andati invece agli interconnector, linee elettriche finanziate da soggetti privati. Al Capacity Market nel 2020 vanno 180 milioni di euro di sussidi diretti, mentre il CIP6 continua a ricevere sussidi per 682 milioni all'anno. I prestiti e le garanzie pubbliche (CDP e SACE) per operazioni a sostegno di investimenti nell’Oil&Gas ammontano a 3.756 milioni di euro. Senza dimenticare gli assurdi sussidi che riceve la ricerca su carbone, gas e petrolio;
    il settore del trasporto è sussidiato complessivamente per 16,2 miliardi di euro. Di cui 5.154 milioni di euro per il differente trattamento fiscale tra benzina e gasolio e 3.757 milioni di euro per quello tra metano, gpl e benzina; l'esenzione dell'accisa sui carburanti per la navigazione aerea ammonta a 1.807,3 milioni di euro; 1.587,5 milioni vanno al rimborso delle accise sul gasolio per trasporti, 400 milioni sussidiano l'olio di palma nei biocarburanti;
    per quanto riguarda il settore agricoltura, alla PAC vanno sussidi per 2.117,47 milioni di euro. Le esenzioni e riduzioni ai prodotti energetici ammontano a 939,2 milioni. Tra i sussidi indiretti, la SACE eroga prestiti e garanzie per 155,6 milioni per un impianto di fertilizzanti in Russia;
    per il settore edilizia esiste il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali, generalmente associati a elevati consumi energetici ed emissioni, vale 617 milioni di euro. L'esenzione dell'IMU per nuovi fabbricati ammonta a 38,3 milioni di euro, sussidiando il consumo di suolo anziché incentivare le ristrutturazioni;
    per il settore canoni e concessioni bisogna evidenziare l'inadeguatezza di concessioni e canoni equivale a un sussidio di 509 milioni, tra acque minerali (262), demanio marittimo (150) e cave (97),

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:
    inserire nel Recovery Plan, per realizzare la transizione ecologica ed energetica, la soppressione di tutti i sussidi alle fossili entro il 2030;
     eliminare dal 2021 i sussidi diretti alle fossili e per lo sfruttamento dei beni ambientali e aggiornare il Catalogo dei sussidi;
    rivedere dal 2021 la tassazione sui combustibili fossili per portare trasparenza e legare la fiscalità alle emissioni di gas serra.
9/2790-bis-AR/67. (Testo modificato nel corso della seduta) Muroni, Palazzotto, Fusacchia, Quartapelle Procopio, Fioramonti, Lattanzio, Magi.


   La Camera,
   premesso che:
    il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 rappresenta il principale riferimento per l'allocazione, la gestione e il monitoraggio di entrate e spese dello Stato, rientrano pertanto nell'ambito di manovra i canoni demaniali marittimi, corrispettivo per l'utilizzo del bene pubblico;
    l'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, stabilisce che, in luogo dei «canoni OMI» (ossia i canoni parametrati sulle medie rilevate dall'Osservatorio del mercato immobiliare) o «canoni di mercato» alle concessioni relative alla realizzazione e alla gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio, si applicano le misure dei canoni determinati secondo i valori tabellari previsti per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, di cui al comma 2 dello stesso articolo. Tuttavia, al comma 4 della suddetta disposizione si precisa che dal 1o gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, in ogni caso, essere inferiore a 2.500 euro;
    dunque, il mancato gettito dovuto alla nuova quantificazione dei canoni viene compensato dal nuovo gettito previsto dall'aumento della soglia minima. In tal modo, però, viene inferto, dall'oggi al domani, un vero e proprio colpo ai titolari, circa 20.000 in tutta Italia, di concessioni per piccole aree demaniali, a terra o in mare, i quali pagavano un canone annuo di 361,90 euro e dovranno ora moltiplicare la cifra per sette;
    va precisato che il canone minimo viene corrisposto, in moltissimi casi, per utilizzazioni di carattere pubblico e collettivo e per attività espletate sul demanio marittimo senza finalità lucrative (colonie, associazioni e altro). Inoltre, tale aumento peserà anche sulle casse delle amministrazioni comunali, titolari di concessioni, infatti, suddetta misura determina un aggravio non sopportabile per le stesse, che vedrebbero crescere i costi per titoli che non hanno alcun ritorno economico. In particolare, quando si tratta di concessioni per utilizzo di beni di pubblica utilità (passeggiate, depuratori, moli e altro) il titolare della concessione è il comune che, oltre ad avere oneri di manutenzione per la sicurezza e l'incolumità, non ottiene nessun ritorno economico dall'utilizzo di questi beni. In altri termini, se ad oggi un comune titolare di 10 concessioni di questo tipo paga poco più di 3.500 euro all'anno, con l'aumento del canone minimo pagherà 25.000 euro, che sul bilancio comunale sono un importo rilevante, spesso insostenibile;
    ci sono poi altre piccole categorie che faticherebbero a sostenere questo aumento (pesca, associazioni sportive, enti di beneficenza), oltre a chi occupa il demanio marittimo per periodi limitati di tempo (mercatini, dehors, cantieri edili, e altro), infatti, il canone minimo viene corrisposto anche per attività commerciali stagionali o comunque per tempi ridotti di piccolissime attività quali edicole, bancarelle e dunque ambulantato, mercatini serali complementari all'attività turistica estiva;
    inoltre, trattandosi di un aumento della soglia minima rappresenta perlopiù un colpo inferto alla piccola nautica da diporto, che comprende un'importante fetta del parco nautico italiano, e alle tradizioni marinare nostrane, producendo la rinuncia di molte concessioni divenute per i singoli spese di rilievo in taluni casi insostenibili, specie se si pensa alle concessioni conservate per consuetudine e tramandate di generazione in generazione nonostante lo scarso utilizzo;
    a tal riguardo, si rileva che sul territorio nazionale, caratterizzato da una elevata estensione costiera, insistono moltissime concessioni di piccole dimensioni, in maniera diffusa a causa delle caratteristiche morfologiche del territorio di appartenenza (si vedano Liguria, Campania, Calabria, Marche, e altro) inferiori ai 1.000 metri quadrati, che con l'aumento esponenziale della soglia minima sarebbero costrette, seppur con una redditività notevolmente inferiore, a corrispondere un canone superiore ai propri consimili, con la generazione di una palese disparità di trattamento;
    pertanto, sebbene sia opportuno il superamento dei «canoni OMI» per determinate concessioni demaniali, risulta iniquo che questa riforma sia pagata dalla fascia più debole dei concessionari e occorre un'analisi più approfondita delle tipologie che usufruiscono del canone minimo e l'adozione di opportuni correttivi,

impegna il Governo

a intervenire – valutato il grave impatto della disposizione sopra richiamata, prevista dal comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sulle amministrazioni comunali, sulle attività senza scopo di lucro e su quelle stagionali nonché sul settore della piccola nautica – affinché l'importo annuo minimo del canone demaniale marittimo sia ridotto e fissato in base alle finalità di utilizzo.
9/2790-bis-AR/68Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 rappresenta il principale riferimento per l'allocazione, la gestione e il monitoraggio di entrate e spese dello Stato, rientrano pertanto nell'ambito di manovra i canoni demaniali marittimi, corrispettivo per l'utilizzo del bene pubblico;
    l'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, stabilisce che, in luogo dei «canoni OMI» (ossia i canoni parametrati sulle medie rilevate dall'Osservatorio del mercato immobiliare) o «canoni di mercato» alle concessioni relative alla realizzazione e alla gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio, si applicano le misure dei canoni determinati secondo i valori tabellari previsti per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, di cui al comma 2 dello stesso articolo. Tuttavia, al comma 4 della suddetta disposizione si precisa che dal 1o gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, in ogni caso, essere inferiore a 2.500 euro;
    dunque, il mancato gettito dovuto alla nuova quantificazione dei canoni viene compensato dal nuovo gettito previsto dall'aumento della soglia minima. In tal modo, però, viene inferto, dall'oggi al domani, un vero e proprio colpo ai titolari, circa 20.000 in tutta Italia, di concessioni per piccole aree demaniali, a terra o in mare, i quali pagavano un canone annuo di 361,90 euro e dovranno ora moltiplicare la cifra per sette;
    va precisato che il canone minimo viene corrisposto, in moltissimi casi, per utilizzazioni di carattere pubblico e collettivo e per attività espletate sul demanio marittimo senza finalità lucrative (colonie, associazioni e altro). Inoltre, tale aumento peserà anche sulle casse delle amministrazioni comunali, titolari di concessioni, infatti, suddetta misura determina un aggravio non sopportabile per le stesse, che vedrebbero crescere i costi per titoli che non hanno alcun ritorno economico. In particolare, quando si tratta di concessioni per utilizzo di beni di pubblica utilità (passeggiate, depuratori, moli e altro) il titolare della concessione è il comune che, oltre ad avere oneri di manutenzione per la sicurezza e l'incolumità, non ottiene nessun ritorno economico dall'utilizzo di questi beni. In altri termini, se ad oggi un comune titolare di 10 concessioni di questo tipo paga poco più di 3.500 euro all'anno, con l'aumento del canone minimo pagherà 25.000 euro, che sul bilancio comunale sono un importo rilevante, spesso insostenibile;
    ci sono poi altre piccole categorie che faticherebbero a sostenere questo aumento (pesca, associazioni sportive, enti di beneficenza), oltre a chi occupa il demanio marittimo per periodi limitati di tempo (mercatini, dehors, cantieri edili, e altro), infatti, il canone minimo viene corrisposto anche per attività commerciali stagionali o comunque per tempi ridotti di piccolissime attività quali edicole, bancarelle e dunque ambulantato, mercatini serali complementari all'attività turistica estiva;
    inoltre, trattandosi di un aumento della soglia minima rappresenta perlopiù un colpo inferto alla piccola nautica da diporto, che comprende un'importante fetta del parco nautico italiano, e alle tradizioni marinare nostrane, producendo la rinuncia di molte concessioni divenute per i singoli spese di rilievo in taluni casi insostenibili, specie se si pensa alle concessioni conservate per consuetudine e tramandate di generazione in generazione nonostante lo scarso utilizzo;
    a tal riguardo, si rileva che sul territorio nazionale, caratterizzato da una elevata estensione costiera, insistono moltissime concessioni di piccole dimensioni, in maniera diffusa a causa delle caratteristiche morfologiche del territorio di appartenenza (si vedano Liguria, Campania, Calabria, Marche, e altro) inferiori ai 1.000 metri quadrati, che con l'aumento esponenziale della soglia minima sarebbero costrette, seppur con una redditività notevolmente inferiore, a corrispondere un canone superiore ai propri consimili, con la generazione di una palese disparità di trattamento;
    pertanto, sebbene sia opportuno il superamento dei «canoni OMI» per determinate concessioni demaniali, risulta iniquo che questa riforma sia pagata dalla fascia più debole dei concessionari e occorre un'analisi più approfondita delle tipologie che usufruiscono del canone minimo e l'adozione di opportuni correttivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire – valutato il grave impatto della disposizione sopra richiamata, prevista dal comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sulle amministrazioni comunali, sulle attività senza scopo di lucro e su quelle stagionali nonché sul settore della piccola nautica – affinché l'importo annuo minimo del canone demaniale marittimo sia ridotto e fissato in base alle finalità di utilizzo.
9/2790-bis-AR/68. (Testo modificato nel corso della seduta) Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    da fonti Oxfam alla fine del primo semestre del 2019 la ricchezza italiana netta ammontava a 9.297 miliardi di euro, di cui il 70 per cento detenuto dal 20 per cento, il 16,9 detenuto da un altro 20 per cento, mentre il 60 per cento deteneva appena il 13,3 per cento della ricchezza nazionale netta;
    sempre da fonti Oxfam il 10 per cento più ricco della popolazione italiana possiede oggi oltre 6 volte la ricchezza della metà della popolazione, continuando a confrontare le sezioni della piramide del possesso della ricchezza patrimonio si rileva che il 5 per cento è titolare del 41 per cento della ricchezza nazionale netta e che la posizione patrimoniale netta dell'1 per cento più ricco detiene il 22 per cento della ricchezza nazionale, pari a 17 volte la ricchezza detenuta complessivamente dal 20 per cento più povero della popolazione italiana;
    sempre da fonti Oxfam si rileva che negli ultimi 20 anni le quote di ricchezza nazionale netta detenute dal 10 per cento più ricco degli italiani è cresciuta del 7,6 per cento, mentre la quota della metà più povera degli italiani è lentamente e costantemente scesa, riducendosi complessivamente negli ultimi 20 anni del 36,6 per cento;
    appare evidente da questi dati che non si è riusciti in questi anni ad assicurare una effettiva applicazione dell'articolo 53 della Costituzione e del principio in esso contenuto della progressività in ragione della capacità contributiva;
    l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione pandemica da COVID-19 e le sue conseguenze economiche e sociali hanno aggravato tali disparità;
    appare altresì evidente che nell'ambito di una più generale riforma della fiscalità italiana e dell'Unione europea, deve essere anche prevista una profonda revisione della imposizione patrimoniale esistente nel nostro paese;
    l'imposta municipale unica, l'imposta di bollo sui conti correnti bancari e l'imposta sui conti di deposito titoli oggi vigenti gravano prevalentemente sui ceti sociali medi e non abbienti;
    appare quindi necessario introdurre una nuova e sostitutiva imposta patrimoniale rispetto a quelle esistenti, la quale nel contemplare quale base imponibile l'intera ricchezza immobiliare e mobiliare ovunque posseduta e prevedendo una progressività nella sua tassazione, gravi maggiormente sulle grandi ricchezze,

impegna il Governo

ad inserire in prossimi provvedimenti legislativi una riforma delle imposte patrimoniali oggi vigenti, la quale esentando le persone fisiche da quelle esistenti: imposta municipale unica, imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli, introduca un'imposta ordinaria sostitutiva sulla ricchezza avente come base imponibile, al netto delle passività finanziarie, le attività mobiliari ed immobiliari possedute ovvero detenute sia in Italia che all'estero da persone fisiche, con la previsione di aliquote progressive e di una franchigia, prevedendo altresì, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, che le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria provvedano alla relativa dichiarazione annuale determinando una congrua sanzione in caso di omissione.
9/2790-bis-AR/69Fratoianni, Orfini, Bruno Bossio, Gribaudo, Muroni, Palazzotto, Pastorino, Pini, Raciti, Rizzo Nervo.


   La Camera,
   premesso che:
    la crisi economica causata dalla pandemia COVID-19 ha prodotto nuove diseguaglianze e ampliato l'area della povertà nel nostro Paese, nonostante le ingenti risorse economiche stanziate dal Governo per proteggere lavoratori, imprese e famiglie, la situazione rimane grave;
    tra marzo e settembre 2020, secondo il Rapporto Censis, si sono registrati oltre mezzo milione (precisamente 582.485) di individui che vivono nelle famiglie che percepiscono un sussidio di cittadinanza. Si tratta del 22,8 per cento in più. Quasi 700 mila persone durante la pandemia hanno chiesto il reddito di emergenza. Allo stesso tempo, però, durante la prima ondata sono aumentati i miliardari, sia in numero che in patrimonio: in Italia vivono 1.496.000 individui (il 3 per cento degli adulti) con una ricchezza che supera il milione di dollari (circa 840.000 euro) che possiedono il 34 per cento della ricchezza del nostro Paese;
    in questa fase, è giusto che chi ha di più dia un contributo per invertire la tendenza e sostenere le iniziative di contrasto alla povertà prodotta da COVID-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire nel corso del 2021 un contributo straordinario di solidarietà determinato nella misura dell'1 per cento e percepito dallo Stato a carico delle persone fisiche che possiedono grandi patrimoni mobiliari e immobiliari superiori a 1,5 milioni di euro, con esclusione dal calcolo dell'abitazione principale e con detrazione dal suo ammontare delle somme versate come imposte a carattere patrimoniale derivanti da disposizioni vigenti. Il gettito prodotto da questa misura sarebbe finalizzato all'attuazione di politiche sociali atte a contrastare gli effetti prodotti dalla crisi determinata dalla pandemia Covid-19.
9/2790-bis-AR/70Fornaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene misure in materia di infrastrutture stradali nonché norme in materia di utilizzo delle risorse del Nexy generation EU (NGEU);
    il ritardo socio-economico e infrastrutturale del Mezzogiorno incide pesantemente sull'intera economia italiana in ambito europeo e non potrà che rallentare il prospettato recupero e la modernizzazione del Paese se non affrontato in modo sistematico e con programmi a lungo termine;
    in tale ambito la provincia di Crotone è afflitta da immani difficoltà per quel che riguarda il sistema trasportistico, stradale e ferroviario che ne aggravano la grave crisi economica. Le difficoltà derivanti dalla pandemia hanno inasprito una situazione già difficile, anche in termini di qualità della vita e della tenuta del tessuto economico;
    attualmente la provincia di Crotone è l'unica a non essere attraversata da un'autostrada o da una strada extraurbana principale di categoria B. La strada statale 106 Ionica è una strada extraurbana secondaria di categoria C, ad elevata incidentalità, che peraltro attraversa numerosi centri urbani;
    il CIPE, con delibera 24 luglio 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2020 n. 20 e relativa all'aggiornamento del contratto di Programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS, ha approvato la Variante al Megalotto 6 relativo alla SS 106, che permetterebbe un collegamento tra Crotone e Catanzaro in trenta minuti su una strada a doppia carreggiata con spartitraffico centrale;
    si tratta di un'area che ricomprende la provincia di Crotone, ma anche quella catanzarese, un intervento infrastrutturale di estrema importanza e urgenza per il quale 51 i comuni e due consigli provinciali hanno adottato specifiche delibere di consiglio per sostenere il progetto;
    l'opera in oggetto, assai attesa dalle comunità locali, è già in parte finanziata, ma si sta stanno verificando rallentamenti per problemi progettuali, burocratici e per talune mancate autorizzazioni, nonostante le semplificazioni e le deroghe contenute nel decreto «sblocca cantieri» (decreto-legge n. 32 del 2019), come integrato dal decreto «semplificazioni» (decreto-legge n. 76 del 2020);
    nelle linee guida del Governo presentate al Parlamento per l'utilizzo del Recovery fund, la missione n. 3, «Infrastrutture per la mobilità», punta sugli investimenti e sull'efficienza dei processi autorizzativi per completare una serie di infrastrutture, quali la realizzazione di interventi sulla rete stradale e autostradale,

impegna il Governo

ad adottare le misure di competenza necessarie, volte a dare il massimo impulso alla realizzazione al tratto della Strada Statale n. 106 Ionica, tra Crotone e Catanzaro al fine di strappare all'isolamento questa porzione di Calabria, valutando la possibilità, al fine di accelerare l'avvio e l'esecuzione dei lavori, di procedere alla nomina del presidente della regione Calabria quale Commissario straordinario.
9/2790-bis-AR/71Torromino, Barbuto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene misure in materia di infrastrutture stradali nonché norme in materia di utilizzo delle risorse del Nexy generation EU (NGEU);
    il ritardo socio-economico e infrastrutturale del Mezzogiorno incide pesantemente sull'intera economia italiana in ambito europeo e non potrà che rallentare il prospettato recupero e la modernizzazione del Paese se non affrontato in modo sistematico e con programmi a lungo termine;
    in tale ambito la provincia di Crotone è afflitta da immani difficoltà per quel che riguarda il sistema trasportistico, stradale e ferroviario che ne aggravano la grave crisi economica. Le difficoltà derivanti dalla pandemia hanno inasprito una situazione già difficile, anche in termini di qualità della vita e della tenuta del tessuto economico;
    attualmente la provincia di Crotone è l'unica a non essere attraversata da un'autostrada o da una strada extraurbana principale di categoria B. La strada statale 106 Ionica è una strada extraurbana secondaria di categoria C, ad elevata incidentalità, che peraltro attraversa numerosi centri urbani;
    il CIPE, con delibera 24 luglio 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2020 n. 20 e relativa all'aggiornamento del contratto di Programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS, ha approvato la Variante al Megalotto 6 relativo alla SS 106, che permetterebbe un collegamento tra Crotone e Catanzaro in trenta minuti su una strada a doppia carreggiata con spartitraffico centrale;
    si tratta di un'area che ricomprende la provincia di Crotone, ma anche quella catanzarese, un intervento infrastrutturale di estrema importanza e urgenza per il quale 51 i comuni e due consigli provinciali hanno adottato specifiche delibere di consiglio per sostenere il progetto;
    l'opera in oggetto, assai attesa dalle comunità locali, è già in parte finanziata, ma si sta stanno verificando rallentamenti per problemi progettuali, burocratici e per talune mancate autorizzazioni, nonostante le semplificazioni e le deroghe contenute nel decreto «sblocca cantieri» (decreto-legge n. 32 del 2019), come integrato dal decreto «semplificazioni» (decreto-legge n. 76 del 2020);
    nelle linee guida del Governo presentate al Parlamento per l'utilizzo del Recovery fund, la missione n. 3, «Infrastrutture per la mobilità», punta sugli investimenti e sull'efficienza dei processi autorizzativi per completare una serie di infrastrutture, quali la realizzazione di interventi sulla rete stradale e autostradale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le misure necessarie, anche di carattere normativo, per la realizzazione della Strada Statale n. 106 Ionica, tra Crotone e Catanzaro, valutando la possibilità di procedere alla nomina del presidente della regione Calabria quale Commissario straordinario.
9/2790-bis-AR/71. (Testo modificato nel corso della seduta) Torromino, Barbuto.


   La Camera,
   premesso che:
    la programmazione degli interventi di forestazione nella regione Calabria non può prescindere dagli effetti che i cambiamenti climatici in atto hanno sulle dinamiche di trasformazione del territorio, influendo negativamente sugli equilibri ecologici e generando crescenti fenomeni di dissesto, di erosione suoli e di alterazione dei regimi fluviali;
    in particolare, gli eventi atmosferici evidenziano la difficile morfologia della regione Calabria, le sue fragilità e la pesante insostenibilità generata dai tanti errori commessi con la antropizzazione insediativa e infrastrutturale. Questo quadro è aggravato dal progressivo, costante ed ormai irreversibile fenomeno dello spopolamento dei territori montani con abbandono definitivo delle ordinarie pratiche colturali, sia agricola che forestali;
    in questa situazione, la manutenzione del territorio assume un ruolo sempre più centrale, diventano fondamentali gli interventi volti a rallentare il deflusso delle acque e a renderle meno cariche di materiali su tutto il reticolo idrogeologico. Così operando, nella specificità della montagna calabrese si riduce il rischio idrogeologico;
    pertanto è necessario, a salvaguardia di un patrimonio costituitosi nei decenni anche grazie alle politiche della montagna fin qui seguite (rimboschimenti massicci, opere di ingegneria naturalistica, gestione di reticoli idrografici e viari ecc.), disporre di sufficiente dotazione finanziaria per attuare quantomeno le attività di manutenzione dei boschi, di regimazione dei fiumi e di riduzione del rischio idrogeologico;
    allo stato attuale la regione Calabria dispone di un patrimonio forestale di circa 70.000 ettari; le aree montane e collinari della regione occupano il 91 per cento della regione, con 30mila sorgenti censite, mille corsi di acqua, quasi tutti a carattere torrentizio, 14 bacini idrografici, tre parchi regionali e uno nazionale. Per la gestione di questo immenso patrimonio ambientale e idrogeologico, nell'anno 2020 in corso, sono stanziate risorse finanziarie pari a 146 milioni di euro (comprensivi del servizio antincendi) di cui 90 milioni dal Bilancio dello Stato e 56 milioni sui fondi propri regionali. 40 milioni in meno dell'anno 2019;
    i fondi trasferiti dallo Stato a copertura dei suddetti costi hanno subito una progressiva riduzione passando dal contributo di 160 milioni di euro dell'anno 2009 ai 90 dell'esercizio 2020, a fronte di costi per il solo personale superiori a 200 milioni di euro. Il ricorso all'applicazione della CISOA (Cassa Integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato) per l'emergenza COVID-19 ha consentito una economia sul Bilancio Regionale di circa 19,5 milioni di euro;
    ai lavoratori idraulico forestali della regione Calabria, che oggi sono circa 6mila rispetto ai 30 mila degli anni 70, con una età media di 56-58 anni e quindi con una prospettiva di rapida riduzione degli organici, non si è mai voluta offrire la possibilità di sprigionare il loro potenziale, valorizzandone la professionalità e stimolando la loro intenzione di essere utili alla crescita della regione. Il comparto è stato sempre costretto a navigare a vista, muovendosi tra un presente fatto di disorganizzazione e un futuro pieno di incognite, quando invece occorrerebbe una visione lungimirante, adeguata programmazione e progettualità, formazione e aggiornamento, continuità lavorativa, rafforzamento del presidio umano sul territorio e ricambio generazionale;
    per la Giunta regionale in corso non è stato possibile chiudere il contratto integrativo regionale per i lavoratori forestali siglato il 4 dicembre 2019, dalla precedente amministrazione regionale, per carenza di risorse finanziarie;
    dopo la lettera del 16 novembre scorso firmata presidente facente funzioni della Giunta regionale il ministro delle politiche agricole, condividendo richieste e preoccupazioni della regione sulla forestazione calabrese ha sollecitato i ministri dell'economia e delle finanze e degli Affari regionali a individuare le necessarie risorse,

impegna il Governo:

   a ripristinare, a decorre dal bilancio dello Stato 2021, gli stanziamenti iscritti sul capitolo 7499/1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al personale per interventi di manutenzione forestale e idraulica in Calabria ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 148 del 1993, in misura tale da assicurare un adeguato concorso dello Stato all'attuazione del contratto integrativo siglato dalla precedente Giunta regionale e comunque non minore di 40 milioni di euro per l'anno 2021;
   a coordinarsi con la regione Calabria al fine di individuare un percorso di valorizzazione dei lavoratori idraulico forestali regionali quale presidio indispensabile per la gestione del sistema ambientale-forestale della Calabria, inteso sia come servizio essenziale per la difesa del suolo, la sicurezza del territorio e delle attività economiche, sia come fattore necessario per lo sviluppo della green-economy e del turismo sostenibile.
9/2790-bis-AR/72Cannizzaro, Torromino, Bruno Bossio.


   La Camera,
   premesso che:
    la programmazione degli interventi di forestazione nella regione Calabria non può prescindere dagli effetti che i cambiamenti climatici in atto hanno sulle dinamiche di trasformazione del territorio, influendo negativamente sugli equilibri ecologici e generando crescenti fenomeni di dissesto, di erosione suoli e di alterazione dei regimi fluviali;
    in particolare, gli eventi atmosferici evidenziano la difficile morfologia della regione Calabria, le sue fragilità e la pesante insostenibilità generata dai tanti errori commessi con la antropizzazione insediativa e infrastrutturale. Questo quadro è aggravato dal progressivo, costante ed ormai irreversibile fenomeno dello spopolamento dei territori montani con abbandono definitivo delle ordinarie pratiche colturali, sia agricola che forestali;
    in questa situazione, la manutenzione del territorio assume un ruolo sempre più centrale, diventano fondamentali gli interventi volti a rallentare il deflusso delle acque e a renderle meno cariche di materiali su tutto il reticolo idrogeologico. Così operando, nella specificità della montagna calabrese si riduce il rischio idrogeologico;
    pertanto è necessario, a salvaguardia di un patrimonio costituitosi nei decenni anche grazie alle politiche della montagna fin qui seguite (rimboschimenti massicci, opere di ingegneria naturalistica, gestione di reticoli idrografici e viari ecc.), disporre di sufficiente dotazione finanziaria per attuare quantomeno le attività di manutenzione dei boschi, di regimazione dei fiumi e di riduzione del rischio idrogeologico;
    allo stato attuale la regione Calabria dispone di un patrimonio forestale di circa 70.000 ettari; le aree montane e collinari della regione occupano il 91 per cento della regione, con 30mila sorgenti censite, mille corsi di acqua, quasi tutti a carattere torrentizio, 14 bacini idrografici, tre parchi regionali e uno nazionale. Per la gestione di questo immenso patrimonio ambientale e idrogeologico, nell'anno 2020 in corso, sono stanziate risorse finanziarie pari a 146 milioni di euro (comprensivi del servizio antincendi) di cui 90 milioni dal Bilancio dello Stato e 56 milioni sui fondi propri regionali. 40 milioni in meno dell'anno 2019;
    i fondi trasferiti dallo Stato a copertura dei suddetti costi hanno subito una progressiva riduzione passando dal contributo di 160 milioni di euro dell'anno 2009 ai 90 dell'esercizio 2020, a fronte di costi per il solo personale superiori a 200 milioni di euro. Il ricorso all'applicazione della CISOA (Cassa Integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato) per l'emergenza COVID-19 ha consentito una economia sul Bilancio Regionale di circa 19,5 milioni di euro;
    ai lavoratori idraulico forestali della regione Calabria, che oggi sono circa 6mila rispetto ai 30 mila degli anni 70, con una età media di 56-58 anni e quindi con una prospettiva di rapida riduzione degli organici, non si è mai voluta offrire la possibilità di sprigionare il loro potenziale, valorizzandone la professionalità e stimolando la loro intenzione di essere utili alla crescita della regione. Il comparto è stato sempre costretto a navigare a vista, muovendosi tra un presente fatto di disorganizzazione e un futuro pieno di incognite, quando invece occorrerebbe una visione lungimirante, adeguata programmazione e progettualità, formazione e aggiornamento, continuità lavorativa, rafforzamento del presidio umano sul territorio e ricambio generazionale;
    per la Giunta regionale in corso non è stato possibile chiudere il contratto integrativo regionale per i lavoratori forestali siglato il 4 dicembre 2019, dalla precedente amministrazione regionale, per carenza di risorse finanziarie;
    dopo la lettera del 16 novembre scorso firmata presidente facente funzioni della Giunta regionale il ministro delle politiche agricole, condividendo richieste e preoccupazioni della regione sulla forestazione calabrese ha sollecitato i ministri dell'economia e delle finanze e degli Affari regionali a individuare le necessarie risorse,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:
    ripristinare, a decorre dal bilancio dello Stato 2021, gli stanziamenti iscritti sul capitolo 7499/1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al personale per interventi di manutenzione forestale e idraulica in Calabria ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 148 del 1993, in misura tale da assicurare un adeguato concorso dello Stato all'attuazione del contratto integrativo siglato dalla precedente Giunta regionale e comunque non minore di 40 milioni di euro per l'anno 2021;
    coordinarsi con la regione Calabria al fine di individuare un percorso di valorizzazione dei lavoratori idraulico forestali regionali quale presidio indispensabile per la gestione del sistema ambientale-forestale della Calabria, inteso sia come servizio essenziale per la difesa del suolo, la sicurezza del territorio e delle attività economiche, sia come fattore necessario per lo sviluppo della green-economy e del turismo sostenibile.
9/2790-bis-AR/72. (Testo modificato nel corso della seduta) Cannizzaro, Torromino, Bruno Bossio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 184 introduce le misure necessarie all'attuazione del Programma Next Generation EU (NGEU) prevedendo l'istituzione di un apposito Fondo di rotazione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e le disposizioni applicative per l'erogazione degli ingenti fondi ivi previsti;
    il problema della difesa idrogeologica del territorio del Veneto, colpito nell'ultimo decennio da numerose calamità causate da eventi atmosferici di particolare intensità, si pone con crescente urgenza;
    in tale ambito il completamento dell'idrovia Padova Venezia che garantisca i più alti standard in termini di sicurezza idraulica dei bacini complessivamente coinvolti, inclusi i nodi critici nei territori attraversati dal canale Novissimo nell'entroterra veneziano, è stata oggetto il 28 luglio 2020 di una mozione unitaria 1-00370 approvata all'unanimità dalla Camera, con la firma di tutti i Gruppi parlamentari;
    l'opera è destinata nell'immediato a regimentare il livello delle acque nei casi di esondazione dall'alveo del sistema fluviale Bacchiglione-Brenta, prevedendo altresì l'istituzione di un parco fluviale all'interno di un corridoio ecologico che ricalchi il percorso dell'idrovia, per la cui realizzazione sarà garantita la piena partecipazione degli enti locali e, in prospettiva, la possibilità di trasformarne il percorso in Idrovia di V classe per il collegamento dell'area industriale di Padova con la rete portuale della laguna veneta;
    la rilevanza dell'opera è stata più volte evidenziata; è stata dichiarata preminente interesse nazionale dalla legge n. 380 del 1990 e inserita nell'elenco annesso all'Accordo europeo sulle grandi vie navigabili, di importanza internazionale ratificato dall'Italia con la legge n. 16 del 2000;
    la regione Veneto, nel 2016, ha incluso il completamento dell'idrovia Padova-Venezia tra le opere immediatamente cantierabili. Nel 2018 e 2019 ben 31 consigli comunali della provincia di Padova e della città metropolitana di Venezia, hanno approvato mozioni ed ordini del giorno con la richiesta di procedere all'esecuzione del progetto definitivo;
    la realizzazione dell'idrovia è il primo tra i progetti approvati con la DGR n. 1529 del 17 novembre 2020 con la quale Veneto ha adottato del Piano Regionale per la Ripresa e la Resilienza (PRRR) ai fini della predisposizione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), in attuazione della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 maggio 2020, COM (2020) 408 final;
    il progetto è pienamente rispondente ai principi in base ai quali dovranno essere utilizzate le risorse del NGEU; investimento green, contrasto al dissesto idrogeologico e ai rischi alluvionali, modalità alternativa di trasporto, natura sociale dell'opera,

impegna il Governo

ad inserire il progetto per la realizzazione dell'Idrovia Padova Venezia tra quelli destinatari delle risorse di cui all'articolo 184 del provvedimento in esame.
9/2790-bis-AR/73Caon, Manzo, Ubaldo Pagano, Garavaglia, Del Barba, Lupi, Baratto, Marin, Bond, Zanettin, Cortelazzo, Cassinelli, Zangrillo, Rosso, Giacometto, Porchietto, Vietina, Zan, Dal Moro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'onda d'urto causata dall'emergenza sanitaria è stata enorme in particolare per le attività del commercio e dei servizi delle località turistiche. Molte imprese di vendita di beni e servizi, ivi insediate, a fronte di volumi di affari drasticamente ridotti, si sono viste costrette a chiudere per sempre. Il nuovo lockdown ha cancellato la possibilità di un recupero di fatturato nel periodo natalizio;
    limitatamente a 29 comuni capoluogo di provincia o città metropolitane che nel 2019 avevano registrato i maggiori flussi turistici, l'articolo 59 del decreto-legge n. 104 del 2020, ha riconosciuto un contributo a fondo perduto, ancora in corso di erogazione, alle imprese di vendita di beni o servizi ivi residenti, a fronte di una riduzione del fatturato superiore al 33 per cento. Tale misura è estesa dal provvedimento in esame ad alcune specifiche realtà turistiche;
    con il comma 2-bis dell'articolo 182 del decreto-legge n. 34 del 2020, è stata prevista attribuzione di uno specifico codice ATECO alle attività commerciali nelle aree ad alta valenza turistica, che consentirebbe alle stesse di accedere ai sostegni destinati alla generalità delle imprese classificate come turistiche. La individuazione delle aree è demandata all'ISTAT, che il 17 settembre ha provveduto a definire una classificazione dei Comuni secondo la «categoria turistica prevalente» e la «densità turistica», da cui si possono individuare quei Comuni dove la vocazione turistica è rilevante. Successivamente l'ISTAT ha anche acquisito, per i 14 comuni capoluogo di Città metropolitane, la perimetrazione dei Centri storici;
    resta tuttavia da definire il relativo codice ATECO che le imprese ricadenti nelle aree interessate dovranno richiedere per il tramite del sistema Camerale. Occorre rilevare che con riferimento all'attribuzione del codice ATECO alle attività di coltivazione idroponica e acquaponica, di cui all'articolo 224 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, l'ISTAT ha già provveduto ad aggiornare la classificazione ATECO, con previsione di entrata in vigore dal 10 gennaio 2021,

impegna il Governo

a provvedere nei tempi più rapidi possibili, alla piena attuazione di quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 182 del decreto-legge n. 34 del 2020, demandando alle amministrazioni competenti l'individuazione del codice ATECO «Valenza turistica» ai fini della sua attribuzione alle imprese di vendita di beni e servizi operanti nelle aree ad alta densità turistica, in considerazione degli impatti che il prolungarsi dell'emergenza sanitaria sta generando nel tessuto produttivo di tali aree.
9/2790-bis-AR/74Spena, Squeri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'onda d'urto causata dall'emergenza sanitaria è stata enorme in particolare per le attività del commercio e dei servizi delle località turistiche. Molte imprese di vendita di beni e servizi, ivi insediate, a fronte di volumi di affari drasticamente ridotti, si sono viste costrette a chiudere per sempre. Il nuovo lockdown ha cancellato la possibilità di un recupero di fatturato nel periodo natalizio;
    limitatamente a 29 comuni capoluogo di provincia o città metropolitane che nel 2019 avevano registrato i maggiori flussi turistici, l'articolo 59 del decreto-legge n. 104 del 2020, ha riconosciuto un contributo a fondo perduto, ancora in corso di erogazione, alle imprese di vendita di beni o servizi ivi residenti, a fronte di una riduzione del fatturato superiore al 33 per cento. Tale misura è estesa dal provvedimento in esame ad alcune specifiche realtà turistiche;
    con il comma 2-bis dell'articolo 182 del decreto-legge n. 34 del 2020, è stata prevista attribuzione di uno specifico codice ATECO alle attività commerciali nelle aree ad alta valenza turistica, che consentirebbe alle stesse di accedere ai sostegni destinati alla generalità delle imprese classificate come turistiche. La individuazione delle aree è demandata all'ISTAT, che il 17 settembre ha provveduto a definire una classificazione dei Comuni secondo la «categoria turistica prevalente» e la «densità turistica», da cui si possono individuare quei Comuni dove la vocazione turistica è rilevante. Successivamente l'ISTAT ha anche acquisito, per i 14 comuni capoluogo di Città metropolitane, la perimetrazione dei Centri storici;
    resta tuttavia da definire il relativo codice ATECO che le imprese ricadenti nelle aree interessate dovranno richiedere per il tramite del sistema Camerale. Occorre rilevare che con riferimento all'attribuzione del codice ATECO alle attività di coltivazione idroponica e acquaponica, di cui all'articolo 224 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, l'ISTAT ha già provveduto ad aggiornare la classificazione ATECO, con previsione di entrata in vigore dal 10 gennaio 2021,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere nei tempi più rapidi possibili, alla piena attuazione di quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 182 del decreto-legge n. 34 del 2020, demandando alle amministrazioni competenti l'individuazione del codice ATECO «Valenza turistica» ai fini della sua attribuzione alle imprese di vendita di beni e servizi operanti nelle aree ad alta densità turistica, in considerazione degli impatti che il prolungarsi dell'emergenza sanitaria sta generando nel tessuto produttivo di tali aree.
9/2790-bis-AR/74. (Testo modificato nel corso della seduta) Spena, Squeri.


   La Camera,
   premesso che:
    i decreti ristori, confluiti nel decreto-legge n. 137 del 2020, per i settori della ricettività, del turismo, della ristorazione, dello spettacolo e dello sport, hanno previsto un fondo perduto maggiorato, nonché l'estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Inoltre è stata prevista l'abolizione della seconda rata IMU. Il provvedimento in esame prevede l'abolizione dell'IMU anche per la prima rata 2021, relativamente ai settori del turismo e dello spettacolo;
    i medesimi sostegni sono stati previsti per le sole alle attività commerciali indicate nell'allegato 2 del decreto ristori, operanti nelle zone rosse;
    tali misure devono considerarsi specifiche rispetto alla generalità degli altri interventi in materia di lavoro, sospensione di mutui, proroga di adempimenti fiscali, accesso a finanziamenti agevolati riconosciuti a tutte le imprese e ai professionisti;
    l'onda d'urto causata dall'emergenza sanitaria è stata enorme per le attività del commercio e dei servizi molte di queste imprese a fronte di volumi di affari drasticamente ridotti, si sono viste costrette a chiudere per sempre. Il nuovo lockdown ha cancellato la possibilità di un recupero di fatturato nel periodo natalizio;
    nello specifico, per tali imprese si è intervenuti mediante la previsione di un fondo perduto, a fronte di una riduzione del fatturato superiore al 33 per cento, con riferimento al mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, e con un credito d'imposta locazione per i mesi da marzo a giugno 2020 ex articoli 25 e 28 del decreto-legge n. 34 del 2020;
    inoltre, limitatamente a 29 comuni capoluogo di provincia o città metropolitane che nel 2019 avevano registrato i maggiori flussi turistici, l'articolo 59 del decreto-legge n. 104 del 2020, ha riconosciuto un contributo a fondo perduto, ancora in corso di erogazione, alle imprese di vendita di beni o servizi ivi residenti, a fronte di una riduzione del fatturato superiore al 33 per cento, con riferimento al mese di giugno 2020 rispetto al mese di giugno 2019. Tale misura è estesa dal provvedimento in esame ad alcune specifiche realtà turistiche;
    si tratta di misure che non tengono conto dell'aggravarsi della situazione sanitaria dell'autunno 2020, che ha colpito il settore del commercio in particolare nelle aree turistiche, allo stesso modo con cui ha colpito i settori ricettivo e della ristorazione, precludendo la possibilità di ripresa dei volumi d'affari precedentemente preventivata;
    a Roma un recente sondaggio realizzato per Confesercenti da SWG segnala che nel commercio, nella ristorazione e nel turismo ci sono circa 90mila imprese a rischio chiusura già da questo autunno, anche al netto di nuovi lockdown. Secondo la CNA Roma sono a rischio 35mila negozi e 100mila posti di lavoro, dei quali 50mila sarebbero già persi;
    a Firenze, il centro studi della Cgil stima una perdita di posti di lavoro tra i 70.000 e i 100.000 nel 2020, con conseguenze particolarmente dure per i settori del commercio al dettaglio, dei trasporti e del manifatturiero;
    a Milano un'indagine di Confcommercio ha rivelato che il 30 per cento dei negozianti associati pensa che la propria attività sia a rischio chiusura entro la fine del 2020;
    Confesercenti Campania parla di ventimila saracinesche chiuse dopo il lockdown. Altre 47mila si avviano alla chiusura nei prossimi mesi;
    secondo l'Associazione Piazza San Marco, a Venezia, un'attività su 4 ha chiuso,

impegna il Governo

ad introdurre in un prossimo provvedimento urgente, specifiche misure di sostegno alle imprese di vendita di beni o servizi, rapportando tali misure alle perdite di volume di affari e commisurandole, nell'entità e nelle tipologie di sostegno, a quelle previste per i settori della ricettività, del turismo, della ristorazione, dello spettacolo e dello sport.
9/2790-bis-AR/75Squeri, Spena.


   La Camera,
   premesso che:
    i decreti ristori, confluiti nel decreto-legge n. 137 del 2020, per i settori della ricettività, del turismo, della ristorazione, dello spettacolo e dello sport, hanno previsto un fondo perduto maggiorato, nonché l'estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Inoltre è stata prevista l'abolizione della seconda rata IMU. Il provvedimento in esame prevede l'abolizione dell'IMU anche per la prima rata 2021, relativamente ai settori del turismo e dello spettacolo;
    i medesimi sostegni sono stati previsti per le sole alle attività commerciali indicate nell'allegato 2 del decreto ristori, operanti nelle zone rosse;
    tali misure devono considerarsi specifiche rispetto alla generalità degli altri interventi in materia di lavoro, sospensione di mutui, proroga di adempimenti fiscali, accesso a finanziamenti agevolati riconosciuti a tutte le imprese e ai professionisti;
    l'onda d'urto causata dall'emergenza sanitaria è stata enorme per le attività del commercio e dei servizi molte di queste imprese a fronte di volumi di affari drasticamente ridotti, si sono viste costrette a chiudere per sempre. Il nuovo lockdown ha cancellato la possibilità di un recupero di fatturato nel periodo natalizio;
    nello specifico, per tali imprese si è intervenuti mediante la previsione di un fondo perduto, a fronte di una riduzione del fatturato superiore al 33 per cento, con riferimento al mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, e con un credito d'imposta locazione per i mesi da marzo a giugno 2020 ex articoli 25 e 28 del decreto-legge n. 34 del 2020;
    inoltre, limitatamente a 29 comuni capoluogo di provincia o città metropolitane che nel 2019 avevano registrato i maggiori flussi turistici, l'articolo 59 del decreto-legge n. 104 del 2020, ha riconosciuto un contributo a fondo perduto, ancora in corso di erogazione, alle imprese di vendita di beni o servizi ivi residenti, a fronte di una riduzione del fatturato superiore al 33 per cento, con riferimento al mese di giugno 2020 rispetto al mese di giugno 2019. Tale misura è estesa dal provvedimento in esame ad alcune specifiche realtà turistiche;
    si tratta di misure che non tengono conto dell'aggravarsi della situazione sanitaria dell'autunno 2020, che ha colpito il settore del commercio in particolare nelle aree turistiche, allo stesso modo con cui ha colpito i settori ricettivo e della ristorazione, precludendo la possibilità di ripresa dei volumi d'affari precedentemente preventivata;
    a Roma un recente sondaggio realizzato per Confesercenti da SWG segnala che nel commercio, nella ristorazione e nel turismo ci sono circa 90mila imprese a rischio chiusura già da questo autunno, anche al netto di nuovi lockdown. Secondo la CNA Roma sono a rischio 35mila negozi e 100mila posti di lavoro, dei quali 50mila sarebbero già persi;
    a Firenze, il centro studi della Cgil stima una perdita di posti di lavoro tra i 70.000 e i 100.000 nel 2020, con conseguenze particolarmente dure per i settori del commercio al dettaglio, dei trasporti e del manifatturiero;
    a Milano un'indagine di Confcommercio ha rivelato che il 30 per cento dei negozianti associati pensa che la propria attività sia a rischio chiusura entro la fine del 2020;
    Confesercenti Campania parla di ventimila saracinesche chiuse dopo il lockdown. Altre 47mila si avviano alla chiusura nei prossimi mesi;
    secondo l'Associazione Piazza San Marco, a Venezia, un'attività su 4 ha chiuso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre in un prossimo provvedimento urgente, specifiche misure di sostegno alle imprese di vendita di beni o servizi, rapportando tali misure alle perdite di volume di affari e commisurandole, nell'entità e nelle tipologie di sostegno, a quelle previste per i settori della ricettività, del turismo, della ristorazione, dello spettacolo e dello sport.
9/2790-bis-AR/75. (Testo modificato nel corso della seduta) Squeri, Spena, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    i contenuti il disegno di legge in oggetto sono volti anche al sostegno delle imprese agricole;
    da alcuni anni, le colture di alcune aziende, tra cui quelle site in Friuli Venezia Giulia, sono minacciate dalla diffusione della cimice asiatica (Halyomorpha halys);
    con l'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la dotazione del Fondo di solidarietà’ nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è stata incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica;
    tali fondi, anche se ulteriormente aumentati nel corso dell'anno 2020, non sembrano sufficienti a ripagare le aziende di tutti i danni subiti dalla cimice asiatica,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie affinché i fondi destinati a far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica siano aumentati in modo che tutte le aziende colpite siano ristorate.
9/2790-bis-AR/76Sandra Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    i contenuti il disegno di legge in oggetto sono volti anche al sostegno delle imprese agricole;
    da alcuni anni, le colture di alcune aziende, tra cui quelle site in Friuli Venezia Giulia, sono minacciate dalla diffusione della cimice asiatica (Halyomorpha halys);
    con l'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la dotazione del Fondo di solidarietà’ nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è stata incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica;
    tali fondi, anche se ulteriormente aumentati nel corso dell'anno 2020, non sembrano sufficienti a ripagare le aziende di tutti i danni subiti dalla cimice asiatica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie affinché i fondi destinati a far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica siano aumentati in modo che tutte le aziende colpite siano ristorate.
9/2790-bis-AR/76. (Testo modificato nel corso della seduta) Sandra Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    il sistema produttivo italiano è caratterizzato da un elevato frazionamento delle imprese. Oltre il 99 per cento delle imprese ha meno di 50 addetti, impiega il 63 per cento degli addetti e produce il 47 per cento del valore aggiunto totale. La ridotta dimensione aziendale influisce negativamente la capacità di sostenere i costi sempre più elevati connessi con le attività di ricerca e sviluppo e di adeguamento tecnologico e si riflette altresì in una minore propensione e capacità all'esportazione;
    in tale contesto, reso ancor più fragile dagli effetti tutt'ora in corso e certamente non prossimi all'esaurirsi della pandemia da COVID-19, sono necessarie politiche fiscali che incentivino i processi di aggregazione delle imprese;
    l'articolo 39 del provvedimento in esame prevede per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda da deliberare nel 2021, la possibilità per il soggetto risultante dall'operazione straordinaria di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset – DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica);
    è necessario proseguire lungo questo percorso, facilitando, anche solo limitatamente all'anno 2021, i processi di riorganizzazione sia all'interno dei gruppi sia incentivando forme di aggregazione tra realtà economiche indipendenti, individuando idonei strumenti quali il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, avviamento, marchi d'impresa;
    il riconoscimento fiscale, su base opzionale, dei summenzionati valori, si inserisce nel contesto delle previsioni fiscali di affrancamento in essere (articolo 176 del TUIR ed articolo 15, commi 10-bis e 10-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185),

impegna il Governo

al fine di favorire per l'anno 2021 le operazioni di aggregazione aziendale, a valutare l'adozione di strumenti fiscali che consentano al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario di aumentare il valore fiscale degli attivi, allineandoli ai valori contabili post operazione straordinaria e assoggettando tali valori a un'imposta sostitutiva agevolata, in luogo delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
9/2790-bis-AR/77Giacometto, Porchietto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame rifinanzia il Fondo nazionale per la suinicoltura istituito dal decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27 nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2021;
    il settore suinicolo è da lungo periodo esposto a dinamiche di mercato che evidenziano particolari difficoltà economiche sia per la fase primaria di allevamento dei suini sia per la fase di macellazione e trasformazione delle carni e la produzione di salumi;
    le dinamiche degli scambi internazionali evidenziano da oltre 18 mesi una inedita attenzione per la carne suina quale oggetto inserito all'interno delle dispute daziarie tra Stati, con ripercussioni operative sulle esportazioni e sugli approvvigionamenti della filiera suinicola nazionale;
    il settore suinicolo nazionale è da tempo oggetto di periodici attacchi mediatici che in maniera strumentale evidenziano i pochi casi isolati di «cattive pratiche», trascurando gli sforzi profusi per il costante miglioramento del settore, attacchi che rischiano di compromettere il necessario sostegno agli ulteriori sforzi migliorativi del settore;
    sulla scorta di questa immagina mediatica del settore, si stanno proponendo sul mercato un numero crescente di prodotti a base di vegetali, cereali e comunque non contenenti Carne, ma che vengono commercializzati con nomi tipici dei prodotti carnei quali ad esempio: spezzatino di quinoa, fiorentina di seitan, polpette green, mortadella vegetale, salame di tofu e simili;
    un tale tipo di comunicazione induce il consumatore a ritenere che i prodotti di origine vegetale proposti con tali denominazioni di vendita siano dei perfetti sostituti di quelli carnei, mentre invece è dimostrato che non solo gli apporti nutrizionali sono significativamente differenti, ma anche che gli alimenti di origine vegetale in questione presentano l'impiego di un gran numero di ingredienti e un diffuso utilizzo di sostanze additivanti necessarie a conferire consistenza, forma e colore simile a quelli carnei ai prodotti di tipo vegetale;
    anche la strategia europea Farm 2 Fork e gli obiettivi più generali inseriti nel cosiddetto Green New Deal indicano come necessario ridurre il ricorso nell'alimentazione a cibi di origine animale e di incrementare invece l'assunzione di proteine di origine vegetale, il che pone potenzialmente le basi per una più ampia diffusione sul mercato di tali prodotti che utilizzano le denominazioni di prodotti carnei,

impegna il Governo

a introdurre una disciplina per l'uso delle denominazioni di vendita comunemente riferite ai prodotti a base di carne e alla carne che escluda i prodotti vegetali dalla possibilità di utilizzo di tali denominazione, anche laddove è chiaramente indicato che il prodotto non contiene carne.
9/2790-bis-AR/78Anna Lisa Baroni, Nevi, Spena.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame rifinanzia il Fondo nazionale per la suinicoltura istituito dal decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27 nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2021;
    il settore suinicolo è da lungo periodo esposto a dinamiche di mercato che evidenziano particolari difficoltà economiche sia per la fase primaria di allevamento dei suini sia per la fase di macellazione e trasformazione delle carni e la produzione di salumi;
    le dinamiche degli scambi internazionali evidenziano da oltre 18 mesi una inedita attenzione per la carne suina quale oggetto inserito all'interno delle dispute daziarie tra Stati, con ripercussioni operative sulle esportazioni e sugli approvvigionamenti della filiera suinicola nazionale;
    il settore suinicolo nazionale è da tempo oggetto di periodici attacchi mediatici che in maniera strumentale evidenziano i pochi casi isolati di «cattive pratiche», trascurando gli sforzi profusi per il costante miglioramento del settore, attacchi che rischiano di compromettere il necessario sostegno agli ulteriori sforzi migliorativi del settore;
    sulla scorta di questa immagina mediatica del settore, si stanno proponendo sul mercato un numero crescente di prodotti a base di vegetali, cereali e comunque non contenenti Carne, ma che vengono commercializzati con nomi tipici dei prodotti carnei quali ad esempio: spezzatino di quinoa, fiorentina di seitan, polpette green, mortadella vegetale, salame di tofu e simili;
    un tale tipo di comunicazione induce il consumatore a ritenere che i prodotti di origine vegetale proposti con tali denominazioni di vendita siano dei perfetti sostituti di quelli carnei, mentre invece è dimostrato che non solo gli apporti nutrizionali sono significativamente differenti, ma anche che gli alimenti di origine vegetale in questione presentano l'impiego di un gran numero di ingredienti e un diffuso utilizzo di sostanze additivanti necessarie a conferire consistenza, forma e colore simile a quelli carnei ai prodotti di tipo vegetale;
    anche la strategia europea Farm 2 Fork e gli obiettivi più generali inseriti nel cosiddetto Green New Deal indicano come necessario ridurre il ricorso nell'alimentazione a cibi di origine animale e di incrementare invece l'assunzione di proteine di origine vegetale, il che pone potenzialmente le basi per una più ampia diffusione sul mercato di tali prodotti che utilizzano le denominazioni di prodotti carnei,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre una disciplina per l'uso delle denominazioni di vendita comunemente riferite ai prodotti a base di carne e alla carne che escluda i prodotti vegetali dalla possibilità di utilizzo di tali denominazione, anche laddove è chiaramente indicato che il prodotto non contiene carne.
9/2790-bis-AR/78. (Testo modificato nel corso della seduta) Anna Lisa Baroni, Nevi, Spena.


   La Camera,
   premesso che:
    la crisi da COVID-19 sta accelerando la crisi dell'edilizia. Dall'ultima fotografia scattata da Nomisma al settore del real estate emerge, infatti, per il 2020 una flessione stimata del 18 per cento delle compravendite di abitazioni con una contrazione media annua dei prezzi anticipata al 2,6 per cento;
    Nomisma prevede una massiccia contrazione dei mutui per l'acquisto di abitazioni, che andrà a consolidarsi nella seconda metà del 2020. Nello scenario base, la stima è di un crollo del 18 per cento delle erogazioni di nuovi mutui per l'acquisto di abitazioni nel 2020 a quota 35,3 miliardi. Nel 2021 si prevede un nuovo crollo a doppia cifra, pari all'11,5 per cento, mentre per l'anno successivo si stima una ripresa del 6,4 per cento;
    è necessario incentivare gli investitori ad acquistare immobili, anche al fine di poterli concedere in locazione, raggiungendo il duplice obiettivo di contribuire a rivitalizzare il mercato immobiliare e facilitare l'accesso alla «casa», contrastando la piaga sociale dell'emergenza abitativa;
    è necessario provvedere ad una riduzione indiretta del carico fiscale, senza intaccare le entrate delle amministrazioni locali;
    attualmente la deducibilità dell'IMU è prevista solo per le persone giuridiche e solo sugli immobili ad uso diverso dall'abitativo nell'anno successivo al relativo versamento,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere la deducibilità dell'IMU nell'anno successivo al relativo versamento anche per le persone fisiche, con riferimento agli immobili destinati ad uso abitativo.
9/2790-bis-AR/79Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame e più in generale la normativa adottata per il contrasto all'emergenza COVID-19 tiene in particolare conto gli immobili aventi valore storico artistico culturale e architettonico. In particolare L'articolo 80, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020 il superbonus energetico e sismico, anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico. L'articolo 89-bis del provvedimento in esame prevede una spesa per Interventi su edifici di particolare valore storico-artistico che ospitano conservatori di musica;
    l'emergenza epidemiologica in corso sta determinando dei riflessi drammatici sul comparto turistico italiano che rischiano di compromettere in maniera determinante l'impalcatura economica, sociale e culturale dell'Italia, che ha fatto del turismo in tutte le sue espressioni e progettualità, il dorso funzionale dell'intero sistema-Paese;
    la riscoperta delle dimore e dei luoghi «natali» di personaggi di rilievo storico, politico, culturale e artistico nazionale quale essenza della riscoperta dell'identità e delle origini di quelli che sono le fondamenta culturali, sociali artistiche e politiche del nostro Paese potrebbe rappresentare un percorso di valorizzazione attraverso cui non solo sia possibile rigenerare le potenzialità turistiche dell'Italia ma anche favorirne una funzionale integrazione con la storia del territorio e la formazione scolastica e accademica;
    la valorizzazione di questi luoghi, piccoli e spesso lontani dalle grandi città, può determinare la rinascita di un turismo nuovo fatto di ricerche ed esperienze innovative, unitamente alla promozione di un tessuto produttivo artigianale ad esso strettamente correlato e che al momento, anche in ragione della desertificazione sociale e commerciale dei piccoli borghi, amplificata dal dramma della gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, ha subito un profondo colpo;
    queste modalità di fruizione «lento» destagionalizzato, diffuso, rispettoso degli impatti umani sui luoghi e la natura è pienamente compatibile con il modello post COVID prefigurato sia in sede europea che nazionale. Non a caso il provvedimento in esame prevede la costituzione di un Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale per migliorare le capacità professionali degli operatori del settore e aumentare l'attenzione, da parte degli stessi, alla sostenibilità ambientale,

impegna il Governo

a promuovere nell'ambito del confronto in atto per il rilancio del comparto turistico italiano, opportune iniziative finanziare volte alla valorizzazione delle dimore e dei luoghi natale di personaggi di rilievo storico, politico, culturale e artistico nazionale attraverso la definizione di un registro nazionale degli stessi e la disponibilità di risorse per il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle dimore natale e la promozione delle informazioni e della conoscenza ad esse correlate.
9/2790-bis-AR/80Baldini, Gelmini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame e più in generale la normativa adottata per il contrasto all'emergenza COVID-19 tiene in particolare conto gli immobili aventi valore storico artistico culturale e architettonico. In particolare L'articolo 80, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020 il superbonus energetico e sismico, anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico. L'articolo 89-bis del provvedimento in esame prevede una spesa per Interventi su edifici di particolare valore storico-artistico che ospitano conservatori di musica;
    l'emergenza epidemiologica in corso sta determinando dei riflessi drammatici sul comparto turistico italiano che rischiano di compromettere in maniera determinante l'impalcatura economica, sociale e culturale dell'Italia, che ha fatto del turismo in tutte le sue espressioni e progettualità, il dorso funzionale dell'intero sistema-Paese;
    la riscoperta delle dimore e dei luoghi «natali» di personaggi di rilievo storico, politico, culturale e artistico nazionale quale essenza della riscoperta dell'identità e delle origini di quelli che sono le fondamenta culturali, sociali artistiche e politiche del nostro Paese potrebbe rappresentare un percorso di valorizzazione attraverso cui non solo sia possibile rigenerare le potenzialità turistiche dell'Italia ma anche favorirne una funzionale integrazione con la storia del territorio e la formazione scolastica e accademica;
    la valorizzazione di questi luoghi, piccoli e spesso lontani dalle grandi città, può determinare la rinascita di un turismo nuovo fatto di ricerche ed esperienze innovative, unitamente alla promozione di un tessuto produttivo artigianale ad esso strettamente correlato e che al momento, anche in ragione della desertificazione sociale e commerciale dei piccoli borghi, amplificata dal dramma della gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, ha subito un profondo colpo;
    queste modalità di fruizione «lento» destagionalizzato, diffuso, rispettoso degli impatti umani sui luoghi e la natura è pienamente compatibile con il modello post COVID prefigurato sia in sede europea che nazionale. Non a caso il provvedimento in esame prevede la costituzione di un Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale per migliorare le capacità professionali degli operatori del settore e aumentare l'attenzione, da parte degli stessi, alla sostenibilità ambientale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere nell'ambito del confronto in atto per il rilancio del comparto turistico italiano, opportune iniziative finanziare volte alla valorizzazione delle dimore e dei luoghi natale di personaggi di rilievo storico, politico, culturale e artistico nazionale attraverso la definizione di un registro nazionale degli stessi e la disponibilità di risorse per il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle dimore natale e la promozione delle informazioni e della conoscenza ad esse correlate.
9/2790-bis-AR/80. (Testo modificato nel corso della seduta) Baldini, Gelmini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'agevolazione nota come « Patent box», introdotta dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), consiste in una tassazione agevolata, su base opzionale, dei redditi derivanti dall'utilizzo di determinati beni immateriali (brevetti, disegni, modelli, software coperto da copyright, etc.). L'agevolazione si sostanzia in una variazione in diminuzione del reddito complessivo che tiene conto non solo delle royalties percepite, ma anche dei costi ad esse connessi, ivi compresi i costi ricerca e pubblicità sostenuti dall'impresa;
    se il contribuente dispone dei beni immateriali in via diretta, il reddito agevolabile è determinato come reddito figurativo attribuibile al bene immateriale che ha concorso a formare il reddito di impresa. Con l'utilizzo indiretto, i canoni (royalties) derivanti dalla concessione in uso di detti beni, al netto dei costi a essi connessi, costituiscono la base per il calcolo dell'agevolazione;
    rientrano nella fattispecie di utilizzo indiretto sia la concessione del diritto di utilizzo a soggetti residenti, sia le ipotesi di concessione di tale diritto a soggetti esteri. In tale ultimo caso, sono insorte perplessità applicative sulle modalità di recupero delle imposte applicate all'estero sulle royalties percepite dal soggetto italiano, poiché l'articolo 165, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevede che «Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente»;
    sulla base di tale formulazione letterale si fonda l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, in base alla quale anche i casi di detassazione di una parte del reddito estero in applicazione del cosiddetto Patent box, comportano l'impossibilità di procedere alla determinazione del credito per le imposte pagate all'estero per la quota parte corrispondente al reddito escluso;
    l'articolo 165, comma 10, TUIR mira ad eliminare ipotesi di doppia imposizione attraverso il riconoscimento di un credito di imposta nei casi in cui, per effetto di disposizioni di sistema, il reddito assoggettato a tassazione all'estero non viene «fisiologicamente» assoggettato a tassazione in Italia. Tipicamente trova applicazione con riferimento ai dividendi di fonte estera, percepiti da società o enti commerciali,
    ben diversa appare, invece, la ratio, sottesa alla disciplina del Patent box: si tratta, infatti, di una peculiare disciplina agevolativa, volta a incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia e a incentivare la collocazione in Italia di beni immateriali detenuti all'estero da parte di imprese italiane o anche estere;
    una stretta interpretazione letterale del citato comma 10, riducendo il credito di imposta estero nelle ipotesi di concessione in uso a soggetti esteri di beni immateriali, penalizza, discriminandole con effetti distorsivi, le imprese italiane che licenziano beni immateriali oggetto di tutela a soggetti esteri rispetto a quelle che operano con soggetti residenti, in aperto contrasto con le finalità stesse della norma agevolativa,

impegna il Governo

ad emanare disposizioni interpretative dell'articolo 165, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevedendo che lo stesso si intende non applicabile ai casi in cui il reddito prodotto all'estero concorre a determinare il beneficio fiscale di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Patent box).
9/2790-bis-AR/81Nevi, Porchietto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'agevolazione nota come « Patent box», introdotta dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), consiste in una tassazione agevolata, su base opzionale, dei redditi derivanti dall'utilizzo di determinati beni immateriali (brevetti, disegni, modelli, software coperto da copyright, etc.). L'agevolazione si sostanzia in una variazione in diminuzione del reddito complessivo che tiene conto non solo delle royalties percepite, ma anche dei costi ad esse connessi, ivi compresi i costi ricerca e pubblicità sostenuti dall'impresa;
    se il contribuente dispone dei beni immateriali in via diretta, il reddito agevolabile è determinato come reddito figurativo attribuibile al bene immateriale che ha concorso a formare il reddito di impresa. Con l'utilizzo indiretto, i canoni (royalties) derivanti dalla concessione in uso di detti beni, al netto dei costi a essi connessi, costituiscono la base per il calcolo dell'agevolazione;
    rientrano nella fattispecie di utilizzo indiretto sia la concessione del diritto di utilizzo a soggetti residenti, sia le ipotesi di concessione di tale diritto a soggetti esteri. In tale ultimo caso, sono insorte perplessità applicative sulle modalità di recupero delle imposte applicate all'estero sulle royalties percepite dal soggetto italiano, poiché l'articolo 165, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevede che «Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente»;
    sulla base di tale formulazione letterale si fonda l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, in base alla quale anche i casi di detassazione di una parte del reddito estero in applicazione del cosiddetto Patent box, comportano l'impossibilità di procedere alla determinazione del credito per le imposte pagate all'estero per la quota parte corrispondente al reddito escluso;
    l'articolo 165, comma 10, TUIR mira ad eliminare ipotesi di doppia imposizione attraverso il riconoscimento di un credito di imposta nei casi in cui, per effetto di disposizioni di sistema, il reddito assoggettato a tassazione all'estero non viene «fisiologicamente» assoggettato a tassazione in Italia. Tipicamente trova applicazione con riferimento ai dividendi di fonte estera, percepiti da società o enti commerciali,
    ben diversa appare, invece, la ratio, sottesa alla disciplina del Patent box: si tratta, infatti, di una peculiare disciplina agevolativa, volta a incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia e a incentivare la collocazione in Italia di beni immateriali detenuti all'estero da parte di imprese italiane o anche estere;
    una stretta interpretazione letterale del citato comma 10, riducendo il credito di imposta estero nelle ipotesi di concessione in uso a soggetti esteri di beni immateriali, penalizza, discriminandole con effetti distorsivi, le imprese italiane che licenziano beni immateriali oggetto di tutela a soggetti esteri rispetto a quelle che operano con soggetti residenti, in aperto contrasto con le finalità stesse della norma agevolativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare disposizioni interpretative dell'articolo 165, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevedendo che lo stesso si intende non applicabile ai casi in cui il reddito prodotto all'estero concorre a determinare il beneficio fiscale di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Patent box).
9/2790-bis-AR/81. (Testo modificato nel corso della seduta) Nevi, Porchietto.


   La Camera,
   premesso che:
    nella condizione di emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, la filiera della stampa ha continuato a svolgere una funzione essenziale di pubblico interesse, assicurando ai cittadini un servizio informativo professionale che, oltre a concorrere all'efficacia delle misure di contenimento del contagio, ha concretamente garantito l'esercizio dei diritti di libertà di cui all'articolo 21 della Costituzione;
    in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto all'informazione, quale espressione della libertà e del pluralismo democratico, il Governo ha approntato fin dall'inizio dell'emergenza pandemica – nell'ambito di tutti i provvedimenti di decretazione d'urgenza che si sono succeduti –apposite e mirate misure di sostegno agli operatori della filiera della stampa, che hanno consentito di mitigare gli effetti della crisi sul settore;
    tali strumenti sono stati, non solo in larga parte consolidati, attraverso la manovra di bilancio per il 2021 e la legge di conversione dei cosiddetti decreti Ristori, ma anche integrati con nuove misure, che l'apporto emendativo del Parlamento ha contribuito ad ampliare e migliorare;
    in particolare, per arginare la caduta di ricavi delle testate editoriali, il disegno di legge di bilancio ha esteso al biennio 2021-2022 il regime speciale di sostegno agli investimenti pubblicitari nel settore editoriale, attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'importo speso dalle imprese a questo fine;
    allo stesso modo, con la manovra di bilancio sono stati opportunamente prorogati il credito d'imposta per i servizi digitali, mirato a sostenere le testate online nell'erogazione di un servizio informativo che si è dimostrato cruciale nella pandemia, e il cosiddetto tax credit per le edicole, che riconosce un credito d'imposta fino a 4.000 euro agli edicolanti esclusivi e alle imprese di distribuzione della stampa che raggiungono i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni con un solo punto vendita; inoltre, sono stati estesi ai periodici, in aggiunta ai quotidiani, gli acquisti effettuabili attraverso la 18APP, rifinanziata per il 2021;
    la funzione di presidio informativo territoriale svolta dalle edicole durante la pandemia ha trovato un ulteriore e specifico riconoscimento nell'ambito della norma inserita in sede di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020, che – in continuità con il sostegno economico riconosciuto per il 2020 per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria – garantisce un contributo una tantum fino a 1.000 euro agli esercenti di punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente;
    in quella sede è stata anche approvata una misura orientata a sterilizzare per il 2021, come già per il 2020, gli effetti negativi della crisi pandemica per le imprese editoriali ammesse ai contributi diretti all'editoria;
    infine, nell'ambito della legge di bilancio è stata approvata, su proposta emendativa del Parlamento, un'importante misura a sostegno del lavoro giornalistico, orientata ad accompagnare il percorso di riequilibrio finanziario dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI), da tempo in condizioni di difficoltà, attraverso le forme di intervento statale ammesse ai sensi del decreto legislativo 509 del 1994, e in particolare l'estensione automatica ai giornalisti degli sgravi contributivi riconosciuti per la generalità dei lavoratori e la temporanea fiscalizzazione degli ammortizzatori sociali erogati dall'Istituto; una misura, quest'ultima, indispensabile per mitigare gli effetti della crisi economica e occupazionale del settore sui conti dell'INPGI e per garantire l'efficace completamento del percorso di risanamento finanziario dell'ente, a tutela dell'indipendenza della professione giornalistica,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, fin dai prossimi provvedimenti legislativi di sostegno alle imprese e ai lavoratori colpiti dall'emergenza sanitaria, di ulteriori e specifici interventi per il settore editoriale e a tutela della libertà e del pluralismo dell'informazione;
   in particolare, a valutare l'opportunità di adottare specifiche misure per la valorizzazione del lavoro giornalistico e nuovi interventi per il sostegno economico delle imprese editoriali e degli operatori della rete di distribuzione e vendita dei giornali, mirati a garantire la capillarità e il pluralismo dell'informazione, a beneficio della qualità del servizio erogato ai cittadini.
9/2790-bis-AR/82Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Nitti, Orfini.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito del disegno di legge di bilancio non è stato possibile fornire risposte concrete ad alcuni settori impattati dalla crisi, tra i quali il settore dei cambiavalute che ha registrato un calo del fatturato del 90 per cento rispetto al 2019, senza che sia stato previsto per tali imprese nessuno dei sostegni economici disposti per il settore del turismo di cui i cambiavalute costituiscono di fatto parte integrante;
    nonostante gli operatori di settore dipendano integralmente dal comparto turistico, le imprese che svolgono l'attività di cambiavalute afferiscono al codice ATECO 66.12.00, di cui alla sezione K della classificazione ATECO 2007, riferibile alle attività finanziarie ed assicurative. Tale classificazione ha purtroppo privato il settore della possibilità di usufruire delle misure agevolative che, nella fase emergenziale, sono state rivolte al settore turistico;
    a tale scenario, già di per sé molto allarmante, si aggiunge una grave criticità da un punto di vista operativo che di fatto mette a rischio la sopravvivenza dell'intera categoria concernente la limitazione all'utilizzo del denaro contante, estesa, rispetto al passato, senza deroghe, anche ai cambiavalute;
    per i cambiavalute il contante non costituisce un mezzo di pagamento della cessione di un bene o di un servizio ma è soprattutto l'oggetto stesso della transazione economica. Le transazioni sono totalmente tracciate ed effettuate esclusivamente dai soli soggetti iscritti all'apposito Registro OAM, che per specifici obblighi di legge identificano i clienti prevedendo l'acquisizione e la registrazione oltre che dei dati anagrafici dei clienti anche dell'importo delle stesse operazioni, che sono trasmesse mensilmente all'OAM e sottoposte all'obbligo di monitoraggio per gli adempimenti antiriciclaggio ed antiterrorismo di cui al decreto legislativo 231 del 2007 (cosiddetto decreto antiriciclaggio), derivanti dal recepimento della normativa europea. Le operazioni così «tracciate» sono trasmesse altresì, tramite ulteriore canale, mensilmente anche all'Agenzia delle entrate, per gli adempimenti connessi all'anagrafe tributaria, nonché per quelli connessi alle indagini finanziarie svolte dalla Guardia di Finanza;
    per tali ragioni già del 2012 a livello normativo era stato conservato un differente limite per l'uso del denaro contante per le operazioni dei cambiavalute con la propria clientela;
    in considerazione di ciò forze di maggioranza e di opposizione, hanno presentato al provvedimento in esame una proposta, volta ad esonerare la categoria dei cambiavalute, analogamente a quanto già disposto da Governi precedenti, proprio in virtù del riconoscimento del carattere di specialità delle negoziazioni, dall'applicazione delle ultime limitazioni all'uso del contante in vigore; mantenendo ferma per il settore la soglia previgente dei 3.000 euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative, nel primo provvedimento utile, volte a modificare la normativa vigente in materia di limite e trasferimento di denaro contante per i cambiavalute, ripristinando la soglia previgente a tremila euro, per le ragioni e così come richiamato in premessa.
9/2790-bis-AR/83Gemmato, Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
    l'emergenza economica, oltre che epidemiologica determinata dal coronavirus, ha messo in ginocchio interi comparti della nostra economia e del nostro tessuto produttivo. Nel secondo trimestre il PIL italiano è franato del 18 per cento in termini reali rispetto all'anno scorso, i consumi delle famiglie del 19,2 per cento, gli investimenti del 22,9 per cento, mentre l’export del 31,5 per cento.
    Il turismo, da sempre settore trainante della nostra economia, è stato il comparto che ha subito maggiori conseguenze negative da quando l'epidemia ha avuto inizio, ovvero da quasi un anno. Le prenotazioni turistiche si sono contraddistinte per una riduzione che va dal 60 per cento al 90 per cento rispetto agli stessi periodi degli anni precedenti, secondo dati dell'Organizzazione Mondiale del Turismo. Nel settore ricettivo, secondo Federalberghi, il calo tendenziale del fatturato è dell'88,3 per cento;
    attualmente ansia, incertezza e paura dell'ignoto risultano essere i sentimenti prevalenti di molti lavoratori italiani;
    il Censis ha recentemente affermato che il 73,4 per cento degli italiani indica nella paura dell'ignoto e nell'ansia conseguente il sentimento prevalente; il 66 per cento degli italiani si tiene pronto a nuove emergenze adottando comportamenti cautelativi, ovvero mettere i soldi da parte ed evitare di contrarre debiti.
    Esiste, però, una specifica categoria lavorativa che vive nella totale incertezza: quella le cui aziende insistono ed operano all'interno di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali.
    La Commissione europea potrebbe aprire a breve una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia dopo il rinnovo delle concessioni balneari decise nel 2018 durante il governo gialloverde (stabilita dalla legge di Bilancio del 2018 e riconfermate nel recente decreto Rilancio).
    Bruxelles ha inviato a Roma una «lettera di costituzione in mora» in merito alle autorizzazioni sull'uso del demanio marittimo e del turismo balneare. Questo atto rappresenta la prima fase di una procedura di infrazione. Nel mirino della Ue c’è il rinnovo delle concessioni balneari fino al 2033 deciso dal passato esecutivo. Una scelta che, secondo la Commissione europea, stride con la Direttiva Bolkstein e una sentenza della Corte di giustizia europea che aveva definito incompatibili le concessioni con le indicazioni dell'Unione Europea contenute nella direttiva.
    A seguito della lettera di costituzione in mora relativa al rilascio delle concessioni balneari che la Commissione europea ha inviato nelle scorse ore all'Italia, il Governo italiano dovrà presentare entro 60 giorni le sue ragioni spiegando la specificità con cui la materia è stata regolamentata fino ad ora.
    L'Italia ha già subito una procedura di infrazione europea sulle concessioni balneari già nel 2009, quando era in vigore il regime di «rinnovo automatico» ogni sei anni al medesimo soggetto. Nel 2010 il rinnovo automatico fu abrogato dall'ultimo governo Berlusconi, portando la Commissione Ue a chiudere la procedura di infrazione, e da allora l'Italia è andata avanti con diverse proroghe (prima al 2015, poi al 2020 e infine al 2033), ma senza mai attuare la necessaria riforma complessiva sul demanio marittimo, che potesse conciliare il diritto europeo con le aspettative degli attuali concessionari e con le esigenze di un comparto turistico unico al mondo. Tra l'altro, la proroga che doveva essere garantita dalla diretta esecuzione dell'articolo 1 commi 682, 683 e 684 della legge 145 del 2018, risulta attualmente applicata a «macchia di leopardo» nell'intero Stivale in dipendenza del colore politico che guidano i Comuni italiani;
    la lettera di Bruxelles, ed in generale l'Unione europea con questo atteggiamento, rischiano di consegnare alla criminalità una parte sana della nostra economia e di bloccare quei rinnovi che molte amministrazioni comunali stavano provvedendo ad attuare, oltre gli investimenti di un settore già in forte crisi;
    è importante ricordare come numerosi giuristi hanno evidenziato nel corso degli anni che le concessioni demaniali rappresentano un «bene» e non un «servizio». Lo stesso ex Commissario europeo Frederik Bolkestein, autore della direttiva, ha dichiarato il medesimo concetto in un convegno organizzato alla Camera dei deputati a cura dell'associazione «Donnedamare» in data 18 aprile 2018. In Italia, inoltre, non risulta essere presente il requisito della «scarsità delle risorse naturali», considerato invece necessario dall'articolo 12 della direttiva ai fini dell'applicazione della direttiva stessa. A riguardo, infatti, esistono ancora moltissimi beni pubblici nel nostro territorio (4.000 chilometri di coste nel solo sud) da assegnare mediante evidenza pubblica e in maniera «competitiva», cosa che contraddice i presupposti della normativa europea.
    È paradossale che l'Italia sia da oltre trent'anni arrovellata attorno ad una tematica risolta già da anni al di fuori dei confini nazionali. Ad esempio all'interno dell'UE, Paesi come Spagna, Portogallo e Croazia hanno già da tempo risolto la questione in maniera positiva, provvedendo con lunghe concessioni da 30 a 75 anni, non includendo le concessioni demaniali marittime e lacustri fra le attività attinenti alla direttiva Bolkestein ed evitando procedure di infrazione, cosa a cui invece sembra essere assoggettato attualmente il nostro Paese. In particolar modo la Spagna, attraverso una riforma del 2013, non solo ha elevato a 75 anni il termine massimo delle concessioni, ma ha introdotto un meccanismo di prorogabilità delle stesse per ulteriori 75 anni, in forza di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, della ley 2 del 2013, che ha modificato sul punto la « ley de costas» che disciplina il settore, A seguito della pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2016, alcuni rappresentanti dei concessionari italiani sono stati auditi dinanzi alla Commissione europea e ai rappresentanti del Governo italiano. Nel corso dell'audizione dell'11 ottobre 2016 presso la Commissione petizioni del Parlamento europeo, questi ultimi hanno evidenziato come l'applicazione da parte del Governo italiano della direttiva servizi alle concessioni balneari in essere si tradurrebbe nella lesione dei diritti sanciti in particolare dagli articoli 7,16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, ponendo in grave pericolo la sopravvivenza delle imprese attive nel settore (in buona parte micro imprese a conduzione familiare), che svolgono compiti di interesse pubblico a tutela della sicurezza, igiene, protezione ambientale e valorizzazione turistica delle spiagge in loro concessione. L'assenza di una chiarezza e soprattutto di una tutela nei confronti di chi ha già investito nel settore ha già portato a un inviluppo dello stesso, compromettendo seriamente gli investimenti, l'occupazione e lo sviluppo con gravi ripercussioni sul PIL e sulla crescita del settore stesso.
    Il paradosso e la persecuzione, che sembra affliggere le migliaia di micro e piccole aziende a conduzione familiare legate al comparto delle concessioni demaniali in ambito turistico, è ancora più evidente se prendiamo in considerazione l'articolo 49 del Codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, aggiornato alle modifiche apportate dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 e dalla legge 1 dicembre 2016, n. 230).
    L'articolo 49, comma 1, del Codice della Navigazione prevede in particolar modo che, quando venga a cessare la concessione, le opere definibili come «non amovibili», realizzate su area demaniale, restino acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso per il concessionario, salvo che non sia stato diversamente stabilito nell'atto di concessione. Potrebbe prevedersi, per esempio, che in caso di opere inservibili nel pubblico interesse oppure in cattivo stato di manutenzione, non siano incamerabili e, quindi, che debbano essere rimosse, a cura e spese del concessionario e che, in caso di inadempienza da parte di questi, provvederà la P.A., rivalendosi in toto, per le spese, sul deposito cauzionale (o, più probabilmente, polizza fidejussoria ex articolo 17 Reg. Es. C.N.) che, di regola, ogni concessionario è tenuto a corrispondere, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi scaturenti dalla concessione;
    in molti casi, dunque, al danno derivante da un mancato rinnovo per le concessioni in scadenza al 2020 (previsto per legge da una recente norma nazionale fino al 2033), in questo caso si andrebbe a sommare ad una «beffa» rappresentata dal dover risarcire economicamente lo Stato per la rimozione di opere «non amovibili» che insistono sulla concessione ormai scaduta,

impegna il Governo:

   ad abrogare l'articolo 49 del Codice della Navigazione mediante atti normativi futuri;
   a garantire attraverso le necessarie risorse finanziare la sopravvivenza ed il futuro del comparto balneare italiano, anche emanando velocemente una circolare ministeriale che obblighi esplicitamente i comuni ad applicare la proroga fino al 2033 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali in scadenza così come previsto dall'articolo 1, commi 682 ,683 e 684 della legge 145 del 2018;
   a sollevare, mediante atti normativi futuri, da responsabilità civili e penali il personale amministrativo e dirigenziale degli enti comunali, che in virtù dell'articolo 1 commi 682, 683 e 694 della legge 145 del 2018, provvedono ad applicare la proroga fino al 2033 delle concessioni demaniali suddette.
9/2790-bis-AR/84Zucconi, Caiata, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
    le restrizioni adottate dal Governo a seguito dello scoppio dell'emergenza epidemiologica, nel corso dell'ultimo anno, hanno posto in ginocchio il settore del turismo e determinato danni ingenti al settore della ristorazione. Nel secondo trimestre del 2020 il PIL italiano è franato del 18 per cento rispetto allo scorso anno e i consumi delle famiglie del 19,2 per cento;
    nel 2018 il comparto turistico ha contribuito nella misura del 13,2 per cento alla formazione del PIL italiano, pari a un valore economico di 232,2 miliardi di euro, rappresentando il 14,9 per cento dell'occupazione totale, ovvero 3,5 milioni di occupati.
    A seguito delle misure introdotte, il settore del turismo è stato quello che ha registrato le maggiori perdite: secondo dati dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, le prenotazioni turistiche hanno subito un calo che va dal 60 al 90 per cento rispetto agli stessi periodi degli anni precedenti;
    Nel settore ricettivo, come stimato da Federalberghi, il calo tendenziale del fatturato è dell'88,3 per cento. Sono infatti oltre 6000 gli alberghi che non hanno riaperto dopo il primo lockdown della scorsa primavera. Inoltre, Federalberghi ha stimato che risulta occupato solo il 20 per cento delle camere, mentre nel 2019 la media è stata pari all'85 per cento. Nell'ambito ricettivo sono state calcolate perdite per un valore pari a 245 milioni di euro, circa il 60 per cento rispetto all'anno precedente;
    Secondo la FIPE, l'emergenza da COVID-19 e i conseguenti decreti restrittivi emanati dal Governo, rischiano di comportare la chiusura di oltre 50.000 imprese legate alla ristorazione e una perdita totale di circa 24 miliardi di euro nell'anno 2020;
    dato il quadro delineato, due filiere fondamentali per il Paese, quali le attività ricettive e i pubblici esercizi, sono sottoposte a una pressione economica insostenibile, costrette ad affrontare cali disastrosi che porteranno alla chiusura di un numero esorbitante di attività. Di fronte a una situazione di questo tipo le strutture ricettive hanno bisogno immediato di liquidità, ma sono state completamente dimenticate nelle ultime decisioni governative, che hanno stanziato 650 milioni di euro per tutelare il settore ristorativo, dimenticando completamente gli alberghi;
    le strutture ricettive e i pubblici esercizi necessitano di urgenti misure che consentano una forte riduzione dei costi fissi, quali i canoni di locazione, e delle tasse, così da ricevere un aiuto economico concreto in un momento caratterizzato da alta drammaticità per queste imprese, non rivelandosi sufficienti i soli aiuti economici finora previsti,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative, mediante atti normativi futuri, volte all'abbattimento dei costi fissi e delle tasse per le strutture ricettive e per i pubblici, esercizi per l'intero 2021, garantendo così la sopravvivenza di un comparto fondamentale della nostra Nazione come quello del turismo;
   a garantire, mediante atti normativi futuri, maggiore liquidità alle imprese ricettive e della ristorazione, introducendo per coloro che operano in strutture non proprie, la possibilità di rinegoziare il canone di locazione mensile per l'intero 2021, ristorando al contempo i locatori che acconsentono a tale rinegoziazione;
   a prevedere, mediante atti normativi futuri, la riduzione degli oneri relativi alle tasse derivanti dal consumo di elettricità, acqua e gas per i locatari che intendono avvalersi della facoltà di rinegoziazione del canone di locazione.
9/2790-bis-AR/85Foti, Zucconi, Caiata, Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
    le restrizioni adottate dal Governo a seguito dello scoppio dell'emergenza epidemiologica, nel corso dell'ultimo anno, hanno posto in ginocchio il settore del turismo e determinato danni ingenti al settore della ristorazione. Nel secondo trimestre del 2020 il PIL italiano è franato del 18 per cento rispetto allo scorso anno e i consumi delle famiglie del 19,2 per cento;
    nel 2018 il comparto turistico ha contribuito nella misura del 13,2 per cento alla formazione del PIL italiano, pari a un valore economico di 232,2 miliardi di euro, rappresentando il 14,9 per cento dell'occupazione totale, ovvero 3,5 milioni di occupati.
    A seguito delle misure introdotte, il settore del turismo è stato quello che ha registrato le maggiori perdite: secondo dati dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, le prenotazioni turistiche hanno subito un calo che va dal 60 al 90 per cento rispetto agli stessi periodi degli anni precedenti;
    Nel settore ricettivo, come stimato da Federalberghi, il calo tendenziale del fatturato è dell'88,3 per cento. Sono infatti oltre 6000 gli alberghi che non hanno riaperto dopo il primo lockdown della scorsa primavera. Inoltre, Federalberghi ha stimato che risulta occupato solo il 20 per cento delle camere, mentre nel 2019 la media è stata pari all'85 per cento. Nell'ambito ricettivo sono state calcolate perdite per un valore pari a 245 milioni di euro, circa il 60 per cento rispetto all'anno precedente;
    Secondo la FIPE, l'emergenza da COVID-19 e i conseguenti decreti restrittivi emanati dal Governo, rischiano di comportare la chiusura di oltre 50.000 imprese legate alla ristorazione e una perdita totale di circa 24 miliardi di euro nell'anno 2020;
    dato il quadro delineato, due filiere fondamentali per il Paese, quali le attività ricettive e i pubblici esercizi, sono sottoposte a una pressione economica insostenibile, costrette ad affrontare cali disastrosi che porteranno alla chiusura di un numero esorbitante di attività. Di fronte a una situazione di questo tipo le strutture ricettive hanno bisogno immediato di liquidità, ma sono state completamente dimenticate nelle ultime decisioni governative, che hanno stanziato 650 milioni di euro per tutelare il settore ristorativo, dimenticando completamente gli alberghi;
    le strutture ricettive e i pubblici esercizi necessitano di urgenti misure che consentano una forte riduzione dei costi fissi, quali i canoni di locazione, e delle tasse, così da ricevere un aiuto economico concreto in un momento caratterizzato da alta drammaticità per queste imprese, non rivelandosi sufficienti i soli aiuti economici finora previsti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:
    adottare iniziative, mediante atti normativi futuri, volte all'abbattimento dei costi fissi e delle tasse per le strutture ricettive e per i pubblici, esercizi per l'intero 2021, garantendo così la sopravvivenza di un comparto fondamentale della nostra Nazione come quello del turismo;
    garantire, mediante atti normativi futuri, maggiore liquidità alle imprese ricettive e della ristorazione, introducendo per coloro che operano in strutture non proprie, la possibilità di rinegoziare il canone di locazione mensile per l'intero 2021, ristorando al contempo i locatori che acconsentono a tale rinegoziazione;
    prevedere, mediante atti normativi futuri, la riduzione degli oneri relativi alle tasse derivanti dal consumo di elettricità, acqua e gas per i locatari che intendono avvalersi della facoltà di rinegoziazione del canone di locazione.
9/2790-bis-AR/85. (Testo modificato nel corso della seduta) Foti, Zucconi, Caiata, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni in materia fiscale per l'anno finanziario 2021 e il triennio 2021-2023;
    in particolare, l'articolo 166 prevede un piano per l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità di personale delle Forze di polizia, quinquennale (dal 2021) per il Corpo della guardia di finanza e la Polizia Penitenziaria e triennale (dal 2023) per la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri;
    tale provvedimento mal si concilia con le impellenti necessità derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
    il Governo, invero, avrebbe dovuto contenere la diffusione del contagio, sin dalla prima insorgenza, attraverso l'implementazione dei Comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico ed in particolare, data anche l'iniziale sospensione delle procedure concorsuali, avrebbe dovuto disporre, sin da subito, lo scorrimento, fino ad esaurimento, di tutte le graduatorie vigenti dei predetti comparti;
    a fronte della grave emergenza epidemiologica in atto, sarebbe stato opportuno, anzi doveroso prevedere disposizioni al fine di implementare rapidamente il personale dei comparti richiamati costretti ad operare in condizioni disagiate e indignitose;
    tali problematiche potrebbero essere risolte nell'immediatezza procedendo allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici ancora valide, rivolti sia al personale civile che ai volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4);
    tale azione di Governo rappresenterebbe un segnale importante per attribuire la dovuta e giusta dignità professionale oltre che personale ai tanti aspiranti candidati idonei che – dopo aver superato le prove scritte e quelle piscoattitudinali – legittimamente attendono, alcuni anche da diversi anni, di poter contribuire alla difesa della Nazione;
    in particolare, i volontari in ferma prefissata che si sono classificati come idonei nelle graduatorie, come noto, hanno già maturato durante il loro percorso lavorativo, oltre che di studio, le dovute conoscenze e competenze utili per il ruolo richiesto e soprattutto indispensabili in questo tragico momento storico;
    coloro che hanno partecipato ai concorsi e che attendono lo scorrimento delle graduatorie rappresentano, senza dubbio, una risorsa alla quale poter attingere non solo per ripianare le gravi carenze di organico ma anche per evitare ulteriori e maggiori oneri che deriverebbero nell'ipotesi in cui si preferisse arruolare personale mediante l'espletamento di nuovi concorsi pubblici;
    l'ampliamento di organico, inoltre, mediante l'avvio di nuovi concorsi, contrasterebbe con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, in base al quale lo scorrimento delle graduatorie preesistenti e vigenti deve costituire la regola, mentre l'indizione di un nuovo concorso dovrebbe costituire l'eccezione e richiedere perciò una approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (Cons. di Stato, sentenza dell'adunanza plenaria n. 14 del 28 luglio 2011),

impegna il Governo

a valutare la possibilità di procedere allo scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici espletati nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, al fine di attingere rapidamente personale qualificato e poter adeguatamente fronteggiare la grave emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID-19, evitare maggiori costi e contenere il rischio di contagio.
9/2790-bis-AR/86Cirielli, Foti, Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    gli interventi proposti nel settore della giustizia dal provvedimento in esame mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria;
    con specifico riguardo al personale della giustizia, il provvedimento all'articolo 159, autorizza il Ministero della giustizia ad assumere a tempo indeterminato personale sia di magistratura che amministrativo, destinato a coprire le carenze organiche del comparto;
    gli agenti di Polizia penitenziaria operano da anni in emergenza a causa della cronica carenza di organico, del sovraffollamento degli istituti penitenziari e dei quotidiani episodi di aggressioni, anche violente, che negli ultimi mesi si sono intensificate a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha ulteriormente esasperato il clima all'interno delle strutture di detenzione;
    l'implementazione delle piante organiche del corpo di polizia penitenziaria è urgente e non più rinviabile, posto che la consistenza numerica dei detenuti è tale da non poter essere contenuta, in caso di disordini, dal già risicato organico degli agenti
    attualmente la dotazione organica complessiva della polizia penitenziaria è ferma a 41.595 unità, con un gap di almeno quattromila unità, venutosi a determinare a partire dall'adozione del decreto ministeriale 2 ottobre 2017, tutt'oggi in vigore, che determinò un taglio di pari entità del personale, in recepimento della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (cosiddetta legge Madia) e del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
    Dopo il 2017 sono intervenuti il decreto ministeriale 10 aprile 2019, che ha inflitto un ulteriore taglio di 227 unità e il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 (Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1o dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), che ha previsto l'incremento di 620 unità, con un combinato disposto che, tra il taglio previsto dal decreto ministeriale e l'incremento disposto dal decreto legislativo avrebbe determinato alla fine un incremento di 393 agenti che però non c’è mai stato;
    la materia è stata oggetto di approfondita e dettagliata analisi da parte di un gruppo di esperti nominati con P.C.D. del 18 aprile 2019 dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
    tale gruppo di lavoro, tutt'ora operativo, già nella riunione tenutasi presso il DAP in data 14 novembre 2019 con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ha condiviso la proposta per la rimodulazione delle dotazioni organiche del Corpo di Polizia Penitenziaria sia a livello nazionale, sia con riferimento ai singoli istituti che comporterebbe l'assunzione di circa quattromila unità complessive;
    la proposta tuttavia è ferma al vaglio del Capo del DAP e del Gabinetto del Ministro della giustizia per l'emanazione di un nuovo Decreto Ministeriale afferente la dotazione organica del Corpo di polizia penitenziaria che sostituisca il vecchio DM 2 ottobre 2017;
    è opportuno sottolineare che, secondo il metodo di calcolo « ideal e medium test» che tiene conto di una serie complessa di coefficienti in base a cui viene determinata la dotazione ideale e quella media necessaria a garantire i livelli di sicurezza all'interno degli Istituti, l'implementazione prevista dal Gruppo di lavoro serve per raggiungere il livello medium con quattromila nuove unità, ben lontano dall’ideal che richiederebbe l'assunzione di diecimila unità ma sicuramente un primo passo nella giusta direzione;
    sembra che lo stallo, rispetto all'adozione del necessario decreto ministeriale, sia dovuto alla previsione dei posti di funzione per funzionari direttivi/dirigenti, circa 715 unità, per i quali si potrebbe tuttavia procedere «a stralcio», dal momento che l'emergenza è quella legata alla mancanza dei ruoli operativi, ossia degli agenti di polizia penitenziaria;
    è necessario che il Ministro adotti con urgenza sia il decreto di competenza che disponga l'incremento di personale secondo l'accordo raggiunto da parte del richiamato gruppo di esperti,

impegna il Governo

ad adottare quanto prima tutte le misure di competenza volte a emanare i decreti ministeriali afferenti la dotazione organica del Corpo di polizia penitenziaria.
9/2790-bis-AR/87Caiata, Prisco, Foti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    gli interventi proposti nel settore della giustizia dal provvedimento in esame mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria;
    con specifico riguardo al personale della giustizia, il provvedimento all'articolo 159, autorizza il Ministero della giustizia ad assumere a tempo indeterminato personale sia di magistratura che amministrativo, destinato a coprire le carenze organiche del comparto;
    gli agenti di Polizia penitenziaria operano da anni in emergenza a causa della cronica carenza di organico, del sovraffollamento degli istituti penitenziari e dei quotidiani episodi di aggressioni, anche violente, che negli ultimi mesi si sono intensificate a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha ulteriormente esasperato il clima all'interno delle strutture di detenzione;
    l'implementazione delle piante organiche del corpo di polizia penitenziaria è urgente e non più rinviabile, posto che la consistenza numerica dei detenuti è tale da non poter essere contenuta, in caso di disordini, dal già risicato organico degli agenti
    attualmente la dotazione organica complessiva della polizia penitenziaria è ferma a 41.595 unità, con un gap di almeno quattromila unità, venutosi a determinare a partire dall'adozione del decreto ministeriale 2 ottobre 2017, tutt'oggi in vigore, che determinò un taglio di pari entità del personale, in recepimento della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (cosiddetta legge Madia) e del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
    Dopo il 2017 sono intervenuti il decreto ministeriale 10 aprile 2019, che ha inflitto un ulteriore taglio di 227 unità e il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 (Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1o dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), che ha previsto l'incremento di 620 unità, con un combinato disposto che, tra il taglio previsto dal decreto ministeriale e l'incremento disposto dal decreto legislativo avrebbe determinato alla fine un incremento di 393 agenti che però non c’è mai stato;
    la materia è stata oggetto di approfondita e dettagliata analisi da parte di un gruppo di esperti nominati con P.C.D. del 18 aprile 2019 dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
    tale gruppo di lavoro, tutt'ora operativo, già nella riunione tenutasi presso il DAP in data 14 novembre 2019 con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ha condiviso la proposta per la rimodulazione delle dotazioni organiche del Corpo di Polizia Penitenziaria sia a livello nazionale, sia con riferimento ai singoli istituti che comporterebbe l'assunzione di circa quattromila unità complessive;
    la proposta tuttavia è ferma al vaglio del Capo del DAP e del Gabinetto del Ministro della giustizia per l'emanazione di un nuovo Decreto Ministeriale afferente la dotazione organica del Corpo di polizia penitenziaria che sostituisca il vecchio DM 2 ottobre 2017;
    è opportuno sottolineare che, secondo il metodo di calcolo « ideal e medium test» che tiene conto di una serie complessa di coefficienti in base a cui viene determinata la dotazione ideale e quella media necessaria a garantire i livelli di sicurezza all'interno degli Istituti, l'implementazione prevista dal Gruppo di lavoro serve per raggiungere il livello medium con quattromila nuove unità, ben lontano dall’ideal che richiederebbe l'assunzione di diecimila unità ma sicuramente un primo passo nella giusta direzione;
    sembra che lo stallo, rispetto all'adozione del necessario decreto ministeriale, sia dovuto alla previsione dei posti di funzione per funzionari direttivi/dirigenti, circa 715 unità, per i quali si potrebbe tuttavia procedere «a stralcio», dal momento che l'emergenza è quella legata alla mancanza dei ruoli operativi, ossia degli agenti di polizia penitenziaria;
    è necessario che il Ministro adotti con urgenza sia il decreto di competenza che disponga l'incremento di personale secondo l'accordo raggiunto da parte del richiamato gruppo di esperti,

impegna il Governo

a compiere le attività necessarie per il completamento delle attività concernenti la definizione delle piante organiche della polizia penitenziaria.
9/2790-bis-AR/87. (Testo modificato nel corso della seduta) Caiata, Prisco, Foti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
    durante l'esame del provvedimento in Commissione è stato approvato un emendamento a nostra prima firma e con consenso bipartisan, volto a istituire, nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
    alla luce della drammatica crisi economica in atto, tale misura di sostegno al reddito appare oggi più che mai necessaria perché consente di parificare i lavoratori autonomi a quelli dipendenti e di tutelarne i diritti e la dignità in caso di cali di reddito, e proprio in tale ottica necessita di vedere ulteriormente estesa la platea dei beneficiari;
    il testo risultante dall'esame in Commissione, infatti, non riconosce tale tutela in favore dei professionisti con partita IVA, né dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria quali gli artigiani e i commercianti;
    L'introduzione della misura rappresenta certamente un ottimo punto di partenza ma è assolutamente necessario che il Governo trovi le risorse per ricomprendere all'interno della stessa misura le altre categorie di lavoratori summenzionate, le cui problematiche ed esigenze sono simili a quelle dei beneficiari dell'emendamento;
    ciò al fine di favorire tutte le categorie in difficoltà, soprattutto alla luce delle gravi perdite che hanno dovuto subire in questo ultimo anno, in concomitanza con la diffusione della pandemia e la relativa crisi economica,

impegna il Governo

a prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti sottoposti all'esame del Parlamento, l'estensione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) anche alle suddette categorie dei professionisti e degli iscritti alla gestione speciale AGO.
9/2790-bis-AR/88Lollobrigida, Meloni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene, fra le altre cose, a modificare in alcune parti il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per valorizzare al massimo lo «strumento militare» in ogni suo aspetto a favore dello sviluppo del sistema-Paese;
    l'articolo 2052, comma 1, del medesimo Codice prevede che «Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico»;
    l'inquadramento economico nel pubblico impiego è strettamente dipendente anche dall'anzianità riconosciuta nel ruolo di appartenenza, in particolar modo per il personale di cui all'articolo 984-bis del medesimo Codice dell'ordinamento militare, transitato nelle varie magistrature;
    allo stato attuale, il periodo di servizio militare svolto viene computato soltanto «per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico», non anche «per l'inquadramento economico»;
    nel parere reso al Governo il 3 ottobre 2012 dalla IV Commissione permanente Difesa della Camera dei deputati in relazione allo schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'ordinamento militare (Atto del Governo n. 500), si evidenzia che «appare opportuno, in via generale, individuare strumenti affinché l'esperienza professionale maturata dal personale che ha appartenuto alle Forze armate per un periodo significativo sia adeguatamente valorizzata presso le amministrazioni di destinazione»;
    l'Ordine del Giorno n. 9/04444-A/087, presentato alla Camera ed accolto dal Governo in data 31 maggio 2017, prevede che venga data piena e incondizionata effettività anche alla prima parte della citata disposizione di rango primario, tenuto conto di quanto evidenziato dalla competente Commissione parlamentare;
    a distanza di oltre tre anni il citato Ordine del Giorno parlamentare non risulta ancora attuato, benché persista intonsa, anzi rafforzata, l'esigenza di valorizzare adeguatamente, nei nuovi ambiti lavorativi cui accede, la specificità professionale acquisita dal personale militare, in un'ottica meritocratica legata alla consapevolezza che il possesso delle particolari competenze organizzative proprie degli ex Ufficiali, non rinvenibili in altri contesti lavorativi, costituisce un'innegabile e prezioso valore aggiunto per tutti i plessi giudiziari,

impegna il Governo

ad adottare ogni più opportuna iniziativa interpretativa del combinato disposto degli articoli 984-bis e 2052 del Codice dell'ordinamento militare, affinché l'intero servizio militare prestato, in particolar modo quello svolto in incarichi di comando destinati a coordinare risorse umane, finanziarie e strumentali, sia sempre e comunque computato per il riconoscimento dell'anzianità retributiva, soprattutto nelle carriere cui accede, previo superamento del relativo concorso pubblico per titoli ed esami, il personale con almeno dieci anni di esperienza militare da Ufficiale in servizio permanente effettivo.
9/2790-bis-AR/89Deidda, Ferro, Galantino, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene, fra le altre cose, a modificare in alcune parti il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per valorizzare al massimo lo «strumento militare» in ogni suo aspetto a favore dello sviluppo del sistema-Paese;
    l'articolo 2052, comma 1, del medesimo Codice prevede che «Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico»;
    l'inquadramento economico nel pubblico impiego è strettamente dipendente anche dall'anzianità riconosciuta nel ruolo di appartenenza, in particolar modo per il personale di cui all'articolo 984-bis del medesimo Codice dell'ordinamento militare, transitato nelle varie magistrature;
    allo stato attuale, il periodo di servizio militare svolto viene computato soltanto «per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico», non anche «per l'inquadramento economico»;
    nel parere reso al Governo il 3 ottobre 2012 dalla IV Commissione permanente Difesa della Camera dei deputati in relazione allo schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'ordinamento militare (Atto del Governo n. 500), si evidenzia che «appare opportuno, in via generale, individuare strumenti affinché l'esperienza professionale maturata dal personale che ha appartenuto alle Forze armate per un periodo significativo sia adeguatamente valorizzata presso le amministrazioni di destinazione»;
    l'Ordine del Giorno n. 9/04444-A/087, presentato alla Camera ed accolto dal Governo in data 31 maggio 2017, prevede che venga data piena e incondizionata effettività anche alla prima parte della citata disposizione di rango primario, tenuto conto di quanto evidenziato dalla competente Commissione parlamentare;
    a distanza di oltre tre anni il citato Ordine del Giorno parlamentare non risulta ancora attuato, benché persista intonsa, anzi rafforzata, l'esigenza di valorizzare adeguatamente, nei nuovi ambiti lavorativi cui accede, la specificità professionale acquisita dal personale militare, in un'ottica meritocratica legata alla consapevolezza che il possesso delle particolari competenze organizzative proprie degli ex Ufficiali, non rinvenibili in altri contesti lavorativi, costituisce un'innegabile e prezioso valore aggiunto per tutti i plessi giudiziari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni più opportuna iniziativa interpretativa del combinato disposto degli articoli 984-bis e 2052 del Codice dell'ordinamento militare, affinché l'intero servizio militare prestato, in particolar modo quello svolto in incarichi di comando destinati a coordinare risorse umane, finanziarie e strumentali, sia sempre e comunque computato per il riconoscimento dell'anzianità retributiva, soprattutto nelle carriere cui accede, previo superamento del relativo concorso pubblico per titoli ed esami, il personale con almeno dieci anni di esperienza militare da Ufficiale in servizio permanente effettivo.
9/2790-bis-AR/89. (Testo modificato nel corso della seduta) Deidda, Ferro, Galantino, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    gli imprenditori minori rappresentano il tessuto produttivo del Paese maggiormente colpito dalla crisi economica e sanitaria;
    vanno aiutati e almeno liberati dagli aggravi fiscali più pesanti e artificiali. La legge di bilancio 2019 ha introdotto per la prima volta a loro carico la limitazione di non poter compensare le perdite d'impresa con le imposte dello stesso anno, prevedendo altresì la sola facoltà di compensare quelle perdite con gli utili d'impresa degli anni successivi;
    come diretta conseguenza delle suddette previsioni, oggi le microimprese si trovano ad essere gravate dal duplice colpo delle perdite determinate dalla crisi economica e dall'obbligo di versare imposte che mai avrebbero pensato di non poter più compensare, dal momento che è impossibile che esse riescano a tornare in utile nel breve-medio periodo e probabilmente anche nel lungo periodo poiché la situazione è tale che per molti piccoli imprenditori l'epilogo sarà la chiusura dell'Impresa, con danno incalcolabile per le famiglie, i dipendenti, i fornitori, i clienti, il tessuto sociale e l'economia tutta;
    questa ingiusta e dannosa distorsione determinata dalle previsioni della Legge di Bilancio 2019 può essere corretta mantenendo la possibilità di compensazione verticale, cioè con le imposte degli anni successivi ma ripristinando, come alternativa scelta liberamente dal contribuente, la facoltà da sempre riconosciuta fino al 2019, della compensazione orizzontale tra perdite dell'impresa minore e altri redditi dello stesso anno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ridurre la pressione fiscale e contributiva sulle imprese minori adottando quanto prima le misure di competenza affinché venga mantenuta la possibilità di compensazione verticale, cioè con le imposte degli anni successivi a quello di riferimento e venga ripristinata la facoltà di compensazione orizzontale tra perdite dell'impresa minore e altri redditi dello stesso anno.
9/2790-bis-AR/90Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    gli imprenditori minori rappresentano il tessuto produttivo del Paese maggiormente colpito dalla crisi economica e sanitaria;
    vanno aiutati e almeno liberati dagli aggravi fiscali più pesanti e artificiali. La legge di bilancio 2019 ha introdotto per la prima volta a loro carico la limitazione di non poter compensare le perdite d'impresa con le imposte dello stesso anno, prevedendo altresì la sola facoltà di compensare quelle perdite con gli utili d'impresa degli anni successivi;
    come diretta conseguenza delle suddette previsioni, oggi le microimprese si trovano ad essere gravate dal duplice colpo delle perdite determinate dalla crisi economica e dall'obbligo di versare imposte che mai avrebbero pensato di non poter più compensare, dal momento che è impossibile che esse riescano a tornare in utile nel breve-medio periodo e probabilmente anche nel lungo periodo poiché la situazione è tale che per molti piccoli imprenditori l'epilogo sarà la chiusura dell'Impresa, con danno incalcolabile per le famiglie, i dipendenti, i fornitori, i clienti, il tessuto sociale e l'economia tutta;
    questa distorsione determinata dalle previsioni della Legge di Bilancio 2019 può essere corretta mantenendo la possibilità di compensazione verticale, cioè con le imposte degli anni successivi ma ripristinando, come alternativa scelta liberamente dal contribuente, la facoltà da sempre riconosciuta fino al 2019, della compensazione orizzontale tra perdite dell'impresa minore e altri redditi dello stesso anno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ridurre la pressione fiscale e contributiva sulle imprese.
9/2790-bis-AR/90. (Testo modificato nel corso della seduta) Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame non prevede la disapplicazione generalizzata, per l'anno 2020, né degli Indicatori sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, i cosiddetti «ISA», né delle presunzioni in materia di società non operative previste dall'articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
    la natura fortemente anomala – dal punto di vista delle dinamiche economiche – dell'anno 2020 e del 2021, non richiede ulteriori spiegazioni o approfondimenti, e già l'articolo 148 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ventilava la possibilità di «prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità, fiscale», evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria;
    appare evidente che indicatori e presunzioni costruite relativamente a situazioni di normalità sono comunque destinati a una disapplicazione generalizzata in un anno completamente anomalo come il 2020,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale e l'esclusione dell'applicabilità delle disposizioni relative alla disciplina sulle società non operative, per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, evitando nuovi oneri dichiarativi e semplificando, altresì, l'operatività già complessa ed estremamente onerosa dei contribuenti e dei professionisti in termini di adempimenti, istanze di interpello e contenziosi.
9/2790-bis-AR/91Albano, Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame non prevede la disapplicazione generalizzata, per l'anno 2020, né degli Indicatori sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, i cosiddetti «ISA», né delle presunzioni in materia di società non operative previste dall'articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
    la natura fortemente anomala – dal punto di vista delle dinamiche economiche – dell'anno 2020 e del 2021, non richiede ulteriori spiegazioni o approfondimenti, e già l'articolo 148 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ventilava la possibilità di «prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità, fiscale», evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria;
    appare evidente che indicatori e presunzioni costruite relativamente a situazioni di normalità sono comunque destinati a una disapplicazione generalizzata in un anno completamente anomalo come il 2020,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'esclusione o rimodulazioni dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale e l'esclusione dell'applicabilità delle disposizioni relative alla disciplina sulle società non operative, per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, evitando nuovi oneri dichiarativi e semplificando, altresì, l'operatività già complessa ed estremamente onerosa dei contribuenti e dei professionisti in termini di adempimenti, istanze di interpello e contenziosi.
9/2790-bis-AR/91. (Testo modificato nel corso della seduta) Albano, Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 3 dell'articolo 114 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dispone: «Roma è la Capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento»;
    i primi passi per l'attuazione del nuovo terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione, si muovono con l'istituzione dell'ente territoriale «Roma Capitale» tramite l'approvazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»;
    il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, in materia di ordinamento provvisorio di Roma Capitale, è stato il primo provvedimento a essere emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 24 della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, che riguarda l'ordinamento provvisorio, anche finanziario, di Roma Capitale;
    l'ente è dotato di uno status cui sono attribuite nuove e ulteriori funzioni amministrative;
    la stessa legge 5 maggio 2009, n. 42, inoltre, prevedeva all'articolo 24, comma 5, lettera b), l'assegnazione di ulteriori risorse a Roma Capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica;
    in tutta Europa, Roma è l'unica capitale a non godere di uno status amministrativo speciale che dia modo di rispondere alle molteplici esigenze di coloro che la frequentano per ragioni di residenza, lavoro o turismo creando un evidente divario tra i livelli di prestazioni e servizi erogati rispetto alle maggiori città del mondo occidentale;
    Roma non è solo capitale della Repubblica italiana, ma anche capitale della Chiesa cattolica e della cristianità, capitale del Mezzogiorno, sede degli uffici di rappresentanza delle regioni; sede delle ambasciate di due Stati, sede di centinaia di uffici commerciali e culturali internazionali, sede della FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura;
    anche l'immenso patrimonio artistico e monumentale di Roma, il cui centro storico è sito Unesco, spesso si trasforma in un peso per l'amministrazione capitolina più che rappresentare una risorsa. Basti pensare al caso del Colosseo, monumento per antonomasia che rappresenta la sua immagine nel mondo, l'area archeologica più visitata in Italia con circa cinque milioni di presenze a stagione e che genera ogni anno incassi per oltre cinquanta milioni di euro poi ripartiti tra la Soprintendenza e il soggetto gestore. Nonostante i pesanti oneri connessi, Roma non risulta essere tra i soggetti beneficiari nemmeno degli incassi del Colosseo. Pur dovendo provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale e dei marciapiedi, del verde pubblico prospicente, all'illuminazione pubblica, alla raccolta e al trattamento dei rifiuti, al trasporto pubblico su gomma e su ferro, alla sorveglianza ad opera della polizia locale, ai servizi per i turisti. Investimenti che meriterebbero di essere adeguatamente ricompensati con la partecipazione agli incassi prodotti;
    Roma, in antitesi a una purtroppo diffusa e falsa notizia, ha un residuo fiscale e versa nelle casse dello Stato più di quanto riceve;
    il 3 febbraio del 2021 saranno 150 anni dalla proclamazione ufficiale di Roma Capitale, la cui legge fu pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia il 3 febbraio 1871: la data non è stata fin qui adeguatamente celebrata, e non solo a causa della pandemia ma per una disattenzione delle istituzioni centrali che hanno ignorato finanche la programmazione di un calendario di eventi che sarebbero dovuti iniziare a partire dal 20 settembre 2019, 150o anniversario della Breccia di Porta Pia; nel secolo scorso, sia il 50mo anniversario sia il centenario della proclamazione di Roma Capitale d'Italia furono celebrati solennemente con iniziative istituzionali che hanno visto la partecipazione del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio nella corale commemorazione di un evento storico che sancì il completamento dell'Unità d'Italia e la chiusura dell'epopea risorgimentale;
    il disegno di legge di bilancio 2021 tra i diversi interventi previsti dispone misure relative agli enti territoriali e nello specifico definisce nuove modalità di finanziamento delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2022. In particolare è prevista l'istituzione di fondi nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente dei suddetti enti, da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali,

impegna il Governo:

   ad attivare in tempi immediati ogni misura necessaria a garantire il completamento del trasferimento dei poteri a Roma Capitale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, destinando le risorse e i beni necessari per il miglioramento della qualità della vita e dei servizi e il raggiungimento degli standard delle altre capitali europee, anche con lo scopo di arrestare la fuga di alcune storiche filiere produttive cui si legano il suo equilibrio socio economico e la sua vocazione;
   a investire su infrastrutture materiali e immateriali capaci di moltiplicare particolarmente il Pil proveniente da turismo, commercio, terziario e adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, affinché quota parte degli incassi generati dal patrimonio artistico e monumentale vengano destinati al bilancio della Capitale per finanziare i costi sostenuti dagli eccezionali afflussi esterni quotidiani che ne compromettono decoro, viabilità, trasporti, sicurezza;
   ad individuare le risorse per organizzare e promuovere eventi celebrativi del 150o anniversario della proclamazione di Roma Capitale d'Italia;
   ad attuare quanto prima un piano strategico per la realizzazione delle opere straordinarie per l'organizzazione e la realizzazione del Giubileo del 2025;
   di individuare le risorse finanziarie per:
    potenziare i servizi di ordine pubblico e sicurezza per contrastare la criminalità organizzata, in special modo nelle aree periferiche;
    accelerare i processi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio e affrontare l'emergenza abitativa incentivando la pratica della sostituzione edilizia nelle aree urbanisticamente degradate secondo una tendenza ormai diffusa nelle aree di bordo delle grandi città europee e occidentali;
   ad accelerare i processi di riforma della legge urbanistica e delle norme che regolamentano la trasformazione del territorio al fine di rianimare e ristrutturare i borghi e i piccoli comuni investendo su linee di trasporto di area vasta utili al decongestionamento delle aree metropolitane.
9/2790-bis-AR/92Meloni, Rampelli, Trancassini, Lollobrigida, Mollicone, Bellucci, Durigon, Fassina, Battilocchio, Barelli, Spena, Prisco, Caretta, Ciaburro, Polverini, Calabria, Marrocco, Saltamartini, Francesco Silvestri, Flati, Tuzi, Salafia, Giachetti, Nobili, Prestipino, De Angelis.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'anno 2020, la crisi epidemiologica da COVID-19 ha impedito la piena fruizione delle licenze di porto d'armi ad uso sportivo ed anche ad uso caccia;
    le varie misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica disposte dal Governo hanno infatti arrestato a più riprese lo svolgimento della stagione venatoria, nonostante il pagamento della tassa di concessione governativa per la licenza di porto di fucile anche ad uso caccia;
    come noto, affinché la predetta licenza possa produrre i propri effetti di legge, la corresponsione del relativo pagamento è condizione necessaria ed indispensabile;
    in data 18 dicembre 2020, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/02828/104, con il quale ha assunto l'impegno di fornire una riduzione della tassa di concessione governativa per la licenza di porto di fucile anche ad uso caccia, o equipollenti forme di indennità per compensare il mancato utilizzo della licenza di porto di fucile nell'anno 2020,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fornire una restituzione di almeno il 50 per cento della tassa di concessione governativa per la licenza di porto di fucile anche ad uso caccia per l'anno 2020 ed a decurtare di almeno il 40 per cento l'importo della stessa tassa di concessione governativa negli anni 2021 e 2022, a titolo indennitario nei confronti dei titolari delle licenze.
9/2790-bis-AR/93Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo ha deciso, ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel periodo delle festività natalizie, di disporre una serie di chiusure multilivello in tutto il Paese, comportando la chiusura improvvisa – nel periodo centrale delle feste invernali – di esercizi commerciali di ogni tipo;
    il sistema turistico della montagna, dei comprensori sciistici, dei rifugi, degli alberghi montani, delle botteghe montane e di tutte le attività in qualunque modo connesse alla montagna hanno subito una ingente perdita di liquidità e fatturato a causa delle varie misure di contenimento ed isolamento disposte dal Governo;
    il sistema turistico montano produce annualmente un fatturato annuo di oltre 10 miliardi di euro, mentre con l'intero indotto collegato al sistema turistico montano il valore supera i 20 miliardi di euro;
    la chiusura degli impianti in montagna e di tutte le attività collegate, mediante decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, comporterà un'ulteriore perdita di fatturato per tutte le attività coinvolte, con particolare incisività nei piccoli Comuni italiani i quali, soprattutto per quelli situati nelle aree montane, hanno tessuti economici prevalentemente incentrati sui flussi turistici prodotti d'inverno, i quali a cascata portano indotto per tutta una serie di attività che vanno dal piccolo artigianato alla ristorazione, costituendo un presidio economico per le popolazioni;
    annoverando le chiusure disposte con decreto-legge n. 172/2020, i danni delle sole restrizioni natalizie implicheranno quindi una perdita di fatturato pari ad almeno il 70% per tutte le attività situate in aree montane;
    la legislazione governativa, nel susseguirsi della crisi pandemica da COVID-19, non ha mai tenuto considerazione delle tipicità dei Comuni compresi nelle aree interne, montane e rurali, relegandoli ad una dimensione e ad un trattamento sostanzialmente equivalenti a quelli applicati per i grandi centri abitati ed i conglomerati urbani, incentivando nel tempo le condizioni di difficoltà ed isolamento vissuti dalle periferie e dai piccoli Comuni, i quali non solo sono a rischio di desertificazione, ma anche di vera e propria morte, non trovandosi garantiti i principi costituzionali a tutela dell'esistenza di tutte queste comunità sul suolo nazionale;
    con l'approvazione della mozione 1/00317 e collegate, il Governo italiano è politicamente tenuto a fornire apposite misure di sostegno per il mondo della montagna che esulino dal semplice ristoro e comprendano l'attribuzione di apposite fiscalità di vantaggio e condizioni atte ad incentivare il ripopolamento e la sopravvivenza delle comunità, nonché le loro tipicità, in quanto patrimonio italiano,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:
    disporre misure apposite di ristoro economico equivalenti almeno al 70% del fatturato perso nell'anno 2020 per tutte le attività connesse al turismo ed all'attività montana con particolare riguardo ai piccoli Comuni, a prescindere dall'ambito;
    a disporre, con apposite misure normative, regimi di fiscalità di vantaggio e legislativa per i piccoli Comuni compresi nelle aree montane, interne e rurali, incentrate sulla semplificazione normativa e su incentivi all'insediamento di aziende ed attività economiche;
    a garantire, con ogni mezzo finanziario necessario, l'attuazione del piano BUL con riferimento ai lavori nei piccoli Comuni, garantendo la copertura a banda larga in tutti i piccoli Comuni italiani entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
9/2790-bis-AR/94Ciaburro, Caretta, Porchietto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca interventi limitati e poco incisivi per il settore culturale, editoriale, e per le politiche dell'innovazione;
    tra i settori in esame, infatti, ci sono quelli più colpiti dall'emergenza epidemiologica e dalle politiche governative di contrasto del contagio;
    laddove il provvedimento presenta misure rivolte alla cultura quale l'articolo 18 recante l'istituzione del «Fondo per le piccole e medie imprese creative», la dotazione finanziaria risulta esigua, pari a solo 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, se si considera, soprattutto, che è destinato a sostenere – anche mediante contributi – le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative in più campi;
    inoltre, non è mai intervenuto il decreto interministeriale MIBACT-MISE, previa intesa in Conferenza Stato-regioni e parere parlamentare, che avrebbe dovuto essere adottato per la definizione della procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi;
    il provvedimento è inoltre privo di disposizioni a favore dei lavoratori dello spettacolo che stanno vivendo un momento di estrema difficoltà economica e sociale maggiormente gravosa rispetto alle altre categorie di lavoratori. A tal fine, sarebbe auspicabile l'istituzione di un registro di tutte le categorie dei lavoratori dello spettacolo, nonché delle imprese di produzione;
    mancano interventi che possano effettivamente sostenere la domanda e l'offerta di spettacolo dal vivo, volti ad introdurre strumenti di deduzione parziale o totale dal reddito dei consumi culturali;
    le sale da spettacolo dopo il primo lockdown avevano faticosamente riconquistato un pubblico già spaventato oltremodo e confuso da una comunicazione incerta, con un impegno economico gravoso per riaprire le strutture – nel rispetto dei protocolli previsti – anche in perdita (vista la scarsa affluenza e i costi elevati), solo per recuperare il rapporto col pubblico e con il territorio circostante. Eppure, nonostante non ci sia evidenza di contagi all'interno delle strutture, né di assembramenti vista la capienza ridotta e una « occupancy» reale intorno al 10 per cento, il Governo ha ritenuto di chiudere di nuovo le attività dello spettacolo dal vivo;
    da dati dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, su 347.262 spettatori in 2.782 spettacoli monitorati tra lirica, prosa, danza e concerti, con una media di 130 presenze per ciascun evento, nel periodo che va dal 15 giugno (giorno della riapertura dopo il lockdown) ad inizio ottobre, si registra un solo caso di contagio da COVID-19 sulla base delle segnalazioni pervenute dalle ASL territoriali. Una percentuale, questa, pari allo zero e assolutamente irrilevante, che testimonia quanto i luoghi che continuano ad ospitare lo spettacolo siano assolutamente sicuri;
    l'emergenza sanitaria e le nuove abitudini di distanziamento sociale hanno minato alla base l'attività dei cinema e dei teatri, settori aggreganti per eccellenza che hanno segnato un tracollo degli incassi e delle presenze;
    la necessità di un ripensamento generale del finanziamento pubblico della cultura e dello spettacolo, così come la necessità di interventi poderosi quale strumento di sostegno per la ripresa del settore è stato sostenuto a gran voce da diverse associazioni di settore, quali il Movimento Spettacolo dal Vivo, Unione Teatri di Roma e Voglia di Teatro, l'Associazione Teatri Italiani Privati, nel corso del tavolo di lavoro al Mibact sullo spettacolo dal vivo;
    il Fondo Unico per lo Spettacolo, istituito con legge 30 aprile 1985, n. 163 e modificato con legge 7 ottobre 2013, n. 112, è il principale meccanismo di regolazione del finanziamento pubblico che lo Stato italiano utilizza per fornire sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi e imprese operanti in cinema, musica, danza, teatro, circo e spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni e iniziative di carattere e rilevanza nazionale in Italia o all'estero;
    operatori del settore e importanti centri di ricerca, fra cui il prestigioso Istituto Bruno Leoni, affermano che l'erogazione dei fondi FUS sia viziata da un'assegnazione «relazionale» dei fondi stessi, basata più sulle relazioni tra gestori e politica più che sulla qualità dell'opera finanziata, e poi ad una distorsione del mercato dei beni culturali italiani, ad un sistema di concorrenza sleale tra beneficiari e non- beneficiari, ed infine ad un abbassamento generale della qualità dei progetti d'arte proposti;
    appare, quindi, urgente e necessario un cambio di paradigma nell'infrastruttura normativa di sostegno all'offerta di cultura e all'incentivo di domanda di cultura;
    è auspicabile la riforma del fallimentare Fondo Unico per lo Spettacolo e la sua trasformazione in Fondo per le Arti Nazionali, per riunire in un unico perimetro il sistema di finanziamento pubblico della cultura e dello spettacolo;
    sarebbe opportuno prevedere misure per favorire la capitalizzazione anche delle piccole e micro imprese culturali costituite in forma societaria, troppo spesso sotto-patrimonializzate tanto più in questo momento di grave tensione economica e finanziaria, nonché di mettere le stesse imprese nelle condizioni di accedere più agevolmente al credito;
    l'emergenza sanitaria ha, inoltre, messo in luce l'arretratezza della struttura del MiBACT che non ha ancora una Direzione per la Musica che è un comparto diverso dallo Spettacolo dal vivo e da quel mondo FUS che non appartiene alla musica, interessata da uno sviluppo industriale, come il cinema;
    nel provvedimento in esame sono previsti interventi per l'editoria pari a 100 milioni di euro, assolutamente insufficienti per il quadro di grave crisi del settore, in cui si è inserita l'emergenza sanitaria;
    la Federazione Italiana Editori Giornali ha lanciato un appello per interventi urgenti a sostegno del settore;
    il settore, infatti, ha già perso 450 milioni fra pubblicità e copie a causa della pandemia e si stima che ne perderà altri 250 fino alla fine del 2020;
    i giornalisti in cassa integrazione COVID sono circa 1500 e praticamente tutte le aziende hanno in corso piani con ammortizzatori sociali con riduzione dei costi di lavoro dal 20 al 40 per cento. In pratica al termine della cassa integrazione e degli ammortizzatori, si stima che il 40 per cento del costo del lavoro dovrà essere ridimensionato;
    la riduzione della vendita delle copie si stima sarà, nel corso del 2020, di circa il 10/12 per cento e per la pubblicità si stima un meno 18 per cento;
    queste misure sono insufficienti per garantire l'editoria nazionale, gli operatori dell'informazione e l'intero indotto;
    il provvedimento in esame all'articolo 97 comma 1 aumenta il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo della Legge 220 del 2016, di 240 milioni di euro;
    attestato che durante il lockdown di marzo-aprile si siano consumati oltre 243 milioni di atti di pirateria audiovisiva, contro i 69 milioni che si consumavano in media in un bimestre normale del 2019, e come l'incidenza della pirateria sulla popolazione sia passata dal 37 per cento al 40 per cento;
    rilevato inoltre che, secondo l'ultimo rapporto Fapav/Ipsos, la visione illegale di materiale audiovisivo causa una perdita economica di 591 milioni di euro specificatamente per il settore audiovisivo che arriva a 1 miliardo di euro se si considera l'indotto, oltre alla perdita di 5.900 posti di lavoro; considerato, infine, che la pirateria audiovisiva è un vero e proprio fenomeno criminale, ramificato sul territorio nazionale e organizzato e connesso a livello internazionale;
    le politiche per l'innovazione contenute nel provvedimento appaiono carenti e insufficienti rispetto le necessità della crisi sanitaria e della crescente minaccia cibernetica, come testimoniato dai recenti attacchi a infrastrutture critiche del governo statunitense;
    come indicato già dalla risoluzione del Parlamento Europeo «New Industrial Strategy for Europe», è necessario investire in vari ambienti, dall'economia dei dati all'intelligenza artificiale umanocentrica, dall'Internet delle cose al cloud e alle reti 5G e 6G. In particolare, è necessario «garantire un'attuazione tempestiva delle misure chiave pertinenti raccomandate nella toolbox per la cibersicurezza 5G, e in particolare ad applicare, ove necessario, le restrizioni relative ai fornitori ad alto rischio per gli asset cruciali identificati come critici e sensibili», «sviluppare ulteriormente gli standard e la certificazione europei sulla cibersicurezza, garantendo così una maggiore competitività» tenendo particolare attenzione «le infrastrutture critiche, anche attraverso la revisione della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione (Nis) e istituendo una rete di cybersecurity competence centre»;
    appare opportuno adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di istituire un Comitato di coordinamento per lo sviluppo di parchi tecnologici (CCSPT), con lo scopo di promuovere e sostenere l'accrescimento delle competenze e delle capacità tecnologiche, industriali e scientifiche nazionali nel campo delle tecnologie emergenti quali l'intelligenza artificiale, l'analisi dei big data, il machine learning, la sicurezza delle reti e delle informazioni, la protezione informatica e la verifica delle tecnologie di telecomunicazione, nonché di favorire lo sviluppo della digitalizzazione della Nazione e tutelare la sovranità digitale, attraverso creazione di parchi tecnologici che facilitino il progresso e l'innovazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni in una cornice di sicurezza e al fine di conseguire l'autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti, certificazione e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela dell'interesse della sicurezza nazionale nel settore,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di iniziare una riforma sostanziale della normativa del finanziamento pubblico e della tutela del patrimonio culturale rappresentato dallo spettacolo dal vivo, del cinema, della danza, della musica popolare contemporanea, degli spettacoli viaggianti, dell'attività circense modificandone i criteri quantitativi e qualitativi dell'erogazione dei fondi, garantendo accesso anche ai nuovi operatori del settore;
   a valutare l'opportunità di garantire, nel primo provvedimento utile, interventi a sostegno della stampa e del pluralismo dei media, quali il rifinanziamento del credito d'imposta sulla carta e del regime di forfettizzazione delle rese e l'introduzione di nuove misure quali la sterilizzazione per due anni del quinquennio mobile per stati di crisi di imprese che nel semestre gennaio – giugno 2020 hanno avuto riduzione del fatturato del 10 per cento rispetto allo stesso semestre del 2019, la sterilizzazione dell'obbligo di assunzione per aziende che nel semestre gennaio – giugno 2020 hanno subito riduzione del fatturato del 10 per cento rispetto allo stesso semestre del 2019, il finanziamento dell'evoluzione digitale per il prossimo quinquennio con contributi a fondo perduto e la fiscalizzazione dei contributi previdenziali dei giornalisti per 24 mesi e incentivi per acquisto abbonamenti;
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative nel primo provvedimento utile per istituire un Fondo temporaneo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività delle imprese culturali di produzione teatrali, quale strumento di sostegno per la ripresa del settore culturale e teatrale, anche privato, e a valutare l'opportunità di destinare, a partire dal 2021, l'1 per cento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo in campagne di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della pirateria audiovisiva.
9/2790-bis-AR/95Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
    l'emergenza economica, oltre che epidemiologica determinata dal coronavirus, ha messo in ginocchio interi comparti della nostra economia e del nostro tessuto produttivo. Nel secondo trimestre il Pil italiano è franato del 18 per cento in termini reali rispetto all'anno scorso, i consumi delle famiglie del 19,2 per cento, gli investimenti del 22,9 per cento, mentre l’export del 31,5 per cento;
    l'Italia ha bloccato i voli con il Regno Unito almeno fino al 6 gennaio 2021 con ordinanza firmata dal Ministero della salute e che in un comunicato delle 18:10 del 20 dicembre 2020 l'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) del nostra Nazione ha chiarito di aver «emesso un Notam (Notice to Airmen) con cui dispone l'interdizione del traffico aereo dal Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del nord), a partire da oggi e fino al 6 gennaio 2021». L'Enac, poi, «invita i passeggeri con voli prenotati da e per queste destinazioni a contattare la propria compagnia aerea», iniziativa che causerà ulteriori danni economici sul comparto aeroportuale Nazionale;
    il comparto aereo rappresenta il 2,4 per cento del Pil mondiale, circa 1.800 miliardi di dollari, l'intera filiera dà lavoro a quasi 29 milioni di persone, tra occupazione diretta, indiretta e indotta e che in Italia, il trasporto aereo svolge un ruolo di rilievo, rappresentando l'1,8 per cento della produzione e dell'occupazione nazionale. Su tutto questo, l'impatto da COVID-19 è stato e sarà imponente;
    l'Italia ha attualmente una flotta inadeguata per poter concorrere sul lungo raggio nel momento in cui ci sarà la riapertura del traffico aereo, sostanzialmente per due motivi: il primo è che è una flotta eterogenea, che significa maggiori costi di manutenzione, di formazione dei piloti e di gestione, essendo vettori di case produttrici diverse, il secondo è che non dispone di un numero sufficiente di velivoli atti a coprire il lungo raggio;
    la Germania, ha già stanziato 1,36 miliardi di euro per gli aeroporti nella consapevolezza che il sistema aeroportuale nazionale è essenziale per lo sviluppo, non solo per il turismo ma anche, per la mobilità di cittadini, lavoratori ed imprese. Una consapevolezza che il Governo Italiano tende a non acquisire nonostante la rilevanza strategica di un vettore nazionale a presidio delle interconnessioni in momenti particolari come la crisi globale in corso.
    il crollo mondiale della domanda del settore sta avendo ripercussioni drammatiche in tutto il mondo e le compagnie di volo soffrono nonostante aiuti di stato, sovvenzioni, prestiti, tanto che lo scenario dipinto da Air Transport Association azzarda un 78 per cento di prenotazioni in meno nell'ultimo trimestre 2020, rispetto al 2019;
    l'interesse prioritario deve essere quello di scongiurare la mossa più comune in casi di crisi aziendale ovvero quella di ristrutturare l'azienda e licenziare, come a fine ottobre 2020 preannunciato dalla Cathay Pacific, compagnia aerea della regione amministrativa cinese, che ha intenzione di ridurre di un quarto la sua forza lavoro e chiuderà la sua controllata Cathay Dragon nel tentativo di far fronte allo storico crollo del traffico aereo, determinato dalla pandemia, tagliando 8.500 posti di lavoro,

impegna il Governo

ad adottare misure economiche che prevedano effetti compensativi per le società di gestione aeroportuale e per tutti gli altri operatori presenti in aeroporto, a partire dalle società di handling sino agli operatori commerciali, stanziando maggiori ed adeguate risorse, estese, oltre che ai danni già patiti nel 2020, anche a quelli attesi nel 2021 garantendo comunque l'allocazione delle risorse anche nei confronti degli aeroporti sotto il milione di passeggeri.
9/2790-bis-AR/96Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
    l'emergenza economica, oltre che epidemiologica determinata dal coronavirus, ha messo in ginocchio interi comparti della nostra economia e del nostro tessuto produttivo. Nel secondo trimestre il Pil italiano è franato del 18 per cento in termini reali rispetto all'anno scorso, i consumi delle famiglie del 19,2 per cento, gli investimenti del 22,9 per cento, mentre l’export del 31,5 per cento;
    l'Italia ha bloccato i voli con il Regno Unito almeno fino al 6 gennaio 2021 con ordinanza firmata dal Ministero della salute e che in un comunicato delle 18:10 del 20 dicembre 2020 l'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) del nostra Nazione ha chiarito di aver «emesso un Notam (Notice to Airmen) con cui dispone l'interdizione del traffico aereo dal Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del nord), a partire da oggi e fino al 6 gennaio 2021». L'Enac, poi, «invita i passeggeri con voli prenotati da e per queste destinazioni a contattare la propria compagnia aerea», iniziativa che causerà ulteriori danni economici sul comparto aeroportuale Nazionale;
    il comparto aereo rappresenta il 2,4 per cento del Pil mondiale, circa 1.800 miliardi di dollari, l'intera filiera dà lavoro a quasi 29 milioni di persone, tra occupazione diretta, indiretta e indotta e che in Italia, il trasporto aereo svolge un ruolo di rilievo, rappresentando l'1,8 per cento della produzione e dell'occupazione nazionale. Su tutto questo, l'impatto da COVID-19 è stato e sarà imponente;
    l'Italia ha attualmente una flotta inadeguata per poter concorrere sul lungo raggio nel momento in cui ci sarà la riapertura del traffico aereo, sostanzialmente per due motivi: il primo è che è una flotta eterogenea, che significa maggiori costi di manutenzione, di formazione dei piloti e di gestione, essendo vettori di case produttrici diverse, il secondo è che non dispone di un numero sufficiente di velivoli atti a coprire il lungo raggio;
    la Germania, ha già stanziato 1,36 miliardi di euro per gli aeroporti nella consapevolezza che il sistema aeroportuale nazionale è essenziale per lo sviluppo, non solo per il turismo ma anche, per la mobilità di cittadini, lavoratori ed imprese. Una consapevolezza che il Governo Italiano tende a non acquisire nonostante la rilevanza strategica di un vettore nazionale a presidio delle interconnessioni in momenti particolari come la crisi globale in corso.
    il crollo mondiale della domanda del settore sta avendo ripercussioni drammatiche in tutto il mondo e le compagnie di volo soffrono nonostante aiuti di stato, sovvenzioni, prestiti, tanto che lo scenario dipinto da Air Transport Association azzarda un 78 per cento di prenotazioni in meno nell'ultimo trimestre 2020, rispetto al 2019;
    l'interesse prioritario deve essere quello di scongiurare la mossa più comune in casi di crisi aziendale ovvero quella di ristrutturare l'azienda e licenziare, come a fine ottobre 2020 preannunciato dalla Cathay Pacific, compagnia aerea della regione amministrativa cinese, che ha intenzione di ridurre di un quarto la sua forza lavoro e chiuderà la sua controllata Cathay Dragon nel tentativo di far fronte allo storico crollo del traffico aereo, determinato dalla pandemia, tagliando 8.500 posti di lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure economiche che prevedano effetti compensativi per le società di gestione aeroportuale e per tutti gli altri operatori presenti in aeroporto, a partire dalle società di handling sino agli operatori commerciali, stanziando maggiori ed adeguate risorse, estese, oltre che ai danni già patiti nel 2020, anche a quelli attesi nel 2021 garantendo comunque l'allocazione delle risorse anche nei confronti degli aeroporti sotto il milione di passeggeri.
9/2790-bis-AR/96. (Testo modificato nel corso della seduta) Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; il titolo VII prevede disposizioni sulla sanità, ma nulla è previsto in relazione alla produzione di prodotti medicali e agli appalti relativi agli acquisti degli stessi da parte della P.A.: essi, invece, andrebbero regolamentati in modo diverso per non discriminare le imprese italiane produttrici, come invece sta avvenendo e avverrà;
    nel nostro Paese il settore medicale è da anni ormai completamente rifornito tramite importazione, specialmente dalla Cina; le imprese italiane, infatti, che producevano questo tipo di prodotti medicali, in genere, e tessili in particolare (mascherine, camici, tute, ecc...) sono state chiuse o sono fallite;
    durante la pandemia il governo ha incentivato chiunque ne avesse avuto la possibilità e la capacità ad attivare produzioni di materiali medicali promettendo che avrebbe in qualche modo garantito una continuità produttiva, per chi lo avesse fatto, anche dopo la fine dello stato di emergenza. Ed ha previsto, per agevolare le produzioni nazionali, una speciale procedura in deroga per le necessarie certificazioni (procedura terminata a luglio 2020);
    ne è conseguito che molte aziende abbiano usufruito di questa possibilità sia seguendo la procedura in deroga, sia ottenendo le relative necessarie certificazioni del Ministero della salute e abbiano effettuato ingenti investimenti in macchinari ed impianti, avviando nuove produzioni e riconvertendo quelle già esistenti;
    finita la prima ondata dell'emergenza, la pubblica amministrazione è tornata a fare gli acquisti assegnando le commesse mediante bandi pubblici basati solo sul minor prezzo, con la conseguenza diretta ed immediata che tutti i produttori nazionali sono stati, di fatto, tagliati fuori dal mercato e costretti a chiudere, sospendere o ridurre le proprie produzioni a favore dei materiali di importazione; ne consegue che, se non verranno introdotti immediatamente dei correttivi, in poche settimane, il mercato tornerà totalmente ed irrimediabilmente nelle mani degli importatori e l'Italia dipenderà ancora completamente da Paesi esteri, quasi totalmente dalla Cina, con le conseguenze che abbiamo già vissuto;
    da non sottovalutare anche il problema qualità: le certificazioni richieste per partecipare ad un appalto pubblico sono, infatti, le stesse sia per le aziende italiane che per quelle che importano dall'estero, ma si verifica, una forte discriminazione dei produttori italiani che sono soggetti anche ai controlli sulla filiera produttiva: per un importatore i controlli di fatto si limitano solo al prodotto;
    è importante si intervenga prontamente sulla problematica, soprattutto considerando la strategicità dei prodotti, per evitare di ritrovarsi in una situazione di difficoltà già vissuta;
    si potrebbe agire sulla strutturazione dei bandi, adattandola a questa esigenza nazionale e riservando alle aziende italiane una quota degli acquisti; questo potrebbe consentire di avere della sana concorrenza, di agire con velocità, senza provocare contrasti con le normative vigenti e il codice degli appalti,

impegna il Governo

a prevedere che negli appalti pubblici relativi agli acquisti di prodotti tessili e dispositivi medici (mascherine, camici, tute) al miglior prezzo, si riservi una quota del 30/35 per cento ai produttori nazionali.
9/2790-bis-AR/97Donzelli, Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    in questa situazione di pandemia una delle priorità è garantire il «diritto allo studio» nelle scuole e nelle Università supportando gli studenti che più hanno bisogno;
    è innegabile che la categoria degli studenti più in difficoltà sia quella dei cosiddetti «fuori sede» che devono far fronte al pagamento del canone di affitto dell'abitazione nella città dove frequentano l'Ateneo;
    per questo occorrono agevolazioni mirate per intervenire almeno nei periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza;
    attivando queste modalità si riuscirebbe a scongiurare anche il pericolo di calo di immatricolazioni dovute all'impossibilità degli studenti indigenti a poter continuare a frequentare i corsi universitari,

impegna il Governo

al fine di promuovere il diritto allo studio, a garantire la deducibilità del canone di locazione per gli studenti universitari «fuori sede» nella misura del 60 per cento delle spese sostenute per l'anno 2020, del 50 per cento per il successivo biennio 2021-2022 e del 30 per cento a ottobre dal 2023.
9/2790-bis-AR/98Frassinetti, Bucalo, Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    in questa situazione di pandemia una delle priorità è garantire il «diritto allo studio» nelle scuole e nelle Università supportando gli studenti che più hanno bisogno;
    è innegabile che la categoria degli studenti più in difficoltà sia quella dei cosiddetti «fuori sede» che devono far fronte al pagamento del canone di affitto dell'abitazione nella città dove frequentano l'Ateneo;
    per questo occorrono agevolazioni mirate per intervenire almeno nei periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza;
    attivando queste modalità si riuscirebbe a scongiurare anche il pericolo di calo di immatricolazioni dovute all'impossibilità degli studenti indigenti a poter continuare a frequentare i corsi universitari,

impegna il Governo

al fine di promuovere il diritto allo studio, a valutare l'opportunità di garantire la deducibilità del canone di locazione per gli studenti universitari «fuori sede» nella misura del 60 per cento delle spese sostenute per l'anno 2020, del 50 per cento per il successivo biennio 2021-2022 e del 30 per cento a ottobre dal 2023.
9/2790-bis-AR/98. (Testo modificato nel corso della seduta) Frassinetti, Bucalo, Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo n. 66 del 2017, all'articolo 7 e 9, ha impresso una svolta importante al processo di inclusione degli alunni con disabilità, prevedendo, per la prima volta dal punto di vista normativo, che il GLIS (ex GLHO), ai fini della redazione del PEI «deve» essere composto anche dagli assistenti, in primis quelli all'autonomia e comunicazione;
    per potere realizzare quindi quel progetto di inclusione richiamato dalla legge n. 104 del 1992 è decisivo l'apporto professionale di questa categoria di figure professionali specializzate;
    la stabilizzazione porterebbe certamente «minori costi», in quanto per le modalità in cui è organizzato il servizio di erogazione (gare di appalto o sistema di accreditamento di cooperative), il costo per ora lavorato che l'ente pubblico corrisponde è molto maggiore rispetto al costo effettivo retributivo che spetta ad ogni singolo lavoratore;
    infatti nel costo orario che l'Ente territoriale è tenuto a corrispondere di solito a cooperative, vi è compresa una quota monetaria «non indifferente» che non arriva direttamente al lavoratore in busta paga, ma serve per remunerare le cooperative per il lavoro che svolgono di organizzazione di tale servizio;
    inoltre migliaia e migliaia di alunni potrebbero e trarne «immenso beneficio» da un processo di stabilizzazione lavorativa del predetto personale all'interno del MIUR; beneficio che in ultima analisi goderebbero anche le scuole che avrebbero l'assoluta certezza, all'inizio di ogni anno, di avere a loro fianco stabilmente nell'organico tali elevate e specifiche competenze professionali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di avviare la stabilizzazione nei ruoli dello Stato di personale destinato a svolgere la funzione di assistenza all'autonomia e comunicazione, con almeno 36 mesi di servizio anche non consecutivo e svolti nelle scuole Statali e paritarie di ogni ordine e grado e con qualunque forma contrattuale di lavoro subordinato o autonomo.
9/2790-bis-AR/99Bucalo, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio 2021 tra i diversi interventi previsti dispone misure relative agli enti territoriali e nello specifico definisce nuove modalità di finanziamento delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2022;
    in questo momento particolarmente delicato, le città sono in evoluzione e i cambiamenti cui si è quotidianamente sottoposti prevedono l'intensificazione dei controlli da parte della polizia di stato soprattutto in prossimità delle stazioni ferroviarie, altre ai maggiori controlli nelle città e nelle periferie;
    soprattutto nelle zone limitrofe alle stazioni ferroviarie non è più sufficiente la presenza della polizia ferroviaria costretta a fronteggiare oltre alle attività di polizia giudiziaria, anche interventi a supporto dei militari impegnati nelle operazioni di «Strade Sicure»: solo nel periodo estivo oltre 4.465 pattuglie sono state impiegate in controlli nelle stazioni e 172 a bordo treno per un totale di 333 treni scortati. È stata intensificata l'attività della Polizia ferroviaria con servizi antiborseggio. Tra le differenti attività della Polfer, una particolarmente delicata è quella relativa al rintraccio dei minori riaffidati, poi, alle famiglie o alle comunità;
    molteplici sono i controlli straordinari, che interessano in questo periodo le città metropolitane, ma anche le aree ferroviarie «sensibili» in tutta Italia. È di tutta evidenza dunque la necessità di dover incrementare il numero dei commissariati al fine di poter garantire una maggior sicurezza per i cittadini,

impegna il Governo:

   ad individuare le necessarie risorse finanziarie per:
    incrementare il numero dei commissariati di polizia in Italia, soprattutto nelle aree limitrofe alle stazioni ferroviarie;
    incrementare la dotazione organica di agenti di polizia previsti nelle principali stazioni ferroviarie.
9/2790-bis-AR/100Rotelli, Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio 2021 tra i diversi interventi previsti dispone misure relative agli enti territoriali e nello specifico definisce nuove modalità di finanziamento delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2022;
    in questo momento particolarmente delicato, le città sono in evoluzione e i cambiamenti cui si è quotidianamente sottoposti prevedono l'intensificazione dei controlli da parte della polizia di stato soprattutto in prossimità delle stazioni ferroviarie, altre ai maggiori controlli nelle città e nelle periferie;
    soprattutto nelle zone limitrofe alle stazioni ferroviarie non è più sufficiente la presenza della polizia ferroviaria costretta a fronteggiare oltre alle attività di polizia giudiziaria, anche interventi a supporto dei militari impegnati nelle operazioni di «Strade Sicure»: solo nel periodo estivo oltre 4.465 pattuglie sono state impiegate in controlli nelle stazioni e 172 a bordo treno per un totale di 333 treni scortati. È stata intensificata l'attività della Polizia ferroviaria con servizi antiborseggio. Tra le differenti attività della Polfer, una particolarmente delicata è quella relativa al rintraccio dei minori riaffidati, poi, alle famiglie o alle comunità;
    molteplici sono i controlli straordinari, che interessano in questo periodo le città metropolitane, ma anche le aree ferroviarie «sensibili» in tutta Italia. È di tutta evidenza dunque la necessità di dover incrementare il numero dei commissariati al fine di poter garantire una maggior sicurezza per i cittadini,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di individuare le necessarie risorse finanziarie per:
    incrementare il numero dei commissariati di polizia in Italia, soprattutto nelle aree limitrofe alle stazioni ferroviarie;
    incrementare la dotazione organica di agenti di polizia previsti nelle principali stazioni ferroviarie.
9/2790-bis-AR/100. (Testo modificato nel corso della seduta) Rotelli, Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2021 contiene, tra le varie misure, anche interventi a sostegno degli Enti territoriali prevedendo risorse aggiuntive a sostegno del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e diversi investimenti a sostegno delle regioni;
    tuttavia, si assiste a delle situazioni paradossali in cui ci sono aziende che pur operando a vantaggio di classi sociali meno abbienti, e ora a maggior ragione in difficoltà, si sono trovate nella condizione di essere sottoposte al pagamento di tasse, quali l'IMU, anche su immobili occupati abusivamente, alla pari di un qualsiasi proprietario immobiliare privato;
    è il caso, ad esempio del bilancio dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale che in questo momento di emergenza sanitaria, provato a sufficienza a causa della riduzione delle entrate, è sottoposto ad un ulteriore indebolimento a causa del versamento di 12 milioni di euro a titolo di IMU, di cui quasi 10 milioni al comune di Milano e altri 2 milioni ai comuni della Provincia;
    sono risorse che avrebbero dovuto avere una destinazione sociale, soprattutto in questo momento particolarmente delicato e caratterizzato dagli effetti dell'emergenza epidemica in corso, per sostenere le migliaia di famiglie in condizione di grave fragilità economica che abitano nelle case popolari, anche attraverso la manutenzione del patrimonio ad essi dedicato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, nei provvedimenti di prossima emanazione, l'esonero definitivo dal pagamento dell'IMU, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in funzione del ruolo sociale che questi svolgono, vincolando i comuni a destinare le risorse aggiuntive, per contributi di solidarietà per gli inquilini stessi o per la copertura dei minori ricavi dovuti a morosità incolpevole, in modo da non compromettere i bilanci degli enti gestori.
9/2790-bis-AR/101Osnato, Foti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2021 tra le differenti misure previste, dispone nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti, l'estensione fino al 31 dicembre 2022 della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolati ve, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo;
    il Piano Transizione 4.0 sostituisce i precedenti Impresa 4.0 e Industry 4.0 e rappresenta l'indirizzo di politica industriale dell'Italia, penalizzata dall'emergenza legata al COVID-19, ma necessaria alla ripresa delle attività economiche della Nazione e che ha costituito nel periodo di lockdown una risorsa inestimabile;
    il lockdown ha reso necessario riorganizzare completamente le modalità operative in tutti i settori. Dipendenti e aziende si sono dovuti attrezzare per rendere possibile la loro attività in smart working. È necessario in questo delicato momento adattarsi in modo dinamico ai cambiamenti. Le aziende devono essere agili, devono poter modificare rapidamente i propri modelli organizzativi per rispondere prontamente ai cambiamenti imposti dalla pandemia;
    tutto ciò è reso possibile grazie all’«agilità» e alla «flessibilità» dei cloud, strumenti tecnologici importanti che consentendo di usufruire, tramite server remoto, di risorse software e hardware, assicurano la crescita sia delle aziende più grandi che delle PMI, quando l'accesso al data center non è possibile;
    per questi motivi è necessario estendere il beneficio previsto dalla legge di bilancio e sopracitato anche alla connettività, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso che fa della digitalizzazione il volano per la ripresa dell'economia e il benessere di tutti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di ammettere anche le spese per i servizi di connettività strumentali alle attività di impresa, estendendo l'ambito oggettivo del credito d'imposta «Transizione 4.0» previsto per gli investimenti in beni strumentali nuovi anche per soluzioni di cloud computing.
9/2790-bis-AR/102Butti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene sia in materia di infrastrutture autostradali, sia con disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione e il completamento di altre opere infrastrutturali, connesse a specifici eventi passati o futuri;
    nel gennaio 2019 la procura di Arezzo ha posto sotto sequestro il viadotto Puleto, sito lungo la strada europea E45 tra Valsavignone e Canili, in provincia di Arezzo, in seguito al riscontro di gravi danni strutturali ai piloni di cemento armato del ponte;
    la chiusura del viadotto e le conseguenti forti limitazioni al transito sull'asse viario E45 che hanno di fatto spezzato in due una delle principali direttrici Nord-Sud italiane, hanno creato, oltre agli inevitabili disagi per la circolazione, ingenti danni economici: sia nel settore dell'autotrasporto, colpito direttamente da tale chiusura, sia impattando negativamente su tutto il tessuto economico e sociale del territorio che, da questa arteria traeva grandi opportunità per svariate attività economiche;
    per far fronte a questa situazione, l'articolo 40 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, il cosiddetto «decreto crescita», aveva previsto uno stanziamento specifico di dieci milioni di euro in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, titolari di rapporti di collaborazione continuata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, di lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e professionali, che si trovarono impossibilitati a esercitare o dovettero sospendere la propria attività a causa della chiusura del tratto dell'E45 conseguente al sequestro del viadotto Puleto;
    tale stanziamento fu ripartito tra le tre regioni interessate nella misura di 5,6 milioni di euro all'Emilia-Romagna, 1,2 milioni di euro alla Toscana, e 3,2 milioni di euro all'Umbria;
    subito dopo la pubblicazione del suddetto decreto giunsero da più parti segnalazioni che evidenziavano come nel provvedimento mancasse una specifica destinazione dei contributi alle imprese che, pur avendo subito danni, avevano continuato, seppur in maniera ridotta, ad esercitare la propria attività;
    il riferimento del suddetto decreto alle sole imprese che furono costrette a sospendere l'attività ha pertanto precluso l'accesso ai fondi a molte aziende che si sono ritrovate nella condizione di non avere i requisiti necessari per partecipare all'eventuale bando per l'assegnazione dei contributi,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa normativa volta a individuare criteri di riparto dei fondi di cui in premessa che consentano di inserire fra i beneficiari anche le aziende che, pur non avendo sospeso del tutto l'attività a causa della chiusura del viadotto Puleto, abbiano comunque subito ingenti danni e riportato un consistente calo del fatturato.
9/2790-bis-AR/103Bignami, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene sia in materia di infrastrutture autostradali, sia con disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione e il completamento di altre opere infrastrutturali, connesse a specifici eventi passati o futuri;
    nel gennaio 2019 la procura di Arezzo ha posto sotto sequestro il viadotto Puleto, sito lungo la strada europea E45 tra Valsavignone e Canili, in provincia di Arezzo, in seguito al riscontro di gravi danni strutturali ai piloni di cemento armato del ponte;
    la chiusura del viadotto e le conseguenti forti limitazioni al transito sull'asse viario E45 che hanno di fatto spezzato in due una delle principali direttrici Nord-Sud italiane, hanno creato, oltre agli inevitabili disagi per la circolazione, ingenti danni economici: sia nel settore dell'autotrasporto, colpito direttamente da tale chiusura, sia impattando negativamente su tutto il tessuto economico e sociale del territorio che, da questa arteria traeva grandi opportunità per svariate attività economiche;
    per far fronte a questa situazione, l'articolo 40 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, il cosiddetto «decreto crescita», aveva previsto uno stanziamento specifico di dieci milioni di euro in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, titolari di rapporti di collaborazione continuata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, di lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e professionali, che si trovarono impossibilitati a esercitare o dovettero sospendere la propria attività a causa della chiusura del tratto dell'E45 conseguente al sequestro del viadotto Puleto;
    tale stanziamento fu ripartito tra le tre regioni interessate nella misura di 5,6 milioni di euro all'Emilia-Romagna, 1,2 milioni di euro alla Toscana, e 3,2 milioni di euro all'Umbria;
    subito dopo la pubblicazione del suddetto decreto giunsero da più parti segnalazioni che evidenziavano come nel provvedimento mancasse una specifica destinazione dei contributi alle imprese che, pur avendo subito danni, avevano continuato, seppur in maniera ridotta, ad esercitare la propria attività;
    il riferimento del suddetto decreto alle sole imprese che furono costrette a sospendere l'attività ha pertanto precluso l'accesso ai fondi a molte aziende che si sono ritrovate nella condizione di non avere i requisiti necessari per partecipare all'eventuale bando per l'assegnazione dei contributi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa volta a individuare criteri di riparto dei fondi di cui in premessa che consentano di inserire fra i beneficiari anche le aziende che, pur non avendo sospeso del tutto l'attività a causa della chiusura del viadotto Puleto, abbiano comunque subito ingenti danni e riportato un consistente calo del fatturato.
9/2790-bis-AR/103. (Testo modificato nel corso della seduta) Bignami, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    la crisi pandemica e i suoi risvolti sull'economia italiana impongano di ripensare ogni destinazione di risorse, conferendo priorità assoluta alle necessità della Nazione;
    le attività di cooperazione allo sviluppo e i crediti d'aiuto sono deliberati dal Comitato Congiunto, mentre le iniziative di emergenza vengono autorizzate da una delibera del vice ministro delegato;
    il valore complessivo degli interventi deliberati per iniziative di cooperazione allo sviluppo nel 2020, in piena pandemia, è di 449,4 milioni di euro, dei quali 348,5 milioni a dono per attività di sviluppo e 100,9 milioni destinati ad attività di emergenza umanitaria;
    nel complesso, il bilancio di previsione dello Stato per il 2021 prevede uno stanziamento totale a favore degli interventi di cooperazione allo sviluppo pari a 5,346 miliardi di euro;
    ancora oggi vi sono, a distanza di mesi dall'inizio della pandemia, numerose categorie produttive italiane senza sostegno economico, molti lavoratori non hanno ancora percepito integralmente la cassa integrazione e vige un ampio alone di incertezza sull'ammontare delle risorse necessarie per curare le ferite sanitarie ed economiche della Nazione e sul loro reperimento;
    l'attuale situazione determinata dalla pandemia ha cambiato completamente ogni prospettiva economica dell'Italia;
    il reperimento delle risorse necessarie, qualunque siano gli strumenti messi a disposizione dalla Comunità europea, comporteranno un forte indebitamento nazionale;
    l'insorgenza della pandemia, se ha giustificato l'assunzione di misure draconiane e tali da incidere, pervia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su libertà costituzionali degli italiani e tali da consentire la chiusura, per decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di diverse attività economiche, certamente può e deve giustificare anche un generale ripensamento della politica della cooperazione italiana, nel senso di rivedere le risorse destinate per trattenerle in Patria, al fine di disporre di ogni risorsa economica prioritariamente per le necessità sanitarie ed economiche nazionali; la crisi pandemica ha, infatti, devastato interi settori economici in Italia e la sua dimensione, magnitudine, vastità e profondità sono tali da compromettere e pregiudicare la possibilità per molti settori di potersi riprendere e tornare a produrre e a generare ricchezza;
    appare evidente come l'Italia, in uno scenario simile a una ricostruzione post-bellica, abbia necessità di tutte le proprie risorse, da una parte, per sanare ogni ferita, sia sanitaria che economica e, dall'altra, per tornare, nel più breve tempo, possibile ai vertici dell'economia globale,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative per sospendere, fino alla data di cessazione dell'emergenza pandemica sancita dall'Organizzazione mondiale della sanità e/o fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, l'erogazione di finanziamenti per iniziative di cooperazione internazionale e, conseguentemente, aumentare dello stesso importo la dotazione del Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/2790-bis-AR/104Delmastro Delle Vedove, Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone alcuni interventi in materia di difesa e, in particolare all'articolo 177, reca misure di finanziamento e gestione del sistema di difesa nazionale;
    il 16 dicembre 2020 in Puglia, è stato presentato il progetto «Caserme Verdi», ambizioso programma del Ministero della difesa, con il quale, nei prossimi vent'anni, è attesa la realizzazione di basi militari di nuova generazione, per incentivare l'interazione tra le caserme e i territori, al fine di renderle disponibili per la costituzione di asili e/o strutture sportive, aperte al pubblico;
    il progetto in questione nasce dall'inderogabile esigenza di ammodernamento delle attuali caserme esistenti — alcune risalenti all'800, o agli inizi del ’900 — al fine di limitare i costi di gestione a carico dell'Amministrazione della difesa e che, allo stato, su tutto l'intero territorio nazionale, sono state individuate, per una prima fase, 28 caserme, in accordo con le competenti amministrazioni comunali e regionali;
    in Puglia sono state previste 3 differenti sedi: la caserma «Briscese» a Bari, la caserma «Floriani» a Torre Veneri (LE) e la caserma «Semia-Pedone» a Foggia, le quali saranno riammodernate, rese funzionali ed efficienti anche dal punto di vista energetico e aperte ai cittadini che potranno godere di alcuni servizi;
    in ragione dell'ottimo lavoro svolto dai Comandanti di Reggimento e di Brigata, anche in considerazione dell'incessante impegno nell'Operazione «Strade Sicure» oltre ai vari impegni negli scenari internazionali, sembrerebbero diversi i Reggimenti che meriterebbero l'attenzione del governo sulle diverse strutture abitate dai nostri militari;
    allo stato attuale, il consistente parco infrastrutturale della Forza Armata è costituito nella stragrande maggioranza, da immobili realizzati da più di 70 anni che, oltre a non essere più rispondenti alle esigenze di un Esercito moderno ed efficiente, presenta uno stato di degrado generalizzato che comporta un serio rischio per l'incolumità del personale militare che quotidianamente opera all'interno delle caserme;
    in particolare, la caserma «Lolli Ghetti» sede del 9o Reggimento Fanteria a Trani e la caserma «Trizio» sede del 7o Reggimento Bersaglieri ad Altamura sono strutture che vivono forti disagi in termini alloggiativi anche a causa dell'inagibilità di diverse palazzine,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative per l'istituzione di un fondo dedicato al progetto «Caserme Verdi» anche al fine di inserire nello stesso, la caserma «Lolli Ghetti» sede del 9o Reggimento Fanteria a Trani e la caserma «Trizio» sede del 7o Reggimento Bersaglieri ad Altamura.
9/2790-bis-AR/105Galantino, Deidda, Ferro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; l'articolo 194 riporta una modifica delle disposizioni relative alla lotteria dei corrispettivi, il cui avvio è previsto a partire dal prossimo 1o gennaio 2021; si prevede, infatti che, essa possa essere applicata solo per i pagamenti effettuati con metodi di pagamento elettronici;
    si ritiene che tutti i provvedimenti relativi all'incentivazione dell'uso dei pagamenti elettronici abbiano un fondamento ideale sbagliato, perché non fanno altro che andare a rimpinguare le prebende delle banche e delle società che gestiscono i pagamenti elettronici, e nessuna lotta all'evasione può essere giusta partendo da questo presupposto;
    si annette a questa problematica anche il fatto che, attraverso la lotteria dei corrispettivi e il cashback, si giunge con estrema facilità a profilare le abitudini dei cittadini italiani, al fine di raccogliere dati che poi serviranno a incentivare fallacemente le loro spese attraverso pubblicità mirate;
    si rammenta come, giusto in questi giorni, anche la Banca centrale europea abbia bocciato gli incentivi all'utilizzo della moneta elettronica varati dal Governo italiano: la BCE ha redarguito pubblicamente il Governo, con una lettera al Ministro dell'economia Gualtieri, ribadendo che l'Italia fa parte dell'eurozona e che, su questa materia, ha l'obbligo di consultare l'istituto di emissione;
    ulteriore criticità del provvedimento è l'aggravio di spese che attraverso questa lotteria si procurerà alle attività commerciali, mentre proprio ora, nella situazione di particolare difficoltà che sta attraversando l'intero Paese a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica, sarebbe opportuno non gravare le imprese di ulteriori adempimenti e costi;
    occorre osservare, infatti, che tale istituto di compliance impone necessari interventi di adeguamento tecnico dei Registratori Telematici già installati che – ad oggi – date le difficoltà legate alla grave crisi sanitaria, non è stato possibile eseguire per almeno la metà degli operatori economici interessati,

impegna il Governo

a prevedere, con successivi provvedimenti normativi, la disapplicazione della norma che introduce queste forme di incentivo all'uso dei pagamenti elettronici (lotteria dei corrispettivi e cashback) che non hanno alcun effetto positivo sull'economia reale e sulla lotta all'evasione, privilegiando, al contrario, misure che facilitino la circolazione del denaro contante.
9/2790-bis-AR/106Trancassini, Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede all'articolo 71-bis un incremento degli stanziamenti del Fondo di prevenzione dei fenomeno dell'usura;
    la legge 27 gennaio 2012, n. 3, detta «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento»;
    l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dispone che i termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati, aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020, sono prorogati di sei mesi;
    la crisi economica, causata dal prolungarsi dello stato emergenziale, si protrarrà per diversi mesi durante tutto il 2021;
    tale sospensione semestrale degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati, disposta dall'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, non appare più sufficiente a tutelare i soggetti in grave difficoltà economica,

impegna il Governo:

   a prorogare di sei mesi i termini di adempimento degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi le scadenze dei ratei nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 marzo 2021, per coloro che dimostrino una riduzione della propria capacità reddituale;
   ad istituire un fondo dedicato alla copertura delle spese legali e burocratiche per tutti quei soggetti che non accedono agli istituti previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 a causa di impossibilità finanziarie.
9/2790-bis-AR/107Rizzone, Berardini, Trano, Aprile, Zennaro, De Girolamo, Piera Aiello, Ermellino, Benedetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede all'articolo 71-bis un incremento degli stanziamenti del Fondo di prevenzione dei fenomeno dell'usura;
    la legge 27 gennaio 2012, n. 3, detta «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento»;
    l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dispone che i termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati, aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020, sono prorogati di sei mesi;
    la crisi economica, causata dal prolungarsi dello stato emergenziale, si protrarrà per diversi mesi durante tutto il 2021;
    tale sospensione semestrale degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati, disposta dall'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, non appare più sufficiente a tutelare i soggetti in grave difficoltà economica,

impegna il Governo:

   a valutare la proroga di sei mesi dei termini di adempimento degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi le scadenze dei ratei nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 marzo 2021, per coloro che dimostrino una riduzione della propria capacità reddituale;
   a valutare la possibilità di istituire un fondo dedicato alla copertura delle spese legali e burocratiche per tutti quei soggetti che non accedono agli istituti previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 a causa di impossibilità finanziarie.
9/2790-bis-AR/107. (Testo modificato nel corso della seduta) Rizzone, Berardini, Trano, Aprile, Zennaro, De Girolamo, Piera Aiello, Ermellino, Benedetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, all'articolo 130, Disposizioni in materia di infrastrutture stradali;
    la dotazione infrastrutturale rappresenta l'elemento decisivo per garantire lo sviluppo del sistema Paese;
    un adeguato piano di sviluppo e ristrutturazione della rete infrastrutturale costituisce evidente catalizzatore di crescita economica, creando lavoro e consentendo di garantire alle imprese le condizioni migliori per l'esercizio della loro attività;
    la provincia di Bergamo necessita di importanti investimenti per la realizzazione dei diversi progetti pensati per rilanciare e sostenere la crescita del tessuto economico: le linee tramviarie T2 e T3, la realizzazione di nuovi ed ulteriori tracciati in variante ad importanti arterie stradali, quali la SS42 e la SS671, l'adeguamento e messa in sicurezza di strade di montagna, quali la SS294 e la SS681, la realizzazione della nuova infrastruttura stradale denominata «Nuova Cremasca»;
    particolare attenzione va dedicata alle infrastrutture a servizio dei comuni montani, dove la pandemia ha accresciuto il rischio di spopolamento;
    analoga attenzione va inoltre dedicata alle problematiche di dissesto idrogeologico che affliggono il territorio della provincia di Bergamo;
    sul tema, l'articolo 126, commi da 3-bis a 3-quinquies, del provvedimento contempla misure volte all'accelerazione ed all'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico; l'ultimo rapporto Ispra certifica che sono 385,2 i chilometri quadrati (sui 2.746 del totale della provincia di Bergamo) considerati a rischio frane: 244,9 a rischio «molto elevato», 91,4 «elevato» e 48,9 «medio». Trentasei i comuni maggiormente esposti, per un totale di 4,075 famiglie interessate (pari allo 0,9 per cento);
    parte del rischio idraulico è imputabile alla complessità del reticolo idrografico provinciale. Il territorio orobico è infatti solcato da numerosi torrenti montani e da cinque fiumi principali (Adda, Brembo, Serio, Oglio e Cherio) e ospita due laghi naturali (Iseo ed Endine);
    a causa degli intensi fenomeni di maltempo dello scorso mese di ottobre, la strada provinciale 24 in località Foppacalda, nel territorio di Val Brembilla, è stata chiusa per una frana sul lato del torrente Brembilla;
    sono quattro le strade provinciali rimaste chiuse per frana: a Brembilla, Olmo al Brembo, Cassiglio e la Mezzoldo-San Marco; una frana hanno colpito anche strade comunali in Valle di Scalve; è inoltre franata la strada comunale tra Averara e la frazione Valmoresca;
    la mattina di sabato 3/10, nel comune di Camerata Cornelio il maltempo ha causato l'interruzione della linea elettrica; in Alta Valle Brembana sono rimasti isolati i centri abitati di Ornica, Valtorta, Piazzolo, Piazzatorre e Mezzoldo; in Alta Valle Seriana, sono rimasti isolati per frana la località Dossi del Comune di Valbondione ed il Comune di Lizzola;
    a Cusio una frana si è verificata in località Monte Avaro;
    molti corsi d'acqua sono esondati;
    i danni di un solo fine settimana di pioggia sono stati computati in oltre 7 milioni di euro;
    i comuni della bergamasca, già allo stremo delle forze, si trovano dunque a dover fronteggiare ulteriori situazioni di emergenza, con risorse insufficienti;
    ciò rende sempre più evidente la necessità di attuare imponenti interventi sul versante della risoluzione dei problemi del dissesto idro-geologico;
    è altrettanto evidente che il finanziamento di tali interventi debba essere considerato prioritario nella destinazione dei fondi straordinari messi in campo, anche a livello europeo, per consentire la ripresa economica,

impegna il Governo

a valutare la predisposizione, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di un piano straordinario di risorse da destinare, nel territorio della provincia di Bergamo, alla realizzazione di importanti interventi infrastrutturali da tempo avvertiti come necessari al fine di rilanciare e sostenere la crescita del tessuto economico – prestando particolare attenzione alle esigenze dei comuni montani ed all'obiettivo di evitarne lo spopolamento –, nonché alla definitiva messa in sicurezza dei territori soggetti a rischio-idrogeologico, considerando il finanziamento di tali interventi prioritario nelle scelte circa la destinazione delle risorse stanziate, anche a livello europeo, nell'ambito delle misure volte a consentire la ripresa economica in seguito alla grave crisi causata dalla pandemia in corso.
9/2790-bis-AR/108Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, all'articolo 130, Disposizioni in materia di infrastrutture stradali;
    la dotazione infrastrutturale rappresenta l'elemento decisivo per garantire lo sviluppo del sistema Paese;
    un adeguato piano di sviluppo e ristrutturazione della rete infrastrutturale costituisce evidente catalizzatore di crescita economica, creando lavoro e consentendo di garantire alle imprese le condizioni migliori per l'esercizio della loro attività;
    la provincia di Bergamo necessita di importanti investimenti per la realizzazione dei diversi progetti pensati per rilanciare e sostenere la crescita del tessuto economico: le linee tramviarie T2 e T3, la realizzazione di nuovi ed ulteriori tracciati in variante ad importanti arterie stradali, quali la SS42 e la SS671, l'adeguamento e messa in sicurezza di strade di montagna, quali la SS294 e la SS681, la realizzazione della nuova infrastruttura stradale denominata «Nuova Cremasca»;
    particolare attenzione va dedicata alle infrastrutture a servizio dei comuni montani, dove la pandemia ha accresciuto il rischio di spopolamento;
    analoga attenzione va inoltre dedicata alle problematiche di dissesto idrogeologico che affliggono il territorio della provincia di Bergamo;
    sul tema, l'articolo 126, commi da 3-bis a 3-quinquies, del provvedimento contempla misure volte all'accelerazione ed all'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico; l'ultimo rapporto Ispra certifica che sono 385,2 i chilometri quadrati (sui 2.746 del totale della provincia di Bergamo) considerati a rischio frane: 244,9 a rischio «molto elevato», 91,4 «elevato» e 48,9 «medio». Trentasei i comuni maggiormente esposti, per un totale di 4,075 famiglie interessate (pari allo 0,9 per cento);
    parte del rischio idraulico è imputabile alla complessità del reticolo idrografico provinciale. Il territorio orobico è infatti solcato da numerosi torrenti montani e da cinque fiumi principali (Adda, Brembo, Serio, Oglio e Cherio) e ospita due laghi naturali (Iseo ed Endine);
    a causa degli intensi fenomeni di maltempo dello scorso mese di ottobre, la strada provinciale 24 in località Foppacalda, nel territorio di Val Brembilla, è stata chiusa per una frana sul lato del torrente Brembilla;
    sono quattro le strade provinciali rimaste chiuse per frana: a Brembilla, Olmo al Brembo, Cassiglio e la Mezzoldo-San Marco; una frana hanno colpito anche strade comunali in Valle di Scalve; è inoltre franata la strada comunale tra Averara e la frazione Valmoresca;
    la mattina di sabato 3/10, nel comune di Camerata Cornelio il maltempo ha causato l'interruzione della linea elettrica; in Alta Valle Brembana sono rimasti isolati i centri abitati di Ornica, Valtorta, Piazzolo, Piazzatorre e Mezzoldo; in Alta Valle Seriana, sono rimasti isolati per frana la località Dossi del Comune di Valbondione ed il Comune di Lizzola;
    a Cusio una frana si è verificata in località Monte Avaro;
    molti corsi d'acqua sono esondati;
    i danni di un solo fine settimana di pioggia sono stati computati in oltre 7 milioni di euro;
    i comuni della bergamasca, già allo stremo delle forze, si trovano dunque a dover fronteggiare ulteriori situazioni di emergenza, con risorse insufficienti;
    ciò rende sempre più evidente la necessità di attuare imponenti interventi sul versante della risoluzione dei problemi del dissesto idro-geologico;
    è altrettanto evidente che il finanziamento di tali interventi debba essere considerato prioritario nella destinazione dei fondi straordinari messi in campo, anche a livello europeo, per consentire la ripresa economica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità della predisposizione, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di un piano straordinario di risorse da destinare, nel territorio della provincia di Bergamo, alla realizzazione di importanti interventi infrastrutturali da tempo avvertiti come necessari al fine di rilanciare e sostenere la crescita del tessuto economico – prestando particolare attenzione alle esigenze dei comuni montani ed all'obiettivo di evitarne lo spopolamento –, nonché alla definitiva messa in sicurezza dei territori soggetti a rischio-idrogeologico, considerando il finanziamento di tali interventi prioritario nelle scelte circa la destinazione delle risorse stanziate, anche a livello europeo, nell'ambito delle misure volte a consentire la ripresa economica in seguito alla grave crisi causata dalla pandemia in corso.
9/2790-bis-AR/108. (Testo modificato nel corso della seduta) Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene, alla Sezione I, Parte I, Titolo VII, misure finalizzate alla tutela della salute ed al potenziamento dell'attività di prevenzione ed assistenza sociosanitaria;
    in Italia, solo il quindici per cento degli uomini e il diciannove per cento delle donne sopravvive a cinque anni dalla diagnosi di cancro al polmone;
    in quasi metà dei casi il tumore è scoperto solamente quando si è già diffuso oltre i polmoni e la prognosi è dunque aggravata;
    i risultati di tre studi randomizzati condotti negli USA, in Europa e in Italia (NLST, NELSON, MILD), hanno dimostrato che lo screening con TC del torace a basso dosaggio di radiazioni (LDCT, low dose computed tomography) può garantire una riduzione della mortalità per cancro al polmone compresa tra il venti e il trentanove per cento;
    un programma di prevenzione secondaria tramite screening, ai fini della diagnosi precoce, aumenterebbe la quota di pazienti trattabili con farmaci innovativi e sottoponibili a resezione chirurgica per neoplasia in stadio iniziale, rispetto a quella attesa in una popolazione con le stesse caratteristiche di rischio ma non sottoposta a screening;
    secondo le stime, a partire dai criteri individuati dalle linee guida internazionali, la popolazione candidabile a screening polmonare con LDCT in Italia è compresa tra 600.000 e 800.000 persone;
    i programmi attivi in questo momento coprono solamente una minima parte della popolazione candidabile;
    sarebbe possibile ottenere una significativa riduzione della mortalità per cancro al polmone, oltre che un importante miglioramento della qualità di vita dei pazienti, implementando sul territorio nazionale un programma di screening polmonare con LDCT attraverso una rete di centri ad elevata competenza clinica multidisciplinare,

impegna il Governo

a potenziare le attività di contrasto alla mortalità per cancro al polmone attraverso un programma di screening polmonare nazionale su larga scala, avvalendosi di centri ad elevata competenza clinica multidisciplinare distribuiti su tutto il territorio nazionale, da individuare nell'ambito di una Rete Italiana Screening Polmonare.
9/2790-bis-AR/109Sorte, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Bologna.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene, alla Sezione I, Parte I, Titolo VII, misure finalizzate alla tutela della salute ed al potenziamento dell'attività di prevenzione ed assistenza sociosanitaria;
    in Italia, solo il quindici per cento degli uomini e il diciannove per cento delle donne sopravvive a cinque anni dalla diagnosi di cancro al polmone;
    in quasi metà dei casi il tumore è scoperto solamente quando si è già diffuso oltre i polmoni e la prognosi è dunque aggravata;
    i risultati di tre studi randomizzati condotti negli USA, in Europa e in Italia (NLST, NELSON, MILD), hanno dimostrato che lo screening con TC del torace a basso dosaggio di radiazioni (LDCT, low dose computed tomography) può garantire una riduzione della mortalità per cancro al polmone compresa tra il venti e il trentanove per cento;
    un programma di prevenzione secondaria tramite screening, ai fini della diagnosi precoce, aumenterebbe la quota di pazienti trattabili con farmaci innovativi e sottoponibili a resezione chirurgica per neoplasia in stadio iniziale, rispetto a quella attesa in una popolazione con le stesse caratteristiche di rischio ma non sottoposta a screening;
    secondo le stime, a partire dai criteri individuati dalle linee guida internazionali, la popolazione candidabile a screening polmonare con LDCT in Italia è compresa tra 600.000 e 800.000 persone;
    i programmi attivi in questo momento coprono solamente una minima parte della popolazione candidabile;
    sarebbe possibile ottenere una significativa riduzione della mortalità per cancro al polmone, oltre che un importante miglioramento della qualità di vita dei pazienti, implementando sul territorio nazionale un programma di screening polmonare con LDCT attraverso una rete di centri ad elevata competenza clinica multidisciplinare,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a potenziare le attività di contrasto alla mortalità per cancro al polmone attraverso un programma di screening polmonare nazionale su larga scala, avvalendosi di centri ad elevata competenza clinica multidisciplinare distribuiti su tutto il territorio nazionale, da individuare nell'ambito di una Rete Italiana Screening Polmonare.
9/2790-bis-AR/109. (Testo modificato nel corso della seduta) Sorte, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Bologna.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, agli articoli 119-bis e 126, misure di incentivo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni;
    il settore dell’automotive rientra tra le attività maggiormente colpite dall'attuale contesto economico;
    sono stati recentemente diffusi i dati delle nuove immatricolazioni dello scorso mese di novembre, che hanno evidenziato un calo dell'8,3 per cento su base annua;
    il comparto automotive conta, considerando tutto l'indotto, oltre 250.000 addetti e, prima dell'emergenza sanitaria, vantava un fatturato complessivo di oltre 100 miliardi di euro;
    è dunque notevole il contributo del settore al PIL ed all'occupazione;
    risulta quindi di tutta evidenza la necessità di apprestare idonee misure di sostegno ad un settore di una tale importanza sul piano produttivo ed occupazionale,

impegna il Governo

a valutare la predisposizione di misure di sostegno adeguate a beneficio del settore automotive, colpito in modo dirompente dalle conseguenze economiche della pandemia in corso, che consentano in particolare di salvaguardare i livelli occupazionali ed evitare un ulteriore calo del PIL attraverso il consistente incremento delle risorse stanziate.
9/2790-bis-AR/110Silli, Pedrazzini, Benigni, Sorte, Gagliardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, agli articoli 119-bis e 126, misure di incentivo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni;
    il settore dell’automotive rientra tra le attività maggiormente colpite dall'attuale contesto economico;
    sono stati recentemente diffusi i dati delle nuove immatricolazioni dello scorso mese di novembre, che hanno evidenziato un calo dell'8,3 per cento su base annua;
    il comparto automotive conta, considerando tutto l'indotto, oltre 250.000 addetti e, prima dell'emergenza sanitaria, vantava un fatturato complessivo di oltre 100 miliardi di euro;
    è dunque notevole il contributo del settore al PIL ed all'occupazione;
    risulta quindi di tutta evidenza la necessità di apprestare idonee misure di sostegno ad un settore di una tale importanza sul piano produttivo ed occupazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità della predisposizione di misure di sostegno adeguate a beneficio del settore automotive, colpito in modo dirompente dalle conseguenze economiche della pandemia in corso, che consentano in particolare di salvaguardare i livelli occupazionali ed evitare un ulteriore calo del PIL attraverso il consistente incremento delle risorse stanziate.
9/2790-bis-AR/110. (Testo modificato nel corso della seduta) Silli, Pedrazzini, Benigni, Sorte, Gagliardi.


   La Camera,
   premesso che:
    le conseguenze economiche della pandemia in corso avranno sicuramente strascichi notevoli anche nell'anno 2021;
    la legge di bilancio, all'articolo 207, prevede l'istituzione di un Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il rifinanziamento, per l'anno 2021, di misure di sostegno economico-finanziario già adottate nel corso dell'anno 2020;
    appare tuttavia necessario predisporre un piano strutturale di sostegno, svincolato dalla mera logica emergenziale, che consenta di destinare a tutti gli operatori economici risorse utili a riavviare la propria attività nel rinnovato contesto economico;
    tali nuove risorse non dovrebbero essere destinate solo al ristoro delle perdite subite, ma anche a consentire ed incentivare l'attuazione di progetti di investimento e di ammodernamento delle imprese, con l'obiettivo di accrescere la produttività e la competitività;
    a ciò si ritiene debbano essere destinate, in via prioritaria, le risorse provenienti dalle diverse misure messe in campo in ambito comunitario,

impegna il Governo

a valutare la destinazione prioritaria delle risorse messe in campo, anche in ambito comunitario, nell'ambito degli interventi pensati per consentire la ripresa economica, al finanziamento ed all'incentivazione di progetti di investimento ed ammodernamento delle imprese, finalizzati ad accrescerne la produttività e la competitività.
9/2790-bis-AR/111Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.


   La Camera,
   premesso che:
    le conseguenze economiche della pandemia in corso avranno sicuramente strascichi notevoli anche nell'anno 2021;
    la legge di bilancio, all'articolo 207, prevede l'istituzione di un Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il rifinanziamento, per l'anno 2021, di misure di sostegno economico-finanziario già adottate nel corso dell'anno 2020;
    appare tuttavia necessario predisporre un piano strutturale di sostegno, svincolato dalla mera logica emergenziale, che consenta di destinare a tutti gli operatori economici risorse utili a riavviare la propria attività nel rinnovato contesto economico;
    tali nuove risorse non dovrebbero essere destinate solo al ristoro delle perdite subite, ma anche a consentire ed incentivare l'attuazione di progetti di investimento e di ammodernamento delle imprese, con l'obiettivo di accrescere la produttività e la competitività;
    a ciò si ritiene debbano essere destinate, in via prioritaria, le risorse provenienti dalle diverse misure messe in campo in ambito comunitario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità della destinazione prioritaria delle risorse messe in campo, anche in ambito comunitario, nell'ambito degli interventi pensati per consentire la ripresa economica, al finanziamento ed all'incentivazione di progetti di investimento ed ammodernamento delle imprese, finalizzati ad accrescerne la produttività e la competitività.
9/2790-bis-AR/111. (Testo modificato nel corso della seduta) Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, alla Sezione I, Parte I, Titolo XI, un complesso di misure in materia di infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile;
    la dotazione infrastrutturale rappresenta l'elemento decisivo per garantire lo sviluppo del sistema Paese;
    un adeguato piano di sviluppo e ristrutturazione della rete infrastrutturale costituisce evidente catalizzatore di crescita economica, creando lavoro e consentendo di garantire alle imprese le condizioni migliori per l'esercizio della loro attività;
    nella definizione degli interventi sulle infrastrutture, particolare attenzione va riservata alla tutela e valorizzazione ambientale e, in tal senso, va data priorità a quegli interventi che consentano di raggiungere obiettivi di sostenibilità e di miglioramento dell'ambiente urbano;
    la Liguria è una delle regioni italiane che manifestano la maggiore esigenza di intervenire sulle infrastrutture esistenti, con le finalità e gli obiettivi testé indicati;
    si segnala, in particolare, l'esigenza di raddoppio della ferrovia Parma-La Spezia, fondamentale al fine di spostare su ferro il traffico di persone e merci;
    la città di La Spezia, inoltre, si pone da tempo quale obiettivo la valorizzazione della passeggiata «Morin», che separa il fronte mare dal centro e dai giardini storici della città, attualmente costeggiata dal molto trafficato Viale Italia, che ne limita oggettivamente la fruizione da parte di pedoni e famiglie;
    analoghi obiettivi rientrano nei piani strategici del Comune di Arcola, che intende realizzare una nuova circonvallazione che consenta di limitare il traffico di attraversamento del centro abitato,

impegna il Governo

a valutare la predisposizione, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di un piano straordinario di risorse da destinare allo sviluppo ed alla ristrutturazione della rete infrastrutturale della Liguria, dando priorità alla realizzazione di progetti che consentano di raggiungere obiettivi di tutela, valorizzazione e sostenibilità ambientale ed urbana, tra cui il raddoppio della ferrovia Parma-La Spezia, la realizzazione di una strada di circonvallazione del centro abitato del comune di Arcola e la riqualificazione della passeggiata «Morin» della città di La Spezia, da attuarsi attraverso l'interramento di parte del Viale Italia.
9/2790-bis-AR/112Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di 39 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali il fisco, lavoro, sanità ed emergenza sanitaria;
    tra le misure introdotte in tema di politiche sociali nulla è stato fatto, anche in termini economici, per la prevenzione e lotta alle dipendenze patologiche, come invece sarebbe stato doveroso fare. Si ha la sensazione di una resa generalizzata di fronte al disagio ed alle dipendenze, normalizzati come inevitabili corollari della moderna società, che altro non è che l'anticamera del disimpegno, mentre la droga e le altre dipendenze da droga e comportamentali, che hanno trovato terreno fertile anche e ulteriormente nell'emergenza sanitaria da COVID-19, continuano a mietere sempre più vittime;
    dalla Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, sono in aumento i decessi per overdose che raggiungono i livelli del decennio precedente con oltre un decesso al giorno, principalmente da eroina e cocaina. I quantitativi di cocaina sequestrati sono quasi triplicati raggiungendo nel 2019 le 8,3 tonnellate. Secondo la Relazione europea sulla droga, presentata dall'OEDT per l'anno 2019, l'Italia è al terzo posto in Europa per frequenza di uso cocaina e, secondo l'ESPAD, al primo posto per uso di cannabis tra i giovani. Si diffondono, inoltre, le dipendenze da gioco d'azzardo, social e video giochi, oltre all'acquisto su internet di droghe legali e illegali, in particolare nel cosiddetto deep web;
    è di pochi mesi fa la notizia della morte dei due giovanissimi ragazzi, trovati nelle loro rispettive abitazioni, dopo aver comprato «15 euro di metadone» da un pusher di 41 anni, in merito al quale è intervenuto con parole dure il procuratore di Terni che si è detto sconvolto dalla «naturalezza con la quale parlano di droga (...). Non si rendevano conto dell'importanza delle loro dichiarazioni (...), dando per scontato che quella sostanza provoca sollievo e non è così nociva»;
    rispetto a questa emergenza sociale, da oltre 10 anni le istituzioni hanno relegato il tema delle droghe ad uno sterile dibattito sulla liberalizzazione e commercializzazione della cannabis e negato colpevolmente, a causa dell'azzeramento del fondo nazionale lotta alla droga, qualsiasi tipo di aiuto, strutturale e adeguato alla gravità del problema, ad iniziative di prevenzione, cura, reinserimento socio-lavorativo e contrasto in materia di dipendenze patologiche;
    alle dipendenze da droghe, illegali, inoltre, si sommano i comportamenti e i danni riferiti a quelle legali, come l'alcol e il fumo, oltre a dipendenze patologiche, definite comportamentali, come ad esempio la Dipendenza da Gioco d Azzardo, la dipendenza da internet, dal gaming o dai social network;
    solo pochi mesi fa è stata scoperta una rete di adolescenti, tra i 13 e i 17 anni, che partecipavano ad un gruppo social, definito dagli inquirenti «dell'orrore», nel quale si scambiavano immagini «di orribili violenze e con contenuti di alta crudeltà»: ragazzini che guardano altri ragazzini e bambini abusati. Dall'analisi del telefonino di un ragazzo coinvolto «erano presenti numerosi file “gore”, la nuova frontiera della divulgazione illegale, video e immagini provenienti dal dark web raffiguranti suicidi, mutilazioni, squartamenti e decapitazioni di persone, in qualche caso di animali»;
    pochi mesi fa un bambino di soli undici anni si è tolto la vita a Napoli buttandosi dal balcone, probabilmente a causa di un gioco, una « challenge» come la definiscono gli adolescenti, in cui devono superare prove di crescente pericolosità sino ad arrivare al gesto estremo del suicidio o di uccidere una persona cara;
    essere sempre on line, per le giovani generazioni, e non riuscire a farne a meno, presentando una vera sindrome astinenziale, rischia di assottigliare la linea di demarcazione tra vita reale e virtuale, dove i limiti sono inesistenti e amiche i giovanissimi sono esposti alla visione di immagini e video a carattere violento senza alcun filtro;
    le istituzioni hanno il dovere di intervenire con risolutezza nel contrasto alle droghe e alle dipendenze patologiche da sostanze, legali e illegali, oltre a quelle comportamentali come, dal gioco d'azzardo, da internet e dai social;
    è da questo impegno che passa la tutela del futuro dei nostri giovani e delle loro famiglie;
   appare opportuno:
    assumere iniziative di competenza, anche di carattere normativo, finalizzate a una revisione del testo unico Stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, affinché si ponga come reale strumento per il contrasto alle dipendenze, tutte le dipendenze, anche quelle cosiddette senza sostanza, comportamentali;
    modificare la normativa, anche in materia di tutela della privacy, che disciplina la possibilità da parte degli amministratori dei siti e delle piattaforme di file sharing di rimuovere il materiale caricato dagli utenti e fornire alle autorità competenti gli indirizzi IP di chi ha caricato e/o scaricato il materiale;
    assegnare la delega in materia di politiche antidroga,

impegna il Governo:

   a riconoscere la necessaria centralità al tema della lotta alle droghe, con particolare riguardo alla prevenzione, garantendo la riorganizzazione del sistema dei servizi e stanziando adeguati fondi per servizi pubblici e il privato sociale, anche sul piano delle risorse, umane, in particolare, rifinanziando il fondo nazionale di lotta alla droga al fine di garantire, in particolare:
    1) un adeguato supporto alle comunità, al servizio pubblico e alle associazioni impegnate nell'attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento socio-lavorativo delle persone con problemi di dipendenza patologica;
    2) la realizzazione quanto prima la Conferenza Nazionale sulle droghe, attesa da oltre dieci anni, affinché si possa inquadrare l'evoluzione del fenomeno nazionale con tutti gli operatori del settore pubblico e del mondo associativo;
    3) la costituzione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, l'organo che per legge, ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello nazionale ed internazionale;
    4) l'incremento delle attività di informazione e formazione circa i rischi correlati al web e ai social network nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di educare e sensibilizzare al tema i ragazzi in età scolare, con il coinvolgimento delle famiglie, a tutela della loro salute mentale e incolumità fisica.
9/2790-bis-AR/113Bellucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di 39 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali il fisco, lavoro, sanità ed emergenza sanitaria;
    tra le misure introdotte in tema di politiche sociali nulla è stato fatto, anche in termini economici, per la prevenzione e lotta alle dipendenze patologiche, come invece sarebbe stato doveroso fare. Si ha la sensazione di una resa generalizzata di fronte al disagio ed alle dipendenze, normalizzati come inevitabili corollari della moderna società, che altro non è che l'anticamera del disimpegno, mentre la droga e le altre dipendenze da droga e comportamentali, che hanno trovato terreno fertile anche e ulteriormente nell'emergenza sanitaria da COVID-19, continuano a mietere sempre più vittime;
    dalla Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, sono in aumento i decessi per overdose che raggiungono i livelli del decennio precedente con oltre un decesso al giorno, principalmente da eroina e cocaina. I quantitativi di cocaina sequestrati sono quasi triplicati raggiungendo nel 2019 le 8,3 tonnellate. Secondo la Relazione europea sulla droga, presentata dall'OEDT per l'anno 2019, l'Italia è al terzo posto in Europa per frequenza di uso cocaina e, secondo l'ESPAD, al primo posto per uso di cannabis tra i giovani. Si diffondono, inoltre, le dipendenze da gioco d'azzardo, social e video giochi, oltre all'acquisto su internet di droghe legali e illegali, in particolare nel cosiddetto deep web;
    è di pochi mesi fa la notizia della morte dei due giovanissimi ragazzi, trovati nelle loro rispettive abitazioni, dopo aver comprato «15 euro di metadone» da un pusher di 41 anni, in merito al quale è intervenuto con parole dure il procuratore di Terni che si è detto sconvolto dalla «naturalezza con la quale parlano di droga (...). Non si rendevano conto dell'importanza delle loro dichiarazioni (...), dando per scontato che quella sostanza provoca sollievo e non è così nociva»;
    rispetto a questa emergenza sociale, da oltre 10 anni le istituzioni hanno relegato il tema delle droghe ad uno sterile dibattito sulla liberalizzazione e commercializzazione della cannabis e negato colpevolmente, a causa dell'azzeramento del fondo nazionale lotta alla droga, qualsiasi tipo di aiuto, strutturale e adeguato alla gravità del problema, ad iniziative di prevenzione, cura, reinserimento socio-lavorativo e contrasto in materia di dipendenze patologiche;
    alle dipendenze da droghe, illegali, inoltre, si sommano i comportamenti e i danni riferiti a quelle legali, come l'alcol e il fumo, oltre a dipendenze patologiche, definite comportamentali, come ad esempio la Dipendenza da Gioco d Azzardo, la dipendenza da internet, dal gaming o dai social network;
    solo pochi mesi fa è stata scoperta una rete di adolescenti, tra i 13 e i 17 anni, che partecipavano ad un gruppo social, definito dagli inquirenti «dell'orrore», nel quale si scambiavano immagini «di orribili violenze e con contenuti di alta crudeltà»: ragazzini che guardano altri ragazzini e bambini abusati. Dall'analisi del telefonino di un ragazzo coinvolto «erano presenti numerosi file “gore”, la nuova frontiera della divulgazione illegale, video e immagini provenienti dal dark web raffiguranti suicidi, mutilazioni, squartamenti e decapitazioni di persone, in qualche caso di animali»;
    pochi mesi fa un bambino di soli undici anni si è tolto la vita a Napoli buttandosi dal balcone, probabilmente a causa di un gioco, una « challenge» come la definiscono gli adolescenti, in cui devono superare prove di crescente pericolosità sino ad arrivare al gesto estremo del suicidio o di uccidere una persona cara;
    essere sempre on line, per le giovani generazioni, e non riuscire a farne a meno, presentando una vera sindrome astinenziale, rischia di assottigliare la linea di demarcazione tra vita reale e virtuale, dove i limiti sono inesistenti e amiche i giovanissimi sono esposti alla visione di immagini e video a carattere violento senza alcun filtro;
    le istituzioni hanno il dovere di intervenire con risolutezza nel contrasto alle droghe e alle dipendenze patologiche da sostanze, legali e illegali, oltre a quelle comportamentali come, dal gioco d'azzardo, da internet e dai social;
    è da questo impegno che passa la tutela del futuro dei nostri giovani e delle loro famiglie;
   appare opportuno:
    assumere iniziative di competenza, anche di carattere normativo, finalizzate a una revisione del testo unico Stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, affinché si ponga come reale strumento per il contrasto alle dipendenze, tutte le dipendenze, anche quelle cosiddette senza sostanza, comportamentali;
    modificare la normativa, anche in materia di tutela della privacy, che disciplina la possibilità da parte degli amministratori dei siti e delle piattaforme di file sharing di rimuovere il materiale caricato dagli utenti e fornire alle autorità competenti gli indirizzi IP di chi ha caricato e/o scaricato il materiale;
    assegnare la delega in materia di politiche antidroga,

impegna il Governo:

   a riconoscere la necessaria centralità al tema della lotta alle droghe, con particolare riguardo alla prevenzione, garantendo la riorganizzazione del sistema dei servizi e stanziando adeguati fondi per servizi pubblici e il privato sociale, anche sul piano delle risorse, umane, in particolare, rifinanziando il fondo nazionale di lotta alla droga al fine di garantire, in particolare:
    1) un adeguato supporto alle comunità, al servizio pubblico e alle associazioni impegnate nell'attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento socio-lavorativo delle persone con problemi di dipendenza patologica;
    2) la realizzazione quanto prima la Conferenza Nazionale sulle droghe, attesa da oltre dieci anni, affinché si possa inquadrare l'evoluzione del fenomeno nazionale con tutti gli operatori del settore pubblico e del mondo associativo;
    3) a valutare l'opportunità della costituzione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, l'organo che per legge, ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello nazionale ed internazionale;
    4) l'incremento delle attività di informazione e formazione circa i rischi correlati al web e ai social network nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di educare e sensibilizzare al tema i ragazzi in età scolare, con il coinvolgimento delle famiglie, a tutela della loro salute mentale e incolumità fisica.
9/2790-bis-AR/113. (Testo modificato nel corso della seduta) Bellucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di 39 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali il fisco, lavoro, sanità ed emergenza sanitaria;
    nonostante le promesse, nulla è stato fatto a favore delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate che, insieme a tutto il personale sanitario, lottano in prima linea per contrastare l'emergenza sanitaria che ha investito anche l'Italia: carabinieri, poliziotti, finanzieri, agenti della Polizia Municipale impegnati in attività di controllo, nei posti di blocco e nel pattugliamento; appartenenti all'Esercito, alla Marina Militare e vigili del fuoco che soccorrono e prelevano i malati, attrezzano ospedali da campo o continuano a svolgere i propri compiti essenziali; nonché gli agenti di polizia penitenziaria costretti a lavorare senza poter rispettare le distanze di sicurezza, in un clima di tensione senza precedenti e in condizioni di rischio straordinario;
    dinanzi ai sacrifici richiesti, è dovere delle istituzioni riconoscere loro i giusti meriti, allentando così la pressione dei procedimenti attivati nei tribunali dalle famiglie delle Vittime del Dovere, costrette ad ottenere giustizia adendo le vie giudiziali;
    lo stesso decreto Rilancio ha riconosciuto lo status di Vittima al personale sanitario, sacrificatosi nell'adempimento della propria missione, quale esempio delle più alte virtù civiche,

impegna il Governo:

   a garantire l'equiparazione delle Vittime del Dovere alle Vittime del terrorismo, con estensione di pari tutele anche al personale sanitario (medici, infermieri, Oss) e agli appartenenti alle Forze dell'Ordine e Forze Armate che durante il servizio, in occasione della pandemia, sono periti o rimasti gravemente invalidi a causa del COVID-19;
   ad adeguare l'assegno vitalizio a favore delle Vittime del Dovere di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407;
   a rendere effettivo il diritto al collocamento mirato delle categorie protette, anche in funzione dell'ulteriore categoria di vittime COVID-19 del comparto sanitario di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9/2790-bis-AR/114Maschio, Varchi, Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di 39 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali il fisco, lavoro, sanità ed emergenza sanitaria;
    nonostante le promesse, nulla è stato fatto a favore delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate che, insieme a tutto il personale sanitario, lottano in prima linea per contrastare l'emergenza sanitaria che ha investito anche l'Italia: carabinieri, poliziotti, finanzieri, agenti della Polizia Municipale impegnati in attività di controllo, nei posti di blocco e nel pattugliamento; appartenenti all'Esercito, alla Marina Militare e vigili del fuoco che soccorrono e prelevano i malati, attrezzano ospedali da campo o continuano a svolgere i propri compiti essenziali; nonché gli agenti di polizia penitenziaria costretti a lavorare senza poter rispettare le distanze di sicurezza, in un clima di tensione senza precedenti e in condizioni di rischio straordinario;
    dinanzi ai sacrifici richiesti, è dovere delle istituzioni riconoscere loro i giusti meriti, allentando così la pressione dei procedimenti attivati nei tribunali dalle famiglie delle Vittime del Dovere, costrette ad ottenere giustizia adendo le vie giudiziali;
    lo stesso decreto Rilancio ha riconosciuto lo status di Vittima al personale sanitario, sacrificatosi nell'adempimento della propria missione, quale esempio delle più alte virtù civiche,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di:
    garantire l'equiparazione delle Vittime del Dovere alle Vittime del terrorismo, con estensione di pari tutele anche al personale sanitario (medici, infermieri, Oss) e agli appartenenti alle Forze dell'Ordine e Forze Armate che durante il servizio, in occasione della pandemia, sono periti o rimasti gravemente invalidi a causa del COVID-19;
    adeguare l'assegno vitalizio a favore delle Vittime del Dovere di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407;
    rendere effettivo il diritto al collocamento mirato delle categorie protette, anche in funzione dell'ulteriore categoria di vittime COVID-19 del comparto sanitario di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9/2790-bis-AR/114. (Testo modificato nel corso della seduta) Maschio, Varchi, Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di 39 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali il fisco, lavoro, sanità ed emergenza sanitaria;
    in particolare, la crisi sanitaria prodotta da COVID-19 si sta trasformando con impeto in una crisi occupazionale, con effetti dirompenti per il welfare e, in particolare, per la gestione delle pensioni e degli ammortizzatori sociali: escludendo le prestazioni temporanee, il disavanzo INPS per il 2020 potrebbe aggirarsi tra i 41 e i 49 miliardi, un livello da non sottovalutare;
    al 21 maggio erano già 7,7 milioni i lavoratori coinvolti in richieste di CIG, di cui il 71 per cento era già stato pagato, in prevalenza con l'anticipo da parte dell'azienda; così come sono aumentati notevolmente i sussidi di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL): nel periodo marzo-maggio è stato presentato il 40 per cento di richieste in più rispetto al 2019 e l'82 per cento delle domande riguarda contratti a termine scaduti, ma lasciati in essere dai vari decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno bloccato i licenziamenti fino al 21 marzo 2021;
    dopo tale data ai contratti a termine cessati si aggiungeranno i licenziamenti veri e propri: i contratti a termine attualmente sono oltre 3 milioni e sono i primi candidati alla cessazione del rapporto di lavoro; di questi, poi, 385.000 sono dipendenti da imprese sospese del comparto turismo-ristorazione e commercio al dettaglio, per i quali un ritorno al lavoro pare molto improbabile, come per buona parte degli 800.000 contratti part-time nello stesso comparto;
    se nel 2020 perderemo il 9,5 per cento del PIL, e ammesso che si cominci a recuperare nel 2021, possiamo ipotizzare in circa 1.500.000 i posti perduti, come denunciato da Confindustria che ipotizza in 1.700.000 i disoccupati «COVID»;
    la situazione non è più rosea per i liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali private che, al pari di tutte le Partite IVA, hanno registrato una drammatica contrazione del volume d'affari, ma non hanno beneficiato di alcuna indennità o possibilità di accesso a contributi, nonostante tutti gli indicatori abbiano bruscamente invertito la rotta nel primo quadrimestre del 2020, con un calo di circa 400.000 occupati e di circa 190.000 lavoratori indipendenti;
    tale situazione, se non verrà invertita la rotta, avrà presumibilmente effetti dirompenti sull'intero welfare e soprattutto sulle pensioni e la gestione degli ammortizzatori sociali,

impegna il Governo:

   a riconoscere un congruo incentivo economico ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, manterranno almeno l'80 per cento dei livelli occupazionali in forza alla data del 1o febbraio 2020;
   ad estendere i contributi a fondo perduto anche agli iscritti alle Casse di previdenza private che abbiano registrato un rilevante calo di fatturato al fine di garantire la sostenibilità delle professioni intellettuali, fondamentali per la tenuta del sistema Paese;
   ad introdurre una riforma della disciplina IRPEF, attraverso una rimodulazione delle attuali aliquote del terzo e del quarto scaglione, al fine di produrre una riduzione della pressione fiscale crescente per tutti i contribuenti con redditi fino a 150.000 euro.
9/2790-bis-AR/115Lucaselli, Foti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di 39 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali il fisco, lavoro, sanità ed emergenza sanitaria;
    in particolare, la crisi sanitaria prodotta da COVID-19 si sta trasformando con impeto in una crisi occupazionale, con effetti dirompenti per il welfare e, in particolare, per la gestione delle pensioni e degli ammortizzatori sociali: escludendo le prestazioni temporanee, il disavanzo INPS per il 2020 potrebbe aggirarsi tra i 41 e i 49 miliardi, un livello da non sottovalutare;
    al 21 maggio erano già 7,7 milioni i lavoratori coinvolti in richieste di CIG, di cui il 71 per cento era già stato pagato, in prevalenza con l'anticipo da parte dell'azienda; così come sono aumentati notevolmente i sussidi di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL): nel periodo marzo-maggio è stato presentato il 40 per cento di richieste in più rispetto al 2019 e l'82 per cento delle domande riguarda contratti a termine scaduti, ma lasciati in essere dai vari decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno bloccato i licenziamenti fino al 21 marzo 2021;
    dopo tale data ai contratti a termine cessati si aggiungeranno i licenziamenti veri e propri: i contratti a termine attualmente sono oltre 3 milioni e sono i primi candidati alla cessazione del rapporto di lavoro; di questi, poi, 385.000 sono dipendenti da imprese sospese del comparto turismo-ristorazione e commercio al dettaglio, per i quali un ritorno al lavoro pare molto improbabile, come per buona parte degli 800.000 contratti part-time nello stesso comparto;
    se nel 2020 perderemo il 9,5 per cento del PIL, e ammesso che si cominci a recuperare nel 2021, possiamo ipotizzare in circa 1.500.000 i posti perduti, come denunciato da Confindustria che ipotizza in 1.700.000 i disoccupati «COVID»;
    la situazione non è più rosea per i liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali private che, al pari di tutte le Partite IVA, hanno registrato una drammatica contrazione del volume d'affari, ma non hanno beneficiato di alcuna indennità o possibilità di accesso a contributi, nonostante tutti gli indicatori abbiano bruscamente invertito la rotta nel primo quadrimestre del 2020, con un calo di circa 400.000 occupati e di circa 190.000 lavoratori indipendenti;
    tale situazione, se non verrà invertita la rotta, avrà presumibilmente effetti dirompenti sull'intero welfare e soprattutto sulle pensioni e la gestione degli ammortizzatori sociali,

impegna il Governo:

   ad estendere i contributi a fondo perduto anche agli iscritti alle Casse di previdenza private che abbiano registrato un rilevante calo di fatturato al fine di garantire la sostenibilità delle professioni intellettuali, fondamentali per la tenuta del sistema Paese;
   ad introdurre una riforma della disciplina IRPEF, attraverso una rimodulazione delle attuali aliquote del terzo e del quarto scaglione, al fine di produrre una riduzione della pressione fiscale crescente per tutti i contribuenti con redditi fino a 150.000 euro.
9/2790-bis-AR/115. (Testo modificato nel corso della seduta) Lucaselli, Foti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di 39 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali il fisco, lavoro, sanità ed emergenza sanitaria;
    la portualità è uno dei principali pilastri dell'economia nazionale, con una valenza in grado di attrarre a se sistemi economici che rappresentano una percentuale importante della produzione di valore della nostra industria, del commercio e dei servizi: secondo un recente rapporto, l'economia del mare nel 2017 contribuiva al PIL italiano per 34,3 miliardi di euro; una centralità che negli ultimi anni è stata fotografata dai significativi e importanti aumenti dei traffici e dei volumi di merce passata per i porti italiani;
    assumere un ruolo da protagonista nelle reti commerciali marittime rappresenta infatti una sfida fondamentale non soltanto dal punto vista commerciale e industriale, ma anche in ottica geopolitica;
    nonostante tale consapevolezza, la rete logistica e infrastrutturale del Mezzogiorno vive ancora un importante divario rispetto al Nord Italia, come riconosciuto dallo stesso Presidente Conte in occasione della presentazione del nuovo Piano Sud 2030 presentato a Gioia Tauro;
    il rilancio del Sud Italia non può non passare dall'adeguamento e potenziamento degli assi viari e ferroviari di connessione con le aree industriali, con i porti, interporti e retroporti; nonché di adeguamento dei porti, degli approdi e dei servizi a terra per uno sviluppo efficiente del traffico merci, anche al fine di garantire alle ZES di esprimere tutte le loro potenzialità;
    il Rapporto SACE-SIMEST 2018 ha stimato che il gap di qualità logistica rispetto alla Germania costa all'Italia 70 miliardi di euro in export mancato;
    l'efficienza dei sistemi portuali e la loro funzionalità rappresentano fattori che possono fare la differenza e difendere la portualità investendo sulla sua crescita significa investire per dare sostegno e sviluppo all'economia di tutta la Nazione;
    la definizione delle risorse statali dovrebbe sempre essere guidata dal principio di riequilibrio territoriale in favore delle regioni del Mezzogiorno o dei territori più svantaggiati,

impegna il Governo:

   a stanziare adeguate risorse, nella misura non inferiore a 10 milioni di euro, per interventi di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione del porto di Vibo Valentia;
   a stanziare adeguate risorse, nella misura non inferiore a 5 milioni di euro, per interventi di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione del porto di Catanzaro;
   a ripristinare le risorse destinate alle Zone economiche speciali del Mezzogiorno, da destinare a misure di semplificazione burocratica e credito d'imposta per incentivare le aziende a insediarsi o investire in territori fortemente penalizzati.
9/2790-bis-AR/116Ferro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di 39 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali il fisco, lavoro, sanità ed emergenza sanitaria;
    la portualità è uno dei principali pilastri dell'economia nazionale, con una valenza in grado di attrarre a se sistemi economici che rappresentano una percentuale importante della produzione di valore della nostra industria, del commercio e dei servizi: secondo un recente rapporto, l'economia del mare nel 2017 contribuiva al PIL italiano per 34,3 miliardi di euro; una centralità che negli ultimi anni è stata fotografata dai significativi e importanti aumenti dei traffici e dei volumi di merce passata per i porti italiani;
    assumere un ruolo da protagonista nelle reti commerciali marittime rappresenta infatti una sfida fondamentale non soltanto dal punto vista commerciale e industriale, ma anche in ottica geopolitica;
    nonostante tale consapevolezza, la rete logistica e infrastrutturale del Mezzogiorno vive ancora un importante divario rispetto al Nord Italia, come riconosciuto dallo stesso Presidente Conte in occasione della presentazione del nuovo Piano Sud 2030 presentato a Gioia Tauro;
    il rilancio del Sud Italia non può non passare dall'adeguamento e potenziamento degli assi viari e ferroviari di connessione con le aree industriali, con i porti, interporti e retroporti; nonché di adeguamento dei porti, degli approdi e dei servizi a terra per uno sviluppo efficiente del traffico merci, anche al fine di garantire alle ZES di esprimere tutte le loro potenzialità;
    il Rapporto SACE-SIMEST 2018 ha stimato che il gap di qualità logistica rispetto alla Germania costa all'Italia 70 miliardi di euro in export mancato;
    l'efficienza dei sistemi portuali e la loro funzionalità rappresentano fattori che possono fare la differenza e difendere la portualità investendo sulla sua crescita significa investire per dare sostegno e sviluppo all'economia di tutta la Nazione;
    la definizione delle risorse statali dovrebbe sempre essere guidata dal principio di riequilibrio territoriale in favore delle regioni del Mezzogiorno o dei territori più svantaggiati,

impegna il Governo:

   a valutare, esaminato il quadro normativo vigente anche europeo e compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'adozione delle più opportune inizative volte a:
    stanziare adeguate risorse, nella misura non inferiore a 10 milioni di euro, per interventi di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione del porto di Vibo Valentia;
    stanziare adeguate risorse, nella misura non inferiore a 5 milioni di euro, per interventi di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione del porto di Catanzaro;
    ripristinare le risorse destinate alle Zone economiche speciali del Mezzogiorno, da destinare a misure di semplificazione burocratica e credito d'imposta per incentivare le aziende a insediarsi o investire in territori fortemente penalizzati.
9/2790-bis-AR/116. (Testo modificato nel corso della seduta) Ferro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di 39 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali il fisco, lavoro, sanità ed emergenza sanitaria;
    dall'inizio dei diffondersi del COVID-19, sono diversi gli operatori della giustizia risultati positivi al tampone o posti in quarantena per contagi verificatisi nell'ufficio giudiziario ove prestano attività;
    in particolare, da tempo vengono denunciate le inaccettabili condizioni in cui la categoria del giudici onorari opera, unitamente all'annosa e mai risolta problematica che la pandemia ha riproposto in tutta la sua drammaticità: i magistrati onorari, pur essendo qualificati come lavoratori subordinati a tempo determinato dalla nota sentenza «UX» dalla Corte di giustizia europea, continuano ed essere esclusi da qualsiasi tutela in caso di malattia o di sospensione dell'attività dei tribunali;
    chi è costretto ad affrontare una malattia, infatti, oltre a dover combattere contro il male, viene abbandonato dallo Stato e privato di ogni sostegno economico per se e per la propria famiglia e lo stesso accade in caso di sospensione dell'attività dei tribunali, come recentemente successo in periodo di lockdown, o di semplice rallentamento con riduzione delle udienze, uniche attività retribuite con il sistema a cottimo;
    sono circa 5.000 i magistrati onorari, il secondo pilastro fondamentale per l'esercizio della giurisdizione, che consentono di smaltire circa il 60 per cento del carico dei processi civili e penali: alcuni di questi professionisti lavorano anche da 20 anni, con gli stessi doveri dei magistrati ordinari ma senza averne gli stessi diritti assistenziali e previdenziali e percependo una retribuzione e indennità pari a circa un sesto di un magistrato ordinario;
    il nostro appare un sistema drammaticamente bipolare, che da un lato continua a pagare decine di milioni di indennizzi per violazione del principio del giusto processo e dall'altro non sembra intenzionato a riformare il sistema; da un lato si serve, perché non può farne a meno, della magistratura onoraria per far funzionare la macchina della giustizia, ma dall'altro non è disposto a riconoscere ai giudici onorari i diritti spettanti;
    lo stesso neo presidente della Corte Costituzionale Coraggio è intervenuto duramente sulla questione dei giudici onorari, ricordando lo sciopero della fame iniziato da due giudici onorari di Palermo, a cui ha fatto eco un duro sciopero nazionale di tutta la categoria, pronta ad astenersi dalle udienze per tutto il mese di dicembre: «Certo, lo sciopero della fame colpisce. La Corte quello che poteva fare lo ha fatto. Anche se intervenendo su un caso marginale (quello del rimborso delle spese legali, ndr.). Però ha affermato un principio importante. La funzione è la stessa, sia che si giudichi su materie di minore o maggiore rilevanza economica, i criteri sono sempre identici, la serenità rispetto alle parti. Ma bisogna riflettere fino a che punto l'identità di funzione si traduce poi nel rapporto di impiego. L'Italia è inadempiente rispetto all'Europa, anche se si era impegnata a intervenire. Adesso un passo è urgente. Ma i tempi e l'oggetto della partita vanno rimessi al Parlamento»;
    anche il Sottosegretario alla Giustizia, Vittorio Ferraresi, ha recentemente riconosciuto come «non sia più rinviabile un intervento immediato che possa dare tranquillità alla magistratura onoraria, modificando la disciplina attuale con dei correttivi indispensabili, in una situazione già critica. Con adeguati correttivi e risorse aggiuntive [...] possiamo dare un segnale importante di tutela per chi ha svolto e continua a svolgere un'attività fondamentale per lo Stato, e ragionare successivamente di una complessiva riforma di un settore essenziale per il nostro sistema giudiziario. L'emergenza sanitaria e il blocco dei lavori parlamentari non connessi al COVID-19 ci pongono di fronte a una scelta necessaria»;
    appare opportuno assumere iniziative per garantire che i magistrati onorari in servizio da decenni possano, a domanda, chiedere il trasferimento di sede,

impegna il Governo:

   ad individuare, con urgenza, le risorse destinate a:
    garantire la giusta retribuzione per la magistratura ordinaria, in linea con i principi costituzionali e le norme comunitarie e nazionali, anche al fine di scongiurare gli effetti della precedente riforma che si dispiegheranno a partire dal 2021;
    garantire la permanenza in servizio dei magistrati onorari come lavoratori con i diritti propri di lavoratori subordinati, così come già previsto in passato con la legge n. 217 del 1974, in ottemperanza alla sentenza del 16 luglio 2020 della Corte di giustizia europea ed in linea al recentissimo richiamo del Presidente della Corte costituzionale;
    prevedere l'indennità di malattia e le tutele previdenziali per i magistrati onorari.
9/2790-bis-AR/117Varchi, Maschio, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di 39 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali il fisco, lavoro, sanità ed emergenza sanitaria;
    dall'inizio dei diffondersi del COVID-19, sono diversi gli operatori della giustizia risultati positivi al tampone o posti in quarantena per contagi verificatisi nell'ufficio giudiziario ove prestano attività;
    in particolare, da tempo vengono denunciate le inaccettabili condizioni in cui la categoria del giudici onorari opera, unitamente all'annosa e mai risolta problematica che la pandemia ha riproposto in tutta la sua drammaticità: i magistrati onorari, pur essendo qualificati come lavoratori subordinati a tempo determinato dalla nota sentenza «UX» dalla Corte di giustizia europea, continuano ed essere esclusi da qualsiasi tutela in caso di malattia o di sospensione dell'attività dei tribunali;
    chi è costretto ad affrontare una malattia, infatti, oltre a dover combattere contro il male, viene abbandonato dallo Stato e privato di ogni sostegno economico per se e per la propria famiglia e lo stesso accade in caso di sospensione dell'attività dei tribunali, come recentemente successo in periodo di lockdown, o di semplice rallentamento con riduzione delle udienze, uniche attività retribuite con il sistema a cottimo;
    sono circa 5.000 i magistrati onorari, il secondo pilastro fondamentale per l'esercizio della giurisdizione, che consentono di smaltire circa il 60 per cento del carico dei processi civili e penali: alcuni di questi professionisti lavorano anche da 20 anni, con gli stessi doveri dei magistrati ordinari ma senza averne gli stessi diritti assistenziali e previdenziali e percependo una retribuzione e indennità pari a circa un sesto di un magistrato ordinario;
    il nostro appare un sistema drammaticamente bipolare, che da un lato continua a pagare decine di milioni di indennizzi per violazione del principio del giusto processo e dall'altro non sembra intenzionato a riformare il sistema; da un lato si serve, perché non può farne a meno, della magistratura onoraria per far funzionare la macchina della giustizia, ma dall'altro non è disposto a riconoscere ai giudici onorari i diritti spettanti;
    lo stesso neo presidente della Corte Costituzionale Coraggio è intervenuto duramente sulla questione dei giudici onorari, ricordando lo sciopero della fame iniziato da due giudici onorari di Palermo, a cui ha fatto eco un duro sciopero nazionale di tutta la categoria, pronta ad astenersi dalle udienze per tutto il mese di dicembre: «Certo, lo sciopero della fame colpisce. La Corte quello che poteva fare lo ha fatto. Anche se intervenendo su un caso marginale (quello del rimborso delle spese legali, ndr.). Però ha affermato un principio importante. La funzione è la stessa, sia che si giudichi su materie di minore o maggiore rilevanza economica, i criteri sono sempre identici, la serenità rispetto alle parti. Ma bisogna riflettere fino a che punto l'identità di funzione si traduce poi nel rapporto di impiego. L'Italia è inadempiente rispetto all'Europa, anche se si era impegnata a intervenire. Adesso un passo è urgente. Ma i tempi e l'oggetto della partita vanno rimessi al Parlamento»;
    anche il Sottosegretario alla Giustizia, Vittorio Ferraresi, ha recentemente riconosciuto come «non sia più rinviabile un intervento immediato che possa dare tranquillità alla magistratura onoraria, modificando la disciplina attuale con dei correttivi indispensabili, in una situazione già critica. Con adeguati correttivi e risorse aggiuntive [...] possiamo dare un segnale importante di tutela per chi ha svolto e continua a svolgere un'attività fondamentale per lo Stato, e ragionare successivamente di una complessiva riforma di un settore essenziale per il nostro sistema giudiziario. L'emergenza sanitaria e il blocco dei lavori parlamentari non connessi al COVID-19 ci pongono di fronte a una scelta necessaria»;
    appare opportuno assumere iniziative per garantire che i magistrati onorari in servizio da decenni possano, a domanda, chiedere il trasferimento di sede,

impegna il Governo:

   a proseguire nella definizione di attività istruttorie poste in essere per l'elaborazione di una soluzione normativa che in tempi brevi assicuri l'adozione di una disciplina che delinei lo Statuto giuridico ed economico dei magistrati onorari nel rispetto del quadro normativo, costituzionale ed eurounitario.
9/2790-bis-AR/117. (Testo modificato nel corso della seduta) Varchi, Maschio, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di 39 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali il fisco, lavoro, sanità ed emergenza sanitaria;
    da anni i nostri negozi e, in generale, le attività produttive lottano contro la crisi, cercando di adeguarsi ai livelli di servizio e alle offerte commerciali proposte dai giganti del commercio elettronico e dalla grande distribuzione, finora senza troppa fortuna per una serie di ragioni, primo fra tutte, una iniquità fiscale tra i due tipi di attività, a cui non si è mai pensato di porre rimedio;
    non si può da un lato riconoscere che i sistemi commerciali delle aree urbane rappresentino veri e propri luoghi di riferimento per intere comunità, e dall'altra far «suicidare» il commercio di vicinato nell'assenza totale di regole condivise e di un supporto delle istituzioni; che è, di fatto, quanto sta accadendo, con notevoli ripercussioni sul piano occupazionale, sociale e di tenuta del sistema produttivo nazionale: solo a titolo esemplificativo, se i negozi fisici, in media, impiegano 49 persone per ogni 10 milioni di vendite, nel caso di Amazon si scende a 23 persone, sempre per ogni 10 milioni di ricavi; i commercianti hanno limiti di orari, non possono stare sempre aperti come, invece, può fare un negozio on line; i commercianti che decidono di praticare sconti su alcuni articoli, fuori dal periodo dei saldi, devono comunicarlo al comune; on line si può scontare tutto, senza dar conto a nessuno;
    nel 2020, ogni giorno ci viene ricordata l'emergenza sociale quale conseguenza drammatica dell'emergenza sanitaria che il mondo sta vivendo: migliaia di posti di lavoro sono scomparsi, il tasso di occupazione è sceso al 57,9 per cento (penultimo posto in Europa) e quello di disoccupazione è al 6,3 per cento (tra i più bassi degli ultimi decenni), con un'incidenza dei «nuovi poveri» passata dal 31 per cento al 45 per cento;
    tale situazione senza precedenti, però, è anche conseguenza diretta dei nostri metodi di produzione, globalizzati, che se da un lato, quello più facile da vedere, ostentano efficienza, comodità e un relativo risparmio; dall'altro lato ci hanno mostrato un mondo sempre più povero, meno tutelato, ricattabile: se a un risparmio di tempo c denaro individuali corrisponde un maggior costo sociale in termini di dignità dei lavoratori e posti di lavoro, allora il bilancio è certamente negativo. E lo è per tutti, perché una società più povera, in termini economici, morali, di sicurezza è un costo per tutti;
    e non solo, perché alla perdita di lavoro si aggiunge quella di gettito fiscale locale, ponendoci davanti a un duplice evidente problema: di concorrenza sleale verso gli altri operatori commerciali e di perdita di importanti risorse da investire sul territorio;
    i giganti del web nel 2018 hanno versato all'erario 64 milioni di euro, pari a circa il 2,7 per cento dei ricavi; nulla in confronto alla crescita vertiginosa dei fatturati, con picchi anche del 300 per cento e incassi pari a 850 miliardi di euro;
    un recente report dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre ha evidenziato che le piccole e medie imprese (Pmi) italiane hanno un carico fiscale quasi doppio delle multinazionali del web: se, infatti le prime registrano un carico fiscale complessivo che si attesta al 59,1 per cento dei profitti (The World Bank, «Doing Business 2020», 24 ottobre 2019), le multinazionali del web presenti in Italia, o meglio le controllate di questi giganti economici ubicate sul nostro territorio, registrano un tax rate del 33,1 per cento: è necessario un intervento che consenta di recuperare un serio obiettivo di equità fiscale;
    un evento catastrofico come l'emergenza pandemica potrebbe paradossalmente portare nuova linfa ai piccoli esercizi e alle micro-imprese commerciali, ma per uscire da questa crisi bisogna far leva sugli strumenti innovativi e recuperare spirito di solidarietà, tornando ad occuparsi dei nostri negozi «di strada», nei centri storici, come nelle periferie;
    le istituzioni hanno il dovere di sostenere con lo stesso parametro usato per i lavoratori dipendenti i negozi di vicinato, non solo per ovvie ragioni economiche, ma per presidiare una socialità e una qualità della vita ormai perse: questi negozi, nei piccoli centri come nelle periferie delle grandi città, rappresentano luoghi di aggregazione, un avamposto contro l'illegalità, il degrado, la desertificazione di strade e quartieri;
    la sopravvivenza del commercio nelle nostre città ha oggi solo una soluzione: strumenti che incoraggino i negozi di vicinato a concorrere con i giganti del web e della grande distribuzione,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative di competenza per mettere gli esercizi di vicinato in condizione di concorrere con i colossi del web, salvaguardando il nostro tessuto economico e sociale, attraverso la previsione di regole eque ed uniformi per tutti, anche per quanto riguarda le promozioni commerciali, come il black Friday o il Prime Day, a tutela dei consumatori e di un mercato sano;
   a introdurre una tassazione agevolata per le attività commerciali in zone svantaggiate, dai piccoli comuni, alle periferie delle città metropolitane, alle aree depresse;
   a modificare i parametri della «Digital tax» per escludervi dal campo di applicazione le imprese nazionali e colpire le asimmetrie fiscali di cui godono le multinazionali del web, destinando prioritariamente le risorse ricavate al ristoro delle piccole e medie imprese e delle attività commerciali di vicinato, tra cui le botteghe storiche, che rappresentano un patrimonio unico dal punto di vista culturale e della tutela del made in Italy;
   a prevedere adeguati strumenti, anche di carattere economico e tecnologico, per favorire l'attività di consegna a domicilio e di commercio on line delle micro-imprese commerciali italiane;
   a porre in essere ogni iniziativa di competenza presso le competenti sedi europee finalizzata a rivedere la proposta di direttiva COM(2018)148 final del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali, al fine di assicurare una tassazione coordinata a livello globale che consenta di limitare i comportamenti di elusione fiscale.
9/2790-bis-AR/118Rampelli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di 39 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali il fisco, lavoro, sanità ed emergenza sanitaria;
    da anni i nostri negozi e, in generale, le attività produttive lottano contro la crisi, cercando di adeguarsi ai livelli di servizio e alle offerte commerciali proposte dai giganti del commercio elettronico e dalla grande distribuzione, finora senza troppa fortuna per una serie di ragioni, primo fra tutte, una iniquità fiscale tra i due tipi di attività, a cui non si è mai pensato di porre rimedio;
    non si può da un lato riconoscere che i sistemi commerciali delle aree urbane rappresentino veri e propri luoghi di riferimento per intere comunità, e dall'altra far «suicidare» il commercio di vicinato nell'assenza totale di regole condivise e di un supporto delle istituzioni; che è, di fatto, quanto sta accadendo, con notevoli ripercussioni sul piano occupazionale, sociale e di tenuta del sistema produttivo nazionale: solo a titolo esemplificativo, se i negozi fisici, in media, impiegano 49 persone per ogni 10 milioni di vendite, nel caso di Amazon si scende a 23 persone, sempre per ogni 10 milioni di ricavi; i commercianti hanno limiti di orari, non possono stare sempre aperti come, invece, può fare un negozio on line; i commercianti che decidono di praticare sconti su alcuni articoli, fuori dal periodo dei saldi, devono comunicarlo al comune; on line si può scontare tutto, senza dar conto a nessuno;
    nel 2020, ogni giorno ci viene ricordata l'emergenza sociale quale conseguenza drammatica dell'emergenza sanitaria che il mondo sta vivendo: migliaia di posti di lavoro sono scomparsi, il tasso di occupazione è sceso al 57,9 per cento (penultimo posto in Europa) e quello di disoccupazione è al 6,3 per cento (tra i più bassi degli ultimi decenni), con un'incidenza dei «nuovi poveri» passata dal 31 per cento al 45 per cento;
    tale situazione senza precedenti, però, è anche conseguenza diretta dei nostri metodi di produzione, globalizzati, che se da un lato, quello più facile da vedere, ostentano efficienza, comodità e un relativo risparmio; dall'altro lato ci hanno mostrato un mondo sempre più povero, meno tutelato, ricattabile: se a un risparmio di tempo c denaro individuali corrisponde un maggior costo sociale in termini di dignità dei lavoratori e posti di lavoro, allora il bilancio è certamente negativo. E lo è per tutti, perché una società più povera, in termini economici, morali, di sicurezza è un costo per tutti;
    e non solo, perché alla perdita di lavoro si aggiunge quella di gettito fiscale locale, ponendoci davanti a un duplice evidente problema: di concorrenza sleale verso gli altri operatori commerciali e di perdita di importanti risorse da investire sul territorio;
    i giganti del web nel 2018 hanno versato all'erario 64 milioni di euro, pari a circa il 2,7 per cento dei ricavi; nulla in confronto alla crescita vertiginosa dei fatturati, con picchi anche del 300 per cento e incassi pari a 850 miliardi di euro;
    un recente report dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre ha evidenziato che le piccole e medie imprese (Pmi) italiane hanno un carico fiscale quasi doppio delle multinazionali del web: se, infatti le prime registrano un carico fiscale complessivo che si attesta al 59,1 per cento dei profitti (The World Bank, «Doing Business 2020», 24 ottobre 2019), le multinazionali del web presenti in Italia, o meglio le controllate di questi giganti economici ubicate sul nostro territorio, registrano un tax rate del 33,1 per cento: è necessario un intervento che consenta di recuperare un serio obiettivo di equità fiscale;
    un evento catastrofico come l'emergenza pandemica potrebbe paradossalmente portare nuova linfa ai piccoli esercizi e alle micro-imprese commerciali, ma per uscire da questa crisi bisogna far leva sugli strumenti innovativi e recuperare spirito di solidarietà, tornando ad occuparsi dei nostri negozi «di strada», nei centri storici, come nelle periferie;
    le istituzioni hanno il dovere di sostenere con lo stesso parametro usato per i lavoratori dipendenti i negozi di vicinato, non solo per ovvie ragioni economiche, ma per presidiare una socialità e una qualità della vita ormai perse: questi negozi, nei piccoli centri come nelle periferie delle grandi città, rappresentano luoghi di aggregazione, un avamposto contro l'illegalità, il degrado, la desertificazione di strade e quartieri;
    la sopravvivenza del commercio nelle nostre città ha oggi solo una soluzione: strumenti che incoraggino i negozi di vicinato a concorrere con i giganti del web e della grande distribuzione,

impegna il Governo:

   a valutare, esaminato il quadro normativo vigente anche europeo e compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'adozione delle più opportune iniziative volte a:
    assumere iniziative di competenza per mettere gli esercizi di vicinato in condizione di concorrere con i colossi del web, salvaguardando il nostro tessuto economico e sociale, attraverso la previsione di regole eque ed uniformi per tutti, anche per quanto riguarda le promozioni commerciali, come il black Friday o il Prime Day, a tutela dei consumatori e di un mercato sano;
    introdurre una tassazione agevolata per le attività commerciali in zone svantaggiate, dai piccoli comuni, alle periferie delle città metropolitane, alle aree depresse;
    modificare i parametri della «Digital tax» per escludervi dal campo di applicazione le imprese nazionali e colpire le asimmetrie fiscali di cui godono le multinazionali del web, destinando prioritariamente le risorse ricavate al ristoro delle piccole e medie imprese e delle attività commerciali di vicinato, tra cui le botteghe storiche, che rappresentano un patrimonio unico dal punto di vista culturale e della tutela del made in Italy;
    prevedere adeguati strumenti, anche di carattere economico e tecnologico, per favorire l'attività di consegna a domicilio e di commercio on line delle micro-imprese commerciali italiane;
    porre in essere ogni iniziativa di competenza presso le competenti sedi europee finalizzata a rivedere la proposta di direttiva COM(2018)148 final del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali, al fine di assicurare una tassazione coordinata a livello globale che consenta di limitare i comportamenti di elusione fiscale.
9/2790-bis-AR/118. (Testo modificato nel corso della seduta) Rampelli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    la soglia massima per il pagamento in contanti è fissata a 2.000 euro, come previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera A del decreto-legge n. 124 del 2019);
    tuttavia, la legge di Bilancio, 27 dicembre 2019, n. 160, in modo non coerente con la predetta disposizione, ha previsto, al comma 679, tra l'altro, che per il riconoscimento della detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento ai fini Irpef delle spese sanitarie, è necessario che il pagamento sia effettuato con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, escludendo, il pagamento in contanti, qualunque sia l'importo erogato. Il successivo comma 680 prevede che il predetto limite non si applica solo alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale;
    di conseguenza, da una mera lettura delle norme in questione il contribuente comprende che, pur in presenza di una fattura, non potrà ottenere alcuna detrazione per ulteriori spese sanitarie oltre a quelle previste, se viene utilizzato il contante ai fini del pagamento, ad esempio, nel caso di una visita specialistica da un medico privato; con una circolare, del 16 ottobre 2020, anche il Direttore dell'Agenzia ha fornito chiarimenti in materia di tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, precisando che, nella dichiarazione «precompilata», i dati delle spese sanitarie e veterinarie, forniti all'Agenzia delle entrate dal Sistema Tessera Sanitaria, sono esclusivamente quelli relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, vale a dire con «carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento»;
    il predetto sistema di rilevazione delle spese disposto dall'Agenzia delle entrate è conseguenza del limite alla detrazione introdotto dalla legge di Bilancio per l'anno finanziario 2020 di cui ai commi 679-680, sopra citati;
    è evidente l'illogicità della procedura in questione che attesta, innanzitutto, un difetto di coordinamento della normativa sull'uso dei contanti e, inoltre, l'inadeguatezza del sistema poiché esclude un tracciamento tramite fattura elettronica; in conformità ad una normativa che ammette l'uso del contante fino a 2.000 euro, è inammissibile che non si possa detrarre una somma legittimamente pagata e regolarmente certificata dalla relativa fattura oggetto della prestazione del professionista, che rende il pagamento perfettamente tracciabile, in termini di dimostrazione dell'evidenza dell'atto;
    sicché, l'Agenzia dell'entrate riferendosi alla norma della legge di bilancio che in modo evidente difetta di coordinamento, omette di prevedere una forma di trasmissione della fattura al sistema in modo da consentire la presa in carico della spesa ai fini della annuale dichiarazione dei redditi, anche nella precompilata;
    non vi è dubbio che il predetto sistema necessità di un intervento normativo, poiché oltre a non apparire coerente con la normativa in materia di utilizzo del contante, non risulta neanche chiara e comprensibile ai cittadini, già afflitti da una legislazione in materia fiscale sempre più complessa e contorta,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti normativi affinché la procedura disposta per la detrazione delle spese sanitarie sia coerente con la legge sull'utilizzo del contante, e venga riconosciuta con modalità agevoli per il cittadino, nella dichiarazione dei redditi (precompilata e non) anche quando il pagamento sia effettuato in contanti, in presenza di una fattura che attesti il pagamento – e non esclusivamente quando la spesa avvenga con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che escludono il pagamento in contanti.
9/2790-bis-AR/119Rizzetto, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 159 al comma 1 autorizza il Ministero della giustizia, per l'anno 2021, ad assumere magistrati ordinari che risultino vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, in aggiunta a quelli di cui è prevista l'assunzione in base alla normativa in vigore; il medesimo comma stanzia altresì le risorse finanziarie necessarie nel limite di euro 6.981.028 per il primo anno fino ad arrivare a euro 25.606.881 a decorrere dall'anno 2030;
    secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, le assunzioni in oggetto sono essenzialmente motivate dalle gravi scoperture di organico che caratterizzano l'amministrazione della giustizia, tanto da essere previste in aggiunta alle facoltà assunzionali già riconosciute dalla normativa attualmente vigente;
    i commi 1-bis e 1-ter, inseriti nel corso dell'esame in commissione, intervengono inoltre sulla disciplina delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento (disciplina introdotta nella legge n. 48 del 2001, sul ruolo organico della magistratura, dalla legge di bilancio dello scorso anno); la disposizione riconosce ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale un incentivo economico per il periodo di effettivo servizio prestato e per un massimo di 24 mesi, pari al 50 per cento dell'indennità mensile prevista per il magistrato trasferito d'ufficio a sedi disagiate;
   considerato che l'arretrato giudiziario – anche alla luce della sospensione dei procedimenti civili penali ed amministrativi e dei rinvii di cui ai provvedimenti disposti negli scorsi mesi per effetto della situazione di emergenza – assume dimensioni preoccupanti, non si può non rilevare che, contestualmente alle nuove assunzioni e alla concessione di incentivi economici, è giusto ed opportuno provvedere a concentrare tutte le forze in campo a svolgere attività giurisdizionale;
    risulta invece molto contraddittorio investire cospicue risorse per coprire le vacanze di organico e dall'altro non operare per indirizzare tutte le risorse verso la giurisdizione, intervenendo decisamente sul fenomeno dei magistrati fuori ruolo, che a centinaia, sono sottratti alla quotidianità dei palazzi di Giustizia (in gran numero sono di stanza al ministero della Giustizia);
    il Governo nei mesi scorsi si era impegnato, accogliendo un ordine del giorno alla Camera, «ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a ridurre gli incarichi in posizione di fuori ruolo a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato»;
    l'impegno non è stato rispettato. Il numero dei magistrati ordinari fuori ruolo è addirittura lievitato rispetto al momento di accoglimento dell'ordine del giorno e molti sono stati indirizzati al ministero della Giustizia,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza un'iniziativa normativa volta a ridurre drasticamente il numero degli attuali incarichi in posizione di fuori ruolo a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato.
9/2790-bis-AR/120Costa, Angiola, Frate, Magi.


   La Camera,
   premesso che:
    la pandemia dovuta al Covid-19 sta mettendo a dura prova il sistema Paese e si tratta di una crisi economica e sociale senza precedenti che richiede di sfruttare al massimo tutte le risorse e gli strumenti disponibili;
    la diplomazia culturale è una parte fondamentale della politica estera del nostro Paese. Il Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale afferma che le istituzioni scolastiche all'estero costituiscono una risorsa per la promozione della lingua e della cultura italiana e che le scuole italiane presenti in tutto il mondo rappresentano uno strumento di diffusione di idee, progetti, iniziative in raccordo con le Ambasciate e i Consolati e con le priorità della politica italiana;
    le scuole italiane sono un punto di riferimento nei Paesi in cui operano, potendo produrre per l'Italia ritorni di lunga durata in tutti i settori: culturale, politico ed economico. Tanto che presso il Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, all'interno della Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese, è stata istituita la Direzione centrale della cultura e della lingua italiana;
    l'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha autorizzato l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, di un fondo da ripartire per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero;
    con decreto ministeriale n. 525 del 2017 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha approvato un programma di interventi da finanziare con il suddetto fondo per il quadriennio 2017-2020 per un importo complessivo di euro 19.500.000;
    l'articolo 14, commi 4-ter e 4-quater, della legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché di innovazione tecnologica», prevede il rifinanziamento del fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, per il 2021 e il 2022 per un milione di euro per ciascun anno;
    la Scuola d'Italia «Guglielmo Marconi» con sede a New York, da più di 40 anni è un esempio di promozione della cultura italiana all'estero con un programma che affonda le sue radici nell'eccellenza italiana ed abbraccia le migliori caratteristiche del sistema educativo italiano ed americano, offrendo un'istruzione multilingue e multiculturale;
    la Scuola d'Italia è un'eccellenza nel sistema scolastico italiano e americano, garantendo, da sempre, un sistema didattico di altissima qualità grazie alla grande preparazione dei docenti, molti dei quali con un PhD, e ad un programma unico nel suo genere, arricchito dall'IB-International Baccalaurate Diploma Program;
    a New York La Scuola d'Italia si confronta con altre scuole private enormemente sostenute dai loro rispettivi Governi, Inghilterra, Francia, Germania e Gina investono nelle loro istituzioni scolastiche all'estero 10 volte di più rispetto al nostro Paese,

impegna il Governo:

   ad individuare, nell'ambito dei fondi esistenti per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, le risorse necessarie per garantire una solida base finanziaria nonché lo sviluppo della Scuola d'Italia in termini di offerta didattica a tutto vantaggio dell'immagine del nostro Paese e delle altre istituzioni italiane presenti a New York;
   a valutare l'opportunità di istituire un contributo fisso annuale pari a euro 150.000 da conferire alla Scuola d'Italia.
9/2790-bis-AR/121Angelucci, Biancofiore.


   La Camera,
   premesso che:
    la pandemia dovuta al Covid-19 sta mettendo a dura prova il sistema Paese e si tratta di una crisi economica e sociale senza precedenti che richiede di sfruttare al massimo tutte le risorse e gli strumenti disponibili;
    la diplomazia culturale è una parte fondamentale della politica estera del nostro Paese. Il Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale afferma che le istituzioni scolastiche all'estero costituiscono una risorsa per la promozione della lingua e della cultura italiana e che le scuole italiane presenti in tutto il mondo rappresentano uno strumento di diffusione di idee, progetti, iniziative in raccordo con le Ambasciate e i Consolati e con le priorità della politica italiana;
    le scuole italiane sono un punto di riferimento nei Paesi in cui operano, potendo produrre per l'Italia ritorni di lunga durata in tutti i settori: culturale, politico ed economico. Tanto che presso il Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, all'interno della Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese, è stata istituita la Direzione centrale della cultura e della lingua italiana;
    l'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha autorizzato l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, di un fondo da ripartire per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero;
    con decreto ministeriale n. 525 del 2017 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha approvato un programma di interventi da finanziare con il suddetto fondo per il quadriennio 2017-2020 per un importo complessivo di euro 19.500.000;
    l'articolo 14, commi 4-ter e 4-quater, della legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché di innovazione tecnologica», prevede il rifinanziamento del fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, per il 2021 e il 2022 per un milione di euro per ciascun anno;
    la Scuola d'Italia «Guglielmo Marconi» con sede a New York, da più di 40 anni è un esempio di promozione della cultura italiana all'estero con un programma che affonda le sue radici nell'eccellenza italiana ed abbraccia le migliori caratteristiche del sistema educativo italiano ed americano, offrendo un'istruzione multilingue e multiculturale;
    la Scuola d'Italia è un'eccellenza nel sistema scolastico italiano e americano, garantendo, da sempre, un sistema didattico di altissima qualità grazie alla grande preparazione dei docenti, molti dei quali con un PhD, e ad un programma unico nel suo genere, arricchito dall'IB-International Baccalaurate Diploma Program;
    a New York La Scuola d'Italia si confronta con altre scuole private enormemente sostenute dai loro rispettivi Governi, Inghilterra, Francia, Germania e Gina investono nelle loro istituzioni scolastiche all'estero 10 volte di più rispetto al nostro Paese,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di individuare, nell'ambito dei fondi esistenti per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, le risorse necessarie per garantire una solida base finanziaria nonché lo sviluppo della Scuola d'Italia in termini di offerta didattica a tutto vantaggio dell'immagine del nostro Paese e delle altre istituzioni italiane presenti a New York;
   a valutare l'opportunità di istituire un contributo fisso annuale pari a euro 150.000 da conferire alla Scuola d'Italia.
9/2790-bis-AR/121. (Testo modificato nel corso della seduta) Angelucci, Biancofiore.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
    nello specifico, l'articolo 85 opera alcune novelle all'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, al fine di introdurvi disposizioni relative ai requisiti linguistici per l'esercizio delle professioni sanitarie nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, nonché disposizioni sull'uso delle lingue italiana e tedesca nello svolgimento dei servizi sanitari di pubblico interesse;
    nello specifico, il capoverso 1-septies, prevede che il presidente dell'ordine dei medici della Provincia autonoma di Bolzano è autorizzato ad istituire, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una sezione speciale dell'albo dei medici, alla quale possono essere iscritti, su domanda, fermi restando gli altri requisiti, i professionisti che siano a conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione nella sezione speciale autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano;
    a tal proposito, l'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, e successive modificazioni, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, prevede che i controlli dello Stato sulla conoscenza linguistica del professionista, interessato da un atto di riconoscimento di qualifica professionale, siano limitati alla conoscenza di una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante, o di una lingua amministrativa dello Stato membro ospitante, a condizione che quest'ultima sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione;
    ai sensi dell'articolo 99 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, la lingua tedesca è parificata a quella italiana, la quale ultima (come specifica il medesimo articolo 99) è la lingua ufficiale dello Stato e pertanto la disposizione introdotta si pone in netto contrasto con la disciplina europea la quale non contempla esplicitamente la possibilità di un riconoscimento di qualifica limitato ad un'area del territorio dello Stato membro;
    la disposizione citata oltre a violare i diritti costituzionali di libertà e uguaglianza di ogni cittadino ignora il fatto che la comunicazione medico-paziente è fondamentale e il bilinguismo è altresì essenziale per ottenere una convenzione con la medicina di famiglia,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle nuove disposizioni di cui all'articolo 85, alla luce dell'assetto costituzionale italiano e a prevedere la revisione della proporzionale etnica (decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976) per l'esercizio delle professioni sanitarie vista la cronica carenza di personale e il contrasto con la legislazione europea, adottando altresì le misure di competenza, anche di natura costituzionale, per la revisione dell'obbligo di bilinguismo.
9/2790-bis-AR/122Biancofiore, Lollobrigida.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
    con il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal successivo decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43, è stato istituito il servizio civile universale (nella previgente normativa esso era denominato «servizio civile nazionale»), finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica;
    i settori di intervento in cui si realizzano le finalità del servizio civile universale sono i seguenti e nell'ambito di svariate attività di interesse generale: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero;
    i fondi definiti nel presente provvedimento, che integrano il cap. 2185 Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale con uno stanziamento pari a 200 milioni per il biennio 2021-2022, confermano l'intenzione di dare stabilità ai principi contenuti nel progetto di riforma attraverso una progettualità strutturale e verso una progressiva universalità del servizio;
    è necessario pertanto dare ulteriore attuazione alla riforma del 2017 cercando di consentire l'accesso al servizio civile universale ad almeno 50.000 ragazzi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere annualmente alla stabilizzazione di un contingente di almeno 50.000 unità del servizio civile universale.
9/2790-bis-AR/123Versace.


   La Camera,
   premesso che:
    con la legge di bilancio che stiamo approvando si è riusciti a dare delle risposte importanti a situazioni precarie che ancora permanevano nelle strutture e nei luoghi più direttamente colpiti dai sismi a partire dal 2009;
    in particolare con alcuni emendamenti è stato portato a termine un lavoro frutto di notevole impegno da parte delle forze politiche presenti nell'arco parlamentare, dagli uffici legislativi dei gruppi parlamentari e dagli uffici della Camera dei deputati;
    viene rifinanziata la ricostruzione pubblica, con un nuovo stanziamento di 1,7 miliardi di euro, e si introduce il Contratto Istituzionale di Sviluppo per il sostegno alle attività economiche con una dotazione di 160 milioni di euro;
    si incrementano le dotazioni finanziaria per la stabilizzazione dei precari che lavorano nella ricostruzione e si finanzia fino al 2022 il superbonus, maggiorato nei tetti di spesa al 160 per cento, da utilizzare per la ricostruzione degli immobili inagibili in alternativa al contributo di ricostruzione;
    si prevedono alcune delle proroghe necessarie, come quella per la sospensione delle rate dei mutui prima casa e la norma che sospende l'IMU per gli immobili inagibili per tutto il 2021;
    sono state inserite cose nuove ed importanti: 40 mila euro dei risparmi della Camera per le aree terremotate, 20 mila euro nel prossimo triennio per Università ed istituti di ricerca delle aree terremotate, 15 mila euro per il Centro di formazione nazionale dei Vigili del fuoco, per realizzare una importante iniziativa di formazione che il governo ha voluto a L'Aquila ed in altre due città d'Italia. Infine, anche quest'anno sono stati previsti i 10 milioni per il Comune dell'Aquila ed 1 milione per i comuni del cratere per le minori entrate e le maggiori uscite derivanti dal sisma;
    restano in sospeso alcune proroghe di alcuni termini che scadono a fine anno che restano in attesa del provvedimento di proroga di fine anno,

impegna il Governo:

   a disporre nel prossimo provvedimento legislativo cosiddetto «milleproroghe» alcune proroghe per i territori colpiti dai sismi ed in particolare:
   la proroga delle agevolazioni di natura tariffaria per i titolari di utenze di immobili inagibili;
   la proroga dell'esenzione Irpef di cui all'articolo 48, comma 16, primo periodo del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   la proroga dell'esclusione, ai fini dell'accertamento ISEE, del reddito relativo agli immobili inagibili;
   a prorogare il credito d'imposta di cui all'articolo 18-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 per gli investimenti in impianti, macchinari ed attrezzature.
9/2790-bis-AR/124Pezzopane, Morgoni, Verini.


   La Camera,
   premesso che:
    con la legge di bilancio che stiamo approvando si è riusciti a dare delle risposte importanti a situazioni precarie che ancora permanevano nelle strutture e nei luoghi più direttamente colpiti dai sismi a partire dal 2009;
    in particolare con alcuni emendamenti è stato portato a termine un lavoro frutto di notevole impegno da parte delle forze politiche presenti nell'arco parlamentare, dagli uffici legislativi dei gruppi parlamentari e dagli uffici della Camera dei deputati;
    viene rifinanziata la ricostruzione pubblica, con un nuovo stanziamento di 1,7 miliardi di euro, e si introduce il Contratto Istituzionale di Sviluppo per il sostegno alle attività economiche con una dotazione di 160 milioni di euro;
    si incrementano le dotazioni finanziaria per la stabilizzazione dei precari che lavorano nella ricostruzione e si finanzia fino al 2022 il superbonus, maggiorato nei tetti di spesa al 160 per cento, da utilizzare per la ricostruzione degli immobili inagibili in alternativa al contributo di ricostruzione;
    si prevedono alcune delle proroghe necessarie, come quella per la sospensione delle rate dei mutui prima casa e la norma che sospende l'IMU per gli immobili inagibili per tutto il 2021;
    sono state inserite cose nuove ed importanti: 40 mila euro dei risparmi della Camera per le aree terremotate, 20 mila euro nel prossimo triennio per Università ed istituti di ricerca delle aree terremotate, 15 mila euro per il Centro di formazione nazionale dei Vigili del fuoco, per realizzare una importante iniziativa di formazione che il governo ha voluto a L'Aquila ed in altre due città d'Italia. Infine, anche quest'anno sono stati previsti i 10 milioni per il Comune dell'Aquila ed 1 milione per i comuni del cratere per le minori entrate e le maggiori uscite derivanti dal sisma;
    restano in sospeso alcune proroghe di alcuni termini che scadono a fine anno che restano in attesa del provvedimento di proroga di fine anno,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre alcune proroghe per i territori colpiti da sismi e, in particolare, la proroga delle agevolazioni di natura tariffaria per i titolari di utenze di immobili inagibili; la proroga dell'esenzione Irpef, di cui all'articolo 48, comma 16, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; la proroga dell'esclusione, ai fini dell'accertamento ISEE, del reddito relativo agli immobili inagibili; la proroga del credito d'imposta di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, ai sensi della legge 7 aprile 2017, n. 45, per investimenti, impianti, macchinari e attrezzature.
9/2790-bis-AR/124. (Testo modificato nel corso della seduta) Pezzopane, Morgoni, Verini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'espansione del contagio e il freno imposto al regolare svolgimento delle attività amministrative in quasi tutti i paesi dove sono presenti consistenti comunità di connazionali hanno determinato, oltre alla chiusura di oltre venti sedi per casi diretti di contagio, una limitazione dei servizi a seguito della turnazione del personale e, in qualche caso, dell'accorpamento e sospensione di alcune attività, al punto che i consolati sono diventati luoghi di difficile accesso per gli utenti;
    da qualche anno, sono stati avviati progetti di digitalizzazione di alcuni servizi essenziali delle sedi diplomatico-consolari che, pur sopperendo in parte alla carenza di personale, non hanno consentito di superare ritardi nella fissazione degli appuntamenti e nell'esame delle pratiche, sistemi che comunque vanno adeguati alla fase di persistente situazione di emergenza sanitaria;
    le limitazioni imposte dalla pandemia si sono innestate su strutturali carenze determinate da un lato dalla progressiva diminuzione del contingente di personale MAECI a causa del prolungato blocco del turnover, superato solo negli ultimi anni dalla ripresa delle assunzioni, dall'altro dalla crescita costante della comunità italiana all'estero, che ormai ha superato i sei milioni;
    la situazione di ritardo amministrativo di fatto rischia di eludere i diritti del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, come accade nei casi di attesa dell'esame di una pratica di cittadinanza, che in alcuni consolati può addirittura superare i dieci anni, o di prenotazione di un appuntamento con i funzionari consolari, che in molte situazioni si aggira intorno ai due anni,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di delineare un percorso di transizione dall'attuale condizione di limitazione dei servizi a una situazione di normale agibilità, non appena le condizioni della crisi pandemica lo consentiranno, nel quadro di un progetto di sviluppo e modernizzazione dei servizi ai cittadini italiani all'estero fondato su un adeguato bilanciamento delle risorse umane e dei sistemi di digitalizzazione dei processi e dei servizi, in vista di una più celere e soddisfacente risposta alla domanda che si manifesta dalla comunità italiana nel mondo.
9/2790-bis-AR/125Schirò, Quartapelle Procopio, La Marca, Carè.


   La Camera,
   premesso che:
    l'espansione del contagio e il freno imposto al regolare svolgimento delle attività amministrative in quasi tutti i paesi dove sono presenti consistenti comunità di connazionali hanno determinato, oltre alla chiusura di oltre venti sedi per casi diretti di contagio, una limitazione dei servizi a seguito della turnazione del personale e, in qualche caso, dell'accorpamento e sospensione di alcune attività, al punto che i consolati sono diventati luoghi di difficile accesso per gli utenti;
    da qualche anno, sono stati avviati progetti di digitalizzazione di alcuni servizi essenziali delle sedi diplomatico-consolari che, pur sopperendo in parte alla carenza di personale, non hanno consentito di superare ritardi nella fissazione degli appuntamenti e nell'esame delle pratiche, sistemi che comunque vanno adeguati alla fase di persistente situazione di emergenza sanitaria;
    le limitazioni imposte dalla pandemia si sono innestate su strutturali carenze determinate da un lato dalla progressiva diminuzione del contingente di personale MAECI a causa del prolungato blocco del turnover, superato solo negli ultimi anni dalla ripresa delle assunzioni, dall'altro dalla crescita costante della comunità italiana all'estero, che ormai ha superato i sei milioni;
    la situazione di ritardo amministrativo di fatto rischia di eludere i diritti del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, come accade nei casi di attesa dell'esame di una pratica di cittadinanza, che in alcuni consolati può addirittura superare i dieci anni, o di prenotazione di un appuntamento con i funzionari consolari, che in molte situazioni si aggira intorno ai due anni,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di delineare un percorso di transizione dall'attuale condizione di limitazione dei servizi a una situazione di normale agibilità, non appena le condizioni della crisi pandemica lo consentiranno, e assicurando al MAECI adeguate risorse umane e finanziarie nel quadro di un progetto di sviluppo e modernizzazione dei servizi ai cittadini italiani all'estero fondato su un adeguato bilanciamento delle risorse umane e dei sistemi di digitalizzazione dei processi e dei servizi, in vista di una più celere e soddisfacente risposta alla domanda che si manifesta dalla comunità italiana nel mondo.
9/2790-bis-AR/125. (Testo modificato nel corso della seduta) Schirò, Quartapelle Procopio, La Marca, Carè.


   La Camera,
   premesso che:
    il Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, numero 296, articolo 1, comma 875, come incrementato all'articolo 1 comma 7, della legge numero 205 del 27 dicembre 2017, viene incrementato per l'anno 2021 di 20 milioni di euro grazie all'attività emendativa del Parlamento al provvedimento in esame;
    il Ministero dell'istruzione di concerto con la Presidenza del Consiglio, il Ministero del lavoro e il Ministero dello sviluppo economico, intende promuovere nell'ambito del Next Generation Act un investimento per il rafforzamento del capitale umano e delle competenze nel campo dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione digitale (impresa 4.0) attraverso il consolidamento del sistema degli istituti tecnici superiori;
    il sistema degli Istituti Tecnici Superiori, che costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria del sistema di istruzione nazionale, di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, deve essere messo in grado di adeguare i propri laboratori alle indicazioni della Commissione europea contenute nelle linee di indirizzo e di finanziamento del Next Generation Fund che ha assunto come prioritario lo sviluppo di competenze abilitanti nel campo della digitalizzazione (impresa 4.0) e dello sviluppo sostenibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incentivare il percorso di strutturazione dei laboratori ITS, in termini di tecnologie e attrezzature, in vista delle prospettive offerte dalle risorse previste dal Recovery fund, destinando agli ITS i cui percorsi abbiano ottenuto un risultato positivo nella graduatoria redatta da INDIRE per il Ministero dell'istruzione, una quota minima di 150.000 euro per investimenti laboratoriali in tecnologie green e digitali.
9/2790-bis-AR/126Soverini, Serracchiani, Benamati, Carla Cantone, Ciampi, Bonomo, Viscomi, Romina Mura, Gavino Manca.


   La Camera,
   premesso che:
    il Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, numero 296, articolo 1, comma 875, come incrementato all'articolo 1 comma 7, della legge numero 205 del 27 dicembre 2017, viene incrementato per l'anno 2021 di 20 milioni di euro grazie all'attività emendativa del Parlamento al provvedimento in esame;
    il Ministero dell'istruzione di concerto con la Presidenza del Consiglio, il Ministero del lavoro e il Ministero dello sviluppo economico, intende promuovere nell'ambito del Next Generation Act un investimento per il rafforzamento del capitale umano e delle competenze nel campo dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione digitale (impresa 4.0) attraverso il consolidamento del sistema degli istituti tecnici superiori;
    il sistema degli Istituti Tecnici Superiori, che costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria del sistema di istruzione nazionale, di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, deve essere messo in grado di adeguare i propri laboratori alle indicazioni della Commissione europea contenute nelle linee di indirizzo e di finanziamento del Next Generation Fund che ha assunto come prioritario lo sviluppo di competenze abilitanti nel campo della digitalizzazione (impresa 4.0) e dello sviluppo sostenibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incentivare il percorso di strutturazione dei laboratori ITS, in termini di tecnologie e attrezzature, in vista delle prospettive offerte dalle risorse previste dal Recovery fund, destinando agli ITS i cui percorsi abbiano ottenuto un risultato positivo nella graduatoria redatta da INDIRE per il Ministero dell'istruzione, adeguate risorse finaziarie per investimenti laboratoriali in tecnologie green e digitali.
9/2790-bis-AR/126. (Testo modificato nel corso della seduta) Soverini, Serracchiani, Benamati, Carla Cantone, Ciampi, Bonomo, Viscomi, Mura, Gavino Manca.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, riportante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, prevede anche una serie di misure volte allo sviluppo ed alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, tenendo conto della particolare contingenza sanitaria derivata dalla pandemia da Covid-19, che ha senza dubbio inciso negativamente sullo sviluppo psico-sociale di bambini e bambine, ragazze e ragazzi, che a causa prima del necessitato isolamento domiciliare imposto dall'esigenza di contenimento del virus e dopo delle limitazioni alle libertà relazionali conseguenti alla necessità di mantenere adeguato distanziamento sociale, hanno subito danni non ancora quantificabili, ma verosimilmente di natura sostanziale;
    tenuto conto che la tematica della tutela di bambini e adolescenti, costituisce da sempre argomento spinoso, in quanto problema intimamente ed ontologicamente connesso ad essa è quello della salvaguardia della primaria esigenza di tutela dei loro diritti – primi fra tutti, quelli ad un'educazione adeguata ed a cure speciali, così come specificamente previsto dalla Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo;
    tenuto conto che, la Convenzione sui Diritti del Fanciullo delle Nazioni Unite ricorda inoltre che gli Stati parte «si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati» e che «riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale»;
    tenuto conto che, nel General Comment n. 7 del 2005 alla stessa Convenzione, si specifica inoltre che «Gli Stati devono garantire un supporto appropriato a genitori, affidatari e famiglie per consentire loro di svolgere adeguatamente le loro funzioni genitoriali» e che «i primi anni di vita costituiscono il periodo dove le responsabilità parentali riguardano tutti gli aspetti del benessere dei bambini affrontati dalla Convenzione. Di conseguenza, la realizzazione di questi diritti dipende in grande misura dal benessere e dalle risorse a disposizione di quanti portano queste responsabilità»;
    tenuto conto che, come emerso dal rapporto «Proteggiamo i bambini» di Save The Children, in Italia si registravano già prima della pandemia percentuali di deprivazione economica e materiale dei minori tra le più alte d'Europa, e che l'aumento della disoccupazione, registrato dall'Istat già a Giugno 2020 come pari all'8,3 per cento e stimato dal Fondo monetario internazionale per il 2020 al 12,7 per cento, e la conseguente riduzione della capacità economica delle famiglie, rischiano di aumentare considerevolmente l'incidenza della povertà materiale tra i bambini e gli adolescenti, comportando che il risultato potrebbe essere quello di un aumento di diversi punti percentuali del tasso di povertà assoluta tra i minorenni;
    tenuto conto che, è del tutto evidente che non tutte le bambine e i bambini possano contare su famiglie solide, e perciò risulti imprescindibile dedicare puntuale attenzione a tutti coloro i quali presentino maggiori fragilità, avendo riguardo particolare alle disabilità;
    tenuto conto che, la comunità ed il territorio rappresentano un presidio irrinunciabile per la concreta attuazione delle previsioni sinora elencate, posto che la prossimità diventa un elemento irrinunciabile laddove sia necessario monitorare e comprendere esattamente i bisogni di determinate realtà, ancor di più nel caso in cui ci si riferisca ai contesti periferici;
    tenuto conto che è dunque necessario contemplare un approccio quanto più possibile legato al territorio, in base al quale si riconosca e sostenga il ruolo del Terzo Settore e dell'associazionismo civico come protagonisti della comunità educante, rafforzando quindi le partnership tra i settori pubblico e privato;
    tenuto conto che, a tal fine, risultano inoltre fondamentali la sinergia ed un maggiore supporto agli enti locali, come presidi istituzionali imprescindibili per la realizzazione e l'attivazione di servizi per l'infanzia e l'adolescenza;
    tenuto conto che, in una visione di azione politica integrata, occorra lavorare per azioni di sistema che garantiscano una reale integrazione socio-educativa-sanitaria, che dia priorità di accesso e di presa in carico alle situazioni di fragilità e vulnerabilità, per le quali si renda necessario dedicare ampio spazio alla dimensione psicologica e pedagogica e valorizzare le figure di educatori, pedagogisti e psicologi su tutto il territorio nazionale a sostegno sia delle studentesse e degli studenti, sia delle famiglie;
    tenuto conto che, il quadro di misure e di indirizzi sinora elencati debba essere trasformato in politiche ed azioni organiche e sistemiche capaci di rispondere in maniera coordinata ai bisogni ed ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in previsione della programmazione e dell'utilizzo delle risorse nazionali ed europee,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di realizzare un Piano Straordinario dedicato all'infanzia ed all'Adolescenza in risposta alla crisi da Covid-19, che abbia come obiettivo la protezione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti dagli effetti sociali, educativi e psicologici negativi provocati dalla pandemia, soprattutto con specifico riferimento alla fascia 0-6 anni ed alla genitorialità, in accordo con quanto previsto dal Documento sui primi 1000 giorni di vita elaborato dal Ministero della salute e approvato nel mese di Gennaio 2020 dalla Conferenza Stato-regioni;
   a valutare l'opportunità di realizzare interventi a livello locale, regionale e nazionale per il sostegno alla genitorialità anche ai fini di prevenire e contrastare la dispersione scolastica; a valutare l'opportunità di contribuire ad integrare e rafforzare le azioni a sostegno delle famiglie, prevedendo l'istituzione di una «dote educativa», intesa come intervento di sostegno educativo personalizzato per prevenire la povertà educativa e la dispersione scolastica dei minorenni in grave povertà economica;
   a valutare infine l'opportunità di adottare misure specifiche volte al contrasto della povertà educativa, investendo nella misura europea della Child Guarantee, per la quale l'Italia rientra tra i Paesi capofila per la sperimentazione a partire dal 2021.
9/2790-bis-AR/127Lattanzio, Siani, Casa.


   La Camera,
   premesso che:
    visto ex l'articolo 135 ora il comma 751 che incrementa, di 6 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, le risorse destinate all'attuazione dei programmi di monitoraggio ambientale in relazione alle acque marine, previsti dall'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2010 n. 190 (Istituzione di un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino); tali risorse sono volte a garantire 1'implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente, deve garantire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, nell'ottica di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali;
    il Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'Ambiente – costituito dalle Agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente (ARPA) e dall'istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) – è disciplinato dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 e concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile; le funzioni ad esso attribuite sono specificamente finalizzate alla protezione dell'ambiente e riguardano, tra le altre, attività di monitoraggio e di controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente, attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, attività di ricerca e sviluppo delle conoscenze sullo stato dell'ambiente;
    nello specifico le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente sono state istituite con legge 21 gennaio 1994, n. 61, a seguito del referendum abrogativo di alcune norme della legge n. 833 del 1978 che ha comportato lo scorporo dal Servizio Sanitario Nazionale delle strutture preposte alla tutela e alla prevenzione ambientale. In ragione delle loro funzioni, le caratteristiche organizzative e i profili di competenza delle ARPA sono in larga misura differenti rispetto a quelli degli enti e delle aziende sanitarie e gli operatori dipendenti delle Agenzie ambientali, pur avendo in alcuni casi conseguito diplomi di laurea in materia sanitaria (biologi, chimici, fisici) esercitano competenze proprie del SNPA e non svolgono professioni sanitarie peculiari del Ssn;
    in particolare le ARPA, in ragione della multidisciplinarietà delle funzioni attribuite a tutela dell'ambiente, necessitano di acquisire professionalità a contenuto tecnico-scientifico in diversi ambiti; il personale dipendente comprende infatti laureati in chimica, fisica, biologia, ingegneria, geologia, scienze ambientali, e altre professionalità, figure che attualmente risultano inquadrate nelle Agenzie come sia come dirigenti che all'interno del comparto;
    a seguito dell'approvazione della legge il gennaio 2018, n. 3 sul riordino delle professioni sanitarie si sta determinando una situazione di enorme difficoltà operativa per le ARPA, in quanto gli Ordini delle professioni sanitarie e alcune organizzazioni sindacali di settore rivendicano l'obbligatorietà dell'inquadramento esclusivamente come dirigenti di biologi, fisici e chimici operanti all'interno delle ARPA. Ciò determina, anche a seguito di alcune recenti sentenze del TAR, una paralisi delle attività di assunzione di nuove professionalità, oltre che un insostenibile aggravio economico per le Agenzie ambientali e una illogica disparità di trattamento tra operatori che esercitano le stesse funzioni in materia di vigilanza e controllo ambientale, alcuni addirittura esposti al rischio di accusa del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria nonché a differenti obblighi all'interno della pubblica amministrazione esclusivamente in ragione del diverso titolo di studio posseduto;
    tale situazione sta compromettendo seriamente la possibilità delle Agenzie ambientali di svolgere le funzioni ad esse attribuite, in particolare le attività di vigilanza e controllo ambientale, nonché quelle di supporto alla transizione ecologica e allo sviluppo sostenibile; si ritiene pertanto necessario intervenire anche per via legislativa al fine superare le attuali rigidità inerenti l'organizzazione e la gestione del personale delle ARPA,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative opportune, anche di carattere normativo, per consentire alle ARPA di poter continuare ad esercitare le attività ispettive, di controllo e di vigilanza ambientale, attraverso una corretta gestione e valorizzazione del personale e la possibilità di procedere a nuove assunzioni secondo le esigenze organizzative e la necessità di garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni ambientali, a garanzia dell'interesse pubblico e nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'operato della pubblica amministrazione.
9/2790-bis-AR/128Braga.


   La Camera,
   premesso che:
    le misure di contenimento sanitario adottate nel corso del 2020 per la pandemia da Covid-19 hanno prodotto conseguenze economiche drammatiche per il Paese e per intere categorie di lavoratori, in particolare per i lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, partite Iva, piccoli imprenditori, lavoratori a contratto, liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali private e alla gestione separata Inps, che da un giorno all'altro si sono trovati senza alcun reddito;
    attraverso l'ampio utilizzo della cassa integrazione e della cassa integrazione in deroga e il divieto di licenziamento è stato garantito ai lavoratori dipendenti il mantenimento di livelli reddituali soddisfacenti. Analoghi interventi di sostegno non sono invece stati assicurati ai lavoratori autonomi, ai professionisti, alle piccole e piccolissime imprese, non essendosi rivelatisi sufficienti i provvedimenti adottati in corso d'anno con i decreti economici approvati in corso d'anno e da ultimo, con i cosiddetti decreti «ristori»;
    nell'ambito delle modifiche apportate dalla Commissione Bilancio al testo del disegno di legge di bilancio, sono state approvate una serie di misure a sostegno dei lavoratori autonomi ed in particolare è stato stanziato un miliardo di euro finalizzato ad ottenere l'esonero contributivo per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva per l'anno 2021: è stato quindi istituito un apposito Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019;
    inoltre, sempre nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio 2021, è stata istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per sei mensilità in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
    ad ogni modo, le risorse stanziate non risultano essere sufficienti a coprire l'intera annualità per le partite IVA fino a 50 mila euro, così come assicurato dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento a seguito della richiesta proveniente dai gruppi parlamentari di centrodestra; pertanto, è necessario che in un prossimo provvedimento si stanzino ulteriori risorse, pari a circa 1 miliardo e mezzo di euro. È noto infatti che con ogni probabilità si procederà quanto prima ad un nuovo scostamento di bilancio, determinando così la possibilità di reperire e vincolare nuove risorse per il contrasto alle conseguenze economiche prodotte dalla pandemia,

impegna il Governo

a destinare parte delle risorse rivenienti da un prossimo ulteriore ricorso all'indebitamento netto al Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, pari ad almeno 1,5 miliardi di euro, al fine di garantirne l'idonea capienza del Fondo per l'intera annualità 2021.
9/2790-bis-AR/129Gelmini.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di bilancio 2020, legge n. 160 del 2019, ha disposto uno sgravio contributivo integrale, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale stipulati nel 2020, in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9;
    il lockdown della prima ondata e le successive restrizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre hanno comportato il fermo di diverse attività e quindi l'attivazione della cig, di altri ammortizzatori sociali e integrazioni salariali volte a calmierare gli effetti negativi della crisi e a compensare le aziende per il blocco dei licenziamenti e il crollo dei fatturati;
    l'anno 2020 ha portato drammaticamente alla ribalta lo strumento degli ammortizzatori sociali, o strumento delle integrazioni salariali è servito fin dall'inizio dell'emergenza per supportare le aziende in questo momento di crisi e al contempo per sostenere il reddito dei lavoratori dipendenti privati che si sono trovati nell'impossibilità di lavorare a causa delle restrizioni dovute alle disposizioni per il contenimento della pandemia;
    come sottolineato dal presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo, in audizione presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato: «gli effetti della crisi occupazionale dovuta all'emergenza sanitaria si sono in prevalenza ripercossi sulle componenti più vulnerabili del mercato del lavoro (giovani, donne e stranieri), sulle posizioni lavorative meno tutelate e nell'area del Paese che già prima dell'emergenza mostrava le condizioni occupazionali più difficili»;
    come rivelato a settembre 2020 dall'Eurostat l'Italia è al secondo posto tra gli stati membri dell'Unione europea per la disoccupazione giovanile;
    la crisi pandemica e le mutate condizioni economiche e sociali rischiano di trasformare il 2020 in un dramma generazionale con la popolazione under-30 che rischia di essere duramente colpita dall'impennata di una disoccupazione giovanile ancora lontana dai livelli antecedenti alla crisi del 2012;
    il contratto di apprendistato risulta essere uno strumento capace di limitare la dilagante precarizzazione nel mercato del lavoro senza comportare eccessivi oneri per le imprese;
    lo sblocco dei licenziamenti e le mutate condizioni macroeconomiche comporteranno una probabile impennata della disoccupazione andando quindi a innescare una vera e propria bomba sociale,

impegna il Governo:

   a) a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare fino a ulteriori 12 mesi l'insieme di sgravi contributivi relativi ai contratti di apprendistato quando il datore di lavoro ha sofferto, nell'anno in corso, una perdita del fatturato superiore al 33 per cento a causa dalla sospensione o della limitazione della propria attività in seguito alle misure restrittive introdotte per limitare la diffusione del contagio;
   b) a valutare l'opportunità di derogare, per 12 mesi, al limite di età fissato per l'assunzione tramite apprendistato per i soggetti che abbiano compiuto 30 anni nel 2020 o che li compiranno nel 2021.
9/2790-bis-AR/130Mantovani, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di bilancio 2020, legge n. 160 del 2019, ha disposto uno sgravio contributivo integrale, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale stipulati nel 2020, in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9;
    il lockdown della prima ondata e le successive restrizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre hanno comportato il fermo di diverse attività e quindi l'attivazione della cig, di altri ammortizzatori sociali e integrazioni salariali volte a calmierare gli effetti negativi della crisi e a compensare le aziende per il blocco dei licenziamenti e il crollo dei fatturati;
    l'anno 2020 ha portato drammaticamente alla ribalta lo strumento degli ammortizzatori sociali, o strumento delle integrazioni salariali è servito fin dall'inizio dell'emergenza per supportare le aziende in questo momento di crisi e al contempo per sostenere il reddito dei lavoratori dipendenti privati che si sono trovati nell'impossibilità di lavorare a causa delle restrizioni dovute alle disposizioni per il contenimento della pandemia;
    come sottolineato dal presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo, in audizione presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato: «gli effetti della crisi occupazionale dovuta all'emergenza sanitaria si sono in prevalenza ripercossi sulle componenti più vulnerabili del mercato del lavoro (giovani, donne e stranieri), sulle posizioni lavorative meno tutelate e nell'area del Paese che già prima dell'emergenza mostrava le condizioni occupazionali più difficili»;
    come rivelato a settembre 2020 dall'Eurostat l'Italia è al secondo posto tra gli stati membri dell'Unione europea per la disoccupazione giovanile;
    la crisi pandemica e le mutate condizioni economiche e sociali rischiano di trasformare il 2020 in un dramma generazionale con la popolazione under-30 che rischia di essere duramente colpita dall'impennata di una disoccupazione giovanile ancora lontana dai livelli antecedenti alla crisi del 2012;
    il contratto di apprendistato risulta essere uno strumento capace di limitare la dilagante precarizzazione nel mercato del lavoro senza comportare eccessivi oneri per le imprese;
    lo sblocco dei licenziamenti e le mutate condizioni macroeconomiche comporteranno una probabile impennata della disoccupazione andando quindi a innescare una vera e propria bomba sociale,

impegna il Governo:

ad impegnare e prorogare di dodici mesi tutti gli sgravi contributivi per i contratti di apprendistato e ad erogare per dodici mesi al limite dei 30 anni.
9/2790-bis-AR/130. (Testo modificato nel corso della seduta) Mantovani, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
    alcune disposizioni della manovra sono state finanziate a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione di Next Generation EU di cui all'articolo 184 del disegno di legume in esame e secondo le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo;
    sono stati, quindi, già impegnati per il prossimo triennio 2021-2023 dei fondi ancora non ufficialmente in nostro possesso, e questo non solo desta preoccupazione in merito alla effettiva copertura delle voci di spesa in oggetto, ma, al contempo, fa sorgere dubbi su come sarà gestito il resto dei finanziamenti europei del Piano Nazionale di Ripresa e Ristoro (PNRR);
    in particolare, non appare chiaro, inoltre, come sarà strutturata la governance che si occuperà della gestione dei vari progetti inerenti il Piano, né quale sia il costo che comporterà tale governance;
    da una bozza di decreto governativo circolata sembra essere intenzione del Governo quella di affidare la gestione dei fondi a una task force formata da sei «responsabili di missione scelti tra persone dotate di comprovata capacità manageriale e di elevata professionalità e qualificata pluriennale esperienza», che sarebbero «nominati, anche nell'ambito di società a partecipazione pubblica», affiancati da una «struttura di missione per il sostegno ai Responsabili di missione nell'esercizio delle funzioni, nonché per l'assistenza tecnica ai soggetti attuatori degli interventi del PNRR», per un totale di circa trecento persone impiegate;
    in tutti i più recenti provvedimenti del Governo sono già state previste assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche per la futura gestione dei fondi; creare un ulteriore carrozzone, con i relativi costi che comporterebbe, sembra obiettivamente inutile e lontano dalle reali esigenze del Paese, già in grave difficoltà economica;
    allo stato sembra che l'intera «struttura di missione» che – nelle intenzioni del Governo – dovrebbe gestire e spendere gli oltre duecento miliardi del Recovery fund, potrà agire senza alcun coinvolgimento delle forze politiche rappresentate in parlamento e al di fuori delle sedi istituzionali che dovrebbero, invece, operare tali scelte strategiche per il futuro della Nazione;
    è, invece, assolutamente necessario coinvolgere il Parlamento nella gestione delle risorse del Recovery fund, nelle diverse fasi di elaborazione e approvazione dei progetti, nonché in una successiva fase di vigilanza sulla loro attuazione,

impegna il Governo:

   a rendere palesi le proprie intenzioni in relazione all'utilizzo dei fondi del Recovery fund e della relativa governance;
   a riconoscere al solo Parlamento il potere di decidere circa le dettagliate modalità di destinazione dei suddetti fondi e la selezione dei progetti con essi finanziati prima della loro presentazione alla Commissione europea, prevista entro aprile 2021;
   a relazionare mensilmente il Parlamento circa lo stato di avanzamento dei medesimi progetti;
   nel caso della costituzione di una qualsiasi eventuale struttura amministrativa per la governance del Recovery fund, ad attribuirgli esclusivamente una funzione di monitoraggio dell'effettiva realizzazione dei suddetti progetti, senza ulteriori costi aggiuntivi per il suo funzionamento.
9/2790-bis-AR/131Montaruli, Lollobrigida, Mantovani, Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
    come è ormai noto, negli ultimi 20 anni migliaia di lavoratori «precari» hanno prestato servizio senza soluzione di continuità nei comuni e nelle ex Province siciliane, contribuendo a garantire i livelli essenziali dei servizi;
    la Regione siciliana, soprattutto negli ultimi due anni, ha adottato misure legislative volte a definire una volta per tutte la situazione lavorativa dei soggetti sopra citati, individuando percorsi di stabilizzazione pienamente compatibili con le previsioni del legislatore statale ed assicurando altresì la copertura dei costi della stabilizzazione con fondi regionali;
    in particolare, l'articolo 26 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 21 (come modificato dalle leggi regionali 16 dicembre 2018, n. 24, 22 febbraio 2019, n. 1, 16 ottobre 2019, n. 17, 14 dicembre 2019, n. 26) reca la disciplina organica dei procedimenti di stabilizzazione in esame, con espressa previsione di copertura finanziaria da parte della Regione Siciliana; una disciplina che, non a caso, non è mai stata oggetto di contestazioni da parte del governo nazionale;
    è proprio grazie all'intervento organico dell'Assemblea Regionale Siciliana, in stretto rapporto con il Governo regionale e, in particolare, con l'Assessorato Regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, che numerosi enti locali siciliani hanno portato a compimento, o si avviano a farlo, i percorsi di stabilizzazione del proprio personale «precario»;
    tuttavia, dai percorsi virtuosi sopra delineati sono rimaste finora escluse due categorie di enti locali:
     1. gli enti locali in dissesto finanziario la cui dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000, risulta priva dei posti utili alla stabilizzazione del personale precario;
     2. gli enti locali che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del decreto legislativo n. 267/2000, la cui dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, risulta priva dei posti utili alla stabilizzazione del personale precario;
    pertanto, proprio gli enti locali con maggiori difficoltà economico-finanziarie non possono dar corso ai processi di stabilizzazione del proprio personale precario, personale necessario per garantire i livelli essenziali dei servizi. Ciò, peraltro, pur in presenza della copertura finanziaria esterna assicurata dalla Regione Siciliana per tali processi di stabilizzazione;
    alla data odierna si hanno 30 comuni in dissesto e 45 comuni con piano di riequilibrio (alleg. nn. 1, 2, 3 e 4). In assenza di un intervento legislativo, gli enti locali ai quali il presente ordine del giorno si rivolge subiscono il rischio concreto ed attuale dell'ingente danno erariale conseguente alla condanna giudiziaria per abuso della contrattazione a termine, rischio che verrebbe azzerato proprio grazie alla realizzazione dei processi di stabilizzazione;
    tutto ciò, peraltro, nell'odierno contesto di gravissima crisi socio-economica legata all'emergenza della diffusione del COVID-19;
    senza chiare prospettive di stabilizzazione, gran parte dei soggetti oggi stabilizzati o in via di stabilizzazione, hanno in passato adito il giudice del lavoro territorialmente competente per ottenere (tra l'altro) la condanna dell'ente locale-datore di lavoro (di rispettiva appartenenza) al risarcimento del cosiddetto «danno comunitario», legato all'abuso della contrattazione a termine da parte del datore di lavoro pubblico (Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, sentenza n. 5072/2016);
    la perdurante mancata stabilizzazione del personale «precario» diventa quindi il viatico per la sicura condanna in giudizio dell'ente locale datore di lavoro, costituendo al contempo fonte di un ingente danno erariale quantificabile in svariate centinaia di migliaia di euro e talora in alcuni milioni di euro per ciascun ente locale siciliano;
    occorre, pertanto, consentire a ciascun ente locale interessato di avanzare motivata richiesta all'Assessorato Regionale per le autonomie locali per la istituzione in dotazione organica di posti «aggiuntivi» rispetto ai limiti numerici posti dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
    si tratta di una misura eccezionale finalizzata esclusivamente al superamento del precariato storico attraverso le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, e successive modificazioni e integrazioni;
    per evitare abusi e sprechi, si dovrebbe prevedere altresì che nel caso di quiescenza del personale precario stabilizzato (o di interruzione per qualunque motivo del rapporto di lavoro del medesimo personale), con conseguenza cessazione del finanziamento regionale, il corrispondente posto «aggiuntivo» in dotazione organica dovrà intendersi automaticamente soppresso, salvo apposita copertura dell'ente locale nel rispetto della normativa statale di finanza pubblica;
    infine, l'intervento normativo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione posto che la spesa per la copertura degli interventi in esame sarebbe garantita dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 (cosiddetto Fondo delle Autonomie locali) e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5 del 2014 (Fondo straordinario precari) e per il futuro (fino al 2038) dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27 del 2016,

impegna il Governo

ad adottare gli interventi normativi di competenza volti a conseguire la stabilizzazione dei lavoratori precari che hanno prestato servizio senza soluzione di continuità nei comuni e nelle ex Province siciliane, contribuendo così a garantire i livelli essenziali dei servizi.
9/2790-bis-AR/132Bartolozzi, Miceli, Cancelleri, Siracusano, Prestigiacomo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
    come è ormai noto, negli ultimi 20 anni migliaia di lavoratori «precari» hanno prestato servizio senza soluzione di continuità nei comuni e nelle ex Province siciliane, contribuendo a garantire i livelli essenziali dei servizi;
    la Regione siciliana, soprattutto negli ultimi due anni, ha adottato misure legislative volte a definire una volta per tutte la situazione lavorativa dei soggetti sopra citati, individuando percorsi di stabilizzazione pienamente compatibili con le previsioni del legislatore statale ed assicurando altresì la copertura dei costi della stabilizzazione con fondi regionali;
    in particolare, l'articolo 26 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 21 (come modificato dalle leggi regionali 16 dicembre 2018, n. 24, 22 febbraio 2019, n. 1, 16 ottobre 2019, n. 17, 14 dicembre 2019, n. 26) reca la disciplina organica dei procedimenti di stabilizzazione in esame, con espressa previsione di copertura finanziaria da parte della Regione Siciliana; una disciplina che, non a caso, non è mai stata oggetto di contestazioni da parte del governo nazionale;
    è proprio grazie all'intervento organico dell'Assemblea Regionale Siciliana, in stretto rapporto con il Governo regionale e, in particolare, con l'Assessorato Regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, che numerosi enti locali siciliani hanno portato a compimento, o si avviano a farlo, i percorsi di stabilizzazione del proprio personale «precario»;
    tuttavia, dai percorsi virtuosi sopra delineati sono rimaste finora escluse due categorie di enti locali:
     1. gli enti locali in dissesto finanziario la cui dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000, risulta priva dei posti utili alla stabilizzazione del personale precario;
     2. gli enti locali che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del decreto legislativo n. 267/2000, la cui dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, risulta priva dei posti utili alla stabilizzazione del personale precario;
    pertanto, proprio gli enti locali con maggiori difficoltà economico-finanziarie non possono dar corso ai processi di stabilizzazione del proprio personale precario, personale necessario per garantire i livelli essenziali dei servizi. Ciò, peraltro, pur in presenza della copertura finanziaria esterna assicurata dalla Regione Siciliana per tali processi di stabilizzazione;
    alla data odierna si hanno 30 comuni in dissesto e 45 comuni con piano di riequilibrio (alleg. nn. 1, 2, 3 e 4). In assenza di un intervento legislativo, gli enti locali ai quali il presente ordine del giorno si rivolge subiscono il rischio concreto ed attuale dell'ingente danno erariale conseguente alla condanna giudiziaria per abuso della contrattazione a termine, rischio che verrebbe azzerato proprio grazie alla realizzazione dei processi di stabilizzazione;
    tutto ciò, peraltro, nell'odierno contesto di gravissima crisi socio-economica legata all'emergenza della diffusione del COVID-19;
    senza chiare prospettive di stabilizzazione, gran parte dei soggetti oggi stabilizzati o in via di stabilizzazione, hanno in passato adito il giudice del lavoro territorialmente competente per ottenere (tra l'altro) la condanna dell'ente locale-datore di lavoro (di rispettiva appartenenza) al risarcimento del cosiddetto «danno comunitario», legato all'abuso della contrattazione a termine da parte del datore di lavoro pubblico (Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, sentenza n. 5072/2016);
    la perdurante mancata stabilizzazione del personale «precario» diventa quindi il viatico per la sicura condanna in giudizio dell'ente locale datore di lavoro, costituendo al contempo fonte di un ingente danno erariale quantificabile in svariate centinaia di migliaia di euro e talora in alcuni milioni di euro per ciascun ente locale siciliano;
    occorre, pertanto, consentire a ciascun ente locale interessato di avanzare motivata richiesta all'Assessorato Regionale per le autonomie locali per la istituzione in dotazione organica di posti «aggiuntivi» rispetto ai limiti numerici posti dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
    si tratta di una misura eccezionale finalizzata esclusivamente al superamento del precariato storico attraverso le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, e successive modificazioni e integrazioni;
    per evitare abusi e sprechi, si dovrebbe prevedere altresì che nel caso di quiescenza del personale precario stabilizzato (o di interruzione per qualunque motivo del rapporto di lavoro del medesimo personale), con conseguenza cessazione del finanziamento regionale, il corrispondente posto «aggiuntivo» in dotazione organica dovrà intendersi automaticamente soppresso, salvo apposita copertura dell'ente locale nel rispetto della normativa statale di finanza pubblica;
    infine, l'intervento normativo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione posto che la spesa per la copertura degli interventi in esame sarebbe garantita dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 (cosiddetto Fondo delle Autonomie locali) e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5 del 2014 (Fondo straordinario precari) e per il futuro (fino al 2038) dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27 del 2016,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle risorse finaziarie disponibili, gli interventi normativi di competenza volti a conseguire la stabilizzazione dei lavoratori precari che hanno prestato servizio senza soluzione di continuità nei comuni e nelle ex Province siciliane, contribuendo così a garantire i livelli essenziali dei servizi.
9/2790-bis-AR/132. (Testo modificato nel corso della seduta) Bartolozzi, Miceli, Cancelleri, Siracusano, Prestigiacomo.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento reca alcune misure importanti per il sostegno economico e finanziario delle imprese coinvolte dalla crisi economica legata all'emergenza epidemiologica «COVID-19», in particolare, il Titolo V reca norme per la liquidità e ricapitalizzazione imprese;
    le Agenzie di Sicurezza aventi come attività prevalente la fornitura di personale per discoteche, concerti, sale bingo, sale gioco, sagre e fiere, stadi calcistici, stanno subendo un grave nocumento a causa della crisi determinata dalla pandemia COVID-19;
    tra le attività cui sono autorizzate le agenzie di investigazione privata si annoverano infatti anche i servizi di controllo nelle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi: un settore in estrema sofferenza per il blocco totale di fiere, eventi, discoteche ed entertainment. Si parla di oltre 8.000 addetti alla sicurezza che non svolgono attività lavorativa da marzo;
    alle imprese che offrono servizi di controllo nei locali di pubblico intrattenimento è richiesta una professionalità garantita da licenza ex articolo 134 del TULPS e l'impiego di addetti che vantano il maggior numero di ore di formazione obbligatoria del comparto, peraltro vidimati da liste gestite dalle competenti Prefetture, ciononostante, il settore non dispone nemmeno di un codice ateco ad hoc, ricadendo tanto nel codice 81.10 (servizi integrati di gestione agli edifici – es. portierati), quanto nel 82.99.99 (altri servizi di sostegno alle imprese) e pure nel 80.10.00 (vigilanza privata);
    altrettanti danni economici li stanno subendo le Agenzie Investigative Private a causa delle restrizioni sui movimenti delle persone, per le sospensioni delle cause civili e penali;
    il Governo, a seguito dell'adozione di nuove azioni di contenimento sanitario per frenare il numero dei contagi e a tutela della salute di tutti, ha prontamente adottato interventi per assicurare un tempestivo sostegno economico a favore delle categorie più colpite dalle inevitabili restrizioni;
    tuttavia, alcune categorie di imprese quali le agenzie di sicurezza private sono rimaste escluse da alcune di tali misure,

impegna il Governo

al fine di sostenere la totalità delle imprese operanti nei diversi settori dell'economia coinvolte dalla crisi economica legata all'emergenza epidemiologica «COVID-19», a valutare l'opportunità di inserire, con impellenza, nel prossimo provvedimento utile o comunque nell'ambito di una revisione organica della disciplina delle misure di sostegno, le agenzie di sicurezza private (Codici Ateco: 80.20.00 servizi connessi ai sistemi di vigilanza; 80.30.00 servizi di investigazione privata; 81.10.00 servizi integrati di gestione agli edifici) tra le imprese beneficiarie dei provvedimenti adottati nell'interesse delle aziende in difficoltà.
9/2790-bis-AR/133Miceli.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento reca alcune misure importanti per il sostegno economico e finanziario delle imprese coinvolte dalla crisi economica legata all'emergenza epidemiologica «COVID-19», in particolare, il Titolo V reca norme per la liquidità e ricapitalizzazione imprese;
    le Agenzie di Sicurezza aventi come attività prevalente la fornitura di personale per discoteche, concerti, sale bingo, sale gioco, sagre e fiere, stadi calcistici, stanno subendo un grave nocumento a causa della crisi determinata dalla pandemia COVID-19;
    tra le attività cui sono autorizzate le agenzie di investigazione privata si annoverano infatti anche i servizi di controllo nelle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi: un settore in estrema sofferenza per il blocco totale di fiere, eventi, discoteche ed entertainment. Si parla di oltre 8.000 addetti alla sicurezza che non svolgono attività lavorativa da marzo;
    alle imprese che offrono servizi di controllo nei locali di pubblico intrattenimento è richiesta una professionalità garantita da licenza ex articolo 134 del TULPS e l'impiego di addetti che vantano il maggior numero di ore di formazione obbligatoria del comparto, peraltro vidimati da liste gestite dalle competenti Prefetture, ciononostante, il settore non dispone nemmeno di un codice ateco ad hoc, ricadendo tanto nel codice 81.10 (servizi integrati di gestione agli edifici – es. portierati), quanto nel 82.99.99 (altri servizi di sostegno alle imprese) e pure nel 80.10.00 (vigilanza privata);
    altrettanti danni economici li stanno subendo le Agenzie Investigative Private a causa delle restrizioni sui movimenti delle persone, per le sospensioni delle cause civili e penali;
    il Governo, a seguito dell'adozione di nuove azioni di contenimento sanitario per frenare il numero dei contagi e a tutela della salute di tutti, ha prontamente adottato interventi per assicurare un tempestivo sostegno economico a favore delle categorie più colpite dalle inevitabili restrizioni;
    tuttavia, alcune categorie di imprese quali le agenzie di sicurezza private sono rimaste escluse da alcune di tali misure,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, le agenzie di sicurezza private (Codici Ateco: 80.20.00 servizi connessi ai sistemi di vigilanza; 80.30.00 servizi di investigazione privata; 81.10.00 servizi integrati di gestione agli edifici) tra le imprese beneficiarie dei provvedimenti adottati nell'interesse delle aziende in difficoltà.
9/2790-bis-AR/133. (Testo modificato nel corso della seduta) Miceli.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal successivo decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43, è stato istituito il servizio civile universale (nella previgente normativa esso era denominato «servizio civile nazionale»), finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica. I settori di intervento in cui si realizzano le finalità del servizio civile universale sono i seguenti e nell'ambito di svariate attività di interesse generale: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero;
    i fondi definiti nella presente legge di bilancio, che integrano il fondo con uno stanziamento pari a ulteriori 200 milioni per il biennio 2021-22, confermano l'intenzione di dare stabilità ai principi contenuti nel progetto di riforma attraverso una progettualità strutturale e verso una progressiva universalità del servizio;
    il servizio civile universale in questo anno di estrema emergenza sociale ed economica è stata una delle esperienze più richiamate fra le risorse disponibili per la lotta alla pandemia e per il sostegno delle persone più esposte ai rischi e alle limitazioni che ne sono scaturite;
    basti pensare ai 3.200 operatori volontari che nei mesi di marzo e aprile hanno continuato il loro servizio nelle zone più colpite dal COVID-19, e alla risposta di altri 16.000 che dal 16 aprile hanno ripreso il loro servizio, grazie alla disponibilità del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e agli sforzi delle organizzazioni accreditate (enti di Terzo Settore, enti religiosi, enti locali e pubbliche amministrazioni) anche rimodulando le attività per essere più vicini ai bisogni che l'emergenza COVID-19 ha generato;
    da tempo, tutte le associazioni e gli esperti del settore sostengono la necessità di assicurare continuità operativa e finanziaria alle attività e ai progetti del Servizio civile universale, attraverso il coinvolgimento di un contingente minimo di 50.000 operatori l'anno e la garanzia della stabilità delle corrispondenti risorse finanziarie anche per gli anni a venire;
    la possibilità di poter far conto su risorse congrue e stabili è il presupposto per una seria programmazione degli interventi e per l'efficacia dei risultati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, già dai prossimi provvedimenti di sostegno delle attività sociali e di rilancio economico, di individuare le opportune risorse finanziarie in linea con il suddetto obiettivo di stabilizzare almeno 50.000 ragazzi, garantendone la corrispondente continuità temporale.
9/2790-bis-AR/134Bonomo, Frassini, Gadda, D'Arrando, Muroni, Lupi, Versace, Trancassini, Pettarin, Lattanzio, Boldrini, Bruno Bossio, Carnevali, Maurizio Cattoi, Ceccanti, Cestari, Comaroli, De Filippo, Del Barba, Marco Di Maio, Fratoianni, Fregolent, Gava, Gebhard, Lepri, Moretto, Noja, Occhionero, Pastorino, Paternoster, Pezzopane, Rossi, Quartapelle Procopio, Serracchiani, Ungaro, Ascari.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) istituita con decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è un ente pubblico non economico nazionale, che svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi sanitari di Stato e regioni, attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, formazione e innovazione; essa, ai sensi del suo nuovo statuto, approvato il 18 maggio 2018, si configura come organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale e rappresenta uno strumento di raccordo tra il livello centrale, regionale e aziendale, garantendo supporto tecnico-operativo in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile;
    il ruolo di Agenas è fondamentale per rendere il sistema sanitario sostenibile e capace di gestire situazioni di elevata complessità clinica e organizzativa, assicurando il rispetto degli standard di qualità, quantità, sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza ed equità dei servizi erogati dalle strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale. Funzione resa ulteriormente indispensabile dall'emergenza sanitaria dovuta dal COVID-19, come d'altronde ben rilevato dal decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (articolo 42), che, disponendo il commissariamento dell'Ente, ha insistito sulle necessarie «attività di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale»;
    è noto che più di un terzo del personale AGENAS è da anni – in media 10 – precario. Si è trattato, per la maggior parte, di contratti di collaborazione e libero-professionali, soltanto nell'ultimo anno e previo superamento di una prova a evidenza pubblica (bandita nel novembre 2019), di contratti a tempo determinato. In merito, occorre aggiungere che, nonostante il rapporto di lavoro formalmente autonomo, le lavoratrici e i lavoratori in questione hanno tuttavia sopperito, seppur in condizioni di massima precarietà, e sempre garantendo dedizione e professionalità nella prestazione, a un fabbisogno organico di natura strutturale e non di certo congiunturale;
    buona parte dei predetti lavoratori, tra l'altro, sono stati esclusi dall'ampiamente dell'organico stabile disposto da apposito bando del novembre 2018, che non prevedeva l'ingresso del personale con profilo sanitario, né tanto meno di personale non laureato;
    il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 stabiliva che l'Agenas poteva ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, anche con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile. Questo ha permesso a circa 65 lavoratori, di cui la maggior parte storicamente lavoratori con contratto co.co.co. di avere un contratto a tempo determinato;
    dopo una breve proroga di due mesi stabilita dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto n. 150 del 2020 e mentre l'Ente ha avviato nuove procedure di assunzione di personale precario, con contratti sia a tempo determinato che di collaborazione, i contratti dei circa 70 precari «storici» scadranno il prossimo 31 dicembre, nonostante le promesse di stabilizzazione;
    la speranza era stata riposta in un emendamento alla legge di bilancio (n. 159.37) che avrebbe autorizzato l'Agenas a stabilizzare i lavoratori con la stessa ratio per cui nel decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito poi nella legge 13 ottobre 2020 n. 126, si è autorizzato il Ministero della difesa a stabilizzare 145 unità di personale, ma l'emendamento è stato respinto;
    la pandemia ha mostrato l'urgenza non rinviabile di potenziare la Sanità pubblica, in particolare quella territoriale e di prossimità. Sarebbe paradossale e inaccettabile, a parere dell'interrogante, viste anche le risorse europee in arrivo, se proprio il personale che da anni garantisce il supporto tecnico-operativo al Ministero della salute nel raccordo con le regioni, perdesse il proprio lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere provvedimenti tempestivi al fine di stabilizzare definitivamente i settanta lavoratori precari dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, i cui contratti scadranno il prossimo 31 dicembre.
9/2790-bis-AR/135Bagnasco, Spena.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene ulteriori disposizioni in materia di semplificazioni fiscali ed entrate;
    restano fermi al 31 gennaio 2021 i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento, in scadenza dell'8 marzo al 21 dicembre 2020; invero, sono rinviati al primo marzo 2021 il pagamento delle rate 2020 delle definizioni agevolate ancora in vigore, ma senza il termine di tolleranza;
    dal 1o gennaio 2021 riprenderanno anche le notifiche delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione nonché gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego;
    nondimeno, lo stesso il direttore dell'Agenzia delle entrate ha ricordato che sono circa 12 milioni le cartelle sospese quest'anno, a cui si aggiungono 9 milioni di atti di riscossione, più altri 10 milioni di atti dell'Ade, tra avvisi e accertamento e che verosimilmente partiranno in esecuzione dal 1o gennaio prossimo;
    la scelta di rinviare ulteriormente, ovvero di rateizzare nuovamente, ha ricordato il Direttore dell'Agenzia delle entrate, spetta unicamente al Parlamento;
    l'approccio disorganico portato avanti dall'attuale maggioranza governativa è testimoniato anche dal fatto che l'ultima sospensione era stata decisa sul filo del rasoio a metà ottobre, con il decreto-legge 129/20 sulla proroga dello stato di emergenza,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa normativa che preveda la rateizzazione automatica degli atti fiscali testé descritti, in un arco temporale di almeno quindici anni e con tasso interesse legale, in considerazione soprattutto dell'eccezionalità economica e congiunturale dei mesi post crisi pandemica che seguiranno.
9/2790-bis-AR/136Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Trano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene misure in materia di trasporti e ambiente; in particolare, include misure in materia di infrastrutture, trasporti e mobilità;
    in sede di esame referente, grazie anche all'intervento emendativo del Gruppo Lega – Salvini premier, è stato incentivato il settore dell'automotive;
    l'emergenza economica in atto, dovuta soprattutto al diffondersi dell'epidemia da COVID-19, sta mettendo inevitabilmente a dura prova la tenuta organizzativa e finanziaria delle case automobilistiche italiane, ancorché l'indotto da esso derivante, a causa della necessità di una robusta e immediata domanda sì da rinvigorire la produzione nazionale;
    molti degli stabilimenti produttivi italiani si sono fermati o comunque hanno ridotto notevolmente la loro attività, a causa soprattutto delle misure di contenimento da contagio da COVID-19;
    appare pertanto opportuno supportare e stimolare la produzione italiana del settore,

impegna il Governo:

   ad attuare specifiche misure che prevedano che le Pubbliche Amministrazioni acquistino, ad invarianza di spesa, auto prodotte in stabilimenti siti in Italia in occasione del rinnovo del parco mezzi;
   a prevedere un contributo del prezzo di acquisto per coloro che nel biennio 2021-2022 provvedano all'acquisto, con contestuale rottamazione, di una auto.
9/2790-bis-AR/137Molinari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene misure in materia di trasporti e ambiente; in particolare, include misure in materia di infrastrutture, trasporti e mobilità;
    in sede di esame referente, grazie anche all'intervento emendativo del Gruppo Lega – Salvini premier, è stato incentivato il settore dell'automotive;
    l'emergenza economica in atto, dovuta soprattutto al diffondersi dell'epidemia da COVID-19, sta mettendo inevitabilmente a dura prova la tenuta organizzativa e finanziaria delle case automobilistiche italiane, ancorché l'indotto da esso derivante, a causa della necessità di una robusta e immediata domanda sì da rinvigorire la produzione nazionale;
    molti degli stabilimenti produttivi italiani si sono fermati o comunque hanno ridotto notevolmente la loro attività, a causa soprattutto delle misure di contenimento da contagio da COVID-19;
    appare pertanto opportuno supportare e stimolare la produzione italiana del settore,

impegna il Governo:

a prevedere un contributo del prezzo di acquisto per coloro che nel biennio 2021-2022 provvedano all'acquisto, con contestuale rottamazione, di una auto.
9/2790-bis-AR/137. (Testo modificato nel corso della seduta) Molinari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di liquidità e ricapitalizzazione delle imprese;
    in sede di esame referente, grazie all'intervento emendativo del Gruppo Lega – Salvini premier, è stata prevista rispetto a quanto disposto dal Decreto liquidità l'estensione della durata dei prestiti fino a 30.000 euro accordati con garanzia statale dagli attuali sei anni fino a un massimo di quindici anni;
    la misura si rivolge alle micro-piccole e medie imprese, ma anche ai professionisti ed alle ditte individuali operanti sul territorio italiano ed appartenenti ad ogni settore a favore dei quali è stata prevista la sospensione di talune scadenze nel rapporto con l'istituto di credito;
    è indispensabile che le banche continuino a fornire prestiti all'economia reale, al contempo, è fondamentale agevolare un sano rapporto fra il mondo delle imprese e quello del credito per prorogare le moratorie per almeno un altro anno;
    inoltre, è di sostanziale importanza che gli istituti di credito, ai fini della valutazione del merito creditizio di imprese e imprese fisiche che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento, tengano conto dei giudizi espressi dalle agenzie di rating precedentemente alla crisi pandemica da Covid-19,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative normative volte:
    a differire di almeno due anni l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nonché a rivedere nelle sedi opportune i meccanismi del nuovo regolamento europeo sul default, quindi a porre in atto una pianificazione emergenziale che riveda tempi e meccanismi in riferimento agli arretrati fiscali;
    a disporre che le valutazioni del merito creditizio tengano conto dei giudizi espressi dalle agenzie di rating manifestati fino al 1o marzo 2020 così da non viziare le future istruttorie finanziarie.
9/2790-bis-AR/138Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Boniardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di liquidità e ricapitalizzazione delle imprese;
    in sede di esame referente, grazie all'intervento emendativo del Gruppo Lega – Salvini premier, è stata prevista rispetto a quanto disposto dal Decreto liquidità l'estensione della durata dei prestiti fino a 30.000 euro accordati con garanzia statale dagli attuali sei anni fino a un massimo di quindici anni;
    la misura si rivolge alle micro-piccole e medie imprese, ma anche ai professionisti ed alle ditte individuali operanti sul territorio italiano ed appartenenti ad ogni settore a favore dei quali è stata prevista la sospensione di talune scadenze nel rapporto con l'istituto di credito;
    è indispensabile che le banche continuino a fornire prestiti all'economia reale, al contempo, è fondamentale agevolare un sano rapporto fra il mondo delle imprese e quello del credito per prorogare le moratorie per almeno un altro anno;
    inoltre, è di sostanziale importanza che gli istituti di credito, ai fini della valutazione del merito creditizio di imprese e imprese fisiche che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento, tengano conto dei giudizi espressi dalle agenzie di rating precedentemente alla crisi pandemica da Covid-19,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte:
    a differire di almeno due anni l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nonché a rivedere nelle sedi opportune i meccanismi del nuovo regolamento europeo sul default, quindi a porre in atto una pianificazione emergenziale che riveda tempi e meccanismi in riferimento agli arretrati fiscali;
    a disporre che le valutazioni del merito creditizio tengano conto dei giudizi espressi dalle agenzie di rating manifestati fino al 1o marzo 2020 così da non viziare le future istruttorie finanziarie.
9/2790-bis-AR/138. (Testo modificato nel corso della seduta) Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Boniardi.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
    il presente provvedimento contiene ulteriori disposizioni in materia di semplificazioni fiscali ed entrate;
    il 18 dicembre 2020 è stata pubblicata l'indagine sul costo dei conti correnti, svolta dalla Banca d'Italia e pubblicata il 18 dicembre 2020; l'analisi scompone le informazioni analitiche sulle spese di gestione effettivamente sostenute dalle famiglie nel corso di un anno e documentate negli estratti conto di fine anno;
    nello specifico, è risultato che la gestione di un conto corrente è cresciuta di 1,6 euro rispetto all'anno precedente, attestandosi a 88,5 euro; inoltre, sono sensibilmente aumentati anche la spesa di gestione per i conti bancari online;
    nel campo dei prodotti finanziari e, nello specifico, dei conti correnti e dei conti deposito, negli ultimi anni sono state introdotte modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo applicabile, nonché sensibili aumenti della stessa;
    predetta imposta viene applicata al momento dell'emissione dell'estratto conto o del rendiconto, ed è relativa al periodo rendicontato anche in caso di apertura e chiusura in corso d'anno; inoltre, nell'ipotesi in cui lo stesso cliente intrattenga più rapporti di conto corrente e/o risulti intestatario di più libretti di risparmio, l'imposta annua deve essere corrisposta per ciascun rapporto;
    è oltremodo discutibile che il versamento non sia effettuato dal contribuente, bensì dalla banca, che trattiene direttamente la somma dal conto del cliente per poi versarla allo Stato;
    in considerazione del periodo emergenziale in atto, e le inevitabili difficoltà economiche che seguiranno nel periodo post-pandemia, appare opportuno agevolare i correntisti esonerandoli da ulteriori e gravose imposte,

impegna il Governo

a prevedere l'abrogazione dell'imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli, nonché qualsiasi altra imposizione tariffaria gravante sui documenti inviati dalle banche e relativi ai conti correnti regolarmente intestati.
9/2790-bis-AR/139Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 1, comma 583, aumenta il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo della Legge 220 del 2016 di 240 milioni di euro;
    attestato che durante la quarantena si siano consumati oltre 243 milioni di atti di pirateria audiovisiva, contro i 69 milioni che si consumavano in media in un bimestre normale del 2019, e come l'incidenza della pirateria sulla popolazione sia passata dal 37 per cento al 40 per cento;
    rilevato inoltre che, secondo l'ultimo rapporto Fapav/Ipsos, la visione illegale di materiale causa una perdita economica di 591 milioni di euro specificatamente per il settore audiovisivo che arriva a 11 miliardi di euro se si considera l'indotto, oltre alla perdita di 5.900 posti di lavoro;
   considerato, infine, che la pirateria audiovisiva è un vero e proprio fenomeno criminale, ramificato sul territorio nazionale e organizzato e connesso a livello internazionale,

impegna il Governo

a destinare, a partire dal 2021, l'1 per cento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo in campagne di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della pirateria audiovisiva.
9/2790-bis-AR/140Zordan, Capitanio, Colmellere.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 1, comma 583, aumenta il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo della Legge 220 del 2016 di 240 milioni di euro;
    attestato che durante la quarantena si siano consumati oltre 243 milioni di atti di pirateria audiovisiva, contro i 69 milioni che si consumavano in media in un bimestre normale del 2019, e come l'incidenza della pirateria sulla popolazione sia passata dal 37 per cento al 40 per cento;
    rilevato inoltre che, secondo l'ultimo rapporto Fapav/Ipsos, la visione illegale di materiale causa una perdita economica di 591 milioni di euro specificatamente per il settore audiovisivo che arriva a 11 miliardi di euro se si considera l'indotto, oltre alla perdita di 5.900 posti di lavoro;
   considerato, infine, che la pirateria audiovisiva è un vero e proprio fenomeno criminale, ramificato sul territorio nazionale e organizzato e connesso a livello internazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare, a partire dal 2021, una quota parte del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo in campagne di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della pirateria audiovisiva.
9/2790-bis-AR/140. (Testo modificato nel corso della seduta) Zordan, Capitanio, Colmellere.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede che parte delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR Italia (istituito dall'articolo 1, comma 1037), siano riservate a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nella misura del 40 per cento della spesa complessiva dell'investimento;
    è ormai indifferibile la necessità di provvedere alla creazione di una piattaforma nazionale di cloud storaging, nella quale far confluire tutti i dati e le informazioni disponibili e quotidianamente impiegati dalle amministrazioni pubbliche;
    il fine è duplice: da una parte, evitare che le medesime amministrazioni si rivolgano a fornitori privati di servizi di cloud storaging, evitando così il rischio che gli stessi soggetti privati possano detenere ed eventualmente utilizzare per fini diversi una grande mole di dati (sensibili e no) e dall'altra, garantire la massima interoperabilità tra le amministrazioni pubbliche nell'accesso e nell'impiego dei dati riconducibili ai cittadini italiani per fini espressamente connessi alle loro attività istituzionali;
    la strategia per la riorganizzazione delle infrastrutture digitali del Dipartimento per la trasformazione digitale, in accordo con la strategia europea, rappresenta il fondamento per razionalizzare le risorse, rendere più moderni i servizi pubblici e mettere in sicurezza i dati;
    la strategia opera una distinzione fondamentale tra infrastrutture che gestiscono servizi strategici, ovvero un ridotto numero di asset tecnologici (server, connettività, reti, eccetera) che abilitano funzioni essenziali del Paese, come ad esempio la mobilità, l'energia, le telecomunicazioni. Tutte le altre infrastrutture gestite dalle PA centrali e locali che gestiscono la stragrande maggioranza dei servizi, erogati al cittadino o interni agli enti che permettono il funzionamento di servizi comuni,

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione di un fondo, con adeguata dotazione da destinare alla realizzazione del cloud nazionale.
9/2790-bis-AR/141Morelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede che parte delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR Italia (istituito dall'articolo 1, comma 1037), siano riservate a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nella misura del 40 per cento della spesa complessiva dell'investimento;
    è ormai indifferibile la necessità di provvedere alla creazione di una piattaforma nazionale di cloud storaging, nella quale far confluire tutti i dati e le informazioni disponibili e quotidianamente impiegati dalle amministrazioni pubbliche;
    il fine è duplice: da una parte, evitare che le medesime amministrazioni si rivolgano a fornitori privati di servizi di cloud storaging, evitando così il rischio che gli stessi soggetti privati possano detenere ed eventualmente utilizzare per fini diversi una grande mole di dati (sensibili e no) e dall'altra, garantire la massima interoperabilità tra le amministrazioni pubbliche nell'accesso e nell'impiego dei dati riconducibili ai cittadini italiani per fini espressamente connessi alle loro attività istituzionali;
    la strategia per la riorganizzazione delle infrastrutture digitali del Dipartimento per la trasformazione digitale, in accordo con la strategia europea, rappresenta il fondamento per razionalizzare le risorse, rendere più moderni i servizi pubblici e mettere in sicurezza i dati;
    la strategia opera una distinzione fondamentale tra infrastrutture che gestiscono servizi strategici, ovvero un ridotto numero di asset tecnologici (server, connettività, reti, eccetera) che abilitano funzioni essenziali del Paese, come ad esempio la mobilità, l'energia, le telecomunicazioni. Tutte le altre infrastrutture gestite dalle PA centrali e locali che gestiscono la stragrande maggioranza dei servizi, erogati al cittadino o interni agli enti che permettono il funzionamento di servizi comuni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di un fondo, con adeguata dotazione da destinare alla realizzazione del cloud nazionale prevedendo l'inserimento di uno specifico richiamo alla salvaguardia di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 76 del 2020.
9/2790-bis-AR/141. (Testo modificato nel corso della seduta) Morelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 154, incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035. In particolare, tale incremento viene destinato al finanziamento degli interventi di cui al DM 24 maggio 2017, pubblicato nella GU n. 192 del 18 agosto 2017, destinati allo strumento agevolativo degli accordi per l'innovazione;
    il Governo nel 2015 ha approvato la Strategia italiana per la banda ultra larga, con l'obiettivo di ridurre il gap infrastrutturale e di mercato in relazione alle infrastrutture digitali. La prima fase di attuazione della Strategia riguardava interventi nelle aree bianche a fallimento di mercato;
    per il tramite della società del Ministero dello sviluppo economico Infratel Italia S.p.A., interamente controllata da Invitalia S.p.A., sono state indette tre gare per l'aggiudicazione della realizzazione dell'infrastruttura e il relativo mantenimento della stessa rete; tutte le gare sono state aggiudicate alla società Open Fiber S.p.A.;
    nelle recenti riunioni del Comitato banda ultralarga (Cobul) sono emerse numerose criticità nella realizzazione del progetto banda ultra-larga nelle aree bianche;
    nel corso dell'anno a fronte delle sempre più incalzanti richieste, anche dell'opposizione, circa i cronici ritardi del concessionario, il Governo ha sempre confermato la propria fiducia a Open Fiber e anche le richieste dell'opposizione di revisione dei termini delle concessioni o dell'allargamento del perimetro delle stesse alla tecnologia FWA sono sempre state puntualmente respinte da parte dell'esecutivo;
    il Paese continua ad essere afflitto da un divario digitale che rappresenta il vero freno ad una stabile ripresa economica e che impedisce didattica a distanza, smart working e telemedicina;
    al fine di velocizzare i lavori nelle aree bianche del Piano Banda Ultra Larga,

impegna il Governo

a prevedere di nominare il Presidente della Regione o della Provincia Autonoma come commissario straordinario alla connettività anche per l'acquisizione di permessi concessori da parte di enti e società nonché autorizzare il concedente per la realizzazione e la gestione del piano banda ultra larga nelle aree bianche, in deroga a quanto disposto dall'articolo 10 della convenzione di concessione e fermi restando gli impegni di copertura in fibra ottica dichiarati in sede di aggiudicazione, il concessionario a concludere accordi con altri operatori per l'utilizzo della tecnologia FWA.
9/2790-bis-AR/142Zanella, Capitanio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, commi 608-610, dispone il rifinanziamento e la proroga fino al 2022 di alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020. Si tratta del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari; del credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (cosiddetto tax credit per le edicole), nonché del credito d'imposta per le testate edite in formato digitale;
    al fine di sostenere il settore dell'editoria, anch'esso duramente colpito dalla crisi economica derivante dall'epidemia Covid-19, con il decreto Rilancio il legislatore ha previsto una serie di benefici, tra cui si inserisce il credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali (articolo 188 decreto-legge n. 34 del 2020);
    con particolare riferimento alla misura agevolativa contenuta all'articolo 188 dei decreto Rilancio, il legislatore con essa stabilisce un credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione (ROC). L'agevolazione fiscale è riconosciuta per l'anno 2020 ed è pari all'8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite,

impegna il Governo

ad estendere per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione il riconoscimento, per la spesa sostenuta per l'anno 2020, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa.
9/2790-bis-AR/143Giacometti, Morelli, Capitanio, Maccanti, Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, commi 608-610, dispone il rifinanziamento e la proroga fino al 2022 di alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020. Si tratta del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari; del credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (cosiddetto tax credit per le edicole), nonché del credito d'imposta per le testate edite in formato digitale;
    al fine di sostenere il settore dell'editoria, anch'esso duramente colpito dalla crisi economica derivante dall'epidemia Covid-19, con il decreto Rilancio il legislatore ha previsto una serie di benefici, tra cui si inserisce il credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali (articolo 188 decreto-legge n. 34 del 2020);
    con particolare riferimento alla misura agevolativa contenuta all'articolo 188 dei decreto Rilancio, il legislatore con essa stabilisce un credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione (ROC). L'agevolazione fiscale è riconosciuta per l'anno 2020 ed è pari all'8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione il riconoscimento, per la spesa sostenuta per l'anno 2020, del credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa.
9/2790-bis-AR/143. (Testo modificato nel corso della seduta) Giacometti, Morelli, Capitanio, Maccanti, Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 39 dell'articolo 1, proroga al 2021 la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione Iva applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento e non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro;
    questa disposizione non fa altro che riconfermare le percentuali di compensazione stabilite dalla legge di Bilancio 2018;
    la norma all'esame non tiene, però, in considerazione l'aggravarsi della situazione, in particolare, del comparto suinicolo che soffre di un drammatico calo dei prezzi pagati agli allevatori mettendo a rischio uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy a tavola;
    sulle stalle italiane si è scatenata una vera e propria tempesta perfetta per l'effetto combinato delle difficoltà del canale Horeca, con il calo degli acquisti da parte della ristorazione a causa del Covid, e della peste suina, che ha sconvolto il mercato europeo delle carni suine, letteralmente inondato dalla produzione tedesca dopo la chiusura delle frontiere cinesi ai prodotti teutonici;
    aumentare le percentuali di compensazione Iva sia per le carni bovine che suine portandole rispettivamente al 10 per cento, avrebbe portato ad una boccata di ossigeno al settore zootecnico per superare una grave crisi, favorita anche dalla chiusura dei bar, ristoranti e agriturismi, per il mancato acquisto in prodotti agroalimentari,

impegna il Governo

a prevedere, in un prossimo provvedimento, disposizioni legislative che aumentino, almeno fino al 10 per cento, le percentuali di compensazione Iva applica- bili agli animali vivi delle specie bovina e suina.
9/2790-bis-AR/144Lolini, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Loss, Manzato.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 39 dell'articolo 1, proroga al 2021 la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione Iva applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento e non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro;
    questa disposizione non fa altro che riconfermare le percentuali di compensazione stabilite dalla legge di Bilancio 2018;
    la norma all'esame non tiene, però, in considerazione l'aggravarsi della situazione, in particolare, del comparto suinicolo che soffre di un drammatico calo dei prezzi pagati agli allevatori mettendo a rischio uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy a tavola;
    sulle stalle italiane si è scatenata una vera e propria tempesta perfetta per l'effetto combinato delle difficoltà del canale Horeca, con il calo degli acquisti da parte della ristorazione a causa del Covid, e della peste suina, che ha sconvolto il mercato europeo delle carni suine, letteralmente inondato dalla produzione tedesca dopo la chiusura delle frontiere cinesi ai prodotti teutonici;
    aumentare le percentuali di compensazione Iva sia per le carni bovine che suine portandole rispettivamente al 10 per cento, avrebbe portato ad una boccata di ossigeno al settore zootecnico per superare una grave crisi, favorita anche dalla chiusura dei bar, ristoranti e agriturismi, per il mancato acquisto in prodotti agroalimentari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in un prossimo provvedimento, disposizioni legislative che aumentino, almeno fino al 10 per cento, le percentuali di compensazione Iva applica- bili agli animali vivi delle specie bovina e suina.
9/2790-bis-AR/144. (Testo modificato nel corso della seduta) Lolini, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Loss, Manzato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'azione delle api è conosciuta ovunque per la loro preziosa produzione di miele e di polline, sostanze importanti nella nostra alimentazione, tuttavia c’è un'altra funzione, forse meno conosciuta, ma di gran lunga più importante per l'intero pianeta: si tratta dell'azione di impollinazione, processo indispensabile per la riproduzione delle piante, alla base della sopravvivenza di molte specie sulla Terra, uomo compreso;
    l'impollinazione è il trasporto di polline dalla parte maschile a quella femminile dell'apparato riproduttivo (contenuto nei coni o nei fiori) della stessa pianta o di piante diverse. Rappresenta il principale meccanismo di riproduzione delle Gimnosperme e delle Angiosperme, ovvero di quasi la generalità delle piante che ci danno nutrimento con i frutti o semi che ne derivano. Moltissime specie vegetali dipendono, per la loro impollinazione, dagli insetti pronubi come le api (impollinazione entomofila) e la maggior parte di quelle coltivate a fini alimentari;
    il valore economico globale generato dalle api con la loro attività pronuba, quindi, è di gran lunga superiore rispetto al valore derivante dalla vendita dei prodotti dell'alveare;
    durante le fioriture nelle coltivazioni, gli allevatori di api si mettono al servizio dei coltivatori fornendo le loro api per consentire l'impollinazione dei frutteti e di altre colture; il «servizio di impollinazione» così svolto rappresenta spesso la prima fonte di reddito per gli apicoltori, seguito poi dalla vendita del miele e degli altri prodotti apistici;
    la metà degli apicoltori pratica il nomadismo per la produzione del miele e del polline, cioè sposta gli alveari per inseguire fioriture di piante spontanee o coltivate, in alcuni casi, quando gli apicoltori portano gli alveari negli agrumeti o sui campi di sulla, girasole o trifoglio per la produzione del miele, svolgono in contemporanea un servizio di impollinazione per quelle colture. Un servizio che spesso non è retribuito, anzi in alcuni casi è l'apicoltore stesso a dover regalare qualche vasetto di miele ai proprietari dei fondi a titolo di riconoscenza per aver potuto usufruire del terreno su cui collocare le arnie;
    l'impollinazione è un processo di fondamentale importanza nelle specie frutticole. Molti sono gli alberi e le piante che usufruiscono di questo servizio di impollinazione, dal mandorlo, all'albicocco, al susino, al pesco, dal melo al pero, dagli agrumi alta vite, all'olivo, alle leguminose e alle foraggere (sulla, trifoglio, erba medica);
    durante la discussione del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, era stato accolto un ordine del giorno 9/2220-AR/48 con il quale si chiedeva di prevedere in un prossimo provvedimento di natura fiscale la riduzione dell'Iva sul servizio di impollinazione, ma a questo ordine del giorno, ad oggi, non è stato dato seguito;
    attualmente il servizio di impollinazione, ovvero l'affitto delle arnie per il periodo della fioritura, ha un'aliquota ordinaria al 22 per cento. Data l'Iva sfavorevole gli apicoltori, invece di affittare le arnie con così poco ricavo, piuttosto le vendono ai frutticoltori, ma questi, una volta finita la stagione della fioritura, non avendo interesse a proseguire l'allevamento, bruciano le api con arnie e tutto. È una pratica assurda e contro ogni logica ecologica e di tutela del benessere delle api, causata solo da questa percentuale Iva;
    anche alla Pappa Reale viene applicata l'aliquota del 22 per cento in quanto non è riconosciuto come un prodotto agricolo in quanto non rientra tra i beni inseriti nella tabella A, parte I, del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, la quale contiene solo il miele, la cera d'api greggia, il polline, il propoli, le api e l'idromele,

impegna il Governo

a dare seguito all'ordine del giorno accolto al decreto-legge 124/2019, prevedendo la riduzione al 10 per cento dell'attuale aliquota IVA relativa al servizio di impollinazione nonché quella relativa alla Pappa reale.
9/2790-bis-AR/145Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'azione delle api è conosciuta ovunque per la loro preziosa produzione di miele e di polline, sostanze importanti nella nostra alimentazione, tuttavia c’è un'altra funzione, forse meno conosciuta, ma di gran lunga più importante per l'intero pianeta: si tratta dell'azione di impollinazione, processo indispensabile per la riproduzione delle piante, alla base della sopravvivenza di molte specie sulla Terra, uomo compreso;
    l'impollinazione è il trasporto di polline dalla parte maschile a quella femminile dell'apparato riproduttivo (contenuto nei coni o nei fiori) della stessa pianta o di piante diverse. Rappresenta il principale meccanismo di riproduzione delle Gimnosperme e delle Angiosperme, ovvero di quasi la generalità delle piante che ci danno nutrimento con i frutti o semi che ne derivano. Moltissime specie vegetali dipendono, per la loro impollinazione, dagli insetti pronubi come le api (impollinazione entomofila) e la maggior parte di quelle coltivate a fini alimentari;
    il valore economico globale generato dalle api con la loro attività pronuba, quindi, è di gran lunga superiore rispetto al valore derivante dalla vendita dei prodotti dell'alveare;
    durante le fioriture nelle coltivazioni, gli allevatori di api si mettono al servizio dei coltivatori fornendo le loro api per consentire l'impollinazione dei frutteti e di altre colture; il «servizio di impollinazione» così svolto rappresenta spesso la prima fonte di reddito per gli apicoltori, seguito poi dalla vendita del miele e degli altri prodotti apistici;
    la metà degli apicoltori pratica il nomadismo per la produzione del miele e del polline, cioè sposta gli alveari per inseguire fioriture di piante spontanee o coltivate, in alcuni casi, quando gli apicoltori portano gli alveari negli agrumeti o sui campi di sulla, girasole o trifoglio per la produzione del miele, svolgono in contemporanea un servizio di impollinazione per quelle colture. Un servizio che spesso non è retribuito, anzi in alcuni casi è l'apicoltore stesso a dover regalare qualche vasetto di miele ai proprietari dei fondi a titolo di riconoscenza per aver potuto usufruire del terreno su cui collocare le arnie;
    l'impollinazione è un processo di fondamentale importanza nelle specie frutticole. Molti sono gli alberi e le piante che usufruiscono di questo servizio di impollinazione, dal mandorlo, all'albicocco, al susino, al pesco, dal melo al pero, dagli agrumi alta vite, all'olivo, alle leguminose e alle foraggere (sulla, trifoglio, erba medica);
    durante la discussione del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, era stato accolto un ordine del giorno 9/2220-AR/48 con il quale si chiedeva di prevedere in un prossimo provvedimento di natura fiscale la riduzione dell'Iva sul servizio di impollinazione, ma a questo ordine del giorno, ad oggi, non è stato dato seguito;
    attualmente il servizio di impollinazione, ovvero l'affitto delle arnie per il periodo della fioritura, ha un'aliquota ordinaria al 22 per cento. Data l'Iva sfavorevole gli apicoltori, invece di affittare le arnie con così poco ricavo, piuttosto le vendono ai frutticoltori, ma questi, una volta finita la stagione della fioritura, non avendo interesse a proseguire l'allevamento, bruciano le api con arnie e tutto. È una pratica assurda e contro ogni logica ecologica e di tutela del benessere delle api, causata solo da questa percentuale Iva;
    anche alla Pappa Reale viene applicata l'aliquota del 22 per cento in quanto non è riconosciuto come un prodotto agricolo in quanto non rientra tra i beni inseriti nella tabella A, parte I, del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, la quale contiene solo il miele, la cera d'api greggia, il polline, il propoli, le api e l'idromele,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare seguito all'ordine del giorno accolto al decreto-legge 124/2019, prevedendo la riduzione al 10 per cento dell'attuale aliquota IVA relativa al servizio di impollinazione nonché quella relativa alla Pappa reale.
9/2790-bis-AR/145. (Testo modificato nel corso della seduta) Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 130 dell'articolo 1 prevede che al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1o gennaio 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2021;
    la presenza, in particolare nelle aree montane, di terreni inutilizzati e non manutenuti a causa della impossibilità di individuare il legittimo proprietario o il titolare di diritti reali, costituisce senza dubbio un limite all'esigenza di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio;
    sono 10.467.533 gli ettari di superficie forestale del nostro Paese corrispondente al 34,7 per cento dell'intero territorio della Penisola. Il fenomeno meteorologico noto come tempesta Vaia di fine ottobre 2018, ha causato l'abbattimento di 14 milioni di alberi (dato mai registrato in epoca recente in Italia) su una superficie di 41.000 ettari;
    a seguito della tempesta Vaia, nel 2019 si sono avuti generalizzati aumenti della popolazioni di Bostrico tipografo (Ipstypographus), il più importante parassita forestale d'Europa, in molte aree boscate del Triveneto, colpendo in particolare le foreste alpine delle Dolomiti, popolate dall'abete rosso, tenuto conto anche dell'elevato numero di alberi abbattuti che sono un ottimo ambiente di riproduzione per questo insetto che predilige, per la sua alimentazione e riproduzione, le parti deperienti delle piante e che è in grado di passare dal legno a terra alle piante in piedi scavando reti di gallerie sotto la corteccia e indebolendole;
    questo insetto sta causando pesantissime ripercussioni ambientali, economiche e paesaggistiche;
    in Friuli-Venezia Giulia le popolazioni di bostrico tipografo, dal 2004, sono da considerare complessivamente in aumento con picchi sempre più elevati e frequenti sia per numero di focolai che per quantificazione dei danni; la regione ha stanziato, con le risorse a disposizione, più di 500 mila euro ma purtroppo non risultano essere sufficienti,
    la gestione del fenomeno e l'attivazione di azioni di lotta e contenimento del Bostrico sono estremamente problematiche perché variano da zona a zona e hanno notevoli costi di difficile quantificazione; il fenomeno dell'invasione del Bostrico aumenta considerevolmente con l'aumentare del numero di piante deboli, a causa ad esempio del cambiamento climatico, del forte impatto antropico o di un evento traumatico, come appunto quello della tempesta Vaia,

impegna il Governo

a destinare adeguate risorse economiche affinché le regioni colpite dal Bostrico Tipografo possano adottare specifiche iniziative volte al contrasto dello stesso, al pari di quanto già fatto per il contrasto alla Xylella fastidiosa, al fine di eliminare o perlomeno ridurre la diffusione del suddetto coleottero e di altre patologie del bosco.
9/2790-bis-AR/146Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 130 dell'articolo 1 prevede che al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1o gennaio 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2021;
    la presenza, in particolare nelle aree montane, di terreni inutilizzati e non manutenuti a causa della impossibilità di individuare il legittimo proprietario o il titolare di diritti reali, costituisce senza dubbio un limite all'esigenza di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio;
    sono 10.467.533 gli ettari di superficie forestale del nostro Paese corrispondente al 34,7 per cento dell'intero territorio della Penisola. Il fenomeno meteorologico noto come tempesta Vaia di fine ottobre 2018, ha causato l'abbattimento di 14 milioni di alberi (dato mai registrato in epoca recente in Italia) su una superficie di 41.000 ettari;
    a seguito della tempesta Vaia, nel 2019 si sono avuti generalizzati aumenti della popolazioni di Bostrico tipografo (Ipstypographus), il più importante parassita forestale d'Europa, in molte aree boscate del Triveneto, colpendo in particolare le foreste alpine delle Dolomiti, popolate dall'abete rosso, tenuto conto anche dell'elevato numero di alberi abbattuti che sono un ottimo ambiente di riproduzione per questo insetto che predilige, per la sua alimentazione e riproduzione, le parti deperienti delle piante e che è in grado di passare dal legno a terra alle piante in piedi scavando reti di gallerie sotto la corteccia e indebolendole;
    questo insetto sta causando pesantissime ripercussioni ambientali, economiche e paesaggistiche;
    in Friuli-Venezia Giulia le popolazioni di bostrico tipografo, dal 2004, sono da considerare complessivamente in aumento con picchi sempre più elevati e frequenti sia per numero di focolai che per quantificazione dei danni; la regione ha stanziato, con le risorse a disposizione, più di 500 mila euro ma purtroppo non risultano essere sufficienti,
    la gestione del fenomeno e l'attivazione di azioni di lotta e contenimento del Bostrico sono estremamente problematiche perché variano da zona a zona e hanno notevoli costi di difficile quantificazione; il fenomeno dell'invasione del Bostrico aumenta considerevolmente con l'aumentare del numero di piante deboli, a causa ad esempio del cambiamento climatico, del forte impatto antropico o di un evento traumatico, come appunto quello della tempesta Vaia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare adeguate risorse economiche affinché le regioni colpite dal Bostrico Tipografo possano adottare specifiche iniziative volte al contrasto dello stesso, al pari di quanto già fatto per il contrasto alla Xylella fastidiosa, al fine di eliminare o perlomeno ridurre la diffusione del suddetto coleottero e di altre patologie del bosco.
9/2790-bis-AR/146. (Testo modificato nel corso della seduta) Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 136 dell'articolo 1 rifinanzia nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo nazionale per la suinicoltura;
    questo fondo è stato istituito dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27 il quale prevedeva una dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020 le cui risorse erano destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini, a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore;
    la disposizione all'esame oltre alle finalità già previste per il suddetto Fondo, intende inserire anche quelle volte a contribuire alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione e della trasformazione di carne; si propone inoltre di affrontare la crisi che il comparto suinicolo sta vivendo, dovuta soprattutto alle ricadute sull'intera filiera della diminuzione di consumo dei prosciutti Dop, e si propone anche di pianificare urgentemente interventi mirati e condivisi per affrontare l'impatto che l'emergenza sanitaria ha sul settore per supportare questo pilastro dell'agroalimentare italiano;
    si ricorda che è necessario attuare un controllo della biosicurezza ed adottare misure per prevenire l'introduzione ed evitare la diffusione, nell'azienda zootecnica, delle malattie infettive: ciò si ottiene sia attraverso l'attuazione di un corredo di interventi strutturali in azienda, sia definendo una serie di pratiche comportamentali e organizzative strettamente correlate alla tipologia dell'impianto, ai criteri costruttivi e alle modalità di conduzione dell'attività dell'allevamento;
    sarebbe dunque auspicabile che le risorse stanziate per il 2021, con la disposizione all'esame a valere sul Fondo nazionale suinicoltura, siano destinate anche per favorire l'adesione ad organizzazioni interprofessionali del settore nonché per la raccolta ed elaborazioni dati e implementare la biosicurezza negli allevamenti,

impegna il Governo

a prevedere che le risorse previste dalla disposizione all'esame siano finalizzate anche all'adesione ad organizzazioni inter-professionale, al fine di effettuare una programmazione dell'offerta di suini nati allevati e macellati in Italia, alla valutazione oggettiva della qualità, alla raccolta ed elaborazione dei dati di mercato, nonché all'implementazione della biosicurezza.
9/2790-bis-AR/147Liuni, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Lolini, Loss, Manzato.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 136 dell'articolo 1 rifinanzia nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo nazionale per la suinicoltura;
    questo fondo è stato istituito dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27 il quale prevedeva una dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020 le cui risorse erano destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini, a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore;
    la disposizione all'esame oltre alle finalità già previste per il suddetto Fondo, intende inserire anche quelle volte a contribuire alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione e della trasformazione di carne; si propone inoltre di affrontare la crisi che il comparto suinicolo sta vivendo, dovuta soprattutto alle ricadute sull'intera filiera della diminuzione di consumo dei prosciutti Dop, e si propone anche di pianificare urgentemente interventi mirati e condivisi per affrontare l'impatto che l'emergenza sanitaria ha sul settore per supportare questo pilastro dell'agroalimentare italiano;
    si ricorda che è necessario attuare un controllo della biosicurezza ed adottare misure per prevenire l'introduzione ed evitare la diffusione, nell'azienda zootecnica, delle malattie infettive: ciò si ottiene sia attraverso l'attuazione di un corredo di interventi strutturali in azienda, sia definendo una serie di pratiche comportamentali e organizzative strettamente correlate alla tipologia dell'impianto, ai criteri costruttivi e alle modalità di conduzione dell'attività dell'allevamento;
    sarebbe dunque auspicabile che le risorse stanziate per il 2021, con la disposizione all'esame a valere sul Fondo nazionale suinicoltura, siano destinate anche per favorire l'adesione ad organizzazioni interprofessionali del settore nonché per la raccolta ed elaborazioni dati e implementare la biosicurezza negli allevamenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che le risorse previste dalla disposizione all'esame siano finalizzate anche all'adesione ad organizzazioni inter-professionale, al fine di effettuare una programmazione dell'offerta di suini nati allevati e macellati in Italia, alla valutazione oggettiva della qualità, alla raccolta ed elaborazione dei
dati di mercato, nonché all'implementazione della biosicurezza.
9/2790-bis-AR/147. (Testo modificato nel corso della seduta) Liuni, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Lolini, Loss, Manzato.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 670 dell'articolo 1 interviene in materia di proroghe di termini per il rilascio di concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistiche-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse nel senso di prevedere che la proroga fissata al 31 dicembre 2020 sia estesa anche alle concessioni rilasciate – esclusivamente ad uso pesca ed acquacoltura – a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009. È inoltre previsto che il suddetto termine di scadenza riguardi le concessioni scadute entro il 31 dicembre 2018;
    l'articolo 100 del decreto-legge 104 del 2020 – cosiddetto Decreto Agosto – sulle «Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale», al comma 4 dispone che a decorrere dal 1o gennaio 2021 l'importo minimo annuo dovuto per i canoni di utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non possa essere inferiore a 2.500 euro;
    il tenore generico del citato comma fa temere l'applicazione del medesimo anche ai canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura, settori questi già fortemente colpiti dalla emergenza epidemiologica e per i quali un incremento così significativo dei costi concessori determinerebbe conseguenze gravissime in termini economici ed occupazionali;
    se la suddetta norma si applicasse alla pesca e acquacoltura, gli operatori del settore rischierebbero un aumento dei costi fino a sette volte l'importo pagato attualmente per l'esercizio dell'attività di pesca; questo, tra l'altro, accade proprio in questo momento in cui la pesca e l'acquacoltura, attraversando un periodo di grande difficoltà, andrebbero invece supportate e incentivate con misure agevolative mirate;
    con il periodo di lockdown l'intera filiera della pesca e dell'acquacoltura ha dovuto fare i conti con le perdite legate alla forte riduzione della domanda nei canali della distribuzione tradizionale (mercati rionali, pescherie), e con il quasi totale invenduto. Si calcola che nel primo semestre del 2020 vi sia stata una riduzione del 50 per cento dei guadagni rispetto a quelli dell'anno precedente e, con le recenti restrizioni, si avrà un'ulteriore diminuzione del consumo di prodotti ittici;
    la pesca e acquacoltura hanno, quindi, già pagato un conto salato alla pandemia e ora hanno bisogno di misure che sostengano lavoro e reddito e non di aggravi di costi;
    sarebbe quindi quanto mai urgente chiarire la portata della norma spiegando se il limite minimo posto dalla sopracitata disposizione verrà applicato anche ai canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura e, in caso affermativo, è necessario è urgente prevedere l'esclusione di questi settori dall'applicazione del nuovo importo minimo annuo,

impegna il Governo

a rivedere le disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 104 del 2020 al fine di escludere il settore della pesca e acquacoltura, in quanto questa potrebbe avere rilevanti ricadute economiche sul settore e inoltre un aumento ingiustificato stride con gli interventi messi in atto per la ripartenza.
9/2790-bis-AR/148Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Gadda, Moretto, Paita, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 670 dell'articolo 1 interviene in materia di proroghe di termini per il rilascio di concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistiche-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse nel senso di prevedere che la proroga fissata al 31 dicembre 2020 sia estesa anche alle concessioni rilasciate – esclusivamente ad uso pesca ed acquacoltura – a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009. È inoltre previsto che il suddetto termine di scadenza riguardi le concessioni scadute entro il 31 dicembre 2018;
    l'articolo 100 del decreto-legge 104 del 2020 – cosiddetto Decreto Agosto – sulle «Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale», al comma 4 dispone che a decorrere dal 1o gennaio 2021 l'importo minimo annuo dovuto per i canoni di utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non possa essere inferiore a 2.500 euro;
    il tenore generico del citato comma fa temere l'applicazione del medesimo anche ai canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura, settori questi già fortemente colpiti dalla emergenza epidemiologica e per i quali un incremento così significativo dei costi concessori determinerebbe conseguenze gravissime in termini economici ed occupazionali;
    se la suddetta norma si applicasse alla pesca e acquacoltura, gli operatori del settore rischierebbero un aumento dei costi fino a sette volte l'importo pagato attualmente per l'esercizio dell'attività di pesca; questo, tra l'altro, accade proprio in questo momento in cui la pesca e l'acquacoltura, attraversando un periodo di grande difficoltà, andrebbero invece supportate e incentivate con misure agevolative mirate;
    con il periodo di lockdown l'intera filiera della pesca e dell'acquacoltura ha dovuto fare i conti con le perdite legate alla forte riduzione della domanda nei canali della distribuzione tradizionale (mercati rionali, pescherie), e con il quasi totale invenduto. Si calcola che nel primo semestre del 2020 vi sia stata una riduzione del 50 per cento dei guadagni rispetto a quelli dell'anno precedente e, con le recenti restrizioni, si avrà un'ulteriore diminuzione del consumo di prodotti ittici;
    la pesca e acquacoltura hanno, quindi, già pagato un conto salato alla pandemia e ora hanno bisogno di misure che sostengano lavoro e reddito e non di aggravi di costi;
    sarebbe quindi quanto mai urgente chiarire la portata della norma spiegando se il limite minimo posto dalla sopracitata disposizione verrà applicato anche ai canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura e, in caso affermativo, è necessario è urgente prevedere l'esclusione di questi settori dall'applicazione del nuovo importo minimo annuo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere le disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 104 del 2020 al fine di escludere il settore della pesca e acquacoltura, in quanto questa potrebbe avere rilevanti ricadute economiche sul settore e inoltre un aumento ingiustificato stride con gli interventi messi in atto per la ripartenza.
9/2790-bis-AR/148. (Testo modificato nel corso della seduta) Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Gadda, Moretto, Paita, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 349, nel testo emendato per iniziativa della Lega, prevede la proroga della sperimentazione del contratto di espansione anche per il 2021, con estensione alle imprese sopra i 250 dipendenti e scivolo pensionistico fino a 60 mesi;
    il contratto di espansione, si ricorda, è una formula contrattuale di natura sperimentale, introdotta per le imprese con oltre 1.000 dipendenti e per il solo biennio 2019-2020, in sostituzione del precedenti contratti di solidarietà espansiva disciplinati dal Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015;
    la sua rilevanza consiste nel mixare ammortizzatori, riqualificazione professionale, rinnovamento tecnologico delle Imprese e ricambio generazionale, attraverso un sistema di prepensionamento per chi è prossimo all'età pensionabile e diventerà certamente strumento fondamentale dal prossimo 31 marzo 2021, quando scadrà il blocco dei licenziamenti causa emergenza epidemiologica da Covid-19,

impegna il Governo

a chiarire che le disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 2015 trovano applicazione al contratto di espansione esclusivamente per i profili normativi espressamente richiamati nell'articolo 41.
9/2790-bis-AR/149Durigon, Giaccone, Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 349, nel testo emendato per iniziativa della Lega, prevede la proroga della sperimentazione del contratto di espansione anche per il 2021, con estensione alle imprese sopra i 250 dipendenti e scivolo pensionistico fino a 60 mesi;
    il contratto di espansione, si ricorda, è una formula contrattuale di natura sperimentale, introdotta per le imprese con oltre 1.000 dipendenti e per il solo biennio 2019-2020, in sostituzione del precedenti contratti di solidarietà espansiva disciplinati dal Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015;
    la sua rilevanza consiste nel mixare ammortizzatori, riqualificazione professionale, rinnovamento tecnologico delle Imprese e ricambio generazionale, attraverso un sistema di prepensionamento per chi è prossimo all'età pensionabile e diventerà certamente strumento fondamentale dal prossimo 31 marzo 2021, quando scadrà il blocco dei licenziamenti causa emergenza epidemiologica da Covid-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire che le disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 2015 trovano applicazione al contratto di espansione esclusivamente per i profili normativi espressamente richiamati nell'articolo 41.
9/2790-bis-AR/149. (Testo modificato nel corso della seduta) Durigon, Giaccone, Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    le misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica dal COVID-19 adottate in questi mesi hanno determinato una crisi economica epocale che sta mettendo a rischio la stessa sopravvivenza del tessuto economico e sociale del Paese;
    gli effetti economici delle predette misure restrittive hanno avuto una importante ricaduta anche sugli enti territoriali, i quali sono chiamati a garantire l'ordinaria erogazione dei servizi pubblici di propria competenza, pur avendo subìto una gravissima riduzione delle entrate, derivante dalla perdita di gettito relativa ai tributi locali, nonché dai minori ricavi derivanti dai servizi pubblici a tariffa;
    con particolare riferimento al trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri, le misure sempre più stringenti recentemente adottate dal Governo e l'introduzione, per i medesimi operatori del settore, di servizi aggiuntivi destinati anche agli studenti, di cui all'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, rischiano di aggravare la già precaria situazione dei bilanci delle aziende erogatrici;
   considerato che:
    già nel mese di giugno sono infatti state stimate a circa 1,7 miliardi di euro le perdite complessive del settore per l'anno 2020, non tenendo in considerazione né la prevedibile riduzione della propensione al pagamento delle tariffe da parte degli utenti, in conseguenza della grave crisi economica complessiva, né le ulteriori misure restrittive disposte recentemente dal Governo;
    il fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e destinato proprio alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, ha però complessivamente destinato a tale finalità solo 800 milioni di euro, venendo gli incrementi autorizzati con il predetto decreto-legge n. 104 del 2020 e con il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, indirizzati principalmente ai servizi aggiuntivi;
    lo stesso stanziamento di 200 milioni di euro previsto all'articolo 1, comma 816, del provvedimento in esame, come modificato in Commissione, prevede che per le finalità originarie del fondo di cui all'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possano essere destinati solo i residui inutilizzati per i servizi aggiuntivi, anche attraverso convenzioni tra regioni e comuni con operatori economici esercenti il servizio di trasporto passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e titolari di licenze taxi o noleggio con conducente,

impegna il Governo

ad incrementare, già dal prossimo provvedimento destinato a ristorare le categorie maggiormente danneggiate economicamente dalle misure restrittive di contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19, il fondo destinato alla compensazione dei mancati ricavi per le aziende erogatrici del servizio di trasporto pubblico locale di cui in premessa, in misura tale da allineare l'Italia ai provvedimenti per il settore posti in essere dagli altri Paesi comunitari.
9/2790-bis-AR/150Comaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    le misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica dal COVID-19 adottate in questi mesi hanno determinato una crisi economica epocale che sta mettendo a rischio la stessa sopravvivenza del tessuto economico e sociale del Paese;
    gli effetti economici delle predette misure restrittive hanno avuto una importante ricaduta anche sugli enti territoriali, i quali sono chiamati a garantire l'ordinaria erogazione dei servizi pubblici di propria competenza, pur avendo subìto una gravissima riduzione delle entrate, derivante dalla perdita di gettito relativa ai tributi locali, nonché dai minori ricavi derivanti dai servizi pubblici a tariffa;
    con particolare riferimento al trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri, le misure sempre più stringenti recentemente adottate dal Governo e l'introduzione, per i medesimi operatori del settore, di servizi aggiuntivi destinati anche agli studenti, di cui all'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, rischiano di aggravare la già precaria situazione dei bilanci delle aziende erogatrici;
   considerato che:
    già nel mese di giugno sono infatti state stimate a circa 1,7 miliardi di euro le perdite complessive del settore per l'anno 2020, non tenendo in considerazione né la prevedibile riduzione della propensione al pagamento delle tariffe da parte degli utenti, in conseguenza della grave crisi economica complessiva, né le ulteriori misure restrittive disposte recentemente dal Governo;
    il fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e destinato proprio alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, ha però complessivamente destinato a tale finalità solo 800 milioni di euro, venendo gli incrementi autorizzati con il predetto decreto-legge n. 104 del 2020 e con il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, indirizzati principalmente ai servizi aggiuntivi;
    lo stesso stanziamento di 200 milioni di euro previsto all'articolo 1, comma 816, del provvedimento in esame, come modificato in Commissione, prevede che per le finalità originarie del fondo di cui all'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possano essere destinati solo i residui inutilizzati per i servizi aggiuntivi, anche attraverso convenzioni tra regioni e comuni con operatori economici esercenti il servizio di trasporto passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e titolari di licenze taxi o noleggio con conducente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare, già dal prossimo provvedimento destinato a ristorare le categorie maggiormente danneggiate economicamente dalle misure restrittive di contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19, il fondo destinato alla compensazione dei mancati ricavi per le aziende erogatrici del servizio di trasporto pubblico locale di cui in premessa, in misura tale da allineare l'Italia ai provvedimenti per il settore posti in essere dagli altri Paesi comunitari.
9/2790-bis-AR/150. (Testo modificato nel corso della seduta) Comaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    la crisi economica connessa alle misure restrittive adottate dal Governo per contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 ha colpito sostanzialmente tutti i settori economici e produttivi del nostro Paese, e pertanto anche e soprattutto le piccole e medie imprese;
    più di quattro micro imprese su dieci, per un ammontare pari a circa 1,7 milioni di attività, rischiano la chiusura a causa della crisi economica provocata dall'emergenza sanitaria esplosa nei mesi scorsi;
    secondo i dati del Ministero dello sviluppo economico le domande di adesione alle moratorie su prestiti superano I 2,7 milioni per un valore in aumento a 302 miliardi, e superano quota 90 miliardi le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI;
   considerato che:
    già in sede di esame in Commissione referente è stata unanimemente riconosciuta la necessità di potenziare la misura, attraverso l'allungamento a quindici anni del termine per il rimborso dei prestiti garantiti alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
    si ritiene altresì necessario rafforzare ulteriormente il predetto meccanismo di garanzia, estendendo tale prolungamento dei termini anche per i finanziamenti erogati fino ad un importo massimo di euro 500.000,

impegna il Governo

ad intervenire in tal senso già dal prossimo provvedimento utile, prevedendo l'estensione del prolungamento a quindici anni del termine dei piani di rimborso dei prestiti garantiti dal Fondo PMI, anche per i finanziamenti erogati fino ad un importo massimo di euro 500.000.
9/2790-bis-AR/151Garavaglia, Dal Moro.


   La Camera,
   premesso che:
    la crisi economica connessa alle misure restrittive adottate dal Governo per contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 ha colpito sostanzialmente tutti i settori economici e produttivi del nostro Paese, e pertanto anche e soprattutto le piccole e medie imprese;
    più di quattro micro imprese su dieci, per un ammontare pari a circa 1,7 milioni di attività, rischiano la chiusura a causa della crisi economica provocata dall'emergenza sanitaria esplosa nei mesi scorsi;
    secondo i dati del Ministero dello sviluppo economico le domande di adesione alle moratorie su prestiti superano I 2,7 milioni per un valore in aumento a 302 miliardi, e superano quota 90 miliardi le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI;
   considerato che:
    già in sede di esame in Commissione referente è stata unanimemente riconosciuta la necessità di potenziare la misura, attraverso l'allungamento a quindici anni del termine per il rimborso dei prestiti garantiti alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
    si ritiene altresì necessario rafforzare ulteriormente il predetto meccanismo di garanzia, estendendo tale prolungamento dei termini anche per i finanziamenti erogati fino ad un importo massimo di euro 500.000,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire in tal senso già dal prossimo provvedimento utile, prevedendo l'estensione del prolungamento a quindici anni del termine dei piani di rimborso dei prestiti garantiti dal Fondo PMI, anche per i finanziamenti erogati fino ad un importo massimo di euro 500.000.
9/2790-bis-AR/151. (Testo modificato nel corso della seduta) Garavaglia, Dal Moro.


   La Camera,
   premesso che:
    il bilancio a lungo termine dell'UE unito all'iniziativa NextGenerationEU, ambedue impostati come il più ingente pacchetto di misure di stimolo per ricostruire l'Europa dopo la pandemia da COVID-19, hanno l'obiettivo primario della ricostruzione di un'Europa più ecologica, digitale e resiliente;
    pertanto, anche il Piano Italiano per la ripresa e resilienza deve essere impostato sulla qualità ambientale degli interventi proposti che, per le regioni del Nord, maggiormente antropizzate, non può prescindere da iniziative per l'abbassamento delle emissioni atmosferiche;
    l'elettrificazione delle tratte ferroviarie diventa quindi improcrastinabile, in particolare delle tratte maggiormente frequentate delle regioni del Nord, anche in vista dell'approssimarsi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina;
    in tale contesto, il gruppo Ferrovie dello Stato, l'11 settembre 2020, ha annunciato sulla stampa il proprio piano di investimenti per l'elettrificazione di ulteriori 670 chilometri di rete ferroviaria nel quinquennio 2020-2024, per la somma di 1,4 miliardi di euro; in tale piano era ricompreso anche l'elettrificazione della linea Como-Cantù-Lecco per 78 milioni di euro, quale asse importante per il prolungamento su Lecco dei treni provenienti dalla Svizzera, che oggi si fermano a Como, ivi compresi ¡ treni merci tra Chiasso e Lecco,

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative individuando le opportune risorse finanziarie, per la realizzazione dei necessari interventi di elettrificazione delle linee ferroviarie delle zone maggiormente antropizzate del Paese, con particolare riferimento alla tratta Como-Cantù-Lecco, anche in considerazione della necessità dell'abbassamento delle emissioni atmosferiche in tali zone e anche in vista dell'approssimarsi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina.
9/2790-bis-AR/152Molteni, Zoffili, Claudio Borghi, Locatelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il bilancio a lungo termine dell'UE unito all'iniziativa NextGenerationEU, ambedue impostati come il più ingente pacchetto di misure di stimolo per ricostruire l'Europa dopo la pandemia da COVID-19, hanno l'obiettivo primario della ricostruzione di un'Europa più ecologica, digitale e resiliente;
    pertanto, anche il Piano Italiano per la ripresa e resilienza deve essere impostato sulla qualità ambientale degli interventi proposti che, per le regioni del Nord, maggiormente antropizzate, non può prescindere da iniziative per l'abbassamento delle emissioni atmosferiche;
    l'elettrificazione delle tratte ferroviarie diventa quindi improcrastinabile, in particolare delle tratte maggiormente frequentate delle regioni del Nord, anche in vista dell'approssimarsi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina;
    in tale contesto, il gruppo Ferrovie dello Stato, l'11 settembre 2020, ha annunciato sulla stampa il proprio piano di investimenti per l'elettrificazione di ulteriori 670 chilometri di rete ferroviaria nel quinquennio 2020-2024, per la somma di 1,4 miliardi di euro; in tale piano era ricompreso anche l'elettrificazione della linea Como-Cantù-Lecco per 78 milioni di euro, quale asse importante per il prolungamento su Lecco dei treni provenienti dalla Svizzera, che oggi si fermano a Como, ivi compresi ¡ treni merci tra Chiasso e Lecco,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le opportune iniziative individuando le opportune risorse finanziarie, per la realizzazione dei necessari interventi di elettrificazione delle linee ferroviarie delle zone maggiormente antropizzate del Paese, con particolare riferimento alla tratta Como-Cantù-Lecco, anche in considerazione della necessità dell'abbassamento delle emissioni atmosferiche in tali zone e anche in vista dell'approssimarsi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina.
9/2790-bis-AR/152. (Testo modificato nel corso della seduta) Molteni, Zoffili, Claudio Borghi, Locatelli.


   La Camera,
   premesso che:
    una serie di territori del nostro Paese sono interessati dalla presenza di corsi d'acqua con importanti pensilità rispetto al piano campagna ad essi circostante, che in quanto tali rappresentano un rischio elevato di rotture arginali e allagamenti delle aree residenziali e industriali attraversate dai corsi d'acqua;
    la situazione si è aggravata negli ultimi tempi a causa delle eccezionali eventi atmosferici, con precipitazioni abbondanti e violente, che regolarmente ogni anno colpiscono il Paese;
    tali caratteristiche sono presenti, ad esempio, nel territorio pedecollinare ricadente tra i comuni di Ronca e Montecchia di Crosana (Vr) e Gambellara (Vi). Gli studi per la messa in sicurezza di simili situazioni vertono per lo più sulla depensilizzazione dei suddetti vettori idrici con aumento delle sezioni idrauliche e delle capacità di invaso e la conseguente sistemazione dei manufatti di attraversamento;
    pertanto è di fondamentale importante la previsione di appositi finanziamenti da parte del Governo ai fini della messa in sicurezza idraulica di tali corsi d'acqua, in considerazione delle ingenti risorse cui i comuni non sono in grado di dare risposte adeguate,

impegna il Governo

nel primo provvedimento utile, a prevedere l'istituzione di un apposito fondo o comunque concedere contributi agli enti territoriali ai fini della messa in sicurezza dei territori pedecollinari sul territorio nazionale, interessati dalla presenza di corsi d'acqua con importanti pensilità rispetto al piano campagna ad essi circostante, che, in quanto tali, rappresentano un rischio elevato di rotture arginali e allagamenti delle aree residenziali e industriali attraversate da tali corsi d'acqua.
9/2790-bis-AR/153Turri, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava.


   La Camera,
   premesso che:
    l'idrogeno oggi è una piccola parte del mix energetico Ue; tuttavia, la Commissione europea scommette sull'idrogeno e l'integrazione dei sistemi energetici per aumentare l'efficienza e tagliare le emissioni;
    l'Esecutivo Ue ha presentato una strategia per promuovere e sostenere la creazione di un mercato dell'idrogeno pulito in tre tappe, con traguardo al 2050; infatti, l'idrogeno sarà una priorità di investimento per l'Ue, con finanziamenti dal Recovery fund, da InvestEU, dal fondo per l'innovazione finanziato, dall'Ets e dal programma per la ricerca Orizzonte Europa; tale sostegno si prevede principalmente indirizzato all'idrogeno prodotto con rinnovabili ma anche a quello prodotto con fonti fossili come il gas, ma con sistemi di abbattimento delle emissioni;
    pertanto, anche il nostro Paese deve promuovere azioni per sostenere la catena di approvvigionamento dell'idrogeno, incentivando gli investimenti privati, anche in sinergia tra investitori, partner governativi, istituzionali e industriali;
    occorre prevedere apposite risorse per finanziare progetti nel settore dell'idrogeno e tecnologie innovative che siano solidi e sostenibili dal punto di vista finanziario, nonché infrastrutture dedicate all'idrogeno, stazioni di rifornimento di idrogeno e progetti inerenti tutta la catena di approvvigionamento dell'idrogeno,

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative dirette a sostenere la catena di approvvigionamento dell'idrogeno, incentivando gli investimenti privati, anche in sinergia tra investitori, partner governativi, istituzionali e industriali.
9/2790-bis-AR/154Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    nonostante sia a pieno regime l'attività di ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, sono ancora molti gli edifici inagibili a causa dei danni e molte le opere pubbliche da ricostruire e, pertanto, a distanza di 8 anni dal sisma sono ancora molte le iniziative da prendere per permettere le normali condizioni di vita dei cittadini;
    durante l'esame del provvedimento in Commissione sono stati approvati emendamenti importanti, presentati anche dal gruppo Lega, che prevedono la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari per i soggetti residenti nei comuni interessati dal sisma, la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato da parte delle regioni, degli enti locali e delle unioni dei comuni ricompresi nel cratere, la proroga per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2021, dell'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ai fini della definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati dal sisma;
    tuttavia, occorre ampliare fino al termine dell'attuale stato di emergenza, la capienza del Fondo istituito per la ricostruzione (di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012) al fine di garantire la copertura delle spese di funzionamento delle strutture commissariali e di quelle territoriali d'emergenza, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese per il personale, il funzionamento applicativi informatici specifici, i canoni di locazione delle soluzioni temporanee, la prosecuzione e l'aggiornamento delle convenzioni in essere con enti e società strumentali e gestionali (es. LISPA, ANCI Lombardia, ANCI Emilia-Romagna, INVITALIA, ART-ER);
    inoltre, occorre garantire maggiore flessibilità all'utilizzo delle risorse del Fondo ricostruzione privata per l'utilizzabilità delle risorse, sia di quelle concesse mediante il meccanismo del Credito di imposta sia di quelle concesse attraverso contributi diretti da parte del Commissario delegato, anche per finanziare interventi non ricompresi, quali, ad esempio, gli immobili privati vincolati e gli edifici utilizzati per attività senza scopo di lucro. Peraltro, lo stato di avanzamento della ricostruzione, come desumibile dalle relazioni semestrali prodotte dalla Gestione Commissariale, evidenziano un risparmio sui fondi destinati alla ricostruzione privata che potrebbe essere utilizzato per dare completa copertura finanziaria alla ricostruzione pubblica;
    tale flessibilità, in relazione alla situazione emergenziale da COVID-19 in corso, risulta anche coerente con la finalità di introdurre meccanismi volti ad assicurare maggiore liquidità e possibilità di utilizzo di risorse da parte di imprenditori, operatori economici nonché privati cittadini, ulteriormente colpiti dall'emergenza epidemiologica,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo per rifinanziare il Fondo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, al fine di garantire, fino al termine dell'attuale stato di emergenza, la copertura delle spese di funzionamento delle strutture commissariali e di quelle territoriali d'emergenza, anche prevedendo una maggiore flessibilità all'utilizzo delle risorse del Fondo ricostruzione privata per l'utilizzabilità delle risorse, sia di quelle concesse mediante il meccanismo del Credito di imposta sia di quelle concesse attraverso contributi diretti da parte del Commissario delegato.
9/2790-bis-AR/155Golinelli, Dara, Cestari, Cavandoli, Fiorini, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    nonostante sia a pieno regime l'attività di ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, sono ancora molti gli edifici inagibili a causa dei danni e molte le opere pubbliche da ricostruire e, pertanto, a distanza di 8 anni dal sisma sono ancora molte le iniziative da prendere per permettere le normali condizioni di vita dei cittadini;
    durante l'esame del provvedimento in Commissione sono stati approvati emendamenti importanti, presentati anche dal gruppo Lega, che prevedono la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari per i soggetti residenti nei comuni interessati dal sisma, la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato da parte delle regioni, degli enti locali e delle unioni dei comuni ricompresi nel cratere, la proroga per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2021, dell'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ai fini della definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati dal sisma;
    tuttavia, occorre ampliare fino al termine dell'attuale stato di emergenza, la capienza del Fondo istituito per la ricostruzione (di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012) al fine di garantire la copertura delle spese di funzionamento delle strutture commissariali e di quelle territoriali d'emergenza, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese per il personale, il funzionamento applicativi informatici specifici, i canoni di locazione delle soluzioni temporanee, la prosecuzione e l'aggiornamento delle convenzioni in essere con enti e società strumentali e gestionali (es. LISPA, ANCI Lombardia, ANCI Emilia-Romagna, INVITALIA, ART-ER);
    inoltre, occorre garantire maggiore flessibilità all'utilizzo delle risorse del Fondo ricostruzione privata per l'utilizzabilità delle risorse, sia di quelle concesse mediante il meccanismo del Credito di imposta sia di quelle concesse attraverso contributi diretti da parte del Commissario delegato, anche per finanziare interventi non ricompresi, quali, ad esempio, gli immobili privati vincolati e gli edifici utilizzati per attività senza scopo di lucro. Peraltro, lo stato di avanzamento della ricostruzione, come desumibile dalle relazioni semestrali prodotte dalla Gestione Commissariale, evidenziano un risparmio sui fondi destinati alla ricostruzione privata che potrebbe essere utilizzato per dare completa copertura finanziaria alla ricostruzione pubblica;
    tale flessibilità, in relazione alla situazione emergenziale da COVID-19 in corso, risulta anche coerente con la finalità di introdurre meccanismi volti ad assicurare maggiore liquidità e possibilità di utilizzo di risorse da parte di imprenditori, operatori economici nonché privati cittadini, ulteriormente colpiti dall'emergenza epidemiologica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative di carattere normativo per rifinanziare il Fondo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, al fine di garantire, fino al termine dell'attuale stato di emergenza, la copertura delle spese di funzionamento delle strutture commissariali e di quelle territoriali d'emergenza, anche prevedendo una maggiore flessibilità all'utilizzo delle risorse del Fondo ricostruzione privata per l'utilizzabilità delle risorse, sia di quelle concesse mediante il meccanismo del Credito di imposta sia di quelle concesse attraverso contributi diretti da parte del Commissario delegato.
9/2790-bis-AR/155. (Testo modificato nel corso della seduta) Golinelli, Dara, Cestari, Cavandoli, Fiorini, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, ha previsto l'abbattimento del 60 per cento di quanto dovuto per gli adempimenti e pagamenti fiscali, contributivi e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, a suo tempo sospesi dall'articolo 48, commi 11 e 13 del decreto-legge n. 189 del 2016, in seguito agli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia a far data da 24 agosto 2016, da effettuare a decorrere dal 15 gennaio 2020;
    solo a chi ha usufruito della sospensione dal versamento di quanto previsto dall'articolo 48, commi 11 e 13 del decreto-legge n. 189 del 2016, la norma consente il pagamento di quanto ancora non versato, in modo dilazionato a 120 mesi e non integralmente, ma in misura pari al 40 per cento di quanto ancora dovuto;
    tuttavia nei territori del cratere di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, molti soggetti non hanno intenzionalmente beneficiato della sospensione per non accumulare un debito eccessivamente ingente e gravoso da pagare a favore dello Stato, anche in considerazione che la prima formulazione dei commi 11 e 13 del decreto-legge n. 189 del 2016 prevedeva la restituzione delle somme oggetto di sospensione in un'unica soluzione;
    chi non ha usufruito di tali agevolazioni in termini di sospensione potrebbe essere un soggetto economicamente più debole rispetto a chi senza problemi ha beneficiato della sospensione;
    alcuni soggetti non hanno potuto usufruire della sospensione per motivi «di immagine». È noto che molte imprese subfornitrici di grandi compagnie (e nella Regione Marche ce ne sono tantissime) non hanno potuto sospendere il pagamento dei tributi e dei contributi per non perdere le commesse delle grandi compagnie che non accettano rapporti con sub-fornitrici non in regola con gli obblighi tributari e contributivi;
    per tutti questi motivi la norma, diretta a realizzare un obiettivo giusto e condivisibile, presenta, tuttavia, criticità, poiché lascia fuori da questa forma di beneficio e sostegno tutti i soggetti che sicuramente avrebbero usufruito della sospensione se avessero saputo che la restituzione non sarebbe stata immediata, in un'unica soluzione e addirittura parziale, nei limiti cioè del 40 per cento degli importi dovuti;
    inoltre, occorre riconoscere la riduzione del 60 per cento delle imposte anche ai titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo ed esercenti attività agricole, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, al pari di quanto previsto per le ritenute fiscali, contributi previdenziali-assistenziali e premi assicurativi dovuti dalle altre categorie di contribuenti (in pratica, lavoratori dipendenti) colpiti dalla medesima calamità ed in analogia con quanto compiuto in occasione di altri eventi sismici, in particolare di quelli del 2009 in Abruzzo e del 1997 nell'Umbria e nelle Marche,

impegna il Governo:

  ad adottare tutte le opportune iniziative di carattere legislativo, dirette a ristabilire equità tra le diverse categorie di contribuenti del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016-2017, attraverso il riconoscimento del diritto all'abbattimento al 40 per cento dei pagamenti fiscali, contributivi e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria per:
    a) soggetti privati che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto a suo tempo richiesta;
    b) titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo ed esercenti attività agricole.
9/2790-bis-AR/156Saltamartini, Patassini, Caparvi, D'Eramo, Marchetti, Basini, Bellachioma, De Angelis, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, ha previsto l'abbattimento del 60 per cento di quanto dovuto per gli adempimenti e pagamenti fiscali, contributivi e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, a suo tempo sospesi dall'articolo 48, commi 11 e 13 del decreto-legge n. 189 del 2016, in seguito agli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia a far data da 24 agosto 2016, da effettuare a decorrere dal 15 gennaio 2020;
    solo a chi ha usufruito della sospensione dal versamento di quanto previsto dall'articolo 48, commi 11 e 13 del decreto-legge n. 189 del 2016, la norma consente il pagamento di quanto ancora non versato, in modo dilazionato a 120 mesi e non integralmente, ma in misura pari al 40 per cento di quanto ancora dovuto;
    tuttavia nei territori del cratere di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, molti soggetti non hanno intenzionalmente beneficiato della sospensione per non accumulare un debito eccessivamente ingente e gravoso da pagare a favore dello Stato, anche in considerazione che la prima formulazione dei commi 11 e 13 del decreto-legge n. 189 del 2016 prevedeva la restituzione delle somme oggetto di sospensione in un'unica soluzione;
    chi non ha usufruito di tali agevolazioni in termini di sospensione potrebbe essere un soggetto economicamente più debole rispetto a chi senza problemi ha beneficiato della sospensione;
    alcuni soggetti non hanno potuto usufruire della sospensione per motivi «di immagine». È noto che molte imprese subfornitrici di grandi compagnie (e nella Regione Marche ce ne sono tantissime) non hanno potuto sospendere il pagamento dei tributi e dei contributi per non perdere le commesse delle grandi compagnie che non accettano rapporti con sub-fornitrici non in regola con gli obblighi tributari e contributivi;
    per tutti questi motivi la norma, diretta a realizzare un obiettivo giusto e condivisibile, presenta, tuttavia, criticità, poiché lascia fuori da questa forma di beneficio e sostegno tutti i soggetti che sicuramente avrebbero usufruito della sospensione se avessero saputo che la restituzione non sarebbe stata immediata, in un'unica soluzione e addirittura parziale, nei limiti cioè del 40 per cento degli importi dovuti;
    inoltre, occorre riconoscere la riduzione del 60 per cento delle imposte anche ai titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo ed esercenti attività agricole, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, al pari di quanto previsto per le ritenute fiscali, contributi previdenziali-assistenziali e premi assicurativi dovuti dalle altre categorie di contribuenti (in pratica, lavoratori dipendenti) colpiti dalla medesima calamità ed in analogia con quanto compiuto in occasione di altri eventi sismici, in particolare di quelli del 2009 in Abruzzo e del 1997 nell'Umbria e nelle Marche,

impegna il Governo:

  ad adottare tutte le opportune iniziative di carattere legislativo, a favore delle diverse categorie di contribuenti del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016-2017, attraverso il riconoscimento del diritto all'abbattimento al 40 per cento dei pagamenti fiscali, contributivi e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria per:
    a) soggetti privati che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto a suo tempo richiesta;
    b) titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo ed esercenti attività agricole.
9/2790-bis-AR/156. (Testo modificato nel corso della seduta) Saltamartini, Patassini, Caparvi, D'Eramo, Marchetti, Basini, Bellachioma, De Angelis, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.


   La Camera,
   premesso che:
    a distanza di 4 anni dal sisma che ha colpito l'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, la ricostruzione presenta lentezze e criticità e l'economia dell'intera area è ancora distrutta;
    occorre sostenere la popolazione interessata dal sisma che ora si trova in una situazione di doppia emergenza in seguito all'aggravarsi dell'emergenza pandemica dal COVID-19,

impegna il Governo:

  ad adottare tutte le opportune iniziative nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo per disporre le seguenti misure di carattere fiscale per i cittadini e imprese interessate dal sisma che ha colpito il Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016:
    a) a prorogare per l'anno 2021 l'esenzione da IRPEF e IRES, del reddito dei fabbricati delle zone colpite, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate, in quanto inagibili totalmente o parzialmente (articolo 1, comma 993, legge di bilancio 2019 – legge n. 145 del 2018);
    b) a prorogare per l'anno 2020 e 2021 l'esclusione dagli indicatori della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), e quindi dal calcolo del patrimonio immobiliare, degli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali;
    c) a prorogare per l'anno 2021 l'esenzione da IMU dei fabbricati delle zone colpite, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate, in quanto inagibili totalmente o parzialmente (articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).
9/2790-bis-AR/157Caparvi, Patassini, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.


   La Camera,
   premesso che:
    a distanza di 4 anni dal sisma che ha colpito l'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, la ricostruzione presenta lentezze e criticità e l'economia dell'intera area è ancora distrutta;
    occorre sostenere la popolazione interessata dal sisma che ora si trova in una situazione di doppia emergenza in seguito all'aggravarsi dell'emergenza pandemica dal COVID-19,

impegna il Governo:

  a valutare l'opportunità di adottare tutte le opportune iniziative nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo per disporre le seguenti misure di carattere fiscale per i cittadini e imprese interessate dal sisma che ha colpito il Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016:
    a) a prorogare per l'anno 2021 l'esenzione da IRPEF e IRES, del reddito dei fabbricati delle zone colpite, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate, in quanto inagibili totalmente o parzialmente (articolo 1, comma 993, legge di bilancio 2019 – legge n. 145 del 2018);
    b) a prorogare per l'anno 2020 e 2021 l'esclusione dagli indicatori della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), e quindi dal calcolo del patrimonio immobiliare, degli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali;
    c) a prorogare per l'anno 2021 l'esenzione da IMU dei fabbricati delle zone colpite, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate, in quanto inagibili totalmente o parzialmente (articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).
9/2790-bis-AR/157. (Testo modificato nel corso della seduta) Caparvi, Patassini, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.


   La Camera,
   premesso che;
    a distanza di 4 anni dal sisma che ha colpito l'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, la ricostruzione presenta lentezze e criticità e l'economia dell'intera area è ancora distrutta;
    occorre sostenere la popolazione interessata dal sisma che ora si trova in una situazione di doppia emergenza in seguito all'aggravarsi dell'emergenza pandemica dal COVID-19;
    analogamente a quanto previsto per le risorse dirette a finanziare le contabilità speciali di Protezione Civile e le risorse per la ricostruzione del terremoto del 2012 (dal Decreto Agosto – decreto-legge n. 104 del 2020, articolo 57, comma 15), occorre garantire il vincolo di destinazione sussistente sui fondi destinati alla ricostruzione, assicurandone il completo ed effettivo impiego per la realizzazione degli interventi di ripristino degli immobili abitativi e produttivi, nonché inerenti alla ricostruzione pubblica e di sostegno al tessuto economico ed imprenditoriale dei territori colpiti, evitando distrazioni dalle precipue finalità per le quali erogati;
    l'articolo 4-quater del decreto-legge e 28 ottobre 2020, n. 137, recante Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia, ha previsto tale disposizione da applicare solo nel periodo interessato dall'emergenza COVID e comunque fino al 31 marzo 2021;
    la disposizione, mediante la previsione dell'impignorabilità e dell'esclusione dall'applicazione della legge fallimentare per le risorse destinate al finanziamento degli interventi di ricostruzione e per la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del Centro Italia, ha come obiettivo primario la tutela dell'interesse collettivo sotteso all'impiego delle risorse pubbliche concretamente finalizzato all'esecuzione degli interventi di ricostruzione, assistenza alla popolazione e sostegno economico delle zone colpite dagli eventi sismici,

impegna il Governo

a rendere applicabile la disposizione prevista dall'articolo 4-quater del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137 fino al completamento della ricostruzione e la definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali, come avviene per la ricostruzione del terremoto del 2012.
9/2790-bis-AR/158Bellachioma, Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.


   La Camera,
   premesso che;
    a distanza di 4 anni dal sisma che ha colpito l'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, la ricostruzione presenta lentezze e criticità e l'economia dell'intera area è ancora distrutta;
    occorre sostenere la popolazione interessata dal sisma che ora si trova in una situazione di doppia emergenza in seguito all'aggravarsi dell'emergenza pandemica dal COVID-19;
    analogamente a quanto previsto per le risorse dirette a finanziare le contabilità speciali di Protezione Civile e le risorse per la ricostruzione del terremoto del 2012 (dal Decreto Agosto – decreto-legge n. 104 del 2020, articolo 57, comma 15), occorre garantire il vincolo di destinazione sussistente sui fondi destinati alla ricostruzione, assicurandone il completo ed effettivo impiego per la realizzazione degli interventi di ripristino degli immobili abitativi e produttivi, nonché inerenti alla ricostruzione pubblica e di sostegno al tessuto economico ed imprenditoriale dei territori colpiti, evitando distrazioni dalle precipue finalità per le quali erogati;
    l'articolo 4-quater del decreto-legge e 28 ottobre 2020, n. 137, recante Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia, ha previsto tale disposizione da applicare solo nel periodo interessato dall'emergenza COVID e comunque fino al 31 marzo 2021;
    la disposizione, mediante la previsione dell'impignorabilità e dell'esclusione dall'applicazione della legge fallimentare per le risorse destinate al finanziamento degli interventi di ricostruzione e per la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del Centro Italia, ha come obiettivo primario la tutela dell'interesse collettivo sotteso all'impiego delle risorse pubbliche concretamente finalizzato all'esecuzione degli interventi di ricostruzione, assistenza alla popolazione e sostegno economico delle zone colpite dagli eventi sismici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rendere applicabile la disposizione prevista dall'articolo 4-quater del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137 fino al completamento della ricostruzione e la definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali, come avviene per la ricostruzione del terremoto del 2012.
9/2790-bis-AR/158. (Testo modificato nel corso della seduta) Bellachioma, Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, cosiddetto «Decreto Agosto» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dispone sgravi contributivi del 30 per cento per il personale delle aziende nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
    ai fini della riduzione dei divari territoriali, il comma 2 del citato articolo 27, prevede l'emanazione di un decreto interministeriale diretto ad individuare le modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma;
    l'area del cratere del terremoto del Centro Italia del 2016-2017, che ricomprende comuni delle regioni Abruzzo, Umbria, Marche e Lazio e che è ancora alle prese con la ricostruzione e la ripresa sociale ed economica, ulteriormente ritardate dall'emergenza COVID-19, rischia di ritrovarsi in una posizione di forte svantaggio dal punto di vista occupazionale e degli investimenti rispetto ad altre zone attigue che hanno ricevuto i ristori per l'emergenza da COVID-19;
    si tratta infatti di zone che confinano in buona parte e sono comunque adiacenti ad aree geografiche beneficiarie degli sgravi previsti dal cosiddetto «Decreto Agosto»;
    le regioni Umbria e Marche nella programmazione dell'Unione europea per il periodo 2021 2027 sono state retrocesse da regioni più ricche a regioni in transizione a causa di un PIL regionale pro capite tra il 75 per cento ed il 100 per cento della media UE, raggiungendo la vicina regione Abruzzo;
    le Marche in particolare hanno sofferto un profonda crisi del comparto manifatturiero, riconosciuta dal 2010 dall'istituzione delle aree di crisi industriale complessa del distretto pelli calzature fermano maceratese, del distretto industriale della valle del Tronto Piceno e del distretto del bianco ex gruppo A. Merloni; è evidente come l'assenza di misure decontributive analoghe a quelle vigenti nella confinante Regione Abruzzo potrebbe esercitare un effetto distorsivo sulle scelte localizzative delle aziende interessate ad investire nei territori delle aree di crisi ed in particolare nel cratere del sisma 2016-2017;
    lasciare le zone suddette fuori da queste fondamentali agevolazioni fiscali costituirebbe un altro duro colpo per la già affannosa ripresa economica e sarebbe concreto il rischio che si possano preferire o privilegiare altre zone confinanti, non solo per stabilirvi nuovi insediamenti produttivi ma anche per spostarvi quelli preesistenti;
    l'inserimento, invece, dei territori terremotati dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e delle aree di crisi industriale complessa della regione Marche e delle regioni contigue Umbria e Lazio tra le aree beneficiarie degli sgravi previsti dal Decreto Agosto, rappresenterebbe una notevole occasione per lo sviluppo del territorio, riportando la regione Marche ai livelli pre-crisi;
   visto il recente accoglimento da parte del Governo dell'Ordine del Giorno n. 9/2828/025,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, nell'ambito dei prossimi provvedimenti legislativi, dirette ad estendere i benefici delle misure decontributive, previste dall'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020 per il Sud, anche alle aziende localizzate nel cratere del sisma 2016-2017 ed in tutte le aree di crisi industriale complessa delle regioni interessate da tali eventi sismici, anche prevedendo la proroga della mobilità in deroga e della naspi per i lavoratori di tali aree di crisi, allo scopo di contribuire a superare la crisi lavorativa, aziendale e occupazionale ed effetti distorsivi sulle scelte localizzative delle aziende interessate ad investire, tenendo conto di tali territori negli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.
9/2790-bis-AR/159Patassini, Bellachioma, Basini, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Fiorini, Gerardi, Marchetti, Paolini, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, cosiddetto «Decreto Agosto» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dispone sgravi contributivi del 30 per cento per il personale delle aziende nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
    ai fini della riduzione dei divari territoriali, il comma 2 del citato articolo 27, prevede l'emanazione di un decreto interministeriale diretto ad individuare le modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma;
    l'area del cratere del terremoto del Centro Italia del 2016-2017, che ricomprende comuni delle regioni Abruzzo, Umbria, Marche e Lazio e che è ancora alle prese con la ricostruzione e la ripresa sociale ed economica, ulteriormente ritardate dall'emergenza COVID-19, rischia di ritrovarsi in una posizione di forte svantaggio dal punto di vista occupazionale e degli investimenti rispetto ad altre zone attigue che hanno ricevuto i ristori per l'emergenza da COVID-19;
    si tratta infatti di zone che confinano in buona parte e sono comunque adiacenti ad aree geografiche beneficiarie degli sgravi previsti dal cosiddetto «Decreto Agosto»;
    le regioni Umbria e Marche nella programmazione dell'Unione europea per il periodo 2021 2027 sono state retrocesse da regioni più ricche a regioni in transizione a causa di un PIL regionale pro capite tra il 75 per cento ed il 100 per cento della media UE, raggiungendo la vicina regione Abruzzo;
    le Marche in particolare hanno sofferto un profonda crisi del comparto manifatturiero, riconosciuta dal 2010 dall'istituzione delle aree di crisi industriale complessa del distretto pelli calzature fermano maceratese, del distretto industriale della valle del Tronto Piceno e del distretto del bianco ex gruppo A. Merloni; è evidente come l'assenza di misure decontributive analoghe a quelle vigenti nella confinante Regione Abruzzo potrebbe esercitare un effetto distorsivo sulle scelte localizzative delle aziende interessate ad investire nei territori delle aree di crisi ed in particolare nel cratere del sisma 2016-2017;
    lasciare le zone suddette fuori da queste fondamentali agevolazioni fiscali costituirebbe un altro duro colpo per la già affannosa ripresa economica e sarebbe concreto il rischio che si possano preferire o privilegiare altre zone confinanti, non solo per stabilirvi nuovi insediamenti produttivi ma anche per spostarvi quelli preesistenti;
    l'inserimento, invece, dei territori terremotati dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e delle aree di crisi industriale complessa della regione Marche e delle regioni contigue Umbria e Lazio tra le aree beneficiarie degli sgravi previsti dal Decreto Agosto, rappresenterebbe una notevole occasione per lo sviluppo del territorio, riportando la regione Marche ai livelli pre-crisi;
   visto il recente accoglimento da parte del Governo dell'Ordine del Giorno n. 9/2828/025,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, nell'ambito dei prossimi provvedimenti legislativi, dirette ad estendere i benefici delle misure decontributive, previste dall'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020 per il Sud, anche alle aziende localizzate nel cratere del sisma 2016-2017 ed in tutte le aree di crisi industriale complessa delle regioni interessate da tali eventi sismici, anche prevedendo la proroga della mobilità in deroga e della naspi per i lavoratori di tali aree di crisi, allo scopo di contribuire a superare la crisi lavorativa, aziendale e occupazionale ed effetti distorsivi sulle scelte localizzative delle aziende interessate ad investire, tenendo conto di tali territori negli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.
9/2790-bis-AR/159. (Testo modificato nel corso della seduta) Patassini, Bellachioma, Basini, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Fiorini, Gerardi, Marchetti, Paolini, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    a distanza di 4 anni dal Sisma che ha colpito l'Italia Centrale a far data dal 24 agosto 2016, la ricostruzione presenta lentezze e criticità e l'economia dell'intera area è ancora distrutta;
    occorre sostenere la popolazione interessata dal sisma, che ora si trova in una situazione di doppia emergenza in seguito all'aggravarsi dell'emergenza pandemica dal COVID-19 ed, in particolare per far rimuovere l'economia, occorre sostenere le imprese danneggiate dagli eventi sismici;
    la presente proposta di legge di bilancio 2021 prevede una proroga al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, ma limitatamente per le imprese localizzate al Sud (Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna e Molise);
    l'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017 estende ai comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, fino al 31 dicembre 2020, nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese;
    occorre prorogare al 31 dicembre 2021 il suddetto credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, previsto dall'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017;
    inoltre, l'articolo 20 comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 ha disposto che una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo per la ricostruzione sia trasferita sulle contabilità speciali e riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese per investimenti nei territori dei comuni colpiti, con priorità per le imprese che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici;
    le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria hanno provveduto ad emettere i relativi bandi ed a stilare le conseguenti graduatorie che hanno esaurito la dotazione finanziaria; il quadro complessivo delle richieste delle imprese ritenute finanziabili dalle regioni e di quelle finanziate nei limiti del fondo dimostra che solo una piccola parte delle imprese ha potuto accedere al fondo;
    occorre rifinanziare la necessaria somma per completare le graduatorie istruite che hanno consentito di rispondere alle esigenze di un esiguo numero di aziende,

impegna il Governo:

   a) a prorogare al 31 dicembre 2021 il suddetto credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, previsto dall'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017;
   b) a stanziare le opportune risorse per completare le graduatorie istruite per i bandi disposti dalle regioni colpite dal sisma del Centro Italia del 2016 e 2017, ai sensi dell'articolo 20 comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, che fino ad oggi hanno consentito di rispondere alle esigenze di un esiguo numero di aziende.
9/2790-bis-AR/160Marchetti, Patassini, Caparvi, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.


   La Camera,
   premesso che:
    a distanza di 4 anni dal Sisma che ha colpito l'Italia Centrale a far data dal 24 agosto 2016, la ricostruzione presenta lentezze e criticità e l'economia dell'intera area è ancora distrutta;
    occorre sostenere la popolazione interessata dal sisma, che ora si trova in una situazione di doppia emergenza in seguito all'aggravarsi dell'emergenza pandemica dal COVID-19 ed, in particolare per far rimuovere l'economia, occorre sostenere le imprese danneggiate dagli eventi sismici;
    la presente proposta di legge di bilancio 2021 prevede una proroga al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, ma limitatamente per le imprese localizzate al Sud (Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna e Molise);
    l'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017 estende ai comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, fino al 31 dicembre 2020, nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese;
    occorre prorogare al 31 dicembre 2021 il suddetto credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, previsto dall'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017;
    inoltre, l'articolo 20 comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 ha disposto che una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo per la ricostruzione sia trasferita sulle contabilità speciali e riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese per investimenti nei territori dei comuni colpiti, con priorità per le imprese che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici;
    le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria hanno provveduto ad emettere i relativi bandi ed a stilare le conseguenti graduatorie che hanno esaurito la dotazione finanziaria; il quadro complessivo delle richieste delle imprese ritenute finanziabili dalle regioni e di quelle finanziate nei limiti del fondo dimostra che solo una piccola parte delle imprese ha potuto accedere al fondo;
    occorre rifinanziare la necessaria somma per completare le graduatorie istruite che hanno consentito di rispondere alle esigenze di un esiguo numero di aziende,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, di:
    a) prorogare al 31 dicembre 2021 il suddetto credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, previsto dall'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017;
    b) stanziare le opportune risorse per completare le graduatorie istruite per i bandi disposti dalle regioni colpite dal sisma del Centro Italia del 2016 e 2017, ai sensi dell'articolo 20 comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, che fino ad oggi hanno consentito di rispondere alle esigenze di un esiguo numero di aziende.
9/2790-bis-AR/160. (Testo modificato nel corso della seduta) Marchetti, Patassini, Caparvi, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 1, comma 891, della legge di bilancio per il 2019, introdotto con emendamento della Lega (on. Lucchini), è stato istituito un Fondo per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, con una dotazione annua di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;
    nel bacino del Po esistono alcuni ponti che, per la necessità di continue manutenzioni, chiudono periodicamente per mesi o che, a causa della vetustà delle strutture, addirittura chiudono durante le forti precipitazioni, a scopo precauzionale, interrompendo collegamenti importanti sul territorio e sottoponendo i cittadini a non pochi disagi e code di traffico insostenibili sui pochi ponti restanti aperti;
    il nuovo ponte della Becca è da anni atteso sul territorio; infatti, nella provincia di Pavia, il ponte della Becca, sulla ex SS 617, trasferita recentemente alla competenza dell'ANAS, è diventato il simbolo della provincia; il vecchio ponte, costruito tra il 1910 e il 1912 sulla confluenza tra i fiumi Ticino e Po, presenta annualmente problematiche importanti e imprevedibili che obbligano la chiusura del transito per settimane ai fini della manutenzione straordinaria, creando ripetuti disagi alle comunicazioni e dispendio significativo di risorse per la messa in sicurezza; peraltro, il ponte non è percorribile dai mezzi pesanti e ciò mette in crisi la logistica delle aziende e i trasportatori che obbligatoriamente devono trovare strade alternative di comunicazione;
    in risposta ad una interrogazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha informato che il decreto interministeriale MIT-MEF del 3 gennaio 2020, di ripartizione del Fondo istituito con la legge di bilancio per il 2019 ha previsto il finanziamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo ponte della Becca, rimandando al Contratto di programma ANAS 2016-2020 il finanziamento della progettazione definitiva e dell'esecuzione dell'opera e inserendo tale opera nell'elenco nella Sezione A.1.1, ossia nell'Elenco degli interventi per i quali vengono finalizzate prioritariamente le risorse destinate ad attività di progettazione per investimenti da inserire nei successivi aggiornamenti contrattuali ovvero nel prossimo Contratto di programma ANAS; attualmente, la regione Lombardia ha predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed economica,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo per il rifinanziamento del Fondo ex articolo 1, comma 891, della legge di bilancio per il 2019, per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, assegnando priorità alla progettazione e realizzazione dei lavori indifferibili del nuovo ponte della Becca in sostituzione di quello esistente.
9/2790-bis-AR/161Lucchini, Cavandoli, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 1, comma 891, della legge di bilancio per il 2019, introdotto con emendamento della Lega (on. Lucchini), è stato istituito un Fondo per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, con una dotazione annua di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;
    nel bacino del Po esistono alcuni ponti che, per la necessità di continue manutenzioni, chiudono periodicamente per mesi o che, a causa della vetustà delle strutture, addirittura chiudono durante le forti precipitazioni, a scopo precauzionale, interrompendo collegamenti importanti sul territorio e sottoponendo i cittadini a non pochi disagi e code di traffico insostenibili sui pochi ponti restanti aperti;
    il nuovo ponte della Becca è da anni atteso sul territorio; infatti, nella provincia di Pavia, il ponte della Becca, sulla ex SS 617, trasferita recentemente alla competenza dell'ANAS, è diventato il simbolo della provincia; il vecchio ponte, costruito tra il 1910 e il 1912 sulla confluenza tra i fiumi Ticino e Po, presenta annualmente problematiche importanti e imprevedibili che obbligano la chiusura del transito per settimane ai fini della manutenzione straordinaria, creando ripetuti disagi alle comunicazioni e dispendio significativo di risorse per la messa in sicurezza; peraltro, il ponte non è percorribile dai mezzi pesanti e ciò mette in crisi la logistica delle aziende e i trasportatori che obbligatoriamente devono trovare strade alternative di comunicazione;
    in risposta ad una interrogazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha informato che il decreto interministeriale MIT-MEF del 3 gennaio 2020, di ripartizione del Fondo istituito con la legge di bilancio per il 2019 ha previsto il finanziamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo ponte della Becca, rimandando al Contratto di programma ANAS 2016-2020 il finanziamento della progettazione definitiva e dell'esecuzione dell'opera e inserendo tale opera nell'elenco nella Sezione A.1.1, ossia nell'Elenco degli interventi per i quali vengono finalizzate prioritariamente le risorse destinate ad attività di progettazione per investimenti da inserire nei successivi aggiornamenti contrattuali ovvero nel prossimo Contratto di programma ANAS; attualmente, la regione Lombardia ha predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed economica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative di carattere normativo per il rifinanziamento del Fondo ex articolo 1, comma 891, della legge di bilancio per il 2019, per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, assegnando priorità alla progettazione e realizzazione dei lavori indifferibili del nuovo ponte della Becca in sostituzione di quello esistente.
9/2790-bis-AR/161. (Testo modificato nel corso della seduta) Lucchini, Cavandoli, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 752, prevede norme per la tutela delle risorse idriche; ai fini della efficiente gestione del servizio idrico integrato assumono rilevante importanza i sistemi fognari;
    purtroppo i sistemi di collettamento di gran parte dei comuni, specialmente dei centri storici, sono di tipo misto con gravi problematiche a causa della vetustà delle reti;
    gli eccezionali eventi atmosferici con precipitazioni abbondanti e violente che, negli ultimi tempi, colpiscono regolarmente ogni anno il Paese, creano notevoli danni e allagamenti, soprattutto a causa dell'assenza di reti dedicate per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche;
    occorre prevedere, sull'intero territorio nazionale, piani strategici di adeguamento delle reti fognarie comunali contro gli allagamenti, che analizzino lo stato attuale di ciascun territorio e individuino le migliori strategie e soluzioni strutturali da adottare, ai fini della predisposizione dei progetti puntuali esecutivi degli interventi da eseguire;
    è auspicabile l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'adeguamento delle reti fognarie antiallagamento, indirizzato ad assegnare risorse ai comuni mediante bandi pubblici,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per finanziare investimenti per la realizzazione di progetti per l'adeguamento, rinnovamento e riqualificazione dei sistemi fognari esistenti, soprattutto nei centri storici, con l'obiettivo di mappare lo stato di fatto della rete di smaltimento delle acque meteoriche da parte dei comuni, analizzare lo stato attuale e individuare le migliori strategie e soluzioni strutturali da adottare per garantire una maggiore resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici, e procedere alla realizzazione dei relativi progetti, anche in cofinanziamento con risorse pubbliche e private;
   ad assumere le iniziative occorrenti per destinare una quota vincolata di finanziamenti derivanti dal Recovery Fund per la progettazione e l'esecuzione dei progetti che saranno individuati dai piani strategici di adeguamento delle reti fognarie comunali contro gli allagamenti.
9/2790-bis-AR/162Valbusa, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Gava.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 752, prevede norme per la tutela delle risorse idriche; ai fini della efficiente gestione del servizio idrico integrato assumono rilevante importanza i sistemi fognari;
    purtroppo i sistemi di collettamento di gran parte dei comuni, specialmente dei centri storici, sono di tipo misto con gravi problematiche a causa della vetustà delle reti;
    gli eccezionali eventi atmosferici con precipitazioni abbondanti e violente che, negli ultimi tempi, colpiscono regolarmente ogni anno il Paese, creano notevoli danni e allagamenti, soprattutto a causa dell'assenza di reti dedicate per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche;
    occorre prevedere, sull'intero territorio nazionale, piani strategici di adeguamento delle reti fognarie comunali contro gli allagamenti, che analizzino lo stato attuale di ciascun territorio e individuino le migliori strategie e soluzioni strutturali da adottare, ai fini della predisposizione dei progetti puntuali esecutivi degli interventi da eseguire;
    è auspicabile l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'adeguamento delle reti fognarie antiallagamento, indirizzato ad assegnare risorse ai comuni mediante bandi pubblici,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per finanziare investimenti per la realizzazione di progetti per l'adeguamento, rinnovamento e riqualificazione dei sistemi fognari esistenti, soprattutto nei centri storici, con l'obiettivo di mappare lo stato di fatto della rete di smaltimento delle acque meteoriche da parte dei comuni, analizzare lo stato attuale e individuare le migliori strategie e soluzioni strutturali da adottare per garantire una maggiore resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici, e procedere alla realizzazione dei relativi progetti, anche in cofinanziamento con risorse pubbliche e private;
   assumere le iniziative occorrenti per destinare una quota vincolata di finanziamenti derivanti dal Recovery Fund per la progettazione e l'esecuzione dei progetti che saranno individuati dai piani strategici di adeguamento delle reti fognarie comunali contro gli allagamenti.
9/2790-bis-AR/162. (Testo modificato nel corso della seduta) Valbusa, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Gava.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 1, comma 891 della legge di bilancio per il 2019, introdotto con emendamento della Lega, è stato istituito un Fondo per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, con una dotazione annua di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;
    nel bacino del Po esistono alcuni ponti che, per la necessità di continue manutenzioni, chiudono periodicamente per mesi o che, a causa della vetustà delle strutture, addirittura chiudono durante le forti precipitazioni, a scopo precauzionale, interrompendo collegamenti importanti sul territorio e sottoponendo i cittadini a non pochi disagi e code di traffico insostenibili sui pochi ponti restanti aperti;
    il nuovo ponte di Casalmaggiore è da anni atteso sul territorio perché rappresenta un collegamento strategico tra la Lombardia e l'Emilia-Romagna in quanto quello attuale costruito negli anni 50 ha ormai esaurito la sua funzione e, infatti, mediamente ogni 7 anni necessita di importanti lavori di manutenzione straordinaria, con interruzioni del traffico tra le due regioni;
    in risposta ad una interrogazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha informato che il decreto interministeriale MIT-MEF del 3 gennaio 2020, di ripartizione del Fondo istituito con la legge di bilancio per il 2019 ha previsto il finanziamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo ponte di Casalmaggiore, rimandando al Contratto di programma ANAS 2016-2020 il finanziamento della progettazione definitiva e dell'esecuzione delle opere e inserendo tali opere nell'elenco nella Sezione A.1.1, ossia nell'Elenco degli interventi per i quali vengono finalizzate prioritariamente le risorse destinate ad attività di progettazione per investimenti da inserire nei successivi aggiornamenti contrattuali ovvero nel prossimo Contratto di programma ANAS; attualmente la provincia di Parma ha predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo ponte di Casalmaggiore che insiste sulla ex strada statale 343 asolana, strada trasferita recentemente alla competenza dell'ANAS,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo per il rifinanziamento del Fondo ex articolo 1, comma 891, della legge di bilancio per il 2019, per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, assegnando priorità alla progettazione e realizzazione dei lavori indifferibili del nuovo ponte di Casalmaggiore in sostituzione di quello esistente.
9/2790-bis-AR/163Cavandoli, Lucchini, Comaroli, Tombolato, Dara, Vinci, Murelli, Raffaele Volpi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 1, comma 891 della legge di bilancio per il 2019, introdotto con emendamento della Lega, è stato istituito un Fondo per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, con una dotazione annua di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;
    nel bacino del Po esistono alcuni ponti che, per la necessità di continue manutenzioni, chiudono periodicamente per mesi o che, a causa della vetustà delle strutture, addirittura chiudono durante le forti precipitazioni, a scopo precauzionale, interrompendo collegamenti importanti sul territorio e sottoponendo i cittadini a non pochi disagi e code di traffico insostenibili sui pochi ponti restanti aperti;
    il nuovo ponte di Casalmaggiore è da anni atteso sul territorio perché rappresenta un collegamento strategico tra la Lombardia e l'Emilia-Romagna in quanto quello attuale costruito negli anni 50 ha ormai esaurito la sua funzione e, infatti, mediamente ogni 7 anni necessita di importanti lavori di manutenzione straordinaria, con interruzioni del traffico tra le due regioni;
    in risposta ad una interrogazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha informato che il decreto interministeriale MIT-MEF del 3 gennaio 2020, di ripartizione del Fondo istituito con la legge di bilancio per il 2019 ha previsto il finanziamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo ponte di Casalmaggiore, rimandando al Contratto di programma ANAS 2016-2020 il finanziamento della progettazione definitiva e dell'esecuzione delle opere e inserendo tali opere nell'elenco nella Sezione A.1.1, ossia nell'Elenco degli interventi per i quali vengono finalizzate prioritariamente le risorse destinate ad attività di progettazione per investimenti da inserire nei successivi aggiornamenti contrattuali ovvero nel prossimo Contratto di programma ANAS; attualmente la provincia di Parma ha predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo ponte di Casalmaggiore che insiste sulla ex strada statale 343 asolana, strada trasferita recentemente alla competenza dell'ANAS,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative di carattere normativo per il rifinanziamento del Fondo ex articolo 1, comma 891, della legge di bilancio per il 2019, per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, assegnando priorità alla progettazione e realizzazione dei lavori indifferibili del nuovo ponte di Casalmaggiore in sostituzione di quello esistente.
9/2790-bis-AR/163. (Testo modificato nel corso della seduta) Cavandoli, Lucchini, Comaroli, Tombolato, Dara, Vinci, Murelli, Raffaele Volpi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 721, reca disposizioni in materia di infrastrutture stradali prevedendo modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell'autostrada A22 Brennero-Modena;
    l'articolo 2, comma 290 della legge finanziaria per il 2008, legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede il trasferimento alla società Concessioni Autostradali Venete (CAV) delle attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, e regola le attività di tale società;
    il primo marzo 2008 è stata costituita la CAV, partecipata da ANAS S.p.A. e Regione Veneto, che gestisce il Passante di Mestre dal primo giorno di apertura, l'8 febbraio 2009, e le tratte autostradali già in concessione alla Società delle Autostrade di Venezia e Padova, dal primo dicembre 2009, e cioè il tratto della A4 tra Padova e Mestre, il Raccordo Marco Polo e la Tangenziale Ovest di Mestre;
    l'ultimo periodo del citato comma 290 prevede il divieto per la società CAV di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni sopra richiamate, ovvero ad esse direttamente connesse; tale divieto, che impedisce alla società di partecipare ai bandi di gara per l'affidamento di concessioni autostradali, blocca lo sviluppo della società e si presenta anacronistico nell'attuale panorama normativo;
    eppure, nell'ambito delle reti di collegamento europee, le strutture di CAV costituiscono una importante cerniera all'interno del quinto corridoio intermodale nel punto di innesto tra l'itinerario europeo E70, che collega La Coruna in Spagna con Trebisonda in Turchia, con l'itinerario E55 che unisce Helsingborg in Svezia con Kalamàta in Grecia,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo ai fini della soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 290 della legge finanziaria per il 2008, legge 24 dicembre 2007, n. 244, allo scopo di permettere alla società Concessioni Autostradali Venete (CAV) di poter partecipare ai bandi di gara per l'affidamento delle concessioni autostradali.
9/2790-bis-AR/164Paternoster, Lorenzo Fontana, Mandelli, Dal Moro, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 721, reca disposizioni in materia di infrastrutture stradali prevedendo modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell'autostrada A22 Brennero-Modena;
    l'articolo 2, comma 290 della legge finanziaria per il 2008, legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede il trasferimento alla società Concessioni Autostradali Venete (CAV) delle attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, e regola le attività di tale società;
    il primo marzo 2008 è stata costituita la CAV, partecipata da ANAS S.p.A. e Regione Veneto, che gestisce il Passante di Mestre dal primo giorno di apertura, l'8 febbraio 2009, e le tratte autostradali già in concessione alla Società delle Autostrade di Venezia e Padova, dal primo dicembre 2009, e cioè il tratto della A4 tra Padova e Mestre, il Raccordo Marco Polo e la Tangenziale Ovest di Mestre;
    l'ultimo periodo del citato comma 290 prevede il divieto per la società CAV di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni sopra richiamate, ovvero ad esse direttamente connesse; tale divieto, che impedisce alla società di partecipare ai bandi di gara per l'affidamento di concessioni autostradali, blocca lo sviluppo della società e si presenta anacronistico nell'attuale panorama normativo;
    eppure, nell'ambito delle reti di collegamento europee, le strutture di CAV costituiscono una importante cerniera all'interno del quinto corridoio intermodale nel punto di innesto tra l'itinerario europeo E70, che collega La Coruna in Spagna con Trebisonda in Turchia, con l'itinerario E55 che unisce Helsingborg in Svezia con Kalamàta in Grecia,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative di carattere normativo ai fini della soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 290 della legge finanziaria per il 2008, legge 24 dicembre 2007, n. 244, allo scopo di permettere alla società Concessioni Autostradali Venete (CAV) di poter partecipare ai bandi di gara per l'affidamento delle concessioni autostradali.
9/2790-bis-AR/164. (Testo modificato nel corso della seduta) Paternoster, Lorenzo Fontana, Mandelli, Dal Moro, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 721, reca disposizioni in materia di infrastrutture stradali prevedendo modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell'autostrada A22 Brennero-Modena;
    in vista dell'approssimarsi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, l'efficientamento delle rete viaria e la realizzazione di collegamenti appropriati per il celere raggiungimento degli impianti sportivi dai principali aeroporti nazionali diventa una assoluta priorità per il Paese;
    in tale contesto, la realizzazione della viabilità di collegamento tra la A36 – Autostrada Pedemontana Lombarda, in corrispondenza dell'uscita Lentate sul Seveso, e la SS36 – del Lago del Como e dello Spluga, in corrispondenza dello svincolo Arosio, è un'opera viaria di soli 11 km ma importantissima per il collegamento tra l'Aeroporto di Malpensa e la zona olimpica della Valtellina,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, affinché in un prossimo provvedimento, anche legato ai Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, possano essere previste le necessarie risorse finanziarie per realizzare il collegamento tra la A36 – Autostrada Pedemontana Lombarda, in corrispondenza dell'uscita Lentate sul Seveso, e la SS36 – del Lago del Como e dello Spluga, in corrispondenza dello svincolo Arosio.
9/2790-bis-AR/165Ferrari, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 721, reca disposizioni in materia di infrastrutture stradali prevedendo modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell'autostrada A22 Brennero-Modena;
    in vista dell'approssimarsi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, l'efficientamento delle rete viaria e la realizzazione di collegamenti appropriati per il celere raggiungimento degli impianti sportivi dai principali aeroporti nazionali diventa una assoluta priorità per il Paese;
    in tale contesto, la realizzazione della viabilità di collegamento tra la A36 – Autostrada Pedemontana Lombarda, in corrispondenza dell'uscita Lentate sul Seveso, e la SS36 – del Lago del Como e dello Spluga, in corrispondenza dello svincolo Arosio, è un'opera viaria di soli 11 km ma importantissima per il collegamento tra l'Aeroporto di Malpensa e la zona olimpica della Valtellina,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, affinché in un prossimo provvedimento, anche legato ai Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, possano essere previste le necessarie risorse finanziarie per realizzare il collegamento tra la A36 – Autostrada Pedemontana Lombarda, in corrispondenza dell'uscita Lentate sul Seveso, e la SS36 – del Lago del Como e dello Spluga, in corrispondenza dello svincolo Arosio.
9/2790-bis-AR/165. (Testo modificato nel corso della seduta) Ferrari, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dalla rubrica «incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici», prevede che la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applichi nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, a titolo esemplificativo nei casi di:
     a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio;
     b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione;
     c) installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
     d) installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici;
     e) interventi di miglioramento sismico dell'edificio con realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici;
     f) l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
    l'articolo 57-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 (decreto agosto) inserendo il comma 4-ter all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 introduce una nuova misura: i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del Centro Italia del 2016-2017 e dell'Abruzzo del 2009;
    in tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive;
    la lettera g) dell'emendamento Sut 12,0106, approvato dalla Commissione V, ha previsto la proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2022 della misura prevista dall'articolo 57-bis del decreto agosto;
    la lettera h) dell'emendamento Sut riformulato, ha aggiunto il seguente comma al citato articolo 119: «4-quater: nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;
   considerato che:
    le modifiche introdotte sono positive ma comunque insufficienti per il completamento ancora lontano della ricostruzione relativa al sisma 2009 e in modo particolare del sisma 2016, dove le comunità hanno l'assoluta necessità di misure stabili a medio lungo periodo per consentire la programmazione degli interventi;
    la formulazione della lettera h) apparentemente escluderebbe per gli interventi nei comuni interessati da eventi sismici l'installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine per la ricarica; non viene infatti meglio specificato che la misura si applica solo alle spese che non trovano coperture all'interno del contributo concedibile previsto per la ricostruzione, limitatamente alla ricostruzione o al ripristino degli immobili;
    nel cratere del centro Italia del sisma 2016 sono da ricostruire ancora migliaia di edifici; è questa una grande occasione per andare con decisione verso un efficientamento energetico degli stessi, nel rispetto delle politiche energetiche nazionali e dei programmi europei di decarbonizzazione, che prevedono per l'Italia obiettivi particolarmente sfidanti al 2030 e 2050; come evidenziato sopra è opportuno un chiarimento delle opportunità della misura dell'eco bonus potenziato, nei termini sopra descritti,

impegna il Governo:

   ad adottare tutte le opportune iniziative dirette a:
    1) prorogare ad oltre il 30 giugno 2022 l'aumento del 50 per cento dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni del cratere del sisma 2016, nei comuni del cratere del sisma 2009 (e nei comuni interessati a tutti gli eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza) per gli incentivi alternativi al contributo per la ricostruzione, fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive;
    2) prevedere che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d emergenza, anche gli incentivi di cui ai commi 5 (installazione di impianti solari fotovoltaici), 6 (installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici) e 8 (installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 spettano integralmente per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
    3) prevedere l'estensione al 2026 del superbonus per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, nella imminente definizione della Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
9/2790-bis-AR/166D'Eramo, Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dalla rubrica «incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici», prevede che la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applichi nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, a titolo esemplificativo nei casi di:
     a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio;
     b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione;
     c) installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
     d) installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici;
     e) interventi di miglioramento sismico dell'edificio con realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici;
     f) l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
    l'articolo 57-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 (decreto agosto) inserendo il comma 4-ter all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 introduce una nuova misura: i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del Centro Italia del 2016-2017 e dell'Abruzzo del 2009;
    in tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive;
    la lettera g) dell'emendamento Sut 12,0106, approvato dalla Commissione V, ha previsto la proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2022 della misura prevista dall'articolo 57-bis del decreto agosto;
    la lettera h) dell'emendamento Sut riformulato, ha aggiunto il seguente comma al citato articolo 119: «4-quater: nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;
   considerato che:
    le modifiche introdotte sono positive ma comunque insufficienti per il completamento ancora lontano della ricostruzione relativa al sisma 2009 e in modo particolare del sisma 2016, dove le comunità hanno l'assoluta necessità di misure stabili a medio lungo periodo per consentire la programmazione degli interventi;
    la formulazione della lettera h) apparentemente escluderebbe per gli interventi nei comuni interessati da eventi sismici l'installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine per la ricarica; non viene infatti meglio specificato che la misura si applica solo alle spese che non trovano coperture all'interno del contributo concedibile previsto per la ricostruzione, limitatamente alla ricostruzione o al ripristino degli immobili;
    nel cratere del centro Italia del sisma 2016 sono da ricostruire ancora migliaia di edifici; è questa una grande occasione per andare con decisione verso un efficientamento energetico degli stessi, nel rispetto delle politiche energetiche nazionali e dei programmi europei di decarbonizzazione, che prevedono per l'Italia obiettivi particolarmente sfidanti al 2030 e 2050; come evidenziato sopra è opportuno un chiarimento delle opportunità della misura dell'eco bonus potenziato, nei termini sopra descritti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare tutte le opportune iniziative dirette a:
    1) prorogare ad oltre il 30 giugno 2022 l'aumento del 50 per cento dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni del cratere del sisma 2016, nei comuni del cratere del sisma 2009 (e nei comuni interessati a tutti gli eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza) per gli incentivi alternativi al contributo per la ricostruzione, fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive;
    2) prevedere che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d emergenza, anche gli incentivi di cui ai commi 5 (installazione di impianti solari fotovoltaici), 6 (installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici) e 8 (installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 spettano integralmente per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
    3) prevedere l'estensione al 2026 del superbonus per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, nella imminente definizione della Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
9/2790-bis-AR/166. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Eramo, Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede apposite misure per stimolare la crescita e gli investimenti nonché specifici interventi per le Olimpiadi 2026 e le infrastrutture ad esse connesse;
    al riguardo come evidenziato da tutti gli addetti ai lavori, al fine di consentire la messa in sicurezza di tutte le piste da sci sul territorio italiano in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026 e, considerato che si tratta di infrastrutture tecniche all'interno di piste da sci già costruite e definite, sarebbe opportuno semplificare al massimo tutte le necessarie pratiche burocratiche facendo rientrare tali interventi nelle attività di edilizia libera di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
    inoltre occorre sottolineare come la pandemia che stiamo vivendo, oltre a mettere a dura prova il sistema sanitario, sta creando gravi danni al nostro Paese a livello sia sociale che economico e uno dei settori più colpiti dalle passate e recenti restrizioni è proprio il comparto sciistico: purtroppo, nonostante i rigidissimi protocolli adottati in questi mesi, tantissime attività produttive sono oggi in grosse difficoltà economiche e molte di queste sono addirittura state costrette a chiudere, mettendo tantissimi dipendenti in cassa integrazione o, addirittura, non assumendo i lavoratori stagionali;
    in questo desolante quadro rientrano anche le aziende montane, i cui danni sono stati addirittura amplificati dalla stagionalità delle loro attività: dagli impiantisti ai ristoratori, dagli albergatori ai commercianti delle aree di montagna tutti hanno registrato un enorme calo di fatturato senza riuscire a rientrare neppure di una minima parte delle perdite subite durante il lockdown. Questo perché le prolungate chiusure della scorsa primavera hanno completamente azzerato le presenze di turisti nel periodo di maggior lavoro per le attività montane e gli aiuti stanziati nei precedenti decreti legati all'emergenza COVID-19 non sono stati sufficienti a dare sollievo agli imprenditori in affanno;
    gli operatori delle zone montane lamentano infatti che per le loro attività non è corretto calcolare i contributi a fondo perduto in base al calo di fatturato registrato in aprile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente come avvenuto sia nel decreto Rilancio che nell'ultimo decreto Ristori: considerando la stagionalità invernale delle loro attività, occorre quantificare le risorse da assegnare alle aziende montane in base al fatturato del mese di marzo e non di aprile, periodo quest'ultimo in cui l'attività turistica è praticamente nulla;
    inoltre, le associazioni rappresentative delle categorie degli impiantisti chiedono certezze sulla riapertura degli impianti di risalita affinché possano attrezzarsi per salvare quel che resta della stagione sciistica e non incorrere in nuove chiusure dopo aver sostenuto costi di innevamento e allestimento dei comprensori: l'applicazione non programmata di nuove restrizioni oggi, infatti, porterebbe molti operatori e soprattutto i più piccoli all'inevitabile fallimento,

impegna il Governo:

   1) a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, ulteriori iniziative normative per indennizzare gli operatori economici dei danni realmente subiti soprattutto per le perdite di fatturato del mese di marzo e dare un concreto supporto agli imprenditori della montagna che tra mille difficoltà provano a ripartire e salvare migliaia di posti di lavoro e tutta la filiera legata al settore sciistico;
   2) a far esaminare nel minor tempo possibile il protocollo approvato dalla Conferenza delle regioni in merito alla gestione degli impianti sciistici al fine di poterne consentire l'apertura come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre u.s. per la data del 7 gennaio 2021;
   3) a prevedere, al fine di consentire la messa in sicurezza di tutte le piste da sci sul territorio italiano in vista anche delle Olimpiadi Invernali del 2026, la massima semplificazione di tutte le necessarie pratiche burocratiche con le modalità illustrate in premessa.
9/2790-bis-AR/167Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede apposite misure per stimolare la crescita e gli investimenti nonché specifici interventi per le Olimpiadi 2026 e le infrastrutture ad esse connesse;
    al riguardo come evidenziato da tutti gli addetti ai lavori, al fine di consentire la messa in sicurezza di tutte le piste da sci sul territorio italiano in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026 e, considerato che si tratta di infrastrutture tecniche all'interno di piste da sci già costruite e definite, sarebbe opportuno semplificare al massimo tutte le necessarie pratiche burocratiche facendo rientrare tali interventi nelle attività di edilizia libera di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
    inoltre occorre sottolineare come la pandemia che stiamo vivendo, oltre a mettere a dura prova il sistema sanitario, sta creando gravi danni al nostro Paese a livello sia sociale che economico e uno dei settori più colpiti dalle passate e recenti restrizioni è proprio il comparto sciistico: purtroppo, nonostante i rigidissimi protocolli adottati in questi mesi, tantissime attività produttive sono oggi in grosse difficoltà economiche e molte di queste sono addirittura state costrette a chiudere, mettendo tantissimi dipendenti in cassa integrazione o, addirittura, non assumendo i lavoratori stagionali;
    in questo desolante quadro rientrano anche le aziende montane, i cui danni sono stati addirittura amplificati dalla stagionalità delle loro attività: dagli impiantisti ai ristoratori, dagli albergatori ai commercianti delle aree di montagna tutti hanno registrato un enorme calo di fatturato senza riuscire a rientrare neppure di una minima parte delle perdite subite durante il lockdown. Questo perché le prolungate chiusure della scorsa primavera hanno completamente azzerato le presenze di turisti nel periodo di maggior lavoro per le attività montane e gli aiuti stanziati nei precedenti decreti legati all'emergenza COVID-19 non sono stati sufficienti a dare sollievo agli imprenditori in affanno;
    gli operatori delle zone montane lamentano infatti che per le loro attività non è corretto calcolare i contributi a fondo perduto in base al calo di fatturato registrato in aprile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente come avvenuto sia nel decreto Rilancio che nell'ultimo decreto Ristori: considerando la stagionalità invernale delle loro attività, occorre quantificare le risorse da assegnare alle aziende montane in base al fatturato del mese di marzo e non di aprile, periodo quest'ultimo in cui l'attività turistica è praticamente nulla;
    inoltre, le associazioni rappresentative delle categorie degli impiantisti chiedono certezze sulla riapertura degli impianti di risalita affinché possano attrezzarsi per salvare quel che resta della stagione sciistica e non incorrere in nuove chiusure dopo aver sostenuto costi di innevamento e allestimento dei comprensori: l'applicazione non programmata di nuove restrizioni oggi, infatti, porterebbe molti operatori e soprattutto i più piccoli all'inevitabile fallimento,

impegna il Governo:

   1) a valutare l'opportunità di valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, ulteriori iniziative normative per indennizzare gli operatori economici dei danni realmente subiti soprattutto per le perdite di fatturato del mese di marzo e dare un concreto supporto agli imprenditori della montagna che tra mille difficoltà provano a ripartire e salvare migliaia di posti di lavoro e tutta la filiera legata al settore sciistico;
   2) far esaminare nel minor tempo possibile il protocollo approvato dalla Conferenza delle regioni in merito alla gestione degli impianti sciistici al fine di poterne consentire l'apertura come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre u.s. per la data del 7 gennaio 2021;
   3) prevedere, al fine di consentire la messa in sicurezza di tutte le piste da sci sul territorio italiano in vista anche delle Olimpiadi Invernali del 2026, la massima semplificazione di tutte le necessarie pratiche burocratiche con le modalità illustrate in premessa.
9/2790-bis-AR/167. (Testo modificato nel corso della seduta) Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 561, del provvedimento in esame prevede specifiche misure di «Promozione dell'attività sportiva di base nei territori»;
    lo scorso venerdì si è svolto, dalle 18 e le 19, il flash mob «Illuminiamo lo sport per riaccendere il futuro» per riportare l'attenzione su un settore tanto importante quanto dimenticato, quello delle palestre, delle piscine e dei centri sportivi. Si tratta di 100 mila strutture in tutta Italia frequentate da 20 milioni di italiani: è un comparto importante con un flusso economico di 12 miliardi di euro l'anno con i quali si dà lavoro a 1 milione di famiglie, si avviano allo sport milioni di ragazzi, si fa praticare attività fisica a milioni di adulti e anziani, si aiuta a prevenire patologie croniche, si «producono» i grandi campioni olimpionici;
    per dare un contributo più incisivo nel contenimento dei contagi in vista della seconda ondata, già in primavera ANIF, l'Associazione Nazionale Impianti Sport e Fitness, ha collaborato alla stesura del protocollo per la riapertura dei centri sportivi, inserendo regole chiare, precise, stringenti. I centri sportivi si sono adoperati per mettere le strutture in sicurezza e far osservare i protocolli tanto allo staff quanto ai frequentatori. Sono state investite importanti risorse economiche per far fronte a sanificazione e materiali anti-Covid. Da un'indagine condotta a ottobre su mille centri,
    l'indice di incidenza Covid positivo tra gli iscritti è risultato dell'1 per mille. Ciò nonostante, le recenti restrizioni disposte dal Governo hanno imposto nuovamente la sospensione di ogni attività in palestre e piscine;
    dal 24 febbraio a fine 2020, con quasi metà anno di chiusura e l'altra metà in forte passivo, si calcola una perdita di flusso economico che supererà i 5 miliardi e mezzo di euro. Nello stesso periodo, si sono allontanati dalla sana abitudine di fare sport circa 12 dei 20 milioni di persone che vanno ad aumentare la massa dei 23 milioni di sedentari (molti peraltro già affetti da malattie croniche che ogni anno causano di 350 mila morti). I contributi a fondo perduto non arrivano a rifondere più del 4 per cento di quanto non incassato per la chiusura ed il calo enorme di iscritti. Questo ha portato già oggi molti centri sportivi al fallimento;
    ogni giorno di chiusura per questo settore porta verso la serrata definitiva: centri sportivi che hanno fatto la storia dello sport italiano, rischiano di non riaprire più. Occorre pertanto pensare ad un piano di riapertura in sicurezza dall'inizio del prossimo anno e ad interventi mirati per garantire un concreto aiuto a piscine, palestre e centri sportivi per superare questo difficilissimo periodo di crisi,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito delle misure di promozione dell'attività sportiva di base nei territori, l'adozione di interventi immediati per la riapertura dei centri sportivi e di misure di sostegno per l'intero settore.
9/2790-bis-AR/168Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede una modifica della norma contenuta nel cosiddetto Decreto Crescita sull'istituzione della banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi. In particolare il nuovo articolo specifica che «Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ..., identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma.».;
    sempre nel corso dell'esame in Commissione Bilancio dell'articolato sono stati stanziati, a decorrere dal 2021, 500 mila euro per l'istituzione dell'Osservatorio patrimonio immateriale dell'UNESCO;
    le istituzioni culturali, come d'altronde tutta la filiera legata al turismo, stanno perdendo milioni di entrate ogni giorno e molti siti patrimonio dell'Unesco sono chiusi, generando un impatto sociale ed economico negativo sulle comunità che abitano nelle loro prossimità. Inoltre molte cerimonie, tradizioni e rituali, religiosi e non, che fanno parte del patrimonio intangibile dell'umanità sono a rischio, con conseguenze importanti per la vita sociale e culturale delle comunità;
    l'UNESCO sta incoraggiando i siti patrimonio dell'umanità ad offrire tour digitali e streaming sulla piattaforma World Heritage Journeys in Europe dando così la possibilità di esplorare almeno virtualmente tali luoghi. Per milioni di persone, tuttavia, l'accesso alla cultura attraverso mezzi tecnologici rimane impossibile. Secondo l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni delle Nazioni Unite solo il 47 per cento della popolazione ha accesso a internet nei paesi in via di sviluppo, contro l'86 per cento dei paesi più sviluppati;
    per supportare la ripresa e il rilancio dei siti turistici più importanti del nostro Paese sarebbe utile prevedere oltre al codice identificativo delle strutture ricettive anche la creazione di un sistema informativo presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che consenta una più agevole consultazione e conoscenza della programmazione turistica avviata dalle singole regioni italiane, dei bandi europei, nazionali e regionali destinati al settore turistico, delle soluzioni legislative, amministrative e tecnologiche attuate dalle singole regioni per migliorare l'offerta turistica del territorio, e un piano di valorizzazione dei siti riconosciuti patrimonio dell'umanità da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO);
    al fine di superare l'attuale frammentarietà e dispersione delle informazioni e dei dati, si rende necessaria la realizzazione di un sistema informativo documentale, strutturato come un contenitore di knowedge, attraverso il quale offrire alla P.A., centrale e locale, uno strumento informativo digitale quale punto di riferimento per la raccolta, diffusione e scambio di atti, documenti e, quindi, anche esperienze. In linea indicativa, oltre alla legislazione europea, nazionale e regionale, il sistema documentale potrebbe contenere i piani strategici dei Paesi competitor, la programmazione turistica regionale, esempi di atti amministrativi attuativi di disposizioni di legge, progetti territoriali in corso o in via di definizione, bandi nazionali e regionali, progetti e finanziamenti europei, condivisione di soluzioni tecnologiche attuate dalle Regioni. In tal senso, il sistema informativo documentale potrebbe contribuire al coordinamento degli atti normativo-regolamentari del settore e all'armonizzazione degli strumenti di pianificazione turistica;
    l'introduzione dei sistemi digitali diventerebbe pertanto uno strumento sia di governance che di monitoraggio, in quanto la disponibilità in tempi rapidi di basi statistiche da realizzare in collaborazione con ISTAT, consentirebbe di inquadrare in modo puntuale e tempestivo la segmentazione del target turistico in Italia e di modellare l'offerta in base alle reali esigenze degli ospiti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, ulteriori iniziative normative per il rilancio dei siti italiani riconosciuti patrimonio dell'umanità da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO).
9/2790-bis-AR/169Pettazzi, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede delle misure per la tutela del lavoro, della famiglia e delle politiche sociali tra cui ad esempio interventi a sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei cali center o per il settore della pesca;
    la meeting industry è un settore che genera un indotto di circa 55 miliardi di euro, con un impatto diretto sul Pil di 36,2 miliardi di euro/anno, e che impiega 569 mila addetti. Si tratta di un comparto trainante anche per il turismo in quanto l'organizzazione di eventi, congressi, convention, incentive, meeting, esposizioni, nasce dalle esigenze dei settori più diversi – dai distretti produttivi alla medicina, dalla scienza e alla manifattura – e genera un impatto economico e culturale di straordinario valore per i territori che li ospitano;
    la crisi generata dalla pandemia ha portato a un'accelerazione nel percorso di cambiamento, evidenziando la necessità di essere coesi con il sistema produttivo nazionale, e di fare rete con tutti gli operatori della filiera dell'accoglienza. Anche per questa ragione non si comprende perché gli operatori del settore che lavorano come hostess, steward, promoter, ma anche quelli che svolgono attività di comunicazione pubblicitaria, di ufficio stampa o di promozione dell'economia del territorio, non abbiano ricevuto alcun aiuto per le perdite registrate a causa dell'annullamento di tantissime manifestazioni congressuali e convegnistiche,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, ulteriori iniziative normative per introdurre degli aiuti per i lavoratori della meeting industry che rientrano nelle attività contraddistinte dal Codice Ateco 70.21.00-Pubbliche relazioni e comunicazione.
9/2790-bis-AR/170Toccalini, Dara, Fiorini.


   La Camera,
   premesso che:
    nel testo della Legge di Bilancio in esame tra le misure previste per il settore della sanità vi è l'integrazione del livello del finanziamento del programma di investimenti per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico;
    l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha portato molte delle nostre strutture ospedaliere quasi al collasso e, con il crescente aumento dei ricoveri d'urgenza, ha imposto la riconversione di gran parte dei reparti in aree anti-COVID, mettendo a rischio l'intero sistema sanitario del Paese. Le sedi di pronto soccorso come le autoambulanze sono perlopiù impiegate nel trasporto di soggetti che hanno contratto il virus, a discapito della pronta assistenza di persone afflitte da altre patologia e soprattutto dei soggetti con attacchi cardiaci gravi in corso per i quali ogni minuto di attesa aumenta esponenzialmente il rischio di mortalità;
    come recentemente denunciato dalla Federazione degli oncologi, cardiologi e ematologi (Foce), dalla Lombardia alla Sicilia sono stati ridotti i posti letto cardiologici per fare posto ai pazienti Covid, con il rischio concreto di avere nelle prossime settimane più morti per arresto cardiaco che per Coronavirus. Ogni 10 minuti di ritardo nella diagnosi e nel trattamento di un arresto cardiaco grave, aumenta la mortalità del 3 per cento e un intervento successivo ai 90 minuti dall'esordio dei sintomi può addirittura quadruplicare la mortalità;
    nel nostro Paese le vittime di arresto cardiaco sono oltre 60.000-70.000 ogni anno e circa l'80 per cento dei decessi avviene a casa, negli uffici pubblici, nelle strade o presso il posto di lavoro, ossia spesso lontano da strutture sanitarie e ospedali;
    si consideri altresì che se la fibrillazione ventricolare è una causa rilevante di tali decessi, la defibrillazione precoce rappresenta sicuramente il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza a chi ne è colpito. La letteratura scientifica internazionale ha infatti dimostrato ampiamente che, in caso di arresto cardiaco, un intervento di primo soccorso tempestivo e adeguato contribuisce a salvare fino al 30 per cento in più delle persone colpite. Molto spesso i sistemi di soccorso hanno purtroppo tempi d'intervento troppo lunghi rispetto al necessario e questo anche a causa delle distanze e del traffico cittadino, mentre, nel caso di arresto cardiaco, il fattore tempo è decisivo;
    in diverse province italiane sono attivi diversi progetti che prevedono la collocazione sul territorio di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico anche in considerazione della legge 3 aprile 2001, n. 120, recante «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero», che consente in Italia l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambito extraospedaliero anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica;
    questa legge è stata il primo passo per consentire la diffusione dell'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni anche a personale non sanitario, opportunamente formato, proprio nella convinzione che l'utilizzo di tale apparecchiatura possa prevenire o quanto meno ridurre il numero di morti per arresto cardiocircolatorio. Attualmente vige l'obbligo di dotazione e d'impiego di defibrillatori semiautomatici e di altri dispositivi salvavita per le società sportive dilettantistiche ma non presso le strutture scolastiche dove ancora tali dispositivi non sono presenti;
    sarebbe pertanto utile stanziare delle risorse per incrementare sensibilmente la diffusione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) nelle scuole e nelle università al fine di favorire l'immediato soccorso in loco di soggetti in sospetto arresto cardiaco ed evitare le attese e le difficoltà di ricovero in strutture ospedaliere oggi fortemente in difficoltà. Tale dotazione potrebbe salvare innumerevoli vite e talvolta sollevare il sistema sanitario nazionale dall'onere di una prestazione ospedaliera in quanto, nella maggior parte dei casi, il tempestivo intervento con defibrillatori semiautomatici e automatici esterni previene le conseguenze più gravi dell'arresto cardiaco e consente di proseguire le necessarie terapie con monitoraggio domiciliare,

impegna il Governo

a valutare, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, la possibilità di destinare parte delle risorse riservate dalle Regioni all'ammodernamento tecnologico per incrementare sensibilmente la diffusione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) nelle scuole e nelle università.
9/2790-bis-AR/171Dara, Minardo, Fiorini, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede delle misure di Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi e grazie ad una modifica apportata nel corso dell'esame della Commissione Bilancio stanzia apposite risorse per uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
    l'articolo n. 27 del «Decreto Agosto» pubblicato sulla Gazzetta ufficiale lo scorso 14 agosto poi convertito nella legge 126 del 13 ottobre scorso, dispone sgravi contributivi del 30 per cento per il personale delle aziende nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Si tratta di un incentivo che si aggiunge alle già molteplici agevolazioni introdotte con le manovre degli ultimi anni per favorire l'occupazione nel Mezzogiorno: dal bonus sud alle agevolazioni per le assunzioni dei giovani, fino all'esonero previdenziale per il personale altamente qualificato;
    la legge di bilancio oggi in esame ha introdotto una proroga delle citate misure prevedendo, innanzitutto, la decontribuzione, ovvero uno sconto contributivo del 30 per cento relativo a tutti i lavoratori già attivi fino al 2025. Dal 2026 al 2029 si prevedono comunque sgravi contributivi e benefici fiscali per le aree prese in considerazione;
    pur comprendendo l'importanza dell'intervento è stato tuttavia osservato come la norma possa determinare una disparità di trattamento con i territori contigui a quelli coinvolti che con questi condividono aspetti, indicatori e criticità del tessuto socio-economico e del mercato del lavoro: il territorio della Regione Marche, ad esempio, confinante con la Regione Abruzzo, è per la sua parte prevalente interessato da processi di aree di crisi industriale complessa riconosciuti a partire dal 2010 ad oggi. Si tratta dell'area di crisi ex Antonio Merloni che interessa 56 comuni delle province di Ancona, Macerata e Pesaro Urbino, quella interregionale del Piceno Valle del Tronto-Val Vibrata che copre 40 Comuni della provincia di Ascoli Piceno e Fermo, e dell'area di crisi del distretto pelli-calzature fermano-maceratese che coinvolge 42 Comuni di Fermo e Macerata. Negli stessi territori la crisi produttiva e occupazionale è stata amplificata dai devastanti eventi sismici del 2016 e 2017 ma l'assenza di misure decontributive analoghe a quelle vigenti nella confinante Regione Abruzzo potrebbe esercitare un effetto distorsivo sulle scelte localizzative delle aziende interessate ad investire nei territori delle aree di crisi ed in particolare del cratere sisma 2016;
    per evitare che l'efficacia della strategia di rilancio del distretto pelli-calzature e delle aree di crisi della Regione Marche venga penalizzata dalla mancanza di incentivi a favore dell'occupazione, è pertanto necessario estendere i benefici della misura decontributiva anche alle aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa delle Regioni contigue a quelle interessate dalla norma in esame, tra le quali la Regione Marche. Già in precedenza la Regione Marche con nota prot. 0907067 del 10 agosto 2020 aveva sollecitato i Ministri competenti ad estendere i benefici della misura decontributiva anche alle aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa delle Regioni contigue a quelle interessate dalla norma, tra le quali la Regione Marche,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, ulteriori iniziative normative al fine di:
    1) introdurre i benefici della misura decontributiva anche alle aziende localizzate nel cratere del sisma 2016 ed in tutte le aree di crisi industriale complessa della Regione Marche;
    2) prevedere per il 2020 che una parte dei residui degli ammortizzatori sociali pari a circa 26 milioni di euro, già certificati dall'INPS, possano essere utilizzati per la proroga della mobilità in deroga e della naspi per i lavoratori delle aree di crisi complessa della Regione Marche.
9/2790-bis-AR/172Lucentini, Marchetti, Andrea Crippa, Toccalini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede delle misure di Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi e grazie ad una modifica apportata nel corso dell'esame della Commissione Bilancio stanzia apposite risorse per uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
    l'articolo n. 27 del «Decreto Agosto» pubblicato sulla Gazzetta ufficiale lo scorso 14 agosto poi convertito nella legge 126 del 13 ottobre scorso, dispone sgravi contributivi del 30 per cento per il personale delle aziende nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Si tratta di un incentivo che si aggiunge alle già molteplici agevolazioni introdotte con le manovre degli ultimi anni per favorire l'occupazione nel Mezzogiorno: dal bonus sud alle agevolazioni per le assunzioni dei giovani, fino all'esonero previdenziale per il personale altamente qualificato;
    la legge di bilancio oggi in esame ha introdotto una proroga delle citate misure prevedendo, innanzitutto, la decontribuzione, ovvero uno sconto contributivo del 30 per cento relativo a tutti i lavoratori già attivi fino al 2025. Dal 2026 al 2029 si prevedono comunque sgravi contributivi e benefici fiscali per le aree prese in considerazione;
    pur comprendendo l'importanza dell'intervento è stato tuttavia osservato come la norma possa determinare una disparità di trattamento con i territori contigui a quelli coinvolti che con questi condividono aspetti, indicatori e criticità del tessuto socio-economico e del mercato del lavoro: il territorio della Regione Marche, ad esempio, confinante con la Regione Abruzzo, è per la sua parte prevalente interessato da processi di aree di crisi industriale complessa riconosciuti a partire dal 2010 ad oggi. Si tratta dell'area di crisi ex Antonio Merloni che interessa 56 comuni delle province di Ancona, Macerata e Pesaro Urbino, quella interregionale del Piceno Valle del Tronto-Val Vibrata che copre 40 Comuni della provincia di Ascoli Piceno e Fermo, e dell'area di crisi del distretto pelli-calzature fermano-maceratese che coinvolge 42 Comuni di Fermo e Macerata. Negli stessi territori la crisi produttiva e occupazionale è stata amplificata dai devastanti eventi sismici del 2016 e 2017 ma l'assenza di misure decontributive analoghe a quelle vigenti nella confinante Regione Abruzzo potrebbe esercitare un effetto distorsivo sulle scelte localizzative delle aziende interessate ad investire nei territori delle aree di crisi ed in particolare del cratere sisma 2016;
    per evitare che l'efficacia della strategia di rilancio del distretto pelli-calzature e delle aree di crisi della Regione Marche venga penalizzata dalla mancanza di incentivi a favore dell'occupazione, è pertanto necessario estendere i benefici della misura decontributiva anche alle aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa delle Regioni contigue a quelle interessate dalla norma in esame, tra le quali la Regione Marche. Già in precedenza la Regione Marche con nota prot. 0907067 del 10 agosto 2020 aveva sollecitato i Ministri competenti ad estendere i benefici della misura decontributiva anche alle aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa delle Regioni contigue a quelle interessate dalla norma, tra le quali la Regione Marche,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di valutare l'opportunità di adottare, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, ulteriori iniziative normative al fine di:
    1) introdurre i benefici della misura decontributiva anche alle aziende localizzate nel cratere del sisma 2016 ed in tutte le aree di crisi industriale complessa della Regione Marche;
    2) prevedere per il 2020 che una parte dei residui degli ammortizzatori sociali pari a circa 26 milioni di euro, già certificati dall'INPS, possano essere utilizzati per la proroga della mobilità in deroga e della naspi per i lavoratori delle aree di crisi complessa della Regione Marche.
9/2790-bis-AR/172. (Testo modificato nel corso della seduta) Lucentini, Marchetti, Andrea Crippa, Toccalini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 721, del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di infrastrutture stradali;
    nell'ambito del grandi lavori di ammodernamento dell'autostrada A2 «Autostrada del Mediterraneo» (cosiddetto Salerno-Reggio Calabria) particolare rilievo assumono i lavori che interessano lo svincolo di Rosarno (tronco 3o tratto 2o lotto 3o stralcio C – dal km 382+475 al km 383+000);
    per la realizzazione dei predetti lavori Anas e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno si sono adoperati per stipulare un'apposita convenzione, con finanziamento pari a 6 milioni di euro a carico del PON «Infrastrutture e reti 2014-2020»;
    la predetta convenzione, tuttavia, non ha mai visto la luce perché a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 l'iter ha subito dei rallentamenti e, non essendo state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'anno 2020, l'intervento è stato definanziato per effetto del protocollo adottato dal Ministero per il sud e la coesione territoriale;
    lo svincolo di Rosarno è uno degli snodi più importanti della Calabria, poiché collega l'A2 con la strada statale 106 Jonica e col Porto di Gioia Tauro, e i lavori di ammodernamento dello stesso svincolo sono una priorità ineludibile,

impegna il Governo

a reperire le risorse economiche necessarie all'ammodernamento dello svincolo di Rosarno dell'autostrada A2 «Autostrada del Mediterraneo» e ad adottare i conseguenti atti per avviare i lavori con la massima celerità.
9/2790-bis-AR/173Furgiuele.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 721, del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di infrastrutture stradali;
    nell'ambito del grandi lavori di ammodernamento dell'autostrada A2 «Autostrada del Mediterraneo» (cosiddetto Salerno-Reggio Calabria) particolare rilievo assumono i lavori che interessano lo svincolo di Rosarno (tronco 3o tratto 2o lotto 3o stralcio C – dal km 382+475 al km 383+000);
    per la realizzazione dei predetti lavori Anas e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno si sono adoperati per stipulare un'apposita convenzione, con finanziamento pari a 6 milioni di euro a carico del PON «Infrastrutture e reti 2014-2020»;
    la predetta convenzione, tuttavia, non ha mai visto la luce perché a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 l'iter ha subito dei rallentamenti e, non essendo state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'anno 2020, l'intervento è stato definanziato per effetto del protocollo adottato dal Ministero per il sud e la coesione territoriale;
    lo svincolo di Rosarno è uno degli snodi più importanti della Calabria, poiché collega l'A2 con la strada statale 106 Jonica e col Porto di Gioia Tauro, e i lavori di ammodernamento dello stesso svincolo sono una priorità ineludibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire le risorse economiche necessarie all'ammodernamento dello svincolo di Rosarno dell'autostrada A2 «Autostrada del Mediterraneo» e ad adottare i conseguenti atti per avviare i lavori con la massima celerità.
9/2790-bis-AR/173. (Testo modificato nel corso della seduta) Furgiuele.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, commi 688 e 689, del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di tariffe sociali valide per i collegamenti aerei da e per la Sicilia;
    l'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha istituito la continuità territoriale per la Sicilia; in attuazione di tale disposizione, sono stati imposti gli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia (Palermo, Catania, Trapani) e quelli delle isole minori siciliane (Pantelleria e Lampedusa);
    i servizi aerei soggetti ad oneri di servizio pubblico soggiacciono comunque a talune imposte che, costituendo componenti di costo del biglietto, rimangono a carico dell'utente finale;
    tra le componenti di costo di un biglietto aereo rientrano le diverse addizionali spettanti, oltre che ai comuni aeroportuali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'interno (c.d. voce «HB» del biglietto);
    l'emergenza economica conseguente a quella sanitaria da Covid-19 impone l'adozione di misure specifiche di sostegno a favore dei cittadini siciliani e del loro diritto alla mobilità, il cui godimento è, per sua natura, pregiudicato dalla condizione di insularità; l'esenzione da qualunque imposizione, comprese le addizionali di spettanza dei ministeri, può costituire una valida misura di sostegno per i cittadini siciliani che si spostano regolarmente tra gli scali aeroporti della Sicilia e quelli delle isole minori;
    tenuto conto dell'analogo ordine del giorno n. 9/2828/15, accolto come raccomandazione dal Governo nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cosiddetto «decreto ristori»),

impegna il Governo

a prevedere l'esenzione fiscale totale e la non debenza delle addizionali di spettanza dei ministeri per i biglietti per i servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia (Palermo, Catania, Trapani) e quelli delle isole minori siciliane (Pantelleria e Lampedusa).
9/2790-bis-AR/174Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    diverse disposizioni contenute nel disegno di legge in esame destinano risorse alla realizzazione di specifici interventi atti a migliorare il trasporto pubblico locale;
    nel marzo del 2005 la Giunta Regionale della Regione Lombardia ha approvato il progetto del prolungamento della linea metropolitana M2 di Milano da Cotogno Nord a Vimercate;
    tale progetto prevedeva un costo di 500 milioni di euro e il completamento previsto per il 2012, ed è stato successivamente abbandonato perché ritenuto troppo costoso;
    in tempi più recenti, il prolungamento della linea M2 da Cologno Nord a Vimercate è tornato di attualità e a tal fine si sono tenute delle riunioni nelle sedi istituzionali preposte al fine di trovare delle soluzioni economicamente più efficienti;
    di tal guisa è stato realizzato uno studio di fattibilità multiscenario con diverse ipotesi (metropolitana tradizionale; metrotramvia; filobus; sistema integrato), ciascuna delle quali ha ovviamente un costo differente;
    alla luce dello studio di fattibilità multiscenario effettuato, la soluzione economicamente più efficiente risulta essere quella della metrotranvia ad alte prestazioni per un costo stimato di 400 milioni di euro;
    la Regione Lombardia, in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto, ha stanziato 900 mila euro per lo studio di fattibilità tecnico ed economica nel 2021, al netto dei quali sussiste la necessità di reperire le risorse necessarie alla realizzazione dell'opera infrastrutturale di collegamento con il sistema metropolitano milanese, da tempo richiesta dai territori interessati;
    tenuto conto dell'analogo ordine del giorno n. 9/02305/185, accolto dal Governo nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio 2020,

impegna il Governo

a destinare nell'anno 2021 specifiche risorse finalizzate alla progettazione e realizzazione del tratto compreso tra Cologno Nord e Vimercate della linea M2 della metropolitana di Milano.
9/2790-bis-AR/175Capitanio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, commi 649 e 650, del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus;
    la competenza a provvedere all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale alle imprese operanti nel settore è attribuita alle Regioni;
    ad oggi si riscontrano significativi ritardi, da parte di alcune Regioni, nell'indizione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di TPL;
    l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha messo in evidenza molte delle criticità del trasporto pubblico locale in Italia, riconducibili a problemi di programmazione e pianificazione cronicizzatisi nel tempo/con conseguenze negative per la qualità del servizio,

impegna il Governo

a stimolare Regioni ed Enti Locali a predisporre le gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da procedere alla loro aggiudicazione con la massima tempestività al termine dell'emergenza sanitaria.
9/2790-bis-AR/176Tombolato, Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 721, del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di infrastrutture stradali; la strada provinciale 20 del Colle di Tenda (SP 20 R), da Moncalieri a Cuneo, è un'importante strada statale e provinciale italiana di collegamento con la Francia; qui, infatti, si innesta nella route départementale (RD) 6204, che va dal traforo stradale del Colle di Tenda al confine di stato con l'Italia presso la frazione Piena di Breglio;
    il 2 ottobre 2020 la tempesta «Alex» ha colpito decine di chilometri quadrati di territorio nelle Alpi Marittime e i suoi disastrosi effetti, come accade per tutti gli eventi naturali, non hanno rispettato i confini nazionali: intere valli italiane e francesi sono infatti irriconoscibili, dopo il suo passaggio;
    la furia degli eventi alluvionali ha distrutto infrastrutture, parchi, villaggi e soprattutto la possibilità di transitare da una parte all'altra dei versanti, perché è stata gravemente danneggiata la linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza ed è completamente precluso il transito stradale del Tenda;
    la totale mancanza di collegamenti minaccia seriamente l'intera economia di un importante distretto italo-francese che ha necessità di intensi scambi commerciali, artigianali e turistici per poter sopravvivere;
    gli amministratori dei territori interessati hanno già esposto al Governo la necessità che esso si faccia carico con urgenza del ripristino di un importantissimo e storico collegamento nazionale, tra Piemonte e Liguria, e internazionale tra Italia, Francia e Principato di Monaco, unico nel Sud ovest del Piemonte;
    una soluzione potrebbe essere quella di nominare un apposito commissario straordinario, a norma delle norme vigenti in materia, per intraprendere celermente tutti gli interventi necessari,

impegna il Governo

ad includere l'intervento ferroviario e il nuovo collegamento stradale del Tenda tra le opere di elevato grado di complessità progettuale, con particolare difficoltà esecutiva ed attuativa, anche per l'ambito internazionale di attuazione, e pertanto a disporre la nomina di un commissario straordinario.
9/2790-bis-AR/177Gastaldi, Bagnasco, Ciaburro, Di Muro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di infrastrutture, trasporti e modalità sostenibile;
    con l'articolo 1, comma 61, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono state istituite le Zone logistiche semplificate, con l'obiettivo di incentivare lo sviluppo di reti intermodali di trasporto collegate ad aree portuali in grado di movimentare volumi consistenti di merci e di collegare al meglio il tessuto imprenditoriale del Paese con il resto del mondo;
    in un contesto complesso come quello che stiamo vivendo e con le difficoltà che le imprese italiane registrano nell'accesso al mercato, par d'uopo consentire anche alle regioni prive di un'area portuale, ma dotate di hub logistici nazionali ed internazionali basati su aree aeroportuali rilevanti e collegati alle reti TEN-T individuate come prioritarie per le direttrici del trasporto merci dell'Unione Europea, di poter accedere alle agevolazioni previste per le zone logistiche semplificate;
    l'estensione delle zone logistiche semplificate alle aree portuali risulta utile per il rilancio del tessuto produttivo del centro-nord del Paese, ad oggi escluso da qualsiasi previsione incentivante, seppur dotato di snodi intermodali che garantiscono un collegamento diretto tra imprese e mercati,

impegna il Governo

a consentire anche alle Regioni dotate di aree aeroportuali cargo di avviare le procedure per la costituzione della Zona logistica semplificata secondo la procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
9/2790-bis-AR/178Bianchi, Tarantino, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla lettera f) prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; per i suddetti immobili, ai comuni viene lasciata la facoltà di aumentare l'aliquota base di 3 punti percentuali e di incassare le maggiori somme;
    nell'ottica della salvaguardia del patrimonio e della memoria storica delle piccole Comunità, i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, e con comprovati e censiti Beni storico-architettonici-artistico-culturali, per il triennio 2021-2023, avranno diritto allo storno di una aliquota fiscale pari al 10 per cento dei trasferimenti fiscali dei piccoli Comuni allo Stato con il vincolo di destinazione dello storno alla spesa per lavori di ristrutturazione o di mantenimento di palazzi, ville e residenze storiche, castelli, giardini;
    la riqualificazione e la salvaguardia del nostro patrimonio culturale locale deve essere incentivata e considerata come risorsa per la crescita economica, l'occupazione e la coesione sociale, con il suo potenziale di rivitalizzazione delle aree urbane e rurali e di promuovere un turismo sostenibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di trasferire ai Comuni il restante 10 per cento derivante dalla riscossione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per la riqualificazione, la ristrutturazione, e il manteni- mento di palazzi, ville, residenze storiche, castelli e giardini.
9/2790-bis-AR/179Racchella, Patelli, Colmellere, Maturi, De Angelis.


   La Camera,
   premesso che:
    le rievocazioni storiche e i carnevali costituiscono un settore di grande rilievo in ambito culturale;
    per questo motivo vanno salvaguardate le relative attività, in considerazione dell'apporto dato al patrimonio tradizionale del Paese;
    il settore ha risentito gravemente dell'impatto economico negativo sul turismo stagionale conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19;
    alcune manifestazioni non sono rientrate tra i beneficiari dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985,

impegna il Governo

a destinare risorse al sostegno delle rievocazioni storiche e dei carnevali che non sono stati destinatari di contributi a valere sul FUS.
9/2790-bis-AR/180Patelli, Racchella, Colmellere, Maturi, De Angelis.


   La Camera,
   premesso che:
    le rievocazioni storiche e i carnevali costituiscono un settore di grande rilievo in ambito culturale;
    per questo motivo vanno salvaguardate le relative attività, in considerazione dell'apporto dato al patrimonio tradizionale del Paese;
    il settore ha risentito gravemente dell'impatto economico negativo sul turismo stagionale conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19;
    alcune manifestazioni non sono rientrate tra i beneficiari dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare risorse al sostegno delle rievocazioni storiche e dei carnevali che non sono stati destinatari di contributi a valere sul FUS.
9/2790-bis-AR/180. (Testo modificato nel corso della seduta) Patelli, Racchella, Colmellere, Maturi, De Angelis.


   La Camera,
   premesso che:
    a seguito della modifica dell'articolo 73 della legge sul diritto d'autore (legge n. 533 del 1941) introdotta nella Legge Concorrenza (legge n. 124 del 2017 – articolo 1, comma 56), si è consentito agli artisti, interpreti, esecutori e loro intermediari di poter ricevere direttamente dagli utilizzatori (radio, tv, eccetera) l'equo compenso loro spettante;
    attualmente, sono i produttori fonografici che incassano da SIAE il compenso per la copia privata audio (50 per cento del totale) di cui il 50 per cento (25 per cento del totale) è di spettanza degli artisti, interpreti e esecutori e viene ad essi versata dai produttori attraverso accordi tra le diverse collecting (produttori/artisti);
    l'incasso diretto renderebbe più autonomi gli artisti, e quindi le collecting da loro scelte come intermediari dei diritti, in relazione alla modalità e ai tempi di ripartizione incasso e pagamento degli importi maturati e maturandi;
    attualmente, infatti, sono esclusivamente i produttori di fonogrammi che con SIAE stabiliscono criteri e modalità secondo logiche che, sia pure legittime, sono ispirate alle esigenze e agli interessi dei produttori. Gli artisti, che sono pur sempre aventi diritto, subentrano quindi solo successivamente alle scelte fatte e molto spesso i criteri adottati non corrispondono alle loro legittime aspettative;
   considerato che:
    in sede di conversione del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica», il Governo ha accolto un ordine del giorno che lo impegnava a rafforzare, attraverso iniziative normative, misure a sostegno degli artisti, tra cui si potrebbe introdurre la semplificazione della riscossione dei diritti di copia privata audio da parte degli artisti e delle società di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto di autore che li rappresentano,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di consentire agli intermediari dei diritti connessi degli artisti, interpreti, esecutori del settore musicale di poter riscuotere direttamente presso la SIAE anche i diritti di copia privata audio, al pari di quanto già previsto dalla legge per la copia privata video.
9/2790-bis-AR/181Colmellere, Patelli, Racchella, Maturi, De Angelis.


   La Camera,
   premesso che:
    tra le misure di prevenzione raccomandate per gestire l'emergenza sanitaria causata dal nuovo Coronavirus riveste grande importanza il controllo della temperatura corporea prima dell'accesso ai luoghi pubblici;
    tra le attività di controllo adottate, la misura della temperatura corporea, è infatti risultata quella più immediata per individuare le persone in potenziale stato febbrile che ad uno screening più accurato, ovvero sottoposti a tampone antigenico o molecolare, risultano affetti da COVID-19;
    il Comitato tecnico scientifico non ha ritenuto necessaria la misurazione della temperatura degli alunni e del personale docente e non docente, prima di ogni ingresso negli edifici scolastici demandando tale pratica al buon senso dei singoli senza considerare che al momento di uscire per andare a scuola manca il tempo, i bambini e i genitori vanno di fretta e si potrebbero creare errori od omissioni;
    a breve torneranno sui banchi gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che più difficilmente accolgono le indicazioni offerte dalle famiglie e quindi possiamo ragionevolmente immaginare che non misureranno la propria temperatura quotidianamente;
    pur ammettendo che le famiglie assolvano a questa gravosa responsabilità, far misurare la febbre a 8 milioni di famiglie con termometri diversi è una pratica che non offre sufficienti garanzie di tutela della salute cui invece si potrebbe ottemperare utilizzando sistemi di misurazione automatici ed efficienti posti all'ingresso delle scuole come avviene già per gli uffici pubblici, le stazioni e gli aeroporti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare le risorse finanziarie al fine di dotare le scuole di ogni ordine e grado di strumenti per la rilevazione della temperatura a distanza, nel minor tempo possibile.
9/2790-bis-AR/182De Angelis, Colmellere, Maturi, Patelli, Racchella.


   La Camera,
   premesso che:
    nonostante le misure di chiusura delle scuole durante la prima ondata dell'emergenza pandemica, il Governo non è riuscito a dare risposte rapide ed efficaci per mettere gli istituti di tutto il territorio nazionale in condizione di riaprire in sicurezza all'avvio dell'anno scolastico ora in corso;
    gli interventi del Governo sulla scuola hanno manifestato assoluta mancanza di visione politica e, in particolare, non hanno riguardato la stabilizzazione degli insegnanti delle discipline ordinarie e quelli di sostegno, non hanno affrontato il problema della riduzione del numero degli alunni iscritti a ciascuna classe per porre fine allo scempio delle classi pollaio e, soprattutto, non hanno interessato l'edilizia scolastica troppo spesso fatiscente;
    per garantire l'apertura della scuola in sicurezza, il Governo si è limitato all'acquisto di nuovi banchi di scarsissima qualità (la cui consegna peraltro non è ancora terminata), con il risultato che 3 milioni 700 mila studenti sono a casa a seguire la DAD, se sono abbastanza fortunati da avere un dispositivo e una rete adeguata cui connettersi;
    oggi si parla di una riapertura delle scuole il 7 gennaio senza che sia noto come si intenda garantire la sicurezza degli ambienti scolastici dal momento che distanziamento e mascherina riducono le possibilità di contagio da droplets ma non la trasmissione del virus via aerosol;
    è stato ribadito dai rapporti n. 5 e n. 33 dell'Istituto superiore di sanità che solo l'aria esterna può essere considerata «pulita» in relazione al virus e che pertanto effettuare un efficace rinnovo dell'aria nei locali interni, aspirando quella «possibilmente infetta» degli ambienti e sostituendola con quella prelevata dall'ambiente esterno, ha un effetto molto positivo nella riduzione delle probabilità di diffusione del COVID-19 e dei normali contaminanti presenti negli ambienti peraltro senza influenzare il normale svolgimento della vita scolastica;
    la scuola è tenuta a rispettare i requisiti sul ricambio dell'aria previsti dalle norme per l'edilizia scolastica già con decreto ministeriale 18 dicembre 1975 che al punto 5.3.12. definisce la purezza dell'aria in relazione all'età e al numero degli studenti occupanti gli spazi;
    esclusivamente l'apporto di aria esterna attraverso la ventilazione meccanica può garantire il raggiungimento di tali obiettivi assicurando la salubrità dell'ambiente interno, con ricadute positive sulle condizioni igieniche, sulla salute di studenti e personale scolastico preservando le condizioni di comfort termico;
    studi di mercato evidenziano che il costo dell'implementazione della ventilazione meccanica nelle scuole non sarebbe superiore a quello sostenuto per l'acquisto dei banchi a rotelle con la differenza che questo investimento resterebbe a vantaggio della popolazione scolastica anche pro futuro, sia per tutelarla dalle future ondate di influenza stagionale e da ogni virus e batterio che si propaga velocemente nelle comunità scolastiche, sia per poter climatizzare gli ambienti nell'ipotesi di prorogare il termine dell'anno scolastico alla fine di giugno come accade in tutti i Paesi europei,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare le risorse finanziarie al fine di dotare nel minor tempo possibile tutti gli istituti scolastici di impianti di ventilazione meccanica controllata al fine di farsi carico della tutela della salute del personale docente e non docente e degli studenti e, per questi ultimi, di garantire loro il diritto allo studio.
9/2790-bis-AR/183Sasso, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella.


   La Camera,
   premesso che:
    in materia di giustizia, ancora una volta non sarà possibile dare efficienza e ricevere le giuste risorse; le misure contenute nel provvedimento in esame sono quasi inesistenti e del tutto insufficienti per colmare le lacune negli organici del personale e per rivedere gli ordinamenti professionali;
    la legge n. 41 del 2016, come risaputo, ha delineato nell'articolo 590-bis codice penale, un autonomo delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, perseguibile d'ufficio sia nell'ipotesi base di cui al comma 1, caratterizzata dalla generica violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, sia nelle ipotesi aggravate di cui ai commi successivi, il nuovo articolo 590-bis stabilisce, al primo comma, che «Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime» e prevede, ai commi dal secondo al sesto, un più ampio ventaglio di circostanze aggravanti, in relazione alle quali la pena può essere aumentata fino a sette anni per le lesioni gravissime;
    i giudici delle leggi non negano che, quanto meno le ipotesi base del delitto in oggetto, appaiono normalmente connotate da un minore disvalore della condotta e del grado della colpa. Le fattispecie ivi disciplinate hanno come possibile soggetto attivo non solo il conducente di un veicolo a motore ma anche, ad esempio, chi circoli sulla strada a bordo di una bicicletta, inoltre, pur concernendo condotte produttive di gravi danni all'integrità fisica delle persone offese, tali fattispecie hanno per presupposto la violazione di qualsiasi norma relativa alla circolazione stradale diversa da quelle previste dai commi successivi;
    siffatte violazioni sono quindi connotate da un disvalore inferiore rispetto a quello proprio delle più gravi ipotesi di colpa cui si riferiscono i commi successivi di cui all'articolo 590-bis codice penale, le quali sono caratterizzate in gran parte dalla consapevole assunzione di rischi irragionevoli;
    alla luce del criterio di manifesta irragionevolezza, però, la Corte costituzionale ha ritenuto che le considerazioni di cui sopra non siano sufficienti a connotare in termini di illegittimità costituzionale la scelta, attuata con la legge n. 41 del 2016, di prevedere la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di lesioni personali stradali gravi o gravissime, scelta che si iscriveva nel quadro di un complesso intervento volto ad inasprire il trattamento sanzionatorio per questa tipologia di reati, ritenuti di particolare allarme sociale;
    il giudice remittente sollecitava un intervento che restaurasse la procedibilità a querela non solo con riferimento alle ipotesi specifiche di cui al comma 1 dell'articolo 590-bis codice penale, ma anche con riferimento alla generalità delle ipotesi previste dal medesimo articolo, con la sola eccezione di quelle di cui al comma 2, in tal modo abbracciando dalla regola della procedibilità a querela anche fattispecie caratterizzate da violazioni delle norme sulla circolazione stradale commesse con piena consapevolezza e necessariamente foriere di rischi significativi per l'incolumità altrui, rispetto alle quali il legislatore ha avvertito il bisogno di una energica reazione sanzionatoria;
    secondo i giudici rientra, quindi, nella discrezionalità del legislatore individuare le soluzioni più opportune per ovviare agli indubbi profili di criticità segnalati dalle ordinanze di rimessione i quali suggeriscono una complessiva rimeditazione sulla congruità dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato ex articolo 590-bis codice penale;
   considerato che:
    l'articolo 1, comma 16, lettera a), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario) aveva delegato il Governo a «prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità; 2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale; 3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità»;
    nell'esercitare la delega con l'adozione del decreto legislativo n. 36 del 2018, il Governo non ha annoverato l'articolo 590-bis, primo comma, codice penale tra le fattispecie oggetto della modifica del regime di procedibilità, sostenendo, nella relazione illustrativa al provvedimento, che il delitto in questione rientrasse nelle ipotesi eccettuate dalla punibilità a querela, essendo la malattia, derivante da lesioni gravi e gravissime commesse in violazione delle norme di disciplina della circolazione stradale, equiparabile all'infermità che cagioni incapacità della vittima;
   preso atto che:
    del resto, la Commissione giustizia della Camera dei deputati avrebbe condizionato il proprio parere favorevole allo schema di decreto legislativo presentato dal Governo all'inclusione della fattispecie di cui all'articolo 590-bis, primo comma, codice penale nel novero dei reati procedibili a querela; condizione che, invece, il Governo avrebbe disatteso, invocando il «particolare allarme sociale» connesso al delitto in questione;
    le lesioni personali stradali, nell'ipotesi base di cui al primo comma dell'articolo 590-bis codice penale – caratterizzata dalla generica violazione delle norme in materia di circolazione stradale – non si connoterebbero tuttavia per particolare gravità, a differenza delle ipotesi aggravate di cui ai commi successivi, caratterizzate dalla violazione di regole cautelari specifiche o dall'uso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
    la lettura della delega data dal Governo comporterebbe una violazione dei principi e criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante, con conseguente vulnus all'articolo 76 della Costituzione. La scelta del legislatore delegato frustrerebbe infatti la ratio deflattiva sottesa alla legge n. 103 del 2017, che aveva delegato il Governo ad aumentare le ipotesi di procedibilità a querela e contestualmente introdotto l'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie (articolo 162-ter codice penale), al fine di «evitare la celebrazione di processi ai quali le stesse persone offese non hanno (più) interesse, una volta ottenuta soddisfazione (in termini risarcitori) dall'autore del reato»;
    la mancata inclusione del delitto di cui all'articolo 590-bis, primo comma, codice penale nel novero dei reati perseguibili a querela determinerebbe altresì una lesione dell'articolo 77, primo comma, Costituzione, «disciplinante i limiti (qui violati per difetto) entro i quali l'esecutivo può emanare decreti aventi valore di legge ordinaria», poiché il Governo avrebbe «oltrepassato il chiaro limite dettatogli dal Parlamento»;
    risulterebbe poi violato l'articolo 25, secondo comma, Costituzione, poiché, nel disattendere i principi e criteri direttivi impartiti dalla legge delega n. 103 del 2017, il Governo si sarebbe discostato dalle scelte di politica criminale del Parlamento, così ledendo il principio della riserva di legge in materia penale, che attribuisce al Parlamento funzione centrale nella individuazione dei fatti da sottoporre a pena, delle sanzioni loro applicabili e delle materie da depenalizzare (è citata la sentenza di questa Corte n. 127 del 2017),

impegna il Governo

al fine di agire sulla diminuzione del contenzioso giuridico ed ottenere notevoli risparmi di spesa, a valutare una modifica all'articolo 590-bis del codice penale, introdotto dalla legge n. 41 del 2016, al fine di introdurre la punibilità a querela di parte nelle fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 590-bis, con l'obiettivo di risolvere le numerose problematiche sopra riportate.
9/2790-bis-AR/184Bisa.


   La Camera,
   premesso che:
    in materia di giustizia, ancora una volta non sarà possibile dare efficienza e ricevere le giuste risorse; le misure contenute nel provvedimento in esame sono quasi inesistenti e del tutto insufficienti per colmare le lacune negli organici del personale e per rivedere gli ordinamenti professionali;
    la legge n. 41 del 2016, come risaputo, ha delineato nell'articolo 590-bis codice penale, un autonomo delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, perseguibile d'ufficio sia nell'ipotesi base di cui al comma 1, caratterizzata dalla generica violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, sia nelle ipotesi aggravate di cui ai commi successivi, il nuovo articolo 590-bis stabilisce, al primo comma, che «Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime» e prevede, ai commi dal secondo al sesto, un più ampio ventaglio di circostanze aggravanti, in relazione alle quali la pena può essere aumentata fino a sette anni per le lesioni gravissime;
    i giudici delle leggi non negano che, quanto meno le ipotesi base del delitto in oggetto, appaiono normalmente connotate da un minore disvalore della condotta e del grado della colpa. Le fattispecie ivi disciplinate hanno come possibile soggetto attivo non solo il conducente di un veicolo a motore ma anche, ad esempio, chi circoli sulla strada a bordo di una bicicletta, inoltre, pur concernendo condotte produttive di gravi danni all'integrità fisica delle persone offese, tali fattispecie hanno per presupposto la violazione di qualsiasi norma relativa alla circolazione stradale diversa da quelle previste dai commi successivi;
    siffatte violazioni sono quindi connotate da un disvalore inferiore rispetto a quello proprio delle più gravi ipotesi di colpa cui si riferiscono i commi successivi di cui all'articolo 590-bis codice penale, le quali sono caratterizzate in gran parte dalla consapevole assunzione di rischi irragionevoli;
    alla luce del criterio di manifesta irragionevolezza, però, la Corte costituzionale ha ritenuto che le considerazioni di cui sopra non siano sufficienti a connotare in termini di illegittimità costituzionale la scelta, attuata con la legge n. 41 del 2016, di prevedere la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di lesioni personali stradali gravi o gravissime, scelta che si iscriveva nel quadro di un complesso intervento volto ad inasprire il trattamento sanzionatorio per questa tipologia di reati, ritenuti di particolare allarme sociale;
    il giudice remittente sollecitava un intervento che restaurasse la procedibilità a querela non solo con riferimento alle ipotesi specifiche di cui al comma 1 dell'articolo 590-bis codice penale, ma anche con riferimento alla generalità delle ipotesi previste dal medesimo articolo, con la sola eccezione di quelle di cui al comma 2, in tal modo abbracciando dalla regola della procedibilità a querela anche fattispecie caratterizzate da violazioni delle norme sulla circolazione stradale commesse con piena consapevolezza e necessariamente foriere di rischi significativi per l'incolumità altrui, rispetto alle quali il legislatore ha avvertito il bisogno di una energica reazione sanzionatoria;
    secondo i giudici rientra, quindi, nella discrezionalità del legislatore individuare le soluzioni più opportune per ovviare agli indubbi profili di criticità segnalati dalle ordinanze di rimessione i quali suggeriscono una complessiva rimeditazione sulla congruità dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato ex articolo 590-bis codice penale;
   considerato che:
    l'articolo 1, comma 16, lettera a), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario) aveva delegato il Governo a «prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità; 2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale; 3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità»;
    nell'esercitare la delega con l'adozione del decreto legislativo n. 36 del 2018, il Governo non ha annoverato l'articolo 590-bis, primo comma, codice penale tra le fattispecie oggetto della modifica del regime di procedibilità, sostenendo, nella relazione illustrativa al provvedimento, che il delitto in questione rientrasse nelle ipotesi eccettuate dalla punibilità a querela, essendo la malattia, derivante da lesioni gravi e gravissime commesse in violazione delle norme di disciplina della circolazione stradale, equiparabile all'infermità che cagioni incapacità della vittima;
   preso atto che:
    del resto, la Commissione giustizia della Camera dei deputati avrebbe condizionato il proprio parere favorevole allo schema di decreto legislativo presentato dal Governo all'inclusione della fattispecie di cui all'articolo 590-bis, primo comma, codice penale nel novero dei reati procedibili a querela; condizione che, invece, il Governo avrebbe disatteso, invocando il «particolare allarme sociale» connesso al delitto in questione;
    le lesioni personali stradali, nell'ipotesi base di cui al primo comma dell'articolo 590-bis codice penale – caratterizzata dalla generica violazione delle norme in materia di circolazione stradale – non si connoterebbero tuttavia per particolare gravità, a differenza delle ipotesi aggravate di cui ai commi successivi, caratterizzate dalla violazione di regole cautelari specifiche o dall'uso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
    la lettura della delega data dal Governo comporterebbe una violazione dei principi e criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante, con conseguente vulnus all'articolo 76 della Costituzione. La scelta del legislatore delegato frustrerebbe infatti la ratio deflattiva sottesa alla legge n. 103 del 2017, che aveva delegato il Governo ad aumentare le ipotesi di procedibilità a querela e contestualmente introdotto l'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie (articolo 162-ter codice penale), al fine di «evitare la celebrazione di processi ai quali le stesse persone offese non hanno (più) interesse, una volta ottenuta soddisfazione (in termini risarcitori) dall'autore del reato»;
    la mancata inclusione del delitto di cui all'articolo 590-bis, primo comma, codice penale nel novero dei reati perseguibili a querela determinerebbe altresì una lesione dell'articolo 77, primo comma, Costituzione, «disciplinante i limiti (qui violati per difetto) entro i quali l'esecutivo può emanare decreti aventi valore di legge ordinaria», poiché il Governo avrebbe «oltrepassato il chiaro limite dettatogli dal Parlamento»;
    risulterebbe poi violato l'articolo 25, secondo comma, Costituzione, poiché, nel disattendere i principi e criteri direttivi impartiti dalla legge delega n. 103 del 2017, il Governo si sarebbe discostato dalle scelte di politica criminale del Parlamento, così ledendo il principio della riserva di legge in materia penale, che attribuisce al Parlamento funzione centrale nella individuazione dei fatti da sottoporre a pena, delle sanzioni loro applicabili e delle materie da depenalizzare (è citata la sentenza di questa Corte n. 127 del 2017),

impegna il Governo

a valutare una modifica all'articolo 590-bis del codice penale, al fine di introdurre la punibilità a querela di parte nelle fattispecie di cui al primo comma della predetta disposizione del codice penale, limitatamente alle lesioni personali stradali gravi.
9/2790-bis-AR/184. (Testo modificato nel corso della seduta) Bisa.


   La Camera,
   premesso che:
    in materia di giustizia ancora una volta non sarà possibile dare efficienza e dispensare le giuste risorse e i giusti riconoscimenti alle esigenze del della magistratura onoraria;
    sono circa 5.000 i magistrati onorari, il secondo pilastro fondamentale per l'esercizio della giurisdizione, che consente di smaltire circa il 60 per cento del carico dei processi civili e penali: alcuni di questi professionisti lavorano anche da 20 anni, con gli stessi doveri dei magistrati ordinari ma senza averne gli stessi diritti assistenziali e previdenziali e percependo una retribuzione e indennità pari a circa un sesto di un magistrato ordinario;
    è notizia acclarata quella della forte protesta dei magistrati onorari, precari della giustizia da anni, che rivendicano il diritto sacrosanto di lavorare in condizioni di vita migliori, riforme e il riconoscimento di diritti fondamentali;
    anche in questa legge di bilancio ha stupito l'inattività del Governo a risolvere i problemi della magistratura onoraria italiana;
    i magistrati onorari stanno assolvendo ogni giorno, in questi ultimi mesi caratterizzati dal dilagare dell'epidemia da COVID-19, nei tribunali italiani, allo svolgimento delle udienze civili e penali loro delegate dai capi degli uffici, senza alcuna tutela economica e previdenziale, e senza alcuna misura di sostegno o ristoro al reddito, in caso di assenza dal lavoro, previste per la maggior parte dei lavoratori dipendenti ed autonomi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di approntare al più presto efficaci soluzioni normative volte ad individuare le risorse finanziarie per la rapida soluzione delle problematiche enunciate nelle premessa ed a favore di una tempestiva ed efficace risoluzione della precaria situazione, in cui versa l'intera magistratura onoraria italiana prima che il sistema tracolli anche prevedendo di mantenere in servizio i magistrati onorari a tempo pieno e fino a 70 anni, riconoscendo loro i diritti previdenziali, assistenziali e retributivi «compatibili con le funzioni esercitate».
9/2790-bis-AR/185Tateo, Bisa, Morrone, Turri, Paolini, Potenti, Di Muro, Tomasi, Marchetti.


   La Camera,
   premesso che:
    in materia di giustizia ancora una volta non sarà possibile dare efficienza e dispensare le giuste risorse alle esigenze del Corpo di Polizia penitenziaria per poteri operare in condizioni di maggior sicurezza, mediante l'ammodernamento dell'armamento dei reparti del Corpo, e in condizioni di dignità e decoro connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi, vestiario ed equipaggiamenti ad oggi assolutamente insufficienti;
    la Polizia penitenziaria è stata sinora esclusa dalla sperimentazione dell'arma ad impulsi elettrici, nonostante le aggressioni al personale operante all'interno delle strutture carcerarie siano in continua crescita e di difficile gestione;
    nel 2020 si sono registrate più di mille aggressioni, tra cui vale la pena ricordare le rivolte avvenute contemporaneamente in 27 istituti penitenziari tra il 7 e il 9 marzo durante le quali sono rimasti feriti più di 60 agenti in servizio;
    risulta ormai necessario e indifferibile venire incontro alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia penitenziaria al fine di lavorare in condizioni di maggior sicurezza per gli appartenenti al medesimo, mediante l'ammodernamento dell'armamento dei reparti del Corpo e la sperimentazione e il conseguente utilizzo del taser,

impegna il Governo:

   per il tramite dell'Amministrazione Penitenziaria, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e nell'ambito delle proprie prerogative, a valutare l'opportunità di stanziare le risorse necessarie:
    all'approvvigionamento di nuove uniformi, vestiario ed equipaggiamenti per il Corpo della Polizia penitenziaria, ad oggi assolutamente insufficienti;
    alla sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia Penitenziaria, disciplinando la formazione del personale che partecipa alla sperimentazione, se necessario e previa intesa con il Ministro competente, anche con il supporto di istruttori di altre Forze di polizia dello Stato.
9/2790-bis-AR/186Morrone, Turri, Tateo, Bisa, Paolini, Potenti, Di Muro, Tomasi, Marchetti, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    il Disegno di legge di bilancio pluriennale contiene misure concernenti interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, nuova costruzione, incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno da eseguire sulle scuole di province e città metropolitane, che ampliano quanto previsto già dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160;
    il potenziamento del cablaggio interno è esigenza la cui urgenza è stata accresciuta dal forte ricorso alla didattica a distanza in costanza di pandemia;
    del sistema delle scuole e degli istituti di istruzione fanno parte anche le Scuole Nunziatella di Napoli, la Teulié di Milano, il Douhet di Firenze ed il collegio navale Morosini di Venezia, che meritano di essere inseriti nel piano degli interventi di ammodernamento, incremento dell'efficienza energetica, aggiornamento tecnologico e messa in sicurezza attualmente previsti per le scuole di province e città metropolitane, anche nella prospettiva del possibile ampliamento della platea dei loro iscritti,

impegna il Governo

a varare quanto prima interventi di ammodernamento, aggiornamento tecnologico e messa in sicurezza dei locali delle Scuole Nunziatella di Napoli, Teulié di Milano, Douhet di Firenze e del collegio navale Morosini di Venezia, sia per migliorare la fruibilità dei loro locali che in previsione del possibile incremento della platea degli allievi che le frequenteranno.
9/2790-bis-AR/187Gobbato, Ferrari, Boniardi, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il Disegno di legge di bilancio pluriennale contiene misure concernenti interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, nuova costruzione, incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno da eseguire sulle scuole di province e città metropolitane, che ampliano quanto previsto già dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160;
    il potenziamento del cablaggio interno è esigenza la cui urgenza è stata accresciuta dal forte ricorso alla didattica a distanza in costanza di pandemia;
    del sistema delle scuole e degli istituti di istruzione fanno parte anche le Scuole Nunziatella di Napoli, la Teulié di Milano, il Douhet di Firenze ed il collegio navale Morosini di Venezia, che meritano di essere inseriti nel piano degli interventi di ammodernamento, incremento dell'efficienza energetica, aggiornamento tecnologico e messa in sicurezza attualmente previsti per le scuole di province e città metropolitane, anche nella prospettiva del possibile ampliamento della platea dei loro iscritti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di varare quanto prima interventi di ammodernamento, aggiornamento tecnologico e messa in sicurezza dei locali delle Scuole Nunziatella di Napoli, Teulié di Milano, Douhet di Firenze e del collegio navale Morosini di Venezia, sia per migliorare la fruibilità dei loro locali che in previsione del possibile incremento della platea degli allievi che le frequenteranno.
9/2790-bis-AR/187. (Testo modificato nel corso della seduta) Gobbato, Ferrari, Boniardi, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il Disegno di legge di bilancio pluriennale contiene misure concernenti interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, nuova costruzione, incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno da attuare sulle scuole di province e città metropolitane, che ampliano quanto previsto già dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160;
    il potenziamento del cablaggio interno è esigenza la cui urgenza è stata accresciuta dal forte ricorso alla didattica a distanza in costanza di pandemia;
    l'Accademia militare di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, l'Accademia Navale di Livorno, la Scuola di applicazione dell'Esercito di Torino, le Accademie della Guardia di Finanza di Bergamo e di Roma-Castelporziano fanno parte del sistema delle scuole e degli istituti di istruzione del nostro paese e meritano conseguentemente di essere inseriti nel piano degli interventi di ammodernamento, incremento dell'efficienza energetica, aggiornamento tecnologico e messa in sicurezza attualmente previsti per le scuole di province e città metropolitane,

impegna il Governo

a varare quanto prima interventi di ammodernamento, aggiornamento tecnologico e messa in sicurezza dei locali a profitto dell'Accademia militare di Modena, dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, dell'Accademia Navale di Livorno, della Scuola di applicazione dell'Esercito di Torino, delle Accademie della Guardia di Finanza di Bergamo e di Roma-Castelporziano sia per migliorare la fruibilità dei loro locali che in previsione del ricorso, sempre possibile, alla didattica a distanza.
9/2790-bis-AR/188Fantuz, Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il Disegno di legge di bilancio pluriennale contiene misure concernenti interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, nuova costruzione, incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno da attuare sulle scuole di province e città metropolitane, che ampliano quanto previsto già dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160;
    il potenziamento del cablaggio interno è esigenza la cui urgenza è stata accresciuta dal forte ricorso alla didattica a distanza in costanza di pandemia;
    l'Accademia militare di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, l'Accademia Navale di Livorno, la Scuola di applicazione dell'Esercito di Torino, le Accademie della Guardia di Finanza di Bergamo e di Roma-Castelporziano fanno parte del sistema delle scuole e degli istituti di istruzione del nostro paese e meritano conseguentemente di essere inseriti nel piano degli interventi di ammodernamento, incremento dell'efficienza energetica, aggiornamento tecnologico e messa in sicurezza attualmente previsti per le scuole di province e città metropolitane,

impegna il Governo

a varare quanto prima interventi di ammodernamento, aggiornamento tecnologico e messa in sicurezza dei locali a profitto dell'Accademia militare di Modena, dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, dell'Accademia Navale di Livorno, della Scuola di applicazione dell'Esercito di Torino, delle Accademie della Guardia di Finanza di Bergamo e di Roma-Castelporziano, della Scuola ufficiali dell'Arma dei Carabinieri di Roma e di tutte le altre scuole ed istituti di formazione delle Forze armate nonché della Scuola superiore di Polizia di Roma sia per migliorare la fruibilità dei loro locali che in previsione del ricorso, sempre possibile, alla didattica a distanza.
9/2790-bis-AR/188. (Testo modificato nel corso della seduta) Fantuz, Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il Disegno di legge di bilancio pluriennale contiene misure che modificano in alcune parti il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per valorizzare al massimo lo «strumento militare» in ogni suo aspetto a favore dello sviluppo del sistema-Paese;
    l'articolo 2052, comma 1, del medesimo Codice prevede che «Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico»;
    l'inquadramento economico nel pubblico impiego è strettamente dipendente anche dall'anzianità riconosciuta nel ruolo di appartenenza, in particolar modo per il personale di cui all'articolo 984-bis del medesimo Codice dell'ordinamento militare, transitato nelle varie magistrature;
    allo stato attuale, il periodo di servizio militare svolto viene computato soltanto «per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico», non anche «per l'inquadramento economico»;
    nel parere reso al Governo pro tempore il 3 ottobre 2012 dalla IV Commissione permanente Difesa della Camera dei deputati in relazione allo schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'ordinamento militare (Atto del Governo n. 500), si evidenzia che «appare opportuno, in via generale, individuare strumenti affinché l'esperienza professionale maturata dal personale che ha appartenuto alle Forze armate per un periodo significativo sia adeguatamente valorizzata presso le amministrazioni di destinazione»;
    l'Ordine del Giorno n. 9/4444-A/087, presentato alla Camera nella scorsa legislatura ed accolto dal Governo pro tempore in data 31 maggio 2017, prevede che venga data piena e incondizionata effettività anche alla prima parte della citata disposizione di rango primario, tenuto conto di quanto evidenziato dalla competente Commissione parlamentare;
    a distanza di oltre tre anni il citato Ordine del Giorno parlamentare non risulta ancora attuato, benché persista l'esigenza di valorizzare, nei nuovi ambiti lavorativi cui accede, la specificità professionale acquisita dal personale militare, in un'ottica meritocratica legata alla consapevolezza che il possesso delle particolari competenze organizzative proprie degli ex Ufficiali, non rinvenibili in altri contesti lavorativi, costituisce un prezioso valore aggiunto per tutti i plessi giudiziari,

impegna il Governo

ad adottare quanto prima misure – anche di carattere interpretativo del combinato disposto degli articoli 984-bis e 2052, comma 1, del Codice dell'ordinamento Militare – idonee a far sì che l'intero servizio militare prestato, in particolare quello svolto in incarichi di comando destinati a coordinare risorse umane, finanziarie e strumentali, venga sempre e comunque computato per il riconoscimento dell'anzianità retributiva nelle carriere cui accede, previo superamento del relativo concorso pubblico per titoli ed esami, il personale con almeno dieci anni di esperienza militare da Ufficiale in servizio permanente effettivo.
9/2790-bis-AR/189Zicchieri, Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    il Disegno di legge di bilancio pluriennale contiene misure che modificano in alcune parti il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per valorizzare al massimo lo «strumento militare» in ogni suo aspetto a favore dello sviluppo del sistema-Paese;
    l'articolo 2052, comma 1, del medesimo Codice prevede che «Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico»;
    l'inquadramento economico nel pubblico impiego è strettamente dipendente anche dall'anzianità riconosciuta nel ruolo di appartenenza, in particolar modo per il personale di cui all'articolo 984-bis del medesimo Codice dell'ordinamento militare, transitato nelle varie magistrature;
    allo stato attuale, il periodo di servizio militare svolto viene computato soltanto «per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico», non anche «per l'inquadramento economico»;
    nel parere reso al Governo pro tempore il 3 ottobre 2012 dalla IV Commissione permanente Difesa della Camera dei deputati in relazione allo schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'ordinamento militare (Atto del Governo n. 500), si evidenzia che «appare opportuno, in via generale, individuare strumenti affinché l'esperienza professionale maturata dal personale che ha appartenuto alle Forze armate per un periodo significativo sia adeguatamente valorizzata presso le amministrazioni di destinazione»;
    l'Ordine del Giorno n. 9/4444-A/087, presentato alla Camera nella scorsa legislatura ed accolto dal Governo pro tempore in data 31 maggio 2017, prevede che venga data piena e incondizionata effettività anche alla prima parte della citata disposizione di rango primario, tenuto conto di quanto evidenziato dalla competente Commissione parlamentare;
    a distanza di oltre tre anni il citato Ordine del Giorno parlamentare non risulta ancora attuato, benché persista l'esigenza di valorizzare, nei nuovi ambiti lavorativi cui accede, la specificità professionale acquisita dal personale militare, in un'ottica meritocratica legata alla consapevolezza che il possesso delle particolari competenze organizzative proprie degli ex Ufficiali, non rinvenibili in altri contesti lavorativi, costituisce un prezioso valore aggiunto per tutti i plessi giudiziari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare quanto prima misure – anche di carattere interpretativo del combinato disposto degli articoli 984-bis e 2052, comma 1, del Codice dell'ordinamento Militare – idonee a far sì che l'intero servizio militare prestato, in particolare quello svolto in incarichi di comando destinati a coordinare risorse umane, finanziarie e strumentali, venga sempre e comunque computato per il riconoscimento dell'anzianità retributiva nelle carriere cui accede, previo superamento del relativo concorso pubblico per titoli ed esami, il personale con almeno dieci anni di esperienza militare da Ufficiale in servizio permanente effettivo.
9/2790-bis-AR/189. (Testo modificato nel corso della seduta) Zicchieri, Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    il Disegno di legge di bilancio pluriennale destina risorse aggiuntive alla promozione dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e della loro attività;
    le produzioni per la Difesa rappresentano una componente fondamentale dell'export industriale italiano;
    costituirebbe un sostegno ulteriore all'internazionalizzazione del sistema industriale italiano l'eventuale esenzione dell'Agenzia Industrie Difesa dall'obbligo di munirsi delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 733 – di seguito Tuips – ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali e per l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese;
    qualora beneficiasse della predetta esenzione, l'Agenzia Industrie Difesa potrebbe infatti operare con maggiore flessibilità ed efficacia,

impegna il Governo

ad assumere quanto prima misure idonee ad accrescere la flessibilità accordata all'Agenzia Industrie Difesa – in particolare, esentandola dall'obbligo di munirsi preventivamente delle licenze previste dagli articoli 28,46 e 47 del Tulps per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali – allo scopo di permetterle di svolgere un'azione più incisiva di supporto alla promozione del Made in Italy nel comparto dei materiali per la difesa.
9/2790-bis-AR/190Boniardi, Ferrari, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il Disegno di legge di bilancio pluriennale destina risorse aggiuntive alla promozione dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e della loro attività;
    le produzioni per la Difesa rappresentano una componente fondamentale dell'export industriale italiano;
    costituirebbe un sostegno ulteriore all'internazionalizzazione del sistema industriale italiano l'eventuale esenzione dell'Agenzia Industrie Difesa dall'obbligo di munirsi delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 733 – di seguito Tuips – ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali e per l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese;
    qualora beneficiasse della predetta esenzione, l'Agenzia Industrie Difesa potrebbe infatti operare con maggiore flessibilità ed efficacia,

impegna il Governo

ad assumere quanto prima misure idonee ad accrescere la flessibilità accordata all'Agenzia Industrie Difesa allo scopo di permetterle di svolgere un'azione più incisiva di supporto alla promozione del Made in Italy nel comparto dei materiali per la difesa.
9/2790-bis-AR/190. (Testo modificato nel corso della seduta) Boniardi, Ferrari, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il Disegno di legge di bilancio pluriennale contiene misure concernenti l'adeguamento delle modalità di determinazione della dotazione del Fondo per le Esigenze della Difesa e per il Finanziamento degli Interventi a sostegno dell'industria nazionale a elevato contenuto tecnologico;
    contestualmente dispone un rafforzamento della direzione interforze della gestione amministrativa delle risorse attribuite alla Difesa, con l'effetto di trasferire al controllo del Capo di Stato Maggiore della Difesa tutte le spese di funzionamento relative agli enti e comandi dell'area tecnico-operativa da lui direttamente dipendenti, tra I quali figura anche il Comando interforze per le Operazioni delle Forze Speciali;
    esiste una sperequazione tra l'indennità di impiego operativo spettante agli operatori delle Forze Speciali e quella, inferiore, riconosciuta al personale dell'Esercito «acquisitore obiettivi» e «ranger»,

impegna il Governo

ad incrementare quanto prima la misura percentuale dell'indennità di impiego operativo destinata al personale dell'Esercito «acquisitore obiettivi» e «ranger», già prevista per gli operatori delle Forze Speciali, e, qualora tale personale sia in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, a prevedere la corresponsione in suo favore dell'indennità supplementare mensile.
9/2790-bis-AR/191Pretto, Comencini, Ferrari, Lorenzo Fontana, Boniardi, Gobbato, Fantuz, Piccolo, Castiello, Zicchieri, Paternoster, Turri, Valbusa.


   La Camera,
   premesso che:
    il Disegno di legge di bilancio pluriennale contiene misure concernenti l'autorizzazione alla spesa per il pagamento di straordinari per il comparto sicurezza impegnato nell'emergenza Covid;
    il dispositivo di sicurezza «Strade sicure» impegna un contingente di militari piuttosto numeroso e ampiamente utilizzato per le più disparate esigenze nell'assicurare controllo e fornire aiuto alla popolazione, tanto più in riferimento al periodo pandemico;
    il contingente sarà dispiegato a fini di contenimento della pandemia anche durante le festività natalizie e per almeno tutto il mese di gennaio 2021;
    il contingente militare ivi impiegato è autorizzato a percepire al massimo 40 ore di straordinario mensile ma, come emerso dagli esiti delle numerose audizioni svolte dalla Commissione Difesa della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul contingente militare di «Strade sicure», il monte ore di straordinari pagati al personale che ne fa parte, dovrebbe convergere fino ad arrivare ad un massimo di 70 ore mensili con valori e livelli paritetici a quelli delle altre Forze di Polizia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo, volte ad elevare il numero di ore di straordinario a favore del personale delle Forze armate impiegato nel contingente del dispositivo di sicurezza denominato «Strade Sicure», impegnato nell'attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/2790-bis-AR/192Piccolo, Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il Disegno di legge di bilancio pluriennale contiene numerose importanti misure economiche e sociali di sostegno al paese, che risente ancora fortemente dell'emergenza epidemiologica legata al SARS-CoV-2;
    provvedimenti approvati nel corso del 2020 hanno già disposto l'erogazione di sussidi a connazionali all'estero in situazione di difficoltà a causa della crisi determinata dall'insorgenza del COVID-19;
    in questo contesto, durante l'esercizio finanziario che sta concludendosi sono state autorizzate spese straordinarie ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, indigenza o comunque difficoltà, anche in favore dei dipendenti di amministrazioni pubbliche in servizio, pure temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale;
    nel corso dell'attività di assistenza ai nostri connazionali all'estero si sono verificate situazioni di difficoltà legate al grande squilibrio tra la domanda di prestazioni straordinarie determinate dall'emergenza e le risorse delle strutture del Ministero degli Affari Esteri preposte a darvi corso;
    la situazione emergenziale emersa nel corso del 2020 ha evidenziato in particolare la necessità di potenziare l'Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri, espandendone gli organici addetti alla sala operativa e migliorandone le dotazioni strumentali,

impegna il Governo

ad espandere quanto prima, anche tramite riorganizzazione interna, il personale addetto alla sala operativa e le dotazioni allocate all'Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, struttura rivelatasi strategica nella tutela dei cittadini italiani all'estero durante l'emergenza pandemica tuttora in atto.
9/2790-bis-AR/193Zoffili, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Ribolla.


   La Camera,
   premesso che:
    il Disegno di legge di bilancio pluriennale contiene numerose importanti misure economiche e sociali di sostegno al paese, che risente ancora fortemente dell'emergenza epidemiologica legata al SARS-CoV-2;
    provvedimenti approvati nel corso del 2020 hanno già disposto l'erogazione di sussidi a connazionali all'estero in situazione di difficoltà a causa della crisi determinata dall'insorgenza del COVID-19;
    in questo contesto, durante l'esercizio finanziario che sta concludendosi sono state autorizzate spese straordinarie ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, indigenza o comunque difficoltà, anche in favore dei dipendenti di amministrazioni pubbliche in servizio, pure temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale;
    nel corso dell'attività di assistenza ai nostri connazionali all'estero si sono verificate situazioni di difficoltà legate al grande squilibrio tra la domanda di prestazioni straordinarie determinate dall'emergenza e le risorse delle strutture del Ministero degli Affari Esteri preposte a darvi corso;
    la situazione emergenziale emersa nel corso del 2020 ha evidenziato in particolare la necessità di potenziare l'Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri, espandendone gli organici addetti alla sala operativa e migliorandone le dotazioni strumentali,

impegna il Governo

nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad espandere quanto prima, anche tramite riorganizzazione interna, il personale addetto alla sala operativa e le dotazioni allocate all'Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, struttura rivelatasi strategica nella tutela dei cittadini italiani all'estero durante l'emergenza pandemica tuttora in atto.
9/2790-bis-AR/193. (Testo modificato nel corso della seduta) Zoffili, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Ribolla.


   La Camera,
   premesso che:
    il Disegno di legge di bilancio pluriennale al suo esame è un tentativo ambizioso di avviare la ricostruzione economica del paese, travolto dall'emergenza epidemiologica generata dal SARS-CoV-2, tuttora diffuso e letale;
    all'interno del Disegno di legge di bilancio sono presenti anche finanziamenti in favore dell'organizzazione Mondiale del Commercio, che non risulta aver contribuito efficacemente in alcun modo al contenimento del SARS-CoV-2 ed è anzi stata accusata da più parti di non aver dato agli Stati membri alcuna indicazione utile a frenare i contagi;
    proprio per questo motivo ed a causa del sospetto che l'Oms abbia in qualche modo assicurato una copertura politica all'opacità della Repubblica Popolare Cinese nelle prime fasi dell'emergenza pandemica, gli Stati Uniti hanno sospeso i finanziamenti in suo favore;
    appare opportuno assumere delle iniziative che segnalino quanto meno l'insoddisfazione del nostro paese per come l'Oms ha gestito finora l'emergenza epidemiologica mondiale ed esprimano la richiesta di un rinnovamento profondo ai suoi vertici,

impegna il Governo

a segnalare quanto prima il sostegno dell'Italia alla richiesta di un rinnovamento profondo della dirigenza dell'Oms, anche attraverso il ricorso alla dilazione, riduzione o sospensione amministrativa dei contributi che le sono dovuti fino alle dimissioni dei suoi organi direttivi.
9/2790-bis-AR/194Formentini, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Picchi, Ribolla, Zoffili, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    dalle discipline sportive che utilizzino armi da fuoco l'Italia ha tradizionalmente tratto importanti risultati ai giochi olimpici, circostanza che merita misure di sostegno alla loro pratica;
    il Disegno di legge di bilancio reca norme che contemplano degli esoneri contributivi in favore dello sport dilettantistico,

impegna il Governo

ad introdurre quanto prima misure di incentivazione e sostegno alla pratica del tiro a volo, come la riduzione dei prezzi delle carte valori e degli stampati per i libretti di licenza per porto d'armi finalizzato all'attività sportiva e la previsione della facoltà di introdurre e vendere nel territorio dello Stato armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum.
9/2790-bis-AR/195Comencini.


   La Camera,
   premesso che:
    dalle discipline sportive che utilizzino armi da fuoco l'Italia ha tradizionalmente tratto importanti risultati ai giochi olimpici, circostanza che merita misure di sostegno alla loro pratica;
    il Disegno di legge di bilancio reca norme che contemplano degli esoneri contributivi in favore dello sport dilettantistico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre quanto prima misure di incentivazione e sostegno alla pratica del tiro a volo, come la riduzione dei prezzi delle carte valori e degli stampati per i libretti di licenza per porto d'armi finalizzato all'attività sportiva.
9/2790-bis-AR/195. (Testo modificato nel corso della seduta) Comencini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca norme che contemplano digitalizzazione e cablaggio di alcuni settori importanti per la vita democratica del nostro Paese, in particolare nei comparti della scuola e dell'informazione;
    vi sono infrastrutture che gestiscono servizi strategici, ovvero un ridotto numero di asset tecnologici (server, connettività, reti, eccetera) che abilitano funzioni essenziali del Paese, come ad esempio la mobilità, l'energia, le telecomunicazioni, da un lato e, dall'altro tutte le altre infrastrutture gestite dalle PA centrali e locali che gestiscono la stragrande maggioranza dei servizi, erogati al cittadino o interni agli enti che permettono il funzionamento di servizi comuni;
    l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) ha concluso il censimento dei data center pubblici, dove sono ospitati i dati in possesso della Pubblica Amministrazione: su 1.252 censiti solamente 35, tra questi la Regione Sardegna, sono stati individuati come possibili poli strategici nazionali, in quanto hanno rispettato tutti i requisiti preliminari definiti dall'Agenzia, tra i quali la circostanza che gli immobili che ospitano i server siano nella disponibilità esclusiva dell'ente, che deve aver formalmente adottato procedure per la gestione della sicurezza. Il censimento ha riguardato le pubbliche amministrazioni centrali e quelle locali, le aziende sanitarie e le università;
   considerato che i dati hanno un valore inestimabile e devono pertanto essere immagazzinati in data center affidabili e sicuri anche dal punto di vista fisico;
    la Regione Sardegna è stata scelta dal Cert-PA (Computer emergency response team di cyber security) dell'Agid per partecipare alla fase pilota della piattaforma nazionale per il contrasto agli attacchi informatici contro la Pubblica Amministrazione,

impegna il Governo

a prevedere la realizzazione di un Polo Strategico per la Sicurezza Informatica in Sardegna e permettere l'ampliamento e il completamento degli interventi già programmati in materia di sicurezza.
9/2790-bis-AR/196De Martini, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca norme che contemplano digitalizzazione e cablaggio di alcuni settori importanti per la vita democratica del nostro Paese, in particolare nei comparti della scuola e dell'informazione;
    vi sono infrastrutture che gestiscono servizi strategici, ovvero un ridotto numero di asset tecnologici (server, connettività, reti, eccetera) che abilitano funzioni essenziali del Paese, come ad esempio la mobilità, l'energia, le telecomunicazioni, da un lato e, dall'altro tutte le altre infrastrutture gestite dalle PA centrali e locali che gestiscono la stragrande maggioranza dei servizi, erogati al cittadino o interni agli enti che permettono il funzionamento di servizi comuni;
    l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) ha concluso il censimento dei data center pubblici, dove sono ospitati i dati in possesso della Pubblica Amministrazione: su 1.252 censiti solamente 35, tra questi la Regione Sardegna, sono stati individuati come possibili poli strategici nazionali, in quanto hanno rispettato tutti i requisiti preliminari definiti dall'Agenzia, tra i quali la circostanza che gli immobili che ospitano i server siano nella disponibilità esclusiva dell'ente, che deve aver formalmente adottato procedure per la gestione della sicurezza. Il censimento ha riguardato le pubbliche amministrazioni centrali e quelle locali, le aziende sanitarie e le università;
   considerato che i dati hanno un valore inestimabile e devono pertanto essere immagazzinati in data center affidabili e sicuri anche dal punto di vista fisico;
    la Regione Sardegna è stata scelta dal Cert-PA (Computer emergency response team di cyber security) dell'Agid per partecipare alla fase pilota della piattaforma nazionale per il contrasto agli attacchi informatici contro la Pubblica Amministrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la realizzazione di un Polo Strategico per la Sicurezza Informatica in Sardegna e permettere l'ampliamento e il completamento degli interventi già programmati in materia di sicurezza.
9/2790-bis-AR/196. (Testo modificato nel corso della seduta) De Martini, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, soprattutto in quelle funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;
    la linea M3 è una linea della metropolitana di Milano che attraversa la città da nord con il capolinea Comasina (sito nel Comune di Milano) a sud con il capolinea «San Donato» (sempre sito nel Comune di Milano);
    la zona Sud-Est Milano ed i Comuni della fascia della stessa Città Metropolitana sono interessati da una forte presenza di inquinamento atmosferico causato anche dall'attraversamento del traffico quotidiano dei pendolari che giornalmente si recano a Milano;
    l'esigenza di potenziamento del sistema di trasporto pubblico lungo tale direttrice è fortemente sentita dai Comuni attraversati dalla Strada Provinciale 415 Paullese, al fine di poter dare un significativo contributo al decongestionamento di tale importante asse viabilistico per risolvere il problema del traffico e dell'inquinamento;
    ad oggi è in corso uno studio di fattibilità da parte di Metropolitana Milanese S.p.A. sovvenzionato dai Comuni del territorio che dovrebbe valutare se ridimensionare il progetto iniziale di portare la linea ferrata sino a Paullo;
    la Paullese, dopo la Milano Meda, risulterebbe essere il secondo asse viario più inquinato della Lombardia;
    il prolungamento della M3 è un'opera attesa da oltre 30 anni,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di destinare dei fondi atti a finanziare il prolungamento della metropolitana M3 fino al capolinea di Paullo.
9/2790-bis-AR/197Colla, Toccalini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento AC 2790-bis recante Bilancio di previsione dello Stata per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 20201-2023 dispone in materia di sicurezza e ordine pubblico, in particolare all'articolo 166 per le assunzioni di personale delle Forze di Polizia e all'articolo 167 per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati;
    a tale riguardo il brutale omicidio di un uomo di 65 anni avvenuto nel pomeriggio dello scorso 19 dicembre in via Macchi a Milano, in pieno giorno e in una zona di frequente passaggio a ridosso della Stazione Centrale, rappresenta un fatto gravissimo e l'ultimo episodio di una escalation di violenza e crimini che sta investendo ormai da tempo la città;
    nonostante l'impegno sul territorio delle forze dell'ordine, anch'esse spesso vittime di aggressioni violente, come accaduto sempre nella zona della Stazione Centrale lo scorso settembre, la situazione sta destando fortissima e legittima preoccupazione tra i cittadini milanesi;
    ancora pochi mesi fa, precisamente a luglio, fece scalpore tra l'opinione pubblica la brutale violenza sessuale di una donna avvenuta sempre in pieno giorno mentre la stessa stava portando il proprio cane a spasso al parco Monte Stella, un parco cittadino molto frequentato dai milanesi e da famiglie;
    allora lo stupratore venne arrestato grazie a un frame ripreso da una telecamera di sorveglianza e, così anche per l'ultimo delitto avvenuto in via Macchi, le forze dell'ordine hanno avviato una accurata indagine a partire proprio dalle immagini di eventuali telecamere in zona al fine di individuarne i colpevoli;
    gli episodi sopra citati, che hanno avuto eco anche sulla stampa nazionale, sono accaduti in zone centrali della metropoli mentre la situazione è ancor peggio nella periferia della città dove quotidianamente le forze dell'ordine, in cronica carenza di organico, sono chiamati in prima linea a gestire una situazione che appare ormai completamente fuori controllo mentre i cittadini sono costretti a vivere in un clima di totale e inaccettabile insicurezza;
    quanto sopra ha inoltre inevitabili conseguenze negative anche per l'immagine di Milano, una città a forte vocazione turistica ed economica a livello internazionale,

impegna il Governo

ad aumentare il numero degli agenti delle forze dell'ordine da destinare alla città di Milano al fine di garantire un importante e concreto incremento della loro presenza in ogni zona del capoluogo e a implementare le risorse per l'installazione di sistemi di videosorveglianza sul medesimo territorio.
9/2790-bis-AR/198Iezzi, Morelli.


   La Camera,
   premesso che:
    nella legge di bilancio per il 2021 è previsto un apposito piano quinquennale di assunzioni delle Forze di polizia al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari;
    al momento dell'esplosione dell'epidemia da Covid-19 in Italia, lo scorso mese di febbraio, erano avviati una serie di concorsi pubblici, tra i quali quelli che prevedono la prova pratica della Polizia locale, non ancora sbloccati, nell'ambito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria adottate dal Governo con i vari Dpcm che si sono susseguiti;
    tutt'oggi, purtroppo, le prove pratiche di tali concorsi risultano sospese quando, invece, c’è assolutamente bisogno di agenti di Polizia locale che presidino il territorio cittadino, in funzione di supporto alle Forze dell'Ordine, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto dell'ordine pubblico soprattutto ora che lo Stato deve assicurare anche l'ulteriore rispetto dei limiti agli spostamenti della popolazione per prevenire il contagio da Covid-19;
    si potrebbero, per esempio, individuare apposite misure che consentano lo svolgimento delle prove pratiche seppure nel rispetto del distanziamento e delle altre misure previste per il contenimento della pandemia, anche con l'utilizzo dei tamponi per tutti i partecipanti,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a prevedere lo sblocco delle prove pratiche per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale al fine di consentire alle Forze della Polizia locale di dotarsi delle unità necessarie per espletare le funzioni di controllo e presidio dei territori cittadini anche per garantire il rispetto delle misure di contenimento da Covid-19 adottate per le piazze e le vie cittadine.
9/2790-bis-AR/199Bordonali, Molteni, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    al momento dell'esplosione dell'epidemia da Covid-19 in Italia, lo scorso mese di febbraio, erano avviati una serie di concorsi pubblici, tra i quali quelli che prevedono la prova pratica della Polizia locale, non ancora sbloccati, nell'ambito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria adottate dal Governo con i vari Dpcm che si sono susseguiti;
    tutt'oggi, purtroppo, le prove pratiche di tali concorsi risultano sospese quando, invece, c’è assolutamente bisogno di agenti di Polizia locale che presidino il territorio cittadino, in funzione di supporto alle Forze dell'Ordine, soprattutto ora che lo Stato deve assicurare anche l'ulteriore rispetto dei limiti agli spostamenti della popolazione per prevenire il contagio da Covid-19;
    si potrebbero, per esempio, individuare apposite misure che consentano lo svolgimento delle prove pratiche seppure nel rispetto del distanziamento e delle altre misure previste per il contenimento della pandemia, anche con l'utilizzo dei tamponi per tutti i partecipanti,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a prevedere lo sblocco delle prove pratiche per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale al fine di consentire alle Forze della Polizia locale di dotarsi delle unità necessarie per garantire il rispetto delle misure di contenimento da Covid-19 adottate per le piazze e le vie cittadine.
9/2790-bis-AR/199. (Testo modificato nel corso della seduta) Bordonali, Molteni, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    nella legge di bilancio per il 2021, con le modifiche approvate dalla Commissione Bilancio, sono stati inseriti diversi interventi di agevolazione fiscale per specifiche categorie di persone;
    peraltro, sono previste apposite misure di sostegno per le persone con disabilità nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite, ratificata in Italia con la legge n. 18 del 2009;
    sono inoltre previsti diversi finanziamenti con la formula a valere sulle risorse del Programma Next Generation EU, nonché interventi per la mobilità sostenibile,

impegna il Governo

a prevedere, eventualmente anche nell'ambito della delega fiscale che il Governo dovrà esercitare, apposite agevolazioni fiscali per l'acquisto di autovetture da parte di soggetti che hanno subito un trapianto d'organo.
9/2790-bis-AR/200Fogliani.


   La Camera,
   premesso che:
    la vendita delle reti gas di proprietà pubblica rappresenta un tema di primaria importanza nell'attuale panorama delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;
    la mancata attuazione della riforma del servizio di distribuzione del gas naturale, prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e resa operativa con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, rende necessaria una revisione delle norme vigenti per rivitalizzare le gare per l'individuazione del gestore unico del servizio di distribuzione del gas naturale a livello di ambito territoriale minimo;
    si rende opportuno prevedere disposizioni per l'adeguata valorizzazione delle reti di distribuzione gas di proprietà degli enti locali e delle società patrimoniali delle reti, al fine di consentire la loro cessione al momento della gara con evidenti vantaggi economici per i medesimi enti, nonché rilanciare gli investimenti nel settore, con incentivi specifici, privilegiando un processo di digitalizzazione e l'ammodernamento – anche ai fini della sicurezza – di quegli impianti che risultino vecchi e/o obsoleti, con la possibilità di prevedere un'integrazione delle reti con l'offerta di nuovi servizi agli utenti;
    si evidenzia, inoltre, che i comuni, al momento della redazione dei bilanci, ravvisano difficoltà di valutazione a causa dello scostamento tra il valore di rimborso delle reti e quello regolatorio, nonché della copiosa documentazione che viene chiesta da Arerà per giustificare queste scelte contabili. Ne consegue, dunque, l'esigenza di introdurre norme di semplificazione per evitare possibili danni economici agli enti medesimi ed inevitabili ricadute sui cittadini,

impegna il Governo

ad adottare ogni provvedimento utile per valorizzare adeguatamente le reti di proprietà degli enti locali e favorire gli investimenti nella distribuzione del gas naturale accelerando le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale e semplificando le verifiche dello scostamento di cui in premessa.
9/2790-bis-AR/201Covolo.


   La Camera,
   premesso che:
    la vendita delle reti gas di proprietà pubblica rappresenta un tema di primaria importanza nell'attuale panorama delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;
    la mancata attuazione della riforma del servizio di distribuzione del gas naturale, prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e resa operativa con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, rende necessaria una revisione delle norme vigenti per rivitalizzare le gare per l'individuazione del gestore unico del servizio di distribuzione del gas naturale a livello di ambito territoriale minimo;
    si rende opportuno prevedere disposizioni per l'adeguata valorizzazione delle reti di distribuzione gas di proprietà degli enti locali e delle società patrimoniali delle reti, al fine di consentire la loro cessione al momento della gara con evidenti vantaggi economici per i medesimi enti, nonché rilanciare gli investimenti nel settore, con incentivi specifici, privilegiando un processo di digitalizzazione e l'ammodernamento – anche ai fini della sicurezza – di quegli impianti che risultino vecchi e/o obsoleti, con la possibilità di prevedere un'integrazione delle reti con l'offerta di nuovi servizi agli utenti;
    si evidenzia, inoltre, che i comuni, al momento della redazione dei bilanci, ravvisano difficoltà di valutazione a causa dello scostamento tra il valore di rimborso delle reti e quello regolatorio, nonché della copiosa documentazione che viene chiesta da Arerà per giustificare queste scelte contabili. Ne consegue, dunque, l'esigenza di introdurre norme di semplificazione per evitare possibili danni economici agli enti medesimi ed inevitabili ricadute sui cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni provvedimento utile per valorizzare adeguatamente le reti di proprietà degli enti locali e favorire gli investimenti nella distribuzione del gas naturale accelerando le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale e semplificando le verifiche dello scostamento di cui in premessa.
9/2790-bis-AR/201. (Testo modificato nel corso della seduta) Covolo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede misure volte al sostegno economico dei soggetti più colpiti dalla crisi epidemiologia causata dalla pandemia da COVID-19;
    tuttavia, nonostante le restrittive misure di contenimento adottate e gli ingenti danni economici subiti, risultano del tutto assenti risorse in favore degli operatori degli impianti sciistici;
    si evidenzia che l'economia della montagna poggia su tre mesi di attività all'anno e che le perdite connesse alla mancata apertura investono anche i settori dei servizi, dell'artigianato, dell'imprenditoria, i quali già soffrono della concorrenza dei Paesi limitrofi;
    occorre, inoltre, tenere in considerazione che il cinquanta per cento del fatturato del settore sciistico viene realizzato nel mese di dicembre e, di conseguenza, risulta necessario porre una particolare attenzione nel calcolare il periodo temporale di riferimento cui commisurare gli indennizzi, prescindendo per l'individuazione dei beneficiari dai codici Ateco delle attività economiche;
    si ricorda, infine, che la montagna ha una sua specificità, richiedendo l'impegno cospicuo di risorse prima dell'apertura della stagione turistica, con oneri che ora restano a carico degli imprenditori a fronte del rischio di un esodo turistico diretto al di là delle Alpi,

impegna il Governo

a prevedere con urgenza, nel prossimo provvedimento utile, maggiori e adeguate risorse in favore degli operatori del settore sciistico.
9/2790-bis-AR/202Frassini, Belotti, Ribolla, Invernizzi, Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede misure volte al sostegno economico dei soggetti più colpiti dalla crisi epidemiologia causata dalla pandemia da COVID-19;
    tuttavia, nonostante le restrittive misure di contenimento adottate e gli ingenti danni economici subiti, risultano del tutto assenti risorse in favore degli operatori degli impianti sciistici;
    si evidenzia che l'economia della montagna poggia su tre mesi di attività all'anno e che le perdite connesse alla mancata apertura investono anche i settori dei servizi, dell'artigianato, dell'imprenditoria, i quali già soffrono della concorrenza dei Paesi limitrofi;
    occorre, inoltre, tenere in considerazione che il cinquanta per cento del fatturato del settore sciistico viene realizzato nel mese di dicembre e, di conseguenza, risulta necessario porre una particolare attenzione nel calcolare il periodo temporale di riferimento cui commisurare gli indennizzi, prescindendo per l'individuazione dei beneficiari dai codici Ateco delle attività economiche;
    si ricorda, infine, che la montagna ha una sua specificità, richiedendo l'impegno cospicuo di risorse prima dell'apertura della stagione turistica, con oneri che ora restano a carico degli imprenditori a fronte del rischio di un esodo turistico diretto al di là delle Alpi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere con urgenza, nel prossimo provvedimento utile, maggiori e adeguate risorse in favore degli operatori del settore sciistico.
9/2790-bis-AR/202. (Testo modificato nel corso della seduta) Frassini, Belotti, Ribolla, Invernizzi, Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    il titolo XII del provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di risorse in favore di regioni ed enti locali; la criminalità diffusa – ossia il complesso dei comportamenti devianti che, per una serie di fattori assumono una dimensione capillare che ne rende più difficile la prevenzione e repressione – rappresenta uno dei fattori che maggiormente condiziona negativamente la vivibilità degli ambienti urbani e i livelli di sicurezza percepita; i problemi di sicurezza che interessano i territori dei comuni rischiano di soffocare le potenzialità di sviluppo dei territori da sempre impegnati, grazie ad una popolazione sana ed operosa, su ambiziosi progetti di crescita, divenuti veri e propri attrattori turistici e commerciali;
    per garantire la sicurezza dei cittadini, occorre riprendere ogni forma di crimine: un flusso di dati che tutte le forze dell'ordine potranno utilizzare per intervenire tempestivamente e per individuare gli eventuali responsabili di attentati agli amministratori locali o crimini come furti, rapine, aggressioni e, in generale, ogni forma di illegalità,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti da destinare all'installazione di telecamere di videosorveglianza, di sistemi di controllo lettura targhe e di telecamere di nuova generazione per il contrasto ai reati predatori e ai crimini in genere.
9/2790-bis-AR/203Stefani, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    il titolo XII del provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di risorse in favore di regioni ed enti locali; la criminalità diffusa – ossia il complesso dei comportamenti devianti che, per una serie di fattori assumono una dimensione capillare che ne rende più difficile la prevenzione e repressione – rappresenta uno dei fattori che maggiormente condiziona negativamente la vivibilità degli ambienti urbani e i livelli di sicurezza percepita; i problemi di sicurezza che interessano i territori dei comuni rischiano di soffocare le potenzialità di sviluppo dei territori da sempre impegnati, grazie ad una popolazione sana ed operosa, su ambiziosi progetti di crescita, divenuti veri e propri attrattori turistici e commerciali;
    per garantire la sicurezza dei cittadini, occorre riprendere ogni forma di crimine: un flusso di dati che tutte le forze dell'ordine potranno utilizzare per intervenire tempestivamente e per individuare gli eventuali responsabili di attentati agli amministratori locali o crimini come furti, rapine, aggressioni e, in generale, ogni forma di illegalità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti da destinare all'installazione di telecamere di videosorveglianza, di sistemi di controllo lettura targhe e di telecamere di nuova generazione per il contrasto ai reati predatori e ai crimini in genere.
9/2790-bis-AR/203. (Testo modificato nel corso della seduta) Stefani, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    il titolo VIII del provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di risorse per favorire l'attività di ricerca scientifica e rafforzare le misure di sostegno a tale attività indicate nel Programma nazionale per la ricerca (PNR); in visione di una espansione della presenza umana nel sistema solare, l'Italia, che è al momento all'avanguardia in questo campo insieme ad una rete di lavoro europea, non deve perdere il vantaggio scientifico in questo Settore dalle importanti ricadute sia mediche che spaziali e, per tali ragioni, risulterebbe opportuno garantire un adeguato sostegno economico all'Agenzia Spaziale Italiana, per la creazione ed il finanziamento di un istituto di ricerca virtuale nazionale, composto da una rete dei ricercatori più attivi in materia, dedicato all'induzione dell'ibernazione nell'uomo; si evidenzia che in Italia sono state fatte scoperte molto rilevanti per il settore e che l'aumento dei fondi destinati a questa linea di ricerca sarebbe essenziale per non perdere il vantaggio che al momento possediamo nei confronti di altre nazioni e di altre agenzie spaziali, consolidando il ruolo internazionale che l'Italia ha e potrà avere nel settore; altresì, la costituzione di un istituto virtuale si può concretizzare nella creazione di una rete di laboratori che, coordinando la loro azione, possano consentire di accelerare la velocità di ricerca nel settore, mettendo il nostro Paese nelle condizioni di impostare le tecnologie che serviranno nel sostegno vitale di equipaggi diretti verso altre mete del sistema solare, nonché di poter sfruttare a più stretto giro queste ricadute nel settore sanitario e biomedico,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, uno stanziamento di risorse per le finalità di ricerca scientifica sul fenomeno di induzione dell'ibernazione dell'uomo.
9/2790-bis-AR/204Cestari, Claudio Borghi.


   La Camera,
   premesso che:
    il titolo VIII del provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di risorse per favorire l'attività di ricerca scientifica e rafforzare le misure di sostegno a tale attività indicate nel Programma nazionale per la ricerca (PNR); in visione di una espansione della presenza umana nel sistema solare, l'Italia, che è al momento all'avanguardia in questo campo insieme ad una rete di lavoro europea, non deve perdere il vantaggio scientifico in questo Settore dalle importanti ricadute sia mediche che spaziali e, per tali ragioni, risulterebbe opportuno garantire un adeguato sostegno economico all'Agenzia Spaziale Italiana, per la creazione ed il finanziamento di un istituto di ricerca virtuale nazionale, composto da una rete dei ricercatori più attivi in materia, dedicato all'induzione dell'ibernazione nell'uomo; si evidenzia che in Italia sono state fatte scoperte molto rilevanti per il settore e che l'aumento dei fondi destinati a questa linea di ricerca sarebbe essenziale per non perdere il vantaggio che al momento possediamo nei confronti di altre nazioni e di altre agenzie spaziali, consolidando il ruolo internazionale che l'Italia ha e potrà avere nel settore; altresì, la costituzione di un istituto virtuale si può concretizzare nella creazione di una rete di laboratori che, coordinando la loro azione, possano consentire di accelerare la velocità di ricerca nel settore, mettendo il nostro Paese nelle condizioni di impostare le tecnologie che serviranno nel sostegno vitale di equipaggi diretti verso altre mete del sistema solare, nonché di poter sfruttare a più stretto giro queste ricadute nel settore sanitario e biomedico,

impegna il Governo

a prevedere uno stanziamento di risorse per le finalità di ricerca scientifica sul fenomeno di induzione dell'ibernazione dell'uomo.
9/2790-bis-AR/204. (Testo modificato nel corso della seduta) Cestari, Claudio Borghi.


   La Camera,
   premesso che:
    il titolo IX del provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di risorse volte a favorire i settori della cultura e del turismo, tra i principali asset strategici del nostro Paese;
    come per la ricerca scientifica e l'istruzione, investire nel settore dei beni culturali significa investire nel comparto che più di ogni altro può garantirci un ruolo di primo piano nei confronti del resto del mondo;
    il comune di Como rappresenta una delle città capitali dell'astrattismo e del razionalismo, riconosciuta internazionalmente, grazie alla straordinaria concentrazione di personalità artistiche vissute in questo territorio nei primi decenni del secolo scorso,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, uno stanziamento di risorse per l'istituzione presso la città di Como del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico, mediante la realizzazione e l'adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni.
9/2790-bis-AR/205Claudio Borghi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico sulle società partecipate di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche al termine della quale ciascuna amministrazione doveva individuare quelle che dovevano essere alienate ai sensi della nuova normativa introdotta;
    la successiva legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, è poi intervenuta nuovamente sulle società a partecipazione pubblica e l'articolo 1, comma 723, in particolare, ha disapplicato, fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria e il divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni per le società partecipate in utile nel triennio precedente; l'amministrazione pubblica, dunque, può continuare a detenere le quote societarie di queste società in utile, garantendo in tal modo alle stesse di poter continuare nel piano di investimenti programmati che stanno producendo buoni risultati,

impegna il Governo

a prevedere un'ulteriore proroga del termine stabilito al 31 dicembre 2021, entro il quale le società partecipate in utile dovranno sottostare, anch'esse, all'obbligo di alienazione delle partecipazioni societarie pubbliche, al fine di consentire a tali società la possibilità di proseguire gli investimenti con un termine più lungo, quanto meno pluriennale.
9/2790-bis-AR/206Ribolla, Fogliani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede, tra l'altro, disposizioni per l'adozione di un piano nazionale dei vaccini anti Covid;
    il 2 dicembre scorso la Camera e il Senato hanno approvato delle risoluzioni inerenti anche le linee guida del Piano strategico dell'Italia per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, elaborato da Ministero della salute, Commissario Straordinario per l'Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa. Sulle linee guida è poi cominciata la discussione in sede alla Conferenza Stato-regioni;
    le linee guida individuano delle categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali. Tra queste ci sono gli operatori sanitari e socio-sanitari «in prima linea», sia pubblici che privati accreditati, e, a seguire, i residenti e il personale delle RSA e le persone di età avanzata;
    tra i soggetti da vaccinare in via prioritaria non sono inclusi il personale delle strutture sanitarie private non accreditate e i medici specializzati che svolgono attività libero-professionale;
    il personale sanitario è quello che più di altri ha pagato il prezzo del contagio da COVID-19, anche in termine di vite umane, per il suo impegno nel contrasto alla diffusione del virus;
    risulta necessario procedere prioritariamente alla vaccinazione di tutto il personale sanitario, incluso quello che opera presso strutture private non accreditate o in libera professione, per prevenire il rischio di esposizione all'infezione da COVID-19 e di trasmissione a pazienti suscettibili e vulnerabili,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie affinché nell'ambito del Piano nazionale dei vaccini, anche il personale sanitario operante in strutture non accreditate o in libera professione sia inserito tra le categorie da vaccinare prioritariamente contro il SARS-CoV-2/COVID-19.
9/2790-bis-AR/207Mugnai.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede, tra l'altro, disposizioni per l'adozione di un piano nazionale dei vaccini anti Covid;
    il 2 dicembre scorso la Camera e il Senato hanno approvato delle risoluzioni inerenti anche le linee guida del Piano strategico dell'Italia per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, elaborato da Ministero della salute, Commissario Straordinario per l'Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa. Sulle linee guida è poi cominciata la discussione in sede alla Conferenza Stato-regioni;
    le linee guida individuano delle categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali. Tra queste ci sono gli operatori sanitari e socio-sanitari «in prima linea», sia pubblici che privati accreditati, e, a seguire, i residenti e il personale delle RSA e le persone di età avanzata;
    tra i soggetti da vaccinare in via prioritaria non sono inclusi il personale delle strutture sanitarie private non accreditate e i medici specializzati che svolgono attività libero-professionale;
    il personale sanitario è quello che più di altri ha pagato il prezzo del contagio da COVID-19, anche in termine di vite umane, per il suo impegno nel contrasto alla diffusione del virus;
    risulta necessario procedere prioritariamente alla vaccinazione di tutto il personale sanitario, incluso quello che opera presso strutture private non accreditate o in libera professione, per prevenire il rischio di esposizione all'infezione da COVID-19 e di trasmissione a pazienti suscettibili e vulnerabili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie affinché nell'ambito del Piano nazionale dei vaccini, anche il personale sanitario operante in strutture non accreditate o in libera professione sia inserito tra le categorie da vaccinare prioritariamente contro il SARS-CoV-2/COVID-19.
9/2790-bis-AR/207. (Testo modificato nel corso della seduta) Mugnai.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento reca tra l'altro norme in favore degli enti locali in particolare per incrementare i fondi destinati a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario;
    secondo i dati ISTAT, pubblicati a febbraio 2020, con riferimento all'anno 2017, risulta ancora in aumento, per il quarto anno consecutivo, la spesa per il welfare locale; i dati più aggiornati tuttavia sono antecedenti all'esplosione dell'emergenza epidemica da COVID-19; In particolare nel 2017, la spesa dei comuni per i servizi sociali, al netto del contributo degli utenti e del Servizio sanitario nazionale, ammonta a circa 7,2 miliardi di euro, corrispondenti allo 0,41 per cento del Pil nazionale;
    pur con poche risorse a disposizione ma con grande responsabilità i piccoli comuni si stanno impegnando ad affrontare l'emergenza Coronavirus prestando attenzione alle situazioni di fragilità dei cittadini, tuttavia in alcuni casi le risorse a disposizione risultano esigue al punto che mettere in campo azioni di assistenza specifiche per il momento che stiamo affrontando rischia di pregiudicare e compromettere la stabilità finanziaria dell'ente;
    è necessario pertanto che siano messe a disposizione delle risorse ausiliarie a favore dei piccoli comuni, con meno di 5 mila abitanti, da poter utilizzare per mettere in campo azioni di welfare nei casi in cui gli enti non siano in grado, con le proprie risorse, di predisporre azioni concrete in particolare per quanto riguarda l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria,

impegna il Governo

al fine di contribuire alle spese sostenute dai piccoli comuni, con popolazione fino a 5 mila abitanti, per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ad istituire un apposito fondo presso il Ministero dell'interno da ripartire sulla base del numero complessivo dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi sostenuti per l'intervento socio-assistenziale.
9/2790-bis-AR/208Fragomeli.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento reca tra l'altro norme in favore degli enti locali in particolare per incrementare i fondi destinati a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario;
    secondo i dati ISTAT, pubblicati a febbraio 2020, con riferimento all'anno 2017, risulta ancora in aumento, per il quarto anno consecutivo, la spesa per il welfare locale; i dati più aggiornati tuttavia sono antecedenti all'esplosione dell'emergenza epidemica da COVID-19; In particolare nel 2017, la spesa dei comuni per i servizi sociali, al netto del contributo degli utenti e del Servizio sanitario nazionale, ammonta a circa 7,2 miliardi di euro, corrispondenti allo 0,41 per cento del Pil nazionale;
    pur con poche risorse a disposizione ma con grande responsabilità i piccoli comuni si stanno impegnando ad affrontare l'emergenza Coronavirus prestando attenzione alle situazioni di fragilità dei cittadini, tuttavia in alcuni casi le risorse a disposizione risultano esigue al punto che mettere in campo azioni di assistenza specifiche per il momento che stiamo affrontando rischia di pregiudicare e compromettere la stabilità finanziaria dell'ente;
    è necessario pertanto che siano messe a disposizione delle risorse ausiliarie a favore dei piccoli comuni, con meno di 5 mila abitanti, da poter utilizzare per mettere in campo azioni di welfare nei casi in cui gli enti non siano in grado, con le proprie risorse, di predisporre azioni concrete in particolare per quanto riguarda l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria,

impegna il Governo

al fine di contribuire alle spese sostenute dai piccoli comuni, con popolazione fino a 5 mila abitanti, per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, a valutare l'opportunità di istituire un apposito fondo presso il Ministero dell'interno da ripartire sulla base del numero complessivo dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi sostenuti per l'intervento socio-assistenziale.
9/2790-bis-AR/208. (Testo modificato nel corso della seduta) Fragomeli.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento reca alcune misure importanti per il sostegno finanziario delle imprese coinvolte dalla crisi economica legata all'emergenza epidemiologica «COVID-19»;
    con l'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto «decreto rilancio»), nell'ambito del Titolo II dedicato al «Sostegno all'impresa e all'economia», è stato introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA colpiti dalla citata emergenza;
    per il riconoscimento del contributo il citato articolo 25 specifica determinate condizioni che devono sussistere. In particolare è necessario, i) sia che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1o gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR, non siano superiori a 5 milioni di euro, ii) sia che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il comma 4 del menzionato articolo 25, tra l'altro, prevede che «Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o gennaio 2019»;
    rispetto all'attuale formulazione normativa che utilizza quale parametro temporale di riferimento il solo mese di aprile, appare utile prendere come riferimento un intero semestre al fine di rappresentare l'andamento degli ordinativi dei diversi settori dell'economia italiana infatti, molte imprese italiane sono caratterizzate da fatturati stagionali che possono non necessariamente coincidere il riferimento al calo di fatturato registrato nel mese di aprile (si veda a titolo esemplificativo il settore della moda che fattura il mese di marzo la collezione primavera-estate),

impegna il Governo

al fine di ristorare la totalità delle imprese operanti nei diversi settori dell'economia, coinvolte dalla crisi economica legata all'emergenza epidemiologica «COVID-19», ad estendere, con impellenza, nel prossimo provvedimento utile, i parametri temporali di riferimento previsti dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 per l'accesso al contributo a fondo perduto considerando come termine di raffronto, alternativo al riferimento del mese di aprile 2020 rispetto aprile 2019, l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del semestre dal 1o marzo al 31 agosto 2020 rispetto il corrispondente semestre 2019 e concedendo ai soggetti che hanno già presentato l'istanza ai sensi della normativa vigente la possibilità di presentare una nuova istanza per ricevere direttamente sul conto corrente l'eventuale integrazione a seguito dei nuovi parametri comunicati.
9/2790-bis-AR/209Dal Moro.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento reca alcune misure importanti per il sostegno finanziario delle imprese coinvolte dalla crisi economica legata all'emergenza epidemiologica «COVID-19»;
    con l'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto «decreto rilancio»), nell'ambito del Titolo II dedicato al «Sostegno all'impresa e all'economia», è stato introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA colpiti dalla citata emergenza;
    per il riconoscimento del contributo il citato articolo 25 specifica determinate condizioni che devono sussistere. In particolare è necessario, i) sia che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1o gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR, non siano superiori a 5 milioni di euro, ii) sia che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il comma 4 del menzionato articolo 25, tra l'altro, prevede che «Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o gennaio 2019»;
    rispetto all'attuale formulazione normativa che utilizza quale parametro temporale di riferimento il solo mese di aprile, appare utile prendere come riferimento un intero semestre al fine di rappresentare l'andamento degli ordinativi dei diversi settori dell'economia italiana infatti, molte imprese italiane sono caratterizzate da fatturati stagionali che possono non necessariamente coincidere il riferimento al calo di fatturato registrato nel mese di aprile (si veda a titolo esemplificativo il settore della moda che fattura il mese di marzo la collezione primavera-estate),

impegna il Governo

al fine di ristorare la totalità delle imprese operanti nei diversi settori dell'economia, coinvolte dalla crisi economica legata all'emergenza epidemiologica «COVID-19», a valutare l'opportunità di estendere, con impellenza, nel prossimo provvedimento utile, i parametri temporali di riferimento previsti dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 per l'accesso al contributo a fondo perduto considerando come termine di raffronto, alternativo al riferimento del mese di aprile 2020 rispetto aprile 2019, l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del semestre dal 1o marzo al 31 agosto 2020 rispetto il corrispondente semestre 2019 e concedendo ai soggetti che hanno già presentato l'istanza ai sensi della normativa vigente la possibilità di presentare una nuova istanza per ricevere direttamente sul conto corrente l'eventuale integrazione a seguito dei nuovi parametri comunicati.
9/2790-bis-AR/209. (Testo modificato nel corso della seduta) Dal Moro.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento reca alcune disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi e in particolare, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituisce un nuovo Fondo a sostegno dei concessionari di aree portuali e del demanio marittimo;
    l'articolo 100 del decreto cosiddetto «Agosto» di cui al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, intervenendo in materia di concessioni demaniali marittime stabilisce norme per la definizione del contenzioso in essere e fissa dal 1o gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità ad un importo non inferiore a 2.500 euro;
    l'incremento del «canone minimo» riferito alle infrastrutture in concessione demaniale rischia però di danneggiare gravemente alcuni comparti produttivi di primaria necessità e già in forte difficoltà nel Paese dal momento che tale canone minimo si applicherebbe ai vari ambiti costieri come i locali utilizzati con finalità di deposito per la pesca professionale;
    l'entrata in vigore del citato articolo 100 ha finalmente sanato il contenzioso sorto relativamente ai canoni pertinenziali per le annualità dal 2007 al 2019 tuttavia trovando applicazione il nuovo metodo di calcolo a decorrere dal 1o gennaio 2021, si prospetta il rischio, certamente da escludere per salvaguardare il legittimo affidamento dei contribuenti, che per l'annualità 2020 si possa ripresentare il problema del calcolo del canone con i valori previsti dalla normativa disposta dalla legge 296 del 2006; rimanendo escluso quindi dal provvedimento di definizione l'annualità 2020 al punto da determinare elemento di iniqua quantificazione e di sicuro contenzioso tra i concessionari e lo Stato,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di rivedere il canone demaniale marittimo minimo fissato da ultimo dall'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 a euro 2.500 per determinate tipologie di soggetti quali i pescatori, coloro i quali non producono reddito, gli enti locali nell'ambito delle manifestazioni organizzate, nonché le associazioni sportive e di promozione turistica o di volontariato;
   a valutare l'opportunità di estendere la disciplina in vigore prevista dal citato articolo 100 anche alle concessioni relative a beni pertinenziali per l'annualità 2020 al fine di scongiurare iniqui trattamenti e l'insorgere di nuovo contenzioso tra i concessionari e lo Stato;
   a valutare l'opportunità di consentire nell'ambito della definizione agevolata dei contenziosi in essere con riferimento alla nautica da diporto la possibilità di rateizzare quanto dovuto in almeno 6 annualità;
   a valutare l'opportunità di estendere in via generale, la previsione di una sdemanializzazione ope legis di tutte le aree demaniali marittime in cui siano state realizzate opere di urbanizzazione, in analogia ad altre fattispecie intervenute anche di recente in alcune specifiche località del territorio nazionale.
9/2790-bis-AR/210Buratti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'ex articolo 120, che reca misure a sostegno del settore marittimo portuale;
    anche per il 2021 gli effetti della pandemia da COVID-19 produrranno gravi conseguenze:
    alle imprese di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 sia nei porti sede di Autorità di sistema portuale (AdSP) che in quelli dell'Autorità portuale (AP) di Gioia Tauro e nei porti non sede di Autorità portuali;
    alle Cooperative degli ormeggiatori dei porti nonché alle imprese articolo 16 derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie portuali e ai terminalisti del settore crocieristico;
    alle Autorità di sistema portuale e all'Autorità portuale di Gioia Tauro e alle Autorità Marittime per i porti non sede di Autorità, specie per le Autorità i cui bilanci non consentano di erogare le misure di sostegno previste dall'articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020 al comma 1 lettere a) e b),,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo atto possibile, adeguate misure economiche per le predette categorie di lavoratori e di imprese nonché per le Autorità di Sistema Portuale, per l'Autorità portuale di Gioia Tauro e per i porti non sede di Autorità per far fronte ai ristori già indicati nel citato articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020.
9/2790-bis-AR/211Gariglio, Andrea Romano, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Del Basso De Caro, Barbuto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'ex articolo 120, che reca misure a sostegno del settore marittimo portuale;
    anche per il 2021 gli effetti della pandemia da COVID-19 produrranno gravi conseguenze:
    alle imprese di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 sia nei porti sede di Autorità di sistema portuale (AdSP) che in quelli dell'Autorità portuale (AP) di Gioia Tauro e nei porti non sede di Autorità portuali;
    alle Cooperative degli ormeggiatori dei porti nonché alle imprese articolo 16 derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie portuali e ai terminalisti del settore crocieristico;
    alle Autorità di sistema portuale e all'Autorità portuale di Gioia Tauro e alle Autorità Marittime per i porti non sede di Autorità, specie per le Autorità i cui bilanci non consentano di erogare le misure di sostegno previste dall'articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020 al comma 1 lettere a) e b),,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo atto possibile, adeguate misure economiche per le predette categorie di lavoratori e di imprese nonché per le Autorità di Sistema Portuale, per l'Autorità portuale di Gioia Tauro e per i porti non sede di Autorità per far fronte ai ristori già indicati nel citato articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020.
9/2790-bis-AR/211. (Testo modificato nel corso della seduta) Gariglio, Andrea Romano, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Del Basso De Caro, Barbuto.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame stanzia ingenti risorse per opere di viabilità e la messa in sicurezza dei territori e finanzia, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame della Commissione bilancio, diversi fondi volti a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, anche di particolare valore storico-artistico;
    la legge 29 novembre 1984, n. 798, (cosiddetta legge speciale per Venezia) mira alla realizzazione di importanti interventi finalizzati alla salvaguardia, al recupero architettonico, urbanistico e socio economico della laguna di Venezia, ambendo anche a tutelare e preservare le caratteristiche culturali, produttive e artigianali del tessuto produttivo della stessa;
    dalla sua approvazione, la legge speciale per Venezia ha subito una costante riduzione dei finanziamenti statali, con inevitabili ripercussioni sul sistema della laguna e aggravando ulteriormente gli effetti degli eccezionali eventi meteorologici che hanno cagionato, anche di recente, danni significativi alle infrastrutture viarie, agli edifici pubblici e privati e l'isolamento di intere comunità (si veda da ultimo la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia);
    i riflessi economici della pandemia, unitamente agli eventi meteorologici che continuano a mettere a repentaglio il sistema lagunare, hanno finito inevitabilmente per aggravare gli effetti del continuo depauperamento delle risorse stanziate per la legge speciale per Venezia;
    il rifinanziamento di quest'ultima, invero, offrirebbe risposte a esigenze fortemente sentite dai territori interessati, coniugando la necessità di salvaguardare l'ambiente lagunare con quella di approntare tutti gli strumenti atti a garantire un sostegno duraturo al tessuto socio-economico, andando a costituire un vero e proprio volano per la ripartenza e l'uscita dalla congiuntura economica dovuta alla pandemia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare adeguate risorse, anche nell'ambito delle risorse del Programma Next Generation EU, per il finanziamento della legge speciale per Venezia, continuando a riservare una quota delle stesse per i comuni della gronda, sì da garantire la programmazione e l'attuazione dei relativi interventi anche in un'ottica pluriennale.
9/2790-bis-AR/212Moretto, Pellicani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede, per l'anno 2021, l'istituzione di un Fondo per la sanità e i vaccini nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 400 milioni, finalizzato all'acquisto dei vaccini per contrastare il virus SARS-CoV-2 e dei farmaci specifici per la cura dei pazienti con l'infezione COVID-19;
    sono previste inoltre disposizioni dirette a rimodulare a decorrere dal 2021, i valori percentuali dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale e della spesa farmaceutica per acquisti diretti (ex ospedaliera), prevedendo che, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali possono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, d'intesa con il Ministero dell'economia;
    nella legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) era previsto un «Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi», istituito dall'articolo 1 comma 400 della suddetta legge e un «Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi»;
    il superamento della logica dei silos che caratterizza l'attuale governance dei fondi di cui legge n. 232 del 2016 consentirebbe di salvaguardare la ratio originaria delle norme introdotte, con il duplice risultato di favorire l'innovazione e di garantire la somministrazione di medicinali destinati alla cura di gravi patologie all'interno del sistema sanitario nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, l'unificazione dei Fondi o altre iniziative utili a consentire il pieno utilizzo di tutte le risorse stanziate per le finalità terapeutiche previste dalla legge.
9/2790-bis-AR/213Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede, al fine di promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le Università e gli enti di ricerca, l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;
    il provvedimento in esame dispone inoltre la concessione di contributi a fondo perduto anche per l'imprenditoria femminile;
    le imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del wedding, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, hanno subìto un forte calo del fatturato in conseguenza dell'emergenza epidemiologica che ha impedito, soprattutto nell'anno in corso, la celebrazione di eventi e di cerimonie nuziali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, per sostenere le imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del wedding, un contributo a fondo perduto calcolato facendo riferimento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 novembre 2020 rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2019.
9/2790-bis-AR/214Occhionero.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede l'istituzione del «Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU», con una dotazione pari a 500 milioni di euro nell'anno 2021;
    l'iniziativa REACT-EU (47,5 miliardi di euro, previsti tramite Next generation EU) è specificamente adottata per gli anni 2021-2022 per assegnare risorse supplementari volte a rafforzare l'economia e l'occupazione nelle regioni maggiormente colpite dalla pandemia COVID-19;
    durante l'emergenza epidemiologica la categoria dei lavoratori fragili, in ragione della natura dell'attività lavorativa, spesso è impossibilitata a svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile e dovrebbe poter usufruire assenze dal servizio non computabili nel periodo di comporto, ancorché equiparate al ricovero ospedaliero e prescritte dalle competenti autorità sanitarie sulla base documentata del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di una certificazione dei competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio;
    in sede di esame del provvedimento sono state prorogate le misure a tutela dei lavoratori fragili, estendendo al periodo dal 1o gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020 e successivamente modificato anche dall'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020;
    nel periodo sopra indicato, dunque, i lavoratori fragili potranno fruire di assenze equiparate a ricovero ospedaliero ovvero svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
    tuttavia, la normativa vigente non chiarisce in modo espresso che le assenze fruite dai lavoratori fragili ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 sopra citato non sono da considerare ai fini del periodo di comporto;
    il periodo di comporto è quel lasso di tempo in cui il lavoratore in malattia conserva il posto di lavoro e il datore di lavoro non può procedere al licenziamento;
    a seconda della tipologia di Contratto collettivo nazionale del lavoro previsto, i ricoveri ospedalieri sono o meno inclusi nel calcolo del periodo di comporto;
    per tale ragione, in mancanza di un chiarimento, molti lavoratori fragili che decidessero di fruire delle assenze in questione rischierebbero di essere licenziati per superamento del periodo di comporto stabilito dal Contratto collettivo nazionale del lavoro applicabile caso per caso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, misure dirette a salvaguardare la categoria dei lavoratori fragili nello svolgimento dell'attività lavorativa, in particolare attraverso un intervento che chiarisca definitivamente come le assenze da questi fruiti ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, non sono computabili ai fini del comporto.
9/2790-bis-AR/215Noja, Segneri, Carnevali, Fassina.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame consente, allo scopo di favorire le aggregazioni aziendali (fusione, scissione o conferimento d'azienda), la trasformazione in credito d'imposta compensabile di alcune attività per imposte anticipate (DTA), anche se non risultano iscritte in bilancio;
    in particolare, sono trasformabili le DTA, entro specifici limiti di importo, se riferite a perdite fiscali non computate in diminuzione del reddito imponibile o al rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto;
    al fine di favorire l'aggregazione aziendale, sarebbe necessario disporre ulteriori misure che portino gli operatori economici a mettere insieme e a sistema il loro know how e le proprie risorse e a favore delle imprese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, misure dirette ad escludere dalla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società così da favorire e incentivare la più ampia sinergia possibile tra le imprese in un'ottica di rilancio dell'economia e del Paese.
9/2790-bis-AR/216Marattin.


   La Camera,
   premesso che:
    per far fronte all'emergenza epidemiologica e garantire sostegno alle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, il provvedimento in esame prevede una proroga ed estensione della disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle aziende in difficoltà (cosiddetta «Garanzia Italia»), contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020;
    il decreto legislativo n. 385 del 1993 (TU delle leggi in materia bancaria e creditizia) dispone che gli intermediari finanziari (Confidi) vengano iscritti in un elenco speciale previsto dall'articolo 112 del decreto;
    i Confidi tuttavia non sono compresi tra i soggetti che, ai sensi dell'articolo 47 del suddetto TU, possono procedere all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione o alla stipula con altre banche di convenzioni dirette a disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, misure dirette a permettere ai Confidi di svolgere le attività di cui in premessa.
9/2790-bis-AR/217De Filippo.


   La Camera,
   premesso che:
    per far fronte all'emergenza epidemiologica e garantire sostegno alle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, il provvedimento in esame prevede una proroga ed estensione della disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle aziende in difficoltà (cosiddetta «Garanzia Italia»), contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020;
    estende l'ambito di applicazione della garanzia SACE alle cessioni dei crediti effettuate dalle imprese a favore di banche e intermediari finanziari senza garanzia di solvenza del cedente applicandolo per le garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020;
    conseguentemente alla crisi finanziaria derivante dalle misure restrittive emanate in seguito all'emergenza epidemiologica in corso, per consentire alle imprese di risollevarsi e di compensare i danni economici subìti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, misure dirette a garantire alle imprese contraenti di avvalersi della garanzia di SACE S.p.A. per un periodo superiore a dieci anni per l'estensione del proprio piano di ammortamento.
9/2790-bis-AR/218Librandi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone molte misure a tutela della salute pubblica e, in un momento storico di tale gravità, è sempre più urgente garantire il diritto alla salute come previsto dalla nostra Costituzione;
    secondo la Società italiana per lo studio dei disturbi del comportamento Alimentare (Sisdca), sono circa 2 milioni solo in Italia le persone che soffrono di disturbi alimentari, con un aumento di circa 8.500 casi l'anno;
    la prevalenza di casi di anoressia nervosa è di circa un caso ogni 2-300 persone (0,3- 0,5 per cento di casi sulla popolazione femminile), mentre per le adolescenti e le giovani adulte i numeri aumentano drasticamente, con una prevalenza del 2 per cento. Per quanto riguarda la bulimia ne soffre circa il 4 per cento delle ragazze di età 15-25 anni e sono in aumento i casi in età precoci (intorno agli 8-9 anni) o tardivi (oltre i 40 anni) sia per bulimia che anoressia;
    nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, dovuta alla diffusione del virus COVID- 19, i disturbi alimentari, come anoressia e bulimia, si sono esacerbati ed è fondamentale garantire la prevenzione dei disturbi dell'alimentazione cercando di intercettare questa patologia in tempo per fornire soluzioni efficaci per evitare, nei casi più gravi, la morte del malato;
    i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono un problema di sanità pubblica di crescente importanza per la loro diffusione e l'eziologia multifattoriale complessa, dal momento che mancano nei territori le strutture adeguate, quali i diurni e gli ambulatori, e si fa sempre più forte l'esigenza di comprendere la patologia da disturbi del comportamento alimentare nei livelli essenziali di assistenza (Lea);
    affinché le persone affette da disturbi alimentari non siano più invisibili è importante, in previsione di un ritorno alla regolarità delle attività assistenziali, un aggiornamento della mappatura delle strutture pubbliche e convenzionate e delle associazioni dedicate ai disturbi alimentari, al fine di garantire ai cittadini affetti da tali patologie, alle loro famiglie e agli operatori sanitari a cui tali soggetti afferiscono i migliori livelli di accesso e appropriatezza dell'intervento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, misure dirette allo stanziamento di adeguate risorse e all'adozione delle iniziative di competenza per l'inserimento dei disturbi del comportamento alimentare nei livelli essenziali di assistenza.
9/2790-bis-AR/219Paita, Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone molte misure a tutela della salute pubblica e, in un momento storico di tale gravità, è sempre più urgente garantire il diritto alla salute come previsto dalla nostra Costituzione;
    secondo la Società italiana per lo studio dei disturbi del comportamento Alimentare (Sisdca), sono circa 2 milioni solo in Italia le persone che soffrono di disturbi alimentari, con un aumento di circa 8.500 casi l'anno;
    la prevalenza di casi di anoressia nervosa è di circa un caso ogni 2-300 persone (0,3- 0,5 per cento di casi sulla popolazione femminile), mentre per le adolescenti e le giovani adulte i numeri aumentano drasticamente, con una prevalenza del 2 per cento. Per quanto riguarda la bulimia ne soffre circa il 4 per cento delle ragazze di età 15-25 anni e sono in aumento i casi in età precoci (intorno agli 8-9 anni) o tardivi (oltre i 40 anni) sia per bulimia che anoressia;
    nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, dovuta alla diffusione del virus COVID- 19, i disturbi alimentari, come anoressia e bulimia, si sono esacerbati ed è fondamentale garantire la prevenzione dei disturbi dell'alimentazione cercando di intercettare questa patologia in tempo per fornire soluzioni efficaci per evitare, nei casi più gravi, la morte del malato;
    i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono un problema di sanità pubblica di crescente importanza per la loro diffusione e l'eziologia multifattoriale complessa, dal momento che mancano nei territori le strutture adeguate, quali i diurni e gli ambulatori, e si fa sempre più forte l'esigenza di comprendere la patologia da disturbi del comportamento alimentare nei livelli essenziali di assistenza (Lea);
    affinché le persone affette da disturbi alimentari non siano più invisibili è importante, in previsione di un ritorno alla regolarità delle attività assistenziali, un aggiornamento della mappatura delle strutture pubbliche e convenzionate e delle associazioni dedicate ai disturbi alimentari, al fine di garantire ai cittadini affetti da tali patologie, alle loro famiglie e agli operatori sanitari a cui tali soggetti afferiscono i migliori livelli di accesso e appropriatezza dell'intervento,

impegna il Governo, nei limiti dei vincoli di bilancio,

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, misure dirette allo stanziamento di adeguate risorse e all'adozione delle iniziative di competenza per l'inserimento dei disturbi del comportamento alimentare nei livelli essenziali di assistenza.
9/2790-bis-AR/219. (Testo modificato nel corso della seduta) Paita, Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizione volte ad accelerare la realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026 Milano-Cortina e che durante l'esame del provvedimento, in Commissione bilancio, sono state approvate diverse misure atte a finanziare interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico e per la viabilità;
    fra i territori olimpici che verranno interessati da tale evento di portata mondiale rientra quello del comune di Spriana, dove imperversa da decenni l'omonima frana di Spriana e, cioè, il movimento periodico di circa 70 milioni di metri cubi di materiali sul versante sinistro della Valmalenco;
    i vari rilevamenti effettuati nel corso degli anni dimostrano come il possibile distacco, totale o parziale, della frana produrrebbe uno sbarramento del torrente Mallero e il travolgimento di interi complessi abitativi, arrivando a minacciare la città di Sondrio, su cui da decenni incombe tale temibile scenario;
    proprio per scongiurare tale scenario, a partire dal 1991, sono stati avviati i lavori per la costruzione di un bypass volto a garantire la viabilità e la salvaguardia dei territori interessati, ma i cantieri risultano fermi da più di 12 anni, nonostante la quasi totalità delle opere sia prossima al completamento;
    a seguito di accertamenti è emerso che i lavori sono stati interrotti per la mancanza delle risorse finanziarie ad arrivare alla consegna dell'opera e che, quindi, in assenza di nuovi apporti la data di completamento di quest'ultima è destinata a permanere ignota;
    il completamento delle opere infrastrutturali di salvaguardia del territorio interessato dalla frana di Spriana, sia dal punto di vista idrogeologico che della viabilità, e la sua messa in sicurezza non rappresenta un obiettivo prioritario solo dal punto di vista della tutela del territorio e dei cittadini, ma appare indispensabile anche in vista delle prossime Olimpiadi invernali, il cui svolgimento in quelle zone ben potrebbe essere compromesso dall'attuale stato dei territori;
    appare opportuno adottare tutte le iniziative necessarie a garantire il pronto riavvio dei lavori per il completamento delle opere di salvaguardia del territorio interessato dalla frana di Spriana, così da garantire la messa in sicurezza dello stesso e il miglioramento delle condizioni di viabilità in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina,

impegna il Governo

ad individuare le risorse finanziarie necessarie e dare attuazione a quanto previsto, in particolare, nell'ultimo capoverso delle premesse.
9/2790-bis-AR/220Del Barba.


   La Camera,
   premesso che:
    fino all'entrata in vigore della «Legge Concorrenza», l'azione di negoziazione e incasso dell'equo compenso (quota produttore e artista) era affidata in esclusiva per legge in capo ai soli produttori di fonogrammi;
    a seguito della modifica dell'articolo 73 della Legge sul diritto d'autore (Legge 633/41) introdotta nella Legge Concorrenza (Legge 124/2017 – articolo 1, comma 56), si è consentito agli artisti/interpreti/esecutori – loro intermediari – di poter ricevere direttamente dagli utilizzatori (radio, tv, eccetera) l'equo compenso loro spettante;
    attualmente, sono i produttori fonografici che incassano da SIAE la copia privata audio (50 per cento del totale) di cui il 50 per cento (25 per cento del totale) è di spettanza degli artisti, interpreti ed esecutori e viene ad essi versata dai produttori attraverso accordi tra le diverse collecting (produttori/artisti);
    è prioritario consentire agli intermediari dei diritti connessi degli artisti/ interpreti/esecutori del settore musicale di riscuotere direttamente presso la SIAE i diritti di copia privata audio al pari di quanto già previsto dalla legge per la copia privata video,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, misure dirette ad un coordinamento legislativo volto a consentire agli artisti musicali, quali aventi diritto alla copia privata, di poter riscuotere direttamente dalla SIAE attraverso le proprie collecting di riferimento i compensi di copia privata ad essi dovuti, al pari di quanto avviene negli altri paesi europei.
9/2790-bis-AR/221Nobili.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca numerose disposizioni volte al sostegno dei lavoratori dipendenti e autonomi, in particolare con l'obiettivo, fra le altre cose, di equiparare i trattamenti economici, contributivi e gli ammortizzatori sociali di quest'ultimi rispetto ai primi;
    in particolare nel corso dell'esame della Commissione bilancio è stato introdotto l'articolo 5-bis, con cui viene istituito il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti per il 2021, con una dotazione di 1 miliardo;
    tale importante misura, tuttavia, non vale a risolvere definitivamente le problematiche che riscontrano i professionisti nella loro attività, in particolare con riguardo alla congruità dei compensi relativi ai servizi resi, direttamente o indirettamente, in favore di grandi imprese;
    quest'ultime, infatti, e in particolare quelle assicuratrici, non di rado danno vita a vere e proprie distorsioni del mercato, adottando clausole contrattuali volte a incentivare clienti e consumatori a rivolgersi a determinati professionisti, i quali a loro volta si trovano costretti ad accedere al relativo network aziendale e accettare al corrispondente tariffario, a detrimento della libertà e del lavoro svolto dai liberi professionisti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità in considerazione del fatto che il provvedimento in esame reca numerose misure volte al rafforzamento della concorrenza e della tutela dei consumatori di adottare le iniziative legislative necessarie a tutelare la libertà di scelta del professionista da parte del cittadino che voglia avvalersi delle relative prestazioni, senza che datale scelta possano derivare per quest'ultimo maggiori oneri o svantaggi, assicurando al contempo la libera concorrenza il rispetto della dignità dell'attività espletata dal professionista.
9/2790-bis-AR/222Mor.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame della Commissione bilancio è stato approvato l'emendamento 12.0106 Sut e altri, sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari, con cui si proroga e rafforzano gli incentivi del cosiddetto Superbonus e che il disegno di legge reca diverse disposizioni in materia di rigenerazione urbana;
    che quest'ultima rappresenta un aspetto fondamentale per l'attuazione delle politiche del Green Deal, in quanto la riduzione di consumo del suolo e la valorizzazione del patrimonio edilizio si configurano come strumentali sia agli obiettivi di decarbonizzazione e riduzione dell'impatto ambientale sia al rilancio del settore edile, da sempre motore di stimolo del sistema economico;
    le modifiche recentemente introdotte al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, tuttavia, hanno dimostrato come, ancora una volta, un freno alla crescita e agli investimenti possa derivare da norme poco chiare e che, pur proponendosi di conservare interessi meritevoli di tutela, finiscono col cagionare il blocco dell'intero sistema e la sostanziale neutralizzazione degli interventi di stimolo approntati (v. Superbonus);
    ai fini dell'attuazione di interventi in materia di restaurazione edilizia, in particolare, la disciplina vigente impedisce qualsiasi intervento di natura sostanziale sugli immobili ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, gli immobili in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico;
    non definendo quali siano i criteri in base ai quali un'immobile possa dirsi rientrare in una delle suddette categorie e negando ogni intervento sostanziale sugli edifici situati in zone ambientalmente vincolate (montagna, costiera), ad oggi si registra la sostanziale impossibilità degli enti locali di dare corso agli interventi di ristrutturazione in molteplici casi;
    al fine di non compromettere le importanti finalità di cui sopra, dunque, si ritiene indispensabile mettere in condizione gli enti di prossimità di rilasciare le autorizzazioni necessarie all'attuazione degli interventi di ristrutturazione sui suddetti immobili, senza incertezze e nell'ambito di un quadro normativo chiaro e coerente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative legislative necessarie a rendere la disciplina relativa agli interventi di ripristino degli edifici crollati o demoliti e di ristrutturazione edilizia di immobili situati in zone ambientalmente vincolate maggiormente coerente rispetto agli altri interventi di ristrutturazioni o ripristino, mettendo le amministrazioni locali in condizione di effettuare le opportune verifiche al fine di tutelare gli interessi coinvolti dall'intervento, ma senza impedire in partenza che lo stesso possa avere luogo e natura sostanziale, in linea, cioè, con gli obiettivi di cui in premessa.
9/2790-bis-AR/223Bendinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 8 del disegno di legge in esame, come modificato in sede referente dalla Commissione di merito, si prevedono ristori per alcune categorie di imprese che hanno subito danni gravi e gravissimo pregiudizio in conseguenza della diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle connesse misure restrittive;
    il sistema turistico della montagna, dei comprensori sciistici, dei rifugi, degli alberghi montani e di tutte le attività commerciali connesse, nei primi mesi del 2020 hanno subito una cospicua perdita di fatturato a causa del lock-down generalizzato posto in essere dal Governo;
    il sistema turistico montano invernale produce, ormai stabilmente, un fatturato annuo che supera i 10 miliardi di euro che, unitamente all'indotto di sistema porta la cifra a raddoppiare, sfiorando i 20 miliardi;
    la chiusura degli impianti prevista per il periodo natalizio e le restrizioni a spostamenti e soggiorni, dopo lo stop dell'inverno scorso, comporterà una ulteriore perdita, che, unitamente all'incertezza sulla effettiva partenza della stagione 2020-2021, comporterà la oggettiva difficoltà per molte delle attività a mantenere le strutture in efficienza e a riaprire in sicurezza quando i dati dell'emergenza epidemiologica dovessero consentirlo;
    la perdita di fatturato riferita alla scorsa stagione, unitamente alle conseguenze delle sole restrizioni natalizie, comporterà una riduzione del volume di affari pari al 70 per cento su base annua;
    il decreto in fase di conversione consente un accesso ai ristori prendendo a riferimento il solo mese di aprile 2019 in rapporto al mese di aprile 2020, quando la maggior parte degli impianti e delle strutture ricettive riferibili al turismo invernale e montano sono, nella migliore delle ipotesi, già in bassa stagione e nella peggiore addirittura chiuse, di fatto limitando di molto, ove non vanificando ogni tipo di indennizzo,

impegna il Governo

in un prossimo provvedimento da emanare a breve, a valutare per le attività stagionali e per quelle che ne costituiscano l'indotto, con particolare riferimento al turismo invernale, della montagna e degli impianti di risalita sciistici, sistemi di indennizzo e ristoro che consentano una effettiva, rapida e più congrua erogazione delle risorse, nell'ottica di fornire reale e adeguato sostegno alle attività ricettive e impiantistiche e, più in generale alle aziende che di questo ambito costituiscono l'indotto, contribuendo a salvare un settore fondamentale per l'economia del nostro Paese.
9/2790-bis-AR/224Fregolent, Porchietto, Frassinetti, Lollobrigida.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 8 del disegno di legge in esame, come modificato in sede referente dalla Commissione di merito, si prevedono ristori per alcune categorie di imprese che hanno subito danni gravi e gravissimo pregiudizio in conseguenza della diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle connesse misure restrittive;
    il sistema culturale privato del Paese, i Teatri, le sale cinematografiche, gli artisti, le maestranze e tutto l'indotto che rappresentava e rappresenta una eccellenza nazionale, hanno vissuto e stanno vivendo, come e più di altri settori, momenti di crisi che, in mancanza di sostegni rapidi e commisurati alla gravità della situazione, andranno a depauperare una ricchezza che difficilmente potremo ricostruire;
    pur riconoscendo lo sforzo del Ministero, con i fondi a propria disposizione, almeno per quel che concerne il segmento dei teatri privati, sforzo meritorio, ma non sufficiente, vi sono settori che restano totalmente esclusi dal sistema dei ristori e che sono particolarmente deboli e tragicamente colpiti economicamente dai provvedimenti tesi a contenere il contagio pandemico;
    le compagnie teatrali private, i gruppi musicali, i musicisti, gli attori e in generale tutto il mondo che ruota intorno allo spettacolo e della Cultura nella sua completezza, hanno bisogno e sono in attesa di risposte;
    nell'anno dei lockdown, la Cultura si è dimostrata uno strumento di coesione sociale indispensabile e, contemporaneamente, è un settore che, con la chiusura di cinema e musei, e i tagli degli spettacoli dal vivo, ha visto aggravarsi una crisi già seria, che necessita insomma un ripensamento anche economico, con il quale confrontarsi nel futuro prossimo;
    l'economia non è fatta solo di misurazione di valore teorico e traduzione in equivalenti, ma anche dalle competenze delle persone, dalle relazioni che stabiliscono, dal grado di soddisfazione della loro vita, dal livello di «tensione» negli scambi di informazioni: da una quantità di valori che non vengono tracciati in modo tradizionale;
    non possiamo pensare di misurare l'andamento del progresso di una società e dell'economia in ragione del valore aggiunto della produzione,

impegna il Governo

in un prossimo provvedimento da emanare a breve, a valutare, per le attività culturali gestite da privati, tra le quali quelle musicali, il sistema teatrale, le compagnie, e per tutte quelle che di tale sistema costituiscono l'indotto, sistemi di indennizzo e ristoro che consentano una effettiva, rapida e congrua erogazione delle risorse, nell'ottica di fornire reale e adeguato sostegno alle attività culturali, ricchezza inestimabile del nostro Paese, contribuendo a salvare un settore fondamentale per l'economia, ma anche per la cura delle competenze, delle relazioni e delle anime di tutti noi.
9/2790-bis-AR/225Toccafondi.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 79, 79-bis e 80 del disegno di legge in esame, come modificato in sede referente dalla Commissione di merito affrontano il tema della crisi pandemica dal punto di vista sanitario prevedendo aiuti e sostegno al sistema sanitario e predisponendo la rete nazionale del piano vaccini, opportunamente finanziandola;
    il sistema sanitario e le aziende private produttrici di medicinali, strumenti medicali e dispositivi medici in generale, a causa dell'emergenza da diffusione pandemica sono impegnate, tanto in termini di ricerca, quanto in termini di sforzo produttivo a fronteggiare la crisi da virus COVID-19;
    la eventuale previsione di nuove imposizioni fiscali su tali aziende o, in generale sui dispositivi medicali, comunque concepite, in combinato disposto con il sistema del « pay back» rischia di generare un quadro normativo fortemente sfavorevole per le aziende che operano nel mercato dei medical devices, in un momento, purtroppo, in cui questo tipo di strumenti sono dirimenti nella gestione della pandemia.
    tutto il settore dei dispositivi medici, della diagnostica in vitro, della ricerca e della farmaceutica devono essere sostenute perché in tandem con il sistema sanitario pubblico conducano e vincano la battaglia contro la pandemia nell'interesse della salute dei cittadini e della più veloce e consistente possibile ripresa economica;
    eventuali improvvide nuove imposizioni fiscali rischierebbero di colpire un settore vitale per la salute pubblica, rendendo meno attrattivo il mercato italiano per chi produce e commercializza dispositivi medici indispensabili oggi (si pensi a respiratori e mascherine) e contraddicendo gli indirizzi della stessa Commissione Europea che per prima ha proposto l'esenzione IVA dai medical devices,

impegna il Governo

a vigilare che la tassazione o il prelievo sulle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici resti quantomeno invariata rispetto all'attuale legislazione vigente e a valutare l'opportunità, almeno fino al termine del periodo di emergenza pandemica, di prevedere agevolazioni anche fiscali per un settore indispensabile per la tutela della salute pubblica.
9/2790-bis-AR/226Colaninno.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 79, 79-bis e 80 del disegno di legge in esame, come modificato in sede referente dalla Commissione di merito affrontano il tema della crisi pandemica dal punto di vista sanitario prevedendo aiuti e sostegno al sistema sanitario e predisponendo la rete nazionale del piano vaccini, opportunamente finanziandola;
    il sistema sanitario e le aziende private produttrici di medicinali, strumenti medicali e dispositivi medici in generale, a causa dell'emergenza da diffusione pandemica sono impegnate, tanto in termini di ricerca, quanto in termini di sforzo produttivo a fronteggiare la crisi da virus COVID-19;
    la eventuale previsione di nuove imposizioni fiscali su tali aziende o, in generale sui dispositivi medicali, comunque concepite, in combinato disposto con il sistema del « pay back» rischia di generare un quadro normativo fortemente sfavorevole per le aziende che operano nel mercato dei medical devices, in un momento, purtroppo, in cui questo tipo di strumenti sono dirimenti nella gestione della pandemia.
    tutto il settore dei dispositivi medici, della diagnostica in vitro, della ricerca e della farmaceutica devono essere sostenute perché in tandem con il sistema sanitario pubblico conducano e vincano la battaglia contro la pandemia nell'interesse della salute dei cittadini e della più veloce e consistente possibile ripresa economica;
    eventuali improvvide nuove imposizioni fiscali rischierebbero di colpire un settore vitale per la salute pubblica, rendendo meno attrattivo il mercato italiano per chi produce e commercializza dispositivi medici indispensabili oggi (si pensi a respiratori e mascherine) e contraddicendo gli indirizzi della stessa Commissione Europea che per prima ha proposto l'esenzione IVA dai medical devices,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di vigilare che la tassazione o il prelievo sulle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici resti quantomeno invariata rispetto all'attuale legislazione vigente e a valutare l'opportunità, almeno fino al termine del periodo di emergenza pandemica, di prevedere agevolazioni anche fiscali per un settore indispensabile per la tutela della salute pubblica.
9/2790-bis-AR/226. (Testo modificato nel corso della seduta) Colaninno.


   La Camera,
   premesso che:
    il Titolo II del disegno di legge in esame, come modificato in sede referente dalla Commissione di merito, affronta il tema della riduzione della pressione fiscale;
    stante l'attuale emergenza sanitaria ed epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19 e della conseguente crisi economica che ne è derivata e che ha colpito pesantemente diversi e importanti settori economico produttivi del nostro Paese, con particolare riferimento agli esercizi commerciali e di vicinato;
    l'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, stabilisce la previsione che, a decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, possa essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca – in ragione di un'aliquota del 21 per cento – sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali;
    successivamente, l'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha esteso il regime agevolato della cedolare secca ai contratti stipulati nell'anno 2019 relativi a locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie;
    l'introduzione della cedolare secca per le locazioni commerciali ha indubbiamente avvantaggiato tanto i proprietari che i commercianti interessati;
    in particolare, la facoltà di optare per l'imposta sostitutiva, ha consentito a molti proprietari di immobili di risparmiare sulle imposte dovute e, parallelamente è stato posto un freno al fenomeno degli affitti irregolari, effetti che sono stati sicuramente estesi anche ai settori commerciali, fungendo anche da calmiere sui prezzi delle locazioni e ampliando i margini di trattativa tra proprietari e inquilini;
    soprattutto nella fase emergenziale, anche al fine di favorire la reimmissione sul mercato di locali commerciali dismessi, non locati o abbandonati appare necessario estendere il dettato normativo di cui al citato articolo 1, comma 59 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche ai contratti stipulati negli anni successivi al 2019;
    anche stando al parere di numerose associazioni di categoria, per garantire un rilancio nel settore del commercio, dell'artigianato e dei servizi, accanto alle misure di detassazione per gli esercenti, appare indispensabile disporre una diminuzione del carico tributario sui redditi da locazione, sicuramente attraverso la cedolare secca per persone fisiche e società;
    la tassazione che colpisce questi immobili limita fortemente, soprattutto alla luce della grave crisi economica e di liquidità delle piccole imprese, i margini di contrattazione fra proprietari e inquilini,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata ad introdurre nell'ambito di un prossimo provvedimento l'applicazione della cedolare secca sugli affitti commerciali di cui al comma 59 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 anche alle locazioni commerciali stipulate negli anni 2020 e 2021.
9/2790-bis-AR/227Marco Di Maio.


   La Camera,
   premesso che:
    il Titolo II del disegno di legge in esame, come modificato in sede referente dalla Commissione di merito, affronta il tema della riduzione della pressione fiscale;
    stante l'attuale emergenza sanitaria ed epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19 e della conseguente crisi economica che ne è derivata e che ha colpito pesantemente diversi e importanti settori economico produttivi del nostro Paese, con particolare riferimento agli esercizi commerciali e di vicinato;
    l'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, stabilisce la previsione che, a decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, possa essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca – in ragione di un'aliquota del 21 per cento – sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali;
    successivamente, l'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha esteso il regime agevolato della cedolare secca ai contratti stipulati nell'anno 2019 relativi a locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie;
    l'introduzione della cedolare secca per le locazioni commerciali ha indubbiamente avvantaggiato tanto i proprietari che i commercianti interessati;
    in particolare, la facoltà di optare per l'imposta sostitutiva, ha consentito a molti proprietari di immobili di risparmiare sulle imposte dovute e, parallelamente è stato posto un freno al fenomeno degli affitti irregolari, effetti che sono stati sicuramente estesi anche ai settori commerciali, fungendo anche da calmiere sui prezzi delle locazioni e ampliando i margini di trattativa tra proprietari e inquilini;
    soprattutto nella fase emergenziale, anche al fine di favorire la reimmissione sul mercato di locali commerciali dismessi, non locati o abbandonati appare necessario estendere il dettato normativo di cui al citato articolo 1, comma 59 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche ai contratti stipulati negli anni successivi al 2019;
    anche stando al parere di numerose associazioni di categoria, per garantire un rilancio nel settore del commercio, dell'artigianato e dei servizi, accanto alle misure di detassazione per gli esercenti, appare indispensabile disporre una diminuzione del carico tributario sui redditi da locazione, sicuramente attraverso la cedolare secca per persone fisiche e società;
    la tassazione che colpisce questi immobili limita fortemente, soprattutto alla luce della grave crisi economica e di liquidità delle piccole imprese, i margini di contrattazione fra proprietari e inquilini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata ad introdurre nell'ambito di un prossimo provvedimento l'applicazione della cedolare secca sugli affitti commerciali di cui al comma 59 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 anche alle locazioni commerciali stipulate negli anni 2020 e 2021.
9/2790-bis-AR/227. (Testo modificato nel corso della seduta) Marco Di Maio.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito della crisi pandemica un grande ruolo è stato giocato dai, rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati che hanno continuato, anche in periodo di totale lockdown a fornire servizi ai cittadini;
    che tale settore, pur essendo stato escluso dalle chiusure via via susseguitesi nei provvedimenti del Governo per contenere la pandemia, è stato fortemente penalizzato, tanto per la mancanza di interventi tesi ad ampliare la gamma dei servizi che gli esercizi potrebbero fornire, quanto per la concorrenza relativa alla vendita online di prodotti quali ad esempio le sigarette elettroniche;
    sarebbe necessario ampliare, ad esempio, le occasioni di reperimento di documentazione anagrafica passando attraverso l'allargamento dei sistemi di erogazione di documenti di pertinenza dei Comuni con l'utilizzazione di un canale telematico sicuro e già rodato che si combina con una modalità di accesso fisico, in termini di orari e affollamento, totalmente differente da quello dei comuni;
    tale modalità aiuterebbe fortemente il cittadino, ancor più in periodo di emergenza pandemica, permettendo ai Comuni di razionalizzare le proprie risorse e garantirebbe il decentramento e la capillarità di luoghi fisici alternativi agli uffici comunali, nei quali i cittadini sarebbero agevolati nell'acquisire le certificazioni anagrafiche in modalità telematica, come Poste, tabaccai, appunto ed edicole;
    sarebbe altresì opportuno estendere il divieto di vendita a distanza e transfrontaliera di sigarette elettroniche anche ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide anche non contenenti nicotina, anche perché è evidente l'oggettiva difficoltà di monitorare la distribuzione di sigarette elettroniche se lasciate alla vendita generalizzata e online, che sono comunque equiparabili in termini di uso e rischio di dipendenza alle sigarette tradizionali;
    nonostante le difficoltà fin qui enumerate, i rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati hanno continuato a fornire i servizi loro affidati e a garantire la vendita dei beni soggetti a monopolio;
   considerato che:
    è fondamentale, nell'ambito delle politiche tese alla ripresa economica e di rilancio successive alla crisi pandemica affrontare con coraggio, determinazione ed efficacia il tema dell'evasione fiscale;
    notoriamente incentivare i pagamenti con moneta elettronica, oltre a contribuire a limitare il diffondersi della pandemia, favorisce l'emersione dell'evasione e dei capitali sommersi;
    numerosi sono stati i provvedimenti del Governo su questo tema, non ultimo quello sul cashback sperimentale nel periodo natalizio e per i periodi semestrali successivi;
    tuttavia pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico aventi ad oggetto beni e servizi di pubblica utilità erogati dagli esercenti remunerati ad aggio e/o margine fisso, difficilmente possono essere resi obbligatori con sistema di pagamento elettronico, pertanto tali pagamenti dovrebbero essere esclusi dal riconoscimento del rimborso previsto per i pagamenti effettuati con moneta elettronica di cui all'articolo 1 comma 288 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

impegna il Governo

in un prossimo provvedimento da emanare a breve, a valutare di rendere facoltativo l'obbligo di pagamento elettronico riferito a prodotti e servizi remunerati ad aggio e/o margine fisso acquistati presso le tabaccherie e, conseguentemente, escludere i pagamenti aventi ad oggetto tali prodotti e servizi dal riconoscimento del rimborso previsto per i pagamenti effettuati con moneta elettronica di cui all'articolo 1 comma 288 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
9/2790-bis-AR/228Vitiello.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito della crisi pandemica un grande ruolo è stato giocato dai, rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati che hanno continuato, anche in periodo di totale lockdown a fornire servizi ai cittadini;
    che tale settore, pur essendo stato escluso dalle chiusure via via susseguitesi nei provvedimenti del Governo per contenere la pandemia, è stato fortemente penalizzato, tanto per la mancanza di interventi tesi ad ampliare la gamma dei servizi che gli esercizi potrebbero fornire, quanto per la concorrenza relativa alla vendita online di prodotti quali ad esempio le sigarette elettroniche;
    sarebbe necessario ampliare, ad esempio, le occasioni di reperimento di documentazione anagrafica passando attraverso l'allargamento dei sistemi di erogazione di documenti di pertinenza dei Comuni con l'utilizzazione di un canale telematico sicuro e già rodato che si combina con una modalità di accesso fisico, in termini di orari e affollamento, totalmente differente da quello dei comuni;
    tale modalità aiuterebbe fortemente il cittadino, ancor più in periodo di emergenza pandemica, permettendo ai Comuni di razionalizzare le proprie risorse e garantirebbe il decentramento e la capillarità di luoghi fisici alternativi agli uffici comunali, nei quali i cittadini sarebbero agevolati nell'acquisire le certificazioni anagrafiche in modalità telematica, come Poste, tabaccai, appunto ed edicole;
    sarebbe altresì opportuno estendere il divieto di vendita a distanza e transfrontaliera di sigarette elettroniche anche ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide anche non contenenti nicotina, anche perché è evidente l'oggettiva difficoltà di monitorare la distribuzione di sigarette elettroniche se lasciate alla vendita generalizzata e online, che sono comunque equiparabili in termini di uso e rischio di dipendenza alle sigarette tradizionali;
    nonostante le difficoltà fin qui enumerate, i rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati hanno continuato a fornire i servizi loro affidati e a garantire la vendita dei beni soggetti a monopolio;
   considerato che:
    è fondamentale, nell'ambito delle politiche tese alla ripresa economica e di rilancio successive alla crisi pandemica affrontare con coraggio, determinazione ed efficacia il tema dell'evasione fiscale;
    notoriamente incentivare i pagamenti con moneta elettronica, oltre a contribuire a limitare il diffondersi della pandemia, favorisce l'emersione dell'evasione e dei capitali sommersi;
    numerosi sono stati i provvedimenti del Governo su questo tema, non ultimo quello sul cashback sperimentale nel periodo natalizio e per i periodi semestrali successivi;
    tuttavia pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico aventi ad oggetto beni e servizi di pubblica utilità erogati dagli esercenti remunerati ad aggio e/o margine fisso, difficilmente possono essere resi obbligatori con sistema di pagamento elettronico, pertanto tali pagamenti dovrebbero essere esclusi dal riconoscimento del rimborso previsto per i pagamenti effettuati con moneta elettronica di cui all'articolo 1 comma 288 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

impegna il Governo

in un prossimo provvedimento da emanare a breve, a valutare l'opportunità di rendere facoltativo l'obbligo di pagamento elettronico riferito a prodotti e servizi remunerati ad aggio e/o margine fisso acquistati presso le tabaccherie e, conseguentemente, escludere i pagamenti aventi ad oggetto tali prodotti e servizi dal riconoscimento del rimborso previsto per i pagamenti effettuati con moneta elettronica di cui all'articolo 1 comma 288 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
9/2790-bis-AR/228. (Testo modificato nel corso della seduta) Vitiello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca modifiche alla normativa vigente relativa all'imposta di consumo sui manufatti in plastica monouso (detti anche «MACSI») meglio nota come «plastic tax», di cui all'articolo 1, comma 634 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
    in particolare, l'entrata in vigore dell'imposta viene prorogata al 1o luglio 2021;
    ai sensi del suddetto articolo 1, comma 634 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i dispositivi medici ed «i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali»: una categoria di cui non è presente una definizione chiara nella normativa vigente, pur essendo chiaro l'intento del legislatore di non penalizzare con un'imposta quei prodotti che per diverse ragioni non possono fare a meno di un imballaggio in plastica vergine, come i medicinali per uso umano;
   considerato che:
    gli alimenti a fini medici speciali, noti anche come medical foods, sono utilizzati per la nutrizione dei pazienti che hanno un disturbo o una condizione medica che influisce negativamente sulla loro capacità di fare ricorso ai «normali» alimenti: ad esempio i pazienti oncologici che hanno subito l'asportazione dello stomaco;
    questi alimenti sono utilizzati sotto controllo medico e consumati negli ambienti sanitari, negli ospedali, nelle case di cura e al domicilio del paziente e sottoposti ad un regime giuridico speciale rispetto ai comuni alimenti: ad essi è dedicato il Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015 che ne disciplina numerosi aspetti, come l'immissione in commercio e la composizione e smaltimento;
    l'imballaggio in plastica vergine per gli alimenti a fini medici speciali è strettamente necessario per assicurare la sicurezza alimentare del paziente e garantire il mantenimento del contenuto di nutrienti essenziali per tutto il «ciclo di vita» del prodotto;
    l'imballaggio in plastica degli AFMS consente inoltre un utilizzo sicuro e semplice per i pazienti, specialmente quelli più anziani, ed il rischio di dispersione nell'ambiente è molto basso, visto che l'utilizzo è limitato all'ambiente sanitario;
    per gli AFMS possono valere quindi le medesime considerazioni che hanno spinto il legislatore ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta alcuni prodotti utilizzati in ambito sanitario,

impegna il Governo:

   ad esentare gli alimenti a fini medici speciali dall'ambito di applicazione dell'imposta di consumo sui manufatti in plastica monouso;
   a indicare in sede di implementazione dell'imposta, che gli alimenti a fini medici speciali ricadono nella categoria dei «preparati medicinali», i cui imballaggi sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.
9/2790-bis-AR/229Gadda.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca modifiche alla normativa vigente relativa all'imposta di consumo sui manufatti in plastica monouso (detti anche «MACSI») meglio nota come «plastic tax», di cui all'articolo 1, comma 634 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
    in particolare, l'entrata in vigore dell'imposta viene prorogata al 1o luglio 2021;
    ai sensi del suddetto articolo 1, comma 634 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i dispositivi medici ed «i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali»: una categoria di cui non è presente una definizione chiara nella normativa vigente, pur essendo chiaro l'intento del legislatore di non penalizzare con un'imposta quei prodotti che per diverse ragioni non possono fare a meno di un imballaggio in plastica vergine, come i medicinali per uso umano;
   considerato che:
    gli alimenti a fini medici speciali, noti anche come medical foods, sono utilizzati per la nutrizione dei pazienti che hanno un disturbo o una condizione medica che influisce negativamente sulla loro capacità di fare ricorso ai «normali» alimenti: ad esempio i pazienti oncologici che hanno subito l'asportazione dello stomaco;
    questi alimenti sono utilizzati sotto controllo medico e consumati negli ambienti sanitari, negli ospedali, nelle case di cura e al domicilio del paziente e sottoposti ad un regime giuridico speciale rispetto ai comuni alimenti: ad essi è dedicato il Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015 che ne disciplina numerosi aspetti, come l'immissione in commercio e la composizione e smaltimento;
    l'imballaggio in plastica vergine per gli alimenti a fini medici speciali è strettamente necessario per assicurare la sicurezza alimentare del paziente e garantire il mantenimento del contenuto di nutrienti essenziali per tutto il «ciclo di vita» del prodotto;
    l'imballaggio in plastica degli AFMS consente inoltre un utilizzo sicuro e semplice per i pazienti, specialmente quelli più anziani, ed il rischio di dispersione nell'ambiente è molto basso, visto che l'utilizzo è limitato all'ambiente sanitario;
    per gli AFMS possono valere quindi le medesime considerazioni che hanno spinto il legislatore ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta alcuni prodotti utilizzati in ambito sanitario,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

   esentare gli alimenti a fini medici speciali dall'ambito di applicazione dell'imposta di consumo sui manufatti in plastica monouso;
   indicare in sede di implementazione dell'imposta, che gli alimenti a fini medici speciali ricadono nella categoria dei «preparati medicinali», i cui imballaggi sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.
9/2790-bis-AR/229. (Testo modificato nel corso della seduta) Gadda.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di bilancio per il 2021 prevede che i lavoratori altamente qualificati rientrati in Italia prima del 2020 e già iscritti all'AIRE, versando un contributo del 10 per cento o del 5 per cento del reddito imponibile a seconda del numero di figli, non vengano più esclusi dalle misure di incentivo al radicamento permanente entrate in vigore il 1o gennaio 2020, ex decreto-legge n. 34 del 2019;
    tale situazione li ha penalizzati in modo sproporzionato rispetto alle misure più vantaggiose rese accessibili dal 2020. Una condizione che se rimasta senza modifiche avrebbe penalizzato notevolmente con la citata disparità fiscale i connazionali rientrati, e avrebbe potuto portare molti di loro a espatriare nuovamente, causando una nuova perdita di capitale umano d'eccellenza e paradossalmente anche gettito fiscale, in un momento in cui l'Italia ha estremo bisogno di entrambi;
    la novella normativa parrebbe però escludere i soggetti – ricercatori e docenti universitari – che sono stati residenti all'estero in maniera non occasionale e che hanno già goduto degli incentivi ex decreto-legge n. 78 del 2010,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, mediante prossimi provvedimenti e compatibilmente con le risorse disponibili, di estendere la misura in premessa al fine di garantirne un ampliamento che contemperi tutti i docenti, ricercatori, lavoratori rimpatriati e per coloro che hanno deciso di scommettere nuovamente sull'Italia.
9/2790-bis-AR/230Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» si interviene in materia di indennizzi ad attività commerciali;
    l'articolo 1, commi 283 e 284, della legge n. 145 del 2018 ha reso strutturale l'indennizzo per cessazione attività commercianti di cui al decreto legislativo n. 205 del 2007;
    una circolare restrittiva dell'Inps, la n. 77 del 24 maggio 2019, ha incluso – del tutto arbitrariamente rispetto alla volontà del legislatore, a parere degli interroganti – tra i requisiti per accedere al beneficio, la cessazione dell'attività dopo il 1o gennaio 2019, di fatto creando una platea di lavoratori cosiddetti «esodati dei commercio», ovvero tutti coloro che avevano dovuto chiudere la propria attività commerciale tra il 2017 ed il 2018, nonostante gli stessi avessero contribuito al versamento della maggiorazione dello 0,09 per cento dell'aliquota contributiva;
    con il cosiddetto «decreto crisi aziendali» l'attuale Governo ha riparato a tale situazione; l'articolo 11-ter del decreto- legge n. 101 del 2019, convertito in legge n. 128 del 2019, ha esteso l'ambito di applicazione anche ai soggetti che hanno cessato definitivamente l'attività commerciale nel 2017 e nel 2018;
    con circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, l'Inps fornisce indicazioni, chiarendo che a partire dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della citata legge n. 128 del 2019, possono presentare domanda di indennizzo, ai sensi della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni e integrazioni, anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale dal 1o gennaio 2017 purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1995 e rinviando, per quanto riguarda requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità, alle istruzioni già fornite con la circolare n. 77 del 2019;
    il bonus commercianti, è una prestazione economica, cui tutti coloro che esercitano l'attività commerciale contribuiscono con il versamento di una maggiorazione, finalizzata ad accompagnare fino alla pensione di vecchiaia coloro che lasciano definitivamente l'attività,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di inserire, nel prossimo provvedimento utile, anche coloro che avevano cessato l'attività tra il 2009 ed il 2016 ma che hanno maturato i requisiti negli anni 2017 e 2018, al fine di non escludere un'ampia platea di lavoratori, che ora più che mai si trovano a sopportare le conseguenze della crisi economica deflagrata durante la pandemia da COVID-19.
9/2790-bis-AR/231Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» si interviene in materia di requisiti di anzianità ai fini pensionistici;
    le Casse private dei professionisti sono caratterizzate da un quadro normativo di riferimento molto complesso e in continua evoluzione. La privatizzazione effettuata con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successivamente la normazione contenuta nel decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 hanno dovuto sopportare un processo legislativo di lenta ma costante ripubblicizzazione in considerazione della finalità di rilievo nazionale e comunitario perseguita dalle Casse di previdenza;
    le Casse anche se privatizzate continuano a perseguire una finalità di pubblico interesse e costituiscono un elemento fondamentale del sistema previdenziale obbligatorio sul quale lo Stato continua ad esercitare la vigilanza. Agli stessi Enti, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali;
    le Casse pur svolgendo una funzione pubblica, hanno personalità giuridica di diritto privato e conseguentemente una gestione di natura privatistica. Esse, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile. Il quadro normativo che si è delineato negli ultimi anni ha però sensibilmente ridotto l'autonomia gestionale: la qualificazione come organismo di diritto pubblico e la classificazione come amministrazione pubblica dal punto di vista della finanza pubblica, a seguito dell'introduzione del SEC 95, hanno portato ad introdurre diversi vincoli anche di natura gestionale;
    tali previsioni si sono rivelate non coerenti con il principio di carattere generale in base al quale tutti i redditi prodotti devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, per cui l'INPS, nell'ambito di una vasta operazione finalizzata a contrastare l'evasione ed elusione contributiva, ha ritenuto di contestare in tali ipotesi il mancato versamento della contribuzione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che i liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della citata legge n. 335 del 1995, non possano essere iscritti presso la gestione separata dell'Inps, con riferimento ai redditi percepiti a seguito dell'esercizio dell'attività prevista dal rispettivo albo professionale.
9/2790-bis-AR/232Giaccone, Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» si interviene in materia di requisiti di anzianità ai fini pensionistici;
    le Casse private dei professionisti sono caratterizzate da un quadro normativo di riferimento molto complesso e in continua evoluzione. La privatizzazione effettuata con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successivamente la normazione contenuta nel decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 hanno dovuto sopportare un processo legislativo di lenta ma costante ripubblicizzazione in considerazione della finalità di rilievo nazionale e comunitario perseguita dalle Casse di previdenza;
    le Casse anche se privatizzate continuano a perseguire una finalità di pubblico interesse e costituiscono un elemento fondamentale del sistema previdenziale obbligatorio sul quale lo Stato continua ad esercitare la vigilanza. Agli stessi Enti, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali;
    le Casse pur svolgendo una funzione pubblica, hanno personalità giuridica di diritto privato e conseguentemente una gestione di natura privatistica. Esse, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile. Il quadro normativo che si è delineato negli ultimi anni ha però sensibilmente ridotto l'autonomia gestionale: la qualificazione come organismo di diritto pubblico e la classificazione come amministrazione pubblica dal punto di vista della finanza pubblica, a seguito dell'introduzione del SEC 95, hanno portato ad introdurre diversi vincoli anche di natura gestionale;
    tali previsioni si sono rivelate non coerenti con il principio di carattere generale in base al quale tutti i redditi prodotti devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, per cui l'INPS, nell'ambito di una vasta operazione finalizzata a contrastare l'evasione ed elusione contributiva, ha ritenuto di contestare in tali ipotesi il mancato versamento della contribuzione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che i liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della citata legge n. 335 del 1995, non possano essere iscritti presso la gestione separata dell'Inps, con riferimento ai redditi percepiti a seguito dell'esercizio dell'attività prevista dal rispettivo albo professionale.
9/2790-bis-AR/232. (Testo modificato nel corso della seduta) Giaccone, Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il titolo VI del provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di risorse in favore di lavoro, famiglia e politiche sociali;
    sono moltissimi gli anziani che, per varie ragioni, sono costretti a vivere in casa da soli, molto spesso anche lontano da figli, nipoti e altri parenti;
    in questi casi, non è sempre facile garantire la sicurezza delle, persone anziane in casa ed è pertanto normale avere delle preoccupazioni e nutrire sempre il timore che, se dovesse succedere loro qualcosa, non saprebbero come chiedere aiuto;
    proprio per far fronte a questa importante necessità di costante assistenza delle persone anziane sono nati alcuni dispositivi elettronici chiamati comunemente di telesoccorso,

impegna il Governo

a prevedere specifiche agevolazioni fiscali, anche sotto forma di detrazioni dall'imposta lorda, a coloro che acquistano oppure installino sistemi di telesoccorso domestico, ivi comprese le apparecchiature telefoniche fisse volte a rafforzare il controllo delle persone anziane che purtroppo si trovano a vivere da sole.
9/2790-bis-AR/233Tiramani, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame dei disegno di legge recante disposizioni in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
    il titolo IV del presente provvedimento contiene ulteriori disposizioni in materia di semplificazioni fiscali ed entrate;
    i frontalieri, rappresentano una categoria di attenzione, in considerazione soprattutto della loro peculiare posizione geografica;
    i lavoratori frontalieri e i pensionati frontalieri i cui redditi di percezione sono soggetti a tassazione italiana necessitano di un approfondimento normativo specifico; all'uopo, giova ricordare che causa Covid mancano ancora i decreti attuativi per i lavoratori frontalieri che si trovano in una situazione economica sempre più precaria. Anche sul lavoro agile, c’è necessità di risposte ancora più concrete sul riconoscimento della possibilità di lavorare in smart working per i lavoratori frontalieri, con una discriminazione inaccettabile;
    nel corso dei vari provvedimenti emergenziali, è stata ripetutamente proposta l'iniziativa di prevedere particolari agevolazioni fiscali per le suddette categorie,

impegna il Governo

a prevedere uno specifico bonus per i pensionati frontalieri, ancorché i lavoratori frontalieri attivi e soprattutto a basso reddito, così da agevolarli e supportarli soprattutto in questo momento di difficoltà economica.
9/2790-bis-AR/234Di Muro, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame dei disegno di legge recante disposizioni in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
    il titolo IV del presente provvedimento contiene ulteriori disposizioni in materia di semplificazioni fiscali ed entrate;
    i frontalieri, rappresentano una categoria di attenzione, in considerazione soprattutto della loro peculiare posizione geografica;
    i lavoratori frontalieri e i pensionati frontalieri i cui redditi di percezione sono soggetti a tassazione italiana necessitano di un approfondimento normativo specifico; all'uopo, giova ricordare che causa Covid mancano ancora i decreti attuativi per i lavoratori frontalieri che si trovano in una situazione economica sempre più precaria. Anche sul lavoro agile, c’è necessità di risposte ancora più concrete sul riconoscimento della possibilità di lavorare in smart working per i lavoratori frontalieri, con una discriminazione inaccettabile;
    nel corso dei vari provvedimenti emergenziali, è stata ripetutamente proposta l'iniziativa di prevedere particolari agevolazioni fiscali per le suddette categorie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere uno specifico bonus per i pensionati frontalieri, ancorché i lavoratori frontalieri attivi e soprattutto a basso reddito, così da agevolarli e supportarli soprattutto in questo momento di difficoltà economica.
9/2790-bis-AR/234. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Muro, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
    il titolo IV del presente provvedimento contiene ulteriori disposizioni in materia di semplificazioni fiscali ed entrate;
    a normativa vigente in materia, i fabbricati civili che possono usufruire dell'Iva a 10 per cento sono quelli a prevalente destinazione abitativa ovvero quelli che hanno più del 50 per cento della superficie adibita ad uso privato;
    già il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia ha fornito l'interpretazione autentica dell'applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999, che prevede l'applicazione dell'aliquota Iva del 10 per cento alle prestazioni relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, cioè manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, escludendo di fatto gli edifici pubblici;
    ad oggi, rimane quindi il paradosso dell'applicazione dell'aliquota ordinaria per i lavori di realizzazione, recupero e risanamento conservativo di edifici pubblici, con ingenti aggravi per le casse comunali;
    è ormai condivisa l'urgenza di sia nel privato che nel pubblico di effettuare lavori per l'efficientamento energetico degli edifici, nonché la ristrutturazione e adeguamento a standard antisismici,

impegna il Governo

per il quinquennio 2020-2025, in considerazione soprattutto della grave situazione di crisi economica, a prevedere che tutte le opere di realizzazione, recupero, ovvero di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di opere pubbliche, siano assoggettate all'aliquota agevolata di cui alla Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nn. 127-quinquies) e 127-septies).
9/2790-bis-AR/235Potenti, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    ogni anno si verificano in Italia oltre 1.000 eventi negativamente impattanti per l'ambiente legati ai soli incidenti stradali che coinvolgono l'autotrasporto delle merci e che l'incidentalità correlata al trasporto, alla movimentazione e alla detenzione di merci e sostanze pericolose può avere effetti nefasti in termini di inquinamento ambientale, compromettendo la salute dell'ecosistema;
    in caso di incidente e di intervento non tempestivo la contaminazione oltre a interessare la zona situata nelle immediate vicinanze dell'evento, può estendersi alle zone limitrofe, cagionando danni secondari che amplificano le conseguenze dell'incidente e generano un maggior costo sociale;
    nel caso dei soli incidenti stradali la stima del costo sociale derivante dai connessi impatti ambientali è quantificabile in 1,6 miliardi di euro annui, al netto della mancata gestione degli eventi ambientali stessi, considerando che il danno graduale conseguente alla mancata gestione del danno improvviso primario e secondario amplifica di almeno 10 volte le conseguenze del danno improvviso, il costo sociale degli eventi ambientali generati dal trasporto delle merci si può stimare dunque in misura pari a 16 miliardi di euro;
    il 90 per cento degli incidenti connessi al solo trasporto merci determina un danno ambientale di lieve-media entità che se gestito tempestivamente consentirebbe un risparmio in termini economici e soprattutto ambientali, un beneficio che diventa ancora più significativo in caso di danni di rilevante entità spesso determinati dal trasporto di merci pericolose;
   considerato che:
    le prescrizioni previste dalla disciplina europea, nazionale e regionale, sono ispirate al principio generale «chi inquina paga» secondo cui il danno ambientale generato deve essere ripristinato, ai sensi dell'articolo 174, ex articolo 130/R del Trattato CE, imponendo al soggetto che determina o cagiona un rischio di inquinamento di sostenere i costi di prevenzione e ripristino;
    tali costi gravano in capo agli operatori dell'autotrasporto, che hanno ricoperto un ruolo centrale nella fase emergenziale e che possono svolgere un ruolo altrettanto cruciale per il rilancio economico in chiave green;
    il ricorso a servizi specialistici per la corretta e tempestiva gestione delle emergenze ambientali (cosiddetto servizio di pronto intervento ambientale) consentirebbe agli operatori del settore una corretta gestione dell'evento, in linea con le prescrizioni di cui agli articoli 242 e 304 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 52 – Codice ambientale, prevenendo la commissione di ecoreati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, per l'anno 2021, il riconoscimento di un contributo alle imprese del settore dell'autotrasporto di merci pericolose, per i veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, finalizzato all'attivazione di servizi innovativi di pronto intervento ambientale, erogati da soggetti specializzati iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali e indipendenti da rapporti diretti o societari con imprese assicurative.
9/2790-bis-AR/236Bruno Bossio, Andrea Romano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza COVID-19 ha travolto i settori legati alla cultura, un settore più esposto di altri in quanto caratterizzato da imprese labour intensive altamente qualificato e in alcuni casi con quote di lavoro intermittente, con programmazioni rigide di medio lungo periodo e fortemente dipendente anche dai flussi turistici;
    le imprese culturali che operano nei luoghi della cultura danno attualmente lavoro a circa 70.000 persone in Italia, molte delle quali stanno attualmente usufruendo della cassa integrazione;
    non è, infatti, pensabile che il settore culturale possa riprendere le proprie attività così come erano prima dell'inizio della pandemia. Occorrerà ripensare in profondità larga parte dell'offerta e per farlo le imprese hanno bisogno delle competenze dei propri lavoratori, pur non avendo fatturati che consentono la sostenibilità delle imprese stesse;
    intervenire rilanciando le imprese del settore, servirà a riacquistare la sostenibilità non appena i flussi turistici torneranno a crescere, avendo nel frattempo sviluppato un'adeguata offerta per l'epoca post-Covid;
    la valorizzazione del patrimonio culturale e delle sue manifestazioni rappresenta una parte rilevante lungo la filiera culturale che va inclusa a pieno titolo nella definizione di «settore creativo»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare, nel primo provvedimento utile, ulteriori iniziative di rilancio dell'economia culturale e della creatività, al fine di sostenere, anche con progetti di sistema e di ristori per i lavoratori, uno dei settori maggiormente colpito dalla pandemia.
9/2790-bis-AR/237Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Ciampi, Prestipino, Lattanzio, Orfini, Rossi, Nitti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene misure in materia di sostegni al sistema aeroportuale nonché in materia di turismo;
    l'associazione degli aeroporti italiani (Assoaeroporti) ha pubblicato in questi giorni i dati di traffico aeroportuale del mese di novembre 2020 e del periodo gennaio-novembre 2020 relativi ai 39 scali aeroportuali monitorati, evidenziando un –89,6 per cento rispetto allo stesso mese del 2019 e un –71,6 per cento sullo stesso periodo gennaio novembre del 2019. Prima del lockdown, deciso con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di novembre e dicembre, Assoaeroporti aveva stimato che il 2020 si sarebbe chiuso con 135 milioni di passeggeri in meno (-70 per cento) rispetto al 2019;
    l'Italia è un Paese a forte vocazione turistica grazie a risorse come l'arte, la cultura, il paesaggio o l'enogastronomia. La presenza di una rete di scali aeroportuali efficiente rappresenta una condizione essenziale per la mobilità degli utenti e lo sviluppo economico del Paese;
    a livello nazionale, il settore aeroportuale valeva, prima della pandemia, il 3,6 per cento del PIL. L'impatto diretto era di 18 miliardi, mentre quello indiretto arrivava a 53 miliardi di euro;
    ogni passeggero in media genera un indotto diretto di 85 euro e uno, indiretto, di ben 400 (tra pernottamenti, pasti, attività di intrattenimento e spostamenti). Ogni investimento realizzato nel trasporto aereo in Italia ha un effetto moltiplicatore pari a 1/7 sull'economia del Paese;
    recenti studi di società internazionali di consulenza come Mc Kinsey e Steer Davies Gleave hanno dimostrato che la pandemia sta modificando in maniera significativa l'utenza aerea. Si evidenzia un calo di passeggeri business destinato a diventare strutturale, di conseguenza diventa importante il mercato di chi vola nel tempo libero, per turismo o per motivi familiari;
    nelle aree meridionali il ritardo infrastrutturale genera una riduzione dei flussi turistici nonostante le enormi potenzialità territoriali, anche legate ad una maggiore ampiezza della stagione turistica. In tali condizioni l'aereo resta fondamentale per intercettare importanti segmenti di mercato. Nel 2020 la Puglia ha ottenuto buoni risultati turistici, grazie a campagne mirate che hanno puntato sugli scali aeroportuali. In Puglia i turisti sono diminuiti di meno rispetto ai programmi pre-Covid perché sono stati favoriti i piccoli scali;
    secondo i citati studi, i turisti prediligono le compagnie low cost perché offrono voli diretti fra città anche non grandi senza passare dagli hub, perni della rete delle compagnie «tradizionali»;
    l'ipotesi di sviluppo prospettata nei progetti del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che connette turismo internazionale – grandi aeroporti e – alta velocità (AV) è pienamente condivisibile, ma a condizione che il treno veloce raggiunga le aree per le quali è possibile prefigurare uno sviluppo turistico importante. In attesa dell'arrivo dell'AV, se si vuole sviluppare il turismo in tali aree, ivi compresi i borghi delle aree interne, i piccoli aeroporti possono offrire una soluzione;
    la Conferenza delle Regioni nei documento approvato il 29 gennaio 2020 sul disegno di legge di delega per il riordino dei trasporto aero, in corso di esame al Senato, ha richiesto la definizione di una disciplina semplificata per i piccoli aeroporti, finalizzata a consentire una certa flessibilità rispetto a presidi e servizi, in modo che questi possano essere modulati sulla base delle effettive esigenze;
    l'Autorità di regolazione dei trasporti, il 16 luglio ha pubblicato i nuovi modelli di tariffe aeroportuali in vigore dal 1o luglio 2021, che hanno effetti problematici per gli scali con politiche commerciali attrattive per nuovi vettori, come quelli periferici,

impegna il Governo

ad adottare misure di maggiore flessibilità in termini di tariffe, servizi e accesso di nuovi vettori, in favore degli aeroporti situati in aree, in particolare del SUD del Paese, non ancora raggiunte da una adeguata infrastrutturazione ferroviaria e stradale, consentendo agli stessi di sviluppare specifiche potenzialità attrattive dei vettori aerei, in considerazione della necessità di rilanciare il turismo, quale volano fondamentale per il rilancio delle economie locali.
9/2790-bis-AR/238Elvira Savino, Torromino.


   La Camera,
   premesso che:
    in materia di giustizia, ancora una volta non sarà possibile dare efficienza e ricevere le giuste risorse; le misure contenute nel provvedimento in esame sono quasi inesistenti e del tutto insufficienti per colmare le lacune negli organici del personale e per rivedere gli ordinamenti professionali.
    l'articolo 26 (Interventi straordinari per il potenziamento infrastrutturale delle articolazioni penitenziarie del Ministero della giustizia) prevede una specifica autorizzazione di spesa per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari, Più nel dettaglio l'articolo, al fine di garantire la realizzazione di interventi straordinari per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari, stanzia alcune risorse economiche;
    il «sistema carcere» sta rivelando, ancor più ora che l'emergenza pandemica lo ha investito in pieno, tutte le sue criticità. L'aumento esponenziale del numero dei contagi tra la popolazione carceraria e gli operatori penitenziari costituisce il dato più visibile dell'incapacità di contenere e reagire alla diffusione del virus all'interno degli istituti penitenziari;
    è stata superata già di molto la soglia dei mille contagi da COVID-19 nelle carceri. Per arginare il pericolo di nuovi focolai nelle carceri, con il decreto del 9 marzo il Governo ha deciso di sospendere le visite dei parenti dei carcerati proprio con l'obiettivo di limitare la diffusione del virus. Meno persone vanno e vengono dai penitenziari meno sono le possibilità che il virus entri negli istituti, ma a farne le spese in questo modo è la socialità dei detenuti, e quindi il loro benessere psicologico e fisico. Proprio a seguito della decisione del governo lo scorso marzo, durante la prima ondata di contagi, in alcune carceri italiane ci sono state violente proteste che hanno portato alla morte di 13 detenuti;
    sempre per prevenire il contagio nelle carceri si sono prese delle altre precauzioni: i nuovi detenuti vengono isolati fino al doppio tampone negativo e solo a quel punto trasferiti in cella con gli altri. Nel caso di positività scatterebbe l'isolamento e il tampone di chiunque sia venuto a contatto col positivo, ma questo avviene solo in teoria, sia perché il tracciamento è particolarmente, sia per semplice scarsità di tamponi. Nonostante i nuovi carcerati stiano in isolamento preventivo, il pericolo che le carceri siano un luogo di contagio rimane. Il problema riguarda soprattutto gli spazi e il distanziamento;
    la legge di bilancio, al nostro esame, avrebbe dovuto essere l'occasione persa per stanziamenti mirati ad evitare le scarcerazioni facili e per risolvere o attutire il problema del contagio nelle carceri sia per i detenuti che per tutti coloro che all'interno vi lavorano,

impegna il Governo

per contrastare efficacemente la diffusione del Covid nelle carceri, a valutare gli effetti applicativi della norma in premessa e, nel primo provvedimento utile, stanziare ulteriori risorse finalizzate alla costruzione di strutture provvisorie finalizzate all'isolamento e alla quarantena conseguenti all'emergenza Covid.
9/2790-bis-AR/239Paolini, Turri, Potenti.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma di cui all'articolo 26 della legge di bilancio (Interventi per il finanziamento infrastrutturale delle articolazioni penitenziarie).
9/2790-bis-AR/239. (Testo modificato nel corso della seduta) Paolini, Turri, Potenti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 120 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi; il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, ha introdotto l'obbligo di controllo radiometrico su materiali o prodotti semilavorati metallici in importazione;
    l'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, ha rinnovato tale obbligo, adeguandolo alle disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom;
    il comma 3 del citato articolo 72 demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico (adottato di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali) la definizione delle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e, in particolare, dell'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo in importazione oggetto della sorveglianza;
    il comma 4 del citato articolo 72 stabilisce che nelle more dell'approvazione del predetto decreto interministeriale e non oltre il 15 dicembre 2020, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 100, ed il relativo Allegato 1 relativo ai prodotti sottoposti a sorveglianza radiometrica; oltre tale termine, gli obblighi di sorveglianza radiometrica si applicano sui prodotti in importazione riportati nell'Allegato XIX al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
    il termine del 15 dicembre è decorso senza che il citato decreto interministeriale fosse approvato, con la conseguenza che l'obbligo di controllo radiometrico vige ora sui prodotti in importazione riportati nell'Allegato XIX al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
    il citato Allegato XIX annovera un numero abnorme di prodotti rendendo di fatto impossibile la consegna di ogni tipologia di bene che includa parti metalliche (ad esempio: le viti presenti nei mobili da montare, le fibbie e bottoni nei vestiti);
    una disciplina così restrittiva è un unicum in tutta l'Unione europea, con la conseguente paralisi totale dei porti e aeroporti in una fase economica e sociale già così compromessa come quella attuale,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento legislativo utile, ogni azione volta a mantenere in vigore l'elenco dei prodotti metallici sottoposti a controlli radiometrici di cui al decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 100, nelle more della definizione di un nuovo elenco pienamente conforme alle disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, onde evitare di paralizzare l'attività di sdoganamento dei porti e aeroporti italiani.
9/2790-bis-AR/240Rixi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 128-bis del disegno di legge in esame reca misure a sostegno del settore aeroportuale; in particolare, il comma 2, lettera b), del citato articolo 128-bis riserva una quota (50 milioni di euro per l'anno 2021) delle risorse ivi stanziate alla compensazione dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra (cosiddetto handling) in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile;
    dal maggio 2017 la compagnia aerea Alitalia ha attivato la procedura di amministrazione straordinaria e per assicurare la continuità del servizio da essa svolto sono stati erogati diversi prestiti-ponte da parte dello Stato, per un ammontare complessivo di 1,3 miliardi di euro;
    l'ultimo prestito-ponte è quello di 400 milioni di euro concesso con il decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, finalizzato tra l'altro al completamento del piano di riorganizzazione e dismissione dei complessi aziendali;
    l'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 137 del 2019 ha stabilito che le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura aziendale dovrebbe comunque tenere conto dei livelli occupazionali e dell'unità operativa dei complessi aziendali, così da prevenire licenziamenti di massa, con la conseguente perdita di professionalità formatesi nel tempo, e un indebito «spezzatino» delle diversi componenti aziendali (aviation e handling);
    l'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto «decreto Cura Italia») ha stanziato 3 miliardi di euro per la nazionalizzazione di Alitalia, mediante la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze; nell'ottobre 2020 è stato adottato tale decreto, che ha dato vita alla nuova società denominata ITA (Italia Trasporto Aereo);
    nei mesi scorsi, con la ripresa – seppur timida – dei traffici aerei dopo la prima fase della pandemia COVID-19, e alla luce del nuovo piano industriale la compagnia aerea Alitalia ha cominciato progressivamente a gestire in proprio tutte o alcune delle attività di assistenza a terra (cosiddetto handling), a scapito dei lavoratori delle società esterne da sempre fornitrici di tali servizi per tutte le compagnie aeree nei diversi scali italiani;
    l'annunciato piano industriale della nuova compagnia aerea interamente pubblica prevede una sensibile riduzione delle frequenze operate su alcuni scali nazionali (come, ad esempio, quello di Torino), rispetto a quelle storicamente effettuate da Alitalia; tale riduzione si riverbera sulle società di handling e in particolare sui lavoratori delle stesse società, che potrebbero operare significative riduzioni in termini di forza lavoro occupata e di livelli retributivi;
   considerato che l’handling è un servizio pubblico essenziale soggetto alle disposizioni della legge n. 146 del 1990, strettamente legato al trasporto aereo erogato dalle Compagnie aree; come tutto il settore del trasporto aereo, anche le imprese che erogano servizi di handling aeroportuale sono state fortemente colpite dalla crisi economica conseguente all'epidemia da COVID-19, e le risorse allo scopo destinate dal disegno di legge in esame potrebbero non essere sufficienti ad assicurare il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, anche alla luce della riduzione delle frequenze che ha in programma la costituenda compagnia pubblica ITA,

impegna il Governo

ad attivare ogni misura necessaria alla tutela dei lavoratori impiegati nell'attività di assistenza a terra negli aeroporti, anche mediante la prestazione di specifiche garanzie nell'ambito del piano industriale della nuova compagnia aerea interamente pubblicata denominata ITA (Italia Trasporto Aereo).
9/2790-bis-AR/241Maccanti, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 128-bis del disegno di legge in esame reca misure a sostegno del settore aeroportuale; in particolare, il comma 2, lettera b), del citato articolo 128-bis riserva una quota (50 milioni di euro per l'anno 2021) delle risorse ivi stanziate alla compensazione dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra (cosiddetto handling) in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile;
    dal maggio 2017 la compagnia aerea Alitalia ha attivato la procedura di amministrazione straordinaria e per assicurare la continuità del servizio da essa svolto sono stati erogati diversi prestiti-ponte da parte dello Stato, per un ammontare complessivo di 1,3 miliardi di euro;
    l'ultimo prestito-ponte è quello di 400 milioni di euro concesso con il decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, finalizzato tra l'altro al completamento del piano di riorganizzazione e dismissione dei complessi aziendali;
    l'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 137 del 2019 ha stabilito che le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura aziendale dovrebbe comunque tenere conto dei livelli occupazionali e dell'unità operativa dei complessi aziendali, così da prevenire licenziamenti di massa, con la conseguente perdita di professionalità formatesi nel tempo, e un indebito «spezzatino» delle diversi componenti aziendali (aviation e handling);
    l'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto «decreto Cura Italia») ha stanziato 3 miliardi di euro per la nazionalizzazione di Alitalia, mediante la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze; nell'ottobre 2020 è stato adottato tale decreto, che ha dato vita alla nuova società denominata ITA (Italia Trasporto Aereo);
    nei mesi scorsi, con la ripresa – seppur timida – dei traffici aerei dopo la prima fase della pandemia COVID-19, e alla luce del nuovo piano industriale la compagnia aerea Alitalia ha cominciato progressivamente a gestire in proprio tutte o alcune delle attività di assistenza a terra (cosiddetto handling), a scapito dei lavoratori delle società esterne da sempre fornitrici di tali servizi per tutte le compagnie aeree nei diversi scali italiani;
    l'annunciato piano industriale della nuova compagnia aerea interamente pubblica prevede una sensibile riduzione delle frequenze operate su alcuni scali nazionali (come, ad esempio, quello di Torino), rispetto a quelle storicamente effettuate da Alitalia; tale riduzione si riverbera sulle società di handling e in particolare sui lavoratori delle stesse società, che potrebbero operare significative riduzioni in termini di forza lavoro occupata e di livelli retributivi;
   considerato che l’handling è un servizio pubblico essenziale soggetto alle disposizioni della legge n. 146 del 1990, strettamente legato al trasporto aereo erogato dalle Compagnie aree; come tutto il settore del trasporto aereo, anche le imprese che erogano servizi di handling aeroportuale sono state fortemente colpite dalla crisi economica conseguente all'epidemia da COVID-19, e le risorse allo scopo destinate dal disegno di legge in esame potrebbero non essere sufficienti ad assicurare il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, anche alla luce della riduzione delle frequenze che ha in programma la costituenda compagnia pubblica ITA,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivare ogni misura necessaria alla tutela dei lavoratori.
9/2790-bis-AR/241. (Testo modificato nel corso della seduta) Maccanti, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    in merito all'applicazione della normativa in materia di ecobonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020, si sono riscontrate difficoltà di natura interpretativa in merito alle unità immobiliari come le villette unifamiliari o a schiera;
    Il comma 66 dell'articolo 1 del presente provvedimento reca modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020 in materia di ecobonus;
    alla lettera b) del suddetto comma si fornisce una definizione di unità immobiliare funzionalmente indipendente, prevedendo che rientra in questa categoria l'unità immobiliare che sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti: quali impianti per approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica e impianti per il gas,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire ulteriormente la definizione di unità immobiliare funzionalmente indipendente specificando che in tale categoria rientrano anche le unità immobiliari unifamiliari o a schiera.
9/2790-bis-AR/242Napoli, Ruffino.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame prospetta una manovra economica espansiva, diretta a sostenere lo sviluppo e l'occupazione, nonché ad avviare un modello di crescita volto a conseguire gli obiettivi programmati nella Nota di aggiornamento al documento di finanza pubblica, evitando aggravi e/o costi inutili per il funzionamento degli organi dello Stato, a tutti i suoi livelli;
    l'emendamento 117.016 – risarcimento economico degli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato, così come riformulato ed approvato in commissione V bilancio prevede l'introduzione nel codice penale dell'articolo 177-bis – «Rimborso spese legali per gli imputati con sentenza penale divenuta irrevocabile»;
    detto articolo statuisce che «Nel processo penale, all'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto un rimborso delle spese legali nel limite massimo di importo pari a 10.500 euro»;
    la totalità dei procedimenti penali a carico dei rivenditori di infiorescenze di Canapa Light priva di efficacia drogante (contenuto di THC <0,5 per cento), secondo quanto disposto dalla Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite penali n. 30475 del 30 maggio 2019, si sono conclusi con l'assoluzione piena degli indagati, come da report di un'associazione del settore;
    all'evidente sovraccarico di lavoro degli uffici penali indotto dagli inutili procedimenti intrapresi al termine dell'usuale attività di controllo delle forze dell'ordine relativamente a tale settore commerciale, la recente normativa contenuta nel dettato dell'emendamento Costa, andrà inevitabilmente un notevole aggravio di spesa già allo stato attuale certo e determinabile e che si sostanzia nel costo dei rimborsi delle spese legali sostenute dagli indagati, successivamente assolti stante la vendita di prodotti privi di efficacia drogante,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emendare il decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 specificando al proprio interno il valore scientifico della soglia limite di efficacia drogante individuata dalla bibliografia nel limite dello 0,5 per cento di Tetraidrocannabinolo, così come peraltro esplicitato da un Parere scientifico rilasciato dal Dipartimento di Chimica dell'Università di Roma La Sapienza in data 30 ottobre 2020, al di sotto della quale non si debba procedere all'applicazione della legge penale, evitando così gravosissimi costi di rimborso, delle spese legali ingiustamente sostenute dagli indagati, successivamente assolti.
9/2790-bis-AR/243Trano.


   La Camera,
   premesso che:
    i dati relativi alle immatricolazioni nelle università statali italiane dimostrano che si iscrivono a corsi di laurea universitari più le studentesse dei loro colleghi maschi e che si laureano più donne che uomini raggiungendo anche livelli di preparazione migliori;
    le studentesse iscritte alle facoltà scientifiche rappresentano poco più di un terzo degli iscritti e questo nonostante le professioni scientifiche garantiscano maggiori sbocchi professionali, con un livello di disoccupazione inferiore al 2 per cento, e maggiori guadagni;
    nel rapporto Cracking the code: Girl's and women's education in Science, technology, engineering and mathematics (STEM) pubblicato dall'UNESCO nel 2017 si evidenzia come la scarsa presenza delle donne nell'ambito delle STEM costituisca un freno allo sviluppo e al progresso generale e quindi un'occasione persa per la società intesa nella sua interezza;
    a tal fine un maggiore accesso delle ragazze e delle donne all'istruzione e una maggiore uguaglianza sono obiettivi fondamentali dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2015;
    tra gli obiettivi anticipati dal Governo al Parlamento nelle Linee Guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Next Generation Italia) si legge che «In tema di formazione, un'attenzione particolare sarà posta alla promozione delle materie STEM e delle materie finanziarie per le bambine e le ragazze, al fine di abbattere alcuni stereotipi di genere, promuovendo l'accesso a carriere maggiormente qualificate e remunerative in linea con la transizione digitale e green»;
    l'articolo 17 del provvedimento all'esame, che istituisce il Fondo per l'impresa femminile, prevede che una parte dello stesso possa essere destinata ad «iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio STEM»;
    l'articolo 89 incrementa il rifinanziamento del fondo delle Università al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale;
    appare evidente la necessità di predisporre e attuare ulteriori azioni positive e concrete e di sostenere con atti tangibili la possibilità di accesso delle studentesse allo studio delle materie STEM e al conseguente accesso alle relative professioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare risorse finanziarie per finanziare l'esonero totale dalle tasse e dai contributi dovuti dalle studentesse che si iscrivono ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico nelle discipline della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) e che hanno frequentato percorsi di studio ad indirizzo scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di secondo grado e dimostrato una particolare attitudine nei confronti dello studio di materie scientifiche negli ultimi due anni precedenti all'esame di Stato, al fine di promuovere le iscrizioni delle studentesse a corsi di studio universitari inerenti alle materie scientifiche e il successivo accesso delle donne laureate alle carriere professionali nell'ambito delle discipline STEM.
9/2790-bis-AR/244Carfagna, Paolo Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    a fronte dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e ai relativi impegni economici-finanziari richiesti per la sua gestione, gli enti territoriali devono poter predisporre e approvare il bilancio di previsione al fine di assicurare l'erogazione dei servizi essenziali adeguati alle necessità dei territori, così come, in chiave di supporto alla ripresa economica, al fine di garantire la ripresa degli investimenti;
    permane la necessità di dare corretta applicazione del principio contabile n. 5 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
    gli effetti della pandemia sui bilanci degli enti locali si protrarranno inevitabilmente anche nel 2021,

impegna il Governo

a inserire una norma di principio per consentire agli enti territoriali di predisporre i bilanci di previsione 2021-2023 in continuità con un volume di risorse disponibile ordinario – e quindi facendo riferimento alla media delle entrate ricorrenti dei rendiconti del triennio 2017-2019 – ferma restando una gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso e nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese per l'esercizio 2021.
9/2790-bis-AR/245Pella.


   La Camera,
   premesso che:
    nel nostro Paese esiste da troppo tempo un gap a livello fiscale legato al circolo vizioso tra spesa pubblica e debito da cui non riusciamo a districarci;
    le tasse sono tante e troppo elevate con tutto quello che ciò comporta in termini di salari reali, di incentivi alle imprese e di competitività;
    se tutto questo era vero già al netto del Coronavirus, la situazione attuale risulta drammatica e senza immediate prospettive in senso positivo: la crisi economica prodotta dall'emergenza sanitaria in atto, ha determinato un'impennata di deficit e debito senza precedenti;
    gli imprenditori sono allo strenuo delle forze, gli esercizi commerciali di piccole dimensioni costretti a chiudere, molti dichiarano fallimento e a novembre sono già arrivati gli anticipi per il 2021;
    la flat tax fortemente voluta dal centrodestra e ormai definita «tassa piatta» vorrebbe introdurre un'aliquota unica al posto delle cinque aliquote Irpef e dei cinque scaglioni di reddito;
    la flat tax, così come concepita, permetterebbe la necessaria riduzione della pressione fiscale per le famiglie e le imprese, semplificando il sistema delle detrazioni e contrastando l'evasione fiscale;
    è indispensabile abbassare la soglia dei contributi che i lavoratori sono costretti a versare in un momento in cui i guadagni sono minimi se non inesistenti ed è necessario semplificare le procedure burocratiche che le aziende si trovano ad affrontare regolarmente;
    si sente forte la necessità che ciò avvenga nell'immediato per consentire una prima ripartenza economica del nostro Paese ormai al collasso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare fin da subito e almeno per i prossimi due anni (2021-2022) le necessarie misure di semplificazione prevedendo la flat tax al 10 per cento.
9/2790-bis-AR/246Vietina.


   La Camera,
   premesso che:
    l'incolumità dei conducenti e dei passeggeri di motocicli e ciclomotori, utenti della strada ritenuti vulnerabili in quanto più esposti al rischio rispetto ad altre tipologie di utenti, deriva soprattutto dalla mancanza di protezioni esterne, come l'abitacolo di un veicolo;
    secondo i dati statistici raccolti dall'Istat per l'anno 2019 gli utenti vulnerabili che circolano su ciclomotori e motocicli rappresentano nel complesso circa il 25 per cento dei morti sulle strade (786 su un totale di 3.173 morti);
    è necessario sollecitare i conducenti ed i passeggeri dei mezzi a due ruote all'uso degli strumenti di protezione di ultima generazione, quali i dispositivi di protezione individuale airbag, i cui costi, non proprio contenuti, ne disincentivano l'acquisto che potrebbe essere indubbiamente favorito dalla previsione di una detraibilità della spesa sostenuta;
    l'utilizzo di tale protezione, in caso di sinistro, ridurrebbe enormemente i rischi di lesioni gravi e/o gravissime, nonché di decesso dei motociclisti, il che si tradurrebbe inevitabilmente in un risparmio della spesa pubblica in termini di costi sociali, tra i quali rientrano quelli sanitari, le provvidenze economiche a sostegno della invalidità/inabilità, con innegabili benefiche ripercussioni sull'Intera comunità;
    i costi sociali degli incidenti stradali costituiscono una stima del danno economico subito dalla società a causa di tali eventi. Il danno economico non è rappresentato da una spesa diretta sostenuta dalla collettività, ma è la quantificazione economica degli oneri che, a diverso titolo, gravano sulla stessa a seguito delle conseguenze causate da un incidente stradale. Dai dati statistici emerge l'enorme incisività sociale dei costi sostenuti dalla collettività in conseguenza di un incidente con morti o feriti, costi che in generale sono quelli derivati dai danni al veicolo, dalle spese per il rilievo degli incidenti da parte delle forze di polizia e dei servizi di emergenza, dai costi legali e amministrativi di gestione, dai danni causati all'infrastruttura stradale e agli edifici. A questi si aggiunge la componente dei costi umani riferiti alle vittime di incidente stradale e derivati dalla perdita di produttività per la società, dalla perdita affettiva, dolore e sofferenza delle persone coinvolte e dei parenti delle vittime, dai costi delle cure mediche cui sono state sottoposte le vittime stesse;
    la diffusione e l'utilizzo degli airbag incentiverebbe i produttori dei medesimi dispositivi a ridurre i relativi prezzi di vendita, oltre ad investire su tali tecnologie,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, adeguate risorse affinché, a decorrere dall'anno 2021, dall'imposta lorda si detragga un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare massimo delle spese pari a euro 500, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale airbag, anche se integrati in capi di abbigliamento, ad attivazione meccanica, certificati secondo la normativa europea EN1621/4, o elettronica, certificati secondo la citata normativa europea nella sola parte applicabile ai dispositivi elettronici.
9/2790-bis-AR/247Romaniello, Angiola.


   La Camera,
   premesso che:
    l'incolumità dei conducenti e dei passeggeri di motocicli e ciclomotori, utenti della strada ritenuti vulnerabili in quanto più esposti al rischio rispetto ad altre tipologie di utenti, deriva soprattutto dalla mancanza di protezioni esterne, come l'abitacolo di un veicolo;
    secondo i dati statistici raccolti dall'Istat per l'anno 2019 gli utenti vulnerabili che circolano su ciclomotori e motocicli rappresentano nel complesso circa il 25 per cento dei morti sulle strade (786 su un totale di 3.173 morti);
    è necessario sollecitare i conducenti ed i passeggeri dei mezzi a due ruote all'uso degli strumenti di protezione di ultima generazione, quali i dispositivi di protezione individuale airbag, i cui costi, non proprio contenuti, ne disincentivano l'acquisto che potrebbe essere indubbiamente favorito dalla previsione di una detraibilità della spesa sostenuta;
    l'utilizzo di tale protezione, in caso di sinistro, ridurrebbe enormemente i rischi di lesioni gravi e/o gravissime, nonché di decesso dei motociclisti, il che si tradurrebbe inevitabilmente in un risparmio della spesa pubblica in termini di costi sociali, tra i quali rientrano quelli sanitari, le provvidenze economiche a sostegno della invalidità/inabilità, con innegabili benefiche ripercussioni sull'Intera comunità;
    i costi sociali degli incidenti stradali costituiscono una stima del danno economico subito dalla società a causa di tali eventi. Il danno economico non è rappresentato da una spesa diretta sostenuta dalla collettività, ma è la quantificazione economica degli oneri che, a diverso titolo, gravano sulla stessa a seguito delle conseguenze causate da un incidente stradale. Dai dati statistici emerge l'enorme incisività sociale dei costi sostenuti dalla collettività in conseguenza di un incidente con morti o feriti, costi che in generale sono quelli derivati dai danni al veicolo, dalle spese per il rilievo degli incidenti da parte delle forze di polizia e dei servizi di emergenza, dai costi legali e amministrativi di gestione, dai danni causati all'infrastruttura stradale e agli edifici. A questi si aggiunge la componente dei costi umani riferiti alle vittime di incidente stradale e derivati dalla perdita di produttività per la società, dalla perdita affettiva, dolore e sofferenza delle persone coinvolte e dei parenti delle vittime, dai costi delle cure mediche cui sono state sottoposte le vittime stesse;
    la diffusione e l'utilizzo degli airbag incentiverebbe i produttori dei medesimi dispositivi a ridurre i relativi prezzi di vendita, oltre ad investire su tali tecnologie,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, adeguate risorse affinché, dall'importo lordo si introduca una sensibile detrazione delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale airbag, anche se integrati in capi di abbigliamento, ad attivazione meccanica, certificati secondo la normativa europea EN1621/4, o elettronica, certificati secondo la citata normativa europea nella sola parte applicabile ai dispositivi elettronici.
9/2790-bis-AR/247. (Testo modificato nel corso della seduta) Romaniello, Angiola.


   La Camera,
   premesso che:
    la pandemia di COVID-19, che ha colpito il nostro Paese e il mondo intero, in questi mesi ha costretto i Governi di tutti gli Stati ad attuare politiche drastiche di contenimento e di limitazione delle libertà personali al fine di bloccare la diffusione del virus, gestendo sia la grave emergenza sanitaria, sia la pesante crisi economica che ne è derivata;
    vista la complessità e la delicatezza della situazione economica e sociale che stiamo vivendo non è più rinviabile una disciplina precisa quanto alle modalità di raccolta e diffusione dei dati sul COVID-19 per renderli completi, totalmente pubblici ed accessibili a tutti, favorendo un meccanismo di monitoraggio più trasparente, pieno ed efficace della diffusione del virus;
    la campagna «Dati Bene Comune» per la trasparenza dei dati, lanciata il 6 novembre 2020, ha raccolto il sostegno di 160 organizzazioni, imprese e testate giornalistiche, con una petizione che ha raccolto quasi 40.000 firme; oltre 30 parlamentari di più gruppi politici di maggioranza e opposizione hanno presentato un emendamento (87.020) alla presente legge di bilancio a sostegno dell'iniziativa,

impegna il Governo:

   ad adottare disposizioni per disciplinare modalità e procedure maggiormente dettagliate di raccolta dei dati sul COVID-19, favorendo la pubblicazione completa ed accessibile degli stessi così da realizzare un pieno ed efficace monitoraggio integrato sull'andamento del contrasto al virus, nel rispetto dei seguenti criteri:
    a) definizione di uno standard di dati da raccogliere in modo centralizzato, corredato dal relativo schema dati e metadati descrittivi, ivi compresi i dati relativi al sistema di sorveglianza integrata COVID-19 in Italia, così come definiti dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
    b) dati disaggregati, a livello territoriale, almeno per comune e, a livello di anagrafica, almeno per sesso ed età;
    c) definizione di metodologie e di procedure di raccolta dati comuni su tutto il territorio nazionale, con descrizione delle fonti e indicazione della data di aggiornamento;
    d) definizione di metodologie e procedure di pubblicazione dei dati con obbligo di pubblicazione riferito a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con pubblicazione tempestiva dei dati, sempre aggiornati, nella sezione di cui all'articolo 9 del decreto n. 33 del 2013, in apposita sottosezione denominata COVID-19;
    e) formato, modalità di pubblicazione e licenza in linea con quelle previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle «Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico», e in ogni caso in formato aperto (open data), liberamente scaricabili;
    f) un modello dati comune e API standardizzate per esporre i dati delle varie fonti collegate all'emergenza COVID-19, da utilizzare al di sopra dei sistemi informativi di produzione del dato (vedi Modello di interoperabilità per la Pubblica Amministrazione del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione), facendo riferimento al lavoro del «Gruppo di lavoro 2 – Data collection and Infrastructure», e in particolare il documento «Modello Dati e API»;
    g) individuazione di una figura responsabile, per ogni amministrazione centrale o regionale, dell'attuazione dei meccanismi di monitoraggio auspicati, così come le modalità di raccordo tra le stesse e di rappresentanza con altri attori istituzionali e privati.
9/2790-bis-AR/248Roberto Rossini, Fusacchia, Carabetta, Giuliodori, Bologna, Bruno Bossio, Serritella, Perego Di Cremnago, Lattanzio, Zanichelli, Ianaro, Carbonaro, Rizzone, Palmieri, Parisse, Misiti, Emiliozzi, Gabriele Lorenzoni, Invidia, Siani, Fioramonti, Casa, Muroni, Aprea, Piccoli Nardelli, Toccafondi, Gribaudo, Quartapelle Procopio, Villani, Siragusa, Amitrano, Palazzotto, Noja, Serracchiani, Nappi, Marattin, Olgiati, Frusone, Giarrizzo, Berti, Barzotti, Ungaro, Cecconi, Rizzo, Currò, Tasso, Maurizio Cattoi.


   La Camera,
   premesso che:
    la pandemia di COVID-19, che ha colpito il nostro Paese e il mondo intero, in questi mesi ha costretto i Governi di tutti gli Stati ad attuare politiche drastiche di contenimento e di limitazione delle libertà personali al fine di bloccare la diffusione del virus, gestendo sia la grave emergenza sanitaria, sia la pesante crisi economica che ne è derivata;
    vista la complessità e la delicatezza della situazione economica e sociale che stiamo vivendo non è più rinviabile una disciplina precisa quanto alle modalità di raccolta e diffusione dei dati sul COVID-19 per renderli completi, totalmente pubblici ed accessibili a tutti, favorendo un meccanismo di monitoraggio più trasparente, pieno ed efficace della diffusione del virus;
    la campagna «Dati Bene Comune» per la trasparenza dei dati, lanciata il 6 novembre 2020, ha raccolto il sostegno di 160 organizzazioni, imprese e testate giornalistiche, con una petizione che ha raccolto quasi 40.000 firme; oltre 30 parlamentari di più gruppi politici di maggioranza e opposizione hanno presentato un emendamento (87.020) alla presente legge di bilancio a sostegno dell'iniziativa,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

   adottare disposizioni per disciplinare modalità e procedure maggiormente dettagliate di raccolta dei dati sul COVID-19, favorendo la pubblicazione completa ed accessibile degli stessi così da realizzare un pieno ed efficace monitoraggio integrato sull'andamento del contrasto al virus, nel rispetto dei seguenti criteri:
    a) definizione di uno standard di dati da raccogliere in modo centralizzato, corredato dal relativo schema dati e metadati descrittivi, ivi compresi i dati relativi al sistema di sorveglianza integrata COVID-19 in Italia, così come definiti dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
    b) dati disaggregati, a livello territoriale, almeno per comune e, a livello di anagrafica, almeno per sesso ed età;
    c) definizione di metodologie e di procedure di raccolta dati comuni su tutto il territorio nazionale, con descrizione delle fonti e indicazione della data di aggiornamento;
    d) definizione di metodologie e procedure di pubblicazione dei dati con obbligo di pubblicazione riferito a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con pubblicazione tempestiva dei dati, sempre aggiornati, nella sezione di cui all'articolo 9 del decreto n. 33 del 2013, in apposita sottosezione denominata COVID-19;
    e) formato, modalità di pubblicazione e licenza in linea con quelle previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle «Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico», e in ogni caso in formato aperto (open data), liberamente scaricabili;
    f) un modello dati comune e API standardizzate per esporre i dati delle varie fonti collegate all'emergenza COVID-19, da utilizzare al di sopra dei sistemi informativi di produzione del dato (vedi Modello di interoperabilità per la Pubblica Amministrazione del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione), facendo riferimento al lavoro del «Gruppo di lavoro 2 – Data collection and Infrastructure», e in particolare il documento «Modello Dati e API»;
    g) individuazione di una figura responsabile, per ogni amministrazione centrale o regionale, dell'attuazione dei meccanismi di monitoraggio auspicati, così come le modalità di raccordo tra le stesse e di rappresentanza con altri attori istituzionali e privati.
9/2790-bis-AR/248. (Testo modificato nel corso della seduta) Roberto Rossini, Fusacchia, Carabetta, Giuliodori, Bologna, Bruno Bossio, Serritella, Perego Di Cremnago, Lattanzio, Zanichelli, Ianaro, Carbonaro, Rizzone, Palmieri, Parisse, Misiti, Emiliozzi, Gabriele Lorenzoni, Invidia, Siani, Fioramonti, Casa, Muroni, Aprea, Piccoli Nardelli, Toccafondi, Gribaudo, Quartapelle Procopio, Villani, Siragusa, Amitrano, Palazzotto, Noja, Serracchiani, Nappi, Marattin, Olgiati, Frusone, Giarrizzo, Berti, Barzotti, Ungaro, Cecconi, Rizzo, Currò, Tasso, Maurizio Cattoi.


   La Camera,
   premesso che:
    la crisi epidemiologica sta avendo gravissime ripercussioni sui bilanci degli Enti Locali in dissesto finanziario, così come definiti all'articolo 244 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL) i quali – a fronte dell'elevata incidenza di inadempimenti dei pagamenti da parte dei cittadini contribuenti – hanno comunque dovuto affrontare ingenti spese relative al personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione e manutenzione di servizi e forniture, nonché al mantenimento della sicurezza pubblica;
    in ragione di ciò l'articolo 143 del provvedimento in esame prevede il rifinanziamento del fondo a sostegno degli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio-economiche dei territori, di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
    precedentemente, l'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aveva istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020, destinando il 50 per cento di quota parte delle risorse ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi risultavano sciolti per infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

impegna il Governo

in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, a valutare l'opportunità di adottare, nel primo utile provvedimento, ogni qualsivoglia opportuna iniziativa normativa volta a modificare la normativa vigente in materia di enti locali strutturalmente deficitari i cui organi risultino sciolti per infiltrazione mafiosa ai sensi del succitato articolo 143 e che per l'esercizio finanziario 2020 non riescano a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero la copertura minima dei costi di bilancio, garantendo che venga riconosciuto agli stessi, per gli anni 2020 e 2021, il medesimo tenore di contributi, a valere sui fondi di cui in premessa, afferente all'anno 2019, anche qualora questi risultino in stato di dissesto per un periodo superiore a 5 anni ma inferiore a 7 anni, in deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.
9/2790-bis-AR/249Giovanni Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, «Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento»;
    Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali;
    l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», prevede che «Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai princìpi della presente legge»;
    l'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, al comma 5, lettera b), reca disposizioni in materia di finanziamento: «fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3»;
    il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale» che riguarda l'ordinamento provvisorio, anche finanziario, di Roma Capitale rappresenta un primo, ma insufficiente tentativo di rispondere alle esigenze della Capitale d'Italia;
    Roma Capitale ha un'estensione territoriale di circa 1.285 chilometri quadrati, è grande come otto città italiane, è in termini di popolazione la terza capitale europea dopo Londra e Parigi. Produce la stessa ricchezza di un paese come l'Ungheria: ma deve essere amministrata con gli stessi poteri di un comune di 800 abitanti. È necessario immaginare per Roma Capitale un assetto normativo che le consenta di avere gli stessi poteri di Capitale europee come Londra, Parigi, Madrid o Berlino;
    in aggiunta ai propri residenti, la capitale è abitata da più di 300 mila persone che si recano a Roma per lavoro ogni giorno e da 15 milioni di turisti all'anno, richiamati dall'incommensurabile patrimonio storico, artistico ed ambientale della città. Questo determina la necessità per il comune di Roma di provvedere all'erogazione dei servizi (come la gestione dei rifiuti, l'organizzazione dei trasporti e il mantenimento dell'ordine pubblico) per una quantità di abitanti di gran lunga maggiore rispetto a quella dei propri residenti;
    appare opportuno premettere che la Conferenza Unificata (di cui all'articolo 4 del richiamato decreto legislativo n. 61 del 2012) possa essere convocata su richiesta del sindaco di Roma Capitale, entro un tempo prestabilito dalla richiesta;
    appare opportuno permettere che il tavolo di raccordo interistituzionale tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (di cui all'articolo 14, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 61 del 2012) possa essere convocato su richiesta del Sindaco di Roma Capitale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di attivare, con un intervento normativo urgente, le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 «Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale» per:
    promuovere le riforme dell'ordinamento di Roma Capitale ed il relativo conferimento di poteri speciali;
    far in modo che alla città di Roma capitale sia consentito l'accesso diretto ai fondi statali, nel limite degli stanziamenti spettanti a Roma Capitale secondo la ripartizione regionale e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con particolare riferimento ai fondi in materia di politiche sociali, al fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai fondi che gestiscono risorse finanziarie provenienti dall'Unione europea.
9/2790-bis-AR/250Flati, Francesco Silvestri, Bella, Salafia, Daga, Vignaroli, Baldino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 2790-bis, contiene il disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, A.C. 2790-bis;
    spazio è stato dedicato al tema della salute, inclusa la salute mentale;
    in sede di discussione in Commissione, è stato approvato un emendamento, che introduce un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5, che incrementa il Fondo per le politiche della famiglia, tra l'altro, anche per un importo pari a 500 mila euro per il 2021 per il finanziamento delle attività di associazioni che prestino assistenza psicologica, psicosociologica in tutte le forme a favore dei genitori in relazione al lutto per la perdita dei propri figli, contestualmente inserendo tra le finalità del predetto Fondo anche il finanziamento di interventi per il sostegno ai genitori che affrontano il lutto per la perdita di un figlio;
    si tratta di una norma importante, in quanto i gravissimi disagi mentali che a livello individuale e collettivo stiamo vivendo nel nostro Paese hanno raggiunto livelli allarmanti e inediti: l'attuale crisi epidemiologica si sta drammaticamente riacutizzando, e con essa anche il disagio psicologico che l'accompagna;
    già durante la cosiddetta prima ondata e il conseguente lockdown, sono emerse chiaramente le necessità di aiuto e supporto psicologico alle fasce più fragili della popolazione; tali necessità sono oggi nuovamente attuali e rischiano di raggiungere livelli ancor più allarmanti nel caso in cui l'attuale cosiddetta seconda ondata dovesse ulteriormente aggravarsi;
    va dato atto a questo Governo di aver agito correttamente e tempestivamente nel corso della cosiddetta prima ondata, salvando decine di migliaia di vittime, ponendo la salute della popolazione al primo posto delle priorità dell'azione di governo, e, contestualmente, mettendo in campo adeguati mezzi finanziari per far fronte alla crisi economica che è scaturita;
    in tale contesto, il Governo si è attivato per attivare tempestivamente strumenti per alleviare il disagio mentale collettivo;
    infatti, il Ministero della salute aveva attivato un prezioso e utilissimo servizio di assistenza psicologica da remoto: il 27 aprile 2020 è stato attivato il numero verde di supporto psicologico 800.833.833 dal Ministero della salute e dalla Protezione Civile, fornito gratuitamente da psicologi, psicoterapeuti e psicoanalisti, per garantire un ascolto empatico del dolore e dell'angoscia e favorire l'elaborazione dell'evento traumatico;
    secondo il comunicato dell'11 giugno 2020 del Ministero della salute, sono arrivate oltre 50 mila chiamate al suddetto numero verde, rimasto attivo fino alla fine del mese di giugno, rendendo ben chiara l'idea di quanto un servizio gratuito di assistenza psicologica fosse oltremodo necessario ed urgente;
    il Ministero dell'istruzione, tramite il protocollo d'intesa con il Consiglio nazionale Ordine degli psicologi di cui alla nota protocollo 3 del 16 ottobre 2020, per l'anno 2020/2021, ha attivato il servizio di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie;
    il fine dell'iniziativa è duplice: fornire un supporto psicologico su tutto il territorio nazionale rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza COVID-19; e avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello nazionale per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
    questa lodevole iniziativa, sostenuta da tutte le componenti della comunità scolastica (famiglie, studenti, personale scolastico), ha infatti il pregio di dare una risposta pratica e immediata al drammatico disagio mentale causato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel nostro Paese, consentendo una trattazione del malessere mentale senza appesantire il Servizio sanitario nazionale, già messo a dura prova in questi mesi, dando la possibilità di intervenire in maniera diretta alla fonte di questo problema;
    come dimostrano i dati, la fase emergenziale della risposta alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 che stiamo vivendo, diversamente da quanto si potesse pensare questa estate, è ben lontana dall'essere terminata, e, anzi, sta vivendo una grave recrudescenza nelle ultime settimane: questa seconda ondata rischia di essere di gran lunga peggiore rispetto alla prima, con tutte le conseguenze che già abbiamo avuto modo di conoscere, sia sulla tenuta del Sistema sanitario nazionale, sia sulla tenuta economica e sociale del Paese;
    gli effetti psicologici a livello individuale e collettivo di questa evoluzione rischiano concretamente di essere devastanti, con ricadute smisuratamente maggiori rispetto a quelle registrate durante la prima ondata;
    tra i soggetti più colpiti vi sono indubbiamente il personale sanitario impegnato «in prima linea», i pazienti e i loro familiari anche se, in questa delicata fase, l'intera popolazione è sottoposta a inedite pressioni psicologiche, aggravando preesistenti stati psicologici e causarne di nuovi;
    per tale ragione, è evidente la massima e improrogabile urgenza di attivare e potenziare in maniera adeguata strumenti di risposta collettiva da parte dello Stato verso il crescente critico disagio mentale che serpeggia presso la popolazione,

impegna il Governo:

   ad adottare tutte le iniziative volte a prevedere la possibilità di riattivare, ed eventualmente potenziare, almeno fino al periodo emergenziale, il numero verde di supporto psicologico 800.833.833 già operativo durante la cosiddetta prima ondata, garantendo un servizio di assistenza al disagio mentale adeguato all'attuale andamento della curva epidemiologica;
   ad adottare tutte le iniziative volte a valutare la possibilità di garantire forme di agevolazioni, anche di natura fiscale ed economica, destinate a categorie di soggetti fragili o comunque duramente colpiti dall'emergenza coronavirus (personale sanitario, pazienti colpiti in maniera grave da Covid-19 e parenti di pazienti deceduti, oltre che persone con un ammontare ISEE basso), da utilizzare per l'anno 2021 in servizi offerti dagli psicologi, psicoterapeuti e medici psichiatri;
   ad adottare tutte le iniziative volte a valutare la possibilità di proseguire anche per i prossimi anni scolastici e rendere strutturale il servizio di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche, già attivato per il corrente anno scolastico tramite protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale Ordine degli Psicologi.
9/2790-bis-AR/251Di Lauro, Sarli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 2790-bis, contiene il disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, A.C. 2790-bis;
    spazio è stato dedicato al tema della salute, inclusa la salute mentale;
    in sede di discussione in Commissione, è stato approvato un emendamento, che introduce un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5, che incrementa il Fondo per le politiche della famiglia, tra l'altro, anche per un importo pari a 500 mila euro per il 2021 per il finanziamento delle attività di associazioni che prestino assistenza psicologica, psicosociologica in tutte le forme a favore dei genitori in relazione al lutto per la perdita dei propri figli, contestualmente inserendo tra le finalità del predetto Fondo anche il finanziamento di interventi per il sostegno ai genitori che affrontano il lutto per la perdita di un figlio;
    si tratta di una norma importante, in quanto i gravissimi disagi mentali che a livello individuale e collettivo stiamo vivendo nel nostro Paese hanno raggiunto livelli allarmanti e inediti: l'attuale crisi epidemiologica si sta drammaticamente riacutizzando, e con essa anche il disagio psicologico che l'accompagna;
    già durante la cosiddetta prima ondata e il conseguente lockdown, sono emerse chiaramente le necessità di aiuto e supporto psicologico alle fasce più fragili della popolazione; tali necessità sono oggi nuovamente attuali e rischiano di raggiungere livelli ancor più allarmanti nel caso in cui l'attuale cosiddetta seconda ondata dovesse ulteriormente aggravarsi;
    va dato atto a questo Governo di aver agito correttamente e tempestivamente nel corso della cosiddetta prima ondata, salvando decine di migliaia di vittime, ponendo la salute della popolazione al primo posto delle priorità dell'azione di governo, e, contestualmente, mettendo in campo adeguati mezzi finanziari per far fronte alla crisi economica che è scaturita;
    in tale contesto, il Governo si è attivato per attivare tempestivamente strumenti per alleviare il disagio mentale collettivo;
    infatti, il Ministero della salute aveva attivato un prezioso e utilissimo servizio di assistenza psicologica da remoto: il 27 aprile 2020 è stato attivato il numero verde di supporto psicologico 800.833.833 dal Ministero della salute e dalla Protezione Civile, fornito gratuitamente da psicologi, psicoterapeuti e psicoanalisti, per garantire un ascolto empatico del dolore e dell'angoscia e favorire l'elaborazione dell'evento traumatico;
    secondo il comunicato dell'11 giugno 2020 del Ministero della salute, sono arrivate oltre 50 mila chiamate al suddetto numero verde, rimasto attivo fino alla fine del mese di giugno, rendendo ben chiara l'idea di quanto un servizio gratuito di assistenza psicologica fosse oltremodo necessario ed urgente;
    il Ministero dell'istruzione, tramite il protocollo d'intesa con il Consiglio nazionale Ordine degli psicologi di cui alla nota protocollo 3 del 16 ottobre 2020, per l'anno 2020/2021, ha attivato il servizio di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie;
    il fine dell'iniziativa è duplice: fornire un supporto psicologico su tutto il territorio nazionale rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza COVID-19; e avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello nazionale per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
    questa lodevole iniziativa, sostenuta da tutte le componenti della comunità scolastica (famiglie, studenti, personale scolastico), ha infatti il pregio di dare una risposta pratica e immediata al drammatico disagio mentale causato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel nostro Paese, consentendo una trattazione del malessere mentale senza appesantire il Servizio sanitario nazionale, già messo a dura prova in questi mesi, dando la possibilità di intervenire in maniera diretta alla fonte di questo problema;
    come dimostrano i dati, la fase emergenziale della risposta alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 che stiamo vivendo, diversamente da quanto si potesse pensare questa estate, è ben lontana dall'essere terminata, e, anzi, sta vivendo una grave recrudescenza nelle ultime settimane: questa seconda ondata rischia di essere di gran lunga peggiore rispetto alla prima, con tutte le conseguenze che già abbiamo avuto modo di conoscere, sia sulla tenuta del Sistema sanitario nazionale, sia sulla tenuta economica e sociale del Paese;
    gli effetti psicologici a livello individuale e collettivo di questa evoluzione rischiano concretamente di essere devastanti, con ricadute smisuratamente maggiori rispetto a quelle registrate durante la prima ondata;
    tra i soggetti più colpiti vi sono indubbiamente il personale sanitario impegnato «in prima linea», i pazienti e i loro familiari anche se, in questa delicata fase, l'intera popolazione è sottoposta a inedite pressioni psicologiche, aggravando preesistenti stati psicologici e causarne di nuovi;
    per tale ragione, è evidente la massima e improrogabile urgenza di attivare e potenziare in maniera adeguata strumenti di risposta collettiva da parte dello Stato verso il crescente critico disagio mentale che serpeggia presso la popolazione,

impegna il Governo:

   ad adottare tutte le iniziative volte a prevedere la possibilità di riattivare, ed eventualmente potenziare, almeno fino al periodo emergenziale, il numero verde di supporto psicologico 800.833.833 già operativo durante la cosiddetta prima ondata, garantendo un servizio di assistenza al disagio mentale adeguato all'attuale andamento della curva epidemiologica;
   ad adottare tutte le iniziative volte a valutare la possibilità di garantire forme di agevolazioni, anche di natura fiscale ed economica, destinate a categorie di soggetti fragili o comunque duramente colpiti dall'emergenza coronavirus (personale sanitario, pazienti colpiti in maniera grave da Covid-19 e parenti di pazienti deceduti, oltre che persone con un ammontare ISEE basso), da utilizzare per l'anno 2021 in servizi offerti dagli psicologi, psicoterapeuti e medici psichiatri;
   ad adottare tutte le iniziative volte a valutare la possibilità di proseguire anche per i prossimi anni scolastici e rendere strutturale il servizio di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche, già attivato per il corrente anno scolastico anche tramite protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale Ordine degli Psicologi.
9/2790-bis-AR/251. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Lauro, Sarli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Assemblea contiene misure volte a una revisione dell'articolo 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo) del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
    in particolare, è previsto che la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 62-quater è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana;
    le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal 1o aprile 2021;
    la tempistica prevista non appare sostenibile da parte dell'industria. Una modifica di tale portata coinvolge infatti tutta la catena di approvvigionamento del prodotto, e ha bisogno, per essere pienamente realizzata ed operativa, di tempi di adeguamento ben più lunghi. Le aziende infatti devono dotarsi dei macchinari necessari alla stampa e all'applicazione dei contrassegni sulle singole confezioni, nonché provvedere ad adeguare interamente il layout e le singole grafiche dei prodotti;
    dalla disposizione normativa non appare peraltro chiaro a quale tipologia di contrassegni e di avvertenze questi dovrebbero essere sottoposti: qualora infatti venissero previste delle nuove tipologie di contrassegni ad hoc rispetto a quelli ad oggi disponibili, si andrebbero a delineare aggiuntivi ritardi e difficoltà per rispettare la scadenza prevista,

impegna il Governo

a prevedere un tempo di adeguamento più lungo e che consideri la scadenza come una « manufacturing deadline», ovvero la data a partire dalla quale le nuove confezioni devono essere prodotte dagli impianti produttivi nel rispetto della nuova normativa.
9/2790-bis-AR/252Martinciglio, Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Assemblea contiene misure volte a una revisione dell'articolo 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo) del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
    in particolare, è previsto che la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 62-quater è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana;
    le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal 1o aprile 2021;
    la tempistica prevista non appare sostenibile da parte dell'industria. Una modifica di tale portata coinvolge infatti tutta la catena di approvvigionamento del prodotto, e ha bisogno, per essere pienamente realizzata ed operativa, di tempi di adeguamento ben più lunghi. Le aziende infatti devono dotarsi dei macchinari necessari alla stampa e all'applicazione dei contrassegni sulle singole confezioni, nonché provvedere ad adeguare interamente il layout e le singole grafiche dei prodotti;
    dalla disposizione normativa non appare peraltro chiaro a quale tipologia di contrassegni e di avvertenze questi dovrebbero essere sottoposti: qualora infatti venissero previste delle nuove tipologie di contrassegni ad hoc rispetto a quelli ad oggi disponibili, si andrebbero a delineare aggiuntivi ritardi e difficoltà per rispettare la scadenza prevista,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un tempo di adeguamento più lungo e che consideri la scadenza come una « manufacturing deadline», ovvero la data a partire dalla quale le nuove confezioni devono essere prodotte dagli impianti produttivi nel rispetto della nuova normativa.
9/2790-bis-AR/252. (Testo modificato nel corso della seduta) Martinciglio, Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica Covid-19 ha completamente travolto le imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del Wedding, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, la cosiddetta « wedding economy»;
    la filiera delle cerimonie che oramai rappresenta un segmento crescente del mondo degli eventi, mai come quest'anno si è vista praticamente azzerare i fatturati. Una crisi non solo «temporanea» ma che avrà serie ricadute per tutto il 2021;
    i dati parlano di un calo del fatturato registrato da tutta la filiera delle celebrazioni che si aggira fra l'80 per cento e il 90 per cento;
    l'indotto complessivo del settore Wedding è di circa 40 miliardi sul territorio nazionale, con un numero di addetti che si aggira intorno alle 100 mila unità. Il volume di affari si compone dei 600 milioni del settore degli abiti da sposa e cerimonie, 800 milioni derivanti dalla produzione di bomboniere, 400 milioni provenienti dall'attività di fotografi e cineoperatori, 440 milioni di euro per le cosiddette « Wedding Destination»;
    nel decreto-legge Ristori, il settore è stato escluso dagli indennizzi, essendo il sistema basato sui codici Ateco, ed essendo questa categoria rappresentata da centinaia di codici Ateco differenti viste le svariate mansioni comprese. Si tratta di decine di migliaia di autonomi e imprese, dalle location al catering e banqueting, dai fotografi e videomaker ai musicisti passando per sartorie specializzate, fioristi, allestitori, agenzie di viaggi, make-up artist & hair stylist, imprese dell'animazione e dell'intrattenimento, agenzie di noleggio vetture da cerimonia e ovviamente la categoria wedding planner,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vicoli di finanza pubblica, di adottare idonee iniziative, anche di carattere normativo finalizzate ad esentare le suddette categorie del comparto del wedding dal pagamento degli oneri fiscali e contributivi per gli anni 2021 e 2022 e di prevedere un indennizzo ad hoc nello prossimo provvedimento utile che permetta di superare la problematica relativa ai codici Ateco del comparto esposta in premessa.
9/2790-bis-AR/253Currò, Alemanno, Amitrano, Barbuto.


   La Camera,
   premesso che:
    la Parte II del provvedimento in oggetto, dall'articolo 187 fino all'articolo 205, reca «Disposizioni in materia di Entrate»;
    come noto, l'emergenza epidemiologica che ha caratterizzato quest'anno, ha comportato un incremento vertiginoso del debito pubblico, impegnando il governo in corpose erogazioni aventi il fine di salvaguardare l'economia nazionale, sottoposto ad uno stress senza precedenti, oltre che a salvaguardare gli strati sociali più deboli e colpiti da questa crisi;
    secondo la nota di aggiornamento al DEF, il 2020 si chiuderà con un incremento del debito pubblico di poco meno di 200 miliardi rispetto al 2019;
    se la crisi pandemica non accennerà, ad un rapida soluzione nelle prossime settimane, la crisi finanziaria del debito pubblico potrebbe avere risvolti ben oltre le attuali previsioni macroeconomiche, con ricadute sulla stabilità del nostro Paese;
    fortunatamente, anche grazie alla decisa azione di questo governo, sono previsti circa 209 miliardi di euro dall'Unione europea, in parte sotto forma di prestiti e in parte sotto forma di erogazioni a fondo perduto;
    tuttavia, per quanto questo strumento sia di vitale importanza per il rilancio della nostra economia e per la tenuta sociale nazionale, si tratta di aiuti una tantum che dunque non si ripeteranno nel tempo, e sono strettamente legati all'emergenza in corso;
    al fine di prevedere entrate strutturali, su cui il Governo possa contare per rilanciare e stabilizzare l'economia del Paese e, contestualmente, abbattere l'enorme debito pubblico accumulato, è necessario sviluppare una politica fiscale che possa garantire un gettito maggiore e certo, senza per questo andare ad intaccare le forze produttive del Paese, già duramente messe alla prova in questi mesi;
    infatti, un rapporto Oxfam di inizio gennaio relativo ai dati del 2019, quando la pandemia ancora non era esplosa in Italia, mostra dati impietoso sull'Italia;
    la ricchezza netta complessiva degli italiani ammontava a 9.297 miliardi di euro, in calo dell'1 per cento rispetto al giugno 2018: di questi, il 20 per cento più ricco degli italiani deteneva quasi il 70 per cento della ricchezza nazionale, il successivo 20 per cento era titolare del 16,9 per cento del patrimonio nazionale, mentre il 60 per cento più povero possedeva appena il 13,3 per cento della ricchezza del Paese;
    più in particolare, il patrimonio del 5 per cento più ricco degli italiani (titolare del 41 per cento della ricchezza nazionale netta) è superiore a tutta la ricchezza detenuta dall'80 per cento più povero e il patrimonio dell'1 per cento più ricco (che detiene il 22 per cento della ricchezza nazionale) vale 17 volte la ricchezza detenuta complessivamente dal 20 per cento più povero della popolazione italiana;
    le ricchezze complessive dei sei milioni di italiani più poveri, (pari al 10 per cento circa di tutta la popolazione) non raggiungono il patrimonio posseduto dai 3 miliardari più ricchi del Paese;
    inoltre, nei 20 anni intercorsi tra l'inizio del nuovo millennio e 2019, le quote di ricchezza nazionale netta detenute dal 10 per cento più ricco degli italiani e dalla metà più povera della popolazione hanno mostrato un andamento divergente; mentre il 10 per cento più ricco ha visto una crescita del 7,6 per cento, la metà più povera degli italiani ha visto una costante diminuzione, riducendosi del 36,6 per cento;
    questo andamento è stato agevolato dai governi che si sono succeduti nel tempo e, lentamente ma continuamente, hanno ridotto la tassazione sui ceti più elevati;
    questa fotografia è molto significativa e restituisce un quadro di profonda e ineguaglianza nella distribuzione della ricchezza in Italia, non tiene conto dei disastrosi effetti della pandemia sui ceti medi e bassi;
    la realizzazione di un contributo per coloro che hanno patrimoni elevatissimi, ad esempio sopra i 50 milioni, potrebbe comportare entrate annue per svariati miliardi di euro: secondo alcuni calcoli, prevedendo un contributo del 2 per cento per questi patrimoni si otterrebbero risorse per oltre 6 miliardi di euro mentre un'ulteriore prelievo del 3 per cento dato per chi detiene patrimoni superiori al miliardo di euro, frutterebbe circa 4 miliardi euro, per complessivi 10 miliardi di euro annui;
    con una tale previsione di entrata, si potrebbe, senza ulteriori oneri per la quasi totalità della popolazione italiana, abbattere rapidamente l'intero debito pubblico italiano e, con esso, i suoi pesanti interessi, liberando una quantità di risorse tali da poter poi ridurre effettivamente la pressione fiscale complessiva e migliorare la generalità dei servizi pubblici,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di adottare tutte le iniziative volte a prevedere la possibilità di introdurre un contributo pari al 2 per cento per coloro che detengono patrimoni, in Italia e all'estero, superiori a 50 milioni di euro, e pari la 3 per cento, per coloro che detengono patrimoni, in Italia e all'estero, superiori a 1 miliardo di euro;
   a valutare la possibilità di adottare tutte le iniziative volte a prevedere la possibilità di introdurre contributi superiori a 50 milioni di euro.
9/2790-bis-AR/254Gallo, Martinciglio, Cancelleri, Di Lauro, Del Monaco, Suriano, Grippa, Sarli, Barbuto.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge introduce un articolo aggiuntivo in materia di cosiddetto «Superbonus 110 per cento» modificando, sotto diversi profili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
    in particolare, il nuovo articolo 12-bis dispone, tra le altre cose, la proroga dell'applicazione della detrazione al 110 per cento per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1o luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021);
   considerato che:
    nella Relazione deliberata dalla Commissione Bilancio sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund, contenente i rilievi delle Commissioni permanenti, è stata proposta la proroga del Superbonus almeno per il 2022-2024, al fine di rilanciare il sistema economico e promuovere nel settore dell'edilizia una sempre maggiore rigenerazione tesa alla riduzione dei consumi energetici;
    secondo stime fornite dall'Ance e dal Cresme, la misura in questione avrà un impatto sul Pil di 3 punti percentuali con una crescita di 63 miliardi di euro e una media di incremento occupazionale di 100 mila addetti l'anno compreso l'indotto;
    il mercato del lavoro del comparto, compreso tutto l'indotto e i settori collegati, trarrà un enorme beneficio tenuto conto dell'impatto sulle politiche energetiche e ambientali, il ricorso a nuove tecnologie e la conseguente domanda di nuovi profili professionali che porteranno a nuove entrate per l'erario, connesse al versamento di nuovi contributi previdenziali da parte delle imprese;
    risulta cruciale promuovere e veicolare gli investimenti pubblici verso politiche in grado, non solo di promuovere la sostenibilità dei materiali, di migliorare le tecniche costruttive, di incentivare la circolarità e il riutilizzo dei prodotti impiegati, ma soprattutto di favorire l'occupazione e aiutare le piccole e medie imprese a espandersi garantendo al contempo un afflusso di economia e liquidità;
    attraverso la misura del Superbonus 110 per cento, è possibile innescare una catena virtuosa che si autoalimenta e che genera effetti significativi su molti aspetti del sistema Paese ma per rendere ciò possibile è necessario che tali interventi non si limitino a essere strumenti temporanei ma diventino strutturali in modo tale da consentire nel post-crisi a famiglie ed imprese di effettuare investimenti di lungo periodo,

impegna il Governo

a garantire nell'ambito del ciclo della programmazione di bilancio nazionale, anche avvalendosi delle risorse del programma Next Generation EU (NGEU), la disponibilità economico-finanziaria occorrente per prorogare, per l'intero anno 2023, la misura del cosiddetto «superbonus», al fine di sostenere il comparto dell'edilizia profondamente, tra gli altri, colpito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, al contempo, generare ricadute positive di lungo termine sull'economia nazionale del sistema Paese nel suo complesso.
9/2790-bis-AR/255Sut, Terzoni, Deiana, Ilaria Fontana, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallascas, Daga, Di Lauro, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Varrica, Vianello, Zolezzi, Buompane, Barbuto, Ascari.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2021, contiene una pluralità di disposizioni, che s'inseriscono all'interno del più ampio quadro degli interventi d'emergenza approvati a partire dallo scorso marzo, finalizzati a sostenere il tessuto socioeconomico e produttivo del Paese, dagli effetti gravissimi determinati dalla diffusione della pandemia su tutto il territorio nazionale;
    in tale ambito, le misure previste dal provvedimento, sono volte a definire un'impostazione di politica di bilancio, in grado di determinare un forte stimolo nel breve termine di sviluppo economico e sociale, fondato su importanti direttrici di trasformazione su scala globale: il cambiamento climatico, l'impatto delle tecnologie sul lavoro, i mutamenti della globalizzazione, nel più ampio contesto della fase prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR;
    a tal fine, fra gli interventi stabiliti in favore delle imprese, con particolare riferimento alla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, (nell'ambito del programma Transizione 4.0) le risorse stabilite per l'incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, (da destinare alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale) previste dal disegno di legge di bilancio 2021, appaiono indubbiamente significative e di stimolo, per una ripartenza del settore industriale, all'insegna degli investimenti, dell'innovazione e della sostenibilità;
    le linee guida elaborate dal Ministro dello sviluppo economico, con particolare riferimento al ruolo che l'idrogeno può rivestire nel percorso nazionale di decarbonizzazione, s'inseriscono al riguardo coerentemente con le misure in precedenza citate, in quanto finalizzate alla creazione di un ecosistema dell'innovazione e accelerano al contempo, lo sviluppo di una filiera industriale dedicata attraverso la riconversione di quella esistente;
    al riguardo, l'introduzione di interventi in grado di favorire il processo di riconversione industriale degli impianti per la produzione di idrogeno, risulta condivisibile e necessario, in relazione fra l'altro, alle linee guida indicate dal Governo, nonché degli impegni assunti in ambito internazionale nel settore energetico finalizzati alla transizione come i modelli: «Alleanza per l'idrogeno» hanno dimostrato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'introduzione di misure fiscali in favore delle imprese che investono nell'implementazione di tecnologie ad idrogeno prodotto a partire da fonti rinnovabili, al fine di migliorare sia l'impatto ambientale, che economico, considerato che gli investimenti effettuati, possono essere da stimolo per la crescita delle imprese e di nuove competenze in termini occupazionali.
9/2790-bis-AR/256Vallascas.


   La Camera,
   premesso che:
    il recupero, in termini di efficienza, dei porti ha conseguenze importanti sul sistema produttivo italiano da diversi punti di vista, che non riguardano soltanto la riduzione dei tempi e dei costi di trasporto né la crescita meramente quantitativa dei volumi di traffico servito per le diverse tipologie, ma che hanno come obiettivo la creazione di valore aggiunto strategico per il sistema produttivo nazionale;
    il finanziamento di progetti per la realizzazione di infrastrutture di attracco e di terminal crociere che sono di vitale importanza per lo sviluppo turistico della Sardegna nonché di canali navigabili al servizio di aree portuali dove trovano insediamento e si sono sviluppate attività industriali e produttive di media grandezza non solo consentirebbe di utilizzare il porto in forma diretta, mediante la realizzazione della banchina a servizio dello stabilimento con fondi propri, ma anche in forma indiretta mediante l'utilizzo delle banchine e dei piazzali commerciali e contestuale sviluppo delle diverse attività industriali in zone portuali;
    lo stanziamento di risorse per i suddetti progetti consentirebbe di ampliare l'offerta di aree attrezzate e di soddisfare la potenzialità della domanda e, in definitiva, di consolidare la posizione degli agglomerati industriali nell'ambito del Piano regionale di sviluppo industriale della Sardegna, migliorando, di fatto, la sua collocazione nel mercato isolano e nazionale e concretizzando in occupazione e reddito per la collettività provinciale gli investimenti pubblici e privati finora effettuati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di intraprendere idonee e tempestive iniziative, nel prossimo provvedimento utile, finalizzate a sovvenzionare opere per la realizzazione di canali navigabili al fine di potenziare e di rendere maggiormente efficaci le caratteristiche ubicazionali, tecnico funzionali e di attrattività turistica dei porti industriali e turistici della regione Sardegna.
9/2790-bis-AR/257Scanu, Cadeddu.


   La Camera,
   premesso che:
    il cambiamento epocale degli ultimi vent'anni verso stili di vita e consumi dominati dal mondo digitale ha messo in crisi le strategie d'impresa tradizionali anche e soprattutto nel settore dell'Editoria e d in conseguenza di ciò i lavoratori poligrafici hanno subito in questi anni il maggior numero di licenziamenti e in alcune realtà sono quasi scomparsi dall'organico delle testate;
    con decreto del Presidente della repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, è stato adottato il regolamento che ha modificato le norme relative al prepensionamento dei lavoratori poligrafici dipendenti da aziende editoriali in crisi di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Il regolamento ha sostituito l'anzianità contributiva minima di 32 anni, aumentata di un periodo pari a tre anni fino ad un massimo di 35 anni – quale condizione valida per accedere al pensionamento anticipato fino al 31 dicembre 2013 e, con un requisito di almeno 35 anni a decorrere dal 1o gennaio 2014, 36 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016, 37 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018, da adeguare alle mutate aspettative di vita negli anni successivi;
    la legge di bilancio del 2019 ha previsto una misura in favore dei poligrafici dipendenti di imprese editoriali in crisi. La misura ha esentato dall'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita ISTAT i poligrafici dipendenti di aziende editoriali in crisi destinatari della salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 205 del 2017 che consente loro di far salve le regole di cui alla legge n. 416 del 1981 precedenti l'adozione del regolamento di armonizzazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013) adottato con la legge Fornero. A seguito della novella, pertanto, hanno potuto accedere alla pensione i lavoratori che hanno maturato 32 anni di contribuzione in costanza di CIGS in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 10 gennaio ed il 31 maggio 2015;
    l'INPS ha pubblicato il 28 marzo 2019 la circolare n. 47 che fornisce le istruzioni utili all'applicazione della disciplina del prepensionamento dei lavoratori poligrafici in base alle disposizioni dettate dalla Legge di bilancio 2019; ma a causa del perdurare delle crisi aziendali molti poligrafici della Gazzetta del Mezzogiorno e di altre imprese in crisi non riescono a ottemperare a tutti i parametri previsti,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intraprendere nel primo provvedimento possibile una soluzione per i lavoratori poligrafici della Gazzetta del Mezzogiorno e dei colleghi di altre testate che si trovano in analoga situazione, diminuendo gli anni contributivi necessari per il loro prepensionamento e incentivando la formazione per chi intende ricollocarsi.
9/2790-bis-AR/258Masi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame prevede uno specifico intervento a favore dei territori riconosciuti quali «aree di crisi industriale complessa», mediante il rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione, e un'importante modifica della misura agevolativa denominata «Resto al Sud» finalizzata ad estendere la platea dei beneficiari;
    le aree di crisi industriale complessa, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, riguardano territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale in conseguenza della crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sul relativo indotto o della grave crisi di uno specifico settore industriale avente elevata specializzazione sul territorio;
    ad oggi, il Ministero dello sviluppo economico, ha riconosciuto ventuno territori, ricompresi in quattordici regioni, quali «aree di crisi industriale complessa»;
    l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia) è uno dei soggetti incaricati di dare concreta applicazione ai «Progetti di riconversione e riqualificazione industriale» (PRII) delle «aree di crisi industriale complessa» anche mediante la riforma della disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi, di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, che ha previsto l'applicazione a tali aree del regime di aiuto di cui al decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989;
    nonostante la revisione delle condizioni e delle modalità per l'attuazione degli interventi, attuata mediante il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 agosto 2019, l'assegnazione delle risorse destinate, ai sensi della legge n. 181 del 89, alle «aree di crisi industriale complesse» è risultata spesso difficoltosa e financo infruttuosa, anche a causa della complessità burocratica;
    nel caso dell'area di «area di crisi industriale complessa» del Polo produttivo dell'area costiera di Livorno sono stati pubblicati sei avvisi pubblici, finalizzati all'assegnazione delle risorse stanziate ai sensi della legge n. 181 del 1989, che si sono chiusi senza la ricezione di alcuna domanda, mentre per quanto riguarda l'area di Piombino, a seguito dell'avviso pubblicato nel 2016, è stata accolta una sola domanda che ha portato alla concessione di un'agevolazione di circa 1 milione e 800 mila euro su un totale di 20 milioni di risorse disponibili;
    secondo le informazioni disponibili sul sito di Invitalia per l’«area di crisi industriale complessa» di Gela su un totale di 25 milioni di risorse disponibili ne sono state attualmente assegnate poco più di 4 milioni (1 domanda ammessa su 6 presentate), per l'area di Taranto su 30 milioni di risorse ne sono state concesse circa 7 milioni e 500mila (1 domanda ammessa a fronte di 11 presentate) mentre per quanto concerne «area di crisi industriale complessa» non è stata accolta alcuna domanda e l'intero ammontare delle risorse assegnate, 15 milioni, non è stato utilizzato;
    al contrario la misura agevolativa denominata «Resto al Sud», introdotta dal decreto-legge n. 91 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, finalizzata a promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno, si è rivelata particolarmente efficace nel finanziare, alla data del 30 novembre 2020, 6.831 iniziative per un totale di 219 milioni di agevolazioni concesse che hanno portato alla creazione di 25.587 posti di lavoro;
    la misura «Resto al Sud», più volte emendata al fine di estendere la platea dei beneficiari, incrementare il massimale del finanziamento e modificarne la composizione, è stata altresì estesa, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 123 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2019, al territorio di 116 comuni appartenenti alle regioni Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016 e del 2017 (cosiddetta «Resto Qui»),

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere l'ambito territoriale di applicazione della misura agevolativa cosiddetta «Resto al Sud» ai territori riconosciuti quali «aree di crisi industriale complessa» al fine di sostenere il rilancio produttivo ed incentivare l'imprenditoria giovanile in tali aree, provvedendo all'estensione della misura agevolativa nei limiti delle risorse destinate alle «aree di crisi industriale complessa» ai sensi della legge n. 181 del 1989 e senza dunque sottrarre risorse destinate agli attuali beneficiari della misura agevolativa denominata «Resto al Sud».
9/2790-bis-AR/259Berti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame prevede uno specifico intervento a favore dei territori riconosciuti quali «aree di crisi industriale complessa», mediante il rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione, e un'importante modifica della misura agevolativa denominata «Resto al Sud» finalizzata ad estendere la platea dei beneficiari;
    le aree di crisi industriale complessa, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, riguardano territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale in conseguenza della crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sul relativo indotto o della grave crisi di uno specifico settore industriale avente elevata specializzazione sul territorio;
    ad oggi, il Ministero dello sviluppo economico, ha riconosciuto ventuno territori, ricompresi in quattordici regioni, quali «aree di crisi industriale complessa»;
    l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia) è uno dei soggetti incaricati di dare concreta applicazione ai «Progetti di riconversione e riqualificazione industriale» (PRII) delle «aree di crisi industriale complessa» anche mediante la riforma della disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi, di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, che ha previsto l'applicazione a tali aree del regime di aiuto di cui al decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989;
    nonostante la revisione delle condizioni e delle modalità per l'attuazione degli interventi, attuata mediante il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 agosto 2019, l'assegnazione delle risorse destinate, ai sensi della legge n. 181 del 89, alle «aree di crisi industriale complesse» è risultata spesso difficoltosa e financo infruttuosa, anche a causa della complessità burocratica;
    nel caso dell'area di «area di crisi industriale complessa» del Polo produttivo dell'area costiera di Livorno sono stati pubblicati sei avvisi pubblici, finalizzati all'assegnazione delle risorse stanziate ai sensi della legge n. 181 del 1989, che si sono chiusi senza la ricezione di alcuna domanda, mentre per quanto riguarda l'area di Piombino, a seguito dell'avviso pubblicato nel 2016, è stata accolta una sola domanda che ha portato alla concessione di un'agevolazione di circa 1 milione e 800 mila euro su un totale di 20 milioni di risorse disponibili;
    secondo le informazioni disponibili sul sito di Invitalia per l’«area di crisi industriale complessa» di Gela su un totale di 25 milioni di risorse disponibili ne sono state attualmente assegnate poco più di 4 milioni (1 domanda ammessa su 6 presentate), per l'area di Taranto su 30 milioni di risorse ne sono state concesse circa 7 milioni e 500mila (1 domanda ammessa a fronte di 11 presentate) mentre per quanto concerne «area di crisi industriale complessa» non è stata accolta alcuna domanda e l'intero ammontare delle risorse assegnate, 15 milioni, non è stato utilizzato;
    al contrario la misura agevolativa denominata «Resto al Sud», introdotta dal decreto-legge n. 91 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, finalizzata a promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno, si è rivelata particolarmente efficace nel finanziare, alla data del 30 novembre 2020, 6.831 iniziative per un totale di 219 milioni di agevolazioni concesse che hanno portato alla creazione di 25.587 posti di lavoro;
    la misura «Resto al Sud», più volte emendata al fine di estendere la platea dei beneficiari, incrementare il massimale del finanziamento e modificarne la composizione, è stata altresì estesa, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 123 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2019, al territorio di 116 comuni appartenenti alle regioni Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016 e del 2017 (cosiddetta «Resto Qui»),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la misura agevolativa «Resto al Sud» alle «aree di crisi industriale complessa».
9/2790-bis-AR/259. (Testo modificato nel corso della seduta) Berti.


   La Camera,
   premesso che:
    la possibilità di lavorare a distanza per tanti lavoratori, per esempio dalla propria abitazione, ha fatto sì che nel 2020 – a fronte delle particolari condizioni originate dall'emergenza epidemiologica – si desse luogo ad un'ondata migratoria, che secondo le stime della Svimez (l'associazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno) ha coinvolto circa 100 mila « smart workers»,
    i citati smart workers hanno, difatti, lasciato le città in cui aveva sede la propria azienda, spesso sita nelle grandi metropoli del Nord e Centro Italia, per fare rientro nei paesi e città di origine, per lo più posti nelle aree del Mezzogiorno;
    il lavoro agile o smart working – definito dalla legge n. 81 del 2017, quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli spazio – temporali, prima appannaggio di poche realtà e che in questi anni si è lentamente diffusa sul territorio nazionale sia nel settore pubblico sia nel settore privato – ha avuto una grande diffusione in seguito al perdurare dalla pandemia da COVID-19 e dalle misure restrittive fissate dal Governo nazionale per contrastarla;
    tale modalità lavorativa, nata allo scopo di incrementare la competitività delle aziende e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, si è rivelata un valido strumento e una risorsa per le imprese che hanno grazie alla stessa resistito alla forte crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica, riorganizzando le proprie attività da remoto e garantendo così l'occupazione dei propri dipendenti;
    dalla commistione tra il lavoro agile e la recente tendenza dei lavoratori a far rientro nelle regioni natali, garantendo la prestazione lavorativa da remoto, è nato il fenomeno definito come « southworking»;
    il diffondersi del citato fenomeno rappresenta un'evidente inversione di rotta rispetto agli anni passati nonché una grande occasione, sia per dare «respiro» all'economia del Mezzogiorno sia per aumentare la coesione territoriale tra le varie regioni d'Italia. Infatti, tra il 2002 e il 2017, secondo i dati Svimez, sono stati 2 milioni gli italiani che dal Sud si sono trasferiti al Nord del Paese;
    lavorare da remoto al Nord, restando fisicamente al Sud, permetterebbe di evitare una nuova ondata migratoria verso il Settentrione – dopo l'inversione di tendenza avvenuta in seguito all'emergenza epidemiologica – ripopolando città e borghi, e consentendo ai giovani e lavoratori di trovare o mantenere l'occupazione lavorativa in altre parti d'Italia senza dover sostenere il peso di un trasferimento, e meglio conciliando i tempi vita-lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare idonei provvedimenti volti a creare le condizioni favorevoli a che si espanda ulteriormente il fenomeno del southworking, anche mediante la previsione di agevolazioni a favore dei datori di lavoro.
9/2790-bis-AR/260Giarrizzo, Alaimo, Suriano, Perconti, Cimino, Martinciglio, Luciano Cantone, Saitta, Papiro, Pignatone, Davide Aiello, D'Orso, Rizzo, Scerra, Penna, Chiazzese, Masi, Alemanno, Casa, Sarli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, all'articolo 75 reca disposizioni per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, autorizzando l'ulteriore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2021, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore, per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
    in base a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della salute n. 18584 del 29 maggio 2020 «Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni», l'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente provvede alla prescrizione della quarantena, ed informa il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il contatto è assistito, anche ai fini dell'eventuale certificazione INPS;
    in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, l'operatore procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta, in cui viene dichiarato che, per motivi di sanità pubblica, il contatto è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
    nel caso di specie, dunque, in assenza di una norma di rango primario che disciplini in maniera esauriente quali siano i soggetti che possono produrre la certificazione di fine quarantena/isolamento e poiché l'organizzazione dei Servizi socio-sanitari territoriali rientra tra le competenze attribuite alle regioni, alcune regioni hanno previsto che la certificazione di fine quarantena/isolamento sia disposta in alternativa anche dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, altre no;
    altro dubbio interpretativo e applicativo è altresì correlato al rientro al lavoro dei lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19, tenuto conto che pervengono numerose segnalazioni circa un comportamento difforme da parte dei datori di lavoro;
    la circolare del Ministero della salute, recante indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena, in relazione ai casi positivi a lungo termine prevede che «le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi»;
    diversamente, l'allegato 12, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, recante il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali, prevede che l'ingresso in azienda di lavoratori già’ risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la «avvenuta negativizzazione» del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
    il medesimo allegato 12 prevede che per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni, articolo 41, comma 2, lettera e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia;
    la Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 n. 14915, in merito alla visita medica del lavoratore guarito quale condizione necessaria per il rientro presso l'ambiente di lavoro, fa riferimento a «quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero»;
    quanto sopra premesso rileva la necessità o l'opportunità che, a fronte di una intensa produzione di disposizioni di diversificato rango normativo, le circolari ministeriali dirimano ogni dubbio interpretativo e applicativo, anche rilevando una prassi che, ancorché non codificata dal legislatore, appare essere opportuna e necessaria o di buon senso,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di monitorare, armonizzare e aggiornare le circolari ministeriali emanate in relazione all'emergenza sanitaria e citate in premessa, affinché sia risolto qualsiasi dubbio interpretativo, anche alla luce di una ricognizione nella loro attuazione, chiarendo:
    che i soggetti che possono produrre e rilasciare la certificazione di fine quarantena/isolamento possono essere anche il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta;
    in relazione ai casi positivi a lungo termine, se il rientro al lavoro debba essere o meno preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la «avvenuta negativizzazione» del tampone;
    in merito alla visita medica del lavoratore guarito quale condizione necessaria per il rientro presso l'ambiente di lavoro, se detta visita debba riguardare o meno solo i lavoratori che siano stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero.
9/2790-bis-AR/261Lorefice, Sarli, Nesci, D'Arrando.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, all'articolo 59 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro, incrementati di 5 milioni durante l'esame in sede referente; pertanto lo stanziamento complessivo ammonta ora a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per gli interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare, come definito al comma 255, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
    il comma 255, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
    rileva il ruolo di assistenza e di cura sia nei confronti delle persone con disabilità grave, in termini di riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, sia nei confronti di titolari dell'indennità di accompagnamento, corrisposto a persone per le quali viene accertato uno stato di totale invalidità o incapacità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
    appare evidente quanto il ruolo del caregiver sia complesso ed articolato in quanto non coinvolge soltanto la tutela dei bisogni fisici, ma all'esigenza di sorveglianza continua, di assistenza personale e di gestione della casa, si aggiunge anche la presa in carico della dimensione psichica e sociale della persona che si assiste e si cura;
    dunque il sostegno, anche economico di tale ruolo, deve essere inteso come un aspetto strategico per lo sviluppo civile e di progresso nei confronti delle stesse persone fragili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche nell'ambito di prossimi provvedimenti di natura economico finanziaria, di adottare le opportune iniziative normative volte ad incrementare ulteriormente le risorse previste nel Fondo per il caregiver istituito all'articolo 59 del provvedimento all'esame, al fine di potenziare gli interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare, come definito al comma 255, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
9/2790-bis-AR/262D'Arrando, Barbuto.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 28 marzo 1968 n. 406 ha istituito l'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti;
    l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979 n. 682 stabiliva che l'indennità di accompagnamento, goduta dai ciechi civili assoluti, in virtù della citata legge 28 marzo 1968 n. 406, a partire dal 1o gennaio 1982 doveva essere equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera A-bis n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915;
    a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834, con cui si prevedeva un meccanismo di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra, risultava quindi necessario fornire l'interpretazione autentica dell'articolo 1 primo comma della legge 22 dicembre 1979 n. 682;
    con la legge di interpretazione autentica 4 maggio 1983 n. 165 si disponeva infatti che «l'articolo 1, primo comma della legge 22 dicembre 1979 n. 682 deve intendersi nel senso che l'equiparazione, a partire dal 1 gennaio 1982, della indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l'estensione della nuova misura di detta indennità e delle relative modalità di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834 recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra»;
    l'articolo 2 della citata legge 4 maggio 1983 n. 165 ha inoltre espressamente sancito che «la misura dell'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti e le modalità di adeguamento automatico dell'indennità sono aggiornati alla stessa stregua delle modificazioni che intervengono per i corrispondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra» con ciò ribadendo la totale equiparazione tra ciechi civili assoluti e i grandi invalidi di guerra;
    tuttavia con la legge 31 dicembre 1991 n. 429 l'indennità di accompagnamento civile è stata stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento spettante ai ciechi per causa di guerra sostituendo, di fatto, il riferimento ai grandi invalidi di guerra previsto dall'articolo 2 della legge di interpretazione autentica 4 maggio 1983 n. 165;
   considerato che:
    appare iniquo il perdurare della mancata estensione ai ciechi civili assoluti del sistema di assistenze approntate per gli invalidi di guerra;
    si ritiene doverosa una equiparazione della indennità di accompagnamento in favore dei ciechi assoluti all'analoga indennità prevista per i grandi invalidi di guerra, così come previsto dalla legge 22 dicembre 1979 n. 682 e successivamente ribadita dalla legge di interpretazione autentica 4 maggio 1983 n. 165,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intervenire affinché, in sede di rideterminazione annuale degli importi spettanti ai sensi della legge 21 novembre 1988 n. 508, venga attuata l'equiparazione degli importi della indennità di accompagnamento concessa ai ciechi civili assoluti a quella dei grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera A-bis n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, e sue successive modificazioni ed integrazioni, comprensiva dell'assegno integrativo in luogo degli accompagnatori.
9/2790-bis-AR/263Termini, Barbuto.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 28 marzo 1968 n. 406 ha istituito l'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti;
    l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979 n. 682 stabiliva che l'indennità di accompagnamento, goduta dai ciechi civili assoluti, in virtù della citata legge 28 marzo 1968 n. 406, a partire dal 1o gennaio 1982 doveva essere equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera A-bis n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915;
    a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834, con cui si prevedeva un meccanismo di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra, risultava quindi necessario fornire l'interpretazione autentica dell'articolo 1 primo comma della legge 22 dicembre 1979 n. 682;
    con la legge di interpretazione autentica 4 maggio 1983 n. 165 si disponeva infatti che «l'articolo 1, primo comma della legge 22 dicembre 1979 n. 682 deve intendersi nel senso che l'equiparazione, a partire dal 1 gennaio 1982, della indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l'estensione della nuova misura di detta indennità e delle relative modalità di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834 recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra»;
    l'articolo 2 della citata legge 4 maggio 1983 n. 165 ha inoltre espressamente sancito che «la misura dell'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti e le modalità di adeguamento automatico dell'indennità sono aggiornati alla stessa stregua delle modificazioni che intervengono per i corrispondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra» con ciò ribadendo la totale equiparazione tra ciechi civili assoluti e i grandi invalidi di guerra;
    tuttavia con la legge 31 dicembre 1991 n. 429 l'indennità di accompagnamento civile è stata stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento spettante ai ciechi per causa di guerra sostituendo, di fatto, il riferimento ai grandi invalidi di guerra previsto dall'articolo 2 della legge di interpretazione autentica 4 maggio 1983 n. 165;
   considerato che:
    appare iniquo il perdurare della mancata estensione ai ciechi civili assoluti del sistema di assistenze approntate per gli invalidi di guerra;
    si ritiene doverosa una equiparazione della indennità di accompagnamento in favore dei ciechi assoluti all'analoga indennità prevista per i grandi invalidi di guerra, così come previsto dalla legge 22 dicembre 1979 n. 682 e successivamente ribadita dalla legge di interpretazione autentica 4 maggio 1983 n. 165,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intervenire affinché, in sede di rideterminazione annuale degli importi spettanti ai sensi della legge 21 novembre 1988 n. 508, venga attuata l'equiparazione degli importi della indennità di accompagnamento concessa ai ciechi assoluti a quella dei grandi invalidi di guerra.
9/2790-bis-AR/263. (Testo modificato nel corso della seduta) Termini, Barbuto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia è particolarmente sensibile alle iniziative di cooperazione allo sviluppo nel mondo e ha in essere diversi accordi e programmi di elevata qualità con una moltitudine di Paesi esteri, sia sul piano multilaterale che su quello bilaterale;
    con l'emendamento 114.06 sono stati stanziati ulteriori fondi per il 2021, quantificati in 9 milioni di euro, in favore dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo;
    la pandemia in atto sta mettendo in ginocchio interi Paesi a livello globale e il COVID-19 continua a mietere vittime anche indirettamente a causa dell'instabilità economica che inevitabilmente crea enormi disservizi e della crisi sanitaria con ospedali al collasso e frequenti interruzioni dei programmi di vaccinazione per i bambini;
    la cessazione delle attività scolastiche rende drammatica la situazione in regioni del mondo già carenti di strutture di base e di servizi informatici e, inoltre, molte organizzazioni internazionali segnalano il rischio di un incremento delle violenze domestiche e di genere collegate alla situazione emergenziale;
    fin dal 4 maggio 2020 nella « Pledging Conference» promossa dalla Commissione europea il Governo italiano si è impegnato tra i primi donatori nel sostegno alla ricerca mondiale per il vaccino contro il virus COVID-19;
    il 30 giugno scorso alla Farnesina il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio ha inaugurato i lavori del Tavolo operativo inter-istituzionale di coordinamento COVID-19, al quale hanno partecipato tutti i maggiori stakeholder istituzionali e privati;
    il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo videomessaggio durante il Forum per la Pace di Parigi del 12 novembre scorso ha affermato: «Se c’è una lezione da imparare da questa situazione senza precedenti, questo è il valore di un'efficace cooperazione internazionale»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di utilizzare l'incremento dei fondi per cooperazione e sviluppo anche per programmi di impatto multistakeholder di cooperazione internazionale allo sviluppo in risposta alle emergenze sanitarie, sociali ed economiche della pandemia in essere nelle aree più fragili del Pianeta, tra i Paesi di interesse per la cooperazione italiana, nel solco dell'Agenda 2030 per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'adeguamento dell'Italia verso l'APS, quali quelli della regione mediorientale nelle aree coinvolte dalla guerra siriana, del Nordafrica, dell'Africa orientale e del Sahel.
9/2790-bis-AR/264Suriano, Ehm.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia è particolarmente sensibile alle iniziative di cooperazione allo sviluppo nel mondo e ha in essere diversi accordi e programmi di elevata qualità con una moltitudine di Paesi esteri, sia sul piano multilaterale che su quello bilaterale;
    con l'emendamento 114.06 sono stati stanziati ulteriori fondi per il 2021, quantificati in 9 milioni di euro, in favore dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo;
    la pandemia in atto sta mettendo in ginocchio interi Paesi a livello globale e il COVID-19 continua a mietere vittime anche indirettamente a causa dell'instabilità economica che inevitabilmente crea enormi disservizi e della crisi sanitaria con ospedali al collasso e frequenti interruzioni dei programmi di vaccinazione per i bambini;
    la cessazione delle attività scolastiche rende drammatica la situazione in regioni del mondo già carenti di strutture di base e di servizi informatici e, inoltre, molte organizzazioni internazionali segnalano il rischio di un incremento delle violenze domestiche e di genere collegate alla situazione emergenziale;
    fin dal 4 maggio 2020 nella « Pledging Conference» promossa dalla Commissione europea il Governo italiano si è impegnato tra i primi donatori nel sostegno alla ricerca mondiale per il vaccino contro il virus COVID-19;
    il 30 giugno scorso alla Farnesina il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio ha inaugurato i lavori del Tavolo operativo inter-istituzionale di coordinamento COVID-19, al quale hanno partecipato tutti i maggiori stakeholder istituzionali e privati;
    il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo videomessaggio durante il Forum per la Pace di Parigi del 12 novembre scorso ha affermato: «Se c’è una lezione da imparare da questa situazione senza precedenti, questo è il valore di un'efficace cooperazione internazionale»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di utilizzare, nel quadro delle procedure e in linea con gli obiettivi della legge 125 del 2014, l'incremento dei fondi per cooperazione e sviluppo anche per programmi di impatto multistakeholder di cooperazione internazionale allo sviluppo in risposta alle emergenze sanitarie, sociali ed economiche della pandemia in essere nelle aree più fragili del Pianeta, tra i Paesi di interesse per la cooperazione italiana, nel solco dell'Agenda 2030 per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'adeguamento dell'Italia verso l'APS, quali quelli della regione mediorientale nelle aree coinvolte dalla guerra siriana, del Nordafrica, dell'Africa orientale e del Sahel.
9/2790-bis-AR/264. (Testo modificato nel corso della seduta) Suriano, Ehm.


   La Camera,
   premesso che:
    il nostro Paese vede una progressiva denatalità. Nel 2019 risultano 435 mila nascite, con un saldo negativo di 212 mila. Le nascite erano 562 mila nel 2010;
    secondo il presidente dell'Istat Blangiardo nel 2020 le nascite potranno scendere sotto a 400 mila per la progressione stabile della denatalità (1,5 per cento in meno all'anno) e per l'incertezza del futuro legata ai vari aspetti della pandemia, anche economici (https://www.money.it/effetto-COVID-19-Italia-60-mila-morti);
    nella relazione del Ministero della salute del 2019 (con dati del 2017) sono state ben 78.366 le coppie trattate con tecniche di procreazione medicalmente assistita di primo, secondo e terzo livello; 97.888 i cicli di trattamento iniziati; 18.871 le gravidanze ottenute; 12.490 i parti ottenuti; 13.973 i bambini nati vivi che rappresentano il 3,0 per cento del totale dei nati in Italia nel 2017 (458.151 nati vivi, fonte ISTAT), in salita dal 2014 quando furono 12.658;
    a livello europeo, il fenomeno della «migrazione riproduttiva» interessa tra le 25 mila e le 30 mila coppie all'anno. L'Italia è il Paese europeo dove il fenomeno della migrazione per problemi riproduttivi è di gran lunga più frequente. Secondo un'indagine condotta dall'Osservatorio sul turismo procreativo nel 2011, almeno 4.000 coppie si sono recate all'estero; 11 mila sono le coppie che si rivolgono a centri nazionali fuori regione di residenza;
    durante il XXXII Convegno di medicina della riproduzione, tenutosi ad Abano Terme (Padova), dal 23 al 25 febbraio 2017, sono stati portati dati quali-quantitativi importanti relativamente agli esiti dei cicli di procreazione medicalmente assistita. In particolare, aggiornando i dati del report 2016 sull'attività nazionale di procreazione medicalmente assistita del 2005-2014 è emerso un progressivo incremento dell'offerta delle varie prestazioni correlate alla procreazione medicalmente assistita a livello nazionale, in particolare aumento dai 63.585 cicli del 2005 (tutte le tecniche di I, II e III livello senza donazione di gameti) ai 90.711 cicli del 2014 agli oltre 110.000 cicli del 2015; un aumento da 37.293 (2005) a 66.845 cicli (2014) di II e III livello; si è assistito, apparentemente, a una riduzione degli esiti favorevoli delle procedure, scendendo da 10.732 parti/90.711 cicli (11,8 per cento) del 2014;
    il tema dell'infertilità è ingravescente in Italia e in tutto il mondo occidentale e si stima che nel 2030 saliranno all'80 per cento le procreazioni medicalmente assistite per cui è importante normare il prima possibile tutto il settore a partire dallo studio e dalla diagnostica delle cause di infertilità ma in corso di emergenza pandemica, con la difficoltà di recarsi all'estero per i cicli di PMA eterologa, risulta utile favorire nel nostro Paese la pratica dell'ovodonazione per evitare un impatto demografico peggiore probabilmente di quello della stessa epidemia;
    manca in Italia la concessione di una indennità per le donatrici e la stragrande maggioranza dei cicli di PMA eterologa avviene grazie a ovuli o embrioni provenienti dall'estero con ovvio aumento dei costi (un trasporto di materiale biologico transfrontaliero può costare anche più di 2 mila euro) e del rischio di abusi;
    non sempre vengono applicate linee guida omogenee in merito alla diagnosi e alla terapia dell'infertilità maschile e femminile,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:
    adottare idonei strumenti normativi volti al riconoscimento di una indennità finanziaria per le donatrici di gameti, apportando le opportune modificazioni alla legislazione vigente;
    verificare l'esistenza e il rispetto di linee guida omogenee in merito alla diagnostica e al trattamento dell'infertilità sul territorio nazionale.
9/2790-bis-AR/265Zolezzi, Mammì, Sarli.


   La Camera,
   premesso che:
    la tutela della salute deve contenere l'approccio One Health, che considera, al fine del benessere e della salute dell'uomo, la tutela dell'ambiente e la tutela e il benessere degli animali (Ecosistema). Per queste ragioni, va sostenuta la ricerca scientifica « human based», cioè metodologie in vitro, ex vivo, in silicio, sviluppate a partire da derivati (cellule, tessuti, organi, eccetera) o dati originati da Homo sapiens con l'intento preciso di mimare il più possibile le condizioni in vivo e con la consapevolezza della specie-specificità. Deve essere incrementato l'utilizzo di cellule e tessuti umani in luogo di quelli animali;
    in Italia questo settore della ricerca non ha mai visto un reale impegno economico, né dei seri percorsi formativi, nonostante gli appelli della società civile e di parte del mondo della scienza;
    occorre, così come accade in altri Paesi europei, permettere alla formazione universitaria d'indirizzarsi anche verso i Nuovi approcci Metodologici (NaM) senza animali per rispondere alla domanda di civiltà e d'innovazione che arriva dalla società;
    l'Italia ha dal 2014 una legge che predispone un modello di sperimentazione etica e innovativa alla quale però non sono seguiti adeguati e coerenti investimenti sulla formazione per i ricercatori sui NAM senza uso degli animali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere misure per lo sviluppo della formazione universitaria finalizzata alla ricerca che utilizza i Nuovi Approcci Metodologici senza uso di animali.
9/2790-bis-AR/266Sarli, Flati, Di Lauro, Torto, Iovino, Spessotto, Corda, Giordano, Papiro, Ascari.


   La Camera,
   premesso che:
    la tutela della salute deve contenere l'approccio One Health, che considera, al fine del benessere e della salute dell'uomo, la tutela dell'ambiente e la tutela e il benessere degli animali (Ecosistema). Per queste ragioni, va sostenuta la ricerca scientifica « human based», cioè metodologie in vitro, ex vivo, in silicio, sviluppate a partire da derivati (cellule, tessuti, organi, eccetera) o dati originati da Homo sapiens con l'intento preciso di mimare il più possibile le condizioni in vivo e con la consapevolezza della specie-specificità. Deve essere incrementato l'utilizzo di cellule e tessuti umani in luogo di quelli animali;
    in Italia questo settore della ricerca non ha mai visto un reale impegno economico, né dei seri percorsi formativi, nonostante gli appelli della società civile e di parte del mondo della scienza;
    occorre, così come accade in altri Paesi europei, permettere alla formazione universitaria d'indirizzarsi anche verso i Nuovi approcci Metodologici (NaM) senza animali per rispondere alla domanda di civiltà e d'innovazione che arriva dalla società;
    l'Italia ha dal 2014 una legge che predispone un modello di sperimentazione etica e innovativa alla quale però non sono seguiti adeguati e coerenti investimenti sulla formazione per i ricercatori sui NAM senza uso degli animali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere misure per lo sviluppo della formazione universitaria finalizzata alla ricerca che utilizza i Nuovi Approcci Metodologici senza uso di animali, senza pregiudizio della ricerca scientifica.
9/2790-bis-AR/266. (Testo modificato nel corso della seduta) Sarli, Flati, Di Lauro, Torto, Iovino, Spessotto, Corda, Giordano, Papiro, Ascari.


   La Camera,
   premesso che:
    i servizi sanitari si confrontano continuamente con la necessità di fornire risposte adeguate ai bisogni di una popolazione crescente di malati sempre più anziani, affetti da malattie cronico degenerative in fase avanzata o terminale, in condizioni cliniche di estrema fragilità e di grave sofferenza. Per questi malati, che potrebbero beneficiare efficacemente di un servizio di cure palliative, viene spesso erogata un'assistenza sanitaria e sociosanitaria in forma frammentaria e non coordinata, con ripetute ospedalizzazioni che si traducono talvolta in trattamenti inappropriati, costosi, con scarsa soddisfazione da parte dei malati stessi e dei loro familiari;
    a 10 anni dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 concernente «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore», che ha previsto di implementare l'approccio palliativo, la presa in carico precoce dei malati in una prospettiva di integrazione e complementarietà alle terapie attive ed in coerenza con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2020 che prevede l'accreditamento della Rete di cure palliative, si registrano forti ritardi nella realizzazione dei servizi domiciliari e ospedalieri determinando gravi ripercussione nella capacità del nostro sistema di rispondere adeguatamente alla grande sofferenza dei malati che sviluppano un percorso di fine vita in ospedale;
    in attuazione di quanto previsto dagli articoli 23 e 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ed in coerenza con le azioni sul rafforzamento dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 attuazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di potenziare le cure palliative specialistiche incrementando progressivamente la presa in carico di malati in condizioni di cronicità complesse e avanzate attraverso l'attivazione in ambito ospedaliero e in ambito domiciliare dei «servizi di medicina e cure palliative». Ciò al fine di potenziare le Unità specialistiche di cure palliative domiciliari e di svolgere l'attività di consulenza specialistica ospedaliera, l'attività ambulatoriale e l'attività in regime di ricovero attraverso posti letto di « hospice ospedaliero» che, ai sensi dell'articolo 31 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, si collocano nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria territoriale anche quando operano all'interno di una struttura ospedaliera.
9/2790-bis-AR/267Trizzino, Sarli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha limitato fortemente le opportunità ludiche e ricreative dei bambini e dei ragazzi al di fuori del contesto domestico;
    a tali limitazioni si è accompagnata la sospensione di tutte le attività educative in presenza, impedendo così il regolare sviluppo delle potenzialità dei bambini e ragazzi derivanti dallo svolgimento di esperienze al di fuori del contesto familiare;
    il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri ha promosso diverse iniziative volte a realizzare opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase dell'emergenza COVID-19;
    tra le iniziative in tal senso, si richiama l'approvazione dell'avviso pubblico per il progetto «EduCare» firmato il 10 giugno 2020; avviso emanato per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza;
    alla realizzazione delle linee d'intervento sugli ambiti tematici di cui all'avviso è stato destinato un finanziamento complessivo pari ad euro 35.000.000,00 (trentacinque milioni/00), a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia stanziate per l'esercizio finanziario 2020;
    poiché risultano esaurite le risorse assegnate al citato progetto «EduCare», così come da comunicazione sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare un nuovo Avviso pubblico per l'anno 2021 finalizzato prioritariamente a finanziare i progetti presentati e valutati favorevolmente ma non finanziati per esaurimento delle risorse dell'Avviso firmato in data 10 giugno 2020 e che predetermini, ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, i criteri di selezione e valutazione delle iniziative progettuali delle risorse residue.
9/2790-bis-AR/268Ruggiero.


   La Camera,
   premesso che:
    da recenti dati diffusi dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nel rapporto « Health at a Glance Europe 2020», contrariamente alla tendenza europea, in Italia nel 2020 si è registrato un sensibile calo del numero delle figure professionali infermieristiche, con una media di 5,7 infermieri per 1000 abitanti contro una media dei Paesi aderenti all'OCSE di 8,2 e con una media degli Stati del Nord Europa con oltre 10 infermieri ogni 1000 abitanti e solo alcuni dell'Europa dell'Est al di sotto di questa media;
    la preesistente carenza di infermieri in Italia, che si attesta in almeno 53.000 unità, è stata ulteriormente aggravata durante la presente emergenza sanitaria derivata dalla diffusione del COVID-19, per via dell'elevato numero di contagi che, secondo recenti dati forniti dalla Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI), a loro volta basati sulle rilevazioni e sui rapporti INAIL, si attestano ad oltre 28.000, con ben 49 decessi avvenuti sino ad oggi;
    tale situazione ha anche alterato il corretto rapporto numerico tra medici ed infermieri, sceso rispetto al precedente rapporto OCSE ad 1,4 riportando uno dei dati più negativi in Europa e determinando un conseguente un aumento dei carichi di lavoro per gli infermieri ed inevitabili ricadute negative sul servizio di assistenza ai pazienti;
    sono certamente apprezzabili gli interventi del Governo italiano emanati nell'anno in corso, volti ad incrementare il numero del personale sanitario, in particolare infermieristico, in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, confermati anche nel presente provvedimento grazie alla previsione di proroga, fino al 31 dicembre 2021, delle disposizioni concernenti il reclutamento del personale sanitario, tuttavia si rende ancora necessario attivare ulteriori misure volte a garantire i livelli di fabbisogno di personale infermieristico;
    come riferito dall'OCSE, per una valorizzazione della figura infermieristica si potrebbe seguire l'esempio di quei Paesi (come Finlandia, Regno Unito e Manda) dove, per rispondere alla carenza di medici, si stanno implementando dei ruoli più avanzati da affidare agli infermieri, il cui risultato sta mostrando quanto gli infermieri specializzati possano migliorare l'accesso ai servizi e ridurre i tempi di attesa, offrendo la medesima qualità di cura dei medici per una serie di pazienti, compresi quelli con patologie di bassa intensità e quelli che necessitano di controlli di routine. Questa impostazione, nei Paesi OCSE, ha portato al conseguimento di effetti soddisfacenti sui pazienti e quanto all'impatto sui costi ha mostrato una riduzione e comunque nessun innalzamento degli stessi rispetto al pregresso. Anche in Italia, dove la carenza si manifesta al contrario, si rende necessario investire nella formazione degli infermieri al fine di consentirne l'inserimento in organici che prevedano ruoli con competenze specialistiche, sia in ospedale che nell'ambito delle cure primarie;
    secondo l'OCSE la domanda di infermieri dovrebbe continuare a crescere negli anni a causa dell'invecchiamento della popolazione, mentre il numero di infermieri rischia di calare per l'avvicinarsi all'età del pensionamento (con conseguente diminuzione di forza lavoro), per colmare l'attuale e futura carenza di organico infermieristico, sarebbe opportuno disporre un ulteriore incremento dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in discipline infermieristiche per l'anno accademico 2021/2022;
    inoltre, partendo dal presupposto che la figura dell'infermiere non eroga prestazioni ma assistenza alle persone, spesso ponendosi in prima linea come dimostrato nel corso della pandemia, al fine di restituire dignità al ruolo degli infermieri ed al lavoro infermieristico, si ritiene sia necessario porre in atto degli interventi legislativi atti a consentire l'uscita della categoria infermieristica dal comparto per la creazione di una sezione contrattuale autonoma all'interno del CCNL vigente, al pari di quanto già avvenuto con la professione medica;
    l'auspicata fuoriuscita dal Comparto consentirebbe anche di addivenire alla previsione di un aumento salariale, in considerazione delle qualità e competenze proprie di una categoria intellettuale, come quella infermieristica, particolarmente poste in risalto durante l'emergenza sanitaria da COVID-19,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare interventi mirati a sostenere con adeguate risorse la carenza di organico del personale infermieristico nel nostro Paese e di conseguenza prevedere l'aumento dei posti disponibili ai corsi di laurea in scienze infermieristiche per il prossimo anno accademico 2021/2022;
   a valutare l'opportunità di adottare misure idonee per consentire l'uscita della categoria infermieristica dal Comparto contrattuale attuale e definire una sezione contrattuale autonoma all'interno del CCNL vigente.
9/2790-bis-AR/269Mammì.


   La Camera,
    l'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 , n. 75 reca misure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni anche al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato; a tal fine le amministrazioni, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga taluni requisiti;
    tra i detti requisiti vi è quello di:
     risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 20.15 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
     essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
     di aver maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione procedente, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
    la medesima disposizione prevede che per il triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che:
    risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
     abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
     il medesimo articolo 20, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, precisa che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile;
     sempre con riguardo al medesimo personale del Ssn si precisa che le disposizioni succitate relative alla stabilizzazione si applicano anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca;
     infine l'articolo 20 prevede che allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni citate relative alla stabilizzazione si applicano fino al 31 dicembre 2022;
   considerato che proprio in ragione dell'emergenza sanitaria in corso, numerose amministrazioni pubbliche hanno dovuto ricorrere alla instaurazione di contratti di lavoro a tempo determinato o forme contrattuali di lavoro flessibile, in particolar modo tutte quelle amministrazioni che, a diverso titolo, sono coinvolte nella gestione dell'emergenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere fino al 31 dicembre 2021,, per tutte le amministrazioni pubbliche, la possibilità di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale e, conseguentemente, estendere al 31 dicembre 2020 i requisiti utili per accedere alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato nonché i requisiti utili per accedere alle procedure concorsuali, incluse le procedure concorsuali straordinarie del Ssn.
9/2790-bis-AR/270Sportiello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, all'articolo 160, interviene con disposizioni finalizzate a nuove assunzioni presso l'Agenzia nazionale per i giovani e presso l'Arma dei Carabinieri;
    per le stesse finalità della disposizione citata e dunque per favorire il superamento del precariato nella pubblica amministrazione, appare auspicabile che siano bandite, per il triennio 2021-2023, in deroga alla dotazione organica e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, ma in base al piano del fabbisogno del personale, procedure concorsuali riservate per il personale non dirigenziale in possesso di specifici requisiti;
    in particolare, appare opportuno che le procedure concorsuale siano destinate al personale non dirigenziale che risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di almeno un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso e abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
    come noto, l'utilizzo di personale precario nelle amministrazioni pubbliche è divenuto, ormai, una caratteristica strutturale, infatti sono molteplici le pubbliche amministrazioni che usufruiscono di personale precario con contratto flessibile per colmare le proprie esigenze di organico;
    in alcuni casi, la P.A. può decidere di procedere alla stabilizzazione di tale personale, a condizione che detta scelta risulti supportata da idonea motivazione; in altri casi, le amministrazioni pubbliche, al fine di colmare determinate scoperture di organico, possono indire procedure concorsuali riservate alla stabilizzazione di personale precario, a condizione che la scelta sia ragionevole e logica, nonché adeguatamente e congruamente motivata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, al fine di favorire il superamento del precariato nella pubblica amministrazione, di adottare provvedimenti finalizzati all'indizione, per il triennio 2021-2023, presso le pubbliche amministrazioni, sulla base del piano di fabbisogno del personale, di procedure concorsuali riservate, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, rivolte al personale non dirigenziale che risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di almeno un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso e abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
9/2790-bis-AR/271Nesci, Sarli.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di Bilancio 2021 all'esame dell'Aula, riserva particolare attenzione al tema sanità e agli interventi diretti al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale ai fini di un contrasto più efficace all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
    ma fra i danni sulla nostra salute, provocati dal coronavirus, ci sono anche quelli indiretti dovuti ai conseguenti ritardi nei trattamenti e nelle visite, alle mancate prestazioni, come nel caso degli esami per la prevenzione oncologica;
    durante il lockdown si è registrata una drastica riduzione degli screening oncologici e lo smaltimento delle liste d'attesa: il recupero degli stessi è una priorità di salute pubblica improcrastinabile; purtroppo è prevedibile che la ripresa degli screening comporterà l'emersione di soggetti affetti da patologie oncologiche in fase avanzata, che avranno necessità di accedere alle cure più efficaci e innovative disponibili al momento della diagnosi;
    dall'ultimo monitoraggio Aifa risulta che, per il periodo Gennaio-Aprile 2020, la spesa relativa ai medicinali inseriti nel Fondo per i medicinali innovativi oncologici, è stata pari a 262,0 milioni di euro. L'eventuale superamento della capienza massima di 500 milioni entro dicembre, rischia di arrecare gravi pregiudizi ai pazienti per ragioni contabili e per un prolungamento dei tempi dovuto ai controlli sui vincoli di bilancio;
    questo perché la legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 402-bis stabilisce che, annualmente, le risorse dei due fondi istituiti dalla medesima legge, il «Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi» (articolo 1 comma 400) e il «Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi» (articolo 1, comma 401), non impiegate per le loro finalità debbano confluire nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato; sarebbe importante poter superare la logica dei silos che caratterizza l'attuale gestione dei fondi dei farmaci innovativi oncologici e non oncologici, per far sì che le risorse allocate per le suddette finalità vengano impiegate al massimo per finanziare l'innovazione terapeutica a beneficio dei pazienti; una soluzione ipotizzabile, nel caso in cui le risorse di uno due Fondi non fossero utilizzate per la sua specifica finalità, potrebbe essere quella di poterle impiegare per concorrere a finanziare l'eventuale eccedenza di spesa rispetto alla dotazione dell'altro Fondo, con esclusivo riferimento allo specifico anno in cui tale eccedenza è accertata;
    nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato confluirebbero quindi le eventuali risorse residue non impiegate né per le finalità dei due Fondi, né per finanziare l'eventuale eccedenza di spesa di uno dei due,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare l'adeguatezza dell'ipotesi avanzata in premessa, oppure ogni altra possibile soluzione, anche di carattere normativo, affinché per le persone affette da patologie oncologiche con necessità di cure più efficaci e innovative, sia possibile avere facile e tempestivo accesso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 401 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
9/2790-bis-AR/272Ianaro, Sarli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che sino all'anno 2019 abbiano registrato consistenti presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri e che nell'anno 2020, a causa della pandemia mondiale, abbiano subito un drammatico calo dei flussi turistici;
    tale contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, di tali esercenti, realizzato nelle zone A dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019;
   considerato che:
    tra i beneficiari del contributo non rientrano i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nelle città portuali ovvero nelle città designate città d'arte patrimonio dell'UNESCO non comprese tra i capoluoghi di provincia o tra le città metropolitane, anche se negli anni precedenti questi Comuni abbiano registrato presenze in numero di almeno tre volte superiore a quello dei residenti;
    i centri storici dei Comuni rivieraschi di interesse culturale ad alto flusso turistico, sono i più colpiti dalla crisi: secondo alcune stime il 2020 potrebbe chiudersi con un calo superiore all'80 per cento rispetto al 2019 anche dei turisti crocieristi, con gravi ricadute sul commercio e su tutte le attività ricreative, culturali, e di intrattenimento collegate alle escursioni a terra,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere il contributo a fondo perduto per gli esercenti dei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o città metropolitana, anche agli esercenti delle città portuali o delle città designate città d'arte patrimonio dell'UNESCO non comprese tra i capoluoghi di provincia o tra le città metropolitane.
9/2790-bis-AR/273Cancelleri, Scerra, Scoma, Bartolozzi, Siracusano, Prestigiacomo.


   La Camera,
   premesso che:
    i soci lavoratori delle Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) iscritti alla gestione ordinaria INPS di Artigiani e Commercianti, sono soggetti al versamento all'INPS dei contributi I.V.S. anche per quanto riguarda gli utili non distribuiti ma lasciati all'azienda per essere reinvestiti;
    in base alla legislazione vigente, la contribuzione ai fini previdenziali sugli utili delle S.r.l. è pari al 24 per cento ed è applicata su tutti gli utili maturati, sia quelli distribuiti ai soci, in quanto reddito da lavoro, sia quelli non distribuiti, lasciati in azienda come capitalizzazione; la base imponibile è infatti costituita dalla parte di reddito d'impresa dichiarato dalla società che spetterebbe al socio sulla base della quota (teorica) di distribuzione agli utili, indipendentemente dal fatto che l'utile sia stato effettivamente distribuito e percepito;
    assumere a base contributiva la quota degli utili aziendali riferibili solo idealmente al socio lavoratore della S.r.l., a prescindere dalla effettiva distribuzione, contrasta con il principio secondo il quale i contributi previdenziali si pagano in base al reddito della persona fisica;
    la Corte Costituzionale, con Sentenza del 7 novembre 2001, n. 354 è intervenuta sulla materia, sottolineando la differenza tra il sistema fiscale delle S.a.s. e quello delle S.r.l., che subiscono la tassazione del reddito di impresa ai fini IRES, mentre la tassazione IRPEF nelle S.a.s. incide solo in capo ai soci; nel caso delle S.r.l. sussiste una rigida distinzione tra il patrimonio della società e quello del socio, a differenza di quanto accade per le Società di Persone;
    l'obbligo, sancito dall'INPS, che grava i soci lavoratori delle Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) di versare i contributi I.V.S. anche sugli utili non distribuiti ma lasciati in azienda per essere reinvestiti, equiparando a reddito di impresa il mero diritto alla partecipazione agli utili, a prescindere dall'effettiva distribuzione, appare una iniqua forzatura; la natura di reddito di impresa, ai fini fiscali, è infatti riferibile unicamente all'ente societario, dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale;
    il Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, con sentenza n. 210/2019 del 2 aprile 2019 ha accolto il ricorso di un socio lavoratore di una S.r.l. artigiana che contestava all'INPS il calcolo del prelievo contributivo anche sugli utili non distribuiti, dato che «l'imputazione di reddito per trasparenza è una mera fictio giuridica, cui non corrisponde un reddito reale della persona fisica [...], nei casi in cui la somma in questione sia rimasta nella sfera giuridica di un soggetto giuridico distinto e diverso dal ricorrente medesimo. [...] applicando correttamente i principi di cui all'articolo 1 della Legge No233/1990, tale reddito, almeno fino al momento della sua effettiva distribuzione, non può generare obblighi contributivi, in quanto è reddito di impresa, la cui disponibilità rimane in capo alla Srl fino al momento della distribuzione ai soci»;
    parte dell'utile di impresa dichiarato ai fini fiscali è impiegato per il pagamento di altri oneri e spese, tra cui le imposte nell'esercizio successivo (acconti e saldi IRES e IRAP) per la liquidità corrente (pagamento fornitori, canoni di locazione, stipendi, utenze, e altro), per investimenti o lasciato a riserva;
    i soci lavoratori, obbligati al versamento dei contributi anche sugli utili non percepiti sono costretti a prelevare una parte di tali utili per il pagamento dei contributi I.V.S. personali, sottraendo, di fatto, liquidità all'impresa per investimenti e capitalizzazione; la contribuzione «onnicomprensiva» rende non conveniente reinvestire gli utili rispetto alla redistribuzione, e, ostacolando lo sviluppo delle realtà aziendali, comprime anche le opportunità e le potenzialità di crescita dei posti di lavoro e della produttività;
    appare necessario, anche nell'attuale contesto di crisi sanitaria ed economica, sospendere, almeno per il triennio 2021-2023, il pagamento dei contributi INPS sugli utili non distribuiti e investiti in azienda per i soci lavoratori delle Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.), in modo da differenziare i casi di effettiva disponibilità o meno degli utili maturati dall'azienda, e per incentivare gli investimenti e la capitalizzazione dell'impresa stessa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche con interventi normativi, e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la modifica del computo della base imponibile del contributo l.V.S. per i Soci lavoratori di Società a responsabilità Limitata (S.r.l.) iscritti alla gestione ordinaria INPS di Artigiani e Commercianti, al fine di determinare l'imponibile sulla base della quota di utile d'impresa, dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali, effettivamente distribuita ad ogni singolo socio.
9/2790-bis-AR/274Giuliodori, Trano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 147 reca «Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e per il potenziamento degli asili nido»;
    il comma 2 del predetto articolo modifica l'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungendo la lettera d-quinquies) tramite la quale si dispone un aumento delle risorse «quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299. 923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario»;
    tali risorse dovranno essere «ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard»; sarà poi compito di un decreto del Presidente della Repubblica annuale stabilire «Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali [...] sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica»;
    la tragica crisi epidemiologica ancora in corso sta mostrando in tutta la sua drammaticità i limiti del nostro sistema socio-assistenziale, facendo emergere in maniera cruda e diretta tutte le sue contraddizioni;
    dunque questa norma rappresenta un importante e indispensabile intervento, che produrrà indubbi benefici per il nostro sistema, fornendo le ulteriori necessarie risorse per fornire i servizi essenziali alla popolazione;
    nell'ambito di questa pregevole norma si ritiene, tuttavia, di dover intervenire al fine di indirizzare, almeno in parte, queste nuove risorse verso uno dei principali problemi sociali del nostro Paese, quello della povertà educativa;
    la pandemia ci ha gettato senza preavviso nell'incertezza e in un mare di difficoltà e sta rendendo ancora più grave questo fenomeno che coinvolge già 1,2 milioni di bambini e ragazzi: Save The Children stima che nella rete del disagio, della povertà e della violenza rischiano di cadere un milione di bambini in più;
    già oggi sono troppi i bambini e le bambine vittime di violenza, che vivono in situazioni di degrado familiare e che senza forti riferimenti finiscono trascinati in baby gang a loro volta capaci di disseminare odio e violenza in una spirale senza fine;
    per consentire un futuro migliore ai nostri giovani, e, con essi, al nostro Paese, è prioritario dare loro la possibilità di far crescere i propri talenti e di metterli a disposizione di tutta la comunità Italia;
    per quanto alcuni possano ritenere questo un problema marginale, si rammenta in questa sede che la povertà educativa produce effetti negativi di vasta portata nel medio e lungo termine, in quanto influisce in maniera negativa e strutturale sullo sviluppo e sull'educazione delle giovani generazioni, le quali si troveranno senza adeguata istruzione e senza i necessari strumenti educativi e culturali per far fronte alla quotidianità nonché alle richieste, sempre più specifiche e competitive, da parte del mondo del lavoro, rischiando di incontrare ulteriori ostacoli nella già attualmente difficile ricerca di un'occupazione;
    per tale ragione, riteniamo che una parte di queste risorse debba essere impiegata, anche attraverso la costituzione di équipe professionali multidisciplinari, al fine di: ridurre la povertà minorile, educativa e culturale e l'abbandono scolastico e la non frequenza della Didattica Integrata a Distanza; promuovere l'occupabilità dei componenti delle famiglie con minori a rischio, in maniera da creare opportunità lavorative e migliorare le condizioni dell'intero nucleo famigliare; promuovere i patti educativi di comunità ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione n. 39 del 26 giugno 2020; finanziare progetti di scuola aperta mediante l'impiego delle infrastrutture scolastiche durante le ore pomeridiane o nei giorni festivi o di interruzione dell'attività didattica;
    tali attività potrebbero essere prese in considerazione ed approfondite anche nel corso del procedimento di destinazione delle risorse, in particolare, in sede di istruttoria tecnica da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, prevedendo che la Commissione medesima tenga conto del coordinamento fra terzo settore, soggetti privati ed enti pubblici, incluse le istituzioni scolastiche,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative volte a garantire che le risorse di cui all'articolo 147, comma 2, lettera d-quinquies), vengano impiegate anche al fine di contrastare la povertà minorile, educativa e culturale, prevedendo che in sede di istruttoria tecnica, come previsto dalla predetta norma, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenga conto del coordinamento fra terzo settore, soggetti privati ed enti pubblici, incluse le istituzioni scolastiche.
9/2790-bis-AR/275Del Monaco, Gallo, Sarli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 147 reca «Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e per il potenziamento degli asili nido»;
    il comma 2 del predetto articolo modifica l'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungendo la lettera d-quinquies) tramite la quale si dispone un aumento delle risorse «quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299. 923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario»;
    tali risorse dovranno essere «ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard»; sarà poi compito di un decreto del Presidente della Repubblica annuale stabilire «Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali [...] sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica»;
    la tragica crisi epidemiologica ancora in corso sta mostrando in tutta la sua drammaticità i limiti del nostro sistema socio-assistenziale, facendo emergere in maniera cruda e diretta tutte le sue contraddizioni;
    dunque questa norma rappresenta un importante e indispensabile intervento, che produrrà indubbi benefici per il nostro sistema, fornendo le ulteriori necessarie risorse per fornire i servizi essenziali alla popolazione;
    nell'ambito di questa pregevole norma si ritiene, tuttavia, di dover intervenire al fine di indirizzare, almeno in parte, queste nuove risorse verso uno dei principali problemi sociali del nostro Paese, quello della povertà educativa;
    la pandemia ci ha gettato senza preavviso nell'incertezza e in un mare di difficoltà e sta rendendo ancora più grave questo fenomeno che coinvolge già 1,2 milioni di bambini e ragazzi: Save The Children stima che nella rete del disagio, della povertà e della violenza rischiano di cadere un milione di bambini in più;
    già oggi sono troppi i bambini e le bambine vittime di violenza, che vivono in situazioni di degrado familiare e che senza forti riferimenti finiscono trascinati in baby gang a loro volta capaci di disseminare odio e violenza in una spirale senza fine;
    per consentire un futuro migliore ai nostri giovani, e, con essi, al nostro Paese, è prioritario dare loro la possibilità di far crescere i propri talenti e di metterli a disposizione di tutta la comunità Italia;
    per quanto alcuni possano ritenere questo un problema marginale, si rammenta in questa sede che la povertà educativa produce effetti negativi di vasta portata nel medio e lungo termine, in quanto influisce in maniera negativa e strutturale sullo sviluppo e sull'educazione delle giovani generazioni, le quali si troveranno senza adeguata istruzione e senza i necessari strumenti educativi e culturali per far fronte alla quotidianità nonché alle richieste, sempre più specifiche e competitive, da parte del mondo del lavoro, rischiando di incontrare ulteriori ostacoli nella già attualmente difficile ricerca di un'occupazione;
    per tale ragione, riteniamo che una parte di queste risorse debba essere impiegata, anche attraverso la costituzione di équipe professionali multidisciplinari, al fine di: ridurre la povertà minorile, educativa e culturale e l'abbandono scolastico e la non frequenza della Didattica Integrata a Distanza; promuovere l'occupabilità dei componenti delle famiglie con minori a rischio, in maniera da creare opportunità lavorative e migliorare le condizioni dell'intero nucleo famigliare; promuovere i patti educativi di comunità ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione n. 39 del 26 giugno 2020; finanziare progetti di scuola aperta mediante l'impiego delle infrastrutture scolastiche durante le ore pomeridiane o nei giorni festivi o di interruzione dell'attività didattica;
    tali attività potrebbero essere prese in considerazione ed approfondite anche nel corso del procedimento di destinazione delle risorse, in particolare, in sede di istruttoria tecnica da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, prevedendo che la Commissione medesima tenga conto del coordinamento fra terzo settore, soggetti privati ed enti pubblici, incluse le istituzioni scolastiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative volte a garantire che le risorse di cui all'articolo 147, comma 2, lettera d-quinquies), vengano impiegate anche al fine di contrastare la povertà minorile, educativa e culturale, prevedendo che in sede di istruttoria tecnica, come previsto dalla predetta norma, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenga conto del coordinamento fra terzo settore, soggetti privati ed enti pubblici, incluse le istituzioni scolastiche.
9/2790-bis-AR/275. (Testo modificato nel corso della seduta) Del Monaco, Gallo, Sarli.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del provvedimento in oggetto, è stato approvato un emendamento volto a prevedere l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro destinato a compensare: nel limite di 450 milioni di euro, i danni subiti dai gestori aeroportuali e nel limite di 50 milioni di euro i danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra, il contributo è riconosciuto a condizione che sia gli uni che gli altri siano in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dell'Enac;
    quanto alle modalità di attribuzione si rinvia ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2021, la definizione dei contenuti nonché il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo ed i criteri di determinazione e di erogazione del contributo;
    la norma dispone che sullo schema di decreto si esprimano le Commissioni parlamentari entro sette giorni dalla richiesta, prevedendo che decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con futuri provvedimenti normativi, di prorogare da sette giorni a 30 giorni, il termine per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari al fine di svolgere un'adeguata istruttoria dell'atto.
9/2790-bis-AR/276Luciano Cantone, Scagliusi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio per il 2021, contiene una pluralità di disposizioni, finalizzate a sostenere il tessuto socioeconomico del Paese e s'inseriscono nel solco delle misure già approvate dal Parlamento, nell'ambito economico e finanziario, volte a sostenere le imprese in particolare quelle di piccole e medie dimensioni;
    al riguardo il provvedimento, prevede numerosi interventi in favore del predetto segmento dimensionale aziendale, al fine di fronteggiare i gravissimi effetti determinati dalla diffusione della pandemia sul tutto il territorio nazionale, sia dal punto di vista produttivo e occupazionale, che dalle difficoltà di accesso al credito, le cui misure necessitano tuttavia di essere implementate a causa del quadro economico e finanziario, che permane ancora complesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei prossimi provvedimenti legislativi, ulteriori interventi finalizzati a promuovere una riforma complessiva dello strumento finanziario relativo al microcredito, con l'obiettivo di ampliare la platea di potenziali percettori e aumentarne il livello di competitività sul mercato del credito, in relazione alle esistenti difficoltà economico-finanziarie che gravano sul sistema delle piccolissime, piccole e medie imprese.
9/2790-bis-AR/277Emiliozzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 97, comma 1, incrementa di 240 milioni di euro le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo istituito con la legge 14 novembre 2016, n. 220;
    durante la quarantena si sono consumati 243 milioni di atti di pirateria audiovisiva, rispetto ai 69 milioni consumati nel bimestre medio del 2019, e l'incidenza della pirateria sulla popolazione è aumentata, attestandosi in soli due mesi al 40 per cento, rispetto al 37 per cento riferito a tutto l'anno 2019;
    rilevato che, secondo l'ultimo rapporto Fapav/Ipsos, il danno economico per l'industria audiovisiva è stimato in 591 milioni di euro, con oltre 96 milioni di fruizioni perse e la perdita di 5.900 posti di lavoro;
   considerato che, sempre secondo il rapporto citato, il danno per l'economia italiana supera il miliardo di euro, con un impatto negativo in termini di Pil di quasi 500 milioni e mancati introiti per lo stato di quasi 200 milioni;
   considerato, infine, che la pirateria audiovisiva è un vero e proprio fenomeno criminale, ramificato sul territorio nazionale e organizzato e connesso a livello internazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare, a partire dal 2021, con futuri provvedimenti normativi, una quota parte del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo in campagne di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della pirateria audiovisiva.
9/2790-bis-AR/278Grippa.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Con particolare riguardo alle misure a sostegno della rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno di cui all'articolo 31 che individua come strumento ottimale per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti in generale e delle amministrazioni locali in particolare, l'adeguamento delle piante organiche alle reali esigenze attraverso un uso efficace e efficiente dei Fondi della politica di coesione;
    l'articolo consente l'assunzione del personale ritenuto idoneo al seguito di specifiche procedure concorsuali da parte delle amministrazioni che rivestono ruoli di coordinamento e dei soggetti beneficiari individuati nelle regioni richiamate dal comma 1 del medesimo articolo;
    si ritiene che, considerati l'atavica carenza di organico negli uffici delle Motorizzazioni civili delle Regioni di interesse e, la conseguente semi paralisi dei servizi offerti alla comunità, una proroga di tre anni di cui all'articolo 1 comma 147 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consentirebbe agli uffici delle Motorizzazioni civili di avvalersi delle graduatorie dei concorsi pubblici già espletati per l'assunzione del personale necessario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre la proroga di tre anni dei termini di cui all'articolo 1 comma 147 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di garantire la possibilità di utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici già espletati per le necessarie assunzioni presso gli uffici delle Motorizzazioni civili nelle regioni del Mezzogiorno.
9/2790-bis-AR/279Marino, Barbuto.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame della legge di bilancio 2021, è stato approvato un emendamento che dispone l'istituzione di un Fondo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021 e 6 milioni di euro per l'anno 2022 per erogare contributi ai comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021, provvedono a istituire appositi spazi riservati destinati alla sosta gratuita di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale o di donne in stato di gravidanza, rimettendo ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il compito di definire i criteri di determinazione dell'importo da assegnare a ciascun comune, le modalità di erogazione e quelle di presentazione delle domande di accesso al contributo medesimo;
   considerato che è all'esame della commissione trasporti, la proposta di modifica del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la quale dispone, inoltre, che i veicoli al servizio di persone con disabilità, autorizzati ai sensi del comma 2 dell'articolo 188 del codice della strada, non siano tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento;
    considerata l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative al fine di prevedere che l'erogazione abbia luogo anche con riferimento agli spazi destinati, non solo alle donne in stato di gravidanza, ma anche alle donne con un bambino di età non superiore a due anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che le risorse stanziate per i comuni siano destinate anche alla possibilità di prevedere che i veicoli al servizio delle persone con disabilità non siano tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento.
9/2790-bis-AR/280Carinelli, Scagliusi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, al fine di valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1o gennaio 2021, incrementa del 27 per cento le indennità previste in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo;
    nell'ambito del SSN, il Sistema di Emergenza Territoriale 118, istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 rappresenta l'istituto del SSN finalizzato ad assicurare la gestione sul territorio delle emergenze – urgenze sanitarie;
    il sistema dell'emergenza urgenza opera attraverso le Centrali Operative 118, la rete territoriale di soccorso e la rete ospedaliera. Le Centrali Operative 118 effettuano la valutazione del grado di complessità dell'intervento necessario, definendo il grado di criticità dell'evento e, conseguentemente, attiva l'intervento più idoneo, utilizzando i codici colore gravità;
    il nuovo modello organizzativo dell'assistenza, caratterizzato da un potenziamento delle attività sul territorio e dalla realizzazione di una rete ospedaliera dedicata alle patologie complesse, deve prevedere la presenza di uno sviluppo del servizio di emergenza territoriale tecnologicamente avanzato, in grado di affrontare le emergenze e di condividere le procedure con l'attività del distretto e con la rete ospedaliera garantendo, in tal modo, una reale continuità dell'assistenza nell'interesse della popolazione;
    in un momento così drammatico della Sanità nazionale, il Sistema di Emergenza Territoriale 118, su cui si sono inevitabilmente ed ulteriormente concentrate le più varie richieste di soccorso da parte dell'utenza dovrebbe essere, contestualmente e concretamente, potenziato;
    il mancato rispetto da parte delle regioni della presenza di un mezzo di soccorso «avanzato» del Sistema di Emergenza Territoriale 118, ossia con a bordo personale sia medico sia infermieristico, ogni 60.000 abitanti, sancita dal DM 70/2015, e soprattutto la mancanza di qualunque «attrattività» dei profili contrattuali attualmente esistenti riguardo il personale sanitario del Sistema di Emergenza Territoriale 118, sta portando, progressivamente, alla scomparsa della figura del medico a bordo dei mezzi di soccorso;
    l'attività del Sistema 118 deve essere concepito, implementato, governato e sviluppato prevedendo, a bordo dei mezzi di soccorso, personale sanitario qualificato, certificato, periodicamente addestrato, costituito anche da medici specificamente dedicati e qualificati;
    appare dunque necessario incrementare l'attrattività della disciplina Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, anche attraverso la corresponsione di un gettone forfettario in aggiunta agli emolumenti stipendiali ai dirigenti medici che operano nei Pronto Soccorso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare l'attrattività della disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, assicurando adeguate risorse per la corresponsione di un gettone forfettario, in aggiunta agli emolumenti stipendiali, ai medici convenzionati e dirigenti del Servizio di Emergenza – Urgenza Territoriale 118.
9/2790-bis-AR/281Manzo, Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, al fine di valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1o gennaio 2021, incrementa del 27 per cento le indennità previste in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo;
    nell'ambito del SSN, il Sistema di Emergenza Territoriale 118, istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 rappresenta l'istituto del SSN finalizzato ad assicurare la gestione sul territorio delle emergenze – urgenze sanitarie;
    il sistema dell'emergenza urgenza opera attraverso le Centrali Operative 118, la rete territoriale di soccorso e la rete ospedaliera. Le Centrali Operative 118 effettuano la valutazione del grado di complessità dell'intervento necessario, definendo il grado di criticità dell'evento e, conseguentemente, attiva l'intervento più idoneo, utilizzando i codici colore gravità;
    il nuovo modello organizzativo dell'assistenza, caratterizzato da un potenziamento delle attività sul territorio e dalla realizzazione di una rete ospedaliera dedicata alle patologie complesse, deve prevedere la presenza di uno sviluppo del servizio di emergenza territoriale tecnologicamente avanzato, in grado di affrontare le emergenze e di condividere le procedure con l'attività del distretto e con la rete ospedaliera garantendo, in tal modo, una reale continuità dell'assistenza nell'interesse della popolazione;
    in un momento così drammatico della Sanità nazionale, il Sistema di Emergenza Territoriale 118, su cui si sono inevitabilmente ed ulteriormente concentrate le più varie richieste di soccorso da parte dell'utenza dovrebbe essere, contestualmente e concretamente, potenziato;
    il mancato rispetto da parte delle regioni della presenza di un mezzo di soccorso «avanzato» del Sistema di Emergenza Territoriale 118, ossia con a bordo personale sia medico sia infermieristico, ogni 60.000 abitanti, sancita dal DM 70/2015, e soprattutto la mancanza di qualunque «attrattività» dei profili contrattuali attualmente esistenti riguardo il personale sanitario del Sistema di Emergenza Territoriale 118, sta portando, progressivamente, alla scomparsa della figura del medico a bordo dei mezzi di soccorso;
    l'attività del Sistema 118 deve essere concepito, implementato, governato e sviluppato prevedendo, a bordo dei mezzi di soccorso, personale sanitario qualificato, certificato, periodicamente addestrato, costituito anche da medici specificamente dedicati e qualificati;
    appare dunque necessario incrementare l'attrattività della disciplina Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, anche attraverso la corresponsione di un gettone forfettario in aggiunta agli emolumenti stipendiali ai dirigenti medici che operano nei Pronto Soccorso,

impegna il Governo, nell'ambito delle risorse disponibili,

a valutare l'opportunità di incrementare l'attrattività della disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, assicurando adeguate risorse per la corresponsione di un gettone forfettario, in aggiunta agli emolumenti stipendiali, ai medici convenzionati e dirigenti del Servizio di Emergenza – Urgenza Territoriale 118.
9/2790-bis-AR/281. (Testo modificato nel corso della seduta) Manzo, Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera 2790-bis, concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
    tra i vari articoli che compongono il disegno di legge vi è, all'interno del Titolo XIV «Pubblica amministrazione e Lavoro Pubblico» che contiene l'articolo 165 recante «Disposizioni in materia di personale scolastico»;
    il concorso per la copertura di 2004 posti a Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) indetto con decreto direttoriale 2015 del 20 dicembre 2018 ha avuto un decorso piuttosto travagliato, complice anche l'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha, di fatto, impedito il regolare svolgimento delle prove concorsuali;
    l'amministrazione ha, tuttavia, avuto l'indubbio pregio di avviare un concorso pubblico per questa importante funzione che si attendeva da più di 10 anni. Finora, infatti, venivano impiegati Assistenti Amministrativi facenti funzione il cui incarico veniva rinnovato di anno in anno;
    tuttavia, mentre in alcune regioni Italiane tale procedura si è già conclusa e le relative immissioni in ruolo sono avvenute ad inizio del corrente anno scolastico 2020/2021, in altre regioni, come Campania, Toscana e Liguria, le procedure si sono concluse solo dopo la fine del mese di agosto e, di conseguenza, le relative immissioni in ruolo, anche grazie a quanto disposto dall'articolo 32-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono potute avvenire solo in questi giorni, ad anno scolastico già iniziato;
    in altre regioni, addirittura, la procedura concorsuale non è ancora terminata, come nel Lazio;
    in un contesto epidemiologico in evoluzione, che continua ancora a far registrare un preoccupante numero di contagi e decessi giornalieri, l'organizzazione delle istituzioni scolastiche deve essere all'altezza del nostro paese;
    i DSGA vincitori di concorso, soprattutto coloro che sono stati immessi in ruolo ad anno scolastico già iniziato, si troveranno, senza alcuna formazione, ad affrontare alcune importanti e fondamentali scadenze contabili-amministrative di enorme importanza per il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche;
    dall'altra parte, si evidenzia il rammarico di quegli Assistenti Amministrativi ai quali è stato conferito l'incarico di Dsga Facente Funzione a tempo determinato, fino al termine del corrente anno scolastico e che, successivamente, si sono visti revocare la propria nomina, a seguito della nomina dei predetti vincitori di concorso;
    la normativa, a tal proposito, pare essere molto chiara, senza possibilità di diverse interpretazioni: oltre al già citato articolo 32-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, l'articolo 41 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, Istruzione e ricerca 2018, al comma 1, stabilisce che «I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie»;
    dunque, per quanto la norma sia ben chiara e abbia correttamente garantito l'immissione in ruolo di coloro che hanno superato e vinto un concorso pubblico particolarmente selettivo, si rammenta il disagio di questa categoria di persone che, invece di riprendere a svolgere le mansioni di Assistenti Amministrativi nelle scuole di provenienza, potrebbero svolgere attività, adeguatamente valorizzate, di tutoraggio e affiancamento a beneficio dei vincitori di concorso neo immessi;
    inoltre, non può non evidenziarsi la situazione in cui, più in generale, versa la categoria dei DSGA nel nostro Paese: essi ricoprono, infatti, un ruolo di prima importanza per il corretto funzionamento delle istituzioni e per lo sviluppo e la crescita dei nostri ragazzi, essendo l'organo di vertice amministrativo-contabile, di vitale importanza soprattutto in questi ultimi anni in cui gli adempimenti burocratici si sono intensificati e le attività scolastiche, anche grazie al regime dell'autonomia, si sono rafforzate e diversificate;
    nonostante ciò, forse anche a causa della scarsissima rilevanza numerica dei DSGA di ruolo (fino all'anno scolastico 2019/2020, infatti, vi era circa il 40 per cento di posti non coperti), questa categoria è stata sempre sotto-rappresentata in sede di contrattazione collettiva, e le sue legittime pretese sono state troppo a lungo disattese;
    infatti, viste le numerose e gravose incombenze cui sono sottoposti, sembrerebbe più adeguata una migliore valorizzazione del proprio ruolo, anche dal punto di vista economico, sia con riguardo al valore dell'indennità di direzione di cui godono (variabile e fissa), sia con riguardo allo stipendio tabellare e all'accesso a ulteriori eventuali compensi accessori;
    appare del tutto assurdo che, a fronte del ruolo di assoluta responsabilità che ricoprono, secondo solo a quello del dirigente scolastico, vi sia un divario economico così elevato rispetto ad altre figure similari, anche all'interno dello stesso comparto di contrattazione collettiva, come, ad esempio, il Direttore AFAM, che gode di un riconoscimento stipendiale ben più adeguato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, per le istituzioni scolastiche in cui è stato nominato un DSGA vincitore di concorso ad anno scolastico già iniziato, che gli Assistenti Amministrativi facenti funzioni revocati dall'incarico medesimo, possano permanere nella stessa sede, svolgendo funzioni di tutoraggio e affiancamento in favore dei DSGA neo assunti, valido come prestato in qualità di DSGA, prevedendo, per lo svolgimento di questa attività misure di valorizzazione e riconoscimento attraverso un punteggio aggiuntivo e/o incentivi economici eventualmente attingendo dalle disponibilità dei finanziamenti aggiuntivi derivanti dall'emergenza da Covid-19 ovvero nell'ambito dell'autonomia scolastica, nonché a valutare l'opportunità di prevedere, in sede di contrattazione collettiva, un'adeguata valorizzazione economica dei DSGA, valutando l'incremento dell'indennità di direzione, sia per la parte variabile che per la parte fissa, valutando inoltre la possibilità di incrementi dello stipendio tabellare e l'accesso a ulteriori eventuali compensi accessori, anche equiparando il trattamento economico con quello dei Direttori AFAM.
9/2790-bis-AR/282Buompane, Villani.


   La Camera,
    esaminato il disegno di legge per il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, in particolare l'articolo 123 comma 1, che autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 (per un totale di 420 milioni di euro) a beneficio delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 1o gennaio 2021 e fino al 30 aprile 2021;
   considerato che la linea ferroviaria Benevento-Cancello che attraversa la Valle Caudina in Campania, già individuata di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 47, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, previa intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Campania, assume la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale ed è trasferita a titolo gratuito, al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000 n. 138-T;
    tenuto conto che la Regione Campania ha più volte espresso la volontà di trasferire in tempi rapidi la linea ferroviaria in esame ad RFI con l'obiettivo, in quanto già interconnessa alla rete nazionale, di aumentarne le potenzialità e dare piena attuazione agli interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico per il conseguimento della compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza della tratta con quelli della rete ferroviaria di competenza di RFI;
    il passaggio della linea alla rete nazionale, inoltre, favorirebbe l'integrazione della stessa con la ferrovia Napoli-Bari di cui la Stazione AV di Napoli-Afragola costituisce la porta di ingresso e di interconnessione tra le linee Nord-Sud e quelle Est-Ovest;
    tenuto conto che, inoltre, la gestione unitaria delle attività di cui sopra in capo a RFI determina positive ricadute per il sistema di trasporto pubblico locale e nazionale, nonché benefici in termini di incremento dei livelli di sicurezza e di razionalizzazione nell'impiego delle risorse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, con futuri provvedimenti normativi, ogni opportuna iniziativa finalizzata al trasferimento della linea ferroviaria di cui in premessa, nel perimetro della rete in concessione a RFI ai sensi del suddetto Dm 138-T del 2000.
9/2790-bis-AR/283Maglione.


   La Camera,
   premesso che:
    è stato ulteriormente finanziato il contributo per la sostituzione degli apparecchi televisivi di cui all'articolo 1 comma 1039 lettera c) della legge 27 dicembre 2017 n. 205, finalizzandolo non solo all'acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete, allo scopo di favorire il rinnovo del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie TVB-T2;
    il decreto del ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 18 ottobre 2019 destina il contributo alle famiglie con Isee entro i 20 mila euro;
   considerato che le famiglie con Indicatore della situazione economica equivalente inferiore agli 8mila euro, sebbene inclusi dal contributo previsto dall'articolo 1 comma 1039 lettera c) della legge 27 dicembre 2017 n. 205, spesso non inoltrano alcuna istanza per poterne usufruirne,

impegna il Governo:

   ad estendere la platea di beneficiari del contributo di cui in oggetto, alzando la soglia Isee dagli attuali 20 mila euro ai 50 mila euro;
   a valutare la possibilità di introdurre un voucher direttamente utilizzabile dalle famiglie con soglia Isee inferiore agli 8 mila euro.
9/2790-bis-AR/284Scagliusi.


   La Camera,
   premesso che:
    è stato ulteriormente finanziato il contributo per la sostituzione degli apparecchi televisivi di cui all'articolo 1 comma 1039 lettera c) della legge 27 dicembre 2017 n. 205, finalizzandolo non solo all'acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete, allo scopo di favorire il rinnovo del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie TVB-T2;
    il decreto del ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 18 ottobre 2019 destina il contributo alle famiglie con Isee entro i 20 mila euro;
   considerato che le famiglie con Indicatore della situazione economica equivalente inferiore agli 8mila euro, sebbene inclusi dal contributo previsto dall'articolo 1 comma 1039 lettera c) della legge 27 dicembre 2017 n. 205, spesso non inoltrano alcuna istanza per poterne usufruirne,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di estendere la platea di beneficiari del contributo di cui in oggetto, alzando la soglia Isee dagli attuali 20 mila euro ai 50 mila euro;
   a valutare l'opportunità di introdurre un voucher direttamente utilizzabile dalle famiglie con soglia Isee inferiore agli 8 mila euro.
9/2790-bis-AR/284. (Testo modificato nel corso della seduta) Scagliusi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 173 rubricato Disposizioni in materia di personale ENAC, contiene l'autorizzazione ad ENAC a bandire – in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2020-2021 – delle procedure concorsuali pubbliche per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e conseguente incremento delle relative dotazioni organiche vigenti. La norma in esame rafforza le attività ispettive di certificazione, di vigilanza e di controllo affidate all'ENAC;
   considerato che:
    il decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250 ha istituito l'Ente nazionale per l'Aviazione Civile attribuendo all'ENAC, all'articolo 1, autonomia sotto il profilo regolamentare, organizzativo, amministrativo e patrimoniale, contabile e finanziario. Attraverso il riconoscimento di tale autonomia, ENAC ha provveduto alla promozione e allo sviluppo del settore dell'aviazione civile, potendo svolgere pienamente i propri compiti istituzionali garantendo in modo particolare la sicurezza del trasporto aereo;
    il citato articolo 1 del decreto legislativo n. 250 del 1997 ha fissato al 31 luglio 1999 il termine per la trasformazione dell'ENAC in Ente pubblico economico;
    tuttavia, nel corso degli anni, si è assistito ad una progressiva erosione delle autonomie originariamente conferite all'ENAC e ad una sua graduale omologazione agli altri enti pubblici, con ciò causando un forte stato di sofferenza delle strutture preposte al presidio operativo delle responsabilità e competenze attribuite all'Ente, a cui negli anni sono state inoltre attribuite ulteriori competenze nell'ambito delle disposizioni del codice della navigazione e de norme internazionali del settore;
    con la legge 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», l'ENAC, analogamente ad altre pubbliche amministrazioni, ha subito riduzioni del proprio organico e blocco del turn-over del personale. A partire dal 2004, pertanto, la dotazione organica di personale ENAC è passata dalle 1317 unità del 2000 alle 794 unità del 1 giugno 2020, con la tendenza a diminuire nei prossimi anni per effetto della elevata età media del personale, che si aggira intorno ai 55 anni. Tale riduzione di personale si rifletterà inevitabilmente sulle attività e sulle funzioni complessivamente assegnate ad Enac dalla vigente normativa nazionale ed internazionale con particolari effetti sul livello di sicurezza di tutto il settore del trasporto aereo;
   considerato, dunque, infine che:
    la misura citata all'articolo 173 della legge in esame persegue nella direzione auspicata, tuttavia, in forza delle considerazioni espresse in precedenza, si ritiene utile alla sicurezza, nonché per lo sviluppo del settore aereo che vi sia una maggiore e stabile autonomia organizzativa per l'ente nazionale dell'aviazione civile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di trasformare l'Enac, in ente pubblico economico, anche al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività volte a garantire lo sviluppo del settore del trasporto aereo nel rispetto dei livelli di sicurezza stabiliti dalle norme internazionali che regolamentano il settore dell'aviazione civile.
9/2790-bis-AR/285Raffa, Scagliusi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'intelligenza artificiale è una tecnologia determinante nel futuro dell'Unione europea;
    le istituzioni dell'Unione europea si sono impegnate a stimolare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale in sicurezza e nel rispetto dei diritti fondamentali;
    il 19 febbraio scorso la Presidente della Commissione europea ha presentato il Libro bianco che definisce gli obiettivi e l'approccio dell'Unione europea verso gli sviluppi connessi all'intelligenza artificiale;
    nel febbraio 2020 la Commissione europea ha pubblicato un bando di gara relativo a uno «Studio sui diritti d'autore e nuove tecnologie: gestione dei dati sui diritti d'autore e intelligenza artificiale». Lo studio, atteso entro la primavera del 2021, dovrebbe esaminare le questioni relative alla realizzazione di prodotti culturali tramite l'intelligenza artificiale o con l'assistenza della stessa;
    nel luglio 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il documento definitivo con le proposte per la «Strategia italiana per l'intelligenza Artificiale», recependo le osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica dello scorso anno, prevedendo inoltre la creazione di un Istituto Italiano per l'intelligenza Artificiale (I3A);
    lo scorso settembre, il governo ha annunciato che sarà la città di Torino ad ospitare la sede dell'I3A,

impegna il Governo

a prevedere con un prossimo provvedimento di carattere normativo, lo stanziamento dei fondi necessari alla realizzazione dell'istituto Italiano per l'intelligenza Artificiale di Torino.
9/2790-bis-AR/286Serritella, Elisa Tripodi, D'Arrando, Carabetta.


   La Camera,
   premesso che:
    l'intelligenza artificiale è una tecnologia determinante nel futuro dell'Unione europea;
    le istituzioni dell'Unione europea si sono impegnate a stimolare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale in sicurezza e nel rispetto dei diritti fondamentali;
    il 19 febbraio scorso la Presidente della Commissione europea ha presentato il Libro bianco che definisce gli obiettivi e l'approccio dell'Unione europea verso gli sviluppi connessi all'intelligenza artificiale;
    nel febbraio 2020 la Commissione europea ha pubblicato un bando di gara relativo a uno «Studio sui diritti d'autore e nuove tecnologie: gestione dei dati sui diritti d'autore e intelligenza artificiale». Lo studio, atteso entro la primavera del 2021, dovrebbe esaminare le questioni relative alla realizzazione di prodotti culturali tramite l'intelligenza artificiale o con l'assistenza della stessa;
    nel luglio 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il documento definitivo con le proposte per la «Strategia italiana per l'intelligenza Artificiale», recependo le osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica dello scorso anno, prevedendo inoltre la creazione di un Istituto Italiano per l'intelligenza Artificiale (I3A);
    lo scorso settembre, il governo ha annunciato che sarà la città di Torino ad ospitare la sede dell'I3A,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere con un prossimo provvedimento di carattere normativo, lo stanziamento dei fondi necessari alla realizzazione dell'istituto Italiano per l'intelligenza Artificiale di Torino.
9/2790-bis-AR/286. (Testo modificato nel corso della seduta) Serritella, Elisa Tripodi, D'Arrando, Carabetta.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 38-bis, comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha modificato il comma 1076, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 autorizzando per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane la spesa di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;
    l'articolo 49 del decreto-legge 14 Agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 Ottobre 2020, n. 126 ha previsto, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023;
    l'ingente stanziamento di risorse per gli interventi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, la messa in sicurezza di ponti e viadotti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, rischia, tuttavia, di essere vanificato dalla assoluta carenza nell'organico di molti enti di figure professionali indispensabili per l'attuazione degli obiettivi sopra citati;
    tali interventi risultano essenziali ai fini della tutela, secondo adeguati livelli quantitativi e qualitativi, della salute e dell'incolumità dei cittadini;
    con l'approvazione dell'emendamento 126.30, al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico nel rispetto delle tempistiche previste, si consente al Dipartimento di Protezione Civile e ai soggetti attuatori individuati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, ivi incluse altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 Dicembre 2021, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi previsti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità ad adottare gli opportuni provvedimenti per dotare le città metropolitane e le province del personale tecnico e amministrativo per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli interventi finanziati relativi alla manutenzione straordinaria di strade, ponti e viadotti nei casi in cui si configuri una carenza in organico, attesa la preminente ed indifferibile esigenza di mettere in sicurezza la rete viaria a tutela dell'incolumità dei cittadini.
9/2790-bis-AR/287Ficara, Varrica, Saitta, Licatini, Scerra, Rizzo, Paxia, Luciano Cantone, Suriano, Giarrizzo, Davide Aiello, Pignatone, Perconti, Chiazzese, Lorefice, Marzana, Alaimo, Martinciglio, Casa, Barbuto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 152 del disegno di legge in esame ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti uno specifico fondo per l'anno 2021, al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19» in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al secondo periodo dell'articolo in oggetto;
   premesso, inoltre, che:
    in virtù della difficile fase socio-economica che attraversa tutto il Paese, soprattutto in aree storicamente penalizzate dal punto di vista occupazionale e produttivo come quelle in cui sono istituite le Zone Economiche Speciali (ZES), è necessario incrementare ulteriormente le agevolazioni per il sostegno all'acquisto e alla produzione di mezzi destinati al trasporto pubblico. Si tratterebbe di misure di sostegno correlate anche alla necessità di incrementare la dotazione dei parchi mezzi locali e regionali, al fine di fronteggiare le esigenze conseguenti l'attuazione delle misure di contenimento, nel caso in cui i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore al 50 per cento della loro capacità. Occorre rispondere ai nuovi bisogni derivanti dall'emergenza sanitaria, in particolare per quanto attiene la dimensione dei mezzi, che risulta essere uno degli elementi di maggiori criticità. Al fine di orientare tali investimenti ad una prospettiva di tutela ambientale, vi è l'esigenza di favorire i mezzi che rientrino nelle categorie a basso impatto ambientale, come quelli a GNL (gas naturale liquefatto);
    come stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» risulta necessario contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale,

impegna il Governo:

   ad introdurre ulteriori misure al fine di incentivare il trasporto ecologico e sostenibile adottando strumenti mirati per il sostegno alla produzione di nuovi veicoli nelle aree ZES, con l'obiettivo di rinnovare il parco mezzi destinato ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale anche in ragione della pandemia da Covid-19;
   ad assumere provvedimenti normativi per far sì che le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale abbiano la facoltà di richiedere una revisione della convenzione CONSIP al fine di adeguare la fornitura dei mezzi alle nuove caratteristiche tecniche, in particolare afferenti alla dimensione ed alla tipologia di locomozione dei mezzi, per rispettare gli obblighi previsti dalle discipline in materia di contenimento del virus e delle nuove esigenze nate a seguito della pandemia.
9/2790-bis-AR/288Maraia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 152 del disegno di legge in esame ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti uno specifico fondo per l'anno 2021, al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19» in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al secondo periodo dell'articolo in oggetto;
   premesso, inoltre, che:
    in virtù della difficile fase socio-economica che attraversa tutto il Paese, soprattutto in aree storicamente penalizzate dal punto di vista occupazionale e produttivo come quelle in cui sono istituite le Zone Economiche Speciali (ZES), è necessario incrementare ulteriormente le agevolazioni per il sostegno all'acquisto e alla produzione di mezzi destinati al trasporto pubblico. Si tratterebbe di misure di sostegno correlate anche alla necessità di incrementare la dotazione dei parchi mezzi locali e regionali, al fine di fronteggiare le esigenze conseguenti l'attuazione delle misure di contenimento, nel caso in cui i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore al 50 per cento della loro capacità. Occorre rispondere ai nuovi bisogni derivanti dall'emergenza sanitaria, in particolare per quanto attiene la dimensione dei mezzi, che risulta essere uno degli elementi di maggiori criticità. Al fine di orientare tali investimenti ad una prospettiva di tutela ambientale, vi è l'esigenza di favorire i mezzi che rientrino nelle categorie a basso impatto ambientale, come quelli a GNL (gas naturale liquefatto);
    come stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» risulta necessario contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di:

    introdurre ulteriori misure al fine di incentivare il trasporto ecologico e sostenibile adottando strumenti mirati per il sostegno alla produzione di nuovi veicoli nelle aree ZES, con l'obiettivo di rinnovare il parco mezzi destinato ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale anche in ragione della pandemia da Covid-19;
    assumere provvedimenti normativi per far sì che le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale abbiano la facoltà di richiedere una revisione della convenzione CONSIP al fine di adeguare la fornitura dei mezzi alle nuove caratteristiche tecniche, in particolare afferenti alla dimensione ed alla tipologia di locomozione dei mezzi, per rispettare gli obblighi previsti dalle discipline in materia di contenimento del virus e delle nuove esigenze nate a seguito della pandemia.
9/2790-bis-AR/288. (Testo modificato nel corso della seduta) Maraia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 2790-bis, contiene il Disegno di Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, A.C. 2790-bis;
    nel corso dell'esame in Commissione Bilancio, è stato approvato l'emendamento 207.019 Tripodi che istituisce, tramite un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 207, presso la Presidenza del Consiglio un Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale sull'identità di genere e sulla disabilità;
    destinatarie delle risorse del Fondo sono le associazioni del terzo settore che rechino nello Statuto finalità di promozione della libertà femminile e di genere e di prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere, che abbiano almeno cinque anni di attività, ed un curriculum che documenti attività compiute in attuazione delle citate finalità;
    modalità e criteri di erogazione del Fondo sono definiti con decreto del Ministero delle pari opportunità, da emanare entro il mese di marzo di ciascun anno;
    le discriminazioni e la violenza di genere possono, tuttavia, assumere svariate sfaccettature, alcune più note ed evidenti, altre più subdole ma per questo non meno dannose;
    in questi ultimi anni sono stati fatti grandi passi in avanti per tutelare le donne dagli abusi e in generale per contrastare la violenza di genere, tra i quali vale la pena ricordare la recente approvazione del codice rosso;
    tuttavia, ancora molto rimane da fare: questo periodo di necessarie restrizioni ai movimenti e alle relazioni sociali hanno costretto milioni di famiglie in casa, esasperando situazioni di abusi e violenze tra le mura domestiche;
    il servizio di emergenza telefonica 1522 e chat web, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche in questo periodo ha registrato un calo di utenza nelle prime due settimane di marzo rispetto allo stesso periodo del 2019, del 55,1 per cento, passando da 1.104 a 496;
    anche i centri antiviolenza e le case rifugio rimangono aperti durante questo periodo che tuttavia devono fare i conti con le nuove regole imposte per evitare il diffondersi del virus che, tra l'altro, prevedono un minimo di distanza interpersonale e, di conseguenza, riducono la capienza massima delle strutture;
    le statistiche e l'evidenza empirica ci mostrano chiaramente che le vittime sono molto meno propense a denunciare quando sono costrette a vivere in una situazione di fragilità e dipendenza economica dai soggetto maltrattante;
    in questo caso, oltre ai rischi connessi a ritorsioni e violenze per il solo fatto di aver sporto denuncia, e ai rischi connessi alla necessità di tutelare i minori, ove presenti, le vittime si devono confrontare con un importante fattore deterrente, di tipo economico: infatti, alla denuncia spesso consegue l'immediata indisponibilità di risorse finanziarie che molto spesso fanno interamente capo al soggetto maltrattante;
    stiamo infatti parlando della cosiddetta violenza economica o dipendenza economica dal soggetto maltrattante;
    la rete delle case rifugio, punti di ascolto e associazioni impegnate nella tutela delle donne e delle vittime di abusi, forniscono un importante, fondamentale e insostituibile servizio per garantire accoglienza, vitto e alloggio alle vittime; un servizio che, tuttavia, non può essere sufficiente di per sé ad assicurare l'indipendenza economica delle vittime e dei nuclei famigliari nel medio e nel lungo periodo, e quindi sufficiente per neutralizzare questa dipendenza economica;
    attualmente, esiste un Fondo a cui le vittime di alcuni reati, inclusi quelli cosiddetta di genere, possono accedere: si tratta del «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti», così rinominato nel 2016 dalla legge 7 luglio 2016, n. 122 con l'aggiunta dei reati intenzionali violenti, che ha lo scopo di erogare indennizzi, rimborsi e prestiti alle vittime;
    questo fondo, tuttavia prevede la possibilità di accedere a determinati benefici economico-finanziario ma solo in presenza di una sentenza di condanna (definitiva) che, come è noto, comporta un'attesa processuale che può tardare anche diversi anni: un'attesa insostenibile, soprattutto in alcuni contesti in cui anche alcune ore o minuti possono mettere a repentaglio la sopravvivenza delle vittime;
    dunque, scontiamo l'assenza di uno strumento normativo che possa fornire alle vittime il supporto necessario per un periodo sufficiente a neutralizzare la dipendenza economica dal maltrattante e a riorganizzazione la propria vita e quella dei propri (eventuali) figli;
    non prevedendo l'intervento di una sentenza di condanna definitiva, anche al fine di limitare il già marginale fenomeno delle denunce strumentali, si potrebbe, quale condizionalità per accedere ai benefici, prevedere la presenza di una misura di prevenzione personale o misure cautelari personali in capo al soggetto maltrattante. Infatti, queste misure vengono adottate a seguito di una prima valutazione da parte del magistrato sulla fondatezza del contenuto della denuncia o comunque della pericolosità del soggetto maltrattante;
    inoltre, consapevoli di non avere ancora le certezze che potrebbero emergere da una più articolata e approfondita valutazione in sede processuale, si prevede l'obbligo della restituzione delle somme, sia in caso di ritiro della denuncia, sia in caso di pronuncia di sentenza sfavorevole alla (presunta) vittima;
    al fine di evitare sprechi di denaro pubblico, si potrebbe modulare l'accesso al Fondo: sia in base alla situazione economica-patrimoniale dell'istante che all'accoglienza della rete di accoglienza delle vittime;
    si potrebbe aggiungere all'elenco delle informazioni che devono essere rese alla persona offesa (ex articolo 90-bis c.p.p.), anche le possibilità fornite da questo nuovo strumento;
    risulta prioritario, anche al fine di riorganizzare la vita futura delle denuncianti, la destinazione di risorse alla loro formazione professionale ovvero all'accesso a strumenti per l'autoimprenditorialità, come descritto in merito alle azioni governative raccolte su imprenditricioggi .governo.it;
    ovviamente, un siffatto strumento normativo, così articolato, non può prescindere dalla collaborazione con la già richiamata rete di associazioni, enti, comitati che si occupano su tutto il territorio di tutelare le vittime di violenza di genere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative, anche di tipo normativo, volte a istituire un Fondo per contrastare la violenza economica o dipendenza economica dal soggetto maltrattante, in favore delle vittime di violenza di genere, in collaborazione con associazioni, enti, comitati impegnati nella tutela di queste vittime, avente lo scopo di fornire supposto economico e finanziario, nonché formazione professionale e sostegno all'autoimprenditorialità, così come descritto in premessa.
9/2790-bis-AR/289Ascari, Ehm, Pezzopane, Testamento, Elisa Tripodi, Sarli, Barbuto, Palmisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 2790-bis, contiene il Disegno di Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, A.C. 2790-bis;
    nel corso dell'esame in Commissione Bilancio, è stato approvato l'emendamento 207.019 Tripodi che istituisce, tramite un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 207, presso la Presidenza del Consiglio un Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale sull'identità di genere e sulla disabilità;
    destinatarie delle risorse del Fondo sono le associazioni del terzo settore che rechino nello Statuto finalità di promozione della libertà femminile e di genere e di prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere, che abbiano almeno cinque anni di attività, ed un curriculum che documenti attività compiute in attuazione delle citate finalità;
    modalità e criteri di erogazione del Fondo sono definiti con decreto del Ministero delle pari opportunità, da emanare entro il mese di marzo di ciascun anno;
    le discriminazioni e la violenza di genere possono, tuttavia, assumere svariate sfaccettature, alcune più note ed evidenti, altre più subdole ma per questo non meno dannose;
    in questi ultimi anni sono stati fatti grandi passi in avanti per tutelare le donne dagli abusi e in generale per contrastare la violenza di genere, tra i quali vale la pena ricordare la recente approvazione del codice rosso;
    tuttavia, ancora molto rimane da fare: questo periodo di necessarie restrizioni ai movimenti e alle relazioni sociali hanno costretto milioni di famiglie in casa, esasperando situazioni di abusi e violenze tra le mura domestiche;
    il servizio di emergenza telefonica 1522 e chat web, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche in questo periodo ha registrato un calo di utenza nelle prime due settimane di marzo rispetto allo stesso periodo del 2019, del 55,1 per cento, passando da 1.104 a 496;
    anche i centri antiviolenza e le case rifugio rimangono aperti durante questo periodo che tuttavia devono fare i conti con le nuove regole imposte per evitare il diffondersi del virus che, tra l'altro, prevedono un minimo di distanza interpersonale e, di conseguenza, riducono la capienza massima delle strutture;
    le statistiche e l'evidenza empirica ci mostrano chiaramente che le vittime sono molto meno propense a denunciare quando sono costrette a vivere in una situazione di fragilità e dipendenza economica dai soggetto maltrattante;
    in questo caso, oltre ai rischi connessi a ritorsioni e violenze per il solo fatto di aver sporto denuncia, e ai rischi connessi alla necessità di tutelare i minori, ove presenti, le vittime si devono confrontare con un importante fattore deterrente, di tipo economico: infatti, alla denuncia spesso consegue l'immediata indisponibilità di risorse finanziarie che molto spesso fanno interamente capo al soggetto maltrattante;
    stiamo infatti parlando della cosiddetta violenza economica o dipendenza economica dal soggetto maltrattante;
    la rete delle case rifugio, punti di ascolto e associazioni impegnate nella tutela delle donne e delle vittime di abusi, forniscono un importante, fondamentale e insostituibile servizio per garantire accoglienza, vitto e alloggio alle vittime; un servizio che, tuttavia, non può essere sufficiente di per sé ad assicurare l'indipendenza economica delle vittime e dei nuclei famigliari nel medio e nel lungo periodo, e quindi sufficiente per neutralizzare questa dipendenza economica;
    attualmente, esiste un Fondo a cui le vittime di alcuni reati, inclusi quelli cosiddetta di genere, possono accedere: si tratta del «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti», così rinominato nel 2016 dalla legge 7 luglio 2016, n. 122 con l'aggiunta dei reati intenzionali violenti, che ha lo scopo di erogare indennizzi, rimborsi e prestiti alle vittime;
    questo fondo, tuttavia prevede la possibilità di accedere a determinati benefici economico-finanziario ma solo in presenza di una sentenza di condanna (definitiva) che, come è noto, comporta un'attesa processuale che può tardare anche diversi anni: un'attesa insostenibile, soprattutto in alcuni contesti in cui anche alcune ore o minuti possono mettere a repentaglio la sopravvivenza delle vittime;
    dunque, scontiamo l'assenza di uno strumento normativo che possa fornire alle vittime il supporto necessario per un periodo sufficiente a neutralizzare la dipendenza economica dal maltrattante e a riorganizzazione la propria vita e quella dei propri (eventuali) figli;
    non prevedendo l'intervento di una sentenza di condanna definitiva, anche al fine di limitare il già marginale fenomeno delle denunce strumentali, si potrebbe, quale condizionalità per accedere ai benefici, prevedere la presenza di una misura di prevenzione personale o misure cautelari personali in capo al soggetto maltrattante. Infatti, queste misure vengono adottate a seguito di una prima valutazione da parte del magistrato sulla fondatezza del contenuto della denuncia o comunque della pericolosità del soggetto maltrattante;
    inoltre, consapevoli di non avere ancora le certezze che potrebbero emergere da una più articolata e approfondita valutazione in sede processuale, si prevede l'obbligo della restituzione delle somme, sia in caso di ritiro della denuncia, sia in caso di pronuncia di sentenza sfavorevole alla (presunta) vittima;
    al fine di evitare sprechi di denaro pubblico, si potrebbe modulare l'accesso al Fondo: sia in base alla situazione economica-patrimoniale dell'istante che all'accoglienza della rete di accoglienza delle vittime;
    si potrebbe aggiungere all'elenco delle informazioni che devono essere rese alla persona offesa (ex articolo 90-bis c.p.p.), anche le possibilità fornite da questo nuovo strumento;
    risulta prioritario, anche al fine di riorganizzare la vita futura delle denuncianti, la destinazione di risorse alla loro formazione professionale ovvero all'accesso a strumenti per l'autoimprenditorialità, come descritto in merito alle azioni governative raccolte su imprenditricioggi .governo.it;
    ovviamente, un siffatto strumento normativo, così articolato, non può prescindere dalla collaborazione con la già richiamata rete di associazioni, enti, comitati che si occupano su tutto il territorio di tutelare le vittime di violenza di genere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative, anche di tipo normativo, volte a istituire un Fondo per contrastare la violenza economica o dipendenza economica dal soggetto maltrattante, in favore delle vittime di violenza di genere, in collaborazione con associazioni, enti, comitati impegnati nella tutela di queste vittime, avente lo scopo di fornire supposto economico e finanziario, nonché formazione professionale e sostegno all'autoimprenditorialità.
9/2790-bis-AR/289. (Testo modificato nel corso della seduta) Ascari, Ehm, Pezzopane, Testamento, Elisa Tripodi, Sarli, Barbuto, Palmisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 105 comma 1, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto che al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020. Con successivo decreto del Ministro delle pari opportunità e la famiglia sono fissati i nuovi termini per le attività di cui all'articolo 2, comma 7 del decreto ministeriale 25 giugno 2020,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo volte a consentire l'utilizzazione del finanziamento al 31 marzo 2021 finalizzato al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, al fine di sostenere le famiglie nell'attuale fase di emergenza e fermi restando i principi ispiratori della norma, in particolare quelli volti a ridurre le problematiche inerenti alla conciliazione dell'assistenza e alla cura dei bambini con quella di consentire ai genitori di riprendere le proprie attività lavorative.
9/2790-bis-AR/290Adelizzi, Ascari.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 134 del provvedimento in esame prevede misure finalizzate a potenziare la gestione e il funzionamento dei parchi nazionali e delle aree marine protette e che l'articolo 160 reca disposizioni per la stabilizzazione di personale di personale di qualifica non dirigenziale per talune agenzie;
   premesso, inoltre, che:
    per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 134 del provvedimento in esame risulta necessario incrementare anche le piante organiche di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato presso gli Enti parco e le aree marine protette procedendo in primo luogo alla stabilizzazione del personale precario assunto con contratto a tempo determinato;
   considerato che vi è comunque necessità di ulteriore personale a tempo pieno e determinato da parte dei suddetti enti per assolvere ai loro compiti che negli anni sono aumentati in particolare sotto il profilo amministrativo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonei strumenti normativi volti a consentire agli enti parco nazionali e alle aree marine protette di procedere alla stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato presso gli stessi enti.
9/2790-bis-AR/291Deiana.


   La Camera,
   premesso che:
    la politica di bilancio del Governo all'articolo 96 (Misure di sostegno per la Cultura) mira a incentivare un percorso di sviluppo sostenibile e crescita duratura, in particolare in questo momento storico, in cui l'impatto dell'emergenza dovuta al diffondersi del Coronavirus sul tessuto produttivo rischia di avere effetti drammatici anche a livello sociale;
    un tentativo per far ripartire il ciclo economico in una direzione sostenibile non può che passare, tra l'altro, per investimenti diretti alla realizzazione di progetti volti alla fruizione e valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale, troppo spesso trascurato nonostante rappresenti in potenza una costante e produttiva fonte di lavoro (e quindi di reddito), sviluppo e crescita economico-culturale per il Paese e per le singole realtà territoriali;
    investire su tale patrimonio, significa infatti creare un rapporto virtuoso tra cultura ed economia, a vantaggio delle comunità locali; ciò in quanto i beni culturali rappresentano un elemento di caratterizzazione territoriale e partecipano alla capacità dei territori di attrarre visitatori, contrastare il grave fenomeno dello spopolamento, generando esternalità sul comparto turistico e sulle varie filiere connesse (dall'enogastronomia alle produzioni tipiche, dalle produzioni artigiane all'edilizia di riqualificazione), comprese le cooperative sociali e gli enti del terzo settore operanti nell'ambito dei beni e delle attività culturali che gestiscono siti archeologici ovvero organizzano visite guidate in siti di interesse culturale;
    in quest'ottica, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto «Decreto Rilancio» (legge n. 77 del 2020, in vigore dal 19 luglio 2020) ha previsto all'articolo 184 l'istituzione – nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) – di un Fondo per la promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020;
    con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si sarebbero dovute stabilire modalità e condizioni di funzionamento del Fondo;
    tuttavia, ad oggi, risultano ancora in corso le interlocuzioni necessarie per definire il testo;
    affinché, quindi, l'impegno assunto sia in concreto realizzabile, si ritiene indispensabile l'incremento – nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – del Fondo di cui all'articolo 184 del decreto-legge citato anche per il 2021, ovvero l'istituzione di analogo Fondo al fine di promuovere interventi per la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione dell'immenso patrimonio culturale del nostro Paese;
    più in particolare, si ritiene che l'attribuzione di una importante dotazione finanziaria alla quale possano direttamente accedere i comuni possa rappresentare una spinta più immediata per l'economia leale ed il coinvolgimento di tutte le tipologie imprenditoriali;
    in quest'ottica, pare utile e ragionevole destinare un'apposita quota parte delle risorse del suddetto Fondo alla quale possano accedere i comuni che presentino progetti di acquisizione, promozione e salvaguardia del patrimonio archeologico preistorico e protostorico ovvero siano volti alla miglior fruizione dei siti archeologici stessi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare il decreto attuativo, di cui al comma 1 dell'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto «Decreto Rilancio» (convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), per consentire in concreto la fruizione del Fondo istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi del medesimo articolo, nonché di incrementare lo stesso e di destinare un'apposita quota parte delle risorse del suddetto Fondo alla quale possano accedere i Comuni che presentino progetti di acquisizione, promozione e salvaguardia del patrimonio archeologico preistorico e protostorico o siano volti alla miglior fruizione dei siti archeologici stessi, al fine della promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del nostro Paese.
9/2790-bis-AR/292Perantoni, Sarli.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo gli ultimi dati Istat, riferiti al 2018, in Italia i giovani inattivi (Neet – Not in Education, Employment or Training) nella fascia d'età 15-29 anni sono pari a più di due milioni (2.116.000), rappresentando il 23,4 per cento del totale dei giovani della stessa età presenti sul territorio. Sicché l'Italia continua a posizionarsi al primo posto nella graduatoria europea, seguita da Grecia (19,5 per cento), Bulgaria (18,1 per cento), Romania (17 per cento) e Croazia (15,6 per cento);
    la presenza dei giovani Neet italiani evidenzia una composizione precisa sotto il profilo dell'età: nel 47 per cento dei casi tra i 25 e i 29 anni, nel 38 per cento tra i 20 e i 24 e il restante 15 per cento nella forchetta 15-19 anni. Inoltre la maggior parte di questa tipologia di giovani ha anche conseguito un diploma di scuola secondaria superiore (49 per cento), a fronte di un 40 per cento con un livello di istruzione più basso e addirittura di un 11 per cento di laureati;
    nel perdurare della crisi tanto sanitaria quanto socio-economica da Covid-19, in combinazione con la cronica carenza di politiche attive, che vede l'Italia al quartultimo posto in Europa, il segmento della popolazione relativo ai Neet rischia non solo di allargarsi sempre di più ma anche di scivolare sempre più in profondità in una condizione che mescola frustrazione personale e risentimento sociale;
    in accordo con la geografia della disoccupazione italiana, la percentuale più alta di Neet si osserva al Sud e nelle Isole. La maggior parte dei Neet è d'altronde celibe o nubile, ma esiste anche una quota rilevante di coniugati. La distribuzione rispetto al sesso evidenzia una generale prevalenza femminile. Spesso tra i Neet vi è un'alta percentuale di donne che escono dal mondo del lavoro e dallo studio per accudire i propri figli,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di intervenire quanto prima per:
    sostenere con adeguati stanziamenti in maniera uniforme nel Paese il contrasto al fenomeno dei giovani Neet, adottando misure volte innanzitutto al censimento degli stessi e a una mappatura delle difficoltà specifiche per profili e aree geografiche;
    avviare procedimenti e spazi appositi per il sostegno sociale, la formazione e l'introduzione o il ritorno al lavoro, possibilmente tramite processi di valutazione personale che intervengano, qualora necessario, a un ulteriore acquisizione delle competenze che renda i singoli maggiormente in grado di affrontare l'odierno panorama sociale e lavorativo;
    adottare, riguardo a quanto detto sopra, una particolare attenzione e appropriati investimenti in più sia per le zone maggiormente colpite dal fenomeno Neet, come il Sud Italia e le aree interne, sia per la popolazione femminile, più esposta ad oggi nei confronti di questo fenomeno.
9/2790-bis-AR/293Iovino, Ascari.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 37 del provvedimento in esame conferma per il 2021 la destinazione delle risorse disponibili sul Fondo Green New Deal alla copertura delle garanzie concedibili dal Ministero dell'economia e delle finanze per sostenere specifici progetti economicamente sostenibili, nella misura di 470 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile da SACE S.p.A. pari a 2.500 milioni di euro;
    il Just Transition Fund costituisce un pilastro fondamentale del Green New Deal, nato con l'obiettivo dell'Unione europea di conseguire, entro il 2050, la propria neutralità climatica, fornendo ai territori danneggiati misure di riconversione economica, riqualificazione dei territori e professionale dei lavoratori;
    recentemente si è verificata l'esclusione della città di Brindisi dalla candidatura ai benefici delle misure previste dal Just Transition Fund, pur rappresentando un'area con presenza di centrali a carbone, per cui la candidatura era da ritenersi opportuna;
    l'esclusione deriverebbe dal mancato inserimento del capoluogo pugliese tra le aree individuate dal Governo italiano all'interno dell'informativa che lo stesso deve inviare alla Commissione Europea,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere azioni di competenza dirette a consentire alla città di Brindisi l'accesso ai benefìci del Just Transition Fund, così da promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili e la rigenerazione urbana, tutelando e sostenendo l'occupazione.
9/2790-bis-AR/294Palmisano, Aresta, De Giorgi, Ascari.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 6 dicembre 1991 n. 294, «Legge quadro sulle aree protette», all'articolo 34 disciplina l'Istituto di parchi e di aree di reperimento;
    l'area delle Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis) è indicata tra le aree prioritarie di reperimento all'articolo 34 comma 6 della medesima legge;
    l'ultimo intervento normativo, al riguardo, si è avuto con la legge di bilancio 27 dicembre 2017 n. 205, che ha introdotto al comma 1, dell'articolo 34, le lettere f-bis) ed f-ter), relative, rispettivamente, alla istituzione dei parchi nazionali «Matese» e «Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino»;
    la «Comunità delle aree protette delle Alpi marittime, ha da tempo avviato un percorso per la presentazione di un Dossier sul Patrimonio Mondiale Unesco e per un possibile riconoscimento del medesimo ente a Parco Nazionale»;
    la stessa Comunità delle aree protette con deliberazione n. 6, dell'11 novembre 2020, ha stabilito di proseguire sulla via del riconoscimento dell'Ente a Parco Nazionale quale premessa per poter continuare con la presentazione di un dossier aggiornato a Patrimonio Mondiale Unesco, rilevando il forte interesse del territorio a proseguire sulla via del riconoscimento a Parco Nazionale;
    sussistono tutti i requisiti per andare incontro alle legittime aspettative del territorio, che coincidono con il perseguimento di pregevoli obietti di tutela dell'ambiente, del territorio e che queste risorse naturali concretizzano anche un volano per l'economia delle aree interessate,

impegna il Governo

in occasione dell'emanazione di successivi provvedimenti, ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare le iniziative, anche legislative, volte a prevedere l'istituzione del Parco Nazionale Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis), comprendente le Aree Protette regionali Alpi Marittime.
9/2790-bis-AR/295Carabetta.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 6 dicembre 1991 n. 294, «Legge quadro sulle aree protette», all'articolo 34 disciplina l'Istituto di parchi e di aree di reperimento;
    l'area delle Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis) è indicata tra le aree prioritarie di reperimento all'articolo 34 comma 6 della medesima legge;
    l'ultimo intervento normativo, al riguardo, si è avuto con la legge di bilancio 27 dicembre 2017 n. 205, che ha introdotto al comma 1, dell'articolo 34, le lettere f-bis) ed f-ter), relative, rispettivamente, alla istituzione dei parchi nazionali «Matese» e «Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino»;
    la «Comunità delle aree protette delle Alpi marittime, ha da tempo avviato un percorso per la presentazione di un Dossier sul Patrimonio Mondiale Unesco e per un possibile riconoscimento del medesimo ente a Parco Nazionale»;
    la stessa Comunità delle aree protette con deliberazione n. 6, dell'11 novembre 2020, ha stabilito di proseguire sulla via del riconoscimento dell'Ente a Parco Nazionale quale premessa per poter continuare con la presentazione di un dossier aggiornato a Patrimonio Mondiale Unesco, rilevando il forte interesse del territorio a proseguire sulla via del riconoscimento a Parco Nazionale;
    sussistono tutti i requisiti per andare incontro alle legittime aspettative del territorio, che coincidono con il perseguimento di pregevoli obietti di tutela dell'ambiente, del territorio e che queste risorse naturali concretizzano anche un volano per l'economia delle aree interessate,

impegna il Governo

in occasione dell'emanazione di successivi provvedimenti, ferme restando le prerogative parlamentari, a valutare l'opportunità di adottare le iniziative, anche legislative, volte a prevedere l'istituzione del Parco Nazionale Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis), comprendente le Aree Protette regionali Alpi Marittime.
9/2790-bis-AR/295. (Testo modificato nel corso della seduta) Carabetta.


   La Camera,
   premesso che:
    nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vi è un capitolo di bilancio (n. 7544)
    relativo ai cosiddetti «Fondi ex Agensud», finalizzato a definire alcuni interventi infrastrutturali strategici;
    il Ministero ha stimato un fabbisogno di 50 milioni di euro per il completamento degli interventi previsti e dei progetti interferenti e connessi con le opere da completare, alcuni dei quali relativi alla circonvallazione di Palermo (unico collegamento tra le autostrade Palermo-Catania e Palermo-Mazara del Vallo nonché varco di accesso alla città di Palermo);
    il Provveditore alle opere pubbliche di Sicilia e Calabria, con nota prot. n. 0017150 del 4 settembre 2020 inviata al Ministero, ha chiarito l'assoluta priorità di questi interventi che riguardano, in massima parte, la sicurezza del cosiddetto Ponte Corleone a Palermo, in quanto «la struttura in calcestruzzo armato presenta forti fenomeni di carbonatazione del calcestruzzo in vaste aree per spessori che superano il copriferro peraltro quasi inesistente in varie zone delle strutture» e «le armatine in ferro utilizzate all'epoca sono di acciaio dolce e liscio ed appaiono vistosamente ridotte di sezione a causa della corrosione», e la realizzazione dello svincolo Perpignano, la cui assenza ha già causato numerose vittime, ultima delle quali un ragazzo di appena 16 anni, la scorsa estate;
    dopo anni si sta procedendo a definire la progettazione degli interventi sulla circonvallazione di Palermo e sono pertanto necessarie, con urgenza, le risorse per appaltare i lavori ed intervenire tempestivamente;
    occorre scongiurare una tragedia annunciata e definire i necessari interventi per i quali il Ministero si è impegnato da oltre 20 anni,

impegna il Governo

a reperire con urgenza le risorse necessarie al completamento degli interventi previsti e dei progetti interferenti e connessi con le opere da completare, di cui in premessa, ed in particolare il raddoppio e la messa sicurezza del Ponte Corleone e la realizzazione dello svincolo Perpignano, sulla circonvallazione di Palermo.
9/2790-bis-AR/296Varrica.


   La Camera,
   premesso che:
    nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vi è un capitolo di bilancio (n. 7544)
    relativo ai cosiddetti «Fondi ex Agensud», finalizzato a definire alcuni interventi infrastrutturali strategici;
    il Ministero ha stimato un fabbisogno di 50 milioni di euro per il completamento degli interventi previsti e dei progetti interferenti e connessi con le opere da completare, alcuni dei quali relativi alla circonvallazione di Palermo (unico collegamento tra le autostrade Palermo-Catania e Palermo-Mazara del Vallo nonché varco di accesso alla città di Palermo);
    il Provveditore alle opere pubbliche di Sicilia e Calabria, con nota prot. n. 0017150 del 4 settembre 2020 inviata al Ministero, ha chiarito l'assoluta priorità di questi interventi che riguardano, in massima parte, la sicurezza del cosiddetto Ponte Corleone a Palermo, in quanto «la struttura in calcestruzzo armato presenta forti fenomeni di carbonatazione del calcestruzzo in vaste aree per spessori che superano il copriferro peraltro quasi inesistente in varie zone delle strutture» e «le armatine in ferro utilizzate all'epoca sono di acciaio dolce e liscio ed appaiono vistosamente ridotte di sezione a causa della corrosione», e la realizzazione dello svincolo Perpignano, la cui assenza ha già causato numerose vittime, ultima delle quali un ragazzo di appena 16 anni, la scorsa estate;
    dopo anni si sta procedendo a definire la progettazione degli interventi sulla circonvallazione di Palermo e sono pertanto necessarie, con urgenza, le risorse per appaltare i lavori ed intervenire tempestivamente;
    occorre scongiurare una tragedia annunciata e definire i necessari interventi per i quali il Ministero si è impegnato da oltre 20 anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire con urgenza le risorse necessarie al completamento degli interventi previsti e dei progetti interferenti e connessi con le opere da completare, di cui in premessa, ed in particolare il raddoppio e la messa sicurezza del Ponte Corleone e la realizzazione dello svincolo Perpignano, sulla circonvallazione di Palermo.
9/2790-bis-AR/296. (Testo modificato nel corso della seduta) Varrica.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede un complesso di misure per la tutela dell'ambiente, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente marino e costiero, nonché a sostegno delle attività istruttorie finalizzate alla valutazione dell'impatto ambientale;
    è accertato che le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono dannose per l'ambiente marino e terrestre. Attualmente sono vigenti 42 Permessi di Ricerca in terraferma, 21 Permessi di Ricerca nel sottofondo marino, 113 Concessioni di Coltivazione in terraferma e 66 Concessioni di Coltivazione nel sottofondo marino;
    inoltre in virtù dell'autonomia regionale di cui gode la regione Sicilia, vi sono 6 Permessi di Ricerca in Sicilia e 14 Concessioni di Coltivazione in Sicilia;
    pertanto e indubbio che ai rischi ambientali delle suddette attività già autorizzate, in caso di future istanze, si sommerebbero ulteriori rischi per l'ambiente, non in linea tra l'altro con un modello ambientale di sviluppo sostenibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere idonee e tempestive iniziative al fine di tutelare l'ambiente marino e terrestre prevedendo che non vengano rilasciati nuovi permessi e concessioni per la ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi.
9/2790-bis-AR/297Vianello, Ficara, Ilaria Fontana, Sut, Sarli, Barbuto.


   La Camera,
   premesso che:
    lungo il fiume Po, nelle sue prossimità e sugli affluenti, sorgono numerosi ponti stradali e ferroviari che necessitano di urgente manutenzione, in particolare i ponti stradali gestiti sia dalle Province e dai comuni che da Anas presso la quale è previsto, a breve, il passaggio alla medesima società di diversi manufatti (come il ponte della Becca a Pavia, il ponte di Casalmaggiore fra Parma e Cremona, il ponte di Viadana fra le province di Mantova e Reggio Emilia, il ponte di Ostiglia-Revere in provincia di Mantova, ma anche sugli affluenti come il Ponte Veggia sul Secchia);
    con ripetuti recenti atti ispettivi (fra i quali, l'interrogazione presentata nella XVII legislatura n. 504503 e l'interpellanza urgente 2-00858 presentata nell'attuale legislatura) sono state messe in evidenza le criticità di numerose strutture, alcune già interdette al traffico pesante, alcune in via di interdizione, alcune da ricostruire totalmente;
    con la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1 comma 891, legge 30 dicembre 2018 numero 145) è stato effettuato un importante stanziamento pluriennale, dal 2018 al 2023, di 250 milioni di euro complessivi per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti, in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali, ed è iniziato un monitoraggio di queste e di altre infrastrutture nazionali, dal quale emerge un preoccupante quadro di gestione che non favorisce l'efficienza, la sicurezza dei trasporti ed il rispetto delle gare;
   considerato che:
    attraverso il Po, in particolare sulle strade statali, passano buona parte delle merci italiane esportate e importate che determinano il 60 per cento del prodotto interno lordo italiano e riguardano una parte significativa dell’export e import nazionale;
    alla ricognizione riportata nel decreto ministeriale n. 1 del 2020 risultano 183 su 255 i ponti con degrado strutturale alto, risultano essere 42 i ponti con limitazione di portata, 5 quelli con limitazione del traffico e 4 chiusi totalmente, altri sono interessati da lavori di manutenzione;
    le polveri sottili già in eccesso nella Pianura padana potrebbero, quindi, aumentare per l'incremento dei chilometri percorsi dalle merci trasportate su gomma che, in Emilia-Romagna e a Mantova in particolare, sono responsabili per il 21 per cento del particolato respirato secondo la speciazione del particolato atmosferico di Ispra,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di velocizzare le procedure e di individuare le risorse necessarie alla manutenzione e, ove necessario, alla ricostruzione dei ponti sul bacino idrico del fiume Po e sulle principali arterie afferenti allo stesso, valutando anche l'opportunità del commissariamento dei lavori da effettuarsi, e, nei prossimi provvedimenti, a incrementare la dotazione finanziaria dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 891, legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche attraverso le risorse del « Recovery fund».
9/2790-bis-AR/298Zanichelli, Zolezzi, Spadoni, Romaniello, Businarolo, Colaninno, Barzotti, Ascari.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 8 dell'articolo 135 del disegno di legge in esame sancisce che al fine di sostenere e velocizzare e attività istruttorie poste in essere dalle Commissioni tecniche VIA, PNIEC e AIA il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, mediante specifica convenzione, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
    l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni, garantendo che lo stesso sia conforme ai requisiti del decreto autorizzativo. Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, che ha recepito la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo del 24 novembre 2010, costituisce il quadro normativo nazionale di riferimento in materia di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni AIA per gli impianti industriali e disciplina le prescrizioni finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, secondo un approccio integrato di considerazione di tutte le matrici ambientali al fine di garantire un livello di protezione ambientale, ma anche di tutela della salute della popolazione il più possibile elevati;
    la direttiva europea di cui sopra, inoltre, evidenzia chiaramente i rischi per la salute pubblica correlati ai grandi impianti di combustione, compresi quelli di incenerimento dei rifiuti. A tal proposito secondo il XII Report dell'Osservatorio Nimby Forum, aggiornato al 2016, sono presenti sul territorio nazionale più di 300 impianti industriali che, durante il loro ciclo produttivo, rilasciano inquinanti nei suoli e nelle falde idriche, producendo un impatto notevole sulla salute pubblica;
    a fronte della situazione evidenziata dal Report di cui sopra, il tema della valutazione di impatto sanitario assume un importanza fondamentale, soprattutto se lo consideriamo nell'ottica di valutazioni ex ante rispetto ai progetti e impianti che si intendono realizzare, al fine di garantire la protezione e la promozione della salute della popolazione interessata da eventuali installazioni;
    nell'ambito dei procedimenti di rilascio, rinnovo o riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali le possibili ricadute sanitarie dei vari impianti vengono trascurate, limitandosi di contro alle prescrizioni per la riduzione delle emissioni. Questo aspetto è stato sottolineato anche dall'Istituto Superiore di Sanità che nel rapporto «Ambiente e salute» ha evidenziato una «lacuna metodologica nella procedura di Autorizzazione Ambientale Integrata di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 che limita il suo orizzonte prescrittivo alla riduzione delle emissioni finalizzata al miglioramento della qualità ambientale e trascura gli aspetti più specificatamente sanitari». Si tratta di un assunto importante che contribuisce a sgombrare il campo dalla errata convinzione che i limiti ambientali stabiliti dalle norme vigenti rappresentino una sorta di «livello di tollerabilità» per la salute umana;
    in merito alla Valutazione d'impatto Sanitario (VIS) il Ministero della salute con decreto ministeriale 27 marzo 2019 ha adottato le «Linee Guida per la valutazione di impatto sanitario» al fine di rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 104 che recepisce la Direttiva europea 2014/52/UE sulla valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
    sull'inserimento della valutazione di incidenza sanitaria nell'ambito del procedimento di rilascio e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si è pronunciato anche il Consiglio di Stato Sezione V con sentenza n. 983 dell'11 febbraio 2019 nella quale viene sancito che «malgrado vada confermato che, in linea di principio, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'AIA non è obbligatorio procedere alla valutazione di incidenza sanitaria, va tuttavia ribadito che è necessario procedervi quando le concrete evidenti istruttorie dimostrino la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica»,

impegna il Governo

a mettere in atto ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere, in caso di rischio per la salute pubblica, la valutazione d'impatto sanitario, predisposta in conformità alle «Linee Guida» di cui sopra, anche nell'ambito delle domande di autorizzazione integrate ambientali riguardanti le tipologie di progetto ricomprese negli allegati III e IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.
9/2790-bis-AR/299Testamento, Vianello.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 8 dell'articolo 135 del disegno di legge in esame sancisce che al fine di sostenere e velocizzare e attività istruttorie poste in essere dalle Commissioni tecniche VIA, PNIEC e AIA il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, mediante specifica convenzione, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
    l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni, garantendo che lo stesso sia conforme ai requisiti del decreto autorizzativo. Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, che ha recepito la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo del 24 novembre 2010, costituisce il quadro normativo nazionale di riferimento in materia di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni AIA per gli impianti industriali e disciplina le prescrizioni finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, secondo un approccio integrato di considerazione di tutte le matrici ambientali al fine di garantire un livello di protezione ambientale, ma anche di tutela della salute della popolazione il più possibile elevati;
    la direttiva europea di cui sopra, inoltre, evidenzia chiaramente i rischi per la salute pubblica correlati ai grandi impianti di combustione, compresi quelli di incenerimento dei rifiuti. A tal proposito secondo il XII Report dell'Osservatorio Nimby Forum, aggiornato al 2016, sono presenti sul territorio nazionale più di 300 impianti industriali che, durante il loro ciclo produttivo, rilasciano inquinanti nei suoli e nelle falde idriche, producendo un impatto notevole sulla salute pubblica;
    a fronte della situazione evidenziata dal Report di cui sopra, il tema della valutazione di impatto sanitario assume un importanza fondamentale, soprattutto se lo consideriamo nell'ottica di valutazioni ex ante rispetto ai progetti e impianti che si intendono realizzare, al fine di garantire la protezione e la promozione della salute della popolazione interessata da eventuali installazioni;
    nell'ambito dei procedimenti di rilascio, rinnovo o riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali le possibili ricadute sanitarie dei vari impianti vengono trascurate, limitandosi di contro alle prescrizioni per la riduzione delle emissioni. Questo aspetto è stato sottolineato anche dall'Istituto Superiore di Sanità che nel rapporto «Ambiente e salute» ha evidenziato una «lacuna metodologica nella procedura di Autorizzazione Ambientale Integrata di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 che limita il suo orizzonte prescrittivo alla riduzione delle emissioni finalizzata al miglioramento della qualità ambientale e trascura gli aspetti più specificatamente sanitari». Si tratta di un assunto importante che contribuisce a sgombrare il campo dalla errata convinzione che i limiti ambientali stabiliti dalle norme vigenti rappresentino una sorta di «livello di tollerabilità» per la salute umana;
    in merito alla Valutazione d'impatto Sanitario (VIS) il Ministero della salute con decreto ministeriale 27 marzo 2019 ha adottato le «Linee Guida per la valutazione di impatto sanitario» al fine di rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 104 che recepisce la Direttiva europea 2014/52/UE sulla valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
    sull'inserimento della valutazione di incidenza sanitaria nell'ambito del procedimento di rilascio e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si è pronunciato anche il Consiglio di Stato Sezione V con sentenza n. 983 dell'11 febbraio 2019 nella quale viene sancito che «malgrado vada confermato che, in linea di principio, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'AIA non è obbligatorio procedere alla valutazione di incidenza sanitaria, va tuttavia ribadito che è necessario procedervi quando le concrete evidenti istruttorie dimostrino la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di mettere in atto ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere, in caso di rischio per la salute pubblica, la valutazione d'impatto sanitario, predisposta in conformità alle «Linee Guida» di cui sopra, anche nell'ambito delle domande di autorizzazione integrate ambientali riguardanti le tipologie di progetto ricomprese negli allegati III e IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.
9/2790-bis-AR/299. (Testo modificato nel corso della seduta) Testamento, Vianello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede misure a sostegno di programmi e dei progetti di ricerca scientifica, nonché misure di tutela ambientale;
    nell'esame in Commissione sono state introdotte ulteriori misure per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca e trasferimento tecnologico e all'implementazione dell'offerta formative universitaria nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016;
    l'accordo di Parigi sul clima impone il progressivo abbandono delle fonti fossili sia per la produzione energetica sia per quella dei materiali introducendone di nuovi, come le bioplastiche; in questo senso la filiera del legno, della cellulosa e dei suoi derivati può rivelarsi centrale per sostituire oggetti che oggi sono prodotti a partire da materiali derivanti dal petrolio, oppure per recuperare e riciclare scarti o rifiuti, quali quelli contenenti biomasse;
    la strategia di ripresa dell'Unione Europea dalla crisi innescata dalla pandemia è fondata sulla green economy; in questo senso, devono essere supportati adeguatamente tutti quei processi che possono concretamente realizzare la cosiddetta economia circolare, sia agendo sugli scarti sia introducendo nuovi materiali riutilizzabili e/o riciclabili con cui produrre gli oggetti a partire da materie prime rinnovabili e facilmente accessibili;
    negli ultimi 10 anni le importazioni di pasta per carta sono aumentate, passando da 900.000 tonnellate a circa 1.800.000 tonnellate mentre la produzione è diminuita da 720.000 tonnellate a 580.0 tonnellate;
    la cellulosa, oltre ad essere il biopolimero naturale più abbondante sulla terra, è rinnovabile, biodegradabile e non tossica. Grazie alle sue caratteristiche e proprietà di partenza è oggetto di approfondite ricerche volte a studiarne le possibili applicazioni nel campo del cibo, della carta, della produzione di biomateriali e della farmaceutica. Tuttora i materiali e i processi di trasformazione sono in evoluzione ed espansione al fine di introdurre nuovi usi o migliorare ulteriormente le performance sia dei materiali sia dei prodotti;
    il Centro nazionale di Ricerca sulle Biomasse CRB-CIRIAF per il settore cellulose nano cristalline presso l'Università degli studi di Perugia ha brevettato recentemente la «macchina per l'estrazione di cellulosa nanocristallina», con cui si descrive un metodo originale per l'estrazione di questo materiale;
    la cellulosa nanocristallina, per le sue caratteristiche, può determinare una vera e propria rivoluzione nel settore della cellulosa, ampliando i settori di possibile utilizzo;
    esiste già una fattiva collaborazione tra il CRB-CIRIAF dell'università di Perugia ed il Laboratorio nazionale sui Materiali Innovativi e nano-Materiali con l'URT CNR di cui al CHIP (Chemistry Interdisciplinary Project) costituito presso l'Università di Camerino,
    la città di Fabriano ospita da centinaia di anni una filiera di eccellenza nel settore dell'industria cartaria, con know-how diffuso; è altresì stata riconosciuta dall'UNESCO come «Città creativa» in considerazione dell'eccellenza delle sue produzioni cartarie, inoltre sono già presenti immobili di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, collegati alla storia ed alla formazione universitaria della produzione di carta e filigrana, idonei alla riconversione in centro di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione nel settore della nanocellulosa e fibre innovative;
    il territorio in questione, tra la Regione Marche e la Regione Umbria, è stato pesantemente colpito dal sisma 2016 e, dunque, ha assoluta necessità di veder ricostruito il proprio tessuto economico;
    soggetti istituzionali nazionali e locali, quali il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni Marche e Umbria ed il comune di Fabriano, nonché i centri di ricerca sopra menzionati delle Università di Perugia e l'Università di Camerino, con il coinvolgimento di una serie di imprese e aziende specializzate nel settore industriale della cartario, dei materiali e delle rinnovabili, hanno espresso la volontà di istituire un Centro di Eccellenza Nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle Fibre Innovative Naturali e la Cellulosa nano Cristallina,

impegna il Governo:

   a sostenere l'istituzione, entro il 2021, di un «Centro di Eccellenza Nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle Fibre Innovative Naturali e la Cellulosa nano Cristallina», finalizzato allo studio di nuovi materiali cellulosici nanocompositi e di nuovi metodi di produzione per 1 ’implementazione dei processi di produzione in diversi settori quali: cartario, filtrazione aria ambiente, indoor e outdoor, filtrazione liquidi ed idraulica, filtrazione automotive, isolamento termico ed acustico, accumulatori di energia elettrica, film plastici, sostituzione polimeri prodotti da derivati del petrolio;
   a favorire la partnership tra università, enti locali e nazionali, aziende specializzate per la gestione del Centro nel breve, medio e lungo periodo assicurando adeguati finanziamenti per l'avvio del progetto e il suo funzionamento negli anni a venire;
   ad attivare, attraverso tale Centro, i diversi filoni di ricerca applicata all'innovazione nel settore della produzione della cellulosa nano-cristallina da biomasse, soprattutto da scarti o da coltivazioni alternative adatte a terreni marginali, nonché nel campo della produzione di oggetti utili a sostituire quelli prodotti da derivati del petrolio;
   promuovere, attraverso il Centro, tutte le attività di formazione, disseminazione e valorizzazione dei risultati raggiunti, attraverso workshop, dottorati di ricerca, borse di studio, assegni di ricerca, trasferimento tecnologico, supporto a start-up e iniziative similari.
9/2790-bis-AR/300Terzoni, Gallinella, Ilaria Fontana, Giuliodori, Ciprini, Gabriele Lorenzoni, Maurizio Cattoi, Parisse, Roberto Rossini, Emiliozzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede misure a sostegno di programmi e dei progetti di ricerca scientifica, nonché misure di tutela ambientale;
    nell'esame in Commissione sono state introdotte ulteriori misure per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca e trasferimento tecnologico e all'implementazione dell'offerta formative universitaria nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016;
    l'accordo di Parigi sul clima impone il progressivo abbandono delle fonti fossili sia per la produzione energetica sia per quella dei materiali introducendone di nuovi, come le bioplastiche; in questo senso la filiera del legno, della cellulosa e dei suoi derivati può rivelarsi centrale per sostituire oggetti che oggi sono prodotti a partire da materiali derivanti dal petrolio, oppure per recuperare e riciclare scarti o rifiuti, quali quelli contenenti biomasse;
    la strategia di ripresa dell'Unione Europea dalla crisi innescata dalla pandemia è fondata sulla green economy; in questo senso, devono essere supportati adeguatamente tutti quei processi che possono concretamente realizzare la cosiddetta economia circolare, sia agendo sugli scarti sia introducendo nuovi materiali riutilizzabili e/o riciclabili con cui produrre gli oggetti a partire da materie prime rinnovabili e facilmente accessibili;
    negli ultimi 10 anni le importazioni di pasta per carta sono aumentate, passando da 900.000 tonnellate a circa 1.800.000 tonnellate mentre la produzione è diminuita da 720.000 tonnellate a 580.0 tonnellate;
    la cellulosa, oltre ad essere il biopolimero naturale più abbondante sulla terra, è rinnovabile, biodegradabile e non tossica. Grazie alle sue caratteristiche e proprietà di partenza è oggetto di approfondite ricerche volte a studiarne le possibili applicazioni nel campo del cibo, della carta, della produzione di biomateriali e della farmaceutica. Tuttora i materiali e i processi di trasformazione sono in evoluzione ed espansione al fine di introdurre nuovi usi o migliorare ulteriormente le performance sia dei materiali sia dei prodotti;
    il Centro nazionale di Ricerca sulle Biomasse CRB-CIRIAF per il settore cellulose nano cristalline presso l'Università degli studi di Perugia ha brevettato recentemente la «macchina per l'estrazione di cellulosa nanocristallina», con cui si descrive un metodo originale per l'estrazione di questo materiale;
    la cellulosa nanocristallina, per le sue caratteristiche, può determinare una vera e propria rivoluzione nel settore della cellulosa, ampliando i settori di possibile utilizzo;
    esiste già una fattiva collaborazione tra il CRB-CIRIAF dell'università di Perugia ed il Laboratorio nazionale sui Materiali Innovativi e nano-Materiali con l'URT CNR di cui al CHIP (Chemistry Interdisciplinary Project) costituito presso l'Università di Camerino,
    la città di Fabriano ospita da centinaia di anni una filiera di eccellenza nel settore dell'industria cartaria, con know-how diffuso; è altresì stata riconosciuta dall'UNESCO come «Città creativa» in considerazione dell'eccellenza delle sue produzioni cartarie, inoltre sono già presenti immobili di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, collegati alla storia ed alla formazione universitaria della produzione di carta e filigrana, idonei alla riconversione in centro di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione nel settore della nanocellulosa e fibre innovative;
    il territorio in questione, tra la Regione Marche e la Regione Umbria, è stato pesantemente colpito dal sisma 2016 e, dunque, ha assoluta necessità di veder ricostruito il proprio tessuto economico;
    soggetti istituzionali nazionali e locali, quali il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni Marche e Umbria ed il comune di Fabriano, nonché i centri di ricerca sopra menzionati delle Università di Perugia e l'Università di Camerino, con il coinvolgimento di una serie di imprese e aziende specializzate nel settore industriale della cartario, dei materiali e delle rinnovabili, hanno espresso la volontà di istituire un Centro di Eccellenza Nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle Fibre Innovative Naturali e la Cellulosa nano Cristallina,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di:
    sostenere l'istituzione, entro il 2021, di un «Centro di Eccellenza Nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle Fibre Innovative Naturali e la Cellulosa nano Cristallina», finalizzato allo studio di nuovi materiali cellulosici nanocompositi e di nuovi metodi di produzione per 1 ’implementazione dei processi di produzione in diversi settori quali: cartario, filtrazione aria ambiente, indoor e outdoor, filtrazione liquidi ed idraulica, filtrazione automotive, isolamento termico ed acustico, accumulatori di energia elettrica, film plastici, sostituzione polimeri prodotti da derivati del petrolio;
    favorire la partnership tra università, enti locali e nazionali, aziende specializzate per la gestione del Centro nel breve, medio e lungo periodo assicurando adeguati finanziamenti per l'avvio del progetto e il suo funzionamento negli anni a venire;
    attivare, attraverso tale Centro, i diversi filoni di ricerca applicata all'innovazione nel settore della produzione della cellulosa nano-cristallina da biomasse, soprattutto da scarti o da coltivazioni alternative adatte a terreni marginali, nonché nel campo della produzione di oggetti utili a sostituire quelli prodotti da derivati del petrolio;
    promuovere, attraverso il Centro, tutte le attività di formazione, disseminazione e valorizzazione dei risultati raggiunti, attraverso workshop, dottorati di ricerca, borse di studio, assegni di ricerca, trasferimento tecnologico, supporto a start-up e iniziative similari.
9/2790-bis-AR/300. (Testo modificato nel corso della seduta) Terzoni, Gallinella, Ilaria Fontana, Giuliodori, Ciprini, Gabriele Lorenzoni, Maurizio Cattoi, Parisse, Roberto Rossini, Emiliozzi.


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi anni in Italia è stata avviata una sperimentazione per la redazione del bilancio di genere, secondo quanto disposto dall'articolo 38-septies della legge n. 196 del 2009, introdotto dal decreto legislativo n. 90 del 2016 e secondo i criteri e la metodologia indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2017;
    in attuazione di tale previsione si è proceduto, negli ultimi anni, alla redazione di un bilancio di genere, accompagnato da periodiche relazioni al Parlamento che hanno incluso anche rassegne normative, in cui viene data evidenza del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, nell'ottica di promuovere le politiche in base al genere ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse e tenendo conto dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BBS) inseriti nel Documento di Economia e Finanza (DEF);
    nell'ordinamento italiano la dimensione di genere non è inclusa nei contenuti dell'AIR (Analisi dell'impatto della regolamentazione) e della VIR (Verifica di impatto della regolamentazione), a differenza di quanto avviene a livello di Unione europea dove il gender impact assessment è in gran parte integrato nell'analisi di impatto riguardante le principali iniziative legislative e non legislative, come evidenziato tra gli altri nei rapporti EIGE Gender Impact Assessment;
   tenuto altresì conto che:
    in molti Paesi europei è previsto che da parte dalle strutture di governo o delle pubbliche amministrazioni venga effettuata una analisi di impatto di genere delle proposte normative presentate o in discussione,

impegna il Governo

ad assumere, per quanto di competenza, ogni possibile iniziativa affinché si valorizzi il percorso avviato con la redazione di un bilancio di genere annuale per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, prevedendo, in particolare, che nell'ambito dell'AIR (Analisi dell'impatto della regolamentazione) e della VIR (Verifica di impatto della regolamentazione), il cui contenuto è attualmente definito dal DPCM n. 169 del 2017, sia introdotta una specifica voce relativa all'analisi di impatto di genere sugli atti di iniziativa normativa del Governo.
9/2790-bis-AR/301D'Uva, Spadoni, Palmisano, Ascari.


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi anni in Italia è stata avviata una sperimentazione per la redazione del bilancio di genere, secondo quanto disposto dall'articolo 38-septies della legge n. 196 del 2009, introdotto dal decreto legislativo n. 90 del 2016 e secondo i criteri e la metodologia indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2017;
    in attuazione di tale previsione si è proceduto, negli ultimi anni, alla redazione di un bilancio di genere, accompagnato da periodiche relazioni al Parlamento che hanno incluso anche rassegne normative, in cui viene data evidenza del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, nell'ottica di promuovere le politiche in base al genere ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse e tenendo conto dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BBS) inseriti nel Documento di Economia e Finanza (DEF);
    nell'ordinamento italiano la dimensione di genere non è inclusa nei contenuti dell'AIR (Analisi dell'impatto della regolamentazione) e della VIR (Verifica di impatto della regolamentazione), a differenza di quanto avviene a livello di Unione europea dove il gender impact assessment è in gran parte integrato nell'analisi di impatto riguardante le principali iniziative legislative e non legislative, come evidenziato tra gli altri nei rapporti EIGE Gender Impact Assessment;
   tenuto altresì conto che:
    in molti Paesi europei è previsto che da parte dalle strutture di governo o delle pubbliche amministrazioni venga effettuata una analisi di impatto di genere delle proposte normative presentate o in discussione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere, per quanto di competenza, ogni possibile iniziativa affinché si valorizzi il percorso avviato con la redazione di un bilancio di genere annuale per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, prevedendo, in particolare, che nell'ambito dell'AIR (Analisi dell'impatto della regolamentazione) e della VIR (Verifica di impatto della regolamentazione), il cui contenuto è attualmente definito dal DPCM n. 169 del 2017, sia introdotta una specifica voce relativa all'analisi di impatto di genere sugli atti di iniziativa normativa del Governo.
9/2790-bis-AR/301. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Uva, Spadoni, Palmisano, Ascari.


   La Camera,
   premesso che:
    si valutano positivamente le norme introdotte in materia agricola ed agroalimentare, in particolare le misure previste per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli (articolo 6), nonché l'esenzione dai redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli (articolo 8), o ancora, le indennità di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (articolo 49);
    si considera con particolare favore la misura introdotta dall'articolo 21 che istituisce un Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione di 150 milioni di euro;
    fondamentali appaiono inoltre le ulteriori disposizioni introdotte attraverso l'approvazione di diverse proposte emendative inerenti il settore agricolo, zootecnico e della pesca, che hanno permesso di stanziare per il settore oltre 150 milioni di euro;
    considerata l'importanza, in ambito alimentare, del settore zootecnico, con prodotti di altissima qualità che spesso trovano come principale canale di commercio il settore della ristorazione;
   a causa delle restrizioni del canale Horeca derivanti dai provvedimenti per affrontare l'emergenza Covid-19, molte imprese zootecniche hanno subito pesanti perdite di carattere economico nonché di deperibilità di alcuni prodotti;
    si stanno proponendo sul mercato un numero crescente di prodotti a base di vegetali, cereali e comunque non contenenti carne, ma che vengono commercializzati con nomi tipici dei prodotti carnei quali ad esempio: spezzatino di quinoa, fiorentina di seitan, polpette green, mortadella vegetale, salame di tofu e simili;
    si ritiene infine che un tale tipo di comunicazione induce il consumatore a ritenere che i prodotti di origine vegetale proposti con tali denominazioni di vendita siano dei perfetti sostituti di quelli carnei, mentre invece è dimostrato che non solo gli apporti nutrizionali sono significativamente differenti, ma anche che gli alimenti di origine vegetale in questione presentano l'impiego di un gran numero di ingredienti e un diffuso utilizzo di sostanze additivanti necessarie a conferire consistenza, forma e colore simile a quelli carnei ai prodotti di tipo vegetale,

impegna il Governo:

   a prevedere, nell'ambito delle risorse previste dal Fondo di cui all'articolo 21 del provvedimento in oggetto, specifiche misure di sostegno al settore zootecnico particolarmente colpito dalle restrizioni del canale Horeca;
   a prevedere inoltre l'introduzione di una disciplina per l'uso delle denominazioni di vendita comunemente riferite ai prodotti a base di carne e alla carne che escluda i prodotti vegetali dalla possibilità di utilizzo di tali denominazione, anche laddove è chiaramente indicato che il prodotto non contiene carne.
9/2790-bis-AR/302Galizia.


   La Camera,
   premesso che:
    si valutano positivamente le norme introdotte in materia agricola ed agroalimentare, in particolare le misure previste per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli (articolo 6), nonché l'esenzione dai redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli (articolo 8), o ancora, le indennità di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (articolo 49);
    si considera con particolare favore la misura introdotta dall'articolo 21 che istituisce un Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione di 150 milioni di euro;
    fondamentali appaiono inoltre le ulteriori disposizioni introdotte attraverso l'approvazione di diverse proposte emendative inerenti il settore agricolo, zootecnico e della pesca, che hanno permesso di stanziare per il settore oltre 150 milioni di euro;
    considerata l'importanza, in ambito alimentare, del settore zootecnico, con prodotti di altissima qualità che spesso trovano come principale canale di commercio il settore della ristorazione;
   a causa delle restrizioni del canale Horeca derivanti dai provvedimenti per affrontare l'emergenza Covid-19, molte imprese zootecniche hanno subito pesanti perdite di carattere economico nonché di deperibilità di alcuni prodotti;
    si stanno proponendo sul mercato un numero crescente di prodotti a base di vegetali, cereali e comunque non contenenti carne, ma che vengono commercializzati con nomi tipici dei prodotti carnei quali ad esempio: spezzatino di quinoa, fiorentina di seitan, polpette green, mortadella vegetale, salame di tofu e simili;
    si ritiene infine che un tale tipo di comunicazione induce il consumatore a ritenere che i prodotti di origine vegetale proposti con tali denominazioni di vendita siano dei perfetti sostituti di quelli carnei, mentre invece è dimostrato che non solo gli apporti nutrizionali sono significativamente differenti, ma anche che gli alimenti di origine vegetale in questione presentano l'impiego di un gran numero di ingredienti e un diffuso utilizzo di sostanze additivanti necessarie a conferire consistenza, forma e colore simile a quelli carnei ai prodotti di tipo vegetale,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di:
    prevedere, nell'ambito delle risorse previste dal Fondo di cui all'articolo 21 del provvedimento in oggetto, specifiche misure di sostegno al settore zootecnico particolarmente colpito dalle restrizioni del canale Horeca;
    prevedere inoltre l'introduzione di una disciplina per l'uso delle denominazioni di vendita comunemente riferite ai prodotti a base di carne e alla carne che escluda i prodotti vegetali dalla possibilità di utilizzo di tali denominazione, anche laddove è chiaramente indicato che il prodotto non contiene carne.
9/2790-bis-AR/302. (Testo modificato nel corso della seduta) Galizia.


   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di Legge per il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, in particolare all'articolo 159, comma 30, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un Fondo con una dotazione di 2,5 milioni per il 2021 e di 15 milioni annui dal 2022, destinata in modalità generica alle figure professionali di Accompagnatore al pianoforte, Accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio nelle dotazioni organiche del personale non docente delle Istituzioni AFAM e, al comma 31, reca una disciplina transitoria, nelle more dell'applicazione del Regolamento sul reclutamento, riguardante le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici;
    con Decreto Ministeriale del 3 luglio 2009 n. 90, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca individuava i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee dei Conservatori di Musica, in particolare il settore «Canto» con il codice CODI/23 e il settore «Accompagnamento pianistico» con il codice CODI/25;
    il Docente di Canto e quello di Accompagnamento pianistico hanno competenze e campi di applicazioni disciplinari differenti, in particolare l'attività didattica del docente di Accompagnamento pianistico si esercita nella «Pratica del repertorio vocale» – campo disciplinare di competenza – coadiuvando il Docente di Canto in compresenza e nel corso delle stesse lezioni di Canto;
    gli Accompagnatori al pianoforte, inquadrati come docenti di seconda fascia (CODI/25) nei Conservatori di Musica, sono assunti con contratto individuale di lavoro, su posto istituito per legge all'interno della Cattedra di Canto il cui docente è il titolare. Infatti, la vigente Legge recita testualmente: «In corrispondenza delle singole Cattedre di Canto nei Conservatori di Musica è istituito un posto di Accompagnatore al pianoforte...» e, sempre secondo Legge, gli stessi «coadiuvano i rispettivi docenti» di Canto di prima fascia (CODI/23), «svolgendo la loro opera nei limiti delle direttive date dai titolari e dai direttori»;
   considerato che l'eventuale passaggio del docente di Accompagnamento pianistico in prima fascia – secondo gli attuali Regolamenti e il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143 recante procedure e modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM – potrebbe creare all'interno della Cattedra di Canto un preoccupante conflitto di competenze e danno alla titolarità del docente di Canto, in quanto anch'esso inquadrato in prima fascia. Inoltre, qualora l'Accompagnatore al pianoforte esercitasse attività didattica nei campi disciplinari riferiti alla Scuola di Pianoforte, le medesime Cattedre di Canto presso i Conservatori di Musica si troverebbero deprivate delle necessarie figure di supporto di Accompagnamento pianistico;
    come da Nota del Direttore Generale per la programmazione, coordinamento e finanziamento delle istituzioni della Formazione superiore del 10 luglio 2015 R.U.8250 – nella quale è anche precisato che «Il numero dei posti di Accompagnatore al pianoforte, come è noto, è stabilito ex lege in corrispondenza di ciascuna classe di Canto, essendo stata ravvisata a monte l'imprescindibilità di questa figura professionale affinchè sia garantita la qualità della formazione degli studenti di Canto»;
    essendo pacifico che 1 ’Accompagnatore al pianoforte nelle classi di Canto è l'unica figura professionale di «Accompagnatore» istituita per legge nei Conservatori di Musica – come da Decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297 – e che la figura di Accompagnatore al clavicembalo e quella di Accompagnatore nelle classi di strumento non sono previste da alcuna legge;
    tenuto conto che le Cattedre di Canto, garantiscono la qualità dell'insegnamento accademico della «Scuola del bel canto» italiano, la cui tecnica è riconosciuta e ricercata nel mondo, insieme con l'insegnamento dell'interpretazione dell'Opera lirica e che le stesse costituiscono un'eccellenza dei Conservatori di Musica e un patrimonio di interesse internazionale, al punto da interessare oltre i 2/3 degli studenti stranieri che studiano nelle Istituzioni AFAM,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di precisare la destinazione dei Fondi stanziati per il settore in Legge di Bilancio, come in premessa, al fine di conferire priorità assoluta alla collocazione degli Accompagnatori al pianoforte all'interno delle Cattedre di Canto, rese vacanti dagli eventuali passaggi degli stessi dalla seconda alla prima fascia ed in quanto figure professionali imprescindibili di supporto didattico per l'intero monte ore del Docente di Canto, che, in mancanza delle stesse, anche parzialmente, sarebbe pregiudicato dall'esercitare il regolare funzionamento della propria didattica, a garanzia della tradizione accademica e artistica della più alta cultura musicale italiana.
9/2790-bis-AR/303Cimino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 97 comma 1 aumenta il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo della Legge n. 220 del 2016, di 240 milioni di euro;
    attestato che durante il lockdown causa Covid-19, si siano consumati oltre 243 milioni di atti di pirateria audiovisiva, contro i 69 milioni che si consumavano in media in un bimestre ordinario del 2019 e che l'incidenza della pirateria sulla popolazione sia passata dal 37 per cento al 40 per cento;
    rilevato inoltre che, secondo l'ultimo rapporto Fapav/Ipsos, la produzione illegale di materiale causa una perdita economica di 591 milioni di euro specificatamente per il settore audiovisivo, che arriva a 11 miliardi di euro se si considera l'indotto, oltre alla perdita di 5.900 posti di lavoro;
   considerato infine che, la pirateria audiovisiva è un vero e proprio fenomeno criminale, ramificato sul territorio nazionale, organizzato e connesso anche a livello internazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare, a partire dal 2021, l'1 per cento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo in campagne di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della pirateria audiovisiva.
9/2790-bis-AR/304Barbuto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 97 comma 1 aumenta il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo della Legge n. 220 del 2016, di 240 milioni di euro;
    attestato che durante il lockdown causa Covid-19, si siano consumati oltre 243 milioni di atti di pirateria audiovisiva, contro i 69 milioni che si consumavano in media in un bimestre ordinario del 2019 e che l'incidenza della pirateria sulla popolazione sia passata dal 37 per cento al 40 per cento;
    rilevato inoltre che, secondo l'ultimo rapporto Fapav/Ipsos, la produzione illegale di materiale causa una perdita economica di 591 milioni di euro specificatamente per il settore audiovisivo, che arriva a 11 miliardi di euro se si considera l'indotto, oltre alla perdita di 5.900 posti di lavoro;
   considerato infine che, la pirateria audiovisiva è un vero e proprio fenomeno criminale, ramificato sul territorio nazionale, organizzato e connesso anche a livello internazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare, a partire dal 2021, quota parte del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo in campagne di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della pirateria audiovisiva.
9/2790-bis-AR/304. (Testo modificato nel corso della seduta) Barbuto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 89 disciplina ed incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università, per il diritto allo studio e per la funzionalità del sistema della formazione superiore;
    ogni anno, oltre 36.000 studenti universitari statunitensi e internazionali scelgono l'Italia per intraprendere un periodo di studio di una durata variabile dalle quattro settimane ai quattro mesi, facendo divenire, di conseguenza, il nostro Paese la seconda mèta al mondo dopo il Regno Unito per la loro esperienza di «Study Abroad»;
    rilevato che in Italia, con la presenza di circa 165 sedi tra Università e Colleges statunitensi e altri Istituti di alta formazione, concentrati principalmente nel Lazio e in Toscana, vengono impiegati circa 11.0 addetti, tra i quali alcune migliaia di docenti altamente qualificati;
    osservato che l'impatto economico del settore «International Education» era di oltre un miliardo di euro nel 2019 e, in particolare, che la tipologia dei posti di lavoro creati dalle Università americane e la qualità dei consumi attivati dagli studenti rappresentano uno straordinario volano di sviluppo per i territori interessati;
    constatato che la crisi provocata dalla pandemia da coronavirus ha causato l'immediata chiusura di tutti i programmi universitari alla fine di febbraio 2020 e il rientro di tutti gli studenti nei rispettivi paesi, con la conseguente attivazione degli ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore;
   considerato tuttavia che, a causa della tipologia dei contratti applicati nel settore, le somme erogate come cassa integrazione risultano spesso del tutto insufficienti a garantire un tenore di vita decoroso a docenti e personale amministrativo e di supporto;
    osservato inoltre che, ai molti docenti assunti con partita IVA sono stati erogati solamente due bonus di 600 euro ciascuno e non anche il terzo di 1000 euro, in quanto i redditi nel primo trimestre dell'anno;
    solo in parte interessato dagli effetti della pandemia – non erano diminuiti significativamente rispetto all'anno precedente;
    rimarcato che le previsioni più attendibili indicano una piena ripresa delle attività del settore «Study Abroad» non prima dell'autunno 2021 e che quindi alcune migliaia di lavoratori del settore non potranno essere retribuiti ancora per molti mesi, con conseguenti ed oggettive difficoltà per tutte quelle persone che dovranno riuscire a vivere complessivamente per oltre un anno, senza o comunque con una minima forma di reddito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire attraverso un Piano di aiuti economici ad hoc, considerata la rilevanza economica dell'intero comparto – in particolare per Roma e Firenze – e la necessità che questo settore in continua espansione sia in condizioni di puntare a una adeguata ripresa dal settembre 2021, con tutte le ricadute positive sull'indotto di cui beneficerà un'ampia platea di soggetti.
9/2790-bis-AR/305Bella.


   La Camera,
   premesso che:
    in tema di sanità, il disegno di legge reca per il 2021 interventi complessivamente diretti ad un rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, anche ai fini di un contrasto più efficace all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sia mediante incrementi di risorse economiche, materiali e strumentali, che con disposizioni relative all'impiego del personale sanitario;
    in particolare, tra gli interventi proposti in ambito sanitario, il disegno di legge rifinanzia il fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica;
    nell'ambito delle manifestazioni indette per celebrare la XV Giornata nazionale del malato oncologico, venerdì 23 ottobre 2020 è stato presentato il 12o Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, che accende i riflettori su tematiche di rilevante interesse in ambito oncologico;
    già nel corso del 2019, l'11o rapporto si è interrogato sui costi sociali ed economici del cancro oggi, ed è stato pubblicato a sette anni di distanza dalla precedente indagine sugli stessi temi (2012, FAVO-Censis);
    dal quest'ultimo rapporto emerge che in Italia il Sistema sanitario nazionale copre la gran parte delle spese (compresi i nuovi e costosissimi farmaci antitumorali) e consente ai pazienti colpiti da tumore di accedere alle procedure necessarie per diagnosticare e curare la malattia; si tratta di circa 16 miliardi di euro l'anno, il 14 per cento della spesa sanitaria totale;
    nonostante questo contributo gli oltre 3 milioni di malati oncologici, di cui 700.000 in trattamento, sborsano di tasca loro altri 5 miliardi (erano 4,8 nel 2012) ed emerge che per oltre la metà degli intervistati (64%) i costi sostenuti hanno avuto un impatto sul bilancio familiare e sulla modifica delle abitudini di spesa;
    ai costi diretti si aggiungono quelli indiretti dovuti alla perdita di capacità produttiva;
    accanto al malato ci sono figli, fratelli, genitori e partner che si dedicano ad assisterlo;
    Elisabetta Iannelli, Segretario di F.A.V.O., ha dichiarato che esiste una grave disparità di trattamento, in quanto: «i lavoratori malati di cancro non sono tutti uguali nonostante il dettato costituzionale (articolo 38, comma 2) che impegna lo Stato a predisporre strumenti di previdenza per soccorrere alle esigenze di vita in caso di malattia e di invalidità di tutti i lavoratori, senza distinguere tra subordinati e autonomi o liberi professionisti ! L'indennità di malattia, anche per lunghi periodi di astensione dal lavoro, è un diritto garantito solo ai lavoratori dipendenti, mentre molto poco è stato fatto finora per alcune categorie di lavoratori autonomi ed ancor meno per i liberi professionisti. Anche chi tra loro riesce a guarire dal cancro, rischia la morte sociale e lavorativa. È necessario e urgente un intervento legislativo che corregga discriminazioni e ineguaglianze di trattamento tra lavoratori subordinati ed autonomi che affrontano la malattia come anche per i caregiver oncologici»;
    soprattutto in questo momento storico, si ritiene indispensabile predisporre una norma che nel rispetto della Costituzione, garantisca i diritti dei malati oncologici e li tuteli, facendogli affrontare serenamente il già difficile periodo di degenza;
    oltre alle spese evidenziate e nonostante il contributo per le spese di vitto e alloggio, il paziente oncologico e il proprio caregiver, devono sostenere le spese e provvedere con mezzi propri al trasferimento negli appositi presidi ospedalieri, per sottoporsi alle terapie chemioterapiche e per le medicazioni periodiche, per cui si dovrebbero prevedere specifici interventi legislativi destinati al risarcimento delle spese occorrenti al trasferimento ai centri ospedalieri per eseguire le terapie e le medicazioni,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di un apposito fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati all'assistenza dei pazienti affetti da malattia oncologica, destinato, in particolare, al risarcimento delle spese sostenute per il trasferimento dei pazienti presso i centri ospedalieri per eseguire terapie e medicazioni;
   a valutare altresì l'opportunità di assicurare, con successivi interventi, anche normativi, adeguati strumenti previdenziali che permettano a tutti i lavoratori, senza disparità di trattamento tra subordinati e autonomi o liberi professionisti di far fronte con mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, in caso di sopravvenuta malattia ed invalidità.
9/2790-bis-AR/306Papiro, Martinciglio, Luciano Cantone, Suriano, Trizzino, Pignatone, Sarli, Palmisano, Ascari.


   La Camera,
    rilevato che l'articolo 106 del disegno di legge in esame autorizza la spesa di 2 milioni di euro per realizzare iniziative volte a dare concreta attuazione alla partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa;
   considerato, in particolare, che la Conferenza sul futuro dell'Europa sarà organizzata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea e dovrebbe durare due anni. La Conferenza si pone l'obiettivo di migliorare il funzionamento dell'UE sia in termini di dinamiche istituzionali che in termini di politiche. Da più parti si è rilevata la necessità che tutti i cittadini, i rappresentanti della società civile e le parti interessate a livello europeo, nazionale, regionale e locale siano coinvolti nella definizione delle priorità dell'UE attraverso un approccio dal basso verso l'alto, trasparente, inclusivo, partecipativo ed equilibrato;
    rilevato altresì che per dare concreta attuazione al suddetto approccio risulta imprescindibile valorizzare la pluralità e la capillarità dell'azione parlamentare,

impegna il Governo

coerentemente con l'obiettivo di concretizzare un approccio dal basso verso l'alto che condensi una visione nazionale condivisa sul futuro dell'Europa, a concordare le iniziative volte a dare concreta attuazione alla partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa con componenti parlamentari competenti e a coordinarle con le iniziative parlamentari volte a preparare il percorso e la partecipazione alla predetta conferenza.
9/2790-bis-AR/307Battelli.


   La Camera,
    rilevato che la portata espansiva della manovra non si esaurisce nell'effetto misurabile in termini di indebitamento netto, in quanto concorrono a finanziare gli interventi previsti quota parte delle attese risorse europee del programma Next Generation EU, appostate in bilancio in via di anticipazione, nonché le maggiori entrate connesse con la maggiore crescita economica che sarà indotta dall'azione di Governo;
    rilevato in particolare che il «Fondo di rotazione per l'attuazione del Programma Next Generation EU» di cui all'articolo 184, destinato ad anticipare alle amministrazioni le risorse provenienti dall'Unione europea, a titolo sia di sovvenzioni sia di prestiti, reca una dotazione, in termini di saldo netto da finanziare, di 34,775 miliardi di euro per il 2021, 41,305 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023 e che quota parte di queste risorse, pari a circa 27 miliardi di euro nel triennio, viene utilizzata per finanziare alcune misure previste dal disegno di legge di bilancio, in particolare in materia di decontribuzione in favore delle Regioni del Mezzogiorno, politiche attive ed ammortizzatori sociali rientranti tra le iniziative ammissibili nell'ambito del programma React EU, agevolazioni fiscali per gli investimenti, le spese in ricerca e sviluppo e la formazione industria 4.0, nonché in materia di contributi agli investimenti ad alto contenuto tecnologico;
    il Piano per la ripresa dell'Europa, unito all'iniziativa Next Generation EU, contiene, tra gli elementi principali del nuovo accordo, il sostegno alla modernizzazione tramite la promozione della parità di genere; a sua volta la Strategia europea per la parità di genere 2020-2025 rende la promozione della parità di genere una priorità di tutte le politiche e le azioni esterne dell'Unione, ribadendo l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche e in tutti i programmi di finanziamento dell'UE,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, in linea con le priorità strategiche definite dalle linee guida dell'Unione europea e con le raccomandazioni del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2019, di prevedere che una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Programma Next Generation EU siano destinate a progetti con un diretto impatto di genere;
   a valutare altresì l'opportunità, coerentemente con gli obiettivi dell'Unione, che nella definizione delle modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto per l'attuazione del Programma Next Generation EU, si tenga conto degli impatti di genere che possano derivare dai predetti programmi per l'analisi e la valutazione degli interventi.
9/2790-bis-AR/308Spadoni, Sarli, Palmisano, Ascari.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni volte a modificare in alcune parti il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per valorizzare al massimo lo «strumento militare» in ogni suo aspetto a favore dello sviluppo del sistema-Paese;
    l'articolo 2052, comma 1, del medesimo Codice prevede che «Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico»;
    l'inquadramento economico nel pubblico impiego è strettamente dipendente anche dall'anzianità riconosciuta nel ruolo di appartenenza, in particolar modo per il personale di cui all'articolo 984-bis del Codice dell'ordinamento militare, transitato nelle varie magistrature;
    allo stato attuale, il periodo di servizio militare svolto viene computato soltanto per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico, non anche per l'inquadramento economico;
    nel parere reso al Governo il 3 ottobre 2012 dalla IV Commissione permanente Difesa della Camera dei deputati in relazione allo schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'ordinamento militare (Atto del Governo n. 500), si evidenzia che «appare opportuno, in via generale, individuare strumenti affinché l'esperienza professionale maturata dal personale che ha appartenuto alle Forze armate per un periodo significativo sia adeguatamente valorizzata presso le amministrazioni di destinazione»;
    persiste l'esigenza di valorizzare adeguatamente, nei nuovi ambiti lavorativi cui accede, la specificità professionale acquisita dal personale militare, in un'ottica meritocratica legata alla consapevolezza che il possesso delle particolari competenze organizzative proprie degli ex Ufficiali, non rinvenibili in altri contesti lavorativi, costituisce un'innegabile e prezioso valore aggiunto per tutti i plessi giudiziari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative anche di carattere interpretativo del combinato disposto degli articoli 984-bis e 2052, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, affinché l'intero servizio militare prestato – in particolar modo quello svolto in incarichi di comando destinati a coordinare risorse umane, finanziarie e strumentali – venga sempre e comunque computato per il riconoscimento dell'anzianità, soprattutto retributiva, nelle carriere cui accede, previo superamento del relativo concorso pubblico per titoli ed esami, per il personale con almeno dieci anni di esperienza militare da Ufficiale in servizio permanente effettivo.
9/2790-bis-AR/309Misiti, Aresta, Rizzo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 introduce una tassazione agevolata, su base opzionale, dei redditi derivanti dall'utilizzo di determinati beni immateriali (brevetti, disegni, modelli, software coperto da copyright, eccetera), nota anche come «Patent box»;
    il reddito agevolabile è determinato con modalità differenti e a seconda che il contribuente disponga dei beni immateriali in via diretta od indiretta. Nel caso in cui ci sia l'utilizzo diretto, la disciplina attuale prevede che, in contradditorio con l'Agenzia delle Entrate, si determini il reddito figurativo attribuibile al bene immateriale, che ha concorso a formare il reddito di impresa. Nell'ipotesi in cui l'utilizzo sia indiretto, i canoni, definiti royalties, derivanti dalla concessione in uso di detti beni, al netto dei costi fiscalmente rilevanti, diretti ed indiretti a essi connessi, costituiscono la base per il calcolo dell'agevolazione;
    rientrano nella fattispecie di utilizzo indiretto dei beni immateriali sia la concessione del diritto di utilizzo a soggetti residenti, sia le ipotesi di concessione di tale diritto a soggetti esteri. Proprio in tale ultimo caso, ossia quello di concessione in uso di un bene immateriale ad un licenziatario estero, potrebbe sorgere il dubbio sulle modalità di recupero delle imposte applicate all'estero sulle royalties percepite dal soggetto italiano;
    l'articolo 165, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dispone che «Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente allo formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente». È proprio sulla base di tale formulazione letterale che si fonda, peraltro, il principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate, n. 15/2019, a mente del quale anche i casi di detassazione di una parte del reddito estero in applicazione del cosiddetto Patent box, comportano l'impossibilità di procedere alla determinazione del credito per le imposte pagate all'estero per la quota parte corrispondente al reddito escluso;
    l'articolo 165, comma 10, del TUIR citato, trova applicazione ai dividendi di fonte estera, percepiti da società o enti commerciali, per i quali l'articolo 89, del citato testo, prevede che «non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare». In questo caso, le imposte pagate all'estero in via definitiva vengono assunte, ai fini del calcolo del credito di imposta estero, in misura pari al 5 per cento del loro ammontare, cioè nella stessa percentuale in cui i dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile in Italia;
    l'articolo 165, comma 10, del TUIR mira ad eliminare ipotesi di doppia imposizione attraverso il riconoscimento di un credito di imposta che va ragguagliato nei casi in cui, per effetto di disposizioni di sistema, il reddito assoggettato a tassazione all'estero non viene «fisiologicamente» assoggettato a tassazione in Italia;
    la ratio, sottesa alla disciplina del Patent box, così come rimarcato dalla relazione illustrativa alla Legge di Stabilità 2015; sarebbe fondata su di una peculiare disciplina agevolativa, volta alla valorizzazione dei seguenti obiettivi:
     1) incentivare la collocazione in Italia di beni immateriali detenuti all'estero da parte di imprese italiane o estere;
     2) incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia;
     3) favorire gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo;
    l'agevolazione si determinerebbe in una variazione in diminuzione del reddito complessivo, operata in dichiarazione dei redditi, per un ammontare determinato sulla base di una formula tecnica che tiene conto non solo delle royolties percepite, ma anche dei costi ad esse connessi e, sulla base di un apposito indice, anche dei costi ricerca e pubblicità sostenuti dall'impresa (cosiddetta nexus ratio). Secondo la predetta disciplina agevolativa, le royalties derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, concorrono alla formazione del reddito complessivo italiano, che, tuttavia, per effetto della peculiare «forma tecnica» in cui si sostanzia l'agevolazione, subisce una successiva decurtazione per un importo determinato secondo il calcolo su richiamato;
   considerato che:
    le disposizioni recate dal comma 10 dell'articolo 165 del TUIR non dovrebbero trovare applicazione nei casi di opzione per la fruizione della disciplina agevolativa cosiddetto Patent Box così come disposto da un'interpretazione letterale del citato comma 10, riducendo il credito di imposta estero nelle ipotesi di concessione in uso a soggetti esteri di beni immateriali, penalizza, discriminandole, le imprese italiane che licenziano intangibles a soggetti esteri rispetto a quelle che operano con soggetti residenti, in aperto contrasto con le finalità stesse della norma agevolativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a chiarire, in via interpretativa, l'articolo 165, comma 10, del TUIR affinché lo stesso non trovi applicazione nelle ipotesi di fruizione del «Patent box», di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9/2790-bis-AR/310Lovecchio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 177, del disegno di legge in esame, reca «Misure di finanziamento e gestione del sistema di difesa nazionale»;
    le minacce alla sicurezza e alla pace per il nostro Paese, come indicato anche nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa presentato per il triennio 2020-2022, richiedono una sempre più elevata specializzazione e capacità professionale d'intervento nelle aree di crisi. In questa ottica acquistano sempre più una funzione importante le Forze Speciali della Difesa, sulle quali è necessario investire sia in infrastrutture dedicate che nei corsi di addestramento e di formazione;
    il personale militare appartenente ai reparti delle Forze Speciali e delle Forze per le Operazioni Speciali è diventato in questi ultimi anni, nei quali le tensioni a livello globale sono cresciute ma non hanno più la forma del conflitto armato tradizionale, fondamentale per lo svolgimento di attività ad altissimo valore tattico;
    le unità italiane appartenenti a questi reparti necessitano di costanti attività addestrative per il mantenimento di capacità operative di altissimo livello e di maggiori incentivi anche di natura economica utili a favorire il reclutamento di nuove leve,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un fondo per le Forze Speciali volto a garantire maggiori capacità addestrative, anche attraverso l'ammodernamento e l'aggiornamento delle aree ad esse destinate, nonché le risorse necessarie per l'introduzione di possibili maggiori benefici economici per il personale appartenente al gruppo delle Forze speciali e delle Forze per le Operazioni Speciali, nel rispetto degli equilibri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 78.
9/2790-bis-AR/311Rizzo, Pagani, Scerra, Occhionero, Deidda, Giovanni Russo, Ferrari, Maria Tripodi, Aresta.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 177, del disegno di legge in esame, reca «Misure di finanziamento e gestione del sistema di difesa nazionale»;
    le minacce alla sicurezza e alla pace per il nostro Paese, come indicato anche nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa presentato per il triennio 2020-2022, richiedono una sempre più elevata specializzazione e capacità professionale d'intervento nelle aree di crisi. In questa ottica acquistano sempre più una funzione importante le Forze Speciali della Difesa, sulle quali è necessario investire sia in infrastrutture dedicate che nei corsi di addestramento e di formazione;
    il personale militare appartenente ai reparti delle Forze Speciali e delle Forze per le Operazioni Speciali è diventato in questi ultimi anni, nei quali le tensioni a livello globale sono cresciute ma non hanno più la forma del conflitto armato tradizionale, fondamentale per lo svolgimento di attività ad altissimo valore tattico;
    le unità italiane appartenenti a questi reparti necessitano di costanti attività addestrative per il mantenimento di capacità operative di altissimo livello e di maggiori incentivi anche di natura economica utili a favorire il reclutamento di nuove leve,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire maggiori capacità addestrative, anche attraverso l'ammodernamento e l'aggiornamento delle aree ad esse destinate, nonché le risorse necessarie per l'introduzione di possibili maggiori benefici economici per il personale appartenente al gruppo delle Forze speciali e delle Forze per le Operazioni Speciali, nel rispetto degli equilibri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 78.
9/2790-bis-AR/311. (Testo modificato nel corso della seduta) Rizzo, Pagani, Scerra, Occhionero, Deidda, Giovanni Russo, Ferrari, Maria Tripodi, Aresta.


   La Camera,
   premesso che:
    il Titolo VI del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali;
    le esigenze di nuova organizzazione del lavoro, acuite dall'attuale crisi sanitaria pandemica, rendono assolutamente necessario un potenziamento delle attività di prevenzione e contrasto agli illeciti in materia giuslavoristica e, nell'attuale contingenza, nei servizi e nelle filiere di produzione essenziali, dal cui mantenimento dipende la tenuta dell'economia nazionale e, conseguentemente, anche dell'ordine e della sicurezza pubblica;
   considerato che:
    lo sforzo al riguardo sostenuto dal Comando Carabinieri per la Tutela del lavoro, reparto dell'Arma dei Carabinieri cui sono demandate le competenze specialistiche attribuite dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e dal discendente decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017 sui comparti di specialità delle Forze di polizia, seppur consistente, è comunque condizionato dalla limitata disponibilità di risorse umane dei Nuclei ispettorato del lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte ad autorizzare l'Arma dei Carabinieri ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente e proporzionato numero di unità di personale al fine di rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro e di ripianare i propri livelli di forza organica.
9/2790-bis-AR/312Dori, Aresta, Rizzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prospetta una manovra economica espansiva, diretta a sostenere lo sviluppo e l'occupazione, nonché ad avviare un modello di crescita volto a conseguire gli obiettivi programmati nella Nota di aggiornamento al documento di finanza pubblica;
    in coerenza con tali obiettivi programmatici è necessario investire in tutti i settori produttivi del nostro Paese, in particolare, nel comparto agricolo si prevedono numerosi interventi per promuovere la competitività delle filiere, lo sviluppo e la crescita degli investimenti;
   considerato che:
    il mercato della canapa industriale è oramai una realtà ben consolidata in Stati come America, Cina, Australia e in molti altri Paesi del Nord Europa, ma nel nostro paese resta bloccato da una normativa incompleta e che spesso genera confusione tra la canapa per uso industriale e le sostanze psicotrope;
    il comparto produttivo della Canapa Industriale è una risorsa economica sempre più irrinunciabile, con una richiesta sempre più crescente, stante i molteplici impieghi, e le potenziali applicazioni, di tutte le parti della pianta e dei suoi derivati in campi che vanno dall'edilizia, all'estrazione, e all'uso terapeutico;
    esiste già un mercato lecito, ma non ancora regolamentato, costituito da più di 3.000 aziende, 12.000 lavoratori, e con un fatturato di oltre 200 milioni di euro l'anno;
    questi 12.000 operatori sono, purtroppo, ostaggio di un pregiudizio che frena non solo i loro investimenti, ma anche lo sviluppo e la ricerca, impedendo al nostro Paese di tenere il passo rispetto ad altri che, più lungimiranti e coraggiosi, hanno già regolamentato il settore;
    tante aziende hanno già investito in queste infiorescenze, garantendo una maggiore sicurezza ai consumatori e portando nelle casse dello stato una somma pari a circa 950 milioni di euro di nuove entrate;
    la legge 2 dicembre 2016, n. 242, pur avendo dato nuovo impulso alla filiera produttiva, riportando in auge una delle coltivazioni che ci ha visti protagonisti a livello mondiale negli anni 40/60, risulta ancora parzialmente incompleta;
    regolamentare in modo completo e definitivo la filiera della canapa industriale potrebbe favorire ed incrementare lo sviluppo di una coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, di ridurre il consumo dei suoli, di evitare la desertificazione e la perdita della biodiversità, nonché considerata un valido sostituito delle colture eccedentarie o da rotazione;
    si tratta di un settore industriale ed economico che apporta numerosi benefici per la finanza pubblica, facilitando la crescita occupazionale per tanti giovani o per quanti si trovano in difficoltà economica, oltre a garantire al gettito fiscale circa 1 miliardo di euro di nuove entrate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere tutte le iniziative, anche di carattere normativo, volte a sostenere e regolamentare la filiera della canapa industriale così da promuovere lo sviluppo della coltivazione ed incrementare le attività di trasformazione, fabbricazione, uso e vendita.
9/2790-bis-AR/313Sodano, Trano, Sarli, Buompane, Ascari.


   La Camera,
   premesso che:
    l'attuale disciplina dei ristori volti a sostenere le categorie professionali colpite dalla crisi scatenata dalla pandemia COVID-19 contiene una irrazionale disuguaglianza di trattamento per quanto riguarda il settore assicurativo;
    rilevato che il cosiddetto «decreto Agosto» (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) ha modificato l'articolo 13, comma 1, lettera m), del cosiddetto «decreto Liquidità» (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), sostituendo le parole: «di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi» con le seguenti: «di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO»;
    tale nuova formulazione del testo di legge, facendo esclusivo riferimento alle persone fisiche, potrebbe portare ad escludere dall'accesso al finanziamento tutte le persone giuridiche esercenti la medesima attività assicurativa, in palese contrasto con la volontà del legislatore di supportare le piccole e medie imprese e gli imprenditori che si trovino in difficoltà finanziarie, consentendo loro di concorrere alle misure di sostegno economico messe a disposizione dal Governo, al pari delle altre categorie produttive;
    sebbene nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto in V Commissione Bilancio sia stato approvato l'emendamento 35.0.67 riformulato, ferma è la necessità di apportare un ulteriore correttivo che garantisca l'inclusione di tutti i soggetti del settore assicurativo ossia «le piccole e medie imprese, le associazioni di professionisti e le persone fisiche, esercenti attività assicurativa di cui alla sezione K del codice ATECO» nella platea dei beneficiari che possono accedere a tutte le forme di finanziamento del Fondo di Garanzia PMI previste dall'articolo 13 del summenzionato decreto Liquidità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con necessità e urgenza al fine di sanare le criticità di cui in premessa, e ricomprendere nella misura di ristoro l'accesso per tutte le piccole e medie imprese, le associazioni di professionisti e le persone fisiche, esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO.
9/2790-bis-AR/314Alemanno.


   La Camera,
   premesso che:
    si valutano positivamente le norme introdotte in materia agricola ed agroalimentare, in particolare le misure previste per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli (articolo 6), nonché l'esenzione dai redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli (articolo 8), o ancora, le indennità di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (articolo 49);
    si valuta con particolare favore la misura introdotta dall'articolo 21 che istituisce un Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione di 150 milioni di euro;
    fondamentali appaiono inoltre le ulteriori disposizioni introdotte attraverso l'approvazione di diverse proposte emendative inerenti il settore agricolo, zootecnico e della pesca, che hanno permesso di stanziare per il settore oltre 150 milioni di euro;
    si ritiene molto importante la nascita di un Fondo dedicato alle cosiddette «filiere minori», apistica, brassicola, della frutta a guscio e della canapa, con una dotazione per il 2021 di 10 milioni di euro;
    sottolineando in particolare l'importanza che il settore apistico da sempre riveste nel mondo agricolo ed agroalimentare, si considerano importanti le misure approvate nel corso del 2020 all'interno dei decreti emergenza Covid-19 che sono servite a specificare meglio alcuni aspetti della normativa in materia;
    ad oggi, nonostante le numerose sollecitazioni da parte del settore e del mondo politico, resta ancora aperta la questione dell'applicazione dell'IVA sulla pappa reale, che pur essendo un prodotto agricolo a tutti gli effetti, alla stregua del miele, non viene trattata come tale, con una aliquota IVA attuale del 22 per cento;
    allo stesso tempo, resta alta anche l'IVA per i servizi di impollinazione, una attività agronomica fondamentale e strategica per il settore e per la vita delle api, che certamente andrebbe incentivata e promossa,

impegna il Governo

a intervenire, con provvedimenti di carattere normativo, al fine di abbassare l'IVA sulla pappa reale, la gelatina reale nonché i servizi di impollinazione, portandoli a tutti gli effetti ad essere riconosciuti, anche economicamente, quali prodotti agricoli.
9/2790-bis-AR/315Parentela.


   La Camera,
   premesso che:
    si valutano positivamente le norme introdotte in materia agricola ed agroalimentare, in particolare le misure previste per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli (articolo 6), nonché l'esenzione dai redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli (articolo 8), o ancora, le indennità di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (articolo 49);
    si valuta con particolare favore la misura introdotta dall'articolo 21 che istituisce un Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione di 150 milioni di euro;
    fondamentali appaiono inoltre le ulteriori disposizioni introdotte attraverso l'approvazione di diverse proposte emendative inerenti il settore agricolo, zootecnico e della pesca, che hanno permesso di stanziare per il settore oltre 150 milioni di euro;
    si ritiene molto importante la nascita di un Fondo dedicato alle cosiddette «filiere minori», apistica, brassicola, della frutta a guscio e della canapa, con una dotazione per il 2021 di 10 milioni di euro;
    sottolineando in particolare l'importanza che il settore apistico da sempre riveste nel mondo agricolo ed agroalimentare, si considerano importanti le misure approvate nel corso del 2020 all'interno dei decreti emergenza Covid-19 che sono servite a specificare meglio alcuni aspetti della normativa in materia;
    ad oggi, nonostante le numerose sollecitazioni da parte del settore e del mondo politico, resta ancora aperta la questione dell'applicazione dell'IVA sulla pappa reale, che pur essendo un prodotto agricolo a tutti gli effetti, alla stregua del miele, non viene trattata come tale, con una aliquota IVA attuale del 22 per cento;
    allo stesso tempo, resta alta anche l'IVA per i servizi di impollinazione, una attività agronomica fondamentale e strategica per il settore e per la vita delle api, che certamente andrebbe incentivata e promossa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, con provvedimenti di carattere normativo, al fine di abbassare l'IVA sulla pappa reale, la gelatina reale nonché i servizi di impollinazione, portandoli a tutti gli effetti ad essere riconosciuti, anche economicamente, quali prodotti agricoli.
9/2790-bis-AR/315. (Testo modificato nel corso della seduta) Parentela.


   La Camera,
   premesso che:
    si valutano positivamente le norme introdotte in materia agricola ed agroalimentare, in particolare le misure previste per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli (articolo 6), nonché l'esenzione dai redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli (articolo 8), o ancora, la misura introdotta dall'articolo 21 che istituisce un Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché le indennità di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (articolo 49);
    fondamentali appaiono inoltre le ulteriori disposizioni introdotte attraverso l'approvazione di diverse proposte emendative inerenti il settore agricolo, zootecnico e della pesca, che hanno permesso di stanziare per il settore oltre 150 milioni di euro;
    si considera molto importante la disposizione relativa all'istituzione del Fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini sfusi DOC DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti ubicati sul territorio nazionale;
    il settore vitivinicolo riveste centralità sull'intero territorio nazionale e pesanti sono le penalizzazioni derivanti dalle misure sanitarie adottate dal Governo per contrastare l'emergenza Covid-19, come la chiusura, totale o parziale, del canale commerciale Horeca;
    la misura introdotta con l'istituzione del Fondo stoccaggio stanzia 10 milioni e si aggiunge ad altre necessarie agevolazioni introdotte per la tutela del settore vitivinicolo certificato nel corso del 2020,

impegna il Governo

a prevedere l'introduzione di un criterio di priorità per l'accesso al Fondo in parola, per le aziende vitivinicole nazionali che finora non hanno usufruito delle agevolazioni introdotte per lo stoccaggio dei vini sfusi DOC DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali.
9/2790-bis-AR/316Gallinella, Gagnarli.


   La Camera,
   premesso che:
    si valutano positivamente le norme introdotte in materia agricola ed agroalimentare, in particolare le misure previste per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli (articolo 6), nonché l'esenzione dai redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli (articolo 8), o ancora, la misura introdotta dall'articolo 21 che istituisce un Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché le indennità di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (articolo 49);
    fondamentali appaiono inoltre le ulteriori disposizioni introdotte attraverso l'approvazione di diverse proposte emendative inerenti il settore agricolo, zootecnico e della pesca, che hanno permesso di stanziare per il settore oltre 150 milioni di euro;
    si considera molto importante la disposizione relativa all'istituzione del Fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini sfusi DOC DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti ubicati sul territorio nazionale;
    il settore vitivinicolo riveste centralità sull'intero territorio nazionale e pesanti sono le penalizzazioni derivanti dalle misure sanitarie adottate dal Governo per contrastare l'emergenza Covid-19, come la chiusura, totale o parziale, del canale commerciale Horeca;
    la misura introdotta con l'istituzione del Fondo stoccaggio stanzia 10 milioni e si aggiunge ad altre necessarie agevolazioni introdotte per la tutela del settore vitivinicolo certificato nel corso del 2020,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'introduzione di un criterio di priorità per l'accesso al Fondo in parola, per le aziende vitivinicole nazionali che finora non hanno usufruito delle agevolazioni introdotte per lo stoccaggio dei vini sfusi DOC DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali.
9/2790-bis-AR/316. (Testo modificato nel corso della seduta) Gallinella, Gagnarli.


   La Camera,
   premesso che:
    si valutano positivamente le norme introdotte in materia agricola ed agroalimentare, in particolare le misure previste per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli (articolo 6), nonché l'esenzione dai redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli (articolo 8), o ancora, la misura introdotta dall'articolo 21 che istituisce un Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché le indennità di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (articolo 49);
    fondamentali appaiono inoltre le ulteriori disposizioni introdotte attraverso l'approvazione di diverse proposte emendative inerenti il settore agricolo, zootecnico e della pesca, che hanno permesso di stanziare per il settore oltre 150 milioni di euro;
   tra queste, particolarmente importante è l'introduzione di un sistema di monitoraggio per cereali e farine – finanziato con 1 milione di euro –, analogamente ai già presenti sistemi di monitoraggio degli stoccaggi dell'olio, del vino, e in costruzione anche del latte e prodotti lattiero-caseari, con l'articolo,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle risorse messe a disposizione dalla misura in parola che, preliminarmente alla realizzazione concreta di tale sistema di monitoraggio, sia attivato un Tavolo Tecnico rappresentativo dell'intera filiera al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, tenendo conto di tutta la complessità del settore e considerare eventuali adeguamenti normativi, nonché a prevedere un congruo periodo di sperimentazione del sistema, di durata non superiore a 24 mesi.
9/2790-bis-AR/317Cillis.


   La Camera,
   premesso che:
    si valutano positivamente le norme introdotte in materia agricola ed agroalimentare, in particolare le misure previste per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli (articolo 6), nonché l'esenzione dai redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli (articolo 8), o ancora, la misura introdotta dall'articolo 21 che istituisce un Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché le indennità di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (articolo 49);
    fondamentali appaiono inoltre le ulteriori disposizioni introdotte attraverso l'approvazione di diverse proposte emendative inerenti il settore agricolo, zootecnico e della pesca, che hanno permesso di stanziare per il settore oltre 150 milioni di euro;
   tra queste, particolarmente importante è l'introduzione di un sistema di monitoraggio per cereali e farine – finanziato con 1 milione di euro –, analogamente ai già presenti sistemi di monitoraggio degli stoccaggi dell'olio, del vino, e in costruzione anche del latte e prodotti lattiero-caseari, con l'articolo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle risorse messe a disposizione dalla misura in parola che, preliminarmente alla realizzazione concreta di tale sistema di monitoraggio, sia attivato un Tavolo Tecnico rappresentativo dell'intera filiera al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, tenendo conto di tutta la complessità del settore e considerare eventuali adeguamenti normativi, nonché a prevedere un congruo periodo di sperimentazione del sistema, di durata non superiore a 24 mesi.
9/2790-bis-AR/317. (Testo modificato nel corso della seduta) Cillis.


   La Camera,
   premesso che:
    si valutano positivamente le norme introdotte in materia agricola ed agroalimentare, in particolare le misure previste per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli (articolo 6), nonché l'esenzione dai redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli (articolo 8), o ancora, le indennità di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (articolo 49);
    si considera con particolare favore la misura introdotta dall'articolo 21 che istituisce un Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione di 150 milioni di euro;
    fondamentali appaiono inoltre le ulteriori disposizioni introdotte attraverso l'approvazione di diverse proposte emendative inerenti il settore agricolo, zootecnico e della pesca, che hanno permesso di stanziare ulteriori 150 milioni di euro;
    si evidenzia l'assenza, nonostante diverse proposte emendative depositate, di misure per il settore ortofrutticolo;
    tale settore, è molto spesso sottoposto alla concorrenza delle produzioni estere, sia europee che extraeuropee, e che quindi altrettanto spesso si assiste alla svalutazione del valore reale della materia prima nazionale;
    inoltre, nel periodo dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, molte imprese del settore hanno affrontato la crisi economica conseguente senza specifiche misure a proprio sostegno, se si fa eccezione alla decontribuzione dei mesi di novembre e dicembre 2020;
   oltre alle restrizioni nello svolgimento dei mercati, anche la chiusura dei canali Horeca, ha avuto ripercussioni tangibili sulle imprese ortofrutticole i cui prodotti erano per lo più destinati alla ristorazione,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle risorse messe a disposizione del Fondo di cui all'articolo 21 del provvedimento in esame, misure specifiche per il settore ortofrutticolo, sia dal punto di vista della tutela e promozione del prodotto sia relativamente al sostegno economico alle imprese.
9/2790-bis-AR/318Marzana.


   La Camera,
   premesso che:
    si valutano positivamente le norme introdotte in materia agricola ed agroalimentare, in particolare le misure previste per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli (articolo 6), nonché l'esenzione dai redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli (articolo 8), o ancora, le indennità di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (articolo 49);
    si considera con particolare favore la misura introdotta dall'articolo 21 che istituisce un Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione di 150 milioni di euro;
    fondamentali appaiono inoltre le ulteriori disposizioni introdotte attraverso l'approvazione di diverse proposte emendative inerenti il settore agricolo, zootecnico e della pesca, che hanno permesso di stanziare ulteriori 150 milioni di euro;
    si evidenzia l'assenza, nonostante diverse proposte emendative depositate, di misure per il settore ortofrutticolo;
    tale settore, è molto spesso sottoposto alla concorrenza delle produzioni estere, sia europee che extraeuropee, e che quindi altrettanto spesso si assiste alla svalutazione del valore reale della materia prima nazionale;
    inoltre, nel periodo dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, molte imprese del settore hanno affrontato la crisi economica conseguente senza specifiche misure a proprio sostegno, se si fa eccezione alla decontribuzione dei mesi di novembre e dicembre 2020;
    oltre alle restrizioni nello svolgimento dei mercati, anche la chiusura dei canali Horeca, ha avuto ripercussioni tangibili sulle imprese ortofrutticole i cui prodotti erano per lo più destinati alla ristorazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle risorse messe a disposizione del Fondo di cui all'articolo 21 del provvedimento in esame, misure specifiche per il settore ortofrutticolo, sia dal punto di vista della tutela e promozione del prodotto sia relativamente al sostegno economico alle imprese.
9/2790-bis-AR/318. (Testo modificato nel corso della seduta) Marzana.


   La Camera,
   premesso che:
    si valutano positivamente le norme introdotte in materia agricola ed agroalimentare; in particolare le misure previste per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli (articolo 6); nonché l'esenzione dai redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli (articolo 8); o ancora, le indennità di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (articolo 49);
    si considera con particolare favore la misura introdotta dall'articolo 21 che istituisce un Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro, per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;
    fondamentali appaiono inoltre le ulteriori disposizioni introdotte attraverso l'approvazione di diverse proposte emendative inerenti il settore agricolo; zootecnico e della pesca, che hanno permesso di stanziare ulteriori 150 milioni di euro;
    il settore della produzione di birra artigianale, in cui operano per lo più imprese di piccole e piccolissime dimensioni, ha subito perdite economiche e di prodotto pressoché totali a causa sia della chiusura dei canali Horeca derivante dall'emergenza epidemiologica Covid-19 sia, soprattutto, dell'alta deperibilità del prodotto legata ai processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;
    i piccoli birrifici artigianali rappresentano una realtà sempre più importante e preziosa per il nostro Paese, con 900 aziende attive sul territorio italiano, Ca. 500.000hl di birra prodotta;,Ca. 250 mio€ di fatturato totale e oltre 7.000 operatori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 21 del provvedimento in parola, interventi specifici per il settore della birra artigianale, a fronte delle numerose e irreparabili perdite subite durante i mesi di totale o parziale lockdown del Paese.
9/2790-bis-AR/319Gagnarli.


   La Camera,

  premesso che:
   si valutano positivamente le norme introdotte in materia agricola ed agroalimentare, in particolare le misure previste per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli (articolo 6), nonché l'esenzione dai redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli (articolo 8), o ancora, le indennità di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (articolo 49);
   si considera con particolare favore la misura introdotta dall'articolo 21 che istituisce un Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione di 150 milioni di euro;
   si ritengono inoltre fondamentali le ulteriori disposizioni introdotte attraverso l'approvazione di diverse proposte emendative inerenti il settore agricolo, zootecnico e della pesca, che hanno permesso di stanziare ulteriori 150 milioni di euro;
   importanza fondamentale riveste l'ambito della promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, finalizzata ad indirizzare il consumatore verso una scelta consapevole e responsabile dell'acquisto, anche e soprattutto dal punto di vista qualitativo;
   considerata inoltre la centralità che il settore vitivinicolo riveste sull'intero territorio nazionale e valutate le pesanti penalizzazioni derivanti dalle misure sanitarie adottate dal Governo per contrastare l'emergenza COVID-19, come la chiusura, totale o parziale, del canale commerciale Horeca,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare una parte delle risorse previste nel Fondo di cui all'articolo 21 del provvedimento in esame per sostenere attività di promozione nei confronti del consumatore finale nonché per iniziative volte allo sviluppo di nuove dinamiche di mercato e di commercializzazione, anche attraverso accordi promossi dalle organizzazioni di rappresentanza degli agricoltori e degli esercizi commerciali; nonché a prevedere interventi specifici per la promozione del settore vitivinicolo, a fronte, in particolare, delle pesanti perdite subite nell'ultimo anno.
9/2790-bis-AR/320Cadeddu.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento prevede misure economiche per diversi settori, anche particolarmente colpiti dalle restrizioni e dai provvedimenti messi in atto per far fronte all'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19;
    il settore della ceramica artistica tradizionale, una delle espressioni di eccellenza del nostro made in Italy, è stato gravemente colpito dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, con il conseguente azzeramento dei volumi di affari delle aziende del comparto per la concomitanza di numerosi fattori: chiusura, nel periodo del lockdown, dei propri punti vendita e laboratori di produzione; totale scomparsa del turismo, nazionale ed estero; annullamento di fiere e mercati del settore qualificati in Italia ed all'estero; annullamento di eventi culturali, premi, rassegne, mostre ed altri eventi; annullamento o riduzione di cerimonie (matrimoni, battesimi, ecc.) occasioni di vendita; crollo della propensione di acquisto di beni voluttuari e non di prima necessità;
    tale settore, su cui già gravava da tempo il peso di una forte crisi, dovuta anche alla grave problematica della contraffazione, non è in grado di sopportare le sopraggiunte difficoltà della fase pandemica purtroppo ancora in corso, con il rischio di un suo collasso irreversibile;
    quest'ultimo scenario produrrebbe ricadute negative sia sul piano economico e sociale, sia sul piano culturale, dell'identità e della storia dei territori di cui le antiche tradizioni ceramiche, che si tramandano da generazioni, sono testimonianza viva ed espressione;
    i provvedimenti emanati dal Governo di sostegno delle attività economiche legati al Covid-19, in particolare per quanto riguarda gli aiuti a fondo perduto, non hanno previsto tra i destinatari delle misure ristoratrici anche le aziende di fabbricazione di prodotti in ceramica;
    sarebbe utile dare continuità al percorso virtuoso di attenzione nei confronti del suddetto settore intrapreso dal Governo, che ha previsto nel cosiddetto «decreto Rilancio» una misura specifica di 2 milioni di euro per il rifinanziamento della legge 188/1990,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare, nei prossimi interventi di sostegno delle attività economiche, anche legati all'emergenza COVID-19, anche le aziende del comparto della ceramica artistica e tradizionale e di intraprendere ogni utile iniziativa al fine di favorirne il rilancio come attività produttive e culturali di eccellenza del made in Italy.
9/2790-bis-AR/321Cassese.


   La Camera,
   premesso che:
    si valutano positivamente le norme introdotte in materia agricola ed agroalimentare, in particolare le misure previste per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli (articolo 6), nonché l'esenzione dai redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli (articolo 8), o ancora, la misura introdotta dall'articolo 21 che istituisce un Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché le indennità di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (articolo 49);
    si ritengono inoltre fondamentali le ulteriori disposizioni introdotte attraverso l'approvazione di diverse proposte emendative inerenti il settore agricolo, zootecnico e della pesca, che hanno permesso di stanziare per il settore oltre 150 milioni di euro;
    si considera importante l'intervento, per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, per la stabilizzazione del personale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA e che tali risorse sono ampiamente sufficienti per avviare il processo di stabilizzazione del personale operaio, attraverso la trasformazione dei contratti da tempo determinato al tempo indeterminato;
    il Crea è il maggior Ente di ricerca agroalimentare italiano e uno dei più importanti a livello europeo; con oltre 2.200 persone, 12 centri di ricerca e 80 sedi operative, il CREA fornisce al sistema agroalimentare italiano un contributo chiave per l'innovazione e la competitività;
    una parte strategica dell'attività del CREA è svolta nelle aziende agricole, oltre 5.000 ettari dedicati all'attività di ricerca e sperimentazione;
    grazie a tale ricerca sono state date risposte importanti alle emergenze nazionali, come nel caso della cimice asiatica, o per migliorare la sostenibilità ambientale delle produzioni nazionali di eccellenza;
    una parte importante in tale sforzo è stato compiuto dalle maestranze agricole, assunte dal CREA a tempo determinato e mai oggetto di passaggio a contratti a tempo Indeterminato;
    il Parlamento, nell'ultimo triennio, ha compiuto un significativo sforzo per stabilizzare il personale della ricerca del CREA, ma l'assenza di risorse aveva sinora impedito di affrontare il tema del passaggio contrattuale degli operati agricoli dal tempo determinato a quello indeterminato;
    l'articolo 58, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, limita la possibilità assunzionale del CREA per il personale operaio ai soli contratti a tempo determinato,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché in un prossimo provvedimento normativo venga autorizzato il CREA ad assumere personale operaio anche a tempo indeterminato, nell'ambito della contrattazione nazionale vigente degli operai agricoli e florovivaistici.
9/2790-bis-AR/322Del Sesto.


   La Camera,
   premesso che:
    si valutano positivamente le norme introdotte in materia agricola ed agroalimentare, in particolare le misure previste per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli (articolo 6), nonché l'esenzione dai redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli (articolo 8), o ancora, la misura introdotta dall'articolo 21 che istituisce un Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché le indennità di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (articolo 49);
    si ritengono inoltre fondamentali le ulteriori disposizioni introdotte attraverso l'approvazione di diverse proposte emendative inerenti il settore agricolo, zootecnico e della pesca, che hanno permesso di stanziare per il settore oltre 150 milioni di euro;
    si considera importante l'intervento, per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, per la stabilizzazione del personale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA e che tali risorse sono ampiamente sufficienti per avviare il processo di stabilizzazione del personale operaio, attraverso la trasformazione dei contratti da tempo determinato al tempo indeterminato;
    il Crea è il maggior Ente di ricerca agroalimentare italiano e uno dei più importanti a livello europeo; con oltre 2.200 persone, 12 centri di ricerca e 80 sedi operative, il CREA fornisce al sistema agroalimentare italiano un contributo chiave per l'innovazione e la competitività;
    una parte strategica dell'attività del CREA è svolta nelle aziende agricole, oltre 5.000 ettari dedicati all'attività di ricerca e sperimentazione;
    grazie a tale ricerca sono state date risposte importanti alle emergenze nazionali, come nel caso della cimice asiatica, o per migliorare la sostenibilità ambientale delle produzioni nazionali di eccellenza;
    una parte importante in tale sforzo è stato compiuto dalle maestranze agricole, assunte dal CREA a tempo determinato e mai oggetto di passaggio a contratti a tempo Indeterminato;
    il Parlamento, nell'ultimo triennio, ha compiuto un significativo sforzo per stabilizzare il personale della ricerca del CREA, ma l'assenza di risorse aveva sinora impedito di affrontare il tema del passaggio contrattuale degli operati agricoli dal tempo determinato a quello indeterminato;
    l'articolo 58, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, limita la possibilità assunzionale del CREA per il personale operaio ai soli contratti a tempo determinato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adoperarsi affinché in un prossimo provvedimento normativo venga autorizzato il CREA ad assumere personale operaio anche a tempo indeterminato, nell'ambito della contrattazione nazionale vigente degli operai agricoli e florovivaistici.
9/2790-bis-AR/322. (Testo modificato nel corso della seduta) Del Sesto.


   La Camera,
   premesso che
    si valutano positivamente le norme introdotte in materia agricola ed agroalimentare, in particolare le misure previste per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli (articolo 6), nonché l'esenzione dai redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli (articolo 8), o ancora, le indennità di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (articolo 49);
    si valuta con particolare favore la misura introdotta dall'articolo 21 che istituisce un Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione di 150 milioni di euro;
    si ritengono inoltre fondamentali le ulteriori disposizioni introdotte attraverso l'approvazione di diverse proposte emendative inerenti il settore agricolo, zootecnico e della pesca, che hanno permesso di stanziare ulteriori 150 milioni di euro;
    si evidenzia in particolare l'intervento di rifinanziamento del Fondo suinicolo nazionale di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019 numero 27 come convertito dalla legge 21 maggio 2019 numero 44;
    il settore suinicolo è da lungo periodo esposto a dinamiche di mercato che evidenziano particolari difficoltà economiche sia per la fase primaria di allevamento dei suini sia per la fase di macellazione e trasformazione delle carni e la produzione di salumi;
    le dinamiche degli scambi internazionali evidenziano da oltre 18 mesi una inedita attenzione per la carne suina quale oggetto inserito all'interno delle dispute daziarie tra Stati, con ripercussioni operative sulle esportazioni e sugli approvvigionamenti della filiera suinicola nazionale;
    il settore suinicolo nazionale è da tempo oggetto di periodici attacchi mediatici che in maniera strumentale evidenziano i pochi casi isolati di «cattive pratiche», trascurando gli sforzi profusi per il costante miglioramento del settore, attacchi che rischiano di compromettere il necessario sostegno agli ulteriori sforzi migliorativi del settore;
    la strategia europea Farm 2 Fork e gli obiettivi più generali inseriti nel c.d. Green New Deal prevedono obiettivi ambiziosi per le filiere zootecniche e per quella suinicola in particolare in termini di sostenibilità, economia circolare e riutilizzo delle risorse, obiettivi che richiederanno investimenti da parte degli operatori in un periodo che si prevede ancora difficile a causa della perdurante emergenza pandemica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare una parte delle risorse previste dal Fondo filiere agricole di cui all'articolo 21 del provvedimento in esame al settore suinicolo, in particolare per sostenere le attività di promozione e valorizzazione, nonché la necessità di adeguamento delle imprese ai nuovi obiettivi europei.
9/2790-bis-AR/323Pignatone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 55 del disegno di legge in esame autorizza lo stanziamento di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 in favore dell'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), quale contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.a.;
    l'articolo 68 incrementa, per gli anni dal 2021 fino al 2028 ed a decorrere dal 2029, 1'autorizzazione di spesa per il finanziamento della misura di sostegno al reddito denominata «Reddito di cittadinanza»;
    l'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto l'introduzione di nuove professionalità necessarie ad organizzare l'avvio della misura denominata «Reddito di cittadinanza»: si tratta dei cosiddetti « navigator»;
    la figura del navigator ha lo scopo di facilitare l'incontro tra i beneficiari del programma «Reddito di cittadinanza» e i datori di lavoro, i servizi per il lavoro e i servizi di integrazione sociale, come prestabilito dai Patti per i Servizi;
    il navigator è la figura centrale per l'assistenza tecnica fornita da ANPAL Servizi S.p.A. ai Centri per l'impiego, selezionata e formata per supportarne i servizi e per integrarsi nel nuovo contesto caratterizzato dall'introduzione del Reddito di Cittadinanza; l'obiettivo è assicurare assistenza tecnica ai CPI, valorizzando le politiche attive regionali, anche in una logica di case management da integrare e da implementare con le metodologie e tecniche innovative adottate per il reddito di cittadinanza;
    egli supporta gli operatori dei CPI nella definizione e qualificazione del piano personalizzato, svolge una funzione di assistenza tecnica agli operatori dei CPI impiegati nel supporto ai beneficiari del Reddito di cittadinanza nel percorso di inclusione socio-lavorativa improntato alla reciproca responsabilità per garantire che il beneficiario porti a termine con successo il programma e raggiunga la propria autonomia, supporta i CPI nel raccordo con i servizi erogati dai diversi attori del mercato del lavoro a livello locale o regionale in relazione alle esigenze dei beneficiari, valorizzando tutte le opportunità offerte dai servizi nel territorio – a partire dalle esigenze espresse dalle imprese e dalle opportunità offerte dal sistema di istruzione e formazione – per permettere ai beneficiari di individuare e superare gli ostacoli che incontrano nel percorso verso la realizzazione professionale, l'autonomia economica e la piena integrazione sociale nella propria comunità;
    attualmente sono in servizio circa 2.700 navigator che hanno sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con Anpal Servizi s.p.a. il 30 luglio 2019 e fino al 30 aprile 2021;
    come noto, ANPAL Servizi S.p.A. è una struttura « in house» dell'ANPAL, la quale è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il Presidente di ANPAL è anche Amministratore Unico di ANPAL Servizi; ANPAL Servizi promuove azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, fornendo assistenza tecnica a Centri per l'impiego ed Enti Locali;
    Anpal Servizi, fin dalla stipula del contratto, ha svolto un'intensa attività di formazione dei navigator sul reddito di cittadinanza e sulle politiche attive del lavoro in presenza, a distanza e con « Training on the job»;
    la convenzione tra Anpal e le regioni, per la gestione dei percettori del Reddito di cittadinanza, terminerà il 31 dicembre 2022;
    solo per effetto dell'articolo 40 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto «Cura Italia»), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, la Nota del Ministero del lavoro n. 2191 del 19 marzo 2020 ha previsto la sospensione della condizionalità nell'ambito del Reddito di Cittadinanza. Tale sospensione è stata stabilita per la durata di 2 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, quindi fino al 17 maggio, al fine di limitare il più possibile attività in presenza;
    è tuttavia evidente la centralità e l'imprescindibilità del ruolo svolto da tale figura nel quadro delle attuali e future politiche attive del lavoro e del Reddito di cittadinanza,

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative al fine di prorogare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra i circa 2.700 « navigator» e l'Anpal Servizi S.p.a. in vista della imminente scadenza contrattuale.
9/2790-bis-AR/324Cominardi, Ciprini, Invidia, Tripiedi, Davide Aiello, Costanzo, Amitrano, Segneri, Barzotti, Pallini, Cubeddu, Tucci, Villani, Dori, Buompane, Ascari.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 55 del disegno di legge in esame autorizza lo stanziamento di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 in favore dell'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), quale contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.a.;
    l'articolo 68 incrementa, per gli anni dal 2021 fino al 2028 ed a decorrere dal 2029, 1'autorizzazione di spesa per il finanziamento della misura di sostegno al reddito denominata «Reddito di cittadinanza»;
    l'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto l'introduzione di nuove professionalità necessarie ad organizzare l'avvio della misura denominata «Reddito di cittadinanza»: si tratta dei cosiddetti « navigator»;
    la figura del navigator ha lo scopo di facilitare l'incontro tra i beneficiari del programma «Reddito di cittadinanza» e i datori di lavoro, i servizi per il lavoro e i servizi di integrazione sociale, come prestabilito dai Patti per i Servizi;
    il navigator è la figura centrale per l'assistenza tecnica fornita da ANPAL Servizi S.p.A. ai Centri per l'impiego, selezionata e formata per supportarne i servizi e per integrarsi nel nuovo contesto caratterizzato dall'introduzione del Reddito di Cittadinanza; l'obiettivo è assicurare assistenza tecnica ai CPI, valorizzando le politiche attive regionali, anche in una logica di case management da integrare e da implementare con le metodologie e tecniche innovative adottate per il reddito di cittadinanza;
    egli supporta gli operatori dei CPI nella definizione e qualificazione del piano personalizzato, svolge una funzione di assistenza tecnica agli operatori dei CPI impiegati nel supporto ai beneficiari del Reddito di cittadinanza nel percorso di inclusione socio-lavorativa improntato alla reciproca responsabilità per garantire che il beneficiario porti a termine con successo il programma e raggiunga la propria autonomia, supporta i CPI nel raccordo con i servizi erogati dai diversi attori del mercato del lavoro a livello locale o regionale in relazione alle esigenze dei beneficiari, valorizzando tutte le opportunità offerte dai servizi nel territorio – a partire dalle esigenze espresse dalle imprese e dalle opportunità offerte dal sistema di istruzione e formazione – per permettere ai beneficiari di individuare e superare gli ostacoli che incontrano nel percorso verso la realizzazione professionale, l'autonomia economica e la piena integrazione sociale nella propria comunità;
    attualmente sono in servizio circa 2.700 navigator che hanno sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con Anpal Servizi s.p.a. il 30 luglio 2019 e fino al 30 aprile 2021;
    come noto, ANPAL Servizi S.p.A. è una struttura « in house» dell'ANPAL, la quale è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il Presidente di ANPAL è anche Amministratore Unico di ANPAL Servizi; ANPAL Servizi promuove azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, fornendo assistenza tecnica a Centri per l'impiego ed Enti Locali;
    Anpal Servizi, fin dalla stipula del contratto, ha svolto un'intensa attività di formazione dei navigator sul reddito di cittadinanza e sulle politiche attive del lavoro in presenza, a distanza e con « Training on the job»;
    la convenzione tra Anpal e le regioni, per la gestione dei percettori del Reddito di cittadinanza, terminerà il 31 dicembre 2022;
    solo per effetto dell'articolo 40 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto «Cura Italia»), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, la Nota del Ministero del lavoro n. 2191 del 19 marzo 2020 ha previsto la sospensione della condizionalità nell'ambito del Reddito di Cittadinanza. Tale sospensione è stata stabilita per la durata di 2 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, quindi fino al 17 maggio, al fine di limitare il più possibile attività in presenza;
    è tuttavia evidente la centralità e l'imprescindibilità del ruolo svolto da tale figura nel quadro delle attuali e future politiche attive del lavoro e del Reddito di cittadinanza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere le opportune iniziative al fine di prorogare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra i circa 2.700 « navigator» e l'Anpal Servizi S.p.a. in vista della imminente scadenza contrattuale.
9/2790-bis-AR/324. (Testo modificato nel corso della seduta) Cominardi, Ciprini, Invidia, Tripiedi, Davide Aiello, Costanzo, Amitrano, Segneri, Barzotti, Pallini, Cubeddu, Tucci, Villani, Dori, Buompane, Ascari.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, disciplina la trasparenza della pubblica amministrazione in tantissimi aspetti della sua attività interna ma anche nei confronti dei cittadini, potenziando gli strumenti di accesso alle informazioni e ai dati detenuti dagli uffici pubblici, con l'introduzione dell'accesso civico ai documenti per i quali esiste un obbligo di pubblicazione da parte delle p.a. e l'accesso libero sulla scorta del Freedom of Information Act,(FOIA), come introdotto dal decreto legislativo n. 97 del 2016;
    scopo della disciplina è, quindi, anche quello di incoraggiare la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, consentendo loro anche di rivestire un ruolo attivo di controllo sulle attività delle pubbliche amministrazioni, volto a favorire una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile nonché di incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo;
    le Amministrazioni pubbliche sono detentrici di un patrimonio informativo pubblico, la cui disponibilità è funzionale al rafforzamento della trasparenza amministrativa, al fine di favorire forme diffuse di controllo ed una più efficace azione di contrasto alle condotte illecite nelle pubbliche amministrazioni;
    l'implementazione dei sistemi volti a facilitare la valutazione e il controllo delle performance delle amministrazioni pubbliche in tema di trasparenza e capacità amministrativa è uno dei parametri a base delle classifiche internazionali ed europee e consentirebbe al nostro Paese, nel caso di attuazione, di acquisire posizioni migliori,

impegna il Governo

in occasione dell'emanazione di provvedimenti successivi, ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare le iniziative, anche legislative, volte a promuovere la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Banca Dati Unica Qualitativa delle Amministrazioni Pubbliche (BDUQ), che raccolga, ordini ed elabori in formato digitale, su una piattaforma nazionale le informazioni pubblicate dalle Amministrazioni Pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali, e a far sì che la Banca Dati Unica Qualitativa, gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, sia finalizzata alla valutazione comparata della trasparenza, integrità ed efficienza delle Amministrazioni Pubbliche, nonché alla conseguente predisposizione di un piano di rafforzamento della capacità istituzionale delle Amministrazioni meno performanti che si ispiri alle buone pratiche esistenti tra le Amministrazioni stesse, in tal modo favorendo la qualità della spesa pubblica e il miglioramento dei servizi pubblici con il monitoraggio civico.
9/2790-bis-AR/325Maurizio Cattoi, Baldino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, disciplina la trasparenza della pubblica amministrazione in tantissimi aspetti della sua attività interna ma anche nei confronti dei cittadini, potenziando gli strumenti di accesso alle informazioni e ai dati detenuti dagli uffici pubblici, con l'introduzione dell'accesso civico ai documenti per i quali esiste un obbligo di pubblicazione da parte delle p.a. e l'accesso libero sulla scorta del Freedom of Information Act,(FOIA), come introdotto dal decreto legislativo n. 97 del 2016;
    scopo della disciplina è, quindi, anche quello di incoraggiare la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, consentendo loro anche di rivestire un ruolo attivo di controllo sulle attività delle pubbliche amministrazioni, volto a favorire una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile nonché di incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo;
    le Amministrazioni pubbliche sono detentrici di un patrimonio informativo pubblico, la cui disponibilità è funzionale al rafforzamento della trasparenza amministrativa, al fine di favorire forme diffuse di controllo ed una più efficace azione di contrasto alle condotte illecite nelle pubbliche amministrazioni;
    l'implementazione dei sistemi volti a facilitare la valutazione e il controllo delle performance delle amministrazioni pubbliche in tema di trasparenza e capacità amministrativa è uno dei parametri a base delle classifiche internazionali ed europee e consentirebbe al nostro Paese, nel caso di attuazione, di acquisire posizioni migliori,

impegna il Governo

in occasione dell'emanazione di provvedimenti successivi, ferme restando le prerogative parlamentari, a valutare l'opportunità di adottare le iniziative, anche legislative, volte a promuovere la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Banca Dati Unica Qualitativa delle Amministrazioni Pubbliche (BDUQ), che raccolga, ordini ed elabori in formato digitale, su una piattaforma nazionale le informazioni pubblicate dalle Amministrazioni Pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali, e a far sì che la Banca Dati Unica Qualitativa, gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, sia finalizzata alla valutazione comparata della trasparenza, integrità ed efficienza delle Amministrazioni Pubbliche, nonché alla conseguente predisposizione di un piano di rafforzamento della capacità istituzionale delle Amministrazioni meno performanti che si ispiri alle buone pratiche esistenti tra le Amministrazioni stesse, in tal modo favorendo la qualità della spesa pubblica e il miglioramento dei servizi pubblici con il monitoraggio civico.
9/2790-bis-AR/325. (Testo modificato nel corso della seduta) Maurizio Cattoi, Baldino.


   La Camera,
   premesso che:
    i prodotti per l'infanzia in Italia sono mediamente maggiori nel confronto europeo del 20-30 per cento. La corsa dei prezzi non si arresta sui prodotti per l'infanzia, soprattutto in Italia dove tutto quello che riguarda i bambini costa molto di più rispetto agli altri Paesi europei. Gli alimenti per i bambini ormai rappresentano il 20 per cento del bilancio familiare;
    in epoca di pandemia questa realtà incide ancora di più sulle famiglie. Latte in polvere (soprattutto quello per i bambini con seri problemi di intolleranze), pannolini, vestiti, culle, biberon, passeggini: ogni anno i costi dei prodotti per l'infanzia aumentano e i genitori italiani, rispetto a quelli europei, pagano più di tutti i rincari. A denunciarlo sono inchieste giornalistiche, osservatori, associazioni e studi di settore;
    in Italia costano di più anche i pannolini. Rispetto ad altri genitori europei, gli italiani possono spendere anche tre volte in più. Comprarne una confezione – secondo una ricerca – da 45 pezzi (da 3 a 6 chilogrammi, in relazione al modello e alla marca) costa nella Penisola mediamente 16 euro. In Francia lo stesso identico prodotto è venduto a 11,30 euro, in Belgio a 10,99, in Irlanda a 7,98 e in Inghilterra, dove il risparmio è ancora una volta notevole, soltanto 6,83 euro;
    prezzi più bassi sulla intera gamma dei prodotti sono generalmente praticati in Austria, dove si recano molti genitori nostri connazionali;
    ormai esiste la possibilità di ordinare i prodotti su internet e farseli recapitare a casa. E in ogni caso, per chi non vuole mettersi in viaggio o ha poca confidenza con gli strumenti informatici, esistono numerose associazioni che organizzazione gruppi di acquisto, andando a ritirare nei fine settimana i prodotti oltre confine;
    i dati della Commissione europea chiariscono che negli Stati membri in cui si applicano politiche ed interventi indirizzate alle famiglie e ai minori, c’è una riduzione del tasso di povertà del 30 per cento. In Italia il tasso di rischio di povertà per i minori è pari al 24 per cento, contro una media europea del 19 per cento;
    i prezzi dei prodotti troppo alti e il rischio di trovarsi in serie difficoltà economiche creano quindi preoccupazioni o addirittura paure negli italiani, accresciute dal particolare momento economico-sanitario. In generale la conseguenza è il calo demografico, si fanno meno figli. Non è un caso, infatti, che nelle nazioni dove vengono attuate politiche a favore delle famiglie, dei minori o dell'infanzia, questa tendenza non si registra o si registra in modo minore;
    nella primavera dell'anno 2008, il Comune di Roma, per il tramite della propria rete di farmacie, organizzò una iniziativa per riuscire a contenere i costi dei prodotti per l'infanzia. Nella primavera del 2012 l'allora governo, il presidente ed il vice presidente dell'Anci, organizzarono una analoga iniziativa nazionale con la collaborazione della Federazione delle farmacie comunali. Le due esperienze furono considerate in modo molto positive dai genitori e dalla società civile, ma purtroppo furono limitate nel tempo. Il problema è rimasto sempre attuale. In considerazione di ciò,

impegna il Governo

a predisporre nel primo provvedimento utile, reali misure di abbattimento dei costi dei prodotti per l'infanzia per allinearli al contesto europeo.
9/2790-bis-AR/326Segneri, Sarli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 61 del provvedimento in esame proroga a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni;
    l'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 e successive modificazioni e integrazioni prevede un'indennità a carico dello Stato (Ape sociale) erogata dall'Inps a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolati di pensione diretta in Italia o all'estero;
    dall'entrata in vigore della succitata legge è emerso che alcune centinaia di cittadini italiani, residenti in Italia, si sono visti negare o revocare l'Ape sociale (anticipo pensionistico) dall'Inps, perché titolari di pro rata in convenzione (pensione estera;
    tra questi, si evidenziano, da un lato, una maggioranza di disoccupati, disabili, caregiver o inoccupati, i quali hanno perfezionato i requisiti anagrafici e amministrativi necessari per ottenere l'Ape sociale e. dall'altro, un'alta percentuale di persone in età avanzata e in uno stato di disagio economico, perché privi di altri redditi all'infuori del modesto pro rata erogato dallo Stato estero in cui hanno svolto attività lavorativa per pochi anni;
    il diniego dell'Inps, che ha respinto le istanze dei succitati cittadini, è stato motivato con l'incompatibilità del pro rata estero con l'Ape sociale, ai sensi di quanto disposto nel comma 167 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 201.7), che esclude la possibilità di ottenere l'Ape per coloro che siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto;
    di fatto, nella circolare n. 100 del 2017, applicativa ed interpretativa, l'Inps ha precisato che non possono conseguire l'Ape sociale i titolari di un trattamento pensionistico diretto conseguito in Italia o all'estero e che ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima dei 30-36 anni, richiesta per l'accesso al beneficio, non possono essere totalizzati i periodi assicurativi maturati in Paesi dell'Unione europea, Svizzera. SEE o extracomunitari convenzionati con l'Italia;
    una sentenza della Corte europea. C-449/16 del 21 giugno 2017, nelle questioni pregiudiziali ai paragrafi 20, 21 e 22, statuisce che non spetta al l'Inps stabilire quale prestazione è «assistenza sociale» e quale non lo è, e l'Ape sociale sicuramente non lo è;
    con una circolare dell'Inps, la n. 117 del 9 agosto 2019. l'Istituto previdenziale interviene nuovamente risolvendo la questione dell'incompatibilità tra la pensione quota 100 e titolarità di una pensione estera che, con riferimento alla valorizzazione dei periodi di lavoro svolto all'estero ai fini del conseguimento della «pensione quota 100», stabiliva che era valido il cumulo dei periodi assicurativi presso due o più gestioni previdenziali;
    di fatto, ancora una volta la circolare non sanava l'incompatibilità che, tuttora permane, per l'Ape sociale;
    la Corte europea, adita sulla questione, ha sancito che comunque le si voglia chiamare, valgono gli stessi regolamento dell'Ue sia per Quota 100, una pensione anticipata, sia per l'Ape sociale, indennità di accompagnamento alla pensione;
    la succitata sentenza C-449/16 (oggi meglio nota come «sentenza Martinez»; ha già generato il caso EU-Pilot 9211/17/HOME da parte della Commissione europea, il quale si è trasformato nella procedura di infrazione 2019/2100 del 25 luglio 2019, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

impegna il Governo:

   a prevedere ed adottare ogni concreta soluzione attraverso le modalità che riterrà opportune al fine di ripristinare l'effettività dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa ed evitare ulteriori procedure da parte dell'Unione europea ed evitabili contenziosi con i soggetti penalizzati;
   a valutare altresì, come sopra indicato, la possibilità di emanare con decreto del Ministero del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, previa una attenta interlocuzione con l'Inps, una univoca disposizione volta a modificare l'interpretazione restrittiva in essere a favore di un cumulo dell'Ape sociale con una prestazione estera che venga incontro alle esigenze di centinaia di cittadini italiani residenti in Italia, attualmente discriminati e penalizzati.
9/2790-bis-AR/327Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 61 del provvedimento in esame proroga a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni;
    l'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 e successive modificazioni e integrazioni prevede un'indennità a carico dello Stato (Ape sociale) erogata dall'Inps a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolati di pensione diretta in Italia o all'estero;
    dall'entrata in vigore della succitata legge è emerso che alcune centinaia di cittadini italiani, residenti in Italia, si sono visti negare o revocare l'Ape sociale (anticipo pensionistico) dall'Inps, perché titolari di pro rata in convenzione (pensione estera;
    tra questi, si evidenziano, da un lato, una maggioranza di disoccupati, disabili, caregiver o inoccupati, i quali hanno perfezionato i requisiti anagrafici e amministrativi necessari per ottenere l'Ape sociale e. dall'altro, un'alta percentuale di persone in età avanzata e in uno stato di disagio economico, perché privi di altri redditi all'infuori del modesto pro rata erogato dallo Stato estero in cui hanno svolto attività lavorativa per pochi anni;
    il diniego dell'Inps, che ha respinto le istanze dei succitati cittadini, è stato motivato con l'incompatibilità del pro rata estero con l'Ape sociale, ai sensi di quanto disposto nel comma 167 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), che esclude la possibilità di ottenere l'Ape per coloro che siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto;
    di fatto, nella circolare n. 100 del 2017, applicativa ed interpretativa, l'Inps ha precisato che non possono conseguire l'Ape sociale i titolari di un trattamento pensionistico diretto conseguito in Italia o all'estero e che ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima dei 30-36 anni, richiesta per l'accesso al beneficio, non possono essere totalizzati i periodi assicurativi maturati in Paesi dell'Unione europea, Svizzera. SEE o extracomunitari convenzionati con l'Italia;
    una sentenza della Corte europea. C-449/16 del 21 giugno 2017, nelle questioni pregiudiziali ai paragrafi 20, 21 e 22, statuisce che non spetta al l'Inps stabilire quale prestazione è «assistenza sociale» e quale non lo è, e l'Ape sociale sicuramente non lo è;
    con una circolare dell'Inps, la n. 117 del 9 agosto 2019. l'Istituto previdenziale interviene nuovamente risolvendo la questione dell'incompatibilità tra la pensione quota 100 e titolarità di una pensione estera che, con riferimento alla valorizzazione dei periodi di lavoro svolto all'estero ai fini del conseguimento della «pensione quota 100», stabiliva che era valido il cumulo dei periodi assicurativi presso due o più gestioni previdenziali;
    di fatto, ancora una volta la circolare non sanava l'incompatibilità che, tuttora permane, per l'Ape sociale;
    la Corte europea, adita sulla questione, ha sancito che comunque le si voglia chiamare, valgono gli stessi regolamento dell'Ue sia per Quota 100, una pensione anticipata, sia per l'Ape sociale, indennità di accompagnamento alla pensione;
    la succitata sentenza C-449/16 (oggi meglio nota come «sentenza Martinez»; ha già generato il caso EU-Pilot 9211/17/HOME da parte della Commissione europea, il quale si è trasformato nella procedura di infrazione 2019/2100 del 25 luglio 2019, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere ed adottare ogni concreta soluzione attraverso le modalità che riterrà opportune al fine di ripristinare l'effettività dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa ed evitare ulteriori procedure da parte dell'Unione europea ed evitabili contenziosi con i soggetti penalizzati;
   a valutare altresì, come sopra indicato, l'opportunità di emanare con decreto del Ministero del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, previa una attenta interlocuzione con l'Inps, una univoca disposizione volta a modificare l'interpretazione restrittiva in essere a favore di un cumulo dell'Ape sociale con una prestazione estera che venga incontro alle esigenze di centinaia di cittadini italiani residenti in Italia, attualmente discriminati e penalizzati.
9/2790-bis-AR/327. (Testo modificato nel corso della seduta) Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 162 del provvedimento in esame reca «Disposizioni in materia di assunzioni nei territori colpiti da eventi sismici»;
    le regioni e i Comuni del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 hanno subito e stanno subendo, per effetto della sospensione delle attività economiche e delle limitazioni alla mobilità connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 disposta dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del marzo, ottobre e novembre del 2020, un rallentamento sia delle fasi di ricostruzione del tessuto urbano, sociale ed occupazionale e sia della ripresa delle attività economiche e produttive situate nei suddetti Comuni caratterizzati anche una particolare vocazione turistica;
    l'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto decreto «agosto»), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha già prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza dichiarato per il sisma del 2016 e 2017, avvenuto nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e la gestione straordinaria dell'emergenza incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 300 milioni per l'anno 2021 e di 70 milioni per la gestione straordinaria per l'anno 2021;
    il medesimo articolo 57 ha esteso le agevolazioni fiscali, previste per la Zona franca urbana istituita nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017, anche ad imprese e professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2021 nonché la fruizione delle agevolazioni fino al periodo d'imposta 2022;
    le misure assunte con il suddetto decreto-legge costituiscono senz'altro una risposta importante alle esigenze di ricostruzione e di ripresa economica delle aree interessate dagli eventi sismici, tuttavia forte rimane l'esigenza di costruire una disciplina stabile sulla fiscalità di vantaggio e incentivi per le imprese al fine di dare certezza ai vari soggetti protagonisti della ricostruzione, dagli enti locali ai professionisti alle imprese e ai cittadini dei Comuni la cui ripresa è stata resa ancora più fragile dal calo del turismo dovuto alle limitazioni alla mobilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nei prossimi provvedimenti normativi, ulteriori misure di sostegno a favore delle imprese e famiglie dei Comuni del centro Italia interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in tema di sospensione dei mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, nonché di proroga delle agevolazioni fiscali e in tema di sospensioni tariffarie per le attività economiche nei territori colpiti dal sisma del centro Italia, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione e l'avvio di una ripresa economica più robusta e celere del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei suddetti Comuni.
9/2790-bis-AR/328Ciprini.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo ed il Parlamento, nel corso del periodo emergenziale, hanno investito ingenti risorse per lo sviluppo e l'incremento della digitalizzazione del Paese e, in particolare, delle pubbliche amministrazioni;
    già oggi le procedure concorsuali, stando alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del Dipartimento della funzione pubblica, devono prevedere l'utilizzo di piattaforme digitali e informatiche, al fine di registrare le domande dei partecipanti al concorso e per lo scambio delle relative comunicazioni;
    le pubbliche amministrazioni devono tendere allo sviluppo delle comunicazioni digitali per l'erogazione dei propri servizi;
    uno dei sistemi di identificazione digitale più utilizzati è quello della CIE (carta di identità elettronica) e dello Spid (Sistema pubblico di Identità digitale);
    occorre implementare il ricorso al l'utilizzo di software applicativi informatici per avvicinare – anche da remoto – il cittadino alla pubblica amministrazione;
    occorre, altresì, contestualmente all'implementazione dei servizi digitali, ridurre il consumo di carta e di ridurre, conseguentemente, la spesa per l'utilizzo dell'acquisto di carta e di strumenti necessari al suo utilizzo (stampanti, fax, toner, e altro),

impegna il Governo

in occasione dell'emanazione di provvedimenti successivi e ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare le iniziative, anche legislative, volte a prevedere l'utilizzo della CIE e dello SPID, oltre che per l'accesso alle piattaforme digitali della pubblica amministrazione, anche per l'inoltro di istanze da parte del cittadino, ad introdurre il divieto per le amministrazioni pubbliche di chiedere ai cittadini e alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni la produzione in formato cartaceo di documenti originati in formato digitale e di prevedere che tutti i documenti cartacei, che per espressa previsione di legge non necessitano di essere esibiti o trasmessi in copia conforme all'originale, non possano essere richiesti all'utenza se non in formato digitale, nonché a prevedere che le pubbliche amministrazioni realizzino una riduzione progressiva, nell'arco del triennio 2021-2023, dell'utilizzo della carta per la formazione di ogni documento, in modo da realizzare una corrispondente riduzione della spesa per l'acquisito di materiale e di strumenti riproduttivi e delle risorse appostate nei rispettivi bilanci a tal fine.
9/2790-bis-AR/329Baldino.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo ed il Parlamento, nel corso del periodo emergenziale, hanno investito ingenti risorse per lo sviluppo e l'incremento della digitalizzazione del Paese e, in particolare, delle pubbliche amministrazioni;
    già oggi le procedure concorsuali, stando alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del Dipartimento della funzione pubblica, devono prevedere l'utilizzo di piattaforme digitali e informatiche, al fine di registrare le domande dei partecipanti al concorso e per lo scambio delle relative comunicazioni;
    le pubbliche amministrazioni devono tendere allo sviluppo delle comunicazioni digitali per l'erogazione dei propri servizi;
    uno dei sistemi di identificazione digitale più utilizzati è quello della CIE (carta di identità elettronica) e dello Spid (Sistema pubblico di Identità digitale);
    occorre implementare il ricorso al l'utilizzo di software applicativi informatici per avvicinare – anche da remoto – il cittadino alla pubblica amministrazione;
    occorre, altresì, contestualmente all'implementazione dei servizi digitali, ridurre il consumo di carta e di ridurre, conseguentemente, la spesa per l'utilizzo dell'acquisto di carta e di strumenti necessari al suo utilizzo (stampanti, fax, toner, e altro),

impegna il Governo

in occasione dell'emanazione di provvedimenti successivi e ferme restando le prerogative parlamentari, a valutare l'opportunità di adottare le iniziative, anche legislative, volte a prevedere l'utilizzo della CIE e dello SPID, oltre che per l'accesso alle piattaforme digitali della pubblica amministrazione, anche per l'inoltro di istanze da parte del cittadino, ad introdurre il divieto per le amministrazioni pubbliche di chiedere ai cittadini e alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni la produzione in formato cartaceo di documenti originati in formato digitale e di prevedere che tutti i documenti cartacei, che per espressa previsione di legge non necessitano di essere esibiti o trasmessi in copia conforme all'originale, non possano essere richiesti all'utenza se non in formato digitale, nonché a prevedere che le pubbliche amministrazioni realizzino una riduzione progressiva, nell'arco del triennio 2021-2023, dell'utilizzo della carta per la formazione di ogni documento, in modo da realizzare una corrispondente riduzione della spesa per l'acquisito di materiale e di strumenti riproduttivi e delle risorse appostate nei rispettivi bilanci a tal fine.
9/2790-bis-AR/329. (Testo modificato nel corso della seduta) Baldino.


   La Camera,
   premesso che:
    la normativa italiana in materia di parità di genere sul luogo di lavoro è ampia, articolata e gode di una tutela, anche giudiziaria, rafforzata in quanto il principio è di matrice Costituzionale (articolo 37 della Costituzione);
    la realizzazione effettiva di tale principio si è, negli anni, affidata a diversi organismi istituiti in materia di parità e pari opportunità e, tra questi, un ruolo centrale è rivestito dai/dalle consiglieri/e di parità nominati a livello nazionale, regionale o territoriale e dalla Rete nazionale dei/delle consiglieri/e di parità (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196);
    ad oggi, la normativa rilevante, modificata da ultimo nel 2015 nel quadro dell'attuazione del cosiddetto Jobs Act, prevede che consiglieri/e di parità siano nominati a livello regionale, a livello di città diritti metropolitana e degli enti di area vasta (di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione dei rispettivi enti sulla base di specifici requisiti esperienziali e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa;
    i/le consiglieri/e di parità: i) possiedono requisiti di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro; ii) svolgono funzioni di promozione e di controllo sull'attuazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro; iii) nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengano a conoscenza per ragione, del loro ufficio;
    originariamente sussisteva un fondo volto a finanziarie le spese dei/delle consiglieri/e di parità a tutti i livelli. Nello specifico, una quota pari al 30 per cento veniva riservata all'ufficio del/della consigliere/a nazionale di parità, mentre la restante parte del 70 per cento era destinata alle regioni, suddivisa tra le stesse e sulla base di una proposta di riparto comprendente sia i/le consiglieri/e regionali che provinciali elaborata dalla commissione composta da Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'economia e delle finanze a seconda della disponibilità del fondo;
    la modifica introdotta con il decreto legislativo n. 151 del 2015 ha previsto:
     a) la corresponsione di una indennità mensile, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza Unificata Stato-regioni che, però, è subordinata alla disponibilità economico-finanziaria dell'ente territoriale che ha proceduto alla designazione;
     b) la limitazione del fondo al finanziamento delle attività del/della solo/a consigliere/a nazionale di parità;
    ciò si è tradotto nell'assegnazione per gli anni 2017 e 2018 di un'indennità minima mensile fissata a un valore mensile di euro 90,00 lordi per le consigliere regionali ed euro 68,00 lordi mensili per le consigliere provinciali;
    per gli anni 2019 e 2020, è stato previsto di elevare nella misura fissa di euro 780,00 lordi l'indennità mensile di livello regionale (euro 390 euro lordi per referenti supplenti) lasciando quella spettante per coloro che operano a livello provinciale a soli euro 68,00 lordi, pur prevedendo la possibilità di elevarne la misura a un massimo di un quintuplo;
    tale distinzione realizza una netta discriminazione teorica e pratica tra i/le consiglieri/e territoriali che non sembra essere giustificata dalle effettive funzioni né dai carichi di lavoro. I consiglieri e le consigliere che operano a livello decentrato, infatti, sono fisicamente più vicini alle piccole e medie realtà imprenditoriali, a volte isolate e terreno fertile per le discriminazioni;
    il fenomeno discriminatorio sul luogo di lavoro è, invero, in preoccupante ascesa (secondo gli ultimi dati disponibili, dal 2011 al 2016 in Italia, i casi di mobbing da maternità sono aumentati del 30 per cento) ed assume molteplici forme,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di finanziare adeguatamente, tramite uno dei futuri provvedimenti a carattere normativo, le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti territoriali di area vasta, figure che sono fisicamente vicine al tessuto imprenditoriale locale e che potrebbero intervenire in modo tempestivo ed efficace per rimuovere ogni forma di discriminazione sul luogo di lavoro nonché essere una figura di riferimento per la tutela, il supporto e la promozione dell'occupazione femminile.
9/2790-bis-AR/330Barzotti, Spadoni, D'Arrando, Ehm, Ascari, Elisa Tripodi, De Lorenzis, Serritella, Martinciglio, Suriano, Papiro, Sarli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio all'esame dell'Assemblea, contiene diverse misure finalizzate ad un rafforzamento del Servizio sanitario nazionale al fine di un contrasto più efficace all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sia mediante incrementi di risorse economiche, materiali e strumentali, sia con disposizioni relative all'impiego di personale sanitario, con l'obiettivo di riconoscere e valorizzare il ruolo strategico del personale medico ed infermieristico dipendenti dagli enti e da aziende del Ssn;
    nel corso di questi mesi, spesso le Istituzioni si sono confrontate con il problema della carenza nell'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale, in particolare, le mascherine chirurgiche indossate dal personale sanitario, a volte inadeguate all'emergenza epidemiologica che ha avuto come primo effetto quello di impattare sul numero dei casi di contagio dei medici di base, del personale medico e infermieristico all'interno delle strutture ospedaliere nazionali e sulla mortalità degli stessi;
    considerata l'alta percentuale di contagiati e asintomatici e tenuto conto che i rischi di maggiore diffusione del Covid-19 si verificano in ambito sia ospedaliero che territoriale che vedono coinvolti oltre ai medici ospedalieri anche quelli di medicina generale e di continuità assistenziale, pertanto in vista di una probabile terza ondata di contagi, potrebbe manifestarsi un ulteriore rischio di default del sistema sanitario ospedaliero e territoriale, e purtroppo ancora oggi, non si rileva un'adeguata risposta alle criticità riscontrate dagli stessi medici e operatori sanitari in merito all'utilizzo di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) che non risultano adeguate all'emergenza epidemiologica in corso;
    l'esperienza della pandemia da Covid-19 ha mostrato con drammaticità la fragilità del sistema di fornitura di tali dispositivi, in particolare quelli per la protezione delle vie respiratorie considerato altresì che i DPI sono strumenti e attrezzature conformi ai requisiti previsti dalle specifiche tecniche della normativa europea, utilizzati per proteggere il lavoratore;
    con l'utilizzo obbligatorio delle mascherine, sarà necessario avviare anche un nuovo processo culturale che valorizzi la prevenzione dei rischi per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in questa prospettiva, appare altresì necessario rafforzare la produzione e fornitura di «adeguati» dispositivi di protezione individuale (DPI) soprattutto nell'ambito delle aziende ospedaliere;
    in particolare, sarà necessario mettere in campo soluzioni tecnologicamente più avanzate al fine di ovviare alle criticità maggiori verificatesi sin dall'inizio della pandemia, poiché i consueti dispositivi usa e getta di tipo passivo (mascherine chirurgiche che dopo ore lasciano lividi al volto, FFP2-FFP3) per le vie respiratorie, in uso soprattutto negli ambienti sanitari non possiedono una elevata prestazione di protezione e, in tal senso, in funzione di una futura pianificazione strategica, sarà altrettanto indispensabile ripensare alla fornitura di DPI di protezione attiva, in tutti quei luoghi dove il personale sanitario risulta maggiormente esposto al rischio di contagio;
    attualmente, in ambito ospedaliero, in alcuni reparti vengono utilizzati i DPI a protezione attiva, elettroventilati, che consentono una protezione congiunta delle vie respiratorie, del viso, e degli occhi al fine di garantire la massima protezione al personale sanitario maggiormente esposto al rischio contagio, l'utilizzo e/o l'approvvigionamento di un dispositivo di tale efficacia, in determinati luoghi di forte esposizione al contagio, dovrebbe diventare un normale standard di dotazione, questo consentirebbe di sopperire ad una serie di effetti e costi indiretti che si sono verificati, come abbiamo potuto constatare nel corso dell'emergenza sanitaria da Covid-19, e che sono legati al numero elevato degli infortuni del personale sanitario e dei medici di medicina generale anche a causa di DPI inadeguati, al tasso di mortalità degli operatori, alla trasformazione degli ospedali e delle strutture sanitarie in focolai e che ad oggi, risultano essere i principali incubatori e acceleratori del contagio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nei prossimi provvedimenti utili e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori iniziative in merito alla fornitura e approvvigionamento di DPI a protezione attiva, elettroventilati, che consentono una protezione congiunta delle vie respiratorie, del viso, e degli occhi al fine di tutelare la salute e la sicurezza del personale sanitario dal rischio di esposizione al contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro.
9/2790-bis-AR/331Amitrano.


   La Camera,
   premesso che:
    durante il periodo della pandemia le Guardie particolari giurate e gli operatori fiduciari hanno contributo continuativamente a garantire la sicurezza in luoghi pubblici e privati mettendo a repentaglio la propria salute e quella delle loro famiglie, ad esempio, durante il presidio nei Pronto Soccorso e nei supermercati, svolgendo altresì lavori accessori di rilevamento della temperatura;
    in un tale contesto è stato ovviamente svolto un importante lavoro sinergico con le forze dell'Ordine, presidiando anche porti, aeroporti, tribunali, ambasciate;
    il settore della vigilanza privata in Italia consta di circa 1.600 imprese e 65 mila dipendenti ed è stato oggetto negli ultimi anni di un forte cambiamento che ha, di fatto, mutato le prospettive e l'operatività degli istituti di vigilanza privata, così come il ruolo delle guardie particolari giurate (G.P.G) e degli operatori dei servizi fiduciari;
    queste figure si trovano quotidianamente esposte ai pericoli di più varia natura e a un rischio variabile in relazione al servizio reso (es. vigilanza fissa, mobile, servizi speciali di antitaccheggio, intervento su allarme, trasporto e scorta di portavalori etc. – cfr. sez. III decreto ministeriale 269/2010), senza, ad esempio, avere un'adeguata formazione né una copertura legale efficace a fronte di eventuali aggressioni. Sono, infatti, all'ordine del giorno della cronaca giudiziaria le violenze poste in essere contro gli operatori fiduciari e le G.P.G,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di istituire un fondo per l'adozione di misure volte a tutelare l'incolumità degli operatori della vigilanza privata nonché per sostenere il diritto alla formazione e all'aggiornamento professionale, di modo che le stesse possano essere supportate in modo adeguato nella preparazione del rischioso e complesso lavoro che devono svolgere;
   a incrementare le misure relative ai servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati, previste dell'articolo 160, valutando altresì l'opportunità di prevedere una disciplina del settore della vigilanza privata volta a tutelare e valorizzare tali figure professionali.
9/2790-bis-AR/332Costanzo, Barzotti, Baldino, Macina, Alaimo.


   La Camera,
   premesso che:
    durante il periodo della pandemia le Guardie particolari giurate e gli operatori fiduciari hanno contributo continuativamente a garantire la sicurezza in luoghi pubblici e privati mettendo a repentaglio la propria salute e quella delle loro famiglie, ad esempio, durante il presidio nei Pronto Soccorso e nei supermercati, svolgendo altresì lavori accessori di rilevamento della temperatura;
    in un tale contesto è stato ovviamente svolto un importante lavoro sinergico con le forze dell'Ordine, presidiando anche porti, aeroporti, tribunali, ambasciate;
    il settore della vigilanza privata in Italia consta di circa 1.600 imprese e 65 mila dipendenti ed è stato oggetto negli ultimi anni di un forte cambiamento che ha, di fatto, mutato le prospettive e l'operatività degli istituti di vigilanza privata, così come il ruolo delle guardie particolari giurate (G.P.G) e degli operatori dei servizi fiduciari;
    queste figure si trovano quotidianamente esposte ai pericoli di più varia natura e a un rischio variabile in relazione al servizio reso (es. vigilanza fissa, mobile, servizi speciali di antitaccheggio, intervento su allarme, trasporto e scorta di portavalori etc. – cfr. sez. III decreto ministeriale 269/2010), senza, ad esempio, avere un'adeguata formazione né una copertura legale efficace a fronte di eventuali aggressioni. Sono, infatti, all'ordine del giorno della cronaca giudiziaria le violenze poste in essere contro gli operatori fiduciari e le G.P.G,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di istituire un fondo per l'adozione di misure volte a tutelare l'incolumità degli operatori della vigilanza privata nonché per sostenere il diritto alla formazione e all'aggiornamento professionale, di modo che le stesse possano essere supportate in modo adeguato nella preparazione del rischioso e complesso lavoro che devono svolgere;
   a valutare l'opportunità di incrementare le misure relative ai servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati, previste dell'articolo 160, valutando altresì l'opportunità di prevedere una disciplina del settore della vigilanza privata volta a tutelare e valorizzare tali figure professionali.
9/2790-bis-AR/332. (Testo modificato nel corso della seduta) Costanzo, Barzotti, Baldino, Macina, Alaimo.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 500 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 deroga, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 alla disposizione di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, che definisce i requisiti contributivi per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici, disponendo che per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 possono accedere al beneficio di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni, nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di anzianità contributiva, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
    si ritiene opportuno, al fine di consentire operazioni più ampie di ricambio generazionale, consentire nelle aziende miste l'uscita di lavoratori più anziani operanti su altre linee di prodotto e la loro sostituzione con lavoratori più giovani provenienti dall'area periodicista che non potrebbero accedere al beneficio, rischiando il licenziamento collettivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere di allargare la possibilità del prepensionamento ai dipendenti di aziende che operano nel settore periodicista anche se non direttamente operanti su tale categoria, al fine di procedere con l'obiettivo di consentire un ricambio di forza lavoro all'interno delle aziende e a tutela dei lavoratori più giovani che, impossibilitati ad accedere al prepensionamento, rischiano il licenziamento collettivo.
9/2790-bis-AR/333Businarolo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge, all'esame dell'assemblea, reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
    l'articolo 68 incrementa, per gli anni dal 2021 fino al 2028 ed a decorrere dal 2029, l'autorizzazione di spesa per il finanziamento della misura di sostegno al reddito denominata «Reddito di cittadinanza»;
    il reddito di cittadinanza è stato istituito quale misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché quale misura volta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro;
    la disciplina in materia di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 (convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26), necessiterebbe di alcuni correttivi, al fine di migliorarne il funzionamento, riguardo:
     a) alle condizioni di accesso di carattere reddituale e patrimoniale;
     b) al potenziamento delle politiche attive del lavoro;
     c) alle modalità di comunicazione tra il percettore di RDC e i soggetti della pubblica amministrazione interessati;
     d) alle cause di revoca e di decadenza dal beneficio;
    l'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 4/2019 riconosce l'accesso al Reddito di cittadinanza solo a quei nuclei familiari in possesso di alcuni requisiti, tra quest'ultimi vi sono quelli relativi al reddito e al patrimonio come definiti e calcolati ai fini ISEE dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del decreto-legge citato, il reddito familiare (di cui al comma 1, lettera b) numero 4) del decreto-legge n. 4/2019), ai soli fini del Rdc, è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di cui sopra) secondo cui il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando determinati componenti, tra le quali vi sono i redditi fondiari. La previsione normativa di cui al decreto-legge n. 4/2019 così come sopra formulata (con riferimento ai requisiti di accesso di carattere reddituale e patrimoniale), pregiudicherebbe molte famiglie che, nonostante siano in grave difficoltà economica, non riescono a fruire della misura del reddito di cittadinanza proprio perché risultano proprietari di terreni agricoli che, sia pure estesi, non sono coltivati e risultano improduttivi di reddito (peraltro anche a causa della mancanza dei mezzi economici dei titolari per far fronte all'acquisto dei beni strumentali necessari). E, nonostante questi terreni siano incoltivati e improduttivi, essi vengono, comunque, calcolati quale componente del reddito familiare ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Pertanto, occorrerebbe apportare delle modifiche all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge, stabilendo che, ai soli fini del Rdc, i redditi presunti derivanti da terreni agricoli incoltivati e improduttivi non devono essere calcolati ai fini del reddito familiare (di cui al comma 1, lettera b) numero 4), determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013). Ciò per consentire a coloro che versano in precarie condizioni economiche di poter accedere alla misura del RDC nonostante siano proprietari di terreni che in quanto improduttivi e incoltivati non producono di per sé alcun reddito; l'articolo 3, comma 6 del decreto-legge n. 4/2019 stabilisce che il reddito di cittadinanza è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi, e può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. Ebbene, alla luce delle intervenute e successive scadenze della prima sospensione di tale misura, parrebbe opportuno valutare di apportare una modifica all'impianto normativo del reddito di cittadinanza al fine di rafforzarne la sua ratio e finalità, ossia quella diretta al reinserimento nel mondo del lavoro. Uno degli aspetti più controversi della prima sperimentazione del Reddito di cittadinanza è proprio quello legato al rifiuto da parte dei beneficiari di accettare offerte «marginali» per non perdere il diritto al sussidio. Alcuni settori produttivi del paese come quelli del turismo, della ristorazione e dell'agricoltura, specie in alcuni periodi dell'anno, lamentano una consistente carenza di organico alla quale si potrebbe far fronte, anche per periodi brevi, attingendo alle risorse umane della categoria dei percettori del reddito di cittadinanza. Ecco perché apparirebbe idoneo modificare l'articolo 4 (relativo al Patto per il lavoro e al Patto per l'inclusione sociale) spingendo i percettori del RdC (ed in particolare coloro che in passato erano soliti essere impiegati in attività stagionali ed hanno quindi maturato esperienza in tal senso) ad accettare, in assenza di offerte di lavoro a tempo indeterminato pervenute nei primi 18 mesi di fruizione del beneficio, offerte di lavoro aventi ad oggetto lo svolgimento di attività stagionali ove collocate entro i cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque in località raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici. L'accettazione di tale proposta lavorativa dovrebbe comportare la sospensione del beneficio del Reddito di cittadinanza, anziché la sua decadenza, con conseguente ripristino automatico del beneficio alla scadenza del contratto di lavoro breve. E ove l'importo della prestazione lavorativa stagionale, pur conforme a quanto stabilito dai contratti collettivi del settore, risulti di importo inferiore a quello del reddito di cittadinanza fruito, l'integrazione del compenso mensile sino a concorrenza dell'importo spettante a titolo di RdC dovrebbe essere a carico dell'INPS. In un'ottica di potenziamento delle politiche attive del lavoro, tale modifica servirebbe a invogliare chi attualmente fa parte del programma del reddito di cittadinanza ad accettare anche quelle offerte di lavoro che, se da un lato, migliorano solo leggermente la condizione economica del percettore del reddito di cittadinanza, d'altra parte rappresentano un'utile occasione non solo di formazione ma anche di un futuro inserimento stabile nel mondo del lavoro; l'articolo 5 individua le modalità di richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio. Sarebbe utile prevedere all'interno di questa previsione normativa che tutte le comunicazioni tra il beneficiario del reddito di cittadinanza, i centri per l'impiego e i navigator, inerenti in particolare l'indicazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva e le indicazioni relative alle offerte di lavoro dovrebbero essere indirizzate a una casella di posta elettronica certificata intestata al percettore del RDC da attivare a titolo gratuito presso il gestore del servizio integrato, al momento stesso della consegna della Carta RdC;
    l'articolo 7 stabilisce le sanzioni penali per l'indebita percezione del Reddito di cittadinanza nonché le cause di decadenza, ovvero di riduzione del medesimo. Bisognerebbe estendere la revoca dal beneficio a coloro che vengano condannati ad una pena superiore a tre anni, correlando la revoca all'entità della pena e non già allo specifico titolo di reato, in quanto si ritiene non meritevole di godere del beneficio anche il soggetto che commetta delitti più comuni ma comunque tali da rompere il patto di civile convivenza con la società. Al contempo, in un'ottica di equilibrio, converrebbe, dall'altro lato, stabilire la possibilità di accesso al beneficio a chi, sia pure a suo tempo condannato, abbia maturato i requisiti per conseguire la riabilitazione, ancorché non abbia promosso il relativo procedimento. Ciò in quanto il reo, una volta espiata o estinta la pena, deve essere messo in condizione di operare nella società nella posizione antecedente alla pronuncia di penale responsabilità, in funzione del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena di cui all'articolo 27 Cost. volto alla risocializzazione del reo attraverso anche gli strumenti di inclusione sociale, qual è la misura del reddito di cittadinanza. Tali correttivi figurerebbero necessari al fine di eliminare le storture derivanti dall'applicazione di tale norma emersi da recenti numerosi casi di cronaca dai quali si è appreso che alcuni cittadini percepivano tale beneficio nonostante nei loro confronti fosse stata emessa sentenza di condanna anche in via definitiva per reati molto gravi e non avessero concluso ancora l'espiazione della pena in quanto di durata superiore ai dieci anni. Ciò ha suscitato, giustamente, indignazione e rabbia nell'opinione pubblica, e tra le stesse istituzioni che, animate da buone intenzioni, hanno pensato di provvedere all'istituzione di una misura necessaria come quella del reddito di cittadinanza di cui beneficiano tanti cittadini onesti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Si deve evitare che i cittadini contribuenti, nel leggere queste notizie, provino un grande senso di ingiustizia, e per fare ciò bisognerebbe rivedere la previsione normativa di cui sopra, affinché non risulti tradita la ratio del beneficio della misura del reddito di cittadinanza retta da principi di equità e giustizia,

impegna il Governo

a valutare, attraverso gli uffici tecnici del competente Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con le altre autorità istituzionali competenti, l'opportunità di provvedere, per quanto di propria competenza, con idonee iniziative, ove necessario anche legislative, ad introdurre taluni correttivi al decreto-legge n. 4/2019 (recante disposizioni relative alla misura del Reddito di cittadinanza), nei termini in cui si è proposto in premessa, riguardo: a) alle condizioni di accesso di carattere reddituale e patrimoniale; b) al potenziamento delle politiche attive del lavoro; c) alle modalità di comunicazione tra il percettore di RDC e i soggetti della pubblica amministrazione interessati; e d) alle cause di revoca e di decadenza dal beneficio. Ciò al fine di migliorare il funzionamento della misura del reddito di cittadinanza, nonché la concreta applicabilità delle relative disposizioni in ossequio alla ratio e alle finalità istitutive di tale misura.
9/2790-bis-AR/334D'Orso, Ascari.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, Parte I, Titolo II, reca disposizioni in materia di riduzione della pressione fiscale e contributiva;
    i soggetti che versano contributi volontari, in relazione al rispetto della scadenza del trimestre successivo a quello per il quale si richiede l'accreditamento contributivo, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, incontrano attualmente difficoltà per il versamento in oggetto, alla luce della crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria;
   considerato che:
    sarebbe opportuno prevedere strumenti di maggiore elasticità per il contribuente volontario, idonei ad evitare che il mancato rispetto del termine in discorso, in un periodo di così grave crisi di liquidità, possa incidere negativamente sulla integrità e continuità dei versamenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prorogare di dodici mesi il termine trimestrale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, al fine di garantire la continuità della contribuzione volontaria da parte dei soggetti interessati.
9/2790-bis-AR/335Aresta, Palmisano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure in materia di previdenza sociale e riduzione della pressione fiscale e contributiva;
    ad oggi l'Inps iscrive in maniera automatica nella gestione separate dell'ente anche i liberi professionisti dotati di una propria cassa previdenziale, andando a creare un doppio obbligo per i liberi professionisti;
    la gestione separata dell'INPS fu istituita per tutte le categorie di lavoratori autonomi, di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e per i venditori a domicilio e, soltanto in via residuale, per le categorie di liberi professionisti ancora prive di una propria cassa di previdenza.
    l'INPS non può iscrivere d'ufficio nella propria gestione separata singoli soggetti liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza e regolarmente iscritti a proprio Albo Professionale quali Ingegneri, Architetti ed Avvocati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una norma che vada a chiarire l'interpretazione arbitraria delle vigenti disposizioni in materia di obblighi contributivi dei liberi professionisti già iscritti a casse previdenziali di categoria, definendo in modo più chiaro e inequivocabile l'attuale formulazione dell'articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 15.07.2011, al fine di darne in via definitiva una compiuta interpretazione.
9/2790-bis-AR/336Corneli, Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    la scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, è stata prorogata dall'articolo 12, comma 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
    in particolare, la succitata scadenza era stata prorogata al 31 ottobre 2020, per i termini che scadevano tra il 1 e il 10 settembre 2020;
    successivamente, il decreto-legge 149/2020 ha abrogato la suddetta scadenza, disponendo una proroga al 15 novembre dei termini che scadevano tra l'1 e il 30 settembre;
    nel frattempo, il 31 ottobre 2020 sono scaduti anche i termini per le istanze d'integrazione salariale, relative ai periodi dal 14 settembre in poi, che non rientrano tra i periodi di proroga previsti dal decreto-legge n. 137 del 2020;
    l'accavallarsi delle predette date avrebbe generato l'errata convinzione che fossero prorogati al 15 novembre tutti i termini in materia, compresi quelli in scadenza al 31 ottobre, che invece il citato di 149/2020 aveva lasciato invariati;
    ciò ha comportato, inevitabilmente, il rigetto delle istanze presentate fuori termine, con evidenti conseguenze per aziende e lavoratori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere in uno dei prossimi provvedimenti a carattere normativo, la proroga della scadenza del 31 ottobre per le domande d'integrazione salariale, relative ai periodi dal 14 settembre 2020 in modo tale da consentirne l'accoglimento.
9/2790-bis-AR/337Bilotti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca rilevanti interventi nel settore della giustizia, che mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria;
    con specifico riferimento alla situazione carceraria, il disegno di legge autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari e stanzia 800.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, quale copertura finanziaria degli oneri per i rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante di cui all'articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario;
    la legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario prevede che il trattamento dei condannati e degli internati ha carattere rieducativo e che tende, anche mediante i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale, anche attraverso attività sperimentali mirate a promuovere e diffondere metodologie nuove nel contesto nazionale, prevedendo altresì che la comunità locale partecipi all'azione rieducativa, in coerenza con l'articolo 27 della Costituzione;
    in tale contesto, in Italia da molti anni si sono moltiplicate le iniziative finalizzate al miglioramento della qualità della vita in carcere attraverso l'attività teatrale, che rende possibile portare la tematica carceraria e della giustizia all'attenzione della cittadinanza per instaurare un rapporto diretto fra i detenuti ed il mondo esterno dal quale sono momentaneamente esclusi;
    tale attività è ormai da più parti riconosciuta avere non solo carattere trattamentale nei confronti dei detenuti, bensì un'importante funzione di collegamento con la società, nella creazione di rapporti che consentano un miglioramento delle condizioni di vita e il superamento dei pregiudizi non solo dei detenuti ma di tutto il personale coinvolto;
    occorre ora fare un salto di qualità e riconoscere a livello nazionale la dignità di lavoro dell'attività teatrale in carcere, come strumento fondamentale per promuovere l'educazione alla cura di sé e la crescita culturale dell'individuo attraverso la conoscenza e la pratica di forme artistiche che favoriscono l'interazione tra le diverse culture e lo sviluppo dei rapporti interpersonali;
    al fine di riconoscere il teatro in carcere come opportunità di cambiamento per i detenuti-attori e come mutamento delle modalità relazionali di chi vive l'esperienza del carcere,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di destinare una quota parte delle risorse previste per gli interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti alla realizzazione, in ciascun istituto penitenziario che ne sia sprovvisto, di un teatro, da utilizzare per lo svolgimento di spettacoli teatrali realizzati dai detenuti e come spazio comune per lo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena, attraverso l'acquisizione di competenze artistiche, relazionali e professionali;
   a valutare altresì l'opportunità di individuare adeguate risorse, nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, finalizzate a sviluppare attività laboratoriali e produttive, nonché la promozione e l'esecuzione, anche all'esterno del carcere, di spettacoli, anche attraverso la collaborazione con imprese, enti e associazioni.
9/2790-bis-AR/338Bruno.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca rilevanti interventi nel settore della giustizia, che mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria;
    con specifico riferimento alla situazione carceraria, il disegno di legge autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari e stanzia 800.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, quale copertura finanziaria degli oneri per i rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante di cui all'articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario;
    la legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario prevede che il trattamento dei condannati e degli internati ha carattere rieducativo e che tende, anche mediante i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale, anche attraverso attività sperimentali mirate a promuovere e diffondere metodologie nuove nel contesto nazionale, prevedendo altresì che la comunità locale partecipi all'azione rieducativa, in coerenza con l'articolo 27 della Costituzione;
    in tale contesto, in Italia da molti anni si sono moltiplicate le iniziative finalizzate al miglioramento della qualità della vita in carcere attraverso l'attività teatrale, che rende possibile portare la tematica carceraria e della giustizia all'attenzione della cittadinanza per instaurare un rapporto diretto fra i detenuti ed il mondo esterno dal quale sono momentaneamente esclusi;
    tale attività è ormai da più parti riconosciuta avere non solo carattere trattamentale nei confronti dei detenuti, bensì un'importante funzione di collegamento con la società, nella creazione di rapporti che consentano un miglioramento delle condizioni di vita e il superamento dei pregiudizi non solo dei detenuti ma di tutto il personale coinvolto;
    occorre ora fare un salto di qualità e riconoscere a livello nazionale la dignità di lavoro dell'attività teatrale in carcere, come strumento fondamentale per promuovere l'educazione alla cura di sé e la crescita culturale dell'individuo attraverso la conoscenza e la pratica di forme artistiche che favoriscono l'interazione tra le diverse culture e lo sviluppo dei rapporti interpersonali;
    al fine di riconoscere il teatro in carcere come opportunità di cambiamento per i detenuti-attori e come mutamento delle modalità relazionali di chi vive l'esperienza del carcere,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare parte delle risorse previste per gli interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti alla realizzazione di locali, nonché delle risorse complessivamente destinate agli investimenti infrastrutturali degli istituti penitenziari, per consentire lo svolgimento di attività teatrali da parte dei detenuti e per la realizzazione di spazi comuni per lo sviluppo di percorsi artistici anche sperimentali volti all'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena, attraverso l'acquisizione di competenze artistiche, relazionali e professionali.
9/2790-bis-AR/338. (Testo modificato nel corso della seduta) Bruno.


   La Camera,
   premesso che:
    nel 2007 su iniziativa della Farnesina è stato istituito come luogo di dialogo tra Ministero degli Esteri, Ufficio Nazionale del Servizio Civile e organizzazioni della società civile italiane, che poi è divenuto dal 2009 una rete indipendente di circa 15 associazioni e centri studi che possono fornire expertise sul tema;
    il comma 253 della legge 27 dicembre 2013. n. 147 ha istituito in via sperimentale i corpi di civili di pace;
    l'Italia ha adottato nel 2014 con la legge 125 una disciplina generale della cooperazione che menziona tra gli obiettivi fondamentali «prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche»;
    dal 2016 il nuovo Servizio Civile Universale, sia in Italia che all'Estero è strumento di difesa non armata, di educazione alla pace tra i popoli e di promozione dei valori fondativi della Repubblica,

impegna il Governo:

   a istituire, anche attraverso un successivo intervento normativo, un fondo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per realizzazione di interventi di costruzione della pace nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto da parte delle ONG italiane;
   a istituire un Tavolo di coordinamento degli interventi di costruzione della pace nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto, composto dalle organizzazioni non governative, dalle associazioni e dai soggetti impegnati con progetti di iniziative autonomamente finanziate o finanziate ai sensi dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo.
9/2790-bis-AR/339Ehm, Ascari.


   La Camera,
   premesso che:
    nel 2007 su iniziativa della Farnesina è stato istituito come luogo di dialogo tra Ministero degli Esteri, Ufficio Nazionale del Servizio Civile e organizzazioni della società civile italiane, che poi è divenuto dal 2009 una rete indipendente di circa 15 associazioni e centri studi che possono fornire expertise sul tema;
    il comma 253 della legge 27 dicembre 2013. n. 147 ha istituito in via sperimentale i corpi di civili di pace;
    l'Italia ha adottato nel 2014 con la legge 125 una disciplina generale della cooperazione che menziona tra gli obiettivi fondamentali «prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche»;
    dal 2016 il nuovo Servizio Civile Universale, sia in Italia che all'Estero è strumento di difesa non armata, di educazione alla pace tra i popoli e di promozione dei valori fondativi della Repubblica,

impegna il Governo:

   a potenziare gli interventi di costruzione della pace nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto da parte delle ONG italiane, anche in linea con gli obiettivi della legge n. 125 del 2014;
   a istituire un Tavolo di coordinamento degli interventi di costruzione della pace nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto, composto dalle organizzazioni non governative, dalle associazioni e dai soggetti impegnati con progetti di iniziative autonomamente finanziate o finanziate con i fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo.
9/2790-bis-AR/339. (Testo modificato nel corso della seduta) Ehm, Ascari.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene diverse misure in materia di pubblica amministrazione e lavoro pubblico;
    l'emergenza pandemica ancora in corso ha costretto sia le pubbliche amministrazioni che le aziende a collocare moltissimi di lavoratori in modalità smart working;
    lo smart working offre senz'altro molteplici vantaggi: aumento della produttività dei propri dipendenti, abbattimento dell'assenteismo, lavoro senza vincoli di orario, taglio dei costi per gli spazi fisici e per le utenze, risparmio nel pagamento di mense e di ore di lavoro straordinario; al contempo per i lavoratori vi è una diminuzione dello stress e un risparmio di tempo del viaggio tra casa e ufficio;
    oltre a questi benefici, lo smart working genera purtroppo anche effetti negativi: difficoltà a dividere l'ambiente lavorativo da quello casalingo, solitudine, perdita di contatto con le persone che influisce negativamente sulle competenze professionali acquisite nel tempo. Occorre essere capaci di mantenere separati gli spazi e gli ambiti della giornata da dedicare al lavoro da quelli personali, evitare distrazioni e interruzioni mentre si lavora specie se gli ambienti di lavoro e familiare non sono ben separati, e nello stesso tempo evitare di essere assorbiti da preoccupazioni professionali anche nel tempo in cui ci si dovrebbe concentrare sulla famiglia; inoltre, il fatto di essere connessi da casa può anche generare l'equivoco di una reperibilità non-stop;
    inoltre, per i dipendenti che lavorano in smart working, le prestazioni lavorative eccedenti l'orario settimanale non vengono calcolate come lavoro straordinario, non sono erogati i buoni pasto e molto spesso i lavoratori devono farsi anche carico delle spese per l'acquisto di apparecchiature elettroniche, per la loro manutenzione e per la connessione ad una linea internet;
    in altri paesi dell'Unione Europea come la Germania, si sta lavorando a sviluppare una politica di incentivi da elargire ai dipendenti che svolgono attività lavorativa in smart working, ipotizzando una proposta per l'assegnazione di un bonus di 5 euro al giorno a chi lavora da remoto con un massimo di 500 euro per un totale di 100 giorni lavorativi;
   considerato che:
    dallo scoppio della pandemia lavorare da remoto è diventato un obbligo per molti lavoratori e questa modalità di lavoro ha permesso alle amministrazioni pubbliche e alle aziende di garantire servizi essenziali, seppur con notevoli difficoltà connesse alla fase emergenziale che il nostro paese ha dovuto affrontare;
    pur consapevoli che non tutti i lavoratori possono svolgere la propria attività lavorativa in modalità smart working, poiché in alcuni casi le mansioni sono strettamente collegate alla presenza fisica del lavoratore o in quanto non è possibile monitorare l'attività svolta, vi sono, invece, categorie di lavoratori ai quali può essere concessa questa possibilità e, pertanto, sarebbe auspicabile ipotizzare una sorta di indennizzo per le spese sostenute dal dipendente;
    il lavoro agile quale ordinaria modalità della prestazione lavorativa potrebbe divenire strutturale anche dopo la fine dell'emergenza sanitaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative utili affinché siano individuati incentivi da corrispondere ai dipendenti che svolgono la propria attività in modalità smart working al fine di compensare le spese sostenute dal lavoratore per la gestione autonoma dell'attività lavorativa presso la propria abitazione.
9/2790-bis-AR/340Alaimo, Giarrizzo.


   La Camera,
   premesso che:
    agli articoli 159 e 166 del provvedimento, in particolare, si prevedono misure per porre rimedio alle scoperture di organico – e dunque per il potenziamento delle assunzioni – dei personale delle Forze di polizia, anche penitenziaria;
    nella relazione della V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) sulla individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund,approvata il 12 ottobre scorso, si rappresenta al punto 2 «Giustizia», Missione 6, lettera b) l'importanza di «offrire al personale della Polizia penitenziaria percorsi di supporto psicologico e una formazione specialistica sul disagio psichico e sui disturbi psichiatrici»;
    nulla, tuttavia, nel provvedimento in esame, si prevede quanto all'istituzione del ruolo tecnico dello Psicologo del Corpo di Polizia Penitenziaria, figura auspicabile e necessaria al fine di prevenire ed intervenire sui fattori di rischio da stress lavoro correlato che possono impattare sul benessere psicologico degli operatori di Polizia penitenziaria – di cui la cronaca ne racconta, sempre più spesso, gli estremi gesti di suicidio, scaturiti anche da condizioni di malessere professionale;
    come auspicato da anni, a gran voce, anche da tutte le organizzazioni sindacali del settore, l'istituzione del ruolo tecnico di psicologo del Corpo di Polizia Penitenziaria assicurerebbe l'implementazione di adeguate azioni di sostegno psicologico a tutto il personale del Corpo di Polizia penitenziaria – quotidianamente impegnato in servizi usuranti, a contatto con un'umanità disagiata, pericolosa, aggressiva e altamente problematica, ulteriormente provata dalla emergenza sanitaria in corso;
    l'istituzione di tale figura consentirebbe, inoltre, di valorizzare il patrimonio di competenze in materia di osservazione scientifica della personalità dei detenuti, a cui anche la Polizia penitenziaria è demandata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, secondo cui il «Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine e tutela la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e delle strutture del Ministero della giustizia individuate con decreto del Ministro; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura»;
    tutto ciò sarebbe utile, altresì, allo scopo di prevenire le condotte delittuose che potrebbero scaturire sia dai soggetti radicalizzati (o a rischio di radicalizzazione), sia da parte di coloro che si trovano nel circuito di Alta Sicurezza e sottoposti al regime del 41-bis O.P., con evidenti vantaggi per tutto quanto concerne l'attività di intelligence a tutela della sicurezza interna ed esterna al carcere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare opportune misure anche di natura finanziaria, finalizzate al potenziamento delle funzioni del Corpo di polizia penitenziaria, anche in considerazione dei nuovi compiti istituzionali attribuiti allo stesso dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, integrando l'ordinamento del personale del Corpo con funzionari tecnici nel campo della psicologia penitenziaria, provenienti dalla carriera dei funzionari giuridico pedagogici in possesso di laurea in psicologia e di iscrizione al relativo albo professionale.
9/2790-bis-AR/341Di Sarno, Ascari.


   La Camera,
   premesso che:
    le risorse del Recovery fund verranno erogate in base al Piano Nazionale di Ripresa e resilienza che ogni Stato deve presentare a Bruxelles;
    tale documento rappresenta un importante valore di pianificazione diretto a dare attuazione concreta al programma Next Generation EU nell'ambito dello scenario finanziario 2021-2027 per fronteggiare in via straordinaria le conseguenze economiche e sociali causate dalla situazione pandemica;
    il termine ultimo per la presentazione del predetto Pnrr alla Commissione Europea è indicato nell'aprile 2021, ma già dallo scorso ottobre l'Unione ha invitato i 27 Paesi a condividere la bozza ed i progetti preliminari;
    in Italia, la stesura del Piano è attualmente in itinere e punta prevalentemente ad affrontare quattro macro obiettivi:
     Migliorare la resilienza e la capacità di ripresa dell'Italia;
     Favorire una maggiore coesione territoriale e, quindi, sociale;
     Favorire la transizione green e digitale;
     Innalzare il potenziale di crescita dell'economia per la creazione dell'occupazione.
     Nell'ambito di suddetti macro obiettivi sono stati indicati sei particolari finalizzazioni:
     Digitalizzazione, innovazione, competitività;
     Rivoluzione green e transizione ecologica;
     Salute;
     Infrastrutture per la mobilità;
     Istruzione, formazione, ricerca e cultura;
     Equità sociale, di genere e territoriale;
    per ogni elencata finalizzazione, i fondi prevedono una ripartizione di dettaglio per riforme specifiche e, in particolare, per il settore green;
    tra le sfide che si dovranno affrontare si ritiene che particolare attenzione debba essere data all'attuazione della Strategia Nazionale delle Aree Interne, la «Rigenerazione e riqualificazione dei contesti urbani, borghi ed aree interne e montane, piccole isole», anche con interventi nel settore culturale;
    non andranno tralasciati anche le geografie, gli spazi ed i luoghi quali elementi centrali per la riduzione delle sperequazioni territoriali e delle disuguaglianze; è evidente che alle polarizzazioni Nord-Sud, si unisce
    lo scarto tra aree urbane e montane, che le risorse europee dovranno colmare. Ciò si traduce in maggiori fondi da destinare ai territori alpini ed appenninici per programmare azioni specifiche sugli assi della sostenibilità e dell'innovazione, perché è anche in questo modo che si favorisce la coesione. Generare crescita nei territori rurali e montani va a vantaggio di tutti e contribuisce al contrasto delle sperequazioni territoriali che non sono solo nord-sud ma anche tra aree montane ed aree urbane;
    si ritiene, pertanto, che a favore di una sempre maggiore coesione e perequazione sociale di tali aree ad altissimo valore paesaggistico e turistico, dovranno essere previsti investimenti specifici mirati, oltre che al completamento della rete nazionale di telecomunicazione in fibra ottica, la digitalizzazione ed innovazione della PA, sviluppo delle infrastrutture e servizi digitali del Paese (datacenter e cloud), interventi per lo sviluppo delle reti 5G, interventi per una digitalizzazione inclusiva contro il digital divide. Ed ancora, protezione ambiente e mitigazione rischi idrogeologici e sismici, oltre al miglioramento dell'efficienza energetica e antisismica degli edifici pubblici, privati e degli stabilimenti produttivi;
    sarà quindi essenziale procedere secondo una efficace «Agenda digitale per la montagna» che risponda alle urgenze dei territori in particolare per collegare in rete tra loro i Comuni (decisivo per la collaborazione tra gli Enti, e le Unioni stesse), per telemedicina, teleassistenza, teledidattica e telelavoro, che oggi sono preclusi per mancanza di connettività ed adeguata velocità;
    a tutto ciò, si aggiunga anche il contributo e le sollecitazioni da parte dell'Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani (UNCEM) che lavorano principalmente sulle green communities, che hanno messo in luce come le aree montane siano le prime ad affrontare i cambiamenti climatici ed, i cui rappresentanti, hanno evidenziato che: «Servono adeguate risorse e competenze. Occorre attuare in tempi rapidissimi la Strategia forestale nazionale per dare un senso a 11 milioni di ettari di bosco. Un terzo dell'Italia è bosco, gran parte oggi improduttivo e poco protetto. Così come sul dissesto idrogeologico, saranno necessari investimenti per affrontare le condizioni in cui versa la rete stradale. Senza viabilità adeguate, non si potranno raggiungere i territori con la conseguenza di non poter giocare alcun ruolo competitivo»;
    anche i «Livelli Essenziali delle Prestazioni» devono diventare una realtà funzionale che dovrà tener conto della peculiarità montana come area di sovracosti strutturali permanenti che devono essere garantiti per il diritto di cittadinanza attraverso un nuovo welfare pubblico a partire dalla sanità territoriale che colmi i divari strutturali storici del vivere in montagna, agendo su scuola, sanità, trasporti, socio-assistenziale, servizi;
    va, infine, evidenziato, l'opportunità che gli investimenti pubblici del Recovery Fund, della legge di bilancio 2021, delle Regioni, della nuova programmazione 2021-2027 si uniscano alle azioni virtuose delle imprese. A tale riguardo, le aziende pubbliche (Enel, Eni, Anas, Ferrovie dello Stato, Rfi, Tema, e altro) devono investire in montagna creando valore sociale e non solo finanziario, impegnando risorse e competenze per la transizione energetica ed ecologica; «green e smart» significa. Territori e Montagne intelligenti e sostenibili, a prova di futuro, in dialogo con le aree urbane e metropolitane,

impegna il Governo

a prevedere lo stanziamento di adeguate risorse finanziare a valere sul Recovery Fund finalizzate all'attivazione di misure ed interventi a favore delle politiche di coesione sociale e territoriale di tutte le aree montane interessate.
9/2790-bis-AR/342Elisa Tripodi, Sut.


   La Camera,
   premesso che:
    le risorse del Recovery fund verranno erogate in base al Piano Nazionale di Ripresa e resilienza che ogni Stato deve presentare a Bruxelles;
    tale documento rappresenta un importante valore di pianificazione diretto a dare attuazione concreta al programma Next Generation EU nell'ambito dello scenario finanziario 2021-2027 per fronteggiare in via straordinaria le conseguenze economiche e sociali causate dalla situazione pandemica;
    il termine ultimo per la presentazione del predetto Pnrr alla Commissione Europea è indicato nell'aprile 2021, ma già dallo scorso ottobre l'Unione ha invitato i 27 Paesi a condividere la bozza ed i progetti preliminari;
    in Italia, la stesura del Piano è attualmente in itinere e punta prevalentemente ad affrontare quattro macro obiettivi:
     Migliorare la resilienza e la capacità di ripresa dell'Italia;
     Favorire una maggiore coesione territoriale e, quindi, sociale;
     Favorire la transizione green e digitale;
     Innalzare il potenziale di crescita dell'economia per la creazione dell'occupazione.
     Nell'ambito di suddetti macro obiettivi sono stati indicati sei particolari finalizzazioni:
     Digitalizzazione, innovazione, competitività;
     Rivoluzione green e transizione ecologica;
     Salute;
     Infrastrutture per la mobilità;
     Istruzione, formazione, ricerca e cultura;
     Equità sociale, di genere e territoriale;
    per ogni elencata finalizzazione, i fondi prevedono una ripartizione di dettaglio per riforme specifiche e, in particolare, per il settore green;
    tra le sfide che si dovranno affrontare si ritiene che particolare attenzione debba essere data all'attuazione della Strategia Nazionale delle Aree Interne, la «Rigenerazione e riqualificazione dei contesti urbani, borghi ed aree interne e montane, piccole isole», anche con interventi nel settore culturale;
    non andranno tralasciati anche le geografie, gli spazi ed i luoghi quali elementi centrali per la riduzione delle sperequazioni territoriali e delle disuguaglianze; è evidente che alle polarizzazioni Nord-Sud, si unisce
    lo scarto tra aree urbane e montane, che le risorse europee dovranno colmare. Ciò si traduce in maggiori fondi da destinare ai territori alpini ed appenninici per programmare azioni specifiche sugli assi della sostenibilità e dell'innovazione, perché è anche in questo modo che si favorisce la coesione. Generare crescita nei territori rurali e montani va a vantaggio di tutti e contribuisce al contrasto delle sperequazioni territoriali che non sono solo nord-sud ma anche tra aree montane ed aree urbane;
    si ritiene, pertanto, che a favore di una sempre maggiore coesione e perequazione sociale di tali aree ad altissimo valore paesaggistico e turistico, dovranno essere previsti investimenti specifici mirati, oltre che al completamento della rete nazionale di telecomunicazione in fibra ottica, la digitalizzazione ed innovazione della PA, sviluppo delle infrastrutture e servizi digitali del Paese (datacenter e cloud), interventi per lo sviluppo delle reti 5G, interventi per una digitalizzazione inclusiva contro il digital divide. Ed ancora, protezione ambiente e mitigazione rischi idrogeologici e sismici, oltre al miglioramento dell'efficienza energetica e antisismica degli edifici pubblici, privati e degli stabilimenti produttivi;
    sarà quindi essenziale procedere secondo una efficace «Agenda digitale per la montagna» che risponda alle urgenze dei territori in particolare per collegare in rete tra loro i Comuni (decisivo per la collaborazione tra gli Enti, e le Unioni stesse), per telemedicina, teleassistenza, teledidattica e telelavoro, che oggi sono preclusi per mancanza di connettività ed adeguata velocità;
    a tutto ciò, si aggiunga anche il contributo e le sollecitazioni da parte dell'Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani (UNCEM) che lavorano principalmente sulle green communities, che hanno messo in luce come le aree montane siano le prime ad affrontare i cambiamenti climatici ed, i cui rappresentanti, hanno evidenziato che: «Servono adeguate risorse e competenze. Occorre attuare in tempi rapidissimi la Strategia forestale nazionale per dare un senso a 11 milioni di ettari di bosco. Un terzo dell'Italia è bosco, gran parte oggi improduttivo e poco protetto. Così come sul dissesto idrogeologico, saranno necessari investimenti per affrontare le condizioni in cui versa la rete stradale. Senza viabilità adeguate, non si potranno raggiungere i territori con la conseguenza di non poter giocare alcun ruolo competitivo»;
    anche i «Livelli Essenziali delle Prestazioni» devono diventare una realtà funzionale che dovrà tener conto della peculiarità montana come area di sovracosti strutturali permanenti che devono essere garantiti per il diritto di cittadinanza attraverso un nuovo welfare pubblico a partire dalla sanità territoriale che colmi i divari strutturali storici del vivere in montagna, agendo su scuola, sanità, trasporti, socio-assistenziale, servizi;
    va, infine, evidenziato, l'opportunità che gli investimenti pubblici del Recovery Fund, della legge di bilancio 2021, delle Regioni, della nuova programmazione 2021-2027 si uniscano alle azioni virtuose delle imprese. A tale riguardo, le aziende pubbliche (Enel, Eni, Anas, Ferrovie dello Stato, Rfi, Tema, e altro) devono investire in montagna creando valore sociale e non solo finanziario, impegnando risorse e competenze per la transizione energetica ed ecologica; «green e smart» significa. Territori e Montagne intelligenti e sostenibili, a prova di futuro, in dialogo con le aree urbane e metropolitane,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere lo stanziamento di adeguate risorse finanziare a valere sul Recovery Fund finalizzate all'attivazione di misure ed interventi a favore delle politiche di coesione sociale e territoriale di tutte le aree montane interessate.
9/2790-bis-AR/342. (Testo modificato nel corso della seduta) Elisa Tripodi, Sut.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni volte alla rimodulazione di misure fiscali a tutela dell'ambiente;
    la riparazione, il ripristino tecnologico e la disponibilità di pezzi di ricambio sono tasselli fondamentali dell'Economia Circolare;
    la riparazione dei beni è un'attività inquadrata dall'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale, TUA) come «preparazione per il riutilizzo», ossia tra quelle operazioni che comprendono il controllo, la pulizia e lo smontaggio «attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento»;
    con il recente decreto legislativo n. 116 del 2020 sono state recepite alcune direttive facenti parte del pacchetto UE in materia di Economia Circolare, come la direttiva UE 2018/851 concernente la gestione dei rifiuti e la direttiva UE 2018/852 in materia di imballaggi e i rifiuti di imballaggio, introducendo anche il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti;
    molti Paesi nell'Unione Europea hanno intrapreso percorsi finalizzati ad incentivare tale settore, come ad esempio la Svezia attraverso l'introduzione dell'imposta agevolata sul valore aggiunto e l'Austria con un piano triennale per la riparazione;
    con il decreto-legge n. 140 del 2016 è stata introdotta una riduzione sull'eco-contributo che i produttori di elettrodomestici devono applicare sui beni ai sensi del decreto legislativo n. 49 del 2014. Tale riduzione è concessa a fronte dell'uso di componenti riciclabili, riparazioni semplificate e maggiore durabilità, al fine di ridurre i costi di smaltimento dei prodotti stessi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonei strumenti normativi volti ad introdurre adeguate forme di incentivazione o sgravio fiscale al fine di incrementare il mercato dei beni riparati, ricondizionati o sottoposti ad aggiornamento tecnologico.
9/2790-bis-AR/343Ilaria Fontana.


   La Camera,
   premesso che
    gli articoli 84 e seguenti disciplinano la mobilità sanitaria e la salvaguardia dell'eccellenza e della libera scelta delle prestazioni sanitarie, con particolare riferimento agli IRCCS;
    la regione Molise è in Piano di rientro dai disavanzi del Sistema sanitario dal 2007 ed è commissariata dal 2009;
    la regione Molise è sede dell'istituto Neuromed, un IRCCS di rilevanza nazionale e di altissima specializzazione per patologie afferenti alla neurochirurgia, la neurologia e la neuroriabilitazione che ogni anno attrae numerosissima utenza da fuori regione, rendendo la struttura di fondamentale importanza per l'intero contesto territoriale, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sociale ed economico;
    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 dicembre 2018 è stato nominato il commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Sistema sanitario della Regione Molise, con l'indicazione, tra gli altri, di interventi prioritari quali la sottoscrizione di contratti interregionali bilaterali in materia di mobilità sanitaria e la sottoscrizione di contratti con erogatori privati accreditati in coerenza con il fabbisogno assistenziale;
    nel verbale della riunione del Tavolo di Monitoraggio per gli adempimenti regionali del 20 maggio 2020 è riportato che «Tavolo e Comitato ribadiscono ancora una volta la necessità di porre un adeguato presidio sulla spesa effettuata dagli erogatori privati accreditati presenti in regione, in quanto la produzione extrabudget continua a non apparire governata in maniera appropriata. Il budget è stato superato per 26,749 milioni di euro, per la maggior parte derivante da fatturato extrabudget di Neuromed (20,984). Restano altresì in attesa di aggiornamenti in merito alla ricezione delle note di credito e ai controlli di appropriatezza. Si ricorda che la produzione dei privati accreditati non governata grava sul SSR»,

impegna il Governo:

   promuovere la più rapida realizzazione degli accordi interregionali sulla mobilità sanitaria, specie per quelle regioni in piano di rientro, come il Molise, dove la produzione di un alto livello di mobilità attiva genera nell'immediato un problema di liquidità per il sistema sanitario regionale;
   nell'ambito della rideterminazione del fabbisogno per le regioni sede di IRCCS, con la finalità di garantire il libero accesso alle cure anche ai cittadini residenti fuori regione, le risorse trasferite dal Sistema Sanitario Nazionale dovranno essere definite anche sulla base del volume di mobilità attiva prodotta nell'anno precedente dagli stessi istituti, nonché garantendo adeguati livelli di appropriatezza.
9/2790-bis-AR/344Federico, Testamento.


   La Camera,
   premesso che
    gli articoli 84 e seguenti disciplinano la mobilità sanitaria e la salvaguardia dell'eccellenza e della libera scelta delle prestazioni sanitarie, con particolare riferimento agli IRCCS;
    la regione Molise è in Piano di rientro dai disavanzi del Sistema sanitario dal 2007 ed è commissariata dal 2009;
    la regione Molise è sede dell'istituto Neuromed, un IRCCS di rilevanza nazionale e di altissima specializzazione per patologie afferenti alla neurochirurgia, la neurologia e la neuroriabilitazione che ogni anno attrae numerosissima utenza da fuori regione, rendendo la struttura di fondamentale importanza per l'intero contesto territoriale, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sociale ed economico;
    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 dicembre 2018 è stato nominato il commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Sistema sanitario della Regione Molise, con l'indicazione, tra gli altri, di interventi prioritari quali la sottoscrizione di contratti interregionali bilaterali in materia di mobilità sanitaria e la sottoscrizione di contratti con erogatori privati accreditati in coerenza con il fabbisogno assistenziale;
    nel verbale della riunione del Tavolo di Monitoraggio per gli adempimenti regionali del 20 maggio 2020 è riportato che «Tavolo e Comitato ribadiscono ancora una volta la necessità di porre un adeguato presidio sulla spesa effettuata dagli erogatori privati accreditati presenti in regione, in quanto la produzione extrabudget continua a non apparire governata in maniera appropriata. Il budget è stato superato per 26,749 milioni di euro, per la maggior parte derivante da fatturato extrabudget di Neuromed (20,984). Restano altresì in attesa di aggiornamenti in merito alla ricezione delle note di credito e ai controlli di appropriatezza. Si ricorda che la produzione dei privati accreditati non governata grava sul SSR»,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di:
    di promuovere la più rapida realizzazione degli accordi interregionali sulla mobilità sanitaria, specie per quelle regioni in piano di rientro, come il Molise, dove la produzione di un alto livello di mobilità attiva genera nell'immediato un problema di liquidità per il sistema sanitario regionale;
    nell'ambito della rideterminazione del fabbisogno per le regioni sede di IRCCS, con la finalità di garantire il libero accesso alle cure anche ai cittadini residenti fuori regione, le risorse trasferite dal Sistema Sanitario Nazionale dovranno essere definite anche sulla base del volume di mobilità attiva prodotta nell'anno precedente dagli stessi istituti, nonché garantendo adeguati livelli di appropriatezza.
9/2790-bis-AR/344. (Testo modificato nel corso della seduta) Federico, Testamento.


   La Camera,
   premesso che:
    lo sviluppo del Porto di Brindisi è fondamentale per la salute economica dell'intero territorio, che necessita di un'importante opera di ammodernamento infrastrutturale, per rendere l'area strategica portuale e retroportuale attrezzata con capannoni ed altre infrastrutture per lo stoccaggio, la movimentazione e la manipolazione delle merci;
    la realizzazione della piattaforma logistica integrata di Brindisi (Plir), individuata su terreni di proprietà del Consorzio dell'area di sviluppo industriale (Asi), in posizione dunque retroportuale rispetto all'area di sbarco e imbarco portuale di Costa Morena Est, è stata ritenuta fondamentale per lo sviluppo economico della città, ed è stata oggetto di un protocollo preliminare attorno ad un masterplan, insieme anche al Comune capoluogo e alla Camera di Commercio, oltre all'Asi e all'Autorità Portuale;
    nel richiamato masterplan Masterplan delle azioni per il rilancio», dicembre 2020) sono espressamente indicate le opere già finanziate da realizzare, il cui iter autorizzatorio è tuttavia bloccato o in corso di revisione: opere di completamento degli accosti portuali navi traghetto e raro di S. Apollinare; porto di Brindisi; completamento dell'infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e costa morena est; banchina di costa morena est; riqualificazione dell'area adiacente il varco di costa morena ovest previa demolizione delle strutture precarie esistenti; lavori di riqualificazione del terminal di costa morena. La realizzazione della piastra logistica, dunque, sarebbe certamente in linea con gli obiettivi tracciati nel masterplan, condivisi e condivisibili, che disegnano il futuro del porto in una vera ottica di rilancio economico e strutturale;
    nei mesi scorsi, grazie all'interlocuzione tra il Presidente dell'Asi e i rappresentanti delle istituzioni a livello ministeriale, è stato ottenuto l'impegno per una conferenza dei servizi sulla Piattaforma logistica integrata di Brindisi;
    tuttora, tuttavia, mancano gli stanziamenti a finanziare l'intero progetto, che è ancora nella sua fase preliminare;
    la realizzazione della Piastra logistica integrata del Porto di Brindisi ha visto, dunque, una battuta d'arresto a causa della mancanza di risorse necessarie al completamento della fase esecutiva del progetto, stimata in circa 5 milioni di euro. Parte di tali risorse sono state finanziate dall'Autorità portuale, per un importo di 450.000 euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare a livello centrale ulteriori risorse per consentire gli interventi necessari per l'esecuzione della progettazione della Piastra logistica integrata retroportuale di Brindisi, così da poter portare a compimento e attuare il progetto già approntato, in considerazione anche delle conseguenze che deriveranno dalla riduzione del traffico merci, in seguito alla dismissione del carbone della centrale Enel nel 2023 e dell'importanza di garantire, quindi, nuovi sbocchi per un porto considerato strategico per l'economia dell'intero territorio salentino.
9/2790-bis-AR/345Macina.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 92 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per potenziare l'attività sportiva di base, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2021;
    si tratta di una misura non sufficiente, alla quale era stata proposta una modifica per inserire l'istituzione di un bonus attività sportiva (cosiddetto « Bonus Wellness») pari al 40 per cento della spesa sostenuta, non superiore a 150 euro, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine, e altre strutture ed impianti dedicati alla pratica sportiva dilettantistica. Misura utile ad incentivare gli utenti, favorire le iscrizioni e stimolare la ripresa,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative normative volte a prevedere l'istituzione di un bonus attività sportiva (cosiddetto «Bonus Wellness») pari al 40 per cento della spesa sostenuta, non superiore a 150 euro, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine, e altre strutture ed impianti dedicati alla pratica sportiva dilettantistica.
9/2790-bis-AR/346Ripani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 92 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per potenziare l'attività sportiva di base, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2021;
    si tratta di una misura non sufficiente, alla quale era stata proposta una modifica per inserire l'istituzione di un bonus attività sportiva (cosiddetto « Bonus Wellness») pari al 40 per cento della spesa sostenuta, non superiore a 150 euro, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine, e altre strutture ed impianti dedicati alla pratica sportiva dilettantistica. Misura utile ad incentivare gli utenti, favorire le iscrizioni e stimolare la ripresa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative normative volte a prevedere l'istituzione di un bonus attività sportiva (cosiddetto «Bonus Wellness») pari al 40 per cento della spesa sostenuta, non superiore a 150 euro, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine, e altre strutture ed impianti dedicati alla pratica sportiva dilettantistica.
9/2790-bis-AR/346. (Testo modificato nel corso della seduta) Ripani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 130 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di infrastrutture stradali; l'autostrada A59 è un'autostrada italiana a pedaggio, tangenziale alla città di Como nella sua zona sud; essa, insieme alla A36, alla tangenziale di Varese e a opere di raccordo alla viabilità locale, è parte integrante del progetto Autostrada Pedemontana Lombarda;
    la tangenziale di Como è divisa in due lotti: il 1o lotto, aperto al traffico nel 2015, lungo circa tre chilometri, va dall'origine (Villa Guardia) allo svincolo di Acquanegra; il 2o lotto 2, da realizzare, di circa sei chilometri, va dallo svincolo di Acquanegra al termine verso est;
    la realizzazione del 2o lotto della tangenziale di Como richiede specifiche risorse finanziarie, valutate in circa 600 milioni di euro;
    il secondo lotto risulta strategico in quanto collegherebbe in modo organico la A9 alla zona sud est di Como, ed in passato numerose sono state le promesse legate alla realizzazione dell'opera e alla sua gratuità;
    il territorio, le aziende, gli automobilisti necessitano di velocizzare i collegamenti che risultano lenti a causa dell'insufficienza della rete viaria ordinaria,

impegna il Governo

ad attivare ogni azione, adottando anche iniziative di carattere normativo, volta al reperimento delle risorse necessarie e alla conseguente realizzazione del 2o lotto della tangenziale di Como.
9/2790-bis-AR/347Galli, Zoffili, Molteni, Claudio Borghi, Locatelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 130 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di infrastrutture stradali; l'autostrada A59 è un'autostrada italiana a pedaggio, tangenziale alla città di Como nella sua zona sud; essa, insieme alla A36, alla tangenziale di Varese e a opere di raccordo alla viabilità locale, è parte integrante del progetto Autostrada Pedemontana Lombarda;
    la tangenziale di Como è divisa in due lotti: il 1o lotto, aperto al traffico nel 2015, lungo circa tre chilometri, va dall'origine (Villa Guardia) allo svincolo di Acquanegra; il 2o lotto 2, da realizzare, di circa sei chilometri, va dallo svincolo di Acquanegra al termine verso est;
    la realizzazione del 2o lotto della tangenziale di Como richiede specifiche risorse finanziarie, valutate in circa 600 milioni di euro;
    il secondo lotto risulta strategico in quanto collegherebbe in modo organico la A9 alla zona sud est di Como, ed in passato numerose sono state le promesse legate alla realizzazione dell'opera e alla sua gratuità;
    il territorio, le aziende, gli automobilisti necessitano di velocizzare i collegamenti che risultano lenti a causa dell'insufficienza della rete viaria ordinaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivare ogni azione, adottando anche iniziative di carattere normativo, volta al reperimento delle risorse necessarie e alla conseguente realizzazione del 2o lotto della tangenziale di Como.
9/2790-bis-AR/347. (Testo modificato nel corso della seduta) Galli, Zoffili, Molteni, Claudio Borghi, Locatelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 66, del provvedimento all'esame dell'Assemblea, inserito nel corso dei lavori in Commissione in sede referente, modifica l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto rilancio), in materia di «incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici»;
    la lettera d), del citato comma 66 si occupa, nello specifico, degli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, richiamando ai fini della loro identificazione l'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    la disposizione sopra citata prevede che i ridetti interventi di eliminazione delle barriere architettoniche siano ammessi alla detrazione nella misura del 110 per cento, solamente nel caso in cui siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi c.d. trainanti di cui all'articolo 119, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 e solamente nel caso in cui sia garantito «il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari»;
    non è chiaro per quale ragione, ai fini dell'accesso all'agevolazione, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche debbano essere considerati accessori e secondari rispetto a quelli di efficientamento energetico previsti dall'articolo 119, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020;
    ad avviso dei firmatari del presente atto, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche meriterebbero di accedere alla detrazione del 110 per cento indipendentemente dal fatto che siano eseguiti congiuntamente, o meno, agli altri interventi cosiddetti trainanti previsti dall'articolo 119 sopra citato, tenuto conto dell'importanza che gli stessi rivestono ai fini dell'inclusione delle persone con disabilità e dell'attuazione dei principi fondamentali della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative affinché la detrazione nella misura del 110 per cento prevista per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sia riconosciuta indipendentemente dal fatto che gli stessi siano eseguiti congiuntamente, o meno, ad altre tipologie di interventi;
   ad adottare iniziative affinché le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, previste dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, divengano esercitabili anche in relazione agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano eseguiti congiuntamente, o meno, ad altre tipologie interventi.
9/2790-bis-AR/348Paolin, De Martini, Locatelli, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 66, del provvedimento all'esame dell'Assemblea, inserito nel corso dei lavori in Commissione in sede referente, modifica l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto rilancio), in materia di «incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici»;
    la lettera d), del citato comma 66 si occupa, nello specifico, degli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, richiamando ai fini della loro identificazione l'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    la disposizione sopra citata prevede che i ridetti interventi di eliminazione delle barriere architettoniche siano ammessi alla detrazione nella misura del 110 per cento, solamente nel caso in cui siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi c.d. trainanti di cui all'articolo 119, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 e solamente nel caso in cui sia garantito «il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari»;
    non è chiaro per quale ragione, ai fini dell'accesso all'agevolazione, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche debbano essere considerati accessori e secondari rispetto a quelli di efficientamento energetico previsti dall'articolo 119, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020;
    ad avviso dei firmatari del presente atto, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche meriterebbero di accedere alla detrazione del 110 per cento indipendentemente dal fatto che siano eseguiti congiuntamente, o meno, agli altri interventi cosiddetti trainanti previsti dall'articolo 119 sopra citato, tenuto conto dell'importanza che gli stessi rivestono ai fini dell'inclusione delle persone con disabilità e dell'attuazione dei principi fondamentali della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di:
    adottare iniziative affinché la detrazione nella misura del 110 per cento prevista per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sia riconosciuta indipendentemente dal fatto che gli stessi siano eseguiti congiuntamente, o meno, ad altre tipologie di interventi;
    adottare iniziative affinché le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, previste dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, divengano esercitabili anche in relazione agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano eseguiti congiuntamente, o meno, ad altre tipologie interventi.
9/2790-bis-AR/348. (Testo modificato nel corso della seduta) Paolin, De Martini, Locatelli, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 481, del disegno di legge all'esame dell'Aula prevede disposizioni per la tutela dei lavoratori fragili;
    la disposizione sopra citata stabilisce che, per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili sia equiparato al ricovero ospedaliero, ripristinando la tutela prevista dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge cura Italia, la cui efficacia era venuta a scadere in data 15 ottobre 2020;
    per il periodo antecedente, decorrente dal 16 ottobre 2020 al 1o gennaio 2021, tuttavia, la citata disposizione non prevede alcunché;
    tale lacuna andrebbe evidentemente colmata in quanto, nel periodo in questione, coincidente con la seconda ondata della pandemia, i lavoratori fragili impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile sono rimasti completamente privi di tutele e, conseguentemente, si sono visti costretti a utilizzare giorni di malattia e/o ferie, quando disponibili, per tutelare il loro stato di salute;
    i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, anche quelli intercorsi nel predetto periodo, andrebbero dunque sanati e qualificati ex post per quello che sono effettivamente: non giorni di malattia e tantomeno giorni di ferie, bensì assenze obbligate, giustificate dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID- 19;
    peraltro, gli stessi lavoratori fragili attendono ancora oggi un chiarimento normativo sulla effettiva non computabilità dei periodi di assenza dal servizio nel c.d. periodo di comporto;
    tale chiarimento appare indispensabile per porre fine alla situazione di grave confusione venutasi a creare sul punto ed evitare che i lavoratori medesimi siano costretti a scegliere tra il diritto alla salute e quello alla conservazione del posto di lavoro,

impegna il Governo:

   a tutelare adeguatamente la posizione dei lavoratori fragili, riconoscendo loro la possibilità di beneficiare retroattivamente delle tutele previste dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, anche per i periodi assenza dal servizio antecedenti al 1o gennaio 2021, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19;
   a chiarire espressamente che i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, non sono computabili nel periodo di comporto.
9/2790-bis-AR/349Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Paolin, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 481, del disegno di legge all'esame dell'Aula prevede disposizioni per la tutela dei lavoratori fragili;
    la disposizione sopra citata stabilisce che, per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili sia equiparato al ricovero ospedaliero, ripristinando la tutela prevista dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge cura Italia, la cui efficacia era venuta a scadere in data 15 ottobre 2020;
    per il periodo antecedente, decorrente dal 16 ottobre 2020 al 1o gennaio 2021, tuttavia, la citata disposizione non prevede alcunché;
    tale lacuna andrebbe evidentemente colmata in quanto, nel periodo in questione, coincidente con la seconda ondata della pandemia, i lavoratori fragili impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile sono rimasti completamente privi di tutele e, conseguentemente, si sono visti costretti a utilizzare giorni di malattia e/o ferie, quando disponibili, per tutelare il loro stato di salute;
    i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, anche quelli intercorsi nel predetto periodo, andrebbero dunque sanati e qualificati ex post per quello che sono effettivamente: non giorni di malattia e tantomeno giorni di ferie, bensì assenze obbligate, giustificate dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID- 19;
    peraltro, gli stessi lavoratori fragili attendono ancora oggi un chiarimento normativo sulla effettiva non computabilità dei periodi di assenza dal servizio nel c.d. periodo di comporto;
    tale chiarimento appare indispensabile per porre fine alla situazione di grave confusione venutasi a creare sul punto ed evitare che i lavoratori medesimi siano costretti a scegliere tra il diritto alla salute e quello alla conservazione del posto di lavoro,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di:
    tutelare adeguatamente la posizione dei lavoratori fragili, riconoscendo loro la possibilità di beneficiare retroattivamente delle tutele previste dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, anche per i periodi assenza dal servizio antecedenti al 1o gennaio 2021, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19;
    chiarire espressamente che i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, non sono computabili nel periodo di comporto.
9/2790-bis-AR/349. (Testo modificato nel corso della seduta) Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Paolin, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 334, dei disegno di legge all'esame dell'Aula prevede l'istituzione di un fondo «destinato alla copertura finanziario di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolto dal caregiver familiare, come definito dai comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
    lo stanziamento del Fondo in oggetto mantiene pressappoco la medesima dotazione del precedente Fondo in scadenza, lasciando immutate, nei fatti, le risorse previste a sostegno dei caregiver familiari;
    le poche risorse stanziate appaiono insufficienti a consentire un riconoscimento pieno ed effettivo della figura del caregiver familiare, sul piano previdenziale, lavorativo, sanitario, sociale ed economico, come prospettato dalle proposte di iniziativa parlamentare depositate in materia alla Camera e al Senato;
    fino ad oggi, peraltro, i caregiver familiari sono rimasti completamente esclusi dai provvedimenti varati per fronteggiare le ricadute economiche e sociali dell'emergenza da COVID-19. Il Governo non ha previsto bonus, indennità e neppure congedi specifici per i caregiver familiari nonostante i molteplici emendamenti e ordini del giorno presentati in questo senso dalle forze di opposizione,

impegna il Governo:

   a prevedere consistenti incrementi a favore del Fondo citato in premessa, affinché il riconoscimento del fondamentale ruolo di assistenza e di cura dei caregiver familiari possa contare finalmente su una copertura finanziaria capiente e adeguata;
   ad adottare iniziative per tutelare efficacemente la posizione dei caregiver familiari nell'attuale contesto sociosanitario, riconoscendo in loro favore congedi speciali retribuiti e indennità di carattere economico, anche nell'ottica di valorizzare l'aumentato carico assistenziale che obiettivamente ricade sui caregiver medesimi in conseguenza della pandemia da COVID-19.
9/2790-bis-AR/350Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Paolin, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 334, dei disegno di legge all'esame dell'Aula prevede l'istituzione di un fondo «destinato alla copertura finanziario di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolto dal caregiver familiare, come definito dai comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
    lo stanziamento del Fondo in oggetto mantiene pressappoco la medesima dotazione del precedente Fondo in scadenza, lasciando immutate, nei fatti, le risorse previste a sostegno dei caregiver familiari;
    le poche risorse stanziate appaiono insufficienti a consentire un riconoscimento pieno ed effettivo della figura del caregiver familiare, sul piano previdenziale, lavorativo, sanitario, sociale ed economico, come prospettato dalle proposte di iniziativa parlamentare depositate in materia alla Camera e al Senato;
    fino ad oggi, peraltro, i caregiver familiari sono rimasti completamente esclusi dai provvedimenti varati per fronteggiare le ricadute economiche e sociali dell'emergenza da COVID-19. Il Governo non ha previsto bonus, indennità e neppure congedi specifici per i caregiver familiari nonostante i molteplici emendamenti e ordini del giorno presentati in questo senso dalle forze di opposizione,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di:
    prevedere consistenti incrementi a favore del Fondo citato in premessa, affinché il riconoscimento del fondamentale ruolo di assistenza e di cura dei caregiver familiari possa contare finalmente su una copertura finanziaria capiente e adeguata;
    adottare iniziative per tutelare efficacemente la posizione dei caregiver familiari nell'attuale contesto sociosanitario, riconoscendo in loro favore congedi speciali retribuiti e indennità di carattere economico, anche nell'ottica di valorizzare l'aumentato carico assistenziale che obiettivamente ricade sui caregiver medesimi in conseguenza della pandemia da COVID-19.
9/2790-bis-AR/350. (Testo modificato nel corso della seduta) Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Paolin, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge all'esame dell'Aula prevede misure in materia di «sanità», la cui finalità è chiaramente quella di supportare il Servizio sanitario nazionale e alleggerire la pressione su di esso gravante in conseguenza della pandemia da COVID-19;
    ad avviso dei firmatari del presente atto, il conseguimento degli obiettivi in questione sarebbe agevolato qualora si attivasse, finalmente, un processo di riconversione delle cosiddette case della salute;
    in alcune regioni italiane, in effetti, l'implementazione delle case della salute non si è rivelata in grado di fornire un adeguato livello di assistenza agli assistiti, evidenziando una scarsa capacità di presa in carico dei bisogni di salute e registrando peraltro dei costi molto elevati in rapporto alla qualità e alla quantità dei servizi offerti;
    la riconversione di queste strutture consentirebbe di incrementare notevolmente la capacità ricettiva dei servizi sanitari regionali, decongestionare i reparti attualmente in sofferenza ed ottimizzare, tra (’altro, l'allocazione delle risorse pubbliche che in alcuni casi sono state impegnate per requisire alberghi e altre strutture ricettive non idonee all'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza in favore dei pazienti COVID-19;
    l'opportunità di procedere in questo senso è stata già riconosciuta in Assemblea nell'ambito di due ordini del giorno in materia: il primo in sede di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 (ordine dei giorno n. 9/2463/300); il secondo in sede di conversione del decreto-legge n. 19 del 2020 (ordine del giorno n. 9/02447- A/029),

impegna il Governo

a dare attuazione all'impegno assunto con l'accoglimento degli ordini del giorno richiamati in premessa, istituendo un tavolo di confronto tecnico con gli enti competenti finalizzato ad incentivare, in base alle necessità e alle esigenze delle singole regioni, processi di riconversione delle «case della salute» in strutture idonee ad ospitare i pazienti COViD-19 o come centri COVID oppure per decongestionare i reparti ospedalieri di lungodegenza.
9/2790-bis-AR/351Gerardi, De Angelis, Durigon, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge all'esame dell'Aula prevede misure in materia di «sanità», la cui finalità è chiaramente quella di supportare il Servizio sanitario nazionale e alleggerire la pressione su di esso gravante in conseguenza della pandemia da COVID-19;
    ad avviso dei firmatari del presente atto, il conseguimento degli obiettivi in questione sarebbe agevolato qualora si attivasse, finalmente, un processo di riconversione delle cosiddette case della salute;
    in alcune regioni italiane, in effetti, l'implementazione delle case della salute non si è rivelata in grado di fornire un adeguato livello di assistenza agli assistiti, evidenziando una scarsa capacità di presa in carico dei bisogni di salute e registrando peraltro dei costi molto elevati in rapporto alla qualità e alla quantità dei servizi offerti;
    la riconversione di queste strutture consentirebbe di incrementare notevolmente la capacità ricettiva dei servizi sanitari regionali, decongestionare i reparti attualmente in sofferenza ed ottimizzare, tra (’altro, l'allocazione delle risorse pubbliche che in alcuni casi sono state impegnate per requisire alberghi e altre strutture ricettive non idonee all'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza in favore dei pazienti COVID-19;
    l'opportunità di procedere in questo senso è stata già riconosciuta in Assemblea nell'ambito di due ordini del giorno in materia: il primo in sede di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 (ordine dei giorno n. 9/2463/300); il secondo in sede di conversione del decreto-legge n. 19 del 2020 (ordine del giorno n. 9/02447- A/029),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'impegno assunto con l'accoglimento degli ordini del giorno richiamati in premessa, istituendo un tavolo di confronto tecnico con gli enti competenti finalizzato ad incentivare, in base alle necessità e alle esigenze delle singole regioni, processi di riconversione delle «case della salute» in strutture idonee ad ospitare i pazienti COViD-19 o come centri COVID oppure per decongestionare i reparti ospedalieri di lungodegenza.
9/2790-bis-AR/351. (Testo modificato nel corso della seduta) Gerardi, De Angelis, Durigon, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo del disegno di legge in esame, come modificato in sede referente dalla Commissione di merito, , riformula e rivede la destinazione delle risorse del fondo per l'editoria e l'informazione;
    che il nuovo assetto, comprendente anche un ampio ventaglio di provvedimenti connessi al tema, va a sostenere, ad esempio con un credito d'imposta per gli esercenti la vendita di giornali e riviste;
    che tale nuova impostazione potrebbe però penalizzare alcuni giornali e testate piccole o indipendenti andando, di fatto a limitare il diritto al pluralismo dell'informazione,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza, nell'ambito di un prossimo provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili, affinché il nuovo assetto non penalizzi alcuna testata giornalistica, considerando primario interesse la tutela della libertà di informazione e tenendo in conto che dietro ogni prodotto editoriale vi sono giornalisti e maestranze che meritano tutela e attenzione.
9/2790-bis-AR/352Anzaldi.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo del disegno di legge in esame, come modificato in sede referente dalla Commissione di merito, , riformula e rivede la destinazione delle risorse del fondo per l'editoria e l'informazione;
    che il nuovo assetto, comprendente anche un ampio ventaglio di provvedimenti connessi al tema, va a sostenere, ad esempio con un credito d'imposta per gli esercenti la vendita di giornali e riviste,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza, nell'ambito dei prossimi provvedimenti legislativi e nei limiti delle risorse disponibili, idonea a garantire un assetto di sistema dei sostegni all'editoria che non penalizzi alcuna testata giornalistica, considerando primario interesse la tutela della libertà di informazione e tenendo in conto che dietro ogni prodotto editoriale vi sono giornalisti e maestranze che meritano tutela e attenzione.
9/2790-bis-AR/352. (Testo modificato nel corso della seduta) Anzaldi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Osservatorio Nazionale dei Distretti Italiani individua ben 36 distretti nel settore abbigliamento-accessori moda. Si tratta di distretti che coinvolgono vari comuni e che sono specializzati in diverse produzioni. Si passa dalla pelle ai tessuti, dalle calzature allo sportswear, arrivando poi ai distretti orafi e degli occhiali;
    il settore del tessile è gravato dalla crisi economica provocata dall'epidemia da Covid che fa vedere in modo chiaro i primi temuti effetti nei distretti, effetti che potrebbero moltiplicarsi con il progredire di un periodo nero legato al mercato dell'export bloccato a causa dello stop dei consumi mondiali. Il che potrebbe tradursi, una volta terminata la cassa integrazione Covid, nella perdita di numerosi posti di lavoro;
    nel provvedimento in esame durante la fase di discussione in commissione è stato aggiunto l'articolo 26-bis, il quale reca misure a sostegno dell'industria del tessile;
    nel dettaglio, l'articolo attribuisce all'Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023, a tutela della filiera e le attività di ricerca e sviluppo del settore e viene demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione dei criteri di selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili e le modalità di verifica di controllo e rendicontazione delle spese sostenute;
    è necessario estendere tali contributi anche al distretto tessile di Prato, anch'esso profondamente in crisi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, già dai prossimi provvedimenti di sostegno e di rilancio economico, di intervenire a sostegno del distretto pratese come degli altri distretti del tessile.
9/2790-bis-AR/353Nardi, Dal Moro, Silli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede, al Titolo VII, disposizioni in materia di Sanità;
    nell'ambito del Titolo in esame sarebbe opportuno inserire una clausola interpretativa e di salvaguardia riferita alle disposizioni riguardanti gli interventi sanitari e socio-sanitari contenuti nella decretazione d'urgenza adottata per far fronte all'emergenza sanitaria ed, in particolare, nel decreto-legge n. 104 del 2020, nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con specifico riguardo ai vincoli di spesa in materia sanitaria, da correlarsi ai finanziamenti statali di carattere straordinario per fronteggiare l'emergenza in atto;
    per quanto riguarda le Province autonome di Trento e di Bolzano, infatti, l'imposizione di vincoli relativi alla spesa sanitaria, nonché di limiti incidenti sull'incremento della medesima, se dovessero riferirsi alle risorse ordinariamente stanziate per il servizio sanitario e socio-sanitario provinciale non sarebbero compatibili con i principi di autonomia finanziaria di spesa e con il principio costantemente affermato e riconosciuto anche dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui non sono legittimi vincoli di spesa per le autonomie speciali che provvedono integralmente in autonomia al finanziamento della rispettiva spesa sanitaria,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a chiarire che, per le Province autonome di Trento e Bolzano, i limiti alla spesa sanitaria previsti dal disegno di legge di bilancio e dalla legislazione statale emanata nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARSCOV-2, sono da riferire unicamente alle risorse aggiuntive stanziate per l'emergenza e non trovano applicazione alle risorse proprie delle province medesime, le quali provvedono autonomamente all'integrale finanziamento del servizio sanitario nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
9/2790-bis-AR/354Sutto, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede, al Titolo VII, disposizioni in materia di Sanità;
    nell'ambito del Titolo in esame sarebbe opportuno inserire una clausola interpretativa e di salvaguardia riferita alle disposizioni riguardanti gli interventi sanitari e socio-sanitari contenuti nella decretazione d'urgenza adottata per far fronte all'emergenza sanitaria ed, in particolare, nel decreto-legge n. 104 del 2020, nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con specifico riguardo ai vincoli di spesa in materia sanitaria, da correlarsi ai finanziamenti statali di carattere straordinario per fronteggiare l'emergenza in atto;
    per quanto riguarda le Province autonome di Trento e di Bolzano, infatti, l'imposizione di vincoli relativi alla spesa sanitaria, nonché di limiti incidenti sull'incremento della medesima, se dovessero riferirsi alle risorse ordinariamente stanziate per il servizio sanitario e socio-sanitario provinciale non sarebbero compatibili con i principi di autonomia finanziaria di spesa e con il principio costantemente affermato e riconosciuto anche dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui non sono legittimi vincoli di spesa per le autonomie speciali che provvedono integralmente in autonomia al finanziamento della rispettiva spesa sanitaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a chiarire che, per le Province autonome di Trento e Bolzano, i limiti alla spesa sanitaria previsti dal disegno di legge di bilancio e dalla legislazione statale emanata nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARSCOV-2, sono da riferire unicamente alle risorse aggiuntive stanziate per l'emergenza e non trovano applicazione alle risorse proprie delle province medesime, le quali provvedono autonomamente all'integrale finanziamento del servizio sanitario nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
9/2790-bis-AR/354. (Testo modificato nel corso della seduta) Sutto, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss.


   La Camera,
   premesso che:
    la crisi economica generata dalla pandemia in corso, ha avuto sul settore del commercio un impatto drammatico. La crisi già grave è ulteriormente peggiorata con il lockdown di dicembre 2020;
    in tale ambito il problema del mancato pagamento dei canoni di locazione non abitativi, derivante dal crollo dei volumi di affari è stato affrontato in forma non organica;
    si è intervenuti per tutte le imprese con riferimento ai canoni di locazione del periodo marzo giugno 2020, mediante la previsione di un credito di imposta pari al 60 per cento del canone pagato. Per il settore alberghiero tale credito d'imposta e stato prolungato sino al dicembre 2020, come pure per taluni settori commerciali operanti nelle zone rosse definite dai DPCM di novembre e dicembre 2020;
    solo limitatamente agli impianti sportivi l'articolo 216 del decreto rilancio ha previsto: «la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite», prevedendo peraltro la sospensione dell'operatività degli articoli del codice civile sulla responsabilità del debitore;
    le norme di contrasto alla crisi pandemica hanno sospeso gli sfratti, ma non hanno sospeso l'avvio di procedimenti per mancato pagamento dei fitti commerciali; con diverse sentenze, i tribunali hanno imposto la ricontrattazione dei fitti o hanno escluso che la riduzione dei volumi di affari fosse imputabile all'alea di impresa, quanto piuttosto alla eccezionale situazione in corso;
    appare necessario che l'Esecutivo e il legislativo intervengano a governare tale fenomeno, per evitare effetti non prevedibili sia sulle imprese sia sul gettito erariale;
    nel corso del 2020 sono stati approvati ordini del giorno e discussi emendamenti tendenti a individuare soluzioni diverse dal mero credito d'imposta,

impegna il Governo

in sede di adozione degli ulteriori provvedimenti di ristoro alle imprese, ad individuare una soluzione organica per il mancato pagamento dei canoni di locazione commerciale da parte delle imprese, tenendo conto delle proposte già presentate in sede parlamentare e valutando l'applicazione di un principio di condivisione degli oneri tra locatori, conduttori e Stato.
9/2790-bis-AR/355Della Frera, Squeri, Barelli.


   La Camera,
   premesso che:
    la crisi economica generata dalla pandemia in corso, ha avuto sul settore del commercio un impatto drammatico. La crisi già grave è ulteriormente peggiorata con il lockdown di dicembre 2020;
    in tale ambito il problema del mancato pagamento dei canoni di locazione non abitativi, derivante dal crollo dei volumi di affari è stato affrontato in forma non organica;
    si è intervenuti per tutte le imprese con riferimento ai canoni di locazione del periodo marzo giugno 2020, mediante la previsione di un credito di imposta pari al 60 per cento del canone pagato. Per il settore alberghiero tale credito d'imposta e stato prolungato sino al dicembre 2020, come pure per taluni settori commerciali operanti nelle zone rosse definite dai DPCM di novembre e dicembre 2020;
    solo limitatamente agli impianti sportivi l'articolo 216 del decreto rilancio ha previsto: «la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite», prevedendo peraltro la sospensione dell'operatività degli articoli del codice civile sulla responsabilità del debitore;
    le norme di contrasto alla crisi pandemica hanno sospeso gli sfratti, ma non hanno sospeso l'avvio di procedimenti per mancato pagamento dei fitti commerciali; con diverse sentenze, i tribunali hanno imposto la ricontrattazione dei fitti o hanno escluso che la riduzione dei volumi di affari fosse imputabile all'alea di impresa, quanto piuttosto alla eccezionale situazione in corso;
    appare necessario che l'Esecutivo e il legislativo intervengano a governare tale fenomeno, per evitare effetti non prevedibili sia sulle imprese sia sul gettito erariale;
    nel corso del 2020 sono stati approvati ordini del giorno e discussi emendamenti tendenti a individuare soluzioni diverse dal mero credito d'imposta,

impegna il Governo

in sede di adozione degli ulteriori provvedimenti di ristoro alle imprese, a valutare l'opportunità di individuare una soluzione organica per il mancato pagamento dei canoni di locazione commerciale da parte delle imprese, tenendo conto delle proposte già presentate in sede parlamentare e valutando l'applicazione di un principio di condivisione degli oneri tra locatori, conduttori e Stato.
9/2790-bis-AR/355. (Testo modificato nel corso della seduta) Della Frera, Squeri, Barelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 426, della legge n. 147 del 2013 ha previsto che il Prontuario della continuità ospedale-territorio HT sia aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia italiana del farmaco, che deve individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso la distribuzione per conto per il tramite delle farmacie aperte al pubblico;
    l'AIFA deve, contestualmente, assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione attraverso le farmacie aperte al pubblico;
    al fine di completare tale processo di decentramento nella dispensazione di medicinali che non hanno esigenza di essere gestiti in ambito ospedaliero, il presente ordine del giorno è finalizzato ad utilizzare lo strumento della distribuzione per conto anche per i farmaci innovativi – in particolare per i nuovi farmaci a base di anticorpi monoclonali destinati ai pazienti Covid-19, – che lo consentono, affidando all'AIFA il compito di individuare quelli che, per esclusive ragioni cliniche, devono essere esclusi;
    dal punto di vista della copertura finanziaria, si segnala che tale misura non comporterebbe un maggior onere per le finanze dello Stato, in quanto la distribuzione per conto attraverso le farmacie di tali medicinali consentirebbe di ridurre i costi sostenuti attualmente dalle strutture ospedaliere e questo, senza voler considerare, sebbene esistano, anche i costi diretti ed indiretti da un punto di vista sociale per i cittadini; pertanto, la spesa continuerebbe ad essere finanziata dalle somme stanziate per la spesa farmaceutica ospedaliera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire ai pazienti l'accesso ai nuovi farmaci basati sugli anticorpi monoclonali per la cura dei pazienti affetti da Covid-19, nel rispetto delle condizioni previste dalle convenzioni regionali in vigore, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla distribuzione di tali medicinali secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia italiana del farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero.
9/2790-bis-AR/356Mandelli, Saccani Jotti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 41-bis del provvedimento in esame prevede nuove modalità di utilizzazione della quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concesso ai Confidi;
    in particolare, i contributi concessi ai Confidi, non ancora impegnati al momento dell'entrata in vigore della legge di bilancio, e quelli concessi nell'anno 2020 e nei successivi, possono essere utilizzati anche per erogare credito fino a un importo massimo, per singola operazione, di 40.000 euro a favore di micro e piccole e medie imprese;
    nel contesto delle misure introdotte nel corso dell'anno per dare supporto alle micro-imprese, piccole e medie imprese (MPMI), tale positiva previsione rischia di non poter dispiegare in pieno i suoi effetti a causa della ridotta soglia massima di tale erogazione di credito,

impegna il Governo

a monitorare nel corso del 2021 gli effetti concreti della normativa richiamata in premessa in termini di concreto beneficio a favore delle micro-imprese, piccole e medie imprese (MPMI), così da valutare l'eventuale opportunità di innalzare la soglia oggi fissata di 40.000 euro.
9/2790-bis-AR/357Cortelazzo, Nevi.


   La Camera,
   premesso che:
    nel 2021 si celebrerà l'ottantesimo anno dalla stesura del Manifesto di Ventotene, uno dei testi simbolo alla base del processo di integrazione europea che si sarebbe sviluppato nei decenni successivi;
    tra gli estensori del Manifesto, Altiero Spinelli è considerato uno dei padri fondatori dell'Unione Europea e svolse un lavoro cruciale nel Parlamento europeo tra gli anni 70 e gli anni ’80, che portò al Trattato su un'Unione europea federale, adottato dal Parlamento nel 1984, di grande ispirazione per il consolidamento dei Trattati dell'Unione europea che si sarebbe realizzato nei vent'anni successivi;
    l'articolo 106 del provvedimento in esame autorizza per l'anno 2021 una spesa di 2 milioni di euro per la realizzazione di iniziative volte a consentire la partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa, prevedendo anche l'organizzazione di incontri, dibattiti e iniziative di comunicazione;
    è importante oggi promuovere azioni di informazione, sensibilizzazione e mobilitazione attorno a questo nuovo momento ri-fondativo dell'Unione europea, che sarà decisivo per il futuro dell'integrazione continentale e che richiederà il coinvolgimento di rappresentanti della società civile e di cittadine e cittadini, a partire dai giovani,

impegna il Governo

a promuovere – anche in raccordo con enti locali e movimenti ed organizzazioni come il Movimento europeo, il Movimento federalista e la Gioventù Federalista Europea e il Consiglio Nazionale dei Giovani – iniziative nelle scuole che contribuiscano alla diffusione e valorizzazione del Manifesto di Ventotene presso le giovani generazioni e a promuovere il contributo dato da studentesse e studenti e dalla società civile alla partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa, individuando le opportune risorse finanziarie.
9/2790-bis-AR/358Fusacchia, Quartapelle Procopio, Lattanzio, Muroni, Palazzotto, Schirò, Siragusa, Tabacci, Tuzi, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    nel 2021 si celebrerà l'ottantesimo anno dalla stesura del Manifesto di Ventotene, uno dei testi simbolo alla base del processo di integrazione europea che si sarebbe sviluppato nei decenni successivi;
    tra gli estensori del Manifesto, Altiero Spinelli è considerato uno dei padri fondatori dell'Unione Europea e svolse un lavoro cruciale nel Parlamento europeo tra gli anni 70 e gli anni ’80, che portò al Trattato su un'Unione europea federale, adottato dal Parlamento nel 1984, di grande ispirazione per il consolidamento dei Trattati dell'Unione europea che si sarebbe realizzato nei vent'anni successivi;
    l'articolo 106 del provvedimento in esame autorizza per l'anno 2021 una spesa di 2 milioni di euro per la realizzazione di iniziative volte a consentire la partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa, prevedendo anche l'organizzazione di incontri, dibattiti e iniziative di comunicazione;
    è importante oggi promuovere azioni di informazione, sensibilizzazione e mobilitazione attorno a questo nuovo momento ri-fondativo dell'Unione europea, che sarà decisivo per il futuro dell'integrazione continentale e che richiederà il coinvolgimento di rappresentanti della società civile e di cittadine e cittadini, a partire dai giovani,

impegna il Governo

a promuovere – anche in raccordo con enti locali, con organizzazioni e movimenti federalisti europei, e con il Consiglio Nazionale dei Giovani – iniziative nelle scuole che contribuiscano alla diffusione e valorizzazione del Manifesto di Ventotene presso le giovani generazioni e a promuovere il contributo dato da studentesse e studenti alla partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa, individuando le opportune risorse finanziarie.
9/2790-bis-AR/358. (Testo modificato nel corso della seduta) Fusacchia, Quartapelle Procopio, Lattanzio, Muroni, Palazzotto, Schirò, Siragusa, Tabacci, Tuzi, Ungaro.


NOTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2021 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2021-2023 (A.C. 2790-bis/I)

A.C. 2790-bis/I – Nota di variazioni

  La presente Nota aggiorna i valori contabili dell'articolo 17 «(ex articolo 226 – Totale generale della spesa)» del disegno di legge di bilancio e comporta modifiche ai quadri generali riassuntivi per il triennio 2021-2023 in termini di competenza e di cassa, allo stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) e a tutti gli stati di previsione della spesa dei Ministeri (Tabelle da 2 a 15) e, conseguentemente, ai relativi allegati tecnici per capitoli.

  Per le suddette modifiche si veda lo stampato A.C. 2790-bis/I.