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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 14 settembre 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 14 settembre 2021.

  Ascani, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, Dadone, Daga, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Perantoni, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Stumpo, Tabacci, Tasso, Testamento, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Ascani, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, Dadone, Daga, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Perantoni, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Stumpo, Tabacci, Tasso, Testamento, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 13 settembre 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   BILOTTI: «Misure per lo sviluppo e la rigenerazione economica e sociale dei comuni delle aree interne» (3281);

   LOSS ed altri: «Norme per la valorizzazione della castanicoltura da legno, delle filiere derivate di prodotti non legnosi e delle attività culturali collegate alla presenza storica del castagno sul territorio» (3282).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lo sport.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lo sport, con lettera in data 8 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), riferita all'anno 2020, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lo sport, con lettera in data 8 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici del Comitato italiano paralimpico, riferita all'anno 2020, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 10 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferita all'anno 2020 (Doc. CCXL, n. 12).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministro
per le pari opportunità e la famiglia.

  Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con lettera del 10 settembre 2021, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno GALANTINO e FERRO n. 9/3166/28, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 giugno 2021, sul potenziamento della rete nazionale degli asili nido e l'incremento dei servizi per la prima infanzia ad essa correlati.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni VII (Cultura) e XII (Affari sociali) competenti per materia.

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera del 13 settembre 2021, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva FASSINO n. 8/00100, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 2 marzo 2021, sull'attuazione degli accordi tra Armenia e Azerbaijan.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea
.

  La Commissione europea, in data 10 e 13 settembre 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione – Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea – Relazione annuale 2020 (COM(2021) 432 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (COM(2021) 545 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 545 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE, in merito alla modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE (3° e 4° pacchetto ferroviario) (COM(2021) 546 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 546 final – Annex 1 e COM(2021) 546 final – Annex 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757 (COM(2021) 551 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 551 final – Annex) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(202) 602 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 settembre 2021;

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (COM(2021) 552 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2021) 604 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 settembre 2021;

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (COM(2021) 554 final/2), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 554 final/2 – Annex) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(202) 610 final/2), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 settembre 2021;

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi (COM(2021) 555 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 555 final – Annex) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(202) 612 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 settembre 2021;

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima (COM(2021) 556 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 556 final – Annex) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(202) 614 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 settembre 2021;

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (COM(2021) 557 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 557 final – Annexes 1 to 2) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(202) 622 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 settembre 2021;

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione) (COM(2021) 558 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 558 final – Annexes 1 to 16) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(202) 624 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 settembre 2021;

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2021) 559 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 559 final – Annexes 1 to 4) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(202) 632 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 settembre 2021;

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (COM(2021) 562 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 562 final – Annexes 1 to 5) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(202) 636 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 settembre 2021;

   Proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione) (COM(2021) 563 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 563 final – Annexes 1 to 3) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(202) 642 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 settembre 2021;

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2021) 564 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 564 final – Annexes 1 to 5) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(202) 644 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 settembre 2021;

   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la notifica agli operatori aerei stabiliti nell'Unione della compensazione nell'ambito di una misura mondiale basata sul mercato (COM(2021) 567 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 settembre 2021;

   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda il quantitativo di quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra fino al 2030 (COM(2021) 571 final/2), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 settembre 2021;

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Nuova strategia dell'Unione europea per le foreste per il 2030 (COM(2021) 572 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 572 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio ai fini dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) per il periodo 2021-2027 (COM(2021) 575 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

   La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (COM(2021) 561 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 10 settembre 2021, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 10 settembre 2021.

   La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima (COM(2021) 568 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 10 settembre 2021, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 settembre 2021.

Trasmissione dall'Autorità garante
della concorrenza e del mercato
.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 8 settembre 2021, ha trasmesso un parere, deliberato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativo allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (atto del Governo n. 295).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV (Politiche dell'Unione europea).

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 8 settembre 2021, ha trasmesso un parere, deliberato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativo allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva (UE) 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (atto del Governo n. 288).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 9 settembre 2021, a pagina 97, prima colonna, decima riga, prima delle parole: «Davide Crippa» deve intendersi inserita la parola: «Osnato,».

INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza volte ad adottare linee guida nazionali per la riapertura del settore del wedding a seguito dell'emergenza da Coronavirus – 3-02146

A)

   MANZO, MARTINCIGLIO, NAPPI, VILLANI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della salute, al Ministro del turismo. — Per sapere – premesso che:

   la pandemia da Coronavirus sta mettendo a dura prova gli imprenditori italiani del settore del wedding, tra nozze rinviate e cali del fatturato in alcuni casi anche del 100 per cento aziende e professionisti alzano la voce e chiedono aiuto al Governo;

   sono duecentoventimila i matrimoni celebrati in Italia nel 2019 con un fatturato da 10 miliardi di euro per l'organizzazione, che arriva a 40 miliardi se si considerano tutte le voci di spesa che i futuri sposi devono sostenere;

   circa 83 mila sono le aziende coinvolte nel giro del wedding e 1 milione i lavoratori dell'indotto: questa è l'industria dei matrimoni in Italia tradotta in numeri;

   le suddette cifre dimostrano quanto il settore sia un volano per l'economia del «Belpaese», a tutti gli effetti parte del segmento degli eventi e del turismo;

   numeri dietro cui si celano storie di imprenditori, piccoli o grandi, che ormai da mesi fanno i conti con l'emergenza da Coronavirus e lo «stop» alle loro attività;

   uno stop forzato ed inevitabile che ha generato lo slittamento dei matrimoni previsti nei mesi primaverili ed estivi direttamente al 2021 o al 2022;

   un blocco degli incassi anche del 100 per cento per alcune categorie, incassi che, in un settore stagionale come quello del wedding, si riducono drasticamente;

   stando ad una elaborazione su dati Istat sono 17 mila i matrimoni «saltati» perché previsti tra marzo e aprile 2020 e oltre 50 mila il numero di quelli che dovevano essere celebrati tra maggio e giugno 2020;

   proprio da Assoeventi, l'associazione nazionale Events Luxury wedding di Confindustria, arrivano i numeri che permettono di capire al meglio l'importanza e l'impatto del settore «matrimonio» in Italia: nel 2019 sono stati celebrati 219.405 matrimoni; di cui 83.229 al Sud, 82.846 al Nord e 53.330 al Centro;

   il danno è ingente e difficilmente recuperabile ed è inoltre assordante la mancanza di informazioni e la totale assenza di attenzione da parte delle istituzioni nei confronti del comparto «eventi»;

   in parallelo ai matrimoni italiani corre anche la macchina del destination wedding, cioè le nozze delle coppie straniere nel Paese: secondo i report del Centro studi turistici di Firenze, nel 2019 sono stati oltre 9.200 i matrimoni di stranieri in Italia, un fenomeno che ha generato oltre 473 mila arrivi e più di 1,5 milioni di presenze con un fatturato di 540 milioni di euro;

   in questo settore prestano il loro servizio migliaia di piccole e medie aziende, tra cui oltre 8.500 location (hotel, ville, ristoranti), 2.000 catering, 8.000 studi fotografici, 2.50 floral-designer, 6.500 gruppi musicali, 3.500 agenzie di wedding planner;

   il fatturato è ridotto ai minimi, ma ciò che destabilizza di più è l'incertezza di non sapere cosa accadrà;

   all'uopo sarebbe necessario fornire quanto prima, direttive precise per regolamentare la nuova era degli eventi;

   una lettera di richiesta di aiuti, è stata firmata da tantissimi imprenditori italiani che lavorano nel settore del matrimonio: stilisti e aziende della moda sposa e cerimonia, titolari di atelier, proprietari di strutture ricettive, wedding planner, flower designer, tutte le categorie coinvolte;

   tra le misure su cui si fa maggiore pressione ci sono: indicazioni e tempi certi per la futura ripresa dei matrimoni e degli eventi in Italia, la sospensione delle cartelle esattoriali e dei tributi per il 2020/21, accesso a finanziamenti a fondo perduto per le aziende e indennità per i lavoratori autonomi –:

   se il Ministro sia a conoscenza della drammatica situazione esposta in premessa e se intenda a stretto giro adottare linee guida nazionali, che fissino regole di carattere generale per la riapertura secondo fasi ben precise e graduali, lasciando eventualmente un ristretto margine per contemplare singole specificità nei diversi ambienti territoriali.
(3-02146)


Iniziative volte a rivedere la scelta di eliminare le mense per i comandi dei vigili del fuoco con meno di 15 addetti – 3-02250

B)

   TRAVERSI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   con lettera circolare n. 3/2017 il ministero dell'interno ha precisato le modalità di affidamento prossimo della gestione dei pasti dei vigili del fuoco. Come già previsto da precedenti provvedimenti per le caserme, ove è prevista una presenza media a pranzo di utenti inferiore alle 15 unità, non vi sarà più la possibilità di usufruire della mensa aziendale;

   la scelta verterà tra il pasto veicolato o l'utilizzo del buono pasto. Questo comporterà la chiusura delle attuali piccole mense affidate a ditte appaltatrici esterne;

   i lavoratori delle mense attualmente occupati presso i comandi dei vigili del fuoco, facendo parte di ditte appaltatrici esterne, perderanno il loro lavoro in un momento come quello contingente che vede il mercato del lavoro oggetto di grande sofferenza a causa della pandemia Covid;

   si sottolinea poi che i turni di lavoro dei vigili del fuoco sono organizzati in turni di dodici ore e comportano un dispendio energetico rilevante. Il tipo di mansioni svolte comporta la necessità di una corretta alimentazione per gli operatori;

   con la mensa interna era possibile garantire quell'apporto calorico utile a mantenere il benessere degli operatori durante i turni lavorativi. Garanzia che non sarà possibile avere con l'uso dei buoni pasto, né con il pasto veicolato. Il pasto veicolato, peraltro, prevede una consegna in orari prefissati e non tiene conto della tipicità del lavoro dei vigili del fuoco che vengono chiamati in qualsiasi momento per un soccorso o un'emergenza, spesso proprio durante l'orario dei pasti e che non troverebbero modo di recuperare l'eventuale pasto perso. Con la mensa interna, la possibilità di un pasto caldo è sempre stata garantita anche grazie ad un range di presenza delle ditte appaltatrici sufficientemente ampio;

   si evidenzia in ultimo che i buoni pasto non sono stati ancora distribuiti e che, in alcuni casi, ad esempio in Liguria, si è chiesto ai vigili del fuoco di anticipare economicamente il primo mese, caricando loro direttamente la card in dotazione dell'ammontare del ticket previsto –:

   se ritenga di adottare iniziative per rivedere la scelta effettuata di eliminare le mense per i comandi dei vigili del fuoco con meno di 15 addetti, posto che tale scelta non appare compatibile con la necessità di garantire, in un momento così difficile l'occupazione di tutti i lavoratori, compresi quelle delle ditte appaltatrici occupati nelle mense dei medesimi comandi;

   se risulti compatibile con i turni di lavoro e la tipologia del lavoro effettuato dai vigili del fuoco la scelta dei buoni pasto.
(3-02250)


DISEGNO DI LEGGE: S. 2329 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 LUGLIO 2021, N. 103, RECANTE MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELLE VIE D'ACQUA DI INTERESSE CULTURALE E PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA, NONCHÉ DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL LAVORO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3257)

A.C. 3257 — Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE
SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 3257 — Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 2.6, 2.8, 2.9 e 2.12, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea qualificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 3257 — Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d'acqua di Venezia)

  1. Al fine di assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le misure di tutela e le prescrizioni concernenti gli usi non compatibili possono comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi con specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all'altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti.
  2. Le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

   a) stazza lorda superiore a 25.000 GT;

   b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri;

   c) air draft superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore;

   d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.

  3. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021 e di euro 20 milioni per l'anno 2022, finalizzato:

   a) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 30 milioni per l'anno 2021, di contributi in favore delle compagnie di navigazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno già comunicato l'effettuazione a far data dal 1° agosto 2021 di transiti nelle vie d'acqua di cui al comma 2, in relazione agli eventuali maggiori costi sostenuti per la riprogrammazione delle rotte e per i rimborsi, riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio per effetto della riprogrammazione delle rotte, qualora non indennizzabili sulla base di eventuali contratti di assicurazione;

   b) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2021 e di euro 20 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore del gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2, e delle imprese di cui lo stesso si avvale.

  4. Ove non sia possibile fare ricorso agli strumenti già previsti a legislazione vigente, per il finanziamento di misure di sostegno al reddito dei lavoratori impiegati dal gestore del terminal di approdo di cui alla lettera b) del comma 3, dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-bis, della medesima legge n. 84 del 1994, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d'acqua di cui al comma 2, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente comma che, in ogni caso, costituiscono limite di spesa.
  5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, la competente Autorità di Sistema Portuale può procedere, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera b) del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di sistema portuale. Ove necessario per il riequilibrio, la revisione della concessione potrà prevedere la proroga della sua durata e la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio.
  6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3. Il decreto di cui al presente comma tiene conto anche dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio.
  7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 2.
(Nomina del Commissario Straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi:

   a) realizzazione di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT;

   b) manutenzione dei canali esistenti, previa valutazione di impatto ambientale;

   c) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione.

  2. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.
  3. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il Commissario straordinario, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con proprio provvedimento può rilasciare, modificare o integrare le autorizzazioni e le concessioni ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché disciplinare l'utilizzo dei beni demaniali, interessati o coinvolti dalla realizzazione di detti interventi.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione di detti interventi, il Commissario si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nell'ambito della percentuale individuata ai sensi del primo periodo. Il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari. L'eventuale compenso del sub-commissario da determinarsi in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale individuata ai sensi del primo periodo. I quadri economici di cui al presente comma sono desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 42 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 3.
(Trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale)

  1. In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.
  2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
  3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
  4. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 21,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 4.
(Modifiche all'articolo 43-bis
del decreto-legge n. 109 del 2018)

  1. All'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole «Per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020, 2021 e 2022» e le parole «negli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019, 2020 e 2021»;

   b) al comma 1, secondo periodo, le parole «per ciascuno degli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022»;

   c) al comma 2, primo periodo, le parole «per ciascuno degli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Articolo 5.
(Copertura finanziaria)

  1. Alla copertura degli oneri di cui agli articoli 1 e 2, pari a 42 milioni di euro per l'anno 2021, 33 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 42 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

   a) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022, 13 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022, 14 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022;

   d) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3257 — Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1, dopo le parole: «articoli 10 e 12 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al»;

   al comma 2, lettera c), le parole: «air draft» sono sostituite dalle seguenti: «altezza dalla linea di galleggiamento (air draft)»;

   al comma 3:

    all'alinea, le parole: «20 milioni per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «22,5 milioni per l'anno 2022»;

    alla lettera b), le parole: «20 milioni per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «22,5 milioni per l'anno 2022» e le parole: «di cui al comma 2, e delle imprese di cui lo stesso si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2 e delle imprese di cui lo stesso si avvale nonché delle imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate»;

   al comma 4, primo periodo, le parole: «regolamento per la navigazione marittima» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima),» e le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2022»;

   il comma 5 è sostituito dal seguente:

  «5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, la competente Autorità di sistema portuale può procedere, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera b) del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di sistema portuale. Ove necessario per il riequilibrio, la revisione della concessione può prevedere la proroga della sua durata, la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio, nonché, in deroga all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'affidamento della gestione dei punti di attracco temporanei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)»;

   al comma 7, le parole: «pari a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e a 32,5 milioni di euro per l'anno 2022».

  All'articolo 2:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «di Venezia» sono soppresse e dopo le parole: «esecuzione dei seguenti interventi» sono aggiunte le seguenti: «, previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia, e successivi aggiornamenti»;

    alla lettera a), le parole: «non superiori» sono sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore» e dopo le parole: «nell'area di Marghera» sono inserite le seguenti: «, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022,»;

    alla lettera b), le parole: «, previa valutazione di impatto ambientale» sono soppresse;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario, qualora nell'attuazione degli interventi affidati ai sensi del presente articolo verifichi eventuali disponibilità rispetto alle risorse assegnate ai sensi del comma 5, derivanti da economie di gara accertate a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera, può promuovere studi idrogeologici, geomorfologici e archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. Il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo 2022 e successivamente ogni sei mesi, ai fini della successiva trasmissione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, una dettagliata relazione in ordine agli interventi di cui al comma 1, recante l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi stessi e le iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione»;

   al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 comporti la necessità di una variante al piano regolatore portuale, in deroga all'articolo 5, comma 2-quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ferma restando la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'articolo 6, commi 3-ter e 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da espletare entro i termini previsti dal comma 2 dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il Presidente della regione Veneto, ha effetto di variante. In deroga all'articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, gli eventuali adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale, occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono approvati dal Commissario straordinario con proprio provvedimento»;

   al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «sentita la regione Veneto,» e le parole: «i termini e le attività connesse» sono sostituite dalle seguenti: «i termini e le attività connessi» e, al quarto periodo, le parole: «da determinarsi» sono sostituite dalle seguenti: «, da determinare»;

   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

  «4-bis. All'articolo 95, comma 27-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: “da adottare” sono inserite le seguenti: “entro il 31 dicembre 2021”.
  4-ter. L'aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia è approvato entro il 31 dicembre 2021.
  4-quater. All'articolo 4, comma 6-ter, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al comune di Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro 1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo, nonché euro 500.000 a ciascuno dei comuni di Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

  «Art. 2-bis. – (Credito d'imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari) – 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari è riconosciuto, per l'anno 2022, un credito d'imposta nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto per tale anno per le concessioni medesime.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in un'unica quota annuale e l'eventuale quota residua non è riportabile agli anni successivi.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

  All'articolo 3:

   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

  «4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

  “1-ter. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 di euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia ai sensi del periodo precedente rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo di 705.000.000 di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dall'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
  1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto – direct reduced iron. Alla società di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 di euro, interamente sottoscritto e versato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto – direct reduced iron. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a 70.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, dell'importo, fino a 70.000.000 di euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo”»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e misure in favore delle medesime imprese».

  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 3-bis. – (Servizi di outplacement per la ricollocazione professionale) – 1. Per l'anno 2021, al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 10 milioni di euro sono destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie disposizioni applicative.

  Art. 3-ter. – (Accordi di riallineamento) – 1. L'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.
  2. La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dagli accordi provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purché tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 1,3 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

  All'articolo 5:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «40,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 17,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

    alla lettera d), le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del programma “Fondi di riserva e speciali”».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d'acqua di Venezia)

  Al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole da: urbane d'acqua fino alla lettera c) con le seguenti: d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi le seguenti caratteristiche:

   a) stazza lorda superiore a 55.000 GT;
1.1. Rotelli, Silvestroni, Caretta, Galantino.

  Al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: Canale della Giudecca di Venezia aggiungere le seguenti: , riconosciute di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,.
1.5. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

  Al comma 2, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 1° agosto con le seguenti: 1° dicembre.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 1° agosto con le seguenti: 1° dicembre.
1.2. Rotelli, Silvestroni, Caretta, Galantino.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: allo 0.1 per cento con le seguenti: al limite di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.
1.6. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 9 milioni per l'anno 2021 e di euro 16 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo o comunque interessate a interferenze tra traffico commerciale e crocieristico rispetto alla normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-bis, della medesima legge n. 84 del 1994, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate a operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica e dai ground handler, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera b) del comma 3.
1.3. Rotelli, Silvestroni, Caretta, Galantino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1.7. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dalle imprese operanti nel settore della logistica aggiungere le seguenti: e dai ground handler.
1.4. Rotelli, Silvestroni, Caretta, Galantino, Bond.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: , nonché, in deroga fino alla fine del comma.
1.8. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

ART. 2.
(Nomina del Commissario Straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e ulteriori interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: con il compito di procedere aggiungere le seguenti: , nel rispetto della morfologia lagunare,.
2.5. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2.1. Benedetti, Sarli.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) attuazione e completamento degli interventi strutturali, prioritari e subordinati, e degli interventi gestionali previsti dal Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia;.
2.3. Benedetti, Sarli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: nell'area di Marghera con le seguenti: , in laguna o anche fuori laguna, purché nel rispetto della morfologia lagunare.
2.6. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022,.
*2.2. Benedetti, Sarli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022,.
*2.4. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Termini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , determinate secondo le Convenzioni internazionali sulla stazzatura delle navi.
2.7. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Considerate la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi di gas naturale liquefatto e dai depositi e impianti di stoccaggio e lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 25.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.
2.8. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Le proposte ideative di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, comprendono punti di attracco per navi passeggeri eccedenti i limiti per l'accesso alle acque della Laguna di Venezia dichiarate monumento nazionale. Le medesime proposte sono elaborate e valutate separatamente per navi passeggeri e per navi portacontenitori.
2.9. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo e dall'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il Commissario straordinario assicura la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.
2.10. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. Gli studi di fattibilità tecnico-economica relativi agli interventi di cui al presente articolo comprendono le attività di smontaggio delle installazioni temporanee e la rimessa in pristino dei luoghi ovvero le eventuali attività e interventi di rifunzionalizzazione delle opere, con i relativi oneri economici di tutte le predette attività.
2.12. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

ART. 3.
(Trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e misure in favore delle medesime imprese)

  Sopprimere il comma 4-bis.
3.100. Vianello, Muroni, Trano, Piera Aiello, D'Ippolito, De Giorgi, Menga, Suriano, Paxia, Romaniello, Raduzzi, Cabras, Sodano, Fioramonti, Masi, Sarli, Termini.

A.C. 3257 — Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 103 del 2021, A.C. 3257 all'articolo 3, comma 4-bis prevede Disposizioni sulla società ILVA S.p.A. e sulla produzione di preridotto;

    le disposizioni in oggetto prevedono l'autorizzazione all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A.;

    l'obiettivo di adeguare al più presto gli impianti dello stabilimento in questione ad una produzione di acciaio maggiormente sostenibile dal punto di vista ambientale risulta essere fra quelli prioritari dell'attuale Governo e dei rappresentanti delle forze politiche nazionali;

    avviare la cosiddetta «transizione ecologica» procedendo alla decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico di Taranto e all'utilizzo di tecnologie alternative per la produzione di acciaio è da ritenersi azione ineludibile e non più differibile nonostante si sia consci che, come del resto viene ammesso e sostenuto anche a livello governativo, la realizzazione degli strumenti e delle infrastrutture necessari per dare vita alla transizione non potrà avvenire in tempi brevi;

    il comma 1-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 103 del 2021 autorizza Invitalia a costituire una società avente lo scopo di condurre le analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del semilavorato siderurgico denominato «preridotto»;

    essendo ritenuto «stabilimento di interesse strategico nazionale», l'impianto siderurgico di Taranto è chiamato a esercitare sempre e comunque la sua attività nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti normativi a garanzia che la continuità dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A. avvenga mettendo in atto misure capaci di ridurre al minimo sia le emissioni inquinanti, sia i rischi per l'ambiente e la popolazione e che la sede della società che dovrà occuparsi della realizzazione e della gestione dell'impianto per la produzione del «preridotto» sia individuata nell'area della città di Taranto.
9/3257/1. De Giorgi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 103 del 2021, A.C. 3257 all'articolo 3, comma 4-bis prevede Disposizioni sulla società ILVA S.p.A. e sulla produzione di preridotto;

    le disposizioni in oggetto prevedono l'autorizzazione all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A.;

    l'obiettivo di adeguare al più presto gli impianti dello stabilimento in questione ad una produzione di acciaio maggiormente sostenibile dal punto di vista ambientale risulta essere fra quelli prioritari dell'attuale Governo e dei rappresentanti delle forze politiche nazionali;

    avviare la cosiddetta «transizione ecologica» procedendo alla decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico di Taranto e all'utilizzo di tecnologie alternative per la produzione di acciaio è da ritenersi azione ineludibile e non più differibile nonostante si sia consci che, come del resto viene ammesso e sostenuto anche a livello governativo, la realizzazione degli strumenti e delle infrastrutture necessari per dare vita alla transizione non potrà avvenire in tempi brevi;

    il comma 1-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 103 del 2021 autorizza Invitalia a costituire una società avente lo scopo di condurre le analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del semilavorato siderurgico denominato «preridotto»;

    essendo ritenuto «stabilimento di interesse strategico nazionale», l'impianto siderurgico di Taranto è chiamato a esercitare sempre e comunque la sua attività nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti a garanzia che la continuità dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A. avvenga mettendo in atto misure capaci di ridurre al minimo sia le emissioni inquinanti, sia i rischi per l'ambiente e la popolazione e che la sede della società che dovrà occuparsi della realizzazione e della gestione dell'impianto per la produzione del «preridotto» sia individuata nell'area della città di Taranto.
9/3257/1. (Testo modificato nel corso della seduta)De Giorgi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro;

    in particolare, si prevede all'articolo 3 il trattamento di cassa integrazione in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale. I datori di lavoro che utilizzano questa misura non potranno disporre licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, tranne nei casi di cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, ipotesi in cui i lavoratori potranno comunque accedere alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego – NASpI, di cui al decreto legislativo n. 22/2015;

    si ritiene che gli istituti in questione, ossia la cassa integrazione e la Naspi, come tutti gli istituti che prevedano l'erogazione di una prestazione economica a tempo prolungato, per supportare il lavoratore che non ha più un'occupazione o che è sospeso dall'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa (come nel caso della cassa integrazione), debbano essere strutturalmente riformati;

    al riguardo, è necessario che durante il periodo in cui è riconosciuta l'indennità/sussidio, il beneficiario debba obbligatoriamente svolgere corsi di formazione utili alla ricollocazione o al rientro a regime sul posto di lavoro. Ciò proprio per favorire il reinserimento del lavoratore ed escludere che il periodo di inattività possa danneggiare lo stesso, in termini di mancanza di competenze specifiche e aggiornamento professionale richiesti nell'ambito del mercato;

    si tratterebbe quindi di un'efficace misura che, oltre a sostenere l'interessato riconoscendogli la frequentazione di corsi che conferiscono un valore aggiunto, agevolerebbe l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro,

impegna il Governo

a riformare gli istituti indicati in premessa, che prevedono l'erogazione di un sussidio/ indennità per chi è temporaneamente inattivo lavorativamente, affinché tali prestazioni economiche vengano obbligatoriamente legate alla frequentazione di corsi formazione e aggiornamento professionale che possano favorire il reinserimento lavorativo e l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
9/3257/2. Rizzetto.


   La Camera,

   premesso che:

    la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e la loro tutela ambientale, sociale ed economica sono riconosciute dalla legislazione come questione di preminente interesse nazionale;

    la scelta di estromettere le grandi navi dal transito lungo il bacino di san Marco e il canale della Giudecca costituisce un elemento di indubbia positività per la salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna, lungamente attesa;

    è necessario assicurare ai lavoratori tutte le misure di tutela e garanzia salariale durante il periodo intermedio che troverà termine con la realizzazione dei terminal off-shore,

impegna il Governo:

   a garantire l'assoluta temporaneità della soluzione degli approdi diffusi presso porto Marghera, per evitare la compromissione dell'operatività del porto commerciale di Venezia, che sarebbe esiziale per l'intera economia della città;

   ad accelerare la definizione del concorso di idee per la realizzazione dei terminal al di fuori della laguna di Venezia, prendendo in considerazione tutte le ipotesi, anche quelle già formalizzate e che hanno ricevuto un primo parere favorevole;

   a garantire la normale manutenzione dei canali e non i grandi scavi con conseguenze impattanti dal punto di vista ambientale, in particolare il canale «Vittorio Emanuele»;

   adeguare le previsioni di operatività del sistema portuale veneziano all'innalzamento dei livelli marini conseguenti al climate change, con particolare riferimento alla messa in esercizio del sistema MO.SE. e alla sua compatibilità (nell'ipotesi di una sua frequente attivazione) con i flussi portuali, commerciali e turistici.
9/3257/3. Fornaro, De Lorenzo, Timbro, Stumpo.


   La Camera,

   premesso che:

    la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e la loro tutela ambientale, sociale ed economica sono riconosciute dalla legislazione come questione di preminente interesse nazionale;

    la scelta di estromettere le grandi navi dal transito lungo il bacino di san Marco e il canale della Giudecca costituisce un elemento di indubbia positività per la salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna, lungamente attesa;

    è necessario assicurare ai lavoratori tutte le misure di tutela e garanzia salariale durante il periodo intermedio che troverà termine con la realizzazione dei terminal off-shore,

impegna il Governo:

   a garantire l'assoluta temporaneità della soluzione degli approdi diffusi presso porto Marghera, per evitare la compromissione dell'operatività del porto commerciale di Venezia, che sarebbe esiziale per l'intera economia della città;

   ad accelerare la definizione del concorso di idee per la realizzazione dei terminal al di fuori della laguna di Venezia;

   a garantire la manutenzione dei canali;

   adeguare le previsioni di operatività del sistema portuale veneziano all'innalzamento dei livelli marini conseguenti al climate change, con particolare riferimento alla messa in esercizio del sistema MO.SE. e alla sua compatibilità (nell'ipotesi di una sua frequente attivazione) con i flussi portuali, commerciali e turistici.
9/3257/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Fornaro, De Lorenzo, Timbro, Stumpo.


   La Camera,

   premesso che:

    relativamente all'istituzione dei divieti di transito di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto in esame, si è riconosciuta, al comma 3, la necessità di prevedere una compensazione per una serie di soggetti economici che operano servizi coinvolti dall'introduzione delle citate limitazioni. A tal fine, il comma 3 istituisce un Fondo con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021 e di 20 milioni per l'anno 2022;

    da ciò ne corrisponde un rimborso per il gestore del terminal di approdo interessato dalle limitazioni, mentre lo stesso rimborso sembrerebbe essere limitato per gli eventuali costi affrontati dagli operatori economici a causa della riprogrammazione delle rotte e per i rimborsi, riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio in seguito a tale riprogrammazione;

    sarebbe da riconoscere il danno economico che andranno a subire sia gli ulteriori operatori economici che lavorano in una relazione strettamente connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua interessate dal divieto, che tutte le imprese titolari di contratti di appalto di attività comprese nel ciclo operativo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, con futuri provvedimenti normativi, l'erogazione dei contributi stanziati dal Fondo di cui all'articolo 1 comma 3 del presente decreto-legge, anche a tutti gli operatori economici che direttamente o indirettamente saranno costretti a subire danni o ulteriori costi nella riconfigurazione delle nuove mappe commerciali che si creeranno con le misure adottate a tutela della città lagunare.
9/3257/4. Grippa.


   La Camera,

   premesso che:

    relativamente all'istituzione dei divieti di transito di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto in esame, si è riconosciuta, al comma 3, la necessità di prevedere una compensazione per una serie di soggetti economici che operano servizi coinvolti dall'introduzione delle citate limitazioni. A tal fine, il comma 3 istituisce un Fondo con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021 e di 20 milioni per l'anno 2022;

    da ciò ne corrisponde un rimborso per il gestore del terminal di approdo interessato dalle limitazioni, mentre lo stesso rimborso sembrerebbe essere limitato per gli eventuali costi affrontati dagli operatori economici a causa della riprogrammazione delle rotte e per i rimborsi, riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio in seguito a tale riprogrammazione;

    sarebbe da riconoscere il danno economico che andranno a subire sia gli ulteriori operatori economici che lavorano in una relazione strettamente connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua interessate dal divieto, che tutte le imprese titolari di contratti di appalto di attività comprese nel ciclo operativo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, previo stanziamento di adeguate risorse, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, con futuri provvedimenti normativi, l'erogazione dei contributi stanziati dal Fondo di cui all'articolo 1 comma 3 del presente decreto-legge, anche a tutti gli operatori economici che direttamente o indirettamente saranno costretti a subire danni o ulteriori costi nella riconfigurazione delle nuove mappe commerciali che si creeranno con le misure adottate a tutela della città lagunare.
9/3257/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Grippa.


   La Camera,

   premesso che:

    il sito «Venezia e la sua Laguna» è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco nel 1987 per l'unicità e singolarità del suo patrimonio storico, architettonico, artistico e di tradizioni culturali eccezionali, inseriti in un contesto ambientale, naturale e paesaggistico straordinario;

    l'articolo 1 del decreto-legge in esame, recante «misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro», nel dichiarare monumento nazionale le vie d'acqua urbane veneziane di Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia, ha previsto che a decorrere dal 1° agosto 2021 sia vietato il transito delle grandi navi, al fine di preservare il patrimonio architettonico e ambientale dai danni e dai pericoli cui è esposto a causa del passaggio di tali navi;

    la ratio del provvedimento consiste nella necessità di tutelare le vie urbane d'acqua di eccezionale interesse culturale dalle conseguenze negative prodotte dal passaggio di navi di grandi dimensioni, che possono mettere a rischio le medesime vie d'acqua, gli argini e gli immobili; a causa dell'accesso delle grandi navi nel bacino di San Marco e nel canale della Giudecca, a Venezia, si è più volte rilevato che gli effetti del moto ondoso generato dal transito di imbarcazioni di grandi dimensioni, possono provocare alterazioni idrodinamiche di rilievo e, di conseguenza, un pericolo anche alle costruzioni e agli edifici interessati;

    in relazione a quanto suesposto, l'Unesco ha già più volte avvisato lo Stato italiano, da ultimo lo scorso mese di giugno, quando ha deciso di portare all'Assemblea generale del 16 luglio 2021 la proposta di iscrivere Venezia e la sua laguna tra i siti del patrimonio mondiale in pericolo (cosiddetta Danger List);

    una eventuale mozione di Venezia dai siti Patrimonio Mondiale Unesco, come peraltro già avvenuto al porto di Liverpool, arrecherebbe pertanto un grave danno d'immagine alla città ma anche grave pregiudizio a tutto l'indotto artistico, culturale e turistico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni futura iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad introdurre misure di sviluppo della città non impattanti sul patrimonio naturale e culturale e in linea con i principi della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e ratificata dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, prevedendo il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini del perseguimento delle suddette misure.
9/3257/5. Cancelleri.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103 (A.C. 3257) prevede l'introduzione del comma 4-bis nell'articolo 3 del citato provvedimento legislativo, in funzione di modifica dell'articolo 1, decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 (convertito con legge 7 febbraio 2020, n. 5), con l'inserimento del comma 1-ter;

    la disposizione da ultimo citata autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale ed ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705 milioni di euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.a., per il quale si ribadisce anche la qualificazione di stabilimento di interesse strategico nazionale che tale sito già detiene grazie all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (convertito con legge 24 dicembre 2011, n. 207). Appare chiara, quindi, la volontà di garantire la continuità produttiva del summenzionato impianto siderurgico che (nel corso degli anni) è stato interessato (a titolo meramente esemplificativo) anche:

     dal sequestro preventivo (adottato decreto del 25 luglio 2012 del G.I.P. del Tribunale Penale di Taranto) degli impianti dell'area a caldo (anche alla luce dei rischi di natura ambientale e sanitaria ad essi connessi), a cui ha avuto recentemente seguito la confisca (ancora non definitiva) disposta dalla Corte d'Assise con sentenza del 31 maggio 2021 (che non incide per ora sulla continuità produttiva del sito);

     da una legislazione speciale d'urgenza che ha consentito la prosecuzione dell'attività industriale, vanificando in buona sostanza gli effetti del sequestro preventivo e la sua funzione di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini (si veda in particolare l'articolo 1, comma, 4, decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231);

    dall'intervento del Consiglio di Stato (Sez. V, 23 giugno 2021, n. 4802) che, contrariamente al TAR, non ha ravvisato rischi imminenti all'ambiente ed alla salute nella prosecuzione dell'attività dell'area a caldo dell'ex ILVA, pur avendo ammesso «che nella città di Taranto vi sia una problematica di carattere sanitario e ambientale, correlata all'attività industriale (anche) dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto, è oramai un fatto che può reputarsi “pacifico”, a fini processuali»;

    la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che (nella sentenza Cordella ed altri contro Italia del 24 gennaio 2019) ha condannato lo Stato Italiano per non avere protetto la salute dei cittadini di Taranto che vivono nelle zone colpite dalle emissioni tossiche dell'impianto in menzione;

    il quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato (con la sola esclusione del pronunciamento della Corte CEDU e dei provvedimenti di sequestro e confisca sopra individuati) risulta orientato a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva dell'impianto dell'ex ILVA di Taranto (inclusa l'aerea a caldo), sottovalutando la gravità delle (seppur ammesse) conseguenze negative che tale impostazione produce sull'ambiente e sulla salute della cittadinanza, alla luce di una imprudente ed eccessiva fiducia sulle prescrizioni e sui limiti contenuti in provvedimenti come 1'A.I.A. ministeriale che (seppur utili) non sono sufficienti a tutelare l'integrità psicofisica della popolazione (come attestato dalla Valutazione del Danno Sanitario ai sensi della legge regione Puglia 24 luglio 2012, n. 24 ove si legge che «le prescrizioni previste dall'AIA hanno l'effetto di ridurre il numero di soggetti esposti a un rischio cancerogeno non accettabile, ma che ulteriori misure devono essere adottate da parte dell'Autorità competente»);

    palese, quindi, che le problematiche in menzione non possano essere risolte con le sole prescrizioni tecniche contenute nei provvedimenti amministrativi destinati all'impianto siderurgico in menzione, essendo (al contrario) necessario incidere anche su altri profili estranei alla gestione del sito (anche se strettamente connessi a quest'ultima);

    stante tale premessa e con specifico riferimento alle fasce più giovani della popolazione, si evidenzia che il decreto di sequestro del 25 luglio 2012 richiama stralci della perizia (eseguita su incarico del G.I.P. del tribunale Penale di Taranto) che attesta (con riferimento al periodo 1998-2010 ed alle conseguenze dell'attività del sito siderurgico sui soggetti in età pediatrica presenti nell'area tarantina) con 17 casi di ricovero ospedaliero attribuibili a tumori maligni su 89 osservati;

    inoltre, nell'anticipare l'aggiornamento allo studio epidemiologico Sentieri, il Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario ArcelorMittal Italia S.p.A. (redatto nel dicembre 2018 ai sensi del decreto interministeriale 24 aprile 2013) attesta un'incidenza neoplastica (dal 2006 al 2013) di 39 casi di tumori maligni in età pediatrica (di cui 5 il primo anno di vita), tra cui spiccano 22 casi di tumori del sistema linfoemopoietico (di cui 11 diagnosticati in un'età compresa tra i 5 ed i 9 anni), nonché un eccesso di ricoverati (pari al 3 per cento all'anno 2013) relativi ai linfomi, e in particolare, ai linfomi di Hodgkin in età pediatrica;

    il decreto del Ministero dell'ambiente del 27 maggio 2019 con il quale si apre il riesame dell'AIA e che stabilisce di calcolare due nuovi rapporti, al fine di introdurre eventuali condizioni aggiuntive motivate da ragioni sanitarie previo aggiornamento degli esiti del Rapporto di «Valutazione del Danno Sanitario (VDS) stabilimento ILVA di Taranto ai sensi del decreto interministeriale 24 aprile 2013» – dicembre 2018, e del Rapporto di «Valutazione del Danno Sanitario ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012 per lo stabilimento siderurgico ex ILVA S.p.A. di Taranto – Scenari emissivi pre-AIA (anno 2010) e post-AIA (anno 2016)», elaborati da ARPA Puglia, AReSS Puglia e ASL TA, nei due attuali scenari emissivi di riferimento (differenti da quelli già oggetto di valutazione), ossia quello riferito alla produzione di 6 milioni tonnellate/anno di acciaio attualmente autorizzata fino al completamento del Piano Ambientale e quello di 8 milioni tonnellate/a di acciaio previsto al completamento degli interventi elencati nel Piano Ambientale (DPCM del 29 settembre 2017);

    infine, giova richiamare il Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario ArcelorMittal Italia S.p.A. (redatto nel gennaio 2021 a seguito del riesame AIA avviato dal Ministero dell'ambiente che attesta (nell'ambito dell'area del SIN di Taranto) la crescita (con valori superiori alla media regionale e con riferimento alla fascia di età 0-14 anni) del dato di ospedalizzazione relativo ai tumori maligni (periodo 2006-2019), dell'incidenza del linfoma non Hodgkin (anni 2006-2017 cfr. tabella allegata per maggiori dettagli) e delle neoplasie del sistema nervoso centrale (anni 2014-2017);

    il quadro che precede suggerisce chiaramente (con riferimento ai tumori in età pediatrica) quale debba essere la misura da adottare (anche alla luce della raccomandazione di cui alla Valutazione del Danno Sanitario sopra richiamata), consistente (quest'ultima) nel necessario potenziamento dell'U.O. di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale «SS. Annunziata» di Taranto che (pur essendo un «punto di riferimento provinciale anche per pazienti pediatrici con malattie rare e disabilità ad alta complessità assistenziale») versa in uno stato di grave carenza di medici specialisti, aggravato dall'oggettiva impossibilità di arruolarne altri (cfr. Delibera ASL Taranto n. 1122 del 2019);

    tale situazione è stata confermata anche dalla recente lettera prot. n. 2831 del 6 luglio 2021 che il Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Taranto (dottor Cosimo Nume) ha inviato al Prefetto di Taranto ed ad altre Autorità, lamentando una grave carenza d'organico che affligge i nosocomi tarantini (incluso l'Ospedale «SS. Annunziata» di Taranto che, ad esempio, sconterebbe la mancanza di 7 pediatri nei reparti di base e di 8 otto pediatri nell'unità di terapia intensiva);

    né la situazione è destinata a migliorare nell'immediato futuro, in quanto (stando alle previsioni tratteggiate dal presidente dell'ordine dei medici di Taranto, dottor Cosimo Nume nella citata missiva) un numero non irrilevante di medici attualmente in servizio provengono da province vicine (Bari in particolare) ed è presumibile che si verificherà in tempi brevi un esodo a seguito dell'espletamento di concorsi nelle sedi di provenienza;

    pertanto, considerando quanto precede unitamente al fatto che il concorso per la Pediatria sia già stato bandito ma non ancora svolto e che siano in programma prossimamente molti pensionamenti, risulta facile prevedete che le strutture ospedaliere di Taranto e provincia non potranno a breve assicurare gli standard minimi di assistenza in ragione della esiguità della dotazione organica;

    la mancanza di medici specializzati presso la struttura oncoematologica tarantina è stata già parzialmente affrontata attraverso la previsione dell'assunzione (con contratto di borsa di studio) di giovani medici neolaureati che abbiamo maturato una certa esperienza in tale settore (cfr. Delibera ASL Taranto n. 1122 del 2019);

    la misura che precede può essere reiterata e può essere affiancata anche dal ricorso ai medici speciatizzandi che (ove ritenuto necessario) potrebbe realizzarsi anche attraverso un provvedimento legislativo ad hoc che possa rendere compatibile l'attività presso il reparto di oncoematologia tarantina con la formazione specialistica a tempo pieno prevista dal decreto legislativo 17 agosto 1099, n. 368, in analogia a quanto in precedenza accaduto con l'articolo 19, comma 11, legge 28 dicembre 2001 n. 448 (che prevede che il medico in formazione specialistica possa sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica) o con l'articolo 2-bis, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020, n. 27 (che ha previsto l'assunzione di medici specializzandi nel corso dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19);

    inoltre, la citata struttura è afflitta dalla mancanza di spazi di degenza adeguati che dovrebbero ammontare ad almeno dicci posti letto, stando a quanto indicato nel documento di proposta (datato 13 ottobre 2016) dei sindacati Confsal e Fials;

    anche il Piano Taranto (presentato nell'aprile 2018) denuncia (riferendosi alla summenzionata struttura) che non «si tratta di un reparto, come a più riprese promesso, bensì di 5 posti letto ritagliati per il SS. Annunziata nel piano di riordino ospedaliero che non sono sufficienti a garantire le giuste cure ai troppo numerosi piccoli pazienti oncoemalalogici della provincia jonica»;

    sfortunatamente, sottovalutando l'importanza dell'oncoematologia pediatrica tarantina, la regione Puglia ha previsto (nel Regolamento n. 14 del 20 agosto 2020) un'offerta pubblica di soli cinque posti letto (cfr. Tabella C-BIS). In conclusione, risulta urgente che si provveda alla pronta e celere soluzione delle due problematiche sopra indicate,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di natura legislativa, provvedimentale o convenzionale) necessaria affinché si addivenga entro 30 giorni, anche con il coinvolgimento degli enti pubblici competenti, all'adozione di misure tese all'incremento dei posti letto attualmente disponibili presso l'U.O. di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale «SS.Annunziata» di Taranto, nonché all'assunzione di quattro medici specialisti e/o medici specializzandi e/o medici neolaureari con titoli e/o formazione e o esperienza nell'ambito indicato in narrativa, da destinarsi al servizio presso la citata struttura assistenziale.
9/3257/6. Vianello, Gemmato, Raduzzi, Cabras, Ermellino, Rizzetto, Termini, Sarli, Suriano, Sodano, Ehm.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103 (A.C. 3257) prevede l'introduzione del comma 4-bis nell'articolo 3 del citato provvedimento legislativo, in funzione di modifica dell'articolo 1, decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 (convertito con legge 7 febbraio 2020, n. 5), con l'inserimento del comma 1-ter;

    la disposizione da ultimo citata autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale ed ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705 milioni di euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.a., per il quale si ribadisce anche la qualificazione di stabilimento di interesse strategico nazionale che tale sito già detiene grazie all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (convertito con legge 24 dicembre 2011, n. 207). Appare chiara, quindi, la volontà di garantire la continuità produttiva del summenzionato impianto siderurgico che (nel corso degli anni) è stato interessato (a titolo meramente esemplificativo) anche:

     dal sequestro preventivo (adottato decreto del 25 luglio 2012 del G.I.P. del Tribunale Penale di Taranto) degli impianti dell'area a caldo (anche alla luce dei rischi di natura ambientale e sanitaria ad essi connessi), a cui ha avuto recentemente seguito la confisca (ancora non definitiva) disposta dalla Corte d'Assise con sentenza del 31 maggio 2021 (che non incide per ora sulla continuità produttiva del sito);

     da una legislazione speciale d'urgenza che ha consentito la prosecuzione dell'attività industriale, vanificando in buona sostanza gli effetti del sequestro preventivo e la sua funzione di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini (si veda in particolare l'articolo 1, comma, 4, decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231);

    dall'intervento del Consiglio di Stato (Sez. V, 23 giugno 2021, n. 4802) che, contrariamente al TAR, non ha ravvisato rischi imminenti all'ambiente ed alla salute nella prosecuzione dell'attività dell'area a caldo dell'ex ILVA, pur avendo ammesso «che nella città di Taranto vi sia una problematica di carattere sanitario e ambientale, correlata all'attività industriale (anche) dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto, è oramai un fatto che può reputarsi “pacifico”, a fini processuali»;

    la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che (nella sentenza Cordella ed altri contro Italia del 24 gennaio 2019) ha condannato lo Stato Italiano per non avere protetto la salute dei cittadini di Taranto che vivono nelle zone colpite dalle emissioni tossiche dell'impianto in menzione;

    il quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato (con la sola esclusione del pronunciamento della Corte CEDU e dei provvedimenti di sequestro e confisca sopra individuati) risulta orientato a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva dell'impianto dell'ex ILVA di Taranto (inclusa l'aerea a caldo), sottovalutando la gravità delle (seppur ammesse) conseguenze negative che tale impostazione produce sull'ambiente e sulla salute della cittadinanza, alla luce di una imprudente ed eccessiva fiducia sulle prescrizioni e sui limiti contenuti in provvedimenti come 1'A.I.A. ministeriale che (seppur utili) non sono sufficienti a tutelare l'integrità psicofisica della popolazione (come attestato dalla Valutazione del Danno Sanitario ai sensi della legge regione Puglia 24 luglio 2012, n. 24 ove si legge che «le prescrizioni previste dall'AIA hanno l'effetto di ridurre il numero di soggetti esposti a un rischio cancerogeno non accettabile, ma che ulteriori misure devono essere adottate da parte dell'Autorità competente»);

    palese, quindi, che le problematiche in menzione non possano essere risolte con le sole prescrizioni tecniche contenute nei provvedimenti amministrativi destinati all'impianto siderurgico in menzione, essendo (al contrario) necessario incidere anche su altri profili estranei alla gestione del sito (anche se strettamente connessi a quest'ultima);

    stante tale premessa e con specifico riferimento alle fasce più giovani della popolazione, si evidenzia che il decreto di sequestro del 25 luglio 2012 richiama stralci della perizia (eseguita su incarico del G.I.P. del tribunale Penale di Taranto) che attesta (con riferimento al periodo 1998-2010 ed alle conseguenze dell'attività del sito siderurgico sui soggetti in età pediatrica presenti nell'area tarantina) con 17 casi di ricovero ospedaliero attribuibili a tumori maligni su 89 osservati;

    inoltre, nell'anticipare l'aggiornamento allo studio epidemiologico Sentieri, il Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario ArcelorMittal Italia S.p.A. (redatto nel dicembre 2018 ai sensi del decreto interministeriale 24 aprile 2013) attesta un'incidenza neoplastica (dal 2006 al 2013) di 39 casi di tumori maligni in età pediatrica (di cui 5 il primo anno di vita), tra cui spiccano 22 casi di tumori del sistema linfoemopoietico (di cui 11 diagnosticati in un'età compresa tra i 5 ed i 9 anni), nonché un eccesso di ricoverati (pari al 3 per cento all'anno 2013) relativi ai linfomi, e in particolare, ai linfomi di Hodgkin in età pediatrica;

    il decreto del Ministero dell'ambiente del 27 maggio 2019 con il quale si apre il riesame dell'AIA e che stabilisce di calcolare due nuovi rapporti, al fine di introdurre eventuali condizioni aggiuntive motivate da ragioni sanitarie previo aggiornamento degli esiti del Rapporto di «Valutazione del Danno Sanitario (VDS) stabilimento ILVA di Taranto ai sensi del decreto interministeriale 24 aprile 2013» – dicembre 2018, e del Rapporto di «Valutazione del Danno Sanitario ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012 per lo stabilimento siderurgico ex ILVA S.p.A. di Taranto – Scenari emissivi pre-AIA (anno 2010) e post-AIA (anno 2016)», elaborati da ARPA Puglia, AReSS Puglia e ASL TA, nei due attuali scenari emissivi di riferimento (differenti da quelli già oggetto di valutazione), ossia quello riferito alla produzione di 6 milioni tonnellate/anno di acciaio attualmente autorizzata fino al completamento del Piano Ambientale e quello di 8 milioni tonnellate/a di acciaio previsto al completamento degli interventi elencati nel Piano Ambientale (DPCM del 29 settembre 2017);

    infine, giova richiamare il Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario ArcelorMittal Italia S.p.A. (redatto nel gennaio 2021 a seguito del riesame AIA avviato dal Ministero dell'ambiente che attesta (nell'ambito dell'area del SIN di Taranto) la crescita (con valori superiori alla media regionale e con riferimento alla fascia di età 0-14 anni) del dato di ospedalizzazione relativo ai tumori maligni (periodo 2006-2019), dell'incidenza del linfoma non Hodgkin (anni 2006-2017 cfr. tabella allegata per maggiori dettagli) e delle neoplasie del sistema nervoso centrale (anni 2014-2017);

    il quadro che precede suggerisce chiaramente (con riferimento ai tumori in età pediatrica) quale debba essere la misura da adottare (anche alla luce della raccomandazione di cui alla Valutazione del Danno Sanitario sopra richiamata), consistente (quest'ultima) nel necessario potenziamento dell'U.O. di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale «SS. Annunziata» di Taranto che (pur essendo un «punto di riferimento provinciale anche per pazienti pediatrici con malattie rare e disabilità ad alta complessità assistenziale») versa in uno stato di grave carenza di medici specialisti, aggravato dall'oggettiva impossibilità di arruolarne altri (cfr. Delibera ASL Taranto n. 1122 del 2019);

    tale situazione è stata confermata anche dalla recente lettera prot. n. 2831 del 6 luglio 2021 che il Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Taranto (dottor Cosimo Nume) ha inviato al Prefetto di Taranto ed ad altre Autorità, lamentando una grave carenza d'organico che affligge i nosocomi tarantini (incluso l'Ospedale «SS. Annunziata» di Taranto che, ad esempio, sconterebbe la mancanza di 7 pediatri nei reparti di base e di 8 otto pediatri nell'unità di terapia intensiva);

    né la situazione è destinata a migliorare nell'immediato futuro, in quanto (stando alle previsioni tratteggiate dal presidente dell'ordine dei medici di Taranto, dottor Cosimo Nume nella citata missiva) un numero non irrilevante di medici attualmente in servizio provengono da province vicine (Bari in particolare) ed è presumibile che si verificherà in tempi brevi un esodo a seguito dell'espletamento di concorsi nelle sedi di provenienza;

    pertanto, considerando quanto precede unitamente al fatto che il concorso per la Pediatria sia già stato bandito ma non ancora svolto e che siano in programma prossimamente molti pensionamenti, risulta facile prevedete che le strutture ospedaliere di Taranto e provincia non potranno a breve assicurare gli standard minimi di assistenza in ragione della esiguità della dotazione organica;

    la mancanza di medici specializzati presso la struttura oncoematologica tarantina è stata già parzialmente affrontata attraverso la previsione dell'assunzione (con contratto di borsa di studio) di giovani medici neolaureati che abbiamo maturato una certa esperienza in tale settore (cfr. Delibera ASL Taranto n. 1122 del 2019);

    la misura che precede può essere reiterata e può essere affiancata anche dal ricorso ai medici speciatizzandi che (ove ritenuto necessario) potrebbe realizzarsi anche attraverso un provvedimento legislativo ad hoc che possa rendere compatibile l'attività presso il reparto di oncoematologia tarantina con la formazione specialistica a tempo pieno prevista dal decreto legislativo 17 agosto 1099, n. 368, in analogia a quanto in precedenza accaduto con l'articolo 19, comma 11, legge 28 dicembre 2001 n. 448 (che prevede che il medico in formazione specialistica possa sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica) o con l'articolo 2-bis, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020, n. 27 (che ha previsto l'assunzione di medici specializzandi nel corso dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19);

    inoltre, la citata struttura è afflitta dalla mancanza di spazi di degenza adeguati che dovrebbero ammontare ad almeno dicci posti letto, stando a quanto indicato nel documento di proposta (datato 13 ottobre 2016) dei sindacati Confsal e Fials;

    anche il Piano Taranto (presentato nell'aprile 2018) denuncia (riferendosi alla summenzionata struttura) che non «si tratta di un reparto, come a più riprese promesso, bensì di 5 posti letto ritagliati per il SS. Annunziata nel piano di riordino ospedaliero che non sono sufficienti a garantire le giuste cure ai troppo numerosi piccoli pazienti oncoemalalogici della provincia jonica»;

    sfortunatamente, sottovalutando l'importanza dell'oncoematologia pediatrica tarantina, la regione Puglia ha previsto (nel Regolamento n. 14 del 20 agosto 2020) un'offerta pubblica di soli cinque posti letto (cfr. Tabella C-BIS). In conclusione, risulta urgente che si provveda alla pronta e celere soluzione delle due problematiche sopra indicate,

impegna il Governo

fermo restando il riparto delle competenze statali e regionali, ad adottare ogni utile iniziativa affinché si addivenga in tempi rapidi, anche con il coinvolgimento degli enti pubblici competenti, all'adozione di misure tese all'incremento dei posti letto attualmente disponibili presso l'U.O. di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale «SS.Annunziata» di Taranto, nonché all'assunzione di quattro medici specialisti e/o medici specializzandi e/o medici neolaureari con titoli e/o formazione e o esperienza nell'ambito indicato in narrativa, da destinarsi al servizio presso la citata struttura assistenziale.
9/3257/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Vianello, Gemmato, Raduzzi, Cabras, Ermellino, Rizzetto, Termini, Sarli, Suriano, Sodano, Ehm.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del citato provvedimento reca misure per il trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale;

    l'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche continua a generare conseguenze che rischiano di frenare la ripresa economica in atto: l'inflazione rischia infatti di danneggiare in particolare la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali – che scontano prezzi dell'energia storicamente inferiori a quelli italiani – con impatti significativi anche sulla stabilità dei lavoratori e sulle nuove assunzioni;

    l'allarme diffuso, soprattutto nelle piccole aziende che stanno per ripartire, è che la questione delle materie prime energetiche inneschi un pericoloso circolo vizioso: se l'effetto degli aumenti non si arresta, infatti, si arriverà a breve ad una difficoltà di approvvigionamento a costi stabili, con costi fissi imprevisti che potrebbero condurre verso gravi ripercussioni economiche, sociali e sull'attuazione del Pnrr;

    sebbene nel trimestre scorso, il Governo abbia sterilizzato parzialmente questi rincari, la situazione rimane estremamente preoccupante. Occorre pertanto adottare misure straordinarie e soprattutto di lunga prospettiva, in grado di mantenere alta l'attenzione anche sul tema della riduzione delle emissioni di CO2;

    una soluzione plausibile e di lungo respiro sarebbe sovvenzionare gli oneri di sistema presenti in bolletta con altre fonti di finanziamento come sta accadendo, per esempio, in paesi come la Spagna, la Germania e la Gran Bretagna dove sono in itinere iniziative legislative volte a rimodulare le voci delle bollette energetiche pagate dagli utenti finali;

    in particolare in Spagna, il governo è intervenuto a favore dei clienti domestici con contratti fino a 10 kW sia abbassando l'IVA dal 21 per cento al 10 per cento per i clienti domestici sia adottando misure ad hoc per i clienti cosiddetti vulnerabili e scontando del 25 per cento la bolletta della luce per i lavoratori autonomi che hanno perso oltre il 75 per cento del reddito medio semestrale con possibilità di sospendere temporaneamente, sia per le aziende che per i lavoratori autonomi, i contratti di energia e gas o di abbassare la potenza contrattuale del proprio contatore gratuitamente. Inoltre ha previsto, al fine di ridurre il peso degli oneri delle rinnovabili, l'istituzione di un Fondo Nazionale per la sostenibilità del sistema elettrico, alimentato da risorse statali e comunitarie; saranno le imprese petrolifere, quelle del gas e i venditori di tutti i settori energetici, con qualche eccezione, a pagare gli oneri per le rinnovabili assieme ai clienti finali (oneri che in Spagna pesano sulla bolletta per circa il 16 per cento mentre in Italia vanno oltre il 20 per cento). Da ultimo il governo spagnolo ha annunciato che adotterà nuove misure per fronteggiare l'aumento dei prezzi dell'elettricità nel Paese iberico, ai massimi storici in questo momento, riducendo, tra le altre cose, dal 5,1 per cento allo 0,5 per cento la tassa sull'energia elettrica;

    in Gran Bretagna, il cosiddetto caro-bollette ha portato il governo ad attivare un sistema di alert di prezzo sul libero mercato come salvagente per quei clienti fedeli ad un fornitore che sarebbero così esposti a rincari eccessivi: lo strumento avvisa il consumatore dell'esistenza di offerte più convenienti. Si è poi pensato di prorogare la tutela di prezzo oltre la scadenza prevista, al fine di non lasciare il consumatore in balia della tensione sui prezzi e di un mercato eccessivamente aggressivo;

    occorre, pertanto, anche nel nostro Paese attuare misure strutturali che rivedano in tempi rapidi la fiscalità inerente le bollette ad esempio mediante una riduzione dell'IVA sull'energia elettrica e il gas (attualmente la media elettrica è 10 per cento e quella del gas al 15 per cento) e, al contempo, l'implementazione di un sistema che disattivi la sterilizzazione dell'IVA sotto un certo indice di prezzo per scongiurare il rischio di un minor gettito per la finanza pubblica. Si potrebbe inoltre proseguire sulla strada dell'utilizzo del maggior gettito derivante dalla vendita all'asta delle quote di CO2 per calmierare i prezzi o ricorrere alla creazione di un meccanismo di gradualità, attraverso l'istituzione di un fondo alimentato anche dai venditori di tutti i settori energetici non rinnovabili, con la precipua finalità di coprire gli oneri a copertura delle fonti rinnovabili, anche alimentato dai proventi delle aste CO2, già disponibili, in modo da poter essere tempestivamente operativo,

impegna il Governo

ad adottare, alla luce di quanto esposto in premessa, appositi provvedimenti normativi, anche d'urgenza, tesi all'implementazione di misure atte a mitigare in modo strutturale i costi delle bollette per imprese e cittadini al fine di evitare gravi ripercussioni economiche e sociali.
9/3257/7. Davide Crippa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 dispone che a decorrere dal 1° agosto 2021 sia vietato il transito delle grandi navi nel Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca, prevedendo alcune misure di ristoro sia delle compagnie di navigazione sia del gestore dei terminal di approdo e dei soggetti esercenti servizi connessi alle attività della crocieristica, nonché a beneficio dei lavoratori impiegati in attività, in qualsiasi forma incise direttamente dal divieto di transito delle navi citate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, quanto prima, tutte le opportune iniziative di competenza per rendere effettivamente e tempestivamente operative le misure di ristoro citate per tutti i soggetti interessati.
9/3257/8. Andreuzza, Bazzaro, Fogliani, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il «Protocollo Fanghi», in cui sono delineati i criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione, trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia e contiene l'individuazione dei rii soggetti a escavo, la qualificazione dei fanghi, i metodi di escavo e trasporto, ricopre una funzione di fondamentale importanza per garantire la competitività del Porto di Venezia;

    tale intervento è rimasto bloccato da anni da un'inammissibile controversia interministeriale ed è stato poi oggetto di nuove norme del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto «Decreto Agosto»), non condivise con gli Enti Locali, che ne hanno aggravato l'applicazione con l'istituzione di un'ulteriore Commissione tecnico-consultiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative di competenza al fine di portare a compimento, quanto prima, il cosiddetto «Protocollo Fanghi».
9/3257/9. Bazzaro, Andreuzza, Fogliani, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 comma 1 lettera a) prevede che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato Commissario Straordinario con il compito di procedere alla realizzazione di non più di cinque punti di attracco temporanei, destinati alle navi anche adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT, che siano situati nell'area di Marghera;

    la norma in questione, citando solo l'area di Marghera, esclude le aree limitrofe che potrebbero essere valutate idonee per la realizzazione dei citati punti di attracco temporanei,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di prevedere che il Commissario straordinario possa considerare per la realizzazione dei punti di attracco temporanei oltreché l'area di Marghera, anche le aree limitrofe identificate idonee.
9/3257/10. Fogliani, Bazzaro, Andreuzza, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    gli interventi di manutenzione dei canali esistenti e gli interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione, indicati dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, sono fondamentali per garantire una piena e completa operatività della portualità veneziana;

    la tempistica di realizzazione di tali interventi, tuttavia, ha destato grande preoccupazione tra gli operatori economici per gli effetti che potrebbero derivare da ritardi o rallentamenti nei lavori,

impegna il Governo

ad adottare tutte le ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, necessarie a mettere il Commissario straordinario, di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge, nella condizione di portare a compimento, nel minore tempo possibile, gli interventi di manutenzione dei canali esistenti e gli interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione.
9/3257/11. Vallotto, Fogliani, Bazzaro, Andreuzza.


   La Camera,

   premesso che:

    gli interventi di manutenzione dei canali esistenti e gli interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione, indicati dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, sono fondamentali per garantire una piena e completa operatività della portualità veneziana;

    la tempistica di realizzazione di tali interventi, tuttavia, ha destato grande preoccupazione tra gli operatori economici per gli effetti che potrebbero derivare da ritardi o rallentamenti nei lavori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative, eventualmente anche di natura normativa, che possano contribuire a ridurre i tempi di realizzazione da parte del Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge degli interventi di manutenzione dei canali esistenti e degli interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione.
9/3257/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Vallotto, Fogliani, Bazzaro, Andreuzza.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro;

    il predetto decreto-legge dispone, a partire dal 31 agosto 2021, il divieto di transito per determinate categorie di navigli dai canali dichiarati monumenti di interesse nazionale;

    il provvedimento segue, in un certo qual modo, un filone normativo atto a circoscrivere e delimitare il transito delle grandi navi nella laguna veneziana;

    riconoscendo sostanzialmente una serie di danni al comparto logistico operante nell'area portuale, il testo in esame prevede misure indennitarie per le compagnie di navigazione colpite dalla misura, nonché per i gestori dei terminal di approdo e gli esercenti di determinati servizi connessi alla loro attività;

    il decreto-legge in esame reca altresì ulteriore disciplina relativa al trattamento ordinario di integrazione salariale con COVID-19, prefigurando dunque una destinazione che esula dal solo perimetro della normativa afferente alla gestione portuale di Venezia;

    in tal senso il testo riconosce una valenza strategica del sostegno all'occupazione, da un lato, e del valore del comparto logistico, dall'altro;

    la spirale inflattiva delle materie prime rischia di ripercuotersi, a cascata, sul comparto della logistica nazionale, andando ad aggravare le già pesanti conseguenze della pandemia da COVID-19, in particolar modo per quanto riguarda i costi di trasporto, ma anche i costi di acquisto dei materiali medesimi e della loro lavorazione, mettendo a repentaglio non solo la tenuta economica di migliaia di imprese, ma anche i relativi posti di lavoro,

impegna il Governo

a disporre misure indennitarie e di sostegno del comparto della logistica nazionale, con particolare riguardo per l'autotrasporto, nonché misure di tutela di tutti i settori economici strategici del Paese alla luce del continuo aumento delle materie prime e dell'energia.
9/3257/12. Ciaburro, Caretta.