XVIII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 28 luglio 2021.
Ascani, Ascari, Battelli, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Cantalamessa, Carfagna, Carinelli, Casa, Caso, Castelli, Cavandoli, Ciprini, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Micheli, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Macina, Maggioni, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhionero, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Patassini, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Testamento, Vignaroli, Vinci, Viscomi, Zanettin, Zoffili.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Ascani, Ascari, Battelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Cantalamessa, Carfagna, Carinelli, Casa, Caso, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Ciprini, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Micheli, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lollobrigida, Losacco, Macina, Maggioni, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhionero, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Patassini, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Stumpo, Tabacci, Testamento, Vignaroli, Vinci, Viscomi, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 27 luglio 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
GRIMALDI ed altri: «Istituzione di una tassa fissa forfetaria e progressiva per i titolari di concessioni di aree pubbliche e di autorizzazioni per il commercio ambulante» (3228);
MASCHIO ed altri: «Istituzione in Verona di una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia» (3229);
SERRITELLA: «Istituzione di un regime fiscale agevolato e semplificato per le persone fisiche esercenti l'attività di commercio al dettaglio e delega al Governo per la sua disciplina» (3230);
LOLLOBRIGIDA ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di prestazione del servizio medico nelle zone interne o disagiate» (3231);
UNGARO: «Istituzione di un piano per l'occupazione giovanile» (3232);
BILLI: «Introduzione dell'articolo 200-bis del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di procedura di opposizione nazionale» (3233);
CIABURRO e VINCI: «Disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica» (3234);
CIABURRO ed altri: «Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernenti l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt» (3235).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge FRASSINETTI ed altri: «Disposizioni per la valorizzazione del santuario di San Francesco di Paola sito nella città di Paola» (3137) è stata successivamente sottoscritta dalle deputate Ferro e Varchi.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali)
BERTI ed altri: «Disposizioni in materia di conflitto di interessi dei titolari di cariche politiche beneficiari di erogazioni di Stati esteri» (2916) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI, XI e Commissione parlamentare per le questioni regionali;
TUZI ed altri: «Disposizioni per l'organizzazione e lo sviluppo tecnologico degli spazi urbani mediante processi innovativi realizzati con l'impiego della rete internet (smart city)» (3019) Parere delle Commissioni V, VI, VII, VIII, IX, X, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali;
MAGI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, e all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini di Stati dell'Unione europea residenti in Italia» (3189) Parere delle Commissioni II, V e XIV.
II Commissione (Giustizia)
GRIMALDI ed altri: «Modifica all'articolo 596 del codice penale, in materia di causa di non punibilità del reato di diffamazione con il mezzo della stampa» (3180) Parere delle Commissioni I e VII.
VIII Commissione (Ambiente)
LEDA VOLPI ed altri: «Estensione dei benefìci previsti per le vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime di eventi dannosi cagionati da errori od omissioni relativi alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o al controllo di infrastrutture ed edifici pubblici» (3168) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, XI e XII.
Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti)
ANDREA ROMANO ed altri: «Disposizioni per la tutela del pluralismo nei servizi di media» (3211) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X e XIV.
Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 161 del 9 giugno-22 luglio 2021 (Doc. VII, n. 710),
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della regione Lombardia 8 luglio 2020, n. 15 (Sicurezza del personale sanitario e sociosanitario), promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere g) e h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla I Commissione (Affari costituzionali);
sentenza n. 162 del 10 giugno-22 luglio 2021 (Doc. VII, n. 711),
con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia:
alla I Commissione (Affari costituzionali);
sentenza n. 163 del 23 giugno-22 luglio 2021 (Doc. VII, n. 712),
con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della regione Lombardia 10 dicembre 2019, n. 21 (Seconda legge di semplificazione 2019), nella parte in cui modifica l'articolo 7, comma 10, della legge della regione Lombardia 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), e inserisce successivamente a questo i commi da 10.1 a 10.7, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della Regione Lombardia n. 21 del 2019, nella parte in cui modifica l'articolo 7, comma 10, della legge della regione Lombardia n. 6 del 2012, e inserisce successivamente a questo i commi da 10.1 a 10.7, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
alla IX Commissione (Trasporti);
sentenza n. 164 del 23 giugno-22 luglio 2021 (Doc. VII, n. 713),
con la quale:
dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Direttore generale della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottare il decreto 5 dicembre 2019, n. 1676, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area alpina compresa tra il Comelico e la Val d'Ansiei, Comuni di Auronzo di Cadore, Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, San Nicolò di Comelico e Comelico Superiore»:
alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza n. 169 del 27 maggio-23 luglio 2021 (Doc. VII, n. 717),
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), come modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale ordinario di Salerno:
alla II Commissione (Giustizia);
sentenza n. 170 del 20-23 luglio 2021 (Doc. VII, n. 718),
con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione Sardegna 24 giugno 2020, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2019 in materia di proroga di termini), promosse, in riferimento all'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e agli articoli 9, 117, secondo comma, lettera s), e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza n. 171 del 6-23 luglio 2021 (Doc. VII, n. 719),
con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione Veneto 24 luglio 2020, n. 29 (Misure attuative per la definizione della capacità assunzionale della regione del Veneto), promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione Veneto n. 29 del 2020, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e in relazione all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla XI Commissione (Lavoro);
sentenza n. 172 del 7-23 luglio 2021 (Doc. VII, n. 720),
con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina), convertito, con modificazioni, in legge 28 novembre 2008, n. 186, nella parte in cui sostituisce il comma 1 e aggiunge il comma 1-bis all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'articolo 107, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Genova;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 151 del 2008, come convertito, nella parte in cui sostituisce il comma 1 e aggiunge il comma 1-bis all'articolo 4 del decreto legislativo n. 273 del 1989, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Genova:
alla II Commissione (Giustizia);
sentenza n. 173 del 7-23 luglio 2021 (Doc. VII, n. 721),
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto:
alla II Commissione (Giustizia);
sentenza n. 174 del 7-26 luglio 2021 (Doc. VII, n. 722),
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 (Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi), nella parte in cui modifica l'articolo 35, comma 8, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal tribunale ordinario di Savona, sezione penale:
alla I Commissione (Affari costituzionali).
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 160 del 23 giugno-22 luglio 2021 (Doc. VII, n. 709),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 6, della legge della Regione Siciliana 6 maggio 2019, n. 5 (Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge della Regione Siciliana n. 5 del 2019, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché all'articolo 14, lettera n), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2:
alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza n. 166 del 23 giugno-23 luglio 2021 (Doc. VII, n. 714),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della regione Puglia 7 luglio 2020, n. 16, recante «Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), disposizioni attuative della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della regione Puglia – legge di stabilità regionale 2018) e disposizioni varie in materia di opere pubbliche»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge della regione Puglia n. 16 del 2020, limitatamente alle parole «o al Ministero della salute»;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della regione Puglia n. 16 del 2020, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della regione Puglia n. 16 del 2020, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
alla XII Commissione (Affari sociali);
sentenza n. 167 del 23 giugno-23 luglio 2021 (Doc. VII, n. 715),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, commi da 1 a 4, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive);
dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, commi da 5 a 8, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 6, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, nella parte in cui prevede: «I Commissari, nominati ai sensi dell'articolo 29, comma 4, redigono il relativo verbale di consegna, che ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna», promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, promossa, in relazione ai principi espressi dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 6, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, nella parte in cui prevede: «I beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono», promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, promosse, in riferimento agli articoli 23 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VI (Finanze);
sentenza n. 168 del 24 giugno-23 luglio 2021 (Doc. VII, n. 716),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 (Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario), convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2020, n. 181, nella parte in cui non prevede che al prevalente fabbisogno della struttura commissariale provveda direttamente lo Stato e nella parte in cui, nell'imporre alla regione di mettere a disposizione del commissario ad acta un contingente di venticinque unità di personale, stabilisce che tale entità costituisce un «minimo» anziché un «massimo»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 150 del 2020, come convertito, nella parte in cui non prevede, in alternativa alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro per il periodo 2022-2023, l'approvazione del nuovo piano di rientro presentato dalla regione ai sensi dell'articolo 2, comma 88, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)»;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, 3, comma 1, 6, comma 2, e 7, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge n. 150 del 2020, come convertito, promosse dalla regione Calabria, in riferimento all'articolo 136 della Costituzione;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, 3, comma 1, 6, comma 2, e 7, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge n. 150 del 2020, come convertito, promosse dalla regione Calabria, in riferimento agli articoli 32, 81, 118 e 119 della Costituzione;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 150 del 2020, come convertito, promosse dalla regione Calabria, in riferimento agli articoli 81, terzo comma, 117, 119 e 121 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 150 del 2020, come convertito, promossa dalla regione Calabria, in riferimento al principio di leale collaborazione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1 e 2, 3, comma 1, 6, comma 2, e 7, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge n. 150 del 2020, come convertito, promosse dalla regione Calabria, in riferimento agli articoli 5, 117, terzo e quarto comma, 120, secondo comma, e 121 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1 e 2, e 7, comma 4, del decreto-legge n. 150 del 2020, come convertito, promosse dalla regione Calabria, in riferimento agli articoli 5, 117, terzo comma, 120 e 121 della Costituzione:
alla XII Commissione (Affari sociali).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 26 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti (INARCASSA), per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 448).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 26 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società EUR Spa, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 449).
Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 27 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 450).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 27 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Studiare Sviluppo Srl, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 451).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 luglio 2021, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2021/0469/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativo alle linee guida operative dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) per la fruizione dei servizi SPID da parte dei minori.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 luglio 2021, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2021/0465/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativo alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) recanti regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 luglio 2021, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2021/0419/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativo alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) per l'accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, i commenti della Commissione europea sulla reazione dell'Italia al parere circostanziato sul progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2019/0108/I, in ordine al progetto di regola tecnica relativa al regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di prodotti a base di carne in attuazione dell'articolo 8 commi 40 e 41, della legge della regione Friuli Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011), e dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 852/2004.
Questa comunicazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma.
Il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, con lettera in data 27 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 13-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, le relazioni concernenti la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale, riferite agli anni 2018 (Doc. CC, n. 2), 2019 (Doc. CC, n. 3) e 2020 (Doc. CC, n. 4).
Queste relazioni sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 27 luglio 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio PA 13 17 01 – Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa) (COM(2021) 394 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 394 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di raccomandazione del Consiglio su un patto per la ricerca e l'innovazione in Europa (COM(2021) 407 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della Gambia (COM(2021) 413 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla delega del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante («normativa fitosanitaria») (COM(2021) 425 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ottava conferenza delle parti dell'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia per quanto riguarda determinati emendamenti dell'allegato 3 dell'accordo (COM(2021) 426 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico (COM(2021) 429 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 27 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 27 luglio 2021.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 27 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale sull'attuazione dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario nel 2020 (COM(2021) 404 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE — CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 2021, N. 82, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CYBERSICUREZZA, DEFINIZIONE DELL'ARCHITETTURA NAZIONALE DI CYBERSICUREZZA E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE (A.C. 3161-A)
A.C. 3161-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è volto a ridefinire la complessiva architettura nazionale in materia di sicurezza informatica, con la costituzione di un'Agenzia nazionale, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla quale sono attribuite le principali funzioni specialistiche in materia;
con riferimento alla disciplina del personale dell'Agenzia, ai sensi del comma 8 dell'articolo 17, è previsto che in sede di prima applicazione che l'operatività dell'Agenzia verrà garantita anche con unità di personale appartenenti al Ministero dello sviluppo economico, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza;
si tratta di professionalità acquisite sino ad oggi dai dipendenti del Ministero dello sviluppo economico che operano in questo settore da oltre 15 anni nelle attività della sicurezza informatica in ambito nazionale ed internazionale e che dispongono delle elevate professionali specifiche richieste nel settore,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile a valorizzare le professionalità fin qui acquisite, salvaguardando gli ingenti investimenti in termine di risorse umane già formate nonché l'acquisizione sul campo di specifiche professionalità, che potranno costituire una solida base di partenza per la nuova Agenzia e assicurare continuità nell'azione tecnica in tali ambiti.
9/3161-A/1. Prestipino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è volto a ridefinire la complessiva architettura nazionale in materia di sicurezza informatica, con la costituzione di un'Agenzia nazionale, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla quale sono attribuite le principali funzioni specialistiche in materia;
con riferimento alla disciplina del personale dell'Agenzia, ai sensi del comma 8 dell'articolo 17, è previsto che in sede di prima applicazione che l'operatività dell'Agenzia verrà garantita anche con unità di personale appartenenti al Ministero dello sviluppo economico, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza;
si tratta di professionalità acquisite sino ad oggi dai dipendenti del Ministero dello sviluppo economico che operano in questo settore da oltre 15 anni nelle attività della sicurezza informatica in ambito nazionale ed internazionale e che dispongono delle elevate professionali specifiche richieste nel settore,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile a valorizzare le professionalità fin qui acquisite dalle amministrazioni competenti, salvaguardando gli ingenti investimenti in termine di risorse umane già formate nonché l'acquisizione sul campo di specifiche professionalità, che potranno costituire una solida base di partenza per la nuova Agenzia e assicurare continuità nell'azione tecnica in tali ambiti.
9/3161-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Prestipino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
in particolare l'istituenda Agenzia svolgerà il ruolo di Autorità nazionale per la cybersicurezza al fine di assicurare un'azione unitaria e coordinata in tale settore;
il tema della sicurezza cibernetica è strategico sia ai fini della sicurezza nazionale, sia ai fini della tutela economica,
impegna il Governo
a prevedere, in sede di adozione del regolamento di cui all'articolo 6 comma 3, la costituzione di un'apposita articolazione finalizzata al monitoraggio, alla prevenzione, al contrasto del fenomeno cosiddetto di ransomware, prevedendo altresì che detta articolazione si avvalga delle professionalità già esistenti e ricomprenda tra le sue finalità anche tutte le attività inerenti il recupero dei dati trafugati a seguito di attacchi cibernetici.
9/3161-A/2. Rosso, Maria Tripodi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
in particolare l'istituenda Agenzia svolgerà il ruolo di Autorità nazionale per la cybersicurezza al fine di assicurare un'azione unitaria e coordinata in tale settore;
il tema della sicurezza cibernetica è strategico sia ai fini della sicurezza nazionale, sia ai fini della tutela economica,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di prevedere, in sede di adozione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, la costituzione di un'apposita articolazione finalizzata anche al monitoraggio e alla prevenzione del fenomeno cosiddetto di ransomware.
9/3161-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Rosso, Maria Tripodi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
la normativa in materia di cybersicurezza è contraddistinta da un'elevata complessità tecnica, inoltre la normativa vigente in materia, sia di rango primario che di rango secondario risulta stratificata in diversi provvedimenti;
tale condizione è stata sottolineata dal Comitato per la legislazione della Camera nel parere espresso sul provvedimento in esame con l'inserimento di una specifica osservazione nel quale si invitavano le commissioni in sede referente a sollecitare il Governò a predisporre due testi unici compilativi rispettivamente delle disposizioni aventi forza di legge e delle disposizioni regolamentari in materia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di predisporre, ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 400 del 1988, un testo unico compilativo delle disposizioni aventi forza di legge in materia di sicurezza cibernetica e, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-ter, della medesima legge 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari nella medesima materia.
9/3161-A/3. Sozzani, Rosso, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
è in fase di conversione il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; C. 3161-A;
l'articolo 5, comma 5, prevede che l'Agenzia può richiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze armate, delle forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
quello che non si evince dal predetto comma è se le collaborazioni tra gli organi dello Stato abbiano una previsione di spesa aggiuntiva a quelle già messe a bilancio per l'avvio e il funzionamento dell'Agenzia, anche rispetto alle situazioni che di volta in volta si renderanno necessarie per dare attuazione alle prescrizioni normative previste dal decreto-legge in corso di conversione,
impegna il Governo:
a non derogare alle norme di contabilità generale dello Stato per le collaborazioni previste dal comma 5 dell'articolo 5, e quindi, che non vengano previsti capitoli di spesa aggiuntivi, utilizzando gli organi dello Stato che sottoscriveranno le collaborazioni, le risorse ad essi assegnati a bilancio a legislazione vigente;
a far rispettare quanto descritto al punto precedente introducendo attraverso ulteriori iniziative normative tale limite nel complesso dell'articolato del decreto-legge e a prevederlo nel regolamento che riguarderà l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
9/3161-A/4. Colletti, Forciniti, Cabras, Corda, Sodano, Trano, Maniero, Testamento, Raduzzi, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Paolo Nicolò Romano.
La Camera,
premesso che:
è in fase di conversione il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; C. 3161-A;
l'articolo 12, comma 2, lettera c), prevede: «... la possibilità di avvalersi di un contingente di esperti, non superiore a cinquanta unità...»;
questa possibilità di collaborazione è, ad avviso dello scrivente, sproporzionata e del tutto immotivata visto la robusta consistenza del personale previsto per la creazione e il funzionamento dell'Agenzia dal decreto-legge in oggetto,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ridurre il contingente di esperti in ragione di una razionalizzazione della spesa e di un più snello sistema di organizzazione.
9/3161-A/5. Cabras, Forciniti, Colletti, Corda, Trano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Paolo Nicolò Romano, Raduzzi, Sodano.
La Camera,
premesso che:
è in fase di conversione il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; C. 3161-A;
l'articolo 5, comma 1, prevede l'istituzione, a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
l'Agenzia avrà quale figura apicale quella di un Direttore Generale;
il comma 6, dell'articolo 5, recita che: «...il COPASIR, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, può chiedere l'audizione del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza...»;
il succitato articolo 31 afferma che: «...il Comitato può altresì ascoltare ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare...»;
il comma 6, così come formulato dal Governo, stabilisce la possibilità di chiedere l'audizione del Direttore Generale dell'Agenzia, senza però stabilirne i tempi e le modalità, anche in ragione della delicatezza di quanto previsto dall'articolo 31 della legge 124/2007 che estende la rete dell'acquisizione delle informazioni a persone non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza dello Stato;
alla luce di ciò, non si può non determinare una tempistica entro e non oltre la quale il Direttore dell'Agenzia dovrà essere audito in merito a quanto previsto dal comma 6, dell'articolo 6, fatte salve, ovviamente, tutte le volte che il COPASIR lo riterrà necessario e opportuno. Pertanto, è realistico che il riferire al COPASIR su questioni così delicate, avvenga con periodicità semestrale e non su una vaga possibilità di richiesta,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicati delle disposizioni richiamate, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre modifiche che diano seguito a quanto descritto in premessa perché si sta trattando d'informazioni acquisite da persone non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza dello Stato.
9/3161-A/6. Massimo Enrico Baroni, Cabras, Colletti, Forciniti, Corda, Sodano, Trano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Raduzzi, Sapia, Paolo Nicolò Romano.
La Camera,
premesso che:
è in fase di conversione il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; C. 3161-A;
l'articolo 6, comma 2, stabilisce che organi dell'Agenzia sono: il direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti e con il regolamento previsto dal comma 1, si disciplinano le funzioni del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia, la composizione e il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti e l'istituzione di eventuali sedi secondarie;
il numero dei componenti del Collegio dei revisori dei conti appare indeterminato, non essendo definito dalla disposizione ma demandato ad un successivo regolamento;
appare quindi necessario acquisire i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione delle somme stanziate per l'Agenzia e le sue attività, come nel caso di specie sul numero dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e sugli emolumenti per essi previsti, al fine di poterne valutare la congruità finanziaria rispetto alle finalità indicate dal decreto-legge,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative, volte a definire in fase di conversione del decreto-legge n. 82 del 2021, il numero dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti e i relativi emolumenti, a fronte del fatto che si tratta di un organo di controllo finanziario e, dunque, appare singolare che non sia stata determinata per legge ma demandata ad un regolamento.
9/3161-A/7. Corda, Cabras, Colletti, Forciniti, Sodano, Trano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Raduzzi, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Paolo Nicolò Romano.
La Camera,
premesso che:
è in fase di conversione il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; C. 3161-A;
il comma 8, dell'articolo 12, prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, del COPASIR e sentito il Comitato Interministeriale per la cybersicurezza, CIC, si provveda all'emanazione del regolamento che disciplinerà il contingente del personale addetto all'Agenzia;
il tempo di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, si configura come un tempo eccessivamente dilatato,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative, volte a introdurre, in fase di conversione del decreto-legge, il termine di quarantacinque giorni in luogo del termine di centoventi giorni per l'adozione del regolamento che disciplinerà il contingente del personale addetto all'Agenzia.
9/3161-A/8. Costanzo, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Trano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Paolo Nicolò Romano, Raduzzi, Sodano.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame tratta il tema della cybersicurezza, una materia quanto mai fondamentale al fine di garantire la tutela dell'interesse nazionale e del diritto alla riservatezza e corretta tutela dei dati dei cittadini;
con il decreto-legge 82/2021 è stata istituita l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, l'Autorità alla quale spettano compiti di controllo e prevenzione in termini di attacco di natura cibernetica a tutela degli interessi nazionali;
l'interesse superiore della sicurezza necessita di una sempre maggiore collaborazione pubblico-privato al fine di garantire un sistema resiliente e capace di affrontare le sfide tecnologiche nonché le minacce cyber;
con il Regolamento (CE) n. 460/2004 del 10 marzo 2004 è stata istituita l'ENISA (European Union Agency for Network and Information Security), con la quale si intende stimolare un'ampia cooperazione tra gli attori del settore pubblico e privato;
è sempre più rilevante introdurre dei criteri di valutazione oggettivi al fine di poter perimetrare il quadro delle aziende capaci di soddisfare i requisiti come certificazioni, protocolli e regolamenti che garantiscono il rispetto dei più alti standard in materia di sicurezza cibernetica;
L'FBI e la Cybersecurity and Infrastrutture Security Agency (CISA) hanno rivelato il 20 luglio con un comunicato congiunto che diverse società statunitensi di gas naturale e oleodotti sono state violate con successo da hacker cinesi per due anni a partire dal 2011 ; le sopracitate agenzie hanno evidenziato che 13 società sono state violate con successo, tre sono stati descritti come «quasi incidenti» e altre otto sono state soggette a una «profondità sconosciuta di intrusione» che CISA e FBI hanno attribuito ad hacker sponsorizzati dallo stato cinese valutando che gli attacchi miravano probabilmente a sviluppare ulteriormente le capacità cyber offensive della Cina;
l'evoluzione tecnologica ha portato alla digitalizzazione di ogni infrastruttura strategica alla penetrazione dei sistemi da parte di terze parti al fine della loro manomissione o per sottrarre informazioni riservatissime dall'alto valore commerciale o competitivo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere un sistema di certificazione tra le aziende private che consenta di creare un elenco di operatori in possesso di determinati requisiti di sicurezza, che possano partecipare alle gare pubbliche in ambito digitale.
9/3161-A/9. Mantovani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame tratta il tema della cybersicurezza, una materia quanto mai fondamentale al fine di garantire la tutela dell'interesse nazionale e del diritto alla riservatezza e corretta tutela dei dati dei cittadini;
con il decreto-legge 82/2021 è stata istituita l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, l'Autorità alla quale spettano compiti di controllo e prevenzione in termini di attacco di natura cibernetica a tutela degli interessi nazionali;
l'interesse superiore della sicurezza necessita di una sempre maggiore collaborazione pubblico-privato al fine di garantire un sistema resiliente e capace di affrontare le sfide tecnologiche nonché le minacce cyber;
con il Regolamento (CE) n. 460/2004 del 10 marzo 2004 è stata istituita l'ENISA (European Union Agency for Network and Information Security), con la quale si intende stimolare un'ampia cooperazione tra gli attori del settore pubblico e privato;
è sempre più rilevante introdurre dei criteri di valutazione oggettivi al fine di poter perimetrare il quadro delle aziende capaci di soddisfare i requisiti come certificazioni, protocolli e regolamenti che garantiscono il rispetto dei più alti standard in materia di sicurezza cibernetica;
L'FBI e la Cybersecurity and Infrastrutture Security Agency (CISA) hanno rivelato il 20 luglio con un comunicato congiunto che diverse società statunitensi di gas naturale e oleodotti sono state violate con successo da hacker cinesi per due anni a partire dal 2011 ; le sopracitate agenzie hanno evidenziato che 13 società sono state violate con successo, tre sono stati descritti come «quasi incidenti» e altre otto sono state soggette a una «profondità sconosciuta di intrusione» che CISA e FBI hanno attribuito ad hacker sponsorizzati dallo stato cinese valutando che gli attacchi miravano probabilmente a sviluppare ulteriormente le capacità cyber offensive della Cina;
l'evoluzione tecnologica ha portato alla digitalizzazione di ogni infrastruttura strategica alla penetrazione dei sistemi da parte di terze parti al fine della loro manomissione o per sottrarre informazioni riservatissime dall'alto valore commerciale o competitivo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di prevedere un sistema di certificazione tra le aziende private che consenta di creare un elenco di operatori in possesso di determinati requisiti di sicurezza, che possano partecipare alle gare pubbliche in ambito digitale.
9/3161-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Mantovani.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 determina le funzioni della «Agenzia per la cybersicurezza nazionale» che il decreto-legge viene a istituire, in particolare l'Agenzia sosterrà (negli ambiti di competenza) lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche nonché la promozione, la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane nel campo della cybersicurezza, sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati;
assicurare elevati livelli di sicurezza è un requisito imprescindibile per realizzare la transizione digitale del Paese in modo realmente efficace e duraturo. Tale obiettivo richiede la fattiva collaborazione di tutti gli attori coinvolti ed una reale comprensione delle esigenze di sicurezza da parte degli attori del sistema economico-produttivo, che saranno chiamati a realizzare investimenti per il suo conseguimento;
alla luce delle caratteristiche del sistema produttivo italiano, costituito nella stragrande maggioranza di Piccole e Medie Imprese, mediamente in ritardo rispetto ai livelli di digitalizzazione delle imprese presenti negli altri Stati Membri dell'Unione, appare necessario dedicare particolare attenzione alla promozione di una cultura della sicurezza presso tale categoria di imprese,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di dedicare particolare attenzione alla promozione di una cultura della sicurezza presso le piccole e medie imprese italiane.
9/3161-A/10. Capitanio, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
è in fase di conversione il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; C. 3161-A;
l'articolo 7, comma 1, lettera b), prevede che l'Agenzia, in quanto Autorità nazionale per la cybersicurezza e, quindi, in relazione a tale ruolo, dovrà predisporre la strategia nazionale di cybersicurezza;
in relazione alla predisposizione della strategia nazionale, non vi è la determinazione dei tempi entro e non oltre i quali l'Autorità nazionale dovrà predisporre le azioni che intenderà seguire per il perseguimento dei compiti assegnati dalla legge e né, tantomeno, è previsto un aggiornamento periodico della stessa,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte ad introdurre in fase di conversione del decreto-legge richiamato in premessa, la definizione dei tempi entro e non oltre i quali dovrà essere predisposta la strategia nazionale di cybersicurezza e a prevedere il relativo aggiornamento periodico della strategia.
9/3161-A/11. Maniero, Trano, Cabras, Colletti, Forciniti, Corda, Sodano, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Raduzzi, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Paolo Nicolò Romano.
La Camera,
premesso che:
è in fase di conversione il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; C. 3161-A;
l'articolo 12, comma 1, disciplina il «...contingente del personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia. Il regolamento definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, e il relativo trattamento economico e previdenziale, prevedendo, per il personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia...»;
non si ravvisa l'opportunità dell'equiparazione del trattamento economico ai dipendenti della Banca d'Italia, oltre all'assenza che, per detto regolamento, non sia previsto un parere motivato del COPASIR,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a eliminare l'equiparazione del trattamento economico del contingente del personale dell'Agenzia a quello previsto per i dipendenti della Banca d'Italia;
a prevedere il parere del COPASIR per l'adozione del regolamento dell'Agenzia e a introdurvi le eventuali modifiche richieste.
9/3161-A/12. Raduzzi, Trano, Cabras, Colletti, Forciniti, Corda, Sodano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Paolo Nicolò Romano.
La Camera,
premesso che:
è in fase di conversione il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; C. 3161-A;
il provvedimento compie un frequente ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, atti allo stato atipici nel nostro ordinamento, dei quali in alcuni casi viene esplicitato il carattere regolamentare (articolo 6, commi 1 e 3; articolo 11, commi 3 e 4; articolo 12, commi 1 e 8);
rilevata la necessità di garantire l'attività legislativa del Parlamento,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad eliminare il consistente e frequente ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, definendo già nel procedimento legislativo di conversione il carattere regolamentare degli articoli e dei commi riferiti in premessa.
9/3161-A/13. Paolo Nicolò Romano, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Trano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Raduzzi, Sodano.
La Camera,
premesso che:
è in fase di conversione il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; C. 3161-A;
l'articolo 12, comma 4, prevede: «... in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia è individuato nella misura complessiva di trecento unità, di cui fino a un massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 unità di personale non dirigenziale...»;
il comma 5, recita che: «... con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione organica può essere rideterminata nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle spese per il personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica dell'Agenzia è data tempestiva e motivata comunica- zione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR...»;
le disposizioni dei due commi, prevedono un eccessivo numero di personale e una alea di indeterminatezza finanziaria, tant’è che si prevede la rideterminazione della stessa, cui si aggiunge il continuo ricorso, nel decreto, ai DPCM e ai DM per la regolamentazione della funzione organizzativa dell'Agenzia e non per legge che, nel nostro ordinamento, è potestà legislativa del Parlamento e non della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri;
occorre consentire al Parlamento la sua funzione legislativa oltre a quella di controllo su una materia così complessa e delicata qual è quella della sicurezza della repubblica e della tenuta democratica,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare il combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 12.
9/3161-A/14. Sapia, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Trano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Massimo Enrico Baroni, Paolo Nicolò Romano, Raduzzi, Sodano.
La Camera,
premesso che:
è in fase di conversione il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; C. 3161-A;
l'articolo 6, comma 2, lettera c), prevede l'istituzione di eventuali sedi secondarie dell'Agenzia, demandando tale eventualità all'apposito regolamento che dovrà essere emanato;
appare singolare che si rinvii la previsione di sedi secondarie dell'Agenzia ad un regolamento e che non si sia valutata la necessità di prevederla per legge, alla luce della necessità che il sistema di sicurezza dello Stato implichi nella sua interezza e complessità,
impegna il Governo
a definire, attraverso ulteriori interventi normativi, l'istituzione di eventuali sedi secondarie anche a fronte di una più precisa quantificazione finanziaria di spesa per l'istituenda Agenzia, oltre che per il sistema di sicurezza della Repubblica.
9/3161-A/15. Sodano, Cabras, Colletti, Forciniti, Corda, Trano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Raduzzi, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Paolo Nicolò Romano.
La Camera,
premesso che:
è in fase di conversione il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; C. 3161-A;
l'articolo 12, comma 2, lettera e), prevede la possibilità di impiegare personale del Ministero della Difesa, secondo termini e modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
non vi è motivo per cui ricorrere al suddetto personale, in ragione del fatto che la strutturazione e l'articolazione della istituenda Agenzia è decisamente, sotto questo profilo, più che rispondente alle necessità di funzionamento della stessa,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate al fine di adottare ulteriori interventi normativi volti a eliminare la possibilità prevista dall'articolo 12, comma 2, lettera e).
9/3161-A/16. Spessotto, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Trano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Paolo Nicolò Romano, Raduzzi, Sodano.
La Camera,
premesso che:
è in fase di conversione il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; C. 3161-A;
l'articolo 12, comma 2, lettera b), prevede: «...la possibilità di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalità selettive, per lo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia o per specifiche progettualità da portare a termine in un arco di tempo prefissato...»;
appare necessario che il regolamento sull'ordinamento e il reclutamento del personale dovrà prevedere con apposite tabelle il relativo trattamento economico per le assunzioni previste dalla lettera b),
impegna il Governo
a introdurre attraverso ulteriori iniziative normative delle tabelle di bilancio che diano contezza circa i livelli di spesa per il personale, secondo le funzioni e le responsabilità all'interno dell'Agenzia, evitando che i livelli stipendiali vengano riferiti ad una generalità indistinta.
9/3161-A/17. Testamento, Trano, Cabras, Colletti, Forciniti, Corda, Sodano, Maniero, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Raduzzi, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Paolo Nicolò Romano.
La Camera,
premesso che:
è in fase di conversione il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; C. 3161-A;
l'articolo 6, comma 1, prevede l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia che verranno definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione fino ad un numero massimo di otto uffici di livello dirigenziale generale, nonché fino ad un numero massimo di trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse disponibili;
la previsione del citato comma, appare eccessiva nella determinazione dell'articolazione degli Uffici, affermando che il tutto dovrà avvenire nell'ambito delle risorse disponibili;
il numero degli uffici previsti, tra quelli di dirigenza generale e quelli non generale, è, ad avviso dello scrivente, eccessivo se si vuole rimanere nell'ambito di una vera razionalizzazione delle risorse pubbliche, lavorando maggiormente invece, sull'efficienza e sui profili professionali di altissimo livello di merito,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre il dimezzamento dell'articolazione proposta e a procedere in una strutturazione dell'istituenda Agenzia più snella, efficiente, razionale e di merito.
9/3161-A/18. Trano, Cabras, Colletti, Forciniti, Corda, Sodano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Raduzzi, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Paolo Nicolò Romano.
La Camera,
premesso che:
è in fase di conversione il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; C. 3161-A;
l'articolo 6 attiene l'Organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
con riferimento al regolamento di organizzazione dell'Agenzia, vi sono incertezze applicative che potrebbero ingenerare contenziosi;
sarebbe necessario, al fine di evitare incertezze applicative e contenziosi, di precisare se il regolamento di organizzazione dell'Agenzia dovrà essere soggetto ad obbligo di pubblicazione e se le forme di pubblicità dell'atto dovranno essere regolate dal citato regolamento, visto che si tratta di una materia che attiene il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica;
l'articolo 43 della legge 124/2007 – Procedura per l'adozione dei regolamenti –, prevede al comma 1 che: «...salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR...», e il comma 2 recita che: «...i suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti...»,
impegna il Governo
ad adottare una specifica iniziativa normativa volta ad intervenire in materia di pubblicità del regolamento indicato in premessa.
9/3161-A/19. Vallascas, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Trano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Costanzo, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Paolo Nicolò Romano, Raduzzi, Sodano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 determina le funzioni della «Agenzia per la cybersicurezza nazionale». La certificazione di prodotti, servizi, processi delle tecnologie dell'informazione è oggetto di disciplina europea (cfr. artt. 56 e seguenti del regolamento (UE) 2019/881), la quale prevede appunto (all'articolo 58) un'autorità nazionale di certificazione. Essa è ora individuata nell'Agenzia – la quale viene ad assumere tutte le funzioni in materia di certificazione di sicurezza cibernetica già attribuite al Ministero dello sviluppo economico, comprese quelle relative all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni;
il Centro detiene (ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 7 del decreto-legge n. 105) funzioni incidenti sull'affidamento, da parte dei soggetti rientranti nel perimetro, di forniture di beni, sistemi e servizi ICT (Information and Communication Technology) destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici da cui dipenda l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, dal cui malfunzionamento, interruzione o utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità che l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza fornisca specifiche prescrizioni di sicurezza, aggiornate regolarmente, anche nell'ambito di un sistema preliminare di qualificazione, ai fini del rilascio agli operatori economici di una specifica attestazione per la partecipazione alle gare di appalto.
9/3161-A/20. Donina.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 determina le funzioni della «Agenzia per la cybersicurezza nazionale». La certificazione di prodotti, servizi, processi delle tecnologie dell'informazione è oggetto di disciplina europea (cfr. artt. 56 e seguenti del regolamento (UE) 2019/881), la quale prevede appunto (all'articolo 58) un'autorità nazionale di certificazione. Essa è ora individuata nell'Agenzia – la quale viene ad assumere tutte le funzioni in materia di certificazione di sicurezza cibernetica già attribuite al Ministero dello sviluppo economico, comprese quelle relative all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni;
il Centro detiene (ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 7 del decreto-legge n. 105) funzioni incidenti sull'affidamento, da parte dei soggetti rientranti nel perimetro, di forniture di beni, sistemi e servizi ICT (Information and Communication Technology) destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici da cui dipenda l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, dal cui malfunzionamento, interruzione o utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, che l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza fornisca specifiche prescrizioni di sicurezza, aggiornate regolarmente, anche nell'ambito di un sistema preliminare di qualificazione, ai fini del rilascio agli operatori economici di una specifica attestazione per la partecipazione alle gare di appalto.
9/3161-A/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Donina.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza ed istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
nella fattispecie il testo in esame evidenzia l'importanza per lo Stato italiano di dotarsi delle necessarie infrastrutture materiali ed immateriali per il potenziamento dei profili di sicurezza del Paese in un'ottica cibernetica ed alla luce della crescente interdipendenza degli apparati strategici nazionali con l'utilizzo della rete;
è interesse nazionale improcrastinabile la conversione degli apparati produttivi ad una logica di interconnessione strategica nell'ambito cibernetico e digitale, anche dal punto di vista delle forniture per le imprese operanti nei settori strategici e nella Pubblica Amministrazione;
data la crescente importanza di capacità gestionale della sicurezza digitale e cibernetica, è necessario che il sistema produttivo nazionale effettui il prima possibile la transizione verso ottiche di sicurezza digitale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere l'obbligo, per imprese operanti in settori strategici e Pubblica Amministrazione, di adottare strumenti, prodotti e tecnologie « hack proof» e, nelle circostanze più delicate, di certificazioni « accountable» (es. ISO 27001), anche prevedendo incentivi economici per la dotazione dei predetti sistemi.
9/3161-A/21. Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza ed istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
data la crescente e progressiva interdipendenza delle Pubbliche Amministrazioni e dei settori strategici nazionali con le infrastrutture materiali ed immateriali di rete sono in costante aumento i profili di rischio a danno della sicurezza e della capacità di erogazione dei servizi delle amministrazioni nazionali e locali;
considerato che il digital divide colpisce tuttora buona parte del Paese ed esiste una vera e propria sperequazione a detrimento delle aree interne, montane e rurali, è chiaro che determinate amministrazioni e categorie di cittadini sono più vulnerabili alle ripercussioni degli attacchi cibernetici nonché a data breach che possano mettere a repentaglio i propri dati sensibili;
il testo in esame rappresenta un riconoscimento fondamentale delle nuove esigenze e profili di rischio rappresentati dalle interconnessioni digitali, e pertanto non è più procrastinabile una azione ad ampio raggio da parte del Governo per mettere in sicurezza i sistemi IT delle amministrazioni pubbliche,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di garantire risorse per l'ammodernamento informatico dei sistemi IT di tutti i comparti della Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo per gli enti territoriali e le amministrazioni situate nelle aree interne, in pieno processo di superamento del digital divide, per superare l'obsolescenza dei sistemi attuali che adoperano tecnologie facilmente aggredibili dall'esterno.
9/3161-A/22. Ciaburro, Caretta.
La Camera,
premesso che:
nelle premesse dei Decreto si rintraccia nel PNRR una delle ragioni per cui si dà corso alla nascita dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale;
gli investimenti in digitalizzazione del PNRR consistono in più di un terzo delle risorse messe in campo dal dispositivo;
il PNRR prevede quindi, innanzitutto, un programma di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione che offra efficacia, velocità e sicurezza ai cittadini e alle imprese nella fruizione dei servizi, pertanto infrastrutture, interoperabilità, piattaforme e servizi, e cyber security;
inoltre, verranno inserite «misure propedeutiche alla piena realizzazione delle riforme chiave delle Amministrazioni Centrali, quali lo sviluppo e l'acquisizione di (nuove) competenze per il personale della PA (anche con il miglioramento dei processi di upskilling e di aggiornamento delle competenze stesse) e una significativa semplificazione/sburocratizzazione delle procedure chiave, incluso uno sforzo dedicato al Ministero della Giustizia per lo smaltimento del backlog di pratiche»;
in questo modo, la Pubblica Amministrazione subirà in positivo una sorta di rivoluzione per quanto riguarda le dotazioni tecnologiche, il personale e le infrastrutture, così come nella sua stessa organizzazione e nelle procedure interne e orientate al cittadino;
il capitolo dedicato specificatamente alla cyber security all'interno del documento redatto dal governo riguarda un settore limitato della security. Oltre a un budget piuttosto sottodimensionato (solo 623 milioni di euro) il punto si concentra sugli aspetti di sicurezza informatica legati a quelli che si possono definire «gli interessi nazionali», cioè le infrastrutture critiche, le forze di polizia e i nuovi enti (forse ne sono previsti anche troppi) cui verranno affidati compiti come l’assessment di software e hardware;
per quanto riguarda il settore pubblico, gli unici riferimenti specifici alla cyber security si trovano nel capitolo dedicato alla Pubblica Amministrazione, mentre per il settore della cultura, si parla soltanto di interventi «facendo leva sulle nuove tecnologie per offrire nuovi servizi e migliorare l'accesso alle risorse turistiche/culturali»;
la digitalizzazione, infatti, è un obiettivo trasversale del PNRR, comprendente, in particolare, le Missioni 2,3,6, dalla scuola, all'economia circolare, alla connessione dei luoghi sportivi, alla ricerca, alla telemedicina;
la pandemia, infatti, ha dato spinta alla dematerializzazione del segmento fisico delle attività umane;
nell'anno della pandemia, secondo il Rapporto Clusit 2021, sono stati infatti 1.871 gli attacchi gravi di dominio pubblico, con un incremento del 12 per cento rispetto al 2019. In aumento, in particolare, gli eventi di spionaggio cyber. Questi attacchi hanno avuto un impatto sistemico in ogni aspetto della società, della politica, dell'economia e della geopolitica. Ciò significa che, in media, sono stati registrati ben 156 attacchi gravi al mese, il valore più elevato mai registrato ad oggi (erano 139 nel 2019), con il primato negativo che spetta al mese di dicembre, in cui sono stati rilevati ben 200 attacchi gravi;
si conferma, quindi, il trend di crescita costante che, dal 2017 ad oggi, ha fatto segnare un aumento degli attacchi gravi del 66 per cento;
secondo i dati in possesso della Polizia Postale, gli attacchi informatici in Italia sono aumentati del 246 per cento solo nel 2020;
nell'anno segnato dall'emergenza sanitaria, non stupisce che numerosi tentativi di furto di dati abbiano riguardato anche informazioni in ambito sanitario: l'Agenzia Europea del Farmaco ha subito un cyber attacco tramite cui sono stati violati documenti sul vaccino Pfizer, mentre un gruppo di hacker nordcoreani ha effettuato una serie di tentativi di intrusione nei sistemi della casa farmaceutica AstraZeneca durante le fasi di sperimentazione del vaccino,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, a garantire l'istituzione di una zona economica speciale per le aziende della sicurezza cibernetica, garantendo meccanismi fiscali agevolati, anche al fine di garantire la sovranità digitale e sostenere la politica industriale nazionale;
a valutare l'opportunità di garantire che l'Agenzia di cui al presente decreto assuma le funzioni di controllo nell'implementazione dei progetti del PNRR così da garantire, analogamente all'accelerazione dei processi di digitalizzazione, l'innalzamento dei livelli di sicurezza cibernetica;
9/3161-A/23. Mollicone.
La Camera,
premesso che:
nelle premesse dei Decreto si rintraccia nel PNRR una delle ragioni per cui si dà corso alla nascita dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale;
gli investimenti in digitalizzazione del PNRR consistono in più di un terzo delle risorse messe in campo dal dispositivo;
il PNRR prevede quindi, innanzitutto, un programma di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione che offra efficacia, velocità e sicurezza ai cittadini e alle imprese nella fruizione dei servizi, pertanto infrastrutture, interoperabilità, piattaforme e servizi, e cyber security;
inoltre, verranno inserite «misure propedeutiche alla piena realizzazione delle riforme chiave delle Amministrazioni Centrali, quali lo sviluppo e l'acquisizione di (nuove) competenze per il personale della PA (anche con il miglioramento dei processi di upskilling e di aggiornamento delle competenze stesse) e una significativa semplificazione/sburocratizzazione delle procedure chiave, incluso uno sforzo dedicato al Ministero della Giustizia per lo smaltimento del backlog di pratiche»;
in questo modo, la Pubblica Amministrazione subirà in positivo una sorta di rivoluzione per quanto riguarda le dotazioni tecnologiche, il personale e le infrastrutture, così come nella sua stessa organizzazione e nelle procedure interne e orientate al cittadino;
il capitolo dedicato specificatamente alla cyber security all'interno del documento redatto dal governo riguarda un settore limitato della security. Oltre a un budget piuttosto sottodimensionato (solo 623 milioni di euro) il punto si concentra sugli aspetti di sicurezza informatica legati a quelli che si possono definire «gli interessi nazionali», cioè le infrastrutture critiche, le forze di polizia e i nuovi enti (forse ne sono previsti anche troppi) cui verranno affidati compiti come l’assessment di software e hardware;
per quanto riguarda il settore pubblico, gli unici riferimenti specifici alla cyber security si trovano nel capitolo dedicato alla Pubblica Amministrazione, mentre per il settore della cultura, si parla soltanto di interventi «facendo leva sulle nuove tecnologie per offrire nuovi servizi e migliorare l'accesso alle risorse turistiche/culturali»;
la digitalizzazione, infatti, è un obiettivo trasversale del PNRR, comprendente, in particolare, le Missioni 2,3,6, dalla scuola, all'economia circolare, alla connessione dei luoghi sportivi, alla ricerca, alla telemedicina;
la pandemia, infatti, ha dato spinta alla dematerializzazione del segmento fisico delle attività umane;
nell'anno della pandemia, secondo il Rapporto Clusit 2021, sono stati infatti 1.871 gli attacchi gravi di dominio pubblico, con un incremento del 12 per cento rispetto al 2019. In aumento, in particolare, gli eventi di spionaggio cyber. Questi attacchi hanno avuto un impatto sistemico in ogni aspetto della società, della politica, dell'economia e della geopolitica. Ciò significa che, in media, sono stati registrati ben 156 attacchi gravi al mese, il valore più elevato mai registrato ad oggi (erano 139 nel 2019), con il primato negativo che spetta al mese di dicembre, in cui sono stati rilevati ben 200 attacchi gravi;
si conferma, quindi, il trend di crescita costante che, dal 2017 ad oggi, ha fatto segnare un aumento degli attacchi gravi del 66 per cento;
secondo i dati in possesso della Polizia Postale, gli attacchi informatici in Italia sono aumentati del 246 per cento solo nel 2020;
nell'anno segnato dall'emergenza sanitaria, non stupisce che numerosi tentativi di furto di dati abbiano riguardato anche informazioni in ambito sanitario: l'Agenzia Europea del Farmaco ha subito un cyber attacco tramite cui sono stati violati documenti sul vaccino Pfizer, mentre un gruppo di hacker nordcoreani ha effettuato una serie di tentativi di intrusione nei sistemi della casa farmaceutica AstraZeneca durante le fasi di sperimentazione del vaccino,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di adottare iniziative, anche di carattere normativo, a garantire l'istituzione di una zona economica speciale per le aziende della sicurezza cibernetica, garantendo meccanismi fiscali agevolati, anche al fine di garantire la sovranità digitale e sostenere la politica industriale nazionale.
9/3161-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del presente provvedimento istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte alla creazione di un Ufficio di coordinamento per la cybersicurezza, alle dirette dipendenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che possa fungere da veicolo per le istanze delle singole amministrazioni in questo settore; inoltre, l'istituendo Ufficio di coordinamento per la cybersicurezza fungerà anche da organo di supporto per ogni singolo Ministero nell'ambito delle proprie attività all'interno del Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), favorendo la nascita e lo sviluppo di azioni, progetti e interventi nel settore della cybersicurezza a più ampio respiro e a maggior impatto operativo.
9/3161-A/24. Butti, Prisco, Mollicone, Silvestroni, Zucconi, Galantino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del presente provvedimento istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza,
impegna il Governo
a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di adottare iniziative volte all'individuazione, nell'ambito dell'Agenzia, di una struttura di coordinamento per la cybersicurezza che possa fungere da raccordo per le istanze delle singole amministrazioni in questo settore.
9/3161-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Butti, Prisco, Mollicone, Silvestroni, Zucconi, Galantino.
La Camera,
premesso che:
per gli acquisiti ICT della pubblica amministrazione, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nella riforma 1.1: ICT – MIC1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA, sono previste misure volte a semplificare e velocizzare le procedure mediante una « White List» di fornitori certificati, un percorso accelerato, « Fast Track», una comparazione delle offerte veloce e intuitiva;
sarebbe opportuno attribuire all'Agenzia il compito di indicare le specifiche prescrizioni di sicurezza, da aggiornare regolarmente, per un sistema preliminare di qualificazione e certificazione atto a consentire alle stazioni appaltanti di attribuire agli operatori economici, previa verifica tecnica e regolamentare, una specifica attestazione per la partecipazione alle gare,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte all'introduzione, nell'ambito delle funzioni dell'Agenzia di cui al presente decreto, di un sistema volto a definire specifiche prescrizioni di sicurezza, aggiornate regolarmente, anche nell'ambito di un sistema preliminare di qualificazione, ai fini del rilascio agli operatori economici di una specifica attestazione per la partecipazione alle gare della pubblica amministrazione.
9/3161-A/25. Prisco, Mollicone, Silvestroni, Zucconi, Galantino.
La Camera,
premesso che:
per gli acquisiti ICT della pubblica amministrazione, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nella riforma 1.1: ICT – MIC1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA, sono previste misure volte a semplificare e velocizzare le procedure mediante una « White List» di fornitori certificati, un percorso accelerato, « Fast Track», una comparazione delle offerte veloce e intuitiva;
sarebbe opportuno attribuire all'Agenzia il compito di indicare le specifiche prescrizioni di sicurezza, da aggiornare regolarmente, per un sistema preliminare di qualificazione e certificazione atto a consentire alle stazioni appaltanti di attribuire agli operatori economici, previa verifica tecnica e regolamentare, una specifica attestazione per la partecipazione alle gare,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di adottare iniziative volte all'introduzione, nell'ambito delle funzioni dell'Agenzia di cui al presente decreto, di un sistema volto a definire specifiche prescrizioni di sicurezza, aggiornate regolarmente, anche nell'ambito di un sistema preliminare di qualificazione, ai fini del rilascio agli operatori economici di una specifica attestazione per la partecipazione alle gare della pubblica amministrazione.
9/3161-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Prisco, Mollicone, Silvestroni, Zucconi, Galantino.
La Camera,
premesso che:
l'unificazione delle attività sia normative che di controllo e certificazione nell'ambito della cybersicurezza sotto un'unica autorità, ma con il contributo di conoscenza di dominio delle Autorità di settore, è un oggettivo beneficio sistemico, riduce gli impatti sugli operatori economici e crea uniformità – nel rispetto delle specificità di settore – tra tutti i protagonisti della filiera della resilienza nazionale, rendendo al tempo stesso efficace il processo di rafforzamento del presidio cyber e sostenibili i costi, per effetto delle economie di scala e l'auspicato riferimento a norme di standardizzazione generalmente riconosciute;
una modifica che appare per l'esistenza attuale di una pluralità di soggetti, individuati prevalentemente dalla normativa europea, chiamati a svolgere funzioni di verifica, certificazione, asseverazione dei livelli di sicurezza delle informazioni. La proliferazione di enti di controllo, appartenenti a diversi dicasteri, oltre ad essere antieconomico, determina la stratificazione di attività che potrebbero essere tra di loro contraddittorie e con effetti di disorientamento delle entità soggette a differenti normative,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire, nelle funzioni dell'Agenzia, l'assunzione, con la cooperazione delle Autorità di settore, di tutte le funzioni in materia di cybersicurezza che sono previste dalla normativa nazionale ed europea, avuto riguardo ai processi di verifica di conformità, ispezione, audit o processi analoghi di verifica.
9/3161-A/26. Rotelli, Mollicone, Prisco, Silvestroni, Zucconi, Galantino.
La Camera,
premesso che:
l'unificazione delle attività sia normative che di controllo e certificazione nell'ambito della cybersicurezza sotto un'unica autorità, ma con il contributo di conoscenza di dominio delle Autorità di settore, è un oggettivo beneficio sistemico, riduce gli impatti sugli operatori economici e crea uniformità – nel rispetto delle specificità di settore – tra tutti i protagonisti della filiera della resilienza nazionale, rendendo al tempo stesso efficace il processo di rafforzamento del presidio cyber e sostenibili i costi, per effetto delle economie di scala e l'auspicato riferimento a norme di standardizzazione generalmente riconosciute;
una modifica che appare per l'esistenza attuale di una pluralità di soggetti, individuati prevalentemente dalla normativa europea, chiamati a svolgere funzioni di verifica, certificazione, asseverazione dei livelli di sicurezza delle informazioni. La proliferazione di enti di controllo, appartenenti a diversi dicasteri, oltre ad essere antieconomico, determina la stratificazione di attività che potrebbero essere tra di loro contraddittorie e con effetti di disorientamento delle entità soggette a differenti normative,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a razionalizzare ulteriormente le funzioni in materia di cybersicurezza previste dalla normativa nazionale ed europea, con particolare riguardo ai processi di verifica di conformità, ispezione, audit o processi analoghi di verifica, valorizzando il ruolo di coordinamento in materia, previsto in capo all'Agenzia dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto in esame.
9/3161-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Rotelli, Mollicone, Prisco, Silvestroni, Zucconi, Galantino.
La Camera,
premesso che:
le numerose iniziative intraprese negli anni a livello comunitario e nazionale in materia di cyber security hanno fortemente trascurato la dimensione degli enti locali, con particolare riferimento a Comuni e Province, nonostante tali enti rappresentino il primo anello di collegamento amministrativo con la cittadinanza nazionale;
ad oggi, a fronte di un aumento della digitalizzazione di servizi offerti ai cittadini dagli enti locali, la sicurezza sconta un'assenza di cultura sistemica e conseguentemente un livello di efficacia disomogeneo e gravemente insufficiente;
l'intento del decreto in discussione, congiuntamente alla creazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dovrebbe essere anche quello di promuovere azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza cibernetica a tutti i livelli di governo del Paese,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di mettere in campo ogni strumento utile, in stretto coordinamento con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI), per svolgere una mappatura nazionale dello stato della sicurezza digitale degli enti locali, a partire da Comuni e Province, al fine di successivamente definire e raggiungere un livello minimo di cyber security degli stessi.
9/3161-A/27. Maccanti, Capitanio, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
le numerose iniziative intraprese negli anni a livello comunitario e nazionale in materia di cyber security hanno fortemente trascurato la dimensione degli enti locali, con particolare riferimento a Comuni e Province, nonostante tali enti rappresentino il primo anello di collegamento amministrativo con la cittadinanza nazionale;
ad oggi, a fronte di un aumento della digitalizzazione di servizi offerti ai cittadini dagli enti locali, la sicurezza sconta un'assenza di cultura sistemica e conseguentemente un livello di efficacia disomogeneo e gravemente insufficiente;
l'intento del decreto in discussione, congiuntamente alla creazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dovrebbe essere anche quello di promuovere azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza cibernetica a tutti i livelli di governo del Paese,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di mettere in campo ogni strumento utile, in stretto coordinamento con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI), per svolgere una mappatura nazionale dello stato della sicurezza digitale degli enti locali, a partire da Comuni e Province, al fine di successivamente definire e raggiungere un livello minimo di cyber security degli stessi.
9/3161-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Maccanti, Capitanio, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
la minaccia cibernetica è in aumento qualitativo e quantitativo, specialmente verso le pubbliche amministrazioni;
l'impatto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella digitalizzazione della pubblica amministrazione sarà ampio, con rischi in aumento esponenziale;
il PNRR, infatti, prevede un programma di digitalizzazione della pubblica amministrazione che sia basato su efficacia, velocità e sicurezza ai cittadini e alle imprese nella fruizione dei servizi, pertanto infrastrutture, interoperabilità, piattaforme e servizi, e cybersecurity;
i dati della Polizia Postale evidenziano un aumento, nel 2020, del 353 per cento degli attacchi rispetto l'anno precedente;
in questo raggruppiamo sia gli attacchi diretti alle grandi infrastrutture erogatrici di servizi essenziali (approvvigionamento idrico ed energetico, pubblica amministrazione, sanità, comunicazione, trasporti, finanza sistemica), che gli attacchi apparentemente isolati (diretti a singoli enti, imprese o cittadini);
l'emergenza COVID-19, in particolare, ha costituito un'ulteriore occasione per strutturare e dirigere attacchi ad ampio spettro. Nello specifico, alcune delle più rilevanti infrastrutture sanitarie impegnate nel trattamento dei pazienti «Covid» sono state oggetto di campagne di cyber-estorsione volte alla veicolazione all'interno dei sistemi ospedalieri di sofisticati ransomware a fronte di richieste di pagamento del prezzo estorsivo, per lo più in cryptovalute (es. Bitcoin). Il sistema sanitario e della ricerca è stato inoltre bersaglio di diversi attacchi API, con lo scopo della esfiltrazione di informazioni riservate riguardanti lo stato di avanzamento della pandemia e l'elaborazione di misure di contrasto, specie con riguardo all'approntamento di vaccini e terapie anti-Covid,
impegna il Governo
ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a costituire un ufficio per la sicurezza cibernetica, in rapporto funzionale con l'Agenzia della cybersicurezza nazionale, con il compito di coordinare e omogeneizzare le attività di sicurezza cibernetica delle altre amministrazioni, presso tutti i ministeri e le Agenzie dello Stato.
9/3161-A/28. Silvestroni, Prisco, Mollicone, Zucconi, Galantino.
La Camera,
premesso che:
la minaccia cibernetica è in aumento qualitativo e quantitativo, specialmente verso le pubbliche amministrazioni;
l'impatto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella digitalizzazione della pubblica amministrazione sarà ampio, con rischi in aumento esponenziale;
il PNRR, infatti, prevede un programma di digitalizzazione della pubblica amministrazione che sia basato su efficacia, velocità e sicurezza ai cittadini e alle imprese nella fruizione dei servizi, pertanto infrastrutture, interoperabilità, piattaforme e servizi, e cybersecurity;
i dati della Polizia Postale evidenziano un aumento, nel 2020, del 353 per cento degli attacchi rispetto l'anno precedente;
in questo raggruppiamo sia gli attacchi diretti alle grandi infrastrutture erogatrici di servizi essenziali (approvvigionamento idrico ed energetico, pubblica amministrazione, sanità, comunicazione, trasporti, finanza sistemica), che gli attacchi apparentemente isolati (diretti a singoli enti, imprese o cittadini);
l'emergenza COVID-19, in particolare, ha costituito un'ulteriore occasione per strutturare e dirigere attacchi ad ampio spettro. Nello specifico, alcune delle più rilevanti infrastrutture sanitarie impegnate nel trattamento dei pazienti «Covid» sono state oggetto di campagne di cyber-estorsione volte alla veicolazione all'interno dei sistemi ospedalieri di sofisticati ransomware a fronte di richieste di pagamento del prezzo estorsivo, per lo più in cryptovalute (es. Bitcoin). Il sistema sanitario e della ricerca è stato inoltre bersaglio di diversi attacchi API, con lo scopo della esfiltrazione di informazioni riservate riguardanti lo stato di avanzamento della pandemia e l'elaborazione di misure di contrasto, specie con riguardo all'approntamento di vaccini e terapie anti-Covid,
impegna il Governo
a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di adottare iniziative volte all'individuazione, nell'ambito dell'Agenzia di una struttura di coordinamento per la cybersicurezza che possa fungere da raccordo per le istanze delle singole amministrazioni in questo settore.
9/3161-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta) Silvestroni, Prisco, Mollicone, Zucconi, Galantino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento assegna al Comitato interministeriale per la cybersicurezza all'articolo 4, comma 2, lettera c) la promozione dell'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla cybersicurezza;
considerato che il processo di procurement degli operatori privati interessati alla cybersicurezza ricadenti all'interno del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica sconta delle criticità in termini di trasparenza e accountability soprattutto con riguardo ai servizi offerti dalle PMI,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di istituire un Registro nazionale degli operatori di cybersicurezza, con particolare riferimento alle realtà emergenti e quelle con capacità di ricerca e sviluppo sul territorio nazionale, per contribuire a definire i requisiti delle professionalità e delle competenze da sviluppare e a mappare le capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta con l'obiettivo di supportarne la crescita.
9/3161-A/29. Ferro, Mollicone, Prisco, Silvestroni, Zucconi, Galantino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento assegna al Comitato interministeriale per la cybersicurezza all'articolo 4, comma 2, lettera c) la promozione dell'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla cybersicurezza;
considerato che il processo di procurement degli operatori privati interessati alla cybersicurezza ricadenti all'interno del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica sconta delle criticità in termini di trasparenza e accountability soprattutto con riguardo ai servizi offerti dalle PMI,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di istituire un Registro nazionale degli operatori di cybersicurezza, con particolare riferimento alle realtà emergenti e quelle con capacità di ricerca e sviluppo sul territorio nazionale, per contribuire a definire i requisiti delle professionalità e delle competenze da sviluppare e a mappare le capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta con l'obiettivo di supportarne la crescita.
9/3161-A/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Ferro, Mollicone, Prisco, Silvestroni, Zucconi, Galantino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
la minaccia cibernetica è in aumento qualitativo e quantitativo, specialmente verso le pubbliche amministrazioni;
l'impatto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella digitalizzazione della PA sarà ampio, con rischi in aumento esponenziale;
il PNRR, infatti, prevede un programma di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione che sia basato su efficacia, velocità e sicurezza ai cittadini e alle imprese nella fruizione dei servizi, pertanto infrastrutture, interoperabilità, piattaforme e servizi, e cybersecurity;
i dati della Polizia Postale evidenziano un aumento, nel 2020, del 353 per cento degli attacchi rispetto l'anno precedente;
in questo raggruppiamo sia gli attacchi diretti alle grandi infrastrutture erogatrici di servizi essenziali (approvvigionamento idrico ed energetico, pubblica amministrazione, sanità, comunicazione, trasporti, finanza sistemica), che gli attacchi apparentemente isolati (diretti a singoli enti, imprese o cittadini);
l'emergenza Covid-19, in particolare, ha costituito un'ulteriore occasione per strutturare e dirigere attacchi ad ampio spettro. Nello specifico, alcune delle più rilevanti infrastrutture sanitarie impegnate nel trattamento dei pazienti «Covid» sono state oggetto di campagne di cyber-estorsione volte alla veicolazione all'interno dei sistemi ospedalieri di sofisticati ransomware a fronte di richieste di pagamento del prezzo estorsivo, per lo più in cryptovalute (es. Bitcoin). Il sistema sanitario e della ricerca è stato inoltre bersaglio di diversi attacchi APT, con lo scopo della esfiltrazione di informazioni riservate riguardanti lo stato di avanzamento della pandemia e l'elaborazione di misure di contrasto, specie con riguardo all'approntamento di vaccini e terapie anti-Covid,
impegna il Governo
a prevedere l'aumento delle agevolazioni fiscali o incentivi per l'acquisto di software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di dati, reti, macchine, programmi e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati.
9/3161-A/30. Zucconi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
la minaccia cibernetica è in aumento qualitativo e quantitativo, specialmente verso le pubbliche amministrazioni;
l'impatto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella digitalizzazione della PA sarà ampio, con rischi in aumento esponenziale;
il PNRR, infatti, prevede un programma di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione che sia basato su efficacia, velocità e sicurezza ai cittadini e alle imprese nella fruizione dei servizi, pertanto infrastrutture, interoperabilità, piattaforme e servizi, e cybersecurity;
i dati della Polizia Postale evidenziano un aumento, nel 2020, del 353 per cento degli attacchi rispetto l'anno precedente;
in questo raggruppiamo sia gli attacchi diretti alle grandi infrastrutture erogatrici di servizi essenziali (approvvigionamento idrico ed energetico, pubblica amministrazione, sanità, comunicazione, trasporti, finanza sistemica), che gli attacchi apparentemente isolati (diretti a singoli enti, imprese o cittadini);
l'emergenza Covid-19, in particolare, ha costituito un'ulteriore occasione per strutturare e dirigere attacchi ad ampio spettro. Nello specifico, alcune delle più rilevanti infrastrutture sanitarie impegnate nel trattamento dei pazienti «Covid» sono state oggetto di campagne di cyber-estorsione volte alla veicolazione all'interno dei sistemi ospedalieri di sofisticati ransomware a fronte di richieste di pagamento del prezzo estorsivo, per lo più in cryptovalute (es. Bitcoin). Il sistema sanitario e della ricerca è stato inoltre bersaglio di diversi attacchi APT, con lo scopo della esfiltrazione di informazioni riservate riguardanti lo stato di avanzamento della pandemia e l'elaborazione di misure di contrasto, specie con riguardo all'approntamento di vaccini e terapie anti-Covid,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di prevedere l'aumento delle agevolazioni fiscali o incentivi per l'acquisto di software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di dati, reti, macchine, programmi e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati.
9/3161-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta) Zucconi.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
premesso che:
per cybersicurezza, si intende, l'insieme delle attività, ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 e gli obblighi derivanti da trattati internazionali, necessarie per proteggere dalle minacce informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità, e garantendone altresì la resilienza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico;
numerosi sono i corsi che hanno l'obiettivo di formare la figura dell'esperto di sicurezza informatica ovvero di quella risorsa che riesce a gestire problematiche tecniche e normative di notevole rilevanza, in strutture dalla più piccola alla più complessa e che è specializzata nel garantire la sicurezza dei sistemi informatici contro virus, ingressi non autorizzati e sottrazione di dati;
il comma 2, dell'articolo 5, stabilisce che l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal decreto in esame,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità che l'Agenzia, nell'ambito della propria autonomia, possa organizzarsi per offrire un meccanismo di certificazione per corsi di studio in cybersicurezza, con l'obiettivo di garantirne qualità e fruibilità, nonché sovvenzionare un programma di borse di studio e dottorati con apposite convenzioni con centri di eccellenza accademica del Paese.
9/3161-A/31. Grippa, Mollicone.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
premesso che:
per cybersicurezza, si intende, l'insieme delle attività, ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 e gli obblighi derivanti da trattati internazionali, necessarie per proteggere dalle minacce informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità, e garantendone altresì la resilienza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico;
numerosi sono i corsi che hanno l'obiettivo di formare la figura dell'esperto di sicurezza informatica ovvero di quella risorsa che riesce a gestire problematiche tecniche e normative di notevole rilevanza, in strutture dalla più piccola alla più complessa e che è specializzata nel garantire la sicurezza dei sistemi informatici contro virus, ingressi non autorizzati e sottrazione di dati;
il comma 2, dell'articolo 5, stabilisce che l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal decreto in esame,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, che l'Agenzia, nell'ambito della propria autonomia, possa organizzarsi per offrire un meccanismo di certificazione per corsi di studio in cybersicurezza, con l'obiettivo di garantirne qualità e fruibilità, nonché sovvenzionare un programma di borse di studio e dottorati con apposite convenzioni con centri di eccellenza accademica del Paese.
9/3161-A/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Grippa, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
esaminato il provvedimento recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
in considerazione dell'accresciuta esposizione alle minacce cibernetiche è emersa negli anni la necessità di sviluppare, in tempi brevi, idonei e sempre più stringenti meccanismi di tutela. Tale esigenza è aumentata negli ultimi anni anche alla luce delle misure volte a garantire infrastrutture cloud sicure e centri dati con elevati standard di qualità nella direzione di una crescente interoperabilità e condivisione delle informazioni;
uno degli aspetti più complessi della trasformazione digitale della pubblica amministrazione è dato certamente dalla gestione della vasta e articolata mole di dati che le pubbliche amministrazioni raccolgono e detengono;
per concretizzare l'evoluzione digitale delle attività e dei servizi della pubblica amministrazione italiana, è necessario definire un modello operativo di riferimento che assicuri rapidamente l'efficientamento e messa in sicurezza dei data center della pubblica amministrazione, la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio di dati della pubblica amministrazione, la razionalizzazione di costi per lo sviluppo e manutenzione dei sistemi Ict delle pubbliche amministrazioni;
secondo l'ultimo censimento dei data center nazionali curato da Agid, la stragrande maggioranza dei Centri elaborazione dati (Ced) della pubblica amministrazione non forniscono idonee garanzie di sicurezza, efficienza ed affidabilità;
in un'epoca di costante dematerializzazione dei beni e dei servizi, i dati rivestono un valore fondamentale per individui ed imprese, un valore che può essere economico o semplicemente intrinseco, sia che siano personali o non personali;
nell'ultimo anno sono state molte le istituzioni centrali dello Stato che hanno subito almeno dieci attacchi informatici in un anno e a pagarne le conseguenze sono soprattutto i cittadini, spesso inconsapevoli del furto dei propri dati;
ad oggi molti sono i dati di tutti i cittadini italiani che sono contenuti e archiviati su data center che, anche se fisicamente si trovano in Europa, sono comunque di proprietà di società statunitensi e sottostanno alle norme statunitensi di accesso ai dati;
tenuto conto delle recenti normative di Paesi extra UE in materia di accessibilità dei dati e dell'applicazione extraterritoriale delle stesse,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di conservare i dati della Pubblica Amministrazione, classificati come altamente sensibili e di rilevanza strategica per il Paese, su data center a totale controllo pubblico al fine di renderli disponibili per i servizi di Cloud computing, garantirne la sicurezza, rendere più efficiente l'attività della pubblica amministrazione favorendo l'interoperabilità di dati tra le sue articolazioni.
9/3161-A/32. Giarrizzo.
La Camera,
premesso che:
esaminato il provvedimento recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
in considerazione dell'accresciuta esposizione alle minacce cibernetiche è emersa negli anni la necessità di sviluppare, in tempi brevi, idonei e sempre più stringenti meccanismi di tutela. Tale esigenza è aumentata negli ultimi anni anche alla luce delle misure volte a garantire infrastrutture cloud sicure e centri dati con elevati standard di qualità nella direzione di una crescente interoperabilità e condivisione delle informazioni;
uno degli aspetti più complessi della trasformazione digitale della pubblica amministrazione è dato certamente dalla gestione della vasta e articolata mole di dati che le pubbliche amministrazioni raccolgono e detengono;
per concretizzare l'evoluzione digitale delle attività e dei servizi della pubblica amministrazione italiana, è necessario definire un modello operativo di riferimento che assicuri rapidamente l'efficientamento e messa in sicurezza dei data center della pubblica amministrazione, la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio di dati della pubblica amministrazione, la razionalizzazione di costi per lo sviluppo e manutenzione dei sistemi Ict delle pubbliche amministrazioni;
secondo l'ultimo censimento dei data center nazionali curato da Agid, la stragrande maggioranza dei Centri elaborazione dati (Ced) della pubblica amministrazione non forniscono idonee garanzie di sicurezza, efficienza ed affidabilità;
in un'epoca di costante dematerializzazione dei beni e dei servizi, i dati rivestono un valore fondamentale per individui ed imprese, un valore che può essere economico o semplicemente intrinseco, sia che siano personali o non personali;
nell'ultimo anno sono state molte le istituzioni centrali dello Stato che hanno subito almeno dieci attacchi informatici in un anno e a pagarne le conseguenze sono soprattutto i cittadini, spesso inconsapevoli del furto dei propri dati;
ad oggi molti sono i dati di tutti i cittadini italiani che sono contenuti e archiviati su data center che, anche se fisicamente si trovano in Europa, sono comunque di proprietà di società statunitensi e sottostanno alle norme statunitensi di accesso ai dati;
tenuto conto delle recenti normative di Paesi extra UE in materia di accessibilità dei dati e dell'applicazione extraterritoriale delle stesse,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di conservare i dati della Pubblica Amministrazione, sensibili e di rilevanza strategica per il Paese, su data center a controllo pubblico al fine di renderli disponibili per i servizi di Cloud computing, garantirne la sicurezza, rendere più efficiente l'attività della pubblica amministrazione favorendo l'interoperabilità di dati tra le sue articolazioni.
9/3161-A/32. (Testo modificato nel corso della seduta) Giarrizzo.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»,
premesso che:
l'articolo 4 comma 6 del presente decreto prevede che «Il Comitato svolge altresì le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dal decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge perimetro,»;
il decreto-legge n. 105 del 2019 è stato adottato al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi. Talune modifiche sono state apportate, a tale provvedimento, dal decreto-legge n. 162 del 2019, in materia di proroga dei termini e altre disposizioni sulla pubblica amministrazione;
l'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 ha istituito il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), inteso come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito;
l'articolo 11 del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di potenziare e rafforzare l'infrastruttura del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), reca modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012;
il citato articolo 11, comma 1 :
alla lettera a), integra il comma 1 dell'articolo 12, al fine di includere nel FSE i dati e i documenti digitali riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale;
alla lettera b), modificando il comma 2 del medesimo articolo 12, specifica che l'accesso al Fascicolo da parte dell'assistito deve essere assicurato anche tramite il Portale online del FSE;
alla lettera c) modifica il comma 3 dello stesso articolo 12 prevedendo che il FSE sia alimentato in maniera non solo continuativa, come nel testo finora vigente, ma anche «tempestiva», in secondo luogo, si prevede – in coerenza con quanto previsto dalla lettera a) – che l'alimentazione riguardi anche i dati inerenti agli eventi clinici, presenti e trascorsi, forniti dagli esercenti una professione sanitaria al di fuori del Servizio sanitario nazionale nonché (in via facoltativa) i dati medici in possesso dell'assistito (su iniziativa di quest'ultimo),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di verificare l'impatto e le relative misure al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 11 del decreto-legge n. 34 del 2020 per potenziare e rafforzare il Fascicolo Sanitario Elettronico.
9/3161-A/33. Ruggiero, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge, che reca disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, si è reso necessario in considerazione dell'accresciuta esposizione alle minacce cibernetiche, che hanno imposto nell'agenda nazionale ed internazionale la necessità di sviluppare, in tempi sempre più stringenti, meccanismi di tutela;
il provvedimento d'urgenza in particolare, attraverso l'articolo 7, stabilisce le funzioni della suesposta Agenzia, (qualificata quale Autorità nazionale), nell'ambito delle relazioni e delle funzioni disegnate dalle norme europee ed interne, incluse le iniziative idonee a valorizzare la crittografia, come strumento di cybersicurezza, assumendo compiti finora attribuiti a diversi soggetti elencati nel medesimo articolo;
al riguardo, si evidenzia che il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica del 2017, elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, (nell'ambito delle competenze e delle responsabilità degli attori pubblici titolari di competenze primarie a livello nazionale nel settore cyber) ha previsto, tra le misure di potenziamento, la costituzione del Centro Nazionale di Crittografia, a cui attribuire compiti di progettazione di cifrari e supporto alla pubblica amministrazione sui temi crittografici anche in materia di calcolo quantistico e in valutazioni di sicurezza in tema di crittografia;
all'interno delle attribuzioni suesposte, ed in coerenza con il quadro delle misure indicate all'interno del Piano nazionale in precedenza indicato, si ravvisa a tal fine, la necessità di estendere, tra le iniziative idonee a valorizzare la crittografia, come strumento di cybersicurezza, anche quelle previste per il Centro Nazionale di Crittografia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2017,
impegna il Governo
a prevedere, nei prossimi provvedimenti in materia, l'introduzione della normativa necessaria alla costituzione del Centro Nazionale di Crittografia per le finalità indicate in premessa, con l'obiettivo di imprimere un immediato impulso allo sviluppo dell'architettura nazionale cyber e al contributo alla sicurezza nazionale.
9/3161-A/34. Zanichelli, Tofalo, Dieni, Maurizio Cattoi, Scagliusi, Iovino, Berti, Roberto Rossini, De Carlo, Fantinati, De Lorenzis, Carabetta, Liuzzi, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge, che reca disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, si è reso necessario in considerazione dell'accresciuta esposizione alle minacce cibernetiche, che hanno imposto nell'agenda nazionale ed internazionale la necessità di sviluppare, in tempi sempre più stringenti, meccanismi di tutela;
il provvedimento d'urgenza in particolare, attraverso l'articolo 7, stabilisce le funzioni della suesposta Agenzia, (qualificata quale Autorità nazionale), nell'ambito delle relazioni e delle funzioni disegnate dalle norme europee ed interne, incluse le iniziative idonee a valorizzare la crittografia, come strumento di cybersicurezza, assumendo compiti finora attribuiti a diversi soggetti elencati nel medesimo articolo;
al riguardo, si evidenzia che il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica del 2017, elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, (nell'ambito delle competenze e delle responsabilità degli attori pubblici titolari di competenze primarie a livello nazionale nel settore cyber) ha previsto, tra le misure di potenziamento, la costituzione del Centro Nazionale di Crittografia, a cui attribuire compiti di progettazione di cifrari e supporto alla pubblica amministrazione sui temi crittografici anche in materia di calcolo quantistico e in valutazioni di sicurezza in tema di crittografia;
all'interno delle attribuzioni suesposte, ed in coerenza con il quadro delle misure indicate all'interno del Piano nazionale in precedenza indicato, si ravvisa a tal fine, la necessità di estendere, tra le iniziative idonee a valorizzare la crittografia, come strumento di cybersicurezza, anche quelle previste per il Centro Nazionale di Crittografia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2017,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative anche di carattere normativo, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, necessarie alla costituzione, nell'ambito dell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza, del Centro nazionale di Crittografia, con l'obiettivo di imprimere un impulso allo sviluppo dell'architettura nazionale cyber e al contributo alla sicurezza nazionale.
9/3161-A/34. (Testo modificato nel corso della seduta) Zanichelli, Tofalo, Dieni, Maurizio Cattoi, Scagliusi, Iovino, Berti, Roberto Rossini, De Carlo, Fantinati, De Lorenzis, Carabetta, Liuzzi, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame reca misure volte a ridefinire la complessiva Architettura nazionale cyber, al fine di rendere il Paese più sicuro e meno vulnerabili di fronte ai nuovi rischi conseguenti alla digitalizzazione della società;
in particolare, all'articolo 7, comma 1, lettera b), prevede, tra le funzioni dell'istituenda Agenzia, quella di predisporre la strategia nazionale di cybersicurezza;
il tema della sicurezza cibernetica figura tra gli interventi portanti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La cybersicurezza è uno dei 7 investimenti della Digitalizzazione della pubblica amministrazione, primo asse di intervento della componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA» compresa nella Missione 1 «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo». Gli investimenti previsti per questa realtà dal PNRR sono considerevoli e fondamentali per la crescita e la sicurezza del Paese;
considerato che:
investire in questo settore è assolutamente necessario per lo sviluppo dell'economia e delle realtà industriali coinvolte, al fine di tutelare la complessiva dimensione della sicurezza nazionale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative volte a promuovere, nell'ambito della strategia nazionale della cybersicurezza, la creazione di condizioni favorevoli, sia in termini economici che finanziari e amministrativi, per le imprese operanti nel settore industriale della sicurezza cibernetica, allo scopo di contribuire alla crescita e alla sicurezza del Paese.
9/3161-A/35. Tofalo, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame reca misure volte a ridefinire la complessiva Architettura nazionale cyber, al fine di rendere il Paese più sicuro e meno vulnerabili di fronte ai nuovi rischi conseguenti alla digitalizzazione della società;
in particolare, all'articolo 7, comma 1, lettera b), prevede, tra le funzioni dell'istituenda Agenzia, quella di predisporre la strategia nazionale di cybersicurezza;
il tema della sicurezza cibernetica figura tra gli interventi portanti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La cybersicurezza è uno dei 7 investimenti della Digitalizzazione della pubblica amministrazione, primo asse di intervento della componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA» compresa nella Missione 1 «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo». Gli investimenti previsti per questa realtà dal PNRR sono considerevoli e fondamentali per la crescita e la sicurezza del Paese;
considerato che:
investire in questo settore è assolutamente necessario per lo sviluppo dell'economia e delle realtà industriali coinvolte, al fine di tutelare la complessiva dimensione della sicurezza nazionale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di intraprendere iniziative volte a promuovere la creazione di condizioni favorevoli, sia in termini economici che finanziari e amministrativi, per le imprese operanti nel settore industriale della sicurezza cibernetica, allo scopo di contribuire alla crescita e alla sicurezza del Paese.
9/3161-A/35. (Testo modificato nel corso della seduta) Tofalo, Mollicone.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
premesso che:
l'articolo 7, comma 1, lettera r), del decreto in esame, come modificato in sede referente, prevede la possibilità per l'istituenda Agenzia di promuovere la costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della cybersicurezza, nonché promuovere la realizzazione di studi di fattibilità e di analisi valutative finalizzate a tale scopo;
l'articolo 7, comma 1, lettera z), prevede la possibilità di costituire e partecipare a partenariati pubblico- privato sul territorio nazionale, nonché, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
nel cosiddetto decreto-legge «Governance», il Governo ha inteso garantire che le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR assicurino, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi, l'allocazione alle regioni meridionali di almeno il 40 per cento delle risorse attraverso un vincolo di destinazione territoriale fissato con una norma;
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica», il Governo ha accolto l'ordine del giorno a prima firma Rizzo (9/02100-A/013) con il quale si impegna a valutare la possibilità di prendere in considerazione l'area dell'ex Cara di Mineo per la realizzazione di un centro nazionale di ricerca per lo sviluppo di attività industriali nell'ambito della sicurezza cibernetica, delle tecnologie critiche e dei prodotti a duplice uso, includendo l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie anche coinvolgendo i poli industriali, accademici e militari già presenti sul territorio;
il complesso immobiliare «Residence degli Aranci», situato nel territorio del comune di Mineo, nel quale era ubicato l'ex CARA, gode della vicinanza dei poli universitari siciliani e calabresi, delle strutture militari di Sigonella e Augusta, delle comunità di Caltagirone e Catania, dell'area industriale di Catania, e vi insistono eccellenze produttive nella ricerca e nella produzione tecnologica, creando le giuste condizioni per favorire la polarizzazione del territorio in settori innovativi,
impegna il Governo
a considerare prioritariamente, nell'ambito della promozione della costituzione delle aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione descritte in premessa, l'idoneità del sito dell'ex CARA di Mineo, in ragione delle peculiarità dell'area.
9/3161-A/36. Rizzo.
La Camera,
premesso che:
il presente decreto-legge istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
con decreto interministeriale del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro per l'innovazione tecnologica e la Transizione digitale, è stato adottato lo scorso 9 luglio il decreto che individua, anche attraverso specifiche linee guida, le modalità attuative per l'utilizzo del Fondo per la sperimentazione del voto e dello scrutinio elettronico, previsto dall'articolo 1, commi 627-628 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
sia il decreto sia le linee guida menzionano il coinvolgimento delle Autorità preposte alla sicurezza cibernetica nazionale nella simulazione e nella sperimentazione del voto e dello scrutinio elettronico;
tale coinvolgimento appare funzionale a garantire soprattutto il requisito costituzionale della segretezza del voto, sancito dall'articolo 48, comma 2 della Costituzione insieme ai requisiti della personalità, libertà ed uguaglianza del voto, anch'essi da tutelare durante l'espressione del voto e lo scrutinio in via digitale,
impegna il governo
a favorire il massimo coinvolgimento dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale nelle diverse fasi della simulazione e della sperimentazione del voto elettronico al fine di garantirne l'efficace funzionamento, in linea con l'articolo 48, comma 2 della Costituzione.
9/3161-A/37. Brescia, Baldino.
La Camera,
premesso che:
il presente decreto-legge istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
con decreto interministeriale del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro per l'innovazione tecnologica e la Transizione digitale, è stato adottato lo scorso 9 luglio il decreto che individua, anche attraverso specifiche linee guida, le modalità attuative per l'utilizzo del Fondo per la sperimentazione del voto e dello scrutinio elettronico, previsto dall'articolo 1, commi 627-628 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
sia il decreto sia le linee guida menzionano il coinvolgimento delle Autorità preposte alla sicurezza cibernetica nazionale nella simulazione e nella sperimentazione del voto e dello scrutinio elettronico;
tale coinvolgimento appare funzionale a garantire soprattutto il requisito costituzionale della segretezza del voto, sancito dall'articolo 48, comma 2 della Costituzione insieme ai requisiti della personalità, libertà ed uguaglianza del voto, anch'essi da tutelare durante l'espressione del voto e lo scrutinio in via digitale,
impegna il governo
a favorire il massimo coinvolgimento dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale nei limiti di quanto previsto dal decreto-legge in esame, nelle diverse fasi della simulazione e della sperimentazione del voto elettronico al fine di garantirne l'efficace funzionamento, in linea con l'articolo 48, comma 2 della Costituzione.
9/3161-A/37. (Testo modificato nel corso della seduta) Brescia, Baldino.
La Camera,
premesso che:
le vulnerabilità delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici e delle comunicazioni elettroniche di soggetti pubblici e privati possono essere sfruttate al fine di provocare il malfunzionamento o l'interruzione, totali o parziali, di funzioni essenziali dello Stato e di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, nonché di servizi di pubblica utilità, con potenziali gravi ripercussioni sui cittadini, sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni, sino a poter determinare un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
pertanto, si è ravvisata la condivisibile opportunità di razionalizzare le competenze in materia di cybersicurezza nazionale, di assicurare un più efficace coordinamento, di attuare misure tese a rendere il Paese più sicuro e resiliente anche nel dominio digitale, di disporre dei più idonei strumenti di immediato intervento che consentano di affrontare con la massima efficacia e tempestività eventuali situazioni di emergenza che coinvolgano profili di cybersicurezza;
a tal fine, tra l'altro, è prevista l'istituzione di un'apposita Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per adeguare l'architettura italiana della cybersicurezza all'evoluzione tecnologica al contesto di minaccia proveniente dallo spazio cibernetico, nonché al quadro normativo europeo, e di raccordare, altresì, pure a tutela dell'unità giuridica dell'ordinamento, le disposizioni in materia di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici e delle comunicazioni elettroniche;
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia saranno definiti da un apposito regolamento, il quale preciserà il considerevole fascio di funzioni, attribuzioni e competenze anticipate all'articolo 7 del decreto-legge in discussione;
è inoltre prevista l'istituzione di un Nucleo per la cybersicurezza, dotato di specifiche competenze, anche di tipo emergenziale, nell'ambito della Gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza;
in definitiva, è di palese evidenza che le costituende Autorità, nonché gli attribuendi compiti e funzioni di cui al decreto-legge in discussione abbiano stretta e diretta attinenza con dati e informazioni sensibili e di assoluto rilievo non solo per il Paese, ma anche per i soggetti proprietari dei dati stessi o comunque a cui tali dati e informazioni si riferiscono. Difatti, le informazioni potrebbero avere attinenza con il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti della persona, oppure, comunque potrebbero: 1) permettere l'identificazione diretta – come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le immagini, eccetera – ossia l'identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP, il numero di targa); 2) afferire ai dati cosiddetti «sensibili», cioè a quelli che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 9) ha incluso nella nozione anche i dati genetici, i dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale; 3) ricomprendere dati cosiddetti «giudiziari», cioè quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 10) ricomprende in tale nozione i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;
conseguentemente, diviene di fondamentale importanza mitigare i rischi correlati a un eventuale scorretto trattamento di tali dati. E infatti, risulta incontrovertibile che l'utilizzo della profilazione ha registrato un netto incremento in settori quali quello bancario, della finanza, delle assicurazioni, dell'assistenza sanitaria e del marketing, complice un sempre più significativo utilizzo di algoritmi decisionali, dell'intelligenza artificiale e in generale dei progressi tecnologici in materia di analisi dei megadati. Incremento che tende ad arginare l'intervento umano oppure escluderlo completamente a vantaggio di processi totalmente automatizzati. Inoltre, dalla letteratura anche scientifica internazionale emerge una chiara tendenza di accumulazione di dati personali nella sfera delle reti, battezzata dall'accademica e scrittrice statunitense Shoshana Zuboff «capitalismo della sorveglianza» (in « Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization», Journal of Information Technology (2015) 30, 75-89. doi:10.1057/jit.2015.5). Nello scritto, viene evidenziato come le pratiche automatizzate di trattamento dei dati operate da Google Inc. mettano in luce la logica del capitalismo della sorveglianza e l'architettura globale della mediazione informatica. Questa architettura, che è comune alle cosiddette Big 5: Microsoft, Apple, Amazon, Facebook/Instagram e Google, produce una nuova espressione di potere in gran parte incontrastata che l'autrice battezza «Grande Altro», costituita da meccanismi inaspettati e spesso illeggibili di estrazione, mercificazione e controllo che esiliano effettivamente le persone dal proprio comportamento e producono nuovi mercati di previsione e modificazione comportamentale. Il capitalismo della sorveglianza sfida evidentemente le norme democratiche e si discosta dall'evoluzione secolare del capitalismo di mercato;
tra gli ulteriori rischi che l'indiscriminata automatizzazione dei processi di trattamento dei dati può comportare, v’è la creazione di stereotipi, oppure di discriminazioni ingiustificate come ad esempio la preclusione dell'accesso a determinati tipi di servizi – magari fondamentali – causata da previsioni o disposizioni di sistema imprecise o semplici «bug» di sistema;
tutte le eventualità su richiamate hanno già spinto il legislatore a porre in essere delle misure cautelative, per arginare eventuali impatti ingiustificati del trattamento e della profilazione dei dati sui diritti e le libertà delle persone fisiche. Un esempio è rintracciabile esaminando il dettame dell'articolo 22 paragrafo 1 del GDPR laddove si definisce il diritto dell'interessato a non essere sottoposto a decisioni basate completamente su trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, e si pone un divieto generale ad avvalersi di tali trattamenti, nel caso in cui comportino degli effetti giuridici nei riguardi dell'interessato ovvero incidano significativamente sulla sua persona. Vengono altresì definiti specifici obblighi anche per quanto attiene alle informazioni da fornire all'interessato in costanza di trattamenti automatizzati. Indicazioni in tal senso sono rintracciabili sia nell'articolo 13 paragrafo 2 lettera f) del GDPR sia nell'articolo successivo al paragrafo 2 lettera g), dove in buona sostanza si specifica che oltre a significare all'interessato l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, si debbano fornire allo stesso «informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato»;
giova, inoltre, richiamare la raccomandazione CM/rec (2010) 13 del Consiglio d'Europa secondo la quale la profilazione può comporsi di tre fasi: 1) raccolta dei dati; 2) analisi automatizzata volta a individuare correlazioni; 3) applicazione delle correlazioni ottenute a una persona fisica volte a definire o prevedere caratteristiche di comportamento presenti o future;
in conclusione, al fine di garantire che le costituende Autorità, nonché gli attribuendi compiti e funzioni di cui al decreto-legge in discussione permangano nei limiti espressi dall'ordinamento euro-unitario, costituzionale e della legislazione di rango ordinario, nell'esclusivo interesse del Paese e senza comprimere, neppure indirettamente, la privacy e le libertà dei cittadini;
tutto ciò premesso e considerato,
impegna il Governo:
a valutare, in sede di definizione del regolamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 82/2021 in discussione, di predisporre specifiche cautele finalizzate ad eliminare o, comunque, arginare il rischio di indiscriminata automatizzazione dei processi di trattamento dei dati o di scorretta profilazione degli stessi;
a valutare l'opportunità di intervenire mediante separato provvedimento al fine di definire più puntualmente il perimetro dei procedimenti di trattazione automatizzata dei dati e di profilazione, oltre che rafforzare gli obblighi e le responsabilità, in tal senso, del gestore.
9/3161-A/38. Corneli.
La Camera,
premesso che:
le vulnerabilità delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici e delle comunicazioni elettroniche di soggetti pubblici e privati possono essere sfruttate al fine di provocare il malfunzionamento o l'interruzione, totali o parziali, di funzioni essenziali dello Stato e di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, nonché di servizi di pubblica utilità, con potenziali gravi ripercussioni sui cittadini, sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni, sino a poter determinare un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
pertanto, si è ravvisata la condivisibile opportunità di razionalizzare le competenze in materia di cybersicurezza nazionale, di assicurare un più efficace coordinamento, di attuare misure tese a rendere il Paese più sicuro e resiliente anche nel dominio digitale, di disporre dei più idonei strumenti di immediato intervento che consentano di affrontare con la massima efficacia e tempestività eventuali situazioni di emergenza che coinvolgano profili di cybersicurezza;
a tal fine, tra l'altro, è prevista l'istituzione di un'apposita Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per adeguare l'architettura italiana della cybersicurezza all'evoluzione tecnologica al contesto di minaccia proveniente dallo spazio cibernetico, nonché al quadro normativo europeo, e di raccordare, altresì, pure a tutela dell'unità giuridica dell'ordinamento, le disposizioni in materia di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici e delle comunicazioni elettroniche;
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia saranno definiti da un apposito regolamento, il quale preciserà il considerevole fascio di funzioni, attribuzioni e competenze anticipate all'articolo 7 del decreto-legge in discussione;
è inoltre prevista l'istituzione di un Nucleo per la cybersicurezza, dotato di specifiche competenze, anche di tipo emergenziale, nell'ambito della Gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza;
in definitiva, è di palese evidenza che le costituende Autorità, nonché gli attribuendi compiti e funzioni di cui al decreto-legge in discussione abbiano stretta e diretta attinenza con dati e informazioni sensibili e di assoluto rilievo non solo per il Paese, ma anche per i soggetti proprietari dei dati stessi o comunque a cui tali dati e informazioni si riferiscono. Difatti, le informazioni potrebbero avere attinenza con il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti della persona, oppure, comunque potrebbero: 1) permettere l'identificazione diretta – come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le immagini, eccetera – ossia l'identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP, il numero di targa); 2) afferire ai dati cosiddetti «sensibili», cioè a quelli che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 9) ha incluso nella nozione anche i dati genetici, i dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale; 3) ricomprendere dati cosiddetti «giudiziari», cioè quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 10) ricomprende in tale nozione i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;
conseguentemente, diviene di fondamentale importanza mitigare i rischi correlati a un eventuale scorretto trattamento di tali dati. E infatti, risulta incontrovertibile che l'utilizzo della profilazione ha registrato un netto incremento in settori quali quello bancario, della finanza, delle assicurazioni, dell'assistenza sanitaria e del marketing, complice un sempre più significativo utilizzo di algoritmi decisionali, dell'intelligenza artificiale e in generale dei progressi tecnologici in materia di analisi dei megadati. Incremento che tende ad arginare l'intervento umano oppure escluderlo completamente a vantaggio di processi totalmente automatizzati. Inoltre, dalla letteratura anche scientifica internazionale emerge una chiara tendenza di accumulazione di dati personali nella sfera delle reti, battezzata dall'accademica e scrittrice statunitense Shoshana Zuboff «capitalismo della sorveglianza» (in « Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization», Journal of Information Technology (2015) 30, 75-89. doi:10.1057/jit.2015.5). Nello scritto, viene evidenziato come le pratiche automatizzate di trattamento dei dati operate da Google Inc. mettano in luce la logica del capitalismo della sorveglianza e l'architettura globale della mediazione informatica. Questa architettura, che è comune alle cosiddette Big 5: Microsoft, Apple, Amazon, Facebook/Instagram e Google, produce una nuova espressione di potere in gran parte incontrastata che l'autrice battezza «Grande Altro», costituita da meccanismi inaspettati e spesso illeggibili di estrazione, mercificazione e controllo che esiliano effettivamente le persone dal proprio comportamento e producono nuovi mercati di previsione e modificazione comportamentale. Il capitalismo della sorveglianza sfida evidentemente le norme democratiche e si discosta dall'evoluzione secolare del capitalismo di mercato;
tra gli ulteriori rischi che l'indiscriminata automatizzazione dei processi di trattamento dei dati può comportare, v’è la creazione di stereotipi, oppure di discriminazioni ingiustificate come ad esempio la preclusione dell'accesso a determinati tipi di servizi – magari fondamentali – causata da previsioni o disposizioni di sistema imprecise o semplici «bug» di sistema;
tutte le eventualità su richiamate hanno già spinto il legislatore a porre in essere delle misure cautelative, per arginare eventuali impatti ingiustificati del trattamento e della profilazione dei dati sui diritti e le libertà delle persone fisiche. Un esempio è rintracciabile esaminando il dettame dell'articolo 22 paragrafo 1 del GDPR laddove si definisce il diritto dell'interessato a non essere sottoposto a decisioni basate completamente su trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, e si pone un divieto generale ad avvalersi di tali trattamenti, nel caso in cui comportino degli effetti giuridici nei riguardi dell'interessato ovvero incidano significativamente sulla sua persona. Vengono altresì definiti specifici obblighi anche per quanto attiene alle informazioni da fornire all'interessato in costanza di trattamenti automatizzati. Indicazioni in tal senso sono rintracciabili sia nell'articolo 13 paragrafo 2 lettera f) del GDPR sia nell'articolo successivo al paragrafo 2 lettera g), dove in buona sostanza si specifica che oltre a significare all'interessato l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, si debbano fornire allo stesso «informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato»;
giova, inoltre, richiamare la raccomandazione CM/rec (2010) 13 del Consiglio d'Europa secondo la quale la profilazione può comporsi di tre fasi: 1) raccolta dei dati; 2) analisi automatizzata volta a individuare correlazioni; 3) applicazione delle correlazioni ottenute a una persona fisica volte a definire o prevedere caratteristiche di comportamento presenti o future;
in conclusione, al fine di garantire che le costituende Autorità, nonché gli attribuendi compiti e funzioni di cui al decreto-legge in discussione permangano nei limiti espressi dall'ordinamento euro-unitario, costituzionale e della legislazione di rango ordinario, nell'esclusivo interesse del Paese e senza comprimere, neppure indirettamente, la privacy e le libertà dei cittadini;
tutto ciò premesso e considerato,
impegna il Governo:
a valutare di predisporre specifiche cautele finalizzate ad eliminare o, comunque, arginare il rischio di indiscriminata automatizzazione dei processi di trattamento dei dati o di scorretta profilazione degli stessi;
a valutare l'opportunità di intervenire mediante separato provvedimento al fine di definire più puntualmente il perimetro dei procedimenti di trattazione automatizzata dei dati e di profilazione, oltre che rafforzare gli obblighi e le responsabilità, in tal senso, del gestore.
9/3161-A/38. (Testo modificato nel corso della seduta) Corneli.
La Camera,
premesso che:
la legge 3 agosto 2007 n. 124, recante la disciplina in materia di sistema di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato, ha previsto il riordino dei servizi di informazione e sicurezza e la disciplina del segreto di Stato. Oggetto della legge è la costruzione e definizione di un «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»: tale nuova espressione suggerisce l'intento di inquadrare l'attività dei servizi in un sistema coeso e organico, espressione di una linea politica unitaria (facente capo, al Presidente del Consiglio e al CISR), e per altro verso riflette l'orientamento interpretativo che collega inscindibilmente l'attività informativa alle finalità di sicurezza della Repubblica, escludendo al contempo, almeno di norma, l'attribuzione in capo ai servizi di informazione dei compiti operativi propri delle forze di polizia;
successivamente, il decreto-legge n. 105 del 2019 ha assicurato un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi;
la sicurezza cibernetica costituisce uno degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021. In tale ambito, la cybersecurity è uno dei 7 investimenti della Digitalizzazione della pubblica amministrazione, primo asse di intervento della componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA» compresa nella Missione 1 «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo»;
il decreto in esame mira altresì a coordinare la normativa precedente in materia di cybersicurezza, nonché definire compiutamente la governance dei processi in materia,
impegna il Governo
a valutare la possibilità, nell'ambito di una complessiva revisione della legge 3 agosto 2007 n. 124, di un ulteriore rafforzamento delle strutture dedicate alla cyberintelligence.
9/3161-A/39. Iovino, Scagliusi.
La Camera,
premesso che:
è in fase di conversione il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, C. 3161-A;
è stata presentata una proposta emendativa a firma dello scrivente la quale prevede la modifica dell'articolo 30, comma 1, Capo IV, della legge n. 124/2007. La modifica è relativa alla composizione dell'attuale Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, COPASIR;
il COPASIR è attualmente composto da cinque deputati e cinque senatori i quali vengono nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari con cui si garantisce la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni;
sia alla Camera e sia al Senato, i gruppi misti rappresentano anch'essi la composizione delle due Camere del Parlamento e, non di rado, hanno una consistenza numerica importante per la quale sarebbe opportuno poter garantire, alle Componenti maggiormente rappresentative e, quindi, ai Gruppi Misti la rappresentanza all'interno del COPASIR, elevando l'attuale composizione a sei deputati e a sei senatori,
impegna in Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare l'articolo 30, comma 1, della legge n. 124/2007, elevando il numero dei componenti, rispetto agli attuali 10, al fine di garantire la proporzione dei gruppi parlamentari, includendo le componenti maggiormente rappresentative dei Gruppi misti di Camera e Senato, affinché ci sia una rappresentanza paritaria reale dei gruppi parlamentari.
9/3161-A/40. Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Trano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Paolo Nicolò Romano, Raduzzi, Sodano.
La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il Governo ha inteso ridefinire la complessiva Architettura nazionale cyber, nell'ottica di rispondere alle sfide poste dalle nuove tecnologie in materia di intelligence, nonché ai nuovi rischi come quello di introdurre vulnerabilità strutturali all'interno di servizi e funzioni essenziali dello Stato, che potrebbero essere usate per finalità criminali o per gli interessi di altri attori statuali, come ad esempio nelle reti 5G o nei sistemi di intelligenza artificiale (IA);
gli interventi principali in materia sono stati rivolti a: i) ridefinire adeguate strategie di cybersicurezza; ii) aumentare sicurezza e resilienza cibernetica delle reti di telecomunicazioni nazionali; iii) accrescere, attraverso la promozione della cultura della cybersicurezza, la consapevolezza del settore pubblico e privato e della società civile sui rischi e le minacce cyber; iv) riorganizzare la governance dei sistemi di difesa in materia di cybersicurezza;
tali obiettivi, tutti condivisibili, sono stati azionati mediante l'accentramento di funzioni e competenze in un'unica autorità. L'istituzione della nuova agenzia per la cybersicurezza non può lasciare indifferenti. È, infatti, apprezzabile la volontà di centralizzare gli sforzi di investimento, coordinamento e difesa ma, non può essere tuttavia frustrata la sovranità parlamentare, specialmente per quanto attenga le questioni di indirizzo e poteri ispettivi;
in particolare si ritiene cruciale, nell'ambito della definizione delle linee guida in materia di cybersicurezza, privilegiare un maggior coinvolgimento delle Commissioni Difesa di Camera e Senato, anche attraverso l'istituzionalizzazione di una audizione annuale di aggiornamento e verifica, che consenta al parlamento di poter azionare il proprio controllo, anche nell'ambito della gestione delle crisi più stringenti,
impegna il Governo
a valutare, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa, anche d'urgenza e decretizia di competenza per garantire il corretto bilanciamento tra esigenze di rapidità, efficacia e praticità d'azione della nuova Agenzia e poteri di controllo anche da parte del Parlamento.
9/3161-A/41. Baratto, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il Governo ha inteso ridefinire la complessiva Architettura nazionale cyber, nell'ottica di rispondere alle sfide poste dalle nuove tecnologie in materia di intelligence, nonché ai nuovi rischi come quello di introdurre vulnerabilità strutturali all'interno di servizi e funzioni essenziali dello Stato, che potrebbero essere usate per finalità criminali o per gli interessi di altri attori statuali, come ad esempio nelle reti 5G o nei sistemi di intelligenza artificiale (IA);
gli interventi principali in materia sono stati rivolti a: i) ridefinire adeguate strategie di cybersicurezza; ii) aumentare sicurezza e resilienza cibernetica delle reti di telecomunicazioni nazionali; iii) accrescere, attraverso la promozione della cultura della cybersicurezza, la consapevolezza del settore pubblico e privato e della società civile sui rischi e le minacce cyber; iv) riorganizzare la governance dei sistemi di difesa in materia di cybersicurezza;
tali obiettivi, tutti condivisibili, sono stati azionati mediante l'accentramento di funzioni e competenze in un'unica autorità. L'istituzione della nuova agenzia per la cybersicurezza non può lasciare indifferenti,
impegna il Governo
a valutare, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa per favorire ulteriormente il corretto bilanciamento tra esigenze di rapidità, efficacia e praticità d'azione della nuova Agenzia e poteri di controllo anche da parte del Parlamento.
9/3161-A/41. (Testo modificato nel corso della seduta) Baratto, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
è in fase di conversione il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; C. 3161-A;
nello schema di conversione del decreto sono diversi i riferimenti alla legge 124/2007 e, nello specifico, alle competenze che si attribuiscono al COPASIR nell'ambito dell'adozione del regolamento di funzionamento dell'Agenzia;
l'articolo 30, comma 1, Capo IV, della citata legge, attiene la composizione del COPASIR che è attualmente composto da cinque deputati e cinque senatori i quali vengono nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari con cui si garantisce la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni;
non è affatto insolito che nel corso delle legislature, si formino nuovi Gruppi Parlamentari, come del resto è avvenuto anche nel corso della XVIII legislatura, i quali non hanno alcun rappresentante all'interno del COPASIR;
è opportuno prevedere che, nell'ambito delle prerogative attribuite dalla legge al Comitato, ci sia la possibilità di riservare delle posizioni dei componenti – ponendovi comunque un limite massimo al numero dei componenti del Comitato –, che ne determini e ne rispecchi la reale rappresentanza paritaria sia della maggioranza e sia dell'opposizione;
in considerazione del fatto che si sta convertendo un provvedimento di estrema necessità e delicatezza perché attinente alla sicurezza della Repubblica, appare illogico non garantire la rappresentanza paritaria per quello che il Parlamento realmente esprime nella composizione dei Gruppi Parlamentari,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative, volte a introdurre modifiche legislative all'articolo 30, comma 1, Capo IV, della legge 124/2007, che prevedano la possibilità che ci sia la reale rappresentanza paritaria sia della maggioranza e sia dell'opposizione all'interno del COPASIR.
9/3161-A/42. Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Trano, Maniero, Testamento, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Paolo Nicolò Romano, Raduzzi, Sodano.
La Camera,
premesso che:
è in fase di conversione il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; C. 3161-A;
nello schema di conversione del decreto sono diversi i riferimenti alla legge 124/2007 e, nello specifico, alle competenze che si attribuiscono al COPASIR nell'ambito dell'adozione del regolamento di funzionamento dell'Agenzia;
l'articolo 30, comma 1, Capo IV, della citata legge, attiene la composizione del COPASIR che è attualmente composto da cinque deputati e cinque senatori i quali vengono nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari con cui si garantisce la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni;
non è affatto insolito che nel corso delle legislature, si formino nuove maggioranze parlamentari che, di fatto, ridisegnano gli equilibri tra maggioranza e opposizione;
appare evidente che la composizione del COPASIR, con la determinazione delle nuove maggioranze, non garantisce più la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione, per cui si rende necessario garantire questo principio;
sarebbe opportuno introdurre una modifica all'articolo 30, comma 1, visto che il decreto-legge in fase di conversione attiene una materia estremamente delicata qual è la sicurezza e la tenuta democratica della Repubblica, ragion per cui non si possono escludere le determinazioni politiche di nuove e diverse maggioranze parlamentari nella composizione del COPASIR,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare il disposto dell'articolo 30, comma 1, al fine di garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione in merito alle nuove maggioranze parlamentari che si vanno a determinare.
9/3161-A/43. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Trano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Vallascas, Costanzo, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Paolo Nicolò Romano, Raduzzi, Sodano.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in conversione, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, è il terzo atto avente forza di legge che, nel corso degli ultimi 2 anni, detta una disciplina connessa alla sicurezza nazionale cibernetica;
il provvedimento si pone, infatti, sulla scia di due precedenti decreti-legge e, in particolare, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, che ha esteso al settore delle telecomunicazioni il cosiddetto «Golden Power», e del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (cosiddetto DL Cyber);
la stratificazione normativa dei decreti su citati, unitamente ai connessi provvedimenti attuativi ed al combinato disposto di altre discipline di settore, quali ad esempio la direttiva europea cosiddetto NIS ed il Regolamento (UE) 2016/679 (cosiddetto G.decreto del Presidente della Repubblica), costringe gli operatori di telecomunicazioni a confrontarsi con un complesso di regole non chiare e, peraltro, in continua evoluzione;
in ogni settore è noto che la opacità delle regole e la difficoltosa interpretazione della disciplina di riferimento costituisce un pericoloso elemento a detrimento della competizione degli operatori e, nel caso di specie, delle aziende italiane che operano nel mercato delle telecomunicazioni;
nel corso dell'esame del provvedimento è stata significata da più parti l'assoluta necessità di interrompere l'approccio sinora mantenuto, consistente in interventi necessari e urgenti, per approdare alla sistematica ed organica redazione di un'unica fonte normativa che disciplini gli obblighi nascenti dalle discipline su richiamate;
appare necessario assicurare il bilanciamento tra valori rilevanti quali la sicurezza della Nazione ed il libero esercizio dell'attività di impresa nei settori oggetto di regolazione per mezzo dei citati provvedimenti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di procedere, nell'ambito di uno specifico atto normativo primario, alla razionalizzazione della disciplina in materia di sicurezza cibernetica, anche mediante la redazione di un testo unico, soggetto ad aggiornamento periodico, che possa dettare una organica disciplina volta alla tutela degli interessi strategici del Paese compatibilmente con le istanze degli operatori di telecomunicazioni interessati.
9/3161-A/44. Bruno Bossio, Pagani, Ceccanti, Andrea Romano, Gariglio, Pizzetti, Mollicone.
DISEGNO DI LEGGE: S. 2267 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 2021, N. 79, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3201)
A.C. 3201 – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 3201 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
Sugli emendamenti 1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 2.9, 3.2, 3.20 e 4.1 e sull'articolo aggiuntivo 2.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 3201 – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. Il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Articolo 1.
(Assegno temporaneo per i figli minori)
1. A decorrere dal 1o luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Articolo 2.
(Criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori)
1. L'assegno a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato in base alla tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.
2. Gli importi di cui all'Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.
3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 4, comma 3, è riconosciuto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.580 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
Articolo 3.
(Modalità di presentazione della domanda e decorrenza)
1. La domanda è presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021. Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
2. L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore.
3. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Articolo 4.
(Compatibilità)
1. Il beneficio di cui all'articolo 1 è compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché, nelle more dell'attuazione della legge 1o aprile 2021, n. 46, con le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 46 del 2021, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
2. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'assegno di cui all'articolo 1, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, aggiornata, è presentata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d'ufficio, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.
3. Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio, a valere sul limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, l'assegno di cui all'articolo 1 congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dal presente comma. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019.
4. Per la determinazione del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 4), del decreto-legge n. 4 del 2019, l'assegno temporaneo non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge.
Articolo 5.
(Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare)
1. A decorrere dal 1o luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
2. Agli oneri derivanti dal comma. 1, valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
Articolo 6.
(Rifinanziamento dei Centri di assistenza fiscale)
1. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE, connesso anche al beneficio di cui all'articolo 1, nonché, più in generale, al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dalla legge 1o aprile 2021, n. 46, per l'anno 2021 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 30 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
Articolo 7.
(Disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale)
1. All'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'integrazione del complessivo limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma è in ogni caso reso disponibile l'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale è trasferito all'INPS e, qualora dovessero verificarsi le condizioni di cui all'ultimo periodo del comma 12, attribuito dall'INPS medesimo, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'integrazione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma in ragione delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa.».
2. A seguito dell'attività di monitoraggio prevista dal terzo periodo dell'articolo 8, comma 13, del citato decreto-legge n. 41 del 2021 e in coerenza con le finalità ivi indicate, il complessivo limite di spesa per l'anno 2021 relativo ai trattamenti CISOA di cui al primo periodo del medesimo articolo 8, comma 13, è ridotto di 300 milioni di euro ed è corrispondentemente incrementato il complessivo limite di spesa per l'anno 2021 relativo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui allo stesso primo periodo del predetto articolo 8, comma 13.
3. La verifica del raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 41 del 2021 è effettuata, sulla base del monitoraggio previsto, in base a quanto effettivamente fruito dai datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale per l'anno 2021, individuando la quota delle ore autorizzabili, sulla base delle risultanze del monitoraggio al 31 maggio 2021 della quota delle ore fruite rispetto alle ore autorizzate di integrazione salariale relative all'anno 2020.
Articolo 8.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 6, pari a 1.610 milioni di euro per l'anno 2021 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Articolo 9.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
(Articolo 2)
Individuazione delle soglie ISEE e determinazione dei corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori
LIVELLI DI ISEE | IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE | |
Nuclei fino a due figli minori | Nuclei con almeno tre figli minori | |
fino a 7.000,00 | 167,5 | 217,8 |
da 7.000,01 a 7.100,00 | 166,4 | 216,4 |
da 7.100,01 a 7.200,00 | 165,4 | 215,0 |
da 7.200,01 a 7.300,00 | 164,3 | 213,7 |
da 7.300,01 a 7.400,00 | 163,3 | 212,3 |
da 7.400,01 a 7.500,00 | 162,3 | 210,9 |
da 7.500,01 a 7.600,00 | 161,3 | 209,6 |
da 7.600,01 a 7.700,00 | 160,2 | 208,2 |
da 7.700,01 a 7.800,00 | 159,2 | 206,9 |
da 7.800,01 a 7.900,00 | 158,1 | 205,5 |
da 7.900,01 a 8.000,00 | 157,0 | 204,1 |
da 8.000,01 a 8.100,00 | 156,0 | 202,8 |
da 8.100,01 a 8.200,00 | 154,9 | 201,4 |
da 8.200,01 a 8.300,00 | 153,9 | 200,1 |
da 8.300,01 a 8.400,00 | 152,8 | 198,7 |
da 8.400,01 a 8.500,00 | 151,8 | 197,3 |
da 8.500,01 a 8.600,00 | 150,8 | 196,0 |
da 8.600,01 a 8.700,00 | 149,7 | 194,6 |
da 8.700,01 a 8.800,00 | 148,7 | 193,3 |
da 8.800,01 a 8.900,00 | 147,6 | 191,9 |
da 8.900,01 a 9.000,00 | 146,6 | 190,5 |
da 9.000,01 a 9.100,00 | 145,5 | 189,2 |
da 9.100,01 a 9.200,00 | 144,5 | 187,8 |
da 9.200,01 a 9.300,00 | 143,4 | 186,4 |
da 9.300,01 a 9.400,00 | 142,4 | 185,1 |
da 9.400,01 a 9.500,00 | 141,3 | 183,7 |
da 9.500,01 a 9.600,00 | 140,3 | 182,4 |
da 9.600,01 a 9.700,00 | 139,3 | 181,0 |
da 9.700,01 a 9.800,00 | 138,2 | 179,6 |
da 9.800,01 a 9.900,00 | 137,2 | 178,3 |
da 9.900,01 a 10.000,00 | 136,1 | 176,9 |
da 10.000,01 a 10.100,00 | 135,1 | 175,6 |
da 10.100,01 a 10.200,00 | 134,0 | 174,2 |
da 10.200,01 a 10.300,00 | 132,9 | 172,8 |
da 10.300,01 a 10.400,00 | 131,9 | 171,5 |
da 10.400,01 a 10.500,00 | 130,8 | 170,1 |
da 10.500,01 a 10.600,00 | 129,8 | 168,8 |
da 10.600,01 a 10.700,00 | 128,8 | 167,4 |
da 10.700,01 a 10.800,00 | 127,8 | 166,0 |
da 10.800,01 a 10.900,00 | 126,7 | 164,7 |
da 10.900,01 a 11.000,00 | 125,7 | 163,3 |
da 11.000,01 a 11.100,00 | 124,6 | 161,9 |
da 11.100,01 a 11.200,00 | 123,5 | 160,6 |
da 11.200,01 a 11.300,00 | 122,5 | 159,2 |
da 11.300,01 a 11.400,00 | 121,4 | 157,9 |
da 11.400,01 a 11.500,00 | 120,4 | 156,5 |
da 11.500,01 a 11.600,00 | 119,3 | 155,1 |
da 11.600,01 a 11.700,00 | 118,3 | 153,8 |
da 11.700,01 a 11.800,00 | 117,3 | 152,4 |
da 11.800,01 a 11.900,00 | 116,2 | 151,1 |
da 11.900,01 a 12.000,00 | 115,2 | 149,7 |
da 12.000,01 a 12.100,00 | 114,1 | 148,3 |
da 12.100,01 a 12.200,00 | 113,1 | 147,0 |
da 12.200,01 a 12.300,00 | 112,0 | 145,6 |
da 12.300,01 a 12.400,00 | 111,0 | 144,3 |
da 12.400,01 a 12.500,00 | 109,9 | 142,9 |
da 12.500,01 a 12.600,00 | 108,9 | 141,5 |
da 12.600,01 a 12.700,00 | 107,8 | 140,2 |
da 12.700,01 a 12.800,00 | 106,8 | 138,8 |
da 12.800,01 a 12.900,00 | 105,8 | 137,4 |
da 12.900,01 a 13.000,00 | 104,7 | 136,1 |
da 13.000,01 a 13.100,00 | 103,7 | 134,7 |
da 13.100,01 a 13.200,00 | 102,6 | 133,4 |
da 13.200,01 a 13.300,00 | 101,6 | 132,0 |
da 13.300,01 a 13.400,00 | 100,5 | 130,6 |
da 13.400,01 a 13.500,00 | 99,4 | 129,3 |
da 13.500,01 a 13.600,00 | 98,4 | 127,9 |
da 13.600,01 a 13.700,00 | 97,3 | 126,6 |
da 13.700,01 a 13.800,00 | 96,3 | 125,2 |
da 13.800,01 a 13.900,00 | 95,3 | 123,8 |
da 13.900,01 a 14.000,00 | 94,3 | 122,5 |
da 14.000,01 a 14.100,00 | 93,2 | 121,1 |
da 14.100,01 a 14.200,00 | 92,2 | 119,8 |
da 14.200,01 a 14.300,00 | 91,1 | 118,4 |
da 14.300,01 a 14.400,00 | 90,0 | 117,0 |
da 14.400,01 a 14.500,00 | 89,0 | 115,7 |
da 14.500,01 a 14.600,00 | 87,9 | 114,3 |
da 14.600,01 a 14.700,00 | 86,9 | 112,9 |
da 14.700,01 a 14.800,00 | 85,8 | 111,6 |
da 14.800,01 a 14.900,00 | 84,8 | 110,2 |
da 14.900,01 a 15.000,00 | 83,8 | 108,9 |
da 15.000,01 a 15.100,00 | 83,5 | 108,6 |
da 15.100,01 a 15.200,00 | 83,3 | 108,3 |
da 15.200,01 a 15.300,00 | 83,1 | 108,1 |
da 15.300,01 a 15.400,00 | 82,9 | 107,8 |
da 15.400,01 a 15.500,00 | 82,7 | 107,5 |
da 15.500,01 a 15.600,00 | 82,5 | 107,2 |
da 15.600,01 a 15.700,00 | 82,3 | 106,9 |
da 15.700,01 a 15.800,00 | 82,0 | 106,7 |
da 15.800,01 a 15.900,00 | 81,8 | 106,4 |
da 15.900,01 a 16.000,00 | 81,6 | 106,1 |
da 16.000,01 a 16.100,00 | 81,4 | 105,8 |
da 16.100,01 a 16.200,00 | 81,2 | 105,6 |
da 16.200,01 a 16.300,00 | 80,9 | 105,3 |
da 16.300,01 a 16.400,00 | 80,8 | 105,0 |
da 16.400,01 a 16.500,00 | 80,5 | 104,8 |
da 16.500,01 a 16.600,00 | 80,3 | 104,5 |
da 16.600,01 a 16.700,00 | 80,1 | 104,2 |
da 16.700,01 a 16.800,00 | 79,9 | 103,9 |
da 16.800,01 a 16.900,00 | 79,7 | 103,6 |
da 16.900,01 a 17.000,00 | 79,4 | 103,4 |
da 17.000,01 a 17.100,00 | 79,3 | 103,1 |
da 17.100,01 a 17.200,00 | 79,0 | 102,8 |
da 17.200,01 a 17.300,00 | 78,8 | 102,5 |
da 17.300,01 a 17.400,00 | 78,6 | 102,3 |
da 17.400,01 a 17.500,00 | 78,4 | 102,0 |
da 17.500,01 a 17.600,00 | 78,2 | 101,7 |
da 17.600,01 a 17.700,00 | 77,9 | 101,4 |
da 17.700,01 a 17.800,00 | 77,8 | 101,2 |
da 17.800,01 a 17.900,00 | 77,5 | 100,9 |
da 17.900,01 a 18.000,00 | 77,3 | 100,6 |
da 18.000,01 a 18.100,00 | 77,1 | 100,3 |
da 18.100,01 a 18.200,00 | 76,8 | 100,1 |
da 18.200,01 a 18.300,00 | 76,7 | 99,8 |
da 18.300,01 a 18.400,00 | 76,4 | 99,5 |
da 18.400,01 a 18.500,00 | 76,3 | 99,2 |
da 18.500,01 a 18.600,00 | 76,0 | 98,9 |
da 18.600,01 a 18.700,00 | 75,8 | 98,7 |
da 18.700,01 a 18.800,00 | 75,6 | 98,4 |
da 18.800,01 a 18.900,00 | 75,3 | 98,1 |
da 18.900,01 a 19.000,00 | 75,2 | 97,9 |
da 19.000,01 a 19.100,00 | 74,9 | 97,6 |
da 19.100,01 a 19.200,00 | 74,8 | 97,3 |
da 19.200,01 a 19.300,00 | 74,5 | 97,0 |
da 19.300,01 a 19.400,00 | 74,3 | 96,8 |
da 19.400,01 a 19.500,00 | 74,1 | 96,5 |
da 19.500,01 a 19.600,00 | 73,8 | 96,2 |
da 19.600,01 a 19.700,00 | 73,7 | 95,9 |
da 19.700,01 a 19.800,00 | 73,4 | 95,6 |
da 19.800,01 a 19.900,00 | 73,3 | 95,4 |
da 19.900,01 a 20.000,00 | 73,0 | 95,1 |
da 20.000,01 a 20.100,00 | 72,8 | 94,8 |
da 20.100,01 a 20.200,00 | 72,6 | 94,6 |
da 20.200,01 a 20.300,00 | 72,3 | 94,3 |
da 20.300,01 a 20.400,00 | 72,2 | 94,0 |
da 20.400,01 a 20.500,00 | 71,9 | 93,7 |
da 20.500,01 a 20.600,00 | 71,8 | 93,4 |
da 20.600,01 a 20.700,00 | 71,5 | 93,2 |
da 20.700,01 a 20.800,00 | 71,3 | 92,9 |
da 20.800,01 a 20.900,00 | 71,1 | 92,6 |
da 20.900,01 a 21.000,00 | 70,8 | 92,3 |
da 21.000,01 a 21.100,00 | 70,7 | 92,1 |
da 21.100,01 a 21.200,00 | 70,4 | 91,8 |
da 21.200,01 a 21.300,00 | 70,2 | 91,5 |
da 21.300,01 a 21.400,00 | 70,0 | 91,3 |
da 21.400,01 a 21.500,00 | 69,8 | 91,0 |
da 21.500,01 a 21.600,00 | 69,6 | 90,7 |
da 21.600,01 a 21.700,00 | 69,3 | 90,4 |
da 21.700,01 a 21.800,00 | 69,2 | 90,1 |
da 21.800,01 a 21.900,00 | 68,9 | 89,9 |
da 21.900,01 a 22.000,00 | 68,7 | 89,6 |
da 22.000,01 a 22.100,00 | 68,5 | 89,3 |
da 22.100,01 a 22.200,00 | 68,3 | 89,0 |
da 22.200,01 a 22.300,00 | 68,1 | 88,8 |
da 22.300,01 a 22.400,00 | 67,8 | 88,5 |
da 22.400,01 a 22.500,00 | 67,7 | 88,2 |
da 22.500,01 a 22.600,00 | 67,4 | 87,9 |
da 22.600,01 a 22.700,00 | 67,2 | 87,7 |
da 22.700,01 a 22.800,00 | 67,0 | 87,4 |
da 22.800,01 a 22.900,00 | 66,8 | 87,1 |
da 22.900,01 a 23.000,00 | 66,6 | 86,8 |
da 23.000,01 a 23.100,00 | 66,3 | 86,6 |
da 23.100,01 a 23.200,00 | 66,1 | 86,3 |
da 23.200,01 a 23.300,00 | 65,9 | 86,0 |
da 23.300,01 a 23.400,00 | 65,7 | 85,7 |
da 23.400,01 a 23.500,00 | 65,5 | 85,4 |
da 23.500,01 a 23.600,00 | 65,3 | 85,2 |
da 23.600,01 a 23.700,00 | 65,1 | 84,9 |
da 23.700,01 a 23.800,00 | 64,8 | 84,6 |
da 23.800,01 a 23.900,00 | 64,6 | 84,4 |
da 23.900,01 a 24.000,00 | 64,4 | 84,1 |
da 24.000,01 a 24.100,00 | 64,2 | 83,8 |
da 24.100,01 a 24.200,00 | 64,0 | 83,5 |
da 24.200,01 a 24.300,00 | 63,8 | 83,3 |
da 24.300,01 a 24.400,00 | 63,5 | 83,0 |
da 24.400,01 a 24.500,00 | 63,3 | 82,7 |
da 24.500,01 a 24.600,00 | 63,1 | 82,4 |
da 24.600,01 a 24.700,00 | 62,9 | 82,1 |
da 24.700,01 a 24.800,00 | 62,7 | 81,9 |
da 24.800,01 a 24.900,00 | 62,5 | 81,6 |
da 24.900,01 a 25.000,00 | 62,3 | 81,3 |
da 25.000,01 a 25.100,00 | 62,0 | 81,1 |
da 25.100,01 a 25.200,00 | 61,8 | 80,8 |
da 25.200,01 a 25.300,00 | 61,6 | 80,5 |
da 25.300,01 a 25.400,00 | 61,4 | 80,2 |
da 25.400,01 a 25.500,00 | 61,2 | 79,9 |
da 25.500,01 a 25.600,00 | 61,0 | 79,7 |
da 25.600,01 a 25.700,00 | 60,8 | 79,4 |
da 25.700,01 a 25.800,00 | 60,5 | 79,1 |
da 25.800,01 a 25.900,00 | 60,3 | 78,8 |
da 25.900,01 a 26.000,00 | 60,1 | 78,6 |
da 26.000,01 a 26.100,00 | 59,9 | 78,3 |
da 26.100,01 a 26.200,00 | 59,7 | 78,0 |
da 26.200,01 a 26.300,00 | 59,4 | 77,8 |
da 26.300,01 a 26.400,00 | 59,3 | 77,5 |
da 26.400,01 a 26.500,00 | 59,0 | 77,2 |
da 26.500,01 a 26.600,00 | 58,8 | 76,9 |
da 26.600,01 a 26.700,00 | 58,6 | 76,6 |
da 26.700,01 a 26.800,00 | 58,4 | 76,4 |
da 26.800,01 a 26.900,00 | 58,2 | 76,1 |
da 26.900,01 a 27.000,00 | 57,9 | 75,8 |
da 27.000,01 a 27.100,00 | 57,8 | 75,5 |
da 27.100,01 a 27.200,00 | 57,5 | 75,3 |
da 27.200,01 a 27.300,00 | 57,3 | 75,0 |
da 27.300,01 a 27.400,00 | 57,1 | 74,7 |
da 27.400,01 a 27.500,00 | 56,9 | 74,4 |
da 27.500,01 a 27.600,00 | 56,7 | 74,2 |
da 27.600,01 a 27.700,00 | 56,4 | 73,9 |
da 27.700,01 a 27.800,00 | 56,3 | 73,6 |
da 27.800,01 a 27.900,00 | 56,0 | 73,3 |
da 27.900,01 a 28.000,00 | 55,8 | 73,1 |
da 28.000,01 a 28.100,00 | 55,6 | 72,8 |
da 28.100,01 a 28.200,00 | 55,3 | 72,5 |
da 28.200,01 a 28.300,00 | 55,2 | 72,2 |
da 28.300,01 a 28.400,00 | 54,9 | 71,9 |
da 28.400,01 a 28.500,00 | 54,8 | 71,7 |
da 28.500,01 a 28.600,00 | 54,5 | 71,4 |
da 28.600,01 a 28.700,00 | 54,3 | 71,1 |
da 28.700,01 a 28.800,00 | 54,1 | 70,9 |
da 28.800,01 a 28.900,00 | 53,8 | 70,6 |
da 28.900,01 a 29.000,00 | 53,7 | 70,3 |
da 29.000,01 a 29.100,00 | 53,4 | 70,0 |
da 29.100,01 a 29.200,00 | 53,3 | 69,8 |
da 29.200,01 a 29.300,00 | 53,0 | 69,5 |
da 29.300,01 a 29.400,00 | 52,8 | 69,2 |
da 29.400,01 a 29.500,00 | 52,6 | 68,9 |
da 29.500,01 a 29.600,00 | 52,3 | 68,6 |
da 29.600,01 a 29.700,00 | 52,2 | 68,4 |
da 29.700,01 a 29.800,00 | 51,9 | 68,1 |
da 29.800,01 a 29.900,00 | 51,8 | 67,8 |
da 29.900,01 a 30.000,00 | 51,5 | 67,6 |
da 30.000,01 a 30.100,00 | 51,3 | 67,3 |
da 30.100,01 a 30.200,00 | 51,1 | 67,0 |
da 30.200,01 a 30.300,00 | 50,8 | 66,7 |
da 30.300,01 a 30.400,00 | 50,7 | 66,4 |
da 30.400,01 a 30.500,00 | 50,4 | 66,2 |
da 30.500,01 a 30.600,00 | 50,3 | 65,9 |
da 30.600,01 a 30.700,00 | 50,0 | 65,6 |
da 30.700,01 a 30.800,00 | 49,8 | 65,3 |
da 30.800,01 a 30.900,00 | 49,6 | 65,1 |
da 30.900,01 a 31.000,00 | 49,3 | 64,8 |
da 31.000,01 a 31.100,00 | 49,2 | 64,5 |
da 31.100,01 a 31.200,00 | 48,9 | 64,3 |
da 31.200,01 a 31.300,00 | 48,7 | 64,0 |
da 31.300,01 a 31.400,00 | 48,5 | 63,7 |
da 31.400,01 a 31.500,00 | 48,3 | 63,4 |
da 31.500,01 a 31.600,00 | 48,1 | 63,1 |
da 31.600,01 a 31.700,00 | 47,8 | 62,9 |
da 31.700,01 a 31.800,00 | 47,7 | 62,6 |
da 31.800,01 a 31.900,00 | 47,4 | 62,3 |
da 31.900,01 a 32.000,00 | 47,2 | 62,0 |
da 32.000,01 a 32.100,00 | 47,0 | 61,8 |
da 32.100,01 a 32.200,00 | 46,8 | 61,5 |
da 32.200,01 a 32.300,00 | 46,6 | 61,2 |
da 32.300,01 a 32.400,00 | 46,3 | 60,9 |
da 32.400,01 a 32.500,00 | 46,2 | 60,7 |
da 32.500,01 a 32.600,00 | 45,9 | 60,4 |
da 32.600,01 a 32.700,00 | 45,7 | 60,1 |
da 32.700,01 a 32.800,00 | 45,5 | 59,8 |
da 32.800,01 a 32.900,00 | 45,3 | 59,6 |
da 32.900,01 a 33.000,00 | 45,1 | 59,3 |
da 33.000,01 a 33.100,00 | 44,8 | 59,0 |
da 33.100,01 a 33.200,00 | 44,6 | 58,7 |
da 33.200,01 a 33.300,00 | 44,4 | 58,5 |
da 33.300,01 a 33.400,00 | 44,2 | 58,2 |
da 33.400,01 a 33.500,00 | 44,0 | 57,9 |
da 33.500,01 a 33.600,00 | 43,8 | 57,6 |
da 33.600,01 a 33.700,00 | 43,6 | 57,4 |
da 33.700,01 a 33.800,00 | 43,3 | 57,1 |
da 33.800,01 a 33.900,00 | 43,1 | 56,8 |
da 33.900,01 a 34.000,00 | 42,9 | 56,5 |
da 34.000,01 a 34.100,00 | 42,7 | 56,3 |
da 34.100,01 a 34.200,00 | 42,5 | 56,0 |
da 34.200,01 a 34.300,00 | 42,3 | 55,7 |
da 34.300,01 a 34.400,00 | 42,0 | 55,4 |
da 34.400,01 a 34.500,00 | 41,8 | 55,1 |
da 34.500,01 a 34.600,00 | 41,6 | 54,9 |
da 34.600,01 a 34.700,00 | 41,4 | 54,6 |
da 34.700,01 a 34.800,00 | 41,2 | 54,3 |
da 34.800,01 a 34.900,00 | 41,0 | 54,1 |
da 34.900,01 a 35.000,00 | 40,8 | 53,8 |
da 35.000,01 a 35.100,00 | 40,5 | 53,5 |
da 35.100,01 a 35.200,00 | 40,3 | 53,2 |
da 35.200,01 a 35.300,00 | 40,1 | 52,9 |
da 35.300,01 a 35.400,00 | 39,9 | 52,7 |
da 35.400,01 a 35.500,00 | 39,7 | 52,4 |
da 35.500,01 a 35.600,00 | 39,5 | 52,1 |
da 35.600,01 a 35.700,00 | 39,3 | 51,8 |
da 35.700,01 a 35.800,00 | 39,0 | 51,6 |
da 35.800,01 a 35.900,00 | 38,8 | 51,3 |
da 35.900,01 a 36.000,00 | 38,6 | 51,0 |
da 36.000,01 a 36.100,00 | 38,4 | 50,8 |
da 36.100,01 a 36.200,00 | 38,2 | 50,5 |
da 36.200,01 a 36.300,00 | 37,9 | 50,2 |
da 36.300,01 a 36.400,00 | 37,8 | 49,9 |
da 36.400,01 a 36.500,00 | 37,5 | 49,6 |
da 36.500,01 a 36.600,00 | 37,3 | 49,4 |
da 36.600,01 a 36.700,00 | 37,1 | 49,1 |
da 36.700,01 a 36.800,00 | 36,9 | 48,8 |
da 36.800,01 a 36.900,00 | 36,7 | 48,5 |
da 36.900,01 a 37.000,00 | 36,4 | 48,3 |
da 37.000,01 a 37.100,00 | 36,3 | 48,0 |
da 37.100,01 a 37.200,00 | 36,0 | 47,7 |
da 37.200,01 a 37.300,00 | 35,8 | 47,4 |
da 37.300,01 a 37.400,00 | 35,6 | 47,2 |
da 37.400,01 a 37.500,00 | 35,4 | 46,9 |
da 37.500,01 a 37.600,00 | 35,2 | 46,6 |
da 37.600,01 a 37.700,00 | 34,9 | 46,3 |
da 37.700,01 a 37.800,00 | 34,8 | 46,1 |
da 37.800,01 a 37.900,00 | 34,5 | 45,8 |
da 37.900,01 a 38.000,00 | 34,3 | 45,5 |
da 38.000,01 a 38.100,00 | 34,1 | 45,2 |
da 38.100,01 a 38.200,00 | 33,8 | 45,0 |
da 38.200,01 a 38.300,00 | 33,7 | 44,7 |
da 38.300,01 a 38.400,00 | 33,4 | 44,4 |
da 38.400,01 a 38.500,00 | 33,3 | 44,1 |
da 38.500,01 a 38.600,00 | 33,0 | 43,9 |
da 38.600,01 a 38.700,00 | 32,8 | 43,6 |
da 38.700,01 a 38.800,00 | 32,6 | 43,3 |
da 38.800,01 a 38.900,00 | 32,3 | 43,0 |
da 38.900,01 a 39.000,00 | 32,2 | 42,8 |
da 39.000,01 a 39.100,00 | 31,9 | 42,5 |
da 39.100,01 a 39.200,00 | 31,8 | 42,2 |
da 39.200,01 a 39.300,00 | 31,5 | 41,9 |
da 39.300,01 a 39.400,00 | 31,3 | 41,7 |
da 39.400,01 a 39.500,00 | 31,1 | 41,4 |
da 39.500,01 a 39.600,00 | 30,8 | 41,1 |
da 39.600,01 a 39.700,00 | 30,7 | 40,8 |
da 39.700,01 a 39.800,00 | 30,4 | 40,6 |
da 39.800,01 a 39.900,00 | 30,3 | 40,3 |
da 39.900,01 a 40.000,00 | 30,0 | 40,0 |
da 40.000,01 a 40.100,00 | 30,0 | 40,0 |
da 40.100,01 a 40.200,00 | 30,0 | 40,0 |
da 40.200,01 a 40.300,00 | 30,0 | 40,0 |
da 40.300,01 a 40.400,00 | 30,0 | 40,0 |
da 40.400,01 a 40.500,00 | 30,0 | 40,0 |
da 40.500,01 a 40.600,00 | 30,0 | 40,0 |
da 40.600,01 a 40.700,00 | 30,0 | 40,0 |
da 40.700,01 a 40.800,00 | 30,0 | 40,0 |
da 40.800,01 a 40.900,00 | 30,0 | 40,0 |
da 40.900,01 a 41.000,00 | 30,0 | 40,0 |
da 41.000,01 a 41.100,00 | 30,0 | 40,0 |
da 41.100,01 a 41.200,00 | 30,0 | 40,0 |
da 41.200,01 a 41.300,00 | 30,0 | 40,0 |
da 41.300,01 a 41.400,00 | 30,0 | 40,0 |
da 41.400,01 a 41.500,00 | 30,0 | 40,0 |
da 41.500,01 a 41.600,00 | 30,0 | 40,0 |
da 41.600,01 a 41.700,00 | 30,0 | 40,0 |
da 41.700,01 a 41.800,00 | 30,0 | 40,0 |
da 41.800,01 a 41.900,00 | 30,0 | 40,0 |
da 41.900,01 a 42.000,00 | 30,0 | 40,0 |
da 42.000,01 a 42.100,00 | 30,0 | 40,0 |
da 42.100,01 a 42.200,00 | 30,0 | 40,0 |
da 42.200,01 a 42.300,00 | 30,0 | 40,0 |
da 42.300,01 a 42.400,00 | 30,0 | 40,0 |
da 42.400,01 a 42.500,00 | 30,0 | 40,0 |
da 42.500,01 a 42.600,00 | 30,0 | 40,0 |
da 42.600,01 a 42.700,00 | 30,0 | 40,0 |
da 42.700,01 a 42.800,00 | 30,0 | 40,0 |
da 42.800,01 a 42.900,00 | 30,0 | 40,0 |
da 42.900,01 a 43.000,00 | 30,0 | 40,0 |
da 43.000,01 a 43.100,00 | 30,0 | 40,0 |
da 43.100,01 a 43.200,00 | 30,0 | 40,0 |
da 43.200,01 a 43.300,00 | 30,0 | 40,0 |
da 43.300,01 a 43.400,00 | 30,0 | 40,0 |
da 43.400,01 a 43.500,00 | 30,0 | 40,0 |
da 43.500,01 a 43.600,00 | 30,0 | 40,0 |
da 43.600,01 a 43.700,00 | 30,0 | 40,0 |
da 43.700,01 a 43.800,00 | 30,0 | 40,0 |
da 43.800,01 a 43.900,00 | 30,0 | 40,0 |
da 43.900,01 a 44.000,00 | 30,0 | 40,0 |
da 44.000,01 a 44.100,00 | 30,0 | 40,0 |
da 44.100,01 a 44.200,00 | 30,0 | 40,0 |
da 44.200,01 a 44.300,00 | 30,0 | 40,0 |
da 44.300,01 a 44.400,00 | 30,0 | 40,0 |
da 44.400,01 a 44.500,00 | 30,0 | 40,0 |
da 44.500,01 a 44.600,00 | 30,0 | 40,0 |
da 44.600,01 a 44.700,00 | 30,0 | 40,0 |
da 44.700,01 a 44.800,00 | 30,0 | 40,0 |
da 44.800,01 a 44.900,00 | 30,0 | 40,0 |
da 44.900,01 a 45.000,00 | 30,0 | 40,0 |
da 45.000,01 a 45.100,00 | 30,0 | 40,0 |
da 45.100,01 a 45.200,00 | 30,0 | 40,0 |
da 45.200,01 a 45.300,00 | 30,0 | 40,0 |
da 45.300,01 a 45.400,00 | 30,0 | 40,0 |
da 45.400,01 a 45.500,00 | 30,0 | 40,0 |
da 45.500,01 a 45.600,00 | 30,0 | 40,0 |
da 45.600,01 a 45.700,00 | 30,0 | 40,0 |
da 45.700,01 a 45.800,00 | 30,0 | 40,0 |
da 45.800,01 a 45.900,00 | 30,0 | 40,0 |
da 45.900,01 a 46.000,00 | 30,0 | 40,0 |
da 46.000,01 a 46.100,00 | 30,0 | 40,0 |
da 46.100,01 a 46.200,00 | 30,0 | 40,0 |
da 46.200,01 a 46.300,00 | 30,0 | 40,0 |
da 46.300,01 a 46.400,00 | 30,0 | 40,0 |
da 46.400,01 a 46.500,00 | 30,0 | 40,0 |
da 46.500,01 a 46.600,00 | 30,0 | 40,0 |
da 46.600,01 a 46.700,00 | 30,0 | 40,0 |
da 46.700,01 a 46.800,00 | 30,0 | 40,0 |
da 46.800,01 a 46.900,00 | 30,0 | 40,0 |
da 46.900,01 a 47.000,00 | 30,0 | 40,0 |
da 47.000,01 a 47.100,00 | 30,0 | 40,0 |
da 47.100,01 a 47.200,00 | 30,0 | 40,0 |
da 47.200,01 a 47.300,00 | 30,0 | 40,0 |
da 47.300,01 a 47.400,00 | 30,0 | 40,0 |
da 47.400,01 a 47.500,00 | 30,0 | 40,0 |
da 47.500,01 a 47.600,00 | 30,0 | 40,0 |
da 47.600,01 a 47.700,00 | 30,0 | 40,0 |
da 47.700,01 a 47.800,00 | 30,0 | 40,0 |
da 47.800,01 a 47.900,00 | 30,0 | 40,0 |
da 47.900,01 a 48.000,00 | 30,0 | 40,0 |
da 48.000,01 a 48.100,00 | 30,0 | 40,0 |
da 48.100,01 a 48.200,00 | 30,0 | 40,0 |
da 48.200,01 a 48.300,00 | 30,0 | 40,0 |
da 48.300,01 a 48.400,00 | 30,0 | 40,0 |
da 48.400,01 a 48.500,00 | 30,0 | 40,0 |
da 48.500,01 a 48.600,00 | 30,0 | 40,0 |
da 48.600,01 a 48.700,00 | 30,0 | 40,0 |
da 48.700,01 a 48.800,00 | 30,0 | 40,0 |
da 48.800,01 a 48.900,00 | 30,0 | 40,0 |
da 48.900,01 a 49.000,00 | 30,0 | 40,0 |
da 49.000,01 a 49.100,00 | 30,0 | 40,0 |
da 49.100,01 a 49.200,00 | 30,0 | 40,0 |
da 49.200,01 a 49.300,00 | 30,0 | 40,0 |
da 49.300,01 a 49.400,00 | 30,0 | 40,0 |
da 49.400,01 a 49.500,00 | 30,0 | 40,0 |
da 49.500,01 a 49.600,00 | 30,0 | 40,0 |
da 49.600,01 a 49.700,00 | 30,0 | 40,0 |
da 49.700,01 a 49.800,00 | 30,0 | 40,0 |
da 49.800,01 a 49.900,00 | 30,0 | 40,0 |
da 49.900,01 a 50.000,00 | 30,0 | 40,0 |
da 50.000,01 | 0,0 | 0,0 |
A.C. 3201 – Modificazioni del Senato
MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO
All'articolo 1:
al comma 1:
all'alinea sono premesse le seguenti parole: «In via temporanea,»;
alla lettera a), all'alinea, la parola: «accesso,» è soppressa e, al numero 3), le parole: «sino al compimento del diciottesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «di età inferiore ai diciotto anni compiuti»;
alla lettera b), le parole: «(ISEE) di cui al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «(ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto» e dopo le parole: «del medesimo» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «L'assegno» sono sostituite dalle seguenti: «L'ammontare dell'assegno temporaneo»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «riconosciuta ai sensi della normativa vigente».
All'articolo 3:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «La domanda» sono inserite le seguenti: «per il riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'assegno è comunque corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda»;
al comma 2 sono premesse le seguenti parole: «Fino all'adozione da parte dell'INPS delle procedure idonee all'erogazione dell'assegno ai sensi del comma 2-bis,»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. In assenza dei genitori, l'assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale. L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «altri benefìci in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome»;
al comma 2, le parole da: «la dichiarazione sostitutiva unica» fino a: «è presentata» sono sostituite dalle seguenti: «il richiedente presenta la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiornata,»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza» sono sostituite dalle seguenti: «congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione del medesimo»;
al secondo periodo, le parole: «del decreto-legge n. 4 del 2019» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26»;
al comma 4, le parole: «n. 4), del decreto-legge n. 4 del 2019» sono sostituite dalle seguenti: «numero 4), del citato decreto-legge n. 4 del 2019».
All'articolo 5:
al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «In via temporanea,»;
al comma 2, le parole: «dal comma. 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1».
All'articolo 7:
al comma 1, dopo le parole: «di cui all'ultimo periodo del comma 12» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 2, le parole: «trattamenti CISOA» sono sostituite dalle seguenti: «trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)»;
al comma 3, le parole: «quota delle ore fruite rispetto alle ore autorizzate di integrazione salariale» sono sostituite dalle seguenti: «quota delle ore di integrazione salariale fruite rispetto alle ore autorizzate».
A.C. 3201 – Proposte emendative
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Assegno temporaneo per i figli minori)
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.
1.2. Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, lettera a), numero 3) sostituire le parole: e avere i figli a carico di età inferiore ai diciotto anni compiuti con le seguenti: da almeno due anni ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno annuale e avere figli minorenni a carico in Italia.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere il numero 4).
1.3. Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: in base alla tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore con le seguenti: in base al reddito familiare.
1.4. Bellucci, Ferro, Gemmato.
ART. 2.
(Criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori)
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , contemperato dall'indice aggiuntivo del fattore famiglia.
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina del fattore famiglia)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del fattore famiglia, inteso quale revisione completa dei criteri di determinazione dell'ISEE al fine di tenere conto dei carichi familiari, con particolare attenzione ai figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, alle persone anziane o disabili a carico e ai nuclei familiari monogenitoriali.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati anche in mancanza dei pareri.
2.2. Ferro, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, Allegato 1, sostituire le parole: da 50.000,01 0,0 0,0 con le seguenti:
da 50.000,01 a 50.100
da 50.100,01 a 50.200 da 50.200,01 a 50.300 da 50.300,01 a 50.400 da 50.400,01 a 50.500 da 50.500,01 a 50.600 da 50.600,01 a 50.700 da 50.700,01 a 50.800 da 50.800,01 a 50.900 da 50.900,01 a 60.000 da 60.000,01 a |
30,0
30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0 |
40,0
40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 0,0 |
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Agli oneri derivanti dal 2 comma, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.9. Bellucci, Gemmato.
Al comma 2, sostituire le parole: di 50 euro con le seguenti: di 100 euro.
Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e di 50 euro per ciascun nucleo familiare monogenitoriale.
2.1. Varchi, Bellucci, Gemmato.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE))
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono apportate le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 al fine di:
a) introdurre il concetto di variabilità della quota di patrimonio da assumere ai fini del calcolo dell'ISEE, sostituendo la quota fissa al 20 per cento, di cui all'articolo 2, comma 3, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, pari al cinque per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del venti per cento in tutti gli altri casi;
b) prevedere, nell'ambito dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4, comma 3, la sottrazione, dall'ammontare del reddito, delle imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi;
c) ridefinire i parametri della scala di equivalenza per il calcolo dell'ISEE, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), allegato 1, corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con i seguenti:
Numero componenti | Parametro |
1 | 1,00 |
2 | 1,50 |
3 | 1,75 |
4 | 2,00 |
5 | 2,20 |
Il parametro della scala di equivalenza va incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente;
d) prevedere le seguenti maggiorazioni per i nuclei familiari con figli e per quelli in cui siano presenti persone con disabilità o condizioni di non autosufficienza:
1) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,4 in caso di quattro figli, 0,7 in caso di almeno cinque figli;
2) 0,45 per ogni figlio di età inferiore a tre anni compiuti;
3) 0,30 per ogni figlio di età compresa fra tre anni compiuti e diciotto anni compiuti;
4) 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e ventiquattro anni compiuti iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado, corso universitario, corso di specializzazione o dottorato di ricerca;
5) 0,10 per ogni figlio non rientrante nelle ipotesi di cui ai punti 2), 3) e 4);
6) la maggiorazione di cui alle lettere 2), 3), 4), e 5) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore;
7) 0,3 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente, ivi compreso il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e);
e) prevedere che, ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.
2.01. Bellucci, Gemmato.
ART. 3.
(Modalità di presentazione della domanda e decorrenza)
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: entro il 30 settembre 2021,
3.20. Bellucci, Gemmato, Sapia.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , salvo quanto previsto fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: d'ufficio con le seguenti: su richiesta dell'avente diritto.
3.3. Bellucci, Gemmato.
ART. 4.
(Compatibilità)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il beneficio complessivo per i percettori di reddito di cittadinanza che richiedono altresì il beneficio di cui all'articolo 1 non può essere superiore a euro 15.000 annui. Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.1. Bellucci, Gemmato.
A.C. 3201 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Aula istituisce un assegno temporaneo destinato alle famiglie con figli che non hanno diritto agli assegni al nucleo familiare, con decorrenza dal 1o luglio 2021 al 31 dicembre 2021, nelle more dell'attuazione della legge delega sull'assegno unico e universale (legge 18 aprile 2021, n. 46);
gli importi dell'assegno temporaneo, come risulta dalla Tabella allegata al decreto-legge, sono fortemente vincolati all'indicatore della situazione economica equivalente (Isee): vengono erogati appena 30 euro a figlio per le famiglie con un livello di ISEE compreso tra i 40 mila euro e i 50 mila euro. Inoltre, al di sopra di quest'ultima soglia è previsto l'azzeramento totale del contributo e, conseguentemente, l'esclusione della famiglia dallo stesso;
la decisione di correlare in maniera così stringente l'assegno temporaneo all'indicatore Isee rischia di tagliare nuovamente fuori dall'accesso alle agevolazioni il ceto medio che storicamente è quello più penalizzato nel rapporto tra imposizione fiscale e misure di welfare, anche familiare;
inoltre, il vincolo all'indicatore Isee, così come configurato, rischia di scoraggiare il secondo percettore di reddito della famiglia, in genere la donna, dal cercare un impiego o dal continuare a lavorare, in quanto il cumulo dei redditi fa inevitabilmente – e a nostro avviso paradossalmente – calare o azzerare l'importo del contributo pubblico;
per ovviare a tali criticità ed evitare la produzione degli effetti distorsivi sopra descritti, è necessario che, nella transizione dall'assegno temporaneo all'assegno universale, i criteri di progressività basati sull'indicatore Isee siano fortemente attenuati e calibrati in maniera tale da rimuovere alla radice ogni potenziale effetto dissuasivo della misura sull'occupazione;
una soluzione che qui si suggerisce potrebbe essere quella di escludere il reddito del secondo genitore lavoratore in sede di calcolo dell'Isee valido ai fini della quantificazione dell'assegno unico e universale. Si eviterebbe in questo modo la produzione dell'effetto distorsivo di cui si è dato conto e si garantirebbe, al contempo, un aiuto concreto e non meramente simbolico alle famiglie con due genitori occupati;
l'introduzione di questo correttivo, del resto, sarebbe coerente con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge delega sull'assegno unico e universale (legge n. 46 del 2021), la quale prevede espressamente, tra le sue finalità, quella di «promuovere l'occupazione, in particolare femminile» [articolo 1, comma 1], aggiungendo inoltre che l'ammontare dell'assegno può essere modulato sulla base di alcune «componenti» dell'indicatore Isee – e non quindi necessariamente sulla base di tutte le componenti dell'Isee stesso – «tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare» [articolo 1, comma 2, lettera b)],
impegna il Governo
a prevedere, in sede di attuazione della legge n. 46 del 2021, un criterio di progressività dell'assegno unico e universale fortemente attenuato e basato sull'esclusione delle componenti di reddito del secondo genitore lavoratore dal computo dell'Isee, al fine di scongiurare gli effetti distorsivi illustrati in premessa e assicurare il rispetto dei principi di promozione dell'occupazione, in particolare femminile, stabiliti dalla legge delega.
9/3201/1. (Nuova formulazione) Ravetto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Aula istituisce un assegno temporaneo destinato alle famiglie con figli che non hanno diritto agli assegni al nucleo familiare, con decorrenza dal 1o luglio 2021 al 31 dicembre 2021, nelle more dell'attuazione della legge delega sull'assegno unico e universale (legge 18 aprile 2021, n. 46);
gli importi dell'assegno temporaneo, come risulta dalla Tabella allegata al decreto-legge, sono fortemente vincolati all'indicatore della situazione economica equivalente (Isee): vengono erogati appena 30 euro a figlio per le famiglie con un livello di ISEE compreso tra i 40 mila euro e i 50 mila euro. Inoltre, al di sopra di quest'ultima soglia è previsto l'azzeramento totale del contributo e, conseguentemente, l'esclusione della famiglia dallo stesso;
la decisione di correlare in maniera così stringente l'assegno temporaneo all'indicatore Isee rischia di tagliare nuovamente fuori dall'accesso alle agevolazioni il ceto medio che storicamente è quello più penalizzato nel rapporto tra imposizione fiscale e misure di welfare, anche familiare;
inoltre, il vincolo all'indicatore Isee, così come configurato, rischia di scoraggiare il secondo percettore di reddito della famiglia, in genere la donna, dal cercare un impiego o dal continuare a lavorare, in quanto il cumulo dei redditi fa inevitabilmente – e a nostro avviso paradossalmente – calare o azzerare l'importo del contributo pubblico;
per ovviare a tali criticità ed evitare la produzione degli effetti distorsivi sopra descritti, è necessario che, nella transizione dall'assegno temporaneo all'assegno universale, i criteri di progressività basati sull'indicatore Isee siano fortemente attenuati e calibrati in maniera tale da rimuovere alla radice ogni potenziale effetto dissuasivo della misura sull'occupazione;
una soluzione che qui si suggerisce potrebbe essere quella di escludere il reddito del secondo genitore lavoratore in sede di calcolo dell'Isee valido ai fini della quantificazione dell'assegno unico e universale. Si eviterebbe in questo modo la produzione dell'effetto distorsivo di cui si è dato conto e si garantirebbe, al contempo, un aiuto concreto e non meramente simbolico alle famiglie con due genitori occupati;
l'introduzione di questo correttivo, del resto, sarebbe coerente con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge delega sull'assegno unico e universale (legge n. 46 del 2021), la quale prevede espressamente, tra le sue finalità, quella di «promuovere l'occupazione, in particolare femminile» [articolo 1, comma 1], aggiungendo inoltre che l'ammontare dell'assegno può essere modulato sulla base di alcune «componenti» dell'indicatore Isee – e non quindi necessariamente sulla base di tutte le componenti dell'Isee stesso – «tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare» [articolo 1, comma 2, lettera b)],
impegna il Governo
a prevedere, in sede di attuazione della legge n. 46 del 2021, un criterio di progressività dell'assegno unico e universale fortemente attenuato che non penalizzi il secondo percettore di reddito nel computo dell'Isee.
9/3201/1. (Nuova formulazione) (Testo modificato nel corso della seduta) Ravetto.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame introduce l'assegno temporaneo per i figli minori, e accresce in via temporanea l'importo degli assegni al nucleo familiare;
una misura ponte dal 1o luglio al 31 dicembre 2021, destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dal provvedimento, per ogni figlio minore di diciotto anni, inclusi i figli minori adottati o in affido;
l'assegno temporaneo previsto, è destinato alle famiglie con figli minori che non hanno diritto agli assegni familiari: ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, a quelle famiglie che non sono occupate da diverso tempo, alle famiglie indigenti, ecc.;
è una importantissima «misura ponte», per sostenere le famiglie e la genitorialità, in attesa che vengano approvati i decreti delegati previsti dalla legge 1o aprile 2021, n. 46, che ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, al fine di dare fin da subito un importante sostegno economico a molte famiglie con figli minorenni;
la platea di beneficiari dell'assegno è stimata in circa 1,8 milioni di famiglie, nelle quali sono presenti circa 2,7 milioni di figli minori;
questa misura economica a favore delle famiglie, è vigente da circa un mese e avrà efficacia fino al 31 dicembre 2021. Motivo per cui è ancora più necessario far conoscere questo beneficio monetario al maggior numero possibile dei potenziali destinatari. Purtroppo invece molte famiglie ancora non conoscono questa opportunità offerta dal Governo e rischiano conseguentemente di non poterne beneficiare pur avendone i requisiti;
troppo spesso importanti misure di sostegno non trovano piena applicazione a causa di una assente o carente informazione al riguardo,
impegna il Governo
a promuovere quanto prima una campagna di informazione alle famiglie con figli minori, potenziali destinatari dell'assegno temporaneo, per metterle a conoscenza di questo importante aiuto economico, anche in considerazione che il medesimo beneficio economico termina il prossimo 31 dicembre.
9/3201/2. Palmieri, Bagnasco, Versace, Bond, Novelli, Brambilla.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame reca disposizioni urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori;
nella fattispecie è prevista l'erogazione, su base mensile, di un assegno temporaneo per figli minori per il semestre luglio-settembre 2021, per i nuclei familiari che non abbiano già diritto all'assegno per il nucleo familiare:
il testo in esame è stato emanato in considerazione della necessità di introdurre, in via temporanea, ed in attesa dell'attuazione delle idonee ed adeguate deleghe per l'istituzione del cosiddetto Assegno unico;
l'assegno unico, così come proposto in misura temporanea nel testo in esame, non pone, tra i requisiti per l'accesso, la presenza dei figli minorenni a carico sul suolo italiano aprendo, con particolare riguardo per le famiglie di stranieri e di immigrati di seconda generazione, a possibili abusi per la percezione del beneficio al netto di una mancata e permanente presenza dei figli su suolo italiano, a scapito del loro processo di integrazione e del rispetto della ratio del beneficio in quanto incentivo a favore della crescita del tasso di natalità nazionale italiano;
l'indice ISEE non è infatti né idoneo né adeguato, se sprovvisto di razionalizzazioni, ad indicare l'effettiva necessità e capacità reddituale e meritoria per la percezione di sostegni di tipo familiare, i quali operano per loro natura sulla base di una ratio orientata all'erogazione di incentivi e non di ammortizzatori in quanto tali,
impegna il Governo:
a) a parametrare, nell'ambito dell'assegno unico temporaneo di cui al testo in esame, un coefficiente basato sul numero di figli a carico della famiglia percepente il beneficio con particolari scale di maggiorazione per i nuclei familiari nel caso in cui siano presenti persone con disabilità o in condizioni di non autosufficienza;
b) a vincolare l'erogazione delle somme di cui all'assegno unico del testo in esame, nel caso di cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, alla permanenza dei figli minorenni a carico su suolo italiano.
9/3201/3. Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame reca disposizioni urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori;
nella fattispecie è prevista l'erogazione, su base mensile, di un assegno temporaneo per figli minori per il semestre luglio-settembre 2021, per i nuclei familiari che non abbiano già diritto all'assegno per il nucleo familiare;
l'utilizzo dell'ISEE per l'accesso a prestazioni economiche e servizi sociali da parte dello Stato è tipico ed adeguato a politiche mirate al contrasto della povertà, ma non a politiche di sostegno alle famiglie;
il criterio reddituale di cui all'ISEE, infatti, non tiene di conto di tutta una serie di casistiche quali la monogenitorialità, famiglie con un solo lavoratore o la presenza di altri familiari a carico, in tal senso è altresì desiderabile l'adozione di criteri di accesso meno stringenti anche per quanto riguarda i nuclei familiari,
impegna il Governo
a prevedere, nell'ambito dello strumento temporaneo di cui al testo in esame, l'inclusione, tra i criteri di accesso al beneficio, di parametri quali monogenitorialità, famiglie con presenza di un solo lavoratore, con genitori separati o con un numero di familiari a carico, anche prevedendo criteri di computo differenti dal nucleo familiare, se opportuno, anche derogando al requisito economico di cui all'ISEE.
9/3201/4. Ciaburro, Caretta.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca una misura transitoria, per il periodo 1o luglio 2021-31 dicembre 2021 in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare;
tale misura è prevista nelle more dell'attuazione della disciplina di cui alla legge 1o aprile 2021, n. 46, recante Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, basato sul principio universalistico;
tra i provvedimenti adottati, tuttavia, nulla è stato disposto in ordine alla possibilità di estendere il congedo di maternità, attualmente pari a 5 mesi, al fine di supportare la genitorialità, il lavoro femminile e la natalità;
negli ultimi anni il nostro Paese si è contraddistinto per la compresenza di due primati negativi: il primo in ordine al tasso di natalità e l'altro relativo al tasso di occupazione femminile;
dal primo resoconto della natalità del corrente anno reso disponibile dall'ISTAT per il mese di gennaio è rilevabile, invero, la straordinaria caduta della frequenza di nascite sotto la soglia simbolica delle 1000 unità giornaliere: la media è di 992 nati al giorno, a fronte dei 1159 di gennaio del 2020. Si tratta di una decrescita che, se valutata in termini assoluti, è stata sette volte più grande di quella registrata a gennaio 2020, allorché si ebbero 729 nati in meno rispetto allo stesso mese del 2019, mentre in termini relativi giunge a configurare una variazione negativa a due cifre (-14,3 per cento), superiore di oltre 12 punti percentuali a quella corrispondente nel 2020;
il medesimo «Istituto di statistica», secondo una valutazione prognostica, stima che dal confronto con le 404 mila nascite riportate nel bilancio demografico del 2020, nel corrente anno si registrerà un ulteriore calo della natalità compreso tra il 3 per cento e il 5 per cento;
sono, dunque, diversi anni che si registrano continui arresti della natalità, quali conseguenze di vari fattori in comorbilità tra i quali la disoccupazione, i timori dei giovani per il proprio futuro occupazionale, la precarietà lavorativa, ma anche le condizioni del lavoro femminile, fattore quest'ultimo che si intreccia evidentemente con la scelta delle donne di rinunciare alla maternità per questioni legate all'occupazione;
tali fattori ormai endemici, hanno assunto una loro amplificazione nel periodo pandemico che ha impattato sull'occupazione femminile, prima fra tutti, oltre che sulla precarietà e le aspettative per il futuro dei giovani e di chi ad ogni modo accarezzava l'idea della genitorialità;
orbene, a fronte di un problema italiano del calo delle nascite e delle estreme difficoltà delle donne di conciliare l'occupazione lavorativa con la sana e legittima aspettativa di diventare madre, occorre intervenire e potenziare, anche in chiave premiale, i supporti assistenziali alle donne lavoratrici che intendano mettere al mondo un figlio senza dover necessariamente rinunciare alle proprie ambizioni di lavoro;
in particolare, sarebbe opportuno e improcrastinabile prevedere l'estensione del periodo del congedo di maternità con un aumento del regime retributivo, trattandosi di interventi che certamente rappresentano un incentivo alla natalità e consentono di conciliare in modo più efficace lo status di madre e lavoratrice; oggi più di prima appare fondamentale consentire alle donne di poter scegliere liberamente di mettere alla luce un figlio e di prendersene cura proprio nelle fasi fondamentali in cui si innesta la relazione con il bambino. Solo riconoscendo alla famiglia e alla madre, in particolare, il valore anche economico del mettere al mondo e di accudire i figli si potrà ridare fiducia alle famiglie e far ripartire le nascite,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere il periodo del congedo di maternità fino a sei mesi con indennità giornaliera pari al 100 per cento delle retribuzioni e ulteriori sei mesi con indennità giornaliera pari al 70 per cento della retribuzione.
9/3201/5. Cirielli.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge oggetto di conversione prevede, tra l'altro, l'istituzione di un assegno temporaneo a beneficio dei nuclei familiari con figli minori che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare e la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare precedentemente in vigore;
tali misure sono, per ora, previste in via temporanea e limitate al 31 dicembre 2021;
si ritiene indispensabile, per perseguire una efficace politica di sostegno alla famiglia, rendere strutturali le misure di sostegno previste dal decreto-legge in corso di conversione;
è inoltre fondamentale che le politiche di sostegno alla famiglia vengano implementate associando alle doverose misure di carattere economico, la messa a disposizione di maggiori servizi per l'infanzia e l'adolescenza, a prezzi accessibili,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di rendere strutturali le misure a favore alle famiglie con figli minori previste dal decreto-legge in esame, implementando altresì la politica di sostegno alla famiglia associando alle misure di carattere economico, la messa a disposizione, a prezzi accessibili, di maggiori servizi per l'infanzia e l'adolescenza.
9/3201/6. Ruffino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede l'erogazione dal 1o luglio al 31 dicembre 2021, di un assegno temporaneo per i figli minori, e accresce in via temporanea l'importo degli assegni al nucleo familiare;
questa misura ponte è destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dal provvedimento, per ogni figlio minore di diciotto anni, inclusi i figli minori adottati o in affido; l'obiettivo è quello di sostenere la genitorialità e le famiglie con figli minori, in attesa dell'attuazione dei decreti delegati previsti dalla legge 1o aprile 2021, n. 46, che ha istituito l'assegno universale per i figli a carico;
particolare attenzione deve essere posta a quelle famiglie che vivono in territori montani o in zone marginali a forte rischio spopolamento e conseguente invecchiamento delle popolazioni ivi residenti. Parliamo di quei piccoli comuni e piccole comunità che presentano situazioni di maggiore criticità, marginalizzazione e fenomeni di spopolamento;
sempre più numerosi sono i casi in cui nei piccoli comuni, soprattutto quelli a maggiore marginalità economica e sociale, non è assicurato un livello minimo di base dei servizi essenziali (posta, sanità, scuola, ecc.),
impegna il Governo
a prevedere specifiche misure di vantaggio nonché benefici economici a sostegno delle famiglie con figli, residenti nei comuni e nei territori di cui in premessa, al fine di sostenere realmente la genitorialità anche garantendo una rete di servizi ai cittadini, quali la telemedicina, servizi di trasporto per gli studenti ed eventuali specifici bonus per favorire quei nuclei familiari che vivono in contesti più marginali a rischio spopolamento.
9/3201/7. Bond.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede l'erogazione dal 1o luglio al 31 dicembre 2021, di un assegno temporaneo per i figli minori, e accresce in via temporanea l'importo degli assegni al nucleo familiare;
questa misura ponte è destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dal provvedimento, per ogni figlio minore di diciotto anni, inclusi i figli minori adottati o in affido; l'obiettivo è quello di sostenere la genitorialità e le famiglie con figli minori, in attesa dell'attuazione dei decreti delegati previsti dalla legge 1o aprile 2021, n. 46, che ha istituito l'assegno universale per i figli a carico;
particolare attenzione deve essere posta a quelle famiglie che vivono in territori montani o in zone marginali a forte rischio spopolamento e conseguente invecchiamento delle popolazioni ivi residenti. Parliamo di quei piccoli comuni e piccole comunità che presentano situazioni di maggiore criticità, marginalizzazione e fenomeni di spopolamento;
sempre più numerosi sono i casi in cui nei piccoli comuni, soprattutto quelli a maggiore marginalità economica e sociale, non è assicurato un livello minimo di base dei servizi essenziali (posta, sanità, scuola, ecc.),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere specifiche misure di vantaggio nonché benefici economici a sostegno delle famiglie con figli, residenti nei comuni e nei territori di cui in premessa, al fine di sostenere realmente la genitorialità anche garantendo una rete di servizi ai cittadini, quali la telemedicina, servizi di trasporto per gli studenti ed eventuali specifici bonus per favorire quei nuclei familiari che vivono in contesti più marginali a rischio spopolamento.
9/3201/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Bond.
La Camera,
premesso che:
il disegno di conversione del decreto-legge n. 79 del 2021, già approvato dal Senato, è volto a introdurre misure immediatamente efficaci, di durata temporanea e dirette a sostenere la genitorialità nelle more dell'attuazione della legge 1o aprile 2021 n. 46, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico, attraverso l'assegno unico universale;
il provvedimento in particolare, attraverso l'articolo 6, dispone per il 2021, un incremento nella misura di 30 milioni di euro del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale, CAF, che dovranno assistere le famiglie, ove necessario, nella richiesta della misura;
al riguardo, in relazione al numero particolarmente elevato delle domande presentate per il riconoscimento dell'assegno temporaneo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1 del decreto in esame, (considerato anche l'attuale fase socioeconomica particolarmente critica che attraversa il Paese) l'attività dei CAF sarà prevedibilmente interessata, ai fini di quanto previsto dal provvedimento in oggetto, anche per l'assistenza connessa alle verifiche dei requisiti relativi alla condizione economica della famiglia attestata dall'indicatore della situazione economica equivalente (il cosiddetto ISEE);
a tal fine, in relazione a quanto suesposto, si evidenzia pertanto la necessità di monitorare l'andamento delle risorse attribuite in favore dei CAF, al fine di verificare se l'incremento delle doti finanziarie stanziate dal provvedimento in esame, possano risultare sufficienti per l'espletamento dell'attività delle medesime organizzazioni o, al contrario, necessitano di essere ulteriormente finanziate,
impegna il Governo
a verificare nel corso dei successivi mesi, se le risorse previste in favore dei CAF, siano congrue per l'espletamento delle funzioni previste dal provvedimento all'esame e in caso contrario, a valutare l'opportunità compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, di prevedere nella prossima legge di bilancio per il 2022, lo stanziamento di ulteriori risorse aggiuntive, in relazione all'attività di assistenza svolte in favore delle famiglie per la determinazione della misura dell'assegno spettante per ciascun figlio minore a carico.
9/3201/8. Martinciglio.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori, è volto ad introdurre misure immediatamente efficaci, di durata temporanea, dirette a sostenere la genitorialità, nelle more dell'attuazione della legge 1o aprile 2021, n. 46, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;
le misure introdotte nel provvedimento in esame sono volte a garantire un concreto sostegno alle famiglie, soprattutto in un momento di grave crisi economica e sociale a seguito della pandemia da COVID-19 ma anche dal progressivo abbassamento del tasso di natalità che ormai da circa un decennio affligge il nostro Paese, pertanto l'istituzione della misura transitoria contenuta nel provvedimento, costituisce un passo in avanti al fine di operare un superamento concreto del divario creatosi fra lavoratori dipendenti ed autonomi, misure volte a favorire una platea normalmente non garantita, riportando altresì il nostro sistema welfare ad operare nell'alveo del principio di uguaglianza e non discriminazione poiché il provvedimento in esame prevede, in sintesi, l'erogazione su base mensile di un assegno temporaneo per figli minori per il semestre luglio-dicembre 2021, in attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della sopra citata legge delega n. 46 del 2021, che ha introdotto l'assegno unico e universale;
considerato che:
con l'articolo 1 del provvedimento, a partire dal 1o luglio e fino al 31 dicembre 2021, si introduce un assegno temporaneo destinato alle famiglie con figli minori che non hanno diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), inoltre, l'articolo 4, prevede altresì il riconoscimento del diritto all'assegno temporaneo anche in caso di percezione del Reddito di cittadinanza e di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate da regioni, province autonome ed enti locali;
il provvedimento interviene sulle politiche familiari per rafforzare anche il sostegno alla natalità poiché la questione demografica rappresenta uno dei grandi temi che il nostro Paese deve affrontare e in questo senso, sarà necessario dare vita a interventi stabili nel tempo, su cui coppie e famiglie possano contare nel lungo periodo al fine di invertire la drammatica tendenza, che vede l'Italia tra i Paesi con un tasso di natalità bassissimo;
ritenuto che:
il provvedimento in esame permette, stando alla relazione tecnica di accompagnamento, di intervenire nell'immediato su una platea di beneficiari costituita da 1,8 milioni di famiglie con 2,7 milioni di minori che finora non potevano usufruire dell'ANF erogato dall'Inps e che dal 1 luglio potranno beneficiare dell'istituto dell'assegno temporaneo, tale misura rappresenta un'importante e qualificante novità culturale per le politiche familiari ritenuto inoltre che, nel corso degli anni, le diverse misure di sostegno economico alle famiglie con figli minori, non sono riuscite, per la loro frammentarietà e mancanza di continuità, a restituire fiducia alle giovani coppie, alle famiglie e purtroppo, è da molto tempo che l'Italia si trova in quello che è stato definito un inverno demografico, aggravato anche dall'emergenza pandemica e quindi sarà necessario adottare quanto prima una riforma complessiva strutturale che preveda l'investimento nel lavoro femminile, nell'educazione, nelle infrastrutture e nei servizi educativi a partire dalla prima infanzia, congedi parentali paritari tra donne e uomini, per tutti i lavoratori e le lavoratrici,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, anche attraverso il coinvolgimento delle Regioni e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ulteriori misure volte a rafforzare gli strumenti e le strutture dei servizi educativi e scolastici a sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza, infrastrutture necessarie al fine di agevolare sia le famiglie di lavoratori e lavoratrici con figli minori a carico di età compresa tra zero e sei anni, sia la permanenza nel mondo del lavoro delle madri lavoratrici.
9/3201/9. Amitrano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del presente decreto-legge prevede in via temporanea, a decorrere dal 1o luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari, che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso dei requisiti;
durante il passaggio al Senato del presente decreto-legge sono state apportate delle modifiche importanti al testo, che entreranno in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
l'ultimo capoverso del comma 1 articolo 3 afferma che «Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di avviare una campagna di informazione patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia sulle reti Rai attraverso spot radio e tv, su testate radiofoniche nazionali e locali e sulle piattaforme multimediali per fornire alle famiglie e a chiunque ne faccia richiesta tutte le informazioni relative al riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1 e alle modalità di presentazione della relativa domanda.
9/3201/10. Ruggiero.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato (S. 2267), dispone la conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori;
secondo quanto disposto all'articolo 1, a decorrere dal 1o luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuto un assegno temporaneo per i figli minori ai soli nuclei che non posseggono i requisiti per la titolarità degli assegni al nucleo familiare (ANF), che continueranno, invece, ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati secondo le modalità disposte dall'articolo 5; la determinazione dell'importo mensile dell'assegno spettante ad ogni nucleo familiare, in base all'Allegato 1 – a cui fa rinvio l'articolo 2, comma 1, del decreto – varia sia in relazione alla fascia di importo dell'ISEE, sia in relazione al numero di figli minori presenti nel nucleo familiare;
a questo proposito si ricorda che l'ISEE ordinario fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) – nel caso del 2021, ad esempio, l'anno di riferimento è il 2019 – e quindi, in caso di novità che hanno un forte impatto dal punto di vista economico per il nucleo familiare, non può essere considerato il corretto strumento ai fini dell'importo dell'assegno temporaneo spettante al nucleo familiare. Soltanto il modello ISEE corrente, che si ottiene presentando un'apposita e diversa DSU per il calcolo dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente, può riportare fedelmente il quadro aggiornato in caso di variazione del reddito e, soprattutto in questa fase di emergenza, individuare i nuclei familiari più colpiti dalle conseguenze economiche del Covid-19;
secondo l'Ordine Nazionale Consulenti del Lavoro, in audizione in Senato sul decreto 79/2021, il provvedimento persegue la finalità, per ciò che attiene al supporto ai bisogni familiari, di limitare le diseguaglianze nel sistema di protezione sociale tra differenti tipologie di lavoratori, acuite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, citando i dati della Banca d'Italia contenuti nelle “Note Covid-19 30 marzo 2021 – Principali risultati della terza edizione dell'indagine straordinaria sulle famiglie italiane nel 2020”, hanno ricordato che «i lavoratori autonomi hanno registrato la diminuzione più consistente dei redditi famigliari dall'inizio della crisi: ben il 51,7 per cento ha, infatti, registrato un calo del reddito e, nell'8,8 per cento dei casi, la perdita è stata ad un livello superiore al 50 per cento»,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di intervenire, anche con provvedimenti normativi successivi, prevedendo come requisito per l'accesso all'assegno temporaneo per i figli minori in favore dei nuclei familiari rientranti nel provvedimento all'esame dell'Aula, l'ISEE corrente;
a prevedere ogni possibile soluzione per facilitare il rilascio dell'ISEE corrente, ai fini delle agevolazioni e dei benefici in favore dei nuclei familiari, previsti dai provvedimenti di prossima entrata in vigore.
9/3201/11. Ianaro.
La Camera,
premesso che:
nel nostro Paese continuano a diminuire i nati: nel 2019 sono 420.084, quasi 20 mila in meno rispetto all'anno precedente e oltre 156 mila in meno nel confronto con il 2008. A diminuire sono soprattutto i nati da genitori entrambi italiani: 327.724 nel 2019, oltre 152 mila in meno rispetto al 2008. Il numero medio di figli per donna continua a scendere: 1,27 per il complesso delle donne residenti (1,29 nel 2018 e 1,46 nel 2010, anno di massimo relativo della fecondità);
mentre è stimato in 35 mila euro l'impatto positivo di un nuovo nato per il prodotto interno lordo del Paese, è in crescita anche la quota di coppie che sono costrette a rinviare e poi a rinunciare alla realizzazione dei progetti familiari a causa delle difficoltà della propria condizione economica e sociale o per fattori di contesto. Da qui la pressante necessità di azioni che rimuovano i numerosi ostacoli che si frappongono alla realizzazione di obiettivi che, stante le dinamiche demografiche di cui si è detto, contribuirebbero a sostenere un necessario investimento in capitale umano;
l'istituzione dell'assegno unico richiede un graduale superamento o soppressione delle analoghe misure attualmente in vigore a sostegno del nucleo familiare e secondo una simulazione Istat, l'introduzione dell'assegno unico e la conseguente soppressione delle richiamate misure determinerebbe un incremento di reddito per la gran parte delle famiglie con figli (il 68 per cento) potenzialmente beneficiarie dell'assegno unico, mentre per quasi il 30 per cento il saldo tra l'introduzione della nuova misura e l'abolizione delle preesistenti misure risulterebbe negativo. Si rende così necessario evitare con ogni sforzo possibile che per alcune famiglie l'assegno unico si traduca in una riduzione delle misure di sostegno,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di apportare tutte le eventuali modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'ISEE, al fine di computare, per il calcolo della situazione reddituale e patrimoniale, anche criteri nuovi che prendano in considerazione le evoluzioni demografiche;
a valutare l'opportunità, per la determinazione del calcolo dell'ISEE, dell'utilizzo del reddito al netto delle imposte pagate nonché di tenere conto in modo proporzionato dei carichi familiari relativi a figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, disabili, anziani e altri familiari a carico.
9/3201/12. Grippa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del presente decreto-legge prevede in via temporanea, a decorrere dal 1o luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari, che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso dei requisiti;
durante il passaggio al Senato del presente decreto-legge sono state apportate delle modifiche importanti al testo, che entreranno in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
l'ultimo capoverso del comma 1 articolo 3 afferma che «Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021»;
l'articolo 6 del presente decreto-legge incrementa di 30 milioni di euro il rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale, connesso anche al beneficio di cui all'articolo 1, nonché al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere in accordo con i Caf e i Patronati per l'assistenza fiscale, l'istituzione di un numero verde su base regionale per fornire alle famiglie e a chiunque ne faccia richiesta tutte le informazioni relative al riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1 e alle modalità di presentazione della relativa domanda senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
9/3201/13. Invidia, Ruggiero.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del presente decreto-legge prevede in via temporanea, a decorrere dal 1o luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari, che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso dei requisiti;
l'articolo 2 del presente decreto-legge definisce i criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori di cui all'allegato 1 al presente decreto;
il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che il Governo ha trasmesso alla Commissione UE nella serata del 30 aprile 2021, dedica un'attenzione particolare alle donne e all'esigenza di costituire una strategia per favorire l'occupazione femminile;
in Italia il tasso di partecipazione delle donne al mondo del lavoro è pari al 53,1 per cento: la media europea è pari al 67,4 per cento;
il tasso di occupazione è caratterizzato da un ampio divario di genere, pari a 19,8 punti percentuali prima dell'arrivo dell'emergenza coronavirus;
il tasso di inattività delle donne a causa della responsabilità di assistenza ha raggiunto il 35,7 per cento ed è in continua crescita dal 2010: la media UE è pari al 31,8 per cento;
la quota di lavoratori autonomi è pari al 7,1 per cento degli occupati, quella delle lavoratrici autonome è pari al 3,5 per cento;
nella classifica del Gender Equality Index dello European Institute for Gender Equality l'Italia si colloca in quattordicesima posizione, con un punteggio di 63,5 punti su 100, inferiore di 4,4 punti alla media UE,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di rivedere il calcolo ai fini ISEE del reddito derivante da lavoro femminile.
9/3201/14. Davide Aiello, Ruggiero.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca una misura transitoria, per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2021, per il riconoscimento alle famiglie di un assegno mensile, con riferimento a ciascun figlio minore, nelle more dell'attuazione della disciplina di delega di cui alla legge 1o aprile 2021, n. 46;
in base all'articolo 3, comma 1, la domanda per il riconoscimento dell'assegno temporaneo, ferma restando l'ipotesi di erogazione di ufficio per i percettori della misura del reddito di cittadinanza, deve essere presentata in modalità telematica all'INPS ovvero agli istituti di patronato e di assistenza sociale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'INPS n. 93 del 30 giugno 2021;
l'assegno, nell'ambito del periodo temporale massimo di applicazione, costituito, come detto, dal secondo semestre 2021, è corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda, con il diritto, comunque, alle mensilità arretrate limitatamente alle domande presentate entro il 30 settembre 2021;
in attesa della riforma di riordino, semplificazione e potenziamento delle misure a sostegno delle famiglie con figli minori a carico, che, si spera, potrà contribuire a tamponare la drammatica situazione della natalità in Italia, la misura dell'assegno temporaneo con un sostegno immediato ai genitori, acquista un significato rilevante in un periodo di grave crisi economica e sociale conseguente al perdurare dell'emergenza pandemica da COVID-19 che ha gravato, in particolare, sui nuclei familiari più fragili;
l'aumento della disoccupazione, stimata dal Fondo Monetario Internazionale per il 2020 al 12,7 per cento, e la conseguente riduzione della capacità economica delle famiglie rischiano, infatti, di aumentare considerevolmente l'incidenza della povertà tra i minori: secondo una ricerca condotta dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, dei circa 9,5 milioni di lavoratori impossibilitati a lavorare nel mese di marzo, 3,7 milioni vivono in famiglie monoreddito, dove quindi è venuta a mancare l'unica fonte di reddito; la metà di queste famiglie è composta anche da figli a carico e tra loro sono 439 mila i monogenitori (12 per cento). Se nel 2018 i bambini e gli adolescenti che vivevano in povertà assoluta in Italia erano il 12,6 per cento, la stima odierna dei minori sotto la soglia di povertà assoluta è del 20 per cento, un ragazzo su cinque;
alla luce di tali considerazioni, è evidente l'importanza dell'erogazione della misura di sostegno in esame a tutti i nuclei familiari aventi diritto, garantendo una comunicazione efficace e chiara sui requisiti necessari per poter beneficiare dell'assegno temporaneo e sulle modalità di presentazione della domanda a sostegno dei potenziali percettori dell'assegno: una linea amica e di supporto concreto dei genitori;
la famiglia è la cellula vitale fondamentale su cui si fonda la società, più che di nuove norme ha bisogno di concretezza,
impegna il Governo
a garantire l'attivazione di un numero verde per offrire e rendere più accessibili alle famiglie tutte le informazioni e le risposte utili ad orientarle nell'intero percorso di presentazione della domanda e fruizione dell'assegno temporaneo di cui al provvedimento in esame.
9/3201/15. Bellucci.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative per il sostegno economico delle famiglie e delle imprese recentemente colpite dall'emergenza incendi in Sardegna – 3-02426
CAPPELLACCI, OCCHIUTO e PITTALIS. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
in queste ore la Sardegna vive una situazione drammatica a causa dei roghi divampati il 24 luglio 2021, che hanno devastato decine di migliaia di ettari di territorio;
oltre 1.500 persone sono state costrette a sfollare mentre le fiamme hanno accerchiato i centri abitati, distrutto un patrimonio boschivo e di macchia mediterranea dal valore inestimabile, bruciato le campagne insieme alle coltivazioni e al bestiame;
la situazione richiede una serie di interventi immediati e urgenti, sia per domare definitivamente le fiamme che per attivare da subito le operazioni di bonifica delle aree colpite;
altrettanto urgente è l'assistenza economica alle famiglie che hanno subito danni alle proprie abitazioni, il sostegno alle imprese e la cura degli animali superstiti presenti nelle aziende, soprattutto alla luce delle prime stime effettuate che ipotizzano danni economici per circa 1 miliardo di euro;
occorre altresì procedere ad una stima celere e puntuale dei danni per attivare al più presto un sistema di indennizzi efficiente, che non resti imbrigliato nelle maglie burocratiche;
è di vitale importanza prevedere un'erogazione degli aiuti adeguata ad un'emergenza che avviene in un contesto già caratterizzato da una gravissima difficoltà economica per effetto della pandemia;
è evidente che un evento di queste proporzioni non solo incide pesantemente sui settori direttamente danneggiati, non solo interrompe bruscamente la stagione turistica, ma colpisce trasversalmente tutti i comparti dell'economia;
accanto alle misure di sostegno occorre prevedere anche una sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché delle misure straordinarie per il patrimonio ambientale e per rimediare ai danni subiti da immobili pubblici e privati;
appare inoltre necessario dare una risposta decisa dello Stato sul tema della prevenzione e della lotta agli incendi, rinforzando il presidio dei territori –:
alla luce della gravissima situazione determinata dagli incendi in Sardegna, quali iniziative di competenza intenda assumere con urgenza al fine di affrontare l'emergenza per quanto riguarda i danni economici prodotti, sostenendo le famiglie, le imprese e i territori colpiti. (3-02426)
Iniziative per un'adeguata assegnazione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Fondo complementare a favore del Mezzogiorno e per il riequilibrio territoriale di risorse umane e strumentali – 3-02427
FASSINA, CONTE, DE LORENZO, PALAZZOTTO, STUMPO e TIMBRO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il Fondo complementare costituiscono occasione per il rilancio del Mezzogiorno. A tal fine il Governo ha deciso di investire almeno il 40 per cento delle risorse «territorializzabili», circa 82 miliardi di euro, per le regioni del Sud;
così il Sud contribuirebbe per un terzo dei 15 punti di prodotto interno lordo aggiuntivi, con un significativo aumento dell'occupazione;
nel testo ufficiale delle singole misure del Piano destinate al Mezzogiorno si individuano solo 22 miliardi di euro, per la metà interventi ferroviari e azioni sulle grandi reti. Pertanto, un ammontare inferiore al 10 per cento del totale delle risorse previste per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il Fondo complementare;
anche tenendo conto che 13 miliardi di euro potrebbero essere spesi nel Mezzogiorno per voci nelle quali non sono individuate risorse certe, si arriva ad uno stanziamento di 35 miliardi di euro, circa un sesto del totale;
questo farebbe ritenere che le stime di crescita del Sud scritte nel Piano nazionale di ripresa e resilienza sono, al momento, conseguenza di ipotesi, condizionate all'effettiva disponibilità ed utilizzo degli 80 miliardi di euro annunciati, soltanto in parte aggiuntivi rispetto all'allocazione «tendenziale» pre-Piano nazionale di ripresa e resilienza e pre-Fondo complementare; ad esempio, la linea Napoli–Bari disponeva già di un finanziamento;
il Parlamento sul Fondo complementare, non sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha inserito alcuni indirizzi territoriali aggiuntivi (rinnovo dei bus, 50 per cento al Sud, interventi sulle ferrovie regionali, 80 per cento al Sud);
sarebbe stato auspicabile un chiaro vincolo, e non solo un orientamento, per una parte degli altri incentivi (contratti di filiera, agroalimentare, accordi per l'innovazione) verso il Sud, mentre non vi è alcun impegno di riequilibrio territoriale per gli interventi nei grandi servizi pubblici, dove vi sono enormi scarti fra Nord e Sud (per i 4,6 miliardi di euro per gli asili nido non vi sono indicazioni di approdo territoriale);
l'effettiva allocazione territoriale delle risorse, oggi non precisata, dipenderà dalle norme attuative di riparto definite da ciascun Ministero e dall'esito dei bandi per l'attribuzione su base competitiva, una modalità di riparto dipendente dalla diseguale distribuzione territoriale delle capacità amministrative, più modeste nelle aree del Mezzogiorno, spesso in conseguenza di deficit storici e recenti di personale e risorse strumentali –:
quali iniziative il Governo intenda assumere affinché le risorse per il Sud siano attribuite nella misura effettiva del 40 per cento e, in tale contesto, se non si intenda attuare in via preliminare un riequilibrio territoriale di risorse umane e strumentali e monitorare le scelte di ciascun Ministero, l'esito dell'attribuzione delle risorse su base competitiva e, eventualmente, intervenire con interventi correttivi. (3-02427)
Iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte ad assicurare un efficace sistema di tracciabilità delle armi, in particolare attraverso l'attivazione di un'anagrafe digitale aggiornata in tempo reale – 3-02428
BALDINO, BRESCIA, ELISA TRIPODI, FRANCESCO SILVESTRI, MAURIZIO CATTOI, ALAIMO, CORNELI, DE CARLO, DIENI, AZZOLINA e GIORDANO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
i tragici fatti di Ardea hanno gettato tutta la comunità locale nello sgomento e sollevato indignazione da parte di tutti i cittadini, non solamente per la dinamica dei fatti, ma anche e soprattutto perché l'omicida aveva ancora l'arma del padre, ex guardia giurata, con la quale ha sparato uccidendo due bambini e un uomo;
da quanto si apprende, l'uomo che ha sparato viveva ad Ardea con la madre, il padre ex vigilante, morto nello scorso autunno, aveva in dotazione una Beretta calibro 7,65, che nessuno aveva mai restituito;
a seguito dei fatti, le forze dell'ordine si sono attivate per cercare di capire «come mai l'arma utilizzata dall'uccisore era ancora lì dove non doveva essere»;
il triplice omicidio avvenuto il 14 giugno 2021 nel comune laziale solleva una questione a monte sulla tracciabilità delle armi, intorno alla quale si continua fortemente a discutere, come è stato ribadito durante una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza tenutasi a Firenze;
il dato appare ancora più sconcertante se si considera che le licenze rilasciate in Italia per detenzione legale di armi risultano in crescita, in particolare l'uso sportivo (+27 per cento). Resta da chiarire, poi, che fine viene riservata alle armi iscritte nei registri cartacei prima dell'informatizzazione delle procedure, così come quelle acquistate con licenze oggi scadute oppure con il «nulla osta», permesso temporaneo di 30 giorni e di cui non si hanno dati;
i recenti fatti occorsi a Voghera, poi, fanno ritenere ormai non più procrastinabile un intervento normativo volto a tracciare la detenzione delle armi con un sistema digitale di semplice consultazione dagli organi competenti, con accessi che consentano peraltro la verifica a vari livelli del detentore e dell'arma;
appare, quindi, necessario intervenire normativamente anche alla luce dei recentissimi fatti citati, affinché tutte le forze dell'ordine possano congiuntamente ed in tempo reale conoscere l'esatta ubicazione delle armi e coloro che a vario titolo le detengono –:
in quali tempi il Ministro interrogato intenda adottare iniziative di competenza per tracciare gli armamenti mediante l'attivazione di un'anagrafe digitale aggiornata in tempo reale e con un sistema di allerta informatico in grado di segnalare scadenze ed eventuali anomalie. (3-02428)
Iniziative di competenza volte a limitare gli effetti maggiormente penalizzanti derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 75 del Testo unico sugli stupefacenti in relazione all'uso personale – 3-02429
MAGI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
la detenzione di sostanze stupefacenti non ha rilevanza penale, ma, in base all'articolo 75 del relativo Testo unico (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), essa può essere punita con una serie di sanzioni amministrative che vanno dalla sospensione della patente e del passaporto fino al divieto di conseguirli;
i dati riportati dal dodicesimo Libro bianco sulle droghe mostrano un andamento stabile del numero di segnalazioni ex articolo 75, che nel tempo si sono assestate intorno alle 40.000 all'anno, con una flessione registrata nel 2020 dovuta alla pandemia; le sanzioni comminate sono in media 15.000, 8.500 nel 2020;
quasi tre quarti delle persone segnalate ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 devono la segnalazione al consumo di cannabinoidi;
l'applicazione delle sanzioni è caratterizzata da una totale discrezionalità, sia su base geografica che rispetto al tipo di sanzioni comminate in casi analoghi; inoltre, è frequente l'applicazione di sanzioni «al buio», senza cioè che sia avvenuto il colloquio con la persona interessata, fenomeno che nel 2020 ha riguardato quasi la metà delle sanzioni comminate;
le richieste di programma terapeutico, invece, non sono mai riprese dopo il tracollo seguito all'entrata in vigore della «legge Fini-Giovanardi»: solamente 94 nel 2020 contro le 3.000 del 2007;
considerando che si tratta di sanzioni comminate in ragione del consumo di sostanze, esse assumono dunque valore meramente afflittivo;
i risultati della politica sulle droghe degli ultimi decenni sono deludenti sia dal punto di vista della deterrenza che della prevenzione e dell'informazione; l'Istat ha stimato circa 8 milioni di consumatori di sostanze stupefacenti, dei quali 6 milioni sono utilizzatori di cannabis –:
se non ritenga, in attesa di una revisione generale dell'impianto normativo sugli stupefacenti, a partire dai cannabinoidi, di impartire direttive che evitino gli effetti più penalizzanti derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 75 del Testo unico sugli stupefacenti.
(3-02429)
Iniziative a fronte della recrudescenza di violenze e disordini connessi ai lavori per l'alta velocità nella Val di Susa – 3-02430
FREGOLENT, PAITA, NOBILI, UNGARO, MARCO DI MAIO, OCCHIONERO e VITIELLO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
nelle ultime settimane le manifestazioni violente dei No Tav in Valsusa hanno subito una forte recrudescenza, traducendosi in un susseguirsi di attacchi notturni alle forze dell'ordine e ai lavoratori impegnati nelle aree di cantiere;
lanci di petardi, fuochi d'artificio, rocce, insieme a tentativi di recisione delle reti di delimitazione del cantiere sono solo l'ultimo capitolo di una serie di attacchi organizzati che, oltre a causare danni e ritardi a un'opera vitale per lo sviluppo del Paese, mettono a repentaglio l'incolumità di chi ogni giorno vi lavora per garantirne la realizzazione e di coloro che, ventiquattro ore su ventiquattro, si adoperano con disciplina e onore per assicurare la sicurezza all'interno e all'esterno dei cantieri;
al fine di salvaguardare l'incolumità degli operai e delle forze dell'ordine, nonché per recuperare gli ingenti ritardi accumulati in questi anni e consentire, così, la rapida ultimazione del corridoio Torino-Lione, appare indispensabile includere fra le aree di interesse strategico-nazionale i siti interessati dalle opere connesse alla realizzazione del tunnel di base e di quelle volte alla risoluzione delle interferenze;
tale inclusione riguarderebbe le aree e i siti dei comuni di Bruzolo, Bussoleno, Giaglione, Salbertrand, San Didero, Susa e Torrazza Piemonte e comporterebbe non solo una forte accelerazione all'avanzamento dell'opera, ma soprattutto la messa in sicurezza dei cantieri e l'incolumità degli operai e delle forze di sicurezza ivi dispiegate;
tale inclusione si rende necessaria anche per assicurare il buon esito degli ingenti investimenti che l'intera comunità nazionale ha sostenuto con fiducia in questi anni, fiducia che merita di essere ripagata e non compromessa da azioni violente ed eversive –:
quali iniziative intenda adottare per porre rimedio all'acutizzarsi degli scontri e delle violenze collegati alla realizzazione del corridoio Torino-Lione anche in vista dell'auspicabile inclusione dei siti e delle aree di cui in premessa fra le aree di interesse strategico-nazionale. (3-02430)
Iniziative volte a contrastare gli sbarchi di migranti, anche al fine del contenimento del contagio da COVID-19 – 3-02431
MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GASTALDI, GERARDI, GERMANÀ, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MARIANI, MATURI, MICHELI, MINARDO, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SNIDER, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
stando al «cruscotto statistico» del Ministero dell'interno (dati aggiornati al 26 luglio 2021), la comparazione dei migranti sbarcati negli anni 2019/2020/2021 mostra che gli arrivi dell'ultimo anno sono sensibilmente maggiori non solo rispetto al medesimo periodo del 2020, ma anche – e soprattutto – rispetto al 2019; i dati denunciano cioè che, in piena emergenza epidemiologica da COVID-19 e relative varianti, l'Italia sta accogliendo molti più immigrati rispetto agli anni precedenti la pandemia;
il «cruscotto» evidenzia che il numero dei migranti sbarcati a decorrere dal 1o gennaio 2021 al 26 luglio 2021, comparati con i dati riferiti allo stesso periodo degli anni 2019 e 2020, è pari a 3.600 nel 2019, 12.473 nel 2020 e 27.469 nel 2021; a Lampedusa, oramai, si assiste a sbarchi senza fine – solo tra il 21 ed il 24 luglio 2021 sono approdati oltre 1.400 migranti –, col rischio di un’escalation della variante delta, quella che maggiormente ora preoccupa sotto il profilo sanitario ed induce il Governo a misure restrittive per la popolazione italiana;
in un approdo del 15 giugno 2021 10 migranti provenienti dal Bangladesh sono risultati positivi all'incrocio tra l'indiana e l'inglese; dei 300 migranti sbarcati a Lampedusa e poi trasferiti a Taranto, oltre 30 minorenni erano risultati positivi, contagiando anche due poliziotti entrati in contatto nei giorni precedenti con gli ospitati nell’hotspot di Taranto e ponendo in quarantena altri dieci poliziotti;
ad avviso degli interroganti la fallimentare gestione dell'immigrazione da parte del Ministero dell'interno non può ricadere sulle forze dell'ordine, che rischiano in prima persona e sottopongono a pericoli le rispettive famiglie, né sugli abitanti delle città interessate da sbarchi e trasferimenti, né, tantomeno, sui cittadini italiani tutti, privati di taluni diritti e libertà per il perdurare dello stato di emergenza;
oggettivamente un'immigrazione incontrollata di tale portata costituisce un concreto veicolo di contagio nel nostro Paese ed è pertanto incoerente una politica di porti aperti e, al contempo, l'inasprimento delle condizioni di vita sociale per i cittadini italiani, per i quali il green pass rappresenta l'ultimo tassello –:
come intenda conciliare i sacrifici richiesti agli italiani con quella che agli interroganti appare una politica migratoria lassista e negligente che il Ministero dell'interno sta portando avanti, senza soluzione di continuità, da più di un anno e come ritenga di contenere la diffusione del contagio permettendo il continuo sbarco di clandestini, una parte dei quali infetti o in corso di infezione. (3-02431)
Misure in ordine al contrasto dei flussi migratori irregolari nel periodo estivo, con particolare riferimento ad iniziative di competenza volte a bloccare le partenze verso le coste italiane – 3-02432
LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DE TOMA, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, GIOVANNI RUSSO, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
i dati del centro operativo nazionale Guardia costiera Italian maritime rescue coordination centre aggiornati al 15 giugno 2021 mettono in evidenza due parabole discendenti, del flusso migratorio totale verso l'Italia dal 2016 al 2021 e del numero dei morti;
nello specifico i dati evidenziano che nel 2016 a fronte di 181.337 partenze registrate si sono registrate 4.581 morti nel Mediterraneo centrale, mentre nel 2021 le partenze sono state 18.059 e i morti in mare 675;
il dato totale delle morti in mare rispetto a quanti riescono ad approdare vivi diminuisce al diminuire delle partenze e questo è un dato che fa riflettere sulla disumanità dell'apertura dei confini;
dal momento che più cresce la possibilità di nuovi arrivi più aumenta la percentuale del numero dei morti, è urgente bloccare le partenze e i dati della Guardia costiera lo dimostrano: nel 2021 dalla Libia verso l'Italia sono partiti circa 11.210 migranti, nello stesso anno la Guardia costiera libica ne ha riportati indietro circa 13.540, in tal modo limitando il numero di morti e l'immigrazione clandestina;
il problema dell'emergenza sbarchi in Italia nell'ultima settimana si è acuito per effetto dello sbarco a Lampedusa di 178 clandestini. Nonostante i trasferimenti disposti dalla procura di Agrigento, nel centro di accoglienza dell'isola siciliana ci sono circa 1.300 migranti su una capienza di 250;
in vista della stagione estiva e delle condizioni meteorologiche favorevoli agli sbarchi, si arriverà ad un ulteriore aumento di partenze, di sbarchi e di conseguenza di morti in mare;
il Dipartimento della pubblica sicurezza, comparando il numero dei migranti sbarcati sulle nostre coste dal 1o gennaio al 27 luglio degli anni 2019, 2020 e 2021, rileva dati che vanno da 3.600 sbarchi nel 2019 a 12.473 nel 2020 a 27.469 nel 2021;
è evidente che la situazione rischia di implodere in un'emergenza sanitaria e sociale senza precedenti, resa ancora più grave dalla pandemia e dalla crisi economica ancora in atto, che pone il Governo a richiedere agli italiani di mantenere comportamenti prudenti;
è inaccettabile che, a fronte dei sacrifici chiesti agli italiani, tra restrizioni e limitazioni della libertà, non si fermino le partenze e quindi gli sbarchi illegali sulle nostre coste –:
in che modo si intenda gestire i flussi migratori, soprattutto in vista dell'arrivo della stagione estiva, e se non ritenga necessario adottare iniziative di competenza volte a bloccare le partenze verso le nostre coste. (3-02432)
Iniziative in merito alle procedure di internalizzazione del personale impiegato nel servizio del contact center nazionale Inps, con particolare riferimento all'applicazione della relativa clausola sociale – 3-02433
PEZZOPANE, VISCOMI, LACARRA, MURA, CARLA CANTONE, GRIBAUDO, MICELI, UBALDO PAGANO, BORDO, BERLINGHIERI, LORENZIN e FIANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 101 del 2019, i lavoratori del contact center nazionale Inps sono finalmente interessati da un processo di internalizzazione di tutto il servizio del contact center nazionale Inps all'interno dell'Istituto alla scadenza naturale dell'appalto prevista per dicembre 2021, attraverso una nuova società in house, al fine di avvalersi di figure esperte della materia previdenziale in grado di far fronte alla crescente domanda di servizi on line;
il 28 aprile 2021 si è tenuto l'incontro fra il presidente dell'Inps e le delegazioni sindacali, nel corso del quale avrebbe confermato la volontà di procedere all'internalizzazione dal gennaio del 2022, avendo come riferimento i circa 3.200 lavoratori occupati sulla commessa al 31 gennaio 2021;
l'annunciato processo prevedrebbe una selezione pubblica su titoli, con punteggio aggiuntivo che valorizzi gli anni di professionalità acquisita sulla commessa. Inoltre, nel prossimo bando si prefigurerebbe un profilo orario di ingresso part time e sarebbe profilato per un numero massimo superiore alle persone oggi impiegate, nonché la conferma del principio della territorialità;
le organizzazioni sindacali, pur condividendo la finalità del processo innescato dal citato articolo 5-bis del decreto-legge n. 101 del 2019, sollevano alcuni dubbi, in particolare con riferimento alle procedure adottate. Nello specifico, non si comprende perché non venga utilizzato lo strumento della clausola sociale/call center, così come dovrebbe avvenire in occasione di passaggio da privato a privato e così come avvenne, nel 2019, nei confronti dei nuovi entranti Comdata e Network contact, assicurando la continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati, nonché l'applicazione delle clausole contrattuali di riferimento del comparto dei servizi di telecomunicazione;
stante le preoccupazioni per le soluzioni selettive ed organizzative che si starebbero profilando, confermate in occasione della recente audizione del 23 luglio 2021 presso l'XI Commissione della Camera dei deputati, per sollecitare una soluzione che garantisca il rispetto della clausola sociale nonché i diritti maturati dai lavoratori attualmente in servizio per conto delle società affidatarie dell'appalto le organizzazioni sindacali hanno già indetto due turni di sciopero –:
quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di assicurare, per quanto di competenza, la massima vigilanza sulle procedure di internalizzazione del personale impiegato nel servizio del Contact center nazionale Inps, in attuazione delle citate disposizioni, nonché l'integrale applicazione della cosiddetta clausola sociale/call center da parte dell'Inps e il rispetto dei diritti maturati. (3-02433)
Iniziative di competenza volte a tutelare i livelli occupazionali presso lo stabilimento Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) – 3-02434
MUGNAI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
la società Gkn driveline di Firenze ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per tutti i 422 lavoratori a tempo indeterminato, senza confrontarsi preventivamente con le istituzioni e le parti sociali;
la società ha motivato la decisione con la crisi del mercato automobilistico, aggravata dalla pandemia e dai processi di cambiamento innescati dall'emergenza sanitaria;
la sede amministrativa e il sito produttivo di Campi Bisenzio (Firenze) saranno chiusi; gli esuberi sono «strutturali»; secondo l'azienda, non ci sono le condizioni per ricorrere agli ammortizzatori sociali per la totale cessazione dell'attività;
i 420 lavoratori dello stabilimento campigiano della multinazionale Gkn hanno ricevuto comunicazione dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo con una mail, dopo regolare turno notturno; il sindaco di Campi Bisenzio, le istituzioni e molti cittadini partecipano al presidio permanente a sostegno dei lavoratori;
si ritiene essenziale tutelare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, compresi le aziende e i 70 lavoratori dell'indotto –:
quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere per scongiurare il licenziamento dei lavoratori, garantendo continuità produttiva al sito di Campi Bisenzio. (3-02434)
PROPOSTA DI LEGGE: MELONI ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI (A.C. 3179-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MELONI ED ALTRI; MANDELLI ED ALTRI; MORRONE ED ALTRI; BITONCI ED ALTRI; DI SARNO ED ALTRI (A.C. 301-1979-2192-2741-3058)
A.C. 3179-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 3179-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sopprimere le parole:, di società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie;
sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione. Esse non si applicano alle prestazioni rese in favore delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.
All'articolo 10, comma 5, dopo le parole: gettone di presenza aggiungere le seguenti:, rimborso di spese;
All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: si applicano anche con le seguenti: non si applicano;
sopprimere il comma 2.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 4.201 e 11.200, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 3179-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Definizione)
1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:
a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.
A.C. 3179-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, di società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione, delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e degli agenti della riscossione.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 2.
(Ambito di applicazione)
Al comma 1, sopprimere le parole:, di società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie.
Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione. Esse non si applicano alle prestazioni rese in favore delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.
2.400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)