XVIII LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO
Pdl cost. n. 1511-1647-1826-1873-B – Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica
Per le dichiarazioni di voto finale è previsto un tempo complessivo di 6 ore, così ripartite:
Interventi a titolo personale | 1 ora e 6 minuti |
Gruppi | 4 ore e 54 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 59 minuti |
Lega – Salvini premier | 50 minuti |
Partito Democratico | 41 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente | 40 minuti |
Fratelli d'Italia | 27 minuti |
Italia Viva | 25 minuti |
Liberi e Uguali | 21 minuti |
Misto: | 31 minuti |
L'Alternativa c’è | 7 minuti |
CAMBIAMO! - Popolo protagonista | 6 minuti |
Centro Democratico | 6 minuti |
Facciamo eco – Federazione dei Verdi | 3 minuti |
Noi con l'Italia - USEI-Rinascimento
ADC |
3 minuti |
Minoranze Linguistiche | 2 minuti |
Azione - +Europa - Radicali Italiani | 2 minuti |
Europeisti – MAIE - PSI | 2 minuti |
Pdl n. 1008 e abb. – Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore
Seguito dell'esame: 8 ore.
Relatori |
40 minuti
(complessivamente) |
Governo | 20 minuti |
Richiami al Regolamento | 10 minuti |
Tempi tecnici | 1 ora |
Interventi a titolo personale |
1 ora e 4 minuti
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 4 ore e 46 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 55 minuti |
Lega – Salvini premier | 49 minuti |
Partito Democratico | 40 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente | 39 minuti |
Fratelli d'Italia | 27 minuti |
Italia Viva | 25 minuti |
Liberi e Uguali | 21 minuti |
Misto: | 30 minuti |
L'Alternativa c’è | 8 minuti |
CAMBIAMO! - Popolo protagonista | 5 minuti |
Centro Democratico | 5 minuti |
Facciamo eco – Federazione dei Verdi | 3 minuti |
Noi con l'Italia - USEI-Rinascimento
ADC |
3 minuti |
Minoranze Linguistiche | 2 minuti |
Azione - +Europa - Radicali Italiani | 2 minuti |
MAIE - PSI | 2 minuti |
Mozione n. 1-00472 – Iniziative in materia di salute mentale
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).
Governo | 25 minuti |
Richiami al Regolamento | 10 minuti |
Tempi tecnici | 5 minuti |
Interventi a titolo personale |
59 minuti
(con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 4 ore e 21 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 51 minuti |
Lega – Salvini premier | 45 minuti |
Partito Democratico | 36 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente | 35 minuti |
Fratelli d'Italia | 24 minuti |
Italia Viva | 23 minuti |
Liberi e Uguali | 19 minuti |
Misto: | 28 minuti |
L'Alternativa c’è | 8 minuti |
CAMBIAMO! - Popolo protagonista | 5 minuti |
Centro Democratico | 5 minuti |
Facciamo eco – Federazione dei Verdi | 2 minuti |
Noi con l'Italia - USEI-Rinascimento
ADC |
2 minuti |
Minoranze Linguistiche | 2 minuti |
Azione - +Europa - Radicali Italiani | 2 minuti |
MAIE - PSI | 2 minuti |
(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.
Mozione n. 1-00456 – Iniziative in relazione al caso di Julian Assange
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).
Governo | 25 minuti |
Richiami al Regolamento | 10 minuti |
Tempi tecnici | 5 minuti |
Interventi a titolo personale |
59 minuti
(con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 4 ore e 21 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 51 minuti |
Lega – Salvini premier | 45 minuti |
Partito Democratico | 36 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente | 35 minuti |
Fratelli d'Italia | 24 minuti |
Italia Viva | 23 minuti |
Liberi e Uguali | 19 minuti |
Misto: | 28 minuti |
L'Alternativa c’è | 8 minuti |
CAMBIAMO! - Popolo protagonista | 5 minuti |
Centro Democratico | 5 minuti |
Facciamo eco – Federazione dei Verdi | 2 minuti |
Noi con l'Italia - USEI-Rinascimento
ADC |
2 minuti |
Minoranze Linguistiche | 2 minuti |
Azione - +Europa - Radicali Italiani | 2 minuti |
MAIE - PSI | 2 minuti |
(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.
Mozione n. 1-00359 – iniziative di carattere diplomatico volte a salvaguardare l'eredità culturale italiana negli Stati Uniti, con particolare riferimento alla figura di Cristoforo Colombo
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).
Governo | 25 minuti |
Richiami al Regolamento | 10 minuti |
Tempi tecnici | 5 minuti |
Interventi a titolo personale |
59 minuti
(con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 4 ore e 21 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 51 minuti |
Lega – Salvini premier | 45 minuti |
Partito Democratico | 36 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente | 35 minuti |
Fratelli d'Italia | 24 minuti |
Italia Viva | 23 minuti |
Liberi e Uguali | 19 minuti |
Misto: | 28 minuti |
L'Alternativa c’è | 8 minuti |
CAMBIAMO! - Popolo protagonista | 5 minuti |
Centro Democratico | 5 minuti |
Facciamo eco – Federazione dei Verdi | 2 minuti |
Noi con l'Italia - USEI-Rinascimento
ADC |
2 minuti |
Minoranze Linguistiche | 2 minuti |
Azione - +Europa - Radicali Italiani | 2 minuti |
MAIE - PSI | 2 minuti |
(*) I tempi sono stati in parte utilizzati nella seduta del 26 ottobre 2020.
Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2021
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore.
Governo | 30 minuti | |
Interventi a titolo personale | 10 minuti | 10 minuti |
Gruppi |
1 ora e 40 minuti
(discussione) |
1 ora e 30 minuti
(dichiarazioni di voto) |
MoVimento 5 Stelle | 17 minuti | 10 minuti |
Lega – Salvini premier | 15 minuti | 10 minuti |
Partito Democratico | 12 minuti | 10 minuti |
Forza Italia – Berlusconi
presidente |
12 minuti | 10 minuti |
Fratelli d'Italia | 9 minuti | 10 minuti |
Italia Viva | 8 minuti | 10 minuti |
Liberi e Uguali | 7 minuti | 10 minuti |
Misto: | 20 minuti | 20 minuti |
L'Alternativa c’è | 4 minuti | 4 minuti |
CAMBIAMO! - Popolo
protagonista |
3 minuti | 3 minuti |
Centro Democratico | 3 minuti | 3 minuti |
Facciamo eco – Federazione
dei Verdi |
2 minuti | 2 minuti |
Noi con l'Italia - USEI-Rinasci mento ADC | 2 minuti | 2 minuti |
Minoranze Linguistiche | 2 minuti | 2 minuti |
Azione - +Europa - Radicali
Italiani |
2 minuti | 2 minuti |
MAIE - PSI | 2 minuti | 2 minuti |
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 26 maggio 2021.
Amitrano, Ascani, Baratto, Battelli, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Occhionero, Occhiuto, Orlando, Paita, Parolo, Pentangelo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Segneri, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Vinci, Viscomi, Raffaele Volpi, Zoffili.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Amitrano, Ascani, Baratto, Battelli, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Occhionero, Occhiuto, Orlando, Paita, Parolo, Pentangelo, Perantoni, Quartapelle Procopio, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Segneri, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Vinci, Viscomi, Raffaele Volpi, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 25 maggio 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BAZOLI ed altri: «Delega al Governo per la soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali e per l'istituzione di sezioni specializzate tributarie presso i tribunali ordinari» (3133);
RIZZETTO: «Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la stabilizzazione della disciplina dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica e la sua estensione ai lavoratori autonomi» (3134);
SERRACCHIANI ed altri: «Delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni tributarie per il secondo percettore di reddito nelle famiglie a basso reddito e in favore delle lavoratrici che riprendono il lavoro dopo la maternità» (3135).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di disegni di legge.
In data 25 maggio 2021 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze:
«Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» (3132).
Sarà stampato e distribuito.
Annunzio di proposte di legge d'iniziativa regionale.
In data 25 maggio 2021 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA: «Disposizioni in materia di procedimenti finanziati con i fondi del Next Generation EU» (3136).
Sarà stampata e distribuita.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge BOLOGNA ed altri: «Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare» (1317) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Angiola, Del Monaco, Lorefice, Provenza e Villani.
La proposta di legge LOREFICE ed altri: «Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso iniziative di utilità sociale e di formazione permanente» (2620) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Scanu.
La proposta di legge ASCARI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e della violenza sui minori» (2680) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Scanu.
La proposta di legge GRILLO ed altri: «Introduzione dell'articolo 70-bis del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di concessione di licenza obbligatoria per la produzione di medicinali o dispositivi medici in caso di emergenza sanitaria nazionale» (2980) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cataldi.
Ritiro di proposte di legge.
In data 25 maggio 2021 il deputato Ungaro ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:
UNGARO ed altri: «Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica» (2928).
La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
MISITI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul conferimento di incarichi di funzione dirigenziale a soggetti estranei alla pubblica amministrazione» (3056) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.
XII Commissione (Affari sociali):
BORGHESE: «Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di prevenzione, diagnosi e cura della celiachia» (3060) Parere delle Commissioni I, V, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Ministro dell'interno.
Il Ministro dell'interno, con lettera pervenuta in data 21 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la relazione sull'attività svolta dalle commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso, riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVIII, n. 4).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 25 maggio 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (COM(2021) 223 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2021) 100 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio-Tassazione delle imprese per il XXI secolo (COM(2021) 251 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia dell'Unione europea sugli strumenti terapeutici contro la COVID-19 (COM(2021) 355 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 25 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sostituisce gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza (COM(2021) 231 final);
Relazione della Commissione – Attuazione delle politiche nazionali in materia di appalti e relative migliori prassi nel mercato interno (COM(2021) 245 final).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
MOZIONI MELONI ED ALTRI N. 1-00391 E LIUZZI, CAPITANIO, LATTANZIO, CASCIELLO, MARCO DI MAIO, FORNARO E ANGIOLA N. 1-00486 CONCERNENTI INIZIATIVE NORMATIVE A TUTELA DEL PLURALISMO DELLE FONTI DI INFORMAZIONE
Mozioni
La Camera,
premesso che:
Vivendi S.A. è una società francese attiva nel campo dei media e delle comunicazioni. In Italia è il primo azionista di Telecom Italia Mobile (TIM) (23,94 per cento), settimo gruppo economico operante in Italia per fatturato, e detiene una partecipazione rilevante in Mediaset (28,8 per cento), principale operatore radiotelevisivo privato italiano;
l'articolo 43, comma 11, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, stabilisce che «le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi del settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo»;
la delibera 178/17/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 18 aprile 2017 ha stabilito che la «posizione della società Vivendi S.A., in ragione delle partecipazioni azionarie detenute nella società Telecom Italia S.p.A. e nella società Mediaset S.p.A., integra una violazione del comma 11 dell'articolo 43», imponendo a Vivendi «di rimuovere la posizione accertata (...) entro il termine di 12 mesi»;
l'11 aprile 2018 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha preso atto che Vivendi, in ottemperanza alla delibera, ha trasferito alla società indipendente Simon Fiduciaria la titolarità di circa il 19,19 per cento delle azioni di Mediaset;
la sentenza del 3 settembre 2020 C-719/18 della Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata su una serie di questioni pregiudiziali sollevate dal Tar del Lazio nell'ambito del giudizio proposto da Vivendi contro la citata delibera 178/17/CONS, dichiarando che l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che disciplina la libertà di stabilimento nel mercato interno, osta a una normativa nazionale, quale quella sottesa alla citata decisione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
con la sentenza n. 13958/2020 del 16 dicembre 2020, il Tar del Lazio ha conseguentemente annullato la delibera 178/17/CONS perché basata sull'articolo 43, comma 11, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Tusmar), ritenuto dalla citata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea parzialmente incompatibile con il diritto comunitario;
con la sua sentenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha potenzialmente smantellato l'intero impianto normativo nazionale a tutela del pluralismo informativo, così come concepito dal legislatore italiano e disciplinato dall'articolo 43 del citato Testo unico;
gli effetti della pronuncia del giudice europeo possono avere impatti sull'intero sistema delle comunicazioni, prestandosi a possibili interventi strumentali da parte dei più importanti operatori, anche internazionali, sia nel settore delle telecomunicazioni, sia in quello dei servizi media audiovisivi, esponendo l'informazione e l'intera economia italiana a possibili scorrerie che potrebbero ricomprendere anche il settore dei giornali disciplinato per la tutela del pluralismo informativo dallo stesso articolo 43 del Testo unico; un'alterazione delle strutture e del funzionamento dei diversi comparti della comunicazione che finirebbe per non essere sottoposta al sistema dei controlli e dei divieti previsti dalla vigente normativa a tutela di valori e di principi fondamentali per il nostro ordinamento;
la stessa sentenza non ha però escluso la possibilità di una normativa nazionale a tutela del pluralismo a condizione che detta influenza sia determinata in concreto, evidenziando che comunque possono realizzarsi situazioni suscettibili di dar luogo a «un'influenza tale da pregiudicare il pluralismo dei media»;
a tal fine, in attesa di una riforma organica del Tusmar in sede di recepimento della direttiva (UE 2018/1808) sui servizi media audiovisivi, il legislatore ha approvato l'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020 n. 159, in cui è prevista una norma transitoria della durata di sei mesi in cui è stabilito che «nel caso in cui un soggetto operi contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC), anche attraverso partecipazioni in grado di determinare un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad avviare un'istruttoria, da concludere entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento, volta a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo, sulla base dei criteri previamente individuati, tenendo conto, fra l'altro, dei ricavi, delle barriere all'ingresso, nonché del livello di concorrenza nei mercati coinvolti, adottando eventualmente, i provvedimenti di cui all'articolo 43, comma 5, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per inibire l'operazione o rimuovere gli effetti»;
si tratta di un primo intervento normativo urgente – di portata però transitoria e limitata nel tempo a soli sei mesi – volto a ripristinare lo status di certezza giuridica legato alla tutela del pluralismo informativo, assicurato, sino alla pronuncia in esame, dall'articolo 43 del Tusmar, tenendo altresì conto che in Italia vi è costante giurisprudenza costituzionale che ritiene necessario porre limiti a tutela del pluralismo, considerato un valore fondamentale e primario del nostro ordinamento;
con la delibera 662/20/CONS del 15 dicembre 2020, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in ragione delle partecipazioni azionarie detenute dalla società Vivendi S.A. nella società Telecom Italia S.p.A. e nelle società Mediaset S.p.A., ha avviato un procedimento finalizzato alle verifiche di cui al citato articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge n. 125 del 2020 ipotizzando anche un'eventuale adozione di provvedimenti di cui all'articolo 43, comma 5, del Tusmar. Oltre a tale procedimento l'Autorità ha avviato istruttorie anche per valutare le situazioni relative a Sky Italian Holding (delibera 663/20 del 15 dicembre 2020), Fininvest S.p.A./Mediaset S.p.A. (delibera 107/21/CONS del 31 marzo 2021) e Telecom Italia S.p.A. (delibera 108/21/CONS del 31 marzo 2021). Dette istruttorie risultano essere in corso;
la norma transitoria prevista dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge n. 125 del 2020 è ormai prossima alla scadenza e, considerata la tempistica per il recepimento della direttiva Avms, (aggiornata dalla direttiva UE 2018/1808 e recepita dalla legge di delegazione europea approvata in via definitiva dal Senato il 21 aprile 2021) non ci sono i tempi per un intervento legislativo in tale ambito. È quindi improcrastinabile un intervento urgente del legislatore, considerato che in un futuro prossimo i principali soggetti regolati (TLC e Media) avranno l'occasione di concorrere per prendere parte a importanti scelte strategiche aventi un sicuro impatto sull'evoluzione tecnologica del Paese (su tutte, l'infrastruttura della rete unica in fibra ottica attualmente in discussione). Senza tralasciare il tema del peso dei grandi Ott multinazionali sui contenuti di informazione con le conseguenti ricadute sul pluralismo dei media anche in termini di colonizzazione culturale e di marginalizzazione della produzione identitaria nazionale ed europea;
va peraltro considerato che con il recente decreto-legge 23 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è stata estesa l'operatività dei poteri speciali del Governo a tutti i settori strategici individuati dall'articolo 4 del regolamento n. 2019/452/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea, ricomprendendovi anche il settore indicato in detto regolamento alla lettera « e) libertà e pluralismo dei media»,
impegna il Governo:
1) ad adottare con urgenza le iniziative legislative necessarie per evitare un vuoto normativo su un principio cardine della democrazia che è quello del pluralismo delle fonti di informazione, costituzionalmente garantito;
2) a considerare in dette iniziative legislative le mutate condizioni di mercato con la presenza sempre più rilevante delle diverse piattaforme multinazionali;
3) a porre in essere tutte le iniziative legislative volte a scongiurare il rischio di colonizzazione culturale straniera e di marginalizzazione della produzione identitaria nazionale;
4) ad accelerare, come da delega al Governo, il riordino del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici attraverso l'emanazione di un nuovo Testo unico dei servizi di media digitali, da adottare, come già previsto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
(1-00391)
(Nuova formulazione) «Meloni, Lollobrigida, Butti, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, De Toma, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».
La Camera,
premesso che:
Vivendi S.A. è una società francese attiva nel campo dei media e delle comunicazioni. In Italia è il primo azionista di Telecom Italia Mobile (TIM) (23,94 per cento), settimo gruppo economico operante in Italia per fatturato, e detiene una partecipazione rilevante in Mediaset (28,8 per cento), principale operatore radiotelevisivo privato italiano;
l'articolo 43, comma 11, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, stabilisce che «le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi del settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo»;
la delibera 178/17/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 18 aprile 2017 ha stabilito che la «posizione della società Vivendi S.A., in ragione delle partecipazioni azionarie detenute nella società Telecom Italia S.p.A. e nella società Mediaset S.p.A., integra una violazione del comma 11 dell'articolo 43», imponendo a Vivendi «di rimuovere la posizione accertata (...) entro il termine di 12 mesi»;
l'11 aprile 2018 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha preso atto che Vivendi, in ottemperanza alla delibera, ha trasferito alla società indipendente Simon Fiduciaria la titolarità di circa il 19,19 per cento delle azioni di Mediaset;
la sentenza del 3 settembre 2020 C-719/18 della Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata su una serie di questioni pregiudiziali sollevate dal Tar del Lazio nell'ambito del giudizio proposto da Vivendi contro la citata delibera 178/17/CONS, dichiarando che l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che disciplina la libertà di stabilimento nel mercato interno, osta a una normativa nazionale, quale quella sottesa alla citata decisione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
con la sentenza n. 13958/2020 del 16 dicembre 2020, il Tar del Lazio ha conseguentemente annullato la delibera 178/17/CONS perché basata sull'articolo 43, comma 11, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Tusmar), ritenuto dalla citata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea parzialmente incompatibile con il diritto comunitario;
con la sua sentenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha potenzialmente smantellato l'intero impianto normativo nazionale a tutela del pluralismo informativo, così come concepito dal legislatore italiano e disciplinato dall'articolo 43 del citato Testo unico;
gli effetti della pronuncia del giudice europeo possono avere impatti sull'intero sistema delle comunicazioni, prestandosi a possibili interventi strumentali da parte dei più importanti operatori, anche internazionali, sia nel settore delle telecomunicazioni, sia in quello dei servizi media audiovisivi, esponendo l'informazione e l'intera economia italiana a possibili scorrerie che potrebbero ricomprendere anche il settore dei giornali disciplinato per la tutela del pluralismo informativo dallo stesso articolo 43 del Testo unico; un'alterazione delle strutture e del funzionamento dei diversi comparti della comunicazione che finirebbe per non essere sottoposta al sistema dei controlli e dei divieti previsti dalla vigente normativa a tutela di valori e di principi fondamentali per il nostro ordinamento;
la stessa sentenza non ha però escluso la possibilità di una normativa nazionale a tutela del pluralismo a condizione che detta influenza sia determinata in concreto, evidenziando che comunque possono realizzarsi situazioni suscettibili di dar luogo a «un'influenza tale da pregiudicare il pluralismo dei media»;
a tal fine, in attesa di una riforma organica del Tusmar in sede di recepimento della direttiva (UE 2018/1808) sui servizi media audiovisivi, il legislatore ha approvato l'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020 n. 159, in cui è prevista una norma transitoria della durata di sei mesi in cui è stabilito che «nel caso in cui un soggetto operi contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC), anche attraverso partecipazioni in grado di determinare un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad avviare un'istruttoria, da concludere entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento, volta a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo, sulla base dei criteri previamente individuati, tenendo conto, fra l'altro, dei ricavi, delle barriere all'ingresso, nonché del livello di concorrenza nei mercati coinvolti, adottando eventualmente, i provvedimenti di cui all'articolo 43, comma 5, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per inibire l'operazione o rimuovere gli effetti»;
si tratta di un primo intervento normativo urgente – di portata però transitoria e limitata nel tempo a soli sei mesi – volto a ripristinare lo status di certezza giuridica legato alla tutela del pluralismo informativo, assicurato, sino alla pronuncia in esame, dall'articolo 43 del Tusmar, tenendo altresì conto che in Italia vi è costante giurisprudenza costituzionale che ritiene necessario porre limiti a tutela del pluralismo, considerato un valore fondamentale e primario del nostro ordinamento;
con la delibera 662/20/CONS del 15 dicembre 2020, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in ragione delle partecipazioni azionarie detenute dalla società Vivendi S.A. nella società Telecom Italia S.p.A. e nelle società Mediaset S.p.A., ha avviato un procedimento finalizzato alle verifiche di cui al citato articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge n. 125 del 2020 ipotizzando anche un'eventuale adozione di provvedimenti di cui all'articolo 43, comma 5, del Tusmar. Oltre a tale procedimento l'Autorità ha avviato istruttorie anche per valutare le situazioni relative a Sky Italian Holding (delibera 663/20 del 15 dicembre 2020), Fininvest S.p.A./Mediaset S.p.A. (delibera 107/21/CONS del 31 marzo 2021) e Telecom Italia S.p.A. (delibera 108/21/CONS del 31 marzo 2021). Dette istruttorie risultano essere in corso;
la norma transitoria prevista dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge n. 125 del 2020 è ormai prossima alla scadenza e, considerata la tempistica per il recepimento della direttiva Avms, (aggiornata dalla direttiva UE 2018/1808 e recepita dalla legge di delegazione europea approvata in via definitiva dal Senato il 21 aprile 2021) non ci sono i tempi per un intervento legislativo in tale ambito. È quindi improcrastinabile un intervento urgente del legislatore, considerato che in un futuro prossimo i principali soggetti regolati (TLC e Media) avranno l'occasione di concorrere per prendere parte a importanti scelte strategiche aventi un sicuro impatto sull'evoluzione tecnologica del Paese (su tutte, l'infrastruttura della rete unica in fibra ottica attualmente in discussione). Senza tralasciare il tema del peso dei grandi Ott multinazionali sui contenuti di informazione con le conseguenti ricadute sul pluralismo dei media anche in termini di colonizzazione culturale e di marginalizzazione della produzione identitaria nazionale ed europea;
va peraltro considerato che con il recente decreto-legge 23 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è stata estesa l'operatività dei poteri speciali del Governo a tutti i settori strategici individuati dall'articolo 4 del regolamento n. 2019/452/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea, ricomprendendovi anche il settore indicato in detto regolamento alla lettera « e) libertà e pluralismo dei media»,
impegna il Governo:
1) ad adottare con urgenza le iniziative legislative necessarie per evitare un vuoto normativo su un principio cardine della democrazia che è quello del pluralismo delle fonti di informazione, costituzionalmente garantito;
2) a considerare in dette iniziative legislative le mutate condizioni di mercato con la presenza sempre più rilevante delle diverse piattaforme multinazionali;
3) a individuare le iniziative idonee a tutelare le imprese italiane nel settore e valorizzare le produzioni nazionali;
4) ad accelerare, come da delega al Governo, il riordino del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici attraverso l'emanazione di un nuovo Testo unico dei servizi di media digitali, da adottare, come già previsto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
(1-00391)
(Nuova formulazione) (Testo modificato nel corso della seduta) «Meloni, Lollobrigida, Butti, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, De Toma, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».
La Camera,
premesso che:
con l'adozione del trattato di Lisbona, l'Unione europea si è definita come una comunità di valori il cui cardine è costituito dai diritti umani. La libertà di espressione e di informazione è internazionalmente riconosciuta come uno degli elementi chiave nell'architettura dei diritti umani e delle libertà fondamentali. L'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ne ha formalmente ampliato la portata, includendo la libertà e il pluralismo dei media nel settore della protezione. Nel loro insieme, tutti questi strumenti rafforzano una precisa responsabilità degli Stati membri e della stessa Unione europea che consiste nel proteggere pienamente tale diritto umano fondamentale e, al contempo, nel porre in essere misure positive per promuoverne il progresso in modo proattivo;
gli Stati hanno l'obbligo di rispettare, proteggere e promuovere il diritto alla libertà di opinione e di espressione. Non a caso, infatti, l'Unione europea considera la libertà di espressione come una priorità anche per i Paesi candidati e potenziali candidati: i criteri di adesione di Copenaghen, stabiliti dal Consiglio europeo, contemplano infatti la libertà di espressione e il pluralismo dei mezzi di comunicazione nella loro integralità, il che impone a tutti i Paesi che intendono aderire all'Unione l'assunzione dell'impegno a rimuovere tutti gli ostacoli di natura legale, regolamentare o giudiziaria che possano limitarne l'esercizio;
nella medesima logica rientra la legge di ratifica della «Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società» cosiddetta convenzione di Faro, approvata dal Parlamento il 23 settembre 2020, con l'obiettivo di stabilire il valore del patrimonio culturale per la società europea, riconoscendo la conoscenza e il patrimonio culturale come diritti dell'essere umano;
la libertà di manifestazione del pensiero è una pietra angolare della democrazia e di uno Stato di diritto, così come affermato dalla Corte costituzionale più volte fin dalle sue prime sentenze. Infatti, così come affermato dalla Consulta, «è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, una di quelle [...] che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato, condizione com’è del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale» (sentenza n. 9 del 1965): quindi, il diritto di cui all'articolo 21 è forse «il diritto più alto dei diritti primari e fondamentali sanciti dalla Costituzione» – parafrasando quanto affermato dalla Consulta (sentenza n. 168 del 1971);
il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, rubricato «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», reca all'articolo 3 il principio fondamentale secondo cui «Sono princìpi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà è dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali»;
la libertà di informazione, si esercita concretamente mediante il godimento di una serie di diritti, quali il diritto di informare, quello ad informarsi e infine quello ad essere informati;
la nozione di pluralismo informativo deve essere valutata anche alla luce di parametri che sono, contemporaneamente, quantitativi e qualitativi, poiché, per garantire in concreto il pluralismo, è necessario dare conoscibilità alle molteplici e diverse opinioni esistenti. Ma non si tratta solo di garantire ai diversi soggetti e alle diverse idee di essere rappresentati, ma anche e soprattutto di assicurare concretamente al cittadino il diritto di essere compiutamente informato, e di poter avere accesso ai mezzi di comunicazione. A, tal proposito, appare fondamentale valutare le ripercussioni che la diffusione delle nuove tecnologie può determinare, in quanto tale diffusione non necessariamente coincide con una maggiore garanzia di pluralismo, considerato che un pluralismo di programmi non corrisponde automaticamente ad un pluralismo effettivo di idee e opinioni;
il pluralismo, dunque, come diritto dell'utente ancor prima che come diritto dei soggetti da rappresentare;
le tecnologie digitali hanno senza dubbio fornito nuovi strumenti di democrazia, ampliando quest'ultima in modo rivoluzionario e consentendo ai cittadini di trasformarsi da utenti in produttori di informazioni e contenuti digitali, in linea con le caratteristiche fondative della rete internet stessa. Le tecnologie digitali della comunicazione presentano, al tempo stesso, alcuni rischi direttamente individuabili nelle volontarie strategie di disinformazione e costruzione di fake news insiti nella diffusione virale dei contenuti Internet, nelle difficoltà e di circoscriverli in tempo utile affinché non arrechino danno, minaccia od offesa a singoli o comunità, con particolare riferimento a quelle che già subiscono forme di discriminazione nel mondo fisico e online. D'altra parte, insiste sicuramente anche il rischio di censura che potrebbe essere esercitato dalle piattaforme di social media e dai giganti della tecnologia, nonché da Stati non democratici in grado di esercitare come propria volontà politica un controllo sul circuito dell'informazione digitale e quindi delle libertà individuali;
il contrasto delle notizie false è stato un obiettivo fortemente ricercato nell'azione politica degli ultimi anni, che spesso ha richiamato alla necessità di promuovere presso i cittadini una maggiore sensibilità e attenzione alla veridicità delle informazioni e alla qualità delle fonti; al tempo stesso, le testate giornalistiche, le piattaforme e i creatori di contenuti digitali sono stati chiamati a misurarsi con un rischio di diffusione di notizie false quanto mai alto, in un percorso di verifica e approfondimento in grado di far emergere la qualità editoriale e che necessita quindi della valorizzazione e del supporto anche da parte del Governo, soprattutto alla luce della fase emergenziale che si sta vivendo;
le tecnologie digitali, offrendo nuove possibilità di produzione e diffusione dei contenuti, presentano quotidianamente nuovi rischi ed opportunità, e necessitano di particolare attenzione laddove sussistano particolare forme di asimmetria di potere e visibilità, in grado di generare o rafforzare forme di bullismo digitale e di discriminazione di singoli cittadini o di intere comunità;
a tal fine, occorre ribadire il carattere fondamentale dell'impegno delle istituzioni a garantire un pluralismo delle fonti e degli strumenti dell'informazione, alimentando un dibattito aperto, trasparente e uniformato al principio del contraddittorio;
il tema del pluralismo, soprattutto in relazione alla proprietà e alla gestione dei media, ha assunto rilevanza crescente nel nostro Paese, rendendo necessarie nuove politiche pubbliche per guidare l'imponente processo di trasformazione in atto. Lo sviluppo della rete, di internet, da molti è considerato, in modo assiomatico, come un ambiente potenzialmente in grado di ampliare gli spazi di pluralismo, senza considerare il rischio inverso di generare posizioni dominanti che finirebbero col penalizzare l'industria editoriale tradizionale, che pure ha sostenuto negli ultimi anni ingenti investimenti per realizzare processi di integrazione multimediale e che, in mancanza di accordi di sistema, vedrà una sempre più marcata riduzione della remunerazione dell'opera creativa a carattere editoriale a causa del trasferimento verso i cosiddetti over the top;
secondo l'articolo 2 del citato decreto, il Sistema integrato delle comunicazioni (Sic) comprende, le attività concernenti: la stampa quotidiana e periodica; l'editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; i radio e servizi di media audiovisivi; il cinema; la pubblicità esterna; le iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; le sponsorizzazioni;
la normativa attualmente in vigore prevede specifiche limitazioni al fine evitare il determinarsi di posizioni dominanti: i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione (costituito in base all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge n. 249 del 1997) non possono, né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del Sic, il cui valore viene determinato annualmente dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (articolo 43, comma 9, del decreto legislativo n. 177 del 2005);
inoltre, le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel Sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo secondo l'articolo 43, comma 11;
la legge di delegazione europea (legge 22 aprile 2021, n. 53), all'articolo 3 contiene princìpi e criteri per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;
nell'esercizio della delega al Governo, uno dei criteri di revisione riguarda il riordino delle disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il che prevede l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali, con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato;
un ulteriore criterio è rappresentato dall'esigenza di «promuovere l'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video», rendendo maggiormente evidente la sempre maggiore influenza esercitata dalle reti che consente la trasmissione di dati e informazioni rispetto al contenuto;
recentemente, è stato avviato un complesso processo per la liberazione e la successiva riassegnazione delle frequenze radiotelevisive oggi occupate dal digitale terrestre, conseguente all'assegnazione della banda radioelettrica dei 700 Mhz, allo sviluppo delle nuove tecnologie 5G;
il profondo mutamento in atto delle tecnologie abilitanti alla fruizione di informazioni, le quali assicurano la possibilità di trasmettere una grande quantità di dati con estrema rapidità e bassissima latenza comporterà ulteriori, profondi e rapidissimi mutamenti del ruolo dei media tradizionali. Infatti, le trasformazioni delle modalità di fruizione dei servizi radiotelevisivi e delle telecomunicazioni porterà al rapido incremento dello sviluppo di piattaforme broadcasting on demand. La rivoluzione digitale, ancora in atto, sta facendo convergere i consumatori di informazione verso un nuovo ecosistema tecnologico, che modificherà il rapporto tra i fornitori di contenuti e i fornitori di infrastrutture, fatto di cui i broadcaster sono ben consapevoli;
già ora i contenuti radiotelevisivi tradizionali sono fruibili non più solo tramite l'etere, essendo possibile ormai in misura considerevole l'utilizzo anche delle reti mobili per accedervi tramite computer, smartphone, tablet e altri device garantendo in modalità multicasting le stesse opportunità garantite dal broadcasting;
un aspetto rilevante per chi usufruisce di informazioni tramite i broadcaster, in considerazione della progressiva integrazione tra offerta televisiva e reti che veicolano le offerte stesse, è rappresentato dalla notevole differenza di regolamentazione tra operatori globali over the top e broadcaster tradizionali. Nello specifico, gli operatori globali generano, in molti casi, fatturati riferibili al settore dell'informazione radiotelevisiva ben più alti degli editori tradizionali e radicati sul territorio;
queste imprese producono un impatto diretto nei mercati dell'audiovisivo e competono per conquistare il tempo e l'attenzione degli utenti. È il caso degli aggregatori e dei contenitori di notizie, delle piattaforme di gaming, che garantiscono la fruizione dei contenuti audiovisivi attraverso device proprietari e non interoperabili per la distribuzione di contenuti in modalità streaming, gratuito o a pagamento, e per la produzione di contenuti originali. Seppure, in una fase iniziale, ciò potrebbe favorire un ampliamento del pluralismo informativo, è realistico pensare che nel tempo, potrebbe condurre all'uniformità, a livello globale, dei contenuti, determinando oggettivamente una contrazione del pluralismo stesso;
se si osserva da vicino la realtà italiana, si nota che la capacità di recepire nel proprio sistema le reti di informazioni globali, pur senza perdere la capacità di garantire eccellenti produzioni nazionali, ha consentito di non disperdere la specifica e tipica cultura popolare che il sistema dei media ha conservato, attualizzandolo. Nel caso in cui non ci si ponesse l'obiettivo di governare con equilibrio i fenomeni in atto a livello normativo nazionale, europeo e sovranazionale, tale rilevante e strategico patrimonio potrebbe andare disperso, con grave danno per il nostro Paese e per quelli che vertono in condizioni simili;
le imprese globali, anche in considerazione della loro natura, realizzano una disintermediazione nel rapporto con l'utente non solo a fini pubblicitari, ma anche editoriali, producendo riflessi importanti su vari ambiti dalla struttura del mercato pubblicitario, sulla remunerazione della filiera creativa e, nel settore dell'informazione, sul controllo, la veridicità e la riferibilità delle fonti e delle notizie, ponendo il problema assai significativo delle fake news ricordato in esordio;
da un punto di vista strutturale, tali imprese globali costituiscono soggetti sostanzialmente apolidi, che possono operare al di sopra delle leggi dal punto di vista fiscale e regolamentare: di imposte, copyright, obblighi di trasmissione, investimenti, norme sui minori. In ragione di ciò, l'Unione europea ha emanato norme di regolazione come il Gdpr, il regolamento (Ue) 2016/679, relativo alla protezione dei dati, che rappresenta un importante passo in avanti nell'omogeneizzazione delle condizioni giuridiche di esercizio;
in relazione a questo specifico profilo, la raccolta dei dati, fatta dalle principali aziende over the top, produce un bacino importante di risorse economiche grazie ai proventi degli investimenti pubblicitari e al possesso di big data. Questi ultimi rappresentano degli asset centrali per lo sviluppo e l'innovazione, che però avviene principalmente a svantaggio delle imprese audiovisive nazionali le quali, essendo oggetto di una dettagliata e minuziosa regolamentazione, si trovano in una situazione di sostanziale svantaggio competitivo, ferma restando l'esigenza di garantire produzione di informazione professionale e contenuti di qualità;
per quanto riguarda l'utilizzo dei cosiddetti big data per le finalità della propria attività di produzione di contenuti informativi, è noto che ciò fa ricavare valore aggiunto per l'impresa, sia sotto il profilo dell'analisi in tempo reale delle reazioni al prodotto offerto, sia attraverso l'utilizzo degli strumenti dell'analisi avanzata dei dati, che consentono all'azienda stessa di ottenere informazioni economicamente rilevanti in quanto in grado di far emergere le preferenze dei fruitori di contenuti sulle applicazioni. La conoscenza delle preferenze dei fruitori di contenuti informativi, pur se non commercializzabili, fornisce ai produttori di contenuti un notevole vantaggio competitivo: è noto, infatti, che l'accumulazione di sterminate basi di dati è la capacità di analisi e utilizzo degli stessi rappresenti la maggiore forza economica di questi soggetti. Per questi motivi è auspicabile un intervento volto a migliorare la regolamentazione del rapporto intercorrente tra il gestore dell'infrastruttura tecnologica e le piattaforme di supporto;
gli over the top, inoltre, contando sulla loro natura sovranazionale sia sotto il profilo regolamentare che fiscale e riescono ad operare con risorse relativamente limitate;
considerando le nuove modalità di comunicazione legate all'uso della rete digitale, è necessario tenere presente le concrete conseguenze derivanti dalla sussistenza di una formale separazione tra coloro che costruiscono le infrastrutture di comunicazione e coloro che forniscono i servizi di connessione rispetto alla definizione dei contenuti offerti e veicolati, sulle problematiche concernenti la diffusione delle fake news attraverso siti di disinformazione. I contenuti offerti e veicolati, infatti, non possono essere sottoposti a nessun controllo editoriale, in quanto non sono assimilabili giuridicamente né agli editori né ai broadcaster, che, in tal modo, non sono giuridicamente tenuti a un controllo preventivo dei contenuti, né ad assicurare una «linea editoriale»;
non si può ignorare che per attuare la garanzia del pluralismo dell'informazione non solo in modo formale, ma anche sostanziale, prevedendo di sottoporre a criteri omogenei le distinte fonti di informazione, è necessario considerare che, soprattutto le generazioni più giovani, trovano soddisfacimento al proprio bisogno di informazione ricorrendo a fonti non formalmente e strettamente riconducibili al settore dell'informazione, così da rendere superata la distinzione tradizionale tra operatori di questo settore e soggetti che operano in altri settori o che diventano spesso fonti di informazione sulla base dell'auto-proposizione e che tale nuova modalità di fruizione e acquisizione di notizie richiede una nuova e diversa regolamentazione del settore;
con la legge di bilancio per il 2019 sono state introdotte modifiche al calendario ed alle procedure per la riassegnazione di tali frequenze televisive, nel periodo transitorio che va dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2022, solo successivamente al quale i nuovi standard trasmissivi diventeranno operativi;
in relazione a tale trasformazione, sono stati previsti contributi per l'acquisto di TV e decoder per la ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard (il cosiddetto bonus TV);
nel settore delle radio e delle tv locali, con il nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, disciplinato dalla legge n. 198 del 2016 e dalle relative norme di attuazione, sono in vigore nuovi criteri per l'assegnazione dei contributi;
l'articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha istituito, con uno stanziamento iniziale di 50 milioni, il «Fondo emergenze emittenti locali» per l'erogazione di un contributo straordinario in favore delle emittenti radiotelevisive locali che si impegnano a trasmettere messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi;
la legge di bilancio 2019 ha soppresso, dal 2020, le riduzioni tariffarie relative alle spese telefoniche attualmente riconosciute al sistema dell'emittenza televisiva e radiofonica locale, rispetto alle quali la legge n. 198 del 2016 aveva invece prospettato una riforma;
con riguardo al servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, dal 2021 è stato previsto un nuovo meccanismo di assegnazione delle risorse provenienti dal versamento del canone di abbonamento alla radiotelevisione, in particolare disponendo che alla Rai spettano tutti i relativi introiti, ad eccezione delle somme destinate con legge a specifiche finalità;
inoltre, dal 2019 è stato definitivamente fissato l'importo dovuto per il canone di abbonamento alle radioaudizioni e dal 2020 è stata innalzata la soglia reddituale prevista ai fini dell'esenzione dal pagamento dello stesso da parte di soggetti di età pari o superiore a 75 anni;
il 20 maggio 2021, presso la Commissione cultura della Camera dei deputati, con l'approvazione unanime della risoluzione di maggioranza n. 8-00075, in considerazione dello stato di emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, e del ruolo essenziale riconosciuto al sistema della stampa, che ha continuato a svolgere una funzione di pubblico interesse, assicurando ai cittadini un servizio informativo professionale che, oltre a concorrere all'efficacia delle misure di contenimento del contagio, ha concretamente garantito l'esercizio dei diritti di libertà di cui all'articolo 21 della Costituzione, sono stati assunti diversi impegni di sostegno al settore;
la Commissione cultura ha inoltre più volte valorizzato e promosso impegni sul tema dell'educazione all'uso critico dei media, con particolare attenzione a quelli digitali, al fine di costruire una società consapevole e dotata di senso critico, in grado di discernere e decodificare testi e messaggi prodotti dai mass media e dagli utenti. Ciò ha un particolare valore con riferimento ai minori e agli adolescenti, individuati come categoria particolarmente sensibile in quanto impegnata nel fondamentale percorso di crescita e formazione, e bisognosa di interventi dediti e mirati non solamente alla difesa e promozione, ma all'educazione al senso critico e alla conoscenza delle tecniche e delle strategie di comunicazione, al fine di difenderla da attacchi commerciali o politici che rischiano di travolgerli;
in questo quadro, si ritiene urgente mantenere alta l'attenzione su un settore di prioritaria importanza per la democrazia del Paese,
impegna il Governo:
1) a dare piena attuazione, nel più breve tempo possibile, al riordino del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, per favorire un vero pluralismo d'informazione quale fondamento della democrazia mutuato sul principio del pluralismo delle fonti di informazione, costituzionalmente garantito, contrastando ogni tentativo di omologazione e uniformità culturale;
2) a promuovere attivamente il pluralismo dell'informazione, anche attraverso i media digitali on-line, tutelando al tempo stesso i cittadini da usi manipolativi, dalla costruzione e dalla diffusione intenzionale di fake news, e dalla messa in atto di comportamenti discriminatori verso individui e comunità prevedendo altresì specifiche misure per evitare la diffusione di stereotipi di genere offensivi o messaggi sessisti e violenti;
3) a valutare le mutate condizioni di mercato con la presenza sempre più rilevante delle diverse piattaforme multinazionali, valorizzando l'ampia produzione nazionale di qualità con particolare attenzione alla memoria dell'identità culturale e storica italiana, delle sue ricchezze millenarie e specificità, anche con riguardo agli strumenti di informazione professionale on-line a carattere locale, garantendo il pluralismo dell'informazione non solo in modo formale, ma anche sostanziale, sottoponendo a criteri omogenei le distinte fonti di informazione;
4) ad adottare iniziative per tutelare tanto il lavoro editoriale quanto quello giornalistico, contribuendo alla creazione delle condizioni per combattere il precariato dilagante, semplificare le possibilità contrattuali di categoria, garantendo maggiori diritti, tutelare i giornalisti e le giornaliste maggiormente esposte, combattere il fenomeno delle querele temerarie;
5) ad adottare le iniziative di competenza per procedere, il più celermente possibile all'applicazione della legge 28 dicembre 2015, n. 220, «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo» e in prospettiva per procedere a una revisione complessiva del sistema di governance, adottando modelli per le modalità di nomina degli organi e di gestione del servizio pubblico e della concessionaria che ne assicurino l'effettiva indipendenza dal condizionamento dei partiti politici;
6) a farsi promotore attivo presso le istituzioni dell'Unione europea della discussione della proposta di legge sui servizi digitali (Digital services act – Dsa: proposta di regolamento COM(2020)825 sul mercato unico dei servizi digitali che modifica la direttiva 2000/31/CE), considerando il rapido mutamento globale in atto che vede l'ibridazione dei soggetti produttori di contenuti, fornitori di rete e infrastrutture tecnologiche, con il fine di evitare un oligopolio globale che annulli le differenze, le peculiarità e le specificità esistenti, considerato che il ruolo delle infrastrutture non è neutrale ed è presumibile che sarà sempre più in grado di influenzare i contenuti, in tal modo ostacolando potenzialmente il pluralismo dell'informazione;
7) a considerare la convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione come un sistema interconnesso che deve essere disciplinato da un unico ed efficace quadro normativo, anche al fine di tutelare la diversità culturale e linguistica, per assicurare la difesa del pluralismo dei mezzi di informazione e la protezione dei fruitori dei contenuti;
8) ad adottare le iniziative di competenza per garantire lo sviluppo equilibrato di un mercato concorrenziale, individuando la «quota di mercato significativa» alla luce del mutato contesto tecnologico che ha generato realtà di mercato più complesse rispetto al momento storico in cui sono state emanate le norme regolatorie degli stessi, al fine di garantire la concorrenza effettiva e scongiurare casi di influenze significative in grado di distorcere il mercato stesso, lasciando ai singoli Stati il potere di adottare norme specifiche conformi alla situazione nazionale in modo che si preservi il pluralismo, tutelando anche l'istruzione e la cultura specifica di ogni singolo Paese;
9) ad adottare le iniziative di competenza per perseguire l'obiettivo generale della tutela del pluralismo e della libertà di manifestazione del pensiero, all'interno del circuito dei numerosi mezzi di comunicazione oggi utilizzabili, sulla base di quanto disposto dalla legge di delegazione europea 22 aprile 2021, n. 53, e a fronte delle due istruttorie dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
10) ad adottare iniziative per prevedere forme di tutela di bambini e bambine, adolescenti e delle fasce a maggiore rischio di povertà educativa attraverso lo sviluppo di una visione critica (critical thinking) e di miglioramento della media literacy attraverso la creazione di percorsi di educazione all'uso critico dei media, senza i quali sono più facilmente preda di fenomeni di disinformazione a discapito dell'ampliamento degli spazi conoscitivi;
11) a favorire, per quanto di competenza, la formazione continua degli operatori del servizio pubblico radiotelevisivo sul presupposto della considerazione del pluralismo come manifestazione di competenze tematiche, espressive, tecniche, deontologiche come auspicabile negli ecosistemi comunicativi digitali;
12) a favorire, anche attraverso la piena attuazione della legge n. 92 del 2019 sull'educazione civica, l'accesso consapevole dei giovani all'informazione, soprattutto a quella mutuata dalle piattaforme «social», contrastando il fenomeno delle fake news;
13) ad adottare iniziative per tutelare e sostenere il comparto dell'editoria in modo tale che l'informazione pluralistica non soggiaccia esclusivamente a logiche di mercato o algoritmiche;
14) ad adottare tutte le iniziative utili, d'intesa con l'Ordine dei giornalisti, a far sì che l'accesso alla professione di giornalista risulti uniformata a stringenti criteri di competenza, autonomia e formazione, proprio in ragione del ruolo fondamentale rivestito dal giornalismo nell'ottica di inveramento del principio democratico.
(1-00486) «Liuzzi, Capitanio, Lattanzio, Casciello, Marco Di Maio, Fornaro, Angiola».
TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: PAOLO RUSSO; BOLOGNA ED ALTRI; DE FILIPPO ED ALTRI; BELLUCCI; PANIZZUT ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA CURA DELLE MALATTIE RARE E PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA E DELLA PRODUZIONE DEI FARMACI ORFANI (A.C. 164-1317-1666-1907-2272-A)
A.C. 164-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 164-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
Sugli emendamenti 4.24, 10.100, 13.6 e 14.1 e sugli articoli aggiuntivi 12.03, 12.04 12.05 in quanto suscettibili di determinate nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 164-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Capo I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge ha la finalità di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da malattie rare, attraverso misure volte a garantire:
a) l'uniformità dell'erogazione nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, compresi quelli orfani;
b) il coordinamento e l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza e dell'elenco delle malattie rare;
c) il coordinamento, il riordino e il potenziamento della Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, istituita dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, di seguito denominata «Rete nazionale per le malattie rare», comprendente i centri che fanno parte delle Reti di riferimento europee «ERN», per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare;
d) il sostegno della ricerca.
A.C. 164-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Definizione di malattie rare)
1. Sono definite rare le malattie, comprese quelle di origine genetica, che presentano una bassa prevalenza.
2. Ai fini della presente legge, per bassa prevalenza delle malattie rare si intende una prevalenza inferiore a cinque individui su diecimila. Nell'ambito delle malattie rare sono comprese anche le malattie ultra rare, caratterizzate, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, da una prevalenza inferiore a un individuo su cinquantamila.
3. I tumori rari, la cui identificazione deriva dal criterio d'incidenza, in conformità ai criteri internazionali e concordati a livello europeo nonché all'intesa 21 settembre 2017, n. 158/CSR, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione della Rete nazionale dei tumori rari, rientrano tra le malattie rare disciplinate dalla presente legge.
A.C. 164-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Definizione di farmaco orfano)
1. In conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, un farmaco è definito orfano se:
a) è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un'affezione che comporta una minaccia per la vita o la debilitazione cronica e che colpisce non più di cinque individui su diecimila nel momento in cui è presentata la domanda di assegnazione della qualifica di farmaco orfano, oppure se è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un'affezione che comporta una minaccia per la vita, di un'affezione seriamente debilitante, o di un'affezione grave e cronica, ed è poco probabile che, in mancanza di incentivi, la commercializzazione di tale farmaco sia tanto redditizia da giustificare l'investimento necessario;
b) non esistono metodi soddisfacenti di diagnosi, di profilassi o di terapia delle affezioni di cui alla lettera a) autorizzati o, se tali metodi esistono, il farmaco ha effetti benefici significativi per le persone colpite da tali affezioni.
A.C. 164-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Capo II
PRESTAZIONI E BENEFÌCI PER LE PERSONE AFFETTE DA MALATTIE RARE
Art. 4.
(Piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e livelli essenziali di assistenza per le malattie rare)
1. I centri di riferimento individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, definiscono il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato, compresi i trattamenti e i monitoraggi di cui la persona affetta da una malattia rara necessita, garantendo anche un percorso strutturato nella transizione dall'età pediatrica all'età adulta. Il piano, corredato di una previsione di spesa, è condiviso con i servizi della Rete nazionale per le malattie rare, che hanno il compito di attivarlo, dopo averlo condiviso con i familiari del paziente.
2. Sono posti a totale carico del Servizio sanitario nazionale i trattamenti sanitari, già previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA) o qualificati salvavita, compresi nel piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e indicati come essenziali, appartenenti alle seguenti categorie:
a) le prestazioni rese nell'ambito del percorso diagnostico a seguito di sospetto di malattia rara, compresi gli accertamenti diagnostici genetici sui familiari utili per la formulazione della diagnosi, anche in caso di diagnosi non confermata;
b) le prestazioni correlate al monitoraggio clinico;
c) le terapie farmacologiche, anche innovative, di fascia A o H, i medicinali da erogare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, i prodotti dietetici e le formulazioni galeniche e magistrali preparate presso le farmacie ospedaliere;
d) le cure palliative e le prestazioni di riabilitazione motoria, logopedica, respiratoria, vescicale, neuropsicologica e cognitiva, di terapia psicologica e occupazionale, di trattamenti nutrizionali, in regime ambulatoriale, semiresidenziale, residenziale e domiciliare;
e) le prestazioni sociosanitarie di cui al capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
3. I dispositivi medici e i presìdi sanitari, presenti nei piani diagnostici terapeutici assistenziali personalizzati, ai fini dell'assistenza dei pazienti affetti da malattie rare, sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale, compresi la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'eventuale addestramento all'uso. Ai fini del presente comma, si considerano i dispositivi e i presìdi già oggetto di acquisto attraverso procedure di gara, ferma restando la possibilità della prescrizione di prodotti personalizzati ove ne sia dimostrata la superiorità in termini di benefìci per i pazienti.
4. Per tutelare la salute dei soggetti affetti da malattie rare, nelle more del perfezionamento della procedura di aggiornamento dei LEA, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, ad aggiornare l'elenco delle malattie rare individuate, sulla base della classificazione orphan code presente nel portale Orphanet, dal Centro nazionale per le malattie rare dell'Istituto superiore di sanità di cui all'articolo 7, nonché le prestazioni necessarie al trattamento delle malattie rare.
5. Per le finalità di cui al comma 4, le malattie rare sono individuate per gruppi aperti, in modo da garantire che tutte le malattie rare afferenti a un determinato gruppo siano comprese nell'elenco previsto dal medesimo comma 4.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 4.
(Piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e livelli essenziali di assistenza per le malattie rare)
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:. Il piano con le seguenti: , anche prevedendo, laddove necessario, un piano di supporto ai familiari. Il piano diagnostico terapeutico assistenziale.
4.24. Versace, Bagnasco, Novelli, Paolo Russo, Bond, Mugnai, Brambilla.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con i familiari del paziente con le seguenti: con il paziente o chi ne esercita la potestà genitoriale insieme ai familiari tramite consenso informato.
4.100. Carnevali.
(Approvato)
Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , e le farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSN.
4.21. Gemmato.
Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , e le farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSN, per quanto riguarda queste ultime nel rispetto di specifici protocolli adottati dalle regioni.
4.21.(Testo modificato nel corso della seduta) Gemmato.
(Approvato)
Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, laddove l'accesso a tali cure, prestazioni e trattamenti sia parte del percorso assistenziale del paziente.
4.101. Paolo Russo, Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.
A.C. 164-A – Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 5.
(Assistenza farmaceutica e disposizioni per assicurare l'immediata disponibilità dei farmaci orfani)
1. I farmaci di fascia A o H prescritti per l'assistenza dei pazienti affetti da una malattia rara sono erogati dai seguenti soggetti:
a) le farmacie dei presìdi sanitari, anche nel caso di somministrazione ambulatoriale del farmaco;
b) le aziende sanitarie territoriali di appartenenza del paziente, anche qualora la malattia rara sia stata diagnosticata in una regione diversa da quella di residenza;
c) le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto prevedono gli accordi regionali stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
2. In deroga alle disposizioni in materia di prescrizioni farmaceutiche di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per le prescrizioni relative a una malattia rara il numero di pezzi prescrivibili per ricetta può essere superiore a tre quando previsto dal piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge.
3. Nelle more dei periodici aggiornamenti per il loro inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri o in altri elenchi analoghi predisposti dalle competenti autorità regionali o locali ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i farmaci di cui al comma 1 del presente articolo sono resi comunque disponibili dalle regioni.
4. In deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità 11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, è consentita l'importazione di farmaci in commercio in altri Paesi anche per usi non autorizzati nei Paesi di provenienza, purché compresi nei piani di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, nonché nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648. I farmaci di cui al presente comma devono essere richiesti da una struttura ospedaliera, anche se utilizzati per assistenze domiciliari, e sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale.
A.C. 164-A – Articolo 6
ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 6.
(Istituzione del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare)
1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, con una dotazione pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato al finanziamento delle misure per il sostegno del lavoro di cura e assistenza delle persone affette da malattie rare, con una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo.
3. Con il regolamento di attuazione di cui al comma 2, al fine di introdurre interventi volti a favorire l'inserimento e la permanenza delle persone affette da malattie rare nei diversi ambienti di vita e di lavoro, sono disciplinate, nei limiti della dotazione del Fondo di cui al comma 1, misure finalizzate a:
a) riconoscere alle famiglie e ai caregiver delle persone affette da malattie rare benefìci e contributi per il sostegno e la cura delle persone affette da malattie rare in funzione della disabilità e dei bisogni assistenziali;
b) garantire il diritto all'educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare, nelle scuole di ogni ordine e grado, assicurando che il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato di cui all'articolo 4, comma 1, sia attivato anche in ambiente scolastico, con il supporto del personale della scuola appositamente formato, degli operatori delle reti territoriali di assistenza ed eventualmente dei familiari o del caregiver della persona affetta da una malattia rara;
c) favorire l'inserimento lavorativo della persona affetta da una malattia rara, garantendo a essa la possibilità di mantenere una condizione lavorativa autonoma.
4. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1.
A.C. 164-A – Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Capo III
CENTRO NAZIONALE, COMITATO NAZIONALE E RETE NAZIONALE PER LE MALATTIE RARE
Art. 7.
(Centro nazionale per le malattie rare)
1. Il Centro nazionale per le malattie rare, istituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute del 2 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016, svolge attività di ricerca, consulenza e documentazione sulle malattie rare e sui farmaci orfani finalizzate alla prevenzione, al trattamento e alla sorveglianza degli stessi.
2. Il Centro nazionale per le malattie rare cura la tenuta e la gestione del Registro nazionale delle malattie rare.
A.C. 164-A – Articolo 8
ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 8
(Istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce presso il Ministero della salute il Comitato nazionale per le malattie rare, di seguito denominato «Comitato», e ne disciplina le modalità di funzionamento, prevedendo, in particolare, che le riunioni dello stesso si svolgano preferibilmente mediante videoconferenza.
2. La composizione del Comitato assicura la partecipazione di tutti i soggetti portatori di interesse del settore e, in particolare, di rappresentanti dei Ministeri della salute, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, degli Ordini delle professioni sanitarie, delle società scientifiche, degli enti di ricerca senza scopo di lucro riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca che si occupano di malattie rare e delle associazioni dei pazienti affetti da una malattia rara più rappresentative a livello nazionale.
3. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento, definendo le linee strategiche delle politiche nazionali e regionali in materia di malattie rare.
4. Ai componenti del Comitato non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati. Le attività di supporto al Comitato sono svolte dalle strutture ministeriali di cui al comma 2 competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 8.
(Istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare)
Al comma 2, dopo le parole: degli Ordini delle professioni sanitarie, aggiungere le seguenti: delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie,.
8.21. Gemmato.
A.C. 164-A – Articolo 9
ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 9.
(Piano nazionale per le malattie rare e riordino della Rete nazionale per le malattie rare)
1. Con accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Comitato e il Centro nazionale per le malattie rare, è approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le malattie rare, con il quale sono definiti gli obiettivi e gli interventi pertinenti nel settore delle malattie rare.
2. In sede di prima attuazione della presente legge, il Piano nazionale per le malattie rare è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con la procedura di cui al comma 1.
3. Con l'accordo di cui al comma 1 è disciplinato, altresì, il riordino della Rete nazionale per le malattie rare, articolata nelle reti regionali e interregionali, con l'individuazione dei compiti e delle funzioni dei centri di coordinamento, dei centri di riferimento e dei centri di eccellenza che partecipano allo sviluppo delle Reti di riferimento europee «ERN», ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
A.C. 164-A – Articolo 10
ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 10.
(Flussi informativi delle reti per le malattie rare)
1. Le regioni assicurano, attraverso i centri regionali e interregionali di coordinamento, il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale per le malattie rare di cui all'articolo 7 al fine di produrre nuove conoscenze sulle malattie rare, di monitorare l'attività e l'uso delle risorse nonché di valutare la qualità complessiva della presa in carico dei pazienti e di attuare un monitoraggio epidemiologico, anche allo scopo di orientare e di supportare la programmazione nazionale in materia di malattie rare e le azioni di controllo e di verifica.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 10
(Flussi informativi delle reti per le malattie rare)
Al comma 1, sostituire le parole: regionali e interregionali di coordinamento con le seguenti: interregionali di riferimento e i centri di coordinamento istituiti dalle regioni.
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 3, sostituire le parole: di coordinamento regionali e interregionali con le seguenti: interregionali di riferimento e i centri di coordinamento istituiti dalle regioni.
10.100. Rostan.
A.C. 164-A – Articolo 11
ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Capo IV
RICERCA E INFORMAZIONE IN MATERIA DI MALATTIE RARE
Art. 11.
(Finanziamento della ricerca sulle malattie rare e dello sviluppo dei farmaci orfani)
1. A decorrere dall'anno 2022, il fondo di cui all'articolo 48, comma 19, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è integrato con un ulteriore versamento pari al 2 per cento delle spese autocertificate entro il 30 aprile di ogni anno da parte delle aziende farmaceutiche sull'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte al personale sanitario.
2. Il Fondo di cui al comma 1, per la parte delle risorse di cui al medesimo comma, è destinato alle seguenti attività:
a) studi preclinici e clinici promossi nel settore delle malattie rare;
b) studi osservazionali e registri di uso compassionevole di farmaci non ancora commercializzati in Italia;
c) programmi di sorveglianza su farmaci orfani e su altri trattamenti innovativi immessi in commercio sulla base di ipotesi biologiche e di evidenze iniziali di efficacia, ma privi di conoscenze certe sull'efficacia e sulla sicurezza del loro uso a medio e a lungo termine;
d) ricerca e sviluppo di farmaci orfani plasmaderivati;
e) progetti di sviluppo di test per screening neonatali per la diagnosi di malattie rare per cui sia disponibile, o in fase di sviluppo avanzato comprovato, una cura.
3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5.750.000 euro per l'anno 2023 e in 3.290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1.
A.C. 164-A – Articolo 12
ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 12.
(Incentivi fiscali)
1. Al fine di favorire la ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici sulle malattie rare o alla produzione dei farmaci orfani, ai soggetti pubblici o privati che svolgono tali attività di ricerca o che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati è concesso, a decorrere dall'anno 2022, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione dei progetti di ricerca, fino all'importo massimo annuale di 200.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui.
2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di usufruire degli incentivi fiscali di cui al medesimo comma, inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero della salute il protocollo relativo alla ricerca sulle malattie rare.
3. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l'osservanza dei limiti di spesa annui.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile, in relazione alle spese previste dal medesimo comma, con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 198 a 207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il credito d'imposta di cui al citato comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del medesimo credito. Esso non concorre alla formazione del reddito della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Lo stesso credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
5. A decorrere dall'anno 2022, le imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendono svolgere studi finalizzati alla scoperta, alla registrazione e alla produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi possono beneficiare degli interventi di sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede all'attuazione di quanto previsto dal comma 5, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4 del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 2.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 12.
(Incentivi fiscali)
Al comma 2, sostituire le parole: il protocollo relativo alla ricerca sulle malattie rare con le seguenti: i protocolli relativi alla ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani.
12.100. Noja.
(Approvato)
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci dal ripiano della spesa farmaceutica)
1. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al terzo periodo, dopo le parole: «inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea,» sono aggiunte le seguenti: «dei codici AIC relativi ai farmaci orfani che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 per la designazione a farmaco orfano e quelli che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni,».
12.04. Gemmato.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci dal ripiano della spesa farmaceutica)
1. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi i codici AIC relativi ai farmaci orfani che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 per la designazione a farmaco orfano e quelli che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, per i quali è prevista una franchigia fino ad un fatturato di 30 milioni di euro».
12.05. Gemmato.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)
1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, comma 584, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «e di farmaci oncologici innovativi,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione dei farmaci orfani innovativi,»;
b) il terzo periodo è soppresso.
12.03. Gemmato.
A.C. 164-A – Articolo 13
ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 13.
(Promozione della ricerca)
1. Il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la tematica delle malattie rare nell'ambito della ricerca indipendente.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 13
(Promozione della ricerca)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di incentivare la ricerca nel campo della salute e della qualità di vita delle persone affette da malattie rare, è incentivata la realizzazione di consorzi per la ricerca e l'innovazione tra soggetti pubblici, in particolare regioni, università, parchi scientifici e tecnologici e altre istituzioni dedicate alla ricerca, aziende sanitarie locali e ospedaliere, amministrazioni locali, aziende private e associazioni d'utenza.
1-ter. I consorzi di cui al comma 1-bis sono istituiti per promuovere la ricerca e l'innovazione in relazione alle problematiche che le persone affette da malattie rare affrontano nella vita quotidiana a causa della loro condizione e per realizzare prodotti oggetto di brevetto e di sfruttamento commerciale compartecipato tra i diversi attori del consorzio stesso, incrementando il tasso di innovazione delle aziende dell'area dove il consorzio insiste e le risorse per gli enti di ricerca e di assistenza coinvolti.
1-quater. I consorzi di cui al comma 1-bis hanno personalità giuridica e il loro statuto stabilisce l'ambito di attività in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi i codici AIC relativi ai farmaci favore delle malattie rare in cui essi operano al fine di poter accedere ai finanziamenti pubblici e privati.
13.6. Paolo Russo, Bagnasco, Bond, Novelli, Mugnai, Versace, Brambilla.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca e le regioni provvedono altresì a introdurre la materia delle malattie rare nei rispettivi bandi di concorso per la ricerca.
1-ter. In ciascun bando di concorso per la ricerca di cui al comma 1-bis, alla materia delle malattie rare è riservato un finanziamento non inferiore al 15 per cento della somma totale.
1-quater. Le ricerche finanziate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter sono equamente distribuite tra ricerca di base e molecolare, ricerca clinica e ricerca traslazionale.
13.21. Paolo Russo, Bagnasco, Novelli.
A.C. 164-A – Articolo 14
ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 14.
(Informazione sulle malattie rare)
1. Il Ministero della salute, nell'ambito delle attività informative e comunicative previste a legislazione vigente, promuove azioni utili per assicurare un'informazione tempestiva e corretta ai pazienti affetti da una malattia rara e ai loro familiari e per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie rare.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per assicurare un'adeguata informazione dei professionisti sanitari, dei pazienti coinvolti e delle loro famiglie.
3. I centri di coordinamento regionali e interregionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di strumenti adeguati, al fine di fornire le informazioni necessarie per accedere e per utilizzare in modo ottimale le reti regionali e interregionali di assistenza per le malattie rare da loro coordinate e per orientare le persone affette da tali malattie anche rispetto alle offerte assistenziali organizzate da regioni diverse da quella di rispettiva residenza.
4. Il Ministero della salute, sentito il Comitato, attua periodiche campagne nazionali di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle malattie rare nell'ambito delle attività informative e comunicative previste a legislazione vigente.
5. Il Ministro della salute, avvalendosi del supporto del Comitato, presenta alle Camere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
6. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 14
(Informazione sulle malattie rare)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli operatori del Servizio sanitario nazionale, tenuti a maturare i crediti dell'educazione continua in medicina (ECM), a decorrere dal primo giorno dell'anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, includono nel loro programma di aggiornamento professionale una quota non inferiore al 10 per cento dei crediti da maturare annualmente in attività riguardanti aspetti dell'assistenza e la presa in carico delle persone affette da malattie rare.
1-ter. Le regioni, nell'ambito della formazione medica obbligatoria per i medici di medicina generale, per i pediatri di libera scelta e per gli specialisti membri delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità e delle commissioni mediche di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, riservano non meno del 10 per cento delle loro attività annuali all'organizzazione e al funzionamento delle reti di assistenza per le malattie rare e alla presa in carico delle persone affette da malattie rare.
1-quater. I crediti dell'ECM, se maturati in corsi di formazione riguardanti le malattie rare, hanno un valore maggiorato del 50 per cento.
14.1. Paolo Russo, Bagnasco, Bond, Novelli, Mugnai, Versace, Brambilla.
A.C. 164-A – Articolo 15
ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Capo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 15.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri di cui agli articoli 6, comma 1, e 11, comma 3, della presente legge, pari complessivamente a 1 milione di euro per l'anno 2022, a 6.750.000 euro per l'anno 2023 e a 4.290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 20214, n. 190.
2. Agli oneri di cui all'articolo 12, comma 7, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
A.C. 164-A – Articolo 16
ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 16.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
A.C. 164-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge all'esame dell'Aula si pone come obbiettivo di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da malattie rare attraverso misure volte a garantire l'uniformità dell'erogazione nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, compresi quelli orfani; il coordinamento e l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza e dell'elenco delle malattie rare; il coordinamento, il riordino e il potenziamento della Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, nonché mediante il sostegno della ricerca;
per malattie rare si intendono, comprese quelle di origine genetica, quelle che presentano una bassa prevalenza ovvero sia una prevalenza inferiore a cinque individui su diecimila;
all'interno di questa categoria sono comprese anche le malattie ultra rare e cioè quelle che hanno una prevalenza inferiore a un individuo su cinquantamila così come previsto dal regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
in Italia si stima che oltre 1 milione di persone soffra di una malattia rara, mentre sono circa 325 mila i pazienti censiti al 2018 dal Registro nazionale malattie rare che raccoglie solo le segnalazioni di quelle incluse nei Livelli essenziali di assistenza (LEA);
per avere una diagnosi precoce su un ampio spettro di malattie congenite sono fondamentali gli screening neonatali che diagnosticando tempestivamente la malattia per la quale sono disponibili interventi terapeutici specifici sono in grado di migliorare in modo significativo la prognosi stessa della malattia e la qualità di vita dei pazienti, evitando gravi disabilità e, in alcuni casi, anche la morte;
in Italia lo screening neonatale è obbligatorio e offerto gratuitamente a tutti i nuovi nati, dal 1992 (legge n. 104 del 1992) per tre malattie: fenilchetonuria, ipotiroidismo congenito e fibrosi cistica. Inoltre, nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (articolo 38, comma 2), sui nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), il nostro Paese garantisce a tutti i neonati «le prestazioni necessarie e appropriate per la diagnosi precoce delle malattie congenite previste dalla normativa vigente e dalla buona pratica clinica, incluse quelle per la diagnosi precoce della sordità congenita e della cataratta congenita, nonché quelle per la diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie individuate con decreto del Ministro della Salute in attuazione dell'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei limiti e con le modalità definite dallo stesso decreto»;
nonostante ulteriori passi avanti nella diagnosi precoce delle malattie rare siano stati fatti con lo Screening Neonatale Esteso (SNE) ovvero diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale così come previsto dalla legge n. 167 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni è necessario incrementare ulteriormente gli screening neonatali perché solo così si può intercettare tempestivamente la malattia,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, risorse economiche aggiuntive volte ad incrementare ulteriormente gli screening neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167 quale intervento fondamentale per una diagnosi precoce della malattia migliorando così fin dai primi anni la qualità di vita dei pazienti;
a valutare l'opportunità, nei prossimi provvedimenti utili, di incrementare ulteriormente le risorse del neo costituito Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare che a partire dal 2022 è destinato al finanziamento delle misure per il sostegno del lavoro di cura e assistenza delle persone affette da malattie rare al fine di poter garantire anche a loro una migliore qualità della vita.
9/164-A/1. Carnevali.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge all'esame dell'Aula si pone come obbiettivo di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da malattie rare attraverso misure volte a garantire l'uniformità dell'erogazione nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, compresi quelli orfani; il coordinamento e l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza e dell'elenco delle malattie rare; il coordinamento, il riordino e il potenziamento della Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, nonché mediante il sostegno della ricerca;
per malattie rare si intendono, comprese quelle di origine genetica, quelle che presentano una bassa prevalenza ovvero sia una prevalenza inferiore a cinque individui su diecimila;
all'interno di questa categoria sono comprese anche le malattie ultra rare e cioè quelle che hanno una prevalenza inferiore a un individuo su cinquantamila così come previsto dal regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
in Italia si stima che oltre 1 milione di persone soffra di una malattia rara, mentre sono circa 325 mila i pazienti censiti al 2018 dal Registro nazionale malattie rare che raccoglie solo le segnalazioni di quelle incluse nei Livelli essenziali di assistenza (LEA);
per avere una diagnosi precoce su un ampio spettro di malattie congenite sono fondamentali gli screening neonatali che diagnosticando tempestivamente la malattia per la quale sono disponibili interventi terapeutici specifici sono in grado di migliorare in modo significativo la prognosi stessa della malattia e la qualità di vita dei pazienti, evitando gravi disabilità e, in alcuni casi, anche la morte;
in Italia lo screening neonatale è obbligatorio e offerto gratuitamente a tutti i nuovi nati, dal 1992 (legge n. 104 del 1992) per tre malattie: fenilchetonuria, ipotiroidismo congenito e fibrosi cistica. Inoltre, nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (articolo 38, comma 2), sui nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), il nostro Paese garantisce a tutti i neonati «le prestazioni necessarie e appropriate per la diagnosi precoce delle malattie congenite previste dalla normativa vigente e dalla buona pratica clinica, incluse quelle per la diagnosi precoce della sordità congenita e della cataratta congenita, nonché quelle per la diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie individuate con decreto del Ministro della Salute in attuazione dell'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei limiti e con le modalità definite dallo stesso decreto»;
nonostante ulteriori passi avanti nella diagnosi precoce delle malattie rare siano stati fatti con lo Screening Neonatale Esteso (SNE) ovvero diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale così come previsto dalla legge n. 167 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni è necessario incrementare ulteriormente gli screening neonatali perché solo così si può intercettare tempestivamente la malattia,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di bilancio, a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, risorse economiche aggiuntive volte ad incrementare ulteriormente gli screening neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167 quale intervento fondamentale per una diagnosi precoce della malattia migliorando così fin dai primi anni la qualità di vita dei pazienti;
nel rispetto dei vincoli di bilancio, a valutare l'opportunità, nei prossimi provvedimenti utili, di incrementare ulteriormente le risorse del neo costituito Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare che a partire dal 2022 è destinato al finanziamento delle misure per il sostegno del lavoro di cura e assistenza delle persone affette da malattie rare al fine di poter garantire anche a loro una migliore qualità della vita.
9/164-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Carnevali.
La Camera,
premesso che:
i farmaci «orfani» sono quei medicinali utilizzati per il trattamento delle malattie rare; i farmaci orfani innovativi sono quei farmaci orfani che ricevono, oltre alla designazione di orfano rilasciata da EMA, anche il requisito di innovatività dell'AIFA;
la Determina AIFA n. 1535/2017 definisce i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi; per l'attribuzione ai farmaci orfani del requisito di innovatività è necessaria la dimostrazione di un loro valore terapeutico aggiunto rispetto alle altre terapie disponibili nel trattamento di una patologia grave;
il payback identifica la particolare procedura per effetto della quale le aziende del comparto farmaceutico sono chiamate a ripianare l'eccedenza della spesa farmaceutica, nel caso in cui venga superato il tetto stabilito per legge;
la legge di stabilità 2013 (legge n. 147 del 2013) ha previsto dei meccanismi di tutela economica per i titolari di farmaci orfani; infatti, in caso di sfondamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera a livello nazionale, l'AIFA nel procedere al ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, esclude i titolari di medicinali orfani e ripartisce l'onere di tale sfondamento a tutte le altre aziende farmaceutiche;
tale tutela, invece, non è presente nel caso di un farmaco orfano in possesso anche del requisito dell'innovatività che accede, a differenza dei primi, al Fondo Innovativi;
il comma 584 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 infatti, prevede che un farmaco orfano a cui viene attribuito il requisito dell'innovatività terapeutica e che accede quindi al Fondo Farmaci Innovativi oncologici e non oncologici, partecipi al ripiano del payback per lo sfondamento di tale Fondo in proporzione alla rispettiva quota di mercato;
un farmaco orfano, che è anche innovativo, dovrebbe essere ancora più tutelato; tale disposizione invece, penalizza l'elemento di innovatività definito quale valore terapeutico aggiunto rispetto alle altre terapie disponibili nel trattamento di una patologia grave;
questa disposizione inoltre, determina, in termini di incidenza su piccoli fatturati, un costo difficilmente sostenibile per le piccole aziende che investono in innovazione, andando a perdere il principio di progressività di contributo;
una eventuale modifica normativa in tal senso non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il ripiano del payback per lo sfondamento del tetto del Fondo Innovativi è al 100 per cento a carico delle aziende farmaceutiche che accedono a tale fondo,
impegna il Governo:
a ristabilire equità tra farmaci orfani adottando, anche per i farmaci orfani innovativi, le stesse tutele adottate per i farmaci orfani, rispetto all'esenzione del ripiano del payback;
ad adottare misure volte a promuovere l'innovatività dei farmaci orfani, per garantire l'innovazione terapeutica nell'ambito delle malattie rare.
9/164-A/2. Ubaldo Pagano, Siani, Carnevali, De Filippo, Pini, Rizzo Nervo, Lepri.
La Camera,
premesso che:
i farmaci «orfani» sono quei medicinali utilizzati per il trattamento delle malattie rare; i farmaci orfani innovativi sono quei farmaci orfani che ricevono, oltre alla designazione di orfano rilasciata da EMA, anche il requisito di innovatività dell'AIFA;
la Determina AIFA n. 1535/2017 definisce i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi; per l'attribuzione ai farmaci orfani del requisito di innovatività è necessaria la dimostrazione di un loro valore terapeutico aggiunto rispetto alle altre terapie disponibili nel trattamento di una patologia grave;
il payback identifica la particolare procedura per effetto della quale le aziende del comparto farmaceutico sono chiamate a ripianare l'eccedenza della spesa farmaceutica, nel caso in cui venga superato il tetto stabilito per legge;
la legge di stabilità 2013 (legge n. 147 del 2013) ha previsto dei meccanismi di tutela economica per i titolari di farmaci orfani; infatti, in caso di sfondamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera a livello nazionale, l'AIFA nel procedere al ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, esclude i titolari di medicinali orfani e ripartisce l'onere di tale sfondamento a tutte le altre aziende farmaceutiche;
tale tutela, invece, non è presente nel caso di un farmaco orfano in possesso anche del requisito dell'innovatività che accede, a differenza dei primi, al Fondo Innovativi;
il comma 584 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 infatti, prevede che un farmaco orfano a cui viene attribuito il requisito dell'innovatività terapeutica e che accede quindi al Fondo Farmaci Innovativi oncologici e non oncologici, partecipi al ripiano del payback per lo sfondamento di tale Fondo in proporzione alla rispettiva quota di mercato;
un farmaco orfano, che è anche innovativo, dovrebbe essere ancora più tutelato; tale disposizione invece, penalizza l'elemento di innovatività definito quale valore terapeutico aggiunto rispetto alle altre terapie disponibili nel trattamento di una patologia grave;
questa disposizione inoltre, determina, in termini di incidenza su piccoli fatturati, un costo difficilmente sostenibile per le piccole aziende che investono in innovazione, andando a perdere il principio di progressività di contributo;
una eventuale modifica normativa in tal senso non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il ripiano del payback per lo sfondamento del tetto del Fondo Innovativi è al 100 per cento a carico delle aziende farmaceutiche che accedono a tale fondo,
impegna il Governo a valutare la possibilità, nel rispetto dei criteri scientifici, in occasione di una riforma organica:
di ristabilire equità tra farmaci orfani adottando, anche per i farmaci orfani innovativi, le stesse tutele adottate per i farmaci orfani, rispetto all'esenzione del ripiano del payback;
di adottare misure volte a promuovere l'innovatività dei farmaci orfani, per garantire l'innovazione terapeutica nell'ambito delle malattie rare.
9/164-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Ubaldo Pagano, Siani, Carnevali, De Filippo, Pini, Rizzo Nervo, Lepri.
La Camera,
premesso che:
i farmaci «orfani» sono medicinali utilizzati per il trattamento delle malattie rare; i farmaci orfani innovativi sono, invece, farmaci orfani che ricevono, oltre alla designazione di orfano rilasciata da EMA, anche il requisito di innovatività dell'AIFA;
la Determina AIFA n. 1535/2017 definisce i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi; per l'attribuzione ai farmaci orfani del requisito di innovatività è necessaria la dimostrazione di un valore terapeutico aggiuntivo rispetto alle altre terapie disponibili nel trattamento di una patologia grave;
il payback identifica la particolare procedura per effetto della quale le aziende del comparto farmaceutico sono chiamate a ripianare l'eccedenza della spesa farmaceutica, nel caso in cui venga superato il tetto stabilito per legge;
la legge di stabilità 2013 (legge n. 147 del 2013) ha previsto dei meccanismi di tutela economica per i titolari di farmaci orfani; infatti, in caso di sfondamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera a livello nazionale, l'AIFA nel procedere al ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, esclude i titolari di medicinali orfani e ripartisce l'onere di tale sfondamento a tutte le altre aziende farmaceutiche;
tale tutela, invece, non è presente nel caso di un farmaco orfano in possesso anche del requisito dell'innovatività che accede, a differenza dei primi, al Fondo Innovativi;
il comma 584 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 infatti, prevede che un farmaco orfano a cui viene attribuito il requisito dell'innovatività terapeutica e che accede quindi al Fondo Farmaci Innovativi oncologici e non oncologici, partecipi al ripiano del payback per lo sfondamento di tale Fondo in proporzione alla rispettiva quota di mercato;
un farmaco orfano, che è anche innovativo, dovrebbe essere ancora più tutelato; tale disposizione invece, penalizza l'elemento di innovatività definito quale valore terapeutico aggiunto rispetto alle altre terapie disponibili nel trattamento di una patologia grave;
questa disposizione inoltre, determina, in termini di incidenza su piccoli fatturati, un costo difficilmente sostenibile per le piccole aziende che investono in innovazione, andando a perdere il principio di progressività di contributo;
una eventuale modifica normativa in tal senso non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il ripiano del payback per lo sfondamento del tetto del Fondo Innovativi e al 100 per cento a carico delle aziende farmaceutiche che accedono a tale fondo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di ristabilire equità tra farmaci orfani adottando, anche per i farmaci orfani innovativi, le stesse tutele previste per i farmaci orfani rispetto all'esenzione del ripiano del payback nonché ad adottare misure volte a promuovere l'innovatività dei farmaci orfani per garantire l'innovazione terapeutica nell'ambito delle malattie rare.
9/164-A/3. Gemmato.
La Camera,
premesso che:
i farmaci «orfani» sono medicinali utilizzati per il trattamento delle malattie rare; i farmaci orfani innovativi sono, invece, farmaci orfani che ricevono, oltre alla designazione di orfano rilasciata da EMA, anche il requisito di innovatività dell'AIFA;
la Determina AIFA n. 1535/2017 definisce i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi; per l'attribuzione ai farmaci orfani del requisito di innovatività è necessaria la dimostrazione di un valore terapeutico aggiuntivo rispetto alle altre terapie disponibili nel trattamento di una patologia grave;
il payback identifica la particolare procedura per effetto della quale le aziende del comparto farmaceutico sono chiamate a ripianare l'eccedenza della spesa farmaceutica, nel caso in cui venga superato il tetto stabilito per legge;
la legge di stabilità 2013 (legge n. 147 del 2013) ha previsto dei meccanismi di tutela economica per i titolari di farmaci orfani; infatti, in caso di sfondamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera a livello nazionale, l'AIFA nel procedere al ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, esclude i titolari di medicinali orfani e ripartisce l'onere di tale sfondamento a tutte le altre aziende farmaceutiche;
tale tutela, invece, non è presente nel caso di un farmaco orfano in possesso anche del requisito dell'innovatività che accede, a differenza dei primi, al Fondo Innovativi;
il comma 584 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 infatti, prevede che un farmaco orfano a cui viene attribuito il requisito dell'innovatività terapeutica e che accede quindi al Fondo Farmaci Innovativi oncologici e non oncologici, partecipi al ripiano del payback per lo sfondamento di tale Fondo in proporzione alla rispettiva quota di mercato;
un farmaco orfano, che è anche innovativo, dovrebbe essere ancora più tutelato; tale disposizione invece, penalizza l'elemento di innovatività definito quale valore terapeutico aggiunto rispetto alle altre terapie disponibili nel trattamento di una patologia grave;
questa disposizione inoltre, determina, in termini di incidenza su piccoli fatturati, un costo difficilmente sostenibile per le piccole aziende che investono in innovazione, andando a perdere il principio di progressività di contributo;
una eventuale modifica normativa in tal senso non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il ripiano del payback per lo sfondamento del tetto del Fondo Innovativi e al 100 per cento a carico delle aziende farmaceutiche che accedono a tale fondo,
impegna il Governo
a valutare la possibilità, nel rispetto dei criteri, tenendo conto dei parametri scientifici e in occasione di una riforma organica del sistema della governance farmaceutica, di ristabilire equità tra farmaci orfani adottando, anche per i farmaci orfani innovativi, le stesse tutele previste per i farmaci orfani rispetto all'esenzione del ripiano del payback nonché ad adottare misure volte a promuovere l'innovatività dei farmaci orfani per garantire l'innovazione terapeutica nell'ambito delle malattie rare.
9/164-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Gemmato.
La Camera,
premesso che;
il provvedimento in esame prevede, all'articolo 4, disposizioni in tema di «Piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato» e all'articolo 5 norme in materia di assistenza farmaceutica e disposizioni per assicurare l'immediata disponibilità dei farmaci orfani;
le sindromi progeroidi, tra cui la Sindrome di Hutchinson-Gilford (meglio nota come «progeria»), sono patologie ultra rare, con una prevalenza inferiore a 1/1.000.000, la cui caratteristica principale consiste in un invecchiamento prematuro a insorgenza post-natale;
la Progeria di Hutchinson-Gilford bene riassume nel suo fenotipo l'andamento fisiologico delle altre sindromi progeroidi, i soggetti affetti da tale patologia incorrono in una morte precoce, causata da aterosclerosi o da patologie cardiovascolari che compromettono non solo l'aspettativa di vita ma anche la qualità della vita dei soggetti colpiti;
secondo i dati raccolti dalla Progeria Research Foundation (PRF), al 31 marzo 2021, sono 195 le persone nel mondo affette da questa malattia e in Italia sono noti cinque casi di soggetti con progeria, sebbene infatti la casistica parli di 1 persona ogni 8 milioni di nati, la bassa aspettativa di vita abbassa l'incidenza a livello mondiale di 1 sola persona ogni 20 milioni; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, che ha definito e aggiornato i livelli essenziali di assistenza (LEA), le sindromi progeroidi sono state inserite nell'elenco delle malattie rare esentate dalla partecipazione al costo (allegato 7);
lo scorso 20 novembre 2020, la Food and Drug Administration (USA) ha autorizzato, a conclusione di un trial clinico avviato nel 2007 e che ha visto coinvolti circa cento volontari, il primo farmaco contro la progeria, prodotto dalla Eiger BioPharmaceuticals con il finanziamento della Progeria Research Foundation (USA);
i trial clinici sul farmaco Zokinvy (LONAFARNIB), pubblicati sul sito internet della Food and Drug Administration, hanno dimostrato che i bambini trattati con questa terapia farmacologica hanno vissuto in media due anni e mezzo in più, riducendo l'incidenza di mortalità del 60 per cento; tra i volontari partecipanti allo studio, il più adulto è stato l'italiano Sammy Basso di 25 anni che è stato tra i primi, nel 2007, ad aderire al trial clinico;
attualmente, questo farmaco non è ancora stato autorizzato né dall'Agenzia europea del Farmaco (EMA), anche se è in corso una procedura autorizzativa, né risulta avviata una procedura di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) da parte dell'Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA);
le ricerche di base e in vivo che hanno portato alla sperimentazione prima e, in seguito, all'approvazione del farmaco sono anche un successo italiano, non solo fin dall'inizio della ricerca sulla progeria la ricerca italiana ha avuto un ruolo di primo piano nella scoperta del gene responsabile, ma successivamente ha fornito un importante supporto nel corso della sperimentazione negli USA;
gli studi sono stati utili non solo per ciò che riguarda la progeria e l'invecchiamento in generale, ma durante la pandemia Covid-19 hanno fornito un importante contributo per comprendere la profonda relazione tra progeria ed infiammazione, al fine di approntare terapie ospedaliere efficaci nel trattare soggetti anziani con infiammazione acuta da SARS-Cov-2;
in assenza di tale autorizzazione, i pazienti italiani affetti dalla progeria di Hutchinson-Gilford e dalle altre sindrome progeroidi sono di fatto costretti a recarsi periodicamente negli Stati Uniti per poter seguire le terapie anche nel momento in cui esse non sono più sperimentali,
impegna il Governo
ad adottare, per quanto di propria competenza, le opportune iniziative volte ad avviare una procedura autorizzativa del farmaco Zokinvy (LONAFARNIB) in sede europea e nazionale, con la finalità di consentire, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, che i soggetti di nazionalità italiana affetti da tali patologie progeroidi possano accedere ai suddetti farmaci in Italia.
9/164-A/4. Versace.
La Camera,
premesso che;
il provvedimento in esame prevede, all'articolo 4, disposizioni in tema di «Piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato» e all'articolo 5 norme in materia di assistenza farmaceutica e disposizioni per assicurare l'immediata disponibilità dei farmaci orfani;
le sindromi progeroidi, tra cui la Sindrome di Hutchinson-Gilford (meglio nota come «progeria»), sono patologie ultra rare, con una prevalenza inferiore a 1/1.000.000, la cui caratteristica principale consiste in un invecchiamento prematuro a insorgenza post-natale;
la Progeria di Hutchinson-Gilford bene riassume nel suo fenotipo l'andamento fisiologico delle altre sindromi progeroidi, i soggetti affetti da tale patologia incorrono in una morte precoce, causata da aterosclerosi o da patologie cardiovascolari che compromettono non solo l'aspettativa di vita ma anche la qualità della vita dei soggetti colpiti;
secondo i dati raccolti dalla Progeria Research Foundation (PRF), al 31 marzo 2021, sono 195 le persone nel mondo affette da questa malattia e in Italia sono noti cinque casi di soggetti con progeria, sebbene infatti la casistica parli di 1 persona ogni 8 milioni di nati, la bassa aspettativa di vita abbassa l'incidenza a livello mondiale di 1 sola persona ogni 20 milioni; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, che ha definito e aggiornato i livelli essenziali di assistenza (LEA), le sindromi progeroidi sono state inserite nell'elenco delle malattie rare esentate dalla partecipazione al costo (allegato 7);
lo scorso 20 novembre 2020, la Food and Drug Administration (USA) ha autorizzato, a conclusione di un trial clinico avviato nel 2007 e che ha visto coinvolti circa cento volontari, il primo farmaco contro la progeria, prodotto dalla Eiger BioPharmaceuticals con il finanziamento della Progeria Research Foundation (USA);
i trial clinici sul farmaco Zokinvy (LONAFARNIB), pubblicati sul sito internet della Food and Drug Administration, hanno dimostrato che i bambini trattati con questa terapia farmacologica hanno vissuto in media due anni e mezzo in più, riducendo l'incidenza di mortalità del 60 per cento; tra i volontari partecipanti allo studio, il più adulto è stato l'italiano Sammy Basso di 25 anni che è stato tra i primi, nel 2007, ad aderire al trial clinico;
attualmente, questo farmaco non è ancora stato autorizzato né dall'Agenzia europea del Farmaco (EMA), anche se è in corso una procedura autorizzativa, né risulta avviata una procedura di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) da parte dell'Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA);
le ricerche di base e in vivo che hanno portato alla sperimentazione prima e, in seguito, all'approvazione del farmaco sono anche un successo italiano, non solo fin dall'inizio della ricerca sulla progeria la ricerca italiana ha avuto un ruolo di primo piano nella scoperta del gene responsabile, ma successivamente ha fornito un importante supporto nel corso della sperimentazione negli USA;
gli studi sono stati utili non solo per ciò che riguarda la progeria e l'invecchiamento in generale, ma durante la pandemia Covid-19 hanno fornito un importante contributo per comprendere la profonda relazione tra progeria ed infiammazione, al fine di approntare terapie ospedaliere efficaci nel trattare soggetti anziani con infiammazione acuta da SARS-Cov-2;
in assenza di tale autorizzazione, i pazienti italiani affetti dalla progeria di Hutchinson-Gilford e dalle altre sindrome progeroidi sono di fatto costretti a recarsi periodicamente negli Stati Uniti per poter seguire le terapie anche nel momento in cui esse non sono più sperimentali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto delle indicazioni di EMA, di adottare, per quanto di propria competenza, le opportune iniziative volte ad avviare una procedura autorizzativa del farmaco Zokinvy (LONAFARNIB) in sede europea e nazionale, con la finalità di consentire, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, che i soggetti di nazionalità italiana affetti da tali patologie progeroidi possano accedere ai suddetti farmaci in Italia.
9/164-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Versace.
La Camera,
premesso che:
i farmaci plasmaderivati rappresentano un'opzione terapeutica essenziale per diverse patologie rare, spesso genetiche, con un importante carico di malattia e, in particolare, il ruolo delle immunoglobuline (Ig) è stato riconosciuto anche dall'Organizzazione mondiale della sanità che le ha incluse nell'elenco dei farmaci essenziali in quanto prodotti salvavita;
il Piano Sangue riesce a coprire circa il 75 per cento del fabbisogno nazionale di immunoglobuline per uso endovenoso e il 5,6 per cento di quelle per uso sottocutaneo (dati Istisan dell'ISS relativi al 2018) rendendo necessario, per colmare la restante domanda e garantire la continuità delle cure, un approvvigionamento di prodotti commerciali che derivano principalmente da plasma statunitense e che sono caratterizzati da elevati costi della materia prima e soggetti a logiche competitive e commerciali a livello globale;
l'Italia ha una dipendenza dal plasma degli Stati Uniti, dove i costi di raccolta hanno subito un aumento del 15 per cento nell'ultimo quinquennio e i rimborsi per donatori hanno registrato un aumento di circa il 30 per cento;
come dimostrato dai più recenti dati del Centro Nazionale sangue, la pandemia da SARS-CoV-2 ha avuto un grave impatto sul settore dei plasmaderivati, con calo delle donazioni, rendendo più lontano l'obiettivo dell'autosufficienza fissata dal Piano Sangue e determinando una maggiore dipendenza dai prodotti commerciali e una situazione di emergenza che ha oggi le sue prime ricadute sulla disponibilità in commercio di immunoglobuline e quindi un minor accesso alle cure per i pazienti;
la carenza di plasma è un problema globale e l'aumento dei costi di produzione dei farmaci plasmaderivati ne ha condizionato la sostenibilità e disponibilità attivando logiche competitive di mercato tra Paesi. In Italia, l'AIFA ha incluso le immunoglobuline nell'elenco dei medicinali attualmente carenti per problematiche legate alla produzione;
in diversi Paesi europei, al fine di preservare la sostenibilità e garantire l'approvvigionamento dei prodotti derivati dal plasma, sono stati introdotti nell'ultimo anno meccanismi di incentivi economici, come l'esclusione dei plasmaderivati dal pay-back per il ripiano della spesa farmaceutica e l'aumento del prezzo delle Ig;
in Italia, con la legge n. 145 del 2018 è stato adottato un nuovo sistema di calcolo del pay-back farmaceutico per gli acquisti diretti, che equipara i farmaci plasmaderivati a tutte le altre categorie di prodotti, non tenendo però conto di alcune specificità del settore;
ai sensi del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, lo Stato italiano ha previsto l'esclusione dal ripiano della spesa farmaceutica solo per i prodotti plasmaderivati di origine nazionale, applicando una incongrua distinzione tra farmaci di origine plasmatica regionali e commerciali;
l'imprevedibilità di fattori esogeni può mettere seriamente a rischio la catena globale di raccolta e rifornimento del plasma e, di conseguenza, l'accesso dei pazienti a farmaci salvavita, come riconosciuto dall'OMS,
impegna il Governo
ad escludere i farmaci plasmaderivati di origine commerciale dal pay-back per il ripiano della spesa farmaceutica al fine di garantire la sostenibilità del sistema e l'approvvigionamento di prodotti salvavita.
9/164-A/5. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
La Camera,
premesso che:
la cataratta congenita colpisce in media tre individui su diecimila ed è la prima causa di cecità infantile nel mondo e una delle principali cause di ipovisione grave nei bambini. Questi ultimi debbono obbligatoriamente sottoporsi ad intervento chirurgico per rimuovere il cristallino opacizzato e, quando possibile, impiantarne uno artificiale, che potrebbe migliorare ma non risolve il problema. Capita di frequente che i bambini con cataratta congenita sviluppino degli atteggiamenti che necessitano l'intervento multidisciplinare similare a quello adottato per i bambini autistici;
una importante quota dei bambini affetti da cataratta ha ritardi nel camminare proprio a causa della mancata o ridotta visione, e a questa sono dovuti anche difficoltà logopediche per la mancanza di riconoscimento del labiale e la mancata associazione visiva corretta degli oggetti. Gli stessi sviluppano anche ritardi nella motricità grossa per via della mancanza della visione tridimensionale e della profondità, che si traduce anche in una difficoltà nel fare le scale senza aiuto (quotidianità). Sviluppano una ridotta, e spesso anomala motricità, anche poter colorare per loro diventa un problema in quanto la visione inficia lo sviluppo dell'uso delle mani, che si ritrovano a non avere sufficiente forza per poter poi svolgere attività scolastiche specifiche, non di rado infatti i bambini devono premere la matita o la penna in modo importante per poter poi fare un lavoro a loro discretamente visibile, rendendo così i tratti poco definiti e tremolanti, così come per loro è difficile potersi agganciare un giubbotto e spesso vestirsi da soli;
la visione della lavagna e dei libri è spesso difficile e a volte impossibile, necessitando così del sostegno scolastico e del piano di studi personalizzato. Hanno spesso bisogno di aiuto psicologico per poter superare i traumi da ospedalizzazione e da ridotta visione, per poter favorirne la socializzazione;
considerato che:
le terapie ortottiche necessarie sono fruibili quasi sempre privatamente, e solo raramente presso centri pubblici e che le terapie di bendaggio e colliri antiglaucomatosi necessari sono a carico delle famiglie,
impegna il Governo
ad intervenire affinché la cataratta congenita possa essere riconosciuta come malattia rara e sia inserita nell'apposito registro al fine di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da tale patologia.
9/164-A/6. Marino.
La Camera,
premesso che:
la cataratta congenita colpisce in media tre individui su diecimila ed è la prima causa di cecità infantile nel mondo e una delle principali cause di ipovisione grave nei bambini. Questi ultimi debbono obbligatoriamente sottoporsi ad intervento chirurgico per rimuovere il cristallino opacizzato e, quando possibile, impiantarne uno artificiale, che potrebbe migliorare ma non risolve il problema. Capita di frequente che i bambini con cataratta congenita sviluppino degli atteggiamenti che necessitano l'intervento multidisciplinare similare a quello adottato per i bambini autistici;
una importante quota dei bambini affetti da cataratta ha ritardi nel camminare proprio a causa della mancata o ridotta visione, e a questa sono dovuti anche difficoltà logopediche per la mancanza di riconoscimento del labiale e la mancata associazione visiva corretta degli oggetti. Gli stessi sviluppano anche ritardi nella motricità grossa per via della mancanza della visione tridimensionale e della profondità, che si traduce anche in una difficoltà nel fare le scale senza aiuto (quotidianità). Sviluppano una ridotta, e spesso anomala motricità, anche poter colorare per loro diventa un problema in quanto la visione inficia lo sviluppo dell'uso delle mani, che si ritrovano a non avere sufficiente forza per poter poi svolgere attività scolastiche specifiche, non di rado infatti i bambini devono premere la matita o la penna in modo importante per poter poi fare un lavoro a loro discretamente visibile, rendendo così i tratti poco definiti e tremolanti, così come per loro è difficile potersi agganciare un giubbotto e spesso vestirsi da soli;
la visione della lavagna e dei libri è spesso difficile e a volte impossibile, necessitando così del sostegno scolastico e del piano di studi personalizzato. Hanno spesso bisogno di aiuto psicologico per poter superare i traumi da ospedalizzazione e da ridotta visione, per poter favorirne la socializzazione;
considerato che:
le terapie ortottiche necessarie sono fruibili quasi sempre privatamente, e solo raramente presso centri pubblici e che le terapie di bendaggio e colliri antiglaucomatosi necessari sono a carico delle famiglie,
impegna il Governo
a valutare la possibilità, nel rispetto dei criteri tecnico-scientifici, di intervenire affinché la cataratta congenita possa essere riconosciuta come malattia rara e sia inserita nell'apposito registro al fine di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da tale patologia.
9/164-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Marino.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame, recante: «Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare e per la loro cura» contiene importanti disposizioni per la ricerca medica ed il contrasto delle malattie rare;
le malattie rare sono patologie a bassa prevalenza, l'80 per cento delle quali di origine ereditaria, nella maggior parte dei casi croniche e a lunga sopravvivenza, solo il 5 per cento delle malattie rare oggi dispone di una sua cura;
in Italia ogni anno vengono diagnosticati circa 50.000 nuovi casi;
in tal senso costituisce dimensione strategica la creazione di un Fondo nazionale per la ricerca nelle malattie rare, di cui alla proposta in esame, ed è ancor più critica la più tempestiva disposizione dei necessari atti normativi di attuazione;
numerose ricerche pubbliche stimano in oltre 12 mesi la media durata del percorso di valutazione ed approvazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);
sul punto, i percorsi regionali di inserimento nei Piani terapeutici ospedalieri (PTO) o i Percorsi diagnostico-terapeutici (PDTA), in virtù di una governance a geometria variabile, ha dato luogo ad una profonda disomogeneità nell'accesso al livello territoriale, con un aggravio ulteriore di 4-6 mesi,
impegna il Governo a:
a) garantire la più tempestiva emanazione delle norme di dettaglio e disciplina della proposta di legge in esame, garantendone in ogni caso la tempestiva operatività;
b) valutare l'opportunità di riordinare la governance in materia di inserimento dei farmaci in PTO o PDTA, col fine di eliminare l'aggravio di cui in premessa, garantendo il tempestivo accesso alle cure per i pazienti affetti da malattie rare.
9/164-A/7. Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame, recante: «Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare e per la loro cura» comporta importanti disposizioni per la ricerca medica ed il contrasto delle malattie rare;
solo il 5 per cento delle malattie rare dispone oggi di una sua cura ed in Italia ogni anno vengono diagnosticati circa 50.000 nuovi casi;
la proposta di legge in esame approfondisce in modo importante gli aspetti legati alla formazione ed alla ricerca;
come noto, la governance sanitaria nazionale si basa su un sistema di rete, il quale prevede un monitoraggio di tipo valutativo per verificare la rispondenza alle necessità dei pazienti;
devono essere infatti assicurati percorsi pre-diagnostici ai non diagnosticati, e l'adozione di approcci olistici, integrando tutte le energie ed esperienze messe a disposizione dalle reti di assistenza sanitarie,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di:
a) prevedere, nell'ambito delle disposizioni attuative della legge in esame, un monitoraggio valutativo per valutare l'effettiva rispondenza alle necessità dei pazienti;
b) introdurre sgravi fiscali all'assunzione, facilitando la possibilità di lavoro anche in modalità telematica e part-time, nonché tutte quelle misure idonee a permettere ai soggetti con malattie rare di divenire individui attivi ed intraprendenti nella comunità di riferimento.
9/164-A/8. Ciaburro, Caretta.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame, recante: «Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare e per la loro cura» comporta importanti disposizioni per la ricerca medica ed il contrasto delle malattie rare;
solo il 5 per cento delle malattie rare dispone oggi di una sua cura ed in Italia ogni anno vengono diagnosticati circa 50.000 nuovi casi;
la proposta di legge in esame approfondisce in modo importante gli aspetti legati alla formazione ed alla ricerca;
come noto, la governance sanitaria nazionale si basa su un sistema di rete, il quale prevede un monitoraggio di tipo valutativo per verificare la rispondenza alle necessità dei pazienti;
devono essere infatti assicurati percorsi pre-diagnostici ai non diagnosticati, e l'adozione di approcci olistici, integrando tutte le energie ed esperienze messe a disposizione dalle reti di assistenza sanitarie,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di:
a) prevedere, nell'ambito delle disposizioni attuative della legge in esame, un monitoraggio valutativo per valutare l'effettiva rispondenza alle necessità dei pazienti;
b) introdurre, nel rispetto dei vincoli di bilancio, sgravi fiscali all'assunzione, facilitando la possibilità di lavoro anche in modalità telematica e part-time, nonché tutte quelle misure idonee a permettere ai soggetti con malattie rare di divenire individui attivi ed intraprendenti nella comunità di riferimento.
9/164-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciaburro, Caretta.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative in ordine ad adeguate garanzie di sicurezza e affidabilità circa gli esiti di un recente bando di gara di interesse delle forze di polizia per la gestione e l'implementazione della rete 4G e delle sue evoluzioni – 3-02295
PAGANI, ENRICO BORGHI, CECCANTI, CIAMPI, FIANO, GIORGIS, POLLASTRINI, RACITI, BERLINGHIERI e LORENZIN. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
da notizie a mezzo stampa si è appreso che sul sito della Polizia di Stato è stato pubblicato un bando di gara di interesse per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e la polizia penitenziaria per la gestione e l'implementazione della rete 4G – e per le sue evoluzioni, come, ad esempio, il 5G – sul territorio di undici province italiane (Bari, Belluno, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino);
il bando, per un valore complessivo che si aggirerà intorno al miliardo di euro, prevede anche la fornitura dell'equipaggiamento hardware, ossia di tablet, smartphone, accessori per encoder video hd, e di « sim abilitate al traffico dati che consentano la fruizione dei servizi di comunicazione e di connettività», nonché la fornitura di «servizi di videosorveglianza in mobilità» e di «servizi di accesso alle banche dati»;
è evidente che chi si aggiudicherà la gara avrà, dunque, la responsabilità della sicurezza delle telecomunicazioni delle forze dell'ordine, del loro equipaggiamento e del transito di dati sensibili; è bene inoltre ricordare, come segnalato dagli esperti, che la rete 5G è molto più veloce e performante di quella 4G, ma la sua possibile violazione da parte di attori ostili espone i suoi utilizzatori a rischi molto maggiori;
le province coinvolte appaiono tutte non solo nevralgiche sotto il profilo della sicurezza nazionale, ma anche molto sensibili sotto quello della sicurezza internazionale e transatlantica, considerato che nel loro territorio si trovano anche la base di Sigonella (Catania) e il Comando Nato per il Sud Europa (Napoli);
quel che desta maggior allarme è il fatto che il bando sembra fare solo generici riferimenti al tema della sicurezza, mentre il criterio determinante per la sua aggiudicazione sembra risiedere nel «miglior rapporto qualità-prezzo»;
i tempi sono ormai strettissimi, alla luce del fatto che le offerte devono essere presentate entro il 28 maggio 2021, mentre la procedura di aggiudicazione della prima tranche, con un valore stimato dell'appalto di oltre 133 milioni di euro, si aprirà a inizio giugno 2021 –:
se il Governo abbia adottato tutte le iniziative necessarie atte ad evitare che le nostre forze di polizia siano esposte all'ingerenza di soggetti non sicuri e se non ritenga opportuno stabilire requisiti assai più stringenti, atti a garantire che chiunque si aggiudichi il bando possa offrire le necessarie garanzie in termini di sicurezza e affidabilità. (3-02295)
Elementi in merito ai soggetti che hanno adempiuto al versamento della prima rata dell'imposta sui servizi digitali e al relativo gettito – 3-02296
CURRÒ, MARTINCIGLIO, CANCELLERI, CASO, SCERRA, ALEMANNO, GRIMALDI, GABRIELE LORENZONI, MIGLIORINO, RUOCCO, TROIANO e ZANICHELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
nell'era dell'economia digitale si sta mettendo a punto in Europa e in Italia una nuova tassazione per le imprese che operano in rete. L'obiettivo è quello di garantire equità fiscale e concorrenza leale tra industria on line e industria tradizionale. In Italia l'imposta sui servizi digitali si applica sui ricavi che sono conseguiti dalla fornitura di servizi, come indicati all'articolo 1 della legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019, legge n. 145 del 2018, all'articolo 1, commi 35-50;
per servizi digitali la norma indica che sono tali quei servizi che: veicolano su un'interfaccia digitale pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia, mettono a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, che permette agli utenti di essere in contatto e interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi, e permettono la trasmissione di dati raccolti da utenti e che sono originati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale;
tutti gli esercenti di attività d'impresa sono soggetti passivi di imposta se nel corso dell'anno solare, precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000 e, nel medesimo periodo, sempre singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato;
con un comunicato del 9 marzo 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze aveva annunciato il differimento dei termini per il versamento dell'imposta sui servizi digitali e per la presentazione della relativa dichiarazione, fissando al 17 maggio il termine per il versamento dell'imposta e al 30 giugno il termine per l'invio della dichiarazione annuale;
il 17 maggio 2021 è, quindi, stato il termine per il versamento della prima rata dell'imposta sui servizi digitali (web tax) pari al 3 per cento dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati nel 2020 da imprese di rilevanti dimensioni –:
se abbia già a disposizione i dati relativi ai soggetti che hanno adempiuto a tale obbligo fiscale e quanto gettito abbia prodotto il pagamento della prima rata di tale imposta. (3-02296)
Chiarimenti in merito agli accordi in corso di definizione con la Commissione europea relativi al rilancio di Alitalia, anche ai fini della tutela dei livelli occupazionali – 3-02297
FASSINA e FORNARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
fonti giornalistiche affermano che su Alitalia-Ita si sarebbe raggiunta un'intesa di massima con la Commissione europea, intesa che potrebbe concretizzarsi in un accordo sin dai prossimi giorni;
le notizie di stampa sul possibile accordo seguono le dichiarazioni rese dallo stesso Ministro interrogato, nella conferenza stampa del 20 maggio 2021, nelle quali affermava che il confronto con la Commissione europea si avvicinava a soluzione e nell'ambito di tale confronto riteneva di poter assicurare che il brand Alitalia sarebbe stato comunque mantenuto, pur attraverso un riconoscimento del valore di acquisto dello stesso;
sempre il Ministro interrogato confermava quanto dichiarato dall'amministratore delegato di Ita, Franco Lazzerini, rispetto alle interlocuzioni e alle trattative in corso con alcuni vettori europei per i necessari accordi commerciali propedeutici a partnership industriali;
articoli di stampa riportano che l'intesa di massima prevedrebbe, quale dotazione iniziale di Ita, 55-60 velivoli, per arrivare a inizio 2022 a 75 velivoli, con un numero di dipendenti all'avvio previsto tra i 4.500 e 5.000, i quali sarebbero selezionati dal bacino degli attuali dipendenti dell’Alitalia in amministrazione straordinaria da una società terza;
sempre secondo la stampa, i servizi di handling e di manutenzione sarebbero ceduti a terze società di cui Ita dovrebbe detenere una quota di partecipazione non maggioritaria;
gli interroganti prendono atto della scelta del Governo di continuare il lungo negoziato con la Commissione europea senza procedere all'affitto degli asset di Alitalia da parte di Ita, ma rilevano, in conseguenza di tale scelta, l'impossibilità di cogliere appieno i flussi di passeggeri della stagione estiva, dati i tempi indicati nelle audizioni parlamentari dai vertici di Alitalia e Ita per l'operatività della newco;
gli interroganti sottolineano, altresì, l'impegno al quale il Governo è stato chiamato dal Parlamento – mediante l'ordine del giorno n. 9-02845-A/150 accolto dal Governo – al fine di preservare l'unitarietà degli asset di Alitalia, in amministrazione straordinaria, in alternativa alla vendita in parti distinte di aviation, handling e manutenzione e di garantire i livelli occupazionali nel passaggio del personale da questa ultima a Ita –:
se confermi le anticipazioni della stampa sull'intesa di massima che sarebbe stata raggiunta con la Commissione europea su Alitalia-Ita e se, in tale contesto, non ritenga necessario esplicitare, innanzitutto presso le competenti Commissioni parlamentari, il contenuto dello schema di accordo prima che sia sottoscritto, anche al fine di garantire la salvaguardia dell'occupazione ed evitare una selezione discriminatoria del personale da trasferire da Alitalia in amministrazione straordinaria ad Ita. (3-02297)
Iniziative volte a includere le medie e grandi imprese italiane nella platea dei beneficiari dei contributi previsti dal «decreto sostegni», al fine di favorire la ripresa economica – 3-02298
FREGOLENT, MORETTO, BENDINELLI, MOR, UNGARO, MARCO DI MAIO, VITIELLO e OCCHIONERO. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
il «decreto sostegni», appena approvato dal Parlamento, reca misure urgenti volte a supportare gli operatori economici che siano risultati particolarmente danneggiati dalla crisi ingenerata dalla pandemia, riconoscendo un contributo a fondo perduto in favore di professionisti e imprenditori;
la platea dei beneficiari di tali contributi, tuttavia, all'articolo 1, comma 3, viene fortemente circoscritta dalla previsione che esclude tutti quei soggetti che abbiano dichiarato più di 10 milioni di euro di ricavi o compensi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019;
per effetto di tale preclusione, le medie e grandi imprese italiane vengono fortemente penalizzate, nonostante la necessità di un loro sviluppo e il rafforzamento del loro elevato livello di produttività sia stata segnalata dalle principali istituzioni internazionali e, in particolare, dall'Ocse;
in Italia si contano circa 62.000 medie imprese, le quali generano oltre il 40 per cento del prodotto interno lordo del settore privato, impiegando circa il 30 per cento della forza lavoro del nostro Paese;
ci sono complessivamente più di 3.600 grandi imprese italiane che, da sole, impiegano circa il 21 per cento della forza lavoro, generando valore aggiunto per un totale pari a circa il 32 per cento del prodotto interno lordo nazionale;
le catene della grande distribuzione non alimentare e i centri commerciali, fino ad ora fortemente penalizzati dalle misure di contenimento, la cui riapertura nel fine settimana è stata recentemente stabilita, generano un valore complessivo pari a più di 140 miliardi di euro l'anno, per un totale di circa 800.000 posti di lavoro;
escludere queste realtà dalle misure di sostegno appare tanto ingiusto quanto controproducente, in quanto non tiene in considerazione il reale impatto negativo che può avere sull'economia italiana una flessione significativa del loro operare;
in questo senso il Governo ha accolto l'ordine del giorno, a prima firma Boschi, n. 9/3099/71, riformulato, nel quale veniva sottoposta la problematica in oggetto;
la delicata fase emergenziale che sta vivendo il Paese e la necessità di scrivere una fase postpandemica in grado di ridare speranze a cittadini, lavoratori e imprese impone il superamento di posizionamenti ideologici che hanno l'effetto di compromettere la ripartenza dell'Italia –:
se non ritenga di dover adottare iniziative volte a modificare, già con il primo provvedimento utile, la platea dei beneficiari della disposizione di cui in premessa, al fine di superare il limite di 10 milioni di euro di fatturato 2019 e valorizzare così il fondamentale apporto delle medie e grandi imprese italiane allo sviluppo del tessuto economico e produttivo del Paese. (3-02298)
Effetti economici generati dalle riaperture delle attività commerciali ed elementi in merito alla riduzione del prodotto interno lordo imputabile all'adozione di misure di confinamento in relazione all'emergenza pandemica – 3-02299
CLAUDIO BORGHI, MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GASTALDI, GERARDI, GERMANÀ, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MARIANI, MATURI, MICHELI, MINARDO, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SNIDER, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
indubbiamente la pandemia e le scelte governative di chiusura e sospensione delle attività economiche e sociali per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 hanno avuto impatti negativi sul prodotto interno lordo e – quindi – sulla crescita economica del Paese;
è innegabile che molte imprese e attività economiche hanno subito cali del volume di affari così drastici da metterne in dubbio la sopravvivenza: infatti, nonostante l'intervento con sostegni economici a cittadini e imprese, alcune lentezze nell'erogazione di fondi non hanno permesso di raggiungere tempestivamente tutte le persone e le attività economiche in difficoltà e, comunque, non hanno potuto compensare pienamente il fermo dell'attività;
secondo Banca d'Italia, ogni settimana di lockdown costa all'Italia lo 0,5 per cento del prodotto interno lordo annuo, circa 9 miliardi di euro ai valori attuali; per Svimez, addirittura, il lockdown costa 47 miliardi di euro al mese;
per Confesercenti (dossier «Le imprese nella pandemia: marzo 2020-marzo 2021») il bilancio del primo anno di pandemia è un bollettino di guerra: dal primo lockdown alla seconda ondata, dodici mesi di convivenza forzata con il virus sono costati all'Italia una riduzione di 183 miliardi di euro del prodotto interno lordo, di cui –104 miliardi durante la prima ondata (marzo-giugno 2020) e –53 miliardi durante seconda ondata (novembre 2020-marzo 2021);
secondo una stima della Coldiretti, il superamento del coprifuoco e la possibilità di apertura all'interno dei locali per il servizio al tavolo, ristoranti, pizzerie ed agriturismi in tutta Italia vale in fatturato almeno 3,5 miliardi di euro al mese, coinvolgendo circa 70 mila industrie alimentari e 740 mila aziende lungo la filiera impegnate a garantire le forniture per un totale di 3,6 milioni di posti di lavoro;
il trend epidemiologico in calo e l'avanzamento della campagna vaccinale confermano la necessità di non proseguire oltre con le chiusure e le sospensioni delle attività –:
se il Ministro interrogato possa fornire una stima di quanto prodotto interno lordo si sia generato con le prime riaperture rispetto alla fase di lockdown rigoroso e totale e di quanto sia stata effettivamente la perdita di prodotto interno lordo da inizio pandemia ad oggi direttamente o indirettamente imputabile all'adozione di misure di lockdown. (3-02299)
Iniziative urgenti volte a scongiurare il rischio di dissesto finanziario per numerosi enti locali, in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021 – 3-02300
PELLA, OCCHIUTO, CANNIZZARO, D'ATTIS, MANDELLI, PRESTIGIACOMO e PAOLO RUSSO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell'articolo 39-ter del decreto-legge n. 162 del 2019;
la situazione prodotta da tale sentenza mette a forte rischio i bilanci di diverse centinaia di enti locali, tra cui anche alcune grandi città, sia del Nord che del Sud del Paese, obbligando ad un ripiano delle passività in un arco temporale breve con evidente insostenibilità sulla tenuta finanziaria;
Anci e Upi hanno chiesto al Governo di adottare una soluzione normativa urgente per far fronte alle ricadute della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021, anche considerata la ravvicinata scadenza del termine per l'approvazione del bilancio 2021/2023 –:
quali iniziative intenda assumere il Governo per definire una soluzione a regime in merito alla criticità esposta in premessa e scongiurare il rischio di dissesto che incombe su numerosi enti locali e il conseguente danno che si verrebbe a produrre sui cittadini. (3-02300)
Iniziative di competenza volte a prorogare la misura del cosiddetto «superbonus 110 per cento» – 3-02301
ROSPI, RUFFINO, SILLI, GAGLIARDI, SORTE, PEDRAZZINI, DELLA FRERA, BOLOGNA, NAPOLI e BENIGNI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze — Per sapere – premesso che:
con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto «decreto rilancio», sono stati introdotti nuovi incentivi in materia di efficienza energetica, «sisma bonus», fotovoltaico e mobilità elettrica;
il «decreto rilancio», all'articolo 119, ha previsto il cosiddetto «superbonus», ovvero l'incremento al 110 per cento delle aliquote previste per le detrazioni delle spese sostenute dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici;
ciò si pone in linea con Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec), che sottolinea il grande potenziale di efficienza del settore edilizio, soprattutto qualora le misure di riqualificazione energetica vengano adottate insieme a quelle di ristrutturazione edilizia, sismica, impiantistica ed estetica di edifici e quartieri, in coerenza con la strategia di riqualificazione del parco immobiliare al 2050;
l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 119 del citato «decreto rilancio» consiste in una detrazione di imposta lorda, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 e in 4 quote annuali di pari importo per le spese effettuate nell'anno 2022. L'agevolazione fiscale è concessa al contribuente qualora esegua interventi di efficientamento energetico o interventi antisismici, che aumentino il livello di efficienza energetica dell'edificio o abitazione esistente di almeno due classi;
la legge di bilancio per il 2021, legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha prorogato il «superbonus» al 30 giugno 2022 e in determinate situazioni fino al 31 dicembre dello stesso anno o al 30 giugno del 2023;
ad oggi si contano solo circa 35.000 richieste di attivazione del «superbonus» in tutta Italia, a fronte di una potenziale platea di oltre 17 milioni di edifici costruiti prima del 1980 e non corrispondenti alle norme vigenti in materia di efficienza energetica e sicurezza sismica –:
quali iniziative di competenza, anche attraverso il rifinanziamento della misura, il Ministro interrogato intenda assumere al fine di prorogare oltre la scadenza di giugno 2022 la misura del «superbonus 110 per cento» prevista dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. (3-02301)
Intendimenti del Governo in merito alla proposta di un aumento dell'imposta di successione ai fini dell'istituzione di una «dote» a favore dei diciottenni – 3-02302
LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DE TOMA, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il Segretario del Partito democratico, forza politica che sostiene la maggioranza di Governo, pochi giorni fa ha proposto di aumentare la tassazione sulle successioni per finanziare una «dote» in favore dei ragazzi che compiono 18 anni;
secondo la proposta, ai ragazzi, che oggi hanno un'età compresa tra 13 e 17 anni, al momento del compimento del diciottesimo anno di età sarebbe corrisposta una dote di diecimila euro, finanziata con un aumento dell'imposta di successione che porterebbe la tassazione massima per le eredità e donazioni tra genitori e figli sopra i cinque milioni di euro al 20 per cento;
la misura troverebbe applicazione solo per una parte dei diciottenni perché sarebbe ancorata a parametri reddituali Isee della famiglia di appartenenza e interesserebbe circa 280 mila giovani ogni anno, per un costo complessivo di quasi 3 miliardi di euro;
dalle notizie apparse sui giornali sembrerebbe che il Presidente del Consiglio dei ministri non abbia accolto favorevolmente la proposta, fatto che, tuttavia, non ha fermato alcuni esponenti della maggioranza nel continuare a sostenerla e proporla;
a parere degli interroganti, l'attuale momento storico non appare adatto al varo di ulteriori imposte o all'aumento di quelle esistenti –:
quali siano gli intendimenti del Governo in merito alla proposta avanzata dal Partito democratico di cui in premessa. (3-02302)