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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 23 marzo 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 marzo 2021.

  Amitrano, Ascani, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Cadeddu, Campana, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Coin, Colletti, Colucci, Davide Crippa, Currò, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Frailis, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Germanà, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lacarra, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Muroni, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Perantoni, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Cadeddu, Campana, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Coin, Colletti, Colucci, Corda, Davide Crippa, Currò, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Frailis, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lacarra, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Muroni, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 22 marzo 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   TROIANO: «Modifiche all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e altre disposizioni concernenti l'istituzione della Consulta nazionale per la disabilità» (2962);
   GRIPPA: «Modifica all'articolo 8 e introduzione degli articoli 8-bis e 8-ter del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di riattivazione di uffici giudiziari soppressi» (2963);
   BELOTTI ed altri: «Istituzione delle pubbliche scuse in caso di ingiusta accusa» (2964);
   LICATINI: «Introduzione dell'articolo 75-ter del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di produzione e detenzione di cannabis per uso personale» (2965).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare.

  In data 22 marzo 2021 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:
   SANI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità dell'incidente avvenuto presso Freginals, in Spagna, il 20 marzo 2016, nel quale morirono sette studentesse italiane» (Doc. XXII, n. 50).

  Sarà stampata e distribuita.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge costituzionale n. 2819, d'iniziativa del deputato ORFINI, ha assunto il seguente titolo: «Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative».
  La proposta di legge n. 2930, d'iniziativa dei deputati CENNI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura e delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/41/UE».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   II Commissione (Giustizia):
  ASCARI ed altri: «Delega al Governo per la riforma dei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori» (2897) Parere delle Commissioni I, V, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XI Commissione (Lavoro):
  ORFINI: «Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative» (2819) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XIII Commissione (Agricoltura):

  CENNI ed altri: «Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura e delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/41/UE» (2930) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità.

  In data 23 marzo 2021 – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – dal Tribunale di Monza – Ufficio del giudice per le indagini preliminari, è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento penale (il n. 7801/18 RGNR – n. 131/21 RG GIP) nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia dell'ordinanza di trasmissione da parte del Tribunale di Monza sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 23).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, in data 19 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  sentenza n. 42 del 24 febbraio-19 marzo 2021 (Doc. VII, n. 616),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2020), nella parte in cui introduce il comma 4-bis, lettera b), nell'articolo 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica);
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
    dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 3 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 22 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 6/2021 del 25 febbraio-11 marzo 2021, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente il sistema italiano di prevenzione e contrasto dell'inquinamento marino derivante da sversamenti di idrocarburi e di altre sostanze tossico-nocive.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 8 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1997, n. 135, le relazioni, presentate dal comune e dalla città metropolitana di Napoli e dal comune di Palermo, sui programmi di lavoro e sulle opere pubbliche intrapresi nell'anno 2019 e finanziati con i contributi erariali di cui al medesimo articolo 3, comma 1, relativi a lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana.

  Queste relazioni sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 9 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dell'articolo 617, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

  Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese», autorizzata, in data 12 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 22 marzo 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» e nel Consiglio di associazione istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito a un parere favorevole riguardo alla tabella di marcia completa approvata dal governo georgiano per l'attuazione della legislazione in materia di appalti pubblici e che dà atto del completamento della fase 1 di cui all'allegato XVI-B dell'accordo di associazione (COM(2021) 132 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 132 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'Unione (COM(2021) 149 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XIII (Agricoltura).

Trasmissione dall'Autorità nazionale anticorruzione.

  Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 18 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettere c) e d), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la segnalazione n. 1 del 2021, adottata con delibera n. 204 del 9 marzo 2021, concernente l'articolo 113 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 16 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Camposano (Napoli).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Difensore civico della regione Piemonte.

  Il Difensore civico della regione Piemonte, in data 22 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Difensore civico nell'anno 2020 (Doc. CXXVIII, n. 21).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 1o, 10 e 15 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:
   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
    al dottor Davide Iacovoni, l'incarico di direttore della Direzione II – Debito pubblico, nell'ambito del Dipartimento del tesoro;
   alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
    al dottor Mario Visco, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento delle finanze.
   alla IX Commissione (Trasporti) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
    all'ingegnere Pasquale D'Anzi, l'incarico di direttore della Direzione generale per la sicurezza stradale, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;
    all'ingegnere Marco D'Onofrio, l'incarico di direttore della Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 19 marzo 2021, a pagina 16, seconda colonna, quarantaquattresima quarantacinquesima riga, le parole: «alla III Commissione (Affari esteri)» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «alle sottoindicate Commissioni».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 13 MARZO 2021, N. 30, RECANTE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LAVORATORI CON FIGLI MINORI IN DIDATTICA A DISTANZA O IN QUARANTENA (A.C. 2945)

A.C. 2945 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, reca «misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
    in particolare, l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede l'applicazione di disposizioni restrittive per il periodo temporale compreso tra il 15 marzo ed il 6 aprile 2021, volte a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un aggravamento dell'epidemia;
    il provvedimento è l'ennesimo degli ultimi mesi adottato dal Governo in materia di contrasto al Coronavirus, ed è volto a rendere ancora più stringenti le limitazioni e i divieti già in parte previsti, disponendo ulteriori limitazioni alle libertà fondamentali dell'individuo, sancite e tutelate dalla nostra Carta costituzionale;
    a fronte della compressione delle libertà fondamentali degli individui attraverso DPCM, giova ricordare l'ordinanza del Tribunale di Roma dello scorso 16 dicembre, che ha chiaramente affermato come la natura amministrativa di questo tipo di atto persista «anche laddove un provvedimento avente forza di legge, preventivamente lo “legittimi” e sempre che tale legittimazione “delegata” sia attribuita nei limiti consentiti»;
    con ciò il Tribunale si riferiva al decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, Codice della protezione civile, in base al quale il Consiglio dei ministri, con deliberazione del 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario COVID-19, ponendo il decreto legislativo a fondamento «di eccezione» dei successivi atti governativi, siano essi stati decreti-legge, sia DPCM, ad avviso della medesima Corte inidoneo a sanare i limiti dei successivi atti provvedimentali;
    lo stato di emergenza di per sé non legittima l'adozione di disposizioni che sospendono l'esercizio delle libertà individuali dei cittadini, tantomeno laddove questa adozione sia avvenuta e continui ad avvenire con DPCM;
    diversi giuristi, tra i quali i presidenti emeriti della Corte costituzionale Baldassarre, Marini e Cassese, hanno rilevato la «incostituzionalità del DPCM» che, non avendo forza di legge, non può porre limiti a libertà costituzionalmente garantite;
    la Costituzione italiana, infatti, non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza sul modello di altre Costituzioni europee, né in essa si rinvengono clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali o altre previsioni che consentano alterazioni nell'assetto dei poteri in tempi di crisi;
    da questo consegue l'illegittimità delle dichiarazioni di emergenza fin qui prorogate perché emanate in assenza dei presupposti costituzionali, che determina anche l'illegittimità di tutti i provvedimenti conseguenti;
    questo dimostra per l'ennesima volta come il Governo abbia assunto e stia assumendo dei provvedimenti non solo viziati da illegittimità costituzionale, a causa della compressione delle libertà fondamentali che essi operano, ma anche come violi in modo sistematico il principio di ragionevolezza, considerando che non si tratta più di un provvedimento di emergenza, ma di un provvedimento che fa fronte a una pandemia, ormai presente da un anno;
    inoltre, dall'adozione nei mesi scorsi della enorme e confusa mole di provvedimenti è derivata una esondazione di poteri a danno dei diritti e delle libertà, prima fra tutte la libertà personale tutelata dall'articolo 13 della Costituzione, e gli stessi continuano a determinare notevole incertezza e disorientamento nei cittadini e in tutti i settori economici, produttivi e commerciali, costretti ad assistere a continui cambi di regole con pochissimo preavviso;
    il continuo stravolgimento del quadro giuridico di riferimento per tutti i cittadini e le attività produttive, inoltre, sgretola quel principio di certezza del diritto che è pilastro del nostro ordinamento;
    la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale ha sottolineato la necessaria brevità degli strumenti derogatori, che possono produrre conseguenze negative creando tensioni a livello sociale ed economico;
    il gruppo di Fratelli d'Italia contesta da inizio pandemia il ricorso al proliferare confuso di questi DPCM e decreti-legge e la conseguente estromissione dell'unico organo legittimato a legiferare per tutelare quegli stessi diritti e libertà: il Parlamento;
    il provvedimento in esame ancora una volta legittima l'utilizzo dei DPCM,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2945.
N. 1. Lollobrigida, Bellucci, Rizzetto, Gemmato, Bucalo, Frassinetti.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2077 – CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 GENNAIO 2021, N. 5, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI) (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2934)

A.C. 2934 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2934 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

Sugli emendamenti 2.12, 2.13 e 2.27 e sull'articolo aggiuntivo 2.02, in quanto suscettibili di determinate nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

Sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2934 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano)

  1. Fermo restando il livello di finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare la sua piena operatività e la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato olimpico internazionale, il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, è munito di una propria dotazione organica nella misura di 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale.   2. Il personale di Sport e Salute S.p.A. già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento, è trasferito nel ruolo del personale del CONI con qualifica corrispondente a quella attuale, determinata ai sensi del comma 4, fatto salvo il diritto di opzione per restare alle dipendenze di Sport e Salute S.p.A., da esercitarsi, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il personale trasferito conserva il trattamento economico complessivo attuale, ove più favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile.
  3. All'esito della procedura di cui al comma 2, il completamento della pianta organica del CONI avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni e il 50 per cento dei posti messi a concorso, suddivisi per le singole qualifiche funzionali dirigenziale e non dirigenziale, è riservato al personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport e Salute S.p.A. che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI e che non rientra nell'ipotesi di cui al comma 2. Il personale di cui al presente comma conserva il trattamento economico complessivo attuale ove più favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la tabella di corrispondenza del personale di Sport e Salute S.p.A. di cui al comma 2, incluso quello dirigenziale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di reclutamento del personale di cui al comma 3 per le rispettive singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale del personale dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici.
  5. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, il personale dirigenziale e non dirigenziale di Sport e Salute S.p.A. che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI è posto in via obbligatoria in posizione di comando alle dipendenze di quest'ultimo, che provvede al rimborso a Sport e Salute S.p.A. del trattamento economico di detto personale con le modalità e nei limiti stabiliti nel contratto di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  6. Il CONI e Sport e Salute S.p.A. possono regolare con appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche attività o servizi ulteriori a quelli propri del CONI.

Articolo 2.
(Ulteriori disposizioni)

  1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole « 40 milioni » e le parole « 368 milioni » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 45 milioni » e « 363 milioni ».
  2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 1, 8 e 11 dell'articolo 8, del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.   3. Al CONI si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  4. Ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali del CONI, ad esso sono trasferiti i beni individuati nell'Allegato A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di attuazione del trasferimento. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con i contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 6, sono disciplinate le modalità di utilizzazione in comune degli ulteriori beni individuati nell'Allegato B e le relative condizioni e, scaduto inutilmente il suddetto termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro i successivi 60 giorni.
  5. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CONI adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 3.
(Clausola di neutralità finanziaria)

  1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato A

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Impianto CPO,
Tirrenia
Impianti sportivi 9.269.572,49 BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO LEGGE 08.07.2002)
Immobile Villetta, Roma Parco del Foro Italico Fabbricati 447.512,58 BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 03.02.2004 PUBBLICATO IN G.U. IL 17.02.2004
Impianto Giulio Onesti, Roma Impianti sportivi 23.875.478,98 Restano nella disponibilità della società Sport e salute S.p.A., le sole unità immobiliari destinate alle attività della Scuola dello Sport, della Biblioteca dello Sport, nonché le ulteriori aree eventualmente individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6

Allegato B

Elenco beni immobili per cui individuare le modalità di utilizzo

Palazzo H, Roma
Parco del Foro Italico

Usufrutto immobili

1.585.490,27

BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN USUFRUTTO CON DECRETO MEF DEL 30.06.2005 PUBBLICATO IN G.U. IL 08/08/2005
La disponibilità del bene in questione va ripartita tra CONI, Sport e Salute S.p.A. e Università del Foro Italico (vanno considerate infatti le previsioni di cui all'articolo 26 della legge 7 febbraio 1958, n. 88)

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano)

  Al comma 1, dopo le parole: dotazione organica aggiungere le seguenti:, definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.
1.1. Testamento.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 unità con le seguenti: 8 unità.
1.2. Testamento.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 60 con la seguente: 120.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 30 con la seguente: 60.
1.5. Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Ferro.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: assunzioni aggiungere le seguenti:, con particolare riferimento ai princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.
1.3. Testamento.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto-legge.
1.4. Testamento.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per la sostenibilità del settore sportivo)

  1. È garantito lo svolgimento di attività sportiva, inclusa l'attività della danza, sentite le principali associazioni di categoria del settore, nei limiti consentiti dalle linee guida del Ministero della salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico.
1.01. Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Ferro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per l'esercizio delle attività di palestre e piscine)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su tutto il territorio nazionale, nelle regioni contrassegnate come «zone gialle», è consentita la ripresa delle attività di palestre e piscine, nel pieno rispetto delle misure previste dal «Nuovo protocollo attuativo delle Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere», approvato il 22 ottobre 2020 dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1.0100. Meloni, Lollobrigida, Mollicone.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Ulteriori disposizioni)

  Sopprimere il comma 1.
2.12. Testamento.

  Al comma 1, sostituire le parole: «45 milioni» e «363 milioni» con le seguenti: «37 milioni» e «371 milioni».
2.13. Testamento.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire l'allegato A con il seguente:

«Allegato A

Elenco beni immobili destinati al CONI
Impianto CPO,
Formia
Impianti
sportivi
7.182.804,84 BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO-LEGGE 08.07.2002)
Impianto CPO,
Tirrenia
Impianti
sportivi
9.269.572,49 BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO-LEGGE 08.07.2002)
Immobile Villetta,
Roma
Parco del Foro Italico
Fabbricati 447.512,58 BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 03.02.2004 PUBBLICATO IN G.U. IL 17.02.2004

                                                         ».

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con i contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 6, sono altresì disciplinate le modalità di utilizzazione da parte del CONI, per la preparazione olimpica degli atleti, dell'impianto sportivo «Giulio Onesti», sito in Roma, e le relative condizioni, con priorità di utilizzo da parte di quest'ultimo. Scaduto inutilmente il suddetto termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro i successivi 60 giorni.
2.27. Testamento.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributo a fondo perduto da destinare alle imprese nel settore sportivo)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, alle imprese del settore sportivo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche, le società dell'impiantistica sportivo.
  2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro o il Delegato per lo Sport, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.
  3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 1o marzo 2021 e il medesimo periodo dell'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti, pari a 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2.02. Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Ferro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga dei termini per i finanziamenti erogati dall'Istituto del Credito Sportivo)

  1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole: «30 dicembre 2020» con le seguenti: «30 giugno 2021».
2.05. Mollicone, Ferro.
(Inammissibile)

A.C. 2934 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 5 del 2021 (a.c. 2934) prevede nel preambolo l'importanza della missione del CONI a divulgare i valori dello sport ed i princìpi dell'olimpismo. L'articolo 2, comma 1, stanzia risorse economiche anche per l'organizzazione di manifestazioni internazionali e per le attività istituzionali del CONI. Tra le attività istituzionali del CONI rientra anche la promozione dello sport;
    l'istituzionalizzazione ed il riconoscimento del Mennea Day rappresenta senza dubbio un'attività di promozione dello sport importante (ricordando l'atleta Mennea per lo spirito di sacrificio, di riscatto sociale e di insegnamento che ha divulgato nella società e può essere un importante punto di riferimento soprattutto per la crescita delle nuove generazioni). È infatti importante che i valori rappresentati da Mennea siano riconosciuti e insegnati ai più giovani perché ne seguano l'esempio;
    il contesto che si è andato a determinare in seguito alla diffusione della Pandemia da COVID-19 penalizza i giovani in maniera rilevante ed ha fatto emergere carenze nelle strategie di intervento sociale da parte delle istituzioni di ogni ordine e grado;
    si sono verificate su tutto il territorio nazionale risse tra giovanissimi, la più grave delle quali, nel territorio di Formia, si è conclusa con un accoltellamento mortale; altri episodi preoccupanti sono la comparsa sul web di video realizzati da minorenni che inneggiano a capi di organizzazioni criminali;
    in una recente intervista responsabile di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma denuncia un notevole rialzo degli accessi al pronto soccorso con disturbo psichiatrico, nel 90 per cento giovani tra i 12 e i 18 anni che hanno cercato di togliersi la vita;
    rispondendo ad un recente question time alla Camera dei deputati, il ministro dell'Interno ha detto che la risposta delle istituzioni al disagio «non può essere solo repressiva ma occorre promuovere la cultura della legalità»;
    purtroppo allo stato attuale, secondo l'analisi rappresentata dalla Fondazione Visentini, le risorse previste P.N.R.R. e dal fondo React – Eu a favore dei giovani sono piuttosto limitate (E/mld 16,31) e non è previsto un «pilastro giovani» unico, come avviene in altri paesi per quantificarle con esattezza;
    lo sport può rappresentare per i ragazzi un importante momento per apprendere i valori del rispetto reciproco, della dignità dell'uomo, della sana competizione nel raggiungimento dei complessi traguardi della vita;
    tra i modelli da seguire c’è certamente quello del compianto velocista Pietro Mennea, la «Freccia del Sud», portatore dei valori del riscatto sociale e dello spirito di sacrificio, celebrati ogni anno con iniziative della FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera,

impegna il Governo

a riconoscere ed istituzionalizzare il «Mennea Day», anche attraverso lo stanziamento di adeguate risorse economiche, promuovendo l'organizzazione, tramite il supporto del Coni, di eventi e convegni, nonché la realizzazione di percorsi didattici e l'istallazione di attrezzature sportive all'aperto liberamente fruibili soprattutto dai giovani, partendo proprio da quei luoghi dove il velocista di Barletta visse e preparò il record del Mondo sui 200 metri piani e l'oro ai giochi olimpici di Mosca del 1980.
9/2934/1Trano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 5 del 2021 (a.c. 2934) prevede nel preambolo l'importanza della missione del CONI a divulgare i valori dello sport ed i princìpi dell'olimpismo. L'articolo 2, comma 1, stanzia risorse economiche anche per l'organizzazione di manifestazioni internazionali e per le attività istituzionali del CONI. Tra le attività istituzionali del CONI rientra anche la promozione dello sport;
    l'istituzionalizzazione ed il riconoscimento del Mennea Day rappresenta senza dubbio un'attività di promozione dello sport importante (ricordando l'atleta Mennea per lo spirito di sacrificio, di riscatto sociale e di insegnamento che ha divulgato nella società e può essere un importante punto di riferimento soprattutto per la crescita delle nuove generazioni). È infatti importante che i valori rappresentati da Mennea siano riconosciuti e insegnati ai più giovani perché ne seguano l'esempio;
    il contesto che si è andato a determinare in seguito alla diffusione della Pandemia da COVID-19 penalizza i giovani in maniera rilevante ed ha fatto emergere carenze nelle strategie di intervento sociale da parte delle istituzioni di ogni ordine e grado;
    si sono verificate su tutto il territorio nazionale risse tra giovanissimi, la più grave delle quali, nel territorio di Formia, si è conclusa con un accoltellamento mortale; altri episodi preoccupanti sono la comparsa sul web di video realizzati da minorenni che inneggiano a capi di organizzazioni criminali;
    in una recente intervista responsabile di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma denuncia un notevole rialzo degli accessi al pronto soccorso con disturbo psichiatrico, nel 90 per cento giovani tra i 12 e i 18 anni che hanno cercato di togliersi la vita;
    rispondendo ad un recente question time alla Camera dei deputati, il ministro dell'Interno ha detto che la risposta delle istituzioni al disagio «non può essere solo repressiva ma occorre promuovere la cultura della legalità»;
    purtroppo allo stato attuale, secondo l'analisi rappresentata dalla Fondazione Visentini, le risorse previste P.N.R.R. e dal fondo React – Eu a favore dei giovani sono piuttosto limitate (E/mld 16,31) e non è previsto un «pilastro giovani» unico, come avviene in altri paesi per quantificarle con esattezza;
    lo sport può rappresentare per i ragazzi un importante momento per apprendere i valori del rispetto reciproco, della dignità dell'uomo, della sana competizione nel raggiungimento dei complessi traguardi della vita;
    tra i modelli da seguire c’è certamente quello del compianto velocista Pietro Mennea, la «Freccia del Sud», portatore dei valori del riscatto sociale e dello spirito di sacrificio, celebrati ogni anno con iniziative della FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di riconoscere e istituzionalizzare il «Mennea Day», promuovendo l'organizzazione, tramite il supporto del Coni, di eventi e convegni, nonché la realizzazione di percorsi didattici e l'istallazione di attrezzature sportive all'aperto liberamente fruibili soprattutto dai giovani, partendo proprio da quei luoghi dove il velocista di Barletta visse e preparò il record del Mondo sui 200 metri piani e l'oro ai giochi olimpici di Mosca del 1980.
9/2934/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Trano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ha disposto, nel pieno rispetto della Carta olimpica, l'autonomia e l'indipendenza del Comitato olimpico nazionale, scongiurando il rischio di non poter partecipare ai prossimi XXXII Giochi Olimpici di Tokyo, Giappone;
    i Giochi Olimpici, estivi o invernali che siano, rappresentano un'inedita occasione per poter incrementare il prestigio e l'attrattività italiane, dato anche l'enorme ruolo che le Olimpiadi ricoprono nello sviluppo infrastrutturale delle aree ospitanti le competizioni;
    i XXV Giochi Olimpici invernali del 2026 saranno ospitati in Italia, presso Milano e Cortina d'Ampezzo;
    secondo il dossier presentato dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), i Giochi si svolgeranno tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, mentre che la cerimonia di apertura e di chiusura si svolgeranno rispettivamente presso lo stadio Meazza di Milano e l'Arena di Verona;
    la portata di tale evento implica una nuova costruzione di strutture sportive, o rinnovamento di quelle esistenti, in tutte le aree ospitanti le competizioni e rappresenta un'unica opportunità per un sostanziale potenziamento infrastrutturale sul territorio;
    nonostante il finanziamento disposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per un miliardo di euro per la costruzione di opere infrastrutturali di particolare rilievo per Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige;
    mancano tuttavia, ad oggi, interventi di particolare intensità atti ad incrementare i collegamenti trasportistici con le aree limitrofe, come il prolungamento autostradale Venezia-Monaco di Baviera, le AV Verona-Padova e Mestre-Trieste, la superstrada Meolo-Jesolo o l'autostrada Nogara-Mare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre, anche mediante interventi normativi emergenziali e derogatori, la messa in opera, ove applicabile, di tutte le infrastrutture necessarie ad incrementare l'interconnessione della Regione Veneto con le aree limitrofe, anche nel rispetto di quanto esposto in evidenza e nel rispetto del sistema di corridoi infrastrutturali europei TEN-T.
9/2934/2Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ha disposto, nel pieno rispetto della Carta olimpica, l'autonomia e l'indipendenza del Comitato olimpico nazionale, scongiurando il rischio di non poter partecipare ai prossimi XXXII Giochi Olimpici di Tokyo, Giappone;
    i Giochi Olimpici costituiscono una opportunità fondamentale per la promozione del Paese, nonché un opportunità per la predisposizione di miglioramenti infrastrutturali e sociali nell'area ospitante;
    la crisi pandemica da COVID-19 ha pregiudicato l'esercizio dell'attività sportiva a livello amatoriale, la quale costituisce, in particolar modo nelle aree montane e rurali, un fondamentale presidio di legalità, socialità e sicurezza per ragazzi e ragazze, i quali vengono infatti introdotti in un clima di socialità e crescita personale e collettiva, anche disciplinare;
    lo sport rappresenta inoltre una fondamentale attività di promozione del territorio, potendo costituire, in prospettiva, un bacino formativo di atleti altamente preparati ed in grado di incrementare il prestigio e la visibilità della Nazione nelle competizioni internazionali;
    come evidenziato da numerose indagini, lo sport – in particolar modo nel contesto pandemico emergenziale vigente – costituisce una risorsa fondamentale nella lotta alla depressione ed altre problematiche psicologiche nei ragazzi;
    fondamentale è, in questo senso, il ruolo giocato dalle scuole come cinghia di trasmissione tra ragazzi ed attività sportiva, in particolare nei piccoli Comuni, dove la dimensione «comunitaria» della socialità è dominante;
    la crisi da COVID-19, le necessità di ricostruzione del Paese nonché gli imminenti Giochi Olimpici invernali del 2026, ospitati in Italia, rappresentano un'occasione unica per poter rilanciare il sistema- sport a livello nazionale,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di:
    a) Intraprendere tutte le iniziative di competenza, se del caso anche normative, per poter garantire la sostenibilità economica delle associazioni sportive dilettantistiche ed affini, e la loro sopravvivenza alla crisi pandemica da COVID-19;
    b) Incrementare, anche mediante apposito intervento normativo, l'interconnessione tra mondo scolastico e mondo sportivo, mediante, se del caso, maggiori risorse economiche e strumentali;
    c) Sostenere, con tutti i mezzi possibili, il ruolo dell'attività sportiva come presidio di promozione dei territori, tutela della legalità, della socialità e sostegno delle aree maggiormente periferiche.
9/2934/3Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ha disposto, nel pieno rispetto della Carta olimpica, l'autonomia e l'indipendenza del Comitato olimpico nazionale, scongiurando il rischio di non poter partecipare ai prossimi XXXII Giochi Olimpici di Tokyo, Giappone;
    i Giochi Olimpici costituiscono una opportunità fondamentale per la promozione del Paese, nonché un opportunità per la predisposizione di miglioramenti infrastrutturali e sociali nell'area ospitante;
    la crisi pandemica da COVID-19 ha pregiudicato l'esercizio dell'attività sportiva a livello amatoriale, la quale costituisce, in particolar modo nelle aree montane e rurali, un fondamentale presidio di legalità, socialità e sicurezza per ragazzi e ragazze, i quali vengono infatti introdotti in un clima di socialità e crescita personale e collettiva, anche disciplinare;
    lo sport rappresenta inoltre una fondamentale attività di promozione del territorio, potendo costituire, in prospettiva, un bacino formativo di atleti altamente preparati ed in grado di incrementare il prestigio e la visibilità della Nazione nelle competizioni internazionali;
    come evidenziato da numerose indagini, lo sport – in particolar modo nel contesto pandemico emergenziale vigente – costituisce una risorsa fondamentale nella lotta alla depressione ed altre problematiche psicologiche nei ragazzi;
    fondamentale è, in questo senso, il ruolo giocato dalle scuole come cinghia di trasmissione tra ragazzi ed attività sportiva, in particolare nei piccoli Comuni, dove la dimensione «comunitaria» della socialità è dominante;
    la crisi da COVID-19, le necessità di ricostruzione del Paese nonché gli imminenti Giochi Olimpici invernali del 2026, ospitati in Italia, rappresentano un'occasione unica per poter rilanciare il sistema-sport a livello nazionale,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di:
    a) Intraprendere tutte le iniziative di competenza, se del caso anche normative, per poter garantire la sostenibilità economica delle associazioni sportive dilettantistiche ed affini, e la loro sopravvivenza alla crisi pandemica da COVID-19;
    b) Incrementare, anche mediante apposito intervento normativo, l'interconnessione tra mondo scolastico e mondo sportivo;
    c) Sostenere, con tutti i mezzi possibili, il ruolo dell'attività sportiva come presidio di promozione dei territori, tutela della legalità, della socialità e sostegno delle aree maggiormente periferiche.
9/2934/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    in base al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che reca il «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano-CONI», l'ente cura l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale e tra le sue funzioni vi è anche l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive;
    lo sport svolge, soprattutto per i minori, una funzione educativa e sociale importante, un'occasione di crescita autentica e completa, palestra di valori ed esercizio di virtù, oltre che di talento atletico, contribuendo in modo rilevante alla crescita;
    l'emergenza pandemica ha comportato la chiusura di palestre, piscine e impianti sportivi di vario genere, impedendo quindi a coloro che non svolgono attività agonistica di avvicinarsi a una molteplicità di discipline;
    il combinato derivante dalla chiusura delle scuole e dell'impossibilità di svolgere attività sportiva di squadra – seppur su impulso di un approccio ispirato ai protocolli anti-COVID – ha comportato una fortissima riduzione della socialità per i minori;
   secondo uno studio del Centro medico universitario di Amburgo-Eppendorf condotto tra dicembre e gennaio su mille giovani tra i sette e i diciassette anni, e su più di 1.500 genitori, un giovane su tre soffre di ansia o depressione correlata alla pandemia o presenta sintomi psicosomatici come mal di testa o dolori di stomaco;
    lo scorso 8 febbraio l'Agenzia di stampa AGI ha riportato uno studio della Fondazione Soleterre che ha posto 1 accento sulla complessa situazione di fragilità emotiva e sociale che gli adolescenti stanno vivendo;
    come emerso durante l'audizione del 3 novembre 2020 della Federazione servizi dipendenze (FederSerD) durante la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, l'età del consumatore di stupefacenti si è abbassata sempre più, arrivando a coinvolgere quelli che sono in realtà poco più che bambini con un'età compresa tra gli 11 e i 14 anni;
    la suddetta fascia d'età riguarda proprio quei giovani che in parallelo alla frequentazione della scuola si avvicinano alla pratica sportiva,

impegna il Governo

a promuovere, di concerto con il CONI e i ministeri competenti, e avvalendosi delle associazioni sportive, una campagna di sensibilizzazione indirizzata ai giovani, volta a contrastare la diffusione degli stupefacenti, educandoli ai rischi e alle conseguenze sul fisico e sulla mente che queste sostanze hanno e di come contribuiscano negativamente al benessere psicofisico e alle prestazioni sportive.
9/2934/4Mantovani.


   La Camera,
   premesso che:
    in base al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che reca il «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano-CONI», l'ente cura l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale e tra le sue funzioni vi è anche l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive;
    lo sport svolge, soprattutto per i minori, una funzione educativa e sociale importante, un'occasione di crescita autentica e completa, palestra di valori ed esercizio di virtù, oltre che di talento atletico, contribuendo in modo rilevante alla crescita;
    l'emergenza pandemica ha comportato la chiusura di palestre, piscine e impianti sportivi di vario genere, impedendo quindi a coloro che non svolgono attività agonistica di avvicinarsi a una molteplicità di discipline;
    il combinato derivante dalla chiusura delle scuole e dell'impossibilità di svolgere attività sportiva di squadra – seppur su impulso di un approccio ispirato ai protocolli anti-COVID – ha comportato una fortissima riduzione della socialità per i minori;
   secondo uno studio del Centro medico universitario di Amburgo-Eppendorf condotto tra dicembre e gennaio su mille giovani tra i sette e i diciassette anni, e su più di 1.500 genitori, un giovane su tre soffre di ansia o depressione correlata alla pandemia o presenta sintomi psicosomatici come mal di testa o dolori di stomaco;
    lo scorso 8 febbraio l'Agenzia di stampa AGI ha riportato uno studio della Fondazione Soleterre che ha posto 1 accento sulla complessa situazione di fragilità emotiva e sociale che gli adolescenti stanno vivendo;
    come emerso durante l'audizione del 3 novembre 2020 della Federazione servizi dipendenze (FederSerD) durante la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, l'età del consumatore di stupefacenti si è abbassata sempre più, arrivando a coinvolgere quelli che sono in realtà poco più che bambini con un'età compresa tra gli 11 e i 14 anni;
    la suddetta fascia d'età riguarda proprio quei giovani che in parallelo alla frequentazione della scuola si avvicinano alla pratica sportiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, di concerto con il CONI e i ministeri competenti, e avvalendosi delle associazioni sportive, una campagna di sensibilizzazione indirizzata ai giovani, volta a contrastare la diffusione degli stupefacenti, educandoli ai rischi e alle conseguenze sul fisico e sulla mente che queste sostanze hanno e di come contribuiscano negativamente al benessere psicofisico e alle prestazioni sportive.
9/2934/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Mantovani.


   La Camera,
   premesso che:
    in seguito all'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del Covid-19 sono stati diversi gli interventi messi in atto in favore del settore dello sport, rivolti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione delle attività sportive, degli eventi e delle competizioni;
    i principali interventi della legislatura in materia hanno riguardato l'incremento delle risorse del Fondo sport e periferie, la previsione di ulteriore snellimento delle procedure amministrative per la realizzazione degli impianti, vari interventi hanno riguardato gli eventi sportivi, sia nazionali che internazionali. Sono stati previsti contributi a fondo perduto a sostegno dei lavoratori sportivi; Ulteriori interventi hanno riguardato l'istituzione di vari nuovi Fondi, tra i quali, in particolare, il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, il Fondo per il professionismo negli sport femminili, il Fondo per potenziare fattività sportiva di base;
    la conseguente crisi finanziaria dettata dalla pandemia colpirà, inevitabilmente, il movimento sportivo di base. Le società sportive nell'ultimo anno non hanno potuto contare sul sostegno delle sponsorizzazioni delle piccole imprese, sui finanziamenti o sulle agevolazioni degli Enti Locali;
    l'associazionismo sportivo, rappresentato per lo più da piccole società, oltre a svolgere una funzione sociale, permettendo ai giovani di dedicarsi ad un'attività sportiva e di maturare quelle attitudini, non solo fisiche ma anche umane, educative e di aggregazione, svolge un importante ruolo imprenditoriale con alto tasso occupazionale;
    riteniamo urgente avviare una serie di interventi specifici a sostegno del mondo dell'associazionismo sportivo volti a garantire investimenti a fondo perduto che permetteranno di fornire liquidità diretta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, in fase di discussione del primo provvedimento utile, ulteriori interventi di sostegno al mondo dell'associazionismo sportivo, uno dei settori imprenditoriali del Paese con riconosciuta funzione sociale e occupazionale.
9/2934/5Rossi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lotti, De Menech, Di Giorgi, Lattanzio, Nitti, Orfini.


   La Camera,
   premesso che:
    lo sport rappresenta un diritto fondamentale per tutti i cittadini, riconosciuto a livello europeo dalla Carta europea per lo sport;
    all'articolo 1 la Carta europea per lo sport, infatti, dispone la necessità di «garantire a ciascuno la possibilità di praticare sport e di partecipare ad attività fisiche ricreative in ambito sicuro e sano» e, all'articolo 3, riconosce che «il ruolo dei poteri pubblici è essenzialmente complementare all'azione dei movimenti sportivi»;
    il CONI rappresenta un istituto plurisecolare, la cui indipendenza è garantita dal comma 6 dell'articolo 27 della Carta Olimpica che enuncia che «i comitati olimpici nazionali devono preservare la propria autonomia e resistere a pressioni di qualsiasi tipo, incluse quelle politiche, giuridiche, religiose, o economiche»;
    con l'articolo 98 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002, n. 178 è stata istituita la Sport e Salute Spa, successivamente modificata ai sensi del comma 629 e seguenti, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il cui obiettivo è di «provare a rimediare al paradosso di un Paese che è stabilmente nella top 10 dei risultati olimpici (...) ma, dall'altra parte, su 28 paesi europei è al 24esimo posto per attività fisica». Lo sport vale l'1,7 per cento del PIL nazionale, per un ammontare pari a 30 miliardi di euro, che arriva fino ai 60 miliardi comprendendo l'indotto pari al 3,8 per cento del PIL, a cui vanno sommati gli occupati nelle nuove figure lavorative sportive, come ad esempio i social media manager o gli esperti in diritto sportivo;
    l'esercizio fisico aiuta a combattere numerosi malesseri fisici e psicologici, dall'obesità all'ansia e alla depressione;
    secondo l'Associazione Nazionale Impianti Sport & Fitness, i danni economici generati dalla pandemia da COVID-19 per l'indotto sportivo sarebbero pari ad 8,5 miliardi di euro, un danno finanziario che va dal 50 al 60 per cento rispetto al 2019. Anche per il 2021 si prevedono perdite simili;
    secondo l'associazione nazionale delle palestre e lavoratori dello sport il 40 per cento dei centri sportivi e delle palestre rischia di non poter riaprire, a causa anche dei ristori che a fronte di costi medi annui pari a 150 mila euro annui ha ricevuto solamente 9.000 euro nel corso dello scorso anno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di armonizzare rapporti e competenze fra CONI e Sport e Salute, di modo da salvaguardare il settore sportivo e la salute psico-fisica degli italiani e a tal fine a garantire un piano di riapertura degli impianti preposti allo svolgimento dell'attività sportiva attraverso la sigla di appositi protocolli fra il Comitato Tecnico-Scientifico, la struttura dei Commissario Straordinario e le principali associazioni di categoria, nel rispetto delle misure di sicurezza, con accordi con Croce Rossa Italiana, associazioni di volontariato e Protezione Civile, al fine di garantire un piano di vaccinazioni e tamponi rapidi sul posto, il cui costo dovrà essere a carico dello Stato, mantenendo, in ogni caso, i ristori e gli indennizzi.
9/2934/6Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    lo sport rappresenta un diritto fondamentale per tutti i cittadini, riconosciuto a livello europeo dalla Carta europea per lo sport;
    all'articolo 1 la Carta europea per lo sport, infatti, dispone la necessità di «garantire a ciascuno la possibilità di praticare sport e di partecipare ad attività fisiche ricreative in ambito sicuro e sano» e, all'articolo 3, riconosce che «il ruolo dei poteri pubblici è essenzialmente complementare all'azione dei movimenti sportivi»;
    il CONI rappresenta un istituto plurisecolare, la cui indipendenza è garantita dal comma 6 dell'articolo 27 della Carta Olimpica che enuncia che «i comitati olimpici nazionali devono preservare la propria autonomia e resistere a pressioni di qualsiasi tipo, incluse quelle politiche, giuridiche, religiose, o economiche»;
    con l'articolo 98 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002, n. 178 è stata istituita la Sport e Salute Spa, successivamente modificata ai sensi del comma 629 e seguenti, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il cui obiettivo è di «provare a rimediare al paradosso di un Paese che è stabilmente nella top 10 dei risultati olimpici (...) ma, dall'altra parte, su 28 paesi europei è al 24esimo posto per attività fisica». Lo sport vale l'1,7 per cento del PIL nazionale, per un ammontare pari a 30 miliardi di euro, che arriva fino ai 60 miliardi comprendendo l'indotto pari al 3,8 per cento del PIL, a cui vanno sommati gli occupati nelle nuove figure lavorative sportive, come ad esempio i social media manager o gli esperti in diritto sportivo;
    l'esercizio fisico aiuta a combattere numerosi malesseri fisici e psicologici, dall'obesità all'ansia e alla depressione;
    secondo l'Associazione Nazionale Impianti Sport & Fitness, i danni economici generati dalla pandemia da COVID-19 per l'indotto sportivo sarebbero pari ad 8,5 miliardi di euro, un danno finanziario che va dal 50 al 60 per cento rispetto al 2019. Anche per il 2021 si prevedono perdite simili;
    secondo l'associazione nazionale delle palestre e lavoratori dello sport il 40 per cento dei centri sportivi e delle palestre rischia di non poter riaprire, a causa anche dei ristori che a fronte di costi medi annui pari a 150 mila euro annui ha ricevuto solamente 9.000 euro nel corso dello scorso anno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di armonizzare rapporti e competenze fra CONI e Sport e Salute, di modo da salvaguardare il settore sportivo e la salute psico-fisica degli italiani e a tal fine a garantire un piano di riapertura degli impianti preposti allo svolgimento dell'attività sportiva attraverso la sigla di appositi protocolli.
9/2934/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il CONI, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, rappresenta la Confederazione delle federazioni sportive nazionali (FSN) e delle discipline sportive associate (DSA); svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio italiano; la Carta olimpica, oltre a dettare i princìpi del Movimento olimpico, fissa i rapporti tra il Comitato olimpico internazionale (CIO) e i singoli Comitati olimpici nazionali, tra cui il CONI e, in particolare, l'articolo 27 della Carta olimpica, sancisce il principio dell'indipendenza dei Comitati olimpici nazionali, che possono collaborare con enti governativi e non governativi, mantenendo la propria autonomia;
    i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento dello Stato sono regolati in base al predetto principio di autonomia e la disciplina del CONI è dettata dal decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 2004 e dalla legge n. 8 del 2018;
    il CONI è attualmente sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito del cambiamento di assetto delle competenze in materia di sport derivante dall'articolo 1, comma 19, del decreto-legge n. 181 del 2006;
    una novità è stata introdotta dall'articolo 1, commi 629-633, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), la quale ha attribuito alla società «Sport e salute Spa» il compito di finanziare le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, nonché gli enti di promozione sportiva (EPS), le associazioni benemerite, i gruppi sportivi militari e i corpi civili dello Stato, compito precedentemente svolto dal CONI;
    la legge n. 145 del 2018 ha anche modificato l'assetto organizzativo e il meccanismo di finanziamento statale dell'attività sportiva nazionale, tra l'altro stabilendo che dal 2019 al CONI fossero destinate risorse unicamente per il finanziamento delle spese di funzionamento e delle attività istituzionali, nonché per gli oneri finanziari della preparazione olimpica e del supporto alla delegazione italiana alle Olimpiadi;
    in tale contesto normativo, la legge n. 86 del 2019 ha previsto una delega al Governo tra l'altro per il riordino del CONI e della disciplina di settore, ma la delega legislativa sulla governance, come noto, non è stata esercitata;
    il decreto intende assicurare sotto il profilo formale e sostanziale la piena operatività del CONI, nonché la sua autonomia e indipendenza, in coerenza con la Carta olimpica, «anche al fine di favorire l'ottimale partecipazione della delegazione italiana alla XXXII edizione dei Giochi olimpici di Tokyo», che inizieranno il 23 luglio 2021. A tale scopo si è disposta la ricostituzione della pianta organica del CONI e l'assegnazione ad esso dei beni strumentali necessari all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, nel rispetto dei principi della Carta olimpica e, in particolare, dell'articolo 27, che stabilisce l'autonomia e indipendenza dei Comitati olimpici nazionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti, istituendo un tavolo di confronto che coinvolga anche le istituzioni parlamentari e i rappresentanti delle categorie sportive, per arrivare ad una governance condivisa ed efficace.
9/2934/7Nobili.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto intende assicurare sotto il profilo formale e sostanziale la piena operatività del CONI, nonché la sua autonomia e indipendenza, in coerenza con la Carta olimpica, «anche al fine di favorire l'ottimale partecipazione della delegazione italiana alla XXXII edizione del Giochi olimpici di Tokyo», che inizieranno il 23 luglio 2021;
    la società Sport e salute è stata chiamata a istituire una gestione separata per il finanziamento degli organismi sportivi e a provvedere al riparto delle risorse finanziarie sulla base degli indirizzi generali adottati dal CONI in armonia con i princìpi dell'ordinamento sportivo internazionale;
    si ha l'impressione di una attenzione molto limitata ai problemi del comparto sportivo, In particolare delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD) che dovranno uscire dalla crisi dovuta alla pandemia con le proprie sole forze ed eventualmente con aiuti e sostegni concordati a livello locale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti, delle misure di reale sostegno per le centoventimila associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche che sono in grande sofferenza.
9/2934/8Fregolent.


   La Camera,
   premesso che:
    a causa dell'emergenza da COVID-19, da marzo 2020 sono stati chiusi la gran parte degli impianti sportivi utilizzati sia per l'attività di base che per gli atleti su tutto il territorio nazionale e gli operatori del settore sono tra i più colpiti;
    appare fondamentale riconoscere il valore sociale e culturale che lo sport rappresenta e diffonde: il movimento, l'attività fisica e lo sport sono fattori ed elementi che contribuiscono al benessere psico-fisico delle persone e, per le età più sensibili, offrono la possibilità di crescere ed evolvere in modo sano, equilibrato e consapevole,

impegna il Governo

a prevedere l'apertura di palestre, piscine e impianti sportivi in genere nelle regioni classificate come zone gialle, nel rispetto delle indicazioni in materia di distanziamento e di adozione delle misure necessarie a garantire il contenimento del contagio, di cui ai protocolli attuativi delle Linee Guida emanati dalle autorità competenti, dal CONI e dalle Federazioni e organismi sportivi nazionali.
9/2934/9. (Nuova versione) Barelli, Battilocchio, D'Attis, Spena, Bond, Novelli, Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    a causa dell'emergenza da COVID-19, da marzo 2020 sono stati chiusi la gran parte degli impianti sportivi utilizzati sia per l'attività di base che per gli atleti su tutto il territorio nazionale e gli operatori del settore sono tra i più colpiti;
    appare fondamentale riconoscere il valore sociale e culturale che lo sport rappresenta e diffonde: il movimento, l'attività fisica e lo sport sono fattori ed elementi che contribuiscono al benessere psico-fisico delle persone e, per le età più sensibili, offrono la possibilità di crescere ed evolvere in modo sano, equilibrato e consapevole,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'apertura di palestre, piscine e impianti sportivi in genere nelle regioni classificate come zone gialle, nel rispetto delle indicazioni in materia di distanziamento e di adozione delle misure necessarie a garantire il contenimento del contagio, di cui ai protocolli attuativi delle Linee Guida emanati dalle autorità competenti, dal CONI e dalle Federazioni e organismi sportivi nazionali.
9/2934/9. (Nuova versione) (Testo modificato nel corso della seduta) Barelli, Battilocchio, D'Attis, Spena, Bond, Novelli, Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    con legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) sono state introdotte modifiche all'assetto organizzativo e al meccanismo di funzionamento statale dell'attività sportiva nazionale e al sistema dei finanziamenti sia del Coni che dello sport;
    in seguito alle modifiche legislative alla società Sport e salute S.p.A. sono state attribuite tutte le titolarità disposte da norme di legge in capo alla Coni servizi S.p.A., compresi i compiti di finanziamento delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, associazioni benemerite, gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato,

impegna il Governo

a prevedere interventi normativi volti ad affidare il controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui in premessa all'autorità di Governo competente in materia di sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute s.p.a., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999, articolo 7, comma 2, lettere e) ed f), confermando altresì il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi da parte degli organismi sportivi.
9/2934/10Battilocchio, D'Attis.


   La Camera,
   premesso che:
    con legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) sono state introdotte modifiche all'assetto organizzativo e al meccanismo di funzionamento statale dell'attività sportiva nazionale e al sistema dei finanziamenti sia del Coni che dello sport;
    in seguito alle modifiche legislative alla società Sport e salute S.p.A. sono state attribuite tutte le titolarità disposte da norme di legge in capo alla Coni servizi S.p.A., compresi i compiti di finanziamento delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, associazioni benemerite, gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere strumenti di controllo da parte dell'autorità di Governo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi.
9/2934/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Battilocchio, D'Attis.


   La Camera

impegna il Governo

a dilazionare i termini previsti dal comma 2, primo periodo, dell'articolo 1, da 60 a 120 giorni, e al comma 4, da 30 a 60 giorni.
9/2934/11Frassinetti, Mollicone.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare la tabella di cui all'articolo 1, comma 4, in tempo utile e quindi prima della scadenza fissata per l'esercizio del diritto di opzione fissata dal decreto al 30 marzo 2021.
9/2934/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Frassinetti, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 2, prevede – per il personale di Sport e salute Spa impiegato in regime di avvalimento presso il CONI e in possesso dei requisiti ivi stabiliti – un diritto di opzione per restare alle dipendenze di Sport e Salute Spa, da esercitarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, e cioè entro il 30 marzo 2021;
    l'articolo 1, comma 4, a sua volta, prevedeva che la tabella di corrispondenza del personale di Sport e salute Spa interessato dal trasferimento di cui al comma 2 fosse adottata – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (ossia entro il 28 febbraio 2021);
    la predetta tabella di corrispondenza non è stata al momento adottata, con la conseguenza – come rilevato anche, nei loro pareri, dalla Commissione Affari costituzionali e dal Comitato per la legislazione – che potrebbe verificarsi il caso che il personale interessato all'eventuale esercizio dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 2, non abbia contezza delle qualifiche di destinazione,

impegna il Governo

ad adottare la tabella di cui all'articolo 1, comma 4, in tempo utile e quindi prima della scadenza fissata per l'esercizio del diritto di opzione, fissata dal decreto al 30 marzo 2021.
9/2934/12Vacca, Rossi, Nobili.


DISEGNO DI LEGGE: S. 1142 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA KIRGHISA SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A BISHKEK IL 14 FEBBRAIO 2013 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2231)

A.C. 2231 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1 sostituire le parole: 135.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 135.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2023;
   al comma 2 sostituire le parole: 135.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 135.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2023;
   al comma 2 sostituire le parole: bilancio triennale 2019-2021 con le seguenti: bilancio triennale 2021-2023;
   al comma 2 sostituire le parole: per l'anno 2019 con le seguenti: per l'anno 2021.

A.C. 2231 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013.

A.C. 2231 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

A.C. 2231 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12, è autorizzata la spesa di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 135.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  Al comma 1, sostituire le parole: 2019 e 2020 e di 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 2021 e 2022 e di 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2023;

  Conseguentemente, al comma 2:
   sostituire le parole: 2019 e 2020 e a 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 2021 e 2022 e a 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2023;
   sostituire le parole: 2019-2021 con le seguenti: 2021-2023;
   sostituire le parole: per l'anno 2019 con le seguenti: per l'anno 2021.
3.100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 2231 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 2231 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1143 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CARTA ISTITUTIVA DEL FORUM INTERNAZIONALE DELL'ENERGIA (IEF), CON ALLEGATO, FATTA A RIAD IL 22 FEBBRAIO 2011 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2232)

A.C. 2232 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire le parole: pari a 51.920 euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le spese di missione e valutati in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: pari a 51.920 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per le spese di missione e valutati in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021;
   sostituire le parole: bilancio triennale 2019-2021 con le seguenti: bilancio triennale 2021-2023;
   sostituire le parole: per l'anno 2019 con le seguenti: per l'anno 2021.

A.C. 2232 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011.

A.C. 2232 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla sezione XVI della Carta stessa.

A.C. 2232 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalla Carta di cui all'articolo 1, pari a 51.920 euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le spese di missione e valutati in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 per il contributo finanziario obbligatorio, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 3.
(Copertura finanziaria)

  Al comma 1, sostituire le parole: 2019 per le spese di missione e valutati in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 2021 per le spese di missione e valutati in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire le parole: 2019-2021 con le seguenti: 2021-2023;
   sostituire le parole: per l'anno 2019 con le seguenti: per l'anno 2021.
3.100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 2232 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SUI SERVIZI AEREI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 17 OTTOBRE 2018 (A.C. 2415)

A.C. 2415 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.

A.C. 2415 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

A.C. 2415 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci.
  2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 22 e 23 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 2415 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1239 – RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI PROTOCOLLI: A) PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A STRASBURGO IL 18 DICEMBRE 1997; B) PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A STRASBURGO IL 22 NOVEMBRE 2017 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2522)

A.C. 2522 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2522 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli:
   a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997;
   b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017.

A.C. 2522 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

A.C. 2522 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 2 e 3 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 5.189 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese derivanti dall'articolo 3 del medesimo Protocollo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2522 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 17 OTTOBRE 2017 (A.C. 1768-A)

A.C. 1768-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2023;
   sostituire le parole: bilancio triennale 2020-2022 con le seguenti: bilancio triennale 2021-2023;
   sostituire le parole: per l'anno 2020 con le seguenti: per l'anno 2021.

  Si intende conseguentemente revocato il parere favorevole già reso, sul disegno di legge di ratifica C. 1768-A, nella seduta del 3 novembre 2020.

A.C. 1768-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017.

A.C. 1768-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XV dell'Accordo stesso.

A.C. 1768-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo XII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 3.
(Copertura finanziaria)

  Al comma 1, sostituire le parole: dall'anno 2021 con le seguenti: dall'anno 2023.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire le parole: 2020-2022 con le seguenti: 2021-2023;
   sostituire le parole: per l'anno 2020 con le seguenti: per l'anno 2021.
3.100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 1768-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1085 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 17 OTTOBRE 2018 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2524)

A.C. 2524 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2524 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.

A.C. 2524 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

A.C. 2524 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 2.072 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2524 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 2524 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.