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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 20 luglio 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 luglio 2021.

  Amitrano, Angiola, Ascani, Battelli, Bergamini, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Dal Moro, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Testamento, Trano, Vignaroli, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 16 luglio 2021 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   ANDREA ROMANO ed altri: «Disposizioni per la tutela del pluralismo nei servizi di media» (3211).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge SOVERINI ed altri: «Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore» (3014) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Carnevali.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  CRISTINA: «Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta e di indennità dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani» (1434) Parere delle Commissioni V e Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  ALAIMO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di piano della performance e relazione sulla performance nonché di nomina e funzioni degli organismi indipendenti di valutazione» (2792) Parere delle Commissioni V e XI.

   V Commissione (Bilancio e Tesoro):
  DAVIDE CRIPPA: «Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo generale, la vigilanza e il controllo dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» (3064) Parere delle Commissioni I e XIV.

   VI Commissione (Finanze):
  CRISTINA: «Istituzione di una zona economica speciale nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola» (2703) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):
  CARELLI: «Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado» (3121) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):
  CRISTINA ed altri: «Modifica all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di efficacia temporale dell'autorizzazione paesaggistica» (2653) Parere delle Commissioni I, V e Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  MELONI ed altri: «Disposizioni per favorire lo sviluppo di progetti di coabitazione per persone che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e di coabitazione intergenerazionale» (3142) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   X Commissione (Attività produttive):
  RAMPELLI e ZUCCONI: «Disposizioni per il riconoscimento della professione di direttore di albergo e la disciplina del suo esercizio» (3011) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):
  IANARO ed altri: «Disposizioni per la prevenzione del melanoma cutaneo» (3167) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti):
  BORDONALI ed altri: «Modifiche al codice penale in materia di introduzione dei delitti di omicidio nautico e lesioni personali nautiche, nonché disposizioni concernenti la condotta da tenere in caso di incidente nautico» (3175) Parere delle Commissioni I e V.

   Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive):
  BIANCHI ed altri: «Istituzione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per i redditi derivanti dall'attività occasionale di produzione di oggetti artistici, arredi, bigiotteria, prodotti tessili e opere di artigianato» (3172) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione.

  In data 17 luglio 2021 il seguente disegno di legge è stato cancellato dall'ordine del giorno, essendo decorsi i termini di conversione del relativo decreto-legge, di cui all'articolo 77 della Costituzione: «Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (3119).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 15 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al secondo trimestre del 2021 (Doc. LXXIII-bis, n. 14).

  Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 15 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 441).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 442).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ANPAL Servizi Spa, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 443).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 444).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 15 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per il triennio 2021-2023 (Doc. n. CII, n. 2).

  Questo documento è trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 16 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la relazione sulle erogazioni effettuate in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, aggiornata al mese di giugno 2021 (Doc. CLXVII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 7 al 10 giugno 2021, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'Unione europea e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (Doc. XII, n. 914) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'Unione europea ai fini dell'ETIAS e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240, (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226 e (UE) 2018/1861 (Doc. XII, n. 915) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'Unione europea ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (Doc. XII, n. 916) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (Doc. XII, n. 917) – alla VI Commissione (Finanze);
   Risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (Doc. XII, n. 918) – alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (Doc. XII, n. 919) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (Doc. XII, n. 920) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   Risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (Doc. XII, n. 921) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per alcune macchine munite di motori nell'intervallo di potenza tra 56 kW e 130 kW e superiore a 300 kW al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 (Doc. XII, n. 922) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti);
   Risoluzione sulla politica di concorrenza – Relazione annuale 2020 (Doc. XII, n. 923) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione sulla risposta alla sfida globale posta dalla COVID-19: effetti della deroga all'accordo TRIPS dell'OMC sui vaccini, le terapie e i dispositivi in relazione alla COVID-19 e sull'incremento delle capacità di produzione e fabbricazione nei paesi in via di sviluppo (Doc. XII, n. 924) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XII (Affari sociali);
   Risoluzione sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/621 della Commissione del 15 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza imidacloprid per quanto riguarda il suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale (Doc. XII, n. 925) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   Risoluzione sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 della Commissione, del 6 maggio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, carbonato di calcio, captan, biossido di carbonio, cimoxanil, dimetomorf, etefon, estratto di melaleuca alternifolia, famoxadone, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, flumiossazina, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, heptamaloxyloglucan, proteine idrolizzate, solfato di ferro, metazaclor, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, propamocarb, prothioconazole, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazolo e urea (Doc. XII, n. 926) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione sulla strategia dell'Unione europea in materia di cibersicurezza per il decennio digitale (Doc. XII, n. 927) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti);
   Risoluzione sulla violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e l'utilizzo di minori da parte delle autorità del Marocco nella crisi migratoria a Ceuta (Doc. XII, n. 928) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sull'inclusione di ONG tedesche nell'elenco delle "organizzazioni non gradite" da parte della Russia e la detenzione di Andrei Pivovarov (Doc. XII, n. 929) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sui diritti umani e la situazione politica a Cuba (Doc. XII, n. 930) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla repressione sistematica in Bielorussia e relative conseguenze per la sicurezza europea a seguito di sequestri di persona su un aereo civile dell'Unione europea intercettato dalle autorità bielorusse (Doc. XII, n. 931) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla situazione in Afghanistan (Doc. XII, n. 932) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sull'iniziativa dei cittadini europei "End the cage age" (Basta animali in gabbia) (Doc. XII, n. 933) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione sul futuro finanziamento della rete radiofonica Euranet Plus da parte dell'Unione europea (Doc. XII, n. 934) – alle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 16 e 19 luglio 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/1919, (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2021 nelle acque dell'Unione e non dell'Unione (COM(2021) 357 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 357 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione da parte dell'Unione europea alla convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale (COM(2021) 388 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 388 final – Annex) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2021) 193 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale sull'attuazione dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario nel 2020 (COM(2021) 404 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda (COM(2021) 419 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 419 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA – Sistema d'allarme n. 4-6/2021 (COM(2021) 428 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 428 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Cechia (COM(2021) 431 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 431 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Progetto di bilancio rettificativo n. 5 del bilancio generale 2021 – Sostegno umanitario a favore dei rifugiati in Turchia (COM(2021) 460 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – «Pronti per il 55 per cento»: realizzare l'obiettivo climatico dell'Unione europea per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica (COM(2021) 550 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti (COM(2021) 397 final) e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (COM(2021) 399 final), già trasmesse dalla Commissione europea e assegnate, in data 16 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), sono altresì assegnate alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 19 luglio 2021.

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Renato Grimaldi, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Direzione generale per l'economia circolare, nell'ambito del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi del Ministero della transizione ecologica.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 luglio 2021, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di livello dirigenziale generale, conferito alla dottoressa Maria Carmela Giarratano, di direttore della Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione del Ministero della transizione ecologica.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettere in data 15 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale:
   all'ingegnere Massimo Sessa, l'incarico di presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
   alla dottoressa Ilaria Bramezza, l'incarico di capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

  Queste comunicazioni sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettera in data 15 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento all'ingegnere Domenico De Bartolomeo, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dell'incarico di direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: GELMINI E APREA; INVIDIA; BUCALO E FRASSINETTI; TOCCAFONDI; COLMELLERE ED ALTRI; SOVERINI ED ALTRI: RIDEFINIZIONE DELLA MISSIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE IN ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (A.C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-A)

A.C. 544-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 544-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 5, lettera
a), sopprimere le parole: per almeno il 60 per cento,;
   al comma 5 sopprimere la lettera b);
   sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, all'articolo 12, comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: nonché fino alla fine della medesima lettera.

  All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: commissioni di esame aggiungere le seguenti:, i compensi spettanti al Presidente e ai componenti delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1-bis.

  Conseguentemente al medesimo articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi spettanti al Presidente e ai componenti delle commissioni sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato del II ciclo, di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2007 e alla relativa tabella.

  All'articolo 7 aggiungere in fine il seguente comma: 4-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 8 aggiungere in fine il seguente comma: 3-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 9, comma 2, dopo la parola: individua aggiungere le seguenti:, nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 12.

  All'articolo 10 aggiungere in fine il seguente comma: 4-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 11 aggiungere in fine il seguente comma: 6-bis. Ai componenti del Coordinamento nazionale non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

  All'articolo 13, comma 3, sostituire le parole: con le risorse stanziate dal con le seguenti:, pari a 400 mila euro annui a decorrere dal 2001, si provvede a valere sulle risorse del.

  All'articolo 14 aggiungere in fine il seguente comma: 2-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 5.202 della Commissione, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   al medesimo emendamento 5.202 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  sull'emendamento 7.201 della Commissione, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  al medesimo emendamento 7.201 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del predetto Tavolo istituzionale paritetico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato;

  sull'emendamento 14.201 della Commissione, nel presupposto che sia approvata la condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, posta sull'emendamento 7.201;

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 4.206, 5.103, 5.203, 5.204, 5.206, 5.207, 10.103, 10.104 e 12.204, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 544-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo I
PRINCÌPI

Art. 1.
(Finalità e struttura del Sistema di istruzione tecnica superiore)

  1. Anche in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione, formazione e ricerca, in coerenza con i parametri europei, la presente legge reca disposizioni per la ridefinizione della missione e dei criteri generali di organizzazione del Sistema di istruzione tecnica superiore (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di cui sono parte integrante, a norma dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, gli istituti tecnici superiori di cui al capo II della presente legge, deputati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati e alla realizzazione degli altri obiettivi ivi richiamati. Gli istituti tecnici superiori assumono la denominazione di «accademie per l'istruzione tecnica superiore (ITS Academy)».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 1.
(Finalità e struttura del Sistema di istruzione tecnica superiore)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Sistema di istruzione tecnica superiore (ITS) di cui al decreto fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e riorganizzato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di cui sono parte integrante, a norma dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40:
   a) gli istituti tecnici superiori di cui al presente capo, deputati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati e alla realizzazione degli altri obiettivi ivi richiamati. Gli istituti tecnici superiori assumono la denominazione di «accademie per l'istruzione tecnica superiore» (ITS Academy);
   b) i percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) di cui al Capo II, mirati a consolidare, aggiornare e specializzare le competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, del diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché di coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

  Conseguentemente:
   sostituire la rubrica con la seguente: (Finalità e struttura del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore);
   all'articolo 10, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: lettera b).
1.200. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 544-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo II
MISSIONE E CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ITS ACADEMY

Art. 2.
(Missione degli ITS Academy)

  1. Nel quadro del complessivo Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, gli ITS Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, gli ITS Academy hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, anche attraverso la promozione di organici raccordi con gli enti che si occupano della formazione continua dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.
  2. Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi indotti dalla realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR, con particolare riferimento alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 2.
(Missione degli ITS Academy)

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: anche attraverso la promozione di organici raccordi con gli enti che si occupano della formazione continua dei lavoratori con le seguenti: la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati.
2.100. Vacca.
(Approvato)

A.C. 544-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Identità degli ITS Academy)

  1. Ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2. In relazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, sono definiti:
   a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. Le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili, sulla base della programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni;
   b) gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali ambiti in cui essa si articola;
   c) i diplomi di tecnico superiore che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

  3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, ciascun ITS Academy è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.
  4. Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il made in Italy, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati.
  5. Gli ITS Academy possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella medesima regione.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Identità degli ITS Academy)

  Al comma 1, dopo le parole: del Ministro dell'istruzione, di concerto con aggiungere le seguenti: il Ministro dell'università e della ricerca, con.
3.100. Di Giorgi, Soverini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Nitti, Orfini.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni a norma dell'articolo 3.
3.200. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:; l'edilizia.
3.201. La Commissione.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 5.
3.105. Vietina.

  Al comma 5, dopo le parole: a condizione aggiungere le seguenti:, d'intesa con le regioni,
3.202. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 544-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Regime giuridico degli ITS Academy)

  1. Gli ITS Academy si costituiscono come fondazioni ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo nazionale della struttura. Alle fondazioni ITS Academy si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile. Ciascuna fondazione ITS Academy acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.
  2. I soggetti fondatori delle fondazioni ITS Academy sono i seguenti, quale standard organizzativo minimo:
   a) un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, appartenga all'ordine tecnico o professionale, ovvero un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, nel quale siano attivi indirizzi di istruzione tecnica o professionale, situati nella provincia ove ha sede la fondazione;
   b) una struttura formativa accreditata dalla regione per l'alta formazione, situata nella provincia ove ha sede la fondazione;
   c) un'impresa del settore produttivo che utilizza in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1;
   d) un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, operante nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy.

  3. In aggiunta ai soggetti indicati al comma 2, possono essere individuati, all'atto della costituzione della fondazione o successivamente, altri soggetti fondatori.
  4. Ciascuna fondazione ITS Academy stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Ferme restando le altre cause stabilite dalla legge e dallo statuto, gli statuti delle fondazioni ITS Academy prevedono la perdita dell'accreditamento nazionale di cui all'articolo 7 tra le cause di scioglimento della fondazione. Lo statuto è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La conformità dello statuto allo schema di cui al presente comma costituisce standard minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento delle ITS Academy, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della presente legge.
  5. I soggetti fondatori di cui al comma 2 che partecipano alla costituzione delle fondazioni ITS Academy devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Possono divenire fondatori soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinate nello statuto. Alla fondazione ITS Academy possono partecipare anche soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.
  6. Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione ITS Academy, anche attraverso risorse strutturali e strumentali. Le fondazioni ITS Academy sono amministrate e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto. Il patrimonio della fondazione ITS Academy è composto:
   a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti;
   b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione;
   c) dalle elargizioni disposte da enti o da privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;
   d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

  7. Sono organi necessari della fondazione ITS Academy:
   a) il presidente, che ne è il legale rappresentante;
   b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente;
   c) il segretario generale, con compiti di coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della fondazione e di esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal consiglio di amministrazione;
   d) l'assemblea dei partecipanti;
   e) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS Academy;
   f) il revisore dei conti.

  8. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale la fondazione ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione con i poteri previsti dal capo II del titolo II del libro I del codice civile e, in particolare, dagli articoli 23, quarto comma, 25, 26, 27 e 28.
  9. Ai percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy di cui all'articolo 5 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Alle medesime fondazioni si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.
  10. I diplomi di istruzione tecnica superiore di primo e di secondo livello di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili.
  11. Le fondazioni ITS Academy possono essere destinatarie delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Regime giuridico degli ITS Academy)

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
4.200. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: per l'alta formazione.
4.201. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: un'impresa del settore produttivo che utilizza con le seguenti: una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano.
4.210. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera d), premettere le parole: un'Università,
4.202. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: di ricerca, pubblico o privato, con le seguenti: pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
4.104. Vacca.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: o privato operante, con le seguenti: o privato o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 operanti.
4.104.(Testo modificato nel corso della seduta) Vacca.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: o privato, aggiungere le seguenti: e un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
4.103. Di Giorgi, Soverini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Nitti, Orfini.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: o privato operante, con le seguenti: o privato o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 operanti.
4.103.(Testo modificato nel corso della seduta) Di Giorgi, Soverini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Nitti, Orfini.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 3.
4.203. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
4.204. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: sentito il parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3.
4.205. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed è espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione.
4.211. La Commissione.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 10.
4.109. Fornaro, Fratoianni.

  Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: di primo e di secondo livello con le seguenti: di quinto e sesto livello EQF.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1:
   lettera a), sostituire le parole: primo livello con le seguenti: quinto livello EQF;
   lettera b), sostituire le parole: secondo livello con le seguenti: sesto livello EQF.
4.207. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 544-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Standard minimi dei percorsi formativi)

  1. I percorsi formativi degli ITS Academy si articolano in semestri e sono strutturati in due livelli:
   a) percorsi formativi di primo livello, che hanno la durata di quattro semestri con almeno 1.800/2.000 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;
   b) percorsi formativi di secondo livello, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

  2. A conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali a norma dell'articolo 6, rispettivamente, il diploma di tecnico superiore di primo o di secondo livello. I modelli di diploma sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base dei criteri generali per la certificazione previsti dal medesimo articolo 6. Il diploma è rilasciato dal presidente della fondazione ITS Academy secondo le modalità indicate dal medesimo decreto e costituisce titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.
  3. I percorsi formativi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteristiche comuni:
   a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento definite con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea;
   b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;
   c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati.

  4. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono standard organizzativi minimi:
   a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;
   b) i percorsi formativi possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico. Per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi;
   c) i curricoli dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;
   d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;
   e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale;
   f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso.

  5. Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile, selezionati:
   a) per almeno il 60 per cento, tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy;
   b) per almeno il 20 per cento, tra soggetti in servizio presso le scuole del sistema nazionale di istruzione, le strutture formative accreditate dalle regioni per l'alta formazione, le università o gli enti di ricerca pubblici e i competence center, i centri di trasferimento tecnologico e i digital innovation hub, operanti nell'ambito dell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy.

  6. Anche allo scopo di assicurare continuità nei raccordi con gli istituti di istruzione secondaria superiore e con le università, i docenti e i ricercatori di cui al comma 5, lettera b), possono essere assegnati alle fondazioni ITS Academy in posizione di comando. I criteri e le modalità di tale assegnazione sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.
  7. Ai percorsi formativi degli ITS Academy possono accedere, previa selezione pubblica, coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al capo III della durata di almeno 800 ore.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Standard minimi dei percorsi formativi)

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: in due livelli con le seguenti: come segue.
5.200. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: rispettivamente il diploma di tecnico superiore di primo o di secondo livello con le seguenti: il diploma di tecnico superiore.
5.201. La Commissione.
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 5.202 della Commissione

  All'emendamento 5.202 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole:, che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
0.5.202.200. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: presidente della fondazione ITS Academy con le seguenti: Ministero dell'istruzione.
5.202. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e comunque prevedendo che lo svolgimento della lezioni di didattica teorica sia consentito anche a distanza.
5.103. Vacca.

  Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: per almeno il 60 per cento,

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere la lettera b);
   sopprimere il comma 6;
   all'articolo 12, comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: nonché fino alla fine della lettera.
5.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: aventi una specifica esperienza professionale aggiungere le seguenti:, maturata per almeno cinque anni,.
5.205. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Si prescinde dai requisiti previsti al comma 7 per le attività che sono svolte da esperti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
5.106. Frassinetti, Bucalo.

  Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché tra esperti che operano nel settore dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.
5.106.(Testo modificato nel corso della seduta) Frassinetti, Bucalo.
(Approvato)

A.C. 544-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti)

  1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni di esame nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato, con profitto, i percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi medesimi.
  2. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS Academy è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.
  3. Per «credito formativo» acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme di competenze, costituenti esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.
  4. Ai fini del rilascio del diploma di cui all'articolo 5, comma 2, da parte dell'ITS Academy, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
  5. Il riconoscimento dei crediti formativi opera:
   a) al momento dell'accesso ai percorsi;
   b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 1, comma 1;
   c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

  6. Gli ITS Academy sono autorizzati a svolgere le attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti internet istituzionali, i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del titolo di studio.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti)

  Al comma 1, dopo le parole: commissioni di esame aggiungere le seguenti:, i compensi spettanti al Presidente e ai componenti delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi spettanti al Presidente e ai componenti delle commissioni sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato del II ciclo, di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2007 e alla relativa tabella.
6.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: sentita la Conferenza delle Regioni a norma dell'articolo 9, comma 3, con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, a norma dell'articolo 3.
6.200. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 544-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Accreditamento degli ITS Academy)

  1. Gli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al sistema di finanziamento di cui al capo IV, ottengono l'accreditamento nazionale sulla base degli standard e dei requisiti minimi di cui alla presente legge. Il relativo procedimento è stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti anche i criteri e le modalità per il rinnovo dell'accreditamento nazionale, che ha durata quinquennale, e per la sua eventuale revoca.
  3. Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS Academy riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e di valutazione di cui al capo V, un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, la regione revoca l'accreditamento rilasciato ai sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo IV.
  4. Gli ITS Academy possono avere l'accreditamento nazionale soltanto sulla base del procedimento stabilito con il decreto di cui al comma 1, a condizione che rispettino gli standard e i requisiti minimi stabiliti dalla presente legge, tra cui i seguenti:
   a) statuto adottato sulla base delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 4;
   b) rispondenza alla missione e agli standard organizzativi di cui al presente capo e ai requisiti minimi di seguito indicati: disponibilità e idoneità della sede operativa in relazione all'area tecnologica che, ai sensi dell'articolo 3, connota l'identità degli ITS Academy; disponibilità delle dotazioni infrastrutturali, logistiche, strumentali, ivi comprese quelle per la formazione a distanza, e tecnologiche, con particolare riferimento ai laboratori, necessarie e idonee allo svolgimento delle attività indicate all'articolo 2, rispondenti alle norme vigenti in materia di igiene, sanità, accessibilità e sicurezza, comprese le normative di settore;
   c) onorabilità del legale rappresentante, del direttore amministrativo e dei componenti degli organi di cui all'articolo 4, comma 7, e di tutti coloro che prestano la loro opera professionale nell'ITS Academy;
   d) accessibilità per gli studenti con disabilità o con altri bisogni educativi speciali e sostegno per la loro proficua frequenza dei percorsi formativi;
   e) rispondenza del personale che presta la propria opera professionale nell'ITS Academy agli standard previsti all'articolo 5, comma 5;
   f) adeguatezza della situazione patrimoniale e correttezza della gestione economica e finanziaria nel rispetto delle normative nazionali e dell'Unione europea.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Accreditamento degli ITS Academy)

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. I requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli I.T.S. Academy quale condizione per l'accesso al sistema sono stabiliti a livello nazionale, sulla base della presente legge. Le Regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono gli standard minimi nazionali, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento.
  2. Gli standard minimi di livello nazionale di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 4;
   sostituire la rubrica con la seguente: Standard minimi per l'accesso degli I.T.S. Academy al Sistema.
7.200. La Commissione.
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 7.201 della Commissione

  All'emendamento 7.201 della Commissione, parte consequenziale relativa all'articolo 11-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del predetto tavolo istituzionale paritetico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
0.7.201.200. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è predisposto su proposta del tavolo istituzionale paritetico di cui all'articolo 11-bis.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Tavolo istituzionale paritetico tra Governo e Regioni)

  1. È istituito un tavolo istituzionale paritetico tra Governo e Regioni, il cui coordinamento è affidato al Ministero dell'istruzione, per l'elaborazione di proposte ai fini della definizione degli schemi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 4, dall'articolo 6, comma 1, dall'articolo 7, comma 2, dall'articolo 8, comma 3, dall'articolo 10, comma 4, dall'articolo 11, comma 1, dall'articolo 12, comma 4, dall'articolo 13, commi 1 e 2, e dall'articolo 14, comma 1.
7.201. La Commissione.
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 544-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Raccordi tra gli ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca)

  1. Gli ITS Academy e le istituzioni universitarie possono, nella loro autonomia, rendere organici i loro raccordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di alto apprendistato, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
   a) i criteri generali e gli standard di organizzazione dei percorsi formativi per il conseguimento di lauree a orientamento professionale e per la condivisione, tra le fondazioni ITS Academy e le istituzioni universitarie interessate, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;
   b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi di primo e di secondo livello degli ITS Academy di cui all'articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei crediti;
   c) i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;
   d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi, di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali di riferimento nazionale degli ITS Academy di cui all'articolo 3, comma 2, e i crediti formativi sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti dall'articolo 6.

  3. Dei comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, fanno parte anche i presidenti delle fondazioni ITS Academy aventi sede nella regione.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 8.
(Raccordi tra gli ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 544-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Programmazione territoriale, misure nazionali di sistema e orientamento)

  1. Gli ITS Academy sono costituiti sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.
  2. Per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema di istruzione tecnica superiore di cui all'articolo 1, il Coordinamento nazionale di cui all'articolo 11 individua linee di azione nazionali attraverso:
   a) programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti secondari superiori, compresi i licei, e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli ITS Academy, di cui al presente capo, e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al capo III. Tali programmi sono volti a far conoscere anche i percorsi professionalizzanti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro. I programmi comprendono anche progetti destinati ai dirigenti scolastici e ai docenti per promuovere la loro approfondita conoscenza del PNRR e delle sue strategie per l'innovazione e lo sviluppo, soprattutto digitale e tecnologico;
   b) programmi per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio, degli ITS Academy nel primo quinquennio di attuazione della presente legge in relazione alle strategie del PNRR;
   c) programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in coerenza con i parametri europei.

  3. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone un piano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione, a partire dal 2022, degli ITS Academy sul territorio nell'ambito di campus multiregionali in relazione a ciascuna delle aree tecnologiche di cui all'articolo 3, comma 1, e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Programmazione territoriale, misure nazionali di sistema e orientamento)

  Al comma 2, dopo la parola: individua aggiungere le seguenti:, nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 12.
9.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: Programmazione territoriale,
9.200. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 544-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo III
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

Art. 10.
(Standard minimi dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore)

  1. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) sono conformati in modo da concorrere al superamento del disallineamento delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani e degli adulti rispetto alle richieste del mondo del lavoro e delle professioni e della carenza di figure professionali dotate di competenze digitali rispetto ai fabbisogni indotti dall'innovazione tecnologica del Paese e sono rivolti ai giovani e agli adulti in possesso dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1.
  2. I percorsi di IFTS, programmati dalle regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia, rispondono ai seguenti standard minimi:
   a) sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore;
   b) sono strutturati di regola in due semestri, per un totale di almeno 800 ore, e sono articolati in moduli di varia durata;
   c) sono progettati e realizzati, anche in apprendistato formativo, dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali e dalle strutture formative di istruzione e formazione professionale accreditate dalle regioni che realizzano i percorsi per il diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di rispondere ai fabbisogni formativi espressi dai settori produttivi del territorio in collaborazione con imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati.

  3. Ai fini del rilascio, da parte delle regioni, del certificato di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, secondo i criteri generali di cui all'articolo 6, i percorsi di IFTS si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale nonché di esperti del mondo del lavoro.
  4. Le regioni definiscono le modalità per la costituzione delle commissioni di esame di cui al comma 3 nonché le indicazioni generali per la verifica finale, da parte delle commissioni medesime, delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, che è formata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei percorsi e dei titoli, ai fini della riconoscibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea. Il modello del certificato di cui al comma 2, lettera a), è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.
(Standard minimi dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore)

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: dagli istituti tecnici fino alla fine della lettera, con le seguenti: dai soggetti associati di cui articolo 69 della legge 7 maggio 1999, n. 144.
10.200. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 aggiungere le seguenti:, nonché dalle strutture formative accreditate dalle regioni per la formazione superiore e di livello equivalente.
10.105. Vietina.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: sentito il parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 3.
10.201. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli I.T.S. Academy possono concorrere alla realizzazione dei percorsi I.F.T.S. secondo quanto previsto dalla programmazione dell'offerta formativa territoriale di esclusiva competenza delle singole regioni.
10.202. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 69, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ultimo periodo dopo le parole: «concorrono università» sono aggiunte le seguenti: «, istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale».
*10.103. Vacca.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 69, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ultimo periodo dopo le parole: «concorrono università» sono aggiunte le seguenti: «, istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale».
*10.104. Di Giorgi, Soverini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Nitti, Orfini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 544-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
COORDINAMENTO NAZIONALE E SISTEMA DI FINANZIAMENTO

Art. 11.
(Coordinamento nazionale)

  1. Al fine di consolidare e valorizzare il ruolo di parte integrante che il Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore ricopre nell'ambito delle misure nazionali ed europee per l'innovazione tecnologica e la competitività del sistema produttivo italiano, attraverso la formazione di tecnici superiori con profili in grado di soddisfare i bisogni formativi indotti dall'attuazione di tali politiche, e al fine di assicurare una maggiore integrazione con il livello nazionale delle politiche attive del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione di genere, è istituito, con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'istruzione, il Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.
  2. Il Coordinamento nazionale è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della transizione ecologica, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, degli organismi paritetici costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni più rappresentative degli ITS Academy.
  3. Il Coordinamento nazionale, che si riunisce con cadenza almeno annuale, provvede alla redazione di un piano nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la definizione e l'integrazione dei fabbisogni formativi e indotti dalle politiche nazionali ed europee e dal PNRR in materia di innovazione tecnologica, innovazione digitale, transizione ecologica, politiche per l'occupazione, politiche attive e politiche di genere di ciascun Ministero, nonché di piani di orientamento dei giovani e delle famiglie finalizzati alla promozione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.
  4. Al Coordinamento nazionale sono affidati i compiti di:
   a) consultazione e coinvolgimento delle parti sociali, delle reti territoriali degli ITS Academy, di soggetti pubblici e privati che abbiano un rilevante interesse allo sviluppo del Sistema, anche per consolidare e riequilibrare sul territorio l'offerta formativa;
   b) proposta in materia di linee di indirizzo del Sistema e di programmazione annuale dell'offerta formativa professionalizzante, con particolare attenzione allo sviluppo del Piano nazionale Industria 4.0 e del PNRR;
   c) attualizzazione delle aree tecnologiche di riferimento degli ITS Academy e dei relativi ambiti e figure professionali di riferimento nazionale;
   d) raccordo con i Ministri della salute, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, del turismo e per il Sud e la coesione territoriale;
   e) consultazione di soggetti rappresentativi del sistema delle università e della ricerca scientifica e tecnologica.

  5. Le regioni accolgono il piano nazionale di cui al comma 3 come parte integrante della loro programmazione triennale e della programmazione degli interventi rientranti nel PNRR.
  6. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalità di funzionamento del Coordinamento nazionale ed è adottato previo parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Coordinamento nazionale)

  Al comma 2, sostituire le parole: delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più con le seguenti: delle parti sociali maggiormente.
11.100. Fornaro, Fratoianni.

  Al comma 2, sostituire le parole: delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale con le seguenti: delle associazioni dei datori di lavoro e della parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
11.100.(Testo modificato nel corso della seduta) Fornaro, Fratoianni.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo le parole: comparativamente più rappresentative sul piano nazionale aggiungere le seguenti:, delle parti sociali.
11.200. La Commissione.

  Al comma 3, sopprimere le parole: di ciascun Ministero.
11.201. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: di programmazione fino alla fine della lettera, con le seguenti: della programmazione annuale dell'offerta formativa professionalizzante, con particolare attenzione ai piani europei, nazionali e regionali di sviluppo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le linee di indirizzo del Sistema e della programmazione annuale dell'offerta formativa professionalizzante di cui al comma 4, lettera b), sono condivise, entro il 31 dicembre di ogni anno, nell'ambito del Coordinamento nazionale. Le linee di indirizzo hanno validità annuale. Qualora le linee di indirizzo non siano condivise nell'ambito del Coordinamento nazionale, le Regioni possono comunque procedere con la propria programmazione territoriale di riferimento.
11.202. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 4, lettera d), dopo le parole: per la pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: dello sviluppo economico,.
11.103. Ciaburro, Caretta.
(Approvato)

  Al comma 4, lettera d), dopo le parole: per la pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
11.104. Ciaburro, Caretta.
(Approvato)

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le regioni si riferiscono al piano nazionale di cui al comma 3 nella loro programmazione triennale e nella programmazione degli interventi relativi ai piani europei, nazionali e regionali di sviluppo.
11.203. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 6, sostituire le parole: previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3.
11.204. La Commissione.
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Ai componenti del Coordinamento nazionale non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
11.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 544-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Sistema di finanziamento)

  1. Allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1 e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia prioritariamente:
   a) la realizzazione degli ITS Academy di cui al capo II al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, con particolare riferimento agli obiettivi correlati all'attuazione del PNRR. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi, di laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzati, comprese quelle per la formazione a distanza, nonché le dotazioni di docenti e ricercatori in posizione di comando ai sensi dell'articolo 5, comma 6;
   b) le misure per il riequilibrio territoriale, soprattutto nel Mezzogiorno e nelle aree in ritardo di sviluppo, dell'offerta formativa degli ITS Academy, soprattutto attraverso la costituzione dei campus multiregionali e multisettoriali, anche residenziali, di cui all'articolo 9, comma 3, e la previsione di borse di studio, quale prestazione sociale agevolata, per i giovani capaci e meritevoli;
   c) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a);
   d) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 13 e 14.

  3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 68 milioni di euro per l'anno 2021 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al citato comma 1, in attuazione del PNRR, una quota del Fondo di cui al medesimo comma 1 è destinata a incrementare lo sviluppo degli ITS Academy e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi di primo e di secondo livello di cui all'articolo 5, anche nell'ambito dei patti federativi con le università di cui all'articolo 8, comma 1, per potenziare l'istruzione e la formazione terziaria a carattere professionalizzante.
  4. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La quota di risorse destinata agli ITS Academy che hanno ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 della presente legge e sono inseriti nella programmazione territoriale dell'offerta formativa delle regioni è assegnata direttamente alle relative fondazioni entro il 30 giugno di ciascun anno.
  5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate, a regime, sulla base della quota capitaria, nel rispetto dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 4.
  6. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti altresì i criteri per l'attribuzione della quota di finanziamento premiale. Ai fini dell'attribuzione della predetta quota premiale, la valutazione tiene conto anche del numero degli allievi diplomati in ciascun anno e del tasso di occupazione rilevato nei dodici mesi successivi al conseguimento del diploma. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 sono anche stabiliti i criteri dell'organizzazione e del finanziamento del sistema di monitoraggio e di valutazione degli ITS Academy, cui provvede l'INDIRE. Il 70 per cento delle risorse è assegnato agli ITS Academy di cui al periodo precedente a titolo di cofinanziamento degli interventi per gli ITS Academy previsti dai piani territoriali regionali. Il restante 30 per cento delle risorse è assegnato a titolo premiale, per essere destinato agli ITS Academy attivi in ciascuna regione che nell'anno precedente a quello per cui è erogato il finanziamento hanno riportato una valutazione positiva nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14.
  7. Resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento degli ITS Academy accreditati ai sensi dell'articolo 7, inseriti nella propria programmazione territoriale dell'offerta formativa, per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate.
  8. Per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, gli ITS Academy possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati.
  9. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse da essa ricevute secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 12.
(Sistema di finanziamento)

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: con particolare riferimento agli obiettivi correlati all'attuazione del PNRR.
12.100. Soverini.
(Approvato)

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
12.200. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: di primo e di secondo livello di cui all'articolo 5, anche nell'ambito dei patti federativi con le università di cui all'articolo 8 con le seguenti: di cui all'articolo 5.
12.201. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: previa intesa fino alla fine del comma, con le seguenti: da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La quota di risorse destinate agli I.T.S. che deve essere inclusa nella programmazione territoriale dell'offerta formativa delle regioni è comunicata a queste ultime entro il 31 marzo di ogni anno. Le risorse sono assegnate direttamente alle Fondazioni entro il 30 giugno di ciascun anno.
12.202. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 5, sostituire le parole da: del Fondo di cui al comma 1 fino alla fine del comma, con le seguenti: sono assegnate sulla base della quota capitaria riferita al numero degli allievi che nell'anno precedente hanno conseguito un giudizio positivo per l'ammissione alla seconda o terza annualità ovvero all'esame.
12.203. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 544-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo V

ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI, BANCA DATI NAZIONALE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI SISTEMA

Art. 13.
(Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale)

  1. L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy di cui al capo II e ai percorsi di cui al capo III è costituita presso l'INDIRE secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, operante presso l'INDIRE, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sono assicurati il coordinamento e l'integrazione della banca dati di cui al primo periodo con le altre banche dati e anagrafi degli studenti previste dall'ordinamento.
  3. Alle relative spese si provvede con le risorse stanziate dal fondo di cui all'articolo 12. Alle spese possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui ai capi II e III.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 13.
(Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale)

  Al comma 1, sostituire le parole: previo parere della Conferenza unificata a norma dell'articolo 8 con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni a norma dell'articolo 3.
13.200. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: previo parere della conferenza unificata a norma dell'articolo 8 con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, a norma dell'articolo 3.
13.201. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alle Regioni è assicurato l'accesso alle banche dati di cui al comma 2.
13.202. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 3, sostituire le parole: con le risorse stanziate dal con le seguenti:, pari a 400 mila euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del.
13.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 544-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Monitoraggio e valutazione di sistema)

  1. Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, è attualizzato, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2. Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui ai capi I e II della presente legge sono definiti con il decreto di cui al comma 1.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 14.
(Monitoraggio e valutazione di sistema)

  Al comma 1, dopo le parole: 11 aprile 2008, aggiungere le seguenti: è affidato all'INDIRE ed.
14.210. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: sentita la conferenza unificata a norma dell'articolo 9, comma 3 con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, a norma dell'articolo 3.
14.200. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, su proposta del Tavolo di monitoraggio nazionale, istituito, previa intesa con le regioni, con il medesimo decreto di cui al comma 1.
14.201. La Commissione.
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12.
14.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 544-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.
(Fase transitoria)

  1. Nella fase transitoria, riguardante il primo biennio di applicazione della presente legge, in relazione alla necessità e all'urgenza di dare immediata attuazione agli impegni assunti con il PNRR, si intendono accreditati tutti gli istituti tecnici superiori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano almeno un percorso attivo e dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le linee guida per accompagnare la transizione verso il nuovo ordinamento di cui alla presente legge. Le linee guida comprendono anche la previsione di adeguamento degli statuti delle fondazioni degli istituti tecnici superiori. Il mancato adeguamento a quanto stabilito dal decreto di cui al presente comma, nei termini da esso previsti, comporta la revoca dell'accreditamento di cui all'articolo 7.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 15.
(Fase transitoria)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: si intendono accreditati fino alla fine del comma, con le seguenti: si intendono accreditate tutte le Fondazioni ITS già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano almeno un percorso attivo e dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva, nonché le Fondazioni ITS per le quali, alla medesima data, sia stato avviato il procedimento di costituzione.
15.201. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 544-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Province autonome)

  1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

A.C. 544-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in esame recante disposizioni per la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.);
    agli I.T.S. Academy è affidato il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire, in modo sistematico, a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie;
    allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore e riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge;
    l'articolo 12 precisa che le risorse sono assegnate sulla base della quota capitaria riferita al numero degli allievi dei corsi che nell'anno precedente hanno conseguito un giudizio positivo da parte del sistema di monitoraggio e di valutazione;
    l'articolo 14 del presente provvedimento prevede che il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 è attualizzato, in conformità con quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata a norma dell'articolo 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997;
    i criteri attuali di ripartizione delle risorse del Fondo sono quelli definiti dagli accordi in Conferenza Unificata del 2014 e del 2015: il 70 per cento delle risorse è ripartito a livello regionale con riferimento al numero degli studenti ammessi al secondo e al terzo anno e al numero degli studenti ammessi all'esame, riferiti all'anno precedente a quello di assegnazione delle risorse ed il restante 30 per cento è ripartito, a titolo di premialità. Agli Istituti tecnici superiori tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a 12 mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento;
   considerato che:
    il citato meccanismo di ripartizione delle risorse potrebbe risultare non favorevole per le regioni meridionali con grave pregiudizio per l'accesso agli Istituti tecnici superiori dei giovani dell'area e determinare ricadute negative sulle loro prospettive lavorative;
    sarebbe auspicabile prevedere un sistema premiante in favore delle aziende, con sede nelle regioni del Nord d'Italia, che sottoscrivano convenzioni per il successivo inserimento al lavoro dei diplomati agli Istituti Tecnici Superiori delle regioni meridionali e che consentano, ove possibile, ai lavoratori assunti di poter svolgere l'attività lavorativa da remoto nelle regioni di residenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'adozione del decreto, di ripartizione delle risorse del Fondo e anche in sede di Conferenza Stato-Regioni meccanismo di ripartizione delle risorse e un sistema valutazione che tenga conto delle difficoltà oggettive che incontrano gli Istituti tecnici superiori delle regioni meridionali, prevedendo un incremento dei fondi da destinare agli istituti tecnici superiori con sede nel Mezzogiorno.
9/544-A/1Giarrizzo, Alaimo.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in esame recante disposizioni per la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.);
    agli I.T.S. Academy è affidato il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire, in modo sistematico, a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie;
    l'articolo 6 stabilisce che con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni d'esame. Il comma 4 prevede che ai fini del rilascio della certificazione relativa ai percorsi attivati da parte dell'ITS Academy, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
   considerato che:
    nel settore della formazione professionale, in ogni Regione vige un diverso sistema di nomina e di remunerazione dei componenti delle commissioni d'esami, pertanto, nel complesso, manca omogeneità e trasparenza sia dei criteri utilizzati per le nomine che per il successivo monitoraggio;
    sul sito delle Regioni spesso non risultano pubblicati gli elenchi di coloro che hanno ricevuto gli incarichi nella composizione delle commissioni d'esame, e questo potrebbe comportare una violazione del principio cardine della trasparenza dell'attività amministrativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'adozione del decreto sui criteri e sulle modalità per la costituzione delle commissioni d'esame e anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, un sistema di nomina dei componenti che si basi su criteri chiari e proporzionali al fine di garantire una omogeneità delle procedure tra le Regioni e un sistema imparziale nell'assegnazione degli incarichi, assicurando il rispetto delle norme di trasparenza ed equità.
9/544-A/2Alaimo, Giarrizzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene a ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di Istruzione tecnica superiore in Italia;
    gli imprenditori e le associazioni di categoria lamentano una forte carenza di figure professionali di formazione tecnico-scientifica nell'ambito agroalimentare dovuta anche allo scarso numero di ITS che offrono percorsi formativi specializzati, appena 18 in tutto il Paese, con Regioni come l'Abruzzo e il Lazio che fanno da fanalino di coda;
    nel sistema di istruzione e formazione superiore tecnica superiore, nel settore agrario, non è sviluppato adeguatamente l'indirizzo dell'agromeccanica che, alla luce dello sviluppo tecnologico, appare fondamentale potenziare in quanto complementare a quello agricolo e capace di intervenire in materia di sicurezza, gestione, manutenzione e utilizzo di tutte le tipologie di macchinari agricoli, con particolare riferimento alle nuove tecnologie di agricoltura e industria 4.0;
    non sono adeguatamente sviluppati, ad oggi, i percorsi scolastici e di formazione volti a fornire le adeguate competenze in materia di uso e gestione dei mezzi e delle tecnologie agricole, di competenze relative all'impiego di software e di accesso alle piattaforme dell'agricoltura di previsione e digitale, nonostante la domanda occupazionale in tal senso;
    costituisce condizione necessaria che venga ampliato lo studio di queste materia sin dalla fase di istruzione secondaria mentre, al contrario, negli istituti di istruzione secondaria superiore non esistono corsi specifici dedicati alla meccanica agraria; talvolta, ma solo a partire dal secondo anno, si studia la materia denominata «Scienze e tecnologie agrarie» che si occupa marginalmente del tema della meccanizzazione agricola;
    nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha trovato uno spazio importante l'innovazione tecnologica nel settore agromeccanico, a dimostrazione di quanto la capacità di coniugare sostenibilità ambientale e livelli elevati di produttività sia sempre più affidata alla conoscenza e all'utilizzo delle nuove tecnologie di agricoltura e industria 4.0 che richiederanno il ricorso a professionisti formati e qualificati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare, nell'ambito del sistema degli ITS, il numero di percorsi formativi specializzati e dedicati alla meccanica agraria prevedendo l'istituzione negli istituti superiori di agraria e negli istituti tecnici di uno specifico indirizzo in agromeccanica, da affiancare a quelli principali, che fornisca le basi teoriche e pratiche dell'agricoltura di precisione e dell'agricoltura digitale.
9/544-A/3Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Sandra Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene a ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di Istruzione tecnica superiore in Italia;
    gli imprenditori e le associazioni di categoria lamentano una forte carenza di figure professionali di formazione tecnico-scientifica nell'ambito agroalimentare dovuta anche allo scarso numero di ITS che offrono percorsi formativi specializzati, appena 18 in tutto il Paese, con Regioni come l'Abruzzo e il Lazio che fanno da fanalino di coda;
    nel sistema di istruzione e formazione superiore tecnica superiore, nel settore agrario, non è sviluppato adeguatamente l'indirizzo dell'agromeccanica che, alla luce dello sviluppo tecnologico, appare fondamentale potenziare in quanto complementare a quello agricolo e capace di intervenire in materia di sicurezza, gestione, manutenzione e utilizzo di tutte le tipologie di macchinari agricoli, con particolare riferimento alle nuove tecnologie di agricoltura e industria 4.0;
    non sono adeguatamente sviluppati, ad oggi, i percorsi scolastici e di formazione volti a fornire le adeguate competenze in materia di uso e gestione dei mezzi e delle tecnologie agricole, di competenze relative all'impiego di software e di accesso alle piattaforme dell'agricoltura di previsione e digitale, nonostante la domanda occupazionale in tal senso;
    costituisce condizione necessaria che venga ampliato lo studio di queste materia sin dalla fase di istruzione secondaria mentre, al contrario, negli istituti di istruzione secondaria superiore non esistono corsi specifici dedicati alla meccanica agraria; talvolta, ma solo a partire dal secondo anno, si studia la materia denominata «Scienze e tecnologie agrarie» che si occupa marginalmente del tema della meccanizzazione agricola;
    nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha trovato uno spazio importante l'innovazione tecnologica nel settore agromeccanico, a dimostrazione di quanto la capacità di coniugare sostenibilità ambientale e livelli elevati di produttività sia sempre più affidata alla conoscenza e all'utilizzo delle nuove tecnologie di agricoltura e industria 4.0 che richiederanno il ricorso a professionisti formati e qualificati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare, di intesa con le regioni, nell'ambito del sistema degli ITS, il numero di percorsi formativi specializzati e dedicati alla meccanica agraria prevedendo l'istituzione negli istituti superiori di agraria e negli istituti tecnici di uno specifico indirizzo in agromeccanica, da affiancare a quelli principali, che fornisca le basi teoriche e pratiche dell'agricoltura di precisione e dell'agricoltura digitale.
9/544-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)  Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Sandra Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene a ridefinire la missione e l'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, in attuazione del PNRR al fine di potenziarlo e diffonderlo maggiormente su tutto il territorio nazionale;
    l'intervento normativo si inserisce in un quadro più generale di azioni volte a rafforzare il coordinamento e l'integrazione tra l'istruzione secondaria superiore, il sistema dell'istruzione terziaria e la realtà produttiva del Paese per promuovere l'occupazione giovanile mediante la formazione di tecnici altamente specializzati al di fuori dei percorsi accademici, il superamento dello squilibrio esistente oggi tra le competenze fra i giovani e le richieste del mondo produttivo;
    l'istruzione e la formazione devono contribuire allo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza anche in un contesto internazionale;
    le trasformazioni tecnologiche stanno modificando i fabbisogni di competenze e di professionalità espressi dalle imprese e dal Paese: la digitalizzazione dei processi produttivi e la crescente automazione, l'introduzione di nuovi processi lavorativi e di attrezzature tecnologiche sempre più sofisticate richiede la padronanza di nuove conoscenze e abilità;
    tra le 6 aree tecnologiche in cui oggi si articola il sistema delle fondazioni ITS, all'ambito sanitario – area 3; Nuove tecnologie della vita – appartengono solo 7,5 del totale degli istituti esistenti;
    l'area delle nuove tecnologie della vita, per quanto riguarda la sanità, interviene sui settori produttivi della chimica, farmaceutica e delle biotecnologie e mira, inoltre, a formare personale esperto nell'aggiornamento tecnologico del settore attraverso il passaggio all'uso di nuovi dispositivi biomedicali,

impegna il Governo

a promuovere su tutto il territorio nazionale la costituzione di fondazioni ITS nell'ambito sanitario, al fine di sostenere la specifica formazione di tecnici altamente specializzati dell'area sanitaria al fine di formare specifiche figure professionali innovative, capaci di gestire i cambiamenti introdotti dai fenomeni di trasformazione connessi con l'innovazione tecnologica.
9/544-A/4Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Palmieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene a ridefinire la missione e l'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, in attuazione del PNRR al fine di potenziarlo e diffonderlo maggiormente su tutto il territorio nazionale;
    l'intervento normativo si inserisce in un quadro più generale di azioni volte a rafforzare il coordinamento e l'integrazione tra l'istruzione secondaria superiore, il sistema dell'istruzione terziaria e la realtà produttiva del Paese per promuovere l'occupazione giovanile mediante la formazione di tecnici altamente specializzati al di fuori dei percorsi accademici, il superamento dello squilibrio esistente oggi tra le competenze fra i giovani e le richieste del mondo produttivo;
    l'istruzione e la formazione devono contribuire allo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza anche in un contesto internazionale;
    le trasformazioni tecnologiche stanno modificando i fabbisogni di competenze e di professionalità espressi dalle imprese e dal Paese: la digitalizzazione dei processi produttivi e la crescente automazione, l'introduzione di nuovi processi lavorativi e di attrezzature tecnologiche sempre più sofisticate richiede la padronanza di nuove conoscenze e abilità;
    tra le 6 aree tecnologiche in cui oggi si articola il sistema delle fondazioni ITS, all'ambito sanitario – area 3; Nuove tecnologie della vita – appartengono solo 7,5 del totale degli istituti esistenti;
    l'area delle nuove tecnologie della vita, per quanto riguarda la sanità, interviene sui settori produttivi della chimica, farmaceutica e delle biotecnologie e mira, inoltre, a formare personale esperto nell'aggiornamento tecnologico del settore attraverso il passaggio all'uso di nuovi dispositivi biomedicali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, di intesa con le regioni, di promuovere su tutto il territorio nazionale la costituzione di fondazioni ITS nell'ambito sanitario, al fine di sostenere la specifica formazione di tecnici altamente specializzati dell'area sanitaria al fine di formare specifiche figure professionali innovative, capaci di gestire i cambiamenti introdotti dai fenomeni di trasformazione connessi con l'innovazione tecnologica.
9/544-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)  Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Palmieri.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in esame recante disposizioni per la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.);
    come si apprende da diverse testate giornalistiche è in via di definizione l'inserimento di corsi di meccanica ad indirizzo meccatronica, automazione e robotica presso diversi istituti tecnici su tutto il territorio nazionale;
    questo nuovo indirizzo è nato dalla ricerca sempre più impellente da parte delle grandi aziende e PMI di personale altamente qualificato e specializzato in materia che purtroppo al momento è difficile da reperire;
    scopo dei suddetti corsi sarà quello di formare il futuro Perito Industriale Meccanico, con articolazione Meccatronica, Automazione e Robotica, al fine di conoscere i principi fondamentali di tutte le discipline necessarie per una formazione di base nel settore meccanico, meccatronico;
    parliamo di formazione mirata riguardo alle caratteristiche di impiego, ai processi di lavorazione e del controllo di qualità dei materiali, alle caratteristiche funzionali e di impiego delle macchine utensili e centri di lavorazione CNC, all'organizzazione e gestione della produzione industriale, ai principi di funzionamento delle macchine a fluido, ai sistemi robotici avanzati, all'uso del PLC e dei linguaggi di programmazione oltre che alle norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro;
   tenuto conto che:
    è chiaro, quindi, come una adeguata e innovativa formazione del percorso scolastico sia prodromico ad un percorso professionalizzante terziario volto a rispondere efficacemente alla domanda lavorativa e formativa in sinergia con aziende specializzate sparse su tutto il territorio nazionale;
    stupisce, quindi, come al momento, la figura del perito Meccanico con specializzazione Meccatronica non sia ancora riconosciuta dal Ministero dell'istruzione,

impegna il Governo

a riconoscere, previo confronto con gli istituti tecnici che nel territorio nazionale stanno già lavorando in questo senso, la figura del perito Meccanico a indirizzo Meccatronica robotica, figura naturalmente vocata alla frequenza dei nuovi ITS Academy e strategica per rispondere efficacemente agli elevati standard di eccellenza formativa.
9/544-A/5Vacca, Davide Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in esame recante disposizioni per la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.);
    come si apprende da diverse testate giornalistiche è in via di definizione l'inserimento di corsi di meccanica ad indirizzo meccatronica, automazione e robotica presso diversi istituti tecnici su tutto il territorio nazionale;
    questo nuovo indirizzo è nato dalla ricerca sempre più impellente da parte delle grandi aziende e PMI di personale altamente qualificato e specializzato in materia che purtroppo al momento è difficile da reperire;
    scopo dei suddetti corsi sarà quello di formare il futuro Perito Industriale Meccanico, con articolazione Meccatronica, Automazione e Robotica, al fine di conoscere i principi fondamentali di tutte le discipline necessarie per una formazione di base nel settore meccanico, meccatronico;
    parliamo di formazione mirata riguardo alle caratteristiche di impiego, ai processi di lavorazione e del controllo di qualità dei materiali, alle caratteristiche funzionali e di impiego delle macchine utensili e centri di lavorazione CNC, all'organizzazione e gestione della produzione industriale, ai principi di funzionamento delle macchine a fluido, ai sistemi robotici avanzati, all'uso del PLC e dei linguaggi di programmazione oltre che alle norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro;
   tenuto conto che:
    è chiaro, quindi, come una adeguata e innovativa formazione del percorso scolastico sia prodromico ad un percorso professionalizzante terziario volto a rispondere efficacemente alla domanda lavorativa e formativa in sinergia con aziende specializzate sparse su tutto il territorio nazionale;
    stupisce, quindi, come al momento, la figura del perito Meccanico con specializzazione Meccatronica non sia ancora riconosciuta dal Ministero dell'istruzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere, previo confronto con gli istituti tecnici che nel territorio nazionale stanno già lavorando in questo senso, la figura del perito Meccanico a indirizzo Meccatronica robotica, figura naturalmente vocata alla frequenza dei nuovi ITS Academy e strategica per rispondere efficacemente agli elevati standard di eccellenza formativa.
9/544-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)  Vacca, Davide Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene a ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, in attuazione del PNRR, al fine di potenziarlo e diffonderlo maggiormente su tutto il territorio nazionale;
    l'intervento si inserisce in un ambito più ampio di atti che si propongono di realizzare un maggior coordinamento e una più stretta integrazione tra istruzione secondaria superiore, l'istruzione terziaria e il tessuto produttivo del Paese, per promuovere l'occupazione giovanile mediante la formazione di tecnici con competenze specialistiche ma non accademiche, immediatamente spendibili nel mondo del lavoro in risposta anche alle richieste provenienti dal mondo del lavoro;
    oggi, alla luce del progresso della tecnologia digitale e dell'uso della rete, viviamo in una società iperconnessa dove le attività umane sono sempre più caratterizzate e basate sull'utilizzo e la ricezione di un continuo flusso e stimolo comunicativo, il che richiede l'acquisizione di competenze specifiche e conoscenze adeguate;
    nell'era della comunicazione permanente in cui ci troviamo oggi ad operare e a vivere, la tecnologia rappresenta una risorsa fondamentale per veicolare messaggi relativi alla prevenzione, alla sicurezza e la responsabilità sociale – soprattutto in un periodo come questo di emergenza a livello globale – ma, contemporaneamente, rappresenta un potenziale pericoloso strumento di esercizio del potere di influenza del pensiero e dell'azione, soprattutto per i più giovani;
    è importante, a tal proposito, dotare le generazioni più giovani delle necessarie competenze per poter affrontare i nuovi linguaggi comunicativi adottati ormai nel mondo del lavoro ma sapendo gestire i flussi di comunicazione nel modo più corretto e lineare possibile per formarli ad un uso corretto e responsabile di qualsiasi genere di strumento comunicativo,

impegna il Governo

nell'ambito della promozione del sistema della formazione terziaria non universitaria e della costituzione di nuovi ITS, a prevedere l'istituzione di specifiche fondazioni ITS Academy che agiscano nel campo della teoria e tecnica della comunicazione, prevedendo, a tal proposito e come fondamentale raccordo tra studio e lavoro, l'inserimento nel programmi delle scuole secondarie superiori, dello specifico insegnamento afferente alla classe di concorso A65 – Teoria e tecnica della comunicazione.
9/544-A/6Siracusano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene a ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, in attuazione del PNRR, al fine di potenziarlo e diffonderlo maggiormente su tutto il territorio nazionale;
    l'intervento si inserisce in un ambito più ampio di atti che si propongono di realizzare un maggior coordinamento e una più stretta integrazione tra istruzione secondaria superiore, l'istruzione terziaria e il tessuto produttivo del Paese, per promuovere l'occupazione giovanile mediante la formazione di tecnici con competenze specialistiche ma non accademiche, immediatamente spendibili nel mondo del lavoro in risposta anche alle richieste provenienti dal mondo del lavoro;
    oggi, alla luce del progresso della tecnologia digitale e dell'uso della rete, viviamo in una società iperconnessa dove le attività umane sono sempre più caratterizzate e basate sull'utilizzo e la ricezione di un continuo flusso e stimolo comunicativo, il che richiede l'acquisizione di competenze specifiche e conoscenze adeguate;
    nell'era della comunicazione permanente in cui ci troviamo oggi ad operare e a vivere, la tecnologia rappresenta una risorsa fondamentale per veicolare messaggi relativi alla prevenzione, alla sicurezza e la responsabilità sociale – soprattutto in un periodo come questo di emergenza a livello globale – ma, contemporaneamente, rappresenta un potenziale pericoloso strumento di esercizio del potere di influenza del pensiero e dell'azione, soprattutto per i più giovani;
    è importante, a tal proposito, dotare le generazioni più giovani delle necessarie competenze per poter affrontare i nuovi linguaggi comunicativi adottati ormai nel mondo del lavoro ma sapendo gestire i flussi di comunicazione nel modo più corretto e lineare possibile per formarli ad un uso corretto e responsabile di qualsiasi genere di strumento comunicativo,

impegna il Governo

nell'ambito della promozione del sistema della formazione terziaria non universitaria e della costituzione di nuovi ITS, a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di specifiche fondazioni ITS Academy che agiscano nel campo della teoria e tecnica della comunicazione.
9/544-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)  Siracusano.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame mira a modernizzare e riorganizzare il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore;
    secondo le statistiche più recenti, ITS ed istituti analoghi possono vantare un tasso di occupazione dei propri studenti al termine degli studi mediamente più elevato, con picchi occupazionali estremamente elevati in alcune Regioni del centro-nord;
    il valore della formazione e dell'istruzione, a tutti i livelli, è un punto cardine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
    il ruolo della digitalizzazione in questo processo è di fondamentale importanza, data soprattutto la crescente rilevanza di tecnologie Internet of things (IOT), blockchain, e basate su intelligenza artificiale (IA);
    in tal senso gli ITS possono ricoprire un ruolo fondamentale nel formare nuove generazioni in possesso dei necessari strumenti tecnici e teorici per poter affrontare il mercato del lavoro alla luce delle nuove sfide e potenzialità messe a disposizione dallo sviluppo tecnologico;
    sul punto, gli strumenti di coordinamento tecnico-istituzionale e programmatico disposti dalla legge in esame costituiscono un fondamentale presidio programmatico e dirigistico per questo tipo di formazione, anche e soprattutto viste le nuove necessità di mercato e le recenti tendenze registrate in aree economiche particolarmente vive ed attive, come i mercati asiatici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, nell'ambito dei progetti formativi di cui alla proposta di legge in esame, percorsi formativi relativi alle nuove tecnologie come IOT, blockchain e intelligenza artificiale, prevedendo, se del caso, opportuni collegamenti con la formazione superiore universitaria.
9/544-A/7Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame mira a modernizzare e riorganizzare il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore;
    gli studenti provenienti da ITS ed istituti analoghi hanno mediamente un tasso di occupazione nel mondo del lavoro più elevato, toccando, in alcune realtà regionali, picchi dell'80 per cento a breve distanza dal conseguimento del relativo titolo di studio;
    l'istruzione e formazione tecnica rappresenta un presidio formativo anche dal punto di vista degli obiettivi di digitalizzazione e transizione posti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
    secondo i dati OCSE, l'Italia è il quartultimo Paese europeo per alfabetizzazione digitale, il 30 per cento della popolazione non usa internet, il 40 per cento dei dipendenti di imprese private non sa utilizzare bene i software da ufficio, l'8 per cento delle PMI vende anche tramite canali digitali (in Germania il 23 per cento) e solo il 13 per cento degli italiani utilizza la rete per le procedure amministrative, ove applicabile (contro una media europea del 30 per cento);
    secondo il predetto report solo il 21 per cento degli italiani dispone di un adeguato livello di alfabetizzazione digitale;
    la mancanza delle idonee infrastrutture di rete in modo uniforme in tutto il Paese, a scapito in modo particolare delle aree interne e montane, è tra i fattori che ostacola in modo costante il processo di alfabetizzazione digitale;
    l'emergenza pandemica da COVID-19 ha reso evidente il valore delle risorse digitali ed il potenziale delle infrastrutture telematiche per lo sviluppo economico del Paese, ma anche per l'erogazione di servizi essenziali verso i cittadini;
    in particolar modo la popolazione anziana si è trovata in un certo qual modo esclusa dal processo di digitalizzazione del Paese, non avendo ricevuto formazione in merito e trovandosi, in particolar modo in quelle aree soggette a spopolamento come le aree interne e montane, priva del necessario supporto per poter effettuare una piena e consapevole transizione digitale, sia dal lato della formazione, che dal lato della dotazione infrastrutturale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre, attraverso una idonea offerta formativa, nell'ambito dell'attuazione della proposta di legge in esame, le necessarie misure per aumentare il tasso di digitalizzazione delle aree interne, montane e rurali entro il 2026, nel rispetto ed in sinergia con le iniziative del PNRR anche elaborando, apposite misure di sostegno alla digitalizzazione nei confronti delle persone anziane.
9/544-A/8Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame mira a modernizzare e riorganizzare il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore;
    gli studenti provenienti da ITS ed istituti analoghi hanno mediamente un tasso di occupazione nel mondo del lavoro più elevato, toccando, in alcune realtà regionali, picchi dell'80 per cento a breve distanza dal conseguimento del relativo titolo di studio;
    l'istruzione e formazione tecnica rappresenta un presidio formativo anche dal punto di vista degli obiettivi di digitalizzazione e transizione posti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
    secondo i dati OCSE, l'Italia è il quartultimo Paese europeo per alfabetizzazione digitale, il 30 per cento della popolazione non usa internet, il 40 per cento dei dipendenti di imprese private non sa utilizzare bene i software da ufficio, l'8 per cento delle PMI vende anche tramite canali digitali (in Germania il 23 per cento) e solo il 13 per cento degli italiani utilizza la rete per le procedure amministrative, ove applicabile (contro una media europea del 30 per cento);
    secondo il predetto report solo il 21 per cento degli italiani dispone di un adeguato livello di alfabetizzazione digitale;
    la mancanza delle idonee infrastrutture di rete in modo uniforme in tutto il Paese, a scapito in modo particolare delle aree interne e montane, è tra i fattori che ostacola in modo costante il processo di alfabetizzazione digitale;
    l'emergenza pandemica da COVID-19 ha reso evidente il valore delle risorse digitali ed il potenziale delle infrastrutture telematiche per lo sviluppo economico del Paese, ma anche per l'erogazione di servizi essenziali verso i cittadini;
    in particolar modo la popolazione anziana si è trovata in un certo qual modo esclusa dal processo di digitalizzazione del Paese, non avendo ricevuto formazione in merito e trovandosi, in particolar modo in quelle aree soggette a spopolamento come le aree interne e montane, priva del necessario supporto per poter effettuare una piena e consapevole transizione digitale, sia dal lato della formazione, che dal lato della dotazione infrastrutturale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre, attraverso una idonea offerta formativa, nell'ambito dell'attuazione della proposta di legge in esame, le necessarie misure per aumentare il tasso di digitalizzazione delle aree interne, montane e rurali entro il 2026, nel rispetto ed in sinergia con le iniziative del PNRR.
9/544-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)  Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    l'istituto professionale socio-sanitario ha lo scopo di formare professionalmente gli studenti come operatori socio-sanitari; gli sbocchi professionali si annoverano principalmente negli asili nido, nelle colonie estive, nell'ambito dell'assistenza domiciliare e delle strutture residenziali per anziani o disabili. Tuttavia, il diploma conseguito di per sé non è abilitante per l'esercizio della professione nella maggior parte delle regioni italiane. Il progetto di legge all'esame del Parlamento prevede, ad esempio, all'articolo 5 gli standard minimi dei percorsi formativi, all'articolo 10 i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. L'articolo 11 prevede disposizioni per il coordinamento con norme statali per gli istituti tecnici superiori con una disciplina a livello regionale. Come detto è fondamentale la formazione degli operatori socio-sanitari che possono pertanto, proprio in virtù di tale formazione, accedere direttamente alla loro professione. L'articolo 11 come detto disciplina il coordinamento per gli istituti tecnici superiori con interventi normativi al livello regionale. Come formulato nel dispositivo finale del presente ordine del giorno è necessario prevedere una normativa statale omogenea su tutto il territorio nazionale con criteri e procedure stringenti per le attività di operatore socio sanitario e socio assistenziale evitando, ove possibile, un intervento diverso delle Regioni;
    per diventare un operatore socio-sanitario (OSS) o un operatore sodo assistenziale (OSA) è necessario conseguire una qualifica disciplinata a livello nazionale, ma rilasciata dalle Regioni le quali prevedono regimi differenziati in ordine all'assegnamento. Infatti, alcune regioni come la Liguria e la Puglia prevedono corsi integrativi al corso di istruzione professionale per consentire il conseguimento della qualifica senza oneri a carico delle famiglie; di contro, altre regioni come l'Emilia-Romagna e il Veneto propongono corsi integrativi a carico completamente delle famiglie. Laddove il corso è a pagamento, il costo medio oscilla tra mille ed i duemila euro. Ciò significa lasciare tanti studenti sguarniti di qualifica professionale, che si vedono così scavalcati da chi, ancorché con un titolo diverso da quello che loro hanno conseguito, ha maggiori possibilità di sostenere un corso a pagamento;
    il paradosso è evidente: gli studenti che frequentano il medesimo corso, definito dalla normativa dello Stato, non hanno le stesse possibilità per quanto concerne l'ottenimento del titolo per poter lavorare. Consentire ai diplomati di accedere direttamente alla professione di operatore socio-sanitario determinerebbe, in questo momento storico, un significativo miglioramento delle prestazioni sanitarie, trattandosi di persone dotate delle giuste competenze, acquisite durante un ciclo quinquennale di studio e formazione;
   tenuto conto che:
    la riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede l'allineamento dei curricula degli istituti con la domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del paese;
    le ultime indagini Istat affermano che la figura dell'operatore socio-santario è molto richiesta dal mercato del lavoro con inserimento lavorativo immediato per gli abilitati;
    il decreto Cura Italia ha riconosciuto la laurea in medicina come abilitante alla professione di medico;
    per far fronte all'emergenza sanitaria è stato previsto un piano straordinario di assunzioni di medici, infermieri e di operatori socio-sanitari;
    per quanto di competenza delle Regioni di appartenenza in termini di riconoscimento della qualifica, è possibile rilasciare un certificato di idoneità alla professione secondo le procedure previste per ogni regolamento regionale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare a livello nazionale una normativa uniforme su tutto il territorio nazionale prevedendo criteri e procedure «stringenti» e specifiche per le Regioni che devono rilasciare le autorizzazioni all'esercizio delle attività di operatore socio-sanitario ed operatore socio-assistenziale idonee a garantire, ove possibile, come detto, una disciplina legislativa coerente ed uniforme su tutto il territorio nazionale evitando che le Regioni adottino leggi diverse tra loro;
   a valutare la possibilità di introdurre una normativa per concedere ai diplomati del settore socio-sanitario di accedere direttamente alla professione di operatore sociosanitario.
9/544-A/9Frate.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente Testo Unificato ha la finalità di ridefinire la missione del sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del PNNR;
    la legge 17 maggio 1999 n. 144 all'articolo 69 comma 2 tratta di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e al comma 2 prevede che le regioni possano programmare corsi IFTS con integrazione dei vari sistemi formativi;
    alla progettazione di questi corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri ed agenzie di formazione professionale accreditati, imprese e loro associazioni;
    anche l'AFAM l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, appartiene al sistema universitario e ha pertanto i requisiti per far parte dei soggetti che sono in grado di progettare ed attivare corsi di IFST e la sua esclusione sarebbe del tutto ingiustificata,

impegna il Governo

a prevedere che, assieme alle università e agli altri enti e associazioni, possano concorrere alla progettazione dei corsi di IFST anche gli Istituti di Alta Formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica.
9/544-A/10Frassinetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente Testo Unificato ha la finalità di ridefinire la missione del sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del PNNR.
    la legge 17 maggio 1999 n. 144 all'articolo 69 comma 2 tratta di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e al comma 2 prevede che le regioni possano programmare corsi IFTS con integrazione dei vari sistemi formativi;
    alla progettazione di questi corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri ed agenzie di formazione professionale accreditati, imprese e loro associazioni;
    anche l'AFAM l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, appartiene al sistema universitario e ha pertanto i requisiti per far parte dei soggetti che sono in grado di progettare ed attivare corsi di IFST e la sua esclusione sarebbe del tutto ingiustificata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che, assieme alle università e agli altri enti e associazioni, possano concorrere alla progettazione dei corsi di IFST anche gli Istituti di Alta Formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica.
9/544-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)  Frassinetti.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge «Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore» mira a regolamentare il percorso formativo del Sistema degli Istituti Tecnici Superiori, volti a preparare tecnici specializzati in linea con le esigenze del mercato del lavoro e quindi ad offrire, nel modo più rapido ed efficace possibile, una competenza tecnica e tecno-logica che ricalchi le forme di qualificazione e di riqualificazione professionali, in costante evoluzione nel mondo del lavoro e della produzione, al fine di rispondere alle stringenti esigenze di domanda e offerta di lavoro;
    gli ITS, infatti, sono percorsi biennali di Specializzazione Tecnica Post Diploma, garantiscono una formazione tecnico pratica, in collaborazione con le imprese dove è possibile svolgere oltre il 40 per cento della formazione, con le università e con i centri di ricerca scientifica e tecnologica. Forniscono risultati eccellenti in termini di occupazione, visto che per l'80 per cento viene registrato un impiego coerente con il percorso di studio, e rappresentano una chiave di successo nel legame tra imprese e territori, in funzione dello sviluppo economico e sociali dei territori stessi. A tale scopo gli istituti tecnici superiori rappresentano un'opportunità di assoluto rilievo, in quanto in grado di unire le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro alle politiche industriali, formando così figure tecniche in possesso di più specifiche conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata in aree tecnologicamente strategiche per lo sviluppo del nostro Paese;
    purtroppo, i ragazzi iscritti a tali corsi sono ancora pochi, mentre è stato stimato in circa 3 milioni, nel quinquennio 2019-23, il fabbisogno di diplomati di istituti tecnici nell'area digitale e ambientale;
    il PNRR si propone di investire in questo settore 1,5 miliardi di euro, con l'obiettivo di raddoppiare il numero di frequentanti nel 2026: per quella data si tratterebbe quindi di arrivare a 37.500 iscritti e 10.500 diplomati all'anno, mantenendo l'attuale tasso di completamento degli studi dei 65 per cento. Ipotizzando per semplicità una crescita lineare, il sistema dovrebbe formare cumulativamente 150 mila nuovi studenti e 42 mila diplomati nel quinquennio. L'obiettivo è nettamente inferiore alla domanda di qualificati professionali da parte delle imprese italiane di qui al 2024 (137 mila unità), secondo l'indagine Excelsior di Unioncamere;
    l'investimento previsto dal PNRR è molto generoso. Secondo i dati del Ministero dell'istruzione, il costo annuo di uno studente di ITS è pari a 6.607 euro all'anno, che si confronta con il costo standard di 7.400 di un laureato tecnico-scientifico; nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si ragiona invece di un costo annuo per studente assai più elevato, pari a 15 mila euro. Non e chiaro se siano stati inclusi costi addizionali per gli investimenti negli spazi e nelle attrezzature oggi spesso messi a disposizione direttamente dalle aziende, per il monitoraggio da parte dell'Indire, per la formazione del personale e per l'amministrazione: la struttura dei costi andrebbe quindi meglio chiarita. Così come andrebbe fatto uno sforzo per ridurre il tasso di abbandono durante i due anni di studio;
    l'obiettivo di 10.500 diplomati al 2026 non è molto ambizioso: rappresenterebbe poco più del 3 per cento degli attuali laureati, non abbastanza per recuperare il divario dal resto d'Europa. Soprattutto non è ambizione a fronte dei 1,5 miliardi stanziati dal PNRR;
    la principale debolezza degli ITS sta nella loro scarsa diffusione: esistono da molti anni e tuttavia, in gran parte della nostra nazione, sono sconosciuti dalla maggioranza della popolazione: studenti, docenti, famiglie, orientatori, dirigenti, imprenditori, tutta la comunità educante. È necessario dunque un cambio di paradigma nelle campagne di sensibilizzazione e di comunicazione;
   tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire e meglio dettagliare la struttura dei costi annui per studente previsti per i prossimi periodi dai PNRR relativamente allo sviluppo degli ITS, e contestualmente a porre in essere una adeguata campagna di sensibilizzazione ed orientamento agli I.T.S., in collaborazione con la Scuola Superiore di Secondo Grado, congrua in proporzione allo sforzo di investimento nei prossimi anni previsto dal Piano stesso, che si ritiene necessaria per un più ambizioso obiettivo di formazione tecnico professionale qualificata, sia come risposta alla crescente domanda di professionalità da parte delle imprese italiane che come necessario orientamento formativo per i giovani italiani.
9/544-A/11Albano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore;
    sulla base delle esigenze professionali che emergono dalle filiere dell'industria italiana di eccellenza, è evidente la necessità di potenziare l'offerta formativa, sia pubblica sia privata, del settore, per orientare i percorsi formativi verso i nuovi bisogni delle imprese;
    l'offerta formativa al momento disponibile non corrisponde alle esigenze del mercato, e risulta evidente la necessità di rendere attrattive per giovani e famiglie la scelta di percorsi professionalizzanti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a sviluppare e consolidare un capitale umano all'altezza della concorrenza internazionale e, quindi, dotato anche delle e-skill necessarie per rispondere alle nuove sfide industriali e del mercato del lavoro;
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte ad arricchire il percorso di studi dedicato all'industria e all'artigianato con conoscenze a tutti i livelli della catena produttiva per evitare incongruenze nella distribuzione delle competenze e, in particolare, dunque, occorre strutturare percorsi per la formazione di profili professionali a «T», ovvero che abbiano competenze trasversali e di tipo soft skill.
9/544-A/12Mollicone.


MOZIONI FORNARO, TERZONI, GALLI, DE LUCA, PAOLO RUSSO, VITIELLO ED ALTRI N. 1-00499 (NUOVA FORMULAZIONE), FORNARO ED ALTRI N. 1-00499 E LOLLOBRIGIDA ED ALTRI N. 1-00501 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE AL RILANCIO DEL SITO PRODUTTIVO WHIRLPOOL DI NAPOLI E ALLA SALVAGUARDIA DEI RELATIVI LIVELLI OCCUPAZIONALI

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    la Whirlpool Corporation è un'azienda multinazionale americana, produttrice di elettrodomestici, fondata nel 1911. Il primo prodotto a marchio Whirlpool viene lanciato nel 1950. Nel 1988 crea una joint-venture con Philips denominata Whirlpool International, che poi è acquisita totalmente dalla società americana nel 1991. Nel 2006 Whirlpool ha rilevato la Maytag Corporation e i relativi marchi ed è divenuta la principale produttrice mondiale di elettrodomestici. Nel 2014 rileva la multinazionale italiana Indesit Company e, attraverso questa operazione, acquisisce il controllo dei marchi Indesit e Hotpoint;
    in Italia Whirlpool ha 6 stabilimenti. In provincia di Varese, nella fabbrica di Cassinetta di Biandronno (polo Emea) si producono elettrodomestici a incasso (microonde, frigoriferi e forni). A Siena (polo Emea) si producono congelatori a pozzetto, a Melano (polo Emea) in provincia di Ancona, vengono realizzati i piani cottura a gas, elettrici e a induzione, prodotti speciali. A Comunanza (Ascoli Piceno) lavatrici a caricamento frontale e lava-asciuga top di gamma, a Napoli lavatrici a carica frontale top di gamma per mercati Emea ed extra-Unione europea, a Carinaro (Caserta) polo Emea, parti di ricambio e accessori;
    il 1o novembre 2020 la multinazionale americana ha cessato la produzione nel sito di Napoli, decidendo di erogare gli stipendi fino al 31 dicembre per i 355 lavoratori, venendo meno ad impegni presi con il Governo. Infatti, l'accordo del 25 ottobre 2018 firmato da parti sociali e Governo prevedeva di mantenere gli stabilimenti italiani (con circa 5 mila dipendenti) e, nel sito di Napoli, di investire per il triennio 2019-2021 circa 17 milioni di euro tra prodotto, processo, ricerca e sviluppo, confermando l'intenzione di Whirlpool di mantenere una presenza di alta qualità a Napoli, a fronte dell'utilizzo di ammortizzatori sociali e di sovvenzioni da parte delle istituzioni;
    la dismissione del sito industriale di Napoli ha un impatto fortissimo per il Mezzogiorno e per la stessa città, attraversata, come il resto del Paese, da una grave crisi economica derivante dalle due ondate di COVID-19 che hanno determinato le inevitabili restrizioni che comportano drammatiche conseguenze economiche per migliaia di famiglie;
    la chiusura dello stabilimento di Napoli porta come conseguenza la cancellazione di quasi mille occupati tra diretti e indiretti e risulta incomprensibile alla luce del fatto che il mercato degli elettrodomestici offre dati incoraggianti, come dimostrato dagli investimenti di Whirlpool e anche degli altri competitor come Candy ed Electrolux;
    la decisione di chiudere il sito di Napoli aumenta inoltre il rischio concreto di un disimpegno del Gruppo in tutta Italia;
    il mercato 2020 per il comparto dei grandi elettrodomestici si è svolto secondo fasi ben distinte: il promettente inizio del primi due mesi è stato bruscamente interrotto dal blocco pandemico, che ha impresso una sensibile regressione sul settore, per assistere poi a una sostenuta ripresa dal periodo estivo, che è andata anche oltre il semplice «rimbalzo» tecnico; secondo un'analisi di Applia Italia, l'anno si è chiuso con il segno più nelle vendite sia a valore (0,8 per cento) sia a volume (0,3 per cento). Secondo i dati Gfk, nel primi tre mesi del 2021 le vendite del grande elettrodomestico sono cresciute del 29,5 per cento, confermando un trend positivo che fa ben sperare per il settore e che, quindi, spiega ancora meno la chiusura del sito di Napoli;
    il 27 maggio 2021 i lavoratori della Whirlpool di Napoli, uniti alle delegazioni dei lavoratori degli stabilimenti di tutta Italia e con la partecipazione di Parlamentari di molte forze politiche hanno manifestato per l'ennesima volta affinché si trovi una soluzione che eviti la chiusura del sito;
    il 30 giugno 2021 il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. Per i settori nei quali è superato, a partire dal primo luglio, il divieto di licenziamento, il decreto stabilisce che le imprese, che non possano più fruire della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare. Ora è importante che la Whirlpool trasformi le lettere di licenziamento in proroga di cassa integrazione per 13 settimane, in modo da avere tempo per individuare una soluzione necessaria per il mantenimento dei livelli occupazionali del sito di Napoli e per favorire la ricerca di una soluzione industriale che metta in sicurezza il futuro lavorativo di centinaia di famiglie;
    il blocco dei licenziamenti ha evitato la perdita di oltre 400 mila posti di lavoro e la ripresa post pandemica è alle porte: secondo le più autorevoli istituzioni sarà talmente imponente da far chiudere l'anno 2021 con un +5 per cento del prodotto interno lordo. La ripartenza del Sud e dell'Italia, dunque, non può avvenire con il licenziamento di centinaia di lavoratori che alimenta l'emergenza sociale in un contesto caratterizzato da un tessuto produttivo più debole, un mondo del lavoro più frammentario ed un welfare più fragile;
    il caso in esame risulta, inoltre, emblematico di un tema complesso e troppo spesso eluso. L'Italia deve implementare la sua attrattività per gli investimenti delle imprese le quali, anche nei settori di ripresa e aumento dei profitti, preferiscono chiudere e/o delocalizzare le produzioni. È chiaro, quindi, che il problema non possa dirsi circoscritto al sito Whirlpool di Napoli e impone la messa in campo di una strategia industriale a lungo termine, la quale punti a rimettere al centro il settore manifatturiero;
    al tavolo convocato al Ministero dello sviluppo economico nei giorni scorsi la multinazionale Whirlpool ha annunciato di rifiutare la cassa integrazione aggiuntiva di 13 settimane avviando la procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori del sito industriale Whirlpool di Napoli,

impegna il Governo:

1) a proseguire una interlocuzione diretta con la Whirlpool Corporation già avviata presso il Ministero dello Sviluppo economico per la salvaguardia del perimetro occupazionale, scongiurando il rischio di «desertificazione industriale» non soltanto nel sito industriale di Napoli;

2) ad adottare tutte le iniziative opportune al fine di ridefinire il progetto di organizzazione già avviato con il precedente piano industriale 2019/2021 – confermando la centralità dell'Italia per il settore degli elettrodomestici nell'area EMEA – che garantisca l'attuale presenza industriale sul territorio nazionale nel rispetto delle specializzazioni già assegnate ad ogni sito, con l'obiettivo di salvaguardare e incrementare i livelli occupazionali nell'interesse della Whirlpool e dell'intero Paese;

3) a ricercare, valutare e sostenere comunque, per quanto di competenza, ogni ulteriore progetto industriale per la rigenerazione economica e produttiva dello stabilimento industriale di Napoli coniugando crescita nazionale e coesione territoriale con l'obiettivo di salvaguardare il sito produttivo e mantenere i livelli occupazionali dello stesso in cui sono impiegati lavoratori altamente qualificati, individuando una soluzione che tuteli e valorizzi il lavoro insieme alle professionalità e le competenze delle lavoratrici e dei lavoratori, garantendo una occupazione dignitosa per tutti con rinnovate tutele contrattuali;

4) ad assicurare adeguate forme di sostegno al reddito anche per i dipendenti con qualifica impiegatizia degli stabilimenti Whirlpool, ovvero a garantire specifici percorsi di riqualificazione professionale e ricollocazione atti a salvaguardare i livelli occupazionali, coinvolgendo le istituzioni regionali e locali interessate;

5) a valutare azioni e proposte volte a rivedere le scelte strategiche di rilancio della politica industriale italiana e comunitaria, ponendo al centro l'industria manifatturiera italiana, anche e soprattutto in relazione ai partner europei al fine di costruire strategie di lungo periodo che possano comportare un effettivo rilancio della economia, rendendo più attrattivi gli investimenti in Italia e contrastando il fenomeno delle delocalizzazioni;

6) ad attivarsi in sede comunitaria al fine di promuovere e rilanciare iniziative volte a contrastare le politiche di dumping salariale e ogni altra pratica di concorrenza sleale al fine di attrarre investimenti.
(1-00499)
(Nuova formulazione) «Fornaro, Terzoni, Galli, De Luca, Paolo Russo, Vitiello, Andreuzza, Benamati, Bersani, Binelli, Cantalamessa, Carrara, Casciello, Castiello, Colla, Conte, Dara, De Lorenzo, Fassina, Fiorini, Fratoianni, Invidia, Manzo, Micheli, Pentangelo, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Sarro, Siani, Sut, Topo, Zardini, Villani, Nappi, Di Sarno, Colletti».


   La Camera,
   premesso che:
    la Whirlpool Corporation è un'azienda multinazionale americana, produttrice di elettrodomestici, fondata nel 1911. Il primo prodotto a marchio Whirlpool viene lanciato nel 1950. Nel 1988 crea una joint-venture con Philips denominata Whirlpool International, che poi è acquisita totalmente dalla società americana nel 1991. Nel 2006 Whirlpool ha rilevato la Maytag Corporation e i relativi marchi ed è divenuta la principale produttrice mondiale di elettrodomestici. Nel 2014 rileva la multinazionale italiana Indesit Company e, attraverso questa operazione, acquisisce il controllo dei marchi Indesit e Hotpoint;
    in Italia Whirlpool ha 6 stabilimenti. In provincia di Varese, nella fabbrica di Cassinetta di Biandronno (polo Emea) si producono elettrodomestici a incasso (microonde, frigoriferi e forni). A Siena (polo Emea) si producono congelatori a pozzetto, a Melano (polo Emea) in provincia di Ancona, vengono realizzati i piani cottura a gas, elettrici e a induzione, prodotti speciali. A Comunanza (Ascoli Piceno) lavatrici a caricamento frontale e lava-asciuga top di gamma, a Napoli lavatrici a carica frontale top di gamma per mercati Emea ed extra-Unione europea, a Carinaro (Caserta) polo Emea, parti di ricambio e accessori;
    il 1o novembre 2020 la multinazionale americana ha cessato la produzione nel sito di Napoli, decidendo di erogare gli stipendi fino al 31 dicembre per i 355 lavoratori, venendo meno ad impegni presi con il Governo. Infatti, l'accordo del 25 ottobre 2018 firmato da parti sociali e Governo prevedeva di mantenere gli stabilimenti italiani (con circa 5 mila dipendenti) e, nel sito di Napoli, di investire per il triennio 2019-2021 circa 17 milioni di euro tra prodotto, processo, ricerca e sviluppo, confermando l'intenzione di Whirlpool di mantenere una presenza di alta qualità a Napoli, a fronte dell'utilizzo di ammortizzatori sociali e di sovvenzioni da parte delle istituzioni;
    la dismissione del sito industriale di Napoli ha un impatto fortissimo per il Mezzogiorno e per la stessa città, attraversata, come il resto del Paese, da una grave crisi economica derivante dalle due ondate di COVID-19 che hanno determinato le inevitabili restrizioni che comportano drammatiche conseguenze economiche per migliaia di famiglie;
    la chiusura dello stabilimento di Napoli porta come conseguenza la cancellazione di quasi mille occupati tra diretti e indiretti e risulta incomprensibile alla luce del fatto che il mercato degli elettrodomestici offre dati incoraggianti, come dimostrato dagli investimenti di Whirlpool e anche degli altri competitor come Candy ed Electrolux;
    la decisione di chiudere il sito di Napoli aumenta inoltre il rischio concreto di un disimpegno del Gruppo in tutta Italia;
    il mercato 2020 per il comparto dei grandi elettrodomestici si è svolto secondo fasi ben distinte: il promettente inizio del primi due mesi è stato bruscamente interrotto dal blocco pandemico, che ha impresso una sensibile regressione sul settore, per assistere poi a una sostenuta ripresa dal periodo estivo, che è andata anche oltre il semplice «rimbalzo» tecnico; secondo un'analisi di Applia Italia, l'anno si è chiuso con il segno più nelle vendite sia a valore (0,8 per cento) sia a volume (0,3 per cento). Secondo i dati Gfk, nel primi tre mesi del 2021 le vendite del grande elettrodomestico sono cresciute del 29,5 per cento, confermando un trend positivo che fa ben sperare per il settore e che, quindi, spiega ancora meno la chiusura del sito di Napoli;
    il 27 maggio 2021 i lavoratori della Whirlpool di Napoli, uniti alle delegazioni dei lavoratori degli stabilimenti di tutta Italia e con la partecipazione di Parlamentari di molte forze politiche hanno manifestato per l'ennesima volta affinché si trovi una soluzione che eviti la chiusura del sito;
    il 30 giugno 2021 il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. Per i settori nei quali è superato, a partire dal primo luglio, il divieto di licenziamento, il decreto stabilisce che le imprese, che non possano più fruire della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare. Ora è importante che la Whirlpool trasformi le lettere di licenziamento in proroga di cassa integrazione per 13 settimane, in modo da avere tempo per individuare una soluzione necessaria per il mantenimento dei livelli occupazionali del sito di Napoli e per favorire la ricerca di una soluzione industriale che metta in sicurezza il futuro lavorativo di centinaia di famiglie;
    il blocco dei licenziamenti ha evitato la perdita di oltre 400 mila posti di lavoro e la ripresa post pandemica è alle porte: secondo le più autorevoli istituzioni sarà talmente imponente da far chiudere l'anno 2021 con un +5 per cento del prodotto interno lordo. La ripartenza del Sud e dell'Italia, dunque, non può avvenire con il licenziamento di centinaia di lavoratori che alimenta l'emergenza sociale in un contesto caratterizzato da un tessuto produttivo più debole, un mondo del lavoro più frammentario ed un welfare più fragile;
    il caso in esame risulta, inoltre, emblematico di un tema complesso e troppo spesso eluso. L'Italia deve implementare la sua attrattività per gli investimenti delle imprese le quali, anche nei settori di ripresa e aumento dei profitti, preferiscono chiudere e/o delocalizzare le produzioni. È chiaro, quindi, che il problema non possa dirsi circoscritto al sito Whirlpool di Napoli e impone la messa in campo di una strategia industriale a lungo termine, la quale punti a rimettere al centro il settore manifatturiero;
    al tavolo convocato al Ministero dello sviluppo economico nei giorni scorsi la multinazionale Whirlpool ha annunciato di rifiutare la cassa integrazione aggiuntiva di 13 settimane avviando la procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori del sito industriale Whirlpool di Napoli,

impegna il Governo:

1) a proseguire una interlocuzione diretta con la Whirlpool Corporation già avviata presso il Ministero dello Sviluppo economico per la salvaguardia del perimetro occupazionale, scongiurando il rischio di «desertificazione industriale» non soltanto nel sito industriale di Napoli;

2) ad adottare tutte le iniziative opportune al fine di ridefinire il progetto di organizzazione già avviato con il precedente piano industriale 2019/2021 – confermando la centralità dell'Italia per il settore degli elettrodomestici nell'area EMEA – che garantisca l'attuale presenza industriale sul territorio nazionale nel rispetto delle specializzazioni già assegnate ad ogni sito, con l'obiettivo di salvaguardare e incrementare i livelli occupazionali nell'interesse della Whirlpool e dell'intero Paese;

3) a ricercare, valutare e sostenere comunque, per quanto di competenza, ogni ulteriore progetto industriale per la rigenerazione economica e produttiva dello stabilimento industriale di Napoli coniugando crescita nazionale e coesione territoriale con l'obiettivo di salvaguardare il sito produttivo e mantenere i livelli occupazionali dello stesso in cui sono impiegati lavoratori altamente qualificati, individuando una soluzione che tuteli e valorizzi il lavoro insieme alle professionalità e le competenze delle lavoratrici e dei lavoratori, garantendo una occupazione dignitosa per tutti con rinnovate tutele contrattuali;

4) ad assicurare adeguate forme di sostegno al reddito anche per i dipendenti con qualifica impiegatizia degli stabilimenti Whirlpool, ovvero a garantire specifici percorsi di riqualificazione professionale e ricollocazione atti a salvaguardare i livelli occupazionali, coinvolgendo le istituzioni regionali e locali interessate;

5) a valutare azioni e proposte volte a rivedere le scelte strategiche di rilancio della politica industriale italiana e comunitaria, ponendo al centro l'industria manifatturiera italiana, anche e soprattutto in relazione ai partner europei al fine di costruire strategie di lungo periodo che possano comportare un effettivo rilancio della economia, rendendo più attrattivi gli investimenti in Italia, e a rafforzare misure di contrasto alle delocalizzazioni anche con eventuali nuovi interventi normativi che disincentivino questi comportamenti, che speculano sulle differenze normative, fiscali e del costo del lavoro;

6) ad attivarsi in sede comunitaria al fine di promuovere e rilanciare iniziative volte a contrastare le politiche di dumping salariale e ogni altra pratica di concorrenza sleale al fine di attrarre investimenti.
(1-00499)
(Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta)  «Fornaro, Terzoni, Galli, De Luca, Paolo Russo, Rizzetto, Vitiello, Andreuzza, Benamati, Bersani, Binelli, Cantalamessa, Carrara, Casciello, Castiello, Colla, Conte, Dara, De Lorenzo, Fassina, Fiorini, Fratoianni, Invidia, Manzo, Micheli, Pentangelo, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Sarro, Siani, Sut, Topo, Zardini».


   La Camera,
   premesso che:
    la Whirlpool corporation è un'azienda multinazionale americana, produttrice di elettrodomestici, fondata nel 1911. Il primo prodotto a marchio Whirlpool viene lanciato nel 1950. Nel 1988 crea una joint-venture con Philips denominata Whirlpool international, che poi è acquisita totalmente dalla società americana nel 1991. Nel 2006 Whirlpool ha rilevato la Maytag corporation e i relativi marchi ed è divenuta la principale produttrice mondiale di elettrodomestici. Nel 2014 rileva la multinazionale italiana Indesit company e, attraverso questa operazione, acquisisce il controllo dei marchi Indesit e Hotpoint;
    in Italia Whirlpool ha 6 stabilimenti. In provincia di Varese, nella fabbrica di Cassinetta di Biandronno (polo Emea) si producono elettrodomestici a incasso (microonde, frigoriferi e forni), a Siena (polo Emea) si producono congelatori a pozzetto, a Melano (polo Emea) (Ancona) vengono realizzati i piani cottura a gas, elettrici e a induzione e prodotti speciali, a Comunanza (Ascoli Piceno) lavatrici a caricamento frontale e lava-asciuga top di gamma, a Napoli lavatrici a carica frontale top di gamma sempre per mercati Emea e americano, a Carinaro (Caserta) (polo Emea) frigoriferi, parti di ricambio e accessori;
    il 1o novembre 2020 la multinazionale americana ha cessato la produzione nel sito di Napoli, decidendo di erogare gli stipendi fino al 31 dicembre 2020 per i 355 lavoratori, venendo meno ad impegni presi con il Governo. Infatti, l'accordo del 25 ottobre 2018 firmato da parti sociali e Governo prevedeva di mantenere gli stabilimenti italiani (con circa 5 mila dipendenti) e, nel sito di Napoli, di investire per il triennio 2019-2021 circa 17 milioni di euro tra prodotto, processo, ricerca e sviluppo, confermando l'intenzione di Whirlpool di mantenere una presenza di alta qualità a Napoli, a fronte dell'utilizzo di ammortizzatori sociali e di sovvenzioni da parte delle istituzioni;
    la dismissione del sito industriale di Napoli ha un impatto fortissimo per il Mezzogiorno e per la stessa città, attraversata, come il resto del Paese, da una grave crisi economica derivante dalle due ondate di COVID-19 che hanno determinato le inevitabili restrizioni che comportano drammatiche conseguenze economiche per migliaia di famiglie;
    la decisione della Whirlpool di chiudere Napoli, soprattutto in questa drammatica fase del Paese, crea ulteriori problemi in un territorio dove non ci si può permettere di perdere un solo posto di lavoro;
    la chiusura dello stabilimento di Napoli porta come conseguenza la cancellazione di quasi mille occupati tra diretti e indiretti e risulta incomprensibile, alla luce del fatto che il mercato degli elettrodomestici offre dati incoraggianti, come dimostrato dagli investimenti della stessa Whirlpool e anche degli altri competitor come Candy ed Electrolux;
    inoltre, i conti finanziari della multinazionale stanno migliorando, salgono i profitti e l'azienda versa in salute. Pertanto, la decisione di chiudere il sito di Napoli preoccupa anche per il rischio concreto di un disimpegno del gruppo in tutta Italia;
    il mercato 2020 per il comparto dei grandi elettrodomestici si è svolto secondo fasi ben distinte: il promettente inizio dei primi due mesi è stato bruscamente interrotto dal blocco pandemico, che ha impresso una sensibile regressione sul settore, per assistere poi a una sostenuta ripresa dal periodo estivo, che è andata anche oltre il semplice «rimbalzo» tecnico; secondo un'analisi di Applia Italia, l'anno si è chiuso con il segno più nelle vendite sia a valore (0,8 per cento) sia a volume (0,3 per cento). Secondo i dati Gfk, nei primi tre mesi del 2021 le vendite del grande elettrodomestico sono cresciute del 29,5 per cento, confermando un trend positivo che fa ben sperare per il settore e che, quindi, spiega ancora meno la chiusura del sito di Napoli;
    il 27 maggio 2021 i lavoratori della Whirlpool di Napoli, uniti alle delegazioni dei lavoratori degli stabilimenti di tutta Italia e con la partecipazione di parlamentari di molte forze politiche, hanno manifestato per l'ennesima volta affinché si trovi una soluzione che eviti la chiusura del sito;
    il 30 giugno 2021 il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. Per i settori nei quali è superato, a partire dal 1o luglio 2021, il divieto di licenziamento, il decreto stabilisce che le imprese che non possono più fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare. Ora è importante che la Whirlpool non promuova le procedure di licenziamento e avvii la cassa integrazione per 13 settimane, in modo da avere tempo per individuare una soluzione necessaria per il mantenimento dei livelli occupazionali del sito di Napoli e per favorire la ricerca di una soluzione industriale che metta in sicurezza il futuro lavorativo di centinaia di famiglie;
    il blocco dei licenziamenti ha evitato la perdita di oltre 400 mila posti di lavoro e la ripresa post pandemica è alle porte: secondo le più autorevoli istituzioni sarà talmente imponente da far chiudere l'anno 2021 con un +5 per cento di prodotto interno lordo. La ripartenza del Sud e dell'Italia, dunque, non può avvenire con il licenziamento di centinaia di lavoratori che alimenta l'emergenza sociale in un contesto caratterizzato da un tessuto produttivo più debole, un mondo del lavoro più frammentario e un welfare più fragile,

impegna il Governo:

1) ad aprire un'interlocuzione diretta con la Whirlpool corporation per la salvaguardia del perimetro occupazionale, scongiurando il rischio di «desertificazione industriale» di un'area del Paese le cui strategie di intervento sono determinanti per lo sviluppo del sistema Italia, ponendo la questione della tutela e del rilancio del sito produttivo di Napoli come tema d'interesse nazionale e valutando anche una gestione diretta della vertenza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a partire dall'immediata convocazione delle parti presso la stessa, in funzione dell'obiettivo della salvaguardia del cosiddetto settore del «bianco» in Italia, così da garantire i livelli occupazionali non solo nello stabilimento napoletano, ma in tutte le realtà in cui è presente l'azienda nel territorio italiano, nella considerazione di un mercato del settore già in crescita e di una previsione di una consistente ripresa dei consumi anche per effetto degli investimenti rinvenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, partendo dalle risorse stanziate per il potenziamento dell'economia green e digitale;

2) a ricercare, valutare e sostenere comunque, per quanto di competenza, ogni ulteriore progetto industriale per l'eventuale rigenerazione economica e produttiva dello stabilimento, coniugando crescita nazionale e coesione territoriale con l'obiettivo di salvaguardare il sito produttivo di Napoli e mantenere i livelli occupazionali del sito formato da lavoratori altamente qualificati, individuando una soluzione solida e credibile che valorizzi le professionalità e le competenze delle lavoratrici e dei lavoratori e garantendo un lavoro dignitoso per tutti con rinnovate tutele contrattuali.
(1-00499) «Fornaro, De Lorenzo, Bersani, Conte, Fassina, Fratoianni, Palazzotto, Pastorino, Stumpo, Timbro, Manzo».


   La Camera,
   premesso che:
    la multinazionale Whirlpool, leader mondiale nel settore degli elettrodomestici, ha sei stabilimenti in Italia, tra cui quello di Napoli coinvolto in una lunga vertenza che trae origine dall'improvvisa volontà della società di cedere lo stabilimento e, dunque, disattendere l'accordo sul piano industriale, siglato nel mese di ottobre 2018, che impegnava l'azienda a mantenere i livelli occupazionali e ad avviare un progetto di sviluppo e di rilancio della produzione del sito napoletano, investendo circa 17 milioni di euro per il triennio 2019-2021;
    dopo più di due anni di gestione della vertenza Whirlpool di Napoli – tra tavoli di concertazione presso il Ministero dello sviluppo economico, mobilitazioni dei lavoratori e iniziative parlamentari per mantenere l'attenzione sulle problematiche industriali e occupazionali dello stabilimento campano – di fatto sono falliti tutti i tentativi dei diversi Governi che, in questi anni, si sono succeduti, per addivenire a delle soluzioni;
    il 31 ottobre 2020, nel corso di un incontro tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dello sviluppo economico, Whirlpool e rappresentanze sindacali di categoria, la società non ha voluto aderire alla proposta dei rappresentanti del Governo di rivedere il proprio piano industriale nella prospettiva di una continuazione dell'attività aziendale sul sito campano e ha ribadito l'intenzione di chiudere il sito di Napoli, comunicando, altresì, la volontà di ricorre alla cassa integrazione con causale COVID-19, per fronteggiare le conseguenze derivanti dall'impatto dell'emergenza sanitaria;
    la produzione del sito di Napoli è poi cessata nel novembre 2020 e le retribuzioni ai 355 lavoratori sono state corrisposte fino al 31 dicembre 2020. Ad oggi, resta ferma la volontà dell'azienda di avviare le procedure di licenziamento per questi dipendenti, in un territorio che sul fronte dell'occupazione è già fortemente penalizzato: andranno persi circa mille posti di lavoro considerando le ripercussioni anche sull'indotto;
    queste persone si andranno ad aggiungere a centinaia di lavoratori che, in Campania, terminate le casse integrazioni COVID-19 e venuto meno il blocco dei licenziamenti, subiranno le conseguenze delle difficoltà delle aziende del settore produttivo artigianale, di quello turistico e del commercio; difatti, i sindacati hanno più volte sollecitato un tavolo di crisi permanente in regione per adottare tutte le iniziative necessarie per contrastare la minaccia di una vera e propria «macelleria sociale» e individuare un piano di politiche attive e formative finalizzato alla ricollocazione di queste persone;
    quello che sembra l'epilogo della vertenza Whirlpool è un pericoloso precedente, insieme ad altre vicende speculari, poiché si perviene alla conclusione che in Italia gli accordi di politica industriale possono essere violati, procedendo alla chiusura discrezionale di un'azienda, con tutto ciò che ne consegue, e senza addurre alcun valido motivo a fondamento di tale gravosa scelta;
    questo caso è quindi emblematico della necessità di individuare ulteriori strumenti da adottare per la gestione e il superamento delle vertenze aziendali, per escludere il ripetersi di condotte come quelle assunte dalla multinazionale americana che, oltre a recare ovvi pregiudizi ai lavoratori coinvolti e al tessuto economico sociale dei territori interessati, tradiscono anche la legittima aspettativa delle istituzioni al buon fine dei piani industriali accordati, dopo lo svolgimento di lunghe e complesse interlocuzioni;
    si ritiene che sussistano le condizioni affinché lo stabilimento di Napoli possa essere rilanciato, poiché non si è di fronte ad un comparto in crisi; al contrario, la fase attuale è caratterizzata da un'importante ripresa del mercato del grande elettrodomestico, che, nei primi tre mesi del 2021, ha registrato un aumento delle vendite del 29,5 per cento (dati Gfk), con prospettive di ulteriore crescita per i prossimi mesi considerando che la domanda continua ad essere alta;
    per gli stessi siti Whirlpool in Italia è emerso un netto aumento della produzione e un'esponenziale crescita di volumi; pertanto, la fabbrica di lavatrici di Napoli potrebbe assorbire una parte di quella domanda, impiegando i propri 355 lavoratori, e potenziare la sua tenuta con il rientro in Italia di produzioni delocalizzate in Polonia, come era stato previsto originariamente dal piano industriale;
    oltretutto, il rilancio del sito Whirlpool di Napoli per salvaguardare i posti di lavoro diretti ed indiretti è favorito anche dagli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
    va quindi individuato un nuovo accordo con la multinazionale americana, che assicuri la ripresa delle attività del sito campano, e, a tal fine, è necessario che Whirlpool non proceda ai licenziamenti e faccia ricorso alla cassa integrazione come prevista dal decreto-legge n. 99 del 2021, che reca misure a tutela del lavoro e di sostegno alle imprese,

impegna il Governo:

1) nell'ambito di un tavolo di concertazione, ad individuare con la società un accordo in sintonia con gli obiettivi previsti nel piano industriale sottoscritto dalla multinazionale Whirlpool il 25 ottobre 2018 per il triennio 2019-2021, che consenta la salvaguardia dei livelli occupazionali dello stabilimento industriale di Napoli attraverso il rilancio produttivo dello stesso, allo scopo di escludere la definitiva chiusura della fabbrica e le gravi conseguenze che comporterebbe sul piano sociale ed economico in un'area territoriale già interessata da una grave crisi, anche considerando che, nonostante l'emergenza pandemica, la Whirlpool Italia ha visto un aumento della produzione e del lavoro – in linea con lo stato di salute del comparto degli elettrodomestici – e che il rilancio dello stabilimento di Napoli è ulteriormente favorito dagli effetti degli investimenti provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

2) proprio alla luce del caso Whirlpool, ad adottare iniziative, per quanto di competenza, che consentano una più adeguata gestione e il superamento delle crisi industriali, in particolare con l'obiettivo di svolgere efficaci trattative e valorizzare gli accordi negoziali con le imprese, per escludere che le stesse, arbitrariamente e senza ragionevoli motivi, decidano poi di disattendere i piani industriali che sottoscrivono, tra l'altro, anche nelle ipotesi in cui abbiano beneficiato di agevolazioni, incentivi e contributi pubblici a diverso titolo.
(1-00501) «Lollobrigida, Meloni, Rizzetto, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, De Toma, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rotelli, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci, Zucconi».