Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVIII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Lunedì 28 giugno 2021

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   CENNI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 2 della legge n. 508 del 1999 ha disposto che gli istituti musicali non statali e le accademie non statali di belle arti contribuiscono a costituire il sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam);

   in questi anni è stata perseguita la stabilità degli istituti superiori di studi musicali e delle accademie delle belle arti finanziati dagli enti locali, richiedendone la statizzazione e integrandoli nel sistema Afam;

   la disciplina dei processi di statizzazione è stata avviata con l'articolo 22-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (convertito dalla legge n. 96 del 2017) e con la legge n. 205 del 2017 ed è stata poi definita con il decreto ministeriale n. 121 del 2019;

   tale decreto prevedeva la costituzione di una Commissione interministeriale che doveva proporre entro il 29 dicembre 2019 gli schemi di convenzione da sottoscrivere tra istituti, Ministero dell'università e della ricerca e enti locali coinvolti e le dotazioni organiche del personale assegnato ai singoli istituti;

   i lavori della Commissione sono stati bloccati a causa della pandemia, ma soprattutto per la mancanza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 22-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 che deve stabilire i principi per la definizione delle pianta organica da assegnare ad ogni istituto;

   il processo di statizzazione avrebbe dovuto concludersi con i decreti del Ministero dell'università e della ricerca riguardanti i singoli istituti non oltre il 31 luglio 2020 con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

   la scadenza del 1° gennaio 2021 ha subito un rinvio al 1° novembre 2021 con la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 che ha integrato e definito in maniera puntuale alcuni aspetti disciplinati dal suddetto articolo 22-bis del decreto-legge 2021;

   il Governo, rispondendo all'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-05369 in data 29 aprile 2021, ha precisato che «l'iter attuativo del processo di statizzazione e razionalizzazione degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti, per quanto previsto da una disposizione di legge del 2017, è entrato nel vivo solo a partire dallo scorso anno»;

   il Governo ha inoltre specificato che «a seguito dell'approvazione dell'articolo 1, comma 887, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), gli uffici del Ministero dell'università e della ricerca insieme agli uffici del Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze hanno tempestivamente elaborato uno schema di Dpcm (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), sottoposto a un primo vaglio della Ragioneria dello Stato in merito alla relativa sostenibilità finanziaria». Sempre secondo il Governo tale testo è stato oggetto di confronto con l'Anci, l'Upi, i rappresentanti degli istituti didattici interessati e sindacati «dal confronto, conclusosi il 23 aprile, è emersa una generale condivisione del provvedimento, il quale sarà quindi sottoposto alla firma del Ministro per la pubblica amministrazione, che ne è il proponente, e quindi dei Ministri concertanti»;

   il Governo ha poi precisato che continueranno ad essere erogate anche nel 2021 le risorse statali rese disponibili per la statizzazione, considerato che l'articolo 22-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (convertito dalla citata legge n. 96 del 2017) prevede che «nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti» in corso di statizzazione;

   ad oggi non è stato emanato né il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui principi per la definizione degli organici né il decreto interministeriale, previsto dal comma 3 dell'articolo 22-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 e che avrebbe dovuto ripartire le risorse statali ai singoli istituti nell'attuale periodo transitorio;

   la mancata tempestiva definizione degli organici delle singole istituzioni non consente alle stesse di programmare l'offerta formativa per l'anno accademico 2021-2022, né di dare la stabilità prevista al personale docente e non docente –:

   quali siano le effettive tempistiche di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e del decreto interministeriale citati in premessa e quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere per evitare che i numerosi ritardi relativi alla corretta applicazione del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017 possano compromettere la corretta programmazione dell'offerta formativa per l'anno accademico 2021-2022 e il regolare funzionamento degli istituti a causa della mancata stabilizzazione prevista per il personale e del mancato trasferimento delle risorse.
(5-06326)

Interrogazioni a risposta scritta:


   PEZZOPANE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per il sud e la coesione territoriale. — Per sapere – premesso che:

   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020, ha definito la ripartizione, i termini, le modalità di accesso, monitoraggio e rendicontazione dei contributi destinati ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per il triennio 2020/2022;

   il Fondo, sulla base dei commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consta di 210 milioni di euro totali, di cui 90 milioni riferiti al 2020, e mira a sostenere le attività economiche, artigianali e commerciali per i comuni delle aree interne, nonché a contrastare gli effetti dell'epidemia da COVID-19;

   il Fondo in questione è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione;

   l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al comma 1, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche di coesione, disponga l'erogazione del contributo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, in ragione delle singole annualità di legge;

   ad oggi, risulta che i contributi previsti per l'annualità 2020 non siano ancora stati erogati, nonostante tra gli obiettivi di tali stanziamenti vi sia anche quello di limitare le conseguenze economiche della pandemia –:

   quale sia lo stato relativo all'erogazione dei contributi afferenti al Fondo di cui in premessa e quali iniziative intenda adottare il Governo per assicurare in tempi rapidi il trasferimento delle risorse riferite al 2020.
(4-09641)


   SANDRA SAVINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il 25 aprile 2021, in occasione dell'anniversario della Liberazione d'Italia, si sono tenute, in varie città, celebrazioni ufficiali organizzate dagli enti locali;

   solitamente, a tali cerimonie partecipano, oltre alle autorità locali e ai rappresentanti delle forze dell'ordine, varie associazioni che rappresentano, principalmente, i partigiani, i reduci di guerra e i deportati;

   quest'anno, a causa delle misure adottate per il contenimento epidemiologico, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha disposto che le cerimonie in sede locale, coordinate dai prefetti, si sarebbero dovute limitare «alla deposizione di corone presso monumenti ai caduti o luoghi simbolo, con l'eventuale impiego di un trombettiere, senza la presenza di picchetti militari» e con «l'eventuale partecipazione di un rappresentante dell'Anpi»;

   invero, tale disposizione ha portato all'esclusione delle rappresentanze dei partigiani aderenti ad associazioni diverse dall'Anpi di quelle dei deportati, nonché delle associazioni combattentistiche e d'arma e, di conseguenza, gli unici autorizzati a rappresentare le realtà che hanno contribuito alla liberazione del nostro Paese sono stati i delegati della predetta associazione;

   ciò ha destato grande sconcerto nel mondo associativo degli internati militari, dei deportati e dei partigiani non aderenti all'Anpi che hanno parimenti contribuito alla liberazione del Paese dal giogo nazifascista –:

   se il Governo intenda chiarire le ragioni che hanno indotto ad ammettere la sola partecipazione dell'Anpi alle celebrazioni menzionate in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare al fine garantire – nel caso in cui perduri lo stato di emergenza – il diritto delle altre associazioni, incluse quelle combattentistiche d'arma, di presenziare alla Festa della Liberazione.
(4-09651)

DIFESA

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   MAGI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   in via delle Baleniere a Ostia è sito un immobile dell'Aeronautica militare occupato abusivamente da molti mesi da Casapound;

   diversi organi di stampa hanno fatto riferimento al sostegno assicurato da Roberto Spada alla formazione Casapound in occasione delle elezioni a Ostia. Militanti di Casapound hanno anche aggredito il sindaco Raggi, in occasione di una sua visita del quartiere nell'anno 2020;

   dalla stampa quotidiana risulta che l'occupazione sia stata possibile in ragione di possibile incuria dell'amministrazione della Difesa, tanto che la Corte dei conti ha aperto un fascicolo per danno erariale;

   si evidenzia che l'occupazione abusiva prosegue; l'interrogante ha anche firmato l'interrogazione n. 5-04133, a prima firma dell'onorevole Tondo, cui ha risposto il Sottosegretario di Stato pro tempore alla difesa, nella seduta del 1° luglio 2020. Nell'occasione, la risposta del Governo non fu, ad avviso dell'interrogate, soddisfacente ed il medesimo interrogante domandò sostanzialmente che il Ministero della difesa – molto solerte nelle esecuzioni immobiliari con i cosiddetti sine titulo già dipendenti del Ministero – si mostrasse meno restio ad adoperare i poteri di legge, previsti per l'esecuzione unilaterale a tutela dei beni pubblici;

   appare grave il perdurare di una situazione di palese illegalità, in un quartiere in cui i segnali di presenza dello Stato sono molto importanti –:

   se il Governo intenda chiarire chi stia pagando per la fornitura elettrica di cui gli occupanti indebitamente si avvalgono;

   se non intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, al fine di dar corso senza indugio allo sgombero dell'immobile in via di autotutela ai sensi dell'articolo 823 del codice civile, per il ripristino della legalità e nel solco di un orientamento consolidato delle giurisprudenza amministrativa e civile.
(5-06327)


   FOTI, DEIDDA, FERRO e GALANTINO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   il Cimitero militare polacco di Montecassino, costruito negli anni 1944/1946 presso «La Valle della Morte», nei pressi dell'Abbazia, custodisce le salme di 1.072 soldati polacchi caduti nella Battaglia di Montecassino, oltre le ceneri del generale Wladyslaw Anders, comandante del 2° Corpo morto in emigrazione a Londra e quelle della moglie, Irena Renata Anders;

   il cimitero venne costruito dai soldati del 2° Corpo, con l'aiuto di muratori italiani, con la direzione tecnica dell'ingegner Tadeusz Muszyński, su progetto degli architetti Waclaw Hryniewicz e Jerzy Skolimowski;

   il 2° Korpus Polski, un'unità dell'Esercito polacco dipendente dal Governo Polacco in esilio durante la Seconda Guerra dal 1943 al 1947, raggruppava unità polacche combattenti con gli Alleati in ogni teatro bellico. La 3a divisione fanteria «Carpazi» venne formata in Medio Oriente da unità polacche combattenti in Egitto e a Tobruk, oltre quelle provenienti dall'esercito Polacco nell'Est, evacuato dall'Urss attraverso il corridoio persiano. La sua costituzione era modellata sull'Allied Forces Act britannico che permetteva alle unità alleate del Governo Polacco in esilio, di raggrupparsi in un unico Corpo;

   il cimitero è custodito dal Consiglio per la Tutela della Memoria dei Combattimenti e del Martirio. A seguito dell'accordo sulle sepolture di Guerra, sottoscritto a Roma il 30 marzo 2012 tra il Governo italiano e il Governo della Repubblica di Polonia, risulta vigilato dal Commissario generale per le onoranze ai caduti del Ministero della difesa;

   il 13 giugno 2021, su https://www.cassinonotizie.com/ è riportato: «Delegazione bielorussa al cimitero polacco: scoppia la polemica». Sta facendo discutere il post pubblicato sulla pagina Muzeum Montecassino, il canale social gestito dalla Fondazione del Museo Memoriale del Secondo Corpo D'Armata Polacco in Italia dopo la visita di una delegazione Bielorussa. ... «Oggi il Cimitero Polacco di Montecassino è stato letteralmente “profanato” da una delegazione del dittatore bielorusso Lukashenko. Sono state deposte corone di fiori con i colori e gli stemmi della Bielorussia sovietica con tanto di falce e martello per celebrare l'ottantesimo anniversario dell'inizio della “Grande Guerra Patriottica”: 22 giugno 1941. Ad accompagnare la delegazione il Sindaco di Cassino, Enzo Salera, e funzionari del Comune. Una sola parola viene in mente: vergogna»;

   nel Cimitero polacco di Montecassino sono ospitate le salme di soli soldati polacchi. Alcuni provenivano dalle regioni orientali della Polonia invase dall'Armata Rossa nel 1939. Nella Polonia occupata dai sovietici, le persone considerate ostili alla sovietizzazione furono deportate nei «campi di lavoro rieducativi» dell'Urss, i famigerati Gulag. Finita la guerra, l'Urss s'appropriò anche delle regioni orientali della Polonia occupate dalla Germania. Ciò spiega perché, su molte lapidi del cimitero di Montecassino, appaiono località di nascita dei caduti che, oggi, si trovano in Bielorussia, la qual cosa non significa che quei caduti fossero bielorussi, dato che quelle località prima della guerra appartenevano alla Polonia;

   i polacchi caduti a Montecassino per la libertà e la democrazia della Polonia nei confini del 1939, mai avrebbero voluto che nel loro Sacrario si celebrasse la vittoria dell'Unione sovietica, che per loro ha significato la perdita di quella libertà per cui avevano dato la vita. Dopo la guerra, infatti, molti reduci del 2° Corpo furono costretti all'esilio e chi tornò alle proprie case nella ex Polonia, divenuta Bielorussia sovietica, fu deportato in Siberia –:

   se il Governo sia a conoscenza delle celebrazioni effettuate il 13 giugno 2021 dalle autorità bielorusse insieme al sindaco di Cassino al Cimitero Militare Polacco di Montecassino, in onore della «Grande Guerra Patriottica bielorussa»;

   quali siano le ragioni che hanno consentito di celebrare ricorrenze sovietiche nel Cimitero polacco di Montecassino.
(5-06330)


   DEIDDA e VINCI. — Al Ministro della difesa, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   l'A.n.p.d'I. è un'associazione d'Arma riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1956 su proposta del Ministro della difesa, che, fin dal 1960, ha adottato l'attuale denominazione e che vanta su tutto il territorio nazionale, oltre 130 sezioni locali, circa 10.000 soci iscritti, 5 scuole di paracadutismo, oltre 160 Istruttori di paracadutismo con qualifica riconosciuta dall'Autorità militare;

   il Ministero della difesa ha costantemente riconosciuto all'associazione in questione la facoltà di addestrare i giovani soprattutto nella prospettiva di un loro arruolamento nelle aviotruppe, utilizzando procedure e paracadute analoghi a quelli in dotazione ai corpi militari;

   l'attività svolta dall'Associazione viene espressamente qualificata d'interesse militare, ed è svolta sotto il controllo del Ministero della difesa, per mezzo delle comunicazioni trasmesse alla Brigata Folgore relativamente all'attività svolta, ai paracadute impiegati, alle zone lancio utilizzate, nonché al personale interessato e allo svolgimento dei relativi corsi;

   il decreto del Presidente della Repubblica n. 566 del 1988 parifica le abilitazioni rilasciate dall'Anpdi nel settore dei lanci di interesse militare a quelle rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il paracadutismo civile/sportivo;

   il decreto del Ministero dei trasporti n. 467/T del 1992 consente espressamente l'uso del paracadute a calotta emisferica dai velivoli civili per i lanci dell'A.n.p.d'I. nel rispetto di precise misure, pure specificamente individuati, demandate al controllo dell'autorità militare;

   la circolare n. 1400/1998 dello Stato Maggiore Esercito conseguentemente regola i rapporti tra l'amministrazione militare e l'associazione, prevedendo, in particolare, che i brevetti rilasciati dall'A.n.p.d'I., controfirmati dall'autorità militare, hanno validità matricolare militare e che i lanci possono essere svolti sia da velivolo militare, sia da velivolo civile «con organizzazione generale, personale addetto, paracadute principali ed ausiliari, velivolo civile e quant'altro, tutti forniti dall'A.n.p.d'I.»;

   sulla scorta di tale situazione, nel febbraio 2021, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ha confermato l'interesse militare dell'attività svolta dall'A.n.p.d'I. da sempre riconosciuto dai suoi predecessori;

   a fronte di precedenti iniziative volte a limitare o impedire l'attività dell'Anpdi, con sentenza n. 1976/98 il Tar nel rigettare un ricorso dell'AeCI, recepiva quanto affermato nella circostanza dal Ministero della difesa e riconosceva le specificità dell'A.n.p.d'I., statuendo espressamente la validità dei brevetti conseguiti da personale civile sotto il controllo militare e rilasciati dall'A.n.p.d'I.;

   dal 2018 l'Enac, che non aveva mai obiettato sulla liceità dei lanci con paracadute emisferico dell'A.n.p.d'I. da velivolo civile, ha iniziato a mettere in discussione la validità della normativa suindicata, senza considerare l'incompetenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel controllo dell'attività di paracadutismo «di interesse militare» svolto dall'A.n.p.d'I.;

   il provvedimento ha causato l'interruzione dell'attività aviolancistica dell'A.n.p.d'I. con paracadute a calotta emisferica, vanificando decenni di investimenti, finanche negando agli allievi paracadutisti che avevano regolarmente frequentato i corsi nel 2020 il riconoscimento della validità dei lanci ai fini matricolari militari;

   è messa a rischio la sopravvivenza dell'associazione, con ciò costringendola a presentare 4 ricorsi davanti al Tar del Lazio avverso il citato provvedimento dell'Enac, al fine di difendere le proprie prerogative, nonché quelle degli associati;

   il Tar del Lazio ha disposto con proprie ordinanze l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della difesa, nonché l'acquisizione di una relazione da parte dell'autorità militare –:

   quali iniziative di competenza si intendano assumere al fine di assicurare l'esercizio del paracadutismo «di interesse militare», praticato dall'associazione, e se non si ritenga di valutare la sussistenza dei presupposti per autorizzare, per il tramite dello Stato Maggiore dell'Esercito, il rilascio degli attestati relativi ai lanci effettuati dai paracadutisti A.n.p.d'I. nel 2020, in vigenza della citata normativa nonché di bandi di arruolamento dello Sme che prevedevano un punteggio incrementale per i possessori di brevetto di paracadutismo Anpdi.
(5-06331)

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:


   CASCIELLO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   stanno destando sgomento e scalpore le notizie, pubblicate in questi giorni sui quotidiani locali e sul web, afferenti il destino dell'ex tribunale di Salerno;

   mentre è in corso un vivace dibattito sull'utilizzo degli spazi rimasti vuoti, dopo il trasferimento di tutti gli uffici alla cittadella giudiziaria, una trattativa immobiliare sarebbe già stata avviata al Ministero della giustizia;

   sembra, infatti, che, già nelle scorse settimane, sul tavolo del Ministero della giustizia – proprietario dei locali della maxi struttura tra corso Vittorio Emanuele e corso Giuseppe Garibaldi – sia arrivata una proposta di un imprenditore salernitano che opera nel settore delle costruzioni che, in caso di risposta positiva, potrebbe trasformarsi ben presto in un'offerta;

   si parla di 7 milioni di euro per acquistare una parte del «palazzaccio» e destinarla a nuovi appartamenti di lusso da realizzare al posto delle aule, degli uffici del tribunale e della procura;

   l'edificio, realizzato e progettato dagli architetti Ernesto Donzelli e Nicola Cavaccini, con l'imponenza della sua architettura, le sue scenografie esterne ed interne di grande impatto visivo, rappresenta un inestimabile testimone della storia urbanistica, sociale e culturale della città, custode per quasi un secolo della giustizia e della attività della magistratura;

   tutte le forze sane della società civile, rappresentanti delle istituzioni, associazioni e comitati sono indignati e preoccupati per la sorte dello storico palazzo che per oltre 85 anni (dal 1934) ha ospitato il tribunale di Salerno;

   si chiede a gran voce l'apertura di un tavolo di discussione concertato o un concorso di idee che coinvolga i cittadini e i professionisti che hanno esperienze e competenze per individuare la miglior soluzione di riprogettazione e riqualificazione dello storico edificio in funzione dei reali interessi della comunità e della città;

   appena di fronte l'edificio in questione si trova un altro palazzo, quello che era la sede storica dell'ufficio centrale delle Poste di Salerno, oggi in parte dismesso, che è stato venduto ad un costruttore privato e trasformato in un residence di lusso ancora una volta mortificando la storia e le radici culturali della città attraverso la svendita del suo patrimonio storico edilizio –:

   sulla scorta di quanto esposto, quali siano i dettagli della proposta e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare perché venga restituita alla comunità salernitana la sacrosanta centralità nella scelta del destino di un edificio così importante per Salerno.
(3-02364)

Interrogazione a risposta in Commissione:


   TRIZZINO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   nonostante l'entrata in vigore della legge n. 120 del 2020, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, 245.000 avvocati italiani non hanno mai ricevuto alcun tipo di comunicazione ufficiale sulla possibilità di attivarsi a fornire tale servizio pubblico di autenticazione delle sottoscrizioni di cui alla legge n. 53 del 1990 finalizzato a rendere effettivo un diritto costituzionale;

   l'Italia è stata condannata in sede di Consiglio Onu per i diritti umani proprio perché viola il diritto dei cittadini a partecipare alla vita politica del Paese attraverso i referendum e le leggi di iniziativa popolare, essendo la raccolta firme particolarmente complessa per l'obbligo di far autenticare le firme da un pubblico ufficiale presente al momento della sottoscrizione; dunque una disponibilità effettiva e diffusa di avvocati a prestare il servizio pubblico di autentica delle firme avrebbe anche l'effetto di contribuire al rientro nella legalità internazionale del nostro Paese;

   l'articolo 35, comma 1, lettera p) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sulla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense prevede fra le funzioni istituzionali che il Consiglio nazionale forense «cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura»;

   la funzione di vigilanza sul «corretto funzionamento» degli ordini professionali deve necessariamente riguardare la formazione e la diffusione di informazioni professionali;

   dai dati a disposizione del Comitato promotore referendum risulterebbe che su 245.000 avvocati soltanto 645 (cioè meno del tre per mille) abbiano effettuato la comunicazione all'Ordine, senza che siano reperibili dati ufficiali su questo tema –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare affinché gli ordini professionali si attivino per comunicare tale nuova funzione pubblica degli avvocati per garantire il pieno rispetto dell'articolo 75 della Costituzione.
(5-06328)

Interrogazioni a risposta scritta:


   GIACHETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   da quando è entrata in vigore la legge n. 120 del 2020, i 245.000 avvocati italiani non hanno mai ricevuto alcun tipo di comunicazione ufficiale sulla possibilità di attivarsi a fornire il servizio pubblico di autenticazione delle sottoscrizioni di cui alla legge n. 53 del 1990 finalizzato a rendere effettivo un diritto costituzionale;

   l'Italia è stata condannata in sede di Consiglio Onu per i diritti umani, proprio perché viola il diritto dei cittadini a partecipare alla vita politica del Paese attraverso i referendum e le leggi di iniziativa popolare, essendo la raccolta firme particolarmente complessa per l'obbligo di far autenticare le firme da un pubblico ufficiale presente al momento della sottoscrizione; dunque una disponibilità effettiva e diffusa di avvocati a prestare il servizio pubblico di autentica delle firme avrebbe anche l'effetto di contribuire al rientro nella legalità internazionale del nostro Paese;

   l'articolo 35, comma 1, lettera p), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sulla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense prevede, fra le funzioni istituzionali, che il Consiglio nazionale forense «cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura»;

   la funzione di vigilanza sul «corretto funzionamento» degli ordini professionali deve necessariamente riguardare la formazione e la diffusione di informazioni professionali;

   dai dati a disposizione del Comitato promotore referendum risulta che su 245.000 avvocati soltanto 645 (cioè meno del tre per mille) abbiano effettuato la comunicazione all'ordine, senza che siano reperibili dati ufficiali su questo tema –:

   quali iniziative di competenza intenda mettere in campo affinché gli ordini professionali si attivino per comunicare tale nuova funzione pubblica degli avvocati per garantire il pieno rispetto dell'articolo 75 della Costituzione.
(4-09652)


   GIANNONE, BENEDETTI, VIZZINI, SARLI, SIRAGUSA, TERMINI, PITTALIS, CRISTINA, CUNIAL, LABRIOLA e ERMELLINO. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto riportato da il Corriere della Sera, il 15 giugno 2021 un bambino di otto anni è stato prelevato con la forza nella propria abitazione a Pisa da 11 agenti di polizia. Il prelevamento è stato svolto in esecuzione di una decisione del tribunale ordinario della medesima città che stabiliva un nuovo collocamento per il minore, dal padre in Sicilia, dato il costante rifiuto del minore stesso di incontrare il genitore;

   all'operazione di polizia ha assistito anche il padre, si legge, e non appena ha capito la situazione, il bambino, terrorizzato, si è chiuso in bagno. La madre veniva tenuta dagli agenti in un'altra stanza:

   «Non mi facevano vedere cosa facevano, racconta la donna, sentivo le urla di mio figlio dal bagno, gli agenti hanno sfondato la porta mentre lui era dietro e l'hanno tirato via con la forza. Lo hanno braccato»;

   non ci sono video dell'azione perché tutte le telecamere messe dalla madre sono state disattivate dalla polizia, scrive ancora il Corriere della sera;

   la donna è un'infermiera peruviana di 38 anni molto stimata dai colleghi. Con l'ex marito ha l'affidamento congiunto del minore che però da gennaio non vuole più vedere il padre. Così la giudice che si occupa della vicenda ha deciso per il trasferimento del bambino in Sicilia, dove vive l'uomo, come estremo tentativo di recuperare il rapporto con il genitore;

   la stessa scrive, nel provvedimento emanato, che «Qualora insorgessero situazioni che determinano un rischio per la salute psichica, fisica o mentale del minore, l'esecuzione dovrà essere immediatamente sospesa»;

   «Difficile trattenere l'indignazione di fronte al racconto dell'ennesimo prelievo forzato di un bambino, sottratto come se fosse un criminale alla mamma perché giudicata ostativa, un trauma brutale inflitto dalla giustizia che avrebbe il compito di fare sempre l'interesse del minore» ha commentato Antonella Veltri, presidente di «Donne in Rete contro la violenza (D.i.r.e.)»;

   sulla vicenda D.i.Re ha scritto una lettera aperta ai più alti livelli istituzionali, e in particolare alle Ministre Cartabia e Bonetti;

   «Il dispiegamento di forze, l'atteggiamento degli 11 poliziotti intervenuti a supporto dei servizi sociali, le modalità con cui il bambino è stato costretto a seguirli, niente in questa vicenda sembra fatto nel superiore interesse del minore», dice ancora Veltri;

   le linee guida per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamento del minore redatte dall'Ordine nazionale degli assistenti sociali Cnoas affermano, tra gli altri, i seguenti princìpi:

    1) il provvedimento di allontanamento del minore deve contenere elementi di elasticità al fine di poterlo adattare alla situazione contingente. È utile che l'autorità giudiziaria dia eventualmente disposizioni più adeguate, ove dovessero sorgere rilevanti difficoltà nell'esecuzione del provvedimento;

    2) è opportuno acquisire, ove possibile, il consenso — o quanto meno la non opposizione — all'esecuzione da parte degli interessati;

    3) l'utilizzo della forza pubblica durante le procedure di allontanamento nei casi di assoluta necessità non deve avvenire in uniforme, e devono essere scelti modi e luoghi che rendano l'evento il meno traumatico possibile per il minore e per i suoi familiari;

    4) particolare attenzione va dedicata all'ascolto del minore. È importante spiegare, tenendo conto dell'età e della capacità di comprensione, la situazione, le ragioni del provvedimento e il suo significato –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei gravi fatti esposti in premessa, e se non intendano adottare iniziative normative per definire in modo univoco le modalità di allontanamento dei minori dalle famiglie d'origine;

   se il Ministro dell'interno non ritenga doveroso, per quanto di competenza, verificare la correttezza del citato intervento di polizia, soprattutto in virtù di quanto sopra illustrato e considerata la situazione di rischio per la salute del minore coinvolto.
(4-09653)


   GIANNONE, VIZZINI, BENEDETTI, SARLI, SIRAGUSA, TERMINI, PITTALIS, CRISTINA, CUNIAL, LABRIOLA e ERMELLINO. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il tribunale dei minorenni di Roma ha emesso pochi giorni fa, un decreto (1815/15 VG) che dispone la decadenza della responsabilità genitoriale per la signora M. e contestualmente il collocamento in casa famiglia per il figlio della donna, con sospensione di ogni rapporto tra madre e figlio, e disponendo anche che il minore prosegua il percorso psicoterapico già intrapreso;

   nel corso di otto anni di procedimento giudiziario, dopo l'accusa di madre «alienante», la corte d'appello di Roma, con decreto in data 3 gennaio 2020, aveva revocato il primo provvedimento di allontanamento del minore dalla madre, richiamando i giudici alla tutela del benessere psicofisico del minore, che, da anni, vive con il terrore di essere portato via, iniziando a soffrire di problemi legati all'ansia. È affetto da una patologia cronica autoimmune, la porpora di Schönlein Henoch; malattia che è stata sottovalutata, come chiarito dalla Corte di appello di Roma, dal tribunale dei minori. Il bambino ha superato la fase acuta della malattia attraverso terapia farmacologica;

   nel parere tecnico della dottoressa Pignotti, si legge che il bambino all'età di 4 anni fu colpito dalla vasculite sistemica che recidivò 3 mesi più tardi. Da questi episodi è residuata un'ipertensione arteriosa attualmente in trattamento con Blopress. Il bambino ha sviluppato quindi una grave forma di patologia auto-immune con danno renale e a maggior rischio di sviluppare altre patologie auto-immuni e di sviluppare i danni della ipertensione arteriosa cronica certamente espressione di un danno renale ormai cronico, che, a sua volta, lo mette a rischio di ulteriore danno;

   tali situazioni, pregresse ed attuali, comportano un grado di invalidità accertato dalle opportune commissioni mediche, per cui il bambino è stato dichiarato portatore di handicap;

   dagli atti esaminati, secondo il parere tecnico dello psichiatra dottor Mazzeo, non risulta una patologia di ordine psichico a carico del minore, tale da richiedere, così come previsto dal decreto del tribunale dei minori, un percorso psicoterapeutico; lo stesso viene a configurarsi come intervento sanitario del tutto inappropriato poiché non scaturisce dalla richiesta del pediatra curante del minore. Tale intervento comporta, ovviamente, un costo a carico del Servizio sanitario nazionale che è del tutto ingiustificato;

   il Ministro della salute, rispondendo nel giugno 2020, all'interrogazione n. 4-02405 presentata al Senato, aveva rilevato che il Ministero della salute, già nel 2012, ha puntualizzato la non attendibilità della Sindrome di alienazione parentale (Pas) e il rischio dell'uso distorto di tale diagnosi nei casi dei bambini contesi, proprio a fronte del mancato riconoscimento del disturbo sia da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, sia da parte di tutta la comunità scientifica internazionale; ha inoltre rappresentato che qualora siano segnalati casi di diagnosi di Pas da parte di medici o psicologi, ha chiarito che il Ministero della salute ha cura di informare con sollecitudine gli ordini professionali di appartenenza, per gli accertamenti sulle eventuali violazioni di norme deontologiche; il Ministro interrogato ha rilevato inoltre che è certamente utile una ricerca sistematica a livello nazionale, che potrà essere promossa dai Ministeri interessati;

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se intenda adottare iniziative normative affinché non vi sia alcuna conseguenza nei procedimenti di affido di costrutti, comunque denominati, non riconosciuti ufficialmente dalla scienza medica e pertanto privi di validità ed affidabilità scientifica come l'alienazione parentale;

   se non intenda promuovere iniziative volte a monitorare l'applicazione di trattamenti sanitari basati, esplicitamente o meno, da Pas o Ap, nonché a valutare se siano in linea con una corretta applicazione della legge n. 833 del 1978 sul trattamento sanitario obbligatorio;

   se siano stati informati gli ordini professionali di appartenenza come indicato in premessa per gli accertamenti sulle eventuali violazioni di norme deontologiche;

   se siano state attivate iniziative di ricerca sistematica a livello nazionale, secondo quanto indicato in premessa.
(4-09655)

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI

Interrogazioni a risposta scritta:


   DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   Rete ferroviaria italiana è il gestore unico dell'infrastruttura ferroviaria nazionale in virtù degli effetti che derivano dall'atto di concessione sottoscritto nel 2000 tra Ministero dei trasporti e Ferrovie dello Stato;

   Rete ferroviaria italiana definisce in primo momento e attua in secondo momento gli investimenti tanto per l'infrastruttura quanto per la manutenzione della rete contenuti nel piano condiviso;

   il piano di cui sopra viene consacrato nel cosiddetto contratto di programma;

   il piano ha durata non inferiore ai 5 anni ed è aggiornabile e rinnovabile anche annualmente;

   l'aggiornamento è frutto di studi, analisi e valutazioni e deve essere coerente con gli avanzamenti degli interventi programmati –:

   quale sia lo stato dell'arte dell'avanzamento progettuale del contratto di programma 2017-2021 per la parte investimenti e, per la denegata ipotesi che vi siano ritardi nel piano progettuale degli investimenti, quali opere essi riguardino e quali iniziative intenda adottare il Governo per garantire il rispetto del cronoprogramma del contratto di programma per la parte investimenti.
(4-09642)


   MACCANTI, BENVENUTO, RIXI e CENTEMERO. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha pubblicato un bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 112 del 23 settembre 2019 avente ad oggetto «affidamento in concessione delle attività di gestione delle tratte autostradali A21 Torino-Alessandria-Piacenza, A5 Torino-Ivrea-Quincinetto, la Bretella di collegamento A4/A5 Ivrea-Santhià, la diramazione Torino-Pinerolo e il Sistema Autostradale Tangenziale Torinese (SATT), nonché, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente, la progettazione, la costruzione e la gestione degli stessi Numero riferimento gara: Gara MIT DG Strade ed Autostrade 01/19 – CIG: 8026535A36», al fine di individuare un nuovo concessionario;

   il Gruppo Astm, concessionario uscente, ha partecipato alle due gare per l'affidamento in concessione rispettivamente delle tratte autostradali A21 Torino-Piacenza/A5 Sistema tangenziale torinese e A10 Autostrada dei Fiori/A12 Sestri Levante-Livorno, presentando in entrambe la migliore offerta tecnica ed economica rispetto al concorrente. In particolare, si stima che l'offerta proposta avrebbe determinato per la prima gara, relativa all'A21 Torino-Piacenza e Sistema tangenziale torinese, un vantaggio economico per lo Stato di circa 1,3 miliardi di euro e per la seconda gara, relativa all'A10 Autostrada dei Fiori/A12 Sestri Levante-Livorno, un vantaggio economico per lo Stato di circa 1 miliardo di euro;

   benefici che, qualora le gare non venissero aggiudicate al miglior offerente (Astm), andrebbero non già allo Stato, ma sarebbero trasferiti al soggetto privato secondo classificato, venendo a determinare, secondo l'interrogante, in tal modo un vero e proprio danno erariale per lo Stato ed un extra profitto per il privato, in violazione della normativa europea sugli aiuti di Stato e sui principi di libera concorrenza;

   il Gruppo Astm almeno per ora, perde la gestione delle tratte autostradali A21 Torino-Piacenza, A5 Torino-Quincinetto, la Bretella di collegamento A4/A5 Ivrea-Santhià, la diramazione Torino-Pinerolo e il Sistema autostradale tangenziale torinese «per mancanza dei requisiti da parte della capofila concessionaria», poiché la società capofila del raggruppamento che ha partecipato alla gara – la Salt, controllata dall'Astm – non aveva la qualifica di costruttore, che però avevano le altre società mandanti;

   secondo una interpretazione restrittiva della norma, per questa ragione il gruppo Astm è stato escluso dalla gara, nonostante un'offerta tecnica ed economica di gran lunga superiori rispetto all'altro concorrente;

   così dopo aver vinto, in un primo momento la competizione, il Gruppo Astm si è trovato estromesso secondo un'interpretazione confermata anche dalle sentenze del Tar e del Consiglio di Stato che ne hanno sancito l'esclusione –:

   se il Ministro interrogato, alla luce di quanto previsto dal bando, nel disciplinare l'eventualità di un'unica offerta valida, non ritenga di valutare se sussistono i presupposti per annullare la gara in questione e indire una nuova procedura, al fine di perseguire il pubblico interesse ed evitare l'ipotesi di danno erariale che, ad avviso dell'interrogante, potrebbe configurarsi, anche alla luce del fatto che, in caso di aggiudicazione al primo classificato, vi sarebbe stata una ben maggiore entrata da destinare a nuove infrastrutture.
(4-09647)


   DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'interrogante, in data 25 giugno 2021, ha viaggiato sul treno regionale veloce 2040 Milano-Torino, con partenza da Milano alle ore 20.15 e arrivo a Santhià alle ore 21.20;

   l'interrogante ha potuto appurare, per l'ennesima volta, che, inopinatamente ed in termini immotivati, molte carrozze erano interdette al pubblico e inutilizzate;

   tale situazione, sempre per conoscenza personale, si protrae da mesi;

   la protrazione da mesi della predetta situazione, e con diversi treni, sembra indicare, a giudizio dell'interrogante, una prassi aziendale, piuttosto che imprevisti guasti tecnici nelle singole carrozze e volta a risparmi di costi sul personale;

   tale inqualificabile ed inaccettabile strategia aziendale è tanto più grave, quanto più si consideri il periodo di pandemia, contrassegnato da diversi provvedimenti limitativi delle libertà al fine di mantenere il distanziamento sociale;

   tale situazione, oltre a generare disagi, aumenta notevolmente il rischio della diffusione della pandemia –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza della situazione sopra denunciata;

   se il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili intenda adottare iniziative, per quanto di competenza e tempestivamente, anche in raccordo con la regione Piemonte affinché Trenitalia preveda che siano fruibili sempre tutte le carrozze di treni in uso nella predetta tratta;

   se abbiano verificato, per quanto di competenza, se analoga situazione si verifichi su altre tratte regionali e/o interregionali e/o nazionali e, in ogni caso, se intendano provvedere alla opportuna verifica;

   quale strategia si intenda adottare, per quanto di competenza, affinché Trenitalia utilizzi sempre e comunque tutte le carrozze di ogni treno disponibile, anche al fine di contenere la diffusione pandemica.
(4-09654)


   DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   in data 25 giugno 2021 l'interrogante ha viaggiato sul treno regionale veloce 2040 Milano-Torino, con partenza da Milano alle ore 20.15 e arrivo a Santhià alle ore 21.20;

   il treno ha avuto un ritardo di oltre 1 ora a causa di un guasto al motore;

   diversi pendolari hanno contestato che il predetto treno spesso si ferma per guasti tecnici;

   per oltre un'ora, non è stata fornita alcuna spiegazione agli utenti del ritardo, né alcun ragguaglio sulla situazione di avaria;

   sopraggiunti alla stazione di Novara, con oltre un'ora di ritardo, il treno si è fermato sempre senza che alcuna comunicazione venisse effettuata agli utenti;

   l'interrogante, pur senza qualificarsi, ha chiesto informazioni al capotreno in ordine alla mancanza di comunicazioni e il capotreno, con fare che è apparso all'interrogante sprezzante, ha liquidato velocemente la questione senza fornire spiegazioni;

   tale inaccettabile comportamento è stato assunto con altri utenti;

   il treno non è più ripartito;

   diversi pendolari lamentano che si tratti di fatto ricorrente;

   i disagi, i disservizi e i ritardi dei treni si presentano costantemente su più tratte e riguardano anche il servizio di media e lunga percorrenza, gestito da Trenitalia –:

   se il Ministro interrogato sia conoscenza della situazione sopra denunciata;

   se intenda adottare iniziative, per quanto di competenza e tempestivamente, anche in raccordo con la regione Piemonte, affinché Trenitalia garantisca maggiori manutenzioni sui treni alla luce di quanto descritto in premessa;

   quale sia lo stato di vetustà dei treni operanti sulla tratta indicata e di quali elementi disponga circa la strategia aziendale per l'ammodernamento dei treni, attesa la situazione ormai soverchiamente insostenibile e contrassegnata da continui ritardi ed esasperanti guasti tecnici che flagellano la tratta di cui in premessa;

   quale strategia si intenda adottare, per quanto di competenza, affinché Trenitalia adotti un protocollo volto a fornire, su tutti i treni, tempestive informazioni agli utenti in ordine ai ritardi e ai motivi dei ritardi.
(4-09656)

INTERNO

Interrogazione a risposta in Commissione:


   FOTI, PRISCO e DONZELLI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   a partire dalla mezzanotte di sabato 26 giugno 2021 fino a poco dopo mezzogiorno di domenica 27 giugno 2021 si è svolto a Maleo (in provincia di Lodi, a pochi chilometri da Codogno, città simbolo della prima ondata della pandemia sanitaria), nell'area della cava di Cascina Ronchi, un rave party no mask, ovviamente non autorizzato;

   nessuno dei partecipanti, circa 700 provenienti da tutto il nord Italia, indossava la mascherina, la qual cosa rischia di provocare una nuova diffusione del contagio e rappresenta un vero e proprio sfregio per le famiglie che contano in quell'area geografica tantissime vittime del coronavirus, a tacere del fatto che proprio nel comune di Maleo si è in presenza — in questi giorni — di un focolaio del virus che conta 11 positivi, 3 dei quali del ceppo Delta;

   la presenza delle Forze dell'ordine nella zona ha garantito il presidio della stessa, ma non lo svolgimento dell'iniziativa cui hanno preso parte molte persone in evidente stato di alterazione — indotto da alcol e droghe — tenuto conto che risultavano addirittura allestiti dei banchetti per la vendita delle sostanze stupefacenti –:

   se i fatti sopra riferiti siano noti ai Ministri interrogati e se non ritengano, per il futuro, di adottare iniziative di competenza per impartire ferree disposizioni volte ad impedire che similari raduni abbiano a tenersi e ciò per evidenti ragioni di ordine sanitario e per non meno importanti ragioni di ordine pubblico.
(5-06329)

Interrogazioni a risposta scritta:


   BIGNAMI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   in data 12 aprile 2019 è stato indetto, con decreto del capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, «un concorso per titoli, per la copertura di 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e a coloro che conseguiranno la medesima qualifica con decorrenza non successiva al 1° gennaio 2019 (...)»;

   il riordino delle carriere del personale della Polizia di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2021, n. 208, recante «Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2020 n. 78», pur consentendo di recuperare i ritardi della progressione giuridica ed economica del personale, ha di fatto penalizzato molti vincitori del concorso;

   a quanto consta all'interrogante sono moltissimi infatti i sostituti commissari, ai quali doveva essere notificata la nuova denominazione di «coordinatore» che al 1° ottobre 2017 hanno maturato una anzianità di servizio pari o superiore a 4 anni, che non si sono visti notificare la nuova denominazione e che pertanto non hanno ottenuto alcun arretrato per il beneficio economico spettante;

   molti degli attuali commissari del ruolo direttivo speciale, nonostante anni di lunga carriera, risulta debbano sopperire a tutti gli impegni che spetterebbero ai commissari/commissario capo, in particolare compiti di aggregazione fuori sede, pattugliamenti di ordine pubblico nella fattispecie di servizi straordinari di contenimento dell'emergenza pandemica e altro;

   vi è una sostanziale differenza di trattamento fra i vincitori del 1° concorso commissari-concorso interno, per titoli di servizio a 1.500 posti per la nomina alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato del ruolo direttivo ad esaurimento, indetto con decreto del capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza in data 11 ottobre 2017 – appartenenti al ruolo ordinario, ed i vincitori del 2° concorso commissari ruolo direttivo speciale, sia per la durata dei tempi di formazione sia per il tempo di permanenza nel ruolo richiesti, al fine dell'ottenimento della successiva qualifica di «commissario capo»;

   nel caso di specie, per quanto riguarda i 436 commissari 2° corso, nonostante la professionalità acquisita in 30/35 anni di carriera, l'anzianità prevista per poter accedere alla qualifica superiore di commissario è di 4 anni, mentre i commissari 1° corso ottengono la promozione solo dopo 2 anni e 3 mesi di effettivo servizio nella qualifica con conseguente penalizzazione per molti già in quiescenza, o prossimi ad esserlo –:

   se, in ragione di quanto sopra esposto, intenda adottare iniziative per rivedere la normativa vigente al fine di superare la sperequazione di trattamento fra i partecipanti al 1° corso commissari e i partecipanti al 2° corso commissari per l'accesso alla qualifica di «commissario capo», concedendo anche ai secondi la facoltà di ottenere la promozione dopo 2 anni e 3 mesi di effettivo servizio nella qualifica, anziché dopo 4 anni come attualmente previsto.
(4-09643)


   RIZZO NERVO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   negli ultimi diciotto mesi, gli organi istituzionali del comune di Ferrara hanno registrato diversi episodi di pressioni e minacce sia nei confronti di consiglieri di maggioranza, che del vice sindaco. I fatti iniziano ad evidenziarsi pubblicamente nel gennaio 2020, quando la consigliera Anna Ferraresi denuncia le pressioni subite dai suoi colleghi di gruppo consiliare per convincerla a dimettersi dal consiglio, con la promessa da parte dei consiglieri di un posto di lavoro presso il comune di Ferrara, in cambio delle dimissioni dal suo ruolo, come denunciato dalla consigliera all'autorità giudiziaria, uscendo, conseguentemente a questa vicenda, dal gruppo della Lega;

   a maggio 2020, presso le segreterie dei gruppi consiliari di opposizione sono state recapitate lettere anonime contenenti informazioni personali e atti giudiziari riservati della consigliera Ferraresi, che, a quanto risulta all'interrogante, sarebbero state consegnate alle autorità di polizia;

   nelle ultime settimane, è emersa la notizia di molteplici lettere minatorie ricevute dal vice-sindaco Nicola Lodi, due delle quali contenenti proiettili, e di altre lettere minatorie che sarebbero state recapitate anche al consigliere di maggioranza Luca Caprini, evidentemente, secondo l'interrogante, per l'attività e le opinioni espresse nell'espletamento del suo ruolo, e ancora una lettera minatoria sarebbe stata inoltrata altresì alla consigliera di maggioranza Francesca Savini, allo stesso modo, secondo l'interrogante, per le attività e le opinioni espresse nell'espletamento del suo ruolo;

   per tali fatti, le forze dell'ordine avrebbero perquisito la residenza della consigliera di maggioranza, Rossella Arquà, sottoposta dal 10 giugno 2021 ad indagini per presunte lettere anonime minatorie;

   il giorno 11 giugno 2021 la consigliera Arquà firmava le dimissioni a seguito delle quali il presidente del consiglio comunale ha predisposto la delibera per la surroga della consigliera da effettuarsi nel consiglio comunale convocato per lunedì 28 giugno 2021;

   in data 24 giugno 2021 la consigliera Arquà depositava una diffida al consiglio comunale a procedere alla sua surroga, sostenendo che la firma delle dimissioni è stata acquisita dietro insistenze del presidente, il quale, a fronte del rifiuto della stessa di recarsi in ufficio, avrebbe preso l'iniziativa di andare ad incontrarla in strada, dove il presidente del consiglio comunale accompagnato dal suo segretario, avrebbe acquisito le dimissioni, facendole firmare un documento già predisposto, per poi depositarlo presso il protocollo generale senza alcuna delega;

   secondo una ricca e consolidata giurisprudenza, la volontà della consigliera Arquà non si sarebbe correttamente formata;

   ciò nonostante è volontà del presidente del consiglio comunale e della segretaria generale del comune di Ferrara considerare valide le dimissioni della consigliera Arquà e procedere conseguentemente alla sua surroga, con il rischio che le delibere assunte dal consiglio comunale di Ferrara da lunedì 28 giugno 2021, in pendenza di un giudizio di merito, potrebbero risultare assunte da un organo viziato nella sua costituzione e quindi annullabili;

   sarebbe opportuno verificare se il consiglio comunale di Ferrara sia nelle condizioni di operare nel pieno delle proprie facoltà, con consiglieri liberi nella determinazione ed espressione del loro pensiero –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, valutando in particolare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(4-09646)


   MINARDO, DI MURO e FOGLIANI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   dal 16 aprile 2021, la nave della Ong catalana «Open Arms» era ancorata nel porto di Pozzallo (Ragusa) a seguito di un provvedimento d'urgenza della Guardia costiera; quest'ultima, infatti, salita a bordo dopo l'ennesima operazione di recupero di migranti da parte della nave catalana, come è normale in questi casi, e riscontrato gravi carenze in materia sia di sicurezza della navigazione, che di tutela di ambiente marino, aveva proceduto al sequestro;

   con un comunicato del 25 giugno 2021, la Guardia costiera ha reso noto di aver revocato il provvedimento di fermo amministrativo; non sono però noti i dettagli dell'operazione di sblocco e le ragioni su come, dopo appena due mesi di fermo, le «gravi carenze» siano state improvvisamente superate o risolte; non sembra, infatti, che la nave in questione abbia potuto effettuare lavori di manutenzione; prova ne sia il fatto che, appena dopo aver lasciato il porto di Pozzallo, la nave si è diretta verso la Spagna proprio al fine di effettuare i necessari lavori di manutenzione «per tornare nel Mediterraneo il prima possibile», come ha provocatoriamente ammonito il fondatore di Open Arms, Oscar Camps;

   l'Ong Open Arms è purtroppo famosa, o meglio famigerata, per il suo comportamento non sempre cristallino quando si è trattato di spiegare il modo di intercettazione dei clandestini nelle acque internazionali antistanti la Libia e per la spregiudicatezza delle sue operazioni di soccorso; è ciò che riconobbe anche la Procura di Catania – indiscutibilmente tra gli uffici giudiziari più esposti dal punto di vista della gestione investigativa e processuale del favoreggiamento dell'immigrazione irregolare – quando, nel 2018, inferì la sussistenza, in capo all'Ong, dell'associazione per delinquere per trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato –:

   come sia arrivata la Guardia Costiera a concludere che la nave della Ong «Open Arms» avesse superato le gravi carenze riscontrate ad aprile 2021 e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per assicurarsi che le navi delle Ong operino in condizioni di sicurezza per la navigazione e per l'ambiente marino e di rispetto della pertinente legislazione internazionale e nazionale.
(4-09650)


   IEZZI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   a gennaio 2021 i negozianti milanesi, con grande senso di responsabilità, accettavano la proposta del prefetto di posticipare l'orario di apertura dei loro negozi; la ratio della proposta era quella di permettere un alleggerimento del trasporto pubblico, agevolando gli spostamenti degli studenti ed evitando così assembramenti; si trattava di un sacrifico temporaneo richiesto dalla straordinarietà della situazione in cui al tempo ci si trovava;

   da allora, il contesto è sensibilmente cambiato: la discesa della curva epidemiologica è costante e stabile: i contagiati sono poche centinaia e quasi tutti asintomatici; le terapie intensive, la cui capacità ricettiva è l'unica vera variabile per valutare il grado di emergenza in cui versa il Paese, accolgono ormai solo poche unità di pazienti al giorno e, secondo lo stato attuale delle conoscenze, anche grazie alla massiccia campagna vaccinale, il rischio di un aumento dei contagi è pressoché nullo;

   ha preso atto di questo stato dei fatti anche il Ministro della salute, che con ordinanza del 22 giugno 2021 ha abolito l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto;

   ogni restrizione alle libertà fondamentali che non sia confortata da dati scientifici che ne giustifichino la ragionevolezza è da considerarsi inaccettabile perché incostituzionale; la pubblica amministrazione è chiamata ad adottare ogni decisione attraverso un delicato procedimento di bilanciamento degli interessi dei soggetti e delle categorie coinvolte;

   nonostante il divieto di apertura mattutina sia ormai ampiamente superato dallo stato dei fatti sia su scala locale che nazionale, il prefetto di Milano, ad avviso dell'interrogante, con l'avallo desumibile dal silenzio del sindaco Sala, sembra insensibile alle continue sollecitazioni di negozianti e cittadini e fermo nella sua inspiegabile decisione di mantenere gli orari di apertura posticipati dei negozi che commerciano beni non di prima necessità;

   alla luce di quanto sopra descritto, appare all'interrogante del tutto irragionevole il comportamento del prefetto: non si tratta, infatti, di concedere favori o privilegi speciali, ma semplicemente di eliminare restrizioni ormai ingiustificate che si tramutano piuttosto in violazioni dei diritti fondamentali, nel caso di specie quello di libera iniziativa economica; il mantenimento del divieto comporta altresì una disparità di trattamento tra quelle province che lo prevedono, come appunto Milano, e quelle che invece lasciano piena libertà di scelta –:

   quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per porre fine alle possibili disparità riportate in premessa che si vengono a creare sul territorio nazionale da parte di quella che appare all'interrogante una incoerente e irragionevole regolamentazione.
(4-09658)

ISTRUZIONE

Interrogazione a risposta orale:


   CAPITANIO, COLMELLERE, BELOTTI, TOCCALINI, PATELLI, RACCHELLA, DE ANGELIS e ZICCHIERI. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   negli ultimi mesi la scuola è al centro di un corposo tentativo di strumentalizzazione da parte di alcuni gruppi di pressione che vorrebbero superare il dibattito sociale, politico ed istituzionale e parlare in classe di teoria gender;

   il 14 maggio 2021 l'ufficio scolastico regionale del Lazio ha diramato alle scuole una circolare invitando dirigenti scolastici e docenti ad iscriversi ad un webinar su «Le diverse sfumature dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale» allegando un documento «Linee guida per la scuola: strategie di intervento e promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti con varianza di genere», salvo poi richiamare la medesima circolare e porre delle scuse in seguito alla mobilitazione di gran parte dell'opinione pubblica;

   qualche giorno fa, come documentato dalla stampa, in un liceo di Sassuolo, l'ora di educazione civica è stata trasformata in una occasione per cercare faziosamente di indottrinare ragazze e ragazzi sulla necessità approvare la proposta di legge Zan;

   da ultimo, la piattaforma Weschool (privata ma accreditata dal Ministero dell'istruzione per l'erogazione di strumenti utili alla didattica a distanza ha inoltrato a migliaia di studenti e insegnanti un questionario sull'identità di genere cui in 3.199 avrebbero scelto di rispondere; il fondatore di questa società privata ha dichiarato che «A partire da settembre formeremo i Prof interessati e forniremo i contenuti per affrontare questi argomenti, sempre nel rispetto dell'autonomia della missione educativa del docente, che deciderà come e se portare il tema in classe»; e ancora: «Per i docenti è difficile parlarne perché si tratta di argomenti complessi, estremamente delicati e non sempre codificati dai libri di testo, ma in realtà il contesto adatto c'è già, con il nuovo insegnamento obbligatorio dell'Educazione civica, e gli studenti ne sarebbero entusiasti»;

   appare quanto mai fuori luogo una intromissione di tal portata tanto più che linee guida ministeriali relative all'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica delimitano accuratamente gli ambiti di studio: Costituzione, educazione ambientale ed educazione alla cittadinanza digitale non già identità sessuale o proposte di legge partitiche; l'obiettivo di quella novità fortemente voluta dagli interroganti era e resta nutrire i nostri ragazzi al rispetto delle persone, tutte;

   giova ricordare che, ad oggi, risulta che il Ministero si sia espresso sul tema da ultimo con circolare n. 1972 del 15 settembre 2015 ritenendo che «tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere non rientrano in nessun modo né le "ideologie gender" né l'insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo»;

   del resto è inconcepibile che si dia per acquisito per tutti il superamento del concetto di «binarismo sessuale» per accogliere quello di «spettro di genere» senza che sul tema ci sia stata una discussione aperta e condivisa con la pluralità delle associazioni genitori che devono essere coinvolte prima dell'introduzione di provvedimenti così invasivi della libertà educativa dei genitori e del pluralismo della scuola –:

   se il Ministro interrogato intenda rivalutare la collaborazione con la piattaforma Weschool alla luce di quella che gli interroganti giudicano una strumentalizzazione messa in atto dalla stessa in contrasto con la disciplina ad oggi vigente sul tema;

   quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda avviare per verificare che il monte ore dedicato allo studio dell'educazione civica venga effettivamente impiegato, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, in attività in linea con i programmi ministeriali in materia;

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere per assicurare l'adozione di linee guida valevoli per tutto il sistema nazionale d'istruzione cui si addivenga solo dopo adeguato confronto con tutti gli stakeholder.
(3-02363)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta scritta:


   BIGNAMI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha reso necessario il ricorso agli ammortizzatori sociali per un elevato numero di lavoratori;

   in base alle disposizioni vigenti, i lavoratori inseriti in cassa integrazione dal proprio datore di lavoro proprio per l'emergenza COVID-19, avranno due certificazioni uniche: una dell'Inps per quanto da questo ente corrisposto ed una dal datore di lavoro;

   il transito di un contribuente in cassa integrazione, quando l'indennità è corrisposta direttamente dall'Inps, non è neutrale da un punto di vista fiscale;

   il percettore, infatti, si troverà nella situazione della doppia certificazione unica; nel caso specifico sia quella dell'Inps per il trattamento della cassa integrazione, sia quella del datore di lavoro per il lavoro dipendente prestato;

   il problema è rappresentato dal fatto che i due soggetti coinvolti, il datore di lavoro e l'ente previdenziale, rileveranno le imposte, sotto forma di ritenute, come sostituti di imposta, per conto del lavoratore, basandosi su quanto da loro erogato, e non sul reddito complessivo;

   di conseguenza, per il contribuente in cassa integrazione, come generalmente per tutti coloro con doppia certificazione unica, la predisposizione del modello 730 o dell'Unico Pf sarà obbligatoria, perché necessaria per quantificare i corretti saldi di imposta sul reddito complessivo, in quanto le trattenute dell'ente previdenziale e del datore di lavoro sono calcolate su quanto da ciascuno corrisposto e non sul reddito complessivo;

   orbene, l'Inps, a differenza di altri sostituti di imposta, come ad esempio i datori di lavoro, non consegna al contribuente la certificazione unica, ma dovrà essere quest'ultimo a premurarsi di scaricarla dal sito internet dell'Ente ovvero dal proprio cassetto fiscale;

   occorre precisare che, per tale operazione, il contribuente dovrà essere in possesso della identità digitale;

   esiste però una vasta platea di cittadini che purtroppo non è in possesso dell'identità digitale (Spid), per i quali è quindi difficile reperire la certificazione unica;

   nell'impossibilità di estrarre la CU dell'Inps, i contribuenti – ignari di aver prodotto un altro reddito – saranno destinatari di accertamenti nei prossimi anni con aggravio di sanzioni ed interessi –:

   se ritenga doveroso ed opportuno adottare le iniziative di competenza affinché l'Inps invii le certificazioni uniche tramite posta raccomandata direttamente ai contribuenti interessati, ovvero a coloro che sono impossibilitati, per varie ragioni, a reperire la documentazione richiesta perché non in possesso della identità digitale;

   se ritenga doveroso adottare le iniziative di competenza per evitare che i contribuenti siano inutilmente sanzionati, data anche la difficile congiuntura economica che il nostro Paese sta vivendo.
(4-09644)

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Interpellanza:


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per sapere – premesso che:

   fonti di stampa hanno reso noto il fatto che, negli ultimi giorni, nel porto di Manfredonia, sono state scaricate ingenti quantità di grano da navi provenienti dall'estero, per essere poi distribuito in tutta Italia;

   in conseguenza di ciò il prezzo del grano biologico made in Italy è crollato;

   l'affermazione è stata fatta da esponenti della Cia Puglia. In particolare Michele Ferrandino, presidente di Cia Capitanata, il quale ha dichiarato che «Appare evidente come in prossimità delle trebbiature, e quindi dell'immissione sul mercato del nuovo prodotto, si siano attivate le manovre speculative dei commercianti del grano attraverso la ripresa massiccia delle importazioni dall'estero»;

   ad avviso dell'associazione, il problema riguarda tutta la Puglia ed è evidenziato dal listino delle quotazioni cerealicole di Altamura, Bari e Foggia, le tre principali piazze della regione. Rispetto ai valori registrati il 17 febbraio 2021, ad esempio, a Foggia il grano duro ha visto diminuire il valore della quotazione di 10 euro alla tonnellata;

   nelle ultime settimane, nella sola città di Bari, il cereale di punta dell'agricoltura pugliese ha perso 8 euro sul prezzo minimo e 10 su quello massimo, rispetto alla miglior quotazione raggiunta la scorsa estate, attestandosi alla quota attuale pari a 288-291 euro per tonnellata;

   identica la quotazione ad Altamura. A tal proposito Felice Ardito, presidente di Cia Levante ha dichiarato che «Anche in questo caso siamo ben al di sotto dei 300 euro per tonnellata, un livello che sarebbe comunque basso»;

   per quanto riguarda il grano duro biologico, negli ultimi due anni, le importazioni sono aumentate del 30 per cento;

   la Puglia produce più del 25 per cento del grano duro italiano. Complessivamente, nel 2020, le province pugliesi hanno prodotto 9,5 milioni di quintali di questo prezioso cereale ovvero il 35 per cento della produzione nazionale, impiegando una superficie pari a 344.300 ettari. La sola provincia di Foggia nel 2020 ha prodotto 7.125.000 quintali su una superficie di 240 mila ettari, con una resa media per ettaro di 29,68 quintali. Raffaele Carrabba, presidente di Cia Puglia, ha dichiarato che «Per limitare la tentazione di manovre speculative bisognerebbe valutare la possibilità di sospendere temporaneamente le importazioni in determinati periodi dell'anno. Il mercato è libero e globalizzato, ma è tuttavia necessario adottare misure di tutela delle eccellenti produzioni nazionali, pugliesi in particolare, poiché rappresentano una filiera strategica che troppo spesso è penalizzata dalle massicce importazioni dall'estero, con grano duro straniero che, per una serie di ragioni molto concrete, presenta diverse incognite dal punto di vista della qualità e della salubrità»;

   ad avviso dell'interrogante, da numerosi anni, la costante attività d'importazione di grano estero genera problemi ai produttori nazionali, i quali vedono compromessa la redditività delle proprie aziende, con effetti immediati sull'occupazione poiché le difficoltà nel far fronte ai costi aziendali ne determina la contrazione dei livelli stessi, nonché effetti mediati, in particolare il rischio di una drastica riduzione delle superfici coltivate a grano;

   a ciò si aggiunga il fatto che, dopo aver superato i controlli doganali, il grano può esser ceduto a grandi trader internazionali e commercianti locali, prima di raggiungere la destinazione finale per la sua trasformazione in vari derivati;

   si segnala il fatto che, in base alla normativa vigente, il prodotto in compravendita deve essere obbligatoriamente fatturato, ma nella fattura stessa non si prevede anche l'obbligo di indicazione della provenienza, rendendo indistinguibile l'origine di prodotti alimentari a base di grano. Non si distinguono quelli made in Italy rispetto a quelli realizzati con grano prodotto all'estero;

   per i motivi sopra detti, si registra una crescente richiesta di trasparenza da parte dei cittadini, insieme alla maggiore domanda di prodotti locali realizzati con tutti i componenti prodotti in Italia, fatto che dovrebbe indurre ad adottare misure in grado di garantire un'immediata e certa identificazione delle merci nell'intero percorso di filiera –:

   se il Governo intenda adottare le iniziative necessarie per garantire controlli più efficienti, efficaci, rapidi e diffusi sulle navi in arrivo nei porti italiani al fine di individuare il grano di provenienza estera, soprattutto i porti pugliesi, e quali iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di tutelare le produzioni nazionali da forme di concorrenza sleale in caso di uso di grano di importazione non dichiarato, nonché se e come intenda tutelare al meglio la salute pubblica individuando prodotti potenzialmente nocivi per la salute dei consumatori a causa di produzioni realizzate in Stati esteri dove non è garantito lo standard di sicurezza che vige in Italia, quindi non garantendo il medesimo livello di salubrità dei prodotti italiani.
(2-01265) «Elvira Savino».

SALUTE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   LAPIA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   le malattie da accumulo lisosomiale Lsd rappresentano una famiglia di circa 50 patologie, dovute a diversi tipi di difetti genetici, che condividono la caratteristica di determinare un accumulo di metaboliti (o sostanze nei lisosomi) con conseguente perdita di funzionalità cellulare nei soggetti colpiti;

   spesso queste patologie interessano il sistema nervoso centrale, lo scheletro, la pelle, il cuore ed altri organi. Alcune di esse si manifestano già durante la prima infanzia, altre invece in età adulta. Pertanto, l'identificazione precoce di una di queste patologie potrebbe dare spazio ad un intervento terapeutico tempestivo;

   gli interventi terapeutici attuali hanno a disposizione numerose opzioni che possono mitigare la sintomatologia e migliorare la prognosi: si tratta di terapie che sono disponibili su tutto il territorio nazionale e che non richiedono, nella maggior parte dei casi, alcun ricovero, potendo essere eseguite in regime ambulatoriale o di day-hospital;

   secondo l'Osservatorio delle malattie rare a oggi il ritardo nella diagnosi di queste patologie è rappresentato da un intervallo di tempo che va dai 10 ai 14 anni: i numeri ufficiali, inoltre, parlano di un caso ogni 7.700 nascite ogni anno, ma secondo gli specialisti si tratterebbe solamente della punta dell'iceberg, poiché queste gravi patologie risultano essere molto più diffuse di quanto dicano le cifre delle diagnosi cliniche accertate;

   in Italia, tra il 2015 ed il 2017, grazie ad un progetto della regione Veneto e al Programma screening neonatale allargato per le malattie metaboliche ereditarie, sono stati sottoposti a screening oltre 44 mila neonati: su 40 neonati, risultati positivi allo screening, è stato eseguito un test di conferma da cui è emersa, per 10 di loro, la diagnosi di una patologia lisosomiale;

   un altro importante risultato è stato quello ottenuto tramite un progetto delle regioni Toscana e Umbria, grazie al quale sono stati sottoposti a test di screening neonatale per la malattia di Fabry 61 mila neonati. Il test ha messo in evidenza un numero di casi della malattia più alto del previsto;

   la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 544), che ha modificato la legge n. 167 del 2016, ha previsto l'estensione dello screening neonatale (Sne) anche alle malattie neuromuscolari genetiche, alle immunodeficienze congenite severe e, per l'appunto, anche alle malattie da accumulo lisosomiale: tuttavia per queste ultime, al momento, vi è ancora un incomprensibile ritardo –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda porre in essere al fine di rendere effettivo, all'interno dello screening neonatale esteso, l'inserimento delle patologie lisosomiali.
(5-06324)

Interrogazioni a risposta scritta:


   VILLANI, NAPPI, GRIPPA e BARBUTO. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   episodi di aggressione al personale sanitario sono ormai purtroppo all'ordine del giorno in Campania; nei giorni scorsi, nella città di Napoli e nell'agro nocerino si è assistito a una preoccupante escalation di episodi di violenza che hanno coinvolto in particolare sanitari del pronto soccorso e gli operatori del 118;

   in soli due giorni a Napoli si sono verificati ben 5 fra aggressioni, raid vandalici, furti di ambulanze e di auto del personale e minacce a mano armata, episodi che hanno destato non poche preoccupazioni fra gli operatori del 118, un servizio fondamentale per la sicurezza e la salute dei cittadini;

   nello stesso periodo anche al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Nocera inferiore si è verificata una guerriglia in piena regola, con personale medico e infermieristico aggrediti e locali sfasciati;

   i dati dell'Inail confermano che gli episodi di violenza che si verificano in Italia, contro medici e paramedici in servizio sulle ambulanze, che svolgono un lavoro fondamentale per salvare vite umane, sono più di tre al giorno;

   la mancanza di sistemi di sicurezza e di difesa non solo mette a repentaglio la vita degli operatori sanitari, ma crea un clima di incertezza e di insicurezza che rallenta le operazioni di soccorso, diminuendo così la capacità di intervenire tempestivamente per garantire un servizio adeguato ai cittadini;

   gli ultimi episodi portano a 37 le aggressioni subite dagli operatori del pronto intervento dall'inizio dell'anno;

   per di più l'aggressione al sistema sanitario in particolare al 118, arriva in un momento particolarmente delicato, in cui tutti gli operatori stanno lavorando da più di un anno con altissima professionalità ed impegno, per contenere la diffusione del Covid-19;

   la legge n. 113 del 2020 sulla tutela delle professioni sanitarie dalla violenza degli utenti è stata una conquista importante, ma resta molto il lavoro da compiere in termini di prevenzione per permettere al personale sanitario e ai medici di operare in sicurezza e tranquillità;

   da anni l'Ordine dei medici chiede di elevare il livello dei controlli presso tutti i presidi dell'Asl prevedendo presidi di polizia nei reparti di pronto soccorso degli ospedali e la presenza di adeguata vigilanza sulle ambulanze, non ritenendo sufficiente la semplice installazione di telecamere;

   la stessa associazione di categoria «Nessuno tocchi Ippocrate» nel denunciare la difficile e complessa situazione lavorativa degli operatori del 118, ribadisce l'assoluta esiguità del numero di mezzi di soccorso/ambulanze disponibili: per la città di Napoli si dispone di solo 16 ambulanze, molte delle quali senza neanche medico a bordo –:

   se i Ministri interrogati, alla luce degli episodi richiamati in premessa, non ritengano opportuno adottare ulteriori iniziative volte a potenziare, su tutto il territorio nazionale, la sicurezza nei luoghi di lavoro dove le professioni sanitarie sono più a rischio, al fine di tutelare il personale sanitario dalle frequenti aggressioni e favorire, altresì, le adeguate condizioni affinché essi possano svolgere al meglio il loro fondamentale lavoro;

   quali iniziative urgenti si intendano adottare a tutela e a protezione degli operatori sanitari del 118, in particolare per il controllo di un territorio così martoriato da eventi criminosi e per prevenire eventi tanto drammatici, garantendo così la sicurezza dei cittadini.
(4-09645)


   CUNIAL. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il 22 settembre 2020 l'interrogante ha depositato l'interrogazione n. 4-06864 con la quale ha denunciato al Governo come AstraZeneca abbia ottenuto immunità legale da alcuni Paesi europei;

   con l'interrogazione n. 4-06280, si segnalava come si possa accertare direttamente la responsabilità del produttore di un vaccino per danno derivante da un asserito difetto di quest'ultimo;

   sul tema sono intervenuti anche diversi parlamentari europei, presentando alcune interrogazioni parlamentari rivolte alla Commissione europea, lamentando che la gestione della pubblicità dei contratti non ha consentito di affrontare la questione della responsabilità per gli effetti collaterali dei vaccini. I deputati hanno chiesto alla Commissione chi si possa ritenere responsabile se i pazienti manifestano effetti collaterali a seguito della somministrazione del vaccino e a chi chiedere un risarcimento (E-000344/2021), nel caso del vaccino BNT162b2 cosa succeda se qualcuno dovesse subire effetti collaterali a lungo termine a causa della sua somministrazione e come possa richiedere un risarcimento ai sensi di un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata (E-000977/2021) e se la Commissione stia valutando di istituire un meccanismo di coordinamento per fornire un risarcimento per gli effetti collaterali del vaccino COVID-19 in modo trasparente (P-001043/2021);

   la Commissione nel dare le risposte ha garantito che gli accordi di acquisto sono pienamente conformi al diritto dell'Unione europea sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi e che, in conformità con questa direttiva, la responsabilità rimane del produttore. In caso di danni, che si ritiene siano causati dalla somministrazione del vaccino, i pazienti hanno il diritto di chiedere un risarcimento al produttore, il cui difetto dovrà essere accertato dinanzi al tribunale competente con una prova del danno, del difetto e del nesso causale tra difetto e danno, ricordando altresì che però le procedure di compensazione per gli effetti collaterali dei farmaci sono decise a livello nazionale;

   la sentenza del 27 giugno 2017 della Corte di giustizia europea, inoltre, stabilì che l'articolo 4 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, dev'essere interpretato nel senso che «la sussistenza di un nesso di causalità tra il difetto attribuito al vaccino e il danno subito dal danneggiato deve sempre essere considerata dimostrata in presenza di taluni indizi fattuali predeterminati di causalità» anche se la ricerca medica non stabilisce né esclude l'esistenza di un nesso. Questo è il caso dei vaccini anti Covid-19 che sono ancora in fase di sperimentazione clinica;

   con la conversione del decreto-legge 1° aprile 2021 , n. 44, all'articolo 3 e 3-bis, si è stabilito che, durante l'emergenza sanitaria, per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi, sotto emergenza e a causa della somministrazione di un vaccino anti Covid-19, la punibilità è esclusa e che i reati commessi nell'esercizio di una professione sanitaria sono punibili solo nei casi di colpa grave;

   la legge n. 210 del 1992 e l'interpretazione della Corte Costituzionale hanno posto lo Stato come responsabile civile in caso di danno da vaccino obbligatorio o fortemente raccomandato, mentre la legge 8 marzo 2017, n. 24, stabilisce che è la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a rispondere, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle condotte dolose o colpose dell'opera del professionista sanitario di cui si avvale, a livello civile –:

   alla luce di quanto riportato in premessa, se il Governo intenda adottare iniziative normative per meglio chiarire la disciplina della responsabilità civile e penale in relazione ai danni causati dalla somministrazione di un vaccino anti Covid-19.
(4-09649)

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazione a risposta scritta:


   VIANELLO. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   da fonti giornalistiche de La Stampa del 14 giugno 2021 emergono le gravi e dettagliate considerazioni elaborate dai revisori e analisti contabili della società Kpmg contenute nel rapporto sulla situazione finanziaria della Arcelor Mittal, commissionato da Invitalia nella previsione di un finanziamento da parte dello Stato;

   dalle analisi fornite, sebbene la posizione finanziaria di Arcelor Mittal risulti in attivo per 658,9 milioni di euro, si apprende che, data la mancata disponibilità della società stessa a fornire documentazione utile, il bilancio della società al 31 dicembre 2019 non è completo ed esaustivo;

   infatti, non risulta ricompreso nel documento in questione l'ammontare significativo di debiti, quali il debito verso Ilva di 1,4 milioni di euro, il fondo rischi e oneri di 380 milioni di euro, numerose fatture scadute nei confronti di vari fornitori, oltre al debito infragruppo, debiti che ove fossero compiutamente e opportunamente valutati, avrebbero reso evidente la concreta impossibilità per il Gruppo di restituire il debito verso Ilva e finanziare gli impegni per investimenti previste per 2,1 miliardi di euro;

   ciò nonostante, Invitalia ha firmato un accordo per entrare nell'azionariato del neo-costituito gruppo Acciaierie d'Italia Holding, ignorando i rischi evidenziati nel rapporto finanziario presentato da Kpmg;

   con tale accordo Invitalia ha versato 400 milioni di euro acquisendo il 38 per cento del capitale di AmInvestco Italy raggiungendo il 50 per cento dei diritti di voto;

   conseguentemente il rientro dello Stato nella gestione del gruppo siderurgico dovrebbe portare il prossimo anno alla fase di acquisto dei rami d'azienda, con l'aumento della quota pubblica dal 50 per cento al 60 per cento mediante il versamento di 680 milioni di euro da parte di Invitalia e quello contestuale fino a 70 milioni di Arcelor Mittal per conservare la quota del 40 per cento e il controllo congiunto della società;

   secondo quanto pubblicato il 14 giugno 2021 sul sito della testata giornalistica de Il Sussidiario.net, non sono state alquanto considerate le raccomandazioni degli analisti finanziari della società Kpmg riguardanti l'elenco di dati su cui porre attenzione quanto ai rischi che la sottoscrizione di un accordo Arcelor Mittal-Invitalia avrebbe comportato;

   va tenuto conto che il bilancio finanziario della ArcelorMittal relativo al 2020 non è stato ancora approvato e il consiglio di amministrazione di Acciaierie d'Italia non si è ancora insediato –:

   se quanto suesposto corrisponda al vero;

   se il Governo intenda fornire i dati che giustificano lo status dello stabilimento come strategico.
(4-09648)

TRANSIZIONE ECOLOGICA

Interrogazione a risposta in Commissione:


   DAGA e VILLANI. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   il 9 giugno 2022 la Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia per il mancato rispetto della direttiva sull'acqua potabile nella provincia di Viterbo, nel Lazio, dove «i livelli di arsenico e fluoruro» superano «i valori parametrici stabiliti». Il primo richiamo di Bruxelles risale al 2014, quando fu aperta la procedura d'infrazione, ma da allora non sono stati compiuti passi in avanti. Con il deferimento alla Corte, l'Italia rischia adesso una sanzione;

   secondo quanto previsto dalle norme costituzionali e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente oppure inottemperanza ad obblighi di informazione, il Governo ha il dovere di esercitare i poteri sostitutivi;

   ancor prima del richiamo dell'avvio della procedura europea, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Dipartimento della protezione civile, ha disposto, con ordinanza n. 3921 del 28 gennaio 2011, la nomina di un commissario delegato per fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione alla concentrazione di Arsenico nelle acque destinate all'uso umano superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della regione Lazio, individuato nel presidente della regione Lazio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2011;

   il commissario delegato con decreto n. 2 del 14 marzo 2011, come integrato con decreto n. 1 dell'11 giugno 2012, ha approvato il programma degli interventi;

   nonostante questo, nel maggio 2014 la Commissione aveva inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora, seguita da un parere motivato nel gennaio 2019 riguardante 16 zone di approvvigionamento idrico della provincia di Viterbo. Dall'invio del parere motivato la piena conformità alla direttiva è stata raggiunta solo in 10 di queste zone. Sebbene la Commissione accolga con favore sia l'adozione da parte dell'Italia di misure che vietano o limitano l'approvvigionamento idrico nelle zone interessate, sia l'invio ai consumatori di informazioni sulla situazione, conclude Bruxelles, «a oggi sei zone di approvvigionamento idrico», tutte comprese nei comuni gestiti in proprio e non dalla Talete Spa, «non sono ancora pienamente conformi alla direttiva». Da qui il deferimento alla Corte –:

   alla luce dei fatti sopraesposti, quali iniziative il Ministro interrogato ritenga di adottare per risolvere, per quanto di competenza, le problematiche connesse alla mancanza di impianti di dearsenificazione nel viterbese e quali fondi si preveda di utilizzare per finanziare interventi risoluti.
(5-06325)

UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:


   CARNEVALI. — Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 35 del 2019, cosiddetto Calabria ha previsto, all'articolo 12, comma 2, lettera c), la possibilità per le aziende e gli enti del Ssn, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, di procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determina, con orario a tempo parziale, dei medici specializzandi a partire dal terzo anno di corso;

   tali assunzioni avvengono sulla base di specifici accordi tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate, in relazione all'accordo quadro (non ancora approvato) adottato con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente, che definisce le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;

   la conferenza delle regioni, in data 20 febbraio 2020, con il documento prot. 20/20/CR6b/C7, ha predisposto i contenuti minimi atti a dare uniformità al testo di accordo regione/provincia autonoma e università per l'assunzione di specializzandi medici previsto dall'articolo 1, comma 548-bis, della legge n. 145 del 2018;

   tra tali contenuti si prevede anche, nei casi in cui la struttura operativa non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto il medico in formazione, che siano applicate le disposizioni di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale n. 402 del 2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa;

   il 18 febbraio 2020, la regione Lombardia, con delibera n. XI/2851, ha adottato lo specifico accordo tra regione e università lombarde, sedi di medicina e chirurgia, necessario a individuare le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;

   molte università (non solo in Lombardia), pongono numerosi ostacoli all'assunzione degli specializzandi utilmente collocati nelle graduatorie della propria o di altra regione, non sempre con argomenti persuasivi quali la non omogeneità e incoerenza applicativa della norma, la non appartenenza dell'azienda sanitaria alla medesima regione in cui l'università interessata ha la propria rete formativa;

   il sindacato Anaao-Assomed ha più volte segnalato l'esigenza di assumere personale, non solo a fronte dello stato di emergenza, ma in modo strutturale a fronte anche del prossimo pensionamento di 40.000 medici ospedalieri;

   in molte università italiane, quindi, gli specializzandi si vedono negare l'assunzione con contratto a tempo determinato cui avrebbero diritto, essendo collocati in posizione utile in una graduatoria di pubblico concorso;

   molte università adducono, come motivo per negare l'assunzione, il mancato inserimento della struttura richiedente nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione, vanificando così secondo l'interrogante la ratio della norma e la stessa indicazione della Conferenza delle regioni –:

   quali iniziative intenda assumere il Governo, per quanto di competenza, a cominciare dall'approvazione dell'accordo-quadro di cui in premessa, per evitare che si ripetano situazioni in cui le aziende lamentano, presso le regioni e le organizzazioni sindacali, l'impossibilità nell'assumere i medici di cui hanno bisogno.
(4-09657)

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

  I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

  interrogazione a risposta scritta Casciello n. 4-08080 del 20 gennaio 2021 in interrogazione a risposta orale n. 3-02364.

  interrogazione a risposta in Commissione Pezzopane n. 5-06175 dell'8 giugno 2021 in interrogazione a risposta scritta n. 4-09641.

ERRATA CORRIGE

  L'interrogazione a risposta scritta Cunial n. 4-09631 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta n. 530 del 25 giugno 2021. Alla pagina 20658, dalla riga undicesima fino alla sedicesima, seconda colonna deve leggersi: «dalla legge al medico di medicina generale al comma 2 del suddetto articolo 4. Pertanto, l'interrogante ritiene che le procedure messe in atto dalla direttrice Kyriakoula Petropulacos, siano di dubbia legittimità laddove si pone il professionista in una situazione asimmetrica e», e non come stampato.