Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 29 luglio 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 29 luglio 2021.

  Ascani, Battelli, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cavandoli, Ciprini, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Micheli, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Macina, Maggioni, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Patassini, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Testamento, Vignaroli, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 28 luglio 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BERTI ed altri: «Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime» (3236);
   FRAILIS e BOLDRINI: «Introduzione di codici identificativi per il personale delle Forze di polizia» (3237).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CARELLI: «Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado» (3121) è stata successivamente sottoscritta dalle deputate Ruffino e Vietina.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 3100, d'iniziativa dei deputati ASCARI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Delega al Governo per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione nonché nei corsi di studio universitari».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VI Commissione (Finanze)
  GEMMATO: «Modifica all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di esclusione dei contenitori per alimenti a fini medici speciali dall'applicazione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego» (3169) Parere delle Commissioni I, V, XII e XIV.

   VII Commissione (Cultura)
  ASCARI ed altri: «Delega al Governo per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione nonché nei corsi di studio universitari» (3100) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 13/2021 del 12 luglio 2021, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione speciale «I grandi progetti della programmazione europea 2007-2013: un bilancio d'insieme e indicazioni per il futuro».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 28 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della salute, riferita all'anno 2020 (Doc. CLXIV, n. 34).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 28 luglio 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Algeria finché non saranno adottati dall'Unione europea e dall'Algeria nuovi documenti congiunti aggiornati (COM(2021) 317 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 317 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Egitto finché non saranno adottati dall'Unione europea e dall'Egitto nuovi documenti congiunti aggiornati (COM(2021) 318 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 318 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra, in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Giordania finché non saranno adottati dall'Unione europea e dalla Giordania nuovi documenti congiunti aggiornati (COM(2021) 319 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 319 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, in merito alla proroga delle priorità strategiche UE-Tunisia finché non saranno adottati dall'Unione europea e dalla Tunisia nuovi documenti congiunti aggiornati (COM(2021) 320 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 320 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Libano finché non saranno adottati dall'Unione europea e dal Libano nuovi documenti congiunti aggiornati (COM(2021) 406 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 406 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di conservazione e di gestione per la conservazione del tonno australe (COM(2021) 424 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti sulla gestione del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici nel 2020 (COM(2021) 427 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 26 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di procedure d'infrazione, notificate in data 15 luglio 2021, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2016/4081, avviata per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari – alla II Commissione (Giustizia);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2021/2059, avviata per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla non conformità delle misure nazionali italiane alla direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI) – alla XI Commissione (Lavoro);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2021/2075, avviata per il non completo recepimento della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari – alla II Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ANNO FINANZIARIO 2021 (DOC. VIII, N. 8)

Doc. VIII, n. 8 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    lo svolgimento dell'attività parlamentare si avvale:
     del personale esterno addetto alle segreterie dei Deputati titolari di incarico istituzionale (cosiddetto a Decreto);
     del Personale dei Gruppi (cosiddetto Allegati);
    la particolare situazione determinata dalla pandemia da COVID-19 è stata causa di una profonda crisi economica, che vede coinvolti tutti i settori merceologici e con rischio per migliaia di posti di lavoro;
    tale circostanza rende necessario un intervento mirato, che consenta la stabilizzazione dei lavoratori attualmente in servizio (Decretati) e (Personale degli Allegati);
    in particolare la stabilizzazione di queste categorie consentirebbe non solo di avere un notevole impatto occupazionale, proprio in un momento di delicata crisi economica, ma anche e soprattutto di consolidare delle specificità professionali frutto di molti anni di attività svolta all'interno di una struttura peculiare come la Camera dei deputati;
    stante il regime giuridico di autodichia, il provvedimento non è in conflitto con norme costituzionali,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza:

   a valutare l'opportunità della stabilizzazione e, dunque, regolarizzazione per i quali sia comunque comprovabile tale percorso lavorativo in continuità e non interruzione:
    per il personale «a Decreto» da oltre 2 legislature consecutive;
    per il personale «degli Allegati» che lavorano per il medesimo Gruppo Parlamentare – ovvero fidelizzati al medesimo Gruppo Parlamentare da oltre 12 anni.
9/Doc. VIII, n. 8/1Comaroli, Liuni, Tateo, Rotondi.


   La Camera,
   premesso che:
    lo svolgimento dell'attività parlamentare si avvale:
     del personale esterno addetto alle segreterie dei Deputati titolari di incarico istituzionale (cosiddetto a Decreto);
     del Personale dei Gruppi (cosiddetto Allegati);
    la particolare situazione determinata dalla pandemia da COVID-19 è stata causa di una profonda crisi economica, che vede coinvolti tutti i settori merceologici e con rischio per migliaia di posti di lavoro;
    tale circostanza rende necessario un intervento mirato, che consenta la stabilizzazione dei lavoratori attualmente in servizio (Decretati) e (Personale degli Allegati);
    in particolare la stabilizzazione di queste categorie consentirebbe non solo di avere un notevole impatto occupazionale, proprio in un momento di delicata crisi economica, ma anche e soprattutto di consolidare delle specificità professionali frutto di molti anni di attività svolta all'interno di una struttura peculiare come la Camera dei deputati;
    stante il regime giuridico di autodichia, il provvedimento non è in conflitto con norme costituzionali,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza

a valutare l'opportunità di prevedere meccanismi volti a valorizzare l'esperienza professionale acquisita dal personale esterno addetto alle segreterie dei deputati titolari di incarico istituzionale e dal personale dipendente dai Gruppi parlamentari di cui agli elenchi allegati alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012.
9/Doc. VIII, n. 8/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Comaroli, Liuni, Tateo, Rotondi.


   La Camera,
   premesso che:
    quanto già esposto nell'ordine del giorno 9/Doc. VIII, n. 6/1, accolto favorevolmente,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.
9/Doc. VIII, n. 8/2Comaroli, Liuni, Tateo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'esperienza dello smart-working emergenziale durante la pandemia ha consentito alla Camera di continuare a disporre da remoto di quote rilevanti del proprio personale e di restare in tal modo pienamente operativa in una fase in cui l'istituzione parlamentare è stata ripetutamente chiamata ad esercitare, in tempi ristretti e in inedite condizioni di distanziamento sociale e protezione sanitaria, le proprie fondamentali funzioni legislative e di controllo sull'operato del Governo;
    il mantenimento di elevati livelli di produttività del personale anche in regime di lavoro agile emergenziale segnala l'opportunità, sulla base delle tendenze ormai irreversibilmente in atto in tutto il mondo del lavoro pubblico e privato a livello globale, di cogliere senza indugi l'occasione per un profondo ripensamento delle modalità organizzative della prestazione lavorativa che sia ispirato a princìpi di flessibilità, valorizzazione della cultura del risultato in luogo di quella del mero presidio e maggiore attenzione alle esigenze di conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita e cura familiare, anche nell'ottica di una coerente e consapevole introduzione nei luoghi di lavoro di strumenti e modelli organizzativi maggiormente in grado di favorire un effettivo inveramento del principio di parità di genere;
    al di là delle situazioni emergenziali, il lavoro agile può rappresentare un efficace strumento di innovazione e semplificazione dei processi amministrativi, di incentivo alla digitalizzazione delle attività e di contenimento dei costi amministrativi, consentendo tra l'altro di razionalizzare e ridurre l'uso degli spazi, di rimodulare al ribasso i contratti di fornitura di beni e servizi e di alleggerire le esigenze di mobilità, con beneficio anche per l'intera collettività e per l'ambiente, con particolare riferimento alle azioni di mitigazione del cambiamento climatico;
    dopo oltre un anno e mezzo di lavoro agile emergenziale del personale della Camera non è ancora stata realizzata una puntuale verifica dei risparmi registrati dall'Amministrazione, che andrebbero invece quantificati puntualmente al fine di poter disporre di elementi di raffronto utili alla definizione di una disciplina a regime del lavoro da remoto;
    nel settore pubblico, il decreto-legge n. 52 del 2021 ha prorogato il lavoro agile fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, sopprimendo le percentuali minime precedentemente previste ma confermando la possibilità per le singole amministrazioni di avvalersene entro quote autonomamente stabilite e comunque non inferiori a regime al 15 per cento;
    la proroga al 31 dicembre 2021 del lavoro agile nella pubblica amministrazione prelude a una sua compiuta regolamentazione nei contratti collettivi, ponendosi in una linea di continuità con le esperienze fin qui maturate durante il periodo emergenziale;
    analogamente a quanto sta accadendo nella pubblica amministrazione, anche la Camera dei deputati dovrebbe avvertire l'esigenza di non disperdere i benefici e le potenzialità offerte da modelli di lavoro ibrido che affianchino momenti di presenza in sede – necessari soprattutto in concomitanza con lo svolgimento dei lavori parlamentari e quando occorra favorire lo scambio di esperienze e le interazioni tra colleghi – con momenti di svolgimento della prestazione lavorativa da remoto quando tale modalità appaia percorribile senza che sia arrecato alcun pregiudizio all'efficienza e alla tempestività dei processi di lavoro e alla generale funzionalità dell'Amministrazione, molte delle cui attività peraltro – in particolare nei servizi del settore della documentazione e in quelli del settore amministrativo – sono già pienamente eseguibili da remoto per mezzo di strumenti e piattaforme digitali;
    l'adozione da parte della Camera di forme di lavoro flessibile e da remoto, modulate in relazione alle funzioni svolte dalle singole strutture amministrative, appare misura ragionevole e lungimirante anche nell'ottica della riduzione del numero dei parlamentari a partire dalla prossima legislatura e della conseguente rimodulazione dei processi lavorativi, nonché nell'imminenza dell'ingresso alla Camera di un numero consistente di nuovi dipendenti la cui presenza in servizio potrà consentire una migliore distribuzione dei carichi di lavoro e lo svolgimento, secondo criteri di rotazione, delle prestazioni lavorative da remoto senza che ciò pregiudichi in alcun modo la necessità di mantenere su base giornaliera adeguate quote di dipendenti in presenza e, più in generale, la piena funzionalità dell'Amministrazione;

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

   a valutare l'opportunità di richiedere all'Amministrazione una relazione sul lavoro agile emergenziale svolto alla Camera, che evidenzi i risultati in termini di efficienza amministrativa, produttività del lavoro, risparmi di spesa, semplificazione e riduzione di oneri amministrativi e conciliazione vita/lavoro, da articolare in relazione ai settori (servizi legislativi, servizi di documentazione, servizi amministrativi) di cui si compone l'Amministrazione e alle diverse categorie di personale, da predisporre entro il 30 settembre 2021;
   ad operare affinché la disciplina del lavoro agile sia inserita, con carattere di urgenza, tra le priorità del confronto contrattuale con le rappresentanze sindacali, al fine di pervenire anche alla Camera dei deputati, in analogia alla realtà esterna, alla definizione di una disciplina organica e a regime del lavoro agile, che possa trovare applicazione in tempi rapidi e, comunque, entro il 1o gennaio 2022.
9/Doc. VIII, n. 8/3Magi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'esperienza dello smart-working emergenziale durante la pandemia ha consentito alla Camera di continuare a disporre da remoto di quote rilevanti del proprio personale e di restare in tal modo pienamente operativa in una fase in cui l'istituzione parlamentare è stata ripetutamente chiamata ad esercitare, in tempi ristretti e in inedite condizioni di distanziamento sociale e protezione sanitaria, le proprie fondamentali funzioni legislative e di controllo sull'operato del Governo;
    il mantenimento di elevati livelli di produttività del personale anche in regime di lavoro agile emergenziale segnala l'opportunità, sulla base delle tendenze ormai irreversibilmente in atto in tutto il mondo del lavoro pubblico e privato a livello globale, di cogliere senza indugi l'occasione per un profondo ripensamento delle modalità organizzative della prestazione lavorativa che sia ispirato a princìpi di flessibilità, valorizzazione della cultura del risultato in luogo di quella del mero presidio e maggiore attenzione alle esigenze di conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita e cura familiare, anche nell'ottica di una coerente e consapevole introduzione nei luoghi di lavoro di strumenti e modelli organizzativi maggiormente in grado di favorire un effettivo inveramento del principio di parità di genere;
    al di là delle situazioni emergenziali, il lavoro agile può rappresentare un efficace strumento di innovazione e semplificazione dei processi amministrativi, di incentivo alla digitalizzazione delle attività e di contenimento dei costi amministrativi, consentendo tra l'altro di razionalizzare e ridurre l'uso degli spazi, di rimodulare al ribasso i contratti di fornitura di beni e servizi e di alleggerire le esigenze di mobilità, con beneficio anche per l'intera collettività e per l'ambiente, con particolare riferimento alle azioni di mitigazione del cambiamento climatico;
    dopo oltre un anno e mezzo di lavoro agile emergenziale del personale della Camera non è ancora stata realizzata una puntuale verifica dei risparmi registrati dall'Amministrazione, che andrebbero invece quantificati puntualmente al fine di poter disporre di elementi di raffronto utili alla definizione di una disciplina a regime del lavoro da remoto;
    nel settore pubblico, il decreto-legge n. 52 del 2021 ha prorogato il lavoro agile fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, sopprimendo le percentuali minime precedentemente previste ma confermando la possibilità per le singole amministrazioni di avvalersene entro quote autonomamente stabilite e comunque non inferiori a regime al 15 per cento;
    la proroga al 31 dicembre 2021 del lavoro agile nella pubblica amministrazione prelude a una sua compiuta regolamentazione nei contratti collettivi, ponendosi in una linea di continuità con le esperienze fin qui maturate durante il periodo emergenziale;
    analogamente a quanto sta accadendo nella pubblica amministrazione, anche la Camera dei deputati dovrebbe avvertire l'esigenza di non disperdere i benefici e le potenzialità offerte da modelli di lavoro ibrido che affianchino momenti di presenza in sede – necessari soprattutto in concomitanza con lo svolgimento dei lavori parlamentari e quando occorra favorire lo scambio di esperienze e le interazioni tra colleghi – con momenti di svolgimento della prestazione lavorativa da remoto quando tale modalità appaia percorribile senza che sia arrecato alcun pregiudizio all'efficienza e alla tempestività dei processi di lavoro e alla generale funzionalità dell'Amministrazione, molte delle cui attività peraltro – in particolare nei servizi del settore della documentazione e in quelli del settore amministrativo – sono già pienamente eseguibili da remoto per mezzo di strumenti e piattaforme digitali;
    l'adozione da parte della Camera di forme di lavoro flessibile e da remoto, modulate in relazione alle funzioni svolte dalle singole strutture amministrative, appare misura ragionevole e lungimirante anche nell'ottica della riduzione del numero dei parlamentari a partire dalla prossima legislatura e della conseguente rimodulazione dei processi lavorativi, nonché nell'imminenza dell'ingresso alla Camera di un numero consistente di nuovi dipendenti la cui presenza in servizio potrà consentire una migliore distribuzione dei carichi di lavoro e lo svolgimento, secondo criteri di rotazione, delle prestazioni lavorative da remoto senza che ciò pregiudichi in alcun modo la necessità di mantenere su base giornaliera adeguate quote di dipendenti in presenza e, più in generale, la piena funzionalità dell'Amministrazione;

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di svolgere, secondo le procedure contrattuali previste dalla normativa vigente, un confronto con le organizzazioni sindacali volto a valutare forme di prestazione lavorativa da remoto dei dipendenti della Camera, secondo gli indirizzi approvati nella riunione del 21 luglio 2021 dell'Ufficio di Presidenza, che tengano conto dell'evoluzione in corso della normativa esterna in materia e che siano compatibili con la necessaria flessibilità della prestazione di lavoro dei dipendenti medesimi al servizio dell'Istituzione parlamentare.
9/Doc. VIII, n. 8/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Magi.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alta politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno in argomento, ai quali non è stata data alcuna attuazione;
    in particolare, nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013, sono stati approvati otto ordini del giorno che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare; nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari;
    nella presente legislatura, nel corso della seduta dell'Assemblea di martedì 7 agosto 2018, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018 (Doc. VIII, n. 2), sono stati approvati gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/17 e n. 9/Doc. VIII, n. 2/18; nella seduta dell'Assemblea di giovedì 1o agosto 2019, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019 (Doc. VIII, n. 4), sono stati approvati gli ordini del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/1, 9/Doc. VIII, n. 4/5, 9/Doc. VIII, n. 4/6, 9/Doc. VIII, n. 4/17 e 9/Doc. VIII, n. 4/32, che invitano, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di individuare tipologie contrattuali specifiche e modalità di pagamento per i collaboratori dei parlamentari al fine di garantire loro una retribuzione proporzionale e adeguata al lavoro prestato;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico (per tutti si vedano «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013) facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto. Inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (CUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati;
    da ultimo, il Presidente della Camera Roberto Fico ha dichiarato, dopo aver incontrato i rappresentanti dei collaboratori, di impegnarsi in prima persona affinché l'Ufficio di Presidenza approvi in tempi brevi una delibera per disciplinare il ruolo dei medesimi collaboratori e il rapporto di lavoro intercorrente con i deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a valutare l'opportunità di disciplinare tempestivamente, in maniera completa e organica, avvalendosi del contributo dell'associazione dei collaboratori parlamentari, prendendo come modello le soluzioni individuate dai principali Paesi europei e dal Parlamento europeo, il rapporto fra deputato e collaboratore, attraverso il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e l'assolvimento dei relativi oneri previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera, creando una voce di bilancio vincolata e riservata esclusivamente a quei parlamentari che intendono avvalersi di collaboratori, prevedendo adeguate risorse economiche affinché la retribuzione del collaboratore corrisponda a un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione nonché a disciplinare normativamente, anche con un contratto unico, la categoria dei collaboratori parlamentari.
9/Doc. VIII, n. 8/4Siragusa.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alta politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno in argomento, ai quali non è stata data alcuna attuazione;
    in particolare, nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013, sono stati approvati otto ordini del giorno che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare; nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari;
    nella presente legislatura, nel corso della seduta dell'Assemblea di martedì 7 agosto 2018, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018 (Doc. VIII, n. 2), sono stati approvati gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/17 e n. 9/Doc. VIII, n. 2/18; nella seduta dell'Assemblea di giovedì 1o agosto 2019, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019 (Doc. VIII, n. 4), sono stati approvati gli ordini del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/1, 9/Doc. VIII, n. 4/5, 9/Doc. VIII, n. 4/6, 9/Doc. VIII, n. 4/17 e 9/Doc. VIII, n. 4/32, che invitano, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di individuare tipologie contrattuali specifiche e modalità di pagamento per i collaboratori dei parlamentari al fine di garantire loro una retribuzione proporzionale e adeguata al lavoro prestato;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico (per tutti si vedano «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013) facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto. Inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (CUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati;
    da ultimo, il Presidente della Camera Roberto Fico ha dichiarato, dopo aver incontrato i rappresentanti dei collaboratori, di impegnarsi in prima persona affinché l'Ufficio di Presidenza approvi in tempi brevi una delibera per disciplinare il ruolo dei medesimi collaboratori e il rapporto di lavoro intercorrente con i deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a valutare l'opportunità di proseguire nelle attività, attualmente in corso, volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi già stanziate, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta, gli oneri per la retribuzione nonché gli oneri connessi agli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, in modo da assicurare ai collaboratori una retribuzione proporzionata alla rispettiva quantità e qualità del lavoro prestato; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti.
9/Doc. VIII, n. 8/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Siragusa.


   La Camera,
   premesso che:
    il dialogo tra l'Istituzione parlamentare e il mondo della ricerca e dell'università è sempre stato tenuto nella massima considerazione e perseguito attraverso diverse forme e strumenti di collaborazione;
    in questa chiave si può leggere anche la recente sottoscrizione di una Convenzione con la Conferenza dei rettori delle università italiane per lo svolgimento di tirocini formativi presso la Camera dei deputati;
    appare particolarmente opportuno avviare un rapporto stabile di dialogo e di collaborazione nel campo dell'informatica e delle nuove tecnologie con le facoltà universitarie e con le comunità scientifiche di riferimento,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di proseguire nell'indirizzo e promuovere rapporti di collaborazione con il mondo dell'università e della ricerca, anche attraverso lo strumento degli accordi quadro, e nello specifico con il Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica, che attraverso i suoi laboratori e le ricerche rappresenta un punto di riferimento per le principali tematiche di interesse dell'Istituzione parlamentare.
9/Doc. VIII, n. 8/5Bruno Bossio, Navarra.


   La Camera,
   premesso che:
    in ossequio al principio generale di riconoscere pienamente i diritti dei cittadini, senza discriminazioni, e rendere, quindi, fruibile alla comunità dei disabili sensoriali la piena partecipazione alla vita politica e pubblica, attraverso una concreta accessibilità alle informazioni, il Collegio dei Questori, in data 30 luglio 2020, ha accolto, con parere favorevole, l'ordine del giorno sul bilancio interno 9/Doc VIII, n. 6/30, impegnandosi a proseguire nelle attività volte alla realizzazione di sistemi di sottotitolazione, in tempo reale, degli interventi svolti in occasione dei lavori parlamentari, con priorità per le sedute dell'Assemblea al fine di assicurare uno standard comune per la trasmissione sia con sistemi di qualità broadcast sia mediante lo streaming web diretto;
    considerato che l'impiego dei dispositivi di protezione individuale, reso necessario dalla emergenza epidemiologica da COVID-19, costituisce un ulteriore e reale impedimento per la comunicazione delle persone affette da disabilità uditiva, basata anche sulla lettura dei movimenti labiali;
    ritenuto che, per un ampliamento del grado di inclusione sociale e al fine di consentire l'accesso all'informazione a tutte le persone con problemi uditivi, rimuovendo oltremodo le barriere alla comunicazione, sarebbe auspicabile ed opportuno promuovere l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale con inserto PET per la visibilità del labiale,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a voler confermare l'impegno preso il 30 luglio 2020 di cui in premessa, e a provvedere all'acquisto di dispositivi di protezione individuale trasparenti ad uso medico – del tipo II R – da destinare ai deputati e alle deputate che ne facciano richiesta, e il cui utilizzo si rende necessario per poter comunicare con i propri ospiti all'interno delle sedi della Camera, tanto in presenza quanto in videoconferenza.
9/Doc. VIII, n. 8/6Termini, Siragusa, Sarli, Ehm, Suriano, Corda.


   La Camera,
   premesso che:
    in ossequio al principio generale di riconoscere pienamente i diritti dei cittadini, senza discriminazioni, e rendere, quindi, fruibile alla comunità dei disabili sensoriali la piena partecipazione alla vita politica e pubblica, attraverso una concreta accessibilità alle informazioni, il Collegio dei Questori, in data 30 luglio 2020, ha accolto, con parere favorevole, l'ordine del giorno sul bilancio interno 9/Doc VIII, n. 6/30, impegnandosi a proseguire nelle attività volte alla realizzazione di sistemi di sottotitolazione, in tempo reale, degli interventi svolti in occasione dei lavori parlamentari, con priorità per le sedute dell'Assemblea al fine di assicurare uno standard comune per la trasmissione sia con sistemi di qualità broadcast sia mediante lo streaming web diretto;
    considerato che l'impiego dei dispositivi di protezione individuale, reso necessario dalla emergenza epidemiologica da COVID-19, costituisce un ulteriore e reale impedimento per la comunicazione delle persone affette da disabilità uditiva, basata anche sulla lettura dei movimenti labiali;
    ritenuto che, per un ampliamento del grado di inclusione sociale e al fine di consentire l'accesso all'informazione a tutte le persone con problemi uditivi, rimuovendo oltremodo le barriere alla comunicazione, sarebbe auspicabile ed opportuno promuovere l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale con inserto PET per la visibilità del labiale,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di: a) sulla base degli esiti delle attività di sperimentazione realizzate in materia di sottotitolazione della trasmissione dei lavori parlamentari, definire gli opportuni indirizzi in vista di un assetto conclusivo della materia, che tenga conto delle forme peculiari che caratterizzano la pubblicità dei lavori parlamentari, della sostenibilità organizzativa e finanziaria dell'intervento nonché dell'evoluzione delle tecnologie in materia; b) verificare se le mascherine protettive delle vie aeree provviste di inserto in PET attualmente disponibili in commercio siano idonee ad assicurare la medesima efficacia protettiva verso i terzi in coerenza con le prescrizioni impartite dall'autorità di sanità pubblica, con riferimento ai dispositivi protettivi delle vie aeree, ai fini di contrastare la diffusione del COVID-19, prescrizioni cui si conformano le vigenti disposizioni adottate in materia dal Collegio dei Questori.
9/Doc. VIII, n. 8/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Termini, Siragusa, Sarli, Ehm, Suriano, Corda.


   La Camera,
   premesso che:
    in attuazione degli articoli 2, 3, 32 e 34 della Costituzione e degli articoli 21, 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in raccordo con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, le istituzioni hanno il dovere di riconoscere i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva;
    l'accesso alle informazioni politiche da parte delle persone sorde o con disabilità uditiva appare essere un obiettivo strategico che permette di essere cittadini come tutti gli altri; senza informazioni politiche accessibili, infatti, le persone sorde non possono partecipare a processi politici, elaborare libere opinioni e poter influire nel contesto sociale;
    è dunque fondamentale, per ogni istituzione, tutelare, sostenere, promuovere e adottare tutti gli strumenti tecnologici per il superamento o la riduzione delle condizioni di svantaggio, assicurando la diffusione e la piena accessibilità di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati ad assicurare l'inclusione sociale e l'accesso all'informazione per le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche;
    in occasione della pandemia da COVID-19, la Camera dei deputati ha innovato ampiamente le modalità di partecipazione alla vita politica consentendo, ad esempio, lo svolgimento con collegamento in videoconferenza delle attività delle Commissioni permanenti svolte in sede informale, estendendo anche la modalità di partecipazione a distanza tramite videoconferenza a tutte le sedute delle Commissioni in cui non sono previste votazioni;
    attualmente la pubblicità dei lavori della Camera non consente alle persone con disabilità uditiva una concreta e piena accessibilità alle informazioni e ai dibattiti pubblici, accessibilità ulteriormente limitata per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale che non consentono un'agevole lettura labiale,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio del Questori

ad individuare le risorse necessarie per agevolare i diritti dei cittadini con disabilità uditiva e consentire loro di partecipare pienamente alla vita politica e pubblica del Paese, garantendo il servizio di sottotitolazione in tempo reale in relazione ai lavori parlamentari di Aula e Commissione per i quali è prevista la forma della diretta web o televisiva, degli impianti audiovisivi a circuito chiuso e della diretta streaming.
9/Doc. VIII, n. 8/7Lorefice, D'Arrando, Villani, Penna, Ianaro, Sportiello, Misiti, Mammì, Boldi, Carnevali, Noja.


   La Camera,
   premesso che:
    in attuazione degli articoli 2, 3, 32 e 34 della Costituzione e degli articoli 21, 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in raccordo con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, le istituzioni hanno il dovere di riconoscere i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva;
    l'accesso alle informazioni politiche da parte delle persone sorde o con disabilità uditiva appare essere un obiettivo strategico che permette di essere cittadini come tutti gli altri; senza informazioni politiche accessibili, infatti, le persone sorde non possono partecipare a processi politici, elaborare libere opinioni e poter influire nel contesto sociale;
    è dunque fondamentale, per ogni istituzione, tutelare, sostenere, promuovere e adottare tutti gli strumenti tecnologici per il superamento o la riduzione delle condizioni di svantaggio, assicurando la diffusione e la piena accessibilità di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati ad assicurare l'inclusione sociale e l'accesso all'informazione per le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche;
    in occasione della pandemia da COVID-19, la Camera dei deputati ha innovato ampiamente le modalità di partecipazione alla vita politica consentendo, ad esempio, lo svolgimento con collegamento in videoconferenza delle attività delle Commissioni permanenti svolte in sede informale, estendendo anche la modalità di partecipazione a distanza tramite videoconferenza a tutte le sedute delle Commissioni in cui non sono previste votazioni;
    attualmente la pubblicità dei lavori della Camera non consente alle persone con disabilità uditiva una concreta e piena accessibilità alle informazioni e ai dibattiti pubblici, accessibilità ulteriormente limitata per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale che non consentono un'agevole lettura labiale,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio del Questori

a valutare l'opportunità di definire, sulla base degli esiti delle attività di sperimentazione realizzate in materia, gli opportuni indirizzi in vista di un assetto conclusivo della materia, che tenga conto delle forme peculiari che caratterizzano la pubblicità dei lavori parlamentari, della sostenibilità organizzativa e finanziaria dell'intervento nonché dell'evoluzione delle tecnologie in materia.
9/Doc. VIII, n. 8/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Lorefice, D'Arrando, Villani, Penna, Ianaro, Sportiello, Misiti, Mammì, Boldi, Carnevali, Noja.


   La Camera,
   premesso che:
    l'esperienza dello smart-working emergenziale durante la pandemia ha consentito alla Camera di continuare a disporre da remoto di quote rilevanti del proprio personale e di restare in tal modo pienamente operativa in una fase in cui l'Istituzione parlamentare è stata ripetutamente chiamata a esercitare, in tempi ristretti e in inedite condizioni di distanziamento sociale e protezione sanitaria, le proprie fondamentali funzioni legislative e di controllo sull'operato del Governo;
    il mantenimento di elevati livelli di produttività del personale anche in regime di lavoro agile emergenziale segnala l'opportunità, sulla base delle tendenze ormai irreversibilmente in atto in tutto il mondo del lavoro pubblico e privato a livello globale, di cogliere senza indugi l'occasione per un profondo ripensamento delle modalità organizzative della prestazione lavorativa che sia ispirato a princìpi di flessibilità, valorizzazione della cultura del risultato in luogo di quella del mero presidio e maggiore attenzione alle esigenze di conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita e cura familiare, anche nell'ottica di una coerente e consapevole introduzione nei luoghi di lavoro di strumenti e modelli organizzativi maggiormente in grado di favorire un effettivo inveramento del principio di parità di genere;
    al di là delle situazioni emergenziali, il lavoro agile può rappresentare un efficace strumento di innovazione e semplificazione dei processi amministrativi, di incentivo alla digitalizzazione delle attività e di contenimento dei costi amministrativi, consentendo tra l'altro di razionalizzare e ridurre l'uso degli spazi, di rimodulare al ribasso i contratti di fornitura di beni e servizi e di alleggerire le esigenze di mobilità, con beneficio anche per l'intera collettività e per l'ambiente, con particolare riferimento alle azioni di mitigazione del cambiamento climatico;
    dopo oltre un anno e mezzo di lavoro agile emergenziale del personale della Camera non è ancora stata realizzata una puntuale verifica dei risultati in termini di efficienza amministrativa, produttività del lavoro, risparmi di spesa, semplificazione e riduzione di oneri amministrativi, conciliazione vita/lavoro;
    nel settore pubblico, il decreto-legge n. 52 del 2021 ha prorogato il lavoro agile fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, sopprimendo le percentuali minime precedentemente previste ma confermando la possibilità per le singole amministrazioni di avvalersene entro quote autonomamente stabilite e comunque non inferiori a regime al 15 per cento;
    la proroga al 31 dicembre 2021 del lavoro agile nella pubblica amministrazione prelude a una sua compiuta regolamentazione nei contratti collettivi, ponendosi in una linea di continuità con le esperienze fin qui maturate durante il periodo emergenziale;
    analogamente a quanto sta accadendo nella pubblica amministrazione, anche la Camera dei deputati dovrebbe avvertire l'esigenza di non disperdere i benefici e le potenzialità offerte da modelli di lavoro ibrido che affianchino momenti di presenza in sede – necessari soprattutto in concomitanza con lo svolgimento dei lavori parlamentari e quando occorra favorire lo scambio di esperienze e le interazioni tra colleghi – con momenti di svolgimento della prestazione lavorativa da remoto quando tale modalità appaia percorribile senza che sia arrecato alcun pregiudizio all'efficienza e alla tempestività dei processi di lavoro e alla generale funzionalità dell'Amministrazione, molte delle cui attività peraltro – in particolare nei servizi del settore della documentazione e in quelli del settore amministrativo – sono già pienamente eseguibili da remoto per mezzo di strumenti e piattaforme digitali;
    l'adozione da parte della Camera di forme di lavoro flessibile e da remoto, modulate in relazione alle funzioni svolte dalle singole strutture amministrative, appare misura ragionevole e lungimirante anche nell'ottica della riduzione del numero dei parlamentari a partire dalla prossima legislatura e della conseguente rimodulazione dei processi lavorativi, nonché nell'imminenza dell'ingresso alla Camera di un numero consistente di nuovi dipendenti la cui presenza in servizio potrà consentire una migliore distribuzione dei carichi di lavoro e lo svolgimento, secondo criteri di rotazione, delle prestazioni lavorative da remoto senza che ciò pregiudichi in alcun modo la necessità di mantenere su base giornaliera adeguate quote di dipendenti in presenza e, più in generale, la piena funzionalità dell'Amministrazione,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

   ad operare affinché la disciplina del lavoro agile sia inserita, con carattere di urgenza, tra le priorità del confronto contrattuale con le rappresentanze sindacali, al fine di pervenire anche alla Camera dei deputati, in analogia alla realtà esterna, alla definizione di una disciplina organica e a regime del lavoro agile, che possa trovare applicazione in tempi rapidi e, comunque, entro il 1o gennaio 2022;
   a valutare – nelle more della contrattazione con le rappresentanze sindacali e in relazione al perdurare della pandemia e in considerazione dei recenti timori scientifici circa il diffondersi della cosiddetta variante Delta, con conseguente probabile peggioramento epidemiologico – l'immediato ripristino delle modalità di lavoro da remoto «emergenziale», prorogando, in analogia alla realtà esterna, fino al 31 dicembre 2021 (e comunque fino alla definizione della disciplina a regime), le misure già adottate fino al 30 giugno 2021, auspicabilmente aggiornate in un'ottica di maggiore flessibilità applicativa.
9/Doc. VIII, n. 8/8Tripiedi, Alberto Manca, Galizia, D'Arrando.


   La Camera,
   premesso che:
    l'esperienza dello smart-working emergenziale durante la pandemia ha consentito alla Camera di continuare a disporre da remoto di quote rilevanti del proprio personale e di restare in tal modo pienamente operativa in una fase in cui l'Istituzione parlamentare è stata ripetutamente chiamata a esercitare, in tempi ristretti e in inedite condizioni di distanziamento sociale e protezione sanitaria, le proprie fondamentali funzioni legislative e di controllo sull'operato del Governo;
    il mantenimento di elevati livelli di produttività del personale anche in regime di lavoro agile emergenziale segnala l'opportunità, sulla base delle tendenze ormai irreversibilmente in atto in tutto il mondo del lavoro pubblico e privato a livello globale, di cogliere senza indugi l'occasione per un profondo ripensamento delle modalità organizzative della prestazione lavorativa che sia ispirato a princìpi di flessibilità, valorizzazione della cultura del risultato in luogo di quella del mero presidio e maggiore attenzione alle esigenze di conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita e cura familiare, anche nell'ottica di una coerente e consapevole introduzione nei luoghi di lavoro di strumenti e modelli organizzativi maggiormente in grado di favorire un effettivo inveramento del principio di parità di genere;
    al di là delle situazioni emergenziali, il lavoro agile può rappresentare un efficace strumento di innovazione e semplificazione dei processi amministrativi, di incentivo alla digitalizzazione delle attività e di contenimento dei costi amministrativi, consentendo tra l'altro di razionalizzare e ridurre l'uso degli spazi, di rimodulare al ribasso i contratti di fornitura di beni e servizi e di alleggerire le esigenze di mobilità, con beneficio anche per l'intera collettività e per l'ambiente, con particolare riferimento alle azioni di mitigazione del cambiamento climatico;
    dopo oltre un anno e mezzo di lavoro agile emergenziale del personale della Camera non è ancora stata realizzata una puntuale verifica dei risultati in termini di efficienza amministrativa, produttività del lavoro, risparmi di spesa, semplificazione e riduzione di oneri amministrativi, conciliazione vita/lavoro;
    nel settore pubblico, il decreto-legge n. 52 del 2021 ha prorogato il lavoro agile fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, sopprimendo le percentuali minime precedentemente previste ma confermando la possibilità per le singole amministrazioni di avvalersene entro quote autonomamente stabilite e comunque non inferiori a regime al 15 per cento;
    la proroga al 31 dicembre 2021 del lavoro agile nella pubblica amministrazione prelude a una sua compiuta regolamentazione nei contratti collettivi, ponendosi in una linea di continuità con le esperienze fin qui maturate durante il periodo emergenziale;
    analogamente a quanto sta accadendo nella pubblica amministrazione, anche la Camera dei deputati dovrebbe avvertire l'esigenza di non disperdere i benefici e le potenzialità offerte da modelli di lavoro ibrido che affianchino momenti di presenza in sede – necessari soprattutto in concomitanza con lo svolgimento dei lavori parlamentari e quando occorra favorire lo scambio di esperienze e le interazioni tra colleghi – con momenti di svolgimento della prestazione lavorativa da remoto quando tale modalità appaia percorribile senza che sia arrecato alcun pregiudizio all'efficienza e alla tempestività dei processi di lavoro e alla generale funzionalità dell'Amministrazione, molte delle cui attività peraltro – in particolare nei servizi del settore della documentazione e in quelli del settore amministrativo – sono già pienamente eseguibili da remoto per mezzo di strumenti e piattaforme digitali;
    l'adozione da parte della Camera di forme di lavoro flessibile e da remoto, modulate in relazione alle funzioni svolte dalle singole strutture amministrative, appare misura ragionevole e lungimirante anche nell'ottica della riduzione del numero dei parlamentari a partire dalla prossima legislatura e della conseguente rimodulazione dei processi lavorativi, nonché nell'imminenza dell'ingresso alla Camera di un numero consistente di nuovi dipendenti la cui presenza in servizio potrà consentire una migliore distribuzione dei carichi di lavoro e lo svolgimento, secondo criteri di rotazione, delle prestazioni lavorative da remoto senza che ciò pregiudichi in alcun modo la necessità di mantenere su base giornaliera adeguate quote di dipendenti in presenza e, più in generale, la piena funzionalità dell'Amministrazione,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di svolgere, secondo le procedure contrattuali previste dalla normativa vigente, un confronto con le organizzazioni sindacali volto a valutare forme di prestazione lavorativa da remoto dei dipendenti della Camera, secondo gli indirizzi approvati nella riunione del 21 luglio 2021 dall'Ufficio di Presidenza, che tengano conto dell'evoluzione in corso della normativa esterna in materia e che siano compatibili con la necessaria flessibilità della prestazione di lavoro dei dipendenti medesimi al servizio dell'Istituzione parlamentare.
9/Doc. VIII, n. 8/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Tripiedi, Alberto Manca, Galizia, D'Arrando.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'accordo tra le istituzioni dell'Unione europea sulla legge per il clima, l'intesa prevede neutralità climatica al 2050 (come obiettivo collettivo dell'Unione) e taglio delle emissioni al 2030 di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990;
    con il PNRR il Governo ha preso impegni importanti riguardo la neutralità climatica;
    l'asse strategico imperniato su «rivoluzione verde e transizione ecologica» ha ottenuto la fetta più corposa dei finanziamenti: 68,6 miliardi;
    per ora si tratta di investimenti e misure parziali, ma sono programmate iniziative importanti. Ora servono le riforme che richiedono capacità, rapidità, competenza, coesione sodale e coordinamento tra centro e territori;
    le istituzioni contano molto sulla transizione ecologica, accompagnate in questo percorso anche dal mondo delle imprese, che sempre più stanno inserendo nei processi produttivi processi di economia circolare e stanno mostrando sempre più attenzione alla sostenibilità;
    la sostenibilità deve diventare un valore aggiunto anche per le pubbliche amministrazioni;
    le energie da fonti rinnovabili e gli investimenti in un'economia a zero emissioni rappresentano, soprattutto per il settore pubblico, un'opportunità strategica senza precedenti;
    gli ambiziosi target europei e nazionali in tema di energie rinnovabili possono essere raggiunti solo attraverso un deciso sostegno allo sviluppo della domanda di energia verde, in cui risulta cruciale il ruolo svolto dalla pubblica amministrazione che, in primis, dovrebbe impegnarsi, ad esempio, soddisfacendo tramite accordi commerciali di lungo periodo PPA sottoscritti con impianti FER i propri volumi di domanda elettrica attuali e prospettici;
    i PPA (Power Purchase Agreement) sono contratti di acquisto conclusi fra un proprietario di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e un acquirente. In particolare si tratta di contratti a lungo termine in cui un'azienda o una pubblica amministrazione accetta di acquistare elettricità direttamente da un produttore di energia specifico per una durata di almeno 5-10 anni;
    in questo quadro la Camera ha da tempo intrapreso un percorso di razionalizzazione delle spese che deve puntare anche al potenziamento dell'utilizzo delle fonti rinnovabili per l'approvvigionamento energetico,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

ad acquistare energia elettrica 100 per cento certificata rinnovabile attraverso accordi commerciali di lungo periodo al fine di ridurre le emissioni di gas serra derivanti dalle proprie attività.
9/Doc. VIII, n. 8/9Davide Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    nel bilancio interno della Camera dei deputati, come è ormai noto, non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamentari sia dal punto di vista ordinamentale sia dal punto di vista economico (per tutti si veda li «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013) facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari. Infatti in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia;
    nella scorsa legislatura come nell'attuale, sono stati diversi gli ordini del giorno approvati in Assemblea che impegnano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari;
    in sede di approvazione del progetto di bilancio della Camera per l'anno 2020, relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro tra deputati e loro collaboratori, sono stati accolti gli ordini del giorno Magi, Rizzetto, Iovino, Pagano, Lacarra, Pastorino, Fusacchia e Quartapelle,
    ad oggi, gli organi competenti della Camera, su impulso del citati ordini del giorno, al fine di operare un riordino della disciplina in materia di collaboratori, stanno svolgendo un'attività istruttoria e di vaglio delle possibili soluzioni, tenendo conto delle varie ipotesi e indicazioni contenute in questi atti,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a proseguire l'attività di istruttoria necessaria al fine di valutare l'opportunità di disciplinare il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi già stanziate, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) gli oneri per la retribuzione siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, sulla cui base definire i rapporti tra le parti.
9/Doc. VIII, n. 8/10Iovino, Melicchio, Adelizzi, Lorefice, D'Arrando.


   La Camera,
   premesso che:
    nel bilancio interno della Camera dei deputati, come è ormai noto, non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamentari sia dal punto di vista ordinamentale sia dal punto di vista economico (per tutti si veda li «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013) facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari. Infatti in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia;
    nella scorsa legislatura come nell'attuale, sono stati diversi gli ordini del giorno approvati in Assemblea che impegnano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari;
    in sede di approvazione del progetto di bilancio della Camera per l'anno 2020, relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro tra deputati e loro collaboratori, sono stati accolti gli ordini del giorno Magi, Rizzetto, Iovino, Pagano, Lacarra, Pastorino, Fusacchia e Quartapelle,
    ad oggi, gli organi competenti della Camera, su impulso del citati ordini del giorno, al fine di operare un riordino della disciplina in materia di collaboratori, stanno svolgendo un'attività istruttoria e di vaglio delle possibili soluzioni, tenendo conto delle varie ipotesi e indicazioni contenute in questi atti,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a valutare l'opportunità di proseguire nelle attività, attualmente in corso, volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi già stanziate, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta, gli oneri per la retribuzione nonché gli oneri connessi agli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, in modo da assicurare ai collaboratori una retribuzione proporzionata alla rispettiva quantità e qualità del lavoro prestato; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti.
9/Doc. VIII, n. 8/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Iovino, Melicchio, Adelizzi, Lorefice, D'Arrando.


   La Camera,
   premesso che:
    il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, articolati in 169 target da raggiungere entro il 2030;
    si è trattato di un evento storico, perché ha espresso un chiaro giudizio sull'insostenibilità dell'attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale;
    tutti i Paesi sono chiamati a contribuire allo sforzo di portare il mondo su un sentiero sostenibile e ogni Paese deve impegnarsi a definire una propria strategia di sviluppo;
    l'attuazione dell'Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori dell'informazione e della cultura;
    il processo di cambiamento del modello di sviluppo verrà monitorato attraverso un complesso sistema basato su 17 obiettivi, 169 target e oltre 240 indicatori, e ogni Paese verrà valutato periodicamente in sede Onu e dalle opinioni pubbliche nazionali e internazionali; anche l'Italia ha contribuito alla redazione del negoziato Onu che ha portato all'adozione dell'Agenda 2030, soprattutto all'interno dell'Unione europea durante il semestre di presidenza (2o semestre 2014), che ha coinciso con una delle fasi più complesse del negoziato;
    ad oggi tuttavia, nonostante in alcune aree l'Italia abbia migliorato le proprie posizioni, si registra un sensibile ritardo dal raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Agenda 2030; serve dunque un grande sforzo da parte delle autorità politiche, economiche e sociali perché c’è ancora molta strada da percorrere per raggiungere questi obiettivi;
    ma è altresì urgente innescare quel cambiamento culturale indispensabile affinché i cittadini esigano dalla politica di uscire dalla logica del breve termine per guardare al futuro del Paese, garantire il benessere alla generazione presente e a quelle che verranno e rendere il mondo più sostenibile da tutti i punti di vista;
    gli organi competenti della Camera, su impulso degli ordini del giorno accolti sul tema, in sede di approvazione del proprio bilancio per l'anno finanziario 2020, al fine di attivare una campagna di promozione e di informazione per sensibilizzare e stimolare riflessioni sulla sostenibilità, hanno creato sul sito web una sezione proprio dedicata agli obiettivi dell'Agenda 2030. Allo stesso modo non hanno potuto, a causa dell'adozione delle misure anti-COVID, provvedere all'istallazione di strumenti di comunicazione visiva presso le sedi della Camera,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità, in concomitanza con la sospensione delle misure anti-COVID e alla piena ripresa delle attività, sempre ai fini di una campagna di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità come definita dall'Agenda 2030, di posizionare dei totem o altri strumenti di comunicazione visiva, che rappresentino, anche in forma interattiva i 17 obiettivi dell'Agenda 2030.
9/Doc. VIII, n. 8/11Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    presso Palazzo di Montecitorio, come noto, è attivo un Servizio di ufficio postale usufruibile da deputati e personale per compiere utilmente tutte le operazioni di corrispondenza, tra cui spedizioni pacchi, invio di raccomandate e telegrammi;
    le suddette operazioni postali però possono essere effettuate solo se l'Ufficio sia materialmente aperto e il richiedente si rechi fisicamente allo sportello per commissionarle, giacché, ad oggi, non è previsto l'utilizzo degli stessi servizi online;
    nel periodo di lockdown, determinato dall'emergenza sanitaria, tale impossibilità si è resa ancora più evidente. Infatti il personale e i deputati sono stati costretti a richiedere i servizi di corrispondenza, in particolare raccomandate e telegrammi, a un gestore postale esterno, con aggravio di costi per l'Amministrazione;
   considerato che:
    in un'ottica di smaterializzazione dei processi, da favorire sia per ragioni di semplificazione, sia di sostenibilità ambientale legata al contenimento dell'uso della carta (ad esempio si eviterebbero l'invio di telegrammi doppia copia su foglio A4), sarebbe utile assegnare all'ufficio in questione, una casella di posta elettronica a cui poter commissionare le operazioni anche da remoto. Facoltà, peraltro, che potenzierebbe notevolmente la funzionalità del servizio, permettendone l'utilizzo ai deputati quando non si trovino a Roma, al personale in smart-working o eventualmente in caso di temporanea chiusura dello stesso sportello,

invita per le rispettive competenze l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di verificare con Poste italiane la possibilità di richiedere i servizi connessi allo svolgimento dell'attività parlamentare attraverso modalità online.
9/Doc. VIII, n. 8/12Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    dalla scorsa legislatura ad oggi è aumentata, a livello politico, la sensibilità verso le difficoltà affrontate dalle donne nello svolgere contemporaneamente il ruolo di mamma e quello di lavoratrici;
    anche all'interno di questa Istituzione, si è cercato di agevolare le mamme deputate con l'adozione di diverse misure da parte dell'Ufficio di Presidenza, molte delle quali stimolate da ordini del giorno presentati dal MoVimento 5 Stelle. Tra queste, l'allestimento dello «spaziobimbi Montecitorio» disponibile durante i giorni dei lavori parlamentari, festivi compresi, e la messa a disposizione di una sala dedicata all'allattamento, durante lo svolgimento delle votazioni;
    questa Istituzione, anche per il suo forte valore simbolico, deve assurgere come modello per la società civile in temi importanti, quali la promozione delle pari opportunità,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di individuare ulteriori iniziative per favorire la condizione del lavoro delle lavoratrici madri, siano esse deputate, dipendenti della Camera o collaboratrici parlamentari
9/Doc. VIII, n. 8/13Spadoni, D'Arrando.


   La Camera,
   premesso che:
    dalla scorsa legislatura ad oggi è aumentata, a livello politico, la sensibilità verso le difficoltà affrontate dalle donne nello svolgere contemporaneamente il ruolo di mamma e quello di lavoratrici;
    anche all'interno di questa Istituzione, si è cercato di agevolare le mamme deputate con l'adozione di diverse misure da parte dell'Ufficio di Presidenza, molte delle quali stimolate da ordini del giorno presentati dal MoVimento 5 Stelle. Tra queste, l'allestimento dello «spaziobimbi Montecitorio» disponibile durante i giorni dei lavori parlamentari, festivi compresi, e la messa a disposizione di una sala dedicata all'allattamento, durante lo svolgimento delle votazioni;
    questa Istituzione, anche per il suo forte valore simbolico, deve assurgere come modello per la società civile in temi importanti, quali la promozione delle pari opportunità,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative per favorire la condizione delle madri che adempiano al mandato parlamentare o svolgano stabilmente la propria attività lavorativa presso le sedi della Camera.
9/Doc. VIII, n. 8/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Spadoni, D'Arrando.


   La Camera,
   premesso che:
    le Amministrazioni di Camera e Senato nascono e vivono come corpi separati, questa è una naturale conseguenza del bicameralismo perfetto che, se correttamente interpretato, dovrebbe però produrre, quando lo richieda la natura della funzione da esercitare, procedimenti e strutture cooperative dal momento che l'autonomia di ciascuna Camera deve coniugarsi con il dovere costituzionale di leale collaborazione tra i due rami del Parlamento;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati sono riportate annualmente le spese sostenute dalle Commissioni bicamerali, istituite nel corso della legislatura;
    dalla lettura del sopracitato documento emerge che le spese «vive» per il funzionamento delle Commissione bicamerali, rappresentate dal costo di utilizzo degli uffici, utenze, logistica del Nucleo speciale Commissione d'inchiesta presso la Guardia di finanza dedicata alla gestione e trattamenti dati dell'archivio di ciascuno di questi organismi, risulta totalmente a carico del bilancio Camera;
    in relazione alle regole di funzionamento delle Commissioni bicamerali, viene applicato il Regolamento della Camera cui appartiene il Presidente della Commissione,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio del Questori

a valutare l'opportunità di prevedere per le Commissioni bicamerali in sede di prima ricostituzione nella legislatura successiva, la possibilità di dividere equamente le spese vive di funzionamento delle stesse con l'amministrazione del Senato.
9/Doc. VIII, n. 8/14Amitrano.


   La Camera,
   premesso che:
    le Amministrazioni di Camera e Senato nascono e vivono come corpi separati, questa è una naturale conseguenza del bicameralismo perfetto che, se correttamente interpretato, dovrebbe però produrre, quando lo richieda la natura della funzione da esercitare, procedimenti e strutture cooperative dal momento che l'autonomia di ciascuna Camera deve coniugarsi con il dovere costituzionale di leale collaborazione tra i due rami del Parlamento;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati sono riportate annualmente le spese sostenute dalle Commissioni bicamerali, istituite nel corso della legislatura;
    dalla lettura del sopracitato documento emerge che le spese «vive» per il funzionamento delle Commissione bicamerali, rappresentate dal costo di utilizzo degli uffici, utenze, logistica del Nucleo speciale Commissione d'inchiesta presso la Guardia di finanza dedicata alla gestione e trattamenti dati dell'archivio di ciascuno di questi organismi, risulta totalmente a carico del bilancio Camera;
    in relazione alle regole di funzionamento delle Commissioni bicamerali, viene applicato il Regolamento della Camera cui appartiene il Presidente della Commissione,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio del Questori

a valutare l'opportunità di concordare con gli organi competenti del Senato della Repubblica una ripartizione degli spazi destinati all'attività delle Commissioni bicamerali coerenti con il criterio dell'equa suddivisione tra le due Camere degli oneri posti, in termini logistici, dalle attività parlamentari da svolgere in comune, ivi compresa una conseguente più razionale ripartizione delle connesse spese.
9/Doc. VIII, n. 8/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Amitrano.


   La Camera,
   premesso che:
    la Camera dei deputati è da tempo impegnata in un processo di recupero ed efficientamento degli spazi e, in particolar modo, nel corso dell'emergenza da COVID-19, si è dovuto far fronte, anche ad una riorganizzazione logistica degli spazi, sia quelli da destinare allo svolgimento dell'attività parlamentare, sia quelli da utilizzare per le esigenze dettate dall'emergenza medico sanitaria (locali per il servizio di triage, potenziamento dell'infermeria e dei servizi medici);
    nell'ambito dei locali in dotazione della Camera, risulta che i seminterrati nella Sede di Palazzo San Macuto siano sottoutilizzati, ovvero non vengano sufficientemente sfruttate le ampie metrature. Posto che parte di questi ambienti saranno impiegati probabilmente per gli spogliatoi dei nuovi commessi assunti, la metratura restante, potrebbe essere dedicata a spogliatoi e docce per il personale e i deputati che scelgono con l'uso di bici o monopattini una mobilità green,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di procedere ad una attenta verifica degli spazi non utilizzati o utilizzati solo parzialmente al fine di consentire l'utilizzo degli stessi a coloro che quotidianamente, per raggiungere le sedi della Camera, si avvalgono di un veicolo ecologico.
9/Doc. VIII, n. 8/15Amitrano.


   La Camera,
   premesso che:
    la Camera dei deputati è da tempo impegnata in un processo di recupero ed efficientamento degli spazi e, in particolar modo, nel corso dell'emergenza da COVID-19, si è dovuto far fronte, anche ad una riorganizzazione logistica degli spazi, sia quelli da destinare allo svolgimento dell'attività parlamentare, sia quelli da utilizzare per le esigenze dettate dall'emergenza medico sanitaria (locali per il servizio di triage, potenziamento dell'infermeria e dei servizi medici);
    nell'ambito dei locali in dotazione della Camera, risulta che i seminterrati nella Sede di Palazzo San Macuto siano sottoutilizzati, ovvero non vengano sufficientemente sfruttate le ampie metrature. Posto che parte di questi ambienti saranno impiegati probabilmente per gli spogliatoi dei nuovi commessi assunti, la metratura restante, potrebbe essere dedicata a spogliatoi e docce per il personale e i deputati che scelgono con l'uso di bici o monopattini una mobilità green,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di verificare l'eventuale disponibilità di spazi da destinare a spogliatoi per coloro che raggiungono quotidianamente le sedi della Camera utilizzando biciclette o monopattini.
9/Doc. VIII, n. 8/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Amitrano.


   La Camera,
   premesso che;
    il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto «decreto rilancio», allo scopo di favorire il decongestionamento del traffico delle aree urbane, ha previsto, per le imprese e le pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti, misure finalizzate alla riduzione del ricorso al mezzo di trasporto pubblico privato individuale. Tra le previsioni: l'obbligo di adottare annualmente il PSCL – piano spostamenti casa lavoro, la nomina di un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisioni, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile;
    il Ministro della transizione ecologica con decreto dell'11 maggio 2021 ha adottato le disposizioni attuative della citata norma, tra cui le attribuzioni e i compiti del mobility manager sia aziendale sia di area;
   atteso che:
    l'esigenza di favorire forme di mobilità sostenibile è sempre più avvertita dai deputati e dai dipendenti sia della Camera, che dei Gruppi parlamentari; appare, pertanto, opportuno individuare strumenti che in qualche misura le realizzino,

invita l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei deputati Questori, nel rispetto delle rispettive competenze:

   a valutare, nel rispetto delle prerogative costituzionali, l'opportunità di introdurre nell'ordinamento della Camera, una figura con compiti e attribuzioni analoghe a quelle del mobility manager, anche al fine di stabilire una relazione costante e diretta con il comune di Roma e con le analoghe figure eventualmente istituite presso il Senato della Repubblica o gli altri organi costituzionali ovvero presso le pubbliche amministrazioni centrali con sedi limitrofe a quelle della Camera dei deputati allo scopo di individuare soluzioni comuni;
   a prevedere, nell'ambito degli ordinari strumenti di programmazione dell'attività amministrativa, la predisposizione di un piano specifico per la mobilità che tenga conto delle specificità delle attività di supporto all'istituzione e che sia rivolto non solo ai deputati e ai dipendenti, ma anche ai dipendenti dei Gruppi parlamentari e ai collaboratori dei deputati e che, in sede di prima applicazione, riguardi: la realizzazione di ulteriori parcheggi per le biciclette, anche in aree adiacenti la Camera, e degli «spazi spogliatoio» che costituiscono il presupposto per consentire a tutti gli utenti di poter effettivamente scegliere di utilizzare la bicicletta come mezzo per coprire gli spostamenti; la promozione di tutte le forme di trasporto in sharing o di trasporto collettivo, ferme restando le misure anti-COVID; incentivi al ricorso ai mezzi elettrici e, in ultimo, la promozione di una campagna di comunicazione relativa a quanto realizzato a tal proposito dalla Camera.
9/Doc. VIII, n. 8/16Daga.


   La Camera,
   premesso che;
    il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto «decreto rilancio», allo scopo di favorire il decongestionamento del traffico delle aree urbane, ha previsto, per le imprese e le pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti, misure finalizzate alla riduzione del ricorso al mezzo di trasporto pubblico privato individuale. Tra le previsioni: l'obbligo di adottare annualmente il PSCL – piano spostamenti casa lavoro, la nomina di un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisioni, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile;
    il Ministro della transizione ecologica con decreto dell'11 maggio 2021 ha adottato le disposizioni attuative della citata norma, tra cui le attribuzioni e i compiti del mobility manager sia aziendale sia di area;
   atteso che:
    l'esigenza di favorire forme di mobilità sostenibile è sempre più avvertita dai deputati e dai dipendenti sia della Camera, che dei Gruppi parlamentari; appare, pertanto, opportuno individuare strumenti che in qualche misura le realizzino,

invita l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei deputati Questori, nel rispetto delle rispettive competenze

a valutare l'opportunità di prevedere, tra gli strumenti ordinari della programmazione dell'attività amministrativa, la predisposizione di uno specifico piano per la mobilità, nell'ambito delle funzioni di mobility manager già attribuite al Consigliere responsabile del Servizio per la sicurezza, che tenga conto delle specificità delle attività di supporto alla funzione parlamentare e che abbia riguardo alle esigenze dei deputati e di tutti i lavoratori che operano stabilmente presso le sedi della Camera. Sullo stato di attuazione del piano il Consigliere che esercita le funzioni di mobility manager presenta una relazione annuale al Collegio dei Questori.
9/Doc. VIII, n. 8/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Daga.


   La Camera,
   premesso che:
    il dialogo tra l'istituzione parlamentare e il mondo della ricerca e dell'Università è sempre stato tenuto nella massima considerazione e perseguito attraverso diverse forme e strumenti di collaborazione,
    in questa chiave si può leggere anche la recente sottoscrizione di una Convenzione con la Conferenza dei rettori delle Università Italiane per lo svolgimento di tirocini formativi presso la Camera dei deputati;
    appare particolarmente opportuno avviare un rapporto stabile di dialogo e di collaborazione nel campo dell'informatica e delle nuove tecnologie con le facoltà universitarie e con le comunità scientifiche di riferimento,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di proseguire nell'indirizzo di promuovere rapporti di collaborazione con il mondo dell'università e della ricerca, anche attraverso io strumento degli accordi quadro, e nello specifico con il Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica che attraverso i suoi laboratori e le sue ricerche rappresenta un punto di riferimento per le principali tematiche di interesse dell'istituzione parlamentare.
9/Doc. VIII, n. 8/17Carabetta, D'Arrando.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    a partire dal 2013, in occasione dei lavori per l'approvazione del Bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno in argomento, ai quali non è stata data alcuna attuazione;
    nella presente legislatura, nel corso della seduta dell'Assemblea di martedì 7 agosto 2018, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018 (Doc. VIII, n. 2), sono stati approvati gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/17 e n. 9/Doc. VIII, n. 2/18; nella seduta dell'Assemblea di giovedì 1o agosto 2019, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019 (Doc, VIII, n. 4), sono stati approvati gli ordini del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/1, 9/Doc. VIII, n. 4/5, 9/Doc. VIII, n. 4/6, 9/Doc. VIII, n. 4/17 e 9/Doc. VIII, n. 4/32, che invitano, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di individuare tipologie contrattuali specifiche e modalità di pagamento per i collaboratori dei parlamentari al fine di garantire loro una retribuzione proporzionale e adeguata al lavoro prestato;
    da ultimo, nella seduta del 30 luglio 2020, gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 6/4 Magi, n. 9/Doc. VIII, n. 6/8 Rizzetto, n. 9/Doc. VIII, n. 6/ 27 Iovino, n. 9/Doc. VIII, n. 6/33 Ubaldo Pagano, n. 9/Doc. VIII, n. 6/34 Lacarra, n. 9/Doc. VIII, n. 6/36 Pastorino, n. 9/Doc. VIII, n. 6/39 Fusacchia e n. 9/Doc. VIII, n. 6/40 Quartapelle Procopio sono stati accolti con l'impegno «a valutare l'opportunità di disciplinare il rapporto di lavoro tra deputato e collaboratore, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi già stanziate, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) Il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) gli oneri per la retribuzione siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche l'attività di sostituto di imposta; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, sulla cui base definire i rapporti tra le parti»;
    con la restituzione al bilancio dello Stato prevista nel progetto di bilancio in esame, l'importo complessivo delle restituzioni effettuate dalla Camera dal 2013 ammonta a 500 milioni di euro; il progetto di bilancio in esame, inoltre, quantifica dal 2023, con l'entrata in vigore della riduzione dei parlamentari, risparmi per circa cinquanta milioni all'anno a regime;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico, evidenziando l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari; quanto già emergeva dal documento «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013, è stato confermato nel documento redatto per l'Ufficio di Presidenza aggiornato al 1o luglio 2020;
    in molti Paesi europei, infatti, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/ 684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto. Inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati;
    in più occasioni il Presidente della Camera Roberto Fico ha dichiarato di volersi impegnare in prima persona affinché l'Ufficio di Presidenza approvasse una delibera per disciplinare il ruolo dei medesimi collaboratori ed il rapporto di lavoro intercorrente con i deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a disciplinare tempestivamente in maniera completa e organica, avvalendosi del contributo delle associazioni maggiormente rappresentative dei collaboratori parlamentari e prendendo come modello le soluzioni individuate dai principali Paesi europei e dal Parlamento europeo, il rapporto fra deputato e collaboratore, attraverso il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e l'assolvimento dei relativi oneri previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera, creando una voce di bilancio vincolata e riservata esclusivamente a quei parlamentari che intendono avvalersi di collaboratori, prevedendo una capienza idonea affinché la retribuzione del collaboratore corrisponda ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non sia inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta, tenendo conto anche delle disponibilità di bilancio maturate a seguito dei risparmi conseguiti negli ultimi esercizi e di quelle derivanti dalla ormai prossima riduzione del numero dei parlamentari.
9/Doc. VIII, n. 8/18Magi.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    a partire dal 2013, in occasione dei lavori per l'approvazione del Bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno in argomento, ai quali non è stata data alcuna attuazione;
    nella presente legislatura, nel corso della seduta dell'Assemblea di martedì 7 agosto 2018, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018 (Doc. VIII, n. 2), sono stati approvati gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/17 e n. 9/Doc. VIII, n. 2/18; nella seduta dell'Assemblea di giovedì 1o agosto 2019, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019 (Doc, VIII, n. 4), sono stati approvati gli ordini del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/1, 9/Doc. VIII, n. 4/5, 9/Doc. VIII, n. 4/6, 9/Doc. VIII, n. 4/17 e 9/Doc. VIII, n. 4/32, che invitano, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di individuare tipologie contrattuali specifiche e modalità di pagamento per i collaboratori dei parlamentari al fine di garantire loro una retribuzione proporzionale e adeguata al lavoro prestato;
    da ultimo, nella seduta del 30 luglio 2020, gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 6/4 Magi, n. 9/Doc. VIII, n. 6/8 Rizzetto, n. 9/Doc. VIII, n. 6/ 27 Iovino, n. 9/Doc. VIII, n. 6/33 Ubaldo Pagano, n. 9/Doc. VIII, n. 6/34 Lacarra, n. 9/Doc. VIII, n. 6/36 Pastorino, n. 9/Doc. VIII, n. 6/39 Fusacchia e n. 9/Doc. VIII, n. 6/40 Quartapelle Procopio sono stati accolti con l'impegno «a valutare l'opportunità di disciplinare il rapporto di lavoro tra deputato e collaboratore, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi già stanziate, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) Il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) gli oneri per la retribuzione siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche l'attività di sostituto di imposta; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, sulla cui base definire i rapporti tra le parti»;
    con la restituzione al bilancio dello Stato prevista nel progetto di bilancio in esame, l'importo complessivo delle restituzioni effettuate dalla Camera dal 2013 ammonta a 500 milioni di euro; il progetto di bilancio in esame, inoltre, quantifica dal 2023, con l'entrata in vigore della riduzione dei parlamentari, risparmi per circa cinquanta milioni all'anno a regime;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico, evidenziando l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari; quanto già emergeva dal documento «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013, è stato confermato nel documento redatto per l'Ufficio di Presidenza aggiornato al 1o luglio 2020;
    in molti Paesi europei, infatti, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/ 684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto. Inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati;
    in più occasioni il Presidente della Camera Roberto Fico ha dichiarato di volersi impegnare in prima persona affinché l'Ufficio di Presidenza approvasse una delibera per disciplinare il ruolo dei medesimi collaboratori ed il rapporto di lavoro intercorrente con i deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a valutare l'opportunità di proseguire nelle attività, attualmente in corso, volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi già stanziate, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta, gli oneri per la retribuzione nonché gli oneri connessi agli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, in modo da assicurare ai collaboratori una retribuzione proporzionata alla rispettiva quantità e qualità del lavoro prestato; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti.
9/Doc. VIII, n. 8/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Magi.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;
    ad oggi nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del Bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno in argomento, ai quali non è stata data alcuna attuazione;
    in particolare, nella seduta dell'Assemblea di giovedì 1o agosto 2019, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019 (Doc. VIII, n. 4), è stato approvato l'ordine del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/18, che Invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze a valutare l'opportunità di pubblicare eventualmente i dati riassuntivi relativi alla tipologia e al numero del contratti di lavoro con i collaboratori dei deputati depositati presso la Camera; impegno analogo è previsto nell'ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 6/3 Magi accolto nella seduta del 30 luglio 2020,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a pubblicare nel mese di gennaio di ciascun anno sul sito della Camera dei deputati i dati aggregati delle singole tipologie contrattuali dei collaboratori parlamentari depositati, elencando per ciascuna tipologia: numero, durata e retribuzione media.
9/Doc. VIII, n. 8/19Magi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'esperienza del lavoro agile emergenziale durante la pandemia ha consentito alla Camera di continuare a disporre da remoto di quote rilevanti del proprio personale e di restare in tal modo pienamente operativa;
    il mantenimento di elevati livelli di produttività del personale anche in regime emergenziale di lavoro da remoto mette in luce l'utilità di principi di flessibilità, di valorizzazione della cultura del risultato e di attenzione alle esigenze di conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita e cura familiare, anche nell'ottica di una coerente politica in favore della parità di genere;
    il lavoro a distanza – pur non potendo rappresentare la forma ordinaria di lavoro presso una Istituzione come la Camera dei deputati – è tuttavia un efficace strumento di innovazione e semplificazione dei processi amministrativi, soprattutto perché legato a un significativo sviluppo dei percorsi di digitalizzazione;
    nel settore pubblico, il decreto-legge n. 52 del 2021 ha prorogato il lavoro agile fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021; tale proroga prelude ad una sua compiuta regolamentazione nei contratti collettivi, ponendosi in una linea di continuità con le esperienze fin qui maturate durante il periodo emergenziale;
    l'avvenuto avvio del confronto su questo tema tra le organizzazioni sindacali della Camera e i competenti organi di direzione politica – che si auspica possa proseguire speditamente, anche nell'ottica di un attento monitoraggio dell'andamento dell'emergenza pandemica – può produrre importanti risultati per la regolamentazione del lavoro da remoto, ispirandosi alle esperienze positive degli altri Parlamenti degli Stati dell'Unione europea e, in particolare, del Parlamento europeo,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

   ad adottare anche alla Camera dei deputati, in linea con la realtà esterna, una disciplina organica e a regime del lavoro agile, in un'ottica di migliore organizzazione dei processi e di maggiore produttività del lavoro;
   a valutare l'opportunità che la Camera possa sperimentare – nel più breve tempo possibile – innovative forme flessibili di lavoro da remoto, anche in connessione con l'evoluzione dell'emergenza pandemica, assicurando in ogni caso una coerente organizzazione dei processi e un'adeguata produttività del lavoro, secondo i consueti standard e livelli di prestazioni del personale tradizionalmente garantiti al servizio dell'Istituzione parlamentare.
9/Doc. VIII, n. 8/20Rizzo Nervo, De Maria.


   La Camera,
   premesso che:
    l'esperienza del lavoro agile emergenziale durante la pandemia ha consentito alla Camera di continuare a disporre da remoto di quote rilevanti del proprio personale e di restare in tal modo pienamente operativa;
    il mantenimento di elevati livelli di produttività del personale anche in regime emergenziale di lavoro da remoto mette in luce l'utilità di principi di flessibilità, di valorizzazione della cultura del risultato e di attenzione alle esigenze di conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita e cura familiare, anche nell'ottica di una coerente politica in favore della parità di genere;
    il lavoro a distanza – pur non potendo rappresentare la forma ordinaria di lavoro presso una Istituzione come la Camera dei deputati – è tuttavia un efficace strumento di innovazione e semplificazione dei processi amministrativi, soprattutto perché legato a un significativo sviluppo dei percorsi di digitalizzazione;
    nel settore pubblico, il decreto-legge n. 52 del 2021 ha prorogato il lavoro agile fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021; tale proroga prelude ad una sua compiuta regolamentazione nei contratti collettivi, ponendosi in una linea di continuità con le esperienze fin qui maturate durante il periodo emergenziale;
    l'avvenuto avvio del confronto su questo tema tra le organizzazioni sindacali della Camera e i competenti organi di direzione politica – che si auspica possa proseguire speditamente, anche nell'ottica di un attento monitoraggio dell'andamento dell'emergenza pandemica – può produrre importanti risultati per la regolamentazione del lavoro da remoto, ispirandosi alle esperienze positive degli altri Parlamenti degli Stati dell'Unione europea e, in particolare, del Parlamento europeo,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di svolgere, secondo le procedure contrattuali previste dalla normativa vigente, un confronto con le organizzazioni sindacali volto a valutare forme di prestazione lavorativa da remoto dei dipendenti della Camera, secondo gli indirizzi approvati nella riunione del 21 luglio 2021 dall'Ufficio di Presidenza, che tengano conto dell'evoluzione in corso della normativa esterna in materia e che siano compatibili con la necessaria flessibilità della prestazione di lavoro dei dipendenti medesimi al servizio dell'Istituzione parlamentare.
9/Doc. VIII, n. 8/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Rizzo Nervo, De Maria.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative a rapporti che intercorrono tra i parlamentari e i loro collaboratori;
    l'entrata in vigore della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 in materia di riduzione del numero dei parlamentari impone una riforma dei Regolamenti parlamentari anche per migliorare il funzionamento del Parlamento e per riaffermare la centralità dei Gruppi parlamentari per il buon funzionamento delle Assemblee,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

   a valutare possibili ipotesi di riordino della vigente disciplina in tema di rapporto di lavoro dei collaboratori dei deputati, sulla base dei principi di trasparenza, di sostenibilità degli equilibri di bilancio dell'istituzione parlamentare, che assicurino il rispetto dell'articolo 36 della Costituzione;
   a tenere nella debita considerazione le onerose funzioni aggiuntive che saranno a carico dell'organizzazione dei Gruppi in conseguenza della riduzione dei parlamentari.
9/Doc. VIII, n. 8/21Rizzo Nervo, De Maria.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative a rapporti che intercorrono tra i parlamentari e i loro collaboratori;
    l'entrata in vigore della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 in materia di riduzione del numero dei parlamentari impone una riforma dei Regolamenti parlamentari anche per migliorare il funzionamento del Parlamento e per riaffermare la centralità dei Gruppi parlamentari per il buon funzionamento delle Assemblee,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

   a valutare l'opportunità di proseguire nelle attività, attualmente in corso, volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi già stanziate, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta, gli oneri per la retribuzione nonché gli oneri connessi agli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, in modo da assicurare ai collaboratori una retribuzione proporzionata alla rispettiva quantità e qualità del lavoro prestato; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti;
   a valutare altresì l'opportunità, nell'applicazione della disposizione per cui il contributo erogato ai Gruppi parlamentari a carico del bilancio della Camera deve essere determinato «tenendo conto delle esigenze funzionali dei Gruppi», di considerare le nuove necessità operative cui i Gruppi parlamentari potrebbero essere chiamati a fare fronte nella prossima legislatura.
9/Doc. VIII, n. 8/21. (Testo modificato nel corso della seduta) Rizzo Nervo, De Maria.


   La Camera,
   premesso che:
    per lo svolgimento delle loro funzioni, ai Gruppi parlamentari, oltre alla disponibilità di locali e attrezzature, è assicurato, come previsto dall'articolo 15, comma 3, del Regolamento, un contributo finanziario annuale a carico del bilancio della Camera, determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo;
    in base all'articolo 1 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 21 dicembre 2012, come modificato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 33 del 9 luglio 2013, tale contributo è ripartito secondo i seguenti criteri:
     a) lo 0,35 per cento è attribuito in misura fissa al Gruppo Misto;
     b) la restante quota è ripartita tra tutti i Gruppi parlamentari, ivi incluso il Gruppo Misto, in proporzione alla rispettiva consistenza numerica;
    il criterio di ripartizione quasi esclusivo in proporzione alla rispettiva consistenza numerica non considera la necessità di assicurare ad ogni Gruppo in modo uguale la copertura di alcuni costi fissi, i quali devono comunque essere sostenuti prescindendo dalla consistenza numerica del Gruppo e, quindi, dalla organizzazione della propria struttura;
    il Collegio dei Questori, rispettivamente nella seduta dell'Assemblea del 1o agosto 2019 e del 30 luglio 2020 In occasione dell'esame dei bilanci di previsione 2019 e 2020, ha accolto l'ordine del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/38 e l'ordine del giorno 9/Doc. VIII, n. 6/31, con i quali si invitava, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di modificare le attuali disposizioni sulla ripartizione del contributo finanziario annuale a favore dei Gruppi, anche attraverso la proposta delle modifiche regolamentari che si rendessero necessarie, prevedendo che una quota del contributo unico e onnicomprensivo annuale a carico del bilancio della Camera sia attribuita in misura fissa a tutti i Gruppi e che la restante quota venga ripartita in proporzione alla rispettiva consistenza numerica;
    è in corso una attività della Giunta per il Regolamento sugli effetti regolamentari della Riforma costituzionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di modificare le attuali disposizioni sulla ripartizione del contributo unico e onnicomprensivo a carico del bilancio della Camera in favore dei Gruppi – tenendo conto delle complessive riforme regolamentari volte a definire l'assetto della Camera e del suoi organi a seguita della riduzione del numero dei deputati su cui è in atto l'istruttoria in sede di Giunta per Regolamento – prevedendo in particolare che una quota del contributo unico e onnicomprensivo annuale a carico del bilancio della Camera sia attribuita in misura fissa a tutti i Gruppi e che la restante quota venga ripartita in proporzione alla rispettiva consistenza numerica.
9/Doc. VIII, n. 8/22Fornaro.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti delle due Camere del Parlamento non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura lavorativa dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra gli eletti e detti lavoratori; si tratta di una situazione grave ed anomala, considerando che i collaboratori assumono importanti responsabilità e svolgono delicate mansioni nel coadiuvare i parlamentari per lo svolgimento delle attività legate all'esercizio del mandato;
    una regolamentazione è necessaria per salvaguardare non solo i lavoratori coinvolti, ma altresì i parlamentari nella qualità di datori di lavoro, nonché il buon andamento dell'organizzazione dell'istituzione parlamentare;
    è necessario riconoscere formalmente il profilo lavorativo dei collaboratori, individuando regole di accesso a tale professione, diritti e doveri, tipologia delle prestazioni lavorative, modelli contrattuali da applicare e fasce retributive, come previsto presso il Parlamento europeo con una specifica disciplina entrata in vigore già dal 2009;
    il riconoscimento formale di una figura lavorativa già esistente, va incontro ad una fondamentale esigenza che è quella di qualificare l'occupazione per favorire corretti e proficui rapporti tra il lavoratore e il datore, tesi a contribuire allo sviluppo del settore in cui si opera. Iniziative normative finalizzate a questo scopo sono ancor più necessarie qualora si tratti, come nel caso di specie, di una figura lavorativa che svolge le proprie attività presso il Parlamento e che è destinata a gestire interlocuzioni e relazioni con gli uffici delle istituzioni;
    in particolare, vanno definite le prestazioni lavorative che svolge il collaboratore che devono essere inderogabilmente legate all'esercizio del mandato parlamentare, posto che gli stessi vengono retribuiti con le somme riconosciute agli eletti a tale scopo;
    da un punto di vista della disciplina del rapporto di lavoro, in assenza di regole si è determinata una vera e propria «giungla» di contratti e di regolamentazioni diverse, generando evidenti disparità di trattamento tra collaboratori, che a parità di mansioni e orario di lavoro hanno contratti e retribuzioni differenti;
    la necessità di introdurre delle regole risponde anche ad ovvi motivi di trasparenza, sul punto; una recente sentenza del 17 marzo 2021, emessa dal Tribunale di Roma, il giudice, nel decidere su una vicenda legata al licenziamento illegittimo di un collaboratore parlamentare, ha affermato che rispetto al rapporto di lavoro in questione «risponde all'interesse del cittadino conoscere le modalità con cui i parlamentari esercitano il loro mandato»;
    negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del Bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno in argomento, ai quali non è stata data alcuna attuazione;
    a distanza di più di due anni dagli impegni che aveva pubblicamente assunto, l'attuale Presidente della Camera non ha posto in essere alcuna iniziativa concreta per introdurre un'idonea regolamentazione dei collaboratori parlamentari;
    non è più accettabile rimandare un atto dovuto con continue iniziative dilatorie, appellandosi allo svolgimento di presunte istruttorie, quando invece si hanno tutti gli elementi necessari per procedere all'auspicata regolamentazione,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per quanto di competenza

a disciplinare urgentemente, anche avvalendosi del contributo delle associazioni maggiormente rappresentative dei collaboratori parlamentari: a) la figura lavorativa del collaboratore quale lavoratore che coadiuva il deputato, nell'esercizio delle funzioni legate al mandato parlamentare, anche prevedendo regole di accesso alla professione, diritti e doveri; b) il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, individuando i contratti di lavoro, le fasce retributive e le modalità di corresponsione delle spettanze dei collaboratori, in conformità a quanto previsto per i collaboratori del Parlamento europeo.
9/Doc. VIII, n. 8/23Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    il Regolamento dei Servizi e del Personale della Camera dei deputati, all'articolo 86 disciplina 1 distacchi e i collocamenti fuori ruolo;
    il comma 1 del citato articolo afferma che: «...i consiglieri parlamentari possono, a domanda, essere distaccati a prestare servizio presso organi costituzionali o presso altri organismi ed amministrazioni pubblici nazionali, comunitari o internazionali che ne abbiano fatto richiesta, per un periodo complessivamente non superiore a sei anni, anche non continuativi, nel corso della carriera. Può essere autorizzata la prosecuzione o il rinnovo del distacco oltre il limite temporale di cui al primo periodo esclusivamente per esigenze di altri organi costituzionali o del Governo, per un ulteriore periodo complessivamente non superiore a cinque anni. Nei casi di cui al primo periodo, gli oneri per la corresponsione del trattamento economico spettante ai dipendenti in posizione di distacco sono ripartiti tra la Camera dei deputati e l'organismo presso il quale il distacco viene disposto nella misura, rispettivamente, del 25 per cento e del 75 per cento, fatti salvi i casi di distacco presso gli organi costituzionali o il Governo in relazione ai quali i predetti oneri sono interamente a carico della Camera. Nei casi previsti dal secondo periodo, i medesimi oneri sono interamente a carico dell'organismo presso il quale il distacco viene disposto...»;
    il distacco per il consigliere parlamentare è subordinato alla sussistenza di determinati presupposti, quali, ad esempio, l'aver maturato un'anzianità di almeno nove anni effettivi nel livello;
    il numero dei consiglieri parlamentari oggetto del distacco non può eccedere le otto unità e il distacco deve essere finalizzato allo svolgimento di funzioni o mansioni rientranti fra quelle proprie del quinto livello funzionale;
    chi autorizza il distacco è l'Ufficio di Presidenza, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti anzidetti, come il diniego per esigenze specifiche dell'Amministrazione della Camera;
    il comma 4 disciplina che: «...alle medesime condizioni e con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 3 può essere autorizzato, in numero non superiore a sei unità, il distacco dei dipendenti di quarto livello che abbiano maturato un'anzianità di almeno nove anni effettivi nel livello, il distacco deve essere finalizzato allo svolgimento di funzioni o mansioni rientranti fra quelle proprie del quarto livello...» ed ancora il comma 5 prevede che: «...l'Ufficio di Presidenza, in relazione al particolare contenuto tecnico-professionale delle mansioni svolte, può altresì autorizzare il distacco, alle medesime condizioni e con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 3, ed entro il limite complessivo di sei unità, di dipendenti anche non appartenenti al quinto o al quarto livello che abbiano prestato, presso la Camera, un periodo di servizio di nove anni effettivi. Il distacco deve essere finalizzato allo svolgimento di funzioni o mansioni rientranti fra quelle proprie del livello di appartenenza...»;
    i commi 6, 7 e 8 regolamentano che: «...l'attività svolta dal dipendente distaccato non può in alcun caso, sia in costanza del distacco che successivamente, dare titolo per richieste di diverso inquadramento o per qualsiasi altra pretesa in ordine alla modificazione dello stato giuridico-economico del dipendente presso la Camera...». «...Il dipendente in posizione di distacco è ammesso alle verifiche di professionalità, ai concorsi interni e ai normali avanzamenti e il periodo di tempo trascorso in tale posizione è computato ai fini del servizio utile...». «...Il dipendente in posizione di distacco è collocato fuori ruolo con il medesimo decreto con cui si provvede al distacco e non occupa il posto nella qualifica di appartenenza. Nella qualifica iniziale del ruolo è lasciato scoperto un posto per ogni dipendente collocato fuori ruolo...»;
    il comma 1, dell'articolo 86 prevede che può essere autorizzata la prosecuzione o il rinnovo del distacco oltre il limite temporale di sei anni per un periodo ulteriore di cinque anni esclusivamente per esigenze di altri organi costituzionali o del Governo;
    alla luce di quanto suddescritto, non può non essere importante salvaguardare l'imparzialità e la neutralità del personale alle dipendenze dell'Amministrazione della Camera oggetto del distacco, oltre ad una maggiore trasparenza nel confronti dei cittadini,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza:

   a predisporre sul sito istituzionale della Camera dei deputati, a seguito dell'approvazione del Progetto di Bilancio per l'anno Finanziario 2021 (Doc. VIII, n. 8), una lista dei nominativi del personale Camera distaccato, sia per la presente e sia per le future legislature;
   a porre in essere l'aggiornamento costante della lista;
   a rendere pubblici, sempre nella lista, presso dove il distacco sia stato autorizzato;
   a completamento di un maggiore principio di trasparenza e uniformità, a riportare nella lista anche quei casi a cui sia stato accordato l'ulteriore periodo di distacco di cinque anni, e se per tale periodo gli emolumenti percepiti siano gli stessi elargiti dall'Amministrazione della Camera o differenti da essi, il tutto per una completezza d'insieme della lista.
9/Doc. VIII, n. 8/24Massimo Enrico Baroni, Corda, Trano, Leda Volpi, Giuliodori.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito dell'organizzazione e del funzionamento della Camera dei deputati, a seguito dell'avvenuta proclamazione dei deputati risultati eletti, la Camera a inizio legislatura procede alla composizione delle Commissioni parlamentari, dei Comitati, delle Giunte, dei Collegi, garantendo la rappresentanza tra maggioranza e opposizione;
    dopo la costituzione degli organismi di funzionamento, si procede alla costituzione dei relativi uffici di presidenza per i quali è prevista un'indennità di funzione per i Presidenti, i Vicepresidenti e per i Segretari di Presidenza;
    la predetta indennità di funzione è aggiuntiva rispetto a quelle già previste dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei Questori per l'esercizio dell'attività del parlamentare;
    sarebbe opportuno rendere pubblico il quantum economico liquidato per l'indennità di funzione, i nominativi di chi la percepisce e di chi vi abbia rinunciato;
    non di rado viene invocato il diritto alla privacy a scapito della trasparenza nei confronti dei cittadini su temi che, se resi pubblici e quindi consultabili, non avrebbero più la forza di generare polemiche nei confronti dello status economico dei parlamentari che ricoprono tali incarichi;
    in data 11 agosto 2020, il Garante della privacy, con un parere è intervenuto sul caso dei bonus da 600 euro ricevuti da alcuni parlamentari attinenti le misure di ristoro per il COVID, precisando che: «... in relazione alla vicenda dei bonus sulla base della normativa vigente, la privacy non è d'ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari dei contributo laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi, in particolare, una condizione di disagio economico-sociale dell'interessato. Ciò vale, a maggior ragione, rispetto a coloro per i quali, a causa della funzione pubblica svolta, le aspettative di riservatezza si affievoliscono, anche per effetto dei più incisivi obblighi di pubblicità della condizione patrimoniale cui sono soggetti...»;
    il parere del Garante ha chiarito che il rispetto della privacy trova un limite nel ruolo pubblico dei parlamentari, non a caso già sottoposti dalla legge all'obbligo di pubblicazione di redditi e patrimoni;
    l'entità economica in dettaglio, per ciascun membro degli Uffici di Presidenza, delle indennità di funzione resta fuori dalle possibilità di controllo dell'opinione pubblica;
    la precedente Presidenza della Camera, così come l'attuale, hanno entrambe rinunciato all'indennità di funzione dando esempio di oggettiva trasparenza,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza

a pubblicare sul sito della Camera dei deputati la lista dei parlamentari che ricoprono le funzioni descritte in premessa, con la relativa indennità di funzione percepita e di chi vi abbia rinunciato, al fine di consentire consultabili tali dati per una reale trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica.
9/Doc. VIII, n. 8/25Massimo Enrico Baroni, Colletti, Corda, Trano, Leda Volpi, Giuliodori, Spessotto, Maniero, Siragusa, Costanzo.


   La Camera,
   premesso che:
    permane a tutt'oggi, in capo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, il mancato riconoscimento della figura professionale dei collaboratori dei parlamentari, nonché la relativa disciplina del rapporto intercorrente tra i parlamentari e detti professionisti;
    nel progetto di bilancio 2021 della Camera dei deputati non vi è traccia di una previsione di spesa per far fronte ai costi che scaturirebbero dal pagamento degli strumenti atti a tutelare i professionisti, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa riferirsi, cui s'aggiunge l'assenza del nesso di causalità tra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate, la retribuzione, la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, il tutto si sostanzia in una profonda anomia;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio di palesi disparità di trattamento intercorrenti tra i collaboratori di parlamentari aventi incarichi presso gli Uffici di Presidenza, Presidenti di Commissioni o Comitati, e collaboratori di parlamentari privi di incarichi istituzionali;
    i primi vengono contrattualizzati attraverso un decreto di Presidenza e, dal quel momento in poi, i conseguenti diritti scaturenti vengono erogati dall'amministrazione della Camera dei deputati, la quale si fa carico degli emolumenti e di tutti i correlati oneri fiscali e contributivi; i secondi, invece, sono, si fa per dire, contrattualizzati dai singoli parlamentari e ricevono solitamente un trattamento economico meno favorevole e non hanno diritto a ferie, malattia, maternità né a un trattamento di fine rapporto;
    l'aspetto collaborativo si fonda sostanzialmente sullo intuitu personae e, quindi, ha natura fiduciaria che non può essere un elemento spregiativo rispetto a chi, invece, è tutelato da un decreto. Trattasi di una professionalità così delicata e complessa, richiesta per l'attività parlamentare, con tutte le sue necessità di operatività e di riservatezza;
    è evidente il vulnus che insiste su questa figura professionale, per la quale si rende necessario l'introduzione di una regolamentazione contrattualistica che venga incardinata in capo all'amministrazione della Camera dei deputati,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza

a introdurre fattispecie giuridiche specifiche che diano seguito a quanto illustrato in premessa.
9/Doc. VIII, n. 8/26Colletti, Corda, Maniero, Sapia, Trano, Leda Volpi.


   La Camera,
   premesso che:
    lo svolgimento dell'attività parlamentare dei singoli deputati si avvale anche del personale esterno in qualità di addetti alle segreterie dei deputati titolari di incarichi istituzionali, a cui viene applicato, quale parametro retributivo, una percentuale di quello relativo al personale dipendente di ruolo;
    l'apporto del personale anzidetto risulta essere di fondamentale importanza, oltreché di notevole utilità professionale, perché contribuisce nel dare, al parlamentare e all'andamento dei lavori stessi, un contribuito che risulta essere imprescindibile. A ciò si aggiunge che il personale esterno nel corso degli anni, ha accumulato elementi esperienziali tali da cui risulta essere difficile prescindere, per l'esperienza di prassi e per la conoscenza del funzionamento dei meccanismi parlamentari e regolamentari;
    il cosiddetto decreto di nomina, prevedendo solo la percentuale della retribuzione del personale dipendente di ruolo non rende trasparente al lavoratore la retribuzione e il tipo di contratto di lavoro applicabile,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza

a porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di eliminare la percentuale della retribuzione del personale dipendente di ruolo come parametro retributivo, per il personale esterno in qualità di addetti alle segreterie dei deputati titolari di incarichi istituzionali.
9/Doc. VIII, n. 8/27Colletti, Sapia, Corda, Maniero, Trano, Leda Volpi.


   La Camera,
   premesso che:
    la rendicontazione delle indennità e dei rimborsi che vengono erogati ai deputati e senatori, presenta a tutt'oggi delle incertezze se non delle vere e proprie zone d'ombra;
    tale situazione denota poca trasparenza, dovuta anche ai regolamenti parlamentari che lascerebbero un grande margine di incertezza, di accidentalità che si traduce nella non conoscibilità del dato nei confronti degli elettori, tema questo che vale sia per la Camera dei deputati sia per il Senato della Repubblica;
    a decorrere dalla XIX Legislatura, la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», ne prevede la riduzione da 630 a 400;
    pur con la presentazione della dichiarazione dei redditi, che contempla anche i redditi di attività professionali, appare quanto mai difficile avere contezza di quanto realmente sia lo stipendio da parlamentare, nel cui computo non vi è un riepilogo puntuale delle componenti variabili della retribuzione che si sostanzierebbero in quasi la metà del percepito;
    al fine dell'esercizio del mandato di parlamentare vi sono voci come il rimborso spese che, ad oggi, non viene dichiarato in dettaglio;
    la riforma costituzionale del taglio dei parlamentari, rende necessario e non più rinviabile, a maggior ragione nella legislatura in corso, operare quelle modifiche ai regolamenti parlamentari che diano maggiore trasparenza in capo a quanto suddescritto,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza

a provvedere in tempi certi e celeri, che il rimborso spese per l'esercizio del mandato di parlamentare sia interamente dichiarato eliminando la parte forfettaria che ammonta al 50 per cento.
9/Doc. VIII, n. 8/28Colletti, Sapia, Corda, Maniero, Trano, Leda Volpi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'indennità parlamentare è prevista dall'articolo 69 della Costituzione, a garanzia del libero svolgimento del mandato elettivo;
    l'articolo 1 della legge n. 1261 del 1965 attribuisce agli Uffici di Presidenza delle Camere, il compito di determinare l'ammontare della indennità mensile in misura tale che non superi il dodicesimo dei trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate;
    a decorrere dal 1o gennaio 2012 il trattamento previdenziale dei deputati, corrisposto in 12 mensilità, è determinato con il sistema contributivo;
    la pensione del parlamentare viene calcolata sulla base dei soli contributi effettivamente versati che corrisponde all'8,8 per cento dell'indennità parlamentare lorda, 10.435 euro circa al mese, mentre la quota a carico della Camera dei deputati è pari a 2,75 volte rispetto a quella del deputato;
    il sistema previdenziale dei parlamentari è un sistema autonomo e interno all'amministrazione della Camera dei deputati,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza:

   a prevedere, nell'ambito del sistema previdenziale per i futuri parlamentari, all'atto di nomina, l'obbligo di indicare che i ratei pensionistici vadano accreditati presso l'INPS o, a chi è iscritto alle rispettive casse previdenziali professionali, di accreditare a esse i ratei;
   a considerare la facoltà per i parlamentari, durante l'esercizio del mandato, di poter scegliere se accreditare i ratei presso l'Inps o presso le rispettive casse previdenziali professionali.
9/Doc. VIII, n. 8/29. Corda, Maniero, Sapia, Trano, Leda Volpi.
(Inammissibile)


   La Camera,
   premesso che:
    il personale della Camera dei deputati è articolato in cinque livelli funzionali- retributivi. Ogni livello si connota in modo specifico con riferimento alla complessità del lavoro, alla sfera di autonomia e alle connesse responsabilità;
    i livelli funzionali-retributivi sono cinque: consiglieri parlamentari (V livello), documentaristi, tecnici e ragionieri (IV livello), segretari parlamentari, operatori e collaboratori tecnici e assistenti parlamentari (I, II e III livello);
    le retribuzioni dei dipendenti della Camera è onnicomprensiva e sono stabilite in apposite tabelle, deliberate dall'Ufficio di Presidenza nel 1980 e successivi aggiornamenti;
    le tabelle riguardano tutte le posizioni all'interno dell'Amministrazione della Camera e valgono indistintamente per tutti i dipendenti, a nessuno dei quali è riconosciuta la possibilità di contrattare individualmente il proprio trattamento. Ciò vale anche per il Segretario generale – per il quale, al pari dei Vice Segretari generali, non è più applicata una percorrenza economica separata – che è scelto, infatti, all'interno dell'Amministrazione tra i consiglieri parlamentari in possesso di un'anzianità di servizio di almeno quindici anni;
    i ratei pensionistici vengono versati direttamente all'Amministrazione della Camera la quale corrisponde ai medesimi il trattamento pensionistico ad avvenuta maturazione di tale diritto: in sostanza è un sistema previdenziale interno,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza

a prevedere per i dipendenti o per i nuovi dipendenti dell'Amministrazione della Camera dei deputati, il versamento dei ratei pensionistici direttamente nelle casse dell'INPS.
9/Doc. VIII, n. 8/30. Maniero, Corda, Trano, Sapia, Leda Volpi.
(Inammissibile)


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo III, articolo 14, del Regolamento della Camera dei deputati, stabilisce che: «...i Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività...»;
    i Gruppi parlamentari sono soggetti di diritto privato che, per la loro stessa natura, hanno una durata limitata nel tempo, ossia legata alla durata della legislatura;
    appare evidente l'anomalia dei Gruppi parlamentari, quali datori di lavoro, per quella parte che attiene l'assunzione di personale con contratti a tempo indeterminato pur trattandosi, in verità, di contratti limitati nel tempo in quanto correlati alla legislatura;
    i Gruppi, in definitiva, contrattualizzano il personale dipendente con contratti di natura privatistica e, talvolta, con contratti che sono avulsi dal contesto in cui opera il dipendente. Non c’è, ad oggi, una contrattualistica collettiva per detti dipendenti;
    questa libertà d'azione dei Gruppi non pone i dipendenti degli stessi su un piano di tutela nazionale, si pensi che svolgono quelle attività organizzative e legislative senza le quali i Gruppi, oggettivamente, non potrebbero funzionare e, quindi, dare seguito a quanto previsto dal citato articolo 14 del Regolamento della Camera,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza

ad adottare le opportune iniziative a tutela dei dipendenti dei Gruppi parlamentari, avviando un'interlocuzione col Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di inserire queste figure professionali in una cornice giuridica definita e certa quale è la contrattualizzazione collettiva nazionale.
9/Doc. VIII, n. 8/31. Sapia, Corda, Maniero, Trano, Leda Volpi.
(Inammissibile)


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi e alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alta politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del Bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno in argomento, ai quali non è stata data alcuna attuazione;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico (per tutti si veda il documento «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» elaborato a cura del Servizio per le competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013 e aggiornato per l'Ufficio di Presidenza in data 1o luglio 2020) facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo già nel settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto a essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto, inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a disciplinare tempestivamente in maniera completa e organica, avvalendosi del contributo delle associazioni maggiormente rappresentative dei collaboratori parlamentari, il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore dando formale riconoscimento allo status di collaboratore parlamentare e, conseguentemente, tenendo conto delle disponibilità di bilancio maturate a seguito dei risparmi conseguiti negli ultimi esercizi e di quelle derivanti dalla ormai prossima riduzione del numero dei parlamentari, prevedendo l'erogazione diretta della retribuzione dei collaboratori e l'assolvimento dei relativi oneri previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera, creando una voce di bilancio vincolata e riservata esclusivamente a quei parlamentari che intendono avvalersi di collaboratori e individuando tipologie contrattuali specifiche e relative fasce retributive nel rispetto del principio dell'equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione.
9/Doc. VIII, n. 8/32Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi e alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alta politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del Bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno in argomento, ai quali non è stata data alcuna attuazione;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico (per tutti si veda il documento «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» elaborato a cura del Servizio per le competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013 e aggiornato per l'Ufficio di Presidenza in data 1o luglio 2020) facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo già nel settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto a essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto, inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di proseguire nelle attività, attualmente in corso, volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi già stanziate, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta, gli oneri per la retribuzione nonché gli oneri connessi agli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, in modo da assicurare ai collaboratori una retribuzione proporzionata alla rispettiva quantità e qualità del lavoro prestato; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti.
9/Doc. VIII, n. 8/32. (Testo modificato nel corso della seduta) Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'esperienza dello smart-working emergenziale durante la pandemia ha consentito alla Camera di continuare a disporre da remoto di quote rilevanti del proprio personale e di restare in tal modo pienamente operativa in una fase in cui l'Istituzione parlamentare è stata ripetutamente chiamata ad esercitare, in tempi ristretti e in inedite condizioni di distanziamento sociale e protezione sanitaria, le proprie fondamentali funzioni legislative e di controllo sull'operato del Governo;
    il mantenimento di elevati livelli di produttività del personale anche in regime di lavoro agile emergenziale segnala l'opportunità, sulla base delle tendenze ormai irreversibilmente in atto in tutto il mondo del lavoro pubblico e privato a livello globale, di cogliere senza indugi l'occasione per un profondo ripensamento delle modalità organizzative della prestazione lavorativa che sia ispirato a princìpi di flessibilità, valorizzazione della cultura del risultato in luogo di quella del mero presidio e maggiore attenzione alle esigenze di conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita e cura familiare, anche nell'ottica di una coerente e consapevole introduzione nei luoghi di lavoro di strumenti e modelli organizzativi maggiormente in grado di favorire un effettivo inveramento del principio di parità di genere;
    al di là delle situazioni emergenziali, il lavoro agile può rappresentare un efficace strumento di innovazione e semplificazione dei processi amministrativi, di incentivo alla digitalizzazione delle attività e di contenimento dei costi amministrativi, consentendo tra l'altro di razionalizzare e ridurre l'uso degli spazi, di rimodulare al ribasso i contratti di fornitura di beni e servizi e di alleggerire le esigenze di mobilità, con beneficio anche per l'intera collettività e per l'ambiente, con particolare riferimento alle azioni di mitigazione del cambiamento climatico;
    nel settore pubblico, il decreto-legge n. 52 del 2021 ha prorogato il lavoro agile fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, sopprimendo le percentuali minime precedentemente previste ma confermando la possibilità per le singole amministrazioni di avvalersene entro quote autonomamente stabilite e comunque non inferiori a regime al 15 per cento;
    la proroga al 31 dicembre 2021 del lavoro agile nella pubblica amministrazione prelude a una sua compiuta regolamentazione nei contratti collettivi, ponendosi in una linea di continuità con le esperienze fin qui maturate durante il periodo emergenziale;
    analogamente a quanto sta accadendo nella pubblica amministrazione, anche la Camera dei deputati dovrebbe avvertire l'esigenza di non disperdere i benefici e le potenzialità offerte da modelli di lavoro ibrido che affianchino momenti di presenza in sede – necessari soprattutto in concomitanza con lo svolgimento dei lavori parlamentari – con momenti di svolgimento della prestazione lavorativa da remoto quando tale modalità appaia percorribile senza che sia arrecato alcun pregiudizio all'efficienza e alla tempestività dei processi di lavoro e alla generale funzionalità dell'amministrazione, molte delle cui attività peraltro – in particolare nei servizi del settore della documentazione e in quelli del settore amministrativo – sono già pienamente eseguibili da remoto per mezzo di strumenti e piattaforme digitali;
    l'adozione da parte della Camera di forme di lavoro flessibile e da remoto, modulate in relazione alle funzioni svolte dalle singole strutture amministrative, appare misura ragionevole e lungimirante anche nell'imminenza dell'ingresso alla Camera di un numero consistente di nuovi dipendenti la cui presenza in servizio potrà consentire una migliore distribuzione dei carichi di lavoro e lo svolgimento, secondo criteri di rotazione, delle prestazioni lavorative da remoto senza che ciò pregiudichi in alcun modo la necessità di mantenere su base giornaliera adeguate quote di dipendenti in presenza e, più in generale, la piena funzionalità dell'Amministrazione,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

   a confermare l'orientamento già espresso in sede di Comitato per gli affari del personale affinché la disciplina del lavoro agile sia inserita, con carattere di urgenza, tra le priorità del confronto contrattuale con le rappresentanze sindacali, al fine di pervenire anche alla Camera dei deputati, in analogia alla realtà esterna, alla definizione di una disciplina organica e a regime del lavoro agile, che possa trovare applicazione in tempi rapidi e, comunque, entro il 1o gennaio 2022;
   a valutare – nelle more della contrattazione con le rappresentanze sindacali e in relazione al perdurare della pandemia e in considerazione dei recenti timori scientifici circa il diffondersi della cosiddetta variante Delta, con conseguente probabile peggioramento epidemiologico – il ripristino delle modalità di lavoro da remoto «emergenziale», prorogando, in analogia alla realtà esterna, fino al 31 dicembre 2021 (e comunque fino alla definizione della disciplina a regime), le misure già adottate fino al 30 giugno 2021, auspicabilmente aggiornate in un'ottica di maggiore flessibilità applicativa.
9/Doc. VIII, n. 8/33Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'esperienza dello smart-working emergenziale durante la pandemia ha consentito alla Camera di continuare a disporre da remoto di quote rilevanti del proprio personale e di restare in tal modo pienamente operativa in una fase in cui l'Istituzione parlamentare è stata ripetutamente chiamata ad esercitare, in tempi ristretti e in inedite condizioni di distanziamento sociale e protezione sanitaria, le proprie fondamentali funzioni legislative e di controllo sull'operato del Governo;
    il mantenimento di elevati livelli di produttività del personale anche in regime di lavoro agile emergenziale segnala l'opportunità, sulla base delle tendenze ormai irreversibilmente in atto in tutto il mondo del lavoro pubblico e privato a livello globale, di cogliere senza indugi l'occasione per un profondo ripensamento delle modalità organizzative della prestazione lavorativa che sia ispirato a princìpi di flessibilità, valorizzazione della cultura del risultato in luogo di quella del mero presidio e maggiore attenzione alle esigenze di conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita e cura familiare, anche nell'ottica di una coerente e consapevole introduzione nei luoghi di lavoro di strumenti e modelli organizzativi maggiormente in grado di favorire un effettivo inveramento del principio di parità di genere;
    al di là delle situazioni emergenziali, il lavoro agile può rappresentare un efficace strumento di innovazione e semplificazione dei processi amministrativi, di incentivo alla digitalizzazione delle attività e di contenimento dei costi amministrativi, consentendo tra l'altro di razionalizzare e ridurre l'uso degli spazi, di rimodulare al ribasso i contratti di fornitura di beni e servizi e di alleggerire le esigenze di mobilità, con beneficio anche per l'intera collettività e per l'ambiente, con particolare riferimento alle azioni di mitigazione del cambiamento climatico;
    nel settore pubblico, il decreto-legge n. 52 del 2021 ha prorogato il lavoro agile fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, sopprimendo le percentuali minime precedentemente previste ma confermando la possibilità per le singole amministrazioni di avvalersene entro quote autonomamente stabilite e comunque non inferiori a regime al 15 per cento;
    la proroga al 31 dicembre 2021 del lavoro agile nella pubblica amministrazione prelude a una sua compiuta regolamentazione nei contratti collettivi, ponendosi in una linea di continuità con le esperienze fin qui maturate durante il periodo emergenziale;
    analogamente a quanto sta accadendo nella pubblica amministrazione, anche la Camera dei deputati dovrebbe avvertire l'esigenza di non disperdere i benefici e le potenzialità offerte da modelli di lavoro ibrido che affianchino momenti di presenza in sede – necessari soprattutto in concomitanza con lo svolgimento dei lavori parlamentari – con momenti di svolgimento della prestazione lavorativa da remoto quando tale modalità appaia percorribile senza che sia arrecato alcun pregiudizio all'efficienza e alla tempestività dei processi di lavoro e alla generale funzionalità dell'amministrazione, molte delle cui attività peraltro – in particolare nei servizi del settore della documentazione e in quelli del settore amministrativo – sono già pienamente eseguibili da remoto per mezzo di strumenti e piattaforme digitali;
    l'adozione da parte della Camera di forme di lavoro flessibile e da remoto, modulate in relazione alle funzioni svolte dalle singole strutture amministrative, appare misura ragionevole e lungimirante anche nell'imminenza dell'ingresso alla Camera di un numero consistente di nuovi dipendenti la cui presenza in servizio potrà consentire una migliore distribuzione dei carichi di lavoro e lo svolgimento, secondo criteri di rotazione, delle prestazioni lavorative da remoto senza che ciò pregiudichi in alcun modo la necessità di mantenere su base giornaliera adeguate quote di dipendenti in presenza e, più in generale, la piena funzionalità dell'Amministrazione,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di svolgere, secondo le procedure contrattuali previste dalla normativa vigente, un confronto con le organizzazioni sindacali volto a valutare forme di prestazione lavorativa da remoto dei dipendenti della Camera, secondo gli indirizzi approvati nella riunione del 21 luglio 2021 dall'Ufficio di Presidenza, che tengano conto dell'evoluzione in corso della normativa esterna in materia e che siano compatibili con la necessaria flessibilità della prestazione di lavoro dei dipendenti medesimi al servizio dell'Istituzione parlamentare.
9/Doc. VIII, n. 8/33. (Testo modificato nel corso della seduta) Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alta politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno in argomento, ai quali non è stata data alcuna attuazione;
    in particolare, nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013, sono stati approvati otto ordini del giorno che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare; nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari;
    nella presente legislatura, nel corso della seduta dell'Assemblea di martedì 7 agosto 2018, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018 (Doc. VIII, n. 2), sono stati approvati gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/17 e n. 9/Doc. VIII, n. 2/18; nella seduta dell'Assemblea di giovedì 1o agosto 2019, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019 (Doc. VIII, n. 4), sono stati approvati gli ordini del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/1, 9/Doc. VIII, n. 4/5, 9/Doc. VIII, n. 4/6, 9/Doc. VIII, n. 4/17 e 9/Doc. VIII, n. 4/32, che invitano, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di individuare tipologie contrattuali specifiche e modalità di pagamento per i collaboratori dei parlamentari al fine di garantire loro una retribuzione proporzionale e adeguata al lavoro prestato;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico (per tutti si vedano «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013) facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto a essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto. Inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati;
    da ultimo, il Presidente della Camera Roberto Fico ha dichiarato, dopo aver incontrato i rappresentanti dei collaboratori, di impegnarsi in prima persona affinché l'Ufficio di Presidenza approvi in tempi brevi una delibera per disciplinare il ruolo dei medesimi collaboratori e il rapporto di lavoro intercorrente con i deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a valutare l'opportunità di disciplinare tempestivamente in maniera completa e organica, avvalendosi del contributo delle associazioni maggiormente rappresentative dei collaboratori parlamentari e prendendo come modello le soluzioni individuate dai principali Paesi europei e dal Parlamento europeo, il rapporto fra deputato e collaboratore, attraverso il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e l'assolvimento dei relativi oneri previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera, creando una voce di bilancio vincolata e riservata esclusivamente a quei parlamentari che intendono avvalersi di collaboratori, prevedendo una capienza idonea affinché la retribuzione del collaboratore corrisponda a un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non sia inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta, tenendo conto anche delle disponibilità di bilancio maturate a seguito dei risparmi conseguiti negli ultimi esercizi e di quelle derivanti dalla ormai prossima riduzione del numero dei parlamentari.
9/Doc. VIII, n. 8/34Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alta politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno in argomento, ai quali non è stata data alcuna attuazione;
    in particolare, nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013, sono stati approvati otto ordini del giorno che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare; nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari;
    nella presente legislatura, nel corso della seduta dell'Assemblea di martedì 7 agosto 2018, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018 (Doc. VIII, n. 2), sono stati approvati gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/17 e n. 9/Doc. VIII, n. 2/18; nella seduta dell'Assemblea di giovedì 1o agosto 2019, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019 (Doc. VIII, n. 4), sono stati approvati gli ordini del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/1, 9/Doc. VIII, n. 4/5, 9/Doc. VIII, n. 4/6, 9/Doc. VIII, n. 4/17 e 9/Doc. VIII, n. 4/32, che invitano, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di individuare tipologie contrattuali specifiche e modalità di pagamento per i collaboratori dei parlamentari al fine di garantire loro una retribuzione proporzionale e adeguata al lavoro prestato;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico (per tutti si vedano «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013) facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto a essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto. Inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati;
    da ultimo, il Presidente della Camera Roberto Fico ha dichiarato, dopo aver incontrato i rappresentanti dei collaboratori, di impegnarsi in prima persona affinché l'Ufficio di Presidenza approvi in tempi brevi una delibera per disciplinare il ruolo dei medesimi collaboratori e il rapporto di lavoro intercorrente con i deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a valutare l'opportunità di proseguire nelle attività, attualmente in corso, volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi già stanziate, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta, gli oneri per la retribuzione nonché gli oneri connessi agli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, in modo da assicurare ai collaboratori una retribuzione proporzionata alla rispettiva quantità e qualità del lavoro prestato; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti.
9/Doc. VIII, n. 8/34. (Testo modificato nel corso della seduta) Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;
    ad oggi nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alta politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno in argomento, ai quali non è stata data alcuna attuazione;
    in particolare, nella seduta dell'Assemblea di giovedì 1o agosto 2019, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019 (Doc. VIII, n. 4), è stato approvato l'ordine del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/18, che invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze a valutare l'opportunità di pubblicare eventualmente i dati riassuntivi relativi alla tipologia e al numero dei contratti di lavoro con i collaboratori dei deputati depositati presso la Camera,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a valutare l'opportunità di pubblicare nel mese di gennaio di ciascun anno sul sito della Camera dei deputati i dati aggregati delle singole tipologie contrattuali dei collaboratori parlamentari depositati, elencando per ciascuna tipologia: numero, durata e retribuzione media.
9/Doc. VIII, n. 8/35Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;
    ad oggi nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alta politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno in argomento, ai quali non è stata data alcuna attuazione;
    in particolare, nella seduta dell'Assemblea di giovedì 1o agosto 2019, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019 (Doc. VIII, n. 4), è stato approvato l'ordine del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/18, che invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze a valutare l'opportunità di pubblicare eventualmente i dati riassuntivi relativi alla tipologia e al numero dei contratti di lavoro con i collaboratori dei deputati depositati presso la Camera,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a valutare l'opportunità di pubblicare nel mese di gennaio di ciascun anno i dati riassuntivi relativi alla tipologia e al numero dei contratti di lavoro con i collaboratori dei deputati depositati presso la Camera.
9/Doc. VIII, n. 8/35. (Testo modificato nel corso della seduta) Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il Circolo Montecitorio, fondato nel 1937 dal personale dell'amministrazione della Camera e da molti anni associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro, persegue finalità sociali e culturali con proprie iniziative a favore di categorie fragili, anziani e minori, anche in collaborazione con il competente municipio;
    con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 211 del 20 settembre 2012, il contributo ordinario annuale a favore del Circolo è stato ridotto a 100 mila euro a decorrere dall'anno 2013 ed è stato poi ulteriormente e progressivamente abbattuto a decorrere dal 1o giugno 2013, per cessare del tutto a decorrere dal 1o giugno 2016;
    da allora tutte le spese relative alla gestione del Circolo per impianti sportivi, strutture e spazi destinati al sociale sono sostenute dai soli soci, con il rischio evidente di un loro decadimento e dell'impossibilità di proseguire nelle attività sociali e culturali tanto per il circuito proprio della Camera dei depurati e suoi dipendenti, quanto per quelle aperte al territorio, a causa di una impossibilità manifesta della copertura dei costi;
    in particolare sono stati organizzati e supportati dal Circolo i seguenti eventi a carattere sociale, culturale e sportivo: dal 2018 la partecipazione al progetto «piano caldo» del comune di Roma a supporto delle persone fragili e anziane con la messa a disposizione degli spazi degli impianti sportivi e della piscina; la collaborazione con associazioni per diversamente abili, quali «Integra sport» e «Ragazzi di vita», a cui sono aperti i servizi sportivi; l'apertura della piscina ai bambini delle madri recluse nel carcere di Rebibbia in collaborazione con l'associazione «a Roma insieme»; il Torneo di tennis di beneficenza dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc); il Torneo di calcio a 5 per uno sport inclusivo con le associazioni di ragazzi diversamente abili che si svolgerà nel mese di luglio 2021; il supporto a iniziative in ambito sanitario relative, ad esempio, al reparto ematologico dell'ospedale S. Andrea, al «Sanes» dell'ospedale S. Camillo, alla giornata di prevenzione della macula, eccetera;
    è in progetto la realizzazione di una biblioteca dedicata alla storia delle istituzioni repubblicane con particolare riferimento alla Camera dei deputati e finalizzata alla formazione dei giovani;
    nel bilancio della Camera sono iscritti appositi stanziamenti, in alcuni casi ripristinati di recente, per contributi a favore di soggetti esterni rispetto all'attività della Camera stessa,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a valutare l'opportunità di riscrivere nel bilancio della Camera, a decorrere dal prossimo esercizio, un contributo annuale a favore del Circolo Montecitorio, finalizzato alla conservazione di questa antica tradizione affinché non sia cancellata ma semmai arricchita dall'auspicabile sostegno delle attività sociali, sportive e culturali organizzate dal Circolo e aperte alle categorie fragili e al territorio.
9/Doc. VIII, n. 8/36Rampelli.


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105, RECANTE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DI ATTIVITÀ SOCIALI ED ECONOMICHE (A.C. 3223)

A.C. 3223 - Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

  La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    il provvedimento, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e detta una serie di misure urgenti allo scopo di fronteggiare l'attuale fase di emergenza epidemiologica, nonché per consentire l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    in merito occorre rilevare come l'iniziale stato di emergenza sia stato adottato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 «visto» il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 denominato «Codice della protezione civile», da cui conseguono precisi limiti giuridici e precostituiti limiti temporali; l'articolo 24 del Codice della Protezione Civile, al comma 3, individua limiti temporali precisi, disponendo che «la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi»;
    poiché il Codice della Protezione Civile ha costituito la copertura legale dello stato di emergenza e delle proroghe sino ad oggi avanzate, solo lo stretto e anche formale rispetto della norma e del suo spirito consente di ritenere legittimo lo stato di emergenza e conseguenzialmente l'accentramento dei poteri eccezionali dell'Esecutivo e la possibilità di intervenire su inalienabili diritti dei cittadini; mancando nel testo costituzionale una specifica disciplina per lo stato di emergenza, occorre ribadire che dal richiamato stato di rilievo nazionale conseguono precisi limiti giuridici e precostituiti limiti temporali; lo stato di emergenza è stato originariamente dichiarato fino al 31 luglio 2020 e poi, successivamente, di volta in volta prorogato per ulteriori dodici mesi sino al 31 luglio 2021;
    lo stato di emergenza è stato dunque prorogato giungendo al massimo della estensione legale prevista dalla legge, il primo agosto 2021, una sua ulteriore proroga sarebbe in palese violazione del medesimo Codice della Protezione Civile che ha giustificato la proclamazione dello stato di emergenza e delle successive proroghe è pertanto illegittima e anticostituzionale;
    inoltre, il provvedimento contiene disposizioni, la cui efficacia decorrerà dal prossimo 6 agosto, inerenti una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19: nello specifico, è subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19 l'accesso a servizi di ristorazione, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, sagre, fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia; quest'ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici;
    le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale, a prescindere dalle zone e laddove i servizi e le attività siano consentiti alle condizioni previste per le singole zone;
    nello specifico, il provvedimento consta di 14 articoli e di un allegato; le misure previste vanno dalla proroga al 31 dicembre 2021 della facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, alle misure per aggiornare i parametri in base ai quali si determina il colore delle regioni per l'applicazione di misure differenziate, alle disposizioni volte ad assicurare fino al 30 settembre 2021, la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti; è prevista la proroga dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 dell'efficacia delle disposizioni speciali relative allo svolgimento dei processi civili e penali durante l'emergenza sanitaria; si dispongono, inoltre, l'estensione fino al 31 ottobre 2021 di una disciplina temporanea relativa ai «lavoratori fragili» e l'esonero fino al 31 marzo 2022 delle guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno;
    dalla disamina del contenuto del provvedimento è evidente si tratti dell'ennesimo ricorso ad un provvedimento d'urgenza che dispone misure eterogenee e non tutte riconducibili all'omogeneità richiesta per la decretazione d'urgenza, ma soprattutto limitative delle libertà personali oltre che lesive del principio di uguaglianza tra i cittadini, sancendo una effettiva discriminante tra chi ha il certificato verde e chi no;
    nello specifico, con riferimento alle nuove norme sull'utilizzo dei certificati verdi appare evidente come queste configurino la surrettizia introduzione di un obbligo vaccinale;
    regolare l'efficacia del certificato verde con un atto avente forza e valore di legge mina il confine di quanto possa considerarsi un vero e proprio obbligo vaccinale;
    sul punto, la Corte costituzionale, attraverso le sentenze n. 258 del 1994 e n. 5 del 2018, a più riprese ha affermato che «la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria»; ha poi ulteriormente chiarito che il bilanciamento tra libertà ed obbligo deve fondarsi sull'individuazione con «la maggiore precisione possibile» delle «complicanze potenzialmente derivabili dalla vaccinazione»;
    la Corte pone, quindi, l'accento sulla necessità di contemperare rischi e benefici, di cui siano noti i confini con la maggiore precisione possibile, della eventuale imposizione di un trattamento sanitario, necessità che non può essere soddisfatta con riferimento all'eventuale obbligo di vaccino contro il Sars-Cov-2;
    i rischi della malattia provocata dal virus sono, infatti, noti, ma non si può affermare con certezza ancora nulla sui vaccini, mancando dati certi sugli effetti collaterali di medio e lungo periodo, dati indispensabili per operare quel bilanciamento tra vantaggi e svantaggi con «la maggiore precisione possibile» per «le complicanze potenzialmente derivabili dalla vaccinazione», che la Corte indica quale presupposto per la legittimità di un obbligo vaccinale;
    a livello europeo, il regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, introduttivo del green pass, pur considerando l'ipotesi che possano essere imposte alcune limitazioni alla libertà di circolazione e di soggiorno in ambito europeo specifica, tuttavia, che tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del Covid dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico ed essere informati ai principi di proporzionalità e di non discriminazione;
    pertanto, sempre secondo il citato regolamento, il possesso di un certificato di vaccinazione, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione;
    proprio sul principio di non discriminazione, sancito in primo luogo in ambito nazionale dalla nostra Carta costituzionale, si sono concentrate le critiche di alcuni autorevoli costituzionalisti, i quali hanno evidenziato come l'obbligo del passaporto vaccinale dia luogo, di fatto, a una divisione tra cittadini «di serie A» e cittadini «di serie B», laddove solo ai primi è riconosciuto il pieno esercizio di tutti i diritti individuali riconosciuti e tutelati dalla Costituzione;
    è evidente come la disposizione sulla certificazione verde inserita nel provvedimento introduca una misura che rientra nella enorme e confusa mole di norme inserite in provvedimenti da cui è derivata una esondazione di poteri a danno dei diritti e delle libertà dei cittadini, prima fra tutte la libertà personale tutelata dall'articolo 13 della Costituzione;
    sulla base delle considerazioni esposte appare dunque evidente come le diverse misure disposte dal provvedimento in esame si pongano in contrasto sia con la tutela delle libertà personali, sia con l'attribuzione del potere legislativo, entrambi sanciti e garantiti dalla Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3223.
N. 1. Lollobrigida, Foti, Bellucci, Gemmato, Delmastro Delle Vedove, Montaruli.