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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 13 ottobre 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 13 ottobre 2021.

  Amitrano, Ascani, Ascari, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Centemero, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Covolo, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhionero, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sapia, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Testamento, Vignaroli, Viscomi, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Ascari, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Centemero, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Covolo, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhionero, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sapia, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Stumpo, Tabacci, Tasso, Testamento, Vignaroli, Viscomi, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 12 ottobre 2021 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:

   RAVETTO: «Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, in materia di protezione delle vittime di atti persecutori» (3313).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte
di inchiesta parlamentare.

  La proposta di inchiesta parlamentare BALDELLI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti» (Doc. XXII, n. 56) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bonomo, Caiata, Colletti, Fiorini, Fornaro, Marin e Moretto.

Trasmissione dal Senato.

  In data 13 ottobre 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 2371. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia» (approvato dal Senato) (3314).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di disegno di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   III Commissione (Affari esteri):

  «Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002» (3301) Parere delle Commissioni I, V, VII e XII.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

  La Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha inviato con lettera in data 13 ottobre 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 451 del 23 dicembre 1997, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2021 (Doc. XVII-bis n. 5).

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.

  Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 5 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il parere n. 269, espresso dal CNEL nella seduta del 29 settembre 2021, sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Quadro strategico dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 – Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione (COM(2021) 323 final).
  Questo documento è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 6 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), riferita all'anno 2021, corredata dai relativi allegati.
  Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 7 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 285 del 1997, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, riferita all'anno 2019 (Doc. CLXIII, n. 4).
  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 8 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, il decreto ministeriale 7 settembre 2021, recante proroga dell'impiego di un contingente di personale delle Forze armate per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché per le attività di vigilanza e sicurezza relative al contenimento della diffusione del COVID-19.
  Questo decreto è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 11 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 209 del 2000, recante misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, aggiornata al 30 giugno 2021 (Doc. CLXXXIII, n. 4).
  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 12 ottobre 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – La strategia dell'Unione europea sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica (2021-2030) (COM(2021) 615 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 12 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulle missioni europee (COM(2021) 609 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Comunicazione dell'avvio
di procedure d'infrazione.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 5 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di procedure d'infrazione, notificate in data 30 settembre 2021, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2021/0443, avviata per mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali – alla IX Commissione (Trasporti);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2021/0444, avviata per mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE e che abroga la direttiva 1999/44/CE – alla X Commissione (Attività produttive);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2021/0445, avviata per mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2021/0446, avviata per mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario – alla II Commissione (Giustizia) e alla X Commissione (Attività produttive);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2021/0447, avviata per mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI – alla II Commissione (Giustizia);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2021/0448, avviata per mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1159 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare – alla IX Commissione (Trasporti);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2021/0449, avviata per mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1160 che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo – alla VI Commissione (Finanze);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2021/0450, avviata per mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CEE relativa alla promozione di veicoli puliti a basso consumo energetico nel trasporto su strada – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2021/0451, avviata per mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE – alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

  L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con lettera in data 8 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, un documento concernente le misure consequenziali adottate in riferimento al rapporto della Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato concernente l'ARAN, approvato con deliberazione n. 23/2020 del 30 novembre-31 dicembre 2020, di cui è stato dato annuncio nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 20 gennaio 2021.
  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 settembre 2021, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di livello dirigenziale generale, conferito alla dottoressa Rosaria Fausta Romano, di direttore della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico.
  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla X Commissione (Attività produttive).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 settembre 2021, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di livello dirigenziale generale, conferito al dottor Roberto Alessandrini, di direttore dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 8 ottobre 2021, ha trasmesso la comunicazione della nomina del dottor Bruno Giordano, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, a direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
  Questa comunicazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 11 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (Logistic Support Ship – LSS) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (314).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 novembre 2021. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 2 novembre 2021.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE: BALDELLI E ALEMANNO: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (DOC. XXII, N. 56-A)

Doc. XXII, n. 56-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE
SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

Doc. XXII, n. 56-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

Doc. XXII, n. 56-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione, in particolare, ha il compito di:

   a) indagare sulle forme più ricorrenti di truffe o di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori e degli utenti nella fornitura di beni e servizi, quali le clausole vessatorie nei contratti, l'utilizzo improprio dei dati personali, la pubblicità ingannevole e altri fenomeni assimilabili;

   b) indagare sul riporzionamento, sull'obsolescenza programmata nonché sulla qualità dei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) ed e), della legge 12 giugno 1990, n. 146;

   c) monitorare lo stato di attuazione della legislazione in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, verificandone, previa acquisizione di dati e informazioni utili, l'efficacia anche in relazione all'impianto sanzionatorio, al fine di individuare eventuali misure correttive, anche di carattere legislativo, e analizzare le principali iniziative e attività dei soggetti associativi operanti nel settore consumeristico a livello nazionale e locale, anche acquisendone le proposte operative.

  3. La Commissione presenta alla Camera dei deputati, annualmente e al termine dei propri lavori, una relazione sui risultati dell'attività di inchiesta, ferma restando la possibilità di presentare relazioni su singoli temi oggetto dell'inchiesta nel corso dello svolgimento dei propri lavori.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione)

  Al comma 2, lettera a) dopo le parole: fornitura di beni e servizi, aggiungere le seguenti: ivi incluso il collocamento di prodotti finanziari e assicurativi,;
1.10. Colletti, Vallascas.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) indagare sul settore delle polizze RC auto e in particolare sull'esistenza di forme limitative della concorrenza a danno dei consumatori e utenti, ivi incluse l'utilizzo di classi di merito interne o l'utilizzo distorto delle norme di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40.
1.11. Colletti, Vallascas.

Doc. XXII, n. 56-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione.
  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Doc. XXII, n. 56-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale
  3. Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Doc. XXII, n. 56-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti)

  1. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, anche se coperti da segreto.
  2. Sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  3. La Commissione ha, altresì, facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
  4. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
  5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti acquisiti o trasmessi in copia ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 siano coperti dal segreto.
  6. La Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente all'oggetto dell'inchiesta.
  7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Doc. XXII, n. 56-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 7.
  2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Doc. XXII, n. 56-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonché di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Doc. XXII, n. 56-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 7.
(Durata)

  1. La Commissione è istituita per la durata della XVIII legislatura.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: CIPRINI ED ALTRI; GRIBAUDO ED ALTRI; BOLDRINI ED ALTRI; BENEDETTI ED ALTRI; GELMINI ED ALTRI; VIZZINI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO; CARFAGNA ED ALTRI; FUSACCHIA ED ALTRI; CARFAGNA: MODIFICHE AL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198, E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA IN AMBITO LAVORATIVO (A.C. 522-615-1320-1345-1675-1732-1925-2338-2424-2454-A)

A.C. 522-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 522-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3 dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 4 dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato tecnico di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    sostituire le parole da: Alle aziende private fino a: di riferimento con le seguenti: Per l'anno 2022, alle aziende private che;

    sostituire le parole da: annui a decorrere dall'anno 2022 fino a: complessivi contributi con le seguenti: , un esonero dal versamento dei complessivi contributi;

   b) al comma 2:

    sostituire le parole da: Lo sgravio fino a: annualmente con le seguenti: L'esonero di cui al comma 1 è determinato;

    sostituire le parole: di ciascun anno, assicurando il rispetto del limite di 50 milioni di euro annui con le seguenti: 2022, assicurando il rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro;

   c) al comma 3:

    sostituire le parole: annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione con le seguenti: per l'anno 2022, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione per 70 milioni di euro per l'anno 2022;

   d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere previsti anche per gli anni successivi al 2022, previa emanazione di apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie, anche sulla base dell'andamento dei benefici riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.102, 3.108, 3.109 e 6.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 522-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 20 del codice delle pari opportunità)

  1. All'articolo 20 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, anche sulla base del rapporto di cui all'articolo 15, comma 7, nonché delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all'articolo 8, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 1.
(Modifica all'articolo 20 del codice delle pari opportunità)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 20, comma 1, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la consigliera o il consigliere nazionale di parità presentano la relazione di cui al medesimo comma entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
1.100. Bruno Bossio.

(Approvato)

A.C. 522-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 25 del codice delle pari opportunità)

  1. All'articolo 25 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: «o un comportamento» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli di natura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro,»;

   b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:

   a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;

   b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;

   c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 2.
(Modifiche all'articolo 25 del codice delle pari opportunità)

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 1, dopo la parola: «discriminando» sono aggiunte le seguenti:«le candidate e i candidati in fase di selezione del personale,».

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: e dopo la parola: «mettere» sono aggiunte le seguenti: «i candidati in fase di selezione e»
2.100. Ianaro.

(Approvato)

A.C. 522-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità)

  1. All'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «oltre cento dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «oltre cinquanta dipendenti» e la parola: «almeno» è soppressa;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le aziende che occupano fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo»;

   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Il rapporto di cui al comma 1 è redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso un identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l'elenco di quelle che non lo hanno trasmesso»;

   d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, definisce, ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1:

   a) le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso indicare il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero degli eventuali lavoratori di sesso femminile e maschile assunti nel corso dell'anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonché l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I dati di cui alla presente lettera non devono indicare l'identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee;

   b) l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera;

   c) le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi del presente decreto»;

   e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione degli elenchi regionali alle consigliere e ai consiglieri regionali di parità competenti, entro il 31 dicembre di ogni anno»;

   f) al comma 4, terzo periodo, le parole: «Nei casi più gravi può essere disposta» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, è disposta»;

   g) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità)

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo la parola: aziende aggiungere le seguenti: pubbliche e private.
3.100. Ianaro.

(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: pubblicato nel sito internet, fino alla fine del capoverso, con le seguenti: disponibile e poi pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera o al consigliere regionale di parità. La consigliera o il consigliere regionale di parità elabora i dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, pubbliche e private, aventi sede legale nel territorio di competenza e trasmette i relativi risultati alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Direzione generale dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l'elenco di quelle che non hanno ottemperato all'obbligo.
3.101. Ianaro.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: pubblicato nel con le seguenti: disponibile e in seguito reso accessibile sul.
3.102. Ianaro.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , alla Direzione generale dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
3.103. Ianaro.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , all'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
3.103.(Testo modificato nel corso della seduta) Ianaro.

(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'accesso attraverso l'identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: degli elenchi regionali alle consigliere e ai consiglieri regionali di parità competenti con le seguenti: alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 degli elenchi riferiti ai rispettivi territori.
3.104. Barzotti.

(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le parole: lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, aggiungere le seguenti: il numero degli eventuali lavoratori di sesso femminile in stato di gravidanza,.
3.105. Ciaburro, Caretta.

(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le parole: le differenze aggiungere le seguenti: , con le relative giustificazioni,.
3.106. Ianaro.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 3, lettera b), dopo la parola: assunzione, aggiungere le seguenti: precisando, in particolare, se siano stati valutati curricula con o privi di dati sensibili,
3.107. Ianaro.

  Al comma 1, lettera g), sostituire l'alinea con la seguente: dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:.

  Conseguentemente, dopo il capoverso comma 4-bis., aggiungere il seguente: «4-ter. Ai datori di lavoro che impiegano lavoratori di sesso femminile, in incremento rispetto alla media annuale al 31 dicembre dell'anno precedente, calcolata in ULA, è riconosciuto uno sgravio totale degli oneri contributivi assicurativi a carico dell'azienda per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di assunzione. Per lo stesso periodo è riconosciuta una deduzione extracontabile pari al 40 per cento del costo complessivo sostenuto per le nuove assunzioni effettuate a incremento della predetta media.».
3.108. Bucalo.

  Al comma 1, lettera g), sostituire l'alinea con la seguente: dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:.

  Conseguentemente, dopo il capoverso comma 4-bis., aggiungere il seguente: «4-ter. È concesso uno sgravio IRAP del 35 per cento, per tre anni, alle aziende pubbliche e private che, pur non essendo obbligate in base ai precedenti commi, redigono un rapporto, almeno ogni due anni, sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Il beneficio dello sgravio IRAP è revocato qualora l'impresa non rediga il rapporto per almeno un biennio.».
3.109. Bucalo.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 a 5.000 con le seguenti: 2.000 a 10.000
3.110. Benedetti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 522-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Certificazione della parità di genere)

  1. Dopo l'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è inserito il seguente:

   «Art. 46-bis. – (Certificazione della parità di genere). – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.
   2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:

   a) i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle aziende di cui all'articolo 46, commi 1 e 1-bis, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

   b) le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   c) le modalità di coinvolgimento nel controllo e nella verifica del rispetto dei parametri di cui alla lettera a) delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56;

   d) le forme di pubblicità della certificazione della parità di genere.

   3. È istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parità, da rappresentanti sindacali ed esperti individuati secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Certificazione della parità di genere)

  Al comma 1, capoverso Art. 46-bis, comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , anche con rispetto ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza.
4.100. Caretta, Ciaburro.

(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 1-bis. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato tecnico di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 522-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Premialità di parità)

  1. Alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è concesso, nel limite di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, uno sgravio dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Lo sgravio di cui al comma 1 è determinato annualmente in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per le pari opportunità, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno, assicurando il rispetto del limite di 50 milioni di euro annui di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Premialità di parità)

  Al comma 1, sostituire le parole da: Alle aziende private fino a: di riferimento con le seguenti: Per l'anno 2022, alle aziende private che.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, sostituire le parole da: annui a decorrere dall'anno 2022 fino a: uno sgravio con le seguenti: , un esonero dal versamento;

   al comma 2:

    sostituire le parole da: Lo sgravio fino a: annualmente con le seguenti: L'esonero di cui al comma 1 è determinato;

    sostituire le parole: di ciascun anno, assicurando il rispetto del limite di 50 milioni di euro annui con le seguenti: 2022, assicurando il rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro;

   al comma 3, sostituire le parole: annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione con le seguenti: per l'anno 2022, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione per 70 milioni di euro per l'anno 2022;

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere previsti anche per gli anni successivi al 2022, previa emanazione di apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie, anche sulla base dell'andamento dei benefici riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1.
5.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 3 per cento.
5.100. Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di Autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge. Per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
5.200. La Commissione.

(Approvato)

A.C. 522-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Equilibrio di genere negli organi delle società pubbliche)

  1. Le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Equilibrio di genere negli organi delle società pubbliche)

  Sopprimerlo.
6.100. Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
6.101. Muroni.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)

  1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16, comma 1:

    1) alla lettera a) la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;

    2) alla lettera c) la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «dodici»;

    3) alla lettera d) la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «quindici»

    4) al comma 1.1 la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «quindici»

   b) all'articolo 22, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   c) all'articolo 32, comma 1:

    1) all'alinea, secondo periodo, le parole: «dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sedici mesi»;

    2) alla lettera a), le parole: «a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

   d) all'articolo 34, comma 1, primo periodo è sostituito con il seguente: «Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici è dovuto, fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 70 per cento della retribuzione, ai lavoratori un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione.»

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 6 miliardi di euro annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il reddito di cittadinanza.
6.0100. Cirielli.

A.C. 522-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che il T.U. in esame reca modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale;

   risulta necessario agevolare tutte quelle imprese pubbliche e private che prendendo coscienza della disparità lavorativa tra i generi si rendono partecipi al miglioramento delle condizioni di lavoro delle donne e partecipano alla diminuzione del gap sia tra le varie attività e settori con meno occupazione a favore delle donne che tra le mansioni all'interno delle varie attività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di concedere uno sgravio Irap per due anni, alle aziende pubbliche e private che, pur non essendo obbligate, redigono un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
9/522-A/1. Albano.


   La Camera,

   premesso che:

    il T.U. in esame reca modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale;

    risulta necessario agevolare tutte quelle imprese pubbliche e private che prendendo, coscienza della disparità lavorativa tra i generi si rendono partecipi al miglioramento delle condizioni di lavoro delle donne;

    le aziende che assumono risorse lavorative femminili acquisiscono un vantaggio economico e finanziario rispetto alle altre aziende in quanto riescono ad avere una maggiore redditività aziendale, sostenendo minor costi di oneri sociali, avendo quindi, dei benefici non solo di reddito, ma anche finanziari avendo degli indici di bilancio più favorevoli e che quindi permettono un migliore accesso al credito sia di esercizio che di investimento,

impegna il Governo:

  a valutare l'opportunità di:

   1) riconoscere ai datori di lavoro, che impieghino lavoratori di sesso femminile, in incremento rispetto alla media annuale al 31 dicembre dell'anno precedente, calcolata in ULA, uno sgravio totale degli oneri contributivi ed assicurativi a carico dell'azienda;

   2) riconoscere per lo stesso periodo una maxi deduzione extracontabile pari ad una determinata percentuale del costo complessivo sostenuto per le nuove assunzioni effettuate ad incremento della predetta media.
9/522-A/2. Bucalo.


   La Camera,

   premesso che:

    il T.U. in esame reca modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale;

    risulta necessario agevolare tutte quelle imprese pubbliche e private che prendendo, coscienza della disparità lavorativa tra i generi si rendono partecipi al miglioramento delle condizioni di lavoro delle donne e partecipano alla diminuzione del gap sia tra le varie attività e settori con meno occupazione a favore delle donne che tra le mansioni all'interno delle varie attività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di concedere uno sgravio Irap, per tre anni, alle aziende pubbliche e private che, pur non essendo obbligate, redigono un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
9/522-A/3. Frassinetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca disposizioni finalizzate a sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a promuovere la parità retributiva tra i sessi, anche attraverso apposite misure per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

    il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) è funzionale, nella sua natura e nelle sue linee progettuali, a promuovere il ruolo delle donne nel mondo del lavoro, ed in tal senso deve operare rimuovendo ogni ostacolo alla realizzazione di tale obiettivo, senza in ogni caso pregiudicare opportunità e percorsi di crescita per gli uomini, in un'ottica di gioco a somma positiva;

    esiste un forte fenomeno di discriminazione diretta ed indiretta nei confronti delle donne che decidono di perseguire un percorso carrieristico in contesti aziendali, ma anche di mettere su una famiglia;

    in Italia, il tasso di occupazione femminile registra in modo sistemico e strutturali dei crolli per le madri, secondo elaborazioni di dati Istat, il crollo dell'occupazione è direttamente proporzionale al numero di figli;

    tale fenomeno non si verifica nel caso degli uomini, per i quali il tasso di occupazione resta tendenzialmente stabile;

    la predetta tendenza è da riferirsi al fatto che la gestione, soprattutto nei primi anni di vita, di un figlio arriva ad occupare quantità di tempo tali – in assenza di politiche a sostegno – da non permettere alla donna di dedicare alla propria attività lavorativa il medesimo tempo che un uomo è in grado di fornire;

    in alcuni contesti imprenditoriali ed aziendali, la gravidanza rappresenta spesso l'uscita permanente dal mercato del lavoro, spesso con difficoltà di reintegro nelle aziende di pertinenza, o il passaggio a tutele e livelli contrattuali più bassi;

    in tal senso occorrono incentivi che possano favorire un contesto di piena integrazione economica e sociale delle donne nelle aziende, anche mediante le risorse messe a disposizione dal Pnrr,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere uno stanziamento economico complementare al Pnrr, anche in fase attuativa del testo in esame, tale da creare un meccanismo di premialità, nell'ambito della parità di genere, per le realtà economiche ed imprenditoriali che decidono di sostenere l'occupazione femminile di donne all'interno di percorsi di gravidanza, anche mediante reintegrazione in azienda.
9/522-A/4. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca disposizioni finalizzate a sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a promuovere la parità retributiva tra i sessi, anche attraverso apposite misure per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

    nel caso delle aree interne, montane e rurali, numerose attività economiche vedono una importante partecipazione femminile, la quale è tuttavia penalizzata dal progressivo processo di spopolamento delle aree medesime;

    il concetto di pari opportunità deve necessariamente riconoscere la particolare sperequazione che progressivamente ha svantaggiato le aree interne, montane e rurali;

    in tali aree il contesto economico, sociale e demografico rende ben più complessa la lotta per la parità occupazionale e di genere, nonché per l'inclusione sociale ed economica delle donne nel tessuto produttivo del Paese;

    la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) come strumento per il sostegno, l'organizzazione e la pianificazione della politica di coesione nelle aree interne necessita una più forte integrazione con le priorità in materia di pari opportunità e con le risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che nella sua articolazione mira a incrementare la coesione interna al Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere apposite misure, attraverso future iniziative normative per combattere il fenomeno dello spopolamento delle aree interne, montane e rurali ai fini del conseguimento della parità di genere nel tessuto economico-produttivo del Paese, anche riconoscendo particolari regimi derogatori e semplificativi nelle predette aree al fine di agevolare l'innesto di nuove realtà economiche, il mantenimento di quelle preesistenti e favorire processi di ripopolamento.
9/522-A/5. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   in sede di esame del testo unificato delle proposte di legge C. 522 e abbinate, recante modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione personale;

   premesso che:

    l'articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato da provvedimento all'esame detta disposizione in materia di «Rapporto sulla situazione del personale», prevedendo che le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti, anziché cento, sono tenute a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile;

    l'articolo 3, comma 1, lettera d), del provvedimento in esame sostituisce l'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

    più in particolare, il sopracitato articolo 46, comma 3, come novellato dal provvedimento in esame, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, definisca, ai fini della redazione del rapporto sulla situazione del personale:

     a) le indicazioni per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, tra cui il numero dei lavoratori occupati di entrambi i sessi, le differenze fra le retribuzioni iniziali, l'inquadramento contrattuale e le funzioni svolte dai lavoratori specificando il loro sesso biologico;

     b) l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, reclutamento e accesso alla qualificazione professionale, sulle misure disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso,

impegna il Governo

a prevedere di concerto con il Ministero della salute, misure e strumenti che promuovano il benessere organizzativo, volto a tutelare il benessere fisico, psicologico e sociale si tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori favorendo la collaborazione, motivazione coinvolgimento e fiducia all'interno dell'ambiente di lavoro e valutando il rischio di stress lavoro-correlato, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
9/522-A/6. D'Arrando.


   La Camera,

   esaminato il provvedimento in titolo, premesso che:

    il provvedimento in titolo si propone di contrastare il fenomeno del cosiddetto gap retributivo di genere e propone alcune misure per il superamento delle differenze di genere nel mercato del lavoro e per favorire l'aumento della quota del lavoro femminile;

    in particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 20 del codice delle pari opportunità, prevedendo che la relazione biennale contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del Codice delle Pari opportunità, sia presentata al Parlamento dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità anche sulla base del rapporto di cui all'articolo 15, comma 7 del succitato codice delle pari opportunità, nonché delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale di parità;

    l'articolo 2 modifica l'articolo 25 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, estendendo lo spettro delle fattispecie che possono costituire discriminazione di genere; comprendendovi ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera;

   valutato che:

    la normativa italiana in materia di parità di genere sul luogo di lavoro è ampia, articolata e gode di una tutela, anche giudiziaria, rafforzata in quanto il principio è di matrice Costituzionale (articolo 37 della Costituzione);

    la realizzazione effettiva di tale principio si è, negli anni, affidata a diversi organismi istituiti in materia di parità e pari opportunità e, tra questi, un ruolo centrale è rivestito dai/dalle consiglieri/e di parità nominati a livello nazionale, regionale o territoriale e dalla Rete nazionale dei/delle consiglieri/e di parità (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196);

    ad oggi, la normativa prevede che consiglieri/e di parità siano nominati a livello regionale, a livello di città metropolitana e degli enti di area vasta (di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione dei rispettivi enti sulla base di specifici requisiti e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa;

    i/le consiglieri/e di parità: i) possiedono requisiti di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro; ii) svolgono funzioni di promozione e di controllo sull'attuazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro; iii) nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengano a conoscenza per ragione, del loro ufficio;

    originariamente sussisteva un fondo volto a finanziarie le spese dei/delle consiglieri/e di parità a tutti i livelli. Nello specifico, una quota pari al 30 per cento veniva riservata all'ufficio del/della consigliere/a nazionale di parità, mentre la restante parte del 70 per cento era destinata alle regioni, suddivisa tra le stesse e sulla base di una proposta di riparto comprendente il livello sia regionale che provinciale elaborata dalla commissione composta da Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'economia e delle finanze a seconda della disponibilità del fondo;

    la modifica introdotta con il decreto legislativo n. 151 del 2015 ha previsto: a) la corresponsione di una indennità mensile, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza Unificata Stato-regioni subordinata alla disponibilità economico-finanziaria dell'ente territoriale che ha proceduto alla designazione; b) la limitazione del fondo al finanziamento delle attività del/della solo/a consigliere/a nazionale di parità;

    ciò si è tradotto nell'assegnazione per gli anni 2017 e 2018 di un'indennità minima mensile fissata a un valore mensile di euro 90,00 lordi per le consigliere regionali ed euro 68,00 lordi mensili per le consigliere provinciali;

    per gli anni 2019 e 2020, è stato previsto di elevare l'indennità mensile di livello regionale nella misura fissa di euro 780,00 lordi (euro 390 lordi per referenti supplenti) lasciando quella spettante per coloro che operano a livello provinciale a soli euro 68,00 lordi, pur prevedendo la possibilità di elevarne la misura a un massimo di un quintuplo;

    tale distinzione, ad avviso dei presentatori, realizza una netta discriminazione teorica e pratica tra i/le consiglieri/e territoriali che non sembra essere giustificata dalle effettive funzioni né dai carichi di lavoro. I consiglieri e le consigliere che operano a livello decentrato, infatti, sono fisicamente più vicini alle piccole e medie realtà imprenditoriali, a volte isolate e terreno fertile per le discriminazioni;

    il fenomeno discriminatorio sul luogo di lavoro è, invero, in preoccupante ascesa (secondo gli ultimi dati disponibili, dal 2011 ad oggi, in Italia, i casi di mobbing da maternità sono aumentati del 30 per cento) ed assume molteplici forme;

    in sede di approvazione dell'A.C. 2790-bis è stato accolto l'ordine del Giorno n. 9/2790-bis AR/330,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di finanziare adeguatamente, in uno dei futuri provvedimenti a carattere normativo, le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti territoriali di area vasta, figure che sono fisicamente vicine al tessuto imprenditoriale locale e che potrebbero intervenire in modo tempestivo ed efficace per rimuovere ogni forma di discriminazione sul luogo di lavoro nonché essere una figura di riferimento per la tutela, il supporto e la promozione dell'occupazione femminile.
9/522-A/7. Barzotti, Ciprini, Legnaioli, Gribaudo, Murelli, Lepri, Polverini, D'Alessandro, De Lorenzo, Mugnai, Frate, Anna Lisa Baroni, Bucalo, Viscomi, Tripiedi.


   La Camera,

   in sede di esame del testo unificato recante «Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo»,

   valutate le finalità del provvedimento, volte a volte a sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a favorire la parità retributiva tra i sessi, attraverso l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo di redazione del rapporto sulla situazione del personale, estendendolo in capo alle aziende (pubbliche e private) che impiegano più di 50 dipendenti, in luogo del vigente obbligo per le aziende con più di 100 dipendenti;

   considerato che tali finalità si intendano perseguire anche attraverso la c.d. «premialità di parità» di cui all'articolo 5 del provvedimento, che riconosce alle aziende private in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro;

   tenuto conto che tale esonero è riconosciuto nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022,

impegna il Governo

a garantire il reperimento annuale delle occorrenti risorse finanziarie nel limite di spessa annua di cui in premessa.
9/522-A/8. Murelli, Barzotti, Ciprini, Tripiedi, Legnaioli, Lepri, Viscomi, Anna Lisa Baroni, Polverini, D'Alessandro, De Lorenzo, Mugnai, Frate, Gribaudo.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in merito alla gestione dell'ordine pubblico in occasione della manifestazione svoltasi a Roma il 9 ottobre scorso e in ordine allo scioglimento di associazioni sovversive – 3-02536

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DE TOMA, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, GIOVANNI RUSSO, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:

   il 9 ottobre 2021 si è svolta una manifestazione di protesta contro il cosiddetto green pass, nel corso della quale si sono verificati scontri ed episodi di violenza, con lancio di petardi, bombe carta e lacrimogeni; sono state assalite diverse camionette della polizia e, alla fine, un gruppo di manifestanti ha assaltato la sede nazionale della Cgil, entrando nella sede del sindacato prima che la polizia potesse fermarli;

   desta sconcerto che tale specifico assalto fosse stato annunciato addirittura dal palco diverso tempo prima e che i manifestanti abbiano avuto tempo di percorrere ben due chilometri che li separavano dalla piazza alla sede della Cgil senza che alcuno intervenisse, nonostante avessero espresso chiaramente le proprie intenzioni, non solo in occasione del discorso pronunciato dal palco, ma già precedentemente con diversi post sui social network;

   tra gli arrestati in seguito alla manifestazione ci sono i dirigenti del movimento di estrema destra Forza Nuova, già protagonisti di episodi di violenza in precedenti manifestazioni simili;

   appare poco chiaro come sia stata possibile la partecipazione alla manifestazione di sabato 9 ottobre 2021 di tali soggetti, in parte già sottoposti al divieto di partecipare alle manifestazioni pubbliche senza autorizzazione e già indagati per le violenze scatenate nel corso delle manifestazioni di protesta contro il green pass organizzate a Roma il 24 luglio 2021 e il 14 e 28 agosto 2021;

   la normativa vigente offre tutti gli strumenti necessari per procedere allo scioglimento sia delle associazioni sovversive, «dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato», e delle associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, ai sensi del codice penale, sia delle organizzazioni responsabili della «riorganizzazione del disciolto partito fascista», ai sensi della «legge Scelba» –:

   come sia stato possibile che persone sottoposte al divieto della partecipazione a manifestazioni e appartenenti a organizzazioni note per eventi di analoga violenza abbiano potuto accedere alla piazza, partecipare alla manifestazione e assaltare la Cgil, circa un'ora dopo averlo annunciato addirittura dal palco, senza che sia stato loro impedito, e quali siano le ragioni per le quali il Governo non abbia proceduto allo scioglimento di organizzazioni sovversive come indicato dalla normativa vigente, in modo da garantire la sicurezza della Repubblica, la tutela delle forze dell'ordine e dei cittadini che democraticamente e legittimamente manifestano il loro dissenso rispetto a provvedimenti del Governo.
(3-02536)


Iniziative in ordine al rialzo del prezzo dei prodotti energetici, al fine di sostenere le famiglie e la competitività del sistema produttivo italiano – 3-02537

   BENAMATI, PEZZOPANE, BONOMO, GUALTIERI, GAVINO MANCA, NARDI, SOVERINI, ZARDINI, BRAGA, BURATTI, MORASSUT, MORGONI, PELLICANI, ROTTA, DAL MORO, LORENZIN, BERLINGHIERI e FIANO. – Al Ministro della transizione ecologica. – Per sapere – premesso che:

   il problema del costo dei prodotti energetici sta minacciando la ripresa per gli effetti sulle famiglie, con gli aumenti in bolletta e dei prezzi dei beni di consumo a causa degli aumenti dei costi di produzione, e sulle attività economiche italiane, che vedono ulteriormente indebolita la propria competitività sui mercati europei e internazionali che da anni beneficiano di prezzi dell'energia inferiori di quelli italiani;

   Governo e Parlamento già dall'inizio dell'estate 2021 hanno risposto attraverso provvedimenti d'urgenza che hanno impegnato ingenti risorse per avviare una riduzione prezzi, operando in questa fase sugli oneri generali di sistema nelle bollette delle famiglie e delle utenze di potenza installata ridotta, che ha parzialmente limitato gli aumenti;

   la situazione congiunturale dei mercati dei prodotti energetici sembra, però, restare orientata a costi in forte aumento anche per la prima parte del 2022 e ciò renderà necessarie ulteriori azioni per limitare gli effetti di sistema e la spirale inflativa di tali aumenti;

   il perdurare di questa situazione renderà, inoltre, necessario che le nuove misure acquisiscano, con ogni probabilità, caratteristiche strutturali e che coinvolgano maggiormente anche le piccole e medie imprese ad oggi più esposte a tali rincari rispetto a famiglie ed imprese ad alto consumo energetico;

   particolare attenzione va anche rivolta al costo del gas per autotrazione, che impatta significativamente sul milione di autoveicoli alimentati in questo modo presenti in Italia, includendo in questa cifra non solo le autovetture, ma anche mezzi pesanti e autobus;

   si tratta spesso di autoveicoli appartenenti a famiglie di reddito non elevato – che hanno operato tale scelta proprio per i limitati costi di gestione di tale carburante e oggi sono in difficoltà per l'esorbitante aumento dei costi – e della chiusura di molti impianti che non riescono a sostenere tali prezzi;

   giova anche ricordare che secondo studi di settore, le piccole e medie imprese, gli artigiani e i piccoli imprenditori pagano il prezzo più alto dell'elettricità nell'Unione europea, superiore rispetto alla media dei loro colleghi dei Paesi dell'eurozona, e non beneficiano di meccanismi di riduzione dei costi per tutelarne la competitività –:

   se il Governo intenda proseguire nell'azione di sostegno alla competitività del sistema produttivo italiano (con specifico riguardo anche alle piccole e medie imprese) e alle famiglie (anche rivolgendosi a quei settori, come il metano per autotrazione, ad oggi non coperti), in presenza di perduranti rialzi dei costi energetici, e quali misure, anche strutturali, intenda adottare dopo i recenti interventi transitori sugli oneri di sistema.
(3-02537)


Iniziative per garantire il fabbisogno energetico nazionale e incentivare la transizione energetica – 3-02538

   LIBRANDI, FREGOLENT, MORETTO, COLANINNO, MARCO DI MAIO, UNGARO, OCCHIONERO e VITIELLO. – Al Ministro della transizione ecologica. – Per sapere – premesso che:

   l'aumento del prezzo di luce e gas non riguarda solo l'Italia, ma tutta Europa, ed è dovuto sia all'aumento dei prezzi delle materie prime, sia alla crescita dei costi per le aziende che producono energia;

   se il Governo non fosse già intervenuto con provvedimenti d'urgenza, l'incremento della bolletta dell'elettricità nel terzo trimestre del 2021 sarebbe stato circa del 20 per cento invece che il 9,9 per cento per l'elettricità e il 15,3 per cento per il gas e, senza ulteriori interventi governativi, le bollette elettriche potrebbero aumentare anche del 40 per cento;

   secondo l'Arera, nel terzo trimestre 2021 il costo del gas risulta in aumento di circa il 50 cento rispetto al secondo trimestre 2021;

   gli aumenti citati sono dovuti a un mix di fattori, tra i quali la transizione ecologica, gli strascichi della pandemia e le tensioni geopolitiche che hanno causato notevoli incrementi del prezzo del gas fossile sui mercati internazionali;

   gli intoppi nei giacimenti del Mare del Nord e il progressivo esaurimento di uno dei più importanti giacimenti nei Paesi Bassi, la ripresa della domanda di Cina e Giappone, che ha anticipato quella europea, e il calo delle esportazioni della Russia verso l'Unione europea, causate dalle politiche legate al gasdotto North Stream 2, hanno ridotto le scorte europee di gas di circa il 20 per cento;

   le scorte di gas europeo sono già ai minimi da 10 anni, con stoccaggi pieni al 76 per cento, e in Italia sono ora all'84 per cento, mentre nel 2020 erano rispettivamente al 93 e al 94 per cento;

   il gas svolge un ruolo fondamentale nel settore energetico, circa il 47 per cento, secondo Terna, e la volatilità del suo prezzo rappresenta un elemento di fragilità per la crescita del nostro Paese;

   secondo Standard and Poor's, i prezzi dell'energia europea saliranno fino al 2023, con l'Italia che guiderà i rincari fino al 2025;

   gli squilibri tra domanda e offerta di gas e la stagione fredda rendono l'ipotesi di un'interruzione di corrente nei prossimi mesi parecchio seria: per quanto il sistema elettrico italiano abbia conquistato l'invidiabile performance del 45 per cento di rinnovabili, questo rimane fortemente dipendente dall'estero –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare per garantire scorte di gas sufficienti al fabbisogno energetico nazionale, per incentivare la sostituzione di tecnologia obsoleta e non sostenibile e per accelerare la transizione energetica, fondamentale per affrancare il nostro Paese dalla stretta dipendenza dall'approvvigionamento di gas.
(3-02538)


Iniziative di competenza volte a contenere il prezzo del metano per autotrazione – 3-02539

   MUGNAI, D'ETTORE e BALDINI. – Al Ministro della transizione ecologica. – Per sapere – premesso che:

   i prezzi dei carburanti, inclusi quelli del gpl e del metano, sono aggiornati ad ogni singola variazione da tutte le stazioni di servizio presenti sul territorio italiano e sono consultabili in tempo reale nel portale «Osservaprezzi» del Ministero dello sviluppo economico;

   secondo i dati dell'Associazione nazionale imprese distributrici metano autotrazione, la media del prezzo al chilo del metano nel mese di luglio era di euro 0,983, mentre ad agosto 2021 di euro 1,000;

   in data 1° ottobre 2021 il sito «Osservaprezzi» del Ministero dello sviluppo economico ha registrato un forte incremento del prezzo del metano, che ha raggiunto e superato i 2 euro al chilo; l'aumento ha interessato diverse compagnie petrolifere e distributori di carburanti «no logo», in alcuni casi non tutte le stazioni di servizio con la medesima bandiera ma solo alcune;

   il Quotidiano energia del 4 ottobre 2021 ha segnalato un incremento del prezzo del metano soprattutto nell'area Centro-Nord dell'Italia, con una media che si posiziona tra 1,157 euro a 1,631 euro al chilo; anche dal sito «Osservaprezzi» del Ministero dello sviluppo economico si può riscontrare come la maggiore parte delle stazioni di servizio con il prezzo del metano sopra i 2 euro al chilo riguardino i territori della Toscana e dell'Emilia-Romagna; a partire dal 1° ottobre 2021 ad oggi ogni giorno nelle medesime aree sono stati rilevati incrementi di prezzo per tali carburanti;

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede, tra l'altro, di promuovere la sostituzione di veicoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con veicoli alimentati a metano/biometano; il metano è un combustibile «pulito» e a basse emissioni;

   si ritiene essenziale che il Governo analizzi le cause che hanno spinto, a decorrere dal 1° ottobre 2021, il prezzo del metano da circa 1 euro al chilo a più di 2 euro al chilo nelle stazioni di servizio di compagnie petrolifere e distributori «no logo» e le ragioni per cui tale incremento ha interessato solo la parte Centro-Nord dell'Italia, in particolare la Toscana e l'Emilia-Romagna –:

   quali urgenti iniziative intenda assumere il Governo, per quanto di competenza, per contenere il prezzo del metano per autotrazione, considerato l'impatto economico sugli automobilisti e sul trasporto di merci.
(3-02539)


Iniziative volte ad adeguare le prescrizioni delle autorizzazioni di impatto ambientale per i siti industriali altamente inquinanti, nel quadro della strategia per la transizione energetica – 3-02540

   EMANUELA ROSSINI. – Al Ministro della transizione ecologica. – Per sapere – premesso che:

   la transizione energetica dalle fonti fossili a quelle rinnovabili rappresenta un impegno inderogabile a livello globale per contenere gli effetti del surriscaldamento del pianeta e dei conseguenti fenomeni sempre più devastanti innescati dal cambiamento climatico;

   tale impegno è alla base dell'elaborazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e degli interventi in esso individuati, che coinvolgono tutti i settori produttivi e di servizi, disegnando appunto un nuovo modello di società, di mobilità, di produzione e di consumo basato sulla sostenibilità ambientale delle attività umane;

   la strategia per contenere l'impatto delle azioni e delle produzioni più inquinanti e per attuare la transizione energetica è strutturata in tre punti cardine: riduzione attiva degli agenti inquinanti; azione indiretta attraverso il potenziamento della circolarità; riduzione dell'anidride carbonica passiva;

   in questo quadro risulta a tutt'oggi inalterata la normativa riguardante le autorizzazioni di impatto ambientale per le attività estrattive e le altre produzioni altamente inquinanti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, i cui recenti aggiornamenti non hanno riguardato vincoli più stringenti rispetto alle modalità di produzione, né misure incentivanti rispetto ai combustibili utilizzati per le attività, ma solo le tempistiche delle procedure, per renderle più celeri;

   in preparazione della Conferenza delle parti sul clima (Cop 26) che si terrà a novembre 2021 a Glasgow, il Ministro interrogato ha giustamente dichiarato che: «l'obiettivo primario è l'accordo di Parigi: tenere sotto l'1,5 gradi l'aumento della temperatura e, quindi, mitigare una roba che altrimenti diventa ingestibile, sia dal punto di vista climatico che dell'esistenza stessa (...)»;

   emissioni, combustibili fossili e decarbonizzazione, fonti rinnovabili, comunità energetiche, idrogeno, nucleare, inquinamento da plastiche, economia circolare, agroalimentare, consumi e lotta allo spreco, diritti umani di fronte alle crisi climatiche e scarsità d'acqua sono stati alcuni dei temi discussi e sui quali sono stati presi impegni precisi dai deputati delle Commissioni ambiente e clima di oltre 50 Paesi nell'ambito della riunione interparlamentare tenutasi l'8 e il 9 ottobre a Palazzo Montecitorio a Roma –:

   se il Ministro interrogato non ritenga, anche alla luce di quanto in premessa, di adottare iniziative volte ad adeguare le prescrizioni delle autorizzazioni di impatto ambientale, in riferimento alle attività dei cementifici, considerato che a livello industriale, in Europa, sono tra i siti industriali a cui si imputano i maggiori livelli di anidride carbonica – tra il 6 e l'8 per cento delle emissioni totali –, al fine di renderle compatibili con l'obiettivo di decarbonizzazione e di transizione energetica contenuto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, andando così a guidare e spingere sull'innovazione del settore.
(3-02540)


Iniziative di competenza volte alla pubblicazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee – 3-02541

   MARAIA, DAGA, DEIANA, SUT, D'IPPOLITO, DI LAURO, CILLIS, LICATINI, MICILLO, TERZONI, TRAVERSI, VARRICA e ZOLEZZI. – Al Ministro della transizione ecologica. – Per sapere – premesso che:

   come noto il termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), di cui «decreto-legge» semplificazioni n. 135 del 2018, scadeva il 30 settembre 2021. Tale termine è stato oggetto di ripetute proroghe per consentire la compiuta predisposizione del piano e lo svolgimento della valutazione ambientale strategica;

   per effetto della mancata adozione del piano è venuta meno la moratoria prevista dal medesimo decreto-legge e la conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione;

   ad oggi il piano non risulta all'ordine del giorno della Conferenza unificata che dovrebbe pervenire all'intesa nel termine di sessanta giorni dalla prima seduta e, in seconda convocazione, nel termine di ulteriori centoventi giorni, decorsi i quali, in assenza dell'intesa, il piano verrebbe approvato solo con riferimento alle aree marine, con il conseguente rischio di veder vanificato il lavoro sin qui svolto e disattese le finalità di tutela sottese a tale strumento di pianificazione e regolazione;

   nei giorni scorsi si è tenuta a Roma la riunione interparlamentare pre-Cop26 nella quale sono stati espressi obiettivi ambiziosi nell'ambito della cooperazione globale alla lotta ai cambiamenti climatici e sono emerse posizioni risolute da parte di molti Paesi in merito all'abbandono dei combustibili fossili; tra questi, la Spagna che ha confermato la decisione di interrompere le nuove esplorazioni e i nuovi progetti di estrazione degli idrocarburi;

   le tappe stringenti della decarbonizzazione scandite dagli impegni europei e le ingenti risorse previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza richiederebbero anche da parte del nostro Paese un aggiornamento della posizione assunta con riferimento alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, considerato anche l'esito incerto della Conferenza unificata e l'attuale stato di deregolamentazione conseguente alla scadenza dei termini per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee –:

   quali siano le iniziative di competenza che il Ministro interrogato intenda assumere al fine di pervenire alla sollecita pubblicazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee e se, a tal fine, non ritenga opportuno semplificarne l'iter di approvazione, valutando la possibilità che nell'ambito delle aree individuate come idonee siano mantenute esclusivamente le attività di prospezione e ricerca in essere, in linea con la decisione già perseguita da altri Paesi europei di interrompere le nuove prospezioni e in coerenza con gli obiettivi della Cop26, anticipati nella riunione interparlamentare pre-Cop26.
(3-02541)


Misure a sostegno del comparto dell'elettronica e dell'innovazione tecnologica – 3-02542

   MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GASTALDI, GERARDI, GERMANÀ, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MARIANI, MATURI, MICHELI, MINARDO, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SCOMA, SNIDER, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. –Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:

   nella narrazione quotidiana delle eccellenze italiane, si annoverano settori come la cultura, la moda, la produzione agroalimentare ed enogastronomica, senza dedicare il dovuto spazio al comparto dell'elettronica e dell'innovazione tecnologica; settori ove l'Italia ha più volte dimostrato di essere punto di riferimento nel mondo e che vengono individuati quali comparti strategici dell'economia italiana;

   in quest'ottica il Ministero dello sviluppo economico e il Ministro interrogato hanno portato avanti un sapiente lavoro volto a migliorare la produttività manifatturiera, in linea con gli obiettivi previsti dal piano «Industria 4.0»; ciò al fine di seguire il doppio binario della valorizzazione costante delle produzioni tradizionali che caratterizzano il nostro Paese, senza dimenticare la necessità di investimenti nell'innovazione e nella produzione industriale di avanguardia;

   pertanto, sono stati accolti con favore gli accordi di sviluppo che hanno portato ad investire nel catanese circa 250 milioni di euro per produrre dispositivi a semiconduttore, quelli che generalmente chiamiamo «microchip»;

   l'operazione ha un importante rilievo, atteso che risultano garantiti e salvaguardati 600 posti di lavoro, oltre che un ingente investimento per produrre in una nuova struttura all'avanguardia microchip elettronici del futuro;

   proseguire su questa linea consente all'Italia di diventare ancor più competitiva a livello mondiale, ricavando nel lungo periodo uno spazio e lo sviluppo di nuove competenze, che saranno fondamentali per l'economia del futuro;

   nonostante ciò, ad oggi, alcuni investimenti non risultano sbloccati e autorizzati, rischiando di rallentare un processo di crescita e sviluppo fondamentali per il Paese –:

   se il Ministro interrogato, per quanto di competenza, sia a conoscenza delle ragioni per cui non risultino ancora autorizzati e conseguentemente sbloccati fondi e investimenti necessari alla crescita e allo sviluppo del settore di cui in premessa.
(3-02542)


Iniziative di competenza per il riconoscimento del trattamento di fine servizio a favore del caporal maggiore dei lagunari Matteo Vanzan, caduto in combattimento in Iraq nel 2004 – 3-02543

   CAON. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il 17 maggio 2004 il primo caporal maggiore dei lagunari, Matteo Vanzan, di soli 22 anni, nell'operazione denominata «Antica Babilonia», ha perso la vita in combattimento, a Nassiriya (Iraq), nel corso di uno scontro con dei miliziani ribelli, a causa di una granata di mortaio che gli aveva reciso gravemente un'arteria femorale;

   nonostante il caporal maggiore dei lagunari Vanzan sia stato riconosciuto vittima del terrorismo, è stata negata l'erogazione della liquidazione, in quanto «volontario in ferma breve» al momento della sua partenza per l'Iraq da Camponogara (Venezia);

   da quanto risulta dal sito web «Onore ai caduti» il caporal maggiore ha assolto gli obblighi di leva prestando servizio nel Corpo dei vigili del fuoco, per poi arruolarsi nell'Esercito Italiano, nel reggimento dei lagunari Serenissima; da qui la missione, quale volontario, in Iraq;

   al decesso del Vanzan sono seguite la sua promozione a caporal maggiore e altri encomi: il 7 aprile 2006 il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha conferito alla sua memoria la croce d'onore, onorificenza riservata alle vittime degli atti di terrorismo o degli atti ostili, impegnate in operazioni militari e civili all'estero;

   ciò nonostante, dopo 17 anni dai tragici fatti, l'Inps ha negato ai genitori il riconoscimento del trattamento di fine servizio — trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici statali — per aver ritenuto che «il militare, volontario in ferma breve all'epoca del decesso, non possa essere considerato titolare di un rapporto di impiego e non abbia perciò titolo all'erogazione del trattamento di fine servizio» –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e, in caso affermativo, se e quali iniziative intenda intraprendere, per quanto di competenza.
(3-02543)


Iniziative per la proroga della cosiddetta casa COVID in relazione al settore dei servizi alle Imprese, con particolare riferimento alle mense aziendali – 3-02544

   DE LORENZO, TIMBRO e FORNARO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:

   tra i settori di attività che rimangono più esposti alle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria vi è quello delle mense aziendali, anche in considerazione del prolungarsi nel settore privato delle prestazioni lavorative in smart working, essendo tra l'altro stato prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021;

   negli addetti al settore vi è una forte prevalenza di donne, le quali, già svantaggiate nel mercato del lavoro in termini di tasso di occupazione, retribuzioni e mansioni, sono le più colpite dalle ricadute occupazionali della crisi conseguente all'emergenza sanitaria;

   già dagli inizi di ottobre 2021 alcune aziende del settore hanno iniziato ad esaurire gli ammortizzatori a disposizione ed entro le prossime due settimane quasi tutti gli operatori raggiungeranno il tetto massimo di settimane previste dalla cosiddetta cassa COVID e ad oggi non è prevista alcuna proroga da parte del Governo;

   secondo le organizzazioni sindacali sono circa 8.000, per lo più donne, gli addetti alle mense aziendali che rischiano, quindi, di restare senza retribuzione da metà ottobre 2021;

   a rischio sospensione sono i dipendenti di fornitori di servizi per gruppi come Vodafone, Piaggio, Bnp Paribas o Eni; i sindacati hanno già ricevuto le prime indicazioni dell'intenzione di alcune aziende di aprire procedure di licenziamenti collettivi, una volta scaduta la cassa COVID e terminato il 31 ottobre 2021 il blocco dei licenziamenti, altre, come l'Alpi San Marco operante nel polo tecnologico Genova Erzelli, avevano già avviato la procedura di licenziamento collettivo, poi ritirata;

   le imprese del settore non possono ricorrere agli ammortizzatori sociali ordinari, con la conseguenza che i dipendenti di queste aziende subiscono il rischio immanente di essere prima posti in «sospensione», senza reddito e poi licenziati;

   il Governo e il Ministro interrogato sono impegnati a una complessiva riforma e riordino degli ammortizzatori sociali;

   è aperto un tavolo di confronto tra il Governo e le associazioni datoriali e sindacali del settore per individuare le soluzioni di sostegno ai settori di servizi alle imprese e, in particolare, a quelle che hanno subito gli effetti del ricorso allo smart working per contrastare l'emergenza sanitaria –:

   se, in attesa delle iniziative normative dirette al riordino degli ammortizzatori sociali e a ulteriori interventi di sostegno, intenda valutare, anche al fine di tutelare i posti di lavoro nel settore dei servizi alle aziende come quello delle mense occupati maggiormente da donne, di adottare iniziative per la proroga della cassa COVID almeno fino al 31 dicembre 2021.
(3-02544)


MOZIONI CANTALAMESSA, ELISA TRIPODI, LATTANZIO, SANDRA SAVINO, MIGLIORE, PARISSE, PALAZZOTTO, ERMELLINO, SCHULLIAN, ANGIOLA ED ALTRI N. 1-00498 (NUOVA FORMULAZIONE), CANTALAMESSA ED ALTRI N. 1-00498, TRANO ED ALTRI N. 1-00506 (NUOVA FORMULAZIONE), TRANO ED ALTRI N. 1-00506, LOLLOBRIGIDA ED ALTRI N. 1-00507 E ELISA TRIPODI ED ALTRI N. 1-00526 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE A POTENZIARE IL CONTRASTO AD INFILTRAZIONI MAFIOSE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Mozioni

   La Camera,

   premesso che:

    gli ultimi decreti-legge convertiti o in fase di conversione da parte di questo Parlamento presentano un pacchetto complessivo di interventi di circa 221,5 miliardi di euro;

    tanto il Piano nazionale di ripresa e resilienza quanto il Fondo complementare, infatti, sono volti soprattutto a sostenere economicamente gli enti pubblici, le imprese e il mondo del lavoro e a rendere possibili ingenti investimenti infrastrutturali; intercettare una tale immissione di liquidità sarà, con ogni probabilità, il prossimo e primo obiettivo della criminalità organizzata, in particolare quella di stampo mafioso;

    le vicende giudiziarie degli ultimi anni, infatti, hanno ben mostrato come l'economia mafiosa si sia indirizzata verso lo sfruttamento dei contributi e dei fondi di solidarietà di derivazione nazionale ed europea; per questa ragione, a fronte dell'imminente attuazione dei progetti inclusi nel piano nazionale di ripresa e resilienza, risulta ancora più importante procedere ad una supervisione più stringente sull'assegnazione e sulla gestione dei suoi fondi;

    com'è emerso, infatti, dalla relazione del XX Comitato per la prevenzione e la repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria vi è un alto rischio di infiltrazioni dell'economia da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso. I dati, infatti, evidenziano specifici settori e aree di interesse ai quali rivolgere speciale attenzione nell'attività di prevenzione e contrasto alle forze di polizia e devono essere letti nel segno di un contestuale innalzamento nel periodo Covid dell'attenzione delle forze di polizia e degli altri organismi deputati a scongiurare infiltrazioni illecite nell'economia legale: a fronte di maggiori rischi deve, infatti, corrispondere un maggior controllo;

    inoltre, in fase pandemica sono risultate a rischio liquidità ben 100 mila imprese generando un fabbisogno di circa 48 miliardi di euro; la grave carenza di liquidità comporta un alto rischio per le aziende di diventare facile preda delle organizzazioni mafiose, e ha aumentato gravemente la loro esposizione al rischio dell'usura;

    si sa che le vittime di usura possono accedere allo specifico Fondo, istituito dalla legge del 7 marzo del 1996, n. 108 al fine di ottenere un mutuo, commisurato agli interessi usurari e ai danni derivanti dagli stessi, senza interessi, da restituire in 10 anni, tuttavia l'applicazione della normativa ha evidenziato negli anni alcune criticità, la più significativa delle quali risiede nella difficoltà da parte della vittima di restituire il mutuo ricevuto, visto e considerato che il monitoraggio sull'andamento del Fondo rivela, infatti, che circa l'80 per cento delle somme non risulta restituito;

    si è registrato, inoltre, un aumento significativo di atti intimidatori in particolar modo nei confronti di amministratori locali (dato preoccupante se si considera che i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e lo sviluppo di progettualità connesse vede negli amministratori locali un attuatore fondamentale);

    è fondamentale, quindi, senza rinunciare ai controlli, garantire procedure adeguate a garantire una più rapida immissione di liquidità nel sistema economico, per evitare che chi si trovi in difficoltà si rivolga alla criminalità organizzata;

    per questa ragione, a fronte dell'imminente attuazione dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, risulta ancora più importante procedere ad una supervisione più stringente sull'assegnazione e sulla gestione dei suoi fondi;

    fin dall'emanazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, adottato sulla base delle deleghe contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, la disciplina normativa in materia di lotta alla mafia ha beneficiato di un quadro organico e coerente; la regolamentazione abbraccia, in particolare, tanto le misure di prevenzione, personali e patrimoniali, in senso stretto, quanto gli aspetti legati alla documentazione, quanto, infine, le attività investigative nella lotta contro la criminalità mafiosa;

    il sistema italiano della prevenzione antimafia, per articolazione delle norme e complessità degli istituti, è pacificamente considerato come la forma di legislazione più avanzata ed efficace per il contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso; il duplice obiettivo dell'impianto di prevenzione consiste nella volontà di trovare un corretto bilanciamento tra due interessi: da una parte, la necessità di ostacolare in modo efficace e inesorabile ogni infiltrazione della criminalità mafiosa nel tessuto economico-produttivo nazionale anche per il nocumento che ciò produrrebbe ai danni delle imprese sane e del libero mercato; dall'altro, il bisogno di salvaguardare il processo di rapida esecuzione dell'opera pubblica o dell'iniziativa economica privata;

    in tale contesto, tuttavia, la soppressione dei «Tribunali minori», prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, ha determinato conseguenze molto negative, in particolare nei territori più esposti a fenomeni di infiltrazioni criminali;

    inoltre, un insieme così complesso di risorse richiede un costante controllo e coordinamento e un significativo stanziamento di risorse economiche a loro supporto;

    ciò vale, in particolare, per gli uffici della direzione investigativa antimafia (Dia) e delle varie direzioni distrettuali, le quali, anche grazie alla complessa attività di monitoraggio sugli appalti, assicurano un presidio di prevenzione insostituibile; la centralità della Dia nel sistema di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali nel delicato settore dei pubblici appalti è stata più volte ribadita da molti documenti: i decreti ministeriali del 20 novembre 2018 (Disposizioni urgenti per la città di Genova. Misure amministrative di semplificazione in materia antimafia) e del 15 luglio 2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) hanno recentemente rimarcato la rilevanza della Dia in relazione agli accertamenti preliminari antimafia; l'esperienza maturata ha permesso così agli uffici e alle sezioni antimafia di enucleare le varie e complesse modalità d'infiltrazione praticate dall'impresa mafiosa per aggiudicarsi gli appalti;

    secondo recenti statistiche elaborate proprio dalla stessa Dia, durante il 2020 si è registrato un incremento del 31,3 per cento delle istruttorie per mafia chiuse con esito positivo rispetto al 2019, a dimostrazione dei più intensi tentativi di infiltrazione mafiosa in una economia in seria difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria;

    oltre agli aspetti preventivi e repressivi, risulta di estrema rilevanza preservare e implementare il procedimento di follow up: si pensi all'utilizzo dei patrimoni immobiliari e aziendali sottratti ai mafiosi, portato avanti dall'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, al contrasto al caporalato assicurato dal personale specializzato che opera presso l'ispettorato del lavoro, al sostegno economico e alla protezione per gli imprenditori che denunciano il racket e l'usura; tutti questi strumenti rappresentano modi concreti per indebolire il potere delle cosche e il loro consenso sociale sui territori, rafforzando l'immagine e la credibilità dello Stato;

    oltre a tali fondamentali presìdi, un approccio autenticamente sistematico richiederebbe poi un investimento di risorse anche in campo formativo, informativo e culturale che coinvolga la società civile quale attore attivo nella lotta alla mafia; l'educazione alla legalità dovrebbe passare anche dalla capacità di permettere alle persone, di conoscere i segnali di presenza mafiosa sui territori e nell'economia e così di agire in modo preventivo, fornendo un adeguato e coordinato supporto alle forze di polizia, si rammenta il lavoro del XX Comitato «Prevenzione e repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria» in Commissione bicamerale antimafia, che ha prodotto una relazione votata all'unanimità che evidenzia i rischi delle infiltrazioni mafiose nei primi 16 mesi di pandemia da COVID-19;

    tali rischi riguardano le aggressioni mafiose all'economia legale, alle comunità sociali ed agli enti locali;

    deve considerarsi la natura storica del fenomeno mafioso, che rappresenta oggi un fenomeno globale che coinvolge l'intero tessuto sociale e produttivo nazionale, esercitando una pressione sulla società italiana sia dal punto di vista socio-economico attraverso la disponibilità ad immettere in tempi strettissimi sul mercato enormi quantità di denaro liquido accumulato attraverso traffici illeciti, sia dal punto di vista sociale, controllando interi territori, vessando le comunità sociali ed esercitando forme di controllo sociale legato alla privazione di diritti ed opportunità future;

    la prevenzione dei fenomeni criminali rappresenta la vera grande strategia di contrasto, come anticipato dai padri nobili dell'antimafia italiana, Rocco Chinnici, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, attraverso investimenti chiari e duraturi in istruzione, cultura e coesione sociale;

    alla luce dell'ordinanza della Corte costituzionale dell'11 maggio 2021 n. 97, che ha demandato al Parlamento di intervenire sul punto dell'ergastolo ostativo entro un anno, è in corso presso la Commissione giustizia della Camera l'esame di 3 proposte di legge sull'ergastolo ostativo,

impegna il Governo:

1) a valutare l'opportunità di assumere le iniziative di competenza, anche normative, per potenziare l'attività d'indagine a contrasto della criminalità organizzata e, in particolare, delle infiltrazioni mafiose nell'esecuzione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e, a tal fine, ad adottare iniziative per utilizzare eventuali avanzi dei fondi stanziati, ovvero altre eventuali risorse per un importo pari a 2 miliardi di euro, in particolare:

   a) previo ampliamento delle piante organiche delle forze di polizia, rafforzando la dotazione, in termini di mezzi, incluse le dotazioni tecnologiche e strumentali, e di personale, della Direzione investigativa antimafia, nonché delle direzioni distrettuali antimafia, dell'ispettorato del lavoro e dell'Ufficio del Commissario di Governo per le attività antiracket e antiusura;

   b) potenziando l'attività di coordinamento e vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione, anche attraverso il rafforzamento del Piano nazionale anticorruzione;

   c) incrementando i fondi per rendere possibile la valorizzazione dei beni confiscati a seguito dell'assegnazione per finalità sociali e istituzionali, da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

   d) aumentando i fondi stanziati a livello statale in favore delle persone fisiche e giuridiche maggiormente esposte al rischio usura e di quelle vittime di usura e/o di estorsione, implementando la legge 7 marzo 1996, n. 108 con la previsione della possibilità di erogazioni in favore delle vittime di usura di somme «una tantum» e a fondo perduto, nonché modificando legge 23 febbraio 1999, n. 44 con la previsione che la sospensione e/o proroga di cui all'articolo 20 della medesima legge sia concedibile per l'intera durata del procedimento sotteso all'ottenimento dell'elargizione di cui agli articoli 1 e seguenti;

   e) prevedendo, anche tramite accordi e convenzioni, la possibilità dell'accesso al credito bancario per persone sia fisiche sia giuridiche a rischio usura, anche prescindendo dal rating delle stesse;

   f) potenziando le banche-dati esistenti, al fine di migliorare sensibilmente la qualità dell'attività investigativa e, conseguentemente, repressiva;

   g) finanziando corsi di formazione per amministratori locali, personale della pubblica amministrazione e della polizia locale per mettere in grado le relative strutture, di conoscere i segnali di presenza mafiosa sui territori e nell'economia;

   h) favorendo programmi, master universitari e corsi di alta formazione che formino persone in grado di attuare progetti antimafia e anticorruzione, sia nel settore pubblico che in quello privato;

   i) finanziando campagne informative, in televisione o su internet, a livello nazionale, che raccontino come operano le mafie sui territori e cosa viene fatto o può essere fatto per prevenire e contrastare il fenomeno;

2) ad incentivare il finanziamento di sistemi e tecnologie con riferimento alla Direzione investigativa antimafia (Dia) e alle direzioni distrettuali antimafia, al Servizio centrale operativo della polizia di Stato (Sco), al Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri (Ros), al Gruppo d'investigazione sulla criminalità organizzata della guardia di finanza (Gico), nonché alla struttura e ai mezzi dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (Uif);

3) ad assumere le iniziative di competenza, anche normative, affinché – a partire dal 2022 – la Cabina di regia del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ogni sei mesi, riferisca in Commissione antimafia circa le azioni e i programmi attuati, dalla Cabina di regia stessa o da altri organi governativi competenti, ai fini della prevenzione e della repressione delle infiltrazioni mafiose;

4) ad adottare iniziative a livello normativo per garantire la pubblicazione su internet, da effettuarsi entro la fine del 2022, a cura della Cabina di regia del Piano nazionale di ripresa e resilienza di tutte le imprese aggiudicatrici di opere e lavori, con indicazione dei territori da essi interessati, indicando, altresì, le eventuali ditte di subappalto o di sub subappalto, in modo da rendere trasparente quali tipi di opere siano in corso di attuazione nei diversi territori, e chi sia il reale esecutore;

5) a verificare gli effetti della riforma della geografia giudiziaria del 2012 ripristinando, ove necessario ed improcrastinabile, alcune sedi periferiche, con un parallelo adeguamento delle piante organiche sia dei magistrati che del personale amministrativo;

6) ad adottare iniziative per investire sulla maggiore digitalizzazione del procedimento penale, nel rispetto del diritto di difesa, in modo tale da semplificare e rendere più efficiente l'azione della magistratura;

7) ad adottare dei modelli di prevenzione efficaci, collegando le banche dati delle diverse amministrazioni in modo che possano interagire tra loro per ottenere report multidimensionali;

8) ad adottare iniziative di competenza idonee a potenziare i presìdi – come l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia – che monitorano (anche) i cambiamenti avvenuti nelle compagini societarie, nonché le forme di reazione, tese a limitare l'operatività di quelle società le cui cessioni di quote sono avvenute in maniera opaca ed elusiva, considerando che, in tale contesto, sarà necessario prestare particolare attenzione, come già si è detto, alle piccole e medie imprese che rappresentano l'ossatura del sistema economico italiano e che sono esposte a dei rischi notevoli, e considerando, inoltre che, nei territori tradizionalmente più esposti al rischio di contaminazioni malavitose, il contesto produttivo è costituito, essenzialmente, da piccole e medie imprese, maggiore dovrà essere l'attenzione in queste aree, fermo restando che le misure di sostegno, prevenzione e repressione dovranno riguardare l'intero territorio nazionale, altrimenti l'efficacia sarà compromessa;

9) a porre in essere iniziative per disporre ingenti investimenti in materia di edilizia penitenziaria, in particolare per le strutture carcerarie dedicate alla criminalità organizzata, e contestuale rafforzamento della polizia penitenziaria;

10) ad adottare iniziative per digitalizzare, integralmente, le procedure di affidamento dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Pnc (Piano nazionale per gli investimenti complementari), del Pniec (Piano nazionale integrato energia e clima) e dei Fondi europei 2021-2027, in modo tale da garantire la tracciabilità dei procedimenti, anche avvalendosi delle esperienze in materia di e-procurement sviluppate da Consip;

11) ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo volte ad introdurre il «codice rosso» sull'usura che preveda la possibilità di avere strutture dedicate all'interno degli uffici di polizia in grado di intervenire con sollecitudine, ricevere le denunce ed attivare tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa antiusura;

12) ad aumentare le risorse in dotazione al Fondo per la lotta alla povertà educativa, al fine di rafforzare le attività di contrasto alla dispersione scolastica ed alla criminalità minorile;

13) al fine di assicurare la trasparenza e la legalità nell'attività amministrativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni ed evitare conflitti di interesse, ad adottare iniziative normative affinché, qualsiasi ente privato che partecipi a una gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi o che sottoscriva una concessione d'uso o una convenzione urbanistica o che sia destinatario di finanziamenti, contributi, autorizzazioni, concessioni, ovvero di vantaggi economici di qualsiasi genere, dichiari il proprio titolare effettivo individuato sulla base dei criteri di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
(1-00498) (Nuova formulazione) «Cantalamessa, Elisa Tripodi, Lattanzio, Sandra Savino, Migliore, Parisse, Palazzotto, Ermellino, Schullian, Angiola, Manzato, Baldino, Dara, Miceli, Pentangelo, Vitiello, Saitta, Pretto, Verini, Pittalis, Ascari, Paolini, Pellicani, Sarti, Tonelli, Aiello, Morrone, Caso, Turri, Migliorino, Salafia, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tateo».


   La Camera,

   premesso che:

    gli ultimi decreti-legge convertiti o in fase di conversione da parte di questo Parlamento presentano un pacchetto complessivo di interventi di circa 221,5 miliardi di euro;

    tanto il Piano nazionale di ripresa e resilienza quanto il Fondo complementare, infatti, sono volti soprattutto a sostenere economicamente gli enti pubblici, le imprese e il mondo del lavoro e a rendere possibili ingenti investimenti infrastrutturali; intercettare una tale immissione di liquidità sarà, con ogni probabilità, il prossimo e primo obiettivo della criminalità organizzata, in particolare quella di stampo mafioso;

    le vicende giudiziarie degli ultimi anni, infatti, hanno ben mostrato come l'economia mafiosa si sia indirizzata verso lo sfruttamento dei contributi e dei fondi di solidarietà di derivazione nazionale ed europea; per questa ragione, a fronte dell'imminente attuazione dei progetti inclusi nel piano nazionale di ripresa e resilienza, risulta ancora più importante procedere ad una supervisione più stringente sull'assegnazione e sulla gestione dei suoi fondi;

    com'è emerso, infatti, dalla relazione del XX Comitato per la prevenzione e la repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria vi è un alto rischio di infiltrazioni dell'economia da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso. I dati, infatti, evidenziano specifici settori e aree di interesse ai quali rivolgere speciale attenzione nell'attività di prevenzione e contrasto alle forze di polizia e devono essere letti nel segno di un contestuale innalzamento nel periodo Covid dell'attenzione delle forze di polizia e degli altri organismi deputati a scongiurare infiltrazioni illecite nell'economia legale: a fronte di maggiori rischi deve, infatti, corrispondere un maggior controllo;

    inoltre, in fase pandemica sono risultate a rischio liquidità ben 100 mila imprese generando un fabbisogno di circa 48 miliardi di euro; la grave carenza di liquidità comporta un alto rischio per le aziende di diventare facile preda delle organizzazioni mafiose, e ha aumentato gravemente la loro esposizione al rischio dell'usura;

    si sa che le vittime di usura possono accedere allo specifico Fondo, istituito dalla legge del 7 marzo del 1996, n. 108 al fine di ottenere un mutuo, commisurato agli interessi usurari e ai danni derivanti dagli stessi, senza interessi, da restituire in 10 anni, tuttavia l'applicazione della normativa ha evidenziato negli anni alcune criticità, la più significativa delle quali risiede nella difficoltà da parte della vittima di restituire il mutuo ricevuto, visto e considerato che il monitoraggio sull'andamento del Fondo rivela, infatti, che circa l'80 per cento delle somme non risulta restituito;

    si è registrato, inoltre, un aumento significativo di atti intimidatori in particolar modo nei confronti di amministratori locali (dato preoccupante se si considera che i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e lo sviluppo di progettualità connesse vede negli amministratori locali un attuatore fondamentale);

    è fondamentale, quindi, senza rinunciare ai controlli, garantire procedure adeguate a garantire una più rapida immissione di liquidità nel sistema economico, per evitare che chi si trovi in difficoltà si rivolga alla criminalità organizzata;

    per questa ragione, a fronte dell'imminente attuazione dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, risulta ancora più importante procedere ad una supervisione più stringente sull'assegnazione e sulla gestione dei suoi fondi;

    fin dall'emanazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, adottato sulla base delle deleghe contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, la disciplina normativa in materia di lotta alla mafia ha beneficiato di un quadro organico e coerente; la regolamentazione abbraccia, in particolare, tanto le misure di prevenzione, personali e patrimoniali, in senso stretto, quanto gli aspetti legati alla documentazione, quanto, infine, le attività investigative nella lotta contro la criminalità mafiosa;

    il sistema italiano della prevenzione antimafia, per articolazione delle norme e complessità degli istituti, è pacificamente considerato come la forma di legislazione più avanzata ed efficace per il contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso; il duplice obiettivo dell'impianto di prevenzione consiste nella volontà di trovare un corretto bilanciamento tra due interessi: da una parte, la necessità di ostacolare in modo efficace e inesorabile ogni infiltrazione della criminalità mafiosa nel tessuto economico-produttivo nazionale anche per il nocumento che ciò produrrebbe ai danni delle imprese sane e del libero mercato; dall'altro, il bisogno di salvaguardare il processo di rapida esecuzione dell'opera pubblica o dell'iniziativa economica privata;

    in tale contesto, tuttavia, la soppressione dei «Tribunali minori», prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, ha determinato conseguenze molto negative, in particolare nei territori più esposti a fenomeni di infiltrazioni criminali;

    inoltre, un insieme così complesso di risorse richiede un costante controllo e coordinamento e un significativo stanziamento di risorse economiche a loro supporto;

    ciò vale, in particolare, per gli uffici della direzione investigativa antimafia (Dia) e delle varie direzioni distrettuali, le quali, anche grazie alla complessa attività di monitoraggio sugli appalti, assicurano un presidio di prevenzione insostituibile; la centralità della Dia nel sistema di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali nel delicato settore dei pubblici appalti è stata più volte ribadita da molti documenti: i decreti ministeriali del 20 novembre 2018 (Disposizioni urgenti per la città di Genova. Misure amministrative di semplificazione in materia antimafia) e del 15 luglio 2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) hanno recentemente rimarcato la rilevanza della Dia in relazione agli accertamenti preliminari antimafia; l'esperienza maturata ha permesso così agli uffici e alle sezioni antimafia di enucleare le varie e complesse modalità d'infiltrazione praticate dall'impresa mafiosa per aggiudicarsi gli appalti;

    secondo recenti statistiche elaborate proprio dalla stessa Dia, durante il 2020 si è registrato un incremento del 31,3 per cento delle istruttorie per mafia chiuse con esito positivo rispetto al 2019, a dimostrazione dei più intensi tentativi di infiltrazione mafiosa in una economia in seria difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria;

    oltre agli aspetti preventivi e repressivi, risulta di estrema rilevanza preservare e implementare il procedimento di follow up: si pensi all'utilizzo dei patrimoni immobiliari e aziendali sottratti ai mafiosi, portato avanti dall'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, al contrasto al caporalato assicurato dal personale specializzato che opera presso l'ispettorato del lavoro, al sostegno economico e alla protezione per gli imprenditori che denunciano il racket e l'usura; tutti questi strumenti rappresentano modi concreti per indebolire il potere delle cosche e il loro consenso sociale sui territori, rafforzando l'immagine e la credibilità dello Stato;

    oltre a tali fondamentali presìdi, un approccio autenticamente sistematico richiederebbe poi un investimento di risorse anche in campo formativo, informativo e culturale che coinvolga la società civile quale attore attivo nella lotta alla mafia; l'educazione alla legalità dovrebbe passare anche dalla capacità di permettere alle persone, di conoscere i segnali di presenza mafiosa sui territori e nell'economia e così di agire in modo preventivo, fornendo un adeguato e coordinato supporto alle forze di polizia, si rammenta il lavoro del XX Comitato «Prevenzione e repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria» in Commissione bicamerale antimafia, che ha prodotto una relazione votata all'unanimità che evidenzia i rischi delle infiltrazioni mafiose nei primi 16 mesi di pandemia da COVID-19;

    tali rischi riguardano le aggressioni mafiose all'economia legale, alle comunità sociali ed agli enti locali;

    deve considerarsi la natura storica del fenomeno mafioso, che rappresenta oggi un fenomeno globale che coinvolge l'intero tessuto sociale e produttivo nazionale, esercitando una pressione sulla società italiana sia dal punto di vista socio-economico attraverso la disponibilità ad immettere in tempi strettissimi sul mercato enormi quantità di denaro liquido accumulato attraverso traffici illeciti, sia dal punto di vista sociale, controllando interi territori, vessando le comunità sociali ed esercitando forme di controllo sociale legato alla privazione di diritti ed opportunità future;

    la prevenzione dei fenomeni criminali rappresenta la vera grande strategia di contrasto, come anticipato dai padri nobili dell'antimafia italiana, Rocco Chinnici, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, attraverso investimenti chiari e duraturi in istruzione, cultura e coesione sociale;

    alla luce dell'ordinanza della Corte costituzionale dell'11 maggio 2021 n. 97, che ha demandato al Parlamento di intervenire sul punto dell'ergastolo ostativo entro un anno, è in corso presso la Commissione giustizia della Camera l'esame di 3 proposte di legge sull'ergastolo ostativo,

impegna il Governo:

1) a valutare l'opportunità di assumere le iniziative di competenza, anche normative, per potenziare l'attività d'indagine a contrasto della criminalità organizzata e, in particolare, delle infiltrazioni mafiose nell'esecuzione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e, a tal fine, ad adottare iniziative per utilizzare eventuali avanzi dei fondi stanziati, ovvero altre eventuali risorse per un importo pari a 2 miliardi di euro, in particolare:

   a) previo ampliamento delle piante organiche delle forze di polizia, rafforzando la dotazione, in termini di mezzi, incluse le dotazioni tecnologiche e strumentali, e di personale, della Direzione investigativa antimafia, nonché delle direzioni distrettuali antimafia, dell'ispettorato del lavoro e dell'Ufficio del Commissario di Governo per le attività antiracket e antiusura;

   b) potenziando l'attività di coordinamento e vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione, anche attraverso il rafforzamento del Piano nazionale anticorruzione;

   c) incrementando i fondi per rendere possibile la valorizzazione dei beni confiscati a seguito dell'assegnazione per finalità sociali e istituzionali, da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

   d) valutando interventi normativi per l'aumento dei fondi stanziati a livello statale in favore delle persone fisiche e giuridiche maggiormente esposte al rischio usura e di quelle vittime di usura e/o di estorsione;

   e) valutando, anche tramite accordi e convenzioni, la possibilità dell'accesso al credito bancario per persone sia fisiche sia giuridiche a rischio usura, anche prescindendo dal rating delle stesse;

   f) potenziando le banche-dati esistenti, al fine di migliorare sensibilmente la qualità dell'attività investigativa e, conseguentemente, repressiva;

   g) finanziando corsi di formazione per amministratori locali, personale della pubblica amministrazione e della polizia locale per mettere in grado le relative strutture, di conoscere i segnali di presenza mafiosa sui territori e nell'economia;

   h) favorendo programmi, master universitari e corsi di alta formazione che formino persone in grado di attuare progetti antimafia e anticorruzione, sia nel settore pubblico che in quello privato;

   i) finanziando campagne informative, in televisione o su internet, a livello nazionale, che raccontino come operano le mafie sui territori e cosa viene fatto o può essere fatto per prevenire e contrastare il fenomeno;

2) ad incentivare il finanziamento di sistemi e tecnologie al fine di supportare le attività di prevenzione e contrasto poste in essere dalle Forze di polizia e dall'Autorità Giudiziaria;

3) ad assumere le iniziative di competenza, anche normative, affinché – a partire dal 2022 – le amministrazioni titolare degli interventi possano riferire alla Commissione nazionale antimafia in merito alle azioni e ai programmi attuati, per quanto di competenza, ai fini della prevenzione e della repressione delle infiltrazioni mafiose;

4) a valutare la possibilità, ove non già pubblicati, di prevedere la pubblicazione su internet, da effettuarsi entro la fine del 2022, a cura della Cabina di regia del Piano nazionale di ripresa e resilienza di tutte le imprese aggiudicatrici di opere e lavori, con indicazione dei territori da essi interessati, indicando, altresì, le eventuali ditte di subappalto o di sub subappalto, in modo da rendere trasparente quali tipi di opere siano in corso di attuazione nei diversi territori, e chi sia il reale esecutore;

5) a verificare gli effetti della riforma della geografia giudiziaria del 2012 ripristinando, ove necessario ed improcrastinabile, alcune sedi periferiche, con un parallelo adeguamento delle piante organiche sia dei magistrati che del personale amministrativo;

6) ad adottare iniziative per investire sulla maggiore digitalizzazione del procedimento penale, nel rispetto del diritto di difesa, in modo tale da semplificare e rendere più efficiente l'azione della magistratura;

7) ad adottare dei modelli di prevenzione efficaci, potenziando le banche dati esistenti al fine di migliorare sensibilmente la qualità dell'attività investigativa e, conseguentemente repressiva;

8) a potenziare i presìdi – come l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia – che monitorano (anche) i cambiamenti avvenuti nelle compagini societarie, nonché le forme di reazione, tese a limitare l'operatività di quelle società le cui cessioni di quote sono avvenute in maniera opaca ed elusiva. Sarà necessario prestare particolare attenzione, come già si è detto, alle piccole e medie imprese che rappresentano l'ossatura del sistema economico italiano e che sono esposte a dei rischi notevoli. Considerando che, nei territori tradizionalmente più esposti al rischio di contaminazioni malavitose, il contesto produttivo è costituito, essenzialmente, da piccole e medie imprese, maggiore dovrà essere l'attenzione in queste aree;

9) a porre in essere iniziative per disporre ingenti investimenti in materia di edilizia penitenziaria, in particolare per le strutture carcerarie dedicate alla criminalità organizzata, e contestuale rafforzamento della polizia penitenziaria;

10) ad adottare iniziative per digitalizzare, integralmente, le procedure di affidamento dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Pnc (Piano nazionale per gli investimenti complementari), del Pniec (Piano nazionale integrato energia e clima) e dei Fondi europei 2021-2027, in modo tale da garantire la tracciabilità dei procedimenti, anche avvalendosi delle esperienze in materia di e-procurement sviluppate da Consip;

11) a valutare l'adozione delle opportune iniziative di carattere normativo volte ad introdurre il «codice rosso» sull'usura, che preveda l'attivazione più veloce delle sezioni specializzate per il contrasto dei fenomeni del racket e dell'usura già esistenti nelle Questure;

12) a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'aumento delle risorse in dotazione al Fondo per la lotta alla povertà educativa, al fine di rafforzare le attività di contrasto alla dispersione scolastica e alla criminalità minorile;

13) al fine di assicurare la trasparenza e la legalità nell'attività amministrativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni ed evitare conflitti di interesse, ad adottare iniziative normative affinché, qualsiasi ente privato che partecipi a una gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi o che sottoscriva una concessione d'uso o una convenzione urbanistica o che sia destinatario di finanziamenti, contributi, autorizzazioni, concessioni, ovvero di vantaggi economici di qualsiasi genere, dichiari il proprio titolare effettivo individuato sulla base dei criteri di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
(1-00498) (Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta) «Cantalamessa, Elisa Tripodi, Lattanzio, Sandra Savino, Migliore, Parisse, Palazzotto, Ermellino, Schullian, Angiola, Manzato, Baldino, Dara, Miceli, Pentangelo, Vitiello, Saitta, Pretto, Verini, Pittalis, Ascari, Paolini, Pellicani, Sarti, Tonelli, Aiello, Morrone, Caso, Turri, Migliorino, Salafia, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tateo».


   La Camera,

   premesso che:

    gli ultimi decreti-legge convertiti o in fase di conversione da parte di questo Parlamento presentano un pacchetto complessivo di interventi di circa 221,5 miliardi di euro;

    tanto il Piano nazionale di ripresa e resilienza quanto il Fondo complementare, infatti, sono volti soprattutto a sostenere economicamente gli enti pubblici, le imprese e il mondo del lavoro e a rendere possibili ingenti investimenti infrastrutturali; intercettare una tale immissione di liquidità sarà, con ogni probabilità, il prossimo e primo obiettivo della criminalità organizzata, in particolare quella di stampo mafioso;

    le vicende giudiziarie degli ultimi anni, infatti, hanno ben mostrato come l'economia mafiosa si sia indirizzata verso lo sfruttamento dei contributi e dei fondi di solidarietà di derivazione nazionale ed europea; per questa ragione, a fronte dell'imminente attuazione dei progetti inclusi nel piano nazionale di ripresa e resilienza, risulta ancora più importante procedere ad una supervisione più stringente sull'assegnazione e sulla gestione dei suoi fondi;

    fin dall'emanazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, adottato sulla base delle deleghe contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, la disciplina normativa in materia di lotta alla mafia ha beneficiato di un quadro organico e coerente; la regolamentazione abbraccia, in particolare, tanto le misure di prevenzione, personali e patrimoniali, in senso stretto, quanto gli aspetti legati alla documentazione, quanto, infine, le attività investigative nella lotta contro la criminalità mafiosa;

    il sistema italiano della prevenzione antimafia, per articolazione delle norme e complessità degli istituti, è pacificamente considerato come la forma di legislazione più avanzata ed efficace per il contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso; il duplice obiettivo dell'impianto di prevenzione consiste nella volontà di trovare un corretto bilanciamento tra due interessi: da una parte, la necessità di ostacolare in modo efficace e inesorabile ogni infiltrazione della criminalità mafiosa nel tessuto economico-produttivo nazionale anche per il nocumento che ciò produrrebbe ai danni delle imprese sane e del libero mercato; dall'altro, il bisogno di salvaguardare il processo di rapida esecuzione dell'opera pubblica o dell'iniziativa economica privata;

    tuttavia, un insieme così complesso di risorse richiede un costante controllo e coordinamento e un significativo stanziamento di risorse economiche a loro supporto;

    ciò vale, in particolare, per gli uffici della direzione investigativa antimafia (Dia) e delle varie direzioni distrettuali, le quali, anche grazie alla complessa attività di monitoraggio sugli appalti, assicurano un presidio di prevenzione insostituibile; la centralità della Dia nel sistema di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali nel delicato settore dei pubblici appalti è stata più volte ribadita da molti documenti: i decreti ministeriali del 20 novembre 2018 (Disposizioni urgenti per la città di Genova. Misure amministrative di semplificazione in materia antimafia) e del 15 luglio 2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) hanno recentemente rimarcato la rilevanza della Dia in relazione agli accertamenti preliminari antimafia; l'esperienza maturata ha permesso così agli uffici e alle sezioni antimafia di enucleare le varie e complesse modalità d'infiltrazione praticate dall'impresa mafiosa per aggiudicarsi gli appalti;

    secondo recenti statistiche elaborate proprio dalla stessa Dia, durante il 2020 si è registrato un incremento del 31,3 per cento delle istruttorie per mafia chiuse con esito positivo rispetto al 2019, a dimostrazione dei più intensi tentativi di infiltrazione mafiosa in una economia in seria difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria;

    oltre agli aspetti preventivi e repressivi, risulta di estrema rilevanza preservare e implementare il procedimento di follow up: si pensi all'utilizzo dei patrimoni immobiliari e aziendali sottratti ai mafiosi, portato avanti dall'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, al contrasto al caporalato assicurato dal personale specializzato che opera presso l'ispettorato del lavoro, al sostegno economico e alla protezione per gli imprenditori che denunciano il racket e l'usura; tutti questi strumenti rappresentano modi concreti per indebolire il potere delle cosche e il loro consenso sociale sui territori, rafforzando l'immagine e la credibilità dello Stato;

    oltre a tali fondamentali presìdi, un approccio autenticamente sistematico richiederebbe poi un investimento di risorse anche in campo formativo, informativo e culturale che coinvolga la società civile quale attore attivo nella lotta alla mafia; l'educazione alla legalità dovrebbe passare anche dalla capacità di permettere alle persone, in particolare al Centro-nord, di conoscere i segnali di presenza mafiosa sui territori e nell'economia e così di agire in modo preventivo, fornendo un adeguato e coordinato supporto alle forze di polizia,

impegna il Governo:

1) a valutare l'opportunità di assumere le iniziative di competenza, anche normative, per potenziare l'attività d'indagine e di contrasto delle infiltrazioni mafiose nell'esecuzione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e, a tal fine, ad adottare iniziative per utilizzare eventuali avanzi dei fondi stanziati, ovvero altre eventuali risorse per un importo pari a 2 miliardi di euro, in particolare:

   a) rafforzando la dotazione, in termini di mezzi e di personale, della Direzione investigativa antimafia, delle direzioni distrettuali antimafia, dell'ispettorato del lavoro e dell'Ufficio del Commissario di Governo per le attività antiracket e antiusura;

   b) incrementando i fondi per rendere possibile la gestione di beni sia a livello sociale che istituzionale da parte dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati;

   c) rafforzando gli appositi fondi stanziati a livello statale in favore degli imprenditori che denunciano il racket e l'usura;

   d) prevedendo forme di compensazione economica per quelle imprese nei confronti delle quali l'informazione interdittiva antimafia sia stata revocata per assoluta mancanza dei presupposti;

   e) investendo nella formazione di pool investigativi specializzati, composti non solo da appartenenti alle forze di polizia, ma anche da tecnici dotati di diverse competenze, tra cui quelle economico-finanziarie, statistiche, informatiche e di gestione aziendale;

   f) potenziando le banche-dati esistenti creando un programma nazionale di condivisione dei dati in esse contenute, al fine di migliorare sensibilmente la qualità dell'attività investigativa e, conseguentemente, repressiva;

   g) finanziando corsi di formazione per amministratori locali, personale della pubblica amministrazione e della polizia locale per mettere in grado le relative strutture, in particolare al Centro-nord, di conoscere i segnali di presenza mafiosa sui territori e nell'economia;

   h) finanziando programmi, master universitari e corsi di alta formazione che formino persone in grado di attuare progetti antimafia e anticorruzione, sia nel settore pubblico che in quello privato;

   i) finanziando campagne informative, in televisione o su internet, a livello nazionale, che raccontino come operano le mafie sui territori e cosa viene fatto o può essere fatto per prevenire e contrastare il fenomeno.
(1-00498) «Cantalamessa, Molinari, Andreuzza, Badole, Basini, Bazzaro, Bellachioma, Belotti, Benvenuto, Bianchi, Billi, Binelli, Bisa, Bitonci, Boldi, Boniardi, Bordonali, Claudio Borghi, Bubisutti, Caffaratto, Caparvi, Capitanio, Carrara, Castiello, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cestari, Coin, Colla, Colmellere, Comaroli, Comencini, Covolo, Andrea Crippa, Dara, De Angelis, De Martini, D'Eramo, Di Muro, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Donina, Fantuz, Ferrari, Fiorini, Fogliani, Lorenzo Fontana, Formentini, Foscolo, Frassini, Furgiuele, Galli, Gastaldi, Gerardi, Germanà, Giaccone, Giacometti, Giglio Vigna, Gobbato, Golinelli, Grimoldi, Gusmeroli, Iezzi, Invernizzi, Lazzarini, Legnaioli, Liuni, Lolini, Eva Lorenzoni, Loss, Lucchini, Lucentini, Maccanti, Maggioni, Manzato, Marchetti, Mariani, Maturi, Micheli, Minardo, Morrone, Moschioni, Murelli, Alessandro Pagano, Panizzut, Paolin, Paolini, Parolo, Patassini, Patelli, Paternoster, Pettazzi, Piastra, Picchi, Piccolo, Potenti, Pretto, Racchella, Raffaelli, Ravetto, Ribolla, Rixi, Saltamartini, Snider, Stefani, Sutto, Tarantino, Tateo, Tiramani, Toccalini, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Turri, Valbusa, Vallotto, Viviani, Raffaele Volpi, Zanella, Zennaro, Zicchieri, Ziello, Zoffili, Zordan».


   La Camera,

   premesso che:

    durante i primi 18 mesi di pandemia sono stati varati una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri quali misure di contrasto all'emergenza sanitaria e di sostegno all'economia;

    i provvedimenti, in fase di conversione, sono stati analizzati dalle diverse Commissioni parlamentari anche attraverso specifiche indicazioni pervenute in sede di audizione da rappresentanti istituzionali ed esperti delle rispettive materie;

    sono stati auditi, a più riprese, i magistrati che operano nei principali distretti italiani, nonché nelle direzioni distrettuali antimafia, compreso il procuratore della Direzione nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho;

    già in occasione della conversione in legge del decreto-legge «liquidità», il procuratore Cafiero de Raho aveva espresso, in Commissione Finanze, preoccupazione per le attività del settore «Ho.re.ca.», per i passaggi di mano di attività o di quote, sottolineando la necessità di una sorveglianza rafforzata anche nella concessione dei mutui attraverso la trasmissione di dati alle Autorità preposte al fine di poterli incrociare;

    a tal fine, sarebbe importante anche l'istituzione di banche dati gestite dagli organismi di autoregolamentazione delle categorie professionali e messe a disposizione degli inquirenti, come indicato nella proposta di legge Atto Camera n. 2903 depositata da «l'Alternativa c'è»;

    allo stesso tempo occorrerebbe istituire nuovi fondi, nonché il rafforzamento di quelli esistenti in favore delle vittime dell'usura e del racket, come era stato proposto dall'onorevole Piera Aiello mediante l'introduzione di una norma, in via emendativa, al decreto-legge «Sostegni bis», decreto-legge n. 73 del 2021, articolo 13-bis;

    va considerato l'impatto sul sistema antimafia delle norme previste dal «decreto liquidità» (decreto-legge 23 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), dal «decreto rilancio» (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), e dal decreto «semplificazione e innovazione digitale» (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76), il cui impianto normativo ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo avrebbe impatto negativo sulla prevenzione dell'infiltrazione delle mafie nel sistema delle concessioni dei contributi previsti;

    tali norme, ad avviso dei firmatari, renderebbero vano ogni efficace controllo e presidio di prevenzione antimafia, finora garantito dalle prefetture e dall'Anac;

    con riferimento al dettaglio di come tali norme agirebbero, si pone l'accento a come le erogazioni e le misure di sostegno finanziario, anche a fondo perduto, vengono concesse in modo diretto ai soggetti privati e alle imprese, attraverso autocertificazioni con cui si «autoattestano» il possesso dei requisiti richiesti, compresi quelli «reputazionali», rendendo così vano ogni controllo preventivo, riservandolo ad un momento successivo e fondandolo essenzialmente sulla consultazione di banche dati, le quali non sono interconnesse, ed anche non aggiornate, tra di esse;

    per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi pubblici, è stata introdotta una disciplina ampiamente derogatoria della normativa prevista dal «codice antimafia»;

    desta ulteriore preoccupazione la sospensione di talune norme ed istituti del nuovo codice dei contratti pubblici (del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), come anche un'applicazione della normativa antiriciclaggio non adeguata al connesso livello di rischio elevato delle sottostanti operazioni; le procedure semplificate per ottenere finanziamenti garantiti dallo Stato; il ricorso ad un sistema pattizio – su base volontaria – quale sostitutivo delle misure amministrative di prevenzione antimafia;

    nella logica di svecchiare, ad avviso dei firmatari, il sistema burocratico e di voler indirizzare l'azione di Governo in un contesto di riduzione degli oneri, dei tempi della burocrazia e di rilancio dell'economia, si è, di fatto, costituita ad avviso dei firmatari la base normativa che produrrà il rischio concreto di cedimento dei controlli preventivi per l'attività di contrasto alla criminalità organizzata nel rilevare, con intestazioni fittizie, quelle imprese scarsamente capitalizzate o in maggiore sofferenza che verrebbero ricapitalizzate con i proventi illeciti e che potrebbero trovare accesso ai finanziamenti assistiti da garanzia pubblica (Sace e Fondo per le piccole e medie imprese);

    vi è il rischio concreto che avvenga lo stesso con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Fondo complementare, il cui importo totale ammonta a 222,1 miliardi di euro a cui si aggiungono 13 miliardi del React EU (decreto-legge n. 77 del 2021, Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure);

    le mozioni presentate da altri gruppi e componenti parlamentari sollecitano, condivisibilmente, il Governo ad introdurre strumenti finanziari ed operativi volti a potenziare le direzioni distrettuali antimafia;

    vi è preoccupazione, manifestata dagli esperti del settore e dagli stessi magistrati antimafia, per la riforma del processo penale approvata il 23 settembre 2021 dal Senato (A.S. 2353), riforma prevista dal disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello;

    il Lazio rappresenta un importante snodo internazionale per il trasporto delle persone e delle merci per la presenza dell'aeroporto «Leonardo da Vinci» e del network portuale di Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta, costituendo con ciò un non improbabile transito per i traffici criminali;

    l'emergenza sanitaria ed economica hanno evidenziato livelli allarmanti di infiltrazione criminale, si parla a tal proposito di «Covid economy», che ha visto nella pandemia lo scenario perfetto per reinvestire i capitali di provenienza illecita. Il Lazio, già gravato da una situazione di ristagno economico, ha visto ancor di più flettersi al ribasso la curva delle performance economiche, come, ad esempio, in quei settori più afflitti dalla crisi rispetto ad altri collegati al turismo, quali il comparto degli alloggi, della ristorazione, del commercio e dei trasporti, che rappresentano circa un quinto del totale dell'occupazione regionale;

    il Lazio presenta una diversa struttura della sua densità abitativa e della distribuzione della ricchezza; tale caratteristica non dà un'omogenea presenza criminale su tutto il territorio regionale, ma si concentra nelle aree maggiormente urbanizzate dove sono più intensi gli scambi economici e commerciali. La contiguità con la Campania ha consentito alle consorterie criminali di poter «delocalizzare» i propri interessi illeciti in alcune province laziali, Roma e Latina in primis;

    le considerazioni del procuratore della Repubblica di Roma, Michele Prestipino, nonché della procuratrice aggiunta della direzione distrettuale antimafia, Ilaria Calò, definiscono il Lazio e, soprattutto Roma come «uno snodo importante per tutti gli affari leciti e illeciti...» evidenziando come «... le organizzazioni criminali non hanno operato secondo le consuete metodologie, cioè attraverso comportamenti manifestamente violenti, non si sono sopraffatte per accaparrarsi maggiori spazi, ma hanno cercato di mantenere, tendenzialmente su base pattizia fondata anche sul reciproco riconoscimento, una situazione di tranquillità in modo da poter agevolmente realizzare il loro principale obiettivo: la progressiva penetrazione nel tessuto economico ed imprenditoriali...». Sostanzialmente analoghe considerazioni riguardano la provincia di Latina: «... anche il territorio del basso Lazio è stato oggetto di una espansione via via sempre più profonda e ramificata non soltanto ad opera di clan camorristici, ma anche di cosche di 'ndrangheta, la cui presenza si è con il tempo estesa e strutturata fino a determinare la competenza su quel territorio di un coacervo di gruppi, la cui attività, fortemente caratterizzata dal metodo mafioso, ne ha segnato profondamente il tessuto economico, sociale ed anche politico. Anche in tale territorio si è registrato il pluralismo strutturale che vede la contemporanea presenza di strutture derivanti dalle mafie tradizionali e di strutture autoctone di tipo mafioso...»;

    tali valutazioni e le più recenti attività investigative, che hanno interessato la regione, delineano un quadro complessivo dell'intera economia estremamente fragile e facilmente penetrabile da operatori economici contigui a compagini mafiose che sono in grado di sfruttare le ingenti disponibilità finanziarie, sia per riciclare il denaro e sia per asservire nuove attività produttive in difficoltà;

    la gestione criminale delle attività economiche porta con sé un consolidato metodo intimidatorio, unitamente all'elusione delle norme tributarie e di quelle a tutela dei lavoratori, contribuendo con ciò a strutturare ancor di più un sistema distorto che divora gradualmente interi settori economici, annientando gli altri operatori che non riescono a tenere testa a una spietata concorrenza criminale;

    sono significative, in proposito, le parole del procuratore generale presso la corte di appello di Roma, dottor Antonio Mura, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021, dove ha affermato che: «... le più recenti indagini sugli investimenti dei capitali mafiosi hanno confermato il progressivo affermarsi di una particolare tendenza evolutiva (...) gli strumenti più utilizzati (...) sono stati tradizionalmente quello del ricorso alla fittizia intestazione di beni ed attività da parte di esponenti mafiosi non presenti con continuità sul territorio romano in favore di soggetti “puliti”, spesso imprenditori/operatori commerciali, che invece vi operano stabilmente; ovvero quello, altrettanto consolidato, della compartecipazione sociale “a distanza”, attraverso la creazione di vere e proprie società di fatto, nella quale una parte della compagine, quella mafiosa, per non essere riconosciuta come tale, resta occulta e “lontana”. Ebbene, accanto a tali modelli più tradizionali, continuano sempre più ad affermarsi forme evolute e complesse di investimento delle ricchezze mafiose: attraverso la penetrazione di un tessuto socioeconomico nuovo e ricco di potenzialità, come quello romano, famiglie della camorra e cosche della 'ndrangheta vi stanno esportando interi “affari”, delocalizzando e più spesso replicandovi attività quali, in particolare, l'acquisizione ed il controllo di attività economiche, la commercializzazione delle sostanze stupefacenti ovvero la gestione delle sale gioco e delle slot machines. Nuovi modelli che, postulando una presenza mafiosa più stabile e riconoscibile (anche) sul territorio di espansione, trovano concreta attuazione attraverso soggetti che dichiaratamente e visibilmente appartengono a tali organizzazioni mafiose, mantengono costanti rapporti con gli esponenti di riferimento nei territori di origine e costituiscono a loro volta uno stabile punto di aggregazione cui sono legati altri soggetti, selezionati in via fiduciaria, capillarmente inseriti nei nuovi mercati, le cui variegate condotte non assumono necessariamente rilievo penale a fini associativi, ma soltanto quanto ai diversi reati-fine a cui esse possono essere ricondotte...»;

    i diversi provvedimenti interdittivi dell'autorità giudiziaria hanno riguardato anche i settori dell'edilizia stradale, del movimento terra, degli autotrasporti e dell'agroalimentare, «certificando» la notevole capacità camaleontica e mimetica delle mafie nazionali e sovranazionali;

    nel panorama socio-economico estremamente complesso quale è quello laziale, il «potere relazionale» è in grado di far dialogare la criminalità in tutte le sue declinazioni con differenti strati della società apparentemente non «inquinati» (amministratori pubblici, soggetti istituzionali, imprenditori, liberi professionisti, e altro), stimolando così trame di diffusa compartecipazione corruttiva che di certo è agevolato da un complesso apparato burocratico. Significativa, a tal proposito, l'indagine conclusa nel mese di settembre 2020 dalla Guardia di Finanza sul cosiddetto «racket delle bancarelle», che ha visto il coinvolgimento di esponenti di rilievo delle associazioni di categoria del commercio ambulante della capitale, imprenditori del commercio su strada, sindacalisti e pubblici ufficiali;

    nelle province di Roma e Latina, come evidenziato dalla relazione della Direzione investigativa Antimafia oltre alla presenza di sodalizi criminali autoctoni e ben strutturati (clan di origine rom e sinti i cui affiliati sono legati da vincoli di sangue, le cosiddette piccole mafie), emergono qualificate proiezioni di organizzazioni calabresi, campane e siciliane mentre nel frusinate risulta prevalente la componente di origine camorristica. Le indagini che hanno nel tempo riguardato il viterbese hanno fatto registrare la presenza sporadica di pregiudicati campani e calabresi. Più di recente, invece, si è manifestata l'operatività di un sodalizio di tipo mafioso a composizione italo-albanese con qualificati collegamenti con esponenti della 'ndrangheta lametina. La provincia di Rieti non evidenzia criticità, sebbene recentemente sia stata interessata dall'operatività di uno strutturato sodalizio criminale di matrice nigeriana;

    nell'ambito delle politiche della spending review, nel settembre del 2013 veniva soppressa la sezione di Gaeta del tribunale di Latina, considerata l'ultimo presidio di legalità operante nel territorio del sud-pontino;

    come già detto, la pandemia ha portato al manifestarsi della cosiddetta «Covid Economy» con una spiccata connotazione criminale. La carenza di liquidità, il ricorrere da parte di imprenditori in difficoltà economica al prestito d'usura, ai «compro oro» dediti al riciclaggio, rendono in maniera particolare la capitale il luogo ideale per le consorterie criminali che, in modo pattizio e non conflittuale, si spartiscono il territorio. Si aggiunge a ciò il sodalizio chiave con la mafia albanese che, con intestazioni fittizie, rileva attività commerciali nel campo della ristorazione e dell'hotellerie, riciclando quantità enormi di denaro in contante con la compiacenza di professionisti, cui si aggiunge la facile permeabilità del complesso apparato burocratico. Vi sono piazze storiche della capitale che sono delle vere e proprie lavatrici a cielo aperto;

    gli esiti delle più importanti inchieste conclusesi di recente restituiscono l'immagine di una 'ndrangheta silente e più che mai pervicace nella sua vocazione affaristico-imprenditoriale, nonché saldamente leader nei grandi traffici di droga;

    gli effetti della pandemia da COVID-19 vedono incidere trasversalmente su tutti i campi economici e sociali le cosche calabresi che sono in grado di intercettare i vantaggi e approfittare delle opportunità offerte proprio dalle ripercussioni originate dall'emergenza sanitaria, diversificando gli investimenti secondo la logica della massimizzazione dei profitti e orientandoli verso contesti in forte sofferenza finanziaria;

    la criminalità organizzata cosentina pone la sua operatività sia nelle tradizionali attività illecite, quali le estorsioni, l'usura e i traffici di droga, sia nel campo degli appalti, ricorrendo a funzionali collusioni con il mondo politico-amministrativo;

    la «sibaritide» è un territorio che ha una connotazione criminale prevalentemente dedita al traffico di sostanze stupefacenti, alle estorsioni e ai correlati atti intimidatori, specialmente nelle zone a vocazione turistica;

    dalla chiusura dell'ex tribunale di Rossano avvenuta nel 2011, svariate sono state le proteste, le denunce, gli esposti, i dossier e le interrogazioni parlamentari, al fine di colmare una situazione che si evidenzia come una vera e propria ingiustizia di Stato;

    è singolare che in una città di 80 mila abitanti, la prima in Italia per numero di abitanti nell'elenco dei 30 tribunali soppressi, rimanga con il solo ufficio del giudice di pace contrariamente a comuni con minore numero di abitanti che invece sono sedi di tribunale (Paola, 16 mila abitanti, Castrovillari, 20 mila abitanti, Palmi, 18 mila abitanti e Locri, 12 mila abitanti);

    l'accorpamento al tribunale di Castrovillari, struttura costruita per ospitare una utenza di 120 mila abitanti e non certo di 250 mila, è risultato fallimentare finanche per le casse dello Stato depredate dai costi aggiuntivi di trasporto da e per Castrovillari per il trasferimento di detenuti, lo spostamento quotidiano di magistrati e rappresentanti di forze dell'ordine in attività di polizia giudiziaria, nonché i professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, e altro) costretti a viaggiare quotidianamente con tanto di costi aggiuntivi;

    della recentissima operazione «Chirone» della DDA reggina, il prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, ha posto in risalto le criticità del sistema delle autonomie locali evidenziando al riguardo che: «... il sistema delle autonomie locali appare, in questo momento, in grave difficoltà. La riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 ha eliminato il sistema dei controlli preventivi e ha lasciato inevitabilmente spazio a iniziative legislative degli enti territoriali non uniformi sul territorio nazionale. Tutto ciò chiaramente ha favorito le infiltrazioni della criminalità organizzata (...). Tali limiti appaiono maggiormente affioranti in questo periodo di crisi sanitaria dovuta al COVID e sarebbe auspicabile un ripristino dei controlli preventivi sugli atti, che oggi trovano una “cura” spesso solo in sede giudiziaria...»;

    col decreto-legge n. 82 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109 del 2021, è stata costituita in Italia l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza nazionale;

    è recente la notizia di un'operazione condotta dalla polizia postale e dalla polizia spagnola denominata «Fontana-Almabahia». Per l'Italia l'operazione è stata coordinata dalla procura della Repubblica di Bari e a livello internazionale è stata supportata dalle agenzie europee Eurojust ed Europol;

    l'organizzazione criminale aveva una struttura piramidale composta da oltre 150 membri dediti ad un complesso sistema di frode informatica e di cyber-riciclaggio. Sono 18 le persone arrestate, tra Torino, Isernia e Tenerife, 118 i conti correnti sequestrati, per un giro d'affari di 10 milioni di euro solo nell'ultimo anno. Tra gli arrestati vi erano 16 pluripregiudicati per reati di truffa, ricettazione, traffico di stupefacenti e rapina, in sostanza personalità di spicco del sodalizio criminale residenti sul territorio iberico;

    tale operazione ha messo in luce la capacità adattativa ed evolutiva della mafia di infiltrarsi all'interno di molte attività illecite utilizzando internet, e quindi le criptovalute, per riciclare il denaro di provenienza illecita,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative volte all'istituzione di un fondo complementare al fine di rilasciare garanzie agli istituti di credito che concedono prestiti, altri finanziamenti e mutui, per le vittime d'usura e racket, modificando quanto previsto dal comma 1-ter dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

2) a porre in essere le tempestive iniziative normative volte a rafforzare la disciplina in materia di conservazione di documenti, dati e informazioni da parte degli organismi di autoregolamentazione delle categorie professionali, per rendere immediatamente fruibile i flussi informativi delle operazioni, quali cessione di quote societarie, compravendita e affitto di azienda, al fine di prevenire il riciclaggio dei proventi illeciti frutto di attività criminose, oltre a prevedere norme che siano più efficaci nel contrasto al finanziamento del terrorismo;

3) ad adottare iniziative per modificare le norme illustrate in premessa, «decreto liquidità», «decreto rilancio», «decreto semplificazione e innovazione digitale», «nuovo codice dei contratti pubblici», che costituirebbero ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo una vera e propria deregolamentazione sistemica che ope legis impedisce i controlli preventivi adottati dalle prefetture e dall'Anac;

4) ad agire in tempi brevissimi per la creazione di un'unica banca dati nazionale aggiornata e interconnessa con il sistema bancario, con le associazioni di categoria datoriali e lavorative, con le prefetture, con l'ANAC, e con tutti gli organismi che a vario titolo rappresentano il tessuto economico e sociale del Paese, creando così la necessaria sinergia per impedire l'infiltrazione delle mafie e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita;

5) ad adottare iniziative per introdurre un impianto normativo adeguato che agisca preventivamente in capo ai controlli per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi pubblici, che la disciplina, per i firmatari ampiamente derogatoria della normativa introdotta nel nostro ordinamento ha, di fatto, decisamente depotenziato l'efficacia del «codice antimafia»;

6) a istituire un meccanismo di controllo incrociato e rafforzato in merito al rischio concreto che le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Fondo complementare (222,1 miliardi di euro, cui si aggiungono 13 miliardi del React EU), possano essere oggetto di appetiti mafiosi e a riferire semestralmente al Parlamento sulle iniziative adottate dal Governo e i relativi esiti;

7) ad introdurre strumenti finanziari ed operativi volti a potenziare le direzioni distrettuali antimafia;

8) in considerazione dei fondi stanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per le finalità evidenziate in premessa, a porre in essere tutte le iniziative necessarie affinché nello snodo internazionale dell'aeroporto «Leonardo da Vinci» e del network portuale di Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta non vadano a determinarsi gangli strategici per un non improbabile transito per i traffici criminali;

9) ad intervenire in modo deciso per scardinare quelle trame che costituiscono una diffusa compartecipazione corruttiva che vede nel complesso apparato burocratico l'humus facilitatore di pratiche amministrative che consentono, a quelle società apparentemente «non inquinate», di poter operare silentemente nel tessuto economico e sociale della capitale;

10) ad adottare iniziative per istituire un distaccamento della direzione distrettuale antimafia nel capoluogo pontino vista la contiguità territoriale con la provincia di Caserta e la presenza di consorterie criminali di diversa provenienza geografica e sovranazionali;

11) a potenziare l'area del sud-pontino con una sezione distaccata della squadra mobile della polizia e con, l'assegnazione delle risorse necessarie per far fronte alla sempre più crescente presenza e infiltrazione delle mafie e delle associazioni criminali similari;

12) a riaprire la sezione di Gaeta del tribunale di Latina quale presidio di legalità del sud-pontino, in considerazione della presenza del porto di Gaeta facente parte del network portuale del Lazio unitamente ai porti di Civitavecchia e Fiumicino;

13) ad agire in modo tempestivo nell'ambito delle rispettive competenze dei Ministri delegati, in merito al fenomeno della cosiddetta «Covid Economy»;

14) a costituire gruppi d'interforze, includendo le polizie locali, col fine di verificare le effettive titolarità autorizzative, nonché smascherare le intestazioni fittizie che negativamente segnano il settore «Ho.re.ca.»;

15) ad adottare iniziative per riscrivere la geografia giudiziaria nel senso di rafforzare la presenza dello Stato nei territori a più alta incidenza criminale, in particolar modo riaprendo il tribunale di Rossano ricadente nel territorio della «Sibaritide», rimasto privo dei presìdi di giustizia dopo quella che i firmatari considerano l'improvvida e sciagurata soppressione del tribunale avvenuta nel 2011;

16) per le finalità evidenziate in premessa, ad adottare iniziative normative volte a ripristinare i controlli preventivi sugli atti delle autonomie locali, la cui mancanza, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, ha lasciato inevitabilmente spazio a iniziative legislative degli enti territoriali non uniformi sul territorio nazionale, ad avviso dei firmatari del presente atto favorendo così le infiltrazioni della criminalità organizzata;

17) a dare un preciso indirizzo d'azione alla neocostituita Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza nazionale, circa l'emergente e preoccupante fenomeno del cyber-riciclaggio che vede nelle criptovalute un nuovo e ulteriore mezzo di riciclaggio e, conseguentemente, riferire semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari quali siano stati gli atti di indirizzo e di contrasto al cyber-riciclaggio.
(1-00506) (Nuova formulazione) «Trano, Colletti, Maniero, Giuliodori, Sapia, Cabras, Corda, Spessotto, Vallascas, Forciniti, Testamento, Costanzo, Leda Volpi».


   La Camera,

   premesso che:

    durante i primi 18 mesi di pandemia sono stati varati una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per misure di emergenza sanitaria e di sostegno all'economia;

    i provvedimenti, in fase di conversione, sono stati analizzati dalle diverse Commissioni parlamentari anche attraverso specifiche indicazioni pervenute in sede di audizione da rappresentanti istituzionali ed esperti;

    sono stati auditi a più riprese i magistrati che operano nei principali distretti italiani, nonché nelle direzioni distrettuali antimafia, compreso il procuratore della Direzione nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho;

    già in occasione della conversione in legge del decreto-legge «liquidità», il procuratore Cafiero de Raho aveva espresso in Commissione VI finanze preoccupazione per le attività del settore «Ho.re.ca.», per i passaggi di mano di attività o di quote, sottolineando la necessità di una sorveglianza rafforzata anche nella concessione dei mutui, attraverso la trasmissione di dati nelle modalità indicate;

    a tal fine, sarebbe importante anche l'istituzione di banche dati gestite dagli organismi di autoregolamentazione delle categorie professionali e messe a disposizione degli inquirenti, come indicato nella proposta di legge atto Camera n. 2903 depositata da l'Alternativa c'è;

    allo stesso tempo occorrerebbero l'istituzione di nuovi fondi e il rafforzamento di quelli esistenti in favore delle vittime dell'usura, come era stato proposto dall'onorevole Piera Aiello mediante l'introduzione di una norma in via emendativa nel decreto-legge «sostegni bis» atto Camera n. 3132 – decreto-legge n. 73 del 2021, articolo 13-bis;

    va inoltre considerato che, come paventato e come poi appurato dalla magistratura, le mafie hanno già messo le mani su parte delle risorse destinate alla ripartenza ed elargite tramite i decreti emergenziali e il rischio che si rafforzino facendo lo stesso con quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del fondo complementare, mentre il Parlamento ha convertito e si prepara a convertire provvedimenti per circa 221,5 miliardi di euro, è concreto;

    le mozioni presentate da altri gruppi e componenti parlamentari sollecitano condivisibilmente il Governo ad introdurre strumenti finanziari ed operativi volti a potenziare l'operato delle direzioni distrettuali antimafia;

    tale operato rischia, tuttavia, di divenire inefficace a causa della disarticolazione del codice degli appalti determinata dalle disposizioni appena approvate con il decreto-legge «semplificazioni» (atto Camera n. 3146) e dell'introduzione della riforma giudiziaria prevista dal disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello (atto Camera n. 2435 Governo), come segnalato da gran parte degli esperti del settore e dagli stessi magistrati antimafia,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative volte all'istituzione di un fondo per rilasciare garanzie agli istituti di credito che concedono prestiti, altri finanziamenti e mutui per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, in modifica di quanto previsto dal comma 1-ter dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

2) ad adottare iniziative normative volte a rafforzare la disciplina in materia di conservazione di documenti, dati e informazioni da parte degli organismi di autoregolamentazione delle categorie professionali per prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, in linea con quanto segnalato in premessa.
(1-00506) «Trano, Colletti, Maniero, Giuliodori, Sapia, Cabras, Corda, Spessotto, Vallascas, Forciniti, Testamento, Costanzo, Leda Volpi».


   La Camera,

   premesso che:

    nello scenario economico italiano, aggravato dalle conseguenze derivanti dalla pandemia da COVID-19, si rileva un particolare attivismo da parte delle associazioni criminali teso a sfruttare le difficoltà economiche del tessuto produttivo del Paese;

    lo scenario che emerge costantemente dalle indagini è quello di una mafia che, oltre a mirare al controllo del territorio e del mercato degli stupefacenti, punta a infiltrarsi nell'economia legale e a condizionare i flussi finanziari e il libero mercato, allungando i propri tentacoli sui finanziamenti statali ed europei, anche attraverso la collaborazione di professionisti e tecnici asserviti ai propositi criminali delle organizzazioni mafiose;

    al dinamismo imprenditoriale della criminalità mafiosa si contrappone, purtroppo, uno Stato privo della necessaria flessibilità nell'affrontare la sfida e ingessato dentro una legislazione non al passo con i tempi;

    a fronte di tale situazione l'Italia si deve preparare a gestire, nel corso dei prossimi anni, le ingenti risorse stanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, nonché dai fondi strutturali e di investimento europei per gli anni 2021-2027;

    nonostante la diffusa consapevolezza del problema, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche il recente decreto-legge n. 77 del 2021, non dedica ad esso una particolare attenzione, richiamando l'applicazione di istituti generici, come i protocolli di legalità, il potenziamento delle strutture amministrative e della magistratura sul territorio e il rafforzamento della filiera dei controlli e della tracciabilità della spesa. Di fatto, nulla di nuovo rispetto a quanto già esistente e senza un preciso cronoprogramma attuativo. Anche per il settore degli appalti non sono state poste in essere particolari misure se non meri rinvii a norme già esistenti che, come sottolineato recentemente dall'Autorità nazionale anticorruzione nella relazione 2021 sulla propria attività, non sono state sufficienti a contrastare lo sviluppo di tale fenomeno che, nel corso del 2020, anno di drastica riduzione dell'attività economica e di restrizioni dovute alla pandemia, contrariamente alle attese, ha registrato un numero di segnalazioni di fatti illeciti quintuplicato rispetto all'anno 2015 (622 contro 125);

    in data 11 maggio 2021 con l'ordinanza n. 97 la Corte costituzionale si è espressa in merito alla questione dell'ergastolo ostativo, affermando che è proprio l'effettiva possibilità di conseguire la libertà condizionale a rendere compatibile la pena perpetua con la Costituzione e che, laddove questa possibilità fosse preclusa in via assoluta, l'ergastolo sarebbe invece in contrasto con la finalità rieducativa della pena di cui all'articolo 27;

    pur non disconoscendo la funzione rieducativa della pena rilevata dalla Corte costituzionale, è, tuttavia, necessario riaffermare e valorizzare anche la funzione social preventiva, retributiva e punitiva della pena, in particolare modo nei confronti di coloro che sono stati condannati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste;

    pur a fronte degli sforzi profusi da ciascuno, le forze dell'ordine e la magistratura necessitano di nuove e maggiori risorse umane, tecnologiche e strumentali per affrontare le sfide della criminalità organizzata,

impegna il Governo:

1) ad assumere urgenti iniziative di competenza, anche normative, per potenziare l'attività d'indagine e contrasto della criminalità organizzata attraverso il potenziamento delle forze dell'ordine e della magistratura, tanto in termini di personale quanto di dotazioni tecnologiche e strumentali;

2) ad assumere urgenti iniziative di competenza, anche normative, per potenziare l'attività di coordinamento e vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione, anche attraverso il rafforzamento del Piano nazionale anticorruzione;

3) ad assumere urgenti iniziative di competenza, anche normative, per potenziare l'attività del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, tanto sotto il profilo delle risorse umane assegnate quanto degli strumenti normativi a disposizione per contrastare la criminalità;

4) ad adottare iniziative per investire sulla maggiore digitalizzazione del procedimento penale, nel rispetto del diritto di difesa, in modo tale da semplificare e rendere più efficiente l'azione della magistratura, prevedendo inoltre l'istituzione di tribunali distrettuali antimafia presso ciascun distretto di corte di appello;

5) ad assumere urgenti iniziative normative, come richiesto dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021, sul regime del cosiddetto carcere duro e dell'ergastolo ostativo, al fine di predisporre interventi volti a contemperare la finalità rieducativa della pena con le inderogabili esigenze di sicurezza della collettività e le esigenze social preventive, introducendo il principio stringente che solo una fondata e argomentata prognosi in ordine alla non reiterazione del reato e alla rescissione di ogni collegamento con ambienti criminosi, con onere probatorio a carico del detenuto, possa consentire una positiva valutazione relativa alla non attualità della pericolosità sociale che giustifica l'ammissione ai benefici;

6) a porre in essere iniziative per ingenti investimenti in materia di edilizia penitenziaria, in particolare per le strutture carcerarie dedicate alla criminalità organizzata e per il contestuale rafforzamento della polizia penitenziaria;

7) ad adottare iniziative per digitalizzare integralmente le procedure di affidamento dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari, del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e dei fondi europei 2021-2027, in modo tale da garantire la tracciabilità dei procedimenti, anche avvalendosi delle esperienze in materia di e-procurement sviluppate da Consip.
(1-00507) «Lollobrigida, Meloni, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, De Toma, Deidda, Donzelli, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Giovanni Russo, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci, Zucconi».


   La Camera,

impegna il Governo:

1) ad assumere urgenti iniziative di competenza, anche normative, per potenziare l'attività d'indagine e contrasto della criminalità organizzata attraverso il potenziamento delle forze dell'ordine e della magistratura, tanto in termini di personale quanto di dotazioni tecnologiche e strumentali;

2) ad assumere urgenti iniziative di competenza, anche normative, per potenziare l'attività di coordinamento e vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione, anche attraverso il rafforzamento del Piano nazionale anticorruzione;

3) ad assumere urgenti iniziative di competenza, anche normative, per potenziare l'attività del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, tanto sotto il profilo delle risorse umane assegnate quanto degli strumenti normativi a disposizione per contrastare la criminalità;

4) ad adottare iniziative per investire sulla maggiore digitalizzazione del procedimento penale, nel rispetto del diritto di difesa, in modo tale da semplificare e rendere più efficiente l'azione della magistratura, prevedendo inoltre l'istituzione di tribunali distrettuali antimafia presso ciascun distretto di corte di appello;

5) a porre in essere iniziative per ingenti investimenti in materia di edilizia penitenziaria, in particolare per le strutture carcerarie dedicate alla criminalità organizzata e per il contestuale rafforzamento della polizia penitenziaria;

6) ad adottare iniziative per digitalizzare integralmente le procedure di affidamento dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari, del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e dei fondi europei 2021-2027, in modo tale da garantire la tracciabilità dei procedimenti, anche avvalendosi delle esperienze in materia di e-procurement sviluppate da Consip.
(1-00507) (Testo modificato nel corso della seduta) «Lollobrigida, Meloni, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, De Toma, Deidda, Donzelli, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Giovanni Russo, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci, Zucconi».


   La Camera,

   premesso che:

    nella presente fase di emergenza relativa al Covid-19 le mafie stanno praticando «un vero e proprio attacco allo Stato»; tale è la denuncia, forte, della Commissione parlamentare antimafia, nella relazione per la prevenzione e la repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria, approvata, all'unanimità, il 22 giugno 2021;

    il documento elenca alcune modalità di tale attacco: «il tentativo di costruire un sistema del credito parallelo», «il sistema di riciclaggio capillare messo in piedi attraverso l'uso di medie e piccole imprese, come anche nel settore dei servizi», «la speculazione fortissima sui DPI, bene primario e strategico», la capacità «di strozzare ulteriormente l'economia e le casse dello Stato accumulando risorse e continuando a esercitare forme multiple di violenza e aggressione»;

    è importante, dunque, per difendere l'economia legale, mettere in campo «operazioni di disvelamento dei modi con cui i gruppi criminali si appropriano delle imprese e aumentano il controllo sociale sulle comunità». Ma è indispensabile, proprio parlando delle imprese in difficoltà preda dell'aggressione mafiosa, «considerare la dinamica dei lavoratori e delle lavoratrici», perché «senza una presa in carico dei diritti e del rischio connesso alla perdita del lavoro, come ai rischi legati allo scivolamento dei lavoratori in nero nell'emisfero dell'illegalità, si rischia di avere una visione parziale». Anche perché – avverte ancora la Commissione – «in queste difficoltà le mafie hanno operato come welfare di prossimità, offrendo sussidi tramite anche la distribuzione di beni essenziali alle famiglie in difficoltà e ottenendo così ulteriore consenso»;

    di fronte a tutto questo, secondo la Commissione, «la politica, attraverso le sue istituzioni, è chiamata ad avere un ruolo importante e nettissimo». Partendo «dalla sensibilità antimafia, finora sostanzialmente apparsa in seconda linea, su ogni singolo provvedimento sul quale si possano manifestare forme di attacco da parte degli interessi mafiosi». E qui la Commissione fa una precisa denuncia: «Non è pensabile un Piano di Rilancio del Paese, che non abbia fra i propri punti di forza il contrasto alle mafie che strangolano il Paese e ne condannano inesorabilmente i cittadini in una situazione di subalternità e povertà crescente»;

    secondo quanto riportato dalla Direzione investigativa antimafia (Dia) nella relazione sul secondo semestre del 2020 presentata al Parlamento, le mafie potrebbero gestire i fondi europei (oltre 191 miliardi) del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in arrivo per l'Italia, al fine di assicurare un tempestivo sostegno economico;

    i finanziamenti pubblici ottenuti dal Governo per far fronte alla crisi da Covid-19 rientrano nel mirino dei clan, decisamente interessati ad utilizzarli per fornire sostegno alle categorie economicamente più colpite dalle conseguenze economiche della pandemia: niente più violenza, ma una silente infiltrazione nell'economia legale, sfruttando l'emergenza da Covid-19 e soprattutto quell'area grigia che si muove nel mondo della pubblica amministrazione, della politica, della finanza e delle professioni;

    a dimostrazione di questo cambiamento, ci sono i dati che la Dia riporta nella sua relazione e che rivelano come, rispetto a un anno fa, si registri una crescita evidente di delitti legati alla gestione illecita dell'imprenditoria, alle infiltrazioni in alcuni settori produttivi e all'intercettazione di fondi pubblici; come ha sottolineato più volte il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho, da tempo, le organizzazioni criminali hanno capito che «l'indice non serve più per sparare, ma per movimentare denaro»;

    la conferma è nei numeri: rispetto allo stesso periodo del 2019 si registra, da un lato, il calo dei casi di omicidio di tipo mafioso e delle associazioni mafiose (passati, rispettivamente, da 125 a 121 e da 80 a 41) e, dall'altro, un aumento dei delitti connessi con la gestione illecita dell'imprenditoria, le infiltrazioni nei settori produttivi e l'accaparramento di fondi pubblici. Gli episodi di corruzione e concussione sono passati da 20 a 27, l'induzione indebita a dare o promettere utilità da 9 a 16, il traffico di influenze illecite da 28 a 32, la turbata libertà degli incanti da 28 a 32;

    si tratta di una strategia criminale che segue due linee ben precise: da un lato, c'è il tentativo di rilevare le imprese finite in difficoltà a causa dell'emergenza (un fenomeno che si registra soprattutto nel nord Italia), e dall'altro, quello di accaparrarsi le risorse pubbliche stanziate per fronteggiare l'emergenza sanitaria (una pratica che trova, invece, terreno fertile al Sud del Paese);

    l'interesse dimostrato per i finanziamenti pubblici e per gli aiuti economici stanziati dal Governo, allarma la Dia che, nell'ultima relazione, pone l'accento sul rischio che, nei prossimi mesi, le organizzazioni criminali possano mettere le mani anche sui fondi del Pnrr in arrivo per l'Italia;

    effettivamente il quadro generale nel quale si inserisce il Pnrr, ai fini della prevenzione e repressione delle infiltrazioni mafiose, nel nostro Paese, è difficile e complicato. Un esempio recente di un vasto impegno di investimenti, quale Expo Milano, ha presentato molteplici aspetti di criticità di infiltrazioni corruttive, ovvero mafiose;

    come anche sostenuto dal procuratore Gratteri, che ha ribadito il rischio di infiltrazioni della 'ndrangheta e delle mafie nei fondi del Pnrr: «Certamente le mafie sono presenti dove c'è da gestire denaro e potere ed è ovvio che non staranno a guardare e faranno di tutto per appropriarsi di parte di queste risorse della Comunità europea»;

    il presidente dell'Anac, dottor Busia, nel corso dell'audizione sul Pnrr presso la Commissione ambiente e lavori pubblici della Camera, tenutasi il 15 giugno 2021, ha rilevato che la digitalizzazione delle procedure di appalto pubblico e il rafforzamento della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, gestita da Anac, sono due priorità che il Pnrr dovrebbe contenere. Le motivazioni evidenziate sono molteplici: 1) garantire assegnazioni più veloci degli appalti pubblici, 2) monitorare lo stato di avanzamento degli investimenti, 3) rafforzare la trasparenza sull'utilizzo dei fondi europei, ai fini del contrasto di pratiche illecite;

    la raccomandazione della Direzione investigativa antimafia è che tutti i Paesi europei diano «risposte corali» al concreto allarme di infiltrazioni: si chiede, in particolare, che gli Stati e le istituzioni europee dedichino a tale rischio la stessa attenzione impiegata per fronteggiare la pandemia;

    la dolorosa esperienza italiana di lotta alle mafie offre al resto d'Europa una chiave di assoluta qualità nell'interpretazione e contrasto del fenomeno suddetto (dal codice antimafia, alle interdittive prefettizie per persone fisiche e società, agli strumenti di sequestro e confisca) reso più complicato in passato dalle differenze legislative nazionali: l'Italia ha incassato il coordinamento del Law Enforcement Forum, il gruppo di lavoro dell'Unione europea che, con la supervisione di Europol, sta mettendo a punto le difese comuni dei 24 Paesi coscienti dei rischi di infiltrazioni criminali e mafiose nella gestione dei 750 miliardi di euro per la ripartenza dal Covid-19, impedendo ai clan italiani di rafforzarsi con attività «pulite» all'estero;

    non può sottacersi, peraltro, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 253 del 23 ottobre-4 dicembre 2019, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo; ciò ha come conseguenza, quindi, che i capi mafiosi, condannati all'ergastolo per stragi e omicidi, potranno ottenere permessi premio, anche se non collaborano con la giustizia;

    in data 11 maggio 2021, la Consulta, con l'ordinanza n. 97, si è anche pronunciata sul ricorso della I sezione penale della Corte di cassazione circa l'esclusione dalla liberazione condizionale, in assenza di collaborazione con la giustizia, per i condannati per reati di mafia;

    ferma restando, e riconoscendo, la funzione rieducativa della pena, è evidente la necessità di un intervento legislativo correttivo della normativa attraverso il quale introdurre adeguati criteri e princìpi per concedere o negare i permessi premio e ogni altro tipo di beneficio ai condannati per reati legati alla criminalità organizzata, peraltro anche oggetto di una proposta di legge presentata nella stessa data (11 maggio 2021) dal Movimento 5 Stelle, d'iniziativa dell'onorevole Ferraresi,

impegna il Governo:

1) ad investire nel potenziamento delle misure e degli strumenti per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata, delle mafie e del fenomeno della corruzione per garantire una gestione corretta e trasparente delle risorse, in particolare affinché i fondi europei relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ricevuti dal nostro Paese siano oggetto di un'attenta e sistematica opera di monitoraggio sul relativo utilizzo, con un considerevole aumento di trasparenza su tutte le procedure di gestione ad essi collegate;

2) ad adottare le iniziative di competenza per incentivare il finanziamento di sistemi e tecnologie con riferimento alla Direzione investigativa antimafia (Dia) e alle direzioni distrettuali antimafia, al Servizio centrale operativo della Polizia di Stato (Sco), al Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri (Ros), al Gruppo d'investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di finanza (Gico), nonché alla struttura e ai mezzi dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (Uif);

3) ad assumere le iniziative di competenza, anche normative, affinché – a partire dal 2022 – la Cabina di regia del Pnrr, ogni sei mesi, riferisca in Commissione antimafia circa le azioni e i programmi attuati dalla Cabina di regia stessa o da altri organi governativi competenti, ai fini della repressione delle infiltrazioni mafiose;

4) ad adottare iniziative normative per garantire la pubblicazione su internet, da effettuarsi entro la fine del 2022, a cura della Cabina di regia del Pnrr di tutte le imprese aggiudicatrici di opere e lavori, con indicazione dei territori da essi interessati, indicando, altresì, le eventuali ditte di subappalto o di sub-appalto, in modo da render trasparente quali tipi di opere siano in corso di attuazione nei diversi territori, e chi sia il reale esecutore;

5) ad adottare le iniziative di competenza per investire nella formazione di pool investigativi specializzati, composti non solo da appartenenti alle forze di polizia, ma anche da tecnici dotati di diverse competenze, tra cui quelle economico-finanziarie, statistiche, informatiche e di gestione aziendale, nonché nella realizzazione di una scuola interforze permanente di lingue che, in connessione con le università italiane, ma anche di altri Paesi occidentali, favorisca la formazione di personale di polizia nelle lingue dei gruppi etnici maggiormente rappresentati in Italia, un centro ufficiale di connessione con altre forze di polizia occidentali, sia in fase di indagine, sia in fase processuale;

6) a potenziare le banche-dati esistenti, creando un programma nazionale di condivisione dei dati in esse contenute, al fine di migliorare sensibilmente la qualità dell'attività investigativa e, conseguentemente, repressiva, altresì coinvolgendo, nell'interoperatività delle banche dati e nell'implementazione dei sistemi di sicurezza digitale, anche le forze dell'ordine, attraverso l'istituzione di una piattaforma digitale di collegamento del Registro informatico del Ministero della giustizia con la banca dati Sdi del Ministero dell'interno;

7) a sostenere un intervento normativo per introdurre adeguati criteri e princìpi per concedere o negare i permessi premio, e ogni altro tipo di beneficio, ai condannati per reati legati alla criminalità organizzata.
(1-00526) «Elisa Tripodi, Saitta, Baldino, Ascari, Davide Aiello, Caso, Migliorino, De Carlo, Azzolina, Giordano, Alaimo, Businarolo, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Salafia, Sarti, Scutellà, Palmisano».


PROPOSTA DI LEGGE: MELONI ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI (A.C. 3179-A/R) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MELONI ED ALTRI; MANDELLI ED ALTRI; MORRONE ED ALTRI; BITONCI ED ALTRI; DI SARNO ED ALTRI (A.C. 301-1979-2192-2741-3058)

A.C. 3179-A/R – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 3179-A/R – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sopprimere le parole: , di società veicolo di cartolarizzazione, e aggiungere in fine le seguenti parole: , fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3;

   al comma 3 sostituire le parole: , e degli agenti della riscossione con le seguenti: Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

  All'articolo 10, comma 5, dopo le parole: gettone di presenza aggiungere le seguenti: , rimborso di spese;

  All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: si applicano anche con le seguenti: non si applicano;

   sopprimere il comma 2.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente: Art. 12-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Sopprimere l'articolo 13.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.2 e 11.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3179-A/R – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

  1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, di società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione, delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e degli agenti della riscossione.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 2.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , di società veicolo di cartolarizzazione, e aggiungere in fine le seguenti parole: , fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3; al comma 3 sostituire le parole: , e degli agenti della riscossione con le seguenti: Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.
2.300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 3179-A/R – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

  1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente legge.
  2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

   a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

   b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

   c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

   d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

   e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

   f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

   g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;

   h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

   i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto.

   l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

  3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
  4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.
  5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.
  6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

  Sopprimere il comma 6.
3.1. Colletti.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti.
3.2. Colletti.

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
3.3. Colletti.

A.C. 3179-A/R – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Indennizzo in favore del professionista)

  1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Indennizzo in favore del professionista)

  Sopprimerlo.
4.1. Colletti.

  Al comma 1, sostituire le parole da: pattuito fino a: al primo periodo con le seguenti: può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della rideterminazione di cui all'articolo precedente.
4.2. Colletti.

A.C. 3179-A/R – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Disciplina dell'equo compenso)

  1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.
  2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.
  3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
  4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.
  5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Disciplina dell'equo compenso)

  Sopprimere i commi 4 e 5.
5.4. Colletti.

  Sopprimere il comma 4.
5.5. Colletti.

  Sopprimere il comma 5.
5.6. Colletti.

A.C. 3179-A/R – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Presunzione di equità)

  1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
  2. I compensi previsti nei modelli standard di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Presunzione di equità)

  Sopprimerlo.
6.2. Colletti.

  Sopprimere il comma 2.
6.3. Colletti.

A.C. 3179-A/R – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Parere di congruità
con efficacia di titolo esecutivo)

  1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.
  2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)

  Al comma 1, sopprimere le parole: se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
7.3. Colletti.

  Al comma 1, sostituire la parola: 702-biscon la seguente: 645.
7.1. Colletti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
7.2. Colletti.

A.C. 3179-A/R – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Prescrizione per l'esercizio dell'azione
di responsabilità professionale)

  1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

A.C. 3179-A/R – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Azione di classe)

  1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

A.C. 3179-A/R – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Osservatorio nazionale sull'equo compenso)

  1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato «Osservatorio».
  2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.
  3. È compito dell'Osservatorio:

   a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;

   b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

   c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

  4. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.
  5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.
  6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 10.

  Al comma 5, dopo le parole: gettone di presenza aggiungere le seguenti: , rimborso di spese;
10.300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 3179-A/R – Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Disposizioni transitorie)

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.
  2. Per le convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della presente legge, il professionista è tenuto a dare avviso all'altro contraente dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, prima dello svolgimento delle ulteriori prestazioni regolate dalle medesime convenzioni. L'inadempimento dell'obbligo è sanzionabile solo sul piano deontologico in via disciplinare.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole: si applicano anche con le seguenti: non si applicano;

   sopprimere il comma 2.
11.300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo.
11.1. Colletti.

A.C. 3179-A/R – Articolo 12

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Abrogazioni)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente: Art. 12-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
12.0300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 3179-A/R – Articolo 13

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE*

Art. 13.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2014, n. 190.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* Dell'articolo è stato respinto il mantenimento a seguito della presentazione dell'emendamento soppressivo 13.300 (corrispondente ad una condizione posta dalla Commissione Bilancio nel parere espresso sul testo del provvedimento), da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 13.

  Sopprimere l'articolo 13.
13.300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

A.C. 3179-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge all'esame dell'Aula si pone l'obiettivo di tutelare la posizione dei professionisti nell'ambito dei rapporti contrattuali intercorrenti tra gli stessi e i cosiddetti committenti forti, quali le imprese bancarie, le compagnie assicurative e le aziende di grandi dimensioni;

    negli ultimi anni, la necessità di un intervento in questa direzione, a tutela dei professionisti e della relativa utenza, è divenuta particolarmente rilevante nel settore delle prestazioni medico-sanitarie, i cui equilibri sono stati fortemente influenzati dalla diffusione delle polizze di assistenza sanitaria integrativa;

    in molti casi, in effetti, le polizze sanitarie integrative escludono o, comunque, limitano il diritto del soggetto assicurato di avvalersi delle prestazioni rese dal professionista di fiducia, qualora questo non sia convenzionato con la compagnia assicurativa;

    in particolare, si ritengono produttive di questo effetto distorsivo: (i) le clausole che obbligano l'assicurato ad avvalersi di un professionista convenzionato al fine di usufruire della copertura assicurativa; (ii) le clausole che prevedono oneri, franchigie, massimali differenziati o, comunque, condizioni meno vantaggiose per gli assicurati che si rivolgono a un professionista di fiducia non convenzionato; (iii) le clausole che impediscono al professionista e all'assicurato di pattuire per la prestazione un compenso eccedente il massimale di polizza, senza maggiori oneri per l'impresa assicuratrice;

    ad avviso dei firmatari, le clausole sopra richiamate producono effetti distorsivi delle dinamiche concorrenziali, poiché attraverso di esse l'impresa di assicurazione si trova di fatto nelle condizioni di influenzare sia la selezione dei professionisti sia la determinazione dei compensi a questi spettanti;

    nella maggior parte dei casi, tanto il professionista quanto gli utenti non possono far altro che scegliere se aderire o meno al rapporto contrattuale. Ma si tratta chiaramente di una scelta condizionata, giacché la mancata adesione comporta la perdita della copertura sanitaria integrativa, dal lato dell'assicurato, e la perdita di una quota di mercato rilevante, dal lato del professionista;

    per ovviare a tali criticità, si ritiene necessario un intervento a tutela dei professionisti e della relativa utenza, nel rispetto dei medesimi principi che si pongono alla base della proposta di legge all'esame dell'Aula,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di carattere normativo volte a sanzionare con la nullità le clausole delle polizze assicurative e degli accordi di convenzionamento che, in particolare nel settore medico-sanitario:

   a) obbligano l'assicurato ad avvalersi di un professionista convenzionato al fine di usufruire della copertura assicurativa;

   b) prevedono condizioni meno vantaggiose o più onerose per gli assicurati che si rivolgono a un professionista di fiducia non convenzionato;

   c) impediscono al professionista e all'assicurato di pattuire un compenso eccedente il massimale di polizza, i cui oneri non vengono posti a carico dell'Impresa assicuratrice.
9/3179-AR/1. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge all'esame dell'Aula si pone l'obiettivo di tutelare la posizione dei professionisti nell'ambito dei rapporti contrattuali intercorrenti tra gli stessi e i cosiddetti committenti forti, quali le imprese bancarie, le compagnie assicurative e le aziende di grandi dimensioni;

    negli ultimi anni, la necessità di un intervento in questa direzione, a tutela dei professionisti e della relativa utenza, è divenuta particolarmente rilevante nel settore delle prestazioni medico-sanitarie, i cui equilibri sono stati fortemente influenzati dalla diffusione delle polizze di assistenza sanitaria integrativa;

    in molti casi, in effetti, le polizze sanitarie integrative escludono o, comunque, limitano il diritto del soggetto assicurato di avvalersi delle prestazioni rese dal professionista di fiducia, qualora questo non sia convenzionato con la compagnia assicurativa;

    in particolare, si ritengono produttive di questo effetto distorsivo: (i) le clausole che obbligano l'assicurato ad avvalersi di un professionista convenzionato al fine di usufruire della copertura assicurativa; (ii) le clausole che prevedono oneri, franchigie, massimali differenziati o, comunque, condizioni meno vantaggiose per gli assicurati che si rivolgono a un professionista di fiducia non convenzionato; (iii) le clausole che impediscono al professionista e all'assicurato di pattuire per la prestazione un compenso eccedente il massimale di polizza, senza maggiori oneri per l'impresa assicuratrice;

    ad avviso dei firmatari, le clausole sopra richiamate producono effetti distorsivi delle dinamiche concorrenziali, poiché attraverso di esse l'impresa di assicurazione si trova di fatto nelle condizioni di influenzare sia la selezione dei professionisti sia la determinazione dei compensi a questi spettanti;

    nella maggior parte dei casi, tanto il professionista quanto gli utenti non possono far altro che scegliere se aderire o meno al rapporto contrattuale. Ma si tratta chiaramente di una scelta condizionata, giacché la mancata adesione comporta la perdita della copertura sanitaria integrativa, dal lato dell'assicurato, e la perdita di una quota di mercato rilevante, dal lato del professionista;

    per ovviare a tali criticità, si ritiene necessario un intervento a tutela dei professionisti e della relativa utenza, nel rispetto dei medesimi principi che si pongono alla base della proposta di legge all'esame dell'Aula,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di approfondire i temi indicati in premessa al fine di valutarne eventuali profili patologici ai sensi della presente legge.
9/3179-AR/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista;

    sull'importanza di un compenso adeguato e dignitoso e intervenuto anche il Sindacato italiano specialisti di medicina Legale e delle assicurazioni (Sismla), che lamenta un numero di incarichi non prestabilito e compensi orari massimi di 60 euro lordi, chiedendo l'inclusione dei propri associati tra i professionisti che possono esigere l'equo compenso;

    i medici legali sono, infatti, medici che possono lavorare a partita iva, dato il loro lavoro sul fronte legale e assicurativo, e pertanto rientrerebbero a pieno diritto tra le categorie che possono richiedere l'equo compenso, non solo nell'ottica di vedersi riconosciuto un salario minimo, ma anche di valorizzare una professione che si sta sempre più svilendo, soprattutto nel campo delle assicurazione private, che, sempre più spesso decidono unilateralmente compensi, incarichi e durata del contratto dei medici legali, senza offrire nessuna garanzia, e imponendo l'esclusività;

    secondo il sindacato sono circa 2000 i medici legali assoggettati a contratti di prestazione d'opera che prevedono compensi irrisori, con clausole vessatorie unilaterali, «Come l'obbligo di non espletare consulenze o perizie contro la compagnia mandataria, ma nessun obbligo da parte della medesima di garantire un numero di incarichi minimi mensili. La compagnia, inoltre, può anche non rinnovare senza dare una spiegazione. In generale, molte compagnie assicurative non superano onorari di 50-60 euro»;

    appare evidente, pertanto, la necessità di ridare valore alla figura professionale, partendo dall'inserimento dei medici legali tra le categorie professionali che possono ottenere l'equo compenso;

    il tema dell'equo compenso non è soltanto una battaglia sindacale, ma è anche una battaglia per la tutela effettiva dei diritti e delle prestazioni professionali: sostenibilità della professione e qualità della prestazione sono due facce della stessa medaglia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire alla categoria professionale dei medici legali un costo minimo per prestazione, comprensivo degli obblighi informatici e amministrativi per singolo incarico.
9/3179-AR/2.Frassinetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista;

    sull'importanza di un compenso adeguato e dignitoso e intervenuto anche il Sindacato italiano specialisti di medicina Legale e delle assicurazioni (Sismla), che lamenta un numero di incarichi non prestabilito e compensi orari massimi di 60 euro lordi, chiedendo l'inclusione dei propri associati tra i professionisti che possono esigere l'equo compenso;

    i medici legali sono, infatti, medici che possono lavorare a partita iva, dato il loro lavoro sul fronte legale e assicurativo, e pertanto rientrerebbero a pieno diritto tra le categorie che possono richiedere l'equo compenso, non solo nell'ottica di vedersi riconosciuto un salario minimo, ma anche di valorizzare una professione che si sta sempre più svilendo, soprattutto nel campo delle assicurazione private, che, sempre più spesso decidono unilateralmente compensi, incarichi e durata del contratto dei medici legali, senza offrire nessuna garanzia, e imponendo l'esclusività;

    secondo il sindacato sono circa 2000 i medici legali assoggettati a contratti di prestazione d'opera che prevedono compensi irrisori, con clausole vessatorie unilaterali, «Come l'obbligo di non espletare consulenze o perizie contro la compagnia mandataria, ma nessun obbligo da parte della medesima di garantire un numero di incarichi minimi mensili. La compagnia, inoltre, può anche non rinnovare senza dare una spiegazione. In generale, molte compagnie assicurative non superano onorari di 50-60 euro»;

    appare evidente, pertanto, la necessità di ridare valore alla figura professionale, partendo dall'inserimento dei medici legali tra le categorie professionali che possono ottenere l'equo compenso;

    il tema dell'equo compenso non è soltanto una battaglia sindacale, ma è anche una battaglia per la tutela effettiva dei diritti e delle prestazioni professionali: sostenibilità della professione e qualità della prestazione sono due facce della stessa medaglia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di includere, ove ne ricorrano i presupposti, la categoria professionale dei medici legali fra quelle che possono avvalersi delle norme di cui alla presente legge.
9/3179-AR/2.(Testo modificato nel corso della seduta)Frassinetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;

    in particolare, l'articolo 2 definisce, al comma 1, l'ambito di intervento della proposta di legge, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, società veicolo di cartolarizzazione (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;

    inoltre, il comma 3 del medesimo articolo 2 estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione;

    durante l'esame in sede consultiva del provvedimento, nella seduta dello scorso 27 luglio la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione;

    in particolare, secondo la Commissione, «appare necessario espungere l'estensione della disciplina sull'equo compenso (...) anche alle convenzioni stipulate con società veicolo di cartolarizzazione, nonché con le loro società controllate e con le loro mandatarie, posto che tale estensione implicherebbe un aumento dei costi dei servizi legali necessari al recupero del credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione»;

    inoltre, secondo la Commissione «appare necessario escludere dall'applicazione delle disposizioni sull'equo compenso – oltre alle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, con riferimento alle quali non è possibile escludere il verificarsi di effetti negativi per la finanza pubblica, anche per le ragioni in precedenza esposte – gli agenti della riscossione»;

    la Commissione di merito, tuttavia, ha ritenuto di non recepire tali osservazioni, e, piuttosto, dopo il rinvio in Commissione del provvedimento ha approvato un emendamento recante la copertura finanziaria delle disposizioni di cui la Commissione Bilancio aveva chiesto l'espunzione pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, effettuata mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2014, n. 190;

    tale Fondo, tuttavia, secondo il rappresentante del Governo non reca le risorse sufficienti, e questo ha fatto sì che anche il secondo parere espresso dalla Commissione Bilancio fosse vincolato all'espunzione delle succitate disposizioni e alla sostituzione della norma di copertura finanziaria a valere sul Fondo esigenze indifferibili con la clausola di neutralità finanziaria;

    in conclusione, le attuali disponibilità in bilancio sembrano non consentire l'approvazione in Assemblea del provvedimento nel testo della Commissione, ma costringono a un ridimensionamento dell'ambito di applicazione delle norme da esso introdotte,

impegna il Governo

a stanziare, con la prossima legge di bilancio, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, le risorse necessarie all'estensione delle norme recate dal provvedimento in esame anche agli ambiti sin qui esclusi, garantendo la piena tutela dei liberi professionisti anche nei rapporti contrattuali con le società veicolo di cartolarizzazione, con le loro società controllate e con le loro mandatarie, e con gli agenti della riscossione.
9/3179-AR/3. Varchi, Turri, Pittalis.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;

    in particolare, l'articolo 2 definisce, al comma 1, l'ambito di intervento della proposta di legge, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, società veicolo di cartolarizzazione (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;

    inoltre, il comma 3 del medesimo articolo 2 estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione;

    durante l'esame in sede consultiva del provvedimento, nella seduta dello scorso 27 luglio la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione;

    in particolare, secondo la Commissione, «appare necessario espungere l'estensione della disciplina sull'equo compenso (...) anche alle convenzioni stipulate con società veicolo di cartolarizzazione, nonché con le loro società controllate e con le loro mandatarie, posto che tale estensione implicherebbe un aumento dei costi dei servizi legali necessari al recupero del credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione»;

    inoltre, secondo la Commissione «appare necessario escludere dall'applicazione delle disposizioni sull'equo compenso – oltre alle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, con riferimento alle quali non è possibile escludere il verificarsi di effetti negativi per la finanza pubblica, anche per le ragioni in precedenza esposte – gli agenti della riscossione»;

    la Commissione di merito, tuttavia, ha ritenuto di non recepire tali osservazioni, e, piuttosto, dopo il rinvio in Commissione del provvedimento ha approvato un emendamento recante la copertura finanziaria delle disposizioni di cui la Commissione Bilancio aveva chiesto l'espunzione pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, effettuata mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2014, n. 190;

    tale Fondo, tuttavia, secondo il rappresentante del Governo non reca le risorse sufficienti, e questo ha fatto sì che anche il secondo parere espresso dalla Commissione Bilancio fosse vincolato all'espunzione delle succitate disposizioni e alla sostituzione della norma di copertura finanziaria a valere sul Fondo esigenze indifferibili con la clausola di neutralità finanziaria;

    in conclusione, le attuali disponibilità in bilancio sembrano non consentire l'approvazione in Assemblea del provvedimento nel testo della Commissione, ma costringono a un ridimensionamento dell'ambito di applicazione delle norme da esso introdotte,

impegna il Governo

ad adoperarsi per reperire, in un prossimo provvedimento e compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, le risorse necessarie all'estensione del provvedimento in esame anche agli agenti della riscossione.
9/3179-AR/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Varchi, Turri, Pittalis.