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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 10 marzo 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 marzo 2021.

  Amitrano, Ascani, Ascari, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Carfagna, Casa, Castelli, Chiazzese, Cirielli, Coin, Colletti, Colucci, Comaroli, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Germanà, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lacarra, Liuni, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Nesci, Occhionero, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Pallini, Parolo, Perantoni, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Salafia, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Ascari, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Carfagna, Casa, Castelli, Chiazzese, Cirielli, Coin, Colletti, Colucci, Comaroli, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Germanà, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lacarra, Liuni, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Nardi, Nesci, Occhionero, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Pallini, Parolo, Perantoni, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Salafia, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 9 marzo 2021 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   BRUNO: «Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari» (2933).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge GALLO ed altri: «Istituzione dei patti educativi di comunità per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico e per ridurre i fattori di disagio sociale e di devianza dei minori» (2588) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Del Monaco.

  La proposta di legge costituzionale GRIPPA ed altri: «Disposizioni per lo sviluppo di un modello nazionale di mobilità dinamica» (2748) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vianello.

  La proposta di legge DEL MONACO ed altri: «Delega al Governo per la revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per gli aspetti relativi all'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate e all'amministrazione della difesa, nonché proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche del personale delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa» (2802) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vianello.

  La proposta di legge costituzionale SARLI ed altri: «Modifica all'articolo 117 della Costituzione in materia di tutela del benessere degli animali» (2838) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vianello.

  La proposta di legge MARTINCIGLIO ed altri: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in materia di deduzione e riporto delle minusvalenze» (2869) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vianello.

  La proposta di legge MORETTO: «Disciplina dell'attività di toelettatura degli animali di affezione» (2875) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Marco Di Maio e Gadda.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali)

  ROTONDI: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali» (2877) Parere della V Commissione.

   XII Commissione (Affari sociali):

  BALDINI ed altri: «Modifica all'articolo 544-ter del codice penale, concernente il maltrattamento di animali, e altre disposizioni in materia di tutela e di monitoraggio dei rischi per la salute degli animali da compagnia» (2530) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro):

  RACCHELLA ed altri: «Disposizioni concernenti il riconoscimento della qualifica, l'istituzione del registro nazionale e la tutela previdenziale e sociale degli attori professionisti, nonché concessione di un credito d'imposta per le produzioni teatrali e istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo» (2885) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1o marzo 2021, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 novembre 2020, è stato autorizzato, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2014 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo dei risparmi di spesa realizzati dal Ministero dell'interno – Direzione centrale per l'amministrazione del fondo edifici di culto per il consolidamento e il restauro delle coperture e del campanile della basilica di Santa Maria Novella a Firenze.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Consiglio di Stato.

  Il Presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 1o marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e dell'articolo 3, comma 5, del regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della giustizia amministrativa, il bilancio di previsione per l'anno 2021 del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

  Questa documentazione è stata trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 marzo 2021, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2021/0119/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa ai criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 marzo 2021, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2021/0121/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa ai criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettere a), numero 4), e b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 marzo 2021, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2021/0122/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa ai criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 e 4 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione (COM(2020) 796 final) – alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici (COM(2020) 829 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici (COM(2021) 28 final) – alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (codificazione) (COM(2021) 34 final) – alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea in materia di valutazione e revisione della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga.

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 9 marzo 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (COM(2021) 101 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2021) 102 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 102 final – Annexes 1 to 3), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell'Unione per garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici (COM(2021) 108 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 10 marzo 2021;
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'applicazione del regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti (COM(2020) 109 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

  La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021) 93 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 9 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 10 marzo 2021.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 9 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione) (COM(2021) 85 final);
   Comunicazione della Commissione al Consiglio – A un anno dall'insorgere della pandemia di COVID-19: la risposta della politica di bilancio (COM(2021) 105 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2066 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 2021, N. 2, RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER L'ANNO 2021 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2921)

(A.C. 2921 - Proposte emendative)

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, assicura entro e non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la fornitura alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle dosi vaccinali necessarie a garantire la copertura vaccinale prioritaria ai soggetti fragili, alle persone con patologie gravi e ai disabili.
1.14. Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Nuove disposizioni per l'esercizio delle attività dei servizi di ristorazione)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su tutto il territorio nazionale si applicano le seguenti disposizioni:
   a) nelle regioni contrassegnate come «zone gialle», le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, che assicurano il pieno rispetto delle misure di distanziamento e igiene, sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 22:00;
   b) nelle regioni contrassegnate come «zone arancioni», le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie che assicurino il pieno rispetto delle misure di distanziamento e igiene, sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 18:00.

  2. Con proprio decreto da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della Salute indica, con gli opportuni adeguamenti rispetto al livello di rischio delle singole regioni, le relative misure di carattere regolamentare e adotta le linee guida per l'esercizio in sicurezza delle attività di cui al comma 1, prevedendo le opportune misure di controllo sul rispetto delle misure di distanziamento e igiene.
1.04. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Caiata, Trancassini, Mollicone, Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato, Foti, Butti, Tasso.

ART. 2-bis.
(Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore)

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Contributo a fondo perduto da destinare alle imprese nel settore sportivo)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, alle imprese del settore sportivo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche, le società dell'impiantistica sportiva.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i criteri di domanda e di accesso al contributo.
  3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto al periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 1o marzo 2021 e il medesimo periodo dell'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2-bis.01. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Butti, Tasso.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Contributo a fondo perduto da destinare all'attività d'impresa culturale)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 800 milioni per l'anno 2021 e 800 milioni per l'anno 2022, alle imprese culturali, dello spettacolo dal vivo, dello spettacolo viaggiante, del settore museale, delle mostre, delle gallerie d'arte, della danza.
  2. Con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della Cultura, sentiti gli operatori del settore e le associazioni professionali, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.
  3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 1o marzo 2021 e il medesimo periodo dell'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni per l'anno 2021 e 800 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2-bis.02. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro, Silvestroni, Tasso.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Contributo caregivers familiari)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, un contributo fino a 2000 euro per il 2021. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
2-bis.03. Bellucci, Gemmato, Ciaburro, Caiata, Albano, Mantovani, Tasso.

ART. 3.
(Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2)

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ogni sessanta con le seguenti: ogni trenta.
3.6. Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Galantino, Tasso.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una impossibilità alla somministrazione del vaccino per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3.5. Lucaselli, Bellucci, Gemmato, Tasso.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Ai fini del contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19 ed in considerazione del permanere dell'emergenza sanitaria, nonché delle esigenze logistiche legate alla somministrazione delle dosi vaccinali, è istituita una piattaforma digitale delle vaccinazioni, il cui accesso è consentito a tutti i punti vaccino, atta a monitorare l'andamento del processo di consegna e gestione dei vaccini, delle somministrazioni, degli eventi avversi e degli appuntamenti in prima e seconda inoculazione, nel pieno ed integrale rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.
  7-ter. La piattaforma digitale di cui al comma 7-bis, è resa operativa mediante interoperabilità con l'Anagrafe Nazionale Vaccini del Ministero della salute e con l'istituto Superiore di Sanità, di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 2018. Nell'ambito del processo di gestione di cui al precedente comma, sono identificati i pertinenti sistemi di monitoraggio delle trasmissioni e della qualità dei dati relativi al flusso delle prenotazioni giornaliere di vaccinazioni contro il COVID-19 ed i meccanismi di supporto alle diverse tipologie di utenti dell'Anagrafe stessa.
  7-quater. L'istituzione della piattaforma di cui al comma 7-bis e l'adeguamento della piattaforma di cui al comma 7-ter avvengono nell'ambito delle risorse umane, economiche e strumentali già in dotazione al Ministero della salute.
3.8. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato, Albano, Tasso.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Nelle more dell'avanzamento dei processi di informazione scientifica e validazione in atto presso l'Agenzia Europea per i medicinali («EMA») e l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e del perfezionamento dei necessari iter autorizzativi per l'immissione nel sistema europeo di approvvigionamento, distribuzione e somministrazione relativi ai vaccini Sinovac e Sputnik V, nell'ambito della strategia europea sui vaccini, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di creare le condizioni per procedere immediatamente all'approvvigionamento di dosi al momento dell'approvazione, avvia le opportune attività di pianificazione strategica per l'approvvigionamento di un quantitativo sufficiente ad integrare la fornitura rispetto al fabbisogno nazionale programmato.
3.7. Bellucci, Gemmato, Tasso.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione della raccolta dei dati a fini epidemiologici relativi alle diagnosi cliniche di malati per le infezioni da SARS-CoV-2 e del tracciamento dei relativi isolamenti obbligatori e volontari)

  1. Al fine di potenziare la raccolta dei dati relativi al quadro epidemiologico per il tracciamento delle infezioni da SARS-CoV-2 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, da parte della classe medica preposta, sulla base delle diagnosi cliniche rilevate, le attività di tracciamento sul territorio nazionale delle diagnosi cliniche, delle sospette diagnosi, delle disposizioni d'isolamento volontario ed obbligatorio fornite ai loro pazienti. A tali fini, la piattaforma di cui al periodo precedente, dotata di sistemi informatici di anonimizzazione e di tutela della privacy, ai sensi della normativa vigente in materia di dati sanitari, prevede l'inserimento dei dati relativi in forma di dati grezzi. Nell'eventualità in cui il sistema informativo di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato a gestire i volumi di dati relativi alle raccolta dei dati clinici per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, su richiesta della medesima regione o provincia autonoma, la piattaforma di cui al presente comma esegue altresì, in sussidiarietà, le operazioni di registrazione dei casi di diagnosi o sospetta diagnosi da SARS-CoV-2, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 4, 5 e 6.
  2. In coerenza con le normative vigenti, le operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma di cui al comma 1 sono affidate al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, di seguito «Commissario straordinario», il quale, in via d'urgenza, al fine di assicurare l'immediata operatività della piattaforma, in conformità all'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica che siano in grado di assicurare una presenza capillare sul territorio e che prestino tale servizio a titolo gratuito.
  3. Nel rispetto dei princìpi stabiliti al comma 1 e dal presente articolo, il Commissario straordinario si raccorda altresì con il Ministro della salute, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, i soggetti operanti nel Servizio sanitario nazionale nonché con il Comitato Tecnico Scientifico e con l'Istituto superiore di sanità, i quali, fermo restando quanto previsto dal comma 7, possono accedere alle informazioni anonimizzate presenti nella piattaforma di cui al primo periodo del comma 1, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Il Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, trasmette ogni sessanta giorni una relazione alle Camere sullo stato di attuazione della piattaforma informatica di cui al comma 1 e ne informa periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. Nell'eventualità di cui al terzo periodo del comma 1, ferma restando la titolarità del trattamento in capo alla regione o alla provincia autonoma richiedente, la piattaforma nazionale di cui al comma 1, gestita dal Commissario straordinario per conto della stessa ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, assicura tutte le funzionalità necessarie all'effettuazione delle operazioni di inserimento, registrazione in conformità alla normativa sulla tutela della privacy, e trasmissione, in regime di sussidiarietà. Il sistema Tessera Sanitaria rende disponibili alla piattaforma nazionale i dati individuali necessari alla corretta gestione delle operazioni di cui al precedente periodo, in regime di sussidiarietà.
  5. Al fine di consentire il monitoraggio continuo del quadro epidemiologico italiano, le regioni e le province autonome, attraverso i propri sistemi informativi o, attraverso la piattaforma nazionale, trasmettono al Ministero della salute tutte le informazioni, relative alle diagnosi cliniche per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2, con frequenza almeno quotidiana e comunque nel rispetto delle tempistiche e delle specifiche tecniche pubblicate nel sito internet istituzionale dello stesso Ministero. Tale trasmissione è effettuata in modalità incrementale e include anche l'informazione sull'eventuale stato di gravidanza del paziente oltre che del quadro patologico di comorbilità. Le regioni e le province autonome, mediante i propri sistemi informativi o mediante la piattaforma nazionale di cui al comma 1, nei casi in cui quest'ultima operi in sussidiarietà, trasmettono altresì i dati relativi, in forma anonimizzata, al Ministero della salute, il quale, tramite interoperabilità, per le finalità di cui al primo periodo del comma 1, rende disponibili alla piattaforma nazionale di cui al medesimo comma strumenti di monitoraggio.
  6. I dati personali trattati attraverso la piattaforma di cui al comma 1 in regime di sussidiarietà, alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria anche a carattere transfrontaliera legate alla diffusione del COVID-19, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021, devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi ovvero restituiti alla regione o provincia autonoma titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679.
  7. Per consentire lo svolgimento di attività di politica sanitaria epidemiologica, il Ministero della salute trasmette, in interoperabilità con le piattaforme già in essere relative al Fascicolo Sanitario Elettronico, all'istituto superiore di sanità i dati individuali relativi ai soggetti con diagnosi e trattamenti per i trattamenti da SARS-CoV-2 oltre che le relative richieste di isolamento volontario e obbligatorio da parte della classe medica preposta.
  8. Per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica è autorizzata la spesa di 966.000 euro per l'anno 2021. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il medesimo anno.
3.01. Massimo Enrico Baroni, Sapia, Sarli, Leda Volpi, Colletti, Cabras, Spessotto, Corda, Trano, Paxia, Menga, Testamento, Tasso.

ART. 3-bis.
(Incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «con durata non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con durata non superiore alla scadenza dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal virus SARS-COV-2 di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.».
3-bis.1. Gemmato, Bellucci, Tasso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «con durata non superiore a sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «con durata non superiore a 18 mesi».
3-bis.2. Gemmato, Bellucci, Tasso.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Servizio di supporto psicologico da Covid-19)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per gli anni 2021, 2022 e 2023, con dotazione di 1 milione di euro, per ciascun anno, da destinare all'attivazione di un servizio permanente di assistenza telefonica psicologica per tutti i soggetti affetti da disturbi psicologici particolari (sindrome della capanna o del prigioniero) ovvero da effetti collaterali derivanti dall'applicazione delle misure di contenimento del virus Sars-CoV-2.
  2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-bis.01. Sodano.

ART. 5.
(Proroga di termini in materia di permessi e titoli di soggiorno)

  Sopprimerlo.
5.2. Foti, Bellucci, Gemmato, Tasso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Fino al 30 aprile 2021 è sospeso il rilascio di nuovi permessi e titoli di soggiorno di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
5.3. Varchi, Maschio, Bellucci, Tasso.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

  1. All'esito delle determinazioni assunte, con specifiche ordinanze, dal Ministro della salute, comportanti la classificazione in zone delle Regioni, sulla scorta degli indici di contagio e degli altri parametri epidemiologici rilevati dal Comitato tecnico-scientifico, nelle Regioni nelle quali, sulla base delle ordinanze del Ministro della salute, sia prevista, per ragioni di sicurezza e di contenimento della pandemia da COVID-19, l'effettuazione delle attività didattiche a distanza, i genitori degli studenti fino al compimento del quattordicesimo anno, e comunque frequentanti la scuola dell'obbligo, che svolgano un lavoro dipendente, pubblico o privato, fruiscono dei congedi parentali, retribuiti nella misura del 50 per cento della retribuzione stipendiale tabellare, per tutto il periodo in cui permangono le attività didattiche a distanza.
5.01. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Colletti, Trano, Sarli, Cabras, Spessotto, Paxia, Corda, Menga, Leda Volpi, Testamento, Tasso.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Proroga di termini in materia di sostegno ai lavoratori)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 24, comma 1, le parole: «dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto giornate usufruibili fino al 30 giugno 2021»;
   b) all'articolo 26:
    1) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite con le seguenti: «Fino al 30 aprile 2021» e dopo le parole: «terapie salvavita» sono aggiunte le seguenti: «o da malattie croniche o rare»;
    2) al comma 2, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.»;
    3) al comma 2-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021»;
    4) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
  «2-ter. Fino al 30 aprile 2021, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2».
5.02. Bellucci, Gemmato, Tasso.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

  1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto giornate usufruibili fino al 30 giugno 2021».
5.06. Bellucci, Gemmato, Tasso.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite con le seguenti: «Fino al 30 aprile 2021» e dopo le parole: «terapie salvavita» sono aggiunte le seguenti: «o da malattie croniche o rare»;
   b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.»; al comma 2-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021»;
   c) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
  «2-ter. Fino al 30 aprile 2021, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5.05. Bellucci, Gemmato, Tasso.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Proroga delle disposizioni in materia di COSAP e TOSAP a sostegno delle imprese di pubblico esercizio)

  1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 marzo 2021» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati a 75 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
5.04. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato, Tasso.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza a favore dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato nonché dei liberi professionisti per la cura dei figli, in relazione all'emergenza epidemiologica – 3-02088

   OCCHIONERO, NOJA, FREGOLENT, D'ALESSANDRO, GADDA, LIBRANDI e UNGARO. – Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. – Per sapere – premesso che:
   le donne hanno pagato il prezzo più alto per questa epidemia: secondo gli ultimi dati Istat nel mese di dicembre 2020 sono stati persi 101 mila posti di lavoro, di cui 99 mila erano occupati da donne, facendo scendere il tasso di occupazione femminile (-0,5 punti) e crescere quello di inattività (+0,4 punti);
   nelle famiglie con figli più piccoli il susseguirsi di «quarantene» e «zone rosse» ha comportato la chiusura delle scuole in presenza e sulle donne è indubbiamente ricaduto il carico familiare maggiore, con l'aggravarsi anche della precarietà delle condizioni di lavoro;
   la legge di bilancio per il 2021 ha prorogato il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente fino a dieci giorni, più un altro in accordo con la madre, e lo ha esteso anche ai casi di morte perinatale. Tali misure risultano efficaci per una situazione a regime e non per far fronte ad un'ulteriore emergenza COVID-19, per la quale è necessaria la predisposizione di misure ad hoc;
   il decreto-legge «ristori bis» prevedeva, entro il 31 dicembre 2020, la possibilità di fruire di un congedo straordinario legato all'emergenza COVID-19 con il riconoscimento di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione mensile per i genitori lavoratori dipendenti laddove non fosse possibile lo smart working, trasformato in congedo gratuito per i genitori con figli tra i 14 e i 16 anni. Tale possibilità non è ancora stata prorogata per il 2021;
   in alternativa al congedo straordinario, il decreto-legge «Cura Italia» aveva introdotto per le famiglie con figli minorenni al di sotto dei 12 anni di età, la possibilità di usufruire di un bonus per servizi di baby sitting, nel limite massimo di 600 euro, in misura più elevata per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria di medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori socio sanitari, e per il personale del comparto della pubblica sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza COVID-19;
   l'accesso al « bonus baby sitter» va previsto almeno per i lavoratori autonomi sia iscritti alla gestione separata sia alle gestioni speciali, poiché al momento nessuna misura è destinata ad essi per far fronte alle esigenze di cura dei figli determinate dall'emergenza epidemiologica –:
   quali iniziative di competenza intenda adottare con particolare riguardo al ripristino delle misure già sperimentate durante l'emergenza COVID-19, sia per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato sia per i liberi professionisti.
(3-02088)


Iniziative di competenza volte a prevedere bonus per i servizi di baby-sitting e congedi parentali indennizzati in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza e in caso di quarantena scolastica dei figli – 3-02089

   GRIBAUDO, BERLINGHIERI, BOLDRINI, BONOMO, BRAGA, BRUNO BOSSIO, CAMPANA, CANTINI, CARLA CANTONE, CARNEVALI, CENNI, CIAMPI, DE MICHELI, DI GIORGI, INCERTI, LA MARCA, LORENZIN, MADIA, MORANI, MURA, NARDI, PEZZOPANE, PICCOLI NARDELLI, PINI, POLLASTRINI, PRESTIPINO, QUARTAPELLE PROCOPIO, ROTTA, SCHIRÒ, SERRACCHIANI, ENRICO BORGHI e FIANO. – Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. – Per sapere – premesso che:
   il congedo previsto a sostegno dei genitori lavoratori dipendenti in caso di quarantena scolastica, introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 111 del 2020, e il congedo previsto per la sospensione dell'attività didattica in presenza, disciplinato dall'articolo 21-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, sono stati fruibili fino al 31 dicembre 2020;
   la legge n. 176 del 2020 ha introdotto congedi straordinari a favore dei genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza per le sole classi seconda e terza delle scuole medie situate in zone rosse individuate nelle ordinanze del Ministro della salute e in favore dei genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992, in caso di sospensione didattica in presenza o della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. Tali congedi straordinari non sarebbero fruibili qualora il genitore avesse la possibilità di svolgere l'attività professionale in modalità agile;
   i bonus per l'acquisto di servizi baby-sitting, previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto-legge n. 18 del 2020, sono stati fruibili solo nel periodo dal 5 marzo al 31 agosto 2020;
   l'emergenza pandemica è ancora in corso e la diffusione di varianti del virus COVID-19 ha richiesto l'adozione di misure più stringenti per la chiusura di scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell'infanzia e le elementari. Inoltre, la sospensione scolastica potrà essere disposta anche dai presidenti di regione se ricorrono determinate condizioni ed è in aumento il numero degli istituti scolastici chiusi. Tali restrizioni necessitano di essere bilanciate da concreti sostegni per i genitori lavoratori che, in mancanza di tali supporti, sono costretti a sacrificare vita lavorativa e familiare. Questa situazione, che grava principalmente sulle madri, aggrava ulteriormente la condizione delle donne italiane già trattate con enormi disparità nel contesto lavorativo –:
   se il Ministro interrogato intenda adottare, anche anticipatamente rispetto all'annunciato «decreto sostegni», iniziative di competenza volte a prevedere bonus per i servizi di baby-sitting e congedi parentali indennizzati in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza e in caso di quarantena scolastica dei figli che possano essere fruiti, attraverso un meccanismo automatico nelle due sopra menzionate circostanze, dai genitori lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi di figli frequentanti scuole di ogni grado e ordine e a prescindere dal livello di rischio e gravità in cui versa la zona in cui la scuola è situata e dalla possibilità o meno da parte del genitore di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile. (3-02089)


Iniziative per la tutela e la valorizzazione del Castello Colonna di Eboli, in provincia di Salerno – 3-02090

   CONTE. – Al Ministro della cultura. – Per sapere – premesso che:
   a Eboli, in provincia di Salerno, c’è un importante castello del IX secolo, edificato su un preesistente fortilizio longobardo, denominato Castello Colonna in quanto nel XV secolo subì consistenti restauri per conto di Antonio Colonna, nipote del Papa Martino;
   il castello è ricordato nei documenti come « Domus domini imperatoris in Ebulo» ed è considerato uno fra i più importanti del Medioevo;
   la sua è una struttura imponente e contiene ben quattro torri, due normanne a forma quadrilatera e due sveve a forma cilindrica sul lato occidentale;
   al suo interno fu poi edificata anche la chiesetta di San Marco, menzionata per la prima volta in un documento del 1309, oggetto, attraverso i secoli, di numerosi rifacimenti;
   il Castello Colonna è sottoposto alle disposizioni di tutela della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, emanato con decreto legislativo del 22 gennaio 2014, n. 42;
   l'8 marzo 2015 è crollato il muro di cinta dell'antico maniero e con esso uno una delle torrette;
   un altro crollo, lungo lo stesso muro di cinta, si è verificato il 28 gennaio 2021;
   dopo i crolli, parte della cinta muraria (rattoppata in modo provvisorio) è puntellata senza che sia mai avvenuta una vera ricostruzione delle parti di opera perdute;
   l'ultimo proprietario privato del castello è stato il barone Romano Avezzano, senatore del regno che, nel 1935, lo vendette al Ministero di grazia e giustizia; dal 1939 il maniero è stato casa di reclusione per minori per passare poi a diventare, sempre in ambito giudiziario, istituto a custodia attenuata per il trattamento dei tossicodipendenti;
   il complesso attualmente, per la sua destinazione giudiziaria, non è visitabile al suo interno;
   il castello si trova nel cuore del centro antico di Eboli, potrebbe realizzare con altri importanti beni monumentali un polo storico e culturale di grande pregio che, messi in rete, con adeguata valorizzazione, potrebbero rappresentare un volano per il turismo religioso e culturale del territorio, così come chiesto anche dalle linee guida del Next generation Eu –:
   come intenda attivarsi, nell'ambito delle sue competenze, anche attraverso una sua acquisizione da parte del Ministero della cultura, per la tutela e la valorizzazione del Castello Colonna di Eboli come elemento di grande arricchimento per il patrimonio culturale e per le potenzialità turistiche del Sud. (3-02090)


Iniziative per il potenziamento dell'assistenza alle persone non autosufficienti, anche tramite il ricorso all'innovazione tecnologica e al coordinamento territoriale – 3-02091

   BOLOGNA, ROSPI, SILLI, BENIGNI, DELLA FRERA, GAGLIARDI, NAPOLI, PEDRAZZINI, RUFFINO e SORTE. — Al Ministro per le disabilità. — Per sapere – premesso che:
   la pandemia da COVID-19 ha messo in luce le criticità del sistema sanitario e socio-assistenziale italiano, accendendo i riflettori sul mondo degli anziani e dei fragili. Secondo il rapporto dell'Istituto superiore della sanità sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a COVID-19, al 1o marzo 2021, l'età media dei pazienti italiani deceduti e positivi è 81 anni;
   oltre 14 milioni di persone in Italia convivono con una patologia cronica e di questi 8,4 milioni sono ultra 65enni. Inoltre, secondo dati Istat 2019, le persone che a causa di problemi di salute soffrono di gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività abituali sono circa 3 milioni e 100 mila, il 5,2 per cento della popolazione;
   la risposta del nostro Paese per la long term care, cioè l'assistenza alle persone non autosufficienti, è frammentata e copre solo una piccola parte del bisogno: secondo alcuni dati il 31,8 per cento del bisogno socio-sanitario e il 18 per cento del sociale. La spesa pubblica complessiva per la long term care ammonta all'1,8 per cento del prodotto interno lordo, di cui circa due terzi erogata a soggetti over 65. La componente sanitaria e le indennità di accompagnamento coprono complessivamente quasi il 90 per cento della spesa;
   la risposta delle famiglie alla non autosufficienza è quella dell'autogestione, divenendo spesso care manager e caregiver o accedendo a servizi privati a pagamento, al mercato regolare o irregolare delle badanti o assistenti familiari;
   gli interventi ad oggi proposti risultano inadeguati, risolvendosi in modelli non sufficienti alle specificità della condizione di non autosufficienza;
   è necessario creare una rete socioassistenziale strutturata che sappia dare una risposta ai bisogni delle famiglie sia sul territorio che nelle residenze con personale formato, secondo standard nazionali definiti e comuni;
   è necessario che lo Stato si faccia carico del compito di superare l'attuale frammentazione nella gestione della non autosufficienza che prevede la presenza di diversi soggetti, ognuno responsabile di alcuni interventi e nessuno in grado di proporre una lettura integrata del problema, fornendo a livello regionale e territoriale una risposta che sia semplice ed efficace per i non autosufficienti e le loro famiglie –:
   se e come il Ministro interrogato intenda ridisegnare i confini della long term care, anche attraverso interventi collegati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, per promuovere soluzioni che, organizzando e coordinando i servizi sui territori, anche ricorrendo alle innovazioni tecnologiche, riescano ad adattarsi in modo flessibile e personalizzato alle diverse e mutevoli esigenze di assistenza delle persone non autosufficienti con un'attenzione alla sostenibilità economica.
(3-02091)


Iniziative a favore delle persone con disabilità nell'attuale contesto epidemiologico – 3-02092

   MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GASTALDI, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MATURI, MICHELI, MINARDO, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SNIDER, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro per le disabilità. — Per sapere – premesso che:
   nell'ultimo anno la diffusione della pandemia da COVID-19 e l'applicazione delle misure di contenimento hanno determinato una forte compressione dei diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari, accentuando le situazioni di isolamento ed emarginazione di tali soggetti dal tessuto sociale;
   gli episodi di isolamento hanno riguardato anche le persone con disabilità ricoverate o, comunque, assistite in strutture ospedaliere, a causa della difficoltà registrata nel conciliare il rispetto dei protocolli anti-contagio con il diritto al mantenimento delle relazioni con i familiari e gli accompagnatori;
   tra i soggetti duramente colpiti dall'emergenza COVID-19 si menzionano anche le persone sorde, sordocieche e con disabilità uditive in genere, per le quali l'applicazione delle misure di contenimento, il distanziamento sociale e l'impiego obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale hanno determinato una situazione di isolamento nell'isolamento, con gravi difficoltà nella comunicazione, nel mantenimento delle relazioni e nell'accesso all'informazione;
   con riguardo, poi, alla campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2, le associazioni maggiormente rappresentative del mondo della disabilità hanno evidenziato la necessità di revisionare le attuali linee guida, al fine di ricomprendere in via generale le persone con disabilità, insieme ai loro familiari, caregiver e assistenti personali, tra le categorie prioritarie che devono avere accesso, con precedenza, alla vaccinazione stessa;
   il ripristino, anche su richiesta della Lega, di un Ministero dedicato specificamente alla disabilità rappresenta una fondamentale garanzia per le persone con disabilità e per le relative famiglie, assicurando centralità, tempestività e prontezza di intervento, assolutamente necessarie, in particolare nell'attuale contesto epidemiologico;
   a riprova di quanto sopra, si richiama qui un primo risultato ottenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, il cui articolo 11, comma 5, prevede finalmente la possibilità «per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità» di prestare assistenza nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenza e accettazione e dei pronto soccorso, nonché nei reparti di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura –:
   quali iniziative abbia adottato o intenda adottare per tutelare adeguatamente la posizione delle persone con disabilità nell'attuale contesto epidemiologico, in specie per quello che concerne l'accesso alla vaccinazione anti COVID-19, l'accesso all'informazione e l'impiego di mascherine trasparenti idonee a consentire la lettura del labiale e del linguaggio dei segni.
(3-02092)


Situazione dei pagamenti previsti dal cosiddetto «bonus ristorazione» e iniziative di competenza volte ad accelerare tali erogazioni – 3-02093

   GAGNARLI, L'ABBATE, MAGLIONE, GALLINELLA, CADEDDU, CASSESE, CILLIS, DEL SESTO, GALIZIA, MARZANA, PARENTELA e PIGNATONE. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
   con il decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto «decreto agosto», è stato istituito, a valere sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il « bonus ristorazione», finanziato con 600 milioni di euro, che prevede un sostegno a fondo perduto per ristoranti – e imprese affini – per l'acquisto di prodotti alimentari e vitivinicoli, anche dop e igp, provenienti dal filiere del territorio;
   il termine per la presentazione delle domande, inizialmente previsto il 27 novembre 2020, è stato poi prorogato al 15 dicembre 2020;
   la gestione del bonus è effettuata da Poste italiane e da novembre 2020 a dicembre 2020 sono pervenute oltre 30 mila domande via web e oltre 15 mila attraverso gli uffici postali. Al momento, non è noto con certezza l'importo dei contributi richiesti, ma si stima una media di 7 mila euro a domanda;
   il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha previsto, complessivamente, una richiesta di 350 milioni di euro;
   allo stato attuale sono oltre 46 mila imprenditori della ristorazione che hanno chiesto il contributo a fondo perduto per l'acquisto dei prodotti agroalimentari italiani, ma non hanno ancora ricevuto alcun pagamento, nonostante siano passati due mesi dall'ultima data utile per la presentazione delle domande;
   risulta agli interroganti che una prima parte dei pagamenti dovrebbe essere stata corrisposta da Poste italiane a partire dalle ultime settimane di febbraio 2021 –:
   allo stato attuale quale sia la situazione dei pagamenti previsti dal « bonus ristorazione» istituito a partire da agosto 2021 e se non ritenga urgente intraprendere ogni iniziativa di competenza volta a velocizzare tali erogazioni che i ristoratori italiani attendono ormai da molti mesi.
(3-02093)


Misure di sostegno a favore del settore zootecnico nazionale, anche nell'ambito del Programma nazionale di ripresa e resilienza – 3-02094

   NEVI, OCCHIUTO, PAOLO RUSSO, ANNA LISA BARONI, SPENA, CAON, SANDRA SAVINO e FASANO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
   dall'inizio della pandemia la zootecnia italiana è soggetta a un duplice attacco mediatico e istituzionale. Prima accusata di essere responsabile della diffusione del COVID-19, poi salita sul banco degli imputati per le emissioni in atmosfera di gas serra e inquinanti e per essere causa di deforestazione;
   i dati Ispra certificano che il settore agricolo italiano ha realizzato la performance migliore nell'Unione europea in tema di riduzione di anidride carbonica prodotta, pari al 7,2 per cento del totale contro il 10,2 per cento della media dell'Unione europea, con 30 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalenti (di cui l'80 per cento di fonte zootecnica), contro i 76 milioni di tonnellate della Francia, i 66 della Germania, i 41 milioni del Regno Unito. Le emissioni complessive del settore sono diminuite del 20 per cento tra il 1990 e il 2019. Quanto alle polveri sottili solo l'11,8 per cento proviene dall'agricoltura;
   la zootecnia italiana non è responsabile di alcuna deforestazione. Inoltre, secondo i dati Fao, produrre un chilo di carne bovina in Italia comporta appena 1/5 delle emissioni di anidride carbonica rispetto all'Asia o agli Usa e 1/20 del consumo di acqua;
   la zootecnia italiana sta già facendo ogni possibile sforzo, in linea con le prescrizioni comunitarie, in favore del benessere animale e per ricondurre il sistema nell'ambito dell'economia circolare. L'Italia è il quarto produttore mondiale di biogas con 2.000 impianti, di cui il 77 per cento realizzato con residui di origine agricole;
   gli oltre 250.000 i lavoratori del settore e le 270.000 aziende generano un fatturato di oltre 40 miliardi di euro e operano con responsabilità, garantendo beni alimentari primari in totale sicurezza;
   sempre secondo gli studi della Fao, con un impiego diffuso di tecnologie più efficienti, si potrebbero tagliare le emissioni nella zootecnia fino al 30 per cento. Nello stesso senso di esprime la Strategia nazionale climatica al 2050 appena inviata a Bruxelles;
   in sede di audizioni sul Programma nazionale di ripresa e resilienza le associazioni agricole hanno chiarito che servono investimenti per ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti, rafforzando così la transizione ecologica anche se il modello italiano è già all'avanguardia in tema di sostenibilità –:
   quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato a tutela del settore zootecnico nazionale, settore fondamentale del nostro made in Italy, e se non ritenga opportuno destinare una significativa parte delle risorse del Programma nazionale di ripresa e resilienza all'efficientamento del settore, in linea con gli obiettivi della Strategia nazionale climatica al 2050. (3-02094)


Iniziative di competenza volte a sospendere la sanatoria prevista dal cosiddetto «decreto rilancio» per la regolarizzazione dei migranti, alla luce degli scarsi effetti prodotti con riguardo alla manodopera del comparto agricolo – 3-02095

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
   dati recenti mettono in evidenza che la sanatoria avviata nel 2020 dall'allora Ministro Bellanova, che avrebbe dovuto porre un freno al caporalato nei campi, ha raccolto appena 30 mila richieste tra i braccianti agricoli: appena il 15 per cento degli stagionali richiesti dalle associazioni di categoria e il 10 per cento degli immigrati occupati nel settore;
   la norma venne inserita nel «decreto rilancio» e considerata come una misura di emersione a favore degli immigrati privi di uno status legale (articolo 103, comma 1), in un momento dal punto di vista sanitario ed economico estremamente delicato;
   tuttavia, ad aver tentato di rientrare nella sanatoria non sono stati i braccianti agricoli ma 177 mila persone tra colf, badanti, baby sitter e lavoratori domestici in generale;
   a più di sei mesi dalla chiusura della finestra per accedere alla regolarizzazione, delle oltre 207.000 domande presentate dal datore di lavoro per l'emersione di un rapporto di lavoro irregolare o l'instaurazione di un nuovo rapporto con un cittadino straniero, in tutt'Italia sono stati rilasciati solamente 1.480 permessi di soggiorno, lo 0,71 per cento del totale. Al 16 febbraio 2021, emerge che solo il 5 per cento delle domande è giunto nella fase finale della procedura, mentre il 6 per cento è nella fase precedente della convocazione di datore di lavoro e lavoratore per la firma del contratto in prefettura e il rilascio del permesso di soggiorno;
   il fallimento è rilevante anche per quando riguarda i lavoratori domestici: sono emersi 177 mila rapporti in nero riferiti a lavoratori senza permesso di soggiorno (una situazione nella quale si trovavano circa 250 mila persone), ma sono rimasti nell'ombra ancora un milione di lavoratori italiani, comunitari o comunque regolarmente residenti nel Paese per i quali resta più conveniente non dichiarare nulla;
   è necessario evidenziare che in fase di discussione del decreto-legge, anche le organizzazioni del settore agricolo avevano rilevato che la sanatoria non avrebbe risolto i problemi di reperimento di manodopera, come più volte evidenziato anche da Fratelli d'Italia –:
   se non ritenga urgente, alla luce dei dati rilevati in premessa, adottare iniziative volte a sospendere la sanatoria prevista all'interno del «decreto rilancio», considerato anche il fatto che non ha risolto il problema legato al reperimento della manodopera qualificata. (3-02095)