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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 29 aprile 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 29 aprile 2021.

  Amitrano, Ascani, Barbuto, Benvenuto, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Cappellacci, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Donina, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frassinetti, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lucchini, Lupi, Maccanti, Macina, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nappi, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Villani, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 28 aprile 2021 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   AMITRANO ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale delle vittime dell'Unità d'Italia» (3071).

  Sarà stampata e distribuita.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 2949, d'iniziativa dei deputati DE GIORGI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disciplina dell'impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza da parte dei minori di dodici anni e introduzione dell'articolo 328-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il divieto dell'uso di telefoni mobili e altri dispositivi di comunicazione elettronica da parte degli alunni nelle scuole primarie e secondarie di primo grado».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   II Commissione (Giustizia):
  BELOTTI ed altri: «Istituzione delle pubbliche scuse in caso di ingiusta accusa» (2964) Parere delle Commissioni I e V.
   III Commissione (Affari Esteri):
  S. 1926. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019» (approvato dal Senato) (3038) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e XIV;
  S. 986. – «Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006» (approvato dal Senato) (3039) Parere delle Commissioni I, V, X, XI e XII;
  S. 1223. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016» (approvato dal Senato) (3040) Parere delle Commissioni I, II e V;
  S. 1271. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016» (approvato dal Senato) (3041) Parere delle Commissioni I, V, VII e X;
  S. 1278. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010» (approvato dal Senato) (3043) Parere delle Commissioni I, V, VII e X.
   IX Commissione (Trasporti):
  DE GIORGI ed altri: «Disciplina dell'impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza da parte dei minori di dodici anni e introduzione dell'articolo 328-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il divieto dell'uso di telefoni mobili e altri dispositivi di comunicazione elettronica da parte degli alunni nelle scuole primarie e secondarie di primo grado» (2949) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   X Commissione (Attività produttive):
  MUSELLA ed altri: «Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali» (2803) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  BALDELLI: «Istituzione di una Commissione parlamentare per la tutela dei consumatori» (2997) Parere delle Commissioni I e V.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

  Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettera in data 29 aprile 2021, ha inviato – ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2018, n. 100 – la relazione sul SIN Venezia – Porto Marghera e sui dragaggi dei grandi canali di navigazione portuale, approvata dalla medesima Commissione nella seduta del 29 aprile 2021.

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (DOC. XXIII, n. 10).

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione alla notifica della società Montanstahl SA avente a oggetto l'acquisizione del 100 per cento del capitale sociale di Siderval Spa e del 70 per cento del capitale sociale di Calvi Spa e, in subordine (nel caso in cui le sopracitate acquisizioni non dovessero aver luogo), del 41,65 per cento di Siderval Spa (procedimento n. 5/2021).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di una sentenza della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, in data 29 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla V Commissione (Bilancio), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  sentenza n. 80 del 10 febbraio-29 aprile 2021 (Doc. VII, n. 645),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 27 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 3/2021 del 15 aprile 2021, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione speciale sull'accesso alla riserva nazionale dei titoli da parte di giovani e nuovi agricoltori.

  Questo documento è trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzata, in data 20 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, un voto, approvato dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 21 aprile 2021, concernente la richiesta di adeguare la disciplina che regola i diritti politici in materia di referendum alle osservazioni del Comitato dei diritti umani dell'ONU.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dall'8 all'11 marzo 2021, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU (Doc. XII, n. 826) – alla V Commissione (Bilancio);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 («programma UE per la salute») (EU4Health) (Doc. XII, n. 827) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   Risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013 (Doc. XII, n. 828) – alla VI Commissione (Finanze);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Doc. XII, n. 829) – alla VI Commissione (Finanze);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito ai materiali dello stesso tipo prodotti nell'Unione (Doc. XII, n. 830) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo e l'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici delle specie di piante agricole effettuati nel Regno Unito (Doc. XII, n. 831) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese (Doc. XII, n. 832) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della UNCRPD (Doc. XII, n. 833) – alla XI Commissione (Lavoro);
   Risoluzione sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/52 della Commissione del 22 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl e pyraclostrobin (Doc. XII, n. 834) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 835) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);
   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 836) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);
   Risoluzione sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2019, corredata dalla relativa relazione della Commissione per le petizioni (Doc. XII, n. 837) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Risoluzione sulla situazione dei diritti umani nel Regno del Bahrein, in particolare i casi dei detenuti condannati alla pena capitale e dei difensori dei diritti umani (Doc. XII, n. 838) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sui processi di massa contro l'opposizione e la società civile in Cambogia (Doc. XII, n. 839) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sul conflitto in Siria – 10 anni dopo la rivolta (Doc. XII, n. 840) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla proclamazione dell'Unione europea come zona di libertà per le persone LGBTIQ (Doc. XII, n. 841) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione sui diritti dei minori alla luce della strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori (Doc. XII, n. 842) – alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dalla Provincia autonoma di Trento.

  Il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, con lettera pervenuta in data 27 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione, approvata dal medesimo Consiglio il 13 aprile 2021, recante le osservazioni della Provincia autonoma di Trento sul programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020) 690 final).

  Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 7, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (254).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 maggio 2021. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 14 maggio 2021.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2120 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 MARZO 2021, N. 25, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL DIFFERIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2021 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3002)

A.C. 3002 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento in esame reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio;
    la legge di bilancio per l'anno 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) prevede all'articolo 1, comma 627, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020, allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;
    il comma 628 dell'articolo 1 della medesima legge prevede le modalità attuative del fondo istituito. Nello specifico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro il 30 giugno 2021, sono definite le modalità attuative di utilizzo del Fondo di cui al comma 627 e della relativa sperimentazione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti,

impegna il Governo

ad adottare rapidamente il decreto di cui all'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di favorire la sperimentazione del voto elettronico a partire dalla prossima tornata elettorale, di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame.
9/3002/1Brescia, Elisa Tripodi, Baldino, Corneli, De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento in esame reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio;
    la legge di bilancio per l'anno 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) prevede all'articolo 1, comma 627, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020, allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;
    il comma 628 dell'articolo 1 della medesima legge prevede le modalità attuative del fondo istituito. Nello specifico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro il 30 giugno 2021, sono definite le modalità attuative di utilizzo del Fondo di cui al comma 627 e della relativa sperimentazione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti,

impegna il Governo

ad adottare, entro i termini previsti, il decreto di cui all'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di favorire la sperimentazione del voto elettronico nonché ad avviare le relative procedure per l'individuazione dell'operatore economico entro il corrente anno, ai fini dell'utilizzazione del voto elettronico, ai sensi della normativa vigente, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.
9/3002/1. (Testo modificato nel corso della seduta).  Brescia, Elisa Tripodi, Baldino, Corneli, De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    la situazione di emergenza sanitaria iniziata lo scorso anno ha comportato prolungate chiusure delle scuole con grave pregiudizio per studenti e studentesse;
    la perdita dei giorni di scuola è stata, infatti, stimata in circa 74 giorni a testa secondo la media mondiale, in particolare in Italia da settembre 2020 a fine febbraio 2021, si va da 48 giorni sui 107 previsti a Bari ai 112 su 112 a Milano, in base all'analisi di Save the Children del 2 marzo 2021;
    questi dati mostrano il grave danno subito dai giovani sotto il profilo educativo, sociale oltre che psico-fisico; il blocco delle attività scolastiche ha comportato pericolosi gap educativi acuendo differenze di apprendimento, spesso a scapito di studenti e studentesse più svantaggiati e con difficoltà di accesso alle tecnologie utilizzate nella didattica a distanza;
    per questi motivi, è opportuno evitare un'ulteriore perdita di giorni di scuola in sede di consultazioni elettorali, anche laddove esse siano differite all'anno 2022, individuando luoghi alternativi dove esse possano essere svolte senza comportare altre conseguenze sulle regolari attività scolastiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare sedi alternative alle scuole per lo svolgimento di consultazioni elettorali per gli anni 2021 e 2022, al fine di evitare ulteriori perdite di giorni di scuola a svantaggio di studenti e studentesse e agevolare il regolare svolgimento delle attività didattiche.
9/3002/2Lattanzio.


   La Camera,
   premesso che:
    la situazione di emergenza sanitaria iniziata lo scorso anno ha comportato prolungate chiusure delle scuole con grave pregiudizio per studenti e studentesse;
    la perdita dei giorni di scuola è stata, infatti, stimata in circa 74 giorni a testa secondo la media mondiale, in particolare in Italia da settembre 2020 a fine febbraio 2021, si va da 48 giorni sui 107 previsti a Bari ai 112 su 112 a Milano, in base all'analisi di Save the Children del 2 marzo 2021;
    questi dati mostrano il grave danno subito dai giovani sotto il profilo educativo, sociale oltre che psico-fisico; il blocco delle attività scolastiche ha comportato pericolosi gap educativi acuendo differenze di apprendimento, spesso a scapito di studenti e studentesse più svantaggiati e con difficoltà di accesso alle tecnologie utilizzate nella didattica a distanza;
    per questi motivi, è opportuno evitare un'ulteriore perdita di giorni di scuola in sede di consultazioni elettorali individuando luoghi alternativi dove esse possano essere svolte senza comportare altre conseguenze sulle regolari attività scolastiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare sedi alternative alle scuole per lo svolgimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021, al fine di evitare ulteriori perdite di giorni di scuola a svantaggio di studenti e studentesse e agevolare il regolare svolgimento delle attività didattiche.
9/3002/2. (Testo modificato nel corso della seduta).  Lattanzio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021», si è reso necessario a causa del protrarsi dell'emergenza pandemica e delle restrizioni alla libertà di circolazione e dei contatti sociali tuttora in vigore nel Paese;
    la presentazione delle liste elettorali e delle candidature è subordinata sia alla raccolta di un significativo numero di firme, che richiedono un contatto diretto e costante con gli elettori, sia ad un complicato e delicato protocollo di registrazione;
    si tratta di incombenze che il distanziamento sociale tra cittadini, il lavoro da remoto al quale sono comandati alcuni impiegati pubblici e gli orari ridotti di molti uffici non consente di svolgere al meglio;
    la raccolta delle sottoscrizioni, ad esempio, è attività assai impegnativa e delicata e, già prima della pandemia, aveva pesanti ricadute sugli organizzatori della lista e sugli autenticatori, i quali operavano di frequente in condizioni difficili; inoltre essa viene svolta quasi totalmente attraverso la predisposizione di gazebo o tramite la sensibilizzazione porta a porta; tali operazione, naturalmente, sono adesso impossibili e troppo pericolose per i volontari e i funzionari dei partiti e delle liste;
    prendendo atto dell'eccezionalità della situazione, l'articolo 2 del decreto- legge riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e delle candidature nell'ambito delle elezioni comunali e circoscrizionali;
    questo intervento, seppur utile, non appare del tutto sufficiente per venire incontro alle difficoltà che la straordinaria situazione presenta ai partiti e ai loro funzionari, che impongono un rafforzamento delle misure semplificati ve previste dal decreto;
    parimenti anche l'espletamento di alcune procedure di registrazione dei candidati, che in altre circostanze non comportavano particolari difficoltà, quest'anno rischiano di rappresentare un aggravio eccessivo per gli interessati; gli uffici pubblici sono spesso «a mezzo servizio» e non riescono a rispondere in tempi ragionevoli a tutte le richieste che continuano a provenire dai cittadini;
    anche in tal caso è stato ritenuto necessario operare una semplificazione e, grazie al passaggio in Senato, è stata disposta un'estensione degli orari di apertura degli uffici del casellario giudiziale nei giorni precedenti le competizioni elettorali;
    anche questo, tuttavia, costituisce una compensazione irrisoria rispetto ai gravi (e forse anche irreparabili) disagi che potrebbero derivare se il certificato penale non arrivasse in tempo utile;
    ben più efficace sarebbe se, fino alla cessazione dello stato di emergenza e solo per le campagne elettorali che si terranno nel 2021, si consentisse ad esempio ai candidati di dichiarare, sotto la propria responsabilità e a rischio di incorrere nelle sanzioni penali previste dalla legge, lo stato dei propri precedenti penali; in alternativa, potrebbe essere il comune a farsi carico di tale incombenza presso il casellario giudiziale e a pubblicare i certificati così ottenuti su una apposita sezione del proprio sito,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di sua competenza al fine di introdurre ulteriori semplificazioni nel procedimento di presentazione delle liste con riferimento alle elezioni comunali e circoscrizionali che si terranno nel 2021, in particolare, di prevedere:
    a) che i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo consiliare nella legislatura precedente o i partiti o gruppi politici che abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere del Parlamento, non siano tenuti alla raccolta firme;
    b) che i candidati siano autorizzati a presentare un'autocertificazione al posto del certificato del casellario giudiziale;
    c) in alternativa al punto b), che sia in capo ai comuni a cui si riferisce la consultazione elettorale l'onere di richiedere il certificato del casellario giudiziale per tutti i candidati e di pubblicarli sul proprio sito.
9/3002/3Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento reca disposizioni attinenti le consultazioni elettorali per l'anno 2021. È evidenza comune che, a causa della pandemia in corso, lo svolgimento delle consultazioni elettorali necessita di uno sforzo che deve riguardare anche la semplificazione di alcune procedure elettorali, che risultano avere regole di carattere tecnico e operativo non di sempre agevole fruizione;
    in particolare, sarebbe opportuno trovare una soluzione rispetto ad un problema pratico che si è venuto a creare nel corso delle recenti consultazioni elettorali: come noto, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, della legge del 9 gennaio 2019, n. 3, in occasione di competizioni elettorali di qualunque genere («escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti»), i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, oltre al curriculum vitae dei propri candidati, anche il relativo certificato penale rilasciato a ciascun candidato dal casellario giudiziale territorialmente competente;
    la norma, pienamente condivisibile nelle finalità, trova difficoltà di adempimento pratico circa la produzione del certificato penale e, in definitiva, circa il corretto adempimento delle norme sulla trasparenza;
    trovare una soluzione porrebbe fine alla palese distonia che si viene a creare tra la responsabilità di chi è tenuto ad adempiere al dettato della norma – ossia il singolo candidato – e chi se ne assume la responsabilità amministrativa, oltre che pecuniaria, nel caso di inadempimento, ossia il partito di appartenenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, già a partire dalle prossime competizioni elettorali, tutte le opportune iniziative volte a garantire il corretto adempimento delle norme sulla trasparenza, prevedendo che i partiti e movimenti politici possano richiedere il certificato dei propri candidati alle competizioni elettorali direttamente ai casellari giudiziali, al solo scopo del corretto adempimento dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3.
9/3002/4Gregorio Fontana, D'Ettore.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio;
   considerato che:
    in data 11 ottobre 2018 questo ramo del Parlamento ha approvato l'Atto Camera 543, a prima firma della deputata Mesci, che fissa nuove regole per elezioni più trasparenti;
    la pandemia per le ingenti difficoltà che ha causato ha fatto piombare cittadini e numerose famiglie italiane – in particolar modo dove il tessuto economico già era colonizzato da pratiche di scambio di voto – in uno stato di bisogno tanto che le prossime elezioni potrebbero essere uno strumento per alterare la volontà degli aventi diritto al voto in cambio di qualsiasi promessa. Un tempo, ma si parla di decenni fa, vendere il proprio voto poteva valere molto di più, magari anche un posto di lavoro. Oggi con la crisi diffusa si è disposti ad accontentarsi di molto meno;
    al fine di evitare eventuali ingerenze nell'espressione del voto, tra tutti gli strumenti che è necessario aggiornare, oltre a quelli normativi, un buon deterrente potrebbe essere rappresentato dall'ammodernamento dell'arredo elettorale nel senso di prevedere urne costruite con materiali semitrasparenti, in plexiglass,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, in occasione delle elezioni disciplinate dal presente provvedimento, valutando la possibilità di una disciplina a regime, iniziative volte alla sostituzione delle attuali urne elettorali con altre di materiale semitrasparente, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nonché con le tempistiche necessarie all'organizzazione ed al relativo approvvigionamento, al fine di consentire agli organi di controllo la verifica di una corretta e legale espressione del voto.
9/3002/5Grippa, De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio;
   considerato che:
    in data 11 ottobre 2018 questo ramo del Parlamento ha approvato l'Atto Camera 543, a prima firma della deputata Mesci, che fissa nuove regole per elezioni più trasparenti;
    la pandemia per le ingenti difficoltà che ha causato ha fatto piombare cittadini e numerose famiglie italiane – in particolar modo dove il tessuto economico già era colonizzato da pratiche di scambio di voto – in uno stato di bisogno tanto che le prossime elezioni potrebbero essere uno strumento per alterare la volontà degli aventi diritto al voto in cambio di qualsiasi promessa. Un tempo, ma si parla di decenni fa, vendere il proprio voto poteva valere molto di più, magari anche un posto di lavoro. Oggi con la crisi diffusa si è disposti ad accontentarsi di molto meno;
    al fine di evitare eventuali ingerenze nell'espressione del voto, tra tutti gli strumenti che è necessario aggiornare, oltre a quelli normativi, un buon deterrente potrebbe essere rappresentato dall'ammodernamento dell'arredo elettorale nel senso di prevedere urne costruite con materiali semitrasparenti, in plexiglass,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nonché con le tempistiche necessarie all'organizzazione e al relativo approvvigionamento, l'opportunità di adottare iniziative volte alla sostituzione delle attuali urne elettorali con altre di materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno, non anche l'identificazione delle stesse.
9/3002/5. (Testo modificato nel corso della seduta).  Grippa, De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento in esame reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio;
    il differimento delle elezioni in due giornate comprese tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2021 comporterà, con buona probabilità, l'interruzione delle attività didattiche, dovute alla esigua disponibilità di sedi alternative, rispetto agli edifici scolastici solitamente utilizzati per le consultazioni elettorali;
    su tutto il territorio nazionale, solo il 12 per cento dei 61.563 seggi elettorali, non è ubicato presso gli edifici scolastici. Sono destinati alla didattica circa il 75 per cento degli edifici che ospitano uno o più seggi elettorali;
    nelle scorse settimane il Ministero dell'interno ha fatto pervenire ai prefetti una circolare volta a sollecitare e sensibilizzare i sindaci in merito alla necessità di individuare il maggior numero di immobili diversi dagli edifici scolastici da adibire a seggi elettorali;
    il gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno ha individuato, in via semplificativa, alcune tipologie di immobili che potrebbero ospitare sezioni elettorali, quali uffici comunali e sale consiliari, biblioteche e sale di lettura, palestre, impianti sportivi, centri e impianti polifunzionali; circoli ricreativi e sportivi; locali dopolavoristici; spazi espositivi e fieristici; ludoteche; ambulatori e altre strutture non più ad uso sanitario; spazi non più adibiti a mercati coperti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di rafforzare la campagna di individuazione di strutture pubbliche e luoghi alternativi agli edifici scolastici per la costituzione dei seggi elettorali al fine di non arrecare ulteriori disagi e interruzioni all'espletamento dell'attività didattica, anche mettendo a disposizione edifici pubblici che siano di diretta competenza e gestione governativa, fornendo così ai comuni ulteriori sedi rispetto a quelle già individuate, per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, sempre in condizioni di invarianza finanziaria.
9/3002/6Baldino, Elisa Tripodi, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Parisse, Francesco Silvestri, Alaimo, Giordano, Casa.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento in esame reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio;
    il differimento delle elezioni in due giornate comprese tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2021 comporterà, con buona probabilità, l'interruzione delle attività didattiche, dovute alla esigua disponibilità di sedi alternative, rispetto agli edifici scolastici solitamente utilizzati per le consultazioni elettorali;
    su tutto il territorio nazionale, solo il 12 per cento dei 61.563 seggi elettorali, non è ubicato presso gli edifici scolastici. Sono destinati alla didattica circa il 75 per cento degli edifici che ospitano uno o più seggi elettorali;
    nelle scorse settimane il Ministero dell'interno ha fatto pervenire ai prefetti una circolare volta a sollecitare e sensibilizzare i sindaci in merito alla necessità di individuare il maggior numero di immobili diversi dagli edifici scolastici da adibire a seggi elettorali;
    il gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno ha individuato, in via semplificativa, alcune tipologie di immobili che potrebbero ospitare sezioni elettorali, quali uffici comunali e sale consiliari, biblioteche e sale di lettura, palestre, impianti sportivi, centri e impianti polifunzionali; circoli ricreativi e sportivi; locali dopolavoristici; spazi espositivi e fieristici; ludoteche; ambulatori e altre strutture non più ad uso sanitario; spazi non più adibiti a mercati coperti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di rafforzare la campagna di individuazione di strutture pubbliche e luoghi alternativi agli edifici scolastici per la costituzione dei seggi elettorali al fine di non arrecare ulteriori disagi e interruzioni all'espletamento delle attività didattiche ed incentivando i comuni in tale senso prevedendo misure ad hoc, sempre in condizioni di invarianza finanziaria.
9/3002/6. (Testo modificato nel corso della seduta).  Baldino, Elisa Tripodi, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Parisse, Francesco Silvestri, Alaimo, Giordano, Casa.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1-bis del provvedimento in esame individua procedure semplificate in materia di designazione dei rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021;
    l'attuale quadro epidemiologico da COVID-19 prescrive il necessario distanziamento sociale, anche nell'ambito delle operazioni elettorali di cui all'articolo 1;
    sono state previste per la designazione dei rappresentanti della lista modalità semplificate, che prevedono, l'utilizzo della posta elettronica certificate, quale strumento per la presentazione presso gli uffici comunali delle liste entro un termine congruo (il mercoledì antecedente la votazione), in luogo delle altre forme previste dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 35, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
    tale modalità garantirebbe ulteriormente il contenimento della diffusione epidemiologica da COVID-19, escludendo qualunque contatto sociale anche per l'espletamento della presentazione dei rappresentanti di lista, senza costi ulteriori per la finanza pubblica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, per i Comuni che ne facciano richiesta al Ministro dell'interno, in via sperimentale, di consentire la presentazione delle liste dei candidati per le prossime consultazioni elettorali, con le modalità già previste per la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici comunali.
9/3002/7De Carlo, Corneli, Baldino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure volte a differire la data delle prossime elezioni regionali ed amministrative, già previste per questa primavera, al periodo che intercorre dal 15 settembre al 15 ottobre 2021;
    l'adozione del provvedimento si è resa necessaria a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria da coronavirus che da oltre un anno ha colpito il nostro Paese;
    votare in primavera, con un numero ancora alto di contagi e decessi e un numero molto basso di vaccinati, comporterebbe un rischio elevato per i cittadini chiamati alle urne e per tutti coloro che saranno coinvolti nelle operazioni di voto quali prefetture, personale degli enti locali e personale adibito alle operazioni di voto all'interno dei seggi elettorali;
    il decreto-legge in conversione segue la linea già adottata dal precedente Governo in merito alle elezioni amministrative del 2020, posticipate al medesimo periodo dell'anno al fine di tutelare il diritto di voto di tutti i cittadini chiamati alle urne;
    il provvedimento non prevede alcuna misura in merito alla possibilità, per i cittadini domiciliati in altro comune, diverso da quello di residenza, di votare presso il comune di domicilio, senza dover necessariamente far rientro nel luogo di residenza;
    oggi la normativa vigente prevede che si voti nel luogo di residenza, pertanto, l'elettore domiciliato altrove per fondati motivi (ad esempio studio, lavoro, salute) per poter votare deve fare rientro nel proprio Comune di residenza perché iscritto in quelle liste elettorali;
    in tempo di pandemia, con la limitazione negli spostamenti sul territorio nazionale, risulta molto difficoltoso per i cittadini temporaneamente domiciliati fuori dalla regione di residenza far rientro presso il proprio comune per poter espletare il diritto di voto. Vi è la necessità, quindi, già a partire dalle prossime elezioni regionali e amministrative, di prevedere misure che diano la possibilità ai cittadini domiciliati in altro comune, diverso da quello di residenza, di votare presso seggi preposti all'interno del comune di domicilio, senza doversi recare necessariamente presso il comune di residenza;
    misure simili sono già previste dal nostro ordinamento per gli elettori italiani all'estero, i quali possono già votare tramite posta o recandosi presso i loro consolati per eleggere i loro specifici rappresentanti. Questa disposizione inoltre, a partire dal 2015 è stata inoltre estesa a tutti coloro che, pur non essendo residenti all'estero, vi si trovano da almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche;
    l'approvazione di una misura simile garantirebbe il diritto di voto a tutti i cittadini sul territorio nazionale anche in una situazione emergenziale come quella attuale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, già a partire dalle prossime elezioni regionali e amministrative, l'adozione di un provvedimento che dia la possibilità ai cittadini domiciliati in altro comune, diverso da quello di residenza, di votare presso seggi preposti all'interno del comune di domicilio, senza doversi recare presso il comune di residenza.
9/3002/8Corneli, Baldino, De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure volte a differire la data delle prossime elezioni regionali ed amministrative, già previste per questa primavera, al periodo che intercorre dal 15 settembre al 15 ottobre 2021;
    l'adozione del provvedimento si è resa necessaria a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria da coronavirus che da oltre un anno ha colpito il nostro Paese;
    votare in primavera, con un numero ancora alto di contagi e decessi e un numero molto basso di vaccinati, comporterebbe un rischio elevato per i cittadini chiamati alle urne e per tutti coloro che saranno coinvolti nelle operazioni di voto quali prefetture, personale degli enti locali e personale adibito alle operazioni di voto all'interno dei seggi elettorali;
    il decreto-legge in conversione segue la linea già adottata dal precedente Governo in merito alle elezioni amministrative del 2020, posticipate al medesimo periodo dell'anno al fine di tutelare il diritto di voto di tutti i cittadini chiamati alle urne;
    il provvedimento non prevede alcuna misura in merito alla possibilità, per i cittadini domiciliati in altro comune, diverso da quello di residenza, di votare presso il comune di domicilio, senza dover necessariamente far rientro nel luogo di residenza;
    oggi la normativa vigente prevede che si voti nel luogo di residenza, pertanto, l'elettore domiciliato altrove per fondati motivi (ad esempio studio, lavoro, salute) per poter votare deve fare rientro nel proprio Comune di residenza perché iscritto in quelle liste elettorali;
    in tempo di pandemia, con la limitazione negli spostamenti sul territorio nazionale, risulta molto difficoltoso per i cittadini temporaneamente domiciliati fuori dalla regione di residenza far rientro presso il proprio comune per poter espletare il diritto di voto. Vi è la necessità, quindi, già a partire dalle prossime elezioni regionali e amministrative, di prevedere misure che diano la possibilità ai cittadini domiciliati in altro comune, diverso da quello di residenza, di votare presso seggi preposti all'interno del comune di domicilio, senza doversi recare necessariamente presso il comune di residenza;
    misure simili sono già previste dal nostro ordinamento per gli elettori italiani all'estero, i quali possono già votare tramite posta o recandosi presso i loro consolati per eleggere i loro specifici rappresentanti. Questa disposizione inoltre, a partire dal 2015 è stata inoltre estesa a tutti coloro che, pur non essendo residenti all'estero, vi si trovano da almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche;
    l'approvazione di una misura simile garantirebbe il diritto di voto a tutti i cittadini sul territorio nazionale anche in una situazione emergenziale come quella attuale,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di sostenere iniziative per l'adozione di un provvedimento legislativo che dia la possibilità ai cittadini domiciliati, per motivi di studio, di lavoro o di cure mediche, in un comune diverso da quello di residenza, di votare presso seggi elettorali comunali all'interno del comune di domicilio, ove nel suddetto comune si tengano elezioni amministrative.
9/3002/8. (Testo modificato nel corso della seduta).  Corneli, Baldino, De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021» contiene una serie di misure volte a conciliare il principio della rappresentanza con l'esigenza di sopperire ad una seria di difficoltà pratiche nella gestione delle campagne elettorali causate dalla pandemia in corso; la finalità è, tra le altre, quella di garantire l'integrale e massima partecipazione all'elettorato attivo e passivo;
    con riferimento alle elezioni provinciali, è noto che a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 65 (c.d. Delrio) il suffragio passivo è stato ristretto ai sindaci in carica; trasformando le province in enti locali territoriali con rappresentanza di secondo grado;
    la scelta operata dalla legge Delrio, ha inteso, così, mortificare la rappresentatività delle e nelle province;
    una riflessione attenta, infatti, non può che convenire sull'esistenza di un legame imprescindibile tra funzioni del decentramento amministrativo e rappresentanza democratica degli organi che sono chiamati all'esercizio di quelle funzioni, nonché privilegiare ogni scelta che vada nella direzione di ampliare – e non restringere – il serbatoio dal quale attingere per ricoprire ruoli istituzionali;
    rivalutare questi elementi e eliminare ogni eventuale vincolo anacronistico in tal senso, appare oggi più che mai importante per favorire una maggiore partecipazione elettorale e una ripresa di vitalità delle campagne elettorali;
    in ottemperanza al generale principio della massima estensione del voto attivo e passivo, è necessario che venga permesso ad un pubblico sempre più vasto di poter candidarsi alle cariche elettive degli enti locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare le pertinenti disposizioni normative al fine di consentire anche ai consiglieri comunali l'esercizio dell'elettorato passivo per l'elezione del Presidente della provincia.
9/3002/9Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge n. 25 del 5 marzo 2021, recante disposizioni eccezionali in materia di consultazioni elettorali nell'anno 2021, resesi necessarie per l'emergenza sanitaria da COVID-19;
    tra le maggiori criticità che spesso emergono nel corso delle operazioni elettorali vi è quella connessa alle limitate competenze, a volte del tutto carenti o assenti, dei presidenti di seggio;
    a causa di tali gravi lacune che possono derivare da diversi fattori quali l'inesperienza o anche l'erronea e scarna conoscenza regolamentare e normativa, i presidenti di seggio sovente commettono errori e ritardi nelle operazioni elettorali per cui vengono nominati;
    negli ultimi anni, infatti, non sono mancate segnalazioni da parte degli uffici elettorali e dei cittadini relative a gravi ritardi nella chiusura delle operazioni dipesi da comportamenti dei presidenti di seggio;
    la giurisprudenza amministrativa da sempre pone l'accento sul possesso da parte dei presidenti di seggio non solo di una «moralità ineccepibile» ma altresì di «una vera capacità di direzione del meccanismo elettorale», capacità che evidente è mancata in tutte quelle situazioni in cui le attività elettorali hanno registrato notevoli ritardi, compromettendo anche il regolare svolgimento dell'intero procedimento elettorale;
    sulla scorta di diversi pareri espressi dal Ministero dell'interno e pronunce del Consiglio di Stato, tra le cause di gravi inadempienze che possono condurre alla cancellazione dei presidenti di seggio dall'albo ai sensi dell'articolo 1, IV comma, lettera e), della legge 21 marzo 1990, n. 53, vi rientrerebbe altresì il notevole ritardo nella conclusione delle operazioni elettorali;
    si tratta, tuttavia, di un'ipotesi di rara applicazione e, pertanto, i presidenti di seggio che hanno comportato ritardi nelle operazioni vengono rinominati anche per le elezioni successive,

impegna il Governo

ad adottare, in occasione delle elezioni di cui al presente provvedimento, valutando la possibilità di una disciplina a regime, ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, per prevedere che, fatta salva l'ipotesi della cancellazione nei casi più gravi di inadempienze, i presidenti di seggio che hanno dato causa a ritardi nelle operazioni elettorali, siano sospesi dalla nomina limitatamente al primo turno elettorale successivo a quello di contestazione.
9/3002/10Cirielli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 della legge 21.03.1990, n. 53 prevede che presso la cancelleria di ciascuna Corte d'Appello sia «istituito...l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale» e che la predetta iscrizione sia subordinata al «possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado»;
    a sua volta, l'articolo 1 della legge dell'8 marzo 1989, n. 95 prevede che in ogni comune della Repubblica sia tenuto «un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti...e che l'iscrizione in questione sia subordinata al possesso dei seguenti requisiti»: a) essere elettore del comune; b) avere assolto gli obblighi scolastici;
    la legge del 13 marzo 1980, n. 70 ha individuato l'importo dei compensi per i componenti dell'ufficio elettorale di sezione nel seguente modo: a) per tutte le elezioni, fatta eccezione che per quelle europee e per i referendum, al Presidente è corrisposto un onorario fisso forfettario pari ad euro 150,00, mentre agli scrutatori un onorario fisso forfettario pari ad euro 120,00; b) per le elezioni europee l'onorario è determinato, rispettivamente, in euro 120,00 e in euro 96,00; c) per le consultazioni referendarie, invece, in euro 130,00 ed in euro 104,00;
    l'attività dell'ufficio di sezione elettorale ha inizio alle ore 16.00 del sabato e termina diverse ore dopo la chiusura della consultazione che, allo stato, al fine di evitare gli assembramenti, è stata nuovamente posticipata alle ore 15.00 del lunedì, dimodoché i componenti degli stessi Uffici prestano la propria attività per tre giorni consecutivi, a fronte di un compenso che appare assolutamente esiguo;
    negli ultimi anni, sempre più spesso, proprio in ragione del suindicato, gravoso impegno, sono state registrate numerose rinunzie sia da parte dei Presidenti che degli Scrutatori, con la conseguenza che, in alcuni casi, gli Uffici Elettorali dei Comuni hanno riscontrato notevoli difficoltà all'atto dell'apertura dei medesimi Uffici e che, inoltre, in ragione di tali rinunzie, i posti risultati vacanti sono stati coperti ricorrendo a soggetti spesso inesperti, con evidente, negativa incidenza sul complessivo funzionamento dell'ufficio;
   ritenuto che:
    al fine di garantire il corretto svolgimento di tutte le consultazioni elettorali, appare necessario provvedere ad un immediato e congruo adeguamento dei compensi di tutti i componenti degli Uffici, nonché prevedere per l'iscrizione ai citati elenchi, oltre ai requisiti già individuati, anche lo svolgimento di un corso di formazione finalizzato all'acquisizione delle nozioni minime utili per l'espletamento del medesimo Ufficio,

impegna il Governo

in considerazione dei rischi legati al contagio, a provvedere, in considerazione dei rischi legati al contagio, ad un immediato e congruo adeguamento dei compensi di tutti i componenti degli Uffici Elettorali, nonché a rivedere i requisiti per l'iscrizione ai citati elenchi, imponendo, se del caso, anche lo svolgimento di un corso di formazione finalizzato all'acquisizione delle nozioni minime utili per l'espletamento del medesimo Ufficio.
9/3002/11Deidda, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca in esame disposizioni urgenti per il differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021;
    il disegno di legge in esame è stato adottato in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19 per evitare, con riferimento all'espletamento delle procedure elettorali, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate per il contenimento alla diffusione del virus;
    sono numerosi i piccoli comuni dove i sindaci hanno dovuto affrontare con enorme difficoltà e scarsità di mezzi l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia nella fase di contenimento sia nella seconda fase di ripartenza;
    in tal senso, l'impossibilità per gli amministratori al secondo mandato consecutivo di ricandidarsi costituisce una perdita di professionalità e di continuità nella fase di ripartenza del Paese,

impegna il Governo

ad abolire il limite temporale per l'esercizio del mandato di Sindaco nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
9/3002/12Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, introduce disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2021, in considerazione della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione del coronavirus (COVID-19);
    viene assicurato lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per l'anno 2021, attraverso disposizioni di deroga che differiscono gli ordinari termini indicati dalla legislazione vigente per le relative procedure;
    a causa dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2020, non sono stati indetti i comizi elettorali per le elezioni amministrative dell'anno 2020 e del 2021;
    la tenuta funzionale e organizzativa dei Comuni italiani soprattutto quelli di piccole dimensioni, sul piano operativo e, soprattutto, sul piano finanziario, sono messi a dura prova dall'emergenza coronavirus, in considerazione dei maggiori oneri, delle entrate ridotte che avranno un impatto molto negativo sui bilanci comunali approvati e in corso di approvazione nel 2021 e con ripercussioni negli anni successivi;
    l'azione amministrativa dei sindaci e delle amministrazioni è stata esposta alle conseguenze dell'emergenza, che durerà per anni, pertanto i risultati del loro mandato elettorale sarà falsato, sia per le scelte economiche, sia in quelle gestionali, sia per la qualità dei servizi; le performance del mandato dei sindaci soprattutto dei piccoli comuni e di quelli montani non potrà essere valutato dai cittadini al pari di altri mandati, poiché non era mai accaduto che si dovessero confrontare con una pandemia mondiale con esigue risorse comunali,

impegna il Governo

ad estendere, con disposizioni in deroga, il limite dei mandati elettorali da tre a quattro per i sindaci dei comuni sotto i 3.000 abitanti che concludono il naturale mandato elettorale negli anni 2021, 2022, 2023, 2024.
9/3002/13Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, reca misure urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021 viene disciplinato l'ambito applicativo ed esecutorio delle consultazioni elettorali dell'anno 2021 a livello nazionale, regionale ed amministrativo, in compatibilità con le opportune deroghe applicate in risposta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno comportato la dilazione del termine per le predette consultazioni elettorali per l'anno;
    tra le misure integrate in corso di conversione parlamentare figurano semplificazioni in materia di quorum ed elezioni nei piccoli Comuni;
    predette proposte di semplificazione, riconoscono una istanza di semplificazione in seno ai piccoli Comuni da lungo tempo, disponendo una misura utile, ma circoscritta nel tempo, a detrimento delle amministrazioni medesime che le richiedono in modo strutturale;
    la crisi da COVID-19 ha reso quanto più evidente la necessità, per i piccoli Comuni, di disporre di risorse umani aggiuntive, in modo da fare fronte ai nuovi oneri derivanti dall'emergenza, siano essi di carattere meramente amministrativo e gestionale che di stampo elettorale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ridurre, relativamente ai piccoli Comuni, gli oneri gestionali inerenti alla formazione delle liste elettorali, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso.
9/3002/14Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame differisce i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per il corrente anno, prevedendo una finestra elettorale fra il 15 settembre e il 15 ottobre, in ragione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 si dispone altresì che le consultazioni si svolgano in due giornate, sia di domenica che di lunedì riducendo ad un terzo il numero delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali;
    l'articolo 3-bis prevede che, al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, il Ministero della giustizia deve garantire l'apertura degli Uffici del casellario giudiziario della Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di Appello nel giorno prefestivo e in quello festivo immediatamente precedenti al termine della predetta pubblicazione;
    nella stessa direzione, di garantire, in particolare, la trasparenza delle liste elettorali e candidature, anche in considerazione della dilatazione dei tempi generata dalle misure di contenimento dei contagi e dall'eccezionalità del momento storico che stiamo vivendo, è necessario consentire alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2018, n. 99, di acquisisce i documenti necessari alla verifica della conformità della composizione delle liste elettorali alle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali;
    il 23 settembre del 2014 la Commissione parlamentare antimafia ha, infatti, approvato una «Relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali» proponendo contestualmente alle forze parlamentari l'adozione di un codice di autoregolamentazione;
    tale Codice è soggetto ad adesione volontaria da parte delle singole forze parlamentari, non essendo le sue disposizioni connotate da precettività, né assistite da sanzioni, configurandosi piuttosto come regole di condotta non vincolanti sotto il profilo giuridico, ma integrando esse una responsabilità di carattere etico-politico in capo ai partiti e ai competitori elettorali che se ne discostino;
    tale codice, peraltro, si raccorda, per volontà degli stessi promotori, alle disposizioni della c.d. Legge Severino, di cui al decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012, in materia di ineleggibilità, decadenza e sospensione dalle cariche elettive; rispetto a tale intervento normativo, è previsto dal Codice un regime d'incompatibilità a maglie ancor più strette, «anticipando la soglia di rilevanza», per alcune fattispecie già alla fase, assolutamente prodromica all'accertamento della responsabilità penale, del decreto che dispone il giudizio o della citazione diretta a giudizio;
    pur essendo esclusa l'applicazione di sanzioni amministrative o di esiti di decadenza per la violazione di tali disposizioni, la politica, nella sua accezione più alta, in quanto orientata al perseguimento del bene comune, ha il dovere (morale) di far accedere all'interno delle Istituzioni i migliori rappresentanti della società civile,

impegna il Governo:

   a predisporre idonee misure volte ad ampliare, per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, i tempi concessi alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 luglio 2013, n. 87, così da acquisire i documenti necessari alla verifica della conformità della composizione delle liste elettorali alle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione, in tempo utile per la presentazione delle liste e delle candidature,
   a concorrere alla stesura di disposizioni che, in particolare, consentano che, tra lo spazio intercorrente tra la proclamazione di eventuali «impresentabili» e lo svolgimento delle consultazioni elettorali, possa aprirsi una fase utile ai competitori elettorali, per ottemperare alle indicazioni della Commissione parlamentare di inchiesta Antimafia, eventualmente operando uno jus corrigendi sulla composizione delle liste medesime, così rendendo effettivo ed efficace il procedimento di controllo effettuato dalla Commissione parlamentare inquirente.
9/3002/15Ferro, Prisco, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Osnato, Deidda, Trancassini, Ciaburro, Rachele Silvestri, Bucalo, Maschio, De Toma, Albano, Bignami, Montaruli, Bellucci, Caiata, Galantino, Cirielli, Silvestroni, Lucaselli, Foti, Butti, Gemmato, Donzelli, Mantovani, Rizzetto, Rotelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, reca misure urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021 viene disciplinato l'ambito applicativo ed esecutorio delle consultazioni elettorali dell'anno 2021 a livello nazionale, regionale ed amministrativo, in compatibilità con le opportune deroghe applicate in risposta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno comportato la dilazione del termine per le predette consultazioni elettorali per l'anno;
    tra le misure integrate in corso di conversione parlamentare figurano semplificazioni in materia di elettorale nei piccoli comuni;
    predette proposte di semplificazione, riconoscono una istanza di semplificazione in seno ai piccoli comuni da lungo tempo;
    tra le varie misure disposte in seguito all'emergenza pandemica a tutela delle amministrazioni comunali, figurano i permessi riconosciuti ai sindaci, originariamente disposti dall'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cd. «Cura Italia»;
    predetta misura trova ragionevole fondamento nella necessità di fornire ai sindaci gli adeguati strumenti per bilanciare la propria vita lavorativa con i nuovi e sopravvenuti oneri di gestione delle proprie amministrazioni a causa dell'emergenza pandemica, financo includendo il rinvio delle consultazioni elettorali di cui al provvedimento in esame,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di

mettere in atto le necessarie misure affinché gli effetti dei permessi riconosciuti ai sindaci in occasione dell'emergenza epidemiologica di cui in premessa, siano prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, facendo salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020.
9/3002/16Caretta, Ciaburro, Maschio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, reca misure urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021 viene disciplinato l'ambito applicativo ed esecutorio delle consultazioni elettorali dell'anno 2021 a livello nazionale, regionale ed amministrativo, in compatibilità con le opportune deroghe applicate in risposta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno comportato la dilazione del termine per le predette consultazioni elettorali per l'anno;
    tra le misure integrate in corso di conversione parlamentare figurano semplificazioni in materia di elettorale nei piccoli comuni;
    predette proposte di semplificazione, riconoscono una istanza di semplificazione in seno ai piccoli comuni da lungo tempo;
    tra le varie misure disposte in seguito all'emergenza pandemica a tutela delle amministrazioni comunali, figurano i permessi riconosciuti ai sindaci, originariamente disposti dall'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cd. «Cura Italia»;
    predetta misura trova ragionevole fondamento nella necessità di fornire ai sindaci gli adeguati strumenti per bilanciare la propria vita lavorativa con i nuovi e sopravvenuti oneri di gestione delle proprie amministrazioni a causa dell'emergenza pandemica, financo includendo il rinvio delle consultazioni elettorali di cui al provvedimento in esame,

impegna il Governo a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di

mettere in atto le necessarie misure, in un prossimo provvedimento legislativo, affinché gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente i permessi riconosciuti ai sindaci in occasione dell'emergenza epidemiologica, siano prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, facendo salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020.
9/3002/16. (Testo modificato nel corso della seduta).  Caretta, Ciaburro, Maschio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 25 del 2021 differisce i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per il corrente anno, prevedendo una finestra elettorale fra il 15 settembre e il 15 ottobre, in ragione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, nonché dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio. Contestualmente dispone altresì che le consultazioni si svolgano in due giornate, sia di domenica che di lunedì e riduce ad un terzo il numero delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali;
    appare inopportuno il differimento dei termini di svolgimento delle elezioni in quanto l'evoluzione della situazione epidemiologica è coerente con lo svolgimento in sicurezza delle consultazioni;
    migliaia di comuni, fra cui Roma Capitale, rimarranno in un «limbo» istituzionale;
    il provvedimento reca, inoltre, disposizioni accessorie in ambito elettorale;
    l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali» stabilisce espressamente, come peraltro l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le elezioni politiche, che i dipendenti delle Poste non possono esercitare tali funzioni di scrutatore, presidente di seggio o segretario nelle operazioni di voto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito della legislazione accessoria elettorale, con riferimento alle elezioni di cui al presente decreto, valutando la possibilità di una disciplina a regime, di adottare iniziative volte a garantire che i dipendenti delle Poste possano esercitare funzioni di scrutatore, presidente di seggio o segretario nelle operazioni di voto.
9/3002/17Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 25 del 2021 differisce i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per il corrente anno, prevedendo una finestra elettorale fra il 15 settembre e il 15 ottobre, in ragione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, nonché dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio. Contestualmente dispone altresì che le consultazioni si svolgano in due giornate, sia di domenica che di lunedì e riduce ad un terzo il numero delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali;
    il provvedimento reca, inoltre, disposizioni accessorie in ambito elettorale;
    l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali» stabilisce espressamente, come peraltro l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le elezioni politiche, che i dipendenti delle Poste non possono esercitare tali funzioni di scrutatore, presidente di seggio o segretario nelle operazioni di voto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito della legislazione accessoria elettorale, con riferimento alle elezioni di cui al presente decreto, valutando la possibilità di una disciplina a regime, di adottare iniziative volte a garantire che i dipendenti delle Poste possano esercitare funzioni di scrutatore, presidente di seggio o segretario nelle operazioni di voto.
9/3002/17. (Testo modificato nel corso della seduta).  Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi anni vi sono stati numerosi casi riportati dalla stampa di presentazione di liste elettorali composte da candidati non residenti, sconosciuti nel comune e che non hanno svolto nessuna campagna elettorale per poi, nella quasi totalità dei casi, non raccogliere alcun voto;
    nei rari casi in cui alla lista allogena sono stati assegnati consiglieri, essi spesso non hanno assunto l'incarico;
    sempre gli organi di stampa locali hanno riferito che queste liste erano composte da dipendenti di amministrazioni pubbliche che, per partecipare alle elezioni, beneficiano di un mese di permesso dal lavoro. Questo espediente, oltre ad arrecare danno alle amministrazioni di appartenenza, lede la dignità e successiva capacità amministrativa di potenzialmente quasi 2 mila piccoli comuni sparsi in tutte le regioni e dei loro cittadini (pari a circa 1 milione), nel loro momento più alto di partecipazione civica ed espressione democratica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre con successivo provvedimento, con riferimento alle elezioni di cui al presente decreto-legge, considerando la possibilità di una disciplina a regime, un numero minimo di sottoscrizioni da parte di residenti necessarie per la presentazione di liste elettorali alle elezioni comunali nei comuni con popolazione inferiore a mille abitanti.
9/3002/18Fusacchia, Muroni, Cecconi, Fioramonti, Lombardo.


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi anni vi sono stati numerosi casi riportati dalla stampa di presentazione di liste elettorali composte da candidati non residenti, sconosciuti nel comune e che non hanno svolto nessuna campagna elettorale per poi, nella quasi totalità dei casi, non raccogliere alcun voto;
    nei rari casi in cui alla lista allogena sono stati assegnati consiglieri, essi spesso non hanno assunto l'incarico;
    sempre gli organi di stampa locali hanno riferito che queste liste erano composte da dipendenti di amministrazioni pubbliche che, per partecipare alle elezioni, beneficiano di un mese di permesso dal lavoro. Questo espediente, oltre ad arrecare danno alle amministrazioni di appartenenza, lede la dignità e successiva capacità amministrativa di potenzialmente quasi 2 mila piccoli comuni sparsi in tutte le regioni e dei loro cittadini (pari a circa 1 milione), nel loro momento più alto di partecipazione civica ed espressione democratica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sostenere iniziative legislative volte a introdurre, considerando la possibilità di una disciplina a regime, un numero minimo di sottoscrizioni da parte di residenti necessarie per la presentazione di liste elettorali alle elezioni comunali nei comuni con popolazione inferiore a mille abitanti.
9/3002/18. (Testo modificato nel corso della seduta).  Fusacchia, Muroni, Cecconi, Fioramonti, Lombardo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge C. 3002 di conversione del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, reca disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;
    in particolare, l'articolo 1 alla lettera a) del comma 1 dispone che «in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021»;
    sono inserite nel turno di cui alla lettera a) del suddetto articolo anche: le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021; le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso; le elezioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, anche se già indette; le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021;
    tale formulazione rende domenica 19 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della campagna elettorale in un periodo in cui soprattutto nelle zone turistiche vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, attraverso ulteriori iniziative normative, che l'elezione del Consiglio comunale di Bologna si tenga in una domenica compresa tra il 15 giugno 2021 e il 15 luglio 2021.
9/3002/19Bignami, Foti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge C. 3002 di conversione del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, reca disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;
    in particolare, l'articolo 1 alla lettera a) del comma 1 dispone che «in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021»;
    sono inserite nel turno di cui alla lettera a) del suddetto articolo anche: le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021; le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso; le elezioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, anche se già indette; le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021;
    tale formulazione rende domenica 19 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della campagna elettorale in un periodo in cui soprattutto nelle zone turistiche vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, attraverso ulteriori iniziative normative, che l'elezione del Consiglio comunale di Roma si tenga in una domenica compresa tra il 15 giugno 2021 e il 15 luglio 2021.
9/3002/20Meloni, Lollobrigida, Foti, Ferro, Galantino, Zucconi, Bellucci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento de quo dispone la conversione del decreto-legge n. 25 del 5 marzo 2021, prevedendo disposizioni eccezionali in ordine alle consultazioni elettorali nell'anno 2021, resesi necessarie a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
    la pandemia ha stravolto non solo le nostre vite ma inevitabilmente anche quella delle pubbliche amministrazioni, infatti gli enti locali nel corso dell'anno 2021 ed in particolare nel primo semestre, hanno visto impegnati gli uffici finanziari al rispetto di diversi interventi legislativi destinatari di nuove risorse finanziarie utili a dare copertura alle spese per le funzioni fondamentali e per la gestione dell'emergenza sanitaria, nonché per fronteggiare la contrazione di gettito subita a causa delle minori entrate tributarie ed extratributarie;
    la produzione normativa si è tradotta in un continuo intervento sul bilancio di previsione 2021-2023 con numerose variazioni ancora in corso;
    l'attività straordinaria sopra descritta – con gli organici degli enti locali ormai ridotti per la positività al COVID-19 – non ha consentito agli stessi uffici finanziari di poter dare avvio alle necessarie interlocuzioni e con la governance dell'ente e con gli uffici di riferimento per recepire tutte le informazioni e le proposte necessarie ad aggiornare il documento di programmazione e a redigere il bilancio di previsione 2021-2023;
    la proposta di ordine del giorno è dunque volta a far sì che tutti i soggetti che partecipano alla redazione di questo importante documento possano svolgere il proprio ruolo nel rispetto della tempistica, consentendo altresì agli uffici preposti di poter analizzare e verificare le singole proposte in maniera tale da garantire la tenuta degli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli di legge;
    la disposizione proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e pertanto non necessita di alcuna copertura finanziaria,

impegna il Governo

a differire il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 maggio 2021 ex articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, autorizzando gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio.
9/3002/21Caiata, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento de quo dispone la conversione del decreto-legge n. 25 del 5 marzo 2021, prevedendo disposizioni eccezionali in ordine alle consultazioni elettorali nell'anno 2021, resesi necessarie a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
    la pandemia ha stravolto non solo le nostre vite ma inevitabilmente anche quella delle pubbliche amministrazioni, infatti gli enti locali nel corso dell'anno 2021 ed in particolare nel primo semestre, hanno visto impegnati gli uffici finanziari al rispetto di diversi interventi legislativi destinatari di nuove risorse finanziarie utili a dare copertura alle spese per le funzioni fondamentali e per la gestione dell'emergenza sanitaria, nonché per fronteggiare la contrazione di gettito subita a causa delle minori entrate tributarie ed extratributarie;
    la produzione normativa si è tradotta in un continuo intervento sul bilancio di previsione 2021-2023 con numerose variazioni ancora in corso;
    l'attività straordinaria sopra descritta – con gli organici degli enti locali ormai ridotti per la positività al COVID-19 – non ha consentito agli stessi uffici finanziari di poter dare avvio alle necessarie interlocuzioni e con la governance dell'ente e con gli uffici di riferimento per recepire tutte le informazioni e le proposte necessarie ad aggiornare il documento di programmazione e a redigere il bilancio di previsione 2021-2023;
    la proposta di ordine del giorno è dunque volta a far sì che tutti i soggetti che partecipano alla redazione di questo importante documento possano svolgere il proprio ruolo nel rispetto della tempistica, consentendo altresì agli uffici preposti di poter analizzare e verificare le singole proposte in maniera tale da garantire la tenuta degli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli di legge;
    la disposizione proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e pertanto non necessita di alcuna copertura finanziaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di differire il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 maggio 2021 ex articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, autorizzando gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio.
9/3002/21. (Testo modificato nel corso della seduta).  Caiata, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;
    in particolare, l'articolo 1 dispone la posposizione a una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 lo svolgimento delle elezioni comunali e circoscrizionali, delle elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delle elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario;
    il rinvio delle consultazioni elettorali è motivato con il «permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio»;
    il primo rinvio di consultazioni elettorali a causa dell'emergenza sanitaria è stato disposto esattamente un anno fa, con il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26;
    da allora sono stati molteplici gli interventi normativi per disporre ulteriori e differenziati rinvii di consultazioni elettorali;
    l'espressione del voto è un diritto di tutti i cittadini, sancito dalla Costituzione, che rappresenta la base della sana competizione democratica tra le forze politiche, e il provvedimento in esame ne determina l'ennesima e ingiustificata compressione;
    appare incomprensibile come in oltre dodici mesi le forze di Governo non siano riuscite a trovare una modalità per consentire lo svolgimento delle competizioni elettorali nonostante la pandemia, così come accade in tutto il resto del mondo,

impegna il Governo

ad adottare misure di sicurezza e protocolli operativi volti a consentire lo svolgimento delle operazioni di voto in sicurezza per i cittadini e gli operatori, al fine di scongiurare un ulteriore rinvio dello svolgimento delle stesse e garantire la legittima competizione democratica.
9/3002/22Prisco, Meloni, Lollobrigida, Foti, Ferro, Zucconi, Galantino, Mollicone, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;
    in particolare, l'articolo 1-bis prevede che l'atto di designazione dei rappresentanti della lista possa essere presentato presso gli uffici comunali mediante posta elettronica certificata entro il mercoledì antecedente la votazione, in luogo delle altre forme previste dalla legislazione vigente;
    l'articolo 25 del Testo unico delle leggi elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, stabilisce che l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione sia presentato, entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, oppure possa essere presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa delle elezioni, «purché prima dell'inizio della votazione»;
    il ruolo essenziale svolto dai rappresentanti di lista nel garantire lo svolgimento di una corretta competizione elettorale rende necessario estendere e semplificare la possibilità di designazione degli stessi,

impegna il Governo

a disporre, con successivi provvedimenti, con riferimento alle elezioni di cui al presente del decreto-legge, valutando la possibilità di una disciplina a regime, un'estensione temporale del termine per la designazione dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali, affinché la stessa sia possibile sino al termine delle operazioni di voto.
9/3002/23Donzelli, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 25 del 2021 differisce i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per il corrente anno, prevedendo una finestra elettorale fra il 15 settembre e il 15 ottobre, in ragione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19;
    la finalità del provvedimento è quella di scongiurare gli assembramenti di persone e condizioni di contiguità, che sarebbero in contrasto con le misure di profilassi sanitaria, incluso il distanziamento;
    l'andamento della campagna vaccinale e il piano dedicato alla stessa lasciano presupporre che giungeremo al momento elettorale con alcune fasce della popolazione non ancora coinvolte dal programma di somministrazione del vaccino anti-COVID-19;
    le elezioni sono un momento di interesse collettivo da cui deriva una mobilitazione tale da portare alla creazione di assembramenti fuori dai seggi in particolare nelle aree più densamente abitate,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di incrementare, mediante l'ausilio di tensostrutture, di aree inutilizzate e di edifici pubblici, il numero di spazi dedicati ai seggi elettorali presenti sul territorio.
9/3002/24Mantovani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;
    in tutte le competizioni elettorali deve essere garantita la piena partecipazione dei soggetti affetti da disabilità, sia con riferimento all'accessibilità dei luoghi, sia con riferimento alla piena comprensione delle modalità di voto;
    in questo quadro assume particolare rilevanza anche il tema della trasmissione degli spot elettorali, e, in questa occasione, delle norme di sicurezza da rispettare per recarsi ai seggi e durante l'espressione del proprio voto, che dovranno essere comprensibili anche ai soggetti non udenti;
    egualmente deve essere garantita ai soggetti affetti da minorazione uditiva la piena accessibilità ai seggi e la possibilità di esprimere il proprio voto,

impegna il Governo

a riconoscere, con riferimento alla tornata elettorale di cui al decreto-legge in esame, la lingua italiana dei segni quale lingua propria della comunità sorda e delle loro famiglie, e a garantire agli stessi la traduzione nella LIS degli spot elettorali istituzionali sulle modalità di accesso al voto e la piena accessibilità ai seggi, anche attraverso forme di videointerpretariato.
9/3002/25Mantovani, Prisco, Termini, Ferro, Bellucci, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;
    in particolare, l'articolo 1 dispone la posposizione a una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 lo svolgimento delle elezioni comunali e circoscrizionali, delle elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e delle elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario;
    il rinvio delle consultazioni elettorali è motivato con il «permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio»;
    il primo rinvio di consultazioni elettorali a causa dell'emergenza sanitaria è stato disposto esattamente un anno fa, con il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, e da allora sono stati molteplici gli interventi normativi per disporre ulteriori e differenziati rinvii di consultazioni elettorali;
    non appare chiaro sulla base di quali evidenze scientifiche, in particolare, siano stati disposti tali rinvii, perché non sono mai stati resi noti i dati, o, eventualmente, i documenti del Comitato tecnico scientifico che motivano il mancato svolgimento delle consultazioni elettorali;
    impedire lo svolgimento delle consultazioni di voto appare come una ingiustificata compressione dei diritti fondamentali dei cittadini e della libera competizione democratica tra forze politiche,

impegna il Governo

a rendere pubblici tutti i dati, gli atti e documenti contenenti le evidenze scientifiche che hanno motivato il mancato svolgimento delle competizioni elettorali da quando è in atto l'emergenza sanitaria.
9/3002/26Lollobrigida, Meloni, Prisco, Foti, Ferro, Zucconi, Galantino, Mollicone, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;
    in particolare, l'articolo 1 dispone la posposizione a una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 lo svolgimento delle elezioni comunali e circoscrizionali, delle elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e delle elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario;
    il rinvio delle consultazioni elettorali è motivato con il «permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio»;
    il primo rinvio di consultazioni elettorali a causa dell'emergenza sanitaria è stato disposto esattamente un anno fa, con il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, e da allora sono stati molteplici gli interventi normativi per disporre ulteriori e differenziati rinvii di consultazioni elettorali,

impegna il Governo

a rendere pubblici, conformemente alla normativa vigente, gli atti e i documenti contenenti le evidenze scientifiche che hanno motivato il mancato svolgimento delle competizioni elettorali da quando è in atto l'emergenza sanitaria.
9/3002/26. (Testo modificato nel corso della seduta).  Lollobrigida, Meloni, Prisco, Foti, Ferro, Zucconi, Galantino, Mollicone, Ciaburro.


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52, RECANTE MISURE URGENTI PER LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 (A.C. 3045)

A.C. 3045 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

  La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, reca misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
    il provvedimento dispone, così come evidenziato nella relazione illustrativa, un calendario dettagliato per le riaperture e per l'allentamento delle limitazioni degli spostamenti sul territorio nazionale e l'adozione di misure di sostegno all'economia e alle imprese finalizzati al rilancio della crescita grazie agli investimenti;
    nello specifico, il provvedimento consta di 14 articoli che vanno dal ripristino della disciplina delle zone gialle alle misure relative agli spostamenti, comprendendo disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore. Il testo racchiude, tra i diversi interventi, anche le misure inerenti l'attività dei servizi di ristorazione e le nuove disposizioni sulle riaperture al pubblico per gli spettacoli all'aperto compresi gli eventi sportivi e le riaperture di piscine, palestre e sport di squadra;
    inoltre, sono previste disposizioni relative a modalità utili per agevolare la ripresa degli spostamenti e delle attività sospesi a causa della pandemia, misura che rappresenta l'anticipazione, in ambito nazionale, del cosiddetto green pass in corso di definizione a livello europeo. Si tratta di uno strumento che rappresenta per i titolari una modalità di certificazione di guarigione, divisa in tre diverse fattispecie: i certificati di guarigione (che hanno la validità di sei mesi dalla guarigione stessa), i certificati di avvenuta vaccinazione (che hanno la validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale) e i certificati che attestano l'esito negativo di un tampone (validi nelle 48 ore successive all'effettuazione dell'esame);
    tra le varie misure trattate è disposta anche la proroga dei termini fino al 31 luglio 2021, data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, di diverse misure individuate nell'Allegato 2 del decreto in esame, e aventi natura ordinamentale;
    è di tutta evidenza che si tratta dell'ennesimo ricorso ad un provvedimento d'urgenza che dispone ancora una volta misure eterogenee e non tutte riconducibili all'omogeneità richiesta per la decretazione d'urgenza, ma soprattutto limitative delle libertà personali dal momento che interessano gli spostamenti nazionali, condizionati dai cosiddetti certificati di guarigione e avvenuta vaccinazione;
    il ricorso sistematico alla decretazione di urgenza correlata all'emanazione di disposizioni recanti disposizioni legislative non collegate tra di loro, è una consuetudine parlamentare, consolidatasi nell'ultimo anno e che si configura come una compromissione delle prerogative parlamentari nell'esercizio delle funzioni legislative oltre che come una distorsione degli equilibri correlati al legittimo e corretto confronto istituzionale tra Governo e Parlamento;
    si tratta di una prassi, reiteratamente censurata dalla Corte Costituzionale che si colloca in contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;
    inoltre, il criterio di omogeneità nel contenuto dei provvedimenti oggetto di decretazione d'urgenza rappresenta una delle condizioni imprescindibili sulle quali sono definite le argomentazioni della Corte Costituzionale in merito alla legittima sussistenza dei casi straordinari di necessità e di urgenza, di cui all'articolo 77 comma 2 della Costituzione;
    si evidenzia inoltre come la consuetudine stessa consolidatasi in capo all'emanazione dei provvedimenti di urgenza legati al contenimento e al contrasto della diffusione da COVID – 19 deliberata il 31 gennaio 2020, stia rappresentando la legittimazione, deprecabile, di costanti rimaneggiamenti legislativi e di proposizione di correttivi legislativi, che per ragioni di opportunità politica o finanziaria non si collocano in opportuni ed adeguati interventi legislativi di natura ordinaria;
    è il caso, ad esempio, delle disposizioni relative alla certificazione verde contenute nel decreto e applicabili in ambito nazionale, in base alle quali, anche l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, in un avvertimento formale, adottato ai sensi del Regolamento Ue, trasmesso a tutti i ministeri e agli altri soggetti coinvolti, ha rilevato diverse criticità, specificando che «Nel progettare l'introduzione della certificazione verde, quale misura volta a contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, si ritiene che non si sia tenuto adeguatamente conto dei rischi che l'implementazione della misura determina per i diritti e le libertà degli interessati, e, quindi, non siano state adottate le misure tecniche e organizzative adeguate per attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, integrando nel trattamento degli stessi le garanzie necessarie a soddisfare i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e a tutelare i diritti degli interessati (articolo 25, par. 1, del Regolamento)»;
    è evidente che trattare un argomento così complesso che afferisce alla sfera della tutela delle libertà individuali, attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza, non rende possibile né rispettosa l'elaborazione di una disciplina più completa, cosa che sarebbe possibile se l'argomento fosse trattato in modo giuridicamente più opportuno attraverso un provvedimento di natura ordinaria;
    si rileva che si tratta di una misura che insieme alle altre contenute nel provvedimento in materia di spostamenti e di riaperture, rientra nella enorme e confusa mole di provvedimenti da cui è derivata una esondazione di poteri a danno dei diritti e delle libertà, prima fra tutte la libertà personale tutelata dall'articolo 13 della Costituzione, inoltre, le continue e differenti misure adottate in relazione alle riaperture continuano a determinare notevole incertezza e disorientamento nei cittadini e in tutti i settori economici, produttivi e commerciali, costretti ad assistere a continui e non sempre equi cambi di regole tra le differenti attività produttive. In particolare, si consente, dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, la consumazione al tavolo all'aperto per le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche a cena e resta consentita agli alberghi e alle altre strutture ricettive, senza limiti di orario, la ristorazione limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati, ma sono consentite solo dal 1o giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo anche al chiuso, dalle ore 5 fino alle ore 18, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati;
    tutte le misure trattate continuano ad essere limitative delle libertà individuali costituzionalmente garantite e i continui rimandi alle classificazioni in zone e colori in cui l'Italia è ripartita continuano ad essere poco chiare e di non immediata e univoca interpretazione;
    il provvedimento in esame, risulta pertanto viziato, sia sotto il profilo della legittimità costituzionale in ragione del carattere eterogeneo del contenuto delle disposizioni, sia sotto il profilo delle libertà individuali tutelate dalla Costituzione rappresentando ancora una volta un palese abuso della decretazione d'urgenza,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3045.
N. 1. Lollobrigida, Foti, Bellucci, Gemmato, Ferro.