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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 20 gennaio 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 gennaio 2021.

  Ascani, Ascari, Azzolina, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Cancelleri, Carfagna, Casa, Cassinelli, Castelli, Cirielli, Colletti, Comaroli, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Micheli, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Magi, Marattin, Mauri, Melilli, Molinari, Morani, Morassut, Nardi, Orrico, Paita, Pallini, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sarli, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tateo, Tofalo, Traversi, Varchi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Ascani, Ascari, Azzolina, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Cancelleri, Carfagna, Casa, Cassinelli, Castelli, Cirielli, Colletti, Comaroli, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Magi, Marattin, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Nardi, Orrico, Paita, Pallini, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sarli, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tateo, Tofalo, Traversi, Valbusa, Varchi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 18 gennaio 2021 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
   VIETINA e VERSACE: «Introduzione dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e altre disposizioni concernenti l'istituzione di una classe di concorso e il conferimento dei posti di sostegno della scuola secondaria» (2863).

  In data 19 gennaio 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   DEIDDA: «Istituzione di una zona franca produttiva nel territorio delle isole minori e dei piccoli comuni montani» (2864);
   PATELLI ed altri: «Disposizioni per la celebrazione del pensiero e dell'opera di Guglielmo Marconi nel periodo compreso tra l'anno 2022, ottantacinquesimo anniversario della morte, e l'anno 2024, centocinquantesimo anniversario della nascita» (2865);
   GARIGLIO: «Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante l'ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo» (2866);
   BERTI e GAGNARLI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave “Moby Prince”» (2867).

  Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 2054, d'iniziativa dei deputati PERANTONI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Istituzione in Sassari della corte di appello, della corte di assise di appello e della procura generale della Repubblica presso la corte di appello».

Ritiro di sottoscrizioni a proposte di legge.

  Il deputato Penna ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
   COLLETTI: «Modifiche al codice di procedura civile, concernenti la disciplina del giudizio civile di appello e la determinazione del valore della causa, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di contributo unificato» (2466).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   II Commissione (Giustizia):
  PERANTONI ed altri: «Istituzione in Sassari della corte di appello, della corte di assise di appello e della procura generale della Repubblica presso la corte di appello» (2054) Parere delle Commissioni I, V e XI;
  GALIZIA: «Disposizioni per la protezione degli interpreti e dei traduttori che svolgono le funzioni di perito o di consulente tecnico nei procedimenti per reati di criminalità organizzata nazionale o internazionale» (2693) Parere delle Commissioni I e V;
  MARTINCIGLIO ed altri: «Modifiche all'articolo 474 del codice di procedura civile in materia di effettività della tutela nei sistemi di tipo decisorio per la risoluzione stragiudiziale delle controversie» (2764) Parere delle Commissioni I e VI;
  COLLETTI: «Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di specializzazione e di accesso alla professione forense, nonché delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di difesa tecnica affidata a professionisti diversi dagli avvocati» (2846) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, X, XI e XIV.
   VI Commissione (Finanze):
  RUGGIERO e BUSINAROLO: «Istituzione di un conto delle imposte erariali per l'utilizzazione e la cessione dei crediti del contribuente, nonché disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi in materia tributaria» (2038) Parere delle Commissioni I, II, V e X.
   VIII Commissione (Ambiente):
  ACUNZO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e sul loro impatto sulla salute delle popolazioni e sull'ambiente» (2758) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.
   IX Commissione (Trasporti):
  GEMMATO: «Modifiche agli articoli 7 e 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di riserva di spazi di sosta in prossimità delle farmacie» (2191) Parere delle Commissioni I, II, V e XII.
   XI Commissione (Lavoro):
  GRIBAUDO: «Disposizioni in materia di tutela assicurativa e agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori dello spettacolo» (2658) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  SERRACCHIANI e VISCOMI: «Agevolazioni tributarie e contributive in favore delle imprese per la promozione del lavoro agile» (2817) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di una sentenza della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, in data 18 gennaio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla II Commissione (Giustizia), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  sentenza n. 5 del 2 dicembre 2020-18 gennaio 2021 (Doc. VII, n. 589),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Veneto 16 luglio 2019, n. 25 (Norme per introdurre l'istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell'ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative);
    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 3, 4, 5 e 6, 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Veneto n. 25 del 2019;
    dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Veneto n. 25 del 2019, promosse, per contrasto «con la legge n. 689/1981 che detta la disciplina generale in tema di sanzioni amministrative», dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Veneto n. 25 del 2019, promosse, in riferimento complessivamente agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti, con lettera in data 28 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio 2021, corredato dalla nota integrativa, approvato in data 23 dicembre 2020, nonché il bilancio pluriennale relativo al triennio 2021-2023.

  Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 13 gennaio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 22 del 2020 del 30 novembre-31 dicembre 2020, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto concernente la gestione del fondo di garanzia per le piccole e le medie imprese (anni 2012-2019).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 13 gennaio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 23/2020 del 30 novembre-31 dicembre 2020, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto concernente l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 18 gennaio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 2/2021 del 29 dicembre 2020-12 gennaio 2021, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 12 gennaio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le ordinanze 8 gennaio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, rispettivamente, per le regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.

  Queste ordinanze sono depositate presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 12 gennaio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 28 dicembre 2020 – 3 gennaio 2021, nonché i verbali dell'8 gennaio 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 e del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

  Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 13 gennaio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico della Cassa di previdenza delle Forze armate, riferita all'anno 2019, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 13 gennaio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, riferita all'anno 2019, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 13 gennaio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Unione italiana tiro a segno, riferita all'anno 2019, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 gennaio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in materia di partecipazione del Servizio nazionale di protezione civile agli interventi di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile, la comunicazione del capo del Dipartimento della protezione civile concernente l'intervento del Servizio nazionale di protezione civile a seguito dell'ulteriore richiesta di assistenza internazionale a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Repubblica di Croazia il giorno 29 dicembre 2020.

  Questa comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».

  Questo decreto è depositato presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 18 e 19 gennaio 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio – Primo programma di valutazione pluriennale (2015-2019) (COM(2020) 779 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda l'inserimento di segnalazioni da parte di Europol (COM(2020) 791 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 20 gennaio 2021;
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Prima relazione sui progressi compiuti nella strategia dell'Unione europea per l'Unione della sicurezza (COM(2020) 797 final), corredata dagli allegati Stato di attuazione della legislazione sulla sicurezza (COM(2020) 797 final – Annex 1) e Tabella di marcia per l'attuazione (COM(2020) 797 final – Annex 2), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (COM(2020) 823 final), corredata dai relativi allegati (COM(2020) 823 final – Annexes 1 to 3) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2020) 344 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 20 gennaio 2021;
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Terza relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'Unione europea per la gestione dei rischi doganali (COM(2021) 9 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Comunicazione della Commissione sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa» (C(2021) 171 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda l'alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti della Comunità a causa della pandemia di COVID-19 (COM(2020) 818 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 13 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 20 gennaio 2021.

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 gennaio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, la richiesta di parere parlamentare sul nuovo testo dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi del citato articolo 4 (241), che sostituisce integralmente il testo già assegnato in data 7 gennaio 2021 (atto del Governo n. 236), il quale si intende pertanto ritirato.

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 9 febbraio 2021. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 gennaio 2021.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 172, RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE I RISCHI SANITARI CONNESSI ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 (A.C. 2835-A)

A.C. 2835-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 2835-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1-bis.2, 1-bis.4, 1-quater.1, 1-quater.2, 1-quater.3, 1-quater. 4, 1-quater.5, 1-quater.6, 1-quater.7, 2.8, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.100, 2.101 e sugli articoli aggiuntivi 1.03, 2.017, 2.018, 2.026, 2.032, 2.035, 2.036, 2.037, 2.038, 2.039, 2.040, 2.041, 2.042, 2.043, 2.044, 2.045, 2.046, 2.047, 2.048, 2.049, 2.050, 2.051, 2.052, 2.053, 2.055, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

A.C. 2835-A – Ulteriore parere della V Commissione

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.100, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.102 e sugli articoli aggiuntivi 2.024, 2.025, 2.056, 2.058, 2.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 non comprese nel fascicolo n. 1.

A.C. 2835-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 158 del 2020.
  3. Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del 2021.
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
  3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Articolo 2.
(Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia « Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1o dicembre 2020.
  2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
  3. L'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  4. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.
  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 3.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1

  CODICE ATECO (56 – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE)
  561011 – Ristorazione con somministrazione
  561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
  561030 – Gelaterie e pasticcerie
  561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
  561042 – Ristorazione ambulante
  561050 – Ristorazione su treni e navi
  562100 – Catering per eventi, banqueting
  562910 – Mense
  562920 – Catering continuativo su base contrattuale
  563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina

A.C. 2835-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:
   al comma 1:
    al primo periodo, le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei» sono sostituite dalle seguenti: « Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1o gennaio 2021 è vietato, altresì, ogni spostamento tra comuni, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Nei»;
    al secondo periodo, le parole: «potestà genitoriale» sono sostituite dalle seguenti: «responsabilità genitoriale»;
    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un'altra regione o provincia autonoma»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, possono altresì prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge»;
   al comma 3, le parole: «e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,» sono sostituite dalle seguenti: «  , di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e di quelle degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1,»;
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole: “di durata non superiore a trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “di durata non superiore a cinquanta giorni”».

  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 1-bis. – (Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19) – 1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un'altra regione o provincia autonoma.
  2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, nell'intero territorio nazionale, ad eccezione delle regioni alle quali si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  3. Fino al 15 gennaio 2021, nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020, è altresì consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, lo spostamento di cui al presente comma è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  4. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo restano ferme, per quanto non previsto dal presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

  Art. 1-ter. – (Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale) – 1. Dopo il comma 16-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, è aggiunto il seguente:
  “16-quater. Il Ministro della salute, con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica alle regioni che, ai sensi del comma 16-bis, si collocano in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, le misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili nell'intero territorio nazionale”.
  2. In sede di prima applicazione del comma 1 e fino al 15 gennaio 2021, il Ministro della salute, con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, applica a una o più regioni nel cui territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:
   a) le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 2 e il livello di rischio è almeno moderato;
   b) le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 3 e il livello di rischio è almeno moderato.

  Art. 1-quater. – (Progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza) – 1. Dal giorno 11 gennaio 2021 al giorno 16 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Nelle regioni nelle quali si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020, nonché in tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attività didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca delle medesime istituzioni scolastiche.
  2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma 1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020. Per lo stesso periodo resta fermo altresì, per ogni istituzione scolastica, comprese quelle di cui al citato comma 1, quanto previsto dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 in ordine alla possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.
  Art. 1-quinquies. – (Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali) – 1. Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistenziali, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti COVID-19 del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero della volontà che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.
  2. In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili per almeno quarantotto ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistenziale (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi, nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato di incapacità naturale dell'interessato. In mancanza sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio sulla struttura stessa o da un suo delegato.
  3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sentiti, quando già noti, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente o, in mancanza, il parente più prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.
  4. Il consenso di cui al comma 3 del presente articolo, reso in conformità alla volontà dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, o, in mancanza, in conformità a quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3, è immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non può essere espresso in difformità dalla volontà dell'interessato, espressa ai sensi dei citati articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in mancanza, da quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3. In caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato ovvero il direttore sanitario dell'ASL o un suo delegato può chiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 219 del 2017, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.
  5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicato immediatamente, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.
  6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5, il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5, ovvero ne rifiuta la convalida.
  7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al medesimo comma 6 è comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.
  8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.
  9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.
  10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario dell'ASL o di un suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.
  Art. 1-sexies. – (Clausola di invarianza finanziaria) – 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1-bis a 1-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 2:
   al comma 1, primo periodo, le parole: «dell'epidemia “Covid-19”» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19»;
   al comma 7, primo periodo, le parole: «e di 190 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e a 190 milioni di euro per l'anno 2021,» e le parole da: « di cui all'articolo 8» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis. – (Credito d'imposta per canoni di locazione) – 1. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019”».

  Nel titolo, la parola: «virus» è soppressa.

Proposte emendative

ART. 1.
(Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo)

  Al comma 2-bis, sopprimere le parole: , anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario,.
1.51. Tiramani, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le predette sanzioni non trovano applicazione in occasione di manifestazioni pacifiche di dissenso. Le eventuali sanzioni già comminate sono nulle.
1.100. Belotti, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, alla lettera a), dopo le parole: «o da altre specifiche ragioni.» sono aggiunte le seguenti: «Gli spostamenti motivati dall'esigenza di fare visita o prestare assistenza alle persone in condizione di bisogno, fragilità, non autosufficienti ovvero con disabilità o problemi di salute, nel rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria, rientrano nelle situazioni di necessità e non sono soggetti a limitazioni.».
1.52. Locatelli, Tiramani, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto.

  Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, alla lettera a), dopo le parole: «o da altre specifiche ragioni.» sono aggiunte le seguenti: «Le limitazioni al diritto di libera circolazione delle persone, adottate al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, non si applicano ai genitori separati o divorziati per gli spostamenti volti a raggiungere i figli minorenni presso altro genitore o comunque presso una casa famiglia o altro affidatario, oppure per condurli presso di sé, i quali restano consentiti in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o di divorzio ovvero da diverso accordo sottoscritto da entrambi i genitori o altro esercente la responsabilità genitoriale.».
1.53. Locatelli, Tiramani, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Apertura dei luoghi di cultura)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle aree del territorio nazionale che non sono ricomprese nello scenario di massima gravità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, è autorizzata l'apertura al pubblico delle mostre, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando la rigida osservanza di tutte le misure di sicurezza sanitaria e contingentamento per fronteggiare l'epidemia da COVID-19, già poste in essere in tali luoghi.
1.01. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese culturali)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese dello spettacolo:
   a) è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico, delle sale da spettacolo fino alle ore 21,30;
   b) è garantito lo svolgimento all'aperto, nei limiti consentiti dalle linee guida stilate dal Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico, di concerti e spettacoli fino alle ore 21,30;
   c) è garantito lo svolgimento di attività sportiva, inclusa l'attività della danza, nei limiti consentiti dalle linee guida del Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico.
1.04. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese della ristorazione)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese della ristorazione, è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico, fino alle ore 21,30.
1.02. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure per il contrasto del contagio nelle città)

  1. Ai fini della tutela della salute pubblica, del contrasto al contagio da COVID-19, della salvaguardia della vita umana e del decoro urbano, la Protezione civile e la Croce Rossa Italiana, negli spazi messi a disposizione dagli enti locali e territoriali, allestiscono centri per l'assistenza sanitaria per i soggetti senza fissa dimora e ne assicurano il ricovero a fini di assistenza umanitaria obbligatoria e per la tutela della salute pubblica nelle città e nei centri storici.
1.03. Mollicone, Zucconi, Gemmato, Caiata, Rampelli.

ART. 1-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19)

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: dai relativi confini aggiungere le seguenti: anche tra regioni limitrofe.
1-bis.1. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È in fine consentita, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 l'attività di palestre « one to one» con personal trainer.
1-bis.6. Gava, Andreuzza, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Fino al 15 gennaio 2021 è consentito in ogni caso lo spostamento verso i comuni limitrofi tra regioni per una distanza non superiore ai 30 chilometri dal confine della regione di provenienza, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
1-bis.5. Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. È in ogni caso consentito lo spostamento tra comuni montani di una stessa valle e tra comuni montani nella stessa regione e tra regioni limitrofe, fatte salve le altre restrizioni di cui al presente articolo.
1-bis.3. Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di garantire la piena attuazione del piano vaccinazioni COVID-19, al personale infermieristico e agli assistenti sanitari dipendenti degli Enti del Servizio sanitario nazionale che aderiscono al medesimo Piano, di cui all'articolo 1, commi 457-467 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché per l'effettuazione della generalità delle prestazioni connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, è riconosciuta la tariffa oraria di 50 euro prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A copertura dei relativi oneri, si provvede a valere sulle risorse previste dal medesimo articolo 29 del decreto-legge n. 104 del 2020.
1-bis.4. Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla, Barelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis.Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale infermieristico dipendente delle strutture ed enti del Servizio sanitario nazionale, è autorizzato allo svolgimento delle attività di tracciamento del Sars-Cov-2 nonché di supporto alla corretta somministrazione dei vaccini COVID, anche effettuati nelle farmacie o altri luoghi previsti dalla normativa vigente.
1-bis.2. Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla, Barelli.
(Inammissibile)

ART. 1-ter.
(Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale)

  Sopprimerlo
1-ter.1. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: Il Ministro della salute con propria ordinanza aggiungere le seguenti:, previo parere delle regioni interessate,
1-ter.2. Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le consultazioni elettorali di cui al primo periodo indette per il mese di febbraio 2021 sono rinviate e si svolgono nel periodo compreso tra il 1o e il 31 marzo 2021.»
1-ter.100. Occhiuto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera m), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono aggiunte, in fine, le parole: «. È in ogni caso consentita l'attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, impianti e centri sportivi, anche di carattere riabilitativo e terapeutico, svolta in forma individuale con istruttore, nel rispetto della distanza interpersonale, con contingentamento degli ingressi a orario, nel rispetto di protocolli di sicurezza sanitaria e di igienizzazione delle attrezzature e degli ambienti.».
1-ter.101. Gava, Fogliani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera m), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono aggiunte, in fine, le parole: «. È in ogni caso consentita l'attività di studi di pilates e altre discipline analoghe svolta in forma individuale con istruttore, nel rispetto della distanza interpersonale, con contingentamento degli ingressi a orario, nel rispetto di protocolli di sicurezza sanitaria e di igienizzazione delle attrezzature e degli ambienti.».
1-ter.102. Fogliani, Gava.

ART. 1-quater.
(Progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza)

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1-quater. – 1. Dal giorno 18 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale è garantita l'attività didattica in presenza per il 100 per cento della popolazione studentesca, nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da COVID-19, attivando le convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.

  2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Ministero dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione.
1-quater.1. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 31 gennaio 2021, sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza all'ingresso (« termoscanner») e sistemi di ventilazione meccanica controllata. Il Ministro dell'istruzione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana con proprio decreto linee-guida inerenti l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma per i sistemi di rilevazione della temperatura si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per i sistemi di ventilazione meccanica si provvede con le risorse del programma Next Generation EU.
1-quater.2. Sasso, Andreuzza, Panizzut, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, fino a cessate esigenze, le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di test salivari agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale. Il Ministro dell'istruzione d'intesa con il Ministro della salute, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana con proprio provvedimento, linee-guida inerenti l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse del programma Next Generation EU.
1-quater.3. Sasso, Andreuzza, Panizzut, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, nonché l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza.

  2-ter. Ai fini di cui al comma 2-bis, è, in ogni caso, vietata l'istituzione di classi differenziali anche in forma sperimentale.
1-quater.4. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per il personale docente ed ATA, temporaneamente inidoneo alle proprie mansioni per la condizione di fragilità correlata alla situazione epidemiologia da COVID-19, come da accertamento rilasciato dai competenti organi medico legali, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie non è computabile nel periodo di malattia, fino al termine dello stato di emergenza.
1-quater.5. Bucalo, Frassinetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi dei casi positivi al COVID-19, all'interno delle istituzioni scolastiche pubbliche e private è disposto un canale diretto e dedicato di interscambio con le ASL preposte, al fine di garantire un rapido isolamento dei casi di positività.
1-quater.6. Bucalo, Frassinetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di potenziare il monitoraggio e il tempestivo intervento di casi sospetti con possibili sintomi da COVID-19, si autorizza la spesa e si introduce l'obbligo presso ciascuno plesso di ogni istituzione scolastica di un dispositivo « Termoscanner» posto all'ingresso degli stessi per la rilevazione in automatica della temperatura di alunni e personale scolastico.
1-quater.7. Frassinetti, Bucalo.

ART. 1-quinquies.
(Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali)

  Al comma 1, dopo le parole: strutture sanitarie assistenziali aggiungere le seguenti: e residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità.
1-quinquies.1. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: quarantotto con la seguente: ventiquattro.
1-quinquies.2. Tiramani, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: direttore sanitario o, in difetto, con le seguenti: medico di medicina generale o, in difetto, il direttore sanitario o.
1-quinquies.3. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al medesimo comma 6 è comunicato con le seguenti: Il decreto di cui al comma 6 è comunicato immediatamente.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al presente comma con le seguenti: di cui al comma 6;
   al comma 9, sostituire le parole: di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista con le seguenti: di cui al comma 6 senza che sia stato comunicato il decreto ivi previsto.
1-quinquies.4. Tiramani, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto.

  Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.1.

  1. Al fine di contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2 e di rendere quanto più possibile celere l'avvio della distribuzione capillare del vaccino alla collettività, i medici, gli odontoiatri, i farmacisti, i biologi e gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, anche privati, non convenzionati e liberi professionisti, sono inseriti tra le categorie prioritarie ai fini dell'accesso alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, unitamente ai relativi assistenti e personale di studio.
1-quinquies.01. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro con le seguenti: 7 miliardi di euro per l'anno 2020 e di 4 miliardi di euro.

  Conseguentemente, al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti:
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, per una quota pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Per la parte rimanente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2.24. Mollicone, Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata.

  Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro con le seguenti: 900 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché di coloro che hanno registrato una riduzione del fatturato pari o superiore al 30 per cento nel periodo dalla dichiarazione dello stato di emergenza al 31 dicembre 2020.
   al comma 7, sostituire le parole: 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro con le seguenti: 900 milioni di euro per l'anno 2020 e a 300 milioni di euro.
2.23. Bellucci, Rotelli, Zucconi, Gemmato, Caiata.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro con le seguenti: 900 milioni di euro per l'anno 2020 e di 220 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro con le seguenti: 900 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro.
2.14. Tiramani, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro con le seguenti: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo periodo:
   sostituire le parole: riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto con le seguenti: appartenenti alla filiera della ristorazione;
   sopprimere l'allegato n. 1;
   al comma 7, sostituire le parole: 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 con le seguenti: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per l'importo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e per il restante importo di 345 milioni di euro per l'anno 2020 e di 210 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2.17. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro con le seguenti: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: Per i soggetti con ricavi non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'ammontare del contributo si calcola amplificando una percentuale del 70 per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
   al comma 7, sostituire le parole: 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 con le seguenti: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per l'importo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e per il restante importo di 345 milioni di euro per l'anno 2020 e di 210 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi, un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2.19. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro d con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo;
   al comma 7, sostituire le parole: 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2020 e a 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per l'importo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e per il restante importo di 145 milioni di euro per l'anno 2020 e di 110 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi, un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2.15. Tiramani, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 2;
   b) al comma 7, sostituire le parole: 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2020 e a 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per l'importo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e per il restante importo di 145 milioni di euro per l'anno 2020 e di 110 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2.16. Tiramani, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 190 milioni di euro, con le seguenti: 490 milioni di euro;

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, medesimo periodo, allegato 1, aggiungere, in fine, le parole:
    931110 – Gestione di stadi;
    931120 – Gestione di piscine;
    931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti;
    931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca;
    931200 – Attività di club sportivi;
    931300 – Gestione di palestre;
    931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;
    931999 – Altre attività sportive nca;
   al comma 2, dopo le parole: legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere le seguenti: o dei ristori di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
   al comma 3, aggiungere, in fine le parole: o, in assenza di questo, al ristoro di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ridotto della metà;
   al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 490 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2.11. Barelli, Squeri, Torromino, Baldini, Polidori, Della Frera, Porchietto, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 190 milioni di euro, con le seguenti: 490 milioni di euro;

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, medesimo periodo, allegato 1, aggiungere, in fine, le parole:
    493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano;
    552030 – Rifugi di montagna;
    855100 – Corsi sportivi e ricreativi;
    931992 – Attività delle guide alpine;
   al comma 2, dopo le parole: legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere le seguenti: o dei ristori di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.;
   al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: o, in assenza di questo, al ristoro di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ridotto della metà;
   al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 390 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2.12. Porchietto, Barelli, Squeri, Torromino, Baldini, Polidori, Della Frera, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 302 milioni.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, medesimo periodo, allegato 1, aggiungere, in fine, le parole:
    551000 – Alberghi;
    552010 – Villaggi turistici;
    552020 – Ostelli della gioventù;
    552030 – Rifugi di montagna;
    552040 – Colonie marine e montane;
    552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
    552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
    553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
    559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;
    960420 – Stabilimenti termali;
   al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 302 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e quanto a 112 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.;
   alla rubrica, dopo le parole: dei servizi aggiungere le seguenti: ricettivi, termali e.
2.26. Gelmini, Della Frera, Barelli, Baldini, Squeri, Caon, Torromino, Polidori, Porchietto, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 290 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo periodo, allegato 1, aggiungere, in fine, le parole:
  47.71.12 Commercio al dettaglio di Confezioni per Bambini; Confezioni per bambini e neonati;

  14.13.20 Sartoria e confezione su misura di altro abbigliamento esterno;
   al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 290 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2.27. Torromino, Barelli, Squeri, Polidori, Della Frera, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 290 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo periodo, allegato 1, aggiungere, in fine, le parole:
    58.13.00 Edizione di quotidiani;
    58.14.00 Edizione di riviste di periodici;
   al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 290 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2.28. Torromino, Barelli, Squeri, Polidori, Della Frera, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 290 milioni.

  Conseguentemente:
   al comma 3, aggiungere, in fine, il periodo: Il contributo è pari al doppio per gli operatori economici dei comuni totalmente montani classificati dall'Istat ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991;
   al comma 7, sostituire le parole: 190 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 290 milioni per l'anno 2021 si provvede quanto a 100 milioni per il 2021 a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 455 milioni per l'anno 2020 e a 190 milioni per l'anno 2021.
2.22. Costa.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 240 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo periodo, allegato 1, aggiungere le parole:
    74.20.20 Attività degli studi fotografici per lo sviluppo e stampa conto terzi;
   al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 240 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2.29. Torromino, Barelli, Squeri, Polidori, Della Frera, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: prevalente.
2.18. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, primo periodo, allegato 1, aggiungere, in fine, le parole:
   551000 – Alberghi;
   552010 – Villaggi turistici;
   552020 – Ostelli della gioventù;
   552030 – Rifugi di montagna;
   552040 – Colonie marine e montane;
   552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
   552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
   553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
   559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;
   960420 – Stabilimenti termali;.

  Conseguentemente:
   al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché, quanto a 112 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   alla rubrica, dopo le parole: dei servizi aggiungere le seguenti: ricettivi, termali e.
2.8. Zucconi.

  Al comma 1, primo periodo, allegato 1, aggiungere, in fine, le parole:
   551000 – Alberghi;
   552010 – Villaggi turistici;
   552020 – Ostelli della gioventù;
   552030 – Rifugi di montagna;
   552040 – Colonie marine e montane;
   552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
   552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
   553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
   559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;
   960420 – Stabilimenti termali.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: dei servizi aggiungere le seguenti: ricettivi, termali e.
2.4. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, primo periodo, allegato 1, aggiungere, in fine, le parole:
   93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili.

  Conseguentemente:
   al comma 2:
    sopprimere la parola: esclusivamente;
    sostituire le parole da: ed è corrisposto fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché a quelli che non ne hanno già beneficiato, avendo conseguito, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, superiori a 5 milioni di euro. Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo e, per i soggetti che non hanno già beneficiato del summenzionato contributo, su quello che verrà indicato nell'istanza da presentare all'Agenzia delle entrate per la richiesta del contributo di cui al presente articolo.;
   al comma 3:
    sostituire le parole: al contributo con le seguenti: al centocinquanta per cento del contributo;
    aggiungere, in fine, le parole:, o a quello di cui il soggetto richiedente avrebbe beneficiato se fosse stato incluso fra quelli ai quali spettava;
    alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e di discoteche e sale da ballo.
2.5. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, primo periodo, allegato 1, aggiungere, in fine, le parole:
   93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili.

  Conseguentemente:
   al comma 2:
    sopprimere la parola: esclusivamente;
    sostituire le parole da: ed è corrisposto fino alla fine del comma con le seguenti: nonché a quelli che non ne hanno già beneficiato, avendo conseguito, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, superiori a 5 milioni di euro. Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo e, per i soggetti che non hanno già beneficiato del summenzionato contributo, su quello che verrà indicato nell'istanza da presentare all'Agenzia delle entrate per la richiesta del contributo di cui al presente articolo;
   al comma 3 aggiungere, in fine, le parole:, o a quello di cui il soggetto richiedente avrebbe beneficiato se fosse stato incluso fra quelli ai quali spettava;
   alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di discoteche e sale da ballo.
2.6. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, primo periodo, allegato 1, aggiungere, in fine, le parole:
   93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di discoteche e sale da ballo.
2.7. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, primo periodo, allegato 1, aggiungere, in fine, le parole:
   14.13.2 – Sartoria e confezione su misura di abbigliamento.
2.100. Albano.

  Al comma 1, primo periodo, allegato 1, aggiungere, in fine, le parole:
   85.59.30 – Scuole e corsi di lingua.
2.101. Albano, Frassinetti, Bucalo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le medesime ragioni di cui al comma 1, è altresì riconosciuto ai microbirrifici, vale a dire alle imprese del settore di produzione della birra che producono meno di 200.000 ettolitri l'anno, un contributo a fondo perduto nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e 150 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente, nel limite massimo di produzione suindicato, quella di cui al codice ATECO 11.05.00. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1o dicembre 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dal comma 371, articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.
2.25. Deidda, Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata, Ciaburro.

  Al comma 2, sostituire le parole da: ai soggetti fino a: il predetto ristoro, ed con le seguenti a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di dicembre 2020 sia inferiore all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di dicembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19. Il contributo.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 con le seguenti: determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di dicembre 2019 come segue:
   a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
   b) quarantacinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
   c) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.10. Rachele Silvestri, De Toma.

  Al comma 3, sostituire le parole: pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 con le seguenti: determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 come segue:
   a) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
   b) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
   c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.9. Rachele Silvestri, De Toma.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività con sede in uno dei comuni definiti montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, l'ammontare del contributo è pari al doppio del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2.20. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di 550 milioni di euro per l'anno 2021, a favore delle imprese, delle associazioni e degli enti del settore sportivo.

  7-ter. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per la definizione e l'erogazione del contributo di cui al comma 7-bis.
  7-quater. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.102. Fogliani, Gava.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, per le attività danneggiate dalle misure restrittive nei mesi di novembre e dicembre 2020)

  1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta secondo le modalità ivi individuate, ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico per i mesi di novembre e dicembre 2020, a condizione che gli stessi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. La misura non si applica alle attività che già usufruiscono di analogo credito d'imposta.
  2. Al comma 6 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo le parole: «utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa» sono aggiunte le seguenti: «e nel successivo».
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Il programma di cui al comma 288 e successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è contestualmente sospeso per l'anno 2021, salvo i rimborsi spettanti, da eseguire nel limite delle risorse residue.
2.036. Squeri, Spena, Barelli, Polidori, Baldini, Torromino, Porchietto, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1

  1. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: «con durata fino a 72 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con durata fino a 180 mesi».
*2.035. Gelmini, Della Frera, Barelli, Squeri, Baldini, Torromino, Polidori, Porchietto, Caon, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1

  1. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: «con durata fino a 72 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con durata fino a 180 mesi».
*2.055. Zucconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: «con durata fino a 72 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con durata fino a 180 mesi».
*2.058. De Toma, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulla rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

  1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» sono sostituite con le seguenti: «operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria» e, conseguentemente, al terzo periodo, le parole: «45 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «345 milioni di euro»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (Ifac)»;
   c) al comma 3 la parola: «esclusivamente» è soppressa e dopo le parole: «legge di conversione del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
   d) al comma 6 sono sostituite le parole: «pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro, si provvede con le risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1133, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
**2.024. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1
(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

  1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» sono sostituite con le seguenti: «operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria» e, conseguentemente, al terzo periodo, le parole: «45 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «345 milioni di euro»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC)»;
   c) al comma 3 la parola: «esclusivamente» è soppressa e dopo le parole: «legge di conversione del presente decreto» sono aggiunte le seguenti parole: «Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
   d) al comma 6 le parole: «pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite con le seguenti: «pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**2.038. Squeri, Barelli, Perego Di Cremnago, Polidori, Baldini, Torromino, Della Frera, Porchietto, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga entrata in vigore della «Lotteria degli scontrini»)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9 le parole: «1o febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1o giugno 2021»;
   b) il comma 10 è sostituito dal seguente: «All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: “A decorrere dal 1o gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1o giugno 2021” e al terzo periodo, le parole: “Nel caso in cui” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1o luglio 2021, nel caso in cui”».
*2.025. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1
(Proroga entrata in vigore della «Lotteria degli scontrini»)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9 le parole: «1o febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1o giugno 2021»;
   b) il comma 10 è sostituito dal seguente: «All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: “A decorrere dal 1o gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1o giugno 2021” e al terzo periodo, le parole: “Nel caso in cui” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1o luglio 2021, nel caso in cui”».
*2.039. Squeri, Barelli, Polidori, Baldini, Torromino, Della Frera, Porchietto, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1
(Interventi urgenti a favore della regione Calabria colpita dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2020)

  1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per concedere, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della regione Calabria, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2.032. Torromino, Barelli, Cannizzaro, Maria Tripodi, Occhiuto, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1
(Contributo a fondo perduto per le attività danneggiate dalle restrizioni sanitarie nel mese di dicembre 2020)

  1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico per il mese di dicembre 2020, a condizione che gli stessi abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il quaranta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. La misura non si applica alle attività di cui all'articolo 2, nonché a quelle che hanno ricevuto ristori ai sensi dei decreti-legge n. 137, 149, 154 e 157 del 2020.
  2. L'ammontare del contributo è calcolato secondo le modalità previste dai commi 5 e 6 del decreto-legge n. 34 del 2020. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Il programma di cui al comma 288 e successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è contestualmente sospeso per l'anno 2021, salvo i rimborsi spettanti da eseguire nel limite delle risorse residue.
2.037. Squeri, Spena, Barelli, Polidori, Baldini, Torromino, Porchietto, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1
(Contributo a fondo perduto per le attività economiche colpite dalle misure restrittive nel periodo delle festività natalizie)

  1. Al fine di sostenere gli operatori di tutti i settori economici, situati nelle aree montane, interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati 1, 2 e 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre, n. 176. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1o dicembre 2020.
  2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
  3. L'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  4. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.
  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2.046. Ciaburro, Caretta, Zucconi, Bellucci, Gemmato, Caiata.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1
(Contributo a fondo perduto per le attività economiche di montagna)

  1. Al fine di sostenere gli operatori di tutti i settori economici, situati nelle aree montane, interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 700 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, svolgono attività economiche e commerciali nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni definiti montani ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1o dicembre 2020.
  2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti, di cui al precedente comma, aventi sede legale o operativa nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni definiti montani ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 991 del 1952.
  3. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano subito una riduzione del proprio fatturato nell'anno 2020 almeno pari al 50 per cento del fatturato dell'anno 2019, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale del richiedente.
  4. Per le attività nate prima del 1o gennaio 2020, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano esercitato regolarmente la propria attività economica anche nel mese di novembre 2019.
  5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale del 40 per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nei mesi da novembre 2020 a gennaio 2021 con l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nei mesi da novembre 2019 a gennaio 2020.
  6. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00 ed inferiore ad euro 2.500,00.
  7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti, e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2.043. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Zucconi, Bellucci, Gemmato, Caiata.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1
(Contributo a fondo perduto da destinare agli ambulanti)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore del commercio ambulante a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 1-bis a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ALLEGATO 1-bis

(articolo 2.1)

  47.81.01

   Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli

  200 per cento

  47.81.02

   Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici

  200 per cento

  47.81.03

   Commercio al dettaglio ambulante di carne

  200 per cento

  47.81.09

   Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca

  200 per cento

  47.82.01

   Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento

  200 per cento

  47.82.02

   Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie

  200 per cento

  47.89.01

   Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

  200 per cento

  47.89.02

   Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura;
   attrezzature per il giardinaggio

  200 per cento

  47.89.03

   Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso

  200 per cento

  47.89.04

   Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria

  200 per cento

  47.89.05

   Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico

  200 per cento

  47.89.09

   Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca

  200 per cento

2.0100. Legnaioli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1
(Contributo una tantum da destinare alle attività di commercio su aree pubbliche)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», è riconosciuto un contributo una tantum nel limite massimo di 175 milioni di euro per l'anno 2020 a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva, possano produrre una autocertificazione che attesti, per il mese di dicembre 2020, un calo di fatturato pari o superiore al 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019 e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO 47.81, 47.82 e 47.89 riportati nella tabella di cui all'allegato 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
  2. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1o dicembre 2020.
  3. L'ammontare del contributo è pari a 1.000 euro.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 175 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede rivalere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
2.040. Prisco, Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1
(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Testo unico sulle imposte sui redditi)

  1. L'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituto dal seguente:
  «1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60. La sottrazione delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 è alternativa, per il medesimo periodo di imposta, al computo in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta successivi, di cui al comma 3.
   2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, salvo che il contribuente abbia già effettuato, in sede di dichiarazione dei redditi, il computo in diminuzione cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
2.041. Prisco, Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata, Ciaburro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1
(Modificazioni alla legge 5 giugno 2020, n. 40 – Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali)

  1. All'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il punto 2), è inserito il seguente:
    «3) gli investimenti sostenuti nell'anno di riferimento e documentabili.».

  2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera d), è inserita la seguente:
   « d-bis) la durata della garanzia di cui al comma 1 è estesa ad anni 10 per le imprese che abbiano sede legale od operativa, nei Comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.».
2.042. Prisco, Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1
(Contributo a fondo perduto per gli impianti di risalita)

  1. Al fine di sostenere i costi fissi di gestione degli impianti di risalita, sia pubblici che privati, chiusi a seguito delle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite al codice ATECO 49.39.01. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1o dicembre 2020.
  2. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale del 70 per cento alla media del fatturato nei periodi d'imposta 2017, 2018 e 2019.
  3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2.044. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Zucconi, Bellucci, Gemmato, Caiata.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1
(Contributo a fondo perduto per i maestri di sci)

  1. Al fine di sostenere la perdita di fatturato e scongiurare il fallimento e l'indigenza economica degli istruttori di sci a seguito delle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente quella di istruttore di sci come riferito al codice ATECO 85.51.00. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1o dicembre 2020.
  2. L'ammontare del contributo è equivalente al 20 per cento del fatturato realizzato nel mese di dicembre 2019. In ogni caso l'importo minimo del contributo è di euro 2.000,00.
  3. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 10.000,00.
  4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2.045. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Zucconi, Bellucci, Gemmato, Caiata.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1
(Contributo a fondo perduto da destinare ai rifugi alpini)

  1. Al fine di sostenere i rifugi e i bivacchi gestiti, interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'anno 2021 a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al codice ATECO 55.20.30. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1o dicembre 2020.
  2. Il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale secondo le modalità di cui all'articolo 25, commi da 8 a 11, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  3. L'ammontare del contributo è pari ai ricavi o compensi dei mesi di novembre e dicembre 2019.
  4. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 10.000.
  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi 7, 12, 13 e 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
2.017. Costa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1
(Contributo a fondo perduto da destinare ai rifugi alpini)

  1. Al fine di sostenere i rifugi e i bivacchi gestiti, interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al codice ATECO 55.20.30. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1o dicembre 2020.
  2. Il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sui conto corrente bancario o postale secondo le modalità di cui all'articolo 25, commi da 8 a 11, dei decreto-legge n. 34 del 2020.
  3. L'ammontare del contributo è pari a 3.000 euro per ciascun rifugio o bivacco gestito.
  4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi 7, 12, 13 e 14 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
2.018. Costa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1
(Misure per il sostegno di bar e ristoranti all'interno di cinema, teatri e comprensori sciistici)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio di soggetti che esercitano l'attività di bar e ristoranti all'interno di cinema, teatri e comprensori sciistici.
  2. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui al comma 1 e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.
  3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.026. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1
(Contributo a fondo perduto da destinare alle imprese nel settore sportivo)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2020 e 500 milioni per l'anno 2021, alle imprese del settore sportivo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche, le società dell'impiantistica sportivo.
  2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per le politiche giovanili e per lo sport, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.
  3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 31 dicembre 2020 e il medesimo periodo dell'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti, pari a 500 milioni per l'anno 2020 e 500 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2.047. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1

  1. Nelle more di una riforma organica del welfare che garantisca una stabile ed effettiva integrazione tra le attività sanitarie e quelle sociali sul territorio, le strutture assistenziali residenziali per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e) della legge 11 marzo 1988, n. 67, devono essere integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliera, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità.
2.048. Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata, Ciaburro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1
(Contributo a favore delle strutture residenziali per anziani e disabili)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, anche attraverso la logistica degli interventi territoriali, è riconosciuto un contributo in favore delle strutture residenziali per anziani e disabili, comunque denominate, anche non convenzionate per l'allestimento e gestione di stanze destinate al ricovero di pazienti positivi o con sospetto di positività.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.
2.049. Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1

  1. È in ogni caso garantita l'assistenza domiciliare e/o a distanza per malati cronici, immunodepressi, anziani e persone con disabilità, sempre nel rispetto delle direttive sanitarie, garantendo, altresì, la dotazione di presidi di protezione individuale per operatori ed utenti. Tali servizi devono essere svolti individuando in via prioritaria come destinatari degli interventi le persone che versano in condizioni precarie di salute e le famiglie a maggior rischio di fragilità sociale.
2.051. Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV-2 e della malattia COVID-19, anche attraverso la logistica degli interventi territoriali e domiciliari, è riconosciuto un contributo in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e dei Dipartimenti di Salute mentale per l'assunzione di psicologi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.
2.052. Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1

  1. All'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «75 milioni di euro».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2.050. Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1
(Contributo a fondo perduto da destinare all'attività d'impresa culturale)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 800 milioni per l'anno 2020 e 800 milioni per l'anno 2021, alle imprese culturali, dello spettacolo dal vivo, dello spettacolo viaggiante, del settore museale, delle mostre, delle gallerie d'arte, della danza.
  2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, sentiti gli operatori del settore e le associazioni professionali, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.
  3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 31 dicembre 2020 e il medesimo periodo dell'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti, pari a 800 milioni per l'anno 2020 e 800 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2.053. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1

  1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2 è riconosciuto altresì ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 2. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1o dicembre 2020.

  Conseguentemente, dopo l'allegato 1, aggiungere il seguente:

   Allegato 2
   CODICE ATECO (55 – ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI)
   55.10.00 – Alberghi;
   55.20.10 – Villaggi turistici;
   55.20.20 – Ostelli della gioventù;
   55.20.30 – Rifugi di montagna;
   55.20.40 – Colonie marine e montane;
   55.20.51 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
   55.20.52 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
   55.30.00 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
   55.90.10 – Gestione di vagoni letto;
   55.90.20 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero.
2.056. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1
(Misure per garantire la continuità degli esami pratici di guida durante l'emergenza sanitaria)

  1. Su tutto il territorio nazionale è sempre consentita l'effettuazione dell'esame di idoneità pratica alla guida, di cui all'articolo 121 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, purché sul veicolo impiegato per l'effettuazione dell'esame sia installata una paratia divisoria fra l'abitacolo e i sedili posteriori del veicolo. Resta fermo, per tutti i soggetti presenti sul veicolo durante l'esame, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale.
2.0101. Belotti.

A.C. 2835-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    in base all'ultima rilevazione condotta nel 2011 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le persone senza dimora che, nei mesi di novembre-dicembre 2011, hanno utilizzato almeno un servizio di mensa o accoglienza notturna nei 158 comuni italiani in cui è stata condotta l'indagine sono stimate in 47.648. A queste vanno aggiunte le persone senza dimora che non si rivolgono ai servizi sopra specificati o che non vivono nelle città oggetto di indagine;
    la condizione di emarginazione adulta è stata aggravata dagli effetti della pandemia, sia per la scarsità di risorse dedicate agli organismi di volontariato sia per le conseguenze economiche della crisi sanitaria;
    le città italiane sono in un allarmante stato di degrado e insicurezza, aggravato dall'emergenza sanitaria in corso;
    quasi tutti i senza fissa dimora abusano di alcol, birra e vino, sin dal mattino. Alcuni di loro già nel pomeriggio sono ubriachi, diventano molesti e, a volte, minacciosi. Pressoché tutti sono privi di mascherina di protezione dal Covid-19 e, spesso, si assembrano in gruppi numerosi, con il rischio di aumentare i rischi di contagio;
    ad esempio, è utile ricordare la situazione di Piazza Vittorio Emanuele II a Roma dove i portici sono occupati, sia di giorno che di notte, da numerose persone, a volte organizzate in gruppi, in bivacco. La gran parte di essi appare di nazionalità non italiana e priva di fissa dimora;
    gli abitanti delle città, sfiancati da questa situazione di degrado ed invivibilità, sono costretti a richiedere più volte al giorno l'intervento delle Forze dell'Ordine;
    le persone senza dimora hanno i medesimi diritti, doveri e potestà di ogni altro cittadino; l'ordinamento italiano non prevede diritti o interessi legittimi o doveri specifici per chi si trovi in condizioni di homelessness;
    una situazione ingestibile, che lede i diritti dei cittadini alla sicurezza e quello dei senza fissa dimora ad avere una vita dignitosa,

impegna il Governo

ai fini della tutela della salute pubblica, del contrasto al contagio da Covid-19, della salvaguardia della vita umana e del decoro urbano, a valutare l'opportunità di adottare iniziative al fine di garantire l'allestimento da parte della Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana, negli spazi messi a disposizione dagli enti locali e territoriali, di centri per l'assistenza sanitaria per i soggetti senza fissa dimora e l'assicurazione del ricovero a fini di assistenza umanitaria obbligatoria.
9/2835-A/1Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    da quasi un anno l'Italia è stata colpita dall'epidemia da Covid-19 dovuta al nuovo coronavirus Sars-CoV-2 che ha provocato un'emergenza non solo sanitaria ma anche economica e sociale a cui si è risposto con una serie di interventi volti a contenere gli effetti epidemiologici in attesa di un vaccino che potesse debellare tale virus;
    il 2 dicembre 2020 il Ministro della Salute ha illustrato al Parlamento le linee guida del Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, elaborato dal Ministero della Salute, dal Commissario Straordinario per l'Emergenza, dall'Istituto Superiore di Sanità, da Agenas e Aifa, i cui punti salienti sono:
     1. vaccinazione gratuita e garantita a tutti;
     2. oltre 215 milioni di dosi disponibili in base agli accordi stipulati, e dopo autorizzazione dell'EMA e dell'AIFA (stima aggiornata al 30 dicembre 2020);
     3. 27 dicembre 2020, inizio vaccinazione in Italia ed Europa (Vaccine Day);
     4. identificazione delle categorie da vaccinare con priorità nella fase iniziale a limitata disponibilità dei vaccini: operatori sanitari e sociosanitari, residenti e personale delle Rsa per anziani;
     5. logistica, approvvigionamento, stoccaggio e trasporto, di competenza del Commissario straordinario;
     6. governance del piano di vaccinazione, assicurata dal coordinamento costante tra il Ministero della salute, la struttura del Commissario straordinario e le Regioni e Province Autonome;
     7. sistema informativo per gestire in modo efficace, integrato, sicuro e trasparente la campagna di vaccinazione;
     8. farmacosorveglianza e sorveglianza immunologica per assicurare il massimo livello di sicurezza nel corso di tutta la campagna di vaccinazione e la risposta immunitaria al vaccino;
    per quanto riguarda l'Italia le linee guida aggiornate al 12 dicembre prevedono che i vaccini presi in considerazione siano sei: Astra Zeneca (40,38 milioni di dosi); Pfizer/BNT (26,92 milioni di dosi); Johnson&Johnson (53,84 milioni di dosi); Sanofi/GSK (40,38 milioni di dosi); CureVac (30,285 milioni di dosi); Moderna (10,768 milioni di dosi) per un totale di 202,573 milioni di dosi nell'arco del 2021 e che le tempistiche e le cifre sopra riportate, pari al 13,46 per cento delle dosi acquisite a livello europeo, potrebbero essere soggette a variazioni in funzione dei processi di autorizzazione e assegnazione delle dosi;
    nella fase iniziale la disponibilità dei vaccini contro il Covid-19 non potrà che essere limitata e tenendo conto delle raccomandazioni internazionali ed europee, sono state definite le seguenti categorie da vaccinare in via prioritaria: – Operatori sanitari e sociosanitari; – Residenti e personale dei presidi residenziali per anziani; – Persone di età avanzata (oltre gli 80 anni) per una stima della platea pari a circa 6,4 milioni di persone a cui potrebbero aggiungersi le persone dai 60 ai 79 anni e la popolazione con almeno una comorbidità cronica per un totale di circa 7,4 milioni di persone;
    ad oggi, l'Aifa, in seguito al via libera dell'EMA, ha autorizzato l'immissione in commercio di due vaccini contro il Covid-19, quello sviluppato da BioNTech e Pfizer in data 22 dicembre e quello sviluppato da Moderna in data 7 gennaio;
    inoltre, in data 12 gennaio l'EMA ha ricevuto la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) subordinata a condizioni per il vaccino anti-COVID-19 sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford. La valutazione del vaccino, conosciuto come COVID-19 Vaccine AstraZeneca, si dovrebbe svolgere secondo una tempistica più breve. Il parere sull'AIC potrebbe essere formulato il 29 gennaio;
    infine la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ai commi 457-467 prevede che il Ministro della Salute adotti con proprio decreto di natura non regolamentare il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 volto a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale,

impegna il Governo

alla luce dei fatti sopraesposti e in particolare in vista della possibile imminente autorizzazione al via libera dell'EMA al vaccino anti-COVID-19 sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford di cui l'Italia ha opzionato 40,38 milioni di dosi di cui 16,155 nel primo trimestre 2021 a valutare la possibilità di inserire tra le categorie prioritarie da vaccinare il personale docente, ATA ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi garantendo così anche una ripresa delle attività scolastiche in presenza sicura e continua.
9/2835-A/2Carnevali, Piccoli Nardelli, Lepri, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Campana.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone misure e risorse economiche a sostegno del settore della ristorazione che ha registrato e sta registrando perdite gravissime in termini di fatturato e di livelli occupazionali complessivi;
    il Terzo Settore si è dimostrato uno dei più attivi nelle azioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, cercando di rispondere ai bisogni dei più deboli e delle persone in difficoltà. Il Terzo Settore è anche uno dei più colpiti sul piano economico dalla crisi in quanto molti dei servizi erogati, in particolare quelli alla persona, hanno subito arresti e rimodulazioni radicali, comportando perdita di introiti ed aumento dei costi;
    in questo contesto va rimarcato come l'epidemia da Covid stia mettendo a dura prova il mondo dei circoli ricreativi e del volontariato riconducibili al Terzo Settore; ad oggi la sospensione delle attività dei centri sociali, culturali e ricreativi, imposta dalle norme restrittive vigenti, non è stata infatti stata compensata da finanziamenti adeguati da parte dello Stato. Le risorse che provengono da tali attività, spesso collaterali, sono comunque necessarie per non dire indispensabili per garantire la continuità complessiva delle stesse associazioni e quindi dei servizi erogati ai cittadini;
    i circoli di promozione sociale rappresentano inoltre un presidio riconosciuto (come sancito dal Decreto Legislativo numero 117 del 2017) di coesione sociale all'interno delle comunità, un presidio che rischia di non sopravvivere alla crisi proprio a causa della mancanza di autofinanziamento dovuta alla prolungata chiusura e non adeguatamente ristorata dalle risorse ad oggi stanziate;
    ad oggi le attività di ristorazione e somministrazione di cibo e bevande sono permesse in determinati orari ed in determinate modalità (che possono differire in base alla classificazione cromatica delle Regioni in cui insistono). Da tale normativa sono però esclusi i centri sociali, culturali e ricreativi che non possono esercitare l'attività accessoria e complementare di somministrazione di alimenti e bevande, neanche se condotta nel rispetto delle modalità e dei protocolli di sicurezza vigenti e stabiliti dalla normativa per le attività economiche aventi il medesimo od analogo oggetto;
    dai bar alle attività sportive, dai circoli ricreativi ai «doposcuola» e ai «dopolavoro» sono circa 150 mila gli enti non commerciali del terzo settore interessati da tali restrizioni;
    in relazione a questo esposto appare ragionevole promuovere una iniziativa normativa specifica che consenta alle associazioni no profit e del Terzo Settore il permesso di svolgere le attività economiche complementari a quelle istituzionali, anche in costanza di sospensione delle stesse, per il solo periodo emergenziale e alle medesime condizioni normative richieste per attività analoghe, anche in relazione alle cosiddette «fasce cromatiche» di classificazione territoriale del rischio, nel rispetto rigoroso dei protocolli di sicurezza vigenti. Oggi più che mai, come già ampiamente rimarcato, l'esercizio di tali attività si configura quale essenziale fattore di concorso all'autofinanziamento non solo dei costi di struttura degli enti ma, altresì, dei servizi sociali, di assistenza e di cura alle fragilità prestati, in questo difficile momento, alle comunità di cui essi sono espressione,

impegna il Governo

a prevedere nel prossimo provvedimento utile e in relazione a quanto espresso in premessa una norma che consenta alle associazioni no profit e del Terzo Settore la possibilità di svolgere le attività economiche complementari a quelle istituzionali, ivi inclusa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata a beneficio dei soci, alle medesime condizioni normative richieste per attività analoghe, anche in relazione alle cosiddette «fasce cromatiche» di classificazione territoriale del rischio, nel pieno e rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti.
9/2835-A/3Cenni, Miceli, Bonomo, Berlinghieri, Serracchiani, Bruno Bossio, De Maria, Piccoli Nardelli, Incerti, Pezzopane, Carnevali, Frailis, Boldrini, Ciampi.


   La Camera,
   premesso che:
    da quasi un anno l'Italia è stata colpita dall'epidemia da Covid-19 dovuta al nuovo coronavirus Sars-CoV-2 che ha provocato un'emergenza non solo sanitaria ma anche economica e sociale a cui si è risposto con una serie di interventi volti a contenere gli effetti epidemiologici in attesa di un vaccino che potesse debellare tale virus;
    il 2 dicembre 2020 il Ministro della Salute ha illustrato al Parlamento le linee guida del Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, elaborato dal Ministero della Salute, dal Commissario Straordinario per l'Emergenza, dall'istituto Superiore di Sanità, da Agenas e Aifa i cui punti salienti sono:
     1. vaccinazione gratuita e garantita a tutti;
     2. oltre 215 milioni di dosi disponibili in base agli accordi stipulati, e dopo autorizzazione dell'EMA e dell'AIFA (stima aggiornata al 30 dicembre 2020);
     3. 27 dicembre 2020, inizio vaccinazione in Italia ed Europa (Vaccine Day);
     4. identificazione delle categorie da vaccinare con priorità nella fase iniziale a limitata disponibilità dei vaccini: operatori sanitari e sociosanitari, residenti e personale delle Rsa per anziani;
     5. logistica, approvvigionamento, stoccaggio e trasporto, di competenza del Commissario straordinario;
     6. governance del piano di vaccinazione, assicurata dal coordinamento costante tra il ministero della Salute, la struttura del Commissario straordinario e le Regioni e Province Autonome;
     7. sistema informativo per gestire in modo efficace, integrato, sicuro e trasparente la campagna di vaccinazione;
     8. farmacosorveglianza e sorveglianza immunologica per assicurare il massimo livello di sicurezza nel corso di tutta la campagna di vaccinazione e la risposta immunitaria al vaccino;
    per quanto riguarda l'Italia le linee guida aggiornate al 12 dicembre prevedono che i vaccini presi in considerazione siano sei: Astra Zeneca (40,38 milioni di dosi); Pfizer/BNT (26,92 milioni di dosi); Johnson&Johnson (53,84 milioni di dosi); Sanofi/GSK (40,38 milioni di dosi); CureVac (30,285 milioni dosi); Moderna (10,768 milioni di dosi) per un totale di 202, 573 milioni di dosi nell'arco del 2021 e che le tempistiche e le cifre sopra riportate, pari al 13,46 per cento delle dosi acquisite a livello europeo, potrebbero essere soggette a variazioni in funzione dei processi di autorizzazione e assegnazione delle dosi;
    nella fase iniziale la disponibilità dei vaccini contro il Covid-19 non potrà che essere limitata e tenendo conto delle raccomandazioni internazionali ed europee, sono state definite le seguenti categorie da vaccinare in via prioritaria: – Operatori sanitari e sociosanitari; – Residenti e personale dei presidi residenziali per anziani; – Persone di età; avanzata (oltre gli 80 anni) per una stima della platea pari a circa 6,4 milioni di persone a cui potrebbero aggiungersi le persone dai 60 ai 79 anni e la popolazione con almeno una comorbidità cronica per un totale di circa 7,4 milioni di persone;
    ad oggi, l'Aifa, inseguito al via libera dell'EMA, ha autorizzato l'immissione in commercio di due vaccini contro il Covid-19, quello sviluppato da BioNTech e Pfizer in data 22 dicembre e quello sviluppato da Moderna in data 7 gennaio;
    inoltre, in data 12 gennaio l'EMA ha ricevuto la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) subordinata a condizioni per il vaccino anti-COVID-19 sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford. La valutazione del vaccino, conosciuto come COVID-19 Vaccine AstraZeneca, si dovrebbe svolgere secondo una tempistica più breve. Il parere sull'AIC potrebbe essere formulato il 29 gennaio;
    infine la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ai commi 457-467 prevede che il Ministro della Salute adotti con proprio decreto di natura non regolamentare il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 volto a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale,

impegna il Governo

alla luce dei fatti sopraesposti e in particolare in vista della possibile imminente autorizzazione al via libera dell'EMA al vaccino anti-COVID-19 sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford di cui l'Italia ha opzionato 40,38 milioni di dosi di cui 16,155 nel primo trimestre 2021, a valutare la possibilità di inserire tra le categorie prioritarie da vaccinare le persone disabili, non autosufficienti, immunodepresse, affette da malattie rare nonché le persone che convivono con loro e che svolgono funzioni di assistenza continuativa (caregivers), specialmente nel caso in cui la persona disabile, immunodepressa o affetta da malattia rara, non possa ricevere il vaccino a causa dell'età o della patologia.
9/2835-A/4Rizzo Nervo, Carnevali, Lepri, Siani, Pini, Schirò, Campana.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia si trova ad affrontare una delle più impegnative emergenze sanitarie degli ultimi decenni e tutte le misure prese hanno come comune denominatore l'obiettivo di arginare il contagio del Covid-19 e la sua diffusione;
    in particolare, per quanto riguarda i circoli di promozione sociale, la loro funzione di presidio e di coesione sociale all'interno delle comunità coerentemente con quanto già disciplinato dal decreto legislativo n. 117 del 2017, rischia di essere vanificata in ragione della sospensione delle loro attività prevista dai diversi provvedimenti governativi (da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020) adottati in questi mesi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, sospensione che sta determinando una crisi severa delle capacità di autofinanziamento di questi enti, oltre che della loro tenuta economica e finanziaria;
    sebbene siano stati previsti interventi di sostegno economico (vedi decreto-legge n. 149 del 2020), questi non sono sufficienti e la loro portata modesta e il loro carattere del tutto estemporaneo rivelano la necessità di sostenere in maniera più efficace e fattiva lo sforzo di questi centri nel continuare a rimanere presidio attivo di volontariato presso le comunità in cui insistono,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire agli enti in premessa – pur nella sospensione delle attività principali di più stretta connotazione istituzionale – di continuare a svolgere attività strumentali e complementari, in quanto il loro esercizio si sostanzia quale fattore essenziale e concorrente nell'autofinanziamento non solo dei costi di struttura degli enti ma anche dei servizi sociali, di assistenza e di cura alle fragilità prestati, in questo difficile momento, alle comunità di cui essi sono espressione.
9/2835-A/5Lepri, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Campana.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone misure e risorse economiche a sostegno di alcuni settori economici che hanno registrato e stanno registrando perdite gravissime in termini di fatturato e di livelli occupazionali complessivi;
    con i decreti convertiti in legge dal Parlamento dal 2020 ad oggi sono state stanziate risorse economiche a sostegno di diversificati comparti in grave crisi a causa delle restrizioni necessarie per contrastare la pandemia;
    alcuni determinati settori non sono stati però ancora adeguatamente supportati; lo scorso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, che ha disposto la chiusura di discoteche e locali da ballo in tutta Italia, ha infatti penalizzato alcune attività d'impresa che avevano organizzato prima dell'estate edizioni di eventi (con durata temporanea ma spesso già riproposti con successo negli anni precedenti) con la presenza di spazi ricreativi, musica dal vivo, sale da ballo e locali assimilati e che avrebbero dovuto terminare con la stagione estiva;
    in moltissimi casi l'improvvisa, seppur motivata, interruzione degli spazi musicali ricreativi disposta dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha creato ingenti perdite in termini di fatturati preventivati;
    tale tipologia di attività, individuata tecnicamente come «soggetti esercenti di attività d'impresa di organizzazione convegni ed eventi fieristici in proprio», per la caratteristica stagionale degli eventi, è stata fino ad oggi fortemente penalizzata e non adeguatamente ristorata;
    i contributi statali erogati fino ad oggi sono stati parametrati su mensilità di fatturato che per tale tipologia di eventi non sono utilizzabili: da qui la necessità di un intervento perequativo che risolva queste evidenti difformità,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire nel prossimo provvedimento utile l'erogazione di contributi a fondo perduto ai soggetti esercenti di attività d'impresa di organizzazione convegni ed eventi fieristici in proprio che nei mesi estivi dell'anno 2020 abbiano organizzato eventi culturali, ludici e ricreativi con presenza di musica dal vivo, sale da ballo e locali assimilati la cui programmazione, e conseguentemente presenze e fatturato previsto, siano stati fortemente limitati dalle norme introdotte dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
9/2835-A/6Gavino Manca.


   La Camera,
   premesso che:
    con le ultime misure emergenziali dovute alla pandemia da COVID-19, compreso il provvedimento in esame, il Governo ha stabilito la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, permettendone l'utilizzo solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ovvero dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni;
    l'economia legata al turismo invernale ha un peso economico stimato tra i 10 e i 12 miliardi di euro tra diretto, indotto e filiera, e dà lavoro a circa 120 mila persone tra lavoratori degli impianti a fune, personale cassa skipass e amministrazione, addetti alla pista (gattisti), maestri di sci, skimen, noleggiatori di attrezzatura (sci, snowboard, ciaspole), guide alpine, guide di media montagna, organizzazioni gare e manifestazioni di vario genere;
    nei territori alpini e appenninici italiani operano un totale di circa 400 aziende, gli impianti di risalita sono 2.200, le piste di sci sono 3683, per un'estensione di 6.700 chilometri; per lo sci di fondo invece si parla di 239 anelli per una lunghezza di 1926 chilometri;
    secondo alcune stime, le perdite per il settore, già pesanti con lo stop relativo all'avvio di stagione, potrebbero arrivare a circa 8,5 miliardi di euro di fatturato, pari al 70 per cento del totale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, sia in caso di prolungamento della chiusura dei comprensori sciistici, sia nel caso di una riapertura con forti limitazioni di presenze sugli impianti e sulle piste da sci, ristori certi, immediati e proporzionati al minor fatturato della stagione, agli impianti di risalita e a tutte le attività correlate direttamente ed indirettamente coinvolte (come rifugi, alberghi, maestri di sci, servizi, eccetera).
9/2835-A/7Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Rizzo Nervo, Lepri, Pini, Siani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame introduce la concessione di un contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione per i soggetti che hanno già ricevuto quello previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto-legge «Rilancio»), e che la somma da corrispondere sia pari alla somma già corrisposta in precedenza, il cui valore era stato determinato sulla base del calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019;
    con il decreto Ristori si è in parte recuperato l'errore, prevedendo che il ristoro spetti anche in assenza dei requisiti di fatturato indicati in precedenza per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1o gennaio 2019; tuttavia l'ammontare del contributo è pari agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, totalmente inadeguati per molte attività;
    altri settori sono stati esclusi dai ristori o comunque compensati in modo insufficiente; solo per citarne alcuni, la categoria delle oltre cinquecento imprese specializzate e dei circa centoventimila addetti del comparto degli allestimenti fieristici, congressistici, concertistici, delle mostre e degli eventi in genere, oltre ai fieristi delle varie macro-aree merceologiche; il settore legato al wedding e al mondo delle cerimonie, compresi i fotografi e i fioristi, a fronte della cancellazione di circa il 90 per cento delle cerimonie; il settore dei microbirrifici e dei grossisti del food&beverage; i gestori di piscine, palestre e altri impianti sportivi; le agenzie di viaggio con contratti di associazione in partecipazione, ovvero giovani imprenditori che hanno contratti di associazione in partecipazione (affiliati di marchi nazionali) esclusi da ogni sostegno regionale e nazionale a causa dei codici ATECO;
    vi sono poi le centinaia di migliaia di possessori di immobili diversi dalla prima casa che, a fronte del blocco degli sfratti, non ricevono alcun ristoro e hanno invece dovuto pagare l'IMU a fronte di un mancato incasso di un affitto da parte di un inquilino che non può più permetterselo o a fronte della mancanza di locazioni di tipo turistico,

impegna il Governo

ad intervenire con adeguate risorse sulle categorie escluse dai ristori o compensate in modo insufficiente citate in premessa.
9/2835-A/8Angiola, Costa, Frate, Magi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 3-bis, del provvedimento in esame innalza da trenta a cinquanta giorni il termine massimo di durata dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, possono essere adottati per introdurre misure limitative delle libertà personali nell'ambito del contrasto dell'epidemia da COVID-19 in corso;
    si tratta di una disposizione originariamente contenuta nel decreto-legge n. 158 del 2020 ora confluito nel provvedimento in esame;
    il parere del Comitato per la legislazione reso nella seduta del 9 dicembre 2020 sul disegno di legge C. 2812 di conversione del decreto-legge n. 158 del 2020, richiama, al riguardo, il principio di temporaneità e proporzionalità che le misure di contrasto dell'epidemia devono avere; il parere raccomanda altresì di avviare «una riflessione sull'opportunità di fornire al Governo, ad esempio con un ordine del giorno da discutere in Assemblea in occasione dell'esame del provvedimento, un indirizzo chiaro e preventivo, in vista di ulteriori eventuali decisioni in materia, su quale termine massimo di durata delle misure di contrasto dell'epidemia adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possa essere ritenuto compatibile» con tali principi;
    in via generale occorre infatti ricordare che nel nostro ordinamento costituzionale le misure volte ad affrontare situazioni di emergenza devono rispettare i principi di necessità, proporzionalità, bilanciamento tra i diversi valori costituzionali meritevoli di tutela, giustiziabilità – con il rispetto del principio della riserva di giurisdizione – e temporaneità; esse devono poi altresì rispettare le riserve di legge individuate dalla Costituzione a tutela delle libertà fondamentali;
    in tale contesto, appare comprensibile la ragione che ha indotto il Governo agli inizi di dicembre, quando veniva a scadenza il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a prevedere una disciplina che coprisse tutto il periodo delle festività natalizie e quindi necessariamente andasse oltre il termine di 30 giorni;
    al tempo stesso un termine massimo di trenta giorni appare più consono con i principi di proporzionalità e di temporaneità, anche alla luce della decisione annunciata nelle sue comunicazioni del 13 gennaio 2021 dal Ministro della salute di prolungare lo stato d'emergenza epidemiologica di soli tre mesi, fino al 30 aprile 2021,

impegna il Governo

a valutare attentamente l'impatto della disposizione dell'articolo 1, comma 3-bis, anche al fine dell'assunzione in tempi rapidi di un'ulteriore iniziativa legislativa che riconduca a trenta giorni il termine massimo di durata dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di contrasto dell'epidemia da COVID-19 definito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.
9/2835-A/9Dori, Ceccanti, Tomasi, Corneli, Paolo Russo, Bruno Bossio, Butti, Moretto.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento in esame risultano «confluiti», attraverso l'approvazione di due emendamenti del Governo, sia il decreto-legge n. 158 del 2020 sia il decreto-legge n. 1 del 2021;
    si tratta di un modo di procedere che è stato costantemente censurato nei suoi pareri dal Comitato per la legislazione;
    la censura è stata ribadita nel parere reso sul provvedimento in esame nella seduta del 12 gennaio scorso; nel parere si rileva infatti che da un lato non si può che prendere atto dell'oggettiva gravità della contingenza in cui Governo e Legislatore si trovano a dover operare (l'attuale situazione implica infatti inevitabilmente l'aggiornamento, anche a breve distanza di tempo, delle misure di contenimento dell'epidemia alla luce dell'andamento dei dati sul contagio); dall'altro lato però si esorta a compiere maggiori sforzi per evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza all'esame del Parlamento, un intreccio che appare alterare il lineare svolgimento della procedura di esame parlamentare dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge;
    di contro, il parere registra la tendenza assai preoccupante al consolidamento del fenomeno; nella XVIII Legislatura sono infatti già decaduti o abrogati per confluire in altri 18 decreti-legge; di questi 13 nel solo 2020 a seguito dello scoppio dell'emergenza in corso; il consolidamento del fenomeno emerge anche se si compie un confronto tra più Legislature: nella prima metà della XVIII Legislatura (23 marzo 2018-23 settembre 2020) il fenomeno ha interessato 13 decreti legge, rispetto ai 6 della prima metà della XVII Legislatura (15 marzo 2013-15 settembre 2015) e agli 8 della prima metà della XVI Legislatura (29 aprile 2008-29 ottobre 2010);
    il parere evidenzia al riguardo i diversi profili problematici che tale tendenza comporta;
    in primo luogo si richiama che la Corte costituzionale nella sentenza n. 58 del 2018, con riferimento ad una disposizione del decreto-legge n. 92 del 2015, abrogata nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge n. 83 del 2015 prima della scadenza per la conversione del decreto-legge n. 92 e sostituita con una disposizione di identico contenuto inserita nel decreto-legge n. 83, ha rilevato che si trattava di un iter che ha arrecato «pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell'ordinamento»;
    inoltre, si ricorda che nel caso in esame, la circostanza che il decreto-legge n. 172 del 2020, nel quale confluiranno il decreto-legge n. 158 del 2020 e il decreto-legge n. 1 del 2021, sia il secondo in ordine temporale riduce di fatto la durata del suo iter di conversione rispetto ai 60 giorni previsti dall'articolo 77 della Costituzione; infatti esso dovrà in concreto essere convertito non entro il 16 febbraio 2021, termine formale per la conversione, ma entro il 31 gennaio 2021, termine per la conversione del decreto-legge n. 158, al fine di evitare che il decreto-legge n. 158 decada senza che entri in vigore la salvezza degli effetti contenuta nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 172; tale modo di procedere andrebbe valutato anche alla luce dell'ordinanza n. 60 del 2020 della Corte costituzionale, che ha invitato a perseguire l'obiettivo di un ragionevole equilibrio tra le diverse esigenze meritevoli di tutela nelle procedure parlamentari;
    il Comitato osserva infine che la confluenza in unico testo di più decreti-legge contribuisce in molte occasioni all'aumento delle dimensioni dei testi all'esame del Parlamento e quindi alla loro complessità, con la conseguenza di concentrare la discussione nel primo ramo di esame; divenendo così una delle cause di quel monocameralismo di fatto che necessita invece di essere decisamente superato già in questa fase della vita delle istituzioni,

impegna il Governo

ad operare per evitare la «confluenza» tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari.
9/2835-A/10Ceccanti, Dori, Tomasi, Corneli, Paolo Russo, Moretto, Bruno Bossio, Butti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene misure in materia di ristori. In prosecuzione degli interventi previsti dal decreto-legge n. 137 del 2020, il cui titolo II dispone numerosi interventi in materia di lavoro e di integrazione salariale;
    con il Messaggio n. 3007 del 31 luglio 2020, l'INPS ha riepilogato la disciplina dei termini di decadenza per l'invio delle domande di pagamento dei trattamenti di Cassa Integrazione in Deroga, Cassa Integrazione Ordinaria e Assegno Straordinario Ordinario, anticipati direttamente dall'Istituto. Dopo un riepilogo delle varie norme intervenute con i Decreti Cura Italia, Rilancio e le rispettive leggi di conversione, il messaggio illustra le diverse casistiche;
    il datore di lavoro deve comunicare all'istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite (modello «SR 41» semplificato), entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione;
    la proliferazione normativa legata all'emergenza sanitaria e ai conseguenti provvedimenti del Governo ha creato una vera e propria difficoltà interpretativa ed applicativa che investe in pari misura il contribuente e i professionisti coinvolti nella presentazione della documentazione necessario all'ottenimento dei benefici;
    grandi difficoltà sono state manifestate da più associazioni professionali, in particolare commercialisti e consulenti del lavoro sull'interpretazione delle norme rivolte all'erogazione delle contribuzioni a sostegno della crisi economica;
    in particolare, le difficoltà applicative e pratiche sono state tali da aver impedito la presentazione in termini per centinaia di imprese del così detto modello S.R. 41 al fine di ottenere il pagamento diretto della cassa integrazione;
    il danno creato dall'affastellarsi incomprensibile di norme, circolari e regolamenti applicativi rischia di impedire la corretta erogazione dei contributi necessari a sostenere le piccole e medie imprese nel contesto della peggiore contrazione economica degli ultimi anni,

impegna il Governo

a valutare, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di prorogare i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 al 30 aprile 2021.
9/2835-A/11Baratto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, motivato dalla necessità ed urgenza di confermare e rafforzare, durante le festività natalizie, le misure di contenimento del virus Covid-19, prevede, all'articolo 2, un contributo a fondo perduto quale misura di sostegno alle attività di ristorazione, in quanto tra quelle già più duramente colpite dalla pandemia ancora in corso e, ancor di più, dalle restrizioni nel periodo natalizio;
    in proposito si ricorda che già in sede di esame del cosiddetto decreto Liquidità il Governo, con l'approvazione del solo dispositivo dell'ordine del giorno n. 9/2461-AR/122, si era impegnato a «valutare l'opportunità di individuare misure, anche di carattere normativo, volte a conservare l'occupazione, sostenere la liquidità e dare sollievo finanziario alle imprese del settore Ho.re.ca., eventualmente attraverso l'istituzione di un apposito fondo», con il parere favorevole con riformulazione all'ordine del giorno n. 9/2500-AR/244, in sede di approvazione del decreto Rilancio, e con il parere favorevole all'ordine del giorno 9/2617-A/128 al provvedimento di proroga dello stato di emergenza aveva confermato tale impegno e ribadito, da ultimo, con l'ordine del giorno n. 9/2828/35 al provvedimento c.d. «Decreto Ristori», nel quale, per l'appunto, il Governo si impegnava «a valutare l'opportunità di adottare sin da subito e in tempi rapidi tutte le iniziative necessarie per dare seguito agli impegni già assunti con gli ordini del giorno citati in premessa e ribaditi in questa sede, valutando altresì la possibilità di stanziare apposite risorse per indennizzare le perdite subite dal settore Ho.re.ca. per le scorte di magazzino rimaste inutilizzate»;
    in uno studio di Bain & Company è stata calcolata per il periodo tra marzo e metà maggio 2020 una perdita di fatturato pari a 14 miliardi di euro (che corrisponde a circa 1,6 miliardi in minori entrate fiscali) per la chiusura di bar e ristoranti e la probabile chiusura di circa il 15 per cento dei pubblici esercizi e la contrazione occupazionale del 25/30 per cento: la ricerca, condotta su 40 mila punti vendita, ha evidenziato che con le misure restrittive sulla riapertura, l'impatto sull'intero 2020 arriverebbe a oltre 30 miliardi e, considerando gli effetti duraturi del lockdown e includendo le aziende che potrebbero non sopravvivere alla crisi, sarebbe una perdita del 40-50 per cento di fatturato per il comparto di bar e ristorazione, ovvero circa 2 punti di PIL persi con circa 250-300 mila posti di lavoro a rischio, ovvero con quasi 100 mila bar o ristoranti in pericolo. Questo si tradurrebbe anche in minori entrate fiscali fino a 5,0 miliardi di euro, l'equivalente di circa il 15 per cento della manovra di bilancio 2020;
    la filiera ricettiva e della ristorazione ricomprende anche l'intero universo dei grossisti dell'Ho.re.ca, (ovvero hotel, ristoranti e catering), che vantano un giro d'affari nel settore food di oltre 2 miliardi di euro, e di tutte le oltre 1.800 imprese italiane operanti nel settore delle forniture a ristoranti, bar e hotel, con un giro d'affari di 11 miliardi e un'occupazione che, con l'indotto, supera i 100 mila addetti;
    dall'inizio della pandemia, con lo stop & go che di fatto ha rappresentato una chiusura quasi totale e continuativa degli operatori della filiera del turismo come alberghi, ristoranti e pubblici esercizi i grossisti del settore Ho.re.ca. e i fornitori di prodotti di ristorazione, con un business concentrato sui canali del consumo «fuori casa» hanno registrato un crollo del 90 per cento dei fatturati ed ora temono l'ingresso sul mercato interno dei grandi big stranieri della distribuzione,

impegna il Governo

a concretizzare le valutazioni di cui agli impegni precedenti assunti con gli ordini dei giorni citati in premessa, adottando misure apposite di indennizzo delle perdite subite dal settore Ho.re.ca. per le scorte di magazzino rimaste inutilizzate.
9/2835-A/12Cavandoli, Minardo, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Pettazzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame scaturiva dalla necessità ed urgenza di confermare e rafforzare, durante le festività natalizie, misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, contemplando anche misure di sostegno alle attività di ristorazione, in quanto tra quelle già più duramente colpite dalla pandemia tuttora in corso e, ancor di più, dalle restrizioni nel periodo natalizio;
    c’è una parte di cittadini che stanno vivendo una doppia emergenza, essendo sottoposti all'emergenza pandemica da COVID-19, sovrapposta all'emergenza già in essere a causa dei ritardi verificatisi per la ricostruzione dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016-2017;
    in tale particolare situazione sopraggiunge una delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ARERA) in cui viene specificato che non sarà prorogato oltre la scadenza del 31 dicembre 2020 il pagamento delle utenze per le abitazioni danneggiate dalle scosse del 2016 e 2017, ancora in gran parte inagibili, e che, quindi, dal 31 marzo 2021 sarà avviata l'emissione delle relative fatture di conguaglio di quanto dovuto;
    è lampante che l'importo di tutte le utenze sospese sarà troppo alto da pagare per le famiglie, imprese e professionisti, ancora in crisi da un'economia tormentata dalla ricostruzione che ancora stenta a partire, e che gli importi della rateizzazione di 36 mesi, si dimostrerebbero insostenibili per il proprio reddito;
    il 24 luglio 2020, in risposta all'interrogazione 4-04942, il Governo, alla luce della situazione emergenziale da COVID-19, ha manifestato la propria intenzione «di rendere meno difficoltosa la corresponsione delle fatture sospese in parola, al fine di garantire una piena e rapida ripresa della situazione economica delle famiglie e imprese colpite dal sisma del 2016»;
    con l'articolo 57, comma 18, decreto-legge di agosto, n. 104 del 2020 (legge n. 126 del 2020), in modifica al decreto-legge n. 189 del 2016, è stata prevista la proroga dell'agevolazione al 31 dicembre 2020 per tutte le utenze e non solo per quelle relative a fabbricati inagibili, prevedendo anche la possibilità di proroga oltre il termine del 31 dicembre 2020 per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili che entro il 31 ottobre 2020 dichiarino, agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, l'inagibilità del fabbricato o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
    tale norma, che mette in discussione il diritto della proroga dell'agevolazione anche per le utenze già dichiarate inagibili, prevedeva un termine estremamente ravvicinato, di soli 18 giorni dalla data della conversione in legge del decreto, anche tenendo conto delle condizioni in cui vivono i cittadini interessati e la grave pandemia sanitaria ancora in atto;
    sembra che alla scadenza del termine del 31 ottobre scorso non si siano riscontrate adesioni da parte dei cittadini, probabilmente, anche per la mancata pubblicizzazione della possibilità di opzione o per il mancato avviso da parte dei gestori dei servizi,
    in sede di approvazione del decreto-legge n. 125/2020, con l'ordine del giorno n. 9/2779/6 il Governo si era espresso favorevolmente ad una valutazione sulla possibilità di adottare i provvedimenti di propria competenza affinché sia riconosciuta la doppia emergenza in cui vivono i cittadini delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ossia dall'emergenza pandemica da COVID-19 e dalle lentezze verificatisi nella ricostruzione, prevedendo una data maggiormente congrua per la dichiarazione dello stato di permanenza dell'inagibilità dei fabbricati, relativamente alle utenze dei servizi energia elettrica, acqua e gas, i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del decreto-legge 189 del 2016 e successive modificazioni, affinché ARERA possa disciplinare con propri provvedimenti l'ulteriore proroga dell'agevolazione, oltre il 31 dicembre 2020, anche prevedendo la possibilità di una rateizzazione più lunga, per un minimo di 120 mensilità,

impegna il Governo

a concretizzare le valutazioni di cui all'impegno con l'ordine del giorno citato in premessa, procedendo al riconoscimento della doppia emergenza in cui vivono i cittadini delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ossia dall'emergenza pandemica da COVID-19 e dalle lentezze verificatisi nella ricostruzione, e di conseguenza ad una nuova e più idonea data per la dichiarazione dello stato di permanenza dell'inagibilità dei fabbricati, relativamente alle utenze dei servizi energia elettrica, acqua e gas.
9/2835-A/13Patassini, Trancassini, Zennaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 1 dispone ulteriori misure urgenti per le festività natalizie e l'inizio dell'anno nuovo che confermano il divieto di spostamenti e la chiusura degli impianti sciistici e conseguentemente, all'articolo 2 disciplina contributi a fondo perduto da destinare ai detentori di partita IVA ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, relativamente ad attività riferite ai codici ATECO sui servizi di ristorazione;
    la chiusura delle diverse attività tra cui gli impianti sciistici durante le festività natalizie – anche se fatta eccezione per gli atleti professionisti, le cui attività sono state riconosciute di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali – e il divieto di spostamento tra Regioni ha prodotto una perdita dell'indotto pari a circa 20 miliardi di euro;
    tali misure di chiusura, seppur introdotte per fronteggiare i rischi sanitari, hanno pregiudicato irrimediabilmente l'intera stagione invernale e, di conseguenza, l'intero indotto economico e professionale che è vitale, non solo per la crescita del turismo in montagna e per lo sviluppo delle stazioni sciistiche, ma anche per il benessere dell'intero Paese;
    in particolare, le Scuole di Sci e l'intera categoria professionale dei Maestri di Sci liberi professionisti, ha subito e sta subendo gravi perdite economiche che, secondo i dati rappresentati dal Collegio Nazionale Maestri di Sci d'intesa con l'Associazione Maestri di sci italiani (AMSI), possono essere quantificate tra i 77 e i 90 milioni di euro per l'attuale trimestre novembre, dicembre, gennaio;
   considerato che la categoria professionale dei Maestri di Sci è composta da 15.248 membri iscritti ad uno degli albi professionali regionali e provinciali e che la stessa non può essere lasciata indietro, anzi deve essere supportata attraverso maggiori certezze e adeguate misure economiche di ristoro che non contemplino limiti o tetti prestabiliti, senza tener conto della specificità e delle particolari esigenze delle diverse categorie professionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nell'ambito della definizione dei c.d. «ristori», misure straordinarie a sostegno delle Scuole di Sci e della categoria professionale dei Maestri di Sci, al fine di contribuire ad una più adeguata definizione di sostegno, ma anche alla pianificazione e condivisione di un progetto generale di alto valore per il rilancio della montagna italiana.
9/2835-A/14Valente, Vacca, Luciano Cantone, Currò, De Carlo, Sut, Elisa Tripodi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, all'articolo 1-quinquies, reca disposizioni relative alla manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite o strutture analoghe, non in grado di esprimere tale consenso, che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino, prevedendo specifiche procedure per l'espressione del consenso alla somministrazione del trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19;
    il Ministro della salute Roberto Speranza ha presentato il 2 dicembre 2020 le linee guida del Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, elaborato da: Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l'Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa;
    tenuto conto della disponibilità limitata di vaccini contro il COVID-19, il Piano evidenzia la necessità di definire delle priorità e dunque ha identificato le seguenti categorie da vaccinare in via prioritaria nella fase iniziale: gli operatori sanitari e sociosanitari; i residenti e personale dei presidi residenziali per anziani; le persone di età avanzata;
   considerato che:
    appare indubbio che le persone con disabilità, così come altre persone più fragili, sono quelle maggiormente esposte ai rischi derivanti dalla pandemia in atto e, quindi, hanno più bisogno di ricevere in via prioritaria il vaccino, non solo in considerazione dell'effetto protettivo, ma in riferimento ad un quadro più complesso, che investe la più ampia sfera di vita delle stesse e di chi se ne prende cura e carico;
    infatti, le persone con disabilità non solo sono più vulnerabili alle complicanze del contagio da COVID 19, ma per alcune categorie di esse appare estremamente difficile se non impossibile seguire le regole anti covid, così come, specie nel caso di persone con disabilità complesse, intellettive o non collaboranti, un ricovero ospedaliero può rappresentare una situazione di grandissima delicatezza e problematicità,

impegna il Governo

a garantire, in via prioritaria, la protezione vaccinale alle persone con disabilità, in special modo con tipi di disabilità complesse e alle persone «fragili» con quadri clinici di particolare rischio, come ad esempio i soggetti immunodepressi.
9/2835-A/15D'Arrando, Lorefice, Ruggiero, Sportiello, Massimo Enrico Baroni, Ianaro, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge n. 2835, di conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, reca ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
    in data 2 dicembre 2020, sono state presentate le linee guida del Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-Cov-2/COVID-19, elaborate da Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l'emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa, recanti l'identificazione delle categorie da vaccinare con priorità nella fase iniziale a limitata disponibilità dei vaccini;
    le categorie individuate sono quelle degli operatori sanitari e socio-sanitari, nonché residenti e personale delle RSA;
    il mancato riconoscimento della professione sanitaria di informatore scientifico del farmaco (ISF) è il motivo per cui tali professionisti non sono, allo stato, individuati tra le categorie da sottoporre per primi a vaccinazione;
    difatti, sia pure nel rispetto delle misure generali di prevenzione assunte al fine di minimizzare e ridurre la diffusione del Virus, gli informatori scientifici del farmaco sono inevitabilmente esposti ad un rischio di contagio più elevato, svolgendo la loro attività all'interno di ospedali e ambulatori;
    sarebbe, pertanto, auspicabile allargare la platea dei destinatari in questa prima fase di vaccinazione, per garantire la massima copertura a tutti quei soggetti che sono impegnati nel vasto panorama sanitario come gli informatori scientifici del farmaco (ISF) per l'essere operativi in luoghi riservati alla sanità;
    la Basilicata è stata la prima regione d'Italia ad aver inglobato gli ISF nella «fascia I» del piano vaccinale, seguita dalla Campania e, secondo quanto si apprende dagli organi di stampa, dalla Calabria il cui Commissario ad acta della sanità è in procinto di definire le direttive regionali, volte ad identificare il bacino di utenza prioritario per la vaccinazione, accogliendo le richieste dei componenti della Giunta regionale in merito alla necessità di garantire dosi anche ad altri professionisti del settore sanitario tra i quali gli ISF,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare le linee guida del Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-Cov-2/COVID-19, allargando la platea dei destinatari della «Fase I» anche agli informatori scientifici del farmaco, in quanto rientranti nelle categorie prioritarie poiché assimilabili al personale non sanitario operante a qualsiasi titolo nelle strutture del servizio sanitario.
9/2835-A/16Menga, Lorefice.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in esame recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
    la pandemia da Covid ha generato anche un'altra categoria di pazienti, quelli che vengono chiamati long-haulers, ossia malati a lungo termine di una sindrome ancora oscura e che viene indicata come sindrome post-Covid o Long Covid; si tratta di persone che a distanza di mesi dall'infezione iniziale, presentano una serie di sintomatologie riconducibili al Covid 19;
    la sindrome colpisce indifferentemente sia soggetti ospedalizzati, sia curati presso il proprio domicilio sia soggetti asintomatici;
    questa categoria di persone, anche dopo essersi negativizzate, continua ad avere numerosi sintomi e disturbi debilitanti, che possono protrarsi per mesi e tra i quali vi sono: difficoltà respiratorie, palpitazioni, febbre, dolori muscolari, mal di testa lancinanti e fastidiosi formicolii, nausea, disturbi gastrointestinali, vuoti di memoria, spossatezza estrema, incapacità a concentrarsi;
    la maggioranza dei medici ignora quasi completamente la patologia dei long haulers; infatti, questi malati Covid cronici vengono etichettati spesso come persone ipocondriache o ansiose a cui vengono prescritti ansiolitici;
    da uno studio pubblicato dal Professor Francesco Landi del Policlinico Gemelli di Roma sui sintomi che rimangono dopo la fase acuta del Covid, è emerso che solamente il 12,6 per cento dei pazienti risulta completamente guarito a sessanta giorni dal primo malessere, il 32 per cento presenta ancora uno o due sintomi legati alla malattia e ben il 55 per cento riferisce tre o più sintomi tipici del virus; inoltre nel 53 per cento dei pazienti persiste la stanchezza, nel 43 per cento la dispnea, nel 27 per cento il dolore articolare e nel 22 per cento la cefalea;
    si tratta di persone che manifestano delle difficoltà a rientrare al lavoro, causate dai sintomi sopra esposti;
   considerato che:
    per molti di loro, tornare alla vita precedente al contagio da SARS-CoV-2, si è rivelato finora impossibile o comunque difficoltoso;
    divulgare questa realtà può aiutare enormemente queste persone, un numero già consistente e purtroppo destinato ad aumentare in Italia, e anche i loro medici, al momento non a conoscenza della sindrome e quindi impossibilitati a fornire le adeguate cure;
    i sistemi sanitari di alcuni paesi si sono già attivati per trattare questo gruppo di pazienti creando cliniche specializzate;
    l'alta percentuale dei pazienti guariti dall'infezione, ma che presenta sintomi persistenti anche a distanza di mesi dalla guarigione, è un dato che merita massima attenzione da parte dei medici e delle istituzioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa affinché sia attivato un sistema di monitoraggio dei pazienti che soffrono di «Long Covid» per studiarne le condizioni fisiche, cognitive e psicologiche al fine di fornire anche a questa categoria di malati delle cure specialistiche ed avviare contestualmente dei percorsi terapeutici mirati.
9/2835-A/17Alaimo, D'Orso, Lorefice.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame è finalizzato a rafforzare le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 in occasione delle festività natalizie e di inizio del nuovo anno nonché ristorare economicamente le categorie più coinvolte dal decreto in esame;
    il trasporto passeggeri in questo anno ha subito perdite ingenti e il turismo rappresenta uno dei settori con i maggiori danni economici per effetto della pandemia da COVID-19. In questo anno sono state stanziate ingenti risorse per l'affiancamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, ma ad oggi, alcune Regioni non hanno interessato tutte le imprese esercenti il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti ad obbligo di servizio pubblico;
    il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha tenuto in debita considerazione le enormi difficoltà che le altre attività del settore turismo (Agenzie di viaggio, Tour Operator e Guide Turistiche) hanno dovuto affrontare a causa della pandemia, stanziando un fondo a ristoro delle perdite subite nel periodo 23 febbraio-31 luglio 2020 rispetto allo stesso periodo del precedente anno. Il fondo è stato istituito dall'articolo 182 del decreto «Rilancio» e rifinanziato con ulteriori risorse dalla legge di conversione dei decreti «Ristori» per complessivi 625 milioni e, perdi più, è stato aperto anche alle imprese esercenti «servizi di linea gran turismo mediante autobus scoperti» con codice Ateco 49.31.00 con il calcolo per le aziende in questione di un fondo perduto per la perdita di fatturato dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020;
   considerato che:
    l'articolo 44, del decreto 14 agosto 2020, n. 104 come modificato dalla legge di Bilancio 2020, prevede ulteriori risorse per 300 milioni di euro da utilizzare per servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale. Alcune regioni non hanno provveduto in tal senso e comunque non tutte le aziende di trasporto persone sono state coinvolte da questa misura;
    l'articolo 22-ter del decreto 28 ottobre 2020, n. 137, in materia di trasporto pubblico locale prevede 390 milioni di euro per l'anno 2021, di cui una parte per servizi aggiuntivi che le regioni e i comuni possono effettuare mediante il coinvolgimento, a fronte di apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche con successivi provvedimenti normativi, di ristorare economicamente per l'anno 2020, le categorie afferenti al trasporto persone che non siano state coinvolte nei servizi integrativi al trasporto pubblico locale e in particolare gli operatori economici esercenti il trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi o di esercizio del servizio Ncc.
9/2835-A/18Ruggiero, Scagliusi.


   La Camera,
   premesso che:
    per sostenere le famiglie nelle difficoltà indotte dall'emergenza sanitaria da Covid-19, e nei disagi derivanti dalla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (cosiddetto «decreto Cura Italia»), all'articolo 23 ha istituito un congedo parentale straordinario per lavoratori dipendenti pubblici e privati, aggiuntivo rispetto a quello ordinario, destinato anche ai genitori che avessero eventualmente già esaurito il periodo di congedo parentale ordinario;
    tale misura è stata confermata anche dal successivo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto «Rilancio») che ha esteso il periodo di fruizione del congedo parentale Covid per i figli di età non superiore ai 12 anni fino al 31 agosto 2020 per un massimo di 30 giorni;
    inoltre, per la riapertura delle scuole, a settembre 2020, il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 ha introdotto, per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli. Si tratta di un congedo retribuito, valido fino al 31 dicembre 2020, da utilizzare per astenersi dal lavoro, per l'intera durata o per un periodo, nel corso della quarantena del figlio convivente minore di 14 anni, disposta dalla ASL al verificarsi di casi all'interno della scuola,
   considerato che
    il protrarsi dell'emergenza sanitaria ha reso necessaria l'ulteriore proroga della Didattica a Distanza anche per il mese di gennaio 2021, si ritiene essenziale intervenire nuovamente al fine di garantire il rinnovo delle misure di congedo parentale straordinario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche per il mese di gennaio 2021, di concedere, ai genitori che lavorano, ulteriori cinque giornate di congedo parentale straordinario, da fruire nel corso del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza causato dall'emergenza epidemiologica.
9/2835-A/19Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento normativo detta disposizioni e misure di vario contenuto, finalizzate a rafforzare le misure per il contenimento del contagio da Covid-19, nonché a disciplinare la progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza, a regolare la manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite, e a prevedere la concessione di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nei settori dei servizi di ristorazione;
    nello specifico vengono disposti contributi per ristorare le attività che a causa delle restrizioni imposte dalle misure di contenimento alla diffusione del COVID-19 hanno subito un drastico calo dei parametri economici e perdite di fatturato;
    è data facoltà alle regioni e agli enti territoriali e comunali di emanare provvedimenti che contengono ulteriori misure ancor più restrittive di quelle contenute nelle norme di rango nazionale;
    per contenere la diffusione ed il contagio e quindi fronteggiare la crisi pandemica, in molti casi le regioni istituiscono zone rosse a carattere comunale;
    le attuali norme e provvedimenti non contemplano alcuna forma di ristoro o di sgravio fiscale per le zone rosse comunali istituite nel territorio nazionale;
    si ritiene indispensabile sostenere le famiglie e le attività economiche che, a causa dell'istituzione di zone rosse, si trovano a dovere fronteggiare oltre alla crisi derivante dalla diffusione del virus anche una profonda crisi economica aggravata dagli ulteriori provvedimenti restrittivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere con specifici provvedimenti successivi, anche normativi e di carattere temporaneo, un apposito sistema di ristori e sgravi fiscali finalizzati a sostenere economicamente, psicologicamente e strutturalmente anche i cittadini e le attività economiche presenti nelle zone rosse istituite sul territorio nazionale a seguito di provvedimenti emanati dalle regioni.
9/2835-A/20Papiro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 172 del 2020 intende rispondere alla straordinaria necessità e urgenza di rafforzare le misure per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19 in occasione delle festività natalizie e di inizio del nuovo anno, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto dell'aggravamento dell'emergenza epidemiologica, per l'acuirsi dei rischi di rapidissima evoluzione dei contagi connessi a fenomeni di assembramento nel periodo festivo, con il fine di garantire, nell'arco di tempo delineato, specifiche misure di prevenzione del contagio nelle relazioni interpersonali. Viene, dunque, integrato il quadro delle misure delineate dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. In particolare, è stata introdotta la concessione di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell'ambito dei settori economici individuati dai codici ATECO riportati nella tabella allegata allo stesso decreto-legge,
   considerato che:
    il decreto-legge n. 172 del 2020, all'articolo 2, stabilisce che venga accreditato un contributo, direttamente sul conto corrente bancario o postale, esclusivamente ai soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto ex 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto-legge «Rilancio»), che non abbiano restituito il predetto ristoro. La norma stabilisce, inoltre, che la somma da corrispondere sia pari alla somma già corrisposta in precedenza, il cui valore era stato determinato sulla base del calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019. Tuttavia, non possono accedere al ristoro i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1o dicembre 2020 e quelli la cui partita IVA è cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Si continuano ad applicare le disposizioni dell'articolo 25 del decreto «Rilancio», con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo riguardanti i contributi erogati sia ai soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo sia a quelli che presentano l'istanza per la prima volta. Tutto ciò ha determinato lacune nella tutela di alcune categorie altrettanto colpite dalle conseguenze economiche della pandemia, ma ancora escluse da forme di ristoro in virtù dei suindicati limiti e requisiti,

impegna il Governo

ad introdurre ulteriori provvedimenti finalizzati ad estendere in maniera proporzionale i contributi economici previsti dall'articolo 25 del decreto «Rilancio» e dallo stesso decreto-legge n. 172 del 2020, a tutti i soggetti titolari di partita IVA, siano essi persone fisiche o giuridiche, esercenti attività di lavoro autonomo, impresa e di reddito agrario, i quali abbiano registrato un calo del fatturato nel corso dell'anno solare 2020 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19», e che attualmente rimangono esclusi dalle misure finora introdotte.
9/2835-A/21Maraia.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 172 del 2020 intende rispondere alla straordinaria necessità e urgenza di rafforzare le misure per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19 in occasione delle festività natalizie e di inizio del nuovo anno, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto dell'aggravamento dell'emergenza epidemiologica, per l'acuirsi dei rischi di rapidissima evoluzione dei contagi connessi a fenomeni di assembramento nel periodo festivo, con il fine di garantire, nell'arco di tempo delineato, specifiche misure di prevenzione del contagio nelle relazioni interpersonali. Viene, dunque, integrato il quadro delle misure delineate dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. In particolare, è stata introdotta la concessione di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell'ambito dei settori economici individuati dai codici ATECO riportati nella tabella allegata allo stesso decreto-legge,
   considerato che:
    il decreto-legge n. 172 del 2020, all'articolo 2, stabilisce che venga accreditato un contributo, direttamente sul conto corrente bancario o postale, esclusivamente ai soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto ex 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto-legge «Rilancio»), che non abbiano restituito il predetto ristoro. La norma stabilisce, inoltre, che la somma da corrispondere sia pari alla somma già corrisposta in precedenza, il cui valore era stato determinato sulla base del calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019. Tuttavia, non possono accedere al ristoro i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1o dicembre 2020 e quelli la cui partita IVA è cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Si continuano ad applicare le disposizioni dell'articolo 25 del decreto «Rilancio», con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo riguardanti i contributi erogati sia ai soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo sia a quelli che presentano l'istanza per la prima volta. Tutto ciò ha determinato lacune nella tutela di alcune categorie altrettanto colpite dalle conseguenze economiche della pandemia, ma ancora escluse da forme di ristoro in virtù dei suindicati limiti e requisiti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di introdurre ulteriori provvedimenti finalizzati ad estendere in maniera proporzionale i contributi economici previsti dall'articolo 25 del decreto «Rilancio» e dallo stesso decreto-legge n. 172 del 2020, a tutti i soggetti titolari di partita IVA, siano essi persone fisiche o giuridiche, esercenti attività di lavoro autonomo, impresa e di reddito agrario, i quali abbiano registrato un calo del fatturato nel corso dell'anno solare 2020 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19», e che attualmente rimangono esclusi dalle misure finora introdotte.
9/2835-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta) Maraia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
    le misure di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese e delle attività economiche colpite dalla pandemia, rivestono un ruolo primario in questa direzione;
    ci sono settori, tuttavia, che sono stati maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria e che ancora non hanno ottenuto adeguati indennizzi rispetto al danno economico subito;
    la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, anche se fatta eccezione per gli atleti professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, il divieto di spostamento tra regioni e la chiusura delle attività durante le festività natalizie, ha prodotto una perdita dell'indotto pari almeno a 20 miliardi di euro;
    in una nota trasmessa al Governo, in data 25 novembre 2020, gli assessori delle regioni delle Alpi hanno evidenziato che: «Attorno alla stagione invernale, ci sono intere economie di montagna e alcune centinaia di migliaia di posti di lavoro, per lo più stagionali; alle perdite dirette per gli impianti a fune bisogna, infatti, aggiungere i noleggi, le scuole di sci, i ristoranti, i rifugi, gli alberghi, i bar, i negozi e tutte le altre attività economiche legate, dall'artigianato alla filiera alimentare, senza dimenticare il settore dei trasporti privati, dei servizi, della moda, dei carburanti e così via»;
    la misura relativa alle chiusure disposte dal decreto n. 172 del 2020, seppur introdotte per fronteggiare i rischi sanitari, hanno pregiudicato irrimediabilmente l'intera stagione invernale e, di conseguenza, l'intero indotto, che è vitale, non solo per la montagna, ma per l'intero Paese, dovrebbe essere assicurata, non solo con adeguate misure economiche di ristoro, ma anche con più certezze e tempi idonei al fine di permettere ai settori della montagna di organizzarsi;
    un ulteriore appello è stata lanciato il 28 dicembre 2020 da tutti gli assessori delle Regioni Alpine, chiedendo un segnale di attenzione nei confronti della montagna e del turismo invernale;
    l'economia di tali vallate è in ginocchio e sta attraversando un momento drammatico e di assoluta incertezza;
    le attività che caratterizzano l'economia invernale di montagna sono innumerevoli, diversificate, ma tutte inequivocabilmente interconnesse e, nel perdurare dell'attuale condizione emergenziale, si ritiene necessario che il Governo possa considerare, con la massima attenzione, tutte le attività direttamente e indirettamente coinvolte nel settore del turismo di montagna che hanno subito un significativo danno economico;
    si ricorda, inoltre, l'accoglimento del governo dell'ordine del giorno 9/0279-bis-AR/342 e dell'ordine del giorno 9/02828/071, volti entrambi a prevedere l'impegno del Governo stesso allo stanziamento di risorse finanziarie destinate ad indennizzare in modo adeguato tutte le categorie produttive della montagna oltre che ad attivare di misure e interventi a favore delle politiche di coesione sociale e territoriale di tutte le aree montane,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento legislativo utile, lo stanziamento di risorse finanziare destinate ad indennizzare in modo adeguato tutte le categorie produttive che contribuiscono direttamente e indirettamente allo sviluppo del settore relativo al turismo di montagna e che sono state penalizzate dalle restrizioni imposte per fronteggiare la diffusione del COVID-19, attraverso l'erogazione di ristori economici che tengano in considerazione il fatturato pregiudicato dalle conseguenze sull'intero comparto della pandemia attualmente in corso.
9/2835-A/22Elisa Tripodi, Sut, Valente, De Carlo, Vacca, Currò, Luciano Cantone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
    le misure di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese e delle attività economiche colpite dalla pandemia, rivestono un ruolo primario in questa direzione;
    ci sono settori, tuttavia, che sono stati maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria e che ancora non hanno ottenuto adeguati indennizzi rispetto al danno economico subito;
    la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, anche se fatta eccezione per gli atleti professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, il divieto di spostamento tra regioni e la chiusura delle attività durante le festività natalizie, ha prodotto una perdita dell'indotto pari almeno a 20 miliardi di euro;
    in una nota trasmessa al Governo, in data 25 novembre 2020, gli assessori delle regioni delle Alpi hanno evidenziato che: «Attorno alla stagione invernale, ci sono intere economie di montagna e alcune centinaia di migliaia di posti di lavoro, per lo più stagionali; alle perdite dirette per gli impianti a fune bisogna, infatti, aggiungere i noleggi, le scuole di sci, i ristoranti, i rifugi, gli alberghi, i bar, i negozi e tutte le altre attività economiche legate, dall'artigianato alla filiera alimentare, senza dimenticare il settore dei trasporti privati, dei servizi, della moda, dei carburanti e così via»;
    la misura relativa alle chiusure disposte dal decreto n. 172 del 2020, seppur introdotte per fronteggiare i rischi sanitari, hanno pregiudicato irrimediabilmente l'intera stagione invernale e, di conseguenza, l'intero indotto, che è vitale, non solo per la montagna, ma per l'intero Paese, dovrebbe essere assicurata, non solo con adeguate misure economiche di ristoro, ma anche con più certezze e tempi idonei al fine di permettere ai settori della montagna di organizzarsi;
    un ulteriore appello è stata lanciato il 28 dicembre 2020 da tutti gli assessori delle Regioni Alpine, chiedendo un segnale di attenzione nei confronti della montagna e del turismo invernale;
    l'economia di tali vallate è in ginocchio e sta attraversando un momento drammatico e di assoluta incertezza;
    le attività che caratterizzano l'economia invernale di montagna sono innumerevoli, diversificate, ma tutte inequivocabilmente interconnesse e, nel perdurare dell'attuale condizione emergenziale, si ritiene necessario che il Governo possa considerare, con la massima attenzione, tutte le attività direttamente e indirettamente coinvolte nel settore del turismo di montagna che hanno subito un significativo danno economico;
    si ricorda, inoltre, l'accoglimento del governo dell'ordine del giorno 9/0279-bis-AR/342 e dell'ordine del giorno 9/02828/071, volti entrambi a prevedere l'impegno del Governo stesso allo stanziamento di risorse finanziarie destinate ad indennizzare in modo adeguato tutte le categorie produttive della montagna oltre che ad attivare di misure e interventi a favore delle politiche di coesione sociale e territoriale di tutte le aree montane,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, nel prossimo provvedimento legislativo utile, lo stanziamento di risorse finanziare destinate ad indennizzare in modo adeguato tutte le categorie produttive che contribuiscono direttamente e indirettamente allo sviluppo del settore relativo al turismo di montagna e che sono state penalizzate dalle restrizioni imposte per fronteggiare la diffusione del COVID-19, attraverso l'erogazione di ristori economici che tengano in considerazione il fatturato pregiudicato dalle conseguenze sull'intero comparto della pandemia attualmente in corso.
9/2835-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Elisa Tripodi, Sut, Valente, De Carlo, Vacca, Currò, Luciano Cantone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del presente decreto introduce un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, hanno la partita IVA attiva, e ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del provvedimento in esame, il quale si riferisce specificamente al settore delle attività di ristorazione;
    la finalità enunciata è quella di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge in commento per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19»;
    il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (legge n. 77 del 2020), che non abbiano restituito il predetto ristoro. Al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che esso venga accreditato direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
    gli operatori economici dei comuni montani e i rifugi alpini (circa 1500 strutture sul territorio italiane) si trovano in grave difficoltà a causa dell'impossibilità di beneficiare di ristori, in quanto questi calcolati sul fatturato dei primi mesi del 2020 quando queste strutture non erano aperte o con flussi turistici fortemente ridotti. In altri casi, i gestori non hanno potuto fare richiesta di bonus a causa di codici Ateco primari non rientranti in quelli beneficiari di sovvenzioni legate all'emergenza sanitaria. I rifugi non sono stati inclusi nemmeno nei beneficiari del «bonus ristoranti», il contributo a fondo perduto per gli acquisti di prodotti di filiere agricole e alimentari locali,

impegna il Governo

a prevedere nell'ambito dei prossimi provvedimenti normativi, al fine di sostenere l'economia delle aree di montagna, contributi a fondo perduto e ristori specificatamente dedicati alle attività economiche dei comuni totalmente montani nonché ai rifugi alpini e ai punti tappa escursionistici.
9/2835-A/23Gribaudo, Enrico Borghi, Serracchiani, De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del presente decreto introduce un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, hanno la partita IVA attiva, e ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del provvedimento in esame, il quale si riferisce specificamente al settore delle attività di ristorazione;
    la finalità enunciata è quella di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge in commento per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19»;
    il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (legge n. 77 del 2020), che non abbiano restituito il predetto ristoro. Al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che esso venga accreditato direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
    gli operatori economici dei comuni montani e i rifugi alpini (circa 1500 strutture sul territorio italiane) si trovano in grave difficoltà a causa dell'impossibilità di beneficiare di ristori, in quanto questi calcolati sul fatturato dei primi mesi del 2020 quando queste strutture non erano aperte o con flussi turistici fortemente ridotti. In altri casi, i gestori non hanno potuto fare richiesta di bonus a causa di codici Ateco primari non rientranti in quelli beneficiari di sovvenzioni legate all'emergenza sanitaria. I rifugi non sono stati inclusi nemmeno nei beneficiari del «bonus ristoranti», il contributo a fondo perduto per gli acquisti di prodotti di filiere agricole e alimentari locali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere nell'ambito dei prossimi provvedimenti normativi, al fine di sostenere l'economia delle aree di montagna, contributi a fondo perduto e ristori specificatamente dedicati alle attività economiche dei comuni totalmente montani nonché ai rifugi alpini e ai punti tappa escursionistici.
9/2835-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Gribaudo, Enrico Borghi, Serracchiani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede apposite misure di sostegno per gli operatori dei settori economici interessati dalle restrizioni introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia di COVID-19; la pandemia che stiamo vivendo, oltre a mettere a dura prova il sistema sanitario, sta creando gravi danni al nostro Paese a livello sia sociale che economico e uno dei settori più colpiti dalle passate e recenti restrizioni è proprio il comparto sciistico: purtroppo, nonostante i rigidissimi protocolli adottati in questi mesi, tantissime attività produttive sono oggi in grosse difficoltà economiche e molte di queste sono addirittura state costrette a chiudere, mettendo tantissimi dipendenti in cassa integrazione o, addirittura, non assumendo i lavoratori stagionali;
    in questo desolante quadro rientrano anche le aziende montane e l'intera filiera ad esse collegata, i cui danni sono stati addirittura amplificati dalla stagionalità delle loro attività: dagli impiantisti ai ristoratori, dagli albergatori ai commercianti delle aree di montagna tutti hanno registrato un enorme calo di fatturato senza riuscire a rientrare neppure di una minima parte delle perdite subite durante il lockdown. Questo perché le prolungate chiusure della scorsa primavera hanno completamente azzerato le presenze di turisti nel periodo di maggior lavoro per le attività montane e gli aiuti stanziati nei precedenti decreti legati all'emergenza COVID-19 non sono stati sufficienti a dare sollievo agli imprenditori in affanno;
    gli operatori delle zone montane lamentano infatti che per le loro attività non è corretto calcolare i contributi a fondo perduto in base al calo di fatturato registrato in aprile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente come avvenuto sia nel decreto Rilancio che nell'ultimo decretò Ristori: considerando la stagionalità invernale delle loro attività, occorre quantificare le risorse da assegnare alle aziende montane in base al fatturato del mese di marzo e non di aprile, periodo quest'ultimo in cui l'attività turistica è praticamente nulla e prendendo come parametro la redditività degli ultimi quattro anni. La montagna ha una attività limitatissima nel tempo e quindi i ristori alle aziende di questo settore sono stati praticamente pari a percentuali bassissime, meno del 5 per cento sul fatturato;
    sarebbe pertanto necessario riconoscere alle aziende delle zone montane un contributo a fondo perduto da calcolare in base alle perdite registrate rispetto ai precedenti quattro anni, per riparare in parte agli errori fatti nei precedenti provvedimenti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, ulteriori iniziative normative per indennizzare gli operatori economici dei danni realmente subiti, soprattutto per le perdite di fatturato calcolate sulla base degli ultimi quattro anni – e non solo dell'ultimo anno – e dare un concreto supporto agli imprenditori della montagna che tra mille difficoltà provano a ripartire e salvare migliaia di posti di lavoro e tutta la filiera legata al settore sciistico.
9/2835-A/24Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede apposite misure di sostegno per gli operatori dei settori economici interessati dalle restrizioni introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia di COVID-19; la pandemia che stiamo vivendo, oltre a mettere a dura prova il sistema sanitario, sta creando gravi danni al nostro Paese a livello sia sociale che economico e uno dei settori più colpiti dalle passate e recenti restrizioni è proprio il comparto sciistico: purtroppo, nonostante i rigidissimi protocolli adottati in questi mesi, tantissime attività produttive sono oggi in grosse difficoltà economiche e molte di queste sono addirittura state costrette a chiudere, mettendo tantissimi dipendenti in cassa integrazione o, addirittura, non assumendo i lavoratori stagionali;
    in questo desolante quadro rientrano anche le aziende montane e l'intera filiera ad esse collegata, i cui danni sono stati addirittura amplificati dalla stagionalità delle loro attività: dagli impiantisti ai ristoratori, dagli albergatori ai commercianti delle aree di montagna tutti hanno registrato un enorme calo di fatturato senza riuscire a rientrare neppure di una minima parte delle perdite subite durante il lockdown. Questo perché le prolungate chiusure della scorsa primavera hanno completamente azzerato le presenze di turisti nel periodo di maggior lavoro per le attività montane e gli aiuti stanziati nei precedenti decreti legati all'emergenza COVID-19 non sono stati sufficienti a dare sollievo agli imprenditori in affanno;
    gli operatori delle zone montane lamentano infatti che per le loro attività non è corretto calcolare i contributi a fondo perduto in base al calo di fatturato registrato in aprile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente come avvenuto sia nel decreto Rilancio che nell'ultimo decretò Ristori: considerando la stagionalità invernale delle loro attività, occorre quantificare le risorse da assegnare alle aziende montane in base al fatturato del mese di marzo e non di aprile, periodo quest'ultimo in cui l'attività turistica è praticamente nulla e prendendo come parametro la redditività degli ultimi quattro anni. La montagna ha una attività limitatissima nel tempo e quindi i ristori alle aziende di questo settore sono stati praticamente pari a percentuali bassissime, meno del 5 per cento sul fatturato;
    sarebbe pertanto necessario riconoscere alle aziende delle zone montane un contributo a fondo perduto da calcolare in base alle perdite registrate rispetto ai precedenti quattro anni, per riparare in parte agli errori fatti nei precedenti provvedimenti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di valutare la possibilità di adottare, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, ulteriori iniziative normative per indennizzare gli operatori economici dei danni realmente subiti, soprattutto per le perdite di fatturato calcolate sulla base degli ultimi quattro anni – e non solo dell'ultimo anno – e dare un concreto supporto agli imprenditori della montagna che tra mille difficoltà provano a ripartire e salvare migliaia di posti di lavoro e tutta la filiera legata al settore sciistico.
9/2835-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha prorogato, nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, la sospensione delle «attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi»;
    la pandemia che stiamo vivendo, oltre a mettere a dura prova il sistema sanitario, sta creando gravi danni al nostro Paese a livello sia sociale che economico e uno dei settori più colpiti dalle passate e recenti restrizioni è proprio il comparto sportivo: purtroppo, nonostante i rigidissimi protocolli adottati in questi mesi e gli ingenti investimenti affrontati per adeguare le strutture alle prescrizioni normative, tantissime palestre, piscine e centri sportivi sono oggi in grosse difficoltà economiche e molti di questi sono addirittura stati costretti a chiudere, mettendo tanti dipendenti in cassa integrazione;
    il mondo dello sport si è riunito lo scorso 4 novembre davanti a Palazzo Montecitorio per chiedere al governo la riapertura immediata delle attività oppure «veri ristori». «Lo sport merita rispetto», questo lo slogan della manifestazione per protestare contro lo stop agli impianti decretato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 24 ottobre per far fronte all'emergenza COVID-19 e poi confermato dai provvedimenti più recenti. Gli operatori del settore hanno manifestato anche in quella sede tutta la loro preoccupazione perché, nonostante abbiano speso centinaia di migliaia di euro per mettere i loro impianti in regola, ancora una volta non si consente a questo comparto di ripartire, neppure nella modalità « one-to-one», con personal trainer, sempre più richiesta dagli sportivi proprio per il distanziamento e la sicurezza che garantisce;
    al riguardo appare incomprensibile la disparità di trattamento tra alcune attività che, per loro natura di servizi alla persona, richiedono contatti ravvicinati con i clienti e gli allenamenti « one-to-one»: le prime possono restare aperte nei consueti orari mentre le palestre o le piscine che con allenamenti singoli consentirebbero di sfruttare spazi ampi all'interno delle strutture sportive, assicurando il distanziamento e la sanificazione tra un appuntamento e l'altro, restano chiuse. Il tutto precludendo ogni possibilità di sopravvivenza a un settore fermo da mesi e al quale sono stati destinati ristori del tutto inadeguati alle perdite realmente subite a causa della chiusura,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare, per le esigenze illustrate in premessa, ulteriori iniziative normative per consentire la ripresa delle attività sportive perlomeno nella modalità « one-to-one», con personal trainer al fine di far ripartire un settore altrimenti destinato al fallimento.
9/2835-A/25Gava, Andreuzza, Fiorini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha prorogato, nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, la sospensione delle «attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi»;
    la pandemia che stiamo vivendo, oltre a mettere a dura prova il sistema sanitario, sta creando gravi danni al nostro Paese a livello sia sociale che economico e uno dei settori più colpiti dalle passate e recenti restrizioni è proprio il comparto sportivo: purtroppo, nonostante i rigidissimi protocolli adottati in questi mesi e gli ingenti investimenti affrontati per adeguare le strutture alle prescrizioni normative, tantissime palestre, piscine e centri sportivi sono oggi in grosse difficoltà economiche e molti di questi sono addirittura stati costretti a chiudere, mettendo tanti dipendenti in cassa integrazione;
    il mondo dello sport si è riunito lo scorso 4 novembre davanti a Palazzo Montecitorio per chiedere al governo la riapertura immediata delle attività oppure «veri ristori». «Lo sport merita rispetto», questo lo slogan della manifestazione per protestare contro lo stop agli impianti decretato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 24 ottobre per far fronte all'emergenza COVID-19 e poi confermato dai provvedimenti più recenti. Gli operatori del settore hanno manifestato anche in quella sede tutta la loro preoccupazione perché, nonostante abbiano speso centinaia di migliaia di euro per mettere i loro impianti in regola, ancora una volta non si consente a questo comparto di ripartire, neppure nella modalità « one-to-one», con personal trainer, sempre più richiesta dagli sportivi proprio per il distanziamento e la sicurezza che garantisce;
    al riguardo appare incomprensibile la disparità di trattamento tra alcune attività che, per loro natura di servizi alla persona, richiedono contatti ravvicinati con i clienti e gli allenamenti « one-to-one»: le prime possono restare aperte nei consueti orari mentre le palestre o le piscine che con allenamenti singoli consentirebbero di sfruttare spazi ampi all'interno delle strutture sportive, assicurando il distanziamento e la sanificazione tra un appuntamento e l'altro, restano chiuse. Il tutto precludendo ogni possibilità di sopravvivenza a un settore fermo da mesi e al quale sono stati destinati ristori del tutto inadeguati alle perdite realmente subite a causa della chiusura,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di valutare la possibilità di adottare, per le esigenze illustrate in premessa, ulteriori iniziative normative per consentire la ripresa delle attività sportive perlomeno nella modalità « one-to-one», con personal trainer al fine di far ripartire un settore altrimenti destinato al fallimento.
9/2835-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Gava, Andreuzza, Fiorini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, motivato dalla necessità ed urgenza di confermare e rafforzare, durante le festività natalizie, le misure di contenimento del virus Covid-19, prevede, all'articolo 1-quater importanti modifiche sulla ripresa delle attività scolastiche in presenza e nello specifico riduce al 50 per cento la presenza degli studenti medi nelle scuole la cui apertura dal 7 slitta ad una data variabile fra l'11 e il 16 gennaio che ad oggi risulta non essere neppure assicurata;
    tali ulteriori modifiche, comunicate senza alcun debito preavviso, hanno acuito il disagio psico-fisico ed organizzativo di milioni di studenti, famiglie e dirigenti scolastici;
    inoltre, dinanzi all'evidente incapacità del Governo di adottare tutte le possibili misure per garantire la ripresa delle lezioni in sicurezza, supponendo bastassero banchi a rotelle monoposto, alcune regioni hanno dovuto – col nuovo anno – decidere da sé sul rinvio della riapertura;
    è evidente quanto, dallo scoppio della pandemia ad oggi, la scuola non abbia rappresentato per il Governo in carica una priorità, disattendendo persino le indicazioni dell'OMS e dell'ECDC, che hanno raccomandato la chiusura delle scuole come ultima risorsa;
    l'Italia, infatti, è il Paese europeo che più a lungo ha tenuto le scuole chiuse ed i ragazzi in DAD, senza peraltro garantire una copertura capillare della didattica a distanza;
    gli studenti medi, esasperati da continui rinvii e rimpalli, dal 7 gennaio sono nelle piazze di tutto il Paese, davanti alle loro scuole e a Roma davanti alle Istituzioni e chiedono a gran voce che la scuola, ovvero il più cospicuo investimento in termini di competenze e di innovazione, in una parola, di futuro che il Paese possa avere, diventi priorità assoluta per il Governo;
    invero, ben altre iniziative il Governo avrebbe potuto intraprendere per dotare gli istituti scolastici delle giuste misure di sicurezza e di prevenzione dei contagi; non soltanto un potenziamento dei mezzi pubblici e di tracciamento del virus, ma anche interventi diretti sui plessi di installazione di termoscanner e nuovi sistemi di aerazione;
    priorità di questo Governo avrebbe dovuto essere la dotazione di termoscanner per tutti gli istituti scolastici (al pari di uffici pubblici, aeroporti, stazioni, centri commerciali); l'effettuazione all'ingresso delle scuole, con cadenza quindicinale, di test rapidi su tutta la popolazione scolastica; l'implementazione della ventilazione meccanica controllata, così da poter ridurre sensibilmente i rischi di contagio e diffusione del virus, come prescritto dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale,

impegna il Governo

a considerare la scuola ed il diritto allo studio una priorità, garantendo il rientro in presenza ed in sicurezza.
9/2835-A/26Sasso, Toccalini, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, cosiddetto «DL Natale», il Governo ha disposto una serie di chiusure arbitrarie, in attuazione delle esigenze di contenimento della crisi pandemica da Covid-19, anche agendo contrariamente a quanto precedentemente disposto con il meccanismo delle cosiddette Zone colorate;
    le chiusure disposte nel corso dell'anno 2020, in alcun modo non dipendenti dagli esercenti, sono state fatali per il tessuto produttivo nazionale italiano, infatti, a causa della crisi pandemica e del crollo dei consumi, oltre 390.000 imprese avrebbero abbassato le serrande;
    il predetto fenomeno non è stato in alcun modo compensato dalle 85.000 aperture circa, senza contare la cessazione della propria attività lavorativa per circa 200.000 lavoratori autonomi a partita IVA;
    il bilancio sin qui delineato costituisce una vera e propria erosione del tasso di produttività nazionale italiano, il quale non è compensabile con misure economiche tardive e di esigua entità, in quanto si tratta della perdita permanente di esperienze e professionalità accumulate nel tempo;
    l'approccio sin qui tenuto durante la crisi pandemica dal Governo italiano non è stato atto a fornire meccanismi uniformi, coerenti e sinergici di indennità alle categorie economiche, nonostante gli oltre 100 miliardi di debito prodotti dallo Stato italiano in reazione alla crisi da Covid-19 e nonostante le molteplici stime economiche indicanti un ormai inevitabile tracollo per l'intera economia italiana, a differenza di altri competitor europei,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire, contestualmente all'attuale quadro di misure di contenimento da Covid-19, un fondo di solidarietà, da sovvenzionare anche mediante scostamenti straordinari di bilancio, per finanziare misure indennitarie a tutela delle categorie principalmente colpite dalle chiusure disposte dal Governo che agiscano in modo automatico sulla base di appositi requisiti reddituali.
9/2835-A/27Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, cosiddetto «DL Natale», il Governo ha disposto una serie di chiusure arbitrarie, in attuazione delle esigenze di contenimento della crisi pandemica da Covid-19, anche agendo contrariamente a quanto precedentemente disposto con il meccanismo delle cosiddette Zone colorate;
    il predetto decreto-legge, disponendo le suddette chiusure, ha altresì fornito alcune misure di ristoro temporaneo, in linea principale per il comparto della ristorazione, senza tenere di conto delle conseguenze di un quadro normativo e di regolamentazione continuamente cangiante, sotteso ad una base di imprevedibilità a danno di tutti gli esercizi commerciali;
    ne consegue che numerose attività economiche, e non solo quelle comprese tra i codici ATECO inclusi nel decreto-legge n. 172 del 2020, necessitino di ristori economici, che vadano – peraltro – oltre la mera indennità economica;
    in modo particolare, le chiusure del periodo natalizio hanno colpito l'intero comparto economico delle aree montane, infliggendo un duro colpo a numerose realtà produttive ed intere comunità montane, le quali spesso vivono – in termini di gettito e giro d'affari – unicamente in vista della stagione invernale;
    l'economia generata dal comparto sciistico genera infatti un fatturato di oltre 12 miliardi di euro l'anno, dando lavoro a oltre 300.000 persone ed impegnando oltre 1.800 impianti di risalita;
    ai predetti operatori economici – come già premesso – si aggiungono tutti quegli esercizi commerciali quali alimentari, ristorazione, commercio al dettaglio, artigianato che, poiché situati in comuni montani, hanno volumi d'affari direttamente legati all'andamento dell'attività sciistica e montana stessa, al punto che tali attività maturano almeno il 35 per cento del proprio fatturato nei soli mesi di dicembre e gennaio, con particolare intensità nel periodo natalizio:
    le altre principali «economie della neve» europee, quali Austria, Francia, Norvegia, Slovacchia, Svezia e Svizzera, hanno disposto misure di ristoro e sostegno ai rispettivi comparti economici montani, come nel caso francese dove sono state disposte apposite misure per garantire sia la tenuta economica degli esercizi commerciali legati ai già delineati contesti economici, sia per garantire la tenuta degli impianti di risalita e di tutti gli operatori attivi nel settore sciistico e montano;
    nonostante i numerosi appelli da parte degli esponenti dei settori sin qui delineati, in Italia manca tuttora una strategia di tutela di un comparto strategico come quello della montagna, sia in ottica di breve periodo, senza ristori o con misure indennitarie tardive ed inadeguate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire, considerate anche le future previsioni di chiusura anticipate dal Governo tutte le misure necessarie per il sostegno del settore sciistico e dell'economia della montagna, in termini di sostegno economico agli operatori coinvolti, anche mediante misure di conforto dei costi fissi, sia in termini di miglioramento dell'impiantistica, prevedendo opportuni e tempestivi confronti con i rappresentanti delle categorie coinvolte ed utilizzando a titolo esemplare le strategie disposte dagli altri Paesi europei.
9/2835-A/28Ciaburro, Caretta, Gribaudo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, detta disposizioni e misure di vario contenuto: esso è finalizzato a rafforzare le misure per il contenimento del contagio da Covid-19, nonché a disciplinare la progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza, a regolare la manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite e a prevedere la concessione di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività prevalente nei settori dei servizi di ristorazione;
    il provvedimento riproduce in parte le misure già previste dal decreto-legge n. 158 del 2020 per il periodo delle festività natalizie e le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 1 del 2021, decreti che vengono conseguentemente abrogati dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione: le norme in essi contenute sono state inserite nel testo da emendamenti del Governo nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite X e XII;
    come previsto dalla normativa in vigore, e più nello specifico dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, fino al 5 marzo 2021 continuano ad essere sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;
    le misure adottate, dall'inizio dell'emergenza sanitaria per il contenimento dell'epidemia in corso, hanno penalizzato anche l'attività delle case da gioco italiane ed in modo particolare del Casinò di Sanremo che durante il 2020 è stato costretto a sospendere l'attività per 178 giorni, ovvero 6 mesi di blocco totale;
    a ciò si aggiunga che dal 2 al 6 marzo 2021 si svolgerà a Sanremo il Festival della Canzone italiana che storicamente rappresenta un indotto economico non indifferente per il territorio ligure e di conseguenza anche per la casa da gioco matuziana;
    il protrarsi di tale situazione rischia di produrre effetti irreparabili sulla stabilità del Casinò di Sanremo nonché in merito ai posti di lavoro generati anche in virtù di una politica di ristoro gravemente insufficiente,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di propria competenza al fine di consentire la riapertura in tempi brevi del Casinò di Sanremo e la conseguente salvaguardia dei posti di lavoro.
9/2835-A/29Mulè.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame motivato dalla necessità di rafforzare le misure per il contenimento del contagio da Covid-19, contiene, in particolare, i divieti validi durante le festività natalizie (articolo 1) ed un contributo a fondo perduto quale misura di sostegno alle attività dei servizi di ristorazione, quelle più colpite dalla pandemia causa la chiusura dell'attività medesima;
    da tempo, molti esercenti attività di ristorazione, al limite della disperazione, chiedono di poter riaprire e lavorare, pur nel rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale, lamentando il rischio di fallimento e l'insufficienza delle misure di ristoro predisposte dal Governo;
    venerdì sera 15 gennaio, si è svolta la manifestazione «Io apro 1501» che ha visto, in tutta Italia, diversi ristoranti e bar tenere aperto nonostante i divieti;
    la manifestazione, ampiamente annunciata a mezzo social, è stata una «protesta» in toni cordiali, senza negazionismo, con cui un'intera categoria, ormai disperata, ha voluto mettere alla luce la situazione drammatica che sta vivendo;
    alla vigilia gli ideatori della protesta hanno pure lanciato un appello al massimo rispetto e collaborazione con le Forze dell'ordine che sarebbero venute a controllare le strutture aperte;
    ad evidenziare il dramma che hanno portato diversi imprenditori a violare consapevolmente le disposizioni di chiusura, basta citare le dichiarazioni rilasciate a La Stampa di una ristoratrice di Torino: «Non ho nulla da perdere, sono disperata; oltre alla multa, le forze dell'ordine chiudono il locale per cinque giorni, ma io ringrazio davvero tutti i clienti perché non aspettavo tanta solidarietà. Siamo in un momento disperato, è tutto il nostro lavoro che va in fumo, a 40 anni mi ritrovo a dover chiedere soldi a mia mamma»;
   visto che:
    la manifestazione ha avuto un larghissimo sostegno popolare con decine di migliaia di like sui social, ma nella pratica si è ridotta a pochi locali che l'hanno voluta mettere in pratica per dare un segnale di disperazione;
    alla maggior parte dei ristoranti aperti sono state comminate sanzioni da 400 euro ai gestori (a cui si è aggiunta per molti anche la sospensione dell'esercizio per 5 giorni) e altrettanto ai clienti sorpresi all'interno dei locali, per altro, nella quasi totalità dei casi, disposti secondo le norme di distanziamento;
    non risultano esservi stati casi di aggressione, oltraggio o resistenza alle forze dell'ordine intervenute a dimostrazione del carattere pacifico e democratico della manifestazione;
   considerato che:
    si è trattata quindi di una manifestazione di disobbedienza civile dettata dalla pesantissima crisi che sta decimando la categoria degli esercizi pubblici e non certo uno stratagemma per svantaggiare la concorrenza e porre in essere illegittimi ricavi;
    come riportato dalla stampa, in alcune città, ad esempio Venezia, le forze dell'ordine hanno adottato una linea più comprensiva invitando semplicemente alla chiusura dell'esercizio senza sanzionare titolari e clienti,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza volte ad annullare le sanzioni comminate nella giornata di venerdì 15 gennaio ai gestori dei ristoranti e ai loro clienti che hanno aderito alla democratica e pacifica manifestazione «Io apro 1501».
9/2835-A/30Belotti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, risponde alla necessità ed urgenza di rafforzare le misure di contenimento alla diffusione del virus COVID-19 in occasione delle festività natalizie e di inizio del nuovo anno, finalizzato a rafforzare le misure di prevenzione e contrasto all'emergenza epidemiologica per l'acuirsi dei rischi dei contagi associati a fenomeni di assembramento nel periodo festivo, e per garantire, nell'arco di tempo delineato, specifiche misure di prevenzione del contagio;
    il provvedimento in esame, contempla altresì le misure di immediato sostegno per le attività dei servizi di ristorazione, che sono tra quelle più colpite dalla pandemia tuttora in corso e in particolare, con l'articolo 2 s'introduce il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, riconosciuto nell'ambito del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» previsto dalla Commissione Europea, non superiore a 150.000 euro, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell'ambito dei settori economici, individuati dai codici ATECO riportati nella tabella allegata alla norma;
    l'articolo 2, comma 1, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge in esame, concede un contributo a fondo perduto, nel limite massimo complessivo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame purché abbiano la partita IVA attiva e la abbiano attivata prima del 1o dicembre 2020 e in base al comma 2, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto decreto «Rilancio»;
    il decreto in esame si pone il duplice obiettivo di varare misure urgenti per le festività natalizie e di contemperare la chiusura di determinate categorie produttive, particolarmente colpite dalle restrizioni alla circolazione, con un contributo a fondo perduto per sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive – specificatamente quelli relativi ai servizi di ristorazione – il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1o dicembre 2020 ed essendo richiesta una partita attiva, questa non deve essere stata chiusa al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge;
   considerato che;
    la platea dei beneficiari di cui all'articolo 2 del provvedimento è limitata ai servizi di ristorazione e tuttavia sono rimaste escluse dall'intervento di sostegno ulteriori altre categorie che operano nella filiera del turismo, come ad esempio gli albergatori, gli esercenti degli impianti di risalita, gli esercizi di somministrazione di cibi e alimenti gestiti dai pescatori, i soggetti titolari di partita IVA e alle imprese che operano nell'ambito della filiera degli eventi del vino, gli addetti del comparto degli allestimenti fieristici, congressistici, concertistici, delle mostre e degli eventi in genere e che sono state parimenti penalizzate dalle restrizioni necessarie a rafforzare le misure per il contenimento da contagio da COVID-19, in occasione delle festività natalizie, di cui all'articolo 1 del provvedimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, in un prossimo provvedimento utile e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le misure di sostegno anche agli operatori economici esclusi dalla platea del contributo di cui all'articolo 2 del provvedimento, al fine di tutelare i diversi settori colpiti dalle misure restrittive di contenimento dei contagi da COVID-19 e i livelli occupazionali.
9/2835-A/31Amitrano.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento reca disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
    tra le misure adottate ve ne sono alcune volte a sostenere e ristorare parzialmente alcuni settori economici colpiti a seguito dalle disposizioni volte a limitare la diffusione dei contagi; il settore delle giostre itineranti, comunemente definite luna park, che raduna circa 7500 micro imprese che danno lavoro a circa 30.000 addetti, è tra quelli maggiormente colpiti e danneggiati dagli effetti economici prodotti dalla pandemia;
    nella prima fase, infatti, queste imprese non hanno potuto svolgere la propria attività, come molte altre, a seguito delle disposizioni che fino al mese di maggio hanno imposto il così detto Lockdown su tutto il territorio nazionale;
    le difficoltà e, in alcuni casi, l'impossibilità materiale di svolgere la propria attività professionale è però perdurata anche nelle fasi successive, caratterizzate dalla riapertura di molte attività economiche, per il mancato rilascio dei prescritti permessi da parte delle amministrazioni locali;

tale condizione ha gettato in una fortissima crisi il settore delle giostre itineranti, costringendo molte micro-imprese alla chiusura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in occasione del prossimo provvedimento normativo finalizzato a sostenere le attività economiche danneggiate dalla crisi prodotta dalla pandemia da COVID-19, un'apposita misura volta a ristorare le microimprese del settore delle giostre itineranti.
9/2835-A/32Bergamini.


   La Camera,
   premesso che:
    a dicembre scorso, il nostro Paese ha iniziato le vaccinazioni anti Sars-Cov-2;

per quanto attiene l'aspetto delle risorse, va sottolineato che le dosi di vaccino non sono illimitate; la ricerca scientifica dice che chi ha avuto il Covid – 2,3 milioni in Italia, pari a 4,6 milioni di dosi – ha un'immunità ma ad oggi non è stato ritenuto opportuno dare priorità a chi non ha questa immunità, eventualità che avrebbe consentito di anticipare, ad esempio, la vaccinazione dei soggetti più fragili come i disabili o chi ha patologie croniche;

il viceministro Sileri aveva annunciato, già nel mese di dicembre, che chi ha già contratto il virus SARS-CoV-2 sarebbe stato vaccinato ma non nella prima fase. Il governo non ha poi dato seguito a questa indicazione;
    lo scorso 15 gennaio, intervenendo ad una trasmissione televisiva, Massimo Galli, direttore del dipartimento Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano, riguardo alla vaccinazione contro il SARS-CoV-2 per le persone che hanno già contratto il virus affermava: «È una decisione di comodo farlo, non c’è uno straccio di dato che dica che in quelli che hanno già fatto l'infezione sia sicuro e utile vaccinare. La probabilità di avere una seconda infezione, dai dati che ci sono, anche se abbastanza frammentari, è forse meno dell'1 per cento. Oggi non abbiamo nessuna necessità di vaccinare quelli che si sono già infettati e sono guariti»;
    il dott. Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano), ha dichiarato: «partiamo dai dati: in nessun contesto è stato dato un mandato di ritardare la vaccinazione per chi ha avuto Covid sintomatico, la malattia. In assenza di una linea guida, il mio suggerimento è che è un gesto di responsabilità verso se stessi e la comunità lasciare il proprio posto in coda»;
    il professor Galli e il professor Mantovani, quindi, esprimono anch'essi delle perplessità sulla mancanza di linee guida ufficiali che facciano slittare nel calendario vaccinale le persone che hanno già contratto il virus, specie se in forma sintomatica,

impegna il Governo

a prevedere nell'ambito del calendario vaccinale e delle relative priorità, uno spostamento della vaccinazione delle persone che hanno già contratto il SARS-CoV-2 dando priorità ad altre categorie di cittadini.
9/2835-A/33Novelli.


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi giorni del 2020 ha preso finalmente avvio nel nostro Paese la campagna vaccinale anti Sars-Cov-2;
    il piano vaccinale predisposto dal Governo, con specifico riguardo ai Punti vaccinali, all'organizzazione delle sedute vaccinali e alle figure coinvolte, prevede nella fase iniziale della campagna di vaccinazione una gestione sostanzialmente centralizzata, con l'individuazione delle strutture ospedaliere e l'impiego di unità mobili destinate alla vaccinazione delle persone impossibilitate a raggiungere i punti di vaccinazione;
    il suddetto piano prevede che solamente in una seconda fase si potrà prevedere un eventuale coinvolgimento degli ambulatori vaccinali territoriali, nonché dei medici di medicina generale, ecc.;
    per una effettiva riuscita del programma vaccinazioni è indispensabile poter contare non solo su un elevato numero di personale sanitario, ma anche su una distribuzione il più ampia e capillare possibile dei punti vaccinali,

impegna il Governo

a prevedere fin da subito, nell'ambito della campagna vaccinale anti Sars-Cov-2, il pieno coinvolgimento dei laboratori privati convenzionati in possesso di tutti i requisiti necessari, anche per garantire un maggior numero di punti vaccinali, nonché una più omogenea e capillare distribuzione sul territorio nazionale e quindi una maggiore prossimità ai cittadini.
9/2835-A/34Spena.


   La Camera,
   premesso che:
    in relazione alla pandemia da COVID-19 il Governo ha imposto numerose restrizioni che hanno influito negativamente sulla vita dei più giovani, sia in termini di accesso alla pubblica istruzione, sia con riferimento alla possibilità di praticare lo sport, sia per la drastica riduzione delle occasioni di socialità;
    a tali restrizioni si sono aggiunte le preoccupazioni per l'incertezza del futuro e l'incombente crisi economica;
    numerosi sono stati gli appelli della comunità scientifica nel richiamare un aumento di casi di malattie mentali anche legate al disturbo alimentare nonché ai tentativi di isolamento tra giovani e giovani adulti, rilevando l'incidenza dei lockdown e delle restrizioni imposte;
    alla fine del 2020 il Reparto di neuropsichiatria infantile dell'ospedale Regina Margherita di Torino ha denunciato come i ricoveri per tentativi di suicidio (TS) siano passati da 7 nel 2009 a 35 nel 2020 e nello stesso periodo (2009- 2020), nel Day hospital psichiatrico, l'ideazione suicidaria sia passata all'80 per cento dei pazienti in carico;
    in un articolo pubblicato da «l'Espresso» il Professor Stefano Vicari, Ordinario di Neuropsichiatria Infantile presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Responsabile dell'Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, ha dichiarato: «Vediamo negli anni un incremento notevolissimo delle attività autolesive e dei tentativi di suicidio: nel 2011 i ricoveri sono stati 12, nell'anno appena concluso abbiamo superato quota 300. Sebbene le statistiche ufficiali ci dicano che il numero dei suicidi è in leggero calo tra gli adolescenti, l'attività autolesiva è in rapido aumento. Mai come in questi mesi, da novembre a oggi, abbiamo avuto il reparto occupato al 100 per cento dei posti disponibili, mentre negli altri anni, di media, eravamo al 70 per cento. Le diagnosi che predominano sono quelle del tentativo di suicidio. Ho avuto per settimane tutti i posti letto occupati da tentativi di suicidio e non mi era mai successo»;
    mancherebbe uno studio scientifico complessivo sul numero e le tipologie dei disturbi mentali tra gli italiani, divisi per tipologia fasce d'età, sesso e territorio, come anche manca da anni uno studio dell'Istat sul numero dei suicidi in generale in Italia;
    tale dato e urgente al fine di inquadrare correttamente il fenomeno, e intervenire sia in termini di prevenzione e supporto ai singoli e alle famiglie sia in termini di cura della malattia;
    l'Organizzazione mondiale della sanità afferma che «non c’è salute senza salute mentale»,

impegna il Governo

di concerto con le Regioni, nel più breve tempo possibile, a raccogliere e a rendere pubblica i dati sul numero di italiani affetti da disturbo mentale negli anni 2019 e 2020, divisi per tipologia, fasce d'età, sesso e territorio, nonché il numero dei suicidi e dei tentativi di suicidio registrati, al fine di inquadrare correttamente la portata dei suddetti fenomeni, attivare politiche di prevenzione e destinare le giuste risorse per arginarli.
9/2835-A/35Montaruli, Spena, Siracusano, Marrocco, Versace, Ciaburro, Romaniello, Leda Volpi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame è volto a rafforzare le misure per il contenimento del contagio da COVID-19, nonché a disciplinare la progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza, a regolare la manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite, e a prevedere la concessione di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nei settori dei servizi di ristorazione;
    la drammatica emergenza sanitaria ha evidenziato come l'ambito principale per la gestione dei pazienti debba essere la rete territoriale, certificando quello che da anni risulta evidente, ossia che l'assistenza territoriale e domiciliare è stata troppo spesso trascurata;
    già nel 2018, i dati nazionali dell'assistenza domiciliare integrata non erano rassicuranti e testimoniavano la mancanza di progressi rispetto all'anno precedente, rilevando come solo il 2,9 per cento della popolazione anziana avesse ricevuto interventi, con una media di 18 ore di trattamento all'anno, del tutto insufficienti a garantire una presa in carico efficace e ben lontane dalle circa 240 ore/anno che i riferimenti internazionali stimano necessarie;
    esistono inoltre marcate disparità regionali nell'offerta di ADI: si va da una copertura del 5 per cento in Molise allo 0,2 per cento della Valle D'Aosta, con le tre regioni più popolose Lombardia (2.5 per cento), Lazio (2 per cento) e Campania (2,4 per cento) sotto la media nazionale;
    in tale contesto di lacunosità e fragilità, le misure di sicurezza sanitaria messe in atto per contenere la diffusione dell'epidemia se da un lato hanno duramente colpito la rete di assistenza a sostegno delle categorie più fragili, dalle persone con disabilità agli anziani, dai malati cronici agli immunodepressi, dall'altro hanno evidenziato la necessità di un sistema di cure domiciliari con una organizzazione integrata e trasversale basata sulla presa in carico dei pazienti;
    l'impegno nell'ambito dell'assistenza domiciliare comporterebbe, peraltro, evidenti benefici anche in termini occupazionali e di riduzione dei costi: la spesa sanitaria per l'ADI è nettamente inferiore rispetto a quella per un ricovero ospedaliero, ma si pensi anche ai costi dovuti ai ricoveri impropri, alle liste di attesa, alla spesa out of pocket fuori controllo, ma anche al contenimento del sovraffollamento dei pronto soccorso;
    è inoltre stato dimostrato scientificamente che questa modalità di assistenza può migliorare sia la qualità della vita che la sopravvivenza stessa di pazienti,

impegna il Governo

   a stanziare adeguate risorse economiche e umane, anche attraverso il ricorso a operatori socio sanitari specializzati nell'assistenza sanitaria, per il potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata per malati cronici, immunodepressi, anziani e persone con disabilità, individuando in via prioritaria come destinatari degli interventi le persone che versano in condizioni precarie di salute e le famiglie a maggior rischio di fragilità sociale.
9/2835-A/36Bellucci, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza sanitaria in corso ha comportato la chiusura o la limitazione di numerose attività tra cui quelle connesse agli impianti sciistici e di risalita le quali risultano essere tra le più penalizzate poiché non hanno mai potuto beneficiare – da marzo a oggi – di alcuna riapertura;
    in data 15 gennaio c.a. Valeria Ghezzi, presidente dell'Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef) che riunisce le società degli impianti di risalita italiani ha espresso all'ANSA serie perplessità in merito alla possibilità di avviare la stagione sciistica già dal mese di febbraio 2021;
    l'economia delle aree montane, soprattutto quella legata alle precipitazioni nevose, è caratterizzata da una stagionalità intrinseca alla tipologia di attività economiche che la animano;
    la perdita della stagione invernale in corso si tradurrebbe in una seria minaccia alla sopravvivenza di tutte quelle imprese che direttamente o indirettamente basano le loro entrate sull'attività degli impianti sciistici i quali – data la già citata stagionalità – non potrebbero comunque essere riattivati prima dell'ultimo bimestre dell'anno in corso;
    stando alle stime di Anef Lombardia, l'Associazione degli esercenti funiviari, il fatturato medio stagionale degli impianti di risalita lombardi è di circa 80 milioni di euro mentre l'indotto generato dalle stazioni di sci invece è intorno al miliardo di euro;
    sempre secondo Anef Lombardia il settore degli impianti sciistici genera nella sola regione, circa 70 mila posti di lavoro;
    come riportato in data 24 novembre 2020 dal settimanale Panorama, il settore dello sci genera un fatturato annuo di circa 7 miliardi dando lavoro a circa 120 000 persone tra occupazione diretta e indotto,

impegna il Governo

   a disporre misure di sostegno economico dedicate alle attività legate agli impianti sciistici e di risalita mediante il riconoscimento di un contributo a fondo perduto.
9/2835-A/37Mantovani, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19:
    il provvedimento in titolo è finalizzato a rafforzare le misure per il contenimento del contagio da COVID-19, nonché a disciplinare la progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza, a regolare la manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite e a prevedere la concessione di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività prevalente nei settori dei servizi di ristorazione;
    come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio u.s., sino al 5 marzo 2021 restano sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;
    le misure adottate, fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, hanno certamente penalizzato anche l'attività delle case da gioco e particolarmente quella del Casinò di Sanremo che durante il 2020 è stato costretto a sospendere l'attività per oltre sei mesi;
    per la società di gestione tenere chiuso costa circa 110 mila euro al giorno, anche se non ci sono i costi del lavoro e altro;
    il casinò di Sanremo si era distinto per le misure adottate a salvaguardia della sicurezza dei clienti. Oltre alla chiusura del teatro annesso e alla cancellazione degli spettacoli, agli ingressi erano state posizionate delle termocamere ad alta tecnologia in grado di rilevare la temperatura a oltre 20 persone contemporaneamente. Per i giochi, il management aveva fatto installare delle barriere divisorie per ogni postazione a sedere;
    a ciò si aggiunga che dal 2 al 6 marzo 2021 si svolgerà a Sanremo il consueto Festival della Canzone italiana che rappresenta per la casa da gioco una delle tre più redditizie dell'anno;
    molte aziende, comprese quelle del settore dell'intrattenimento e dei giochi, hanno dovuto fare i conti quasi da subito con una mancanza di introiti improvvisa, dovuta alla decisione del Governo di imporre la chiusura di tutte le attività non strettamente necessarie;
    prorogare la chiusura del Casinò di Sanremo significa esporre le case da gioco e gli enti proprietari, il Comune, a situazioni estremamente complesse in ambito economico, finanziario, sociale e occupazionale;
    l'obiettivo è quello di una rapida riapertura delle proprie sedi, necessaria e indispensabile a mantenere, per quanto possibile, l'equilibrio economico e finanziario aziendale e a preservare oltre numerosi posti di lavoro, a cui si aggiunge tutto l'indotto, anch'esso in grave difficoltà a seguito della chiusura delle case da gioco,

impegna il Governo

   ad adottare tutte le iniziative necessarie, al fine di prevedere in tempi rapidi la riapertura dell'attività del casinò di Sanremo, i cui effetti socioeconomici non possono che determinare benefici, non solo a livello locale, ma anche per l'intero Paese.
9/2835-A/38Di Muro.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 2 del testo in esame, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge è riconosciuto un contributo a fondo perduto, che spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020. n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020. n. 77;
    il sistema turistico della montagna, dei comprensori sciistici, dei rifugi, degli alberghi montani e di tutte le attività commerciali connesse, nei primi mesi del 2020 hanno subito una cospicua perdita di fatturato a causa del lockdown generalizzato posto in essere dal Governo;
    il sistema turistico montano invernale produce, ormai stabilmente, un fatturato annuo che supera i 10 miliardi di euro che, unitamente all'indotto di sistema porta la cifra a raddoppiare, sfiorando i 20 miliardi;
    la chiusura degli impianti prevista per il periodo natalizio, che ancora perdura e le restrizioni a spostamenti e soggiorni, dopo lo stop dell'inverno scorso, comporterà una ulteriore perdita, che, unitamente all'incertezza sulla effettiva partenza della stagione 2020-2021, comporterà la oggettiva difficoltà per molte delle attività a mantenere le strutture in efficienza e a riaprire in sicurezza quando i dati dell'emergenza epidemiologica dovessero consentirlo;
    la perdita di fatturato riferita alla scorsa stagione, unitamente alle conseguenze delle sole restrizioni natalizie, comporterà una riduzione del volume di affari pari al 70 per cento su base annua;
    i precedenti provvedimenti legislativi consentono un accesso ai ristori prendendo a riferimento il solo mese di aprile 2019 in rapporto al mese di aprile 2020, quando la maggior parte degli impianti e delle strutture ricettive riferibili al turismo invernale e montano sono, nella migliore delle ipotesi, già in bassa stagione e nella peggiore addirittura chiuse, di fatto limitando di molto, ove non vanificando ogni tipo di indennizzo,

impegna il Governo

   in un provvedimento, da emanare con urgenza e a breve, a prevedere per le attività stagionali e per quelle che ne costituiscano l'indotto, con particolare riferimento al turismo invernale, della montagna e degli impianti di risalita sciistici, sistemi di indennizzo e ristoro che consentano una effettiva, rapida e più congrua erogazione delle risorse, nell'ottica di fornire reale e adeguato sostegno alle attività ricettive e impiantistiche e, più in generale alle aziende che di questo ambito costituiscono l'indotto, contribuendo a salvare un settore fondamentale per l'economia del nostro Paese.
9/2835-A/39Fregolent, Del Barba, Moretto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto in esame introduce la concessione di un contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione per i soggetti che hanno già ricevuto quello previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto-legge «Rilancio»), e che la somma da corrispondere sia pari alla somma già corrisposta in precedenza, il cui valore era stato determinato sulla base del calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019;
    le attività di ristorazione dei comuni totalmente montani, che in Italia sono 3.546, producono la maggior parte del loro fatturato nel periodo natalizio in connessione con la stagione sciistica; per questo tali attività sono state particolarmente impattate dalle norme del decreto in esame, che tuttavia non prevede differenziazioni; il rischio di un mancato intervento è la desertificazione dei comuni e delle zone montane italiane;
    ulteriore problema non toccato dai provvedimenti del Governo è quello dei 1.500 rifugi alpini e punti tappa escursionistici gestiti, che costituiscono un pezzo importante dell'economia montana e non hanno finora beneficiato di interventi di sostegno, come segnalato dall'Uncem, l'Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli enti montani;
    i rifugi non hanno beneficiato di ristori in alcuni casi in quanto questi sono stati calcolati sul fatturato di aprile, quando queste strutture non erano aperte o con flussi turistici fortemente ridotti; in altri casi, non è stato possibile fare richiesta di bonus da parte dei gestori a causa di codici ATECO primari non rientranti in quelli beneficiari di sovvenzioni legate all'emergenza sanitaria; inoltre i rifugi non erano inclusi nel beneficiari del «bonus ristoranti», il contributo a fondo perduto per gli acquisti di prodotti di filiere agricole e alimentari locali. Una anomalia grave, stante il fortissimo radicamento territoriale di queste strutture, che per tradizione e cultura utilizzano solo materiali locali nelle loro preparazioni,

impegna il Governo

    ad intervenire tempestivamente per le attività economiche delle aree montane, prevedendo che il contributo a fondo perduto per le attività di ristorazione sia pari al doppio per gli operatori economici dei comuni totalmente montani classificati dall'Istat ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e prevedendo per i rifugi montani un contributo pari ai ricavi o compensi dei mesi di novembre e dicembre 2019 o pari ad almeno a 3.000 euro per ciascuna struttura.
9/2835-A/40Costa, Angiola, Frate, Gribaudo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto in esame introduce la concessione di un contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione per i soggetti che hanno già ricevuto quello previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto-legge «Rilancio»), e che la somma da corrispondere sia pari alla somma già corrisposta in precedenza, il cui valore era stato determinato sulla base del calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019;
    le attività di ristorazione dei comuni totalmente montani, che in Italia sono 3.546, producono la maggior parte del loro fatturato nel periodo natalizio in connessione con la stagione sciistica; per questo tali attività sono state particolarmente impattate dalle norme del decreto in esame, che tuttavia non prevede differenziazioni; il rischio di un mancato intervento è la desertificazione dei comuni e delle zone montane italiane;
    ulteriore problema non toccato dai provvedimenti del Governo è quello dei 1.500 rifugi alpini e punti tappa escursionistici gestiti, che costituiscono un pezzo importante dell'economia montana e non hanno finora beneficiato di interventi di sostegno, come segnalato dall'Uncem, l'Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli enti montani;
    i rifugi non hanno beneficiato di ristori in alcuni casi in quanto questi sono stati calcolati sul fatturato di aprile, quando queste strutture non erano aperte o con flussi turistici fortemente ridotti; in altri casi, non è stato possibile fare richiesta di bonus da parte dei gestori a causa di codici ATECO primari non rientranti in quelli beneficiari di sovvenzioni legate all'emergenza sanitaria; inoltre i rifugi non erano inclusi nel beneficiari del «bonus ristoranti», il contributo a fondo perduto per gli acquisti di prodotti di filiere agricole e alimentari locali. Una anomalia grave, stante il fortissimo radicamento territoriale di queste strutture, che per tradizione e cultura utilizzano solo materiali locali nelle loro preparazioni,

impegna il Governo

ad intervenire tempestivamente per le attività economiche delle aree montane con particolare riguardo ai comuni totalmente montani classificati dall'Istat e ai rifugi montani.
9/2835-A/40. (Testo modificato nel corso della seduta) Costa, Angiola, Frate, Gribaudo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto all'esame dell'Aula prevede disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, introducendo specifiche misure di contenimento nonché, all'articolo 1-ter, modificazioni alla legislazione emergenziale vigente;
    nell'ambito di tale cornice normativa, attuata mediante i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, appare evidente la necessità di attenuare la portata dei divieti che attualmente impediscono lo svolgimento di attività sicure che possono essere svolte, senza pregiudizio alcuno per la salute pubblica, nel rispetto del distanziamento interpersonale e di tutti i protocolli sanitari vigenti;
    in particolare, appare opportuno prevedere un'apposita deroga ai divieti in esame a favore degli studi di pilates, yoga e altre discipline analoghe che svolgono attività in forma individuale con istruttore, nel rispetto del distanziamento sociale e con l'osservanza di rigorosi protocolli di sicurezza e di igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature ivi utilizzate;
    la chiusura di tali attività si ritiene ingiustificata perché, se svolta nel rispetto degli anzidetti protocolli, non costituisce un pericolo per la salute degli utenti e del personale in servizio. Essa si risolve, pertanto, in un divieto fine a se stesso, privo di fondamento sul piano scientifico, che comporta gravi conseguenze sia per i titolari delle attività, sia per il personale che vi presta servizio, sia per i molti cittadini che a tali attività si rivolgono per svolgere attività fisica, per il mantenimento del proprio benessere psicofisico,

impegna il Governo:

   a consentire la riapertura delle attività degli studi di pilates, yoga e altre discipline analoghe, svolta in forma individuale con istruttore, nel rispetto del distanziamento interpersonale e con l'osservanza di protocolli di igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature;
   a garantire adeguati ristori alle attività in questione e a tutte le altre imprese, associazioni ed enti del settore sportivo gravemente penalizzate dai divieti in esame.
9/2385-A/41Fogliani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto all'esame dell'Aula prevede disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, introducendo specifiche misure di contenimento nonché, all'articolo 1-ter, modificazioni alla legislazione emergenziale vigente;
    nell'ambito di tale cornice normativa, attuata mediante i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, appare evidente la necessità di attenuare la portata dei divieti che attualmente impediscono lo svolgimento di attività sicure che possono essere svolte, senza pregiudizio alcuno per la salute pubblica, nel rispetto del distanziamento interpersonale e di tutti i protocolli sanitari vigenti;
    in particolare, appare opportuno prevedere un'apposita deroga ai divieti in esame a favore degli studi di pilates, yoga e altre discipline analoghe che svolgono attività in forma individuale con istruttore, nel rispetto del distanziamento sociale e con l'osservanza di rigorosi protocolli di sicurezza e di igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature ivi utilizzate;
    la chiusura di tali attività si ritiene ingiustificata perché, se svolta nel rispetto degli anzidetti protocolli, non costituisce un pericolo per la salute degli utenti e del personale in servizio. Essa si risolve, pertanto, in un divieto fine a se stesso, privo di fondamento sul piano scientifico, che comporta gravi conseguenze sia per i titolari delle attività, sia per il personale che vi presta servizio, sia per i molti cittadini che a tali attività si rivolgono per svolgere attività fisica, per il mantenimento del proprio benessere psicofisico,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di:
    consentire la riapertura delle attività degli studi di pilates, yoga e altre discipline analoghe, svolta in forma individuale con istruttore, nel rispetto del distanziamento interpersonale e con l'osservanza di protocolli di igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature;
    garantire adeguati ristori alle attività in questione e a tutte le altre imprese, associazioni ed enti del settore sportivo gravemente penalizzate dai divieti in esame.
9/2385-A/41. (Testo modificato nel corso della seduta) Fogliani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame detta disposizioni volte a rafforzare le misure per il contenimento del contagio da COVID-19, nonché, tra l'altro, a prevedere la concessione di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nei settori dei servizi di ristorazione;
    è noto come per le categorie produttive travolte dagli ultimi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che prima hanno accorciato la giornata lavorativa dei negozi e successivamente, con la previsione delle tre aree cromatiche, disposto nuovi lockdown, gli sforzi economici del governo profusi con i vari decreti Ristori non sono ancora sufficienti;
    ciò vale soprattutto per le zone con maggiori restrizioni (cosiddette «zone rosse»), che risentono particolarmente delle misure previste, e, in particolare, per le attività presenti nei territori in sofferenza da tempo, quali quelli della Sicilia, che oggi più che mai versano in grandissima difficoltà;
    in Sicilia in particolare, la zona di Messina è stata la più colpita dalle misure restrittive,

impegna il Governo

   ad adottare opportune iniziative volte ad implementare il meccanismo dei ristori nelle zone sottoposte a maggiori restrizioni, con particolare riferimento alle attività presenti in Sicilia.
9/2835-A/42Siracusano.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative in ambito internazionale ed europeo a favore dell'oppositore russo Navalny e per il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto in Russia – 3-02027

   QUARTAPELLE PROCOPIO, FASSINO, BERLINGHIERI, BOLDRINI, LA MARCA, SCHIRÒ, GRIBAUDO, FIANO e ENRICO BORGHI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   Navalny, il più noto oppositore di Putin, è stato arrestato appena atterrato in Russia, al rientro dal periodo di convalescenza in Germania, dove, nel settembre 2020, è stato ricoverato per un presunto avvelenamento;
   il suo volo, che sarebbe dovuto atterrare all'aeroporto di Vnukovo, è stato fatto atterrare all'ultimo momento a Mosca e i sostenitori che lo attendevano – oltre 300 persone – sono stati sgombrati e circa 50 arrestati;
   Navalny è stato condannato a 30 giorni di arresto per la conversione di una pena detentiva sospesa per «mancato rispetto degli obblighi imposti», nell'ambito del processo Yves Rocher per appropriazione indebita di 26 milioni di rubli da una filiale dell'azienda, anche se la stessa azienda aveva affermato di non aver subito «nessun danno» e, inoltre, nel 2017, la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva stabilito che l'oppositore era stato privato del diritto a un giusto processo;
   l'udienza si è svolta all'interno della stazione di polizia, senza che il suo avvocato potesse vederlo;
   Navalny era consapevole del suo arresto appena fosse rientrato in patria, ma ha comunque deciso di farvi ritorno;
   la reazione internazionale al suo fermo è stata immediata: il suo rilascio è stato richiesto dalla Presidente della Commissione europea, dal Commissario Onu per i diritti umani e dal Segretario generale della Nato;
   altresì il Presidente degli Stati Uniti d'America Biden ha affermato, tramite il suo consigliere per la sicurezza, che «Navalny deve essere immediatamente liberato e i responsabili del vergognoso attacco alla sua vita devono essere perseguiti», definendo «gli attacchi del Cremlino a Navalny non solo una violazione dei diritti umani, ma anche un affronto al popolo russo che vuole che la propria voce sia ascoltata»;
   anche il Ministro interrogato ha affermato che l'arresto di Navalny è «un fatto molto grave che ci preoccupa», chiedendone «l'immediato rilascio» e il rispetto dei «suoi diritti»;
   il caso Navalny sarà un punto del prossimo Consiglio europeo e, dalle dichiarazioni dell'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea Borrell, l'Unione europea parrebbe essere intenzionata ad un inasprimento delle sanzioni contro Mosca –:
   quali iniziative intenda intraprendere il Governo nei consessi bilaterali con la Russia e in quelli europei per chiedere l'immediato rilascio di Navalny, sostenere la richiesta di indagini imparziali e approfondite relativamente al suo avvelenamento e affinché la Russia rispetti i suoi impegni internazionali sui diritti umani e lo Stato di diritto. (3-02027)


Iniziative di competenza volte ad una revisione delle procedure in materia di individuazione del deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, con particolare riferimento al pieno coinvolgimento delle comunità locali e territoriali – 3-02028

   FREGOLENT, OCCHIONERO e D'ALESSANDRO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, definisce le procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
   la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) elaborata da Sogin ha ricevuto il nullaosta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 30 dicembre 2020 e il 5 gennaio 2021 è stato dato il via libera alla pubblicazione, togliendo il segreto che incideva sul documento;
   Sogin, nell'individuare i siti, ha interpretato i criteri definiti da Ispra, ora Isin – guida tecnica n. 29 – e quelli indicati nelle linee guida Iaea (International atomic energy Agency), ma, nell'ambito di tale interpretazione non sembrano essere stati tenuti adeguatamente in considerazione diversi elementi; infatti, nell'elenco compaiono siti ad alto pregio agricolo (Carmagnola), ad elevata pericolosità sismica (Alessandrino), aree adiacenti a siti Unesco (Pienza e Val d'Orcia) ed infine anche Matera, capitale della cultura 2019;
   risulterebbe agli interroganti che una serie di comunità territoriali, comuni ed enti locali avrebbero avanzato la candidatura dei propri territori per la realizzazione del sito unico, ma che tali candidature non verrebbero prese in considerazione in quanto tali territori non sono ricompresi nella Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee;
   il processo di consultazione pubblica per l'individuazione del sito prevede anche la possibilità per amministratori, comitati, associazioni e cittadini di recarsi direttamente sui siti ed effettuare rilievi e sopralluoghi, cosa di difficile realizzazione in piena emergenza pandemica;
   la redazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee ha avuto una durata molto lunga e molti dei dati su cui si basano le valutazioni potrebbero non essere più attuali, così come molti territori, ora esclusi, potrebbero invece avere le caratteristiche opportune per avanzare le proprie candidature;
   il sistema di selezione e confronto previsto dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, potrebbe e dovrebbe essere rivisto, soprattutto nel senso di individuare un criterio che parta dal basso, come si è fatto in altri Paesi europei, ad esempio la Spagna, attraverso le candidature delle comunità locali, piuttosto che un censimento di siti idonei o presunti tali, redatto in maniera centralistica, attraverso un'applicazione quantomeno discutibile dei criteri –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare iniziative di competenza volte a fermare la procedura di consultazione, ritirare la pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee e avviare una revisione della disciplina di cui al citato decreto legislativo che possa fornire una risposta normativa all'oggettiva necessità di individuazione del sito, che sia però compatibile con le aspirazioni e le esigenze delle comunità locali e territoriali, consentendo anche una procedura di selezione e di consultazione pubblica che sia libera dai vincoli dettati dall'emergenza pandemica. (3-02028)


Iniziative volte a valorizzare gli operatori e le professionalità del settore dei beni culturali – 3-02029

   TESTAMENTO, VACCA, CASA, BELLA, CARBONARO, CIMINO, DEL SESTO, IORIO, MARIANI, MELICCHIO, RICCIARDI, TUZI e VALENTE. — Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:
   le diverse strutture del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, già da un po’ di anni, presentano notevoli carenze di organico, situazione inasprita dalla crisi sanitaria da COVID-19 che sta attraversando il nostro Paese;
   per farvi fronte, infatti, è stato adottato un piano di assunzioni per il triennio 2019-2021 che prevede l'avvio di procedure di selezione su 5.920 posti disponibili, tuttavia non adeguato e sufficiente a causa dei continui blocchi delle procedure concorsuali e delle diverse difficoltà relative all'emergenza attuale;
   la necessità di sopperire alle carenze di organico ha condotto all'utilizzo sempre più costante, all'interno delle strutture appartenenti ai beni culturali, di figure professionali meno qualificate, assunte con contratti di collaborazione e a tempo determinato e all'impiego di personale volontario;
   l'aumento di personale volontario nel settore culturale italiano ha sicuramente consentito negli ultimi decenni di recuperare una parte importante del patrimonio culturale, destinato in alternativa a essere abbandonato o a rimanere semisconosciuto, ma ha contribuito all'aumento del precariato e all'utilizzo di figure non altamente specializzate, pregiudicando la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano;
   pur riconoscendo il valore dell'opera prestata dai volontari in ambito culturale, è essenziale precisare che le forme volontaristiche non possono sostituirsi alle prestazioni lavorative vere e proprie e specializzate nel settore;
   in particolare, il quadro normativo attuale ha agevolato la trasformazione del volontariato in vero e proprio lavoro gratuito mascherato, nonché incentivato il suo sistematico utilizzo in sostituzione del lavoro retribuito e qualificato. Tale situazione non ha fatto altro che alterare il mercato del lavoro nel settore, condizionandone non solo le possibilità di accesso da parte dei professionisti e i loro livelli retributivi, ma anche la qualità dei servizi culturali offerti –:
   quali ulteriori iniziative il Ministro interrogato intenda adottare al fine di valorizzare e incrementare i professionisti del settore dei beni culturali, per garantire una più adeguata qualificazione e professionalità nel settore culturale, in quanto cardine del benessere socio-economico del nostro Paese. (3-02029)


Chiarimenti in merito al mancato rispetto dei termini previsti per la nomina del nuovo consiglio d'amministrazione dell'Enit – 3-02030

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. — Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:
   lo studio condotto dall'Istituto nazionale ricerche turistiche con Unioncamere conferma che «il turismo è il comparto più colpito dalla crisi pandemica» e i dati allarmanti che riguardano il comparto: un calo di fatturato di 53 miliardi di euro nel 2020 e un nuovo anno che comincia già con una perdita stimata di ulteriori 8 miliardi di euro;
   quando nel mese di aprile 2020 Fratelli d'Italia ha interrogato il Ministro Franceschini in merito all'opportunità di dichiarare lo stato di crisi del turismo, lo stesso ha risposto che «alle imprese del settore del turismo non interessa né la dichiarazione simbolica dello stato di crisi, né il decreto del turismo ad hoc; gli interessano le norme, le risorse e il modo di agevolare concretamente le loro difficoltà»;
   da allora sono passati nove mesi e il Governo non è riuscito secondo gli interroganti a fornire un aiuto concreto al comparto del turismo, varando norme confuse – e a volte addirittura inutili – e stanziando risorse del tutto insufficienti; anzi, al contrario ha continuato a frustrare gli sforzi delle categorie per poter lavorare in sicurezza, bocciando i protocolli elaborati e rimandando sine die le decisioni necessarie, come sta da ultimo accadendo con il settore del turismo invernale, che da solo vale miliardi di euro ogni anno e svolge un ruolo chiave nel sostenere l'economia di numerose regioni;
   a fronte della grave emergenza in cui versa il settore continua a non essere completato il consiglio d'amministrazione dell'Agenzia nazionale per il turismo Enit, riformato nella sua composizione dal «decreto rilancio», che fissava la data limite per l'effettuazione delle nuove nomine al mese di giugno 2020;
   l'inattività dell'organismo, che per compito istituzionale ha proprio quello di elaborare le azioni strategiche per valorizzare e – in questa fase – sostenere il turismo, è un ulteriore grave danno che si arreca a un settore che già è al collasso;
   negli ultimi mesi è emerso anche l'allarme circa le infiltrazioni della criminalità organizzata nel comparto del turismo, dove acquista le sempre più numerose attività in crisi a prezzi vantaggiosi, come dimostrano i dati dei cambi di proprietà di alberghi e di altri esercizi nei mesi della pandemia, soprattutto nella «fase due» –:
   per quale motivo non abbia rispettato i termini imposti con decreto-legge per la nomina del nuovo consiglio d'amministrazione dell'Enit. (3-02030)


Chiarimenti e iniziative in merito al divieto, per enoteche ed altri esercizi del piccolo dettaglio, di vendere le bevande da asporto dopo le ore 18, in relazione all'emergenza pandemica – 3-02031

   DARA, MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GIORGETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MATURI, MINARDO, MOLTENI, MORELLI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SASSO, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entrato in vigore il 16 gennaio 2021, vieta espressamente, alla lettera gg) del comma 10 dell'articolo 1, la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica ed analcolica da parte di tutti i negozi specializzati con codici Ateco 47.25 dalle ore 18,00, lasciando, invece, la libertà di vendere gli stessi prodotti a tutti gli altri negozi commerciali;
   il medesimo divieto riguarda anche le attività con codice Ateco 56.3;
   tale espresso divieto appare agli interroganti discriminatorio e privo di alcuna ratio ai fini delle misure atte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;
   se, infatti, come è ovvio supporre, la norma è volta non già a contrastare la vendita di bevande alcoliche, bensì a evitare assembramenti e uscite per acquisti, risulta incomprensibile la scelta di vietare a centinaia di enoteche sparse per il territorio nazionale di continuare a lavorare nel rispetto dei protocolli di sicurezza igienico-sanitari e di distanziamento interpersonale prescritti, consentendolo invece alla grande distribuzione;
   come denunciato in una lettera aperta del presidente di Vinarius, l'Associazione delle enoteche italiane, pur comprendendo «il momento di forte difficoltà che sta attraversando il nostro Paese a causa della pandemia e il carattere di urgenza con cui vengono prese le relative decisioni incorrendo in possibili errori nella redazione dei codici Ateco», tale norma discrimina «attività e operatori professionali appartenenti al settore del commercio di bevande alcoliche» preoccupato dal fatto che «inibire l'apertura dopo le 18 toglie all'enoteca il 30 per cento del fatturato giornaliero in un quadro economico generale che ci vede già penalizzati» –:
   quali siano le ragioni sottese alla scelta di vietare l'asporto dopo le 18 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25 e se il Governo non ritenga di rivedere tale decisione eliminando detto divieto, a giudizio degli interroganti, fortemente discriminatorio.
(3-02031)


Iniziative volte a garantire la continuità produttiva del gruppo Iveco, con particolare riferimento alla tutela dei siti italiani e alla salvaguardia dei livelli occupazionali – 3-02032

   FORNARO e EPIFANI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   Iveco è un'azienda leader a livello internazionale nello sviluppo, nella produzione, nella vendita e nell'assistenza di una vasta gamma di veicoli industriali, leggeri, medi e pesanti. Ha circa 25.000 dipendenti ed è presente in tutti e cinque i continenti: 24 stabilimenti in 11 Paesi del mondo;
   nel 2019 il piano industriale di Cnh industrial puntava alla separazione della produzione di macchine agricole e del movimento terra da quella dei veicoli commerciali che insieme a Fpt avrebbe dovuto essere quotata separatamente in Borsa. L'emergenza epidemiologica ha ritardato l'attuazione del piano, prevista per il 2021, ritagliando dei margini per una riflessione sul futuro dell'azienda;
   il 10 marzo 2020 è stata sottoscritta un'intesa tra Cnh industrial e le organizzazioni sindacali che ha come presupposto la tenuta sociale, occupazionale e produttiva di Cnh industrial Italia, comprese tutte le società di Iveco e Fpt motori;
   da fonti sindacali si apprende che è in corso una trattativa preliminare da parte di Cnh industrial con il gruppo cinese Faw Jiefang relativamente a Iveco, anche se sono ancora oggetto di definizione sia il perimetro sia le modalità dell'operazione, che possono essere di natura societaria o industriale. La trattativa per la cessione di Iveco preoccupa i sindacati che temono contraccolpi sull'occupazione negli stabilimenti italiani: un'eventuale acquisizione implica, infatti, potenziali rischi occupazionali ed industriali e un conseguente impoverimento del sistema produttivo italiano;
   da fonti di stampa si apprende che la trattativa con il gruppo automobilistico cinese Faw Jiefang riguarderebbe gli autobus e i camion di Iveco e interessa lo stabilimento di Suzzara (Mantova), dove viene prodotto il Daily e quello di Brescia, da dove escono gli eurocargo. I lavoratori interessati sarebbero circa 1.680 a Suzzara e 2.250 a Brescia. In discussione ci sarebbe anche la possibile acquisizione di una quota di Fpt industrial, la divisione motori, presente a Torino (2.450) e a Foggia (1.700), che potrebbe determinare possibili ripercussioni sulla tenuta dell'accordo del 10 marzo 2020;
   il Governo nella XVIII legislatura ha rafforzato il golden power come strumento di tutela dei settori strategici per il Paese, tra cui rientrano i trasporti –:
   quali strumenti il Governo intenda mettere in campo per garantire la continuità produttiva del gruppo a seguito di un'eventuale acquisizione, in particolare la tutela dei siti italiani e la salvaguardia dei livelli occupazionali, anche alla luce di eventuali investimenti per accompagnare la transizione ecologica. (3-02032)


Iniziative a sostegno del settore del commercio, con particolare riferimento all'attuazione delle misure già previste in relazione all'emergenza pandemica e alla copertura dei costi fissi dovuti agli affitti commerciali – 3-02033

   SQUERI, BARELLI, SPENA, POLIDORI, BALDINI, TORROMINO e PORCHIETTO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   a dicembre 2020 Confcommercio ha diffuso i dati sugli effetti combinati del COVID e del crollo dei consumi (-10,8 per cento pari a –120 miliardi di euro sul 2019): la crisi porterà alla chiusura di oltre 390 mila imprese del commercio nel 2020, delle quali 240 mila a causa della pandemia. Il tasso di mortalità delle imprese del settore, rispetto al 2019, risulta quasi raddoppiato;
   dai dati Istat di novembre 2020 risulta che il commercio registrava a quella data già 191 mila occupati in meno (-5,8 per cento). Il comunicato Istat del 12 gennaio 2021 conferma il crollo delle vendite al dettaglio, con una riduzione media del 12,5 per cento per le piccole superfici, ma con punte del –45,8 per cento nel calzaturiero e del –37,7 per cento nell'abbigliamento;
   la situazione del commercio appare secondo gli interroganti ampiamente sottovalutata dalle politiche governative. Nell'ipotesi che la crisi terminasse entro la primavera 2020, il decreto-legge n. 34 del 2020 aveva previsto un contributo a fondo perduto e un credito d'imposta del 60 per cento dei fitti commerciali, riferito ai mesi marzo-giugno 2020;
   ma la crisi è continuata e si è aggravata nell'autunno 2020 in concomitanza con la crisi sanitaria. Dal comunicato dell'Agenzia delle entrate del 9 gennaio 2021 risulta che dei ristori di ottobre-novembre 2020, che ammontavano a circa 5,4 miliardi di euro, ne sono stati accreditati 2,66 miliardi. Dei 500 milioni di euro destinati dal decreto-legge «agosto» alle attività commerciali dei centri storici solo 87 milioni di euro;
   non è ancora attuato l'articolo 182 del decreto-legge n. 34 del 2020 sull'attribuzione di uno specifico codice Ateco alle attività commerciali nelle aree ad alta valenza turistica;
   la questione dell'insostenibilità dei fitti commerciali, a fronte del crollo dei fatturati, già segnalata da Camera moda nella primavera 2020 e oggetto di attenzione nel «piano Colao», nel quale si proponeva una procedura di ricontrattazione, sta per esplodere in tutta la sua virulenza. La modifica del temporary framework di ottobre 2020 prevede la possibilità di coprire i fitti in quanto costi fissi delle imprese;
   la crisi del commercio ha trasformato le parti più appetibili delle principali città in terra di conquista di acquirenti stranieri: si sta svendendo un patrimonio che è mondiale. Se il Governo fosse più presente, il settore avrebbe speranze e motivo per resistere –:
   quali ulteriori iniziative intenda adottare il Ministro interrogato in favore del settore del commercio, sia in termini di attuazione delle norme e dei sostegni sopra indicati, sia in termini di ristori riferibili al crollo dei fatturati di questi mesi, con particolare riferimento alla copertura dei costi fissi. (3-02033)


Intendimenti in ordine alla realizzazione da parte di Energas di un deposito costiero di gpl nel comune di Manfredonia (Foggia) – 3-02034

   TASSO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   la società per azioni Energas ha richiesto autorizzazione per realizzare un deposito costiero di gpl, con annesso gasdotto di collegamento al porto industriale ed al raccordo ferroviario della stazione Frattarolo della società Energas s.p.a. (già Isosar s.r.l.), in zona Santo Spiriticchio in agro di Manfredonia;
   la vicenda è nota al Ministro interrogato, il quale in data 2 ottobre 2019, in riferimento all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-00995, presentata dallo stesso interrogante, oltre alle considerazioni tecniche, affermò che: «(...) Ogni tipo di determinazione politica non prescinderà dall'esigenza da un lato di rispettare il territorio interessato e dall'altro dalla necessità di tutelare i cittadini di quel territorio, anche e soprattutto all'esito del referendum consultivo sul tema, che ha dato un risultato evidente di contrarietà dei cittadini a questo intervento». Difatti, il referendum consultivo del 13 novembre 2016, con oltre il 95 per cento dei votanti, ha decretato la netta contrarietà dei cittadini di Manfredonia alla realizzazione del deposito in questione;
   la soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con provvedimento prot. n. class. 34.43.04/15.2 del 2 novembre 2020 – avente a oggetto «parere paesaggistico di competenza» – ha espresso parere favorevole alla richiesta di installazione del deposito di gpl della Energas s.p.a., precisando che tale parere favorevole «condurrà verosimilmente alla conclusione in senso favorevole anche della conferenza di servizi indetta dal Ministero dello sviluppo economico per il rilascio dell'autorizzazione unica all'installazione del progettato deposito costiero di gpl nel comune di Manfredonia». Tale provvedimento è stato impugnato dalla commissione straordinaria del comune di Manfredonia con delibera n. 203 del 30 dicembre 2020;
   il Consiglio di Stato con ordinanza ha accolto l'istanza di sospensiva presentata da Energas fino alla data dell'udienza di merito fissata al 21 gennaio 2021;
   il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, si è più volte dichiarato contrario alla richiesta da parte di Energas s.p.a.;
   il presidente di Energas s.p.a. ha dichiarato che la sua azienda «non avrebbe mai cominciato i lavori se la comunità di Manfredonia non l'avesse accolto favorevolmente», di fatto rinunciando alla sua installazione –:
   quali siano gli effettivi intendimenti del Ministro interrogato in ordine alla vicenda in questione, che, a parere dell'interrogante, non ha alcun beneficio per il territorio. (3-02034)


RELAZIONE AL PARLAMENTO PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 243 (DOC. LVII-BIS, N. 4)

Risoluzioni

   La Camera,
   vista la Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai fini dell'autorizzazione dell'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) rispetto a quanto indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020,

autorizza il Governo

ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, e dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a dare attuazione a quanto indicato nella Relazione citata in premessa.
(6-00169) «Davide Crippa, Delrio, Fornaro, Fusacchia, Gebhard, Tasso».


   La Camera,
   in sede di esame della Relazione presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) per la finanza pubblica,
   premesso che:
    con la Relazione oggetto di esame, al fine di attenuare la grave crisi economica connessa all'emergenza pandemica, il Governo richiede l'autorizzazione ad un ulteriore ricorso all'indebitamento di 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, 35 miliardi di euro in termini di fabbisogno e di 40 miliardi di euro per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza, e di 50 miliardi in termini di cassa, ai quali si aggiungono i maggiori oneri connessi al servizio del debito. Risorse che il Governo intende destinare alla tutela del lavoro, al sostegno dei livelli decentrati di governo e alle autonomie, alle forze dell'ordine, al sistema di protezione civile, al settore sanitario e al sistema dei trasporti pubblici;
    a seguito, dunque, dei circa 110 miliardi di euro di ulteriore indebitamento netto autorizzati per l'anno 2020, e dei circa 55 miliardi già autorizzati per l'esercizio 2021, compresi i 24 miliardi di indebitamento netto autorizzati per la manovra di bilancio, il Governo chiede ulteriore spazio di manovra per approntare interventi di natura temporanea che non dovrebbero comportare effetti sul percorso di rientro indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza dall'anno 2022;
   considerato che:
    se le previsioni del PIL per l'anno 2020 appaiono sostanzialmente in linea con quelle del Ministero dell'economia e delle finanze riportate nella NADEF, attestando un crollo tra i 9 e i 10 punti percentuali, la previsione dell'andamento del PIL annuale per il 2021, che il Governo ritiene realisticamente coerente con il rimbalzo del 6 per cento previsto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020, appare invece del tutto ottimistica, anche e soprattutto alla luce dell'incerto andamento sia dell'emergenza pandemica che, di riflesso, anche dell'economia per l'anno in corso;
    lo stesso risultato, apparentemente positivo, di un miglior risultato in termini di fabbisogno del Settore statale per il 2020, registrato a circa 158,8 miliardi di euro, a fronte dei 195,1 miliardi attesi dal Governo, rivela come gran parte delle operazioni previste dai provvedimenti emergenziali non siano state realizzate, o mandate in pagamento;
    inoltre, la natura temporanea degli interventi che il Governo intende effettuare con le risorse reperite attraverso l'indebitamento di cui si chiede autorizzazione se da un lato potrebbe non incidere sul percorso di rientro verso l'OMT previsto dall'anno 2022, dall'altro alimenta forti perplessità sulla natura effettivamente espansiva di tali interventi, come da Raccomandazioni della Commissione europea ai paesi dell'area dell'euro per il 2021;
    tra l'altro, un intervento di tale dimensione economico e finanziaria a pochi giorni di distanza rispetto all'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, dimostra come in esso siano stati del tutto assenti la programmazione e l'indirizzo politico economico che tale atto richiede;
   considerato altresì che:
    è di tutta evidenza come la pandemia abbia rimarcato lo spartiacque tra le due differenti categorie di lavoratori, i dipendenti, redditualmente garantiti, e le partite Iva e lavoratori autonomi, in piena crisi economica per rilevante calo di fatturato;
   la manifestazione pacifica di dissenso «Ioapro1501» tenutasi il 15 gennaio scorso ha rappresentato un disperato grido di aiuto dei tanti esercenti sull'orlo del baratro; un'iniziativa di disobbedienza civile per esprimere il forte disagio verso scelte non più tollerabili, purtroppo rimasta inascoltata, multata e sanzionata;
    il «mini» rinvio di sole due settimane degli oltre 50 milioni di atti e cartelle esattoriali indicano il totale scollamento delle forze di Governo dalla realtà economica-sociale del momento;
    è necessario, pertanto, porre in campo azioni più incisive per dare nuova linfa al nostro tessuto economico-produttivo e favorire la ripresa;
   sentita la Relazione del Ministro dell'economia,

autorizza il Governo

ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a procedere ad un ulteriore ricorso all'indebitamento netto purché le risorse così reperite vengano destinate prioritariamente all'attuazione di un piano dettagliato che consenta un tempestivo rientro a scuola in sicurezza degli studenti italiani, sul cui futuro grava il sacrificio che richiede l'indebitamento che il Parlamento sta autorizzando in questi mesi, nonché al risarcimento delle attività costrette alla sospensione rapportato alla perdita di fatturato ed ai costi fissi, abbandonando la logica dei codici ATECO e della collocazione territoriale delle attività danneggiate; ad una nuova pace fiscale, attraverso la cancellazione delle mini cartelle fino a mille euro, la rottamazione e il saldo e stralcio per famiglie ed imprese; a prevedere una moratoria fiscale almeno fino al 30 aprile 2021 a sostegno dei lavoratori autonomi, dei piccoli imprenditori, dei commercianti, degli artigiani, dei professionisti, delle partite IVA, dei lavoratori a contratto e a prevedere incentivi alle Casse di previdenza private affinché possano sostenere i propri iscritti; a prevedere contributi a fondo perduto, oltre quelli già previsti dai decreti ristori peraltro non ancora erogati, a favore di tutti i professionisti, compresi quelli ordinistici; ad implementare di almeno 1,5 miliardi di euro il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, al fine di garantirne l'idonea copertura per le partite Iva fino a 50 mila euro per l'intera annualità 2021; a prevedere il rapido pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese, in via prioritaria verso quelle colpite dalle chiusure obbligate; a prevedere ristori o compensazioni a favore dei piccoli proprietari di immobili per le mancate locazioni e per le conseguenze del blocco degli sfratti.
(6-00170) «Molinari, Gelmini, Lollobrigida, Lupi».